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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 29 gennaio 2020

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 29 gennaio 2020.

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Bergamini, Berlinghieri, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Sabrina De Carlo, De Menech, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Losacco, Lupi, Maggioni, Maniero, Marrocco, Mauri, Molinari, Montaruli, Morani, Morassut, Morelli, Orlando, Orrico, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Scerra, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Berlinghieri, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Sabrina De Carlo, De Menech, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Maniero, Marrocco, Mauri, Molinari, Montaruli, Morani, Morassut, Morelli, Orlando, Orrico, Parolo, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Scerra, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Vito, Raffaele Volpi, Zennaro, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 28 gennaio 2020 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   GIACHETTI e MIGLIORE: «Istituzione della giornata nazionale delle vittime di errori giudiziari» (2351);
   SPESSOTTO: «Modifiche alla disciplina in materia di sicurezza della navigazione, concernenti le motonavi a propulsione elettrica e l'impiego di combustibile gassoso nelle motonavi destinate esclusivamente al trasporto pubblico nella laguna di Venezia» (2352);
   GUSMEROLI ed altri: «Modifica all'articolo 2556 del codice civile, in materia di attribuzione agli avvocati e ai dottori commercialisti del potere di autenticazione delle scritture private relative a contratti concernenti le imprese soggette a registrazione» (2353).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge DE LORENZIS ed altri: «Disposizioni per la promozione dell'utilizzo condiviso di veicoli privati (car sharing)» (859) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ruggiero.

  La proposta di legge FRASSINETTI ed altri: «Introduzione del comma 220-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di benefìci per l'assunzione delle donne vittime di violenza di genere» (1458) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Montaruli.

  La proposta di legge NAPPI ed altri: «Disposizioni in materia di assistenza sanitaria negli istituti scolastici in favore degli allievi affetti da malattie croniche» (2040) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Licatini.

  La proposta di legge NESCI ed altri: «Modifiche al codice civile, al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni in condizioni di rischio fisico o psicologico appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata, nonché dei componenti delle medesime famiglie che intendano dissociarsi da tali contesti, nei casi in cui non sussistono i presupposti per l'ammissione alle speciali misure di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e alla legge 11 gennaio 2018, n. 6» (2072) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Bartolozzi.

  La proposta di legge SALTAMARTINI ed altri: «Disciplina delle attività di estetista, di onicotecnico e di tatuatore» (2099) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Guidesi.

  La proposta di legge RIZZO ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali del personale delle Forze armate» (2108) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Licatini.

  La proposta di legge LOMBARDO ed altri: «Modifica all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione dell'area marina protetta dello Zingaro» (2130) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Licatini.

  La proposta di legge MAGI ed altri: «Modifica all'articolo 73 e introduzione dell'articolo 73-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e altre disposizioni in materia di riduzione della pena per la produzione, l'acquisto e la cessione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità» (2307) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cecconi, Giuliodori e Papiro.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):
  PELLICANI: «Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di regime fiscale delle locazioni brevi, e altre disposizioni concernenti le locazioni turistiche» (2079) Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  GELMINI ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale delle vittime di errori giudiziari» (2228) Parere delle Commissioni I, V e VII.

   V Commissione (Bilancio e Tesoro):
  ANGIOLA: «Interpretazione autentica del comma 953 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernente la disciplina contabile dei proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore elettrico con gli enti locali nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili» (2295) Parere delle Commissioni I, VIII e X.

   Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):
  NESCI ed altri: «Modifiche al codice civile, al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni in condizioni di rischio fisico o psicologico appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata, nonché dei componenti delle medesime famiglie che intendano dissociarsi da tali contesti, nei casi in cui non sussistono i presupposti per l'ammissione alle speciali misure di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e alla legge 11 gennaio 2018, n. 6» (2072) Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministro per gli affari europei.

  Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 27 gennaio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferito al quarto trimestre del 2019 (Doc. LXXIII-bis, n. 8).

  Questo documento è trasmesso a tutte le Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministro per i rapporti col Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti col Parlamento, con lettera in data 28 gennaio 2020, ha trasmesso la versione aggiornata, a seguito dell'approvazione definitiva della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», della nota tecnico-illustrativa prevista dall'articolo 21, comma 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione.

  Il Presidente dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione, con lettera in data 27 gennaio 2020, ha trasmesso copia dell'ordinanza con la quale ha disposto la correzione di errori materiali contenuti nell'ordinanza, emessa dall'Ufficio in data 23 gennaio 2020, con la quale dichiara legittima la richiesta di referendum sul testo di legge costituzionale recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019, di cui è stato dato annuncio nell'Allegato A al resoconto della seduta del 27 gennaio 2020.

  Questo documento è depositato presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 gennaio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 25 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (147).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 9 marzo 2020. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 18 febbraio 2020.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 gennaio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (148).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 9 marzo 2020. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 18 febbraio 2020.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: DORI ED ALTRI: MODIFICHE AL CODICE PENALE, ALLA LEGGE 29 MAGGIO 2017, N. 71, E AL REGIO DECRETO-LEGGE 20 LUGLIO 1934, N. 1404, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 27 MAGGIO 1935, N. 835, IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL FENOMENO DEL BULLISMO E DI MISURE RIEDUCATIVE DEI MINORI (A.C. 1524-A) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: MELONI ED ALTRI (A.C. 1834)

A.C. 1524-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

sugli emendamenti  3.200 e 6.200.

NULLA OSTA

A.C. 1524-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71)

  1. Alla legge 29 maggio 2017, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:
   «1. La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche»;
   b) all'articolo 4:
    1) al comma 1, le parole: «per la prevenzione e il contrasto» sono sostituite dalle seguenti: «recanti anche le procedure per la prevenzione e il contrasto del bullismo e»;
    2) al comma 3, dopo la parola: «autonomia,» sono inserite le seguenti: «recepisce nel proprio regolamento di istituto le linee di orientamento di cui al comma 1 anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, e»;
   c) all'articolo 5:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
   « 1. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza, in qualsiasi modo, di atti di cui all'articolo 1, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgono a qualsiasi titolo studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, anche in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni del comma 2 del presente articolo, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4. Egli informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate o, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico può coinvolgere i rappresentanti dei servizi sociali e sanitari al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza delle vittime e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti medesimi ovvero può riferire alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835»;
    2) al comma 2, le parole: «con specifici riferimenti a condotte di» sono sostituite dalle seguenti: «dalle procedure indicate dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della presente legge, con specifici riferimenti a condotte di bullismo e di»;
   d) le parole: «fenomeno del cyberbullismo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «fenomeni di bullismo e cyberbullismo».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71)

  1. Alla legge 29 maggio 2017, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2:
    1) al comma 1 dopo le parole: «può inoltrare» sono inserite le seguenti: «al provider,»;
    2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Ai fini della presente legge per provider si intende sia il soggetto che offre al pubblico, nell'ambito della propria attività imprenditoriale, servizi di accesso ad internet, sia il soggetto che, direttamente o indirettamente, mette a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo o protocollo tecnico, dati, informazioni e programmi.
  1-ter. I provider che aderiscono al codice di autoregolamentazione “Internet e minori”, sottoscritto il 19 novembre 2003 dal Ministro delle comunicazioni e dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di seguito denominato “codice internet e minori”, sono tenuti a chiedere l'iscrizione a un apposito registro istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.
  1-quater. I provider di cui al comma 1 devono esporre nella homepage del loro sito internet, in forma ben visibile, la dicitura: “Aderente al codice di autoregolamentazione ‘Internet e minori’”.
  1-quinquies. I provider devono informare le famiglie e le scuole di ogni ordine e grado dell'esistenza di servizi di navigazione differenziata, inserendo nella homepage dei loro siti internet una sezione denominata “Tutela dei minori”, chiaramente visibile, che fornisca informazioni sulle corrette modalità per un utilizzo sicuro della rete internet, sugli strumenti più utilizzati per la tutela dei minori e sulle modalità di segnalazione alle autorità competenti delle violazioni delle disposizioni della presente legge.
  1-sexies. I provider devono altresì assicurare all'utente un'adeguata informazione sulle norme del codice internet e minori.»;
    3) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «3. In caso di inottemperanza da parte dei soggetti di cui al comma 1, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fornitore di connettività alla rete internet o provider che non adempie all'ordine dell'autorità di interrompere la trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni è punito ai sensi dell'articolo 528. Nei casi previsti dal presente comma, l'autorità giudiziaria adotta in via cautelare le misure idonee a impedire l'ulteriore diffusione degli scritti, disegni o immagini osceni.
  4. La violazione delle disposizioni al presente articolo è punita con la sospensione dell'autorizzazione o della licenza del provider e con la cancellazione dello stesso dal registro di cui al comma 1-ter per dodici mesi e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.000 euro a 50.000 euro.»;
   b) all'articolo 5:
    1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  «1. Il dirigente scolastico, i servizi sociali territoriali, gli appartenenti alle forze dell'ordine, i ministri del culto cattolico o delle religioni riconosciute, i rappresentanti e gli operatori delle associazioni di volontariato che vengano a conoscenza, in qualsiasi modo, anche di un solo atto o condotta od omissione che cagioni un lieve turbamento, realizzato nei confronti di un minore sia in forma telematica sia in altre forme, devono informare, entro 48 ore dalla conoscenza del fatto, i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi.
  1-bis. I soggetti di cui al comma 1 devono anche promuovere adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi.
  1-ter. Nei casi di atti di cui all'articolo 612-bis del codice penale, i soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di trasmettere, entro 48 ore dalla conoscenza del fatto, la segnalazione di tali atti ai genitori dei minori o ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Tale trasmissione avviene anche ai fini dell'adozione delle misure previste dall'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835.»;
    2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Informativa alle famiglie, segnalazione all'autorità giudiziaria minorile, iniziative di carattere educativo e sanzioni disciplinari in ambito scolastico»;
   c) l'articolo 7 è abrogato.
3. 1. Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

  Al comma 1, alla lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole: del bullismo e.
3. 100. Bisa, Tateo, Potenti, Turri, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-bis. Ai fini della presente legge, per bullismo si intende qualunque forma di violenza tra pari di minore età, caratterizzata da atti di prevaricazione fisica, psicologica, sociale, che ha come caratteristiche principali l'intenzionalità, la reiterazione nel tempo e uno squilibrio di potere o di forza tra la vittima e il persecutore.».
3. 101. Bellucci, Varchi, Maschio, Lucaselli, Galantino.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «legge, per» sono aggiunte le seguenti: «“bullismo” e» e dopo le parole: «in danno di minorenni,» è aggiunta la seguente: «anche».
3. 191. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 2:
    1) al comma 1, dopo le parole: «può inoltrarle» sono aggiunte le seguenti «al provider,»;
    2) al comma 2, dopo le parole: «possibile identificare» sono aggiunte le seguenti «il provider,»;
    3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «3. La violazione delle disposizioni al presente articolo è punita con la sospensione dell'autorizzazione o della licenza al provider, al titolare al trattamento o al gestore del sito internet o al social media con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.000 euro a 50.000 euro.».
3. 102. Bisa, Tateo, Potenti, Turri, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. I dispositivi che consentono l'accesso alla rete internet, in uso ai minori di anni 16, devono essere dotati di una applicazione che rilevi la situazione di pericolo captando e bloccando parole e immagini considerate pericolose. Di ciò la predetta applicazione dovrà dare avviso in tempo reale ai genitori.
  2-ter. I genitori e gli esercenti la potestà sui minori, in caso di violazione della presente disposizione, sono puniti con la pena dell'arresto da 1 a 3 mesi e con l'ammenda da euro 500 a euro 2000.
  2-quater. Con separato provvedimento, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le caratteristiche tecniche dell'applicazione di cui al comma 2-bis.».
3. 11. Turri, Tomasi, Bisa, Tateo, Potenti, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è istituito presso il Ministero dell'istruzione il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo, al quale partecipano rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Ministero della giustizia, e del Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Ai partecipanti non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. Il tavolo si riunisce con cadenza trimestrale e in caso di eventi straordinari ed urgenti».
3. 190. Aprile, Giannone.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, le parole: «la Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'istruzione».
3. 108. Spena, Marrocco, Versace, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Fiorini, Zanella.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 3, comma 1, primo periodo:
    1) le parole: «la Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'istruzione»;
    2) dopo le parole: «del quale fanno parte rappresentanti» sono aggiunte le seguenti «del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri,».
3. 107. Spena, Marrocco, Versace, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Fiorini, Zanella.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 3:
    1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «contrasto del» sono aggiunte le seguenti: «bullismo e del» e dopo la parola: «rappresentanti» sono aggiunte le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
    2) al comma 2, le parole: «dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti «dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche della famiglia»;
    3) al comma 6, le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delegato alle politiche della famiglia» e dopo le parole: «contrasto del» sono aggiunte le seguenti: «bullismo e del».
*3. 107.(Testo modificato nel corso della seduta) Spena, Marrocco, Versace, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Fiorini, Zanella.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 3:
    1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «contrasto del» sono aggiunte le seguenti: «bullismo e del» e dopo la parola: «rappresentanti» sono aggiunte le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
    2) al comma 2, le parole: «dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti «dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche della famiglia»;
    3) al comma 6, le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delegato alle politiche della famiglia» e dopo le parole: «contrasto del» sono aggiunte le seguenti: «bullismo e del».
*3. 193. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «rappresentanti» sono aggiunte le seguenti «del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri,».
3. 106. Spena, Marrocco, Versace, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Fiorini, Zanella.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tavolo opera in coordinamento con la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale di cui all'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92».
3. 13. Spena, Marrocco, Versace, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Fiorini, Zanella.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni del cyberbullismo, il tavolo di cui al comma 1 è convocato regolarmente a cadenza semestrale.».
3. 109. Spena, Marrocco, Versace, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Fiorini, Zanella.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, il tavolo di cui al comma 1 è convocato regolarmente a cadenza semestrale.».
3. 109.(Testo modificato nel corso della seduta) Spena, Marrocco, Versace, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Fiorini, Zanella.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:
  «Art. 4-bis (Istituzione dello psicologo scolastico). 1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, in ogni istituzione scolastica di ogni ordine e grado è istituita la figura dello psicologo scolastico incaricato di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, nonché di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie.».
3. 12. Lucaselli, Varchi, Maschio, Bellucci, Galantino, Ciaburro.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:
  «Art. 4-bis. – 1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge, le Regioni possono adottare iniziative affinché possa essere fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie».
3. 200. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera c), numero 1, capoverso «1», primo periodo, alle parole: Il dirigente scolastico premettere le seguenti: Fermi restando gli obblighi di legge quando il fatto costituisca reato,.
3. 103. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 1, lettera c), numero 1, capoverso «1», primo periodo, alle parole: Il dirigente scolastico premettere le seguenti: Salvo che il fatto costituisca reato,.
3. 103.(Testo modificato nel corso della seduta) Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera c), numero 1, capoverso «1», primo periodo, sopprimere le parole:, in qualsiasi modo.
3. 105. Potenti, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera c), numero 1, capoverso «1», primo periodo, sopprimere le parole: anche in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni del comma 2 del presente articolo.
3. 104. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso «1», secondo periodo, sostituire la parola: tempestivamente con le seguenti: entro 48 ore.

