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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 20 settembre 2021

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 20 settembre 2021.

  Amitrano, Ascani, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Cancelleri, Carfagna, Carinelli, Casa, Castelli, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita, Palazzotto, Parolo, Perantoni, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Tateo, Testamento, Vignaroli, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Cancelleri, Carfagna, Carinelli, Casa, Castelli, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita, Palazzotto, Parolo, Perantoni, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Tateo, Testamento, Vignaroli, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 17 settembre 2021 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   CASSINELLI: «Modifiche agli articoli 1 e 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, in materia di requisiti per l'ammissione al concorso notarile e di limite di età per l'esercizio dell'ufficio di notaio» (3285);

   FERRAIOLI: «Modifiche all'articolo 333 del codice di procedura penale, in materia di divieto di utilizzazione delle denunce anonime» (3286);

   LICATINI ed altri: «Disposizioni per favorire la riduzione dell'uso di attrezzi da pesca in plastica» (3287).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  Le seguenti proposte di legge sono state successivamente sottoscritte dal deputato Maraia:

   GRILLO ed altri: «Introduzione dell'articolo 70-bis del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di concessione di licenza obbligatoria per la produzione di medicinali o dispositivi medici in caso di emergenza sanitaria nazionale» (2980);

   DE CARLO ed altri: «Introduzione dell'articolo 612-quater del codice penale, in materia di manipolazione artificiale di immagini di persone reali allo scopo di ottenerne rappresentazioni nude» (2986);

   BUOMPANE ed altri: «Modifica del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di enti locali in situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo» (3149);

   GRILLO ed altri: «Istituzione del servizio di medicina scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado» (3185);

   VILLANI ed altri: «Riconoscimento della figura professionale dell'autista soccorritore» (3199).

Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   II Commissione (Giustizia)

  MICILLO ed altri: «Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni sanzionatorie in materia ambientale» (3176) Parere delle Commissioni I, V e VIII.

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 16 e 17 settembre 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (COM(2021) 548 final), corredata dai relativi allegati (COM(2021) 548 final – Annexes 1 to 7), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza di Malta (COM(2021) 584 final), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 584 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (304).

  Questa richiesta, in data 17 settembre 2021, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 27 ottobre 2021. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 7 ottobre 2021.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 6 AGOSTO 2021, N. 111, RECANTE MISURE URGENTI PER L'ESERCIZIO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE, UNIVERSITARIE, SOCIALI E IN MATERIA DI TRASPORTI (A.C. 3264-A)

A.C. 3264-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 3264-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 122 del 2021.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università)

  1. Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. Le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza.
  2. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle università, le seguenti misure minime di sicurezza:

   a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

   b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

   c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

  3. In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. I protocolli e le linee guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità. Le università possono derogare alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), qualora alle attività didattiche e curriculari partecipino esclusivamente studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità.
  4. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
  5. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, al personale scolastico e universitario si applica l'articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, quando sono rispettate le prescrizioni previste dal presente decreto, nonché dalle linee guida e dai protocolli di cui al comma 3.
  6. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-bis è inserito il seguente:

«Art. 9-ter
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19
in ambito scolastico e universitario)

   1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
   2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
   3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
   4. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.
   5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.».

  7. Le disposizioni al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.
  8. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui commi 6 e 7 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  9. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento, delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di screening della popolazione scolastica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27.
  10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento delle competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato, è autorizzata la spesa di 358 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  11. Il Ministero dell'istruzione provvede al monitoraggio delle giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico di cui al comma 6, capoverso articolo 9-ter, comma 2, e dei conseguenti eventuali risparmi e trasmette gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di adottare le opportune variazioni compensative di bilancio per la copertura di eventuali ulteriori oneri derivanti dalla sostituzione del personale ovvero per il reintegro delle disponibilità di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  12. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto)

  1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-ter, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, è inserito il seguente:

«Art. 9-quater
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto)

   1. A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

   a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

   b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;

   c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

   d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

   e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

   2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
   3. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1 avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
   4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.».

Articolo 3.
(Modifiche al decreto-legge n. 33 del 2020)

  1. All'articolo 1, comma 16-bis, secondo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «altresì sui dati monitorati» sono sostituite dalle seguenti: «, ove ritenuto necessario,».

Articolo 4.
(Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico)

  1. Per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi all'aperto, con le linee guida di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro.
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportivi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in zona bianca la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata.
  3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli spettacoli aperti al pubblico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in zona bianca la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore a 2500.

Articolo 5.
(Disposizioni di coordinamento)

  1. Le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono essere utilizzate, oltre che per i fini indicati dall'articolo 9, comma 10-bis, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, anche per quelli di cui agli articoli 9-ter e 9-quater del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021, introdotti dal presente decreto.
  2. Le somme confluite sul conto corrente di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 40 e 42, comma 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono trasferite, per le finalità di cui al suddetto articolo 40 e fermi rimanendo gli obblighi di rendicontazione previsti, alla contabilità speciale del commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 previa iscrizione sul fondo per le emergenze nazionali nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri.

Articolo 6.
(Disposizioni urgenti per la Repubblica di San Marino)

  1. Ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, 9-ter e 9-quater, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Articolo 7.
(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio)

  1. In considerazione dell'attacco subìto dai sistemi informatici della Regione Lazio, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 1° agosto 2021 o iniziati successivamente a tale data, gestiti tramite le strutture informatiche, dalla Regione e dai suoi enti strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 settembre 2021.
  2. La Regione Lazio e i suoi enti strumentali adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui al comma 1, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.
  3. In caso di inoperatività dei siti istituzionali della Regione Lazio e dei suoi enti strumentali, per il medesimo periodo di cui al comma 1, sono sospesi gli obblighi di pubblicità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Articolo 8.
(Proroga del contingente «Strade sicure»)

  1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2021.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 7.626.780, di cui euro 1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 5.751.765 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.
  3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 7.626.780 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  4. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9.
(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128)

  1. All'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo la parola «individua» sono aggiunte le seguenti: «il Ministro, anche senza portafoglio, ovvero»;

   b) al comma 3, dopo le parole «dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal», sono aggiunte le seguenti: «Ministro, anche senza portafoglio, o dal».

