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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 27 luglio 2022

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 27 luglio 2022.

  Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Bartolozzi, Berardini, Bergamini, Bologna, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cimino, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Corda, Davide Crippa, Cubeddu, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, De Micheli, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stasio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Ferri, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Legnaioli, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marzana, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Muroni, Nardi, Nesci, Occhionero, Orlando, Pagani, Paita, Parolo, Pastorino, Perantoni, Pettarin, Rampelli, Rizzo, Romaniello, Andrea Romano, Rosato, Rotta, Ruocco, Salafia, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadoni, Speranza, Stumpo, Suriano, Tabacci, Tateo, Terzoni, Valente, Vignaroli, Vinci, Viscomi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Bartolozzi, Berardini, Bergamini, Bologna, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cimino, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Corda, Davide Crippa, Cubeddu, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, De Micheli, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stasio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Ferri, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Legnaioli, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marzana, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Muroni, Nardi, Nesci, Occhionero, Orlando, Paita, Parolo, Pastorino, Perantoni, Pettarin, Rampelli, Rizzo, Romaniello, Andrea Romano, Rosato, Rotta, Ruocco, Salafia, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadoni, Speranza, Stumpo, Suriano, Tabacci, Tateo, Terzoni, Valente, Vignaroli, Vinci, Viscomi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge ALBANO ed altri: «Disposizioni in materia di deroga al numero minimo e massimo di alunni per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti» (3587) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Bellucci.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

  Il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, con lettera in data 27 luglio 2022, ha inviato – ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 2018, n. 100 – la relazione finale sui dragaggi nelle aree portuali e sul fenomeno dell'abbandono dei relitti approvata dalla medesima commissione nella seduta del 27 luglio 2022.

  Il predetto documento sarà stampato e distribuito (Doc. XXIII, n. 23).

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2022, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione alla notifica delle società Impulse I Sàrl e TIM Spa, appartenente al Gruppo Ardian Holdings, avente a oggetto l'acquisizione da parte di Impulse I Sàrl di una partecipazione di controllo in Daphne3 Spa, che detiene il 30,2 per cento del capitale sociale di Inwit Spa (procedimento n. 176/2022).

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2022, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione alla notifica delle società Advantest Europe GmbH e CREA – Collaudi elettronici automatizzati Srl, avente a oggetto l'acquisizione, da parte di Advantest Europe GmbH, dell'intero capitale sociale di CREA – Collaudi elettronici automatizzati Srl (procedimento n. 200/2022).

  Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali in materia di servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2022, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione alla notifica della società Linkem Spa, avente a oggetto il piano annuale 2022-2023 degli acquisti di beni e servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G (procedimento n. 168/2022).

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 22 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 599).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 25 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 600).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 25 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Comitato italiano paralimpico (CIP), per gli esercizi 2019 e 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 601).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 25 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia del demanio, per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 602).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio), alla VI Commissione (Finanze) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 21 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 16/2022 del 15 giugno-14 luglio 2022, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Il finanziamento di start-up».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 21 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 17/2022 del 15 giugno-14 luglio 2022, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 21 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 18/2022 del 27 giugno-14 luglio 2022, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Accordi per l'innovazione».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 21 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 19/2022 del 27 giugno-14 luglio 2022, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «La rete di servizi di facilitazione digitale».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 21 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 20/2022 del 27 giugno-14 luglio 2022, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Il servizio civile digitale».

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 21 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 21/2022 del 27 giugno-14 luglio 2022, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Il servizio civile universale».

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 21 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 22/2022 del 4-14 luglio 2022, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Sport e inclusione sociale».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 26 luglio 2022, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione di previsione strategica 2022 – Abbinamento tra transizione verde e transizione digitale nel nuovo contesto geopolitico (COM(2022) 289 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti);

   Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per un accordo internazionale sull'inquinamento da plastica (COM(2022) 342 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 342 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della decisione di esecuzione 2013/677/UE che autorizza il Granducato di Lussemburgo a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2022) 352 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità (COM(2022) 355 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);

   Proposta di regolamento del Consiglio relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (COM(2022) 361 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 21 e 26 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Nell'ambito dei predetti atti, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sulla proposta di regolamento del Consiglio sull'applicazione degli articoli 93, 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato nel settore del trasporto ferroviario, per vie navigabili interne e multimodale (COM(2022) 327 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti).

  Con le predette comunicazioni, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori (COM(2022) 209 final);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 per quanto riguarda l'introduzione di nuovi moduli dei conti economici ambientali (COM(2022) 329 final);

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una nuova agenda europea per l'innovazione (COM(2022) 332 final);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (COM(2022) 349 final);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione sullo Stato di diritto 2022 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea (COM(2022) 500 final).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 25 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero della giustizia:

   alla dottoressa Carmela Squicciarini, l'incarico di direttore della Direzione generale dei magistrati, nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;

   al dottor Renato Romano, l'incarico di direttore dell'Ufficio centrale degli archivi notarili, nell'ambito del Dipartimento per gli affari di giustizia.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 73, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI FISCALI E DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO, TESORERIA DELLO STATO E ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E SOCIALI (A.C. 3653)

A.C. 3653 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 3653 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.

  1. È convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I
SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Capo I
SEMPLIFICAZIONI DEL RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

Articolo 1.
(Soppressione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori)

  1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 68, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

   «1. Il controllo dei repertori previsti dall'articolo 67 è effettuato su iniziativa degli uffici dell'Agenzia delle entrate competenti per territorio. I soggetti indicati nell'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti trasmettono il repertorio entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate effettuano verifiche anche presso gli uffici dei soggetti roganti.
   2. L'ufficio dopo aver controllato la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonché la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalità di cui all'articolo 16 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, comunica l'esito del controllo ai pubblici ufficiali.»;

   b) all'articolo 73, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Per l'omessa presentazione del repertorio a seguito di richiesta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del primo comma dell'articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1.032,91 a euro 5.164,57.».

  2. Alle attività di cui all'articolo 68, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come modificati dal comma 1, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2.
(Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d'imposta)

  1. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:

   a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;

   b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;

   c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate, i relativi prospetti di liquidazione e i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro:

    1) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;

    2) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;

    3) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;

    4) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;

    5) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre;

   d) comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro i termini previsti alla lettera c), il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4-bis, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;

   e) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, nonché le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Con la medesima decorrenza di cui al comma 2, l'articolo 17, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, cessa di avere applicazione.

Articolo 3.
(Modifiche al calendario fiscale)

  1. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «16 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».
  2. All'articolo 50, comma 6-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole «sono stabiliti le modalità ed i termini» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite le modalità»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli elenchi di cui al comma 6 sono presentati entro il mese successivo al periodo di riferimento.».

  3. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e finanze 22 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010, è abrogato.
  4. All'articolo 17, comma 1-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole «250 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro».
  5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano alle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023.
  6. Il termine del 30 giugno previsto dagli articoli 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per la presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 è differito al 30 settembre 2022.

Articolo 4.
(Modifica domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione)

  1. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al terzo comma le parole «l'intendente di finanza o il Ministro per le finanze» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle entrate» e le parole «provincia o in altra provincia» sono sostituite dalle seguenti: «regione o in altra regione»;

   b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

   «Quando il domicilio fiscale è stato modificato ai sensi del presente articolo, ogni successiva revoca ed eventuale ulteriore variazione del precedente provvedimento, anche richieste con istanza motivata del contribuente, sono stabilite con provvedimento dell'ufficio e hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui il provvedimento stesso viene notificato. Competente all'esercizio della sola revoca è l'organo che ha emanato l'originario provvedimento. Quando alla revoca consegue una contestuale variazione del domicilio fiscale, competente a emanare il nuovo e unico provvedimento è la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle entrate a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa regione o in altra regione.».

  2. All'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5.
(Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi)

  1. All'articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernente l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

   «6-bis. I rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all'eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l'eredità è devoluta per legge, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all'eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l'importo erogato all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di trasmissione della comunicazione di cui al primo periodo. Alle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Articolo 6.
(Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata)

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero mediante CAF o professionista, senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all'articolo 3. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.»;

   b) al comma 3 le parole «Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche,» sono sostituite dalle seguenti «Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche,»;

   c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. A tal fine il CAF o il professionista acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.».

  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e alle stesse si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo II
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE

Articolo 7.
(Modifica della validità dell'attestazione per i contratti di locazione a canone concordato)

  1. L'attestazione di cui agli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017, recante «Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 62 del 15 marzo 2017, può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.

Articolo 8.
(Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese e disposizioni in materia di errori contabili)

  1. All'articolo 83, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole «diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che» sono sostituite dalle seguenti: «diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali»;

   b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «I criteri di imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La disposizione di cui al quarto periodo non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 9.
(Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica e dell'addizionale IRES di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies sono abrogati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.
  2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, l'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, è abrogato.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 17,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 10,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 10.
(Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP)

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a):

    1) al numero 1), prima delle parole «i contributi» sono inserite le seguenti: «in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato,»;

    2) i numeri 2) e 4) sono abrogati;

    3) al numero 5), prima delle parole «le spese relative agli apprendisti» sono inserite le seguenti: «in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato,»;

   b) al comma 4-bis.1, dopo le parole «per ogni lavoratore dipendente» sono inserite le seguenti: «diverso da quelli a tempo indeterminato»;

   c) il comma 4-quater è abrogato;

   d) il comma 4-septies è sostituito dal seguente:

   «4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.»;

   e) il comma 4-octies è sostituito dal seguente:

   «4-octies. Per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. La deduzione di cui al primo periodo è altresì ammessa, nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 11.
(Rinvio dei termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, le parole «entro il 31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di febbraio» e le parole «entro il 15 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di febbraio»;

   b) all'articolo 2, comma 3-bis, le parole «entro il 15 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di febbraio».

Capo III
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE

Articolo 12.
(Modifica della disciplina in materia di esterometro)

  1. L'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è sostituito dal seguente:

   «3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:

   a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

   b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.».

Articolo 13.
(Decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere)

  1. All'articolo 11, comma 2-quater, terzo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole «a partire dal 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° luglio 2022».