  Conseguentemente:
   al medesimo numero 1), medesimo capoverso, terzo periodo;
   dopo la parola: condotte aggiungere la seguente: anche;
   dopo le parole: dirigente scolastico aggiungere le seguenti: previa comunicazione entro le 48 ore dal fatto ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale e a chiunque eserciti tali funzioni dei minori coinvolti;
   al numero 2), sopprimere le parole: di bullismo e;
   dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) L'articolo 7 è abrogato.
3. 110. Bisa, Tateo, Potenti, Turri, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro, Mulè.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso «1», secondo periodo, dopo le parole: e del gruppo costituente la classe aggiungere le seguenti:, avviando progetti di concerto con il comune e le associazioni di interesse sociale e culturale operanti sul territorio e prevedendo percorsi che impegnino periodicamente i minori all'interno di enti e istituti che si occupano di sostegno a persone con disabilità, integrazione e reintegrazione sociale, con l'obiettivo di educarli all'ascolto, all'interesse del prossimo e alla convivenza sociale nella comunità.
3. 150. Giannone, Benedetti, Cunial.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso «1», terzo periodo sostituire le parole da: Nei casi più gravi fino a: all'articolo 25 con le seguenti: Il dirigente scolastico, in caso di atti gravi e reiterati, in accordo con il collegio docenti, trasmette entro quarantotto ore la segnalazione di tali atti alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, anche ai fini dell'adozione delle misure previste dall'articolo 25.
3. 151. Silli, Giannone, Benedetti, Cunial.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso «1», terzo periodo, dopo le parole: al fine di predisporre aggiungere le seguenti:, compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente,.
3. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92)

  1. All'articolo 7, comma 1, della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con particolare riguardo all'educazione alla cittadinanza digitale di cui all'articolo 5, le scuole offrono alle famiglie e agli studenti un'adeguata formazione sui pericoli della rete internet e sui sistemi di protezione e controllo al fine di assicurare un uso corretto delle nuove tecnologie».
3. 02. Spena, Marrocco, Versace, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Fiorini, Zanella.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'istruzione il Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo, al quale partecipano rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Ministero della giustizia e del Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Ai partecipanti non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. Il Tavolo si riunisce con cadenza trimestrale e in caso di eventi straordinari ed urgenti.
3. 0150. Giannone, Benedetti, Cunial.

A.C. 1524-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di provvedimenti del tribunale per i minorenni)

  1. Al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835:
   a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:
   «Art. 25. – (Misure rieducative) – 1. Il Procuratore della Repubblica, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, può riferire i fatti al Tribunale per i minorenni, il quale può disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minorenne e dei genitori o dell'esercente la responsabilità genitoriale, l'attivazione di un percorso di mediazione oppure lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali.
   2. Il decreto di cui al comma 1 definisce gli obiettivi e la durata del progetto di intervento educativo.
   3. Il competente servizio sociale, coinvolgendo ove possibile il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale, definisce il contenuto del progetto di intervento educativo secondo gli obiettivi individuati nel decreto di cui al comma 1. Esso può prevedere il coinvolgimento del nucleo familiare mediante un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale.
   4. Almeno dieci giorni prima della conclusione del progetto di intervento educativo, e comunque con cadenza annuale, il servizio sociale trasmette al Tribunale per i minorenni una relazione che illustra il percorso e gli esiti dell'intervento. Il Tribunale per i minorenni, valutate le risultanze attestate nella relazione e sentito il minorenne e i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale, con decreto motivato, può, in via alternativa:
   1) dichiarare concluso il procedimento;
   2) disporre la continuazione del progetto di intervento educativo o adottare un nuovo progetto rispondente a mutate esigenze educative del minorenne;
   3) disporre l'affidamento del minorenne ai servizi sociali;
   4) disporre il collocamento del minorenne in una comunità, qualora gli interventi previsti dai numeri precedenti appaiano inadeguati.
   5. I provvedimenti previsti nel presente articolo sono deliberati in camera di consiglio, previo ascolto del minorenne che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di età inferiore ove capace di discernimento, e sentiti i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale e il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore. Le spese di affidamento o di collocamento in comunità, da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare le spese gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente»;
   b) all'articolo 26, terzo comma, le parole: «di cui all'articolo 25, n. 1,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 o la misura di cui al numero 3) del comma 4 del medesimo articolo 25»;
   c) all'articolo 27, primo comma, le parole: «dal n. 1 dell'articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 25, comma 4, numero 3)»;
   d) all'articolo 28:
    1) al primo comma, le parole: «è ricoverato per l'esecuzione di una delle misure previste al n. 2 dell'articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «è collocato in esecuzione della misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4),»;
    2) alla rubrica, la parola: «ricoverati» è sostituita dalle seguenti: «collocati presso comunità»;

  e) all'articolo 29:
    1) al terzo comma, le parole: «ad una delle misure di cui al n. 2 dell'articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «alla misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4)»;
    2) al quarto comma, il secondo periodo è soppresso;
   f) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:
   «Art. 29-bis. – (Prosecuzione delle misure dopo il raggiungimento della maggiore età) – 1. Quando un minorenne, al compimento della maggiore età, necessita di un prolungato supporto educativo o terapeutico volto alla realizzazione di un progetto di autonomia, o comunque al completamento di un percorso educativo già intrapreso, il Tribunale per i minorenni, previo consenso dell'interessato, può adottare, con decreto motivato, uno dei provvedimenti previsti dagli articoli 25 e 25-bis, ovvero disporne la prosecuzione, ove già adottati, comunque non oltre il compimento del venticinquesimo anno d'età».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di provvedimenti del tribunale per i minorenni)

  Sopprimerlo.
4. 150. Giannone, Benedetti, Cunial.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 1, sostituire le parole: Il Procuratore della Repubblica con le seguenti: Il Tribunale per i minorenni.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla medesima lettera, medesimo capoverso:
    al comma 1:
     sostituire le parole: può riferire i fatti al Tribunale per i minorenni, il quale può disporre con la seguente: dispone;
     dopo le parole: genitoriale aggiungere le seguenti: ovvero del tutore alla presenza in tutti i casi di un avvocato;
    al comma 2, aggiungere in fine le parole: per la durata di 12 mesi prorogabili una sola volta per ulteriori 6 mesi;
    al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:, coinvolgendo ove possibile con le seguenti: deve coinvolgere;
    al comma 4, alinea:
     primo periodo, sostituire le parole: cadenza annuale con le seguenti: cadenza semestrale;
     secondo periodo, dopo la parola: genitoriale aggiungere le seguenti: ovvero il tutore alla presenza in tutti i casi di un avvocato;
     sostituire il numero 2) con il seguente:
    2) disporre un nuovo progetto in presenza di mutate esigenze del minore per la durata di 12 mesi prorogabili una sola volta per ulteriori 6 mesi;
     sopprimere i numeri 3) e 4);
     sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. I provvedimenti previsti dai commi precedenti sono deliberati in camera di consiglio, previo ascolto del minorenne che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di età inferiore ove capace di discernimento, e sentiti i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale ovvero del tutore alla presenza in tutti i casi di un avvocato.
     sopprimere le lettere d), e), f).
4. 105. Tateo, Bisa, Turri, Potenti, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 1, sostituire le parole: Il Procuratore della Repubblica con le seguenti: Il Presidente del Tribunale dei minorenni del luogo di residenza del minore.

  Conseguentemente al medesimo capoverso, medesimo comma:
   sostituire le parole da: assunte fino a: disporre con le seguenti: dispone;
   dopo la parola: genitoriale aggiungere le seguenti: ovvero del tutore alla presenza in tutti i casi di un avvocato;
   sopprimere la parola: educativo;
   sostituire le parole: e il controllo dei servizi sociali con le seguenti: degli uffici di servizio sociale per i minorenni di concerto con i servizi sociali territoriali.
4. 104. Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 1, sostituire le parole: Il Procuratore della Repubblica con le seguenti: Il Presidente del Tribunale dei minorenni del luogo di residenza del minore.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, medesimo capoverso, medesimo comma:
    sostituire le parole da: assunte fino a: disporre con la seguente: dispone;
    dopo la parola: genitoriale aggiungere le seguenti: ovvero del tutore con la presenza in tutti i casi di un avvocato, difensore di fiducia;
    sopprimere le parole: sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali;
   dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni, a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dall'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 13 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero della Giustizia per 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
4. 190. Bisa, Tateo, Potenti, Paolini, Turri, Morrone, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 1, sostituire le parole: Il Procuratore della Repubblica con le seguenti: Il Presidente del Tribunale dei minorenni del luogo di residenza del minore.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla medesima lettera, medesimo capoverso:
    al medesimo comma:
     sostituire le parole da: assunte fino a: disporre con la seguente: dispone;
     sostituire le parole: sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali con le seguenti: per dieci mesi prorogabili una sola volta per ulteriori quattro mesi;
    al comma 4:
     alinea, sostituire la parola: annuale con la seguente: semestrale;
     sostituire il numero 2) con il seguente:
    2) adottare un nuovo progetto in presenza di mutate esigenze del minore per la durata di dieci mesi prorogabili una sola volta per ulteriori quattro mesi;
    sopprimere i numeri 3) e 4);
    al comma 5, sopprimere le parole da: Le spese di affidamento fino a: lo consente;
    sopprimere le lettere b), c), d), e) e f).
4. 191. Tateo, Bisa, Potenti, Paolini, Turri, Morrone, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 1, dopo le parole: della condotta aggiungere le seguenti: quali consumo di alcool o stupefacenti, di fuga da casa, di vagabondaggio, di coinvolgimento ancorché inconsapevole in attività illecite dei genitori, di ludopatia,
4. 100. Potenti, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 1, sostituire le parole: può riferire i fatti al Tribunale per i minorenni, il quale può disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minorenne e dei genitori o dell'esercente la responsabilità genitoriale, l'attivazione di un percorso di mediazione oppure con le seguenti: verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure può chiedere al Tribunale dei minorenni di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minorenne e dei genitori o dell'esercente la responsabilità genitoriale,.
4. 103. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 1, dopo le parole: al Tribunale per i minorenni, il quale aggiungere le seguenti:, fissata l'udienza, nominato un difensore d'ufficio al minore che ne sia privo,.
4. 101. Potenti, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 1, dopo le parole: progetto di intervento aggiungere le seguenti: di giustizia riparativa o.
4. 102. Massimo Enrico Baroni, Sarli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 1, sostituire la parola: sociali con le seguenti: di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e del genitore o dell'esercente la responsabilità genitoriale.
4. 2. Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 2, aggiungere in fine le parole:, che può consistere anche nello svolgimento di un'attività di volontariato sociale.
4. 106. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 2, aggiungere in fine le parole:, inclusi quelli dello svolgimento dell'attività di volontariato sociale eventualmente disposta.
4. 106.(Testo modificato nel corso della seduta) Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo stesso decreto può prevedere un percorso di volontariato sociale che permetta al minore di svolgere attività socialmente utili presso organizzazioni di volontariato ed enti del terzo settore.
4. 151. Giannone, Benedetti, Cunial.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Il competente servizio sociale con le seguenti: Gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni della Giustizia di concerto con i Servizi Sociali territoriali,.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la parola: definisce con la seguente: definiscono.
4. 107. Potenti, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: il genitore con le seguenti: i genitori.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: il coinvolgimento con le seguenti: la partecipazione.
4. 108. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 4, sopprimere i numeri 3) e 4).
4. 152. Benedetti, Giannone, Cunial.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 5, primo periodo, sostituire le parole: che abbia compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore ove capace di discernimento con le seguenti: in un contesto adeguato all'età e con l'assistenza e il supporto di psicologi.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: consentita l'assistenza del difensore con le seguenti: garantita l'assistenza del difensore del minore.
4. 109. Bellucci, Varchi, Maschio, Lucaselli, Galantino.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 5, primo periodo, sostituire la parola: dodici con la seguente: sei.
4. 153. Cunial, Giannone, Benedetti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: consentita l'assistenza del difensore con le seguenti: prevista l'assistenza del difensore di fiducia e, ove non nominato, d'ufficio.
4. 110. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella, Giannone.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b), c), d), e).
4. 154. Giannone, Benedetti, Cunial.

