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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 18 novembre 2021

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DDL N. 3289

Ddl n. 3289 - Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata

Tempo complessivo: 22 ore, di cui:

• discussione sulle linee generali: 10 ore;

• seguito dell'esame: 12 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatori 40 minuti
(complessivamente)
40 minuti
(complessivamente)
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 1 ora e 30 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 35 minuti 1 ora e 35 minuti
(con il limite massimo di 14 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 7 ore e 15 minuti 7 ore e 45 minuti
MoVimento 5 Stelle 51 minuti 1 ora e 17 minuti
Lega – Salvini premier 49 minuti 1 ora e 9 minuti
Partito Democratico 48 minuti 56 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 48 minuti 50 minuti
Fratelli d'Italia 56 minuti 1 ora e 24 minuti
Italia Viva 46 minuti 33 minuti
Coraggio Italia 46 minuti 32 minuti
Liberi e Uguali 45 minuti 28 minuti
Misto: 46 minuti 36 minuti
  Alternativa 18 minuti 14 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 9 minuti 7 minuti
  Centro Democratico 7 minuti 5 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 6 minuti 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti 3 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 3 minuti 3 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 18 novembre 2021.

  Amitrano, Aresta, Ascani, Barelli, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Buompane, Cancelleri, Carè, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Ciaburro, Cirielli, Colletti, Comaroli, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Angelis, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Formentini, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giordano, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Occhionero, Orlando, Orsini, Pagani, Paita, Palazzotto, Parolo, Pastorino, Perantoni, Picchi, Rizzo, Andrea Romano, Rosato, Rotta, Ruocco, Giovanni Russo, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Sodano, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Tondo, Valente, Vignaroli, Viscomi, Vito, Viviani, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Aresta, Ascani, Barelli, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Buompane, Cancelleri, Carè, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Comaroli, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Angelis, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Formentini, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giordano, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Occhionero, Orlando, Orsini, Pagani, Paita, Palazzotto, Parolo, Pastorino, Perantoni, Picchi, Rampelli, Rizzo, Andrea Romano, Rosato, Rotta, Ruocco, Giovanni Russo, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Sodano, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Tondo, Valente, Vignaroli, Viscomi, Vito, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di
inchiesta parlamentare.

  In data 17 novembre 2021 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:

   MICELI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul disagio giovanile in Italia» (Doc. XXII, n. 60).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge ASCARI ed altri: «Delega al Governo per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione nonché nei corsi di studio universitari» (3100) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Spadoni.

  La proposta di legge CIRIELLI ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di contrasto delle occupazioni abusive di immobili» (3240) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Caiata.

  La proposta di legge BILOTTI: «Misure per lo sviluppo e la rigenerazione economica e sociale dei comuni delle aree interne» (3281) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Alaimo e Giarrizzo.

Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   XII Commissione (Affari sociali)

  CARNEVALI ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento dell'apnea ostruttiva nel sonno come malattia cronica e invalidante nonché per la diagnosi e la cura di essa» (3219) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 17 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria del Mezzogiorno (SVIMEZ), per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 489).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 15 novembre 2021, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di risoluzioni
del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata dal 4 al 7 ottobre 2021, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Doc. XII, n. 996) – alla VIII Commissione (Ambiente);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie (Doc. XII, n. 997) – alla X Commissione (Attività produttive);

   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra, e del relativo protocollo di attuazione (Doc. XII, n. 998) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra, e del relativo protocollo di attuazione (Doc. XII, n. 999) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione sul quadro strategico dell'Unione europea per la sicurezza stradale 2021-2030 – Raccomandazioni sulle prossime tappe verso l'obiettivo «zero vittime» (Doc. XII, n. 1000) – alla IX Commissione (Trasporti);

   Risoluzione sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/1449 della Commissione del 3 settembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze 2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico), 8-idrossichinolina, amidosulfuron, bifenox, clormequat, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, dimetaclor, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, oli di paraffina, olio di paraffina, penconazolo, picloram, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, zolfo, tetraconazolo, tri-allato, triflusulfuron e tritosulfuron (Doc. XII, n. 1001) – alla XIII Commissione (Agricoltura);

   Risoluzione sullo stato delle capacità di ciberdifesa dell'Unione europea (Doc. XII, n. 1002) – alla IV Commissione (Difesa);

   Risoluzione sulla protezione delle persone con disabilità attraverso le petizioni: insegnamenti appresi (Doc. XII, n. 1003) – alla XII Commissione (Affari sociali);

   Risoluzione sulla riforma della strategia dell'Unione europea sulle pratiche fiscali dannose (compresa la riforma del gruppo «Codice di condotta») (Doc. XII, n. 1004) – alla VI Commissione (Finanze);

   Risoluzione sulla situazione dei diritti umani in Myanmar/Birmania, compresa la situazione dei gruppi religiosi ed etnici (Doc. XII, n. 1005) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione sulla situazione in Bielorussia a un anno dalle proteste e dalla loro violenta repressione (Doc. XII, n. 1006) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione sulla situazione umanitaria nel Tigrai (Doc. XII, n. 1007) – alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 17 novembre 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/138/CE per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità, la vigilanza transfrontaliera e di gruppo (COM(2021) 581 final), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 581 final – Annex) e dal relativo documento di lavoro – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2021) 261 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 18 novembre 2021;

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2009/138/CE, (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 648/2012 (COM(2021) 582 final), corredata dal relativo documento di lavoro – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2021) 261 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 18 novembre 2021;

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie, che modifica la direttiva 2011/24/UE (COM(2021) 696 final) che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);

   Documento di lavoro dei Servizi della Commissione – Consultazione dei portatori di interessi – Relazione riepilogativa che accompagna il documento comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano di emergenza per garantire l'approvvigionamento alimentare e la sicurezza di tale approvvigionamento in tempi di crisi (SWD(2021) 318 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dalla Regione Veneto.

  Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, con lettera in data 15 novembre 2021, ha trasmesso una mozione, approvata dal medesimo Consiglio regionale il 9 novembre 2021, relativa al sostegno del lavoro nel settore crocieristico veneziano.

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dalla Regione Sardegna.

  Il Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, con lettera in data 17 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 51 dello statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, un voto, approvato dal medesimo Consiglio regionale il 27 ottobre 2021, volto a chiedere che nel processo attuativo dell'autonomia regionale differenziata sia garantita la coesione dei territori insulari.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo
.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 11 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2021, relativo alla realizzazione di un sistema integrato per il comando e controllo per le operazioni aeree (ACCS – Air Command Control System) (330).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 dicembre 2021. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'8 dicembre 2021.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 15 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2021, concernente il rinnovamento delle unità navali ausiliarie della Marina militare e relativo sostegno tecnico-logistico decennale (331).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 dicembre 2021. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'8 dicembre 2021.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 15 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 37/2021, finalizzato alla progressiva implementazione di suite operative «multi-missione multi-sensore» su piattaforma condivisa Gulfstream G-550 (332).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 dicembre 2021. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'8 dicembre 2021.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: FERRO ED ALTRI: MODIFICHE ALL'ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 2013, N. 145, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 FEBBRAIO 2014, N. 9, IN MATERIA DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI MATURATI DALLE IMPRESE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (A.C. 2361-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CANCELLERI E MARTINCIGLIO; ALESSANDRO PAGANO ED ALTRI (A.C. 3069-3081)

A.C. 2361-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 2361-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

  sulle proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 2361-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Al comma 1 dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo la parola: «forniture» sono inserite le seguenti: «, prestazioni professionali»;

   b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione».

  2. Il comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2022.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

  b-bis) al secondo periodo, le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini di cui al primo periodo,».
1.200. La Commissione.

(Approvato)

  Al comma 2, sostituire le parole: dal 1° gennaio 2022 con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1.100. Cavandoli, Alessandro Pagano, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Ribolla, Zennaro.

(Approvato)

TIT.

  Sostituire il titolo con il seguente: Modifiche all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei con fronti della pubblica amministrazione.
Tit.201. La Commissione.

(Approvato)

A.C. 2361-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 28-quater del D.P.R. 602/1973 riconosce agli operatori economici che vantino crediti (per servizi prestati) nei confronti degli Enti pubblici non economici indicati all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 il diritto di ottenere la compensazione degli stessi con propri debiti tributari iscritti a ruolo. Per Giurisprudenza consolidata gli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali) sono riconducibili alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 giacché esprimono compiti istituzionalmente di competenza degli Enti locali, al cui sistema vanno, in assenza di previsione contraria, ricondotte;

    purtroppo in mancanza di una espressa previsione normativa che individui gli ATO quali Enti locali si è assistito, assai di frequente, al fallimento di numerose realtà economiche che, pur vantando ingentissimi crediti nei confronti degli stessi (ovvero, dei Consorzi obbligatori di Enti locali) per servizi pubblici essenziali regolarmente erogati (quali quelli attinenti all'igiene ambientale), e pur in possesso della relativa certificazione dei crediti, non sono riusciti a portare in compensazione gli stessi con debiti tributari iscritti a ruolo;

    si è reso perciò necessario dare una soluzione ad una situazione divenuta ormai insostenibile in cui, può anche accadere ad esempio che lo Stato non paga le fatture, le aziende si indebitano e il rischio di fallimento è costante;

    sono storie che accomunano tutte le società private che svolgono un servizio pubblico (la raccolta dei rifiuti, l'erogazione dell'acqua) o che hanno vinto appalti indetti dalla pubblica amministrazione; spesso si tratta di commesse del valore di molti milioni di euro, in grado, anche da sole, di garantire l'attività di un'impresa, ma che rischiano di avere effetti devastanti quando i pagamenti tardano ad essere saldati. Questo ritardo, purtroppo, non è un evento raro: come dimostrano i dati dell'anno 2018, diffusi dal Ministero dell'economia e delle finanze, i tempi di liquidazione delle fatture da parte degli enti locali sono estremamente variabili e l'analisi a livello geografico mostra una situazione drammatica, con moltissimi casi limite, soprattutto nel Mezzogiorno. Il comune di Napoli, ad esempio, paga mediamente i propri fornitori con 320 giorni di ritardo (indicatore di tempestività dei pagamenti riferito al 2018), l'azienda sanitaria locale Napoli 1 paga con 167 giorni di ritardo (dato riferito al primo trimestre del 2019);

    la pubblica amministrazione italiana continua a liquidare le fatture dei creditori in tempi non comparabili con quelli degli altri Paesi europei e ciò si ripercuote negativamente soprattutto sulle piccole e medie imprese, costrette ad accettare termini di pagamento troppo dilazionati e spesso imposti dalle imprese più grandi. Il dato del 2018 ci colloca al terzultimo posto in Europa;

    la proposta di legge in esame (A.C. 2361) è volta a rendere strutturale, quindi non più provvisoria, la disposizione che riconosce alle imprese la possibilità di compensare i crediti certificati e vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per pagare i debiti tributari derivanti da cartelle esattoriali;

    resta però il grave problema delle comunicazioni di avviso bonario di cui per effetto dell'emergenza da Covid, a partire da maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 è stato disposto il blocco (tra l'altro) dell'invio delle comunicazioni elaborate o emesse, anche se non sottoscritte, entro il 31 dicembre 2020 relative ai controlli automatizzati in materia di imposte sui redditi, sostituti d'imposta ed IVA (articolo 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e articolo 54-bis, D.P.R. n. 633/1972) e ai controlli formali in materia di imposte sui redditi e sostituti d'imposta (articolo 36-ter, D.P.R. n. 600/1973) (articolo 157, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020);

    per effetto delle modifiche via via apportate, il blocco è stato mantenuto fino al 28 febbraio 2021, disponendo che le predette comunicazioni sono notificate, inviate o messe a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 202l e il 28 febbraio 2022, «salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi» (articolo 157, comma 2-bis, decreto-legge n. 34 del 2020),

impegna il Governo

a estendere, nei provvedimenti di prossima emanazione, la possibilità di compensazione prevista in premessa anche alle somme dovute a seguito delle comunicazioni di avviso bonario, effettuate in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.
9/2361-A/1. Albano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 28-quater del D.P.R. 602/1973 riconosce agli operatori economici che vantino crediti (per servizi prestati) nei confronti degli Enti pubblici non economici indicati all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 il diritto di ottenere la compensazione degli stessi con propri debiti tributari iscritti a ruolo. Per Giurisprudenza consolidata gli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali) sono riconducibili alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 giacché esprimono compiti istituzionalmente di competenza degli Enti locali, al cui sistema vanno, in assenza di previsione contraria, ricondotte;

    purtroppo in mancanza di una espressa previsione normativa che individui gli ATO quali Enti locali si è assistito, assai di frequente, al fallimento di numerose realtà economiche che, pur vantando ingentissimi crediti nei confronti degli stessi (ovvero, dei Consorzi obbligatori di Enti locali) per servizi pubblici essenziali regolarmente erogati (quali quelli attinenti all'igiene ambientale), e pur in possesso della relativa certificazione dei crediti, non sono riusciti a portare in compensazione gli stessi con debiti tributari iscritti a ruolo;

    si è reso perciò necessario dare una soluzione ad una situazione divenuta ormai insostenibile in cui, può anche accadere ad esempio che lo Stato non paga le fatture, le aziende si indebitano e il rischio di fallimento è costante;

    sono storie che accomunano tutte le società private che svolgono un servizio pubblico (la raccolta dei rifiuti, l'erogazione dell'acqua) o che hanno vinto appalti indetti dalla pubblica amministrazione; spesso si tratta di commesse del valore di molti milioni di euro, in grado, anche da sole, di garantire l'attività di un'impresa, ma che rischiano di avere effetti devastanti quando i pagamenti tardano ad essere saldati. Questo ritardo, purtroppo, non è un evento raro: come dimostrano i dati dell'anno 2018, diffusi dal Ministero dell'economia e delle finanze, i tempi di liquidazione delle fatture da parte degli enti locali sono estremamente variabili e l'analisi a livello geografico mostra una situazione drammatica, con moltissimi casi limite, soprattutto nel Mezzogiorno. Il comune di Napoli, ad esempio, paga mediamente i propri fornitori con 320 giorni di ritardo (indicatore di tempestività dei pagamenti riferito al 2018), l'azienda sanitaria locale Napoli 1 paga con 167 giorni di ritardo (dato riferito al primo trimestre del 2019);

    la pubblica amministrazione italiana continua a liquidare le fatture dei creditori in tempi non comparabili con quelli degli altri Paesi europei e ciò si ripercuote negativamente soprattutto sulle piccole e medie imprese, costrette ad accettare termini di pagamento troppo dilazionati e spesso imposti dalle imprese più grandi. Il dato del 2018 ci colloca al terzultimo posto in Europa;

    la proposta di legge in esame (A.C. 2361) è volta a rendere strutturale, quindi non più provvisoria, la disposizione che riconosce alle imprese la possibilità di compensare i crediti certificati e vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per pagare i debiti tributari derivanti da cartelle esattoriali;

    resta però il grave problema delle comunicazioni di avviso bonario di cui per effetto dell'emergenza da Covid, a partire da maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 è stato disposto il blocco (tra l'altro) dell'invio delle comunicazioni elaborate o emesse, anche se non sottoscritte, entro il 31 dicembre 2020 relative ai controlli automatizzati in materia di imposte sui redditi, sostituti d'imposta ed IVA (articolo 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e articolo 54-bis, D.P.R. n. 633/1972) e ai controlli formali in materia di imposte sui redditi e sostituti d'imposta (articolo 36-ter, D.P.R. n. 600/1973) (articolo 157, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020);

    per effetto delle modifiche via via apportate, il blocco è stato mantenuto fino al 28 febbraio 2021, disponendo che le predette comunicazioni sono notificate, inviate o messe a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 202l e il 28 febbraio 2022, «salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi» (articolo 157, comma 2-bis, decreto-legge n. 34 del 2020),

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere, nei provvedimenti di prossima emanazione, la possibilità di compensazione prevista in premessa anche alle somme dovute a seguito delle comunicazioni di avviso bonario, effettuate in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.
9/2361-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Albano.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca recante modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione;

    le modifiche recate dal provvedimento in esame intendono rendere strutturale il ricorso all'istituto della compensazione dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i pagamenti dei carichi affidati all'agente della riscossione;

    ad oggi il debito della Pubblica amministrazione nei confronti dei privati ammonta a circa 53 miliardi di euro, con conseguenti ripercussioni a scapito, in modo particolare, delle piccole e medie imprese, le quali, nel proprio ciclo di programmazione economico-finanziaria, fanno affidamento sull'aspettativa di vedersi corrisposta una cifra che, venendo saldata con gravi ritardi (anche di oltre 100 giorni), comporta enormi danni alle attività stesse;

    a livello europeo, con la Direttiva (UE) n. 2011/7/UE in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si prevede una standardizzazione a trenta giorni dei tempi relativi al saldo delle fatture;

    ai sensi di una effettiva ed efficace applicazione della proposta di legge in esame, occorre assicurare la tempestiva reattività da parte della Pubblica amministrazione coinvolta;

    in tal senso può, sulla scia della prassi di semplificazione disposta nell'evoluzione della gestione della Pubblica amministrazione a livello nazionale, essere d'ausilio in modo particolarmente utile prevedere che, nell'ipotesi in cui vi sia inerzia dell'amministrazione che deve certificare il credito, l'introduzione di un meccanismo di silenzio assenso che, in caso di mancata risposta dell'amministrazione, consenta all'impresa creditrice di poter effettuare la compensazione,

impegna il Governo

nell'ambito degli atti di successiva emanazione ed attuazione del testo in esame, a prevedere l'introduzione di un meccanismo di silenzio assenso che consenta all'impresa creditrice di poter effettuare la compensazione nel caso di inerzia da parte dell'amministrazione che deve certificare il credito.
9/2361-A/2. Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca recante modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione;

    le modifiche recate dal provvedimento in esame intendono rendere strutturale il ricorso all'istituto della compensazione dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i pagamenti dei carichi affidati all'agente della riscossione;

    ad oggi il debito della Pubblica amministrazione nei confronti dei privati ammonta a circa 53 miliardi di euro, con conseguenti ripercussioni a scapito, in modo particolare, delle piccole e medie imprese, le quali, nel proprio ciclo di programmazione economico-finanziaria, fanno affidamento sull'aspettativa di vedersi corrisposta una cifra che, venendo saldata con gravi ritardi (anche di oltre 100 giorni), comporta enormi danni alle attività stesse;

    a livello europeo, con la Direttiva (UE) n. 2011/7/UE in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si prevede una standardizzazione a trenta giorni dei tempi relativi al saldo delle fatture;

    ai sensi di una effettiva ed efficace applicazione della proposta di legge in esame, occorre assicurare la tempestiva reattività da parte della Pubblica amministrazione coinvolta;

    in tal senso può, sulla scia della prassi di semplificazione disposta nell'evoluzione della gestione della Pubblica amministrazione a livello nazionale, essere d'ausilio in modo particolarmente utile prevedere che, nell'ipotesi in cui vi sia inerzia dell'amministrazione che deve certificare il credito, l'introduzione di un meccanismo di silenzio assenso che, in caso di mancata risposta dell'amministrazione, consenta all'impresa creditrice di poter effettuare la compensazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di inserire, nell'ambito degli atti di successiva emanazione ed attuazione del testo in esame, l'introduzione di un meccanismo di silenzio assenso che consenta all'impresa creditrice di poter effettuare la compensazione nel caso di inerzia da parte dell'amministrazione che deve certificare il credito.
9/2361-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione;

    le modifiche previste dal provvedimento mirano a rendere permanente la possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i pagamenti dei carichi affidati all'agente della riscossione;

    secondo i dati rilevati a maggio 2021 dalla piattaforma per i crediti commerciali, le fatture ricevute dalla PA nel 2020 sono state pari a 27,9 milioni, per un importo totale dovuto di 152,7 miliardi, ad oggi tuttavia il debito della Pubblica amministrazione nei confronti dei privati ammonta a circa 53 miliardi di euro;

    tale mancanza di immissione di liquidità nel tessuto economico pregiudica la tenuta del sistema e delle imprese, in modo particolare nell'ambito della crisi economica dovuta alla pandemia da COVID-19;

    la Direttiva (UE) n. 2011/7/UE in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali prevede un tempo medio di pagamento delle fatture stesse equivalente a circa 30 giorni, non ancora rispettato dalla Pubblica amministrazione, a scapito della piccola e media impresa, nonché di tutto il comparto produttivo nazionale, che si vede private risorse economiche che così mancano di entrare nel circolo dell'economia;

    per recuperare la liquidità perduta a causa di forniture contrattualmente saldate da 120 a 150 giorni di distanza, le piccole e medie imprese sono talvolta costrette a ricorrere ai contratti di factoring, con i quali una parte (cosiddetto Factor) acquista, a titolo oneroso e per un certo periodo di tempo, i crediti non ancora esigibili che un'impresa vanta, con costi finanziari molto onerosi;

