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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 3 maggio 2022

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 3 maggio 2022.

  Davide Aiello, Piera Aiello, Amitrano, Andreuzza, Ascani, Azzolina, Baldelli, Barelli, Battelli, Bellucci, Bergamini, Bianchi, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Cantalamessa, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cimino, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Ettore, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Maria, Del Grosso, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Madia, Maggioni, Magi, Mandelli, Manzo, Marattin, Marin, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Paolini, Parolo, Pastorino, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rotta, Ruocco, Saitta, Sarti, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Rachele Silvestri, Siragusa, Sisto, Spadoni, Speranza, Suriano, Tabacci, Tasso, Termini, Vignaroli, Viscomi, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Davide Aiello, Piera Aiello, Amitrano, Andreuzza, Ascani, Azzolina, Baldelli, Barelli, Battelli, Bellucci, Bergamini, Bianchi, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Cantalamessa, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cimino, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Ettore, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Maria, Del Grosso, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Madia, Maggioni, Magi, Mandelli, Manzo, Marattin, Marin, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Paolini, Parolo, Pastorino, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rotta, Ruocco, Saitta, Sarti, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Rachele Silvestri, Siragusa, Sisto, Spadoni, Speranza, Suriano, Tabacci, Tasso, Termini, Vignaroli, Viscomi, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 2 maggio 2022 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   MARATTIN: «Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di destinazione alla riduzione della pressione fiscale delle risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo degli obblighi tributari» (3584);

   D'IPPOLITO: «Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefìci previsti per le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, anche di tipo mafioso, e di reati intenzionali violenti» (3585);

   SIRACUSANO: «Interpretazione autentica dei commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di conseguenze del dissesto finanziario degli enti locali a carico degli amministratori e dei revisori dell'ente riconosciuti responsabili» (3586).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  S. 865-B. – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA POPOLARE: «Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità» (approvata, in seconda deliberazione, dal Senato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, già approvata, in prima deliberazione, dal Senato e dalla Camera) (3353-B).

   VII Commissione (Cultura):

  S. 2414. – «Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi» (approvato dal Senato) (3580) Parere delle Commissioni I, V, X e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro):

  CASU ed altri: «Norme per la promozione della parità tra i sessi nell'apprendimento, nella formazione e nel lavoro nelle discipline matematiche e tecnico-scientifiche» (3499) Parere delle Commissioni I, V, IX, X, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 2 maggio 2022, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali (COM(2022) 157 final), corredata dai relativi allegati (COM(2022) 157 final – Annexes 1 to 3), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Iniziative per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e per promuovere l'occupazione, con particolare riferimento a quella femminile – 3-02924

A)

   GRIPPA, VILLANI, MARTINCIGLIO e BARBUTO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'istruzione, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia. — Per sapere – premesso che:

   si apprende da un articolo pubblicato sul quotidiano economico-politico-finanziario Il Sole 24 ore il giorno 6 gennaio 2022 e titolato «Giovani e lavoro, perché l'Italia è in fondo alla classifica Ue» che, secondo il Commissario al lavoro dell'Unione europea Nicolas Schmit, il nostro Paese è in una situazione critica per quanto riguarda il tasso occupazione femminile e la percentuale di quanti abbandonano prematuramente gli studi che non si formano e che lavorano. In un documento di 160 pagine sarebbe contenuta una relazione severa sullo stato di salute del lavoro in Italia, la cui analisi dovrebbe far riflettere e mettere in guardia contro i rischi di una crescente povertà e radicalizzazione politica, accennando ad alcuni retaggi culturali, tra cui una storica abitudine clientelare;

   sempre nel medesimo articolo è riportato che il Paese non è tra i primi in classifica in nessuno dei 16 settori presi in considerazione dalla Commissione europea, difendendosi soltanto nella lotta alla disoccupazione anche in quella di lungo periodo, dove la situazione, seppur fragile, sarebbe in netto miglioramento. Analisi che sarebbe stata condotta su dati recenti, nonostante sia noto che il dramma del mercato del lavoro italiano ha radici antiche e profonde e che presenti un disallineamento tra domanda ed offerta: con una disoccupazione giovanile intorno al 30 per cento si riscontra carenza di manodopera;

   e, inoltre, rispetto all'occupazione femminile, sarebbe stata rimarcata anche una notevole disuguaglianza rispetto al tasso occupazionale degli uomini (inferiore del 20 per cento), con una carenza di strutture in grado di accogliere i bambini. Tutto ciò in un contesto che farebbe registrare un crescente numero di famiglie sull'orlo della povertà, con una totale disaffezione nei confronti dell'istruzione che non sarebbe in grado di fungere da strumento di ascensore sociale a causa delle sopra richiamate abitudini clientelari;

   a parere degli interroganti, alla luce della globalizzazione e di quanto sta rivelando l'emergenza sanitaria ancora in atto per il futuro del Paese, è fondamentale un nuovo contratto sociale che non può che essere stipulato tra persone, cioè tra individui consapevoli del valore rappresentato dal capitale formativo posseduto e reinvestito. Esso non può che svilupparsi in ragione delle competenze negoziabili, del loro apprezzamento e, dunque, della committenza che quelle competenze apprezza. Ma il contratto non può realizzarsi e assicurare regole certe, trasparenti e condivise se non con il riconoscimento, la validazione e la certificazione delle competenze esercitate e sviluppate;

   il Piano di ripartenza del nostro Paese ha ricevuto notevoli apprezzamenti dalla stessa Commissione europea –:

   quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di assicurare interventi in grado di agire fin dai primi anni di scolarizzazione e ridefinire il contratto sociale, nonché riallineare i paramenti tra la domanda e l'offerta nel mondo del lavoro;

   quali iniziative prioritarie per quanto di competenza, si intendano adottare allo scopo di risollevare le sorti del Paese nei settori di competenza, nonché quali iniziative, anche di carattere normativo, si intendano adottare per realizzare una maggiore eguaglianza tra le lavoratrici e i lavoratori.
(3-02924)


Iniziative di competenza per la tutela della zona di protezione speciale denominata «Marchesato e fiume Neto» in Calabria – 3-02593

B)

   TORROMINO. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   l'ecosistema del fiume Neto e della sua foce è stato classificato come oasi di protezione e individuato quale sito di importanza comunitaria «Foce del Neto» (sic IT9300095) in attuazione della direttiva «habitat» 92/43, recepito con decreto ministeriale del 3 aprile 2000 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 65 del 22 aprile 2000), nonché individuato quale nuova zona di protezione speciale «Marchesato e Fiume Neto» ai sensi della direttiva 79/409/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, con deliberazione della giunta regionale del 27 giugno 2005, n. 607 (COD: RN: 2000 IT9320302);

   la regione Calabria già il 15 settembre 1976, con decreto n. 2022, aveva dichiarato la foce del fiume Neto «oasi di protezione della selvaggina», in quanto rappresenta un'importante area per gli uccelli migratori che attraversano il Mediterraneo e un luogo «sicuro» e di facile nutrimento per gli uccelli che si fermano a svernare;

   l'area protetta, che si estende per oltre 70 mila ettari interessando il territorio di diversi comuni, si trova in stato di grave abbandono con episodi di bracconaggio, sversamento di rifiuti anche pericolosi, in particolare amianto, prelievo di beni ambientali sottoposti a tutela, quali sabbia e specie arboree. Tali episodi si verificano periodicamente, segno di una grave situazione di disinteresse dell'autorità preposte. I piani di gestione risultano disattesi;

   nel settembre 2021 si è costituito un comitato di cittadini con l'intento di sensibilizzare le autorità locali sul crescente degrado di un'area rilevantissima dal punto di vista ambientale e che potrebbe essere valorizzata dal punto di vista turistico e naturalistico;

   dal 2015 nei confronti dello Stato italiano è aperta la procedura di infrazione n. 2015/2163, tuttora pendente, in quanto la Commissione europea ritiene che, in relazione a numerosi siti di interesse (sic) e zone speciali di conservazione (zsc) istituiti e presenti sul territorio nazionale, non siano adottate adeguate «misure di conservazione». Nel 2019 la Commissione europea ha inviato una nuova lettera di costituzione in mora, in quanto l'Italia ha omesso, in modo generale e persistente, di fissare obiettivi dettagliati di conservazione specifici per sito;

   il patrimonio florofaunistico e il valore paesaggistico – ivi compresi i paesaggi agrari – devono avere maggiori elementi di protezione e non una grave e ingiustificabile diminuzione degli stessi –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare al fine di assicurare adeguate misure di protezione dell'area protetta Marchesato e fiume Neto.
(3-02593)


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 MARZO 2022, N. 24, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19, IN CONSEGUENZA DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA (A.C. 3533-A)

A.C. 3533-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 3533-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Disposizioni volte a favorire il rientro nell'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19)

  1. Allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, preservando, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario, possono essere adottate una o più ordinanze ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le citate ordinanze, da adottare entro il medesimo termine del 31 dicembre 2022, su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, possono contenere misure derogatorie negli ambiti di cui al primo periodo, individuate nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022. Le ordinanze di cui al presente articolo sono adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono comunicate tempestivamente alle Camere.

