Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 30 aprile 2020

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 30 aprile 2020.

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carbonaro, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Micheli, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giorgis, Grande, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Iovino, L'Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Mammì, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Orrico, Parolo, Rampelli, Rizzo, Rosato, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Spadafora, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Trano, Traversi, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carbonaro, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Micheli, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giorgis, Grande, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Iovino, L'Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Mammì, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Orrico, Parolo, Rampelli, Rizzo, Rosato, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Spadafora, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Trano, Traversi, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 29 aprile 2020 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
   PAROLO: «Agevolazione tributaria relativa all'applicazione dell'imposta municipale propria per gli immobili sui quali sono eseguiti interventi di recupero, di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico» (2481).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge costituzionale CECCANTI ed altri: «Introduzione degli articoli 55-bis e 55-ter della Costituzione, concernenti la dichiarazione dello stato di emergenza e l'istituzione di una Commissione parlamentare speciale per l'esercizio delle funzioni delle Camere» (2452) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Vizzini.

Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente disegno di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
   III Commissione (Affari esteri):
  «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018» (2413) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, IX, X e XIV.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari Costituzionali):
  in data 24 aprile 2020, Sentenza n. 70 del 9 marzo-24 aprile 2020 (Doc. VII, n. 437),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della Regione Puglia 17 dicembre 2018, n. 59, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)»;
    dichiara l'illegittimità costituzionale, a partire dalla data del 19 aprile 2019, dell'articolo 7 della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 5, recante «Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) e istituzione del Sistema informativo dell'edilizia sismica della Puglia, nonché modifiche alle leggi regionali 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e 17 dicembre 2018, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14)»;
    dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge della Regione Puglia n. 5 del 2019, nell'arco temporale antecedente all'entrata in vigore dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso iscritto al n. 63 del reg. ric. 2019;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge della Regione Puglia n. 5 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, anche in relazione agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)», all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante «Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 32 del 2019:
   alla VIII Commissione (Ambiente);

  in data 24 aprile 2020, Sentenza n. 71 del 12 febbraio-24 aprile 2020 (Doc. VII, n. 438),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 53 della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34, «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002»:
   alla XIII Commissione (Agricoltura);

  in data 24 aprile 2020, Sentenza n. 72 del 26 febbraio-24 aprile 2020 (Doc. VII, n. 439),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 6, recante «Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) – LEA sociosanitari – Quote di compartecipazione»:
   alla XII Commissione (Affari sociali);

  in data 24 aprile 2020, Sentenza n. 73 del 7-24 aprile 2020 (Doc. VII, n. 440),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'articolo 89 codice penale sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'articolo 99, quarto comma, codice penale:
   alla II Commissione (Giustizia);

  in data 24 aprile 2020, Sentenza n. 74 del 7-24 aprile 2020 (Doc. VII, n. 441),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 50, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non consente al magistrato di sorveglianza di applicare in via provvisoria la semilibertà, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, ordinamento penitenziario, in quanto compatibile, anche nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del comma 2 dello stesso articolo 50:
   alla II Commissione (Giustizia);

  in data 24 aprile 2020, Sentenza n. 75 del 7-24 aprile 2020 (Doc. VII, n. 442),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 224-ter, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova:
   alle Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti).

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  Sentenza n. 76 del 25 febbraio-24 aprile 2020 (Doc. VII, n. 443),
   con la quale:
    dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 833, 835 e 841, e 3, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), insieme allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Tabella 2, Missione 2, Programma 2.5., Azione reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro, ad essa allegato, promosse, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalla Regione Puglia;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 833, 835 e 841, e 3, della legge n. 145 del 2018, insieme allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Tabella 2, Missione 2, ad essa allegato, promossa, in riferimento all'articolo 119, primo e quarto comma, e al principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione, dalla Regione Puglia;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 833, 835 e 841, e 3, della legge n. 145 del 2018, insieme allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Tabella 2, Missione 2, Programma 2.5., Azione reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro, ad essa allegato, promossa, in riferimento all'articolo 119, primo e quarto comma, e al principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione, dalla Regione Puglia:
   alla V Commissione (Bilancio);

  Sentenza n. 77 del 25 febbraio-24 aprile 2020 (Doc. VII, n. 444),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 300, 360, 361, 362, 363, 364 e 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), nonché dell'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, promosse, in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 117, quarto comma, e 120 della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e agli articoli 2, lettere a) e b), 3, lettera l), 4 e 38 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alla XI Commissione (Lavoro);

