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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 30 maggio 2022

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 30 maggio 2022.

  Amitrano, Aresta, Ascani, Baldelli, Barelli, Bergamini, Berti, Bonomo, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Cappellacci, Carfagna, Casa, Castelli, Cavandoli, Ciampi, Cimino, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Corda, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Marco Di Maio, Di Stefano, Dieni, Ermellino, Fassino, Ferrari, Ferri, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frassinetti, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lotti, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Marattin, Marin, Marzana, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Murelli, Nardi, Nesci, Orlando, Orsini, Pagani, Parolo, Perantoni, Picchi, Rampelli, Rizzo, Romaniello, Andrea Romano, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Segneri, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Sodano, Spadoni, Speranza, Suriano, Tabacci, Tasso, Tateo, Tucci, Vignaroli, Viscomi, Leda Volpi, Zanettin, Zoffili.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge SIANI ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori» (2298) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Carnevali.

Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede Referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sotto indicata Commissione permanente:

   VII Commissione (Cultura)

  S. 2333. – GELMINI e APREA; INVIDIA; BUCALO e FRASSINETTI; TOCCAFONDI; COLMELLERE ed altri; SOVERINI ed altri: «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore» (approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato) (544-2387-2692-2868-2946-3014-B) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI, XII e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 24 maggio 2022, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 26 maggio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

   Relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 (COM(2022) 150 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni delle proposte e le norme nazionali vigenti – alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   Relazione in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Francia – EGF/2022/001 FR/Air France (COM(2022) 201 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni delle proposte e le norme nazionali vigenti – alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio di risoluzioni
del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo ha trasmesso le seguenti risoluzioni e decisione, approvate nella tornata dal 2 al 5 maggio 2022, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, che abroga la decisione del Consiglio (76/787/CECA, CEE, Euratom) e l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (Doc. XII, n. 1128) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XIV (Politiche dell'Unione europea);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (Doc. XII, n. 1129) – alla VI Commissione (Finanze);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini penali e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione (Doc. XII, n. 1130) - alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme transitorie per l'imballaggio e l'etichettatura dei medicinali veterinari autorizzati a norma della direttiva 2001/82/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (Doc. XII, n. 1131) – alla XII Commissione (Affari sociali);

   Risoluzione su un piano d'azione dell'Unione europea per l'agricoltura biologica (Doc. XII, n. 1132) – alla XIII Commissione (Agricoltura);

   Risoluzione sulla persecuzione delle minoranze sulla base della religione o del credo (Doc. XII, n. 1133) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione sul seguito da dare alle conclusioni della Conferenza sul futuro dell'Europa (Doc. XII, n. 1134) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);

   Decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020, sezione III - Commissione e agenzie esecutive (Doc. XII, n. 1135) – alla V Commissione (Bilancio);

   Risoluzione sulle notizie di ripetuti casi di espianto coatto di organi in Cina (Doc. XII, n. 1136) – alla III Commissione (Affari esteri);

  Risoluzione sulla politica di concorrenza - Relazione annuale 2021 (Doc. XII, n. 1137) – alla X Commissione (Attività produttive);

   Risoluzione sulle audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, relative a Polonia e Ungheria (Doc. XII, n. 1138) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione sullo stato di avanzamento della cooperazione UE-Moldova (Doc. XII, n. 1139) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione sull'impatto della guerra contro l'Ucraina sulle donne (Doc. XII, n. 1140) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione sull'impatto della guerra illegale di aggressione russa contro l'Ucraina sui settori dei trasporti e del turismo dell'Unione europea (Doc. XII, n. 1141) – alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: SIANI ED ALTRI: MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, ALLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354, E ALLA LEGGE 21 APRILE 2011, N. 62, IN MATERIA DI TUTELA DEL RAPPORTO TRA DETENUTE MADRI E FIGLI MINORI (A.C. 2298-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CIRIELLI ED ALTRI; BELLUCCI ED ALTRI (A.C. 1780-3129)

A.C. 2298-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 2298-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 4, comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: , utilizzando i fondi disponibili.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 4 sostituire il comma 2 con i seguenti:

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 322, le parole: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2021»;

   b) al comma 323, dopo le parole: «della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «e da aggiornare, ove necessario, con cadenza triennale».

  2-bis. Agli oneri di cui al comma 2, pari a euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi da riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.150, 1.151, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.115 e 4.116 e sull'articolo aggiuntivo 4.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2298-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Modifiche al codice di procedura penale)

  1. All'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «quando imputato sia» sono inserite le seguenti: «l'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con lui convivente, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio, e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità, o sia».

  2. L'articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.
  3. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

   «1-quater. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.
   1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena».

