Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 22 marzo 2022

NUOVA ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 24 E DEL 25 MARZO 2022

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista della riunione del Consiglio europeo del 24 e del 25 marzo 2022

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 4 ore e 27 minuti.

Governo 30 minuti
Interventi a titolo personale 5 minuti 5 minuti
Gruppi 2 ore e 8 minuti
(discussione)
1 ora e 39 minuti
(dichiarazioni di voto)
MoVimento 5 Stelle 18 minuti 10 minuti
Lega – Salvini premier 17 minuti 10 minuti
Partito Democratico 13 minuti 10 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 12 minuti 10 minuti
Fratelli d'Italia 18 minuti 10 minuti
Italia Viva 8 minuti 10 minuti
Coraggio Italia 8 minuti 10 minuti
Liberi e Uguali 7 minuti 10 minuti
Misto: 27 minuti 19 minuti
  Alternativa 8 minuti 4 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 3 minuti 3 minuti
  Centro Democratico 2 minuti 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti 2 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 4 minuti 2 minuti
  Manifesta potere al popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 4 minuti 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti 2 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 2 minuti 2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 22 marzo 2022.

  Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Bergamini, Berlinghieri, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Caparvi, Carbonaro, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Carlo, Del Sesto, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Fitzgerald Nissoli, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Forciniti, Franceschini, Frassini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Lattanzio, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Maglione, Mandelli, Marattin, Marin, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mugnai, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Palmisano, Parolo, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Suriano, Tabacci, Tasso, Vignaroli, Viscomi, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili, Zolezzi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Bergamini, Berlinghieri, Bianchi, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Caparvi, Carbonaro, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Carlo, Del Sesto, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Fitzgerald Nissoli, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frassini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Lattanzio, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Maglione, Mandelli, Marattin, Marin, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Montaruli, Morelli, Mugnai, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Palmisano, Parolo, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Suriano, Tabacci, Tasso, Vignaroli, Viscomi, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili, Zolezzi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 21 marzo 2022 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   ANZALDI: «Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di realizzazione di una rete unica delle frequenze radiotelevisive terrestri in tecnica digitale» (3524);

   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'UVA: «Modifiche all'articolo 41 della Costituzione in materia di preservazione dell'economia dai condizionamenti criminali e di destinazione a fini istituzionali e sociali dei beni confiscati alle associazioni criminali» (3525).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):

  CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA: «Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero» (3473) Parere delle Commissioni I, V, XI, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   IX Commissione (Trasporti):

  PAITA ed altri: «Modifiche all'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e altre disposizioni per favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta» (3448) Parere delle Commissioni I, V, XII e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 marzo 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali in materia di servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 2022, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione alla notifica della società Wind Tre Spa, avente a oggetto la rinegoziazione commerciale del contratto sottoscritto da Wind Tre Spa con un fornitore intra-EU (Sirti Spa) e riguardante l'approvvigionamento di apparati da parte di un fornitore extra-EU, in particolare della fornitura di card e apparati Juniper Networks per l'espansione delle reti Backbone IP, DCN e MAN GE.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 marzo 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 2022, recante l'esercizio di poteri speciali, mediante l'esercizio del potere di opposizione, in relazione alla notifica della società Mars (HK) Information Technology Co. Limited, avente a oggetto l'acquisizione del 75 per cento del capitale sociale di Alpi Aviation Srl.

  Questo documento è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 16 marzo 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riferiti alla settimana 10-16 gennaio 2022, nonché il verbale della seduta del 21 gennaio 2022 della Cabina di regia istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020.

  Questi documenti sono depositati presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 16 marzo 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, l'ordinanza 21 gennaio 2022, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Sardegna e Sicilia, e l'ordinanza 21 gennaio 2022, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle regioni Calabria, Emilia Romagna e Toscana.

  Queste ordinanze sono depositate presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 17, 18 e 22 marzo 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (COM(2021) 891 final) – alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'Agenzia dell'Unione europea per le questioni relative agli stupefacenti (COM(2022) 18 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla II Commissione (Giustizia), alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e il suo allineamento ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale (COM(2022) 53 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme transitorie per l'imballaggio e l'etichettatura dei medicinali veterinari autorizzati a norma della direttiva 2001/82/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (COM(2022) 76 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 21 marzo 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un documento concernente la posizione del Governo nell'ambito della procedura di consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea sugli organismi per la parità – norme vincolanti.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata dal 14 al 17 febbraio 2022 e nella tornata del 1° marzo 2022, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2020/1429 per quanto riguarda la durata del periodo di riferimento per l'applicazione delle norme temporanee relative all'imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria (Doc. XII, n. 1067) – alla IX Commissione (Trasporti);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina (Doc. XII, n. 1068) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Doc. XII, n. 1069) – alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali);

   Risoluzione legislativa sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture (Doc. XII, n. 1070) – alla VIII Commissione (Ambiente);

   Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea alla Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale (Doc. XII, n. 1071) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione sulle sfide per le zone urbane nell'era post COVID-19 (Doc. XII, n. 1072) - alla V Commissione (Bilancio);

   Risoluzione sull'impatto delle riforme fiscali nazionali sull'economia dell'Unione europea (Doc. XII, n. 1073) - alla VI Commissione (Finanze);

   Risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata GMB151 (BCS-GM151-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 1074) - alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);

   Risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 (BCS-GHØØ2-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 1075) - alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);

   Risoluzione sul regolamento delegato della Commissione del 5 novembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda i periodi e le date di inammissibilità delle domande di sostegno (Doc. XII, n. 1076) - alla XIII Commissione (Agricoltura);

   Risoluzione sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2020 (Doc. XII, n. 1077) - alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   Risoluzione sulla valutazione dell'applicazione dell'articolo 50 TUE (Doc. XII, n. 1078) - alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);

   Risoluzione sull'attuazione della sesta direttiva IVA: cosa manca per ridurre il divario dell'IVA nell'Unione europea? (Doc. XII, n. 1079) - alla VI Commissione (Finanze);

   Risoluzione su rafforzare l'Europa nella lotta contro il cancro – Verso una strategia globale e coordinata (Doc. XII, n. 1080) - alla XII Commissione (Affari sociali);

   Risoluzione sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune – Relazione annuale 2021 (Doc. XII, n. 1081) - alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – Relazione annuale 2021 (Doc. XII, n. 1082) - alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);

   Risoluzione sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia – Relazione annuale 2021 (Doc. XII, n. 1083) - alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione sull'aggressione russa contro l'Ucraina (Doc. XII, n. 1084) - alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 18 e 21 marzo 2022, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati) (COM(2022) 68 final), corredata dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2022) 35 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 21 marzo 2022;

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo alla modifica degli allegati III e IV dell'accordo (COM(2022) 111 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 111 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in preparazione della 19ª riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CoP19 della CITES) (COM(2022) 116 final), corredata dai relativi allegati (COM(2022) 116 final – Annex 1 e COM(2022) 116 final – Annex 2), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione delle modifiche dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (COM(2022) 117 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 117 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda la proroga del potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati (COM(2022) 113 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 18 marzo 2022, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 21 marzo 2022.

Trasmissione dal Difensore civico
della regione Basilicata.

  Il Difensore civico della regione Basilicata, con lettera in data 22 marzo 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso Difensore civico nell'anno 2021 (Doc. CXXVIII, n. 29).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 marzo 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento alla dottoressa Anna Maria Carfora, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2505 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2022, N. 4, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AGLI OPERATORI ECONOMICI, DI LAVORO, SALUTE E SERVIZI TERRITORIALI, CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, NONCHÉ PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3522)

A.C. 3522 – Parere del Comitato per la legislazione

PARERE DEL COMITATO
PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 3522 e rilevato che:

   sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

    il provvedimento, originariamente composto da 33 articoli per un totale di 129 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 84 articoli, per un totale di 278 commi; esso appare riconducibile, sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di fronteggiare la crisi economica determinata dall'emergenza COVID-19, anche per quanto concerne gli effetti derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico; a tale riguardo si ricorda che la Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) ha elaborato la categoria di «provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo» per descrivere quei provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo»; al tempo stesso però la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la «materia finanziaria», in quanto essa si «riempie dei contenuti definitori più vari» e perché la «materia finanziaria» risulta concettualmente «anodìna», dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura «finanziaria»; il riferimento ad essa, come identità di ratio, può risultare pertanto «in concreto non pertinente»; ciò premesso, si valuti l'opportunità di approfondire la coerenza con la finalità unitaria sopra indicata delle seguenti disposizioni: articolo 3, comma 2-bis (introduzione di un nuovo codice ATECO per le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati); articolo 3, comma 4-bis (attribuzione di uno specifico codice ATECO alle attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio); articolo 4, comma 3-ter (finanziamento per il centenario dell'autodromo di Monza); articolo 8-bis (requisiti degli immobili ai fini dell'acquisto per la destinazione ad archivi di Stato); articolo 10-ter (requisiti del perito tecnico agrario abilitato a rilasciare perizie nel settore agricolo); articolo 19, comma 3-quater (trattamento economico del presidente dell'INVALSI); articolo 23-ter (indennità supplementare di comando per comandanti stazioni dei carabinieri); articolo 23-quinquies (inabilità ormeggiatori e barcaioli); articolo 27, comma 2 (correzione di un errore materiale della legge europea 2019-2020, l. n. 238 del 2021); articolo 27-bis (istituzione della categoria dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura); articolo 31 (disciplina della nomina del Commissionario straordinario per le celebrazioni del Giubileo 2025);

    con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 280 commi, 29 richiedono l'adozione di provvedimenti ministeriali attuativi; in particolare è prevista l'adozione di 2 DPCM, 23 decreti ministeriali; 4 provvedimenti di altra natura; in 9 commi è inoltre previsto il coinvolgimento del sistema delle conferenze; 3 commi necessitano della preventiva autorizzazione della Commissione europea;

    il provvedimento è stato trasmesso dal Senato a dieci giorni dal termine per la conversione in legge; si tratta di una circostanza che, pur in presenza di precedenti, va valutata alla luce dell'esigenza – segnalata anche dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 60 del 2020 – di mantenere un ragionevole equilibrio nelle procedure parlamentari, in particolare garantendo la possibilità di un esame effettivo e compiuto da parte del secondo ramo; in proposito si richiamano le raccomandazioni già formulate dal Comitato nei pareri resi nella seduta del 7 ottobre 2020, sul disegno di legge C. 2700 di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020, e nella seduta dell'11 novembre 2021, sul disegno di legge C. 3363 di conversione del decreto-legge n. 127 del 2021;

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, il comma 2 dell'articolo 1 prevede misure di sostegno per le attività sospese fino al 31 marzo 2021 dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 221 del 2021; tuttavia l'articolo 6, comma 2 prevede per le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati una sospensione fino al 10 febbraio 2022; al capoverso 11-bis del comma 1 dell'articolo 19-ter andrebbe chiarita la portata della previsione che prevede che il dirigente dell'Ufficio scolastico del Friuli Venezia Giulia «adatti» alla specificità delle scuole di lingua slovena due specifiche disposizioni di legge (i commi 10 e 11 dell'articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 in materia di concorsi scolastici); il comma 1 dell'articolo 22-ter prevede che le misure di assistenza abitativa introdotte dall'articolo in occasione di eventi calamitosi siano subordinate alla verifica del perdurare dell'inagibilità dell'immobile; al riguardo, si valuti l'opportunità di specificare meglio la procedura di dichiarazione di inagibilità dell'immobile; il comma 5-bis dell'articolo 24, al primo periodo, attribuisce alle autorità competenti regionali e locali la facoltà di prorogare la durata del contratto del servizio di trasporto pubblico locale, oltre che negli altri casi previsti dalla legislazione vigente, anche in presenza di un impegno da parte del gestore a significativi investimenti; il secondo periodo dispone però che la «proroga si ritiene necessaria» e ne individua la durata non oltre il 31 dicembre 2026, il che potrebbe prefigurare, in capo all'autorità competenti, un obbligo di prorogare il contratto e non una facoltà; il comma 2-bis dell'articolo 25 affida a un decreto del Ministro delle infrastrutture le modalità di ripartizione delle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 294, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) per le compensazioni alle imprese ferroviarie di trasporto merci in alcune regioni senza tuttavia includere, a differenza del comma 294 richiamato, la regione Sardegna; l'articolo 26-bis prevede che «le regioni possono promuovere attraverso canali informatici sul web e sul territorio apposite iniziative al fine di far conoscere la rete di aziende aderenti al turismo lattiero caseario o vie del formaggio»; al riguardo, andrebbe approfondita l'effettiva portata normativa della disposizione;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    nel provvedimento risulta «confluito», nel corso dell'esame al Senato, il decreto-legge n. 13 del 2022, ancora in corso di conversione e all'esame del Senato (S. 2545); sul punto, si rileva che il Comitato ha costantemente raccomandato di evitare siffatta confluenza, limitandola a circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dell'esame parlamentare (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 9 marzo 2022 sul disegno di legge C. 3492 di conversione del decreto-legge n. 16 del 2022); in tal senso si esprimono anche gli ordini del giorno 9/2835-A/10 e 9/2845-A/22, approvato il primo nella seduta della Camera del 20 gennaio 2021 e accolto con riformulazione dal Governo il secondo nella seduta del 23 febbraio 2021; si ricorda infine che anche la lettera del Presidente della Repubblica ai presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021 segnala che «la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare»;

    si valuti l'opportunità di approfondire alcune disposizioni con riferimento alla loro conformità con il sistema delle fonti; in particolare, il comma 5-ter dell'articolo 9 demanda a uno o più DPCM, su proposta del Ministro per il Sud, di concerto con altri ministri, d'intesa con la regione Puglia e sentiti gli enti locali interessati, l'identificazione delle opere infrastrutturali per i giochi del Mediterraneo di Taranto 2026; al riguardo, si ricorda che il DPCM risulta allo stato, nell'ordinamento, un atto atipico; pertanto un suo frequente utilizzo, mutuando procedure tipiche dell'adozione dei regolamenti, quali il concerto dei ministri interessati, rischia di tradursi in un impiego non corretto delle fonti del diritto; il comma 1 dell'articolo 10-bis e il comma 6 dell'articolo 19-quinquies prevedono l'adozione di decreti, rispettivamente del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'università e della ricerca, dei quali viene esplicitata la natura non regolamentare; in proposito, si ricorda che il ricorso a decreti di natura non regolamentare è costantemente censurato dal Comitato, in coerenza con la sentenza n. 116 del 2006 della Corte Costituzionale, che ha qualificato tali decreti come «atti dall'indefinibile natura giuridica»; il comma 2 dell'articolo 19-bis demanda a DPCM adottati ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018 l'adeguamento del regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole; al riguardo, in linea con quanto in più occasioni rilevato dal Comitato, si segnala che la previsione non appare coerente con un utilizzo appropriato delle fonti normative in quanto si demanda a un DPCM, allo stato un atto atipico nell'ordinamento, la definizione di una disciplina – quella dell'organizzazione dei ministeri – che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto cioè i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge n. 400 del 1988 (si veda ad esempio il parere reso nella seduta del 2 agosto 2018 sul disegno di legge C. 1041 di conversione del decreto-legge n. 86 del 2018); il capoverso 1-undecies del comma 1 dell'articolo 25-bis consente a un decreto del Ministro della salute di far cessare l'applicazione delle disposizioni dei precedenti capoversi 1-novies e 1-decies, prefigurando una sorta di «delegificazione spuria»; l'articolo 31 specifica che il Commissario straordinario per il Giubileo 2025 non è nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, prefigurando così una deroga alla disciplina generale in materia, in più occasioni censurata dal Comitato (si veda da ultimo il parere reso nella seduta dell'8 settembre 2021 sul disegno di legge C. 3257 di conversione del decreto-legge n. 103 del 2021); in questo caso poi la «fuga dalla legge n. 400» appare tanto più singolare nella misura in cui si è già provveduto alla nomina del Commissario straordinario in questione nel rispetto del citato articolo 11 e cioè con DPR previa deliberazione del Consiglio dei ministri (riunione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2022); oggetto di deroga appare quindi il solo comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 400 che prevede che sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato;

    il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

   formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 2; l'articolo 19-ter; l'articolo 22-ter; l'articolo 25, comma 2-bis; l'articolo 24, comma 5-bis; l'articolo 26-bis;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 9, comma 5-ter; l'articolo 10-bis, comma 1; l'articolo 19-bis, comma 2; l'articolo 19-quinquies, comma 6; l'articolo 25-bis, comma 1; l'articolo 31;

  il Comitato raccomanda infine:

   abbia cura il Governo, per le ragioni esposte in premessa, di evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge e di provocare un danno, oltre che alla comprensibilità dei testi da parte dei cittadini, anche agli equilibri istituzionali; detta confluenza in unico testo di più decreti-legge contribuisce infatti all'aumento delle dimensioni dei testi all'esame del Parlamento e quindi alla loro complessità, con la conseguenza di concentrare la discussione nel primo ramo di esame; in questo modo si prefigura un monocameralismo di fatto che necessita invece di essere decisamente superato;

   abbiano cura il Legislatore e il Governo di avviare una riflessione al fine di evitare in futuro la concentrazione dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge nel primo ramo di esame, nell'ottica di garantire il rispetto di un ragionevole equilibrio nelle procedure parlamentari, richiamato anche dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 60 del 2020;

   abbiano cura il Governo e il Parlamento di volersi attenere alle indicazioni di cui alle sentenze n. 22 del 2012 e n. 32 del 2014 della Corte costituzionale in materia di decretazione d'urgenza, «evitando la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei».

A.C. 3522 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 13 del 2022.
  3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni abrogate dal decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13.
  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I
SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19

Articolo 1.
(Misure di sostegno per le attività chiuse)

  1. Il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato in misura pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 destinati alle attività che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221. Per l'attuazione della presente disposizione si applicano, in quanto compatibili, le vigenti misure attuative disciplinate dall'articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.
  2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, sono sospesi:

   a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;

   b) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di gennaio 2022.

  3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Articolo 2.
(Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato «Fondo per il rilancio delle attività economiche», con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.
  2. Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal presente articolo, le imprese di cui al comma 1 devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subìto una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021. Alla data di presentazione della domanda le medesime imprese devono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti:

   a) avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle imprese per una delle attività di cui al comma 1;

   b) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

   c) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato di cui al comma 3;

   d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

  3. I contributi, quantificati con le modalità di cui al comma 5, sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01 e successive modificazioni, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Nel caso di applicazione del predetto Quadro temporaneo, la concessione degli aiuti è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  4. Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza al Ministero dello sviluppo economico, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi, comprovati attraverso apposite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'istanza deve essere presentata entro i termini e con le modalità definite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, con il quale sono fornite, altresì, le occorrenti indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e ogni altro elemento necessario all'attuazione della misura prevista dal presente articolo. Il medesimo provvedimento fornisce le necessarie specificazioni in relazione alle verifiche e ai controlli, anche con modalità automatizzate, relative ai contenuti delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti nonché al recupero dei contributi nei casi revoca, disposta ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 in caso di rilevata assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili. In ogni caso, all'erogazione del contributo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e le verifiche sulla regolarità contributiva delle imprese beneficiarie.
  5. Successivamente alla chiusura del termine finale per la trasmissione delle istanze di accesso al contributo, fissato con il provvedimento di cui al comma 4, le risorse finanziarie del fondo previsto al comma 1 sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta, come segue:

   a) sessanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a quattrocentomila euro;

   b) cinquanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;

   c) quaranta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro.

