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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 4 dicembre 2019

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 4 dicembre 2019.

  Amitrano, Ascani, Ascari, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Corda, Covolo, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Maraia, Marrocco, Marzana, Mauri, Migliore, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Parolo, Pedrazzini, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Carlo Sibilia, Francesco Silvestri, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Ascari, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Corda, Covolo, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Maraia, Marrocco, Marzana, Mauri, Migliore, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Parolo, Pedrazzini, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Carlo Sibilia, Francesco Silvestri, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 3 dicembre 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
  BILOTTI: «Introduzione degli articoli 583-quater.1, 583-quater.2 e 583-quater.3 e abrogazione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti il delitto di tortura, nonché istituzione di un fondo per l'indennizzo delle vittime» (2286);
  DE FILIPPO: «Introduzione dell'articolo 6-bis della legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di esercizio dell'attività libero-professionale da parte degli esercenti le professioni sanitarie dipendenti dagli enti del Servizio sanitario nazionale» (2287).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge SPESSOTTO ed altri: «Soppressione del pubblico registro automobilistico e disposizioni concernenti il regime giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi» (1634) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Villani.

  La proposta di legge CIRIELLI ed altri: «Delega al Governo per l'adozione di norme in materia di stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato nei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico» (1790) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Caretta.

  La proposta di legge SUT ed altri: «Introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza nelle scuole secondarie» (1805) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Villani.

  La proposta di legge ANGIOLA ed altri: «Modifica all'articolo 625 del codice penale, in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici, nonché disposizioni in materia di tracciabilità del rame» (2010) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Villani.

Ritiro di sottoscrizioni a proposte di legge.

  I deputati Caretta, Ciaburro e Luca De Carlo hanno comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:
  GALLINELLA ed altri: «Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura» (982).

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

  Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 22 novembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, un documento, approvato dall'assemblea del CNEL nella seduta del 29 ottobre 2019, concernente osservazioni e proposte relative alla «Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019» (Doc. LVII, n. 2-bis).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 22 novembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il documento «Nuovi ingressi per lavoro. Una proposta del CNEL», approvato dall'assemblea del CNEL nella seduta del 29 ottobre 2019.

  Questo documento è trasmesso alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dalla Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale, in data 26 novembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia conforme della decisione n. 244 del 6 – 26 novembre 2019, con la quale la Corte stessa ha disposto la correzione di un errore materiale contenuto nella sentenza n. 88 del 19 febbraio – 17 aprile 2019 (Doc. VII, n. 251), già inviata, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, in data 25 gennaio 2019, alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni competenti per materia.

  Questa decisione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 26 novembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV), per gli esercizi dal 2016 al 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 223).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 28 e 29 novembre 2019, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul riesame del mercato del roaming (COM(2019) 616 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui dati relativi all'incidenza di bilancio dell'attualizzazione annuale del 2019 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati (COM(2019) 617 final), corredata dai relativi allegati (COM(2019) 617 final – Annexes 1 to 3), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
  Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della decisione di esecuzione 2013/677/UE che autorizza il Granducato di Lussemburgo a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2019) 618 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (COM(2019) 619 final), corredata dai relativi allegati (COM(2019) 619 final – Annexes 1 to 16), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
  Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati ai fini della modifica del protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus e del protocollo che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo (COM(2019) 622 final), corredata dal relativo allegato (COM(2019) 622 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
  Comunicazione della Commissione – comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea Documenti programmatici di bilancio 2020: valutazione globale (COM(2019) 900 final/2), corredata dai relativi allegati (COM(2019) 900 final/2 – Annexes 1 to 4), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
  Comunicazione della Commissione – Sorveglianza rafforzata – Grecia, novembre 2019 (COM(2019) 930 final/2), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di documenti dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

  L'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ha trasmesso la Dichiarazione di Lussemburgo e le risoluzioni approvate nel corso della 22a sessione annuale, svoltasi a Lussemburgo dal 4 all'8 luglio 2019, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
   dichiarazione di Lussemburgo – Promuovere lo sviluppo sostenibile per favorire la sicurezza: il ruolo dei Parlamenti (Doc. XII-quinquies, n. 18) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione sul ruolo della società civile – privati cittadini e organizzazioni non governative – nel realizzare gli obiettivi e le aspirazioni dell'OSCE (Doc. XII-quinquies, n. 19) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione sul ruolo dei parlamenti nazionali nella prevenzione e nella lotta alla corruzione nella regione dell'OSCE (Doc. XII-quinquies, n. 20) – alla II Commissione (Giustizia);
   risoluzione su una gestione efficace delle migrazioni basata sulla promozione di società inclusive e rimpatri dignitosi (Doc. XII-quinquies, n. 21) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   risoluzione sulla militarizzazione da parte della federazione russa della repubblica autonoma di Crimea e della città di Sebastopoli temporaneamente occupate, dell'Ucraina, del Mar Nero e del Mar d'Azov (Doc. XII-quinquies, n. 22) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione sui problemi relativi al ritorno e al reinsediamento dei combattenti terroristi stranieri (Doc. XII-quinquies, n. 23) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri);
   risoluzione sulla situazione della sicurezza e dei diritti umani in Abcasia e nella regione di Tskhinvali/Ossezia del sud (Georgia) (Doc. XII-quinquies, n. 24) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione sulla sicurezza energetica nella regione dell'OSCE (Doc. XII-quinquies, n. 25) – alla X Commissione (Attività produttive);
   risoluzione sulle buone prassi per gli Stati relative alle società militari e di sicurezza private (Doc. XII-quinquies, n. 26) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa);
   risoluzione sull'analisi previsionale strategica applicata alla scienza, alla tecnologia e all'innovazione per lo sviluppo sostenibile (Doc. XII-quinquies, n. 27) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   risoluzione sull'integrazione di un'ottica attenta alle questioni di genere e giovanili nelle iniziative di lotta ai cambiamenti climatici (Doc. XII-quinquies, n. 28) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VIII (Ambiente);
   risoluzione sulla digitalizzazione – un vantaggio per le politiche di genere (Doc. XII-quinquies, n. 29) – alle Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti);
   risoluzione sulla promozione della sicurezza energetica garantendo l'accesso all'energia sostenibile (Doc. XII-quinquies, n. 30) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
   risoluzione sull'educare gli scolari a evitare la tratta di esseri umani (Doc. XII-quinquies, n. 31) – alla VII Commissione (Cultura);
   risoluzione sull'assistenza neonatale come obiettivo di sviluppo sociale (Doc. XII-quinquies, n. 32) – alla XII Commissione (Affari sociali);
   risoluzione su un appello a favore di un'azione più vigorosa dell'OSCE per tener conto dell'aumento della discriminazione nei confronti dei cristiani e dei seguaci di altre confessioni minoritarie in alcuni stati partecipanti dell'OSCE (Doc. XII-quinquies, n. 33) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 novembre 2019, ha trasmesso copia dei decreti concernenti il conferimento di incarichi di direzione di strutture della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri, che sono trasmessi alle Commissioni sottoindicate:
  alla I Commissione (Affari costituzionali), i decreti concernenti il conferimento dei seguenti incarichi:
   al consigliere Elisa Grande, l'incarico di Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie;
   al consigliere Elena Zappalorti, l'incarico di Capo del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento;
   al professor Lorenzo Spadacini, l'incarico di Capo del Dipartimento per le riforme istituzionali;
   al consigliere Roberto Giovanni Marino, l'incarico di capo dell'Ufficio per il programma di Governo;
   al presidente Ermanno De Francisco, l'incarico di Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;
   al consigliere Marcella Castronovo, l'incarico di Capo dell'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;
   al consigliere Maria Barilà, l'incarico di Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo;
   al consigliere Sabrina Bono, l'incarico di Capo dell'Ufficio del Segretariato generale;
   al dottor Ciro Daniele Piro, l'incarico di Capo dell'Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri;
   al consigliere Patrizia De Rose, l'incarico di Capo dell'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità;
   al consigliere Simonetta Saporito, l'incarico di componente del Collegio di direzione dell'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità;
   al consigliere Ottavio Ziino, l'incarico di componente del Collegio di direzione dell'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità;
   al consigliere Francesca Gagliarducci, l'incarico di Capo del Dipartimento per il personale;
   al dottor Paolo Molinari, l'incarico di Capo del Dipartimento per i servizi strumentali;
   al consigliere Anna Lucia Esposito, l'incarico di Capo dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile;
  alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio), i decreti concernenti il conferimento dei seguenti incarichi:
   al consigliere Ferdinando Ferrara, l'incarico di Capo del Dipartimento per le politiche di coesione;
   all'avvocato dello Stato Mario Antonio Scino, l'incarico di Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;
  alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura), il decreto concernente il conferimento del seguente incarico:
   al consigliere Ferruccio Sepe, l'incarico di Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria;
  alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VIII Commissione (Ambiente), i decreti concernenti il conferimento dei seguenti incarichi:
   al dottor Angelo Borrelli, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile;
   all'ingegnere Fabrizio Curcio, l'incarico di Capo del Dipartimento «Casa Italia»;
  alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XI Commissione (Lavoro), il decreto concernente il conferimento del seguente incarico:
   al consigliere Ermenegilda Siniscalchi, l'incarico di Capo del Dipartimento della funzione pubblica;
  alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XII Commissione (Affari sociali), i decreti concernenti il conferimento dei seguenti incarichi:
   al consigliere Maria Contento, l'incarico di Capo del Dipartimento per le politiche antidroga;
   al consigliere Ilaria Antonini, l'incarico di Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia;
   al consigliere Paola Paduano, l'incarico di Capo del Dipartimento per le pari opportunità;
   al dottor Flavio Siniscalchi, l'incarico di Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e del servizio civile universale;
  alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), il decreto concernente il conferimento del seguente incarico:
   al consigliere Diana Agosti, l'incarico di Capo del Dipartimento per le politiche europee.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 2019, N. 124, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI (A.C. 2220-A/R)

A.C. 2220-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 5, sopprimere i commi da 4-bis a 4-sexies.

  All'articolo 73-ter, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
   a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   b) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  All'articolo 16, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1-bis, sostituire le parole: entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento con le seguenti: entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento;
   dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente: 1-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 1-bis, valutate in 10,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
    a) quanto a 10,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
    b) quanto a 10,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  All'articolo 16-bis, sopprimere i commi da 1 a 5.

  All'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sopprimere il secondo periodo;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Il credito di imposta spetta, altresì, per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis;
   al comma 5, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 59, comma 3, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dagli articoli 19, 21, 22, con le seguenti: Agli oneri derivanti dagli articoli 19, 21, 22, comma 1,.

  All'articolo 32, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
   a) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  All'articolo 32-quinquies, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  All'articolo 33-bis, comma 2, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

  All'articolo 37, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1-ter, sostituire le parole: in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con le seguenti:, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, in misura;
   sopprimere i commi 1-quinquies e 1-sexies.

  All'articolo 38, comma 7, sostituire le parole: alle detrazioni con le seguenti: alla deducibilità.

  All'articolo 41-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 4, sostituire la parola: sono con le seguenti: possono essere e sostituire le parole: rilasciata dal Fondo con le seguenti: rilasciata da un'apposita sezione speciale del Fondo e dopo le parole: 27 dicembre 2013, n. 147, inserire le seguenti: con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019. La garanzia della sezione speciale è;
   al comma 7, sostituire le parole da: è adeguato fino alla fine del comma con le seguenti: sono definiti termini, condizioni e modalità per l'accesso alla sezione speciale di cui al comma 4;
   dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  Sopprimere l'articolo 52-bis.

  All'articolo 53, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, sono stanziate ulteriori risorse, pari a complessivi 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 2 con il seguente: 2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati a finanziare, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, commi 1 e 2, del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, gli investimenti avviati a far data dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 30 settembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto Regolamento (CE) n. 595/2009;
   sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Fermo quanto previsto dal comma 3, l'entità dei contributi, compresa tra un minimo di euro 2 mila e un massimo di euro 20 mila per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalità di alimentazione.

  All'articolo 53-bis, comma 4, sostituire le parole: Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo con le seguenti: Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 4,86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo.

  All'articolo 57, comma 2-quinquiesdecies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 100.000 euro per l'anno 2021 e in 56.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  All'articolo 59, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1-bis, sostituire le parole: di 2,7 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 3,95 milioni di euro per l'anno 2020;
   al comma 1-ter, sostituire l'alinea con il seguente: Agli oneri derivanti dagli articoli 32-ter e 32-quater e dal comma 1-bis del presente articolo, pari a 13,55 milioni di euro per l'anno 2020, a 10,85 milioni di euro per l'anno 2021, a 17,11 milioni di euro per l'anno 2022 e a 14,49 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:;
   alla lettera b) sostituire le parole: quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 13,76 milioni di euro per l'anno 2022 e a 11,14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: quanto a 6,25 milioni di euro per l'anno 2021, a 12,51 milioni di euro per l'anno 2022 e a 9,89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023;
   dopo la lettera b), aggiungere la seguente: c) quanto a 1,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 55-ter;

  con la seguente condizione:
  All'articolo 16-bis, siano soppresse le disposizioni che concernono il differimento, con decorrenza 2021, dei termini per gli adempimenti connessi al modello 730, con particolare riguardo allo slittamento al 30 settembre per la presentazione del modello 730 tramite sostituto d'imposta e tramite CAF o altri soggetti autorizzati.

  e con la seguente osservazione:
  Si valuti l'opportunità di riformulare l'alinea del comma 6 dell'articolo 41-bis nei seguenti termini: «Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare definendo:».

A.C. 2220-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE DELLA COMMISSIONE RIFERITE AL TESTO A

ART. 53.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «concessi in locazione finanziaria» sono inserite le seguenti: «o in locazione a lungo termine senza conducente»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Ai fini del presente articolo, per contratto di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente si intende il contratto di durata pari o superiore a dodici mesi. Se lo stesso veicolo è oggetto di contratti di locazione consecutivi di durata inferiore a un anno conclusi fra le stesse parti, comprese le proroghe degli stessi, la durata del contratto è data dalla somma di quelle dei singoli contratti.»;
   c) al comma 2-bis:
    1) dopo le parole: «del contratto medesimo,» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dal 1o gennaio 2020, gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente, sulla base del contratto annotato nell'archivio nazionale dei veicoli ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,» e le parole: «sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza del medesimo»;
    2) dopo le parole: «società di leasing» sono inserite le seguenti: «e della società di locazione a lungo termine senza conducente» e le parole: «questa abbia» sono sostituite dalle seguenti: «queste abbiano»;
   d) al comma 3, dopo le parole: «locazione finanziaria del veicolo» sono aggiunte le seguenti: «o a titolo di locazione del veicolo a lungo termine senza conducente».

  5-ter. All'articolo 5, comma trentaduesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole «e dai registri di immatricolazione per» sono aggiunte le seguenti: «i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente e»;
   b) al terzo periodo dopo le parole: «locazione finanziaria» sono inserite le seguenti: «o di locazione a lungo termine senza conducente».
53. 800.  La Commissione.

ART. 55-bis.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Per i contratti già stipulati anteriormente alla conversione in legge del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano in sede di rinnovo dei medesimi contratti.
55-bis. 800. La Commissione.

A.C. 2220-A/R – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 2220-A/R – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA ED ALLE FRODI FISCALI

Articolo 1.
(Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione)

  1. Chiunque, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si accolli il debito d'imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti.
  2. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante.
  3. I versamenti in violazione del comma 2 si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. In tale eventualità, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  4. Con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento, sono irrogate:
   a) all'accollante le sanzioni di cui all'articolo 13, commi 4 o 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
   b) all'accollato la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recuperando l'importo di cui al comma 3 e i relativi interessi. Per l'importo di cui al comma 3 e per gli interessi l'accollante è coobbligato in solido.

  5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le modalità tecniche necessarie per attuare il presente articolo.

Articolo 2.
(Cessazione partita IVA e inibizione compensazione)

  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:
  « 2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.
  2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
  2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.».

Articolo 3.
(Contrasto alle indebite compensazioni)

  1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.».
  2. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:
   a) le parole «di cui al comma 49» e le parole «alle ritenute alla fonte,» sono soppresse;
   b) dopo le parole «attività produttive» sono inserite le seguenti: «, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta».

  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.
  4. L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, definiscono procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nell'ambito di tali procedure, i suddetti Istituti possono inviare all'Agenzia delle entrate segnalazioni qualificate relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza, che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato. Le procedure di cui al primo periodo e ogni altra disposizione di attuazione del presente comma sono definite con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dai presidenti dei suddetti Istituti.
  5. All'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, dopo il comma 49-ter è inserito il seguente: « 49-quater. Qualora in esito all'attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, entro il termine indicato al medesimo comma 49-ter. Con comunicazione da inviare al contribuente è applicata la sanzione di cui all'articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate. L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo n. 471 del 1997, non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta, con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Le disposizioni di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate.».
  6. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: « 2-ter. Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell'attività di controllo di cui all'articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica la sanzione di euro 1000 per ciascuna delega non eseguita. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».
  7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020.

Articolo 4.
(Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera)

  1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
  «Art. 17-bis. – (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera)1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di un'opera o di un servizio a un'impresa sono tenuti al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.
  2. L'obbligo di cui al comma 1 è relativo a tutte le ritenute fiscali operate dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
  3. L'importo corrispondente all'ammontare complessivo del versamento dovuto è versato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici al committente con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso di cui al successivo articolo 18, comma 1, su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all'impresa affidataria o appaltatrice e da quest'ultima alle imprese subappaltatrici.
  4. Il committente che ha ricevuto le somme necessarie all'effettuazione del versamento lo esegue, senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie, entro il termine previsto dall'articolo 18 e con le modalità previste dall'articolo 19, in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute ed indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito.
  5. Entro il termine di cui al comma 3, al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese, queste trasmettono tramite posta elettronica certificata al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:
   a) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
   b) tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1;
   c) i dati identificativi del bonifico effettuato ai sensi del comma 3.

  6. Nel caso in cui alla data di cui al comma 3 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria, quest'ultima può allegare alla comunicazione di cui al comma 5 inviata al committente la richiesta di compensazione totale o parziale delle somme necessarie all'esecuzione del versamento delle ritenute effettuate dalla stessa e dalle imprese subappaltatrici con il credito residuo derivante da corrispettivi spettanti e non ancora ricevuti. Il committente procede al versamento con le modalità di cui al comma 4.
  7. Le imprese appaltatrici e subappaltatrici restano responsabili per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il versamento, senza possibilità di compensazione, laddove entro il termine di cui al comma 3 non abbiano provveduto all'esecuzione del versamento al committente o non abbiano trasmesso la richiesta di cui al comma 6 e non abbiano trasmesso allo stesso i dati di cui al comma 5.
  8. I committenti sono responsabili per il tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici entro il limite della somma dell'ammontare dei bonifici ricevuti entro il termine di cui al comma 3 e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non corrisposti alla stessa data, nonché integralmente nel caso in cui non abbiano tempestivamente comunicato all'impresa appaltatrice o affidataria gli estremi del conto corrente bancario o postale su cui effettuare i versamenti di cui al comma 3 o abbiano eseguito pagamenti alle imprese affidatarie, appaltatrici o subappaltatrici, inadempienti.
  9. Nel caso in cui le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici non trasmettano entro il termine di cui al comma 3 e con le modalità indicate nel comma 5 i dati ivi richiesti ovvero non effettuino i bonifici entro il termine di cui al comma 3 o non inviino la richiesta di compensazione di cui al comma 6, ovvero inviino una richiesta di compensazione di cui al comma 6 con crediti inesistenti o non esigibili, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute eseguite dalle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera o del servizio, dandone comunicazione entro novanta giorni all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
  10. Laddove entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3, le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici effettuino il versamento di cui al comma 3 al committente o richiedano la compensazione di cui al comma 6 e trasmettano i dati richiesti ai sensi del comma 5, il committente procede al versamento delle somme, perfezionando, su richiesta del soggetto che ha effettuato le ritenute, il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e addebitando allo stesso gli interessi e le sanzioni versati.
  11. Il committente che ha effettuato il pagamento per conto delle imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici comunica entro cinque giorni mediante posta elettronica certificata a queste ultime l'effettuazione del pagamento. Le imprese che hanno provveduto al versamento delle ritenute al committente o a richiesta di compensazione con i corrispettivi maturati nei confronti dello stesso e non hanno ricevuto evidenza dell'effettuazione del versamento delle ritenute da parte di quest'ultimo, comunicano tale situazione all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei loro confronti.
  12. Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 comunicando al committente tale opzione entro la data di cui al comma 3 e allegando una certificazione dei requisiti di cui al presente comma, qualora nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 3:
   a) risultino in attività da almeno cinque anni ovvero abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2 milioni;
   b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

  13. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 12 è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate mediante canali telematici e l'autenticità della stessa è riscontrabile dal committente mediante apposito servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
  14. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono disciplinate le modalità per il rilascio e il riscontro della certificazione prevista dal comma 12; con ulteriori provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dai commi 5 e 6, alternative a quella di cui al comma 5, che consentano anche il tempestivo riscontro delle stesse da parte dell'Agenzia delle entrate.
  15. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici di cui comma 1 del presente articolo, è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al comma 1. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali, assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
  16. Il soggetto obbligato in base alle disposizioni di cui al presente articolo che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  17. Chiunque, obbligato in base alle disposizioni di cui al presente articolo, non esegua, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute, è punito ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, con l'applicazione delle soglie di punibilità ivi previste.».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2020.
  3. All'articolo 17, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a-quater) è aggiunta la seguente: « a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione di cui precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo 17-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I del Titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;».
  4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

Articolo 5.
(Contrasto alle frodi in materia di accisa)

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La trasmissione della predetta nota è effettuata entro le 24 ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario.»;
    2) dopo il comma 6, è inserito il seguente: « 6-bis. Per i trasferimenti, mediante automezzi, dei prodotti di cui al comma 6, la presa in consegna di cui al medesimo comma 6 si verifica con lo scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e con l'iscrizione nella contabilità del destinatario, da effettuarsi entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico, dei dati accertati relativi alla qualità e quantità dei prodotti scaricati.»;
   b) nell'articolo 8:
    1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 7 in materia di tabacchi lavorati, l'autorizzazione di cui al comma 1 è negata e l'istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorché ricorrano, nei confronti del soggetto che intende operare come destinatario registrato, rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23; per la sospensione e la revoca della predetta autorizzazione trovano applicazione rispettivamente le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo 23. Nel caso di persone giuridiche e di società, l'autorizzazione è negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il rilascio della stessa è sospeso, allorché le situazioni di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo articolo 23 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.»;
    2) al comma 3:
     2.1) nella lettera b), le parole: «di cui al comma 2», sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6-bis»;
     2.2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare l'effettivo ricevimento dei prodotti di cui alla lettera a) che, qualora allo stato sfuso, sono travasati nei serbatoi, riservati ai prodotti ricevuti in regime sospensivo, del deposito di cui al comma 1 nonché a riscontrare l'avvenuto pagamento dell'accisa.»;
   c) all'articolo 25:
    1) al comma 2:
     1.1) nella lettera a), le parole «25 metri cubi» sono sostituite dalle seguenti: «10 metri cubi»;
     1.2) nella lettera c), le parole «10 metri cubi» sono sostituite dalle seguenti: «5 metri cubi»;
    2) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.»;
    3) dopo il comma 6, è inserito il seguente: « 6-bis. La licenza di cui al comma 4 è negata al soggetto nei cui confronti, nel quinquennio antecedente la richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per violazioni costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno; l'istruttoria per il rilascio della predetta licenza è sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia stato emesso, ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio per una delle violazioni di cui al presente comma.»;
    4) al comma 7, le parole «nonché l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di 5 anni», sono soppresse;
    5) al comma 9, le parole «anche a mezzo fax», sono sostituite dalle seguenti: «unicamente attraverso modalità telematiche»;
   d) all'articolo 28, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: « 7-bis. Per gli impianti disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 6, 7, 8, 9, 10, e 11.».

  2. La determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui all'articolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), punti 1 e 2, hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione della predetta determinazione nel sito internet della predetta Agenzia.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), punto 1, hanno efficacia a decorrere dal 1o novembre 2019. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), punto 1, al comma 1, lettera c), punto 5 e al comma 1, lettera d) del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2020.
  4. All'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  « 1-bis. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente Capo, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
  1-ter. La confisca di cui al comma 1-bis non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. In caso di mancato versamento, previa diffida al contribuente inadempiente, la confisca è sempre disposta.».

Articolo 6.
(Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nel comma 940, le parole «commi 937, 938 e 939» sono sostituite dalle seguenti: «commi 937 e 938» e le parole «di cui al comma 942 o che presti idonea garanzia» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 942 e che presti idonea garanzia»;
   b) nel comma 941:
    1) le parole da «Le disposizioni» fino a «in consumo o estratti;» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 937 e 938 non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprietà del gestore del deposito, di capacità non inferiore a 3000 metri cubi, dal quale sono immessi in consumo o estratti;»;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il predetto limite di capacità di 3000 metri cubi può essere rideterminato con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze.»;
   c) dopo il comma 941, sono aggiunti i seguenti:
  « 941-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 941-ter, l'utilizzo della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, non è consentito per le cessioni e per le importazioni definitive dei prodotti di cui al comma 937.
  941-ter. L'utilizzo della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, è consentito limitatamente al caso in cui le imprese di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, acquistino, ai fini dello svolgimento della loro attività di trasporto, gasolio, presso un deposito commerciale di cui all'articolo 25 dello stesso testo unico, da soggetti diversi dai depositari autorizzati, ivi inclusi quelli che utilizzano il proprio deposito anche come deposito IVA e dai destinatari registrati di cui rispettivamente agli articoli 23 e 8 del predetto testo unico nonché da soggetti diversi da quelli di cui al comma 945 del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori limitazioni all'utilizzo della dichiarazione di cui al presente comma.»;
   d) dopo il comma 943 è inserito il seguente:
  « 943-bis. Al fine di agevolare l'attività di controllo dell'Agenzia dogane e monopoli e della Guardia di finanza, le società, gli enti e i consorzi concessionari di autostrade e trafori mettono a disposizione della medesima Agenzia e della predetta Guardia di finanza, su richiesta, senza oneri per l'erario, i dati rilevati sui transiti degli automezzi che possono essere utilizzati per la movimentazione dei prodotti energetici in possesso delle suddette società.».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Articolo 7.
(Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti)

  1. Al fine di contrastare il mancato pagamento dell'accisa sui carburanti per autotrazione e sui combustibili per riscaldamento e tutelare la salute pubblica contrastando l'utilizzo fraudolento di taluni idrocarburi e altri prodotti nei predetti impieghi, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:
  «Art. 7-bis. – (Disposizioni particolari per la circolazione degli oli lubrificanti e di altri specifici prodotti)1. Fatto salvo quanto previsto, in materia di circolazione, dalle disposizioni doganali e dall'articolo 6, comma 5, gli oli lubrificanti di cui ai codici NC da 2710 19 81 a 2710 19 99 circolano nel territorio nazionale, nella fase antecedente all'immissione in consumo, con la scorta di un Codice amministrativo di riscontro, relativo a ciascun trasferimento dei suddetti prodotti, emesso dal sistema informatizzato dell'Agenzia dogane e monopoli e annotato sulla prescritta documentazione di trasporto.
  2. Il codice di cui al comma 1 è richiesto telematicamente all'Agenzia delle dogane e monopoli non prima delle 48 ore precedenti all'introduzione dei prodotti nel territorio nazionale e comunque almeno 12 ore prima dell'introduzione stessa:
   a) per i prodotti di cui al presente articolo, provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea e destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale, dal soggetto che ne effettua la prima immissione in consumo;
   b) per i prodotti di cui al presente articolo, provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea e che non siano destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale, dal mittente dei prodotti stessi.

  3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono riportati, in particolare, i dati identificativi del mittente e del destinatario dei prodotti, i quantitativi e i codici di nomenclatura combinata dei medesimi, il luogo in cui i prodotti saranno introdotti nel territorio nazionale, la targa del veicolo e degli eventuali rimorchi utilizzati per il loro trasferimento, l'itinerario che il veicolo seguirà nel territorio nazionale, nonché, per la fattispecie di cui al comma 2, lettera b), il luogo in cui i prodotti lasceranno il medesimo territorio e l'Ufficio delle dogane di uscita.
  4. Il codice di cui al comma 1, emesso dal sistema informatizzato dell'Agenzia dogane e monopoli, è annotato, prima che la circolazione dei prodotti nel territorio nazionale abbia inizio, sulla prevista documentazione di trasporto che scorta i prodotti. A tal fine il soggetto nazionale di cui al comma 2, lettera a), comunica il medesimo codice al mittente dei prodotti.
  5. La circolazione nel territorio nazionale dei prodotti di cui al presente articolo si intende regolarmente conclusa con la comunicazione telematica all'Agenzia dogane e monopoli, dell'avvenuta presa in carico dei prodotti, che il soggetto di cui al comma 2, lettera a) invia entro le 24 ore successive alla medesima presa in carico presso il proprio deposito; per la fattispecie di cui al comma 2, lettera b), la circolazione nel territorio nazionale dei prodotti di cui al presente articolo si intende regolarmente conclusa con la validazione del codice di cui al comma 1 da parte dell'Ufficio delle dogane di uscita, di cui al comma 3.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla disciplina dei casi di indisponibilità o malfunzionamento del sistema informatizzato dell'Agenzia dogane e monopoli e all'individuazione degli ulteriori elementi da riportare nella richiesta di cui al comma 2.
  7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche per le preparazioni lubrificanti rientranti nel codice NC 3403, qualora le stesse siano trasportate sfuse o in contenitori di capacità superiore a 20 litri.»;
   b) all'articolo 40, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Salvo che venga fornita prova contraria, si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga in assenza della preventiva emissione del Codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis; ugualmente si considera tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la predetta circolazione che avvenga sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri ovvero che avvenga senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio delle dogane di uscita, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.».

  2. I dati relativi alla circolazione degli oli lubrificanti e di altri specifici prodotti di cui all'articolo 7-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono resi accessibili, con modalità da indicare nel decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 6, del predetto testo unico, alla Guardia di finanza al fine dello svolgimento dei controlli di competenza.
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 7-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, trovano applicazione anche per i prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere destinati all'impiego come carburanti per motori, combustibili per riscaldamento ovvero come lubrificanti.
  4. Il decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1o giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del predetto decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 6.

Articolo 8.
(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale)

  1. All'articolo 24-ter, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ciascuno dei predetti trimestri, il rimborso di cui al presente comma è riconosciuto, entro il limite quantitativo di un litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo di cui al comma 2, per ogni chilometro percorso dallo stesso veicolo.».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai consumi di gasolio commerciale effettuati a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Articolo 9.
(Frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 9 è inserito il seguente: « 9-bis. La sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento mediante modello F24 di cui al comma 9 viene verificata dall'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità della predetta verifica. Gli esiti del controllo sono trasmessi al Dipartimento per i trasporti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 26 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2018.».

Articolo 10.
(Estensione del sistema INFOIL)

  1. Al fine di uniformare le procedure di controllo a quelle già instaurate presso le raffinerie e gli stabilimenti di produzione di prodotti energetici ai sensi dell'articolo 23, comma 14, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, gli esercenti depositi fiscali di cui all'articolo 23, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995, di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi, si dotano, entro il 30 giugno 2020, secondo le caratteristiche e le funzionalità fissate dalle disposizioni di attuazione, di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono fissati tempi e modalità di esecuzione.

Articolo 11.
(Introduzione Documento Amministrativo Semplificato telematico)

  1. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono fissati tempi e modalità per introdurre l'obbligo, entro il 30 giugno 2020, di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, del documento di accompagnamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. La presente disposizione si applica alla circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio usato come carburante, assoggettati ad accisa.

Articolo 12.
(Trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale)

  1. Al fine del potenziamento degli strumenti per l'identificazione dei fenomeni evasivi nel settore dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica, con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono fissati:
   a) tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica, da parte dei soggetti che effettuano l'attività di vettoriamento nel settore del gas naturale e dell'energia elettrica, dei dati relativi al prodotto trasportato distintamente per ciascuno dei soggetti obbligati di cui all'articolo 26, comma 7, lettera a), e all'articolo 53, comma 1, lettera a) di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;
   b) tempi e modalità con i quali i soggetti obbligati, previsti all'articolo 26, comma 7, lettera a), e all'articolo 53, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 504 del 1995, trasmettono i dati relativi ai quantitativi di gas naturale ed energia elettrica fatturati, suddivisi per destinazione d'uso.

Articolo 13.
(Trust)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), dopo le parole «anche se non residenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possono essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73»;
   b) all'articolo 45, dopo il comma 4-ter, è aggiunto il seguente: « 4-quater. Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito.».

  2. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) si avvalgono anche dei poteri e delle facoltà previsti dall'articolo 9, commi 4, lettera a), e 6, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;».

Articolo 14.
(Utilizzo dei file delle fatture elettroniche)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
  « 5-bis. I file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
   a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
   b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

  5-ter. Ai fini di cui al comma 5-bis, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

Articolo 15.
(Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria)

  1. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole «Per il periodo d'imposta 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per i periodi d'imposta 2019 e 2020».
  2. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «A decorrere dal 1o luglio 2020, i soggetti di cui al primo periodo adempiono all'obbligo di cui al comma 1 esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso gli strumenti di cui al comma 3.».

Articolo 16.
(Semplificazioni fiscali)

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  « 1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1o luglio 2020, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:
   a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA.

  1-bis. A partire dalle operazioni IVA 2021, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.».

Articolo 17.
(Imposta di bollo sulle fatture elettroniche)

  1. All'articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.»;
   b) al quarto periodo: le parole «di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo».

Articolo 18.
(Modifiche al regime dell'utilizzo del contante)

  1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 49, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: « 3-bis. A decorrere dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1o gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.»;
   b) all'articolo 63, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: « 1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1o gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro.».

Articolo 19.
(Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini ed istituzione di premi speciali per il cashless)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 540, è aggiunto in fine il seguente periodo: «I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.»;
   b) il comma 542 è sostituito dal seguente: « 542. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, con il provvedimento di cui al comma 544, sono istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie di cui al comma 540, ai soggetti di cui al predetto comma che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Con lo stesso provvedimento sono, altresì, stabilite le modalità attuative del presente comma, prevedendo premi, nell'ambito del predetto ammontare complessivo, anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei premi e le spese amministrative e di comunicazione connesse alla gestione della lotteria, il Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. I fondi per le spese amministrative e di comunicazione sono attribuiti alle amministrazioni che sostengono i relativi costi.».

Articolo 20.
(Sanzione lotteria degli scontrini)

  1. L'esercente che al momento dell'acquisto rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è punito con una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
  2. Nel primo semestre di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 540, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la sanzione di cui al comma 1 non si applica agli esercenti che assolvono temporaneamente l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica ovvero mediante ricevute fiscali di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.

Articolo 21.
(Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici)

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2-quinques sono aggiunti i seguenti: « 2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma 2 può essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
  2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le regole tecniche di funzionamento della piattaforma tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies.».

Articolo 22.
(Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)

  1. Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1o luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.
  3. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti de minimis, del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  4. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi.
  5. Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui al comma 1 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta.
  6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni di cui al comma 5.

Articolo 23.
(Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito)

  1. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, le parole «carte di debito e carte di credito» sono sostituite dalle seguenti parole: «carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito».
   b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-quater. A partire del 1o luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma, si applicano le procedure e i termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16 sul pagamento in misura ridotta, e l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della medesima legge è il Prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le violazioni. All'accertamento delle violazioni di cui al presente comma provvedono gli organi che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 689 del 1981, sono addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, nonché ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della medesima legge n. 689 del 1981 gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.».

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCHI

Articolo 24.
(Proroga gare scommesse e Bingo)

  1. All'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «da indire entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle parole «da indire entro il 30 giugno 2020», le parole «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle parole «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020», le parole «euro 6.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 7.500» e le parole «euro 3.500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4.500».
  2. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «anni dal 2013 al 2019» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 2013 al 2020» e le parole «entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2020».

Articolo 25.
(Termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1098, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal citato comma 1098, le parole «dopo il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi nove mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 569, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145» e le parole «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro i successivi dodici mesi».

Articolo 26.
(Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento)

  1. A decorrere dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 23 per cento e nel 9 per cento. Le aliquote previste dal presente articolo sostituiscono quelle previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le aliquote vigenti rispettivamente del 21,6 per cento e del 7,9 per cento si applicano fino al 9 febbraio 2020.

Articolo 27.
(Registro unico degli operatori del gioco pubblico)

  1. Al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonché di perseguire un razionale assetto sul territorio dell'offerta di gioco pubblico, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è istituito, a decorrere dall'esercizio 2020, il Registro unico degli operatori del gioco pubblico.
  2. L'iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico ed è obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore del presente articolo, dei diritti e dei rapporti in esso previsti.
  3. Devono iscriversi al Registro le seguenti categorie di operatori:
   a) i soggetti:
    1) produttori;
    2) proprietari;
    3) possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per i quali la predetta Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il codice identificativo univoco di cui al decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 22 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2010;
   b) i concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
   c) i soggetti:
    1) produttori;
    2) proprietari;
    3) possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
   d) i concessionari del gioco del Bingo;
   e) i concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati;
   f) i titolari di punti vendita dove si accettano scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi, su eventi simulati e concorsi pronostici sportivi, nonché i titolari dei punti per la raccolta scommesse che si sono regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e i titolari dei punti di raccolta ad essi collegati;
   g) i concessionari dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;
   h) i titolari dei punti di vendita delle lotterie istantanee e dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;
   i) i concessionari del gioco a distanza;
   l) i titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza;
   m) i produttori delle piattaforme dei giochi a distanza e di piattaforme per eventi simulati;
   n) le società di corse che gestiscono gli ippodromi;
   o) gli allibratori;
   p) ogni altro soggetto non ricompreso fra quelli di cui al presente comma che svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui al comma medesimo, qualsiasi altra attività funzionale o collegata alla raccolta del gioco, individuato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ne fissa anche l'importo, in coerenza con quanto previsto dal comma 4, in relazione alle categorie di soggetti di cui al presente comma.

  4. L'iscrizione al Registro è disposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, delle licenze di pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 e 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle autorizzazioni e concessioni necessarie ai sensi delle specifiche normative di settore e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonché dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, di una somma annua pari a:
   a) euro 200,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 3), c), numero 3), f), h), l);
   b) euro 500,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 2), c) numero 2), o);
   c) euro 2.500,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 1), c) numero 1) ed m);
   d) euro 3.000 per i soggetti di cui al comma 3, lettere e) ed n) ed euro 10.000,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere b), d), g) ed i).
   I soggetti che operano in più ambiti di gioco sono tenuti al versamento di una sola somma d'iscrizione. I soggetti che svolgono più ruoli nell'ambito della filiera del gioco sono tenuti al versamento della somma più alta fra quelle previste per le categorie in cui operano.

  5. L'iscrizione al Registro deve essere rinnovata annualmente.
  6. L'omesso versamento della somma di cui al comma 4 può essere regolarizzato, prima che la violazione sia accertata, con il versamento di un importo pari alla somma dovuta maggiorata di un importo pari al 2 per cento per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite tutte le disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta del Registro, all'iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del versamento di cui al comma 4.
  8. L'esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000,00 e l'impossibilità di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni.
  9. I concessionari di gioco pubblico non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. In caso di violazione del divieto è dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000,00 e il rapporto contrattuale è risolto di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell'arco di un biennio determina la revoca della concessione.
  10. A decorrere dalla data di istituzione del Registro di cui al comma 1 e, comunque, dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, l'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è abrogato.

Articolo 28.
(Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione)

  1. Al fine di rendere maggiormente tracciabili i flussi di pagamento, di contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni della criminalità organizzata, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali non possono procedere al trasferimento di denaro a favore di soggetti che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo non sospeso. L'inosservanza dell'obbligo di cui al presente articolo comporta l'irrogazione, alle società emittenti carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative pecuniarie da trecentomila ad un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata. La competenza all'applicazione della sanzione prevista nel presente articolo è dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dove ha sede il domicilio fiscale del trasgressore. Con uno o più provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e la relativa decorrenza. I commi da 29 a 31 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati.

Articolo 29.
(Potenziamento dei controlli in materia di giochi)

  1. Al fine di prevenire il gioco da parte dei minori ed impedire l'esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro, contrastare l'evasione fiscale e l'uso di pratiche illegali in elusione del monopolio pubblico del gioco, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a 100.000 euro annui. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è costituito il fondo e disciplinato il relativo utilizzo. Il personale appartenente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzato ad effettuare operazioni di gioco a distanza o presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Per effettuare le medesime operazioni di gioco, la disposizione del precedente periodo si applica altresì alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, ciascuno dei quali, ai fini dell'utilizzo del fondo previsto dal presente comma, agisce previo concerto con le competenti strutture dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono previste le disposizioni attuative e contabili per l'utilizzo del fondo di cui al primo periodo, stabilendo che le eventuali vincite conseguite dal predetto personale nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo siano riversate al fondo medesimo.
  2. All'articolo 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 1 è abrogato.

Articolo 30.
(Disposizioni relative all'articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo quanto previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  2. All'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole «ovvero l'imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge non separato» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero l'imputazione sia riferita al coniuge non separato o, per le società partecipate da fondi di investimento o assimilati, al titolare o al rappresentante legale o negoziale ovvero al direttore generale della società di gestione del fondo».

Articolo 31.
(Omesso versamento dell'imposta unica)

  1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore ed evitare fenomeni di alterazione della concorrenza, fermi restando i poteri e le competenze del Questore, nonché i divieti di offerta al pubblico di gioco in assenza di concessione statale o di autorizzazione di pubblica sicurezza e le relative sanzioni penali ed amministrative previste, è disposta, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la chiusura dei punti vendita nei quali si offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici qualora il soggetto che gestisce il punto di vendita risulti debitore d'imposta unica di cui alla decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, in base ad una sentenza, anche non definitiva, la cui esecutività non sia sospesa. La chiusura diventa definitiva con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. La presente disposizione si applica altresì ai punti vendita dei soggetti per conto dei quali l'attività è esercitata, che risultino debitori d'imposta unica di cui alla decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, anche in via solidale con il soggetto gestore del punto vendita. Il provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli contiene l'invito al pagamento, entro trenta giorni dalla notifica, di quanto dovuto per effetto della sentenza di condanna e l'intimazione alla chiusura se, decorso il periodo previsto, non sia fornita prova dell'avvenuto pagamento. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli avvisa senza ritardo il competente Comando della Guardia di Finanza per procedere all'esecuzione della chiusura. In caso di violazione della chiusura dell'esercizio, il soggetto sanzionato è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro trentamila, oltre alla chiusura dell'esercizio in forma coattiva. In caso di sentenza favorevole al contribuente successiva al versamento del tributo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone il rimborso delle somme dovute, come risultanti dalla sentenza, entro novanta giorni dal suo deposito.
  2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'ambito dell'attività ordinaria di controllo dei pagamenti da parte dei soggetti obbligati, procede a diffidare coloro che risultino inadempienti, in tutto o in parte, al versamento di quanto dovuto a titolo di imposta unica oltre a sanzioni ed interessi entro trenta giorni. In caso di mancato versamento nei termini di cui al primo periodo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede all'escussione delle garanzie prestate in base ai regimi convenzionali previsti. Il soggetto obbligato è tenuto a reintegrare la garanzia entro novanta giorni dall'escussione, a pena di decadenza della concessione.

Capo III
ULTERIORI DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo 32.
(Adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17)

  1. All'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «e quelle didattiche di ogni genere, anche» sono sostituite con le parole «, le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario e quelle».
  2. Le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1.
  3. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per effetto della sentenza Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17.
  4. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, è soppressa la lettera q). Per le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, le autoscuole, tenute alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono, fino al 30 giugno 2020, documentare i corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1o gennaio 2020.

Articolo 33.
(Sospensione adempimenti connessi ad eventi sismici)

  1. I soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2019, n. 30, aventi alla data del 26 dicembre 2018, la residenza, ovvero, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospensione dei termini dei versamenti tributari scadenti nel periodo dal 26 dicembre 2018 al 30 settembre 2019, eseguono i predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 gennaio 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di gennaio 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 9,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 34.
(Compartecipazione comunale al gettito accertato)

  1. All'articolo 1, comma 12-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole «per gli anni dal 2012 al 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2012 al 2021».

Articolo 35.
(Modifiche all'articolo 96 del TUIR)

  1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 11 è sostituito dal seguente: « 11. Ai fini dei commi da 8 a 10:
   a) per progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine si intende il progetto rientrante tra quelli cui si applicano le disposizioni della Parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
   b) nel caso di costituzione di una società di progetto strumentale alla segregazione patrimoniale rispetto ad attività e passività non afferenti al progetto infrastrutturale medesimo sono integralmente deducibili gli interessi passivi e oneri finanziari relativi ai prestiti stipulati dalla società di progetto anche qualora assistiti da garanzie diverse da quelle di cui al comma 8, lettera a) utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici di cui alle Parti III, IV e V, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

Articolo 36.
(Incentivi Conto Energia)

  1. In caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il contribuente ha facoltà di avvalersi di quanto previsto dal comma 2.
  2. Il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente.
  3. I soggetti che intendono avvalersi della definizione di cui al comma 2 devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Nella comunicazione di cui al comma 3 il contribuente indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo di cui al comma 1 e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della comunicazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
  5. La definizione si perfeziona con la presentazione della comunicazione di cui al comma 3 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo entro il 30 giugno 2020.
  6. Resta ferma la facoltà di agire in giudizio a tutela dei propri diritti per coloro che non ritengono di avvalersi della facoltà di cui al presente articolo.

Articolo 37.
(Riapertura del termine di pagamento della prima rata della definizione agevolata di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018)

  1. La scadenza di pagamento del 31 luglio 2019 prevista dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), 21, 22, 23 e 24, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è fissata al 30 novembre 2019.

