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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 25 maggio 2021

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 25 maggio 2021.

  Amitrano, Ascani, Battelli, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Campana, Cancelleri, Carfagna, Carinelli, Casa, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Corda, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, Del Barba, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Montaruli, Morelli, Mulè, Mura, Muroni, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita, Palazzotto, Parolo, Perantoni, Quartapelle Procopio, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Segneri, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Varchi, Vignaroli, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Battelli, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Campana, Cancelleri, Carfagna, Carinelli, Casa, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Corda, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, Del Barba, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Montaruli, Morelli, Mulè, Mura, Muroni, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita, Palazzotto, Parolo, Perantoni, Quartapelle Procopio, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Segneri, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Varchi, Vignaroli, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 24 maggio 2021 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   CARETTA e CIABURRO: «Disposizioni per promuovere l'impiego di tecniche di telerilevamento mediante impulsi laser per il censimento e la gestione del patrimonio forestale nazionale» (3127);
   D'ORSO ed altri: «Disposizioni per sostenere l'accesso alla locazione di immobili abitativi e il pagamento dei canoni nei casi di morosità incolpevole» (3128);
   BELLUCCI ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle leggi 26 luglio 1975, n. 354, e 21 aprile 2011, n. 62, in materia di esecuzione delle misure cautelari e delle pene nei confronti delle madri di figli minorenni» (3129);
   MISITI: «Disposizioni per l'accreditamento delle strutture e dei professionisti di eccellenza sanitaria e istituzione del Registro nazionale delle eccellenze sanitarie» (3130);
   ZANICHELLI: «Disposizioni in materia di trattamento tributario delle operazioni in valute virtuali nonché disciplina degli obblighi antiriciclaggio» (3131).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di inchiesta parlamentare.

  In data 24 maggio 2021 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:
   MORANI e MICELI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone» (Doc. XXII, n. 55).

  Sarà stampata e distribuita.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 3020, d'iniziativa dei deputati ZANELLA ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni per la tutela della dignità della persona nella rete internet e per il contrasto dei fenomeni di cyberbullismo».

Trasmissione dal Senato.

  In data 24 maggio 2021 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:
   S. 988. – GADDA ed altri; CENNI e INCERTI; PARENTELA ed altri; GOLINELLI ed altri: «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico» (approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato) (290-410-1314-1386-B).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):
  COSTA: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla regolarità delle procedure di valutazione della professionalità e di conferimento degli incarichi direttivi dei magistrati, sullo svolgimento delle elezioni del Consiglio superiore della magistratura e sul rapporto tra la magistratura e i mezzi d'informazione» (3114) Parere delle Commissioni V e VII.
   Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti):
  ZANELLA ed altri: «Disposizioni per la tutela della dignità della persona nella rete internet e per il contrasto ai fenomeni di cyberbullismo» (3020) Parere delle Commissioni I, V, VII, XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale, in data 21 maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla V Commissione (Bilancio), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
  sentenza n. 106 del 28 aprile-21 maggio 2021 (Doc. VII, n. 663),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2020, n. 3, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020)», nella parte in cui, ai commi 3, lettera a), e 4, prevedendo che «nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo, di versamenti in eccesso o rinuncia, la somma è restituita al richiedente ed i relativi oneri trovano copertura nell'ambito delle risorse stanziate sul capitolo di spesa del bilancio di previsione 11825 – Missione 1, Programma 04, Titolo 1 – denominato "Rimborso oneri di urbanizzazione"», non quantifica gli oneri finanziari relativi agli esercizi 2021 e 2022 e non assicura agli stessi l'immediata copertura finanziaria;
    dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 18, comma 2, 19 e 40, commi 5, lettera d), e 6, lettera e), della legge della Regione Abruzzo n. 3 del 2020, promosse, in riferimento agli articoli 2, 3, 117, secondo comma, lettera e), e 118, quarto comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara cessata la materia del contendere, limitatamente alla copertura finanziaria per l'esercizio 2020, in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10, commi 3, lettera a), e 4, della legge della Regione Abruzzo n. 3 del 2020, promosse, in riferimento all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 22, comma 1, e 25, comma 4, della legge della Regione Abruzzo n. 3 del 2020, promosse, in riferimento all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 21 maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di SOGESID Spa, per l'esercizio 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 416).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di risoluzioni e raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

  L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha trasmesso, in data 28 aprile 2021, il testo delle seguenti raccomandazioni e risoluzioni, adottate dall'Assemblea stessa nel corso della riunione della Commissione permanente, svoltasi il 19 marzo 2021, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Raccomandazione n. 2195 – L'urgente necessità di rafforzare le unità di informazione finanziaria – Strumenti più efficaci per migliorare la confisca di proventi illegali (Doc XII-bis, n. 247) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze);
   Raccomandazione n. 2196 – Le conseguenze della migrazione di lavoratori sui loro figli rimasti nei paesi di origine (Doc XII-bis, n. 248) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri);
   Raccomandazione n. 2197 – La protezione delle vittime di trasferimento arbitrario (Doc XII-bis, n. 249) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri);
   Risoluzione n. 2365 – L'urgente necessità di rafforzare le unità di informazione finanziaria – Strumenti più efficaci per migliorare la confisca di proventi illegali (Doc XII-bis, n. 250) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze);
   Risoluzione n. 2366 – Le conseguenze della migrazione di lavoratori sui loro figli rimasti nei paesi di origine (Doc XII-bis, n. 251) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri);
   Risoluzione n. 2367 – La protezione delle vittime di trasferimento arbitrario (Doc XII-bis, n. 252) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri).

Richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'avvocato dello Stato Pierluigi Umberto Di Palma a presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (88).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A ai Resoconti della seduta del 24 maggio 2021, a pagina 3, prima colonna, quattordicesima riga, le parole: «e XII» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «, XII e Commissione parlamentare per le questioni regionali».

  Nell’Allegato A ai resoconti della seduta del 24 maggio 2021, a pagina 3, seconda colonna, le righe dalla ventisettesima all'ultima e, a pagina 4, prima colonna, le righe dalla prima all'ottava devono intendersi soppresse.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2167 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1o APRILE 2021, N. 44, RECANTE MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19, IN MATERIA DI VACCINAZIONI ANTI SARS-COV-2, DI GIUSTIZIA E DI CONCORSI PUBBLICI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3113)

A.C. 3113 – Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 1o aprile 2021, n. 44, reca Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici;
    il decreto in fase di conversione rientra nella enorme mole di provvedimenti scaturiti dall'emergenza pandemica, poco chiari nella forma e lesivi delle libertà individuali nel contenuto, carenze che non possono essere giustificate dallo stato di necessità nel quale sono originati i provvedimenti;
    nello specifico, il testo, inizialmente composto da 12 articoli e 53 commi, dopo la lettura presso il Senato consta attualmente di 21 articoli e 85 commi ed è suddiviso in tre Capi che spaziano dalle misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2 alle disposizioni urgenti concernenti termini in materia di giustizia, di lavoro, di rendicontazione del servizio sanitario regionale nonché per il rinnovo degli organi degli ordini professionali per concludere con misure relative alla semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici e dei corsi di formazione iniziale in ragione dell'emergenza epidemiologica;
    nel corso dell’iter di approvazione del provvedimento in Senato, sono state introdotte ulteriori e differenti misure che ne hanno ampliato il contenuto rispetto al testo originariamente formulato, acquisendo carattere multisettoriale;
    tra le nuove disposizioni introdotte figurano il ripristino dell'accesso, su tutto il territorio nazionale, di familiari e visitatori muniti delle certificazioni verdi COVID-19, a strutture residenziali socioassistenziali, sociosanitarie e hospice; sono stati introdotti limiti alla responsabilità penale da somministrazione del vaccino contro il virus SARS-CoV-2; la previsione di limiti alla responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza da COVID-19; misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine dei giornalisti; misure inerenti i termini nell'ambito della disciplina transitoria e speciale relativa alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato nelle pubbliche amministrazioni di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità; è stata introdotta una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni;
    è di tutta evidenza che si tratta dell'ennesimo ricorso ad un provvedimento d'urgenza volto a disciplinare le materie più disparate, in spregio all'omogeneità del contenuto che dovrebbe caratterizzare i provvedimenti di decretazione d'urgenza;
    sul rispetto di tale principio, infatti, si è sovente soffermata la Corte costituzionale nelle proprie pronunce, come nel caso delle sentenze n. 22 del 2012 e n. 32 del 2014, con le quali ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle cosiddette norme eterogenee (prive di qualsivoglia legame con la ratio del decreto-legge originario e, quindi, con i suoi presupposti) introdotte in sede di conversione;
    sempre a tal proposito la Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 247 del 2019, ha ribadito che «l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto-legge, determina la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione»;
    oltre a mancare del requisito di omogeneità richiesto per la decretazione d'urgenza, il testo contiene norme restrittive della libertà individuale; è il caso ad esempio della norma che obbliga gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2;
    per i soggetti che non adempiono a tale prescrizione le relative disposizioni prevedono, inoltre, la sospensione dell'attività svolta, o l'eventuale demansionamento dell'attività lavorativa e della relativa remunerazione;
    si tratta di una norma restrittiva, che travalica la libertà di scelta di cui nessuno può essere privato, a prescindere dalla professione che esercita, ed è di tutta evidenza che la stessa si pone a danno dei diritti e delle libertà che il nostro ordinamento riconosce agli individui, prima fra tutte la libertà personale tutelata dall'articolo 13 della Costituzione;
    il provvedimento in esame, risulta pertanto viziato, sia sotto il profilo della legittimità costituzionale in ragione del carattere eterogeneo del contenuto delle disposizioni, sia sotto il profilo della compressione delle libertà individuali tutelate dalla Costituzione, e si configura per l'ennesima volta come un palese abuso della decretazione d'urgenza,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3113.
N. 1. Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Foti, Ferro, Zucconi, Galantino, Lucaselli.

A.C. 3113 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.1,10.16,10.20 e 11.1 e sugli articoli aggiuntivi 1.01, 1.02, 1.06, 1.08, 1.09, 1.010, 1.0100, 5.01, 5.03, 6.0100, 10.04, 10.05, 10.06, 10.08, 10.011, 10.013, 10.015, 10.017, 10-bis.01, 10-quater.01, 10-quater.02, 11-bis.01 e 11-quater.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 3113 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 1o aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 E IN MATERIA DI VACCINAZIONI ANTI SARS-CoV-2

Articolo 1.
(Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto.
  2. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-septies, lettera d), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si applicano le misure stabilite per la zona arancione di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 33 del 2020. In ragione dell'andamento dell'epidemia, nonché dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, con deliberazione del Consiglio dei ministri sono possibili determinazioni in deroga al primo periodo e possono essere modificate le misure stabilite dal provvedimento di cui al comma 1 nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020.
  3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020.
  4. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, le misure stabilite per la zona rossa di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del medesimo decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.
  5. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1:
   a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
   b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

  6. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.
  7. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Articolo 2.
(Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado)

  1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.
  2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.
  3. Sull'intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Articolo 3.
(Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2)

  1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV –2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.

Articolo 4.
(Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario)

  1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.
  2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.
  3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.
  4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
  5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
  6. Decorsi i termini di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
  7. La sospensione di cui al comma 6, è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.
  8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.
  9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
  10. Salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
  11. Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5.
(Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti SARS-CoV-2 per i soggetti che versino in condizioni di incapacità naturale)

  1. All'articolo 1-quinquies del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nella rubrica, le parole «ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali» sono soppresse;
   b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Quando la persona in stato di incapacità naturale non è ricoverata presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate, le funzioni di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1, sono svolte dal direttore sanitario della ASL di assistenza o da un suo delegato.»;
   c) al comma 3, le parole «individuato ai sensi dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «individuato ai sensi dei commi 1, 2 e 2-bis» e, dopo la parola «ricoverata», sono inserite le seguenti: «o della persona non ricoverata di cui al comma 2-bis»;
   d) al comma 5, le parole «presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «presupposti di cui ai commi 1, 2, 2-bis e 3» e, dopo le parole «dalla direzione della struttura in cui l'interessato è ricoverato», sono aggiunte le seguenti: «o, per coloro che non siano ricoverati in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture, dal direttore sanitario dell'ASL di assistenza»;
   e) al comma 7, primo periodo, le parole «ai sensi del comma 2, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la struttura dove la persona è ricoverata», sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 2 e 2-bis, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la struttura dove la persona è ricoverata ovvero, nel caso di persona non ricoverata ai sensi del comma 2-bis, presso l'ASL di assistenza».

Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI TERMINI IN MATERIA DI GIUSTIZIA, DI LAVORO, DI RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE NONCHÉ PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

Articolo 6.
(Misure urgenti per l'esercizio dell'attività giudiziaria nell'emergenza pandemica da COVID-19)

  1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 23, comma 1:
    1) al primo periodo le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;
    2) al secondo periodo dopo le parole «del medesimo termine» sono aggiunte le seguenti: «del 31 luglio 2021»;
   b) all'articolo 23-bis:
    1) al comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;
    2) al comma 7, primo periodo, le parole «all'articolo 310» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 310 e 322-bis»;
   c) all'articolo 23-ter, comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;
   d) all'articolo 24:
    1) al comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.»;
    2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, è segnalato sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e costituisce caso di forza maggiore ai sensi dell'articolo 175 del codice di procedura penale.
  2-ter. Nei casi previsti dal comma 2-bis, fino alla riattivazione dei sistemi, l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico. L'autorità giudiziaria può autorizzare, altresì, il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche ed eccezionali.»;
    3) al comma 4, le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;
   e) all'articolo 25, comma 1, le parole «al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;
   f) all'articolo 26, comma 1, le parole «fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021»;
   g) all'articolo 27, comma 1, primo periodo, le parole «alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021,».

  2. All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021».
  3. All'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 178, comma 4, dopo le parole «all'articolo 93,» sono inserite le seguenti: «l'appello e» e le parole «deve essere depositata» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere proposti»;
   b) all'articolo 180, comma 1, le parole «Nei giudizi di appello l'atto» sono sostituite dalle seguenti: «L'atto».

Articolo 7.
(Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69)

  1. Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, può disporre, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 8.
(Termini in materia di lavoro e terzo settore)

  1. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «fino al 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 maggio 2021».
  2. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «31 marzo 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2021».
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  4. All'articolo 106, comma 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117» sono soppresse.

Articolo 9.
(Proroga termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale)

  1. Per l'anno 2021, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito al 15 giugno e, conseguentemente, il termine del 31 maggio, ovunque ricorra, è differito al 15 luglio.

Capo III
SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER I CONCORSI PUBBLICI IN RAGIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Articolo 10.
(Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici)

  1. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo:
   a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;
   b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
   c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.

  2. Le amministrazioni di cui al comma 1, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate con le modalità previste dall'articolo 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
  3. Fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attività, l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b), nonché le eventuali misure di cui al comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale. Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a).
  4. Al reclutamento del personale a tempo determinato previsto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, provvede il Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA. Il reclutamento è effettuato mediante procedura concorsuale semplificata anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, assicurando comunque il profilo comparativo. La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della prova orale. Il Dipartimento può avvalersi delle misure previste dal comma 2. Non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è abrogato.
  5. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, per le procedure concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, volte all'assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando stesso, senza necessità di riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti. Resta ferma l'attività già espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito.
  6. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione e le sottocommissioni garantiscono l'omogeneità dei criteri di valutazione delle prove. All'attuazione del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) prevista dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  8. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  9. Dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni.
  10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla rubrica, le parole «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità»;
   b) al comma 1, le parole «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna».

  11. All'articolo 1, comma 925, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «graduatorie delle pubbliche amministrazioni vigenti alla data del 30 aprile 2021».

Articolo 11.
(Misure urgenti per lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019)

  1. È consentito lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 novembre 2019, anche in deroga alle disposizioni vigenti che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali durante l'emergenza pandemica da COVID-19. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico previsto dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità operative per lo svolgimento della prova scritta e della prova orale del concorso, nonché le condizioni per l'accesso ai locali destinati per l'esame, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19.
  2. L'accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale del concorso di cui al comma 1 è comunque subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle condizioni previste dal decreto di cui al medesimo comma 1. La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva costituisce causa di esclusione dal concorso ai sensi dell'articolo 10, primo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.
  3. Al fine di consentire che i componenti della commissione del concorso di cui al comma 1 acquisiscano specifiche competenze sulle questioni organizzative concernenti il rispetto della normativa per il contrasto al COVID-19, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 è fissato in trenta giorni.
  4. La commissione esaminatrice individua e rende pubblici i criteri per la valutazione dei testi di cui all'articolo 7, terzo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, nei dieci giorni antecedenti lo svolgimento della prova scritta, escludendo quelli che contengono indici dal contenuto non meramente compilativo e descrittivo, schemi o tabelle, ovvero annotazioni diverse dai meri richiami normativi e dalle pronunce della Corte costituzionale.
  5. La prova scritta del concorso per magistrato ordinario di cui al comma 1 consiste nello svolgimento di sintetici elaborati teorici su due delle materie di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, individuate mediante sorteggio effettuato dalla commissione di concorso il mattino del giorno fissato per lo svolgimento di ciascuna prova. Quando la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 160 del 2006, tiene conto della capacità di sintesi nello svolgimento degli elaborati. Gli elaborati devono essere presentati nel termine di quattro ore dalla dettatura.
  6. Nel concorso per magistrato ordinario di cui al presente articolo, l'idoneità è conseguita dai candidati che ottengono una valutazione complessiva nelle due prove non inferiore a novantasei punti, fermi i restanti criteri di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 160 del 2006.
  7. Salvo quanto previsto dalle disposizioni dei commi da 1 a 6, allo svolgimento del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.130.281 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 12.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3113 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1:
   al comma 1, le parole: «di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato»;
   al comma 3, dopo le parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1,» sono inserite le seguenti: «del presente decreto,»;
   al comma 5, alinea, dopo le parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, del presente decreto»;
   al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020».

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
  «Art. 1-bis. – (Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice) – 1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è ripristinato l'accesso, su tutto il territorio nazionale, di familiari e visitatori muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, a strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in quelle socio-assistenziali, secondo le linee guida definite con l'ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 10 maggio 2021, cui le direzioni sanitarie delle predette strutture si conformano immediatamente, adottando le misure necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19».

  All'articolo 2:
   al comma 1, le parole: «. La predetta deroga è consentita solo in casi» sono sostituite dalle seguenti: «, tranne che in casi»;
   al comma 3, le parole: «dal decreto del Ministro dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «dalle linee guida per la didattica digitale integrata, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione».

  All'articolo 3:
   al comma 1, le parole: «pubblicate sul sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicate nel sito internet istituzionale».

  Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
  «Art. 3-bis. – (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19) – 1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.
  2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza».

  All'articolo 4:
   al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «operatori di interesse sanitario» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1o febbraio 2006, n. 43,» e le parole: «nelle farmacie, parafarmacie» sono sostituite dalle seguenti: «nelle farmacie, nelle parafarmacie» e, al secondo periodo, le parole: «prestazioni lavorative rese dai soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «prestazioni lavorative dei soggetti»;
   al comma 3, secondo periodo, le parole: «sociosanitarie, socio-assistenziali» sono sostituite dalle seguenti: «sociosanitarie e socio-assistenziali», le parole: «nelle farmacie, parafarmacie» sono sostituite dalle seguenti: «nelle farmacie, nelle parafarmacie» e dopo le parole: «nel cui territorio operano» sono aggiunte le seguenti: «i medesimi dipendenti»;
   al comma 5, le parole: «l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione» sono sostituite dalle seguenti: «l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione»;
   al comma 6, dopo le parole: «Decorsi i termini» sono inserite le seguenti: «per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale»;
   al comma 7, dopo le parole: «di cui al comma 6» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso;
   al comma 8, secondo periodo, le parole: «per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso».

  All'articolo 6:
   al comma 3, le parole: «All'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «Al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1».

  All'articolo 7:
   è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «1-bis. Le modalità telematiche di cui al comma 1 sono tali da assicurare la libertà del voto e la verifica della sua integrità».

  Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
  «Art. 7-bis. – (Disposizioni per le elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dell'Avvocatura dello Stato) – 1. Per le elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dell'Avvocatura dello Stato di cui all'articolo 21, primo comma, lettera d), della legge 3 aprile 1979, n. 103, che si svolgono durante lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, gli elettori che prestano servizio presso le avvocature distrettuali dello Stato possono votare per corrispondenza secondo le determinazioni adottate dall'ufficio elettorale di cui all'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 103 del 1979 e in conformità alle modalità previste dal presente articolo.
  2. L'ufficio elettorale, nell'individuare i casi in cui è ammessa la votazione per corrispondenza, emana le opportune istruzioni per lo svolgimento delle operazioni di voto con tale sistema, tenuto conto delle particolari esigenze degli uffici e della loro dislocazione, oltre che delle possibilità di collegamento con l'ufficio elettorale, che provvede allo spoglio. Tali istruzioni devono garantire il carattere personale, diretto e segreto del voto.
  3. Il voto per corrispondenza è espresso mediante l'ordinaria scheda elettorale, che è fatta pervenire all'elettore, in plico sigillato, dall'ufficio elettorale almeno tre giorni prima del termine di cui al comma 4, unitamente alla busta da utilizzare per la restituzione della scheda votata e all'indicazione del predetto termine di cui al comma 4.
  4. L'elettore, dopo avere espresso il voto, provvede a chiudere nella busta la scheda piegata e incollata secondo le linee in essa tracciate e a indicare sul retro della busta il proprio cognome, nome e indirizzo. Il plico così formato è spedito, a mezzo di raccomandata di servizio, all'ufficio elettorale, il giorno feriale antecedente a quello stabilito per la votazione. Il timbro postale fa fede della tempestività dell'invio».

  All'articolo 8:
   al comma 1, le parole: «31 maggio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;
   al comma 2, le parole: «31 maggio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Le assunzioni a tempo indeterminato relative ai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono effettuate anche in deroga, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente presso le regioni»;

   al comma 3, le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021»;
   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Proroga di termini in materia di lavoro e di Terzo settore».

  All'articolo 9:
   al comma 1, le parole: «ovunque ricorra» sono sostituite dalle seguenti: «ovunque ricorre nel citato articolo 1, comma 174».

  All'articolo 10:
   al comma 1:
    all'alinea, dopo le parole: «9 maggio 1994, n. 487,» sono inserite le seguenti: «del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272,»;
    la lettera c) è sostituita dalle seguenti:
   « c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;
   c-bis) conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali per il reclutamento di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, il possesso del titolo di laurea magistrale in scienze delle religioni (LM64), secondo la classificazione definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dispiega i medesimi effetti del possesso del titolo di laurea magistrale in scienze storiche (LM84), in scienze filosofiche (LM78) e in antropologia culturale ed etnologia (LM01)»;

   al comma 2, dopo le parole: «ove necessario,» sono inserite le seguenti: «e in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe,»;
   al comma 3, dopo le parole: «adottate per il bando e riaprendo» sono inserite le seguenti: «, per un periodo massimo di trenta giorni,»;
   al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «Il Dipartimento» sono inserite le seguenti: «della funzione pubblica»;
   al comma 6, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale»;
   al comma 8, dopo le parole: «n. 165» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto al comma 11-bis»;
   al comma 9, dopo le parole: «dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e delle selezioni pubbliche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,»;
   dopo il comma 10 è inserito il seguente:
  «10-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 110o corso e il 111o corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a quattordici mesi. I commissari che superano l'esame finale dei predetti corsi e sono dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario. Con la predetta qualifica essi svolgono, nell'ufficio o reparto di assegnazione, il tirocinio operativo, della durata di dieci mesi, secondo le modalità previste in applicazione del decreto di cui al comma 6 del citato articolo 4 del decreto legislativo n. 334 del 2000, e acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del comma 4 del medesimo articolo 4»;
   dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
  «11-bis. All'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al quinto periodo, le parole da: “con equiparazione” fino a: “F1, sono soppresse e la parola: “219.436” è sostituita dalla seguente: “438.872”;
   b) al sesto periodo, le parole: “nel medesimo profilo professionale, di cui al secondo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “di 10 unità dell'Area III, posizione economica F1, ivi incluse le 5 unità con particolare specializzazione professionale di cui al secondo periodo”;
  11-ter. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le autorità amministrative indipendenti, inclusi gli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287, possono prevedere, secondo la specificità del proprio ordinamento, modalità semplificate di svolgimento delle prove ricorrendo a ciascuna ovvero a talune delle modalità indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo di assicurare il profilo comparativo»;

   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la durata dei corsi di formazione iniziale».

  Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 10-bis. – (Disposizioni per i direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico) – 1. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, si interpreta nel senso che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) si applicano, per quanto non disciplinato dal predetto decreto legislativo n. 288 del 2003, le norme di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ivi inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza, anche con riferimento alla figura del direttore scientifico.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 61.200 per il 2022, euro 262.500 per il 2023, euro 213.100 per il 2024, euro 334.400 per il 2025, euro 204.600 per il 2026, euro 219.600 per il 2027, euro 330.200 per il 2028, euro 302.900 per il 2029 ed euro 424.500 annui a decorrere dal 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.
  Art. 10-ter. – (Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali) – 1. All'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, al primo periodo, dopo le parole: “per l'anno scolastico 2020/2021” sono inserite le seguenti: “e per l'anno scolastico 2021/2022”.
  Art. 10-quater. – (Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171) – 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7-quater, alinea, dopo le parole: “negli ultimi sette anni” sono inserite le seguenti: “e, nelle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni”;
   b) al comma 7-quinquies, dopo le parole: “negli ultimi sette anni” sono inserite le seguenti: “e, nelle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni”.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 75.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

  All'articolo 11:
   al comma 1, dopo le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale» sono inserite le seguenti: «, 4a serie speciale,»;
   al comma 4, le parole: «i criteri per la valutazione dei testi» sono sostituite dalle seguenti: «i criteri per la consultazione dei testi»;
   al comma 5, le parole: «Quando la commissione definisce i criteri» sono sostituite dalle seguenti: «Nel definire i criteri» e le parole: «tiene conto» sono sostituite dalle seguenti: «la commissione tiene conto»;
   al comma 6, le parole: «fermi i restanti criteri» sono sostituite dalle seguenti: «fermi restando gli ulteriori criteri»;
   al comma 8, le parole: «del Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «del programma “Fondi di riserva e speciali”».

  Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 11-bis. – (Definizione dei soggetti ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) – 1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del relativo impatto sul sistema di istruzione tecnica superiore, fino al 31 dicembre 2021 sono ammissibili alle agevolazioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2020, recante termini, modalità e condizioni per la concessione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con l'obiettivo di favorire la diffusione delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie abilitanti nell'ambito della trasformazione 4.0, necessarie ad accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2021, gli istituti tecnici superiori che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso anche del solo requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del medesimo decreto ministeriale 18 dicembre 2020, per il quale sono esclusi i contributi erogati annualmente dal Ministero dell'istruzione in relazione ai progetti “I.T.S. 4.0”, a valere sulle misure nazionali di sistema di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.
  Art. 11-ter. – (Misure urgenti per le baraccopoli di Messina) – 1. Al fine di attuare, in via d'urgenza, la demolizione, nonché la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, il risanamento, la bonifica e la riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di assicurare gli investimenti necessari per il ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto di Messina è nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'espletamento delle attività necessarie. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre il 31 dicembre 2023. L'incarico è a titolo gratuito.
  2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di nomina del Commissario straordinario ai sensi del comma 1, si provvede alla definizione di una struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali nei limiti di quanto previsto al comma 3, nonché dei relativi compiti.
  3. La struttura di supporto di cui al comma 2, posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario, è composta da un contingente massimo di personale pari a sette unità di personale non dirigenziale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 10.
  4. Per le attività strumentali agli interventi di demolizione e rigenerazione urbana, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, di uffici statali, nonché di società a totale capitale dello Stato e di società da esse controllate, di strutture del comune di Messina e delle società controllate dal medesimo, nonché, previa intesa, degli uffici della Regione siciliana, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri, sulla base di appositi protocolli d'intesa nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  5. Il Commissario straordinario provvede, con ordinanza, entro sessanta giorni dalla sua nomina, alla esatta perimetrazione dell'area delle baraccopoli, anche ai fini della successiva individuazione delle strutture abitative da sottoporre a sgombero e demolizione, e alla predisposizione di un piano degli interventi previsti dal comma 1, da realizzare nei limiti delle risorse disponibili allo scopo.
  6. Il piano di cui al comma 5 deve indicare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici unici di progetto delle opere che si intende realizzare e il relativo cronoprogramma, in coerenza con il profilo di spesa autorizzato. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, è effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante. Il piano deve altresì stabilire i termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, come desumibili dalle informazioni presenti nel sistema di monitoraggio in relazione all'approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  7. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il Commissario straordinario può assumere le funzioni di stazione appaltante. Si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
  8. Per la predisposizione del piano di cui al comma 5, il Commissario straordinario acquisisce, in fase consultiva, le proposte del comune di Messina, con le modalità e nei termini stabiliti dal Commissario straordinario stesso, e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il Commissario straordinario, in raccordo con le strutture competenti per le politiche abitative, effettua gli investimenti utili al ricollocamento abitativo delle persone residenti nell'area perimetrata, ivi inclusi l'acquisto e il conferimento al patrimonio del comune di Messina di immobili da destinare a unità abitative.
  9. Il piano di cui al comma 5 garantisce la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014.
  10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse autorizzate dal comma 11 nonché le ulteriori risorse pubbliche allo scopo eventualmente destinate.
  11. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Agli oneri relativi alle spese di personale e di funzionamento della struttura si provvede, nel limite di 0,10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 0,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  12. In caso di mancato rispetto dei termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti stabiliti dal piano di cui al comma 5, le risorse sono revocate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 6, e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Art. 11-quater. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

  Alla rubrica del capo III, dopo le parole: «semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici» sono inserite le seguenti: «e dei corsi di formazione iniziale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e altre disposizioni urgenti».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
1.2. Prisco, Donzelli, Bignami, Deidda, Ferro.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Per la durata dello stato di emergenza, in ragione dell'andamento dell'epidemia, nonché dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono altresì disporre, nelle aree provinciali, l'applicazione di misure meno restrittive di quelle stabilite per le zone rosse, arancioni e gialle.
1.3. Prisco, Donzelli.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione provata abitata, una volta al giorno, senza limiti orari agli spostamenti, nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa; resta inteso che in tali territori, gli spostamenti consentiti non sono comunque soggetti a limiti orari.
1.4. Prisco, Donzelli, Deidda, Ferro, Silvestroni.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione provata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le 5,00 e le 24,00, nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa; in tali territori, gli spostamenti consentiti sono comunque da intendersi in un arco temporale compreso tra le 5,00 e le 24,00.
1.5. Prisco, Donzelli, Deidda, Ferro, De Toma.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. A partire dal 1o maggio 2021, su tutto il territorio nazionale e senza distinzione di zona, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, senza limitazioni orarie.
1.1. Cunial.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Visite mediche di idoneità psicofisica per le patenti nautiche)

  1. Al fine di consentire lo svolgimento delle visite mediche di idoneità psicofisica per il rilascio e per il rinnovo delle patenti nautiche in strutture ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 36 del decreto 29 luglio 2008, n. 146, in attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dal momento che le strutture a ciò preposte sono impegnate, a causa dell'emergenza pandemica, su altri fronti, si estende, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 la possibilità di svolgere tali accertamenti medici anche ai gabinetti medici presso le autoscuole e le scuole nautiche, alle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, agli studi medici, e a tutte quelle strutture in cui vengono svolte le visite mediche per le patenti di guida.
1.011. Rotelli, Silvestroni, Prisco, Donzelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Rapporto alunni docenti)

  1. Al fine di assicurare la regolare ripresa delle attività in presenza, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 è prevista la riformulazione della dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, attuando la revisione dei criteri per la formazione delle classi, volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2022/2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
1.010. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Ciaburro, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Trasformazione dell'organico di fatto sostegno in organico di diritto)

  1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, è prevista per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, la trasformazione dei posti di sostegno in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
1.08. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Ciaburro, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Utilizzo dell'organico COVID-19 del personale fino al 31 agosto 2021)

  1. Al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle stesse nell'ambito dell'autonomia, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 31 agosto 2021.
1.09. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)

  1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, per tutti i dirigenti scolastici immessi in ruolo a seguito del concorso nazionale di cui al DDG n. 1259 del 13 novembre 2017, è autorizzata per l'anno scolastico 2021/2022, una mobilità straordinaria, su tutte le sedi vacanti e disponibili nelle regioni richieste, prima delle nuove immissioni in ruolo.
  2. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza previsto dalla vigente normativa. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli USR di provenienza.
1.02. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)

  1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e nelle more della definizione del CCNL relativo al personale dell'Area Istruzione e ricerca, è prevista per i dirigenti scolastici, una mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2021/2022 sul cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili nelle regioni richieste.
  2. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza previsto dalla vigente normativa. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli USR di provenienza.
1.01. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Mobilità straordinaria)

  1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, sono prorogati per l'anno scolastico 2021/2022, i termini per la mobilità previsti dall'Ordinanza Ministeriale 106 del 29 marzo 2021, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo.
  2. Per l'anno scolastico 2021/2022 e nelle more del rinnovo del Contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili.
  3. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: «A decorrere dalle» sono sostituite dalle seguenti «Limitatamente alle».
  4. Dall'anno scolastico 2021/2022 il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, così come sostituito dall'articolo 1, comma 792, lettera m), numero 3), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso.
1.0100. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Ciaburro, Albano, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifiche all'articolo 399 del decreto legislativo 14 aprile 1994, n. 297 e all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159)

  1. All'articolo 399 del decreto legislativo 14 aprile 1994, n. 297 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, primo periodo, le parole: «dopo cinque anni scolastici» sono sostituite dalle seguenti: «dopo tre anni scolastici»;
   b) il comma 3-bis è abrogato.

  2. Il comma 17-novies dell'articolo 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 è abrogato.
1.03. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Ciaburro, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica dell'articolo 13 comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

  1. Il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, così come sostituito dall'articolo 1, comma 792, lettera m), numero 3), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso.
1.04. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Ciaburro, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Misure volte a sostenere l'assegnazione provvisoria del personale scolastico nell'emergenza COVID-19)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021/2022 può presentare domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico docente, amministrativo, educativo di ruolo che ha superato l'anno di prova entro il 30 giugno 2021, ai sensi dell'articolo 1, commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
1.07. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Ciaburro, Albano, Prisco, Donzelli, Ferro, Deidda, Trancassini, Montaruli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Rimodulazione dell'aliquota destinata alla mobilità interprovinciale)

  1. Per l'anno scolastico 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili.
1.06. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Ciaburro, Albano, Prisco, Donzelli.

ART. 2.
(Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. A partire dal 1o maggio 2021, nelle scuole di ogni ordine e grado è sempre consentita la didattica in presenza.
2.1. Cunial.

ART. 3.
(Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2)

  Al comma 1, sopprimere le parole: e alle circolari pubblicate nel sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.
3.2. Gemmato, Prisco, Donzelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli esercenti le professioni sanitarie coinvolti nelle attività di inoculazione dei vaccini anti SARS-COV-2 è riconosciuto il diritto al rimborso delle spese e degli onorari per l'assistenza legale, comprese le spese e gli onorari spettanti ai consulenti tecnici eventualmente nominati, a seguito di procedimenti penali iscritti e o comunque promossi nei loro confronti in conseguenza delle prestazioni vaccinali effettuate, in tutti i casi di archiviazione o sentenza di proscioglimento per non aver commesso il fatto, perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato. L'importo degli onorari per l'assistenza legale non può superare i valori medi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 2 aprile 2014, n. 77. L'onorario e le spese spettanti al consulente tecnico sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. La liquidazione delle spese e degli onorari spettanti al difensore ed al consulente tecnico è effettuata dal giudice procedente.
3.1. Gemmato, Bellucci, Prisco, Donzelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. In ogni caso il medico in via preventiva deve effettuare una valutazione preliminare delle patologie pregresse del soggetto a cui viene effettuata la somministrazione del vaccino.
3.100. Trano.

ART. 4.
(Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario)

  Sopprimerlo.
*4.5. Claudio Borghi, Iezzi, Fogliani, Alessandro Pagano, Ferrari, De Martini.

  Sopprimerlo.
*4.100. Rachele Silvestri.

  Sopprimerlo.
*4.101. Ehm, Sarli, Suriano, Menga, Cunial, Testamento, Trano.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: studi professionali aggiungere le seguenti: a diretto contatto con malati e pazienti fragili.
4.4. Sarli, Suriano, Menga.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Gli italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, temporaneamente in Italia, sono inclusi nella campagna vaccinale COVID-19 in corso. Le regioni entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto provvedono a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente comma.
4.102. Ungaro.
(Inammissibile)

  Al comma 6, sopprimere il secondo periodo;

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 7;
   al comma 8:
   primo periodo, sopprimere le parole: diverse da quelle indicate al comma 6,
   sopprimere il secondo periodo;
   sopprimere il comma 9.
4.1. Cunial.

  Sopprimere il comma 8.
4.3. Suriano, Sarli, Menga.

ART. 5.
(Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti SARS-CoV-2 per i soggetti che versino in condizioni di incapacità naturale)

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
5.1. Cunial.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono prorogate fino al 31 dicembre 2023.
  2. Le medesime disposizioni si applicano anche ai dirigenti medici docenti universitari o ricercatori, conferiti in convenzione, che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliere universitarie e presso gli istituti universitari di ricovero e cura facenti parte del Servizio sanitario nazionale.
  3. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.03. Gemmato, Bellucci, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 5, articolo 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrate dall'articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, è abrogato.
5.02. Gemmato, Bellucci, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Al comma 2 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo le parole: «i dirigenti medici e sanitari» aggiungere le seguenti: «, professionali, tecnici ed amministrativi».
5.01. Gemmato, Bellucci, Prisco, Donzelli.

ART. 6.
(Misure urgenti per l'esercizio dell'attività giudiziaria nell'emergenza pandemica da COVID-19)

  Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare con le seguenti: è consentito;

  Conseguentemente al medesimo comma, medesimo capoverso, sostituire il secondo periodo con i seguenti: È altresì consentito il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il difensore, in questo caso, dovrà attestare il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.
6.2. Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo il capoverso comma 2-ter, aggiungere il seguente:
  2-quater. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter, il difensore deve inserire il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle richiamate indicazioni, il difensore deve farne richiesta ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale. In nessun caso il difensore è tenuto alla allegazione del certificato ex articolo 335 del codice di procedura penale, ovvero di altri atti garantiti da cui abbia ricavato i sopra indicati dati.
6.3. Prisco, Donzelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di contenere l'accesso agli uffici giudiziari militari, fino al 31 luglio 2021 la notifica e/o il deposito degli atti e documenti può effettuarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario. Con decreto del Ministero della Giustizia, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.
6.1. Ferro, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Formula esecutiva telematica)

  1. La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile deve essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale è stato pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall'articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale.
  2. Il comma 9-bis, dell'articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è abrogato.
6.0100. Colletti.

ART. 8.
(Proroga di termini in materia di lavoro e di Terzo settore)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e sono aggiunte, in fine, le parole: «e alle risorse stanziate con leggi regionali, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280»; al medesimo comma 495, l'ultimo periodo è soppresso.
8.1. Ferro, Prisco, Donzelli.

ART. 10.
(Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale)

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   « a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta con possibilità di essere preceduta da una prova preselettiva»;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sostituire la lettera b) con la seguente: « b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali»;
   sopprimere la lettera c);
   alla lettera c-bis) sostituire le parole: un terzo con le seguenti: un quinto.
10.7. Colletti.

  Al comma 1, sopprimere le lettere c) e c-bis).
10.8. Colletti.

  Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, con le seguenti: concorrono.
10.18. Bucalo, Frassinetti, Prisco, Donzelli.

  Sopprimere il comma 1-bis.
10.3. Testamento, Trano, Colletti.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è garantita la partecipazione alle procedure concorsuali, per il reclutamento di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, ai soggetti in possesso del titolo di laurea triennale in Scienze del Turismo (L15) e del titolo di laurea magistrale in Progettazione e gestione dei sistemi turistici (LM49) qualora nelle stesse procedure siano richieste competenze corrispondenti a quelle di tali classi di concorso.
10.2. Testamento.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Le attività professionali svolte dal personale medico, infermieristico e socio-sanitario nelle modalità contrattuali di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, costituiscono titoli preferenziali nelle procedure di selezione pubblica riguardanti l'assunzione di personale presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale e concorrono alla formazione del punteggio finale.
10.1. Testamento.

  Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
10.10. Colletti.

  Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: Per le procedure concorsuali aggiungere le seguenti:, comprese quelle relative al comparto scuola, già bandite e per quelle.
10.15. Prisco, Bucalo, Donzelli.

  Sopprimere il comma 4.
10.11. Colletti.