    secondo alcuni studi di recente conduzione anche osservando alle fattispecie vigenti in Europa, ad una riduzione del saldo delle forniture ridotto a 60 giorni corrisponde una diminuzione dell'indebitamento finanziario netto del 55 per cento circa, col risultato di maggiore liquidità, più investimenti e maggiore competitività delle imprese e una minore dipendenza dal sistema creditizio;

    tale risultato è raggiunto, nell'esperienza europea, mediante un apposito regime di sanzioni indirizzato ad arginare i ritardi nei pagamenti, i cui introiti siano devoluti al sostegno dello sviluppo delle piccole e medie imprese,

impegna il Governo

a sviluppare, contestualmente agli atti di successiva emanazione rispetto al provvedimento in oggetto, iniziative volte a sanzionare i ritardi dei pagamenti da parte della PA nei confronti dei privati ed immettendo gli introiti di tali sanzioni a disposizione di un fondo, iscritto presso il Ministero dello sviluppo economico, destinato allo sviluppo delle PMI nazionali.
9/2361-A/3. Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione;

    le modifiche previste dal provvedimento mirano a rendere permanente la possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i pagamenti dei carichi affidati all'agente della riscossione;

    secondo i dati rilevati a maggio 2021 dalla piattaforma per i crediti commerciali, le fatture ricevute dalla PA nel 2020 sono state pari a 27,9 milioni, per un importo totale dovuto di 152,7 miliardi, ad oggi tuttavia il debito della Pubblica amministrazione nei confronti dei privati ammonta a circa 53 miliardi di euro;

    tale mancanza di immissione di liquidità nel tessuto economico pregiudica la tenuta del sistema e delle imprese, in modo particolare nell'ambito della crisi economica dovuta alla pandemia da COVID-19;

    la Direttiva (UE) n. 2011/7/UE in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali prevede un tempo medio di pagamento delle fatture stesse equivalente a circa 30 giorni, non ancora rispettato dalla Pubblica amministrazione, a scapito della piccola e media impresa, nonché di tutto il comparto produttivo nazionale, che si vede private risorse economiche che così mancano di entrare nel circolo dell'economia;

    per recuperare la liquidità perduta a causa di forniture contrattualmente saldate da 120 a 150 giorni di distanza, le piccole e medie imprese sono talvolta costrette a ricorrere ai contratti di factoring, con i quali una parte (cosiddetto Factor) acquista, a titolo oneroso e per un certo periodo di tempo, i crediti non ancora esigibili che un'impresa vanta, con costi finanziari molto onerosi;

    secondo alcuni studi di recente conduzione anche osservando alle fattispecie vigenti in Europa, ad una riduzione del saldo delle forniture ridotto a 60 giorni corrisponde una diminuzione dell'indebitamento finanziario netto del 55 per cento circa, col risultato di maggiore liquidità, più investimenti e maggiore competitività delle imprese e una minore dipendenza dal sistema creditizio;

    tale risultato è raggiunto, nell'esperienza europea, mediante un apposito regime di sanzioni indirizzato ad arginare i ritardi nei pagamenti, i cui introiti siano devoluti al sostegno dello sviluppo delle piccole e medie imprese,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di sviluppare, contestualmente agli atti di successiva emanazione rispetto al provvedimento in oggetto, iniziative volte a sanzionare i ritardi dei pagamenti da parte della PA nei confronti dei privati ed immettendo gli introiti di tali sanzioni a disposizione di un fondo, iscritto presso il Ministero dello sviluppo economico, destinato allo sviluppo delle PMI nazionali.
9/2361-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo disciplina alcune misure e agevolazioni fiscali; in tale contesto, è quindi emersa la necessità di agevolare e implementare le indispensabili forme di liquidità per le categorie di contribuenti quali imprese, lavoratori autonomi e professionisti al fine di consentire loro la continuità aziendale e professionale; nondimeno, utili a far fronte alle spese fisse di gestione dell'anno, ovvero mutui e anticipazioni contabili;

    un ulteriore intervento rappresentativo di una maggiore liquidità per le imprese è la rateizzazione dei saldi e acconti d'imposta, attraverso il superamento, per le persone fisiche titolari di partite IVA, le imprese individuali, le società di persone e le società di capitali, assoggettate a parametri ISA (ex studi settore) e in regime forfettario, dell'attuale sistema di saldo e acconto oggi concentrato in due soli momenti giugno/luglio e novembre, mantenendo il criterio attuale di calcolo per competenza o cassa, anche previsionale, nella determinazione della base imponibile;

    peraltro, un tale intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica come già emerso dal parere favorevole espresso da Eurostat, su istanza dell'ISTAT, in occasione dell'esame della Proposta di legge Gusmeroli ed altri: «Disposizioni in materia di termini e rateizzazione dei versamenti del saldo e degli acconti d'imposta nonché abolizione della ritenuta a titolo di acconto sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo» (A.C. 2925) presso la VI Commissione Finanze,

impegna il Governo

ad intervenire, nel primo provvedimento utile, ad una revisione del sistema dei saldi e acconti d'imposta prevedendo il versamento del saldo e primo acconto da luglio a dicembre e il secondo acconto di novembre da gennaio a giugno dell'anno successivo, secondo quanto esposto in premessa nell'ottica di fornire un concreto sostegno alle imprese ancor prima ad un paventato stato di crisi.
9/2361-A/4. Gusmeroli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo disciplina alcune misure e agevolazioni fiscali; in tale contesto, è quindi emersa la necessità di agevolare e implementare le indispensabili forme di liquidità per le categorie di contribuenti quali imprese, lavoratori autonomi e professionisti al fine di consentire loro la continuità aziendale e professionale; nondimeno, utili a far fronte alle spese fisse di gestione dell'anno, ovvero mutui e anticipazioni contabili;

    un ulteriore intervento rappresentativo di una maggiore liquidità per le imprese è la rateizzazione dei saldi e acconti d'imposta, attraverso il superamento, per le persone fisiche titolari di partite IVA, le imprese individuali, le società di persone e le società di capitali, assoggettate a parametri ISA (ex studi settore) e in regime forfettario, dell'attuale sistema di saldo e acconto oggi concentrato in due soli momenti giugno/luglio e novembre, mantenendo il criterio attuale di calcolo per competenza o cassa, anche previsionale, nella determinazione della base imponibile;

    peraltro, un tale intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica come già emerso dal parere favorevole espresso da Eurostat, su istanza dell'ISTAT, in occasione dell'esame della Proposta di legge Gusmeroli ed altri: «Disposizioni in materia di termini e rateizzazione dei versamenti del saldo e degli acconti d'imposta nonché abolizione della ritenuta a titolo di acconto sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo» (A.C. 2925) presso la VI Commissione Finanze,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intervenire, nel primo provvedimento utile, ad una revisione del sistema dei saldi e acconti d'imposta prevedendo il versamento del saldo e primo acconto da luglio a dicembre e il secondo acconto di novembre da gennaio a giugno dell'anno successivo, secondo quanto esposto in premessa nell'ottica di fornire un concreto sostegno alle imprese ancor prima ad un paventato stato di crisi.
9/2361-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Gusmeroli.


DISEGNO DI LEGGE: DELEGHE AL GOVERNO PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DELLA FAMIGLIA (A.C. 2561-A)

A.C. 2561-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 2561-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 2, comma 2, sopprimere la lettera a);

   All'articolo 2, comma 2, lettera c), sopprimere le parole: ovvero mediante il ricorso a personale direttamente incaricato dalla famiglia per l'erogazione di servizi quali asili familiari o servizi analoghi;

   All'articolo 2, comma 2, sopprimere la lettera e);

   All'articolo 3, comma 2, lettera a), sostituire le parole: fino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio con le seguenti: fino al compimento di un'età del figlio in ogni caso non superiore a quattordici anni;

   All'articolo 3, comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente: a) prevedere un periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio, di durata significativamente superiore rispetto a quella prevista a legislazione vigente, compatibilmente con le risorse disponibili di cui all'articolo 8, comma 1;

   All'articolo 3, comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente: b) favorire l'aumento dell'indennità obbligatoria per il congedo di maternità;

   All'articolo 4, comma 2, sopprimere la lettera a);

   All'articolo 4, comma 2, sopprimere la lettera d);

   All'articolo 4, comma 2, lettera e), sostituire la parola: introdurre con le seguenti: prevedere, nel limite di risorse programmate a tali fini,;

   All'articolo 4, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente: f) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio riferite ad attività di supporto alle famiglie in ambito domestico e di cura e assistenza alla persona;

   All'articolo 4, comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente: g) prevedere, nel limite di risorse programmate a tali fini, forme di agevolazioni, anche contributive, per le imprese per le sostituzioni di maternità, il rientro al lavoro delle donne e per le attività di formazione ad esse destinate;

   All'articolo 4, comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente: i) prevedere il rifinanziamento del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80;

   All'articolo 4, comma 2, sopprimere la lettera l);

   All'articolo 5, comma 2, sopprimere la lettera a);

   All'articolo 5, comma 2, sopprimere la lettera d);

   All'articolo 5, comma 2, sopprimere la lettera e);

   All'articolo 5, comma 2, lettera f), sopprimere le parole: , tenuto conto della somma da versare come anticipo per l'accesso ai mutui ipotecari;

   All'articolo 5, comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nei limiti delle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni competenti;

   All'articolo 6, comma 2, lettera b), sostituire le parole: una diffusione capillare con le seguenti: , nell'ambito delle risorse messe a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la diffusione;

   All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole da: si provvede fino alla fine del medesimo comma con le seguenti: si provvede nei limiti:

    a) delle eventuali risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, quali risultanti all'esito degli utilizzi disposti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 1° aprile 2021, n. 46;

    b) delle risorse derivanti dalla modificazione o dall'abolizione delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del testo unico delle imposte di redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quali risultanti all'esito dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1), della legge 1° aprile 2021, n. 46;

    c) delle risorse derivanti dalla modificazione o dall'abolizione delle seguenti misure:

     1 ) detrazione delle spese documentabili per i contratti di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede, prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

     2) buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e altri servizi per l'infanzia, di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.38, 1.48, 2.164, 2.165, 2.166, 2.170, 2.171, 2.172, 2.173, 3.138, 3.140, 3.143, 3.145, 3.147, 3.150, 3.151, 3.152, 3.170, 3.171, 3.172, 3.173, 3.174, 3.175, 3.176, 3.177, 3.178, 3.179, 3.180, 3.181, 3.200, 3.250, 3.251, 3.252, 3.500, 4.133, 4.135, 4.138, 4.142, 4.143, 4.144, 4.145, 4.170, 4.171, 4.172, 5.133, 5.134, 5.137, 6.100, 8.2, e sugli articoli aggiuntivi 2.01, 4.02, 6.02 e 6.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2561-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Deleghe al Governo: oggetto e princìpi e criteri direttivi generali)

  1. La presente legge contiene disposizioni di delega al Governo per l'adozione, il riordino e il potenziamento di disposizioni volte a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria dei giovani nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e per sostenere, in particolare, il lavoro femminile.
  2. Nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai princìpi e criteri direttivi specifici stabiliti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

   a) assicurare l'applicazione universale di benefìci economici ai nuclei familiari con figli a carico, secondo criteri di progressività basati sull'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo altresì conto del numero dei figli a carico;

   b) promuovere la genitorialità e la parità tra i sessi all'interno dei nuclei familiari, favorendo l'occupazione femminile e agevolando l'armonizzazione dei tempi familiari e di lavoro e l'equa condivisione dei carichi di cura tra i genitori, incentivare il lavoro del secondo percettore di reddito nonché favorire con strumenti fiscali il rientro delle donne nel mercato del lavoro, in particolare dopo la maternità, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato;

   c) affermare il valore sociale delle attività educative e di apprendimento, anche non formale, dei figli, attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dalla base imponibile o detrazioni dall'imposta sul reddito in relazione alle spese sostenute dalle famiglie ovvero attraverso la messa a disposizione di un credito o di una somma di denaro vincolati allo scopo;

   d) prevedere l'introduzione di misure organizzative, di comunicazione e di semplificazione che favoriscano l'individuazione dei servizi offerti e l'accesso delle famiglie ai medesimi, anche con riguardo ai servizi offerti da enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dando attuazione a quanto previsto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124;

   e) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere da a) a d) siano attuate tenendo conto dell'eventuale condizione di disabilità delle persone presenti all'interno del nucleo familiare;

   f) abolire o modificare le misure a sostegno delle famiglie e della genitorialità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge al fine di garantire il finanziamento degli interventi previsti ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 secondo quanto previsto dall'articolo 8.

   g) assicurare il monitoraggio e la verifica dell'impatto degli interventi previsti dalla presente legge da parte dell'organismo aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 1o aprile 2021, n. 46.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Deleghe al Governo: oggetto e principi e criteri direttivi generali)

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: sull'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) con le seguenti: sul reddito familiare.
1.47. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: i quali costituiscono in ogni caso parametro prevalente ai fini del calcolo dell'importo delle misure di sostegno al reddito.
1.49. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) attuare una riforma fiscale che preveda l'introduzione di una «no tax area famiglia» e di scaglioni differenziati, con importi diversi a seconda del contesto familiare del contribuente.
1.48. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: il lavoro del aggiungere la seguente: genitore.
1.55. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera f), dopo le parole: entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: che costituiscono una duplicazione delle misure vigenti ovvero delle misure introdotte in attuazione della presente delega,.
1.40. Bellucci, Gemmato.

A.C. 2561-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Delega al Governo per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, con il Ministro della cultura, con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per le disabilità e con il Ministro per le politiche giovanili, uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

   a) razionalizzare il sistema dei benefìci fiscali relativi ai figli a carico, introducendo altresì nuove agevolazioni inerenti alle spese per la crescita, per il mantenimento e per l'educazione, anche non formale, per la formazione e per l'istruzione dei figli;

   b) garantire in tutto il territorio nazionale, in forma progressiva, l'istituzione, il sostegno e il rafforzamento dei servizi socio-educativi per l'infanzia e per l'adolescenza, dei servizi educativi per l'infanzia, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole dell'infanzia, al fine di assicurare alle famiglie parità nelle condizioni di accesso e pari opportunità per la crescita dei figli, nonché misure di contrasto della povertà educativa minorile, in particolar modo nelle zone ad alto rischio, quali le periferie urbane e le aree interne;

   c) prevedere misure di sostegno alle famiglie mediante contributi destinati a coprire, anche per l'intero ammontare, il costo delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi per l'infanzia, secondo i requisiti di accreditamento previsti dalla normativa vigente, e delle scuole dell'infanzia, nonché mediante l'introduzione di servizi di supporto, anche individuale, presso le rispettive abitazioni per le famiglie con figli di età inferiore a sei anni ovvero mediante il ricorso a personale direttamente incaricato dalla famiglia per l'erogazione di servizi quali asili familiari o servizi analoghi;

   d) prevedere che i servizi per l'infanzia di cui al presente comma possano essere erogati anche con modelli gestionali e strutturali flessibili, in grado di tenere conto delle varie esigenze dei genitori, di ottimizzare i costi e di coinvolgere attivamente i loro fruitori e la comunità locale;

   e) prevedere benefìci fiscali in favore delle famiglie per le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;

   f) prevedere ulteriori misure di sostegno e contributi vincolati alle famiglie per le spese sostenute per i figli con disabilità, con patologie fisiche o psichiche invalidanti, compresi i disturbi del comportamento alimentare, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali, comprese le spese di cura e di riabilitazione e per attività terapeutiche e ricreative svolte da soggetti accreditati, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado;

   g) prevedere misure di sostegno alle famiglie per le spese sostenute per i figli in relazione a viaggi di istruzione, all'iscrizione annuale o all'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti destinati alla pratica sportiva nonché alla frequenza di corsi di lingua straniera, di arte, di teatro e di musica;

   h) razionalizzare le misure di sostegno alle famiglie per le spese sostenute per i figli in relazione all'acquisto di libri, diversi da quelli di cui alla lettera i), e di biglietti di ingresso a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, anche in raccordo con le misure di sostegno alla diffusione della cultura già previste dalla legislazione vigente, quali la Carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e la Carta della cultura di cui all'articolo 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15;

   i) nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, prevedere il potenziamento delle misure di sostegno alle famiglie meno abbienti per l'acquisto dei libri di testo per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica dell'assegno unico e universale, di cui alla legge 1o aprile 2021, n. 46, ai fini dell'efficace e tempestivo accesso ai benefìci da parte di tutti i nuclei familiari aventi diritto; prevedere, altresì, meccanismi idonei a consentire alle famiglie meno abbienti l'accesso unitario e integrato alle misure statali e regionali per il diritto allo studio, sulla base di appositi atti convenzionali con gli enti territoriali interessati;

   l) prevedere ulteriori misure di sostegno alle famiglie per le spese relative all'acquisto di beni e servizi informatici destinati ai figli a carico che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado e che non beneficiano di altre forme di sostegno per l'acquisto di materiale didattico;

   m) prevedere specifici benefìci fiscali aggiuntivi per le forme di welfare aziendale individuate dalla contrattazione collettiva aziendale aventi ad oggetto misure di sostegno all'educazione e alla formazione dei figli nonché alla tutela della loro salute, anche mediante appositi strumenti assicurativi;

   n) prevedere che i benefìci e le prestazioni di cui al presente comma siano corrisposti nella forma di agevolazioni fiscali ovvero mediante l'erogazione di una somma di denaro allo scopo vincolata e nell'ambito di limiti di spesa programmati compatibilmente con le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8.

   o) prevedere che le disposizioni delle lettere da a) ad e) e da g) a m) siano attuate tenendo conto delle esigenze specifiche in caso di presenza di una o più persone con disabilità all'interno del nucleo familiare e considerando tra le spese rilevanti ai fini delle predette disposizioni anche quelle legate a servizi, attività e prestazioni di accompagnatori, assistenti personali, educatori o altri operatori in favore della persona con disabilità.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Delega al Governo per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli)

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
2.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , incluso l'acquisto di prodotti e servizi culturali.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   alla lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nonché valorizzando i servizi offerti da enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, società cooperative a mutualità prevalente costituite ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile, piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, dalle start-up innovative di cui all'articolo 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e dalle imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

   alla lettera g): dopo le parole: viaggi di istruzione aggiungere le seguenti: , servizi o attività culturali;

   aggiungere, in fine, le seguenti parole: valorizzando, altresì, i servizi offerti da enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, società cooperative a mutualità prevalente costituite ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile, piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, dalle start-up innovative di cui all'articolo 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e dalle imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2.156. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere la gratuità dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, erogati nell'ambito del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, indipendentemente dal reddito del nucleo familiare.
2.164. Meloni, Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Gemmato.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: anche.
2.170. Costanzo, Sapia.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: ovvero mediante il ricorso a personale direttamente incaricato dalla famiglia per l'erogazione di servizi quali asili familiari o servizi analoghi.
2.301. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) prevedere che l'importo dell'assegno unico universale di cui alla legge 1° aprile 2021, n. 46, possa, per una quota non superiore a un terzo, essere destinato, su proposta dei servizi sociali, scolastici, sanitari ed educativi e previo consenso di chi percepisce l'assegno, a progetti di sostegno della genitorialità o per la prevenzione e il contrasto della devianza e della marginalità minorile e giovanile, anche personalizzati e al domicilio. Per tali attività non può essere richiesta nessun'altra compartecipazione ai beneficiari dell'assegno unico e universale.
2.131. Siani, Lepri, Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Viscomi, Pezzopane.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere la lettera e).
2.302. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

  Al comma 2, lettera g), dopo le parole: di arte, aggiungere le seguenti: di cinema,
2.172. Costanzo, Sapia.

  Al comma 2, lettera l), dopo le parole: secondo grado aggiungere le seguenti:, l'università e i master postuniversitari.
2.173. Sapia, Costanzo.

  Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: ; prevedere, in particolare, la copertura integrale del costo dei libri per i figli successivi al terzo.
2.166. Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  3. Nell'ambito delle misure previste dal presente articolo, con riferimento ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, alle regioni e agli enti locali spetta il compito di:

   a) adeguare annualmente il numero dei posti disponibili presso i suddetti servizi in modo da soddisfare pienamente le esigenze della popolazione;

   b) prevedere un numero adeguato di servizi con orario prolungato fino alle ore 19:30;

   c) prevedere un numero adeguato di servizi aperti anche nei mesi di luglio e agosto;

   d) promuovere e valorizzare l'istituzione di nidi familiari sul modello tedesco della Tagesmutter.
2.165. Meloni, Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Gemmato.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario del reddito della famiglia)

  1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per le pari opportunità e la famiglia, è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente la revisione del trattamento tributario del reddito della famiglia, secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui ai commi seguenti.
  2. Il reddito familiare è determinato sommando i redditi prodotti dai coniugi, non legalmente o effettivamente separati, dai figli legittimi o legittimati, naturali riconosciuti, adottivi, affiliati ed affidati, minori di età o perennemente invalidi al lavoro, e da quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, nonché dalle altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile purché conviventi e a condizione che non posseggano redditi propri di importo superiore a quello dell'assegno sociale vigente nell'anno di produzione del reddito. Non si considerano i redditi esclusi nella valutazione del diritto all'assegno sociale.
  3. Il reddito familiare, come determinato ai sensi dell'articolo 2, è diviso per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia nelle seguenti misure:

   a) 1 per il primo percettore di reddito;

   b) 0,65 per il coniuge;

   c) 0,5 per il primo figlio;

   d) 1 per il secondo e il terzo figlio;

   e) 0,5 per i figli seguenti e per le altre persone di cui all'articolo 433 del codice civile.

  4. L'imposta familiare è calcolata applicando al reddito, come determinato ai sensi del comma 2, le aliquote vigenti e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia.
  5. Il decreto legislativo di cui al comma 1 individua, tenendo conto delle peculiari esigenze di tutela fiscale dei nuclei familiari con figli le soglie di esenzione da applicare al reddito familiare e l'importo delle detrazioni applicabili all'imposta familiare come determinata ai sensi del comma 4, con riferimento alle fattispecie già previste per il trattamento fiscale a base individuale.
  6. I contribuenti hanno facoltà di optare, per ogni dichiarazione dei redditi, per il trattamento fiscale a base individuale. Il decreto legislativo di cui al comma 1 definisce le modalità di esercizio della facoltà di opzione, con particolare riguardo alle modalità di accesso al trattamento tributario sulla base del quoziente familiare per i lavoratori dipendenti i cui redditi sono assoggettati a tassazione tramite ritenuta alla fonte.
  7. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere.
2.01. Meloni, Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Gemmato.

A.C. 2561-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Delega al Governo per la disciplina dei congedi parentali, di paternità e di maternità)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con l'Autorità politica delegata per gli affari europei, uno o più decreti legislativi per l'estensione, il riordino e l'armonizzazione della disciplina relativa ai congedi parentali e di paternità. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fatte salve disposizioni di maggior favore.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo, con riferimento alla disciplina dei congedi parentali, si attiene ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire dei congedi parentali fino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio;

   b) introdurre modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali, compatibilmente con le forme stabilite dai contratti collettivi di lavoro applicati al settore, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tenendo conto della specificità dei nuclei familiari monogenitoriali;

   c) prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire, previo preavviso al datore di lavoro, di un permesso retribuito, di durata non inferiore a cinque ore nel corso dell'anno, per ciascun figlio, per i colloqui con gli insegnanti e per la partecipazione attiva al percorso di crescita dei figli;

   d) prevedere che i permessi per le prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, rientranti nei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, eseguite durante l'orario di lavoro, possano essere riconosciuti, al fine di assistere la donna in stato di gravidanza, al coniuge, al convivente ovvero a un parente entro il secondo grado;

   e) stabilire un periodo minimo, non inferiore a due mesi, di congedo parentale non cedibile all'altro genitore per ciascun figlio, prevedendo altresì forme di premialità nel caso in cui tali congedi siano distribuiti equamente fra entrambi i genitori;

   f) prevedere misure che favoriscano l'estensione della disciplina relativa ai congedi parentali anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.

  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo, con riferimento alla disciplina del congedo di paternità e di maternità, si attiene ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere un periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio, di durata superiore rispetto a quella stabilita dalla legislazione vigente, prevedendone l'aumento progressivo fino a novanta giorni lavorativi;

   b) prevedere l'aumento progressivo dell'indennità obbligatoria per il congedo di maternità fino alla sua copertura totale da parte dello Stato;

   c) prevedere che il diritto al congedo di paternità sia concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del padre lavoratore;

   d) prevedere che il diritto al congedo di paternità non sia subordinato a una determinata anzianità lavorativa e di servizio;

   e) prevedere un ragionevole periodo di preavviso al datore di lavoro per l'esercizio del diritto al congedo di paternità, sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

   f) prevedere che il diritto al congedo di paternità sia garantito a parità di condizioni anche per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni con misure uguali rispetto a quelle garantite per i lavoratori del settore privato.

   g) prevedere misure che favoriscano l'estensione della disciplina relativa al congedo di paternità anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.

  4. I benefìci di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono riconosciuti nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8, anche prevedendone l'attuazione in forma progressiva.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Delega al Governo per la disciplina dei congedi parentali, di paternità e di maternità)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: dodici.
3.149. Caretta, Ciaburro, Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: fino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio con le seguenti: fino al compimento di un'età del figlio in ogni caso non superiore a quattordici anni.
3.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire di un periodo di congedo dal lavoro, non inferiore a tre mesi, in caso di malattia grave o di necessità di assistenza a causa di disabilità o di gravi condizioni di salute diverse dalla malattia grave.
3.138. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere la copertura del congedo parentale, di 180 giorni, fruito entro il sesto anno di vita del figlio, fino all'ottanta per cento.
3.152. Meloni, Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Gemmato.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: cinque ore con le seguenti: quindici ore.
*3.140. Bellucci, Varchi, Gemmato.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: cinque ore con le seguenti: quindici ore.
*3.170. Costanzo, Sapia.

  Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: due mesi con le seguenti: sei mesi.
3.175. Costanzo, Sapia.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: per ciascun figlio aggiungere le seguenti: con un'indennità pari almeno all'80 per cento della retribuzione e aggiuntivo rispetto alle misure già previste per legge,.
3.143. Bellucci, Varchi, Gemmato.

  Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

   a) prevedere un periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio, di durata significativamente superiore rispetto a quella prevista a legislazione vigente, compatibilmente con le risorse disponibili di cui al l'articolo 8, comma 1.
3.301. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: nei primi aggiungere la seguente: nove.
3.178. Sapia, Costanzo.

  Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: novanta con la seguente: centoventi.
3.180. Sapia, Costanzo.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere un periodo di congedo facoltativo, ulteriore rispetto a quello obbligatorio, di durata non inferiore a sessanta giorni, anche non continuativi, da fruire entro ventiquattro mesi dalla nascita del figlio.
3.150. Meloni, Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Gemmato.

  Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:

   b) favorire l'aumento dell'indennità obbligatoria per il congedo di maternità.
3.302. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

  Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:

   b) garantire un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione per tutta la durata del congedo di maternità, nonché forme adeguate di sostegno al reddito per le donne lavoratrici autonome e libere professioniste.
3.147. Varchi, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: l'aumento fino a: totale con le seguenti: la copertura totale dell'indennità obbligatoria per il congedo di maternità.
3.181. Costanzo, Sapia.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: progressivo fino alla fine della lettera, con le seguenti: del congedo di maternità fino a quindici mesi, da fruirsi durante i tre mesi precedenti la data presunta del parto e dodici mesi dopo il parto, con indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione e, limitatamente alle lavoratrici madri, l'estensione del congedo parentale fino a dodici mesi con indennità giornaliera pari al 70 per cento della retribuzione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3.251. Cirielli.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: progressivo fino alla fine della lettera, con le seguenti: del congedo di maternità fino a sei mesi con indennità giornaliera pari al 100 per cento delle retribuzioni e ulteriori sei mesi con indennità giornaliera pari al 70 per cento della retribuzione.
3.200. Cirielli.

  Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere l'estensione del periodo del congedo di maternità post partum fino a 180 giorni.
3.151. Meloni, Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Gemmato.

A.C. 2561-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Delega al Governo per incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con l'Autorità politica delegata per gli affari europei, uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile e la condivisione della cura e per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere un aumento della percentuale di detraibilità o la deducibilità delle spese sostenute dal contribuente per dipendenti, assunti con contratto di lavoro subordinato, addetti ai servizi domestici, all'assistenza di familiari, anche fino all'intero ammontare delle spese sostenute, ovvero per l'acquisto di servizi di cura alla persona, tenendo conto dell'ISEE del nucleo familiare e della presenza di figli minorenni e di una o più persone con disabilità all'interno del nucleo familiare;

   b) prevedere la possibilità di corrispondere l'agevolazione di cui alla lettera a) anche sotto forma di incentivo diretto, mediante l'erogazione di una somma di denaro allo scopo vincolata;

   c) prevedere una modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratore nei giorni di assenza dal lavoro nel caso di malattia dei figli, fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite dai contratti collettivi di lavoro;

   d) prevedere un'indennità integrativa per le madri lavoratrici erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo in cui rientrano al lavoro dopo il congedo obbligatorio;

   e) introdurre incentivi per i datori di lavoro che applicano le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che, ai fini dell'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, prevedono modalità di lavoro flessibile con facoltà dei lavoratori di chiedere, secondo le previsioni dei medesimi contratti, il ripristino dell'originario regime contrattuale;

   f) prevedere strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio riferite ad attività di supporto alle famiglie in ambito domestico e di cura e assistenza alla persona, a tal fine anche introducendo carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, acquistabili telematicamente o presso le rivendite autorizzate, e il cui valore nominale è fissato tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali;

   g) prevedere forme di decontribuzione per le imprese per le sostituzioni di maternità, per gli incentivi volti al rientro al lavoro delle donne e per le attività di formazione ad esse destinate;

   h) prevedere che una quota della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia riservata all'avvio delle nuove imprese femminili e al sostegno della loro attività per i primi due anni;

   i) prevedere un aumento della quota delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80;

   l) prevedere specifiche agevolazioni fiscali per le lavoratrici residenti nei territori con minore capacità fiscale, per sostenere il lavoro femminile anche nelle realtà più svantaggiate dal punto di vista economico e sociale, nelle quali il divario occupazionale tra i sessi è maggiore;

   m) prevedere ulteriori interventi di rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile nelle regioni del Mezzogiorno.

   n) prevedere ulteriori incentivi per favorire l'emersione del lavoro sommerso in ambito domestico, con particolare riferimento alla condizione delle lavoratrici del settore;

   o) promuovere il sostegno alla formazione in materia finanziaria delle imprenditrici e alla digitalizzazione delle imprese.

  3. I benefìci di cui al comma 2 del presente articolo sono riconosciuti nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8, anche prevedendone l'attuazione in forma progressiva.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Delega al Governo per incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro)

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
4.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere agevolazioni fiscali in favore delle imprese che istituiscono asili nido aziendali.
4.144. Meloni, Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Gemmato.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere agevolazioni in favore delle imprese che facilitano l'accesso al part-time.
4.142. Meloni, Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Gemmato.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere agevolazioni fiscali per le imprese che assumono neo mamme o giovani donne.
4.143. Meloni, Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Gemmato.

  Al comma 2, sopprimere la lettera d).
4.301. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

  Al comma 2, lettera g), dopo le parole: di maternità aggiungere le seguenti: o paternità.
4.145. Meloni, Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Gemmato.

  Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: introdurre con le seguenti: prevedere, nel limite di risorse programmate a tali fini.
4.302. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

  Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:

  f) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio riferite ad attività di supporto alle famiglie in ambito domestico e di cura e assistenza alla persona.
4.303. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

  Al comma 2, sostituire la lettera g), con la seguente:

  g) prevedere, nel limite di risorse programmate a tali fini, forme di agevolazioni, anche contributive, per le imprese per le sostituzioni di maternità, il rientro al lavoro delle donne e per le attività di formazione ad esse destinate.
4.304. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

  Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: due anni con le seguenti: cinque anni.
4.170. Sapia, Costanzo.

  Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: due anni con le seguenti: quattro anni.
4.171. Costanzo, Sapia.

  Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.
4.172. Sapia, Costanzo.

  Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

   i) prevedere il rifinanzia mento del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80.
4.305. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

  Al comma 2, sopprimere la lettera l).
4.306. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

  Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

   p) prevedere forme semplificate di attivazione del lavoro agile al fine di favorire la conciliazione tempi di vita e di lavoro, in deroga a quanto previsto dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
4.134. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

   p) prevedere l'anticipazione di un anno del pensionamento per le madri-lavoratrici per ogni figlio a carico, mediante l'utilizzo dei contributi figurativi.
4.138. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

   p) introdurre la possibilità di pensionamento anticipato di almeno un anno per le madri lavoratrici a partire dal terzo figlio a carico.
4.133. Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni a favore delle adozioni internazionali)

  1. Per ogni famiglia che adotta un minore straniero residente all'estero, ai sensi del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, è riconosciuto un bonus nella misura di euro 10.000 per ogni bambino adottato, a valere sul Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  2. Nei confronti dei beneficiari del bonus di cui al comma 1, non si applica la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. È autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2022 a favore del Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'articolo 1, comma 411, della legge n. 208 del 2015.
4.02. Bellucci, Gemmato.

A.C. 2561-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Delega al Governo per sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria dei giovani)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e con il Ministro dell'università e della ricerca, uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria da parte dei giovani.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere detrazioni fiscali per le spese documentate sostenute dalle famiglie ovvero misure di sostegno diretto, anche in forma di un bonus direttamente spendibile, per l'acquisto di libri di testo universitari, anche su supporto digitale, per i figli maggiorenni a carico, iscritti a corsi universitari, qualora non beneficino di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi universitari;

   b) prevedere detrazioni fiscali per le spese documentate sostenute dalle famiglie relativamente al contratto di locazione di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti a corsi universitari, con particolare riferimento agli studenti fuori sede;

   c) prevedere agevolazioni fiscali per la locazione dell'immobile adibito ad abitazione principale o per l'acquisto della prima casa in favore delle giovani coppie composte da soggetti aventi ambedue età non superiore a trentacinque anni alla data di presentazione della domanda ovvero delle famiglie composte da un solo genitore di età non superiore a trentacinque anni;

   d) prevedere agevolazioni fiscali e incentivi per l'attuazione del diritto alla vita indipendente e all'autonomia abitativa per le persone con disabilità, senza limiti di età;

   e) prevedere detrazioni fiscali e altre misure di sostegno per le spese documentate sostenute dalle famiglie per la frequenza di corsi di studio universitari, di corsi di specializzazione o di altri percorsi formativi, anche volti all'inclusione lavorativa, dei figli con disabilità, comprese le spese necessarie per accompagnatori, assistenti personali o altri operatori;

   f) prevedere ulteriori interventi di rafforzamento delle misure volte a promuovere l'autonomia, anche abitativa, dei figli maggiorenni dalla famiglia d'origine, comprese quelle destinate ad agevolare l'affitto di abitazioni o l'acquisto della prima casa, tenuto conto della somma da versare come anticipo per l'accesso ai mutui ipotecari;

   g) prevedere forme di accesso gratuito a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali ai nuclei familiari costituiti da genitori di età non superiore a trentacinque anni con figli a carico;

   h) prevedere agevolazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione per le nuove professioni legate all'innovazione, alla digitalizzazione e all'autoimprenditoria in favore di giovani di età inferiore a diciotto anni alla data di presentazione della domanda.

  3. I benefìci di cui al comma 2 del presente articolo sono riconosciuti nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8, anche prevedendone l'attuazione in forma progressiva.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Delega al Governo per sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria dei giovani)

  Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) prevedere agevolazioni alle famiglie nell'ambito dei servizi di trasporto locale.
5.137. Meloni, Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Gemmato.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
5.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: la locazione aggiungere le seguenti: e l'acquisto.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire, ovunque ricorra, la parola: trentacinque con la seguente: quaranta.
5.134. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, sopprimere la lettera d).
5.301. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

  Al comma 2, sopprimere la lettera e).
5.302. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

  Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: , tenuto conto della somma da versare come anticipo per l'accesso ai mutui ipotecari.
5.303. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

  Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nei limiti delle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni competenti.
5.304. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

A.C. 2561-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Delega al Governo per sostenere e promuovere le responsabilità familiari)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro della salute e con il Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi per sostenere e promuovere le responsabilità familiari.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

   a) promuovere la diffusione di attività informative e formative volte a favorire la conoscenza sui diritti e sui doveri dei genitori, nonché su quelli inerenti alla vita familiare;

   b) favorire una diffusione capillare di centri e di servizi di supporto nelle diverse fasi della vita familiare e di sostegno alle scelte dei genitori, anche mediante attività di mediazione familiare, prevedendo, altresì, le modalità di integrazione di tali misure con le competenze dei consultori familiari in materia.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.
(Delega al Governo per sostenere e promuovere le responsabilità familiari)

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: una diffusione capillare con le seguenti: , nell'ambito delle risorse messe a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la diffusione.
6.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , rafforzando la solidarietà familiare attraverso progetti di sostegno a percorsi di affido ed adozione.

  Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   b-bis) incentivare attività informative e di supporto alla responsabilità genitoriale verso i figli in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio;

   b-ter) promuovere la valorizzazione delle capacità genitoriali e la consapevole assunzione di responsabilità individuali all'interno della famiglia, attraverso progetti rivolti alle famiglie con bisogni formativi e problemi evolutivi legati al ciclo di vita di bambini e adolescenti.
6.100. Giannone.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Istituzione della Giornata della vita nascente)

  1. La Repubblica riconosce il 25 marzo quale «Giornata della vita nascente», al fine di promuovere la consapevolezza del valore sociale della maternità e della solidarietà tra le generazioni.
  2. In occasione della Giornata di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e gli enti locali organizzano o promuovono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di informazione e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di diffondere informazioni sulla gestazione, sulle comunicazione e sull'interazione relazionale precoci tra madre e figlio, sulle cure da prestare al nascituro e alla donna in stato di gravidanza, sui diritti spettanti alla gestante, sui servizi sanitari e di assistenza esistenti nel territorio, nonché sulla legislazione in materia di tutela della madre e del padre lavoratori, anche allo scopo di evidenziare gli aspetti positivi dell'esperienza genitoriale.
  3. Alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 concorrono anche gli enti del Terzo settore impegnati nel sostegno alla maternità e alla famiglia.
6.02. Varchi, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi in materia di detrazione per oneri)

  1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera c-ter), è aggiunta la seguente:

   «c-quater) le spese per la frequenza di corsi di ginnastica posturale entro i ventiquattro mesi successivi alla data del parto;»;

   b) al comma 1, dopo la lettera i-quinquies), è aggiunta la seguente:

   «i-quinquies.1) le spese sostenuta dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale per la l'iscrizione dei figli ai centri estivi;»;

   c) dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

   «1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese sostenute per consulenza psicologica e psicoterapia individuale e/o di coppia entro i ventiquattro mesi successi alla data del parto.».
6.03. Meloni, Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Gemmato.

A.C. 2561-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi)

  1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 6, prima della loro trasmissione alle Camere, è acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dalla presente legge, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 7.
(Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Senato della Repubblica aggiungere le seguenti: entro il sessantesimo giorno antecedente il termine di scadenza della delega.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
7.100. Costanzo, Sapia.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 2 e 6 con le seguenti: da 2 a 6.
7.101. Sapia, Costanzo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , previo parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità.
7.5. Gemmato, Bellucci.

A.C. 2561-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 8.
(Disposizioni finanziarie)

  1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della presente legge si provvede nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché delle risorse derivanti:

   a) dalla modificazione o dall'abolizione delle seguenti misure:

    1) assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

    2) assegno di natalità, di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, comma 248, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 23-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

    3) premio alla nascita, di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

    4) buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e altri servizi per l'infanzia, di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

    5) Fondo di sostegno alla natalità, di cui all'articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

   b) dalla modificazione o dall'abolizione, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, delle seguenti misure:

    1) detrazioni fiscali per minori a carico, previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del testo unico delle imposte di redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

    2) assegno per il nucleo familiare, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e assegni previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

    3) detrazione delle spese documentabili per i contratti di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede, prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  2. All'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 si provvede nei limiti delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 8.

  Al comma 1, sostituire le parole da: si provvede fino alla fine del medesimo comma con le seguenti: si provvede nei limiti:

   a) delle eventuali risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, quali risultanti all'esito degli utilizzi disposti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 1° aprile 2021, n. 46;

   b) delle risorse derivanti dalla modificazione o dall'abolizione delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del testo unico delle imposte di redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quali risultanti all'esito dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1), della legge 1° aprile 2021, n. 46;

   c) delle risorse derivanti dalla modificazione o dall'abolizione delle seguenti misure:

    1) detrazione delle spese documentabili per i contratti di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede, prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

    2) buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e altri servizi per l'infanzia, di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
8.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

A.C. 2561-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi adottati in attuazione della medesima legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: spese sostenute dalle famiglie aggiungere le seguenti: , anche attraverso l'acquisto di prodotti o servizi culturali,.
1.38. Bellucci, Gemmato.

ART. 2.

  Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: della scuola secondaria di secondo grado con le seguenti: del percorso di studio universitario, post-universitario, e di qualsiasi percorso formativo tecnico e professionale.
2.171. Sapia, Costanzo.

ART. 3.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) limitatamente alle lavoratrici madri, estendere il periodo di congedo parentale fino a dodici mesi con indennità giornaliera pari al 70 per cento della retribuzione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3.250. Cirielli.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: cinque ore con le seguenti: venti ore.
3.145. Varchi, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: cinque ore con le seguenti: dodici ore.
3.171. Sapia, Costanzo.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: cinque ore con le seguenti: dieci ore.
3.172. Costanzo, Sapia.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: cinque ore con le seguenti: otto ore.
3.173. Sapia, Costanzo.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: cinque ore con le seguenti: sette ore.
3.174. Costanzo, Sapia.

  Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: due mesi con le seguenti: cinque mesi.
3.176. Sapia, Costanzo.

  Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: due mesi con le seguenti: quattro mesi.
3.500. Costanzo, Sapia.

  Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: due mesi con le seguenti: tre mesi.
3.177. Sapia, Costanzo.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: nei primi aggiungere la seguente: sei.
3.179. Costanzo, Sapia.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: progressivo fino alla fine della lettera, con le seguenti: del congedo di maternità fino a quindici mesi, da fruirsi durante i tre mesi precedenti la data presunta del parto e dodici mesi dopo il parto, con indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3.252. Cirielli.

ART. 4.

  Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: , nonché al potenziamento di attività formative dedicate all'imprenditoria femminile con particolare attenzione ai temi dell'Information and Communications Technology (ICT), della finanza e dell'accesso al credito.
4.135. Bellucci, Gemmato.

ART. 5.

  Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: trentacinque con la seguente: quarantadue.
5.133. Bellucci, Lucaselli, Gemmato.

ART. 8.

  Sopprimere il comma 2.
8.2. Bellucci, Gemmato.

A.C. 2561-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    la Costituzione, all'articolo 31, prevede che «la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riferimento alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo»;

    la condivisione, l'aggregazione, il gioco, il divertimento, sono presupposti vitali per la crescita, l'apprendimento e lo sviluppo della personalità dei bambini e degli adolescenti;

    l'isolamento, il senso di incertezza, la costante paura che la famiglia potesse contrarre il virus, si sono riflessi sulla salute mentale dei figli: le conseguenze si sono tradotte in un significativo aumento dei sintomi depressivi negli adolescenti, ad un peggioramento della qualità del sonno, a difficoltà di concentrazione, irrequietezza e sintomi psicosomatici;

    recenti ricerche hanno dimostrato come le implicazioni che la pandemia e il lockdown hanno comportato, quali l'isolamento, il senso di incertezza, l'angoscia delle famiglie, abbiano impattato sulla salute mentale dei bambini e degli adolescenti, con un peggioramento della qualità del sonno, difficoltà di concentrazione e un significativo aumento dei sintomi depressivi negli adolescenti;

    il cervello di un ragazzo di pochi anni sotto costante pressione produce alti livelli dell'ormone dello stress, il cortisolo, che, associato all'adrenalina, provoca un aumento dell'ansia, disregolazione e una diminuzione delle abilità funzionali e di comunicazione sociale, oltre al rischio più elevato di uno sviluppo atipico permanente, poiché il cervello è ancora in fase di sviluppo;

    per chi attraversa la fase dell'adolescenza, nella quale la percezione di inclusione e accettazione da parte dei coetanei condiziona lo stato d'animo, la chiusura forzata ha aggravato uno stato di solitudine già frequente, e la tendenza ad essere colpevolizzati per l'aumento dei contagi, come è emerso spesso sui principali canali di comunicazione, ha prodotto in tanti ragazzi ulteriore rabbia, demoralizzazione e rassegnazione;

    numerosi studi e verifiche sul campo hanno inoltre dimostrato che la didattica a distanza, oltre ad aver determinato una perdita dell'apprendimento del 35 per cento, ha costretto molti ragazzi ad affrontare per la totalità delle loro giornate ambienti familiari pesanti, dai quali non era possibile sottrarsi a causa delle limitazioni alla libertà personali, esasperando così i conflitti tra le mura domestiche;

    la necessità di lenire il disagio emotivo quotidiano ha incrementato notevolmente lo sviluppo di dipendenze comportamentali, quali il gioco d'azzardo, i videogiochi, la pornografia;

    nell'ultimo anno, numerose strutture ospedaliere italiane di eccellenza, come il centro Niguarda di Milano, hanno registrato un notevole incremento delle domande di ricovero in psichiatria da parte dei più giovani e delle richieste di prima visita presso il Centro Psicosociale, registrando con preoccupazione un significativo aumento degli atti di autolesionismo, di tentati suicidi e di casi di anoressia;

    il Centro di Neuropsicologia dell'Apprendimento Humanitas Medical Care, ha, inoltre, rilevato che il 30 per cento dei bambini con sintomi di stress soffrono un vero e proprio disturbo post-traumatico, causato dalla perdita di persone care o dalla preoccupazione della propria morte o di quella dei famigliari;

    gli esperti di neuroscienze hanno più volte sottolineato quanto sia essenziale valutare e analizzare l'impatto psicologico causato dalla pandemia e dal lockdown sui bambini e sugli adolescenti e quanto sia fondamentale implementarne l'assistenza a fronte delle loro difficoltà emotive e psicologiche;

    il benessere psicologico condiziona il benessere fisico del bambino o dell'adolescente,

    lo sviluppo della sua personalità, la sua capacità di realizzarsi professionalmente e personalmente negli anni successivi;

    lo sviluppo della personalità delle giovani generazioni in condizioni di benessere fisico e mentale costituisce, al pari della natalità e della formazione scolastica, un elemento essenziale per lo sviluppo economico, sociale e politico di una nazione;

    nel disegno di legge, che affronta organicamente la materia, prevedendo o rafforzando numerose misure di sostegno in relazione alle spese sostenute per i figli, è presente (articolo 2, comma 2, lettera f)) un principio e criterio direttivo di delega riferito alle spese sostenute per i figli «con patologie fisiche o psichiche invalidanti, compresi i disturbi del comportamento alimentare, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali, comprese le spese di cura e di riabilitazione e per attività terapeutiche e ricreative svolte da soggetti accreditati»,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di attuare, con decreto legislativo, le disposizioni contenute dal provvedimento in esame, comprendendo, nei «disturbi specifici dell'apprendimento» e nei «bisogni educativi speciali», anche i disagi psicologici nati o amplificati dall'emergenza pandemica, e che non dipendono da patologie organiche, ma che tuttavia necessitano dell'aiuto psicologico;

   a valutare l'opportunità di destinare l'assegno universale di cui all'articolo 2, comma 1, anche alle famiglie che sostengono costi per i percorsi di psicoterapia a favore dei figli che soffrono i disagi sopra citati;

   a valutare l'opportunità di attuare, con decreto legislativo, la norma contenuta nell'articolo 3, comma 2, lettera d), estendendo i benefici economici anche alle famiglie chiamate ad affrontare spese per il supporto psicologico a favore dei figli.
9/2561-A/1. Ermellino.


   La Camera,

   premesso che:

    la Costituzione, all'articolo 31, prevede che «la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riferimento alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo»;

    la condivisione, l'aggregazione, il gioco, il divertimento, sono presupposti vitali per la crescita, l'apprendimento e lo sviluppo della personalità dei bambini e degli adolescenti;

    l'isolamento, il senso di incertezza, la costante paura che la famiglia potesse contrarre il virus, si sono riflessi sulla salute mentale dei figli: le conseguenze si sono tradotte in un significativo aumento dei sintomi depressivi negli adolescenti, ad un peggioramento della qualità del sonno, a difficoltà di concentrazione, irrequietezza e sintomi psicosomatici;

    recenti ricerche hanno dimostrato come le implicazioni che la pandemia e il lockdown hanno comportato, quali l'isolamento, il senso di incertezza, l'angoscia delle famiglie, abbiano impattato sulla salute mentale dei bambini e degli adolescenti, con un peggioramento della qualità del sonno, difficoltà di concentrazione e un significativo aumento dei sintomi depressivi negli adolescenti;

    il cervello di un ragazzo di pochi anni sotto costante pressione produce alti livelli dell'ormone dello stress, il cortisolo, che, associato all'adrenalina, provoca un aumento dell'ansia, disregolazione e una diminuzione delle abilità funzionali e di comunicazione sociale, oltre al rischio più elevato di uno sviluppo atipico permanente, poiché il cervello è ancora in fase di sviluppo;

    per chi attraversa la fase dell'adolescenza, nella quale la percezione di inclusione e accettazione da parte dei coetanei condiziona lo stato d'animo, la chiusura forzata ha aggravato uno stato di solitudine già frequente, e la tendenza ad essere colpevolizzati per l'aumento dei contagi, come è emerso spesso sui principali canali di comunicazione, ha prodotto in tanti ragazzi ulteriore rabbia, demoralizzazione e rassegnazione;

    numerosi studi e verifiche sul campo hanno inoltre dimostrato che la didattica a distanza, oltre ad aver determinato una perdita dell'apprendimento del 35 per cento, ha costretto molti ragazzi ad affrontare per la totalità delle loro giornate ambienti familiari pesanti, dai quali non era possibile sottrarsi a causa delle limitazioni alla libertà personali, esasperando così i conflitti tra le mura domestiche;

    la necessità di lenire il disagio emotivo quotidiano ha incrementato notevolmente lo sviluppo di dipendenze comportamentali, quali il gioco d'azzardo, i videogiochi, la pornografia;

    nell'ultimo anno, numerose strutture ospedaliere italiane di eccellenza, come il centro Niguarda di Milano, hanno registrato un notevole incremento delle domande di ricovero in psichiatria da parte dei più giovani e delle richieste di prima visita presso il Centro Psicosociale, registrando con preoccupazione un significativo aumento degli atti di autolesionismo, di tentati suicidi e di casi di anoressia;

    il Centro di Neuropsicologia dell'Apprendimento Humanitas Medical Care, ha, inoltre, rilevato che il 30 per cento dei bambini con sintomi di stress soffrono un vero e proprio disturbo post-traumatico, causato dalla perdita di persone care o dalla preoccupazione della propria morte o di quella dei famigliari;

    gli esperti di neuroscienze hanno più volte sottolineato quanto sia essenziale valutare e analizzare l'impatto psicologico causato dalla pandemia e dal lockdown sui bambini e sugli adolescenti e quanto sia fondamentale implementarne l'assistenza a fronte delle loro difficoltà emotive e psicologiche;

    il benessere psicologico condiziona il benessere fisico del bambino o dell'adolescente, lo sviluppo della sua personalità, la sua capacità di realizzarsi professionalmente e personalmente negli anni successivi;

    lo sviluppo della personalità delle giovani generazioni in condizioni di benessere fisico e mentale costituisce, al pari della natalità e della formazione scolastica, un elemento essenziale per lo sviluppo economico, sociale e politico di una nazione;

    nel disegno di legge, che affronta organicamente la materia, prevedendo o rafforzando numerose misure di sostegno in relazione alle spese sostenute per i figli, è presente (articolo 2, comma 2, lettera f)) un principio e criterio direttivo di delega riferito alle spese sostenute per i figli «con patologie fisiche o psichiche invalidanti, compresi i disturbi del comportamento alimentare, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali, comprese le spese di cura e di riabilitazione e per attività terapeutiche e ricreative svolte da soggetti accreditati»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, d'intesa con le Regioni, di rafforzare le prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale, istituendo la figura dello psicologo di famiglia a titolo gratuito, al servizio delle famiglie che devono affrontare le problematiche illustrate, e determinando i criteri di individuazione dei beneficiari.
9/2561-A/2. Lapia.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del disegno di legge all'esame dell'Aula delega il Governo a rafforzare le misure volte a «promuovere l'autonomia, anche abitativa, dei figli maggiorenni dalla famiglia d'origine, comprese quelle destinate ad agevolare l'affitto di abitazioni o l'acquisto della prima casa» (cfr., in particolare, l'articolo 5, comma 2, lettera f), inserito nel corso dell'esame in Commissione);

    nell'ambito di tali misure, per promuovere efficacemente l'autonomia dei giovani e contrastare allo stesso tempo la stagione di inverno demografico che affligge il nostro Paese, si ritiene necessaria l'istituzione di un Fondo ad hoc per le giovani famiglie, finalizzato alla concessione di garanzie da parte dello Stato sui mutui per le spese di acquisto e arredamento della casa familiare, nonché per la copertura di eventuali mancati pagamenti dei mutui stessi per impossibilità conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro o per altre circostanze di natura personale o familiare;

    in particolare, sarebbe opportuno che le garanzie concesse alle giovani famiglie a valere sul Fondo in questione siano modulate nel tempo in misura crescente a seconda del numero dei figli nati o adottati, prevedendo ad esempio l'allungamento del termine finale di restituzione del mutuo in caso di nascita o adozione del primo e/o del secondo figlio e prevedendo soprattutto la conversione della parte residua del mutuo in finanziamento a Fondo perduto, integralmente a carico del Fondo, in caso di nascita o adozione del terzo figlio;

    i dati sulle nuove nascite, in costante calo nel nostro Paese, ormai da dodici anni consecutivi a questa parte, rendono evidente la necessità di interventi concreti e urgenti che, come quello sopra proposto, mirino a conciliare la promozione dell'autonomia delle giovani famiglie con il sostegno alla genitorialità e alla natalità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire, tramite apposite iniziative normative o anche eventualmente nell'esercizio della delega di cui in premessa, un Fondo per le giovani famiglie finalizzato alla concessione di garanzie sui mutui, prestiti e altre agevolazioni, anche a fondo perduto, modulate in maniera crescente a seconda del numero dei figli nati o adottati.
9/2561-A/3. Sutto.


   La Camera,

   premesso che:

    negli ultimi anni la nostra Nazione si è contraddistinta per la compresenza di due primati negati relativi al tasso di natalità e al tasso di disoccupazione;

    dal primo resoconto della natalità del corrente anno reso disponibile dall'ISTAT, per il mese di gennaio si rileva la caduta della frequenza di nascite al di sotto della soglia simbolica delle 1.000 unità giornaliere: in dettaglio la media è di 992 nati al giorno, a fronte delle 1.159 di gennaio 2020;

    l'ISTAT, inoltre, secondo una valutazione prognostica, stima che dal confronto con le 404 mila nascite riportate nel bilancio demografico del 2020, nel corrente anno si registrerà un ulteriore calo complessivo della natalità compreso tra il 3 e il 5 per cento;

    i dati riportati testimoniano l'andamento decrescente del tasso di natalità degli ultimi anni quale conseguenza che certamente deriva dal connubio di diversi fattori quali la disoccupazione, la precarietà lavorativa e il timore dei giovani per un futuro incerto e instabile, ma anche e non meno importanti le condizioni del lavoro femminile;

    a ben vedere, tale ultimo fattore si intreccia senza alcun dubbio con la scelta di molte donne di dover rinunciare alla maternità per evidenti questioni legate alla propria condizione lavorativa e occupazionale;

    è noto, infatti, che sebbene gli innumerevoli sforzi legislativi volti a assicurare e tutelare l'ingresso delle donne nel mondo del lavoro, gli stessi siano risultati insoddisfacenti attese le estreme difficoltà per le donne di riuscire – pur volendo – a conciliare l'occupazione lavorativa con la legittima aspettative di diventare madre;

    tali fattori endemici hanno assunto una maggiore amplificazione nei periodo pandemico che ha maggiormente impattato sull'occupazione femminile, oltre che – in generale – sulla precarietà e le aspettative familiari e lavorative per il futuro dei giovani;

    orbene, a fronte di un serio ed evidente problema della nostra Nazione relativo al calo delle nascite e alle estreme difficoltà per le donne di conciliare vita familiare con l'occupazione lavorativa, sarebbe auspicabile potenziare i supporti assistenziali ed economici in favore delle donne lavoratrice al fine di favorire la loro aspettativa di maternità senza dover necessariamente dover rinunciare al proprio lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere interventi normativi volti a modificare la vigente disciplina del congedo di maternità obbligatorio e del congedo parentale di cui decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in particolare, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, prevedendo l'estensione del congedo di maternità obbligatorio a 15 mesi con indennità di retribuzione pari al 100 per cento e del congedo parentale a 12 mesi con indennità di retribuzione pari al 70 per cento, in modo tale da garantire alle donne di conciliare in modo più efficace lo status di madre e di lavoratrice.
9/2561-A/4. Cirielli.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, disposizioni collegate sia alla legge di Bilancio 2021 che al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

    lo strumento dei congedi parentali costituisce un fondamentale strumento di armonizzazione dei ritmi tra vita privata e lavoro;

    in tal senso, il congedo di maternità di 5 mesi previsto dalla legislazione vigente è quanto più necessario per garantire le prime fondamentali fasi di crescita del bambino;

    non sono tuttavia previste apposite indennità e forme di sostegno per le lavoratrici autonome e le libere professioniste, creando una sperequazione nei loro confronti rispetto alle lavoratrici soggetto a rapporto di lavoro dipendente;

    non è raro che le donne lavoratrici, di ritorno da una gravidanza, subiscano pressioni indebite, più o meno formali, circa il mantenimento del proprio posto di lavoro, trovando gravi difficoltà a recuperare la posizione carrieristica antecedente la gravidanza e, in alcuni casi, un peggioramento della retribuzione lavorativa;

    in tal senso non occorrono solo un sistema di incentivi premiali per la reintegrazione delle donne nel tessuto aziendale, come richiesto dall'INPS, ma anche incentivi da un punto di vista previdenziale;

    per favorire la parità di genere, l'integrazione sociale ed economica delle donne nel tessuto economico del Paese, nonché la crescita demografica, occorrono forti incentivi non solo di sostegno e mantenimento dei figli, ma anche per l'acquisto della prima casa,

impegna il Governo a:

   prevedere apposite forme di sostegno, sulla base dell'assegno unico di cui al testo in esame, anche per le lavoratrici autonome e le libere professioniste, nonché per tutelare percorsi di crescita carrieristica aziendale;

   prevedere uno sgravio contributivo per le donne che rientrano in attività d'azienda dopo una gravidanza, nell'ordine di un esonero contributivo di 3 anni per ogni neoassunta che, entro 3 anni dall'assunzione, va in maternità e rientra dal lavoro:

   promuovere reti di servizio differenziate nell'ambito del welfare familiare, quali asili nido aziendali, spazi gioco, nidi condominiali, tagesmutter e strumenti analoghi;

   utilizzare lo strumento dei contributi previdenziali figurativi per fornire annualità di contributi in base al numero dei figli per le lavoratrici madri.
9/2561-A/5. Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, disposizioni collegate sia alla legge di Bilancio 2021 che al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

    lo strumento dei congedi parentali costituisce un fondamentale strumento di armonizzazione dei ritmi tra vita privata e lavoro;

    in tal senso, il congedo di maternità di 5 mesi previsto dalla legislazione vigente è quanto più necessario per garantire le prime fondamentali fasi di crescita del bambino;

    non sono tuttavia previste apposite indennità e forme di sostegno per le lavoratrici autonome e le libere professioniste, creando una sperequazione nei loro confronti rispetto alle lavoratrici soggetto a rapporto di lavoro dipendente;

    non è raro che le donne lavoratrici, di ritorno da una gravidanza, subiscano pressioni indebite, più o meno formali, circa il mantenimento del proprio posto di lavoro, trovando gravi difficoltà a recuperare la posizione carrieristica antecedente la gravidanza e, in alcuni casi, un peggioramento della retribuzione lavorativa;

    in tal senso non occorrono solo un sistema di incentivi premiali per la reintegrazione delle donne nel tessuto aziendale, come richiesto dall'INPS, ma anche incentivi da un punto di vista previdenziale;

    per favorire la parità di genere, l'integrazione sociale ed economica delle donne nel tessuto economico del Paese, nonché la crescita demografica, occorrono forti incentivi non solo di sostegno e mantenimento dei figli, ma anche per l'acquisto della prima casa,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di:

   prevedere apposite forme di sostegno, sulla base dell'assegno unico di cui al testo in esame, anche per le lavoratrici autonome e le libere professioniste, nonché per tutelare percorsi di crescita carrieristica aziendale;

    prevedere uno sgravio contributivo per le donne che rientrano in attività d'azienda dopo una gravidanza, nell'ordine di un esonero contributivo di 3 anni per ogni neoassunta che, entro 3 anni dall'assunzione, va in maternità e rientra dal lavoro:

   promuovere reti di servizio differenziate nell'ambito del welfare familiare, quali asili nido aziendali, spazi gioco, nidi condominiali, tagesmutter e strumenti analoghi;

   utilizzare lo strumento dei contributi previdenziali figurativi per fornire annualità di contributi in base al numero dei figli per le lavoratrici madri.
9/2561-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, disposizioni collegate sia alla legge di Bilancio 2021 che al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