Articolo 2.
(Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19)

  1. Al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia da COVID-19, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, dal 1° aprile 2022, è temporaneamente istituita un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opera fino al 31 dicembre 2022. Il direttore dell'Unità è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, senza nuovi o maggiori oneri. Il direttore agisce con i poteri attribuiti al Commissario straordinario dal predetto articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 e, con proprio provvedimento, definisce la struttura dell'Unità, avvalendosi di una parte del personale della Struttura di supporto alle attività del citato Commissario straordinario, nonché di personale in servizio presso il Ministero della salute, secondo le modalità indicate dallo stesso Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, è nominato un dirigente di prima fascia, appartenente ai ruoli del Ministero della salute, al quale sono attribuite le funzioni vicarie, e che opera in coordinamento e a supporto del direttore dell'Unità di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri. L'Unità subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e, in raccordo con il Ministero della salute e con il supporto tecnico dell'Ispettorato generale della sanità militare, cura la definizione e, ove possibile, la conclusione delle attività amministrative, contabili e giuridiche ancora in corso alla data del 31 marzo 2022, già attribuite alla competenza del predetto Commissario straordinario. Al direttore dell'Unità è assegnata la titolarità della contabilità speciale e del conto corrente bancario, di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. Alla medesima Unità si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020.
  2. Al 31 dicembre 2022, l'Unità procede alla chiusura della contabilità speciale e del conto corrente di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 44-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e le eventuali somme ivi giacenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in tutto o in parte, anche con profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere Generale dello Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le eventuali risorse non più necessarie sono acquisite all'erario. A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Unità di cui al comma 1 è soppressa e il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Unità di cui al comma 1.
  3. Al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle proprie strutture per garantire le azioni di supporto nel contrasto alle pandemie in favore dei sistemi sanitari regionali, assicurando gli approvvigionamenti di farmaci e vaccini per la cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti e di dispositivi di protezione individuale, anche in relazione agli obiettivi ed agli interventi connessi, nell'immediato, alla attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, commi 457 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di personale così composto: 3 dirigenti di seconda fascia, 3 dirigenti sanitari; 50 unità di personale non dirigenziale con professionalità anche tecnica, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute è incrementata di 3 dirigenti di II fascia, di 3 dirigenti sanitari e di 50 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'area III. Le assunzioni del presente comma sono autorizzate in deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 760.837 per l'anno 2022 ed euro 3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023.
  4. Al reclutamento del contingente di personale di cui al comma 3 si provvede mediante l'indizione di concorsi pubblici, senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, con le modalità semplificate previste dall'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché tramite l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Il personale assunto è progressivamente assegnato fino al 31 dicembre 2022, all'Unità di cui al comma 1, in sostituzione del personale appartenente ad altre amministrazioni, in servizio presso la predetta Unità. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 200.000 per la gestione delle procedure concorsuali e una spesa pari ad euro 124.445 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del predetto contingente di personale.
  5. Il Ministero della salute provvede entro il 31 dicembre 2022 alla definizione del nuovo assetto organizzativo. Le funzioni attribuite al predetto Ministero dal presente articolo, nelle more della riorganizzazione, sono assicurate dal Segretariato generale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 o da altra direzione generale individuata con decreto del Ministro della salute.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, pari a euro 1.085.282 per l'anno 2022 e ad euro 3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
  7. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  8. All'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al comma 2, dopo le parole «degli alimenti» sono inserite le seguenti: «, di contrasto a ogni emergenza sanitaria, nonché ogni iniziativa volta alla cura delle patologie epidemico pandemiche emergenti.».

Articolo 3.
(Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19)

  1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, l'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:

   «Art. 10-bis. – (Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19) – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza:

   a) di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali;

   b) sentiti i Ministri competenti per materia, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.».

Articolo 4.
(Isolamento e autosorveglianza)

  1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, dopo l'articolo 10-bis è inserito il seguente:

   «Art. 10-ter. – (Isolamento e autosorveglianza) – 1. A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.
   2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater, commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
   3. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 1 e 2. La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.».

Articolo 5.
(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

  1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, dopo l'articolo 10-ter, come inserito dal presente decreto, è inserito il seguente:

   «Art. 10-quater. – (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 per il sistema educativo, scolastico e formativo, fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

   a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

    1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

    2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

    3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

    4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

    5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

    6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

    7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

   b) per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;

   c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

   2. Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
   3. Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo.
   4. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

   a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

   b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;

   c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

   5. L'obbligo di cui al comma 2 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.
   6. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1, lettera a), avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.
   7. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 3 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3.
   8. Fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.».

Articolo 6.
(Graduale eliminazione del green pass base)

  1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, concernente le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «Alle persone ospitate» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022, alle persone ospitate».
  2. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

   a) mense e catering continuativo su base contrattuale;

   b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;

   c) concorsi pubblici;

   d) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 e dagli articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

   e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;

   f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto.»;

   b) i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati;

   c) al comma 3, primo periodo, le parole «ai commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1».

  3. All'articolo 9-ter.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».
  4. All'articolo 9-ter.2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso alle strutture della formazione superiore, al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».
  5. All'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

   a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

   b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;

   c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

   d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

   e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.»;

   b) i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati;

   c) al comma 3, primo periodo, le parole «e al comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-quater, comma 6»;

   d) al comma 3-bis, le parole «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure» sono sostituite dalle seguenti: «Le misure» e le parole «e fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale» sono soppresse;

   e) al comma 4, le parole «, 2-bis» sono soppresse.

  6. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico, ai commi 1 e 6, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».
  7. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari, al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».
  8. All'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato, a decorrere dal 1° aprile 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) ai commi 1 e 6, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022»;

   b) al comma 7, le parole «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».

Articolo 7.
(Graduale eliminazione del green pass rafforzato)

  1. All'articolo 9-bis.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

    a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;

    b) convegni e congressi;

    c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

    d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;

    e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

    f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

    g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.».

   b) al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

  2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis, le parole «e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022»;

   b) al comma 1-sexies, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è consentito altresì l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere secondo le modalità di cui ai commi 1-bis e 1-ter.».

Articolo 8.
(Obblighi vaccinali)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, riguardante gli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole «Al fine di tutelare la salute pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022, al fine di tutelare la salute pubblica»;

   b) al comma 5:

    1) al primo periodo, le parole «non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2022»;

    2) dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti: «In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento.»;

   c) al comma 6, le parole «alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022».

  2. All'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di obblighi vaccinali per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, al comma 1, dopo le parole «Dal 10 ottobre 2021» sono inserite le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022».
  3. All'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di obblighi vaccinali, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) nell'alinea, dopo le parole «Dal 15 dicembre 2021» sono inserite le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022»;

    2) le lettere a), b) e d) sono abrogate;

   b) il comma 1-bis è abrogato;

   c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1 assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7.»;

   d) al comma 3, ultimo periodo, le parole «15 giugno 2022.» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022. In caso di intervenuta guarigione si applica la disposizione dell'articolo 4 comma 5.»;

   e) il comma 4 è abrogato;

   f) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Obbligo vaccinale per il personale delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

  4. Dopo l'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono inseriti i seguenti:

   «Art. 4-ter.1. – (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale) – 1. Fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica alle seguenti categorie:

   a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-ter.2;

   b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;

   c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;

   d) personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.

   2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.
   Art. 4-ter.2. – (Obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola) – 1. Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche al personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
   2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1.
   3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.
   4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica.
   5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 29.207.391 per l'anno 2022 si provvede, quanto a 15.000.000 di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 14.207.391 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
   6. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  5. All'articolo 4-quater del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, riguardante l'estensione dell'obbligo vaccinale agli ultracinquantenni, al comma 1, le parole «e 4-ter,» sono sostituite dalle seguenti: «, 4-ter, 4-ter.1 e 4-ter.2».
  6. L'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è sostituito dal seguente:

   «Art. 4-quinquies. – (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all'obbligo vaccinale ai sensi degli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater)1. Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater, fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021.».

  7. All'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di sanzioni pecuniarie, al comma 1, le parole «di cui all'articolo 4-quater» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater».
  8. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 9-ter.1, comma 1, le parole «dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 4-ter.2»;

   b) all'articolo 9-ter.2, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

   c) all'articolo 9-quinquies, comma 1, le parole «, 4-quater e 4-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «e 4-ter.2»;

   d) all'articolo 9-sexies, comma 1, le parole «, 4-quater e 4-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «e 4-ter.2»;

   e) all'articolo 9-septies, comma 1, le parole «, 4-quater e 4-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «e 4-ter.2».

Articolo 9.
(Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo)

  1. L'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, è sostituito dal seguente:

   «Art. 3. – (Disposizioni per il sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresa modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2) – 1. A decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 10-ter del presente decreto, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le misure di cui ai commi 2 e 3. Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»
   2. Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.
   3. Nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.
   4. Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento ai sensi dell'articolo 10-ter in seguito all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
   5. Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

   a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

   b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

   c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.».

  2. L'articolo 3-sexies del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, è abrogato a decorrere dal 1° aprile 2022 e le misure adottate ai sensi del citato articolo 3-sexies sono ridefinite in funzione della presente disposizione.
  3. Il comma 3-ter dell'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 27, è sostituito dal seguente:

   «3-ter. La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza nell'anno scolastico 2021/2022, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.».

Articolo 10.
(Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19)

  1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
  2. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato B sono prorogati al 30 giugno 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
  3. Fino al 30 aprile 2022 continuano ad applicarsi alle istituzioni universitarie, alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133.
  4. Le disposizioni di cui agli articoli 259, commi da 2 a 5, e 260, commi da 2 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2022 ai concorsi indetti e già in atto nonché ai corsi in atto alla data del 31 marzo 2022.
  5. Le aree sanitarie temporanee, già attivate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la gestione dell'emergenza COVID-19 possono continuare ad operare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, fino al 31 dicembre 2022.

Articolo 11.
(Sanzioni e controlli)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, commi 9-bis e 9-ter, 9-bis, 9-bis.1, 10-ter comma 2, 10-quater, nonché delle ordinanze di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 9-ter dell'articolo 9, al comma 4 dell'articolo 9-bis, al comma 3 dell'articolo 9-bis.1 e al comma 7, dell'articolo 10-quater, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. Dopo una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-bis.1, comma 1, lettere f) e g), in relazione al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.»;

   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 10-ter, comma 1, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.».

