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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 7 settembre 2021

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 7 settembre 2021.

  Ascani, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Cancelleri, Carfagna, Carinelli, Casa, Castelli, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Carlo, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita, Parolo, Pastorino, Perantoni, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Speranza, Tabacci, Tasso, Testamento, Tripiedi, Vignaroli, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

  Ascani, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Cancelleri, Carfagna, Carinelli, Casa, Castelli, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Carlo, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita, Parolo, Pastorino, Perantoni, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Testamento, Tripiedi, Vignaroli, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 6 settembre 2021 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
   ZANETTIN: «Modifica all'articolo 34 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, concernente il Consiglio nazionale forense» (3273).

  Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 agosto 2021, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2017 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, che è stato autorizzato l'utilizzo dei risparmi di spesa realizzati dal comune di Cugnoli (Pescara) per il consolidamento e risanamento idrogeologico nel territorio del medesimo comune.

  Questa comunicazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 31 agosto 2021, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che è stata autorizzata, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2017 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, una variante non onerosa del progetto «Mighib La Hallum – cibo per tutti – green farms per la sicurezza alimentare e la nutrizione delle famiglie rurali – zona del Wolaita – Etiopia».

  Questo decreto è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 6 agosto 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 14/2021 del 22 luglio-5 agosto 2021, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente «Gli esiti dell'attività di controllo svolta nell'anno 2019 e le misure conseguenziali adottate dalle Amministrazioni».

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 9 agosto 2021, ha trasmesso, ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, la relazione, approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa con deliberazione n. 15/2021 del 21 luglio 2021, sugli organismi partecipati dagli enti territoriali e sanitari – relazione 2021.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, nel periodo dal 2 febbraio al 16 luglio 2021, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dell'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

  Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 12 luglio 2021, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

  Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento del tesoro», autorizzate, in data 28 luglio 2021, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 12 agosto 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico della Cassa delle ammende, riferita all'anno 2020, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è stata trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 26 agosto 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629, il bilancio consuntivo degli Archivi notarili per l'anno finanziario 2020.

  Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 2 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico dell'Ente di assistenza per il personale dell'amministrazione penitenziaria, riferita all'anno 2020, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro della cultura.

  Il Ministro della cultura, con lettera pervenuta in data 12 agosto 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico dell'Accademia nazionale dei Lincei, riferita all'anno 2020, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 agosto 2021, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo, con notifica 2021/0512/I, ha attivato la predetta procedura in ordine alle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) in materia di design per i servizi web della pubblica amministrazione.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 agosto 2021, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo, con notifica 2021/0513/I, ha attivato la predetta procedura in ordine al regolamento recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili.

  Questa comunicazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 agosto 2021, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo, con notifica 2021/0556/I, ha attivato la predetta procedura in ordine al regolamento recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente alle bottiglie in polietilentereftalato riciclato.

  Questa comunicazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 6 agosto 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea (COM(2021) 281 final).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 23 agosto 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai crediti al consumo (COM(2021) 347 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata dal 23 al 24 giugno 2021, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
   Risoluzione legislativa su un progetto di regolamento del Parlamento europeo che fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (statuto del mediatore europeo) e che abroga la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom (Doc. XII, n. 935) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   Risoluzione legislativa relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (Doc. XII, n. 936) – alla V Commissione (Bilancio);
   Risoluzione legislativa relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (Doc. XII, n. 937) – alla V Commissione (Bilancio);
   Risoluzione legislativa sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (Doc. XII, n. 938) – alla V Commissione (Bilancio);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (Doc. XII, n. 939) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione (codificazione) (Doc. XII, n. 940) – alla VI Commissione (Finanze);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) (Doc. XII, n. 941) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo strumento di prestito per il settore pubblico nel quadro del meccanismo per una transizione giusta (Doc. XII, n. 942) – alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VIII (Ambiente);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'Unione europea a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (Doc. XII, n. 943) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'Unione europea a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (Doc. XII, n. 944) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica argentina ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'Unione europea a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (Doc. XII, n. 945) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulle sfide e opportunità per il settore della pesca nel Mar Nero (Doc. XII, n. 946) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Risoluzione sul ruolo della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario dell'Unione europea per far fronte alle conseguenze della pandemia di COVID-19 (Doc. XII, n. 947) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulla relazione sullo Stato di diritto 2020 della Commissione (Doc. XII, n. 948) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
   Risoluzione sul 25o anniversario della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD25) (vertice di Nairobi) (Doc. XII, n. 949) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sull'adeguatezza, la sussidiarietà e la proporzionalità normative dell'Unione europea – relazione «Legiferare meglio» relativa agli anni 2017, 2018 e 2019 (Doc. XII, n. 950) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 6 settembre 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva (UE) 2017/1731 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2021) 536 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con lettera in data 27 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, la richiesta di parere parlamentare sullo schema del V piano biennale nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (296).

  Questa richiesta è assegnata, dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 6 novembre 2021.

  Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 agosto 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di piano per la transizione ecologica (297).

  Questa richiesta è assegnata alla VIII Commissione (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 7 ottobre 2021.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 5 agosto 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2021, relativa all'acquisto di una tranche di elicotteri della classe medio leggera (Light Utility Helicopter, LUH) a favore della componente ala rotante dell'Arma dei carabinieri (298).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 17 ottobre 2021. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 27 settembre 2021.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 5 agosto 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 32/2021, relativo allo sviluppo di un Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) classe Medium Altitude Long Endurance (MALE) europeo con capacità Armed Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance (ISTAR) (299).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 17 ottobre 2021. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 27 settembre 2021.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 agosto 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, e 1o febbraio 2010, n. 54 (300).

