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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 17 gennaio 2020

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 17 gennaio 2020.

  Piera Aiello, Amitrano, Ascani, Ascari, Azzolina, Bartolozzi, Battelli, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cantalamessa, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Marrocco, Marzana, Mauri, Miceli, Migliore, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Nesci, Orrico, Parolo, Pretto, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Speranza, Tateo, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 15 gennaio 2020 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
  LAPIA: «Disposizioni sui percorsi assistenziali scolastici di carattere sanitario per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie croniche dei minori in età scolare» (2337);
  CARFAGNA: «Disposizioni in materia di pubblicità dei dati relativi al numero, all'inquadramento e alla retribuzione dei lavoratori dipendenti, al fine di superare il divario retributivo tra i sessi» (2338);
  FRASSINETTI ed altri: «Istituzione della Giornata celebrativa dedicata a Dante Alighieri in occasione del settimo centenario della sua morte» (2339).

  In data 16 gennaio 2020 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
  INVIDIA: «Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori» (2340).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di legge d'iniziativa regionale.

  In data 16 gennaio 2020 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, la seguente proposta di legge:
  PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA: «Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39» (2341).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge BELLUCCI ed altri: «Modifiche al codice penale in materia di attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale ai medici e al personale sanitario nell'esercizio delle loro funzioni, nonché disposizioni per la prevenzione e la gestione del rischio derivante da atti di violenza nelle strutture sanitarie» (1246) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lollobrigida.

  La proposta di legge CENNI ed altri: «Norme per la tutela della terra, il recupero e la valorizzazione dei terreni agricoli abbandonati e il sostegno delle attività agricole contadine nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura del mondo contadino e della Rete italiana della memoria della civiltà contadina» (1269) è stata successivamente sottoscritta dal deputato De Luca.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:  
   II Commissione (Giustizia):
  COSTA: «Introduzione dell'articolo 531-bis del codice di procedura penale, in materia di estinzione del processo per violazione dei termini di ragionevole durata» (2258) Parere delle Commissioni I e V;
  CONTE ed altri: «Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato nonché di ragionevole durata e di estinzione del processo» (2306) Parere delle Commissioni I e V.
   VIII Commissione (Ambiente):
  LICATINI: «Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia di gestione e smaltimento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti» (1942) Parere delle Commissioni I, V, IX, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XII Commissione (Affari sociali):
  TUZI: «Introduzione dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e non docente della scuola dell'infanzia all'esecuzione di manovre di primo soccorso in caso di soffocamento» (1139) Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  MISITI e BOLOGNA: «Norme concernenti la definizione di atto medico e la disciplina dei centri di riferimento di chirurgia articolare» (2208) Parere delle Commissioni I, V, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XIII Commissione (Agricoltura):

  ALBERTO MANCA ed altri: «Norme sulla costituzione di pegno rotativo sui prodotti agricoli a lunga maturazione, sui prodotti vitivinicoli e sulle bevande spiritose a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta» (2225) Parere delle Commissioni I, II, V e XIV.
   Commissioni riunite II (Giustizia) e VIII (Ambiente):
  MAGGIONI ed altri: «Modifica all'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sanzioni per l'abbandono di rifiuti e di impiego di sistemi di videosorveglianza per l'accertamento delle violazioni» (2263) Parere delle Commissioni I e V.

Modifica dell'assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

  La seguente proposta di legge, già assegnata alla XI Commissione (Lavoro), è assegnata, in sede referente, alla XII Commissione (Affari sociali):
   CASSINELLI: «Introduzione dell'obbligo di formazione del personale degli esercizi alberghieri e di ristorazione e del personale docente e non docente della scuola dell'infanzia e della scuola primaria sulle tecniche di disostruzione in caso di soffocamento per ingestione di cibo da parte di bambini» (1026) – Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 20 dicembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, la deliberazione n. 21/2019, adottata dalle Sezioni riunite in sede di controllo nell'adunanza dell'11 dicembre 2019, concernente la programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2020.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 10 gennaio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2020, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici (144).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 6 febbraio 2020.

  Il Ministro della Giustizia, con lettera in data 15 gennaio 2020, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (145).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 17 marzo 2020. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 16 febbraio 2020.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A ai resoconti della seduta del 13 maggio 2019, a pagina 5, prima colonna, trentunesima riga, dopo la parola: «IV,» deve intendersi inserita la seguente: «V,».