Articolo 10.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3264-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1 è premesso il seguente:

  «Art. 01. – (Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di validità della certificazione verde COVID-19) – 1. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: “dall'esecuzione del test” sono inserite le seguenti: “antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare”».

  All'articolo 1:

   al comma 1:

    al secondo periodo, le parole: «Le attività didattiche» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'anno accademico 2021-2022, le attività didattiche»;

    è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono svolte prioritariamente in presenza, altresì, le attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori»;

   al comma 2:

    all'alinea, le parole: «del sistema nazionale di istruzione, e nelle università» sono sostituite dalle seguenti: «educative, scolastiche e universitarie»;

    alla lettera a), le parole: «di età inferiore ai sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «che frequentano i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e la scuola dell'infanzia»;

    dopo la lettera a) è inserita la seguente:

   «a-bis) sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 4-bis dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106»;

   al comma 3:

    al primo periodo, le parole: «nell'ambito scolastico e dei servizi educativi per l'infanzia» sono sostituite dalle seguenti: «nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e formazione nonché nelle università»;

    al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per le classi formate da alunni che per ragioni anagrafiche sono esclusi dalla campagna vaccinale»;

    il terzo periodo è soppresso;

   al comma 4, le parole: «o arancione» sono soppresse;

   al comma 6:

    all'alinea, le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

    al capoversoArt. 9-ter:

     al comma 1, le parole: «e universitario» sono sostituite dalle seguenti: «, delle scuole non paritarie e quello universitario»;

     dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

  «1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori. Le verifiche di cui al comma 4 sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111.
  1-ter. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2»;

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

  «2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni»;

     al comma 3, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

     al comma 4:

      al primo periodo,dopo le parole: «I dirigenti scolastici» sono inserite le seguenti: «, o altro personale dell'istituzione scolastica da questi a tal fine delegato,», dopo le parole: «servizi educativi dell'infanzia» sono inserite le seguenti: «e delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis», dopo le parole: «scuole paritarie» sono inserite le seguenti: «e non paritarie» e le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

      al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e si applicano le sanzioni di cui al comma 5, primo, secondo e terzo periodo»;

     il comma 5 è sostituito dal seguente:

  «5. La violazione delle disposizioni del comma 4 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti»;

     dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

  «5-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono verificare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 attraverso modalità di controllo delle certificazioni verdi COVID-19 che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021. Per le medesime finalità, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1»;

    dopo il capoversoArt. 9-ter sono aggiunti i seguenti:

   «Art. 9-ter.1. – (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo) – 1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore.
   2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
   3. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 1 o loro delegati sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.
   4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al medesimo comma 1. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1 spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti.

   Art. 9-ter.2. – (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso alle strutture della formazione superiore) – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
   2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
   3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1, secondo modalità a campione individuate dalle istituzioni stesse. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
   4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma 1»;

   al comma 7, dopo le parole: «Le disposizioni» sono inserite le seguenti: «di cui», dopo le parole: «per quanto compatibili, anche» sono inserite le seguenti: «ai sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, agli istituti tecnici superiori,» e dopo le parole: «di alta formazione artistica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 8, le parole: «di cui commi» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi»;

   al comma 9, le parole: «Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento, delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale» e le parole: «convertito con modificazioni in legge» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge»;

   al comma 10, le parole: «di 358 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 70 milioni di euro»;

   dopo il comma 10 è inserito il seguente:

  «10-bis. Al fine di consentire il pagamento tempestivo dei supplenti brevi e saltuari e dei docenti temporanei delle istituzioni scolastiche statali, è autorizzata la spesa di 288 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

   dopo il comma 11 è inserito il seguente:

  «11-bis. Le somme versate dalle regioni, comprese quelle a statuto speciale, all'entrata del bilancio dello Stato per il cofinanziamento di contratti di supplenza sia breve e saltuaria sia fino al termine delle attività didattiche, stipulati dalle istituzioni scolastiche statali del territorio regionale per assumere personale scolastico aggiuntivo rispetto all'organico assegnato dall'ufficio scolastico regionale, sono riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione in quanto necessarie al pagamento dei contratti medesimi»;

   alla rubrica, le parole: «del sistema nazionale di istruzione e nelle università» sono sostituite dalle seguenti: «educative, scolastiche e universitarie».

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

  «Art. 1-bis. – (Accesso ai servizi sociali) – 1. Per garantire l'accesso alle mense e ai servizi sociali ai cittadini dell'Unione europea e dei Paesi terzi, senza fissa dimora, in possesso, rispettivamente, dei codici ENI (Europeo non iscritto) e STP (Straniero temporaneamente presente) nonché dei codici fiscali numerici provvisori, sottoposti alla profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2 nel rispetto delle circolari del Ministero della salute, sono assegnati, ove possibile, una certificazione verde COVID-19 provvisoria o, in alternativa, un codice a barre personale in modo da garantire l'identificazione univoca della persona vaccinata anche mediante mezzi informatici».

  All'articolo 2:

   al comma 1, capoverso Art. 9-quater:

    al comma 1:

     alla lettera b), dopo le parole: «nello Stretto di Messina» sono aggiunte le seguenti: «e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti»;

     è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

    «e-bis) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio»;

    dopo il comma 3 è inserito il seguente:

  «3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, come definite dalle linee guida e dai protocolli di cui all'articolo 10-bis del presente decreto, integrano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto di legge e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale, il contenuto degli obblighi di servizio pubblico gravanti sui vettori e sui gestori di infrastrutture o di stazioni destinati all'erogazione ovvero alla fruizione di servizi di trasporto pubblico di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, regolati da atti, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla osta, contratti, convenzioni, disciplinari, appalti o concessioni».

  Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 2-bis. – (Estensione dell'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie) – 1. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente:

  “Art. 4-bis. – (Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie) – 1. Dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.
  2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
  3. I responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma i responsabili e i datori di lavoro possono verificare l'adempimento dell'obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
  4. Agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti delle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, a eccezione del comma 8. La sospensione della prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, e mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10.
  5. L'accesso alle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, in violazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo nonché la violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo sono sanzionati ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74”.

