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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 12 gennaio 2022

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 12 gennaio 2022
.

  Ascani, Ascari, Baldelli, Barelli, Bergamini, Claudio Borghi, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cadeddu, Cantalamessa, Luciano Cantone, Carabetta, Carfagna, Carinelli, Casa, Castelli, Cataldi, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cirielli, Comaroli, Cominardi, Corda, Davide Crippa, D'Arrando, D'Eramo, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, Deiana, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Federico, Fiorini, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Lorenzo Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacometti, Giacomoni, Giannone, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Gabriele Lorenzoni, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Maniero, Marattin, Marin, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Mor, Morelli, Mulè, Mura, Murelli, Nardi, Nesci, Olgiati, Orlando, Alessandro Pagano, Ubaldo Pagano, Paita, Parolo, Pastorino, Paternoster, Perantoni, Piccoli Nardelli, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Emanuela Rossini, Rotta, Ruocco, Paolo Russo, Sasso, Scagliusi, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Sportiello, Tabacci, Tasso, Tucci, Tuzi, Varrica, Versace, Vignaroli, Viscomi, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanella, Zanettin, Zanichelli, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Ascani, Ascari, Baldelli, Barelli, Bergamini, Claudio Borghi, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cadeddu, Cantalamessa, Luciano Cantone, Carabetta, Carfagna, Carinelli, Casa, Castelli, Cataldi, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cirielli, Comaroli, Cominardi, Corda, Davide Crippa, D'Arrando, D'Eramo, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, Deiana, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Federico, Fiorini, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Lorenzo Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacometti, Giacomoni, Giannone, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Gabriele Lorenzoni, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Maniero, Marattin, Marin, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Mor, Morelli, Mulè, Mura, Murelli, Nardi, Nesci, Olgiati, Orlando, Alessandro Pagano, Ubaldo Pagano, Paita, Parolo, Pastorino, Paternoster, Perantoni, Piastra, Piccoli Nardelli, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Emanuela Rossini, Rotta, Ruocco, Sasso, Scagliusi, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Sportiello, Stumpo, Tabacci, Tasso, Tucci, Tuzi, Varrica, Versace, Vignaroli, Viscomi, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanella, Zanettin, Zanichelli, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 11 gennaio 2022 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   ASCARI e GRIPPA: «Modifica all'articolo 337-ter del codice civile, concernente i provvedimenti del giudice in materia di affidamento e rapporti dei figli con i genitori» (3436);

   MELILLI: «Modifiche all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere» (3437).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   XIII Commissione (Agricoltura):

  GOLINELLI ed altri: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di revisione dei piani faunistico-venatori regionali, di valutazione di incidenza ambientale e di controllo della fauna selvatica, nonché istituzione di un fondo per la gestione faunistico-venatoria della fauna selvatica e il risarcimento dei danni da essa arrecati» (3428) Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, IX, XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria.

  Il Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, con lettera in data 12 gennaio 2022, ha inviato – ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del regolamento della Camera dei deputati – il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva «digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali».

  Il predetto documento sarà stampato e distribuito (Doc. XVII-bis, n. 5).

Trasmissione dal Ministero
della transizione ecologica.

  Il Ministero della transizione ecologica ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 4 gennaio, 3 febbraio, 28 luglio, 9 agosto, 19 ottobre e 9 novembre 2021, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali.

  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, la prima relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di interventi per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori che svolgono attività stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, aggiornata al mese di settembre 2021.

  Questa relazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.

  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera del 3 gennaio 2022, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno GALLINELLA ed altri n. 9/3278-AR/24, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 ottobre 2021, concernente l'opportunità di emanare in tempi brevissimi il decreto attuativo sulla revisione dei mezzi agricoli e delle macchine di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio 2015.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni IX (Trasporti) e XIII (Agricoltura) competenti per materia.

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 11 gennaio 2022, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (COM(2021) 706 final), corredata dai relativi allegati (COM(2021) 706 final – Annexes 1 to 2) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto – Ridurre al minimo il rischio di deforestazione e degrado forestale associato ai prodotti immessi sul mercato dell'Unione europea (SWD(2021) 327 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XIII (Agricoltura), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 11 gennaio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2021) 569 final);

   proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2021) 570 final);

   proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Francia – EGF/2021/005 FR/Airbus (COM(2021) 698 final);

   proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2005/671/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo (COM(2021) 757 final);

   comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a misure di competenza della Commissione che quest'ultima può adottare quando stabilisce, a norma del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dell'Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da parte di paesi terzi, che l'Unione adotti misure di risposta per contrastare una misura di coercizione economica di un paese terzo (COM(2021) 774 final).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 27, 29 e 30 dicembre 2021 e 11 gennaio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

   alla II Commissione (Giustizia) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero della giustizia:

  alla dottoressa Margherita Cardona Albini, l'incarico di vice capo del Dipartimento per gli affari di giustizia;

   alla VII Commissione (Cultura) le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi:

  alla dottoressa Alfonsina Russo, l'incarico di direzione del Parco archeologico del Colosseo, nell'ambito del Ministero della cultura;

  alla dottoressa Simona Montesarchio, l'incarico di direzione dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto del Ministro dell'istruzione;

   alla VIII Commissione (Ambiente) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili:

  all'ingegnere Fabio Croccolo, l'incarico di presidente della Terza sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con lettera in data 30 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 7-bis, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, la richiesta di parere parlamentare sul documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci (352).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'11 febbraio 2022.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta dell'11 gennaio 2022, a pagina 35, prima colonna, le righe dalla ventiduesima fino alla fine della colonna (emendamento 3.201, nuova formulazione, della Commissione) devono intendersi sostituite dalle seguenti:

  «Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: di sperimentazione fino alla fine della lettera, con le seguenti: che favoriscano il recupero motivazionale degli studenti, con lo specifico fine di contrastare sia la dispersione esplicita sia la dispersione implicita, anche attraverso percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) o progetti di partenariato con organizzazioni del Terzo settore e del volontariato.

3.201. (Nuova formulazione) La Commissione.

(Approvato) ».

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: FREGOLENT; MADIA; FRANCESCO SILVESTRI: DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI RELAZIONI ISTITUZIONALI PER LA RAPPRESENTANZA DI INTERESSI (A.C. 196-721-1827-A)

A.C. 196-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 7, comma 7, sostituire il terzo periodo con il seguente: Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

   Dopo l'articolo 11, inserire il seguente: 11-bis. – (Adeguamento della pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato). – 1. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi della presente legge, la pianta organica della medesima Autorità è incrementata, in una misura comunque non superiore a 30 unità, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento dell'aliquota del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura tale da garantirne la copertura integrale.
   2. Lo schema del decreto di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

  All'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente:

   1. Salvo quanto previsto dall'articolo 11-bis, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 4.29 e 4.100 e sull'articolo aggiuntivo 2.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 196-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

  1. La presente legge disciplina l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, intesa come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse.
  2. La disciplina di cui al comma 1 si conforma ai princìpi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali e persegue le seguenti finalità:

   a) garantire la trasparenza dei processi decisionali;

   b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali;

   c) agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;

   d) favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi;

   e) consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Oggetto e finalità)

  Al comma 1, sopprimere la parola: particolari.
1.200. La Commissione.

(Approvato)

  Al comma 1, dopo le parole: con obbligo di lealtà aggiungere le seguenti: ed integrità.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo le parole: con obbligo di lealtà aggiungere le seguenti: ed integrità.
1.100. Ciaburro, Caretta, Prisco, Montaruli, Mollicone.

(Approvato)

A.C. 196-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Definizioni)

  1. Ai fini della presente legge si intende per:

   a) «attività di rappresentanza di interessi»: ogni attività finalizzata alla rappresentanza di interessi nell'ambito dei processi decisionali pubblici e svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi, di cui alla lettera b), attraverso la presentazione di domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti, anche mediante procedure digitali, nonché lo svolgimento di ogni altra attività diretta a contribuire alla formazione delle decisioni pubbliche, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti;

   b) «rappresentanti di interessi»: i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, come definiti alla lettera d), interessi di rilevanza anche non generale e anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di contribuire ai processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono, in base a mandato, per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi;

   c) «portatori di interessi»: persone, enti, società o associazioni che, per lo svolgimento delle attività di rappresentanza di interessi, incaricano rappresentanti di interessi; i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento della citata attività;

   d) «decisori pubblici»: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni capoluogo di regione, i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni capoluogo di regione; i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice degli enti pubblici statali; i titolari degli incarichi di vertice degli enti territoriali e degli altri enti pubblici; ai fini della presente legge, sono equiparati ai decisori pubblici anche i responsabili degli uffici di diretta collaborazione degli organi di cui alla presente lettera;

   e) «processi decisionali pubblici»: ogni procedimento di formazione degli atti normativi e dei provvedimenti amministrativi generali.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Definizioni)

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: i presidenti e i consiglieri delle province con le seguenti: i presidenti delle province.
2.1. Fornaro.