    l'istituzione del nuovo assegno unico familiare di cui al testo in esame non reca in ogni caso alcun tipo di clausola di salvaguardia, che impedisca al nuovo beneficio economico di risultare inferiore ai sostegni economici ricevuti dalle famiglie dal regime previgente l'entrata in vigore del presente disegno di legge;

    l'utilizzo dell'ISEE per l'accesso a prestazioni economiche e servizi sociali da parte dello Stato è tipico ed adeguato a politiche mirate al contrasto della povertà, ma non a politiche di sostegno alle famiglie;

    il criterio reddituale di cui all'ISEE, infatti, non tiene di conto di tutta una serie di casistiche quali la monogenitorialità, famiglie con un solo lavoratore o la presenza di altri familiari a carico, in tal senso è altresì desiderabile l'adozione di criteri di accesso meno stringenti anche per quanto riguarda i nuclei familiari;

    considerata la forte difficoltà dell'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, ed il termine del ciclo scolastico di scuola secondaria di secondo grado mediamente a 19 anni, è altresì opportuno rimodulare la misura in esame al predetto termine d'età,

impegna il Governo a:

   rimodulare lo strumento dell'assegno unico, in fase attuativa e di implementazione dello stesso, prevedendo in ogni caso il rispetto dei seguenti criteri:

    erogare in ogni caso un importo non inferiore ai sostegni economici ricevuti dalle famiglie nell'ambito del regime previgente l'entrata in vigore del sistema di cui al testo in esame;

    modificare i criteri di accesso al beneficio, parametrizzando condizioni quali monogenitorialità, famiglie con presenza di un solo lavoratore, con genitori separati o con un numero di familiari a carico, anche prevedendo criteri di computo differenti dal nucleo familiare, se opportuno;

    fornire la facoltà di poter usufruire del beneficio anche nella forma di deduzione reddituale o detrazione a fini fiscali;

    estendere il limite d'età dei figli per l'accesso al beneficio ad almeno 19 anni compiuti;

    prevedere appositi criteri compensativi nel caso in cui i beneficiari siano lavoratori autonomi e non lavoratori dipendenti.
9/2561-A/6. Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge delega in esame, prevede numerose deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia attraverso l'adozione, il riordino e il potenziamento di norme dirette a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie e contrastare la denatalità;

    in particolare l'articolo 2 prevede l'emanazione di decreti legislativi per il riordino delle misure di sostegno all'educazione dei figli a carico, prevedendo contestualmente l'introduzione di nuovi benefici da erogare alle famiglie;

    i benefici che saranno introdotti e le prestazioni, saranno corrisposte nella forma di agevolazioni fiscali ovvero mediante l'erogazione di una somma di denaro allo scopo vincolata,

impegna il Governo

a prevedere che i suddetti benefici, le misure di sostegno diretto e le prestazioni previste a favore delle famiglie con figli, non vengano conteggiati ai fini Irpef, ai fini ISEE e ai fini dell'eventuale erogazione del reddito di cittadinanza.
9/2561-A/7. Versace, Palmieri, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del provvedimento all'esame dell'Assemblea, prevede l'adozione entro due anni, di uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino e al rafforzamento delle misure volte ad incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro;

    in particolare, tra i principi e criteri direttivi ai quali i futuri decreti delegati si dovranno attenere, si prevedono misure a favore dei datori di lavoro e delle imprese che agevolino la partecipazione delle donne al mercato del lavoro favorendo il lavoro flessibile, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché il rientro al lavoro delle donne,

impegna il Governo

a prevedere un credito di imposta per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nuove assunzioni di personale appartenente al sesso con il più basso tasso di occupazione nella regione in cui ha sede l'azienda.
9/2561-A/8. Bagnasco, Palmieri, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del provvedimento all'esame dell'Assemblea, prevede l'adozione entro due anni, di uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino e al rafforzamento delle misure volte ad incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro;

    in particolare, tra i principi e criteri direttivi ai quali i futuri decreti delegati si dovranno attenere, si prevedono misure a favore dei datori di lavoro e delle imprese che agevolino la partecipazione delle donne al mercato del lavoro favorendo il lavoro flessibile, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché il rientro al lavoro delle donne,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre un credito di imposta per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nuove assunzioni di personale appartenente al sesso con il più basso tasso di occupazione nella regione in cui ha sede l'azienda.
9/2561-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta)Bagnasco, Palmieri, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, prevede deleghe al Governo per varare misure di sostegno alla famiglia a sostegno della genitorialità e della funzione sociale ed educativa delle famiglie: proprio per sostenere la genitorialità e le tante famiglie disponibili all'adozione, l'articolo 1, comma 152, della legge 311 del 2004, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali » finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione;

    a differenza dell'adozione nazionale, l'adozione internazionale comporta infatti degli esborsi economici inevitabili che risultano a carico della famiglia adottante,

impegna il Governo

a intervenire sul sistema complessivo delle adozioni, snellendone il procedimento burocratico; ad assicurare un incremento stabile delle risorse del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, di cui all'articolo 1. comma 152, legge 311 del 2004. al fine di sostenere le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione, prevedendo che le risorse non utilizzate restino comunque nelle disponibilità del medesimo Fondo.
9/2561-A/9. Novelli, Palmieri, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, delega il Governo all'adozione, al riordino e al potenziamento dell'attuale normativa volta a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, e sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria dei giovani, nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e sostenere, in particolare, quello femminile;

    tra i principi e i criteri direttivi generali, ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio delle deleghe, si prevede che i futuri benefici economici ai nuclei familiari con figli a carico, debbano rispettare criteri di progressività basati sull'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),

    così come l'articolo 5 che stabilisce i criteri e principi direttivi per incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e l'armonizzazione dei tempi vita/lavoro, prevede una percentuale di detraibilità o la deducibilità delle spese sostenute dal contribuente per addetti ai servizi domestici e all'assistenza di familiari. Anche in questo caso si deve tenere conto dell'ISEE del nucleo familiare: in realtà da più parti viene da tempo evidenziato come fattuale indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) delle famiglie, ha bisogno di diversi miglioramenti se vuole essere un fedele strumento di valutazione della condizione economica delle medesime famiglie,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere una revisione dell'ISEE, perlomeno ai fini dell'individuazione della platea dei beneficiari delle misure previste dalla legge delega in esame e dei suoi successivi decreti attuativi, al fine di:

   escludere completamente dal calcolo della situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare almeno la prima casa:

   computare per il calcolo della situazione reddituale e patrimoniale esclusivamente il reddito netto realmente percepito da ogni singolo componente del nucleo familiare nel corso dell'anno di riferimento.
9/2561-A/10. Palmieri, Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.


   La Camera,

   premesso che:

    l'atto Camera 2561-A, denominato «Family Act», prevede deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, al fine di riordinare e potenziare le norme dirette a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria di questi ultimi, nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e sostenere, in particolare, quello femminile;

    il provvedimento intende superare l'attuale polverizzazione delle misure a sostegno della genitorialità (prestazioni sociali agevolate, assegni familiari, detrazioni fiscali), mediante una complessiva razionalizzazione e una parziale soppressione degli istituti vigenti, finalizzando le risorse così reperite per l'istituzione dell'assegno unico;

    l'articolo 2 conferisce al Governo la delega ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli a carico, prevedendo contestualmente l'introduzione di nuovi benefici da erogare alle famiglie;

    il comma 2, lettera c), prevede misure di sostegno alle famiglie per i corsi educativi per l'infanzia. Tale forma di sostegno è prevista quale eventualità e non quale elemento cogente tant'è che il testo recita che sono previsti «...contributi destinati a coprire, anche per l'intero ammontare, il costo delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi per l'infanzia, secondo i requisiti di accreditamento previsti dalla normativa vigente, e delle scuole dell'infanzia, nonché mediante l'introduzione di servizi di supporto, anche individuale, presso le rispettive abitazioni per le famiglie con figli di età inferiore a sei anni ovvero mediante il ricorso a personale direttamente incaricato dalla famiglia per l'erogazione di servizi quali asili familiari o servizi analoghi...»;

    l'elemento descrittivo «anche per l'intero ammontare», si configura quale eventualità e non quale previsione obbligatoria,

impegna il Governo

a introdurre nei decreti legislativi attuativi della delega l'obbligatorietà delle misure di sostegno alle famiglie per i corsi educativi per l'infanzia così come illustrato in premessa.
9/2561-A/11. Maniero, Trano, Colletti, Forciniti, Cabras, Paolo Nicolò Romano, Corda, Testamento, Leda Volpi, Giuliodori, Spessotto, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    l'atto Camera 2561-A, denominato «Family Act», prevede deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, al fine di riordinare e potenziare le norme dirette a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria di questi ultimi, nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e sostenere, in particolare, quello femminile;

    il provvedimento intende superare l'attuale polverizzazione delle misure a sostegno della genitorialità (prestazioni sociali agevolate, assegni familiari, detrazioni fiscali), mediante una complessiva razionalizzazione e una parziale soppressione degli istituti vigenti, finalizzando le risorse così reperite per l'istituzione dell'assegno unico;

    l'articolo 2 conferisce al Governo la delega ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli a carico, prevedendo contestualmente l'introduzione di nuovi benefici da erogare alle famiglie;

    il comma 2, lettera c), prevede misure di sostegno alle famiglie per i corsi educativi per l'infanzia. Tale forma di sostegno è prevista quale eventualità e non quale elemento cogente tant'è che il testo recita che sono previsti «...contributi destinati a coprire, anche per l'intero ammontare, il costo delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi per l'infanzia, secondo i requisiti di accreditamento previsti dalla normativa vigente, e delle scuole dell'infanzia, nonché mediante l'introduzione di servizi di supporto, anche individuale, presso le rispettive abitazioni per le famiglie con figli di età inferiore a sei anni ovvero mediante il ricorso a personale direttamente incaricato dalla famiglia per l'erogazione di servizi quali asili familiari o servizi analoghi...»;

    l'elemento descrittivo «anche per l'intero ammontare», si configura quale eventualità e non quale previsione obbligatoria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre nei decreti legislativi attuativi della delega l'obbligatorietà delle misure di sostegno alle famiglie per i corsi educativi per l'infanzia così come illustrato in premessa.
9/2561-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta)Maniero, Trano, Colletti, Forciniti, Cabras, Paolo Nicolò Romano, Corda, Testamento, Leda Volpi, Giuliodori, Spessotto, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    l'atto Camera 2561-A, denominato «Family Act», prevede deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, al fine di riordinare e potenziare le norme dirette a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria di questi ultimi, nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e sostenere, in particolare, quello femminile;

    l'articolo 2 conferisce al Governo la delega ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli a carico, prevedendo contestualmente l'introduzione di nuovi benefici da erogare alle famiglie;

    il comma 2, lettera f, prevede ulteriori misure di sostegno e contributi vincolati alle famiglie per le spese sostenute per i figli con disabilità, con patologie fisiche o psichiche invalidanti, compresi i disturbi del comportamento alimentare, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali, comprese le spese di cura e di riabilitazione e per attività terapeutiche e ricreative svolte da soggetti accreditati, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado;

    è del tutto incomprensibile la limitazione delle misure di sostegno e di contributi fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado per le condizioni sociali in cui vivono le famiglie suddescritte, a fronte del fatto che le condizioni di disagio illustrate non vengono meno col passare degli anni, ma mutano secondo le esigenze legate alla crescita e, dunque di conseguenza al loro inserimento nella vita quotidiana;

    è necessario che le ulteriori misure di sostegno vengano estese fino al completamento del percorso studiorum e, quindi, fino all'università e ai corsi post-universitari,

impegna il Governo

in fase di attuazione della delega a estendere le misure di sostegno e di contributi fino al completamento del percorso studiorum e, quindi, fino all'università e ai corsi post-universitari e di qualsiasi percorso formativo tecnico e professionale.
9/2561-A/12. Costanzo, Trano, Colletti, Forciniti, Cabras, Paolo Nicolò Romano, Maniero, Corda, Testamento, Leda Volpi, Giuliodori, Spessotto, Vallascas, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    l'atto Camera 2561-A, denominato «Family Act», prevede deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, al fine di riordinare e potenziare le norme dirette a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria di questi ultimi, nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e sostenere, in particolare, quello femminile;

    l'articolo 3, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina relativa ai congedi parentali, di paternità e di maternità;

    i decreti devono essere adottati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge;

    il comma 2, lettera e), stabilisce un periodo minimo, non inferiore a due mesi, di congedo parentale non cedibile all'altro genitore per ciascun figlio, prevedendo inoltre forme di premialità nel caso in cui tali congedi venissero distribuiti equamente fra entrambi i genitori;

    negli altri Paesi europei i congedi parentali eccedono i due anni (Austria, Romania, Repubblica Ceca, Estonia, Francia, Slovacchia, Spagna e Germania), in altri sono inferiori ad un anno, ma comunque superiori ai due mesi previsti dal comma e dalla lettera in questione. Si aggiunge a ciò la farsa della premialità che completa una previsione del tutto carente rispetto alle necessità delle famiglie odierne e al drammatico calo demografico che l'Italia sta vivendo che ha rappresentato, per il 2020, il peggior dato dall'Unità d'Italia ad oggi (solo 400 mila nati),

impegna il Governo

a introdurre nei decreti legislativi attuativi, un periodo minimo non inferiore a cinque mesi di congedo parentale.
9/2561-A/13. Cabras, Trano, Colletti, Forciniti, Paolo Nicolò Romano, Maniero, Corda, Testamento, Leda Volpi, Giuliodori, Spessotto, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    l'atto Camera 2561-A, denominato Family Act, prevede deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, al fine di riordinare e potenziare le norme dirette a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria di questi ultimi, nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e sostenere, in particolare, quello femminile;

    l'articolo 3, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina relativa ai congedi parentali di paternità e di maternità;

    il comma 3, lettera a), prevede un periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio, di durata superiore rispetto a quella stabilita dalla legislazione vigente, prevedendone l'aumento progressivo fino a novanta giorni;

    la previsione generica «primi mesi» per la concessione del congedo obbligatorio per il padre lavoratore e comunque fino a novanta giorni, definisce uno spazio temporale decisamente limitato e limitante rispetto alla gestione familiare nel coniugare il lavoro, l'attività di assistenza ed educativa dei figli col proprio coniuge,

impegna il Governo

a introdurre, attraverso ulteriori iniziative normative, un periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore che non sia inferiore ai sei mesi dalla nascita del figlio.
9/2561-A/14. Testamento, Leda Volpi, Trano, Colletti, Forciniti, Cabras, Paolo Nicolò Romano, Maniero, Corda, Giuliodori, Spessotto, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    l'atto Camera 2561-A, denominato Family Act, prevede deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, al fine di riordinare e potenziare le norme dirette a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria di questi ultimi, nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e sostenere, in particolare, quello femminile;

    l'articolo 3, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina relativa ai congedi parentali, di paternità e di maternità;

    il comma 3, lettera b), prevedere l'aumento progressivo dell'indennità obbligatoria per il congedo di maternità fino alla sua copertura totale da parte dello Stato;

    così com'è articolata la disposizione non definisce una certezza della copertura totale dell'indennità per il congedo di maternità da parte dello Stato, quindi sarebbe opportuno prevedere che lo Stato si farà carico sin da subito della copertura totale dell'indennità obbligatoria per il congedo di maternità,

impegna il Governo

a prevedere a partire dal 1° gennaio 2022, attraverso l'adozione di un provvedimento ad hoc, la copertura totale dell'indennità obbligatoria per il congedo di maternità, eliminando l'elemento della progressività.
9/2561-A/15. Corda, Trano, Colletti, Forciniti, Cabras, Paolo Nicolò Romano, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Giuliodori, Spessotto, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    l'atto Camera 2561-A, denominato Family Act, prevede deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, al fine di riordinare e potenziare le norme dirette a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria di questi ultimi, nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e sostenere, in particolare, quello femminile;

    l'articolo 3, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina relativa ai congedi parentali, di paternità e di maternità;

    il comma 3, lettera b), prevedere l'aumento progressivo dell'indennità obbligatoria per il congedo di maternità fino alla sua copertura totale da parte dello Stato;

    così com'è articolata la disposizione non definisce una certezza della copertura totale dell'indennità per il congedo di maternità da parte dello Stato, quindi sarebbe opportuno prevedere che lo Stato si farà carico sin da subito della copertura totale dell'indennità obbligatoria per il congedo di maternità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere a partire dal 1° gennaio 2022, attraverso l'adozione di un provvedimento ad hoc, la copertura totale dell'indennità obbligatoria per il congedo di maternità, eliminando l'elemento della progressività.
9/2561-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta)Corda, Trano, Colletti, Forciniti, Cabras, Paolo Nicolò Romano, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Giuliodori, Spessotto, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    l'atto Camera 2561-A, denominato Family Act, prevede deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, al fine di riordinare e potenziare le norme dirette a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria di questi ultimi, nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e sostenere, in particolare, quello femminile;

    l'articolo 4 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino ed il rafforzamento delle misure volte ad incentivare il lavoro femminile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. I decreti devono essere adottati, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge;

    il comma 2, lettera h), prevede che una quota della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sia riservata all'avvio delle nuove imprese femminili e al sostegno della loro attività per i primi due anni;

    due anni è un tempo irragionevole per l'avvio di una nuova impresa perché gli ammortamenti medi dei costi in fase di start up non si possono avere non prima di 3/5 anni, dunque è realistico prevedere un tempo che non sia inferiore ai cinque anni,

impegna il Governo

a introdurre, attraverso ulteriori iniziative normative, la previsione che la quota della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese destinata all'avvio e al sostegno dell'attività d'impresa femminile, non sia inferiore al termine di quattro anni.
9/2561-A/16. Trano, Colletti, Forciniti, Cabras, Paolo Nicolò Romano, Maniero, Corda, Testamento, Leda Volpi, Giuliodori, Spessotto, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    l'atto Camera 2561-A, denominato Family Act, prevede deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, al fine di riordinare e potenziare le norme dirette a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria di questi ultimi, nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e sostenere, in particolare, quello femminile;

    l'articolo 4 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino ed il rafforzamento delle misure volte ad incentivare il lavoro femminile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. I decreti devono essere adottati, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge;

    il comma 2, lettera h), prevede che una quota della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sia riservata all'avvio delle nuove imprese femminili e al sostegno della loro attività per i primi due anni;

    due anni è un tempo irragionevole per l'avvio di una nuova impresa perché gli ammortamenti medi dei costi in fase di start up non si possono avere non prima di 3/5 anni, dunque è realistico prevedere un tempo che non sia inferiore ai cinque anni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, attraverso ulteriori iniziative normative, la previsione che la quota della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese destinata all'avvio e al sostegno dell'attività d'impresa femminile, non sia inferiore al termine di quattro anni.
9/2561-A/16. (Testo modificato nel corso della seduta)Trano, Colletti, Forciniti, Cabras, Paolo Nicolò Romano, Maniero, Corda, Testamento, Leda Volpi, Giuliodori, Spessotto, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    l'atto Camera 2561-A, denominato Family Act, prevede deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, al fine di riordinare e potenziare le norme dirette a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria di questi ultimi, nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e sostenere, in particolare, quello femminile;

    l'articolo 7, comma 1, ultimo capoverso, prevede che sugli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 6, prima della loro trasmissione alle Camere, è acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

    nonostante vi sia la potestà legislativa esclusiva dello Stato sulle materie che trattano gli articoli 4, 5 e 6 del provvedimento (articolo 117 Cost. lettere e) ed l)), vi è una competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, nell'ambito delle materie delle politiche sociali per le quali si rende necessaria la procedura concertativa;

    a tale riguardo sarebbe opportuno considerare quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale con le sentenze n. 7 del 2016, n. 52 e n. 79 del 2019;

    la previsione concertativa si riferisce solo agli articoli 2 e 6 del disegno di legge e non agli articoli dal 2 al 6, essendo che per tutti questi articoli si prevede l'adozione di decreti legislativi attuativi,

impegna il Governo

in fase di attuazione della delega, dunque dei decreti legislativi attuativi, a garantire la competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, tenendo conto quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale con le sentenze n. 7 del 2016, n. 52 e n. 79 del 2019.
9/2561-A/17. Colletti, Trano, Forciniti, Cabras, Paolo Nicolò Romano, Maniero, Corda, Testamento, Leda Volpi, Giuliodori, Spessotto, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    l'atto Camera 2561-A, denominato Family Act, prevede deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, al fine di riordinare e potenziare le norme dirette a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria di questi ultimi, nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e sostenere, in particolare, quello femminile;

    l'articolo, 7, comma 1, prevede che: «...gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni...»;

    la «tecnica dello scorrimento» è stata oggetto di segnalazione da parte della Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017. Tale sentenza afferma che pur consentendo, la tecnica dello scorrimento, di individuare comunque il termine di delega, presenta «una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa ». È necessario prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega),

impegna il Governo

a trasmettere i decreti legislativi di cui agli articoli, 2, 3, 4, 5 e 6, entro e non oltre i trenta giorni antecedenti il termine di scadenza della delega.
9/2561-A/18. Spessotto, Trano, Colletti, Forciniti, Cabras, Paolo Nicolò Romano, Maniero, Corda, Testamento, Leda Volpi, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    l'atto Camera 2561-A, denominato Family Act, prevede deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, al fine di riordinare e potenziare le norme dirette a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria di questi ultimi, nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e sostenere, in particolare, quello femminile;

    l'articolo, 7, comma 1, prevede che: «...gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni...»;

    la «tecnica dello scorrimento» è stata oggetto di segnalazione da parte della Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017. Tale sentenza afferma che pur consentendo, la tecnica dello scorrimento, di individuare comunque il termine di delega, presenta «una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa». È necessario prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di trasmettere i decreti legislativi di cui agli articoli, 2, 3, 4, 5 e 6, entro e non oltre i trenta giorni antecedenti il termine di scadenza della delega.
9/2561-A/18. (Testo modificato nel corso della seduta)Spessotto, Trano, Colletti, Forciniti, Cabras, Paolo Nicolò Romano, Maniero, Corda, Testamento, Leda Volpi, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    l'atto Camera 2561-A, denominato Family Act, prevede deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, al fine di riordinare e potenziare le norme dirette a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria di questi ultimi, nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e sostenere, in particolare, quello femminile;

    l'articolo, 7, comma 1, prevede che: «...gli schemi dei decreti legislativi di cuiagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni...»;

    la «tecnica dello scorrimento» è stata oggetto di segnalazione da parte della Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017. Tale sentenza afferma che pur consentendo, la tecnica dello scorrimento, di individuare comunque il termine di delega, presenta «una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa». È necessario prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega),

impegna il Governo

a trasmettere i decreti legislativi di cui agli articoli, 2, 3, 4, 5 e 6, entro e non oltre il novantesimo giorno antecedente il termine di scadenza della delega.
9/2561-A/19. Vallascas, Trano, Colletti, Forciniti, Cabras, Paolo Nicolò Romano, Maniero, Corda, Testamento, Leda Volpi, Giuliodori, Spessotto, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    l'atto Camera 2561-A, denominato Family Act, prevede deleghe al Governo per sviluppare politiche familiari strutturali ed organiche, ponendosi di agire su più interventi (trasferimenti monetari, flessibilità lavorativa e servizi) a sostegno delle famiglie con figli;

    il provvedimento non garantisce la portata prefissata perché i finanziamenti complessivi previsti non sono sufficienti allo scopo finalistico, in particolare modo per ciò che riguarda l'assegno unico universale famigliare;