  Sopprimere il comma 5.
10.12. Colletti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, per le procedure concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compresi quelle relative al comparto scuola, volte all'assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando stesso, senza necessità di riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti. Resta ferma l'attività già espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito.
10.16. Prisco, Bucalo, Donzelli.

  Al comma 6, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: I membri delle sottocommissioni devono avere in ogni caso le medesime qualifiche professionali previste per i membri delle commissioni.
10.6. Trano.

  Al comma 9, sostituire le parole: e delle selezioni pubbliche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con le seguenti: e dalle società a controllo pubblico.
10.100. Gagliardi.

  Sopprimere il comma 11-ter.
10.13. Colletti.

  Dopo il comma 11-ter, aggiungere il seguente:
  11-quater. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane dei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico, garantire una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, all'emergenza sanitaria in corso a causa della diffusione del COVID-19, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nei comparti richiamati, mediante scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo.
10.20. Cirielli, Prisco, Donzelli.

  Dopo il comma 11-ter, aggiungere il seguente:
  11-quater. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini di validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 147, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relative ai concorsi pubblici dei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico, sono prorogati sino al 31 dicembre 2021.
10.21. Cirielli, Prisco, Donzelli, Ferro, De Toma, Rizzetto.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Arruolamento straordinario allievi agenti polizia di stato)

  1. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento e potenziare l'organico della Polizia di Stato, è autorizzata l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento delle graduatorie della prova scritta di esame di cui alle lettere b) e c) del concorso pubblico bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017. I termini di validità delle graduatorie sono prorogati sino al 31 dicembre 2021.
10.017. Cirielli, Prisco, Donzelli, Rachele, Silvestri, Lucaselli, Ferro.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche)

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «che procede all'assunzione» sono inserite le seguenti: «o mediante avviamento degli iscritti ai Centri per l'impiego appartenenti a quelle categorie per le quali tali modalità è prevista ai fini dell'assunzione».
10.014. Bucalo, Frassinetti, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

  1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuto al vincitore del concorso il medesimo trattamento economico prima in godimento. Il riconoscimento del trattamento economico goduto dall'impiegato precedentemente alla sua assunzione in servizio avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica.
10.04. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Prisco, Donzelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Piano straordinario assunzione docenti di sostegno)

  1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguentemente al fine di assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico agli alunni diversamente abili, sui posti di sostegno vacanti e disponibili al 30 giugno 2021, si procede prioritariamente all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione e titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, nonché di coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione nell'anno 2021; l'aspirante dovrà già essere inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze ed avere tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.
  2. Parimenti sui posti residui si procederà all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione ma non del titolo di specializzazione, per l'insegnamento del sostegno purché il docente aspirante abbia svolto almeno un anno su posto di sostegno, sia inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze e che abbia almeno tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. Gli aspiranti che non rientrano nei posti disponibili per l'anno scolastico 2021/2022, potranno frequentare i corsi abilitanti ai fini della immissione in ruolo per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
  3. In via residuale si procederà all'immissione in ruolo:
   a) del personale docente non abilitato, con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze, con tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, di cui almeno uno sul sostegno.
   b) Il personale docente non abilitato e non in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno ma con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze, con tre annualità di servizio sul posto di sostegno nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

  4. Il personale docente immesso in ruolo sui posti di sostegno ai sensi dei commi 2 e 3 è tenuto a frequentare, l'anno di prova. Durante l'anno di prova i candidati dovranno frequentare un percorso formativo di durata annuale finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione con valore abilitante. Il mancato superamento del percorso formativo determina la mancata conferma nel ruolo.
10.013. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.

  1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dai commi 87 e 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.
  2. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.
10.06. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Contenzioso Concorso dirigenti scolastici 2017)

  1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa in un quadro emergenziale di fabbisogno di figure di dirigente scolastico e di prevenire le ripercussioni dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi alla prova orale del concorso di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dai commi 87 e 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai ricorrenti avverso gli esiti delle prove concorsuali che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito alle prove orali del concorso per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017.
  2. I candidati che abbiano superato la prova finale saranno graduati, secondo gli esiti della prova ed in base ai titoli posseduti, in uno specifico elenco aggiuntivo che verrà aggiunto in coda alla graduatoria generale nazionale del concorso bandito con il decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del corso intensivo di cui al comma 1 si provvede mediante totale auto finanziamento dello stesso da parte dei ricorrenti nonché all'utilizzo dei materiali e dei moduli formativi già in possesso degli USR per i corsi di formazione in servizio del personale dirigente.
10.05. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Attivazione concorso riservato DSGA)

  1. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato entro l'anno 2021, a bandire un concorso per esami e titoli per coprire i posti vacanti e disponibili dei Direttori SGA nelle istituzioni scolastiche ed educative, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riservato al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31 agosto 2020.
  2. Possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche gli assistenti amministrativi non in possesso del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.
10.08. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Graduatoria ad esaurimento per DSGA FF.)

  1. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID-19, è istituita, con decreto del Ministero dell'istruzione, una graduatoria ad esaurimento per servizi ai fini dell'assunzione sui posti di direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti e disponibili, riservata al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31 agosto 2020.
10.07. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Docenti Precari AFAM)

  1. A causa dell'emergenza connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di assicurare la continuità didattica e di non aggravare la situazione dei docenti precari, per i Conservatori e gli Istituti superiori di studi musicali non statali, si dispone con successivo decreto del Ministero dell'università e della ricerca, l'inserimento entro l'inizio dell'anno accademico 2021/2022, in coda alle vigenti graduatorie nazionali per titoli utili per l'attribuzione di incarichi d'insegnamento a tempo indeterminato e determinato, di tutti i docenti che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di Istituto e abbia maturato, almeno 3 anni accademici d'insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, in una delle predette istituzioni nei corsi di formazione musicale e coreutica di primo, e/o secondo livello e/o di base o preaccademici.
10.016. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Divieto di licenziamento nell'amministrazione scolastica)

  1. In considerazione della ripresa delle attività in presenza sono sospesi dall'amministrazione scolastica i licenziamenti dovuti alle esecuzioni delle decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento o di merito del personale scolastico, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. È disposto altresì l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale.
10.011. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Concorso straordinario personale educativo)

  1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale della pubblica amministrazione con decreto del Ministero dell'Istruzione è indetto entro l'anno 2021, un concorso straordinario per titoli ed esami, per la costituzione di una graduatoria valida per le assunzioni nei ruoli del personale educativo che ha prestato almeno ventiquattro mesi di servizio anche non continuativi negli ultimi venti anni.
10.015. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.

  1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021-2022, si dispone l'inserimento di tutti gli idonei nelle graduatorie finali relative alla procedura straordinaria, indetta con decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, commi 2 e seguenti del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 2019, n. 159, e per le sole classi di concorso dove risultano esaurite le graduatorie ad esaurimento.
10.010. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.

  1. È autorizzata l'istituzione, con decreto del Ministero dell'Istruzione, di una graduatoria per titoli per gli insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione.
10.012. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Riaperture elenchi aggiuntivi alle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS))

  1. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID-19, si dispone che negli elenchi aggiuntivi alle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) previsti dall'articolo 10 dell'O.M. 60/2020, nella I fascia, può inserirsi tutto il personale di ruolo abilitato e specializzato sul sostegno.
10.09. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Prisco, Donzelli.

ART. 10-bis.
(Disposizioni per i direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico)

  Sopprimerlo.
10-bis.1. Colletti.

  Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.1.
(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

  1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad un diverso ammontare di cui alla medesima disposizione, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisse al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.
10-bis.01. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Prisco, Donzelli.
(Inammissibile)

ART. 10-quater.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171)

  Sopprimerlo.
10-quater.1. Colletti.

  Dopo l'articolo 10-quater, aggiungere il seguente:

Art. 10-quinquies.
(Misure per il reclutamento di funzionari ausiliari del magistrato negli uffici per il processo)

  1. All'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 1, è sostituito dai seguenti:
  « 1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate “ufficio per il processo”. L'ufficio per il processo è formato da un magistrato, un funzionario ausiliario del magistrato, un cancelliere, uno fra coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Sino alla completa finalizzazione delle procedure concorsuali per funzionario ausiliario del magistrato, fanno parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42-ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.».

  1-bis. Il funzionario ausiliario del magistrato è una figura competente nelle materie del diritto civile, penale, processuale civile e processuale penale, a seconda dell'ufficio per il processo al quale sarà assegnato, che abbia maturato una specifica esperienza professionale in materia, come indicato nei requisiti del bando di cui al comma 5, in grado di supportare il magistrato nella fase conoscitiva della causa, ai fini della successiva fase decisoria, nelle attività di studio e ricerca di precedenti giurisprudenziali e contributi dottrinali pertinenti, nella selezione dei ricorsi e nella classificazione dei casi, nella predisposizione dell'agenda di lavoro e del calendario di udienza, nell'istruzione delle cause tranne che nei casi di conferimento di Consulenza Tecnica d'Ufficio, interrogatorio libero e giuramento decisorio, nonché nell'audizione dei testimoni.
  1-ter. Entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, il Ministero della Giustizia dovrà verificare, a seguito di apposita ricognizione, mediante decreto ministeriale, il numero di funzionari ausiliari necessari da assegnare agli uffici per il processo su base territoriale e da assegnare al giudice civile ed al giudice penale.
  1-quater. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, il Ministero della Giustizia, entro centoventi giorni dalla conversione in legge del presente decreto, avvia le procedure per il reclutamento delle unità di personale amministrativo non dirigenziale, nel numero individuato con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, di cui al comma 2 del presente articolo, con la qualifica di direttore – Area III/F3, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, attesa l'urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari e i notevoli ritardi nello smaltimento delle cause.
  1-quinquies. Ai fini di cui al comma precedente, si provvede mediante procedure concorsuali a tempo indeterminato, per titoli ed esame, su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 187. Per l'accesso alle figure professionali di cui al comma 2, è richiesto il titolo di studio della laurea in giurisprudenza o equivalente, nonché il possesso di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso:
   a) essere iscritto all'albo professionale degli avvocati, da almeno tre anni, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
   b) aver svolto, per almeno tre anni, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
   c) aver svolto, per almeno tre anni, le funzioni di giudice di pace senza essere incorso in sanzioni disciplinari.

  1-sexies. Per le procedure concorsuali di cui al comma precedente, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione, prevede una prova preselettiva scritta mediante quesiti a risposta multipla che, insieme alla fase di valutazione dei titoli professionali di cui al comma 5, concorrono alla formazione del punteggio finale, stabilendo altresì:
   a) le modalità di svolgimento della prova preselettiva di diritto civile o di diritto penale, distinta per materia a seconda dell'ufficio del giudice per il quale il candidato concorre, svolta presso ciascun Distretto giudiziario;
   b) i punteggi sono attribuiti ai titoli di cui al comma 5, secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 5, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso ed eventuali titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi attribuiti sono cumulabili sino a un massimo stabilito, non sono valutabili i titoli costituenti requisiti per l'accesso;
   c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.
10-quater.01. Colletti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10-quater, aggiungere il seguente:

Art. 10-quinquies.
(Misure per la pubblicità e la trasparenza nel reclutamento di personale delle società partecipate)

  1. All'articolo 19, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
  «7-bis. Al fine di rendere più trasparente il reclutamento del personale delle società a totale o parziale partecipazione pubblica, con decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituita la Piattaforma Nazionale sulle procedure di reclutamento delle società partecipate, con lo stesso decreto sono indicate le modalità di gestione e di inserimento sulla piattaforma di tutti i dati comunicati dalle società partecipate.
   7-ter. Le società a controllo pubblico o partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici con quote superiori al 15 per cento hanno l'obbligo di comunicare sui propri siti web e pagine social, ove esistenti, le posizioni aperte relative al reclutamento del personale, per un periodo di almeno 30 giorni, ove non ricorrano situazioni di comprovata urgenza. Le medesime società hanno altresì l'obbligo di comunicare le proprie posizioni aperte ai fini della loro pubblicazione presso la piattaforma unica nazionale di cui al comma precedente.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 200.000 euro per l'anno 2021 e 30.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
10-quater.02. Colletti.

ART. 11.
(Misure urgenti per lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019)

  Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tra le prove concorsuali scritte che devono sostenere i candidati che intendono accedere alla funzione requirente, deve essere inclusa quella di diritto penale. A tal fine, il candidato deve integrare la domanda di partecipazione al concorso, dichiarando a pena di inammissibilità se intende accedere a posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente. L'indicazione fatta dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso costituisce, al momento dell'attribuzione delle funzioni, titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione e tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei posti, avviene nell'ambito della funzione prescelta.
11.1. Costa, Magi.

ART. 11-bis.
(Definizione dei soggetti ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

  Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1.

  1. In ragione dello stato di emergenza sanitaria determinata dall'epidemia COVID-19, non sono dovute le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 775, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 13 decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, previste dagli accertamenti emessi dagli enti di cui all'articolo 1, comma 784 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e relativi a mancati adempimenti ed omessi o insufficienti versamenti degli anni 2020 e 2021. Con riferimento ai medesimi atti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
11-bis.01. Bignami, Prisco, Donzelli.
(Inammissibile)

ART. 11-quater.
(Clausola di salvaguardia)

  Dopo l'articolo 11-quater, aggiungere il seguente:

Art. 11-quinquies.
(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
  «1-ter. Per il solo esercizio 2021 l'aliquota di cui al comma 1-bis è destinata a misure straordinarie di sostegno dell'intero territorio regionale.».
11-quater.01. Gemmato, Bellucci, Prisco, Donzelli.
(Inammissibile)

A.C. 3113 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    con la Risoluzione 2361 (2021), votata favorevolmente da tutti i delegati italiani, tranne un astenuto, l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, al punto 7.3.2 afferma che: «nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato, a causa di possibili rischi per la salute o per non voler essere vaccinato»;
    l'articolo 4 del decreto dispone «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario»;
    l'articolo 4 prevede che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati, e il rifiuto da parte del professionista alla vaccinazione comporta l'adozione di un atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale che determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Tale atto viene trasmesso all'ordine professionale di appartenenza che sospende l'abilitazione del professionista fino all'esperimento dell'obbligo;
    tale previsione rappresenta un atteggiamento coercitivo e discriminante, in quanto discrimina l'abilitazione alla professione per questioni di salute,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rispettare la previsione della Risoluzione di cui in premessa, abrogando la norma in oggetto nel primo provvedimento legislativo utile.
9/3113/1Cunial.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 1o aprile 2021 n. 44 prevede, tra l'altro, misure in materia di svolgimento dei concorsi pubblici;
    l'articolo 19, comma 2, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, impone alle società partecipate di definire criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    da tale norma, la giurisprudenza di legittimità ha tratto la sussistenza dell'obbligo per le società partecipate di dare luogo a procedure selettive pubbliche per il reclutamento di personale, a pena di nullità del contratto di lavoro (Cass. 3621/2018);
    l'articolo 10 del decreto-legge in esame consente, a partire dal 3 maggio 2021, lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni;
    la norma non richiama le società partecipate che, come è noto, non rientrano nella definizione di pubblica amministrazione dettata dall'articolo 1, comma 2, decreto legislativo n. 165 del 2001;
    lo svolgimento di procedure concorsuali in presenza da parte delle società partecipate deve dunque ritenersi tuttora non consentita;
    ciò determina l'impossibilità di procedere all'assunzione di personale da parte di soggetti a cui sono demandati fondamentali compiti di interesse pubblico;
    si ravvisa pertanto l'opportunità di intervenire al fine di consentire altresì alle società partecipate, come già previsto per le pubbliche amministrazioni e con le dovute cautele, lo svolgimento delle prove concorsuali,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative utili a consentire la ripresa in presenza altresì delle procedure selettive per l'assunzione di personale da parte delle società a controllo pubblico.
9/3113/2Gagliardi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 1o aprile 2021 n. 44 prevede, tra l'altro, misure in materia di svolgimento dei concorsi pubblici;
    l'articolo 19, comma 2, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, impone alle società partecipate di definire criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    da tale norma, la giurisprudenza di legittimità ha tratto la sussistenza dell'obbligo per le società partecipate di dare luogo a procedure selettive pubbliche per il reclutamento di personale, a pena di nullità del contratto di lavoro (Cass. 3621/2018);
    l'articolo 10 del decreto-legge in esame consente, a partire dal 3 maggio 2021, lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni;
    la norma non richiama le società partecipate che, come è noto, non rientrano nella definizione di pubblica amministrazione dettata dall'articolo 1, comma 2, decreto legislativo n. 165 del 2001;
    lo svolgimento di procedure concorsuali in presenza da parte delle società partecipate deve dunque ritenersi tuttora non consentita;
    ciò determina l'impossibilità di procedere all'assunzione di personale da parte di soggetti a cui sono demandati fondamentali compiti di interesse pubblico;
    si ravvisa pertanto l'opportunità di intervenire al fine di consentire altresì alle società partecipate, come già previsto per le pubbliche amministrazioni e con le dovute cautele, lo svolgimento delle prove concorsuali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative utili a consentire la ripresa in presenza altresì delle procedure selettive per l'assunzione di personale da parte delle società a controllo pubblico.
9/3113/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Gagliardi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto oggetto di conversione, insieme ad ulteriori misure di gestione della pandemia da COVID-19, dispone anche in ordine alla riapertura di alcune attività e costituisce uno degli atti prodromici a preparare il ritorno alla normalità dopo questo lungo periodo di interruzione di molti aspetti della vita sociale;
    con la progressiva uscita dall'emergenza, si stanno presentando all'associazionismo sportivo nuovi e vecchi problemi legati alle imminenti riaperture degli eventi e delle competizioni sportive;
    in particolare, l'A.N.A.C., con delibera n. 1300 del 14 dicembre 2016, ha reso il proprio parere alla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) – Comitato Regionale Piemonte – in ordine all'affidamento della gestione degli impianti sportivi a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50/2016;
    nel parere, in sintesi, si affermava che la gestione degli impianti sportivi potesse essere ascritta alla categoria delle concessioni di servizi se ricorrono gli elementi a tal fine indicati dal legislatore (i.e. il trasferimento del rischio di impresa sul concessionario); che ai sensi dell'articolo 164, comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016 le concessioni di servizi non economici di interesse generale «non rientrano nell'ambito di applicazione» della parte III del codice; che, infine, secondo il vocabolario comune per gli appalti pubblici (Reg. CE n. 2195/2002), il codice CPV «92610000-0» è riferito ai «servizi di gestione di impianti sportivi» ed è compreso nell'allegato IX (servizi di cui agli articoli 140, 143 e 144) del decreto legislativo n. 50/2016 (categoria «servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura»);
    in forza di questo ragionamento, l'ANAC conclude che la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica debba essere ricondotta alla categoria degli appalti di servizi, da aggiudicare secondo le specifiche previsioni del Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sezione IV e che debba ritenersi superata la previsione dell'articolo 90, comma 25, della legge n. 289/2002, perché dettata in un differente contesto normativo;
    secondo questa tesi, pertanto, non dovrebbe più ritenersi applicabile la legge regionale lombarda n. 27/2006 che, all'articolo 5, commi 2 e 3, detta: «gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dell'incarico di gestione di impianti sportivi senza rilevanza economica ad associazioni, fondazioni, aziende speciali, anche consortili, e società a capitale interamente pubblico, da loro costituite. Per gli impianti sportivi senza rilevanza economica, le cui caratteristiche e dimensioni consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative e richiedono una gestione facile e con costi esigui, è ammesso l'affidamento diretto dell'incarico di gestione agli utilizzatori degli impianti stessi»;
    nondimeno, le conclusioni dell'ANAC non convincono perché è lo stesso codice per i contratti pubblici a distinguere l'istituto della concessione dei servizi pubblici da quello dell'appalto dei servizi pubblici e la distinzione poggia sulla modalità della remunerazione: nella concessione l'operatore assume i rischi economici della gestione del servizio rifacendosi essenzialmente sull'utenza, mentre nell'appalto l'onere del servizio grava sostanzialmente sull'amministrazione; in altri termini, non sembra che sia la mancanza di rilevanza economica del servizio a trasformare per se stessa la concessione in appalto;
    la legge regionale n. 27/2006 ben scolpisce questi principi laddove, all'articolo 1, definisce «impianti senza rilevanza economica quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione» e «impianti aventi rilevanza economica quelli che sono atti a produrre utili»,