Articolo 14.
(Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso)

  1. All'articolo 13, commi 1 e 4, e all'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la parola «venti» è sostituita dalla seguente: «trenta».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6,031 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 15.
(Ampliamento del servizio telematico di pagamento dell'imposta di bollo)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 596 è inserito il seguente:

   «596-bis. Le modalità per il pagamento in via telematica dell'imposta di bollo individuate con il provvedimento di cui al comma 596 possono essere estese, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare, d'intesa con il Capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, agli atti, documenti e registri indicati nella tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.».

Capo IV
ALTRE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE

Articolo 16.
(Semplificazione del monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, gli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e gli operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati di cui all'articolo 31, comma 2, del menzionato decreto relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 5.000 euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021.

Articolo 17.
(Semplificazione degli obblighi di segnalazione in materia di appalti)

  1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, il primo comma è abrogato.

Articolo 18.
(Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 10, primo comma, il numero 18) è sostituito dal seguente:

    «18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;»;

   b) alla tabella A, parte terza, il numero 120) è sostituito dal seguente:

    «120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217; prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 18) e numero 19); prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19), e da case di cura non convenzionate; prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19);».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 21 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 19.
(Semplificazione in materia di modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali)

  1. All'articolo 1, comma 770, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola «Ministro» è sostituita dalla seguente «Ministero».

Articolo 20.
(Adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi scaglioni dell'IRPEF)

  1. Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il termine di cui al comma 7 dello stesso articolo 1 è differito al 31 luglio 2022. In caso di approvazione della delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o di quella di determinazione dell'aliquota unica in data successiva all'adozione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.
  2. Per i comuni nei quali nel 2021 risultano vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito e che non adottano la delibera di cui al secondo periodo del comma 1 nel rispetto del termine di cui al primo periodo del medesimo comma, o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'anno 2022 l'addizionale comunale all'IRPEF si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell'IRPEF e delle prime quattro aliquote vigenti nel comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima.

Articolo 21.
(Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 5-quater è inserito il seguente:

   «5-quinques. Al fine di agevolare l'integrazione logistica dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione anche attraverso la gestione congiunta dei fabbisogni immobiliari, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi di tutte le soluzioni allocative individuate per l'Agenzia delle entrate, anche nel caso di utilizzo, di immobili demaniali oppure, previo rimborso della corrispondente quota di canone, di edifici appartenenti ai fondi pubblici di investimento immobiliare o oggetto di acquisto da parte degli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ove richiesto dall'Agenzia delle entrate, nell'assegnazione di tali tipologie di immobili, ovvero ai fini dell'attuazione delle previsioni dell'articolo 8, comma 4, sopra richiamato, l'Agenzia del demanio considera congiuntamente i fabbisogni espressi dall'Agenzia delle entrate stessa e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione».

Capo V
ULTERIORI DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo 22.
(Proroga del meccanismo di inversione contabile)

  1. All'articolo 17, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

Articolo 23.
(Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione)

  1. All'articolo 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la parola «nuovi» è soppressa;

   b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

    «2-bis. Per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 luglio 2020, n. 182.».

  2. Al fine di favorire l'applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio. Analoga certificazione può essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonché dai commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n 160 del 2019. La certificazione di cui al primo e secondo periodo può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 2, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità ed è istituito un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura.
  4. Ferme restando le attività di controllo previste dal comma 207 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, la certificazione di cui al comma 2 esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Fatto salvo quanto previsto nel primo periodo, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.
  5. La certificazione di cui al comma 2 è rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.
  6. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dai commi da 2 a 5, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere un dirigente di livello non generale e 10 unità di personale non dirigenziale. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a conferire l'incarico dirigenziale di cui al presente comma anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  7. Per il reclutamento del personale non dirigenziale il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a bandire una procedura concorsuale pubblica e conseguentemente ad assumere il predetto personale con contratto di lavoro subordinato in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, da inquadrare nell'Area Terza del Comparto Funzioni Centrali, ovvero, nelle more dello svolgimento del concorso pubblico, ad acquisire il predetto personale mediante comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e del personale in servizio presso l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, nonché del personale delle Forze armate, ovvero ad acquisire personale con professionalità equivalente proveniente da società e organismi in house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, con rimborso dei relativi oneri.
  8 Per l'attuazione dei commi 6 e 7 è autorizzata la spesa di euro 307.000 per l'anno 2022 ed euro 614.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 24.
(Disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale)

  1. All'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) le parole «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2020, 2021 e 2022»;

    2) la lettera c) è abrogata;

   b) al comma 2, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.».

  2. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.».

Articolo 25.
(Contrassegno fiscale telematizzato sull'alcole e sulle bevande alcoliche)

  1. Al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le caratteristiche, il prezzo, le modalità di distribuzione, di applicazione del contrassegno fiscale, anche in forma dematerializzata, sono aggiornati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in relazione all'evoluzione delle tecnologie di anticontraffazione nonché di tracciabilità dell'alcole e delle bevande alcoliche condizionati tramite i dati di contabilità presentati esclusivamente in forma telematica dai soggetti obbligati.».

Articolo 26.
(Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Terzo settore)

  1. All'articolo 104, comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro.».

TITOLO II
PROCEDURE DI INCASSO E PAGAMENTO PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E SOCIALE

Capo I
AMMODERNAMENTO DELLE PROCEDURE DI INCASSO E PAGAMENTO DELLA TESORERIA DELLO STATO

Articolo 27.
(Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 104, recante proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato)

  1. Alla legge 28 marzo 1991, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole «Ministero del tesoro» e «Ministro del tesoro», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze» e «Ministro dell'economia e delle finanze»;

   b) all'articolo 1:

    1) al comma 1 la parola «provinciale» è soppressa;

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. La Banca d'Italia svolge il servizio di tesoreria dello Stato con l'osservanza delle disposizioni delle norme di legge e regolamentari, nonché delle altre disposizioni emanate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.»;

   c) all'articolo 2:

    1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. In relazione a particolari esigenze, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono determinati i servizi, le operazioni o gli adempimenti compresi nell'ambito del servizio di tesoreria di cui all'articolo 1 che possono essere affidati a Poste Italiane S.p.A. o ad istituti di credito.»;

    2) il comma 3 è abrogato;

   d) all'articolo 3:

    1) al comma 1, dopo le parole «Cassa depositi e prestiti», è aggiunta la sigla: «S.p.A.»;

    2) il comma 2 è abrogato;

   e) all'articolo 4:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia le convenzioni occorrenti per regolare i rapporti derivanti dall'espletamento del servizio di tesoreria dello Stato, ivi comprese le modalità di comunicazione dei dati relativi alla gestione del servizio stesso.»;

    2) il comma 2 è abrogato;

   f) all'articolo 5:

    1) al comma 1, le parole «alla rendicontazione da parte delle sezioni di tesoreria, anche mediante l'impiego di strumenti informatici.» sono sostituite dalle seguenti: «alla relativa rendicontazione.»;

    2) il comma 2 è abrogato;

    3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Gli incassi e i pagamenti di somme per conto dello Stato, rispettivamente, ricevuti o effettuati dalla Banca d'Italia, nell'ambito del servizio di tesoreria, avvengono secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1.»;

   g) nel titolo, la parola «provinciale» è soppressa.

Articolo 28.
(Unificazione della Tesoreria provinciale e centrale dello Stato)

  1. L'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, è abrogato.

Articolo 29.
(Modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche)

  1. All'articolo 93 del decreto legislativo 18 gennaio 2016, n. 50, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.».

Articolo 30.
(Modifiche alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440)

  1. Al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 16-bis:

    1) al secondo comma, le parole «del disposto dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131»;

    2) al terzo comma, le parole «predisposte dal Provveditorato generale dello Stato e approvate con decreto del Ministro per il tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;

    3) il quarto comma è sostituito dal seguente:

   «Gli importi delle spese di cui al primo comma, nonché quelle di cui al secondo comma, sono versati dal contraente, entro cinque giorni dalla data di stipulazione del contratto, con imputazione, a seconda dell'amministrazione stipulante, agli appositi capitoli dello stato di Previsione dell'entrata del bilancio dello Stato o del bilancio delle amministrazioni autonome.»;

    4) al sesto comma, le parole «sul conto corrente postale» sono soppresse;

   b) all'articolo 16-ter:

    1) il primo comma è sostituito dal seguente:

   «Il pagamento delle spese di cui al primo e secondo comma dell'articolo 16-bis è eseguito con le modalità stabilite dal regolamento.»;

    2) il quarto comma è sostituito dal seguente:

   «I rendiconti delle spese di cui al primo comma, riferiti a contratti stipulati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, sono sottoposti al controllo da parte del competente Ufficio di controllo di regolarità amministrativa e contabile e, secondo le modalità previste dalla legge, al controllo della Corte dei conti.».

   c) l'articolo 23 è abrogato;

   d) l'articolo 44 è sostituito dal seguente:

   «Art. 44. (Attribuzioni dei responsabili degli uffici centrali e periferici) – 1. I responsabili degli uffici centrali e periferici che hanno competenza in materia di entrate curano, nei limiti delle rispettive loro attribuzioni e sotto la personale loro responsabilità, che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.»;

   e) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

   «Art. 45. (Trasmissione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del conto degli incassi)1. L'istituto incaricato del servizio di tesoreria dello Stato trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il conto degli incassi e gli agenti della riscossione comunicano alle Amministrazioni da cui dipendono o da cui sono vigilati i conti debitamente giustificati degli accertamenti, delle riscossioni e dei versamenti effettuati alla tesoreria, con modalità e tempistiche definite dal regolamento.»;

   f) all'articolo 46, primo comma, le parole «nelle casse dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «alla tesoreria dello Stato»;

   g) l'articolo 47 è abrogato;

   h) l'articolo 48 è abrogato;

   i) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

   «Art. 50. (Impegno delle spesa)1. Quando l'impegno della spesa viene accertato all'atto stesso in cui occorra disporne il pagamento, il titolo di pagamento può valere altresì come atto di autorizzazione della spesa.»;

   l) l'articolo 54 è sostituito dal seguente:

   «Art. 54. (Disposizioni di pagamento)1. Il pagamento delle spese dello Stato si effettua secondo lo standard ordinativo informatico previsto dall'articolo 14, comma 8-bis, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, direttamente a valere sugli stanziamenti di bilancio dello Stato o tramite l'utilizzo di fondi disponibili in tesoreria.
   2. Il pagamento a valere sugli stanziamenti del bilancio è effettuato attraverso le seguenti tipologie di disposizione:

   a) mandati informatici, emessi dagli ordinatori primari di spesa;

   b) ordinativi informatici, emessi dagli ordinatori secondari di spesa titolari di contabilità ordinaria sulle aperture di credito disposte dalle amministrazioni deleganti;

   c) buoni di prelevamento informatici, a valere sulle risorse messe a disposizione degli ordinatori secondari ai sensi della lettera b);

   d) spese fisse telematiche, per i pagamenti indicati nell'articolo 62;

   e) altre disposizioni di pagamento informatizzato previste dalla legge o dal regolamento.