Articolo 38.
(Imposta immobiliare sulle piattaforme marine)

  1. A decorrere dall'anno 2020 è istituita l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall'articolo 2 del Codice della Navigazione.
  2. La base imponibile è determinata in misura pari al valore calcolato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, richiamato dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  3. L'imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille. È riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l'aliquota pari al 7,6 per mille; la restante imposta, calcolata applicando l'aliquota del 3 per mille, è attribuita ai comuni individuati ai sensi del comma 4. È esclusa la manovrabilità dell'imposta da parte dei comuni per la quota loro spettante.
  4. I comuni cui spetta il gettito dell'imposta derivante dall'applicazione dell'aliquota del 3 per mille sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nello stesso decreto sono stabiliti i criteri, le modalità di attribuzione e di versamento nonché la quota del gettito spettante ai comuni individuati. Qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato.
  5. Limitatamente all'anno 2020, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre, allo Stato che provvederà all'attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto di cui al comma 4. A tale fine, le somme di spettanza dei comuni per l'anno 2020 sono riassegnate ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze, comunica al Ministero dell'interno l'importo del gettito acquisito nell'esercizio finanziario 2020 di spettanza dei comuni.
  6. Le attività di accertamento e riscossione relative alle piattaforme di cui al comma 1 sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
  7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative alle detrazioni in materia di imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e le altre disposizioni della medesima imposta, in quanto compatibili.
  8. Restano ferme le disposizioni relative ai manufatti di cui al comma 728 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ai quali si applicano esclusivamente i commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.

Capo IV
MODIFICHE DELLA DISCIPLINA PENALE IN MATERIA TRIBUTARIA E DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI NELLA STESSA MATERIA

Articolo 39.
(Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti)

  1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, le parole «un anno e sei mesi a sei» sono sostituite dalle seguenti: «quattro a otto»;
   b) all'articolo 2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.»;
   c) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole «un anno e sei mesi a sei» sono sostituite dalle seguenti: «tre a otto»;
   d) all'articolo 4, comma 1, alinea, le parole «uno a tre» sono sostituite dalle seguenti: «due a cinque»;
   e) all'articolo 4, comma 1 lettera a), la parola «centocinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centomila»;
   f) all'articolo 4, comma 1 lettera b), la parola «tre» è sostituita dalla seguente: «due»;
   g) il comma 1-ter dell'articolo 4 è abrogato;
   h) all'articolo 5, comma 1, le parole «un anno e sei mesi a quattro» sono sostituite dalle seguenti: «due a sei»;
   i) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole «un anno e sei mesi a quattro» sono sostituite dalle seguenti: «due a sei»;
   l) all'articolo 8, comma 1, le parole «un anno e sei mesi a sei» sono sostituite dalle seguenti: «quattro a otto»;
   m) all'articolo 8, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.»;
   n) all'articolo 10, le parole «un anno e sei mesi a sei» sono sostituite dalle seguenti: «tre a sette»;
   o) all'articolo 10-bis, la parola «centocinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centomila»;
   p) all'articolo 10-ter, la parola «duecentocinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centocinquantamila»;
   q) dopo l'articolo 12-bis, è inserito il seguente:
  «Art. 12-ter. (Casi particolari di confisca). — 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente decreto, diversi da quelli previsti dagli articoli 10-bis e 10-ter, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:
   a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;
   b) l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso dei delitti previsti dagli articoli 3 e 5, comma 1;
   c) l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis;
   d) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;
   e) l'indebita compensazione ha ad oggetto crediti non spettanti o inesistenti superiori a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 10-quater;
   f) l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1;
   g) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2;
   h) è pronunciata condanna o applicazione di pena per i delitti previsti dagli articoli 4 e 10.».

  2. Dopo l'articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente:
  «Art. 25-quinquiesdecies. (Reati tributari). — 1. In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.».

  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.

Capo V
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER ESIGENZE INDIFFERIBILI

Articolo 40.
(RFI ed Equitalia Giustizia)

  1. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), alla stessa non si applicano i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La società conserva autonomia finanziaria e operativa, fermo restando l'obbligo di preventiva informativa ai competenti Ministeri e autorità, in relazione alle operazioni finanziarie che comportano una variazione dell'esposizione debitoria della società.
  2. Al fine di agevolare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di potenziare l'attività di riscossione dei crediti di giustizia ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché di incrementare il gettito per l'Erario derivante dalle medesime attività, alla società di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, fermo restando il concorso agli obiettivi di finanza pubblica e l'obbligo di versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo corrispondente ai risparmi conseguiti dall'applicazione delle suddette norme, da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, commi 28 e 29, e 6, commi 7, 11 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Articolo 41.
(Fondo di garanzia PMI)

  1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 670 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, le garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono a titolo gratuito per imprese agricole in caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative, dell'agricoltura di precisione o la tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain. La garanzia è concessa a titolo gratuito nel limite di 20.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

Articolo 42.
(Fusioni comuni)

  1. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2019.

Articolo 43.
(Affitti passivi PA)

  1. All'articolo 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Ai contratti stipulati con le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la locazione degli immobili acquistati ai sensi del presente comma si applica un canone commisurato ai valori di mercato, ridotto ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.»;
   b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: « 4-bis. Le risorse di cui al primo periodo del comma 4 possono essere utilizzate dai predetti enti previdenziali anche per l'acquisto di immobili adibiti o da adibire ad uffici in locazione passiva alle società in house delle amministrazioni centrali dello Stato ed incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009, su indicazione dell'amministrazione che esercita il controllo analogo, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del demanio per le rispettive competenze. Il Ministero dell'economia e delle finanze può trasferire alle predette società in house le risorse a legislazione vigente di cui al settimo periodo del comma 4, per consentire alle medesime società, che ne facciano richiesta, di procedere alla predisposizione della progettazione necessaria agli enti previdenziali pubblici per la valutazione degli investimenti immobiliari di cui al presente comma. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.».

Articolo 44.
(Abrogazione dell'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138)

  1. Il comma 6-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.

Articolo 45.
(Disposizioni in materia di salute)

  1. All'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole «31 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

Articolo 46.
(Disposizioni in materia di fiscalità regionale)

  1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, la parola «2020», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2021»;
   b) all'articolo 4:
    1) al comma 2, le parole «Per gli anni dal 2011 al 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2020» e le parole «A decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2021»;
    2) al comma 3, le parole «A decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2021»;
   c) all'articolo 7:
    1) al comma 1, le parole «A decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2021»;
    2) al comma 2, le parole «entro il 31 luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2020»;
   d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola «2020» è sostituita dalla seguente: «2021».

Articolo 47.
(Disposizioni sul trasporto pubblico locale)

  1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2:
    1) all'alinea, la parola «2018» è sostituita con la seguente: «2020»;
    2) alla lettera c), le parole «secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalla seguente: «2021»;
   b) il comma 2-bis è sostituto dal seguente: « 2-bis. Ai fini del riparto del Fondo di cui al comma 1 si tiene annualmente conto delle variazioni per ciascuna Regione in incremento o decremento, rispetto al 2017, dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa, con decorrenza dal 1o gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tali variazioni sono determinate a preventivo e consuntivo rispetto al riparto di ciascun anno a partire dal saldo del 2019. Le variazioni fissate a preventivo sono soggette a verifica consuntiva ed eventuale conseguente revisione in sede di saldo a partire dall'anno 2020 a seguito di apposita certificazione resa, entro il mese di settembre di ciascun anno, da parte delle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico ferroviario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite dell'Osservatorio, di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alle Regioni, a pena della sospensione dell'erogazione dei corrispettivi di cui ai relativi contratti di servizio con le Regioni in analogia a quanto disposto al comma 7 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini del riparto del saldo 2019 si terrà conto dei soli dati a consuntivo relativi alle variazioni 2018 comunicati e certificati dalle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico ferroviario con le modalità e i tempi di cui al precedente periodo e con le medesime penalità in caso di inadempienza.»;
   c) al comma 4, la parola «Nelle» è sostituita con le parole «A partire dal mese di gennaio 2018 e nelle»;
   d) al comma 6, le parole «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2020», le parole «e non oltre i successivi centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2021» e le parole «i predetti centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2021»;
   e) al comma 8, le parole «, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018» sono soppresse.

Articolo 48.
(Adeguamento banca dati di riferimento rendiconto di gestione comuni)

  1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 228, comma 5, il secondo periodo è soppresso;
   b) all'articolo 243:
    1) al comma 5, primo periodo, le parole: «certificato di bilancio di cui all'articolo 161» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto della gestione»; al secondo periodo, le parole: «Ove non risulti presentato il certificato di bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo certificato disponibile» sono sostituite dalle seguenti: «Ove non risulti inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il rendiconto della gestione del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo rendiconto presente nella stessa banca dati o, in caso di ulteriore indisponibilità, nella banca dati dei certificati di bilancio del Ministero dell'interno.»;
    2) il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2, sino all'adempimento: a) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione; b) gli enti locali che non inviino il rendiconto della gestione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro 30 giorni dal termine previsto per la deliberazione.».

  2. All'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.».

Articolo 49.
(Revisione priorità investimenti)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 134 dopo le parole «del territorio» sono aggiunte le seguenti: «nonché per interventi in viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati»;
   b) al comma 135, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per interventi in viabilità e trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale» e dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
   « c-bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti;
   c-ter) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili;
   c-quater) per infrastrutture sociali;
   c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti inquinati.».

Articolo 50.
(Disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A.)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 857 è abrogato;
   b) al comma 861:
    1) le parole: «i tempi di pagamento e ritardo» sono sostituite dalle seguenti: «gli indicatori»;
    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato SIOPE+.»;
   c) al comma 862, le parole «Entro il 31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 28 febbraio».

  2. All'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio».
  3. Entro il 1o gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che si avvalgono dell'Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI) di cui all'articolo 14, comma 8-bis, della medesima legge n. 196 del 2009, sono tenute ad inserire nello stesso Ordinativo la data di scadenza della fattura. Conseguentemente, a decorrere dalla suddetta data, per le medesime amministrazioni viene meno l'obbligo di comunicazione mensile di cui all'articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Articolo 51.
(Attività informatiche in favore di organismi pubblici)

  1. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può offrire servizi informatici strumentali al raggiungimento degli obiettivi propri delle pubbliche amministrazioni e delle società pubbliche da esse controllate indicate al comma 2. L'oggetto e le condizioni della fornitura dei servizi sono definiti in apposita convenzione.
  2. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al primo comma, possono avvalersi della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
   a) la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di implementarne e accelerarne la trasformazione digitale, assicurando la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico;
   b) il Consiglio di Stato, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico della giustizia amministrativa;
   c) l'Avvocatura dello Stato, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico, anche per il necessario adeguamento ai processi telematici;
   d) l'amministrazione di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a decorrere dal 1o gennaio 2020, al fine di rendere effettive le norme relative all'istituzione di un «sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale», ivi incluso il sistema denominato Port Management and Information System (PMIS) inerente la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi afferenti le attività portuali, da realizzarsi a cura dell'amministrazione marittima, nonché di sviluppare, mediante utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i sistemi informativi a supporto delle attività della stessa amministrazione marittima;
   e) la Società di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 al fine di assicurare e implementare le possibili sinergie con i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia del demanio;
   f) la Società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 al fine di favorire la diffusione, l'evoluzione, l'integrazione e le possibili sinergie delle piattaforme immateriali abilitanti la digitalizzazione della PA, di cui al Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, razionalizzando le infrastrutture sottostanti e le modalità di realizzazione.

Articolo 52.
(Incentivi per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono)

  1. All'articolo 3, comma 1, della legge 1o ottobre 2018, n. 117: le parole «agevolazioni fiscali» sono sostituite dalle seguenti: «agevolazioni, anche nella forma di contributi,».
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 296 è sostituito con il seguente: « 296. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge 1o ottobre 2018, n. 117, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporto un apposito fondo ed è autorizzata la spesa di 15,1 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni di cui all'articolo 3 della legge n. 117 del 2018, per l'anno 2019 e 2020, consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo periodo, della somma di euro 30 per ciascun dispositivo di allarme acquistato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative della presente disposizione, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa.».

Articolo 53.
(Disposizioni in materia di autotrasporto)

  1. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, sono stanziate ulteriori risorse, pari a complessivi 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
  2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati a finanziare, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, commi 1 e 2, del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, gli investimenti avviati a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione fino al 30 settembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto Regolamento (CE) n. 595/2009.
  3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili ed è esclusa la loro cumulabilità con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
  4. Fermo quanto previsto dal comma 3, l'entità dei contributi, compresa tra un minimo di euro 2 mila e un massimo di euro 20 mila per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalità di alimentazione.
  5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.

Articolo 54.
(Alitalia)

  1. Per consentire di pervenire al trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società Aerea Italiana – S.p.A. in amministrazione straordinaria ed alle altre società del medesimo gruppo anch'esse in amministrazione straordinaria, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è concesso, nell'anno 2019, in favore delle stesse società in amministrazione straordinaria, per le loro indilazionabili esigenze gestionali, un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro, della durata di sei mesi.
  2. Il finanziamento è concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed è restituito, in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura, entro sei mesi dalla erogazione e, in ogni caso, entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali. Il finanziamento di cui al comma 1 può essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa. Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

Articolo 55.
(Misure a favore della competitività delle imprese italiane)

  1. All'articolo 537-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di soddisfare esigenze di approvvigionamento di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, può svolgere tramite proprie articolazioni e senza assunzione di garanzie di natura finanziaria, attività contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e secondo le modalità disciplinati nei predetti accordi.».

Articolo 56.
(Compensazione fondo perequativo IRAP)

  1. A decorrere dall'anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo da iscrivere su apposito piano gestionale del capitolo 2862, diretto a compensare le regioni delle eventuali minori entrate destinate ai trasferimenti di cui all'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
  2. Per l'anno 2019 la consistenza del fondo è pari 16 milioni di euro e compensa le minori entrate a titolo di IRAP realizzate negli anni 2017-2018.
  3. Con legge di bilancio si provvede annualmente alla quantificazione degli stanziamenti eventualmente necessari negli esercizi 2020 e successivi.
  4. A decorrere dall'anno 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, per la quota di fondo perequativo eventualmente non assicurata a fine anno dal gettito IRAP. La regolarizzazione avviene con l'emissione di ordini di pagamento a valere sulle risorse stanziate sul fondo di cui al comma 1.

Articolo 57.
(Criteri di riparto FSC e semplificazioni enti locali)

  1. La lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituita dalla seguente: « c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La quota di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. Ai fini della determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, propone la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard. Tale metodologia è recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451 del presente articolo. L'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la predetta quota è incrementa del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, è, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo;».
  2. A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Articolo 58.
(Quota versamenti in acconto)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i soggetti di cui all'articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l'esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico.

Articolo 59.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è incrementato di 5.337,946 milioni di euro per l'anno 2020, di 4.381,756 milioni di euro per l'anno 2021, di 4.181,756 milioni di euro per l'anno 2022, di 4.180,756 milioni di euro per l'anno 2023, di 4.166,516 milioni di euro per l'anno 2024 e di 4.168,136 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le predette risorse sono destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica.
  2. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementato di 26 milioni di euro per l'anno 2020, 25 milioni di euro per l'anno 2021 e 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  3. Agli oneri derivanti dagli articoli 19, 21, 22, 38, 41, 42, 52, 53, 54, 56, 58 e commi 1 e 2 del presente articolo e dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) e d) del presente comma, pari a 2.637 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.436,296 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.493,216 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.289,976 milioni di euro per l'anno 2022, a 4.290,236 milioni di euro per l'anno 2023, a 4.279,236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 5.464,296 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.526,716 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.319,476 milioni di euro per l'anno 2022, a 4.319,736 milioni di euro per l'anno 2023 e a 4.287,736 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede:
   a) quanto a 3.089,310 milioni di euro per l'anno 2019 e, in soli termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 14,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili le suddette somme. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di spesa possono essere rimodulati nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio;
   b) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite, definitivamente al bilancio dello Stato;
   c) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando quanto a 60 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;
   d) quanto a 14,1 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109;
   e) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.426,856 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.496,666 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.293,236 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 4.282,236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 35 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.452,856 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.530,166 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.322,736 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 4.290,736 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38 e 58;
   f) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione del contributo all'organismo delle Nazioni Unite, per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2019;
   g) quanto a 12,9 milioni di euro, per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1 comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 da imputare alla quota parte del fondo per interventi in favore del settore dell'autotrasporto di cui all'articolo 1, lettera d) del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 6 giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti il 28 giugno 2019 con n. 1-2304, per il triennio 2019/2021.

  4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 60.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Elenco 1

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2019
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 2.896.080 704.000
 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29) 1.195.080 0
  1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità (1) 27.000 0
  1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5) 420.000 0
  1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7) 23.080 0
  1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10) 65.000 0
  1.11 Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (12) 660.000 0
 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 11.000 0
  2.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (1) 11.000 0
 3 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 40.000 40.000
  3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10) 40.000 40.000
 7 Competitività e sviluppo delle imprese (11) 605.000 605.000
  7.1 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (8) 505.000 505.000
  7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9) 100.000 100.000
 21 Debito pubblico (34) 355.000 0
  21.1 Oneri per il servizio del debito statale (1) 355.000 0
 23 Fondi da ripartire (33) 690.000 59.000
  23.1 Fondi da assegnare (1) 90.000 59.000
  23.2 Fondi di riserva e speciali (2) 600.000 0

Elenco 1

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2019
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 31.000 21.000
 1 Competitività e sviluppo delle imprese (11) 21.000 20.000
  1.3 Incentivazione del sistema produttivo (7) 21.000 20.000
 2 Regolazione dei mercati (12) 1.000 1.000
  2.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (4) 1.000 1.000
 7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 9.000 0
  7.1 Indirizzo politico (2) 9.000 0
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 15.000 15.000
 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 15.000 15.000
  3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (2) 15.000 15.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 15.434 10.000
 1 Giustizia (6) 15.434 10.000
  1.2 Giustizia civile e penale (2) 15.000 10.000
  1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6) 434 0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 7.000 6.000
 1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 7.000 6.000
  1.7 Promozione del sistema Paese (9) 7.000 6.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 550 0
 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 550 0
  4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 550 0

Elenco 1

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2019
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'INTERNO 32.850
32.183
 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 32.850 32.183
  2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (9) 7.000 7.000
  2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (10) 25.850 25.183
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 2.500
1.500
 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 1.500 1.500
  1.2 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale (5) 1.000 1.000
  1.6 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (13) 500 500
 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 1.000 0
  3.1 Indirizzo politico (2) 1.000 0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 35.976
5.000
 1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 18.076 0
  1.4 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (10) 18.076 0
 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) 16.900 5.000
  2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1) 11.600 5.000
  2.3 Autotrasporto ed intermodalità (2) 5.300 0
 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 1.000 0
  5.1 Indirizzo politico (2) 1.000 0

Elenco 1

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2019
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA DIFESA 12.000
0
 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 12.000 0
  3.1 Indirizzo politico (2) 2.000 0
  3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 10.000 0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 26.127 19.000
 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) 21.127 19.000
  1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2) 1.117 0
  1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6) 20.010 19.000
 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 5.000 0
  2.1 Indirizzo politico (2) 5.000 0
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO 800 0
 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21) 800 0
  1.9 Tutela del patrimonio culturale (15) 800 0
MINISTERO DELLA SALUTE 14.000 10.000
 1 Tutela della salute (20) 12.000 10.000
  1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1) 2.000 0
  1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (7) 10.000 10.000
 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 2.000 0
  3.1 Indirizzo politico (2) 2.000 0
Totale   
3.089.318 823.683

Elenco 1

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)

Ministero
2019
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 2.896.080 704.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 31.000 21.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 15.000 15.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 15.434 10.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 7.000 6.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 550 0
MINISTERO DELL'INTERNO 32.850 32.183
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 2.500 1.500
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 35.976 5.000
MINISTERO DELLA DIFESA 12.000 0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 26.127 19.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO 800 0
MINISTERO DELLA SALUTE 14.000 10.000
Totale   
3.089.318 823.683

A.C. 2220-A/R – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1:
   al comma 4, lettera b), dopo le parole: «recuperando l'importo di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».

  All'articolo 3:
   al comma 4, primo periodo, le parole: «Istituto nazionale previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Istituto nazionale della previdenza sociale» e le parole: «sul lavoro, definiscono» sono sostituite dalle seguenti: «sul lavoro definiscono»;
   al comma 5:
    all'alinea, le parole: «n. 223 del 2006» sono sostituite dalle seguenti: «4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;
    al capoverso 49-quater, terzo periodo, le parole: «entro i trenta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «entro i trenta giorni successivi»;
   al comma 6, capoverso 2-ter, le parole: «la sanzione di euro 1.000 per» sono sostituite dalle seguenti: «una sanzione pari al 5 per cento dell'importo per importi fino a 5.000 euro e pari a 250 euro per importi superiori a 5.000 euro»;
  L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
  « Art. 4. – (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera) – 1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
  “Art. 17-bis. – (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera) 1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
  2. Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
  3. Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 2 ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
  4. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.
  5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1, comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:
   a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
   b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
  6. A decorrere dalla data di applicazione della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.
  7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati di cui allo stesso comma.
  8. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui al comma 1 del presente articolo è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti di cui al comma 5”.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2020.
  3. All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a-quater) è inserita la seguente:
   “a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo 11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I del Titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;”.
  4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006».

  All'articolo 5:
   al comma 2, secondo periodo, le parole: «punti 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1) e 2)»;
   al comma 3:
    al primo periodo, le parole: «punto 1» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1)»;
    al secondo periodo, le parole: «punto 1» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1)» e le parole: «punto 5» sono sostituite dalle seguenti: «numero 5),».

  All'articolo 6:
   al comma 1:
    alla lettera c), capoverso 941-ter, primo periodo, dopo le parole: «anche come deposito IVA» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
    alla lettera d), capoverso 943-bis, le parole: «Agenzia dogane e monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle dogane e dei monopoli», dopo le parole: «i dati» sono inserite le seguenti: «in possesso delle suddette società» e le parole: «in possesso delle suddette società» sono soppresse.

  All'articolo 7:
   al comma 1, lettera a), capoverso Art. 7-bis:
    ai commi 1, 4, 5 e 6, le parole: «Agenzia dogane e monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle dogane e dei monopoli»;
    al comma 2, alinea, le parole: «Agenzia delle dogane e monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle dogane e dei monopoli».

  Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
  «Art. 10-bis. – (Estensione del ravvedimento operoso) – 1. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è abrogato».
  Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
  «Art. 11-bis. – (Finanziamento degli interventi per la digitalizzazione della logistica portuale) – 1. A decorrere dall'anno 2020 una quota pari a 5 milioni di euro annui delle risorse del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è destinata al finanziamento delle attività strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie e all'autotrasporto anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci.
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo».

  All'articolo 13:
   al comma 1, lettera a), le parole: «non possono» sono sostituite dalle seguenti: «non possano».

  Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 13-bis. – (Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine) – 1. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, costituiti a decorrere dal 1o gennaio 2020, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo.
  2. In ciascun anno solare di durata del piano di risparmio a lungo termine, per almeno due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati al piano devono essere investiti almeno per il 70 per cento del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita almeno per il 25 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e almeno per un ulteriore 5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
  3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 88 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Agli enti di cui al presente comma non si applica il comma 112, primo periodo.”;
   b) al comma 92 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Agli enti gestori delle forme di previdenza di cui al presente comma non si applica il comma 112, primo periodo.”.
  4. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano l'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l'articolo 1, commi da 211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in quanto compatibili.
  5. Agli investimenti in piani di risparmio a lungo termine costituiti tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 si applicano l'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l'articolo 1, commi da 211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

  Art. 13-ter. – (Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati) – 1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:
  “2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), si applicano, a partire dal periodo d'imposta in corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147”.

  2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato “Fondo Controesodo”, con la dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del fondo di cui al presente comma. I soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, possono accedere alle risorse del fondo fino ad esaurimento dello stesso.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

  a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

  b) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

  All'articolo 14:
   al comma 1, dopo il capoverso 5-ter è aggiunto il seguente:
  « 5-quater. Per la fatturazione elettronica e per la memorizzazione, conservazione e consultazione delle fatture elettroniche relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi destinate agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 29 della medesima legge».
  All'articolo 16:
   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  « 1-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento”.
  1-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 1-bis, valutate in 10,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

  a) quanto a 10,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
  b) quanto a 10,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

  Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 16-bis.(Ampliamento della platea dei contribuenti che possono utilizzare il modello 730 e riordino dei termini dell'assistenza fiscale) – 1. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  “1. I possessori dei redditi indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:
   a) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;
   b) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo”;
    2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: “I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell'anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo, rivolgendosi al sostituto o a un CAF-dipendenti purché siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio”;
    3) il comma 3 è abrogato;
   b) all'articolo 16:
    1) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   “d) conservare le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione”;
    2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  “1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, concludono le attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del presente articolo entro:
   a) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
   b) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1o al 20 giugno;
   c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
   d) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
   e) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1o al 30 settembre”;
    3) al comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, le parole: “entro il 7 marzo” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 16 marzo”;
   c) all'articolo 17, comma 1:
    1) alla lettera b), le parole: “e comunque entro il 7 luglio” sono soppresse;
    2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
     “c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, nonché consegnare, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, entro:
      1) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
      2) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1o al 20 giugno;
      3) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
      4) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
      5) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1o al 30 settembre”;
    3) alla lettera c-bis), le parole: “il termine previsto” sono sostituite dalle seguenti: “i termini previsti”;
   d) all'articolo 19:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  “1. Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni. Se il sostituto d'imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulta insufficiente per il pagamento dell'importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi”;
    2) al comma 2, le parole: “retribuzione di competenza del mese di luglio” sono sostituite dalle seguenti: “prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione”;
    3) al comma 4, le parole: “a partire dal mese di agosto o di settembre” sono sostituite dalle seguenti: “a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione”;
    4) al comma 6, le parole: “entro il mese di settembre” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 10 ottobre”.

  2. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6-quater, le parole: “entro il 31 marzo” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 16 marzo”;
   b) al comma 6-quinquies, le parole: “entro il 7 marzo” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 16 marzo”;
   c) dopo il comma 6-quinquies è aggiunto il seguente:
  “6-sexies. L'Agenzia delle entrate, esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito internet, rende disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute ai sensi del comma 6-quinquies. Gli interessati possono delegare all'accesso anche un soggetto di cui all'articolo 3, comma 3”.

  3. Al decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, le parole: “entro il 15 aprile” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 aprile”;
   b) all'articolo 4, comma 3-bis, le parole: “entro il 23 luglio” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 settembre”.

  4. La trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con scadenza 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 16 marzo.
  5. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2021.

  Art. 16-ter.(Potenziamento dell'amministrazione finanziaria) – 1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire da un lato gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni e dall'altro una più incisiva azione di contrasto all'evasione fiscale nazionale e internazionale e alle frodi, anche mediante mirate analisi del rischio delle partite IVA di nuova costituzione, l'Agenzia delle entrate è autorizzata, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad espletare procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione di nuovo personale, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 2,28 milioni di euro per l'anno 2020, a 12,66 milioni di euro per l'anno 2021, a 21,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 25,95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  2. Le risorse derivanti dalle convenzioni stipulate dall'Agenzia delle entrate con soggetti pubblici o privati dirette a fornire servizi in forza di specifiche disposizioni normative, certificate dal collegio dei revisori, confluiscono annualmente, in misura non superiore al 50 per cento della media dei ricavi del triennio 2016-2018, comprensive degli oneri riflessi a carico dell'Agenzia, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nell'ambito della quota incentivante di parte variabile prevista dalla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia stessa. Per le medesime convenzioni non si applica l'articolo 43, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, aventi effetti sulla contrattazione decentrata del personale non dirigenziale i cui accordi sono sottoscritti a decorrere dall'anno 2020.
  3. Al fine di rafforzare le attività istituzionali, e in particolare lo svolgimento dei nuovi compiti in materia di contrasto alle frodi in tema di accise e di diritti doganali, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata, nell'anno 2020, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche, in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, a bandire procedure concorsuali pubbliche per esami e ad assumere un contingente massimo di 300 unità di personale non dirigenziale, di cui 200 unità per profili professionali dell'area II, terza fascia retributiva, e 100 unità per profili professionali dell'area III, prima fascia retributiva. A tale fine è autorizzata la spesa di 8.040.401 euro per l'anno 2020 e di 16.080.802 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli disponibili a legislazione vigente.
  4. A decorrere dall'anno 2020, anche al fine di garantire l'attuazione delle prioritarie esigenze di controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica e di analisi e valutazione della sostenibilità degli interventi in materia di entrata e di spesa di cui al presente decreto, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica anche in relazione a quanto previsto all'articolo 59, comma 3, lettera a), del presente decreto, il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca assegnati al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, è incrementato di due unità. Per le medesime esigenze di cui al primo periodo, per potenziare lo svolgimento dei predetti compiti di controllo e monitoraggio e riorganizzare complessivamente le competenze ispettive esercitate dal Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito, nell'ambito del predetto Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio dirigenziale di livello generale da cui dipende un corpo unico di ispettori. Per tali finalità sono istituiti ulteriori venti posti di funzione dirigenziale di livello non generale per i servizi ispettivi di finanza pubblica. Il Ministero dell'economia e delle finanze è conseguentemente autorizzato, nel triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato fino a venti unità di personale con qualifica di dirigente di livello non generale. Per le specifiche finalità di monitoraggio delle entrate tributarie e di analisi e valutazione della politica tributaria nazionale e internazionale, il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca assegnati al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del citato regolamento di cui decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 2019, è incrementato di una unità, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza delle attività a supporto della politica economica e finanziaria, è istituito presso il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze è rideterminata nel numero massimo di 64 posizioni di livello generale e, fermo restando il numero di posizioni di fuori ruolo istituzionale, di 604 posizioni di livello non generale. A tale fine è autorizzata la spesa di 3.680.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  5. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, è sostituito dal seguente:
  “3. Il Ragioniere generale dello Stato presenta annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sull'attività di vigilanza e controllo svolta dagli uffici centrali e periferici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche ai fini della successiva trasmissione alla Corte dei conti”.

  6. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza delle politiche di bilancio e fiscali, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  7. L'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, compresa quella degli uffici di diretta collaborazione, è adeguata con riferimento alle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 mediante uno o più regolamenti che possono essere adottati, entro il 30 giugno 2020, con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Con effetto dal 31 marzo 2020, al comma 1 del predetto articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 97 del 2018, le parole: “ha facoltà di richiedere” sono sostituite dalla seguente: “richiede”.
  8. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, la parola: “trenta” è sostituita dalla seguente: “quarantacinque” e dopo le parole: “nel profilo di area terza” sono aggiunte le seguenti: “, posizione economica F3”;
   b) al terzo periodo, le parole: “euro 1.310.000 annui” sono sostituite dalle seguenti: “euro 1.965.000 annui”.

  9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1130 è sostituito dal seguente:
  “1130. Per le finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato disposta dai decreti legislativi 12 maggio 2016, n. 90, e 12 maggio 2016, n. 93, nonché dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nel triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nel rispetto del limite dell'attuale dotazione organica, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato 11 unità di personale di alta professionalità da inquadrare nell'area terza, posizione economica F3. A tale fine, è autorizzata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2020 e di 480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”;
   b) il comma 1131 è abrogato.

  10. Una quota delle risorse finanziarie previste alla voce “Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato” della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 114/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016, nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2020, è versata al Fondo risorse decentrate, previsto dall'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto funzioni centrali – Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 29 alla Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2018, del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere assegnata sulla base di criteri individuati in sede di contrattazione integrativa. Dal 2021 il predetto Fondo è integrato di 1 milione di euro.
  11. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4, 6 e 10, pari a 14.900.401 euro per l'anno 2020, a 18.240.000 euro per l'anno 2021, a 27.480.000 euro per l'anno 2022 e a 31.530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:
   a) quanto a 12.620.401 euro per l'anno 2020 e a 6.380.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   b) quanto a 2,28 milioni di euro per l'anno 2020, a 12,66 milioni di euro per l'anno 2021, a 21,1 milioni di euro per l'anno 2022 e a 25,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  All'articolo 17:
   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno».

  L'articolo 20 è sostituito dal seguente:
  «Art. 20. – (Lotteria degli scontrini) – 1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: “1o gennaio” sono sostituite dalle seguenti: “1o luglio”;
   b) al secondo periodo, le parole: “codice fiscale” sono sostituite dalle seguenti: “codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544,”;
   c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “Nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione”».

  All'articolo 21:
   al comma 1, alinea, le parole: «comma 2-quinques» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-quinquies»;
   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è inserito il seguente:
  “5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2021, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche dei sistemi evoluti di incasso di cui al presente comma, idonei per l'assolvimento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati”».

  All'articolo 22:
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   «1-bis. Il credito di imposta spetta, altresì, per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
   al comma 2, le parole: « di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis»;
   al comma 5, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie, la Banca d'Italia, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le modalità e i criteri con cui gli operatori di cui al periodo precedente trasmettono agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento».

  L'articolo 23 è soppresso.

  All'articolo 24:
   al comma 1 sono premesse le seguenti parole: « Al fine di adeguare i bandi di gara, prevedendo le più ampie misure preventive e di contrasto dell'infiltrazione mafiosa, in particolare in relazione alla composizione azionaria delle società concorrenti e al rafforzamento della responsabilità in vigilando e in eligendo da parte dei concessionari nelle filiere di riferimento».
  All'articolo 27:
   al comma 3:
    la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   « c) i produttori e i proprietari degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché i possessori o i detentori a qualsiasi titolo dei predetti apparecchi con esclusivo riferimento a quelli che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita»;
    alla lettera p), le parole: «che ne fissa anche l'importo, in coerenza con quanto previsto dal comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «che determina altresì per tali soggetti la somma da versare annualmente ai sensi del comma 4, in coerenza con i criteri ivi indicati»;
   al comma 4, dopo la lettera d), il capoverso è numerato come comma 4-bis.

  All'articolo 28:
   al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La sanzione prevista dal presente comma è applicata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli avente competenza per il luogo nel quale è situato il domicilio fiscale del trasgressore».

  All'articolo 29:
   al comma 1, terzo periodo, le parole: «lettera a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b)».

  All'articolo 30:
   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Al comma 4 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ”A seguito dell'apporto ai fondi di cui al comma 8-ter da parte degli enti territoriali nonché da parte degli enti pubblici, anche economici, strumentali delle regioni, oggetto di preventiva comunicazione da parte di ciascuna regione alla società di gestione del risparmio di cui al comma 1 e al Ministero dell'economia e delle finanze, è riconosciuto in favore dell'ente conferente un ammontare pari almeno al 70 per cento del valore di apporto dei beni in quote del fondo; compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, la restante parte del valore è corrisposta in denaro”.
  2-ter. Al comma 8-ter dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ”La totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi di cui al presente comma, è destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento”».

  All'articolo 31:
   al comma 1, al primo periodo, le parole: « l'ordine pubblico e» sono soppresse e le parole: «risulti debitore d'imposta unica di cui alla decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «risulti debitore dell'imposta unica di cui al decreto legislativo», al terzo periodo, le parole: «risultino debitori d'imposta unica di cui alla decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «risultino debitori dell'imposta unica di cui al decreto legislativo» e, al quarto periodo, le parole: «l'intimazione alla chiusura» sono sostituite dalle seguenti: «l'intimazione della chiusura».

  All'articolo 32:
   il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. All'articolo 10, comma 1, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: “a titolo personale” sono aggiunte le seguenti: “. Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1;”»;
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

  a) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

  b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
   il comma 2 è soppresso;
   al comma 3, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo» e le parole: «per effetto della sentenza Corte di Giustizia UE» sono sostituite dalle seguenti: «per effetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea»;
   al comma 4, primo periodo, la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata».

  Dopo l'articolo 32 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 32-bis. – (Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 20 giugno 2019, causa C-291/18 (direttiva 95/7/CE). Modifica dell'articolo 2, comma 4, della legge 18 febbraio 1997, n. 28) – 1. All'articolo 2, comma 4, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: “le piattaforme e” sono soppresse;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le precedenti disposizioni non si applicano alle piattaforme ancorate a terra con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi o di ausilio alla prospezione, alla ricerca, alla coltivazione e allo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi in mare”.

  Art. 32-ter. – (Imposta sul valore aggiunto con aliquota agevolata su prodotti igienico-sanitari) – 1. Alla tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quater) è aggiunto il seguente:
   “1-quinquies) prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili; coppette mestruali”.

  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2020.

  Art. 32-quater. – (Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici) – 1. I dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale. Gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dalle società e dagli enti residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo testo unico:
   a) per la quota imputabile a soggetti tenuti all'applicazione dell'articolo 89 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95 per cento del loro ammontare;
   b) per la quota imputabile a soggetti tenuti all'applicazione dell'articolo 59 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti;
   c) per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura prevista dall'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  2. La ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa, di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo è operata dalle società e dagli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla società di gestione accentrata, è applicata, in luogo della ritenuta di cui al periodo precedente, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota e alle medesime condizioni.

  Art. 32-quinquies. – (Trattamento fiscale delle convenzioni per la realizzazione di opere di urbanizzazione) – 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si considerano corrispettivi rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i contributi di cui all'articolo 87, comma 9, della legge provinciale della provincia autonoma di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13, erogati dalla provincia per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 131 della medesima legge provinciale n. 13 del 1998.
  2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Art. 32-sexies. – (Ristrutturazione e riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici) – 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con la dotazione di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, destinato alla ristrutturazione e alla riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici dismesse nell'anno 1999 ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, nel pieno rispetto del carattere storico, artistico, culturale ed etnoantropologico di tali strutture. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono individuate le strutture destinatarie degli interventi e sono stabiliti le modalità e i criteri per l'assegnazione e l'utilizzo delle risorse del Fondo.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2030, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

  Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:
  «Art. 33-bis. – (Fondo per le vittime dell'amianto) – 1. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: “2016, 2017 e 2018” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2016 al 2020”.
  2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

  All'articolo 36:
   dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Nel caso in cui il contribuente eserciti la facoltà di cui al comma 1 ed effettui il pagamento di cui al comma 2, il Gestore dei servizi energetici non applica le decurtazioni degli incentivi di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e tiene conto della disciplina di cui al comma 4 del presente articolo relativa ai giudizi pendenti».

  All'articolo 37:
   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per gli anni 2019 e 2020, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019.
  1-ter. Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è determinato, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, in misura compresa tra lo 0,1 per cento e il 3 per cento.
  1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite misure differenziate, nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo, per gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, agli articoli 20, 21, 30, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché a quelli di cui agli articoli 8, comma 2, e 15, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218»;
   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni sui termini di pagamento della definizione agevolata e sui tassi di interesse».

  All'articolo 38:
   al comma 4, le parole: «il Ministro della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «con il Ministro della difesa» e le parole: «d'intesa con la» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di»;
   al comma 7, le parole: «alle detrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «alla deducibilità».

  Al capo III, dopo l'articolo 38 sono aggiunti i seguenti:
   «Art. 38-bis. – (Riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali) – 1. All'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: “tesoreria della provincia” sono inserite le seguenti: “o della città metropolitana”;
   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1o giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto, provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 del presente articolo. Salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1o gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione”.

  Art. 38-ter. – (Introduzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA) – 1. A far data dal 1o gennaio 2020, i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

  All'articolo 39:
   al comma 1:
    la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   « d) all'articolo 4, comma 1, alinea, le parole: “uno a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “due anni a quattro anni e sei mesi”»;
    la lettera g) è sostituita dalla seguente:
   « g) all'articolo 4, comma 1-ter, la parola: “singolarmente” è sostituita dalla seguente: “complessivamente”»;
    la lettera h) è sostituita dalla seguente:
   « h) all'articolo 5, comma 1, le parole: “un anno e sei mesi a quattro anni” sono sostituite dalle seguenti: “due a cinque anni”»;
    la lettera i) è sostituita dalla seguente:
   « i) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole: “un anno e sei mesi a quattro anni” sono sostituite dalle seguenti: “due a cinque anni”»;
    la lettera o) è soppressa;
    la lettera p) è soppressa;
    la lettera q) è sostituita dalla seguente:
   « q) dopo l'articolo 12-bis è inserito il seguente:

  “Art. 12-ter. – (Casi particolari di confisca)1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:
   a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;
   b) l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3;
   c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;
   d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1;
   e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2”»;
    dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:
   « q-bis) all'articolo 13, comma 2, dopo le parole: “di cui agli articoli” sono inserite le seguenti: “2, 3,”»;
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui alla lettera q) del comma 1 del presente articolo si applicano esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
   il comma 2 è sostituito dal seguente:
  « 2. Dopo l'articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente:
  “Art. 25-quinquiesdecies. – (Reati tributari) 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
   a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
   b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
   c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
   d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
   e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
   f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
   g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

  2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
  3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”».

  All'articolo 40:
   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. È autorizzata la spesa di 460 milioni di euro per l'anno 2019 per il finanziamento di investimenti infrastrutturali nella rete ferroviaria nazionale.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede:
   a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2019, mediante riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni del capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
   b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2019, mediante riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
   c) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 40 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 20 milioni di euro.
  1-quater. I commi 1-bis e 1-ter entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale».

  Dopo l'articolo 40 è inserito il seguente:
  «Art. 40-bis. (Norme in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile) – 1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, le imprese ferroviarie procedono, entro il 31 dicembre 2025, alla dismissione dei veicoli circolanti con toilette a scarico aperto che, fino alla predetta data e fermo restando quanto stabilito dal presente comma, possono continuare a circolare senza alcuna restrizione. Per le finalità di cui al periodo precedente il numero di veicoli circolanti con toilette a circuito aperto per ciascuna impresa ferroviaria non può eccedere, al 31 dicembre di ciascun anno, le seguenti consistenze:
   a) anno 2021: 40 per cento dei veicoli circolanti;
   b) anno 2022: 30 per cento dei veicoli circolanti;
   c) anno 2023: 20 per cento dei veicoli circolanti;
   d) anno 2024: 10 per cento dei veicoli circolanti.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2026, sulle reti ferroviarie nazionali e regionali non è consentita la circolazione di rotabili con toilette a scarico aperto adibiti al trasporto di passeggeri. Dal divieto di circolazione di cui al periodo precedente sono esclusi i rotabili storici come definiti dall'articolo 3, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128».

  All'articolo 41:
   al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «per lo sviluppo di tecnologie innovative» sono inserite le seguenti: «, anche per contrastare e prevenire i danni causati dalla fauna selvatica alle imprese agricole», dopo la parola: «precisione» sono inserite le seguenti: «e delle nuove tecniche di irrigazione» e le parole: «tecnologie blockchain» sono sostituite dalle seguenti: «tecnologie emergenti, comprese le tecnologie blockchain, l'intelligenza artificiale e l’internet delle cose».

  Dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:
  «Art. 41-bis. (Mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva) – 1. Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca o una società veicolo, creditrice ipotecaria di primo grado, abbia avviato o sia intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, è conferita al debitore consumatore, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, la possibilità di richiedere la rinegoziazione del mutuo in essere ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.
  2. Il presente articolo si applica al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
   a) il debitore sia qualificabile come consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
   b) il creditore sia un soggetto che esercita l'attività bancaria ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, o una società veicolo di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130;
   c) il credito derivi da un mutuo con garanzia ipotecaria di primo grado sostanziale, concesso per l'acquisto di un immobile che rispetti i requisiti previsti dalla nota II-bis) della tariffa, parte prima, articolo 1, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e il debitore abbia rimborsato almeno il 10 per cento del capitale originariamente finanziato alla data della presentazione dell'istanza di rinegoziazione;
   d) sia pendente un'esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca per il credito, il cui pignoramento sia stato notificato tra la data del 1o gennaio 2010 e quella del 30 giugno 2019;
   e) non vi siano altri creditori intervenuti oltre al creditore procedente o, comunque, sia depositato, prima della presentazione dell'istanza di rinegoziazione, un atto di rinuncia dagli altri creditori intervenuti;
   f) l'istanza sia presentata per la prima volta nell'ambito del medesimo processo esecutivo e comunque entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021;
   g) il debito complessivo calcolato ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile nell'ambito della procedura di cui alla lettera d) e oggetto di rinegoziazione o rifinanziamento non sia superiore a euro 250.000;
   h) l'importo offerto non sia inferiore al 75 per cento del prezzo base della successiva asta ovvero del valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d'ufficio nel caso in cui non vi sia stata la fissazione dell'asta. Qualora il debito complessivo sia inferiore al 75 per cento dei predetti valori, l'importo offerto non può essere inferiore al debito per capitale e interessi calcolati ai sensi della lettera g), senza applicazione della percentuale del 75 per cento;
   i) il rimborso dell'importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non superiore a trenta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione o del finanziamento e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all'età del debitore, non superi tassativamente il numero di 80;
   l) il debitore rimborsi integralmente le spese liquidate dal giudice, anche a titolo di rivalsa, in favore del creditore;
   m) non sia pendente nei riguardi del debitore una procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

  3. Se il debitore non riesce a ottenere personalmente la rinegoziazione o il rifinanziamento del mutuo, lo stesso può essere accordato a un suo parente o affine fino al terzo grado, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 6. Se il finanziamento è stato concesso al parente o affine fino al terzo grado, il giudice emette decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile in suo favore. Per i successivi cinque anni dalla data di trasferimento dell'immobile è riconosciuto, in favore del debitore e della sua famiglia, il diritto legale di abitazione, annotato a margine dell'ipoteca. Entro lo stesso termine il debitore può, previo rimborso integrale degli importi già corrisposti al soggetto finanziatore dal parente o affine fino al terzo grado, chiedere la retrocessione della proprietà dell'immobile e, con il consenso del soggetto finanziatore, accollarsi il residuo mutuo con liberazione del parente o affine fino al terzo grado. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale relative al trasferimento degli immobili ai sensi del presente comma sono applicate nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento in sede giudiziale degli immobili e all'eventuale successivo trasferimento dell'immobile residenziale al debitore. Il beneficio decade se il debitore non mantiene la residenza nell'immobile per almeno cinque anni dalla data del trasferimento in sede giudiziale.
  4. Le rinegoziazioni e i finanziamenti di cui al presente articolo possono essere assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata da un'apposita sezione speciale del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019. La garanzia della sezione speciale è concessa nella misura del 50 per cento dell'importo oggetto di rinegoziazione ovvero della quota capitale del nuovo finanziamento.
  5. A seguito di apposita istanza congiunta, presentata dal debitore e dal creditore, il giudice dell'esecuzione, ricorrendo le condizioni di cui al comma 2, deve sospendere l'esecuzione per un periodo massimo di sei mesi. Il creditore procedente, se è richiesta la rinegoziazione, entro tre mesi svolge un'istruttoria sulla capacità reddituale del debitore. Il creditore è sempre libero di rifiutare la propria adesione all'istanza o di rigettare, anche successivamente alla presentazione dell'istanza congiunta, la richiesta di rinegoziazione avanzata dal debitore. In ogni caso in cui sia richiesto un nuovo finanziamento a una banca diversa dal creditore ipotecario, a questa è comunque riservata la più totale discrezionalità nella concessione dello stesso.
  6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita, per gli aspetti di sua competenza, la Banca d'Italia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le ulteriori modalità di applicazione del presente articolo, in particolare definendo:
   a) il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza di rinegoziazione;
   b) le modalità con cui il giudice procede all'esame dell'istanza, alla verifica del conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, alla liquidazione e alla verifica del pagamento delle spese procedurali, all'estinzione della procedura esecutiva e alla surroga dell'eventuale banca terza finanziatrice nell'ipoteca;
   c) gli elementi ostativi alla concessione della rinegoziazione o del rifinanziamento e alla stipulazione dell'accordo;
   d) le modalità e i termini per il versamento della somma di cui al comma 1 al Fondo di garanzia per la prima casa;
   e) le modalità di segnalazione nell'archivio della Centrale dei rischi della Banca d'Italia e negli archivi dei sistemi di informazione creditizia privati.

