XVIII LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 9 febbraio 2022.
Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Berardini, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Braga, Brescia, Brunetta, Bruno Bossio, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cestari, Cirielli, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Girolamo, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Foti, Fragomeli, Franceschini, Frassini, Frusone, Galantino, Galizia, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lucaselli, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marin, Martinciglio, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Nitti, Nobili, Occhionero, Orlando, Paita, Parisse, Parolo, Pastorino, Perantoni, Pezzopane, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sangregorio, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Tomasi, Vignaroli, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Berardini, Bergamini, Bianchi, Enrico Borghi, Boschi, Braga, Brescia, Brunetta, Bruno Bossio, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cestari, Cirielli, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Girolamo, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Foti, Fragomeli, Franceschini, Frassini, Frusone, Galantino, Galizia, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lucaselli, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marin, Martinciglio, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Montaruli, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Nitti, Nobili, Occhionero, Orlando, Paita, Parisse, Parolo, Pastorino, Perantoni, Pezzopane, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sangregorio, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Tomasi, Vignaroli, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.
Annunzio di proposte di legge.
In data 8 febbraio 2022 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
DE FILIPPO: «Disposizioni per il riconoscimento dell'asma grave come patologia cronica e invalidante nonché per la diagnosi e la cura di essa» (3458).
Sarà stampata e distribuita.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge LEDA VOLPI e TRANO: «Disposizioni per la cura e la tutela dei minori affetti da disturbi neuropsichici» (2064) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Colletti.
La proposta di legge MICELI ed altri: «Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e al codice penale in materia di lesioni personali e omicidio preterintenzionale in danno di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva» (3392) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Roberto Rossini.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
V Commissione (Bilancio e Tesoro):
LIUZZI ed altri: «Istituzione del programma “Borghi digitali” per lo sviluppo dei piccoli comuni» (2050) Parere delle Commissioni I, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, X, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XI Commissione (Lavoro):
COSTANZO e LEDA VOLPI: «Delega al Governo per l'adozione di una disciplina uniforme in materia di organizzazione, gestione, regime contributivo e prestazioni degli enti privati gestori di forme obbligatorie di previdenza» (3426) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, X, XII e XIII.
Trasmissione dal Ministero
dell'economia e delle finanze.
Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento delle finanze», autorizzata, in data 28 gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).
Trasmissione dal Ministro della salute.
Il Ministro della salute, con lettera in data 1° febbraio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 3 agosto 2007, n. 120, la relazione sull'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, riferita all'anno 2020 (Doc. CLXVIII, n. 4).
Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).
Trasmissione dal Ministro
dell'economia e delle finanze.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 7 febbraio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali, per il triennio 2022-2024 (Doc. n. CII, n. 3).
Questo documento è trasmesso alla VI Commissione (Finanze).
Trasmissione dal Ministro
per i rapporti col Parlamento.
Il Ministro per i rapporti col Parlamento, con lettera in data 8 febbraio 2022, ha trasmesso la versione aggiornata, a seguito dell'approvazione definitiva della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», della nota tecnico-illustrativa prevista dall'articolo 21, comma 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, cui è annessa una nuova versione del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della legge di bilancio.
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).
Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 8 febbraio 2022, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio volto ad affrontare le situazioni di strumentalizzazione nel settore della migrazione e dell'asilo (COM(2021) 890 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su una strategia europea per le università (COM(2022) 16 final), che è assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura);
Proposta di raccomandazione del Consiglio – Costruire ponti per un'efficace collaborazione a livello europeo nel campo dell'istruzione superiore (COM(2022) 17 final), che è assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in sede di comitati tecnici per la valutazione in dogana e per le regole di origine, istituiti sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale delle dogane, per quanto riguarda, rispettivamente, l'adozione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi o atti analoghi riguardanti la valutazione delle merci importate a fini doganali a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 e l'adozione di pareri consultivi, informazioni e pareri o atti analoghi riguardanti la determinazione dell'origine delle merci a norma dell'accordo sulle regole di origine (COM(2022) 29 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 29 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).
Trasmissione dalla Regione
Emilia-Romagna.
La Regione Emilia-Romagna, in qualità di commissario delegato titolare di contabilità speciale, con lettere pervenute in data 4 e 7 febbraio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, i rendiconti, per l'anno 2021, relativi:
alla contabilità speciale n. 5757, concernente le attività connesse agli eventi meteorologici che hanno colpito la regione Emilia-Romagna nel periodo compreso tra il 31 ottobre e il 12 novembre 2012, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2013;
alla contabilità speciale n. 6017, concernente le attività connesse alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la regione Emilia-Romagna nel periodo compreso tra il 27 febbraio e il 27 marzo 2016, di cui alle ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 351 del 2016 e n. 477 del 2017;
alla contabilità speciale n. 6080, concernente le attività connesse agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Forlì-Cesena nei giorni dall'8 al 15 dicembre 2017, di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 503 del 2018;
alla contabilità speciale n. 6084, concernente le attività connesse agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle province di Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena nei mesi di giugno, luglio e agosto 2017, di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 511 del 2018;
alla contabilità speciale n. 6097, concernente le attività connesse alle ripetute e persistenti avversità atmosferiche verificatesi in varie aree della regione Emilia-Romagna nel periodo dal 2 febbraio al 19 marzo 2018, di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 533 del 2018;
alla contabilità speciale n. 6110, concernente le attività connesse agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella regione Emilia-Romagna a partire dal mese di ottobre 2018, di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 2018;
alla contabilità speciale n. 6128, concernente le attività connesse agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nelle province di Bologna, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia nel mese di febbraio 2019, di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 590 del 2019;
alla contabilità speciale n. 6156, concernente le attività connesse agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori della regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019, di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 600 del 2019;
alla contabilità speciale n. 6159, concernente le attività connesse agli eventi meteorologici di eccezionale intensità verificatisi nel territorio delle province di Bologna, Modena e Reggio Emilia il giorno 22 giugno 2019, di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 605 del 2019;
alla contabilità speciale n. 6177, concernente le attività connesse agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna nel mese di novembre 2019, di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 2019;
alla contabilità speciale n. 6256, concernente le attività connesse agli eventi meteorologici verificatisi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia nel periodo compreso tra il 1° e il 10 dicembre 2020, di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 732 del 2020.
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).
La Regione Emilia-Romagna, in qualità di commissario delegato titolare di contabilità speciale, con lettera pervenuta in data 7 febbraio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il rendiconto, per l'anno 2021, relativo alla contabilità speciale n. 6185, concernente interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alle ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 2020 e n. 639 del 2020.
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).
Comunicazione di nomine ministeriali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 2 e 3 febbraio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4, 6 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:
alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze) la comunicazione concernente i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
al dottor Gabriele Aulicino, l'incarico di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;
al dottor Marcello Santorelli, l'incarico di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;
alla VI Commissione (Finanze) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
al dottor Federico Filiani, l'incarico di direttore della Direzione del sistema informativo della fiscalità, nell'ambito del Dipartimento delle finanze;
alla VII Commissione (Cultura) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'istruzione:
alla dottoressa Antonietta D'Amato, l'incarico di studio, ricerca, analisi e progettazione organizzativo-gestionale, anche con riferimento alle esigenze organizzative proprie dell'Unità di missione per il PNRR, presso l'Ufficio di gabinetto del Ministro dell'istruzione;
alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili:
alla dottoressa Fiammetta Furlai, l'incarico di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Richiesta di parere parlamentare
su proposta di nomina.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 febbraio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del generale di brigata Giovanni Di Blasio a direttore generale del Grande progetto Pompei (104).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
ERRATA CORRIGE
Nell'Allegato A ai resoconti della seduta dell'8 febbraio 2022, a pagina 9, seconda colonna, ottava riga, la parola: «II» deve intendersi sostituita dalla seguente: «V».
Nell'Allegato A ai resoconti della seduta dell'8 febbraio 2022, a pagina 11, seconda colonna, alla quindicesima riga, le parole: «31 dicembre 2021» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «7 gennaio 2022».
TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: GADDA ED ALTRI; CENNI E INCERTI; PARENTELA ED ALTRI; GOLINELLI ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER LA TUTELA, LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DELLA PRODUZIONE AGRICOLA, AGROALIMENTARE E DELL'ACQUACOLTURA CON METODO BIOLOGICO (APPROVATE, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA E MODIFICATE DAL SENATO) (A.C. 290-410-1314-1386-B)
A.C. 290-B – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.
A.C. 290-B – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sulle proposte emendative contenute nel fascicolo.
Articolo 1
Capo I
NORME GENERALI
Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge disciplina, per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, i seguenti oggetti:
a) il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;
b) i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato, compresa l'aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera;
c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché la promozione dell'utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni;
d) l'uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia.
2. La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.
3. Ai fini della presente legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica. Sono a tal fine equiparati il metodo dell'agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto, prevedono il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
(Oggetto e finalità)
Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
*1.100. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
*1.10. Magi.
(Approvato)
Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
*1.30. Ciaburro, Caretta.
Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: il metodo dell'agricoltura biodinamica ed.
**1.5. Golinelli.
Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: il metodo dell'agricoltura biodinamica ed.
**1.20. Magi.
Articolo 3
Capo II
AUTORITÀ NAZIONALI E LOCALI
Art. 3.
(Autorità nazionale)
1. Ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione della normativa europea in materia di produzione biologica.
Articolo 5
Capo III
ORGANISMI DI SETTORE
Art. 5.
(Tavolo tecnico per la produzione biologica)
1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», il Tavolo tecnico per la produzione biologica, di seguito denominato «Tavolo tecnico».
2. Al funzionamento del Tavolo tecnico provvede il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10568 del 10 dicembre 2008, e del Tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 631 del 9 aprile 2013, che sono contestualmente soppressi.
3. Il Tavolo tecnico è costituito da tre rappresentanti nominati dal Ministro, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante nominato dal Ministro della salute, da un rappresentante nominato dal Ministro della transizione ecologica, da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, da un rappresentante della cooperazione agricola, da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione biologica e da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biodinamico, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica, da tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori, da tre rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore della produzione biologica, di cui uno nominato dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, uno dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e uno da altri istituti di ricerca pubblici, da tre rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 13 e da tre rappresentanti degli organismi di controllo. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
4. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, i seguenti compiti:
a) delineare gli indirizzi e le priorità per il Piano d'azione di cui all'articolo 7, con particolare attenzione alla ricerca nell'ambito della produzione biologica;
b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e dell'Unione europea, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea;
c) proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti biologici, nonché favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 3 e 4 e gli operatori, per assicurare la diffusione di tali prodotti sui mercati;
d) individuare le strategie d'azione per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al metodo biologico.
5. Le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico sono definite con decreto del Ministro. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Articolo 6
Capo IV
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL RICONOSCIMENTO DEI PRODOTTI BIOLOGICI ITALIANI
Art. 6.
(Istituzione di un marchio biologico
italiano)
1. È istituito il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione «Biologico italiano» di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e, a decorrere dalla data della sua applicazione, all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.
2. Il marchio biologico italiano è di proprietà esclusiva del Ministero e può essere richiesto su base volontaria. Il logo del marchio biologico italiano è individuato mediante concorso di idee, da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio.
Articolo 7
Capo V
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE,
DI RICERCA E DI FINANZIAMENTO
Art. 7.
(Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici)
1. Il Ministro, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, di seguito denominato «Piano». Il Piano è adottato con cadenza triennale ed è aggiornato anche annualmente. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità di cui all'articolo 9.
2. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo della produzione biologica con l'obiettivo di:
a) favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura convenzionali, con particolare riguardo ai piccoli produttori agricoli convenzionali di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo delle misure previste dalle politiche di sviluppo rurale nonché attraverso un'azione di assistenza tecnica;
b) sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo particolare attenzione al ruolo svolto all'interno della filiera dalle piccole aziende agricole biologiche condotte dai piccoli produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso la promozione di sistemi di certificazione di gruppo;
c) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva;
d) monitorare l'andamento del settore, anche attivando un'integrazione dei dati raccolti sui sistemi informativi, relativi alle superfici in produzione e alle scelte colturali, con le relative rese produttive, al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per la produzione biologica, comprese le informazioni relative alle iniziative adottate dai soggetti pubblici e quelle relative ai risultati della ricerca e della sperimentazione, tramite le attività del Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), in sinergia con le risorse del programma della Rete rurale nazionale. Il monitoraggio è svolto attraverso una piattaforma che raccoglie le informazioni sul settore e ha, in particolare, le seguenti finalità:
1) condividere le informazioni con il Tavolo tecnico e con le autorità locali;
2) fornire servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e la valorizzazione della produzione biologica nazionale, mediante un centro con funzioni di documentazione e di sportello d'informazione per il pubblico;
e) sostenere e promuovere i distretti biologici di cui all'articolo 13;
f) favorire l'insediamento di nuove aziende nelle aree rurali montane;
g) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione;
h) stimolare le istituzioni e gli enti pubblici affinché utilizzino i metodi della produzione biologica nella gestione del verde pubblico e prevedano il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione;
i) incentivare e sostenere la ricerca e l'innovazione in materia di produzione biologica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1;
l) promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici di cui all'articolo 13, finalizzati alla condivisione dei dati relativi alle diverse fasi produttive, nonché all'informazione sulla sostenibilità ambientale, sulla salubrità del terreno, sulla lontananza da impianti inquinanti, sull'utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e sulle tecniche di lavorazione e di imballaggio dei prodotti utilizzate;
m) valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche;
n) promuovere la sostenibilità ambientale con la definizione di azioni per l'incremento e il mantenimento della fertilità naturale del terreno e l'uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell'ambiente.
3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sulle modalità di ripartizione e utilizzazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, di cui all'articolo 9, nonché sulle iniziative finanziate dallo stesso.
Articolo 8
Art. 8.
(Piano nazionale delle sementi biologiche)
1. Il Ministro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA, adotta con decreto un piano nazionale per le sementi biologiche finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica.
2. Il piano di cui al comma 1 è aggiornato con cadenza triennale e deve promuovere il miglioramento genetico partecipativo, con la collaborazione di agricoltori, tecnici e ricercatori, per selezionare piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori, adattandosi ai diversi contesti ambientali e climatici e ai diversi sistemi colturali.
3. Il piano di cui al comma 1 è finanziato a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 9 per una quota stabilita dal Ministro con proprio decreto.
Articolo 9
Art. 9.
(Fondo per lo sviluppo
della produzione biologica)
1. Nello stato di previsione del Ministero è istituito il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, di seguito denominato «Fondo», destinato al finanziamento, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano di cui all'articolo 7, nonché per il finanziamento del piano di cui all'articolo 8.
2. Con decreto del Ministro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo.
3. Il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche annualmente, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6, al finanziamento del piano di cui all'articolo 8, nonché, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d). Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.
4. La dotazione del Fondo è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Il comma 1 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato e aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma».
6. Il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, è corrisposto in rate semestrali da versare entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata, con le modalità stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di omissione del versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni.
7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è soppresso e le disponibilità esistenti nello stesso alla predetta data sono trasferite al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 11
Art. 11.
(Sostegno della ricerca nel settore
della produzione biologica)
1. Lo Stato sostiene la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione biologica.
2. Per le finalità di cui al comma 1:
a) sono promossi specifici percorsi formativi nelle università pubbliche attraverso la possibilità di attivare corsi di laurea, dottorati di ricerca, master e corsi di formazione in tema di produzione biologica; sono altresì previsti specifici percorsi per l'aggiornamento dei docenti degli istituti tecnici agrari pubblici, anche mediante periodi di affiancamento con le aziende del territorio;
b) in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, una quota parte delle risorse del Fondo medesimo è destinata alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) svolge nell'ambito della produzione biologica. A tal fine, il decreto di riparto del Fondo, di cui al comma 2 del citato articolo 7 del medesimo decreto legislativo, stabilisce la misura massima della quota da destinare al CNR per lo svolgimento delle predette attività;
c) nel piano triennale di attività del CREA, predisposto ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono previsti interventi per la ricerca nel settore della produzione biologica;
d) almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 9 è destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione, dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui alla lettera a) del presente comma e dei programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti. Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli operatori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione, compresi quelli realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 13, e mettono a tal fine a disposizione i terreni di cui dispongono.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 12
Art. 12.