   3. Il pagamento tramite l'utilizzo di risorse disponibili in tesoreria è effettuato:

   a) con ordinativi informatici a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali e dei conti aperti presso la tesoreria statale;

   b) con ordinativi informatici a titolo di anticipazione di tesoreria, nei casi previsti da norme di legge o regolamentari o da autorizzazione amministrativa da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

   4. Le disposizioni per i pagamenti del debito pubblico all'interno e all'estero, dei crediti documentari, nonché dei rimborsi fiscali sono stabilite dal regolamento. Sui pagamenti di cui al presente articolo sono comunque effettuate, in sede di controllo, le attività di riscontro della Corte dei conti.
   5. Il pagamento di mutui, fitti e canoni, è effettuato mediante mandati informatici.
   6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Testo unico in materia di spese di giustizia, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.»;

   m) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:

   «Art. 55. (Modalità di estinzione delle disposizioni di spesa)1. Le disposizioni effettuate ai sensi dell'articolo 54 a favore dei creditori non titolari di contabilità speciale o di altri conti aperti presso la tesoreria statale si estinguono, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, mediante accredito sul conto di pagamento indicato dal beneficiario e ad esso intestato, con altri strumenti di pagamento elettronici disponibili nel sistema dei pagamenti, o in contanti nel rispetto della normativa vigente.
   2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono stabiliti i casi e le modalità con cui le disposizioni emesse in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di condanna dell'Amministrazione sono estinte con assegni a copertura garantita, intestati a soggetti per i quali non sia stato possibile acquisire i riferimenti del conto di pagamento. Con la consegna al beneficiario dell'assegno a copertura garantita si estingue il debito per cui l'assegno è stato emesso e al debito estinto si sostituisce quello derivante dall'assegno stesso, secondo le disposizioni del regolamento. Sui fondi a garanzia della copertura degli assegni non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso terzi a pena di nullità rilevabile d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento presso terzi eventualmente notificati non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'emissione degli assegni. Non è ammessa l'estinzione dei titoli di spesa in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia.
   3. Nei casi previsti da disposizioni legislative o regolamentari, le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato provvedono, con mandati informatici da estinguersi mediante girofondi, a mettere risorse a disposizione dei funzionari delegati titolari di contabilità speciale.
   4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, i pagamenti a favore di titolari di contabilità speciale o di altri conti aperti presso la tesoreria statale si estinguono mediante operazioni di girofondi.
   5. Le disposizioni con cui si effettuano versamenti all'entrata del bilancio dello Stato si estinguono mediante girofondi, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;

   n) all'articolo 56 le parole «Per le spese di cui al numero 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro.» sono soppresse;

   o) all'articolo 57:

    1) al primo comma, primo periodo, le parole «soggetti alla stessa procedura stabilita per la emissione di assegni» sono soppresse; al secondo periodo, le parole «mediante assegni» sono sostituite dalle seguenti: «mediante buoni» e le parole «dovrà prelevarsi con assegni a favore dei creditori» sono sostituite dalle seguenti: «dovrà essere utilizzata con ordinativi informatici a favore dei creditori»;

    2) al secondo comma, le parole «L'istituto tiene un unico conto per tutte le» sono sostituite dalle seguenti: «L'Amministrazione delegante tiene apposite evidenze contabili di tutte le»;

   p) all'articolo 58:

    1) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati;

    2) al quinto comma le parole «la prelevazione» sono sostituite dalle seguenti: «il prelevamento»;

   q) all'articolo 61:

    1) al secondo comma le parole «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»;

    2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

   «Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato»;

    3) il quarto comma è abrogato;

   r) all'articolo 62, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

   «Il pagamento delle pensioni e delle indennità a carattere ricorrente riconosciute a titolo di risarcimento, nonché delle competenze fisse e accessorie al personale dello Stato in servizio è effettuato con spese fisse telematiche. Sui predetti pagamenti sono comunque effettuate, in sede di controllo, le attività di riscontro della Corte dei Conti.
   La normativa di settore stabilisce i procedimenti da seguirsi per l'ordinazione dei pagamenti delle spese di cui al primo comma, le modalità e i limiti dei relativi controlli.»;

   s) l'articolo 63 è abrogato;

   t) l'articolo 65 è abrogato;

   u) l'articolo 66 è sostituito dal seguente:

   «Art. 66. (Non trasferibilità degli assegni a copertura garantita)1. Gli assegni a copertura garantita di cui all'articolo 55 sono sempre emessi con clausola di non trasferibilità.»;

   v) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:

   «Art. 67. (Esigibilità degli assegni a copertura garantita)1. Gli assegni a copertura garantita di cui all'articolo 55 sono esigibili secondo le disposizioni del Regolamento e secondo le norme che regolano la circolazione di tali titoli. Per gli aspetti non diversamente trattati, si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni sugli assegni bancari dettate dal Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni e integrazioni.»;

   z) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

   «Art. 68. (Mancata consegna ai creditori degli assegni a copertura garantita)1. In caso di mancata consegna al creditore degli assegni di cui all'articolo 55, i relativi fondi rimangono a disposizione, a garanzia del pagamento, fino al verificarsi della prescrizione prevista dalle norme in materia di titoli di credito. La comunicazione di giacenza dell'assegno, notificata al creditore con le modalità indicate dal regolamento, ha valore di offerta reale ai sensi dell'articolo 1209 del codice civile e solleva l'Amministrazione debitrice da qualsiasi responsabilità per il mancato incasso. Il regolamento determina le modalità di riemissione degli assegni non incassati, fermi restando i termini di prescrizione del diritto per il quale l'assegno era stato emesso»;

   aa) l'articolo 68-bis è abrogato;

   bb) l'articolo 72 è abrogato.

Articolo 31.
(Abrogazione della disciplina del vaglia cambiario della Banca d'Italia)

  1. Al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, gli articoli da 87 a 97 sono abrogati.

Articolo 32.
(Modifiche alla disciplina dei controlli sui rendiconti amministrativi e sui conti giudiziali e standardizzazione informatica degli ordinativi di incasso e pagamento)

  1. Al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 11:

    1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) rendiconti amministrativi, resi dai funzionari delegati titolari di contabilità ordinaria e speciale alimentate con fondi di provenienza dal bilancio dello Stato;»;

    2) al comma 1, lettera e-bis, le parole «ordini collettivi di pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «spese fisse telematiche»;

    3) al comma 3-bis, le parole «ordini collettivi di pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «spese fisse telematiche»;

   b) all'articolo 16:

    1) al comma 3 le parole «e li trasmettono alla Corte dei conti» sono soppresse;

    2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai conti giudiziali resi dagli agenti che svolgono l'attività di riscossione nazionale a mezzo ruolo, i quali rendono il conto della propria gestione, per ciascun ambito territoriale, in via principale e diretta.».

  2. La trasmissione degli incassi e dei pagamenti codificati delle pubbliche amministrazioni alla banca dati SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è effettuata esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE+, con le modalità e i tempi definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E SOCIALE

Articolo 33.
(Semplificazioni degli adempimenti attuativi della legge 9 dicembre 2021, n. 220)

  1. All'articolo 3, comma 1, della legge 9 dicembre 2021, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli organismi»;

   b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una Commissione che, entro il 30 giugno 2023, elabora una proposta delle fonti informative da utilizzare, delle modalità e dei tempi per la redazione, la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dell'elenco delle società di cui all'articolo 1, comma 1, e del soggetto competente a svolgere le predette attività. La Commissione è composta da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, che la presiede, e da un rappresentante per ciascuno nominato dal Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro della difesa, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'interno, da un componente nominato da ciascuno degli organismi di vigilanza, nonché da un esperto del settore individuato anche tra estranei alla pubblica amministrazione, nominato da ciascuno dei Ministri sopra indicati. Per la partecipazione ai lavori della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».

Articolo 34.
(Commissariamento società SOGIN S.p.A.)

  1. In considerazione della necessità e urgenza di accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari italiani, la gestione dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è disposto il commissariamento della società SOGIN S.p.A..
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede:

   a) alla nomina dell'organo commissariale, composto da un commissario e due vicecommissari, anche in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

   b) alla definizione della durata del mandato dell'organo commissariale, che può essere prorogata con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della transizione ecologica, in ragione del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1;

   c) all'attribuzione all'organo commissariale di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della SOGIN S.p.A., di ogni eventuale ulteriore potere di gestione della Società, ivi compresi poteri di riorganizzazione finalizzati ad assicurare maggior efficienza nella gestione e celerità nelle attività tenendo conto, in particolare, dei siti che presentano maggiori criticità, nonché di ogni altro ulteriore potere di gestione anche in relazione all'attività di direzione e coordinamento delle società controllate;

   d) alla determinazione dei compensi del commissario e dei vice commissari, fermo restando il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma l, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con oneri a carico della SOGIN S.p.A..

  3. Al fine di esercitare le funzioni individuate dal presente articolo nonché dal decreto di cui al comma 2, l'organo commissariale opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
  4. Il Consiglio di amministrazione di SOGIN S.p.A. decade alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si applica l'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. Il Collegio sindacale, in via transitoria, fino alla nomina dell'organo commissariale, assicura il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, nonché degli atti urgenti e indifferibili.
  5. Alla data di nomina dell'organo commissariale, decadono il Collegio sindacale, nonché i rappresentanti di SOGIN S.p.A. in carica negli organi amministrativi e di controllo delle società controllate. Non si applica l'articolo 2383, terzo comma, del codice civile.
  6. L'organo commissariale predispone con cadenza trimestrale una relazione sulle attività svolte, sullo stato di avanzamento dello smantellamento degli impianti nucleari con particolare riguardo ai siti di prioritaria importanza per ragioni di sicurezza. La relazione di cui al primo periodo è inviata al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro della transizione ecologica. I Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica possono, anche autonomamente, segnalare all'organo commissariale priorità e attività ritenute di particolare rilevanza anche in ragione degli impegni internazionali assunti.