  2. L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e l'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, continuano a trovare applicazione nei casi in cui disposizioni vigenti facciano ad essi espresso rinvio.

Articolo 12.
(Disposizioni in materia di proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale e di contratti in favore di medici specializzandi)

  1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4 è abrogato.
  2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 295, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  3. All'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), terzo periodo, e all'articolo 2-ter, comma 5, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «esclusivamente durante lo stato di emergenza» sono soppresse.

Articolo 13.
(Raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali)

  1. Per continuare a garantire la sorveglianza epidemiologica e microbiologica del SARS-CoV-2 sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della salute, anche dopo il 31 marzo 2022, l'Istituto superiore di sanità gestisce la specifica piattaforma dati a tal fine già istituita presso il medesimo Istituto con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad alimentare con i dati sui casi, acquisiti ai sensi dell'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e secondo le modalità indicate dal predetto Istituto, adottando misure tecniche e organizzative idonee a tutelarne la riservatezza e la sicurezza. I dati raccolti ai sensi del presente comma sono comunicati tempestivamente dall'Istituto superiore di sanità al Ministero della salute, secondo le modalità da quest'ultimo stabilite e, in forma aggregata, sono messi a disposizione delle regioni e delle province autonome.
  2. Ai fini del monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 da svolgersi nel rispetto delle modalità concordate con il Ministero della salute, anche dopo il 31 marzo 2022, quest'ultimo trasmette all'Istituto superiore di sanità in interoperabilità con la piattaforma di cui al comma 1, i dati individuali relativi ai soggetti cui sono somministrate dosi di vaccino anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29.
  3. Anche dopo il 31 marzo 2022, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il sistema Tessera sanitaria trasmette alla piattaforma di cui al comma 1 il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva trasmissione al Ministero della salute, ai fini dell'espletamento delle relative funzioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive e, in particolare, del COVID-19.
  4. I dati personali raccolti mediante la piattaforma di cui al comma 1 sono trattati dai soggetti indicati dal presente articolo, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, nonché a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o ai fini statistici, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere i) e j), del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, adottando le misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare la riservatezza e la sicurezza del dato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
  5. Allo scopo di garantire la collaborazione scientifica e di sanità pubblica epidemiologica internazionale, i dati raccolti dalla piattaforma di cui al comma 1, appositamente pseudonimizzati, possono essere condivisi, per il perseguimento delle finalità internazionalmente riconosciute, con gli specifici database dell'Organizzazione mondiale della sanità e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.
  6. Al fine di assicurare l'ottimale svolgimento delle funzioni di ricerca, controllo, consulenza, regolazione e formazione dell'Istituto superiore di sanità, anche mediante lo sviluppo di nuovi modelli interpretativi dei dati sanitari, i trattamenti dei dati raccolti con la piattaforma di cui al comma 1, sulla base di specifica e motivata richiesta al medesimo Istituto, previa apposita pseudonimizzazione e adottando le misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare la riservatezza e la sicurezza del dato, possono essere effettuati dai centri di competenza nell'ambito scientifico e di ricerca, nonché da enti di particolare rilevanza scientifica, di livello nazionale e internazionale, e da pubbliche amministrazioni, che a tale scopo assumono la qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.
  7. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica determinata dalla diffusione del SARS-CoV-2 nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. Ai fini di cui al primo periodo, dopo il 31 marzo 2022, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano raccolgono i dati secondo i criteri indicati con specifica circolare del Ministero della salute e li comunicano quotidianamente al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità.
  8. L'Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero della salute provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 14.
(Abrogazioni)

  1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, gli articoli 1, 2, 2-ter, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 5-bis, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis, 8-ter, 9-quater.1 sono abrogati a decorrere dal 1° aprile 2022.

Articolo 15.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato A
(Articolo 10)

  1.

  Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale

  2.

  Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario

  3.

  Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto pandemico da COVID-19

  4.

  Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.
  Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione

  5.

  Articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165.
  Temporaneo superamento di alcune incompatibilità per gli operatori delle professioni sanitarie

Allegato B
(Articolo 10)

  1.

  Articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio

  2.

  Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato

  3.

  Articolo 2-bis, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  Conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza

A.C. 3533-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1:

   al comma 1, al primo periodo, le parole: «da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «di COVID-19» e dopo le parole: «dall'articolo 26 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al» e, al secondo periodo, dopo le parole: «da adottare» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e di proporzionalità,».

  All'articolo 2:

   al comma 1:

    al primo periodo, le parole: «da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «di COVID-19», dopo le parole: «1° aprile 2022» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «contrasto alla» sono sostituite dalle seguenti: «contrasto della»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «maggiori oneri» sono aggiunte le seguenti: «a carico della finanza pubblica»;

    al quarto periodo, le parole: «vicarie, e» sono sostituite dalle seguenti: «vicarie,» e dopo le parole: «maggiori oneri» sono aggiunte le seguenti: «a carico della finanza pubblica»;

   al comma 2, primo periodo, le parole: «dall'articolo 44-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196,»;

   al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «commi 457 e seguenti» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 4:

    al primo periodo, dopo le parole: «delle pubbliche amministrazioni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «progressivamente assegnato» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «ad altre amministrazioni» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso;

   al comma 6, dopo le parole: «“Fondi di riserva e speciali”» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso;

   al comma 8, le parole: «a ogni emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ogni emergenza» e le parole: «epidemico pandemiche» sono sostituite dalla seguente: «epidemico-pandemiche»;

   dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

   «8-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:

    “e-quater) la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere comprese nella circoscrizione farmaceutica prevista in pianta organica di pertinenza della farmacia stessa”».

  Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

  «Art. 2-bis. – (Potenziamento dell'attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori) – 1. Al fine di riprendere le attività di contrasto delle patologie oncologiche e di promuovere, nella fase post-pandemica, campagne di prevenzione ed educazione sanitaria rivolte alla popolazione, la Lega italiana per la lotta contro i tumori è autorizzata, per il triennio 2022-2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità e ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di quattro unità di personale, di cui due di Area C – posizione economica C1 e due di Area B – posizione economica B1, per completare la copertura della propria pianta organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. La dotazione organica della Lega italiana per la lotta contro i tumori è rideterminata in dodici unità complessive, di cui un'unità con qualifica C5, tre unità con qualifica C1, un'unità con qualifica B3, sei unità con qualifica B1 e un'unità con qualifica A3. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al primo periodo è autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari a euro 8.350, cui si provvede a valere sulle risorse del bilancio della Lega italiana per la lotta contro i tumori.
  2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 45.907 per l'anno 2022 e a euro 183.628 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

  All'articolo 3:

   al comma 1, capoverso Art. 10-bis:

    alla rubrica, le parole: «da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «di COVID-19»;

    al comma 1, alinea, dopo le parole: «il Ministro della salute,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e di proporzionalità,»;

   alla rubrica, le parole: «da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «di COVID-19».

  All'articolo 4:

   al comma 1, capoverso Art. 10-ter:

    al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata»;

    al comma 2, le parole: «all'articolo 10-quater, commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 10-quater, comma 4, lettere a), b) e, limitatamente alle attività sportive all'aperto o al chiuso, se svolte in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio, c), e comma 5».

  All'articolo 5:

   al comma 1, capoverso Art. 10-quater:

    all'alinea, le parole: «fino al 30 aprile 2022» sono soppresse;

    al comma 1:

     alla lettera a), alinea,sono premesse le seguenti parole: «fino al 15 giugno 2022,» e le parole: «mezzi di trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «mezzi di trasporto»;

     alla lettera b) sono premesse le seguenti parole: «fino al 30 aprile 2022,»;

     alla lettera c) sono premesse le seguenti parole: «fino al 30 aprile 2022,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; dal 1° maggio 2022 al 15 giugno 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso»;

    al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 15 giugno 2022, hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017»;

    al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma continuano ad applicarsi ai lavoratori delle strutture di cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo fino al 15 giugno 2022».

  All'articolo 6:

   al comma 2, lettera a), capoverso 1, lettera d), dopo le parole: «dell'articolo 9-ter.1» sono inserite le seguenti: «del presente decreto».

  All'articolo 7:

   al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

    «b-bis) dopo il comma 1-sexies è inserito il seguente:

   “1-sexies.1. Il direttore sanitario delle strutture di cui al comma 1 può adottare misure precauzionali più restrittive di quelle previste dal presente articolo in relazione allo specifico contesto epidemiologico, previa comunicazione al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, che, ove ritenga non sussistenti le condizioni di rischio sanitario addotte, ordina, nel termine perentorio di tre giorni, con provvedimento motivato, che non si dia corso alle misure più restrittive”».

  Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

   «Art. 7-bis. – (Disposizioni in materia di durata delle certificazioni verdi COVID-19) – 1. All'articolo 9, comma 4-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al primo periodo, le parole: “prima dose di vaccino” sono sostituite dalle seguenti: “prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi” e, al secondo periodo, le parole: “ciclo vaccinale primario” sono sostituite dalle seguenti: “ciclo vaccinale primario, che comprende anche la somministrazione di vaccini con schedula vaccinale a una dose,”».