    è alquanto singolare che per le famiglie con carichi di cura o assistenziali non connessi alla genitorialità (es. famiglie con componenti anziani o non autosufficienti) non siano previsti supporti, così come non si rileva un investimento nel sistema dei servizi sociali e socio sanitari rivolti alla famiglia, ad esclusione del riferimento a quelli di natura socio educativa, cui si aggiungono alcune criticità, anche di origine culturale, in tema di promozione della parità di genere all'interno dei nuclei familiari;

    incastonare lo spirito di questa norma in una cornice limitata nella visione del concetto non di famiglia, ma di nuove famiglie o strutture famigliari prodottesi a seguito della pandemia e che continueranno a denotarsi in maniera nuova e differente rispetto al passato, denota una non conoscenza della struttura sociale italiana: gli anziani sono visti e vissuti come «pietre di scarto»,

impegna il Governo:

   a prevedere, attraverso le opportune iniziative normative, risorse economiche con cui si possano introdurre sistemi socio-assistenziali di revisione dell'attuale organizzazione degli hospice, che garantiscano la dignità sociale e un equo sostentamento alle strutture famigliari descritte in premessa;

   in sede concertativa nella Conferenza unificata, a ridisegnare col sistema delle regioni le strutture organizzative degli hospice.
9/2561-A/20. Paolo Nicolò Romano, Trano, Colletti, Forciniti, Cabras, Maniero, Corda, Testamento, Leda Volpi, Giuliodori, Spessotto, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    l'atto Camera 2561-A, denominato Family Act, prevede deleghe al Governo per sviluppare politiche familiari strutturali ed organiche, ponendosi di agire su più interventi (trasferimenti monetari, flessibilità lavorativa e servizi) a sostegno delle famiglie con figli;

    il provvedimento non garantisce la portata prefissata perché i finanziamenti complessivi previsti non sono sufficienti allo scopo finalistico, in particolare modo per ciò che riguarda l'assegno unico universale famigliare;

    è alquanto singolare che per le famiglie con carichi di cura o assistenziali non connessi alla genitorialità (es. famiglie con componenti anziani o non autosufficienti) non siano previsti supporti, così come non si rileva un investimento nel sistema dei servizi sociali e socio sanitari rivolti alla famiglia, ad esclusione del riferimento a quelli di natura socio educativa, cui si aggiungono alcune criticità, anche di origine culturale, in tema di promozione della parità di genere all'interno dei nuclei familiari;

    incastonare lo spirito di questa norma in una cornice limitata nella visione del concetto non di famiglia, ma di nuove famiglie o strutture famigliari prodottesi a seguito della pandemia e che continueranno a denotarsi in maniera nuova e differente rispetto al passato, denota una non conoscenza della struttura sociale italiana: gli anziani sono visti e vissuti come «pietre di scarto»,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso le opportune iniziative normative, risorse economiche con cui si possano introdurre sistemi socio-assistenziali di revisione dell'attuale organizzazione degli hospice, che garantiscano la dignità sociale e un equo sostentamento alle strutture famigliari descritte in premessa;

   in sede concertativa nella Conferenza unificata, a ridisegnare col sistema delle regioni le strutture organizzative degli hospice.
9/2561-A/20. (Testo modificato nel corso della seduta)Paolo Nicolò Romano, Trano, Colletti, Forciniti, Cabras, Maniero, Corda, Testamento, Leda Volpi, Giuliodori, Spessotto, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    al «Family Act», si attribuisce la portata di essere il primo progetto organico di riforma delle politiche per la famiglia che, in realtà, si presenta come un insieme di varie misure slegate tra loro e inadeguate al raggiungimento dell'obiettivo, prefissato nel PNRR, di avviare riforme strutturali;

    i nuovi permessi retribuiti, i congedi parentali e le agevolazioni fiscali riconosciuti ai lavoratori (anche autonomi e liberi professionisti) per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, non sono sufficientemente in grado di contrastare la denatalità, come anche la mancanza di misure a supporto alle imprese per sostenere i costi, soprattutto indiretti, derivanti dalla nuova organizzazione del lavoro;

    è evidente che ci sia una limitata conoscenza e carenza di visione da parte del Governo perché è più corretto parlare di strutture famigliari, cui si deve aggiungere, opportunamente, il prefisso pre e post pandemia;

    l'articolo 5 prevede la delega al Governo per sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria dei giovani. Le previsioni sono elencate al comma 2, dove si prevedono:

     a) detrazioni fiscali per le spese documentate sostenute dalle famiglie ovvero misure di sostegno diretto, anche in forma di un bonus direttamente spendibile, per l'acquisto di libri di testo universitari, anche su supporto digitale, per i figli maggiorenni a carico, iscritti a corsi universitari, qualora non beneficino di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi universitari;

     b) detrazioni fiscali per le spese documentate sostenute dalle famiglie relativamente al contratto di locazione di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti a corsi universitari, con particolare riferimento agli studenti fuori sede;

     c) agevolazioni fiscali per la locazione dell'immobile adibito ad abitazione principale o per l'acquisto della prima casa in favore delle giovani coppie composte da soggetti aventi ambedue età non superiore a trentacinque anni alla data di presentazione della domanda ovvero delle famiglie composte da un solo genitore di età non superiore a trentacinque anni;

     d) agevolazioni fiscali e incentivi per l'attuazione del diritto alla vita indipendente e all'autonomia abitativa per le persone con disabilità, senza limiti di età;

     e) detrazioni fiscali e altre misure di sostegno per le spese documentate sostenute dalle famiglie per la frequenza di corsi di studio universitari, di corsi di specializzazione o di altri percorsi formativi, anche volti all'inclusione lavorativa, dei figli con disabilità, comprese le spese necessarie per accompagnatori, assistenti personali o altri operatori;

     f) ulteriori interventi di rafforzamento delle misure volte a promuovere l'autonomia, anche abitativa, dei figli maggiorenni dalla famiglia d'origine, comprese quelle destinate ad agevolare l'affitto di abitazioni o l'acquisto della prima casa, tenuto conto della somma da versare come anticipo per l'accesso ai mutui ipotecari;

     g) forme di accesso gratuito a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali ai nuclei familiari costituiti da genitori di età non superiore a trentacinque anni con figli a carico;

     h) agevolazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione per le nuove professioni legate all'innovazione, alla digitalizzazione e all'autoimprenditoria in favore di giovani di età inferiore a diciotto anni alla data di presentazione della domanda;

    il successivo comma 3 attiene la copertura finanziaria di quanto previsto dal comma 2, le cui attuazioni sono subordinate sempre alle risorse disponibili (articolo 8), prevedendone l'attuazione in forma progressiva;

    appare del tutto evidente che non può, questa riforma, definirsi di portata universale, strutturale; può invece, definirsi fuori da quanto concertato in sede comunitaria nell'ambito del PNRR perché non vi è, a titolo d'esempio, neanche la previsione di un accantonamento di risorse aggiuntive nell'ambito degli spazi di bilancio. Le misure economiche previste si configurano di portata minima e sconnesse dalla realtà sociale italiana,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare le opportune iniziative normative volte a dare attuazione a quanto concertato in sede comunitaria relativamente al raggiungimento dell'obiettivo prefissato nel PNRR, allocando risorse che non siano subordinate alla disponibilità e in tal modo eliminando la previsione dell'attuazione progressiva, ma dando un effetto di shock economico che fornisca immediata linfa economico-sociale alle famiglie italiane.
9/2561-A/21. Forciniti, Vallascas, Trano, Colletti, Cabras, Paolo Nicolò Romano, Maniero, Corda, Testamento, Leda Volpi, Giuliodori, Spessotto, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    dallo scorso 16 luglio è all'esame della Camera il «Family Act», un disegno di legge il cui obiettivo – nel quadro dell'attuazione del PNRR – è quello di delegare il Governo all'adozione di disposizioni volte a contrastare la denatalità e favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile;

    l'obiettivo è certamente condivisibile in astratto, ma la realizzazione appare tutt'altro che scontata anche avendo a mente gli strumenti e le risorse economiche previste che sono del tutto insufficienti;

    le misure sono l'assegno unico universale, il riordino e la semplificazione delle misure di sostegno economico per i figli a carico e la disciplina dei congedi parentali, di paternità e di maternità;

    in realtà, le norme in materia di assegno unico universale potrebbero essere espunte dal testo finale del «Family Act». Infatti, nelle more dell'approvazione del provvedimento, le disposizioni sull'assegno unico universale sono già confluite nella legge delega n. 46/2021 (entrata in vigore il 21 aprile scorso), finalizzata a «riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale», che delega il Governo ad adottare entro 12 mesi uno o più decreti legislativi che disciplinino l'accesso all'assegno unico universale;

    al fine di coordinare tale legge con il «Family Act», in sede d'esame in Commissione Affari Sociali della Camera, si era proposta la soppressione delle disposizioni in materia di assegno unico universale dal testo attualmente in discussione alla Camera (si veda anche, a tal proposito, il parere del Comitato per la Legislazione che pone delle criticità sotto il profilo dell'efficacia del testo, sulla capacità semplificativa e di riordino per ciò che concerne il coordinamento degli articoli 2 e 8 con la legge 46/2021);

    il «Family Act» non tende a raggiungere gli obbiettivi prefissati con misure innovative ma si concentra sul riordino delle misure esistenti che – come nel caso dei congedi parentali – non si discostano in modo significativo dalla normativa vigente. L'unico elemento di novità è rappresentato proprio dall'assegno unico universale che, abbracciando il principio dello «universalismo differenziato» del PNRR, sarà assegnato progressivamente – sulla base della condizione economica del nucleo familiare, tenendo conto dell'età e del numero dei figli a carico – a tutti i nuclei familiari con figli minori a carico, nell'intento di differenziarsi dalle politiche per il contrasto alla povertà;

    le risorse stanziate derivano unicamente dalla modificazione o abrogazione di misure già esistenti per il contrasto della povertà (assegni ai nuclei familiari, fondo di sostegno alla natalità, detrazioni fiscali per minori a carico, etc.), in mancanza di nuovi fondi risulterà difficile che il citato strumento possa avere una portata davvero universale,

impegna il Governo

nell'ambito della manovra di bilancio, a prevedere nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una dotazione pari o superiore a 5 miliardi di euro per il 2022 e per il 2023 e a prevedere inoltre ulteriori risorse rinvenienti dalla modificazione e/o abolizione delle misure esistenti al fine di dare al «Family Act» la funzione che si prefigge di avere.
9/2561-A/22. Giuliodori, Vallascas, Trano, Colletti, Forciniti, Cabras, Paolo Nicolò Romano, Maniero, Corda, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    il «Family Act» si pone l'obbiettivo principale di contrastare la denatalità e favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, introducendo una serie di congedi parentali atti a favorire meccanismi organizzativi famigliari con cui poter far fronte alle necessità del lavoro;

    il provvedimento si limita a rivedere le misure esistenti, volendo garantire un maggior grado di flessibilità ai lavoratori genitori, col rischio di scaricare sul datore di lavoro il peso, sia in termini economici che organizzativi, di tali misure perché si dovrà provvedere alla riorganizzazione delle attività d'impresa;

    l'articolo 3 disciplina i congedi parentali, di paternità e di maternità e la lettera b) prevede «...l'introduzione di modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali, compatibilmente con le forme stabilite dai contratti collettivi di lavoro applicati al settore, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tenendo conto della specificità dei nuclei familiari monogenitoriali...»;

    l'articolo 4, lettera e) prevede l'introduzione di «...incentivi per i datori di lavoro che applicano le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che, ai fini dell'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, prevedano modalità di lavoro flessibile con facoltà dei lavoratori di chiedere, secondo le previsioni dei medesimi contratti, il ripristino dell'originario regime contrattuale...»;

    le previsioni degli articoli 3 e 4 (lettere b) ed e)) non troverebbero una effettiva applicabilità se in primis non si abbassa il costo del lavoro per le imprese, cui si aggiunge che il nostro sistema d'impresa è rappresentato da aziende medio-piccole. L'applicazione delle clausole dei contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, rischiano di rivelarsi contrarie allo scopo che si prefigge la norma stessa perché rimarrebbero fuori tutte quelle piccole e/o piccolissime aziende non rientranti nell'ambito della citata contrattazione;

    così come è strutturata questa parte del provvedimento rischia di diventare un disincentivo per le assunzioni femminili. Si rende necessario prevedere un supporto certo e quantificato all'interno di un fondo costituito ad hoc in favore delle imprese piccole e piccolissime che dovranno sostenere i costi, soprattutto indiretti, derivanti dall'assenza della lavoratrice durante il congedo di maternità. Le aziende dovranno ricercare nuovo personale che dovrà essere assunto e formato,

impegna il Governo:

   a costituire un fondo ad hoc per quelle imprese che dovranno sostenere i costi indiretti previsti dagli articoli citati in premessa, non rientranti nei contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, che rischierebbero di essere penalizzate dall'applicazione delle norme del provvedimento, affinché possano essere parte attiva di una politica della parità di genere e di rimozione degli ostacoli all'assunzione delle donne nelle piccole e piccolissime imprese;

   a dotare con quantificazioni economiche certe le previsioni inserite nel provvedimento per il sistema d'impresa rientrante nel sistema concertativo e, quindi dell'applicazione delle clausole dei contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.
9/2561-A/23. Sapia, Vallascas, Trano, Colletti, Forciniti, Cabras, Paolo Nicolò Romano, Maniero, Corda, Testamento, Leda Volpi, Giuliodori, Spessotto, Costanzo.


   La Camera,

   premesso che:

    il «Family Act» si pone l'obbiettivo principale di contrastare la denatalità e favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, introducendo una serie di congedi parentali atti a favorire meccanismi organizzativi famigliari con cui poter far fronte alle necessità del lavoro;

    il provvedimento si limita a rivedere le misure esistenti, volendo garantire un maggior grado di flessibilità ai lavoratori genitori, col rischio di scaricare sul datore di lavoro il peso, sia in termini economici che organizzativi, di tali misure perché si dovrà provvedere alla riorganizzazione delle attività d'impresa;

    l'articolo 3 disciplina i congedi parentali, di paternità e di maternità e la lettera b) prevede «...l'introduzione di modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali, compatibilmente con le forme stabilite dai contratti collettivi di lavoro applicati al settore, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tenendo conto della specificità dei nuclei familiari monogenitoriali...»;

    l'articolo 4, lettera e) prevede l'introduzione di «...incentivi per i datori di lavoro che applicano le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che, ai fini dell'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, prevedano modalità di lavoro flessibile con facoltà dei lavoratori di chiedere, secondo le previsioni dei medesimi contratti, il ripristino dell'originario regime contrattuale...»;

    le previsioni degli articoli 3 e 4 (lettere b) ed e)) non troverebbero una effettiva applicabilità se in primis non si abbassa il costo del lavoro per le imprese, cui si aggiunge che il nostro sistema d'impresa è rappresentato da aziende medio-piccole. L'applicazione delle clausole dei contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, rischiano di rivelarsi contrarie allo scopo che si prefigge la norma stessa perché rimarrebbero fuori tutte quelle piccole e/o piccolissime aziende non rientranti nell'ambito della citata contrattazione;

    così come è strutturata questa parte del provvedimento rischia di diventare un disincentivo per le assunzioni femminili. Si rende necessario prevedere un supporto certo e quantificato all'interno di un fondo costituito ad hoc in favore delle imprese piccole e piccolissime che dovranno sostenere i costi, soprattutto indiretti, derivanti dall'assenza della lavoratrice durante il congedo di maternità. Le aziende dovranno ricercare nuovo personale che dovrà essere assunto e formato,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di costituire un fondo ad hoc per quelle imprese che dovranno sostenere i costi indiretti previsti dagli articoli citati in premessa, non rientranti nei contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, che rischierebbero di essere penalizzate dall'applicazione delle norme del provvedimento, affinché possano essere parte attiva di una politica della parità di genere e di rimozione degli ostacoli all'assunzione delle donne nelle piccole e piccolissime imprese;

   a dotare con quantificazioni economiche certe le previsioni inserite nel provvedimento per il sistema d'impresa rientrante nel sistema concertativo e, quindi dell'applicazione delle clausole dei contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.
9/2561-A/23. (Testo modificato nel corso della seduta)Sapia, Vallascas, Trano, Colletti, Forciniti, Cabras, Paolo Nicolò Romano, Maniero, Corda, Testamento, Leda Volpi, Giuliodori, Spessotto, Costanzo.