Subemendamento all'emendamento 4.192

  All'emendamento 4.192, alla parte consequenziale, capoverso 1-ter, sostituire le parole da: delle proiezioni fino alla fine del capoverso, con le seguenti: del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
0. 4. 192. 100. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sopprimere la lettera f);
   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. Per consentire la prosecuzione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, negli anni dal 2021 al 2024, con la possibilità di estendere gli interventi ivi previsti, fino al compimento del venticinquesimo anno di età, nei confronti sia di soggetti già destinatari degli interventi medesimi sia di altri soggetti che si trovino nelle condizioni indicate dal citato comma 250, è autorizzata la spesa massima di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
4. 192. Emanuela Rossini
(Approvato)

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
4. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

A.C. 1524-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 5.
(Adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249)

  1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, le modificazioni necessarie per adeguarlo ai seguenti princìpi:
   a) prevedere, nell'ambito dei diritti dello studente enunciati all'articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, che la scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza;
   b) prevedere, nell'ambito dei doveri dello studente stabiliti dall'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, che gli studenti siano tenuti a rispettare il dirigente scolastico, i docenti, il personale della scuola e i loro compagni;

  c) integrare la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-bis del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, prevedendo che il Patto contenga l'impegno da parte delle famiglie a partecipare ad attività di formazione organizzate dalla scuola, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali, e a collaborare con la scuola per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza.

A.C. 1524-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.

(Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo a scuola)

  1. Al fine di valutare e monitorare la percezione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo ed esaminare il clima della classe, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attraverso proprie piattaforme nazionali di formazione e monitoraggio, mette a disposizione delle scuole strumenti di valutazione e questionari da somministrare ai docenti e agli studenti, al fine di valutare l'estensione dei fenomeni tra gli studenti, la percezione dei fenomeni da parte dei docenti e dei dirigenti scolastici nonché la qualità del clima della classe nei rispettivi istituti.
  2. Ogni istituzione scolastica, utilizzando i dati raccolti, elabora un rapporto personalizzato per ciascun istituto, che può essere messo a disposizione dei consigli di classe, per tutte le valutazioni di merito e per predisporre conseguenti azioni di miglioramento del clima della classe.
  3. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, entro il 30 ottobre di ogni anno scolastico, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca informa le istituzioni scolastiche degli strumenti di monitoraggio e dei questionari disponibili nella piattaforma di cui al comma 1.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6
(Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo a scuola)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Attività di formazione e di monitoraggio per prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Educazione all'intelligenza emotiva)

  1. Il Ministero dell'istruzione mette a disposizione delle scuole proprie piattaforme di formazione e di monitoraggio, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, da realizzare nel limite di una maggiore spesa pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
  2. Al fine di prevenire e ridurre i conflitti in ambito scolastico sono erogati moduli di formazione specifici anche relativi all'educazione all'intelligenza emotiva che mirino a sviluppare relazioni positive tra pari e a promuovere rapporti interpersonali ispirati al rispetto e all'uso di forme di comunicazione non violente, da realizzare nel limite di una maggiore spesa pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
6. 190. Dori.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Attività di formazione e di monitoraggio per prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Educazione all'intelligenza emotiva)

  1. Il Ministero dell'istruzione mette a disposizione delle scuole proprie piattaforme di formazione e di monitoraggio, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, da realizzare nel limite di una maggiore spesa pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
  2. Al fine di prevenire e ridurre i conflitti in ambito scolastico sono erogati moduli di formazione specifici anche relativi all'educazione all'intelligenza emotiva che mirino a sviluppare relazione positive tra pari e a promuovere rapporti interpersonali ispirati al rispetto e all'uso di forme di comunicazione non violente, da realizzare nel limite di una maggiore spesa pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
6. 200. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le seguenti: il Ministero dell'istruzione.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le seguenti: il Ministero dell'istruzione.
6. 100. La Commissione.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, attraverso proprie piattaforme nazionali di formazione e monitoraggio,.

  Conseguentemente:
   al comma 3, sopprimere le parole: nella piattaforma di cui al comma 1;
   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative del presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

  Sopprimere il comma 2.
6. 150. Giannone, Benedetti, Cunial.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle attività di cui al presente comma, l'istituto scolastico assicura forme adeguate di partecipazione ai rappresentanti degli studenti, agli insegnanti, alle famiglie e agli esperti di settore.
6. 101. Gelmini, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al fine di contrastare il fenomeno del bullismo con azioni di prevenzione è istituito presso il Ministero dell'Istruzione l'Osservatorio permanente sul bullismo.
  2. L'Osservatorio sul bullismo svolge i seguenti compiti:
   a) analisi e studio delle tematiche relative al bullismo in tutte le sue manifestazioni, predisponendo, almeno ogni tre anni, in concerto con l'Istituto nazionale di statistica, delle rilevazioni statistiche sugli indici di indicazione dei soggetti più a rischio a livello nazionale e internazionale;
   b) monitoraggio delle azioni predisposte dalle singole istituzioni scolastiche del territorio;
   c) proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione di progetti di sensibilizzazione;
   d) proposte di sperimentazione in materia d'innovazione metodologico-didattica e disciplinare al fine di prevenire il bullismo;
   e) pareri e proposte sugli atti normativi inerenti il bullismo.

  3. L'Osservatorio di cui al comma 2 è presieduto dal Ministro dell'istruzione o da un suo delegato, ed è composto dai rappresentanti delle Associazioni maggiormente rappresentative sul territorio nazionale impegnate sul tema del bullismo, da studenti nonché da altri soggetti pubblici e privati, comprese le istituzioni scolastiche, nominati dal Ministro dell'istruzione.
  4. Con l'istituzione dell'Osservatorio di cui al comma 2 non devono essere previsti ulteriori oneri o spese a carico della finanza pubblica. Per l'istituzione che per l'attività dell'Osservatorio permanente, sono utilizzati i proventi delle ammende irrogate ai sensi dell'articolo 731 del codice penale così come modificato dalla presente legge.
6. 0150. Giannone, Benedetti, Cunial.

A.C. 1524-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE*

*Articolo soppresso a seguito dell'approvazione dell'emendamento 6.200 della Commissione.

Art. 7.

(Educazione in materia di intelligenza emotiva)

  1. Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo è implementata la Piattaforma Elisa, piattaforma di apprendimento a distanza predisposta per la formazione destinata ai docenti referenti per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, e sono predisposti moduli di formazione specifici relativi all'educazione emotiva, miranti a sviluppare relazioni positive tra pari, la capacità di gestire positivamente le relazioni in corso in modo da prevenire e regolare i conflitti e affiancare competenze a favore della comunicazione non violenta.
  2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico finalizzate alla promozione dell'educazione emotiva, della comunicazione non violenta dei conflitti tra pari e all'acquisizione di competenze sociali adeguate, attraverso l'ampliamento dei contenuti della Piattaforma Elisa o la realizzazione di progetti pilota, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 7
(Educazione in materia di intelligenza emotiva)

  Al comma 2, sostituire le parole:, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. con le seguenti:. Al relativo onere, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
7. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo e per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono adottate misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, anche attraverso la formazione all'educazione all'intelligenza emotiva, tenuto conto delle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 2017, n. 71, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
7. 100. Bellucci, Varchi, Maschio, Lucaselli, Galantino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Al fine di contrastare e prevenire i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, è istituita l'ora curricolare di intelligenza emotiva in classe, affinché gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado possano sviluppare le proprie capacità sociali, imparino a riconoscere e verbalizzare le emozioni, a controllarle, a prevenire e risolvere i conflitti.
7. 101. Bellucci, Varchi, Maschio, Lucaselli, Galantino.

A.C. 1524-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Numero telefonico gratuito nazionale e applicazione informatica per dispositivi mobili)

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia – è assicurato un servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico emergenza infanzia 114, accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore, con i seguenti compiti:
   a) fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate a esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze;
   b) nei casi di urgenza, informare prontamente l'organo di polizia competente degli atti di bullismo e cyberbullismo segnalati.

  2. Per l'accesso al servizio di cui al comma 1, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione promuove la predisposizione di un'applicazione informatica che possa essere installata gratuitamente nei dispositivi mobili, dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 8
(Numero telefonico gratuito nazionale e applicazione informatica per dispositivi mobili)

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: la Presidenza del Consiglio dei ministri fino a: infanzia 114 con le seguenti: ogni Regione è istituito un servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo, accessibile mediante un numero pubblico emergenza regionale.
8. 7. Varchi, Maschio, Lucaselli, Bellucci, Galantino.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: è assicurato aggiungere le seguenti:, in accordo con il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71,.
8. 100. Ubaldo Pagano, Siani.

  Al comma 1, alinea, dopo la parola: gratuitamente aggiungere le seguenti: raggiungibile via voce o via chat.
8. 4. Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente dal servizio 114, è prevista, per le finalità di cui al comma 1, una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea.
8. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
  Art. 8-bis. – 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
8. 0300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. (Applicazione sui dispositivi mobili di sistemi gratuiti di parental control). 1. I dispositivi che consentono l'accesso alla rete internet, in uso ai minori di anni 14, devono essere dotati di una applicazione gratuita che rilevi la situazione di pericolo captando e bloccando parole o immagini pericolose.
  2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad una specifica campagna di informazione, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo, in merito alla installazione dei dispositivi di cui al precedente comma per favorire la consapevolezza dell'uso della rete internet e prevenire i rischi derivanti dalla medesima.
  3. Con decreto del Ministro dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le specifiche tecniche dell'applicazione di cui al comma 1.
8. 0100. Spena, Marrocco, Versace, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Fiorini, Zanella.

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 8.03

  All'articolo aggiuntivo 8. 03, al comma 2, sostituire la parola: annuale con la seguente: triennale.
0. 8. 03. 100. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. 1. Al fine di contrastare il fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento di una rilevazione sugli atti di bullismo che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio.
  2. La rilevazione di cui al comma 1 è svolta con cadenza annuale.
8. 03. Spena, Marrocco, Versace, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Fiorini, Zanella.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Obblighi per gli operatori telefonici)

  1. Nei contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica deve essere espressamente richiamata la responsabilità civile dei genitori di cui all'articolo 2048 del codice civile, nel caso di danni causati dai minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere in rete.
8. 01. Spena, Marrocco, Versace, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Fiorini, Zanella.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. (Istituzione, sperimentazione, finalità del Servizio di psicologia scolastica) 1. Il Ministero dell'istruzione nelle Scuole di ogni ordine e grado, del Servizio di psicologia scolastica, configurato come l'insieme coerente di attività psicologiche, integrate e coordinate tra loro, relative alle tematiche e alle problematiche proprie del mondo della Scuola.
  2. Il Servizio di psicologia scolastica di cui al comma 1 è finalizzato a fronteggiare e prevenire i fenomeni di disagio sociale e relazionale dei minori e degli studenti maggiorenni, con particolare riferimento al bullismo e al cyberbullismo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca.
8. 0104. Bellucci, Varchi, Maschio, Lucaselli, Galantino.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. (Fondo per la lotta al bullismo e cyberbullismo). 1. È istituito presso il Ministero della Giustizia il Fondo per la lotta al bullismo e cyberbullismo, per il finanziamento di progetti regionali destinati all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, cui sono attribuite risorse pari a euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.
  2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono, altresì, concessi alle Regioni per l'attuazione di:
   a) programmi di sensibilizzazione, informazione e formazione, anche di tipo informatico, rivolte ai minori e alle famiglie;
   b) misure di sostegno a favore dei minori vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo e programmi di recupero degli autori degli atti;
   c) programmi volti a favorire lo sviluppo e il consolidamento di una programmazione di contrasto al bullismo e al cyberbullismo nell'ambito della comunità scolastica, mediante il coinvolgimento delle figure presenti sul territorio, quali i referenti scolastici.