INTERPELLANZE URGENTI

Chiarimenti e iniziative di competenza in merito alla riapertura della stazione Barberini della metropolitana di Roma, con particolare riferimento al rilascio del nulla osta da parte dell'Ufficio speciale trasporti a impianti fissi (Ustif) – 2-00612

A)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:
   la stazione della linea A della metropolitana di Roma Barberini è stata chiusa, a seguito di un sequestro della magistratura, il 23 marzo 2019, a seguito del distacco di uno dei gradini di una scala mobile e della successiva disarticolazione della medesima scala;
   ad oggi, dopo oltre 290 giorni la stazione è ancora chiusa al pubblico. Come riportato da recenti notizie di stampa, infatti, una delle quattro scale mobili presenti nella stazione non ha superato i collaudi effettuati dai tecnici dell'Ufficio speciale trasporti a impianti fissi (Ustif) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   la prolungata chiusura di una stazione della metropolitana situata in pieno centro di Roma, oltre a creare un considerevole danno all'immagine della città, reca un forte disagio sia ai turisti sia alle persone che lavorano nella zona servita dalla stazione Barberini e un danno economico agli esercenti, come denunciato pubblicamente dalla Fiepet-Confesercenti;
   alla chiusura della stazione Barberini si è aggiunta la chiusura di altre due stazioni della linea A della metropolitana, quali Baldo degli Ubaldi e Cornelia;
   la chiusura della stazione Baldo degli Ubaldi, ad oggi riaperta, era stata disposta, anche in questo caso, a seguito di un mancato nulla osta rilasciato dall'Ustif sull'esito positivo del collaudo per la riscontrata assenza di un dispositivo antincendio;
   la stazione di Cornelia è stata invece chiusa non essendo più prorogabile l'effettuazione della revisione generale degli impianti della stazione;
   Atac e il comune di Roma hanno palesato in questi mesi carenze e inefficienze gravi e inaccettabili, a giudizio degli interpellanti, nella corretta gestione della manutenzione di un servizio fondamentale per la mobilità cittadina quale quello della metropolitana –:
   quali siano state le motivazioni in base alle quali non è stato rilasciato il nulla osta al collaudo su una delle scale mobili della stazione Barberini;
   quali siano le motivazioni che, sulla base delle informazioni in possesso del Ministro interpellato, hanno fatto ipotizzare una riapertura solo parziale della stazione Barberini, quando sia ipotizzabile, sempre alla luce dei dati tecnici in possesso dell'Ustif, una riapertura completa della stazione e quali iniziative intenda assumere, per quanto di competenza, il Ministro interpellato al fine di consentire una riapertura della medesima stazione.
(2-00612) «Spena, Gelmini».