   La Camera,

   premesso che:

    il «Family Act» prevede deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, al fine di riordinare e potenziare le norme dirette a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria di questi ultimi, nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e sostenere, in particolare, quello femminile;

    il «Family Act» dovrebbe rappresentare anche l'opportunità di costruire sinergie per fare sistema a livello territoriale fra i Comuni e le associazioni del Terzo settore, con l'obiettivo di rilanciare e potenziare le politiche familiari all'interno di una visione strategica del welfare globale;

    le politiche sulla natalità e sulla genitorialità sono indispensabili per il ricambio della popolazione, che, se non adottate in modo strutturale e immediate, nei prossimi anni il collasso del sistema pensionistico e di quello sanitario si realizzerà con certezza matematica;

    è necessario che il Governo istituisca un tavolo concertativo prima dell'adozione dei decreti legislativi attuativi del provvedimento con i Comuni e con le associazioni del Terzo settore presenti nei territori e nelle città. Il che si rende necessario al fine di creare le sinergie necessarie per rafforzare i servizi sociali degli Enti locali e sostenere attivamente la richiesta dell'Anci di creare un «Fondo per l'infanzia»;

    è indispensabile creare un network fra i Comuni, si pensi in maniera particolare a quelli montani e delle aree interne del Paese, che sia basato sugli sportelli aperti nelle comunità al fine di assistere le famiglie in modo attivo e non assistenzialistico, superando anche l'agire per compartimenti stagni;

    l'Anci ha più volte espresso la strategicità del partenariato col Terzo settore allo scopo d'intercettare le cospicue risorse che affluiranno dal «Recovery Plan» al fine di sostenere le reti sociali territoriali,

impegna il Governo:

   a istituire un tavolo concertativo con l'ANCI e con le associazioni del Terzo settore presenti nei territori descritti in premessa e nelle città, che sia preliminare all'adozione dei decreti legislativi attuativi del provvedimento;

   a dare seguito alla richiesta dell'ANCI di creare un «Fondo per l'infanzia» che dia certezza delle risorse finanziarie allocate che serviranno ad attuare una parte del «Family Act».
9/2561-A/24. Leda Volpi, Vallascas, Trano, Colletti, Forciniti, Cabras, Paolo Nicolò Romano, Maniero, Corda, Testamento, Giuliodori, Spessotto, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge che reca deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione delle famiglie, è volto ad incidere su materie e ambiti diversi, con l'obiettivo unitario di valorizzare e di sostenere le famiglie nel nostro Paese;

    il provvedimento in particolare prevede, attraverso il nuovo articolo 2, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, una delega al Governo per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli, fra le quali si segnalano, i contributi vincolati alle famiglie per le spese sostenute per i figli con disabilità, con patologie fisiche o psichiche invalidanti, compresi i disturbi del comportamento alimentare (ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali);

    al riguardo si evidenzia come, i disturbi dell'alimentazione (DA) siano patologie complesse determinate da condizioni di disagio psicologico ed emotivo, che portano a vivere con una ossessiva attenzione al proprio peso e al proprio corpo e a una eccessiva necessità di stabilire un controllo su di esso; tra i disturbi più frequenti si annoverano in particolare l'anoressia nervosa e la bulimia nervosa;

    le indagini epidemiologiche dimostrano che molti bambini già in età prescolare e scolare incorrono in errori nutrizionali qualitativi e quantitativi che certamente non dipendono dalla loro volontà;

    a tal fine, è necessario rilevare, come la cultura della corretta alimentazione inizi proprio dalla famiglia, ma ciononostante purtroppo i genitori spesso tendono a sottostimare lo stato ponderale dei propri figli, come dimostrano i dati del 2016 da cui emerge che, tra le madri di bambini in sovrappeso od obesi, il 37 per cento riteneva che il proprio figlio fosse sotto-normopeso e solo il 30 per cento pensava che la quantità di cibo assunta fosse eccessiva;

    la notevole accelerazione della globalizzazione di modelli e stereotipi sociali, favorita dai nuovi mezzi di comunicazione digitale, le trasformazioni culturali delle abitudini familiari e sociali del mangiare e della convivialità, sin dagli anni ’90, hanno portato ad un aumento vertiginoso dei disturbi alimentari con una vera e propria «epidemia sociale»;

    molti Paesi sono intervenuti per combattere il fenomeno, da ultimo il Parlamento norvegese, che ha deciso di sospendere la pubblicazione delle fotografie ritoccate, introducendo sanzioni nel caso in cui non siano specificatamente indicate eventuali modifiche fotografiche, con l'obiettivo di fare in modo che bambini e giovani «si accettino per come sono», considerato che le foto ritoccate potrebbero produrre un'immagine distorta del corpo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel corso dell'introduzione di uno o più decreti legislativi previsti dall'articolo 2, comma 1, per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli, interventi volti a implementare progetti di divulgazione e di sensibilizzazione nelle scuole per la promozione di un sano rapporto con il cibo, sviluppando una necessaria consapevolezza critica verso messaggi mediatici sbagliati che associano bellezza e magrezza e che possono favorire l'insorgenza di disturbi del comportamento alimentare, nonché a prevedere la figura dello psicologo in ottica di prevenzione e di educazione alimentare.
9/2561-A/25. Cancelleri, D'Arrando, Grande, Lorefice.


   La Camera,

   premesso che:

    esaminato il testo del disegno di legge recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia;

    l'articolo 5, comma 2 reca ulteriori princìpi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega in materia di riordino e di rafforzamento delle misure volte a sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria da parte dei giovani;

    in particolare il suddetto articolo alla lettera h), introdotta durante l'esame del provvedimento in Commissione, prevede delle agevolazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione per le nuove professioni legate all'innovazione, alla digitalizzazione e all'autoimprenditoria in favore di giovani di età inferiore a diciotto anni alla data di presentazione della domanda;

   considerato che:

    l'emergenza legata al coronavirus ha ulteriormente accentuato le differenze tra coloro che godono di ampie opportunità dal punto di vista socio-economico e chi invece si trova in una situazione di difficoltà economica. In questo contesto, l'istruzione e la formazione professionale rappresentano un fondamentale strumento per l'emancipazione, specie per quei giovani che provengono da contesti familiari disagiati;

    quando le opportunità offerte da un territorio sono più limitate, sia a livello educativo che di futuro inserimento nel mondo del lavoro, possono verificarsi situazioni come quella dei cosiddetti Neet ossia di quei giovani che, non vedendo opportunità per il loro futuro, non studiano, non lavorano e hanno anche rinunciato ad intraprendere percorsi formativi;

    questa situazione si è ulteriormente complicata a causa della pandemia. Secondo un rapporto pubblicato dalla Commissione europea, infatti, nel secondo trimestre del 2020 i Neet in tutta l'Unione europea sarebbero aumentati dell'11,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente con l'Italia che occupa il primo posto in questa classifica;

    nel nostro paese sono circa 2 milioni i ragazzi che si trovano in questa condizione e, dunque, urge dare risposte celeri per fornire ai giovani concrete opportunità sul fronte dell'istruzione, del lavoro e delle chances di raggiungere l'indipendenza economica e familiare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'adozione dei successivi provvedimenti legislativi, delle agevolazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione per le nuove professioni legate all'innovazione, alla digitalizzazione e all'autoimprenditoria in favore di giovani di età inferiore a diciotto anni alla data di presentazione della domanda, con priorità a quei giovani che provengono da famiglie meno abbienti, al fine di invogliare gli stessi ad intraprendere un percorso di formazione specifica diretto al raggiungimento di una determinata qualifica professionale, favorendo in tal modo l'immissione dei giovani Neet nel mercato del lavoro.
9/2561-A/26. Alaimo, Giarrizzo.


   La Camera,

   premesso che,

    il provvedimento in esame è di una importanza cruciale per l'evoluzione del nostro Paese, avendo tra i suoi obiettivi prioritari anche quello di ridurre i gap generazionali e territoriali ed il «gender gap» rispetto all'occupazione nel lavoro, favorendo politiche di condivisione della cura tra madri e padri;

    l'articolo 3, comma 3, del provvedimento in esame, in particolare, prevede l'attribuzione di una delega al Governo per il riordino e l'armonizzazione della disciplina relativa ai congedi parentali e di paternità, e tra i criteri e principi specifici di delega, stabilisce alla lettera a) che il Governo debba prevedere un periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio, di durata significativamente superiore rispetto a quella stabilita dalla legislazione vigente, compatibilmente con le risorse disponibili di cui all'articolo 8, comma 1;

    siamo convinti che l'aumento progressivo fino a novanta giorni lavorativi ponga l'Italia tra i Paesi europei più avanzati in politiche pubbliche a favore dell'occupazione femminile e di sostegno alle famiglie;

    arrivare a tale previsione appare dunque di grande rilievo e consentirà all'Italia di compiere un deciso passo in avanti su questa materia, ponendoci in linea con i migliori standard europei e con quei paesi come Germania, Spagna e Svezia che da tempo hanno introdotto misure assai efficaci in tema di congedi;

    tale misura potrà infatti contribuire non solo ad aiutare lo sviluppo di una genitorialità più piena e consapevole da parte di entrambe le figure genitoriali, ma aiuterà indirettamente anche a fronteggiare le problematiche legate all'abbandono del lavoro da parte delle donne a seguito della maternità, favorendo al tempo stesso una maggior conciliazione tra famiglia e lavoro da parte delle donne;

    tuttavia, il provvedimento in esame prevede tra i criteri di delega per l'adozione dei decreti legislativi solo che la durata del congedo di paternità diventi superiore rispetto a quella attualmente stabilita dalla legislazione vigente, e che sia previsto un allungamento progressivo a 90 giorni, senza stabilire esattamente la tempistica e la consistenza di questa progressività, che saranno inevitabilmente legate anche al reperimento delle risorse necessarie a dare attuazione a questa previsione,

impegna il Governo

a prevedere, nei decreti legislativi di attuazione, un aumento significativo dei giorni di congedo di paternità che consentano progressivamente di allineare l'Italia alle migliori politiche dei Paesi europei più avanzati in tema di politiche pubbliche, e, a partire dall'approvazione in via definitiva della legge di bilancio 2021, ad aumentare i 10 giorni di congedo ivi previsti, nonché ad adottare ogni iniziativa utile atta a reperire le risorse necessarie a sostenerne l'attuazione di queste misure.
9/2561-A/27. Carnevali, Pezzopane.


   La Camera,

   premesso che:

    il Testo all'esame dell'Aula recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della Famiglia, intende realizzare una serie di interventi e misure volte a mettere al centro le famiglie con i figli e contrastare la denatalità;

    è fondamentale pertanto favorire un diffuso investimento nell'infanzia e nella genitorialità, promuovendo innovazione nell'intervento con le famiglie che si trovano in condizioni di vulnerabilità dovute a separazione, divorzio, o che stanno affrontando un percorso di affido o adozione, con l'obiettivo di mettere al centro i bisogni del bambino, garantendo armonizzazione nelle diverse aree geografiche e nei diversi assetti organizzativi dei servizi presenti nel Paese;

    come è noto gli interventi sullo sviluppo di progetti che riguardano le responsabilità genitoriali, sono quindi complementari a quelli sull'affidamento familiare e sull'accoglienza residenziale, e insieme a questi costituiscono un organico insieme volto a supportare sia genitori e famiglie in cui i bambini non sono in situazione di bisogno ma vi sono comunque delle difficoltà, e sia genitori e famiglie in cui i bambini manifestano bisogni eccezionali, quali sono i bambini in protezione, bambini adottabili o adottati;

    nello specifico, l'articolazione di un buon sistema di intervento si basa sul principio che vada compiuto ogni sforzo, in ogni contesto, per generare qualità nella risposta familiare e sociale ai bisogni di crescita dei bambini, prevenendo così le diverse forme di maltrattamento e trascuratezza a cui sono esposti ancora oggi molti bambini nel nostro Paese, evitando il più possibile l'attivazione dei provvedimenti d'affido etero familiare o in strutture residenziali per minori,

impegna il Governo:

   1) a promuovere la valorizzazione delle capacità genitoriali e la consapevole assunzione di responsabilità individuali all'interno della famiglia, attraverso progetti rivolti alle famiglie con bisogni formativi e problemi evolutivi legati al ciclo di vita di bambini e adolescenti;

   2) a rafforzare la solidarietà familiare attraverso progetti di sostegno a percorsi di affido ed adozione;

   3) a incentivare attività informative e di supporto alla responsabilità genitoriale verso i figli in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio.
9/2561-A/28. Giannone.


   La Camera,

   premesso che:

    il Testo all'esame dell'Aula recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della Famiglia, intende realizzare una serie di interventi e misure volte a mettere al centro le famiglie con i figli e contrastare la denatalità;

    è fondamentale pertanto favorire un diffuso investimento nell'infanzia e nella genitorialità, promuovendo innovazione nell'intervento con le famiglie che si trovano in condizioni di vulnerabilità dovute a separazione, divorzio, o che stanno affrontando un percorso di affido o adozione, con l'obiettivo di mettere al centro i bisogni del bambino, garantendo armonizzazione nelle diverse aree geografiche e nei diversi assetti organizzativi dei servizi presenti nel Paese;

    come è noto gli interventi sullo sviluppo di progetti che riguardano le responsabilità genitoriali, sono quindi complementari a quelli sull'affidamento familiare e sull'accoglienza residenziale, e insieme a questi costituiscono un organico insieme volto a supportare sia genitori e famiglie in cui i bambini non sono in situazione di bisogno ma vi sono comunque delle difficoltà, e sia genitori e famiglie in cui i bambini manifestano bisogni eccezionali, quali sono i bambini in protezione, bambini adottabili o adottati;

    nello specifico, l'articolazione di un buon sistema di intervento si basa sul principio che vada compiuto ogni sforzo, in ogni contesto, per generare qualità nella risposta familiare e sociale ai bisogni di crescita dei bambini, prevenendo così le diverse forme di maltrattamento e trascuratezza a cui sono esposti ancora oggi molti bambini nel nostro Paese, evitando il più possibile l'attivazione dei provvedimenti d'affido etero familiare o in strutture residenziali per minori,

impegna il Governo:

   1) a valutare l'opportunità di promuovere progetti rivolti alle famiglie con bisogni formativi e problemi evolutivi legati al ciclo di vita di bambini e adolescenti;

   2) a rafforzare la solidarietà familiare attraverso progetti di sostegno a percorsi di affido ed adozione;

   3) a incentivare attività informative e di supporto alla responsabilità genitoriale verso i figli in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio.
9/2561-A/28. (Testo modificato nel corso della seduta)Giannone.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, con l'obiettivo di sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare la denatalità, valorizzare la crescita armoniosa dei minori e favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile;

    il provvedimento rappresenta un primo significativo passo per attuare politiche organiche a sostengo delle giovani coppie, inserendo la famiglia al centro delle scelte politiche nazionali, per contrastare il problema della denatalità che in Italia sta assumendo dimensioni preoccupanti;

    la scelta di mettere al mondo un figlio e la cura del neonato sono fortemente influenzate dalle misure di welfare e dalle iniziative a favore del bilanciamento tra sfera professionale e privata (secondo i dati dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ben 37 mila donne nel 2019 hanno lasciato la propria occupazione), che purtroppo negli ultimi due decenni hanno rappresentato un punto debole nelle politiche sociali;

    proprio la difficoltà nella conciliazione dei tempi di vita e lavoro è uno degli ostacoli maggiori alla genitorialità che ha portato nel 2019, come documentato;

    tra le criticità maggiori, la mancanza di asili nido, anche aziendali, tempi di congedo parentale non ottimali, sostegni economici alle famiglie che non fanno parte di un piano continuativo di supporto che si sviluppi non solo nei primi anni di vita;

    la precarietà e la mancanza di iniziative strutturate e consolidate di welfare sono tra le ragioni che determinano il ritardo nella scelta di avere figli e influiscono anche negativamente sull'allattamento materno: mentre nei primi giorni di vita, infatti, il 90 per cento delle donne italiane comincia ad allattare al seno, già al 4° mese la percentuale crolla al 31 per cento e a 6 mesi solo il 10 per cento delle mamme continua ad allattare;

    i dati mostrano la necessità di un maggiore investimento sulla promozione e diffusione dell'allattamento al senso, a più livelli, in considerazione del gap esistente rispetto alla raccomandazione dell'Oms di un allattamento esclusivo al seno, quando possibile, almeno per i primi 6 mesi di vita del neonato; l'Unicef e l'Oms stimano che se tutti i bambini fossero allattati esclusivamente al seno nei primi sei mesi di vita, ogni anno si salverebbe la vita di circa 1,5 milioni di essi, vittime delle malattie e della malnutrizione; il latte materno è, infatti, il miglior alimento possibile, per un neonato;

    l'allattamento materno rappresenta, infatti, una componente vitale, sia per la crescita sana del bambino, grazie alle sue proprietà nutrizionali, sia per la salute delle mamme, poiché riduce, ad esempio, il rischio di emorragie post partum, di osteoporosi dopo la menopausa e il rischio di sviluppare il cancro del seno e dell'ovaio;

    nonostante tali evidenze, in Italia l'allattamento al seno riguarda una percentuale ancora non ottimale di neo mamme e una diffusione disomogenea nelle varie regioni, con una maggiore distribuzione nel Nord Est;

    la promozione dell'allattamento al seno è una priorità di salute pubblica perché è il modo naturale di alimentare i bambini, è il miglior modo di assicurare una crescita e uno sviluppo salutare ed ha un impatto positivo sulla salute di donne e bambini, con una ridotta spesa sanitaria e meno diseguaglianze;

    tale obiettivo va raggiunto sostenendo ogni madre al fine di permetterle di esercitare il diritto di prendere una decisione consapevole sull'alimentazione del proprio figlio; l'eventuale scelta di non allattare o di interrompere precocemente l'allattamento non dovrebbe essere l'inevitabile conseguenza della mancanza del necessario sostegno;

    promuovere, proteggere e sostenere l'allattamento significa tutelare la salute materna e quella infantile, ridurre i costi socio-sanitari e ambientali e indurre un cambiamento culturale ed organizzativo nelle strutture sanitarie; occorre dare sempre più strumenti alle famiglie e ai giovani, sostenendole prima e dopo la nascita, così da garantire, anche dal punto di vista dell'assistenza, il meglio per il neonato e i suoi genitori, colmando le grandi diseguaglianze regionali, nel welfare e nella sanità;

    i professionisti della salute hanno un ruolo fondamentale nel sostenere tali diritti e nel fornire, quando richiesto, un supporto che risulti concreto ed efficace; i governi nazionali e locali hanno il dovere di informare le donne sui benefici dell'allattamento al seno,

impegna il Governo:

   a sviluppare programmi e/o interventi volti a promuovere, proteggere e sostenere l'allattamento al seno, con l'obiettivo di aumentare il numero di bambine e bambini allattati esclusivamente al seno;

   a prorogare il congedo di maternità postnatale di almeno 6 mesi, per agevolare le donne nel raggiungere il tempo minimo necessario per l'allattamento esclusivo al seno, con particolare riguardo alle mamme libere professioniste o lavoratrici precarie;

   a introdurre la formazione curriculare del personale socio-sanitario in tema di allattamento, essenziale per l'implementazione delle buone pratiche assistenziali, che permettono di avviare e mantenere l'allattamento;

   a promuovere campagne nazionali di promozione, informazione e sensibilizzazione in materia di allattamento materno e del sistema di servizi a disposizione dei cittadini.
9/2561-A/29. Varchi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, con l'obiettivo di sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare la denatalità, valorizzare la crescita armoniosa dei minori e favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile;

    il provvedimento rappresenta un primo significativo passo per attuare politiche organiche a sostengo delle giovani coppie, inserendo la famiglia al centro delle scelte politiche nazionali, per contrastare il problema della denatalità che in Italia sta assumendo dimensioni preoccupanti;

    la scelta di mettere al mondo un figlio e la cura del neonato sono fortemente influenzate dalle misure di welfare e dalle iniziative a favore del bilanciamento tra sfera professionale e privata (secondo i dati dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ben 37 mila donne nel 2019 hanno lasciato la propria occupazione), che purtroppo negli ultimi due decenni hanno rappresentato un punto debole nelle politiche sociali;

    proprio la difficoltà nella conciliazione dei tempi di vita e lavoro è uno degli ostacoli maggiori alla genitorialità che ha portato nel 2019, come documentato;

    tra le criticità maggiori, la mancanza di asili nido, anche aziendali, tempi di congedo parentale non ottimali, sostegni economici alle famiglie che non fanno parte di un piano continuativo di supporto che si sviluppi non solo nei primi anni di vita;

    la precarietà e la mancanza di iniziative strutturate e consolidate di welfare sono tra le ragioni che determinano il ritardo nella scelta di avere figli e influiscono anche negativamente sull'allattamento materno: mentre nei primi giorni di vita, infatti, il 90 per cento delle donne italiane comincia ad allattare al seno, già al 4° mese la percentuale crolla al 31 per cento e a 6 mesi solo il 10 per cento delle mamme continua ad allattare;

    i dati mostrano la necessità di un maggiore investimento sulla promozione e diffusione dell'allattamento al senso, a più livelli, in considerazione del gap esistente rispetto alla raccomandazione dell'Oms di un allattamento esclusivo al seno, quando possibile, almeno per i primi 6 mesi di vita del neonato; l'Unicef e l'Oms stimano che se tutti i bambini fossero allattati esclusivamente al seno nei primi sei mesi di vita, ogni anno si salverebbe la vita di circa 1,5 milioni di essi, vittime delle malattie e della malnutrizione; il latte materno è, infatti, il miglior alimento possibile, per un neonato;

    l'allattamento materno rappresenta, infatti, una componente vitale, sia per la crescita sana del bambino, grazie alle sue proprietà nutrizionali, sia per la salute delle mamme, poiché riduce, ad esempio, il rischio di emorragie post partum, di osteoporosi dopo la menopausa e il rischio di sviluppare il cancro del seno e dell'ovaio;

    nonostante tali evidenze, in Italia l'allattamento al seno riguarda una percentuale ancora non ottimale di neo mamme e una diffusione disomogenea nelle varie regioni, con una maggiore distribuzione nel Nord Est;