(Formazione professionale)
1. Lo Stato e le regioni promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici e di operatori in materia di produzione biologica, di produttori e operatori di settore che decidono di convertirsi dalla produzione convenzionale a quella biologica e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. Per tali finalità, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i princìpi in base ai quali le regioni organizzano la formazione professionale.
Articolo 13
Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO
Art. 13.
(Distretti biologici)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che annovera i distretti biologici e i biodistretti tra i distretti del cibo, costituiscono distretti biologici anche i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali siano significativi:
a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare, all'interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia;
b) la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovverosia comprendente aree appartenenti a più comuni.
2. I distretti biologici si caratterizzano, inoltre, per l'integrazione con le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese le aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le aree comprese nella rete «Natura 2000», previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. I distretti biologici si caratterizzano, altresì, per il limitato uso dei prodotti fitosanitari al loro interno. In particolare, gli enti pubblici possono vietare l'uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e stabilire agevolazioni compensative per le imprese. Gli agricoltori convenzionali adottano le pratiche necessarie per impedire l'inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche.
3. Al distretto biologico possono partecipare gli enti locali, singoli o associati, che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità, nonché gli enti di ricerca che svolgono attività scientifiche in materia.
4. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici. Al fine di preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie dei prodotti biologici nonché di salvaguardarne l'immagine, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera causati da impianti o da altre installazioni che svolgono le attività previste dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, soggette all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), del medesimo decreto legislativo, ovvero da altre fonti di rischio significativo per la produzione biologica, eccetto gli impianti o le altre installazioni la cui attività è connessa direttamente alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti connessi all'attività dell'azienda.
5. I distretti biologici sono istituiti al fine di:
a) promuovere la conversione alla produzione biologica e incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, nonché garantire la tutela degli ecosistemi, sostenendo la progettazione e l'innovazione al servizio di un'economia circolare;
b) stimolare e favorire l'approccio territoriale alla conversione e al mantenimento della produzione biologica, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali;
c) semplificare, per i produttori biologici operanti nel distretto, l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente;
d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici;
e) promuovere e sostenere le attività multifunzionali collegate alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica e di pescaturismo, il turismo rurale, l'agricoltura sociale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale, nonché la riduzione dell'uso della plastica;
f) promuovere una maggiore diffusione e valorizzazione a livello locale dei prodotti biologici;
g) promuovere e realizzare progetti di ricerca partecipata con le aziende e la diffusione delle pratiche innovative.
6. Le aziende, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e privati che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico costituiscono un comitato promotore, che presenta la richiesta di riconoscimento del distretto medesimo alla regione di appartenenza. Nel caso di distretti compresi nel territorio di più regioni, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata a ciascuna regione. Ai partecipanti al comitato promotore non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
7. Nei distretti biologici che abbiano ottenuto il riconoscimento giuridico viene costituito un consiglio direttivo, che adotta lo statuto e il regolamento organizzativo dell'ente, anche ai fini della presentazione delle domande per i contributi nell'ambito della Politica agricola comune dell'Unione europea e della partecipazione ai programmi di ricerca nazionali. Il consiglio direttivo è incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative. Ai partecipanti al consiglio direttivo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere percorsi graduali di conversione al metodo biologico al fine del riconoscimento dei distretti biologici.
9. Il Ministero e le regioni promuovono, anche attraverso i propri siti internet istituzionali, la divulgazione delle migliori pratiche messe in atto nei distretti biologici, valorizzando i risultati ottenuti, anche mediante la predisposizione di schede che contengano informazioni, di tipo amministrativo e tecnico, inerenti alle attività e ai progetti di sviluppo e di ricerca relativi al distretto biologico.
10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare criteri specifici sulla base dei quali attribuire priorità al finanziamento di progetti presentati da imprese singole o associate o da enti locali singoli o associati operanti nel territorio del distretto biologico o dallo stesso distretto biologico.
11. I distretti biologici promuovono la costituzione di gruppi di operatori, sulla base di quanto previsto dall'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, al fine di realizzare forme di certificazione di gruppo.
Articolo 14
Art. 14.
(Organizzazioni interprofessionali
nella filiera biologica)
1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero riconosce le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici che:
a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della trasformazione o del commercio dei prodotti biologici;
b) sono costituite per iniziativa delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti biologici;
c) perseguono, tenendo conto degli interessi dei loro associati e dei consumatori, una finalità specifica coerente con le finalità della presente legge e compresa tra quelle di seguito indicate:
1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati eventualmente di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;
2) contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato, esplorando potenziali mercati d'esportazione, prevedendo il potenziale di produzione e diffondendo rilevazioni dei prezzi pubblici di mercato;
3) nel rispetto della disciplina delle relazioni contrattuali in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, di cui all'articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, redigere contratti-tipo compatibili con la vigente normativa dell'Unione europea per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;
4) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti biologici, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;
5) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare e migliorare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione e orientarle verso prodotti biologici più adatti al fabbisogno del mercato e alle aspettative dei consumatori, avendo particolare riguardo alla protezione dell'ambiente attraverso metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari, a garantire la salvaguardia del suolo e delle acque e a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti;
6) realizzare ogni azione atta a tutelare e promuovere la produzione biologica attraverso attività di ricerca per l'individuazione di metodi di produzione sostenibili più rispettosi dell'ambiente;
7) promuovere il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso programmi di educazione alimentare.
2. Le organizzazioni interprofessionali di cui al comma 1, per un più efficace esercizio delle proprie attività istituzionali, possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo, agroalimentare e dell'acquacoltura, anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di estensione delle regole ai sensi dei commi da 8 a 10.
3. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, garantiscono il rispetto delle disposizioni dell'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delle relative norme di attuazione.
4. Al Ministero competono il riconoscimento, il controllo e la vigilanza delle organizzazioni interprofessionali, nonché l'approvazione delle richieste di estensione delle regole e la definizione delle condizioni per la loro applicazione ai sensi dei commi da 8 a 10.
5. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere riconosciute, su richiesta, una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica, o un'organizzazione per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di concorso tra più domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali a livello nazionale o relative alla medesima circoscrizione economica, ovvero al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. L'organizzazione interprofessionale riconosciuta a livello nazionale può essere articolata in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche o in sezioni o comitati di prodotto. Si intende per circoscrizione economica la zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.
6. Può essere riconosciuta come organizzazione interprofessionale della filiera dei prodotti biologici un'associazione che sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
b) prevedere nel proprio statuto una o più delle finalità specifiche indicate al comma 1, lettera c), e regole per la rappresentanza democratica della propria base associativa;
c) rappresentare una quota delle attività economiche pari almeno al 30 per cento del valore della produzione, calcolato con riferimento al complesso dei prodotti della filiera biologica nazionale ovvero a singoli prodotti o gruppi di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la condizione di cui alla presente lettera si intende verificata se il richiedente dimostra di rappresentare almeno il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nella circoscrizione medesima e comunque almeno il 25 per cento del valore dei medesimi a livello nazionale.
7. Le organizzazioni interprofessionali possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali e imporre regole e contributi obbligatori per tutte le imprese aderenti, a condizione che dette regole, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea, non comportino restrizioni della concorrenza ad eccezione degli accordi volti ad effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi di cui al periodo precedente sono adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto.
8. Le organizzazioni interprofessionali, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, possono presentare al Ministero una richiesta di estensione delle regole, con la quale chiedono che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione. Parimenti possono chiedere l'istituzione di contributi obbligatori, connessi all'applicazione delle regole estese ai sensi dei commi da 9 a 13 agli operatori economici ai quali la medesima regola è suscettibile di applicazione, ancorché non associati all'organizzazione interprofessionale.
9. L'estensione delle regole di cui al comma 8 è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole almeno dell'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche alle quali le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione stabilisca maggioranze più elevate.
10. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di istituzione di contributi obbligatori nei termini e con la verifica dei requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 164 e all'articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. In mancanza di una decisione espressa, la richiesta s'intende rigettata. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 8, i requisiti di rappresentatività economica devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali ai quali la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicarsi. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale, nel sito internet istituzionale del Ministero, non incontra l'opposizione, comunicata al medesimo Ministero, da parte di organizzazioni che dimostrino di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al presente articolo.
11. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 8, esse si applicano a tutti gli operatori del settore dei prodotti biologici o del singolo prodotto ovvero del gruppo di prodotti, ancorché non aderenti all'organizzazione interprofessionale.
12. L'operatore economico che non si attenga all'estensione delle regole ai sensi del comma 11 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000. L'importo della sanzione è determinato in ragione dell'entità della violazione e, fermo restando il limite massimo indicato al primo periodo, non può essere comunque superiore al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime regole.
13. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni dei commi da 8 a 11 e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal comma 12, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualsiasi soggetto interessato.
Articolo 16
Art. 16.
(Intese di filiera per i prodotti biologici)
1. Il Ministero, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituisce il Tavolo di filiera per i prodotti biologici ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
2. Il Tavolo di filiera di cui al comma 1 propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti biologici presenti nel Tavolo tecnico nonché le intese stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali. Le intese di filiera per i prodotti biologici sono finalizzate ai seguenti scopi:
a) perseguire uno sviluppo volto a valorizzare le produzioni biologiche nonché i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della filiera biologica;
b) favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e di trasformazione con metodo biologico, consentendo a tutti gli operatori della filiera di ottimizzare i costi di produzione;
c) conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la biodiversità;
d) garantire la tracciabilità delle produzioni e la tutela degli operatori e dei consumatori finali;
e) promuovere e sostenere le attività connesse delle aziende che adottano il metodo dell'agricoltura biologica;
f) promuovere l'istituzione e lo sviluppo dei distretti biologici;
g) valorizzare i rapporti organici con le organizzazioni di produttori biologici allo scopo di consentire agli stessi la pianificazione e la programmazione della produzione.
3. Le intese di filiera non possono comportare restrizioni della concorrenza. Esse possono comunque prevedere specifici accordi volti a effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali.
4. L'intesa di filiera è comunicata al Ministero, il quale, dopo la verifica della compatibilità con la normativa dell'Unione europea e nazionale, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cura la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
5. Il Tavolo di filiera per i prodotti biologici agevola la definizione di contratti quadro elaborati e proposti ai sensi del capo III del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
6. Le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a valorizzare le intese di filiera e i conseguenti accordi o contratti quadro, in particolare se rivolte al miglioramento della qualità, all'aumento del consumo dei prodotti biologici e alla loro valorizzazione nelle gare bandite per la fornitura diretta di alimenti.
7. Ai partecipanti al Tavolo di filiera non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Tavolo di filiera provvede il Ministero, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 18
Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA E DEI CONSUMATORI
Art. 18.
(Sementi biologiche)
1. Per la commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorché non registrato, incluse le sementi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e ai conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea. Il materiale di cui al precedente periodo può essere commercializzato previa notifica agli organismi di controllo e secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848. Al materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui all'allegato II, parte I, dello stesso regolamento. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, secondo le disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà inserite nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sono riconosciuti il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione biologici, purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, nell'ambito della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, di una modica quantità di materiale di riproduzione e di moltiplicazione e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria. Per modica quantità si intende quella determinata ai sensi dell'allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10400 del 24 ottobre 2018.
Articolo 19
Art. 19.
(Delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica)
1. Al fine di procedere a una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, eventualmente anche attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20;
b) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati;
c) rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori mediante la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche mediante l'impiego di piattaforme digitali;
d) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari mediante la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.
2. Con i medesimi decreti legislativi di cui al comma 1 sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora dai decreti legislativi di cui al comma 1 derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i decreti stessi sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma e con le procedure di cui al presente comma, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
Articolo 21
Art. 21.
(Norma di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 21.
(Norma di salvaguardia)
Al comma 1, dopo le parole: Le disposizioni della presente legge aggiungere le seguenti: e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa.
21.1. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
(Approvato)
A.C. 290-B – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il testo in esame reca disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico;
l'intero articolato ed in modo particolare l'articolo 1 comma 3, dispone la potenziale equivalenza tra metodo biologico e metodo biodinamico;
nel Regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 il termine «biodinamico» compare a titolo di citazione e non per stimolare l'equiparazione tra la produzione biologica e quella biodinamica;
la produzione biodinamica fa riferimento a disciplinari svincolati da qualsiasi normativa di stampo nazionale ed europeo, facendo anzi riferimento a disciplinari istituiti da una multinazionale, la Demeter, la quale riceve delle royalties in cambio dell'utilizzo dei disciplinari biodinamici e della indicazione di prodotto biodinamico;
l'equiparazione tra produzione biologica e biodinamica dunque configura la situazione di fatto e di diritto per cui i contributi utilizzati per sostenere la transizione verso l'agricoltura biologica, già obiettivo della strategia europea Farm to Fork, possono venire utilizzati per finanziare pratiche totalmente al di fuori di tale strategia e dagli obiettivi programmatici nazionali di produzione agroalimentare;
nei fatti, questo costituirebbe un aiuto di Stato ad una multinazionale estera mediante risorse stanziate per potenziare la produzione biologica nazionale;
sterilizzare normativamente il riferimento al biodinamico, in relazione al testo in oggetto, permetterebbe in ogni caso di ricorrere alle relative pratiche, senza tuttavia conferirgli la medesima dignità ed importanza dell'agricoltura biologica,
impegna il Governo
a) a disporre, in fase di attuazione della misura in oggetto, le necessarie misure per assicurare che le risorse destinate alla produzione di prodotti biologici non vengano utilizzate ed impiegate per destinazioni alternative, come la produzione di prodotti biodinamici o il pagamento di royalties a multinazionali estere che detengono i diritti su tali disciplinari di produzione;
b) a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a neutralizzare l'equiparazione tra metodo biologico e biodinamico
9/290-B/1. Ciaburro, Caretta.