Elementi e iniziative in ordine alla gestione dei rifiuti ospedalieri – 2-00611

B)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
   il decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2003, che regolamenta la gestione dei rifiuti sanitari, dispone, all'articolo 1, comma 3, che: «Le autorità competenti e le strutture sanitarie adottano iniziative dirette a favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti. I rifiuti sanitari devono essere gestiti in modo da diminuirne la pericolosità, da favorirne il reimpiego, il riciclaggio e il recupero e da ottimizzarne la raccolta, il trasporto e lo smaltimento»;
   il medesimo decreto stabilisce, altresì, che i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo debbano essere smaltiti mediante termodistruzione nel più breve tempo tecnicamente possibile in impianti autorizzati (articolo 10) e prevede, per questo tipo di rifiuti, la possibilità di eliminare la condizione di pericolo tramite processo di sterilizzazione (articoli 7, 9 e 11 del medesimo decreto); in Italia secondo l'Ispra vengono prodotti ogni anno oltre 170 mila tonnellate di rifiuti sanitari a rischio infettivo con un costo della gestione classica (incenerimento o smaltimento in discarica) superiore a 2.000 euro a tonnellata. La gestione industriale mediante sterilizzazione « on site» consente il risparmio di oltre il 50 per cento e la riduzione di volume del 60 per cento, riducendo il volume dei rifiuti da smaltire. Sono in corso sperimentazioni per il recupero di materia «a freddo» dei rifiuti sterilizzati;
   a seguito del rinvenimento di legionella oltre i limiti di norma presso le torri di raffreddamento dell'impianto di trattamento termico dei rifiuti gestito dalla ditta Mengozzi spa, il sindaco del comune di Forlì ha disposto, con ordinanza sindacale n. 25 del 29 novembre 2019, l'immediato fermo operativo dell'impianto, con l'ordine contestuale di disinfezione delle torri e di provvedere alla revisione della valutazione del rischio;
   la concentrazione rilevata da parte dell'Arpa di Bologna è risultata essere di 220.000 u.f.c./litro (il limite di allarme scatta a 1.000 u.f.c.); nel gennaio 2019 la stampa riporta 2 casi di legionella a Forlì a 10 chilometri dall'inceneritore in una Rsa; nel settembre 2018 un'epidemia di legionella (sierotipo 2) portò a più di 1.000 ospedalizzazioni in provincia di Brescia e Mantova. Fu ritrovata anche in quel caso in alcune torri di raffreddamento ma con un sierotipo apparentemente diverso da quello riscontrato nei pazienti, presente invece nelle acque del fiume Chiese. Ci sono indagini in corso. L'azienda Mengozzi oggi fa parte del gruppo Ecoeridania. L'impianto di Forlì è autorizzato per l'incenerimento annuo di 32.000 tonnellate di rifiuti sanitari. Di fatto, a quanto consta agli interpellanti, Ecoeridania, tramite le aziende del suo gruppo, detiene il monopolio a livello nazionale nel trattamento termico dei rifiuti sanitari;
   la sterilizzazione in situ dei rifiuti avrebbe potuto prevenire, o almeno ridurre, la formazione e la propagazione dei batteria di legionella;
   secondo lo studio « An inventory of sources and environmental release of dioxin-like compounds In The U.S. for the years 1987, 1995 and 2000» dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente statunitense (Epa), negli Stati Uniti d'America oltre il 26 per cento delle diossine emesse nell'atmosfera era dovuto all'incenerimento dei rifiuti ospedalieri nel 2000 –:
   se i Ministri interpellati siano al corrente della presenza di legionella o altri germi contagiosi per via inalatoria oltre i limiti in altri inceneritori, in particolare autorizzati al trattamento di rifiuti sanitari a rischio infettivo;
   se non ritengano di dover promuovere, per quanto di competenza, una campagna di monitoraggio di tutte le torri di raffreddamento degli inceneritori, in particolare di quelli che trattano rifiuti infettivi;
   se intendano adottare le iniziative di competenza per ridurre il monopolio della gestione dei rifiuti infettivi in Italia;
   se intendano promuovere, per quanto di competenza, modifiche alla normativa vigente e adottare iniziative per favorire la sterilizzazione in situ presso le strutture ospedaliere dei rifiuti infettivi;
   se intendano promuovere una campagna di dosaggio delle diossine in caso di combustione di rifiuti a rischio infettivo;
   se intendano promuovere una valutazione sulla possibilità di riciclaggio dei rifiuti sanitari sterilizzati, in luogo dell'incenerimento.
(2-00611) «Zolezzi, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Acunzo, Adelizzi, Davide Aiello, Piera Aiello, Alaimo, Alemanno, Amitrano, Aresta, Ascari, Baldino, Barbuto, Massimo Enrico Baroni, Battelli, Bella, Berardini, Berti, Bilotti, De Girolamo».


Iniziative di competenza ai fini della corretta applicazione del principio dell'affido condiviso a tutela del minore, con particolare riferimento all'esclusione della rilevanza della cosiddetta «alienazione parentale» – 2-00610