(Approvato)

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: città metropolitane aggiungere le seguenti: e delle province autonome di Trento e Bolzano.
2.100. Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Vianello, Costanzo, Sapia.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: enti pubblici statali aggiungere le seguenti: e degli enti controllati.
2.101. Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Vianello, Costanzo, Sapia.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Conflitto di interessi dei decisori pubblici)

  1. I «decisori pubblici», di cui all'articolo 2, lettera d), della presente legge, non possono trovarsi in una situazione di «conflitto di interessi».
  2. Ai fini della presente legge, sussiste «conflitto di interessi» in tutti i casi in cui il «decisore pubblico» sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.
  3. Quando il «decisore pubblico» si trova in una situazione di «conflitto di interessi», anche solo potenziale, deve dichiararlo all'Autorità che, esaminate tali dichiarazioni, se rileva che il soggetto, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni che, pur destinate alla generalità o a intere categorie di soggetti, sono tali da produrre, nel patrimonio dello stesso o di uno dei soggetti di cui al comma 4, un vantaggio economicamente rilevante e differenziato, ancorché non esclusivo, rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento, informa il soggetto della rilevata ricorrenza, nei suoi confronti, dell'obbligo di astensione dalla partecipazione al relativo «processo decisionale pubblico» e di evitare qualsiasi tipo di rapporto con i «rappresentanti di interessi» coinvolti.
  4. L'obbligo di dichiarazione comprende, oltre al titolare della carica o dell'ufficio, il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado e le persone stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.
  5. L'obbligo di astensione dalla partecipazione ad una deliberazione o decisione, ai sensi del presente articolo, riguarda ogni attività relativa alla deliberazione o decisione medesima. L'obbligo di astensione non opera, in ogni caso, nell'adozione di atti dovuti.
  6. Il ruolo di «decisore pubblico» è incompatibile con:

   a) l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, tali da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza;

   b) l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche se non retribuito, nel medesimo settore di mercato degli «interessi rappresentati» all'interno del relativo processo decisionale pubblico;

   c) qualunque carica, ufficio o funzione comunque denominati, ovvero l'esercizio di compiti di gestione, in imprese o società pubbliche o private, ivi comprese le società in forma cooperativa, in enti di diritto pubblico, anche economici ad eccezione di quelli ricoperti in ragione della funzione svolta come «decisore pubblico».

  7. I «decisori pubblici», di cui al comma 2 lettera d), non possono, nei due anni successivi alla cessazione della loro carica o del loro ufficio, svolgere attività di impresa né assumere incarichi presso imprese private o presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione dell'Autorità che, considerata l'attività precedentemente svolta, in qualità di titolare della carica o dell'ufficio ricoperto, accerti l'insussistenza di «conflitti di interessi».
  8. L'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il fatto costituisca reato, corrispondente al quadruplo del vantaggio economico e/o patrimoniale ottenuto dalla carica ricoperta, dall'impiego o dall'attività imprenditoriale o dalla funzione vietati.
2.0100. Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Vianello, Costanzo, Sapia.

(Inammissibile)

A.C. 196-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Esclusioni)

  1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

   a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione;

   b) alle persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione;

   c) ai rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri;

   d) ai rappresentanti delle confessioni religiose riconosciute;

   e) all'attività svolta dai partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;

   f) ai rapporti, agli oggetti e alle notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle norme sul segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale;

   g) all'attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla normativa vigente;

   h) alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali;

   i) all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione.

  2. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Esclusioni)

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: dei governi e.
3.105. Prisco, Montaruli, Mollicone.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
3.100. Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Vianello, Costanzo, Sapia.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , per quanto attiene ai rapporti con lo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 7 della Costituzione.
3.101. Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Vianello, Costanzo, Sapia.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   l) all'ANAC, presso la quale è vietato lo svolgimento di attività di rappresentanza di interessi particolari.
3.102. Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Vianello, Costanzo, Sapia.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e imprenditoriali.
3.103. Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Vianello, Costanzo, Sapia, Sodano.

A.C. 196-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Istituzione del Registro per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi)

  1. È istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, di seguito denominato «Registro». Il Registro è tenuto in forma digitale ed è articolato distintamente in una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e in una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica. I dati inseriti nel Registro sono di tipo aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tutti possono consultare la parte del Registro ad accesso pubblico mediante i sistemi di identificazione informatica previsti all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  2. Il Registro sostituisce ogni altro registro per l'iscrizione di rappresentanti di interessi già istituito alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. I soggetti che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di interessi devono iscriversi nel Registro.
  4. Il Registro è articolato in sezioni, distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici. Il rappresentante di interessi indica le sezioni per le quali chiede di essere iscritto e dichiara i dati necessari per l'iscrizione, che è obbligato ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione.
  5. Nel Registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati mensilmente sotto la responsabilità del rappresentante di interessi iscritto:

   a) i dati anagrafici o la denominazione sociale e il domicilio professionale della persona fisica o dell'ente, società, associazione o altro soggetto che svolge l'attività di rappresentanza di interessi;

   b) i dati identificativi del soggetto titolare degli interessi per conto del quale è svolta l'attività di relazione;

   c) le risorse umane ed economiche delle quali il rappresentante di interessi dispone per lo svolgimento dell'attività.

  6. Non possono iscriversi nel Registro:

   a) i minori di anni diciotto;

   b) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), durante il loro mandato e per un anno dalla sua cessazione, se svolgono incarichi di governo nazionale o regionale, ovvero per la sola durata del loro mandato in tutti gli altri casi;

   c) i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il periodo di durata dell'incarico;

   d) i titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di personale estraneo alla stessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il periodo di durata dell'incarico;

   e) gli iscritti all'Ordine dei giornalisti;

   f) i titolari di incarichi di funzione dirigenziale conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata del loro incarico;

   g) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, la personalità dello Stato e l'amministrazione della giustizia;

   h) i dirigenti dei partiti o movimenti politici per la durata del loro incarico;

   i) coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici;

   l) coloro che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso enti pubblici economici, società partecipate di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o enti privati di cui all'articolo 2-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per la durata dell'incarico.

  7. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'organizzazione del Registro e alla sua pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7, secondo le modalità stabilite con proprio regolamento da adottare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per sottoporlo a procedura di consultazione pubblica. La data di inizio dell'effettivo funzionamento del Registro, all'esito della procedura di consultazione pubblica, è comunicata dall'Autorità mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale.
  8. Il Registro è pubblicato e reso consultabile anche nei siti internet istituzionali degli enti o organismi cui appartengono i soggetti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della presente legge, all'interno della sezione «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Istituzione del Registro per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con le seguenti: il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

  Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con le seguenti: il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
4.29. Mollicone, Prisco, Montaruli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con le seguenti: l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

  Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con le seguenti: l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
4.100. Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Vianello, Costanzo, Sapia.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: relazione per la.
4.200. La Commissione.

(Approvato)

  Al comma 6, lettera b), dopo le parole: durante il loro mandato aggiungere le seguenti: limitatamente alle materie di diretta competenza.
4.110. Prisco, Montaruli, Mollicone.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.
4.101. Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Vianello, Costanzo, Sapia.

  Al comma 6, lettera b), sopprimere le parole da: se svolgono fino alla fine della lettera.
4.102. Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Vianello, Costanzo, Sapia.

  Al comma 6, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e limitatamente alle materie di diretta competenza.
4.111. Prisco, Montaruli, Mollicone.

  Al comma 6, lettera d), sostituire le parole: i titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di personale estraneo alla stessa con le seguenti: il personale che presta servizio
4.201. La Commissione.

(Approvato)

  Al comma 6, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , salvo che questi rinuncino a esercitare, anche a titolo gratuito, l'attività giornalistica nel periodo in cui risultino iscritti al Registro.
4.103. Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Vianello, Costanzo, Sapia.

  Al comma 6, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: e coloro che sono stati interdetti, anche temporaneamente, dai pubblici uffici.
4.104. Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Vianello, Costanzo, Sapia.

  Al comma 6, lettera h), sostituire le parole: per la durata del loro incarico con le seguenti: o di associazioni sindacali, anche nei due anni successivi alla cessazione del loro incarico.
4.105. Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Vianello, Costanzo, Sapia.

  Al comma 6, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: e limitatamente alla sfera di competenza territoriale.
4.112. Prisco, Montaruli, Mollicone.

  Al comma 6, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: e per due anni dalla loro cessazione.
4.106. Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Vianello, Costanzo, Sapia.

  Al comma 6, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

   m) coloro che, in ragione della loro professione o di prerogative speciali a essi attribuite, godono di accesso privilegiato alle sedi delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni.
4.107. Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Vianello, Costanzo, Sapia.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: da adottare aggiungere le seguenti: all'esito di procedura di consultazione pubblica.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole: per sottoporlo a procedura di consultazione pubblica.
4.202. La Commissione.