  3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare della Giustizia, di concerto con il ministro per la famiglia e le disabilità, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti e l'incremento della dotazione del Fondo.
8. 0105. Varchi, Maschio, Bellucci, Lucaselli, Galantino.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8. 0107. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8. 0108. Bartolozzi, Gelmini, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 35 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8. 0109. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8. 0110. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8. 010. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. 1. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziate ulteriori risorse pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8. 0111. Bartolozzi, Gelmini, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. 1. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziate ulteriori risorse pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8. 0112. Bartolozzi, Gelmini, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

A.C. 1524-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento, in continuità con la legge n. 71 del 2017 sul cyberbullismo, privilegia, rispetto ai soli interventi di natura penale introdotti modificando l'articolo 612-bis del codice penale, azioni preventive aventi carattere socio-educativo, che coinvolgono le responsabilità dei genitori e della scuola, incentrandosi sui temi della tutela e dell'educazione nei confronti dei minori coinvolti, a prescindere dal fatto che siano le vittime o i responsabili degli illeciti;
    tra gli aspetti riguardanti la formazione e la prevenzione si evidenziano le disposizioni che prevedono che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, metta a disposizione delle scuole strumenti di valutazione e questionari da somministrare a docenti e studenti, con la finalità di valutare e monitorare l'estensione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo tra gli studenti, la percezione dei fenomeni da parte dei docenti e dei dirigenti scolastici, la qualità del clima della classe e l'implementazione di una piattaforma di e-learning già predisposta dal Ministero e denominata Piattaforma Elisa (E-learning degli insegnanti sulle strategie antibullismo), all'interno della quale dovranno essere predisposti moduli specifici relativi all'educazione emotiva, che mirino a sviluppare relazioni positive e a prevenire e gestire i conflitti;
    il cosiddetto « body shaming» (e, all'interno di esso, la specifica fattispecie del « fat shaming») è una delle forme di bullismo che colpisce l'aspetto fisico delle persone. In tal senso consiste nel fare commenti ed esprimere giudizi malevoli circa il corpo delle persone, in particolare attraverso il web ed i social network, allo scopo di fare provare vergogna;
    il « body shaming» grava fortemente sulla autostima delle persone e incide sull'aumento degli stati d'ansia. Queste dinamiche conducono spesso a problematiche ancora più gravi soprattutto tra gli adolescenti. « Body shaming» e « fat shaming» possono portare alcuni a soffrire di bulimia, di anoressia o di depressione, che possono degenerare e spingere persino al suicidio;
    in particolare, il « fat shaming» può portare a peggiorare situazioni come il cosiddetto « binge eating disorder», l'alimentazione incontrollata, una delle cause dell'obesità,

impegna il Governo

a prevedere che, nell'ambito delle misure di prevenzione e di formazione introdotte dal provvedimento in esame o già previste dalla normativa vigente, venga affrontato e approfondito il fenomeno del « body shaming» e del « fat shaming», valutando anche l'opportunità di predisporre un apposito modulo sul tema nella piattaforma Elisa di E-learning degli insegnanti sulle strategie antibullismo.
9/1524-A/1Sensi, Siani, Carnevali, Piccoli Nardelli, Lorenzin, Schirò, Pini, Andrea Romano, Rossi, Fiano, Critelli, De Luca, Topo, Pezzopane, Gavino Manca, Giacomelli, Dal Moro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori;
    il fenomeno del bullismo e del cyber bullismo è la forma di violenza più diffusa tra i pre-adolescenti e gli adolescenti fino a configurarsi in una vera emergenza educativa;
    la scuola svolge un ruolo di grande responsabilità nel promuovere e coordinare azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyber bullismo con la collaborazione del Dirigente Scolastico, docenti, personale ATA e famiglie in coerenza con il P.T.O.F.;
    tale stato di cose fa sì che istituzioni, comunità scolastica (studenti, famiglie, personale scolastico, figure professionali diverse, psicologo, psicopedagogista), cittadini, sono chiamati ad una progettualità coordinata ed integrata finalizzata alla prevenzione ed al contrasto del bullismo e cyberbullismo attraverso strategie formative, informative e partecipative, a tutela della dignità della persona,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere e finanziare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per quanto di competenza, specifiche iniziative nell'ambito delle istituzioni scolastiche al fine di proporre e realizzare azioni concrete e sinergiche con finalità educative, per prevenire e contrastare situazioni di disagio e malessere, per impedire la diffusione di atteggiamenti di prevaricazione che, se non sconfitti in ambito scolastico e familiare, diverranno tipici della società civile.
9/1524-A/2Bucalo, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame intende tipizzare le condotte correlate al fenomeno del bullismo, apportando specifiche modifiche al codice penale;
    per bullismo si indicano generalmente le condotte di prepotenze perpetrate da minori nei confronti dei loro pari ed il fenomeno è caratterizzato dalla compresenza di elementi quali l'intenzionalità, il carattere reiterato della condotta e l'asimmetria nella relazione: pertanto si configura come un'interazione tra coetanei condizionata da aggressività, da uno squilibrio di forza/potere nella relazione e da una durata temporale delle azioni «vessatorie»;
    in questi ultimi anni l'attività di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo è stata sempre più delegata alla giustizia ed alle forze dell'ordine e sempre meno alle agenzie educative. In questo modo è ridotta l'efficacia preventiva, in quanto intervenire nella fase di adolescenza, cioè all'età dei primi reati, significa intervenire prevalentemente con le situazioni più gravi e già socialmente connotate. Inoltre l'intervento in adolescenza richiede un impegno di risorse e una complessità di gestione maggiore di quanto non richiederebbe l'intervento con i bambini;
    i fenomeni del bullismo e cyberbullismo sono stati oggetto nel 2014 di una specifica rilevazione ISTAT;
    il cyberbullismo ha colpito il 22,2 per cento di tutte le vittime di bullismo. Nel 5,9 per cento dei casi si è trattato di azioni ripetute (più volte al mese). La maggior propensione delle ragazze/adolescenti a utilizzare il telefono cellulare e a connettersi a Internet probabilmente le espone di più ai rischi della rete e dei nuovi strumenti di comunicazione;
    la scuola rappresenta per i ragazzi un ambito non solo di apprendimento, ma anche di socializzazione, per questo si presta particolarmente a diventare il luogo di rilevazione delle cattive pratiche di bullismo, ma non sempre l'occhio vigile dei docenti arriva ad identificare in tempo le cattive pratiche;
    per questo si ritiene fondamentale dotare le nuove generazioni di uno strumento sicuro e diretto di denuncia e di pronto intervento, così come delineato all'articolo 8 comma 1 del provvedimento in esame,

impegna il Governo

   a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 8 comma 1, garantendo l'efficacia e la funzionalità nel tempo del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico emergenza infanzia 114;
   a valutare l'opportunità di istituire presso ogni Regione un servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo accessibile mediante un numero pubblico di emergenza regionale.
9/1524-A/3Frassinetti, Varchi, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame è volto a prevenire e contrastare gli episodi riconducibili al bullismo in tutte le sue forme;
    la lotta al cyberbullismo è realizzata anche attraverso una forte azione di prevenzione svolta dal Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni della Polizia di Stato;
    nonostante i notevoli e importanti compiti attribuiti, l'organico della Polizia Postale e delle Comunicazioni è sottodimensionato e nessun provvedimento in senso contrario risulta ancora essere adottato;
    le dotazioni della Polizia Postale e delle Comunicazioni necessitano di una costante implementazione in modo tale da poter rispondere alle rapide evoluzioni tecnologiche,

impegna il Governo

   a destinare specifiche risorse finanziarie per l'implementazione delle dotazioni informatiche e tecnologiche della Polizia Postale e delle Comunicazioni;
   ad adottare ogni azione necessaria a conseguire, in tempi rapidi, il potenziamento dell'organico della Polizia Postale e delle Comunicazioni.
9/1524-A/4Ferro, Bucalo, Baldini, Frassinetti, Lucaselli, Deidda, Mantovani, Bellucci, Ciaburro, Varchi, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame è volto a prevenire e contrastare gli episodi riconducibili al bullismo in tutte le sue forme;
    la lotta al cyberbullismo è realizzata anche attraverso una forte azione di prevenzione svolta dal Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni della Polizia di Stato;
    nonostante i notevoli e importanti compiti attribuiti, l'organico della Polizia Postale e delle Comunicazioni è sottodimensionato e nessun provvedimento in senso contrario risulta ancora essere adottato;
    le dotazioni della Polizia Postale e delle Comunicazioni necessitano di una costante implementazione in modo tale da poter rispondere alle rapide evoluzioni tecnologiche,

impegna il Governo

   valutare l'opportunità:
    di destinare specifiche risorse finanziarie per l'implementazione delle dotazioni informatiche e tecnologiche della Polizia Postale e delle Comunicazioni;
    di adottare ogni azione necessaria a conseguire, in tempi rapidi, il potenziamento dell'organico della Polizia Postale e delle Comunicazioni.
9/1524-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Ferro, Bucalo, Baldini, Frassinetti, Lucaselli, Deidda, Mantovani, Bellucci, Ciaburro, Varchi, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame è volto a prevenire e contrastare gli episodi riconducibili al bullismo in tutte le sue forme;
    in particolare, l'articolo 3 interviene sulla recente legge n. 71 del 2017, che ha dettato disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, per estendete il campo d'applicazione della legge anche alla prevenzione e contrasto del bullismo;
    ad oggi, però, non esiste una fattispecie autonoma di bullismo, né una definizione giuridicamente riconosciuta di bullismo, posto che l'articolo 1, comma 2, della legge n. 71 del 2017 definisce attualmente il solo cyberbullismo;
    i sempre più frequenti atti di bullismo configurano un quadro preoccupante, che ci pone di fronte alla necessità di delineare giuridicamente tale fenomeno, che riguarda spesso ragazzi di minore età e di qualunque estrazione sociale;
    stando a quanto evidenziato dall'ISTAT e dagli addetti ai lavori, la definizione del fenomeno si basa su tre condizioni: intenzionalità, persistenza nel tempo, asimmetria nella relazione. Esso è pertanto contraddistinto da un'interazione tra coetanei caratterizzata da un comportamento aggressivo, da uno squilibrio di forza/potere nella relazione e da una durata temporale delle azioni «vessatorie»;
    tale vuoto normativo potrebbe dare adito a interpretazioni errate della disposizione di legge o anche molto distanti tra loro, tanto da portare ad una errata applicazione della norma,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, volta a fornire una definizione univoca del fenomeno del bullismo, che ormai ha raggiunto un allarme sociale elevatissimo.
9/1524-A/5Luca De Carlo, Varchi, Bellucci, Maschio.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame è volto a prevenire e contrastare gli episodi riconducibili al bullismo in tutte le sue forme;
    ponendosi in continuità con la legge n. 71 del 2017, che viene integrata con riferimenti oltre che al cyberbullismo anche al bullismo, il provvedimento di cui oggi si discute prevede interventi di carattere socio-educativo, che coinvolgono le responsabilità dei genitori e, soprattutto, della scuola, incentrandosi su azioni a carattere preventivo e favorendo attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, a prescindere dal fatto che siano le vittime o i responsabili degli illeciti;
    in Italia, secondo le più recenti stime, il 59 per cento dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni è vittima di atti di bullismo;
    è ampiamente riconosciuto che il bullismo può provocare danni psicologici alle vittime che includono bassa autostima, depressione, rabbia, insuccesso scolastico e, in alcuni casi, gravi violenze a scuola e tentativi di suicidio. I danni provocati dal cyberbullismo, inoltre, sono altrettanto se non più gravi, poiché le comunicazioni online sono molto subdole e non lasciano via di fuga;
    in tale contesto, le scuole rappresentano luoghi strategici e deputati a dare risposte adeguate al problema del cyberbullismo e hanno il compito, insieme alla famiglia, di prevenire, ridurre e contrastare le nuove forme di prevaricazione e violenza giovanile;
    in particolare, l'istituzione scolastica deve rivestire un ruolo fondamentale nel preparare i giovani a svolgere in modo attivo il proprio ruolo di cittadini nelle società democratiche attraverso l'inserimento nei curricula scolastici dell'educazione all'intelligenza emotiva e sociale, affinché gli studenti possano sviluppare le proprie capacità sociali, imparino a riconoscere e verbalizzare le emozioni, a gestirle e a prevenire e risolvere i conflitti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a introdurre nel programma di insegnamento curricolare, degli istituti scolastici di ogni ordine e grado l'educazione all'intelligenza emotiva.
9/1524-A/6Bellucci, Varchi, Maschio, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame è volto a prevenire e contrastare gli episodi riconducibili al bullismo in tutte le sue forme;
    la proposta in esame si pone in continuità con la legge n. 71 del 2017, che viene integrata con riferimenti oltre che al cyberbullismo anche al bullismo, con l'analoga previsione di alcune misure di carattere socioeducativo, unitamente all'impiego di strumenti penali e di una riforma delle misure coercitive di natura non penale applicabili dal tribunale per i minorenni ai minori che tengano condotte irregolari o aggressive. La misura del collocamento del minore in una comunità viene considerata residuale, da applicare solo quando tutte le altre possibilità appaiano inadeguate;
    nell'esperienza milanese, secondo la testimonianza della Presidente del Tribunale per i minorenni, Maria Teresa Gatto, la tutela del minore con riguardo ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo spesso è stata attuata senza arrivare alla sanzione penale, ma ricorrendo all'applicazione di misure rieducative nei confronti di adolescenti e giovani a rischio di disadattamento e devianza perché privi di un adeguato indirizzo educativo nell'ambito familiare;
    solo nel Tribunale per i minorenni di Milano le pendenze al 31 dicembre 2018 ammontavano a 1732 con una sopravvenienza annua che oscilla tra i 660 e i 700 procedimenti;
    il ricorso ai procedimenti amministrativi non ha trovato invece riscontro nella realtà del Tribunale per i minorenni di Roma, dove la presidente Montaldi, nel fornire alcuni dati, relativi ai procedimenti per il reato di cui all'articolo 612-bis nel biennio 2017-2018, (nel 2017: 58 iscrizioni contro autori noti e 12 contro autori ignoti; nel 2018: 44 iscrizioni contro noti e 4 iscrizioni contro ignoti), ha sottolineato come aspetto al numero di iscrizioni le richieste di rinvio a giudizio siano ben più limitate (21 nel 2017 e 7 nel 2018) e come nei procedimenti abbia trovato amplia applicazione l'istituto della messa alla prova;
    tali dati dimostrano come, ad oggi, non ci sia stata un'applicazione uniforme delle disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo, dovuta, probabilmente, da un lato, al fatto che si tratta di fenomeni che si presentano di particolare complessità per le diverse connotazioni che lo caratterizzano, dall'altro, al fatto che solo negli ultimi anni hanno cominciato ad essere percepite come fattispecie a rilevanza penale,