  6. Ai fini della quantificazione del contributo ai sensi del comma 5 rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo che, con riferimento a ciascuna impresa istante, l'importo del contributo determinato ai sensi del comma 5 è ridotto qualora necessario al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile ai sensi del comma 3. Ai predetti fini, il provvedimento previsto dal comma 4 individua, tra l'altro, anche le modalità per assicurare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile.
  7. Qualora la dotazione finanziaria di cui al comma 1 non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi previste dal comma 5.
  8. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo dell'1,5 per cento delle risorse stesse.
  9. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Articolo 3.
(Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)

  1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementata di 20 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Al riparto delle risorse si procede secondo le modalità di cui al richiamato articolo 26 del decreto-legge n. 41 del 2021 ed il termine per l'adozione del decreto di riparto decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. All'articolo 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'HORECA e altri settori in difficoltà»;

   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono stanziati 40 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, come attività prevalente comunicata ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, una di quelle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che nell'anno 2021 hanno subìto una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione di cui al primo periodo deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021;

   c) al comma 3, le parole: «Agli oneri derivanti dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dal comma 1».

  3. Il credito d'imposta di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto, per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.51, 47.71, 47.72. Conseguentemente, all'articolo 48-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «150 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti «250 milioni di euro per l'anno 2022».
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Articolo 4.
(Fondo Unico Nazionale Turismo)

  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, l'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto, con le medesime modalità, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla predetta conversione. Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente comma è riconosciuto nel limite di 60,7 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e alle minori entrate derivanti dal comma 2 valutate in 9,8 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Articolo 5.
(Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili)

  1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta alle imprese del settore turistico, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4. L'efficacia della presente misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 128,1 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Articolo 6.
(Buoni per servizi termali)

  1. In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, i buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non fruiti alla data dell'8 gennaio 2022, sono utilizzabili entro la data del 31 marzo 2022.

Articolo 7.
(Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

  1. I datori di lavoro dei settori di cui ai codici ATECO indicati nell'allegato I al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

   a) per l'anno 2022 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

   b) per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 32.

Articolo 8.
(Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura)

  1. I fondi di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituiti nello stato di previsione del Ministero della cultura, sono incrementati per l'anno 2022 di 50 milioni di euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.
  2. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022.
  3. All'articolo 65, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
  4. Ai fini di cui al comma 3, il fondo istituito dall'articolo 65, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato di 3,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 108,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Articolo 9.
(Disposizioni urgenti in materia di sport)

  1. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già prorogate dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. A tal fine è autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022, che costituisce tetto di spesa.
  2. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, la dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di euro 20 milioni per l'anno 2022. Tale importo costituisce limite di spesa ed è destinato all'erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche.
  3. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, le risorse del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
  4. Il «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
  5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con risorse ai sensi dell'articolo 32.

Articolo 10.
(Piano transizione 4.0)

  1. All'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.».
  2. Al maggior onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutato in 11,1 milioni di euro nel 2023, 25 milioni di euro nel 2024, 38,8 milioni di euro nel 2025, 30,5 milioni di euro nel 2026, 16,6 milioni di euro nel 2027 e 2,8 milioni di euro nel 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

TITOLO II
REGIONI ED ENTI TERRITORIALI

Articolo 11.
(Contributo statale alle spese sanitarie collegate all'emergenza COVID-19 sostenute dalle regioni e dalle province autonome)

  1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 8-septies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Articolo 12.
(Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno)

  1. Il fondo di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per i mancati incassi relativi al primo trimestre del 2022, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 aprile 2022.
  3. All'onere di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Articolo 13.
(Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021)

  1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  2. All'articolo 1, comma 823, della legge n. 178 del 2020, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le eventuali risorse ricevute in eccesso dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.».
  3. Gli enti locali che utilizzano le risorse di cui al comma 1 nell'anno 2022 sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2022. La certificazione di cui al primo periodo non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome.
  4. Gli enti locali che trasmettono la certificazione di cui al comma 3 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2023, ma entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi dell'articolo 1, comma 822, primo periodo, della legge n. 178 del 2020, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024. Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 3 è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è comminata in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione di cui al comma 3 entro la data del 31 luglio 2023. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  5. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «31 ottobre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023».
  6. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022».

TITOLO III
MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI
DELL'ENERGIA ELETTRICA

Articolo 14.
(Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW)

  1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 504 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1 gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Qualora i versamenti mensili risultino inferiori al fabbisogno di cassa della CSEA, come determinato ai sensi del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, può autorizzare, su richiesta della CSEA, il ricorso ad anticipazioni della tesoreria statale da estinguere entro il 31 dicembre 2022.
  3. Qualora i versamenti di cui al comma 2, effettuati dal GSE a favore di CSEA, siano inferiori all'importo di 1.200 milioni di euro, alla differenza si provvede, entro l'anno 2022, mediante il versamento per pari importo alla CSEA di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, relative all'anno 2021, destinati ai ministeri interessati, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato. A tal fine non si dà luogo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti nella Tesoreria dello Stato sino al conseguimento da parte di CSEA dell'importo spettante ai sensi del comma 2.

Articolo 15.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore)

  1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 540 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

   a) quanto a 405 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario;

   b) quanto a 24,11 milioni di euro mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla soppressione delle misure agevolative previste all'articolo 18, comma 1;

   c) quanto a 110,89 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32.

  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora, a seguito del predetto monitoraggio, l'utilizzo complessivo del credito di imposta di cui al comma 1, risulta inferiore alla spesa indicata al comma 3, la differenza è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ai pertinenti capitoli dei ministeri interessati.

Articolo 16.
(Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)

  1. A decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022, sull'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull'energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (GSE) calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):

   a) un prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei prezzi zonali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fino al 31 dicembre 2020, rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevati dall'ISTAT, ovvero, qualora l'impianto sia entrato in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, alla media dei prezzi zonali orari registrati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2020 rivalutati secondo la medesima metodologia;

   b) il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto che non rispettano le condizioni di cui al comma 5, il prezzo medio indicato nei contratti medesimi.

  3. Qualora la differenza di cui al comma 2 sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente.
  4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché le modalità con le quali i relativi proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di cui al comma 2, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.

Articolo 17.
(Modifiche alla disciplina della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC)

  1. Al fine di accelerare ulteriormente i processi autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e incrementare il livello di autosufficienza energetica del Paese, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2-bis:

    1) il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno ad eccezione dei componenti nominati ai sensi del quinto periodo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, su proposta del presidente, i componenti della Commissione di cui al comma 1, fino a un massimo di sei, possono essere nominati anche componenti della Commissione di cui al presente comma.»;

    2) è inserito, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica anche ai lavori istruttori svolti dai Commissari nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori.»;

   b) dopo il comma 2-septies, è inserito il seguente:

   «2-octies. Allo scopo di consentire l'incremento di operatività delle Commissioni di cui ai commi 1 e 2-bis, le stesse possono avvalersi di un contingente massimo di quattro unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, che il Comando medesimo provvede a individuare e distaccare entro dieci giorni dalla richiesta del Ministero della transizione ecologica.».

Articolo 18.
(Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)

  1. Alla tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i numeri 4 e 14 sono soppressi.
  2. All'articolo 22 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 2-ter è abrogato.
  3. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole «sviluppo delle imprese» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, del carbone e del gas naturale».

TITOLO IV
ALTRE MISURE URGENTI

Articolo 19.
(Misure urgenti per la scuola, l'università e la famiglia)

  1. Al fine di assicurare la fornitura di mascherine di tipo FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di autosorveglianza di cui all'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, sulla base di un'attestazione dell'istituzione scolastica interessata che ne comprovi l'effettiva esigenza, le farmacie e gli altri rivenditori autorizzati che hanno aderito al protocollo d'intesa stipulato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, forniscono tempestivamente le suddette mascherine alle medesime istituzioni scolastiche, maturando il diritto alla prestazione di cui al comma 2. Per l'attuazione del primo periodo, il fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato nel limite di spesa di 45,22 milioni di euro nel 2022.
  2. Al fine di corrispondere quanto dovuto per la fornitura di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione provvede tempestivamente al riparto del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il successivo trasferimento, in unica soluzione, delle somme necessarie alle istituzioni scolastiche. Le modalità attuative sono definite con decreto del Ministero dell'istruzione.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
  4. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi che hanno beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 33, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021 possono presentare un'ulteriore richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso, senza oneri a carico della finanza pubblica. Resta ferma la possibilità per le università di finanziare le borse di studio corrispondenti al periodo della proroga con proprie risorse, ovvero a valere sulle risorse provenienti da convenzioni con altri soggetti, pubblici o privati.
  5. Della proroga di cui al comma 4 possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca, per i quali la pubblica amministrazione di appartenenza può prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.
  6. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera d), primo periodo, dopo le parole «provvedimenti dell'autorità giudiziaria» sono inserite le seguenti: «, esclusi in ogni caso i figli, ancorché per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c)»;

   b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: «4-ter. Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.».

Articolo 20.
(Disposizioni in materia di vaccini anti Sars-CoV2 e misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare)

  1. All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall'autorità sanitaria italiana. Al relativo onere, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 32. Le risorse sono stanziate in apposito fondo nel bilancio del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonché al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondersi da parte di queste, come comunicati annualmente dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti, nonché, sulla base delle richiamate comunicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'entità e le modalità di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni.»
  2. Al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto da SARS-CoV-2, e di assicurare continuità operativa delle unità mediche e scientifiche preposte alla erogazione delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare per il contrasto alla diffusione del COVID-19, il Ministero della difesa, nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e in coerenza con il Piano di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fino a un massimo di quindici unità di personale di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, il personale che ha superato le procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, nel limite di spesa pari a euro 611.361 a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero della difesa già maturate e disponibili a legislazione vigente.
  4. Per il potenziamento dei servizi sanitari militari e del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 in sinergia con il servizio sanitario nazionale mediante l'incremento delle attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, diagnostiche molecolari, di sequenziamento, di profilassi e di cura, è autorizzata la spesa complessiva di euro 8.000.000 per l'anno 2022 per l'adeguamento infrastrutturale e bioinformatico delle strutture nonché per l'approvvigionamento di dispositivi medici, macchinari e presìdi igienico-sanitari.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a euro 8.000.000 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Articolo 21.
(Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della sanità digitale)

  1. Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale»;

   b) al comma 2:

    1) alla lettera a), la parola «prevenzione,» è soppressa;

    2) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

   «a-bis) prevenzione;

   a-ter) profilassi internazionale;»;

   c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «di cui al comma 15-ter» sono inserite le seguenti: «e alimenta l'ecosistema dati sanitari (EDS) di cui al comma 15-quater»;

   d) al comma 4, le parole «che prendono in cura l'assistito» sono soppresse;

   e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

   «4-bis. Le finalità di cui alla lettera a-bis) del comma 2 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, dagli esercenti le professioni sanitarie nonché dagli Uffici delle Regioni e delle Province autonome competenti in materia di prevenzione sanitaria e dal Ministero della salute.
   4-ter. Le finalità di cui alla lettera a-ter) del comma 2 sono perseguite dal Ministero della Salute.»;

   f) al comma 5, le parole «alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), a-bis) e a-ter)»;

   g) al comma 6-bis, secondo periodo, le parole da «secondo modalità» fino alla fine del comma sono soppresse;

   h) al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le parole «entro 90 giorni dalla di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono soppresse;

    2) dopo le parole «innovazione tecnologica» sono inserite le seguenti: «e la transizione digitale»;

    3) le parole «il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e» sono soppresse;

    4) le parole «ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,» sono soppresse;

    5) le parole «i sistemi di codifica dei dati,» sono soppresse;

    6) dopo le parole «di cui ai commi 4» sono inserite le seguenti: «4-bis, 4-ter,»;

    7) le parole da «, i criteri per l'interoperabilità» fino alla fine del comma sono soppresse;

   i) il comma 9 è abrogato;

   l) i commi 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

   «13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con uno o più decreti del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati da raccogliere nei singoli registri e sistemi di sorveglianza di cui al presente articolo, i soggetti che possono avervi accesso e i dati da questi conoscibili, le operazioni eseguibili, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.
   14. I contenuti dei decreti di cui al comma 13 devono in ogni caso informarsi ai principi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;

   m) al comma 15, dopo le parole «dal decreto di cui al comma 7» sono inserite le seguenti: «e dalle linee guida di cui al comma 15-bis»;

   n) il comma 15-bis è sostituito dal seguente: «15-bis. Per il potenziamento del FSE, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), previa approvazione del Ministro della salute, del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta periodicamente apposite linee guida. In sede di prima applicazione, le linee guida di cui al primo periodo sono adottate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le linee guida dettano le regole tecniche per l'attuazione dei decreti di cui al comma 7, ivi comprese quelle relative al sistema di codifica dei dati e quelle necessarie a garantire l'interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono entro tre mesi dalla data di pubblicazione e di aggiornamento delle linee guida un piano di adeguamento ai decreti di cui al comma 7 e alle linee guida. I piani regionali di adeguamento del FSE sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del Ministero della salute e della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con il supporto dell'AGENAS. La regione o provincia autonoma che non abbia presentato il piano regionale nei termini previsti, ovvero che abbia presentato un piano regionale non conforme alle linee guida, ovvero che non abbia attuato il piano adottato è tenuta ad avvalersi dell'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, numero 3). Nel caso di inerzia o ritardo nella presentazione o nell'attuazione del predetto piano di adeguamento ovvero anche nei casi di mancato rispetto dell'obbligo di avvalimento della infrastruttura nazionale di cui al sesto periodo, si procede all'esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Resta fermo che la predisposizione e l'attuazione del piano regionale di cui al presente comma in conformità a quanto disposto dal decreto di cui al comma 7 e alle linee guida sono ricomprese tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome per l'accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale da verificare da parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della predetta intesa del 23 marzo 2005 .»;

   o) al comma 15-ter:

    1) all'alinea, dopo le parole «le funzioni» sono inserite le seguenti: «e i poteri»; le parole «l'Agenzia per l'Italia digitale» sono sostituite dalle seguenti: «l'AGENAS»; le parole «in accordo» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e»;

    2) al numero 1), la parola «regionali» è soppressa;

    3) il numero 3) è sostituito dal seguente: «3) per le regioni e province autonome che comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute di volersi avvalere dell'infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15, nonché per quelle che si avvalgono della predetta infrastruttura ai sensi del comma 15-bis, l'interconnessione dei soggetti di cui al presente articolo per la trasmissione telematica, la codifica e la firma remota dei dati di cui ai decreti attuativi del comma 7 e alle linee guida del comma 15-bis, ad esclusione dei dati di cui al comma 15-septies, per la successiva alimentazione, consultazione e conservazione, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 del FSE da parte delle medesime regioni e province autonome, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;»;

    4) il numero 4) è soppresso;

   p) dopo il comma 15-ter è inserito il seguente:

   «15-ter.1. Nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e fino al 31 dicembre 2026, la progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei FSE di cui al comma 15-ter è curata dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale in raccordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze.»;

   q) il comma 15-quater è sostituito dal seguente: «15-quater. Al fine di garantire il coordinamento informatico e assicurare servizi omogenei sul territorio nazionale per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 il Ministero della Salute, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, assicurando l'adeguatezza delle infrastrutture tecnologiche e la sicurezza cibernetica in raccordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, cura la realizzazione dell'Ecosistema Dati Sanitari (di seguito EDS), avvalendosi della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con cui stipula apposita convenzione. L'EDS è alimentato dai dati trasmessi dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie, dagli enti del Servizio sanitario nazionale e da quelli resi disponibili tramite il sistema Tessera Sanitaria. Il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dall'EDS, la cui gestione operativa è affidata all'AGENAS, che la effettua in qualità di responsabile del trattamento per conto del predetto Ministero e che all'uopo si avvale, mediante la stipula di apposita convenzione, della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministero dell'economia e delle finanze, e acquisiti i pareri dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono individuati i contenuti dell'EDS, le modalità di alimentazione dell'EDS, nonché i soggetti che hanno accesso all'EDS, le operazioni eseguibili e le misure di sicurezza per assicurare i diritti degli interessati. Al fine di assicurare, coordinare e semplificare la corretta e omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano il FSE, l'AGENAS, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e avvalendosi della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, rende disponibili alle strutture sanitarie e socio-sanitarie specifiche soluzioni da integrare nei sistemi informativi delle medesime strutture con le seguenti funzioni:

   a) di controllo formale e semantico dei documenti e dei corrispondenti dati correlati prodotti dalle strutture sanitarie per alimentare FSE,

   b) di conversione delle informazioni secondo i formati standard di cui al comma 15-octies;

   c) di invio dei dati da parte della struttura sanitaria verso l'EDS e, se previsto dal piano di attuazione del potenziamento del FSE di cui al comma 15-bis, verso il FSE della regione territorialmente competente per le finalità di cui alla lettera a-bis) del comma 2;

   r) il comma 15-sexies è abrogato;

   s) al comma 15-septies, la parola «regionali» è soppressa;

   t) il comma 15-octies è sostituito dal seguente: «15-octies. Le specifiche tecniche dei documenti del FSE e del dossier farmaceutico, definite con i decreti attuativi di cui al comma 7 e dalle linee guida di cui al comma 15-bis, sono pubblicate su un apposito portale di monitoraggio e informazione a cura dalla struttura della Presidenza del Consiglio competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.»;

   u) dopo il comma 15-novies sono inseriti i seguenti:

   «15-decies. Al fine di garantire l'omogeneità a livello nazionale e l'efficienza nell'attuazione delle politiche di prevenzione e nell'erogazione dei servizi sanitari, ivi inclusi quelli di telemedicina, l'AGENAS, sulla base delle Linee guida AGID per la digitalizzazione della pubblica amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e degli indirizzi del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, assume anche il ruolo di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD), assicurando il potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità.
   15-undecies. Salvi gli ulteriori compiti attribuiti dalla legge, all'AGENAS sono conferite le seguenti funzioni:

   a) predisposizione, pubblicazione e aggiornamento, previa approvazione del Ministro della salute e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di linee guida contenenti regole, guide tecniche, codifiche, classificazioni e standard necessari ad assicurare la raccolta, la conservazione, la consultazione e l'interscambio di dati sanitari da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale e dei soggetti pubblici e privati che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai cittadini italiani e agli altri soggetti che hanno titolo a richiederle;

   b) monitoraggio periodico sull'attuazione delle linee guida di cui alla lettera a) e controllo della qualità dei dati sanitari raccolti;

   c) promozione e realizzazione di servizi sanitari e socio-sanitari basati sui dati, destinati rispettivamente agli assistiti e agli operatori sanitari, al fine di assicurare strumenti di consultazione dei dati dell'EDS omogenei sul territorio nazionale;

   d) certificazione delle soluzioni IT che realizzano servizi sanitari digitali, accreditamento dei servizi sanitari regionali, nonché supporto ai fornitori delle medesime soluzioni per favorirne lo sviluppo coordinato;

   e) supporto al Ministero della salute per la valutazione delle richieste da parte di soggetti terzi di consultazione dei dati raccolti nell'EDS per finalità di ricerca;

   f) supporto alla Cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), prevista dall'articolo 6 dell'accordo quadro tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2001;

   g) gestione della piattaforma nazionale di telemedicina;

   h) proposta per la fissazione e il periodico aggiornamento delle tariffe per i servizi di telemedicina, da approvare con decreto del Ministro della salute.