  Art. 2-ter. – (Disposizioni di proroga in materia di lavoratori fragili) – 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 481, le parole: “30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”;

   b) al comma 482, le parole: “282,1 milioni di euro per l'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “396 milioni di euro per l'anno 2021”;

   c) al comma 483, le parole: “173,95 milioni di euro per l'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “195,15 milioni di euro per l'anno 2021”.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 135,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

   a) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

   b) quanto a 35,1 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

  All'articolo 3:

   alla rubrica, la parola: «Modifiche» è sostituita dalla seguente: «Modifica».

  All'articolo 5:

   al comma 1, dopo le parole: «articoli 9-ter» sono inserite le seguenti: «, 9-ter.1, 9-ter.2»;

   al comma 2, le parole: «commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale,».

  Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

  «Art. 5-bis. – (Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di vaccinazioni equivalenti) – 1. All'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: “da SARS-CoV-2” sono aggiunte le seguenti: “e le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio”».

  All'articolo 6:

   al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 9-bis, 9-ter e 9-quatersono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9-bis, 9-ter e 9-quater».

  All'articolo 7:

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. In considerazione dei danni conseguenti all'attacco subìto dai sistemi informatici di cui al comma 1, la regione Lazio può chiedere agli istituti finanziatori, per i mutui concessi nel corso dell'anno 2021, esclusi quelli concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, una proroga del termine di scadenza dei pagamenti dovuti entro il 31 dicembre 2021. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189»;

   al comma 3, le parole: «dei siti istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «dei siti internet istituzionali».

  All'articolo 8:

   dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

  «4-bis. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) agli articoli 1053, comma 1, e 1242, comma 2, le parole: “31 ottobre” sono sostituite dalle seguenti: “15 settembre”;

   b) all'articolo 2233-quater, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

  “3-ter. Per gli anni 2021 e 2022, le aliquote di valutazione degli ufficiali sono formate alla data del 15 ottobre”».

  Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

  «Art. 9-bis. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 01.
(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di validità della certificazione verde Covid-19)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di validità della certificazione verde Covid-19)

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), le parole: «quest'ultimo» sono soppresse;

   b) al comma 2, lettera c), le parole: «quest'ultimo» sono soppresse;

   c) al comma 5, dopo le parole: «dall'esecuzione del test» sono aggiunte le seguenti: «antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare, anche se eseguiti su campione salivare,».
01.100. Ianaro, Lorefice, Sportiello, Ruggiero, D'Arrando, Federico, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Villani.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare, antigenico di laboratorio o antigenico rapido, anche su campione salivare, con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;»;

   b) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) effettuazione di test molecolare, antigenico di laboratorio o antigenico rapido, anche su campione salivare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.».
01.101. Boldi, Panizzut, Cavandoli, Foscolo, Lazzarini, Lucchini, Alessandro Pagano, Paolin, Piccolo, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: «sei mesi», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi», la parola «semestrale» è soppressa e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero della salute provvede ad aggiornare le certificazioni verdi Covid-19 rilasciate ai sensi del presente comma, al fine di garantire che relativa decorrenza sia computata effettivamente a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2 e non dal primo tampone positivo o altra data antecedente la guarigione. Entro il medesimo termine, si provvede a modificare le risposte pubblicate nella sezione FAQ della piattaforma nazionale digital green certificate che riportano informazioni in contrasto con le disposizioni di cui al presente comma».
01.102. Boldi, Panizzut, Claudio Borghi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

ART. 1.
(Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da Sars-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie)

  Sopprimerlo
1.150. Giannone.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: prioritariamente.
1.64. Frassinetti, Bucalo, Albano, Mollicone, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-ter. Per i soggetti indicati al comma 1 i costi dei tamponi antigenici rapidi necessari per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19 sono totalmente a carico dello Stato. Il Governo adotta, entro 15 giorni, i necessari provvedimenti per il rimborso delle prestazioni rese. Ai maggiori oneri per il rimborso totale del costo dei tamponi si provvede mediante definanziamento di pari valore delle risorse stanziate per l'erogazione del reddito di cittadinanza.
1.60. Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato.

  Sopprimere i commi da 2 a 12.
1.7. Cunial.

  Al comma 2, alinea, sopprimere la parola: minime.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   alla lettera a) dopo la parola: disabilità aggiungere le seguenti: riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,;

   dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   «c-bis) è fatto obbligo per gli istituti dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado di dotarsi di dispositivi smart di monitoraggio continuo della CO2 scientificamente validati e calibrati, per garantire la salubrità dell'aria, di sistemi di ventilazione meccanica controllata (VMC) decentralizzati e parametrati al volume dell'ambiente da trattare, per consentire una diluizione significativa degli inquinanti indoor, di sistemi di purificazione/filtrazione dell'aria nanoparticellari in grado di bloccare e inattivare particelle sino a 0,007 micron tramite sistema di purificazione disinfettante (DFS)».
1.117. De Toma, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, alinea, sopprimere la parola: minime.
1.119. De Toma, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera a), dopo la parola: disabilità aggiungere le seguenti: riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,.
1.118. De Toma, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine, le parole: , nonché, esclusivamente in zona bianca, quando i bambini sono seduti al banco.
1.61. Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) è fatto obbligo di garantire una distanza interpersonale non inferiore al metro. Laddove le condizioni strutturali delle aule non consentano il distanziamento di sicurezza interpersonale, il dirigente scolastico procede allo sdoppiamento delle classi.
1.65. Bucalo, Frassinetti, Albano, Mollicone, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) i servizi di prevenzione sanitaria mettono a disposizione dei dirigenti scolastici, dei responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università, all'interno del protocollo di screening, l'utilizzo di tamponi salivari a cadenza regolare. L'Istituto superiore di sanità aggiorna in tal senso le linee guida relative al protocollo di screening nelle scuole e nelle università.
1.10. Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Cabras, Giuliodori, Costanzo, Sarli, Suriano, Siragusa, Termini, Raduzzi, Ehm, Spessotto.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) installazione di sistemi per la rilevazione della temperatura corporea («termoscanner») da istallare agli ingressi della scuola e dei locali pertinenti.
1.104. Bellucci, Gemmato, Lucaselli.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) installazione di sistemi per la rilevazione della temperatura a distanza («termoscanner») da istallare agli ingressi della scuola;.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: All'onere derivante dall'attuazione di quanto previsto dal comma 2, lettera c-bis), valutato in 80 mila euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
1.28. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) è fatto obbligo per gli istituti dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado di dotarsi di dispositivi smart di monitoraggio continuo della CO2 scientificamente validati e calibrati, per garantire la salubrità dell'aria, di sistemi di ventilazione meccanica controllata (Vmc) decentralizzati e parametrati al volume dell'ambiente da trattare, per consentire una diluizione significativa degli inquinanti indoor, di sistemi di purificazione/filtrazione dell'aria nanoparticellari in grado di bloccare e inattivare particelle sino a 0,007 micron tramite sistema di purificazione disinfettante (DFS).
1.120. De Toma, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) installazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata (Vmc) negli ambienti scolastici.
1.103. Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Quota parte delle risorse del «Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022» di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, pari ad almeno 300 milioni per il 2021, è destinata all'acquisto di test rapidi antigenici e salivari riservati agli studenti di ogni ordine e grado, da effettuare con cadenza quindicinale.
  2-ter. All'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, le parole: «lo stanziamento di 350 milioni di euro nel 2021» sono sostituite dalle seguenti: «lo stanziamento di 650 milioni di euro nel 2021».
1.29. Giovanni Russo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Quota parte delle risorse del «Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022» di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, pari ad almeno 200 milioni per il 2021, è destinata alla distribuzione di dispositivi di protezione individuale riservati agli studenti per i quali sono obbligatori.
  2-ter. All'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, le parole: «lo stanziamento di 350 milioni di euro nel 2021» sono sostituite dalle seguenti: «lo stanziamento di 550 milioni di euro nel 2021».
1.30. Giovanni Russo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per l'anno scolastico 2021/2022, fino al 30 giugno 2022, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61. Ai maggiori oneri della presente disposizione si fa fronte mediante una riduzione di pari importo delle risorse stanziate a favore del reddito di cittadinanza, nella misura massima di 1.000 milioni di euro.
1.121. Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2, fino a cessate esigenze le competenti autorità sanitarie provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado tramite somministrazione di test salivari rapidi agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza quindicinale.
1.105. Bellucci, Lucaselli, Gemmato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, possono essere previste collaborazioni e condivisioni di spazi tra le scuole pubbliche statali e le scuole pubbliche paritarie. A tal fine, alle istituzioni scolastiche paritarie è erogato un contributo complessivo di 80 milioni di euro per il 2021, ripartiti con decreto del Ministro dell'istruzione in proporzione alla forma di collaborazione e condivisione.
1.101. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Frassinetti, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, possono essere attivate convenzioni con tutti i gestori di mezzi di trasporto privati con la finalità di decongestionare il trasporto pubblico e scaglionando ingressi e uscite per impedire ogni forma di assembramento.
1.102. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Frassinetti, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , limitando l'adozione delle misure di quarantena e di isolamento ai soli studenti positivi e alle persone loro conviventi. Per i casi di quarantena individuati ai sensi del presente comma, fino al 30 giugno 2022, si applicano le disposizioni individuate all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30. Ai maggiori oneri della presente disposizione si fa fronte mediante una riduzione di pari importo delle risorse stanziate a favore del reddito di cittadinanza, nella misura massima di 1.000 milioni di euro.
1.62. Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
1.66. Bucalo, Frassinetti, Albano, Mollicone, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: , ivi inclusa la deroga fino alla fine del comma.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
1.100. Bellucci, Gemmato, Lucaselli, Varchi, Maschio.

  Al comma 3, sopprimere le parole da: , ivi inclusa la deroga fino alla fine del comma.
1.99. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: 31 dicembre 2021,.
1.63. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Entro il corrente anno scolastico 2021/2022 è previsto l'avvio di una nuova sessione contrattuale per l'assegnazione a tutto il personale scolastico di un'indennità per il rischio biologico e ai videoterminalisti di un'indennità specifica. Tali indennità, con carattere mensile, dovranno essere corrisposte in proporzione alle giornate lavorative svolte in presenza.
1.27. Ferro, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021-2022, al fine di promuovere la didattica in presenza, ridurre il fenomeno dell'affollamento delle classi e diminuire il rapporto tra alunni, personale docente, educativo e amministrativo, con decreto legislativo il Governo, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le Confederazioni sindacali firmatarie del Patto per la scuola al centro del Paese del 20 maggio 2021, provvede alla revisione ragionata dei parametri di cui al protocollo di intesa del 6 agosto 2020 riferito al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81, sottoscritto tra il Ministero dell'istruzione e i sindacati rappresentativi della scuola, per il contenimento della diffusione di COVID-19».
1.69. Bucalo, Frassinetti, Albano, Mollicone, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023 e 2023-2024, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici, siti nelle aree colpite dagli eventi sismici siti nel cratere del sisma 2016, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di garantire un'attività didattica in presenza, qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione.
1.70. Albano, Bucalo, Trancassini, Rachele Silvestri, Prisco, Frassinetti, Mollicone, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al comma 4-ter, lettera a), dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «30 dicembre 2021, finalizzati al recupero degli apprendimenti», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022, per le finalità previste al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per l'anno scolastico 2021/2022 oltre che al recupero degli apprendimenti».
1.71. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Bellucci, Gemmato.

  Sopprimere il comma 6.
*1.12. Sarli.

  Sopprimere il comma 6.
*1.108. Lollobrigida, Delmastro Delle Vedove, Bucalo, Giovanni Russo, Frassinetti, Albano, Mollicone, Bellucci, Gemmato.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento, delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di screening effettuato con test antigenico rapido su campione salivare della popolazione scolastica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
1.68. Frassinetti, Bucalo, Albano, Mollicone, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, comma 1, sopprimere le parole: , nonché gli studenti universitari,.
1.13. Suriano, Sarli.

  Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: oppure la certificazione comprovante l'effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene Sars-CoV-2.
1.130. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, sopprimere il comma 1-bis.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, medesimo capoverso:

   ai commi 2 e 3 sostituire le parole: ai commi 1 e 1-bis con le seguenti: al comma 1

   al comma 4, sostituire le parole: ai commi 1 e 1-bis con le seguenti: al comma 1 e sopprimere le parole: e delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis;

   sopprimere l'articolo 2-bis;

   all'articolo 5, comma 1, sopprimere le parole: , 9-ter.1, 9-ter.2.
1.503. Ehm, Sarli, Suriano.

  Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
1.507. Raduzzi.

  Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, sopprimere il comma 2.
*1.14. Sarli.

  Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, sopprimere il comma 2.
*1.24. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con le associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, definiscono la disciplina da applicare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario. Il mancato rispetto delle citate disposizioni non può, in ogni caso, comportare la sospensione del rapporto di lavoro.
1.25. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: nonché ai soggetti che siano in possesso di idonea certificazione medica attestante un elevato livello di anticorpi specifici contro il SARS-CoV-2 dosato attraverso test sierologico quantitativo da effettuarsi presso un laboratorio di analisi pubblico o privato accreditato presso il Servizio sanitario nazionale e convenzionato. In tal caso tale certificazione medica ha una validità di sei mesi a decorrere dalla data di esecuzione dell'indagine di laboratorio.
1.200. Menga, Romaniello.

  Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È, altresì, esente dall'obbligo di certificazione verde il corpo docente e studentesco universitario che svolga esami e qualsiasi attività didattica o seminariale da remoto.
1.9. Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Cabras, Giuliodori, Costanzo, Sarli, Suriano, Siragusa, Termini, Raduzzi, Ehm, Spessotto.

  Al comma 6, sopprimere i capoversi Art. 9-ter.1 e Art. 9-ter.2.
1.511. Giuliodori.

  Al comma 6, capoverso Art. 9-ter.1, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o che presenti un documento che attesti l'avvenuta vaccinazione con i vaccini Gam-Covid-Vac Sputnik V e Reithera.
1.509. Raduzzi.

  Al comma 6, capoverso Art. 9-ter.1, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì agli istituti dell'infanzia.
1.508. Raduzzi.

  Al comma 6, capoverso Art. 9-ter.1, dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

  1-bis. Per i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, l'esecuzione e il costo dei test antigenici rapidi sono a carico del Servizio sanitario nazionale.
1.506. Sarli, Ehm, Suriano.

  Al comma 6, capoverso Art. 9-ter.1, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La misura di cui al comma 1 non si applica altresì ai soggetti che presentano un test anti RBD della proteina Spike, relativa al virus SARS-CoV-2, positivo, nonché dispongano, in data successiva al medesimo test anti RDB, di un test molecolare o antigenico rapido con esito negativo.
1.510. Raduzzi.

  Al comma 6, capoverso Art. 9-ter.1, sopprimere il comma 4.
1.502. Suriano, Sarli, Ehm.

  Al comma 6, dopo il capoverso Art. 9-ter.2, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.3.
(Testi antigenici rapidi)

  1. Per i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, l'esecuzione e il relativo onere dei test antigenici rapidi sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale.
1.504. Sarli, Ehm, Suriano.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Nelle scuole di ogni ordine e grado è istituita la figura professionale dello psicologo scolastico, incaricato di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, nonché di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio degli alunni, delle famiglie e del personale scolastico connessi al perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27.
1.106. Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di promuovere la salute psicologica degli studenti, aiutandoli a gestire le proprie emozioni, anche in considerazione dell'impatto emotivo dell'emergenza sanitaria su bambini e adolescenti, le scuole di ogni ordine e grado possono prevedere l'introduzione dell'insegnamento sperimentale dell'educazione all'intelligenza emotiva. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico finalizzate alla promozione dell'educazione all'intelligenza emotiva e all'acquisizione di competenze adeguate, attraverso la predisposizione di progetti pilota, sono stanziate risorse pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
1.107. Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene Sars-CoV-2.»
1.129. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sopprimere la lettera a).
1.132. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9-bis, comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: «I predetti titolari o gestori nonché i soggetti deputati al controllo delle certificazioni di cui al comma 10 dell'articolo 9, sono esonerati da ogni responsabilità civile e penale connessa all'accesso illegittimo di soggetti che esibiscano certificazioni verdi COVID-19 false e non rilevate dalle verifiche digitali di cui al comma 3 e ad eventuali e conseguenti contagi contratti dai fruitori delle attività o dei servizi di cui al comma 1».
1.131. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: «ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale» sono aggiunte le seguenti: «, ai minori di anni 18».
1.133. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche, le amministrazioni competenti provvedono in tempo utile alla nomina degli insegnanti di sostegno per gli studenti DVA.
1.26. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11.1. Per il personale docente e non docente e per la popolazione scolastica non vaccinata sono previsti tamponi nasali rapidi o salivari rapidi gratuiti a carico dello Stato.
1.58. Mollicone, Frassinetti, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Al fine di garantire la sicurezza del trasporto pubblico locale in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico, Il Ministero della salute, in accordo con il Ministero dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto avvia una sperimentazione preliminare volta a testare l'efficacia di dispositivi per la sanificazione dell'aria da installare sui condotti dell'aria di ritorno degli impianti di climatizzazione degli autobus.
1.72. Costanzo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Monitoraggio dell'efficacia nel contrasto al COVID-19 degli impianti di aerazione e sanificazione dell'aria nelle scuole)