(Approvato)

A.C. 196-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Agenda degli incontri)

  1. Ciascun rappresentante di interessi inserisce nel Registro e aggiorna l'agenda dei propri incontri con i decisori pubblici. Le informazioni contenute nell'agenda sono inserite, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro ad accesso pubblico entro venti giorni dall'inserimento da parte del rappresentante di interessi di cui al primo periodo. Il rappresentante di interessi aggiorna con cadenza settimanale l'elenco degli incontri svolti nella settimana precedente, con l'indicazione del decisore pubblico incontrato, del luogo in cui si è svolto l'incontro e dell'argomento trattato. Per ciascun incontro il rappresentante di interessi fornisce una sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell'incontro, che è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro. Per ciascun evento sono comunque indicati i seguenti elementi:

   a) luogo, data, ora e durata dell'incontro;

   b) modalità di richiesta dell'incontro e soggetto che ha formulato la richiesta;

   c) oggetto dell'incontro;

   d) soggetti partecipanti all'incontro.

  2. Per ciascun incontro, il rappresentante di interessi fornisce altresì la documentazione contenente proposte, ricerche e analisi eventualmente trasmessa in occasione dell'incontro o successivamente ad esso; la documentazione è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro.
  3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato comunica ai decisori pubblici l'inserimento da parte dei rappresentanti di interessi, ai sensi del comma 1, primo periodo, delle informazioni sugli incontri che li riguardano entro i cinque giorni successivi all'inserimento medesimo. Entro il termine di cui al comma 1, secondo periodo, i decisori pubblici hanno diritto di presentare al Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7 un'istanza di opposizione all'inserimento delle informazioni che ritengono integralmente o parzialmente non veritiere nella parte del Registro ad accesso pubblico. Il Comitato di sorveglianza decide entro cinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Nelle more della decisione del Comitato, l'inserimento delle informazioni nella parte del Registro ad accesso pubblico rimane sospesa.
  4. Successivamente all'inserimento delle informazioni nella parte del Registro ad accesso pubblico, i decisori pubblici possono presentare istanza di rimozione delle informazioni che li riguardino perché integralmente o parzialmente non veritiere. Sull'istanza il Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7 decide entro dieci giorni.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Agenda degli incontri)

  Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: che è pubblicata aggiungere le seguenti: contestualmente all'agenda.
5.100. Ciaburro, Caretta, Prisco, Montaruli, Mollicone.

  Al comma 1, quarto periodo, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: trenta.
5.101. Ciaburro, Caretta, Prisco, Montaruli, Mollicone.

A.C. 196-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Codice deontologico)

  1. Il codice deontologico è adottato dal Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti di interessi e i portatori di interessi che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal Comitato medesimo e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
  2. All'atto dell'iscrizione nel Registro, il rappresentante di interessi assume l'impegno a rispettare il codice deontologico, in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di rappresentanza di interessi.
  3. Il codice è pubblicato nella parte del Registro ad accesso pubblico.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 6.
(Codice deontologico)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , i Presidenti della Camera e del Senato e l'ANAC.
6.100. Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Vianello, Costanzo, Sapia.

A.C. 196-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Comitato di sorveglianza)

  1. È istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici.
  2. Il Comitato di sorveglianza è nominato con decreto del Presidente della Repubblica ed è composto:

   a) da un magistrato della Corte di cassazione, designato dal Primo Presidente della medesima;

   b) da un magistrato della Corte dei conti, designato dal Presidente della medesima;

   c) da un membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, designato dal Presidente del medesimo, che svolge le funzioni di presidente.

  3. Il Comitato di sorveglianza svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. In particolare:

   a) tiene il Registro, adottando le disposizioni necessarie per il suo funzionamento e vigilando sull'esattezza e sull'aggiornamento dei dati inseriti in esso dai rappresentanti di interessi;

   b) riceve le relazioni annuali dei rappresentanti di interessi, di cui all'articolo 9, comma 2, e ne cura la pubblicazione nella parte del Registro ad accesso pubblico;

   c) redige una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere;

   d) vigila e raccoglie segnalazioni sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irroga le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

  4. Il Comitato di sorveglianza, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di personale messo a disposizione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
  5. Ai componenti del Comitato di sorveglianza si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità previste per gli incarichi presso le amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
  6. Ai componenti del Comitato di sorveglianza, nell'esercizio delle loro funzioni, è fatto divieto di avere qualsiasi relazione economica con i rappresentanti di interessi o le società da loro rappresentate.
  7. I componenti del Comitato di sorveglianza rimangono in carica per cinque anni. L'incarico non è immediatamente rinnovabile. Per lo svolgimento dell'incarico non spetta ad essi alcun compenso, emolumento o gettone di presenza.
  8. Con riferimento all'attività parlamentare, le funzioni del Comitato di sorveglianza sono svolte da una Commissione bicamerale composta da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro trenta giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.
  9. Il Comitato di sorveglianza, con proprio regolamento, disciplina modalità e termini per garantire alle parti interessate il diritto al contraddittorio.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 7.
(Comitato di sorveglianza)

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) da un componente designato dall'ANAC tra i suoi vertici.
7.100. Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Vianello, Costanzo, Sapia.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: tre.
7.101. Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Vianello, Costanzo, Sapia.

  Al comma 7, sostituire il terzo periodo con il seguente: Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
7.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

A.C. 196-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Diritti degli iscritti nel Registro)

  1. Il rappresentante di interessi iscritto nel Registro può:

   a) presentare ai decisori pubblici, anche mediante procedure digitali, domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti e può svolgere ogni altra attività diretta a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale e concorrere alla formazione della decisione pubblica, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti;

   b) accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici secondo le disposizioni interne di ciascuna amministrazione interessata e acquisire documenti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso ai documenti amministrativi, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di accesso civico e obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con propri provvedimenti le forme e le modalità di esercizio delle facoltà di cui al comma 1, secondo princìpi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.
  3. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano i propri ordinamenti alle previsioni della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 8.
(Diritti degli iscritti nel Registro)

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: amministrazione interessata aggiungere le seguenti: , in ogni caso previo rilascio di un apposito documento visibile e identificativo della propria identità e del portatore di interessi particolari per cui lavora,.
8.100. Caretta, Ciaburro, Prisco, Montaruli, Mollicone.

  Al comma 3, sostituire le parole: alle previsioni con le seguenti: ai princìpi.
8.200. La Commissione.

(Approvato)

A.C. 196-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Obblighi degli iscritti nel Registro,
cause di esclusione e incompatibilità)

  1. I rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre utilità economicamente rilevanti ai decisori pubblici.
  2. Ciascun rappresentante di interessi, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione nel Registro, trasmette al Comitato di sorveglianza, per via telematica, una relazione sintetica, redatta sotto la propria responsabilità, concernente l'attività di rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente.
  3. La relazione di cui al comma 2 deve contenere:

   a) l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi svolte;

   b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di cui alla lettera a);

   c) l'indicazione delle risorse umane ed economiche effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);

   d) la segnalazione di eventuali criticità rilevate.

  4. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata nella parte del Registro ad accesso pubblico entro quindici giorni dalla trasmissione da parte del rappresentante di interessi.
  5. Il Comitato di sorveglianza può chiedere agli iscritti nel Registro, ove lo ritenga necessario, con richiesta adeguatamente motivata e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma 2.
  6. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato di sorveglianza redige la relazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), nella quale può segnalare eventuali criticità rilevate e formulare proposte per la loro soluzione.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 9.
(Obblighi degli iscritti nel Registro, cause di esclusione e incompatibilità)

  Al comma 1, dopo la parola: corrispondere aggiungere le seguenti: né promettere.
9.100. Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Vianello, Costanzo, Sapia.

  Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: nei comportamenti dei decisori pubblici.
9.101. Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Vianello, Costanzo, Sapia.

A.C. 196-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Procedura di consultazione)

  1. Ciascun decisore pubblico che intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale può indire una procedura di consultazione pubblicandone notizia nella parte del Registro ad accesso pubblico e inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto di esso nella parte ad accesso riservato del medesimo Registro.
  2. I rappresentanti di interessi possono partecipare alla consultazione esclusivamente tramite accesso alla parte riservata del Registro, identificandosi mediante il codice personale attribuito all'atto dell'iscrizione. La partecipazione si realizza mediante l'invio di valutazioni o proposte sullo schema dell'atto. Contestualmente all'invio delle valutazioni e delle proposte di cui al secondo periodo i rappresentanti di interessi possono chiedere al decisore pubblico un incontro per la presentazione e l'argomentazione delle proprie istanze.
  3. La consultazione rimane aperta per venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di inserimento dello schema dell'atto e può essere svolta anche attraverso piattaforme digitali per favorire una più ampia e agevole consultazione. In caso di motivata urgenza, il decisore pubblico può indicare un termine più breve, comunque non inferiore a cinque giorni.
  4. Il decisore pubblico, al fine di integrare gli esiti della consultazione, può ascoltare i rappresentanti di interessi che hanno partecipato alla procedura, dandone notizia mediante pubblicazione di avviso nella parte del Registro ad accesso pubblico.
  5. Il decisore pubblico dà conto dei risultati della consultazione mediante la pubblicazione, nella parte del Registro ad accesso pubblico, di un avviso indicante le modalità seguite per il suo svolgimento, i soggetti partecipanti e la sintesi degli esiti della medesima.