Articolo 35.
(Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti, della presentazione della dichiarazione IMU anno di imposta 2021 e della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco)

  1. Con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, in scadenza:

   a) dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;

   b) dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023.

  2. La proroga di cui al comma 1 si applica alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti Stato, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura, degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni.
  3. All'articolo 31-octies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  4. Il termine per la presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno di imposta 2021 è differito al 31 dicembre 2022.
  5. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2022».

Articolo 36.
(Disposizioni in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti)

  1. Ai fini dell'erogazione dell'indennità una tantum di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, l'individuazione dei beneficiari avviene mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel rispetto della normativa, europea e nazionale, in materia di protezione dei dati personali. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall'ultimo periodo del medesimo articolo 31, comma 1.
  2. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 30 giugno 2022, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.
  3. La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, conferiti ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, per il personale in servizio alla data del 30 giugno 2022, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.
  4. Per l'attuazione dei commi 2 e 3 è autorizzata la spesa di 6.298.685 euro per l'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 467, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, trasferite alla contabilità speciale, di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, assegnata al direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

Articolo 37.
(Termini del programma delle amministrazioni straordinarie)

  1. All'articolo 51 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «sono prorogati di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere prorogati, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sulla base di motivata richiesta dell'organo commissariale, e comunque non oltre il termine del 30 novembre 2022. Analoga proroga può essere concessa per le procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.».

Articolo 38.
(Sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico)

  1. Al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità, al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) se nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104.»;

   b) all'articolo 4:

    1) al comma 1, dopo le parole «Per ciascun figlio minorenne» sono aggiunte le seguenti: «e, limitatamente all'anno 2022 per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età,»;

    2) al comma 4, dopo la parola «minorenne» sono aggiunte le seguenti: «e, limitatamente all'anno 2022, anche fino al compimento del ventunesimo anno di età»;

    3) al comma 5, le parole «Per ciascun figlio» sono sostituite dalle seguenti «Dall'anno 2023, per ciascun figlio»;

    4) al comma 6, le parole «Per ciascun figlio» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2023, per ciascun figlio»;

   c) all'articolo 5, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

   «9-bis. Nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione di cui al comma 1 sono incrementati di 120 euro al mese per l'anno 2022.».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti da marzo 2022”.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere b) e c), e dal comma 2 del presente articolo, valutati in 136,2 milioni euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 39.
(Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa)

  1. Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 58 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.
  2. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato l'elenco dei Comuni beneficiari, comprensivo di tutti i Comuni che non abbiano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, espressamente manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia di non voler aderire all'iniziativa. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche gli importi spettanti ai singoli Comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne di cui all'ultimo censimento della popolazione residente e sono individuate le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 58 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 48 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, quanto a 2 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio delle Stato a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse trasferite nel 2022 al pertinente bilancio autonomo ai sensi del predetto articolo 19, comma 1, e quanto a 8 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Articolo 40.
(Disposizioni in materia di termini del procedimento di prenotazione degli incentivi auto)

  1. Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero dello sviluppo economico effettuate entro il 31 dicembre 2022, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, sono fissati in 270 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che prevedono termini inferiori.

Articolo 41.
(Cooperazione internazionale)

  1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, le risorse finanziarie di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, sono incrementate di euro 70 milioni per l'anno 2022. Ai relativi oneri pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 30 maggio 2022, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario.

TITOLO III
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO E DELLE VERIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 30-BIS, COMMA 8, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 AGOSTO 1999, N. 394 E DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Capo I
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO E DELLE VERIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 30-BIS, COMMA 8, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 AGOSTO 1999, N. 394

Articolo 42.
(Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro)

  1. Per le domande presentate in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022, adottato per il 2021 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il nulla osta al lavoro subordinato è rilasciato nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i lavoratori stagionali è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 6, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998.
  2. Il nulla osta è rilasciato anche nel caso in cui, nel termine indicato al comma 1, non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e consente lo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale. Al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.
  3. Il visto d'ingresso in Italia, richiesto sulla base dei nulla osta al lavoro subordinato e stagionale di cui al presente articolo, è rilasciato entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda.
  4. A seguito del rilascio del nulla osta e del visto d'ingresso, ove previsto, lo sportello unico per l'immigrazione convoca il datore di lavoro e lo straniero per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Nelle more della sottoscrizione, il datore di lavoro è tenuto ad assolvere agli impegni di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
  6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano anche in relazione alle procedure disciplinate dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, da emanarsi per il 2022. Per le procedure di cui al primo periodo, il termine di trenta giorni per il rilascio del nulla osta decorre dalla data di ricezione della domanda.
  7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato per il 2021, di cui al comma 1, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° maggio 2022. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

   a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

   b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.

  8. Il datore di lavoro, dopo il rilascio del nulla osta di cui al presente articolo può concludere il contratto di lavoro senza la necessità dell'accertamento delle condizioni di cui al comma 7. Tali condizioni sono verificate dallo sportello unico per l'immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. Al successivo accertamento negativo delle predette condizioni, consegue la revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato, qualora in corso di validità, nonché la risoluzione di diritto del contratto di lavoro.

Articolo 43.
(Ambito di applicazione delle procedure semplificate e loro effetti)

  1. Non sono ammessi alle procedure previste dall'articolo 42, comma 7, i cittadini stranieri:

   a) nei confronti dei quali sia emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

   b) che siano segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

   c) che siano condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

   d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.

  2. Non sono comunque ammessi alle procedure di cui all'articolo 42, comma 7, i cittadini stranieri nei confronti dei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che alla predetta data risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all'articolo 10-bis del citato decreto n. 286 del 1998.
  3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti relativi al rilascio del permesso di soggiorno in applicazione dell'articolo 42, comma 7, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  4. La sospensione di cui al comma 3 cessa comunque in caso di diniego o revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato, ovvero nel caso in cui entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sia rilasciato il nulla osta.
  5. Nel periodo di sospensione di cui al comma 3, il cittadino straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti ai commi 1 e 2.
  6. Il rilascio del permesso di soggiorno determina per il cittadino straniero l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 3.

Articolo 44.
(Semplificazione delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394)

  1. In relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le annualità 2021 e 2022, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è demandata, in via esclusiva e fatto salvo quanto previsto al comma 6, ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
  2. Le verifiche di congruità di cui al comma 1 tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del tipo di attività svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
  3. Per le domande già proposte per l'annualità 2021 l'asseverazione è presentata dal datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non trovano applicazione con riferimento alle domande dell'annualità 2021 in relazione alle quali le verifiche di cui al comma 1 sono già state effettuate dall'Ispettorato nazionale del lavoro. In tale ultimo caso i datori di lavoro richiedenti non sono tenuti a munirsi dell'asseverazione. Resta comunque ferma, per entrambe le annualità di cui al comma 1, l'applicazione dell'articolo 30-bis, comma 8, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
  5. L'asseverazione di cui al presente articolo non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  6. In relazione agli ingressi di cui al presente articolo resta ferma la possibilità, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui al presente articolo.

Articolo 45.
(Rafforzamento delle strutture e disposizioni finanziarie)

  1. Per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui agli articoli 42, 43 e 44, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, anche in deroga agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel limite massimo di spesa di 5.663.768 euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure menzionate.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 42, 43 e 44, è autorizzata la spesa di euro 1.417.485 per l'anno 2022 per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; di euro 4.069.535 per l'anno 2022 per prestazioni di lavoro straordinario eccedente rispetto al monte ore previsto per il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio immigrazione delle questure e presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno; di euro 818.902 per l'anno 2022 per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale, anche mediante apposite convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale operanti in ambito migratorio; di euro 484.000 per l'adeguamento della piattaforma informatica del Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 12.453.690 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Capo II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 46.
(Disposizioni finanziarie e finali)

  1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m).

Articolo 47.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, comma 4-quater, dopo le parole: «la tenuta» sono aggiunte le seguenti: «e la conservazione» e dopo le parole: «nei termini di legge» sono aggiunte le seguenti: «o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni».
  2-ter. Le modifiche di cui al comma 1 hanno natura di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al richiamato comma 4-quater dell'articolo 7.
1.4. Albano, Osnato, Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, comma 4-quater, dopo le parole: «la tenuta» sono aggiunte le seguenti: «e la conservazione» e dopo le parole: «nei termini di legge» sono aggiunte le seguenti: «o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
1.500. Le Commissioni.

(Approvato)

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

   c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro:

    1) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;

    2) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;

    3) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;

    4) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;

    5) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre;

   c-bis) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro i termini previsti alla lettera c).
2.500. Le Commissioni.

(Approvato)

ART. 3.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'articolo 21-bis è abrogato.
3.3. Albano, Bignami, Osnato, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: entro il mese successivo al periodo di riferimento con le seguenti: entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
3.500. Le Commissioni.

(Approvato)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2001, n. 292, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione.
   1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1-bis

   b) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter».
3.9. Albano, Osnato, Bignami, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Zucconi, De Toma, Caiata.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

   «3-bis-1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle Dogane, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, sono individuate le modalità compilative delle fatture elettroniche attive nonché dei flussi di trasmissione degli acquisti intracomunitari affinché, per le operazioni effettuate a partire dalla data individuata dal provvedimento, gli operatori possano scegliere di ottemperare agli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, attraverso la fatturazione elettronica per le cessioni intracomunitarie e le prestazioni rese nonché per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi, purché effettuata nei termini previsti per l'emissione delle fatture attive nonché entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura del fornitore comunitario».
3.18. Trano.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Il comma 3-bis dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 è sostituito dal seguente:

   «3-bis. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, lettera a), possono annotare le fatture nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. I medesimi termini rilevano anche ai fini dell'annotazione effettuata per gli acquisti in inversione contabile ai sensi degli articoli 17 e 74 del medesimo decreto nonché, per gli acquisti intracomunitari, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.».
3.21. Trano.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno previsto ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all'articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per gli enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio d'esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo.
3.501. Le Commissioni.