  1. Al fine di rafforzare le misure di contrasto alla trasmissione del virus SARS-CoV-2 nelle scuole, è istituito presso il Ministero della salute un fondo, con una dotazione pari a 400 mila euro per l'anno 2021, per avviare una fase di monitoraggio sull'efficacia dei sistemi e impianti di aerazione e sanificazione dell'aria, individuati secondo le modalità di cui al seguente comma 2, da installare all'interno di un campione selezionato di plessi scolastici.
  2. Per le finalità di cui al comma precedente, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università dell'istruzione e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Cnr, definisce i criteri per individuare il campione di scuole da sottoporre a monitoraggio, i sistemi di aerazione da installare nelle aule, la tipologia e le modalità di raccolta dei dati. Il decreto definisce inoltre la ripartizione delle risorse per l'acquisto degli impianti e la gestione delle attività di monitoraggio.
  3. Nell'attività di monitoraggio possono essere sperimentati nuovi e più efficaci sistemi di aerazione e di sanificazione, compresi i sistemi a doppio flusso con aria sterilizzata, sia in entrata che in uscita, mediante raggi UV-(A, B e C).
  4. L'attività di monitoraggio è svolta dal Cnr e da istituti di ricerca individuati col decreto di cui al precedente comma. Il Ministero della salute presenta ogni anno una relazione al Parlamento sugli esiti della sperimentazione.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per il medesimo anno, mediante l'utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
1.01. Vallascas.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Agevolazioni per l'installazione di impianti e sistemi di filtrazioni Hepa presso gli edifici scolastici)

  1. Al fine di semplificare l'applicazione delle disposizioni di sicurezza negli edifici scolastici, nonché al fine di contenere ulteriormente la diffusione dei contagi e ridurre i disagi vissuti dagli studenti, nello stato di Previsione del Ministero dell'istruzione è istituito, per l'anno 2021, un fondo, denominato «Fondo per l'aerazione negli edifici scolastici» con una dotazione di 6 milioni di euro, col fine di finanziare l'acquisto e l'installazione negli edifici scolastici di impianti di purificazione dell'aria a tecnologia Hepa (High Efficiency Particulate Air Filter) ad elevata efficienza di fluidi.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863. I criteri di ripartizione delle risorse dovranno in ogni caso tenere di conto della maggiore esigenza di fornire impianti di filtrazione a tutti gli istituti scolastici situati in aree montane o comunque con temperature invernali particolarmente rigide.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente dalla presente disposizione, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.04. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Agevolazioni per l'installazione di impianti e sistemi di filtrazioni Hepa presso gli edifici scolastici)

  1. Al fine di semplificare l'applicazione delle disposizioni di sicurezza negli edifici scolastici, nonché al fine di contenere ulteriormente la diffusione dei contagi e ridurre i disagi vissuti dagli studenti, nello stato di Previsione del Ministero dell'istruzione è istituito, per l'anno 2021, un fondo, denominato «Fondo per l'aerazione negli edifici scolastici» con una dotazione di 6 milioni di euro, col fine di finanziare l'acquisto e l'installazione negli edifici scolastici di impianti di purificazione dell'aria a tecnologia Hepa (High Efficiency Particulate Air Filter) ad elevata efficienza di fluidi.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863 e mediante criteri di ripartizione che privilegino istituti scolastici con densità di studenti per classe, in termini di metratura delle classi stesse, più elevate.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente dalla presente disposizione, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.03. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. L'esercente la professione sanitaria dipendente di una struttura pubblica, può fornire informazioni relative alle disposizioni concernenti la gestione dell'emergenza sanitaria in corso, tramite qualunque mezzo di comunicazione, previa autorizzazione della propria struttura sanitaria al fine di evitare di diffondere notizie o informazioni lesive e/o che ledano il Sistema sanitario nazionale.
1.0100. Trizzino.

ART. 2.
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 1.
2.29. Bellucci, Gemmato, Lucaselli, Ferro, Varchi, Maschio.

  Sopprimerlo.
*2.7. Spessotto.

  Sopprimerlo.
*2.30. Lollobrigida, Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato.

  Sopprimerlo.
*2.101. Giannone.

  Sopprimerlo.
*2.10. Cunial.

  Sopprimerlo.
*2.11. Sarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-quater, comma 1, sopprimere la lettera c).
2.27. Caretta, Ciaburro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-quater, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Ministro della salute definisce, d'intesa con il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ed il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le necessarie misure per consentire e garantire l'esecuzione di test antigenici rapidi, molecolari o salivari ai fini di conseguimento delle certificazioni verdi COVID-19 necessarie per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui al comma 1. Nelle more dell'attivazione della certificazione verde, l'attestazione di risultanza negativa al test antigenico rapido, molecolare o salivare, di cui al precedente periodo, è utilizzabile a titolo sostitutivo per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui al comma 1.
2.28. Caretta, Ciaburro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-quater, dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

  2-bis. Per gli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nel caso in cui per l'accesso al mezzo di trasporto sia richiesta la preventiva prenotazione anche per la scelta del posto a bordo, sono escluse dal limite di capienza massima, previsto nelle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico, di cui all'allegato 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come sostituito dall'ordinanza del Ministero della salute del 30 agosto 2021, le persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili.
2.18. Silvestroni, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-quater, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano a coloro che si spostano per esigenze lavorative, motivi di salute, situazioni di necessità, rientro presso il proprio domicilio, residenza o abitazione.
2.3. Giuliodori, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-quater, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano ai residenti nelle regioni Sardegna e Sicilia che viaggiano su una tratta che collega la loro regione di residenza con un'altra località nazionale.
2.4. Giuliodori, Massimo Enrico Baroni, Costanzo.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-quater, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: sono effettuate aggiungere le seguenti: dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio.
2.26. Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-quater, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. A bordo dei traghetti, aliscafi e mezzi veloci che collegano le isole minori alla terra ferma è consentito un coefficiente di riempimento non superiore all'80 per cento dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi. È, altresì, consentita, anche in deroga al predetto limite di riempimento, l'occupazione di sedili attigui ai soggetti conviventi o con rapporti interpersonali stabili e ai soggetti in possesso di certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità al momento dell'utilizzazione del mezzo di trasporto. I predetti coefficienti sostituiscono i diversi limiti di riempimento dei mezzi previsti nei protocolli e linee guida vigenti.
2.19. Varchi, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le regioni, a seguito della valutazione dei dati di monitoraggio raccolti dalle aziende di trasporto, provvedono alle rimodulazioni rese necessarie dalle condizioni della domanda, volte a decongestionare la capienza dei mezzi di trasporto, con particolare riguardo alle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti e preservando un servizio sul territorio rispondente alle esigenze di mobilità territoriali.
  2. Presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un tavolo di lavoro, con la partecipazione dei competenti assessori regionali, per la definizione dei servizi di trasporto pubblico locale da attuare per l'anno scolastico 2021-2022 tenuto conto dell'andamento dei contagi da COVID-19, sia per il sistema dei trasporti, sia per il sistema scolastico.
2.06. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus, nonché garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/2022 le regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti, provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento dei servizi pubblici non di linea, prevedendo, se necessario, la stipula di contratti di servizio con i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale.
2.08. Rampelli, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.