  7. Con il medesimo decreto di cui al comma 6 sono definiti termini, condizioni e modalità per l'accesso alla sezione speciale di cui al comma 4.
  8. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

  All'articolo 42:
   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'affidamento di cui al periodo precedente può essere disposto dai piccoli comuni anche in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione”»;
   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fusioni e associazioni di comuni».

  All'articolo 43:
   al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, primo periodo, le parole: «legge 196/2009» sono sostituite dalle seguenti: «legge 31 dicembre 2009, n. 196».

  All'articolo 45:
   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale è pari al 10 per cento per ciascun anno. Per il medesimo triennio, qualora nella singola regione emergano oggettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali consentite dal presente articolo, valutate congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, può essere concessa alla medesima regione un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale”;
   b) all'ultimo periodo, le parole: “il predetto incremento di spesa del 5 per cento è subordinato” sono sostituite dalle seguenti: “i predetti incrementi di spesa sono subordinati”.
  1-ter. A decorrere dall'anno 2020, il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale.
  1-quater. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al primo periodo, dopo le parole: “Il direttore sanitario è un medico che” sono inserite le seguenti: “, all'atto del conferimento dell'incarico,” e al terzo periodo, dopo le parole: “il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che” sono inserite le seguenti: “, all'atto del conferimento dell'incarico,”».

  All'articolo 46:
   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  “1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta ed elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di cui al presente articolo può essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”»;
   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e locale».

  Dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:
  «Art. 46-bis. – (Disposizioni perequative in materia di edilizia scolastica) – 1. All'articolo 2-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  “4-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali e di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento antisismico e all'incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, la quota attribuita è divisa in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del Nord (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), Centro e Isole (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna), Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria). Nell'ambito di ciascuna area geografica resta salvo quanto disposto dalla programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128”.

  2. Alle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2019 al 2028 e riferite agli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico e incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, di cui all'articolo 2-bis, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, introdotto dal comma 1 del presente articolo, la deroga prevista dal medesimo comma 4-bis si applica nei limiti della medesima tipologia di intervento, senza possibilità di diversa destinazione.
  3. All'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: “sono destinate” è inserita la seguente: “prioritariamente”.
  4. All'articolo 47, terzo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “A decorrere dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019, per quanto riguarda la quota a diretta gestione statale, il contribuente può scegliere tra le cinque tipologie di intervento di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, secondo le modalità definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello 730”».

  All'articolo 47:
   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Al fine di evitare l'interruzione dei servizi di trasporto pubblico locale, all'articolo 1, comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché, fino al 31 dicembre 2020, per i veicoli aventi particolari specifiche dimensionali già adibiti al trasporto pubblico locale nelle isole minori”».

  All'articolo 49:
   al comma 1:
    alla lettera a), le parole: «in viabilità» sono sostituite dalle seguenti: «sulla viabilità»;
    alla lettera b), all'alinea, le parole: «in viabilità e trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «sulla viabilità e sui trasporti» e, alla lettera c-quater), la parola: «per» è soppressa;
   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 83, comma 10, terzo periodo, dopo le parole: “L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi” sono inserite le seguenti: “e i criteri relativi alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit,”;
   b) all'articolo 95, il comma 13 è sostituito dal seguente:
  “13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i princìpi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggiore rating di legalità e di impresa, alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit, nonché per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costruzione alle procedure di affidamento. Indicano altresì il maggiore punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero”».

  All'articolo 50:
   al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «anche se hanno adottato» sono inserite le seguenti: «il sistema»;
   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: “e ai principi generali” sono sostituite dalle seguenti: “e ai soli princìpi generali” e dopo le parole: “della spesa” sono inserite le seguenti: “pubblica ad essi relativi”».

  Dopo l'articolo 50 è inserito il seguente:
  «Art. 50-bis. – (Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 2018) – 1. Al fine di consentire il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario riferiti ad annualità precedenti al 2019 e non ancora liquidati, è autorizzata la spesa complessiva di 180 milioni di euro per il predetto anno 2019, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La spesa di cui al presente comma è così ripartita:
   a) 175 milioni di euro con riferimento agli appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121;
   b) 5 milioni di euro con riferimento al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:
   a) quanto a 124 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
   b) quanto a 56 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di cui 41,8 milioni di euro a valere sulla quota parte delle risorse assegnate alle finalità di cui alla lettera b) del citato comma 365 e 14,2 milioni di euro a valere sulla quota parte delle risorse assegnate alle finalità di cui alla lettera c) del medesimo comma».

  All'articolo 51:
   al comma 1, le parole: «afferenti ambiti» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti ad ambiti»;
   al comma 2:
    all'alinea, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
    alla lettera a), le parole: «al fine di implementarne e accelerarne la trasformazione digitale» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di completare e accelerare la trasformazione digitale della propria organizzazione»;
    alla lettera d), le parole: «inerente la» sono sostituite dalle seguenti: «inerente alla» e le parole: «afferenti le» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti alle»;
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo.
  2-ter. L'Agenzia delle entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2-bis.
  2-quater. Dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti interessati provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

  All'articolo 52:
   al comma 1 è premesso il seguente:
  «01. All'articolo 1 della legge 1o ottobre 2018, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  “3-bis. Al fine di consentire una corretta informazione dell'utenza e l'attuazione, da parte dei produttori, delle disposizioni del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, le sanzioni per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 6 marzo 2020”»;
   al comma 2, capoverso 296:
    al primo periodo, le parole: «di cui dell'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3», le parole: «dei trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «dei trasporti» e le parole: «di 1 milione di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 5 milioni di euro per l'anno 2020»;
    al secondo periodo, le parole: «per l'anno 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2019 e 2020»;
    al terzo periodo, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» e le parole: «le modalità attuative della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di attuazione del presente comma»;
   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

  All'articolo 53:
   al comma 2, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;
   al comma 5, le parole: «Ministro delle infrastrutture dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;
   dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
  «5-bis. Ai fini del miglioramento ambientale e dello sviluppo di forme più sostenibili di trasporto di merci, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la valorizzazione del trasporto di merci per idrovie interne e per vie fluvio-marittime, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è definito il piano triennale degli incentivi di cui al presente comma. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.
  5-ter. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: ”concessi in locazione finanziaria” sono inserite le seguenti: ”o in locazione a lungo termine senza conducente”;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
    ”1-bis. Ai fini del presente articolo, per contratto di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente si intende il contratto di durata pari o superiore a dodici mesi. Se lo stesso veicolo è oggetto di contratti di locazione consecutivi di durata inferiore a un anno conclusi fra le stesse parti, comprese le proroghe degli stessi, la durata del contratto è data dalla somma di quelle dei singoli contratti”;
   c) al comma 2-bis:
    1) dopo le parole: ”del contratto medesimo,” sono inserite le seguenti: ”e, a decorrere dal 1o gennaio 2020, gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente, sulla base del contratto annotato nell'archivio nazionale dei veicoli ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,” e le parole: ”sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale” sono sostituite dalle seguenti: ”sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza del medesimo”;
    2) dopo le parole: ”società di leasing” sono inserite le seguenti: ”e della società di locazione a lungo termine senza conducente” e le parole: ”questa abbia” sono sostituite dalle seguenti: ”queste abbiano”;
   d) al comma 3, dopo le parole: ”locazione finanziaria del veicolo” sono aggiunte le seguenti: ”o a titolo di locazione del veicolo a lungo termine senza conducente”.
  5-quater. All'articolo 5, comma trentaduesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: ”e dai registri di immatricolazione per” sono aggiunte le seguenti: ”i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente e”;
   b) al terzo periodo dopo le parole: ”locazione finanziaria” sono inserite le seguenti: ”o di locazione a lungo termine senza conducente”»;
   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di trasporto».

  Dopo l'articolo 53 è inserito il seguente:
  «Art. 53-bis. – (Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi) – 1. Al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: “di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico”.
  2. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: “di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se con motore Diesel” sono sostituite dalle seguenti: “di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico”.
  3. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: “di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel” sono sostituite dalle seguenti: “di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico”.
  4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 4,86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

  All'articolo 55:
   al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «può svolgere» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Al fine di contribuire al rafforzamento degli strumenti a sostegno delle esportazioni, all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
    “a) gli operatori nazionali che ottengano finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o estere ovvero da intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385”;
   b) alla lettera b), dopo le parole: “banche, nazionali o estere” sono aggiunte le seguenti: “e gli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385”».

  Dopo l'articolo 55 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 55-bis. – (Misure a favore della competitività delle imprese italiane del settore assicurativo e della produzione di veicoli a motore) – 1. Al comma 4-bis dell'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: “, relativo” è sostituita dalle seguenti: “e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi”;
   b) le parole: “della medesima tipologia” sono sostituite dalle seguenti: “, anche di diversa tipologia”.
  2. Per i contratti già stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano in sede di rinnovo dei medesimi contratti.
  Art. 55-ter. – (Disciplina dell'uso di prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori non professionali e aliquota dell'imposta sul valore aggiunto) – 1. Al regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 22 gennaio 2018, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 7:
    1) al comma 1, le parole: “per 24 mesi” sono sostituite dalle seguenti: “per 42 mesi”;
    2) al comma 2, le parole: “di 24 mesi” sono sostituite dalle seguenti: “di 42 mesi”;
    3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  “8-bis. L'allegato al presente decreto non si applica nella fase transitoria di cui ai commi da 1 a 5. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi commi da 1 a 5”;
   b) all'articolo 8:
    1) al comma 1, lettera b), le parole: “per 24 mesi” sono sostituite dalle seguenti: “per 42 mesi”;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  “8-bis. L'allegato al presente decreto non si applica nella fase transitoria di cui ai commi da 1 a 5. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi commi da 1 a 5”».

  All'articolo 56:
   al comma 2, dopo le parole: «è pari» è inserita la seguente: «a»;
   al comma 3, le parole: «Con legge di bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «Con la legge di bilancio»;
   al comma 4, le parole: «dal gettito IRAP» sono sostituite dalle seguenti: «dal gettito dell'IRAP».

  All'articolo 57:
   al comma 1, capoverso c), sesto periodo, le parole: «è incrementa» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementata»;
   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 448, le parole: “e in euro 6.208.184.364,87 a decorrere dall'anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “, in euro 6.208.184.364,87 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e in euro 6.213.684.364,87 a decorrere dall'anno 2020”;
   b) al comma 449, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
    “d-ter) destinato, nel limite massimo di euro 5.500.000 annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni fino a 5.000 abitanti che, successivamente all'applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d-bis), presentino un valore negativo del fondo di solidarietà comunale. Il contributo di cui al periodo precedente è attribuito sino a concorrenza del valore negativo del fondo di solidarietà comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse il riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo del fondo di solidarietà comunale considerando come valore massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro 100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse è destinata a incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis)”.
  1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
   a) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando, quanto a 3,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 2 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
   b) quanto a 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
   1-quater. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: “Per gli anni dal 2015 al 2020” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2015 al 2023”»;
   il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:
   a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
   b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
   c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
   d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
   e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
   f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
   g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, l'articolo 21-bis, comma 2, del decreto-legge 24 luglio 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e l'articolo 1, comma 905, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
  2-ter. Al comma 2 dell'articolo 232 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: “fino all'esercizio 2019” sono soppresse;
   b) al secondo periodo, le parole da: “Gli enti locali” fino a: “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente”.
  2-quater. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 sono abrogati;
   b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) è abrogata.

  2-quinquies. Dopo il comma 473 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente:
  « 473-bis. Per il solo anno 2017, qualora la certificazione trasmessa entro il termine perentorio di cui al comma 470 sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti a inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2020».

  2-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede con le risorse non utilizzate di cui alla lettera b) del comma 479 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  2-septies. All'articolo 1, comma 829, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «mediante utilizzo di quota parte dell'avanzo accantonato» sono soppresse.
  2-octies. Allo scopo di consentire l'avvio e la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti formativi e conoscitivi per un'efficace azione dei comuni dei territori montani, delle unioni montane dei comuni e delle comunità montane per l'attuazione della legge 6 ottobre 2017, n. 158, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e della legge 28 dicembre 2015, n. 221, nonché per assicurare il miglioramento dell'attività di formazione del personale dei suddetti enti per l'applicazione delle citate normative, l'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM) organizza le relative attività strumentali, utilizzando a tale scopo il contributo dello 0,9 per cento del sovracanone di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità per l'effettuazione dei servizi e per l'attribuzione delle risorse di cui al presente comma.
  2-novies. Fermo restando l'obbligo del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato entro l'anno 2019 da parte della Fondazione IFEL-Istituto per la finanza e l'economia locale, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 a favore della predetta Fondazione per il finanziamento di interventi di supporto ai processi comunali di investimento, di sviluppo della capacità di accertamento e riscossione e di prevenzione delle crisi finanziarie. All'onere di cui al periodo precedente, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede:
   a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  2-decies. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019.
  2-undecies. Il fondo di cui al comma 2-decies è destinato al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 ottobre 2019 contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione europea da parte di comuni interamente confinanti con i medesimi Paesi.
  2-duodecies. Una quota non inferiore a 3 milioni di euro per l'anno 2019 del fondo di cui al comma 2-decies è destinata all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione europea da parte di comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2018 e che sono interamente confinanti con i medesimi Paesi.
  2-terdecies. Il fondo di cui al comma 2-decies è ripartito tra i beneficiari di cui ai commi 2-undecies e 2-duodecies con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 dicembre 2019.
  2-quaterdecies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-decies, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  2-quinquiesdecies. All'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: “i comuni,” sono inserite le seguenti: “le unioni di comuni,”.
  2-sexiesdecies. Alle minori entrate derivanti dal comma 2-quinquiesdecies, valutate in 100.000 euro per l'anno 2021 e in 56.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

  la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di enti locali».
  Dopo l'articolo 57 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 57-bis.(Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione PEF e tariffe. Introduzione del bonus sociale rifiuti e automatismo bonus energia elettrica, gas e idrico) – 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 652, terzo periodo, le parole: “per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 , 2018 e 2019” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”;
   b) dopo il comma 683 è inserito il seguente:
  “683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”.

  2. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate, l'accesso a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei princìpi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. All'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché le agevolazioni relative al servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221”.
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2020, la tariffa sociale del servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, comprende, con riferimento al quantitativo minimo vitale, anche gli oneri relativi ai servizi di fognatura e depurazione, le cui modalità di quantificazione, riconoscimento ed erogazione sono disciplinate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.
  5. A decorrere dal 1o gennaio 2021, i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità sia ricompreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente unico Spa. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, altresì, con propri provvedimenti, le modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni, nonché, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus tra il Sistema informativo integrato e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (Sgate) al fine di assicurare il pieno riconoscimento ai cittadini delle altre agevolazioni sociali previste.
  6. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente stipula un'apposita convenzione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani al fine di assicurare una capillare diffusione ai cittadini delle informazioni relative ai bonus sociali relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati e per la gestione dei bonus sociali i cui beneficiari non risultano identificabili attraverso procedure automatiche.

  Art. 57-ter. – (Organo di revisione economico-finanziario) – 1. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 25, alinea, le parole: “a livello regionale” sono sostituite dalle seguenti: “a livello provinciale”;
   b) dopo il comma 25 è inserito il seguente:
  “25-bis. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3) formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento”.
  2. Il Governo modifica il decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, prevedendo che l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto, avvenga a livello provinciale.

  Art. 57-quater. – (Indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia) – 1. Dopo il comma 8 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:
  “8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”.
   2. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
   3. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
   4. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 59 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e percepisce un'indennità, a carico del bilancio della provincia, determinata in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella percepita in qualità di sindaco”;
   b) al comma 84, le parole: “di presidente della provincia,” sono soppresse.

  Art. 57-quinquies. – (Capacità fiscale dei comuni, delle province e delle città metropolitane) – 1. Il comma 5-quater dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è sostituito dal seguente:
  “5-quater. Le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle capacità fiscali dei comuni, delle province e delle città metropolitane sono definite dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e sottoposte dallo stesso Dipartimento alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche separatamente, per l'approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, previa approvazione da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sono adottate, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque inviato alle Camere ai sensi del quarto periodo del presente comma. Nel caso di adozione delle sole capacità fiscali, rideterminate al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto del tax gap nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento, lo schema di decreto è inviato alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato. Lo schema di decreto con la nota metodologica e la stima, di cui al secondo periodo, è trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa, perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il termine di cui al quarto periodo, il decreto può comunque essere adottato. Il Ministro dell'economia e delle finanze, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri”.

  2. Al comma 451 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la parola: “finanze” sono aggiunte le seguenti:, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.
  3. Al comma 34 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: “ai competenti uffici della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della quale opera” sono sostituite dalle seguenti: “alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi del comma 29 del presente articolo”».

  Dopo l'articolo 58 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 58-bis. – (Investimenti dei fondi pensione nel capitale delle micro, piccole e medie imprese) – 1. Ai fondi pensione che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, investano, a partire dal 1o gennaio 2020, risorse per la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, può essere concessa, nei limiti della dotazione della sezione speciale di cui al presente comma, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A fronte della concessione della garanzia è richiesta una commissione di accesso a parziale copertura delle spese del Fondo. A tal fine è istituita una sezione speciale del predetto Fondo, con una dotazione di 12 milioni di euro dal 2020 al 2034.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, nel rispetto della normativa europea, sono definiti i criteri, le modalità e le condizioni di accesso alla sezione speciale di cui al comma 1. La garanzia non afferisce all'entità della prestazione pensionistica, ma alla singola operazione finanziaria.
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono individuate le iniziative di cui al comma 1.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale anche delle analisi, degli studi, delle ricerche e delle valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato «Previdenza Italia», istituito in data 21 febbraio 2011, cui partecipano anche i rappresentanti delle associazioni dei fondi pensione. Al predetto Comitato è attribuito altresì il compito di supportare i soggetti interessati, ove da questi richiesto, con analisi e valutazioni delle operazioni di capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, nonché con l'attivazione e il coordinamento di iniziative di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti dei fondi pensione che, anche per organizzazione, dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare autonomamente in modo efficace gli investimenti medesimi. Al Comitato è altresì attribuito il compito di realizzare e promuovere iniziative di informazione e formazione finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare, destinate ai medesimi soggetti, nonché alla generalità della collettività, anche in età scolare, ovvero a qualsiasi altra iniziativa, finalizzata a favorire la crescita del numero dei soggetti che aderiscono alle forme complementari di previdenza, assistenza e welfare in genere.
  5. Per il funzionamento del Comitato di cui al comma 4 è stanziato un contributo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 5, pari a 13,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, si provvede:
   a) quanto a 1,5 milioni per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   b) quanto a 12 milioni di euro annui dal 2020 al 2034, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Art. 58-ter. –(Finanziamento della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione dell'attività produttiva) – 1. All'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2019”.
  2. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: “270 milioni di euro per l'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “225 milioni di euro per l'anno 2019”;
   b) al comma 3, le parole: “270 milioni di euro per l'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “225 milioni di euro per l'anno 2019”.

  Art. 58-quater. – (Regime tributario dell'Accademia nazionale dei Lincei) – 1. All'articolo 1, comma 328, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “dalla stessa esercitate non in regime di impresa” sono sostituite dalle seguenti: “e strumentali dalla stessa esercitate non in regime di impresa, anche in deroga alle disposizioni agevolative riguardanti tali tributi”.
  2. Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, valutate in 1 milione di euro per l'anno 2019 e in 490.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Art. 58-quinquies.(Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158) – 1. All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: “uffici, agenzie, studi professionali”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “uffici, agenzie”;
   b) le parole: “banche ed istituti di credito”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “banche, istituti di credito e studi professionali”.

  Art. 58-sexies. – (Modifiche agli articoli 147-ter e 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) – 1. Il comma 1-ter dell'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
  “1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste e i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione e al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico”.

  2. Il comma 1-bis dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
  “1-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione e al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

  Art. 58-septies. – (Fondo per le emergenze nazionali) – 1. Al fine di fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre del 2019 nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto, il Fondo di cui all'articolo 44, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. All'onere di cui al comma 1 si provvede:
   a) quanto a 21 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   b) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 9 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Art. 58-octies. – (Rifinanziamento di interventi urgenti in materia di sicurezza per l'edilizia scolastica) – 1. Per le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici, inclusi quelli a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica, effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, per le zone sismiche 3 e 4, e dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per le zone sismiche 1 e 2, è istituita un'apposita sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro annui dal 2020 al 2025.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i competenti Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di accesso alle risorse della sezione del Fondo di cui al comma 1, le priorità degli interventi nonché ogni altra disposizione per l'attuazione del presente articolo.
  3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

  All'articolo 59:
   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 2,7 milioni di euro per l'anno 2020.
  1-ter. Agli oneri derivanti dagli articoli 32-ter e 32-quater e dal comma 1-bis del presente articolo, pari a 12,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 9,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 15,86 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13,24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:
   a) quanto a 12,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 32-quater;
   b) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 13,76 milioni di euro per l'anno 2022 e a 11,14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato, da ultimo, dal comma 1-bis del presente articolo»;
   al comma 3:
    all'alinea, le parole: «dagli articoli 19, 21, 22,» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 19, 21, 22, comma 1,» e le parole: «e commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «e dai commi 1 e 2»;
    alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»;
    alla lettera g), le parole: «Ministro delle infrastrutture e trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

  Dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:
  «Art. 59-bis. – (Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano) – 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

A.C. 2220-A/R – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Accollo del debito di imposta altrui e divieto di compensazione)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente all'articolo 59, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 288 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
1. 1. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Mandelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Compensazione debiti e crediti verso la Pubblica Amministrazione)

  1. Il comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, è sostituito dal seguente:
  «7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità per la compensazione per le somme, dovute a seguito di iscrizione a ruolo, derivanti da atti esecutivi, dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 1-bis del medesimo articolo, eventualmente risultanti, secondo le modalità di cui all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, dalle certificazioni previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma dovuta sia inferiore o pari al credito vantato. Qualora, al momento in cui è sorto il debito, il debitore risultava, indipendentemente dal rilascio della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e delle certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, titolare di crediti di cui al periodo che precede, sui debiti iscritti a ruolo non sono dovuti interessi, sanzioni e oneri di riscossione».

  2. L'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:
  « 1. A partire dal 1o gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 1-bis del medesimo articolo, per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, derivanti da atti esecutivi, dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario.
  2. Il creditore può procedere immediatamente alla compensazione se al momento del pagamento sia titolare di crediti di cui al periodo precedente. Ove le stesse non siano già in possesso del creditore, le amministrazioni pubbliche di cui al comma precedente interessate verificano d'ufficio la sussistenza dei requisiti per l'emissione della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e delle certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto. Le certificazioni sono rilasciate al contribuente entro trenta giorni dalla compensazione. Qualora sussistano i requisiti per il rilascio delle certificazioni e le amministrazioni pubbliche non provvedano al rilascio delle stesse entro il termine sopra indicato, la compensazione è considerata definitivamente valida ed efficace.
  3. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro centottanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica».

  3. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, 25 giugno 2012 e 19 ottobre 2012 sono modificati in conformità a quanto disposto nei commi 1 e 2.
  4. Lo Stato è tenuto a corrispondere alle Regioni, Province e Comuni le somme dovute entro il termine perentorio di quindici giorni, decorsi i quale trovano applicazione gli interessi di mora di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231. È fatta salva la facoltà delle Regioni, Province e Comuni di cedere il credito ad istituti bancari o altro istituto finanziario.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2019.
  6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo, anche per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e specificando il limite massimo di compensazione usufruibile dal creditore di cui al comma 1 nei limiti di spesa autorizzata.
  7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:
   a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
   b) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 2. Cavandoli, Covolo, Bitonci, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Per il pagamento è ammesso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante a norma dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a condizione che l'accollante presenti apposita istanza in via telematica all'Agenzia delle entrate su modello le cui specifiche sono stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da approvare entro sei mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge. L'Agenzia delle entrate provvede ai controlli sulla spettanza del credito da compensare entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente; se entro il predetto termine non viene notificato in via telematica un provvedimento di diniego all'istanza, l'accollante può procedere alla compensazione; il provvedimento di diniego è impugnabile innanzi la competente commissione tributaria.
1. 3. Osnato, Bignami, Zucconi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali disposizioni non si applicano se l'accollo avviene nell'ambito di una procedura concorsuale in esecuzione di un piano asseverato da un professionista indipendente, ai sensi del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
1. 5. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 4, alinea, sopprimere le parole: da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento,.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Gli atti di recupero di cui al comma precedente sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento. Nel caso di violazioni del divieto di compensazione di cui al comma 2 del presente articolo utilizzando crediti inesistenti, gli atti di recupero di cui al comma precedente sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento.
1. 7. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 4, alinea, sostituire le parole: dell'ottavo con le seguenti: del quinto.
1. 12. Ungaro, Del Barba.

  Al comma 4, lettera b), dopo le parole: decreto legislativo 18 settembre 1997, n. 471 aggiungere le seguenti:, ridotte della metà,.
1. 8. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui l'accollato comunichi all'accollante, allegando una apposita certificazione, il possesso dei seguenti requisiti:
   a) essere in attività da almeno due anni ovvero aver eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale superiori a 2 milioni di euro;
   b) non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

  5-ter. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5-bis è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate mediante canali telematici e l'autenticità della stessa è riscontrabile dall'accollante mediante apposito servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
  5-quater. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità per il rilascio ed il riscontro della certificazione prevista dal comma 5-bis.
*1. 9. Sangregorio, Tondo, Lupi, Colucci.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui l'accollato comunichi all'accollante, allegando una apposita certificazione, il possesso dei seguenti requisiti:
   a) essere in attività da almeno due anni ovvero aver eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale superiori a 2 milioni di euro;
   b) non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

  5-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5-bis è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate mediante canali telematici e l'autenticità della stessa è riscontrabile dall'accollante mediante apposito servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
  5-quater. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità per il rilascio ed il riscontro della certificazione prevista dal comma 5-bis.
*1. 10. Giacometto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Mulè, Fiorini, Polidori.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui l'accollato comunichi all'accollante, allegando una apposita certificazione, il possesso dei seguenti requisiti:
   a) essere in attività da almeno due anni ovvero aver eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale superiori a 2 milioni di euro;
   b) non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

  5-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5-bis è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate mediante canali telematici e l'autenticità della stessa è riscontrabile dall'accollante mediante apposito servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
  5-quater. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità per il rilascio ed il riscontro della certificazione prevista dal comma 5-bis.
*1. 11. Rizzetto, Osnato, Bignami, Butti, Prisco, Foti, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società tra professionisti)

  1. Al Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il reddito complessivo delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che applicano, per obbligo o per opzione, il regime di contabilità ordinaria può essere determinato secondo le disposizioni dell'articolo 66, previa opzione vincolante per un triennio, rinnovabile tacitamente alla scadenza. In caso di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano in quanto compatibili»;
   b) all'articolo 81, comma 1, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «il reddito complessivo delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative può essere determinato, in ogni caso, secondo le disposizioni dell'articolo 66, previa opzione vincolante per un triennio, rinnovabile tacitamente alla scadenza. In caso di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano in quanto compatibili».

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione e di coordinamento dell'opzione per la determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 66 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, con la tenuta della contabilità ordinaria e con le disposizioni in materia di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  3. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo è versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
1. 02. Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Mandelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale)

  1. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, applicabili al periodo di imposta 2018, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, sono da considerarsi di natura sperimentale ai fini della definizione da parte dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi del comma 14 del citato articolo 9-bis, delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale che tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici.
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati gli indicatori elementari di normalità e di coerenza della gestione aziendale o professionale che, in sede di prima applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018, hanno evidenziato un'errata impostazione o anomalie di risultato. La revisione di tali indicatori, al fine di eliminare tali errori e anomalie, dovrà essere effettuata per tutte le attività economiche, anche se non rientrati tra quelle oggetto di revisione nel corso del 2019, con effetto anche per il periodo d'imposta 2018, se più favorevoli per il contribuente.
  3. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale oggetto di revisione si applicano, se più favorevoli per il contribuente, anche con riferimento ai periodi di imposta precedenti.
  4. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con il quale sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefìci premiali indicati al comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è emanato, sentito il parere della commissione di esperti di cui al comma 8 del citato articolo 9-bis.
  5. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i versamenti prorogati al 30 settembre 2019 per effetto dell'articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 da effettuarsi con la maggiorazione dello 0,40 per cento entro il 30 ottobre 2019 ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono prorogati al 30 novembre 2019.
  6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 5.
1. 03. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Mandelli.

ART. 2.
(Cessazione partita IVA e inibizione compensazione)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
2. 1. Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Mandelli.

  Al comma 1, capoverso 2-quater sostituire le parole: anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento con le seguenti: purché questi ultimi siano maturati, anche ai fini delle imposte sui redditi, con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento.
2. 2. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano nel caso di provvedimenti di cessazione della partita IVA e di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie notificati, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
2. 3. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Semplificazione adempimenti per identificazione ai fini IVA del soggetto non residente)

  1. All'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  «4-bis. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono presentate in via telematica direttamente dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. Le dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere inoltrate a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo servizio postale mediante raccomandata direttamente dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, allegando copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive le dichiarazioni».
   b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
  «5-bis. Ai fini dell'attribuzione del numero di partita IVA ai soggetti di cui al presente articolo non è richiesta alcuna documentazione qualora il numero di partita IVA attribuito dallo Stato membro in cui il dichiarante è stabilito risulti validamente inserito nel sistema elettronico d'informazione di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010. In alternativa, il dichiarante può produrre, su richiesta dell'Agenzia delle entrate, copia conforme all'originale del certificato d attribuzione della partita IVA rilasciato dall'ufficio dell'amministrazione dello Stato estero competente ad effettuare i controlli sull'attività del dichiarante.».
2. 02. Osnato, Bignami, Zucconi.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 70-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

  1. All'articolo 70-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «La dichiarazione di cui al comma 2 deve essere presentata entro il 15 dicembre e l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall'anno successivo».
2. 03. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

ART. 3.
(Contrasto alle indebite compensazioni)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 1.084 milioni di euro nel 2020 e 878 milioni di euro nel 2021 e nel 2022.
3. 1. Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Mandelli, Mulè.

  Sopprimerlo.
*3. 2. Gusmeroli, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bianchi, Tiramani.

  Sopprimerlo.
*3. 3. Osnato, Bignami.

  Sopprimere i commi da 1 a 3.

  Conseguentemente, all'articolo 59, comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) quanto a 1.084 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 5. Sangregorio, Tondo, Lupi, Colucci.

  Sopprimere i commi da 1 a 3.
*3. 6. Rizzetto, Rampelli, Osnato, Bignami, Butti, Prisco, Foti, Ciaburro.

  Sopprimere i commi da 1 a 3.
*3. 7. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

  Sopprimere il comma 1;

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
  «3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019».
3. 10. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi, e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata anche prima della presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, previo rilascio da parte di professionisti abilitati di uno specifico visto di conformità.».
3. 11. Rampelli, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, dopo le parole: dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali aggiungere le seguenti: ad eccezione dei redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. 12. Rampelli, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, sostituire le parole: 5.000 euro annui con le seguenti: 30.000 euro annui;

  Conseguentemente:
   al comma 2, lettera a) sopprimere le parole: e le parole «alle ritenute alla fonte»;
   sopprimere i commi 4, 5, 6 e 8.
3. 13. Lucaselli, Osnato, Bignami, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 20.000 euro.

  Conseguentemente:
   al comma 3 dopo le parole: maturati inserire le seguenti: dai titolari di reddito di impresa.
   all'articolo 59, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è incrementato di 1.001,946 milioni di euro per l'anno 2020, di 869,756 milioni di euro per l'anno 2021, di 669,756 milioni di euro per l'anno 2022, di 668,756 milioni di euro per l'anno 2023, di 654,516 milioni di euro per l'anno 2024 e di 656,136 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 1.100 milioni di euro per il 2020 e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2021. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 336 milioni di euro per l'anno 2020 e di 400 milioni a decorrere dal 2021. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotto di 2.900 milioni di euro per il 2020 e di 2.612 milioni di euro a decorrere dal 2021.
3. 14. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 20.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 59, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è incrementato di 1.001,946 milioni di euro per l'anno 2020, di 869,756 milioni di euro per l'anno 2021, di 669,756 milioni di euro per l'anno 2022, di 668,756 milioni di euro per l'anno 2023, di 654,516 milioni di euro per l'anno 2024 e di 656,136 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 1.100 milioni di euro per il 2020 e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2021. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 336 milioni di euro per l'anno 2020 e di 400 milioni a decorrere dal 2021. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è ridotto di 2.900 milioni di euro per il 2020 e di 2.612 milioni di euro a decorrere dal 2021.
3. 15. Maccanti, Murelli, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nel caso in cui, entro la fine del terzo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta, non sia ancora possibile per il contribuente procedere alla materiale presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, per mancanza della relativa modulistica o delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica, la disposizione di cui al periodo precedente non si applica e i crediti tornano ad essere utilizzabili secondo le ordinarie modalità a partire dal primo giorno del quarto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che, al fine di poter procedere alla compensazione dei crediti, presentano le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive in anticipo rispetto al termine ultimo di presentazione, resta impregiudicata la possibilità di presentare entro il medesimo termine ultimo una dichiarazione sostitutiva di quella precedentemente inviata, qualora, successivamente alla prima presentazione, vengano rilasciati aggiornamenti o modifiche delle specifiche tecniche degli indici di affidabilità fiscale relativi all'attività economica esercitata dal contribuente. In tale ultimo caso, l'eventuale adeguamento alle risultanze degli indici di affidabilità fiscale, da cui scaturisse un credito minore di quello evidenziato nella precedente dichiarazione e già utilizzato in compensazione, implica esclusivamente l'obbligo di versamento entro trenta giorni del maggior credito utilizzato in compensazione, aumentato degli interessi legali, senza applicazione di sanzioni.
3. 19. Ungaro, Del Barba.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle compensazioni con crediti, diversi da quelli dell'imposta sul valore aggiunto, di importi dovuti anche in rateazione a seguito di acquiescenza agli avvisi di accertamento e liquidazione, di definizione di adesioni, reclami e mediazioni ex articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, di pagamento delle comunicazioni di irregolarità emesse in seguito ai controlli automatizzati ex articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ai controlli formali ex articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 600 del 29 settembre 1973 nonché alle compensazioni delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori ex articolo 31, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
3. 18. Osnato, Bignami, Zucconi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2:
    1) al comma 1 le parole: «1o maggio» sono sostituite dalle seguenti: «1o marzo»;
    2) dopo il comma 3-bis) è inserito il seguente:
  «3-ter. I software e i pacchetti applicativi necessari per la presentazione delle dichiarazioni in via telematica sono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio di ciascun anno».
   b) all'articolo 8: nel comma 1, primo periodo, dopo le parole: « Gazzetta Ufficiale» sono inserite le seguenti: i software e i pacchetti applicativi necessari per la presentazione delle dichiarazioni in via telematica sono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio di ciascun anno.
3. 20. Osnato, Bignami, Zucconi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo la parola: «lettera» sono aggiunte le seguenti: «e all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,».
3. 21. Mor, Ungaro, Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2020, il comma 574 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2013, n. 147 è abrogato.
3. 23. Bucalo, Osnato, Bignami.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 le parole: «indicati alle lettere a) e b), del» sono sostituite con la seguente: «dal».
3. 24. Bucalo, Osnato, Bignami.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «5.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «15.000 euro».
3. 25. Bucalo, Osnato, Bignami.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in sostituzione dell'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui deriva il credito, i contribuenti, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi inferiori in ragione d'anno a 30.000 euro, possono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verranno definite le modalità per effettuare la comunicazione.
3. 27. Osnato, Bignami, Zucconi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma non trovano applicazione qualora il credito d'imposta sia certificato da professionista iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili o a quello dei Revisori Contabili. I professionisti di cui al comma precedente possono certificare somme in compensazione pari al massimale della polizza assicurativa per responsabilità civile già regolarmente stipulata per la loro attività professionale.
3. 28. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In ogni caso, la compensazione dei crediti relativi al comparto delle imposte dirette può essere effettuato anche prima della presentazione della relativa dichiarazione annuale, previo rilascio da parte dei professionisti abilitati di uno specifico visto di conformità.
3. 30. Porchietto, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49-ter è inserito il seguente: «49-quater. Qualora in esito all'attività di controllo di cui al comma 49-ter crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa entro il termine indicato al medesimo comma 49-ter. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle Entrate.».

  Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
*3. 34. Martino, Porchietto, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mulè, Fiorini, Polidori.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49-ter è inserito il seguente: «49-quater. Qualora in esito all'attività di controllo di cui al comma 49-ter crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa entro il termine indicato al medesimo comma 49-ter. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle Entrate.».

  Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
*3. 35. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49-ter è inserito il seguente: «49-quater. Qualora in esito all'attività di controllo di cui al comma 49-ter crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa entro il termine indicato al medesimo comma 49-ter. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle Entrate.».

  Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
*3. 37. Rizzetto, Osnato, Bignami, Butti, Prisco, Foti, Ciaburro.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. L'Applicazione del presente articolo è esclusa nei confronti dei titolari di reddito di lavoro autonomo.
3. 47. Gelmini, Porchietto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Riduzione delle ritenute d'acconto per i lavoratori autonomi dal 20 per cento al 10 per cento)

  1. All'articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «10 per cento».
3. 01. Gusmeroli, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore musicale)

  1. All'articolo 181-bis della legge 22 aprile del 1941, n. 633, dopo il comma 1, è aggiungo il seguente:
  1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, il contrassegno SIAE di cui al comma 1 non si applica per i supporti contenenti musica registrata.
3. 02. Mollicone, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Per finalità di tutela dell'ambiente, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, nel limite di 15,7 milioni di euro delle risorse disponibili di cui al Fondo «Programma sperimentale buono mobilità», per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo. Il credito di imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 1997, n. 241, e successive modificazioni. Tale credito di imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.
3. 03. Foti, Osnato, Bignami.

ART. 4.
(Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera)

  Sopprimerlo.
*4. 3. Maschio, Varchi, Osnato.

  Sopprimerlo.
*4. 4. Giannone.

  Sopprimerlo.
*4. 5. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 453 milioni di euro nel 2020, 909,8 milioni di euro nel 2021 e 713 milioni a decorrere dal 2022.
4. 2. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Nevi, Mulè, Fiorini, Polidori.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
*4. 11. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
*4. 12. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
*4. 14. Rizzetto, Osnato, Bignami, Butti, Prisco, Foti, Ciaburro.

  Sopprimere i commi 1 e 2.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Reverse charge per il settore orafo)

  1. All'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «prodotti semilavorati,» è inserita la seguente: «entrambi»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell'oro fino in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso.».

  2. All'articolo 70, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'importazione dei beni di cui all'articolo 17, quinto comma».
  3. Le modifiche di cui ai commi precedenti si applicano alle operazioni effettuate dal 1o gennaio 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 57 milioni di euro a decorrere dall'anno l'anno 2020.
4. 8. Gelmini, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Mulè, Fiorini, Polidori.

  Sopprimere i commi 1 e 2.

  Conseguentemente, all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. Il fondo di cui, all'articolo 1 comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».
4. 10. Cattaneo, Giacomoni, Gelmini, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Mulè, Fiorini, Polidori.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
  Conseguentemente, alla copertura del relativo onere, pari a 127 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 9. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

  Sopprimere il comma 1.
4. 16. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Bianchi, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Patassini, Tiramani.

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, primo periodo, dopo le parole: del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 aggiungere le seguenti: con esclusione del condominio.
*4. 574. Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, primo periodo, dopo le parole: del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 aggiungere le seguenti: con esclusione del condominio.
*4. 575. Osnato, Foti, Bignami.

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, primo periodo, dopo le parole: del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 aggiungere le seguenti: con esclusione del condominio.
*4. 590. Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 1, sostituire le parole: di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 con le seguenti:, se di importo unitariamente considerato superiore a 500.000 euro,.
**4. 27. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 1, sostituire le parole: di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 con le seguenti:, se di importo unitariamente considerato superiore a 500.000 euro,.
**4. 32. Rizzetto, Osnato, Bignami, Butti, Prisco, Foti, Ciaburro.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 1, sostituire le parole: di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 con le seguenti:, se di importo unitariamente considerato superiore a 500.000 euro,.
**4. 33. Baratto, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Mulè, Fiorini, Polidori.

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 200.000 con le seguenti: 500.000.
4. 576. Cavandoli, Centemero, Bitonci, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Viviani.

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 200.000 con le seguenti: 400.000.
4. 577. Cavandoli, Centemero, Bitonci, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Viviani.

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 200.000 con le seguenti: 300.000.
4. 578. Cavandoli, Centemero, Bitonci, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Viviani.

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: prevalente utilizzo di manodopera con le seguenti: ad alta intensità di manodopera.
4. 579. Cavandoli, Centemero, Bitonci, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Viviani.

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, sopprimere l'ultimo periodo il periodo.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, medesimo capoverso, comma 5, dopo le parole: comma 2 aggiungere la seguente: uno.
   al comma 2, sostituire le parole: a decorrere dal 1o gennaio con le seguenti: ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020 e per i versamenti effettuati dal 1o luglio.
*4. 592. Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, sopprimere l'ultimo periodo il periodo.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, medesimo capoverso, comma 5, dopo le parole: comma 2 aggiungere la seguente: uno.
   al comma 2, sostituire le parole: a decorrere dal 1o gennaio con le seguenti: ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020 e per i versamenti effettuati dal 1o luglio.
*4. 593. Giacomoni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, sopprimere l'ultimo periodo il periodo.
**4. 580. Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, sopprimere l'ultimo periodo il periodo.
**4. 511. Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: senza possibilità di compensazione;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, medesimo capoverso, comma 5, dopo le parole: comma 2 aggiungere la seguente: uno.
   al comma 2, dopo le parole: si applicano inserire le seguenti: ai contratti stipulati.
*4. 571. Bartolozzi, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: senza possibilità di compensazione;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, medesimo capoverso, comma 5, dopo le parole: comma 2 aggiungere la seguente: uno.
   al comma 2, dopo le parole: si applicano inserire le seguenti: ai contratti stipulati.
*4. 573. Osnato, Lollobrigida, Bignami.

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: senza con la seguente: con.
4. 591. Bignami, Osnato.

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 2, sopprimere le parole da: ed un elenco nominativo fino alla fine del comma;

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: e le informazioni relative ai lavoratori fino alla fine del periodo;
4. 516. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», sopprimere il comma 4.
4. 512. Osnato, Lollobrigida, Bignami.

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 5, lettera a) sostituire le parole: almeno tre anni con le parole: almeno due anni.
4. 514. Rizzetto, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 5, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   « b-bis) abbiano ottenuto l'asseverazione della regolarità della manodopera impegnata nell'esecuzione dell'appalto, del servizio affidato e del subappalto e dei relativi adempimenti previdenziali e assicurativi attraverso enti e organismi vigilati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Le modalità e i contenuti dell'asseverazione di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.».
4. 515. Lollobrigida, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 1, sopprimere la parola: affidamento

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, medesimo capoverso:
   medesimo comma, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: o affidataria;
   dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  «5-bis. Qualora l'impresa committente eserciti le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, le imprese appaltatrici e subappaltatrici sono obbligate ad eseguire il versamento delle ritenute nelle modalità indicate al comma precedente».
   all'articolo 59, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
4. 29. Giacomoni, Nevi, Fiorini.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 5, lettera a) sostituire le parole: almeno tre anni con le seguenti: almeno due anni.
*4. 21. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 5, lettera a) sostituire le parole: almeno tre anni con le seguenti: almeno due anni.
*4. 30. Martino, Giacometto, Mulè, Baratto, Cattaneo, Giacomoni, Angelucci, Porchietto, Fiorini, Polidori.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 5, lettera a) sostituire le parole: almeno tre anni con le seguenti: almeno due anni.
*4. 34. Rizzetto, Osnato, Bignami, Butti, Prisco, Foti, Ciaburro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti: 1o gennaio 2021.