impegna il Governo

   ad attivare un tavolo di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo per quanto di competenza dei Tribunali per i minorenni;
   a valutare la necessità di un incremento delle risorse umane e strumentali del Tribunale per i minorenni, al fine di consentirgli di adempiere nel modo più efficace possibile ai compiti che la legge gli riconosce.
9/1524-A/7Varchi, Maschio, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame è volto a prevenire e contrastare gli episodi riconducibili al bullismo in tutte le sue forme;
    la proposta in esame si pone in continuità con la legge n. 71 del 2017, che viene integrata con riferimenti oltre che al cyberbullismo anche al bullismo, con l'analoga previsione di alcune misure di carattere socioeducativo, unitamente all'impiego di strumenti penali e di una riforma delle misure coercitive di natura non penale applicabili dal tribunale per i minorenni ai minori che tengano condotte irregolari o aggressive. La misura del collocamento del minore in una comunità viene considerata residuale, da applicare solo quando tutte le altre possibilità appaiano inadeguate;
    nell'esperienza milanese, secondo la testimonianza della Presidente del Tribunale per i minorenni, Maria Teresa Gatto, la tutela del minore con riguardo ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo spesso è stata attuata senza arrivare alla sanzione penale, ma ricorrendo all'applicazione di misure rieducative nei confronti di adolescenti e giovani a rischio di disadattamento e devianza perché privi di un adeguato indirizzo educativo nell'ambito familiare;
    solo nel Tribunale per i minorenni di Milano le pendenze al 31 dicembre 2018 ammontavano a 1732 con una sopravvenienza annua che oscilla tra i 660 e i 700 procedimenti;
    il ricorso ai procedimenti amministrativi non ha trovato invece riscontro nella realtà del Tribunale per i minorenni di Roma, dove la presidente Montaldi, nel fornire alcuni dati, relativi ai procedimenti per il reato di cui all'articolo 612-bis nel biennio 2017-2018, (nel 2017: 58 iscrizioni contro autori noti e 12 contro autori ignoti; nel 2018: 44 iscrizioni contro noti e 4 iscrizioni contro ignoti), ha sottolineato come aspetto al numero di iscrizioni le richieste di rinvio a giudizio siano ben più limitate (21 nel 2017 e 7 nel 2018) e come nei procedimenti abbia trovato amplia applicazione l'istituto della messa alla prova;
    tali dati dimostrano come, ad oggi, non ci sia stata un'applicazione uniforme delle disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo, dovuta, probabilmente, da un lato, al fatto che si tratta di fenomeni che si presentano di particolare complessità per le diverse connotazioni che lo caratterizzano, dall'altro, al fatto che solo negli ultimi anni hanno cominciato ad essere percepite come fattispecie a rilevanza penale,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di attivare un tavolo di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo per quanto di competenza dei Tribunali per i minorenni;
   a valutare la necessità di un incremento delle risorse umane e strumentali del Tribunale per i minorenni, al fine di consentirgli di adempiere nel modo più efficace possibile ai compiti che la legge gli riconosce.
9/1524-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Varchi, Maschio, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame è volto a prevenire e contrastare gli episodi riconducibili al bullismo in tutte le sue forme;
    in particolare, ponendosi in continuità con la legge n. 71 del 2017, che viene integrata con riferimenti oltre che al cyberbullismo anche al bullismo, prevede interventi di carattere socio-educativo, che coinvolgono le responsabilità dei genitori e, soprattutto, della scuola, incentrandosi su azioni a carattere preventivo e favorendo attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, a prescindere dal fatto che siano le vittime o i responsabili degli illeciti;
    la scuola, quale luogo non solo di apprendimento, ma anche di socializzazione, riveste un ruolo di straordinaria importanza nella formazione dei nostri giovani;
    nella stessa formazione dei docenti per la prevenzione e l'intervento relativi a bullismo e cyberbullismo occorrerebbe accrescere la consapevolezza circa la presenza e gli effetti negativi del bullismo ed incrementare le abilità di gestione dei conflitti;
    altrettanto importante è favorire una riflessione su questi temi proprio all'interno della scuola, in quanto luogo di primaria aggregazione degli adolescenti, anche attraverso l'istituzione del Servizio di psicologia scolastica, finalizzato a fronteggiare e prevenire i fenomeni di disagio sociale e relazionale degli studenti, contribuendo, altresì, alla promozione delle risorse e delle potenzialità dei ragazzi in una fase delicata come quella dello sviluppo,

impegna il Governo

   ad adottare ogni opportuna iniziativa di competenza in materia di formazione del personale docente, attraverso un intervento uniforme su tutto il territorio nazionale;
   a promuovere la realizzazione di laboratori scolastici di educazione digitale rivolti non solo ai ragazzi ma anche ai genitori.
9/1524-A/8Lucaselli, Bellucci, Varchi, Maschio, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame è volto a prevenire e contrastare gli episodi riconducibili al bullismo in tutte le sue forme;
    in particolare, la proposta in esame si pone in continuità con la legge n. 71 del 2017, che viene integrata con riferimenti oltre che al cyberbullismo anche ai bullismo, con l'analoga previsione di alcune misure di carattere socio-educativo, unitamente all'impiego di strumenti penali e di una riforma delle misure coercitive di natura non penale applicabili dal tribunale per i minorenni ai minori che tengano condotte irregolari o aggressive;
    a due anni dal varo, però, le azioni previste dalla legge 71 del 2017 sono rimaste in gran parte sulla carta; dal tavolo tecnico, ossia la cabina di regia degli interventi, che si è riunito una sola volta, al piano di azione mai adottato, così come il codice di co-regolamentazione per i gestori di siti;
    la legge, infatti, aveva affidato la gestione e il coordinamento delle previsioni normative a un tavolo tecnico istituito presso la presidenza del Consiglio, coordinato dal Ministero dell'Istruzione, cui dovrebbero partecipare molti soggetti fra cui diversi dicasteri, i garanti per l'infanzia e per la privacy, operatori della rete, associazioni attive sul campo, rappresentanti di ragazzi e genitori. Una sorta di cabina di regia che avrebbe dovuto nascere in tempi brevi (un mese dall'entrata in vigore della legge e cioè dal 18 giugno 2017) e mettere a punto velocemente (60 giorni) un piano integrato di contrasto e prevenzione e un sistema di raccolta dati, finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e al controllo dei contenuti per la tutela dei minori, e un codice di coregolamentazione cui gli operatori della rete devono attenersi;
    in due anni il tavolo tecnico si è riunito una sola volta a febbraio 2018, mentre non hanno mai visto la luce il piano di contrasto, il codice di coregolamentazione o il sistema di monitoraggio;
    sul piano del profilo socio-educativo, molto ancora bisogna fare per promuovere la partecipazione degli studenti, anche rom e di nazionalità straniera, nei percorsi scolastici e il diritto all'educazione civica e alla legalità, eguale presupposto indifferibile all'integrazione culturale e sociale,

impegna il Governo

   ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a garantire la piena e immediata attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 71 del 2017 in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
   a presentare periodicamente alle Camere i dati raccolti dal tavolo tecnico e i risultati del monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
   al fine di prevenire l'inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori, ad adottare ogni opportuna iniziativa per promuovere azioni a sostegno della scolarizzazione, e dell'inclusione dei minori di nazionalità straniera o rom nonché dell'integrazione culturale e sociale tra tutti gli studenti.
9/1524-A/9Rampelli, Varchi, Maschio, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame è volto a prevenire e contrastare gli episodi riconducibili al bullismo in tutte le sue forme;
    in particolare, la proposta in esame si pone in continuità con la legge n. 71 del 2017, che viene integrata con riferimenti oltre che al cyberbullismo anche ai bullismo, con l'analoga previsione di alcune misure di carattere socio-educativo, unitamente all'impiego di strumenti penali e di una riforma delle misure coercitive di natura non penale applicabili dal tribunale per i minorenni ai minori che tengano condotte irregolari o aggressive;
    a due anni dal varo, però, le azioni previste dalla legge 71 del 2017 sono rimaste in gran parte sulla carta; dal tavolo tecnico, ossia la cabina di regia degli interventi, che si è riunito una sola volta, al piano di azione mai adottato, così come il codice di co-regolamentazione per i gestori di siti;
    la legge, infatti, aveva affidato la gestione e il coordinamento delle previsioni normative a un tavolo tecnico istituito presso la presidenza del Consiglio, coordinato dal Ministero dell'Istruzione, cui dovrebbero partecipare molti soggetti fra cui diversi dicasteri, i garanti per l'infanzia e per la privacy, operatori della rete, associazioni attive sul campo, rappresentanti di ragazzi e genitori. Una sorta di cabina di regia che avrebbe dovuto nascere in tempi brevi (un mese dall'entrata in vigore della legge e cioè dal 18 giugno 2017) e mettere a punto velocemente (60 giorni) un piano integrato di contrasto e prevenzione e un sistema di raccolta dati, finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e al controllo dei contenuti per la tutela dei minori, e un codice di coregolamentazione cui gli operatori della rete devono attenersi;
    in due anni il tavolo tecnico si è riunito una sola volta a febbraio 2018, mentre non hanno mai visto la luce il piano di contrasto, il codice di coregolamentazione o il sistema di monitoraggio;
    sul piano del profilo socio-educativo, molto ancora bisogna fare per promuovere la partecipazione degli studenti, anche rom e di nazionalità straniera, nei percorsi scolastici e il diritto all'educazione civica e alla legalità, eguale presupposto indifferibile all'integrazione culturale e sociale,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di:
     adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a garantire la piena e immediata attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 71 del 2017 in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
    presentare periodicamente alle Camere i dati raccolti dal tavolo tecnico e i risultati del monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
    al fine di prevenire l'inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori, ad adottare ogni opportuna iniziativa per promuovere azioni a sostegno della scolarizzazione, e dell'inclusione dei minori di nazionalità straniera o rom nonché dell'integrazione culturale e sociale tra tutti gli studenti.
9/1524-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Rampelli, Varchi, Maschio, Caretta, Ciaburro.


   La Camera
   premesso che:
    il disegno di legge in esame è volto a prevenire e contrastare gli episodi riconducibili al bullismo in tutte le sue forme;
    in particolare, il provvedimento prevede strumenti di valutazione e di monitoraggio da mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche per determinare l'estensione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo tra gli studenti, la percezione degli stessi fenomeni da parte dei docenti e dei dirigenti scolastici e, più in generale, la qualità del clima della classe;
    e ancora, il dirigente scolastico che viene a conoscenza di qualsiasi tipo di atti di bullismo e cyberbullismo che coinvolga studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, deve valutare se coinvolgere i servizi sociali e sanitari al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza delle vittime e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti;
    ancora una volta, tale provvedimento rischia di non trovare concreta attuazione perché, se da un lato si introducono previsioni, certamente condivisibili, che riguardano l'aspetto di prevenzione e di impatto sociale di questo preoccupante fenomeno, dall'altro è indispensabile accompagnare gli interventi legislativi con adeguati investimenti economici;
    senza lo stanziamento di adeguate risorse economiche, si scarica su scuole e servizi sociali la responsabilità di fronteggiare un fenomeno odioso, di cui, invece, dovrebbe farsi carico, in primis, lo Stato,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a stanziare le risorse economiche adeguate per l'attuazione delle differenti disposizioni soprattutto per quanto riguarda gli aspetti di prevenzione del fenomeno del bullismo in ambito scolastico e di formazione dei docenti.
9/1524-A/10Maschio, Varchi, Caretta, Ciaburro.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a stanziare le risorse economiche adeguate per l'attuazione delle differenti disposizioni soprattutto per quanto riguarda gli aspetti di prevenzione del fenomeno del bullismo in ambito scolastico e di formazione dei docenti.
9/1524-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta) Maschio, Varchi, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge AC 1524 è volta a favorire la prevenzione e il contrasto degli episodi riconducibili al bullismo in tutte le sue forme, un fenomeno purtroppo in costante crescita;
    il bullismo è un fenomeno sociale che necessita una risposta efficace da parte dello Stato. L'allarme più preoccupante che il fenomeno del bullismo ha suscitato in passato e suscita ancora oggi è rappresentato dalla giovane età dei soggetti spesso responsabili o comunque coinvolti. Tali soggetti, infatti, sono molto spesso minori non in grado di comprendere la gravità dei loro gesti e dei loro comportamenti;
    la proposta in esame, all'articolo 2, modifica la contravvenzione prevista in caso di inosservanza dell'obbligo scolastico, portando l'attuale ammenda fino a 30 euro ad una ammenda da 500 a 5.000 euro e prevedendo l'applicazione della norma penale in caso di violazione dell'istruzione obbligatoria;
    uno degli aspetti fondamentali di contrasto a tale fenomeno si può ritrovare negli interventi di carattere socio-educativo, che coinvolgono le responsabilità dei genitori e della scuola incentrandosi su azioni a carattere preventivo e favorendo attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, a prescindere dal fatto che siano le vittime o i responsabili degli illeciti;
    le radici di tali episodi di bullismo sono spesso rintracciabili nell'alveo del disagio familiare. Un adeguato percorso di istruzione rappresenta certamente uno straordinario strumento di aiuto all'educazione e alla prevenzione di tali fenomeni,