(Approvato)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno previsto ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all'articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per gli enti che provvedono in seno alla nota integrativa del bilancio d'esercizio o di quello consolidato, di cui al medesimo articolo 1, comma 125-bis, primo periodo, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo.
3.24. Cancelleri.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i termini di versamento dell'imposta sul valore relativa agli acquisti in inversione contabile soggetti ad imposta sono applicabili, se ritenute più favorevoli, le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999 n. 542».
*3.30. Lucaselli, Albano, Bignami, Trancassini, Rampelli, Osnato.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i termini di versamento dell'imposta sul valore relativa agli acquisti in inversione contabile soggetti ad imposta sono applicabili, se ritenute più favorevoli, le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999 n. 542».
*3.31. Trano.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, come modificato dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente» sono soppresse.
3.36. Trano.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le parole: «a novanta giorni» sono sostituite con le seguenti: «al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo».
3.37. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Osnato, Albano, Bignami.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Abolizione della trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche)

  1. In considerazione dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, le disposizioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogate a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.
3.01. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Osnato, Albano, Bignami.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Estensione dell'applicazione della disciplina in materia di versamento unitario)

  1. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, ai contribuenti è consentito effettuare versamenti unitari di qualsiasi imposta, tassa o contributo, comunque denominati, spettanti allo Stato, agli enti territoriali e agli enti previdenziali, secondo la disciplina dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della lettera h-ter) del comma 2 dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, sono individuate e disciplinate le tipologie dei versamenti di cui al comma 1 del presente articolo non già compresi nell'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo.
3.0500. Le Commissioni.

(Approvato)

ART. 6.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) al comma 2 le parole: «lettera a),» sono soppresse.

  Conseguentemente, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è richiesta la conservazione documentale. Ai fini del controllo il CAF o il professionista verifica la corrispondenza delle spese sanitarie mediante la presa visione della documentazione esibita dal contribuente con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata».
6.500. Le Commissioni.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Comunicazione di conclusione di attività istruttoria al contribuente)

  1. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. In caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della procedura di controllo, l'esito negativo di quest'ultima. L'amministrazione finanziaria, con proprio provvedimento, individua le modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza mobile del destinatario, della posta elettronica anche non certificata o dell'AppIO. Con il medesimo provvedimento sono definite le modalità con le quali il contribuente fornisce all'amministrazione finanziaria i propri dati al fine di consentire la suddetta comunicazione in forma semplificata. La comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle liquidazioni di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

  2. All'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6.0500. Le Commissioni.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Vendita diretta, su proposta del debitore, di immobili privi di rendita catastale)

  1. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-quater, è aggiunto il seguente:

   «2-quinquies. Nel caso in cui il debitore intenda procedere direttamente, ai sensi del comma 2-bis, alla vendita di immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane, il medesimo debitore può procedere, con il consenso dell'agente della riscossione, alla vendita del bene pignorato o ipotecato, al valore determinato, in deroga al comma 2-bis, da perizia inoppugnabile effettuata dall'Agenzia delle entrate in base agli accordi stipulati con lo stesso agente della riscossione ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e nei termini ivi stabiliti, su richiesta presentata dal debitore all'agente. Il rimborso dei costi sostenuti per l'effettuazione della perizia è posto a carico del debitore ed è versato all'agente della riscossione unitamente al corrispettivo della vendita di cui al comma 2-bis, ovvero, in mancanza di vendita, entro il termine di novanta giorni dalla consegna della perizia. Decorso tale termine in assenza di pagamento, l'agente della riscossione può procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute unitamente alle spese esecutive di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
6.0501. Le Commissioni.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Istituzione dell'Authority di garanzia fiscale)

  1. Il Governo è delegato ad adottare entro il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo istitutivo dell'Authority di garanzia fiscale.
  2. Il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

   a) l'Authority opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti. L'Authority ha diritto di corrispondere con gli Uffici Parlamentari e Governativi, con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli Enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle proprie funzioni;

   b) l'Authority è un organo collegiale costituito da sei commissari nominati dalle commissioni competenti per materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri sono scelti tra persone che assicurino piena indipendenza, da individuarsi: uno tra i magistrati del Consiglio di Stato, uno tra i magistrati della Corte dei Conti, uno tra i magistrati della Corte di Cassazione, uno tra i funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze o della giustizia, uno tra i professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche e uno tra personalità provenienti dagli ordini professionali economico-giuridici;

   c) i commissari durano in carica quattro anni e possono essere confermati solo una volta. Per tutta la durata dell'incarico i membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività, sia essa dipendente, professionale o di consulenza, nelle materie di assistenza e difesa tributaria, né essere amministratori o dipendenti di Enti pubblici economici o ricoprire cariche elettive. All'atto dell'accettazione della nomina i commissari sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito;

   d) al presidente eletto compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Agli altri commissari compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate con apposito regolamento amministrativo, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti;

   e) l'Authority ha il compito di:

    1) istituire e tenere un registro generale delle procedure avviate sulla base delle notificazioni ricevute per ciascuna delle tre linee di azione di cui ha competenza;

    2) coordinare ed operare nelle tre linee di azione attribuite, individuate: (i) nella gestione e negli indirizzi relativi alle procedure di interpello, secondo le fattispecie di legge, (ii) nel coordinamento della funzione del Garante del contribuente e (iii) nelle funzioni di rilascio del parere preventivo sul rispetto dei principi dello Statuto del Contribuente nella produzione legislativa parlamentare e governativa;

    3) predisporre le procedure organizzative di attivazione, gestione, risposta e necessaria trasparenza delle istanze di interpello ricevute;

    4) adottare le modalità organizzative idonee al corretto funzionamento, al coordinamento e al presidio dell'attività del Garante del Contribuente;

    5) adottare, nell'ambito delle proprie competenze, i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;

    6) presentare (i) annualmente una relazione pubblica di indirizzo sulle attività svolte e da svolgere, nonché (ii) sottoporre al vaglio del Parlamento le proprie valutazioni su possibili modifiche normative in ambito tributario e procedurale, al fine di pervenire alla massima certezza interpretativa della norma e al massimo rispetto dei principi contenuti nello Statuto dei Diritti del Contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;

    7) promuovere la conoscenza tra il pubblico e le istituzioni pubbliche, le istituzioni universitarie e gli ordini e le associazioni professionali in materie economico-giuridiche, delle norme che regolano la materia e delle relative finalità istitutive;

    8) rilasciare risposte interpretative ad istanze di interpello preventivo e di massime interpretative nei casi di ricorrente e reiterata ricezione di interpelli interpretativi su materie di rilevanza specifica;

    9) accogliere le segnalazioni portate a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese gli ordini e le associazioni professionali in materie economico-giuridiche e le associazioni rappresentative dei consumatori;

    10) procedere ad eventuale istruttoria aggiuntiva e, ove verificata l'esistenza di violazioni specifiche dello Statuto del Contribuente che possano produrre danni materiali irreparabili al singolo contribuente o ad una pluralità di essi, con decisione collegiale dei commissari dell'Authority, può essere disposta la sospensiva con deliberazione di rimozione di dette violazioni, anche interrompendo i termini di prescrizione in corso, ovvero disponendo l'annullamento in via endoprocedimentale degli atti ricusati;

    11) un monitoraggio periodico sull'attività dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate riscossione, (in tutte le relative declinazioni territoriali) all'esito del quale riferisce al Parlamento;

    12) garantire che il rapporto tra il contribuente e l'autorità fiscale si mantenga all'interno di un perimetro governato dalla legge e dai provvedimenti amministrativi che ne costituiscono attuazione, prevenendo derive di valutazioni discrezionali che rievochino l'esercizio dell'antico arbitrio indiscriminato;

    13) riequilibrare il rapporto fisco/contribuente attivando funzioni di vigilanza e di garanzia nelle fasi amministrative, di contraddittorio e precontenziose;

    14) di avviare indagini conoscitive sulle materie di propria competenza.

  3. Le spese di funzionamento dell'Authority sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
6.015. Trano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 27 luglio 2000, n. 212)

  1. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.
(Comunicazioni con il contribuente)

   1. Ogni atto dell'amministrazione finanziaria deve recare, a pena di nullità, l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'organo accertatore o riscossore che lo ha emanato, al quale il contribuente può inviare tutte le comunicazioni relative all'atto medesimo.
   2. Nel caso di comunicazioni effettuate dal contribuente all'amministrazione finanziaria a mezzo di posta elettronica certificata, qualora l'intestatario dell'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato sia diverso dalla persona del contribuente, alla comunicazione deve essere allegata un'apposita delega corredata della copia del documento d'identità rilasciata dal contribuente alla persona che effettua l'invio»;

   b) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.
(Istanza di autotutela del contribuente)

   1. Ciascun contribuente può promuovere un'istanza di autotutela volta a ottenere la revoca e l'annullamento totale o parziale di un atto dell'amministrazione finanziaria, anche in caso di non impugnabilità, nelle ipotesi in cui sussista illegittimità dell'atto, quali:

   a) errore di persona;

   b) evidente errore logico o di calcolo;

   c) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;

   d) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;

   e) prescrizione della pretesa tributaria.

   2. L'istanza di autotutela può essere presentata all'organo competente dell'amministrazione finanziaria ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37, anche a mezzo di posta elettronica certificata e, comunque, nel rispetto delle istruzioni contenute nell'atto notificato al contribuente.
   3. La presentazione dell'istanza di autotutela fondata sui casi espressamente previsti dal comma 1 sospende i termini di impugnazione dell'atto e, quando già esecutivo, sospende l'efficacia esecutiva dell'atto medesimo.
   4. Decorsi novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di autotutela, se l'organo competente di cui al comma 1 del presente articolo non comunica all'interessato il provvedimento di diniego motivato ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, in caso di grave inerzia, l'amministrazione finanziaria non pro- cede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37, il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza.
   5. Qualora l'istanza di autotutela riguardi ipotesi di annullamento diverse da quelle indicate al comma 1, l'organo competente di cui al citato comma 1 del presente articolo è sempre tenuto a comunicare all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, l'accoglimento, anche parziale, ovvero il diniego dell'istanza medesima. Contro la comunicazione di accoglimento parziale o contro il diniego non è ammesso ricorso, qualora siano decorsi infruttuosamente i termini per proporre ricorso presso la commissione tributaria avverso l'atto originario, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
   6. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro».
6.016. D'Orso.