A.C. 196-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Sanzioni)

  1. Al rappresentante di interessi che non osservi le modalità di partecipazione alla consultazione previste dall'articolo 10 si applicano, secondo la gravità della condotta, le seguenti sanzioni:

   a) l'ammonizione;

   b) la censura;

   c) la sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;

   d) la cancellazione dal Registro.

  2. Per la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico si applicano le seguenti sanzioni:

   a) la censura;

   b) la sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;

   c) nei casi di particolare gravità, la cancellazione dal Registro.

  3. Al rappresentante di interessi che fornisca false informazioni od ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto, all'atto dell'iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, nella relazione annuale o nella predisposizione e pubblicazione dell'agenda degli incontri, ovvero non ottemperi alla richiesta di integrazione da parte del Comitato di sorveglianza, si applica la sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.
  4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 e le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 sono irrogate dal Comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti. Il Comitato di sorveglianza adotta, con proprio regolamento, le disposizioni necessarie per la disciplina del procedimento sanzionatorio.
  5. Il provvedimento che applica le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 o le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 è pubblicato nel sito internet istituzionale del Comitato di sorveglianza e nella scheda personale del rappresentante di interessi al quale è stata irrogata la sanzione. Esso è inoltre pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile della violazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.
  6. In caso di cancellazione dal Registro, il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.
  7. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 11.
(Sanzioni)

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.
11.100. Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Vianello, Costanzo, Sapia.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.
11.101. Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Vianello, Costanzo, Sapia.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

  Art. 11-bis. – (Adeguamento della pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato) – 1. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi della presente legge, la pianta organica della medesima Autorità è incrementata, in una misura comunque non superiore a 30 unità, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento dell'aliquota del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura tale da garantirne la copertura integrale.
  2. Lo schema del decreto di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.
11.0300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

A.C. 196-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Disposizioni finali)

  1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale di statistica provvede a integrare la classificazione delle attività economiche ATECO prevedendo un codice specifico per l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.
  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge.
  4. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 12.
(Disposizioni finali)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 11-bis, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
12.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

A.C. 196-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame dispone in merito alla disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, intesa come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi «particolari», nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse;

    nello specifico, le disposizioni introdotte con la proposta di legge non trovano applicazione nei confronti dei rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri;

    è opportuno evidenziare che l'applicabilità di tali norme ai rappresentanti dei Governi e dei partiti, movimenti, e gruppi politici di Stati stranieri è un aspetto dirimente in termini di tutela degli interessi nazionali, dal momento che in tali casi potrebbero essere coinvolti interessi strategici dello Stato italiano, che andrebbero adeguatamente salvaguardati;

    è di tutta evidenza l'inopportunità che il rappresentante di un Governo straniero incontri i rappresentanti di un partito politico, soprattutto nell'ottica di vertici tra forze politiche di diversi Paesi, con il rischio di mettere in discussione l'interesse nazionale,

impegna il Governo

a garantire con ogni misura di carattere normativo la tutela dell'interesse nazionale assicurando che eventuali e possibili incontri tra i rappresentanti di un Governo straniero e i vertici di un partito politico, avvengano nel rispetto, nella trasparenza e pubblicità previsti dai protocolli nazionali ed internazionali.
9/196-A/1. Prisco, Montaruli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame dispone in merito alla disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, intesa come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi «particolari», nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse;

    nello specifico, le disposizioni introdotte con la proposta di legge non trovano applicazione nei confronti dei rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri;

    è opportuno evidenziare che l'applicabilità di tali norme ai rappresentanti dei Governi e dei partiti, movimenti, e gruppi politici di Stati stranieri è un aspetto dirimente in termini di tutela degli interessi nazionali, dal momento che in tali casi potrebbero essere coinvolti interessi strategici dello Stato italiano, che andrebbero adeguatamente salvaguardati;

    è di tutta evidenza l'inopportunità che il rappresentante di un Governo straniero incontri i rappresentanti di un partito politico, soprattutto nell'ottica di vertici tra forze politiche di diversi Paesi, con il rischio di mettere in discussione l'interesse nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire con ogni misura di carattere normativo la tutela dell'interesse nazionale assicurando che eventuali e possibili incontri tra i rappresentanti di un Governo straniero e i vertici di un partito politico, avvengano nel rispetto, nella trasparenza e pubblicità previsti dai protocolli nazionali ed internazionali.
9/196-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Prisco, Montaruli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni volte alla regolamentazione del fenomeno della rappresentanza di interessi, prima volta in 50 anni che una proposta di legge in materia approda in Aula;

    In Italia non esiste una legge organica sulla rappresentanza degli interessi, anche se, dal 1976 ad oggi sono stati presentati ben 97 disegni di legge volti a regolamentare questi rapporti;

    ci sono, invece, oltre 450 disposizioni normative, spesso disapplicate e frammentarie, che prevedono obblighi di trasparenza;

    la mancanza, quindi, di un quadro normativo onnicomprensivo sulla materia, da un lato, ha fatto sì che la rappresentanza degli interessi continuasse ad essere priva di un perimetro di regole che aiuterebbe a renderla più efficace ed efficiente, dall'altro lato, ha permesso che ciascun livello istituzionale, dal legislativo a quello esecutivo, sia nazionale che locale, ovvero quello regolatorio, procedesse all'emanazione di misure indipendenti le une dalle altre, aumentando in modo significativo la frammentarietà e l'assimetria del sistema, rendendo di fatto ancora più complesso il lavoro ai rappresentanti di interesse, causando vere e proprie sacche di incongruità;

    il fine ultimo dell'attività di rappresentanza di interessi è contribuire a migliorare il processo decisionale. Le attività di lobbying, svolte in maniera trasparente e professionale da soggetti qualificati, garantiscono una più ampia partecipazione dei diversi attori socio-economici ai procedimenti di definizione delle politiche pubbliche, favorendo una maggiore democraticità dei processi e un miglioramento della qualità della regolazione, proprio grazie al confronto di merito con i diversi soggetti destinatari delle politiche pubbliche;

    la Corte costituzionale, in diverse sentenze, dal 1974 ad oggi, ha già riconosciuta come legittima l'attività di influenza del decisore pubblico da parte di interessi organizzati, fondandosi sul combinato disposto degli articoli 2,3,18 della Costituzione. Per la Corte, infatti, l'attività finalizzata ad influenzare il decisore pubblico, specialmente quello politico, ovviamente con mezzi leciti, è l'esercizio di un diritto costituzionale e come tale spetta alla legge assicurare che tale diritto sia esercitato effettivamente secondo gli stessi principi costituzionali di trasparenza dell'azione pubblica;

    il provvedimento non reca specifiche relative alla rappresentanza di interessi particolari di Stati esteri;

    appare un vulnus cruciale, dato che l'azione lobbistica potrebbe configurarsi come un attentato alla sicurezza nazionale, fuori da ogni perimetro di legalità;

    il Global Committee for the Rule of Law «Marco Pannella» ha pubblicato nel Novembre 2021 un rapporto – intitolato «La preda facile» – relativamente alle agenzie di influenza del Partito Comunista Cinese in Italia in cui sono citati importanti esponenti politici e aziendali;

    quello dell'influenza cinese in Italia è un tema emerso nelle relazioni del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica sia per quanto riguarda il settore delle telecomunicazioni che per quello bancario e assicurativo;

    il provvedimento reca l'allocazione del Registro presso l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato;

    nel corso del percorso delle audizioni relative all'atto in esame, numerosi soggetti – Ferpi, Gianluca Comin, The Good Lobby, fra gli altri – hanno ribadito la necessità di coinvolgere attivamente il Consiglio dell'Economia e del Lavoro, dato il ruolo consultivo per il Parlamento e il Governo a cui è già preposto secondo l'articolo 99 della Costituzione;

    il provvedimento non reca specifiche relative all'intersezione del dispositivo normativo con l'articolo 346-bis del Codice Penale, il cosiddetto «reato di traffico d'influenza», introdotto nel 2012 con la cosiddetta «Legge Severino»;

    tale fattispecie è stata poi modificata dalla legge Spazzacorrotti che ha, tuttavia, complicato ulteriormente la chiarezza normativa punendo la mediazione illecita senza definire il contenuto di quella lecita,

impegna il Governo:

   a) a valutare l'opportunità di adottare iniziative, di carattere normativo, volte all'introduzione di un meccanismo analogo al Foreign Agents Act statunitense, garantendo la legittimità e la trasparenza su chi rappresenta interessi di Stati esteri in Italia;

   b) a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di natura normativa, volte ad aumentare il perimetro di competenze attribuite al CNEL in merito alle finalità del provvedimento, valutando altresì che la gestione del Registro sia affidata al CNEL;

   c) a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a revisionare il reato di traffico d'influenza al fine di garantire un'efficace azione anticorruzione e a specificare l'intersezione giuridica fra il provvedimento esame e le leggi n. 190 del 2012, la «legge anticorruzione», e n. 9 del 2019, la «spazzacorrotti».
9/196-A/2. Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni volte alla regolamentazione del fenomeno della rappresentanza di interessi, prima volta in 50 anni che una proposta di legge in materia approda in Aula;