  4. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:

   «4-quinquies. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Modifiche al codice di procedura penale)

  Al comma 1 premettere il seguente:

  01. All'articolo 275, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2.1. Salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, è disposta e mantenuta la custodia cautelare in carcere quando si applichino gli articoli 99, commi secondo e quarto, 102 e 103 del codice penale».
1.115. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

(Inammissibile)

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. All'articolo 275, comma 4, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono aggiunte le seguenti: «e l'indagata sia stata già dichiarata recidiva ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 99, secondo o quarto comma, del codice penale, o sia stata dichiarata delinquente abituale o professionale ai sensi degli articoli 102, 103 o 105 del codice penale».
1.111. Delmastro Delle Vedove.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1.100. Ferraresi, Ascari, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: detenute madri aggiungere le seguenti: e salvo che non si applichino gli articoli 99, commi secondo e quarto, 102 e 103 del codice penale.
1.116. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la possibilità di disporre la custodia cautelare in carcere in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che comportino il pericolo concreto ed attuale di grave offesa alla persona, all'ordine o alla sicurezza pubblica che non possano essere altrimenti soddisfatte.».
1.101. Ascari, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: a dare assistenza al figlio, sopprimere la parola: e.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: di accertata idoneità aggiungere le seguenti: e non sia sottoposto al regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario.
1.117. Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 275-bis del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1 l'ultimo periodo è soppresso;

   2) i commi 2 e 3 sono abrogati.
1.150. Corda.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 276, comma 1-bis, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui all'articolo 275, comma 4, la misura può essere sostituita con quella della custodia cautelare in carcere, qualora l'imputato ponga in essere comportamenti che mettono in pericolo la sicurezza o l'ordine pubblico o, in ogni caso, a seguito di questi non possano più essere garantite le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza all'interno dell'istituto a custodia attenuata per detenute madri.».
1.102. Ferraresi, D'Orso, Ascari, Sarti, Saitta.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 276-bis.
(Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri)

  1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma l, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   c) all'articolo 51-ter:

    1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  “3. Nel caso in cui la persona ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, è ordinato nei suoi confronti l'accompagnamento, senza prole, in un istituto ordinario. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.”;

    2) alla rubrica dopo la parola “alternative” sono aggiunte le seguenti: “e dell'esecuzione della pena in un istituto a custodia attenuata per detenute madri”».
1.102.(Testo modificato nel corso della seduta) Ferraresi, D'Orso, Ascari, Sarti, Saitta.

(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nei casi di cui all'articolo 282-bis, comma 6, e 282-ter, del codice di procedura penale, il giudice prescrive, obbligatoriamente, senza la necessità del consenso dell'imputato, procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui al comma 1.
1.151. Corda.

(Inammissibile)

  Sostituire il comma 2, con il seguente:

  1. L'articolo 285-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

   «Art. 285-bis. – 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, sono sempre valutate le eventuali dichiarazioni di recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo o quarto comma, del codice penale, o di abitualità o professionalità di cui agli articoli 102, 103 o 105 del codice penale».
1.112. Delmastro Delle Vedove.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

   «1-quater. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice competente, prima di disporre le misure necessarie, può verificare le condizioni familiari dell'imputato.».
1.15. Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. L'ordine di esecuzione può comportare la sospensione della responsabilità genitoriale di cui all'articolo 330-bis del codice civile. La sospensione è revocata nei casi di accoglimento dell'istanza di cui al comma 5.».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al codice civile)

  1. Dopo l'articolo 330 del codice civile è aggiunto il seguente:

   «Art. 330-bis. Il giudice può pronunziare la sospensione della responsabilità genitoriale quando viene disposto l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale. In tal caso il giudice dispone l'affidamento del minore a favore dell'altro genitore o, in sua assenza o impedimento, ai familiari immediatamente reperibili ovvero, se necessario, ai servizi sociali.
   La sospensione è revocata nei casi di accoglimento dell'istanza di cui al comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale.».
1.110. Cirielli.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  5. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-bis.1. L'adozione del provvedimento di cui al comma 2-bis ad un soggetto detenuto in un istituto a custodia attenuata per detenute madri ne comporta il trasferimento, senza prole, in un istituto o in una sezione indicati nel comma 2-quater. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova».
1.300. La Commissione.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  5. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-bis.1. L'adozione del provvedimento di cui al comma 2-bis nei confronti di un detenuto in un istituto a custodia attenuata per detenute madri ne comporta il trasferimento, del soggetto; senza prole, in un istituto o in una sezione indicati nel comma 2-quater. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova».
1.300.(Testo modificato nel corso della seduta) La Commissione.

(Approvato)

A.C. 2298-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Modifiche al codice penale)

  1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

   b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».

  2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

   b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Modifiche al codice penale)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 34, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

   «La sospensione della responsabilità genitoriale può essere applicata ogni qualvolta venga disposto l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale. In tal caso il giudice dispone l'affidamento del minore a favore dell'altro genitore o, in sua assenza o impedimento, ai familiari immediatamente reperibili ovvero, se necessario, ai servizi sociali»;

   b) all'articolo 146 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al primo comma, i numeri 1) e 2) sono abrogati;

    2) il secondo comma è abrogato;

   c) l'articolo 147 è sostituito dal seguente:

   «Art. 147. – 1. L'esecuzione di una pena può essere differita:

   1) se è presentata domanda di grazia e l'esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell'articolo 146;

   2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;

   3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di donna incinta;

   4) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni.