ART. 7.

  Al comma 1, sostituire le parole: può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del comune a cui essa si riferisce con le seguenti: può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del comune a cui essa si riferisce.
7.500. Le Commissioni.

(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole da: fino ad eventuali variazioni fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: finché non intervengano variazioni delle caratteristiche e delle dotazioni dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del comune a cui essa si riferisce, qualora i contratti successivi riportino un canone di locazione pari o inferiore a quello precedentemente attestato e il contratto stipulato sia conforme al contratto tipo allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 gennaio 2017.

  2. L'attestazione di cui al precedente comma, anche se rilasciata in occasione di precedente contratto, deve essere allegata al nuovo contratto di locazione al momento della registrazione, che deve avvenire per via telematica.
  3. L'Agenzia delle entrate al momento della registrazione del contratto, verifica:

   a) che il canone di locazione sia pari o inferiore a quello asseverato in precedenza;

   b) che il contratto in registrazione sia conforme al contratto tipo allegato al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e finanze del 16 gennaio 2017.

  4. Qualora vengano accertate variazioni in aumento nell'ammontare del canone di locazione o difformità del contratto stipulato rispetto al contratto tipo allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate sospende la registrazione dello stesso e richiede all'istante la trasmissione di una nuova attestazione rilasciata da parte di almeno una delle associazioni firmatarie dell'accordo locale.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modalità per attestazione contratti di locazione a canone concordato, transitori e studenti).
7.7. D'Orso.

  Al comma 1 sostituire le parole da: fino ad eventuali variazioni fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del comune a cui essa si riferisce.
7.13. Foti, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

ART. 8.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: in forma ordinaria aggiungere le seguenti: o abbreviata.
8.6. Albano, Osnato, Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili effettuato ai sensi dell'articolo 83, comma 1, quarto periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il primo periodo del presente comma non si applica ai componenti negativi del valore della produzione netta per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa prevista dall'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis.
8.500. Le Commissioni.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifica delle disposizioni in materia di ristrutturazione di mutui ipotecari per immobili oggetto di procedura esecutiva)

  1. All'articolo 41-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;

   b) alla lettera b), le parole: «21 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022»;

   c) alla lettera c), le parole: «250.000» sono sostituite dalle seguenti: «300.000»;

   d) alla lettera e), le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici anni».
8.01. Corda, Maniero.

(Inammissibile)

ART. 9.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. L'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e l'articolo 2, commi 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies, 36-nonies, 36-decies, 36-undecies, e 36-duodecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono abrogati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.1. Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

ART. 10.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3 con il seguente:

    3) al numero 5), prima delle parole: «le spese relative agli apprendisti» sono inserite le seguenti: «per i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli da 5 a 9, in relazione al personale dipendente diverso da quello a tempo indeterminato, e per i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli 10, comma 1 e 10-bis, comma 1,».

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la possibilità, ove ritenuto più agevole, per detto periodo, di compilare il modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte.
10.500. Le Commissioni.

(Approvato)

  Al comma 1, lettera e), capoverso «4-octies», secondo periodo, sopprimere le parole da: per due periodi fino alla fine del capoverso.
*10.1. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Osnato, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.

  Al comma 1, lettera e), capoverso «4-octies», secondo periodo, sopprimere le parole da: per due periodi fino alla fine del capoverso.
*10.3. Trano.

  Al comma 2, sopprimere le parole: precedente a quello.
10.7. Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per tale periodo d'imposta, le deduzioni dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente possono essere indicate in dichiarazione secondo le modalità vigenti anteriormente alle modifiche ivi previste.
10.13. Albano, Osnato, Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 11.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 3, comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600;».
11.8. Rizzetto, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo)

  1. Le operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività svolta in forma individuale, associata o di società semplice o alle operazioni inverse non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni del soggetto dante causa, comprese quelle relative ai crediti e alle rimanenze e il valore di avviamento, della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.
  2. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dal soggetto avente causa delle medesime operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo indicate nel comma 1 per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo ivi indicate poste in essere tra esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e società semplici di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 hanno valore di norma di interpretazione autentica.
11.03. Albano, Osnato, Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società` tra professionisti)

  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 66, dopo il comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

   «5-bis. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità` ordinaria, anche per opzione, possono optare per la determinazione del reddito d'impresa secondo le disposizioni del presente articolo.
   5-ter. L'opzione di cui al comma 5-bis è vincolante per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Nel caso di opzione, al fine di evitare salti o duplicazioni d'imposizione, i ricavi e le spese sostenute che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime ordinario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi d'imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime opzionale; viceversa, i ricavi e le spese che, in base alle regole del regime ordinario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi d'imposta successivi in cui si applica il regime opzionale, ancorché si verifichino i presupposti previsti da quest'ultimo regime. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime opzionale a quello ordinario.»;

   b) all'articolo 81, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative possono esercitare l'opzione di cui al comma 5-bis dell'articolo 66.».

  2. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
11.05. Albano, Osnato, Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 12.

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, terzo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 2022 con le seguenti: 1° gennaio 2023;

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, medesimo capoverso, quarto periodo, lettera b) sostituire le parole da: quindicesimo giorno fino alla fine della lettera, con le seguenti: mese successivo del trimestre di riferimento in relazione al ricevimento dei documenti comprovanti l'operazione o al momento di effettuazione delle operazioni».

   all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: 1° luglio 2022 con le seguenti: 1° gennaio 2023.
*12.3. Trano.

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, terzo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 2022 con le seguenti: 1° gennaio 2023;

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, medesimo capoverso, quarto periodo, lettera b) sostituire le parole da: quindicesimo giorno fino alla fine della lettera, con le seguenti: mese successivo del trimestre di riferimento in relazione al ricevimento dei documenti comprovanti l'operazione o al momento di effettuazione delle operazioni».

   all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: 1° luglio 2022 con le seguenti: 1° gennaio 2023.
*12.7. Albano, Bignami, Osnato, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 è aggiunto il seguente periodo: «L'eventuale tardiva trasmissione dei dati secondo le modalità della fatturazione elettronica non sono anche sintomo di violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 6 laddove l'operazione abbia tempestivamente concorso alla liquidazione dell'IVA ovvero, laddove il contribuente intenda avvalersi dell'esonero dalla tenuta dei registri e delle altre semplificazioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento».
12.15. Trano.

ART. 13.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Razionalizzazione e aggiornamento di disposizioni inerenti l'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

  1. All'articolo 23-quater, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, le parole: «delle dogane e dei monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «delle accise, dogane e monopoli».
  2. Fermi restando i criteri di rappresentatività sindacale stabiliti dalla contrattazione collettiva, nell'ambito del comparto delle funzioni centrali e della corrispondente autonoma area per la dirigenza, definiti a norma dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere costituita apposita sezione contrattuale o parti speciali per il personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  3. All'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto il seguente periodo: «Al personale della predetta Agenzia si applica l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2001, n. 253».
13.02. Trano.

(Inammissibile
limitatamente al comma 2)

ART. 15.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Semplificazioni in materia di compensazioni di crediti fiscali)

  1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».
15.012. Lucaselli, Bignami, Albano, Trancassini, Rampelli, Osnato, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 16.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Sanzioni per l'esercizio abusivo delle attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio)

  1. All'articolo 140-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a sette anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Chiunque dà mandato di esercitare o permette di esercitare professionalmente in suo nome, nei confronti del pubblico, l'attività di agente in attività finanziaria a un soggetto non iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, è punito con le pene previste dal comma 1 del presente articolo.»;

   c) al comma 2, le parole: «da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a sette anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000»;

   d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Alla condanna per i reati previsti dai commi 1, 1-bis e 2 consegue sempre l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo di cinque anni.».
16.07. Raduzzi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni sugli agenti in attività finanziaria e sui mediatori creditizi)

  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 4 dell'articolo 128-quater è sostituito dal seguente: «4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di uno o più intermediari»;

   b) il comma 4 dell'articolo 128-sexies è sostituito dal seguente:

   «4. Il mediatore creditizio e il prestatore di servizi di consulenza di cui al comma 2-bis svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da convenzioni, accordi commerciali o altri rapporti che possano comprometterne l'indipendenza.»;

   c) l'articolo 128-octies è abrogato.
16.08. Raduzzi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Il punto 2 della tabella delle Tariffe dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'Allegato A al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è soppresso.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 11 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.023. Trancassini, Osnato, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.

ART. 17.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. All'articolo 14, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis, dopo le parole: «numeri 1) e 2),» sono aggiunte le seguenti: «e al comma 1-bis.1,».

   b) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

   «1-bis.1. La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano crediti dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è dimostrata dai medesimi soggetti con una documentazione idonea ad attestare la sussistenza di una dichiarazione rilasciata dall'intermediario finanziario in cui lo stesso intermediario finanziario dà atto della positiva verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.».
17.0100. Sut.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. All'articolo 14, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis, dopo le parole: «numeri 1) e 2),» sono aggiunte le seguenti: «e al comma 1-bis.1,».

   b) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

   «1-bis.1. Per i cessionari di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal presente articolo, non si applica la responsabilità in solido di cui all'articolo 121, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».
17.0101. Sut.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

  1. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2024».
17.0102. Davide Crippa.

ART. 18.

  Sopprimerlo
18.1. Ruggiero.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
18.2. Provenza.

  Al comma 1, sostituire le parole da: sono apportate le seguenti modificazioni: fino alla fine del comma, con le seguenti: , alla tabella A, parte III, dopo il numero 27), è aggiunto il seguente: «27-bis) bevande sostitutive del latte a base vegetale».