La Camera,
premesso che:
il testo in esame reca disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico;
l'Italia, con circa il 16 per cento di superficie agricola convertita a biologico è situata ben al di sopra della media europea dell'8 per cento;
Farm to Fork è un piano strategico decennale (2020-2030) presentato dalla Commissione europea come parte del Green New Deal, progetto europeo di ampia portata politica, nato con lo scopo di raggiungere la neutralità climatica nell'Unione entro il 2050;
Farm to Fork è una strategia che intende stimolare la transizione del sistema agroalimentare europeo verso un paradigma di sostenibilità ed equità, con una serie di obiettivi intermedi, tra cui la riduzione del 50 per cento dell'uso dei pesticidi chimici entro il 2030 e destinare almeno il 25 per cento della superficie agricola all'agricoltura biologica entro il 2030;
la Politica Agricola Comune (PAC) e la Politica Comune della Pesca (PCP), così come alcune risorse provenienti da InvestEU e Horizon Europe costituiscono i principali strumenti economici per sostenere la transizione verde;
l'introduzione di elementi legati alla strategia Farm to Fork nella PAC, anche tramite l'introduzione dei cosiddetti Eco-schemi, ha drasticamente ridotto la dotazione economica complessiva, in proporzione, rispetto al ciclo di programmazione 2014-2020, a favore delle imprese, proprio a causa di una preponderante componente ambientale nella programmazione 2021-2027;
l'adozione della strategia Farm to Fork collima con, tra gli altri, la strategia climatica UE «Fit for 55», che mira al taglio delle emissioni del 55 per cento entro il 2030;
come noto, il rincaro delle materie prime e dell'energia, ha impattato in modo trasversale ogni settore economico, inclusa l'agricoltura, come peraltro segnalato con atti di sindacato ispettivo nella seconda metà dell'anno 2021;
il rincaro energetico ha visto un incremento dei costi della CO2 sulla base del sistema europeo di scambio delle emissioni (ETS), arrivando al punto in cui la cd. Transizione verde è diventata economicamente insostenibile, soprattutto per tutte quelle piccole attività che caratterizzano la produzione agroalimentare nazionale;
in questo senso i piccoli produttori hanno spesso trovato difficoltà nell'adattarsi ai cambiamenti produttivi e nel vedersi riconosciute risorse provenienti dalla PAC, ed in questo senso i nuovi oneri europei in ambito di neutralità climatica costituiscono l'ennesimo onere non richiesto che, trasversalmente, arriva a colpire in modo sproporzionato le realtà più fragili;
difficilmente un terreno agricolo messo a produzione biologica avrà la stessa resa, a condizioni immutate, di un terreno agricolo tradizionale, rendendo nel breve periodo la transizione onerosa anche in termini di output produttivo;
il conseguimento e la garanzia della sovranità alimentare, anche intesa come capacità di disporre di adeguate e varie produzioni alimentari in grado di soddisfare in modo adeguato il fabbisogno nazionale, costituisce un interesse strategico di primaria importanza;
la sovranità alimentare è conseguibile anche tramite la creazione di un sistema produttivo variegato e dinamico;
in questo senso la produzione biologica costituisce un elemento di particolare risalto per l'Italia, in quanto le esportazioni agroalimentari biologiche italiane sono tra le prime in Europa e vedono ogni anno una crescita sempre più positiva, diventando un vettore di diffusione del Made in Italy;
la transizione verde è, in questo caso, un potenziale valore da perseguire per garantire la tutela del patrimonio ambientale e della biodiversità nazionale, ma anche per incrementare la presenza italiana nei mercati internazionali;
la transizione verde è tuttavia inaccettabile ed incompatibile con le esigenze di sviluppo economico della Nazione quando costituisce un costo insostenibile ed oneroso per produttori e consumatori;
sono in quest'ottica necessarie ulteriori misure per garantire la sostenibilità economica delle produzioni agricole che intendono convertirsi al biologico nonché per tutelare i consumatori da rincari inattesi, e che in ogni caso privilegino l'utilizzo di materie prime italiane,
impegna il Governo
a) Disporre un quadro di incentivi economici ad ampio spettro volti a contenere gli oneri gestionali, amministrativi e produttivi legati alla conversione verso modelli di produzione biologici, anche in considerazione del mutato quadro economico internazionale legato ai costi delle materie prime ed agli enormi progressi effettuati dall'Italia nello sviluppo di un sistema agroalimentare biologico rispetto agli omologhi Paesi europei;
b) Istituire apposite misure di incentivo economico volte a stimolare la nascita di attività agricole, la partecipazione al mercato del lavoro agroalimentare nonché l'imprenditorialità nel settore dei cittadini di età inferiore ai 35 anni;
c) Prevedere che il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica sia destinato anche al finanziamento di iniziative per la compensazione delle perdite derivanti dalla decertificazione del prodotto agricolo biologico, a causa delle contaminazioni accidentali di sostanze non ammesse nella produzione biologica;
d) Disporre appositi criteri di valutazione volti a garantire una maggiore flessibilità applicativa della legge in esame nel caso di aziende composte da pili unità fondiarie separate e distanti fra loro, partecipanti ad un contratto di rete, un distretto biologico o socie di organizzazione di produttori riconosciute per la produzione biologica;
e) Esentare dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n. 642, la notifica dell'attività di produzione con metodo biologico;
f) Garantire che sistemi di etichettatura relativi a prodotti biologici Made in Italy di cui al testo in esame esaltino l'utilizzo di materie prime di origine italiana.
9/290-B/2. Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il testo in esame reca disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico;
l'Italia, con circa il 16 per cento di superficie agricola convertita a biologico è situata ben al di sopra della media europea dell'8 per cento;
Farm to Fork è un piano strategico decennale (2020-2030) presentato dalla Commissione europea come parte del Green New Deal, progetto europeo di ampia portata politica, nato con lo scopo di raggiungere la neutralità climatica nell'Unione entro il 2050;
Farm to Fork è una strategia che intende stimolare la transizione del sistema agroalimentare europeo verso un paradigma di sostenibilità ed equità, con una serie di obiettivi intermedi, tra cui la riduzione del 50 per cento dell'uso dei pesticidi chimici entro il 2030 e destinare almeno il 25 per cento della superficie agricola all'agricoltura biologica entro il 2030;
la Politica Agricola Comune (PAC) e la Politica Comune della Pesca (PCP), così come alcune risorse provenienti da InvestEU e Horizon Europe costituiscono i principali strumenti economici per sostenere la transizione verde;
l'introduzione di elementi legati alla strategia Farm to Fork nella PAC, anche tramite l'introduzione dei cosiddetti Eco-schemi, ha drasticamente ridotto la dotazione economica complessiva, in proporzione, rispetto al ciclo di programmazione 2014-2020, a favore delle imprese, proprio a causa di una preponderante componente ambientale nella programmazione 2021-2027;
l'adozione della strategia Farm to Fork collima con, tra gli altri, la strategia climatica UE «Fit for 55», che mira al taglio delle emissioni del 55 per cento entro il 2030;
come noto, il rincaro delle materie prime e dell'energia, ha impattato in modo trasversale ogni settore economico, inclusa l'agricoltura, come peraltro segnalato con atti di sindacato ispettivo nella seconda metà dell'anno 2021;
il rincaro energetico ha visto un incremento dei costi della CO2 sulla base del sistema europeo di scambio delle emissioni (ETS), arrivando al punto in cui la cd. Transizione verde è diventata economicamente insostenibile, soprattutto per tutte quelle piccole attività che caratterizzano la produzione agroalimentare nazionale;
in questo senso i piccoli produttori hanno spesso trovato difficoltà nell'adattarsi ai cambiamenti produttivi e nel vedersi riconosciute risorse provenienti dalla PAC, ed in questo senso i nuovi oneri europei in ambito di neutralità climatica costituiscono l'ennesimo onere non richiesto che, trasversalmente, arriva a colpire in modo sproporzionato le realtà più fragili;
difficilmente un terreno agricolo messo a produzione biologica avrà la stessa resa, a condizioni immutate, di un terreno agricolo tradizionale, rendendo nel breve periodo la transizione onerosa anche in termini di output produttivo;
il conseguimento e la garanzia della sovranità alimentare, anche intesa come capacità di disporre di adeguate e varie produzioni alimentari in grado di soddisfare in modo adeguato il fabbisogno nazionale, costituisce un interesse strategico di primaria importanza;
la sovranità alimentare è conseguibile anche tramite la creazione di un sistema produttivo variegato e dinamico;
in questo senso la produzione biologica costituisce un elemento di particolare risalto per l'Italia, in quanto le esportazioni agroalimentari biologiche italiane sono tra le prime in Europa e vedono ogni anno una crescita sempre più positiva, diventando un vettore di diffusione del Made in Italy;
la transizione verde è, in questo caso, un potenziale valore da perseguire per garantire la tutela del patrimonio ambientale e della biodiversità nazionale, ma anche per incrementare la presenza italiana nei mercati internazionali;
la transizione verde è tuttavia inaccettabile ed incompatibile con le esigenze di sviluppo economico della Nazione quando costituisce un costo insostenibile ed oneroso per produttori e consumatori;
sono in quest'ottica necessarie ulteriori misure per garantire la sostenibilità economica delle produzioni agricole che intendono convertirsi al biologico nonché per tutelare i consumatori da rincari inattesi, e che in ogni caso privilegino l'utilizzo di materie prime italiane,
impegna il Governo
a) Disporre un quadro di incentivi economici ad ampio spettro volti a contenere gli oneri gestionali, amministrativi e produttivi legati alla conversione verso modelli di produzione biologici, anche in considerazione del mutato quadro economico internazionale legato ai costi delle materie prime ed agli enormi progressi effettuati dall'Italia nello sviluppo di un sistema agroalimentare biologico rispetto agli omologhi Paesi europei;
b) Istituire apposite misure di incentivo economico volte a stimolare la nascita di attività agricole, la partecipazione al mercato del lavoro agroalimentare nonché l'imprenditorialità nel settore dei cittadini di età inferiore ai 35 anni;
c) Prevedere che il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica sia destinato anche al finanziamento di iniziative per la compensazione delle perdite derivanti dalla decertificazione del prodotto agricolo biologico, a causa delle contaminazioni accidentali di sostanze non ammesse nella produzione biologica;
d) Disporre appositi criteri di valutazione volti a garantire una maggiore flessibilità applicativa della legge in esame nel caso di aziende composte da pili unità fondiarie separate e distanti fra loro, partecipanti ad un contratto di rete, un distretto biologico o socie di organizzazione di produttori riconosciute per la produzione biologica;
e) Garantire che sistemi di etichettatura relativi a prodotti biologici Made in Italy di cui al testo in esame esaltino l'utilizzo di materie prime di origine italiana.
9/290-B/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso e considerato che:
il presente disegno di legge, nel disciplinare l'agricoltura con metodo biologico, introduce e promuove nell'ordinamento italiano l'agricoltura con «metodo biodinamico», attraverso l'esplicita equiparazione del biodinamico al biologico all'articolo 1, comma 3, per poi – all'articolo 5 – prevedere una rappresentanza specifica e autonoma per la biodinamica rispetto all'agricoltura biologica al tavolo tecnico del MIPAAF e, infine, all'articolo 8 prevedere una tipologia di sementi a sé stanti, di tipo «biodinamico»;
nel nuovo regolamento europeo sul biologico numero 848 del 2018, che abroga il precedente del 2007, il quale a sua volta abroga il precedente del 1991, la biodinamica è citata in tre occorrenze, di cui due danno la definizione di «preparato biodinamico» e la terza si limita ad affermare «è consentito l'uso di preparati biodinamici» [nell'ambito dell'agricoltura biologica], e in nessun'altra direttiva UE è presente alcun riferimento a una possibile equiparazione fra biologico e biodinamico;
il 9 giugno 2021, l'Ufficio per la legislazione straniera della Biblioteca della Camera dei Deputati ha rilevato come né in Francia, né in Germania né in Spagna le normative di settore sull'agricoltura biologica contengano riferimenti all'agricoltura biodinamica, certificata, tra l'altro, ad opera di un soggetto privato;
il 7 luglio 2021 il Comitato per la Legislazione esprimeva un parere in cui rilevava «l'assenza nella legislazione primaria – che pure contiene sporadici riferimenti all'agricoltura biodinamica (legge n. 96 del 2010 e decreto-legge n. 357 del 1994) – di una definizione di agricoltura biodinamica»;
sei tra le maggiori società scientifiche di area (l'Associazione italiana Società Scientifiche Agrarie – Aissa, l'Accademia nazionale dell'Agricoltura-Ana, la Federazione italiana Scienze della vita-Fisv, l'Unione nazionale delle Accademie per le scienze agrarie-Unasa, l'Accademia nazionale delle Scienze e l'Accademia dei Georgofili) hanno ieri reiterato ai Presidenti dei Gruppi parlamentari l'invio del documento unitario, già fatto pervenire ai deputati e al Ministro dell'Agricoltura nel luglio scorso, in cui dichiarano «inaccettabile per la comunità scientifica» la menzione esplicita della biodinamica in una legge dello Stato e propongono di emendare il testo del disegno di legge in discussione per rimuoverne i riferimenti espliciti alla «biodinamica»;
molte delle più autorevoli istituzioni scientifiche del nostro Paese, come l'Accademia dei Lincei, la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUi), la Società italiana di Tossicologia (SITOX), la Società italiana di Genetica Agraria (SIGA) si sono mobilitate per comunicare al Parlamento e al Governo l'inopportunità di equiparare l'agricoltura biologica alla «biodinamica»;
numerose personalità scientifiche di primo piano, da ultimo il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi in un comunicato del 7 febbraio 2022, hanno sottolineato la pericolosità di riconoscere e promuovere a leggi dello stato pratiche esoteriche che nulla hanno a che vedere con le evidenze scientifiche del settore;
sul sito Change.org esiste una petizione, indirizzata al Governo e al Parlamento, con più di trentacinquemila firme di ricercatori italiani all'estero e cittadini preoccupati per l'impatto negativo di una simile previsione di legge sulla credibilità scientifica del nostro Paese,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa, al fine di promuovere ogni iniziativa utile volta alla eliminazione dei riferimenti diretti all'equiparazione e alla promozione del «metodo dell'agricoltura biodinamica» con il «metodo di agricoltura biologica» di cui agli articoli 1, 5 e 8 del presente disegno di legge.
9/290-B/3. Bella.