impegna il Governo

al fine di garantire una più agevole ripartenza, a valutare l'opportunità di dare disposizioni cogenti in merito all'interpretazione dell'articolo 90, commi 14, 25 e 26 della legge n. 289/2002 e, più precisamente, di confermare che la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica debba essere ricondotta all'istituto della concessione.
9/3113/3Belotti.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto oggetto di conversione, insieme ad ulteriori misure di gestione della pandemia da COVID-19, dispone anche in ordine alla riapertura di alcune attività e costituisce uno degli atti prodromici a preparare il ritorno alla normalità dopo questo lungo periodo di interruzione di molti aspetti della vita sociale;
    con la progressiva uscita dall'emergenza, si stanno presentando all'associazionismo sportivo nuovi e vecchi problemi legati alle imminenti riaperture degli eventi e delle competizioni sportive;
    in particolare, l'A.N.A.C., con delibera n. 1300 del 14 dicembre 2016, ha reso il proprio parere alla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) – Comitato Regionale Piemonte – in ordine all'affidamento della gestione degli impianti sportivi a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50/2016;
    nel parere, in sintesi, si affermava che la gestione degli impianti sportivi potesse essere ascritta alla categoria delle concessioni di servizi se ricorrono gli elementi a tal fine indicati dal legislatore (i.e. il trasferimento del rischio di impresa sul concessionario); che ai sensi dell'articolo 164, comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016 le concessioni di servizi non economici di interesse generale «non rientrano nell'ambito di applicazione» della parte III del codice; che, infine, secondo il vocabolario comune per gli appalti pubblici (Reg. CE n. 2195/2002), il codice CPV «92610000-0» è riferito ai «servizi di gestione di impianti sportivi» ed è compreso nell'allegato IX (servizi di cui agli articoli 140, 143 e 144) del decreto legislativo n. 50/2016 (categoria «servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura»);
    in forza di questo ragionamento, l'ANAC conclude che la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica debba essere ricondotta alla categoria degli appalti di servizi, da aggiudicare secondo le specifiche previsioni del Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sezione IV e che debba ritenersi superata la previsione dell'articolo 90, comma 25, della legge n. 289/2002, perché dettata in un differente contesto normativo;
    secondo questa tesi, pertanto, non dovrebbe più ritenersi applicabile la legge regionale lombarda n. 27/2006 che, all'articolo 5, commi 2 e 3, detta: «gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dell'incarico di gestione di impianti sportivi senza rilevanza economica ad associazioni, fondazioni, aziende speciali, anche consortili, e società a capitale interamente pubblico, da loro costituite. Per gli impianti sportivi senza rilevanza economica, le cui caratteristiche e dimensioni consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative e richiedono una gestione facile e con costi esigui, è ammesso l'affidamento diretto dell'incarico di gestione agli utilizzatori degli impianti stessi»;
    nondimeno, le conclusioni dell'ANAC non convincono perché è lo stesso codice per i contratti pubblici a distinguere l'istituto della concessione dei servizi pubblici da quello dell'appalto dei servizi pubblici e la distinzione poggia sulla modalità della remunerazione: nella concessione l'operatore assume i rischi economici della gestione del servizio rifacendosi essenzialmente sull'utenza, mentre nell'appalto l'onere del servizio grava sostanzialmente sull'amministrazione; in altri termini, non sembra che sia la mancanza di rilevanza economica del servizio a trasformare per se stessa la concessione in appalto;
    la legge regionale n. 27/2006 ben scolpisce questi principi laddove, all'articolo 1, definisce «impianti senza rilevanza economica quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione» e «impianti aventi rilevanza economica quelli che sono atti a produrre utili»,

impegna il Governo

al fine di garantire una più agevole ripartenza, a valutare l'opportunità di dare disposizioni in merito all'interpretazione dell'articolo 90, commi 14, 25 e 26 della legge n. 289/2002 e, più precisamente, di confermare che la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica debba essere ricondotta all'istituto della concessione.
9/3113/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Belotti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, del decreto-legge all'esame dell'Assemblea (A.C. 3113) prevede disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;
    il disagio esistenziale giovanile è allarmante, tanto da portare un numero intollerabile di giovani studenti al suicidio o a fenomeni correlati. Tra febbraio 2020 e febbraio 2021, è stato registrato un aumento del 32 per cento delle richieste legate alla Salute Mentale, pervenute al Servizio 114 Emergenza Infanzia promosso dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia e gestito da Telefono Azzurro, come l'ideazione suicidaria, gli atti autolesivi e i tentativi di suicidio;
    come denunciato dal Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, nell'ultima audizione in Senato, i casi di autolesionismo e i tentativi di suicidio sono aumentati tra i ragazzi;
    in particolare, due indagini, una del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi commissionata dal ministero dell'istruzione e un'altra dell'Unicef, rivelano che un terzo dei bambini/adolescenti ha problemi psicologici significativi;
    un recente studio che ha coinvolto genitori di bambini e adolescenti in Italia, Spagna e Portogallo ha evidenziato che il 19 per cento dei bambini e il 38 per cento degli adolescenti mostrano sintomi di ansia e depressione e che c’è stato un netto incremento di questi livelli rispetto a quelli riportati in altri studi condotti negli stessi Paesi nel periodo pre-Covid;
    presso il liceo classico Manzoni di Milano gli studenti hanno scioperato contro la «raffica di verifiche» e occupato il cortile dichiarando «non siamo sfaticati, siamo affaticati». Gli studenti chiedono di non essere solo valutati, rimandati, sanzionati, e, eventualmente, non ammessi all'anno scolastico successivo;
    durante lo sciopero, i giovani studenti in protesta stanno parlando di temi di importanza sociale e culturale, come famiglia, eutanasia, forze dell'ordine e molto altro, dimostrando quanto la presenza del corpo docenti non sia solo vincolata alla valutazione del profitto scolastico, ma dell'intero percorso complessivo di crescita dell'identità, nel quale il rapporto con l'alterità, il sostegno del mondo adulto, l'ascolto, la fiducia e il dialogo rappresentano un canale fondamentale per lo sviluppo della persona;
    lo psicologo e psicoterapeuta, esperto negli studi sull'adolescenza, dottor Matteo Lancini, ha dichiarato positive le proteste contro l'eccesso di verifiche al rientro in classe poiché gli studenti «almeno orientano il disagio all'esterno e non su stessi, come fanno tanti altri»;
    il professor Lancini dichiara, inoltre, che gli studenti in sciopero mostrano un atteggiamento costruttivo, poiché esternano la propria reazione mentre chi, per caratteristiche proprie e fragilità personali non è in grado di esprimere le difficoltà, può rivolgere l'attacco verso se stessi, evidenziando i rischi di un sistema troppo rigido;
    come sottolineato nell'intervento pubblicato il giorno 12 maggio 2021, dall'Avvenire, firmato anche dal Prorettore dell'Università di Pavia e docente di Psicologia, Tomaso Elia Vecchi, stiamo verificando quotidianamente il disagio sociale, con particolare riferimento a quello giovanile, rendendoci conto che la scuola deve recuperare «socialità, incontro, scoperta, stimoli per crescere, aiuto per sviluppare l'autostima e motivazione verso il futuro». I relatori dell'intervento proseguono dichiarando che: «È importante, oggi, comprendere lo stato di benessere dei nostri figli, dei nostri giovani, o non li recupereremo. Viviamo nel tempo della competizione, dove il successo ricopre uno spazio più importante della vita stessa, degli affetti, delle esperienze. Prevenire questa tendenza può aiutare ad uscire da una sofferenza quotidiana e invisibile. Ritrovare la fiducia nella scuola, nella relazione, in un futuro possibile insieme agli altri e non da soli. È facile capire quali sono gli obiettivi che oggi una scuola dovrebbe porsi. Sono gli stessi che cerchiamo noi adulti: la gioia di stare insieme, di condividere le emozioni con chi è al nostro fianco, di ritrovare il giusto equilibrio tra rischio e paura, tra fiducia nel futuro e prudenza del presente. Ritrovare la capacità di riconoscere le proprie capacità senza temere il giudizio altrui. Solo dopo ci potrà essere una valutazione. Non ora, non adesso, sicuramente non in questi mesi»;
    lo scorso anno scolastico, 2019-2020, il Ministero della Pubblica Istruzione, allora retto dall'Onorevole Lucia Azzolina, in ragione dell'emergenza COVID-19, ha previsto che tutti gli studenti potessero essere ammessi all'anno successivo, concedendo a settembre corsi di recupero per integrare gli apprendimenti non conseguiti dagli studenti che non avessero raggiunto una valutazione sufficiente,

impegna il Governo:

   al fine di preservare la serenità degli studenti, ad adottare iniziative dirette alla riduzione degli oneri di valutazione scolastica in tutte le scuole di ogni ordine e grado in previsione dell'ammissione agli anni successivi vista l'emergenza dovuta alla pandemia COVID-19;
   a prevedere che gli studenti possano essere ammessi all'anno successivo, ad eccezione dei casi in cui persistessero valutazioni lacunose relative all'anno scolastico precedente, 2019-2020, e comunque non riferibili agli effetti della pandemia;
   a concedere la possibilità di recuperare le valutazioni insufficienti a settembre, seguendo corsi di recupero a frequenza obbligatoria.
9/3113/4Romaniello.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici;
    in particolare, l'articolo 3 dispone misure in materia di responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 e nello specifico prevede quanto segue: «1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione»;
    un tema non considerato nell'ambito della trattazione del provvedimento in esame è certamente quello relativo alla tutela e all'assistenza legale, anche con riferimento all'intervento di periti e consulenti nel processo penale e civile;
    attualmente, infatti, non è prevista alcuna forma di anticipazione né di rimborso delle spese legali e di assistenza tecnica (consulenti), talora significative, che l'operatore sanitario può essere costretto a sostenere nel caso di assoluzione, anche nelle ipotesi di proscioglimento per non aver commesso il fatto, perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato;
    in brevi termini, se l'esercente la professione sanitaria, indagato o imputato, viene assolto non ha nessun diritto al rimborso delle spese che ha sostenuto per la propria difesa nel processo (difensore ed eventuali consulenti tecnici). L'unica eccezione è rappresentata dalla riparazione dell'ingiusta detenzione che, tuttavia, presuppone la privazione della libertà personale che è da escludere nelle fattispecie in esame. Fanno eccezione le ipotesi di personale dipendente. In questi casi è previsto il rimborso da parte del datore di lavoro pubblico o privato, e di copertura assicurativa privata, Per quanto riguarda gli esercenti le professioni sanitarie, dunque, non è prevista alcuna forma di anticipazione o di rimborso;
    apparirebbe opportuno, quindi, al fine di garantire un'efficace tutela di tutti gli operatori sanitari impegnati nel programma di vaccinazione, prevedere la manleva dalle spese legali e di consulenza tecnica, almeno entro i valori medi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, anche sotto forma di credito di imposta, in tutte le ipotesi, almeno, di proscioglimento per non aver commesso il fatto, perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato o, addirittura di colpa lieve,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere per gli esercenti le professioni sanitarie coinvolti nelle attività di inoculazione dei vaccini anti SARS-COV-2 il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese e degli onorari per l'assistenza legale.
9/3113/5Gemmato.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge; in origine constava di 12 articoli e 53 commi, dopo la lettura presso il Senato consta di 21 articoli e 85 commi ed è suddiviso in tre Capi;
    il decreto-legge prevede, tra le altre, specifiche disposizioni in materia di contenimento dell'epidemia da COVID-19, nonché in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2;
    nello specifico, il provvedimento all'esame dell'Aula esenta (con riferimento alla campagna straordinaria di vaccinazione) i somministratori del vaccino contro il COVID-19 (i quali si siano attenuti alle indicazioni concernenti la relativa somministrazione) dalla responsabilità penale per omicidio colposo o lesioni personali colpose, qualora tali eventi si producano in conseguenza della vaccinazione (articolo 3);
    l'articolo 3-bis – inserito dal Senato – reca una disciplina transitoria, che limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, per i fatti commessi nell'esercizio di una professione sanitaria durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e che trovino causa nella situazione di emergenza medesima;
    a ciò si aggiunga che l'articolo 4 disciplina un obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per il personale sanitario e socio-sanitario, più esattamente: per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private, nelle farmacie, para-farmacie e studi professionali;
    in ambito sanitario è evidente come l'emergenza conseguente alla crisi pandemica ha reso evidente l'esigenza di razionalizzazione ed efficientamento dell'attività sanitaria sia per quanto riguarda gli aspetti gestionali sia per la tutela legale del sistema pubblico e la prevenzione del rischio clinico;
    a tal proposito i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto del servizio sanitario nazionale ai fini della professione interna orizzontale e verticale nonché per il conferimento di posizioni organizzative dei collaboratori tecnici e professionali non contemplano un requisito che, invece, è previsto per l'accesso alla dirigenza;
    più nello specifico, per quanto riguarda i concorsi per dirigente ingegnere gestionale, e per dirigente avvocato, infatti, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 265, all'articolo 26, prevede, quale requisito per l'ammissione, in alternativa ai cinque anni di servizio nella posizione funzionale di settimo ed ottavo livello, anche attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca aventi contenuto analogo a quello previsto per i corrispondenti profili del ruolo medesimo;
    il migliore utilizzo di dette professionalità è fondamentale per l'assicurazione delle attività di controllo di gestione e contabilità analitica, tipiche dell'ingegnere gestionale, previste dal decreto legislativo 502/92, nonché di risk management, Health Technology Assessment, tutela legale e, nel complesso, efficienza e sicurezza della gestione;
    appare, pertanto, opportuno valorizzare dette esperienze e consentire la possibilità di progressione a detto personale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di prevedere che per il personale del servizio sanitario nazionale appartenente ai profili di collaboratore tecnico e professionale nelle procedure di conferimento di posizioni organizzative o nelle procedure di progressione interna sia valutabile il requisito di attività documentata presso enti (studi professionali privati, società o istituti di ricerca) aventi contenuto analogo a quello previsto per il corrispondente profilo per l'ammissione ai concorsi per la dirigenza del ruolo tecnico e professionale.
9/3113/6D'Ettore.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento si compone di 19 articoli e contiene, altresì, misure urgenti in materia di giustizia e di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia;
    in riferimento a tali ordini, anche al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi dalla Pubblica Amministrazione, non si può prescindere dalla razionalizzazione e dall'efficientamento delle Avvocature degli enti pubblici;
    l'attuale sistema prevede, per le amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, il così detto «patrocìnio autorizzato» da parte dell'Avvocatura dello Stato, ovvero la prestazione professionale degli avvocati iscritti all'albo speciale di cui all'articolo 23 della legge n. 247 del 2012 (c.d. «ordinamento forense»);
    si tratta di un assetto organizzativo che, oltre a non consentire la valorizzazione della professionalità degli avvocati impiegati presso gli enti pubblici, viene meno al rispetto dei principi cardine sanciti dall'ordinamento professionale in materia di autonomia e indipendenza dall'apparato amministrativo-burocratico;
    infatti, tale categoria dì soggetti, pur essendo dipendente dell'ente pubblico a pieno diritto, rimane subordinata al Consiglio Nazionale Forense,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare idonee misure, anche di natura amministrativa, volte prevedere l'istituzione del ruolo professionale degli avvocati delle Amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.
9/3113/7Casciello.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica;
    lo stato epidemiologico è in fase evolutiva e in netto miglioramento;
    la riapertura delle mostre, ad oggi, è consentita per quelle in cui – tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché del flusso dei visitatori – si può consentire una modalità di fruizione contingentata o comune tale da evitare assembramenti di persone, consentendo che i visitatori possano rispettare la distanza di un metro;
    la cultura e l'arte sorto fondamentali per l'Italia, sia a livello economico che identitario;
    secondo le rilevazioni di UnionCamere-Symbola, le imprese del settore produttivo culturale e creativo sono 416.080, operano in 897 Comuni e si trovano su un ideale podio sia rispetto al valore aggiunto (terzo posto con 95,7 milioni di euro dopo PA e Attività professionali) che all'occupazione (terzo posto con 1,5 milioni di unità, dopo Istruzione e Settore delle costruzioni);
    a tutto ciò si aggiungono importanti effetti moltiplicativi (2,19 per le Industrie creative; 2,11 per il patrimonio storico e artistico; 1,28 per le Industrie culturali e 1,19 per le performing arts), perché a fronte di un sistema produttivo culturale e creativo da 95,8 miliardi di euro, si ottiene un valore aggiunto creato nel resto dell'economia pari a 169,6 miliardi di euro, per un totale pari a 265,4 miliardi di euro per l'intera filiera, che attiva molti e diversi settori, dal commercio al trasporto;
    il Covid-19 ha accentuato una crisi del settore già visibile da inizio millennio, complice anche una spesa pubblica per la cultura che rimane tra le più basse in Europa; se nella UE l'incidenza della cultura sulla spesa pubblica ammonta al 2,5 per cento, in Italia l'asticella si ferma a un poco lusinghiero 1,6 per cento;
    stando ai dati di Federculture, l'80 per cento degli enti non ha ripreso l'attività dopo la Fase 2 del 18 maggio, probabilmente a causa delle perdite già subite e dell'incertezza sulle effettive possibilità di ripartenza. Oltre il 70 per cento degli enti culturali ha stimato perdite di ricavi superiori al 40 per cento del loro bilancio, ma il 13 per cento prospetta perdite che superano il 60 per cento;
    nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza l'unico accenno alle mostre è nella Riforma 3.1 della Missione 1 Componente 3 (Industria culturale e creativa 4.0) riguardo l'adozione di criteri ambientali minimi per eventi culturali;
    appare opportuno che il rilancio culturale passi anche dalla riapertura agli eventi e alle mostre delle sedi istituzionali della Camera dei Deputati, in ottemperanza alle norme sanitarie, sin da Luglio, anche delle sale del cosiddetto «Vicolo Valdina», revisionando, inoltre, le modalità di ingresso e di lavoro della sala stampa della Camera introdotte a seguito dell'emergenza, che stanno penalizzando il lavoro di molte testate, operatori del settore e giornalisti a cui non è permesso l'accesso fisico alle conferenze stampa per mancata adesione all'Associazione della Stampa Parlamentare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire la riapertura di tutte le mostre sia in zona gialla che arancione e rossa, anche nei giorni festivi.
9/3113/8Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1o aprile 2021, n. 44», prevede misure urgenti in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, per il contenimento dell'epidemia da COViD-19;
    l'articolo 10 reca misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale in particolare inserendo una serie di deroghe al fine di ridurre i tempi per lo svolgimento delle procedure di reclutamento del personale presso le pubbliche amministrazioni;
    negli ultimi dieci anni si è assistito ad una riduzione notevole della capacità delle pubbliche amministrazioni di progettare e realizzare gli interventi previsti dalla politica di coesione comunitaria e nazionale, anche a causa della riduzione dei dipendenti pubblici e all'aumento dell'età media. I dati sono ancora più preoccupanti se si concentra l'attenzione sui dipendenti degli enti locali e delle regioni del Mezzogiorno: nel periodo 2007-2017, in tali enti, l'occupazione è passata dalle 189.839 unità a 167.352, con una riduzione di circa il 12 per cento (ben al di sopra della media nazionale);
    al fine di realizzare un processo di rigenerazione delle amministrazioni pubbliche, con il Piano Sud 2030 è stato previsto un programma di rafforzamento delle amministrazioni con attivazione di procedure per la selezione e reclutamento, in un arco pluriennale, di 10 mila giovani laureati da inserire nelle amministrazioni per l'attuazione del piano, sia a livello locale nel Mezzogiorno e nelle aree interne, sia in vista della gestione dei progetti del PNRR;
    l'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in deroga ai vincoli assunzioni previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione comunitaria e nazionale per i cicli di programmazione 2014- 2020 e 2021-2027, ha autorizzato, con decorrenza dal 1o gennaio 2021, le amministrazioni pubbliche e le Autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ad assumere personale non dirigenziale, in possesso delle correlate professionalità, con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di 2.800 unità, di durata non superiore a trentasei mesi;
    in data 6 aprile 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il primo bando del concorso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di 2.800 tecnici per le pubbliche amministrazioni del Mezzogiorno, con la finalità di rinforzare il capitale umano impegnato nella progettazione e spesa dei fondi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027;
    nel Piano Sud 2030 si parla di un programma di rafforzamento delle amministrazioni con il reclutamento di 10 mila giovani laureati da inserire nelle amministrazioni per l'attuazione del piano, sia a livello locale nel Mezzogiorno e nelle aree interne; il programma prevede la definizione di un meccanismo virtuoso di selezione e reclutamento di alte professionalità, destinate alla gestione di tutte le fasi del ciclo dell'investimento realizzato con i fondi della coesione europea e nazionale;
    nel Testo del Recovery Plan, in via di definizione, si prevede sia un rafforzamento della nuova stagione concorsuale, attraverso la programmazione continua e periodica dei concorsi pubblici volti a reclutare prioritariamente giovani laureati con competenze tecniche, sia un piano strutturato straordinario di assunzioni di personale a tempo determinato (contratto di 3 anni) con competenze tecniche e/o altamente specializzate in materia di innovazione, digitalizzazione e modernizzazione destinato al rafforzamento delle amministrazioni pubbliche coinvolte nella realizzazione del Recovery Plan, al fine di garantire il necessario supporto specialistico all'attuazione concreta dei progetti;
    durante l'illustrazione delle linee programmatiche, con riferimento ai meccanismi di selezione e reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, il Ministro interrogato ha affermato di voler introdurre percorsi ad hoc destinati a selezionare i migliori laureati, favorire l'accesso da parte di persone che lavorano nel privato più qualificato, in organizzazioni internazionali, in università straniere o presso soggetti pubblici e privati all'estero e altresì prevedere meccanismi di selezione specifici volti a ricercare sul mercato le migliori professionalità tecniche da mettere a disposizione delle amministrazioni per la realizzazione degli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, in collaborazione con università, ordini professionali e settore privato;
    sembrerebbe che, in sede di adesione al concorso al momento, ovvero della presentazione della domanda, si richieda ai candidati una pregressa esperienza tecnica in materia di gestione dei fondi europei e che questo rappresenti non solo una preclusione a livello di punteggio finale, ma la mancanza di tale requisito, rappresenti anche una limitazione della platea dei soggetti che di fatto possano accedere al concorso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa ritenuta utile, affinché siano attivate nel più breve tempo possibile altre procedure concorsuali dirette alla selezione e al reclutamento di alte professionalità destinate al Mezzogiorno, anche superando il limite delle 2.800 unità, senza limitazioni al momento della presentazione della domanda, estendendo i requisiti richiesti anche ad altre esperienze professionali, al fine di evitare preclusioni discriminanti ed al fine di aumentare la capacità delle pubbliche amministrazioni delle Regioni meno sviluppate di gestire efficacemente gli investimenti da realizzare con i fondi della coesione europea e nazionale.
9/3113/9Alaimo, Baldino.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1o aprile 2021, n. 44», prevede misure urgenti in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, per il contenimento dell'epidemia da COViD-19;
    l'articolo 10 reca misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale in particolare inserendo una serie di deroghe al fine di ridurre i tempi per lo svolgimento delle procedure di reclutamento del personale presso le pubbliche amministrazioni;
    la scuola contribuisce, in misura determinante, a far crescere la personalità dei cittadini di domani, loro personalità, a radicare i loro valori, a definire e consolidare le loro speranze, a metterne alla prova intelligenza, socialità, creatività. Vi si prepara il futuro della nostra civiltà e della nostra democrazia. È questa l'essenza del mondo della scuola. Ci si deve chiedere perché, talvolta, questa peculiarità non sia riconosciuta adeguatamente. La scuola, costituisce una grande e centrale questione nazionale. Perché la scuola è motore di cultura e, quindi, di libertà, di eguaglianza sostanziale. Deve essere veicolo di mobilità sociale;
    ogni risorsa impiegata per migliorare l'istruzione e la formazione rappresenta un capitale che cresce negli anni e che moltiplica i suoi effetti; non dobbiamo mai smettere di chiederci in che modo sia possibile investire di più, e sempre meglio, nella scuola, perché un Paese che pensa al futuro diventa più forte per questa stessa capacità;
    l'esperienza scolastica ci accomuna tutti, anche gli adulti sono andati a scuola un tempo e, per tutti il ricordo permane, in maniera incancellabile; per questo la scuola deve essere guidata da insegnanti che hanno superato una selezione adeguata al ruolo che avranno l'onore di ricoprire,