   Nel caso indicato al numero 1) del primo comma l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.
   Nei casi previsti dai numeri 3) e 4) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, se il figlio minore muore, se viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempre che l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi.
   Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti».
2.16. Cirielli.

  Al comma 1 premettere il seguente:

  01. All'articolo 133, comma 1, numero 2, del codice penale, dopo le parole: «alla persona» sono aggiunte le seguenti: «o all'animale».

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  3. All'articolo 544-bis, le parole: «da quattro mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sette anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro»;
  4. All'articolo 544-ter, primo comma, le parole: «da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da diciotto mesi a tre anni e con la multa da 2.500 a 25.000 euro»;
  5. Al libro secondo, titolo IX-bis, del codice penale, le parole «il sentimento per» sono soppresse.
2.150. Corda.

(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: accertata idoneità, aggiungere, in fine, le seguenti: salvo che il detenuto sia sottoposto al regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario.
2.115. Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al secondo comma dopo le parole: «è revocato» sono aggiunte le seguenti: «nel caso in cui si applichino gli articoli 99, secondo e quarto comma, 102 e 103 del codice penale».
2.4. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale di sorveglianza trasmette copia degli atti alla Procura presso il tribunale per i minorenni competente per territorio per valutazioni circa la opportunità di attivazione della procedura di decadenza della potestà genitoriale.»
2.10. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Revoca dei benefici)

  1. In caso di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, i benefici di cui alla presente legge sono immediatamente revocati e può essere disposta la decadenza dalla responsabilità genitoriale o sospensione dall'esercizio di essa, a norma degli articoli 330 del codice civile e 34 del codice penale, sulla base della gravità del reato commesso.
2.04. Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

A.C. 2298-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Modifiche all'ordinamento penitenziario)

  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 47-ter, al comma 1-bis è premesso il seguente:

   «1.2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la detenzione domiciliare può essere negata solo quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti; in tal caso la persona è ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;

   b) all'articolo 47-quinquies, comma 1, le parole: «se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e» sono soppresse, e dopo le parole: «assistenza o accoglienza» sono inserite le seguenti: «ovvero, quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, in un istituto a custodia attenuata per detenute madri».

A.C. 2298-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Modifiche alla legge 21 aprile 2011, n. 62)

  1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è sostituito dai seguenti:

   «2. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette. A tal fine i comuni riconvertono e utilizzano prioritariamente immobili di proprietà comunale purché idonei, utilizzando i fondi disponibili.
   2-bis. I comuni ove sono presenti case famiglie protette adottano i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali».

  2. All'articolo 5 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «1-bis. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, si provvede a valere sulle disponibilità della cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Modifiche alla legge 21 aprile 2011, n. 62)

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: a individuare le con le seguenti: al recupero e valorizzazione delle.
4.8. Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

  Al comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: , utilizzando i fondi disponibili.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 322, le parole: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2021»;

   b) al comma 323, dopo le parole: «della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «e da aggiornare, ove necessario, con cadenza triennale».

  3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4.500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

  Al comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: utilizzando i fondi disponibili con le seguenti: a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

  Conseguentemente, al capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: dei propri servizi sociali con le seguenti: delle risorse di cui al comma precedente.
4.116. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Paolini, Tateo, Tomasi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: utilizzando i fondi disponibili con le seguenti: a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
4.115. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Paolini, Tateo, Tomasi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni comunali possono individuare, al fine di essere riconvertiti per le finalità di cui al presente articolo, i beni confiscati alla criminalità organizzata e/o gli immobili inutilizzati nella disponibilità delle stesse.
4.9. Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Bond.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, dopo la parola: sociale aggiungere le seguenti: e lavorativo.
4.10. Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: dei propri servizi sociali con le seguenti: della rete assistenziale territoriale.
4.11. Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Requisiti delle case famiglia protette)

  1. Presso le case-famiglia opera un numero adeguato di operatori sociali, affiancati da uno psicologo psicoterapeuta e da uno psichiatra, con il compito di supportare il percorso riabilitativo della madre e di coadiuvarla nell'educazione, anche scolastica, del figlio, con un monitoraggio costante che accerti la capacità di esercizio della responsabilità genitoriale.
  2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono apportati i necessari correttivi al decreto 8 marzo 2013, recante i «Requisiti delle case famiglia protette».
4.01. Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