  Questa richiesta è assegnata alla III Commissione (Affari esteri), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 7 ottobre 2021. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 22 settembre 2021.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 agosto 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78 (301).

  Questa richiesta è assegnata alla I Commissione (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 7 ottobre 2021. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 22 settembre 2021.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 105, RECANTE MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E PER L'ESERCIZIO IN SICUREZZA DI ATTIVITÀ SOCIALI ED ECONOMICHE (A.C. 3223-A)

A.C. 3223-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 3223-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.1, 3.502, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 5.11, 5.90, 5.500, 6.500, 6.501, 9.4,9.5, 9.22, 9.100, 11.1, 11.2 e 13.1, e sugli articoli aggiuntivi 3.0500, 3.0501, 5.01, 5.0500, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3223-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Dichiarazione stato di emergenza nazionale)

  1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.

Articolo 2.
(Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021.». All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  2. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 16 le parole «e sue eventuali modificazioni» sono sostituite dalle seguenti «da modificarsi previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;
   b) il comma 16-quinquies è abrogato;
   c) il comma 16-septies è sostituito dal seguente:
   « 16-septies. Sono denominate:
   a) “Zona bianca”: le regioni nei cui territori alternativamente:
    1) l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
    2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:
     2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;
     2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 10 per cento di quelli comunicati alla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività;
   b) “Zona gialla”: le regioni nei cui territori alternativamente:
    1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a);
    2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a):
     2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
     2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività;
   c) “Zona arancione”: le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere a), b) e d);
   d) “Zona rossa”: le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:
    1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;
    2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività.».

Articolo 3.
(Impiego certificazioni verdi COVID-19)

  1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
   «Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). – 1. A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività:
   a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;
   b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;
   c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;
   d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;
   e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;
   f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
   g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
   h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter;
   i) concorsi pubblici.
   2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.
   3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.
   4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
   5. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo.».

  2. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il comma 10-bis è sostituito dal seguente: « 10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, 8-bis, comma 2, e 9-bis del presente decreto, nonché all'articolo 1-bis del decreto-legge 1o aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.».

Articolo 4.
(Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52)

  1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, i commi 3 e 4 sono abrogati;
   b) all'articolo 2-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole «e dei reparti di pronto soccorso» sono inserite le seguenti: «nonché dei reparti delle strutture ospedaliere»;
   c) all'articolo 5:
    1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
   « 1. In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
   2. Le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.»;
    2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «In zona» sono inserite le seguenti: «bianca e» e il secondo periodo è soppresso;
    3) i commi 2-bis e 4 sono abrogati;
   d) all'articolo 5-bis, comma 1, dopo le parole «In zona» sono inserite le seguenti: «bianca e»;
   e) all'articolo 9:
    1) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV 2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione.»;
    2) il comma 9 è sostituito dal seguente:
   « 9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021.»;
    3) al comma 10, terzo periodo, le parole «Nelle more dell'adozione del predetto decreto» sono soppresse;
   f) all'articolo 13:
    1) al comma 1, le parole «e 8-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 8-ter e 9-bis», ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni.»;
    2) al comma 2 le parole «di cui all'articolo 9, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «in formato digitale o analogico».

Articolo 5.
(Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi)

  1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il protocollo tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni.
  2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei testi antigenici rapidi di cui al comma 1, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 3.
  3. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole «2021 e 2022» sono sostituite dalle parole «2021, 2022 e 2023»;
   b) al secondo periodo, le parole: «, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e a 55 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023».

  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:
   a) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 6.
(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Articolo 7.
(Misure urgenti in materia di processo civile e penale)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge n. 137 del 2020 non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1o agosto 2021 e il 30 settembre 2021.

Articolo 8.
(Modifiche all'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020)

  1. All'articolo 85, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio, fino al 31 dicembre 2021, delibera in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica. In relazione alle esigenze di salvaguardia dello svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, il collegio delle sezioni riunite in sede di controllo, fino al 31 dicembre 2021, è composto dai presidenti di coordinamento e da quindici magistrati, individuati, in relazione alle materie, con specifici provvedimenti del presidente della Corte dei conti, e delibera con almeno dodici magistrati, in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica.».

Articolo 9.
(Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità)

  1. All'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 ottobre 2021».
  2. Per il periodo dal 1o luglio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal presente articolo.
  3. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni, le parole «157 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «173,95 milioni di euro».
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, pari a 16,950 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
   a) per 8,475 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) per 8,475 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Articolo 10.
(Misure urgenti in materia di impiego delle guardie giurate in servizi antipirateria)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 marzo 2022 non è richiesto il corso previsto dall'articolo 5, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, per le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria. Nel periodo di cui al presente articolo si applica il regime di cui al secondo periodo dell'articolo 5, comma 5, del citato decreto-legge n. 107 del 2011.

Articolo 11.
(Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse)

  1. Una quota, pari a 20 milioni di euro del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2018, n. 93, è destinata in via prioritaria alle attività che alla data di entrata del vigore del presente decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Per l'attuazione della presente disposizione si applicano, in quanto compatibili, le misure attuative previste dal predetto articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021.