  All'articolo 8:

   al comma 3, lettera d), le parole: «dell'articolo 4 comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 4, comma 5»;

   al comma 4:

    al capoverso Art. 4-ter.1, comma 2, le parole: «anti SARS-CoV-2,» sono sostituite dalle seguenti: «anti SARS-CoV-2;»

    al capoverso Art. 4-ter.2:

     al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso;

     al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il quinto periodo si interpreta nel senso che ai docenti inadempienti si applica, per quanto compatibile, il regime stabilito per i docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni»;

     al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso;

     al comma 6, le parole: «di bilancio.» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio”.»;

   al comma 5, le parole: «“e 4-ter,”» sono sostituite dalle seguenti: «“e 4-ter”»;

   al comma 6, capoverso Art. 4-quinquies, comma 1:

    al primo periodo, le parole: «regime sanzionatori» sono sostituite dalle seguenti: «regime sanzionatorio» e le parole: «lettera a-bis» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a-bis)»;

    al secondo periodo, le parole: «9-octies, e 9-novies» sono sostituite dalle seguenti: «9-octies e 9-novies».

  All'articolo 9:

   al comma 1, capoverso Art. 3:

    alla rubrica, le parole: «ivi compresa modalità» sono sostituite dalle seguenti: «ivi comprese modalità»;

    al comma 1, al primo periodo, le parole: «anno scolastico 2021-2022» sono sostituite dalle seguenti: «anno scolastico 2021/2022» e, al terzo periodo, le parole: «a legislazione vigente.”» sono sostituite dalle seguenti: «a legislazione vigente.»;

    al comma 2, primo periodo, le parole: «nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età» sono soppresse;

    al comma 4, primo periodo, le parole: «, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata» sono soppresse;

    al comma 5:

     all'alinea, le parole: «dell'anno scolastico 2021-2022» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno scolastico 2021/2022»;

     alla lettera a), le parole: «fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione per i bambini accolti nel sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65»;

   al comma 3, alinea, le parole: «legge 24 aprile 2002, n. 27» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 aprile 2020, n. 27».

  Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

   «Art. 9-bis. – (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro) – 1. Nelle more dell'adozione dell'accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza».

  All'articolo 10:

   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

    «1-bis. Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 30 giugno 2022.
    1-ter. Sono prorogate fino al 30 giugno 2022 le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefìci di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 5.402.619 euro per l'anno 2022.
    1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a 9.702.619 euro per l'anno 2022, si provvede:

     a) quanto a 4.650.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 4.300.000 euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 350.000 euro;

     b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

     c) quanto a 552.619 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440»;

   al comma 2, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022»;

   dopo il comma 2 è inserito il seguente:

    «2-bis. Le disposizioni dell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato, continuano ad applicarsi fino al 31 agosto 2022»;

   dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

    «5-bis. Il termine di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, è prorogato al 31 dicembre 2022. All'attuazione della disposizione di cui al primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e della disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
    5-ter. Al comma 9 dell'articolo 34 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: “per l'anno 2021 e per il primo trimestre dell'anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2021 e 2022”.
    5-quater. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: “fino al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2023”.
    5-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2022»;

   alla rubrica, le parole: «da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «di COVID-19».

  Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

   «Art. 10-bis. – (Medicina trasfusionale) – 1. Al fine di ridurre il rischio di contagio degli operatori e degli assistiti e di garantire la continuità assistenziale nell'ambito dello svolgimento delle attività trasfusionali, le prestazioni sanitarie relative all'accertamento dell'idoneità alla donazione, alla produzione, distribuzione e assegnazione del sangue e degli emocomponenti e alla diagnosi e cura nella medicina trasfusionale sono inserite nell'elenco delle prestazioni di telemedicina e organizzate secondo le linee guida emanate dal Centro nazionale sangue sulla base delle Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 17 dicembre 2020».

  All'articolo 11:

   al comma 1, lettera a), capoverso 1:

    al primo periodo, le parole: «10-ter comma 2, 10-quater» sono sostituite dalle seguenti: «10-ter, comma 2, e 10-quater»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «e al comma 7» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso.

  All'articolo 12:

   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

    «3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   “2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, prevedono la limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a 1.000 assistiti, anche con il supporto dei tutori di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, o del monte ore settimanale e possono organizzare i corsi anche a tempo parziale, garantendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale. Le ore di attività svolte dai medici assegnatari degli incarichi ai sensi del comma 1 devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999”.

    3-ter. Al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le parole: “dieci anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni”.
    3-quater. Al primo periodo del comma 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”»;

   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché in materia di formazione specifica in medicina generale».

  All'articolo 13:

   al comma 1, dopo le parole: «indirizzi forniti dal Ministero della salute,» sono inserite le seguenti: «nonché per garantire maggiore supporto ai sistemi sanitari regionali per la programmazione di una gestione ordinaria dei contagi da SARS-CoV-2,»,le parole: «decreto-legge 2020, n. 34,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini della loro pubblicazione, garantendo la continuità operativa e qualitativa di tale processo, precedentemente realizzato in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

   al comma 2, dopo le parole: «all'Istituto superiore di sanità» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 4, dopo le parole: «regolamento (UE) 2016/679» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio,»;

   al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'Istituto superiore di sanità»;

   al comma 6, dopo le parole: «regolamento (UE) 2016/679» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 24 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 è l'Istituto superiore di sanità».

  All'articolo 14:

   al comma 1,la parola: «2-ter» è soppressa ele parole: «8-ter, 9-quater.1» sono sostituite dalle seguenti: «8-ter e 9-quater.1».

  Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:

   «Art. 14-bis. – (Disposizioni volte a favorire l'attuazione degli interventi a tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico) – 1. Il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

    “402. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 401 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 402-bis, prevedendo che tali risorse siano destinate, nel rispetto della legge 18 agosto 2015, n. 134, e fermo restando quanto stabilito dal decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2016, ai seguenti settori di intervento:

     a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca di base o applicata, nonché su modelli clinico-organizzativi e sulle buone pratiche terapeutiche ed educative, da parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate da parte del Servizio sanitario nazionale, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica;

     b) per una quota pari al 50 per cento, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione degli interventi previsti dalle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico elaborate dall'Istituto superiore di sanità;

     c) per una quota pari al 15 per cento, a iniziative di formazione quali l'organizzazione di corsi di perfezionamento e master universitari in analisi applicata del comportamento e altri interventi previsti dalle linee guida di cui alla lettera b) indirizzati al personale e agli operatori del Servizio sanitario nazionale e al personale socio-sanitario, compreso il personale di cui alla medesima lettera b), sulla base di convenzioni tra università e strutture del Servizio sanitario nazionale;

     d) per una quota pari al 20 per cento, a iniziative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate, con il supporto dell'Istituto superiore di sanità, allo sviluppo di:

   1) una rete di cura territoriale con funzioni di riconoscimento, diagnosi e intervento precoce sui disturbi del neurosviluppo nel quadro di un'attività di sorveglianza della popolazione a rischio e della popolazione generale nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia e dei bilanci di salute pediatrici, nei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e nei reparti di terapia intensiva neonatale e di neonatologia;

   2) progetti di vita individualizzati basati sul concetto di qualità della vita, come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, assicurando percorsi diagnostico-terapeutici, assistenziali ed educativi e la continuità di cura in tutto l'arco della vita, l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale e lavorativa”.

   2. Il comma 456 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è abrogato.
   3. Dopo il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

    “402-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 181, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 1, comma 182, della medesima legge”.

   4. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
   5. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 402-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, introdotto dal comma 3 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

   Art. 14-ter. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

  All'allegato A:

   è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«

  5-bis.

  Articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
  Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.

».

  All'allegato B:

   al numero 2, le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2».

   il numero 3 è soppresso.

  Al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e altre disposizioni in materia sanitaria».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1.6. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 aprile.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 aprile.
1.7. Caretta, Ciaburro, Gemmato, Ferro, Bellucci.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2.10. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una adeguata capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia da COVID-19, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, dal 1° aprile 2022 il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale. Il Ministero della salute, al fine dell'espletamento delle funzioni assegnate, si avvale anche del supporto tecnico dell'Ispettorato generale della sanità militare.
  2. Il Ministero della salute provvede entro il 30 maggio 2022 alla definizione del nuovo assetto organizzativo. Le funzioni attribuite al predetto Ministero dal presente articolo, nelle more della riorganizzazione, sono assicurate dal Segretariato generale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59.
  3. Al Segretariato generale è assegnata la titolarità della contabilità speciale e del conto corrente bancario, di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27.
2.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

  1. Dal 1° aprile 2022 è temporaneamente istituita un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opera fino al 31 maggio 2022. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, è nominato un dirigente di prima fascia, appartenente ai ruoli del Ministero della salute, al quale sono attribuite le funzioni di Direttore dell'Unità. L'Unità subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e, in raccordo con il Ministero della salute e con il supporto tecnico dell'Ispettorato generale della sanità militare, cura la definizione e, ove possibile, la conclusione delle attività amministrative, contabili e giuridiche ancora in corso alla data del 31 marzo 2022, già attribuite alla competenza del predetto Commissario straordinario. Al direttore dell'Unità è assegnata la titolarità della contabilità speciale e del conto corrente bancario, di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. Alla medesima Unità si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020.
  2. Al 31 maggio 2022, l'Unità procede alla chiusura della contabilità speciale e del conto corrente di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le eventuali somme ivi giacenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in tutto o in parte, anche con profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere Generale dello Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le eventuali risorse non più necessarie sono acquisite all'erario. A decorrere dal 1° giugno 2022, l'Unità di cui al comma 1 è soppressa e il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Unità di cui al comma 1.
2.13. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 31 maggio.

  Conseguentemente, al comma 2,

   al primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 maggio 2022;

   al terzo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2023 con le seguenti: 1° giugno 2022.
2.11. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Sopprimere i commi da 3 a 8.
2.12. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.
2.15. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Sopprimere il comma 8-bis.
*2.100. Bologna.