    In Italia non esiste una legge organica sulla rappresentanza degli interessi, anche se, dal 1976 ad oggi sono stati presentati ben 97 disegni di legge volti a regolamentare questi rapporti;

    ci sono, invece, oltre 450 disposizioni normative, spesso disapplicate e frammentarie, che prevedono obblighi di trasparenza;

    la mancanza, quindi, di un quadro normativo onnicomprensivo sulla materia, da un lato, ha fatto sì che la rappresentanza degli interessi continuasse ad essere priva di un perimetro di regole che aiuterebbe a renderla più efficace ed efficiente, dall'altro lato, ha permesso che ciascun livello istituzionale, dal legislativo a quello esecutivo, sia nazionale che locale, ovvero quello regolatorio, procedesse all'emanazione di misure indipendenti le une dalle altre, aumentando in modo significativo la frammentarietà e l'assimetria del sistema, rendendo di fatto ancora più complesso il lavoro ai rappresentanti di interesse, causando vere e proprie sacche di incongruità;

    il fine ultimo dell'attività di rappresentanza di interessi è contribuire a migliorare il processo decisionale. Le attività di lobbying, svolte in maniera trasparente e professionale da soggetti qualificati, garantiscono una più ampia partecipazione dei diversi attori socio-economici ai procedimenti di definizione delle politiche pubbliche, favorendo una maggiore democraticità dei processi e un miglioramento della qualità della regolazione, proprio grazie al confronto di merito con i diversi soggetti destinatari delle politiche pubbliche;

    la Corte costituzionale, in diverse sentenze, dal 1974 ad oggi, ha già riconosciuta come legittima l'attività di influenza del decisore pubblico da parte di interessi organizzati, fondandosi sul combinato disposto degli articoli 2,3,18 della Costituzione. Per la Corte, infatti, l'attività finalizzata ad influenzare il decisore pubblico, specialmente quello politico, ovviamente con mezzi leciti, è l'esercizio di un diritto costituzionale e come tale spetta alla legge assicurare che tale diritto sia esercitato effettivamente secondo gli stessi principi costituzionali di trasparenza dell'azione pubblica;

    il provvedimento non reca specifiche relative alla rappresentanza di interessi particolari di Stati esteri;

    appare un vulnus cruciale, dato che l'azione lobbistica potrebbe configurarsi come un attentato alla sicurezza nazionale, fuori da ogni perimetro di legalità;

    il Global Committee for the Rule of Law «Marco Pannella» ha pubblicato nel Novembre 2021 un rapporto – intitolato «La preda facile» – relativamente alle agenzie di influenza del Partito Comunista Cinese in Italia in cui sono citati importanti esponenti politici e aziendali;

    quello dell'influenza cinese in Italia è un tema emerso nelle relazioni del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica sia per quanto riguarda il settore delle telecomunicazioni che per quello bancario e assicurativo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, di carattere normativo, volte all'introduzione di un meccanismo analogo al Foreign Agents Act statunitense, garantendo la legittimità e la trasparenza su chi rappresenta interessi di Stati esteri in Italia.
9/196-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni volte alla regolamentazione del fenomeno della rappresentanza di interessi;

    al netto di oltre 90 progetti di legge presentati dagli anni '70 ad oggi, al momento la rappresentanza di interessi è regolata da un perimetro normativo frammentario, di difficile e dubbia applicazione, nella totale assenza di un quadro armonico in materia;

    la rappresentanza di interessi costituisce un'attività legittima e parte integrante del sistema democratico la quale, se regolamentata e disciplinata doverosamente, è in grado di incrementare la qualità dei processi decisionali;

    tale attività, riconosciuta e legittimata anche dalla giurisprudenza costituzionale, se svolta con professionalità e trasparenza, costituisce un miglioramento del processo decisionale, tuttavia in assenza di normative chiare, rischia di favorire pratiche di interrelazione opache e conculcanti l'integrità e la dignità delle istituzioni nazionali;

    in tal senso, le disposizioni vigenti, nonché le disposizioni di cui al testo in esame, non prevedono una disciplina in relazione ai rapporti, attivi o passivi che siano, con gli Stati esteri o entità, comunque denominate, a questi assimilabili e riconducibili, anche indirettamente;

    sul punto, non sono previsti requisiti di trasparenza e rendicontazione della propria agenda politica neanche nei confronti di membri del Parlamento nell'ambito delle relazioni ed attività istituzionali intrattenute con omologhi o autorità di Governo di Paesi terzi, men che meno al di fuori del perimetro dell'Unione europea, con particolare riguardo a regimi autoritari, totalitari o in ogni caso antitetici all'assetto assiologico ed istituzionale italiano,

impegna il Governo
a valutare l'opportunità di

estendere, anche con finalità di contenimento del conflitto di interessi, l'ambito applicativo del regime di trasparenza istituito nell'ambito dell'attuazione del testo in esame anche alla sfera dei rapporti, delle relazioni e delle attività istituzionali intrattenute da rappresentanti del Parlamento, nei confronti di autorità di Governo di Paesi terzi.
9/196-A/3. Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni volte alla regolamentazione del fenomeno della rappresentanza di interessi;

    tale provvedimento recupera e, nella sua ratio, mira a mettere a sistema le varie esperienze in materia di trasparenza nell'ambito della rappresentanza di interessi maturate nelle istituzioni nazionali a vario titolo;

    nonostante siano stati presentati oltre 50 progetti e disegni di legge negli ultimi 50 anni, nel corso delle legislature, per regolamentare tali rapporti, ad oggi la rappresentanza di interessi è regolata da un perimetro normativo frammentario, di difficile e dubbia applicazione, nella totale assenza di un quadro armonico in materia;

    in questo quadro, le varie istituzioni, dal livello centrale a quello più territoriale, a livello verticale, hanno adottato ciascuna a modo proprio misure di gestione del fenomeno della rappresentanza di interessi differenti, andando ad incrementare la frammentarietà del quadro normativo vigente in materia;

    la rappresentanza di interessi costituisce un'attività legittima e parte integrante del sistema democratico la quale, se regolamentata e disciplinata doverosamente, è in grado di incrementare la qualità dei processi decisionali;

    tale quadro di attività, svolto con professionalità, trasparenza, lealtà ed integrità nei confronti delle istituzioni e dei cittadini, può garantire la più ampia partecipazione della società, ad ogni livello, alla definizione delle politiche pubbliche, incrementando il valore, la qualità e la condivisione della regolamentazione pubblica;

    l'assenza di un quadro normativo onnicomprensivo ed armonizzato sulla gestione della rappresentanza di interessi costituisce una delegittimazione di fatto dell'intero sistema politico, incentivando dunque l'adozione di pratiche di influenza dei processi decisionali opache e prive di trasparenza;

    nelle sentenze nn. 290/74 e 379/04 la Corte costituzionale ha riconosciuto il ruolo delle formazioni sociali in cui si svolge la personalità del singolo, anche attraverso l'articolo 18 che tutela la libertà di associazione attraverso la quale al cittadino è riconosciuto un «diritto di partecipazione permanente» all'indirizzo politico anche a mezzo dei partiti, riconoscendo dunque la legittimità, ai sensi degli articoli 2, 18 e 49 della Costituzione, la legittimità dell'attività di rappresentanza di interessi o cosiddetta Lobbying;

    i gruppi di interesse sono di fatto tra gli attori più importanti nella dinamica del processo decisionale e di formazione delle politiche pubbliche e costituiscono un fenomeno intimamente connesso allo sviluppo di un sistema democratico;

    nello sviluppo della democrazia italiana la decisione politica è divenuta vieppiù partecipata, ancor più contrattata, in particolare su determinare materie, a partire da quelle di maggiore rilevanza economico-sociale;

    come indicato dalla più moderna dottrina della scienza politica la politica ha dunque assumo un ruolo ulteriore – di interpretazione, ricomposizione, sintesi – degli interessi in conflitto, le cui ricadute si producono in decisioni, per l'appunto, negoziate;

    il registro per la trasparenza vigente nelle principali istituzioni dell'Unione europea rappresenta un importante modello di riferimento per i Paesi membri, Italia compresa;

    la materia è disciplinata, a livello comunitario, dall'accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio, che integra passati accordi interistituzionali;