Articolo 12.
(Disposizioni transitorie e finali)

  1. Resta fermo, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020, dal decreto-legge n. 33 del 2020 e dal decreto-legge n. 52 del 2021.
  2. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1o agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 621, è inserito il seguente:
   « 621-bis. La competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il servizio di assistenza tecnica, mediante risposta telefonica o di posta elettronica, per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Per il servizio di assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 1 milione di euro.

  4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 13.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 14.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO A
(articolo 6)

1.

Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale

2.

Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Semplificazioni in materia di organi collegiali

3.

Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

4.

Articolo 85, commi 2, 5 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile

5.

Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio

6.

Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica

7.

Articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti

8.

Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19

9.

Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
Modalità di svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica

10.

Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione

11.

Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari

12.

Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata

13.

Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19

14.

Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19

15.

Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Sorveglianza sanitaria

16.

Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

17.

Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Edilizia scolastica

18.

Articolo 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Disposizioni in materia di giudizio contabile nonché misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile

19.

Articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Proroga udienze da remoto processo tributario

20.

Articolo 28, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà

21.

Articolo 29, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Durata straordinaria dei permessi premio

22.

Articolo 30, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Detenzione domiciliare

23.

Articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 1o aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76
Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici

A.C. 3223-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 3:
   al comma 1, capoverso Art. 9-bis:
    al comma 1:
     alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati»;
     alla lettera f), dopo le parole: «centri termali,» sono inserite le seguenti: «salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche,»;
     dopo la lettera g) è inserita la seguente:
   «g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, di cui all'articolo 8-bis, comma 2»;
    al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e), per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi»;
   al comma 2, capoverso 10-bis, le parole: «, 8-bis, comma 2,» sono soppresse e dopo le parole: « n. 76.» sono inserite le seguenti: « Ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato».

  All'articolo 4:
   al comma 1:
    alla lettera b), dopo le parole: «strutture ospedaliere» sono inserite le seguenti: «, dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici. Salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all'urgenza, valutati dal personale sanitario, per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso è sempre necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare»;
    alla lettera c), numero 1), capoverso 2, secondo periodo, le parole: «superiore 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «superiore al 50 per cento»;
    dopo la lettera d) è inserita la seguente:
   « d-bis) all'articolo 8-bis:
    1) al comma 2, le parole: “e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto” sono soppresse;
    2) il comma 2-bis è abrogato»;
    alla lettera e):
     prima del numero 1) sono inseriti i seguenti:
    «01) al comma 1, lettera a), le parole da: “ovvero” fino a: “SARS-CoV-2” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2”;
    02) al comma 2, lettera c), dopo la parola: “molecolare” sono inserite le seguenti: “, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute,”»;
     al numero 1), dopo le parole: « al comma 3,» sono inserite le seguenti: « al primo periodo, le parole: “validità di nove mesi” sono sostituite dalle seguenti: “validità di dodici mesi” e» e la parola: «SARS-COV 2» è sostituita dalla seguente: «SARS-CoV-2».

  Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
  « Art. 4-bis. – (Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge 1o aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76) – 1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1o aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel rispetto delle predette misure e, in ogni caso, a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale, le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita da parte di familiari muniti delle suddette certificazioni verdi COVID-19 con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente”».

  All'articolo 5:
   al comma 1, primo periodo, le parole: « 30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2021» e la parola: «SARSCoV-2» è sostituita dalla seguente: «SARS-CoV-2»;
   al comma 2, primo periodo, le parole: «testi antigenici» sono sostituite dalle seguenti: « test antigenici» e le parole: «decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,»;
   al comma 3, alinea, la parola: «apportare» è sostituita dalle seguenti: «sono apportate»;
   dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Al fine di rafforzare la prossimità e la tempestività dei servizi di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2021/2022 e di assicurarne il coordinamento con la campagna vaccinale contro il SARS-CoV-2, il Ministero della salute, sentiti il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le procedure e le condizioni nel rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a seguito del superamento di specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità, concorrono alla campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni. La remunerazione del servizio erogato dalle farmacie ai sensi del presente comma è definita dal citato protocollo d'intesa a valere sulle risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard. Con il medesimo protocollo d'intesa sono disciplinate altresì le procedure di registrazione delle somministrazioni eseguite presso le farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018, anche per consentire il monitoraggio del servizio erogato ai fini della remunerazione dello stesso. Le previsioni del predetto protocollo d'intesa esauriscono gli obblighi e gli adempimenti a carico delle farmacie. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la campagna vaccinale antinfluenzale 2021/2022».

  Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
  « Art. 6-bis. – (Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie) – 1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2022 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».

  Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
  « Art. 7-bis. – (Misure urgenti in materia di processo amministrativo) – 1. Fino al 31 dicembre 2021, in presenza di situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia di COVID-19, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate possono autorizzare con decreto motivato, in alternativa al rinvio, la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi assolutamente eccezionali, di singoli magistrati. In tali casi la trattazione si svolge con le modalità di cui all'articolo 13-quater delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».

  All'articolo 11:
   al comma 1, le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2018, n. 93» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106».

  Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
  « Art. 13-bis. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

  All'allegato A, dopo il numero 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Disposizioni concernenti il trasporto pubblico locale».