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati con le seguenti: sulle bevande sostitutive del latte a base vegetale.
18.6. D'Arrando.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
18.8. Nappi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 120), sopprimere le parole: prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 18) e numero 19);.
18.9. Provenza.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

  1. Dopo l'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto il seguente:

«Art. 32-ter.
(Liquidazione dell'IVA per cassa per gli incentivi in materia di efficienza energetica)

   1. Per le spese relative agli interventi di efficienza energetica, di cui agli articoli 119 e 121 lettera a) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e i soggetti professionisti, che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione interessati alla gestione e l'esecuzione dei lavori, possono optare per la liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto, secondo la contabilità per cassa, come disciplinata dall'articolo 32-bis. Il regime di cui al precedente periodo si rende applicabile secondo le modalità individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
   2. Le disposizioni di cui al presente articolo sono disciplinate nel rispetto della vigente disciplina europea in materia di aiuti di Stato e subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, nonché nel quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato, per fronteggiare la situazione di emergenza economica.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
18.03. Martinciglio.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Estensione della disciplina di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle accise alle imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, il trattamento fiscale previsto dall'articolo 24-ter del testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso altresì alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca mediante veicoli di massa non inferiore a 1,2 tonnellate.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente articolo.
18.07. Trano.

(Inammissibile)

ART. 19.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.».
19.8. Bignami, Osnato, Albano, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Zucconi, De Toma, Caiata.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Semplificazione in materia di versamento IMU)

  1. All'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «A tal fine, ciascun comune provvede a inviare al soggetto passivo il modello di pagamento, opportunamente precompilato sulla base dei dati in proprio possesso.».
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 31 dicembre 2022, sono stabilite le modalità attuative del comma 1.
19.05. Bignami, Albano, Osnato, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Zucconi, De Toma, Caiata.

ART. 21.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche alla procedura di sospensione legale della riscossione)

  1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 538:

    1) all'alinea, le parole: «entro sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «entro cento»;

    2) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con la notifica della cartella di pagamento»;

    3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «e-bis) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso con inclusione dei vizi di notifica di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»;

   b) dopo il comma 539-bis, è inserito il seguente:

   «539-ter. Nel caso in cui il contribuente nella propria dichiarazione ravvisi l'esistenza di vizi di notifica, il concessionario per la riscossione, prima di trasmettere gli atti all'ente creditore, è tenuto a verificare l'esistenza delle ragioni del debitore entro il termine di cento giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538 dandone immediata notizia anche all'ente impositore»;

   c) al comma 540, primo periodo, le parole: «duecentoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cento giorni».
21.01. Corda, Maniero.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Trasparenza erogazioni pubbliche a favore delle imprese)

  1. All'articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile possono, in alternativa, pubblicare gli importi e le informazioni nella nota integrativa e quelli che lo redigono ai sensi dell'articolo 2435-ter in apposita sezione dell'istanza XBRL di deposito del bilancio».
21.03. Trano.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Innalzamento del limite degli importi iscritti a ruolo ai fini del divieto di compensazione dei crediti d'imposta erariali)

  1. All'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2020, n. 122, le parole: «millecinquecento euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tremila euro».
21.04. Lucaselli, Albano, Bignami, Trancassini, Rampelli, Osnato.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Semplificazione dei procedimenti per impianti di generazione distribuita)

  1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 52, comma 2:

    1) alla lettera a), le parole: «non superiore a 20 kW» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a 50 kW»;

    2) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

   «g-bis) prodotta da unità di micro-cogenerazione ad alto rendimento, comunque azionata, con potenza nominale inferiore a 50 kWe»;

   b) all'articolo 52, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile inferiore a 50 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni»;

   c) all'articolo 63, comma 3, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

   «b-bis) officine di produzione, per uso proprio, azionate da fonti rinnovabili con potenza pari o superiore a 20 kW e inferiore a 50 kW: 125 euro;

   b-ter) officine di produzione, a scopo commerciale, azionate da fonti rinnovabili con potenza pari o superiore a 20 kW e inferiore a 50 kW: 175 euro;

   b-quater) officine di produzione, per uso proprio, azionate da impianti di cogenerazione ad alto rendimento con potenza inferiore a 50 kWe: 225 euro;

   b-quinquies) officine di produzione, a scopo commerciale, azionate da impianti di cogenerazione ad alto rendimento con potenza inferiore a 50 kWe: 275 euro».
21.010. De Toma, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

ART. 22.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Proroga ultimazione investimenti della cosiddetta Sabatini)

  1. Per gli investimenti in corso al 24 febbraio 2022 il termine di 12 mesi previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto 25 gennaio 2016 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze emanato in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è da intendersi comunque prorogato fino al 31 dicembre 2022.
22.01. Trano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente

Art. 22-bis.
(Abrogazione del meccanismo di inversione contabile per il settore edile)

  1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
22.013. Lucaselli, Bignami, Trancassini, Rampelli, Osnato, Albano, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Soppressione del meccanismo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sulle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 17-ter è abrogato;

   b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.

  2. Il comma 633 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
22.016. Lucaselli, Bignami, Zucconi, De Toma, Caiata, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Semplificazioni in materia di contabilità di magazzino)

  1. All'articolo 5, comma 14-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «5,164 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10,328 milioni»;

   b) le parole: «1,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2,2 milioni di euro».
22.025. Trancassini, Osnato, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.

ART. 23.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tra i soggetti abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 2 sono compresi, in ogni caso, le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.
23.500. Le Commissioni.

(Approvato)

  Al comma 7, dopo le parole: nonché del personale delle Forze armate aggiungere le seguenti: e della Polizia di Stato.
23.501. Le Commissioni.

(Approvato)

  Dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

  8-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate a finalità e interventi per i quali il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base della vigente normativa, della Fondazione Enea Tech e Biomedical, sono accreditate su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla stessa Fondazione.
  8-ter. È autorizzata l'apertura di un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla società Arexpo S.p.A., su cui affluiscono le risorse rese disponibili in attuazione di accordi e nel quale la medesima società è autorizzata a effettuare operazioni di versamento e di prelevamento per le medesime finalità.
23.502. Le Commissioni.

(Approvato)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 200, dopo le parole: «per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)», sono aggiunte le seguenti: «, disponibile anche nella traduzione in lingua italiana effettuata su licenza e con approvazione dell'OCSE»;

   b) al comma 201, dopo le parole: «per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)», sono aggiunte le seguenti: «, disponibile anche nella traduzione in lingua italiana effettuata su licenza e con approvazione dell'OCSE».
23.21. Trancassini, Bignami, Osnato, Lucaselli, Rampelli, Albano.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio)

  1. Le società di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, operanti nel settore del ciclo idrico integrato, e le società calcistiche professionistiche, nella predisposizione dei bilanci in corso al 31 dicembre 2021 e non ancora approvati, valutano le voci e la prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio riconducibili agli aumenti del costo dell'energia elettrica e alle conseguenze economiche negative del conflitto bellico.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 38-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
23.02. Caiata, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

ART. 24.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 6 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   «b-bis) dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie di acque interne con codice attività 50.30.00».
24.3. De Toma, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

ART. 25.

  Sopprimerlo.
25.500. Le Commissioni.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  1. All'articolo 54, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 15 settembre 2022».

  Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: all'articolo 104 del con la seguente: al.
25.0500. Le Commissioni.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  1. All'articolo 101, comma 2, primo periodo, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «31 maggio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

  Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: all'articolo 104 del con la seguente: al.
25.0501. Le Commissioni.

(Approvato)

  Sopprimerlo.
25.3. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, dopo le parole: anche in forma dematerializzata aggiungere le seguenti: finanche la possibilità dell'eliminazione dell'obbligo della sua apposizione;

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: sentito il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, aggiungere le seguenti: d'intesa con le rappresentanze di filiera,.
25.12. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

ART. 26

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 26.
(Disposizioni in materia di Terzo settore)

  1. Al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 79:

    1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari»;

    2) al comma 2-bis, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento» e le parole: «e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi»;

    3) al comma 4, alinea, le parole: «di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di natura non commerciale ai sensi del comma 5»;

    4) al comma 5-bis, dopo le parole: «le quote associative dell'ente» sono aggiunte le seguenti: «, i proventi non commerciali di cui agli articoli 84 e 85»;

    5) al comma 5-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i due periodi d'imposta successivi al termine fissato dall'articolo 104, comma 2, il mutamento di qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale e da ente di terzo settore commerciale a ente di terzo settore non commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica»;

    6) al comma 6:

     6.1) le parole: «familiari e conviventi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «familiari conviventi»;

     6.2) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-bis»;

   b) all'articolo 82:

    1) al comma 1, le parole: «salvo quanto previsto ai commi 4 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «salvo quanto previsto ai commi 3, 4 e 6»;

    2) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per tutti gli enti del terzo settore, comprese le imprese sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale»;

    3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

  «5-bis. I prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri, di cui al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;

   c) all'articolo 83:

    1) al comma 1, primo periodo, le parole: «enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1»;

    2) al comma 2:

     2.1) al primo periodo, le parole: «enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1»;

     2.2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.»;

    3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

  «3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1»;

    4) il comma 6 è abrogato;

   d) all'articolo 84:

    1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

  «2. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società»;

    2) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

  «2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli enti filantropici»;

   e) all'articolo 85:

    1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle società di mutuo soccorso»;

    2) al comma 1, le parole: «dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali»;

    3) al comma 4:

     3.1) alla lettera a), le parole: «degli associati e dei familiari conviventi degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «degli stessi soggetti indicati al comma 1»;

     3.2) alla lettera b), le parole: «diversi dagli associati» sono sostituite dalle seguenti: «diversi dai soggetti indicati al comma 1»;

    4) il comma 7 è sostituito dal seguente:

  «7. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società»;

    5) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

  «7-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle società di mutuo soccorso»;

   f) all'articolo 86, comma 10, le parole: «all'articolo 19-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 19-bis.2»;

   g) all'articolo 87:

    1) al comma 1, lettera b), le parole: «di cui agli articoli 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6 e 7»;

    2) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «né agli obblighi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi»;

   h) all'articolo 88, comma 1, le parole: «all'articolo 82, commi 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 82, commi 3, quarto periodo, 7 e 8,» e le parole: «e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale»;

   i) all'articolo 104, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro.».

  2. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «possono destinare» sono sostituite dalla seguente: «destinano»;

   b) all'articolo 18, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione di cui al comma 9, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

   a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

   b) quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 3,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
26.500. Le Commissioni.