A.C. 2298-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge n. 62 del 2011 in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori;

    in particolare, l'articolo 2 del provvedimento de quo interviene a modificare le norme relative al rinvio obbligatorio e facoltativo della pena di cui agli articoli 146 e 147 del codice penale nei confronti di condannate madri prevedendo un più ampio ricorso a tale beneficio. La normativa vigente prevede il differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena nei confronti di donne incinte o madri di prole di età inferiore ad anni uno. Le modifiche estendono tale beneficio in caso di prole di età inferiore ad un anno anche al padre qualora la madre sia deceduta o impossibilitata a prendersene cura e non vi siano parenti idonei entro il quarto grado, aggiungendo altresì il rinvio obbligatorio della pena quando il figlio abbia meno di tre anni e sia affetto da grave disabilità e il beneficio opera sia nei confronti della madre che del padre. Il differimento facoltativo attualmente è consentito nei confronti di madre con prole di età inferiore ad anni tre. Le modifiche estendono il beneficio anche nei confronti del padre qualora la madre sia deceduta, impossibilitata e non vi siano parenti idonei entro il quarto grado;

    le modifiche introdotte si inseriscono all'interno di un più ampio quadro legislativo che ormai da diversi anni attribuisce primario rilievo all'interesse del minore, alla tutela del suo stato psico-fisico e alla continuità del rapporto genitoriale, soprattutto materno;

    in particolare, si tratta di misure che mirano a favorire la decarcerazione prevedendo l'esecuzione della pena della madre in luoghi diversi dal carcere al fine di evitare l'ingresso dei figli minori negli istituti penitenziari;

    tuttavia, continuando a prevedere il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena per le donne incinte o madri di prole di età inferiore ad un anno, si genera un automatismo che di fatto non tiene conto di quelle situazioni in cui la gravidanza ovvero lo status di madre vengono utilizzati quali strumenti per eludere il carcere, consentendo ai soggetti interessati di perseverare nella condizione di delinquenza a discapito, quindi, della pubblica sicurezza;

    è noto, infatti, che molte donne, soprattutto di etnia rom, sono dedite alla commissione di reati in particolare contro il patrimonio, sfruttando gli istituti e i benefici previsti dalle norme penali, certe di restare impunite;

    inoltre, l'estensione del beneficio del differimento obbligatorio della pena anche in favore del padre condannato, rischia di tradursi in un ulteriore escamotage per evitare la detenzione in carcere qualora tale concessione non sia effettivamente preceduta da una preliminare valutazione da parte del giudice della pericolosità sociale del soggetto condannato, sia madre sia padre, che tenga conto del concreto pericolo di commissione di ulteriori reati, della serialità di compiere reati documentata da precedenti penali e di polizia, nella professionalità manifestata da alcune modalità della condotta. Si tratta della necessaria valutazione di elementi in grado di far comprendere se il soggetto condannato – a cui si intende concedere il differimento dell'esecuzione della pena – possa o meno rappresentare un oggettivo pericolo per la comunità;

    l'esigenza di tutelare il rapporto materno, e più in generale quello genitoriale, non può prescindere dall'affettiva valutazione della pericolosità sociale del soggetto e dalla necessità di assicurare la certezza della pena e la sua efficacia deterrente,

impegna il Governo

a valutare gli effetti delle disposizioni richiamate in premessa al fine di considerare l'opportunità di adottare provvedimenti normativi volti a modificare l'articolo 146 del codice penale limitatamente alle disposizioni relative alle donne incinte o madri di prole prevedendo per le stesse, o per il padre, esclusivamente il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena previa valutazione in concreto della pericolosità sociale.
9/2298-A/1. Cirielli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del provvedimento in esame promuove il ricorso al modello della casa famiglia, prevedendo, per l'amministrazione centrale, l'obbligo di stipulare convenzioni con gli enti locali per l'individuazione di luoghi da destinare a case famiglia protette e, per i comuni, la riconversione, ove possibile, di immobili di proprietà comunale;

    in particolare, il comma 2-bis del medesimo articolo dispone che: «i comuni ove sono presenti case famiglie protette adottano i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali»;

    considerata la disponibilità da parte degli stessi enti locali di beni inutilizzati, nonché di beni confiscati alla criminalità organizzata, e l'importanza del loro riutilizzo, recupero e riconversione ad uso sociale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere il riutilizzo, il recupero e la riconversione di beni confiscati alla criminalità organizzata e di beni inutilizzati nella disponibilità degli enti locali per favorire, in particolare, il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva.
9/2298-A/2. Ascari.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del provvedimento in esame promuove il ricorso al modello della casa famiglia, prevedendo, per l'amministrazione centrale, l'obbligo di stipulare convenzioni con gli enti locali per l'individuazione di luoghi da destinare a case famiglia protette e, per i comuni, la riconversione, ove possibile, di immobili di proprietà comunale;

    in particolare, il comma 2-bis del medesimo articolo dispone che: «i comuni ove sono presenti case famiglie protette adottano i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali»;

    considerata la disponibilità da parte degli stessi enti locali di beni inutilizzati, nonché di beni confiscati alla criminalità organizzata, e l'importanza del loro riutilizzo, recupero e riconversione ad uso sociale;

    fatte salve le competente delle varie articolazioni dello Stato e nell'ottica di una leale collaborazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere il riutilizzo, il recupero e la riconversione di beni confiscati alla criminalità organizzata e di beni inutilizzati nella disponibilità degli enti locali per favorire, in particolare, il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva.
9/2298-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Ascari.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge interviene sulla normativa riguardante il trattamento delle imputate e condannate madri, perseguendo il fine di tutelare il superiore interesse del minore, evitando che questi sia costretto, a causa di colpe non sue, a vivere i propri primi anni in una struttura detentiva, con tutte le conseguenze che questo potrebbe comportare sulla sua crescita;