    tale accordo interistituzionale regola l'istituzione e il funzionamento di un registro di trasparenza per le organizzazioni e i liberi professionisti coinvolti nella progettazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea, nel rispetto di principi di trasparenza, proporzionalità, non discriminazione ed uguaglianza di fronte alla legge;

    nell'ambito del predetto registro, i vari attori sono costretti a registrarsi per poter intrattenere un rapporto interistituzionale coi decisori pubblici, venendo sottoposti a vari requisiti di trasparenza, come l'indicazione dei testi normativi di interesse, pubblicazione dei propri posizionamenti in materia, numero di rappresentanti d'interesse registrati, rapporti con altre realtà analoghe ed investimento nell'attività di lobbying;

    oltre che all'agenda del singolo eurodeputato, includendo anche un riconoscimento professionale del ruolo dei collaboratori parlamentari, l'accordo interistituzionale vigente in Unione europea permette, in termini di trasparenza, di accedere all'agenda di tutti i componenti del Collegio dei Commissari, permettendo di conoscere data e natura degli incontri svolti nel corso della propria attività istituzionale nonché le generalità degli attori coinvolti;

    per incrementare ulteriormente il livello di trasparenza, tale misura si applica anche ai componenti dei gabinetti dei commissari, costituendo un unicum, per livello di dettaglio, a livello europeo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre, anche nell'ambito dei provvedimenti attuativi del testo in esame, le necessarie misure, anche tramite accordi interistituzionali multilivello, per garantire livelli di trasparenza e gestione del fenomeno della rappresentanza di interessi analogo ed assimilabile a quello vigente presso il Parlamento europeo e la Commissione europea, con particolare considerazione delle fattispecie delineate in premessa.
9/196-A/4. Caretta, Ciaburro.


DISEGNO DI LEGGE: S. 1220 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'EMENDAMENTO AL PROTOCOLLO DI MONTREAL SULLE SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO, ADOTTATO A KIGALI IL 15 OTTOBRE 2016 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2655)

A.C. 2655 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016.

A.C. 2655 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo IV dell'Emendamento.

A.C. 2655 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. All'onere derivante dall'incremento del contributo al Fondo multilaterale per il Protocollo di Montreal per la protezione della fascia di ozono di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2000, n. 409, valutato in euro 2.118.432 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 2655 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULL'ESTINZIONE DEI TRATTATI BILATERALI DI INVESTIMENTO TRA STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, FATTO A BRUXELLES IL 5 MAGGIO 2020 (A.C. 3308)

A.C. 3308 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020.

A.C. 3308 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

A.C. 3308 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Agli eventuali oneri derivanti dai procedimenti di cui agli articoli 8, 9 e 10, non coperti dalle risorse finanziarie stanziate a legislazione vigente, si provvederà mediante apposito provvedimento legislativo.

A.C. 3308 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 2065 – D'INIZIATIVA DEL SENATORE FERRARA: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULLE INFRAZIONI RELATIVE AI BENI CULTURALI, FATTA A NICOSIA IL 19 MAGGIO 2017 (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 3326)

A.C. 3326 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017.

A.C. 3326 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

A.C. 3326 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

A.C. 3326 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative in relazione al Piano europeo di lotta contro il cancro – 3-02707

   LAPIA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) ha recentemente divulgato l'ultimo rapporto sui numeri del cancro in Italia: nel nostro Paese, nel 2021, sono diminuiti i decessi per tumori ed è migliorata la sopravvivenza. Per il 2021 sono state stimate 181.330 morti per neoplasie, 1.870 in meno rispetto al 2020. Negli ultimi sei anni si è altresì osservato un calo complessivo della mortalità per cancro del 10 per cento negli uomini e dell'8 per cento nelle donne. Le percentuali di sopravvivenza a 5 anni per tutti i tumori sono invece risultate in incremento, attestandosi al 59,4 per cento negli uomini e al 65 per cento nelle donne;

   nell'analisi dei dati di mortalità ha giocato un ruolo fondamentale la pandemia da SARS-CoV-2, che ha avuto effetti negativi sull'organizzazione dei servizi sanitari, inclusi quelli oncologici, quali screening e procedure diagnostiche e terapeutiche;

   l'emergenza pandemica ha sottolineato nel nostro Paese la forte sofferenza delle reti di cura territoriali, mettendo in luce una situazione di disomogeneità di risposta assistenziale che non solo cambia di regione in regione, ma che si differenzia anche all'interno della stessa Unione europea;

   la Commissione europea ha elaborato e presentato al Parlamento europeo ed al Consiglio europeo il nuovo «Piano europeo di lotta contro il cancro», che contiene azioni concrete e ambiziose volte a sostenere, coordinare e integrare gli sforzi profusi da tutti gli Stati membri per ridurre le conseguenze causate dal cancro sui pazienti e sulle loro famiglie;

   il Piano contiene nuovi obiettivi strategici, sostenuti da dieci «iniziative faro», per aiutare gli Stati membri ad invertire la tendenza nella lotta contro il cancro e per promuovere la nascita di un nuovo centro di conoscenze, con lo scopo di agevolare il coordinamento delle iniziative scientifiche e tecniche a livello comunitario;

   l'interrogante, il 3 marzo 2021, ha presentato una mozione con la quale si chiede al Governo di sottoscrivere il Piano europeo, facendo propri gli obiettivi in esso contenuti e la portata innovativa degli strumenti ivi previsti per fronteggiare questa importante emergenza: un documento del quale, al momento, non risulta essere stato avviato l'esame parlamentare –:

   quali iniziative il Ministro interrogato, in raccordo con tutte le istituzioni competenti intenda adottare al fine di garantire che il nostro Paese sottoscriva, condivida e ponga in essere azioni previste nel citato «Piano europeo di lotta contro il cancro».
(3-02707)


Iniziative per la diagnosi e la cura dell'insufficienza renale cronica – 3-02708

   BOLOGNA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   la malattia renale cronica, in Italia, interessa circa il 7 per cento della popolazione e l'insufficienza renale cronica rappresenta l'evoluzione della malattia renale, caratterizzata dalla perdita progressiva della funzione renale, che rende necessaria la dialisi e il trapianto di rene;

   la dialisi è un processo artificiale di depurazione praticato a pazienti con meno del 10 per cento della funzionalità renale residua; in Italia, oltre 50.000 pazienti nefropatici necessitano di trattamenti dialitici salvavita, dei quali 46.000 di tipo extracorporeo (emodialisi) e 4.500 di tipo intracorporeo (peritoneale);

   nel 2014, il documento di indirizzo per la malattia renale cronica, oggetto di un accordo in Conferenza Stato-regioni, ha indicato tre possibili livelli di presa in carico precoce del paziente: territorio, gestione ambulatoriale e ospedaliera; il Piano nazionale della cronicità del 2016 ha individuato l'obiettivo specifico di personalizzare la terapia dialitica, auspicando l'aumento delle prestazioni di dialisi peritoneale ed emodialisi con sperimentazione di modelli di dialisi domiciliare;

   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 ha aggiornato i livelli essenziali di assistenza inserendo i trattamenti dialitici domiciliari, le cui modalità di erogazione sono disciplinate dalle regioni;

   un impulso alla domiciliarità dei trattamenti di dialisi è arrivato con la pandemia, che ha messo in luce la fragilità dei pazienti con malattie renali croniche, dializzati e sottoposti a trapianto; ciò ha indotto il Ministero della salute ad emanare, nell'aprile 2020, una circolare per invitare gli assessorati regionali a incrementare l'emodialisi domiciliare e peritoneale, per ridurre il contatto con l'ambiente ospedaliero e, quindi, il rischio di contagio;

   il Piano nazionale di ripresa e resilienza individua nella casa e negli ambulatori di prossimità il luogo di cura per i malati affetti da patologie croniche; occorre osservare che i trattamenti dialitici domiciliari o in sedi di prossimità costituiscono un approccio terapeutico con una migliore integrazione nel contesto socioculturale e familiare e migliorano la responsabilizzazione dei pazienti circa lo stato di salute;

   è importante finanziare la ricerca in questo campo per rendere sempre meno invasiva e agevole una pratica che modifica la qualità di vita delle persone –:

   se non intenda predisporre ulteriori iniziative di competenza volte a incentivare trattamenti dialitici domiciliari e ambulatoriali di prossimità, sia nell'ambito dell'aggiornamento del Piano nazionale della cronicità, sia nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza nel capitolo case della comunità e dell'assistenza domiciliare integrata, sia nell'ambito dei finanziamenti per la ricerca, al fine di rispondere in maniera più adeguata ai bisogni di cura e di vita dei pazienti con insufficienza renale cronica.
(3-02708)


Iniziative di competenza per un più efficace funzionamento della certificazione verde in relazione ai casi di avvenuta guarigione da COVID-19 – 3-02709

