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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 18 maggio 2022

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 18 maggio 2022.

  Amitrano, Andreuzza, Ascani, Bagnasco, Baldelli, Barbuto, Barelli, Bartolozzi, Battelli, Benamati, Bergamini, Berti, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Bruno Bossio, Butti, Carfagna, Carnevali, Casa, Castelli, Casu, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Centemero, Cimino, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Carlo, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Donina, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Furgiuele, Fusacchia, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Maniero, Marattin, Marin, Marino, Marzana, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Occhionero, Orlando, Paita, Parolo, Patassini, Perantoni, Polidori, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rotta, Ruocco, Sarti, Sasso, Scalfarotto, Scerra, Schullian, Scoma, Serracchiani, Sessa, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Squeri, Suriano, Tabacci, Tasso, Tateo, Tucci, Vignaroli, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Bagnasco, Baldelli, Barbuto, Barelli, Bartolozzi, Battelli, Benamati, Bergamini, Berti, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Bruno Bossio, Butti, Carfagna, Carnevali, Casa, Castelli, Casu, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Centemero, Cimino, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Carlo, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Donina, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Furgiuele, Fusacchia, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Maniero, Marattin, Marin, Marino, Marzana, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Occhionero, Orlando, Paita, Parolo, Patassini, Perantoni, Polidori, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rotta, Ruocco, Sarti, Sasso, Scalfarotto, Scerra, Schullian, Scoma, Segneri, Serracchiani, Sessa, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Squeri, Suriano, Tabacci, Tasso, Tateo, Tucci, Vignaroli, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa notturna della seduta).

  Amitrano, Ascani, Bagnasco, Baldelli, Barbuto, Barelli, Bartolozzi, Battelli, Benamati, Bergamini, Berti, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Bruno Bossio, Butti, Carfagna, Carnevali, Casa, Castelli, Casu, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Centemero, Cimino, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Carlo, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Donina, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Furgiuele, Fusacchia, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Maniero, Marattin, Marin, Marino, Marzana, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Occhionero, Orlando, Paita, Parolo, Patassini, Perantoni, Polidori, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Romaniello, Andrea Romano, Rosato, Rotta, Ruocco, Sarti, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Segneri, Serracchiani, Sessa, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Squeri, Suriano, Tabacci, Tasso, Tateo, Tucci, Vignaroli, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 17 maggio 2022 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   BILLI: «Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di diritto di brevetto per le invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» (3615);

   PRETTO: «Istituzione della Giornata nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra e delle missioni di pace» (3616);

   ROTTA: «Disposizioni per la tutela degli apoidei impollinatori» (3617).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 17 maggio 2022 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

  dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica, della cultura, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie:

  «Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» (3614).

  Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge FRASSINETTI ed altri: «Introduzione del comma 220-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di benefìci per l'assunzione delle donne vittime di violenza di genere» (1458) è stata successivamente sottoscritta dal deputato De Toma.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

  XI Commissione (Lavoro):

   ALBANO: «Istituzione di un titolo di preferenza nei pubblici concorsi in favore dei parenti e dei coniugi delle persone decedute per COVID-19» (3554) Parere delle Commissioni I, II, XII e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

  XII Commissione (Affari sociali):

   MISITI: «Norme concernenti le definizioni di atto medico e di atto sanitario» (3581) Parere delle Commissioni I, II e V.

Trasmissione dal Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.

  Il Presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, con lettera in data odierna ha trasmesso la relazione sull'attività svolta dal Comitato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189, dalla sua costituzione fino al 30 marzo 2022, approvata nella seduta del 17 maggio 2022.

  Il predetto documento sarà stampato e distribuito (DOC. XVI-BIS, N. 7).

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 maggio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 2022, recante l'esercizio di poteri speciali, con condizioni, in relazione alla notifica della società Leonardo Spa, avente a oggetto la concessione, in favore dell'agenzia governativa di Singapore Defence Science and Technology Agency del Ministero della difesa di Singapore, di una licenza d'uso dei diritti di proprietà intellettuale di Leonardo Spa, finalizzato alla sua partecipazione al programma Multi Role Combat Vessel (MCRV) del Ministero della difesa di Singapore, per la fornitura di apparati e relativo supporto logistico da destinarsi all'equipaggiamento dei vascelli della Marina militare di Singapore (procedimento n. 63/2022).

  Questo documento è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, nel periodo dal 19 gennaio al 6 maggio 2022, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dell'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 18 maggio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (COM(2022) 195 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni delle proposte e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 17 maggio 2022, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011 (COM(2022) 144 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 144 final – Annexes 1 to 7) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2022) 89 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 17 maggio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Mettere al primo posto le persone, garantire una crescita sostenibile e inclusiva, liberare il potenziale delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea (COM(2022) 198 final);

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE (COM(2022) 204 final);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità neozelandesi competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo (COM(2022) 208 final);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un decennio digitale per bambini e giovani: la nuova strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi (BIK+) (COM(2022) 212 final).

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 17 maggio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 44/2021, relativo all'acquisizione di 13 radar controfuoco, comprensiva di supporto logistici, corsi formativi e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali (393).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 27 giugno 2022. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 7 giugno 2022.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2564 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 MARZO 2022, N. 21, RECANTE MISURE URGENTI PER CONTRASTARE GLI EFFETTI ECONOMICI E UMANITARI DELLA CRISI UCRAINA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3609)

A.C. 3609 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    attualmente l'Unione europea fa fronte ad una forte impennata dei prezzi dell'energia, ai massimi storici e altamente volatili, con grande preoccupazione per i cittadini e le imprese che si trovano a fare i conti con una bolletta energetica più elevata, e con ingenti conseguenze sulla ripresa post-pandemica dell'Europa, nonché sul sostegno alla transizione energetica. Se a febbraio 2022 i prezzi del gas all'ingrosso erano superiori di circa il 200 per cento rispetto a un anno fa, i prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica hanno seguito un andamento analogo;

    il mercato dell'energia elettrica dell'Unione europea si basa sul metodo del prezzo marginale (System Marginal Price), che prevede che il prezzo orario al quale vengono remunerati tutti gli impianti, le cui offerte di energia sono accettate sul mercato, è quello offerto dal cosiddetto «impianto marginale», cioè dall'ultimo impianto che serve a coprire la domanda oraria (dunque, da quello che offre il prezzo più alto o prezzo marginale). Tale sistema opera immettendo sul mercato centrali elettriche in funzione del prezzo, a partire dal prezzo più basso e fino alla spedizione dell'ultimo impianto necessario per soddisfare la domanda dei consumatori. Quest'ultimo impianto, che fissa il prezzo complessivo, è spesso, nelle ore di maggiore domanda dei consumatori, una centrale a gas. Poiché per soddisfare la domanda di energia elettrica sono necessarie le centrali elettriche alimentate a gas, il prezzo di questo combustibile incide sul costo di produzione dell'energia elettrica, con le ripercussioni negative che possiamo osservare;

    a livello mondiale, il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica è stato sospinto al rialzo dai prezzi del gas. Al fine di affrontare l'impatto del caro prezzi e rafforzare la resilienza agli shock futuri, lo scorso 13 ottobre 2021, la Commissione europea ha adottato una comunicazione indirizzata al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni dal titolo «Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e sostegno». Sebbene il modello dei prezzi marginali sia stato considerato il più efficiente per i mercati liberalizzati dell'energia elettrica e il più efficace per promuovere gli scambi tra i Paesi membri sul mercato all'ingrosso, la Commissione, nella suddetta comunicazione, incaricava l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) di valutare vantaggi e svantaggi dell'attuale assetto del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, tra cui la capacità di far fronte a situazioni di volatilità estrema dei prezzi sui mercati del gas e le misure disponibili per ridurre queste situazioni;

    a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione russa, che aggrava ulteriormente la crisi energetica, e allo scopo di affrontare la questione dell'aumento vertiginoso dei prezzi dell'energia, in una comunicazione dello scorso 8 marzo 2022 la Commissione europea ha dichiarato la volontà di esaminare tutte le possibilità per l'adozione di misure di emergenza volte a limitare l'effetto di contagio dei prezzi del gas sui prezzi dell'energia elettrica, ad esempio stabilendo limiti di prezzo temporanei, e valutando al contempo le possibili soluzioni per ottimizzare l'assetto del mercato dell'energia elettrica, tenendo conto della relazione finale dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e di altri contributi relativi ai vantaggi e svantaggi dei meccanismi alternativi di tariffazione per mantenere l'energia elettrica a prezzi accessibili, senza perturbare l'approvvigionamento e gli ulteriori investimenti nella transizione verde;

    con la Dichiarazione di Versailles, resa al termine della Riunione informale del 10 e dell'11 marzo 2022 in risposta alla guerra di aggressione della Russia ai danni dell'Ucraina e dinanzi alla crescita dell'instabilità, della competizione strategica e delle minacce alla sicurezza, i Capi di Stato e di Governo degli Stati membri dell'Unione europea hanno convenuto di avviare una rivalutazione approfondita del modo in cui viene garantita la sicurezza del nostro approvvigionamento energetico e di affrancarsi gradualmente dalla dipendenza dalle importazioni di gas, petrolio e carboni russi, le cui importazioni ammontano rispettivamente al 40 per cento, al 27 per cento e al 46 per cento. In particolare, la Dichiarazione reca l'impegno di garantire livelli sufficienti di stoccaggio del gas e di monitorare e ottimizzare il funzionamento del mercato dell'energia elettrica, invitando altresì la Commissione a presentare un piano per garantire prezzi dell'energia accessibili durante la prossima stagione invernale;

    il 18 marzo 2022, in vista del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo prossimi, si è svolto a Roma un incontro tra il Presidente del Consiglio Mario Draghi e i Presidenti di Spagna, Portogallo e Grecia, in cui è stata avanzata la proposta di fissare un price cap, un tetto massimo al prezzo di acquisto del gas, e di slegare quest'ultimo dal costo dell'energia elettrica, nell'ambito di un'azione coordinata a livello europeo,

impegna il Governo

a sostenere in sede europea una rapida approvazione della revisione del meccanismo del prezzo marginale all'interno di una serie di provvedimenti che garantiscano una riduzione dei costi dell'energia elettrica sia per le imprese che per i cittadini.
9/3609/1. Ianaro.


   La Camera,

   premesso che:

    attualmente l'Unione europea fa fronte ad una forte impennata dei prezzi dell'energia, ai massimi storici e altamente volatili, con grande preoccupazione per i cittadini e le imprese che si trovano a fare i conti con una bolletta energetica più elevata, e con ingenti conseguenze sulla ripresa post-pandemica dell'Europa, nonché sul sostegno alla transizione energetica. Se a febbraio 2022 i prezzi del gas all'ingrosso erano superiori di circa il 200 per cento rispetto a un anno fa, i prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica hanno seguito un andamento analogo;

    il mercato dell'energia elettrica dell'Unione europea si basa sul metodo del prezzo marginale (System Marginal Price), che prevede che il prezzo orario al quale vengono remunerati tutti gli impianti, le cui offerte di energia sono accettate sul mercato, è quello offerto dal cosiddetto «impianto marginale», cioè dall'ultimo impianto che serve a coprire la domanda oraria (dunque, da quello che offre il prezzo più alto o prezzo marginale). Tale sistema opera immettendo sul mercato centrali elettriche in funzione del prezzo, a partire dal prezzo più basso e fino alla spedizione dell'ultimo impianto necessario per soddisfare la domanda dei consumatori. Quest'ultimo impianto, che fissa il prezzo complessivo, è spesso, nelle ore di maggiore domanda dei consumatori, una centrale a gas. Poiché per soddisfare la domanda di energia elettrica sono necessarie le centrali elettriche alimentate a gas, il prezzo di questo combustibile incide sul costo di produzione dell'energia elettrica, con le ripercussioni negative che possiamo osservare;

    a livello mondiale, il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica è stato sospinto al rialzo dai prezzi del gas. Al fine di affrontare l'impatto del caro prezzi e rafforzare la resilienza agli shock futuri, lo scorso 13 ottobre 2021, la Commissione europea ha adottato una comunicazione indirizzata al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni dal titolo «Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e sostegno». Sebbene il modello dei prezzi marginali sia stato considerato il più efficiente per i mercati liberalizzati dell'energia elettrica e il più efficace per promuovere gli scambi tra i Paesi membri sul mercato all'ingrosso, la Commissione, nella suddetta comunicazione, incaricava l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) di valutare vantaggi e svantaggi dell'attuale assetto del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, tra cui la capacità di far fronte a situazioni di volatilità estrema dei prezzi sui mercati del gas e le misure disponibili per ridurre queste situazioni;

    a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione russa, che aggrava ulteriormente la crisi energetica, e allo scopo di affrontare la questione dell'aumento vertiginoso dei prezzi dell'energia, in una comunicazione dello scorso 8 marzo 2022 la Commissione europea ha dichiarato la volontà di esaminare tutte le possibilità per l'adozione di misure di emergenza volte a limitare l'effetto di contagio dei prezzi del gas sui prezzi dell'energia elettrica, ad esempio stabilendo limiti di prezzo temporanei, e valutando al contempo le possibili soluzioni per ottimizzare l'assetto del mercato dell'energia elettrica, tenendo conto della relazione finale dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e di altri contributi relativi ai vantaggi e svantaggi dei meccanismi alternativi di tariffazione per mantenere l'energia elettrica a prezzi accessibili, senza perturbare l'approvvigionamento e gli ulteriori investimenti nella transizione verde;

    con la Dichiarazione di Versailles, resa al termine della Riunione informale del 10 e dell'11 marzo 2022 in risposta alla guerra di aggressione della Russia ai danni dell'Ucraina e dinanzi alla crescita dell'instabilità, della competizione strategica e delle minacce alla sicurezza, i Capi di Stato e di Governo degli Stati membri dell'Unione europea hanno convenuto di avviare una rivalutazione approfondita del modo in cui viene garantita la sicurezza del nostro approvvigionamento energetico e di affrancarsi gradualmente dalla dipendenza dalle importazioni di gas, petrolio e carboni russi, le cui importazioni ammontano rispettivamente al 40 per cento, al 27 per cento e al 46 per cento. In particolare, la Dichiarazione reca l'impegno di garantire livelli sufficienti di stoccaggio del gas e di monitorare e ottimizzare il funzionamento del mercato dell'energia elettrica, invitando altresì la Commissione a presentare un piano per garantire prezzi dell'energia accessibili durante la prossima stagione invernale;

    il 18 marzo 2022, in vista del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo prossimi, si è svolto a Roma un incontro tra il Presidente del Consiglio Mario Draghi e i Presidenti di Spagna, Portogallo e Grecia, in cui è stata avanzata la proposta di fissare un price cap, un tetto massimo al prezzo di acquisto del gas, e di slegare quest'ultimo dal costo dell'energia elettrica, nell'ambito di un'azione coordinata a livello europeo,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di raggiungere un accordo in sede europea volto alla revisione del meccanismo del prezzo marginale all'interno di una serie di provvedimenti che garantiscano una riduzione dei costi dell'energia elettrica sia per le imprese che per i cittadini.
9/3609/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Ianaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame dispone il credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica al quale non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dispone la cedibilità dei crediti di imposta alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale utilizzabili entro il 31 dicembre 2022;

    si prevede inoltre una qualificazione delle imprese ai fini di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2022, n. 77, disponendo che, nel caso di realizzazione di lavori che abbiano un importo superiore a 516.000 euro e per i quali viene richiesta la possibilità di accedere al meccanismo degli incentivi del 110 per cento di cui al decreto-legge n. 34 del 2020, le imprese esecutrici siano in possesso di particolari qualificazioni;

    al fine di poter agevolare le imprese di importanza strategica per il nostro Paese e di incentivare la ripresa e la crescita delle stesse nel mercato internazionale,

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti, misure dirette a salvaguardare i crediti fiscali dell'anno 2021, dando l'opportunità di una scelta della cessione del credito entro il 15 ottobre 2022, considerando la possibilità di modificare la dichiarazione dei redditi precompilata e consentendo, ai soggetti che assorbono il credito, di effettuare la detrazione fiscale oltre la naturale scadenza, ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2022, n. 77.
9/3609/2. Scanu.


   La Camera,

   premesso che:

    all'articolo 21 del decreto-legge in esame viene introdotta l'equiparazione del digestato a fertilizzante, una procedura che vede un'istruttoria in corso presso la Commissione europea da alcuni anni, considerata la complessità di gestire considerevoli quantità di digestato (si possono stimare circa 7 milioni di tonnellate di digestato prodotte ogni anno nella sola Lombardia, che ospita oltre 700 impianti a biogas da matrice agroindustriale); l'impostazione attuale esclude che il digestato da matrice rifiuto possa essere equiparato a fertilizzante. Tuttavia, oggi è consentito utilizzare (non come rifiuti) matrici molto critiche negli impianti a biogas, come gli idrolizzati proteici animali da concia delle pelli, ricchi di cromo, scarti di macellazione trattati con detersivi chimici, siero di latte e altro, che peraltro necessitano di energia per la pastorizzazione in quantità molto superiore rispetto a quella in uscita dagli impianti. La volontà di costruire impianti a biomasse legnose in Lombardia per pastorizzare i SOA è stata stigmatizzata dagli enti sanitari (da ATS Valpadana, per esempio) in quanto si produrrebbe un inquinamento cumulativo rilevante in zone già in infrazione, per superamento per 35 giorni di PM10 sopra a 50 mcg/metro cubo e con ozono superiore a 120 mcg/metro cubo;

    è di questi giorni la sentenza della Corte di giustizia europea per i superamenti del NOx che coinvolgono, in particolare, il bacino padano dove sono operativi il 90 per cento degli impianti bioenergetici nazionali. Le emissioni di NOx da un impianto a biogas di taglia media superano di tre volte quelle di NOx da un impianto a turbogas (da metano fossile), 540 g di NOx per Gj contro 170 g di NOx (v. Paolucci et al.);

    per quanto riguarda l'impronta idrica, gli impianti a biogas da matrice agrozootecnica necessitano di oltre 1 milione di metri cubi di acqua per un impianto da 1 MW, superando così i consumi degli abitanti che insistono nel territorio dove sorgono gli impianti stessi. In particolare, occorre considerare che nelle zone in infrazione per la direttiva nitrati i digestati sono una fonte additiva degli stessi, a cui va aggiunto che i nitrati sono molto più mobili nel digestato rispetto a un effluente compostato e tendono quindi a contaminare la falda acquifera molto rapidamente; inoltre, la fase germinativa (in cui i nitrati vengono captati al massimo al 50 per cento) di alcune colture nitrofile ha una durata troppo breve perché si verifichi un assorbimento adeguato;

    Arpa Lombardia ha rilevato un raddoppio delle falde in eutrofizzazione dal 2012-2015 al 2015-2019, ed in questi anni vi è stato un consistente aumento degli impianti bioenergetici oltre allo spandimento di fanghi di depurazione trasformati in gessi;

    nel testo del provvedimento in esame viene dato un termine di 30 giorni per l'emanazione del decreto in una materia complessa su cui la Commissione europea non si è ancora espressa e su cui i testi del Joint Research Centre (JRC) mostrano un chiaro peggioramento del rilascio di nitrati in falda con l'utilizzo dei digestati rispetto agli effluenti compostati o ai fertilizzanti di sintesi chimica, a cui si aggiunge un potere fertilizzante minore, con il concreto rischio di compromettere gli ecosistemi senza che si determini alcun incremento del potere fertilizzante,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie affinché nella stesura del decreto di cui al citato articolo 21 del provvedimento in esame, volto a definire le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato, vengano tenute in adeguata considerazione le criticità evidenziate in premessa, mediante un'istruttoria che sia il più possibile completa e che possa coinvolgere le commissioni parlamentari di merito, anche al fine di definire un piano di monitoraggio che tenga conto delle caratteristiche delle aree nella situazione ante operam, con particolare riferimento alle caratteristiche pedologiche del suolo, alla qualità delle falde, alla presenza di infrazioni alle direttive europee (con particolare riferimento per i nitrati), alle caratteristiche organolettiche dei prodotti agroalimentari e alla produttività agroalimentare delle stesse.
9/3609/3. Zolezzi, Cominardi, Bella, Corneli, Di Lauro.


   La Camera,

   premesso che:

    all'articolo 21 del decreto-legge in esame viene introdotta l'equiparazione del digestato a fertilizzante, una procedura che vede un'istruttoria in corso presso la Commissione europea da alcuni anni, considerata la complessità di gestire considerevoli quantità di digestato (si possono stimare circa 7 milioni di tonnellate di digestato prodotte ogni anno nella sola Lombardia, che ospita oltre 700 impianti a biogas da matrice agroindustriale); l'impostazione attuale esclude che il digestato da matrice rifiuto possa essere equiparato a fertilizzante. Tuttavia, oggi è consentito utilizzare (non come rifiuti) matrici molto critiche negli impianti a biogas, come gli idrolizzati proteici animali da concia delle pelli, ricchi di cromo, scarti di macellazione trattati con detersivi chimici, siero di latte e altro, che peraltro necessitano di energia per la pastorizzazione in quantità molto superiore rispetto a quella in uscita dagli impianti. La volontà di costruire impianti a biomasse legnose in Lombardia per pastorizzare i SOA è stata stigmatizzata dagli enti sanitari (da ATS Valpadana, per esempio) in quanto si produrrebbe un inquinamento cumulativo rilevante in zone già in infrazione, per superamento per 35 giorni di PM10 sopra a 50 mcg/metro cubo e con ozono superiore a 120 mcg/metro cubo;

    è di questi giorni la sentenza della Corte di giustizia europea per i superamenti del NOx che coinvolgono, in particolare, il bacino padano dove sono operativi il 90 per cento degli impianti bioenergetici nazionali. Le emissioni di NOx da un impianto a biogas di taglia media superano di tre volte quelle di NOx da un impianto a turbogas (da metano fossile), 540 g di NOx per Gj contro 170 g di NOx (v. Paolucci et al.);

    per quanto riguarda l'impronta idrica, gli impianti a biogas da matrice agrozootecnica necessitano di oltre 1 milione di metri cubi di acqua per un impianto da 1 MW, superando così i consumi degli abitanti che insistono nel territorio dove sorgono gli impianti stessi. In particolare, occorre considerare che nelle zone in infrazione per la direttiva nitrati i digestati sono una fonte additiva degli stessi, a cui va aggiunto che i nitrati sono molto più mobili nel digestato rispetto a un effluente compostato e tendono quindi a contaminare la falda acquifera molto rapidamente; inoltre, la fase germinativa (in cui i nitrati vengono captati al massimo al 50 per cento) di alcune colture nitrofile ha una durata troppo breve perché si verifichi un assorbimento adeguato;

    Arpa Lombardia ha rilevato un raddoppio delle falde in eutrofizzazione dal 2012-2015 al 2015-2019, ed in questi anni vi è stato un consistente aumento degli impianti bioenergetici oltre allo spandimento di fanghi di depurazione trasformati in gessi;

    nel testo del provvedimento in esame viene dato un termine di 30 giorni per l'emanazione del decreto in una materia complessa su cui la Commissione europea non si è ancora espressa e su cui i testi del Joint Research Centre (JRC) mostrano un chiaro peggioramento del rilascio di nitrati in falda con l'utilizzo dei digestati rispetto agli effluenti compostati o ai fertilizzanti di sintesi chimica, a cui si aggiunge un potere fertilizzante minore, con il concreto rischio di compromettere gli ecosistemi senza che si determini alcun incremento del potere fertilizzante,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le iniziative necessarie affinché nella stesura del decreto di cui al citato articolo 21 del provvedimento in esame, volto a definire le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato, vengano tenute in adeguata considerazione le criticità evidenziate in premessa, mediante un'istruttoria che sia il più possibile completa e che possa coinvolgere le commissioni parlamentari di merito, anche al fine di definire un piano di monitoraggio che tenga conto delle caratteristiche delle aree nella situazione ante operam, con particolare riferimento alle caratteristiche pedologiche del suolo, alla qualità delle falde, alla presenza di infrazioni alle direttive europee (con particolare riferimento per i nitrati), alle caratteristiche organolettiche dei prodotti agroalimentari e alla produttività agroalimentare delle stesse.
9/3609/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Zolezzi, Cominardi, Bella, Corneli, Di Lauro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, ha introdotto un rafforzamento dei bonus sociali per l'energia elettrica ed il gas e del bonus per disagio fisico per l'energia elettrica, disponendo che le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute, nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale, siano rideterminate dall'ARERA in modo da minimizzare gli incrementi della spesa previsti per il secondo trimestre 2022, fino a concorrenza dell'importo di 400 milioni di euro;

    l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge in esame estende la platea dei beneficiari dei bonus sociali per l'energia elettrica ed il gas, elevando da 8.265 euro a 12.000 euro il valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate ai bonus in questione, inoltre in base a una modifica approvata in sede referente al Senato, l'attuale formulazione dell'articolo 2 stabilisce che i datori di lavoro privati possono cedere ai propri lavoratori dipendenti dei buoni carburante che non concorrono alla formazione del reddito;

    a quanto si apprende da organi di stampa, nell'ultimo provvedimento di natura economica cosiddetto «DL Aiuti», il Governo avrebbe esteso anche al terzo trimestre del 2022 la possibilità di usufruire del bonus sociale per l'energia elettrica e il gas, rendendo retroattiva questa agevolazione per venire incontro ai cittadini che non hanno presentato in tempo l'Isee per usufruire del bonus durante il secondo trimestre dell'anno,

impegna il Governo

a promuovere un'efficace e capillare campagna di informazione avente ad oggetto i requisiti e le modalità di accesso alle misure relative ai bonus energetici citati in premessa, indirizzata in modo particolare verso le fasce più deboli della popolazione.
9/3609/4. Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, ha introdotto un rafforzamento dei bonus sociali per l'energia elettrica ed il gas e del bonus per disagio fisico per l'energia elettrica, disponendo che le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute, nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale, siano rideterminate dall'ARERA in modo da minimizzare gli incrementi della spesa previsti per il secondo trimestre 2022, fino a concorrenza dell'importo di 400 milioni di euro;

    l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge in esame estende la platea dei beneficiari dei bonus sociali per l'energia elettrica ed il gas, elevando da 8.265 euro a 12.000 euro il valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate ai bonus in questione, inoltre in base a una modifica approvata in sede referente al Senato, l'attuale formulazione dell'articolo 2 stabilisce che i datori di lavoro privati possono cedere ai propri lavoratori dipendenti dei buoni carburante che non concorrono alla formazione del reddito;

    a quanto si apprende da organi di stampa, nell'ultimo provvedimento di natura economica cosiddetto «DL Aiuti», il Governo avrebbe esteso anche al terzo trimestre del 2022 la possibilità di usufruire del bonus sociale per l'energia elettrica e il gas, rendendo retroattiva questa agevolazione per venire incontro ai cittadini che non hanno presentato in tempo l'Isee per usufruire del bonus durante il secondo trimestre dell'anno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere un'efficace e capillare campagna di informazione avente ad oggetto i requisiti e le modalità di accesso alle misure relative ai bonus energetici citati in premessa, indirizzata in modo particolare verso le fasce più deboli della popolazione.
9/3609/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,

   premesso che:

    è in fase di conversione il decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina;

    per quanto concerne le misure dedicate a contenere gli effetti del caro energia, il decreto in esame ha aumentato il credito di imposta di cui possono usufruire le imprese così dette energivore e gasivore (articolo 5), ha previsto un nuovo credito di imposta per le imprese che sono dotate di contatore di energia elettrica per una potenza uguale o superiore a 16,5 KW (articolo 3), nonché per quelle che hanno subito un aumento dei costi del gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici (articolo 4);

    vi sono nel tessuto economico italiano imprese cooperative che registrano consumi energetici elevati al pari di quelle imprese considerate energivore e/o gasivore, ma che non possono godere delle misure previste per tali soggetti in quanto non hanno un codice Ateco indicato negli Allegati 3 e 5 della Comunicazione (2014/C 200/01), richiamati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017;

    si tratta di cooperative agricole ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228/2001, che sono costituite da imprenditori agricoli e che esercitano attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli conferiti prevalentemente dai soci;

    si tratta anche di cantine sociali, stabilimenti di lavorazione di frutta e verdura, latterie sociali che consumano oltre 1GW/h di energia elettrica, ma che hanno mantenuto un codice ATECO 01 in quanto per il nostro ordinamento hanno lo status di imprenditori agricoli;

    una impresa industriale che acquista, lavora e conserva frutta e ortaggi ed ha un codice Ateco 1039 può essere considerata energivora mentre, a parità di consumi energetici, una cooperativa che lavora e conserva frutta e ortaggi conferiti dai soci ed ha un codice Ateco 01.63 (attività dopo la raccolta) non viene considerata energivora,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad ovviare in tempi rapidi a tale ingiusta discriminazione, riconoscendo, ope legis, alle cooperative agricole lo status di energivore, consentendo con ciò l'accesso al beneficio del credito di imposta riconosciuto alle imprese energivore e gasivore.
9/3609/5. Spessotto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto è intervenuto, con gli articoli 7-quinquies e 7-sexies, a sviluppare ulteriormente la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

    l'articolo 9 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2022, prevede la primazia del diritto del paesaggio e dell'identità culturale che esso esprime, rispetto al diritto di impresa;

    la bellezza del paesaggio italiano è una delle maggiori ricchezze del nostro paese e rappresenta una delle prime fonti di ricchezza e occupazione, attraverso l'industria del turismo e della cultura;

    l'impatto paesaggistico delle torri eoliche e di ettari di centrali fotovoltaiche deve essere attentamente valutato dalle amministrazioni competenti e quando tale impatto sia favorevole o sfavorevole al paesaggio tale valutazione deve essere vincolante per il prosieguo dell'iter amministrativo;

    Federica Galloni, direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura e soprintendente speciale per il PNRR, nel corso dell'audizione in Commissione parlamentare per la semplificazione in merito all'indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa ha affermato che «Serve un dibattito culturale su cosa vogliamo dal paesaggio. Vogliamo mantenere le aree intonse? Oppure che i caratteri identitari del paesaggio siano le pale eoliche? Le pale eoliche di ultima generazione sono alte 250 metri, noi vorremmo evitare un sovraffollamento. Non è che non le vogliamo, ma vanno fatte nelle aree idonee»;

    attualmente, tuttavia, il parere, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, non è vincolante rendendo le autorità preposte alla tutela dei vincoli paesaggistici privi di una azione amministrativa efficace ai fini della tutela del patrimonio culturale,

impegna il Governo

a intervenire urgentemente, anche con un provvedimento normativo, per rendere vincolanti i pareri delle autorità preposte alla tutela dei vincoli paesaggistici sulle aree oggetto di installazione di impianti eolici e fotovoltaici estensivi.
9/3609/6. Giuliodori.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto è intervenuto, con gli articoli 7-quinquies e 7-sexies a sviluppare ulteriormente la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

    il Ministro Cingolani, in una comunicazione parlamentare riportata dall'Ansa l'11 maggio 2022, ha affermato che la maggior parte degli impianti sono a sud, mentre il consumo è a nord e che senza impianti di accumulo e un adeguamento della rete, quasi metà della nuova potenza rischia di andare perduta;

    in particolare ha affermato che trasportare questa elettricità dal Sud al Nord (dove c'è il consumo) «porterebbe a una congestione impossibile della rete. Non meno del 45 per cento di energia generata sarebbe inutilizzabile»;

    è, pertanto, necessario, prima di moltiplicare la installazione di nuove torri eoliche e di campi fotovoltaici estensivi al Sud, pianificare non solo la produzione ma soprattutto la distribuzione dell'energia prodotta;

    il decreto legislativo n. 199 del 2021 prescrive che entro il 16 giugno il MITE debba produrre le Linee guida per individuare le aree idonee per la installazione delle rinnovabili e quelle che invece non lo sono;

    in mancanza di un sistema di accumulo, un'area non può essere considerata idonea qualora non vi sia già un impianto esistente di distribuzione dell'energia elettrica prodotta, capace di soddisfare i fabbisogni nazionali, comprese anche le industrie energivore del Nord;

    altrimenti si avrebbe l'effetto paradossale che un impianto sarebbe in funzione sprecando inutilmente le risorse energetiche prodotte, in modo del tutto antiecologico e antieconomico considerando che, comunque, quell'impianto e quell'energia prodotta, anche se perduti, vengono finanziati con risorse economiche pubbliche;

    si rende necessario subordinare l'autorizzazione dei nuovi impianti alla pianificazione del potenziamento della rete di distribuzione elettrica e, in mancanza, della previsione obbligatoria dei sistemi di accumulo, con modalità ecocompatibili e rispettose delle comunità locali,

impegna il Governo

a intervenire, anche con un provvedimento d'urgenza, per disporre che nelle nuove Linee guida previste dal decreto legislativo n. 199 del 2021, in corso di elaborazione da parte del MITE, le aree non possano essere considerate idonee alla installazione delle rinnovabili, specie nel Sud, quando non vi sia una rete di distribuzione elettrica capace di assorbire l'energia prodotta o la previsione di un sistema di accumulo, con modalità ecocompatibili e rispettose delle comunità locali.
9/3609/7. Colletti, Dall'Osso.


   La Camera,

   premesso che:

    dalla notte del 24 febbraio 2022, con l'invasione della Russia del territorio ucraino, è in corso un'importante offensiva militare che sta provocando migliaia di vittime, per la maggior parte civili, tra cui numerosi bambini;

    il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, all'articolo 35, a seguito delle misure restrittive adottate dall'Unione europea nei confronti di Russia e Bielorussia, introduce disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali;

    secondo il regolamento n. 2021/821/UE, i «prodotti a duplice uso» sono i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari;

   considerato che:

    il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina, autorizza le cessione, a titolo gratuito, di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina;

    l'elenco dei mezzi, dei materiali e degli equipaggiamenti militari oggetto della cessione è stato definito con decreto del Ministro della difesa e sull'allegato contenente il dettaglio della fornitura è stato apposto il vincolo di segretezza;

    in relazione a tale decreto, il Ministro della difesa ha fornito informazioni sulla tipologia, la quantità e i costi dei materiali ceduti esclusivamente al Copasir quando invece avremmo auspicate e sarebbe stato anche opportuna una specifica informativa alle competenti Commissioni permanenti Difesa ed Esteri sia in quanto, ai sensi dell'articolo 65, comma 3, del Regolamento della Camera, esse decidono quali dei lavori di competenza, nell'interesse dello Stato, debbano rimanere segreti sia perché il Copasir non rappresenta l'intero Parlamento mancando componenti appartenenti al gruppo misto;

    secondo l'articolo 11 della Costituzione italiana: «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali»;

    la normativa nazionale vieta l'esportazione ed il transito di materiali di armamento verso Paesi in stato di conflitto armato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di sospendere la concessione o qualsiasi atto di autorizzazione per l'esportazione di mezzi, materiale, equipaggiamenti militari e armi letali.
9/3609/8. Corda, Fratoianni, Ehm, Dall'Osso.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (della cui conversione si sta dibattendo ora alla Camera dei deputati, dopo l'approvazione del relativo disegno di legge al Senato) interviene sul decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20), sostituendo integralmente il comma 1 dell'articolo 3;

    in estrema sintesi, si prevede (quale una nuova finalità per le somme sottratte alla famiglia Riva e confluite nel cosiddetto patrimonio destinato) d'impiegare un ammontare massimo di 150 milioni di euro per la realizzazione di progetti di «decarbonizzazione» del ciclo produttivo dell'acciaio ancora non definiti dal punto di vista industriale ed amministrativo;

    appare chiaro che tale nuovo obiettivo produrrà l'effetto di sottrarre risorse economiche (nella misura sopra indicata) alla bonifica delle «aree escluse» dell'ex Ilva di Taranto, considerato anche che alcuni interventi di messa in sicurezza e bonifica, attualmente non previsti, potranno essere pianificati in futuro in base a prossime caratterizzazioni e/o indagini da parte dell'autorità giudiziaria come già avvenuto per le cosiddette «collinette ecologiche», un intervento non previsto inizialmente ma aggiunto in seguito alla «scoperta» delle matrici inquinate e posto in carico ai Commissari di Ilva in A.S.;

    allo stesso modo la riduzione di 150 milioni di euro dai fondi messi a disposizione dei Commissari ex Ilva per la bonifica potrebbe rendere impossibile il termine delle operazioni di bonifica già in corso a causa di presumibili aumenti dei costi dovuti all'aumento generalizzato dei costi in seguito agli eventi COVID-19 e conflitto ucraino;

    infine, nel Question Time di mercoledì 11 maggio il Ministro della transizione ecologica Cingolani ha ammesso di non conoscere lo stato di bonifica dei suddetti luoghi e degli importi economici che tale bonifica comporterebbe;

    non si può, pertanto, non ritenere che l'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 contravvenga gli articoli 32 e 41 della Costituzione, sotto il profilo di un errato bilanciamento di valori che il Legislatore sta compiendo, nel momento in cui si favorisce la rivitalizzazione dell'attività produttiva dell'acciaieria a detrimento della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini (peraltro, con riferimento ad un'area già gravemente contaminata),

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ogni iniziativa di competenza affinché la quota parte di patrimonio destinato del valore di 150 milioni di euro, sia nuovamente destinata agli scopi originari di bonifica ambientale delle «aree escluse» ex Ilva di Taranto in capo ai Commissari Ilva in A.S.
9/3609/9. Vianello.