   15-duodecies. L'AGENAS esercita le funzioni di cui al comma 15-decies nel rispetto degli indirizzi del Ministro della salute e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministero dell'economia e delle finanze, e trasmette agli stessi una relazione annuale sull'attività svolta. Le funzioni di cui alle lettere a) e d) del comma 15-undecies sono esercitate d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.
   15-terdecies. Nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, AGENAS esercita le funzioni di cui ai commi 15-bis, 15-quater, 15-decies e 15-undecies avvalendosi del supporto della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, mediante stipula di apposita convenzione nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

  2. All'articolo 13 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2-bis, le parole «12, comma 13,» sono soppresse;

   b) il comma 2-quater è abrogato.

  3. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera f-ter), dopo le parole «per l'esercizio dei propri compiti istituzionali» il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;

    2), dopo la lettera f-ter) sono inserite le seguenti:

   «f-quater) il Ministero della salute, al fine della realizzazione dell'Ecosistema Dati Sanitari (EDS) di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

   f-quinquies) l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), nella qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale, per la gestione dell'EDS di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012 e per la messa a disposizione alle strutture sanitarie e socio-sanitarie di specifiche soluzioni software, necessarie ad assicurare, coordinare e semplificare la corretta e omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano il Fascicolo sanitario elettronico (FSE).».

Articolo 22.
(Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale e della sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia)

  1. In via eccezionale, le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, per una durata massima di ulteriori ventisei settimane fruibili fino al 31 marzo 2022, nel limite massimo di spesa di 42,7 milioni di euro. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  3. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 le parole «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  4. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  5. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Articolo 23.
(Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro)

  1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, comma 1-bis, l'ultimo periodo è soppresso;

   b) all'articolo 7, comma 5-bis, primo periodo, le parole «o per il saldo» sono soppresse; la parola «inizia» è sostituita dalle seguenti: «è collocato» e le parole «dall'adozione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla comunicazione»;

   c) all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, dopo le parole «a tempo determinato», sono inserite le seguenti: «pari o»;

   d) all'articolo 14, comma 2, dopo le parole «esame congiunto» sono inserite le seguenti: «, anche in via telematica,»;

   e) all'articolo 16, comma 1, le parole «dalla sede dell'INPS territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'INPS»;

   f) all'articolo 22-ter, il comma 5 è abrogato;

   g) all'articolo 24, comma 3, dopo le parole «esame congiunto» sono inserite le seguenti: «da tenersi anche in via telematica»;

   h) all'articolo 25-ter, comma 1, le parole «di cui al presente Capo» sono sostituite dalle seguenti: “straordinarie del presente Capo e del Titolo II»;

   i) all'articolo 29, comma 3-bis, la parola «ordinarie» è soppressa;

   l) all'articolo 30, comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole «assegno di integrazione salariale di importo» è inserita la seguente: «almeno»;

   m) all'articolo 36, comma 2, primo periodo, le parole «per i fondi di cui all'articolo 29» sono sostituite dalle seguenti: «per il fondo di cui all'articolo 29» e la parola «istitutive» è soppressa;

   n) all'articolo 40, comma 1-bis, dopo le parole «di lavoro medesimi» sono inserite le seguenti: «ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale».

Articolo 24.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di trasporto di persone su strada)

  1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di ulteriori 80 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse, fino al 31 marzo 2022, termine del medesimo stato di emergenza, sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e subordinatamente alla rilevazione dell'effettivo utilizzo da parte degli utenti nell'anno 2021.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale e sono ripartite con le stesse percentuali stabilite per l'assegnazione delle risorse stanziate per la medesima finalità dall'articolo 51, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
  3. Gli enti di cui al comma 2 rendicontano al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 maggio 2022, l'utilizzo delle risorse assegnate, attestando che i servizi aggiuntivi sono stati eserciti in misura non superiore al fabbisogno derivante dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi di cui al comma 1 e che gli stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente utilizzati dagli utenti.
  4. Le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo di cui al comma 1, come risultanti dalla rendicontazione di cui al comma 3, possono essere utilizzate, nell'anno 2022, per il potenziamento delle attività di controllo finalizzate ad assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonché per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con le stesse modalità di cui al comma 3, gli enti di cui al comma 2 rendicontano entro il 31 gennaio 2023 l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma.
  5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
  6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a compensare, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dalle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo. Ai fini del presente comma il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
  7. Per le medesime finalità del comma 6, il fondo di cui all'articolo 85, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementato per l'anno 2022 di 5 milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1 gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui al comma 6 del presente articolo ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997.
  8. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui ai commi 6 e 7. Relativamente agli interventi del comma 6, tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.
  9. L'efficacia dei decreti di cui al comma 8 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  10. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Articolo 25.
(Misure urgenti per il settore ferroviario)

  1. Allo scopo di sostenere il settore ferroviario e in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento di cui al primo periodo è dedotto da Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, entro il limite massimo dello stanziamento di cui al medesimo primo periodo, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti a obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al secondo periodo è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di regolazione dei trasporti (Art) di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  2. Eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle di cui al comma 1, sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo. Entro il 31 maggio 2022, Rete ferroviaria italiana Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e all'Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del presente articolo.
  3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 26.
(Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo)

  1. Al fine di tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana e indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono istituiti due fondi denominati, rispettivamente, «Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza» (di seguito, «Fondo di parte capitale»), con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» (di seguito, «Fondo di parte corrente»), con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Il Fondo di parte capitale è destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, in conformità alle pertinenti norme nazionali e dell'Unione europea, ed è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri che tengano conto della consistenza suinicola e del numero delle strutture produttive a maggiore rischio, comprese quelle ad uso familiare e che praticano l'allevamento semibrado, attribuendo priorità alle aree delimitate ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2020/687 e alle province confinanti con quelle in cui sono situati i comuni interessati dai provvedimenti di blocco alla movimentazione degli animali.
  3. Il Fondo di parte corrente è destinato ad indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di quantificazione dei contributi erogabili ai produttori della filiera suinicola a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base dell'entità del reale danno economico patito.
  4. La concessione dei contributi economici di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con le pertinenti norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari ad euro 50 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Articolo 27.
(Disposizioni urgenti di adeguamento alla normativa europea)

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 54:

    1) al comma 1, le parole: «fino a un importo di 1,8 milioni di euro per impresa», sono sostituite dalle seguenti: «fino a un importo complessivo che in qualsiasi momento non supera i 2,3 milioni di euro per impresa»;

    2) al comma 2, le parole «al di sotto del massimale di 1,8 milioni di euro per impresa» sono sostituite dalle seguenti: «al di sotto del massimale di 2,3 milioni di euro per impresa»;

    3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli aiuti non possono superare in qualsiasi momento l'importo di 345.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o di 290.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 345.000 euro o 290.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.»;

    4) il comma 7-bis è sostituito dal seguente: «7-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non è stato superato.»;

   b) all'articolo 60-bis:

    1) al comma 5, le parole «10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «12 milioni di euro»;

    2) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non è superato».

  2. L'articolo 21 della legge 23 dicembre 2021, n. 238, è abrogato.

Articolo 28.
(Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 121, comma 1:

    1) alla lettera a), le parole «con facoltà di successiva cessione del credito» sono sostituite dalle seguenti: «cedibile dai medesimi» e dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione»;

    2) alla lettera b) le parole «, con facoltà di successiva cessione» sono soppresse e dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione»;

   b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole «altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione».

  2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.
  3. Sono nulli:

   a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;

   b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo;

   c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.

Articolo 29.
(Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)

  1. Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni:

   a) è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;

   b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.

  2. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per le finalità di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.
  3. La compensazione di cui al comma 1, lettera b) è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
  4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.
  5. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
  6. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
  7. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.
  8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo e limitatamente alle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione di cui alla lettera b) del comma 1, si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il decreto previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 stabilisce, altresì, le modalità di accesso al fondo per le finalità di cui al presente comma.
  9. Le risorse finanziarie resesi disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026 a seguito dell'adozione di provvedimenti di revoca dei finanziamenti statali relativi a interventi di spesa in conto capitale, con esclusione di quelle relative al PNRR di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, al programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020.
  10. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024, interamente destinati alle compensazioni di cui al comma 1, lettera b), per le opere pubbliche indicate al comma 8. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
  11. Nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento, nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, possono, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo.
  12. Al fine di assicurare l'omogeneità della formazione e dell'aggiornamento dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato, entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica, nonché previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate apposite linee guida per la determinazione di detti prezzari.
  13. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga».

Articolo 30.
(Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da SARS-CoV-2 a scuola)

  1. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 2), primo periodo, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e la riammissione in classe, dopo una sospensione delle attività educative e didattiche in presenza a causa dell'accertamento di casi di positività al COVID-19 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a), b), numero 2), e c), numero 3), del medesimo decreto-legge n. 1 del 2022, degli alunni in autosorveglianza ai sensi dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, senza aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo può essere controllata mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata per il conseguimento delle finalità del presente comma.(*) 
  2. La misura relativa all'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, si applica anche alla popolazione scolastica delle scuole primarie. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge è incrementata di 19,2 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Articolo 31.
(Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma)

  1. All'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole «ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400,» e le parole «del Governo» sono soppresse.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Articolo 32.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 5, 7, comma 2, lettera b), da 8 a 12, 15, comma 3, lettera c), da 18 a 20, 22, comma 5, 24, 26 e 30 determinati in 1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022, 120,26 milioni di euro per l'anno 2023, 153,82 milioni di euro per l'anno 2024, 144,46 milioni di euro per l'anno 2025, 136,16 milioni di euro per l'anno 2026, 122,26 milioni di euro per l'anno 2027, 108,46 milioni di euro per l'anno 2028, 105,66 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede:

   a) quanto a 1.200 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

   b) quanto a 329 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 30-bis e 30-ter, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla n. 106 del 2021, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

   c) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 486, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

   d) quanto a 27,22 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

   e) quanto a 38,76 milioni di euro per l'anno 2023, 127,52 milioni di euro per l'anno 2024, 118,16 milioni di euro per l'anno 2025, 55 milioni di euro per l'anno 2026, 95,96 milioni di euro per l'anno 2027, 82,16 milioni di euro per l'anno 2028, 79,36 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

   f) quanto a 54,86 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   g) quanto a 5,19 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 7;

   h) quanto a 81,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 26,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, comma 2, 7 e 18, comma 1.

  2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 33.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato I all'articolo 7 – Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

  Turismo

  - Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20)

  - Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)

  Ristorazione

  - Ristorazione su treni e navi (codici ateco 56.10.5)

  - Catering per eventi, banqueting (codici ateco 56.21.0)

  - Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29)

  - Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30)

  - Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1)

  Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21)

  Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)

  Attività ricreative

  - Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ateco 93.29.1)

  - Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3)

  - Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9)

  Altre attività

  - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)

  - Gestione di stazioni per autobus (codici ateco 52.21.30)

  - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (codici ateco 49.39.01)

  - Attività dei servizi radio per radio taxi (codici ateco 52.21.90)

  - Musei (codici ateco 91.02 e 91.03)

  - Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (codici ateco 52.22.09)

  - Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)

  - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00)

  - Attività di proiezione cinematografica. (codici ateco 59.14.00)

  -Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05)

A.C. 3522 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO

  All'articolo 1:

   al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «n. 221» sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11»;

   al comma 2, le parole: «fino al 31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022» e dopo le parole: «n. 221,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11,»;

   al comma 3, le parole: «entro il 16 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 ottobre 2022».

  All'articolo 2:

   al comma 1, le parole: «soggetti maggiormente incisi» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti maggiormente danneggiati»;

   al comma 2, lettera c), le parole: «in materia di aiuti Stato» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di aiuti di Stato»;

   al comma 3, le parole: «2020/C 91 I/01» sono sostituite dalle seguenti: «del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final,»;

   al comma 4:

    al primo periodo, le parole: «requisiti definiti dai precedenti commi» sono sostituite dalle seguenti: «requisiti di cui ai commi 1 e 2» e dopo le parole: «rese ai sensi del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

    al secondo periodo, le parole: «entro i termini e con le modalità definite» sono sostituite dalle seguenti: «entro i termini e con le modalità definiti»;

    al terzo periodo, la parola: «relative» è sostituita dalla seguente: «relativi» e le parole: «casi revoca» sono sostituite dalle seguenti: «casi di revoca»;

   al comma 5, alinea, le parole: «Successivamente alla chiusura» sono sostituite dalle seguenti: «Successivamente alla scadenza» e le parole: «ricavi riferiti al periodo d'imposta, come segue» sono sostituite dalle seguenti: «ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019, determinata come segue».

  All'articolo 3:

   al comma 1, le parole: «in favore dei parchi» sono sostituite dalle seguenti: «in favore di parchi»;

   al comma 2, lettera b), capoverso 2-bis:

    al primo periodo, le parole: «sono stanziati 40 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «è stanziata la somma di 40 milioni di euro», le parole: «29 ottobre 1972» sono sostituite dalle seguenti: «26 ottobre 1972», dopo le parole: «una di quelle» la parola: «attività» è soppressa e le parole: «attività economiche ATECO» sono sostituite dalle seguenti: «attività economiche ATECO 2007»;

    al secondo periodo, le parole: «corrispettivi del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «corrispettivi del 2021"»;

   dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  «2-bis. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati»;

   dopo il comma 3 è inserito il seguente:

  «3-bis. Dopo il comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è inserito il seguente:

  “624-bis. I soggetti che esercitano la facoltà prevista dal comma 624 del presente articolo possono eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Nelle note al bilancio è fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall'esercizio della revoca”»;

   dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  «4-bis. In considerazione della particolare situazione di emergenza del settore della vendita a domicilio e del necessario e conseguente sviluppo di nuove modalità di valorizzazione e promozione di tali attività, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce una specifica classificazione merceologica delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 17 agosto 2005, n. 173, ai fini dell'attribuzione del codice ATECO».

  All'articolo 4:

   il comma 1 è sostituito dal seguente:

  «1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 105 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 60,7 milioni di euro destinati al beneficio di cui al comma 2, 5 milioni di euro destinati alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all'esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti e la quota rimanente, pari a 39,3 milioni di euro, destinata a misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subìto una diminuzione media del fatturato nell'anno 2021 di almeno il 30 per cento rispetto alla media del fatturato dell'anno 2019. Le risorse di cui al primo periodo destinate alle agenzie di viaggi e ai tour operator sono erogate anche agli operatori economici costituiti o autorizzati successivamente al 1° gennaio 2020 secondo i criteri di cui al decreto del Ministro del turismo del 24 agosto 2021, prot. n. SG/243, ferme restando le modalità di verifica e controllo di cui al medesimo decreto»;

   al comma 2, le parole: «al periodo dei contratti» sono sostituite dalle seguenti: «al periodo di durata dei contratti»;

   dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

  «2-bis. Per l'anno 2022, 2 milioni di euro stanziati sul fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono destinati alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici, titolari di partita IVA.
  2-ter. Ai datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riconosciuto fino a un massimo di cinque mesi anche non continuativi per il periodo di competenza aprile-agosto 2022, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.
  2-quater. L'esonero di cui al comma 2-ter è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 2-ter è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 56,25 milioni di euro per l'anno 2022.
  2-quinquies. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-quater e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
  2-sexies. Alle minori entrate derivanti dai commi da 2-ter a 2-quinquies, pari a 56,25 milioni di euro per l'anno 2022 e valutate in 9,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  2-septies. L'esonero di cui al comma 2-ter è concesso ai sensi della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19” e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-sexies è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea»;

   il comma 3 è sostituito dal seguente:

  «3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

   a) quanto a 100 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32;

   b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo»;

   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

  «3-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
  3-ter. Per il centenario dell'impianto dell'autodromo di Monza, è riservato in favore della regione Lombardia un contributo per investimenti, in relazione allo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1, di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;

   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fondo unico nazionale per il turismo».

  Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

  «Art. 4-bis.(Riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152) – 1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, tra gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del citato decreto-legge sono da considerare comprese anche le installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui al punto 16 della sezione II - Edilizia della tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, e con le modalità ivi previste, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.
  2. All'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 10 e 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233».

  All'articolo 5:

   al comma 1, dopo le parole: «settore turistico» sono inserite le seguenti: «, nonché a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine»;

   al comma 4, le parole: «L'efficacia della presente misura» sono sostituite dalle seguenti: «L'efficacia della misura di cui al presente articolo»;

   il comma 5 è sostituito dal seguente:

  «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 129,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 128,1 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32 e, quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come incrementato dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17»;

   dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

  «5-bis. All'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) il primo periodo è sostituito dal seguente: “Nell'ambito delle azioni di contenimento della spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato e di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione e la permuta di tali immobili sono considerate urgenti con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo sia determinato secondo criteri e valori di mercato, anche riferite a immobili utili alla realizzazione di iniziative immobiliari strategiche connesse ai traguardi e agli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, valutati al valore di mercato ”;

    2) al secondo periodo, dopo le parole: “in uso,” sono inserite le seguenti: “a permutare e”;

    3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Le operazioni di permuta di cui al presente articolo sono realizzate senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;

    4) al quinto periodo, le parole: “È in ogni caso vietata l'alienazione” sono sostituite dalle seguenti: “Sono in ogni caso vietate l'alienazione e la permuta”;

   b) al comma 2, le parole: “la vendita fa” sono sostituite dalle seguenti: “la vendita e la permuta fanno”;

   c) al comma 3, dopo le parole: “di alienazione” sono inserite le seguenti: “e di permuta”.