impegna il Governo

ad intervenire tempestivamente, con lo strumento normativo ritenuto più idoneo, per garantire che per le procedure di reclutamento del personale scolastico o per le procedure di reclutamento già iniziate nel comparto scolastico, vi sia una procedura selettiva ordinaria e non semplificata.
9/3113/10Elisa Tripodi, Alaimo.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1o aprile 2021, n. 44», prevede misure urgenti in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, per il contenimento dell'epidemia da COViD-19;
    l'articolo 10 reca misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale in particolare inserendo una serie di deroghe al fine di ridurre i tempi per lo svolgimento delle procedure di reclutamento del personale presso le pubbliche amministrazioni;
    la scuola contribuisce, in misura determinante, a far crescere la personalità dei cittadini di domani, loro personalità, a radicare i loro valori, a definire e consolidare le loro speranze, a metterne alla prova intelligenza, socialità, creatività. Vi si prepara il futuro della nostra civiltà e della nostra democrazia. È questa l'essenza del mondo della scuola. Ci si deve chiedere perché, talvolta, questa peculiarità non sia riconosciuta adeguatamente. La scuola, costituisce una grande e centrale questione nazionale. Perché la scuola è motore di cultura e, quindi, di libertà, di eguaglianza sostanziale. Deve essere veicolo di mobilità sociale;
    ogni risorsa impiegata per migliorare l'istruzione e la formazione rappresenta un capitale che cresce negli anni e che moltiplica i suoi effetti; non dobbiamo mai smettere di chiederci in che modo sia possibile investire di più, e sempre meglio, nella scuola, perché un Paese che pensa al futuro diventa più forte per questa stessa capacità;
    l'esperienza scolastica ci accomuna tutti, anche gli adulti sono andati a scuola un tempo e, per tutti il ricordo permane, in maniera incancellabile; per questo la scuola deve essere guidata da insegnanti che hanno superato una selezione adeguata al ruolo che avranno l'onore di ricoprire,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, con lo strumento normativo ritenuto più idoneo, per garantire che per le procedure di reclutamento del personale scolastico o per le procedure già iniziate nel comparto scolastico, vi sia una procedura selettiva ordinaria e non semplificata.
9/3113/10. (Testo modificato nel corso della seduta) Elisa Tripodi, Alaimo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento attualmente in esame in aula prevede all'articolo 11-bis l'ampliamento della platea degli Istituti tecnici superiori (ITS) titolati ad avanzare istanza per l'accesso ai contributi per investimenti in conto capitale per la infrastrutturazione di sedi e di laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0, stanziati con la Legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2019);
    l'intervento normativo in esame stabilisce che ai fini dell'ammissione alle agevolazioni in esame, sino al 31 dicembre 2021, sia sufficiente il possesso del solo requisito di non aver già ricevuto altri contributi pubblici per le medesime spese oggetto dell'istanza di agevolazione;
    gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono la prima esperienza italiana di offerta formativa terziaria professionalizzante mutuati da un sistema consolidato da alcuni anni anche in altri paesi europei, nati nel 2010 per formare tecnici superiori in aree strategiche per lo sviluppo economico e la competitività in Italia, sono scuole di alta tecnologia strettamente legate al sistema produttivo che preparano i quadri intermedi specializzati che nelle aziende possono aiutare a governare e sfruttare il potenziale delle soluzioni di Impresa 4.0;
    sono 109 gli ITS presenti sul territorio correlati a 6 aree tecnologiche considerate «strategiche» per lo sviluppo economico e la competitività del Paese (D.P.C.M. 25 gennaio 2008) ma sono presenti diverse criticità: l'esiguo numero di ITS su ! territorio, il parziale disallineamento dei percorsi con le esigenze delle imprese, nella scarsa conoscenza di questi percorsi da parte degli studenti potenzialmente interessati e delle loro famiglie;
    è necessario, infatti, potenziare l'offerta formativa degli ITS ampliando le tipologie di percorsi formativi rendendoli innovativi e rispondenti alle nuove richieste del mercato oltre che aumentando la partecipazione delle imprese ai processi formativi per un migliore collegamento con la rete degli imprenditori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere tutte le più adeguate iniziative volte ad ampliare il numero di ITS presenti sul territorio nazionale oltre che innovarne i per-corsi formativi rendendoli maggiormente rispondenti alle professioni del domani e più vicini alle tematiche ambientali riducendo così il divario tra le qualifiche richieste dalle imprese, ovvero i bisogni individuati dal mondo produttivo, e le professionalità disponibili sul mercato.
9/3113/11Casa, Alaimo.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta in esame, recante la conversione in legge del decreto-legge 1o aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», dispone, tra le altre misure in materia di semplificazione dello svolgimento dei concorsi pubblici in relazione alla crisi pandemica da COVID-19;
    come indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nelle proprie linee di indirizzo e dal Ministro della Pubblica Amministrazione, nonché come chiaramente indicato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la riforma della pubblica amministrazione italiana costituisce un nerbo strategico per il rilancio del Paese;
    come riportato nel documento « La semplificazione amministrativaCome migliorare il rapporto tra Pa e imprese», solo il 2,2 per cento dei collaboratori della PA è definibile come «giovane», contro il 30 per cento della pubblica amministrazione tedesca ed il 21 per cento della pubblica amministrazione francese;
    nella PA italiana, infatti, i soggetti sotto i 30 anni sono meno dell'1 per cento, in quanto l'età media dei dipendenti pubblici è di 51 anni, la più alta dell'area OCSE, con picchi di 54-55 anni, con una quota del 16,9 per cento oltre i 60 anni di età;
    l'ingresso di forza lavoro sotto i 40 anni, giovane, con formazione multidisciplinare, rappresenta un prerequisito strategico per il rilancio della PA in modo funzionale alla crescita del Paese, anche alla luce delle nuove sfide globali imposte dalla crisi pandemica da COVID-19;
    come indicato dal Ministro della Pubblica Amministrazione, l'obiettivo del Governo è garantire un turnover fisiologico, con 500.000 ingressi per cinque anni, dunque 100.000 l'anno, pari al numero di dipendenti pubblici che, secondo stime della Ragioneria Generale dello Stato, andranno in pensione;
    come indicato da una ricerca dell'Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione (IRPA), l'elevato numero di candidati poco qualificati partecipante ai vari concorsi di selezione costituisce un notevole elemento di rallentamento nella fase dì attuazione delle assunzioni nel pubblico impiego;
    come resosi evidente nel PNRR, la PA italiana deve dotarsi di risorse giovani, abituate a contesti multidisciplinari, avvezze all'utilizzo di strumentazioni digitali a dotate di buona conoscenza almeno della lingua inglese, in modo tale che la produttività di ogni singolo elemento inquadrato nel pubblico impiego offra una resa maggiore ed in linea ai nostri principali competitor europei;
    nella Repubblica Francese il percorso di reclutamento qualificato presso i quadri della PA è storicamente passato attraverso l’École Nationale d'Administration (ENA), istituzione fondata su richiesta dell'allora Presidente Charles de Gaulle, con l'ausilio dell'allora Primo Ministro Michel Debré;
    l'obiettivo di tale istituzione era di creare un percorso unicamente meritocratico per la formazione e l'accesso ai quadri più qualificati della pubblica amministrazione francese;
    tale funzione è vagamente ripresa dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), già Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA), funzionalmente dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che recluta personale per la camera dirigenziale con il cosiddetto «corso-concorso»;
    come indicato anche dal Professor Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale, VENA ha rappresentato una risorsa importante per la produzione della classe dirigente francese, sia nei rami politici che nei rami meramente burocratico-amministrativi;
    stanti gli ambiziosi intendimenti in materia di turnover indicati dal Governo e già, soprammenzionati, le disposizioni emergenziali di cui al testo in esame, in materia di semplificazione delle procedure concorsuali, costituiscono una importante opportunità per rilanciare lo strumento dell'alta formazione in ambito del pubblico impiego,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di:
   disporre tutte le necessarie iniziative, anche di ordine normativo, per rendere strutturale, su base annua, il «corso-concorso» SNA, ai fini di garantire un più ampio turnover della pubblica amministrazione;
   prevedere, nell'ambito sia del predetto «corso-concorso», che nelle altre procedure concorsuali vigenti e future, modalità semplificate di selezione del personale anche sulla valutazione delle conoscenze linguistiche e della giovane età dei candidati, favorendo l'ingresso di nuova forza lavoro nei quadri della pubblica amministrazione;
   redigere una riforma del pubblico impiego che fornisca una maggiore centralità alla SNA nella formazione e selezione del personale della PA altamente qualificato, anche sulla base dell'esperienza fornita dall'ENA francese.
9/3113/12Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge, all'esame dell'assemblea, dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1o aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici;
    al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, l'articolo 10 del provvedimento in esame dispone che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/200143, possano ricorrere – anche in deroga alla disciplina vigente dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 e dalla Legge n. 56 del 2019 recanti norme in merito allo svolgimento dei concorsi pubblici – ad alcune modalità semplificate di svolgimento delle prove concorsuali. Tra queste modalità vi è quella di cui all'articolo 10, comma 3, secondo periodo, per cui le pubbliche amministrazioni possono prevedere di ricorrere, in luogo della ordinaria prova preselettiva, come previsto sinora, ad una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti al fine dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. Ciò anche per le procedure concorsuali i cui bandi sono stati già pubblicati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto;
    la previsione normativa di cui al comma 3 del secondo periodo dell'articolo 10, così come formulata si porrebbe in contrasto con gli articoli 3, 4, 51 e 97, comma 4 della Costituzione, oltre che con il principio di legittimo affidamento e di quello del favor partecipationis in materia di pubblici concorsi. Pertanto bisognerebbe disporne la modifica se non, addirittura, la soppressione;
    la strada maestra indicata dal Legislatore Costituente per accedere ai ruoli della Pubblica amministrazione è la selezione pubblica per esami e per titoli che dovrebbe garantire il reclutamento dei candidati migliori e più meritevoli nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, imparzialità, buon andamento, oltre che di non discriminazione e di pari opportunità, come risulta dal combinato disposto degli articoli citati della costituzione.
    nel rispetto del principio del favor partecipationis e del principio del legittimo affidamento, tutti coloro che avevano confidato di poter partecipare ad un concorso in ragione dei requisiti previsti dal bando già pubblicato anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, devono avere la possibilità di partecipare a quel concorso, senza che vengano richiesti loro, nelle more dell'avvio della selezione pubblica, ulteriori titoli aggiuntivi rispetto a quelli necessari per svolgere il ruolo professionale così come previsto ab initio dalla procedura di selezione pubblica già bandita;
    la deroga che vuole operare il presente decreto non può trovare legittima giustificazione nella drammatica emergenza da COVID-19 che stiamo vivendo. Quest'ultima nei prossimi mesi volgerà al termine e con essa tutti i presupposti giuridici atti a giustificare la compressione dei diritti di ciascun cittadino fra cui quello di poter partecipare, a parità di condizioni ed eguaglianza con gli altri, ad una procedura di selezione pubblica per conseguire l'interesse legittimo ad essere dichiarato vincitore di concorso per uno dei ruoli in questione;
    pertanto, in ragione di quanto esposto in premessa, urge provvedere a introdurre dei correttivi al fine rendere la disposizione di cui di cui all'articolo 10, comma 3, secondo periodo, del provvedimento in esame, maggiormente conforme ai principi fissati dalla Carta Costituzionale agli articoli 3, 4, 51 e 97, comma 4 della Costituzione, e ai principi di legittimo affidamento e del favor partecipationis in materia di pubblici concorsi,