MOZIONI MOLINARI, BALDINO, MORASSUT, PELLA, MORETTO, RUFFINO, FORNARO ED ALTRI N. 1-00569 (NUOVA FORMULAZIONE), MOLINARI ED ALTRI N. 1-00569, MORASSUT ED ALTRI N. 1-00576, LOLLOBRIGIDA ED ALTRI N. 1-00577, PELLA E D'ATTIS N. 1-00578 E BALDINO ED ALTRI N. 1-00579 IN MATERIA DI INVESTIMENTI PER PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA
Mozioni
La Camera,
premesso che:
la rigenerazione urbana rappresenta la vera grande sfida per lo sviluppo ecosostenibile di tutto il territorio nazionale, in special modo per i piccoli e piccolissimi centri storici e borghi del nostro Paese;
con il termine rigenerazione urbana si fa riferimento, in particolare, ai programmi di recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare e degli spazi su scala urbana volti a garantire tra l'altro la qualità dell'abitare sia dal punto di vista ambientale sia sociale, anche con riferimento alle aree urbane e alle periferie più degradate. Si tratta di interventi che, rivolgendosi al patrimonio edilizio, intendono porre attenzione altresì al tema della salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio; le politiche per la rigenerazione urbana sono connesse anche con il tema della riduzione del consumo di suolo, poiché mirano a recuperare e restaurare il patrimonio edilizio esistente;
con riferimento al quadro regolatorio in materia, per la complessità dell'argomento e per una serie di implicazioni politiche, storiche, culturali e istituzionali, la legislazione urbanistica italiana appare oggi caratterizzata da troppi elementi contraddittori, da un'eccessiva farraginosità e da incertezze di competenze e di attribuzioni. Anche per questo, negli ultimi anni, il governo del territorio ha progressivamente perduto solide basi legislative costringendo in molti casi la giustizia amministrativa nazionale – e talora europea – a intervenire per ricondurre in un campo di certezza normativa o addirittura di legittimità l'operato di numerose amministrazioni pubbliche e di operatori privati; la legge fondamentale di livello nazionale di governo del territorio – la legge n. 1150 del 1942 – ha subito nel tempo, comprensibilmente, integrazioni e modifiche tese ad aggiornarne la funzionalità e l'efficacia in relazione ai mutamenti intervenuti in ragione dello sviluppo economico e sociale del Paese. Si tratta quindi di una legge molto datata che rispondeva ad una logica edilizia di tipo «espansivo» – da inquadrare storicamente nei decenni della crescita edilizia – rispetto ad un quadro attuale che intende favorire invece l'obiettivo della tutela ambientale, della riduzione del consumo del suolo con approcci rigenerativi, del contrasto al degrado; il Parlamento – dopo i tentativi delle scorse legislature –, nell'attuale legislatura sta nuovamente affrontando il tema di una legge sulla rigenerazione urbana, operando nella Commissione competente al Senato, di cui si auspica una rapida approvazione;
nel quadro generale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il recupero e la rigenerazione di edifici e territori urbani, con particolare attenzione a periferie e aree interne del territorio italiano, vengono qualificati come obiettivi principali all'interno della Missione 5 «Inclusione e coesione», Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore», Investimento 2.1 «Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale», al fine di supportare l'inclusione soprattutto giovanile, nonché favorire la riduzione del degrado sociale e ambientale;
tra gli interventi disposti negli ultimi anni in tema di riqualificazione urbana, si evidenzia che l'articolo 1, commi 42 e 43, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto, per gli anni dal 2021 al 2034, l'assegnazione (per complessivi 8,5 miliardi di euro) di contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;
in data 21 gennaio 2021, è stato emanato — in attuazione della sopracitata normativa primaria — il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale sono stati fissati i criteri per assegnare le sopramenzionate risorse prioritariamente ai comuni che presentano nel proprio territorio una maggiore densità demografica caratterizzata da condizioni di vulnerabilità sociale e materiale (in base all'indice di vulnerabilità sociale e materiale – Ivsm – calcolato dall'Istat), con conseguente più elevata manifestazione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, individuando quali destinatari delle medesime i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, non capoluogo di provincia nonché i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana;
il 30 dicembre 2021, in sede di approvazione alla Camera del disegno di bilancio 2022, il Governo ha accolto l'Ordine del giorno n. 9/03424/093 con il quale si è chiesto un impegno del Governo a integrare ulteriormente le risorse destinate al finanziamento di progetti di rigenerazione urbana, al fine di ampliare i progetti ammessi al finanziamento e di garantire che la quota di risorse attribuita ad interventi riguardanti il sud Italia sia pari al cinquanta per cento di quelle complessive; (FI);
il 30 dicembre 2021, da ultimo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono stati individuati i comuni beneficiari delle risorse previste dalla sopracitata legge n. 160 del 2019, da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana: in particolare, per gli anni 2021-2026 contributi in questione, confluiti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ammontano complessivamente a 3,4 miliardi di euro;
le criticità relative al sopradescritto schema normativo erano già state evidenziate in data 29 aprile 2021, con atto di sindacato ispettivo n. 4-09139, col quale veniva sollevato il tema del carattere fortemente escludente di tali disposizioni a svantaggio dei piccoli comuni, aventi una densità demografica inferiore a 15.000 abitanti e numericamente più rappresentativi sull'intero territorio nazionale, emergendone, in sede di risposta da parte del Governo, che per i medesimi erano previste solo altre linee di finanziamento non equivalenti;
aggiungasi che, a seguito dell'approvazione – con il summenzionato decreto ministeriale del 30 dicembre 2021 – dell'elenco dei progetti beneficiari dei contributi per investimenti in opere di rigenerazione urbana, molte amministrazioni locali hanno riscontrato la mancata assegnazione delle risorse previste, pur rientrando tali progetti nella graduatoria di quelli ritenuti ammissibili, completi del target PNRR di riferimento;
la sperequazione territoriale nella ripartizione dei Fondi, come denunciato anche da molti sindaci di comuni veneti, ha evidenziato una lacuna nel criterio dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (Ivsm) adottato per l'assegnazione di tali contributi;
come risulta, infatti, dall'articolo 5, comma 2, del summenzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2021, «Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata, tenendo conto della quota riferita alla progettazione esecutiva e alle opere, a favore dei comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM)»: si tratta, dunque, di un criterio suppletivo che interviene nel caso di insufficienza di risorse, che non tiene conto della validità dei progetti;
con la recente approvazione della legge di bilancio per l'anno 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) la tematica della rigenerazione urbana è stata nuovamente affrontata: l'articolo 1, commi 534-542, al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, ha previsto l'assegnazione ai comuni di piccole dimensioni di contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022 a favore: a) dei «piccoli» comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15 mila abitanti, nel limite massimo di 5 milioni di euro; b) dei comuni più grandi sopra i 15 mila abitanti che non beneficano delle risorse previste dai citati commi 42-43 dell'articolo 1 della legge 160/2019; stanziamento di 300 milioni che, comunque, appare già insufficiente rispetto alla ipotetica platea dei comuni beneficiari;
tuttavia, anche le recenti disposizioni sopramenzionate presentano ancora alcuni limiti normativi: la possibilità di beneficiare da parte dei comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana è riconosciuta soltanto ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, raggiungono una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, precisando che a questi ultimi possono essere attribuiti contributi, a valere sulle risorse stanziate dal comma 534 dell'articolo 1 della citata legge n. 234 del 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'articolo 2, comma 2, del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2021 e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'interno;
pertanto, occorre tutelare le aree interne e scongiurare una potenziale e totale mancanza di finanziamenti per alcuni comuni del nostro Paese con riferimento ai progetti di rigenerazione urbana, tale da precludere la possibilità di realizzare opere rilevanti per lo sviluppo di interi territori, tradendo così le attese di tantissime comunità locali, e ridelineare altresì il quadro normativo sopra descritto in maniera più equa per tutti i soggetti interessati anche da future occasioni di investimento;
è evidente, inoltre, che la rigenerazione urbana non possa prescindere dal garantire un seguito alle agevolazioni fiscali comprese nel cosiddetto «Superbonus» – volto ad un miglioramento dei problemi energetici, statici ed antisismici degli edifici – nonché l'accessibilità a tale misura, ferma restando la necessità di un rafforzamento dei controlli;
gli interventi di rigenerazione urbana costituiscono, infatti, uno strumento molto importante anche per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle nuove norme europee in materia di efficienza energetica degli edifici e in tale contesto, risultano fondamentali gli incentivi fiscali legati al Superbonus 110 che, consentendo anche alla fascia di reddito medio-bassa di vedere efficientata la propria abitazione, permettono una diffusa riqualificazione energetica del patrimonio edilizio del Paese;
si rileva, a tal proposito, che le disposizioni contenute nel decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (cosiddetto sostegni-ter) sulla cessione dei crediti d'imposta da agevolazioni edilizie rischiano di avere effetti negativi sulla ripresa economica, l'attività di molte imprese e il sistema creditizio. La misura, che si inserisce nel solco delle previsioni del decreto-legge n. 157 del 2021 (cosiddetto decreto anti-frodi), in materia di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, ha anche effetti retroattivi sui contratti già in essere e, dunque, potrebbe generare migliaia di contenziosi, bloccando interventi già avviati;
se l'obiettivo della norma – che è quello di evitare il meccanismo dello scambio di fatture per lavori mai eseguiti – è giusto, la soluzione individuata è suscettibile (come rilevato dalla Nota di lettura 286 del Servizio del bilancio del Senato) di ridurre in modo significativo – per la sua portata rispetto alla disciplina previgente – le concrete possibilità di accesso al finanziamento degli interventi agevolati, attraverso lo strumento delle cessioni del credito; la qual cosa potrebbe dar luogo a ricadute in ordine all'entità degli investimenti futuri nel settore;
è necessario, dunque, individuare soluzioni idonee volte a scongiurare gli impatti negativi sul settore e sugli interventi da effettuare,
impegna il Governo:
1) ad assumere tutte le iniziative di competenza al fine di individuare ed integrare le risorse necessarie, pari a circa ulteriori 900 milioni di euro, nella misura che assicuri comunque al Mezzogiorno risorse pari ad almeno il 40 per cento delle risorse complessive (pari a 4,3 miliardi di euro), al fine di garantire il finanziamento di tutti i progetti che abbiano superato il vaglio di ammissibilità, progettazioni pronte e rapidamente cantierabili in grado di imprimere un forte sviluppo alle economie locali di tutto il territorio nazionale e di rispondere alle reali esigenze dei territori;
2) a valutare l'opportunità di garantire sempre, per i futuri progetti ammissibili e non finanziabili fino al 2026, il reperimento delle necessarie risorse, tenendo conto delle intese raggiunte tra Conferenza delle Regioni, ANCI E UPI;
3) ad adottare iniziative nell'ambito dell'ulteriore DPCM per la definizione dei criteri di riparto delle risorse riferite al periodo 2027-2034, volte a migliorare ed integrare l'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), per la ripartizione tra gli enti locali di ulteriori contributi previsti da successivi bandi, con parametri territorialmente idonei a garantire un'equilibrata distribuzione territoriale dell'intero Paese, ferma restando la quota minima del 40 per cento per il Mezzogiorno;
4) ad individuare procedimenti idonei, considerata l'importanza che in tema di interventi di rigenerazione urbana rivestono gli incentivi fiscali edilizi, affinché le giuste esigenze di efficace contrasto alle frodi non mettano a rischio gli interventi in corso o già programmati e la continuità degli investimenti nel settore.
(1-00569) (Nuova formulazione) «Molinari, Baldino, Morassut, Pella, Moretto, Ruffino, Fornaro, Bitonci, Braga, Stefani, Rotta, Zangrillo, Invernizzi, Pezzopane, Mandelli, Coin, Berlinghieri, Caon, Frassini, De Luca, Sandra Savino, Fogliani, Cattaneo».
La Camera,
premesso che:
la rigenerazione urbana rappresenta la vera grande sfida per lo sviluppo ecosostenibile di tutto il territorio nazionale, in special modo per i piccoli e piccolissimi centri storici e borghi del nostro Paese;
nel quadro generale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il recupero e la rigenerazione di edifici e territori urbani, con particolare attenzione a periferie e aree interne del territorio italiano, vengono qualificati come obiettivi principali all'interno della Missione 5 «Inclusione e coesione», Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore», Investimento 2.1 «Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale», al fine di supportare l'inclusione soprattutto giovanile, nonché favorire la riduzione del degrado sociale e ambientale;
tra gli interventi disposti negli ultimi anni in tema di riqualificazione urbana, si evidenzia che l'articolo 1, commi 42 e 43, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto, per gli anni dal 2021 al 2034, l'assegnazione (per complessivi 8,5 miliardi di euro) di contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;
in data 21 gennaio 2021, è stato emanato – in attuazione della sopracitata normativa primaria – il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale sono stati fissati i criteri per assegnare le sopramenzionate risorse prioritariamente ai comuni che presentano nel proprio territorio una maggiore densità demografica caratterizzata da condizioni di vulnerabilità sociale e materiale (in base all'indice di vulnerabilità sociale e materiale – Ivsm – calcolato dall'Istat), con conseguente più elevata manifestazione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, individuando quali destinatari delle medesime i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, non capoluogo di provincia nonché i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana;
da ultimo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il 30 dicembre 2021, sono stati individuati i comuni beneficiari delle risorse previste dalla sopracitata legge n. 160 del 2019, da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana: in particolare, per gli anni 2021-2026 i contributi in questione, confluiti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), ammontano complessivamente a 3,4 miliardi di euro;
il Gruppo della Lega, quale forza politica fortemente radicata sui territori e attenta alle esigenze dei medesimi, pur condividendo pienamente l'importanza di adottare misure volte a sostenere i progetti di rigenerazione urbana, aveva già in precedenza evidenziato le criticità relative al sopradescritto schema normativo: in data 29 aprile 2021, con atto di sindacato ispettivo n. 4-09139, veniva sollevato il tema del carattere fortemente escludente di tali disposizioni a svantaggio dei piccoli comuni, aventi una densità demografica inferiore a 15.000 abitanti e numericamente più rappresentativi sull'intero territorio nazionale, emergendone, in sede di risposta da parte del Governo, che per i medesimi erano previste solo altre linee di finanziamento non equivalenti;
aggiungasi che, a seguito dell'approvazione – con il summenzionato decreto ministeriale del 30 dicembre 2021 – dell'elenco dei progetti beneficiari dei contributi per investimenti in opere di rigenerazione urbana, molte amministrazioni locali hanno riscontrato la mancata assegnazione delle risorse previste, pur rientrando tali progetti nella graduatoria di quelli ritenuti ammissibili, completi del target Pnrr di riferimento;
secondo gli ultimi dati pubblicati on-line sul sito del Ministero dell'interno, su un totale di 2.418 progetti presentati e 2.325 opere ammesse, l'elenco di opere attualmente ammesse e finanziate si compone di 1.784 unità, per complessivi 483 enti locali beneficiari: su 541 progetti che sono stati ammessi ma non finanziati, è emerso che 210 risultano presentati da 53 comuni della regione Veneto, con una percentuale generale per tutti i territori del Settentrione pari al 93 per cento dei progetti esclusi;
a tal proposito, il criterio adottato per l'assegnazione di tali contributi ai comuni, basato – come detto sopra – sull'indice di vulnerabilità sociale e materiale (Ivsm), legato a parametri quali reddito pro capite, disoccupazione, disagio sociale, si è dimostrato alquanto anacronistico e inadeguato ai fini di un'equa ripartizione delle risorse disponibili su tutto il territorio nazionale, al netto di energie e risorse già investite per la progettazione da parte dei comuni stessi e con un'evidente disparità tra comuni del Nord e comuni del Mezzogiorno nell'assegnazione dei contributi previsti;
come risulta, infatti, dall'articolo 5, comma 2, del summenzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2021, «Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata, tenendo conto della quota riferita alla progettazione esecutiva e alle opere, a favore dei comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM)»: si tratta, dunque, di un criterio suppletivo che interviene nel caso di insufficienza di risorse, privilegiando i territori che – in base ad un mero calcolo aritmetico – possiedono i più bassi livelli degli indicatori di riferimento, riportati nelle premesse del medesimo provvedimento;
la creazione di opportunità di investimento su territorio per gli enti locali deve necessariamente passare per uno schema normativo basato su criteri idonei a garantire l'uguaglianza formale dei soggetti coinvolti, pur coesistendo aspetti di sostanziale diversità, tenuto conto dell'obiettivo finale rappresentato dalla crescita e dallo sviluppo di tutto il nostro Paese e, quindi, dall'interesse nazionale;
con la recente approvazione della legge di bilancio per l'anno 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) la tematica della rigenerazione urbana è stata nuovamente affrontata: l'articolo 1, commi 534-542, al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, ha previsto l'assegnazione ai comuni di piccole dimensioni di contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022;
tuttavia, anche le recenti disposizioni sopramenzionate presentano ancora alcuni limiti normativi: la possibilità di beneficiare da parte dei comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana è riconosciuta soltanto ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, raggiungono una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, precisando che a questi ultimi possono essere attribuiti contributi, a valere sulle risorse stanziate dal comma 534 dell'articolo 1 della citata legge n. 234 del 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'articolo 2, comma 2, del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2021 e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'interno;
pertanto, occorre scongiurare una potenziale e totale mancanza di finanziamenti per alcuni comuni del nostro Paese con riferimento ai progetti di rigenerazione urbana, tale da precludere la possibilità di realizzare opere rilevanti per lo sviluppo di interi territori, tradendo così le attese di tantissime comunità locali, e ridelineare altresì il quadro normativo sopra descritto in maniera più equa per tutti i soggetti interessati anche da future occasioni di investimento,
impegna il Governo:
1) ad assumere tutte le iniziative di competenza al fine di integrare le risorse disponibili per investimenti in progetti di rigenerazione urbana con l'obiettivo di finanziare tutti i progetti ammissibili;
2) ad adottare iniziative per stabilire criteri differenti da quello relativo all'indice di vulnerabilità sociale e materiale (Ivsm) di cui in premessa per la ripartizione tra gli enti locali di ulteriori contributi previsti da successivi bandi che riguardano il Piano nazionale di ripresa e resilienza.
(1-00569) «Molinari, Bitonci, Andreuzza, Badole, Basini, Bazzaro, Bellachioma, Belotti, Benvenuto, Bianchi, Billi, Binelli, Bisa, Boldi, Boniardi, Bordonali, Claudio Borghi, Bubisutti, Caffaratto, Cantalamessa, Caparvi, Capitanio, Carrara, Castiello, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cestari, Coin, Colla, Colmellere, Comaroli, Comencini, Covolo, Andrea Crippa, Dara, De Angelis, De Martini, D'Eramo, Di Muro, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Donina, Durigon, Fantuz, Ferrari, Fiorini, Fogliani, Lorenzo Fontana, Formentini, Foscolo, Frassini, Furgiuele, Galli, Gastaldi, Gerardi, Germanà, Giaccone, Giacometti, Giglio Vigna, Gobbato, Golinelli, Grimoldi, Gusmeroli, Iezzi, Invernizzi, Lazzarini, Legnaioli, Liuni, Lolini, Eva Lorenzoni, Loss, Lucchini, Lucentini, Maccanti, Maggioni, Manzato, Marchetti, Mariani, Maturi, Micheli, Minardo, Morrone, Moschioni, Murelli, Alessandro Pagano, Panizzut, Paolin, Paolini, Parolo, Patassini, Patelli, Paternoster, Pettazzi, Piastra, Picchi, Piccolo, Potenti, Pretto, Racchella, Raffaelli, Ravetto, Ribolla, Rixi, Saltamartini, Scoma, Snider, Stefani, Sutto, Tarantino, Tateo, Tiramani, Toccalini, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Turri, Valbusa, Vallotto, Viviani, Raffaele Volpi, Zanella, Zennaro, Zicchieri, Ziello, Zoffili, Zordan».