  Conseguentemente all'articolo 59 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 453 milioni di euro nel 2020, 909, 8 milioni di euro nel 2021 e 713 milioni a decorrere dal 2022.
4. 28. Giacomoni, Nevi, Fiorini.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo 4 non si applicano alle imprese committenti che esercitano le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.

  Conseguentemente all'articolo 59 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
4. 50. Giacomoni, Nevi, Fiorini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 17, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 17, dopo la lettera d-quater) è aggiunta la seguente: « e) alle cessioni di oli e grassi vegetali ed animali per la produzione di energia elettrica ovvero cogenerazione;».
4. 51. Osnato, Bignami, Zucconi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le disposizioni in materia di indebite compensazioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificate dall'articolo 3 del presente decreto-legge, non trovano applicazione per le compensazioni dei crediti su imposte dirette sino ad un valore di 20.000 euro, previo rilascio da parte dei professionisti abilitati di uno specifico visto di conformità.
4. 518. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a-quinquies), è inserita la seguente:
   a-sexies) alle cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti di operatori economici che si sono resi aggiudicatari di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale i predetti soggetti sono tenuti ad emettere fattura ai sensi dell'articolo 17-ter del presente decreto. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni,.
*4. 53. Gelmini, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Fiorini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a-quinquies), è inserita la seguente:
   a-sexies) alle cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti di operatori economici che si sono resi aggiudicatari di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale i predetti soggetti sono tenuti ad emettere fattura ai sensi dell'articolo 17-ter del presente decreto. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni,.
*4. 54. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Obblighi di nomina degli organi di controllo nelle S.r.l.)

  1. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «entro nove mesi dalla predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, comma 2 del codice civile».
4. 017. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga entrata in vigore indici di crisi)

  1. All'articolo 13 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il comma 3, aggiungere, alla fine, il seguente comma:
  «4. Per le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Commissione europea nella Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, gli indici di crisi, di cui ai commi 1 e 2, si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».
4. 015. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Incentivi all'acquisto di case in classe energetica elevata)

  1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
4. 016. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Abrogazione split payment)

  1. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato,.
*4. 04. Giacomoni, Cattaneo, Gelmini, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Abrogazione split payment)

  1. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato,.
*4. 018. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Split payment e compensazione del credito IVA)

  1. Per i soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni e altri enti e società, di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non opera il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388.
**4. 05. Cattaneo, Gelmini, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Split payment e compensazione del credito IVA)

  1. Per i soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni e altri enti e società, di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non opera il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388.
**4. 019. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.


  1. In caso di ritardo nel rilascio dei titoli abilitativi e autorizzatori ai fini del procedimento di cui agli articoli 10 e seguenti, è autorizzata una riduzione pari al 20 per cento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 per ogni quattordici giorni di ritardo.».
4. 014. Osnato, Bignami, Zucconi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – 1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni
   a) al comma 55, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   «c) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi imputabile alla persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili.»
   b) al comma 57, lettera d), le parole «che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero» sono soppresse.
4. 0500. Mandelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Crediti prededucibili)

  1. Sono da considerare crediti prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, comma 2 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Legge Fallimentare), i crediti dei fornitori e dei subappaltatori di appaltatori assoggettati a procedure concorsuali, già esecutori di lavori di ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo ed infrastrutturale, nonché del patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici:
   a) della regione Abruzzo dell'aprile 2009, individuati nell'articolo unico del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;
   b) delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012., n. 122;
   c) delle regioni dell'Italia centrale, di cui all'allegato 1 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni. dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

  2. I crediti spettanti ai fornitori e subappaltatori di cui al comma 1, vanno soddisfatti con le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati dalla vigente normativa per la ricostruzione In caso di eventi sismici, come quelli di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, da incassare e/o già effettivamente Incassate dagli organi della procedura concorsuale alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'entrata in vigore del presente decreto, con effetto anche per i crediti di cui al comma 1, già insinuati nel passivo fallimentare prima della sua entrata In vigore, per i quali sia pendente procedimento di opposizione, impugnazione o revoca ai sensi degli articoli 98 e 99 della Legge Fallimentare o ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 99, comma 12 della Legge fallimentare.
4. 0501. Golinelli, Patassini, Cavandoli, Dara, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti, Zoffili, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Latini, Marchetti, Paolini, Saltamartini, Zicchieri.

ART. 5.
(Contrasto alle frode in materia di accisa)

  Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: entro le 24 ore con le seguenti: entro le 48 ore.
5. 1. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
    2) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
  «6-bis. Per i trasferimenti, mediante automezzi, dei prodotti di cui al comma 6, la presa in consegna di cui al medesimo comma 6 si verifica con lo scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e con l'iscrizione nella contabilità del destinatario, da effettuarsi entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico, dei dati accertati relativi alla qualità e quantità dei prodotti scaricati.
   6-ter. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 6-bis non si applicano al titolare del deposito fiscale di alcole e bevande alcoliche».
5. 2. Osnato, Bignami, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti e aggiungere dopo le parole: dei prodotti scaricati; il seguente comma: 6-ter. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 6-bis non si applicano al titolare del deposito fiscale di alcol e bevande alcoliche.
5. 3. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 13, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
  «9-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti alcolici rientranti nei codici NC 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
   9-ter. Per fare fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 9-bis del presente articolo, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “fondi di riserva e speciali” della missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: Contrasto alle frodi in materia di accisa con le seguenti: Disposizioni in materia di accisa.
5. 4. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere i numeri 1) e 2).
*5. 5. Gerardi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere i numeri 1) e 2).
*5. 7. Mollicone, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, lettera c), sostituire i numeri 1) e 2), con i seguenti:
    1) al comma 2:
  1.1) nella lettera a), le parole: «25 metri cubi» sono sostituite dalle seguenti: «10 metri cubi, collegati a serbatoi interrati»;

  1.2) nella lettera c), le parole: «collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi» sono sostituite dalle seguenti: «collegati a serbatoi interrati la cui capacità globale supera i 5 metri cubi»;
    2) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
   «Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi collegati a serbatoi interrati nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi interrati la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.».
**5. 11. Mollicone, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, lettera c), sostituire i numeri 1) e 2), con i seguenti:
    1) al comma 2:
  1.1) nella lettera a), le parole: «25 metri cubi» sono sostituite dalle seguenti: «10 metri cubi, collegati a serbatoi interrati»;

  1.2) nella lettera c), le parole: «collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi» sono sostituite dalle seguenti: «collegati a serbatoi interrati la cui capacità globale supera i 5 metri cubi»;
    2) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
   «Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi collegati a serbatoi interrati nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi interrati la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.».
**5. 12. Vitiello, Ungaro.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1 con il seguente:
    1) dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. I depositi di cui al comma 2, lettera a), di dimensioni superiori a 10 metri cubi e non superiori a 25 e gli impianti di cui al comma 2, lettera b), di dimensioni superiori a 5 metri cubi e non superiori a 10, sono censiti nell'apposita anagrafe da istituirsi con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli».

  Conseguentemente sopprimere il punto 2, comma 1, lettera c).
5. 13. Mollicone, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, lettera c), numero 1.1) dopo le parole: «10 metri cubi» aggiungere le seguenti: «, collegati a serbatoi interrati»;

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sostituire il numero 1.2) con il seguente:
  1.2) nella lettera c), sostituire le parole: «collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi» con la seguente: «collegati a serbatoi interrati la cui capacità globale supera i 5 metri cubi».
5. 14. Gerardi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1.2) con il seguente:
  1.2) la lettera c) è sostituita con la seguente: « c) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi e i 6 metri per quelli ad uso agricolo.».

  Conseguentemente, all'articolo 59, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dal 2020.
5. 15. Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Guidesi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Viviani, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:
    2) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
   «Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiori a 25 metri cubi collegati a serbatoi interrati nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c); collegati a serbatoi interrati la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con Determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli».
5. 16. Gerardi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 4, sostituire le parole: è sempre ordinata con le seguenti: può essere ordinata.
5. 18. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4.1 A decorrere dal 1o gennaio 2020, l'aliquota di accisa sull'alcol etilico di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, è rideterminata in euro 1014,81 per ettolitro anidro.
  4.2 A decorrere dal 1o gennaio 2020, l'aliquota di accisa sui prodotti alcolici intermedi di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, è rideterminata in euro 86,89 per ettolitro anidro.
  4.3. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter del presente articolo, pari a 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: Contrasto alle frodi in materia di accisa con le seguenti: Disposizioni in materia di accisa.
5. 19. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Sopprimere i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies.
5. 500. Paita, Del Barba, Ungaro.

ART. 6.
(Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti)

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) nel comma 941 le parole da: «Le disposizioni» fino a: «in consumo o estratti;» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 937 e 938 non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprietà del gestore del deposito fiscale dal quale sono immessi in consumo;».
*6. 5. Ungaro.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) nel comma 941 le parole da: «Le disposizioni» fino a: «in consumo o estratti;» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 937 e 938 non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprietà del gestore del deposito fiscale dal quale sono immessi in consumo;».
*6. 6. Mollicone, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, alla lettera c), sopprimere il capoverso comma 941-ter.
**6. 8. Gerardi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, alla lettera c), sopprimere il capoverso comma 941-ter.
**6. 10. Mollicone, Osnato, Bignami.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A decorrere dalla stessa data del 1o gennaio 2020, l'imposta sulle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e il contributo al Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada di cui all'articolo 285 del codice delle assicurazioni private approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono soppressi. A decorrere dalla data di efficacia delle disposizioni di cui al presente comma, è istituita un'addizionale all'accisa sul prezzo della benzina e del gasolio da autotrazione nella misura di 0,055 euro per litro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è garantita l'invarianza del trasferimento in favore delle province delle risorse derivanti dalla soppressa imposta sulle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, nei termini di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base dei dati del gettito rispettivamente spettante alla data di efficacia delle disposizioni del presente comma. Con lo stesso decreto, in presenza di scostamenti sull'andamento delle entrate registrate nell'anno precedente per la componente di cui all'addizionale all'accisa sul prezzo della benzina e del gasolio da autotrazione di cui al presente articolo, può essere disposta la variazione della relativa aliquota in maniera da garantire l'invarianza di gettito rispetto alle entrate risultanti alla data di efficacia delle disposizioni del presente comma.
6. 11. Benvenuto, Gerardi, Gusmeroli, Tarantino, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Alessandro Pagano, Ferrari, Paternoster.

ART. 7.
(Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A.)


  1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «dell'A.I.A.» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano Ambientale medesimo»;
   b) al secondo periodo, dopo le parole: «in quanto costituiscono adempimento» sono inserite le seguenti: «dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione»;
   c) al terzo periodo, dopo le parole: «condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.»;
   d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori».
7. 01. Meloni, Rampelli, Lollobrigida, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Riduzione delle accise sui carburanti)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 1o gennaio 2020, un Fondo per la riduzione delle accise sui carburanti.
  2. Il Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, è utilizzato al fine di abbattere il peso delle accise sul costo finale dei carburanti.
  3. Le accise sui carburanti sono rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in modo che il minor gettito non sia superiore alla dotazione del Fondo di cui al comma 1.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, commi 1 e 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
7. 02. Lucaselli, Osnato, Bignami, Zucconi.

ART. 8
(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale)

  Sopprimerlo.
8. 1. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Al comma 1, sostituire le parole: un litro con le seguenti: un litro e mezzo.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:
  «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai mezzi di trasporto specifici quali mezzi d'opera, automezzi adibiti a trasporto eccezionale, mezzi da cava, veicoli dotati di impianti per il trasporto di prodotti alimentari deperibili in regime ATP e qualsiasi altro mezzo la cui specificità è scritta nel libretto di circolazione.
  2-ter. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2-bis sono destinate ad incrementare lo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 150, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014.».
8. 2. Paternoster, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020 ogni maggior introito fiscale derivante dell'incremento del costo dei carburanti da autotrazione rispetto al valore medio degli ultimi 24 mesi, è reimpiegato per la riduzione dell'ammontare del valore complessivo delle accise sui medesimi carburanti.
  Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante utilizzo delle somme residue del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. 3. Osnato, Bignami, Foti, Acquaroli, Lucaselli, Zucconi.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Fermi restando il valore del costo della materia prima e il valore del margine lordo così come già individuati dalla normativa vigente, il valore delle accise sui carburanti da autotrazione non può superare la somma di questi.
  Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante utilizzo delle somme residue del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. 4. Osnato, Bignami, Foti, Acquaroli, Lucaselli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in tema di sostegno alla microcogenerazione)

  1. All'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Gli esercenti officine costituite da impianti di microcogenerazione e non fornite di misuratori fiscali di energia elettrica adoperata possono corrispondere l'accisa mediante un canone di abbonamento annuale stabilito in funzione della loro potenza elettrica nominale secondo coefficienti stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche per l'applicazione dell'imposta sui combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica di cui al punto 11 della Tabella A».
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'emanazione del decreto di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto anche attraverso un confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
8. 02. Osnato, Bignami, Zucconi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Deducibilità del contributo di cui all'articolo 334 del Codice delle assicurazioni private)

  1. Il comma 76 dell'articolo 4 della legge n. 92 del 2012, è sostituito dal seguente:
  «76. Il contributo di cui all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, applicato sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per il quale l'impresa di assicurazione ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del contraente, è interamente deducibile. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020».

  2. Dopo il comma 76, è aggiunto il seguente comma:
  «76-bis. Le somme versate a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, di categoria ecologica pari o superiore ad Euro III, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati nel corso dell'anno solare successivo ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite di 300 euro a veicolo. In tal caso, la quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni fornite a consuntivo dall'Agenzia delle entrate, provvede a riversare sulla contabilità speciale 1778 “Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio” le somme necessarie a ripianare le anticipazioni sostenute a seguito delle compensazioni effettuate ai sensi del presente comma.».
8. 04. Paternoster, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.

ART. 9.
(Frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, nei casi di acquisto intracomunitario a titolo oneroso di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, effettuato da soggetti esercenti imprese, arti, e professioni, l'imposta sul valore aggiunto dovuta ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura dei medesimi veicoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, può essere assolta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24. A tale fine, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, al modello F24 sono apportate le necessarie integrazioni.
  1-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, stabilisce le modalità di attuazione del comma 1-bis specificando il limite massimo di compensazione usufruibile dai soggetti del comma 1-bis, nei limiti della spesa autorizzata.
  1-quater. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:
   a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte, corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
   b) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9. 1. Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 10.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: si dotano aggiungere le seguenti: di un sistema di controllo semplificato, adeguato alla struttura organizzativa, ai requisiti dimensionali e alla capacità finanziaria dello specifico deposito.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: entro il 30 giugno 2020 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2020, dopo l'avvio di una necessaria fase di sperimentazione da chiudersi entro il 31 dicembre 2020.
   sostituire la rubrica, con la seguente: «Sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante».
10. 500. Squeri.

ART. 12.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di assicurare un efficace controllo nel settore dell'accisa sulla produzione dell'energia da fonti rinnovabili, al comma 2, dell'articolo 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo la lettera b) è inserita la seguente: « b-bis) esercenti officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 504 del 1995».
  1-ter. Per l'attuazione di quanto stabilito dal precedente comma, con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

  Conseguentemente alla rubrica sono inserite in fine le seguenti parole: nonché trasmissione telematica dei dati di produzione di energia rinnovabile.
12. 1. Pettarin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 38, comma 2-bis, del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, è abrogato il periodo: «ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni».
12. 2. Saltamartini, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Allo scopo di limitare le emissioni di CO2 da traffico e la produzione di polveri sottili, con riferimento agli impianti di produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili, alimentati a biomassa, gli incentivi previsti ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, relativi ai nuovi impianti, spettano esclusivamente agli impianti che ricevono biomassa proveniente dalla regione ove è localizzato l'impianto e dalle regioni confinanti.
12. 500. Golinelli, Cestari, Raffaelli, Cavandoli, Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Valbusa, Vallotto, Benvenuto.

  Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Allo scopo di consentire la verificabilità dell'intero processo di versamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, i flussi gestiti dal Sistema Informatico Integrato di cui al comma 1 comprendono altresì le informazioni riguardanti la fatturazione dell'energia elettrica al cliente finale, l'adempimento, da parte del cliente finale, al pagamento della fattura e l'avvenuto trasferimento al sistema degli oneri versati dai clienti finali. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente individua i soggetti tenuti a comunicare ad Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema Informatico Integrato, le informazioni di cui al periodo precedente.».
12. 3. Patassini, Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in tema di sostegno alla microcogenerazione)

  1. Al decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 settembre 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011 apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4 comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «K è un coefficiente di armonizzazione posto pari a» aggiungere i seguenti periodi:
    6,5 per le quote di potenza fino a 6 kWe con tecnologia a celle a combustibile;
    2,4 per le quote di potenza fino a 6 kWe;
    2,0 per le quote di potenza superiori a 6 kWe e fino a 20 kWe;
    1,8 per le quote di potenza superiori a 20 kWe e fino a 50 kWe.
   b) conseguentemente, all'articolo 4 comma 1 ultimo periodo, sostituire le parole: «1,4 per le quote di potenza fino a 1 MWe» con le parole: «1,4 per le quote di potenza superiore a 50 kWe e fino a 1 MWe».

  2. Al decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016 apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente lettera:
    « h) sostituzione, totale o parziale, o integrazione di impianti di climatizza

zione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti microcogeneratori»;
   b) all'articolo 7, comma 3, Tabella A, dopo il Codice Intervento 1.G aggiungere l'intervento 1.H

Codice Intervento Tipologia Intervento Soggetti ammessi Durata dell'incentivo
1.H Sostituzione, totale o parziale, o integrazione di impianti di climatizzazione invernale con microgeneratori

Amministrazioni Pubbliche

5 anni

   c) all'Allegato I, punto 1. aggiungere in fine le seguenti parole: «Gli interventi relativi alla sostituzione o integrazione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti microcogeneratori devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento».
   d) all'Allegato II, punto 1, dopo il punto 1.3 aggiungere il seguente: «1.4 Per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), del presente decreto, l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

I tot= % spesa · C · Print
con I tot ≤ I max
  dove
   Print è la potenza elettrica del microcogeneratore installato in kWe;
   C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e potenza elettrica nominale installata in kWe. I valori massimi di C ai fini del calcolo dell'incentivo, sono indicati in Tabella 6;
   % spesa è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, come espressa in Tabella 6;
   I tot è l'incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, connesso all'intervento in oggetto;
   I max è il valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale».
   e) all'Allegato II, punto 1., inserire la seguente tabella 6

Tipologia di intervento

Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa) Costo massimo ammissibile (Cmax) Valore massimo dell'incentivo(I max) [€]

Articolo 4
comma 1
lettera h)

Installazione di microcogeneratori 65 3.076 €/kWe 100.000
Installazione di microcogeneratori
(celle a combustibile)

65

12.000 €/kWe

100.000

12. 02. Osnato, Bignami, Zucconi.

ART. 13.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. I commi da 211 a 215 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
  2-ter. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, è abrogato.
13. 2. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 211 a 215 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2022.
  2-ter. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, è abrogato.
13. 3. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 101, primo periodo, le parole: «30.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro»; al quarto periodo le parole: «30.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro»;
   b) il comma 106 è sostituito dal seguente:
  « 106. Gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno dieci anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei dieci anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 101 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. I soggetti di cui al comma 101 recuperano le imposte dovute attraverso adeguati disinvestimenti o chiedendone la provvista al titolare. In caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito in strumenti finanziari indicati ai commi 102 e 104 entro novanta giorni dal rimborso».

  Conseguentemente all'articolo 59 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
13. 4. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1
(Regime fiscale delle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) e dei Fondi di investimento alternativi (FIA) immobiliari)

  1. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
    « e-bis) le società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'articolo 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, nonché le società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani»;
   b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «20 per cento».
13. 04. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1
(Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali)

  1. All'articolo 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento», le parole «30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro» e le parole: «35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento»;
   b) al comma 2, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;
   c) al comma 5 le parole: «19 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento» e le parole: «1.300 euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 euro».

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, commi 1 e 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
13. 05. Lucaselli, Osnato, Bignami, Zucconi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1
(Abrogazione dell'obbligo della fatturazione elettronica)

  1. L'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è abrogato.
  2. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi 909, 915, 916, 917, 918 e 920 sono abrogati.
  3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
13. 06. Osnato, Lollobrigida, Bignami, Zucconi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo le parole: «per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi» sono inserite le seguenti: «di importo complessivo superiore a 10.000 euro».
13. 07. Osnato, Lollobrigida, Lucaselli, Zucconi, Bignami.

ART. 13-ter.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, le parole: «limitatamente al 30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al 10 per cento»;
   b) al comma 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori nove periodi di imposta nel caso in cui i lavoratori siano assunti da start-up o PMI innovative, oppure costituiscano una propria start-up innovativa». Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle start-up innovative come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle piccole e medie imprese (PMI) innovative come definite dall'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
13-ter. 501. Mor, Ungaro.

  Al comma 1, capoverso comma 2, sostituire le parole da: dal periodo di imposta fino a: e risultano con le seguenti: dall'anno 2020 ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 sono.
13-ter. 9. Ungaro, Carè, De Filippo.

  Al comma 1, capoverso comma 2, sostituire le parole: a decorrere dal 30 aprile 2019 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2019 hanno trasferito o
13-ter. 500. Schirò

  Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

Art. 13-quater.
(Agevolazioni fiscali per ricercatori e docenti impatriati)

  1. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dai seguente:
  «5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), si applicano a partire dall'anno 2020 ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a partire dal 30 aprile 2019.»
13-ter. 0500. Ungaro, Carè.

  Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 13-quater.
(Proroga di termini di agevolazioni fiscali)

  1. All'articolo 12, della legge 19 giugno 2015, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Il comma 6 è sostituito dal seguente:
  “6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per i periodi di imposta dal 2015 al 2022.”;
   b) Al comma 7-bis, le parole “2019” sono ovunque sostituite con le seguenti’ “2022”
  2. Per fruire dei benefici di cui all'articolo 12, della legge 19 giugno 2015, n. 78, come prorogato dal comma 1, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del Decreto interministeriale 10 aprile 2013, e successive modificazioni, presentano al Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza, nei termini previsti con nuovo bando del medesimo Ministero adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a), del citato decreto interministeriale.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui al comma 2 dell'articolo 99. allo scopo rifinanziando l'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.»
13-ter. 0501. Golinelli, Dara, Badole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

ART. 14.

  Sopprimerlo.
*14. 2. Costa, Gelmini, Giacomoni, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Sopprimerlo.
*14. 3. Osnato, Bignami.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Utilizzo dei file delle fatture elettroniche)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, a decorrere dal 1o gennaio 2020, tutte le fatture elettroniche che transitano attraverso il canale SDI si considerano conservate elettronicamente ai fini fiscali a norma di legge senza necessità di richiesta alcuna presso l'Agenzia delle entrate».
   b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
  «5-bis. I file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
   a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
   b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.
   5-ter. Ai fini di cui al comma 5-bis, la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
14. 4. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
  «5-bis. I file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi al fine di essere utilizzati:
   a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
   b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali. In ogni caso se il contribuente presenta tutte le dichiarazioni fiscali entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento i file delle fatture elettroniche acquisiti sono cancellati.
  5-ter. Ai fini di cui al comma 5-bis la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».
14. 5. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 1, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione» sono sostituite dalle seguenti parole: «dell'anno di emissione del documento ovvero di ricezione del documento comprovante l'operazione».
14. 6. Rampelli, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole: fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi con le seguenti: nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
14. 8. Lucaselli, Osnato, Bignami, Zucconi.

  Al comma 1, capoverso comma 5-bis, sostituire le parole: dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi con le seguenti: del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.
*14. 7. Lucaselli, Osnato, Bignami, Zucconi.

  Al comma 1, capoverso comma 5-bis, sostituire le parole: dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi con le seguenti: del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.
*14. 500. Caffaratto.

  Al comma 1, capoverso 5-bis sostituire le parole: dell'ottavo anno successivo con le seguenti: del quinto anno successivo.
14. 10. Bignami, Osnato, Zucconi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non comporta alcuna modifica o deroga ai termini di decadenza dal potere di accertamento previsti dalle singole leggi di imposta.
14. 9. Osnato, Bignami, Zucconi.

ART. 15.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Esenzione da obbligo di fatturazione elettronica nei Comuni montani)

  1. Per il triennio 2020, 2021 e 2022, per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e i titolari di partita IVA operanti nei comuni classificati come montani non si applicano gli obblighi di fatturazione elettronica.
  2. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari complessivamente a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
15. 01. Bignami, Osnato, Zucconi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Eliminazione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi nei comuni situati in aree senza una copertura di rete a banda larga)

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni previste dal presente comma non si applicano ai soggetti che operano in comuni situati in aree senza una copertura di rete a banda larga.».
15. 02. Ciaburro, Caretta, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Proroga dell'obbligo di fatturazione elettronica per comuni senza copertura di rete)

  1. I soggetti residenti nei comuni situati in aree senza una copertura a banda larga sono esonerati, per gli anni 2020 e 2021, dall'obbligo della fatturazione elettronica di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
15. 07. Ciaburro, Caretta, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Eliminazione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi nei comuni sotto i 5.000 abitanti)

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni previste dal presente comma non si applicano ai soggetti che operano in comuni con meno di 5.000 abitanti.».
15. 03. Ciaburro, Caretta, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Eliminazione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi nei comuni sotto i 1.000 abitanti)

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai soggetti che operano in comuni con meno di 1.000 abitanti.».
15. 04. Ciaburro, Caretta, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. Con riferimento agli obblighi previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le sanzioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2025.
15. 05. Osnato, Lollobrigida, Bignami, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 525 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comporta a carico del soggetto interessato o committente l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, di importo non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.
  2. L'Autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dell'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  3. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a copertura degli oneri derivanti dall'attività di cui ai commi precedenti.
15. 06. Bignami, Osnato.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Detrazioni fiscali per il recupero delle acque meteoriche)

  1. È riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per le spese sostenute, per una quota pari al 65 per cento, dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, per l'installazione e messa in opera di impianti certificati di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche per un valore massimo di detrazione di 30.000 euro.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite di 10 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15. 08. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami.

ART. 16.
(Semplificazioni fiscali)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Precompilate Iva e dichiarazione dei redditi)

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  «1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1o luglio 2020, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:
   a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA.
   1-bis. A partire dalle operazioni IVA 2021, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.».

  2. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è aggiunto il seguente comma:
  «5. A decorrere dal 2020 per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2019 si applicano le disposizioni del presente articolo, se compatibili, a tutti i contribuenti anche per il tramite degli intermediari di cui al comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in possesso di apposita delega».
16. 1. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1.1. Il comma 17 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:
  «17. A decorrere dal 1o gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 85.000 euro e tra 85.001 e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota, rispettivamente del 20 per cento e del 22 per cento».
16. 32. Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1.1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è disposta la soppressione del modello dichiarativo 770 e la contestuale integrazione del modello F24 con l'indicazione del codice fiscale del contribuente nei cui riguardi è stata effettuata la ritenuta d'acconto.
16. 33. Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 1-bis, inserire i seguenti:
  1-ter. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cessioni e le importazioni di autocaravan di cilindrata da 2.000 fino a 2.500 centimetri cubici, se con motore a benzina, e da 2.500 a 3.200 centimetri cubici, se con motore diesel, ovvero di veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, adattati ad invalidi, per ridotte o impedite capacità motorie anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento».
  1-quater. All'onere derivante dal comma 1-bis, valutato in 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni.
16. 22. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Comaroli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Per l'anno d'imposta 2018 l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è effettuata solo a richiesta del contribuente.
16. 7. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Dopo il comma 1-bis, inserire i seguenti:
  1-ter. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».
  1-quater. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*16. 9. Sangregorio, Tondo, Lupi, Colucci.

  Dopo il comma 1-bis, inserire i seguenti:
  1-ter. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».
  1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*16. 25. Rizzetto, Osnato, Bignami, Butti, Prisco, Foti, Ciaburro.

  Dopo il comma 1-bis, inserire i seguenti:
  1-ter. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».
  1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*16. 28. Gusmeroli, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7), del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».
**16. 10. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

  Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
  1-ter. All'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7), del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».
**16. 18. Baratto, Martino, Cattaneo, Giacomoni, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Mulè, Fiorini, Polidori.

  Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
  1-ter. All'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7), del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».
**16. 29. Rizzetto, Osnato, Bignami, Butti, Prisco, Foti, Ciaburro.

  Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
  1-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 17-ter è abrogato;
   b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.

  1-quater. L'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
  1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*16. 11. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

  Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
  1-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 17-ter è abrogato;
   b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.

  1-quater. L'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
  1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*16. 27. Rizzetto, Osnato, Bignami, Butti, Prisco, Foti, Ciaburro.

  Dopo il comma 1-bis, inserire i seguenti:
  1-bis. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.
  1-ter. La disposizione di cui al comma 1-ter si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**16. 13. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

  Dopo il comma 1-bis, inserire i seguenti:
  1-ter. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.
  1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**16. 19. Martino, Cattaneo, Giacomoni, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Mulè, Fiorini, Polidori.

  Dopo il comma 1-bis, inserire i seguenti:
  1-ter. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.
  1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**16. 26. Rizzetto, Osnato, Bignami, Butti, Prisco, Foti, Ciaburro.

  Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
  1-ter. L'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
*16. 15. Baratto, Giacometto, Martino, Cattaneo, Giacomoni, Angelucci, Porchietto, Mulè, Fiorini, Polidori.

  Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
  1-ter. L'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
*16. 30. Rizzetto, Osnato, Bignami, Butti, Prisco, Foti, Ciaburro.

  Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
  1-ter. L'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
*16. 8. Sangregorio, Tondo, Lupi, Colucci.

  Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16.1
(Istituzione dell'imposta sostitutiva denominata Irpef Ires Plus)

  1. È istituita l'imposta sostitutiva IRPEF/IRES denominata IrpefIresPlus, disciplinata dal presente articolo, che integra l'imposta IRPEF/IRES prevista dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. L'imposta sostitutiva IrpefIresPlus di cui al comma 1 si applica a tutti i redditi e soggetti che già subiscono l'imposta IRPEF/ IRES di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
  3. L'aliquota dell'imposta sostitutiva IrpefIresPlus è pari al 15 per cento ed è sostitutiva di IRPEF, IRES, addizionale regionale e comunale.
  4. L'imposta di cui al comma 1 si applica a decorrere dai redditi dichiarati dal 1o gennaio 2020 sui redditi conseguiti nel 2019.
  5. La base imponibile della nuova imposta sostitutiva è l'eccedenza rispetto al reddito dichiarato nell'anno 2019, maggiorato dell'incremento ISTAT per lo stesso anno, ai fini della dichiarazione dei redditi IRPEF e/o IRES presentata nell'anno 2020.
  6. Per il primo anno può applicare l'aliquota ridotta del 15 per cento il contribuente il cui reddito per il 2019 sia superiore a quello del 2018.
  7. L'eccedenza di reddito al verificarsi delle condizioni e per come calcolata al comma 6, non subirà l'applicazione delle aliquote IRPEF/IRES previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ma l'imposta sostitutiva IrpefIresPlus pari al 15 per cento.
  8. Per gli anni 2021 e 2022 la base imponibile dell'imposta sostitutiva IrpefIresPlus sarà l'eccedenza rispetto al reddito dichiarato rispettivamente nel 2020 e 2021 maggiorato dell'incremento ISTAT verificatosi nei medesimi anni.
  9. Gli oneri deducibili e le detrazioni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per l'eccedenza non dedotta dall'IrpefIresPlus potranno essere dedotti dall'imposta sostitutiva (IrpefIresPlus) e/o rimandati per la compensazione o a rimborso se non capienti.
  10. I versamenti dell'imposta sostitutiva sono effettuati con le stesse modalità e gli stessi termini previsti dall'IRPEF progressiva e/o dall'IRES proporzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 in sede di dichiarazione dei redditi modello Unico o del modello 730.
  11. Sul reddito eccedente soggetto ad imposta sostitutiva dell'IrpefIresPlus, come calcolato ai sensi dei commi 4, 5, 6, 7 e 8, non sono dovuti, in deroga alla normativa vigente, da parte dei soggetti obbligati i contributi previdenziali ed assistenziali, ferma restando la possibilità di optare per il versamento dei contributi previdenziali in forma volontaria al fine di aumentare la propria quota pensionistica di accantonamento.
  12. Qualora la base imponibile di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 per il primo anno e di cui al comma 8 per i successivi due anni superi il reddito dichiarato lordo di oneri deducibili dell'anno 2019, maggiorato della percentuale Istat dello stesso anno, di una percentuale pari al 10 per cento, il reddito si considererà conforme e non accertabile fatti salvi i casi in cui l'evasione o il mancato reddito dichiarato determinino l'insorgenza di reati penali di natura fiscale, mancata dichiarazione di redditi esteri o altri reati penali previsti dalla normativa fiscale e dalle attuali norme di legge.
  13. Il maggior gettito derivante dall'applicazione dell'imposta sostitutiva Irpef/Ires plus eccedente la rivalutazione ISTAT su base annua al costo della vita è destinato all'aumento delle detrazioni da lavoro dipendente e da pensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità attuative del presente comma.
  14. Per tutto quanto qui non espresso si fa riferimento integralmente a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 in quanto compatibile. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono emanate le norme esplicative dell'imposta sostitutiva.
16. 02. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16.1
(Procedure di semplificazione inerenti il DURC)

  1. Con riferimento alle vigenti procedure di semplificazione e telematizzazione di rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), gestito dall'Inps, ai fini della verifica della regolarità contributiva, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le necessarie modifiche alla normativa nonché le modalità di semplificazione delle procedure di telematizzazione gestite dall'INPS, al fine di:
   a) favorire la comunicazione delle aziende e dei professionisti con l'Istituto, garantendo la necessaria interlocuzione diretta con il personale competente;
   b) prevedere una revisione degli attuali automatismi, anche conseguenti alle procedure informatizzate, al fine di limitare i casi per i quali eventuali irregolarità o scoperture che possono dar luogo alla perdita di agevolazioni, debbano essere notificate al datore di lavoro entro un termine congruo al fine di consentire al medesimo soggetto di avere un confronto con l'Istituto;
   c) garantire una proporzionalità tra l'infrazione commessa e la relativa sanzione;
   d) elevare il limite di debito al di sotto del quale l'azienda è considerata comunque regolare, al fine di escludere la possibilità di perdere i benefici per scoperture di lieve entità.
16. 03. Bignami, Osnato, Zucconi.

  Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16.1.
(Modifiche all'articolo 17 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001)

  1. All'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 le parole: «entro il 20 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 luglio» e le parole: «entro l'ultimo giorno», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno 16»;
   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio 2018.
16. 04. Gusmeroli, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16.1
(Modifica all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente la prestazione di garanzia fideiussoria per l'attribuzione del numero di partita IVA a soggetti stranieri)

  1. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15-bis, è inserito il seguente:
  «15-bis.1. L'attribuzione del numero di partita IVA a una persona fisica avente cittadinanza di uno Stato estero non appartenente all'Unione europea ovvero a un soggetto, diverso da una persona fisica, residente in uno Stato estero non appartenente all'Unione europea, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e di contributi dovuti nell'esercizio dell'attività, è subordinata al deposito, da parte del medesimo soggetto, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell'Agenzia delle Entrate, per un importo non inferiore a 10.000 euro. Tale garanzia fideiussoria è restituita all'atto della cessazione dell'attività, dopo che siano stati eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dal soggetto straniero».
16. 05. Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16.1
(Misure per i Comuni sotto i 5.000 abitanti in dissesto finanziario)

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con successivi decreti attuativi da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina nei dettagli nuove agevolazioni volte a ridurre gli importi dei contratti in essere, al fine di assicurare il ripiano delle passività individuate nel piano di cui al comma 6 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che hanno dichiarato, in data successiva al 1o gennaio 2012 lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e che successivamente hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
16. 06. Ciaburro, Caretta, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16.1
(Fiscalità speciale per comuni ad alta marginalità socio-economica)

  1. Al fine di contrastare la progressiva chiusura degli esercizi commerciali nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è prevista la sospensione dei termini dei versamenti delle imposte per imprese ed esercizi commerciali per gli anni 2020 e 2021.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione presente decreto sono identificati i comuni destinatari delle misure di cui al comma 1, tenuti conto i criteri di altitudine, densità di popolazione e numero di attività economiche.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili del «fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
16. 07. Ciaburro, Caretta, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16.1
(Iva per cassa)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nel corso del 2019 nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, ancorché sia stata emessa una fattura, diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi.
16. 09. Rizzetto, Zucconi.

  Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16.1
(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 935, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 935, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, devono intendersi applicate anche alle operazioni non imponibili, esenti o non soggette all'imposta sul valore aggiunto, erroneamente assoggettate al tributo.
16. 011. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

  Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16.1
(Dichiarazione d'intento e quadro VI Dichiarazione IVA)

  1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2014 è soppressa.
16. 012. Gusmeroli, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16.1
(Scadenza certificazione unica al 16 marzo di ogni anno)

  1. All'articolo 1, comma 952, lettera b) della legge n. 208 del 2015, le parole: «7 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo».
16. 013. Gusmeroli, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16.1
(Abolizione Indici Sintetici di Affidabilità fiscale – ISA)

  1. L'articolo 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale, è abrogato.
16. 020. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16.1
(Rientro dei lavoratori altamente qualificati)

  1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: «presente decreto», è aggiunto il seguente periodo: «I soggetti che risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, alla data di entrata in vigore della presente disposizione e che si sono trasferiti in Italia sino al periodo d'imposta 2019 incluso, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, al ricorrere delle condizioni ivi previste, previo versamento di un importo pari al 5 per cento dei redditi oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, e a condizione che mantengano la residenza fiscale nel territorio dello Stato per i tre periodi di imposta successivi a quello di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I proventi derivanti dal versamento delle somme derivanti dall'esercizio dell'opzione sono destinati al finanziamento del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (FGPMI)».
  2. Al comma 1 dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Per i lavoratori che abbiano almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni del presente articolo si applicano per un massimo di ulteriori cinque periodi di imposta, in ciascun periodo di imposta del quinquennio in cui tale condizione è soddisfatta. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che negli ulteriori cinque periodi di imposta abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1 negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare in ciascun periodo di imposta del quinquennio in cui tale condizione è soddisfatta. Le condizioni poste dalla presente disposizione si ritengono soddisfatte con riferimento a ciascun periodo di imposta quando le stesse si siano verificate per la maggior parte di detto periodo».
16. 021. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 16-bis

  Sopprimere il comma 1.
16-bis. 221. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, al comma 6:
   alla lettera a), numero 1), capoverso comma 1, lettere a) e b), sostituire le parole: entro il 30 settembre con le seguenti: entro il 31 maggio;
   alla lettera b), numero 1), capoverso lettera d), sostituire le parole: fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione con le seguenti: fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione;
   alla lettera b), numero 2), capoverso comma 1-bis, sopprimere la lettera e);
   alla lettera c), numero 2), capoverso lettera c) sopprimere il numero 5).
   alla lettera d) sopprimere il numero 2
16-bis. 222. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché le modalità, i criteri e i tempi attraverso i quali sono corrisposti i rimborsi nei confronti dei contribuenti a credito che risultino titolari di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente senza limitazioni e ai titolari di redditi di lavoro autonomo con la sola esclusione di quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni e di impresa non occasionali.
16-bis. 223. Giacomoni, Gelmini, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto.

  Al comma 6, lettera a), numero 1), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: entro il 30 settembre con le seguenti: entro il 31 maggio.
16-bis. 224. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 6, lettera a), sostituire i numeri 2) e 3), con il seguente: 2) i commi 2 e 3 sono abrogati.
16-bis. 225. Mandelli, Giacomoni, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto.

  Al comma 6, lettera b), numero 1), capoverso, sostituire le parole: al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione con le seguenti: fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione,
16-bis. 227. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 6, lettera b), numero 2, capoverso, sopprimere la lettera e).
16-bis. 228. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 6, lettera c) , numero 2, capoverso lettera c) sopprimere il numero 5).
16-bis. 229. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 6, lettera d), sopprimere il numero 2).
16-bis. 230. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 6, lettera d), numero 2).sostituire le parole: sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione con le seguenti: non oltre la retribuzione di competenza del mese di luglio, a prescindere dal mese in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione.
16-bis. 231. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 16-ter

  Sopprimerlo.
16-ter. 590. Del Barba.

  Al comma 1, sopprimere le parole: anche mediante mirate analisi del rischio delle partite IVA di nuova costruzione.
16-ter. 508. Bitonci, Centemero, Gusmeroli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 2,28 milioni con: 100.000 euro, le parole: 12,66 milioni con le parole: 200.000 euro, le parole: 21,90 milioni con le parole: 300.000 euro, e le parole: 25,95 milioni con le parole: 350.000 euro.
16-ter. 501. Osnato, Bignami, Luca De Carlo.

  Al comma 1, sostituire le parole 2,28 milioni di euro per l'anno 2020, a 12,66 milioni di euro per l'anno 2021, a 21,90 milioni di euro per l'anno 2022 e a 25,95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 1,20 milioni di euro per l'anno 2020, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
16-ter. 509. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 3, sostituire le parole: 300 unità con le seguenti: 30 unita.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sostituire le parole: 200 unita con le seguenti: 20 unità;
   sostituire le parole: 100 unità con le seguenti: 10 unità.
   sostituire le parole: 8.040.401 euro con le seguenti: 80.404 euro,
   sostituire le parole: : 16.080.802 euro con le seguenti: 160.808 euro.
16-ter. 502. Osnato, Bignami, Luca De Carlo.

  Sopprimere il comma 4.
*16-ter. 503. Osnato, Bignami, Luca De Carlo.

  Sopprimere il comma 4.
*16-ter. 510. Tarantino, Gerardi, Paternoster, Alessandro Pagano.

  Al comma 4, sopprimere il quinto periodo.
16-ter. 511. Gusmeroli, Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo.

  Sopprimere il comma 6.
16-ter. 504. Osnato, Bignami, Luca De Carlo.

  Sopprimere il comma 7.
16-ter. 514. Paternoster, Covolo, Tarantino, Gerardi, Alessandro Pagano, Gusmeroli, Cavandoli, Bitonci, Centemero.

  Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
16-ter. 505. Osnato, Bignami, Luca De Carlo.

  Sopprimere il comma 8.
16-ter. 506. Osnato, Bignami, Luca De Carlo.

  Al comma 8, lettera a), sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: trentacinque.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b) , sostituire le parole: euro 1.965.999 annui con: «euro 1.555.000 annui.
16-ter. 515. Alessandro Pagano, Tarantino, Gerardi, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Bitonci, Covolo, Centemero.

  Sopprimere il comma 9.
16-ter. 507. Osnato, Bignami, Luca De Carlo.

  Al comma 9, sopprimere la lettera a).
16-ter. 516. Covolo, Gerardi, Paternoster, Alessandro Pagano, Gusmeroli, Cavandoli, Bitonci, Centemero.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-bis. Al comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esonerati dalle sanzioni conseguenti alla mancata registrazione telematica degli scontrini gli esercenti attività in zone montane oltre 800 metri il livello del mare.»
16-ter. 517. Cavandoli, Vinci, Tomasi, Golinelli, Piastra, Tonelli, Cestari, Murelli, Raffaelli, Morrone, Tombolato, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Covolo, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Gerardi.

ART. 17

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.
(Imposta di bollo sulle fatture elettroniche)

  1. Sono abrogati:
   a) l'articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
   b) l'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014.

  2. All'articolo 13, n. 1, della parte I della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo la parola: «fatture» sono inserite le seguenti: «non elettroniche».
17. 1. Ungaro, Del Barba.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo con le seguenti: il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'invio di un avviso bonario, finalizzato a consentire il tempestivo accertamento delle omissioni e la regolarizzazione dei versamenti. Decorsi tre mesi dall'invio dell'avviso bonario, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.
17. 2. Bignami, Osnato, Zucconi.

ART. 18.

  Sopprimerlo.
*18. 1. Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Sopprimerlo.
*18. 2. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

  Sopprimerlo.
*18. 3. Giacomoni, Gelmini, Marino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Sandra Savino.

  Sopprimerlo.
*18. 4. Osnato, Ferro, Lucaselli, Bignami, Zucconi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Modifiche al regime di utilizzo del contante)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2020 il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, non è soggetto ad alcun limite.
18. 5. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Sandra Savino.

  Sostituirlo con il seguente:

Articolo 18.
(Abolizione del limite per il trasferimento di denaro contante per acquisti tracciabili e introduzione della possibilità di emettere «scontrino parlante» per la vendita di beni e servizi pagati in denaro contante)

  1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1 e 14 sono abrogati.
  2. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati.
  3. A decorrere dal 1o luglio 2020, ogni cessione di beni e ogni prestazione di servizi, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuata dai soggetti di cui all'articolo 22 del predetto decreto, se di importo superiore a euro 1.000, è certificata da fattura o scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni o servizi e l'indicazione del codice fiscale dell'acquirente e l'operazione all'atto della sua effettuazione, è trasmessa in forma telematica all'autorità competente.
  4. A decorrere dal 1o luglio 2020, per tutte le operazioni di cui al comma 1 del presente articolo è obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
  5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo da cui non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
18. 16. Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Modifiche alla normativa in materia di limiti all'utilizzo del denaro contante)

  1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1 e 14 sono abrogati.
  2. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati.
18. 6. Meloni, Lollobrigida, Osnato, Bignami, Zucconi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.

  1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) All'articolo 49, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  3-bis. A decorrere dal 1o luglio 2021 il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro.
   b) All'articolo 63, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: «1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1o luglio 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro.».
18. 7. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole «e fino al 31 dicembre 2021» e le parole «A decorrere dal 1o gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro».