Proposte emendative

EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 1.
(Dichiarazione stato di emergenza nazionale)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, sopprimere il comma 1;
   sopprimere l'articolo 6.
1.70. Giannone, Cunial.

ART. 2.
(Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33)

  Sopprimerlo.
2.500. Giannone, Cunial.

  Al comma 2, lettera c), capoverso comma 16-septies, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) «Zona bianca»: le regioni nei cui territori il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è inferiore al 10 per cento;.
2.4. Gemmato, Bellucci, Giovanni Russo, Trancassini, Caretta, Prisco, Rachele Silvestri, Albano, Mantovani, Mollicone, Ciaburro, Galatino.

ART. 3.
(Impiego certificazioni verdi Covid-19)

  Sopprimerlo.
*3.48. Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Suriano, Sarli, Giuliodori, Cabras, Raduzzi.

  Sopprimerlo.
*3.404. Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato, Mollicone, Delmastro Delle Vedove, Ciaburro, Galantino.

  Sopprimerlo.
*3.504. Giannone, Cunial.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo svolgimento dei seguenti servizi e attività è consentito anche nelle zone arancioni e rosse, a condizione che, in dette zone, gli accessi siano riservati ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto:

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso:
   al medesimo comma:
    alla lettera a), sopprimere le parole da:, per il consumo al tavolo fino alla fine della lettera;
    alla lettera d), sopprimere le parole:, limitatamente alle attività al chiuso;
    alla lettera f), sostituire le parole: salvo che per con la seguente: inclusi;
    alla lettera g), sopprimere le parole da: limitatamente alle attività al chiuso fino alla fine della lettera;
   sopprimere il comma 2.
3.500. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera a).
*3.49. Massimo Enrico Baroni, Leda Volpi, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Suriano, Sarli, Giuliodori.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera a).
*3.405. Meloni, Lollobrigida, Osnato, Trancassini, Caiata, Bellucci, Gemmato, Caretta, Ciaburro, Zucconi, Galantino.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera a).
*3.505. Giannone, Cunial.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e ad eccezione dei servizi di ristorazione e mense all'interno delle aziende e delle attività di ristorazione site in stazioni di servizio e autogrill ubicati lungo le autostrade.
3.506. Giannone, Cunial.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:; la disposizione di cui alla presente lettera non si applica, inoltre, ai servizi di ristorazione aziendali, alle mense all'interno delle aziende e ai servizi di ristorazione all'interno degli scali aeroportuali.
3.501. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella, Tonelli, Caffaratto, Legnaioli.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: qualora l'apertura non sia già disciplinata dalle precedenti norme sul distanziamento sociale e di contingentamento della capienza massima.
3.50. Massimo Enrico Baroni, Leda Volpi, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Suriano, Sarli, Giuliodori, Bellucci, Deidda, Silvestroni.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera c).
3.51. Massimo Enrico Baroni, Leda Volpi, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Suriano, Sarli, Giuliodori.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera e).
3.53. Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Leda Volpi, Suriano, Sarli, Giuliodori.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera i).
3.52. Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Suriano, Sarli, Giuliodori.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole:, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
3.354. Alemanno.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: esclusi per età dalla campagna vaccinale con le seguenti: di età inferiore ai diciotto anni.
*3.47. Vallascas, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Leda Volpi, Suriano, Sarli, Giuliodori.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: esclusi per età dalla campagna vaccinale con le seguenti: di età inferiore ai diciotto anni.
*3.331. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella, Turri, Murelli, Claudio Borghi, Cavandoli, Cestari, Tomasi, Furgiuele.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale aggiungere le seguenti:, ai minori di anni diciotto.
3.417. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato, Galatino.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché ai soggetti che siano in possesso di idonea certificazione medica attestante un elevato livello di anticorpi specifici contro il SARS-CoV-2 dosato attraverso test sierologico quantitativo da effettuarsi presso un laboratorio di analisi pubblico o privato accreditato presso il Servizio sanitario nazionale e convenzionato. In tal caso tale certificazione medica ha una validità di tre mesi a decorrere dalla data di esecuzione dell'indagine di laboratorio.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le certificazioni mediche di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono essere utilizzate esclusivamente per i medesimi fini di cui all'articolo 9, comma 10-bis.;
   all'articolo 4, comma 1:
    sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 2-bis, comma 1, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo le parole: «di cui all'articolo 9» sono aggiunte le seguenti: «e delle certificazioni mediche di cui all'articolo 9-bis, comma 3,»;
    2) dopo le parole: «e dei reparti di pronto soccorso» sono aggiunte le seguenti: «nonché dei reparti delle strutture ospedaliere»;
   alla lettera c), capoverso comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché ai soggetti in possesso della certificazione medica di cui all'articolo 9-bis, comma 3.
*3.8. Menga.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché ai soggetti che siano in possesso di idonea certificazione medica attestante un elevato livello di anticorpi specifici contro il SARS-CoV-2 dosato attraverso test sierologico quantitativo da effettuarsi presso un laboratorio di analisi pubblico o privato accreditato presso il Servizio sanitario nazionale e convenzionato. In tal caso tale certificazione medica ha una validità di tre mesi a decorrere dalla data di esecuzione dell'indagine di laboratorio.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le certificazioni mediche di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono essere utilizzate esclusivamente per i medesimi fini di cui all'articolo 9, comma 10-bis.;
   all'articolo 4, comma 1:
    sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 2-bis, comma 1, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo le parole: «di cui all'articolo 9» sono aggiunte le seguenti: «e delle certificazioni mediche di cui all'articolo 9-bis, comma 3,»;
    2) dopo le parole: «e dei reparti di pronto soccorso» sono aggiunte le seguenti: «nonché dei reparti delle strutture ospedaliere»;
   alla lettera c), capoverso comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché ai soggetti in possesso della certificazione medica di cui all'articolo 9-bis, comma 3.
*3.54. Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Leda Volpi, Suriano, Sarli, Giuliodori.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, in tutti i luoghi in cui è richiesta l'esibizione del green pass, sono istituiti dei presidi medico-sanitari per la effettuazione di tamponi antigenici-rapidi o salivari, totalmente a carico del Servizio sanitario nazionale.
  1-ter. I tamponi sono forniti dalla regione o dalla provincia autonoma, anche attraverso modalità definite dal Comitato tecnico scientifico. A tal fine nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito per l'anno 2021 un fondo con dotazione di 150 milioni di euro. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse economiche di cui al presente comma, nonché le modalità attuative del presente comma.
  1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
3.1. Sodano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di evitare che l'impiego delle certificazioni verdi Covid-19 comporti disuguaglianza sociale e ricadute economiche negative per i servizi e le attività elencate al comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, il Servizio sanitario nazionale assicura la somministrazione gratuita di test molecolari e antigenici rapidi, anche su campione salivare, per l'ottenimento delle certificazioni medesime in favore di minori di età compresa tra i dodici e i diciotto anni, persone con disabilità e soggetti che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di condizioni o patologie ostative certificate. Per l'attuazione del presente comma, il Fondo di cui all'articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto.
3.502. Panizzut, Boldi, Cavandoli, Foscolo, Iezzi, Lazzarini, Lucchini, Alessandro Pagano, Paolin, Piccolo, Sutto, Tiramani, Zanella, Murelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 10-bis è inserito il seguente:
  «10-ter. Le Regioni, i Comuni e i datori di lavoro non possono estendere l'utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19, neanche per l'accesso in luoghi privati.».
3.11. Giuliodori.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione contro il SARS-CoV-2)