   La Camera,

   considerato che:

    il provvedimento in oggetto è intervenuto anche sul tema dell'utilizzo delle graduatorie e della immissione in ruolo di alcune categorie di personale pubblico;

    l'utilizzo delle graduatorie di altre pubbliche amministrazioni da parte di enti pubblici che devono assumere del personale viene considerata una buona pratica dalla Corte dei conti, sia per accelerare le assunzioni e sia perché si risparmiano milioni di euro nella organizzazione e svolgimento delle prove concorsuali;

    la deliberazione n. 290/2019/PAR del 26 settembre 2019 della sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto ha evidenziato che «la giurisprudenza amministrativa costante ritiene che la modalità di reclutamento tramite lo scorrimento delle graduatorie rappresenti la regola generale, mentre l'indizione di un nuovo concorso un'eccezione che richiede un'apposita e approfondita motivazione, al fine di dar conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico»;

    è da circa 20 anni che i cittadini aspettano che questa materia sia regolamentata come prescritto dall'articolo 9 della legge n. 3 del 2003 che obbliga il Ministro della Funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ad approvare un regolamento che stabilisca «le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione»;

    è necessario disciplinare la procedura per lo scorrimento e la obbligatorietà dell'utilizzo delle graduatorie soprattutto per quegli enti pubblici titolari o realizzatori di programmi, come il PNRR, che hanno dei rigidi termini di attuazione, incompatibili con i lunghi tempi per le procedure concorsuali,

impegna il Governo

a intervenire urgentemente, anche con gli appositi provvedimenti normativi prescritti dall'articolo 9 della legge n. 3 del 2003, per disciplinare la procedura di attingimento dalle graduatorie delle altre pubbliche amministrazioni e per renderla obbligatoria nei casi di enti titolari o realizzatori di interventi previsti dal PNRR che abbiano urgenza di assumere personale a tempo indeterminato.
9/3609/10. Forciniti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 prevede l'estensione del bonus sociale elettricità e gas in favore di una platea di beneficiari, elevando, per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, da 8.265 euro a 12.000 euro il valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate ai bonus in questione;

    il bonus sociale per il disagio economico è ancorato a limiti reddituali e necessita dell'ISEE;

    i limiti reddituali per il bonus sociale sono riferiti al cittadino e/o nucleo familiare con le seguenti specifiche: deve appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro, oppure deve appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure deve appartenere ad un nucleo familiare titolare di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza;

    la situazione economica del nostro Paese presenta segni di una stagflazione che sta erodendo sempre di più la capacità d'acquisto delle famiglie e dei singoli e, l'elevazione dei limiti reddituali in via temporanea, avrà solo un effetto tampone perché le stime di crescita per il 2022 sono state riviste tutte al ribasso. A ciò si aggiunge l'incertezza dell'esito del conflitto russo-ucraino di cui, ad oggi, non si conoscono quali saranno gli ulteriori effetti negativi in merito alla riduzione del potere d'acquisto, nonché del risparmio privato,

impegna il Governo

  a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a:

   innalzare il valore soglia dell'ISEE di 12.000 euro a 15.000 euro (nuovo parametro di riferimento), rendendo tale misura strutturale e non temporanea;

   innalzare il valore dell'ISEE per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico dall'attuale indicatore ISEE che è non superiore a 20.000 euro, a 25.000 euro (nuovo parametro di riferimento), rendendo anche questa misura strutturale e non temporanea.
9/3609/11. Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente disegno di legge è volto alla conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina;

    è necessario rafforzare gli strumenti a sostegno delle imprese, affinché siano nelle condizioni di poter affrontare la grave situazione in cui si trovano, che coinvolge inevitabilmente i lavoratori, a causa delle conseguenze della crisi dovuta al conflitto in Ucraina, tra le quali l'innalzamento dei costi delle materie prime, del gas e dell'energia;

    tali problematiche stanno inducendo le aziende a fermare le attività pur non avendo carenza di lavoro. Al riguardo infatti, nonostante le commesse già acquisite, lo stallo dei lavori è dovuto alla difficoltà di reperire i materiali necessari per il completamento delle opere e/o lo svolgimento dei servizi, nonché all'aumento – improvviso e imprevedibile – dei prezzi delle materie prime, rispetto all'acquisizione delle commesse ante crisi. Si tratta quindi di attività che attualmente comportano notevoli aggravi economici che stanno mettendo in crisi le aziende, molte delle quali potrebbero arrivare al fallimento;

    detta condizione ha ovvi effetti negativi sui lavoratori coinvolti, i cui posti di lavoro sono a rischio in conseguenza del blocco delle attività;

    è quindi necessario un intervento straordinario e urgente per diminuire gli oneri connessi al costo del lavoro, in questi specifici casi, con l'obiettivo di escludere epiloghi drammatici, sia per le imprese che per i lavoratori,

impegna il Governo

al fine di supportare le aziende e salvaguardare i posti di lavoro, ad assumere specifiche iniziative di riduzione del costo del lavoro a quelle imprese in difficoltà che non riescono a portare a termine le commesse già acquisite a causa del sopravvenuto ed imprevedibile aumento dei costi di gestione delle stesse, per i motivi di cui in premessa.
9/3609/12.Rizzetto, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 21/2022, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, già approvato dal Senato giunto all'esame della Camera dei deputati, ancora una volta con estremo ritardo e, pertanto, senza la possibilità di poter disporre di un tempo congruo e necessario per valutare le disposizioni ivi contenute;

    detto provvedimento prevede una molteplicità di norme che, presumibilmente intendono fronteggiare le conseguenze derivanti dal conflitto internazionale in corso in Ucraina, i cui effetti stanno determinando evidenti conseguenze negative e penalizzanti, riguardo al mercato energetico nel nostro Paese, sia per le famiglie che per le imprese;

    in particolare, affronta attraverso le misure previste al Titolo II, in tema di energia e gas e al Titolo III Capo III, nell'ambito del sostegno all'autotrasporto e del trasporto del traffico sia ferroviario che delle merci su strada, una pluralità di disposizioni che trattano sia di agevolazioni fiscali, iter autorizzativi (per incrementare la produzione elettrica da biogas) oltre al rifinanziamento dei contributi (marebonus e ferrobonus), per l'attuazione di progetti con fine di migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria e promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale;

    in tale ambito, nel quadro degli interventi in precedenza richiamati, si ravvisa l'evidente assenza di significativi interventi in favore delle energie derivanti da fonti rinnovabili e, in particolare, dello sviluppo dell'idrogeno verde nel settore della mobilità sostenibile, nonostante a più riprese, il Governo abbia manifestamente dichiarato come tale vettore energetico rappresenti uno dei pilastri del processo di decarbonizzazione del sistema produttivo, nonché per usi energetici come nei cosiddetti settori industriali «hard to abate» (quali quello dell'acciaio, della chimica e del vetro, fra gli altri);

    l'introduzione di norme da porre in essere nel corso della presente legislatura, dovranno tendere a implementare la massima funzionalità dell'idrogeno nelle aree d'intervento quali: il settore ferroviario e del trasporto su gomma (in particolare quello pesante), a cui affiancare un programma nazionale finalizzato alla creazione di una rete diffusa sul territorio nazionale di stazioni di rifornimento di idrogeno verde (mobilità europea dei Green Corridoi), in grado di innalzare positivamente i livelli delle perfomance della tutela ambientale, di immagine e di qualità del nostro Paese, di ammodernamento ambientale e di transizione energetica in ambito europeo;

    la creazione in tempi brevissimi di una strategia nazionale che dia un forte impulso per la realizzazione di reti di rifornimento dell'idrogeno, ossia anche di una diffusione capillare di detto vettore in tutti gli ambiti della produzione italiana, può contribuire in modo determinante ad una vera transizione energetica e industriale del sistema produttivo, può incrementare quote di produzione prive di esternalità negative, può introdurre un differente sviluppo economico e occupazionale (creando nuove professionalità), e può rendere l'Italia leader europeo nella transizione energetica e ambientale nel solco di quanto previsto dal PNRR,

impegna il Governo

a introdurre nei prossimi provvedimenti utili, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nel rispetto dei vincoli di bilancio, iniziative normative anche fiscali, volte ad affiancare agli interventi contenuti nel provvedimento in oggetto in tema di energia e gas, nonché dei trasporti, disposizioni in favore del settore della mobilità sostenibile, attraverso l'utilizzo del vettore idrogeno, con l'obiettivo di contribuire in maniera determinante alla riduzione delle emissioni di CO2.
9/3609/13.Vallascas.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8 (Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI), consente alle imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche;

    la disposizione prevede che SACE S.p.A. rilasci le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a 9.000 milioni di euro, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 1-bis.1 del decreto-legge n. 23 del 2020 (legge n. 40 del 2020), al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia;

    il Fondo centrale di garanzia delle PMI (articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020) prevede che la garanzia venga concessa a titolo gratuito fino al 30 giugno 2022, senza il pagamento della commissione per le garanzie rilasciate su finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese;

    il Governo ha previsto nel provvedimento in esame solo 24 mesi di rateizzazione e il non pagamento, fino al 30 giugno, della commissione per le garanzie rilasciate;

    la rateizzazione delle bollette in un massimo di 24 mesi non è sufficiente nell'affrontare il bisogno di liquidità conseguente alla crisi internazionale, all'aumento dei costi delle materie prime, dei fattori produttivi e agli effetti economici delle sanzioni,

impegna il Governo:

   a prorogare l'insieme delle misure straordinarie di sostegno gestite dal Fondo di garanzia per le PMI e da SACE ai sensi degli articoli 1 e 13 del decreto-legge n. 23 del 2000 (decreto Liquidità), al fine di garantire la necessaria liquidità alle imprese in risposta al quadro economico descritto in premessa;

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a concedere una rateizzazione delle bollette che non sia inferiore a 48 mesi, consentendo così alle piccole e medie imprese una maggiore agibilità di cassa;

   a prestare garanzie a lungo termine fino a 20 anni.
9/3609/14.Trano.


   La Camera,

   premesso che:

    è in fase di conversione il decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina;

    l'articolo 18 introduce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre solare per il 2022;

    il credito è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. Il cessionario utilizzerà il credito d'imposta con le stesse modalità del cedente entro il 31 dicembre 2022;

    nella formulazione del testo non è comprensibile e, quindi, va precisato che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e, affinché vi sia un utilizzo effettivo del credito di imposta, si rende necessario riconoscere alle imprese esercenti attività agricola e della pesca la facoltà di fruire del credito entro il 2023, in modo che i contribuenti possano disporre di un maggior arco temporale per valutare come esercitare l'opzione della compensazione o della cessione,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamate in premessa al fine di adottare le opportune iniziative volte:

    a) ad innalzare la quota del credito di imposta al 25 per cento;

    b) a precisare in modo chiaro e netto che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;

    c) a procrastinare il termine per l'utilizzo della compensazione/cessione entro e non oltre il 31 dicembre 2023.
9/3609/15.Cabras.


   La Camera,

   premesso che:

    è in fase di conversione il decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina;

    è fondamentale per il nostro territorio, sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole in zone montane o svantaggiate individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, attraverso la semplificazione degli adempimenti funzionali alla riduzione dei costi energetici di produzione a carico delle imprese agricole ubicate in tali zone;

    le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è necessario che si applichino anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, nonché ai procedimenti in corso;

    è imprescindibile che, alle imprese agricole ubicate nelle zone montane e svantaggiate venga riconosciuto attraverso un intervento di semplificazione delle procedure di presentazione delle istanze di assegnazione del carburante ad accisa agevolata per le lavorazioni agricole da effettuare su terreni di dimensioni ridotte, l'accesso agevolato a tale importante misura di contenimento dei costi energetici che costituiscono uno dei principali pesi economici nell'ambito più generale dei costi di produzione aziendale;

    non si può non tener conto della notoria parcellizzazione dei terreni agricoli ubicati in zone caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un considerevole aumento dei costi di produzione,

impegna il Governo

a estendere ai procedimenti amministrativi per la presentazione delle istanze di riconoscimento dell'agevolazione sull'accisa del carburante impiegato in lavori agricoli, la norma di natura semplificatoria già prevista da una disposizione statale del 2014 in materia di costituzione del fascicolo aziendale previsto per l'accesso agli aiuti in materia di Politica Agricola Comunitaria (PAC).
9/3609/16. Testamento.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 994, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto, irragionevolmente, misure di sostegno per quanto riguarda le modalità di risanamento e recupero dei disavanzi soltanto a favore dei Comuni capoluogo di Città metropolitana in condizione di crisi finanziaria non considerando i Comuni capoluogo di provincia o i Comuni sedi di Università statali che non sono capoluoghi di Provincia, ma che hanno una popolazione domiciliata, fluttuante, che incide notevolmente sul costo dei servizi pubblici;

    i criteri adottati per i comuni di grandi dimensioni, opportunamente incentrati su percorsi di risanamento ancorati al merito e agli obiettivi sostanziali di risoluzione della crisi finanziaria, con tempi sicuramente più rapidi e una procedura più snella rispetto al piano di riequilibrio, sono così adattabili in modo efficace ai casi degli enti di medie dimensioni,

impegna il Governo

a comprendere tra i beneficiari delle misure di sostegno relativamente alle modalità di ripiano disavanzi e di riequilibrio, di cui all'articolo 1, comma 994, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le città di medie dimensioni ovvero i comuni capoluogo di provincia e i comuni con più di trentamila abitanti sedi di Università statali, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500,00 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021.
9/3609/17. Maniero.


   La Camera,

   considerato che:

    il provvedimento in oggetto è intervenuto, con gli articoli 7-quinquies e 7-sexies a sviluppare ulteriormente la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

    tra le modalità di produzione elettrica rientra anche la installazione dei pannelli fotovoltaici sui tetti di copertura degli edifici siti nei borghi e nei centri storici;

    non c'è più, infatti, la limitazione contenuta nel vecchio testo del comma 5 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 28 del 2011), che prevedeva la necessità di autorizzazione in caso di intervento sui tetti di tutti i centri storici (articolo 136, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 42 del 2004);

    la necessità dell'autorizzazione rimane solo per gli edifici dei centri storici oggetto di vincoli ministeriali «individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141» che, come è noto, rappresentano solo l'1 per cento circa dei centri storici dei comuni italiani;

    è necessario preservare la bellezza e l'identità dei centri e borghi storici italiani, anche per evitare pesanti ripercussioni sull'industria del turismo e della cultura,

impegna il Governo

a intervenire urgentemente, anche con un provvedimento normativo, per chiarire che gli impianti fotovoltaici posti sui tetti degli edifici non devono essere realizzati in modo da pregiudicare la bellezza dei paesaggi urbani che caratterizzano tutti i centri e i borghi storici italiani, anche se non oggetto di appositi vincoli ministeriali.
9/3609/18. Leda Volpi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, prevede che le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinate agli enti locali negli anni 2020-2021, siano vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022. Le risorse non utilizzate, alla fine dell'esercizio 2022, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate, e quelle ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

    all'emergenza epidemiologica si è aggiunta, quella energetica, egualmente grave e particolarmente onerosa per gli enti locali che hanno richiesto ulteriori risorse;

    una parziale soluzione della copertura dei maggiori oneri per l'energia potrebbe derivare dallo svincolare la quota delle risorse non utilizzate dei contributi per l'emergenza epidemiologica 2020-2021,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, la possibilità di utilizzare gli avanzi vincolati relativi ai fondi non utilizzati derivanti dai contributi per emergenza epidemiologica 2020-2021 anche per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.
9/3609/19. Raduzzi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, di gas e di luce emesse tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022 al fine di tutelare le famiglie che hanno accusato il forte caro bollette registratosi tra il finire del 2021 e l'inizio del 2022,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di prevedere, nel prossimo provvedimento utile, visto il perdurare dell'aumento del gas e della luce, l'estensione della rateizzazione delle bollette delle famiglie anche a quelle che saranno emesse fino al 30 settembre 2022.
9/3609/20. Massimo Enrico Baroni.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, reca misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina;

    il conflitto militare tra Russia e Ucraina ha palesato, qualora non fosse già chiaro rispetto agli impegni della necessaria e annunciata transizione ecologica, la necessità per il nostro paese di rendersi autonomo dal gas russo;

    con questa emergenza, la cui risoluzione deve essere immediata, è stato riesumato il già bocciato tentativo di realizzare un rigassificatore, un progetto industriale non in linea con la stessa transizione ecologica, a Porto Empedocle, in Zona Kaos, proprio a ridosso della Valle dei Templi Patrimonio dell'Umanità sulle argille azzurre di Pirandello;

    questa opera rappresenta uno scempio ambientale ed una speculazione che in alcun modo è risolutiva rispetto all'attuale emergenza gas che sta investendo il nostro Paese, visto che sarebbe pronta non prima di 5-7 anni, senza contare che i tre rigassificatori attualmente esistenti in Italia non stanno lavorando al pieno delle loro potenzialità;

    la Soprintendenza di Agrigento con nota prot. N. 4041 del 25 marzo 2022 ha chiarito che non è possibile concedere alcuna autorizzazione paesaggistica al progetto perché al margine della zona cuscinetto dell'area archeologica e perché la precedente autorizzazione del 2006 risulta scaduta;

    la realizzazione di un impianto al margine della «buffer zone» del sito Unesco nell'immediatezza delle sue propaggini sud occidentali rappresenterebbe un ostacolo e un danno concreto alla valorizzazione del territorio, attraverso la limitazione della fruizione delle risorse archeologiche, storico artistiche, naturalistiche, paesaggistiche, che si sviluppano in continuità territoriale con l'area archeologica di Agrigento, pertanto una condanna permanente a tutte le realtà e le prospettive di sviluppo economico legate al turismo e alla cultura;

    non ultimo, il rigassificatore verrebbe a trovarsi in diretto contatto visivo con la cinquecentesca Torre costiera di Carlo V e il molo del porto costruito nel 700 con blocchi di tufo del tempio di Zeus, zona peraltro sottoposta alla normativa Seveso, con un riverbero negativo inevitabile sulla vocazione turistica di Porto Empedocle;

    con interrogazione a risposta orale, presentata in data 28 aprile 2022 in commissione attività produttive, chi scrive ha già chiesto al MITE di individuare delle soluzioni alternative per ridurre la dipendenza energetica del nostro paese dal gas russo;

    in tal occasione, senza entrare nel merito della vertenza sulla localizzazione di un impianto a Porto Empedocle, il rappresentante del Governo ha risposto che è necessario incrementare in modo strutturale la capacità di rigassificazione nazionale attraverso l'installazione di nuovi terminali, come quello già autorizzato di Porto Empedocle, e potenziare il funzionamento di quelli già attivi;

   considerato che anche il Soprintendente di Agrigento si è rivolto direttamente all'Unesco per chiedere di esaminare la situazione ed eventualmente informare il Comitato del patrimonio mondiale affinché esprima un'autorevole opinione sull'opportunità di collocare un impianto di rigassificazione vicino al sito suddetto,

impegna il Governo

a trovare delle soluzioni alternative per ridurre la dipendenza dal gas russo che non comportino la realizzazione di un progetto di natura industriale come un rigassificatore a Porto Empedocle, in pieno centro abitato, a ridosso della Valle dei Templi Patrimonio dell'Umanità e della notoria Scala dei Turchi, perché pericoloso ed estremamente dannoso per l'ambiente, per i beni culturali, per la comunità e per l'economia, oltre che inutile ai fini della risoluzione dell'emergenza del gas.
9/3609/21. Sodano, Villarosa.


   La Camera,

   premesso che:

    nell'attuale contesto di crisi energetica, il vertiginoso aumento dei prezzi dell'AdBlue, additivo al carburante delle auto diesel e dei tir Euro 5 ed Euro 6 che riduce fino al 90 per cento le emissioni di ossidi di azoto dei gas di scarico, rischiano di penalizzare l'impiego di veicoli meno inquinanti che migliaia di cittadini utilizzano ogni giorno per i loro spostamenti;

    i sistemi di alimentazione dei moderni mezzi leggeri e pesanti a gasolio non possono funzionare correttamente senza questo importante additivo, inoltre i veicoli Euro V ed Euro VI, che vengono alimentati grazie all'AdBlue, rappresentano circa il 60 per cento della flotta totale di mezzi pesanti circolanti; tale aumento dei costi ha quindi un impatto molto significativo che rischia di ripercuotersi su diversi settori dell'economia italiana;

    le misure di sostegno previste dall'articolo 6 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, in particolare il credito d'imposta pari al 15 per cento al netto dell'Iva finalizzato all'acquisto di AdBlue, pur essendo importanti, rischiano di non essere sufficienti in considerazione della nuova impennata dei costi a cui stiamo assistendo,

impegna il Governo

ad intervenire con ulteriori misure di sostegno per far fronte all'impennata del costo dell'additivo AdBlue, componente fondamentale per garantire il funzionamento dei sistemi di alimentazione di veicoli moderni a gasolio impiegati sia dalle aziende di autotrasporto che nella mobilità privata da migliaia di cittadini.
9/3609/22. Tombolato, Maccanti, Donina, Rixi, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Zanella, Zordan.


   La Camera,

   premesso che:

    nell'attuale contesto di crisi energetica, il vertiginoso aumento dei prezzi dell'AdBlue, additivo al carburante delle auto diesel e dei tir Euro 5 ed Euro 6 che riduce fino al 90 per cento le emissioni di ossidi di azoto dei gas di scarico, rischiano di penalizzare l'impiego di veicoli meno inquinanti che migliaia di cittadini utilizzano ogni giorno per i loro spostamenti;

    i sistemi di alimentazione dei moderni mezzi leggeri e pesanti a gasolio non possono funzionare correttamente senza questo importante additivo, inoltre i veicoli Euro V ed Euro VI, che vengono alimentati grazie all'AdBlue, rappresentano circa il 60 per cento della flotta totale di mezzi pesanti circolanti; tale aumento dei costi ha quindi un impatto molto significativo che rischia di ripercuotersi su diversi settori dell'economia italiana;

    le misure di sostegno previste dall'articolo 6 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, in particolare il credito d'imposta pari al 15 per cento al netto dell'Iva finalizzato all'acquisto di AdBlue, pur essendo importanti, rischiano di non essere sufficienti in considerazione della nuova impennata dei costi a cui stiamo assistendo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire con ulteriori misure di sostegno per far fronte all'impennata del costo dell'additivo AdBlue, componente fondamentale per garantire il funzionamento dei sistemi di alimentazione di veicoli moderni a gasolio impiegati sia dalle aziende di autotrasporto che nella mobilità privata da migliaia di cittadini.
9/3609/22. (Testo modificato nel corso della seduta)Tombolato, Maccanti, Donina, Rixi, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Zanella, Zordan.


   La Camera,

   premesso che:

    il Capo II introduce importanti misure in materia di cybersicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici e approvvigionamento di materie prime critiche;

    nello specifico, l'articolo 29 reca disposizioni concernenti la diversificazione delle dotazioni informatiche delle pubbliche amministrazioni, al fine di prevenire i rischi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, con particolare riferimento ai rischi derivanti dalla possibilità della mancata fornitura dei necessari strumenti ed aggiornamenti da parte di aziende produttrici legate alla Federazione Russa, nonché al fine di prevenire possibili pregiudizi per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico;

    il rapido evolversi dello scenario di minaccia agli interessi nazionali nello spazio cibernetico, anche conseguente il conflitto ucraino, pone infatti la necessità di migliorare il livello di protezione delle nostre realtà strategiche, nonché di rafforzare la resilienza cibernetica del Paese; in questo contesto, il progetto di Polo Strategico Nazionale (PSN) di cui all'articolo 35 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, persegue l'obiettivo fondamentale di dotare la Pubblica Amministrazione di tecnologie e infrastrutture cloud che possano beneficiare delle più alte garanzie di affidabilità, resilienza e indipendenza;

    l'obiettivo del Polo è di ospitare i dati ed i servizi critici e strategici di tutte le amministrazioni centrali (circa 200), delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e delle principali amministrazioni locali (Regioni, città metropolitane, comuni con più di 250 mila abitanti);

    a tal fine, il 28 gennaio di quest'anno è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento, mediante un contratto di partenariato pubblico-privato, della realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale, all'interno della quale l'ATI costituita da TIM, CDP Equity, Leonardo e Sogei, risulta quale soggetto «promotore» ai sensi dell'articolo 183, comma 15, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con conseguente diritto di prelazione;

    la genesi dell'iter di gara è stato caratterizzato da un percorso travagliato, con ritardi rispetto agli annunci di avvio del bando, il ritiro in corsa dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e soprattutto le anomalie legate alla presenza di SOGEI all'interno della cordata selezionata quale soggetto promotore;

    si tratta dell'infrastruttura strategicità, in coerenza con quanto previsto dalla mozione n. 1-00424 approvata dalla Camera dei deputati l'11 gennaio 2022 con la quale si chiede al Governo di informare le competenti Commissioni parlamentari sull'espletamento delle procedure relative al Polo strategico nazionale, si rende necessario rafforzare il coinvolgimento del Parlamento per assicurare piena trasparenza e una costante informazione sulla procedura di gara nonché vigilanza continuativa sulla realizzazione del Polo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di presentare alle competenti Commissioni parlamentari, entro 30 giorni dall'aggiudicazione della gara per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale, una relazione sull'espletamento delle procedure di gara stessa, nonché a garantire che il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale riferisca alle Camere ogni sei mesi sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alla realizzazione del PSN e sul livello di adesione della Pubblica amministrazione all'infrastruttura.
9/3609/23. Maccanti.


   La Camera,

   premesso che:

    la crisi economica ingenerata dall'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina sta producendo importanti danni al tessuto economico del nostro Paese, già gravemente fiaccato dall'ulteriore crisi derivante dall'emergenza sanitaria;

    una delle maggiori criticità è rappresentata dal vertiginoso aumento dei prezzi di gas e carburante, anche a causa della forte dipendenza – per l'approvvigionamento di queste risorse – da Mosca. Oltre a generare un danno immediato per cittadini ed imprese, l'aumento dei costi rischia concretamente di frenare la ripresa post-pandemica che la nostra economia stava vivendo e vanificare, almeno in parte, l'impatto delle importanti risorse messe a disposizione dal PNRR;

    le accise sono, da tempo, imposte armonizzate a livello eurounitario, e la relativa struttura e misura si differenziano secondo la tipologia di prodotto colpito dall'imposta. In linea generale – fatte salve specifiche misure agevolative nazionali, purché autorizzate dalla disciplina armonizzata – la struttura delle accise e le aliquote delle stesse sono stabilite dalle norme UE. Nel corso degli anni, per far fronte alle numerose emergenze che hanno interessato l'economia italiana, le accise – e, nello specifico, quelle sui carburanti – sono state più volte elevate;

    per far fronte alla straordinaria situazione che l'intero continente – ma, più in generale, tutto il mondo – si trova a fronteggiare, il legislatore italiano, attraverso il provvedimento in discussione, ha delineato una disciplina emergenziale di opportuna riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante;

    segnatamente, l'articolo 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, prevede che la riduzione di accisa sui carburanti dal 22 marzo al 21 aprile 2022 si articoli come segue:

    per la benzina, la misura dell'accisa passa da 728.40 a 478.40 euro per 1000 litri;

    per il gasolio usato come carburante, l'accisa viene ridotta da 617.40 a 367.40 euro per 1000 litri;

    alla luce della modifica introdotta nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, questa riduzione straordinaria delle aliquote di accisa sui carburanti – nonché la riduzione delle accise sul GPL disposta da un precedente provvedimento – è stata prorogata sino all'8 luglio;

    pur dovendosi esprimere un plauso per un intervento concreto, tempestivo e funzionale a sostenere le imprese in un grave momento di difficoltà, appare evidente la necessità di fare di più, ampliando l'arco temporale di vigenza delle riduzioni delle accise e aumentandone l'ammontare, anche tramite un ulteriore innalzamento della tassazione degli extraprofitti generati in ragione della straordinaria congiuntura che stiamo vivendo,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori e tempestivi provvedimenti per il sostegno alle imprese e al tessuto economico del nostro Paese, proseguendo nel percorso delineato dal decreto in esame ed al fine di non fiaccare i risultati della ripresa economica garantita dagli investimenti per l'attuazione del PNRR, prorogando la riduzione delle accise anche per il secondo semestre del 2022 e aumentandone l'ammontare.
9/3609/24. Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    la crisi economica ingenerata dall'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina sta producendo importanti danni al tessuto economico del nostro Paese, già gravemente fiaccato dall'ulteriore crisi derivante dall'emergenza sanitaria;

    una delle maggiori criticità è rappresentata dal vertiginoso aumento dei prezzi di gas e carburante, anche a causa della forte dipendenza – per l'approvvigionamento di queste risorse – da Mosca. Oltre a generare un danno immediato per cittadini ed imprese, l'aumento dei costi rischia concretamente di frenare la ripresa post-pandemica che la nostra economia stava vivendo e vanificare, almeno in parte, l'impatto delle importanti risorse messe a disposizione dal PNRR;

    le accise sono, da tempo, imposte armonizzate a livello eurounitario, e la relativa struttura e misura si differenziano secondo la tipologia di prodotto colpito dall'imposta. In linea generale – fatte salve specifiche misure agevolative nazionali, purché autorizzate dalla disciplina armonizzata – la struttura delle accise e le aliquote delle stesse sono stabilite dalle norme UE. Nel corso degli anni, per far fronte alle numerose emergenze che hanno interessato l'economia italiana, le accise – e, nello specifico, quelle sui carburanti – sono state più volte elevate;

    per far fronte alla straordinaria situazione che l'intero continente – ma, più in generale, tutto il mondo – si trova a fronteggiare, il legislatore italiano, attraverso il provvedimento in discussione, ha delineato una disciplina emergenziale di opportuna riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante;

    segnatamente, l'articolo 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, prevede che la riduzione di accisa sui carburanti dal 22 marzo al 21 aprile 2022 si articoli come segue:

    per la benzina, la misura dell'accisa passa da 728.40 a 478.40 euro per 1000 litri;

    per il gasolio usato come carburante, l'accisa viene ridotta da 617.40 a 367.40 euro per 1000 litri;

    alla luce della modifica introdotta nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, questa riduzione straordinaria delle aliquote di accisa sui carburanti – nonché la riduzione delle accise sul GPL disposta da un precedente provvedimento – è stata prorogata sino all'8 luglio;

    pur dovendosi esprimere un plauso per un intervento concreto, tempestivo e funzionale a sostenere le imprese in un grave momento di difficoltà, appare evidente la necessità di fare di più, ampliando l'arco temporale di vigenza delle riduzioni delle accise e aumentandone l'ammontare, anche tramite un ulteriore innalzamento della tassazione degli extraprofitti generati in ragione della straordinaria congiuntura che stiamo vivendo,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nel rispetto dei vincoli di bilancio, ulteriori e tempestivi provvedimenti per il sostegno alle imprese e al tessuto economico del nostro Paese, proseguendo nel percorso delineato dal decreto in esame ed al fine di non fiaccare i risultati della ripresa economica garantita dagli investimenti per l'attuazione del PNRR, prorogando la riduzione delle accise anche per il secondo semestre del 2022 e aumentandone l'ammontare.
9/3609/24. (Testo modificato nel corso della seduta)Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'attuale contesto economico e sociale venutosi a creare a seguito della pandemia da COVID-19 e acuito ulteriormente dal conflitto russo-ucraino, presuppone interventi di carattere strutturale che possano non solo essere efficaci nel breve periodo, ma sviluppare politiche sostenibili nei prossimi decenni;

    l'attuale disciplina del Catasto terreni (regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572) presenta margini di incertezza in merito alla determinazione della rendita catastale per i terreni adibiti a cava con la conseguenza che ciò ha prodotto una applicazione disomogenea delle regole catastali sul territorio nazionale ed un conseguente rilevante contenzioso tra Comuni ed imprese del settore estrattivo;

    inoltre, tali difficoltà sono amplificate dalla circostanza che non esiste in Italia una definizione giuridicamente omogenea del concetto di «area», dove la disciplina del settore estrattivo è lasciata – da decenni ormai – alla competenza regionale con diverse definizioni: «giacimento», «area estrattiva», «cava», «pertinenze», «ambito estrattivo», «riserva»;

    appare, pertanto, utile chiarire le modalità di determinazione della rendita catastale per i terreni autorizzati allo svolgimento di attività di ricerca e di coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire una chiara cornice normativa di riferimento, sì da convalidare la tesi giurisprudenziale prevalente ai fini dell'assoggettamento di tassazione IMU, ovvero che i terreni destinati ad attività estrattiva in base allo strumento urbanistico generale o attuativo, nonché i terreni destinati ad attività agricola e transitoriamente autorizzati all'esercizio dell'attività estrattiva, restino inclusi nel Catasto dei terreni.
9/3609/25. Durigon, Murelli, Gusmeroli.


   La Camera,

   premesso che:

    la crisi delle materie prime legate ad un forte aumento dei costi energetici porterà nei prossimi mesi, inevitabilmente, ad una generale carenza di liquidità per numerose attività con conseguenti ricadute negative sull'economia reale;

    l'articolo 29-ter della legge di conversione del decreto decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, per consentire l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relative ad alcune agevolazioni fiscali, tra cui quelle edilizie, permette per l'anno 2022, ai soggetti IRES e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, di trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine del 29 aprile 2022 ma, comunque, entro il 15 ottobre 2022;

    invero, l'articolo 10-quater della legge di conversione del decreto Sostegni-ter ha prorogato la scadenza dal 7 al 29 aprile 2022 per la comunicazione relativa alla cessione del credito in merito alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue del 2020 relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici;

    nonostante le proroga dei termini disposta con la novella su menzionata, sono diverse le categorie di contribuenti quali imprese, lavoratori autonomi e commercianti che manifestano la necessità di liquidità a sostegno di un'economia già fortemente provata dalla crisi energetica;

    in tale contesto, si pone quindi l'esigenza di prevedere ulteriori e specifici interventi di carattere fiscale a sostegno dei cittadini;

    nondimeno, tutti i provvedimenti di differimento che si sono susseguiti negli ultimi due anni sono sempre pervenuti a poco distacco temporale l'uno dall'altro, senza alcuna prospettiva sistemica, con il risultato che le proroghe disposte hanno reso l'organizzazione delle varie scadenze fiscali per i contribuenti molto complessa e frammentata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere una riapertura dei termini per regolarizzare la scelta di cessione del credito o di sconto in fattura sulle spese dei lavori a casa sostenute nel 2021 (Superbonus, ristrutturazioni, Ecobonus, eccetera), quindi il termine entro cui spedire le comunicazioni di cessione o sconto all'Agenzia delle Entrate.
9/3609/26. Gusmeroli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo in titolo prevede che nel caso di realizzazione di lavori che abbiano un importo superiore a 516.000 euro e per i quali viene richiesta la possibilità di accedere al meccanismo degli incentivi del 110 per cento, di cui al decreto-legge n. 34 del 2020, le imprese esecutrici dovranno essere in possesso di particolari qualificazioni;

    in particolare, si introduce l'obbligo per le imprese di possedere l'attestazione della qualificazione per categorie di lavori e per classi di importo, finora operante solo nel settore degli appalti pubblici (SOA): imprese e committenti interessati ad avvalersi dei benefici fiscali sui lavori edilizi di importo superiori a 516.000 euro devono, quindi, fare i conti con una disciplina che distingue tre periodi: fino al 31 dicembre 2022 non ci saranno cambiamenti; dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 basterà la richiesta della domanda di certificazione SOA; dal 1° luglio 2023 scatterà l'obbligo del possesso della certificazione;

    il predetto obbligo mette in difficoltà le piccole e medie imprese che lavorano per lo più per i privati o per opere pubbliche di lieve entità, introducendo una grave e pericolosa restrizione dell'offerta nel mercato della riqualificazione del patrimonio immobiliare; difatti, sarebbe in evidente contraddizione con l'orientamento di semplificare le procedure e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese, più volte ribadito dal Governo e dal Parlamento;

    nondimeno, l'estensione della qualificazione SOA rischia di compromettere la ripresa del settore delle costruzioni escludendo dal mercato delle lavorazioni edilizie molte attività, caricare le imprese di maggiori oneri, incrementare il giro d'affari per le società autorizzate al rilascio delle qualificazioni SOA, nonché penalizzare i cittadini-clienti,

impegna il Governo

a riconsiderare l'impatto della norma citata in premessa sulla platea delle imprese coinvolte, anche al fine di non paralizzare ulteriormente la ripresa economica – e del settore edile in particolare – sì da favorire un quadro normativo certo e applicabile senza ulteriori adempimenti per le imprese.
9/3609/27. Covolo, Paolin.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo in titolo prevede che nel caso di realizzazione di lavori che abbiano un importo superiore a 516.000 euro e per i quali viene richiesta la possibilità di accedere al meccanismo degli incentivi del 110 per cento, di cui al decreto-legge n. 34 del 2020, le imprese esecutrici dovranno essere in possesso di particolari qualificazioni;

    in particolare, si introduce l'obbligo per le imprese di possedere l'attestazione della qualificazione per categorie di lavori e per classi di importo, finora operante solo nel settore degli appalti pubblici (SOA): imprese e committenti interessati ad avvalersi dei benefici fiscali sui lavori edilizi di importo superiori a 516.000 euro devono, quindi, fare i conti con una disciplina che distingue tre periodi: fino al 31 dicembre 2022 non ci saranno cambiamenti; dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 basterà la richiesta della domanda di certificazione SOA; dal 1° luglio 2023 scatterà l'obbligo del possesso della certificazione;

    il predetto obbligo mette in difficoltà le piccole e medie imprese che lavorano per lo più per i privati o per opere pubbliche di lieve entità, introducendo una grave e pericolosa restrizione dell'offerta nel mercato della riqualificazione del patrimonio immobiliare; difatti, sarebbe in evidente contraddizione con l'orientamento di semplificare le procedure e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese, più volte ribadito dal Governo e dal Parlamento;

    nondimeno, l'estensione della qualificazione SOA rischia di compromettere la ripresa del settore delle costruzioni escludendo dal mercato delle lavorazioni edilizie molte attività, caricare le imprese di maggiori oneri, incrementare il giro d'affari per le società autorizzate al rilascio delle qualificazioni SOA, nonché penalizzare i cittadini-clienti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconsiderare l'impatto della norma citata in premessa sulla platea delle imprese coinvolte, anche al fine di non paralizzare ulteriormente la ripresa economica – e del settore edile in particolare – sì da favorire un quadro normativo certo e applicabile senza ulteriori adempimenti per le imprese.
9/3609/27. (Testo modificato nel corso della seduta)Covolo, Paolin.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo in titolo interviene sulla qualificazione delle imprese per l'accesso ai benefìci di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77);

    al fine di tener conto di alcune criticità emerse nel corso della prima applicazione del «Superbonus 110 per cento» e delle richieste da parte degli operatori del settore, con lo scopo di semplificare e rendere più fruibile il beneficio, il legislatore negli ultimi mesi ha ritenuto utile di apportare diverse modifiche;

    le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab) hanno il lodevole fine di prestare assistenza ai più poveri o provvedere all'educazione, all'istruzione, all'avviamento a qualche professione, arte o mestiere o, in qualsiasi altro modo, al miglioramento morale ed economico;

    a differenza delle Onlus, incluse nell'elenco elencati al comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; le Ipab non sono ricomprese tra i soggetti beneficiari del «Superbonus 110 per cento»; ne conviene, sante le peculiarità operative summenzionate, che la mancata inclusione delle Ipab tra i soggetti beneficiari del «Superbonus 110 per cento» crea disparità di trattamento fiscale e ricadute sul benessere sodale nei territori in cui operano;

    ne è un esempio la Casa di riposo «Città di Asti» – la seconda più grande in Italia, che durante la pandemia ha dimostrato di sapere affrontare l'emergenza distinguendosi per un numero molto basso di casi – la cui struttura potrebbe avere dei miglioramenti strutturali e di efficientamento energetico;

    tuttavia, stante il dubbio sull'applicabilità del Superbonus alle medesime strutture, al momento le ripercussioni maggiori ricadono sulla qualità e l'efficienza dei servizi resi alle comunità di prossimità, nonché alle famiglie che continuano a sostenere delle spese per garantire il benessere dei propri cari,

impegna il Governo

ad estendere la fruibilità della disciplina del cosiddetto «Superbonus 110 per cento» di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex Ipab).
9/3609/28. Giaccone.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo in titolo interviene sulla qualificazione delle imprese per l'accesso ai benefìci di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77);

    al fine di tener conto di alcune criticità emerse nel corso della prima applicazione del «Superbonus 110 per cento» e delle richieste da parte degli operatori del settore, con lo scopo di semplificare e rendere più fruibile il beneficio, il legislatore negli ultimi mesi ha ritenuto utile di apportare diverse modifiche;

    le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab) hanno il lodevole fine di prestare assistenza ai più poveri o provvedere all'educazione, all'istruzione, all'avviamento a qualche professione, arte o mestiere o, in qualsiasi altro modo, al miglioramento morale ed economico;

    a differenza delle Onlus, incluse nell'elenco elencati al comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; le Ipab non sono ricomprese tra i soggetti beneficiari del «Superbonus 110 per cento»; ne conviene, sante le peculiarità operative summenzionate, che la mancata inclusione delle Ipab tra i soggetti beneficiari del «Superbonus 110 per cento» crea disparità di trattamento fiscale e ricadute sul benessere sodale nei territori in cui operano;

    ne è un esempio la Casa di riposo «Città di Asti» – la seconda più grande in Italia, che durante la pandemia ha dimostrato di sapere affrontare l'emergenza distinguendosi per un numero molto basso di casi – la cui struttura potrebbe avere dei miglioramenti strutturali e di efficientamento energetico;

    tuttavia, stante il dubbio sull'applicabilità del Superbonus alle medesime strutture, al momento le ripercussioni maggiori ricadono sulla qualità e l'efficienza dei servizi resi alle comunità di prossimità, nonché alle famiglie che continuano a sostenere delle spese per garantire il benessere dei propri cari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere la fruibilità della disciplina del cosiddetto «Superbonus 110 per cento» di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex Ipab).
9/3609/28. (Testo modificato nel corso della seduta)Giaccone.