  Conseguentemente, al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: al 31 dicembre 2021 e le parole: Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1o gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro.
18. 8. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere il secondo periodo e alla lettera b) sopprimere il secondo periodo.
18. 9. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1o luglio 2021.
18. 11. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 è soppresso.
18. 10. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 31 marzo 2020, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare la gratuità delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.
  1-ter. Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di cui al comma 1-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 1-bis.
  1-quater. In caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma 1-bis, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
18. 12. Rampelli, Osnato, Bignami.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Al fine di favorire l'utilizzo di mezzi di pagamento elettronici gli istituti di credito presenti nel territorio dello Stato devono restituire a coloro che utilizzano pagamenti elettronici l'uno per cento sulle transazioni effettuate dai medesimi soggetti che utilizzano i pagamenti elettronici.
18. 13. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle persone fisiche che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età.
18. 14. Osnato, Bignami, Zucconi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Articolo 18-bis.
(Riemersione attività detenute sotto forma di denaro contante)

  1. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 6 e sino al 30 giugno 2020, le persone fisiche o giuridiche residenti o aventi attività di lavoro o stabile organizzazione in Italia, possono avvalersi della procedura di cui al presente articolo al fine di far riemergere le attività detenute, anche per interposta persona, sotto forma di denaro contante, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, sia in Italia che all'estero a condizione che le attività riemerse non siano provento di reato, salvo quanto previsto dal comma 8, e che le somme, nel caso in cui le somme siano detenute all'estero, siano fatte rientrare nel territorio dello Stato secondo le modalità previste dal decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, fatte salve eventuali ulteriori istruzioni previste dal provvedimento di cui al comma 6.
  2. In relazione al complesso delle somme riemerse, ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo:
   a) di versare un'aliquota unica pari al 15 per cento delle somme dichiarate, secondo le modalità previste dal comma 4;
   b) di destinare, una quota non inferiore al 35 per cento delle somme dichiarate ai Piani individuali di risparmio (P.I.R.) di cui ai commi da 100 a 114 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, o all'acquisto di titoli dello Stato italiano, con vincolo, decorrente dalla data di investimento, di detenere tali partecipazioni o titoli per almeno 5 anni;
   c) di indicare in sede di dichiarazione annuale, senza oneri fiscali ulteriori rispetto a quelli previsti dalla lettera a), se la residua quota del 50 per cento delle somme dichiarate sia ancora nella sua disponibilità o in alternativa, la sua eventuale destinazione.

  3. Ai fini della riemersione i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a presentare apposita istanza, fornendo informazioni sulla modalità con le quali si sono formate le attività detenute per contanti. Alla ricognizione delle somme riemerse provvedono, mediante perizia giurata, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari di cui al Testo unico delle leggi bancarie e creditizie di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, eventualmente depositari delle somme medesime, o i professionisti iscritti, da almeno 10 anni, all'ordine dei notai o dei commercialisti.
  4. I soggetti di cui al comma 1 provvedono, anche per il tramite dei soggetti indicati nel comma 3, al versamento in unica soluzione dell'aliquota unica di cui alla lettera a) del comma 2, entro il 30 settembre 2020, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Ove la somma dovuta sia superiore a 15.000 euro, il versamento può essere ripartito in tre rate trimestrali aventi decorrenza 30 settembre 2020, 31 dicembre 2020 e 31 marzo 2021.
  5. I soggetti di cui al comma 1 provvedono, anche per il tramite dei soggetti indicati nel comma 3, entro i medesimi termini previsti dal comma 4, ad effettuare gli adempimenti di cui alla lettera b), del comma 2 dandone conto all'Amministrazione finanziaria. Tali obblighi devono essere ottemperati entro il 31 dicembre 2020.
  6. Le modalità applicative e gli adempimenti, anche dichiarativi, dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
  7. Se soggetti di cui al comma 1 non provvedono agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 entro i termini previsti dai commi 3 e 4 o vi provvedono in misura insufficiente, fino al 31 dicembre 2020 si applica una sanzione pari al 30 per cento della somma dichiarata. Decorso tale termine si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente per i redditi omessi in dichiarazione.
  8. In sede dichiarativa, per l'esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero si applica, salvo fatto più grave, l'articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. Chiunque si avvalga della procedura di riemersione al fine di dichiarare attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante provenienti dai reati indicati dall'articolo 407, comma 1, lettera a) del codice di procedura penale, nonché dai reati indicati dall'articolo 32-quater del codice penale, come modificato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è punito, fatte salve le sanzioni già previste, con le modalità indicate dal primo periodo del presente comma.
  9. Il procedimento di riemersione non è ammesso se la richiesta è presentata dopo che l'autore abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di riemersione indicato nel presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria.
  10. Il perfezionamento della procedura prevista dai commi da 1 a 5 del presente articolo comporta:
   a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, che le attività riemerse costituiscano elemento utilizzabile a sfavore, in ogni sede amministrativa o giudiziaria civile, amministrativa ovvero tributaria, in via autonoma o addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
   b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie, nonché delle sanzioni previste dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, relativamente alle disponibilità dichiarate;
   c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, relativamente alle disponibilità dichiarate. L'esclusione di cui alla predetta lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione dell'istanza di cui al comma 3.

  11. Al fine di rendere più stringenti le disposizioni in materia denaro contante trasportato da persona fisica che entra nel territorio dell'Unione europea o ne esce, al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: «2. Il sequestro è eseguito nel limite: a) del 50 per cento dell'importo eccedente quello di cui al comma 1 qualora l'eccedenza non sia superiore a 5.000 euro; b) dell'80 per cento dell'importo eccedente quello di cui al comma 1 qualora l'eccedenza non sia superiore a 10.000 euro; c) del 100 per cento dell'importo eccedente, in tutti gli altri casi»;
    2) i commi 4, 6, e 8 dell'articolo 6 sono abrogati;
    3) gli articoli 7 ed 8 sono abrogati;
    4) l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Art. 9. (Sanzioni) 1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 1.000 euro: a) dal 10 al 30 per cento dell'importo del trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore non è superiore a 5.000 euro; b) dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore non è superiore a 10.000 euro; c) dal 50 per cento al 80 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore è superiore a 10.000 euro.
  2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applicano l'articolo 23, commi 1 e 3, l'articolo 23-bis e l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 14.»

  12. Le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, come modificate dal comma 11 del presente articolo si applicano dal 31 marzo 2020. L'Agenzia delle dogane provvede ad informare i soggetti in transito delle disposizioni di cui al comma 11, mediante appositi avvisi redatti nelle principali lingue da essi utilizzate ed esposti con carattere di evidenza nei punti di entrata e di uscita del territorio nazionale.
18. 02. Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Sandra Savino.

ART. 19.

  Al comma 1, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: gestione della lotteria, inserire le seguenti: nonché al fine di compartecipare delle maggiori spese sostenute dagli esercenti in fase di iniziale attuazione delle presenti disposizioni.
19. 3. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 20.

  Sopprimerlo.
20. 1. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'esercente che al momento dell'acquisto rifiuti espressamente il codice fiscale del contribuente o non trasmetta volontariamente all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è punito con una sanzione amministrativa da euro 50 a euro 200. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
20. 3. Lucaselli, Osnato, Bignami, Zucconi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a decorrere dal 1o luglio 2020.
20. 14. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2.
20. 281. Giacomoni, Gelmini, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La disposizione non si applica alle prestazioni di trasporto rese a mezzo di servizio di noleggio con conducente».
*20. 12. Pedrazzini, Benigni, Sorte, Gagliardi, Silli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:«La disposizione non si applica alle prestazioni di trasporto rese a mezzo di servizio di noleggio con conducente».
*20. 13. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, alla lettera l) dopo le parole: «Le prestazioni di trasporto rese a mezzo di servizio taxi» sono aggiunte le seguenti: «e di noleggio con conducente».
**20. 15. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, alla lettera l) dopo le parole: «Le prestazioni di trasporto rese a mezzo di servizio taxi» sono aggiunte le seguenti: «e di noleggio con conducente».
**20. 16. Pedrazzini, Benigni, Sorte, Gagliardi, Silli.

ART. 21.

  Al comma 1-bis, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
21. 127. Giacomoni, Gelmini, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applicano ai soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 che, nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo, effettuano la trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri del semestre entro il mese di gennaio 2020, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.
21. 125. Mandelli, Giacomoni, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Ferma restando la disciplina di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è facoltà per gli operatori che svolgono trasporto pubblico non di linea di noleggio con conducente di emettere ricevuta fiscale cartacea e di trasmetterla entro dodici giorni dalla sua emissione all'Agenzia delle Entrate tramite intermediari abilitati.
21. 6. Brunetta.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. L'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applica alle prestazioni di trasporto pubblico non di linea effettuato a mezzo natanti per vie d'acqua di navigazione interna.
21. 8. Brunetta.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli operatori economici possono avvalersi, mediante accordi tra le parti, di intermediari per acquisire, a decorrere dal 30 giugno 2020, i dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di attuazione della disposizione di cui al precedente periodo».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici e semplificazioni in materia di corrispettivi telematici.
*21. 7. Martino, Giacometto, Baratto, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Mulè, Fiorini.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in fine, aggiungere i seguenti periodi: «Gli operatori economici possono avvalersi, mediante accordi tra le parti, di intermediari per acquisire, a decorrere dal 30 giugno 2020, i dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di attuazione della disposizione di cui al precedente paragrafo».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici e semplificazioni in materia di corrispettivi telematici.
*21. 9. Rizzetto, Osnato, Bignami, Butti, Prisco, Foti, Ciaburro.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in fine, aggiungere i seguenti periodi: «Gli operatori economici possono avvalersi, mediante accordi tra le parti, di intermediari per acquisire, a decorrere dal 30 giugno 2020, i dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di attuazione della disposizione di cui al precedente paragrafo».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici e semplificazioni in materia di corrispettivi telematici.
*21. 10. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in fine, aggiungere i seguenti periodi: «Gli operatori economici possono avvalersi, mediante accordi tra le parti, di intermediari per acquisire, a decorrere dal 30 giugno 2020, i dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di attuazione della disposizione di cui al precedente paragrafo».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici e semplificazioni in materia di corrispettivi telematici.
*21. 11. Sangregorio, Tondo, Lupi, Colucci.

ART. 22.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 22.
(Disposizioni in materia di commissioni sui pagamenti elettronici)

  1. Al fine di favorire la diffusione dei moderni strumenti di pagamento elettronico, finalizzati anche al contrasto all'evasione fiscale, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito, carte di credito o prepagate, è applicata una riduzione pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
  2. La riduzione di cui al comma 1 spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali a decorrere dal 1o luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.
  3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel presente articolo sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
  4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.
22. 1. Garavaglia, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 100 per cento.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente: 1-bis. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
22. 4. Deidda, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, sostituire le parole: pari al 30 per cento con le seguenti: «pari al 100 per cento».

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: non superiore a 400.000 euro con le seguenti: non superiore a 1.000.000 euro.
22. 2. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 100 per cento.
22. 5. Caretta, Ciaburro, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, sostituire le parole: pari al 30 per cento con le seguenti: pari al 50 per cento.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: non superiore a 400.000 euro con le seguenti: non superiore a 1.000.000.
22. 8. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

  Al comma 1, sostituire le parole: pari al 30 per cento con le seguenti: pari al 50 per cento.

  Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
  6-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità affinché un importo pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020 e 36,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 del costo delle commissioni incassato dagli operatori di cui al comma 5 affluisca al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 910, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020 e 36,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
22. 6. Garavaglia, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, sostituire le parole: pari al 30 per cento con le seguenti: pari al 50 per cento.
22. 7. Lucaselli, Osnato, Bignami, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: pari al 30 per cento con le seguenti: pari al 40 per cento.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: non superiore a 400.000 con le seguenti: non superiore a 1.000.000.
22. 9. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese dal 1o luglio 2020.
22. 13. Bignami, Osnato.

  Al comma 2, sopprimere le parole: a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.
22. 10. Bignami, Osnato.

  Al comma 2, sostituire le parole: 400.000 con le seguenti: 1.500.000.
22. 11. Bignami, Osnato.

  Al comma 2, sostituire le parole: 400.000 con le seguenti: 1.000.000.
22. 12. Bignami, Osnato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il credito di imposta sulle commissioni addebitate, di cui al comma 1, spetta a decorrere dal 1o luglio 2020 per ogni transazione oltre 1.999 euro mediante carte di credito, di debito o prepagate, e a decorrere dal 1o gennaio 2021 per ogni transazione oltre 999 euro mediante carte di credito, di debito o prepagate.
22. 16. Bignami, Osnato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta altresì per l'intero importo delle commissioni addebitate alle imprese turistico ricettive in relazione alla riscossione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.
22. 18. Bignami, Osnato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta altresì per un importo pari all'1 per cento delle somme riscosse dalle imprese turistico ricettive a titolo di imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché di contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.
22. 17. Bignami, Osnato.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al fine di incentivare l'utilizzo di carte di credito, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni, effettuano acquisti tramite carte di credito da soggetti che svolgono attività di prestazioni di beni e di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro, sulla base delle condizioni e dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 6-ter.
  6-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 6-bis, nel limite dello stanziamento di cui al comma 6-quater.
  6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis e nei limiti di cui al comma 6-ter, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 si provvede:
   quanto a 107 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 52,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quanto a 11,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e quanto a 9,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
   quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   quanto a 31 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
22. 20. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di attribuire il credito d'imposta di cui al presente articolo anche agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, i cui ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente alla misura spettante siano superiori a 400.000 euro ed inferiori a 1 milione di euro, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilirla percentuale annua della misura di credito d'imposta spettante, nei limiti della dotazione del fondo e fino al suo completo esaurimento.
22. 22. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Credito d'imposta temporaneo per le imprese creditrici di Thomas Cook)

  1. Alle imprese che vantano crediti nei confronti di « Thomas Cook UK Plc» e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, nelle more del recupero di tali crediti, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del sessantacinque per cento dell'ammontare degli stessi.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile entro il 31 dicembre 2020, ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis».
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo. Il medesimo decreto definisce altresì:
   a) il termine per la presentazione delle richieste di ammissione al credito di imposta, fermo restando che, qualora le risorse di cui al comma 5 non risultino sufficienti a soddisfare le richieste validamente presentate, le stesse saranno proporzionalmente ripartite tra tutti i beneficiari;
   b) le modalità di restituzione del beneficio, in relazione alla quota parte del credito eventualmente recuperata.

  5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002.
22. 06. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.
(Credito d'imposta temporaneo)


  1. Alle imprese che vantano crediti nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, nelle more del recupero di tali crediti, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del sessantacinque per cento dell'ammontare degli stessi.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile entro il 31 dicembre 2020, ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successive modificazioni.
  4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo. Il medesimo decreto definisce altresì:
   a) il termine per la presentazione delle richieste di ammissione al credito di imposta, fermo restando che, qualora le risorse di cui al comma 5 non risultino sufficienti a soddisfare le richieste validamente presentate, le stesse saranno proporzionalmente ripartite tra tutti i beneficiari;
   b) le modalità di restituzione del beneficio, in relazione alla quota parte del credito eventualmente recuperata.

  5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
22. 01. Rizzetto, Zucconi.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Contrasto ai casi di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

  1. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31 è inserito il seguente:
  «31-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale dovuta ad atti di pirateria massiva sul web le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica».
22. 02. Butti, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Contrasto ai casi di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

  1. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:
  «31-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale dovuta ad atti di pirateria massima sul web le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica».
22. 08. Capitanio, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici in favore degli Istituti di moneta elettronica previsti dall'articolo 114-quinquies)

  1. All'articolo 58, comma 7, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «articoli 65 e 109» sono inserite le seguenti: «, in favore degli istituti di moneta elettronica previsti dall'articolo 114-quinquies».
22. 07. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Riduzione della ritenuta sui bonifici relativi a spese che riconoscono detrazioni fiscali)

  1. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal 1o gennaio 2020.
22. 05. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Canone speciale RAI)

  1. Nelle strutture turistico ricettive, negli immobili locati ad uso abitativo con contratto di durata non superiore a trenta giorni e negli altri alloggi comunque denominati che vengano destinati a turisti, la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive al di fuori dell'ambito familiare è sempre presunta, salvo presentazione di una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo testo unico. Tale dichiarazione è presentata all'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  2. Al fine di promuovere il rispetto dei relativi obblighi e di distribuirne equamente l'onere tra tutti i soggetti tenuti al pagamento ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative nella categoria, sono definiti gli importi da pagare a decorrere dal 1o gennaio 2020, commisurandone la misura alla tipologia e categoria di attività, alla capacità ricettiva e alla durata del periodo di apertura al pubblico e determinando una riduzione delle tariffe attualmente previste dall'articolo 16 della legge n. 488 del 1999.
22. 030. Zucconi, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Competenza territoriale delle Commissioni Tributarie Provinciali)

  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «sede nella loro circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «sede nel luogo del domicilio».
22. 031. Bartolozzi, Prestigiacomo, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma, Baratto, Porchietto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Giacometto.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Obbligo di invio telematico dei corrispettivi)


  All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2021».
22. 032. Bignami, Osnato.

ART. 24.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 838, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ad eccezion fatta per quei concessionari che, successivamente al termine del 2016, si trovino nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali, per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo, e abbiano la disponibilità di altro immobile da trasferirsi situato nella stessa provincia, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.».
24. 3. D'Attis.

ART. 25.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1098, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal citato comma 1098, le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».
25. 1. Bellucci, Osnato, Bignami.

ART. 26.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: La percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 65 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite dovranno essere concluse entro e non oltre la scadenza della concessione in essere.
26. 3. D'Attis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il 10 per cento sui maggiori introiti del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento è destinato a iniziative di prevenzione e cura delle dipendenze.
26. 4. Bellucci, Osnato, Bignami.

ART. 27.

  Al comma 3, lettera h) sopprimere le parole: a quota fissa e;

  Conseguentemente:
   al comma 3, lettera p) prima della parola: ogni premettere le seguenti: ad eccezione dei punti vendita dei giochi numerici a quota fissa;
   al comma 4, alinea, dopo le parole: regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, aggiungere le seguenti: ove previste,.
27. 2. Vitiello, Ungaro.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:
  4. L'iscrizione al Registro è disposta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, delle licenze di pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 e 87 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle autorizzazioni e concessioni necessarie ai sensi delle specifiche normative di settore e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente;

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 6;
   sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite tutte le disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta del Registro, all'iscrizione e alla cancellazione dallo stesso.».
27. 3. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. I soggetti proprietari di apparecchi da gioco, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005, come sostituito dagli articoli 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010, in regola con i pagamenti relativi al prelievo erariale unico, hanno diritto ad ottenere, il passaggio di titolarità dei nulla osta di messa in esercizio riferibili agli apparecchi di loro proprietà da un concessionario ad un altro, senza soluzione di continuità, entro 30 giorni dalla richiesta.
27. 7. D'Attis.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. I dipendenti delle imprese iscritte nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di apparecchi con distribuzione di vincite in denaro, previsto dall'articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010, ed istituito con Decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2011, devono possedere i requisiti soggettivi di buona condotta previsti per il rilascio della licenza di cui all'articolo 88 Tulps. La verifica preventiva alla assunzione della sussistenza dei requisiti è eseguita, su richiesta degli interessati dalla questura competente per territorio.
27. 5. Gemmato, Osnato, Bignami.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. I dipendenti delle imprese iscritte nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di apparecchi con distribuzione di vincite in denaro, previsto dall'articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010, ed istituito con Decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2011, devono possedere i requisiti soggettivi di buona condotta previsti per il rilascio della licenza di cui all'articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La verifica preventiva alla assunzione della sussistenza dei requisiti è eseguita, su richiesta degli interessati dalla questura competente per territorio.
27. 8. D'Attis.

ART. 30

  Al comma 1, dopo le parole: operatori economici che hanno commesso aggiungere le seguenti: almeno due.
30. 500. Squeri.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni – Codice della Navigazione)

  1. All'articolo 35, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni – Codice della Navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dopo la parola: «mare» e prima delle parole: «sono escluse» sono aggiunte le seguenti «nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative»;
   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «2. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410».
30. 01. Osnato, Bignami, Zucconi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni al comma 733, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2020».

  Conseguentemente il comma 732 è sostituito con il seguente:
  «732. Nelle more della revisione prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145 al fine di ridurre il contenzioso del sistema delle concessioni demaniali marittime, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 30 ottobre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni, imposte accessorie e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo; b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.».
30. 02. Osnato, Bignami, Zucconi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. All'articolo 1, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e successive modificazioni il comma 484 è sostituito con il seguente:
  «484. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali e i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 30 ottobre 2019, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, e connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione.».
30. 03. Osnato, Bignami, Zucconi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. All'articolo 49 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni — Codice della Navigazione, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di novanta giorni.
  2-ter. Si considera cessata la concessione al suo effettivo spirare.».
30. 04. Osnato, Bignami, Zucconi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, le parole: «alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni» sono sostituite con le seguenti: «delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79».
30. 05. Osnato, Bignami, Zucconi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. Al primo comma all'articolo 49 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni – Codice della Navigazione, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «senza alcun compenso o rimborso».
30. 06. Osnato, Bignami, Zucconi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. All'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 la parola: «approdo» è sostituita con le seguenti: «ormeggi e degli approdi turistici».

  Conseguentemente, la parola: 2020 è sostituita con le seguenti: 2021, anche in deroga all'autorizzazione di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,.
30. 07. Osnato, Bignami, Zucconi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. All'articolo 1, comma 658, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 le parole: «riferibile alle utenze domestiche» sono soppresse.

  Conseguentemente, al comma 659 le parole: può prevedere sono sostituite con la seguente: prevede.
30. 08. Osnato, Bignami, Zucconi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Split payment)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti di piccole e medie imprese si applicano nella misura dell'ottanta per cento dell'IVA applicata in fattura.
  2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
30. 09. Meloni, Lollobrigida, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. All'articolo 39 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni – Codice della Navigazione, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio».
30. 010. Osnato, Bignami, Zucconi.

ART. 31.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: la chiusura con le seguenti: la revoca della concessione.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere dal secondo al settimo periodo.
31. 500. Squeri.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Introduzione dell'obbligo del versamento di un deposito cauzionale a garanzia della solvibilità fiscale delle attività imprenditoriali esercitate da soggetti non appartenenti all'Unione europea)

  1. All'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Ai fini dell'apposizione del nullaosta di cui al comma 5, è richiesta la presentazione alla questura territorialmente competente, unitamente alla documentazione di cui ai commi 2 e 3, della ricevuta del versamento anticipato di una quota cauzionale di garanzia della solvibilità fiscale pari ad euro 30.000,00, da versare presso il fondo di garanzia istituito con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»;
   b) al comma 4 le parole: «e l'attestazione di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «, l'attestazione di cui al comma 3 e la ricevuta di cui al comma 3-bis»;
   c) al comma 5, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono aggiunte le seguenti: «e la ricevuta di cui al comma 3-bis»;
   d) al comma 7, dopo le parole: «di cui ai commi 2, 3», sono aggiunte le seguenti: «3-bis».

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso lo stato di previsione del medesimo Ministero è istituito il Fondo di garanzia della solvibilità fiscale dei cittadini extraeuropei che intendono svolgere attività imprenditoriali in Italia.
  3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono stabilite le modalità mediante le quali:
   a) i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al versamento della quota cauzionale per garanzia della solvibilità fiscale pari ad euro 30.000,00;
   b) al termine di ciascun esercizio contabile, l'ammontare delle imposte effettivamente maturato e dovuto dai medesimi soggetti è trattenuto dall'amministrazione finanziaria a valere sulla medesima quota precedentemente versata;
   c) le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle imprese individuali e alle imprese esercitate in forma societaria.
31. 01. Meloni, Lollobrigida, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 31, è aggiunto il seguente:

Art. 31-bis.
(Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa)

  1. Fino al 31 maggio 2020 i contribuenti possono correggere errori od omissioni ed integrare, con le modalità previste dal presente articolo, le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2018 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto. L'integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo, ai fini delle imposte di cui al precedente periodo e comunque non oltre il 30 per cento di quanto già dichiarato. Resta fermo il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per cui è possibile l'integrazione ai sensi del presente comma. In caso di dichiarazione di un imponibile minore di 100.000 euro, nonché in caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite di cui agli articoli 8 e 84 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'integrazione degli imponibili è comunque ammessa sino a 30.000 euro.
  2. Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori:
   a) un'imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior imponibile IRPEF o IRES un'aliquota pari al 20 per cento ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive;
   b) un'imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute un'aliquota pari al 20 per cento;
   c) l'aliquota media per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali. Nei casi in cui non è possibile determinare l'aliquota media, si applica l'aliquota ordinaria prevista dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

  3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i contribuenti devono:
   a) inviare una dichiarazione integrativa speciale all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per uno o più periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono scaduti i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
   b) provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto, entro il 31 luglio 2020, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; il versamento può essere ripartito in dieci rate semestrali di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2020. Il perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della prima rata.

  4. Se i dichiaranti non eseguono in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle somme di cui al comma 3, lettera b), la dichiarazione integrativa speciale è titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati e, per il recupero delle somme non corrisposte, si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e sono altresì dovuti gli interessi legali e una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima.
  5. Nella dichiarazione integrativa speciale di cui al presente articolo non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La dichiarazione integrativa speciale non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate; la differenza tra l'importo dell'eventuale maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante in base alla dichiarazione integrativa è versata secondo le modalità previste dal presente articolo.
  6. Ai soli elementi oggetto dell'integrazione si applica l'articolo 1, comma 640, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  7. La dichiarazione integrativa speciale è irrevocabile e deve essere sottoscritta personalmente. La procedura di cui al presente articolo non è esperibile:
   a) se il contribuente, essendone obbligato, non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal 2013 al 2017;
   b) se la richiesta è presentata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito di applicazione della procedura di cui al presente articolo.

  8. Chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di cui al presente articolo al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante o valori al portatore provenienti da reati diversi dai delitti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è punito con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all'articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale e dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
  9. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'Amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.
  10. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di presentazione della dichiarazione integrativa speciale e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dei precedenti commi.
  11. Le somme versate dai contribuenti a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa speciale di cui al comma 3, lettera a), affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Nel predetto Fondo è altresì eventualmente iscritta una dotazione corrispondente al maggior gettito prevedibile, per ciascun esercizio finanziario, derivante dall'emersione di base imponibile indotta dalla presentazione della dichiarazione integrativa speciale, sulla base di valutazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze. Nella nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza viene data adeguata evidenza del maggior gettito valutato ai sensi del precedente periodo.
31. 02. Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Paternoster.

ART. 32.

  Sopprimerlo.
32. 1. Rampelli, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, dopo le parole: 26 ottobre 1972, n. 633 aggiungere le seguenti: dopo le parole: «dell'infanzia e della gioventù» sono aggiunte le seguenti: «, quelle sportive, nonché» e.
32. 3. Garavaglia, Belotti, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, dopo le parole: 26 ottobre 1972, n. 633 aggiungere le seguenti: dopo le parole: «dell'infanzia e della gioventù» sono aggiunte le seguenti: «, di insegnamento e perfezionamento delle discipline natatorie, svolte presso impianti sportivi pubblici o privati riconosciuti dal CONI e dalla Federazione Italiana Nuoto,» e
32. 5. Rampelli, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, dopo le parole: 26 ottobre 1972, n. 633 aggiungere le seguenti: dopo le parole: «dell'infanzia e della gioventù» sono aggiunte le seguenti: «, di insegnamento e perfezionamento delle discipline e attività motorie, svolte presso impianti sportivi pubblici o privati,» e
32. 4. Rampelli, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, dopo le parole: non comprendono l'insegnamento aggiungere la seguente: pratico.
32. 500. Covolo, Paternoster, Centemero, Gusmeroli, Bitonci, Alessandro Pagano, Gerardi, Cavandoli, Tarantino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di riconoscere forme di vantaggio fiscale per le spese sostenute nel corso dell'anno 2020 per le lezioni di guida di cui al primo periodo, per l'anno 2021 è autorizzata una spesa di euro 2 milioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da adottare entro 90 giorni dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, individua le modalità attuative di quanto previsto al secondo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'onere di cui all'articolo 32, comma 2, pari ad euro 2 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
32. 13. Bergamini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Rimangono esenti dall'IVA le altre prestazioni didattiche delle autoscuole. Agli allievi iscritti alle autoscuole per l'ottenimento delle patenti di categoria B e C1 è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda dovuta, per gli oneri sostenuti, in misura del 19 per cento da calcolare su un massimo di 500 euro per allievo.
32. 7. Osnato, Bignami, Foti, Meloni, Lollobrigida, Zucconi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Rimangono esenti dall'IVA le altre prestazioni didattiche delle autoscuole.
32. 6. Osnato, Bignami, Foti, Meloni, Lollobrigida, Zucconi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, le prestazioni di insegnamento relative al conseguimento delle patenti di guida possono essere esenti IVA ai sensi del presente articolo, qualora ordinariamente preordinate all'esercizio di una attività professionale.
32. 14. Novelli, Bergamini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 3, sopprimere la parola: difformi e dopo la parola: contribuenti aggiungere le seguenti: che hanno applicato l'imposta sul valore aggiunto.
*32. 19. Bergamini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 3, sopprimere la parola: difformi e dopo la parola: contribuenti aggiungere le seguenti: che hanno applicato l'imposta sul valore aggiunto.
*32. 20. Osnato, Bignami, Foti, Meloni, Lollobrigida, Zucconi.

  Sopprimere il comma 4.
**32. 22. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

  Sopprimere il comma 4.
**32. 23. Bianchi, Covolo, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Tiramani.

  Sopprimere il comma 4.
**32. 24. Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Mulè, Fiorini, Polidori.

  Sopprimere il comma 4.
**32. 25. Rizzetto, Osnato, Bignami, Butti, Prisco, Foti, Ciaburro.

  Al comma 5, sostituire le parole: dal 1o gennaio 2020 con le seguenti: dal 1o gennaio 2021.
32. 26. Rampelli, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Modifiche all'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

  1. All'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: « e-bis) dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, non commercializzati o non più commercializzabili, quali utensili o materiale da cucina; biancheria da cucina; biancheria da letto; biancheria ed articoli da bagno; oggetti e componenti di arredamento privato e da ufficio; materiale per la casa ed edilizio; piccoli elettrodomestici; prodotti editoriali su supporto fisico ed informatico; dotazioni informatiche, prodotti elettronici e relativi accessori; articoli per l'infanzia; giocattoli; articoli sportivi; prodotti per l'abbigliamento incluse calzature; limitatamente al caso in cui siano destinati ad essere utilizzati per garantire o promuovere il sostentamento, la cura, il decoro, l'integrazione sociale, l'istruzione, l'apprendimento della persona individualmente o nell'ambito di comunità sociali, istituti di educazione e di istruzione, case di cura, orfanotrofi ed enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge».
   b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere b) e c) di cui al comma 3.
  3-ter. Ai fini della applicazione del comma 1, lettera e-bis), per prodotti non commercializzati o non più commercializzabili si intendono i beni non più inseriti in distribuzione ovvero che presentano difetti o vizi di produzione tali da renderli non adatti all'immissione sul mercato ovvero che, in ragione della loro obsolescenza tecnologica, non risultano più adeguati alle esigenze commerciali del donatore.».
*32. 04. Osnato, Bignami, Zucconi.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Modifiche all'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

  1. All'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: « e-bis) dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, non commercializzati o non più commercializzabili, quali utensili o materiale da cucina; biancheria da cucina; biancheria da letto; biancheria ed articoli da bagno; oggetti e componenti di arredamento privato e da ufficio; materiale per la casa ed edilizio; piccoli elettrodomestici; prodotti editoriali su supporto fisico ed informatico; dotazioni informatiche, prodotti elettronici e relativi accessori; articoli per l'infanzia; giocattoli; articoli sportivi; prodotti per l'abbigliamento incluse calzature; limitatamente al caso in cui siano destinati ad essere utilizzati per garantire o promuovere il sostentamento, la cura, il decoro, l'integrazione sociale, l'istruzione, l'apprendimento della persona individualmente o nell'ambito di comunità sociali, istituti di educazione e di istruzione, case di cura, orfanotrofi ed enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge».
   b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere b) e c) di cui al comma 3.
  3-ter. Ai fini della applicazione del comma 1, lettera e-bis), per prodotti non commercializzati o non più commercializzabili si intendono i beni non più inseriti in distribuzione ovvero che presentano difetti o vizi di produzione tali da renderli non adatti all'immissione sul mercato ovvero che, in ragione della loro obsolescenza tecnologica, non risultano più adeguati alle esigenze commerciali del donatore.».
*32. 07. Cattaneo, Gelmini, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Modifiche all'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

  1. All'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: « e-bis) dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, non commercializzati o non più commercializzabili, quali utensili o materiale da cucina; biancheria da cucina; biancheria da letto; biancheria ed articoli da bagno; oggetti e componenti di arredamento privato e da ufficio; materiale per la casa ed edilizio; piccoli elettrodomestici; prodotti editoriali su supporto fisico ed informatico; dotazioni informatiche, prodotti elettronici e relativi accessori; articoli per l'infanzia; giocattoli; articoli sportivi; prodotti per l'abbigliamento incluse calzature; limitatamente al caso in cui siano destinati ad essere utilizzati per garantire o promuovere il sostentamento, la cura, il decoro, l'integrazione sociale, l'istruzione, l'apprendimento della persona individualmente o nell'ambito di comunità sociali, istituti di educazione e di istruzione, case di cura, orfanotrofi ed enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge».
   b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere b) e c) di cui al comma 3.
  3-ter. Ai fini della applicazione del comma 1, lettera e-bis), per prodotti non commercializzati o non più commercializzabili si intendono i beni non più inseriti in distribuzione ovvero che presentano difetti o vizi di produzione tali da renderli non adatti all'immissione sul mercato ovvero che, in ragione della loro obsolescenza tecnologica, non risultano più adeguati alle esigenze commerciali del donatore.».
*32. 020. Centemero, Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di prestazioni accessorie rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive)

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla tabella A, parte III, numero 120), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
32. 010. Schullian, Gebhard, Plangger.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Disposizioni in materia di banche popolari)

  1. All'articolo 20, comma 2-ter, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, primo capoverso, dopo le parole: «dai soggetti di cui agli articoli» è aggiunta la seguente: «29,».
32. 016. Alessandro Pagano, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Split payment)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano nei confronti delle piccole e medie imprese.
  2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
32. 011. Meloni, Lollobrigida, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

  1. All'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «rimaste infruttuose» sono da intendersi riferite alle sole procedure esecutive individuali.
32. 012. Maschio, Varchi, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. All'articolo 24-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «7 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «1 per cento»;
   b) al comma 4, è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di contribuenti di età superiore ad anni 71 al momento del trasferimento della residenza in Italia, l'opzione di cui al comma 1 è valida per un numero illimitato di periodi d'imposta, a meno che non venga revocata dal contribuente ai sensi del comma 7.»;
   c) dopo il comma 8-bis, è inserto il seguente comma: «8-ter. La percentuale di cui al comma 1 è elevata al sette per cento per le persone fisiche che si trasferiscono in un comune, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, appartenente ad una regione diversa da quelle indicate nel medesimo comma.».
32. 015. Alessandro Pagano, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Paternoster, Tarantino, Billi.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Iva per cassa relativa alle cessioni di beni e servizi nei confronti di Thomas Cook)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nel corso del 2019 nei confronti di « Thomas Cook UK Plc» e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, ancorché sia stata emessa una fattura, diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
32. 017. Colla, Andreuzza, Binelli, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 32-ter.

  Dopo l'articolo 32-ter, aggiungere il seguente:

Art. 32-ter.1.
(Esenzione dall'imposta per reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie)

  1. All'articolo 10, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 12 è aggiunto il seguente:
   «12-bis) reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca medico scientifica nel campo delle biotecnologie se acquistati dalle Università, dagli Enti pubblici di Ricerca, dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e dagli Enti di Ricerca privati senza finalità di lucro».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede:
   a) quanto a 107 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 52,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quanto a 11,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e quanto a 9,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;
   b) quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   c) quanto a 31 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
32-ter. 013. Magi.

  Dopo l'articolo 32-ter, aggiungere il seguente:

Art. 32-ter.1.
(Iva al 10 per cento per agenti e apparecchiature destinati alla ricerca e allo sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie)

  1. Nella tabella A, parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, dopo il numero 114) è inserito il seguente:
   114-bis) reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca medico-scientifica nel campo delle biotecnologie se acquistati dalle Università, dagli Enti pubblici di Ricerca, dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e dagli Enti di Ricerca privati senza finalità di lucro».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede:
   a) quanto a 107 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 52,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 3J milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quanto a 11,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e quanto a 9,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;
   b) quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   c) quanto a 31 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo l, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
32-ter. 0501. Magi.

  Dopo l'articolo 32-ter, aggiungere il seguente:

Art. 32-ter.1.
(Iva al 5 per cento per agenti e apparecchiature destinati alla ricerca e allo sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie)

  1. Nella tabella A, parte II-bis allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, dopo il numero l-quater) è inserito il seguente:
   l-quater. l) reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca medico-scientifica nel campo delle biotecnologie se acquistati dalle Università, dagli Enti pubblici di Ricerca, dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e dagli Enti di Ricerca privati senza finalità di lucro».

  2. Agli oneri derivanti dal comma l, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede:
   a) quanto a 107 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 52,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quanto a 11,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e quanto a 9,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;
   b) quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   c) quanto a 31 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo l, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
32-ter. 0500. Magi.

  Dopo l'articolo 32-ter, aggiungere il seguente:

Art. 32-ter.1.
(Contributo per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie)

  1. Al fine di promuovere la ricerca scientifica nel campo medico, a decorrere dal 2020 è riconosciuto alle Università, agli Enti pubblici di Ricerca, agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e agli Enti di Ricerca privati senza finalità di lucro, un contributo per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica
  2. Il contributo è versato agli enti di cui al comma l, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 settembre di ciascun anno, in misura pari al 80 per cento dell'imposta sul valore aggiunto versata da ciascun ente nell'anno precedente per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.
  3. Agli oneri derivanti dal comma l, pari a 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede:
   a) quanto a 107 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 52,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quanto a 11,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e quanto a 9,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;
   b) quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   c) quanto a 31 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo l, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
32-ter. 0502. Magi.

  Dopo l'articolo 32-ter, aggiungere il seguente:

Art. 32-ter.1.
(Disposizioni in materia di regolare soggiorno e impiego degli stranieri non comunitari)

  1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che societaria, intenda occupare alle proprie dipendenze lavoratori non comunitari, comunque presenti sul territorio nazionale, può richiedere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il nulla osta alla stipula di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali.
  2. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma l, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro regionale per l'impiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
  3. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno dietro versamento da parte del lavoratore straniero di un contributo di 80,46 euro, e previo pagamento da parte del datore di lavoro di un contributo forfettario pari a 200 euro per ciascun lavoratore assunto.
  4. Il Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalità operative relative alle procedure di cui ai commi precedenti, incluse le informazioni che devono essere contenute nella dichiarazione di cui al comma l, i casi di esclusione e le modalità di destinazione del contributo di cui al comma 3, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.
  5. Le risorse derivanti dal maggior gettito Irpef conseguenti alla stipula dei contratti di cui al comma 3 confluiscono nel «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» di cui al comma 431 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,».
32-ter. 0503. Magi.

ART. 32-quater.

  Sopprimerlo.
32-quater. 500. Ungaro.

ART. 33.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2-bis. I fabbricati presenti in località Santa Caterina Valfurva (SO) a monte dell'interruzione della SP29 a causa della frana del Ruinon sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la rata in scadenza il 16 dicembre 2019.
  2-ter. Ai minori oneri derivanti dal comma 2-bis, stimati in 440 mila euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni, con proprio decreto.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ad eventi alluvionali.
33. 2. Parolo, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 8, comma 2, del presente decreto-legge, è fissato al 31 gennaio 2019.»

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ad eventi alluvionali.
33. 3. Cavandoli, Centemero, Covolo, Bitonci, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili a causa del sisma)

  1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, è ridotto di 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021.
33. 01. Cavandoli, Cestari, Golinelli, Dara, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti, Zoffili, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Rateizzazione degli adempimenti tributari per i soggetti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3947 del 16 giugno 2011)

  1. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3947 del 16 giugno 2011, aventi, alla data del 12 febbraio 2011, il domicilio fiscale o la sede operativa nel comune di Lampedusa e di Linosa, che hanno usufruito della sospensione dei termini degli adempimenti tributari previsti dai provvedimenti indicati nella normativa di riferimento nel periodo compreso tra il 16 giugno 2011 e il 15 dicembre 2017, eseguono i predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 1o giugno 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse del «fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018.
33. 04. Varchi, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Imposta sul valore aggiunto per i veicoli elettrici ed ibridi adattati ad invalidi)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2020, all'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, dopo le parole «motore diesel,» sono aggiunte le seguenti: «o di veicoli elettrici ed ibridi,».
  2. All'onere recato dal comma 1, stimato in 1 milione di euro annuo, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 59, comma 1.
33. 05. Rampelli, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. Ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, qualora il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo ecceda quello dichiarato nel periodo d'imposta precedente, l'eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo nella misura del cinquanta per cento. La disposizione si applica esclusivamente per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse residue del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
33. 08. Meloni, Lollobrigida, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale Brescia Caffaro)

  1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale Brescia Caffaro, la contabilità speciale di cui al comma 2, dell'articolo 4-ter del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è incrementata di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro venti giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stipula un Nuovo Accordo di Programma con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Lombardia, la Provincia di Brescia, il Comune di Brescia, il Comune di Castegnato e il Comune di Passirano, in sostituzione dell'accordo stipulato il 29 settembre 2009, allo scopo di definire gli interventi di bonifica, le competenze, i tempi di attuazione e le responsabilità dei soggetti coinvolti, nonché le risorse disponibili nella contabilità speciale ai fini della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza permanente del sito, della realizzazione della barriera idraulica e della copertura dei relativi costi di gestione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
33. 020. Bordonali, Eva Lorenzoni, Donina, Formentini, Raffaele Volpi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati.
33. 022. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bianchi, Dara, Andreuzza, Binelli, Colla, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Tiramani.

ART. 33-bis.

  Al comma 1, sostituire la parola: 2020 con la parola: 2023;

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il terzo periodo dell'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2017 n.205 è sostituito dal seguente: «Il Fondo concorre al pagamento, in favore di coloro che hanno contratto patologie asbesto-correlate, dei relativi eredi e superstiti di quanto agli stessi è dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale».
  1-ter. La dotazione del Fondo è da intendersi destinata a concorrere al pagamento di quanto dovuto, a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, in forza di sentenza esecutiva pubblicata o di verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.
  1-quater. La domanda volta ad ottenere le prestazioni del Fondo può essere presentata anche dal soggetto a carico del quale, in forza di sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziale, è posto l'obbligo di risarcimento del danno.
  1-quinquies. Il Fondo opera, altresì, in favore dal soggetto tenuto, in base a sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziale, al pagamento, in via di regresso o rivalsa, di somme versate per prestazioni indennitarie, anche ex decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965, a coloro che hanno contratto patologie asbesto-correlate e ai loro eredi e superstiti.
  1-sexies. Le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
   Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Al Fondo per le vittime dell'amianto istituito dall'articolo 1, comma 278, della legge del 28 dicembre 2015, n.208, come modificato dall'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è assegnata una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede, quanto a pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto a 20 milioni per l'anno 2020 e 25 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
33-bis. 500. Cassinelli.

ART. 34.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli enti locali che hanno conseguito il saldo di finanza pubblica non negativo nel triennio 2016, 2017 e 2018 e che hanno rinnovato i propri organismi nel medesimo triennio, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183. A tali enti non si applica, altresì, il divieto di incremento delle risorse decentrate per il personale dipendente di cui all'articolo 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 11 aprile 2008.
34. 1. D'Ettore, Ripani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.
34. 2. Siracusano.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Limiti all'incremento della tassazione locale)

  1. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2020, 2021 e 2022 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2019. Restano ferme le esclusioni previste dall'articolo 1, comma 26 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
34. 01. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

ART. 35.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 96, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b)».
*35. 2. Cattaneo, Giacomoni, Gelmini, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 96, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b)».
*35. 3. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo in corso al 1o gennaio 2019.
35. 5. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti per le persone nelle condizioni di non autosufficienza)

  1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:
  «41-quinquies) prodotti necessari all'assistenza e alla cura della persona nelle condizioni di non autosufficienza di cui all'articolo 30, commi 1, lettera b), e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, sia presso il suo domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, quali preparati per nutrizione e idratazione, presìdi per incontinenza, ausili di vario tipo, cannule tracheali e accessori (valvole di fonazione, fasce di fissaggio, medicazioni per tracheostomi), dispositivi per ossigenoterapia (compresi occhialini e mascherine), medicazioni specialistiche, cateteri venosi centrali a permanenza, aghi di qualsiasi tipo, siringhe, dispositivi per il fissaggio di cateteri venosi centrali, sonde per nutrizione enterale, deflussori e pompe per nutrizione enterale, deflussori e pompe infusionali, sistemi elastomerici, sonde gastrostomiche, cateteri (compresi i cateteri vescicali a permanenza), sacche per la raccolta dell'urina, guanti (compresi i dispositivi di protezione individuale), deflussori, medicazioni generali, garze e materiale monouso sanitario e non sanitario (manopole non saponate e saponate);
  41-sexies) attrezzature e dispositivi per trattamenti di lungo-assistenza, recupero e mantenimento funzionale, sia presso il domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, compresi letti attrezzati e materassi antidecubito;
  41-septies) servizi necessari di cura e protezione, compresi i servizi di assistenza, igiene e sanificazione, anche presso il domicilio.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sul fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
35. 02. Ferro, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti per l'igiene femminile)

  1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
   «41-quinquies) pannolini, assorbenti igienici, tamponi interni, coppe e spugne mestruali biologiche, prodotti utilizzati per fini di protezione dell'igiene femminile.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sul fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
35. 05. Ferro, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti di prima necessità per l'infanzia)

  1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
   «41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per soggetti allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per autoveicoli e girelli destinati all'infanzia.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sul fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
35. 06. Ferro, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. È esclusa dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi l'indennità di residenza corrisposta ai titolari di farmacie rurali aventi sede nelle isole minori. Alla copertura del relativo onere, valutato in 1.000.000 di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
35. 08. Gemmato, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 36 del decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346)

  1. L'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 deve essere interpretato nel senso che il regime di responsabilità solidale tra eredi ivi stabilito non si applica ai beneficiari di trasferimenti non soggetti ad imposta di successione e donazione ai sensi dell'articolo 3 del medesimo testo di legge ed ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
35. 07. Gemmato, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Deduzioni per malati sclerosi multipla)

  1. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le spese per servizi privati di assistenza continua e cura sostenuti dai soggetti malati di sclerosi multipla».
  2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 59, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 35-bis, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante:
   a) quanto a 40 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
   b) quanto a 40 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c) quanto a 70 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
35. 011. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Svalutazione dei crediti commerciali nei confronti di Thomas Cook)

  1. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Le svalutazioni dei crediti nei confronti di “Thomas Cook UK Plc” e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili negli esercizi 2019 e 2020 nel limite complessivo del 65 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.
  2-ter. Dal computo dei crediti di cui al comma 1, ultimo capoverso sono esclusi i crediti di cui al comma 2-bis. L'eccedenza formatasi per effetto dall'applicazione del comma 2-bis non concorre a formare il reddito dell'esercizio».