  1. È garantito il diritto all'indennizzo e agli altri benefici previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in tutti i casi in cui, a causa della vaccinazione contro il SARS-CoV-2, sia derivata la morte ovvero una menomazione permanente dell'integrità psicofisica.
  2. Per l'attuazione del comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo per l'indennizzo dei danni da vaccinazione anti SARS-CoV-2. Al relativo onere si provvede secondo quanto previsto dall'articolo 13 del presente decreto.
3.0500. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Campagna nazionale di informazione sulla vaccinazione anti Covid-19)

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le modalità per l'attuazione di una capillare campagna di informazione sulla vaccinazione anti Covid-19, al fine di incentivare l'incremento delle adesioni attraverso la diffusione di informazioni corrette, salvaguardando la libertà di scelta, evitando l'introduzione di obblighi o costrizioni e valorizzando l'impegno a tutti i livelli degli esercenti le professioni sanitarie, dei comuni, delle regioni, della struttura commissariale e del Governo.
3.0501. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

ART. 4.
(Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52)

  Sopprimerlo.
*4.8. Cunial.

  Sopprimerlo.
*4.503. Giannone, Cunial.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4.504. Giannone, Cunial.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. È garantito ai familiari dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, lo svolgimento delle visite ai loro congiunti ricoverati, con cadenza giornaliera e secondo regole prestabilite consultabili da parte degli stessi. La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.».
4.11. Noja.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 50 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 50 per cento.
4.10. Noja.

  Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 01) con il seguente:
    01) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «test molecolare» sono aggiunte le seguenti: «, anche salivare».
4.27. Spessotto, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Costanzo, Leda Volpi, Suriano, Sarli, Giuliodori.

  Al comma 1, lettera e), numero 01), sostituire le parole da: quest'ultimo fino a: Ministero della salute con le seguenti: anche su campione salivare;

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   al numero 02), sostituire le parole da: quest'ultimo fino a: Ministero della salute con le seguenti: anche su campione salivare;
   dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
    1-bis) al comma 5, dopo le parole: «dall'esecuzione del test» sono aggiunte le seguenti: antigenico rapido, anche su campione salivare, ovvero di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare, anche su campione salivare,.
4.501. Panizzut, Boldi, Cavandoli, Foscolo, Iezzi, Lazzarini, Lucchini, Alessandro Pagano, Paolin, Piccolo, Sutto, Tiramani, Zanella, Murelli.