    la promozione dell'allattamento al seno è una priorità di salute pubblica perché è il modo naturale di alimentare i bambini, è il miglior modo di assicurare una crescita e uno sviluppo salutare ed ha un impatto positivo sulla salute di donne e bambini, con una ridotta spesa sanitaria e meno diseguaglianze;

    tale obiettivo va raggiunto sostenendo ogni madre al fine di permetterle di esercitare il diritto di prendere una decisione consapevole sull'alimentazione del proprio figlio; l'eventuale scelta di non allattare o di interrompere precocemente l'allattamento non dovrebbe essere l'inevitabile conseguenza della mancanza del necessario sostegno;

    promuovere, proteggere e sostenere l'allattamento significa tutelare la salute materna e quella infantile, ridurre i costi socio-sanitari e ambientali e indurre un cambiamento culturale ed organizzativo nelle strutture sanitarie; occorre dare sempre più strumenti alle famiglie e ai giovani, sostenendole prima e dopo la nascita, così da garantire, anche dal punto di vista dell'assistenza, il meglio per il neonato e i suoi genitori, colmando le grandi diseguaglianze regionali, nel welfare e nella sanità;

    i professionisti della salute hanno un ruolo fondamentale nel sostenere tali diritti e nel fornire, quando richiesto, un supporto che risulti concreto ed efficace; i governi nazionali e locali hanno il dovere di informare le donne sui benefici dell'allattamento al seno,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di sviluppare programmi e/o interventi volti a promuovere, proteggere e sostenere l'allattamento al seno, con l'obiettivo di aumentare il numero di bambine e bambini allattati esclusivamente al seno;

   a prorogare il congedo di maternità postnatale di almeno 6 mesi, per agevolare le donne nel raggiungere il tempo minimo necessario per l'allattamento esclusivo al seno, con particolare riguardo alle mamme libere professioniste o lavoratrici precarie;

   a introdurre la formazione curriculare del personale socio-sanitario in tema di allattamento, essenziale per l'implementazione delle buone pratiche assistenziali, che permettono di avviare e mantenere l'allattamento;

   a promuovere campagne nazionali di promozione, informazione e sensibilizzazione in materia di allattamento materno e del sistema di servizi a disposizione dei cittadini.
9/2561-A/29. (Testo modificato nel corso della seduta)Varchi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, con l'obiettivo di sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare la denatalità, valorizzare la crescita armoniosa dei minori e favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile;

    i genitori nel primo anno di vita del bambino versano all'erario circa millecento euro, in particolare, attraverso l'Iva sui prodotti di prima necessità: secondo uno studio della Banca d'Italia, infatti, il costo di omogeneizzati, pannolini, latte in polvere, prodotti per l'igiene del neonato, eccetera, fra gli 0 e i 3 anni del bambino rappresenta il 20 per cento del bilancio famigliare di una famiglia monoreddito;

    in Italia, mentre per alcuni beni alimentari di cui tutti facciamo uso quotidianamente, quali pane o latte, è applicata un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) agevolata del 4 per cento, sui beni alimentari di prima necessità per neonati è applicata l'aliquota dell'Iva ordinaria;

    ancora una volta, l'Italia vanta un triste primato in materia di politiche di welfare, a differenza degli altri principali Paesi europei, dove è, invece, applicata, da tempo, l'aliquota dell'Iva agevolata, consentendo anche, in diversi casi, di detrarre tali spese dalle tasse;

    ridurre l'aliquota solleverebbe le famiglie da un onere che oggi è una delle cause che ci porta ad avere una natalità effettiva pari alla metà rispetto al desiderio di genitorialità espresso dalle coppie giovani e che sta assumendo dimensioni preoccupanti;

    non possiamo lasciare che l'Italia diventi uno dei Paesi più anziani del mondo, abbattere i costi dei beni di prima necessità per l'infanzia, attraverso una riduzione dell'Iva, è un atto concreto che può incidere positivamente sulla vita delle famiglie,

impegna il Governo

a ridurre l'aliquota dell'Iva al 4 per cento su tutti i prodotti destinati alla prima infanzia.
9/2561-A/30. Ferro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, con l'obiettivo di sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare la denatalità, valorizzare la crescita armoniosa dei minori e favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile;

    i genitori nel primo anno di vita del bambino versano all'erario circa millecento euro, in particolare, attraverso l'Iva sui prodotti di prima necessità: secondo uno studio della Banca d'Italia, infatti, il costo di omogeneizzati, pannolini, latte in polvere, prodotti per l'igiene del neonato, eccetera, fra gli 0 e i 3 anni del bambino rappresenta il 20 per cento del bilancio famigliare di una famiglia monoreddito;

    in Italia, mentre per alcuni beni alimentari di cui tutti facciamo uso quotidianamente, quali pane o latte, è applicata un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) agevolata del 4 per cento, sui beni alimentari di prima necessità per neonati è applicata l'aliquota dell'Iva ordinaria;

    ancora una volta, l'Italia vanta un triste primato in materia di politiche di welfare, a differenza degli altri principali Paesi europei, dove è, invece, applicata, da tempo, l'aliquota dell'Iva agevolata, consentendo anche, in diversi casi, di detrarre tali spese dalle tasse;

    ridurre l'aliquota solleverebbe le famiglie da un onere che oggi è una delle cause che ci porta ad avere una natalità effettiva pari alla metà rispetto al desiderio di genitorialità espresso dalle coppie giovani e che sta assumendo dimensioni preoccupanti;

    non possiamo lasciare che l'Italia diventi uno dei Paesi più anziani del mondo, abbattere i costi dei beni di prima necessità per l'infanzia, attraverso una riduzione dell'Iva, è un atto concreto che può incidere positivamente sulla vita delle famiglie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ridurre l'aliquota dell'Iva al 4 per cento su tutti i prodotti destinati alla prima infanzia.
9/2561-A/30. (Testo modificato nel corso della seduta)Ferro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno, di legge in esame reca deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, con l'obiettivo di sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare la denatalità, valorizzare la crescita armoniosa dei minori e favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile;

    l'ultimo è stato un decennio «amaro» per le famiglie italiane, culminato con la crisi Covid, che ha eroso ulteriormente il loro potere d'acquisto a partire dal 2011, il Prodotto interno lordo è salito di 2,8 miliardi, mentre la pressione fiscale e cresciuta di 46 miliardi;

    a certificare tale drammatica situazione il Consiglio e la Fondazione nazionale dei commercialisti, il cui Osservatorio ha censito «333.000 famiglie, il 20 per cento in più rispetto al 2019», precipitate, a causa dei fendenti della pandemia, «nell'area della povertà assoluta», mentre il «peso» dei tributi non si è attenuato: nel 2020, infatti, «la pressione fiscale generale pari al 43,1 per cento, è aumentata di 0,7 punti di Pil, mentre quella delle famiglie, pari al 18,9 per cento, è cresciuta di 1 punto di Pil», come si legge nel dossier;

    dal 2003 al 2018, il reddito medio in termini reali ha perso l'8,3 per cento del suo valore e nel contempo è incrementato il divario Nord-Sud (+1,6 per cento), arrivando a raggiungere i -478 euro al mese; laddove, poi, in casa prevale il reddito da lavoro autonomo, la crisi ha colpito ancora più duramente e la perdita in termini reali è stata pari al 28,4 per cento;

    i dati delle famiglie nel Mezzogiorno sono ancora più impietosi: la spesa mensile media di una famiglia nel 2020 risulta pari al 75,2 per cento, rispetto ad una che vive nelle regioni settentrionali (1.898 contro 2.525 euro): come denunciato dal presidente dei commercialisti, Massimo Miani, appare, perciò, «evidente» come i nuclei della Penisola, su cui grava il peso dell'Irpef, hanno pagato e continuano a pagare un conto salatissimo a causa degli squilibri macroeconomici e di finanza pubblica del nostro Paese, visto che «la principale imposta italiana, includendo anche le addizionali locali, nel 2020 ha raggiunto il livello di 191 miliardi, pari all'11,6 per cento del Pil»;

    nell'attuale delicatissimo contesto socio economico, la famiglia ha diritto ad avere una base di reddito del tutto intoccabile dalle tasse perché non dovrebbero essere neppure sfiorati dalle tasse i soldi che servono a un padre e una madre per sfamare, vestire, curare e istruire i figli, ma anche riscaldarli, avere una casa adeguata, dare loro la possibilità di fare qualche vacanza, tutti i soldi che sono legati alle spese della normale gestione familiare,

impegna il Governo

ad attuare una riforma fiscale che preveda l'introduzione di una «no tax area famiglia» e di scaglioni differenziati, con importi diversi a seconda del contesto familiare del contribuente.
9/2561-A/31.Lucaselli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno, di legge in esame reca deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, con l'obiettivo di sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare la denatalità, valorizzare la crescita armoniosa dei minori e favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile;

    l'ultimo è stato un decennio «amaro» per le famiglie italiane, culminato con la crisi Covid, che ha eroso ulteriormente il loro potere d'acquisto a partire dal 2011, il Prodotto interno lordo è salito di 2,8 miliardi, mentre la pressione fiscale e cresciuta di 46 miliardi;

    a certificare tale drammatica situazione il Consiglio e la Fondazione nazionale dei commercialisti, il cui Osservatorio ha censito «333.000 famiglie, il 20 per cento in più rispetto al 2019», precipitate, a causa dei fendenti della pandemia, «nell'area della povertà assoluta», mentre il «peso» dei tributi non si è attenuato: nel 2020, infatti, «la pressione fiscale generale pari al 43,1 per cento, è aumentata di 0,7 punti di Pil, mentre quella delle famiglie, pari al 18,9 per cento, è cresciuta di 1 punto di Pil», come si legge nel dossier;

    dal 2003 al 2018, il reddito medio in termini reali ha perso l'8,3 per cento del suo valore e nel contempo è incrementato il divario Nord-Sud (+1,6 per cento), arrivando a raggiungere i -478 euro al mese; laddove, poi, in casa prevale il reddito da lavoro autonomo, la crisi ha colpito ancora più duramente e la perdita in termini reali è stata pari al 28,4 per cento;

    i dati delle famiglie nel Mezzogiorno sono ancora più impietosi: la spesa mensile media di una famiglia nel 2020 risulta pari al 75,2 per cento, rispetto ad una che vive nelle regioni settentrionali (1.898 contro 2.525 euro): come denunciato dal presidente dei commercialisti, Massimo Miani, appare, perciò, «evidente» come i nuclei della Penisola, su cui grava il peso dell'Irpef, hanno pagato e continuano a pagare un conto salatissimo a causa degli squilibri macroeconomici e di finanza pubblica del nostro Paese, visto che «la principale imposta italiana, includendo anche le addizionali locali, nel 2020 ha raggiunto il livello di 191 miliardi, pari all'11,6 per cento del Pil»;

    nell'attuale delicatissimo contesto socio economico, la famiglia ha diritto ad avere una base di reddito del tutto intoccabile dalle tasse perché non dovrebbero essere neppure sfiorati dalle tasse i soldi che servono a un padre e una madre per sfamare, vestire, curare e istruire i figli, ma anche riscaldarli, avere una casa adeguata, dare loro la possibilità di fare qualche vacanza, tutti i soldi che sono legati alle spese della normale gestione familiare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nella riforma fiscale, l'introduzione di una «no tax area famiglia» e di scaglioni differenziati, con importi diversi a seconda del contesto familiare del contribuente.
9/2561-A/31.(Testo modificato nel corso della seduta)Lucaselli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, con l'obiettivo di sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare la denatalità, valorizzare la crescita armoniosa dei minori e favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile;

    l'allarme denatalità non è certo nuovo, in Italia, ma leggere i numeri aiuta a ricordare che la questione non si esaurisce con qualche dichiarazione di buoni intenti, servono azioni concrete che aiutino a invertire la rotta, altrimenti, è il monito lanciato dall'Istat, nel giro di qualche decennio l'Italia sarà un Paese da 32 milioni di abitanti, circa la metà di quanti sono ora;

    secondo l'istituto, nel 2021, con ogni probabilità, non si supererà la soglia dei 400 mila nati, anche perché bisognerà fare i conti con gli effetti della pandemia che, da un lato, ha innalzato il numero dei morti e aumentato il saldo negativo sulla popolazione, dall'altro ha avuto un impatto psicologico importante sulle scelte delle coppie; i dati di gennaio 2021 indicano una media giornaliera di nuovi nati scesa sotto la soglia simbolica delle mille unità (992), oltre 5 mila in meno rispetto all'anno precedente, che a sua volta aveva segnato un meno 729 rispetto al 2019, in un quadro che aveva visto già il 2020 abbassare il totale delle nascite a 404 mila, a sancire un crollo del 30 per cento di nascite nell'arco degli ultimi 12 anni;

    alla denatalità, poi, si somma un tasso di fecondità sceso a 1,24 figli per donna contro l'1,27 del 2019, quando nel 2008 era ancora all'1,40;

    mentre la demografia si muove lentamente, la politica deve dare risposte subito; non si è mai affrontato in maniera seria un problema che è serio, ma si è rimasti in attesa che si risolvesse da solo, pensando, magari, che lo risolvesse l'immigrazione: oggi ci troviamo di fronte a un'emergenza nazionale e a un'accelerazione del fenomeno;

    tra le criticità maggiori delle nostre politiche di welfare, solo per fare alcuni esempi, la mancanza di asili nido, anche aziendali, tempi di congedo parentale non ottimali, sostegni economici alle famiglie che non fanno parte di un piano continuativo di supporto e che, soprattutto, non sono parametrati a indicatori di equità famigliare;

    l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), sulla base del quale si regola la stragrande maggioranza delle prestazioni sociali agevolate, dalla retta dell'asilo al più recente Assegno unico di prossima attuazione, non offre la possibilità di capire quali sono le reali condizioni economiche di una famiglia;

    in primis, l'ISEE viene calcolato su redditi relativi all'anno precedente e, soprattutto, non si basa sulla valutazione del reddito netto: se una famiglia incassa 50 mila euro l'anno, non significa che ha guadagnato 50 mila euro, perché su quei 50 mila sono state pagate le tasse e, non serve ricordarlo, anche in questo campo l'Italia vanta un triste primato con il più alto livello di tassazione a livello europeo, con oltre il 64 per cento di pressione fiscale;

    e ancora, l'ISEE conteggia anche il patrimonio mobiliare e immobiliare, considerato addirittura fino a due anni prima e compresa la prima casa, un valore che lo Stato dovrebbero sostenere: ad una mamma e un papà bisogna dare la possibilità di avere una casa in cui crescere i propri figli, bisogna garantire un lavoro per sostenere la famiglia, pagare l'affitto o il mutuo, bisogna tutelare la possibilità di autodeterminarsi e di autodeterminare la propria famiglia;

    anche solo il fatto che il valore Isee cambi, e di molto, se la famiglia o in affitto o ha la casa di proprietà, è un elemento discriminante; una famiglia numerosa poi, che quindi ha bisogno di una casa o un appartamento grande, rischia di vedersi trattata come una ricca quando invece la casa gli serve per vivere e non per ottenere una rendita d'affitto;

    qualunque sostegno economico in favore delle famiglie deve essere adeguato alle necessità effettive delle famiglie stesse, ma per fare questo e chiaro che si dovrà mettere mano anche agli squilibri dell'indicatore Isee, che spesso rappresenta un meccanismo che non è in grado di fotografare giustamente il carico reddituale di una famiglia;

    senza una riforma del meccanismo ISEE o, comunque, di una revisione dei parametri secondo principi di equità famigliare, anche l'assegno unico rischierà di essere insufficiente;

    ad oggi le politiche famigliari sono state classificate sotto la voce del welfare assistenzialistico, mentre, invece le politiche famigliari dovrebbero essere un'asse portante del sistema fiscale, retributivo e contributivo; non si tratta più o soltanto di aiutare le famiglie, ma di metterle in condizione di create quella ricchezza che serve all'Italia per riprendersi,

impegna il Governo

ad attuare una riforma per la soppressione o, comunque, una revisione dell'ISEE per introdurre parametri che corrispondano all'effettiva capacità reddituale di una famiglia.
9/2561-A/32.Bellucci, Ferro, Lucaselli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, con l'obiettivo di sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare la denatalità, valorizzare la crescita armoniosa dei minori e favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile;

    l'allarme denatalità non è certo nuovo, in Italia, ma leggere i numeri aiuta a ricordare che la questione non si esaurisce con qualche dichiarazione di buoni intenti, servono azioni concrete che aiutino a invertire la rotta, altrimenti, è il monito lanciato dall'Istat, nel giro di qualche decennio l'Italia sarà un Paese da 32 milioni di abitanti, circa la metà di quanti sono ora;

    secondo l'istituto, nel 2021, con ogni probabilità, non si supererà la soglia dei 400 mila nati, anche perché bisognerà fare i conti con gli effetti della pandemia che, da un lato, ha innalzato il numero dei morti e aumentato il saldo negativo sulla popolazione, dall'altro ha avuto un impatto psicologico importante sulle scelte delle coppie; i dati di gennaio 2021 indicano una media giornaliera di nuovi nati scesa sotto la soglia simbolica delle mille unità (992), oltre 5 mila in meno rispetto all'anno precedente, che a sua volta aveva segnato un meno 729 rispetto al 2019, in un quadro che aveva visto già il 2020 abbassare il totale delle nascite a 404 mila, a sancire un crollo del 30 per cento di nascite nell'arco degli ultimi 12 anni;

    alla denatalità, poi, si somma un tasso di fecondità sceso a 1,24 figli per donna contro l'1,27 del 2019, quando nel 2008 era ancora all'1,40;

    mentre la demografia si muove lentamente, la politica deve dare risposte subito; non si è mai affrontato in maniera seria un problema che è serio, ma si è rimasti in attesa che si risolvesse da solo, pensando, magari, che lo risolvesse l'immigrazione: oggi ci troviamo di fronte a un'emergenza nazionale e a un'accelerazione del fenomeno;

    tra le criticità maggiori delle nostre politiche di welfare, solo per fare alcuni esempi, la mancanza di asili nido, anche aziendali, tempi di congedo parentale non ottimali, sostegni economici alle famiglie che non fanno parte di un piano continuativo di supporto e che, soprattutto, non sono parametrati a indicatori di equità famigliare;

    l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), sulla base del quale si regola la stragrande maggioranza delle prestazioni sociali agevolate, dalla retta dell'asilo al più recente Assegno unico di prossima attuazione, non offre la possibilità di capire quali sono le reali condizioni economiche di una famiglia;

    in primis, l'ISEE viene calcolato su redditi relativi all'anno precedente e, soprattutto, non si basa sulla valutazione del reddito netto: se una famiglia incassa 50 mila euro l'anno, non significa che ha guadagnato 50 mila euro, perché su quei 50 mila sono state pagate le tasse e, non serve ricordarlo, anche in questo campo l'Italia vanta un triste primato con il più alto livello di tassazione a livello europeo, con oltre il 64 per cento di pressione fiscale;

    e ancora, l'ISEE conteggia anche il patrimonio mobiliare e immobiliare, considerato addirittura fino a due anni prima e compresa la prima casa, un valore che lo Stato dovrebbero sostenere: ad una mamma e un papà bisogna dare la possibilità di avere una casa in cui crescere i propri figli, bisogna garantire un lavoro per sostenere la famiglia, pagare l'affitto o il mutuo, bisogna tutelare la possibilità di autodeterminarsi e di autodeterminare la propria famiglia;

    anche solo il fatto che il valore Isee cambi, e di molto, se la famiglia o in affitto o ha la casa di proprietà, è un elemento discriminante; una famiglia numerosa poi, che quindi ha bisogno di una casa o un appartamento grande, rischia di vedersi trattata come una ricca quando invece la casa gli serve per vivere e non per ottenere una rendita d'affitto;

    qualunque sostegno economico in favore delle famiglie deve essere adeguato alle necessità effettive delle famiglie stesse, ma per fare questo e chiaro che si dovrà mettere mano anche agli squilibri dell'indicatore Isee, che spesso rappresenta un meccanismo che non è in grado di fotografare giustamente il carico reddituale di una famiglia;

    senza una riforma del meccanismo ISEE o, comunque, di una revisione dei parametri secondo principi di equità famigliare, anche l'assegno unico rischierà di essere insufficiente;

    ad oggi le politiche famigliari sono state classificate sotto la voce del welfare assistenzialistico, mentre, invece le politiche famigliari dovrebbero essere un'asse portante del sistema fiscale, retributivo e contributivo; non si tratta più o soltanto di aiutare le famiglie, ma di metterle in condizione di create quella ricchezza che serve all'Italia per riprendersi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere una revisione dell'ISEE per introdurre parametri che corrispondano all'effettiva capacità reddituale di una famiglia.
9/2561-A/32.(Testo modificato nel corso della seduta)Bellucci, Ferro, Lucaselli.