   La Camera,

   premesso che:

    già in sede di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, il Governo ha accolto come raccomandazione l'ordine del Giorno 9/03495-AR/085;

    a Parma, la rete di teleriscaldamento ha iniziato la sua estensione nei primi anni del 2000 e attualmente copre circa il 30 per cento del territorio servendo calore a circa 60.000 abitanti con una rete di 103 chilometri di doppia tubazione;

    tale infrastruttura energetica, consente di eliminare emissioni nell'atmosfera e ridurre l'inquinamento, è alimentata dall'impianto di cogenerazione di Via Lazio supportato dall'impianto termico di Parco Farnese, ad acqua surriscaldata a 120°, e dall'impianto Campus Universitario che serve una rete in isola ad acqua a 90°;

    le più recenti normative europee individuano nello sviluppo del teleriscaldamento uno degli strumenti principali per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030;

    l'aggravio di spesa sopportato dalle famiglie parmigiane e imprese servite dal teleriscaldamento nel terzo trimestre 2021 e nel primo trimestre 2022 ha contribuito a generare una condizione di difficoltà diffusa e generalizzata che richiede l'adozione di misure urgenti ed efficaci mirate a contenere tale aggravio al fine di scongiurare, anche considerati gli attuali scenari energetici non incoraggianti in termini di previsione futura della spesa, una situazione di criticità non più sostenibile per l'intero settore;

    a tale riguardo va altresì sottolineato come, in particolare, l'asimmetria di intervento sino ad ora adottata in materia di IVA implichi difficoltà crescenti anche per gli operatori del teleriscaldamento i quali si trovano ad agire in un contesto di mercato penalizzante rispetto ai vettori energetici alternativi (gas), e che ha visto peraltro irrimediabilmente compromesse le campagne di vendita 2021/2022,

impegna il Governo

ad adottare, anche in considerazione del parere precedentemente espresso, opportune iniziative di carattere normativo per estendere i benefici della riduzione dell'aliquota Iva dal 10 al 5 per cento anche agli utenti del teleriscaldamento, sinora esclusi dagli sgravi previsti dal Governo contro i rincari di gas ed energia.
9/3609/29. Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    già in sede di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, il Governo ha accolto come raccomandazione l'ordine del Giorno 9/03495-AR/085;

    a Parma, la rete di teleriscaldamento ha iniziato la sua estensione nei primi anni del 2000 e attualmente copre circa il 30 per cento del territorio servendo calore a circa 60.000 abitanti con una rete di 103 chilometri di doppia tubazione;

    tale infrastruttura energetica, consente di eliminare emissioni nell'atmosfera e ridurre l'inquinamento, è alimentata dall'impianto di cogenerazione di Via Lazio supportato dall'impianto termico di Parco Farnese, ad acqua surriscaldata a 120°, e dall'impianto Campus Universitario che serve una rete in isola ad acqua a 90°;

    le più recenti normative europee individuano nello sviluppo del teleriscaldamento uno degli strumenti principali per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030;

    l'aggravio di spesa sopportato dalle famiglie parmigiane e imprese servite dal teleriscaldamento nel terzo trimestre 2021 e nel primo trimestre 2022 ha contribuito a generare una condizione di difficoltà diffusa e generalizzata che richiede l'adozione di misure urgenti ed efficaci mirate a contenere tale aggravio al fine di scongiurare, anche considerati gli attuali scenari energetici non incoraggianti in termini di previsione futura della spesa, una situazione di criticità non più sostenibile per l'intero settore;

    a tale riguardo va altresì sottolineato come, in particolare, l'asimmetria di intervento sino ad ora adottata in materia di IVA implichi difficoltà crescenti anche per gli operatori del teleriscaldamento i quali si trovano ad agire in un contesto di mercato penalizzante rispetto ai vettori energetici alternativi (gas), e che ha visto peraltro irrimediabilmente compromesse le campagne di vendita 2021/2022,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, anche in considerazione del parere precedentemente espresso, opportune iniziative di carattere normativo per estendere i benefici della riduzione dell'aliquota Iva dal 10 al 5 per cento anche agli utenti del teleriscaldamento, sinora esclusi dagli sgravi previsti dal Governo contro i rincari di gas ed energia.
9/3609/29. (Testo modificato nel corso della seduta)Cavandoli.


   La Camera,

   considerato che:

    il provvedimento in esame contiene disposizioni per sostenere il settore del turismo, in particolare si prevede l'erogazione di un contributo straordinario di 15 milioni di euro per il 2022 all'Agenzia nazionale del turismo (ENIT), cui è demandato il compito di promozione del settore, sia all'interno del Paese che all'estero, sulla base di un piano triennale;

    in sede di esame del decreto-legge n. 21 al Senato sono state presentate e ammesse a discussione proposte per regolamentare il settore delle prenotazioni online;

    nel 2019 le cosiddette «online travel agencies» (Booking.com, Airbnb ed Expedia) hanno intermediato in Italia prenotazioni per 5 miliardi di euro, riscuotendo commissioni per oltre un miliardo. L'Italia è il quinto mercato al mondo per Airbnb con oltre 220 mila proprietari di casa che utilizzano il suo portale;

    le imprese turistiche italiane che ricevono una prenotazione online vedono decurtato dal proprio fatturato una cifra che oscilla tra il 15 e il 23 per cento del valore della prenotazione. Inoltre le imprese dei portali online, residenti all'estero, non fanno la fattura con l'IVA esposta o calcolano la propria commissione al lordo dell'IVA;

    tale impostazione determina la conseguenza che, su un volume d'affari di 5 miliardi, le imprese turistiche italiane si ritrovano a sostenere maggiori oneri ingiustificati, quantificabili in alcune centinaia di milioni di euro;

    il Ministero del turismo, coadiuvato da ENIT ha il compito di coordinare l'intero ecosistema turistico italiano, promuovendo, in maniera unitaria, il rilancio del settore turistico mediante un'offerta informativa e di servizi coesa ed eterogenea, a fronte dei continui cambiamenti della domanda, nazionale ed internazionale;

    il Piano nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR) ha posto tra i propri obiettivi il rilancio del settore economico del Turismo. Nell'ambito del PNRR (componente M1C3, Investimento 4.1), è stato avviato il programma Tourism Digital Hub (TDH) finalizzato, nonché realizzare una piattaforma web dedicata, che consenta il collegamento dell'intero ecosistema turistico al fine di valorizzare, integrare e favorire sia la propria offerta sia l'incontro con la domanda;

    tra gli obiettivi che si intende raggiungere tramite il TDH sono previsti l'incremento della visibilità dei punti di interesse turistici in Italia (POI) e favorire la nascita di una piattaforma che offra informazioni puntuali e corrette sui POI in Italia, fidelizzando gli utenti attraverso proposte personalizzate,

impegna il Governo:

   ad emanare disposizioni, anche normative, che stabiliscano la commissione di intermediazione richiesta per i servizi erogati in ambito turistico-ricettivo e ricreativo sia calcolata sull'imponibile al netto dell'IVA e che i documenti fiscali relativi a tali operazioni di intermediazione, riguardanti le attività svolte sul territorio nazionale, debbano recare l'IVA esposta;

   a valutare la possibilità di implementare la piattaforma web Tourism Digital Hub, prevedendo che essa possa essere utilizzata anche come strumento per la prenotazione online dei servizi turistici, abbattendo gli oneri di intermediazione sia per le imprese turistiche che per l'utenza.
9/3609/30. Sessa, Torromino, Squeri, Porchietto, Polidori, Mazzetti.


   La Camera,

   considerato che:

    il provvedimento in esame contiene disposizioni per sostenere il settore del turismo, in particolare si prevede l'erogazione di un contributo straordinario di 15 milioni di euro per il 2022 all'Agenzia nazionale del turismo (ENIT), cui è demandato il compito di promozione del settore, sia all'interno del Paese che all'estero, sulla base di un piano triennale;

    in sede di esame del decreto-legge n. 21 al Senato sono state presentate e ammesse a discussione proposte per regolamentare il settore delle prenotazioni online;

    nel 2019 le cosiddette «online travel agencies» (Booking.com, Airbnb ed Expedia) hanno intermediato in Italia prenotazioni per 5 miliardi di euro, riscuotendo commissioni per oltre un miliardo. L'Italia è il quinto mercato al mondo per Airbnb con oltre 220 mila proprietari di casa che utilizzano il suo portale;

    le imprese turistiche italiane che ricevono una prenotazione online vedono decurtato dal proprio fatturato una cifra che oscilla tra il 15 e il 23 per cento del valore della prenotazione. Inoltre le imprese dei portali online, residenti all'estero, non fanno la fattura con l'IVA esposta o calcolano la propria commissione al lordo dell'IVA;

    tale impostazione determina la conseguenza che, su un volume d'affari di 5 miliardi, le imprese turistiche italiane si ritrovano a sostenere maggiori oneri ingiustificati, quantificabili in alcune centinaia di milioni di euro;

    il Ministero del turismo, coadiuvato da ENIT ha il compito di coordinare l'intero ecosistema turistico italiano, promuovendo, in maniera unitaria, il rilancio del settore turistico mediante un'offerta informativa e di servizi coesa ed eterogenea, a fronte dei continui cambiamenti della domanda, nazionale ed internazionale;

    il Piano nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR) ha posto tra i propri obiettivi il rilancio del settore economico del Turismo. Nell'ambito del PNRR (componente M1C3, Investimento 4.1), è stato avviato il programma Tourism Digital Hub (TDH) finalizzato, nonché realizzare una piattaforma web dedicata, che consenta il collegamento dell'intero ecosistema turistico al fine di valorizzare, integrare e favorire sia la propria offerta sia l'incontro con la domanda;

    tra gli obiettivi che si intende raggiungere tramite il TDH sono previsti l'incremento della visibilità dei punti di interesse turistici in Italia (POI) e favorire la nascita di una piattaforma che offra informazioni puntuali e corrette sui POI in Italia, fidelizzando gli utenti attraverso proposte personalizzate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di emanare disposizioni, anche normative, che stabiliscano la commissione di intermediazione richiesta per i servizi erogati in ambito turistico-ricettivo e ricreativo sia calcolata sull'imponibile al netto dell'IVA e che i documenti fiscali relativi a tali operazioni di intermediazione, riguardanti le attività svolte sul territorio nazionale, debbano recare l'IVA esposta.
9/3609/30. (Testo modificato nel corso della seduta)Sessa, Torromino, Squeri, Porchietto, Polidori, Mazzetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca un complesso sistema di disposizioni diretto ad assicurare una risposta alle problematiche economiche ed umanitarie derivanti dalla crisi ucraina;

    in particolare, il decreto-legge detta alcune disposizioni per potenziare le misure di assistenza ed accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in Ucraina, a seguito dell'attivazione del meccanismo europeo di protezione temporanea: tali misure, sono adottate nel rispetto del principio di accoglienza e di programmazione degli ingressi e prevedono, tra l'altro, l'attivazione di una modalità di assistenza diffusa affidata a Comuni e associazioni del terzo settore per garantire l'accoglienza fino a 15.000 persone, la concessione di un contributo per il sostentamento di coloro che hanno già provveduto ad autonoma sistemazione per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso in Italia e un contributo alle regioni per le spese di assistenza sanitaria;

    forte preoccupazione sta destando la procedura di accoglienza di minori ucraini orfani, che risulterebbero per alcune autorità italiane «non accompagnati», pur essendo arrivati con tutore legale riconosciuto dalle autorità ucraine preposte;

    secondo i dati del Ministero dell'interno, aggiornati al 12 maggio 2022, 113.239 le persone in fuga dal conflitto in Ucraina giunte fino a oggi in Italia, 107.722 delle quali alla frontiera e 5.517 controllate dal compartimento Polizia ferroviaria del Friuli-Venezia Giulia: 58.964 sono donne, 15.527 uomini e 38.748 minori;

    bambini arrivati in condizioni differenti gli uni dagli altri, chi con un genitore o un parente fino al quarto grado, chi accompagnato da un rappresentante legale, chi non accompagnato: distinzioni di cui è bene tenere conto per poter offrire un'accoglienza nel superiore interesse del minore;

    come denunciato da Aibi, infatti, «la situazione delle case famiglia è oggetto di discussione, con procure minorili e tribunali per i minorenni che hanno preso o considerano di prendere decisioni diverse, a fronte di linee guida che hanno finora considerato minori non accompagnati tutti coloro che non giungono con un genitore»;

    il problema che si sta riscontrando in Italia, evidenziato dalla stessa garante per l'infanzia e l'adolescenza, Carla Garlatti, in una nota del 7 aprile 2022, è che i minori che vivevano in Ucraina in case famiglia, pur giungendo nel nostro Paese con i loro tutori secondo la legge ucraina, sono considerati minori stranieri non accompagnati (Msna), non applicando la Convenzione dell'Aja del 1996, ratificata anche dall'Italia con legge 18 giugno 2015, n. 101, che riguarda la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori;

    i problemi in Italia nascono perché non c'è un'Autorità centrale che si occupi della citata Convenzione e di conseguenza non c stata diramata una direttiva su come comportarsi in questi casi; così ciascun Tribunale ha deciso per conto suo e in alcuni casi non riconosce le tutele regolarmente rilasciate dalle autorità ucraine ai responsabili di istituti e case famiglia e toglie loro le tutele per affidarle ad altri tutori italiani;

    la stessa autorità centrale ucraina ha lanciato un urgente appello al Ministero della giustizia italiano affinché venga rispettata la Convenzione dell'Aja per l'accoglienza in Italia dei minori provenienti dalla case famiglia e dagli orfanotrofi;

    in questo momento è forte l'esigenza di accogliere i minori in fuga dalla guerra, ma è altrettanto cruciale non separare i minori dalla persona a cui sono stati legittimamente affidati, per evitare un ulteriore trauma a bambini c ragazzi orfani o comunque privi di legami significativi con i propri genitori, e traumatizzati dalla guerra e dalla fuga,

impegna il Governo

ad assumere ogni opportuna iniziativa di competenza volta a chiarire che un minore accompagnato da un tutore legittimamente riconosciuto dall'Autorità ucraina non debba essere considerato minore straniero non accompagnato, così da garantire la protezione e l'interesse superiore del minore in fuga dalla guerra, in attuazione di quanto previsto dalla Convenzione dell'Aja del 1996 e dalla relativa legge di ratifica.
9/3609/31. Bellucci, Albano, Rotelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca un complesso sistema di disposizioni diretto ad assicurare una risposta alle problematiche economiche ed umanitarie derivanti dalla crisi ucraina;

    in particolare, il decreto-legge detta alcune disposizioni per potenziare le misure di assistenza ed accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in Ucraina, a seguito dell'attivazione del meccanismo europeo di protezione temporanea: tali misure, sono adottate nel rispetto del principio di accoglienza e di programmazione degli ingressi e prevedono, tra l'altro, l'attivazione di una modalità di assistenza diffusa affidata a Comuni e associazioni del terzo settore per garantire l'accoglienza fino a 15.000 persone, la concessione di un contributo per il sostentamento di coloro che hanno già provveduto ad autonoma sistemazione per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso in Italia e un contributo alle regioni per le spese di assistenza sanitaria;

    forte preoccupazione sta destando la procedura di accoglienza di minori ucraini orfani, che risulterebbero per alcune autorità italiane «non accompagnati», pur essendo arrivati con tutore legale riconosciuto dalle autorità ucraine preposte;

    secondo i dati del Ministero dell'interno, aggiornati al 12 maggio 2022, 113.239 le persone in fuga dal conflitto in Ucraina giunte fino a oggi in Italia, 107.722 delle quali alla frontiera e 5.517 controllate dal compartimento Polizia ferroviaria del Friuli-Venezia Giulia: 58.964 sono donne, 15.527 uomini e 38.748 minori;

    bambini arrivati in condizioni differenti gli uni dagli altri, chi con un genitore o un parente fino al quarto grado, chi accompagnato da un rappresentante legale, chi non accompagnato: distinzioni di cui è bene tenere conto per poter offrire un'accoglienza nel superiore interesse del minore;

    come denunciato da Aibi, infatti, «la situazione delle case famiglia è oggetto di discussione, con procure minorili e tribunali per i minorenni che hanno preso o considerano di prendere decisioni diverse, a fronte di linee guida che hanno finora considerato minori non accompagnati tutti coloro che non giungono con un genitore»;

    il problema che si sta riscontrando in Italia, evidenziato dalla stessa garante per l'infanzia e l'adolescenza, Carla Garlatti, in una nota del 7 aprile 2022, è che i minori che vivevano in Ucraina in case famiglia, pur giungendo nel nostro Paese con i loro tutori secondo la legge ucraina, sono considerati minori stranieri non accompagnati (Msna), non applicando la Convenzione dell'Aja del 1996, ratificata anche dall'Italia con legge 18 giugno 2015, n. 101, che riguarda la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori;

    i problemi in Italia nascono perché non c'è un'Autorità centrale che si occupi della citata Convenzione e di conseguenza non c stata diramata una direttiva su come comportarsi in questi casi; così ciascun Tribunale ha deciso per conto suo e in alcuni casi non riconosce le tutele regolarmente rilasciate dalle autorità ucraine ai responsabili di istituti e case famiglia e toglie loro le tutele per affidarle ad altri tutori italiani;

    la stessa autorità centrale ucraina ha lanciato un urgente appello al Ministero della giustizia italiano affinché venga rispettata la Convenzione dell'Aja per l'accoglienza in Italia dei minori provenienti dalla case famiglia e dagli orfanotrofi;

    in questo momento è forte l'esigenza di accogliere i minori in fuga dalla guerra, ma è altrettanto cruciale non separare i minori dalla persona a cui sono stati legittimamente affidati, per evitare un ulteriore trauma a bambini c ragazzi orfani o comunque privi di legami significativi con i propri genitori, e traumatizzati dalla guerra e dalla fuga,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa finalizzata alla celere acquisizione della pertinente normativa, anche emergenziale, adottata dal Governo dell'Ucraina in ordine alle forme e ai presupposti per il conferimento dei poteri di rappresentanza di un minore in capo ad adulti diversi dal genitore, al fine di agevolare i tribunali dei minori nello svolgimento delle procedure di riconoscimento delle nomine effettuate dalle autorità ucraine nel contesto della valutazione, caso per caso e nel superiore interesse del minore, della sua condizione giuridica di minore straniero accompagnato o non accompagnato, secondo la legge italiana e nel pieno rispetto della Convenzione dell'Aja richiamata nelle premesse.
9/3609/31. (Testo modificato nel corso della seduta)Bellucci, Albano, Rotelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto – a seguito dell'approvazione di un emendamento nel corso dell'esame in prima lettura al Senato – reca disposizioni relative alla rettifica degli allegati del rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2);

    tuttavia, sarebbe certamente risultato opportuno inserire nel sopramenzionato quadro normativo riferito alla contabilità degli enti locali anche il differimento del termine per la deliberazione del rendiconto di gestione 2021, fissato al 30 aprile scorso, come ordinariamente previsto dall'articolo 227, comma 2, del TUEL (Testo unico dell'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000);

    nell'attuale fase di difficoltà per molti comuni dovuta all'avvicendarsi di scadenze ed alle poche certezze sulle risorse a disposizione, occorre evitare un aggravio della situazione amministrativa e contabile degli enti medesimi, che rappresentano i soggetti istituzionali più vicini alle esigenze dei cittadini e, per tale ragione, necessitano – in questa fase delicata – di una flessibilità anche nella predisposizione di atti di tale importanza, quale, appunto, il rendiconto di gestione, che si qualifica come la sintesi di un intero anno finanziario e serve a rendere edotta la comunità del corretto utilizzo delle risorse a disposizione dei comuni; occorre tener conto anche degli aumenti generalizzati conseguenti all'incremento delle materie prime e, soprattutto, dell'urgenza di fronteggiare gli oneri derivanti dalle spese per l'energia, che costituiscono per gli enti locali maggiori esigenze di spesa e, contemporaneamente, poche certezze sulle risorse a disposizione,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, il differimento – quantomeno alla data del 31 maggio prossimo – del termine di deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2021 per gli enti locali.
9/3609/32. Bitonci, Gusmeroli, Bellachioma, Belotti, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Centemero, Cestari, Frassini, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto – a seguito dell'approvazione di un emendamento nel corso dell'esame in prima lettura al Senato – reca disposizioni relative alla rettifica degli allegati del rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2);

    tuttavia, sarebbe certamente risultato opportuno inserire nel sopramenzionato quadro normativo riferito alla contabilità degli enti locali anche il differimento del termine per la deliberazione del rendiconto di gestione 2021, fissato al 30 aprile scorso, come ordinariamente previsto dall'articolo 227, comma 2, del TUEL (Testo unico dell'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000);

    nell'attuale fase di difficoltà per molti comuni dovuta all'avvicendarsi di scadenze ed alle poche certezze sulle risorse a disposizione, occorre evitare un aggravio della situazione amministrativa e contabile degli enti medesimi, che rappresentano i soggetti istituzionali più vicini alle esigenze dei cittadini e, per tale ragione, necessitano – in questa fase delicata – di una flessibilità anche nella predisposizione di atti di tale importanza, quale, appunto, il rendiconto di gestione, che si qualifica come la sintesi di un intero anno finanziario e serve a rendere edotta la comunità del corretto utilizzo delle risorse a disposizione dei comuni; occorre tener conto anche degli aumenti generalizzati conseguenti all'incremento delle materie prime e, soprattutto, dell'urgenza di fronteggiare gli oneri derivanti dalle spese per l'energia, che costituiscono per gli enti locali maggiori esigenze di spesa e, contemporaneamente, poche certezze sulle risorse a disposizione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, il differimento – quantomeno alla data del 31 maggio prossimo – del termine di deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2021 per gli enti locali.
9/3609/32. (Testo modificato nel corso della seduta)Bitonci, Gusmeroli, Bellachioma, Belotti, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Centemero, Cestari, Frassini, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca alcune disposizioni anche in materia di enti locali;

    sempre con specifico riferimento ai comuni, l'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi, nel limite massimo di 168 milioni di euro per l'anno 2022 per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile; sulla base della citata disponibilità finanziaria, l'importo del contributo da assegnare a ciascuno dei 1.996 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è pari ad euro 84.168,33;

    ad oggi, il termine per l'inizio dell'esecuzione dei lavori per i comuni beneficiari del contributo rimane fissato al 15 maggio 2022, peraltro già decorso, e il citato comma 14-bis dell'articolo 30 del decreto-legge n. 34 del 2019 disciplina le modalità di recupero del contributo assegnato, nei casi di mancato rispetto dello stesso termine o di parziale utilizzo, prevedendone la revoca, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2022;

    i contributi assegnati con il presente decreto sono erogati ai comuni beneficiari secondo le modalità e i termini previsti dal comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, nella misura del 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 112 dello stesso articolo 1, e per il restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

   visto che:

    tali contributi sono destinati ai comuni più piccoli, che hanno personale ridottissimo e quindi spesso con maggiori difficoltà nell'espletamento delle pratiche burocratiche per la redazione dei progetti, la richiesta dei fondi e l'assegnazione degli appalti;

    nella fase post-covid, causa il boom edilizio per il Superbonus 110 per cento e l'aumento esponenziale del costo dei materiali, gli enti locali continuano a denunciare le enormi difficoltà nel trovare imprese disponibili a partecipare ad appalti per opere pubbliche e manutenzioni stradali;

    a riprova di tale situazione, sulla stampa locale di Bergamo si riporta che la locale Amministrazione provinciale «per la prima volta nella sua storia ha dovuto fare i conti con due appalti per la manutenzione di due ponti andati deserti e, se prima del Covid c'erano in media tra i 20 e i 30 partecipanti a ogni gara, dopo sono scesi a 10 e ora siamo a 2 o 3»;

   considerato che:

    per i piccoli comuni questi contributi sono essenziali per le opere di manutenzione e messa in sicurezza o per l'abbattimento delle barriere architettoniche o gli investimenti di efficientamento energetico; molti i sindaci dei comuni sotto i 1.000 abitanti sono impossibilitati ad assegnare i lavori entro la scadenza prevista non avendo trovato un'impresa disponibile;

    anche l'Anci, con una nota del 26 aprile scorso, ha presentato una richiesta urgente di proroga dei termini di avvio dei lavori relativamente ai contribuiti di cui all'articolo 30, comma 14-bis del decreto-legge n. 34 del 2019,

impegna il Governo

a prevedere, in coerenza con le ulteriori proroghe già stabilite per altri bandi, una riapertura del termine di inizio lavori – già decorso alla data del 15 maggio – di almeno 4/5 mesi in attesa di una stabilizzazione del mercato delle materie prime e di tutto il comparto edilizio.
9/3609/33. Belotti, Snider, Iezzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca alcune disposizioni anche in materia di enti locali;

    sempre con specifico riferimento ai comuni, l'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi, nel limite massimo di 168 milioni di euro per l'anno 2022 per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile; sulla base della citata disponibilità finanziaria, l'importo del contributo da assegnare a ciascuno dei 1.996 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è pari ad euro 84.168,33;

    ad oggi, il termine per l'inizio dell'esecuzione dei lavori per i comuni beneficiari del contributo rimane fissato al 15 maggio 2022, peraltro già decorso, e il citato comma 14-bis dell'articolo 30 del decreto-legge n. 34 del 2019 disciplina le modalità di recupero del contributo assegnato, nei casi di mancato rispetto dello stesso termine o di parziale utilizzo, prevedendone la revoca, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2022;

    i contributi assegnati con il presente decreto sono erogati ai comuni beneficiari secondo le modalità e i termini previsti dal comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, nella misura del 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 112 dello stesso articolo 1, e per il restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

   visto che:

    tali contributi sono destinati ai comuni più piccoli, che hanno personale ridottissimo e quindi spesso con maggiori difficoltà nell'espletamento delle pratiche burocratiche per la redazione dei progetti, la richiesta dei fondi e l'assegnazione degli appalti;

    nella fase post-covid, causa il boom edilizio per il Superbonus 110 per cento e l'aumento esponenziale del costo dei materiali, gli enti locali continuano a denunciare le enormi difficoltà nel trovare imprese disponibili a partecipare ad appalti per opere pubbliche e manutenzioni stradali;

    a riprova di tale situazione, sulla stampa locale di Bergamo si riporta che la locale Amministrazione provinciale «per la prima volta nella sua storia ha dovuto fare i conti con due appalti per la manutenzione di due ponti andati deserti e, se prima del Covid c'erano in media tra i 20 e i 30 partecipanti a ogni gara, dopo sono scesi a 10 e ora siamo a 2 o 3»;

   considerato che:

    per i piccoli comuni questi contributi sono essenziali per le opere di manutenzione e messa in sicurezza o per l'abbattimento delle barriere architettoniche o gli investimenti di efficientamento energetico; molti i sindaci dei comuni sotto i 1.000 abitanti sono impossibilitati ad assegnare i lavori entro la scadenza prevista non avendo trovato un'impresa disponibile;

    anche l'Anci, con una nota del 26 aprile scorso, ha presentato una richiesta urgente di proroga dei termini di avvio dei lavori relativamente ai contribuiti di cui all'articolo 30, comma 14-bis del decreto-legge n. 34 del 2019,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in coerenza con le ulteriori proroghe già stabilite per altri bandi, una riapertura del termine di inizio lavori – già decorso alla data del 15 maggio – di almeno 4/5 mesi in attesa di una stabilizzazione del mercato delle materie prime e di tutto il comparto edilizio.
9/3609/33. (Testo modificato nel corso della seduta)Belotti, Snider, Iezzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, reca «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina», nello specifico l'articolo 36 prevede Misure urgenti per la scuola;

    il nostro sistema scolastico italiano è caratterizzato dalla presenza delle classi pollaio, che con frequenza sempre maggiore rappresentano la realtà di molte scuole italiane;

    aule sovraffollate e senza il minimo distanziamento, che rendono più complesso il processo di insegnamento-apprendimento e purtroppo contribuiscono a determinare: la difficoltà maggiore nel contrastare la dispersione scolastica;

    la scuola post pandemica sarebbe dovuta ripartire dalla riduzione del numero di alunni per classe e di un intervento sul dimensionamento della rete scolastica per realizzare la riforma dell'organizzazione del sistema scolastico iscritta nel PNRR;

    in tale ottica si pone il superamento dell'identità classe demografica/aula, anche al fine di rivedere il modello di scuola e consentire anche di affrontare situazioni complesse nelle aree di montagna, nelle aree interne e nelle scuole di vallata,

impegna il Governo

alla revisione dei parametri del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81, anche ai fini dell'adozione di interventi per la riduzione del fenomeno dell'affollamento delle classi, della diminuzione del rapporto alunni-docenti e personale ATA.
9/3609/34. Bucalo, Zucconi, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca un complesso sistema di disposizioni diretto ad assicurare una risposta alle problematiche economiche ed umanitarie derivanti dalla crisi ucraina;

    l'impatto del caro energia rischia di essere pesantissimo sulla ripresa del nostro tessuto produttivo, un quadro che unito al calo dei consumi causato dal picco dei contagi può diventare un mix esplosivo per l'economia, con una crescita che rischia di rivelarsi più fragile delle attese, come certificato dal Centro Studi Confindustria: «Con gli attuali prezzi abnormi dell'energia, i margini erosi, la scarsità di commodity e l'aumento dei contagi, il rischio è che il pil subisca uno stop nel primo trimestre: almeno -0,8 per cento l'impatto del caro-energia sul Pil del 2022»;

    già l'articolo 38-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio», aveva previsto la deroga al principio di applicazione della continuità aziendale ai bilanci 2020 a seguito della crisi pandemica COVID-19, prevedendo, in particolare, che «Nella predisposizione dei bilanci il cui esempio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti deliranti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio [...]»;

    tale novella legislativa dovrebbe essere estesa a tutte le società soggette all'obbligo del deposito del bilancio nel registro delle imprese, con particolare riguardo alle società energivore non partecipate dalla pubblica amministrazione, per la predisposizione dei bilanci in corso al 31 dicembre 2021 e non ancora approvati, in considerazione dell'imprevisto e straordinario aumento del costo dell'energia elettrica,

impegna il Governo

ad estendere le disposizioni di cui all'articolo 38-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 alle società di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, operanti nel settore del ciclo idrico integrato o alle società a forte consumo di energia elettrica (energivore) non partecipate dalla pubblica amministrazione.
9/3609/35. Caiata, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca un complesso sistema di disposizioni diretto ad assicurare una risposta alle problematiche economiche ed umanitarie derivanti dalla crisi ucraina;

    l'impatto del caro energia rischia di essere pesantissimo sulla ripresa del nostro tessuto produttivo, un quadro che unito al calo dei consumi causato dal picco dei contagi può diventare un mix esplosivo per l'economia, con una crescita che rischia di rivelarsi più fragile delle attese, come certificato dal Centro Studi Confindustria: «Con gli attuali prezzi abnormi dell'energia, i margini erosi, la scarsità di commodity e l'aumento dei contagi, il rischio è che il pil subisca uno stop nel primo trimestre: almeno -0,8 per cento l'impatto del caro-energia sul Pil del 2022»;

    già l'articolo 38-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio», aveva previsto la deroga al principio di applicazione della continuità aziendale ai bilanci 2020 a seguito della crisi pandemica COVID-19, prevedendo, in particolare, che «Nella predisposizione dei bilanci il cui esempio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti deliranti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio [...]»;

    tale novella legislativa dovrebbe essere estesa a tutte le società soggette all'obbligo del deposito del bilancio nel registro delle imprese, con particolare riguardo alle società energivore non partecipate dalla pubblica amministrazione, per la predisposizione dei bilanci in corso al 31 dicembre 2021 e non ancora approvati, in considerazione dell'imprevisto e straordinario aumento del costo dell'energia elettrica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere le disposizioni di cui all'articolo 38-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 alle società di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, operanti nel settore del ciclo idrico integrato o alle società a forte consumo di energia elettrica (energivore) non partecipate dalla pubblica amministrazione.
9/3609/35. (Testo modificato nel corso della seduta)Caiata, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina;

    il testo in esame rappresenta e costituisce un primo intervento normativo ed economico a sostegno dei settori produttivi nazionali colpiti dalle ripercussioni della guerra tra Federazione russa e Ucraina, in particolare con riferimento ai rincari dei costi dell'energia e delle materie prime;

    il comparto agroalimentare è tra i più colpiti dai rincari di energia e materie prime, con rincari trasversali che hanno colpito tanto le materie agricole quanto i carburanti e le materie energetiche fondamentali per i processi di trasformazione;

    la movimentazione delle merci, in particolar modo delle materie prime agricole, che vede elevati livelli di importazione da parte di Russia e Ucraina, è stata interrotta dal conflitto rendendo non solo necessario trovare nuove fonti di approvvigionamento, ma dando luogo ad un ciclo di speculazioni e rincari dei prezzi tale da rendere oneroso ed economicamente insostenibile l'approvvigionamento di materie prime agricole;

    per quanto riguarda grano tenero, grano duro e mais, la dipendenza italiana dalle importazioni di Russia e Ucraina ad oggi ammonta, secondo ISMEA, al 2.5 per cento per il grano duro, al 5 per cento per il grano tenero ed al 15 per cento per il mais;

    l'Italia importa il 62 per cento del fabbisogno di grano il 35 per cento del grano duro per la pasta e il 46 per cento del mais di cui ha bisogno per l'alimentazione del bestiame;

    nonostante la possibilità di colmare la mancanza di prodotto da parte di Russia e Ucraina con altri fornitori, la dinamica rialzista dei prezzi del grano non accenna a fermarsi, con un rincaro stimato nel 2022 sul 2021, pari a circa il 131 per cento in più;

    il 14 maggio 2022 il Governo indiano ha annunciato il blocco di tutte le esportazioni di grano, con la finalità di proteggere la sicurezza e sovranità alimentare nazionale indiana;

    l'India è il secondo produttore mondiale di grano;

    secondo i più recenti dati di mercato, la chiusura del mercato indiano porterà al blocco delle esportazioni di almeno dieci tonnellate di grano nei mercati internazionali, con eventuali ripercussioni sui prezzi della materia prima;

    in questo caso a fronte di una dinamica di rincaro dei prezzi vi è anche il rischio che quanto attuato dall'India venga emulato da altri grandi esportatori, come già successo per altri prodotti, come nel caso dell'Indonesia per l'olio di palma o di Serbia e Kazakistan per le esportazioni di cereali;

    questa situazione comporta un ulteriore aggravio del commercio del grano mondiale, coinvolgendo almeno oltre un quarto del grano mondiale con l'Ucraina che insieme alla Russia controlla circa il 28 per cento sugli scambi internazionali con oltre 55 milioni di tonnellate movimentate, ma anche il 16 per cento sugli scambi di mais (30 milioni di tonnellate) per l'alimentazione degli animali negli allevamenti e ben il 65 per cento sugli scambi di olio di girasole (10 milioni di tonnellate);

    a seguito della decisione indiana di bloccare le esportazioni di grano, il prezzo della materia prima ha raggiunto il massimo da oltre due mesi, come dai dati del Chicago Board of Trade, principale mercato di scambio di futures al mondo, dove il contratto future del grano ha superato i 13 dollari a bushel, tosto che nel 2022 il grano ha raggiunto il massimo storico dal 2008, andamento che ha trascinato tutti i principali prodotti agricoli che risultano in deciso rialzo, dal mais alla soia fino al riso che sta ormai sostituendo il grano, a livello alimentare, in moltissimi Paesi, in quanto più contenuto in termini di costi;

    la temporanea scarsità di grano ha comportato dunque un maggiore ricorso al riso, che ha visto un rincaro del 21 per cento sul 2021, prodotto su cui il comparto agroalimentare nazionale italiano, di assoluta eccellenza, soffre la concorrenza degli esportatori asiatici, che non rispettano gli stessi standard qualitativi italiani ed europei nonché le più basilari norme di tutela del lavoro e dei lavoratori;

    secondo dati dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), il consumo mondiale di riso nel 2022 raggiungerà il record degli ultimi dieci anni con quasi 521 milioni di tonnellate in aumento di oltre 9 milioni rispetto all'anno prima;

    il rincaro delle materie prime agricole e l'energy crunch ed i relativi costi sopravvenuti hanno portato ad un taglio delle semine di riso, con un calo stimato di diecimila ettari in Italia con i terreni coltivati che quest'anno passeranno da 227.000 a 217.000, con un impatto drammatico su un settore sempre più strategico per il comparto agroalimentare nazionale italiano ed europeo;

    la produzione risicola italiana corrisponde a oltre il 50 per cento della produzione risicola europea, con una raccolta media di circa 1,5 tonnellate annue di risone, dimostrando ancora una volta il carattere strategico dell'agricoltura nazionale italiana;

    infatti, se nel caso del grano vi è una forte dipendenza dai mercati esteri, nel caso del riso, l'Italia è autosufficiente e rappresenta un presidio strategico per tutta l'Europa;

    stante la tendenza rialzista del grano e potenzialmente del riso, nonché l'esigenza di stabilire una vera e propria sovranità alimentare in Italia, occorrono misure di sostegno alle filiere, messe in difficoltà anche da mutamenti climatici e dai fenomeni di siccità che hanno colpito il Paese negli ultimi mesi;

    a fronte di questa situazione emergenziale, una impresa agricola su dieci e tre aziende agro alimentari su dieci sono costrette a chiudere in quanto non in grado di contenere il rincaro dei costi fissi di produzione ed approvvigionamento, con ripercussioni anche sui consumatori nonché sulla dinamica del food social gap, la forbice che indicizza chi è in grado di permettersi cibo di qualità e chi no, mettendo a repentaglio la coesione sociale nel Paese,

impegna il Governo:

   ad adottare tutte le iniziative necessarie per soddisfare il fabbisogno nazionale di grano e rilanciare produzioni nazionali nel breve e medio periodo in modo da ridurre la quota di dipendenza dalle importazioni straniere in ottica di autoproduzione come obiettivo di lungo periodo;

   ad assumere tutte le necessarie iniziative diplomatiche finalizzate a garantire, quantomeno nel breve periodo, l'integrità delle importazioni di grano in Italia;

   a contenere l'aumento dei costi di produzione agricoli, in riferimento particolare alle filiere di cui in premessa;

   a sviluppare in modo più prominente gli accordi di filiera come strumento di sostegno per valorizzare le produzioni nazionali e garantire un'equa distribuzione del valore lungo la catena di produzione e distribuzione;

   a sviluppare un piano di potenziamento produttivo e stoccaggio per le principali commodities agricole, con particolare riferimento a riso e grano.
9/3609/36. Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina;

    la guerra tra Russia e Ucraina ha esasperato il fenomeno rialzista che ha colpito i prezzi delle materie prime e dell'energia, con gravi ripercussioni sulla coesione sociale ed economica dei principali attori industriali nazionali, colpendo in modo trasversale tutte le filiere ed i comparti, incluso quello agroalimentare e, con esso, quello ortofrutticolo;

    allo stato attuale sono stati rilevati maggiori costi per la produzione della frutta italiana del 51 per cento, con picchi di oltre il 67 per cento per Torto floricoltura, rincari che hanno portato ad un conseguente aumento del costo finale del prodotto per i consumatori, con relativa riduzione dei consumi;

    il settore ortofrutticolo nazionale vale 440.000 posti di lavoro, oltre 300.000 aziende agricole su più di un milione di ettari coltivati e con 113 prodotti ortofrutticoli DOP e IGP, con un fatturato di 15 miliardi di euro l'anno tra prodotto fresco e trasformato, pari ai 25 per cento della produzione agricola nazionale totale;

    i recenti eventi climatici e la guerra tra Russia e Ucraina hanno portato ad un crollo del 27 per cento della produzione nazionale ortofrutticola;

    a questa tendenza si è aggiunto il balzo dell'energia che ha fatto impennare i costi dal riscaldamento delle serre ai carburanti per la movimentazione dei macchinari, dalle materie prime ai fertilizzanti, con spese più che raddoppiate, fino agli imballaggi, con gli incrementi che colpiscono dalla plastica per le vaschette, le retine e le buste con un rincaro del 70 per cento, alla carta per bollini ed etichette con rincari del 35 per cento fino al cartone ondulato per le cassette e le cassette in legno con rincari del 60 per cento, con un allungamento dei tempi di consegna dei prodotti;

    il conflitto tra Russia e Ucraina ha altresì colpito le esportazioni nell'area, che sono state completamente arrestate, con particolare riferimento a mele, pere e agrumi, che costituiscono l'80 per cento delle esportazioni di frutta fresca nel mercato di Russia, Ucraina e Bielorussia, per oltre 9 milioni di tonnellate di prodotto;

    stante la chiusura di questi mercati, non sono disponibili soluzioni alternative di breve periodo, in quanto l'Unione europea non è in grado di assorbire la totalità dell'offerta di prodotto ortofrutticolo italiano destinato alle esportazioni nell'area russo-ucraina;

    nel caso della frutta, i prodotti sono soggetti a deperimento in tempi molto più rapidi rispetto ad altri prodotti del comparto agroalimentare, costringendo numerosi produttori a trattare il prodotto in esubero alla stregua di rifiuti, non disponendo di alternative di breve periodo per dare sbocco alle proprie produzioni;

    considerando i rincari relativi ai costi di noleggio dei container e del trasporto merci, nonché i congestionamenti dei sistemi portuali internazionali, le esportazioni sono ancora più onerose e difficoltose da gestire;

    allo stato attuale il comparto ortofrutticolo non è capace di programmare le proprie attività e numerose attività sono sempre più vicine al fallimento in quanto non solo non sono più in grado di quantificare

    i livelli produttivi necessari per rendere redditiva la propria attività, ma sono anche alla continua ricerca di mercati di sbocco, sufficientemente appetibili da giustificare i maggiori costi di esportazione dei prodotti;

    il prestito di conduzione è uno strumento utilizzato dalle attività agricole per disporre in modo rapido di liquidità per coprire, almeno in parte, anche i costi di acquisto del carburante, anche se nello scenario attuale di crisi numerose aziende agricole lo hanno utilizzato per disporre nel più breve tempo possibile della liquidità necessaria per colmare i rincari di energia ed i nuovi costi fissi rincarati;

    occorrono in ogni caso strumenti adeguati di rapido accesso, per le aziende agricole, tali da poter permettere alle attività di reggere i rincari dei costi fissi e dell'energia, oltreché dei carburanti necessari per lo svolgimento delle necessarie attività produttive,

impegna il Governo:

   ad adottare tutte le iniziative necessarie, anche di carattere diplomatico e presso i competenti tavoli europei, per poter trovare nuovi mercati di sbocco per il comparto ortofrutticolo, con riferimento alle attività che esportano in larga parte nelle aree interessate dal conflitto tra Russia e Ucraina;