  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli 2019 e 2020, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002.
35. 013. Pettazzi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Patassini, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. Alla tabella A, parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il numero 41-quater) è aggiunto il seguente:
  «41-quinquies. Mangimi e alimenti dietetici complementari utilizzati per l'alimentazione degli animali d'affezione.»
35. 0500. Baldini.

ART. 36.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 36.

  1. La fruizione della detassazione prevista dall'articolo 36, commi da 13 a 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, può essere definita con la rinuncia al 15 per cento della variazione in diminuzione fatta valere dal contribuente, indipendentemente dai tempi della richiesta e dalla procedura seguita (dichiarazione, dichiarazione integrativa, dichiarazione integrativa di sintesi, dichiarazione integrativa a rimborso e istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) con restituzione della quota di beneficio eventualmente fruito in eccesso.
  2. La rinuncia determina la definizione di tutte le liti pendenti, in sede fiscale con l'Agenzia delle Entrate ed amministrativa con il GSE, con riconoscimento del beneficio fiscale a spese compensate e/o la prevenzione di nuove liti e il riconoscimento delle eventuali perdite residue da portare in dichiarazione. Nell'ambito della definizione, i rimborsi d'imposta saranno erogati senza applicazione di interessi.
  3. L'opzione di esercitare la rinuncia dovrà essere comunicata all'Agenzia delle Entrate e al GSE entro il termine del 31 maggio 2020 e gli importi da versare dovranno essere corrisposti in tre rate di uguale importo scadenti rispettivamente il 30 giugno 2020, il 30 giugno 2021 e il 30 giugno 2022.
36. 1. Cavandoli, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la lettera f) è sostituita dalla seguente: « f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinati, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o con energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con un credito d'imposta pari ad euro 0,021947 per ogni Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale; relativamente agli impianti e alle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa le misure compensative si applicano a condizione che gli stessi ricadano nei comuni presenti all'interno delle zone climatiche E ed F».
36. 5. Nevi.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere i seguenti:

Art. 36-bis.
(Disposizioni a favore della diffusione di veicoli elettrici)

  1. Al fine di sviluppare una rete diffusa di distribuzione destinata al rifornimento dei veicoli ad esclusiva alimentazione elettrica, le risorse del Fondo per la mobilità sostenibile di cui dall'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aumentate di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono finalizzati alla realizzazione di progetti promossi dai comuni o dalle regioni che prevedono:
   a) la realizzazione e l'esclusivo utilizzo di impianti eolici e fotovoltaici per il rifornimento dei veicoli di cui al comma 1;
   b) lo sviluppo di stazioni, colonnine e strutture di ricarica o di scambio delle batterie diffuse sul territorio comunale, regionale e nazionale, in particolare nelle città e sulla rete autostradale;
   c) l'acquisto di flotte pubbliche e di autobus elettrici;
   d) la realizzazione di parcheggi e di strisce verdi gratuiti dotati di colonnine di rifornimento;
   e) la priorità, nelle gare d'appalto per il car-sharing, alle società o alle organizzazioni che utilizzano veicoli elettrici.

  2. Per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonché mediante alimentazione ad idrogeno o mediante doppia alimentazione nel caso di veicoli elettrici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo è aumentato di 1500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato abbia emissioni di CO2 non superiori a 120 grammi per chilometro.
  3. Per l'acquisto di veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante esclusiva alimentazione elettrica, il contributo di cui al comma 2 è aumentato di 5.500 euro.
  4. Le regioni dispongono l'esenzione dei veicoli ad esclusiva alimentazione elettrica dal pagamento della tassa di proprietà.
  5. Le amministrazioni locali, con propri provvedimenti, consentono la circolazione dei veicoli ad esclusiva alimentazione elettrica nelle aree a traffico limitato e li escludono dai blocchi anche temporanei della circolazione.

Art. 36-ter.
(Fondo di garanzia per la mobilità sostenibile)

  1. Ai fini della diffusione di nuove forme di mobilità, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di garanzia per la mobilità elettrica, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, cui sono attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.
  2. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo.

Art. 36-quater.
(Agevolazioni fiscali per le imprese che investono nel miglioramento e nella tenuta del verde pubblico)

  1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano interventi di riconversione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle aree destinate a verde pubblico urbano, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, entro il limite massimo di spesa di euro 10 mila annui a decorrere dal 2020.
  2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico, ridotta di cinque punti percentuali, per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti effettuati per interventi di riconversione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle aree destinate a verde pubblico urbano, certificati dall'amministrazione comunale.
  3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, i criteri, le condizioni e le modalità per l'accesso all'agevolazione, anche ai fini del rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 1.
  4. Tutti gli Enti locali possono prevedere incentivi per le opere di manutenzione delle aree destinate a verde pubblico urbano da parte di privati, associazioni, società o ditte individuali, mediante introduzione di sgravi fiscali sul pagamento dei tributi locali, nel rispetto delle vigenti discipline in materia di servizi pubblici locali.
  5. Per quanto non espressamente disciplinato dalle disposizioni di cui al presente articolo si rinvia alla disciplina della riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 14, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Art. 36-quinquies.
(Agevolazioni fiscali per le imprese che depositano il bilancio integrato)

  1. Al fine di migliorare la qualità delle informazioni disponibili al mercato, a tutte le imprese che si avvalgono della consulenza di professionisti regolarmente iscritti agli Ordini professionali per la redazione e il deposito di un bilancio integrato, è riconosciuto, a partire dal 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il predetto adempimento.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui dal 2020.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2.

Art. 36-sexies.
(Disposizioni in materia di green bond)

  1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 per gli investimenti in obbligazioni verdi l'aliquota è fissata in misura pari al 12,5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le obbligazioni verdi di cui al comma 1, nel rispetto delle linee guida elaborate dall’International Capital Market Association (ICMA).
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 36-bis a 36-sexies, valutati in euro 350 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
36. 01. Lucaselli, Osnato, Bignami, Zucconi.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Abrogazione dell'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)

  1. L'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.
36. 02. Rizzetto, Zucconi.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.


   All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso comma 3.1, le parole: «rimborsato sotto forma di credito d'imposta» sono aggiunte le seguenti: «con la facoltà di successiva cessione Istituti bancari»;
   b) la parola: «esclusivamente» è soppressa;
   c) al comma 2, capoverso comma 1-octies, dopo le parole: «rimborsato sotto forma di credito d'imposta» sono aggiunte le seguenti: «con la facoltà di successiva cessione ad Istituti bancari»;
   d) la parola: «esclusivamente» è soppressa.
36. 03. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami.

ART. 37.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 novembre con le seguenti: 31 dicembre.
37. 1. Sandra Savino.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1. 1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1o al 31 gennaio 2018, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:
   a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
   b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

  1. 2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:
   a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2020;
   b) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2020; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2021.

  1. 3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1o agosto 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  1. 4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.
  1. 5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2020, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.
  1. 6. Nella dichiarazione di cui al precedente comma il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
  1. 7. Entro il 30 aprile 2020 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 1. 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
  1. 8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1. 1., lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1. 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 1. 5.
  1. 9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
  1. 10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
   a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
   b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
   c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
   d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
   e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
   f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
   g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1o giugno 2015.

  1. 11. Entro il 30 giugno 2020, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1. 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
  1. 12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
   a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 1. 5.;
   b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 1. 11 se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;
   c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

  1. 13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 1. 5:
   a) alla data del 31 luglio 2020 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
   b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

  1. 14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1. 2., la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:
   a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;
   b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  1. 15. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 1. 14., non si produce e non sono dovuti interessi.
  1. 16. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
  1. 17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1. 1. i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
   a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
   b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
   c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
   d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

  1. 18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  1. 19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  1. 20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1. 1. l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
37. 4. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini della procedura di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, gli interessi di mora non dovuti per il perfezionamento di tale procedura si intendono comprensivi degli interessi che maturano, dopo l'affidamento dei carichi agli agenti della riscossione, a seguito della concessione in via amministrativa ovvero giudiziale della sospensione della riscossione.
  1-ter. Non si fa luogo al rimborso degli interessi di sospensione di cui al comma 1 eventualmente già corrisposti.
37. 3. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
   b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ai fini del diritto e del calcolo».
37. 5. Claudio Borghi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 14-bis è sostituito dal seguente:
  «14-bis. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate entro il termine di scadenza della rata successiva, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce. Se il tardivo versamento avviene oltre il quinto giorno dalla scadenza sono dovuti gli interessi per il ritardato pagamento nella misura prevista dal comma 3»;
   b) al comma 24-bis le parole: «non superiore a cinque giorni», sono sostituite dalle parole: «entro il termine di scadenza della rata successiva».
*37. 6. Rampelli, Osnato, Bignami.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 14-bis è sostituito dal seguente:
  «14-bis. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate entro il termine di scadenza della rata successiva, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce. Se il tardivo versamento avviene oltre il quinto giorno dalla scadenza sono dovuti gli interessi per il ritardato pagamento nella misura prevista dal comma 3»;
   b) al comma 24-bis le parole: «non superiore a cinque giorni», sono sostituite dalle parole: «entro il termine di scadenza della rata successiva».
*37. 7. Alessandro Pagano, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2018, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 31 marzo 2020, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:
   a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2020;
   b) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 31 luglio 2020, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1o dicembre 2019. L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 3 giugno 2020.
37. 8. Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. L'Agenzia delle Entrate ha l'obbligo di disporre immediatamente lo sblocco dei conti correnti pignorati, e di darne tempestiva comunicazione agli Istituti bancari interessati, a favore di tutti i soggetti che abbiano aderito alla definizione agevolata di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018, e che abbiano pagato la prima rata nei termini previsti dal comma 1.
37. 11. Lollobrigida, Osnato, Bignami, Silvestroni, Zucconi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. L'Agenzia delle Entrate ha l'obbligo di disporre immediatamente la revoca del fermo amministrativo disposto su ogni genere di veicolo, a favore di tutti i soggetti che abbiano estinto il debito, anche aderendo alla definizione agevolata di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018, e che abbiano pagato la prima rata nei termini previsti dal comma 1.
37. 12. Lollobrigida, Osnato, Bignami, Silvestroni, Zucconi.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Rivalutazione beni d'impresa)

  1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018.
  2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
  3. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 5 per cento, da versare con le modalità indicate al comma 7.
  4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura dell'8 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non ammortizzabili.
  5. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
  6. In caso di opzione per il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 119 a 141-bis della legge n. 296/2006 che dia luogo all'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 1, comma 126, con gli effetti e le opzioni di cui ai commi da 127 a 130 della medesima legge, prima che il valore fiscale dei beni rivalutati ai sensi delle disposizioni precedenti sia divenuto efficace, il credito derivante dai pagamenti eventualmente effettuati ai sensi delle presenti disposizioni può essere immediatamente compensato con il debito per la predetta imposta d'ingresso.
  7. Le imposte sostitutive di cui ai commi 3 e 4 sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  9. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o dicembre 2021.
  10. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 3.
37. 03. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. La definizione si perfeziona con la presentazione, entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2020, della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2020. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1o giugno 2020 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda».
   b) al comma 8, le parole: «Entro il 31 maggio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2020».
37. 04. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

  1. L'articolo 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpreta, in relazione ai tributi periodici per i quali è previsto il versamento di acconti e di un eventuale saldo annuale, nel senso che il termine di decadenza per l'istanza di rimborso decorre dalla scadenza del termine di versamento del saldo. Il suddetto termine decorre dal versamento dell'acconto solo nei casi di totale inesistenza, fin dal momento del versamento di tale acconto, dell'obbligazione tributaria.
37. 02. Alessandro Pagano.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

  1. Dopo l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.
(Principio di risarcibilità del contribuente)


  1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute a fini di autotutela.
  2. Il risarcimento è stabilito nella misura del 30 per cento della somma richiesta».
37. 06. Meloni, Lollobrigida, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

  1. Al comma 6 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   « b-bis) dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acqua di navigazione interna con codice attività 50.30.00».
37. 08. Brunetta.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Proroga della cedolare secca per gli affitti commerciali)

  1. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, primo periodo, le parole: «nell'anno 2019» sono sostituite con le seguenti: «nell'anno 2019 e 2020».

  Conseguentemente, all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'articolo 37-bis, valutati in 163 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per la restante quota mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 282 del 2004.
37. 010. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis
(IVA agevolata per i veicoli elettrici ed ibridi adattati ad invalidi).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2020, le norme di cui all'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche ai veicoli adattati ad invalidi con motore elettrico ed ibrido.
  Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190 del 2014.
37. 0500. Versace, Novelli.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis
(Istituzione di un credito d'imposta per acquisto di pneumatici ricostruiti).

  1. Per finalità di tutela dell'ambiente, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili. Il credito di imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito di imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro nell'anno 2021 e 32 milioni di euro nell'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
37. 0501. Fiorini.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis
(Disposizioni in materia di sismabonus).

  1. All'articolo 16, comma 1-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti «Per le sole unità immobiliari a destinazione produttiva o commerciale, l'ammontare complessivo, in deroga all'importo suindicato, è calcolato sul valore di 200 euro a metro quadrato relativo alla superficie dell'immobile. Qualora si provveda all'applicazione sull'immobile di sistemi di monitoraggio per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza del medesimo immobile, la detrazione di cui al presente comma, nonché ai commi da 1-ter a 1-quinquies, spetta in misura maggiore e pari al 90 per cento.».
  2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, stimati in 200 milioni di euro annui, si provvede nei limiti di 140 milioni annui, mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e nel limite di 60 milioni mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
37. 0502. Fiorini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Gelmini, Polidori, Baldelli, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis
(Disposizioni in materia di sismabonus).

  1. Dall'anno 2019, la Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione uno specifico finanziamento a tasso agevolato per l'erogazione, attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento antisismico sugli immobili, di cui all'articolo 16, commi da 1 a 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013. Con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione. Dalla presente disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica.
37. 0503. Fiorini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Gelmini, Polidori, Baldelli, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli ,Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis
(Disposizioni in materia di sismabonus).

  1. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: «9-bis. Al fine di favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio esistente volti alla mitigazione del rischio sismico degli immobili a destinazione produttiva e commerciale, per gli investimenti per cui si è attivato l'iter di cui al comma 1-bis e 1-ter del presente articolo, il valore dei costi portati in ammortamento sul bene immobile oggetto d'intervento è maggiorato del 150 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 come indicato al comma 1-bis del presente articolo. Per la fruizione dei benefici di cui al presente comma, il beneficiario è tenuto a produrre la documentazione attestante la diminuzione dell'indice di rischio e conseguentemente la percentuale di beneficio fiscale spettante come definito ai commi 1-bis e seguenti del presente articolo, accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, stimati in 200 milioni di euro annui, si provvede nei limiti di 140 milioni annui, mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e nel limite di 60 milioni mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
37. 0504. Fiorini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Gelmini, Polidori, Baldelli, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

ART. 38.

  Sopprimerlo.
38. 1. Piastra, Morrone, Patassini, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

  1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «dell'A.I.A.» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano Ambientale medesimo»;
   b) al secondo periodo, dopo le parole: «in quanto costituiscono adempimento» sono inserite le seguenti: «dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione»;
   c) al terzo periodo, dopo le parole: «condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.»;
   d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori».
38. 01. Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Fusione IMU TASI)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 639, le parole: «ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella» sono soppresse;
   b) al comma 639, dopo le parole: «di una componente riferita», è aggiunta la seguente: «alla»;
   c) i commi 640, 669, dal 671 al 679, 681, 687 sono abrogati e la lettera b) del comma 682 è soppressa;
   d) al comma 683, le parole: «le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2, del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili» sono soppresse;
   e) al comma 688 sopprimere:
    1. al primo periodo, le parole: «della TASI e»;
    2. al secondo periodo le parole: «e alla TASI».
    2. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
  «8-bis. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, inclusi i negozi sfitti di categoria C/1, nonché gli immobili occupati abusivamente limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. La condizione di cui al primo periodo è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, ovvero la condizione di negozio sfitto o di immobile occupato. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al presente comma, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.».

  3. All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, il comune, in deroga a quanto previsto al comma 6, non può aumentare le aliquote d'imposta per la percentuale della TASI vigente nell'anno 2019»;
   b) al comma 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il modello è precompilato dai comuni e inviato entro trenta giorni prima della scadenza del pagamento. Per le variazioni intervenute dopo l'invio del modello precompilato, il Comune effettua il relativo conguaglio nel bollettino del semestre successivo.».

  4. A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni interessati dalla soppressione della TASI ai sensi del presente articolo, è attribuito ai medesimi comuni la quota pari all'ammontare delle entrate relative alla TASI per l'anno 2019, di incasso per l'anno 2019 a valere sul Fondo IMU-Tasi di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  5. Il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di una quota pari alle minori entrate derivanti dalle esenzioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 come modificato dal presente decreto, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal recupero da evasione determinato dall'introduzione del modello F24 precompilato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definite le ulteriori riduzioni d'imposta spettanti ai cittadini a valere sulle maggiori entrate derivanti dal recupero da evasione determinato dall'introduzione del modello F24 precompilato.
38. 03. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Sgravi fiscali e contributivi per giovani agricoltori)

  1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1o gennaio 2020, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti de minimis.
  2. Per i tre anni successivi all'iscrizione nella previdenza agricola, i redditi dominicali e agrari dei terreni posseduti o condotti dai soggetti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale disposizione si applica a partire dal 1o gennaio 2020.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
38. 05. Caretta, Ciaburro, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Sgravi fiscali e contributivi per giovani agricoltori)

  1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1o gennaio 2020, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  2. Per i tre anni successivi all'iscrizione nella previdenza agricola, i redditi dominicali e agrari dei terreni posseduti o condotti dai soggetti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale disposizione si applica a partire dal 1o gennaio 2020.
  3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
38. 0500. Gadda, Del Barba, Ungaro.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Aliquota IVA agevolata sul compenso pagato al mediatore per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale)

  1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla fattura del mediatore immobiliare emessa a seguito dell'attività svolta in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale è stabilita nella misura del 4 per cento.
  2. L'aliquota ridotta di cui al comma 1 si applica a condizione che il prezzo di vendita indicato nell'atto di trasferimento dell'unità immobiliare non sia superiore a 250.000 euro.
  3. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero:
  «39-bis) prestazione di servizi dipendenti da contratto di mediazione relativi all'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale avente un prezzo di vendita non superiore a 250.000 euro, come risultante dall'atto di trasferimento.».

  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante utilizzo delle somme residue del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
38. 013. Foti, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Detrazione del compenso del mediatore in dipendenza dell'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale)

  1. Dal 1o gennaio 2020, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento del compenso pagato a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto di unità, immobiliari da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 10.000 per dieci annualità.
  2. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.
  3. La lettera b-bis del comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppressa.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante utilizzo delle somme residue del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
38. 014. Foti, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Tax Expenditures)

  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'ultimo periodo del numero 16 è sostituito dal seguente: «Le prestazioni di servizi e le cessioni di beni a queste accessorie, rivolte a operatori economici che agiscono per scopi relativi alla propria attività professionale. Le disposizioni di cui al presente numero 16) si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2020».

  Conseguentemente all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, di 18 milioni di euro per l'anno 2021 e di 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
38. 015. Baratto.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati.
*38. 016. Novelli, Fiorini, Baratto, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Mulè, Polidori.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati.
*38. 026. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Semplificazioni in materia di commercio ambulante)

  1. Al fine di semplificare le vigenti procedure in tema di concessioni per il commercio ambulante, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le necessarie modifiche da apportare alla normativa vigente, finalizzate a:
   a) semplificare il regime fiscale sulla base del numero complessivo delle concessioni in uso a ogni singola impresa del settore e calcolato con criteri di progressività su un indice di valore economico dei singoli mercati e fiere da stabilirsi in fase di elaborazione dei criteri applicativi e dei tabulati tributari;
   b) prevedere che il numero complessivo delle concessioni sia ricavabile dal «Registro delle concessioni» rilasciato dal Comune di competenza;
   c) stabilire che gli indici di valore economico di cui alla lettera a) siano calcolati sulla base della collocazione territoriale ed il valore commerciale dell'evento considerato.
38. 017. D'Ettore.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Residenziale in locazione)

  1. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano come oggetto dell'attività la finalità di locare unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze e il cui patrimonio sia costituito da più di cento unità immobiliari ad uso abitativo, possono considerare tali unità immobiliari beni strumentali per l'esercizio di impresa ai fini della determinazione del reddito.
38. 018. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Deducibilità Imu)

  1. L'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:
  «Art. 3. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i periodi di imposta relativi agli anni successivi, l'IMU relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.».

  Conseguentemente, all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 696 milioni di euro nel 2020, 633,6 milioni di euro nel 2021 e 400,8 milioni di euro nel 2022.
38. 019. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di protezione per l'igiene intima femminile)

  1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
   «1-quater. Assorbenti igienici per ciclo mestruale.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 170 milioni di euro annui a decorrere l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.
38. 021. Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Baratto, Angelucci, Cattaneo, D'Ettore, Vietina, Porchietto.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Esenzioni IMU enti non commerciali)

  1. All'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione, in ogni caso, delle attività ricettive destinate a offrire alloggio o ospitalità dietro il pagamento di un prezzo».
38. 024. Magi.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure per incentivare i consumi culturali)

  1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:
   « e-quater) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle detrazioni fiscali alla stregua delle spese mediche. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente».
38. 025. Mollicone, Frassinetti, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

  1. Il comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, è abrogato.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 52,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a 7,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
38. 027. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Modifica all'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

  1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «ad uso abitativo» sono soppresse.
  2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondete riduzione delle proiezioni, per l'anno 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente o autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. A tal fine è istituito un apposito Fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione pari a 50 milioni di euro.
38. 032. Cecchetti, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis
(Agevolazioni fiscali per ricercatori e docenti rimpatriati)

  1. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 è sostituito dal seguente:
  «5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), si applicano a partire dall'anno 2020 ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 o che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
38. 0503. Schirò.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis
(Detrazioni fiscali per le spese sanitarie veterinarie)


  1. All'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «fino all'importo di lire 750.000», sono sostituite dalle seguenti: «comprese quelle per le terapie riabilitative, per l'acquisto dei farmaci veterinari, inclusi quelli senza obbligo di prescrizione medica, fino all'importo di euro 774,68».
  2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con la soppressione del numero 110 (prodotti fitosanitari) alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
38. 0501. Sarli, Barzotti, Corneli, Di Lauro, Siragusa, Flati.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di Iva)


  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 18) sono inseriti i seguenti: «18-bis) le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia non acquistati a qualsiasi titolo e non detenuti a scopo di lucro, per cani e gatti detenuti in canili e gattili o non di proprietà liberi sul territorio». «18-ter) le prestazioni veterinarie per l'identificazione e il controllo della riproduzione degli animali da compagnia».
  2. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-quater) sono aggiunti i seguenti: «41-quinquies) prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia acquistati e non detenuti a scopo di lucro». «41-sexies) mangimi, anche medicali, utilizzati per l'alimentazione degli animali da compagnia» «41- septies) farmaci veterinari e prodotti omeopatici veterinari, prodotti farmaceutici veterinari da banco, integratori alimentari e antiparassitari per animali da compagnia non detenuti a scopo di lucro» «41- octies) ai fini dell'applicazione del punto 41-septies, per “integratori alimentari” si intendono prodotti che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine o i minerali o di altre sostanze aventi effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate» «41-novies) alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole “o veterinario, compresi i prodotti omeopatici” sono soppresse».
  3. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 , al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, alla Tabella A parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso»
38. 0502. Sarli, Barzotti, Corneli, Di Lauro, Siragusa, Flati.

ART. 39

  Sopprimerlo.
*39. 1. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Sopprimerlo.
*39. 2. Gelmini, Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Sopprimerlo.
*39. 3. Giannone.

  Sopprimerlo.
*39. 4. Del Barba, Ungaro.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a), c), ed l).
39. 5. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quattro a otto con le seguenti: due a sei.

  Conseguentemente, al medesimo comma, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera c), sostituire le parole: tre a otto con le seguenti: due a sei;
   b) alla lettera l), sostituire le parole: quattro a otto con le seguenti: due a sei.
39. 20. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quattro a otto con le seguenti: due a sette.
39. 21. Varchi, Maschio, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quattro a otto con le seguenti: due a otto.

  Conseguentemente, al medesimo comma, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), sostituire le parole: da un anno e sei mesi a sei anni con le seguenti: da sei mesi a due anni;
   b) alla lettera c), sostituire le parole: tre a otto con le seguenti: due a otto;
   c) alla lettera d), sostituire le parole: due anni a quattro anni e sei mesi con le seguenti: uno a quattro anni;
   d) sopprimere le lettere e), f) e g);
   e) alla lettera h), sostituire le parole: due a cinque con le seguenti: due a quattro;
   f) alla lettera i), sostituire le parole: due a cinque con le seguenti: due a quattro;
   g) alla lettera l), sostituire le parole: quattro a otto con le seguenti: due a otto;
   h) alla lettera m), sostituire le parole: da un anno e sei mesi a sei anni con le seguenti: da sei mesi a due anni;
   i) alla lettera n), sostituire le parole: tre a sette con le seguenti: due a sei;
   l) sopprimere le lettere o) e p).
39. 19. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quattro a otto con le seguenti: due a otto.

  Conseguentemente:
   alla lettera b), sostituire le parole: «da un anno e sei mesi a sei anni» con le seguenti: «da sei mesi a due anni»;
   alla lettera c), sostituire le parole: «tre a otto» con le seguenti: «due a otto»;
   alla lettera d), sostituire le parole: «due anni a quattro anni e sei mesi» con le seguenti: «uno a quattro anni»;
   sopprimere le lettere e), f) e g);
   alla lettera h), sostituire le parole: «due a cinque» con le seguenti: «due a quattro»;
   alla lettera i), sostituire le parole: «due a cinque» con le seguenti: «due a quattro»;
   alla lettera l), sostituire le parole: «quattro a otto» con le seguenti: «due a otto»;
   alla lettera m), sostituire le parole: «da un anno e sei mesi a sei anni» con le seguenti: «da sei mesi a due anni»;
   alla lettera n), sostituire le parole: «tre a sette» con le seguenti: «due a sei»;»
39. 550. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da un anno e sei mesi a sei anni con le seguenti: da un anno e sei mesi a quattro anni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera m), sostituire le parole: da un anno e sei mesi a sei anni con le seguenti: da un anno e sei mesi a quattro anni.
39. 22. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: tre a otto con le seguenti: un anno e sei mesi a sette.
39. 23. Varchi, Maschio, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, sopprimere le lettere d), e), f) e g).
*39. 9. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, sopprimere le lettere d), e), f) e g).
*39. 10. Varchi, Maschio, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: a quattro anni e sei mesi.
39. 551. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
39. 14. Bartolozzi, Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, sopprimere le lettere h) e i).
*39. 15. Magi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere h) e i).
*39. 16. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: due anni a cinque anni con le seguenti: due anni a quattro anni e sei mesi.

  Conseguentemente, alla lettera i), sostituire le parole: due anni a cinque anni con le seguenti: due anni a quattro anni e sei mesi.
39. 555. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: due anni a cinque anni con le seguenti: due anni a quattro anni e sei mesi.
39. 556. Bartolozzi, Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: a cinque anni con le seguenti: a tre anni.
39. 553. Tarantino, Paternoster, Gerardi, Bitonci.

  Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: due a cinque anni con le seguenti: due anni a quattro anni e sei mesi.
39. 557. Bartolozzi, Costa, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: a cinque anni con le seguenti: a tre anni.
39. 554. Cavandoli, Alessandro Pagano, Covolo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera n).
39. 17. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: tre a sette con le seguenti: due a sei.
39. 25. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) gli articoli 10-bis e 10-ter sono abrogati.

  Conseguentemente, sopprimere le lettere o) e p).
39. 28. Bartolozzi, Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, sopprimere le lettere o) e p).

  Conseguentemente, al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 12-ter», al primo comma, dopo le parole: diversi da quelli previsti dagli articoli 10-bis e 10-ter aggiungere le seguenti:, nonché da quelli previsti dall'articolo 4.
39. 30. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Al comma 1, sopprimere le lettere o) e p).

  Conseguentemente, al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 12-ter», dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) l'articolo 240-bis del codice penale non si applica ai casi di dichiarazione infedele di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
39. 29. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Al comma 1, sopprimere le lettere o) e p).
39. 18. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:
   p) all'articolo 10-ter, la parola: «duecentocinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centocinquantamila».

  Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con esclusione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera p), che hanno efficacia a valere sugli omessi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle dichiarazioni annuali relative ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019.
39. 31. Osnato, Bignami, Zucconi.

  Al comma 1, lettera p), sostituire la parola: centocinquantamila con la seguente: duecentomila.
39. 32. Varchi, Maschio, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, sopprimere la lettera q).
*39. 33. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera q).
*39. 34. Varchi, Maschio, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, sopprimere la lettera q).
*39. 650. Del Barba, Ungaro.

  Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:
   « q) dopo l'articolo 12-bis è inserito il seguente:

“Art. 12-ter.
(Casi particolari di confisca)

  1. Nei casi di condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti di cui agli articoli 2, 3, 8 o 10-quater, comma 2, del presente decreto si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:
   a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in taluna delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;
   b) l'imposta evasa è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3;
   c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;
   d) l'indebita compensazione ha ad oggetto crediti inesistenti superiori a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 10-quater, comma 2.

  2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione solo se la violazione è riferita ad almeno tre periodi d'imposta negli ultimi cinque anni, ovvero se l'autore è già stato condannato per i delitti previsti dagli articoli 2, 3, 8 e 10-quater, comma 2.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione in caso di definizione del procedimento con sentenza di applicazione a norma degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.”».
39. 560. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:
   « q) dopo l'articolo 12-bis è inserito il seguente:

«Art. 12-ter.
(Casi particolari di confisca)

  1. Nei casi di condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti di cui agli articoli 2, 3, 8 o 10-quater, comma 2, del presente decreto si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:
   a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in taluna delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;
   b) l'imposta evasa è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3;
   c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;
   d) l'indebita compensazione ha ad oggetto crediti inesistenti superiori a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 10-quater, comma 2.
39. 561. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, lettera q), sostituire il capoverso «Art. 12-ter» con il seguente: Art. 12-ter. – (Casi particolari di confisca)1. Nei casi di condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti di cui agli articoli 2, 3, 8 o 10-quater, comma 2, del presente decreto si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando: a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in taluna delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2; b) l'imposta evasa è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3; c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8; d) l'indebita compensazione ha ad oggetto crediti inesistenti superiori a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 10-quater, comma 2.
  2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione solo se la violazione è riferita ad almeno tre periodi d'imposta negli ultimi cinque anni, ovvero se l'autore è già stato condannato per i delitti previsti dagli articoli 2, 3, 8 e 10-quater, comma 2.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione in caso di definizione del procedimento con sentenza di applicazione a norma degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.
39. 35. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, lettera q), sostituire il capoverso «Art. 12-ter» con il seguente: Art. 12-ter. – (Casi particolari di confisca)1. Nei casi di condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti di cui agli articoli 2, 3, 8 o 10-quater, comma 2, del presente decreto si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando: a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in taluna delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2; b) l'imposta evasa è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3; c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8; d) l'indebita compensazione ha ad oggetto crediti inesistenti superiori a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 10-quater, comma 2.
39. 36. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 12-ter», comma 1, alinea, sopprimere le parole: o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
39. 38. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 12-ter», comma 1, alinea, sostituire le parole: si applica con le seguenti: si può applicare.
39. 39. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

  Al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 12-ter», comma 1, lettera a) sostituire le parole: a euro duecentomila con le seguenti: a euro quattrocentomila.
39. 563. Paternoster, Covolo.

  Al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 12-ter», comma 1, lettera a) sostituire le parole: a euro duecentomila con le seguenti: a euro trecentocinquantamila.
39. 564. Tarantino, Gerardi.

  Al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 12-ter», comma 1, lettera a) sostituire le parole: a euro duecentomila con le seguenti: a euro trecentomila.
39. 565. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Gerardi, Tarantino.

  Al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 12-ter», comma 1, lettera a) sostituire le parole: a euro duecentomila con le seguenti: a euro duecentocinquantamila.
39. 566. Cavandoli, Alessandro Pagano, Covolo.

  Al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 12-ter», comma 1, lettera b) sostituire le parole: a euro centomila con le seguenti: a euro duecentocinquantamila.
39. 568. Alessandro Pagano, Paternoster.

  Al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 12-ter», comma 1, lettera a), sostituire la parola: centomila con la seguente: duecentomila.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettere b), c), d), f) e g), sostituire la parola: centomila con la seguente: duecentomila.
39. 45. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 12-ter», comma 1, lettera b), sostituire la parola: centomila con la seguente: duecentomila.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettere d), sostituire la parola: centomila con la seguente: duecentomila.
39. 569. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 12-ter», comma 1, lettera b) sostituire le parole: a euro centomila con le seguenti: a euro duecentomila.
39. 570. Covolo, Gusmeroli.

  Al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 12-ter», comma 1, sopprimere le lettere d) ed e).
39. 571. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 12-ter», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1. 1. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione solo se la violazione è riferita ad almeno tre periodi d'imposta negli ultimi cinque anni, ovvero se l'autore è già stato condannato per i delitti previsti dagli articoli 2, 3, 8 e 10-quater, comma 2.
39. 42. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, lettera q), capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione solo se la violazione è riferita ad almeno tre periodi d'imposta negli ultimi cinque anni, ovvero se l'autore è già stato condannato per i delitti previsti dagli articoli 2, 3, 8 e 10-quater, comma 2.
39. 573. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, lettera q), capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione decorsi sei anni dall'esercizio dell'azione penale.
39. 577. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, lettera q), capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al denaro, i beni o altre utilità entrati nella disponibilità del condannato nei sette anni precedenti la condanna.
39. 578. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, lettera q), capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al denaro, i beni o altre utilità entrati nella disponibilità del condannato nei dieci anni precedenti la condanna.
39. 579. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, lettera q), capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al denaro, i beni o altre utilità entrati nella disponibilità del condannato a decorrere dal periodo di imposta di riferimento dell'accertamento.
39. 580. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, lettera q), capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al denaro, i beni o altre utilità entrati nella disponibilità del condannato a decorrere dall'anno precedente il periodo di imposta di riferimento dell'accertamento.
39. 581. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, lettera q), capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione decorsi cinque anni dall'esercizio dell'azione penale.
39. 582. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere le seguenti:
   q.1) l'articolo è sostituito dal seguente:
  «Art. 13. – (Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario)1. I reati di cui al presente decreto non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.
  2. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, è dato un termine corrispondente a quello previsto nel piano di rateizzazione per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.
  3. La previsione di cui al comma 2 si applica anche dalla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo e fino all'omologazione.».
   q-ter) all'articolo 13-bis, i commi 1 e 2 sono soppressi.
39. 46. Martino.

  Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
   q.1) L'articolo 13 è così sostituito:
  «1. Non è punibile per i reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter chi, pur avendo presentato la dichiarazione annuale, non è poi tenuto al pagamento dell'imposta nel termine previsto dalla presente legge.
  2. I reati di cui al presente decreto non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, compresi sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.
  3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell'applicabilità dell'articolo 13-bis, è dato un termine corrispondente a quello previsto nel piano di rateizzazione per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.
  4. La previsione di cui al comma precedente si applica anche dalla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo e fino all'omologazione.»
39. 500. Martino.

  Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:
   q.1) all'articolo 13, comma 3, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle parole: «sei mesi».
39. 47. Bartolozzi, Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, lettera q-bis), aggiungere, in fine, le parole: e al comma 3, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle parole: «sei mesi».
39. 572. Bartolozzi, Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, dopo la lettera q- bis), aggiungere la seguente:
   q-ter) All'articolo 39, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera q), si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
39. 574. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, dopo la lettera q- bis), aggiungere la seguente:
   q-ter) All'articolo 39, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. All'articolo 161 del codice penale, dopo le parole: «articolo 99, quarto comma,», sono inserite le seguenti: «di un terzo per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 8 e 10-quater, secondo comma, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,». Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le lettere d), e) e f) sono abrogate;
   b) il comma 2 è abrogato.
39. 575. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, dopo la lettera q-bis), aggiungere la seguente:
   q-ter) All'articolo 39, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. All'articolo 161 del codice penale, dopo le parole: «articolo 99, quarto comma», sono inserite le seguenti: «di un terzo per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 8 e 10-quater, secondo comma, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,».

  Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, al comma 2, le parole: 1o gennaio 2020 sono sostituite dalle seguenti: 1o gennaio 2021.
39. 576. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, dopo la lettera q- bis), aggiungere la seguente:
   q-ter) All'articolo 39, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera q), pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
39. 583. Bartolozzi, Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, dopo la lettera q- bis), aggiungere la seguente:
   q-ter) All'articolo 39, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera q), pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».
39. 584. Bartolozzi, Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, dopo la lettera q- bis), aggiungere la seguente:
   q-ter) All'articolo 39, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera q), pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
39. 585. Bartolozzi, Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Sopprimere il comma 2.
*39. 48. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Sopprimere il comma 2.
*39. 50. Bartolozzi, Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 2, capoverso: 25-quinquies, sopprimere la lettera a).
39. 590. Cavandoli, Bitonci.

  Al comma 2, capoverso: 25-quinquiesdecies, lettera a) e ovunque ricorra, sostituire la parola: cinquecento, con la seguente: trecento.
39. 591. Cavandoli, Covolo, Alessandro Pagano.

  Al comma 2, capoverso: 25-quinquiesdecies, sopprimere la lettera b).
39. 592. Covolo, Gerardi.

  Al comma 2, capoverso: 25-quinquiesdecies, la parola: quattrocento, alla lettera b) e ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: duecento.
39. 593. Tarantino, Gerardi, Paternoster.

  Al comma 2, capoverso: 25-quinquiesdecies, comma 1, sopprimere la lettera c).
39. 596. Paternoster, Alessandro Pagano.

  Al comma 2, capoverso: 25-quinquiesdecies, comma 1, sopprimere la lettera d).
39. 597. Tarantino, Cavandoli.

  Al comma 2, capoverso: 25-quinquiesdecies, comma 1, sopprimere la lettera e).
39. 598. Gerardi, Tarantino.

  Al comma 2, capoverso « Art. 25-quinquiesdecies», al comma 1, sopprimere le lettere f) e g).
39. 602. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 2, capoverso: «25-quinquiesdecies», sopprimere la lettera f).
39. 603. Gusmeroli, Bitonci.

  Al comma 2, capoverso: «25-quinquiesdecies», sopprimere la lettera g).
39. 604. Bitonci, Paternoster.

  Al comma 2 capoverso «Art. 25-quinquiesdecies», sopprimere il comma 3.
*39. 606. Gusmeroli, Bitonci, Gerardi, Covolo, Tarantino, Centemero, Paternoster, Alessandro Pagano, Cavandoli.

  Al comma 2 capoverso «Art. 25-quinquiesdecies», sopprimere il comma 3.
*39. 607. Bartolozzi, Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 2 capoverso «Art. 25-quinquiesdecies», sopprimere il comma 3.
*39. 651. Ungaro, Del Barba.

  Al comma 2, capoverso «Art. 25-quinquiesdecies», sostituire il comma 3 con il seguente: Nei casi previsti dai commi precedenti non si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
39. 608. Bartolozzi, Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 2, capoverso: Art. 25-quinquiesdecies, comma 3, sopprimere le parole: c), d), ed,.
*39. 594. Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Paternoster, Tarantino, Alessandro Pagano, Gerardi.

  Al comma 2, capoverso: Art. 25-quinquiesdecies, comma 3, sopprimere le parole: c), d), ed,.
*39. 595. Bartolozzi, Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 2, capoverso « Art. 25-quinquiesdecies», al comma 3, dopo le parole: lettere c), d) ed e) aggiungere le seguenti:, per una durata non superiore a sei mesi.
**39. 600. Gusmeroli, Bitonci, Gerardi, Covolo, Tarantino, Centemero, Paternoster, Alessandro Pagano, Cavandoli.

  Al comma 2, capoverso « Art. 25-quinquiesdecies», al comma 3, dopo le parole: lettere c), d) ed e) aggiungere le seguenti:, per una durata non superiore a sei mesi.
**39. 601. Bartolozzi, Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 2, capoverso «Art. 25-quinquiesdecies», aggiungere, in fine, le seguenti parole: quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro centomila.
39. 53. Varchi, Maschio, Osnato, Bignami.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «È esclusa in ogni caso l'applicazione delle sanzioni penali di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.»;
   b) il comma 4 è abrogato.

  Conseguentemente, al comma 3, le parole: di cui ai commi 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti: di cui ai commi 1, 2 e 2-bis.
39. 55. Bartolozzi, Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. È istituita presso l'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia una Commissione con il compito di provvedere a una analisi organica della normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al fine di proporre interventi di riforma e riordino della disciplina. La Commissione è composta da rappresentanti del Governo, della magistratura, del mondo produttivo, dei professionisti e delle istituzioni accademiche. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità operative per la costituzione e l'avvio dei lavori della predetta Commissione.
39. 60. Bartolozzi, Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2021.
39. 61. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non valgono per le imprese e i professionisti che, per ragioni di difficoltà economiche, pur avendo regolarmente dichiarato le imposte dirette e indirette, abbiano richiesto o ottenuto una dilazione dall'Agenzia delle Entrate a seguito del mancato pagamento.
  3-ter. Le difficoltà economiche di cui al comma 3-bis devono necessariamente essere comprovate da un revisore dei conti iscritto all'Albo dei revisori o da un dottore commercialista iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
39. 63. Gusmeroli, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 161 del codice penale, dopo le parole: «articolo 99, quarto comma», sono inserite le seguenti: «di un terzo per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 8 e 10-quater, secondo comma, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».
  3-ter. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, al comma 2, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021».
39. 66. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, al comma 2, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021».
39. 65. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 161 del codice penale, dopo le parole: «articolo 99, quarto comma» sono inserite le seguenti: «di un terzo per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 8 e 10-quater, secondo comma, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,».
  3-ter. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le lettere d), e) e f) sono soppresse;
   b) il comma 2 è abrogato.
39. 62. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le lettere d), e) e f) sono soppresse;
   b) il comma 2 è abrogato.
39. 64. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. Nel processo penale, l'imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, può detrarre dalle imposte sui redditi le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 10.500.
  2. La detrazione è ripartita in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo all'assoluzione definitiva.
  3. La detrazione deve essere giustificata con fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata dal parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.
  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei casi di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri; di estinzione del reato per intervenuta amnistia o prescrizione; di intervenuta depenalizzazione della condotta.
  5. All'onere delle disposizioni recate dal presente articolo, pari a euro 12.000.000 nell'anno 2020 e a euro 25.000.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
39. 01. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. Dopo il comma 25 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è aggiunto il seguente:
  «25-bis. Per le disposizioni previste dal comma 25, i Comuni con popolazione inferiore a mille abitanti hanno la facoltà di abolire il Revisore contabile.».
39. 02. Gusmeroli, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Responsabilità in materia di imposta di soggiorno)

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con esclusione della configurabilità del delitto di peculato di cui all'articolo 314 del codice penale».
39. 04. Bignami, Osnato.

ART. 40.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano alle società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e alle società dalle stesse controllate. I medesimi vincoli ed obblighi non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo n. 175 del 2016, che siano concedenti o concessionarie di infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e autostradali.
*40. 6. Garavaglia, Comaroli, Gusmeroli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano alle società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e alle società dalle stesse controllate. I medesimi vincoli ed obblighi non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo n. 175 del 2016, che siano concedenti o concessionarie di infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e autostradali.
*40. 4. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Benigni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano alle società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e alle società dalle stesse controllate. I medesimi vincoli ed obblighi non sì applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo n. 175 del 2016, che siano concedenti o concessionarie di infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e autostradali.
*40. 5. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle funzioni amministrative e tecniche attribuite dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 e successive modificazioni, all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), allo stesso non si applicano i vincoli e gli obblighi in materia del contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) conserva le autonomie previste dall'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, ferma restando la funzione di vigilanza governativa prevista dall'articolo 11 comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.
40. 12. D'Ettore, Cannizzaro.

ART. 41.