  5-ter. Al fine di garantire l'effettiva neutralità per la finanza pubblica degli effetti derivanti dalle operazioni di cui al comma 5-bis, dette operazioni di permuta immobiliare sono autorizzate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

  Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

  «Art. 5-bis. – (Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali) – 1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: “nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022”;

   b) l'ultimo periodo è soppresso».

  All'articolo 6:

   al comma 1, le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»;

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. L'ENIT – Agenzia nazionale del turismo riserva una percentuale dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale, anche utilizzando i dati messi a disposizione dal Ministero della salute per diffondere gli studi effettuati sui benefìci delle cure termali. Un'ulteriore percentuale è dedicata alla promozione del turismo nei borghi e del turismo sostenibile. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti».

  Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 6-bis. – (Organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026) – 1. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, la parola: “quindici” è sostituita dalla seguente: “sedici” e dopo le parole: “della cooperazione internazionale” sono inserite le seguenti: “, uno del Ministero del turismo”;

   b) all'articolo 3-bis, comma 2, dopo le parole: “in materia di sport” sono inserite le seguenti: “, sentito il Ministro del turismo”.

  Art. 6-ter. – (Estensione del regime fiscale dei pensionati neoresidenti) – 1. All'articolo 24-ter, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: “con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229” sono sostituite dalle seguenti: “o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti”.

  Art. 6-quater.(Acquisizione dei dati di cui al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) – 1. I dati di cui al comma 2 dell'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono resi disponibili al Ministero del turismo secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 2 dicembre 2020. Agli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 7, comma 14, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

  Art. 6-quinquies. – (Ingresso in Italia per lavoro dei nomadi digitali e lavoratori da remoto) – 1. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera q) è inserita la seguente:

   “q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea”;

   b) dopo il comma 1-quinquies è inserito il seguente:

  “1-sexies. I soggetti di cui al comma 1, lettera q-bis), sono cittadini di un Paese terzo che svolgono attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano. Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano l'attività in Italia, non è richiesto il nulla osta al lavoro e il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d'ingresso, è rilasciato per un periodo non superiore a un anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilità di un'assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, e che siano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del permesso, i limiti minimi di reddito del richiedente nonché le modalità necessarie per la verifica dell'attività lavorativa da svolgere”».

  All'articolo 7:

   al comma 1, le parole: «codici ATECO» sono sostituite dalle seguenti: «codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 7,6 milioni di euro per l'anno 2023»;

   il comma 2 è sostituito dal seguente:

  «2. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 1-bis, pari a 104,7 milioni di euro per l'anno 2022, 7,6 milioni di euro per l'anno 2023 e 16,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

   a) quanto a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

   b) quanto a 7,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 13 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 32;

   c) quanto a 20,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 3,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

  «2-bis. Alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione.
  2-ter. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inserimento lavorativo delle persone con DSA, in ambito privato, a partire dalle attività di selezione, è garantito senza alcuna forma di discriminazione e assicurando condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia dell'utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.
  2-quater. Al fine di favorire l'inclusione professionale di persone con DSA che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione, le imprese prevedono che il responsabile dell'inserimento lavorativo aziendale, adeguatamente formato in materia di persone con DSA, predisponga l'ambiente più adatto per l'inserimento e la realizzazione professionale delle medesime prevedendo l'applicazione di misure analoghe a quelle previste per la selezione per l'accesso nel pubblico impiego, o comunque che assicurino una tutela non inferiore.
  2-quinquies. Le misure compensative e dispensative di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater sono applicate in ogni occasione di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attività e professioni, nonché in ambito sociale»;

   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché in materia di accesso al lavoro delle persone con disturbi specifici di apprendimento».

  All'articolo 8:

   dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  «4-bis. Nelle more dell'adozione del provvedimento normativo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, volto a introdurre nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, le risorse per l'anno 2022 del Fondo ivi previsto, pari a 40 milioni di euro, sono trasferite al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei settori del cinema e dell'audiovisivo, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo».

  Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

  «Art. 8-bis.(Disposizioni per la conservazione del patrimonio archivistico) – 1. All'articolo 1, comma 364, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: “già in possesso delle necessarie caratteristiche antisismiche e dotati di impianti adeguati alla normativa vigente” sono soppresse».

  All'articolo 9:

   al comma 1, le parole: «decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11»;

   al comma 2:

    al primo periodo, le parole: «decreto-legge n. 229 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge n. 221 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2022»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «registro nazionale delle associazioni e società» è inserita la seguente: «sportive»;

   al comma 3:

    al primo periodo, le parole: «decreto-legge n. 229 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge n. 221 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2022»;

    al terzo periodo, le parole: «sono individuate» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuati»;

   dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  «4-bis. Al fine di assicurare la partecipazione allo sport delle persone con disabilità mentale, le risorse di cui all'articolo 1, comma 740, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono destinate al rifinanziamento delle attività nazionali dell'associazione “Special Olympics Italia”»;

   al comma 5, le parole: «dalla presente disposizione, pari a euro 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con risorse» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi da 1 a 4 del presente articolo, pari a euro 60 milioni per l'anno 2022, si provvede»;

   dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

  «5-bis. Al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  5-ter. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare d'intesa con la regione Puglia, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse e individuano altresì le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con le risorse di cui al comma 5-bis, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati. Nell'ambito degli interventi, si intendono:

   a) per opere essenziali, le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura;

   b) per opere connesse, le opere necessarie per connettere le infrastrutture di cui alla lettera a) ai luoghi in cui si svolgono gli eventi sportivi nonché alla rete infrastrutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità;

   c) per opere di contesto, le opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di svolgimento degli eventi sportivi e alle altre localizzazioni che sono interessate direttamente o indirettamente dall'evento o che offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026».

  Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

  «Art. 9-bis.(Incremento delle risorse per impianti ippici) – 1. All'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: “un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 4 milioni di euro per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “un fondo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023”.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

  All'articolo 10:

   al comma 1, le parole: «sono inseriti, in fine, i seguenti periodi» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo».

  Nel titolo I, dopo l'articolo 10 sono aggiunti i seguenti:

  «Art. 10-bis. – (Misure per il rafforzamento dell'azione dei confidi in favore delle PMI) – 1. I confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono utilizzare le risorse erogate in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per concedere, oltre a garanzie e nei limiti di quanto consentito dalla normativa di settore applicabile, finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici. Per ciascun finanziamento, il confidi utilizza, oltre alle risorse di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, risorse proprie in misura non inferiore al 20 per cento dell'importo del finanziamento. I predetti finanziamenti, per la quota parte a valere sulle risorse previste dal medesimo articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono concessi a tasso zero. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati condizioni e criteri per l'attuazione del presente comma, nonché specifici requisiti economico-patrimoniali e organizzativi che i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, devono soddisfare per concedere i predetti finanziamenti.
  2. All'articolo 1, comma 54, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: “, da assegnare entro il 31 dicembre 2021” sono soppresse.
  3. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 34.638.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

  Art. 10-ter. – (Disposizioni in materia di perizie tecniche) – 1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al quarto periodo è aggiunta, in fine, la seguente parola: “laureato”.
  2. All'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato”.

  Art. 10-quater.(Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura e del termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata 2022) – 1. Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all'Agenzia delle entrate entro il 29 aprile 2022.
  2. Per l'anno 2022, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 23 maggio.

  Art. 10-quinquies. – (Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio) – 1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente:

  “3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018:

   a) entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;

   b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2021;

   c) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2022”.

  2. Sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per effetto dell'inutile decorso del termine di cui all'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano in ogni caso definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme, relative ai debiti definibili ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dell'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, eventualmente versate a qualunque titolo anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

  Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 11-bis. – (Disposizioni in materia di piani di rientro dal disavanzo sanitario, di enti e aziende del Servizio sanitario nazionale e di personale non dirigenziale della Giustizia amministrativa e del Ministero dell'economia e delle finanze) – 1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 80 è inserito il seguente:

  “80-bis. Le disposizioni di cui al comma 80, secondo e terzo periodo, si interpretano nel senso che la destinazione del gettito derivante dalla massimizzazione delle aliquote di cui al primo periodo del medesimo comma può essere effettuata anche nelle annualità successive al relativo accertamento ed anche per la riduzione della pressione fiscale e la copertura degli oneri finanziari concernenti il servizio del debito relativo al settore sanitario”.

  2. Al fine di rafforzare la patrimonializzazione degli enti e delle aziende facenti parte del Servizio sanitario nazionale, semplificando le procedure finalizzate al trasferimento di beni immobili in favore degli stessi e degli enti pubblici territoriali, la disposizione di cui all'articolo 57, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applica anche agli atti di riscatto di beni culturali in favore degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale effettuati in forza di contratti di locazione finanziaria. Nell'ipotesi di cui al primo periodo, la richiesta avente ad oggetto la verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, può essere formulata, entro sessanta giorni dal riscatto, dai soggetti beneficiari dello stesso e il riscatto non è soggetto alla prelazione di cui agli articoli 60 e seguenti del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  3. All'articolo 16 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  “1-bis. In analogia a quanto stabilito al comma 1, nell'ambito dei progetti finalizzati all'abbattimento dell'arretrato inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) tali misure straordinarie nei confronti del personale amministrativo non dirigenziale della Giustizia amministrativa, ad eccezione di quello assunto ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Segretario generale della Giustizia amministrativa, tra i dipendenti che hanno concorso al raggiungimento dell'obiettivo del PNRR, secondo parametri indicati, all'inizio di ogni anno, dal Segretario generale della Giustizia amministrativa. Le misure di cui al presente comma trovano copertura mediante utilizzo delle risorse ancora disponibili nel bilancio della Giustizia amministrativa, tenuto conto di quanto previsto al comma 1”.

  4. Al fine di consentire la prosecuzione delle funzioni istituzionali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ivi incluso il supporto amministrativo a tali funzioni, nonché per le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile, al personale non dirigenziale, che presta servizio presso gli uffici interessati del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nonché presso le Ragionerie territoriali dello Stato e gli Uffici centrali di bilancio, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuati gli uffici destinatari, la misura e i criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni, nel limite di spesa di euro 6.500.000 annui. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6.500.000 euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

  Art. 11-ter. – (Ulteriori misure urgenti in materia di regioni e province autonome) – 1. In considerazione del protrarsi del contesto epidemiologico emergenziale legato alla diffusione del COVID-19 e dell'impegno derivante dall'accelerazione della campagna vaccinale, anche al fine di sostenere i relativi interventi:

   a) per l'anno 2022, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio per l'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 31 maggio 2022;

   b) i termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2021, n. 118, sono così modificati per l'anno 2022:

    1) i bilanci di esercizio dell'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 15 luglio 2022;

    2) il bilancio consolidato dell'anno 2021 del servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 15 settembre 2022.

  2. All'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il pay back relativo all'anno 2020 le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data di entrata in vigore del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4».
  3. Al fine di sostenere gli investimenti e a causa del perdurare della pandemia di COVID-19, non si applica per l'esercizio 2022 la disciplina prevista all'articolo 111, comma 2-novies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Per l'anno 2022 le regioni a statuto ordinario rinunciano al contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, che è corrispondentemente ridotto dell'importo previsto per ciascuna regione alla colonna «Ripartizione regionale della quota annuale da riacquisire al bilancio dello Stato, articolo 111, comma 2-novies del DL 34/2020» della tabella 1 allegata al citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per un totale complessivo di 50 milioni di euro. Le regioni a statuto ordinario stanziano risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2022, ciascuna secondo gli importi previsti dalla tabella 1 allegata al citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per un totale complessivo di 50 milioni di euro.

  All'articolo 12:

   al comma 1, le parole: «per i mancati incassi» sono sostituite dalle seguenti: «per il ristoro ai comuni per i mancati incassi»;

   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Incremento del contributo per il mancato incasso dell'imposta di soggiorno».

  Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

  «Art. 12-bis.(Disposizioni sulle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali) – 1. Al fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a decorrere dal 2022 e per la durata del medesimo Piano:

   a) le assunzioni di segretari sono autorizzate con le modalità di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per un numero di unità pari al 120 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;

   b) in applicazione dei princìpi previsti dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferma restando la disciplina contrattuale vigente, il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, può assumere la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti, in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici;

   c) con decreto del Ministro dell'interno da adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui alla lettera b) del presente comma;

   d) ai sensi del comma 4 dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il periodo di effettiva prestazione il segretario ha diritto al trattamento economico previsto per la sede superiore.

  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 e per la durata del PNRR:

   a) il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di quattro mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di quattro mesi presso uno o più comuni. Resta ferma, per il resto, la disciplina del comma 1 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

   b) una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio».

  All'articolo 13:

   al comma 1, dopo le parole: «dell'esercizio 2022» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

   al comma 4, secondo periodo, le parole: «è trasmessa» sono sostituite dalle seguenti: «sia trasmessa» e le parole: «è comminata» sono sostituite dalle seguenti: «è applicata»;

   dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

  «5-bis. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.
  5-ter. All'articolo 3, comma 5-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano, per il triennio 2022-2024, limitatamente agli enti territoriali non soggetti alla disciplina assunzionale di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”»;

   dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

  «6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 897 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del debito”;

   b) al comma 898 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del debito”.

  6-ter. In considerazione delle cause di forza maggiore sopraggiunte che non hanno reso oggettivamente possibile il rispetto dei termini prescritti, i contributi di cui ai commi 29 e 29-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, destinati al comune di Codogno ricompreso nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020, riferiti agli anni 2020 e 2021, soggetti a revoca per mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32 del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019 o per parziale utilizzo del contributo, sono erogati dal Ministero dell'interno per il 50 per cento congiuntamente al contributo previsto per il 2022 e per il 50 per cento congiuntamente al contributo previsto per il 2023, purché l'esecuzione dei medesimi lavori inizi entro il 31 maggio 2022».

  Nel titolo II, dopo l'articolo 13 sono aggiunti i seguenti:

  «Art. 13-bis. – (Disposizioni finalizzate allo sblocco degli avanzi di amministrazione per rilanciare l'economia cittadina nelle aree urbane più disagiate) – 1. I comuni destinatari delle risorse per interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, successivamente abrogato ai sensi del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, trasmettono al Ministero dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un programma d'interventi, identificati dal codice unico di progetto (CUP) ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3, per le finalità di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di durata non superiore a due anni.
  2. Ai fini di cui al comma 1, si provvede mediante la quota libera e restante delle risorse già trasferite ai comuni dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
  3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del programma d'interventi di cui al comma 1, ne accerta la compatibilità rispetto alle finalità di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
  4. I comuni presentano annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione di sintesi degli interventi avviati e delle spese sostenute per i programmi approvati. Le risorse per le quali non risultino trasmessi i programmi entro il termine di cui al comma 1, o per le quali i programmi non siano successivamente approvati dall'amministrazione comunale, sono versate dai comuni, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, all'entrata del bilancio dello Stato.

  Art. 13-ter. – (Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale) – 1. Fino al 31 dicembre 2022, al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, specialmente durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'incompatibilità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, non si applica ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.
  2. Gli incarichi assegnati nel regime transitorio di cui al comma 1 hanno validità fino alla loro scadenza naturale.

  Art. 13-quater.(Modifica all'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) – 1. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: “idoneo piano di risanamento aziendale” sono aggiunte le seguenti: “che può prevedere da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse. L'adozione del piano può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 194, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il piano costituisce un atto fondamentale ai sensi dell'articolo 114, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

  Art. 13-quinquies. – (Canone unico per infrastrutture di comunicazione elettronica) – 1. Anche al fine di definire un idoneo quadro regolatorio ed attuativo della disciplina in materia di canone unico per infrastrutture di comunicazione elettronica, è istituito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un tavolo tecnico coordinato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze, al quale possono partecipare i soggetti istituzionali competenti e gli operatori coinvolti, anche tramite loro associazioni rappresentative. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  Art. 13-sexies. – (Disposizioni urgenti in materia di utilizzo delle risorse per la rigenerazione urbana nei comuni) – 1. All'articolo 1, comma 536, alinea, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: “31 marzo 2022” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2022”.

  Art. 13-septies. – (Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali) – 1. In considerazione dei gravi effetti economici sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere gli enti locali nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci, di garantire la continuità di erogazione dei servizi essenziali, nonché di sostenere la realizzazione dei progetti connessi al PNRR, all'articolo 268-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ivi comprese passività sopraggiunte derivanti da soccombenza in contenziosi civili giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario, ancorché conseguenti ad azioni intraprese contro l'ente anche per procedure concorsuali a carico di società controllate, in data successiva alla conclusione delle operazioni dell'organismo straordinario di liquidazione di cui all'articolo 252”.

  Art. 13-octies.(Disposizioni urgenti in materia di Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare) – 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 383 del 7 ottobre 2021, nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, nel limite di 30 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 437 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano può presentare fino a due proposte per ciascuna provincia da valutare da parte dell'Alta Commissione secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020. Il finanziamento è effettuato, previa valutazione positiva da parte dell'Alta Commissione, nei limiti delle disponibilità di competenza e cassa a legislazione vigente, eccedenti quelle già oggetto di assegnazione».

  All'articolo 14:

   al comma 1, le parole: «1 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;

   al comma 2, le parole: «il Ministero dell'economia e delle finanze, può» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'economia e delle finanze può»;

   al comma 3, le parole: «a favore di CSEA» sono sostituite dalle seguenti: «a favore della CSEA» e le parole: «da parte di CSEA» sono sostituite dalle seguenti: «da parte della CSEA»;

   alla rubrica, dopo la parola: «Riduzione» è inserita la seguente: «degli».

  Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

  «Art. 14-bis.(Contributo per la riduzione dei costi dell'energia elettrica per apparecchiature necessarie al mantenimento in vita) – 1. Al fine di sostenere le famiglie e le persone che utilizzano presso la propria abitazione l'energia elettrica per apparecchiature mediche necessarie per il mantenimento in vita ai sensi del decreto del Ministro della salute 13 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2011, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2022 volto a fornire un contributo ai predetti soggetti, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del presente articolo, finalizzato ad attenuare l'aumento dei costi dell'energia elettrica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

  All'articolo 15:

   al comma 1, le parole: «della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale» e le parole: «un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo»;

   al comma 3, lettera b), le parole: «misure agevolative previste» sono sostituite dalle seguenti: «misure agevolative indicate»;

   al comma 4, le parole: «comma 1, risulta» sono sostituire dalle seguenti: «comma 1 risulti».

  Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

  «Art. 15-bis.(Ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili) – 1. A decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:

   a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;

   b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.