   ad adottare tutte le iniziative di competenza per garantire la tenuta economica del comparto ortofrutticolo a fronte dei crescenti rischi di chiusura e fallimento di cui anche in premessa;

   a sostenere le aziende agricole nel rimborso dei prestiti di conduzione utilizzati per far fronte ai costi sopravvenuti di produzione ed energetica;

   a stimolare la creazione di nuove soluzioni finanziarie idonee a garantire la liquidità e le risorse per sostenere i nuovi costi di energia e produzione, anche potenziando o mutuando l'esperienza del prestito di conduzione.
9/3609/37. Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina;

    la guerra tra Russia e Ucraina ha esasperato il fenomeno rialzista che ha colpito i prezzi delle materie prime e dell'energia, con gravi ripercussioni sulla coesione sociale ed economica dei principali attori industriali nazionali, colpendo in modo trasversale tutte le filiere ed i comparti, incluso quello agroalimentare e, con esso, quello ortofrutticolo;

    allo stato attuale sono stati rilevati maggiori costi per la produzione della frutta italiana del 51 per cento, con picchi di oltre il 67 per cento per Torto floricoltura, rincari che hanno portato ad un conseguente aumento del costo finale del prodotto per i consumatori, con relativa riduzione dei consumi;

    il settore ortofrutticolo nazionale vale 440.000 posti di lavoro, oltre 300.000 aziende agricole su più di un milione di ettari coltivati e con 113 prodotti ortofrutticoli DOP e IGP, con un fatturato di 15 miliardi di euro l'anno tra prodotto fresco e trasformato, pari ai 25 per cento della produzione agricola nazionale totale;

    i recenti eventi climatici e la guerra tra Russia e Ucraina hanno portato ad un crollo del 27 per cento della produzione nazionale ortofrutticola;

    a questa tendenza si è aggiunto il balzo dell'energia che ha fatto impennare i costi dal riscaldamento delle serre ai carburanti per la movimentazione dei macchinari, dalle materie prime ai fertilizzanti, con spese più che raddoppiate, fino agli imballaggi, con gli incrementi che colpiscono dalla plastica per le vaschette, le retine e le buste con un rincaro del 70 per cento, alla carta per bollini ed etichette con rincari del 35 per cento fino al cartone ondulato per le cassette e le cassette in legno con rincari del 60 per cento, con un allungamento dei tempi di consegna dei prodotti;

    il conflitto tra Russia e Ucraina ha altresì colpito le esportazioni nell'area, che sono state completamente arrestate, con particolare riferimento a mele, pere e agrumi, che costituiscono l'80 per cento delle esportazioni di frutta fresca nel mercato di Russia, Ucraina e Bielorussia, per oltre 9 milioni di tonnellate di prodotto;

    stante la chiusura di questi mercati, non sono disponibili soluzioni alternative di breve periodo, in quanto l'Unione europea non è in grado di assorbire la totalità dell'offerta di prodotto ortofrutticolo italiano destinato alle esportazioni nell'area russo-ucraina;

    nel caso della frutta, i prodotti sono soggetti a deperimento in tempi molto più rapidi rispetto ad altri prodotti del comparto agroalimentare, costringendo numerosi produttori a trattare il prodotto in esubero alla stregua di rifiuti, non disponendo di alternative di breve periodo per dare sbocco alle proprie produzioni;

    considerando i rincari relativi ai costi di noleggio dei container e del trasporto merci, nonché i congestionamenti dei sistemi portuali internazionali, le esportazioni sono ancora più onerose e difficoltose da gestire;

    allo stato attuale il comparto ortofrutticolo non è capace di programmare le proprie attività e numerose attività sono sempre più vicine al fallimento in quanto non solo non sono più in grado di quantificare

    i livelli produttivi necessari per rendere redditiva la propria attività, ma sono anche alla continua ricerca di mercati di sbocco, sufficientemente appetibili da giustificare i maggiori costi di esportazione dei prodotti;

    il prestito di conduzione è uno strumento utilizzato dalle attività agricole per disporre in modo rapido di liquidità per coprire, almeno in parte, anche i costi di acquisto del carburante, anche se nello scenario attuale di crisi numerose aziende agricole lo hanno utilizzato per disporre nel più breve tempo possibile della liquidità necessaria per colmare i rincari di energia ed i nuovi costi fissi rincarati;

    occorrono in ogni caso strumenti adeguati di rapido accesso, per le aziende agricole, tali da poter permettere alle attività di reggere i rincari dei costi fissi e dell'energia, oltreché dei carburanti necessari per lo svolgimento delle necessarie attività produttive,

impegna il Governo:

   a promuovere e sostenere ogni iniziativa volta alla individuazione di nuovi mercati di sbocco per il comparto ortofrutticolo, con riferimento alle attività che esportano in larga parte nelle aree interessate dal conflitto tra Russia e Ucraina;

   ad adottare tutte le iniziative di competenza per garantire la tenuta economica del comparto ortofrutticolo a fronte dei crescenti rischi di chiusura e fallimento di cui anche in premessa;

   a sostenere le aziende agricole nel rimborso dei prestiti di conduzione utilizzati per far fronte ai costi sopravvenuti di produzione ed energetica;

   a valutare la necessità di stimolare la creazione di nuove soluzioni finanziarie idonee a garantire la liquidità e le risorse per sostenere i nuovi costi di energia e produzione, anche potenziando o mutuando l'esperienza del prestito di conduzione.
9/3609/37. (Testo modificato nel corso della seduta)Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    gli articoli da 24 a 28 del provvedimento in esame recano modifiche alla disciplina dei poteri speciali del governo esercitabili dal Governo (cosiddetto golden power) per salvaguardare gli assetti proprietari e la gestione delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale;

    in particolare, l'articolo 25 modifica la disciplina degli obblighi di notifica con riferimento agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni, e, a seguito delle modifiche introdotte durante l'esame del provvedimento al Senato, è specificato che i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale sono individuati anche fra quelli oggetto di concessioni, comunque affidate, incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica;

    il settore idroelettrico in Italia, alimentato da oltre quattromila impianti, garantisce circa il venti per cento della produzione totale di energia elettrica e oltre il quaranta per cento della generazione di energia rinnovabile, e l'assenza di qualsivoglia limitazione al passaggio delle concessioni in mano straniera desta forte preoccupazione in una fase delicata e complessa come quella attuale, con i costi dell'energia in forte ascesa, e considerato il fatto che le aziende italiane, in tale materia, trovano forti limitazioni all'acquisizione di concessioni in altri Paesi;

    il disegno il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, attualmente all'esame del Senato, interviene in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, prevedendo procedure di assegnazione che rispettino «parametri competitivi, equi e trasparenti, sulla base di un'adeguata valorizzazione economica dei canoni concessori e di un'idonea valorizzazione tecnica degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e degli interventi di recupero della capacità di invaso», senza prevedere, tuttavia, alcuna clausola di reciprocità, né, tantomeno, un limite all'ingresso di capitali e società stranieri nei rapporti concessori;

    come evidenziato dalla «Relazione sulla sicurezza energetica nell'attuale fase di transizione ecologica» approvata lo scorso 13 gennaio dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, «Tale quadro rischia di incidere fortemente sulle prospettive del settore, sulla sicurezza delle infrastrutture e sull'autonomia energetica nazionale, impedendo l'avvio di investimenti sui territori, l'ammodernamento degli impianti, il necessario coinvolgimento delle comunità locali»;

    permettere il passaggio della gestione delle centrali idroelettriche ai grandi capitali internazionali significa consegnare in mani straniere anche la transizione ecologica dell'Italia, le cui scelte e i cui investimenti strategici difficilmente coincideranno con le nostre esigenze nazionali;

    come evidenziato dalla Relazione del Copasir, «L'idroelettrico gioca un ruolo centrale per la sicurezza e l'autonomia nel settore energetico, per il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal e per la competitività dell'Italia, nonché per lo sviluppo delle nuove tecnologie di accumulo»,

impegna il Governo

ad assumere ogni opportuna iniziativa al fine di tutelare il settore dello sviluppo e della produzione di energia elettrica tramite le grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, anche rispetto a interferenze straniere, con ciò preservando il percorso italiano per la transizione ecologica.
9/3609/38. Zucconi, Silvestroni, De Toma, Caiata, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede, con l'introduzione dell'art. 5-bis, misure urgenti finalizzate ad aumentare la produzione elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio, con lo scopo di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione;

    potenziare l'attuale produzione di energia elettrica, benché necessario per il nostro fabbisogno energetico, rischia di non risultare sufficiente alle reali esigenze della nazione, rendendo, in tal modo, fondamentale la ricerca di ulteriori fonti di approvvigionamento;

    attualmente, nel mar Adriatico e nel Mar di Sicilia, risultano inattivi ben 752 impianti di estrazione di gas metano, nonostante questi non risultino esauriti; la loro riattivazione, secondo le stime, comporterebbe la possibilità di estrarre ben trenta miliardi di metri cubi di metano all'anno, contro gli attuali 6,6, permettendo di ridurre la dipendenza dalle importazioni estere di gas provenienti dalla Russia, dall'Azerbaijian, dalla Libia e dall'Algeria;

    l'estrazione di questo gas presente sotto il suolo italiano, reso attualmente impossibile a causa della lentezza con cui le autorizzazioni necessarie vengono rilasciate, consentirebbe, inoltre, di ridurre considerevolmente il costo dello stesso per le famiglie e per le imprese italiane, già duramente colpite dopo due anni di pandemia e dalle conseguenze che il conflitto attualmente in corso in Ucraina ha comportato,

impegna il Governo

ad adottare uno o più atti normativi al fine della riattivazione delle 752 piattaforme di estrazione attualmente presenti nel mar Adriatico e nel Mar di Sicilia.
9/3609/39. Silvestroni, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame dedica un intero Titolo al tema del contenimento dei prezzi di gasolio e benzina;

    senza dubbio l'aumento del prezzo dell'energia, derivante principalmente dal conflitto in corso in Ucraina, sta rappresentando un aggravio, spesso insostenibile, per imprese e famiglie;

    allo stesso modo, e con sempre maggiore evidenza ed importanza, l'incremento del costo del carburante sta costringendo molte aziende del settore dell'autotrasporto a scegliere tra il continuare a svolgere la rispettiva attività, nella consapevolezza di lavorare in perdita, ovvero smettere di svolgerla, chiudendo definitivamente;

    nonostante i recenti interventi del Governo il costo del gasolio è tornato a salire nuovamente in tutta Italia già oltre 1,85 euro al litro, comportando l'insorgere di ulteriori tensioni tra gli autotrasportatori;

    gli operatori del settore non sono più nelle condizioni di sostenere un costo così elevato che solo in una minima parte è possibile recuperare mediante aumenti tariffari dei servizi offerti;

    è necessario, in una logica di ripresa dei vari settori economici nonché di sostegno alle attività produttive nel loro complesso, informare gli imprenditori sulle risorse sulle quali potranno contare per i loro bilanci fino a fine anno e, conseguentemente, sulle spese che dovranno sostenere,

impegna il Governo

a dare seguito agli interventi normativi già definiti in tali ambiti, introducendo un tetto massimo al costo del carburante almeno fino alla fine del corrente anno.
9/3609/40. Rotelli, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca misure in favore di imprese e famiglie in relazione ai prezzi dell'energia e del gas, prevedendo anche misure specifiche a sostegno dei settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura, della pesca e del turismo;

    in particolare si dispone la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti dal 22 marzo al 21 aprile 2022 e da maggio a luglio 2022 e l'articolo 18 introduce un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

    il disegno di legge in esame prevede misure volte a contenere l'aumento dei costi dell'energia del gas e del carburante mentre non prevede nessuna misura volta a fronteggiare l'aumento del costo di altri materiali indispensabili per il prodotto agricolo finale;

    i settori agricolo e della pesca sono da sempre settori trainanti della nostra Nazione che durante il periodo della pandemia dovuta alla diffusione del COVID-19 sono stati messi a dura prova. Difatti nel 2020 il complesso del comparto agroalimentare (che comprende agricoltura, silvicoltura, pesca e industria alimentare) ha registrato, per la prima volta dal 2016, una diminuzione del valore aggiunto, comportando un sensibile calo dell'occupazione e degli investimenti;

    la guerra tra Ucraina e Russia ha ulteriormente aggravato la situazione del settore agricolo danneggiato dall'aumento dei costi energetici, dal blocco delle importazioni e da un rialzo generalizzato dei prezzi di mangimi, colture proteiche e fertilizzanti;

    secondo l'analisi del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), l'attuale crisi internazionale può determinare in un'azienda agricola su dieci l'incapacità di far fronte alle spese dirette necessarie a realizzare un processo produttivo, estromettendole di fatto dal circuito, e almeno un terzo del totale potrebbe chiudere il 2022 con reddito negativo;

    a essere maggiormente penalizzati, con i più elevati incrementi percentuali dei costi correnti (tra il 65 e il 70 per cento), sarebbero i seminativi, la cerealicoltura e l'ortofloricoltura, per l'effetto congiunto dell'aumento dei costi energetici e dei fertilizzanti, seguiti dai bovini da latte (+57 per cento);

    a oggi l'Italia acquisisce dall'estero una quantità importante di fertilizzanti e materie prime necessarie per la loro produzione. Secondo recenti dati della FAO, nel 2019 l'Italia ha importato quasi 88 milioni di tonnellate di fertilizzanti, a fronte di poco più di 20 milioni di tonnellate di fertilizzanti esportati. Di questi, circa 885 mila tonnellate sono stai impiegati per uso agricolo;

    nello scenario internazionale, una parte consistente di fertilizzanti e materie prime necessarie per la loro produzione proviene dalla Russia e dalla Bielorussia. In particolare, queste due nazioni esportano il 37 per cento della quantità di fertilizzanti basati su potassio, il 17 per cento di quelli basati su azoto, e il 14 per cento di quelli basati su fosforo;

    il progressivo aumento dei prezzi delle materie prime necessarie alla produzione di fertilizzanti e il mutato quadro strategico internazionale a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo, oltre ad impedire il normale svolgimento dei traffici commerciali, rischiano di ripercuotersi pesantemente sulla produzione agricola e alimentare del nostro Paese;

    considerati tali dati appare opportuno e improcrastinabile prevedere misure che vadano a rivitalizzare un settore fondamentale per la nostra economia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure volte a fronteggiare l'aumento dei costi dei fertilizzanti, dei mangimi, sementi, piantine e dei prodotti fitosanitari al fine di permettere alle aziende agricole di affrontare complessivamente l'aumento dei costi di produzione.
9/3609/41. Cirielli, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca misure urgenti per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina, incluse le misure per il contenimento dell'aumento del costo dell'energia e di supporto alle industrie colpite dal conflitto;

    il mutato contesto geopolitico e il derivante fenomeno dei rincari dei prezzi delle materie prime ha avuto un impatto diretto sui consumi energetici domestici, con aumenti esponenziali in bolletta e inevitabili conseguenze economiche negative per i clienti finali;

    i consumi generati dagli elettrodomestici presenti nelle abitazioni impattano circa un terzo di tutti i consumi residenziali, e la sostituzione di prodotti obsoleti con nuovi prodotti standard di efficienza energetica più elevati garantirebbe un significativo risparmio di energia con immediata diminuzione dei costi in bolletta per i consumatori;

    l'industria dell'elettrodomestico rappresenta un'eccellenza del Made in Italy nel mondo, con un know-how di alto livello, un'efficiente filiera di componentistica e prodotto finito, nonché importanti investimenti in ricerca e sviluppo;

    il tasso di avvio al trattamento di rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche in Italia si attesta su valori sensibilmente distanti dal target UE, intorno al 36,8 per cento a fronte di un obiettivo del 65 per cento, con solo un terzo dei rifiuti RAEE gestito in modo corretto ed intercettato dai sistemi ufficiali di raccolta e riciclo,

impegna il Governo

a sostenere i consumatori con le più opportune misure per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza e dotati di etichetta energetica, con contestuale smaltimento degli elettrodomestici obsoleti, ai fini di ottenere un miglioramento dei consumi energetici domestici, favorire un corretto riciclo delle apparecchiature obsolete e sostenere un'industria fortemente Made in Italy e leader a livello internazionale.
9/3609/42. Osnato, De Toma, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame ha ad oggetto la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina;

    in particolare, l'articolo 36 contiene misure urgenti per la scuola;

    proprio la scuola è stata nei giorni scorsi destinataria di un'altra iniziativa del Ministero dell'istruzione, che, con una circolare, in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, nonché contro ogni forma di atteggiamento pregiudiziale basato sull'orientamento sessuale del 17 maggio, ha invitato i docenti e le scuole di ogni grado a creare occasioni di approfondimento con i propri studenti sui temi legati alle discriminazioni, al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nell'ambito dei principi nazionali e internazionali sopra citati;

    questa circolare non è condivisibile nel metodo e nel merito;

    nel metodo perché aggira il voto negativo dato dal Parlamento sul DDL Zan, che prevedeva, tra l'altro, anche l'istituzione della giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, demandando alle pubbliche amministrazioni la facoltà di organizzare iniziative «in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado» al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione;

    nel merito perché, specie in assenza di linee guida, rischia di imporre ideologicamente convinzioni e di stigmatizzare qualunque approccio ritenuto negativo o non sufficiente positivo verso il mondo omosessuale, come accaduto per l'annunciato trasferimento dal proprio istituto scolastico «Velso Mucci» di Bra (CN) di un insegnante di religione cattolica a seguito di alcuni commenti e prese di posizione pubblicate su gruppi e reti molto seguite su Facebook in merito al disegno di legge Zan;

    del resto, la cultura della tolleranza anche verso gli altri orientamenti sessuali dovrebbe essere trasmessa ogni giorno,

impegna il Governo:

   a ritirare la circolare di cui in premessa, e a non prevedere ulteriori iniziative simili fino a quando non sia intervenuta l'approvazione di un'apposita normativa al riguardo;

   a prevedere che qualsiasi iniziativa proposta dagli istituti scolastici preveda il consenso preventivo informato dei genitori, e la possibilità per questi ultimi di esonerare i propri figli dalla partecipazione ai singoli eventi;

   a definire linee guida per gli istituti scolastici affinché eventi formativi come quelli sopra richiamati siano svolti in modo da assicurare pienamente il contraddittorio e la rappresentazione delle diverse posizioni sui temi trattati.
9/3609/43. Montaruli, Frassinetti, Bucalo, Bellucci, Mollicone, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame ha ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina;

    con specifico riferimento al tema dell'energia e al vertiginoso aumento dei prezzi dei relativi prodotti, il conflitto russo ucraino ha messo in luce una grave debolezza europea e italiana, basata su una elevata dipendenza dalle forniture di gas provenienti dalla Russia;

    in Italia, il solo costo addizionale dell'energia per imprese e famiglie nel 2022 è stimato in circa sessanta miliardi di euro;

    la diversificazione delle fonti energetiche e la riduzione delle dipendenze strategiche sono obiettivi quanto mai urgente da raggiungere che devono formare oggetto di riflessione sia in ambito nazionale che in ambito europeo;

    inoltre, la scarsità di materie prime ha determinato un aumento di prezzo delle stesse che era già marcato prima dello scoppio del conflitto e rischia ora di diventare insostenibile per le nostre aziende, causandone il fermo produttivo con le conseguenti ricadute sull'intero tessuto produttivo e occupazionale italiano;

    il quadro sin qui delineato è caratterizzato da un ulteriore elemento di pericolo, confermato recentemente anche dal Ministro della transizione ecologica, in grado di pregiudicare gli investimenti previsti dal Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR): l'aumento del costo dell'energia e delle materie prime critiche in generale rischia di avere un costo talmente elevato da vanificare le risorse del PNRR;

    al fine di scongiurare questo rischio occorre avviare una tempestiva riflessione sulla possibilità di rimodulare gli obiettivi e le modalità di spesa del Piano, che tengano conto del mutato contesto geopolitico e socioeconomico,

impegna il Governo

a condividere con gli altri Stati membri dell'Unione europea la necessità di rivedere obiettivi e strategie del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla luce del mutato contesto geopolitico e socioeconomico, scongiurando il rischio che l'Italia perda risorse preziose.
9/3609/44. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Foti, Zucconi, Mollicone, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 21 del 2022, reca misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina;

    stando alle stime UNHCR dallo scoppio della guerra, il 24 febbraio, sono oltre cinque milioni i rifugiati che dall'ucraina hanno attraversato i paesi vicini in cerca di sicurezza;

    i rifugiati di guerra ucraini sono principalmente donne, anziani e bambini;

    secondo gli ultimi dati rilasciati dal Viminale sono 116.499 le persone arrivate finora in Italia dall'ucraina di cui 60.713 donne, 16.328 uomini e 39.458 minori;

    per quanto riguarda i minori è fondamentale scongiurare l'interruzione del percorso didattico al fine di garantire diritto all'istruzione dei bambini e ragazzi giunti in Italia onorando la Dichiarazione universale del 1948, e quanto previsto in materia dalla nostra Costituzione;

    uno degli ostacoli più importanti che stanno riscontrando gli studenti ucraini accolti in Italia e il corpo docente con cui devono interfacciarsi riguarda la lingua e, in particolare, la difformità dell'alfabeto cirillico;

    l'assenza di insegnanti di sostegno per i minori affetti da difficoltà nell'apprendimento e di mediatori linguistici rappresenta una seria difficoltà per il percorso di formazione dei ragazzi e un problema di difficile soluzione per gli istituti scolastici i quali non possono affrontare da soli questa sfida;

    pur auspicando la rapida soluzione del conflitto la condizione delle aree urbane colpite dalla guerra rende difficile immaginare la possibilità di un ritorno nelle scuole d'origine, in tempi brevi, per i minori ucraini giunti in Italia;

    sono diverse le testimonianze che ci giungono da tutta Italia con studenti universitari ucraini ed Enti del Terzo Settore impegnati nel dare supporto agli Istituti scolastici per tutte quelle attività di mediazione linguistica utili a favorire l'apprendimento dei minori inseriti nelle scuole italiane,

impegna il Governo

a provvedere, in vista del nuovo anno scolastico, un piano dedicato al potenziamento della presenza dei mediatori linguistici utili a garantire una maggiore interazione tra famiglie e istituti e un migliore inserimento scolastico dei minori ucraini che frequentano le scuole italiane in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina.
9/3609/45. Mantovani, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame ha ad oggetto la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina;

    nello specifico, nel capo III sono previste misure a sostegno della agricoltura e del turismo, consistenti sia nel riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito di imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola (articolo 18) e per l'IMU in favore del comparto del turismo (articolo 22) sia nel rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (articolo 20);

    per promuovere il superamento della crisi del comparto agricolo e turistico, già piegati dalla politica di restrizioni del Governo per contenere la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 e dall'aumento dei costi energetici e delle materie prime conseguente al conflitto russo-ucraino, queste misure di sostegno non sono sufficienti;

    l'attuale e allarmante problema che le imprese del settore stanno riscontrando è rappresentato dalla carenza di personale e manodopera registrata dalle relative associazioni di categoria;

    secondo i dati diffusi da Unioncamere e Anpal, si stima che la mancanza di organico si aggira intorno alle 200.000 unità per i servizi di alloggio, ristorazione e accoglienza, a fronte di un fabbisogno di tra maggio e luglio il fabbisogno di lavoratori pari a 387.720 persone, e alle 100.000 unità nel comparto agricolo;

    la ritrosia dei lavoratori ad essere assunti in questi settori dipende dalla malsana concorrenza che si è venuta a determinare tra reddito da lavoro, soprattutto a carattere temporaneo o interinale, e fruizione del reddito di cittadinanza, che invece di agevolare l'inserimento professionale dei disoccupati ha costituito un deterrente per l'assunzione;

    le misure sanzionatorie, anche per la carenza di controlli, hanno impedito il verificarsi di tale uso distorto del beneficio economico;

    in un contesto di ripresa della domanda dei servizi turistici e in prossimità delle grandi campagne di raccolta, l'assenza di lavoratori rischia di impedire irrimediabilmente la ripartenza di questi comparti in Italia,

impegna il Governo:

   a sospendere l'erogazione del reddito di cittadinanza fino alla copertura dei posti di lavoro vacanti nel settore agricolo e turistico;

   a destinare le risorse previste per il reddito di cittadinanza sospeso a favore di coloro che percepiscono pensioni sociali o assegni di invalidità nonché di coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza perché non possono lavorare, integrandone la misura.
9/3609/46. Lollobrigida, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Foti, Zucconi, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede, tra le altre, misure urgenti finalizzate ad aumentare la produzione elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio, con lo scopo di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione;

    potenziare l'attuale produzione di energia elettrica, benché necessario per il nostro fabbisogno energetico, rischia di non risultare sufficiente alle reali esigenze della nazione, rendendo, in tal modo, fondamentale la ricerca di ulteriori fonti di approvvigionamento;

    attualmente, tuttavia, risultano non solo inattive ben 752 piattaforme di estrazione di gas metano presenti nel mar Adriatico e nel Mar di Sicilia, bensì risultano revocate 42 autorizzazioni di missioni esplorative dei giacimenti in mar Adriatico e nel Mar di Sicilia;

    secondo le stime, il rilascio delle autorizzazioni delle missioni esplorative, unitamente alla riattivazione di questi impianti di estrazione, garantirebbero l'approvvigionamento di almeno 112 miliardi di metri cubi di metano, favorendo il raggiungimento dell'indipendenza dalle importazioni di gas proveniente da Paesi esteri quali la Russia, la Libia, la Tunisia e l'Azerbaijian e garantendo una considerevole riduzione del costo del gas stesso per le famiglie e le imprese italiane, già duramente colpite dagli effetti di due anni di pandemia e dalle conseguenze del conflitto attualmente in corso in Ucraina,

impegna il Governo

ad adottare uno o più atti normativi al fine di consentire il rilascio delle 42 autorizzazioni esplorative di giacimenti di gas nel mare Adriatico e nel Mar di Sicilia.
9/3609/47. Galantino, Delmastro Delle Vedove, Ferro, Donzelli, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    la crisi internazionale attualmente in corso, nonché l'aumento esponenziale dei costi dell'energia, ha oltremodo penalizzato il settore del trasporto aereo;

    gli aeroporti cosiddetti «minori», in particolare, erano già stati fortemente penalizzati dalla pandemia da COVID-19 in ragione delle misure di contenimento adottate dalle Autorità, dalla ridotta mobilità di persone, dalle chiusure e dalle restrizioni di viaggio,

impegna il Governo

ad assumere con la massima urgenza ogni utile iniziativa, eventualmente prevedendo anche un adeguato stanziamento di risorse economiche, volta ad assicurare la continuità dei servizi necessari al funzionamento degli aeroporti «minori» a seguito della crisi economica internazionale, così evitando che, proprio nel periodo del maggiore utilizzo degli stessi, si possa determinare un'interruzione del servizio reso.
9/3609/48. Foti, Silvestroni, Galantino, Zucconi, Caretta, Marco Di Maio.


   La Camera,

   premesso che:

    la crisi internazionale attualmente in corso, nonché l'aumento esponenziale dei costi dell'energia, ha oltremodo penalizzato il settore del trasporto aereo;

    gli aeroporti cosiddetti «minori», in particolare, erano già stati fortemente penalizzati dalla pandemia da COVID-19 in ragione delle misure di contenimento adottate dalle Autorità, dalla ridotta mobilità di persone, dalle chiusure e dalle restrizioni di viaggio,

impegna il Governo

ad assumere con la massima urgenza ogni utile iniziativa, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, volta ad assicurare la continuità dei servizi necessari al funzionamento degli aeroporti «minori» a seguito della crisi economica internazionale, così evitando che, proprio nel periodo del maggiore utilizzo degli stessi, si possa determinare un'interruzione del servizio reso.
9/3609/48. (Testo modificato nel corso della seduta)Foti, Silvestroni, Galantino, Zucconi, Caretta, Marco Di Maio.


   La Camera,

   premesso che:

    attraverso l'introduzione dell'articolo 5-bis, il provvedimento in esame prevede misure urgenti finalizzate ad aumentare la produzione elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio, con lo scopo di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione;

    potenziare l'attuale produzione di energia elettrica, benché necessario per il nostro fabbisogno energetico, rischia di non risultare sufficiente alle reali esigenze della nazione, rendendo, in tal modo, fondamentale la ricerca di ulteriori fonti di approvvigionamento;

    allo stato attuale, infatti, risultano bloccati, per questioni di natura burocratica, 85 miliardi di investimenti privati nel campo delle rinnovabili, i quali garantirebbero, secondo le stime, la riduzione del 20 per cento della dipendenza italiana dal gas russo tramite la produzione di 60 GW di energia rinnovabile, ossia l'equivalente di un quinto del totale delle importazioni di gas dalla Russia. Tale ingente mole di investimenti, oltre a garantire una cospicua riduzione della dipendenza dalle forniture di gas estero tramite la produzione di energia pulita, garantirebbero ben 80 mila nuovi posti di lavoro, portando, quindi, grande vantaggio anche dal punto di vista occupazionale;

    non si comprendono, quindi, le motivazioni poste alla base di tale ostracismo nei confronti di questi progetti, bloccando, di fatto, la realizzazione di nuovi impianti che garantirebbero una valida soluzione alle esigenze di carattere energetico nonché occupazionale,

impegna il Governo,

ad adottare uno o più atti normativi al fine di semplificare i procedimenti autorizzativi per gli 85 miliardi di investimenti privati nel campo delle rinnovabili.
9/3609/49. Donzelli, Delmastro Delle Vedove, Ferro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, reca misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina;

    tra le differenti misure trattate e nonostante l'estraneità della materia introdotta, nell'ambito della discussione del provvedimento in esame, l'articolo 10-quinquies, inserito in Senato, reca una serie di novelle alla disciplina relativa alla cessione della proprietà delle aree comprese nei Piani di Edilizia Economico Popolare (P.E.E.P.) e al corrispettivo di affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative;

    le modifiche apportate, in sede di conversione in Senato all'articolo 22-bis del decreto-legge n. 77 del 2021, con la cancellazione della norma di diritto che stabilisce, oggi, un tetto massimo di euro 5.000 (cinquemila) e di euro 10.000 (diecimila) previsti sia per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà che per l'affrancazione del prezzo massimo di cessione di fatto hanno causato un grave nocumento ai cittadini dei Comuni d'Italia, in particolare, ai cittadini di Roma Capitale con i suoi 266.000 alloggi PEEP legge n. 167 del 1962;

    l'articolo 22-bis del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che reca disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure amministrative per la cessione di aree nelle quali sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica, nella sua formulazione originaria era di grande rilievo dal momento che ha permesso, dalla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a decine di migliaia di famiglie di ottenere diritti prima non permessi, in ambito di edilizia popolare pubblica, tutelando molteplici famiglie dei comuni italiani;

    in base alla legge previgente, chi desiderava convertire il diritto di superficie in piena proprietà e/o eliminare i vincoli relativi alla vendita e locazione degli alloggi avrebbe dovuto versare al Comune un corrispettivo di trasformazione e/o di affrancazione calcolato secondo le modalità disposte dalla legge n. 108 del 2021, e stipulare l'atto di modifica alla convenzione originaria,

impegna il Governo

a garantire, nei provvedimenti di prossima emanazione, la difesa dei diritti di migliaia di famiglie, disponendo limiti di spesa adeguati ed equi nell'ambito della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e in termini di affrancazione del prezzo di cessione, nei piani di edilizia economico popolare.
9/3609/50. De Toma, Trancassini, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina;

    il diritto internazionale è il sistema di norme e princìpi volti a regolare i rapporti tra Stati e altri soggetti internazionali, nel quale le funzioni di produzione, accertamento e attuazione coercitiva delle norme sono svolte, in mancanza di organi sovraordinati agli Stati, dai soggetti stessi, secondo il modello del decentramento funzionale;

    ritenendo che il mancato rispetto dei confini di uno Stato sovrano in spregio al diritto internazionale sia una violazione che rende inaffidabile sul piano di trattati di natura politica la nazione che ne è responsabile;

    ritenendo, altresì, che la controversia che ne deriva debba essere risolta in via diplomatica, anche attraverso la collaborazione e l'intervento di organizzazioni internazionali;

    per controversia si intende anche la contestazione reciproca dei confini formalizzata con atti dei rispettivi governi,

impegna il Governo

a non ratificare in futuro trattati di collaborazione politica e istituzionale, che possano comportare impegni su politiche energetiche, con Nazioni con le quali sussistano le suddette condizioni.
9/3609/51. (Versione corretta). Delmastro Delle Vedove, Lollobrigida, Montaruli, Mollicone, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5-bis del provvedimento in titolo, introdotto in occasione della prima lettura in Senato, introduce misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas, consentendo il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio nella prospettiva, coralmente condivisa, di massimizzare l'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo;

    la misura in premessa mira ad incrementare la produzione di energia green, ottimizzando le potenzialità produttive degli impianti finora operativi al di sotto della soglia valida per l'accesso agli incentivi pur detenendo le condizioni per un incremento produttivo;

    la misura però si limita agli impianti di produzione di biogas escludendo quelli di produzione di biomasse, sebbene assimilabili nella medesima categoria e detenendo le medesime potenzialità in termini di produzione energetica;

    nello specifico si evidenzia che esistono decine di impianti a biomasse la cui potenza erogabile è limitata a 1 MW, in ragione dei vincoli imposti dal GSE per l'accesso agli incentivi, ma la cui capacità produttiva è superiore di almeno il 15 per cento per le caratteristiche dei turbo-alternatori impiegati;

    la contingenza energetica condizionata dal combinato disposto della palese debolezza nelle dinamiche di approvvigionamento – fortemente condizionate dalle criticità geopolitiche – e dall'urgenza di incrementare la produzione verde, deve imporre l'individuazione di misure atte ad ottimizzare le potenzialità in tutti quei versanti dove la produzione energetica può raggiungere livelli esponenzialmente più elevati rispetto a quanto finora realizzato e vincolato a parametri produttivi, ormai considerati, anacronistici e non armonici con le esigenze attuali del Paese;

    pertanto sarebbe prioritario e inderogabile consentire la produzione energetica da impianti a biomassa a piena capacità nominale, ferma restando la non erogazione degli incentivi sull'energia generata in esubero rispetto ai succitati parametri sanciti dalla disciplina vigente,

impegna il Governo

a includere, già nei prossimi provvedimenti affini per materia, anche gli impianti di produzione di energia elettrica da biomassa, tra quelli destinatari delle misure di cui al succitato articolo 5-bis nella prospettiva di massimizzare la produzione di energia verde da impianti in esercizio e favorire l'indipendenza energetica da fonti di importazione.
9/3609/52. Deidda, Zucconi, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame ha ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina;

    in particolare, l'articolo 15 del decreto-legge, con la finalità di sostenere il settore dell'autotrasporto a fronte dei consistenti rincari dei prezzi nel settore dei prodotti energetici, aumenta di venti milioni di euro per l'anno 2022 le risorse da destinare a tutela del comparto;

    nell'ambito di tali stanziamenti è finanziata anche la riduzione compensata dei pedaggi autostradali;

    il combinato disposto dell'aumento del costo dei carburanti e dell'aumento dei pedaggi autostradali sta determinando notevoli disagi soprattutto ai residenti di quei Comuni delle aree interne del Paese che utilizzano l'autostrada con grande frequenza per recarsi sul luogo di lavoro o per motivi di studio o salute, come nel caso dell'Autostrada A24-A25;

    in particolare, sull'autostrada dei parchi è previsto un aumento delle tariffe del 35 per cento a partire dal prossimo 1° luglio, che laddove confermato, determinerà un ulteriore aggravio per gli spostamenti dei residenti nei Comuni del territorio, i quali, a causa della carenza di servizi nelle proprie aree sono costretti al pendolarismo autostradale, oltre a impattare in maniera fortemente negativa anche sui flussi turistici estivi;

    da anni ormai i Comuni dei territori interessati si trovano periodicamente costretti a fronteggiare le richieste di aumento dei pedaggi, e sinora il Governo non è riuscito a elaborare una soluzione di lungo periodo in merito che possa sostenere i residenti;

    i cittadini delle aree site lungo il percorso dell'autostrada in oggetto si trovano già da anni costretti a confrontarsi con la progressiva riduzione dei servizi nelle loro zone di residenza e gli amministratori locali si sforzano di contrastare il fenomeno dello spopolamento;

    in tutta Italia esistono numerose tratte autostradali sulle quali ad alcune categorie di cittadini sono riconosciute diminuzione di prezzo o esenzione totale dal pagamento del pedaggio,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per esentare i residenti nei Comuni siti lungo l'autostrada A24-A25, che percorrono regolarmente tale tratto per motivi di studio, lavoro o per esigenze sanitarie, dal pagamento del pedaggio.
9/3609/53. Albano, Lollobrigida, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame ha ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina;

    in particolare, l'articolo 15 del decreto-legge, con la finalità di sostenere il settore dell'autotrasporto a fronte dei consistenti rincari dei prezzi nel settore dei prodotti energetici, aumenta di venti milioni di euro per l'anno 2022 le risorse da destinare a tutela del comparto;

    nell'ambito di tali stanziamenti è finanziata anche la riduzione compensata dei pedaggi autostradali;

    il combinato disposto dell'aumento del costo dei carburanti e dell'aumento dei pedaggi autostradali sta determinando notevoli disagi soprattutto ai residenti di quei Comuni delle aree interne del Paese che utilizzano l'autostrada con grande frequenza per recarsi sul luogo di lavoro o per motivi di studio o salute, come nel caso dell'Autostrada A24-A25;

    in particolare, sull'autostrada dei parchi è previsto un aumento delle tariffe del 35 per cento a partire dal prossimo 1° luglio, che laddove confermato, determinerà un ulteriore aggravio per gli spostamenti dei residenti nei Comuni del territorio, i quali, a causa della carenza di servizi nelle proprie aree sono costretti al pendolarismo autostradale, oltre a impattare in maniera fortemente negativa anche sui flussi turistici estivi;

    da anni ormai i Comuni dei territori interessati si trovano periodicamente costretti a fronteggiare le richieste di aumento dei pedaggi, e sinora il Governo non è riuscito a elaborare una soluzione di lungo periodo in merito che possa sostenere i residenti;

    i cittadini delle aree site lungo il percorso dell'autostrada in oggetto si trovano già da anni costretti a confrontarsi con la progressiva riduzione dei servizi nelle loro zone di residenza e gli amministratori locali si sforzano di contrastare il fenomeno dello spopolamento;

    in tutta Italia esistono numerose tratte autostradali sulle quali ad alcune categorie di cittadini sono riconosciute diminuzione di prezzo o esenzione totale dal pagamento del pedaggio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative per esentare i residenti nei Comuni siti lungo l'autostrada A24-A25, che percorrono regolarmente tale tratto per motivi di studio, lavoro o per esigenze sanitarie, dal pagamento del pedaggio.
9/3609/53. (Testo modificato nel corso della seduta)Albano, Lollobrigida, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca un complesso sistema di disposizioni diretto ad assicurare una risposta alle problematiche economiche e umanitarie derivanti dalla crisi ucraina;

    in tema di enti locali, sono state introdotte, tra l'altro, misure in materia di rettifica dei documenti contabili allegati al rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2021 al fine di adeguarli alle risultanze della certificazione attestante la effettiva perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (articolo 37-bis) e l'inclusione dei ristori ricevuti dall'erario per compensare le minori entrate connesse all'emergenza sanitaria ai fini del calcolo per determinare la situazione di deficit strutturale degli enti locali per gli anni 2020, 2021 e 2022;

    i comuni fino a 5.000 abitanti destinatari di finanziamenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, risentono, in particolare, della carenza strutturale di personale a fronte di un incremento degli impegni e adempimenti dovuti al PNRR e alle attività conseguenti ai bonus edilizi;

    al fine di evitare rischiose revoche dei finanziamenti, appare necessario prorogare i termini di inizio lavori di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ai sensi del quale «Il comune beneficiario del contributo di cui al presente comma è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno»,

impegna il Governo

con riferimento ai comuni fino a 5.000 abitanti, a prorogare i termini di inizio lavori di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.
9/3609/54. Ferro, Bucalo, Bignami, Caiata, Galantino, Zucconi, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca un complesso sistema di disposizioni diretto ad assicurare una risposta alle problematiche economiche e umanitarie derivanti dalla crisi ucraina;

    in tema di enti locali, sono state introdotte, tra l'altro, misure in materia di rettifica dei documenti contabili allegati al rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2021 al fine di adeguarli alle risultanze della certificazione attestante la effettiva perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (articolo 37-bis) e l'inclusione dei ristori ricevuti dall'erario per compensare le minori entrate connesse all'emergenza sanitaria ai fini del calcolo per determinare la situazione di deficit strutturale degli enti locali per gli anni 2020, 2021 e 2022;

    i comuni fino a 5.000 abitanti destinatari di finanziamenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, risentono, in particolare, della carenza strutturale di personale a fronte di un incremento degli impegni e adempimenti dovuti al PNRR e alle attività conseguenti ai bonus edilizi;

    al fine di evitare rischiose revoche dei finanziamenti, appare necessario prorogare i termini di inizio lavori di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ai sensi del quale «Il comune beneficiario del contributo di cui al presente comma è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, con riferimento ai comuni fino a 5.000 abitanti, di prorogare i termini di inizio lavori di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.
9/3609/54. (Testo modificato nel corso della seduta)Ferro, Bucalo, Bignami, Caiata, Galantino, Zucconi, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, reca misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina e nello specifico l'articolo 36 prevede «Misure urgenti per la scuola»;

    tenuto conto che uno degli interventi prioritari per la funzionalità del sistema scolastico per il prossimo anno scolastico è quello di garantire la continuità didattica attraverso la conferma dei ruoli al personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell'istruzione, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, annullando i provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione,

impegna il Governo

a disporre, nei provvedimenti di prossima emanazione, che vengano confermati nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2022-2023, i contratti a tempo indeterminato stipulati con clausola rescissoria per i docenti che abbiano superato l'anno di prova per acquiescenza della pubblica amministrazione e per la valutazione positiva espressa dagli organi collegiali.
9/3609/55. Frassinetti, Bucalo, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, reca misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, nello specifico l'articolo 36 prevede Misure urgenti per la scuola;

    il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, ha disposto che per la sostituzione del personale scolastico che non ha adempiuto all'obbligo vaccinale sono stipulati contratti a tempo determinato, che si risolvono di diritto nel momento nel quale i soggetti sostituiti, avendo adempiuto l'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica;

    nello specifico agli oneri per il pagamento di sopraddette supplenze, pari a euro 29.207.391 per l'anno 2022 si provvede, quanto a 15.000.000 di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 14.207.391 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

    tale disposizione comporterà, inevitabilmente che parte del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa sarà sottratto alle risorse contrattuali destinate alla valorizzazione dei docenti, senza tener conto che tale Fondo è stato aumentato dalla legge di bilancio per il 2022 anche con l'obiettivo di aumentare la dote a disposizione per il rinnovo contrattuale;

    nel corso della discussione del decreto-legge n. 24 del 2022, nella seduta del 4 maggio 2022, il Governo ha dato parere favorevole all'approvazione dell'ordine del giorno n. 9/03533-A/082, con cui il Governo si è impegnato a prevedere un Fondo specifico per il pagamento delle supplenze per la sostituzione del personale scolastico che non ha adempiuto all'obbligo vaccinale mediante corrispondente riduzione del Fondo all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

impegna il Governo

a reintegrare il fondo citato in premessa, relativo alle risorse contrattuali destinate alla valorizzazione dei docenti, incrementato dalla legge di bilancio del 2022 anche con l'obiettivo di aumentare la dote a disposizione per il rinnovo contrattuale dei docenti, dando seguito agli impegni assunti attraverso l'approvazione dell'ordine del giorno n. 9/03533/A/082.
9/3609/56. Gemmato, Bucalo, Frassinetti, Albano, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca un complesso sistema di disposizioni diretto ad assicurare una risposta alle problematiche economiche ed umanitarie derivanti dalla crisi ucraina;

    in materia energetica, il provvedimento, tra l'altro, incrementa i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, già riconosciuti alle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) e alle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore) e stabilisce il regime di cedibilità e di utilizzabilità dei crediti d'imposta derivanti dai contributi alle imprese energivore per il primo e secondo trimestre 2022 e dal contributo alle imprese gasivore per il primo trimestre 2022;

    le imprese «energivore», cioè ad alta intensità di energia elettrica, stanno subendo, come noto, le più forti ripercussioni dell'aumento dei prezzi dell'energia elettrica; una situazione che non può trovare adeguata soddisfacente soluzione nelle misure emergenziali e temporanee previste, se non sarà affiancata da misure strutturali che, valorizzando le risorse nazionali e il percorso di transizione verso una economia a basso contenuto di carbonio, possano contribuire ad aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti e, nel contempo, garantire prezzi stabili e compatibili con i mercati di riferimento per le imprese, a cominciare, appunto, da quelle ad alta intensità di energia;