C)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:
   in Italia la legge n. 54 del 2006, che ha istituito l'affido condiviso, afferma, a ragione, il «diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori». Il concetto di bigenitorialità è stato elaborato e promosso successivamente, da giuristi e associazioni, nei media, nei tribunali e infine nel Parlamento;
   la Corte costituzionale, in diverse sentenze, ha individuato come prioritaria, da parte del giudice, l'opzione dell'affido condiviso, dovendosi motivare la sua contrarietà all'interesse dei minori nel caso di una diversa scelta. La bigenitorialità è, infatti, innanzitutto l'oggetto di un diritto dei figli minori e non è stata negata neppure dalla normativa previgente. Si rammenta quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 898 del 1970, laddove è riaffermata la permanenza dei doveri genitoriali persino «nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori»;
   l'articolo 155 del codice civile novellato ribadisce e rafforza tale diritto dei minori, estendendolo anche alle relazioni con altri familiari, essendo prevista la conservazione di «rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale»;
   dunque, mentre genitori e parenti appaiono titolari di un interesse rafforzato e tutelato, il suo esercizio non può essere considerato come la soddisfazione di un mero intento egoistico, bensì quale concreta attuazione del corrispondente diritto del minore;
   fondamentale per chi deve decidere è una seria analisi delle dinamiche familiari antecedenti il momento della separazione o del divorzio, avvalendosi, ove necessario, di consulenze tecniche, nella quali però è sempre più frequente il riferimento alla sindrome da «alienazione parentale»;
   l'alienazione parentale, chiamata in origine pas, è oggetto di dibattito in ambito scientifico e giuridico fin dal momento della sua proposizione nel 1985. Essa non è riconosciuta come un disturbo mentale dalla maggioranza della comunità scientifica;
   l'Istituto superiore di sanità e la comunità scientifica internazionale non ritengono che l'alienazione parentale abbia rilevanza clinica tale da poter essere considerata una patologia inclusa tra i disturbi mentali nei manuali diagnostici;
   anche i centri antiviolenza si sono espressi criticamente in merito. L'Associazione nazionale delle donne in rete contro la violenza ha affermato che, nelle situazioni di maltrattamento, la diagnosi di alienazione parentale comporterebbe il rischio di ulteriori vittimizzazioni e maltrattamenti di donne e bambini. Inoltre, viene affermato che nelle più rilevanti classificazioni internazionali, prima di tutto quella contenuta nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (Dsm), l'alienazione parentale manca di un riconoscimento formale;
   sull'argomento la Corte di cassazione sostanzialmente ha ritenuto l'alienazione parentale priva di fondamento scientifico e nel 2019 la stessa Corte ha escluso la rilevanza processuale di tale sindrome nel senso della sua idoneità a giustificare l'allontanamento del minore senza ulteriore verifiche;
   purtroppo nei tribunali si registrano da anni vicende legate a questo fenomeno che coinvolge i genitori del minore, ma incide sulla salute e sulla vita dei minori stessi;
   come riportato da diversi articoli di stampa nel napoletano, una donna separata e mamma di tre figli, di professione commercialista, viene allontanata improvvisamente dai suoi bambini piccoli. Un'ordinanza del giudice del tribunale di Torre Annunziata ha infatti disposto «il cambio di domicilio» per i tre bambini collocandoli presso l'abitazione del padre, in un altro comune e con gravi conseguenze anche per le abitudini quotidiane dei piccoli;
   la causa di questo sconvolgimento è il pieno accoglimento da parte del giudice di una consulenza tecnica di ufficio del marzo 2018, chiesta dopo la separazione della donna dal padre dei suoi figli, che riferisce di «una triangolazione dei figli nel conflitto tra i genitori che può indurre un rischio di alienazione parentale», quindi non si parla di alienazione, ma solo di un ipotetico rischio. Aggiungendo che «l'alienazione, sindrome che coinvolge il sistema familiare, si costruisce con il tempo ed è caratterizzata dal cattivo funzionamento di un genitore». Ordinanza che rompe i precari equilibri dei due ex coniugi, così come confermato anche dai servizi sociali coinvolti nella vicenda;
   nella consulenza tecnica di ufficio si legge anche che «non si intende dire che la signora non sia una buona madre», tuttavia è stato reputato urgente e necessario «un allontanamento immediato dei bambini» che sono stati infatti domiciliati presso il padre, il quale li ha portati a vivere in un'altra casa, con la nuova compagna e i figli di lei. L'ordinanza ha stabilito, altresì, che i minori potessero vedere la mamma «solo dopo un mese di allontanamento totale e per una volta a settimana fintanto che i rapporti tra i genitori non fossero maturati», disponendo per la donna anche «l'obbligo di corrispondere all'ex marito l'importo di 200 euro per ogni figlio»;
   questa mamma oggi si ritrova nella singolare situazione di avere intatta la responsabilità genitoriale, ma di non poter vedere i suoi figli se non una volta a settimana e senza libertà; ci si chiede in che modo sia stato vagliato e tutelato l'interesse primario dei minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, come previsto dalla legge;
   la risposta a questi interrogativi appartiene all'imprescindibile dovere del giudice, chiamato ad adottare provvedimenti, svincolati dalla comoda applicazione di astratti principi, il più possibile ancorati al mondo reale ed alla complessità degli interessi in gioco –:
   se intenda adottare iniziative normative affinché sia escluso il riconoscimento dell'alienazione parentale che, come spiegato in premessa, è priva di validità ed affidabilità scientifica, è oggetto di critica sia dal punto di vista legale che clinico e compromette la salute psichica ed emotiva del minore e la sua crescita;
   se intenda adottare iniziative per garantire l'applicazione del principio dell'affido condiviso sancito dalla legge n. 54 del 2006 come l'oggetto di un diritto dei figli minori, volto a «mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori»;
   se intenda adottare le iniziative di competenza per la corretta applicazione della Convenzione di Istanbul, della Convenzione di New York e della Convenzione di Strasburgo;
   se, nel caso esposto in premessa, non ritenga opportuno promuovere un'iniziativa ispettiva in relazione al procedimento che ha comportato l'allontanamento improvviso dei minori dalla madre e dal contesto familiare a giudizio degli interpellanti senza la sussistenza di motivazioni previste dalla legge.
(2-00610) «Giannone, Boldrini, Benedetti, Muroni, Cunial, Ascari, Sarli, Papiro, Bruno Bossio, Frate, Sportiello, D'Arrando, Serracchiani, Casa, Deiana, Carnevali, Di Giorgi, Giordano, Schirò, Gribaudo, Madia, Rotta, Martinciglio, Pezzopane, Baldini, Ciampi, Bonomo, Vitiello, Vizzini, Ehm».