   PROVENZA, RUGGIERO, VILLANI, IANARO, SPORTIELLO, D'ARRANDO, FEDERICO, LOREFICE, MAMMÌ, MISITI, NAPPI e PENNA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   con l'interrogazione a risposta immediata in Assemblea n. 3-02606 presentata il 9 novembre 2021, gli interroganti avevano segnalato come fossero numerose le persone che, pur risultando contagiate dal virus, avessero ancora il green pass valido rilasciato per avvenuta vaccinazione, con la conseguente possibilità di accedere nei luoghi lavorativi o di socialità; si chiedeva, quindi, quali iniziative il Ministro interrogato intendesse intraprendere al fine di revocare tempestivamente la validità della certificazione verde COVID-19 qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato fosse stato identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2;

   a seguito dell'interrogazione citata e del moltiplicarsi delle segnalazioni al riguardo, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2021 il Governo è intervento per risolvere la problematica segnalata, prevedendo che, nell'eventualità in cui risulti la positività al SARS-CoV-2 di una persona in possesso di certificazione verde COVID-19, in corso di validità, la Piattaforma nazionale-DGC genera una revoca delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate alla persona risultata positiva al SARS-Cov-2, inviando alla stessa la notifica della revoca;

   la stessa disposizione prevede che la revoca verrà annullata automaticamente a seguito dell'emissione della certificazione verde COVID-19 di guarigione dalla positività che l'ha generata; dunque, il green pass revocato dovrebbe riattivarsi all'avvenuta negativizzazione;

   più in particolare, la struttura che ha eseguito il nuovo tampone con esito negativo dovrebbe trasmettere il risultato alla Piattaforma nazionale, mentre il soggetto interessato dovrebbe trasmetterlo al proprio medico che, a sua volta, procederà allo sblocco del certificato; tuttavia questa procedura non giova della tempestività e numerose persone, nonostante l'avvenuta guarigione, non possono recarsi al lavoro o accedere a tutte le attività o servizi che la legge consente;

   infatti, da più parti, vengono segnalate difficoltà e criticità in riferimento all'annullamento della revoca e, dunque, alla riattivazione del green pass previa emissione del certificato di guarigione rilasciato dal medico di base dopo che è avvenuta la negativizzazione dal COVID, ovvero previo tampone negativo la cui attendibilità, rispetto alla variante omicron, appare peraltro essere assai incerta –:

   quali siano le iniziative di competenza che il Ministro interrogato intende porre in essere per un più efficace funzionamento del green pass attraverso la riattivazione immediata della certificazione verde affinché quest'ultima sia correlata in tempo reale allo status di avvenuta guarigione.
(3-02709)


Iniziative per una piena efficacia della campagna vaccinale contro il COVID-19 e dell'attività di tracciamento dei casi di contagio, anche al fine di assicurare un adeguato livello dei servizi ospedalieri per la generalità dei cittadini – 3-02710

   NOJA, BALDINI, FREGOLENT, UNGARO, MARCO DI MAIO, OCCHIONERO, VITIELLO e FERRI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   in Italia l'epidemia da SARS-CoV-2 si trova in una fase delicata caratterizzata dalla maggiore circolazione della variante omicron;

   nel più recente report di monitoraggio sull'epidemia, pubblicato dall'Istituto superiore di sanità il 7 gennaio 2022, si osserva un peggioramento dell'incidenza settimanale dei contagi che, a livello nazionale, ha raggiunto i 1.700 casi per 100.000 abitanti;

   tale andamento è confermato anche dai dati degli ultimi giorni: il 10 gennaio 2021 in Italia si sono registrati 101.762 nuovi casi di contagio su 612.821 tamponi effettuati;

   nel predetto report dell'Istituto superiore di sanità si sottolinea come l'elevata incidenza dei contagi attualmente non consenta una puntuale mappatura dei contatti dei contagiati e come l'attività di tracciamento si confermi in continua e costante diminuzione in tutte le regioni italiane;

   si sta, inoltre, assistendo ad un'aumentata pressione sui servizi ospedalieri: secondo il report, il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 15,1 per cento, in continua e costante crescita rispetto alle settimane precedenti, e si registra anche un incremento del tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale, pari attualmente al 20,3 per cento, con un incremento relativo del 33 per cento;

   secondo le rilevazioni dell'Istituto superiore di sanità, i casi di malattia grave che determinano i dati sopra richiamati riguardano prevalentemente la fascia di popolazione non ancora vaccinata: il tasso di ricovero in intensiva è 23,1 ogni centomila abitanti per i non vaccinati, contro 1 ogni centomila abitanti per vaccinati da meno di 120 giorni e 0,9 per vaccinati con dose booster;

   ciò dimostra come il completamento dei cicli di vaccinazione in tutte le fasce di età eleggibili e il mantenimento di un'elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo costituiscano la condizione indispensabile per proteggere l'efficiente funzionamento del servizio sanitario nazionale;

   le misure assunte dal Governo con i decreti-legge 30 dicembre 2021, n. 229, e 7 gennaio 2022, n. 1, sono volte a raggiungere tale obiettivo;

   tuttavia, nell'immediato, si segnalano in molti territori revisioni organizzative delle prestazioni assistenziali erogate a favore dei pazienti COVID-19, con il rischio concreto di nuovi rinvii di cure e ricoveri programmati per pazienti «non COVID» –:

   quali iniziative di competenza intenda adottare per fare fronte, nell'immediato, alla necessità di proseguire a pieno ritmo con la campagna vaccinale, garantire un'efficace attività di tracciamento dei casi di contagio e, al contempo, assicurare la piena efficienza dei servizi di cura per tutti i cittadini, evitando che l'aumento della pressione sui servizi ospedalieri determini una diminuzione delle prestazioni per i pazienti «non COVID».
(3-02710)


Iniziative per l'istituzione di misure volte a favorire il sostegno psicologico in relazione a situazioni di disagio connesse all'emergenza pandemica – 3-02711

   SERRACCHIANI, SENSI, CARNEVALI, DE FILIPPO, LEPRI, PINI, RIZZO NERVO, SCHIRÒ, SIANI, LORENZIN, BERLINGHIERI e FIANO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   le società scientifiche di psicologia hanno da tempo lanciato l'allarme sui danni psicologici che la pandemia ha lasciato sulla popolazione, soprattutto tra i più giovani, tanto che ormai si parla di «COVID distress» per indicare una condizione di malessere psicologico che riguarda oltre un quarto della popolazione e che ha ricadute significative sulla vita quotidiana;

   tale situazione è evidenziata anche dall'aumento delle richieste (39 per cento in più) di aiuto psicologico che, comunque, non comprende quella parte di popolazione che per ragioni economiche non si è rivolta al privato e, allo stesso tempo, non ha trovato adeguate risposte nel pubblico;

   dopo due anni di pandemia, di restrizioni e di incertezze il danno o disagio psicologico ha raggiunto proporzioni tali che è necessario agire su più fronti con risposte concrete ed immediate, senza le quali non può che aggravarsi;

   la pandemia ha dimostrato come le diverse e necessarie misure adottate dal Governo per fronteggiare la diffusione del virus abbiano avuto un impatto sulla salute psicologica delle persone di ogni età;

   se grazie alla legge di bilancio per il 2022 sono state prorogate per un anno le assunzioni di psicologi, di personale per servizi di neuropsichiatria ed è stato rifinanziato il fondo destinato al benessere psicologico per le fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti oncologici e gli studenti, non ha invece visto la luce il «bonus» salute mentale, ovverosia un sostegno per chi, anche senza una diagnosi di disturbo mentale, a causa dell'impatto della pandemia vive una condizione di disagio profondo. Un bisogno di assistenza psicologica contro gli stati di depressione, di senso di solitudine, ansia o paura di ammalarsi, troppo spesso senza risposta anche per difficoltà economiche degli utenti;

   è di questi giorni la notizia che il Lazio ha destinato un fondo di 2,5 milioni di euro per garantire l'accesso alle cure per la salute mentale e la prevenzione del disagio psichico attraverso voucher, così come analoga iniziativa per i giovani, anche se in forma ridotta, è stata avviata dal municipio 9 di Milano –:

   se il Ministro interrogato, in attesa di una ristrutturazione della rete neuropsicologica e psicologica territoriale ed ospedaliera, non ritenga, anche alla luce delle evidenze messe in atto dalle società scientifiche di settore, predisporre ulteriori misure, compreso un possibile voucher per il sostegno psicologico, volte a raggiungere il maggior numero di persone che evidenziano un disagio a seguito della pandemia.
(3-02711)


Chiarimenti in ordine alle modalità di accertamento delle violazioni dell'obbligo vaccinale recentemente introdotto per coloro che hanno compiuto i 50 anni di età – 3-02712