    è necessario prevedere misure volte a incentivare la partecipazione dei grandi consumatori industriali agli investimenti in nuova capacità produttiva da fonte rinnovabile di cui l'Italia si deve dotare per raggiungere gli obiettivi in materia di decarbonizzazione che l'Europa si è posta, prevedendo, ad esempio, che una parte delle aree idonee allo sviluppo di tali impianti sia concessa prioritariamente alle imprese a forte consumo di energia elettrica e soggette al rischio di delocalizzazione come identificate dal decreto ministeriale 21 dicembre 2017;

    il GSE ritira annualmente circa 25 TWh di energia elettrica da una parte degli impianti a fonte rinnovabile installati in Italia (e incentivati con risorse pubbliche); gli impianti, di proprietà privata, cedono l'energia elettrica prodotta e immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi, in base a diversi meccanismi e a differenti previsioni normative, succedutesi negli anni, e afferenti al complesso delle disposizioni per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati a fonte rinnovabile; questi quantitativi sono ceduti a mercato da parte del GSE, che realizza la vendita al prezzo marginale e i proventi sono utilizzati a riduzione del fabbisogno della componente tariffaria «Asos» dell'energia elettrica dedicata all'incentivazione delle energie rinnovabili;

    mantenendo un prezzo di vendita competitivo, 50 euro/MWh, si potrebbe continuare a remunerare l'energia di proprietà pubblica in maniera sufficiente – ed in linea con quanto avvenuto fino al 2020, garantendo al contempo alle imprese energivore, approvvigionamenti, per una parte del fabbisogno energetico, a prezzi indipendenti dai movimenti di mercato, che risentono di speculazioni e crisi di altra natura;

    con tale meccanismo, inoltre, si stimolerebbero gli investimenti di lungo periodo delle stesse imprese proprio nell'aumento della capacità di generazione da fonte rinnovabile, favorendo così la transizione verso una economia a bassa intensità di carbonio, unitamente a una serie di ulteriori benefici: dal punto di vista della sicurezza degli approvvigionamenti, le imprese ad alta intensità energetica beneficerebbero di una riduzione del rischio di interruzione delle forniture in caso di crisi; dal punto di vista economico, i costi di approvvigionamento potrebbero essere ridotti stabilmente per una parte non trascurabile dei consumi;

    un meccanismo analogo è presente in Francia, dove il Governo consente la cessione ad un prezzo «calmierato» dell'energia elettrica prodotta dalle centrali nucleari di EdF: il prezzo è attualmente di 42 euro/MWh e il volume massimo complessivo assegnato tramite tale dispositivo è pari a 120 TWh/anno,

impegna il Governo:

   ad assumere ogni iniziativa di competenza al fine di prevedere la possibilità, in via prioritaria, per le imprese a forte consumo di energia elettrica di utilizzare le aree idonee individuate dal PiTESAI per la realizzazione di impianti di generazione a fonte rinnovabile (eolico e fotovoltaico), accelerando gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile da parte di quei settori chiamati alla decarbonizzazione e che, contemporaneamente, possono impegnarsi nell'acquisto a lungo termine di energia elettrica;

   a prevedere la possibilità per i soggetti aggiudicatari delle citate aree di approvvigionarsi, nelle more della realizzazione degli impianti, per una parte del loro fabbisogno di energia elettrica utilizzando l'energia elettrica da fonte rinnovabile gestita dallo Stato, che la ritira, attraverso il GSE, a prezzi indipendenti dai movimenti di mercato.
9/3609/57. Lucaselli, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 17 del 2022 e il decreto-legge n. 21 del 2022 hanno riconosciuto alle cosiddette imprese energivore diverse misure di sostengo all'acquisto di energia, essenzialmente sotto forma di credito d'imposta. In particolare, all'articolo 5 del decreto in discussione è innalzata dal 20 al 25 per cento la quota delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, e dal 10 al 15 per cento la medesima quota per le imprese gasivore, sempre per il medesimo trimestre di competenza;

    il provvedimento in esame prevede strumenti di sostengo anche alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia, nella medesima forma. In particolare, l'articolo 3 è disposto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese diverse da quelle di cui al punto precedente finalizzato all'acquisto di energia elettrica, laddove il prezzo per KWh superi il tasso soglia di incremento del 30 per cento;

    tali iniziative sono essenziali per contenere le esiziali conseguenze della crisi energetica scaturita a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina ma purtroppo non possono che avere un effetto limitato, lasciando comunque le imprese, soprattutto quelle energivore, a sopportare una parte rilevante del costo degli incrementi dei prezzi ab origine;

    la necessità che si palesa come pressante, oltre al contenimento del costo, al contempo è anche quella di cogliere la crisi geopolitica ed energetica in atto quale occasione per promuovere una rapida e decisa transizione energetico/industriale almeno per quanto concerna le imprese cosiddette energivore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di competenza volta a promuovere, sostenere ed incentivare i processi di transizione energetica (ed i relativi investimenti) intrapresi dalle imprese cosiddette «energivore» e finalizzati all'autoproduzione.
9/3609/58. Baratto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure volte a contrastare il repentino aumento dei prezzi dei prodotti energetici con misure di contenimento dei costi per gli utenti di gas ed energia elettrica, misure in favore anche delle grandi imprese, incluse le «energivore», per il contenimento del costo dei carburanti e a beneficio del settore dell'autotrasporto;

    come evidenziato anche nella Relazione al Parlamento annessa al Documento di economia e finanze 2022, negli ultimi mesi del 2021, il quadro economico si è fatto più difficile e complesso, non solo per l'impennata dei contagi da COVID-19 causata dalla diffusione della variante Omicron, ma anche per l'eccezionale aumento del prezzo del gas naturale, che ha trainato al rialzo le tariffe elettriche e i corsi dei diritti di emissione (ETS). La conseguente crescita del tasso di inflazione, comune in diversa misura a tutte le economie avanzate, ha portato le principali banche centrali a rivedere l'orientamento della politica monetaria in direzione restrittiva o, nel caso della Banca Centrale Europea, a segnalare l'approssimarsi di tale inversione di tendenza. Conseguentemente, i tassi di interesse sono saliti e il differenziale di rendimento sui titoli di Stato italiani si è allargato nei confronti del Bund tedesco;

    agli eventi bellici, scoppiati a fine febbraio, è conseguita un'ulteriore impennata dei prezzi dell'energia, degli alimentari, dei metalli e di altre materie prime e si è accentuata la flessione della fiducia di imprese e famiglie;

    come noto, l'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto Rilancio) consente di usufruire di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia ed energetica (in prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi) sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero crediti d'imposta cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti;

    come evidenziato dal Direttore Generale dell'ABI, dottor Giovanni Sabatini, «il sistema dei bonus fiscali per gli interventi edilizi associato alla cedibilità sta portando buoni risultati nel settore dell'edilizia e nel relativo indotto. La previsione di una cedibilità estesa di tali bonus, in particolare alle banche e agli altri intermediari finanziari, avvicinando nel tempo gli effetti del beneficio, ne ha consentito una fruizione di più ampio respiro. Il meccanismo della cessione del credito fiscale, infatti, ha costituito sin dalla sua introduzione un volano per favorire la crescita degli investimenti agevolati e, per questa via, ha sicuramente contribuito in misura significativa al recupero del PIL»;

    il predetto meccanismo sostiene, infatti, la ripresa dell'economia, consentendo di monetizzare sin da subito il beneficio fiscale altrimenti utilizzabile in un prolungato arco temporale e garantendo, dunque, maggiore liquidità immediata a famiglie e imprese;

    per effetto delle recenti modifiche introdotte dal decreto-legge n. 17 del 2022, nel caso di fruizione delle detrazioni sotto forma di sconto in fattura e credito di imposta cedibile, oltre alle tre cessioni effettuabili a legislazione vigente (una libera, e le due successive vincolate, ovvero in favore di banche e intermediari), si consente esclusivamente alle banche che abbiano esaurito il numero delle citate possibili cessioni, di effettuare un'ulteriore quarta cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione,

impegna il Governo:

   ad apportare i necessari correttivi alle disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77 in materia di possibilità da parte delle banche di cessione, in qualunque momento, del credito ai soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, per l'utilizzo esclusivo in compensazione dei loro debiti fiscali e senza facoltà di ulteriore cessione;

   a prevedere la possibilità, da parte delle banche, di cedere ai propri correntisti il credito anche in maniera frazionata per importo e annualità.
9/3609/59. Maschio, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca un complesso sistema di disposizioni diretto ad assicurare una risposta alle problematiche economiche ed umanitarie derivanti dalla crisi ucraina;

    in tema di enti locali, sono state introdotte, tra l'altro, misure in materia di rettifica dei documenti contabili allegati al rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2021 al fine di adeguarli alle risultanze della certificazione attestante la effettiva perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (articolo 37-bis) e l'inclusione dei ristori ricevuti dall'erario per compensare le minori entrate connesse all'emergenza sanitaria ai fini del calcolo per determinare la situazione di deficit strutturale degli enti locali per gli anni 2020, 2021 e 2022;

    lo scorso 30 aprile è scaduto il termine per la presentazione dei rendiconti consuntivi degli enti locali; incombenza che, soprattutto, i piccoli comuni hanno difficoltà a rispettare;

    i comuni hanno visto negli ultimi anni una netta crescita nel numero e nel peso degli adempimenti contabili, a cui stanno cercando di far fronte, nonostante l'eccezionalità dell'ultimo biennio e la carenza strutturale di personale,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a riaprire i termini per la presentazione dei rendiconti consuntivi da parte degli enti locali.
9/3609/60. Varchi, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    a norma dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge in conversione, prevede che alle imprese dotate di contatore di potenza pari o superiore ai 16,5 kw è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta pari al 15 per cento sulla componente energia ove questa superi il 30 per cento di aumento di valore dall'anno 2019;

    molte piccole e medie imprese italiane, pur avendo consumi superiori ai 16,5 kw, a causa della conformazione dell'impresa divisa in più unità operative, o semplicemente in locali adiacenti o anche nello stesso locale, per scelte tecniche o industriali hanno installato più contatori di potenza complessiva pari o superiore ai 16,5 kw;

    la norma prevede il requisito di un contatore di 16,5 kw al fine di individuare il consumo di energia e quindi il peso di questi costi sulla produzione, ma tale requisito, se non meglio specificato, porta all'esclusione di aziende che hanno potenze anche notevolmente superiori ma frazionate in più contatori da 10,5 kw o anche inferiori;

    un'esclusione di tali imprese dal beneficio sarebbe totalmente contraria alle finalità perseguite dalla norma e creerebbe una evidente ingiustizia intervenendo sulla leale concorrenza tra imprese di fatto identiche per consumi e produzioni,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti pertinenti al fine di concedere il contributo straordinario a mezzo di credito d'imposta considerando ai fini della presenza del requisito dei 16,5 kw la somma dei kw dei contatori intestati all'impresa.
9/3609/61. Vinci, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure volte a contrastare il repentino aumento dei prezzi dei prodotti energetici con misure di contenimento dei costi per gli utenti di gas ed energia elettrica, misure in favore anche delle grandi imprese, incluse le «energivore», per il contenimento del costo dei carburanti e a beneficio del settore dell'autotrasporto;

    dopo i continui aggiustamenti al provvedimento in materia di cosiddetto Superbonus 110 per cento, il nuovo articolo 10-bis prevede che, nel caso di realizzazione di lavori che abbiano un importo superiore a 516.000 euro e per i quali viene richiesta la possibilità di accedere al meccanismo, le imprese esecutrici debbono essere in possesso di particolari qualificazioni;

    in particolare, si prevede che, dal primo luglio 2023, per beneficiare dei bonus per lavori sopra i 516 mila euro, ci si dovrà rivolgere a imprese con la certificazione Soa, finora necessaria alle aziende per partecipare alle gare d'appalto per i lavori pubblici: dal primo gennaio le imprese dovranno dimostrare di aver fatto almeno richiesta agli enti certificatori e dal primo luglio sarà invece necessario aver ottenuto la certificazione Soa per poter effettuare lavori legati ai bonus edilizi;

    tale novella, oltre a rappresentare l'ennesima «barriera burocratica» nella travagliata storia degli ecobonus, facendo ripiombare nell'incertezza cittadini e imprese, che annegano in una giungla normativa nella quale hanno difficoltà a districarsi, rischia di tagliare fuori molte piccole e medie imprese che non hanno dimensioni e caratteristiche tali necessarie ad ottenere il certificato Soa; circa 180 per cento di micro e piccole imprese dal mercato della riqualificazione edilizia, come denunciato da Confartigianato e Cna, secondo le quali, peraltro «nel pubblico le Soa non hanno dimostrato particolare efficacia e non hanno alcuna utilità nel contrasto delle frodi. Unico effetto della norma: l'ennesimo rallentamento dell'esecuzione dei lavori e l'apertura di un business rilevante per le società che rilasciano attestazioni Soa»;

    se la ratio della disposizione era prevedere un'ulteriore tutela a fronte dell'aumento smisurato dei costi delle materie prime, l'effetto concreto dell'introduzione dell'obbligo di Soa avrà, invece, l'effetto opposto, nel migliore dei casi, di aumentare i costi, se non di bloccare l'intero mercato delle costruzioni, posto che tale obbligo è stato imposto anche alle imprese subappaltatrici,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge in esame in materia di certificazione Soa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a non escludere aprioristicamente dall'accesso ai benefìci di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le piccole e medie imprese;

   ad assumere ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, al fine di riconoscere il profilo professionale ed i requisiti delle imprese edili.
9/3609/62. Prisco, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure volte a contrastare il repentino aumento dei prezzi dei prodotti energetici con misure di contenimento dei costi per gli utenti di gas ed energia elettrica, misure in favore anche delle grandi imprese, incluse le «energivore», per il contenimento del costo dei carburanti e a beneficio del settore dell'autotrasporto;

    dopo i continui aggiustamenti al provvedimento in materia di cosiddetto Superbonus 110 per cento, il nuovo articolo 10-bis prevede che, nel caso di realizzazione di lavori che abbiano un importo superiore a 516.000 euro e per i quali viene richiesta la possibilità di accedere al meccanismo, le imprese esecutrici debbono essere in possesso di particolari qualificazioni;

    in particolare, si prevede che, dal primo luglio 2023, per beneficiare dei bonus per lavori sopra i 516 mila euro, ci si dovrà rivolgere a imprese con la certificazione Soa, finora necessaria alle aziende per partecipare alle gare d'appalto per i lavori pubblici: dal primo gennaio le imprese dovranno dimostrare di aver fatto almeno richiesta agli enti certificatori e dal primo luglio sarà invece necessario aver ottenuto la certificazione Soa per poter effettuare lavori legati ai bonus edilizi;

    tale novella, oltre a rappresentare l'ennesima «barriera burocratica» nella travagliata storia degli ecobonus, facendo ripiombare nell'incertezza cittadini e imprese, che annegano in una giungla normativa nella quale hanno difficoltà a districarsi, rischia di tagliare fuori molte piccole e medie imprese che non hanno dimensioni e caratteristiche tali necessarie ad ottenere il certificato Soa; circa 180 per cento di micro e piccole imprese dal mercato della riqualificazione edilizia, come denunciato da Confartigianato e Cna, secondo le quali, peraltro «nel pubblico le Soa non hanno dimostrato particolare efficacia e non hanno alcuna utilità nel contrasto delle frodi. Unico effetto della norma: l'ennesimo rallentamento dell'esecuzione dei lavori e l'apertura di un business rilevante per le società che rilasciano attestazioni Soa»;

    se la ratio della disposizione era prevedere un'ulteriore tutela a fronte dell'aumento smisurato dei costi delle materie prime, l'effetto concreto dell'introduzione dell'obbligo di Soa avrà, invece, l'effetto opposto, nel migliore dei casi, di aumentare i costi, se non di bloccare l'intero mercato delle costruzioni, posto che tale obbligo è stato imposto anche alle imprese subappaltatrici,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge in esame in materia di certificazione Soa, al fine di valutare di adottare ulteriori iniziative normative volte a non escludere aprioristicamente dall'accesso ai benefìci di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le piccole e medie imprese;

   a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, al fine di riconoscere il profilo professionale ed i requisiti delle imprese edili.
9/3609/62. (Testo modificato nel corso della seduta)Prisco, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    l'aumento del prezzo del gas naturale ha mostrato la necessità di interventi mirati a supporto dei settori particolarmente esposti alle conseguenze degli incrementi dei costi;

    molto è stato fatto, ma residuano ancora diversi accorgimenti che è possibile apportare ai diversi interventi normativi affinché gli stessi, o i prossimi sul tema, siano maggiormente incisivi e dirimenti della crisi affrontata dalle imprese;

    in questa ottica, un ulteriore ausilio può essere certamente l'utilizzo di un fondo Sace per sostenere le imprese e le garanzie che saranno chiamate a prestare per rimanere competitive sul mercato nazionale e internazionale;

    si potrebbe, pertanto, introdurre la possibilità per le imprese a prevalente consumo termico di richiedere una garanzia pubblica tramite il Fondo gestito da SACE S.p.A., nonché anticipare i benefici della misura ai soggetti assegnatari, in attesa che sia fisicamente disponibile il gas nazionale addizionale,

impegna il Governo:

   a predisporre interventi normativi affinché i clienti finali industriali a forte consumo di gas, che accedono alla procedura di acquisto del gas di estrazione nazionale di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 17 del 2022, possano accedere ad una garanzia pubblica tramite il Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, gestito da SACE S.p.A.;

   a predisporre interventi normativi affinché i soggetti aggiudicatari possano richiedere al Gruppo GSE misure anticipatorie finanziarie, che assicurino il beneficio di prezzo dei volumi di gas loro assegnati e ancora non disponibili, fino alla progressiva entrata in esercizio delle nuove produzioni incrementali.
9/3609/63. Fiorini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'aumento del prezzo del gas naturale ha mostrato la necessità di interventi mirati a supporto dei settori particolarmente esposti alle conseguenze degli incrementi dei costi;

    molto è stato fatto, ma residuano ancora diversi accorgimenti che è possibile apportare ai diversi interventi normativi affinché gli stessi, o i prossimi sul tema, siano maggiormente incisivi e dirimenti della crisi affrontata dalle imprese;

    in questa ottica, un ulteriore ausilio può essere certamente l'utilizzo di un fondo Sace per sostenere le imprese e le garanzie che saranno chiamate a prestare per rimanere competitive sul mercato nazionale e internazionale;

    si potrebbe, pertanto, introdurre la possibilità per le imprese a prevalente consumo termico di richiedere una garanzia pubblica tramite il Fondo gestito da SACE S.p.A., nonché anticipare i benefici della misura ai soggetti assegnatari, in attesa che sia fisicamente disponibile il gas nazionale addizionale,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di predisporre interventi normativi affinché i clienti finali industriali a forte consumo di gas, che accedono alla procedura di acquisto del gas di estrazione nazionale di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 17 del 2022, possano accedere ad una garanzia pubblica tramite il Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, gestito da SACE S.p.A.;

   a valutare l'opportunità di predisporre interventi normativi affinché i soggetti aggiudicatari possano richiedere al Gruppo GSE misure anticipatorie finanziarie, che assicurino il beneficio di prezzo dei volumi di gas loro assegnati e ancora non disponibili, fino alla progressiva entrata in esercizio delle nuove produzioni incrementali.
9/3609/63. (Testo modificato nel corso della seduta)Fiorini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure volte a contrastare il repentino aumento dei prezzi dei prodotti energetici con misure di contenimento dei costi per gli utenti di gas ed energia elettrica, misure in favore anche delle grandi imprese, incluse le «energivore», per il contenimento del costo dei carburanti e a beneficio dei settore dell'autotrasporto;

    in particolare, l'articolo 37 ha istituito, per l'anno 2022, un contributo straordinario a carico di soggetti operanti nel settore energetico, nella misura del 10 per cento dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021 (il cosiddetto «extraprofitto»), a esclusione dei soggetti che conseguono un incremento del saldo fino a 5 milioni di euro o, comunque, inferiore al 10 per cento;

    è preoccupante, infatti, la corsa al rialzo dei prezzi dei carburanti spinta dalle quotazioni del petrolio in forte aumento, rincari che sono diventati davvero insostenibili per famiglie e aziende, che stanno ancora facendo i conti con le conseguenze socio-economiche degli ultimi due anni di emergenza pandemica: secondo il Codacons si sta parlando mediamente di 570 euro annui a famiglia;

    l'invasione russa in Ucraina, però, è soltanto una delle cause dell'aumento dei prezzi, legato all'andamento di molti altri indicatori che a loro volta possono essere influenzati direttamente o indirettamente dal conflitto in corso; a incidere sui prezzo dei carburanti è sicuramente l'effetto del cambio tra euro e dollaro, ma oltre al prezzo netto del combustibile, che comprende anche i costi logistici del trasporto del carburante e il guadagno dei gestori della pompa di benzina, il prezzo finale della benzina è determinato soprattutto dalle accise, cioè dalle tasse, e l'Italia anche in questo settore detiene uno storico primato negativo: le accise in Italia sono tra le più alte dei Paesi europei;

    alcune di queste sono delle imposte di scopo, introdotte dai governi per raggiungere determinati obiettivi, alcuni dei quali risolti ormai da tempo come la ricostruzione dopo il disastro del Vajont del 1963, dopo l'alluvione di Firenze del 1966, il terremoto del Friuli del 1976, dell'Irpinia 1980 e molti altri; la terza componente è l'IVA, che si calcola sia sul prezzo del carburante netto sia sulle accise, di fatto una tassa sulla tassa;

    se allo stato attuale, però, il petrolio del Nord Europa è disponibile, così come quello iraniano, quello venezuelano, quello arabo e quello americano, e se i depositi di greggio sono strapieni visto che negli ultimi 24 mesi i vari lockdown hanno ridotto drasticamente la richiesta di questa preziosa materia prima; e, ancora, se il petrolio da cui e stata ricavata la benzina attuale e stato pompato, acquistato e raffinato con mesi di anticipo e, quindi, pagato a suo tempo di meno, Punica spiegazione plausibile ad aumenti così straordinari rimane un'azione speculativa;

    secondo numerosi analisti finanziari, il problema in Italia dipende innanzitutto dal fatto che Arera (l'ente pubblico che vigila sul mercato dell'energia elettrica e del gas naturale) fa riferimento ai dati del mercato spot sul gas naturale. L'aumento del prezzo sul mercato finanziario ha portato a un'induzione degli aumenti di prezzo nei consumi perché Arera prende questi dati in maniera quasi automatica, asettica, anche se questi sono staccati dal cosiddetto prezzo doganale, cioè quello relativo al gas fisico che passa nei gasdotti e sul quale vengono poi calcolate le accise;

    il sospetto, legittimo, è che ci sia stata una manipolazione del mercato TTF che mira a stravolgere gli equilibri geopolitici, in un'Europa in cui non è mai stata avanzata una proposta comune, ad esempio, su come fronteggiare la dipendenza dalle fonti fossili della Russia o stabilire un tetto massimo al prezzo del gas, per evitare nuove speculazioni;

    tale situazione gioca a sfavore dei cittadini, della piccola impresa locale, così come della media e grande impresa nazionale, facendo sprofondare in un baratro profondo l'economia locale e nazionale,

impegna il Governo:

   ad assumere ogni iniziativa di competenza al fine di farsi promotore – nei consessi europei – di una revisione dei criteri di determinazione del costo del gas affinché la quotazione di quest'ultimo non sia più legata al TTF, un indice fortemente volatile poiché influenzato dall'attività speculativa, e affinché il costo del gas rivenduto a cittadini e imprese si basi sull'effettivo costo di acquisto da parte degli operatori e intermediari, evitando quindi il ripetersi di dinamiche colpiscono fortemente famiglie e imprese generando dall'altro lato un notevole volume di extraprofitti frutto dell'adulterazione delle quotazioni dell'idrocarburo;

   a promuovere presso le competenti sedi internazionali l'attivazione di un'inchiesta per accertare se determinati soggetti abbiano stabilito cartelli e accordi.
9/3609/64. Rampelli, Mollicone, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure volte a contrastare il repentino aumento dei prezzi dei prodotti energetici con misure di contenimento dei costi per gli utenti di gas ed energia elettrica, misure in favore anche delle grandi imprese, incluse le «energivore», per il contenimento del costo dei carburanti e a beneficio dei settore dell'autotrasporto;

    in particolare, l'articolo 37 ha istituito, per l'anno 2022, un contributo straordinario a carico di soggetti operanti nel settore energetico, nella misura del 10 per cento dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021 (il cosiddetto «extraprofitto»), a esclusione dei soggetti che conseguono un incremento del saldo fino a 5 milioni di euro o, comunque, inferiore al 10 per cento;

    è preoccupante, infatti, la corsa al rialzo dei prezzi dei carburanti spinta dalle quotazioni del petrolio in forte aumento, rincari che sono diventati davvero insostenibili per famiglie e aziende, che stanno ancora facendo i conti con le conseguenze socio-economiche degli ultimi due anni di emergenza pandemica: secondo il Codacons si sta parlando mediamente di 570 euro annui a famiglia;

    l'invasione russa in Ucraina, però, è soltanto una delle cause dell'aumento dei prezzi, legato all'andamento di molti altri indicatori che a loro volta possono essere influenzati direttamente o indirettamente dal conflitto in corso; a incidere sui prezzo dei carburanti è sicuramente l'effetto del cambio tra euro e dollaro, ma oltre al prezzo netto del combustibile, che comprende anche i costi logistici del trasporto del carburante e il guadagno dei gestori della pompa di benzina, il prezzo finale della benzina è determinato soprattutto dalle accise, cioè dalle tasse, e l'Italia anche in questo settore detiene uno storico primato negativo: le accise in Italia sono tra le più alte dei Paesi europei;

    alcune di queste sono delle imposte di scopo, introdotte dai governi per raggiungere determinati obiettivi, alcuni dei quali risolti ormai da tempo come la ricostruzione dopo il disastro del Vajont del 1963, dopo l'alluvione di Firenze del 1966, il terremoto del Friuli del 1976, dell'Irpinia 1980 e molti altri; la terza componente è l'IVA, che si calcola sia sul prezzo del carburante netto sia sulle accise, di fatto una tassa sulla tassa;

    se allo stato attuale, però, il petrolio del Nord Europa è disponibile, così come quello iraniano, quello venezuelano, quello arabo e quello americano, e se i depositi di greggio sono strapieni visto che negli ultimi 24 mesi i vari lockdown hanno ridotto drasticamente la richiesta di questa preziosa materia prima; e, ancora, se il petrolio da cui e stata ricavata la benzina attuale e stato pompato, acquistato e raffinato con mesi di anticipo e, quindi, pagato a suo tempo di meno, Punica spiegazione plausibile ad aumenti così straordinari rimane un'azione speculativa;

    secondo numerosi analisti finanziari, il problema in Italia dipende innanzitutto dal fatto che Arera (l'ente pubblico che vigila sul mercato dell'energia elettrica e del gas naturale) fa riferimento ai dati del mercato spot sul gas naturale. L'aumento del prezzo sul mercato finanziario ha portato a un'induzione degli aumenti di prezzo nei consumi perché Arera prende questi dati in maniera quasi automatica, asettica, anche se questi sono staccati dal cosiddetto prezzo doganale, cioè quello relativo al gas fisico che passa nei gasdotti e sul quale vengono poi calcolate le accise;

    il sospetto, legittimo, è che ci sia stata una manipolazione del mercato TTF che mira a stravolgere gli equilibri geopolitici, in un'Europa in cui non è mai stata avanzata una proposta comune, ad esempio, su come fronteggiare la dipendenza dalle fonti fossili della Russia o stabilire un tetto massimo al prezzo del gas, per evitare nuove speculazioni;

    tale situazione gioca a sfavore dei cittadini, della piccola impresa locale, così come della media e grande impresa nazionale, facendo sprofondare in un baratro profondo l'economia locale e nazionale,

impegna il Governo:

   ad assumere ogni iniziativa di competenza al fine di farsi promotore – nei consessi europei – di una revisione dei criteri di determinazione del costo del gas affinché la quotazione di quest'ultimo non sia più legata al TTF, un indice fortemente volatile poiché influenzato dall'attività speculativa, e affinché il costo del gas rivenduto a cittadini e imprese si basi sull'effettivo costo di acquisto da parte degli operatori e intermediari, evitando quindi il ripetersi di dinamiche colpiscono fortemente famiglie e imprese generando dall'altro lato un notevole volume di extraprofitti frutto dell'adulterazione delle quotazioni dell'idrocarburo;

   a valutare l'opportunità di promuovere presso le competenti sedi internazionali l'attivazione di un'inchiesta per accertare se determinati soggetti abbiano stabilito cartelli e accordi.
9/3609/64. (Testo modificato nel corso della seduta)Rampelli, Mollicone, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 36 del provvedimento in esame reca Misure urgenti per la scuola e, in particolare, al comma 1, proroga sino al termine dell'anno scolastico gli effetti del cosiddetto «organico Covid» al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza sino al termine dell'anno scolastico 2021/2022;

    lo scorso febbraio, il Ministro Bianchi, nell'esporre la sua Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, in audizione presso la VII Commissione della Camera, ribadiva l'importanza e la necessità di una «riforma del sistema di reclutamento degli insegnanti», da realizzarsi entro giugno 2022, in conformità con le linee-guida della Commissione europea e al regolamento (UE) n. 241/2021, che, negli intenti, dovrebbe contribuire a inserire il sistema scolastico al centro della crescita del Paese e in una dimensione pienamente europea;

    l'annosa questione del reclutamento degli insegnanti ha acquisito valenza ancor più significativa, se letta in prospettiva, attraverso le difficoltà strutturali e, allo stesso tempo, emergenziali che il sistema d'istruzione nel suo complesso si è trovato ad affrontare nell'ultimo biennio, fortemente condizionato dalla pandemia da COVID-19;

    il Governo, con decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», ha disposto interventi per il reclutamento e la formazione del personale docente, con importanti ricadute sul piano delle assunzioni e dei percorsi di formazione iniziale e permanente degli insegnanti, senza alcun un preventivo confronto con le organizzazioni sindacali e in formale contrasto con le competenze attribuite alla stesse Organizzazioni in materia di istituiti di «partecipazione», con particolare riferimento alla formazione e il salario del personale, materie di competenza riservata alla libera contrattazione tra le parti sociali;

    le Organizzazione sindacali, dai Cobas alla Flc Cgil, dalla Cisl Scuola, alla Gilda, dalla Uil, allo Snals fino all'Anief, denunciano tra l'altro come il provvedimento introduca un lungo percorso abilitante per il reclutamento del personale docente, senza prevedere alcun processo di stabilizzazione per i circa duecentocinquantamila precari che avrebbero diritto ad un percorso riservato e preveda un sistema di formazione incentivata destinata a soppiantare la rivalutazione retributiva dell'intero personale docente, che da oltre tre anni attende il rinnovo del CCNL;

    lo stesso Governo con il «Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale» del 10 marzo 2021 si è impegnato a seguire il principio della «condivisione tra le parti», nell'affrontare i processi di riforma e innovazione della Pubblica Amministrazione,

impegna il Governo

ad aprire immediatamente un tavolo di trattativa con le Organizzazioni sindacali in merito alle norme per il reclutamento degli insegnanti, la stabilizzazione del personale precario e sul sistema di formazione e valorizzazione del personale docente della scuola.
9/3609/65. Menga, Romaniello, Paolo Nicolò Romano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 36 del provvedimento in esame reca Misure urgenti per la scuola e, in particolare, al comma 1, proroga sino al termine dell'anno scolastico gli effetti del cosiddetto «organico Covid» al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza sino al termine dell'anno scolastico 2021/2022;

    lo scorso febbraio, il Ministro Bianchi, nell'esporre la sua Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, in audizione presso la VII Commissione della Camera, ribadiva l'importanza e la necessità di una «riforma del sistema di reclutamento degli insegnanti», da realizzarsi entro giugno 2022, in conformità con le linee-guida della Commissione europea e al regolamento (UE) n. 241/2021, che, negli intenti, dovrebbe contribuire a inserire il sistema scolastico al centro della crescita del Paese e in una dimensione pienamente europea;

    l'annosa questione del reclutamento degli insegnanti ha acquisito valenza ancor più significativa, se letta in prospettiva, attraverso le difficoltà strutturali e, allo stesso tempo, emergenziali che il sistema d'istruzione nel suo complesso si è trovato ad affrontare nell'ultimo biennio, fortemente condizionato dalla pandemia da COVID-19;

    il Governo, con decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», ha disposto interventi per il reclutamento e la formazione del personale docente, con importanti ricadute sul piano delle assunzioni e dei percorsi di formazione iniziale e permanente degli insegnanti, senza alcun un preventivo confronto con le organizzazioni sindacali e in formale contrasto con le competenze attribuite alla stesse Organizzazioni in materia di istituiti di «partecipazione», con particolare riferimento alla formazione e il salario del personale, materie di competenza riservata alla libera contrattazione tra le parti sociali;

    le Organizzazione sindacali, dai Cobas alla Flc Cgil, dalla Cisl Scuola, alla Gilda, dalla Uil, allo Snals fino all'Anief, denunciano tra l'altro come il provvedimento introduca un lungo percorso abilitante per il reclutamento del personale docente, senza prevedere alcun processo di stabilizzazione per i circa duecentocinquantamila precari che avrebbero diritto ad un percorso riservato e preveda un sistema di formazione incentivata destinata a soppiantare la rivalutazione retributiva dell'intero personale docente, che da oltre tre anni attende il rinnovo del CCNL;

    lo stesso Governo con il «Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale» del 10 marzo 2021 si è impegnato a seguire il principio della «condivisione tra le parti», nell'affrontare i processi di riforma e innovazione della Pubblica Amministrazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di aprire immediatamente un tavolo di trattativa con le Organizzazioni sindacali in merito alle norme per il reclutamento degli insegnanti, la stabilizzazione del personale precario e sul sistema di formazione e valorizzazione del personale docente della scuola.
9/3609/65. (Testo modificato nel corso della seduta)Menga, Romaniello, Paolo Nicolò Romano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca un complesso sistema di disposizioni diretto ad assicurare una risposta alle problematiche economiche ed umanitarie derivanti dalla crisi ucraina;

    in particolare, per quanto riguarda le misure di natura finanziaria, anzitutto il provvedimento interviene sulla disciplina dei poteri speciali del Governo (cosiddetti golden power), precisando che il potere di veto può essere esercitato con riferimento a tutte le delibero, atti od operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi. Viene inoltre ride finita la disciplina degli obblighi di notifica che assistono l'esercizio dei poteri speciali e assoggettata agli obblighi di notifica anche la costituzione di imprese di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale; si ride finisce la disciplina degli obblighi di notifica per gli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 2020; sono previste misure di potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione all'attività connessa all'esercizio dei poteri speciali;

    il Governo ha rafforzato la disciplina sui poteri speciali che serve a tutelare asset ritenuti strategici dalle incursioni straniere, estendendolo anche alle «concessioni di grande derivazione idroelettrica» con la specifica che i poteri speciali potranno essere esercitati dallo Stato anche nei casi in cui l'affidamento sia di competenza regionale;

    la novella è stata descritta come uno scudo inviolabile per proteggere i nostri asset in campo energetico dagli speculatori internazionali;

    l'Italia è l'unico Paese Ue che ha introdotto procedure di concorrenza aperta sui rinnovi delle concessioni idroelettriche, ed è evidente che l'apertura unilaterale del mercato da parte di un singolo Stato membro – facendo cadere il principio di reciprocità ed omogeneità – determinerà di fatto regole da mercato asimmetrico, con la potenziale perdita di parte dell'enorme patrimonio idroelettrico italiano; un rischio denunciato a più riprese non solo dagli operatori del settore, ma dallo stesso Copasir, che in un documento del gennaio scorso ha messo in guardia dall'apertura delle gare a società estere in uno degli ambiti in cui l'Italia presenta un notevole vantaggio competitivo, con il conseguente indebolimento del nostro sistema industriale: questo in un momento in cui è assolutamente necessario garantire la sicurezza energetica nazionale a causa delle tensioni culminate con la guerra in Ucraina;

    indire gare ad evidenza pubblica per riassegnare strategiche concessioni idroelettriche mentre nel resto d'Europa vige il protezionismo è a tutti gli effetti un atto contrario all'interesse nazionale, visto peraltro che le procedure di infrazione comunitarie sono state rimosse;

    il rinnovo delle concessioni diventa dunque un passaggio sempre più cruciale nell'attuale crisi degli approvvigionamenti, sia perché l'idroelettrico è a nullo impatto ambientale, sia perché assicura una produzione totalmente nazionale;

    se l'obiettivo è tutelare l'interesse nazionale e strategico del settore idroelettrico, il golden power applicato a valle di gare europee su singole concessioni rischia di rivelarsi uno strumento quantomeno inefficace: ad oggi, le notifiche in operazioni di acquisizioni o fusioni di asset idroelettrici non hanno, infatti, mai portato a esiti negativi e, salvo che non si tratti di fondi sovrani di Paesi non democratici oggetto di sanzioni, appare alquanto complicato che il Governo, a valle di gara, possa opporre esito negativo all'affidamento di singole concessioni a operatori di Paesi stranieri, anche extra-Ue, in cui non c garantita la reciprocità;

    nel 2021 i procedimenti di esame sul golden power sono stati 496 e solo sei sono quelli che negli ultimi anni si sono conclusi con il veto,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad apportare i necessari correttivi alla disciplina del golden power allo scopo di proteggere, senza indebolire, la competitività del sistema produttivo nazionale.
9/3609/66. Giovanni Russo, Caretta.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad apportare i necessari correttivi alla disciplina del golden power allo scopo di proteggere, senza indebolire, gli asset strategici essenziali per la competitività del sistema produttivo nazionale.
9/3609/66. (Testo modificato nel corso della seduta)Giovanni Russo, Caretta.