    tale proposta si propone, pertanto, di attenuare il regime cautelare e detentivo delle imputate o condannate madri, limitando al minimo le possibilità di detenzione in carcere e incentivando, al contrario, il ricorso a misure quali la detenzione domiciliare presso luoghi di cura, assistenza o accoglienza e, soprattutto, presso gli istituti a custodia attenuata per le detenute madri;

    il provvedimento estende la gran parte delle suddette misure in favore delle imputate o detenute madri anche agli imputati o condannati padri, qualora le madri siano decedute o assolutamente impossibilitate a dare assistenza alla prole e in linea di massima esclude la custodia cautelare in carcere quando l'imputato sia l'unico genitore di un figlio gravemente disabile, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità;

   considerato che:

    la proposta di legge in esame valorizza il ruolo dei comuni e dei servizi sociali nell'attività di istituzione delle case famiglia protette e di reinserimento sociale delle donne, una volta espiata la pena,

impegna il Governo

ad incentivare la realizzazione di progetti personalizzati di comunità, basati sul budget di salute, destinati alla popolazione, adulta e minorenne, detenuta e internata, nell'ambito delle Reti regionali per l'assistenza sanitaria penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, nonché nei servizi e nelle strutture sanitarie e penitenziarie dedicate all'accoglienza delle persone cui l'Autorità Giudiziaria ha applicato una misura di sicurezza, anche valutando l'impiego delle risorse destinate dal Ministero della giustizia per il finanziamento del trattamento penitenziario, nonché le risorse destinate dalla Cassa delle Ammende al finanziamento di programmi a favore di detenuti e di internati.
9/2298-A/3. D'Arrando, Sportiello, Ruggiero.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge interviene sulla normativa riguardante il trattamento delle imputate e condannate madri, perseguendo il fine di tutelare il superiore interesse del minore, evitando che questi sia costretto, a causa di colpe non sue, a vivere i propri primi anni in una struttura detentiva, con tutte le conseguenze che questo potrebbe comportare sulla sua crescita;

    tale proposta si propone, pertanto, di attenuare il regime cautelare e detentivo delle imputate o condannate madri, limitando al minimo le possibilità di detenzione in carcere e incentivando, al contrario, il ricorso a misure quali la detenzione domiciliare presso luoghi di cura, assistenza o accoglienza e, soprattutto, presso gli istituti a custodia attenuata per le detenute madri;

    il provvedimento estende la gran parte delle suddette misure in favore delle imputate o detenute madri anche agli imputati o condannati padri, qualora le madri siano decedute o assolutamente impossibilitate a dare assistenza alla prole e in linea di massima esclude la custodia cautelare in carcere quando l'imputato sia l'unico genitore di un figlio gravemente disabile, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità;

   considerato che:

    la proposta di legge in esame valorizza il ruolo dei comuni e dei servizi sociali nell'attività di istituzione delle case famiglia protette e di reinserimento sociale delle donne, una volta espiata la pena;

    fatte salve le competenze delle varie articolazioni dello Stato e nell'ottica di una leale collaborazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incentivare la realizzazione di progetti personalizzati di comunità, basati sul budget di salute, destinati alla popolazione, adulta e minorenne, detenuta e internata, nell'ambito delle Reti regionali per l'assistenza sanitaria penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, nonché nei servizi e nelle strutture sanitarie e penitenziarie dedicate all'accoglienza delle persone cui l'Autorità Giudiziaria ha applicato una misura di sicurezza, anche valutando l'impiego delle risorse destinate dal Ministero della giustizia per il finanziamento del trattamento penitenziario, nonché le risorse destinate dalla Cassa delle Ammende al finanziamento di programmi a favore di detenuti e di internati.
9/2298-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta)D'Arrando, Sportiello, Ruggiero.


   La Camera,

   premesso che:

    il progetto di legge all'esame dell'Assemblea prevede disposizioni in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. In particolare l'articolo 4 prevede che il Ministro della giustizia stipuli con gli enti locali convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia;

    è fondamentale infatti che si riduca la presenza di minori a seguito delle madri negli istituti penitenziari escludendo la custodia cautelare delle donne incinta o della madre con figli di età inferiore ai sei anni, salvo che esigenze cautelari di eccezionale rilevanza impongano che la medesima custodia cautelare si svolga presso istituti a custodia attenuata per detenute madri;

    il progetto di legge, tra l'altro, potenzia il ricorso alle case famiglia protette proprio per permettere al minore di avere un rapporto continuativo con la figura genitoriale e una vita di relazione normale;

    pertanto è necessario un'azione di promozione affinché gli enti locali sostengano ed incentivino le case famiglia protette con la programmazione di obiettivi rieducativi e di reinserimento prevedendo anche un monitoraggio periodico delle stesse strutture,

impegna il Governo

ad incentivare gli enti locali affinché sostengano le case famiglia protette con una programmazione di obiettivi rieducativi e di reinserimento, prevedendo altresì un monitoraggio periodico delle medesime strutture.
9/2298-A/4. Emanuela Rossini.