  Al comma 1, sostituire le parole: 670 milioni con le seguenti: 1 miliardo.
41. 3. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 670 milioni di euro con le seguenti: 900 milioni di euro.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 pari a 230 milioni, si provvede a valere sulle risorse disponibili del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 145 del 30 dicembre 2018.
41. 5. Caretta, Ciaburro, Osnato, Bignami.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di contrastare la crisi occupazionale del settore turistico-ricettivo connessa al fallimento di Thomas Cook, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2019, a sostegno delle imprese turistico-ricettive ubicate in Italia che vantano crediti nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo.
  2-ter. Hanno accesso alle prestazioni del Fondo di cui al comma 2-bis, le imprese del settore turistico-ricettivo in possesso di certificazione che attesti la sussistenza di un credito nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche straniere, che fanno parte del medesimo gruppo.
  2-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 2-bis.
  2-quinquies. Il contributo è concesso nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1403/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli «aiuti de minimis».
  2-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002.
41. 31. Dara, Andreuzza, Binelli, Colla, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. La garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilità del predetto Fondo, in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in relazione a operazioni di finanziamento a piccole e medie imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo, ovvero in relazione alla sottoscrizione di titoli di debito delle medesime imprese.
  2-ter. Al comma 6-bis, primo periodo dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole «emessi da piccole medie imprese» sono aggiunte le seguenti: «, nonché in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 che realizzino, ai sensi della medesima legge n. 130 del 1999, operazioni di cartolarizzazione di una pluralità di obbligazioni, i cosiddetti basket bond, emesse da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo».
  2-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2-ter, con particolare riguardo alle condizioni per la concessione della garanzia, alle caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili, ai criteri di loro selezione, alle modalità di coinvolgimento nell'operazione degli investitori istituzionali o professionali nonché all'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura degli interventi.
*41. 14. Del Barba, Ungaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. La garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilità del predetto Fondo, in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in relazione a operazioni di finanziamento a piccole e medie imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo, ovvero in relazione alla sottoscrizione di titoli di debito delle medesime imprese.
  2-ter. Al comma 6-bis, primo periodo dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole «emessi da piccole medie imprese» sono aggiunte le seguenti: «, nonché in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 che realizzino, ai sensi della medesima legge n. 130 del 1999, operazioni di cartolarizzazione di una pluralità di obbligazioni, i cosiddetti basket bond, emesse da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo».
  2-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2-ter, con particolare riguardo alle condizioni per la concessione della garanzia, alle caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili, ai criteri di loro selezione, alle modalità di coinvolgimento nell'operazione degli investitori istituzionali o professionali nonché all'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura degli interventi.
*41. 24. Cattaneo, Gelmini, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Al comma 1 dell'articolo 17, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la parola: «ultradecennale» è sostituita dalle seguenti: «pari o superiore a 5 anni».
41. 20. Cattaneo, Gelmini, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «2 milioni e cinquecentomila euro» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni e cinquecentomila euro»;
   b) al comma 4, le parole: «Per le garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3,5 milioni di euro» sono soppresse.
41. 22. Gelmini, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Per le operazioni finanziarie ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti richiedenti non sono tenuti al versamento di alcun onere relativo al mancato perfezionamento delle singole operazioni.
41. 23. Giacomoni, Gelmini, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.


  All'articolo 20, comma 2-ter, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo le parole: «dai soggetti di cui agli articoli» aggiungere le seguenti: «29,».
41. 08. Bignami, Osnato, Zucconi.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Gli articoli 21, 23 e 24-bis del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non si applicano all'offerta ed alla consulenza aventi ad oggetto azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 29 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di importo non superiore a 3.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purché la stessa non ecceda l'importo di 4.000 euro. Ai fini del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuati nei ventiquattro mesi precedenti.
41. 09. Bignami, Osnato, Zucconi.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2020».
41. 010. Lucaselli, Osnato, Bignami, Zucconi.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. All'articolo 1, comma 117, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2020».
41. 011. Lucaselli, Osnato, Bignami, Zucconi.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145 recante disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta)

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «da 2.000 euro a 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 5.000 euro a 18.000 euro, alla sospensione dell'attività per almeno tre mesi e, in caso di recidiva, al ritiro della licenza.»;
   b) al comma 2, le parole: «da 2.000 euro a 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 5.000 euro a 18.000 euro, alla sospensione dell'attività per almeno tre mesi e, in caso di recidiva, al ritiro della licenza.»;
   c) al comma 3, le parole: «da 1.000 euro a 8.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 11.000 euro, alla sospensione dell'attività per almeno tre mesi e, in caso di recidiva, al ritiro della licenza.».
41. 012. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Guidesi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Viviani.

ART. 42.

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:, nonché di ulteriori 15 milioni per l'anno 2020 destinanti ai comuni che esercitano le funzioni in forma associata.

  Conseguentemente, all'articolo 59, comma 3:
   a) sostituire le parole: 5.436,296 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 5.451,296 milioni di euro per l'anno 2020;
   b) dopo la lettera g) aggiungere la seguente: « g-bis) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
42. 2. Tarantino, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Gli Enti locali e le società patrimoniali delle reti proprietarie di una parte degli impianti degli ambiti territoriali minimi, definiti con Decreto ministeriale 19 gennaio 2011 e Decreto ministeriale 18 ottobre 2011 successive modificazioni e integrazioni, possono disporre l'alienazione al soggetto aggiudicatario del servizio dei beni patrimoniali in dotazione all'Ente locale o alla società patrimoniale, anche inserendola all'interno del bando di gara d'ambito di cui all'articolo 9 del Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 12 novembre 2012, n. 226 come modificato dal Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 20 maggio 2015, n. 106 successive modificazioni e integrazioni. Con riferimento ai cespiti di cui l'Ente ha disposto l'alienazione, il nuovo gestore corrisponde all'Ente locale o alla società patrimoniale una somma pari al valore di rimborso per gli impianti calcolato ai sensi dell'articolo 5 e seguenti del Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 12 novembre 2012, n. 226, come modificato dal Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 20 maggio 2015, n. 106. Il valore di rimborso corrisposto è ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari come valore delle immobilizzazioni di località ai sensi dell'articolo 21 della Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas approvata con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico n. 367/2014/R/GAS e successive modificazioni e integrazioni, indipendentemente se trattasi di gestore uscente o entrante, ai sensi di quanto previsto al punto 21.1 lettera a) della suddetta delibera».

  Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: con le seguenti: Dopo il comma 1, inserire i seguenti:.
42. 500. Covolo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 8 del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, come modificato dal Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 20 maggio 2015, n. 106, alla fine del comma 3, sono inserite le seguenti parole: «nonché corrisponde annualmente ai succitati soggetti proprietari degli impianti la relativa quota di ammortamento annuale».

  Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: con le seguenti: Dopo il comma 1, inserire i seguenti:.
42. 501. Covolo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo n. 56 del 18 febbraio 2000, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis.
(Compartecipazione comunale all'IVA)

  1. È istituita una compartecipazione dei Comuni all'IVA.
  2. A decorrere dall'anno 2021, la compartecipazione comunale all'IVA per ciascun anno è fissata nella misura del 20 per cento del gettito IVA complessivo realizzato nel territorio del Comune, nel penultimo anno precedente a quello in considerazione, al netto delle risorse dell'Unione europea.
  3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità con cui è calcolata ed erogata la compartecipazione di cui al comma 1».

  Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: con le seguenti: Dopo il comma 1, inserire i seguenti:.
42. 502. Manzato, Covolo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Riscossione degli avvisi di accertamento TARI mediante addebito nelle fatture dell'energia elettrica)

  1. I Comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà di regolamentazione delle proprie entrate di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che le somme dovute e non pagate per la tassa sui rifiuti (TARI), di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenute in avvisi di accertamento divenuti definitivi siano riscosse tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresa fornitrice dell'energia elettrica.
  2. Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui al comma 1, il pagamento dell'addebito TARI avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali.
  3. Al fine di semplificare le modalità di pagamento, le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento delle somme di cui al comma 1. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente.
  4. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono definiti i termini e le modalità per l'attivazione del sistema di riscossione di cui ai commi precedenti, anche in via sperimentale, la sua applicabilità anche alla tariffa di natura corrispettiva di cui all'articolo 1, commi 667 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le specifiche per l'interscambio informativo tra i soggetti coinvolti, nonché le modalità per il riversamento delle somme riscosse e per disciplinare le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, delle quote incassate dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che non sono comunque considerate sostituti di imposta. Con i medesimi provvedimenti possono altresì essere stabilite modalità e misure di remunerazione delle attività di incasso da parte dei gestori dei servizi di erogazione dell'energia elettrica, modalità di rateazione diverse, casi di esenzione dalla modalità di versamento tramite fattura emessa dall'impresa elettrica, nonché modalità di rimborso delle somme addebitate in fattura, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti richiesti ai soggetti interessati.
42. 01. Pella.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Facoltatività del DUP e semplificazione piano dei conti per i piccoli comuni)

  1. All'articolo 1, comma 887 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «23 giugno 2011, n. 118», sopprimere le parole da: «al fine fino al termine del periodo»;
   b) sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» il comma 6 dell'articolo 170 è abrogato e sostituito con il seguente: «6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione».

  2. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: «è costituito dal quinto livello» è aggiunto il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello».
42. 03. Pella.

ART. 43.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 59 è sostituito dal seguente:
  «59. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante utilizzo delle somme residue del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
43. 01. Foti, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

  1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 59 è sostituito dal seguente:
  «59. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati a partire dall'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante utilizzo delle somme residue del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
43. 02. Foti, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di canoni demaniali marittimi)

  1. Nelle more del complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 marzo 2019 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi fino al 30 novembre 2019. Fino alla medesima data, sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché per quelli ricadenti nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni, ai sensi degli articoli 143 e 146 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. La sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva di cui al comma 1, se relativa a crediti iscritti a ruolo, è disposta per ciascuna partita interessata, con provvedimento dell'ente creditore, trasmesso in via telematica all'agenzia della riscossione.
  3. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a Regioni ed Enti Locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42 e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi 675 e 684 compresi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. All'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 il comma 9 è sostituito dal seguente: «L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta quinquennale da parte delle competenti autorità marittime/demaniali che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette. Il primo nulla osta quinquennale ed i successivi rinnovi saranno rilasciati previa approvazione di una graduatoria che terrà conto esclusivamente della professionalità acquisita anche in modo discontinuo nell'esercizio del commercio di cui al presente articolo nell'area demaniale a cui si riferisce la selezione. In caso di non esercizio dell'attività per un periodo superiore a 2 anni consecutivi, la professionalità decade.»
43. 03. Raffaelli, Andreuzza, Patassini, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 44.

  Sopprimerlo.
44. 1. Osnato, Bignami.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 6-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2011, n. 138, resta vigente, con carattere di assoluta priorità per le permute con immobili da realizzare in aree di particolare disagio e con significativo apporto occupazionale, per le quali siano pervenute all'Amministrazione, entro il termine del 1o ottobre 2019, anche in via autonoma e spontanea, proposte e/o manifestazioni di interesse, ai sensi del medesimo comma 6-ter, che siano a totale finanziamento privato e senza oneri per lo Stato nel triennio 2020-2022.
44. 2. Tateo, Sasso, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 45.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1.1. A decorrere dall'anno 2019, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rideterminato nella misura del 7,55 per cento, di cui 0,20 per cento relativo alla spesa per gas medicinali e 7,35 per cento per gli altri acquisti diretti.
  1.2. A decorrere dall'anno 2019, il tetto della spesa farmaceutica convenzionata, di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminato nella misura del 7,30 per cento.
45. 500. Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: «Il direttore sanitario è un medico che» sono inserite le seguenti: «, all'atto del conferimento dell'incarico» e dopo le parole: «il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che» sono inserite le seguenti: «, all'atto del conferimento dell'incarico,».
45. 10. Garavaglia, Comaroli, Gusmeroli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Dopo il comma 12 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è aggiunto il seguente:
  «12-bis. A decorrere dall'esercizio 2019, sono considerate regioni di riferimento tutte le regioni che soddisfano le condizioni previste dal comma 5 individuate entro il termine del 15 settembre dell'anno precedente al riparto dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Pertanto, non si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 5 e il comma 12».
45. 16. Boldi, Comaroli, Garavaglia, Gusmeroli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Al comma 14 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
   «a) il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

  “A decorrere dall'anno 2020 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, in considerazione della approvazione del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 avente ad oggetto ‘Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502’ e della variazione di prevalenza, rispetto al 2011, delle fasce anziane della popolazione e della cronicità correlata al crescente invecchiamento della popolazione, possono programmare un incremento, rispetto al 2019, della spesa per le prestazioni di cui trattasi nel presente comma pari al 10 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Detto incremento del 10 per cento viene applicato ogni due anni, e dall'anno 2024, fermo restando il livello di spesa ottenuto nel 2023 in forza dell'applicazione del predetto incremento, lo stesso è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di prestazioni di ricovero e cura e di specialistica ambulatoriale che tenga conto del diverso mix di erogatori pubblici e privati accreditati nelle differenti realtà regionali, della variazione di prevalenza delle fasce anziane della popolazione e della prevalenza di soggetti affetti da patologie croniche stimabili con l'utilizzo degli algoritmi di stratificazione sviluppati dal Ministero della salute in collaborazione con le Regioni e le provincie autonome. Il predetto incremento percentuale del 10 per cento può valere anche per prestazioni erogate a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza solo se viene previsto negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale di cui all'articolo 9 del Patto per la salute sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con intesa del 10 luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), e negli accordi bilaterali fra e regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con intesa del 3 dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2010, in deroga ai limiti previsti dal primo periodo. In mancanza dei succitati accordi vale per i residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza il valore delle prestazioni riferito all'esercizio 2017. Il predetto incremento del 10 per cento è subordinato alla attribuzione delle risorse aggiuntive dalle Aziende sanitari locali erogatori di diritto privato secondo quanto previsto all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e con l'obiettivo di garantire l'accesso ai servizi nel rispetto delle previsioni del Piano nazionale di governo delle liste d'attesa e dei crescenti bisogni legati al mutato scenario demografico ed epidemiologico. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare misure volte, in particolare, a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati accreditati, nonché gli obiettivi previsti dall'articolo 9-quater, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Per le prestazioni di alta specialità e salvavita, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, possono essere programmate, per tutti i cittadini, anche quelli residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza, percentuali di incremento differenti rispetto a quella del 10 per cento solo se, nel caso di residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza, gli incrementi sono previsti negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale di cui all'articolo 9 del Patto per la salute sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con intesa del 10 luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), e negli accordi bilaterali fra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con intesa del 3 dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2010, in deroga ai limiti previsti dal primo periodo.”;
   b) al quarto periodo dopo le parole: “alta specialità” sono inserite le seguenti: “e salvavita”;
   c) al quinto periodo le parole: “in sede di prima applicazione” sono soppresse;
   d) il sesto, il settimo, e l'ottavo periodo sono abrogati».
45. 1. Garavaglia, Comaroli, Gusmeroli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1.1. In sede di revisione dei criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale di riparto del Fondo per il 2016, è attribuita la condizione di disabilità gravissima alle persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 8.5, o in stadio 5 di Hoehne Yahrmod.
45. 11. Gemmato, Osnato, Bignami.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-bis.1. All'articolo 11, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, il comma 4-bis è abrogato.
45. 501. Novelli, Sandra Savino, Pettarin.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Personale enti servizio sanitario)

  1. All'articolo 28 del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 sono apportate le seguenti modificazioni:
   «  a) la lettera b del comma 1 è abrogata;
   b) il comma 2 è abrogato».

  2. All'articolo 8, comma 1, lettera h-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; il requisito della specializzazione non è richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale».
45. 01. Boldi, Covolo, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(«Esenzioni in favore delle vittime di atti dolosi di violenza fisica»)

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, al fine di garantire l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), in regime di esenzione dalla partecipazione al relativo costo, di tutte le prestazioni, attività, servizi, dispositivi e interventi, anche di natura estetica, necessari ed appropriati per la completa riabilitazione delle vittime di atti dolosi di violenza fisica, oggetto di denuncia all'autorità giudiziaria.
  2. Qualora, all'esito degli accertamenti condotti dall'autorità giudiziaria, risulti che le lesioni subite non sono riconducibili ad atti dolosi di violenza fisica, ovvero che detti atti non sono stati materialmente posti in essere, le prestazioni erogate dal SSN sul presupposto della denuncia di cui al comma 1, che in assenza di essa non sarebbero state garantite, sono integralmente rimborsate dal soggetto che ne ha beneficiato, secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto adottato ai sensi del comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
45. 03. Gerardi, Giaccone, Murelli, Bisa, Tateo, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Detrazioni per spese in presidi socioassistenziali e sociosanitari)

  1. Dall'imposta lorda si detraggono le spese sanitarie, di vitto e di alloggio, sostenute da coniuge, convivente, figli, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle per il familiare o il convivente, anche non disabile, per il familiare, affine, convivente, di età superiore ai 65 anni, ricoverato in presidi socioassistenziali e sociosanitari.
  2. La detrazione si applica nelle seguenti misure:
   a) totale se il reddito complessivo è inferiore o uguale a 25.000 euro;
   b) nella misura del 50 per cento se il reddito complessivo è inferiore o uguale a 50.000 euro;
   c) nella misura del 20 per cento se il reddito complessivo è superiore a 50.000 euro.

  3. La detrazione spetta a condizione che la persona che risiede e trova assistenza nei presidi di cui al comma 1 abbia un reddito non superiore a 15.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.
  4. Ai fini della detrazione la spesa deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA della struttura di ricovero.
  5. Ai maggiori oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
45. 04. Manzato, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Disposizioni per riqualificare e migliorare presidi socioassistenziali e sociosanitari e migliorare la qualità di vita delle persone residenti e ricoverate)

  1. Al fine di migliorare la qualità di vita e tutelare la salute delle persone che vi risiedono e che vi sono ricoverate, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i due successivi, ai presidi socio-assistenziali e socio sanitari esistenti alla data del 1o gennaio 2020 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi d'imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 3.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei princìpi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e di incremento dell'efficienza energetica, ovvero per spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020, di 50 milioni di euro per l'anno 2021, di 50 milioni di euro per gli anni 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
45. 05. Manzato, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Sanzioni pubblicità sanitarie ingannevoli)

  1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 525 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 comporta a carico del soggetto interessato o committente l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, di importo non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.
  2. L'Autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del comma 536 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  3. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a copertura degli oneri derivanti dall'attività di cui al presente articolo.
45. 06. Boldi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Direttore sanitario iscritto all'albo territoriale in cui hanno sede operativa)

  1. Al comma 536 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «tutte le strutture sanitarie private» sono aggiunte le seguenti parole: «odontoiatriche».
45. 07. Boldi, Comaroli, Garavaglia, Gusmeroli.

ART. 46

  Sopprimere il comma 1.
46. 501. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso «4-bis», primo periodo, sostituire le parole: attribuita è divisa in tre parti di pari importi in relazione alle con le seguenti: è attribuita in base alla popolazione residente delle.
46. 502. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Ferrari.

  Sopprimere il comma 1-bis.
46. 500. Giacomoni.

  Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46.1.
(Nuove disposizioni per il rilancio economico e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (cosiddetto Shock IRES))

  1. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e le nuove imprese che avviano nelle citate regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società per i primi tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite al comma 4.
  2. Il godimento del beneficio di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:
   a) le imprese di cui al comma 1 devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto;
   b) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunto dalla data del riconoscimento del beneficio deve risultare già residente nelle Regioni ricomprese dell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

  3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 800 milioni di euro nel 2020, 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 1,2 miliardi di euro nell'anno 2023 si provvede:
   a) quanto a 800 milioni di euro nel 2020 a valere sulle risorse rinvenienti dall'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
   b) quanto a 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni nel 2021 e 2022 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione al ciclo di programmazione 2021-2027;
   c) quanto a 1 miliardo e 200 milioni di euro nel 2023 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2021-2027.

  5. Ai fini dell'attuazione del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
46. 01. Prestigiacomo, Minardo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Scoma, Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46.1.
(Disposizioni in materia di fiscalità locale)

  1. Dopo il comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è inserito il seguente:
  683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e al comma 169, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 maggio di ciascun anno di riferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.
46. 02. Mollicone, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46.1.
(Istituzione di una zona economica speciale nelle aree della regione Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo economico e industriale delle aree della regione Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014, e la creazione di condizioni favorevoli all'attrazione di nuovi investimenti, nonché l'insediamento di nuove imprese in tali territori, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nelle aree della regione Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014, cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  2. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale di cui al comma 1 si applicano le norme contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.
46. 03. Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46.1.
(Istituzione di una zona economica speciale nella regione Veneto)

  1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano l'insediamento di nuove imprese, il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese già operanti nella regione Veneto, nelle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016 e nelle aree della regione Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014, in quanto ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, sono istituite zone economiche speciali, cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, rispettivamente nella regione Veneto, nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo) e nelle aree della regione Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014.
  2. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree delle zone economiche speciali di cui al comma 1 si applicano le norme contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.
46. 04. Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Giacometti, Lazzarini, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Patassini, Latini, Paolini, Golinelli, Cavandoli, Cestari, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci.

ART. 47

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al comma 25 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole «Fino al 31 dicembre 2003» sono soppresse.
  1-ter. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 17 dicembre 1999, n. 472 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La determinazione degli importi dell'IVA da rimborsare alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori è effettuata, a decorrere dall'anno 2007, al lordo delle quote spettanti alle predette regioni in base alla normativa vigente».
47. 1. Bartolozzi, Prestigiacomo, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma, Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Modifiche al codice della strada)

  1. All'articolo 93 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-ter, le parole: «o dello Spazio economico europeo» sono sostituite dalle seguenti: «, dello Spazio economico europeo, nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o»;
   b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
  «1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano ai residenti nel comune di Campione d'Italia».
47. 01. Butti, Osnato.

  Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

  1. Alla lettera l) del comma 1 articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, al comma 1 dopo le parole: «le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi», sono aggiunte le seguenti: «e di noleggio con conducente.».
47. 03. Bruno Bossio, Gariglio.

ART. 48.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  3. Dopo il comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:
  «855-bis. Al fine di assicurare maggiore sostenibilità nella fase di restituzione delle anticipazioni di cui al comma 855, le somme anticipate possono essere rimborsate su apposita richiesta degli enti interessati da presentarsi a pena di decadenza entro il 15 gennaio 2020, e previo accordo dell'ente erogatore, in tre rate annuali a decorrere dal mese di giugno 2020, con interessi a carico degli enti stessi, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori. A fronte della richiesta di cui al periodo precedente, il soggetto erogatore reintegra le somme eventualmente già acquisite entro il 30 dicembre 2019 a titolo di rimborso ai sensi del comma 855. Gli enti che si avvalgono della facoltà di rimborsare le anticipazioni di liquidità in tre rate annuali cancellano l'impegno di spesa concernente il rimborso dell'anticipazione di liquidità non pagato alla fine dell'esercizio e iscrivono nel Titolo IV della spesa un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite da utilizzare secondo le modalità previste al paragrafo 3.20-bis dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011. La quota accantonata del risultato di amministrazione nel fondo di anticipazione di liquidità è applicata al bilancio anche da parte degli enti in disavanzo».
*48. 500. Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  3. Dopo il comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:
  «855-bis. Al fine di assicurare maggiore sostenibilità nella fase di restituzione delle anticipazioni di cui al comma 855, le somme anticipate possono essere rimborsate su apposita richiesta degli enti interessati da presentarsi a pena di decadenza entro il 15 gennaio 2020, e previo accordo dell'ente erogatore, in tre rate annuali a decorrere dal mese di giugno 2020, con interessi a carico degli enti stessi, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori. A fronte della richiesta di cui al periodo precedente, il soggetto erogatore reintegra le somme eventualmente già acquisite entro il 30 dicembre 2019 a titolo di rimborso ai sensi del comma 855. Gli enti che si avvalgono della facoltà di rimborsare le anticipazioni di liquidità in tre rate annuali cancellano l'impegno di spesa concernente il rimborso dell'anticipazione di liquidità non pagato alla fine dell'esercizio e iscrivono nel Titolo IV della spesa un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite da utilizzare secondo le modalità previste al paragrafo 3.20-bis dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011. La quota accantonata del risultato di amministrazione nel fondo di anticipazione di liquidità è applicata al bilancio anche da parte degli enti in disavanzo».
*48. 501. Pella.

ART. 49.

  Al comma 1, lettera b), alla lettera c-quater), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, anche destinate all'inclusione degli anziani.
49. 2. Rampelli, Osnato, Bignami, Silvestroni.

  Al comma 1, lettera b), dopo la lettera c-quinquies), aggiungere la seguente:
   c-sexies) progetti per la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
49. 1. Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera b), dopo la lettera c-quinquies), aggiungere la seguente:
   c-sexies) progetti volti a favorire la residenzialità e la presenza di attività commerciali e servizi nei centri storici.
49. 3. Rampelli, Osnato, Bignami.

  Sopprimere il comma 1-bis.
49. 500. Giacomoni.

  Dopo l'articolo 49 aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Semplificazione in materia di acquisizione e documentazione antimafia)

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: «per un importo superiore a 5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo superiore a 25.000 euro»;
   b) all'articolo 86, comma 2-bis, le parole: «Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica» sono soppresse;
   c) all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: «per un importo superiore a 5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo superiore a 25.000 euro».
49. 01. Garavaglia, Comaroli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 49 aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Misure per semplificare l’iter delle gare)

  1. All'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
  «13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 8 non si applicano nelle gare sotto-soglia comunitaria e in quelle sopra-soglia i cui criteri valutativi siano di natura esclusivamente tabellare o quantitativa.
   13-ter. Per le amministrazioni aggiudicatrici pubbliche le attività dei commissari sono a titolo gratuito, ad esclusione del rimborso spese, se dovuto».
49. 03. Garavaglia, Comaroli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifiche alle disposizioni concernenti la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 104 sono aggiunti i seguenti:
  «104-bis. Sono considerati altresì investimenti qualificati, le quote o azioni di fondi di investimento europeo a lungo termine (ELTIF) ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m-octies.1) del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, di durata superiore a 5 anni, che investano almeno il 70 per cento del capitale in attività di investimento ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, riferibili a imprese di portafoglio ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 11 del medesimo regolamento (UE) 2015/760, che siano residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo.
  104-ter. Ai fini della valutazione del rispetto del requisito di cui al comma 104-bis si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e Consiglio. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente comma, si applicano le disposizioni del medesimo regolamento (UE) 2015/760 e le relative norme nazionali di esecuzione.
  104-quater. Per gli investimenti qualificati ai sensi del comma 104-bis, gli importi indicati al comma 101, rispettivamente pari a 30.000 euro e 150.000 euro sono elevati, il primo a 150.000 ed il secondo a 1.500.000 euro».

  2. I commi da 211 a 215 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
49. 04. Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Bitonci, Paternoster, Alessandro Pagano, Tarantino.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Spese di giustizia)

  1. All'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «a ruolo, il concessionario» sono sostituite dalle seguenti: «campione, l'ufficio giudiziario»;
   b) il comma 2 è soppresso.

  2. All'articolo 212 comma 1 del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 le parole: «ad iscrizione a ruolo,» sono sostituite dalle seguenti: «alla riscossione a mezzo funzionario unep,».
  3. All'articolo 213 comma 1 del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 la parola: «ruolo» è sostituita dalla seguente: «campione».
  4. All'articolo 214 comma 1 del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 la parola: «ruolo» è sostituita dalla seguente: «campione».
  5. All'articolo 215 comma 1 del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 la parola: «ruolo» è sostituita dalla seguente: «campione».
  6. L'articolo 216 del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è abrogato.
  7. All'articolo 217 del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 il comma 1 è sostituito dal seguente: «Nel modello di pagamento e nel campione devono risultare gli importi prenotati a debito a favore di soggetti diversi dall'erario per consentirne il riversamento da parte dell'ufficio».
  8. All'articolo 218 del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 la parola: «ruolo» è sostituita con la seguente: «campione»;
   b) al comma 2 la parola: «ruolo» è sostituita con la seguente: «campione».

  9. All'articolo 222-ter del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia S.p.A. procede all'iscrizione a ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «notifica, ai sensi dell'articolo 157 e seguenti del codice di procedura penale, l'invito al pagamento ed il modello di pagamento, con l'espressa, avvertenza che procederà alla riscossione a mezzo funzionario unep, in caso di mancato pagamento entro il termine di una mese dalla notifica»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Il debitore è tenuto a depositare presso l'ufficio la ricevuta di versamento entro il termine di dieci giorni dall'avvenuto pagamento».

  10. L'articolo 227 del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è abrogato.
  11. All'articolo 230 comma 1 del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 la parola: «ruolo» è sostituita dalla seguente: «campione».
  12. All'articolo 248 comma 1 del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 le parole: «ad iscrizione a ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «alla riscossione a mezzo funzionario unep».
  13. All'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486 la parola: «giudiziari» è soppressa.
49. 06. Morrone, Bitonci.

ART. 50

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 857, 859, 860, 861, 862, 863, 864 e 865 sono abrogati;
   b) al comma 855 le parole: «del 30 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «del 30 marzo 2020».
50. 1. Covolo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. Al comma 3 dell'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi professionali, né affidare opere pubbliche nell'ambito delle quali siano previsti incarichi professionali, il cui compenso pattuito non sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, anche tenuto conto dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei parametri indicati dai decreti del Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 e 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni. Eventuali contratti d'opera stipulati in violazione del presente comma sono nulli, nei sensi e nei limiti di cui ai commi precedenti».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: (Disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della Pubblica amministrazione e di prestazioni professionali rese alla Pubblica amministrazione).
50. 8. Osnato, Bignami, Zucconi.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50.1.
(Disposizioni in materia di crediti commerciali nei confronti della pubblica amministrazione)

  1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente:
  «2-quater. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e appositamente certificati da parte delle stesse amministrazioni pubbliche debitrici possono essere compensati con i debiti relativi alle imposte, ai contributi e alle altre somme di cui al comma 2 del presente articolo».

  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il limite massimo di compensazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica ai crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione compensabili ai sensi dell'articolo 17, comma 2-quater, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.».

  3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  4. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata la procedura informatica per la registrazione e l'attestazione dell'esigibilità del credito per la compensazione di cui al presente articolo in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo producono effetti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui a presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
50. 03. Gelmini, Baldelli, Mandelli, Giacomoni, Brunetta, Mulè, D'Attis, D'Ettore, Pella, Vietina, Cappellacci, Ruggieri, Giacometto, Napoli, Della Frera, Ruffino, Pittalis, Cassinelli, Novelli, Bergamini, Ripani, Mazzetti, Pettarin, Minardo, Bagnasco, Bartolozzi, Zanella, Milanato, Marin, Porchietto, Saccani Jotti, Nevi, Battilocchio, Calabria, Maria Tripodi, Rossello, Palmieri, Rotondi, Versace, Scoma, Carrara, Zangrillo, Musella, Rosso, Fatuzzo, Cannatelli, Squeri, Sozzani, Elvira Savino, Labriola, Prestigiacomo, Fiorini.

ART. 50-bis.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il Fondo per la valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con la dotazione di 75 milioni di euro per l'anno 2020, di 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 220 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
  2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis è destinato al finanziamento di interventi legislativi volti a valorizzare il ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le attività da esso svolte a favore della collettività.
  2-quater. I commi 106 e da 162 a 170 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
  2-quinquies. All'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 9 è sostituito dal seguente:
  « 9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il CIPE, con la medesima delibera di approvazione dei Piano sviluppo e coesione, stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione e dell'Agenzia per la coesione territoriale»;
   b) al comma 13, primo periodo, le parole da: «, anche attraverso il ricorso alla Struttura» fino alla fine del periodo sono soppresse.

  2-sexies. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di cui al comma 2-bis, si provvede:
   a) quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante le risorse derivanti dalle disposizioni introdotte dai commi 2-quater e 2-quinquies;
   b) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   c) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2022 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*50-bis. 501. Gelmini, Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Giacometto, Porchietto, Angelucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 75 milioni di euro per il 2020,155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 220 milioni di euro a decorrere dal 2023.
  2-ter. Il predetto fondo, denominato Fondo per la valorizzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha lo scopo di promuovere e favorire tutte gli interventi legislativi tesi a valorizzare il ruolo del Corpo Nazionale dei Vigili dei Fuoco e le loro attività a sostegno e supporto della collettività.
  2-quater. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 106 e i commi da 162 a 170 dell'articolo 1 sono abrogati.
  2-quinquies. All'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il CIPE, con la medesima delibera di approvazione dei Piano sviluppo e coesione, stabilisce, al fine dì accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione e dell'Agenzia per la coesione territoriale.»;
    2) al comma 13, primo periodo, le parole da: «, anche attraverso il ricorso alla Struttura» fino alla fine del periodo sono soppresse.

  2-sexies. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di cui al comma 2-bis, si provvede:
   a) quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante le risorse derivanti dalle modifiche di cui al comma 2-quater e 2-quinquies.
   b) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20192021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   c) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2022 e 120 milioni di euro a decorrere dal 2023 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»
*50-bis. 500. Prisco, Osnato.

ART. 51.

  Sopprimere i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.
51. 500. Pagani.

  Sopprimere il comma 2-bis.

  Conseguentemente, al comma 2-ter, sostituire le parole: regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, con le seguenti: del CED del dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale e del pubblico registro automobilistico
51. 501. Pagani.

ART. 52.

  Al comma 1, dopo la parola: contributi aggiungere le seguenti:, riconosciuti anche per acquisti antecedenti al decreto di cui al comma 2 del presente articolo.
52. 5. Murelli, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, dopo la parola: contributi aggiungere le seguenti: ovvero trenta euro per l'acquisto del primo dispositivo, euro ottanta per l'acquisto di due dispositivi, euro centotrentacinque per l'acquisto di tre dispositivi.
52. 6. Ungaro, Del Barba.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 15,1 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro e sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.

  Conseguentemente,
   al secondo periodo, dopo le parole: per ciascun dispositivo di allarme acquistato aggiungere le seguenti: ovvero della somma di euro 60 per ciascun sistema di ritenuta per bambini, con dispositivo di allarme integrato all'origine, acquistato;
   dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante le risorse del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1 comma 255 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018..
52. 13. Osnato, Meloni, Lollobrigida, Bignami, Zucconi.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: euro 30 con le seguenti: euro 60.
52. 12. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: per ciascun dispositivo di allarme acquistato aggiungere le seguenti: ovvero della somma di euro 60 per ciascun sistema di ritenuta per bambini, con dispositivo di allarme integrato all'origine, acquistato.
52. 14. Osnato, Meloni, Lollobrigida, Bignami, Zucconi.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: del limite di spesa aggiungere le seguenti: e riconoscere il beneficio anche per gli acquisti effettuati dall'entrata in vigore dell'obbligo per dispositivi antiabbandono.
52. 15. Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52.1.


  Al fine di consentire ai destinatari di conformarsi alle misure previste previa adeguata informazione sulla entrata in vigore della norma, la violazione dell'obbligo previsto dal comma 1-bis dell'articolo 172 del codice della strada è oggetto di sanzione da parte degli organi accertatori a far data dal 1o marzo 2020.».
52. 01. Meloni, Lollobrigida, Foti, Osnato, Bignami.

ART. 53.

  Al comma 1, dopo le parole: Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci aggiungere le seguenti: e passeggeri, nonché sostituire le parole: 12,9 milioni di euro con le seguenti: 25 milioni di euro ed, infine, dopo le parole: Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e, aggiungere le seguenti: altresì, nel caso di imprese esercenti attività di trasporto merci,.

  Conseguentemente,
   al comma 2, dopo le parole: finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate aggiungere le seguenti: nonché al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 e di categoria M2 o M3 e dopo le parole: autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate aggiungere le seguenti: e ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3;
   al comma 4 dopo le parole: modalità di alimentazione aggiungere le seguenti: ovvero, per i veicoli destinati al trasporto passeggeri, è compresa tra un minimo di euro 4 mila e un massimo di euro 40 mila per ciascun veicolo ed è differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo.
53. 4. Gemmato, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, sostituire le parole: ciascuno degli anni 2019 e, con le seguenti: per l'anno 2019 e a 20 milioni per l'anno.

  Conseguentemente, all'articolo 59:
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
  2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 7,1 milioni di euro per l'anno 2020;
   al comma 3, lettera g), sostituire le parole: 12,9 milioni con le seguenti: 20 milioni.
53. 2. Morelli, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2019 e di euro 5 milioni per l'anno 2020 da destinare all'erogazione di contributi per l'istallazione di sistemi guida assistita e di sistemi anticollisione ADAS « retrofit» e « aftermarket» su autotreni e autoarticolati immatricolati antecedentemente l'anno 2015. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile.

  Conseguentemente all'articolo 59, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'onere di cui all'articolo 53, comma 5-bis, pari ad euro 1 milione per l'anno 2019 e 6 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
53. 11. Zanella.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Condivisione di veicoli tra privati)

  1. In via sperimentale per gli anni 2020 e 2021, in deroga ai commi 5, 7 e 8, dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è autorizzata l'attività di condivisione, dietro corrispettivo, di autoveicoli tra privati per il tramite di piattaforme digitali. Alle transazioni effettuate ai sensi del primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede all'attuazione del presente articolo.
53. 02. Ruggieri.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Disposizioni in materia di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica)


  All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, dopo la parola: «all'acquisto» sono inserite le seguenti: «anche in leasing finanziario»;
   b) al comma 3, dopo la parola: «per l'acquisto» sono inserite le seguenti: «anche in leasing finanziario».
53. 01. Silvestroni, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

  1. Al comma 10 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente:
  10-ter. L'imposta di cui al comma 10-bis non si applica per le tratte inferiori a 20 chilometri, qualora tali percorsi siano di collegamento con nuclei abitati in aree montane non raggiunti da strade di comunicazione percorribili con autovetture o da sistemi di mobilità a fune.

  Conseguentemente, all'articolo 59, aggiungere il seguente comma.

  3-ter. Agli oneri derivanti dall'articolo 53-bis, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
53. 05. Parolo, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Manzato, Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 55.

  Sostituire l'articolo 55 con il seguente:

Art. 55.
(Disposizioni per la tutela dell'eccellenza tecnologica e le esportazioni dell'industria nazionale dei materiali d'ammortamento)

  1. Al fine di accrescere la redditività del comparto ed incrementare il gettito fiscale, l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche per la tutela dell'eccellenza tecnologica e le esportazioni dell'industria dei materiali d'armamento sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, che vi provvede nell'interesse dello Stato con l'ausilio di un Comitato interministeriale per l'industria nazionale dei materiali d'armamento.
  2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, individua il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri cui delegare le funzioni dì cui al comma 1 e l'ufficio della Presidenza del Consiglio incaricato delle attività di supporto, coordinamento e segreteria.
  3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato è coadiuvato da un Comitato interministeriale per l'industria nazionale dei materiali d'armamento, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato «Comitato».
  4. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato ed è composto dai Ministri della difesa, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, nonché dal Direttore del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza. I Ministri possono delegare la loro partecipazione al Comitato ad un vice Ministro o ad un Sottosegretario di Stato competente per i rispettivi Dicasteri.
  5. All'atto del proprio insediamento, il Comitato adotta il proprio regolamento interno, che ne disciplina le attività ed organizza altresì il Nucleo tecnico-operativo, di seguito NTO, posto alle sue dipendenze, di cui ai commi 9-12.
  6. In merito agli specifici argomenti discussi dal Comitato, il Presidente può invitare a partecipare alla seduta Ministri o Sottosegretari di Stato di altri Dicasteri e rappresentanti di enti pubblici e privati la cui presenza sia ritenuta utile all'espletamento delle funzioni del Comitato. Ai soggetti invitati non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente di ciascuna Amministrazione.
  7. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati.
  8. Nell'ambito e a supporto dei compiti di alta direzione, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato:
   a) nel rispetto dei limiti di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, definisce gli indirizzi del Governo in materia di fabbricazione ed esportazione dei materiali d'armamento, con particolare riferimento alla tutela delle capacità nazionali rispetto al rischio di acquisizioni estere ostili, alla promozione del settore nei mercati esteri, alle partnership industriali, alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alle relative ricadute sul settore;
   b) individua le misure per l'incentivazione dell'innovazione tecnologica nel settore, anche tramite lo sfruttamento economico dei brevetti, individuando modalità di equa remunerazione dei prodotti dell'ingegno, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 65, comma 5 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
   c) definisce gli indirizzi per lo sviluppo della cooperazione nel settore della produzione dei materiali d'armamento tra le amministrazioni pubbliche, gli enti di ricerca, le strutture universitarie e l'industria, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese di settore;
   d) incoraggia la collaborazione tra le imprese italiane operanti nel campo della produzione dei materiali d'armamento, allo scopo di rafforzarne la competitività internazionale anche ai fini della partecipazione in posizione vantaggiosa ai consorzi multinazionali costituiti in vista della realizzazione di programmi complessi;
   e) orienta le attività operative di sostegno alla penetrazione nei mercati esteri, con particolare riferimento all'acquisizione di informazioni sensibili, alla loro successiva diffusione alle imprese nazionali del comparto, nonché al supporto politico e logistico delle candidature italiane nelle gare internazionali d'appalto;
   f) promuove lo sviluppo dei programmi che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e di tipo duale, con particolare riferimento alle applicazioni per la sicurezza civile e militare, anche in raccordo con i programmi internazionali ed europei a valenza strategica;
   g) predispone ed invia entro il 30 giugno di ogni anno una relazione alle Camere contenente l'illustrazione delle attività e dei risultati ottenuti nel campo della tutela e della promozione dell'industria dell'aerospazio e difesa nazionale;
   h) promuove altresì il trasferimento di conoscenze dal settore della ricerca ai servizi di pubblica utilità, ove possibile, con riferimento alla previsione e prevenzione dei rischi derivanti dall'attività dell'uomo.

  9. Per l'espletamento dei compiti affidatigli, il Comitato si avvale del supporto fornito dall'NTO, composto da personalità designate da ciascuna delle Amministrazioni rappresentate nel Comitato ed integrato da esperti del settore, provenienti anche dall'industria nazionale dei materiali d'armamento, selezionati secondo procedure obiettive e trasparenti, nel rispetto della normativa vigente.
  10. L'NTO agisce da organo di staff del Comitato ed è strutturato in modo tale da assicurarne l'operatività permanente sulla base del regolamento adottato dal Comitato.
  11. L'NTO ha una segreteria permanente, insediata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e dispone di due divisioni, una competente per l'analisi di situazione ed una, operativa, per la promozione sui mercati internazionali dei beni ad alta intensità tecnologica ed impieghi militari o duali prodotti dall'industria italiana, anche tramite la partecipazione a consorzi multinazionali. Il predetto regolamento adottato dal Comitato determina la consistenza dei contingenti di personale destinati alle divisioni dalle Amministrazioni coinvolte.
  12. Ai componenti dell'NTO non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione o alla remunerazione di eventuali straordinari si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente di ciascuna delle Amministrazioni coinvolte, con esclusione dei soggetti privati, per i quali non sono previsti rimborsi a carico della finanza pubblica.
  13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
55. 1. Ferrari, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e con il Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le parole: senza assunzione di garanzie di natura finanziaria,.
55. 2. Ferrari, Paternoster, Tarantino, Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, sostituire le parole: proprie articolazioni, con le seguenti: propri enti o articolazioni.
55. 3. Deidda, Galantino, Osnato, Bignami, Zucconi.

  Al comma 1, dopo le parole: natura finanziaria aggiungere le seguenti: anche con la collaborazione delle Agenzie di cui alla legge 124 del 2007.
55. 4. Ferrari, Paternoster, Tarantino, Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, dopo la parola: attività, aggiungere la seguente: precontrattuale.
55. 5. Ferrari, Paternoster, Tarantino, Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, dopo la parola: supporto, aggiungere le seguenti: politico e.
55. 6. Ferrari, Paternoster, Tarantino, Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La stessa facoltà può essere esercitata anche a nome e per conto dei medesimi Stati.
55. 7. Ferrari, Paternoster, Tarantino, Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «nei capi III e IV» sono inserite le parole: «e salvo in ogni caso l'affidamento diretto se ricorrono motivi imperativi di interesse generale»;
   b) al comma 4, lettera b), dopo le parole: «interessati alla concessione» sono inserite le parole: «, salvo il rinnovo diretto se ricorrono motivi imperativi di interesse generale».
55. 10. Bergamini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Al fine di garantire una più efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operatività del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonché di ridurre le esigenze di rifinanziamento del predetto Fondo, al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 16, comma 1-bis, le parole: «atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi, quantificati» sono sostituite dalle seguenti: «imputabile alla componente di contributo agli interessi relativa alle operazioni di stabilizzazione del tasso di interesse, quantificato» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze gestisce la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio.»;
   b) all'articolo 17, comma 1, lettera b), le parole: «, comprensivi degli accantonamenti volti ad assicurare la copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa, quantificati sulla base della metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-bis» sono eliminate.
55. 15. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55.1.

  1. All'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 648, dopo le parole: «sottoposti a sperimentazione clinica» aggiungere le seguenti: «, i medicinali la cui commercializzazione è autorizzata per un'indicazione terapeutica diversa, in soggetti nei quali l'utilizzo di test diagnostici innovativi validati identificano delle alterazioni ovvero mutazioni per cui il farmaco stesso possa essere attivo in base a conoscente scientifiche validate».
  2. L'onere del presente articolo, quantificato in 20 milioni di euro, resta a carico del Servizio sanitario nazionale nell'ambito del tetto di spesa programmato per l'assistenza farmaceutica.
55. 02. D'Ettore, Mugnai, Mazzetti, Ripani.

  Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55.1.
(Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A.)

  1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è sostituito con il seguente:
  «6. L'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione del Piano Ambientale medesimo e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica. Le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro. La disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino al 23 agosto 2023.».
55. 03. Molinari, Rixi, Di Muro, Foscolo, Viviani, Sasso, Tateo, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55.1.
(Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A.)

  1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «dell'A.I.A.» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano Ambientale medesimo»;
   b) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica»;
   c) al secondo periodo, dopo le parole: «in quanto costituiscono adempimento» sono inserite le seguenti: «dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione»;
   d) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.»;
   e) al terzo periodo, le parole: «al 6 settembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 23 agosto 2023».
55. 04. Molinari, Rixi, Di Muro, Foscolo, Viviani, Sasso, Tateo, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55.1.
(Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A.)

  1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «dell'A.I.A.» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano Ambientale medesimo»;
   b) al secondo periodo, dopo le parole: «in quanto costituiscono adempimento» sono inserite le seguenti: «dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione»;
   c) al terzo periodo, dopo le parole «condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A., in amministrazione straordinaria.»;
   d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori».
55. 05. Molinari, Rixi, Di Muro, Foscolo, Viviani, Sasso, Tateo, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55.1.
(Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A.)

  1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «dell'A.I.A.» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano Ambientale medesimo»;
   b) al secondo periodo, dopo le parole: «in quanto costituiscono adempimento» sono inserite le seguenti: «dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione»;
   c) al terzo periodo, le parole: «fino al 6 settembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano Ambientale stesso, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.».
55. 06. Molinari, Rixi, Di Muro, Foscolo, Viviani, Sasso, Tateo, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55.1.