La Camera,
premesso che:
il Governo del territorio rappresenta un tema urgente e ormai non rinviabile per un sano ed equilibrato sviluppo del nostro Paese. L'uso delle risorse naturali – a partiti dal suolo – è sempre più al centro delle attenzioni dell'opinione pubblica e della sensibilità dei cittadini e rappresenta per il sistema economico-imprenditoriale e per le amministrazioni pubbliche un fattore decisivo e prioritario per favorire la crescita sociale, civile e produttiva dell'intera nazione;
il contesto della pandemia ha fatto emergere, con maggiore evidenza, le criticità di interi territori di fronte alle grandi sfide poste dai cambiamenti climatici, dal dissesto idrogeologico, dall'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, dal diffuso degrado del territorio, del paesaggio e dell'ecosistema;
con il termine rigenerazione urbana si fa riferimento, in particolare, ai programmi di recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare e degli spazi su scala urbana volti a garantire tra l'altro la qualità dell'abitare sia dal punto di vista ambientale sia sociale, anche con riferimento alle aree urbane e alle periferie più degradate. Si tratta di interventi che, rivolgendosi al patrimonio edilizio, intendono porre attenzione altresì al tema della salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio; le politiche per la rigenerazione urbana sono connesse anche con il terna della riduzione del consumo di suolo, poiché mirano a recuperare il patrimonio edilizio esistente;
con riferimento al quadro regolatorio in materia, per la complessità dell'argomento e per una serie di implicazioni politiche, storiche, culturali e istituzionali, la legislazione urbanistica italiana appare oggi caratterizzata da troppi elementi contraddittori, da un'eccessiva farraginosità e da incertezze di competenze e di attribuzioni. Anche per questo, negli ultimi anni, il governo del territorio ha progressivamente perduto solide basi legislative costringendo in molti casi la giustizia amministrativa nazionale – e talora europea – a intervenire per ricondurre in un campo di certezza normativa o addirittura di legittimità l'operato di numerose amministrazioni pubbliche e di operatori privati;
la legge fondamentale di livello nazionale di governo del territorio – la legge n. 1150 del 1942 – ha subito nel tempo, comprensibilmente, integrazioni e modifiche tese ad aggiornarne la funzionalità e l'efficacia in relazione ai mutamenti intervenuti in ragione dello sviluppo economico e sociale del Paese. Si tratta quindi di una legge molto datata che rispondeva ad una, logica edilizia di tipo «espansivo» – da inquadrare storicamente nei decenni della crescita edilizia – rispetto ad un quadro attuale che intende favorire invece l'obiettivo della tutela ambientale, della riduzione del consumo del suolo con approcci rigenerativi, del contrasto al degrado;
la fiscalità urbana rappresenta, poi, una chiave decisiva per favorire processi di rigenerazione urbana di «comparto» in grado di modificare sostanzialmente l'assetto dei tessuti urbani e favorire rinnovo edilizio, miglioramento delle reti dei servizi, sostenibilità. Anche in questo caso, la materia della contribuzione (regolata all'articolo 16 del Testo unico per l'edilizia, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) non risponde più né ad un equilibrato rapporto tra interessi pubblici e privati, né ad un principio di incentivazione degli interventi di rigenerazione, ma si caratterizza per essere un generico tributo che non distingue tra interventi espansivi con consumo di suolo e interventi di rigenerazione o ristrutturazione edilizia;
di primaria importanza risulta quindi la necessità di una profonda revisione ti tale normativa che, pur essendo stata per molti anni di grande modernità anche rispetto al panorama legislativo europeo, a distanza di oltre settanta anni essa fa oggi dell'Italia il fanalino di coda, tra i Paesi più avanzati, in questo campo;
il Parlamento – dopo i tentativi delle scorse legislature – nell'attuale legislatura sta nuovamente affrontando il tema di una legge sulla rigenerazione urbana, operando nella Commissione competente al Senato, di cui si auspica una rapida approvazione;
si rammenta, a tal proposito, che, con il decreto n. 441 del 2021, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha istituito la Commissione per la riforma della normativa nazionale in materia di pianificazione del territorio standard urbanistici e in materia edilizia con compito di provvedere alla elaborazione di uno o più schemi di provvedimento finalizzati alla riforma organica dei principi della legislazione statale in materia di pianificazione del territorio e standard urbanistici, nonché al riordino e alla modifica delle disposizioni contenute nel Testo unico dell'edilizia;
gli interventi di rigenerazioni urbana costituiscono inoltre uno strumento molto importante anche per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle nuove norme europee in materia di efficienza energetica degli edifici e, in tale contesto, risultano fondamentali gli incentivi fiscali legati al «Superbonus 110 per cento» – che, consentendo anche alla fascia di reddito medio-bassa di vedere efficientata la propria abitazione, permettono una diffusa riqualificazione energetica del patrimonio edilizio del Paese;
si rileva, a tal proposito, che le disposizioni contenute nel decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 cosiddetto sostegni-ter) sulla cessione dei crediti d'imposta da agevolazioni edilizie rischiano di avere effetti negativi sulla ripresa economica, l'attività di molte imprese e il sistema creditizio. La misura, che si inserisce nel solco delle previsioni del decreto-legge n. 157 del 2021 (cosiddetto) Decreto anti-frodi), in materia di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, ha anche effetti retroattivi sui contratti già in essere e, dunque, potrebbe generare migliaia di contenziosi, bloccando interventi già avviati;
se l'obiettivo della norma – che è quello di evitare il meccanismo dello scambio di fatture per lavori mai eseguiti – è giusto, la soluzione individuata è suscettibile (come rilevato dalla nota di lettura 286 del Servizio del bilancio del Senato) di ridurre in modo significativo – per la sua portata rispetto alla disciplina previgente – le concrete possibilità di accesso al finanziamento degli interventi agevolati, attraverso lo strumento delle cessioni del credito; la qual cosa potrebbe dar luogo a ricadute in ordine all'entità degli investimenti futuri nel settore;
occorre pertanto individuare soluzioni idonee volte a scongiurare gli impatti negativi sul settore e sugli interventi da effettuare;
il tema della rigenerazione urbana è quindi emerso, in modo diretto, in numerosi interventi legislativi di recente approvazione in materia di edilizia e di governo del territorio di cui si citano, non in modo esaustivo, le leggi di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), 2020 (legge n. 160 del 2019) e 2021 (legge n. 178 del 2020), e le misure contenute in diversi decreti-legge, volte al rinnovo e all'introduzione di agevolazioni fiscali a favore del patrimonio immobiliare privato, nonché alla riqualificazione urbana, nonché le recenti modifiche del Testo unico dell'edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001);
la Missione 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza destina all'ambito della rigenerazione urbana euro 9,02 miliardi. Si rammenta che, secondo, quanto espressamente indicato nel Pnrr, il Piano mette a disposizione del Sud un complesso di risorse pari a non meno del 40 per cento delle risorse territorializzabili del Pnrr (pari a circa 82 miliardi, incluso il Fondo complementare), per le otto regioni del Mezzogiorno, a fronte – si sottolinea nel Piano – del 34 per cento previsto dalla attuale normativa vigente in favore del Sud per la ripartizione degli investimenti ordinari destinati su tutto il territorio nazionale. Il Piano prevede, infatti, in aggiunta alle risorse europee, ulteriori 30,6 miliardi di risorse nazionali che confluiscono in un apposito Fondo complementare al Pnrr;
l'articolo 1, commi 42 e successivi, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), ha previsto, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034;
il successivo comma 42-bis, introdotto dall'articolo 20 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, ha previsto l'integrazione delle predette risorse, relative agli anni dal 2021 al 2026, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, per un ammontare pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;
la cornice giuridica di riferimento per l'erogazione dei contributi agli enti locali per investimenti in progetti di rigenerazione urbana ha trovato attuazione con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2021, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, a seguito di un'intesa acquisita in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali con l'Anci il 26 novembre 2020;
in quella sede – così ha riferito il Ministro dell'interno rispondendo ad un atto di sindacato ispettivo al Senato (interrogazione n. 3-03007) – si è convenuto sulla necessità di introdurre, tra i criteri per la selezione dei progetti, quello che fa riferimento all'indice di vulnerabilità sociale e materiale definito dall'Istat. Si tratta di un criterio che trova applicazione quando, l'entità delle richieste pervenute supera l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e che deriva dalla necessità di riconoscere una preferenza alle realtà locali più svantaggiate, in coerenza con la finalità dell'intervento legislativo. Pertanto, il decreto di individuazione dei comuni risultati beneficiari è frutto dei criteri concertati in vista della distribuzione delle risorse;
l'articolo 5, comma 2, di tale decreto stabilisce quindi che «qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata, tenendo conto della quota riferita alla progettazione esecutiva e alle opere, a favore dei comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM)»;
il decreto del capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 30 dicembre 2021 ha approvato l'elenco dei progetti ammissibili relativi alle istanze validamente trasmesse dai comuni, la graduatoria dei progetti ammissibili per un ammontare complessivo di 4.277.384.625,56 euro dei comuni con un Ivsm più elevato, e l'elenco dei progetti beneficiari per un ammontare di progetti finanziati pari a 3.399.271.176,95 euro;
numerosi comuni, a seguito della pubblicazione del decreto 30 dicembre 2021, hanno constatato il mancato mancato finanziamento dei progetti proposti, generando un diffuso e crescente malcontento tra i sindaci e le comunità locali a seguito della pubblicazione della graduatoria;
l'Anci, a seguito della pubblicazione del decreto 30 dicembre 2021, ha diramato un comunicato con il quale, senza mettere in dubbio l'efficacia di una misura che si è caratterizzata per modalità agevoli di assegnazione dei fondi, ha ribadito la necessità di integrare le risorse, disponibili con un ulteriore stanziamento di circa 900 milioni di euro, al fine di finanziare tutti i progetti risultati ammissibili;
il mancato finanziamento dei progetti di rigenerazione urbana risultati ammissibili precluderebbe la possibilità di realizzare opere rilevanti per lo sviluppo di interi territori, lasciando senza risposte le attese di tantissime comunità locali;
sempre in risposta al citato atto di sindacato ispettivo è stato rammentato che, «dopo un primo intervento già effettuato con il decreto-legge n. 152 del 2021, che ha implementato nel quadro delle risorse del PNRR i fondi disponibili integrandoli di 200 milioni di euro per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, ulteriori interventi sono stati disposti con la legge di bilancio 2022 per corrispondere a queste esigenze di ampliamento della platea dei beneficiari. Si è stabilito che i fondi, integrati per il corrente esercizio di ulteriori 300 milioni, possono essere assegnati anche ai progetti presentati dai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che in forma associata superano detta soglia. Potranno concorrere a questo nuovo finanziamento anche quei Comuni che non sono risultati beneficiari del finanziamento proprio per insufficienza delle risorse. La legge di bilancio 2022 ha previsto che, a decorrere dal 2023, le Regioni potranno utilizzare le risorse già a esse assegnate per gli investimenti in tema di rigenerazione urbana, prevista dalla legge di bilancio 2019, proprio allo scopo di realizzare i progetti ricadenti nel proprio territorio ritenuti ammissibili. Tuttavia, ben consapevoli della delicatezza e della rilevanza della tematica e in coerenza con un apposito ordine del giorno approvato in sede di discussione della legge di bilancio 2022, assicuro che il Governo è impegnato nell'individuazione di ogni utile soluzione per andare incontro alle esigenze rappresentate in questa sede»;
facendo seguito a questo impegno, a seguito anche della preposta avanzata dalle regioni, dall'Anci e dall'Upi, il Governo avrebbe garantito ulteriori 905 milioni di euro; relativi al periodo 2022-2026, da destinare a rafforzare gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale già varati in attuazione del Pnrr;
lo stanziamento delle ulteriori risorse consentirà lo scorrimento delle graduatorie e la realizzazione della gran parte dei progetti già dichiarati ammissibili rispondendo alle esigenze di tutti i territori regionali,
impegna il Governo:
1) ad adottare, nel primo provvedimento utile, le idonee iniziative normative per garantire lo stanziamento degli ulteriori 905 milioni di euro necessari al fine di consentire il finanziamento dei progetti di rigenerazione urbana presentati dai comuni e dichiarati ammissibili ai sensi della normativa richiamata in premessa;
2) a verificare, ferma restando la necessità di dispiegare una quota consistente di risorse a beneficio dei comuni del Mezzogiorno, come espressamente previsto anche dal Pnrr, le forme più opportune ed efficaci per una modulazione ed utile coerenza e concordanza tra il criterio dell'Indice di vulnerabilità sociale e materiale e quello di una effettiva ed equilibrata ripartizione territoriale dei finanziamenti tra tutte le aree del Paese: Nord, Sud e Centro;
3) a prevedere, in vista della ripartizione di ulteriori futuri contributi, criteri che consentano la realizzazione equilibrata, dal punto di vista territoriale, del maggior numero possibile di progetti relativi alla rigenerazione urbana, previa attenta valutazione del merito dei progetti stessi, affinché il finanziamento pubblico sia diretto alla realizzazione di opere sostenibili per l'ambiente, l'ecosistema e la popolazione locale, e in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione e di mobilità sostenibile;
4) a favorire ogni iniziativa utile, per quanto di competenza, per un rapido iter di nuove norme per la rigenerazione urbana – già avviato presso la competente commissione al Senato – per promuovere un ordinario sviluppo su scala nazionale di un'azione di rigenerazione urbana che persegua la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo;
5) ad assumere ogni utile iniziativa, in raccordo con le competenti Commissioni parlamentari, anche in vista della revisione organica del Testo unico dell'edilizia, ai fini di un adeguamento della normativa sulla contribuzione e sulla fiscalità urbana, tesa ad una maggiore tutela, dell'interesse pubblico, degli obiettivi di sostenibilità, di semplificazione per le imprese;
6) ad individuare procedimenti idonei, considerata l'importanza che in tema di interventi di rigenerazione urbana rivestono gli incentivi fiscali edilizi, affinché le giuste esigenze di efficace contrasto alle frodi non mettano a rischio gli interventi in corso o già programmati e la continuità degli investimenti nel settore.
(1-00576) «Morassut, Braga, Nardi, Rotta, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani, Berlinghieri, Fiano, De Luca».