   La Camera,

   premesso che:

    il progetto di legge all'esame dell'Assemblea prevede disposizioni in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. In particolare l'articolo 4 prevede che il Ministro della giustizia stipuli con gli enti locali convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia;

    è fondamentale infatti che si riduca la presenza di minori a seguito delle madri negli istituti penitenziari escludendo la custodia cautelare delle donne incinta o della madre con figli di età inferiore ai sei anni, salvo che esigenze cautelari di eccezionale rilevanza impongano che la medesima custodia cautelare si svolga presso istituti a custodia attenuata per detenute madri;

    il progetto di legge, tra l'altro, potenzia il ricorso alle case famiglia protette proprio per permettere al minore di avere un rapporto continuativo con la figura genitoriale e una vita di relazione normale;

    pertanto è necessario un'azione di promozione affinché gli enti locali sostengano ed incentivino le case famiglia protette con la programmazione di obiettivi rieducativi e di reinserimento prevedendo anche un monitoraggio periodico delle stesse strutture,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incentivare gli enti locali affinché sostengano le case famiglia protette con una programmazione di obiettivi rieducativi e di reinserimento, prevedendo altresì un monitoraggio periodico delle medesime strutture.
9/2298-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Emanuela Rossini.


   La Camera,

   premesso che:

    esaminato il testo del provvedimento in discussione recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge n. 62/2011, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori;

    la proposta di legge interviene sulla normativa riguardante il trattamento delle imputate e condannate madri, perseguendo il fine di tutelare il superiore interesse del minore, evitando che questi sia costretto, a causa di colpe non sue, a vivere i propri primi anni in una struttura detentiva, con tutte le conseguenze che questo potrebbe comportare sulla sua crescita;

    l'escalation in diverse città di episodi legati alla criminalità di gruppo, soprattutto per mano di giovani e giovanissimi, è diventata motivo di allarme: questi gruppi prendono talvolta come esempio i modelli delle bande sudamericane o, anche, quelli proposti dalle serie televisive, hanno uno o più leader carismatici e spesso si accaniscono contro i coetanei o, comunque, contro chi percepiscono come vulnerabile e talvolta bevono e fanno uso di sostanze stupefacenti;

    secondo i dati dell'Osservatorio nazionale sull'adolescenza, istituito presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, il 6,5 per cento dei minorenni fa parte di una banda, il 16 per cento ha commesso alti vandalici, e 3 ragazzi su 10 hanno partecipato ad una rissa;

    con riferimento ai figli minori con madri detenute, senza dubbio potrebbero esserci delle conseguenze sullo sviluppo dei bambini che hanno passato la prima parte della loro vita in carcere, nonché dei bambini e degli adolescenti che sono stati separati dal proprio genitore detenuto o, nei casi più drammatici, da entrambi;

    non bisogna trascurare che la condizione delle detenute madri si ripercuote inevitabilmente sui minori, vittime incolpevoli di un destino che non hanno concorso a determinare, provocando negli stessi particolari sofferenze sia nel caso in cui restino con la madre all'interno di istituti penitenziari, o di istituti ad essi assimilati, sia nel caso in cui vengano portati fuori dal carcere, subendo, dunque, il distacco dalla figura materna, alla quale viene impedita la possibilità di prestare assistenza e cura continue al figlio;

    la profonda sofferenza che accompagna i bambini e gli adolescenti che vivono questo tipo di esperienza presenta dei rischi da non sottovalutare soprattutto per il loro futuro, con il pericolo che una volta cresciuti, se non adeguatamente seguiti, possano essere coinvolti in episodi criminali e violenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire un tavolo tecnico interministeriale presso il Ministero della Giustizia, che coinvolga il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia, il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'interno, dedicato ai figli minori di genitori detenuti e volto ad analizzare gli effetti di questa situazione sulla salute psicofisica e sulla continuità del percorso scolastico di questi ragazzi al fine anche di mettere in campo una più ampia strategia di contrasto al dilagare del fenomeno della criminalità minorile.
9/2298-A/5. Alaimo, Giarrizzo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame è volto ad ampliare la tutela dei figli minori di genitori soggetti a una misura detentiva, attraverso l'esclusione del ricorso al carcere e la valorizzazione degli Istituti a custodia attenuata per detenute madri (ICAM);

    affrontare la questione «carcere» vuol dire anche occuparsi di detenute madri con figli, una tematica particolarmente delicata, che tende a tornare sotto i riflettori tutte le volte in cui si verificano episodi ritenuti degni di essere posti in risalto;

    seppure i dati evidenzino una diminuzione di casi, c'è ancora molto lavoro da compiere in base alle statistiche del Ministero della giustizia, al 30 aprile 2022 erano presenti negli ICAM 14 madri e 14 bambini e, più in generale, nel complesso delle strutture detentive italiane 18 detenute madri con 20 bambini al seguito;