impegna il Governo

a valutare di effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di apportare, attraverso gli uffici tecnici del Governo e dei competenti Ministeri in materia, per quanto di propria competenza e compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, modifiche alla disposizione di cui all'articolo 10, comma 3, secondo periodo, del provvedimento in esame, per consentire a tutti coloro che hanno già presentato domanda per partecipare alle procedure concorsuali in forza di un bando pubblicato anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, di poter partecipare a tali concorsi in ragione dei requisiti già previsti dai citati bandi pubblicati, senza che vengano richiesti loro, nelle more dell'avvio della selezione pubblica, ulteriori titoli aggiuntivi rispetto a quelli necessari per svolgere il ruolo professionale, così come previsto ab initio dalla procedura di selezione pubblica già bandita.
9/3113/13D'Orso, Alaimo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, tra le varie misure, ha introdotto l'obbligo, all'articolo 4, per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali, di sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano vaccinale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge n. 178/2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La finalità generale di tale complesso di provvedimenti, dunque, è quella di assicurare in primo luogo una diffusione capillare della prevenzione anti-pandemica tra categorie considerate particolarmente esposte al rischio di contagio,
   considerato che:
    la normativa con cui è stato adottato il Piano Strategico Nazionale dei vaccini per il contrasto alla diffusione del contagio da virus Covid-19 ha previsto anche la possibilità che, sulla base dell'aumento della disponibilità delle dosi dei vaccini, la loro somministrazione potrà avvenire anche con il coinvolgimento dei medici delle aziende, al fine di raggiungere il duplice obiettivo di una più rapida diffusione della campagna vaccinale nonché di accrescere i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro (sia pubblici che privati). In applicazione di tale indirizzo, il Ministero del lavoro ha adottato un «Protocollo» per realizzare l'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti Covid-19 nei luoghi di lavoro, e il Ministero della Salute ha emanato delle «indicazioni» per poter procedere a dette vaccinazioni nei luoghi di lavoro, cui quindi i datori di lavoro devono attenersi. Tuttavia, permangono difficoltà nel monitoraggio dei medici di base sui soggetti fragili da includere nella campagna vaccinale, e, inoltre, il Garante per la protezione dei dati personali ha evidenziato come la stessa campagna vaccinale debba necessariamente avvenire nel pieno rispetto della normativa in materia di privacy. Ad oggi, infatti, mentre da un lato non riesce ancora a garantirsi una completa copertura vaccinale dei soggetti fragili, dall'altro sussistono lacune e «zone d'ombra» per quanto riguarda il trattamento di informazioni sensibili che riguardano migliaia di lavoratori dipendenti,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti finalizzati ad istituire una banca dati nazionale dei soggetti fragili a disposizione dei medici di base, nonché a rafforzare la tutela delle informazioni sensibili riguardanti le vaccinazioni dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, introducendo ulteriori e specifiche misure idonee a garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore durante la somministrazione del vaccino e anche nella fase immediatamente successiva alla stessa somministrazione, anche seguendo i recenti indirizzi espressi dal Garante per la protezione dei dati personali.
9/3113/14Maraia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, tra le varie misure, ha introdotto l'obbligo, all'articolo 4, per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali, di sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano vaccinale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge n. 178/2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La finalità generale di tale complesso di provvedimenti, dunque, è quella di assicurare in primo luogo una diffusione capillare della prevenzione anti-pandemica tra categorie considerate particolarmente esposte al rischio di contagio,
   considerato che:
    la normativa con cui è stato adottato il Piano Strategico Nazionale dei vaccini per il contrasto alla diffusione del contagio da virus Covid-19 ha previsto anche la possibilità che, sulla base dell'aumento della disponibilità delle dosi dei vaccini, la loro somministrazione potrà avvenire anche con il coinvolgimento dei medici delle aziende, al fine di raggiungere il duplice obiettivo di una più rapida diffusione della campagna vaccinale nonché di accrescere i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro (sia pubblici che privati). In applicazione di tale indirizzo, il Ministero del lavoro ha adottato un «Protocollo» per realizzare l'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti Covid-19 nei luoghi di lavoro, e il Ministero della Salute ha emanato delle «indicazioni» per poter procedere a dette vaccinazioni nei luoghi di lavoro, cui quindi i datori di lavoro devono attenersi. Tuttavia, permangono difficoltà nel monitoraggio dei medici di base sui soggetti fragili da includere nella campagna vaccinale, e, inoltre, il Garante per la protezione dei dati personali ha evidenziato come la stessa campagna vaccinale debba necessariamente avvenire nel pieno rispetto della normativa in materia di privacy. Ad oggi, infatti, mentre da un lato non riesce ancora a garantirsi una completa copertura vaccinale dei soggetti fragili, dall'altro sussistono lacune e «zone d'ombra» per quanto riguarda il trattamento di informazioni sensibili che riguardano migliaia di lavoratori dipendenti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti finalizzati ad istituire una banca dati nazionale dei soggetti fragili a disposizione dei medici di base, nonché a rafforzare la tutela delle informazioni sensibili riguardanti le vaccinazioni dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, introducendo ulteriori e specifiche misure idonee a garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore durante la somministrazione del vaccino e anche nella fase immediatamente successiva alla stessa somministrazione, anche seguendo i recenti indirizzi espressi dal Garante per la protezione dei dati personali.
9/3113/14. (Testo modificato nel corso della seduta) Maraia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale;
    a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 si è reso necessario, al fine di rispettare le misure di sicurezza introdotte per fronteggiare la pandemia, adottare nuove disposizioni in merito alle prove concorsuali in atto e semplificare le procedure concorsuali per l'accesso ai concorsi pubblici;
    per alcuni concorsi pubblici, quali ad esempio l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, è stato previsto lo svolgimento da parte del candidato delle sole prove orali dinanzi la commissione e in video conferenza. L'utilizzo di questa modalità rende evidente come occorra rafforzare le garanzie di anonimato al fine di assicurare il corretto svolgimento delle prove e un accertamento reale delle capacità dell'aspirante avvocato;
    parrebbe opportuno declinare le generalità del candidato alla commissione solo all'esito dell'esame e dopo aver comunicato la valutazione. Ovviamente in tal caso spetterebbe al segretario l'identificazione preliminare del candidato, possibilmente con l'ausilio e sotto la sorveglianza di un componente della forza pubblica;
    al fine di avere un corretto svolgimento delle prove concorsuali si rende necessario suggerire l'effettuazione a sorte delle domande, metodo già utilizzato in diversi concorsi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire l'anonimato anche durante la prova preselettiva e stabilire che, sia le domande della prova preselettiva orale, sia quelle della successiva ed eventuale prova orale, siano estratte a sorte da un elenco prestabilito.
9/3113/15Corneli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1o aprile 2021, n. 44», prevede misure urgenti in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, per il contenimento dell'epidemia da COVID-19;
    l'articolo 10 reca misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale in particolare inserendo una serie di deroghe al fine di ridurre i tempi per lo svolgimento delle procedure di reclutamento del personale presso le pubbliche amministrazioni;
    la media dell'età dei dipendenti pubblici nel nostro Paese è 50,7 anni, con il 16,9 per cento di dipendenti over 60 e appena il 2,9 per cento under 30. È questo il quadro del lavoro pubblico nel nostro Paese secondo una ricerca presentata all'apertura di «Forum Pa 2020 – Resilienza digitale». Una Pubblica Amministrazione in cui 4 dipendenti su 10 hanno la laurea, ma gli investimenti in formazione, necessari per aggiornare competenze e conoscenze, si sono quasi dimezzati in dieci anni, passando dai 262 milioni di euro del 2008 ai 154 milioni del 2018:48 euro per dipendente, che consentono di offrire in media un solo giorno di formazione l'anno a persona;
    secondo lo studio, inoltre, in un decennio tra il 2008 e il 2018 la PA italiana ha perso circa 212 mila persone, pari al 6,2 per cento del personale. Le amministrazioni più colpite sono state le Regioni e le autonomie locali, che hanno visto ridursi 100 mila dipendenti, pari al 19,5 per cento dei propri lavoratori. Seguono la Sanità, con –41 mila addetti, e i Ministeri, con –36 mila;
    il risultato di tutto ciò: nel 2021 per la prima volta da sempre, avremo più pensionati ex dipendenti pubblici che dipendenti pubblici attivi. Il possibile sorpasso può essere determinato dal continuo calo del personale, un equilibrio fra ingressi e uscite che, nonostante lo sblocco del turnover, non è ancora stato raggiunto. A fronte di 3,2 milioni di impiegati pubblici italiani (in termini assoluti il 59 per cento in meno di quelli francesi, il 65 per cento di quelli inglese, il 70 per cento di quelli tedeschi) i pensionati pubblici sono già 3 milioni. Un numero in crescita costante e destinato a salire perché i «pensionabili» oggi sono molti: 540 mila dipendenti hanno già compiuto 62 anni di età (il 16,9 per cento del totale), mentre 198 mila hanno maturato 38 anni di anzianità;
    un risultato evidentemente rovesciato di segno considerato che dal 2018 ad oggi sono andati in pensione 300 mila dipendenti pubblici a fronte di circa 112 mila nuove assunzioni e 1.700 stabilizzazioni di precari nel solo 2018. C’è lo sblocco del turnover, ma le procedure sono lente e la media dei tempi tra emersione del bisogno e effettiva assunzione dei vincitori dei concorsi è di oltre 4 anni. E così, con in più il blocco imposto dal covid-19, da settembre del 2019 ad oggi sono state messe a concorso meno di 22 mila posizioni lavorative: di questo passo ci vorrebbero oltre dieci anni a recuperare i posti persi;
    date le premesse, nell'elaborazione della riforma della Pubblica Amministrazione improntata dal Governo, per garantire nuove assunzioni, si prevede che gli scenari per i «giovani» siano sconcertanti, perché relegati a figure professionali di basso profilo, con contratti di apprendistato o formazione e lavoro, mai per figure professionali di alto livello; per quelle infatti sono richiesti requisiti che i giovani non posseggono data la loro età anagrafica, sono infatti qualificanti ai fini della determinazione del punteggio finale o talvolta anche al momento della presentazione della domanda, l'esperienza pregressa nel settore pubblico e privato o nella libera professione in Italia o all'estero;
    questo meccanismo determina automaticamente l'esclusione dei giovani che possono vantare solamente titoli di studio o al massimo abilitazioni professionali ma con pochissima esperienza,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa ritenuta utile, affinché siano garantite, nella elaborazione della riforma della Pubblica Amministrazione, forme di reclutamento che garantiscano un effettivo ricambio generazionale e di ingresso nella Pubblica Amministrazione da parte dei giovani, mediante l'accesso alle figure professionali di alto profilo, senza limitazioni di sbarramento preclusive in ordine ai requisiti di esperienza, ritenuti evidentemente escludenti.
9/3113/16Baldino, Alaimo.


   La Camera,
   premesso che:
    tra le misure straordinarie contenute nel provvedimento in esame, l'emergenza legata alla, diffusione del Covid-19 ha richiesto una più puntuale disciplina degli obblighi vaccinali ed il monitoraggio preventivo di tutte le manifestazioni di interesse pubblico e privato attraverso la continuazione degli obblighi di tampone;
    queste misure rendono doverosi e, allo stesso tempo, onerosi gli adempimenti a carico degli imprenditori del settore del wedding che potranno tornare ad operare dal 15 giugno;
    il wedding – fra i settori più penalizzati dall'adozione delle necessarie misure restrittive introdotte per contenere e contrastare la diffusione della pandemia – è anche quello che riaprirà fra gli ultimi, trovandosi altresì a doversi confrontare con una serie di prescrizioni finalizzate a tutelare la salute dei partecipanti alle cerimonie;
    i protocolli che sono previsti solo per tale settore indicano che gli ospiti dovranno compilare un'autocertificazione che attesti uno dei quattro requisiti fondamentali, ossia la vaccinazione completa, i 15 giorni dalla prima dose, il tampone negativo nelle ultime 48 ore o l'avvenuta malattia negli ultimi 6 mesi;
    sposarsi nel 2021, quindi, non è sicuramente facile, se non altro per le regole arrivate solo di recente ed il poco tempo a disposizione per organizzare l'attività in coordinamento con le prescrizioni normative sta mettendo a dura prova la programmazione che rappresenta il requisito operativo del settore;
    in particolare, per gli eventi del wedding la norma prevede il possesso dei certificati verdi Covid-19 (cosiddetto «green pass») comprovante uno dei seguenti stati: stato di completamento del ciclo vaccinale contro il SARS-CoV-2; guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 (che corrisponde alla data di fine isolamento, prescritto a seguito del riscontro di un tampone positivo); referto di un test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del virus SARS-CoV-2 e che riporti un risultato negativo, eseguito nelle 48 ore antecedenti;
    questo comporta una serie di criticità legate ai costi del test molecolare o del test antigenico, che variano a seconda della disponibilità e delle strutture pubbliche o private nelle quali vengono effettuati;
    va rilevato che gli hub del Servizio Sanitario Nazionale per lo screening e per le vaccinazioni non sono presenti in maniera capillare sul territorio italiano;
    i potenziali partecipanti ad un matrimonio che non abbiano potuto vaccinarsi devono obbligatoriamente sottoporsi al test Covid-19, e ciò grava sui costi e scoraggia inevitabilmente il settore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per quanto di competenza, per potenziare la presenza sul territorio degli hub per lo screening gratuito Covid-19, in particolare garantendone la presenza in almeno tutti i comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti.
9/3113/17Scanu.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame muove dalla straordinaria necessità ed urgenza di introdurre una serie di modifiche al decreto del 1o aprile 2021, in merito alle misure necessarie per il contenimento dell'epidemia Covid-19 in tema di vaccinazioni, giustizia e concorsi pubblici;
    in particolare, l'articolo 10, commi 1 e da 2 a 9, introduce a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni – ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico –, nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale;
    inoltre, sempre all'articolo 10, comma 1, le lettere c) e c-bis) stabiliscono, che per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, sia prevista una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali e che i suddetti titoli e l'eventuale esperienza professionale, compresi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale;
   considerato che:
    le uniche deroghe plausibili rispetto al regime di una procedura concorsuale inclusiva aperta a tutti, si giustifica esclusivamente per quelle posizioni riferibili a profili tecnici, rispetto alle quali, è indispensabile una preliminare valutazione dei titoli culturali e di servizio utili per esprimere l'adeguatezza del candidato ad eseguire le mansioni che formeranno oggetto del rapporto di lavoro, invece, per tutte le posizioni della pubblica amministrazione riferite a profili amministrativi, occorre mantenere il modello di reclutamento ordinario basato sulle prove d'esame senza valutazione dei titoli a monte della procedura concorsuale, ma, eventualmente solo a valle della stessa e con un'incidenza sul punteggio complessivo non superiore al 30 per cento, secondo quanto previsto dal combinato disposto decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 e della legge n. 56 del 2019,

impegna il Governo

a valutare la proposta di regolare con un successivo provvedimento normativo, anche di natura regolamentare (posto che lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 è un regolamento governativo), i profili tecnici rispettai quali sia necessaria la deroga dall'ordinaria modalità di reclutamento, senza valutazione dei titoli a monte, tutto ciò al fine di rendere oggettivi e trasparenti i criteri sui quali si basano le procedure concorsuali nella pubblica amministrazione.
9/3113/18Cimino, Alaimo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, tra le varie misure, prevede l'articolo 11-ter, introdotto dal Senato della Repubblica, avente ad oggetto il risanamento dei nuclei abitativi degradati di Messina;
   considerato che:
    l'articolo in questione si pone l'obiettivo di attuare in via d'urgenza, la demolizione, nonché la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, il risanamento, la bonifica e la riqualificazione urbana e ambientale delle aree in cui insistono le baraccopoli della città di Messina e di assicurare gli investimenti necessari per il ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti, attribuendo la carica di Commissario Straordinario del Governo al Prefetto di Messina entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento stesso;
    è necessario operare un monitoraggio dei lavori posti in essere, essendo molteplici e delicati, sia per l'ambiente, sia per i cittadini residenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire, anche attraverso successivi atti normativi, l'obbligo per il Commissario straordinario di trasmettere periodicamente – ogni sei mesi – alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'avanzamento del risanamento, sul numero di famiglie interessate dall'abbattimento delle baracche e della loro collocazione in abitazioni di edilizia residenziale pubblica a canone sociale, da pubblicare, altresì, anche sul sito istituzionale del comune di Messina.
9/3113/19Licatini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, tra le varie misure, prevede l'articolo 11-ter, introdotto dal Senato della Repubblica, avente ad oggetto il risanamento dei nuclei abitativi degradati di Messina;
   considerato che:
    l'articolo in questione si pone l'obiettivo di attuare in via d'urgenza, la demolizione, nonché la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, il risanamento, la bonifica e la riqualificazione urbana e ambientale delle aree in cui insistono le baraccopoli della città di Messina e di assicurare gli investimenti necessari per il ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti, attribuendo la carica di Commissario Straordinario del Governo al Prefetto di Messina entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento stesso;
    è necessario operare un monitoraggio dei lavori posti in essere, essendo molteplici e delicati, sia per l'ambiente, sia per i cittadini residenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire, anche attraverso successivi atti normativi, l'obbligo per il Commissario straordinario di trasmettere periodicamente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'avanzamento del risanamento, sul numero di famiglie interessate dall'abbattimento delle baracche e della loro collocazione in abitazioni di edilizia residenziale pubblica a canone sociale, da pubblicare, altresì, anche sul sito istituzionale del comune di Messina.
9/3113/19. (Testo modificato nel corso della seduta) Licatini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento consta di 12 articoli suddivisi in 53 commi ed è articolato in 3 capi;
    il capo I, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da covid-19 e in materia di vaccinazioni anti sars-cov-2, comprende gli articoli da 1 a 5;
    rientra certamente tra le nostre assolute priorità che le attività economiche, scolastiche, le attività sportive e tutte le attività commerciali di benessere e salute psico-fisica, nessuna esclusa, siano poste nelle condizioni di ripartire in sicurezza tutelando la salute dei cittadini, dei propri dipendenti e quella degli ospiti;
   considerato che:
    con il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» dal 26 aprile 2021 sono consentiti sia gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in ulteriori locali ovvero spazi, anche all'aperto, purché con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia salvaguardato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia l'attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo all'aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti e senza nessun limite di orario per la ristorazione negli alberghi e in ulteriori strutture ricettive, ma solo ai clienti che risultino ivi alloggiati; la riapertura degli spazi chiusi di esercizi di ristorazione, palestre, luoghi di spettacolo, sale gioco e attività di wedding, seppur oggi consentita, è ostacolata dalla gogna dei rischi che in tali spazi sia facilitata la diffusione del virus SARS COV 2;
    come ormai è noto a tutti, la lotta alla pandemia da Sars Cov2 si combatte anche e soprattutto attraverso la corretta sanificazione di tutti i luoghi di cd. assembramento, dai trasporti pubblici, uffici, supermercati e negozi e luoghi di lavoro;
    il Sars Cov2 è un virus che si diffonde attraverso i droplet che rilasciamo nell'aria, con un tempo di sopravvivenza più o meno lungo a seconda della superficie su cui si trova;
    l'esigenza della sanificazione degli ambienti, nei luoghi con maggiore afflusso di molte persone, potrebbe risolvere numerosi problemi legati alla purezza dell'aria;
    esistono purificatori d'aria che utilizzano tecnologie molto avanzate con una efficacia germicida molto alta, in grado di ottenere un abbattimento dei microrganismi presenti e che possono essere utilizzati sia in spazi vuoti, per sanificare ambienti prima del loro utilizzo, ma anche in presenza di persone, garantendo un ricambio d'aria continuo e a un livello costante di qualità;
    secondo quanto riportato nel rapporto n. 33 del 2020 dell'Istituto Superiore della Sanità sul Covid-19: «A tal riguardo, è bene, di fatto, considerare che gli elementi basilari per una corretta definizione delle modalità di diffusione in ambiente delle componenti virali, tra cui SARS-CoV-2, passa attraverso una correlazione, non solo con la temperatura e l'umidità relativa dell'aria ambiente, ma anche attraverso il tasso di ricambio dell'aria, la direzione e l'intensità dei flussi d'aria e infine, l'aerodinamica delle goccioline in cui è presente il virus, potendo queste variabili influenzare fortemente la distanza di diffusione e di caduta ed il tempo di persistenza in aria»;
    ritenuto che:
    l'utilizzo di purificatori d'aria può contribuire significativamente ad abbassare il potenziale tasso di contagio in questo specifico momento e, successivamente, aiutare a contenere le influenze stagionali e a migliorare la salubrità dei luoghi in cui clienti, consumatori e lavoratori passano molte ore del giorno;
    per processo di sanificazione si deve intendere una sanificazione validata dalla comunità scientifica che riesca a distruggere il 99,9 per cento degli agenti patogeni inclusi i virus aerotrasportati, come dimostra uno studio pubblicato nel 2019 da ricercatori dell'Università del Michigan;
    sono presenti sul mercato sistemi di aerazione forzata o ventilazione meccanica con controllo dei dati ambientali nonché di sanificazione dell'aria con filtri o dispositivi in grado di abbattere la carica virale negli ambienti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, che assicurano alte prestazioni sia per il contrasto al COVID-19 sia in termini di abbattimento delle polveri sottili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'introduzione di un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico, delle scuole, delle attività economiche culturali e di spettacolo, mediante le tecnologie illustrate in premessa, nonché ad introdurre forme di agevolazione fiscale e incentivi a favore degli esercenti ed operatori economici che adottano impianti di sanificazione dell'aria indoor di ultima generazione per l'eliminazione o inattivazione di microrganismi quali batteri, virus, funghi purché dotati delle idonee certificazioni rilasciate dalle competenti autorità di controllo che ne attestino la validità e conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, che assicurino alte prestazioni sia per il contrasto al COVID-19 sia in termini di abbattimento delle polveri sottili, sia in termini di eliminazione della carica virale presente negli ambienti infetti o fortemente a rischio contaminazione.
9/3113/20Villani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento consta di 12 articoli suddivisi in 53 commi ed è articolato in 3 capi;
    il capo I, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da covid-19 e in materia di vaccinazioni anti sars-cov-2, comprende gli articoli da 1 a 5;
    rientra certamente tra le nostre assolute priorità che le attività economiche, scolastiche, le attività sportive e tutte le attività commerciali di benessere e salute psico-fisica, nessuna esclusa, siano poste nelle condizioni di ripartire in sicurezza tutelando la salute dei cittadini, dei propri dipendenti e quella degli ospiti;
   considerato che:
    con il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» dal 26 aprile 2021 sono consentiti sia gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in ulteriori locali ovvero spazi, anche all'aperto, purché con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia salvaguardato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia l'attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo all'aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti e senza nessun limite di orario per la ristorazione negli alberghi e in ulteriori strutture ricettive, ma solo ai clienti che risultino ivi alloggiati; la riapertura degli spazi chiusi di esercizi di ristorazione, palestre, luoghi di spettacolo, sale gioco e attività di wedding, seppur oggi consentita, è ostacolata dalla gogna dei rischi che in tali spazi sia facilitata la diffusione del virus SARS COV 2;
    come ormai è noto a tutti, la lotta alla pandemia da Sars Cov2 si combatte anche e soprattutto attraverso la corretta sanificazione di tutti i luoghi di cd. assembramento, dai trasporti pubblici, uffici, supermercati e negozi e luoghi di lavoro;
    il Sars Cov2 è un virus che si diffonde attraverso i droplet che rilasciamo nell'aria, con un tempo di sopravvivenza più o meno lungo a seconda della superficie su cui si trova;
    l'esigenza della sanificazione degli ambienti, nei luoghi con maggiore afflusso di molte persone, potrebbe risolvere numerosi problemi legati alla purezza dell'aria;
    esistono purificatori d'aria che utilizzano tecnologie molto avanzate con una efficacia germicida molto alta, in grado di ottenere un abbattimento dei microrganismi presenti e che possono essere utilizzati sia in spazi vuoti, per sanificare ambienti prima del loro utilizzo, ma anche in presenza di persone, garantendo un ricambio d'aria continuo e a un livello costante di qualità;
    secondo quanto riportato nel rapporto n. 33 del 2020 dell'Istituto Superiore della Sanità sul Covid-19: «A tal riguardo, è bene, di fatto, considerare che gli elementi basilari per una corretta definizione delle modalità di diffusione in ambiente delle componenti virali, tra cui SARS-CoV-2, passa attraverso una correlazione, non solo con la temperatura e l'umidità relativa dell'aria ambiente, ma anche attraverso il tasso di ricambio dell'aria, la direzione e l'intensità dei flussi d'aria e infine, l'aerodinamica delle goccioline in cui è presente il virus, potendo queste variabili influenzare fortemente la distanza di diffusione e di caduta ed il tempo di persistenza in aria»;
    ritenuto che:
    l'utilizzo di purificatori d'aria può contribuire significativamente ad abbassare il potenziale tasso di contagio in questo specifico momento e, successivamente, aiutare a contenere le influenze stagionali e a migliorare la salubrità dei luoghi in cui clienti, consumatori e lavoratori passano molte ore del giorno;
    per processo di sanificazione si deve intendere una sanificazione validata dalla comunità scientifica che riesca a distruggere il 99,9 per cento degli agenti patogeni inclusi i virus aerotrasportati, come dimostra uno studio pubblicato nel 2019 da ricercatori dell'Università del Michigan;
    sono presenti sul mercato sistemi di aerazione forzata o ventilazione meccanica con controllo dei dati ambientali nonché di sanificazione dell'aria con filtri o dispositivi in grado di abbattere la carica virale negli ambienti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, che assicurano alte prestazioni sia per il contrasto al COVID-19 sia in termini di abbattimento delle polveri sottili,