  Sopprimere il comma 8-bis.
*2.101. Nappi, D'Arrando, Lorefice, Mammì, Marzana, Misiti, Penna, Provenza, Sportiello, Villani.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 2.1.
(Inquadramento nei ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale dei medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale, della medicina dei servizi)

  1. Le Aziende del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese quelle insistenti nelle regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali ed eventualmente al relativo commissariamento, utilizzano, a esaurimento, nel numero delle ore d'incarico svolte, a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore della presente legge, i medici addetti, alla stessa data, alle attività di continuità assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale, di medicina dei servizi, nell'ambito dei rapporti convenzionali stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Al fine di ovviare alla grave carenza di personale dirigenziale medico determinatasi nelle Aziende del Servizio sanitario nazionale, le regioni, ivi comprese quelle sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali e al Commissariamento, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione e accertamento del reale e indifferibile fabbisogno del personale medico atto a garantire i livelli essenziali di assistenza, individuano, con appositi provvedimenti, anche in deroga ai piani triennali di fabbisogno o ad altre limitazioni di legge, le aree di attività della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi che, ai fini del miglioramento dell'organizzazione e della qualità dei servizi territoriali, ospedalieri, dell'emergenza-urgenza e della prevenzione, necessitano dell'instaurazione del rapporto d'impiego, con inquadramento del predetto personale nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, anche in posizione soprannumeraria. A tal fine, i medici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, operanti negli ambiti della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, i quali, alla stessa data, risultino titolari d'incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, a carattere continuativo, sono inquadrati, a domanda, nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, anche in posizione soprannumeraria, previo giudizio d'idoneità, secondo le procedure stabilite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  2. Ai fini del riconoscimento, nel rapporto d'impiego, dell'anzianità di servizio, nonché degli altri benefici giuridici, relativamente al servizio prestato, in regime convenzionale, dai medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale, della medicina dei servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001, emanato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254. Agli stessi medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, transitati nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, è data facoltà, all'atto dell'immissione in servizio, di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM).
  3. Per i dirigenti medici operanti, da almeno cinque anni, con rapporto continuativo, nelle unità operative di pronto soccorso dei presidi ospedalieri, ancorché non in possesso del diploma di specializzazione in medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, si prescinde dal titolo specialistico specifico.

Art. 2.2.
(Inquadramento nei ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale dei medici della specialistica ambulatoriale interna)

  1. Entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni, ivi comprese quelle sottoposte al piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali ed eventualmente al relativo Commissariamento, al fine di migliorare la qualità del servizio e di ovviare alla grave carenza di personale dirigenziale medico specialistico determinatasi nelle Aziende del Servizio sanitario nazionale, individuano le aree di attività specialistica, sia territoriale che ospedaliera, che necessitano dell'instaurazione del rapporto d'impiego. A tal fine, i medici specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, titolari d'incarico a tempo indeterminato, con rapporto orario non inferiore a trenta ore settimanali, che risultino in servizio nelle strutture del Servizio sanitario nazionale da almeno cinque anni continuativi alla data di entrata in vigore della presente legge e che svolgano esclusivamente attività ambulatoriale, sono inquadrati, a domanda, nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, anche in soprannumero, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, previo giudizio d'idoneità, secondo le procedure stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  2. Ai fini del riconoscimento, nel rapporto d'impiego, dell'anzianità di servizio, nonché degli altri benefici giuridici, relativamente al servizio prestato, in regime convenzionale, dai medici specialisti ambulatoriali inquadrati nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001, emanato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254. Ai medici specialisti ambulatoriali transitati nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale è data facoltà di optare per il mantenimento, nel rapporto d'impiego, della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), con l'esercizio dell'opzione all'atto dell'inquadramento nei ruoli dirigenziali.

Art. 2.3.
(Copertura finanziaria)

  1.Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter si fa fronte in parte con l'utilizzo delle risorse disponibili nell'ambito dei pregressi rapporti convenzionali, in parte con le maggiori risorse previste, a regime vigente, dal Fondo Sanitario Nazionale.
2.01. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3.9. Raduzzi.

  Sopprimerlo.
*3.100. Panizzut, Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 aprile.
3.12. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, alinea, dopo le parole: nel rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalità aggiungere le seguenti: e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
3.101. Panizzut, Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: o d'intesa con le seguenti: e d'intesa .

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: province autonome aggiungere le seguenti: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,.
3.2. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: o d'intesa con le seguenti: e d'intesa.
3.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: delle province autonome, aggiungere le seguenti: sentite le associazioni di rappresentanza del mondo del lavoro e delle imprese,.
3.13. Caiata, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) sentiti i Ministri competenti per materia, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.
3.3. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, lettera b), dopo le parole: per materia, aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome e previo parere delle competenti commissioni parlamentari,.
3.103. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, lettera b), dopo le parole: per materia aggiungere le seguenti: e previa comunicazione alle Camere.
3.14. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Dispositivi di protezione delle vie
respiratorie a prezzo calmierato)

  1. Al fine di dare seguito all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2, il prezzo dei predetti dispositivi è fissato a 0,50 centesimi di euro. Le farmacie, le parafarmacie e le altre attività commerciali che vendono il dispositivo ad un prezzo superiore, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1000.
  2. Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si compensa, per la quota parte occorrente, mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
3.01. Sapia, Colletti, Massimo Enrico Baroni.

ART. 4.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, comma 1, dopo le parole: risultate positive aggiungere le seguenti: e sintomatiche.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:

   sopprimere il comma 2;

   al comma 3, sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: comma 1.
4.7. Raduzzi, Sapia.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, comma 2, dopo le parole: rilevazione di SARS-CoV-2, aggiungere le seguenti: a carico del Servizio sanitario nazionale,.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
4.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. In coerenza con quanto previsto dagli articoli 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, in attuazione ai requisiti di autorizzazione per lo svolgimento delle cure domiciliari e di accreditamento per lo svolgimento delle stesse cure in sede di Conferenza Stato-Regioni del 4 agosto 2021, il Ministero della salute, previa istruttoria dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) da concludere entro il 30 dicembre 2022, effettua una ricognizione delle attività svolte dalle singole regioni e province autonome ed elabora un programma triennale per l'attuazione dell'uniforme erogazione dei livelli di assistenza di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in tutto il territorio nazionale, fissando per ciascuna regione e provincia autonoma i relativi obiettivi. L'attuazione del predetto programma triennale da parte delle regioni e delle province autonome costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato, a decorrere dall'anno 2013, dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano periodicamente una relazione sullo stato di attuazione del citato programma triennale al Comitato permanente per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sancita in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
  1-ter. Entro il 30 giugno 2022, previa istruttoria dell'AGENAS, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le tariffe nazionali massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni in ambito domiciliare e residenziale e in hospice, in coerenza con la programmazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale.
  1-quater. All'attuazione delle disposizioni del comma 1-bis le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  1-quinquies. In caso di mancata attuazione del programma triennale nei termini previsti si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
4.15. Trizzino.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Esecuzione di test antigenici
rapidi a prezzi calmierati).

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ai commi 1, 1-bis e 1-ter le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
  2. L'autorizzazione di spesa cui si riferisce il comma 1 è autorizzata in favore del direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia di cui all'articolo 2 del presente decreto.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità presenti nella contabilità speciale e del conto corrente bancario di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, assegnati al direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
4.0100. Sportiello, D'Arrando, Lorefice, Mammì, Marzana, Nappi, Misiti, Penna, Provenza, Villani.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Esecuzione di test antigenici rapidi gratuiti per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica).

  1. All'articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
  2. L'autorizzazione di spesa cui si riferisce il comma 1 è da intendersi in favore del direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia di cui all'articolo 2 del presente decreto.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità presenti nella contabilità speciale e del conto corrente bancario di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, assegnati al direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
4.0101. Lorefice, D'Arrando, Mammì, Marzana, Nappi, Misiti, Penna, Provenza, Sportiello, Villani.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
*5.1. Sodano.

  Sopprimerlo.
*5.5. Raduzzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Dispositivi di protezione
delle vie respiratorie)

  1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Inoltre, fino al 31 dicembre 2022, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, nonché ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere».
5.16. Lollobrigida, Bellucci, Ferro, Gemmato.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, comma 1, alinea, sopprimere le parole: di tipo FFP2.

  Conseguentemente al medesimo capoverso Art. 10-quater, comma 4, lettera a), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: dodici anni.
5.6. Raduzzi, Sapia.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 15 giugno 2022 con le seguenti: 30 aprile 2022.
5.100. Panizzut, Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, comma 1, lettera a), numero 7), sopprimere la parola: primaria,.
5.12. Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, comma 1, alla lettera c), sopprimere le parole: dal 1° maggio 2022 fino alla fine della lettera.
5.101. Panizzut, Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente

   c-bis) Fino al 15 giugno 2022, i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

  Conseguentemente, al comma 2 sopprimere le parole da: Fino al 15 giugno 2022 fino alla fine del periodo.
5.102. Carnevali, Siani, De Filippo, Pini, Rizzo Nervo, Ianaro, Lepri.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, sopprimere i commi 2 e 5.
5.14. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Fino al 30 aprile 2022 nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, negli hospice e nei reparti di degenza ospedaliera, sull'intero territorio nazionale, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
5.17. Lollobrigida, Bellucci, Ferro, Gemmato.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, sopprimere il comma 3.
5.15. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) i bambini che frequentano le scuole dell'infanzia e primaria.
5.13. Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente: i bambini che frequentano la scuola dell'infanzia.
5.2. Benedetti, Sarli, Suriano, Ehm, Massimo Enrico Baroni.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
*6.18. Raduzzi.