  Al comma 1, lettera e), numero 01), sostituire le parole da: quest'ultimo fino a: Ministero della salute con le seguenti: anche su campione salivare.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 02) sostituire le parole da: quest'ultimo fino alla fine del numero con le seguenti: anche su campione salivare.
4.505. Giannone, Zucconi, Cunial.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 aggiungere le seguenti: accertata, ovvero dopo un test sierologico positivo (igG positive) effettuato nei mesi antecedenti con risultato idoneo ad attestare l'avvenuta guarigione da COVID-19, secondo criteri da definire con circolare del Ministero della salute.
4.130. Noja, Marco Di Maio.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: nonché a seguito di rilevata esistenza di anticorpi neutralizzanti anti-RBD all'esito di test sierologico quantitativo, verificato con cadenza trimestrale, successivamente ad avvenuta guarigione da oltre sei mesi da COVID-19, o in caso di avvenuta infezione asintomatica o di eseguita vaccinazione con altre vaccinoprofilassi pur ancora in corso di riconoscimento.
4.23. Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Suriano, Sarli, Giuliodori.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
    1-bis) al comma 4, le parole: «sei mesi», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi», la parola «semestrale» è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero della salute provvede ad aggiornare le certificazioni rilasciate ai sensi del presente comma, al fine di garantire che relativa decorrenza sia computata effettivamente a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2 e non dal primo tampone positivo. Entro il medesimo termine, si provvede a modificare le risposte pubblicate nella sezione FAQ della piattaforma nazionale digital green certificate che riportano informazioni in contrasto con le disposizioni di cui al presente comma».
4.502. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
    1-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi» e la parola «semestrale» è soppressa.
4.500. Ianaro, D'Arrando, Federico, Lorefice, Mammì, Misiti, Nappi, Nesci, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
    1-bis) al comma 5, dopo le parole: «dall'esecuzione del test» sono aggiunte le seguenti: «antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare».
4.149. Ianaro, D'Arrando, Federico, Lorefice, Mammì, Misiti, Nappi, Nesci, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
    1-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Prima dell'effettuazione della vaccinoprofilassi COVID-19 ed ai fini dell'esclusione di possibili fattori di controindicazioni o rischio in soggetti predisposti, di cui il soggetto stesso può non essere a conoscenza, il medico curante, a seguito di test sierologico quantitativo, certifica clinicamente l'esistenza nel paziente di fattori neutralizzanti anti-RBD. L'attestazione da diritto alla certificazione verde COVID-19 di durata trimestrale, fatto salvo un diverso termine individuato nel certificato stesso, e all'esercizio delle relative facoltà previste dalla legge.».
4.24. Massimo Enrico Baroni, Leda Volpi, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Suriano, Sarli, Giuliodori.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
    1-bis) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
  «8-bis. Le certificazioni verdi COVID-19, di cui al comma 2, lettera b), possono essere rilasciate anche a soggetti che presentano un test anti-RBD della proteina Spike relativa al virus SARS-CoV-2 positivo, nonché dispongono in data successiva al suddetto test, di un test molecolare o antigenico rapido con esito negativo.».
4.2. Raduzzi.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 9, è inserito il seguente:
  «9-bis. Per i soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la certificazione resa dal medico curante attestante l'esistenza di controindicazioni alla vaccinoprofilassi esenta e tiene luogo della certificazione verde COVID-19 per il pieno esercizio delle relative facoltà previste dalla legge, esclusa qualsivoglia limitazione.».
4.25. Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Suriano, Sarli, Giuliodori.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).
*4.4. Suriano.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).
*4.26. Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Leda Volpi, Sarli, Giuliodori.

ART. 5.
(Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi e per la campagna vaccinale antinfluenzale 2021/2022)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a prezzi contenuti aggiungere le seguenti: alla generalità della popolazione e in regime di gratuità ai soggetti di età non superiore a 30 anni che sono in attesa di effettuare la vaccinazione.

  Conseguentemente:
   al comma 2, primo periodo e terzo periodo, sostituire le parole: 45 milioni con le seguenti: 100 milioni;
   al comma 3, lettera b), sostituire le parole:, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti:, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 e a 100 milioni di euro per l'anno 2023;
   al comma 4:
    all'alinea, sostituire le parole: 45 milioni con le seguenti: 100 milioni;
    alla lettera a), sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni;
    alla lettera b) sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 50 milioni.
5.11. Ungaro, Migliore.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, garantendo a tali soggetti la gratuità della somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2;

  Conseguentemente, al comma 2:
   al primo periodo, sostituire le parole: 45 milioni con le seguenti: 47 milioni;
   al terzo periodo, sostituire le parole da: 45 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 47 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 45 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 3 e quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.90. Sportiello, D'Arrando, Federico, Ianaro, Lorefice, Mammì, Misiti, Nappi, Nesci, Penna, Provenza, Ruggiero, Villani.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di agevolare i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, la somministrazione di test antigenici rapidi di cui al presente comma è a carico del Servizio sanitario nazionale.
5.3. Sarli, Ehm, Suriano, Termini, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le strutture del Servizio sanitario nazionale eseguono gratuitamente i test antigenici rapidi ai cittadini residenti in Italia, per accedere ai servizi e alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto, nonché per turismo.
5.8. Ehm, Sarli, Suriano, Termini, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. Al fine di prevenire e controllare la diffusione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambiente scolastico, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, un piano di monitoraggio volto a realizzare con urgenza test salivari rapidi nelle scuole primarie e secondarie di primo grado su tutto il territorio nazionale.
5.500. Giannone, Zucconi, Cunial.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure urgenti in materia di somministrazione di anticorpi monoclonali)

  1. In considerazione delle recenti evidenze scientifiche che confermano il profilo di efficacia e sicurezza degli anticorpi monoclonali anti SARS-CoV-2, l'Agenzia Italiana del Farmaco provvede ad aggiornare le condizioni e modalità d'impiego di tali medicinali e adotta ogni ulteriore iniziativa utile al fine di promuoverne il maggiore utilizzo, valutando altresì la possibilità di consentirne la prescrizione da parte dei medici di medicina generale, nell'ottica di assicurare la tempestività di intervento e la somministrazione precoce nelle fasi iniziali della malattia.
5.0500. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