  2. I produttori interessati, previa richiesta da parte del Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE), trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla medesima richiesta, una dichiarazione, redatta ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le informazioni necessarie per le finalità di cui al presente articolo, come individuate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con i provvedimenti di cui al comma 6.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il GSE calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):

   a) un prezzo di riferimento pari a quello indicato dalla tabella di cui all'allegato I-bis al presente decreto in riferimento a ciascuna zona di mercato;

   b) un prezzo di mercato pari:

    1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera a), nonché per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), da fonte solare, eolica, geotermica e idrica ad acqua fluente, al prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, al prezzo indicato nei contratti medesimi;

    2) per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), diversi da quelli di cui al numero 1) della presente lettera, alla media aritmetica mensile dei prezzi zonali orari di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, al prezzo indicato nei contratti medesimi.

  4. Qualora la differenza di cui al comma 3 sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente.
  5. In relazione agli impianti che accedono al ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le partite economiche di cui al comma 4 sono calcolate dal GSE in modo tale che ai produttori spetti una remunerazione economica totale annua non inferiore a quella derivante dai prezzi minimi garantiti, nei casi ivi previsti.
  6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, nonché le modalità con le quali i proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
  7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di cui al comma 3, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti».

  L'articolo 16 è soppresso.

  All'articolo 17:

   al comma 1:

    alla lettera a) è premessa la seguente:

    «0a) al comma 1, primo periodo, la parola: “quaranta” è sostituita dalla seguente: “cinquanta”»;

    alla lettera a):

     al numero 1) è premesso il seguente:

  «01) al secondo periodo, le parole: “di cui al sesto periodo” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al settimo periodo”»;

     al numero 1), secondo periodo, le parole: «su proposta del presidente, i componenti della Commissione di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del presidente della Commissione di cui al comma 1, i componenti della predetta Commissione»;

     dopo il numero 1) è inserito il seguente:

  «1-bis) al decimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; ai fini della designazione e della conseguente partecipazione alle riunioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, è in ogni caso sufficiente la comunicazione o la conferma da parte della regione o della provincia autonoma del nominativo dell'interessato”»;

     al numero 2), le parole: «lavori istruttori» sono sostituite dalle seguenti: «compiti istruttori» e dopo le parole: «e dei Gruppi istruttori» sono aggiunte le seguenti: «, sino al 31 dicembre 2023»;

   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

  «1-bis. In sede di prima applicazione, il Ministro della transizione ecologica provvede alla nomina dei dieci nuovi commissari di cui al comma 1, lettera 0a), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  1-ter. Tenuto conto della necessità di accelerare le procedure di valutazione ambientale delle opere attuative del PNRR e del PNIEC anche alla luce dell'instabilità sul mercato dei prodotti energetici, per il Ministero della transizione ecologica il termine di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, è fissato al 30 giugno 2022».

  All'articolo 18:

   al comma 1, le parole: «Alla tabella A del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Alla tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo».

  Nel titolo III, dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

  «Art. 18-bis. – (Misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE del raggruppamento 3 di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185) – 1. Al fine di consentire la corretta raccolta e l'adeguato trattamento di talune categorie di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e di promuovere pratiche virtuose di recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla missione M2C1.1 del PNRR, nonché di prevenire infiltrazioni mafiose e traffici illeciti di rifiuti, per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti del raggruppamento 3 di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185:

   a) il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, e il deposito presso i centri di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, del medesimo decreto legislativo, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio rispetto a quello previsto dalla normativa vigente, adottando le cautele necessarie a garanzia della sicurezza degli spazi allo scopo utilizzati;

   b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti rilasciata ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto legislativo, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è consentito l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006. La presente disposizione si applica anche ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ferme restando le quantità massime fissate dall'allegato 4 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e dai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.

  2. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presìdi ambientali, nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.
  3. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 1, lettera b), non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie».

  All'articolo 19:

   al comma 1, le parole: «all'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3-sexies del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18» e le parole: «dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11»;

   al comma 2, le parole: «riparto del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «riparto del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 tra gli uffici scolastici regionali»;

   al comma 3, le parole: «comma 1, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1 si provvede»;

   dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

  «3-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: “2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza” sono sostituite dalle seguenti: “2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze”.
  3-ter. All'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

  “4-ter. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento delle graduatorie di cui al primo periodo del comma 4 ha validità biennale. Eventuali procedure svolte o in corso di svolgimento a legislazione vigente per l'aggiornamento delle suddette graduatorie continuano ad essere efficaci, salva la riconduzione alla vigenza biennale delle graduatorie medesime”.

  3-quater. All'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  “1-bis. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'INVALSI, è da intendersi che, qualora sia nominato presidente dell'Istituto un suo dipendente, il trattamento economico fondamentale del dipendente continua ad essere corrisposto, insieme all'indennità di carica”.

  3-quinquies. Ai fini dell'ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2021, n. 163, e in coerenza con gli obiettivi della riforma 1.6 della missione M4C1 del PNRR, per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico ai sensi dell'articolo 55 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è svolto all'interno del corso di studio.
  3-sexies. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il medesimo personale può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.”»;

   dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

  «6-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Al riparto di cui al periodo precedente le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano limitatamente alla quota di risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e provvedono alle finalità del presente articolo secondo il rispettivo ordinamento”».

  Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 19-bis.(Potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) – 1. Al fine di garantire il potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in considerazione della grave crisi del settore ippico, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il medesimo Ministero sono incrementati di una unità, da destinare all'istituzione di una posizione dirigenziale di livello generale. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come definita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e dall'articolo 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. A tal fine è autorizzata la spesa di 203.084 euro per l'anno 2022 e di 270.778 euro a decorrere dall'anno 2023.
  2. Al fine di dare celere attuazione al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.
  3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 203.084 per l'anno 2022 e ad euro 270.778 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

  Art. 19-ter. – (Disposizioni in materia di concorsi per il personale docente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia) – 1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

  “11-bis. I concorsi per il personale docente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena della regione Friuli Venezia Giulia sono indetti, ai sensi dell'articolo 426 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, il quale, fermo restando lo svolgimento di un'unica prova scritta, adatta le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo, concernenti la struttura e le modalità di predisposizione delle prove scritte, alle specificità delle scuole con lingua di insegnamento slovena. Resta ferma la procedura vigente finalizzata alla preventiva autorizzazione ed individuazione dei posti di docenza da ricoprire”.

  Art. 19-quater. – (Disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici) – 1. In deroga temporanea al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, è reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Per la suddetta mobilità, oltre all'assenso dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, è necessario quello dell'Ufficio scolastico della regione richiesta. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare situazioni di esubero di personale, anche per gli anni scolastici successivi all'ultimo anno scolastico indicato al primo periodo.

  Art. 19-quinquies.(Misure urgenti per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario) – 1. Al fine di rafforzare strutturalmente, alla luce degli eventi pandemici in corso, la qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario e la programmazione in tale ambito dell'offerta formativa degli atenei, armonizzandola con la programmazione dei fabbisogni dei professionisti sanitari definita ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e dall'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché di garantire l'effettiva funzionalità della tecnostruttura istituita dall'articolo 1, comma 470, della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche mediante l'implementazione di infrastrutture tecnologiche finalizzate ad ottimizzare e rafforzare i processi di istituzione e accreditamento delle scuole di specializzazione del settore sanitario, all'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: “è istituita un'apposita tecnostruttura di supporto” sono inserite le seguenti: “presso il Ministero dell'università e della ricerca, sotto forma di struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, articolata al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntiva rispetto all'attuale dotazione organica del medesimo Ministero”.
  2. La struttura di missione di cui al comma 1 supporta le attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie e dell'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, anche in relazione al sistema di istituzione e accreditamento delle scuole di cui al comma 1 e al raccordo con le ulteriori istituzioni in tale ambito coinvolte, nonché in relazione all'effettuazione delle verifiche in sito di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, curando altresì le attività collegate alla programmazione dell'offerta formativa degli atenei con riferimento alle suddette scuole, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Conseguentemente, il dirigente generale della struttura di missione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al comma 1 e il dirigente generale della direzione generale competente per materia del Ministero della salute sono componenti di diritto dell'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica in aggiunta ai tre rappresentanti dei rispettivi Ministeri di cui all'articolo 43, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo, la vigente dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata a decorrere dall'anno 2022 di un numero complessivo di 40 unità di personale, di cui 1 dirigente di livello dirigenziale generale, 3 dirigenti di livello dirigenziale non generale e 36 unità appartenenti alla III area funzionale – posizione economica F1. Conseguentemente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, nell'anno 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale di cui al periodo precedente tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  4. Per l'attuazione del comma 3 è autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 100.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2022, una spesa pari ad euro 541.000 per il funzionamento della struttura di missione. Per l'assunzione delle unità di personale ivi previste, è altresì autorizzata una spesa pari ad euro 926.346 per l'anno 2022 e ad euro 2.305.490 a decorrere dall'anno 2023.
  5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  6. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è attivata presso il medesimo Ministero la struttura tecnica di missione istituita ai sensi del comma 1 e ne sono individuati l'articolazione degli uffici e i compiti».

  All'articolo 20:

   la parola: «Sars-CoV2», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «SARS-CoV-2»;

   al comma 1, capoverso 1-bis, le parole da: «autorità sanitaria italiana» fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti: «autorità sanitaria italiana"»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 32. Le risorse sono stanziate in apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonché al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondere da parte di queste, come comunicati annualmente dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti nonché, sulla base delle richiamate comunicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'entità e le modalità di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni».

  Dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 20-bis.(Misure per assicurare la continuità delle attività di sequenziamento del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche) – 1. Nell'ambito della rete dei laboratori di sorveglianza epidemiologica sulla circolazione del virus SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'Istituto superiore di sanità si avvale altresì dei laboratori con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica, virologica e biomolecolare sulle malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico.
  2. Il laboratorio pubblico di riferimento regionale di cui al comma 2 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, deve possedere comprovata esperienza pluriennale, pari ad almeno un triennio alla data di entrata in vigore della predetta legge, nell'ambito della sorveglianza epidemiologica, virologica e biomolecolare sulle malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico.

  Art. 20-ter.(Misure urgenti in materia di personale sanitario) – 1. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: “e gli operatori socio-sanitari” sono sostituite dalle seguenti: “e del ruolo sociosanitario”.
  2. All'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, essi possono altresì prestare, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi, la propria collaborazione volontaria a titolo gratuito ed occasionale agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le modalità e i limiti per la prestazione dell'attività di cui al precedente periodo sono stabiliti mediante regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze”.

  Art. 20-quater.(Misure per il potenziamento delle risorse umane dell'INAIL) – 1. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico correlato al COVID-19 e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può continuare ad avvalersi, fino al 31 ottobre 2022, del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i cui contratti sono in essere alla data del 31 marzo 2022. All'onere derivante dal presente comma, pari a 7.607.000 euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 7.607.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  2. Dal 1° novembre 2022, l'INAIL può continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1 mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel numero massimo di 170 unità di personale, da individuare mediante procedure comparative nell'ambito delle quali sono adeguatamente valorizzate le esperienze professionali svolte. Al relativo onere, pari ad euro 2.262.909 per l'anno 2022, euro 13.577.454 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 11.314.545 per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse di bilancio dell'Istituto. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari ad euro 1.165.398 per l'anno 2022, euro 6.992.389 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 5.826.991 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

  All'articolo 21:

   al comma 1:

    dopo la lettera a) è inserita la seguente:

   «a-bis) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini del presente comma, ogni prestazione sanitaria erogata da operatori pubblici, privati accreditati e privati autorizzati è inserita, entro cinque giorni dalla prestazione medesima, nel FSE in conformità alle disposizioni del presente articolo”»;

    alla lettera h):

     al numero 1), dopo le parole: «presente decreto» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al numero 6), dopo le parole: «di cui ai commi 4» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    alla lettera l), capoverso 13, dopo le parole: «articolo 2-sexies del» sono inserite le seguenti: «codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al»;

    alla lettera m), le parole: «dal decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dai decreti»;

    alla lettera n), capoverso 15-bis:

     al quarto periodo, le parole: «di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «di Trento e di Bolzano»;

     al quinto periodo, dopo la parola: «regionali» sono inserite le seguenti: «e provinciali»;

     al sesto periodo, le parole: «piano regionale», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «piano di adeguamento» e le parole: «di cui al comma 15-ter» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 15-ter»;

     all'ottavo periodo, le parole: «piano regionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano di adeguamento» e le parole: «dal decreto di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dai decreti di cui al comma 7»;

    alla lettera o):

     al numero 1), dopo le parole: «all'alinea,» sono inserite le seguenti: «le parole: “Ferme restando” sono sostituite dalle seguenti: “Fermi restando”;» e le parole: «e la transizione digitale e» sono sostituite dalle seguenti: «e la transizione digitale,»;

     al numero 3), capoverso 3), le parole: «decreti attuativi del comma 7 e alle linee guida del comma 15-bis» sono sostituite dalle seguenti: «decreti di cui al comma 7 e alle linee guida di cui al comma 15-bis» e le parole: «di cui all'articolo 44 del» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 44 del codice di cui al»;

    alla lettera q), capoverso 15-quater:

     alla lettera a), le parole: «dalle strutture sanitarie per alimentare FSE» sono sostituite dalle seguenti: «dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie per alimentare il FSE»;

     alla lettera c), dopo le parole: «della struttura sanitaria» sono inserite le seguenti: «e socio-sanitaria», le parole: «dal piano di attuazione del potenziamento del FSE» sono sostituite dalle seguenti: «dal piano di adeguamento per il potenziamento del FSE» e le parole: «del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 2"»;

    alla lettera t), capoverso 15-octies, le parole: «a cura dalla struttura della Presidenza del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «a cura della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

    alla lettera u):

     al capoverso 15-decies, le parole: «Linee guida AGID» sono sostituite dalle seguenti: «Linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID)» e dopo le parole: «all'articolo 71 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;

     al capoverso 15-undecies, lettera d), le parole: «soluzioni IT» sono sostituite dalle seguenti: «soluzioni di tecnologia dell'informazione (IT)»;

     al capoverso 15-terdecies, la parola: «AGENAS» è sostituita dalle seguenti: «l'AGENAS»;

   al comma 3, le parole da: «n. 157» fino a: «sono inserite le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «n. 157, dopo la lettera f-ter) sono aggiunte le seguenti».

  Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

  «Art. 21-bis. – (Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e per il Ministero dell'economia e delle finanze) – 1. Al fine di garantire sostegno per le attività di sanità pubblica prestate dalla dirigenza sanitaria del Ministero della salute, anche in emergenza, e per parità di condizioni con le corrispondenti figure professionali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale:

   a) all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: “con esclusione dell'articolo 15-quater e della correlata indennità,” sono soppresse;

   b) ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale con esclusione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3-bis dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 6.251.692 per l'anno 2022, ad euro 6.106.273 per l'anno 2023 e ad euro 6.057.800 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
  3. Al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle proprie strutture, anche in relazione agli obiettivi e agli interventi previsti dal PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale così composto: a) 25 dirigenti di seconda fascia, di cui 5 unità da destinare alle verifiche amministrativo-contabili extra gerarchiche nell'ambito dell'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica e 20 unità a cui conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca nel numero di 5 unità per ciascuno dei Dipartimenti del Ministero; b) 100 unità da inquadrare nell'area III – posizione economica F1; c) 60 unità da inquadrare nell'area II – posizione economica F2. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante l'indizione di concorsi pubblici, anche attraverso il ricorso alla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  4. Per l'attuazione del comma 3 è autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 800.000 per la gestione delle procedure concorsuali e una spesa pari ad euro 200.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del predetto contingente di personale. È altresì autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 328.115 e, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro 1.312.450 per la corresponsione, al personale delle aree da reclutare ai sensi del medesimo comma 3, dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, pari ad euro 4.072.880 per l'anno 2022 e ad euro 12.291.510 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

  Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 22-bis. – (Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili) – 1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Art. 22-ter.(Misure urgenti di sostegno per la sistemazione dei soggetti evacuati delle regioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità) – 1. Le misure di assistenza abitativa rientranti tra quelle di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a), del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, disposte in favore dei soggetti evacuati a seguito di eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice possono essere prorogate, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri su richiesta del Presidente della regione interessata, che attesti il permanere di soggetti evacuati in conseguenza del predetto evento e non ancora rientrati nelle proprie abitazioni alla data della cessazione dello stato di emergenza nonché la disponibilità delle occorrenti risorse finanziarie nelle rispettive contabilità speciali aperte ai sensi dell'articolo 27 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, fino al termine massimo di durata delle medesime contabilità. Il riconoscimento agli interessati delle misure di cui al primo periodo è comunque subordinato alla verifica del perdurare dell'inagibilità dell'immobile e alla richiesta dei medesimi per la concessione del contributo per la ricostruzione».

  All'articolo 23:

   al comma 1:

    alla lettera h), le parole: «straordinarie del presente Capo e del Titolo II» sono sostituite dalle seguenti: «straordinarie di cui al presente capo e al titolo II»;

    alla lettera i), dopo la parola: «3-bisè inserita la seguente: «alinea,».

  Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 23-bis.(Avvalimento del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro) – 1. All'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: “e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri” sono soppresse;

   b) le parole: “e comunque non oltre il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “e comunque non oltre il 31 dicembre 2022”.

  2. All'allegato A del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il numero 17 è soppresso.

  Art. 23-ter. – (Indennità supplementare di comando riconosciuta ai Comandanti delle stazioni dei carabinieri) – 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 919 è sostituito dal seguente:

  “919. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie assegnate all'Arma dei carabinieri sui competenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa per riconoscere l'indennità di cui all'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, al personale incaricato di comando di stazioni e tenenze dell'organizzazione territoriale sono incrementate di 7,6 milioni di euro annui”.

  Art. 23-quater.(Disposizioni in materia di somministrazione di lavoro) – 1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: “30 settembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”.

  Art. 23-quinquies.(Inabilità di ormeggiatori e barcaioli) – 1. Gli ormeggiatori e i barcaioli iscritti nei registri di cui agli articoli 208 e 216 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, ai fini della cancellazione dai predetti registri sono dichiarati inabili al lavoro portuale esclusivamente dal personale medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Resta fermo il riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, sulla base dei relativi requisiti contributivi e sanitari come disciplinati dalla predetta legge. Alle attività di cui al primo periodo l'INPS provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  All'articolo 24:

   dopo il comma 5 è inserito il seguente:

  «5-bis. Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un piano economico-finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione o ad integrazione degli interventi afferenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e ai fini del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento»;

   al comma 7, le parole: «1 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021»;

   al comma 8, le parole: «interventi del comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «interventi di cui al comma 6»;

   dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

  «10-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 2022”.
  10-ter. All'articolo 3, comma 11-bis, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, le parole: “ricompresi nel piano predisposto dalla Società ai sensi del” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al”».