  Sopprimerlo.
*6.27. Lollobrigida, Bellucci, Ferro, Gemmato.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Eliminazione del green pass base)

  1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l'articolo 9-bis è abrogato.
6.25. Caretta, Ciaburro, Gemmato, Ferro, Bellucci.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 30 aprile 2022.
*6.20. Raduzzi, Sapia.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 30 aprile 2022.
*6.26. Ciaburro, Caretta, Mollicone.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 15 aprile 2022.
6.28. Mollicone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: «di sei mesi» sono sostituite con la seguente: «illimitata».
6.21. Raduzzi, Sapia.

  Sopprimere il comma 2.
6.19. Raduzzi, Sapia.

  Sopprimere il comma 3.
6.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 9-ter.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.
6.3. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Sopprimere il comma 4.
6.2. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Sopprimere il comma 6.
6.6. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) ai commi 1 e 6, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole: «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022»;

   b) al comma 6, sono aggiunte in fine le parole: «ad eccezione dell'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai relativi oneri, pari a euro 120.000.000, si provvede mediante corrisponde riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
6.24. Frassinetti, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Sopprimere il comma 7.
6.7. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Sopprimere il comma 8.
6.8. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.
6.9. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di ripristino della funzionalità degli uffici giudiziari)

  1. Con circolare del Ministero della giustizia, da adottarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate linee guida nazionali per il celere ripristino della piena funzionalità di tutti gli uffici giudiziari, in considerazione della cessazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022.
6.07. Giovanni Russo, Varchi, Maschio, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia
di funzionalità degli uffici giudiziari)

  1. Ai fini dello svolgimento delle attività presso i Tribunali, le Corti di appello e ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari, all'interno dei locali devono essere forniti gratuitamente idonei presidi di sicurezza individuale e garantiti un buon livello di qualità dell'aria, mediante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
6.08. Varchi, Maschio, Ferro, Bellucci, Gemmato.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
*7.5. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Massimo Enrico Baroni.

  Sopprimerlo.
*7.12. Raduzzi.

  Sopprimerlo.
*7.17. Lollobrigida, Bellucci, Ferro, Gemmato.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Eliminazione del green pass rafforzato)

  1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l'articolo 9-bis.1 è abrogato.
7.15. Caretta, Ciaburro, Bellucci, Ferro, Gemmato.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Sono esclusi dall'obbligo di certificazione verde rafforzata gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
7.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: 1. Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, nonché ai soggetti con una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle settantadue ore precedenti l'accesso ai seguenti servizi e attività:.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

  «1-bis. Fino al 31 dicembre 2022, l'accesso dei visitatori alle strutture di cui al comma 1 è consentito ai soggetti con una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle settantadue ore precedenti l'accesso.».
7.19. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, alinea, sostituire le parole: in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione cosiddetto green pass rafforzato con le seguenti: muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base:.
7.13. Raduzzi, Sapia.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, alinea, sostituire le parole: da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato con le seguenti: da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base.
7.14. Frassinetti, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le lettere b), c), d), f) e g).
7.16. Ciaburro, Caretta, Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Sopprimere il comma 2.
7.2. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

   a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

  «1-bis. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022, l'accesso dei visitatori alle strutture di cui al comma 1 è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, di guarigione o di effettuazione di test di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b), c) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52»;

   b) il comma 1-ter è soppresso;

   c) al comma 1-sexies, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è consentito altresì l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere secondo le modalità di cui al comma 1-bis».
7.11. Serritella, Faro, Bruno, Segneri, Gabriele Lorenzoni, Emiliozzi, Papiro, Martinciglio, Iorio, Terzoni, Bella, Ferraresi, Corneli, Flati, Dieni, Zolezzi, Di Lauro, Baldino.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con le seguenti:

   a) il comma 1-bis è soppresso;

   a-bis) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

  «1-ter. L'accesso alle strutture di cui al comma 1 è consentito ai soggetti in possesso di una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso».
7.6. Ehm, Sarli, Suriano, Benedetti, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Misure in materia di effettuazione
di
test salivari antigenici)

  1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

   c-ter) effettuazione di un test salivare antigenico che attesti l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2.
7.01. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Misure in materia di effettuazione
di
test salivari antigenici)

  1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

   c-ter) effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2 eseguito, ove ne ricorra la necessità, anche nelle strutture sanitarie militari e della Croce Rossa italiana e per il tramite del relativo personale sanitario.
7.03. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Misure in materia di effettuazione
di
test salivari antigenici)

  1. All'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «eseguiti, ove ne ricorra la necessità, anche nelle strutture sanitarie militari e della Croce Rossa italiana e per il tramite del relativo personale sanitario».
7.04. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Misure in materia di esecuzione
di
test antigenici rapidi)

  1. Al fine di garantire fino al 31 maggio 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 28.000 euro, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.07. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Misure in materia di esecuzione
di
test antigenici rapidi)

  1. Al fine di garantire fino al 31 maggio 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 15.000 euro, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.06. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Misure in materia di esecuzione
di
test antigenici rapidi)

  1. Al fine di garantire fino al 31 maggio 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.000 euro, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.05. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Misure in materia di esecuzione
di
test antigenici rapidi)

  1. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.08. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Misure in materia di controllo
delle certificazioni verdi COVID-19)

  1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9-bis, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I predetti titolari o gestori nonché i soggetti deputati al controllo delle certificazioni di cui al comma 10 dell'articolo 9, sono esonerati da ogni responsabilità civile e penale connessa all'accesso illegittimo di soggetti che esibiscano certificazioni verdi COVID-19 false e non rilevate dalle verifiche digitali di cui al comma 3 e ad eventuali e conseguenti contagi contratti dai fruitori delle attività o dei servizi di cui al comma 1».
7.02. Gemmato, Bellucci, Ferro.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
*8.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Sopprimerlo.
*8.8. Sodano.

  Sopprimerlo.
*8.10. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Massimo Enrico Baroni.

  Sopprimerlo.
*8.67. Giannone.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Abolizione dell'obbligo vaccinale)

  1. Il decreto-legge 1o aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è abrogato.
8.57. Mollicone.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Superamento dell'obbligo vaccinale)

  1. Al decreto-legge 1o aprile 2022, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, gli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies sono abrogati.
8.55. Caretta, Ciaburro.

  Sopprimere il comma 1.
8.2. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. L'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, riguardante gli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, è sostituito dal seguente:

«Art. 4.
(Disposizioni relative agli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario)

   1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1o febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono tenuti a sottoporsi ad un test antigenico rapido o molecolare con cadenza non superiore a 7 giorni.».
8.73. Claudio Borghi.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

   a) al comma 1:

    1) le parole: «Al fine di tutelare la salute pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022, al fine di tutelare la salute pubblica»;

    2) dopo le parole: «SARS-CoV-2» sono inserite le seguenti: «che non possono dimostrare l'avvenuta guarigione, anche attraverso un test dell'immunità di memoria,»;

    3) al secondo periodo, dopo le parole: «La vaccinazione» sono inserite le seguenti: «o la guarigione»;

   a-bis) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di avvenuta guarigione, dimostrata anche attraverso un test dell'immunità di memoria, la vaccinazione è omessa.»;

   a-ter) al comma 3:

    1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «In caso di avvenuta guarigione, dimostrata anche attraverso un test dell'immunità di memoria, gli ordini dispongono l'immediato reintegro nelle loro mansioni degli esercenti eventualmente sospesi.»;

    2) al terzo periodo, dopo le parole: «dell'obbligo vaccinale» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o dell'avvenuta guarigione».

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente dispone la cessazione della sospensione.»;

   sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) al comma 6:

    1) dopo le parole: «adempimento dell'obbligo vaccinale», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «o la dimostrazione dell'avvenuta guarigione, anche attraverso un test dell'immunità di memoria,»;

    2) le parole: «alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022»;

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 4-bis del decreto-legge 1o aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di obblighi vaccinali per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «Dal 10 ottobre 2021» sono inserite le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «Ministero della salute» sono inserite le seguenti: «, né a coloro che possano dimostrare l'avvenuta guarigione, anche attraverso un test dell'immunità di memoria»;

   al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. La vaccinazione o la guarigione, dimostrata anche attraverso un test dell'immunità di memoria, costituiscono requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti di cui al comma 1. I responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7.»;

   al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2:

   al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'obbligo si applica solo nel caso non sia possibile dimostrare l'avvenuta guarigione, anche attraverso un test per l'immunità di memoria.;

   al comma 2, dopo le parole: La vaccinazione aggiungere le seguenti: o la guarigione;

   al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dell'obbligo vaccinale aggiungere le seguenti: o dell'avvenuta guarigione;

   al comma 4, dopo le parole: all'obbligo vaccinale, aggiungere le seguenti: o avendo dimostrato l'avvenuta guarigione,.
8.24. Serritella, Zolezzi, Faro, Bruno, Segneri, Gabriele Lorenzoni, Emiliozzi, Papiro, Martinciglio, Iorio, Terzoni, Bella, Ferraresi, Corneli, Flati, Dieni, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 30 aprile 2022.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   alla lettera b), numero 1), sostituire le parole: non oltre il 31 dicembre 2022 con le seguenti: fino al 30 aprile 2022;

   alla lettera c), sostituire le parole: al 31 dicembre 2022 con le seguenti: fino al 30 aprile 2022.
8.14. Suriano, Benedetti, Ehm, Sarli, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 30 aprile 2022.
8.17. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Raduzzi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 marzo 2022.
8.16. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. L'obbligo vaccinale di cui ai commi 1 e 1-bis non sussiste per i soggetti guariti da contagio da COVID-19, a partire dal 1o marzo 2020, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute».
8.36. Raduzzi, Sapia.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati che non hanno contratto infezione da SARS-CoV-2.»;

  Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di intervenuta guarigione, l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione definitiva della sospensione.».
8.54. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

   b) al comma 1, le parole: «La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati» sono soppresse;

   c) al comma 1-bis, le parole: «La violazione dell'obbligo di cui al primo periodo determina l'impossibilità di accedere alle strutture ove si svolgono i tirocini pratico-valutativi» sono soppresse;

   d) al comma 4, le parole: «determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale» sono sostituite dalle seguenti: «determina la sanzione ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore»;

   e) il comma 5 è soppresso;

   f) il comma 6 è soppresso.