  1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, le misure di accoglienza per nuovi migranti non presenti sul suolo nazionale, sono limitate esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione.
2.07. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

ART. 2-bis.
(Estensione dell'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, sopprimere il comma 4.
2-bis.100. Sarli, Ehm, Suriano.

ART. 2-ter.
(Disposizioni di proroga in materia di lavoratori fragili)

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Disposizioni a tutela dei lavoratori fragili)

  1. In considerazione della proroga dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021» e le parole: «in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita» sono sostituite con le seguenti: «che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate»;

   b) al comma 2-bis, sostituire le parole: «fino al 31 ottobre 2021» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2021» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da malattie croniche o rare».

  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2-ter.0124. Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza)

  1. Fatti salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne di cui agli articoli 16 e 17 comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, o, comunque fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, è vietato ai datori di lavoro del settore pubblico e privato di usufruire dell'attività lavorativa delle lavoratrici in stato di gravidanza.
  2. Le lavoratrici in stato di gravidanza comunicano immediatamente lo stato di gravidanza al proprio datore di lavoro il quale ne informa il medico competente che provvede alla verifica.
  3. In tutti i casi ove è possibile, i datori di lavoro pubblici e privati adottano modalità per permettere alle donne lavoratrici in stato di gravidanza di svolgere il lavoro agile.
  4. Ai datori di lavoro del settore privato di cui al presente articolo presso cui svolgono l'attività lavorativa le lavoratrici in stato di gravidanza è dovuta un'indennità, per tutta la durata dell'astensione dal lavoro durante lo stato di gravidanza, pari all'85 per cento della retribuzione dovuta alla lavoratrice che non svolge il lavoro con modalità agili.
  5. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, si applica una sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 20.000.
  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le misure attuative di cui al presente articolo.
2-ter.01. Spessotto.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza)

  1. Fatti salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne di cui agli articoli 16 e 17 comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, o, comunque fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, è vietato ai datori di lavoro del settore pubblico e privato di usufruire dell'attività lavorativa delle lavoratrici in stato di gravidanza sul posto di lavoro.
  2. Le lavoratrici in stato di gravidanza comunicano immediatamente lo stato di gravidanza al proprio datore di lavoro il quale ne informa il medico competente che provvede alla verifica.
  3. In tutti i casi ove è possibile, i datori di lavoro pubblici e privati adottano modalità per permettere alle donne lavoratrici in stato di gravidanza di svolgere il lavoro agile.
  4. Ai datori di lavoro del settore privato di cui al presente articolo presso cui svolgono l'attività lavorativa le lavoratrici in stato di gravidanza è dovuta un'indennità, per tutta la durata dell'astensione dal lavoro durante lo stato di gravidanza, pari all'85 per cento della retribuzione dovuta alla lavoratrice che non svolge il lavoro con modalità agili.
  5. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, si applica una sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 20.000.
  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute da adottarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le misure attuative di cui al presente articolo e in particolare le attività che si possono svolgere con modalità agile.
2-ter.015. Spessotto.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Modifiche al Fondo per la gratuità dei tamponi)

  1. Al fine di evitare che le disposizioni sull'impiego diffuso delle certificazioni verdi Covid-19 comportino disuguaglianza sociale, a valere sul Fondo per la gratuità dei tamponi di cui all'articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, una quota di risorse è destinata alla somministrazione gratuita di test molecolari e antigenici rapidi, anche su campione salivare, in favore di minori di età compresa tra i dodici e i diciotto anni, persone con disabilità e persone che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di condizioni o patologie ostative certificate.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge n. 73 del 2021, è incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2-ter.0100. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Lucchini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

ART. 3.
(Modifica al decreto-legge n. 33 del 2020)

  Sopprimerlo.
3.101. Giannone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis
(Acquisizione parere Comitato etico dell'Istituto Superiore di Sanità)

   1. L'adozione dei provvedimenti anti Covid 19 destinati ai soggetti di età inferiore agli anni diciotto e, in particolare, di quelli concernenti la somministrazione vaccinale, è subordinata alla acquisizione del parere del Comitato etico dell'Istituto Superiore di Sanità reso all'esito della valutazione dei rischi, dei costi e dei benefici connessi all'adozione medesima.».
3.100. Varchi, Maschio, Gemmato.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 9, comma 1, lettera a) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, le parole da: «ovvero» fino a: «SARS-CoV-2» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche su campione salivare con esito negativo al virus SARS-CoV-2».
3.01. Spessotto.

ART. 4.
(Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico)

  Sopprimerlo.
4.101. Giannone.

  Al comma 2, sostituire le parole: 35 per cento di quella massima autorizzata con le seguenti: 50 per cento di quella massima autorizzata e comunque, sempre rispettando una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
4.13. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di sostenere i comuni nelle spese per le attività di manutenzione degli impianti natatori presso il Ministero dell'Interno è istituito il «Fondo per le manutenzioni delle piscine comunali» con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per il 2021. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.16. Maschio, Varchi, Bellucci, Gemmato.