  All'articolo 25:

   dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

  «2-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto ferroviario delle merci, anche in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico, le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per il trasporto merci sono incrementate di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le annualità dal 2023 al 2027. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati.
  2-ter. È autorizzata a favore di ANAS S.p.A. la spesa di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2031. ANAS S.p.A. destina le risorse di cui al primo periodo alla compensazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione nell'anno 2021 della circolazione autostradale conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti da ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2021.
  2-quater. Entro il 15 aprile 2022 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una rendicontazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione della circolazione autostradale di cui al comma 2-ter, riferita, in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli importi previsti dal contratto di programma tra ANAS S.p.A. e lo Stato.
  2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-ter si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

   al comma 3, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2-bis»;

   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per il settore autostradale».

  Dopo l'articolo 25 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 25-bis. – (Misure a sostegno del settore della navigazione marittima) – 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-octies sono aggiunti i seguenti:

  “1-novies. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua italiana non è requisito necessario per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e il personale sanitario.
  1-decies. I professionisti di cui al comma 1-novies che non hanno la conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal presidente dell'Ordine competente nella cui circoscrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo.
  1-undecies. In considerazione delle risultanze dello specifico monitoraggio effettuato sulla qualità dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi di cui al comma 1-novies, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro del turismo, con decreto da adottare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, con cadenza biennale, può disporre la cessazione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-novies e 1-decies”.

  Art. 25-ter.(Misure urgenti in materia di mobilità sostenibile) – 1. All'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Al predetto finanziamento accedono anche le province autonome di Trento e di Bolzano”».

  All'articolo 26:

   al comma 1, le parole: «blocco alla movimentazione» sono sostituite dalle seguenti: «blocco della movimentazione»;

   al comma 2, le parole: «di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «di Trento e di Bolzano», dopo le parole: «sulla base di criteri che tengano conto della consistenza suinicola» sono inserite le seguenti: «, della eventuale realizzazione di progetti di riduzione dell'uso delle gabbie», le parole: «del regolamento (UE) 2020/687» sono sostituite dalle seguenti: «, del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019,» e le parole: «blocco alla movimentazione» sono sostituite dalle seguenti: «blocco della movimentazione»;

   dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  «4-bis. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2016, n. 238, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

  “5-bis. Per i vini a IGP, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di ‘vini finiti’ e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85 per cento) sono effettuate anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP, tenendo conto delle eventuali deroghe previste nello stesso disciplinare”»;

   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e vitivinicolo».

  Dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 26-bis. – (Disciplina dell'attività di turismo lattiero-caseario o vie del formaggio) – 1. Le regioni possono promuovere attraverso canali informatici sul web e sul territorio apposite iniziative al fine di far conoscere la rete di aziende aderenti al turismo lattiero-caseario o vie del formaggio.

  Art. 26-ter.(Misure a sostegno dei produttori e contrasto allo spreco) – 1. Al fine di evitare gravi fenomeni di spreco alimentare, nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, le operazioni di congelamento delle carni fresche sono effettuate senza indebiti ritardi ovvero entro la data di scadenza relativa al prodotto refrigerato, purché le carni da destinare al congelamento siano sottoposte ad adeguate misure di controllo igienico sanitario ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e correttamente identificate ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.
  2. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

  Art. 26-quater. – (Misure urgenti a sostegno del settore avicolo) – 1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: “30 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “40 milioni di euro” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le risorse di cui al presente comma sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022”.

  Art. 26-quinquies. – (Gestione del fondo per lo svolgimento di attività di monitoraggio dell'insetto nocivo Coreabus undatus) – 1. All'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del Coreabus undatus, le parole: “da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”».

  All'articolo 27:

   al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «10 milioni di euro"» sono inserite le seguenti: «, ovunque ricorrono,»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. Al fine di sostenere e accelerare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici d'investimento, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo il comma 7-octies dell'articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è aggiunto il seguente:

  “7-novies. Le previsioni di cui al comma 7-quinquies si applicano anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea”».

  Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

  «Art. 27-bis. – (Istituzione della categoria dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura) – 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono aggiornati i requisiti professionali previsti per la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali, di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, recante “Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale”, anche al fine di prevedere la figura dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura e disciplinarne l'ambito di attività».

  All'articolo 28:

   il comma 1 è soppresso;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 121:

    1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   “a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima”;

    2) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   “b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima”;

    3) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

  “1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022”;

   b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: “altri intermediari finanziari” sono aggiunte le seguenti: “, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima”»;

   al comma 3:

    alla lettera a), le parole: «dal comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1-bis, lettera a)»;

    alla lettera b), le parole: «dal comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1-bis, lettera b)»;

   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

  «3-bis. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

   “d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228”.

  3-ter. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 8:

    1) il sesto periodo è sostituito dai seguenti: “Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del sesto periodo sono nulli”;

    2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuare in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate”;

   b) all'articolo 4, comma 2, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: “Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del terzo periodo sono nulli. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuare in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate”».

  Dopo l'articolo 28 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 28-bis.(Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche) – 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 240-bis, primo comma, dopo la parola: “629,” sono inserite le seguenti: “640, secondo comma, numero 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis,”;

   b) all'articolo 316-bis:

    1) alla rubrica, le parole: “a danno dello Stato” sono sostituite dalle seguenti: “di erogazioni pubbliche”;

    2) le parole da: “o finanziamenti” fino a: “finalità” sono sostituite dalle seguenti: “, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste”;

   c) all'articolo 316-ter:

    1) alla rubrica, le parole: “a danno dello Stato” sono sostituite dalla seguente: “pubbliche”;

    2) al primo comma, dopo la parola: “contributi,” è inserita la seguente: “sovvenzioni,”;

   d) all'articolo 640-bis, dopo la parola: “contributi,” è inserita la seguente: “sovvenzioni,”.

  2. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 13-bis è inserito il seguente:

  “13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata”;

   b) al comma 14, le parole: “con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni”.

  Art. 28-ter.(Termini di utilizzo dei crediti d'imposta sottoposti a sequestro penale) – 1. L'utilizzo dei crediti d'imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, nel caso in cui tali crediti siano oggetto di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria, può avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini di cui agli articoli 121, comma 3, e 122, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti d'imposta previsto dalle richiamate disposizioni. Per la medesima durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni di cui agli articoli 121 e 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.
  2. L'Agenzia delle entrate effettua il monitoraggio sull'utilizzo del credito d'imposta nei casi di cui al comma 1 e comunica i relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Art. 28-quater.(Disposizioni in materia di benefìci normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro) – 1. Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di contrattazione collettiva, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 43 è inserito il seguente:

  “43-bis. Per i lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, i benefìci previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli previsti dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. I soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, ai sensi dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. L'Agenzia delle entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili. Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attività di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”.

  2. Il comma 43-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.

  Art. 28-quinquies.(Disposizioni urgenti in materia di collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali) – 1. Al fine di incrementare l'efficienza dei servizi di polizia giudiziaria nella situazione emergenziale connessa al COVID-19, all'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: “procedimento penale” sono aggiunte le seguenti: “, nonché ai servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nei casi in cui sia necessario disporre, con assoluta urgenza, di informazioni finanziarie o analisi finanziarie della UIF per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di condotte riconducibili ai delitti contro la personalità dello Stato previsti dagli articoli da 270 a 270-septies del codice penale”».

  All'articolo 29:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «di contenimento e dell'emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «di contenimento dell'emergenza» e le parole: «del virus COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «del virus SARS-CoV-2»;

    alla lettera a), dopo le parole: «primo periodo, del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e le parole: «del medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «della medesima lettera a)»;

   al comma 8, le parole: «legge 1 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «legge 1° luglio 2021»;

   al comma 9, le parole: «legge 1 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «legge 1° luglio 2021»;

   dopo il comma 11 è inserito il seguente:

  «11-bis. In relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stazioni appaltanti possono, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalità previste dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzare le risultanze dei prezzari regionali aggiornati secondo le modalità di cui al comma 12 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro. Nelle more dell'aggiornamento dei prezzari regionali, le stazioni appaltanti possono, ai fini della esecuzione degli accordi quadro secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6 del citato articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari regionali utilizzati ai fini dell'aggiudicazione dell'accordo quadro, in ragione degli esiti delle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro»;

   al comma 12, le parole: «all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo» e le parole: «Conferenza Stato – Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

   dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

  «13-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”».

  Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

  «Art. 29-bis.(Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato) – 1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi all'emergenza sanitaria in corso causata dalla pandemia di COVID-19 e per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno 2025, è autorizzata l'assunzione sino a 1.300 allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti di quota parte delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle predette assunzioni si provvede attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.
  2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere su quota parte delle facoltà assunzionali previste per l'anno 2022, entro un massimo di 600 unità, e per l'anno 2023, entro un massimo di 700 unità, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2021 e 2022 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:

   a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, fermi restando le riserve, le preferenze e i requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;

   b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.

  3. Gli interessati a partecipare alla procedura assunzionale, a pena di esclusione di diritto, devono formulare istanza con modalità telematiche tramite apposito portale attivato dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità ed entro il termine perentorio da indicare in apposito avviso da pubblicare nel sito internet istituzionale della Polizia di Stato, avente valore di notifica a tutti gli effetti.
  4. Non sono inclusi nell'ambito di applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo i soggetti già convocati per l'accertamento dei requisiti di idoneità ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e di cui all'articolo 260-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  5. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi del comma 2, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.
  6. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
  7. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei candidati risultati idonei nell'ambito dei concorsi per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato successivi a quello di cui al comma 1 del presente articolo, per i posti non soggetti alle riserve di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.
  8. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  All'articolo 32:

   al comma 1 è premesso il seguente:

  «01. Dall'attuazione degli articoli 15-bis, 28, commi 1-bis, 3-bis e 3-ter, 28-bis, 28-ter e 28-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei medesimi articoli 15-bis, 28, commi 1-bis, 3-bis e 3-ter, 28-bis, 28-ter e 28-quater con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;

   al comma 1:

    all'alinea, dopo la parola: «7,» sono inserite le seguenti: «comma 1-bise le parole: «120,26 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «127,86 milioni di euro per l'anno 2023»;

    alla lettera b), le parole: «dalla n. 106» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge n. 106»;

    alla lettera e), le parole: «79,36 milioni euro» sono sostituite dalle seguenti: «79,36 milioni di euro»;

    alla lettera h), le parole: «81,5 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «89,1 milioni di euro per l'anno 2023».

  Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

  «Art. 32-bis.(Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione».

  All'Allegato I:

   al capoverso: «Turismo», dopo la voce: «Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)» è inserita la seguente: «Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ateco 55.30)»;

   dopo il capoverso: «Ristorazione» è inserito il seguente:

«

Filiera HO.RE.CA.

Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati (codice ateco 46.31)

Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne (codice ateco 46.32)

Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili
(codice ateco 46.33)

Commercio all'ingrosso di bevande (codice ateco 46.34)

Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno (codice ateco 46.36)

Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie (codice ateco 46.37)

  Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi (codice ateco 46.38)

  Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco (codice ateco 46.39)

»;

   al capoverso «Attività ricreative» sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

«

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codice ateco 90.04.00);

Attività nel campo della recitazione (codice ateco 90.01.01)

Altre rappresentazioni artistiche (codice ateco 90.01.09)

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice ateco 77.39.94)

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice ateco 90.02.01)

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice ateco 90.02.09)

Altre creazioni artistiche e letterarie (codice ateco 90.03.09)

  Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codice ateco 94.99.20)

  Attività di altre organizzazioni associative nca (codice ateco 94.99.90)

»;

   al capoverso: «Altre attività»:

    dopo la voce: «Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)», è inserita la seguente: «Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ateco 49.32.2)»;

    dopo la voce: «Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)» è inserita la seguente: «Movimento merci relativo ai trasporti aerei (codice ateco 52.24.1)»;

    sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

«

  Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico (codice ateco 10.52.00)

  Produzione di prodotti di panetteria freschi (codice ateco 10.71.10)

  Produzione di pasticceria fresca (codice ateco 10.71.20)

  Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati (codice ateco 10.72.00)

  Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili (codice ateco 10.73.00)

  Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie (codice ateco 10.82.00)

  Produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati) (codice ateco 10.85.0)

  Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici (codice ateco 11.01.00)

  Tessitura (codice ateco 13.2)

  Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento (codice ateco 13.92.10)

  Fabbricazione di articoli in materie tessili nca (codice ateco 13.92.20)

  Fabbricazione di altri prodotti tessili nca (codice ateco 13.99)

  Confezioni in serie di abbigliamento esterno (codice ateco 14.13.1)

  Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno (codice ateco 14.13.2)

  Confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima (codice ateco 14.14.0)

  Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento (codice ateco 14.19.10)

  Fabbricazione di articoli in maglieria (codice ateco 14.3)

  Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce (codice ateco 15.1)

  Fabbricazione di calzature (codice ateco 15.20)

  Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno (codice ateco 16.21)

  Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato (codice ateco 16.22)

  Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia (codice ateco 16.23)

  Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili) (codice ateco 16.29.19)

  Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero (codice ateco 16.29.2)

  Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio (codice ateco 16.29.3)

  Laboratori di corniciai (codice ateco 16.29.4)

  Fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone (codice ateco 17.1)

  Fabbricazione di articoli di carta e cartone (codice ateco 17.2)

  Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media (codice ateco 18.13.0)

  Legatoria e servizi connessi (codice ateco 18.14.0)

  Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (codice ateco 23)

  Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) (codice ateco 25)

  Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (codice ateco 28.22.09)

  Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale (codice ateco 30.99.0)

  Fabbricazione di materassi (codice ateco 31.03)

  Fabbricazione di mobili per arredo domestico (codice ateco 31.09.1)

  Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi) (codice ateco 31.09.2)

  Finitura di mobili (codice ateco 31.09.5)

  Altre industrie manifatturiere (codice ateco 32)

  Riparazione trattori agricoli (codice ateco 33.12.60)

  Riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia (codice ateco 33.12.70)

  Riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive (codice ateco 33.15.00)

  Riparazione di altre apparecchiature nca (codice ateco 33.19.09)

  Costruzione di edifici residenziali e non residenziali (codice ateco 41.20.00)

  Riparazione di carrozzerie di autoveicoli (codice ateco 45.20.20)

  Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli (codice ateco 45.20.30)

  Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici) (codice ateco 45.40.30)

  Attività di design di moda e design industriale (codice ateco 74.10.10)

  Attività fotografiche (codice ateco 74.20)

  Organizzazione di convegni e fiere (codice ateco 82.30)

  Creazioni artistiche e letterarie (codice ateco 90.03)

  Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa (codice ateco 95.22.01)

  Riparazione di calzature e articoli da viaggio (codice ateco 95.23)

  Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria (codice ateco 95.24)

  Riparazione di orologi e gioielli (codice ateco 95.25.00)

  Riparazione di strumenti musicali (codice ateco 95.29.01)

  Riparazione di articoli sportivi (codice ateco 95.29.02)

  Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie (codice ateco 95.29.03)

  Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso (codice ateco 95.29.04)

  Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca (codice ateco 95.29.09)

».

  Dopo l'Allegato I è aggiunto il seguente:

«Allegato I-bis
(di cui all'articolo 15-bis, comma 3)

TABELLA 1 prezzi di riferimento in €/MWh per ciascuna zona mercato

CNOR

CSUD

NORD

SARD

SICI

SUD

58

57

58

61

75

56

».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Misure di sostegno per le attività chiuse)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro;

  Conseguentemente:

   al comma 4, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

   all'articolo 32, comma 1:

   alinea, sostituire le parole: 1.661,41 milioni con le seguenti: 1691,41 milioni;

   dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

   h-bis) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1.1. Trano, Raduzzi.

ART. 2.
(Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio)

  Al comma 1, sostituire le parole: 200 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: 500 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.
2.101. Lucaselli.

  Al comma 1, dopo le parole: a favore delle imprese sono inserite le seguenti: e dei soggetti che svolgono la professione di agente di commercio ad esse collegate.
2.1. Rizzetto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'aiuto in forma di contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta agli operatori in possesso di autorizzazione di pubblica sicurezza, in corso di validità, per la fabbricazione e/o il deposito di articoli pirotecnici ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dei capitoli II e/o III, e/o IV e/o VI dell'allegato B del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. (regio decreto 6 maggio 1940 n. 635).
2.100. Ferro.

ART. 3.
(Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 40 milioni di euro;

  Conseguentemente:

   al comma 2, lettera b), capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 60 milioni;

   all'articolo 32, comma 1:

   alinea, sostituire le parole: 1.661,41 milioni con le seguenti: 1.681,41 milioni;

   dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

   h-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3.2. Trano, Raduzzi.

  Al comma 2, lettera b), capoverso comma 2-bis, dopo le parole: 93.11.2, aggiungere le seguenti: e ai soggetti che svolgono la professione di agente di commercio nelle medesime attività.
3.4. Rizzetto.