   La Camera,

   premesso che,

    l'articolo 10, comma 2 del decreto-legge in esame modifica l'articolo 3, comma 1, decimo periodo del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, disponendo che le risorse derivanti dai fondi confiscati alla famiglia Riva e acquisite dalla gestione commissariale di Uva S.p.A. in amministrazione straordinaria – a titolo di prezzo di sottoscrizione di apposito prestito obbligazionario – siano destinate, nel limite massimo di 150 milioni di euro, – con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia – a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi in house dello Stato;

    tale norma riproduce una disposizione di contenuto pressoché analogo prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, abrogato dalla legge n. 1 del 25 febbraio 2022 a seguito dell'approvazione di diversi emendamenti soppressivi nel corso dell'esame in sede referente presso le commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera;

    nell'esprimere forte censura e disapprovazione nei confronti della scelta del governo che rappresenta uno scippo alla città di Taranto, si segnala che a differenza della relazione illustrativa all'articolo 21 del decreto-legge n. 228/2021, la relazione illustrativa del presente decreto all'articolo 10 non motiva l'adozione del provvedimento, ma riporta pedissequamente il contenuto della norma;

    come rilevato dal parere della commissione Affari Costituzionali della Camera, risulta opportuno approfondire i presupposti di necessità e urgenza della suddetta disposizione, alla luce dell'abrogazione in sede di conversione di una norma dalla finalità analoga contenuta in un decreto-legge approvato meno di quattro mesi fa,

impegna il Governo

a inviare alle Camere entro dieci giorni dalla conversione del presente decreto una relazione in cui si motivano in dettaglio i presupposti di necessità e urgenza dell'articolo 10, comma 2.
9/3609/67. Brescia, Federico, D'Ippolito, Zolezzi, Traversi, Vianello, D'Ettore, D'Attis, Zanichelli.


   La Camera,

   premesso che,

    l'articolo 10, comma 2 del decreto-legge in esame modifica l'articolo 3, comma 1, decimo periodo del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, disponendo che le risorse derivanti dai fondi confiscati alla famiglia Riva e acquisite dalla gestione commissariale di Uva S.p.A. in amministrazione straordinaria – a titolo di prezzo di sottoscrizione di apposito prestito obbligazionario – siano destinate, nel limite massimo di 150 milioni di euro, – con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia – a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi in house dello Stato;

    tale norma riproduce una disposizione di contenuto pressoché analogo prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, abrogato dalla legge n. 1 del 25 febbraio 2022 a seguito dell'approvazione di diversi emendamenti soppressivi nel corso dell'esame in sede referente presso le commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera,

impegna il Governo

a inviare alle Camere tempestivamente una relazione in cui si motivano in dettaglio le ragioni delle scelte di cui alla disposizione richiamata in premessa; a reperire, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, tutte le risorse aggiuntive necessarie per gli interventi di bonifica programmati qualora le risorse attualmente stanziate risultassero insufficienti.
9/3609/67. (Testo modificato nel corso della seduta)Brescia, Federico, D'Ippolito, Zolezzi, Traversi, Vianello, D'Ettore, D'Attis, Zanichelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 21 del 2022, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi bellica, già approvato dal Senato, contiene una molteplicità di disposizioni rese necessarie per contenere i prezzi dell'energia e fronteggiare la situazione di eccezionale instabilità causata dal conflitto in Ucraina, i cui effetti per il sistema economico e produttivo italiano, hanno già determinato una revisione delle stime di crescita del prodotto interno lordo, ridotte al 2,4 per cento nel 2022 e al 1,9 nel 2023;

    al riguardo il provvedimento, prevede numerosi interventi sia di natura fiscale, che finanziaria, destinando quante più risorse possibili al finanziamento di interventi mirati a sostegno delle famiglie e delle imprese, nonché per accelerare fortemente la transizione verso l'energia pulita e di aumentare l'indipendenza energetica dell'Europa e in particolare dalla Russia;

    fra le diverse misure d'incentivo che non hanno trovato spazio nel testo in oggetto in quanto saranno oggetto dei decreti-legge di prossima emanazione da parte del Governo, (in particolare del cosiddetto decreto-legge aiuti) si evidenzia la necessità di sostenere, all'interno del quadro economico e produttivo nazionale, le imprese del settore immobiliare, che detengono e trasferiscono immobili, che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas climalteranti e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili, attraverso lavori di riqualificazione e di miglioramento della prestazione energetica, realizzati da soggetti professionali, in coerenza peraltro, con i principi stabiliti dagli accordi internazionali del Green Deal europeo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nei provvedimenti di prossima emanazione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, l'introduzione di misure di premialità, in favore delle imprese del settore in premessa citato, al fine di ridurre le aliquote della tassazione per i trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricati residenziali, a condizione che effettuino lavori di riqualificazione, realizzati da soggetti professionali che detengono e trasferiscono gli immobili, che concorrono al raggiungimento delle finalità in premessa richiamate.
9/3609/68. Martinciglio.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in questione, all'articolo 37, prevede che, al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito, per l'anno 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, determinato ai sensi del presente articolo, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti;

   considerato che:

    l'attuale situazione geopolitica nel continente europeo ha contribuito fortemente a determinare un aumento dei costi legati alla produzione, distribuzione e commercio dell'energia. Conseguentemente, si sono aggravati gli oneri economici per gli utenti, costretti a fronteggiare incrementi delle tariffe senza precedenti negli ultimi decenni. Per questi motivi, è indispensabile implementare quanto disposto dall'articolo 37. Quest'ultimo ha sicuramente introdotto un contributo, a titolo di prelievo solidaristico straordinario, dovuto per l'anno 2022, a cui sono tenuti i produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi che hanno beneficiato di extra profitti, a causa dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore. Tuttavia, i fini solidaristici della norma possono essere meglio perseguiti attraverso un aumento del contributo straordinario di cui all'articolo 37, elevando la quota di tassazione degli extraprofitti di cui hanno beneficiato i produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di provvedimenti finalizzati ad elevare la quota di tassazione degli extraprofitti conseguiti dai produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas, nonché di prodotti petroliferi, in maniera tale da poter disporre di risorse destinabili al contenimento dei costi legati all'energia, sia per le famiglie che per le imprese.
9/3609/69. Maraia.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per contrastare gli effetti della crisi economica ed umanitaria innescata dallo scoppio del conflitto ucraino;

    in particolare il provvedimento reca misure per il contenimento dell'aumento dei prezzi dell'energia e dei carburanti e di sostegno alle imprese e ai cittadini colpiti da tali incrementi;

    si inserisce in questo contesto quanto previsto ai sensi dell'articolo 7, commi 1-4, il quale rafforza le attribuzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, commi 198-203 della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), successivamente modificati ed integrati dall'articolo 5 del decreto-legge n. 112 del 2008 e dall'articolo 23 della legge n. 99 del 2009;

    in particolare il citato articolo 7, commi 1-4, interviene sul potere del Garante di convocare le imprese e le associazioni interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato, prevedendo che lo stesso Garante possa richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo, pena una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro fino ad un massimo di euro 200.000 euro. Analoga sanzione si applica nel caso siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri. In relazione al potenziamento dell'attività del Garante viene disposta, dunque, l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un'apposita Unità di missione, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero e potenziamento della pianta organica;

    nel 2021 l'economia italiana ha iniziato ad intraprendere un significativo percorso di crescita che ha garantito al sistema Paese di qualificarsi come uno dei leader in Europa nel superamento della crisi economica indotta dalla pandemia da COVID-19. Il tasso di crescita del PIL per il 2021 è stato pari al 6,5 per cento in rapporto all'anno precedente, superiore al 5,2 per cento medio registrato sia per i paesi dell'Area Euro sia per l'intera Unione Europea;

    tra gli effetti della crescita economica si segnala quello sull'andamento dei prezzi al consumo, in ordine al quale nel 2021 si registra un incremento dell'1,9 per cento rispetto al 2020, che rappresenta l'aumento più ampio dal 2012, e che nel primo bimestre del 2022 ha evidenziato segnali di accelerazione della dinamica inflazionistica;

    l'incremento dell'inflazione registrata a partire dal 2022, così come evidenziato dalle statistiche ISTAT, si deve principalmente ai prezzi dei beni, che registrano un aumento del 8,6 per cento su base annua, mentre la crescita dei prezzi dei servizi è del 1,8 per cento;

    le tensioni geopolitiche e nei rapporti diplomatici internazionali legati all'escalation della crisi russo ucraina hanno prodotto l'accelerazione dei prezzi dei beni nel mese di febbraio 2022, imputabile prevalentemente ai prodotti energetici che sono cresciuti del 45,9 per cento rispetto all'anno precedente (+6,3 per cento rispetto al mese precedente), trainanti dalla componente non regolamentata che ha registrato un aumento annuo del +31,3 per cento (+8,3 per cento rispetto al mese precedente). In particolare, si noti l'incremento dei prezzi rispetto al mese di gennaio di: energia elettrica mercato libero (+23,8 per cento); gasolio per i mezzi di trasporto (+5,8 per cento); gasolio per riscaldamento (+5,0 per cento);benzina (+4,8 per cento). Oltre ai prodotti energetici nello stesso periodo si segnala un aumento delle materie prime agricole, dell'acciaio, della ghisa e del nickel;

    in tale scenario, fortemente condizionato dal mutarsi degli equilibri geopolitici internazionali, la funzione pubblica di sorveglianza dei prezzi ha acquisito una rilevanza ancor più strategica, in quanto deve rispondere prontamente a fenomeni speculativi e distorsivi in uno scenario di forte volatilità dei prezzi, con l'obiettivo ultimo di rafforzare la concorrenza nel mercato e difendere il potere d'acquisto dei consumatori;

    come segnalato in occasione dell'audizione lo scorso 29 marzo presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti dallo stesso Garante, l'entrata in vigore delle disposizioni in materia del rafforzamento dei poteri dell'Autorità contenute nel decreto-legge n. 21 del 2022 in esame ha avuto un immediato ed obiettivo impatto positivo sulla riduzione dei prezzi praticati al consumatore e comunicati all'Osservatorio dei Prezzi Carburanti del Ministero dello Sviluppo economico;

    sempre nel corso della citata audizione il Garante ha altresì fatto un quadro delle numerose iniziative avviate al fine di potenziare le attività di controllo, monitoraggio e verifica finalizzate a sovraintendere l'andamento dei prezzi dei beni e dei servizi: tra queste quella relativa ad una attività reportistica mensile funzionale alla segnalazione delle dinamiche e delle eventuali anomalie dei prezzi al Ministro dello sviluppo economico il quale può provvedere alla formulazione di segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di proposte normative,

impegna il Governo

a valutare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di predisporre idonee e tempestive iniziative finalizzate a garantire un'adeguata tutela dei consumatori e lo svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le imprese, anche attraverso l'istituzione di una banca dati informatica sull'andamento dei prezzi dei beni e dei servizi di largo consumo – come strumento di supporto ad una più efficace azione di analisi da parte del Garante per la sorveglianza dei prezzi e di rafforzamento delle attribuzioni del Garante stesso operato ai sensi dell'articolo 7, commi 1-4 del provvedimento in esame – attraverso la quale siano rese fruibili analisi e letture integrate dei vari mercati e siano sviluppati strumenti di monitoraggio, predittivi ed analitici propedeutici alle azioni e agli interventi del Garante.
9/3609/70. Alemanno.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 34, del decreto-legge oggetto di conversione, modificato durante l'esame al Senato, introduce la possibilità, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 4 marzo 2023, in deroga alla normativa vigente, dell'esercizio temporaneo dell'attività sul territorio nazionale da parte dei professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 e in possesso delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario;

    la finalità della norma è agevolare l'ingresso in Italia dei cittadini ucraini in fuga a causa della situazione bellica in atto e disporre per essi l'autorizzazione all'esercizio temporaneo della propria professione;

    i punti di pronto soccorso su tutto il territorio nazionale versano in una situazione drammatica a causa della carenza di medici e a fronte di circa venti milioni di accessi all'anno;

    secondo dati più aggiornati, ad oggi nei punti di pronto soccorso mancano circa quattromila medici, che rappresentano il 30 per cento della struttura organica necessaria per farli funzionare adeguatamente, e diecimila infermieri;

    la crisi dei punti di pronto soccorso non solo segna il calo della qualità dell'assistenza medica nelle situazioni di emergenza ma si intreccia con altre due gravi criticità che oggi gravano sul Servizio sanitario nazionale: la crisi strutturale della medicina del territorio, per la quale il pronto soccorso si trova spesso a sopperire alle carenze dell'assistenza territoriale e l'abbandono della medicina di prevenzione;

    l'UOC di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero «Gravina e Santo Pietro» di Caltagirone sopporta, ormai da troppo tempo, una inaccettabile e gravissima carenza di personale, ampiamente documentata dagli organi di stampa;

    quelle denunciate al P.O. di Caltagirone rappresentano situazioni che in molti UOC di Pronto Soccorso accadono con drammatica frequenza in tutta la Sicilia,

impegna il Governo

ad avviare quanto prima idonei percorsi di integrazione a favore dei cittadini di nazionalità ucraina presenti in Italia e in possesso delle qualifiche indicate nella normativa, inserendoli nelle strutture sanitarie segnalate dalle Regioni, per i quali sussistano ancora gravi carenze di personale medico e sanitario nei Pronto Soccorso.
9/3609/71. Rizzo, Roberto Rossini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 34, del decreto-legge oggetto di conversione, modificato durante l'esame al Senato, introduce la possibilità, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 4 marzo 2023, in deroga alla normativa vigente, dell'esercizio temporaneo dell'attività sul territorio nazionale da parte dei professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 e in possesso delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario;

    la finalità della norma è agevolare l'ingresso in Italia dei cittadini ucraini in fuga a causa della situazione bellica in atto e disporre per essi l'autorizzazione all'esercizio temporaneo della propria professione;

    i punti di pronto soccorso su tutto il territorio nazionale versano in una situazione drammatica a causa della carenza di medici e a fronte di circa venti milioni di accessi all'anno;

    secondo dati più aggiornati, ad oggi nei punti di pronto soccorso mancano circa quattromila medici, che rappresentano il 30 per cento della struttura organica necessaria per farli funzionare adeguatamente, e diecimila infermieri;

    la crisi dei punti di pronto soccorso non solo segna il calo della qualità dell'assistenza medica nelle situazioni di emergenza ma si intreccia con altre due gravi criticità che oggi gravano sul Servizio sanitario nazionale: la crisi strutturale della medicina del territorio, per la quale il pronto soccorso si trova spesso a sopperire alle carenze dell'assistenza territoriale e l'abbandono della medicina di prevenzione;

    l'UOC di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero «Gravina e Santo Pietro» di Caltagirone sopporta, ormai da troppo tempo, una inaccettabile e gravissima carenza di personale, ampiamente documentata dagli organi di stampa;

    quelle denunciate al P.O. di Caltagirone rappresentano situazioni che in molti UOC di Pronto Soccorso accadono con drammatica frequenza in tutta la Sicilia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare quanto prima idonei percorsi di integrazione a favore dei cittadini di nazionalità ucraina presenti in Italia e in possesso delle qualifiche indicate nella normativa, inserendoli nelle strutture sanitarie segnalate dalle Regioni, per i quali sussistano ancora gravi carenze di personale medico e sanitario nei Pronto Soccorso.
9/3609/71. (Testo modificato nel corso della seduta)Rizzo, Roberto Rossini.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 21 del 2022, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, già approvato dal Senato, contiene una pluralità di disposizioni finalizzate a sostenere il mercato energetico, le famiglie e le imprese, oltre che una serie di misure settoriali, volte a favorire l'economia reale e la domanda interna;

    il provvedimento d'urgenza in particolare, introduce attraverso il Titolo III, misure di sostegno alle imprese, stabilendo la cedibilità dei crediti d'imposta utilizzabili entro il 31 dicembre 2022, riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale, stabiliti dagli articoli 15 del decreto-legge n. del 2022 e dall'articolo 4 del decreto-legge n. 17 del 2022, nonché dal contributo alle imprese gasivore per il primo trimestre 2022, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 17 del 2022;

    al riguardo, si evidenzia come, le note difficoltà sorte nella gestione della cedibilità dei crediti d'imposta, introdotto con il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 cosiddetto decreto-legge Rilancio, con particolare riferimento agli incentivi fiscali relativi al cosiddetto superbonus 110 per cento, (per rendere più efficienti e sicure le abitazioni, nonché per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, cosiddetto bonus facciate) hanno mutato nel corso del recente passato, la cornice normativa nella quale sono stati inizialmente ridotti i passaggi della cedibilità fiscale e di frazionamento per controllare più semplicemente, la tracciabilità degli incentivi previsti; a tal fine, le misure correttive del Governo, rese necessarie per contrastare i comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano la fruizione diretta, (ovvero tramite la cessione del credito o lo sconto in fattura) al fine di potenziare i sistemi di controllo e di verifica della trasparenza dei crediti fiscali riconosciuti dallo Stato, confermano l'affidabilità del percorso intrapreso e allo stesso tempo, rafforzano la convinzione della condivisione della misura normativa, anche in merito alle potenzialità economiche della circolazione dei crediti fiscali, quale corrispettivo di prestazioni o di servizi;

    in tale ambito, la tecnologia blockchain, la cui innovazione a distanza di anni, ha consentito la realizzazione di soluzioni informatiche, tese a incrementare la trasparenza e la tracciabilità di asset informatici, (in grado di garantire adeguati requisiti di sicurezza e verificabilità) può rappresentare un valore aggiunto all'interno dei sistemi infrastrutturali informatici previsti dall'Agenzia delle entrate, nell'ambito della funzionalità della «Piattaforma cessione crediti», con la quale i soggetti titolari di crediti d'imposta cedibili, possano inserire ulteriori elementi di tracciabilità degli interventi sottostanti i crediti d'imposta (come ad esempio i riferimenti dei soggetti che ne hanno assunto specifiche responsabilità nel processo di asseverazione tecnica e fiscale) nonché tracciare le eventuali cessioni/recessioni a soggetti terzi successivamente comunicate all'Agenzia, ai sensi delle disposizioni pro tempore vigenti;

    risulta pertanto necessario, ad avviso dello scrivente, affiancare alle misure già vigenti, una solida infrastruttura tecnologica per la circolazione dei crediti fiscali, affinché possa risultare versatile e funzionale, anche per ulteriori possibili future applicazioni legate al riconoscimento e all'utilizzo e la circolazione di crediti fiscali come previsto anche dallo strumento del cosiddetto cashback fiscale, strumento introdotto nella discussione del disegno di legge di delega fiscale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel corso dei prossimi provvedimenti, l'introduzione di una norma ad hoc, volta ad affiancare agli interventi già previsti in materia, la tecnologia blockchain, per incrementare i livelli di sicurezza e di trasparenza nella circolazione dei crediti fiscali riconosciuti ai beneficiari delle misure oggetto del presente decreto-legge, nonché del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 in materia d'incentivazione per l'edilizia, consentendo anche all'interno del sistema bancario e finanziario, di operare in condizioni più efficienti, rapide e sicure nei meccanismi della cessione.
9/3609/72. Zanichelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il Capo II introduce importanti misure in materia di cybersicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici e approvvigionamento di materie prime critiche e nello specifico, l'articolo 29 reca disposizioni concernenti la diversificazione delle dotazioni informatiche delle pubbliche amministrazioni;

    il rapido evolversi dello scenario di minaccia agli interessi nazionali nello spazio cibernetico, anche conseguente il conflitto ucraino, pone infatti la necessità di migliorare il livello di protezione delle nostre realtà strategiche, nonché di rafforzare la resilienza cibernetica del Paese; in questo contesto, il progetto di Polo Strategico Nazionale (PSN) di cui all'art. 35 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, persegue l'obiettivo fondamentale di dotare la Pubblica Amministrazione di tecnologie e infrastrutture cloud che possano beneficiare delle più alte garanzie di affidabilità, resilienza e indipendenza;

    l'obiettivo del Polo è di ospitare i dati ed i servizi critici e strategici di tutte le amministrazioni centrali (circa 200), delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e delle principali amministrazioni locali (Regioni, città metropolitane, comuni con più di 250 mila abitanti);

    A tal fine, il 28 gennaio di quest'anno è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento, mediante un contratto di partenariato pubblico-privato, della realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale, all'interno della quale l'ATI costituita da TIM, CDP Equity, Leonardo e Sogei, risulta quale soggetto «promotore» ai sensi dell'articolo 183, comma 15, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con conseguente diritto di prelazione;

   considerato che:

    la genesi dell'iter di gara è stato caratterizzato da un percorso travagliato, con ritardi rispetto agli annunci di avvio del bando, il ritiro in corsa dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e soprattutto le anomalie legate alla presenza di SOGEI all'interno della cordata selezionata quale soggetto promotore: Sogei, società in-house del MEF, risultava infatti già stata individuata, ai sensi dell'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, quale soggetto incaricato della realizzazione di uno dei poli strategici per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali;

    per ovviare a tale anomalia, il Governo ha infatti ritenuto di sopprimere, con successivo decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la disposizione del 2012 che individuava Sogei quale attore privilegiato nel settore del cloud pubblico;

    alla luce di questo percorso travagliato e considerata la strategici dell'infrastruttura, in coerenza con quanto previsto dalla mozione n. 1-00424 approvata dalla Camera dei deputati l'11 gennaio 2022 con la quale si chiede al Governo di informare le competenti Commissioni parlamentari sull'espletamento delle procedure relative al Polo strategico nazionale, si rende necessario rafforzare il coinvolgimento del Parlamento per assicurare piena trasparenza e una costante informazione sulla procedura di gara nonché vigilanza continuativa sulla realizzazione del Polo,

impegna il Governo:

   ad assicurare alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'espletamento delle procedure di gara per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale entro 30 giorni dall'aggiudicazione della medesima;

   a garantire che il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale riferisca alle Camere, una volta consolidata l'aggiudicazione della gara, ogni sei mesi sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alla realizzazione del PSN e sul livello di adesione della Pubblica amministrazione all'infrastruttura.
9/3609/73. Liuzzi, Zanichelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il Capo II introduce importanti misure in materia di cybersicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici e approvvigionamento di materie prime critiche;

    nello specifico, l'articolo 29 reca disposizioni concernenti la diversificazione delle dotazioni informatiche delle pubbliche amministrazioni, al fine di prevenire i rischi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, con particolare riferimento ai rischi derivanti dalla possibilità della mancata fornitura dei necessari strumenti ed aggiornamenti da parte di aziende produttrici legate alla Federazione Russa, nonché al fine di prevenire possibili pregiudizi per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico;

    il rapido evolversi dello scenario di minaccia agli interessi nazionali nello spazio cibernetico, anche conseguente il conflitto ucraino, pone infatti la necessità di migliorare il livello di protezione delle nostre realtà strategiche, nonché di rafforzare la resilienza cibernetica del Paese; in questo contesto, il progetto di Polo Strategico Nazionale (PSN) di cui all'articolo 35 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, persegue l'obiettivo fondamentale di dotare la Pubblica Amministrazione di tecnologie e infrastrutture cloud che possano beneficiare delle più alte garanzie di affidabilità, resilienza e indipendenza;

    l'obiettivo del Polo è di ospitare i dati ed i servizi critici e strategici di tutte le amministrazioni centrali (circa 200), delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e delle principali amministrazioni locali (Regioni, città metropolitane, comuni con più di 250 mila abitanti);

    a tal fine, il 28 gennaio di quest'anno è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento, mediante un contratto di partenariato pubblico-privato, della realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale, all'interno della quale l'ATI costituita da TIM, CDP Equity, Leonardo e Sogei, risulta quale soggetto «promotore» ai sensi dell'articolo 183, comma 15, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con conseguente diritto di prelazione;

    la genesi dell'iter di gara è stato caratterizzato da un percorso travagliato, con ritardi rispetto agli annunci di avvio del bando, il ritiro in corsa dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e soprattutto le anomalie legate alla presenza di SOGEI all'interno della cordata selezionata quale soggetto promotore;

    si tratta dell'infrastruttura strategicità, in coerenza con quanto previsto dalla mozione n. 1-00424 approvata dalla Camera dei deputati l'11 gennaio 2022 con la quale si chiede al Governo di informare le competenti Commissioni parlamentari sull'espletamento delle procedure relative al Polo strategico nazionale, si rende necessario rafforzare il coinvolgimento del Parlamento per assicurare piena trasparenza e una costante informazione sulla procedura di gara nonché vigilanza continuativa sulla realizzazione del Polo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di presentare alle competenti Commissioni parlamentari, entro 30 giorni dall'aggiudicazione della gara per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale, una relazione sull'espletamento delle procedure di gara stessa, nonché a garantire che il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale riferisca alle Camere ogni sei mesi sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alla realizzazione del PSN e sul livello di adesione della Pubblica amministrazione all'infrastruttura.
9/3609/73. (Testo modificato nel corso della seduta)Liuzzi, Zanichelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, reca misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina;

    tra le differenti misure trattate il provvedimento contiene disposizioni sull'approvvigionamento di materie prime critiche, demandando a un decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, l'individuazione delle materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica;

    i significativi aumenti di prezzo delle materie prime, verificatisi sin dai primi mesi del 2021, stanno mettendo in difficoltà numerosissime imprese a livello nazionale colpendo in modo particolare anche le attività di ricostruzione;

    inoltre, migliaia di imprese del comparto delle opere stradali, civili e industriali da oltre un anno e mezzo hanno lanciato l'allarme sul rischio di fallimento dell'attuazione del PNRR, e con esso di fatto anche del nostro Paese, se non si dovesse procedere ad un riequilibrio delle prestazioni contrattuali a causa dello stravolgimento delle condizioni economiche del mercato;

    l'evento bellico ucraino ha ulteriormente aggravato la situazione a tal punto che oggi il costo e la reperibilità delle materie prime e delle lavorazioni è totalmente fuori controllo, tanto da determinare un concreto rischio di non poter programmare la realizzazione di migliaia di opere pubbliche e private. Siamo intorno ad una media di aumento dei fattori della produzione di oltre il 35 per cento;

    i contratti in corso di esecuzione non potranno essere portati a termine, mentre per i nuovi appalti esiste il rischio concreto che i cantieri non aprano i battenti anche a causa del fatto che sono state introdotte in maniera parziale, tardiva, ed in continua evoluzione modifiche normative del tutto insufficienti;

    la conseguenza è che migliaia di imprese sono state, e lo saranno sempre di più nei prossimi giorni, costrette a sospendere di fatto l'attività, con il rischio di fallimento con gravissime ripercussioni, in primis occupazionali, che ricadranno inevitabilmente sul bilancio dello Stato;

    i costruttori italiani chiedono interventi concreti in grado di mettere le stazioni appaltanti nelle condizioni di superare l'impasse,

impegna il Governo:

   a prevedere per i lavori in corso di esecuzione un aggiornamento straordinario dei prezzari in uso delle materie prime al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale, con contestuale applicazione per i lavori residui di una formula di revisione dei prezzi in linea con le migliori esperienze internazionali;

   a garantire l'esonero da responsabilità per le imprese di costruzione, per causa di forza maggiore, nel caso di ritardi/inadempimenti dovuti agli incrementi in atto e alle difficoltà di reperimento dei materiali;

   a prevedere per i lavori di prossimo affidamento un costante aggiornamento straordinario dei prezzari da porre a base di gara, al fine di tener conto della crisi congiunturale internazionale.
9/3609/74. Trancassini, Caretta, Gemmato.


   La Camera,

impegna il Governo

a prevedere per i lavori di prossimo affidamento un costante aggiornamento straordinario dei prezzari da porre a base di gara, al fine di tener conto della crisi congiunturale internazionale.
9/3609/74. (Testo modificato nel corso della seduta)Trancassini, Caretta, Gemmato.


   la Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca diverse misure per il sostegno del settore agro-alimentare e per le aziende agricole attraverso l'introduzione di crediti d'imposta, la rinegoziazione e la ristrutturazione di mutui agrari e l'incremento del fondo per lo sviluppo e il sostegno alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con l'innalzamento dei costi di produzione derivante dal conflitto in Ucraina;

    la brutale invasione da parte della federazione Russa in Ucraina ha innescato, oltre ad una drammatica emergenza umanitaria, l'ennesima grave crisi del nostro sistema agroalimentare, a dimostrazione di quanto questi sia squilibrato e vulnerabile agli shock esterni a livello globale, europeo e nazionale;

    ai rincari delle sementi e dei mangimi dell'ultimo semestre, antecedenti al conflitto in corso, legati ai cambiamenti climatici che dopo oltre 100 giorni di siccità stavano minacciando 1/3 della produzione agricola nel Centro e Nord Italia, si è aggiunto per effetto della guerra l'aumento del costo dell'energia del 120 per cento, quello del gasolio agricolo del 50 per cento e quello dei concimi del 140 per cento;

    il conflitto nel cuore dell'Europa oltre a minacciare la stabilità continentale, rischia di tradursi anche in una «guerra dei poveri» per produttori agricoli e consumatori, amplificando le già pesanti conseguenze che l'aumento vertiginoso del costo dell'energia sta producendo sul tessuto economico e sociale del nostro paese, dal momento che le imprese agricole per sopravvivere, stanno scaricare gli aumenti dei costi sul prezzo finale delle produzioni alimentari;

    le ricche e potenti lobby dell'agricoltura industriale ed i loro influenti rappresentanti nelle istituzioni nazionali ed europee, sembrano utilizzare la guerra in Ucraina e lo sconvolgimento internazionale che questa ha causato, per far crescere le paure sull'insicurezza alimentare in Europa con l'intento di sospendere e indebolire ulteriormente gli obiettivi che mirano a tutelare la salute, il clima e l'ambiente, previsti nel Green Deal europeo e nelle strategie Farm to Fork e Biodiversità;

    la Commissione europea nella comunicazione del 22 marzo 2022 «Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari», ha proposto una serie di misure volte ad affrontare l'impatto della guerra in Ucraina sulla sicurezza alimentare, sia nell'UE che a livello mondiale, tra le quali destano particolare preoccupazione le deroghe alle già deboli normative esistenti in tema di tutela del suolo, della salute dei consumatori, della biodiversità e dell'ambiente;

    secondo le misure proposte dalla Commissione, gli Stati europei potranno importare cibo e mangimi con livelli di pesticidi più alti di quelli attualmente consentiti e di favorire la produzione di OGM. A preoccupare anche la riduzione dei prezzi dei concimi chimici di tipo minerario e la sospensione della politica di messa a riposo dei terreni (il set aside) che finora ha garantito una produzione alimentare sostenibile a protezione del suolo e dell'ambiente;

    sebbene l'interruzione delle importazioni venga dipinta come una crisi della sicurezza alimentare, in realtà trattasi della crisi di un settore specifico: l'allevamento intensivo di animali. Attualmente oltre il 60 per cento dei terreni seminativi in Europa è dedicato all'alimentazione degli animali, la maggior parte dei quali costretti in allevamenti intensivi, mentre il 53 per cento dei cereali utilizzati è destinato all'alimentazione animale, mentre solo il 19 per cento al consumo umano. Molta della terra oggi dedicata alla produzione di mangimi, di cui alcuni Stati membri stanno ulteriormente favorendo la crescita, potrebbe essere usata per produrre cibo per le persone, anche a beneficio dei Paesi più vulnerabili all'insicurezza alimentare;

    il conflitto in Ucraina mostra chiaramente che l'Europa è pericolosamente dipendente dalle importazioni di fertilizzanti (fosfato e carbonato di potassio) così come dal gas fossile per la produzione di fertilizzanti azotati, prodotti spesso controllati da multinazionali o da governi autoritari. L'uso intensivo di fertilizzanti di sintesi non solo porta ad alte emissioni di gas serra ed è altamente inquinante per l'ambiente, ma rende anche gli agricoltori vulnerabili all'aumento dei prezzi, facendo salire il costo del cibo e compromettendo la sicurezza alimentare delle fasce di popolazione a basso reddito;

    l'Unione europea utilizza vaste distese di terreni per coltivazioni alimentari o mangimistiche per produrre energia. Il dodici per cento di cereali come il grano o il mais, che sono usati in larga parte per nutrire animali (rispettivamente 40 per cento e 80 per cento), viene utilizzato per fini energetici e industriali, mentre una fetta considerevole degli oli vegetali utilizzati in Europa, come l'olio di colza, viene trasformata in biodiesel per le automobili. La sola Germania usa più di un milione di ettari di campi per coltivare mais per il biogas. Sprecare il cibo utilizzandolo come combustibile non è mai stato un bene per il clima, per la natura, o per la sicurezza alimentare, e nella crisi attuale ciò va ad aggravare l'aumento dei prezzi e la carenza di materie prime;

    nel medio e lungo periodo lo sfruttamento indiscriminato dei terreni attuato oggi, insieme all'aumento dell'uso di fertilizzanti chimici, ridurrà sensibilmente la quantità di terra coltivabile generando l'impoverimento dei suoli e la chiusura di molte aziende, nonché la perdita di biodiversità con effetti anche sul clima, così come l'importazione e la produzione di cibo con livelli di pesticidi maggiori comprometterà la salute dei consumatori e renderà l'agricoltura italiana ed europea sempre meno resiliente e più dipendente da altri Paesi;

    la guerra non può essere una scusa in agricoltura, come nel settore energetico, per rallentare la transizione ecologica e favorire ristretti gruppi di interesse che, mettendo al centro il solo profitto, hanno aumentato la fragilità del nostro sistema socio-economico;

    l'impatto della guerra in Ucraina rende chiaro come per diventare resiliente e neutrale dal punto di vista climatico, l'agricoltura dell'UE abbia più che mai bisogno di accelerare nella trasformazione del sistema agro-alimentare, ponendo fine all'attuale uso insostenibile delle risorse naturali, eliminando gradualmente la dipendenza da input esterni, diminuendo gli sprechi alimentari e riducendo la sua forte dipendenza dalle proteine animali per concentrarsi, invece, sulle proteine vegetali,

impegna il Governo:

   ad adottare misure urgenti volte a garantire la resilienza del nostro sistema agroalimentare colpito dagli effetti del conflitto in atto in Ucraina e la piena sovranità alimentare del paese, mettere in atto meccanismi che prevengano l'ulteriore aumento dei prezzi degli alimenti ed ogni possibile speculazione finanziaria sul costo delle materie prime;

   a ridurre la dipendenza dell'Italia dai fertilizzanti di sintesi attraverso piani specifici d'azione che aumentino la produzione di fertilizzati organici, sostenendo in tal modo la transizione verso pratiche agro-ecologiche meno dipendenti dai fertilizzanti di sintesi;

   ad adottare obiettivi vincolanti e relative misure necessarie per ridurre significativamente gli sprechi alimentari dal campo alla tavola;

   ad esprimere in sede Europea forte contrarietà all'adozione di provvedimenti tesi ad indebolire le misure ambientali, già peraltro deboli, contenute nella Politica Agricola Comune (PAC), accelerando lo sviluppo e l'attuazione delle politiche nell'ambito della strategia Farm-to-Fork.
9/3609/75. Siragusa, Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Menga.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del decreto-legge all'esame incrementa i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) incrementando dal 20 al 25 per cento la quota delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022;

    negli ultimi mesi la situazione dell'agricoltura italiana, impegnata in una fase di delicata ripresa dopo la crisi dovuta alla pandemia, si è ulteriormente aggravata a causa dell'impennata dei prezzi dell'energia e per il conflitto Russia-Ucraina, che stanno comportando il rincaro delle materie prime essenziali per i processi produttivi della filiera agroalimentare, in particolare per quella della provincia di Pisa;

    l'aumento dei prezzi e del costo dell'energia sta mettendo in ginocchio l'agricoltura toscana. Le preoccupazioni maggiori arrivano dalle imprese agroalimentari e riguardano proprio l'aumento dei prezzi delle materie prime, gas, carburanti e spesa per il riscaldamento, di cui la Russia è un'importante esportatrice, con il rischio di un aumento del prezzo dei prodotti agricoli con conseguente riduzione di 0,6 punti percentuali sul Pil toscano;

    l'approvvigionamento di materie prime è divenuto sempre più complesso e oneroso, e la conseguenza è quella evidente dell'aumento dei prezzi dei prodotti finiti che sta interessando tutti i settori merceologici, ma in particolare il comparto agroalimentare – soprattutto quello toscano – poiché le conseguenze dei rincari colpiscono direttamente i cittadini, oltre alle imprese, trattandosi il più delle volte di prodotti di prima necessità;

    l'intera filiera agroalimentare si è trovata a fronteggiare aumenti unilaterali da parte dei fornitori di imballaggi come il vetro, che costa oltre il 30 per cento in più rispetto allo scorso anno, ma si registra un incremento del 15 per cento per il tetrapack, del 35 per cento per le etichette, del 45 per cento per il cartone, del 60 per cento per i barattoli di banda stagnata, fino ad arrivare al 70 per cento per la plastica;

    il comparto alimentare richiede ingenti quantità di energia, soprattutto calore ed energia elettrica, per i processi di produzione, trasformazione, conservazione dei prodotti di origine animale e vegetale, funzionamento delle macchine e climatizzazione degli ambienti produttivi e di lavoro;

    le aziende dell'agroalimentare toscano, in particolare quelle della provincia di Pisa, si trovano davanti ad un bivio ovvero se dover scegliere se pagare l'affitto, le bollette o mettere del cibo a tavola,

impegna il Governo

ad adottare, in un prossimo provvedimento, interventi a sostegno delle aziende del settore agroalimentare, ed in particolare di quelle della provincia di Pisa, nonché monitorare la composizione e l'andamento dei prezzi dei prodotti agroalimentari affinché i rincari non ricadano sui consumatori finali.
9/3609/76. Ziello.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del decreto-legge all'esame incrementa i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) incrementando dal 20 al 25 per cento la quota delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022;

    negli ultimi mesi la situazione dell'agricoltura italiana, impegnata in una fase di delicata ripresa dopo la crisi dovuta alla pandemia, si è ulteriormente aggravata a causa dell'impennata dei prezzi dell'energia e per il conflitto Russia-Ucraina, che stanno comportando il rincaro delle materie prime essenziali per i processi produttivi della filiera agroalimentare, in particolare per quella della provincia di Pisa;

    l'aumento dei prezzi e del costo dell'energia sta mettendo in ginocchio l'agricoltura toscana. Le preoccupazioni maggiori arrivano dalle imprese agroalimentari e riguardano proprio l'aumento dei prezzi delle materie prime, gas, carburanti e spesa per il riscaldamento, di cui la Russia è un'importante esportatrice, con il rischio di un aumento del prezzo dei prodotti agricoli con conseguente riduzione di 0,6 punti percentuali sul Pil toscano;

    l'approvvigionamento di materie prime è divenuto sempre più complesso e oneroso, e la conseguenza è quella evidente dell'aumento dei prezzi dei prodotti finiti che sta interessando tutti i settori merceologici, ma in particolare il comparto agroalimentare – soprattutto quello toscano – poiché le conseguenze dei rincari colpiscono direttamente i cittadini, oltre alle imprese, trattandosi il più delle volte di prodotti di prima necessità;