  1. All'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «e i professionisti in modalità telematica», sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4»;
   b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
  «2-bis.1. I professionisti esercenti attività di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, che non rientrino nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, devono comunicare il proprio indirizzo PEC utilizzando l'apposito FORM messo a disposizione dalla piattaforma INI-PEC.»;
   c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Ai fini della piena realizzazione delle finalità di cui al comma 1, i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, non rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, possono comunicare il proprio indirizzo PEC, utilizzando gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche, al fine di ottimizzare la raccolta e l'aggiornamento dei medesimi indirizzi.»;
   d) alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e modifiche al codice dell'amministrazione digitale».
55. 08. Osnato, Bignami, Zucconi.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55.1.
(Istituzione di un IP fiscale per le imprese che operano sui mercati di consumo digitale non residenti o privi di stabile organizzazione nel territorio italiano)

  1. Al fine di rendere operativa l'imposta sui servizi digitali prevista dall'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e di un numero identificativo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, che nel corso di un anno solare realizzano i presupposti indicati al comma 36 della legge succitata devono depositare un indirizzo IP presso l'Agenzia delle Entrate che provvederà ad associare il relativo numero identificativo ai fini dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali.
  2. Ai fini dell'accertamento delle sanzioni e della riscossione dell'imposta sui servizi digitali, nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili.
55. 09. Mollicone, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55.1.
(Misure a sostegno dei titolari e/o gestori degli impianti di carburante)

  1. A far data dal 1o gennaio 2020, è istituito un fondo per l'introduzione di agevolazioni ed incentivi fiscali di sostegno ai titolari e/o gestori degli impianti di carburante, il cui contributo complessivo alla finanza pubblica per gli anni 2020 e 2021 è determinato, in via provvisoria, nell'importo di euro 500.000.000.
  2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al primo comma del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di 500 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 3 Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia, Programma 24, Azione 12 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12) – Reddito di cittadinanza, sono apportate le seguenti modificazioni:
   2020:
   CP: – 500.000.000;
   CS: – 500.000.000.
   2021:
   CP: – 500.000.000;
   CS: – 500.000.000.
55. 010. Deidda, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55.1.
(Misure per favorire la mobilità sostenibile)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2020 e nel limite delle disponibilità del Fondo di cui al comma successivo, al fine di favorire la mobilità sostenibile e rispettosa dell'ambiente, nell'ambito dei piani adottati da Stato, regioni, province, comuni, città metropolitane e comunità montane ed enti equiparati, ed in conformità ad apposite convezioni stipulate tra datore di lavoro e lavoratore dipendente o assimilato, non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente e da lavoro assimilato e sono deducibili dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo le spese sostenute dal datore di lavoro per l'acquisto ed il mantenimento di velocipedi conformi al disposto dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da assegnare o concedere in uso esclusivo ai propri dipendenti e assimilati per percorsi casa-lavoro.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con uno stanziamento di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo in uso esclusivo dei velocipedi concessi ai propri dipendenti e assimilati per percorsi casa-lavoro.
  3. Al relativo onere pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
55. 016. Ungaro, Del Barba.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55.1.
(Implementazione in Italia del cosiddetto « Investment Management Exemption»)

  1. All'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 6, le parole: «dal comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 6-bis, 6-ter e 7».
  2. All'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:
  «6-bis. Nonostante quanto previsto dal comma 6, non costituisce stabile organizzazione dell'impresa non residente il solo fatto che un soggetto residente, o non residente tramite propria stabile organizzazione o base fissa nel territorio dello Stato, in nome e/o per conto dell'impresa non residente o di sue controllate, dirette o indirette, ed anche se con poteri discrezionali, abitualmente concluda contratti di acquisto e/o di vendita, o comunque contribuisca, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all'acquisto e/o alla vendita di beni mobili e immobili, di strumenti finanziari, anche derivati ed incluse le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti.
   6-ter. Le disposizioni del comma 6-bis si applicano a condizione che:
    1) l'impresa non residente sia un fondo pensione ovvero un organismo di investimento collettivo del risparmio estero ovvero una società da questi controllata, direttamente o indirettamente, sempreché istituiti o residenti in uno Stato o territorio incluso nell'articolo 11 comma (4), lettera c) del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
    2) l'impresa non residente, avendo riferimento ai beneficiari finali sia, alternativamente, partecipata da più di cinque soggetti (non correlati fra di loro), ovvero non abbia alcun beneficiario finale (tenendo conto di soggetti ad esso correlati) con una partecipazione superiore al 20 per cento;
    3) il soggetto residente o non residente, che svolge l'attività nel territorio dello Stato in nome e/o per conto dell'impresa non residente cui al punto 1 che precede, non detenga una partecipazione ai risultati economici annuali dell'impresa non residente superiore al 25 per cento. A tal fine si considerano anche le partecipazioni agli utili spettanti a soggetti appartenenti al medesimo gruppo di tale soggetto;
    4) il soggetto residente, o la stabile organizzazione o la base fissa nel territorio dello Stato del soggetto non residente riceva, per l'attività svolta nel territorio dello Stato in nome e/o per conto dell'impresa non residente, anche a seguito di attività di accertamento fiscale, una remunerazione di mercato supportata dalla documentazione idonea di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

  3. All'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo il comma 9 è inserito il seguente;
   «9-bis. Salva l'applicazione dell'articolo 110 comma 7, ai fini del comma 9 dell'articolo 162 la sede fissa d'affari a disposizione di un'impresa che vi svolge la propria attività, utilizzando il proprio personale, non si considera, ai fini del comma 1, a disposizione di altra impresa non residente per il solo fatto che l'attività della prima reca un beneficio alla seconda.».
55. 020. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55.1.
(Riduzione minimo di spesa TFS)

  1. Al fine di promuovere il settore turistico italiano e di valorizzare la produzione del Made in Italy attraverso il consumo e l'acquisto di prodotti tipici, all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, prima delle parole «Le cessioni a soggetti domiciliari o residenti fuori dall'Unione europea» premettere le seguenti: «A partire dal 1o gennaio 2020»;
   b) al primo periodo sostituire le parole «a lire 300 mila» con le seguenti «70 euro».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni si provvede mediante le risorse finanziarie che derivano dall'attività di contrasto alle frodi risultanti dall'implementazione del sistema Otello 2.0, le quali confluiscono, a partire dal 1o settembre 2018, nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato per la riduzione del debito pubblico, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225.
55. 021. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55.1.
(Istituzione sistema di vigilanza per il TFS)

  1. È istituito presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il registro degli intermediari per le operazioni di rimborso di cui al comma 2 dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2. Con determina del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le condizioni al ricorrere delle quali agli intermediari di cui al comma 1 è consentita l'iscrizione al suddetto registro e in particolare:
   a) sia adottata la forma di società per azioni, società in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata;
   b) la sede legale sia situata nel territorio della Repubblica italiana;
   c) il capitale sociale versato non sia inferiore a 5 volte il capitale sociale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;
   d) l'oggetto sociale preveda lo svolgimento di attività di intermediazione per le operazioni di rimborso di cui al comma 2 dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   e) detta attività di intermediazione costituisca attività principale o prevalente sotto il profilo economico e organizzativo, in base a parametri individuati dalla stessa determina;
   f) gli esponenti aziendali, i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci e i revisori posseggano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dal relativo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze e la cui mancanza determina la decadenza dalla carica.

  3. La determina di cui al comma 2 indica altresì gli obblighi a cui devono attenersi gli intermediari di cui al comma 1 regolarmente iscritti, previsti dalle norme in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo, di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, nonché i doveri di segnalazione di cui al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, all'articolo 5 della delibera della Banca d'Italia n. 616 del 24 agosto 2010 e all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La determina prevede inoltre che gli intermediari di cui al comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi di informazione all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, così come specificati nei relativi provvedimenti di attuazione, e dall'articolo 1, comma 332, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  4. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole «all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-septies del testo unico di cui al decreto legislativo lo settembre 1993, n. 385» sono sostituite dalle seguenti: «all'apposito registro istituito presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli».
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 500 mila euro annui, si provvede mediante le risorse finanziarie che derivano dall'attività di contrasto alle frodi risultanti dall'implementazione del sistema Otello 2.0, le quali confluiscono, a partire dal 1o settembre 2018, nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato per la riduzione del debito pubblico, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225.
55. 022. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55.1.
(Misure a sostegno dell'economia della Sardegna)

  1. Entro il 31 dicembre 2019, il Governo trasmette alla Commissione Europea la necessaria comunicazione per l'attuazione della Zona Franca nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax, come prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 75 del 1998, nonché quella per l'attivazione della zona franca integrale nel territorio della regione autonoma della Sardegna.
55. 500. Deidda, Osnato, Bignami.

ART. 55-bis.

  Sopprimerlo.
55-bis. 500. Cattaneo.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al comma 1-bis, le parole da «A tale fine» fino a «dai contraenti» sono soppresse.
55-bis. 501. Garavaglia, Giorgetti, Comaroli.

ART. 55-ter.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
55-ter.500. Squeri.

  Dopo l'articolo 55-ter, aggiungere il seguente:

Art. 55-quater.
(Iva per cassa)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle prestazioni di servizi rese da imprese turistico ricettive ai tour operator italiani o stranieri che siano interessati da procedure fallimentari, ancorché sia stata emessa una fattura, diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
55-ter. 0500. Bignami, Osnato.

  Dopo l'articolo 55-ter, aggiungere il seguente:

Art. 55-quater.
(Svalutazione dei crediti commerciali per le imprese che vantano crediti nei confronti di tour operator italiani o stranieri interessati da procedure fallimentari)

  1. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Le svalutazioni dei crediti nei confronti di tour operator italiani o stranieri interessati da procedure fallimentari, risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili negli esercizi 2019 e 2020 nel limite complessivo del 65 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.
  2-ter. Dal computo dei crediti di cui al comma 1, ultimo capoverso sono esclusi i crediti di cui al comma 2-bis. L'eccedenza formatasi per effetto dall'applicazione del comma 2-bis non concorre a formare il reddito dell'esercizio».
55-ter. 0501. Bignami, Osnato.

ART. 57.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
   a) alla lettera d-bis), le parole: «per gli anni dal 2018 al 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2018 al 2030» e le parole: «a decorrere dal 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2031»;
   b) dopo la lettera d-bis) aggiungere la seguente:
   « d-ter) per gli anni dal 2020 al 2030, ripartito per l'importo di 14.170.000 euro sulla base degli stessi criteri di cui alla lettera d-bis)».
57. 5. Pella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Resta ferma, a decorrere dall'anno 2020, l'integrazione derivante dal secondo periodo del comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».
57. 6. Pella.

  Sopprimere il comma 2-bis.
57. 500. Marattin, Del Barba, Ungaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2.1. All'articolo 1, comma 419 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione,» sono inserite le seguenti: «nella misura massima del 10 per cento del gettito medesimo».

  2.2. Il comma 6-bis, articolo 4, della legge 30 dicembre 2015, n. 210, è sostituito dal seguente:
  «6-bis. Dall'anno 2016 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla erogazione si provvede entro il 30 marzo di ogni anno. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68».
57. 14. Covolo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:
  2-sexies.1. Il Commissario prefettizio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-quinquies, opera una ricognizione degli enti pubblici e privati creditori residenti nel Canton Ticino iscritti allo stato passivo e, con propria ordinanza, provvede al pagamento dei debiti iscritti sino al 31 dicembre 2019.
57. 501. Tarantino, Bianchi, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster.

  Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
   (Accantonamento obbligatorio al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE))

  1. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: «nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento». Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
   le parole: «nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento»;
   le parole: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» sono sostituite dalle seguenti: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio».
57. 014. Pella.

  Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57.1.

  1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-quater, dopo le parole: «e periti commerciali» sono aggiunte le seguenti: «nonché degli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»;
   b) al comma 2-quinquies, dopo le parole: «e periti commerciali» sono aggiunte le seguenti: «nonché degli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».
57. 012. Osnato, Bignami, Zucconi.

  Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57.1.
(Ridefinizione dei meccanismi alla base del Fondo di solidarietà comunale)

  1. Al fine di garantire in linea generale meccanismi più equi nel prelievo fiscale a carico dei Comuni e consentire lo svolgimento delle funzioni e il mantenimento dei servizi, nonché revisionare il sistema di redistribuzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, anche con riguardo ai piccoli comuni sotto i tremila abitanti colmandone il divario infrastrutturale e geografico, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, uno o più decreti legislativi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) definire una soglia massima, non superiore al 10 per cento delle entrate correnti, del prelievo fiscale, per i comuni sotto i tremila abitanti, al fine di alimentare il Fondo di solidarietà comunale, arrivando all'azzeramento del prelievo entro il 2022 per i comuni sotto i tremila abitanti;
   b) definire nuovi criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale, sulla base dello svantaggio geografico, morfologico e infrastrutturale, volti a prevedere l'incremento dell'entità dei trasferimenti perequativi al fine di assicurare le funzioni fondamentali ai comuni sotto i tremila abitanti;
   c) revisionare i criteri di tipo perequativo, basati sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, al fine di tenere conto dello svantaggio geografico, morfologico e infrastrutturale dei comuni sotto i tremila abitanti;
   d) incrementare la quota del Fondo di solidarietà comunale destinata ai comuni sotto i tremila abitanti che presentino fabbisogni standard superiori alle capacità fiscali;
   e) introdurre nuovi criteri per il calcolo del prelievo fiscale a carico dei comuni volto ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale tenendo conto:
    a) del flusso turistico invernale ed estivo;
    b) dei costi sopportati dai comuni nei mesi invernali per lo spazzamento delle strade, il riscaldamento e le emergenze in caso di eventi atmosferici avversi;
    c) dell'estensione territoriale del comune;
    d) dei servizi atti a garantire e preservare una buona qualità della vita;
   f) ridefinire le capacità fiscali, utilizzando metodi di stima puntuali anche per entrate residuali, anche con riguardo alla tassa di sbarco e tassa di soggiorno;
   g) individuare tra i criteri di calcolo, ai fini del prelievo fiscale volto ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale, la «turisticità» del comune, onde ricomprendere tra la popolazione non solo quella residente ma anche quella derivante dal flusso di non residenti a cui il comune deve far fronte, tenendo conto del « surplus» di risorse necessarie ai comuni per l'organizzazione dei servizi;
   h) sterilizzare gli effetti del Fondo di Solidarietà Comunale doppiamente negativo e identificare una soglia massima di trasferimenti di risorse proprie verso il Fondo di Solidarietà Comunale;
   i) prevedere un fondo perequativo statale per colmare il divario tra capacità fiscale e fabbisogni standard.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante utilizzo delle somme residue del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
57. 013. Bignami, Osnato, Zucconi.

ART. 57-bis.

  Sopprimere i commi 5 e 6.
*57-bis. 500. Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Sopprimere i commi 5 e 6.
*57-bis. 501. Pella.

  Al comma al comma 6, dopo le parole: apposita convenzione aggiungere le seguenti: , a titolo gratuito,.
57-bis. 502. Baldelli.

ART. 57-quinquies.

  Dopo l'articolo 57-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 57-sexies.
(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

  1. All'articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «per ciascuno degli anni 2016-2019.» sono aggiunte le seguenti «, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022.»;
   b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «ed entro il 20 dicembre per l'anno 2019,» con le seguenti parole «ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022.».

  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di 10 milioni annui dal 2020 al 2022 del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.
*57-quinquies. 500. Pella.

  Dopo l'articolo 57-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 57-sexies.
(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

  1. All'articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «per ciascuno degli anni 2016-2019.» sono aggiunte le seguenti «, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022.»;
   b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «ed entro il 20 dicembre per l'anno 2019,» con le seguenti parole «ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022.».

  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di 10 milioni annui dal 2020 al 2022 del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.
*57-quinquies. 504. Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 57-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 57-sexies.
(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

  1. All'articolo 1, comma 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo:
  «Per gli enti in stato di dissesto finanziario che non abbiano ancora depositato il rendiconto della liquidazione di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167 e che si trovano in disavanzo di amministrazione, l'applicazione al bilancio di previsione delle somme vincolate confluite nel risultato di amministrazione è comunque consentita per un importo pari alla quota riscossa e non spesa.».
**57-quinquies. 502. Pella.

  Dopo l'articolo 57-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 57-sexies.
(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

  1. All'articolo 1, comma 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo:
  «Per gli enti in stato di dissesto finanziario che non abbiano ancora depositato il rendiconto della liquidazione di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167 e che si trovano in disavanzo di amministrazione, l'applicazione al bilancio di previsione delle somme vincolate confluite nel risultato di amministrazione è comunque consentita per un importo pari alla quota riscossa e non spesa.».
**57-quinquies. 505. Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 57-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 57-sexies.
(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

  1. Dopo il comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:
  «898-bis. Ai fini di un più agevole utilizzo delle somme trasferite dallo Stato o dalle regioni agli enti locali per l'attuazione di programmi relativi al potenziamento degli interventi in materia di servizi sociali e di protezione civile, gli enti locali beneficiari possono utilizzare le somme in questione, ancorché confluite nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione, anche nei casi di disavanzo complessivo, in deroga disciplina e ai limiti stabiliti dai commi 897 e 898»
*57-quinquies. 501. Pella.

  Dopo l'articolo 57-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 57-sexies.
(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

  1. Dopo il comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:
  «898-bis. Ai fini di un più agevole utilizzo delle somme trasferite dallo Stato o dalle regioni agli enti locali per l'attuazione di programmi relativi al potenziamento degli interventi in materia di servizi sociali e di protezione civile, gli enti locali beneficiari possono utilizzare le somme in questione, ancorché confluite nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione, anche nei casi di disavanzo complessivo, in deroga disciplina e ai limiti stabiliti dai commi 897 e 898»
*57-quinquies. 503. Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 58.

  Sopprimerlo.
58. 1. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Ai fini di eventuali accertamenti da parte dell'Agenzia delle entrate per il primo anno di applicazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, le risultanze degli indicatori in termini di inaffidabilità per il periodo d'imposta 2018 sono da considerarsi sperimentali, per cui non si dà luogo alla selezione di liste con punteggio che determina l'accertamento.
58. 2. Gusmeroli, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Per far fronte ai disagi derivanti dall'introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, per il primo anno di applicazione la presentazione dei relativi modelli è facoltativa.
58. 3. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 1, della legge 5 gennaio 1953, n. 4)

  1. Alla legge 5 gennaio 1953, n. 4, articolo 1, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le singole voci di spesa a carico del datore di lavoro riguardanti la posizione contributiva e fiscale del lavoratore».
58. 018. Della Frera.

ART. 58-bis.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Per l'anno 2020 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro in favore del Roccella Jazz Festival. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
58-bis. 500. Santelli, D'Ettore, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 58-bis aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.1.

  1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 525 della legge. 30 dicembre 2018, n. 145 comporta a carico del soggetto interessato o committente l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 di importo non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.
  2. L'Autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del comma 536 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  3. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a copertura degli oneri derivanti dall'attività di cui ai commi precedenti.
58-bis. 0501. Gusmeroli, Boldi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 58- quater .

  Al comma 1, dopo le parole: tali tributi aggiungere il seguente periodo: Le disposizioni contenute all'articolo 1, comma 328 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche alle dimore di particolare valore storico.
58-quater. 501. Mollicone.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4. Al fine di favorire interventi volti all'apertura di nuove sedi di accademie di belle arti, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in edifici di particolare pregio storico-artistico, è autorizzata la spesa fino al massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
  5. Il Ministero dell'istruzione promuove, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apposito bando di gara destinato agli istituti di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 che abbiano rilevanza internazionale.
  6. Agli oneri di cui al comma 3, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
58-quater. 502. Claudio Borghi, Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4. Per le spese documentate, da parte di persone fisiche, effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici, relative all'acquisto dei beni indicati nella tabella di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, durante le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, di cui al seguente comma 2, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'IVA, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro annui.
  5. La detrazione, salvi i requisiti di cui al comma 1, è concedibile per gli acquisti effettuati nelle seguenti manifestazioni fieristiche: Artefiera Bologna, Altissima Torino, Miart Milano, Arte Genova, Art Verona, Biennale antiquariato di Firenze, Art Parma Fair, Arte Vicenza e Bergamo Arte Fiera.
  6. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
58-quater. 503. Claudio Borghi, Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4. Al fine di completare il progetto di riconversione dello Scalo Farini di Milano nel nuovo «Campus delle Arti» dell'Accademia di Belle Arti di Brera secondo quanto previsto dalla delibera CIPE 3/2016 e confermato dal Comitato di Sorveglianza CIPE del 25 luglio 2018 è autorizzata la spesa di 27 milioni di euro per l'anno 2020, da iscrivere nel fondo per la «realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza» di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 con assegnazione all'Accademia di Belle Arti di Brera che, in ragione di tale progetto, deroga gestionalmente alla legge 508/99. Al maggior onere di cui al presente comma si provvede con le risorse di cui al comma 2.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in 27 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attuazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008 n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189 e successive modificazioni.
58-quater. 504. Claudio Borghi, Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. Per il rilancio dei teatri di tradizione Coccia di Novara e Verdi di Salerno, in quanto unici nei rispettivi territori regionali, è attribuito, a ciascuno di essi, un contributo straordinario di euro 1.000.000,00, per l'anno 2020, ed è autorizzata la conseguente spesa per euro 2.000.000,00, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
58-quater. 505. Gusmeroli, Liuni, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, De Luca.

ART. 58-sexies.

  Sopprimerlo.
*58-sexies. 500. Francesco Silvestri.

  Sopprimerlo.
*58-sexies. 501. Del Barba, Ungaro.

ART. 58- octies .

  Dopo l'articolo 58-octies, aggiungere il seguente:

Art. 58-octies. 1
(Interventi per i territori colpiti da eventi alluvionali in Piemonte e in Liguria)

  1. A seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi in Piemonte e in Liguria a far data dal 24 novembre 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti i presidenti delle regioni interessate, sono individuati gli ambiti territoriali colpiti dagli eventi calamitosi.
  2. In favore dei territori di cui al comma 1 è autorizzata la spesa pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, per interventi di ripristino di manufatti stradali, per la ripresa delle attività produttive e delle attività agricole, per il risarcimento di unità immobiliari danneggiate e per ulteriori interventi di emergenza finalizzati ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nei territori dei comuni individuati.
  3. In favore dei territori di cui al comma 1 è autorizzata la spesa pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire la parola: 214 con la seguente: 14.

  Conseguentemente all'articolo 99, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 215 del 2018 è ridotto di 300 milioni di euro nell'anno.
58-octies. 0500. Gelmini.

ART. 58- novies .

  Al comma 2, dopo le parole: Presidenza del Consiglio dei Ministri, aggiungere le seguenti: nonché l'Anci e l'UPI.
58-novies. 504. Paolo Russo, Pella.

  Al comma 2, sostituire le parole: entro 60 giorni con le seguenti: entro 30 giorni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il 15 febbraio 2020, e per gli anni successivi entro il 15 gennaio di ciascun anno, il Ministero dà comunicazione a ciascun Comune dell'importo del contributo spettanti.
58-novies. 501. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 2, dopo le parole: entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano.
58-novies. 502. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
58-novies. 503. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 58-novies aggiungere il seguente:

Art. 58-decies.

  1. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247, è soppresso.
  2. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppresso.
  3. Ferma restando la disciplina statale in materia di imposta sul reddito delle società (IRES), una quota parte, nella misura dell'8,7 per cento è destinata alle regioni al fine di assicurare il rispetto delle regole derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l'indeducibilità dell'IRES dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente comma in conformità all'articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono definite le modalità di attuazione del presente articolo e le relative norme incompatibili.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2020.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.400,7 per il 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede, per il 2020, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto, e per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.
58-novies. 0521. Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 58-novies aggiungere il seguente:

Art. 58-decies.
(Regime agevolato per cessioni e assegnazioni di beni ai soci)

  1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2020, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del presente articolo a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2019, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1o ottobre 2019. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2020 si trasformano in società semplici.
  2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
58-novies. 030. Sutto, Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 59.

  Al comma 3, alinea, sostituire le parole: pari a 2.637 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.436,296 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: pari a 2.649,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.448,396 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e) sostituire le parole: quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.426,856 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: quanto a 24,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.438,956 milioni di euro per l'anno 2020.
59. 1. Gemmato, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59.1.
(Proroga iscrizione all'albo speciale patrocinatori giurisdizionali superiori secondo le norme previgenti)

  1. Al comma 4, dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «dieci».
59. 05. Cavandoli, Centemero, Bitonci, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza volte a definire, d'intesa con le regioni e gli enti territoriali competenti, un piano straordinario per la messa in sicurezza del sistema di collegamento viario e ferroviario di Piemonte e Liguria – 3-01167

   FORNARO e PASTORINO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   dopo gli eventi alluvionali del 20-21 ottobre 2019, forti precipitazioni hanno interessato le regioni Piemonte e Liguria nei giorni del 23 e 24 novembre 2019; forti sono stati i disagi per i danni provocati del maltempo, che ha provocato interruzioni stradali ed esondazioni; una prima valutazione solo in Piemonte parla di oltre 130 strade secondarie chiuse, 653 gli evacuati, di cui 234 nell'alessandrino e 258 nel cuneese, oltre 500 persone hanno dovuto abbandonare la propria abitazione per motivi di sicurezza: 232 in provincia di Alessandria, 150 in provincia di Torino, 130 in provincia di Cuneo, 10 a Villadossola (Verbano-Cusio-Ossola), 5 ad Asti;
   nel basso Piemonte, ad esempio, non c’è comune che non abbia segnalato frane, con chiusure precauzionali di decine di strade comunali e interpoderali, con abitazioni e intere frazioni ancora isolate da più di una settimana. Hanno avuto gravi problemi di circolazione diverse arterie di comunicazione tra le due regioni: le ex statali Alessandria-Savona e Acqui-Sassello, mentre la ex statale del Turchino tra Rossiglione e Ovada è ancora intransitabile, con pesanti disagi per i residenti costretti a percorrere obbligatoriamente la A26;
   i presidenti delle regioni Piemonte e Liguria hanno richiesto l'estensione temporale e geografica della dichiarazione di stato di emergenza già decisa dal Consiglio dei ministri per gli eventi di ottobre 2019;
   non si è di fronte a eventi straordinari, ma a ripetuti eventi alluvionali che a causa del dissesto idrogeologico e delle mutazioni climatiche, a cavallo dell'Appennino ligure–piemontese provocano ingenti danni. A tale stato di cose non si può continuare a rispondere con pur necessari interventi emergenziali che non affrontano la questione di avviare interventi strutturali per la messa in sicurezza dei territori;
   il presidente della provincia di Alessandria ha chiesto in accelerare il subentro Anas sulle ex statali di collegamento tra Liguria e Piemonte delle strade retrocesse dalla provincia;
   è improrogabile ormai definire e rendere operativo un piano straordinario finalizzato alla messa in sicurezza del reticolo idrico minore, che in generale affronti il grave dissesto idrogeologico nelle regioni Piemonte e Liguria attraverso un accordo di programma che coinvolga regioni, province, e comuni –:
   se non ritenga necessario ed urgente definire, con le regioni Piemonte e Liguria, i comuni e le province interessate, un piano straordinario per la messa in sicurezza del sistema di collegamento viario e ferroviario tra le due regioni, tenuto conto anche del grave dissesto idrogeologico.
(3-01167)


Iniziative volte ad un'efficace programmazione e allo «sblocco» delle opere infrastrutturali attualmente sospese – 3-01168

   PAITA, NOBILI, FREGOLENT e D'ALESSANDRO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
   l'Italia è un Paese fragile che per riparare i ripetuti danni del dissesto idrogeologico continua a spendere più di quanto si spenderebbe per prevenirli, come si era cominciato a fare con «Italia sicura»;
   grazie alla sua posizione geografica al centro del Mediterraneo, il nostro Paese potrà sviluppare una grande potenzialità logistica se sarà capace di colmare il grave gap infrastrutturale nei collegamenti interni ed internazionali;
   l'Italia è chiamata a fare la sua parte per garantire un'efficace transizione energetica, anche con investimenti di privati, in particolare di grandi aziende ormai riconosciute come player del settore tra i più efficaci al mondo;
   per raggiungere tutti questi obiettivi, per collegare il Paese da Nord a Sud attraverso infrastrutture, è stato presentato da parte di Italia Viva il progetto «#ItaliaShock», che sarà a breve sottoposto all'attenzione del Governo e del Parlamento affinché sia esaminato ed attuato;
   si tratta di un programma puntuale di interventi da sbloccare e di un impianto normativo meno complicato e più agile rispetto all'attuale;
   ciò che sta accadendo proprio in questi giorni in Liguria e in altre regioni italiane conferma che è indispensabile una svolta;
   la Liguria, in particolare, può diventare un paradigma per una nuova azione contro il dissesto. È stato grave da parte del Governo gialloverde abolire «Italia sicura» (26 miliardi circa di euro di interventi programmati), per questo Italia Viva chiede il ripristino dell'unità di missione e dei relativi investimenti;
   il «#pianoshock» prevede 120 miliardi di euro di investimenti pubblico/privati. Un piano che ha l'obiettivo di favorire la crescita, avviare gli investimenti green imposti dai cambiamenti climatici e completare un quadro di infrastrutture e collegamenti efficienti;
   solo così si potrà tornare a crescere e a creare lavoro, che è il problema più grande che il Paese ha davanti –:
   quali iniziative intenda adottare al fine di realizzare un piano organico capace di mettere in campo un progetto di programmazione strutturale degli interventi di prevenzione sul territorio nazionale, semplificando le procedure che possano permettere lo sblocco delle opere per 120 miliardi di euro che al momento risultano sospese, tenuto conto anche dell'opportunità di ripristinare la struttura denominata «Italia sicura». (3-01168)


Elementi e iniziative in relazione allo stato di manutenzione delle infrastrutture, con particolare riferimento alla sicurezza di ponti, viadotti e gallerie – 3-01169

   CATTANEO, CORTELAZZO, CASINO, GIACOMETTO, LABRIOLA, MAZZETTI e RUFFINO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
   sul Corriere.it del 27 novembre 2019, l'ex del direttore dell'Agenzia per la sicurezza di strade, autostrade e ferrovie (Ansfisa), ingegner Mortellaro, a motivazione delle sue dimissioni, ha ricordato che: «il regolamento e lo statuto dell'Agenzia dovevano essere approvati entro marzo e ancora non esistono. Così come non c’è il comitato direttivo e il collegio dei revisori, indispensabili per attivare l'Ansfisa». Inoltre, riguardo alla sicurezza di ponti, viadotti, ferrovie, denuncia di aver trovato: «una situazione estremamente preoccupante che sconta i ritardi e le sottovalutazioni dei soggetti gestori di reti infrastrutturali, pubblici e privati. Il sistema è vecchio e richiede manutenzioni che non sono state mai fatte»;
   la maggior parte dei ponti e viadotti italiani è stato costruito tra il 1955 e il 1980. Nel 2018 il direttore del Cnr, Occhiuzzi, ricordava che le infrastrutture italiane hanno superato la durata di vita per la quale sono state progettate. In Italia manca ancora una mappa dei rischi per la viabilità;
   un rapporto dell'Anac del 17 luglio 2019 sulle manutenzioni evidenzia che nessuno dei 19 concessionari presi in considerazione nel dossier, pari all'86 per cento del totale, aveva rispettato nel 2016 la quota di investimenti dichiarata nei piani finanziari;
   riguardo ad Autostrade per l'Italia, sulla cui rete insistono 3.911 fra gallerie, ponti e viadotti, le spese di manutenzione a essi destinate in 10 anni non avevano superato il 2,3 per cento di tutti gli investimenti in manutenzione: 249 milioni contro 10,6 miliardi di euro;
   le province avevano consegnato il monitoraggio di una prima tranche di 30 mila ponti, viadotti e gallerie. Ne viene fuori che sui primi 6.000 oggetti monitorati, su quasi un terzo si registra un rischio e la necessità di un lavoro urgente. «In tutto servono tre miliardi di euro», sintetizza l'Upi;
   ad aggravare la situazione contribuisce la presenza di 1.425 viadotti che sono senza un proprietario, e conseguentemente nessuno fa la manutenzione. L'ex amministratore delegato di Anas, Armani, prima delle sue dimissioni aveva informato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, sugli oltre 27 mila chilometri di strade statali a gestione Anas, insistono 2.994 ponti. E di questi, ben 1.425 viadotti sono risultati senza un proprietario e gestore identificato. Questo significa che non è chiaro chi è il soggetto che deve provvedere alla manutenzione e intervenire in caso di urgenza –:
   se non ritenga quella sopra esposta una situazione di estrema emergenza e quali iniziative conseguenti si intendano adottare. (3-01169)


Iniziative urgenti, d'intesa con la regione Sardegna, in merito al bando di gara per il servizio pubblico di trasporto marittimo in regime di continuità territoriale – 3-01170

   GAGLIARDI, BENIGNI, PEDRAZZINI, SILLI e SORTE. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   dopo la privatizzazione della Tirrenia navigazione s.p.a., in attuazione delle previsioni dell'articolo 1, commi 998 e 999, della legge n. 296 del 2006, il 18 luglio 2012 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Cin Tirrenia s.p.a., avente ad oggetto l'esercizio dei servizi di collegamento marittimo in regime di pubblico servizio da e verso la Sardegna, per garantire il diritto alla continuità territoriale, con oneri a carico dello Stato;
   la continuità territoriale è intesa come capacità di garantire un servizio di trasporto senza penalizzare i cittadini residenti in territori disagiati, come le isole, inserito in un quadro generale di garanzia costituzionale di uguaglianza sostanziale a prescindere dalla dislocazione geografica;
   l'esistente regime rischia di subire una dura battuta d'arresto, poiché la convenzione scadrà nel luglio 2020. Il rinnovo presuppone un nuovo bando di gara e l'espletamento della procedura da parte dello Stato: viste le numerose problematiche i tempi sono molto ristretti rispetto alla scadenza;
   l'eventuale proroga della convenzione non risulterebbe essere praticabile, poiché l'Autorità garante della concorrenza e del mercato recentemente ha espresso la sua opposizione in considerazione della verosimile violazione dei principi della libera concorrenza, chiedendo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di rinnovare la convenzione tramite gara, «di correggere eventuali distorsioni e attivare i meccanismi di confronto competitivo (...)»;
   la regione deve essere coinvolta nel procedimento di elaborazione della procedura di gara, poiché l'articolo 53 Statuto speciale stabilisce: «la regione è rappresentata nell'elaborazione delle tariffe ferroviarie e della regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri marittimi e aerei che possano direttamente interessarla»;
   la sentenza della Corte costituzionale n. 230 del 2013, a seguito del ricorso presentato su alcune disposizioni concernenti la privatizzazione di Tirrenia navigazione s.p.a., in contrasto con prerogative garantite dallo Statuto, dispone che il procedimento avente ad oggetto le convenzioni con i soggetti che gestiscono i trasporti tra la Sardegna e il continente deve assicurare un effettivo coinvolgimento della regione;
   se non si interverrà con urgenza, la Sardegna si troverà ad affrontare un lungo periodo di difficoltà nei collegamenti e di grande incertezza sulle tariffe applicabili, con gravissime ripercussioni sia per i residenti che per le attività turistiche –:
   quali iniziative urgenti il Ministro interrogato, d'intesa con la regione Sardegna, intenda adottare per procedere, con la massima sollecitudine, alla predisposizione del bando di gara relativo all'aggiudicazione del servizio pubblico di trasporto marittimo in regime di continuità territoriale. (3-01170)


Intendimenti in merito alla messa in sicurezza dei ponti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti sul bacino del Po, con particolare riferimento all'adozione del decreto di ripartizione del relativo fondo di 250 milioni di euro – 3-01171

   MOLINARI, CAVANDOLI, CESTARI, GOLINELLI, MORRONE, MURELLI, PIASTRA, RAFFAELLI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, VINCI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GARAVAGLIA, GASTALDI, GAVA, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GIORGETTI, GOBBATO, GRIMOLDI, GUIDESI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MATURI, MOLTENI, MORELLI, MOSCHIONI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SASSO, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
   con l'articolo 1, comma 891, della legge di bilancio per il 2019, introdotto con un emendamento della Lega, è stato istituito un fondo per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti, in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza sul bacino del Po, con una dotazione annua di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023;
   in una bozza di schema di decreto elaborato dal precedente Governo, per il riparto dei complessivi 250 milioni di euro, erano inseriti 258 interventi di messa in sicurezza e nuove realizzazioni;
   tra i nuovi ponti da realizzare ci sono quelli tra Colorno e Casalmaggiore e quello della Becca (Pavia), da anni attesi sul territorio;
   il ponte di Colorno rappresenta un collegamento strategico fra Lombardia ed Emilia-Romagna, fu costruito negli anni ’50 e ha ormai esaurito la sua funzione dopo ricorrenti lavori di manutenzione straordinaria, anche con interruzioni del traffico tra le due regioni;
   attualmente sul ponte di Colorno sono in corso lavori per installare un sistema di monitoraggio, indispensabile per tenere sotto controllo le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura, riaperta il 5 giugno 2019 dopo ben 637 giorni; i passaggi continui sopra il ponte di mezzi pesanti a velocità non supportata dalle condizioni del ponte abbassano la vita media della struttura;
   nel detto schema di decreto si assicurava priorità alla progettazione e alla realizzazione di questo nuovo ponte, assegnando 64.310.780,37 euro;
   in risposta ad interrogazioni già presentate dal gruppo Lega, il Ministro interrogato non ha dato risposte certe circa la pubblicazione del decreto del riparto e le tempistiche di assegnazione delle risorse per la realizzazione e la manutenzione dei 258 ponti nel bacino del fiume Po, come i ponti Pievetta di Castel San Giovanni, Colorno e quello tra Guastalla e Dosolo;
   durante il maltempo delle scorse settimane molti ponti sul bacino del Po sono stati chiusi temporaneamente e si è riportata l'attenzione sul loro stato di manutenzione e sulla necessità di interventi urgenti;
   per i cittadini non è comprensibile come il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non abbia ancora speso i 50 milioni di euro della prima annualità del fondo –:
   se e con quali tempi il Ministro interrogato intenda adottare il decreto di ripartizione del fondo di 250 milioni di euro citato in premessa e se la manutenzione straordinaria e la realizzazione di nuovi ponti nel bacino del Po rientrino ancora tra le priorità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche provvedendo ad individuare ulteriori risorse.
(3-01171)


Chiarimenti in ordine al procedimento di revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia – 3-01172

   LOLLOBRIGIDA, MELONI, MONTARULI, ACQUAROLI, BALDINI, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI e ZUCCONI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
   il 24 novembre 2019 si è verificato il crollo di un viadotto nei pressi di Savona, lungo l'autostrada A6 che la collega a Torino, causato da una frana;
   l'episodio ha riportato alla mente il tragico crollo del viadotto Polcevera a Genova, avvenuto il 14 agosto 2018, nel quale hanno perso la vita 43 persone;
   subito dopo il crollo del viadotto Polcevera numerosi esponenti del Governo annunciarono la revoca della concessione alla società Autostrade per l'Italia, controllata dal gruppo Atlantia, responsabile della gestione del tratto di autostrada in cui si trovava il ponte crollato, e che nei confronti della stessa società sarebbe stata avanzata una richiesta di risarcimento per tutti i danni conseguenti al crollo;
   sia il Presidente del Consiglio dei ministri Conte, sia l'attuale Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Di Maio, all'epoca del crollo annunciarono che sarebbe stata fatta giustizia e che sarebbero state avviate le procedure di revoca della concessione alla società Autostrade per l'Italia;
   è notizia recente che il Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte abbia avviato l’iter del provvedimento che toglie alla società la gestione di gran parte della rete autostradale italiana, al quale, sempre secondo fonti di stampa, sarebbe stata impressa un'accelerazione proprio negli ultimi giorni;
   il capo politico del MoVimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, ha recentemente dichiarato: «Per noi la strada è tracciata. Le famiglie delle vittime del Ponte Morandi chiedono e devono avere giustizia»;
   dal crollo del ponte Morandi sono passati quasi sedici mesi e, nonostante l'inchiesta abbia dimostrato in più passaggi che la manutenzione del tratto autostradale nel quale si è verificato il crollo era stata lacunosa, ancora non è stato assunto alcun provvedimento concreto in merito alla concessione in capo ad Autostrade per l'Italia –:
   quale sia lo stato attuale della revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia più volte annunciata e quali siano le intenzioni del Governo atte a garantire che detta revoca non costituisca l'oggetto solo di un'ennesima vana dichiarazione
(3-01172)


Iniziative a tutela degli interessi nazionali in relazione agli intendimenti manifestati dall'Austria di introdurre divieti di circolazione che interessano il corridoio del Brennero – 3-01173

   GARIGLIO, BRUNO BOSSIO, CANTINI, GIACOMELLI, PIZZETTI, ANDREA ROMANO, GRIBAUDO, ENRICO BORGHI e FIANO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
   desta forte preoccupazione l'assenza di presa di posizione da parte della Commissione europea rispetto alla comunicazione dell'Austria del 20 dicembre 2018 con cui Vienna ha notificato a Bruxelles, per il dovuto parere, l'intenzione di introdurre nuovi divieti di circolazione nel Land del Tirolo («divieti settoriali») che interessano l'itinerario stradale del Brennero;
   il suddetto itinerario è un tratto fondamentale per l'economia italiana ed europea lungo il corridoio scandinavo-mediterraneo, in particolare l'autostrada A12 della Valle dell'Inn in Tirolo;
   il rischio è quello di vedere l'Italia, peraltro parte essenziale del mercato unico europeo, così come altri Paesi per i quali il corridoio del Brennero riveste un'importanza centrale per gli scambi commerciali, ancora una volta subire penalizzazioni, derivanti da divieti di circolazione in transito sul territorio di Paesi confinanti come l'Austria, riferiti ad alcune categorie merceologiche, ma integrati da divieti concernenti la tipologia dei veicoli, la circolazione notturna, la circolazione nei fine settimana ed altri ancora che si configurano come limitazione quantitativa dei passaggi in specifiche giornate;
   l'inasprimento dei divieti settoriali, unitamente a tale complesso di limitazioni, costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle merci (e dei servizi di trasporto), in quanto le motivazioni di carattere ambientale addotte non appaiono pienamente dimostrate, nel caso di specie, dai dati offerti dalla stessa Austria;
   il 2 dicembre 2019 il Ministro interrogato ha quindi, incontrato la neo Commissaria europea ai trasporti, cui ha consegnato anche una lettera formale chiedendo finalmente una forte e chiara presa di posizione della Commissione contro l'adozione dei divieti settoriali, inclusi quelli previsti a decorrere dal 1o gennaio 2020;
   l'Italia è fortemente impegnata sull'agenda dei cambiamenti climatici, a livello nazionale ed europeo, e nel promuovere modalità di trasporto alternativo e per il miglioramento dell'impatto sull'ambiente, con importanti investimenti per il rinnovo del parco veicolare, per il sostegno al trasporto combinato e per la costruzione delle infrastrutture necessarie, tra cui il tunnel di base del Brennero –:
   quali urgenti iniziative il Ministro interrogato intenda perseguire a tutela degli interessi vitali del Paese che verrebbero lesi dalle misure unilaterali adottate dall'Austria lungo il corridoio europeo scandinavo-mediterraneo. (3-01173)


Iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte a evitare conflitti di interessi in capo agli organi di vertice della Lega calcio, nonché in materia di diritti televisivi – 3-01174

   PROVENZA, LATTANZIO, MARIANI, TUZI, MASSIMO ENRICO BARONI, BOLOGNA, D'ARRANDO, IANARO, LAPIA, LOREFICE, MAMMÌ, MENGA, NAPPI, NESCI, SAPIA, SARLI, SPORTIELLO e TROIANO. — Al Ministro per le politiche giovanili e lo sport. — Per sapere – premesso che:
   lo statuto–regolamento della Lega nazionale professionisti della seria A, all'articolo 10, al comma 1, prevede «ai fini del presente statuto–regolamento per indipendenti si intendono soggetti che non abbiano alcun rapporto a qualsiasi titolo con le società associate, e/o con gli azionisti di riferimento e le controllate della società associate, e/o con il gruppo di appartenenza delle società associate, e/o con altra lega professionistica»;
   il sito d'informazione Fanpage.it, il 10 ottobre 2019, riporta la notizia che la Procura federale della giustizia abbia aperto un'indagine sull'elezione nel 2018 di Gaetano Miccichè alla presidenza della Lega calcio serie A;
   una candidatura resa possibile grazie alla modifica dello statuto, approvata nella stessa assemblea che l'ha votato presidente. L'elezione di Gaetano Miccichè avvenne non a scrutinio segreto, come previsto dal regolamento;
   nel 2018, quando avvenne la votazione, Miccichè era direttore generale di Intesa Sanpaolo e presidente di Banca Imi. Era stato indicato nella lista di Urbano Cairo per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Rcs, carica che aveva mantenuto anche dopo l'elezione al vertice della Lega calcio. Urbano Cairo è anche il presidente del Torino, una delle venti società di serie A. La Lega calcio, all'epoca, era commissariata ed il commissario era il presidente del Coni Giovanni Malagò;
   in quel periodo si discutevano i diritti televisivi per le partite di calcio, la società spagnola Mediapro aveva ottenuto i diritti televisivi della serie A per il triennio 2018-2021 per 1,05 miliardi di euro a stagione. L'accordo sarebbe stato poi cancellato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che avrebbe ritenuto non valido il bando, portando così a una nuova gara e all'assegnazione dei pacchetti a Sky e Dazn;
   l'apertura dell'inchiesta della Procura federale coinciderebbe con il fatto che la serie A di calcio avrebbe trovato l'accordo sempre con la società Mediapro, che porterebbe alla creazione del canale della Lega calcio e garantirebbe introiti per 1,283 miliardi di euro a stagione. L'accordo, che coprirebbe il periodo 2021-2024, ha visto in prima fila il presidente Gaetano Miccichè e l'amministratore delegato Luigi De Siervo –:
   se e quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, intenda adottare al fine di evitare conflitti di interessi in capo agli organi di vertice della Lega calcio, nonché in materia di regolare assegnazione dei diritti televisivi per le partite di calcio di serie A. (3-01174)