  Al comma 2, lettera b), capoverso comma 2-bis dopo le parole: 93.11.2 aggiungere le seguenti: 469000, 463000,.
3.1. Trano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2.1. Limitatamente all'anno 2022, agli accordi stipulati tra le attività di commercio di articoli pirotecnici ed esecuzione di spettacoli con gli stessi e i soggetti committenti per le esecuzioni piromusicali si applica l'aliquota del 4 per cento di cui alla Tabella A, parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3.101. Ferro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2.1. All'articolo 11-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole, ovunque ricorrano, «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022».
3.102. Ferro.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3.1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «fino al 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data di cessazione dello stato di emergenza».
  3.2. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai commi 2, primo periodo, e 2-bis, primo periodo, le parole «a maggio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a marzo 2022».
3.108. Caiata, Giovanni Russo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. All'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole «100 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 160 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: 260 milioni di euro per l'anno 2022
3.100. Bellucci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. Le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.
3.103. Lucaselli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, le parole, ovunque presenti, «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) all'articolo 1-bis.1, comma 1, le parole, «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3.104. Lucaselli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. A decorrere dal 1° aprile 2022, la garanzia del Fondo può essere rilasciata, su richiesta del soggetto beneficiario e ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo, anche previo pagamento di un premio di mercato, calcolato secondo le modalità definite da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico»;

   b) alla lettera m), le parole «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3.105. Lucaselli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 924 è sostituito dal seguente:

   «924. I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e il valore residuo mediante rateizzazione fino ad un massimo di dodici rate mensili. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.».
3.106. Lucaselli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. All'articolo 1, comma 54, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, lettere e), f), g-bis), g-ter), g-quater), h), i), l), o) e p) del medesimo articolo 13, per quanto compatibili con gli altri regimi di aiuto applicati dallo stesso Fondo».
3.107. Lucaselli.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

  4-ter. Al fine di dare attuazione all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, il Ministro della salute favorisce gli accordi con gli altri Stati finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.
3.3. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Sostegno alla filiera della canapa)

  1. Al fine di sostenere la filiera della canapa, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente lettera:

   «f) alla produzione di infiorescenze fresche o essiccate e derivati liquidi, destinati ad essere commercializzati per uso da inalazione, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 2.»;

   b) all'articolo 2, comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

   «h) infiorescenze fresche o essiccate e prodotti liquidi, con limite del contenuto di cui all'articolo 4, comma 5, della presente legge non superiore allo 0,5 per cento che, con o senza trasformazione industriale, tenuto conto delle proprietà e delle normali attese dei consumatori, possono essere inalati senza combustione.»;

   c) all'articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

   «3-bis. Le infiorescenze e i liquidi di cui al comma 2, lettera h), del presente articolo sono assimilati rispettivamente ai prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis), e ai prodotti liquidi da inalazione di cui all'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. A tali prodotti si applicano altresì il divieto di vendita ai minori di 18 anni di cui all'articolo del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316.
   3-ter. La vendita ai consumatori dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), è effettuata in via esclusiva dalle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957 n. 1293. La vendita ai consumatori dei prodotti di cui al primo periodo è ammessa anche per il tramite di punti vendita specializzati, nel rispetto dei requisiti sanciti dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e secondo le modalità stabilite dall'articolo 23 della medesima legge. Per i soli prodotti liquidi la vendita ai consumatori è effettuata anche dagli esercizi di cui al comma 5-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
   3-quater. Per le infiorescenze di cui al comma 2, lettera h), del presente articolo l'accisa è calcolata con aliquota di base pari al 23,5 per cento da applicarsi al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.
   3-quinquies. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma, sono stabiliti i dettagli attuativi per la circolazione, commercializzazione e vendita al dettaglio dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), del presente articolo. Nelle more dell'adozione della predetta determinazione ai punti vendita esistenti è consentita la prosecuzione dell'attività.»
3.01. Trano.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Il Fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato dalle somme non erogate alle aziende ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69.
  2. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono inserite le seguenti: «utilizzando come criterio per il riparto l'entità dei ricavi le imprese esercenti attività di impianti di risalita a fune con sede o unità locale poste nelle aree o comprensori sciistici a carattere locale così come definiti dalla Commissione europea.».
  3. Con le somme non erogate ai sensi del medesimo articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, viene istituito un fondo di 5 milioni di euro da assegnarsi alle aziende private che gestiscono impianti a fune non ricomprese in aree o comprensori sciistici al fine di ristorare le perdite derivanti dalla mancata apertura per la stagione 2020/21. Per l'assegnazione delle risorse sono utilizzati i criteri già definiti dalla medesima legge.
3.02. Lollobrigida.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Credito d'imposta per le imprese del settore sanitario e socio-sanitario)

  1. Alle imprese che hanno effettuato, a decorrere dal 1 marzo 2020 e fino al 30 marzo 2022, spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, purché entro la data del 30 marzo 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, e a condizione che l'ammontare complessivo sia superiore a 100 mila euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese fino a 500 mila euro, e un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dell'ammontare delle spese eccedenti 500 mila euro e non superiori a 1,5 milioni di euro.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2021 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.
3.0100. Bellucci.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Credito d'imposta per le imprese del settore sanitario e socio-sanitario)

  1. Alle imprese che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime di accreditamento, convenzione o appalto con gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e che hanno sostenuto, a decorrere dal 1° marzo 2020 e fino al 30 marzo 2022, maggiori spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, purché entro la data del 30 marzo 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto, a condizione che l'ammontare complessivo di tali acquisti sia maggiore rispetto al 2019, un credito d'imposta pari alla maggior spesa sostenuta certificabile. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.
3.0101. Bellucci.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, comma 1, lettere c-bis) e m) le parole: «120 mesi», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «144 mesi».
3.0102. De Toma.

ART. 4.
(Fondo unico nazionale per il turismo)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 210 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, medesimo periodo:

   sostituire le parole: 60,7 milioni di euro, con le seguenti: 121,4 milioni di euro;

   sostituire le parole: 5 milioni di euro, con le seguenti: 10 milioni di euro;

   sostituire le parole: 39,3 milioni di euro, con le seguenti: 78,6 milioni di euro;

   al comma 2:

   primo periodo, sostituire le parole: dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, con le seguenti: dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;

   terzo periodo, sostituire le parole: 60,7 milioni di euro, con le seguenti: 121,4 milioni di euro;

   sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, si provvede per la quota parte occorrente, dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
4.1. Trano.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 210 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, medesimo periodo:

   sostituire le parole: 60,7 milioni di euro, con le parole: 121,4 milioni di euro;

   sostituire le parole: 5 milioni di euro, con le parole: 10 milioni di euro;

   sostituire le parole: 39,3 milioni di euro, con le parole: 78,6 milioni di euro;

   al comma 2,

   primo periodo, sostituire le parole: dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, con le seguenti: dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;

   terzo periodo, sostituire le parole: 60,7 milioni di euro, con le parole: 121,4 milioni di euro;

   sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, si provvede per la quota parte occorrente, dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
4.2. Trano.

  Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: a valere sulle risorse di cui al comma 1.
4.3. Trano.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2.1. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali a decorrere dalla data di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.
  2.2. L'esonero di cui al comma 2.1 è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal suddetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
  2.3. L'esonero di cui al comma 2.1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.;

  Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, stimati in 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
4.7. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Al comma 2-bis, sostituire le parole: 2 milioni di euro, con le seguenti: 4 milioni di euro.
4.4. Trano.

  Sopprimere il comma 3-ter.
4.6. Trano, Raduzzi.

ART. 5.
(Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili)

  Al comma 1, sostituire le parole: a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 con le seguenti: al primo semestre del 2022.

  Conseguentemente:

   al comma 5, sostituire le parole da: 129,1 milioni fino alla fine del comma, con le seguenti: 256, 2 milioni per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32

   all'articolo 32, comma 1:

   alinea, sostituire le parole: 1.661,41 milioni con le seguenti: 1.789,51 milioni

   dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

   h-bis) quanto a 129,1 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28, della legge 196 del 2009.
5.1. Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, sostituire le parole: e marzo con le seguenti:, marzo, aprile, maggio e giugno.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. Alle imprese turistico-ricettive è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovuta per il primo semestre 2022 in relazione agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese stesse esercitano la propria attività.
  2-ter. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta previsti dal presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito può essere altresì ceduto a locatori e concedenti, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

   al comma 5, sostituire le parole: 129,1 milioni con le seguenti: 486,1 milioni.
5.2. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, dopo la parola: turistico aggiungere le seguenti: e del settore impianti di risalita.
5.100. Lollobrigida.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Per il settore degli impianti di risalita il parametro di riferimento è tra i mesi dell'anno 2022 e la media dei mesi del triennio 2017, 2018 e 2019.

   Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
5.101. Lollobrigida.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Disposizioni in materia rideterminazione del canone RAI per le imprese turistico ricettive e per i pubblici esercizi)

  1. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
5.01. Trano.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nei bilanci 2021)

  1. All'articolo 1, comma 711 della legge 23 dicembre 2021, n. 234, le parole «il 100 per cento dell'ammortamento» sono sostituite dalle seguenti: «l'ammortamento».
5.0100. Lucaselli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Disapplicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale)

  1. Per il periodo di imposta 2021, in considerazione del perdurare degli effetti di natura economica conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID-19, è sospesa l'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
5.0101. Lucaselli.

ART. 5-bis.
(Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)

  Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.
(Disposizioni in materia del canone RAI per le strutture ricettive, per i locali pubblici o aperti al pubblico)

  1. Per l'anno 2022, le strutture ricettive, nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
  2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno 2022, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata «Agenzia delle entrate Fondi di bilancio» la somma di 70 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 4-bis intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI, Radiotelevisione italiana Spa, delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.
5-bis.01. Trano.

ART. 6.
(Buoni per servizi termali)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. All'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2021, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della Salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.».
6.1. Trano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con decreto del Ministro della Salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito l'adeguamento delle tariffe che il SSN riconosce agli stabilimenti termali per le prestazioni inserite nei LEA, accantonando una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
6.100. Maschio.

ART. 8.
(Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1054, le parole «ovvero entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2022»;

   b) al comma 1056, le parole «ovvero entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2022».
8.100. Lucaselli.

ART. 9.
(Disposizioni urgenti in materia di sport)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2022 con le seguenti: 30 giugno 2022.

  Conseguentemente:

   al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022 con le seguenti: 60 milioni di euro per il primo semestre 2022;

   al comma 2, sostituire le parole: 20 milioni per l'anno 2022 con le seguenti: 60 milioni per l'anno 2022.
9.102. Caiata.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2022 con le seguenti: 30 giugno 2022.

  Conseguentemente:

   al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022 con le seguenti: 40 milioni di euro per il primo semestre 2022;

   al comma 2, sostituire le parole: 20 milioni per l'anno 2022 con le seguenti: 40 milioni per l'anno 2022.
9.103. Caiata.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni, con le parole: 40 milioni.

  Conseguentemente:

   a) al comma 4 sostituire le parole: 20 milioni, con le parole: 40 milioni;

   b) al comma 5, sostituire le parole: 60 milioni, con le parole: 80 milioni.
9.1. Trano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 3, pari ad almeno 3 milioni di euro per il 2022, è destinata a sostenere i comuni nelle spese per le attività di manutenzione degli impianti natatori. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole. euro 60 milioni con le seguenti: euro 63 milioni.
9.107. Maschio.

  Al comma 4, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 60 milioni di euro con le seguenti: 190 milioni di euro.
9.100. Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4.1. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono da ritenere sospesi:

   a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti hanno operato in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021;

   b) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021;

  4.2. I versamenti non ancora effettuati e sospesi ai sensi del comma precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  4.3. Esclusi i casi in cui gli omessi versamenti di cui al comma 4-bis, lettere a e b siano stati già oggetto di accertamento e/o contestazione da parte degli Organi di Controllo Competenti ed a condizione di adesione al pagamento nei termini e alle condizioni di cui al comma 4-ter, non si applicano:

   a) le sanzioni di cui all'articolo 10-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni.;

   b) le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni;

   c) le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, come modificato dall'art. 3, comma 6 del decreto-legge n. 8 del 2016.

  4.4. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4.1 e ai commi 923 e seguenti della legge n. 234 del 2021, nonché in caso di decadenza dalla richiesta di pagamento in forma rateale, resta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 4.3.
9.104. Caiata.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4.1. Tutti i termini dei versamenti di cui all'articolo 1, comma 923, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono sospesi fino al 31 dicembre 2022. I versamenti sospesi dal 1° maggio 2022 al 31 dicembre 2022 sono effettuati, senza applicazioni di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2023 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sei rate mensili di pari importo, senza interessi. Il versamento della prima rata avviene entro il 28 febbraio 2023, quelle successive, rispettivamente, in data 31 marzo 2023, 2 maggio 2023, 31 maggio 2023 e 30 giugno 2023.
  4.2. L'articolo 1, comma 924, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito con il seguente: «924. I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di giugno 2023 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 novembre 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di giugno 2023 devono essere effettuati entro il giorno 30 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».
9.105. Caiata.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8-bis, dopo le parole «lettera d-bis» sono aggiunte le seguenti: «e lettera e-bis»;

   b) al comma 9, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) dai gestori di impianti natatori».
9.101. Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1.. Le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 anche ai leasing operativi e ai canoni di assistenza delle associazioni o delle società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), nonché delle società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, riferiti all'approvvigionamento dei macchinari di allenamento e delle attrezzature tecniche necessarie alla conduzione dell'attività sportiva..
9.106. Caiata.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1
(Disposizioni urgenti in materia fiscale)

  1. In considerazione dei gravi effetti socioeconomici determinati dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini dei versamenti della rottamazione-ter e dal saldo e stralcio, sono rimodulati secondo il successivo comma 2.
  2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021.» sono sostituite dalle seguenti: «se effettuato, con il pagamento dell'unica o della prima rata entro il 28 febbraio 2022, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018. Le restanti rate sono da corrispondere il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 settembre 2022.».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 90 milioni di euro, per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
9.01. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1
(Ampliamento ambito soggettivo regime forfetario)

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 55, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «c) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi imputabile alla persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili.»;

   b) al comma 57, lettera d), le parole: «che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero» sono soppresse.
9.02. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

ART. 10.
(Piano transizione 4.0)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1
(Disposizioni in materia di rivalutazione di beni di impresa)

  1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;

   b) al secondo periodo, le parole «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022»;

   c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022».

  2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e come da ultimo modificato dal presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono determinate al 10 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è determinata nell'11 per cento.
10.0100. Lucaselli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1
(Disposizioni in materia di welfare aziendale)

  1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022».
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307..
10.0101. Lucaselli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1

  1. Per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o nuovi insediamenti produttivi nelle Zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia, l'imposizione fiscale sui redditi ivi prodotti è ridotta del 50 per cento per un periodo di sette anni dalla data dello stabilimento, prorogabili di ulteriori cinque anni, a condizione che la società mantenga gli stessi livelli occupazionali durante il periodo dell'agevolazione. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
10.0102. Varchi.

ART. 12.
(Incremento del contributo per il mancato incasso dell'imposta di soggiorno)

  Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 600 milioni;

  Conseguentemente:

   al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 600 milioni.

   all'articolo 32, comma 1:

   alinea, sostituire le parole: 1661,41 milioni con le seguenti: 2.161,41 milioni ;

   dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

   h-bis) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28, della legge 196 del 2009.
12.1. Trano, Raduzzi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 500 milioni.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 500 milioni. .
12.100. Giovanni Russo.

ART. 13.
(Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Proroga moratoria per le PMI)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile» sono soppresse;

   b) al comma 1 le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalla seguenti: «fino al 30 giugno 2022»;

   c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1.».
13.01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Sostegno enti in difficoltà finanziarie)

  1. Alle province che, alla data del 31.12.2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 marzo 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 aprile 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva da ripianare al 31.12.2021 e del tempo residuo per il ripiano. Al conseguente onere, pari a 15 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.02. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Teleassistenza e telemedicina)

  1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, alle piccole e medie imprese, ai titolari di partita IVA operanti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato, spetta un credito di imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2021 e 2022 per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 40.000 euro per ciascun beneficiario.
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.0100. Bellucci.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Risorse per province in dissesto e predissesto)

  1. Alle province che, alla data del 31 dicembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 marzo 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 marzo 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva residua da ripianare.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014 n. 190.
13.0101. Ferro.

ART. 13-ter.
(Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale)

  Sopprimerlo.
13-ter.1. Trano, Raduzzi.

ART. 13-quater.
(Modifica all'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

  Sopprimerlo.
13-quater.1. Trano, Raduzzi.

ART. 13-septies.
(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)

  Sopprimerlo.
13-septies.1. Trano, Raduzzi.

ART. 14.
(Riduzione degli oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14.1.

  1. Al fine di garantire alle amministrazioni comunali un sostegno immediato e adeguato conseguente all'aumento delle spese del caro energia è istituito, a decorrere dal 2022, un fondo di 1 miliardo di euro finalizzato al loro ristoro.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato articolo 1, comma 73 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere sul predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
14.01. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14.1.
(Disposizioni per fronteggiare effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas)

  1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'aumento dei costi relativi all'energia elettrica e al gas naturale, dovuti all'aumento, sostanziale, delle quotazioni della principale materia prima energetica utilizzata, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.
  3. Il contributo di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Il contributo spetta nella misura del 10 per cento dell'aumento dei costi relativi alle forniture di energia e di gas naturale. Il contributo spetta su base mensile a condizione che il costo per il consumo di energia e gas naturale di ciascun mese del primo trimestre del 2022 sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto al costo per il consumo di energia e gas naturale della stessa periodicità del 2019. La seconda condizione è che contestualmente non vi sia un incremento di KWH utilizzati per più del venti per cento. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alle fatture ricevute per i consumi di energia e gas naturale di competenza del mese di riferimento. Il beneficio è ridotto alla metà per gli immobili utilizzati promiscuamente per la propria attività.
  5. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al comma 1 non può essere superiore a centocinquantamila euro.
  6. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
  7. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, utilizzabile secondo le modalità esposte al comma 9. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto, di cui al presente articolo.
  9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, nel limite massimo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo, dello stanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
14.02. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14.1.

  1. Al fine di sostenere le famiglie e le persone affette da una malattia grave o che utilizzano l'energia elettrica per apparecchiature mediche necessarie al mantenimento della vita, come disposto dal decreto ministeriale del Ministero della salute del 13 gennaio 2011, viene istituito un Fondo volto a contenere i costi dell'energia elettrica e del gas.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.03. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

ART. 15.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese energivore)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 27 dicembre 2017 aggiungere le seguenti: e agli impianti natatori
15.100. Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Alle imprese diverse da quelle di cui al comma 1, i cui costi per KWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo bimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh relativo al medesimo periodo dell'anno 2021, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito d'imposta, pari al 100 per cento delle maggiori spese sostenute per effetto dell'incremento del costo per KWh della media del primo bimestre 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2021 per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nell'anno 2022.

  Conseguentemente,

   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis;

   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Le modalità di determinazione del credito d'imposta, di utilizzo in compensazione e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
15.1. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete».
15.2. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 15-bis.

  Al comma 7, sostituire le parole da: del 27 gennaio fino alla fine del comma con le seguenti: della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
15-bis.1. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del presente decreto si applicano anche alle imprese agricole non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021 relativamente ai consumi di energia elettrica e gas.
15-bis.2. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:

Art. 15-ter.
(Tassazione agroenergia)

  1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.
  2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 212 del 27 luglio 2000.
  3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.
  4. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi dell'energia, si fa riferimento alla media dei prezzi di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 1 definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente nel periodo 2016-2021.
15-bis.01. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

ART. 19.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: finale del corso, aggiungere le seguenti: con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente,.
19.1. Trano, Sapia, Leda Volpi.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6.1. In via sperimentale, limitatamente al biennio 2022-2023, i limiti reddituali previsti per l'accesso all'assegno di invalidità di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 18 sono equiparati al 50 per cento di quelli previsti per le pensioni di invalidità, di cui all'articolo 14 della stessa legge. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in euro 52 milioni di euro annui per il biennio 2022-2023, sono posti a carico del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
19.100. Bellucci.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6.1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022».
19.101. Bellucci.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6.1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) si considera la sola componente reddituale, con esclusione di quella patrimoniale, del nucleo familiare».
19.102. Bellucci.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. In via sperimentale, limitatamente agli anni 2022 e 2023, sono soggetti all'aliquota IVA del 5 per cento i seguenti prodotti destinati all'infanzia:

    1) pannolini;

    2) biberon;

    3) tettarelle;

    4) latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti;

    5) omogeneizzati e prodotti alimentari;

    6) strumenti per l'allattamento;

    7) prodotti per l'igiene e creme contro gli arrossamenti e le irritazioni della pelle del neonato.