La Camera,
premesso che:
la rigenerazione urbana rappresenta la vera grande sfida per lo sviluppo ecosostenibile di tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo alla riqualificazione del tessuto cittadino delle aree metropolitane, fortemente caratterizzato da periferie degradate, all'attivazione di processi di rinnovamento nelle città di media grandezza e alla rivitalizzazione dei piccoli e piccolissimi centri storici e borghi italiani;
oggi più che mai, si avverte l'urgenza di definire un perimetro entro cui ancorare interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni abitative, sociali, culturali, economiche, paesaggistiche nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e di partecipazione e in tale ottica il tema della rigenerazione urbana può rappresentare un'opportunità di rinascita e di ripresa dell'intero territorio nazionale, ma solo se orientata, attraverso puntuali finanziamenti e progetti tali da garantire l'attivazione di processi innovativi nella vita delle città e delle comunità;
rientra nella necessità di una riqualificazione delle aree urbane la salvaguardia e la tutela del carattere distintivo del «genio italiano», dell'architettura tradizionale, nella prospettiva della conservazione del patrimonio culturale tipico dell'identità italiana attraverso il ripensamento delle periferie dormitorio insediate con l'urbanistica moderna, oggi dissestate se non totalmente degradate, con progetti di rigenerazione organica o di sostituzione edilizia, con la reintroduzione dei concetti di città compatta e multifunzionale, organizzata intorno alle esigenze primarie della persona e della famiglia, a iniziare dalla possibilità di raggiungere a piedi i principali luoghi del proprio quartiere: servizi, scuole, commissariato di polizia o caserma carabinieri, municipio o uffici pubblici, chiesa e luoghi di culto, teatro, cinema, centro sportivo e altro;
le città, in particolare, dovranno essere i nuovi motori della strategia europea di sviluppo e dovranno essere in grado di supportare una crescita intelligente, grazie a investimenti più efficaci nell'istruzione, nella ricerca, nell'innovazione e nell'inclusione sociale; le aree urbane rivestono un ruolo centrale nell'ambito dei grandi temi della sostenibilità e devono essere percepite come insostituibili «acceleratori» nella crescita di una Nazione;
il processo di riqualificazione delle aree urbane ed extraurbane rientra in una tendenza culturale e politica consolidata in Europa e in Occidente, con l'introduzione di elementi fondamentali per realizzare la città sostenibile ed ecocompatibile, all'insegna della sicurezza sismica, del risparmio energetico, della bio architettura, della città compatta e multifunzionale, del ritorno alla bellezza e all'identità dei luoghi e degli stili, elementi che necessitano il superamento del concetto dirigista e obsoleto della zonizzazione;
in tale contesto, nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il recupero e la rigenerazione di edifici e territori urbani, con particolare attenzione a periferie e aree interne del territorio italiano, vengono qualificati come obiettivi principali all'interno della Missione 5 «Inclusione e coesione», Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore», Investimento 2.1 «Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale», al fine di supportare l'inclusione soprattutto giovanile, nonché favorire la riduzione delle dilaganti forme di degrado; la fase operativa dei progetti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza sta iniziando a entrare nel vivo e uno dei primi settori a muoversi in questo senso è stato proprio quello delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con il decreto del Ministero dell'interno adottato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il 30 dicembre 2021, recante «Contributi ai Comuni da destinare a investimenti in progetti di rigenerazione urbana anni 2021-2026», che ha stanziato risorse per 3,4 miliardi di euro nell'ambito del Pnrr e ha approvato gli elenchi dei comuni beneficiari dei contributi da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana con l'obiettivo di ridurre fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;
si tratta dei contributi previsti dall'articolo 1, commi 42 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2021, confluiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr);
al sensi dell'articolo 1, comma 1 del sopracitato decreto; «È approvato l'elenco dei progetti ammissibili, relativi alle istanze validamente trasmesse dai Comuni ai sensi del DPCM 21 gennaio 2021 e del successivo Decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021»;
al successivo articolo 2, comma 1, si dispone: «È approvata la graduatoria dei progetti ammissibili (...) individuati in quelli che presentano il valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), tenendo conto della quota riferita alla progettazione esecutiva e alle opere, in attuazione dell'art. 5 del DPCM del 21 gennaio 2021»;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, recante «Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale», disciplina le modalità con cui sarebbero stati erogati i fondi del bando, e all'articolo 5, comma 2, riporta: «Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata, tenendo conto della quota riferita alla progettazione esecutiva e alle opere, a favore dei comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM)»;
le richieste totali presentate sono per 2.418 progetti; la graduatoria stilata comprende 2.325 progetti ammissibili e, considerate le risorse stanziate, sono stati riconosciuti contributi a 483 comuni, per un totale di 1.784 opere;
su un totale di 7.904 comuni italiani, gli enti locali che hanno partecipato al bando sono 649, quelli che riceveranno il finanziamento sono 483;
i criteri di ripartizione delle risorse sono due, la distribuzione «almeno proporzionale alla popolazione residente» e il suddetto «Indice di vulnerabilità sociale e materiale», calcolato sulla base di sette indicatori; «incidenza percentuale delle famiglie monogenitoriali giovani (età del genitore inferiore ai 35 anni) o adulte (età del genitore compresa fra 35 e 64 anni) sul totale delle famiglie; incidenza percentuale delle famiglie con 6 e più componenti; incidenza percentuale della popolazione di età compresa fra 25 e 64 anni analfabeta e alfabeta senza titolo di studio; incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio assistenziale, ad indicare la quota di famiglie composte solo da anziani (65 anni e oltre) con almeno un componente ultraottantenne; incidenza percentuale della popolazione in condizione di affollamento grave (...); incidenza percentuale di giovani (15-29 anni) fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione scolastica; incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio economico, ad indicare la quota di famiglie giovani o adulte con figli nei quali nessuno è occupato o percettore di pensione per precedente attività lavorativa» (fonte Istat),
impegna il Governo:
1) ad adottare iniziative per integrare le risorse disponibili per investimenti in progetti di rigenerazione urbana con l'obiettivo di finanziare tutti i progetti già ritenuti ammissibili, valutando anche la indispensabile necessità di destinare ulteriore risorse economiche a nuovi progetti di rigenerazione urbana, presentati a seguito dell'emissione di nuovi bandi;
2) a adottare iniziative per integrare i criteri di distribuzione «almeno proporzionale alla popolazione residente» e dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (Ivsm) per la ripartizione tra gli enti locali di ulteriori contributi previsti da successivi bandi che riguardano il Piano nazionale di ripresa e resilienza con criteri aggiuntivi, tra i quali – ad esempio –: vulnerabilità della sicurezza e situazione dell'ordine pubblico, diffusione della criminalità, liberazione delle coste e dei siti archeologici e monumentali da abusivismo (a partire dagli ecomostri), rimodulazione delle aree di pregio delle città con esplicito divieto di trasformazioni nelle zone vincolate e comunque di conclamato interesse storico, artistico e culturale, ad eccezione della rimozione di manufatti edilizi oggetto di degrado, abbandono e fatiscenza;
3) ad assumere iniziative di competenza per supportare, anche dal punto di vista tecnico, i comuni in modo da renderli idonei a intercettare le risorse economiche disponibili presentando progetti ammissibili.
(1-00577) «Lollobrigida, Meloni, Rampelli, Foti, Montaruli, Trancassini, Albano, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, De Toma, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Osnato, Prisco, Rizzetto, Rotelli, Giovanni Russo, Rachele Silvestri, Silvestroni, Varchi, Vinci, Zucconi».
La Camera,
premesso che:
la rigenerazione urbana rappresenta una straordinaria occasione per ripensare le aree urbane e rimettere al centro il benessere delle persone, e allo stesso tempo anche una grande opportunità di rilancio economico, sociale e culturale per l'intero Paese;
sotto questo aspetto è necessario continuare e rafforzare gli interventi normativi finalizzati ad una maggiore e indispensabile semplificazione procedurale per poter favorire realmente la riqualificazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente, e contenere conseguentemente il consumo del suolo senza pervenire a blocchi, più o meno mascherati dell'attività edilizia, che rappresenta un comparto centrale per l'economia del nostro Paese;
va quindi avviato un piano di riqualificazione e rigenerazione urbana che consenta di adeguare il patrimonio edilizio a criteri estetici coerenti con le tipologie dei singoli territori, con le norme antisismiche e con le più moderne tecnologie di efficienza energetica. A tal fine, si ritiene altresì necessario armonizzare le leggi regionali oggi esistenti in Italia con un intervento articolato e strutturato da parte del legislatore centrale;
l'articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), ha assegnato contributi per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. A tal fine sono state stanziate risorse nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034;
il comma 43 del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019 ha quindi previsto l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per individuare i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate;
la normativa relativa all'erogazione dei contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana ha trovato quindi attuazione con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, a seguito dell'intesa acquisita in Conferenza Stato-città e autonomie locali il 26 novembre 2020. Si prevede che possano richiedere i suddetti contributi, i comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, non capoluogo di provincia, ed i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana che intendono realizzare interventi per la rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, che non siano integralmente finanziati da altri soggetti pubblici e/o privati;
il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, ha altresì definito i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione del contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, di cui all'articolo 1, comma 42, della citata legge n. 160 del 2019. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, si prevede che l'attribuzione venga effettuata, tenendo conto della quota riferita alla progettazione esecutiva e alle opere, a favore dei comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (Ivsm) come definito dall'Istat;
è stata subito evidente la necessità di prevedere una integrazione delle risorse vigenti al fine di poter erogare i previsti contributi in favore di tutti i progetti ritenuti ammissibili, in virtù del fatto che i progetti di rigenerazione urbana presentati per l'ammissione al finanziamento sono stati circa 2.400, per un totale di circa 650 comuni, appartenenti a tutte le aree geografiche del Paese;
sotto questo aspetto, l'articolo 20 del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha integrato le risorse di cui al comma 42, della legge n. 160 del 2019, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), per 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;
la suddetta linea di finanziamento è confluita nel Pnrr con l'utilizzo di una parte delle risorse attualmente stanziate a legislazione nazionale vigente per il periodo 2021-2026, pari a 2,8 miliardi di euro (le risorse complessive ammontano a 2,9 miliardi di euro), nonché con risorse aggiuntive per 500 milioni di euro, per un totale di 3.300 milioni di euro. Dette risorse, nell'ambito del Pnrr, sono confluite nella Missione 5: Inclusione e coesione; Componente C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore; Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale (3,30 miliardi);
successivamente, con la legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), sempre al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado ha assegnato ulteriori risorse per investimenti nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2022 a favore: a) dei «piccoli» comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15 mila abitanti, nel limite massimo di 5 milioni di euro; b) dei comuni più grandi sopra ai 15 mila abitanti che non beneficiano delle risorse previste dai citati commi 42-43 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019;
la medesima legge di bilancio 2022 pone comunque un limite alle risorse attribuibili ai comuni sopra i 15 mila abitanti, precisando che agli stessi possono essere attribuiti contributi, a valere sui suddetti 300 milioni stanziati, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2021, e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'interno del 30 dicembre 2021;
il decreto del Ministero dell'interno emanato il 30 dicembre 2021, in accordo con quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, ha provveduto a individuare i comuni beneficiari delle risorse previste dalla suddetta legge n. 160 del 2019 e ha determinato l'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune;
la lista dei comuni beneficiari pubblicata ha evidenziato come la riserva territoriale del 40 per cento unitamente all'applicazione della priorità per i progetti dei comuni con indice di vulnerabilità sociale e materiale di Istat abbia escluso dal finanziamento la quasi totalità dei comuni del Nord dell'Italia che avessero presentato richieste e progetti di rigenerazione urbana, pur se ritenuti ammissibili;
le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente per il finanziamento di progetti di rigenerazione urbana proposti dagli enti locali, come integrate dal decreto-legge n. 152 del 2021, ammontano a 3,4 miliardi di euro; mentre le richieste di finanziamento di progetti, attualmente avanzati dagli enti locali ammontano ad un onere complessivo di 4,3 miliardi di euro;
le problematiche del degrado urbano e del recupero delle periferie costituiscono temi di grande rilievo, molto sentiti dalle amministrazioni locali, che come tali necessitano di interventi finalizzati al loro recupero, come sottolineato anche dalla lettera a firma del Presidente Anci del 17 dicembre 2021 rivolta ai Ministri Franco e Lamorgese che manifestava il disappunto dell'Associazione rispetto all'assenza allo stato di una soluzione positiva della questione posta più volte, in varie sedi, in ordine alla necessità di integrare la posta finanziaria disponibile consentendo il finanziamento di tutti i progetti in corso di ammissione;
il 30 dicembre 2021, in sede di approvazione alla Camera del disegno di bilancio 2022, il Governo ha accolto l'ordine dei giorno Pella 9/03424/093 con il quale si è chiesto un impegno del Governo a integrare ulteriormente le risorse destinate al finanziamento di progetti di rigenerazione urbana, al fine di ampliare i progetti ammessi al finanziamento e di garantire che la quota di risorse attribuita ad interventi riguardanti il sud Italia sia pari al cinquanta per cento di quelle complessive;
in data 3 gennaio 2022, in una lettera sottoscritta da tutti i Presidenti delle Anci regionali, rivolta ai Ministri competenti, è stata sottolineata la necessità di integrare le risorse disponibili con un ulteriore stanziamento di circa 900 milioni di euro al fine di finanziare tutti i progetti ammissibili, in quanto opere medie e rapidamente cantierabili per le quali i comuni hanno già investito energie e risorse per la progettazione, anche per contribuire al raggiungimento dei target di spesa del Pnrr, previsti in modo stringente dalla Commissione europea;
il 10 gennaio 2022, in una lettera sottoscritta dai Presidenti di Anci, Upi e Conferenza delle regioni, a nome di tutte le autonomie territoriali, è stata nuovamente manifestata l'esigenza di valutare la situazione determinatasi in seguito alla pubblicazione della graduatoria dei comuni beneficiari della misura Pnrr cosiddetta rigenerazione urbana che, all'esito di un'accurata e lunga istruttoria, rischia di non finanziare molti comuni medio-grandi concentrati in alcune regioni in particolare del centro-nord;
si tratta di interventi fortemente attesi dalle comunità locali delle diverse regioni e che rispondono a bisogni di trasformazione generalizzata del territorio urbano, necessari per favorire lo sviluppo socio-economico dei diversi territori regionali,
impegna il Governo:
1) ad assumere tutte le iniziative di competenza al fine di individuare e integrare le risorse necessarie, pari a circa ulteriori 900 milioni di euro, nella misura che garantiscano comunque al Mezzogiorno risorse pari ad almeno il 40 per cento delle risorse complessive (pari a 4,3 miliardi di euro) per assicurare il finanziamento di tutti i progetti che abbiano superato il vaglio di ammissibilità e le progettazioni pronte e rapidamente cantierabili in grado di imprimere un forte sviluppo alle economie locali di tutto il territorio nazionale e di rispondere alle reali esigenze dei territori;
2) ad adottare iniziative volte a migliorare la performance dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (Ivsm) per la ripartizione tra gli enti locali di eventuali nuovi bandi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, adeguando i parametri per una distribuzione equa delle risorse a disposizione, ferma restando la riserva territoriale di almeno il 40 per cento a favore del Mezzogiorno;
3) a potenziare le iniziative normative solo in parte già avviate, finalizzate ad una maggiore e indispensabile semplificazione procedurale per favorire realmente la riqualificazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente, e contenere conseguentemente il consumo del suolo.
(1-00578) «Pella, D'Attis».