  Sentenza n. 78 del 9 marzo-24 aprile 2020 (Doc. VII, n. 445),
   con la quale:
    dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 857, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), promosse, dalla Regione Lazio, in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 117, terzo comma, e 119, della Costituzione, anche in relazione all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché agli articoli 8, 9 e 16 e al Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 865, della legge n. 145 del 2018, promosse, dalla Regione Lazio, in riferimento agli articoli 5, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione; dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché agli articoli 8, numero 1), 9, numero 10), 16 e 79 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige e all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, 119, secondo comma, anche in combinato con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, e 120, della Costituzione; agli articoli 8, numero 1) (in relazione all'articolo 4, numero 7), 9, numero 10), 16, al Titolo II, al Titolo VI (e in particolare all'articolo 79), agli articoli 103, 104 e 107 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige; all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità); all'articolo 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992; al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) e all'accordo concluso tra il Governo, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 15 ottobre 2014;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 865, della legge n. 145 del 2018, promosse, in riferimento agli articoli 3, 97 e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Lazio;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 866, della legge n. 145 del 2018, promosse, dalla Regione Lazio, in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione; dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 117, terzo comma, in combinato con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, e 120, secondo comma, della Costituzione, agli articoli 8, numero 1), 9, numero 10), 16 e 79 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992; dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli articoli 3, 117, terzo e quarto comma, 119, secondo comma, anche in combinato con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, e 120, della Costituzione; agli articoli 8, numero 1) (in relazione all'articolo 4, numero 7), 9, numero 10), 16, al Titolo II, al Titolo VI (e in particolare all'articolo 79), agli articoli 103, 104 e 107 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige; all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 1975; all'articolo 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992; al decreto legislativo n. 268 del 1992 e all'accordo concluso tra il Governo, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 15 ottobre 2014;
    dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 857, della legge n. 145 del 2018, promosse, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 97, secondo comma, 117, quarto comma, e 120, della Costituzione nonché agli articoli 20 e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, dalla Regione Siciliana;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 859, 862 e 863, della legge n. 145 del 2018, promosse, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 97, secondo comma, 117, quarto comma, e 120, della Costituzione nonché agli articoli 20 e 36 dello statuto della Regione Siciliana:
   alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XII (Affari sociali);

  Sentenza n. 79 del 10 marzo-24 aprile 2020 (Doc. VII, n. 446),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Modena:

  alla VIII Commissione (Ambiente);

  Sentenza n. 80 dell'11 marzo-24 aprile 2020 (Doc. VII, n. 447),
   con la quale:
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)» e dell'articolo 15 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino:
   alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 29 aprile 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 1o luglio 1977, n. 404, la relazione sullo stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria, riferita all'anno 2019 (Doc. CXVI, n. 1).
  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 29 aprile 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, la relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita, riferita all'anno 2019 (Doc. CCXXVIII, n. 2).
  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 aprile 2020, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo, con notifica 2020/0231/I, ha attivato la predetta procedura relativa al progetto di regola tecnica recante misure temporanee di supporto alle imprese per l'attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19 con riferimento ai nuovi obblighi di etichettatura alimentare.

  Questa comunicazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 aprile 2020, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, l'accettazione da parte della Commissione europea della richiesta della procedura di urgenza e la chiusura della procedura di informazione in ordine al progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2020/0231/I, recante misure temporanee di supporto alle imprese per l'attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19 con riferimento ai nuovi obblighi di etichettatura alimentare.

  Questa comunicazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 aprile 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, le osservazioni della Svezia sul progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2020/0108/I, recante ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 2020).

  Questo documento è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 29 aprile 2020, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di regolamento del Consiglio relativo a misure temporanee riguardanti le assemblee generali delle società europee (SE) e delle società cooperative europee (SCE) (COM(2020) 183 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 30 aprile 2020;
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti – Valutazione dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare, dell'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese, dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti, dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, dell'Agenzia esecutiva per la ricerca e dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (COM(2020) 184 final), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 23 e 28 aprile 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in occasione della 13a riunione del comitato di esperti tecnici dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) per l'adozione di modifiche alle UTP relative al rumore del materiale rotabile, ai carri merci e alla marcatura dei veicoli, e della revisione integrale delle norme in materia di certificazione e di verifica dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) e delle specifiche relative ai registri dei veicoli (COM(2020) 154 final);
   Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2020) 156 final);
   Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2020) 157 final).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.