  Sopprimere il comma 3.
4.8. Mollicone, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 3 sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 50 per cento di quella massima autorizzata e comunque sempre rispettando una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
4.14. Gemmato, Bellucci.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Le prestazioni diagnostiche mediante test antigenico rapido o molecolare, anche su campione salivare e sierologico per SARS-CoV-2 sono erogate, senza oneri a carico dell'assistito, da parte del Servizio sanitario nazionale.
4.01. Spessotto.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di attività sportiva al chiuso)

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le strutture sportive, culturali, ricreative ed educative che svolgano attività al chiuso, sono esonerati dall'obbligo di richiesta del Green Pass ai ragazzi che frequentano regolarmente le scuole di ogni ordine e grado.
4.08. Bucalo, Frassinetti, Albano, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di certificazione verde COVID-19 per i cittadini stranieri extracomunitari temporaneamente presenti)

  1. La certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 57, è rilasciata anche ai cittadini extracomunitari stranieri temporaneamente presenti in Italia in possesso del tesserino STP, che garantisce l'accesso alle prestazioni sanitarie urgenti o essenziali, tra cui le vaccinazioni, ex articoli 35 comma 3, 4, 5, 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  2. Il Ministero della salute provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad aggiornare con proprio decreto il sistema informatico per permettere l'accesso alle tessere sanitarie degli stranieri temporaneamente presenti.
4.02. Sarli, Termini, Suriano, Ehm.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle attività presso i Tribunali e le Corti di Appello)

  1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività presso i Tribunali e le Corti di Appello, all'interno dei relativi locali e di ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari deve essere garantito un buon livello di qualità dell'aria, mediante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate.

  Conseguentemente, al titolo del provvedimento, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e giustizia.
4.05. Varchi, Maschio, Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

ART. 5.
(Disposizioni di coordinamento)

  Sopprimerlo
*5.2. Cunial.

  Sopprimerlo.
*5.101. Giannone.

  Sopprimere il comma 1.
5.3. Ehm, Sarli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le persone che non siano ancora in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono accedere ai servizi e alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, esibendo le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 oppure di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene Sars-CoV-2 effettuati entro le quarantotto ore antecedenti all'accesso alle predette attività e servizi.
5.10. Gemmato, Bellucci.

ART. 5-bis
(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di vaccinazioni equivalenti)

  Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.
(Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210)

  1. All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   1-bis. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa di vaccinazioni eseguite su raccomandazione delle autorità sanitarie per la più ampia copertura della popolazione, per la tutela della salute collettiva, inclusa la vaccinazione contro il SARS-CoV-2.

  2. Per l'attuazione del comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo per l'indennizzo dei danni da vaccinazione anti SARS-CoV-2. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5-bis.0100. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

ART. 6.
(Disposizioni urgenti per la Repubblica di San Marino)

  Sopprimerlo.
6.101. Giannone.

  Al comma 1, dopo le parole: San Marino aggiungere le seguenti: e della Repubblica Federale del Brasile.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e per la Repubblica Federale del Brasile.
6.2. Delmastro Delle Vedove.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: nelle more fino a: 15 ottobre 2021.
6.1. Spessotto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni urgenti per soggetti aventi protezione anticorpale)

  1. Si esclude la somministrazione di vaccinazione e si rilascia certificazione verde COVID-19 ai soggetti che risultano già dotati di protezione anticorpale rilevata tramite test sierologico quantitativo, sia a seguito di infezione contratta in modo asintomatico, sia a seguito di guarigione clinica da COVID-19 a prescindere dal tempo intercorso dal certificato attestante l'avvenuta guarigione, sia per avvenuta vaccinazione con altre vaccinoprofilassi non somministrate in Italia. Tali categorie potranno rinnovare la certificazione verde COVID-19 ogni tre mesi previa conferma della presenza di protezione anticorpale al test sierologico quantitativo.
*6.01. Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Trano, Corda, Cabras, Giuliodori, Costanzo, Sarli, Suriano, Siragusa, Termini, Raduzzi, Ehm, Spessotto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni urgenti per soggetti aventi protezione anticorpale)

  1. Si esclude la somministrazione di vaccinazione e si rilascia certificazione verde COVID-19 ai soggetti che risultano già dotati di protezione anticorpale rilevata tramite test sierologico quantitativo, sia a seguito di infezione contratta in modo asintomatico, sia a seguito di guarigione clinica da COVID-19 a prescindere dal tempo intercorso dal certificato attestante l'avvenuta guarigione, sia per avvenuta vaccinazione con altre vaccinoprofilassi non somministrate in Italia. Tali categorie potranno rinnovare la certificazione verde COVID-19 ogni tre mesi previa conferma della presenza di protezione anticorpale al test sierologico quantitativo.
*6.02. Massimo Enrico Baroni, Sapia.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni urgenti a favore degli italiani in Brasile)

  1. Sono consentiti l'ingresso, il traffico aereo e il transito nel territorio nazionale delle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile, ferme restando le seguenti condizioni:

   a) l'obbligo di tampone molecolare o antigenico negativo eseguito nelle 72 ore antecedenti;

   b) l'obbligo di compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale – prima dell'ingresso in Italia;

   c) l'obbligo di tampone molecolare o antigenico negativo eseguito al momento dell'arrivo in aeroporto, o nel caso di arrivo in porto o lungo di confine anche entro le 48 ore presso l'azienda sanitaria locale di riferimento;

   d) indipendentemente dal risultato del test, l'obbligo di sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di 10 giorni oppure, in alternativa, di effettuare un tampone molecolare o antigenico ogni 48 ore per un periodo di 10 giorni. Tale opzione deve essere espressamente indicata nel Passenger Locator Form.

  2. Il Governo è autorizzato ad adeguare, entro 15 giorni, la normativa vigente alle disposizioni contenute nel comma 1.
6.03. Delmastro Delle Vedove.

ART. 7.
(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio)

  Sopprimerlo.
7.101. Giannone.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. In caso di mancato rilascio della certificazione verde da COVID-19 per responsabilità della pubblica amministrazione, chiunque voglia accedere ai servizi per i quali è richiesto il possesso della medesima certificazione è tenuto ad esibire una dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, si attesta il possesso di una delle certificazioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
7.04. Giovanni Russo, Bellucci, Gemmato.