La Camera,
premesso che:
in data 30 dicembre 2021, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono stati individuati i comuni beneficiari dei contributi da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana con l'obiettivo di ridurre fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;
con il termine «rigenerazione urbana» si fa riferimento ai programmi di recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare e degli spazi, su scala urbana, volti a garantire, tra l'altro, la qualità dell'abitare, e ciò sia dal punto di vista ambientale, sia sociale, anche con riferimento alle aree urbane e alle periferie più degradate. Si tratta di interventi che intendono porre attenzione, altresì, al tema della salvaguardia di assetto del territorio, ambiente e paesaggio: le politiche per la rigenerazione urbana sono connesse anche con il tema della riduzione del consumo di suolo, poiché mirano a recuperare e restaurare il patrimonio edilizio esistente, regolando il ricorso al consumo di ulteriore suolo edificabile;
in tale direzione, l'impegno non può prescindere dal superamento dei divari territoriali, peraltro uno tra gli specifici obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), e richiamato, in specifico, nella gran parte delle Missioni;
è evidente che la rigenerazione urbana non possa prescindere dal garantire un seguito alle agevolazioni fiscali comprese nel cosiddetto «Superbonus» – volto ad un miglioramento dei problemi energetici, statici ed antisismici degli edifici – nonché l'accessibilità a tale misura, ferma restando la necessità di un rafforzamento dei controlli;
in linea con gli Obiettivi dell'Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile, l'obiettivo della rigenerazione urbana consiste nel realizzare, fondamentalmente, città sostenibili e più a misura d'uomo; è evidente, dunque, la rilevanza del tema, peraltro anche oggetto di diverse proposte di legge depositate in Parlamento;
per gli anni 2021-2026, i contributi confluiti nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), già ammontavano a euro 3,4 miliardi di euro. La procedura telematica, predisposta dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha rilevato – a fine dicembre 2021 – la presentazione di 649 certificazioni per un totale di 2.418 progetti ed una richiesta di risorse pari ad euro 4.402.667.449,17. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è stato determinato a favore dei comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (Ivsm) come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2021;
il Governo, da ultimo, si è impegnato ad assicurare i fondi necessari a finanziare alcuni progetti rimasti, di fatto, esclusi dalla rigenerazione, seppur approvati e già cantierabili. Tali fondi sono stati reperiti e sono stati destinati, a tal fine, ulteriori 905 milioni di euro, per il periodo 2022-2026;
i finanziamenti dello Stato copriranno tutti i progetti locali per la riqualificazione di edifici e spazi pubblici che hanno superato l'esame ministeriale, e non si limiteranno ai 1.784 in 483 comuni, coperti dai 3,4 miliardi di euro, fin qui a disposizione, e distribuiti con il decreto interministeriale del 30 dicembre scorso;
la grande sfida per lo sviluppo ecosostenibile di tutto il Paese, oltre agli stanziamenti evidenziati può contare, altresì, sui 159 interventi del PINQuA (Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare) per 2,82 miliardi di euro, su quelli che il Pnrr sta per finanziare attraverso i Piani urbani integrati da oltre 2,7 miliardi di euro per le città metropolitane e su quelli per 300 milioni di euro nei comuni sotto i 15.000 abitanti,
impegna il Governo:
1) ad adottare iniziative, con estrema urgenza, per:
a) introdurre, nel primo provvedimento utile, la norma relativa al nuovo stanziamento di 905 milioni di euro da destinare alla realizzazione dei progetti di rigenerazione urbana, presentati dalle amministrazioni comunali e dichiarati ammissibili;
b) assicurare le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per le amministrazioni del Mezzogiorno, al fine della riduzione dei divari territoriali tra tutte le aree del Paese;
c) garantire che le condizioni di vulnerabilità sociale e materiale, rappresentate nel criterio dell'Ivsm, permangano come criterio qualificante, perché siano assegnate le risorse ai comuni per la rigenerazione urbana;
d) valorizzare gli interventi di rigenerazione urbana, in piena coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, energetica e sociale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tenendo anche conto dei divari territoriali esistenti;
e) individuare puntuali interventi che garantiscano la continuità delle agevolazioni fiscali ricomprese nella misura del cosiddetto «Superbonus» – anche valutando una proroga per gli interventi riferiti alla edilizia residenziale pubblica – al fine di consentire agli operatori del settore di agire all'interno di un quadro normativo certo e consolidato dotato di margini operativi tali da rendere effettivo e non penalizzare il ricorso al meccanismo della cessione del credito, pur nella previsione di opportune misure di contrasto alle frodi, a tal fine rafforzando gli strumenti di controllo;
f) anche in considerazione della tempistica particolarmente stringente e delle scadenze imminenti, individuare modalità più snelle ed accessibili relativamente alle procedure da seguire per accedere ai suddetti finanziamenti.
(1-00579) «Baldino, Alemanno, Perconti, Orrico, Carabetta».
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Iniziative di competenza nei confronti di Poste italiane volte a garantire la continuità occupazionale, con particolare riferimento ai lavoratori in somministrazione che hanno prestato servizio nel corso del 2021 – 3-02744
PALAZZOTTO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
dal 31 dicembre 2021 non sono stati rinnovati i 425 contratti dei lavoratori in somministrazione che, tramite Adecco, prestavano la propria attività da circa 3 anni in Poste italiane;
da quanto si apprende Poste italiane continua a mettere in discussione, a giudizio dell'interrogante senza alcuna giustificazione, gli impegni già assunti al Ministero dello sviluppo economico circa la continuità occupazionale di questi lavoratori e con un atteggiamento giudicato incomprensibile non si è presentata all'incontro del 30 novembre 2021 con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la «procedura di raffreddamento» a seguito della proclamazione dello stato di agitazione da parte dei lavoratori;
la condizione di precarietà lavorativa nella quale versano i 425 lavoratori somministrati in missione in Poste italiane a parere dell'interrogante non è più accettabile e il Ministro interrogato deve farsi garante degli impegni sottoscritti chiamando Poste italiane alle proprie responsabilità verso i lavoratori, le lavoratrici e le loro famiglie, anche per evitare che si affermi un modello di precarietà generale nella più grande azienda di Stato nel nostro Paese;
il 19 gennaio 2022, dopo il presidio dei 425 lavoratori somministrati, il Governo si è impegnato ad aprire un tavolo di crisi entro metà febbraio 2022, tavolo sollecitato dalle organizzazioni sindacali il 4 febbraio 2022 con l'invio di una lettera al Ministero dello sviluppo economico;
con il perdurare della pandemia e dell'emergenza sanitaria che sta moltiplicando gli effetti di una crisi economica e sociale che era già presente nel nostro Paese ben prima dell'avvento del COVID, è compito prioritario del Governo compiere ogni sforzo per tutelare e salvaguardare l'occupazione nel nostro Paese, a partire dalle aziende controllate e partecipate dallo Stato che hanno il dovere sociale di anteporre il benessere pubblico, il diritto al lavoro, il sostegno alle famiglie a logiche di profitto e non è, quindi, ammissibile che le aziende di Stato siano le prime ad abbandonare lavoratrici e lavoratori, scaricando su di loro i costi di piani industriali in cui il profitto viene garantito dal ribasso sui diritti dei lavoratori –:
se il Governo, confermando l'impegno ad aprire urgentemente un tavolo di crisi, non intenda richiamare Poste italiane, azienda di Stato, al rispetto degli impegni presi e ad assicurare il mantenimento della continuità lavorativa di tutto il perimetro occupazionale esistente all'epoca del verbale sottoscritto al Ministero dello sviluppo economico nell'ottobre 2020 e alla condivisione di eventuali ulteriori percorsi occupazionali, al fine di garantire continuità occupazionale a tutti i 425 lavoratori e lavoratrici in somministrazione che hanno prestato servizio nel corso del 2021.
(3-02744)
Iniziative volte alla convocazione di un tavolo tra Eni, enti locali e associazioni sindacali per il rilancio dell'impianto Eni di Stagno (Livorno) – 3-02745
ANDREA ROMANO, NARDI, BENAMATI, BURATTI, CANTINI, CECCANTI, CENNI, CIAMPI, DI GIORGI, LOTTI, ROTTA, SANI, SENSI, BERLINGHIERI, LORENZIN e FIANO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
il futuro dell'impianto Eni di Stagno (Livorno) desta fortissime preoccupazioni negli oltre mille lavoratori diretti e dell'indotto, nelle associazioni sindacali e nelle amministrazioni locali dei comuni della costa livornese per il sommarsi dell'assenza di impegni chiari di parte aziendale circa le prospettive di investimento, della comunicazione relativa alla chiusura a fine 2022 della linea di produzione di carburanti, del mancato coinvolgimento dello stesso impianto nei piani di transizione energetica ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza;
in conseguenza di questo scenario di incertezza e dell'annunciata riduzione della produzione, alcune aziende dell'indotto hanno già avviato procedure di licenziamento;
il 5 agosto 2021 i sindaci dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti hanno scritto al Ministro interrogato sollecitando la convocazione urgente del comitato esecutivo dell'accordo di programma per il rilancio competitivo dell'area costiera livornese, sottolineando che tale comitato non si riunisce da oltre diciotto mesi, che la pandemia ha duramente colpito un territorio già riconosciuto come area di crisi industriale complessa, che esistono «forti elementi di incertezza sulle prospettive della raffineria Eni che devono trovare risposte, garantendo un futuro di lungo periodo di questo insediamento»; tale lettera non ha finora avuto alcuna risposta da parte del Ministro interrogato;
il 10 dicembre 2021 il presidente della regione Toscana Giani ha scritto al Ministro interrogato e in copia al Viceministro Todde, «sollecitando la convocazione di un tavolo presso il Ministero dello sviluppo economico per discutere la situazione della raffineria Eni di Livorno»;
il 6 ottobre 2021 il Viceministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin, rispondendo ad un'interrogazione in X Commissione (attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati presentata dal Partito democratico, ha affermato che «il Governo intende rispondere positivamente alla richiesta di un tavolo di confronto con Eni per condividere una strategia sul futuro dell'impianto»; ad oggi, trascorsi oltre quattro mesi dall'impegno formale assunto dal Governo, non si ha notizia di alcuna conseguente iniziativa del Ministero dello sviluppo economico –:
alla luce dei fatti esposti in premessa, quali iniziative concrete e urgenti il Governo intenda assumere per dar seguito all'impegno già preso in Commissione e, dunque, per convocare un tavolo tra Eni, enti locali e associazioni sindacali che abbia al centro la condivisione di una strategia industriale relativa all'impianto Eni di Stagno capace di dare certezze sugli investimenti e, quindi, sui livelli occupazionali della raffineria, la cui centralità per il territorio livornese e per l'intera costa toscana è imprescindibile da decenni.
(3-02745)
Iniziative di competenza per sostenere le piccole e medie imprese in relazione al rincaro dei costi dell'energia, anche attraverso la previsione di nuovi stanziamenti – 3-02746
DAVIDE CRIPPA, SUT, ALEMANNO, CARABETTA, CHIAZZESE, FRACCARO, GIARRIZZO, MASI, ORRICO, PALMISANO e PERCONTI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
alla crisi sanitaria e a quella economica, conseguita all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si è aggiunta l'impennata dei prezzi dell'energia e del gas con pesanti ripercussioni sulle imprese, oramai in forte difficoltà nel mantenere la propria capacità produttiva e nel far fronte al pagamento delle spese relative alle utenze;
nel comunicato dell'8 gennaio 2022, la Cgia ha segnalato che, rispetto al 2019, l'extra costo stimato che le imprese italiane sosterranno nel 2022, a causa solo dell'aumento del prezzo delle tariffe elettriche, ammonta a quasi 36 miliardi di euro;
tale evoluzione dello scenario energetico, secondo i calcoli effettuati dal Centro studi di Confindustria, comporta per la manifattura italiana un incremento di costi per la fornitura di energia che passano dagli 8 miliardi di euro circa nel 2019 ad oltre 20 miliardi di euro nel 2021 e ad oltre 37 miliardi di euro nel 2022, ovvero un costo complessivo del 350 per cento nel 2021 e del 650 per cento rispetto ai costi del 2020;
dal bilancio realizzato da Unioncamere-Bmti sull'evoluzione delle tariffe pagate nell'ultimo anno dalle piccole e medie imprese italiane del 13 gennaio 2022 emerge, inoltre, che a pesare sugli aumenti è il forte rincaro delle quotazioni internazionali del gas naturale, a causa degli squilibri nel mercato tra l'aumento della domanda mondiale di gas e le rigidità dell'offerta. Seppur in calo rispetto ai picchi di dicembre 2021, le quotazioni del gas naturale al Ttf, il mercato olandese di riferimento per l'Europa, si sono attestate a fine gennaio 2022 sugli 85 euro per megawatt, di fatto quadruplicate rispetto ad un anno fa;
il sostegno ai settori previsto dal recente decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (cosiddetto sostegni-ter), non pare suscettibile di garantire in via strutturale e permanente una soluzione alle criticità sopra menzionate e relative ai rincari dei costi dell'energia per le categorie produttive, gravemente colpite dalla cosiddetta pandemia energetica –:
quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare per sostenere le piccole e medie imprese, la cui capacità produttiva è fortemente penalizzata dall'impennata dei prezzi dell'elettricità e del gas, e se il Governo intenda, a tal fine, valutare l'opportunità di presentare al Parlamento una relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sullo scostamento dal percorso di rientro all'obiettivo di medio termine, al fine di proseguire nel percorso di mitigazione degli effetti negativi citati in premessa, anche prevedendo nuovi stanziamenti a favore delle imprese.
(3-02746)
Iniziative di competenza volte ad affrontare in termini strutturali la problematica dell'aumento dei costi dell'energia per le imprese – 3-02747
ANGIOLA e COSTA. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
la crescita dei prezzi dell'energia sta raggiungendo picchi insostenibili; il Consiglio europeo attesta un aumento del prezzo del gas del 170 per cento nella seconda metà del 2021 e l'Arera ha comunicato aumenti record del +55 per cento per l'elettricità e del +41,8 per cento per il gas nelle tariffe del mercato tutelato nel primo trimestre 2022;
le imprese italiane, in particolare le medio-piccole, sono da decenni penalizzate da un costo dell'energia maggiore rispetto ai nostri vicini dell'Eurozona; Confartigianato, ad agosto 2021, segnala che le utenze non domestiche che consumano fino a 20 megawatt (l'87,8 per cento dei punti di prelievo) pagano il prezzo più alto dell'elettricità nell'Unione europea, superiore del 18,1 per cento rispetto alla media; dal 2008 al 2020 il maggiore costo dell'elettricità pagato dalle imprese italiane rispetto all'Unione europea si attesta su una media del 25,5 per cento;
l'aumento del costo dell'energia è una delle cause che ha determinato la crescita dell'inflazione; Eurostat stima un aumento dei prezzi al consumo a gennaio del 5,1 per cento. Tuttavia questo aumento dei prezzi – di per sé dannoso per i cittadini – è molto inferiore all'aumento del costo dell'energia e sta mettendo in difficoltà le imprese, che non possono compensare l'aumento dei costi di produzione con un aumento proporzionale dei prezzi, costringendole in alcuni casi alla drammatica scelta di non produrre, ritenendolo più conveniente;
il Governo ha posto in essere diverse misure di brevissimo periodo – peraltro in linea con quello che Azione propone da settimane – come l'utilizzo dei proventi degli Ets per ridurre gli oneri generali di sistema per le famiglie e le imprese e la tassazione di parte degli extra-profitti per contenere l'aumento delle bollette. Tuttavia, molte di queste misure hanno un orizzonte temporale limitato al primo trimestre del 2022 e non è prevista la messa a disposizione, per le imprese gasivore, di una parte delle scorte strategiche di gas a prezzi calmierati, che l'interrogante ritiene necessaria per contenere l'aumento del prezzo medio annuale per queste imprese;
non sono infine previste azioni di lungo periodo, che non riguardano solo il Ministero dello sviluppo economico, come l'aumento strutturale della produzione nazionale di gas, la riforma del prezzo delle energie rinnovabili e quella delle aliquote delle royalty –:
quali iniziative di competenza, anche di carattere strutturale, intenda adottare a partire da aprile 2022 per consentire alle imprese, in particolare quelle gasivore, la pianificazione necessaria per uscire da questa grave crisi e continuare – o ricominciare – a produrre senza che questo determini perdite finanziarie.
(3-02747)
Iniziative del Governo per il contrasto degli aumenti del prezzo dell'energia e per la realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza – 3-02748
LOLLOBRIGIDA, MELONI, ALBANO, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, DE TOMA, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, GIOVANNI RUSSO, RACHELE SILVESTRI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, VINCI e ZUCCONI. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:
tutti i quotidiani di oggi, 8 febbraio 2022, hanno riportato le dichiarazioni rese dal Ministro interrogato, in occasione del suo intervento alla terza tappa a Genova di «Italia domani: dialoghi sul Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
secondo il Ministro interrogato, i rincari del prezzo dell'energia che stanno colpendo famiglie e imprese impediranno, di fatto, la transizione verso forme produttive ecologicamente più sostenibili, perché «l'aumento del costo dell'energia rischia di avere un costo totale l'anno prossimo superiore all'intero pacchetto del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
con riferimento all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, inoltre, l'impiego dei fondi sta segnando gravi ritardi per quanto riguarda gli obiettivi da realizzare e proprio i Ministeri più coinvolti sembrano non riuscire a gestire né la mole dei finanziamenti, né tantomeno il connesso impegno amministrativo e burocratico, oltre a subire le ricadute degli aumenti dei costi delle materie prime;
in questo quadro desta allarme anche quanto emerso a dicembre 2021 rispetto alle risorse del Fondo di sviluppo e coesione del periodo 2014-2020, che, a fronte di una disponibilità di 47,5 miliardi di euro programmati, ne ha visti impegnare poco più di 11 e pagati appena 4,2, fermandosi a una percentuale di spesa inferiore addirittura al 10 per cento –:
quali iniziative il Governo intenda assumere per contrastare gli aumenti del prezzo dell'energia e al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel rispetto dei tempi previsti, e un'ottimale allocazione delle relative risorse.