   Ai maggiori oneri, valutati in euro 50 milioni annui per il biennio 2022-2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 29, come incrementata dall'articolo 1, comma 73, della presente legge.
19.103. Ferro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo, le parole «la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo» sono sostituite dalle seguenti: «la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, a condizione che alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo».
19.104. Giovanni Russo.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19.1.
(Misure urgenti per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 927, dopo le parole: «adempimenti tributari», sono inserite le seguenti: «e contributivi»;

   b) al comma 929, dopo le parole: «termine tributario», sono inserite le seguenti: «o contributivo»;

   c) al comma 939, dopo le parole: «termine tributario», sono inserite le seguenti: «e contributivo»;

   d) al comma 934, dopo le parole: «termini tributari», sono inserite le seguenti: «e contributivi»;

   e) al comma 935, dopo le parole: «copia dei mandati professionali», sono inserite le seguenti: «o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma»;

   f) dopo il comma 935, è inserito il seguente:

   «935-bis. Per le finalità previste dai commi da 927 a 944 il libero professionista, invia il documento unico di regolarità contributiva – DURC attestante la decorrenza della malattia e l'inabilità temporanea all'esercizio professionale all'Istituto nazionale della previdenza sociale, al fine dell'adeguamento delle disposizioni previste dai commi da 927 a 944 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da parte del medesimo Istituto.»;

   g) al comma 936, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) dopo le parole: «adempimenti tributari», sono inserite le seguenti: «e contributivi»;

    2) dopo le parole: «mandati professionali», sono inserite le seguenti: «o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma»;

   h) al comma 937, dopo le parole: «mandati professionali», sono inserite le seguenti: «o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma»;

   i) al comma 938, dopo le parole: «adempimenti tributari», sono inserite le seguenti: «e contributivi»;

   l) al comma 939, dopo le parole: «mandato professionale», sono inserite le seguenti: «o altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma»;

   m) al comma 941 alla prima riga, dopo le parole: «di tributi», sono inserite le seguenti: «o contributi», alla quarta riga, dopo le parole: «al tributo», sono inserite le seguenti: «o contributo».

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, trovano applicazione anche con riferimento ad eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
19.01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19.1.
(Disposizioni in favore dei caregivers familiari)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, un contributo fino a 2000 euro per il 2022. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
19.0100. Bellucci.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19.1.
(Aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti per le persone nelle condizioni di non autosufficienza)

  1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

    «41-quinquies) prodotti necessari all'assistenza e alla cura della persona nelle condizioni di non autosufficienza di cui all'articolo 30, commi 1, lettera b), e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, sia presso il suo domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, quali preparati per nutrizione e idratazione, presìdi per incontinenza, ausili di vario tipo, cannule tracheali e accessori (valvole di fonazione, fasce di fissaggio, medicazioni per tracheostomi), dispositivi per ossigenoterapia (compresi occhialini e mascherine), medicazioni specialistiche, cateteri venosi centrali a permanenza, aghi di qualsiasi tipo, siringhe, dispositivi per il fissaggio di cateteri venosi centrali, sonde per nutrizione enterale, deflussori e pompe per nutrizione enterale, deflussori e pompe infusionali, sistemi elastomerici, sonde gastrostomiche, cateteri (compresi i cateteri vescicali a permanenza), sacche per la raccolta dell'urina, guanti (compresi i dispositivi di protezione individuale), deflussori, medicazioni generali, garze e materiale monouso sanitario e non sanitario (manopole non saponate e saponate);

    41-sexies) attrezzature e dispositivi per trattamenti di lungo-assistenza, recupero e mantenimento funzionale, sia presso il domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, compresi letti attrezzati e materassi antidecubito;

    41-septies) servizi necessari di cura e protezione, compresi i servizi di assistenza, igiene e sanificazione, anche presso il domicilio».
19.0101. Ferro.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19.1.
(Bonus baby sitter per lavoratori non dipendenti)

   1. Per i periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza e per i periodi di svolgimento delle prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, i lavoratori iscritti alle Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e i lavoratori autonomi e liberi professionisti senza Cassa iscritti alla Gestione Separata posso richiedere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
   2. Il bonus di cui al comma 1 è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
   3. Le modalità operative per accedere al bonus di cui al comma 1 sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 4, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.
   4.I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede mediante riduzione di pari importo delle risorse stanziate a favore della misura «Reddito di Cittadinanza».
19.0102. Delmastro Delle Vedove.

ART. 20.

  Al comma 1, dopo la parola: raccomandata aggiungere le seguenti: e resa obbligatoria per legge.
20.1. Trano, Sapia, Leda Volpi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'indennizzo previsto dal precedente periodo hanno diritto tutti i cittadini a prescindere dall'obbligatorietà della vaccinazione anti-COVID-19.
20.6. Trano, Sapia, Leda Volpi.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Il beneficio di cui al primo periodo è riconosciuto, altresì, ai soggetti tenuti all'obbligo vaccinale previsto per legge contro il COVID-19. Tale beneficio è riconosciuto anche a coloro che hanno effettuato la somministrazione del medesimo vaccino prima dell'entrata in vigore dell'obbligo e che non rientravano in tale obbligo.
20.2. Trano, Sapia, Leda Volpi.

  Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: 50 milioni fino alla fine del periodo con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2022 e in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 32, nonché per gli oneri aggiuntivi, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
20.7. Raduzzi.

  Al comma 1-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2022, in 200 milioni di euro per l'anno 2023, in 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 32 e, in caso di insufficienza delle risorse del fondo, mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
20.5. Trano, Sapia, Leda Volpi.

  Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni e sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 200 milioni.
20.3. Trano, Sapia, Leda Volpi.

  Al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: anno 2023, aggiungere le seguenti: 2024 e 2025.

  Conseguentemente, al medesimo, aggiungere, in fine, le parole: e, in caso di insufficienza delle risorse del fondo, mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
20.4. Trano, Sapia, Leda Volpi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1

(Disposizioni in favore dei Servizi per le dipendenze patologiche (SerD) e delle Comunità terapeutiche).

   1. Al fine di assicurare l'implementazione degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento dell'assistenza territoriale, è riconosciuto un contributo in favore dei Servizi per le dipendenze patologiche (SerD) e comunità terapeutiche, per l'assunzione di medici, infermieri, psicologi ed educatori, nonché di presidi sanitari nei limiti di spesa annui di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.
   2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 50 milioni annui a decorrere dal 2022, si provvede a valere sul finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale.
20.0100. Bellucci.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1
(Proroga dei contratti del personale sanitario delle Forze Armate)

  1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, i contratti del personale militare assunto ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto-legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e agli articoli 19 e 21, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2022. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per le annualità 2021 e 2022, la spesa complessiva di euro 20.000.000.
20.0101. Giovanni Russo.

ART. 20-quater.

  Dopo l'articolo 20-quater, aggiungere il seguente:

Art. 20-quinquies.
(Disposizioni in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie a prezzo calmierato)

  1. Al fine di dare seguito all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2, il prezzo dei predetti dispositivi è fissato a 0,50 centesimi di euro. Le farmacie, le parafarmacie e le altre attività commerciali che vendono il dispositivo ad un prezzo superiore, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1000.
  2. Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per la quota parte occorrente, mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
20-quater.01. Colletti, Trano.

ART. 21.

  Al comma 1, lettera u), capoverso 15-undecies, lettera a), dopo le parole: cittadini italiani, aggiungere le seguenti: , ai cittadini stranieri residenti in Italia.
21.1. Trano, Sapia, Leda Volpi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.
(Indennità di specificità infermieristica)

  1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è definita una indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2022 quale parte del trattamento economico fondamentale.
  2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Il rispettivo valore, in ogni caso, non potrà essere inferiore ai valori minimi previsti per l'indennità di esclusività della dirigenza medica alla medesima data del 1° gennaio 2022.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 880 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2022.
21.0100. Bellucci.

ART. 25.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25.1
(Misure a sostegno della diffusione della mobilità elettrica in ambito privato)

  1. Dopo il comma 3, dell'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 inserire il seguente:

    «3-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nei condomini, alle imprese è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, nonché i costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute documentate ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.»

  2. Al comma 8 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La stessa aliquota di detrazione e le stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di cui al comma 3-bis dell'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, fermo restando il relativo limite di spesa.».
  3. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2022, e agli oneri di cui al comma 3, valutati in 45 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. ,.
25.0100. Lucaselli.

.

ART. 26.

  Al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 25 milioni e sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: 50 milioni.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 75 milioni.
26.1. Trano.

  Al comma 2, dopo le parole: alimentari e forestali, aggiungere le seguenti: , da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni,.

  Conseguentemente, al comma, 3, secondo periodo, dopo le parole: alimentari e forestali, aggiungere le seguenti: , da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni,.
26.3. Trano.

  Al comma 2, sopprimere la parola: eventuale.
26.2. Trano.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Per i soggetti esercenti attività alberghiere – ivi compresi gli agriturismo –, ricreative e di ristorazione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori identificati dal decreto ministeriale di cui al comma 2, sono prorogati al 31 dicembre 2022, con possibilità di pagamento fino ad un massimo di 6 rate mensili fino a giugno 2023, i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articolo 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; all'imposta sul valore aggiunto; ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
  5-ter. Con decreto del Ministero del turismo, da adottarsi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 1, tenuto conto delle misure restrittive adottate dalle autorità sanitarie in ottemperanza del Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico.
26.4. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26.1.
(Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura)

  1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo comma.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
  4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26.01. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

ART. 26-quinquies.

  Dopo l'articolo 26-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 26-sexies.
(Interventi a sostegno dell'imprenditoria giovanile in agricoltura)

  1. Gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze posti in essere a favore di giovani imprenditori agricoli in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere.
  2. Gli onorari notarili per gli atti di cui al precedente comma 1 sono ridotti ad un sesto.
  3. Le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari notarili di cui ai commi 1 e 2 spettano a condizione che gli acquirenti si impegnino nell'atto o con dichiarazione separata a condurre direttamente un'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai programmi regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 n. 1305 e n. 1303 e successive modificazioni.
  4. Ai fini del presente articolo sono qualificati come giovane imprenditore agricolo le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e:

   a) il cui titolare sia un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni;

   b) nel caso di società di persone e società cooperative, siano composte, per oltre la metà dei soci, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni;

   c) nel caso di società di capitali, almeno la metà degli amministratori sia costituita da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
26-quinquies.01. Trano.

ART. 27.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 15, è inserito il seguente:

   «15-bis. Gli aiuti di cui al comma 13 sono concessi per l'importo massimo ad impresa di 2,3 milioni di euro per la Sezione 3.1 e di 12 milioni di euro per la Sezione 3.12, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022»;

   b) al comma 16, le parole: «dei commi da 13 a 15» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi da 13 a 15-bis».
27.1. Trano.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, ai soggetti esercenti l'attività di autotrasporto per conto terzi)

  1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi relativi ai carburanti autotrazione, gravanti sulle imprese esercenti le attività di autotrasporto per conto terzi, iscritte nell'albo nazionale di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, viene riconosciuto un contributo straordinario a compensazione dei maggiori oneri sostenuti per ogni litro di carburante acquistato, per l'intero anno 2022.
  2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, è, pari al 25 per cento delle maggiori spese sostenute sulla base della differenza della media dei prezzi del carburante per autotrazione del primo bimestre 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2021.
  3. La media dei prezzi di cui al comma precedente viene determinata in base alle pubblicazioni periodiche effettuate sul sito istituzionale del Ministero della Transizione ecologica.
  4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  5. Le modalità di determinazione del credito d'imposta, di utilizzo in compensazione e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
27.01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 28.

  Sopprimerlo.
28.1. Villarosa.

  Sostituire l'articolo 28 con il seguente:

Art. 28.
(Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)

  1. Al fine di contrastare le attività fraudolente e altre condotte irregolari in materia di detrazioni per lavori edilizi, derivanti dall'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta previsti ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita la piattaforma informatica denominata: «CESSIONE DEI CREDITI FISCALI», al fine di tracciare la circolazione della cessione o dello sconto in luogo delle detrazioni fiscali, delle spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del medesimo decreto, in modo da garantirne la sicurezza e la trasparenza degli scambi.
  2. Le detrazioni fiscali spettanti in relazione agli interventi previsti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono certificate in forma digitalizzata, nel momento in cui sono emesse, al fine di assicurare la piena congruità, trasparenza e tracciabilità, da parte dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), che verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni fiscali e le comunica all'Agenzia delle entrate.
  3. I soggetti che optano per i contratti di cessione di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, hanno l'obbligo di comunicare l'eventuale contratto di cessione successivo all'Agenzia delle entrate, che effettua le verifiche per ogni singolo contratto di cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.
  4. Per le finalità previste dal presente articolo, al fine di contrastare le attività di frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti fiscali, nell'ambito della documentazione richiesta per la corretta applicazione delle operazioni di cessione, è fatto obbligo l'apposizione del visto di conformità ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni ovvero la certificazione, emessa da figure professionali individuate fra i dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro o centri di assistenza fiscale.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e per la definizione tecnica della piattaforma informatica.
  6. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e gli effetti prodotti dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157.
28.9. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1-bis, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2023» e le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022».
28.6. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1-bis, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2022».
28.10. Aprile.

  Al comma 1-bis, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022».
28.7. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Al comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera a), punto 1), capoverso lettera a) sostituire le parole da: cedibile fino alla fine del capoverso con le seguenti: con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

  Conseguentemente

   alla lettera a), punto 2), capoverso lettera b) sostituire le parole da: cedibile fino alla fine della lettera con le seguenti: con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

   alla lettera b), sostituire le parole da: cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima con le seguenti: con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
28.2. Raduzzi.

  Al comma 1-bis, lettera a), al punto 1), capoverso lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le banche e gli altri soggetti individuati al periodo precedente hanno facoltà di cedere i crediti ad altri soggetti, diversi da persone fisiche non titolari di partita IVA, ferma restando, anche in tal caso, l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto;

   al punto 2), capoverso lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le banche e gli altri soggetti individuati al periodo precedente hanno facoltà di cedere i crediti ad altri soggetti, diversi da persone fisiche non titolari di partita IVA, ferma restando, anche in tal caso, l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto.
28.8. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1-bis, lettera a), punto 3), capoverso 1-quater, primo periodo, sostituire le parole: non possono formare oggetto di cessioni parziali con le seguenti: possono formare oggetto di cessioni parziali.
28.3. Raduzzi.

  Al comma 1-bis, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 giugno 2023». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede, quanto a 1.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27 della legge della legge n. 196 del 2009, quanto a 600 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28 , comma 1, della citata legge n. 196 del 2009, quanto a 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27 della legge medesima legge n. 196 del 2009 e, quanto a 1.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145.
28.4. Raduzzi.

  Al comma 1-bis, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo» sono soppresse. Agli oneri di cui alla presente disposizione si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
28.5. Raduzzi.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere i seguenti:

Art. 28.1.
(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)

  1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria».

Art. 28.2.
(Istituzione del registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria)

  1. È istituito, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
  2. Gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, nominati con decisione dei soci nelle forme e nei modi previsti dal codice civile o dai rispettivi atti costitutivi, procedono, entro trenta giorni dalla nomina, all'iscrizione al registro di cui al comma 1.
  3. Il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina le modalità di funzionamento e tenuta del registro di cui al comma 1, assicurando in particolare che il registro soddisfi i seguenti requisiti:

   a) che riporti l'indicazione dei dati anagrafici dell'amministratore, dei dati relativi alle precedenti nomine, revoche, cessazioni o variazioni relative agli incarichi di amministrazione societaria eventualmente ricoperti, nonché, per le società da esso amministrate in passato, gli eventuali fallimenti e procedure concorsuali che le abbiano interessate;

   b) che sia gestito in modalità informatizzata tale da consentire la ricerca dei dati relativi all'attività corrente e pregressa, sia per cognome dell'amministratore che per società;

   c) che sia accessibile mediante visura a chiunque vi abbia interesse.
28.01. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28.1.

  1. In attuazione dell'articolo 19 della Legge europea 2017, le imprese di impianti di risalita sono riconosciute tra quelle di categoria «Energivora» come disciplinate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017 «Agevolazioni imprese energivore».
28.0100. Lollobrigida.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28.1.
(Misure urgenti di sostegno per il settore dell'intermediazione immobiliare)

  1.Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative ingenerate dalla diffusione del virus COVID-19 sul settore dell'intermediazione immobiliare, all'articolo 35, comma 22, lettera d) del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 206 n. 248 le parole: «l'ammontare della spesa sostenuta» sono sostituite dalle seguenti: «il numero della fattura emessa».
28.0101. Trancassini.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28.1.
(Misure urgenti per il personale dei Comuni addetto alla gestione del Superbonus)

   All'articolo 1, comma 69, della legge n. 178 del 2020 le parole «non rinnovabile» sono sostituite dalle seguenti: «rinnovabile per l'intera durata del beneficio di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
28.0102. Prisco.

ART. 28-bis.

  Sopprimere il comma 2.
28-bis.2. Caiata, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, lettera a), capoverso 13-bis.1, sostituire le parole: da due a cinque anni con le seguenti: da sei mesi a due anni.
28-bis.3. Caiata, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, lettera a), capoverso 13-bis.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentiti i rappresentanti dei collegi professionali interessati, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso da riferire ai fini delle asseverazioni.
28-bis.4. Caiata, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 29.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29.1.
(Misure urgenti in materia di contratti pubblici)

  1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni secondo le modalità previste nei seguenti commi.
  2. Qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore all'8 per cento, se riferito esclusivamente all'anno 2021, e del 10 per cento complessivo se riferito a più anni, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate.
  3. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Le stazioni appaltanti possono anche utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
29.0100. Lucaselli.

ART. 30.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni urgenti per soggetti aventi protezione anticorpale)

  1. Si esclude l'obbligatorietà della somministrazione di vaccinazione e si rilascia certificazione verde Covid-19 ai soggetti che risultano già dotati di protezione anticorpale rilevata tramite test sierologico quantitativo corrispondente agli standard dell'OMS con la marcatura CE ed eseguiti da un laboratorio certificato, sia a seguito di infezione contratta in modo asintomatico e sia a seguito di guarigione clinica da Covid-19, a prescindere dal tempo intercorso dal certificato attestante l'avvenuta guarigione. La certificazione verde avrà validità di tre mesi per i soggetti con positività anticorpale a seguito di infezione asintomatica. Questi ultimi dovranno rinnovare la certificazione verde ogni tre mesi, previa conferma della positività anticorpale al test sierologico quantitativo.
30.01. Trano, Sapia, Leda Volpi.

ART. 31.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Proroga termini nel settore aerospaziale)

  1. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 2.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.
  3. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.
31.1. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.