    la portata «quantitativa» del fenomeno, però, non deve incidere sulla valutazione della sua rilevanza; non bisogna, infatti, trascurare che la condizione della madre detenuta si ripercuote inevitabilmente sul minore, vittima incolpevole di un destino che non ha concorso a determinare, provocando nello stesso particolari sofferenze sia nel caso in cui resti con la madre all'interno di istituti penitenziari, o di istituti ad essi assimilati, sia nel caso in cui venga portato fuori dal carcere, subendo, comunque, il distacco dalla figura materna, alla quale viene impedita la possibilità di prestare assistenza e cura continue al figlio;

    gli ICAM, peraltro, pur avendo caratteristiche strutturali diverse rispetto alle carceri tradizionali, restano strutture detentive; gli ICAM sono attualmente solo 5, con una distribuzione territoriale disomogenea (Milano San Vittore, Venezia alla Giudecca, Senorbi in provincia di Cagliari, Lauro in provincia di Avellino e Torino «Lorusso Cotugno»): a Milano, Torino e Venezia gli Icam sorgono addirittura all'interno del carcere ed è impossibile per i bambini, che si muovono a due passi dalle altre celle e devono oltrepassare i cancelli per andare a scuola, non respirare l'aria del penitenziario; invece, nonostante siano trascorsi più di dieci anni dalla entrata in vigore della legge 21 aprile 2011, n. 62, stentano ancora ad affermarsi le case famiglia protette per detenute madri, che si sono scontrate principalmente con un ostacolo di natura economica;

    il fenomeno di minori ristretti negli istituti carcerari con le madri condannate è realtà e anche solo un bambino in carcere merita di crescere insieme ai propri affetti in ambienti che ricordino poco un istituto penitenziario e molto più una civile abitazione,

impegna il Governo

a stanziare adeguate risorse, anche tra quelle previste dal PNRR, per realizzare nei reparti carcerari destinati alle donne detenute con i propri bambini ambienti adatti, protetti e a misura di minore.
9/2298-A/6. Varchi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame è volto ad ampliare la tutela dei figli minori di genitori soggetti a una misura detentiva, attraverso l'esclusione del ricorso al carcere e la valorizzazione degli Istituti a custodia attenuata per detenute madri (ICAM);

    in particolare, l'articolo 4 incide sulla disciplina dell'individuazione delle case famiglia protette, prevedendo l'obbligo per il Ministro della giustizia di stipulare con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette e che, a tal fine, i comuni riconvertano e utilizzino prioritariamente immobili di proprietà comunale purché idonei, utilizzando i fondi disponibili;

    volendo usare le parole del Garante nazionale delle persone private delle libertà: «La presenza degli infanti che trascorrono i primi mesi se non anni della propria vita, proprio i più decisivi per la formazione, in un contesto come quello del carcere rappresenta di per sé un grave vulnus», soprattutto se consideriamo il fatto che se alcuni istituti si sono attrezzati con sezioni o stanze nido improntate alle esigenze primarie del minore, altri sono rimasti reparti detentivi classici, talvolta anche in cattive condizioni, con carenza perfino di lettini adatti, e nei quali i bambini vivono in promiscuità con le altre detenute;

    la priorità è ricercare soluzioni alternative per superare le sezioni nido e gli Icam e concentrare gli sforzi su una maggiore diffusione delle case famiglie protette come prima possibilità di accoglienza per le madri detenute con figli, dove il bambino non sia privato dell'affetto e delle cure materne e possa, al contempo, crescere in una quotidianità il più «normale» possibile, tra scuola, attività e libertà, per tutelarne la salute e la crescita psicologia, affettiva e sociale;

    tale necessità potrebbe, peraltro, rappresentare l'occasione per valorizzare realtà comunali, altrimenti abbandonate e in disuso, come, ad esempio, il recupero e la riconversione di beni confiscati alla criminalità organizzata o di beni inutilizzati nella disponibilità degli stessi enti locali; ciò consentirebbe di utilizzare, peraltro, il fondo triennale di 4,5 milioni di euro di cui all'articolo 1, commi 322 e 323 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per l'accoglienza dei minori nelle case famiglia e per il reinserimento, sociale e lavorativo, delle mamme,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di competenza volta a favorire, nell'individuazione delle strutture idonee ad essere adibite a case famiglia protette, il recupero e la riconversione di beni confiscati alla criminalità organizzata o di beni inutilizzati nella disponibilità degli enti locali.
9/2298-A/7. Bellucci, Montaruli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame è volto ad ampliare la tutela dei figli minori di genitori soggetti a una misura detentiva, attraverso l'esclusione del ricorso al carcere e la valorizzazione degli Istituti a custodia attenuata per detenute madri (ICAM);

    in particolare, l'articolo 4 incide sulla disciplina dell'individuazione delle case famiglia protette, prevedendo l'obbligo per il Ministro della giustizia di stipulare con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette e che, a tal fine, i comuni riconvertano e utilizzino prioritariamente immobili di proprietà comunale purché idonei, utilizzando i fondi disponibili;