impegna il Governo

a considerare ogni utile iniziativa per prevenire il fenomeno di inosservanza dell'obbligo scolastico e a prevedere specifici programmi di supporto per i minori coinvolti.
9/1524-A/11Mantovani, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame è volto a prevenire e contrastate gli episodi riconducibili al bullismo in tutte le sue forme;
    in particolare, la proposta in esame si pone in continuità con la legge n. 71 del 2017, che viene integrata con riferimenti oltre che al cyberbullismo anche al bullismo, con l'analoga previsione di alcune misure di carattere socio-educativo, unitamente all'impiego di strumenti penali e di una riforma delle misure coercitive di natura non penale applicabili dal tribunale per i minorenni ai minori che tengano condotte irregolari o aggressive;
    con decreto ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 sono stati istituiti gli Osservatori Regionali Permanenti sul Bullismo, attivi presso gli Uffici Scolastici Regionali, che rappresentano un importante riferimento a livello territoriale e riorganizzati nel 2015;
    non è chiaro se tutti gli Uffici scolastici regionali abbiano provveduto all'istituzione degli Osservatori, né sono noti i dati raccolti dalle singole Regioni o se gli stessi siano stati utilizzati a livello nazionale per il monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo emersi su tutto il territorio, anche al fine di modulare in maniera specifica e mirata gli interventi normativi necessari,

impegna il Governo

a presentare annualmente alle Camere i dati raccolti dagli Osservatori Regionali Permanenti sul bullismo e gli obiettivi raggiunti a livello territoriale.
9/1524-A/12Caiata, Varchi, Maschio, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame è volto a prevenire e contrastate gli episodi riconducibili al bullismo in tutte le sue forme;
    in particolare, la proposta in esame si pone in continuità con la legge n. 71 del 2017, che viene integrata con riferimenti oltre che al cyberbullismo anche al bullismo, con l'analoga previsione di alcune misure di carattere socio-educativo, unitamente all'impiego di strumenti penali e di una riforma delle misure coercitive di natura non penale applicabili dal tribunale per i minorenni ai minori che tengano condotte irregolari o aggressive;
    con decreto ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 sono stati istituiti gli Osservatori Regionali Permanenti sul Bullismo, attivi presso gli Uffici Scolastici Regionali, che rappresentano un importante riferimento a livello territoriale e riorganizzati nel 2015;
    non è chiaro se tutti gli Uffici scolastici regionali abbiano provveduto all'istituzione degli Osservatori, né sono noti i dati raccolti dalle singole Regioni o se gli stessi siano stati utilizzati a livello nazionale per il monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo emersi su tutto il territorio, anche al fine di modulare in maniera specifica e mirata gli interventi normativi necessari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di presentare annualmente alle Camere i dati raccolti dagli Osservatori Regionali Permanenti sul bullismo e gli obiettivi raggiunti a livello territoriale.
9/1524-A/12. (Testo modificato nel corso della seduta) Caiata, Varchi, Maschio, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 interviene su numerose disposizioni della legge 29 maggio 2017, n. 71, per estenderne il campo d'applicazione anche alla prevenzione e al contrasto del bullismo;
    in particolare, la riforma con disposizione di chiusura, prevede che ogniqualvolta nella legge si faccia riferimento a «fenomeno del cyberbullismo» occorra riferirsi invece a «fenomeni di bullismo e cyberbullismo»;
    al riguardo, dal punto di vista formale, andrebbe chiarito se si intenda introdurre il riferimento al bullismo anche in disposizioni nelle quali la legge si riferisce al cyberbullismo e non al «fenomeno del cyberbullismo» (si fa ad esempio riferimento al «contrasto del cyberbullismo» agli articoli 3, 4 e 6),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire nel primo provvedimento normativo utile il riferimento al bullismo anche in disposizioni nelle quali la legge si riferisce al cyberbullismo e non al «fenomeno del cyberbullismo».
9/1524-A/13Perantoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo in esame reca Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori;
    nello specifico, l'articolo 5, comma 1, lettera a), fa riferimento a misure che prevedono, nell'ambito dei diritti dello studente enunciati all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, un impegno, da parte della scuola, a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo;
    le linee guida di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo, emanate in seguito alla legge 29 maggio 2017, n. 71, recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo», prevedono che le studentesse e gli studenti debbano essere sensibilizzati ad un uso responsabile della Rete e resi capaci di gestire le relazioni digitali in agorà non protette;
    diventa pertanto indispensabile la maturazione della consapevolezza che Internet può diventare, se non usata in maniera opportuna, una pericolosa forma di dipendenza;
    compito della Scuola è anche quello di favorire l'acquisizione delle competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
    nel provvedimento in esame vengono sottolineate la necessità di un potenziamento delle reti di sostegno al contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyber-bullismo nonché di educazione digitale;
    appare, dunque, evidente che le scuole debbano dotarsi di strumenti e documenti efficaci che permettano l'utilizzo della rete garantendo la sicurezza degli studenti, tra i quali rientra il documento di e-policy. Con tale termine ci si riferisce ad un documento che descrive gli approcci con cui è necessario rivolgersi alle competenze digitali, alla sicurezza online, all'uso positivo delle tecnologie didattiche, al corretto utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) in ambiente scolastico, alle regole di comportamento da adottare sulle piattaforme online e alle specifiche netiquette, alle misure per la prevenzione, per la rivelazione e la gestione ad uso non consapevole delle tecnologie didattiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere ulteriori misure, volte a garantire l'adozione di documenti di e-policy da parte di tutte le scuole secondarie del sistema scolastico di istruzione e formazione.
9/1524-A/14Casa.


   La Camera,
   premesso che:
    con bullismo si intende il fenomeno delle prepotenze ripetute tra pari;
    con l'evolversi del fenomeno in rete anche il cyberbullismo ha trovato una sua chiara definizione e descrizione nella legge n. 71 approvata il 29 maggio 2017 scorso dal titolo «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo»;
    secondo i dati diffusi il 20 novembre 2019 dal rapporto «Femminicidio e violenza di genere in Italia» della banca dati EURES, nel 2018 sono stati 142 i femminicidi di cui 78 per mano di partner o ex partner. L'85 per cento dei femminicidi infatti avviene in famiglia, anche se nella metà dei casi a uccidere sono altri familiari. Nel 28 per cento dei casi «noti», le donne uccise avevano subito precedenti maltrattamenti spesso note a terze persone;
    come annunciato dal direttore artistico e conduttore Amadeus il 31 dicembre 2019, tra i ventidue cantanti in gara nella sezione «big» al prossimo Festival di Sanremo è prevista la partecipazione del rapper romano Antonio Signore, noto con il nome d'arte di Junior Cally;
    i testi dell'artista Signore trasmettono un'immagine denigratoria della donna, fino ad arrivare addirittura a inneggiare alla violenza e al femminicidio, con espressioni di vilipendio allo Stato e alle forze dell'ordine;
    la visione del Festival riguarda ampie fasce di pubblico, compresi i minori;
    Rai – Radiotelevisione italiana S.p.A. rischia di vedere compromessa gravemente la propria credibilità e quella della manifestazione canora più importante della Nazione;
    la partecipazione di Signore collide con la scelta editoriale di «mettere la donna al centro della manifestazione, non per fame solo coreografia», come spiegato dal direttore artistico del Festival;
    dato che la missione del servizio pubblico radiotelevisivo prevede, inoltre, la promozione della cultura delle pari opportunità, la tutela dei minori, il contrasto ai fenomeni di bullismo e di violenza di genere,

impegna il Governo

ad attivarsi con la Rai, nell'ambito delle proprie competenze, affinché sia intrapresa ogni opportuna iniziativa per garantire che vengano esclusi dai palinsesti di Rai – Radiotelevisione italiana S.p.A. contenuti denigratori dell'immagine della donna o lesivi dell'integrità psico-fisica dei minori, e a promuovere campagne informative e di sensibilizzazione sul contrasto ai fenomeni del bullismo, del cyber-bullismo, della violenza di genere e della violenza verso i minori.
9/1524-A/15Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula prevede disposizioni volte a prevenire e contrastare gli episodi riconducibili al bullismo;
    l'articolo 2 del provvedimento modifica la contravvenzione prevista dall'articolo 731 del codice penale, innalzando l'ammenda in caso di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori da parte del genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale o chiunque ne eserciti le funzioni, da 100 a 1.000 euro;
    nel mondo della scuola si è sviluppato un fenomeno sociale complesso, riconoscibile attraverso «sintomi» osservabili quali indicatori di insuccesso scolastico (ritardi, ripetenze, assenze, frequenze irregolari, fino all'abbandono dei percorsi di istruzione vero e proprio) che vengono identificati con il termine «dispersione scolastica»;
    tale fenomeno, molto spesso, rappresenta il sintomo di un disagio sociale connesso al contesto scolastico, culturale, economico, familiare, che spesso presenta condizioni di rischio, emarginazione e devianza;
    i giovani che conseguono bassi livelli di scolarizzazione sono molto spesso destinati a percorsi lavorativi instabili e irregolari e si espongono a maggiori rischi di esclusione sociale: il fenomeno in questione si accentua per coloro che provengono da contesti deprivati dal punto di vista culturale ed economico;
    la dispersione scolastica non ha ripercussioni immediate solo sul percorso formativo dello studente ma influenza anche l'evoluzione delle condizioni di vita future;
    contrastare la dispersione scolastica significa, quindi, favorire uno sviluppo positivo degli individui, ma anche accrescere il capitale sociale e culturale del Paese, creando una delle condizioni essenziali per uno sviluppo economico sostenuto e duraturo e per il progresso sociale nel suo complesso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche con interventi di natura legislativa, che i proventi delle ammende irrogate ai sensi dell'articolo 731 del codice penale siano utilizzati per interventi volti a contrastare la dispersione scolastica in particolar modo nelle aree a maggiore rischio di evasione dell'obbligo scolastico.
9/1524-A/16Spena.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame è volta a favorire la prevenzione e il contrasto degli episodi riconducibili al bullismo in tutte le sue forme ed interviene anche sul codice penale, includendo il bullismo nell'ambito del delitto di atti persecutori disciplinato dall'articolo 612-bis del codice penale;
    rilevato che nella seduta del 19 novembre 2019 il Governo ha formulato osservazioni al testo in esame e segnatamente:
     in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, laddove prevedono che il dirigente scolastico, nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate, possa coinvolgere i rappresentanti dei servizi sociali e sanitari al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza delle vittime e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti medesimi, appare necessario specificare che i predetti percorsi, risultando di carattere facoltativo, possano essere attivati solo compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente;
     la disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), che inserisce nel regio decreto-legge n. 1404 del 1934 l'articolo 29-bis, recante prosecuzione delle misure dopo il raggiungimento della maggiore età, come risulta dagli elementi di informazione forniti dall'amministrazione competente appare suscettibile di determinare oneri connessi agli adempimenti in materia socio-sanitaria e psicologica, che risultano privi di quantificazione e copertura finanziaria, posto che non viene disposta alcuna compensazione dei citati maggiori oneri che gravano in via esclusiva sugli enti locali di residenza degli interessati, pertanto, appare necessario prevederne la soppressione;
     al comma 1 dell'articolo 6, in materia di monitoraggio dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo a scuola, appare necessario espungere il riferimento alle piattaforme nazionali di formazione e monitoraggio, rinviando ad un apposito decreto ministeriale la definizione delle concrete modalità attuative del medesimo articolo 6, da realizzarsi comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
     il servizio previsto a valere sul numero telefonico 114, di cui all'articolo 8, comma 1, è sostanzialmente già previsto dall'ultimo contratto sottoscritto dal Dipartimento con Telefono Azzurro sulla base dell'avviso pubblico del 27 febbraio 2019, posto che tale contratto prevede, per la prima volta, che il servizio del 114 dovrà porre particolare attenzione anche «ai fenomeni di abuso emergenti legati all'utilizzo delle nuove tecnologie». Al fine di evitare pertanto la duplicazione di strutture e l'insorgere di oneri aggiuntivi, all'articolo 8, appare necessario riformulare il comma 2 prevedendo, in luogo della predisposizione di una apposita applicazione informatica, che nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente dal servizio 114 sia prevista una specifica area per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo 8, dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea;
     appare necessario corredare precauzionalmente il provvedimento di una clausola di invarianza finanziaria volta ad escludere che dall'attuazione del presente provvedimento, salvo quanto previsto dal citato articolo 7, comma 2, possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    considerato che la Commissione Bilancio, nelle sedute del 19 novembre 2019 e del 28 gennaio 2020, ha fatto proprie le segnalazioni del Governo articolando un motivato parere alla proposta di legge C. 1524 e abb.-A, recante Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori;
    considerato che le osservazioni della Commissione Bilancio, non accolte dalla Commissione Giustizia, sono stati trasfusi in emendamenti per l'aula ex art. 86, comma 4-bis, del Regolamento;
    ritenuto che è nel primario interesse della giustizia non sottoporre diritti inviolabili della persona ad esigenze di bilancio, come di fatto suggerito dal Governo laddove:
     si ammettono «percorsi Rieducativi compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente»;
     si sopprime la disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), che inserisce nel regio decreto-legge n. 1404 del 1934 l'articolo 29-bis, recante prosecuzione delle misure dopo il raggiungimento della maggiore età, solo perché risultano privi di quantificazione e copertura finanziaria, posto che non viene disposta alcuna compensazione dei citati maggiori oneri che gravano in via esclusiva sugli enti locali di residenza degli interessati: pertanto, appare necessario prevederne la soppressione;
     si sopprime, all'articolo 8, la predisposizione di una apposta applicazione informatica mediante servizio anche di messaggistica istantanea;
     ed in via conclusiva di «corredare precauzionalmente» il provvedimento di una clausola di invarianza finanziaria volta ad escludere che dall'attuazione del presente provvedimento, salvo quanto previsto dal citato articolo 7, comma 2, possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    ritenuto che le misure contenute nelle disposizioni in esame hanno necessariamente carattere oneroso, dunque la previsione che le stesse siano adottate a dotazioni finanziarie disponibili, di fatto, rendono inefficace la strategia di prevenzione contro i fenomeni del bullismo messa in atto,