impegna il Governo

compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prevedere l'introduzione di un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico, delle scuole, delle attività economiche culturali e di spettacolo, mediante le tecnologie illustrate in premessa, nonché ad introdurre forme di agevolazione fiscale e incentivi a favore degli esercenti ed operatori economici che adottano impianti di sanificazione dell'aria indoor di ultima generazione per l'eliminazione o inattivazione di microrganismi quali batteri, virus, funghi purché dotati delle idonee certificazioni rilasciate dalle competenti autorità di controllo che ne attestino la validità e conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, che assicurino alte prestazioni sia per il contrasto al COVID-19 sia in termini di abbattimento delle polveri sottili, sia in termini di eliminazione della carica virale presente negli ambienti infetti o fortemente a rischio contaminazione.
9/3113/20. (Testo modificato nel corso della seduta) Villani.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame, all'articolo 10, reca misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale;
    in particolare, nei commi 1 e da 2 a 9, modificati dal Senato, si introducono a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni – ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico –, nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale;
    in base al numero di partecipanti e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, le medesime amministrazioni possono prevedere l'utilizzo di sedi decentrate – con le modalità previste dall'articolo 247, comma 2, del decreto-legge 34/2020 che prevede a tal fine l'utilizzo di ogni struttura, pubblica o privata, nonché l'individuazione delle sedi anche sulla base della provenienza geografica dei candidati – e, ove necessario, in base alla modifica apportata dal Senato, in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti;
    nel cd. «Concorso Sud» per l'assunzione rapida di 2.800 profili tecnici qualificati nelle amministrazioni delle Regioni meridionali, la regione Sardegna è stata inizialmente esclusa nella scelta delle sedi per le prove selettive scritte digitali che si sarebbero svolte dal 9 all'11 giugno solamente in Calabria, Campania, Lazio, Puglia e Sicilia;
    è evidente che in base a tale scelta, i candidati della Sardegna si sarebbero trovati, in maniera certo non paritaria rispetto alle altre regioni del Sud, ad affrontare disagi e costi tali da scoraggiare la partecipazione stessa al concorso che, al contrario, rappresenta una grande possibilità per il meridione e, in generale, un prezioso segnale di sblocco delle procedure concorsuali pubbliche nel nostro Paese;
    dopo diverse segnalazioni, il Ministero della Funzione pubblica ha infine individuato nelle scorse settimane una sede anche in Sardegna per il Concorso Sud, riconoscendo il disagio che avrebbero affrontato alcune centinaia di sardi per partecipare al concorso,

impegna il Governo

ad individuare, in occasione dell'indizione di concorsi pubblici, una sede di svolgimento delle prove selettive in ogni regione italiana, con particolare attenzione alle Isole che, oggettivamente, presentano maggiori difficoltà, nonché costi più elevati di spostamento, al fine di garantire a tutti le stesse possibilità, specie in un momento in cui finalmente si stanno riavviando procedure concorsuali bloccate da anni, e quindi nuove importanti possibilità di lavoro per molti cittadini.
9/3113/21Alberto Manca, Alaimo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame, all'articolo 10, reca misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale;
    in particolare, nei commi 1 e da 2 a 9, modificati dal Senato, si introducono a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni – ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico –, nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale;
    in base al numero di partecipanti e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, le medesime amministrazioni possono prevedere l'utilizzo di sedi decentrate – con le modalità previste dall'articolo 247, comma 2, del decreto-legge 34/2020 che prevede a tal fine l'utilizzo di ogni struttura, pubblica o privata, nonché l'individuazione delle sedi anche sulla base della provenienza geografica dei candidati – e, ove necessario, in base alla modifica apportata dal Senato, in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti;
    nel cd. «Concorso Sud» per l'assunzione rapida di 2.800 profili tecnici qualificati nelle amministrazioni delle Regioni meridionali, la regione Sardegna è stata inizialmente esclusa nella scelta delle sedi per le prove selettive scritte digitali che si sarebbero svolte dal 9 all'11 giugno solamente in Calabria, Campania, Lazio, Puglia e Sicilia;
    è evidente che in base a tale scelta, i candidati della Sardegna si sarebbero trovati, in maniera certo non paritaria rispetto alle altre regioni del Sud, ad affrontare disagi e costi tali da scoraggiare la partecipazione stessa al concorso che, al contrario, rappresenta una grande possibilità per il meridione e, in generale, un prezioso segnale di sblocco delle procedure concorsuali pubbliche nel nostro Paese;
    dopo diverse segnalazioni, il Ministero della Funzione pubblica ha infine individuato nelle scorse settimane una sede anche in Sardegna per il Concorso Sud, riconoscendo il disagio che avrebbero affrontato alcune centinaia di sardi per partecipare al concorso,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di individuare, in occasione dell'indizione di concorsi pubblici, una sede di svolgimento delle prove selettive in ogni regione italiana, con particolare attenzione alle Isole che, oggettivamente, presentano maggiori difficoltà, nonché costi più elevati di spostamento, al fine di garantire a tutti le stesse possibilità, specie in un momento in cui finalmente si stanno riavviando procedure concorsuali bloccate da anni, e quindi nuove importanti possibilità di lavoro per molti cittadini.
9/3113/21. (Testo modificato nel corso della seduta) Alberto Manca, Alaimo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, all'articolo 4 introduce l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali;
    tale obbligo persisterà fino alla completa attuazione del piano strategico nazionale di vaccinazione ai sensi dell'articolo 1, comma 457, Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021;
    in merito all'individuazione dei soggetti destinatari degli obblighi vaccinali, sono sorte molteplici e difformi interpretazioni tra le Regioni, da parte delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), sulla norma di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame, poiché la stessa non sembrerebbe definire in modo esaustivo ed inequivocabile quali siano i soggetti sui quali grava tale obbligo, nell'ambito degli operatori di interesse sanitario;
    la Regione Lombardia, ad esempio, in una mail inviata alle direzione di ospedali, Rsa e altre strutture socio sanitarie, dopo aver consultato il Ministero della Salute, invita a valutare «l'opportunità di adeguarsi, almeno in prima applicazione, ad un'interpretazione strettamente letterale» del decreto-legge. «Questo significa – aggiunge Regione Lombardia – che i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere solo ed esclusivamente l'elenco degli operatori delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, vale a dire OSS, massofisioterapisti ed assistenti alla poltrona». Rimarrebbero quindi esenti dall'obbligo vaccinale gli Ausiliari socio assistenziali (Asa), così come gli addetti alle pulizie e, più in generale, chi pur lavorando in tali strutture non svolge servizi legati all'assistenza sanitaria, ma entra tuttavia frequentemente in contatto con operatori dell'ambito medico-infermieristico e con i pazienti, correndo pertanto il rischio di esporsi all'infezione del Sars-CoV-2 al pari di essi;
   considerato che:
    con Ordinanza n. 6 del 9 aprile 2021 del Commissario straordinario per l'emergenza Covid, in linea col Piano nazionale del 12 marzo 2021, nell'individuazione dei criteri di priorità nell'ordine vaccinale, affianco a quello primario dell'età anagrafica, è affermato che «parallelamente alle suddette categorie è completata la vaccinazione di tutto il personale sanitario e sociosanitario, in prima linea nella diagnosi, nel trattamento e nella cura del COVID-19 e di tutti coloro che operano in presenza presso strutture sanitarie pubbliche private»;
    la norma di cui all'articolo 4 del decreto in esame, sembrerebbe richiamare non tanto l'attività quanto l'interesse sanitario, in linea con la definizione di salute elaborata dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS), ovvero uno «stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia» e, pertanto, sembrerebbe ricomprendere anche quelle professioni che contribuiscono allo stato di benessere complessivo di soggetti portatori di bisogni presi in carico dagli erogatori dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali ma che, tecnicamente, non possono erogare prestazioni sanitarie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre delle iniziative normative utili a chiarire la portata applicativa della disposizione di cui all'articolo 4 del decreto-legge in esame e, in particolare, per definire se nella categoria degli operatori di interesse sanitario destinatari dell'obbligo vaccinale anti Sars-CoV-2 siano da ritenersi compresi tutti coloro che operano in presenza presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.
9/3113/22Mammì.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge in esame introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici;
    in particolare, il provvedimento in esame prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 e di alcune misure già previste dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30;
    si evidenzia come il personale che opera sui mezzi di trasporto che svolgono servizio pubblico, e in generale tutto il personale viaggiante e personale di terra, continua a prestare servizio con un rischio elevato di trasmissione di contagio, in quanto personale che lavora a stretto contatto con l'utenza, spesso in ambienti ristretti e che facilmente entra a contatto con utenti provenienti da varie località, appartenenti a Regioni e Stati diversi;
    risulterebbe pertanto opportuno, al fine di garantire il diritto alla salute di tale personale e al contempo contenere la diffusione del virus, escludere tale categoria di dipendenti dai vincoli per fasce di età per accedere alla campagna di vaccinazione in atto, anche in considerazione del fatto che il personale operante sui mezzi di trasporto che svolgono servizio pubblico non si è mai fermato, neanche durante il periodo di blocco totale delle attività, garantendo il servizio agli utenti;
    la campagna vaccinale è attualmente aperta anche agli over 40, ma molti lavoratori del sistema dei trasporti pubblici hanno tra i 19 e i 39 anni,

impegna il Governo

al fine di garantire il diritto alla salute del personale operante sui mezzi di trasporto che svolgono servizio pubblico e contenere, al contempo, la diffusione del virus, a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a consentire a tale categoria di personale viaggiante l'accesso al sistema di prenotazione della campagna vaccinale, senza alcuna distinzione e per fasce di età.
9/3113/23Papiro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge in esame introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici;
    in particolare, l'articolo 4 del provvedimento in esame dispone l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali, al fine di tutelare la salute pubblica e ritenendo la misura essenziale per contrastare e contenere l'epidemia da Covid-19;
    proprio a tale scopo è necessario intervenire tempestivamente e con modalità uniformi in tutte le regioni, per garantire le vaccinazioni ai cosiddetti «invisibili». Dai dati diffusi dalla Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM) sarebbero oltre 500 mila le persone in Italia, senza permesso di soggiorno, residenza o fissa dimora, che non possono prenotarsi per ottenere il trattamento anti-Covid, perché per questa operazione serve il codice fiscale. A queste persone vanno aggiunti gli 80 mila richiedenti asilo in attesa di una risposta;
    l'articolo 35, comma 3, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dispone che «Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici e accreditati, le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, con particolare riguardo alla profilassi, alla diagnosi e alla cura delle malattie infettive»;
    più volte l'Organizzazione mondiale della sanità e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) hanno rimarcano l'importanza di garantire l'accesso alle vaccinazioni anche a rifugiati, richiedenti asilo e migranti irregolari, come parte integrante dei servizi di assistenza sanitaria forniti ai migranti al loro arrivo;
    dal 1o gennaio 2021 in Italia sono sbarcati 13.766 migranti e come Paese di primo approdo, ora più che mai, oltre all'obbligo di dover identificare, registrare e svolgere i controlli di sicurezza delle persone, potrebbe essere previsto, già in questa prima fase e nell'ambito dei controlli sanitari, vaccinare i migranti per contrastare la diffusione delle infezioni da SARS-CoV-2, sia per garantire la loro sicurezza sanitaria, sia per impedire in seguito la diffusione del virus tra la popolazione italiana e straniera, date le difficoltà per quest'ultima di accedere al vaccino,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivarsi, in sede europea, affinché possa essere individuato, anche attraverso il ricorso allo strumento per il sostegno di emergenza, una linea di intervento di aiuti economici supplementari, al fine di poter acquistare vaccini contro il virus SARS-CoV-2 da somministrare ai migranti presenti nei Paesi membri di primo approdo, impedendo così la diffusione del virus, nonché di individuare, attraverso le necessarie modalità di intervento, ogni possibile soluzione per garantire l'accesso alle vaccinazioni alle persone presenti sul territorio italiano senza permesso di soggiorno, residenza o fissa dimora, alle quali finora è stata preclusa tale possibilità.
9/3113/24Ianaro, Baldino.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge in esame introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici;
    in particolare, l'articolo 4 del provvedimento in esame dispone l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali, al fine di tutelare la salute pubblica e ritenendo la misura essenziale per contrastare e contenere l'epidemia da Covid-19;
    proprio a tale scopo è necessario intervenire tempestivamente e con modalità uniformi in tutte le regioni, per garantire le vaccinazioni ai cosiddetti «invisibili». Dai dati diffusi dalla Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM) sarebbero oltre 500 mila le persone in Italia, senza permesso di soggiorno, residenza o fissa dimora, che non possono prenotarsi per ottenere il trattamento anti-Covid, perché per questa operazione serve il codice fiscale. A queste persone vanno aggiunti gli 80 mila richiedenti asilo in attesa di una risposta;
    l'articolo 35, comma 3, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dispone che «Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici e accreditati, le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, con particolare riguardo alla profilassi, alla diagnosi e alla cura delle malattie infettive»;
    più volte l'Organizzazione mondiale della sanità e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) hanno rimarcano l'importanza di garantire l'accesso alle vaccinazioni anche a rifugiati, richiedenti asilo e migranti irregolari, come parte integrante dei servizi di assistenza sanitaria forniti ai migranti al loro arrivo;
    dal 1o gennaio 2021 in Italia sono sbarcati 13.766 migranti e come Paese di primo approdo, ora più che mai, oltre all'obbligo di dover identificare, registrare e svolgere i controlli di sicurezza delle persone, potrebbe essere previsto, già in questa prima fase e nell'ambito dei controlli sanitari, vaccinare i migranti per contrastare la diffusione delle infezioni da SARS-CoV-2, sia per garantire la loro sicurezza sanitaria, sia per impedire in seguito la diffusione del virus tra la popolazione italiana e straniera, date le difficoltà per quest'ultima di accedere al vaccino,

impegna il Governo

compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di attivarsi, in sede europea, affinché possa essere individuato, anche attraverso il ricorso allo strumento per il sostegno di emergenza, una linea di intervento di aiuti economici supplementari, al fine di poter acquistare vaccini contro il virus SARS-CoV-2 da somministrare ai migranti presenti nei Paesi membri di primo approdo, impedendo così la diffusione del virus, nonché di individuare, attraverso le necessarie modalità di intervento, ogni possibile soluzione per garantire l'accesso alle vaccinazioni alle persone presenti sul territorio italiano senza permesso di soggiorno, residenza o fissa dimora, alle quali finora è stata preclusa tale possibilità.
9/3113/24. (Testo modificato nel corso della seduta) Ianaro, Baldino.


   La Camera,
   premesso che:
    il direttore dei servizi generali amministrativi (Dsga) è una figura amministrativa volta a garantire il funzionamento delle molteplici attività che compongono il quadro organizzativo delle istituzioni scolastiche. Non da ultimo, tale profilo si è rivelato fondamentale nella gestione delle risorse e delle problematiche connesse alla pandemia COVID-19;
    a seguito della conclusione del concorso pubblico indetto con D.D. n. 2015 del 20 dicembre 2018 del Ministero dell'Istruzione sono state formate le graduatorie regionali di merito che sono utilizzate annualmente ai fini dell'assunzione nel profilo del DSG A e restano in vigore sino al loro esaurimento;
    per quanto concerne la Regione Campania, in sede di pubblicazione dell'avviso di convocazione finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n. 182 Dsga vincitori del concorso avvenuto in data 16 novembre 2020 è emerso che il reale numero delle sedi disponibili (ovvero sprovviste di un Dsga di ruolo), era pari a n. 305 posti vacanti e disponibili determinati dal turn over;
    di conseguenza restano attualmente ancora vacanti e disponibili, nella regione Campania, oltre 120 posti a cui si sommeranno quelli lasciati vuoti a seguito dei pensionamenti dell'anno scolastico 2020/2021,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere iniziative al fine di colmare la carenza di organico, tenendo conto della graduatoria relativa ai Dsga già in essere.
9/3113/25Iovino.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 44 del 1o aprile 2021, introduce – tra l'altro – misure di semplificazione per lo svolgimento delle procedure dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego da bandire o già banditi nel corso della fase emergenziale;
    in particolare, l'articolo 10, modificato dal Senato, introduce a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico;
    al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, si dispone in via strutturale che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevedano – anche in deroga alla disciplina vigente dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004 (riferimento introdotto dal Senato) e dalla Legge 56/201 – modalità semplificate di svolgimento delle prove concorsuali, assicurandone comunque il profilo comparativo;
    tuttavia, la disposizione non prende in considerazione il limite di età quale requisito di ammissione dei concorrenti previsto da talune procedure concorsuali;
    ciò, nella fase emergenziale in atto, potrebbe rappresentare un vulnus al principio di eguaglianza nell'accesso ai pubblici uffici, garantito dagli articoli 3, 4, 35, 51 e 97 della Costituzione;
    tale mancata previsione, infatti, è potenzialmente lesiva per tutti coloro i quali verrebbero nelle more esclusi per superamento dei limiti di età dai concorsi programmati ma non ancora banditi, aggravando ulteriormente il disagio occupazionale esistente, soprattutto in alcune regioni;
    a tal proposito, si evidenzia come seppur l'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997 n. 127, più nota come «Bassanini (Bis)», abbia disposto expressis verbis che la «partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione»;
    dalla disposizione emerge con chiarezza che la volontà del legislatore era diretta a consentire una più ampia partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni. Come emerge dai lavori parlamentari, infatti, la norma è volta a superare la grave crisi occupazionale che ha interessato in quegli anni il mercato del lavoro in Italia, soprattutto nelle regioni del Sud e nelle isole;
    d'altra parte, vi era l'interesse per la stessa pubblica amministrazione a reclutare, specialmente a livello di carriera direttiva e per quello iniziale della carriera dirigenziale, personale con qualificazione professionale post-universitaria o con esperienza lavorativa già acquisita;
    tuttavia, nonostante il divieto generale della fissazione di limiti di età per i concorsi pubblici, di fatto, nel tempo, il ricorso alle deroghe è diventato prassi e non riguarda solo le selezioni per entrare a far parte delle forze armate e del comparto sicurezza in ragione della « particolare natura del servizio» che richiede prestanza fisica e prontezza di riflessi;
    ciò, evidentemente, in contrasto con la stessa ratio ispiratrice del legislatore del 1997;
    si consideri, peraltro, che i bandi di concorso indetti dalle pubbliche amministrazioni prevedono spesso il superamento di prove di idoneità fisica e psichica che rappresentano, in concreto, requisiti eliminatori ben più oggettivi, rigorosi e stringenti di quello anagrafico, costituendo quindi finanche una modalità di selezione più efficace, come sottolineato anche dalla Corte di Giustizia Europea;
    alla luce di tali argomentazioni, si ritiene pertanto opportuno intervenire per evitare ingiustificate disparità di trattamento e conseguenti potenziali lesioni di diritti costituzionalmente garantiti, anche nell'ottica di consentire la più ampia partecipazione alle procedure concorsuali indette dalle pubbliche amministrazioni e limitare il più possibile le ricadute negative dell'epidemia in corso, tenuto conto del periodo di già grave crisi economico sociale e occupazionale, nonché nell'ottica di ridurre il contenzioso relativo alle impugnazioni dei bandi di concorso e quindi il conseguente rallentamento delle procedure concorsuali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, anche normative, al fine di escludere per tutta la durata del periodo emergenziale la possibilità per le pubbliche amministrazioni di derogare al divieto generale della fissazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi indetti dalle stesse, nonché di individuare puntualmente e tassativamente le specifiche ipotesi e fattispecie per le quali le pubbliche amministrazioni possono esercitare tale facoltà di deroga al termine dello stato di emergenza, prevedendo, altresì, l'obbligo di motivazione e di indicare le ragioni, nel caso venga esercitata.
9/3113/26Perantoni.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta in esame, recante la conversione in legge del decreto-legge 1o aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», dispone, tra le altre misure in materia di personale scolastico;
    come indicato dal Ministro dell'Università e della Ricerca, il comparto scolastico nazionale necessita fortemente di nuovi insegnanti ed insegnanti di sostegno;
    come confermato dal Ministro e da dati OCSE, sono previsti circa 500.000 pensionamenti relativi al personale scolastico nel prossimo decennio;
    sulla base del fabbisogno di personale registrato, vi è una forte carenza di insegnanti di sostegno, per una domanda di oltre 100.000 unità di personale;
    parimenti, il fabbisogno di docenti richiesto dalle scuole è più alto rispetto alle disponibilità di ruolo;
    tale necessità di personale appare ulteriormente rinforzata alla luce degli intendimenti indicati dal Ministro dell'istruzione, per cui il Governo intende prevedere una scuola sempre più orientata al tempo pieno, con maggiore attenzione per gli studenti e le competenze;
    il personale docente straordinario che ha servito durante il periodo da COVID-19 ha acquisito preziose competenze ed esperienza, anche alla luce dell'utilizzo e diffusione della didattica a distanza (cd. Dad), tale da renderne la stabilizzazione un primo passo, di natura strategica, per poter stabilizzare il fabbisogno di personale del comparto scolastico nazionale;
    in tal senso, le risorse del PNRR ed i piani di riforma ivi previsti, costituiscono una straordinaria opportunità di ricostituzione di un sistema scolastico più forte e virtuoso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di:
   a) promuovere, anche con misure straordinarie e, se del caso, con maggiori incentivi economici, la formazione e l'assunzione di personale docente di sostegno tale da colmare almeno i requisiti di fabbisogno delineati anche in premessa;
   b) bloccare il licenziamento del personale scolastico a tempo determinato o comunque precario al termine della pandemia da COVID-19, aprendo invece un percorso di stabilizzazione del personale in modo da procedere ad un turnover del personale scolastico e l'ingresso di nuove risorse, anche nell'ambito della formazione AFAM.
9/3113/27Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    la Difesa ha attivato numerosi presidi per l'erogazione dei vaccini su tutto il territorio nazionale, in favore della cittadinanza, con la collaborazione delle Amministrazioni Regionali, Comunali e delle associazioni di protezione civile e volontariato;
    è pacifico che il contributo fornito dalle Forze Armate è stato determinante per lo sviluppo positivo della campagna vaccinale: e ciò, sia per la professionalità degli operatori che per la capacità e velocità di organizzazione e adattamento al lavoro;
   considerato che:
    da quel che risulta anche dalla stampa i militari impiegati quotidianamente nella campagna vaccinale, tra personale sanitario e quello funzioni amministrative, almeno dal mese di Marzo, supera le 2.000 unità;
    in particolare il personale sanitario militare, nonostante il numero limitato e l'impiego oramai assiduo sin dagli inizi della pandemia, ha dimostrato disponibilità e amore per la comunità nazionale, svolgendo i relativi compiti affidati anche lontano dalla propria residenza, al pari dell'operazione Strade Sicure;
   atteso che:
    ancora prima dell'avvio della campagna vaccinale, le Forze Armate hanno fornito il proprio contributo per fronteggiare la pandemia, con riconoscimenti unanimi: al riguardo, sono risultati impiegati oltre 1.400 soldati nell'ambito dell'Operazione IGEA, avviata nel mese di ottobre 2020, volta a incrementare la capacità nazionale di effettuazione di tamponi, con l'allestimento di diversi Drive-Through;
    nello specifico l'Esercito, in stretto coordinamento con le altre Forze Armate, è intervenuto sin dal mese di marzo 2020, mettendo a disposizione tutte le capacità e i mezzi necessari per la gestione e il contenimento del virus: in particolare, il suddetto personale è stato impiegato nelle sanificazioni di locali pubblici e di culto al controllo del territorio e nell'allestimento di ospedali da campo, ad Aosta, Perugia e Cosenza, mentre medici e infermieri dell'Esercito, assegnati presso l'ospedale militare di Milano o del Policlinico «Celio» di Roma, hanno assistito e curato giornalmente i cittadini colpiti dal virus;
   ritenuto che:
    appare opportuno assegnare al citato personale un riconoscimento economico per il prosieguo della campagna vaccinale, nonché un encomio per la grande opera prestata in favore di tutta la cittadinanza,