    l'intera filiera agroalimentare si è trovata a fronteggiare aumenti unilaterali da parte dei fornitori di imballaggi come il vetro, che costa oltre il 30 per cento in più rispetto allo scorso anno, ma si registra un incremento del 15 per cento per il tetrapack, del 35 per cento per le etichette, del 45 per cento per il cartone, del 60 per cento per i barattoli di banda stagnata, fino ad arrivare al 70 per cento per la plastica;

    il comparto alimentare richiede ingenti quantità di energia, soprattutto calore ed energia elettrica, per i processi di produzione, trasformazione, conservazione dei prodotti di origine animale e vegetale, funzionamento delle macchine e climatizzazione degli ambienti produttivi e di lavoro;

    le aziende dell'agroalimentare toscano, in particolare quelle della provincia di Pisa, si trovano davanti ad un bivio ovvero se dover scegliere se pagare l'affitto, le bollette o mettere del cibo a tavola,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, in un prossimo provvedimento, interventi a sostegno delle aziende del settore agroalimentare, ed in particolare di quelle della provincia di Pisa, nonché di monitorare la composizione e l'andamento dei prezzi dei prodotti agroalimentari affinché i rincari non ricadano sui consumatori finali.
9/3609/76. (Testo modificato nel corso della seduta)Ziello.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, reca «misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina» e nello specifico prevede all'articolo 36 «Misure urgenti per la scuola»;

    nell'ambito della previsione del PNRR al fine di potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, è richiesta l'attivazione immediata di procedure che garantiscano la continuità e la funzionalità del sistema per il prossimo anno scolastico;

    tenuto conto che risulta opportuno l'inserimento degli idonei nella procedura di reclutamento per la scuola secondaria, trattandosi di personale che ha già superato tutte le prove concorsuali e non si comprende perché dovrebbe essere sottoposto a nuova selezione per l'accesso ai ruoli,

impegna il Governo

a prevedere che le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, siano integrate con i soggetti che hanno conseguito nelle prove orali il punteggio minimo previsto dal bando di concorso relativo.
9/3609/77. Rachele Silvestri, Bucalo, Frassinetti, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 37 del provvedimento in esame istituisce, per l'anno 2022, un contributo straordinario a carico di soggetti operanti nel settore energetico, nella misura del 10 per cento dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021 (il cosiddetto «extraprofitto»). Sono esclusi i soggetti che conseguono un incremento del saldo fino a 5 milioni di euro o, comunque, inferiore al 10 per cento;

    il decreto in esame prevede che la tassa del 10 per cento non sia misurata sulla base di un margine classico contabile da bilancio (MOL, MON o utile netto), ma da un saldo a fini IVA dato dalla differenza tra le cosiddette operazioni attive (dal registro delle fatture emesse) e le operazioni passive (dal registro degli acquisti), secondo dunque un delta lordo che può includere qualsiasi partita contabile, anche relativa ad operazioni estranee al rialzo dei prezzi dell'energia;

    il comma 8 dell'articolo 37 prevede poi che la comunicazione da parte delle imprese ad AGCM riguardi il prezzo medio di acquisto, di produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonché dei prodotti petroliferi, relativi al mese precedente e non i prezzi al dettaglio dei vari prodotti energetici commercializzati ai clienti finali, ponendo un ragionevole dubbio che la tassazione degli extraprofitti sia effettivamente traslata sui prezzi al consumo;

    in sede di audizione sul provvedimento presso le Commissioni riunite 6a (Finanze) e 10a (Industria), del Senato, la stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha rilevato diverse criticità in merito al citato articolo 37. In particolare, ha segnalato che il comma 8 del medesimo articolo 37 non vieta il ribaltamento della tassa sui prezzi, ma si limita ad auspicare che si evitino «indebite ripercussioni» e non prevede alcun meccanismo sanzionatorio in caso di mancato invio dei dati da parte dei soggetti gravati, né, tantomeno, individua un obbligo in capo agli stessi di comunicare all'Autorità di essere oggetto del monitoraggio;

    con l'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con legge 28 marzo 2022, n. 25, il Governo si è posto il problema di correggere alcune storture nei meccanismi di formazione dei prezzi nel mercato elettrico, agendo nei confronti dei produttori di energia da fonti rinnovabili, mediante un meccanismo di compensazione che prevede il recupero del 100 per cento degli extra-profitti,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative, anche di natura normativa, per elevare il contributo straordinario a carico dei soggetti operanti nel settore energetico nella misura del 100 per cento, al pari di quanto accade per i produttori di energia da fonti rinnovabili e disporre gli opportuni correttivi volti a garantire che tale prelievo serva a risarcire i consumatori dall'aumento dei prezzi al consumo del settore energetico.
9/3609/78. Paolo Nicolò Romano, Romaniello, Dori, Menga, Siragusa.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 37 del provvedimento in esame istituisce, per l'anno 2022, un contributo straordinario a carico di soggetti operanti nel settore energetico, nella misura del 10 per cento dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021 (il cosiddetto «extraprofitto»). Sono esclusi i soggetti che conseguono un incremento del saldo fino a 5 milioni di euro o, comunque, inferiore al 10 per cento;

    il decreto in esame prevede che la tassa del 10 per cento non sia misurata sulla base di un margine classico contabile da bilancio (MOL, MON o utile netto), ma da un saldo a fini IVA dato dalla differenza tra le cosiddette operazioni attive (dal registro delle fatture emesse) e le operazioni passive (dal registro degli acquisti), secondo dunque un delta lordo che può includere qualsiasi partita contabile, anche relativa ad operazioni estranee al rialzo dei prezzi dell'energia;

    il comma 8 dell'articolo 37 prevede poi che la comunicazione da parte delle imprese ad AGCM riguardi il prezzo medio di acquisto, di produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonché dei prodotti petroliferi, relativi al mese precedente e non i prezzi al dettaglio dei vari prodotti energetici commercializzati ai clienti finali, ponendo un ragionevole dubbio che la tassazione degli extraprofitti sia effettivamente traslata sui prezzi al consumo;

    in sede di audizione sul provvedimento presso le Commissioni riunite 6a (Finanze) e 10a (Industria), del Senato, la stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha rilevato diverse criticità in merito al citato articolo 37. In particolare, ha segnalato che il comma 8 del medesimo articolo 37 non vieta il ribaltamento della tassa sui prezzi, ma si limita ad auspicare che si evitino «indebite ripercussioni» e non prevede alcun meccanismo sanzionatorio in caso di mancato invio dei dati da parte dei soggetti gravati, né, tantomeno, individua un obbligo in capo agli stessi di comunicare all'Autorità di essere oggetto del monitoraggio;

    con l'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con legge 28 marzo 2022, n. 25, il Governo si è posto il problema di correggere alcune storture nei meccanismi di formazione dei prezzi nel mercato elettrico, agendo nei confronti dei produttori di energia da fonti rinnovabili, mediante un meccanismo di compensazione che prevede il recupero del 100 per cento degli extra-profitti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere tutte le iniziative, anche di natura normativa, per elevare il contributo straordinario a carico dei soggetti operanti nel settore energetico, al pari di quanto accade per i produttori di energia da fonti rinnovabili e disporre gli opportuni correttivi volti a garantire che tale prelievo serva a risarcire i consumatori dall'aumento dei prezzi al consumo del settore energetico.
9/3609/78. (Testo modificato nel corso della seduta)Paolo Nicolò Romano, Romaniello, Dori, Menga, Siragusa.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca numerose disposizioni volte a mitigare gli effetti della crisi economica e produttiva conseguente al conflitto in atto in Ucraina;

    in particolare, l'articolo 37-quater, introdotto durante l'esame del provvedimento in prima lettura, dispone che, fino al prossimo 31 agosto, il termine entro il quale è possibile per il contribuente o il sostituto d'imposta provvedere a pagare le somme dovute ed evitare, di conseguenza, l'iscrizione a ruolo, è fissato in sessanta giorni piuttosto che trenta;

    la norma, in particolare, richiama la necessità di «assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché delle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico», ma non incide affatto sulla grave situazione finanziaria di migliaia di contribuenti, danneggiati prima dalla pandemia e poi dai forti rincari dei prezzi dovuti al conflitto russo ucraino, sui quali pesa il pagamento di debiti già iscritti a ruolo e ai quali non sanno come fare fronte;

    in una recente audizione alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale il Direttore dell'Agenzia delle entrate Ernesto Ruffini ha dichiarato che l'ammontare totale dei debiti non riscossi ha superato i 1.100 miliardi, una cifra che con l'attuale crisi economica, dopo la pandemia e con il conflitto bellico in corso difficilmente sarà incassata;

    attualmente i contribuenti destinatari di cartelle esattoriali sono sedici milioni, e circa l'ottanta per cento delle cartelle esattoriali è relativo a importi inferiore a diecimila euro, e questi dati dimostrano non solo quanti contribuenti si trovino oggi in condizione di non poter adempiere al pagamento ma anche le modeste possibilità che questi crediti saranno effettivamente incassati da parte delle amministrazioni;

    appare, pertanto, di grande importanza che sia adottato un nuovo piano straordinario per la cd. pace fiscale e una nuova definizione agevolata per le annualità 2018 e 2019,

impegna il Governo

a varare una nuova pace fiscale, con il saldo e stralcio delle cartelle di importo meno elevato, e una nuova rottamazione-quater per le annualità 2018 e 2019, al fine di dare un aiuto concreto a famiglie e imprese e sostenere la crescita.
9/3609/79. Bignami, Osnato, Trancassini, Albano, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca numerose disposizioni volte a mitigare gli effetti della crisi economica e produttiva conseguente al conflitto in atto in Ucraina;

    in particolare, l'articolo 37-quater, introdotto durante l'esame del provvedimento in prima lettura, dispone che, fino al prossimo 31 agosto, il termine entro il quale è possibile per il contribuente o il sostituto d'imposta provvedere a pagare le somme dovute ed evitare, di conseguenza, l'iscrizione a ruolo, è fissato in sessanta giorni piuttosto che trenta;

    la norma, in particolare, richiama la necessità di «assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché delle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico», ma non incide affatto sulla grave situazione finanziaria di migliaia di contribuenti, danneggiati prima dalla pandemia e poi dai forti rincari dei prezzi dovuti al conflitto russo ucraino, sui quali pesa il pagamento di debiti già iscritti a ruolo e ai quali non sanno come fare fronte;

    in una recente audizione alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale il Direttore dell'Agenzia delle entrate Ernesto Ruffini ha dichiarato che l'ammontare totale dei debiti non riscossi ha superato i 1.100 miliardi, una cifra che con l'attuale crisi economica, dopo la pandemia e con il conflitto bellico in corso difficilmente sarà incassata;

    attualmente i contribuenti destinatari di cartelle esattoriali sono sedici milioni, e circa l'ottanta per cento delle cartelle esattoriali è relativo a importi inferiore a diecimila euro, e questi dati dimostrano non solo quanti contribuenti si trovino oggi in condizione di non poter adempiere al pagamento ma anche le modeste possibilità che questi crediti saranno effettivamente incassati da parte delle amministrazioni;

    appare, pertanto, di grande importanza che sia adottato un nuovo piano straordinario per la cd. pace fiscale e una nuova definizione agevolata per le annualità 2018 e 2019,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di varare una nuova pace fiscale, con il saldo e stralcio delle cartelle di importo meno elevato, e una nuova rottamazione-quater per le annualità 2018 e 2019, al fine di dare un aiuto concreto a famiglie e imprese e sostenere la crescita.
9/3609/79. (Testo modificato nel corso della seduta)Bignami, Osnato, Trancassini, Albano, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    con il varo di un round di sanzioni verso la Russia lo scorso 8 aprile, dal 17 aprile, come da circolare del Comando generale del Corpo Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, sono chiusi inaccessibili i porti italiani per tutte le navi battenti bandiera russa. Il divieto riguarderà anche le unità che hanno cambiato bandiera dopo il 24 febbraio, giorno in cui i carri armati russi hanno invaso l'Ucraina;

    in particolare, l'articolo 3-sexies-bis del Regolamento Ue «vieta l'accesso ai porti nazionali alle navi di bandiera russa, dopo il 16 aprile 2022»: una misura che «si applica anche nei confronti delle navi che abbiano cambiato la propria bandiera, da russa a qualsiasi altra nazionalità, dopo il 24 febbraio 2022». Proprio su quest'ultimo punto la Guardia Costiera sottolinea che nel caso in cui le verifiche sul passaggio di bandiera da uno Stato all'altro «non possano essere valutate con certezza» sulla base delle banche dati a disposizione, si dovranno rintracciare le informazioni nel «Continuous Synopsis Record», vale a dire una sorta di registro detenuto dall'autorità marittima dove viene riportata tutta la vita di una nave;

    il divieto di approdo include anche la possibilità di gettare l'ancora in rada e riguarda in particolare «ogni nave da passeggeri e le navi da carico» con tonnellaggio superiore alle 500 Gross Tonnage «impiegate in attività commerciali e in navigazione internazionale»;

    l'Istat certifica che il traffico marittimo fra Russia e Italia, stante ai dati del 2020, è pari per l'import a 4 miliardi di euro circa;

    prendendo l'esempio dell'Autorità di Sistema Portuale di Ravenna, delle 3 mi la navi arrivate lo scorso anno a Ravenna, 500 provenivano dal Mar Nero. In particolare, circa 200 dall'Ucraina e 160 dalle coste russe, rotte che al momento sono totalmente interrotte. Per lo scalo romagnolo passano il 40 per cento dello scambio merci via nave tra Italia e Ucraina;

    «Mentre fino all'ultimo pacchetto di sanzioni il divieto riguardava solo le navi, adesso cominciano ad esserci divieti anche per le merci – ha spiegato Pino Musolino, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, all'AdnKronos – come carbone, carburanti fossili solidi. Insomma un passo diretto sul carico, oltre che sulla nazionalità della nave. Nonché il divieto per i mezzi di trasporto russi e bielorussi, quindi c'è anche un aspetto di transito via gomma, che è concesso solo per alcune tipologie di merci più sensibili come prodotti farmaceutici e non per molti altre»;

    pur ritenendo lo strumento delle sanzioni necessario al conseguimento della fine dell'aggressione russa, come richiesto da Giorgia Meloni al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è necessario sterilizzare gli effetti negativi verso le aziende italiani con un piano di ristori, sul modello adottato in occasione della Brexit;

    il provvedimento in esame reca interventi sulla transizione ecologica,

impegna il Governo:

   a garantire, con immediatezza e urgenza, forme di ristoro economico dei danni causati alle aziende dal blocco delle dogane alle navi commerciali, anche gasifere e petrolifere;

   alla revisione delle norme di cui agli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di garantire migliori e più' efficienti interventi volti alla rigenerazione delle comunità energetiche, così da introdurre la previsione per cui il vincolo paesaggistico sull'immobile, qualora le condizioni dei luoghi tutelati siano mutate e non sussistano più per l'area in cui è posto l'edificio oggetto dell'intervento, passibile di deroga per l'intervento specifico, e che, in assenza di controdeduzioni, si proceda per silenzio assenso.
9/3609/80. Mollicone, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    con il varo di un round di sanzioni verso la Russia lo scorso 8 aprile, dal 17 aprile, come da circolare del Comando generale del Corpo Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, sono chiusi inaccessibili i porti italiani per tutte le navi battenti bandiera russa. Il divieto riguarderà anche le unità che hanno cambiato bandiera dopo il 24 febbraio, giorno in cui i carri armati russi hanno invaso l'Ucraina;

    in particolare, l'articolo 3-sexies-bis del Regolamento Ue «vieta l'accesso ai porti nazionali alle navi di bandiera russa, dopo il 16 aprile 2022»: una misura che «si applica anche nei confronti delle navi che abbiano cambiato la propria bandiera, da russa a qualsiasi altra nazionalità, dopo il 24 febbraio 2022». Proprio su quest'ultimo punto la Guardia Costiera sottolinea che nel caso in cui le verifiche sul passaggio di bandiera da uno Stato all'altro «non possano essere valutate con certezza» sulla base delle banche dati a disposizione, si dovranno rintracciare le informazioni nel «Continuous Synopsis Record», vale a dire una sorta di registro detenuto dall'autorità marittima dove viene riportata tutta la vita di una nave;

    il divieto di approdo include anche la possibilità di gettare l'ancora in rada e riguarda in particolare «ogni nave da passeggeri e le navi da carico» con tonnellaggio superiore alle 500 Gross Tonnage «impiegate in attività commerciali e in navigazione internazionale»;

    l'Istat certifica che il traffico marittimo fra Russia e Italia, stante ai dati del 2020, è pari per l'import a 4 miliardi di euro circa;

    prendendo l'esempio dell'Autorità di Sistema Portuale di Ravenna, delle 3 mi la navi arrivate lo scorso anno a Ravenna, 500 provenivano dal Mar Nero. In particolare, circa 200 dall'Ucraina e 160 dalle coste russe, rotte che al momento sono totalmente interrotte. Per lo scalo romagnolo passano il 40 per cento dello scambio merci via nave tra Italia e Ucraina;

    «Mentre fino all'ultimo pacchetto di sanzioni il divieto riguardava solo le navi, adesso cominciano ad esserci divieti anche per le merci – ha spiegato Pino Musolino, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, all'AdnKronos – come carbone, carburanti fossili solidi. Insomma un passo diretto sul carico, oltre che sulla nazionalità della nave. Nonché il divieto per i mezzi di trasporto russi e bielorussi, quindi c'è anche un aspetto di transito via gomma, che è concesso solo per alcune tipologie di merci più sensibili come prodotti farmaceutici e non per molti altre»;

    pur ritenendo lo strumento delle sanzioni necessario al conseguimento della fine dell'aggressione russa, come richiesto da Giorgia Meloni al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è necessario sterilizzare gli effetti negativi verso le aziende italiani con un piano di ristori, sul modello adottato in occasione della Brexit;

    il provvedimento in esame reca interventi sulla transizione ecologica,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di garantire, con immediatezza e urgenza, forme di ristoro economico dei danni causati alle aziende dal blocco delle dogane alle navi commerciali, anche gasifere e petrolifere;

   a valutare l'opportunità di una revisione delle norme di cui agli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di garantire migliori e più' efficienti interventi volti alla rigenerazione delle comunità energetiche, così da introdurre la previsione per cui il vincolo paesaggistico sull'immobile, qualora le condizioni dei luoghi tutelati siano mutate e non sussistano più per l'area in cui è posto l'edificio oggetto dell'intervento, passibile di deroga per l'intervento specifico, e che, in assenza di controdeduzioni, si proceda per silenzio assenso.
9/3609/80. (Testo modificato nel corso della seduta)Mollicone, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 29-bis modifica l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 14 del 2022 nel senso di inserire un nuovo comma volto a specificare che «le somme in entrata per effetto dei decreti di cui al comma 2 sono riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa»;

    il richiamato articolo 2-bis autorizza fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina; in base al comma 2 dell'articolo 2-bis la cessione è disciplinata da uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli esteri e con il Ministro dell'economia;

    in proposito, andrebbe specificato meglio a quali somme in entrata si faccia riferimento poiché i decreti ministeriali del 3 e del 22 marzo e del 10 maggio 2022 adottati in attuazione del citato articolo 2-bis, comma 2, specificano che la cessione avviene a titolo non oneroso per la parte ricevente;

    in particolare, andrebbe quindi chiarito se non si faccia in realtà riferimento a rimborsi ricevuti dall'Italia per la fornitura all'Ucraina di attrezzature militari realizzata attraverso lo strumento finanziario dell'European Peace Facility dell'Unione europea;

    in tal senso si esprime anche un'osservazione contenuta nel parere reso dal Comitato per la legislazione sul provvedimento nella seduta del 16 maggio 2022,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative anche di natura normativa al fine di precisare la natura delle somme in entrata indicate nell'articolo 29-bis.
9/3609/81. Dori, Butti, Ceccanti, Corneli, Ferri.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 29-bis modifica l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 14 del 2022 nel senso di inserire un nuovo comma volto a specificare che «le somme in entrata per effetto dei decreti di cui al comma 2 sono riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa»;

    il richiamato articolo 2-bis autorizza fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina; in base al comma 2 dell'articolo 2-bis la cessione è disciplinata da uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli esteri e con il Ministro dell'economia;

    in proposito, andrebbe specificato meglio a quali somme in entrata si faccia riferimento poiché i decreti ministeriali del 3 e del 22 marzo e del 10 maggio 2022 adottati in attuazione del citato articolo 2-bis, comma 2, specificano che la cessione avviene a titolo non oneroso per la parte ricevente;

    in particolare, andrebbe quindi chiarito se non si faccia in realtà riferimento a rimborsi ricevuti dall'Italia per la fornitura all'Ucraina di attrezzature militari realizzata attraverso lo strumento finanziario dell'European Peace Facility dell'Unione europea;

    in tal senso si esprime anche un'osservazione contenuta nel parere reso dal Comitato per la legislazione sul provvedimento nella seduta del 16 maggio 2022,

impegna il Governo

a valutare, attraverso gli strumenti previsti dall'ordinamento, l'opportunità di precisare la natura delle somme in entrata indicate nell'articolo 29-bis.
9/3609/81. (Testo modificato nel corso della seduta)Dori, Butti, Ceccanti, Corneli, Ferri.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 3-bis dell'articolo 19 del testo in esame inserisce il nuovo articolo 8-quinquies.1 al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, contenente «Ulteriori disposizioni per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte»;

    la norma citata consente, anche successivamente all'iscrizione a ruolo, al produttore interessato, di presentare all'AGEA, per il tramite dell'Agenzia delle entrate Riscossione, la richiesta di rateizzazione di cui al precedente articolo 8-quater;

    le procedure previste dalla norma in capo ad AGEA e Agenzia delle Entrate Riscossione prevedono una serie di adempimenti, in costanza dei quali, sarebbe opportuno aprire un tavolo di confronto permanente sul tema, tanto alla luce della consolidata giurisprudenza e delle sentenze della Corte Europea, quanto, nel dettaglio, riguardo la quantificazione dei singoli addebiti che risultano spesso inattendibili in relazione ai dati produttivi e numerici utilizzati da Agea per imputare i prelievi e comminare le sanzioni;

    vale rammentare che le aziende interessate dai provvedimenti citati sono oltre 37.000, distribuite in ogni parte d'Italia, ma con altissima concentrazione nella parte settentrionale del Paese e, segnatamente, in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna,

impegna il Governo

nelle more e in costanza delle procedure previste dal nuovo articolo 8-quinquies.1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ad aprire un tavolo interministeriale, supportato da un comitato tecnico, che possa trovare quanto prima, a fronte di una compiuta analisi di dettaglio delle somme contestate e del calcolo attraverso il quale esse sono state determinate, una definitiva soluzione a questa vicenda che tiene sospesi gli allevatori da anni.
9/3609/82. Baldini, Frate, Dall'Osso.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 28 prevede la ridefinizione dei poteri speciali in materia di servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e cloud;

    lo sviluppo delle reti 5G è uno degli elementi propulsivi per l'economia digitale ed è necessario per restituire attrattività e competitività all'Europa colmando il divario che si è creato rispetto ad altri paesi, quali soprattutto gli Stati uniti d'America e la Cina;

    la realizzazione di tali reti richiede ingenti e costanti investimenti, fondamentali anche per garantire un livello di sicurezza coerente con l'odierno scenario internazionale, che ha reso ancora di più la sicurezza una priorità strategica del Paese;

    in Italia si registra un importante ritardo nello sviluppo del 5G, derivante in larga parte dal deterioramento costante negli ultimi dieci anni del quadro finanziario degli operatori, che ha rallentato gli investimenti; i ricavi del settore, infatti, hanno registrato una diminuzione di circa il 50 per cento negli ultimi quindici anni;

    di qui la necessità che l'attuale quadro normativo promuova sia la concorrenza sia la sostenibilità del settore delle telecomunicazioni, consentendo al mercato di investire adeguatamente non solo sulla qualità, ma anche sulla sicurezza delle reti 5G;

    alla luce di queste considerazioni, si ritiene che l'esercizio dei poteri speciali non debba determinare ulteriori aggravi economici e finanziari a carico degli operatori, in quanto tali oneri potrebbero compromettere l'erogazione dei servizi di nuova generazione e diminuire le risorse destinate agli investimenti in sicurezza,

impegna il Governo

a prevedere misure a compensazione degli eventuali costi che gli operatori potrebbero dover sostenere nei casi in cui venga ingiunta all'impresa notificante la sostituzione di determinati beni o servizi ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale.
9/3609/83. Butti, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 21 del decreto-legge all'esame stabilisce che, al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche, ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica prevedano la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato;

    i rincari dei costi energetici non hanno risparmiato neanche chi da anni ha convertito i propri sistemi di riscaldamento da gasolio a fonti green, ovvero a biomassa, dovuto ai costi di approvvigionamento qualora le materie prime non siano locali;

    nonostante molte delle nostre aziende agricole stiano avviando un percorso «green» di sviluppo sostenibile, investendo nella produzione di energia da fonti rinnovabili, da sole però non riescono a soddisfare il fabbisogno energetico ed il ricorso al mercato è ancora indispensabile per garantire la continuità dell'attività agricola. L'agrovoltaico, sul quale c'è una destinazione nel PNRR di 1,5 miliardi, sarà un grande supporto alle aziende agricole per abbassare i costi dell'energia. Per le aziende agricole va anche valorizzato l'utilizzo di centrali a biomasse, soprattutto per quei tipi di aziende che hanno molti residui verdi di lavorazione, basti pensare al florovivaismo e non soltanto;

    stiamo avviando il processo di transizione ecologica chiedendo alle nostre aziende agricole di fare degli sforzi, soprattutto economici, per affrontare questo passaggio, ma alla luce dei nuovi sviluppi internazionali serve un'azione graduale che accompagni le nostre aziende agricole in questo passaggio e non scelte che adesso apparirebbero drastiche e che potrebbero causare loro un ulteriore appesantimento grave;

    è necessario puntare su fonti alternative come la filiera del legno, naturale e rinnovabile, che garantirebbe maggiore sicurezza nell'approvvigionamento portando nello stesso tempo al vantaggio di uno sfruttamento responsabile e sostenibile del bosco con salvaguardia essenziale del territorio,

impegna il Governo

a favorire l'utilizzo delle biomasse, in un'ottica di economia circolare in agricoltura, come fonte energetica rinnovabile utilizzando a tale fine gli scarti delle lavorazioni della filiera agricola, forestale e del legno, consentendo l'installazione di nuovi impianti a biomasse al servizio delle aziende agricole e forestali, anche al fine di garantire la resilienza e lo sviluppo delle aree rurali e di montagna.
9/3609/84. Loss.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 21 del decreto-legge all'esame stabilisce che, al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche, ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica prevedano la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato;

    i rincari dei costi energetici non hanno risparmiato neanche chi da anni ha convertito i propri sistemi di riscaldamento da gasolio a fonti green, ovvero a biomassa, dovuto ai costi di approvvigionamento qualora le materie prime non siano locali;

    nonostante molte delle nostre aziende agricole stiano avviando un percorso «green» di sviluppo sostenibile, investendo nella produzione di energia da fonti rinnovabili, da sole però non riescono a soddisfare il fabbisogno energetico ed il ricorso al mercato è ancora indispensabile per garantire la continuità dell'attività agricola. L'agrovoltaico, sul quale c'è una destinazione nel PNRR di 1,5 miliardi, sarà un grande supporto alle aziende agricole per abbassare i costi dell'energia. Per le aziende agricole va anche valorizzato l'utilizzo di centrali a biomasse, soprattutto per quei tipi di aziende che hanno molti residui verdi di lavorazione, basti pensare al florovivaismo e non soltanto;

    stiamo avviando il processo di transizione ecologica chiedendo alle nostre aziende agricole di fare degli sforzi, soprattutto economici, per affrontare questo passaggio, ma alla luce dei nuovi sviluppi internazionali serve un'azione graduale che accompagni le nostre aziende agricole in questo passaggio e non scelte che adesso apparirebbero drastiche e che potrebbero causare loro un ulteriore appesantimento grave;

    è necessario puntare su fonti alternative come la filiera del legno, naturale e rinnovabile, che garantirebbe maggiore sicurezza nell'approvvigionamento portando nello stesso tempo al vantaggio di uno sfruttamento responsabile e sostenibile del bosco con salvaguardia essenziale del territorio,

impegna il Governo

a favorire l'utilizzo delle biomasse, in un'ottica di economia circolare in agricoltura, come fonte energetica rinnovabile utilizzando a tale fine gli scarti delle lavorazioni della filiera agricola, forestale e del legno, anche promuovendo l'installazione di nuovi impianti a biomasse al servizio delle aziende agricole e forestali, anche al fine di garantire la resilienza e lo sviluppo delle aree rurali e di montagna.
9/3609/84. (Testo modificato nel corso della seduta)Loss.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 18 del decreto-legge all'esame riconosce alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio della propria attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, al netto dell'IVA;

    l'articolo 21 del decreto-legge all'esame, al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche, ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, stabilisce che i Piani di utilizzazione agronomica prevedano la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato;

    i costi legati all'energia elettrica e al gas, hanno comportato un aumento dei prezzi di carburanti, dei fertilizzanti, dei mangimi, dei prodotti fitosanitari, degli antiparassitari, dei diserbanti, dei macchinari e delle sementi, fattore che ha comportato un inevitabile aumento dei costi di produzione; il settore agricolo si è trovato a fronteggiare aumenti a due o a tre cifre: dei fertilizzanti (170 per cento), dei mangimi (90 per cento) e del gasolio (129 per cento);

    con l'avvio delle operazioni colturali gli agricoltori sono costretti ad affrontare rincari dei prezzi per il gasolio necessario per le attività che comprendono l'estirpatura, la rullatura, la semina e la concimazione. Inoltre l'impennata del costo del gas, utilizzato nel processo di produzione dei fertilizzanti, ha fatto schizzare verso l'alto i prezzi dei concimi; l'urea che è il fertilizzante più importante per l'agricoltura è balzata a quasi 1.000 euro a tonnellata contro i 350 euro a tonnellata dello scorso anno, mentre il perfosfato minerale è passato da 170 agli attuali 330 euro/tonnellata e i concimi a contenuto di potassio sono schizzati da 450 a 850 euro/tonnellata;

    il progressivo aumento dei prezzi delle materie prime necessarie alla produzione di fertilizzanti e il mutato quadro strategico internazionale oltre ad impedire il normale svolgimento dei traffici commerciali, rischiano di ripercuotersi pesantemente sulla produzione agricola e alimentare del nostro Paese;

    i rincari dei fertilizzanti oltre ad essere essenzialmente legati agli aumenti del gas dipendono anche dalle decisioni della Russia di imporre il divieto all'esportazione di nitrato di ammonio, prodotto fondamentale per la concimazione del grano, di cui rappresenta da solo circa un quarto dei costi complessivi di coltivazione. Il nitrato di ammonio viene, infatti, a mancare proprio nella fase decisiva per la crescita delle spighe, diminuendo inevitabilmente la produttività con il taglio dei raccolti;

    il 30 per cento delle imprese agricole italiane è così costretto a diminuire i raccolti, andando incontro a gravi conseguenze economiche e mettendo a rischio le forniture alimentari, andando inoltre ad impattare sulla sovranità alimentare del Paese;

    i costi aziendali, oramai fuori controllo, riducono fortemente il profitto degli agricoltori portandolo a livelli al di sotto della sostenibilità economica. Il primo problema, infatti, dell'agricoltura italiana è soprattutto il reddito delle aziende agricole;

    il settore dell'allevamento, per l'alimentazione degli animali utilizza mangimi prodotti a partire dai cereali; il mais è la componente principale dell'alimentazione degli animali negli allevamenti e l'Italia è costretta a importare oltre la metà del fabbisogno a seguito della riduzione di quasi 1/3 della produzione interna negli ultimi 10 anni a causa delle speculazioni a danno degli agricoltori e dei bassi compensi riconosciuti agli agricoltori, portando alla scomparsa di 1 campo di grano su 5 con la perdita di quasi mezzo milione di ettari coltivati;

    i rincari dei mangimi rendono antieconomico l'allevamento e in alcuni casi si sono addirittura registrati problemi nell'approvvigionamento;

    per l'alimentazione animale occorrono circa 9 milioni di tonnellate di mais a fronte di una produzione italiana di meno di 6 milioni di tonnellate,

impegna il Governo:

   ad adottare, nel prossimo provvedimento utile, gli opportuni interventi, anche di natura finanziaria, atti ad estendere a tutto l'anno 2022, o quantomeno al secondo trimestre 2022, il beneficio di cui all'articolo 18 del decreto-legge all'esame, al fine di garantire alle imprese agricole e della pesca la liquidità necessaria alla prosecuzione dell'attività;

   a considerare, nel prossimo provvedimento utile, la possibilità di riconoscere un credito d'imposta per l'approvvigionamento dei concimi chimici utilizzati in agricoltura, come urea e nitrato di ammonio, affinché l'aumento del loro costo non incida eccessivamente sulla filiera agroalimentare del Made in Italy che mettono a rischio le forniture alimentari e aggravano la dipendenza del nostro Paese dall'estero;

   a prevedere altresì, nel prossimo provvedimento utile, la possibilità di riconoscere un credito d'imposta alle aziende zootecniche per l'acquisto di mangimi per gli allevamenti.
9/3609/85. Golinelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 18 del decreto-legge all'esame riconosce alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio della propria attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, al netto dell'IVA;

    l'articolo 21 del decreto-legge all'esame, al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche, ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, stabilisce che i Piani di utilizzazione agronomica prevedano la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato;

    i costi legati all'energia elettrica e al gas, hanno comportato un aumento dei prezzi di carburanti, dei fertilizzanti, dei mangimi, dei prodotti fitosanitari, degli antiparassitari, dei diserbanti, dei macchinari e delle sementi, fattore che ha comportato un inevitabile aumento dei costi di produzione; il settore agricolo si è trovato a fronteggiare aumenti a due o a tre cifre: dei fertilizzanti (170 per cento), dei mangimi (90 per cento) e del gasolio (129 per cento);

    con l'avvio delle operazioni colturali gli agricoltori sono costretti ad affrontare rincari dei prezzi per il gasolio necessario per le attività che comprendono l'estirpatura, la rullatura, la semina e la concimazione. Inoltre l'impennata del costo del gas, utilizzato nel processo di produzione dei fertilizzanti, ha fatto schizzare verso l'alto i prezzi dei concimi; l'urea che è il fertilizzante più importante per l'agricoltura è balzata a quasi 1.000 euro a tonnellata contro i 350 euro a tonnellata dello scorso anno, mentre il perfosfato minerale è passato da 170 agli attuali 330 euro/tonnellata e i concimi a contenuto di potassio sono schizzati da 450 a 850 euro/tonnellata;

    il progressivo aumento dei prezzi delle materie prime necessarie alla produzione di fertilizzanti e il mutato quadro strategico internazionale oltre ad impedire il normale svolgimento dei traffici commerciali, rischiano di ripercuotersi pesantemente sulla produzione agricola e alimentare del nostro Paese;

    i rincari dei fertilizzanti oltre ad essere essenzialmente legati agli aumenti del gas dipendono anche dalle decisioni della Russia di imporre il divieto all'esportazione di nitrato di ammonio, prodotto fondamentale per la concimazione del grano, di cui rappresenta da solo circa un quarto dei costi complessivi di coltivazione. Il nitrato di ammonio viene, infatti, a mancare proprio nella fase decisiva per la crescita delle spighe, diminuendo inevitabilmente la produttività con il taglio dei raccolti;

    il 30 per cento delle imprese agricole italiane è così costretto a diminuire i raccolti, andando incontro a gravi conseguenze economiche e mettendo a rischio le forniture alimentari, andando inoltre ad impattare sulla sovranità alimentare del Paese;

    i costi aziendali, oramai fuori controllo, riducono fortemente il profitto degli agricoltori portandolo a livelli al di sotto della sostenibilità economica. Il primo problema, infatti, dell'agricoltura italiana è soprattutto il reddito delle aziende agricole;

    il settore dell'allevamento, per l'alimentazione degli animali utilizza mangimi prodotti a partire dai cereali; il mais è la componente principale dell'alimentazione degli animali negli allevamenti e l'Italia è costretta a importare oltre la metà del fabbisogno a seguito della riduzione di quasi 1/3 della produzione interna negli ultimi 10 anni a causa delle speculazioni a danno degli agricoltori e dei bassi compensi riconosciuti agli agricoltori, portando alla scomparsa di 1 campo di grano su 5 con la perdita di quasi mezzo milione di ettari coltivati;

    i rincari dei mangimi rendono antieconomico l'allevamento e in alcuni casi si sono addirittura registrati problemi nell'approvvigionamento;

    per l'alimentazione animale occorrono circa 9 milioni di tonnellate di mais a fronte di una produzione italiana di meno di 6 milioni di tonnellate,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare, nel prossimo provvedimento utile, gli opportuni interventi, anche di natura finanziaria, atti ad estendere a tutto l'anno 2022, o quantomeno al secondo trimestre 2022, il beneficio di cui all'articolo 18 del decreto-legge all'esame, al fine di garantire alle imprese agricole e della pesca la liquidità necessaria alla prosecuzione dell'attività;

   a considerare, nel prossimo provvedimento utile, la possibilità di riconoscere un credito d'imposta per l'approvvigionamento dei concimi chimici utilizzati in agricoltura, come urea e nitrato di ammonio, affinché l'aumento del loro costo non incida eccessivamente sulla filiera agroalimentare del Made in Italy che mettono a rischio le forniture alimentari e aggravano la dipendenza del nostro Paese dall'estero;

   a valutare l'opportunità di prevedere altresì, nel prossimo provvedimento utile, la possibilità di riconoscere un credito d'imposta alle aziende zootecniche per l'acquisto di mangimi per gli allevamenti.
9/3609/85. (Testo modificato nel corso della seduta)Golinelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 18 del provvedimento all'esame, riconosce alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio della propria attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, al netto dell'IVA;

    le quotazioni del gasolio agricolo utilizzato per la pesca e per il trasporto marittimo e turistico di linea, da Nord a Sud sono varie, ma hanno abbondantemente superato quota 1 euro al litro, quando un anno fa si poteva acquistare per meno di 0,60 euro;

    il settore ittico e quello del trasporto marittimo e turistico di linea, già provati duramente dagli effetti della pandemia, si trovano oggi a dover fare i conti con questo nuovo ostacolo, l'aumento del gasolio agricolo che impatta pesantemente sui bilanci delle aziende, dove la voce «carburante», che prima incideva per il 40 per cento, ora supera il 70 per cento; in media; ad esempio, il pieno di gasolio di un peschereccio è passato da circa 700 a oltre 1.300 euro, a fronte di entrate economiche sempre più esigue;

    il prezzo del gasolio – che doveva essere detassato da tutto e, quindi, pari solamente al costo del gasolio, della raffinazione, dello stoccaggio e via dicendo, con un delta che naturalmente è il guadagno – ha raggiunto cifre spropositate; cifre alte, cifre che cambiano da porto a porto, ma soprattutto cifre che cambiano di giorno in giorno, anche quando è stato già effettuato il carico da parte del distributore;

    nelle marinerie italiane esiste un rilevante problema legato al prezzo del petrolio le cui quotazioni rincarano del 5-6 per cento ogni giorno; i prezzi alla pompa per il gasolio per i pescatori e per i trasporti marittimi e turistico di linea rimangono pressoché invariati e questo fa pensare che sull'onda dell'aumento dei prezzi energetici si possano celare delle manovre speculative;

    i pescatori e i trasportatori del settore marittimo e turistico di linea non possono scegliere, come può fare un automobilista, la pompa di benzina dove il gasolio costa di meno. Molte volte nei porti è presente un distributore, massimo due, e quindi vi sono miglia e miglia di mare che ci separano da un'offerta migliore; quindi, miglia e miglia di consumi che naturalmente non possono essere affrontati con questi prezzi;

    l'aumento del prezzo per il gasolio per la pesca e per il trasporto marittimo e turistico di linea, arrivato a costare mediamente 1,20 euro al litro, nonostante sia già esente di accise e Iva, per le imprese della pesca e del trasporto marittimo e turistico di linea si traduce in costi insostenibili tali da non essere più conveniente e remunerativo andare in mare;

    il gasolio è arrivato, in alcune zone d'Italia – pensiamo a Lampedusa, che paga anche la sua insularità, la sua lontananza dalle coste italiane –, a 1,40 euro, per imbarcazioni che consumano migliaia di litri anche solamente durante la settimana o durante la giornata, perché parliamo, ad esempio, di pesca a strascico, altamente energivora,

impegna il Governo

a porre in essere, in un prossimo provvedimento, misure di calmieramento o di determinazione di un prezzo fisso alla pompa del gasolio agricolo utilizzato dal comparto ittico e da quello per il trasporto marittimo e turistico di linea per lo svolgimento delle proprie attività, al fine di evitare il blocco dei settori, fondamentali per l'economia nazionale e del territorio nonché ad effettuare i dovuti e necessari controlli capillari sui prezzi applicati dai distributori di gasolio agricolo affinché vengano arginati e bloccati eventuali fenomeni speculativi che si possano venire a creare in occasione delle variazioni dei prezzi determinate dall'andamento del mercato.
9/3609/86. Viviani.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 18 del provvedimento all'esame, riconosce alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio della propria attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, al netto dell'IVA;

    le quotazioni del gasolio agricolo utilizzato per la pesca e per il trasporto marittimo e turistico di linea, da Nord a Sud sono varie, ma hanno abbondantemente superato quota 1 euro al litro, quando un anno fa si poteva acquistare per meno di 0,60 euro;

    il settore ittico e quello del trasporto marittimo e turistico di linea, già provati duramente dagli effetti della pandemia, si trovano oggi a dover fare i conti con questo nuovo ostacolo, l'aumento del gasolio agricolo che impatta pesantemente sui bilanci delle aziende, dove la voce «carburante», che prima incideva per il 40 per cento, ora supera il 70 per cento; in media; ad esempio, il pieno di gasolio di un peschereccio è passato da circa 700 a oltre 1.300 euro, a fronte di entrate economiche sempre più esigue;

    il prezzo del gasolio – che doveva essere detassato da tutto e, quindi, pari solamente al costo del gasolio, della raffinazione, dello stoccaggio e via dicendo, con un delta che naturalmente è il guadagno – ha raggiunto cifre spropositate; cifre alte, cifre che cambiano da porto a porto, ma soprattutto cifre che cambiano di giorno in giorno, anche quando è stato già effettuato il carico da parte del distributore;

    nelle marinerie italiane esiste un rilevante problema legato al prezzo del petrolio le cui quotazioni rincarano del 5-6 per cento ogni giorno; i prezzi alla pompa per il gasolio per i pescatori e per i trasporti marittimi e turistico di linea rimangono pressoché invariati e questo fa pensare che sull'onda dell'aumento dei prezzi energetici si possano celare delle manovre speculative;

    i pescatori e i trasportatori del settore marittimo e turistico di linea non possono scegliere, come può fare un automobilista, la pompa di benzina dove il gasolio costa di meno. Molte volte nei porti è presente un distributore, massimo due, e quindi vi sono miglia e miglia di mare che ci separano da un'offerta migliore; quindi, miglia e miglia di consumi che naturalmente non possono essere affrontati con questi prezzi;

    l'aumento del prezzo per il gasolio per la pesca e per il trasporto marittimo e turistico di linea, arrivato a costare mediamente 1,20 euro al litro, nonostante sia già esente di accise e Iva, per le imprese della pesca e del trasporto marittimo e turistico di linea si traduce in costi insostenibili tali da non essere più conveniente e remunerativo andare in mare;

    il gasolio è arrivato, in alcune zone d'Italia – pensiamo a Lampedusa, che paga anche la sua insularità, la sua lontananza dalle coste italiane –, a 1,40 euro, per imbarcazioni che consumano migliaia di litri anche solamente durante la settimana o durante la giornata, perché parliamo, ad esempio, di pesca a strascico, altamente energivora,

impegna il Governo

ad assumere iniziative urgenti volte a valutare l'adozione di misure di calmieramento o di determinazione di un prezzo fisso alla pompa del gasolio agricolo utilizzato dal comparto ittico e da quello per il trasporto marittimo e turistico di linea per lo svolgimento delle proprie attività, al fine di evitare il blocco dei settori, fondamentali per l'economia nazionale e del territorio nonché ad effettuare i dovuti e necessari controlli capillari sui prezzi applicati dai distributori di gasolio agricolo affinché vengano arginati e bloccati eventuali fenomeni speculativi che si possano venire a creare in occasione delle variazioni dei prezzi determinate dall'andamento del mercato.
9/3609/86. (Testo modificato nel corso della seduta)Viviani.