  Conseguentemente, al comma 3:

   alla lettera c), capoverso comma 2, sopprimere le parole: La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1;

   sostituire la lettera d), con la seguente:

   d) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le parole: «L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro» sono soppresse;

    2) all'ultimo periodo, le parole: «15 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
8.15. Serritella, Faro, Bruno, Segneri, Gabriele Lorenzoni, Emiliozzi, Papiro, Martinciglio, Iorio, Terzoni, Bella, Ferraresi, Corneli, Flati, Dieni, Zolezzi, Di Lauro.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, sopprimere lettera c);

   al comma 3, sopprimere la lettera d).
8.34. Raduzzi, Sapia.

  Al comma 1), lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di intervenuta guarigione, l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione definitiva della sospensione».
8.35. Raduzzi, Sapia.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
8.37. Raduzzi, Sapia.

  Sopprimere il comma 2.
8.3. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 2, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2022 con le seguenti: fino al 30 aprile 2022.

  Conseguentemente, al comma 3:

   alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2022 con le seguenti: fino al 30 aprile 2022;

   alla lettera d), sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 30 aprile 2022.
8.12. Suriano, Benedetti, Ehm, Sarli.

  Sopprimere il comma 3.
8.4. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 3, lettera c), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati con le seguenti: l'erogazione delle prestazioni di carattere sanitario che prevedano contatti interpersonali.
8.9. Massimo Enrico Baroni, Sarli, Sapia.

  Sopprimere il comma 4.
*8.5. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Sopprimere il comma 4.
*8.68. Giannone.

  Al comma 4, sopprimere il capoverso Art. 4-ter.1.
8.70. Giannone.

  Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.1, comma 1, alinea, sostituire le parole: 15 giugno 2022 con le seguenti: 30 aprile 2022.

  Conseguentemente, al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 1, alinea, sostituire le parole: al 15 giugno 2022 con le seguenti: al 30 aprile 2022.
8.13. Ehm, Suriano, Sarli, Benedetti, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.1, comma 1, alinea, sostituire le parole: 15 giugno 2022 con le seguenti: 30 aprile 2022.
8.38. Raduzzi, Sapia.

  Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.1, comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 4,

   al medesimo capoverso, alla rubrica, sopprimere le parole: della scuola;

   sopprimere il capoverso Art. 4-ter.2;

   al comma 6, capoverso Art. 4-quinquies, comma 1, sostituire le parole: i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater con le seguenti: i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-quater e il personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;

   sopprimere il comma 7.
8.56. Lucaselli, Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.1, comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 4-ter.1:

   al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al;

   sostituire la rubrica del capoverso Art. 4-ter.1 con la seguente: Obbligo vaccinale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, nonché dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.
8.48. Frassinetti, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.1, comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'obbligo vaccinale di cui al precedente comma 1 si applica fino al 30 aprile 2022 al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-ter.2.
8.47. Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.1, comma 2, dopo le parole: non sussiste aggiungere le seguenti: per i soggetti guariti da contagio da COVID-19, a partire dal 1o marzo 2020, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito a infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute e.
8.39. Raduzzi, Sapia.

  Al comma 4, sopprimere il capoverso Art. 4-ter.2.
*8.51. Frassinetti, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Ferro, Ciaburro, Caretta.

  Al comma 4, sopprimere il capoverso Art. 4-ter.2.
*8.71. Giannone.

  Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 1, sostituire le parole: 15 giugno con le seguenti 30 aprile.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:

   al comma 2, sopprimere il primo periodo;

   al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
8.49. Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, sopprimere i commi 2, 3 e 4.
8.83. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, sopprimere i commi 3 e 4.
8.72. Giannone.

  Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 3, quinto periodo, sostituire le parole: di supporto alla istituzione scolastica con le seguenti: rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.
8.100. Villani, D'Arrando, Lorefice, Mammì, Marzana, Nappi, Misiti, Penna, Provenza, Sportiello.

  Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 3, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto del suo orario di servizio e funzione, nonché delle norme contrattuali vigenti.
8.50. Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, sopprimere il comma 4.
8.82. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 29.207.391 per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.52. Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. L'articolo 4-quater del decreto-legge 1o aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è abrogato.
8.6. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Sopprimere il comma 6.
8.40. Raduzzi, Sapia.

  Al comma 6, capoverso, Art. 4-quinquies, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-quater, il personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nonché il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 7.
8.53. Frassinetti, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 6, capoverso Art. 4-quinquies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di dare seguito a quanto previsto dal comma 1, primo periodo, gli oneri relativi all'esecuzione di test antigenici e molecolari sono a carico del Servizio sanitario nazionale.
8.7. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di finanziamento per la ricerca e lo sviluppo del vaccino CD8 T anti SARS-CoV-2)

  1. Per la ricerca e per lo sviluppo delle fasi cliniche 1, 2, 3 e 4 e per la conseguente messa in commercio del vaccino CD8 T anti SARS-CoV-2, basato sull'ingegnerizzazione in vivo delle vescicole extracellulari, ideato e caratterizzato presso l'Istituto superiore di sanità, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutati in 200.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.02. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: «autorità sanitaria italiana,» sono aggiunte le seguenti: «o a causa di inoculazione volontaria di vaccini antinfluenzali e anti SARS-Cov-2».
8.03. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-Cov-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica.
8.06. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Chiunque, abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2 lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, stabilito secondo quanto disposto dal comma 2. L'indennizzo è riconosciuto anche nei casi in cui l'inoculazione del predetto vaccino è somministrata per tutelare la salute personale e degli altri dal pericolo di contagio da virus SARS-Cov-2 o per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio o per poter accedere ad uno Stato estero o per avere accesso ai servizi e alle attività disposte dall'articolo 3 comma 1. Qualora a causa delle predette vaccinazioni sia derivata la morte, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, l'avente diritto può optare tra un assegno reversibile e un assegno una tantum secondo quanto disposto dal comma 2. Ai fini del presente articolo, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.
  2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le modalità di calcolo, l'entità dell'indennizzo e dell'assegno una tantum di cui al comma 1 nonché le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 6.
  3. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano richiesta alla ASL competente tramite apposita domanda ed entro il termine di dieci anni dalla vaccinazione. Il termine decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso dalla commissione di cui al comma 4 e secondo le modalità disposte dal comma 6. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite secondo quando disposto dal comma 6.
  4. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente all'accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte ed è espresso dalla commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. La commissione medico-ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate. La commissione medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul nesso causale tra le infermità o le lesioni e la vaccinazione. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.
  5. Avverso il giudizio della commissione di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Ministro della salute. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della salute, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.
  6. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-Cov-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica. La sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso e l'autorizzazione alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 resi dal cittadino nella fase preliminare alla somministrazione non escludono il diritto all'indennizzo di cui al comma 1.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti e regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e condizioni per l'attuazione del presente articolo.
8.04. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Chiunque, abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2 lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, stabilito secondo quanto disposto dal comma 2. L'indennizzo è riconosciuto anche nei casi in cui l'inoculazione del predetto vaccino è somministrata per tutelare la salute personale e degli altri dal pericolo di contagio da virus SARS-CoV-2 o per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio o per poter accedere ad uno Stato estero o per avere accesso ai servizi e alle attività disposte dall'articolo 3 comma 1. Qualora a causa delle predette vaccinazioni sia derivata la morte, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, l'avente diritto può optare tra un assegno reversibile e un assegno una tantum secondo quanto disposto dal comma 2. Ai fini del presente articolo, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.
  2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le modalità di calcolo, l'entità dell'indennizzo e dell'assegno una tantum di cui al comma 1 nonché le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 6.
  3. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano richiesta alla ASL competente tramite apposita domanda ed entro il termine di dieci anni dalla vaccinazione. Il termine decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso dalla commissione di cui al comma 4 e secondo le modalità disposte dal comma 6. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite secondo quando disposto dal comma 6.
  4. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente alla valutazione delle domande presentate di cui al comma 3 e al conseguente accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso da una commissione di valutazione istituita presso il Ministero della salute. A tale fine, la Commissione può chiedere l'integrazione della documentazione presentata e disporre le verifiche che ritenga necessarie. Al termine della valutazione, la Commissione trasmette alla ASL competente di cui al comma 3 il giudizio sanitario espresso. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La Commissione è composta da professionisti sanitari specializzati nominati dal Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Sono, altresì, membri della Commissione: un rappresentante del Ministero della salute, che la presiede; un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; un rappresentante designato dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri. Per l'attività istruttoria e di accertamento la Commissione si avvale di personale messo a disposizione dai Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, nel numero e con le modalità stabiliti dal regolamento di attuazione di cui al comma 6. Al termine di ogni anno di attività, la Commissione riferisce ai Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali circa la concessione degli indennizzi. I predetti Ministeri trasmettono una relazione, con osservazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Ai componenti della Commissione non spettano indennità, gettoni di presenza o altri compensi per la partecipazione ad essa.
  5. Avverso il giudizio della Commissione di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Ministro della salute. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della salute, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.
  6. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica. La sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso e l'autorizzazione alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 resi dal cittadino nella fase preliminare alla somministrazione non escludono il diritto all'indennizzo di cui al comma 1.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti e regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e condizioni per l'attuazione del presente articolo.
8.05. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Indennità di specificità infermieristica)