    volendo usare le parole del Garante nazionale delle persone private delle libertà: «La presenza degli infanti che trascorrono i primi mesi se non anni della propria vita, proprio i più decisivi per la formazione, in un contesto come quello del carcere rappresenta di per sé un grave vulnus», soprattutto se consideriamo il fatto che se alcuni istituti si sono attrezzati con sezioni o stanze nido improntate alle esigenze primarie del minore, altri sono rimasti reparti detentivi classici, talvolta anche in cattive condizioni, con carenza perfino di lettini adatti, e nei quali i bambini vivono in promiscuità con le altre detenute;

    la priorità è concentrare gli sforzi su una maggiore diffusione delle case famiglie protette come ulteriore possibilità di accoglienza per le madri detenute con figli, dove il bambino non sia privato dell'affetto e delle cure materne e possa, al contempo, crescere in una quotidianità il più «normale» possibile, tra scuola, attività e libertà, per tutelarne la salute e la crescita psicologia, affettiva e sociale;

    tale necessità potrebbe, peraltro, rappresentare l'occasione per valorizzare realtà comunali, altrimenti abbandonate e in disuso, come, ad esempio, il recupero e la riconversione di beni confiscati alla criminalità organizzata o di beni inutilizzati nella disponibilità degli stessi enti locali,

impegna il Governo:

   ferme le competenze delle diverse articolazioni dello Stato e nello spirito di una leale collaborazione;

   ad assumere ogni iniziativa volta a favorire, nell'individuazione delle strutture idonee ad essere adibite a case famiglia protette, il recupero e la riconversione di beni confiscati alla criminalità organizzata o di beni inutilizzati nella disponibilità degli enti locali.
9/2298-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Bellucci, Montaruli.


   La Camera,

   premesso che:

    il progetto di legge all'esame dell'Aula, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, prevede alcune importanti disposizioni concernenti la misura della custodia cautelare;

    nello specifico, l'articolo 1 interviene sull'articolo 275 del Codice di procedura penale modificando il regime della custodia nelle ipotesi in cui la stessa dovesse riguardare detenute madri ovvero un genitore unico di persona con disabilità grave;

    come noto, il nostro ordinamento costituzionale è improntato al rispetto della presunzione di innocenza, che richiederebbe di limitare l'applicazione di gravi misure privative della libertà personale alle sole fattispecie strettamente necessarie e funzionali ad evitare la reiterazione del delitto, l'inquinamento delle prove ed il pericolo di fuga;

    tuttavia, nel corso degli anni si è assistito allo sviluppo di una – deprecabile – prassi giudiziaria che ha portato ad un uso assolutamente strumentale e senza accurata ponderazione della misura di cui trattasi. I dati, sul punto, sono impietosi: degli oltre 54 mila detenuti, quasi il 30 per cento non ha subito una condanna definitiva; sulla base dei dati forniti dal Ministero, è possibile stimare che negli ultimi trent'anni siano state private ingiustamente della libertà personale quasi 100 mila persone; dei 50 mila arresti annui effettuati – stando ai dati pre-pandemici – circa il 20 per cento, alla luce di una valutazione ex post, non avrebbe dovuto essere disposto;

    a ciò si aggiungono anche le criticità delle strutture carcerarie, da un lato, oltreché l'assenza di specifiche strutture da destinare alla detenzione di quei soggetti che risultino sottoposti ad una misura di custodia cautelare che, alla luce della loro peculiare situazione processuale, dovrebbero essere distinti dai detenuti con condanna definitiva,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa per realizzare carceri ad esclusiva destinazione dei detenuti in custodia cautelare, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.
9/2298-A/8. Costa.


   La Camera,

   premesso che:

    il progetto di legge all'esame dell'Aula, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, prevede alcune importanti disposizioni concernenti la misura della custodia cautelare;

    nello specifico, l'articolo 1 interviene sull'articolo 275 del Codice di procedura penale modificando il regime della custodia nelle ipotesi in cui la stessa dovesse riguardare detenute madri ovvero un genitore unico di persona con disabilità grave;

    come noto, il nostro ordinamento costituzionale è improntato al rispetto della presunzione di innocenza, che richiederebbe di limitare l'applicazione di gravi misure privative della libertà personale alle sole fattispecie strettamente necessarie e funzionali ad evitare la reiterazione del delitto, l'inquinamento delle prove ed il pericolo di fuga;

    a ciò si aggiungono anche le criticità delle strutture carcerarie, da un lato, oltreché l'assenza di specifiche strutture da destinare alla detenzione di quei soggetti che risultino sottoposti ad una misura di custodia cautelare che, alla luce della loro peculiare situazione processuale, dovrebbero essere distinti dai detenuti con condanna definitiva,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa per vigilare sulla affettiva attuazione del disposto di cui all'articolo 14, comma 4, dell'ordinamento penitenziario.
9/2298-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta)Costa.