ART. 6.
(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19)

  Sopprimerlo.
6.503. Giannone, Cunial.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. L'esecutività delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito, degli avvisi bonari e degli avvisi di accertamento esecutivi, notificati fino alla data del 31 dicembre 2021, è differita al 1o gennaio 2022. Sono conseguentemente differiti i termini processuali relativi all'impugnazione dei predetti atti.
  1-ter. A decorrere da tale data per le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito, gli avvisi bonari e gli avvisi di accertamento esecutivi notificati entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti dovranno effettuare il versamento degli importi richiesti entro sessanta giorni, ovvero richiedere, entro il medesimo termine di sessanta giorni, la rateazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, da concedere su semplice richiesta dei contribuenti senza previsione di alcun requisito, con applicazione, agli importi dilazionati, di interessi al saggio legale.
   1-quater. Per le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito e gli avvisi bonari, notificati dopo la data del 31 dicembre 2021 e fino al 30 giugno 2022, i contribuenti dovranno effettuare i versamenti degli importi richiesti entro sessanta giorni dalla data di notifica, ovvero richiedere, entro i medesimi termini, la rateazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, da concedere su semplice richiesta dei contribuenti senza previsione di alcun requisito, con applicazione, agli importi dilazionati, di interessi al saggio legale.
   1-quinquies. La decadenza dai piani di rateazione di cui ai commi 2-ter e 2-quater, nonché da tutti quelli richiesti all'Agenzia delle Entrate – Riscossione entro il 31 dicembre 2022 si verificherà con il mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive.
6.501. Lollobrigida, Meloni, Ferro, Foti, Zucconi, Galantino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 145, comma 1, e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
6.500. Meloni, Lollobrigida, Ferro, Foti, Zucconi, Galantino.

ART. 9
(Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità)

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  01. La disposizione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica anche per l'anno 2021.

  02. All'articolo 26, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  03. Agli oneri derivanti dai commi 01 e 02, stimati in 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente:
   al comma 1, sostituire le parole: 31 ottobre con le seguenti: 31 dicembre;
   al comma 2, sostituire la parola: comma con le seguenti: commi 2 e.
   al comma 3, sostituire le parole: 173,95 milioni con le seguenti: 190,9 milioni;
   al comma 4:
    all'alinea, sostituire le parole: 16,950 milioni con le seguenti: 33,9 milioni;
    alla lettera a), sostituire le parole: 8,475 milioni con le seguenti: 25,425 milioni.
9.100. Panizzut, Murelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Moschioni, Caffaratto, Snider.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole: «da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono sostituite dalle seguenti: «da patologie ostative certificate che non consentono l'effettuazione della vaccinazione anti-SARS-CoV-2».

  Conseguentemente:
   al comma 1, sostituire la parola: 31 ottobre con la seguente: 31 dicembre;
   al comma 2, sostituire la parola: comma con le seguenti: commi 2 e e sostituire la parola: modificato con la seguente: modificati.
9.22. D'Arrando, Federico, Ianaro, Lorefice, Mammì, Misiti, Nappi, Nesci, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021» e dopo le parole: « della legge 5 febbraio 1992, n. 104,» sono aggiunte le seguenti: « e per i quali i competenti organi medico-legali attestino altresì condizioni cliniche ostative alla effettuazione della vaccinazione anti COVID-19, ovvero uno stato di immunodepressione tale da compromettere la copertura vaccinale normalmente attesa».

  Conseguentemente:
   al comma 1, sostituire le parole: 31 ottobre con le seguenti: 31 dicembre;
   al comma 2, sostituire la parola: comma con le seguenti: commi 2 e.
   al comma 3, sostituire le parole: 173,95 milioni con le seguenti: 217,45 milioni;
   al comma 4:
    all'alinea, sostituire le parole: 16,950 milioni con le seguenti: 60,450 milioni;
    alla lettera b), sostituire le parole: 8,475 milioni con le seguenti: 51,975 milioni.
9.5. Noja.

  Al comma 2, sostituire la parola: comma con le seguenti: commi 2 e.

  Conseguentemente:
   al comma 3, sostituire le parole: 173,95 milioni con le seguenti: 184,95 milioni;
   al comma 4:
    all'alinea, sostituire le parole 16,950 milioni con le seguenti: 27,950 milioni;
    alla lettera b), sostituire le parole: 8,475 milioni con le seguenti: 19,475 milioni.
9.4. Noja.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Prevenzione del contagio nel contesto della migrazione)

  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 10-ter, è aggiunto il seguente:

«Art. 10-quater.

(Disposizioni per lo stato di emergenza in materia di immigrazione)
   1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica, fino alla revoca dello stato di emergenza, è fatto divieto ad ogni imbarcazione che ha compiuto attività di soccorso di stranieri in mare, di fare ingresso nei porti italiani prima dell'espletamento dei controlli per verificare la sicurezza a bordo. Gli stranieri eventualmente presenti sull'imbarcazione non possono scendere a terra prima che si sia conosciuto l'esito dell'espletamento dei controlli antigenici».
9.04. Iezzi, Bordonali, Lazzarini, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

ART. 11.
(Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse)

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché alle associazioni e società sportive dilettantistiche e alle associazioni culturali musicali.
11.3. Trizzino.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
*1.1. Sodano.