  1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è definita una indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1o aprile 2022 quale parte del trattamento economico fondamentale.
  2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Il rispettivo valore, in ogni caso, non potrà essere inferiore ai valori minimi previsti per l'indennità di esclusività della dirigenza medica alla medesima data del 1o gennaio 2022.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 880 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2022.
8.010. Bellucci, Gemmato, Ferro.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
9.100. Giannone.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 2, sopprimere le parole: di tipo FFP2.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3,

   sopprimere le parole: di tipo FFP2;

   sostituire le parole: sei anni con le seguenti: dodici anni.
9.6. Raduzzi, Sapia.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, sostituire il comma 3 con i seguenti:

  3. Nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e di tipo chirurgico da parte degli alunni per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con un'autocertificazione.
  3-bis. Nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con un'autocertificazione.
9.11. Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando il riconoscimento di una specifica indennità e nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale integrativo di cui all'articolo 2, comma 3-ter del decreto-legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.
9.13. Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Sono a carico del Servizio sanitario nazionale gli oneri relativi all'esecuzione dei test antigenici rapidi o molecolari. Il risultato del test, che dovrà essere negativo per la riammissione in classe, costituisce documento di autocertificazione.
9.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, sopprimere il comma 5.
9.101. Giannone.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 5, sostituire l'alinea con il seguente: Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:.

  Conseguentemente, alla lettera a), sopprimere le parole: per i bambini sino a sei anni di età,.
9.12. Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 5, sopprimere le lettere a) e b).
9.102. Giannone.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   c-bis) ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale scolastico, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, è definita una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° aprile 2022, in presenza di almeno un caso di positività di uno o più alunni della sede dell'istituzione scolastica.
9.14. Frassinetti, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Teleassistenza e telemedicina)

  1. Le spese sostenute nel biennio 2021-2022 dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, dalle piccole e medie imprese o dai titolari di partita IVA operanti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina sono deducibili nella misura del 100 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.012. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1
(Teleassistenza e telemedicina)

  1. Le spese sostenute nel biennio 2021-2022 dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, dalle piccole e medie imprese o dai titolari di partita IVA operanti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina sono deducibili nella misura del 50 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.013. Bellucci, Gemmato, Ferro.

ART. 10.

  Al comma 1, allegato A, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  Esenzione dal servizio per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
10.55. Giovanni Russo, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, allegato A, dopo il numero 5 aggiungere il seguente:

  5.1. Articolo 27-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 5 giugno 2020, n. 40.
10.49. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Sostituire i commi 1-bis e 1-ter con il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2, 2-bis e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 30 giugno 2022, n. 27 e si applicano, in deroga al decreto di cui al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, a tutti i dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefìci di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 5.402.619 euro per l'anno 2022.
*10.102. Noja, Colaninno.

  Sostituire i commi 1-bis e 1-ter con il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2, 2-bis e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 30 giugno 2022, n. 27 e si applicano, in deroga al decreto di cui al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, a tutti i dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefìci di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 5.402.619 euro per l'anno 2022.
*10.104. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, De Filippo, Ianaro, Lepri, Pini.

  Al comma 1-bis, sopprimere le parole: Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11,

  Conseguentemente:

   dopo il comma 1-ter, aggiungere i seguenti:

  1-ter.1. All'articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il comma 2 è abrogato.
  1-ter.2. Il decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 35 dell'11 febbraio 2022, è abrogato.

   al comma 1-quater: alinea, sostituire le parole: 9.702.619 euro per l'anno 2022 con le seguenti: 19.702.619 euro per l'anno 2022;

   dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
10.100. Panizzut, Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

  Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile non è limitata ai soli lavoratori affetti dalle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità indicate nel decreto interministeriale del 4 febbraio 2022 ma si applica a tutti i dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
10.106. Bologna.

  Al comma 1-ter, aggiungere, in fine, le parole: individuati, in deroga al decreto di cui al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, fra tutti i dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
*10.103. Noja, Colaninno.

  Al comma 1-ter, aggiungere, in fine, le parole: individuati, in deroga al decreto di cui al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, fra tutti i dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
*10.105. Carnevali, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Ianaro, Lepri, Pini.

  Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:

  1-quater. Le prestazioni individuali domiciliari e le misure compensative di sostegno anche domiciliare, si applicano ai soggetti affetti da patologie rare di cui alla legge 10 novembre 2021, n. 175 sino al 31 dicembre 2022, tenuto conto della sicurezza dei pazienti e previo consenso informato delle famiglie.
10.200. Bologna.

  Dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:

  1-quinquies. Il periodo trascorso in quarantena di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e, per l'anno 2022, non è computabile ai fini del periodo di comporto.
10.108. D'Arrando, Marzana, Nappi, Misiti, Penna, Provenza, Sportiello, Villani, Baldino, Invidia, Lorefice, Mammì.

  Al comma 2, allegato B, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
  Congedi parentali.
10.52. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, allegato B, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  Esenzione dal servizio per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
10.56. Giovanni Russo, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 3, sostituire le parole: le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) con le seguenti: la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c).
10.54. Lollobrigida, Bellucci, Ferro, Gemmato.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
10.50. Gemmato, Bellucci, Ferro.

ART. 11.

  Sopprimerlo.
*11.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Sopprimerlo.
*11.8. Lollobrigida, Bellucci, Ferro, Gemmato.

  Sostituire il comma 1 con il seguente: L'articolo 13 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è abrogato.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
11.2. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Sostituire il comma 1 con il seguente: L'articolo 13 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è abrogato.

  Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole da: continuano fino alla fine del comma con le seguenti:, sono abrogati.
11.3. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
11.6. Raduzzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: duecento.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 1:

   a) al secondo periodo, sostituire la parola: terza con la seguente: trecentesima;

   b) al secondo periodo, sostituire le parole: da uno a dieci giorni con le seguenti: da una a due ore;

   c) al terzo periodo, sostituire la parola: seconda con la seguente: duecentesima.
11.5. Raduzzi.

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifica dell'articolo 1, comma 268,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

  1. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «ruolo sociosanitario,» sono inserite le seguenti: «nonché il personale del ruolo tecnico e amministrativo».
12.06. Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

ART. 13.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: l'Istituto superiore di sanità gestisce aggiungere le seguenti: , con il supporto tecnico, operativo e organizzativo dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109,.
13.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dal predetto istituto fino alla fine del periodo, con le seguenti: al predetto Istituto dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, al fine di adottare le necessarie e opportune misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza e la sicurezza dei dati raccolti, che diano garanzia funzionale, operativa e di inviolabilità dell'architettura informatica della piattaforma dati evitando così l'esfiltrazione degli stessi.
13.2. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Istituto superiore di sanità aggiungere le seguenti: , secondo le modalità operative e tecniche indicate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: , secondo le modalità da quest'ultimo stabilite.
13.3. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 2, dopo le parole: , quest'ultimo trasmette aggiungere le seguenti: , secondo le modalità operative e tecniche indicate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,.
13.4. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 2, dopo le parole: , i dati individuali aggiungere le seguenti: pseudonimizzati, così come previsto dal regolamento (UE) 2016/679, del 27 aprile 2016,.
13.5. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 3, dopo le parole: trasmette alla piattaforma di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , in forma pseudonimizzata e secondo le modalità operative e tecniche indicate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,.
13.6. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 4, dopo le parole: a fini di archiviazione aggiungere le seguenti: , in modalità disaccoppiata,
13.7. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Sopprimere il comma 5.
13.17. Raduzzi, Sapia.

  Al comma 5, dopo le parole: , possono essere condivisi, aggiungere le seguenti: in forma aggregata secondo le modalità operative e tecniche indicate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,.
13.8. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 6, dopo le parole: e la sicurezza del dato, aggiungere le seguenti: secondo le modalità operative e tecniche indicate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,.
13.9. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: e di Bolzano aggiungere le seguenti: , in qualità di titolari dei dati ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016,.
13.11. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: con cadenza giornaliera.
13.19. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: specifica circolare aggiungere le seguenti: da emanare entro trenta giorni dalla data di entra in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La circolare ministeriale dovrà necessariamente tenere conto delle indicazioni operative e tecniche fornite dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, atte ad evitare l'esfiltrazione dei dati raccolti ai fini statistici ed epidemiologici.
13.12. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 7, aggiungere in fine le parole: i quali assumono la qualità di contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.
13.13. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 8, sostituire le parole: con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente con le seguenti: con le risorse derivanti dalla chiusura della contabilità speciale e del conto corrente di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.
13.20. Bellucci, Gemmato, Ferro.

ART. 14.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 16 sono abrogati a decorrere dal 1° maggio 2022.
14.1. Maschio, Varchi, Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14.1.
(Attuazione del Titolo X
del Codice del Terzo settore)

  1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione del Titolo X del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ai fini dell'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10 del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
14.03. Bellucci.

ART. 14-bis.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

    2-bis) una rete territoriale dotata di personale qualificato con funzioni di riconoscimento e intervento sulle condizioni di rischio connesse al suicidio e con adozione di efficaci strategie di prevenzione e di presa in carico dei soggetti maggiormente a rischio.
14-bis.100. Romaniello.