impegna il Governo

a valutare e monitorare l'impatto delle nuove disposizioni, adottando le opportune misure finanziarie che consentano l'effettivo funzionamento del sistema di prevenzione di cui in premessa.
9/1524-A/17Bartolozzi.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame è volta a favorire la prevenzione e il contrasto degli episodi riconducibili al bullismo in tutte le sue forme;
    esso interviene sul codice penale, includendo il bullismo nell'ambito del delitto di atti persecutori – disciplinato dall'articolo 612-bis c.p. – tramite l'introduzione dell'evento del porre la vittima in «condizione di emarginazione» e dell'attenuante del fatto commesso dal minorenne;
    sono, poi, previste eterogenee misure che estendono il campo d'applicazione della legge dalla prevenzione e contrasto del solo cyber-bullismo, anche alla prevenzione e contrasto del bullismo;
    in tale contesto, la proposta estende gli adempimenti in capo al dirigente scolastico che, a fronte di episodi di cyberbullismo, o di bullismo, debba anzitutto attenersi alle linee di orientamento ministeriali, quindi informare i genitori e disporre iniziative di carattere educativo che coinvolgano anche il gruppo classe. Nei casi più gravi, il dirigente potrà coinvolgere i servizi sociali per individuare percorsi personalizzati di assistenza delle vittime e di «accompagnamento rieducativo» degli autori degli atti, oppure attivare le misure rieducative previste dall'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (legge minorile);
    con riguardo alla disciplina delle misure coercitive di intervento non penale nei confronti di minorenni dalla condotta socialmente inaccettabile, la proposta interviene mediante la predisposizione di un progetto di intervento educativo con finalità riparativa, preliminare rispetto a qualsiasi altra misura;
    diverse modifiche attengono altresì al procedimento per l'adozione delle misure. Con la riforma, il pubblico ministero è l'unico soggetto che può riferire al tribunale sulla base delle segnalazioni ricevute da chiunque, dopo aver assunto le necessarie informazioni. L'organo competente all'adozione delle misure resta il tribunale dei minorenni (nuovo comma 1, dell'articolo 25 legge minorile). Quest'ultimo dovrà però previamente sentire il minore stesso, i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale;
    nell'ambito delle attività di prevenzione il provvedimento introduce strumenti di valutazione e monitoraggio dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo che il MIUR deve mettere a disposizione delle scuole a decorrere dall'anno 2020/2021 da somministrare a studenti e docenti. Al contempo il provvedimento prevede l'implementazione della piattaforma e-learning Elisa;
    infine, viene istituito – presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia – di un servizio di assistenza alle vittime di bullismo e cyberbullismo. Il servizio dovrà essere accessibile tramite il numero di telefono pubblico e gratuito 114, denominato «emergenza infanzia»;
    l'articolo 4, in particolare, modifica la legge sull'istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni (regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404,) in materia di misure coercitive di intervento non penale nei confronti di minorenni dalla condotta socialmente inaccettabile, mediante predisposizione di un progetto di intervento educativo con finalità riparativa, preliminare rispetto a qualsiasi altra misura. In particolare, tramite la riformulazione dell'articolo 25 la riforma interviene sulle diverse ipotesi che consentono l'adozione delle misure rieducative del minore aggiungendo alla «irregolarità per condotta e per carattere» del minore, anche il riferimento a condotte aggressive, anche di gruppo, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui;
    la novità più rilevante consiste nella previsione di un intervento preliminare rispetto alle suddette misure. Tale intervento consiste nell'attivazione di un percorso di mediazione oppure nello svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili, che può essere disposto dal Tribunale dei minori con decreto, nel quale dovranno essere esplicitati gli obiettivi e la durata dell'intervento (nuovo comma 2). La determinazione del contenuto del progetto educativo è rimessa invece ai servizi sociali territoriali e nello stesso può essere previsto il coinvolgimento del nucleo familiare del minore, tramite un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale (nuovo comma 3 dell'articolo 25). A conclusione del progetto, il Tribunale dei minorenni, sulla base della relazione predisposta dai servizi sociali, e sentito il minorenne, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale adotta un ulteriore decreto motivato optando tra quattro diverse soluzioni (nuovo comma 4): conclusione dei procedimento; continuazione del progetto o adozione di un progetto diverso in relazione alle mutate esigenze educative del minore; affidamento del minore ai servizi sociali; è infine previsto il collocamento del minore in una comunità quando tutte le altre possibilità paiano inadeguate;
    sulla scorta di tali previsioni il ragazzo che compie atti di bullismo e che non modifica i propri comportamenti, rischia di essere allontanato dalla famiglia di origine per ordine del Tribunale dei minori e, così, affidato ad una casa famiglia, ove la permanenza con i genitori risulti controproducente alla sua rieducazione;
    l'allontanamento dalla famiglia di origine ed il conseguente affidamento del minore a strutture di accoglienza è un provvedimento rescissorio dei rapporti familiari assai delicato e che, in quanto tale, necessita di una peculiare ponderazione, alla luce del principio della continuità affettiva, secondo quanto autorevolmente affermato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, ai fini della tutela del superiore interesse del minore,

impegna il Governo

a valutare e monitorare l'applicazione della citata norma in relazione ai provvedimenti di affido dei minori in comunità e ad adottare le opportune misure che garantiscano il superiore interesse del minore alla continuità familiare.
9/1524-A/18Gelmini.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge all'esame dell'Aula dispone una modifica al codice penale e la legge 29 maggio 2017, n. 71, approvata nella passata legislatura in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori;
    il fenomeno del bullismo deve essere affrontato non solo da un punto di vista punitivo nei confronti dei minori che tengono comportamenti bullistici ma anche e soprattutto da un punto di vista socio educativo e formativo assegnando un ruolo centrale sia alla famiglia che alla scuola;
    in particolare per reprimere il fenomeno del bullismo è necessario promuovere l'educazione emotiva, lo sviluppo di relazioni positive tra pari e la comunicazione non violenta;
    il fenomeno del bullismo è un disturbo delle relazioni sociali che accomuna vittime e persecutori; una manifestazione di disagio che investe non solo i comportamenti degli autori degli atti persecutori, molte volte inconsapevoli delle conseguenze di tali azioni, ma anche degli stessi spettatori che col loro atteggiamento contribuiscono ad incoraggiarli;
    è necessario intervenire innanzitutto in via preventiva, con una educazione finalizzata a far comprendere ai ragazzi la gravità del fenomeno commesso, creando i presupposti sociali e culturali non solo per prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo, ma anche i presupposti per sottrarre i giovani al linguaggio dell'odio che aprono, di fatto, la strada a forme di razzismo e violenza,

impegna il Governo

a favorire in un'ottica di educazione e conoscenza del fenomeno e di crescita della consapevolezza della gravità delle conseguenze di atti di bullismo e cyberbullismo, politiche integrate che coinvolgano tutti gli attori sociali, istituzionali ed educativi con l'obbiettivo di creare una comunità «educante» come strumento primario di prevenzione e di cura di accompagnamento delle vittime e degli aggressori.
9/1524-A/19Carnevali.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame è volta a favorire la prevenzione e il contrasto degli episodi riconducibili al bullismo in tutte le sue forme;
    esso interviene sul codice penale, includendo il bullismo nell'ambito del delitto di atti persecutori – disciplinato dall'articolo 612-bis c.p. – tramite l'introduzione dell'evento del porre la vittima in «condizione di emarginazione» e dell'attenuante del fatto commesso dal minorenne;
    all'articolo 3 sono, poi, previste eterogenee misure che estendono il campo d'applicazione della legge 29 maggio 2017 n. 71 in materia di prevenzione e contrasto del solo cyber-bullismo, anche alla prevenzione e contrasto del bullismo;
    in tale contesto, la proposta estende gli adempimenti in capo al dirigente scolastico che, a fronte di episodi di cyber bullismo, o di bullismo, debba anzitutto attenersi alle linee di orientamento ministeriali, quindi informare i genitori e disporre iniziative di carattere educativo che coinvolgano anche il gruppo classe. Nei casi più gravi, il dirigente potrà coinvolgere i servizi sociali per individuare percorsi personalizzati di assistenza delle vittime e di «accompagnamento rieducativo» degli autori degli atti, oppure attivare le misure rieducative previste dall'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (legge minorile);
    nella seduta del 19 novembre 2019 il Governo ha formulato osservazioni al testa in esame in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, laddove prevedono che il dirigente scolastico, nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate, possa coinvolgere i rappresentanti del servizi sociali e sanitari al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza delle vittime e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti medesimi, appare necessario specificare che i predetti percorsi, risultando di carattere facoltativo, possano essere attivati solo compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di reperire, in un prossimo provvedimento, risorse economiche da finalizzare ad un programma di prevenzione del fenomeno del bullismo e per il contrasto alla dispersione scolastica.
9/1524-A/20Siracusano.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza in merito alla vicenda della sospensione di un'insegnante presso un istituto superiore di Palermo in relazione ad un'asserita omessa vigilanza su un lavoro didattico concernente il cosiddetto «decreto sicurezza» – 3-01264

   FRATOIANNI, FORNARO, EPIFANI e PALAZZOTTO. — Al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:
   lo scorso 11 maggio l'insegnante di italiano dell'istituto industriale Vittorio Emanuele III di Palermo, Rosa Maria Dell'Aria, è stata sospesa per due settimane dall'ufficio scolastico provinciale, con dimezzamento dello stipendio, perché non avrebbe «vigilato» sul lavoro di alcuni suoi studenti che, durante la Giornata della memoria, avevano presentato un video nel quale avrebbero accostato la promulgazione delle leggi razziali del 1938 al «decreto sicurezza»;
   l'ispezione che ha portato alla sospensione è nata da un tweet inviato all'ex Ministro dell'istruzione Marco Bussetti a fine gennaio da un attivista di estrema destra di Monza che ha accusato la docente di avere obbligato gli studenti a dire che «Salvini è come Hitler perché stermina i migranti»;
   in realtà, in occasione del Giornata della memoria, dopo alcune letture fatte dagli studenti e delle discussioni sulla Giornata del migrante e sulle violazioni dei diritti umani, la II E dell'istituto aveva deciso di produrre un elaborato in formato slide. Nella presentazione preparata dagli studenti c'erano due slide con l'immagine di Salvini: una presentava a sinistra la prima pagina del Corriere della Sera dell'epoca sulla promulgazione delle leggi razziali e a destra l'approvazione del «decreto sicurezza». La seconda slide mostrava una foto della conferenza di Évian del 1938 – dove si tentò di stabilire delle quote di accoglienza dei rifugiati ebrei provenienti dalla Germania nazista – e una del vertice di Innsbruck dell'Unione europea sulla questione dei migranti;
   gli stessi studenti hanno affermato di non essere mai stati obbligati dall'insegnante circa i contenuti del video contestato;
   si è trattato dunque di un lavoro didattico dove gli studenti hanno liberamente espresso le loro opinioni su temi fondamentali per la nostra crescita civica e democratica;
   a maggio la docente ha incontrato l'allora Vicepremier assieme al Ministro dell'istruzione, che hanno riconosciuto il suo comportamento corretto e assicurato che si sarebbe trovata una soluzione;
   l'ex Ministro dell'istruzione Fioramonti, lo scorso dicembre, aveva annunciato la soluzione del caso;
   oggi, nonostante le diverse prese di posizione, la situazione è invariata e la sua sospensione non è mai stata revocata –:
   quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere affinché sia revocato l'atto di sospensione dell'insegnante, oltre a risarcirla del danno economico e di immagine subito, auspicando che mai più episodi del genere abbiano a ripetersi. (3-01264)


Chiarimenti in merito alla realizzazione del progetto di raddoppio della strada statale Agrigento-Caltanissetta – 3-01265

   MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GARAVAGLIA, GASTALDI, GAVA, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GIORGETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUIDESI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MATURI, MINARDO, MOLTENI, MORELLI, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SASSO, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   il raddoppio della strada statale 640 che collega Agrigento-Caltanissetta fino all'autostrada A19, per lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento a quattro corsie, nasce grazie al programma di finanziamento delle importanti infrastrutture strategiche della legge obbiettivo n. 413 del 2001, con la rilevante finalità di aumentare il livello di sicurezza e degli standard qualitativi della mobilità siciliana della strada statale 640;
   il progetto prevede la realizzazione di sedici viadotti, cinque gallerie artificiali, quattro gallerie naturali, di cui la galleria Caltanissetta a doppio fornice di circa 4.050 metri di sviluppo, e sei svincoli, di cui tre di nuova costruzione e tre di adeguamento di quelli già esistenti;
   il lavoro è stato gestito da Anas come contraente generale e affidato prima alla Cmc e ora al «Consorzio Italia». Le opere che procedono a rilento stanno causando gravissimi danni alle popolazioni dei territori interessati, oltre al fatto che le imprese che hanno ricevuto in subappalto alcuni interventi, sono creditrici di decine di milioni non versati dalla Cmc;
   la galleria Caltanissetta sta facendo nascere molte apprensioni, poiché il grosso tunnel scavato sotto la collinetta «Sant'Elia» potrebbe procurare ingenti problemi a causa delle abbondanti infiltrazioni di acqua che ne avrebbero già danneggiato in maniera invasiva la volta, richiedendo lavori che si aggiungono a quelli necessari per le intercapedini di comunicazione tra le due canne;
   all'interrogante risulta che nella galleria siano presenti giunti in neoprene, aventi funzione di tenuta stagna, ma nonostante ciò risultano danni per la presenza dell'acqua nella parte superiore della galleria; tramite pompe è stata già tolta acqua per milioni di metri cubi, ma si sono ricreate le precedenti condizioni di saturazione d'acqua nell'estradosso della galleria;
   come già riportato nell'interrogazione 5-04772 della XVI Legislatura, l'area geografica individuata per la realizzazione della galleria Sant'Elia-Caltanissetta è caratterizzata dalla sovrapposizione di faglie che si intersecano in corrispondenza e perpendicolarmente all'asse delle due canne della galleria, che determinano dei gradini tettonici tanto marcati da rappresentare gli unici rilievi della zona; ciò lascerebbe presagire danni futuri, irreversibili e compromettenti per le strutture –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se, nell'ipotesi di conferma dei dati non corrispondenti al progetto definitivo, che recherebbero peggioramenti al progetto, non ritenga utile adottare iniziative, per quanto di competenza, affinché siano effettuate una perizia di variante e suppletiva per la realizzazione dell'opera. (3-01265)


Iniziative di competenza volte a ripristinare l'accesso al Viadotto del Cerrano e a prevedere la sospensione temporanea dei pedaggi autostradali per l'Autostrada A14 – 3-01266

   D'ALESSANDRO, ANNIBALI e FREGOLENT. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   come noto, dalla mezzanotte del 4 ottobre 2019, per effetto dell'adozione del decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Avellino, è stato disposto il sequestro delle barriere, denominate «New Jersey», su dieci viadotti della A14, in particolare dal chilometro 273 al chilometro 388, da Pescara a Porto Sant'Elpidio;
   tale decisione ha generato una condizione di transito ad una sola corsia con code di traffico e tempi di percorrenza insostenibili, mentre si è continuato ingiustificatamente a pretendere gli stessi identici pedaggi;
   tale situazione, già insostenibile, si è drammaticamente aggravata per effetto della decisione di deviare il traffico pesante sulla Statale 16, che pone a serio rischio le condizioni e la qualità di vita delle popolazioni esasperate e in protesta dei territori attraversati dalla Statale 16, con il conseguente blocco della viabilità, ritardi nei soccorsi anche sanitari, smog, danni economici, infrastrutturali ed ambientali;
   in particolare, con successivo provvedimento della stessa autorità giudiziaria, è stato inibito il transito sul Viadotto del Cerrano, sulla A14, in ragione di valutazioni di potenziale rischio, che richiede un monitoraggio costante in grado di superare le ragioni ostative al transito dei mezzi pesanti –:
   se non ritenga necessario adottare iniziative di competenza idonee e tempestive volte a superare le cause che hanno determinato l'intervento della autorità giudiziaria al fine di ripristinare l'accesso ai mezzi sul Viadotto del Cerrano in modo da liberare la Statale 16 e, nelle more del ripristino della ordinaria circolazione sulla Autostrada A14, di provvedere alla sospensione temporanea dei pedaggi autostradali.
(3-01266)


Chiarimenti in merito ai tempi di emanazione del decreto, previsto dalla legge di bilancio per il 2019, volto alla revisione delle concessioni demaniali marittime – 3-01267

   LOLLOBRIGIDA, MELONI, ZUCCONI, ACQUAROLI, BALDINI, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI e VARCHI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   la legge di bilancio per il 2019, legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha introdotto alcune disposizioni relative alla questione delle concessioni demaniali marittime, ispirate dalla finalità di «tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese»;
   in particolare, la legge ha previsto l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto a fissare «i termini e le modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime»;
   nelle more della revisione, il comma 682 dell'articolo 1 della citata legge ha disposto la proroga di quindici anni delle concessioni demaniali marittime in essere, la cui scadenza era precedentemente fissata al 2020;
   sebbene la proroga non sia risolutiva rispetto alle complesse problematiche che affliggono ormai da anni gli operatori del settore dopo l'entrata in vigore della cosiddetta direttiva Bolkestein, la categoria dei balneari, che comprende trentamila imprese e oltre centomila addetti diretti, all'epoca aveva creduto di poter tirare un sospiro di sollievo e vedere maggiormente garantiti tutti quegli sforzi – anche e soprattutto economici – effettuati nel tempo;
   a distanza di oltre un anno dall'approvazione delle predette disposizioni, tuttavia, non vi è alcuna chiarezza sull'applicabilità della proroga, e, fatto ancor più grave, non è ancora stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di revisione, nonostante il termine del 30 aprile 2019 fissato dalla legge;
   tale incertezza normativa sta determinando la paralisi di un intero settore e ha generato una confusione amministrativa nell'applicazione della nuova durata delle concessioni in essere –:
   se il Governo non ritenga di provvedere con urgenza all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui in premessa e quali ulteriori iniziative intenda assumere a tutela del comparto. (3-01267)


Iniziative volte ad assicurare celerità e trasparenza alle procedure di stanziamento e assegnazione dei fondi destinati ai centri antiviolenza – 3-01268

   D'ARRANDO, SARLI, NAPPI, NESCI, PROVENZA, SAPIA, SPORTIELLO, TROIANO, MASSIMO ENRICO BARONI, BOLOGNA, IANARO, LAPIA, LOREFICE, MAMMÌ, MENGA, BALDINO, ASCARI e SALAFIA. — Al Ministro per le pari opportunità e la famiglia. — Per sapere – premesso che:
   nel mese di novembre 2019 la Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera al riparto dei 30 milioni di euro previsti per il 2019 e destinati a centri antiviolenza e case rifugio, attualmente si attende il decreto per destinare alle regioni i relativi finanziamenti;
   i finanziamenti pubblici sono saliti dai 12 milioni del 2017 ai 20 milioni del 2018 ed ai 30 milioni del 2019. Nel complesso, per le politiche antiviolenza, nel 2015-16 sono stati stanziati 39 milioni, nel 2017 21,6 milioni, nel 2018 35,4 milioni, nel 2019 37 milioni;
   sul riparto dei fondi, come ricordano anche i centri antiviolenza, permangono però le problematiche, già riscontrate in passato, nella distribuzione dei fondi da parte di alcune regioni e nella ripartizione dei finanziamenti; i medesimi centri segnalano altresì una distribuzione disomogenea tra le diverse regioni, alcune delle quali trasferiscono le risorse direttamente e tempestivamente, con procedure trasparenti, mentre altre le affidano agli enti locali competenti determinando rallentamenti burocratici;
   occorre dunque affrontare la questione del coordinamento tra il Dipartimento per le Pari Opportunità e le regioni, tra le regioni e i comuni e agire sulla governance territoriale delle risorse e sul monitoraggio delle stesse;
   le informazioni relative allo status dello stanziamento e all'assegnazione dei finanziamenti purtroppo sono accessibili solo in parte e dovrebbe essere garantita maggiore trasparenza su quante risorse sono destinate ai diversi target;
   nonostante il progressivo aumento dei fondi stanziati previsti dalla legge n. 119 del 2013, le effettive liquidazioni impiegano un minimo di due anni per essere concretamente erogate, con il conseguente rischio di chiusura dei centri antiviolenza; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di erogazione dei fondi, firmato il 4 dicembre 2019, non è ancora disponibile nella Gazzetta Ufficiale;
   il ritardo nell'erogazione dei fondi anche da parte delle regioni è dovuto all'onerosità del procedimento amministrativo e anche alla carenza del personale impiegato nel Dipartimento per le Pari Opportunità, nelle regioni e negli enti locali –:
   quali iniziative si intenda adottare per rendere più tempestiva e trasparente la procedura di stanziamento e assegnazione dei fondi destinati ai centri antiviolenza. (3-01268)


Iniziative volte a superare le criticità relative ai ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche al fine di evitare una procedura di infrazione europea – 3-01269

   BALDELLI, GELMINI, OCCHIUTO, BARELLI, CARRARA, DELLA FRERA, FIORINI, POLIDORI, PORCHIETTO, SQUERI, MANDELLI, PRESTIGIACOMO, CANNIZZARO, D'ATTIS, D'ETTORE, PAOLO RUSSO, MARTINO, GIACOMONI, ANGELUCCI, CATTANEO, BARATTO, ROSSELLO, BATTILOCCHIO, MARROCCO, RUGGIERI, PETTARIN, ELVIRA SAVINO, SIBILIA e VIETINA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   nella sentenza Commissione/Italia (Direttiva lotta contro i ritardi di pagamento) (C-122/18) pronunciata il 28 gennaio 2020, la Corte, riunita in Grande Sezione, ha constatato una violazione da parte dell'Italia della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in quanto tale Stato membro non ha assicurato che le sue pubbliche amministrazioni, quando sono debitrici nel contesto di simili transazioni, rispettino effettivamente termini di pagamento non superiori a 30 o 60 giorni di calendario, quali stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, di tale direttiva;
   il ricorso contro l'Italia era stato promosso dalla Commissione europea, alla quale operatori economici e associazioni di operatori economici italiani avevano rivolto varie denunce aventi ad oggetto i tempi eccessivamente lunghi in cui sistematicamente le pubbliche amministrazioni italiane saldano le proprie fatture relative a transazioni commerciali con operatori privati;
   il ritardo con il quale le amministrazioni pubbliche pagano le imprese che forniscono beni e servizi al settore pubblico costituisce un elemento di debolezza dell'economia del Paese, poiché la massa di risorse sottratte alle imprese ne rende difficile sia la gestione ordinaria che i piani di investimento, oltre a generare costi connessi alla ricerca di fonti alternative di finanziamento. Una situazione che colpisce principalmente le piccole e medie imprese, che sono le più esposte alle crisi di liquidità e per le quali è più difficile e oneroso l'accesso al credito;
   dalla XVII legislatura, in considerazione della normativa comunitaria e dopo la comunicazione del marzo 2013 del Vice Presidente della Commissione europea, Antonio Tajani, in cui si è chiarito che il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione non sarebbe rientrato nel calcolo del debito pubblico ai fini del patto di stabilità, si sono succeduti diversi provvedimenti, che però non hanno offerto una soluzione efficace al problema;
   lo scorso 28 maggio 2019 l'aula ha votato all'unanimità una mozione che impegnava il Governo ad adottare ogni iniziativa utile a sbloccare il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni verso imprese e professionisti –:
   cosa intenda fare il Governo e quali puntuali iniziative intenda mettere in campo per superare le criticità riscontrate in relazione ai ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni ed evitare una procedura d'infrazione europea che graverebbe su famiglie, professionisti e imprese. (3-01269)


Iniziative volte ad incentivare l'accesso dei visitatori ai musei ed ai luoghi di cultura – 3-01270

   PICCOLI NARDELLI, DI GIORGI, PRESTIPINO, ROSSI, CIAMPI, ORFINI, GRIBAUDO, ENRICO BORGHI e FIANO. — Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. — Per sapere – premesso che:
   gli ultimi dati disponibili registrano nel 2019 oltre 55 milioni di visitatori nei musei italiani, con un lieve calo rispetto al 2018 dovuto anche alla parziale cancellazione delle domeniche gratuite, ripristinate e sembrerebbe – dalle recenti dichiarazioni del Ministro – rese permanenti;
   se il numero dei visitatori per la prima volta dopo anni di costante ascesa non è aumentato, sono comunque cresciuti gli introiti per le casse statali, con un +5 per cento che equivale ad un incremento di circa 12 milioni di euro, in parte dovuti ai nuovi piani tariffari per l'ingresso al Colosseo, agli Uffizi e per Pompei;
   la cultura – come dichiarato dal ministro Franceschini – (...) «è per tutti ed è davvero una festa vedere così tanti cittadini e famiglie andare a visitare i musei delle proprie città. Dalla sua prima edizione del luglio 2014 più di 17 milioni di persone sono andate al museo gratuitamente con questa promozione. Un vero e proprio successo: ecco perché la domenica gratuita tornerà a essere permanente tutto l'anno per tutti i musei dello Stato»;
   i dati riportati della prima edizione del 2020 registrano in tutta Italia una intensa affluenza di visitatori: 24 mila visitatori al Colosseo, 11 mila a Pompei, 10 mila al Giardino di Boboli, quasi 10 mila a Palazzo Pitti, 7 mila agli Uffizi, 7 mila al Museo Nazionale Romano, oltre 6 mila alla Galleria dell'Accademia di Firenze. Affluenza comunque molto alta in diversi musei italiani che hanno registrato in tutta Italia presenze di oltre il migliaio –:
   in che modo il Ministro interrogato intenda sostenere l'iniziativa dell'ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura statali, se confermando la «stagionalità» introdotta dal suo predecessore oppure ripristinando la gratuità della prima domenica del mese tutto l'anno. (3-01270)