impegna il Governo

a porre in essere ogni opportuna iniziativa per il riconoscimento in favore del citato personale di un beneficio economico per il prosieguo della campagna vaccinale, nonché un encomio, in aderenza alle particolari prescrizioni previste dall'articolo 1462 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 per l'attribuzione di tale tipo di riconoscimento, per la grande opera prestata in favore di tutta la cittadinanza.
9/3113/28Deidda, Ferro, Galantino.


   La Camera,
   premesso che:
    la Difesa ha attivato numerosi presidi per l'erogazione dei vaccini su tutto il territorio nazionale, in favore della cittadinanza, con la collaborazione delle Amministrazioni Regionali, Comunali e delle associazioni di protezione civile e volontariato;
    è pacifico che il contributo fornito dalle Forze Armate è stato determinante per lo sviluppo positivo della campagna vaccinale: e ciò, sia per la professionalità degli operatori che per la capacità e velocità di organizzazione e adattamento al lavoro;
   considerato che:
    da quel che risulta anche dalla stampa i militari impiegati quotidianamente nella campagna vaccinale, tra personale sanitario e quello funzioni amministrative, almeno dal mese di Marzo, supera le 2.000 unità;
    in particolare il personale sanitario militare, nonostante il numero limitato e l'impiego oramai assiduo sin dagli inizi della pandemia, ha dimostrato disponibilità e amore per la comunità nazionale, svolgendo i relativi compiti affidati anche lontano dalla propria residenza, al pari dell'operazione Strade Sicure;
   atteso che:
    ancora prima dell'avvio della campagna vaccinale, le Forze Armate hanno fornito il proprio contributo per fronteggiare la pandemia, con riconoscimenti unanimi: al riguardo, sono risultati impiegati oltre 1.400 soldati nell'ambito dell'Operazione IGEA, avviata nel mese di ottobre 2020, volta a incrementare la capacità nazionale di effettuazione di tamponi, con l'allestimento di diversi Drive-Through;
    nello specifico l'Esercito, in stretto coordinamento con le altre Forze Armate, è intervenuto sin dal mese di marzo 2020, mettendo a disposizione tutte le capacità e i mezzi necessari per la gestione e il contenimento del virus: in particolare, il suddetto personale è stato impiegato nelle sanificazioni di locali pubblici e di culto al controllo del territorio e nell'allestimento di ospedali da campo, ad Aosta, Perugia e Cosenza, mentre medici e infermieri dell'Esercito, assegnati presso l'ospedale militare di Milano o del Policlinico «Celio» di Roma, hanno assistito e curato giornalmente i cittadini colpiti dal virus;
   ritenuto che:
    appare opportuno assegnare al citato personale un riconoscimento economico per il prosieguo della campagna vaccinale, nonché un encomio per la grande opera prestata in favore di tutta la cittadinanza,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di porre in essere ogni opportuna iniziativa per il riconoscimento in favore del citato personale di un beneficio economico per il prosieguo della campagna vaccinale, nonché un encomio, in aderenza alle particolari prescrizioni previste dall'articolo 1462 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 per l'attribuzione di tale tipo di riconoscimento, per la grande opera prestata in favore di tutta la cittadinanza.
9/3113/28. (Testo modificato nel corso della seduta) Deidda, Ferro, Galantino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, all'articolo 10-quater introduce diversi criteri di valutazione per la formazione dell'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171;
    l'articolo 3-bis, comma 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 , n. 502 stabilisce che «la nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto» e che «il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza»;
    il decreto legislativo 502/1992 non prevede la figura del direttore socio-sanitario;
    Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 ha equiparato il direttore socio-sanitario al direttore generale, amministrativo e sanitario sotto molti aspetti quali l'attribuzione dell'incarico, l'incompatibilità e la valutazione, ma non ha previsto nulla per ciò che concerne il trattamento economico;
    allo stato attuale, la mancata previsione del direttore socio-sanitario nel decreto legislativo 502/1992 comporta che il trattamento di fine servizio sia calcolato sul trattamento economico che il direttore socio-sanitario avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio presso l'azienda di appartenenza, a nulla rilevando l'assoggettamento contributivo dell'intero trattamento economico;
    per i direttori socio-sanitari questo si risolve in un danno economico rilevante, pur avendo lo stesso contratto, trattamento economico, responsabilità del direttore amministrativo e sanitario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, a parziale modifica del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'equiparazione, anche ai fini del trattamento economico, dei direttori socio-sanitari rispetto alle figure del direttore generale, amministrativo e sanitario.
9/3113/29Versace.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, all'articolo 10-quater introduce diversi criteri di valutazione per la formazione dell'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171;
    l'articolo 3-bis, comma 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 , n. 502 stabilisce che «la nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto» e che «il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza»;
    il decreto legislativo 502/1992 non prevede la figura del direttore socio-sanitario;
    Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171ha equiparato il direttore socio-sanitario al direttore generale, amministrativo e sanitario sotto molti aspetti quali l'attribuzione dell'incarico, l'incompatibilità e la valutazione, ma non ha previsto nulla per ciò che concerne il trattamento economico;
    allo stato attuale, la mancata previsione del direttore socio-sanitario nel decreto legislativo 502/1992 comporta che il trattamento di fine servizio sia calcolato sul trattamento economico che il direttore socio-sanitario avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio presso l'azienda di appartenenza, a nulla rilevando l'assoggettamento contributivo dell'intero trattamento economico;
    per i direttori socio-sanitari questo si risolve in un danno economico rilevante, pur avendo lo stesso contratto, trattamento economico, responsabilità del direttore amministrativo e sanitario,

impegna il Governo

compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di intervenire, a parziale modifica del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'equiparazione, anche ai fini del trattamento economico, dei direttori socio-sanitari rispetto alle figure del direttore generale, amministrativo e sanitario.
9/3113/29. (Testo modificato nel corso della seduta) Versace.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici;
    per quanto concerne i concorsi pubblici, si fa presente che lo scorrimento delle graduatorie concorsuali continua ad essere un tema ampiamente dibattuto. Eppure, in sede giurisprudenziale, è stato più volte evidenziato, anche recentemente, che la scelta di procedere allo strumento dello scorrimento debba rappresentare la regola generale per le amministrazioni pubbliche, di contro, l'indizione di un nuovo concorso l'eccezione a cui ricorrere solo alla luce di un'adeguata motivazione; il ricorso allo scorrimento delle graduatorie risponde ad esigenze sociali e di equità, nonché contribuisce all'attuazione dei principi costituzionali del buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97 Costituzione; ciò nonostante, il quadro normativo è caratterizzato da convulsi interventi normativi in materia e una serie di proroghe riproposte periodicamente, che hanno generato molta confusione;
    si ritiene quindi necessaria un'organica disciplina dell'istituto in esame, che investa tutto il settore pubblico, sia a livello centrale che locale. Nello specifico, occorre predeterminare norme chiare che indirizzino e guidino le amministrazioni nell'osservanza di un procedimento comune per assumere nuovo personale mediante scorrimento delle graduatorie;
    non è accettabile l'attuale e disarmonica disciplina, che fa riferimento sia a provvedimenti legislativi di facile mutevolezza che ad una serie di pronunce della giurisprudenza amministrativa e contabile, spesso tra loro discordanti, che hanno determinato un quadro frastagliato;
    ed infatti, nell'ambito di tale disciplina caotica ogni amministrazione si è avvalsa dell'istituto dello scorrimento delle graduatorie in maniera totalmente discrezionale,

impegna il Governo

ad adottare urgentemente una disciplina puntuale sullo scorrimento delle graduatorie di idonei che definisca un procedimento comune per le amministrazioni pubbliche, sia livello centrale che locale, per procedere all'assunzione di nuovo personale mediante il prioritario scorrimento delle graduatorie e che stabilisca, definitivamente, che all'indizione di nuovi concorsi si ricorre in extrema ratio e fornendo una valida motivazione che dia conto del sacrificio imposto all'aspettativa dei concorrenti idonei e delle prevalenti esigenze di interesse pubblico.
9/3113/30Rizzetto.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame dell'Aula reca misure urgenti per il contenimento della pandemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni antiSARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici;
    i dati confortanti che ci provengono dalle terapie intensive impongono di procedere nel più breve tempo possibile con le opportune riaperture e tale decreto-legge va favorevolmente in questo senso;
    la riapertura dei confini è particolarmente cruciale nelle zone di confine che risentono particolarmente dell'isolamento con gli Stati limitrofi; ad oggi, se un cittadino di uno Stato estero intenda fare ingresso in Italia per motivi generici (diversi da lavoro, salute o assoluta urgenza) è tenuto a dichiarare di essersi sottoposto, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo oppure, in caso contrario, a rispettare una serie di obblighi e prescrizioni che comprendono l'isolamento fiduciario e la sorveglianza sanitaria;
    dal 24 maggio sembra si sia aggiunto un ulteriore requisito: qualsiasi cittadino straniero che intenda entrare in Italia, al di là della effettiva durata del soggiorno, dovrà compilare anche un cosiddetto modulo di localizzazione (Passenger Location Form – PLF), un documento previsto nell'ordinanza del Ministro della salute del 16 aprile scorso;
    ciò vale anche per i cittadini di Stati esteri che vivono appena al di là del confine;
    questa misura danneggia in particolare i territori delle province di Varese, Como, Sondrio e Vco, le cui economie sono strettamente legate con quelle dei cantoni Ticino, Grigioni e Vallese; i territori in questione si possono considerare sostanzialmente unici da un punto di vista socio-economico, nonostante il confine politico, appare evidente la necessità di allentare le restrizioni attualmente in vigore, esentando dall'obbligo di tampone o quarantena o compilazione di moduli vari gli spostamenti di tutti i cittadini svizzeri che risiedono in prossimità del confine e che intendano fare ingresso in Italia, nonché dei cittadini italiani, anch'essi risiedenti in prossimità del confine, che dopo un ingresso temporaneo giornaliero in Svizzera intendano fare rientro nel nostro Paese;
    vale la pena ricordare che per i cittadini italiani che risiedono in prossimità del confine è già consentito l'ingresso in Svizzera tramite auto, senza l'obbligo di eseguire tamponi o quarantene e parrebbe ingiusto non procedere univocamente in territorio limitrofo che i frontalieri sono già esentati da detti obblighi e non si capisce perché le famiglie ed i vicini degli stessi non possano uscire e rientrare dai e nei territori confinanti così come si spostano nei comuni italiani limitrofi si segnala inoltre che i territori svizzeri confinanti sarebbero considerati attualmente in zona gialla e stanno ponendo particolare attenzione a tutta la normativa COVID a fronte di quanto precede, e tutto ciò considerato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rimuovere tutte le restrizioni agli spostamenti per i cittadini italiani e svizzeri residenti all'interno delle fasce di confine già previste per i frontalieri nell'accordo del 1974 in modo da permettere che i cittadini svizzeri e italiani che vivono a ridosso del confine possano spostarsi liberamente, per gli incontri famigliari e per una ripartenza dell'economia in zone strettamente correlate agli spostamenti in questione.
9/3113/31Snider, Bianchi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame persegue la finalità unitaria di integrare la disciplina delle misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19, anche con riferimento al sostegno alla funzionalità delle pubbliche amministrazioni, in particolare in connessione ai concorsi pubblici e alle procedure di assunzione;
    proprio di recente è stata prevista la possibilità di svolgere, dal 15 giugno 2021 e in zona gialla, in presenza eventi come le fiere, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, mentre lo svolgimento di convegni e congressi in zona gialla, nel rispetto dei suddetti protocolli e linee guida è consentito solo dal 1o luglio 2021;
    le attività di convegnistica e congressuali sono state fortemente penalizzate limitazioni causata dall'emergenza Covid-19 e il loro riavvio a decorrere dal 1o luglio anziché dal 15 giugno appare irrazionale, soprattutto perché tali attività sono più facilmente espletabili nel rispetto dei protocolli anticovid 19 rispetto a quelle della fieristica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti, la possibilità, lo svolgimento in zona gialla anche dell'attività di congressi e convegnistica a partire dal 15 giugno 2021.
9/3113/32Marco Di Maio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame persegue la finalità unitaria di integrare la disciplina delle misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19, anche con riferimento al sostegno alla funzionalità delle pubbliche amministrazioni, in particolare in connessione ai concorsi pubblici e alle procedure di assunzione;
    proprio di recente è stata prevista la possibilità di svolgere, dal 15 giugno 2021 e in zona gialla, in presenza eventi come le fiere, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, mentre lo svolgimento di convegni e congressi in zona gialla, nel rispetto dei suddetti protocolli e linee guida è consentito solo dal 1o luglio 2021;
    le attività di convegnistica e congressuali sono state fortemente penalizzate limitazioni causata dall'emergenza Covid-19 e il loro riavvio a decorrere dal 1o luglio anziché dal 15 giugno appare irrazionale, soprattutto perché tali attività sono più facilmente espletabili nel rispetto dei protocolli anticovid 19 rispetto a quelle della fieristica,

impegna il Governo

compatibilmente con l'evoluzione della curva epidemiologica e nel rispetto delle indicazioni tecnico-scientifiche degli organi competenti, a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti, la possibilità, lo svolgimento in zona gialla anche dell'attività di congressi e convegnistica a partire dal 15 giugno 2021.
9/3113/32. (Testo modificato nel corso della seduta) Marco Di Maio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di vaccinazione e profilassi internazionale;
    l'economia dei comuni italiani di frontiera è molto legata al turismo, ma anche agli spostamenti quotidiani compiuti per fare la spesa o lo shopping dai cittadini della vicina Confederazione elvetica, Stato con cui i rapporti – anche di natura commerciale – sono sempre stati positivi e intensi;
    consapevole dei vantaggi garantiti dai flussi di questo tipo di turismo e dalla spesa quotidiana nei punti vendita o nei ristoranti dei comuni di confine, la Germania ha consentito ai cittadini svizzeri, nel caso in cui si trattengano meno di 24 ore, l'ingresso all'interno delle proprie frontiere senza tampone né quarantene;
    al contrario, il nostro Paese non ha approntato nessuna misura in questo senso, con il rischio di disperdere gli importanti afflussi che provengono ogni giorno dalla vicina Svizzera e che incidono enormemente sulle economie di molte comunità vicine al confine;
    farsi carico del problema e lavorare per introdurre procedure semplificate di ingresso sul territorio nazionale così da tenere insieme le esigenze di sicurezza e tutela della salute rappresenta una priorità per la ripresa economica di una parte importante del nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre procedure semplificate di ingresso sul territorio nazionale in favore dei transfrontalieri e dei cittadini residenti nella Confederazione elvetica, contemperando le esigenze di localizzazione e tracciamento con l'esigenza di non inficiare in alcun modo quegli ingressi che sono strumentali al solo consumo di beni e servizi sul territorio nazionale.
9/3113/33Gadda, Librandi, Del Barba, Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il di n. 44 del 2021 (A.C. 3113) prevede oltre che Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2 anche norme in materia di giustizia e di concorsi;
    l'Articolo 10-quater prevede una revisione della normativa sulla formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale regolata dal D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171;
    la formazione della graduatoria avviene attualmente in base a titoli ed esperienze pregresse e le modalità delle nomine non sembrano in grado di assicurare la necessaria indipendenza dei manager;
    i recenti scandali della sanità calabrese e di concorsopoli nel Lazio, in particolare in provincia di Latina, impongono un rinnovamento della modalità di selezione dei dirigenti sanitari ed in particolare dei direttori generali delle Asl ai fini di preservare queste figure dall'ingerenza politica,

impegna il Governo:

   a) a prevedere con un successivo provvedimento la sostituzione del vigente albo con una graduatoria meritocratica, formata da una commissione nazionale tramite i criteri delle fasce di idoneità universitarie;
   b) a prevedere in merito alla nomina deliberata dai presidenti di regione che gli stessi debbano attenersi alla suddetta graduatoria, senza possibilità alcuna di mancato rispetto della stessa;
   c) ad introdurre nei prossimi provvedimenti gli stessi principi enunciati anche nella scelta dei primari dei policlinici universitari, al fine di assicurare la massima trasparenza nella scelta;
   d) a prevedere, proprio per la complessità delle scelte a cui è sottoposto, che il direttore generale di Asl sia accompagnato da un consiglio di amministrazione.
9/3113/34Trano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi;
    la pandemia mondiale dovuta alla diffusione del Sars-Cov-2 ha rallentato, se non del tutto bloccato, l'iter delle adozioni internazionali in corso, costringendo genitori già destinatari di una sentenza di adozione e le coppie che si trovano nei diversi stati del procedimento, a lunghe quanto estenuanti attese prima di poter vedere i bambini;
    alcuni Stati, e in particolare la Russia e la Cina, hanno sospeso il rilascio dei visti d'ingresso, impedendo alle coppie in attesa di adozione di potersi recare nei Tribunali per ottenere le sentenze o, molto più semplicemente, a trovare i bambini, i quali, a loro, volta, si sono così trovati rinchiusi negli istituti per un inutile tempo aggiuntivo,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative in ambito diplomatico volte a consentire la ripresa delle procedure di adozione, permettendo il regolare spostamento tra gli Stati interessati.
9/3113/35Trancassini.