   LOLLOBRIGIDA, MELONI, ALBANO, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, DE TOMA, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, GIOVANNI RUSSO, RACHELE SILVESTRI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, VINCI e ZUCCONI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 7, ha introdotto uno specifico obbligo vaccinale per i cittadini e residenti nel territorio nazionale che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;

   il mancato rispetto dell'obbligo comporta una sanzione di 100 euro, che potrà essere irrogata una sola volta, a partire dal 1° febbraio 2022, a carico dei soggetti che a quella data non hanno avviato o concluso il ciclo vaccinale e che non abbiano effettuato la cosiddetta dose booster nei termini di validità della certificazione verde;

   la sanzione per gli over 50 non vaccinati è di competenza del Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate e, secondo notizie di stampa, potrebbe avvenire a seguito di controlli effettuati tramite la consultazione degli elenchi dei vaccinati presenti negli archivi delle aziende sanitarie;

   tale ipotesi, a parere degli interroganti, appare gravemente lesiva della tutela della segretezza dei dati personali dei cittadini –:

   attraverso quali modalità saranno accertate le violazioni all'obbligo descritto in premessa.
(3-02712)


Iniziative volte a integrare le risorse destinate ai progetti di rigenerazione urbana, nonché per la revisione dei criteri di assegnazione dei relativi contributi – 3-02713

   MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CARRARA, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FIORINI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GASTALDI, GERARDI, GERMANÀ, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, LUCENTINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MARIANI, MATURI, MICHELI, MINARDO, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLIN, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RAVETTO, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SCOMA, SNIDER, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZANELLA, ZENNARO, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, commi 42-43, della legge n. 160 del 2019 ha previsto, per gli anni dal 2021 al 2034, l'assegnazione di contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, mentre con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2021 sono stati fissati i criteri di assegnazione delle sopra menzionate risorse;

   con decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, a seguito dell'approvazione dell'elenco dei progetti beneficiari dei contributi per investimenti in opere di rigenerazione urbana, molte amministrazioni locali hanno riscontrato la mancata assegnazione delle risorse previste, pur rientrando tali progetti nella graduatoria di quelli ritenuti ammissibili, completi del target del Piano nazionale di ripresa e resilienza di riferimento;

   secondo gli ultimi dati pubblicati sul sito del Ministero dell'interno, su un totale di 2.418 progetti presentati e 2.325 opere ammesse, l'elenco di opere attualmente ammesse e finanziate si compone di 1.784 unità, per complessivi 483 enti locali beneficiari: come riportato da ilgazzettino.it del 5 gennaio 2022, su 541 progetti che sono stati ammessi ma non finanziati, 210 risultano presentati da 53 comuni della regione Veneto, con una percentuale generale per tutti i territori del Settentrione pari al 93 per cento dei progetti esclusi;

   il criterio di assegnazione di tali contributi ai comuni, basato sull'indice di vulnerabilità sociale e materiale, si è dimostrato a parere degli interroganti alquanto anacronistico e inadeguato ai fini di un'equa ripartizione delle risorse disponibili su tutto il territorio nazionale, al netto di energie e risorse già investite per la progettazione da parte dei comuni stessi e con un'evidente disparità tra comuni del Nord e comuni del Mezzogiorno nell'assegnazione dei contributi previsti;

   anche l'articolo 1, commi 534-542, della legge n. 234 del 2021 presenta ancora alcuni limiti normativi: risultano beneficiari soltanto comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, raggiungono una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 534, della legge n. 234 del 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2021 e le risorse attribuite dal relativo decreto del Ministro dell'interno –:

   se e quali iniziative, anche di carattere normativo, si intendano adottare al fine di integrare le risorse disponibili per investimenti in progetti di rigenerazione urbana con l'obiettivo di finanziare tutti i progetti ammissibili, nonché di rivedere il criterio dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale di cui in premessa per la ripartizione tra gli enti locali di ulteriori contributi previsti da successivi bandi che riguardano il Piano nazionale di ripresa e resilienza.
(3-02713)


Iniziative di competenza a supporto degli enti territoriali del Mezzogiorno per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza – 3-02714

   CONTE, FORNARO, DE LORENZO, PALAZZOTTO e TIMBRO. — Al Ministro per il sud e la coesione territoriale. — Per sapere – premesso che:

   un incremento significativo di crescita nazionale si realizza solo con il contributo decisivo delle aree più deboli del Paese;

   di ciò sono ben consapevoli le istituzioni europee che, in risposta alla crisi economica della pandemia, hanno strutturato, anche su impulso e proposta dei Governi italiani, strumenti come il Next generation EU, con l'obiettivo di rilanciare la crescita europea concentrando gli investimenti sulla riduzione delle disuguaglianze sociali e territoriali;

   il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha allocato nel Mezzogiorno il 40 per cento delle risorse, pari a circa 83 miliardi di euro;

   le quote di stanziamento, già di sé espressione di un gap storico-strutturale, sono solo una parte del problema, perché la vera sfida per il Mezzogiorno è utilizzare tutti e bene i finanziamenti disponibili;

   il Governo ha predisposto una governance del Piano con struttura di coordinamento centrale presso il Ministero dell'economia e delle finanze; le amministrazioni sono invece responsabili dei singoli investimenti;

   l'Italia potrà richiedere e ottenere i finanziamenti solo a fronte dell'effettivo conseguimento dei traguardi e degli obiettivi intermedi, secondo una sequenza temporale predefinita: entro il 2022, per esempio, si dovranno raggiungere 100 obiettivi totali, entro il 2023, 96, entro il 2026, 121;

   al Sud un cittadino su 3 risiede in un comune in crisi finanziaria; in Campania, negli ultimi anni, si è perso un terzo dei dipendenti degli enti locali; il personale laureato in pochi casi supera il 30 per cento e a Napoli si ferma al 19 per cento; il valore medio dell'indice di ricambio del personale in Italia è pari a 0,65 per tutto il periodo 2007-2018, al Centro-Nord l'indice è pari a 0,70, mentre nel Mezzogiorno è pari a 0,58;

   il Governo, consapevole del grave deficit di personale nelle amministrazioni locali del Mezzogiorno, ha messo in campo una serie di strumenti per supportare l'azione degli enti, rafforzandone l'organico con nuove assunzioni per rafforzare le loro strutture tecnico-operative;

   viene segnalata, tuttavia, da più parti, e in particolare dagli amministratori locali, la preoccupazione che questi strumenti non siano sufficienti e adeguati per i comuni del Mezzogiorno, che, con personale nuovo e inesperto, potrebbero non essere in grado di gestire nei modi e nei tempi previsti le fasi dell'investimento, dal progetto all'esecuzione –:

   quali iniziative di competenza, oltre alle misure rese disponibili in via emergenziale, la Ministra interrogata intenda proporre, anche di intesa con gli altri Ministri competenti, per supportare gli enti territoriali del Mezzogiorno con dotazioni e assistenza tecnica in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
(3-02714)


Iniziative di competenza volte ad individuare le priorità per il Mezzogiorno nella programmazione degli interventi relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche in raccordo con quelli previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – 3-02715

   D'ATTIS, CANNIZZARO, CASCIELLO, CASINO, FASANO, GENTILE, LABRIOLA, ELVIRA SAVINO, PENTANGELO, PRESTIGIACOMO, PAOLO RUSSO, SARRO, SIRACUSANO, TARTAGLIONE, TORROMINO e MARIA TRIPODI. — Al Ministro per il sud e la coesione territoriale. — Per sapere – premesso che:

   come noto, i prossimi anni rappresentano un punto di svolta cruciale, soprattutto per il futuro del Mezzogiorno, considerato che si concentrano, in un breve spazio temporale, scelte determinanti per la programmazione di investimenti di portata pluriennale: non solo il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma anche il programma React-Eu, il nuovo ciclo di programmazione dei fondi strutturali europei 2021-2027 e quello del Fondo di sviluppo e coesione relativo allo stesso orizzonte temporale. Si tratta di ingenti risorse che offrono, nell'arco dei prossimi anni, la possibilità di programmare opere e investimenti come mai accaduto in precedenza;

   un ruolo fondamentale nella complessiva strategia programmatoria è rappresentato dalle ingenti risorse della politica di coesione, considerato che il Fondo per lo sviluppo e la coesione — nel prossimo settennio — prevede una dotazione di 50 miliardi di euro, ai quali si sono aggiunti altri 23,5 miliardi di euro con la legge di bilancio per il 2022;

   considerata l'importanza delle sfide che ci attendono, l'impostazione della nuova programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione è, dunque, strategica e dovrà probabilmente caratterizzarsi e concentrarsi soprattutto su quei settori o ambiti di intervento coerenti con quelli previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché con i fondi strutturali europei, rispettando il principio di addizionalità delle risorse –:

   quali siano le iniziative che il Ministro interrogato intende adottare per individuare le priorità della nuova programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche al fine di massimizzare le sinergie e le complementarietà con gli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e nei fondi strutturali europei, nonché le misure adottate allo scopo di rafforzare e imprimere una significativa accelerazione della capacità di utilizzo delle predette risorse e di realizzazione degli investimenti.
(3-02715)