  Sopprimerlo.
*1.2. Cunial.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2.1. Cunial.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3.5. Sarli, Suriano, Massimo Enrico Baroni, Ehm.

  Sopprimerlo.
*3.12. Cunial.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera a) .
*3.3. Raduzzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), dopo le parole: di cui all'articolo 5 aggiungere le seguenti: svolti al chiuso;
   b) alla lettera c), dopo le parole: di cui all'articolo 5-bis aggiungere le seguenti: svolti al chiuso;
   c) alla lettera e), dopo le parole: di cui all'articolo 7 aggiungere le seguenti: svolti al chiuso;
   d) alla lettera g), sopprimere le parole: con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi e le relative attività di ristorazione.
3.2. Raduzzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: esclusi per età dalla campagna di vaccinale con le seguenti: di età inferiore ai diciotto anni.
3.7. Menga.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché alle donne in gravidanza e in periodo di allattamento che siano in possesso di certificazione rilasciata dal consultorio o dallo specialista ginecologo di struttura pubblica o privata.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le certificazioni mediche di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono essere utilizzate esclusivamente per i medesimi fini di cui all'articolo 9, comma 10-bis.;
   b) all'articolo 4, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 2-bis, comma 1, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «di cui all'articolo 9» sono aggiunte le seguenti: «e delle certificazioni mediche di cui all'articolo 9-bis, comma 3,»;
   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle donne in gravidanza e in periodo di allattamento che siano in possesso della certificazione medica di cui all'articolo 9-bis, comma 3».
3.9. Menga.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: tenuti con la seguente: raccomandati.
3.4. Raduzzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, sopprimere il comma 5.
3.10. Menga.

ART. 4.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4.5. Sarli, Suriano, Massimo Enrico Baroni, Ehm.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: spazi anche all'aperto;

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 2, sostituire le parole: In zona bianca la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso con le seguenti: In zona bianca la capienza consentita non può essere superiore al 60 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 30 per cento al chiuso.
4.1. Raduzzi.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo sopprimere le parole da: e l'accesso fino alla fine del periodo.
4.6. Sarli, Suriano, Massimo Enrico Baroni, Ehm.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 01) aggiungere il seguente:
    01-bis) al comma 1, lettera b), ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ivi inclusi il vaccino Gam – Covid – Vac “Sputnik V” e ReiThera».
4.3. Raduzzi.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5.10. Cunial.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 novembre con le seguenti: 31 dicembre.
5.5. Menga.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e prevedendo altresì la gratuità di un congruo numero di test antigenici rapidi per nucleo familiare.
5.6. Menga.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni con le seguenti: garantire la gratuità di tali test per i soggetti di età inferiore ai 18 anni.
5.7. Menga.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le strutture del Servizio sanitario nazionale eseguono i test antigenici gratuiti rapidi per i cittadini italiani per accedere ai servizi e alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, nonché per turismo.
5.4. Ehm, Sarli, Suriano, Termini, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al contenimento dei costi con le seguenti: alla somministrazione gratuita.
5.1. Sodano.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 45 milioni con le seguenti: 105,5 milioni;

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: Al relativo onere, pari a 105,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui ai commi 2-bis e 3.
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
   l'articolo 18-bis è abrogato;
   all'articolo 31, comma 7, la lettera g) è soppressa;
   l'articolo 50-quater è abrogato;
   all'articolo 67, i commi 9-bis, 9-ter e 9-quater sono soppressi.
5.2. Raduzzi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Tamponi rapidi presso le istituzioni scolastiche)

  1. In considerazione delle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, al fine di garantire la sicurezza delle studentesse e degli studenti, nonché dei lavoratori della scuola e assicurare un servizio capillare di prevenzione, è autorizzata per l'anno scolastico 2021-2022 la spesa di 150 milioni di euro da destinare alle istituzioni scolastiche per interventi di potenziamento dell'individuazione e conseguente contenimento dei contagi nelle scuole. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presenta legge sono definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche, anche costituite in rete, si coordinano con le Asl competenti per territorio al fine di assicurare:
   a) la rilevazione della temperatura all'ingresso mediante installazione di sistemi di rilevamento automatico della temperatura corporea;
   b) la presenza settimanale presso le istituzioni scolastiche di un medico;
   c) l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi, effettuati in totale gratuità, e con cadenza settimanale presso le istituzioni scolastiche per tutti gli studenti e gli operatori che ne facciano richiesta;
   d) le comunicazioni dei risultati di cui alle lettere a), b) e c) alle medesime Asl di cui al comma 2 competenti per territorio;
   e) l'intervento dei servizi di pronto soccorso e l'attivazione dei protocolli di cura in caso di riscontro positivo all'infezione.

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
5.01. Sodano.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6.2. Cunial.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7.1. Cunial.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
8.1. Cunial.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

  1. Al comma 2-ter dell'articolo 35 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, dopo le parole: «Residenziale e in hospice» sono aggiunte le seguenti: «e le tariffe relative ai DRG per le prestazioni di terapia del dolore in ambito ospedaliero».
8.01. Trizzino.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
9.3. Cunial.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
10.1. Cunial.

ART. 11.

  Sopprimerlo.
11.4. Cunial.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 100 milioni.
11.2. Raduzzi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.
11.1. Sodano.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12.1. Cunial.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
13.1. Cunial.

ART. 14.

  Sopprimerlo.
14.1. Cunial.