   La Camera,

   considerato che:

    con l'articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020, cosiddetto «Cura Italia» è stata concessa la possibilità di usufruire di una moratoria ex lege, sui finanziamenti in essere, alle micro piccole e medie imprese (MPMI) che autocertificassero di avere subito temporanea carenza di liquidità in seguito all'emergenza COVID-19. La misura prevedeva la sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing, anche in deroga al limite massimo di durata del finanziamento (5 anni) fissato dal comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013;

    la moratoria, inizialmente disposta sino al 30 settembre 2020, è stata prorogata dapprima sino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge n. 104 del 2020 (articolo 65 e 77); poi sino al 30 giugno 2021 dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020, articolo 1, commi 248-254) e conclusivamente fino al 31 dicembre 2011 dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Le misure in oggetto sono state autorizzate dalla Commissione UE nel quadro delle misure di contrasto all'epidemia (Temporary Framework);

    il 23 Marzo 2022 la Commissione europea ha adottato il nuovo «Temporary Crisis Framework» (TCP) avente come base giuridica l'articolo 107 (2)(b) e (3)(b), consentendo agli Stati sia aiuti per porre rimedi ai danni cagionati direttamente dall'invasione russa dell'Ucraina o indirettamente dalle sanzioni applicate alla Federazione russa, sia aiuti destinati a porre rimedio al grave ed eccezionale turbamento dell'economia causato dall'esplosione dei costi energetici e delle materie prime, nonché dall'interruzione delle catene di approvvigionamento;

    lo scoppio della guerra ha prodotto ulteriori aumenti dei prezzi, già precedentemente in tensione, per via dell'importanza dei Paesi coinvolti nelle forniture mondiali di alcune commodities. Spiccano gli aumenti dei prezzi del gas (+819 per cento), dell'energia elettrica (+492 per cento);

    sul fronte dei metalli, per l'acciaio si registra un +207 per cento rispetto al pre-COVID e per il nichel + 260 per cento. Rilevanti sono anche gli aumenti di alluminio e ferro, le cui ultime quotazioni si posizionano rispettivamente del +88 per cento e del 60 per cento sopra la media di inizio 2020, mentre il rame evidenzia un complessivo +69 per cento;

    ulteriori problemi si stanno generando per il fermo generalizzato dei porti cinesi dovuto al nuovo lockdown. Nel porto di Shanghai, il principale snodo del pianeta delle portacontainer, dove ogni anno transitano più di 4 milioni di tonnellate di merci, le navi merci bloccate in entrata e in uscita erano oltre 500 nei giorni scorsi, secondo Bloomberg. Ciò sta determinando la scarsità non solo di prodotti finiti, ma anche di semilavorati e di prodotti di base utilizzati dalle imprese che importano dal mercato cinese,

impegna il Governo

a valutare, nel quadro del nuovo «Temporary Crisis Framework» (TCF), l'adozione di una moratoria sui finanziamenti in essere sulla falsariga di quella prevista con l'articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020, cosiddetto «Cura Italia», in favore delle micro piccole e medie imprese (MPMI) che dimostrino di essere danneggiate dall'incremento dei costi delle materie prime e dal fermo delle catene di approvvigionamento, in misura tale da aver determinato il fermo o la sensibile riduzione delle attività di produzione e trasformazione.
9/3609/87. Torromino, Squeri, Porchietto, Sessa, Polidori.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento prevede, all'articolo 29-bis – che novella l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 14 del 2022 –, che le somme in entrata, derivanti dai decreti ministeriali che definiscono l'elenco dei mezzi, dei materiali e degli equipaggiamenti militari oggetto di cessione alle autorità governative dell'Ucraina e le modalità di realizzazione della stessa, debbano essere riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa;

    il comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 14 del 2022 ha autorizzato, fino al 31 dicembre 2022, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge n. 185 del 1990 e agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare;

    il terzo decreto per l'invio di armi in Ucraina, già esecutivo, autorizza la cessione alle autorità governative dell'Ucraina dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari;

    il provvedimento è accompagnato da un allegato che contiene l'elenco – secretato – degli armamenti da cedere;

    esso autorizza lo Stato maggiore della Difesa ad adottare le procedure più rapide per assicurare la tempestiva consegna dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari;

    i mezzi, i materiali e gli equipaggiamenti sono ceduti a titolo non oneroso per la parte ricevente;

    questa scelta non ha richiesto l'adeguato coinvolgimento del Parlamento, essendo stata sufficiente l'audizione del Ministro della difesa presso il Copasir, con l'elenco segretato degli armamenti che ricade sotto l'ombrello della conversione in legge del cosiddetto «Decreto Ucraina» del 25 febbraio scorso;

    dopo quasi tre mesi di conflitto, si assiste ad un progressivo e costante peggioramento delle condizioni belliche e umanitarie: una guerra che colpisce sempre di più i civili e che vede l'utilizzo di armamenti ad alto potenziale distruttivo anche vietati, come le bombe a grappolo;

    sono ampiamente documentate aggressioni a civili, alla stampa, a ospedali, esecuzioni sommarie, con le violazioni del diritto umanitario ed internazionale che continuano a crescere;

    cresce nell'opinione pubblica la consapevolezza che con l'invio di armi ogni risoluzione del conflitto si allontana progressivamente, a solo danno delle popolazioni civili;

    la maggioranza degli italiani è contraria alla guerra, ma non trova adeguata rappresentanza in Parlamento, che al contrario ha votato in maniera quasi unanime la cessione di armi all'Ucraina, l'aumento delle spese militari, e la totale adesione alle scelte della NATO;

    anche tra le forze di maggioranza, tuttavia, rispetto a due mesi fa, cresce la presa di coscienza su quanto l'invio massiccio di armi sia solo destinato ad alimentare l'«escalation» militare, riconoscendo la necessità di una trattativa che si incardinerebbe in un quadro molto diverso da quello di due mesi fa;

    la scelta di inviare armi ancora non è accompagnata da una politica europea di difesa comune, imprescindibile per la costruzione di un percorso di pace;

    nessuna soluzione può ottenersi se ognuno persegue finalità non di pace ma di vittoria sulla Russia;

    secondo le previsioni economiche della Commissione europea, l'invasione russa dell'Ucraina sta esacerbando i venti contrari alla crescita dell'intera Eurozona, che rallenterà al 2,7 per cento nel 2022 e al 2,3 per cento nel 2023, in controtendenza rispetto alle stime di febbraio, con livelli record dell'inflazione che toccherà il 6,1 per cento;

    sull'Italia, le stime della Commissione calcolano che la crescita del PIL passerà dal +4,1 per cento previsto prima del conflitto, al +2,4 per cento;

    il Commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni ha dichiarato che l'incertezza sulle prospettive è aumentata e il ribasso della crescita sono legati alla durata della guerra, manifestando la necessità di ulteriori misure di sostegno in campo fiscale;

    ciò dimostra che l'eventuale prosecuzione del conflitto produrrebbe altre vittime e ripercussioni ancor più gravi sul nostro sistema economico e sociale;

    in Italia il rialzo dei prezzi energetici su imprese e famiglie, nonostante l'intervento del Governo, condiziona pesantemente il potere d'acquisto delle famiglie, il cui indice di fiducia sta subendo un drastico calo;

    Istat, già prima del conflitto, rilevava enormi difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro, soprattutto tra le donne e i giovani, con l'esplosione di contratti precari e part time involontari, e con un lavoratore su dieci che si trova in situazione di povertà;

    il provvedimento in esame non contiene misure economiche che possano produrre effetti positivi a lungo termine, né prevede investimenti strutturali, limitandosi a includere sostegni temporanei inidonei a mutare le condizioni sopra citate;

    le spese militari comportano un aumento dell'indebitamento netto, che si ripercuoterà sulle future generazioni;

    l'Italia è all'ultimo posto dei Paesi UE sugli investimenti in istruzione e ricerca, e la spesa per la sanità sarà ridimensionata di un punto di PIL nei prossimi tre anni, quando la pandemia ha ampiamente dimostrato che la tenuta e l'efficienza del sistema socio-sanitario nazionale costituisce la base per l'intero sistema economico e sociale della Nazione,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di ritirare le spese per armamenti militari, concentrando le risorse a favore di investimenti sui comparti della sanità, dell'istruzione, università e ricerca, su una politica fiscale che incentivi l'occupazione a tempo indeterminato, su misure di contrasto contro la povertà;

   ad avviare, in accordo con tutti i membri dell'Unione europea, una strategia di politica estera e di difesa comune, tesa a favorire l'immediato superamento del conflitto armato, attraverso negoziati con la Russia, e attraverso la promozione di una Conferenza di Pace tra le nazioni dell'Occidente e la Russia, da tenersi nella città di Roma.
9/3609/88. Ehm, Benedetti, Sarli, Suriano, Romaniello.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca ulteriori misure urgenti per aiutare famiglie e imprese rispetto all'aumento dei costi vertiginosi delle bollette di gas e luce che stanno portando sentimenti di incertezza sull'economia mondiale già compromessa dalla crisi globale c dalla pandemia;

    il tessuto socio-economico, già fortemente provato dalla crisi pandemica, nel nuovo scenario conseguente al conflitto in Ucraina, rischia di venir ulteriormente compromesso, anche a fronte di una grave instabilità economica che pesa su famiglie e imprese, aumentando situazioni di povertà e di forte vulnerabilità sociale;

    il DEF 2022 stima un netto ridimensionamento delle aspettative di crescita del Paese, dovuto sostanzialmente all'inflazione e al peggioramento delle variabili esogene, tra le quali spiccano i prezzi elevati delle materie prime e dell'energia, secondo una tendenza che negli ultimi mesi ha subito un'impennata ma che era già iniziata per effetto della ripresa economica post-pandemia da COVID-19 tagliando così il futuro dei nostri figli e lasciando le categorie fragili in difficoltà;

    oltre 450 mila alunni studiano in 17mila classi c.d. pollaio, con più di 25 tra bimbi e ragazzi, problema concentrato soprattutto nelle scuole superiori, dove il 7 per cento delle classi è in sovrannumero, con le maggiori criticità nelle regioni più popolose come la Lombardia (con 1889 classi over 25), l'Emilia Romagna (1131), la Campania (1028);

    più della metà degli istituti scolastici è privo del certificato di agibilità statica (54 per cento) e di quello di prevenzione incendi (59 per cento), mentre il 39 per cento è senza collaudo statico. Si rilevano 35 episodi di crolli verificati nelle scuole tra settembre 2020 ed agosto 2021, una vergognosa inedia di tre crolli al mese;

    il nostro sistema sanitario non riesce a rispondere alle richieste di prestazioni sanitarie generando liste d'attesa vergognose. A titolo di esempio, sette mesi per una risonanza magnetica, non sono degne di un Paese civile;

    durante i due anni di emergenza sanitaria sono state effettuate molte meno prestazioni specialistiche. Nel 2018 e nel 2019 visite ed esami pubblici erano stati circa 226 milioni. Nel 2020, l'Agenzia sanitaria nazionale delle Regioni (Agenas) ha calcolato si sia sceso a 162 milioni e l'anno scorso a 192. Sono state quindi «perse» ben 98 milioni di prestazioni in due anni;

    occorre rilevare la piena ipocrisia costituita dall'aver dichiarato per più di due anni l'esigenza di investire nel welfare, in sanità, istruzione e ricerca, in seguito a ciò che la pandemia ha generato e a cosa i due anni di crisi pandemica avrebbero insegnato;

    ad oggi, è nota la direzione che il nostro Paese sta percorrendo a causa delle politiche vergognose di questo Governo, il quale si è impegnato ad aumentare le spese militari e ha previsto di diminuire quelle per la sanità e l'istruzione, motivando questo scempio con scuse ancora più vergognose, come il calo demografico;

    tale quadro di riferimento, pone l'assoluta necessità di destinare quante più risorse possibili al finanziamento di interventi mirati a contrastare gli effetti della grave crisi in atto sul sistema economico nazionale con particolare riguardo alla mitigazione delle ripercussioni sulle famiglie italiane;

    lo scoppio della guerra in Ucraina ha comportato l'incremento ulteriore di fondi per la Difesa, che entro il 2028 dovrebbero arrivare a coprire il 2 per cento del PIL, pari al 3,5 per cento del bilancio dello Stato, sacrificando sanità, medicina del territorio, istruzione e lo stato sociale come se la dalla pandemia non avessimo imparato niente,

impegna il Governo:

   a sospendere l'aumento delle spese militari e per armamenti, destinando quante più risorse disponibili al finanziamento di interventi mirati a contrastare gli effetti della grave crisi in atto sul sistema socio-economico del Paese, a partire da sanità, scuola e ricerca,

   a evitare di destinare anche un solo centesimo in più all'aumento delle spese militari prima di aver risolto almeno i problemi citati in premessa.
9/3609/89.Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Menga, Ehm, Raduzzi.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza volte a dotare il personale del Corpo di polizia penitenziaria di telecamere indossabili, in relazione a compiti di vigilanza e mantenimento della sicurezza nelle carceri – 3-02967

   LOLLOBRIGIDA, MELONI, ALBANO, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, DE TOMA, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, GIOVANNI RUSSO, RACHELE SILVESTRI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, VINCI e ZUCCONI. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:

   a gennaio 2022 è arrivato il via libera alla nuova dotazione di bodycam, inviata a tutti i questori attraverso una circolare firmata dal Capo della Polizia Lamberto Giannini;

   si tratta di mille bodycam date in dotazione a poliziotti e carabinieri impegnati nei servizi di ordine pubblico. Le bodycam sono assegnate «quale ulteriore strumento di documentazione degli accadimenti e, nel contempo, di tutela del personale operante»;

   in base alla circolare i contenuti multimediali verranno conservati dal sistema «per sei mesi dalla data di effettuazione delle videoriprese». Settecento telecamere saranno suddivise tra i 15 reparti mobili della Polizia e 249 alla componente mobile dell'Arma dei carabinieri;

   altrettanto dovrebbe essere garantito per gli agenti di polizia penitenziaria costretti a lavorare in precarie condizioni di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari italiani, ridotti oramai al collasso dopo anni di gravi carenze, come la cronica mancanza di organico e l'inadeguatezza di strutture talora deprivate di idonei sistemi di videosorveglianza;

   il progetto iniziale di videosorveglianza in mobilità in uso al personale della polizia penitenziaria, risalente ormai negli anni, non è andato a regime per questioni di natura tecnica. Per questo motivo, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha deciso – già nel corso del 2020 – di riavviare l'iniziativa;

   il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in data 21 marzo 2022, in risposta all'Osapp, ha ribadito che: «Si sta avviando, a seguito di specifiche disposizioni e dopo l'approvazione del disciplinare da parte del Garante per la protezione dei dati personali, una sperimentazione presso i provveditorati di Roma e Napoli», con la prospettiva di estendere il progetto all'intero territorio nazionale, e che sarà possibile l'avvio alla sperimentazione una volta ricevuto il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali;

   il progresso tecnologico ha portato le organizzazioni criminali ad escogitare nuovi metodi illegali per superare i controlli della polizia penitenziaria;

   da una parte, si assiste all'elevato contesto tecnologico di cui possono avvantaggiarsi i detenuti e, dall'altra, alle condizioni in cui lavorano gli agenti di polizia penitenziaria, ai quali è ancora oggi inibito l'utilizzo del Taser e della bodycam, che potrebbe essere agevolmente utilizzata per documentare quanto accade in carcere, oltre che a difesa degli stessi agenti accusati di maltrattamenti –:

   quali iniziative di competenza intenda porre in essere per garantire l'utilizzo immediato, per il personale carcerario addetto al mantenimento della sicurezza e con compiti di vigilanza, di telecamere indossabili (bodycam), anche ai fini di provare la correttezza e la legalità del proprio operato.
(3-02967)


Elementi circa l'attivazione di un nuovo portale per l'accesso agli incentivi finalizzati al sostegno e allo sviluppo delle attività imprenditoriali, in particolare sotto il profilo dell'efficientamento energetico – 3-02968

   MOLINARI, BINELLI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CARRARA, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FIORINI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GASTALDI, GERARDI, GERMANÀ, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, LUCENTINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MARIANI, MATURI, MICHELI, MINARDO, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLIN, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RAVETTO, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SCOMA, SNIDER, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZANELLA, ZENNARO, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   è di questi giorni la notizia secondo cui dal 2 giugno 2022 verrà attivato il nuovo portale, «Incentivi.Gov», attraverso il quale i cittadini potranno avere un più facile accesso ai sistemi di incentivi messi in campo dallo Stato per il sostegno e lo sviluppo delle attività imprenditoriali;

   l'obiettivo, come annunciato dallo stesso Ministro interrogato, «è coltivare e far diventare realtà i sogni imprenditoriali di questo Paese»; di fatto, si tratta della prosecuzione dell'intensa attività portata avanti dal Ministero dello sviluppo economico per la crescita e lo sviluppo del sistema produttivo italiano;

   a titolo di esempio, si ricordano:

    a) la recentissima visita del Ministro interrogato presso i cantieri nei quali è in realizzazione la nuova sede di Sit, da ultimarsi nel 2023. L'azienda, specializzata in contatori di nuova generazione, adibirà la nuova sede a laboratori per la sperimentazione dell'idrogeno verde per caldaie e contatori residenziali. Un settore in forte crescita, il cui elemento centrale è la ricerca per ottenere impianti non inquinanti. La centralità e l'importanza della ricerca sono condensate anche nelle parole del Ministro interrogato, il quale ha confermato: «Crediamo molto nell'idrogeno, nella bravura italiana che coniugata con i giusti incentivi possono far crescere queste eccellenze»;

    b) lo stanziamento da parte del Ministero dello sviluppo economico di 10 milioni di euro a sostegno della ceramica e del vetro artistico; intervento nel solco da sempre tracciato dalla Lega e volto a sostenere il made in Italy, quale simbolo di eccellenza nel mondo. «È un segnale di attenzione verso le imprese della ceramica e del vetro artistico di Murano che, dopo essere state messe a dura prova dalla crisi legata al COVID, si trovano adesso a fronteggiare le conseguenze del conflitto in Ucraina, come l'aumento dei costi energetici e delle materie prime», ha dichiarato il Ministro interrogato;

   indubbiamente per gli interroganti interventi come quelli richiamati devono essere portati avanti con forza al fine di dare nuovo slancio alle imprese italiane duramente colpite dalla pandemia, prima, e dal conflitto Russia-Ucraina, poi, e la strada degli incentivi e dell'accesso semplificato ai medesimi è la sola per sostenere le imprese italiane in questo perdurante momento di difficoltà –:

   se il Ministro interrogato intenda fornire maggiori dettagli circa l'annunciata proposta del nuovo portale, con particolare riferimento agli incentivi messi in campo per lo sviluppo dei sistemi di efficientamento energetico e per il sostegno al settore ceramico e del vetro artistico di Murano.
(3-02968)


Orientamenti in ordine alla definizione di un «patto di sviluppo» per il polo automobilistico di Melfi, anche in relazione alle recenti decisioni industriali del gruppo Stellantis – 3-02969

   MORETTO, VITIELLO, D'ALESSANDRO, FREGOLENT, MOR, MARCO DI MAIO, UNGARO e OCCHIONERO. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:

   la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che riattiva dal 25 maggio 2022 gli incentivi alle vendite di autoveicoli nuovi offre una boccata d'ossigeno all'intero comparto automotive;

   secondo Anfia, rispetto al 2021, la produzione domestica di autovetture risulta in calo del 28,4 per cento nel mese di marzo 2022 e del 10,3 per cento nel primo trimestre, con una diminuzione, per il totale degli autoveicoli, del 16,2 per cento nei primi tre mesi del 2022;

   l'attesa per i nuovi incentivi del «Fondo pluriennale automotive» di 8,7 miliardi di euro fino al 2030 ha provocato uno stop alle vendite, con probabile boom di richieste dopo il 25 maggio 2022, ma i tempi dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativi all'immatricolazione dei nuovi veicoli (180 giorni) rischiano di essere inadeguati rispetto alla difficile situazione della produzione italiana e europea;

   desta preoccupazione la situazione del polo automotive di Melfi con 14.000 addetti, che, oltre ad un quadro congiunturale difficile, vive incertezze anche sul piano strutturale e strategico;

   il gruppo Stellantis ha avviato in questi mesi politiche di internalizzazione dei processi produttivi e incentivi all'esodo volontario dei lavoratori accanto alla riconversione dello stabilimento in una sola linea produttiva che, abbandonando i segmenti «di massa», si concentrerà dal 2024 sui modelli elettrici di fascia più elevata. Scelte che incideranno negativamente e stabilmente sui livelli occupazionali del polo dell'automobile di Melfi;

   gli effetti più gravi influiranno sulle imprese dell'indotto, circa 5.000 lavoratori, a partire da servizi, pulizie, mensa e altro, che già oggi vede in crisi circa 1.000 addetti;

   in questo quadro appare fondamentale investire sulla formazione a lungo termine e il reskilling del personale, anche tramite l'insediamento di un istituto tecnico superiore sulla meccanica a Melfi, così come è urgente intervenire sul potenziamento della rete ferroviaria,

   appare strategico prevedere incentivi alla riconversione dell'indotto verso produzioni analoghe, come gli allestimenti ferroviari e l'insediamento di una hydrogen valley, che utilizzino la grande capacità produttiva da fonte rinnovabile (eolico e fotovoltaico) già presente sul sito;

   tali misure, accanto all'istituzione della zona economica speciale, potrebbero confluire in un unico contratto o patto di sviluppo che coinvolga tutti gli attori istituzionali e le rappresentanze imprenditoriali e sindacali dell'area –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza delle ultime decisioni industriali del gruppo Stellantis e se intenda valutare la possibilità di un «patto di sviluppo» per l'area di Melfi che interessi l'intera regione e offra, come descritto in premessa, i presupposti per un futuro industriale e lavorativo diverso.
(3-02969)


Elementi in ordine all'iter di approvazione del nuovo Piano oncologico nazionale nel quadro dell'attuazione del Piano europeo di lotta contro il cancro – 3-02970

   LAPIA. – Al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:

   il Piano europeo di lotta contro il cancro, presentato il 3 febbraio 2021, identifica obiettivi strategici di lotta al cancro, da raggiungere attraverso dieci «iniziative faro» e quattro ambiti di intervento: prevenzione, individuazione precoce della malattia, diagnosi e trattamento;

   la necessità di una risposta unitaria all'aumento dei casi di cancro in tutto il continente è stata formulata a fronte dei seguenti numeri: 2,7 milioni di casi di tumore nel 2020 in Europa, 1,3 milioni di morti per cancro e l'aumento del 24 per cento dei casi oncologici previsto entro il 2035. Per fronteggiare questa emergenza, resa ancora più drammatica a causa delle conseguenze della pandemia negli ultimi due anni, le iniziative del Piano saranno sostenute da un investimento di 4 miliardi di euro: si tratta di fondi che saranno destinati agli Stati membri che ne recepiranno i principi attraverso progettualità in linea e nel rispetto delle tempistiche indicate dal piano;

   appare oramai impellente la necessità dell'approvazione e dell'adozione di un nuovo Piano oncologico nazionale, come più volte richiesto dalla comunità medico-scientifica e dalle associazioni di pazienti, per il quale la Federazione italiana delle associazioni di volontario in oncologia (Favo) ha dato un importante contributo nell'ultimo rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici, pubblicato proprio nei giorni scorsi;

   l'adozione di tale piano dovrà celebrare ufficialmente l'adesione del nostro Paese al Piano europeo di lotta contro il cancro, che l'interrogante ha più volte chiesto in quest'Assemblea, nella competente Commissione affari sociali e con una mozione depositata il 3 marzo 2021 che attende ancora l'esame da parte di questo Parlamento;

   nonostante le rassicurazioni giunte dal Ministero della salute, in ultimo l'annuncio dell'elaborazione di una bozza di documento del Piano nazionale di prevenzione oncologica, ad oggi il nostro Paese necessita che si adottino, con estrema sollecitudine, misure reali e concrete volte a rallentare le drastiche conseguenze della pandemia – come, ad esempio, il drammatico rallentamento dei processi di screening tumorale – misure che servano a fronteggiarne l'impatto sia quantitativo che qualitativo, poiché risultano anche ulteriormente accentuate le differenze regionali già esistenti, rendendo necessario un piano di recupero più ampio che colmi in primo luogo le disparità tra le regioni –:

   a che punto sia l'iter di approvazione del nuovo piano oncologico e quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare, nell'immediato, per concretizzare ufficialmente l'adesione del nostro Paese al Piano europeo di lotta contro il cancro.
(3-02970)


Iniziative di competenza volte alla stabilizzazione del personale sanitario assunto in relazione all'emergenza epidemiologica – 3-02971

   LOMBARDO. – Al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:

   l'ultima manovra di bilancio prevedeva la proroga dei rapporti di lavoro flessibile e la stabilizzazione del personale sanitario assunto per l'emergenza epidemiologica; onde rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali e valorizzare la professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio durante l'emergenza, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche nel 2022, delle misure previste dagli articoli 2-bis, limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2022, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni;

   ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 è possibile assumere a tempo indeterminato, coerentemente con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari, anche se non più in servizio, reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione;

   al fine di reinternalizzare i servizi appaltati, è stata prevista la possibilità di avviare procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni reinternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di servizio;

   resta escluso dal percorso di stabilizzazione il personale del ruolo amministrativo, tecnico e informatico reclutato a tempo determinato –:

   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare per avviare il percorso di stabilizzazione presso gli enti del Servizio sanitario nazionale del personale del ruolo sanitario assunto nell'ambito dell'emergenza epidemiologica, incluso il personale amministrativo, tecnico e informatico.
(3-02971)


Intendimenti del Governo in merito alla revisione dei limiti di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale – 3-02972

   CONTE, FORNARO e STUMPO. – Al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:

   l'articolo 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009 stabilisce che «gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del personale (...) non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento»;

   tale misura è stata prorogata nel triennio 2013-2015 (decreto-legge n. 98 del 2011, decreto-legge n. 95 del 2012);

   nella legge di bilancio per il 2018 fu ritoccato tale limite, introducendo la possibilità di una variazione dello 0,1 annuo;

   con il decreto-legge n. 35 del 2019 si è intervenuti più decisamente sul vincolo, introducendo, all'articolo 11, questa disposizione: a decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di ciascuna regione e provincia autonoma non potrà superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018 o, se superiore, il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento, mentre i predetti valori potranno essere incrementati annualmente del 5 per cento, regionalmente, sulla base dell'aumento stabilito per il Fondo sanitario regionale;

   l'abolizione del tetto, salutata con favore dalle regioni, non ha risolto i problemi evidenziati negli anni precedenti;

   il riferimento alla spesa del 2018 ha consentito solo alle regioni che avevano superato il limite precedente (Lombardia, Veneto, Piemonte), con risorse proprie, di agire, mentre regioni che avevano rigorosamente rispettato il tetto, come quelle del Mezzogiorno (ad esempio, la Campania), sottoposte a piano di rientro dal deficit, non hanno tratto quasi alcun giovamento;

   senza lo sblocco (anche per regioni in piano di rientro) del limite, non si può procedere al turn over funzionale, né all'attuazione di modelli organizzativi appropriati per la sanità territoriale, né offrire prospettive di stabilizzazione ai precari;

   il Governo, con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha messo in campo uno sforzo straordinario per la rete territoriale di assistenza primaria; uno stanziamento di 7,9 miliardi di euro per case della comunità (ne sono previste 1.350), case come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina, sviluppo delle cure intermedie, ovvero ospedali di comunità (ne sono previsti 400);

   tutto quanto, però, risulterebbe vano se non si procedesse, contestualmente, anche ad adeguare i livelli occupazionali e il fabbisogno del personale –:

   quali siano gli intendimenti del Governo rispetto ai tetti fissati normativamente per la spesa del personale sanitario, anche al fine di garantire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e il superamento del precariato.
(3-02972)


Iniziative di competenza, anche di carattere normativo, in relazione alle anomalie emerse nelle attività di eradicazione della brucellosi e della tubercolosi bufalina in provincia di Caserta – 3-02973

   SARRO. – Al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:

   sulla vertenza bufalina del casertano, relativa all'abbattimento ingiustificato di oltre 100.000 capi, l'interrogante ha già presentato diversi atti di sindacato ispettivo, con riscontri, purtroppo, non del tutto soddisfacenti;

   i dati trasmessi dall'azienda sanitaria locale di Caserta il 1° dicembre 2021 alla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, titolare di specifica inchiesta, certificano che nel decennio 2011-2021 gli abbattimenti per sospetta brucellosi o «tbc bovis» di oltre 140.000 capi bufalini negli allevamenti della provincia, per oltre il 97 per cento dei casi hanno riguardato animali risultati sani agli accertamenti post mortem;

   i riferiti dati certificano l'assoluta inadeguatezza dei sistemi diagnostici adottati dalla regione Campania attraverso l'azienda sanitaria locale di Caserta e l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno di Portici, fondati su di un malinteso principio di precauzione;

   la descritta situazione ha comportato la chiusura di centinaia di aziende e la perdita di migliaia di posti di lavoro;

   in conseguenza delle denunciate criticità si è diffuso nell'intera provincia di Caserta un clima di preoccupazione ed esasperazione, che ha dato vita ad un forte movimento di protesta popolare;

   il 19 aprile 2022 gli organi di informazione hanno dato notizia dell'esistenza di una nuova inchiesta giudiziaria a carico dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno di Portici attenzionato anche per specifici progetti sulle attività diagnostiche della brucellosi e della «tbc bovis» sui bufali casertani, risultati fallimentari;

   da più parti provengono richieste di rimozione dei responsabili sanitari degli abbattimenti impropri, con richiesta di commissariamento da parte del Governo della gestione del contrasto alla brucellosi e alla tubercolosi bufalina e il contestuale azzeramento dei piani regionali;

   in diverse recenti occasioni il Consiglio di Stato ha stabilito, su ricorso degli allevatori, la sospensione dell'abbattimento dei capi con sospetta infezione, rimarcando una sistematica violazione dei principi eurounitari, la mancata attuazione di approfondite analisi diagnostiche in vivo e non post mortem, la sottovalutazione del rapporto 05/2021 dell'Istituto superiore di sanità sulle ragioni per le quali possono verificarsi innumerevoli casi di falsi positivi, il ricorso a kit diagnostici della «tbc bovis» non ancora validati per le bufale mediterranee e il mancato obbligo di dover porre sullo stesso piano il principio di ragionevole precauzione con quello del diritto alla vita e al benessere dell'animale in quanto essere senziente;

   ad avviso dell'interrogante, il Governo dovrebbe valutare se sussistano i presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi in relazione alla vicenda di cui sopra –:

   quali iniziative di competenza, anche normative, si intendano adottare per tutelare l'intero settore produttivo, in particolare del casertano, e il suo indotto dalle possibili speculazioni delle reti nazionali e multinazionali di filiera e dalle denunciate disfunzioni del locale sistema sanitario.
(3-02973)


Iniziative di competenza, anche in sede europea, per pervenire alla proroga dell'agevolazione nota come «Decontribuzione Sud», nell'ottica di assicurare un sostegno strutturale all'occupazione nel Mezzogiorno – 3-02974

   GALIZIA, BERTI, BRUNO, BUSINAROLO, DEL SESTO, GRILLO, PAPIRO, RICCIARDI, SCERRA, VIGNAROLI e PIGNATONE. – Al Ministro per il sud e la coesione territoriale. – Per sapere – premesso che:

   il 13 e 14 maggio 2022 si è svolto il forum «Verso Sud: la strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo», con l'obiettivo di valorizzare le risorse e i progetti che qualificano il Sud come luogo dove è conveniente vivere, fare impresa, investire;

   tra gli argomenti oggetto di dibattito è stata sollevata la questione legata alla fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno attraverso la misura dell'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate «decontribuzione Sud», in scadenza il 30 giugno 2022;

   tale strumento allevia, infatti, in modo considerevole, nella misura del 30 per cento dei contributi dovuti, il costo del lavoro per i datori di lavoro del settore privato operanti nelle regioni che, in base all'articolo 27, comma 1, del «decreto agosto», rientrano nel beneficio: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

   l'obiettivo della misura «decontribuzione Sud» è quello di tutelare i livelli occupazionali, riducendo gli effetti negativi determinati dall'epidemia COVID-19 sul lavoro dipendente, soprattutto in aree già caratterizzate da situazioni di disagio socio-economico, nonché di prevenire un possibile ampliamento del divario territoriale Nord-Sud;

   stando ai dati – ancora parziali – diffusi dal Governo, emergerebbero risultati molto significativi con riguardo agli effetti riscontrati in termini di occupazione e rafforzamento del tessuto produttivo al Sud, tali da ritenere questa misura efficace e di ampio successo;

   ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione europea, con decisione C(2021)1220 final del 18 febbraio 2021, ha autorizzato il suddetto sgravio fino al 31 dicembre 2021, prorogandone in seguito l'applicabilità fino al 30 giugno 2022, termine finale di operatività del Temporary framework;

   l'Inps ha, quindi, rinviato l'emanazione delle istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'agevolazione contributiva relative al periodo 1° gennaio 2022-31 dicembre 2029 all'esito del procedimento di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi del richiamato articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea –:

   a fronte dell'approssimarsi della scadenza della misura «decontribuzione Sud», quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda sostenere, nelle opportune sedi istituzionali nazionali ed europee, per assicurare anche nel medio periodo la prosecuzione dei benefici derivanti dall'applicazione dell'esonero contributivo, in un'ottica di sostegno strutturale al rilancio dell'occupazione nel Mezzogiorno, in particolare di quella giovanile e femminile, per le imprese che operano e che investono e investiranno nelle regioni meridionali.
(3-02974)


Iniziative in relazione alle criticità connesse all'erogazione dei finanziamenti destinati al rilancio del Mezzogiorno, con particolare riferimento al rispetto della soglia del 40 per cento prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza – 3-02975

   DE LUCA, AVOSSA, BOCCIA, BORDO, BRUNO BOSSIO, CAPPELLANI, DE FILIPPO, DEL BASSO DE CARO, FRAILIS, IANARO, LA MARCA, LACARRA, LATTANZIO, GAVINO MANCA, MICELI, MURA, NITTI, NAVARRA, UBALDO PAGANO, PALAZZOTTO, PEZZOPANE, RACITI, SIANI, TOPO, VISCOMI, LORENZIN, BERLINGHIERI e FIANO. – Al Ministro per il sud e la coesione territoriale. – Per sapere – premesso che:

   i dati relativi agli ultimi finanziamenti destinati al Mezzogiorno dal Ministero dello sviluppo economico e da quello del turismo sono compresi tra il 25,8 e il 30 per cento, ben al di sotto della quota prevista del 40 per cento individuata come soglia minima delle risorse territorializzabili del Piano nazionale di ripresa e resilienza, pari a circa 86 miliardi di euro complessivi;

   le difficoltà pratiche che stanno tuttora riscontrando sono molteplici e si legano in larga misura alle criticità rilevate dall'Anci e da tante amministrazioni del Mezzogiorno, prima tra tutte l'assenza di personale. I tecnici che dovevano essere assegnati ai comuni del Sud ancora oggi non sono arrivati nel numero previsto;

   parimenti, si segnala la carenza di progetti pronti e sarebbe auspicabile immaginare studi di fattibilità standard da inserire nei bandi di gara, eventualmente proposti dalla stessa Agenzia per la coesione;

   al riguardo, un caso emblematico è rappresentato dagli investimenti per l'incremento dei poli dell'infanzia per la fascia 0-6 anni e per la fascia 0-2 anni destinato ai comuni delle regioni del Mezzogiorno, con priorità a Basilicata, Molise e Sicilia, che hanno presentato meno candidature rispetto al budget che poteva essere loro assegnato;

   le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza si aggiungono a quelle della programmazione 2021-2027 dei fondi di coesione e ad altri strumenti attivati da tempo quali le zone economiche speciali, che costituiscono una concreta occasione di rilancio strutturale e competitivo di questa intera area strategica per l'Italia e per l'Europa, così come recentemente ricordato dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri;

   tuttavia, le uniche risorse «certe» sono i 24,8 miliardi di euro che finanziano progetti già identificati e con localizzazione territoriale e costi definiti, che per oltre la metà sono di titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e che in buona parte finanziano «progetti in essere», ovvero interventi per i quali già esistevano coperture nel bilancio dello Stato;

   la crisi internazionale conseguente l'invasione dell'Ucraina non solo non deve rappresentare un freno per l'impegno a rispettare gli obiettivi di rilancio del Mezzogiorno, ma, al contrario, è un fattore che moltiplica le ragioni per la puntuale attuazione delle misure di investimento in tale area –:

   quali urgenti iniziative di competenza intenda adottare al fine di affrontare e risolvere le criticità sommariamente richiamate in premessa, garantendo il pieno rispetto della soglia minima del 40 per cento prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché la partenza effettiva delle zone economiche speciali.
(3-02975)