(3-02748)
Elementi in merito allo stato di avanzamento degli interventi connessi al progetto di risanamento e riqualificazione delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina – 3-02749
SIRACUSANO, PRESTIGIACOMO e CANNIZZARO. — Al Ministro per il sud e la coesione territoriale. — Per sapere – premesso che:
il decreto-legge n. 44 del 2021 ha introdotto, grazie ad un'importante iniziativa del Ministro interrogato, disposizioni finalizzate al risanamento e alla riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina, nonché ad assicurare gli investimenti necessari per il ricollocamento abitativo delle persone residenti;
con la richiamata disposizione, al fine di attuare con urgenza i necessari interventi di risanamento, è stata introdotta la figura del commissario straordinario, dotato di una struttura di supporto. Per i predetti interventi è stata autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027;
con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 2021, il prefetto di Messina, Cosima Di Stani, è stato nominato commissario straordinario del Governo per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, il risanamento, la bonifica e la riqualificazione urbana e ambientale, nonché per il ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti;
l'attuale emergenza epidemiologica ha aggravato la situazione di degrado di quell'area, in ragione dei concreti rischi per la salute dei suoi abitanti; si tratta di circa 8.000 persone che vivono, appunto, in condizioni fortemente precarie e senza i minimi requisiti igienico-sanitari –:
se intenda chiarire quali siano i termini di avanzamento degli interventi, con particolare riguardo alle attività sino ad oggi realizzate.
(3-02749)
Iniziative per un efficace monitoraggio dell'utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione al rispetto della clausola del 40 per cento a favore delle regioni del Mezzogiorno – 3-02750
D'ALESSANDRO, OCCHIONERO, MIGLIORE, FREGOLENT, UNGARO, MARCO DI MAIO e VITIELLO. — Al Ministro per il sud e la coesione territoriale. — Per sapere – premesso che:
il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, cosiddetto Governance Pnrr, prevede all'articolo 2, comma 6-bis, che «almeno il 40 per cento» delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno. La norma assegna, inoltre, al Dipartimento per le politiche di coesione il compito di sottoporre gli eventuali casi di scostamento alla cabina di regia, che è tenuta ad adottare le occorrenti misure correttive e compensative, nell'ambito dei suoi poteri di «indirizzo, impulso e coordinamento generale» sull'attuazione degli interventi del Piano;
in realtà sono di questi giorni, come riportato anche da qualificate fonti stampa, alcune polemiche riferite proprio al rispetto della clausola del 40 per cento da parte delle amministrazioni titolari degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, quali, da ultimo, il bando del Ministero dell'università e della ricerca che avrebbe ridotto la quota di finanziamento per le regioni del Mezzogiorno. A ciò si aggiungono le valutazioni, a suo tempo elaborate dall'Ufficio parlamentare di bilancio, in merito al bando da 2,4 miliardi di euro per gli asili nido, i cui criteri avrebbero penalizzato regioni del Sud quali la Campania e la Sicilia;
risulta complicato, inoltre, svolgere un'efficace azione di monitoraggio di tipo preventivo spesso per la mancanza di adeguata evidenza, da parte delle amministrazioni titolari degli interventi, della definizione dei criteri utilizzati per l'allocazione delle risorse ai singoli progetti –:
se vi siano delle disposizioni normative e procedurali, o siano previste specifiche linee guida, oltre a quelle già indicate in premessa, per rendere davvero efficace l'attività di monitoraggio prevista dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, «Governance Pnrr», anche per quanto concerne la fase preventiva all'elaborazione e alla predisposizione dei bandi.
(3-02750)
Stato dell'attuazione della legge delega n. 227 del 2021, volta alla revisione e al riordino della normativa vigente in materia di disabilità – 3-02751
MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CARRARA, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FIORINI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GASTALDI, GERARDI, GERMANÀ, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, LUCENTINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MARIANI, MATURI, MICHELI, MINARDO, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLIN, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RAVETTO, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SCOMA, SNIDER, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZANELLA, ZENNARO, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro per le disabilità. — Per sapere – premesso che:
con la legge 22 dicembre 2021, n. 227, approvata all'unanimità da entrambi i rami del Parlamento, il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle norme vigenti in materia di disabilità, in conformità alle disposizioni della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 e alla risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021 sulla protezione delle persone con disabilità;
la legge sopra citata prevede una serie di importanti misure e interventi che interessano, in particolare e tra l'altro: la «definizione della condizione di disabilità», la revisione dei suoi «processi valutativi di base», la «valutazione multidimensionale», la «realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato», nonché la «riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità»;
le disposizioni della legge delega declinano finalmente in principi e criteri direttivi le istanze avanzate, da molti anni, dalle persone con disabilità, dalle rispettive famiglie e dalle associazioni rappresentative della loro condizione. Si propone, quindi, di adottare una nuova definizione di disabilità, di riunificare gli organismi e le procedure esistenti, di superare i «rimpalli» delle competenze e di rafforzare il collegamento tra la parte sanitaria e quella socioassistenziale, anche attraverso la valorizzazione delle sinergie tra pubblico e terzo settore, promuovendo un cambiamento radicale di prospettiva che veda finalmente i servizi, le prestazioni e le istituzioni ruotare attorno alla persona con disabilità e non viceversa;
nei giorni in cui ricorrono le celebrazioni per il trentennale della legge n. 104 del 1992, le associazioni più rappresentative del mondo della disabilità hanno rimarcato l'importanza strategica di questa riforma per lo sviluppo di una società veramente inclusiva, obiettivo imprescindibile per la crescita del Paese, come ribadito anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza –:
se e quali aggiornamenti intenda fornire in merito all'iter attuativo della legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «delega al Governo in materia di disabilità», e all'adozione dei relativi decreti legislativi che ad essa dovranno dare seguito e sostanza.
(3-02751)
Iniziative di competenza per il riconoscimento sociale ed economico del caregiver familiare, con particolare riferimento all'utilizzo delle risorse previste ai fini di percorsi di formazione permanente – 3-02752
BOLOGNA. — Al Ministro per le disabilità. — Per sapere – premesso che:
in Italia si stimano circa 7 milioni di caregiver familiari, quasi sempre donne, madri, figlie, sorelle che assistono persone con disabilità. Il lavoro di cura informale non produce reddito ed è oneroso perché il 66 per cento dei caregiver familiari lasciano il lavoro per accudire il loro congiunto e spesso non sono formati per un'attività che comunque richiede delle competenze specifiche;
l'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020;
l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede un incremento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, attribuisce al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità la competenza di definire criteri e modalità di utilizzo del fondo;
l'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto la costituzione del Fondo per gli interventi legislativi di valorizzazione dell'attività di cura non professionale del caregiver, per la copertura finanziaria di interventi legislativi che valorizzino l'importanza, sociale ed economica, dell'attività di cura non professionale, con una dotazione nel triennio di programmazione 2021-2023 pari a 30 milioni di euro annui;
il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nella missione 6, mira a potenziare i servizi domiciliari affinché la casa diventi il primo luogo di cura quando possibile; per questo è necessario fornire servizi professionali di qualità che sostengano e affianchino il sistema di cura informale. Per la formazione del caregiver familiare sarebbe necessario vincolare una quota di finanziamento destinato alle regioni per interventi di sostegno del caregiver familiare di persone in condizione di disabilità –:
quali iniziative di competenza intenda assumere al fine del riconoscimento sociale ed economico del caregiver familiare, in particolare valutando la possibilità di allocare parte delle risorse dedicate ai caregiver a sostegno di percorsi di formazione permanente, atteso che una corretta formazione appare necessaria per l'idonea gestione dei sintomi della disabilità, coadiuvando e rafforzando l'operato dei professionisti sul territorio.
(3-02752)
TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: D'INIZIATIVA POPOLARE; ZAN ED ALTRI; CECCONI E MAGI; ROSTAN ED ALTRI; SARLI ED ALTRI; ALESSANDRO PAGANO ED ALTRI; SPORTIELLO ED ALTRI; TRIZZINO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MORTE VOLONTARIA MEDICALMENTE ASSISTITA (A.C. 2-1418-1586-1655-1875-1888-2982-3101-A)
A.C. 2-A – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.
A.C. 2-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai componenti dei Comitati di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Entrata in vigore)
1. Salvo quanto previsto dal comma 3, la presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Nelle more dell'entrata in vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento delle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, commi 554 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 205, conformemente alle prestazioni previste dalle disposizioni della presente legge e nei limiti delle risorse finanziarie destinate al medesimo Servizio sanitario nazionale dalla legislazione vigente.
3. Il comma 2 entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 5.76, 5.92, 5.100, 5.102, 5.122, 5.123, 5.127, 5.131, 6.100, 6.101, 6.102, 7.132, 9.104, 9.121, 9.122, 9.126 e 9.141, e sugli articoli aggiuntivi 5.0100, 5.0101, 5.0105, 8.0103, 9.0100, 9.0101, 9.0102, 9.0103, 9.0104 e 9.0105, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative.
A.C. 2-A – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge disciplina la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile e con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente e autonomamente alla propria vita, alle condizioni, nei limiti e con i presupposti previsti dalla presente legge e nel rispetto dei princìpi della Costituzione, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
PROPOSTE EMENDATIVE
EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
(Finalità)
Sopprimerlo.
*1.17. Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.
Sopprimerlo.
*1.116. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti, Versace, Rossello.
Al comma 1, sopprimere le parole da: della persona affetta fino a: clinica irreversibile.
1.25. Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.
Al comma 1, sostituire le parole da: irreversibile e con prognosi infausta fino a: dalla presente legge con le seguenti: in fase avanzata, con decorso mortale irreversibile e con prognosi infausta, di richiedere assistenza a seguito della scelta di porre fine volontariamente e autonomamente alla propria vita per avere rinunciato o rifiutato trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 22 dicembre 2017, n. 219,.
1.113. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Alessandro Pagano.
Al comma 1, sostituire le parole da: irreversibile e con prognosi infausta fino a: clinica irreversibile con le seguenti: o condizione clinica irreversibile e con prognosi infausta a breve termine.
1.121. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti, Versace, Rossello.
Al comma 1, dopo le parole: patologia irreversibile aggiungere le seguenti: in stato avanzato.
1.111. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Alessandro Pagano.
Al comma 1, sopprimere le parole: e con prognosi infausta.
1.30. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.
Al comma 1, sostituire le parole da: e con prognosi infausta fino a: irreversibile con le seguenti: in fase avanzata e con prognosi infausta prossima alla morte.
1.115. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Alessandro Pagano.
Al comma 1, sostituire le parole: e con prognosi infausta con le seguenti: in stato avanzato e con prognosi infausta prossima alla morte.
1.110. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Alessandro Pagano.
Al comma 1, sostituire le parole: e con prognosi infausta con le seguenti: dolorosa cronica divenuta da moderata a severa.
1.27. Bellucci, Varchi, Gemmato, Maschio, Vinci.
Al comma 1, sostituire le parole: e con prognosi con le seguenti: o con prognosi.
Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Tale persona deve altresì essere affetta da una patologia irreversibile o a prognosi infausta oppure portatrice di una condizione clinica irreversibile.
1.26. Magi, Sarli.
Al comma 1, sostituire le parole: e con prognosi con le seguenti: o con prognosi.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, lettera a), sostituire le parole: e con prognosi con le seguenti: o con prognosi.
1.100. Cecconi, Magi.
Al comma 1, dopo la parola: infausta aggiungere le seguenti: prossima alla morte.
1.112. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Alessandro Pagano.
Al comma 1, dopo la parola: infausta aggiungere le seguenti: a breve termine.
1.123. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti, Versace, Rossello.
Al comma 1, sopprimere le parole: o da una condizione clinica irreversibile.
*1.114. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Alessandro Pagano.
Al comma 1, sopprimere le parole: o da una condizione clinica irreversibile.
*1.122. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti, Versace, Rossello.
Al comma 1, sopprimere le parole: o da una condizione clinica irreversibile.
*1.124. Bologna, Parisse.
Al comma 1, sopprimere le parole: , al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita,.
1.33. Varchi, Maschio, Vinci, Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, sostituire la parola: autonomamente con le seguenti: autodeterminandosi in piena autonomia.
Conseguentemente, dopo la parola: presupposti aggiungere le seguenti: , requisiti e forma.
1.104. Annibali, Noja.
Al comma 1, sostituire le parole: alla propria vita, alle condizioni, nei limiti e con i presupposti previsti dalla presente legge e con le seguenti: a qualunque forma di accanimento terapeutico.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 9.
1.29. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.
Al comma 1, sopprimere le parole da: e nel rispetto fino alla fine del comma.
1.117. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti, Versace, Rossello.
Al comma 1, sopprimere le parole: della Costituzione.
1.118. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti, Versace, Rossello.
Al comma 1, sopprimere le parole: , della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e.
1.119. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti, Versace, Rossello.
Al comma 1, sostituire le parole da: , della Convenzione europea fino alla fine del comma, con le seguenti: e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
1.120. Zanettin, Bagnasco, Palmieri, Cristina, Pittalis, Siracusano, Saccani Jotti, Versace, Rossello.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , nonché della sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019.
1.28. Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.
EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
Sopprimerlo.
*1.6. Parisse, Bologna.
Sopprimerlo.
*1.13. Lupi.
Sopprimerlo.
*1.31. Varchi, Maschio, Vinci, Bellucci, Gemmato.
Al comma 1, sostituire la parola: facoltà con le seguenti: remota possibilità
1.12. Lupi.
Al comma 1, dopo la parola: patologia aggiungere le seguenti: gravissima e
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: e con prognosi infausta
1.10. Lupi.
Al comma 1, dopo la parola: patologia aggiungere le seguenti: gravissima e
1.11. Lupi.
Al comma 1, sostituire le parole da: e con prognosi infausta fino a: irreversibile con le seguenti: o condizione clinica irreversibile e con prognosi infausta a breve termine.
1.125. Parisse, Bologna.
Al comma 1, sostituire le parole da: e con prognosi infausta fino a: irreversibile con le seguenti: in fase avanzata e con prognosi infausta o una condizione clinica irreversibile in fase avanzata e a prognosi infausta.
1.127. Bologna, Parisse.
Al comma 1, sostituire le parole da: e con prognosi infausta fino a: irreversibile con le seguenti: in fase avanzata e con prognosi infausta.
1.128. Bologna, Parisse.
Al comma 1, sostituire le parole: e con prognosi con le seguenti: o con prognosi.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, lettera a), sostituire le parole: e con prognosi con le seguenti: o con prognosi.
*1.101. Trizzino.
Al comma 1, sostituire le parole: e con prognosi con le seguenti: o con prognosi.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, lettera a), sostituire le parole: e con prognosi con le seguenti: o con prognosi.
*1.102. Suriano, Sarli, Termini, Ehm, Benedetti, Massimo Enrico Baroni, Siragusa, Fratoianni.
Al comma 1,dopo le parole: o da una condizione clinica irreversibile aggiungere le seguenti: e con prognosi infausta a breve termine.
1.126. Parisse, Bologna.
Al comma 1, sopprimere le parole: e autonomamente
Conseguentemente all'articolo 2, comma 1:
sopprimere la parola: autonomo;
sostituire le parole: propria vita con le seguenti: vita della persona affetta da patologia irreversibile;
all'articolo 8, comma 1, alla parola: 580 premettere le seguenti: 575, 579,
1.15. Magi, Sarli.
Al comma 1, sopprimere le parole: e autonomamente
1.32. Varchi, Maschio, Vinci, Bellucci, Gemmato.