(Approvato)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 26.
(Disposizioni in materia di regime fiscale degli Enti del Terzo Settore)

  1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 79:

    1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I costi effettivi sono determinati computando oltre ai costi diretti tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e tra questi quelli indiretti e generali, ivi inclusi quelli finanziari e tributari»;

    2) al comma 2-bis, le parole: «5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «6 per cento» e le parole: «e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi»;

    3) al comma 4, alinea, le parole: «di cui al comma 5», sono sostituite dalle seguenti: «di natura non commerciale ai sensi del comma 5»;

    4) al comma 5-bis, dopo le parole: «le quote associative dell'ente,» sono aggiunte le seguenti: «i proventi non commerciali di cui agli articoli 84 e 85,»;

    5) al comma 5-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i due periodi d'imposta successivi al termine fissato dall'articolo 104, comma 2, il mutamento di qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale e da ente di terzo settore commerciale a ente di terzo settore non commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica.»;

    6) al comma 6, le parole: «familiari e conviventi», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «familiari conviventi» e, al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-bis.»;

   b) all'articolo 82:

    1) al comma 1, le parole: «salvo quanto previsto ai commi 4 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «salvo quanto previsto ai commi 3, 4 e 6»;

    2) al comma 3, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Per tutti gli enti del terzo settore, incluse le imprese sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, contratti, convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale.»;

    3) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. I prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri di cui al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;

   c) all'articolo 83:

    1) al comma 1, le parole: «enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1»;

    2) al comma 2:

     2.1) al primo periodo, le parole «enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «enti del terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1»;

     2.2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.»;

    3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1.»;

    4) il comma 6 è abrogato;

   d) all'articolo 84, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:

   «2. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.
   2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli enti filantropici.»;

   e) all'articolo 85:

    1) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle società di mutuo soccorso»;

    2) al comma 1, le parole: «dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali»;

    3) al comma 4, lettera a), le parole: «degli associati e dei familiari conviventi degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «degli stessi soggetti indicati al comma 1» e, alla lettera b), le parole: «diversi dagli associati» sono sostituite dalle seguenti: «diversi dai soggetti indicati al comma 1»;

    4) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società»;

    5) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

   «7-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società di mutuo soccorso»;

   f) all'articolo 87:

    1) al comma 1, lettera b), le parole: «di cui agli articoli 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6 e 7»;

    2) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché agli obblighi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi»;

   g) all'articolo 88, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Le agevolazioni di cui all'articolo 82, comma 3, quarto periodo, e commi 7 e 8 e all'articolo 85, commi 2 e 4, sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.»;

   h) all'articolo 104, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto al comma 2, le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro.».

  2. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) all'articolo 16, comma 1, le parole: «possono destinare» sono sostituite dalla seguente: «destinano»;

   2) all'articolo 18, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione di cui al comma 9, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.».
26.3. Bellucci, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I costi effettivi sono determinati computando oltre ai costi diretti tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e tra questi quelli indiretti e generali, ivi inclusi quelli finanziari e tributari»;

   b) al comma 2-bis, le parole: «5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «6 per cento» e le parole: «e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi» sono sostituite con le seguenti: «e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi»;

   c) al comma 4, alinea, le parole: «di cui al comma 5» sono sostituite con le seguenti: «di natura non commerciale ai sensi del comma 5»;

   d) al comma 5-bis, dopo le parole: «le quote associative dell'ente,» sono aggiunte le seguenti: «i proventi non commerciali di cui agli articoli 84 e 85,»;

   e) al comma 5-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i due periodi d'imposta successivi al termine fissato dall'articolo 104, comma 2, il mutamento di qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale e da ente di terzo settore commerciale a ente di terzo settore non commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica.»;

   f) al comma 6, le parole: «familiari e conviventi», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «familiari conviventi» e, al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-bis».

  Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: all'articolo 104 del con la seguente: al.
26.10. Bellucci, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «salvo quanto previsto ai commi 4 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «salvo quanto previsto ai commi 3, 4 e 6»;

   b) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per tutti gli enti del terzo settore, incluse le imprese sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, contratti, convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale.»;

   c) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. I prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri di cui al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214».

  Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: all'articolo 104 del con la seguente: al.
26.11. Bellucci, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1»;

   b) al comma 2:

    1) al primo periodo, le parole: «enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «enti del terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1»;

    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.»;

   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1.»;

   d) il comma 6 è abrogato.

  Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: all'articolo 104 del con la seguente: al.
26.12. Bellucci, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 84 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:

   «2. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.
   2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli enti filantropici.».

  Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: all'articolo 104 del con la seguente: al.
26.13. Bellucci, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 85 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle società di mutuo soccorso»;

   b) al comma 1, le parole: «dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali»;

   c) al comma 4, lettera a), le parole: «degli associati e dei familiari conviventi degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «degli stessi soggetti indicati al comma 1» e, alla lettera b), le parole: «diversi dagli associati» sono sostituite dalle seguenti: «diversi dai soggetti indicati al comma 1»;

   d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società»;

   e) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

   «7-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società di mutuo soccorso».

  Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: all'articolo 104 del con la seguente: al.
26.14. Bellucci, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 87 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b), le parole: «di cui agli articoli 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6 e 7»;

   b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché agli obblighi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi».

  Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: all'articolo 104 del con la seguente: al.
26.15. Bellucci, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 88 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Le agevolazioni di cui all'articolo 82, comma 3, quarto periodo, e commi 7 e 8, e all'articolo 85, commi 2 e 4, sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.».

  Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: all'articolo 104 del con la seguente: al.
26.16. Bellucci, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «possono destinare» sono sostituite dalla seguente: «destinano»;

   b) all'articolo 18, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione di cui al comma 9, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.».
26.04. Bellucci, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifica delle disposizioni in materia di impugnazione del ruolo)

  1. Al decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, con la legge 17 dicembre 2021, n. 215, l'articolo 3-bis è abrogato.
26.07. Corda, Maniero.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di Superbonus per IACP ed enti assimilati)

  1. All'articolo 119, comma 9-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «I soggetti di cui al comma 9, lettera c), che detraggono l'imposta sul valore aggiunto solo parzialmente, in caso di esercizio dell'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, lettera a), possono computare, nell'ammontare ammesso al beneficio ivi previsto, l'imposta sul valore aggiunto non detraibile, determinata applicando la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativa all'anno precedente a quello di sostenimento delle spese. In ogni caso i soggetti di cui al periodo precedente, restituiscono in sede di dichiarazione dei redditi, senza sanzioni e interessi, il beneficio fruito in eccesso, definito sulla base della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto non detraibile calcolata con la percentuale di cui al periodo precedente e quella determinata in via definitiva e rimasta effettivamente a loro carico, maggiorata del 10 per cento.».
26.013. Trano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Semplificazione dell'obbligo di indicazione dei dati relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva ricevuti dalle)

  1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) il comma 125-bis, è abrogato;

   b) ai commi 125-ter, 125-quater, 125-quinquies le parole: «ai commi 125 e 125-bis», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 125»;

   c) al comma 127 le parole: «, 125-bis» sono soppresse.
26.024.(parte ammissibile) Albano, Osnato, Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Semplificazione dell'obbligo di indicazione dei dati relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva ricevuti dalle imprese)

  1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) il comma 125-bis, è abrogato;

   b) ai commi 125-ter, 125-quater, 125-quinquies le parole: «ai commi 125 e 125-bis», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 125»;

   c) al comma 127 le parole: «, 125-bis» sono soppresse.
26.025. Albano, Osnato, Bignami, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Zucconi, De Toma, Caiata.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Semplificazione in materia di crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il comma 3-ter è abrogato.
26.0200. Zanichelli.

ART. 33.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1, le parole: All'articolo 3, comma 1, della sono sostituite dalla seguente: Alla.

   2) al comma 1, lettera a), le parole: le parole sono sostituite dalle seguenti: all'articolo 3, comma 1, le parole: e le parole: Gli organismi sono sostituite dalle seguenti: Entro il 31 dicembre 2022, gli organismi.

   3) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) all'articolo 3, comma 1, il secondo periodo è soppresso.».

   Al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

   «b-bis) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   “a) 'intermediari abilitati': le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, i gestori italiani, gli istituti di moneta elettronica italiani, gli istituti di pagamento italiani, i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico, ivi compresi i confidi, la società Poste italiane S.p.A. per l'attività di bancoposta, la società Cassa depositi e prestiti S.p.A., le succursali insediate in Italia di SIM, gestori, banche, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione europea o in un Paese terzo, le imprese di assicurazione, le imprese di riassicurazione e le sedi secondarie insediate in Italia delle imprese di assicurazione e delle imprese di riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Paese dell'Unione europea o in un Paese terzo, gli agenti di cambio, le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione”.

   b-ter) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

   “Art. 4. – (Compiti degli intermediari) – 1. Per assicurare il rispetto del divieto di finanziamento delle società di cui all'articolo 1, comma 1, gli intermediari abilitati adottano, entro il 31 dicembre 2022, idonei presìdi procedurali e consultano almeno gli elenchi pubblicamente disponibili di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo”.

   b-quater) all'articolo 5, comma 1, le parole: “, la Banca d'Italia può” sono sostituite dalle seguenti: “e delle istruzioni emanate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, gli organismi di vigilanza, secondo le rispettive competenze, possono” e le parole: “può effettuare verifiche” sono sostituite dalle seguenti: “possono effettuare ispezioni”.

   b-quinquies) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

   “Art. 6. – (Sanzioni) – 1. Agli intermediari abilitati i quali non osservino i divieti di cui 20 all'articolo 1 e le istruzioni emanate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150.000 a euro 1.500.000, per i casi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
   2. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo degli intermediari abilitati i quali non osservino i divieti di cui all'articolo 1 e le istruzioni emanate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000.
   3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo comporta la cessazione temporanea dei requisiti di onorabilità necessari a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari abilitati, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, nonché, per i revisori e i promotori finanziari e per i rappresentanti legali di società quotate, l'incapacità temporanea di assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società.
   4. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono gli organismi di vigilanza in relazione agli intermediari abilitati da essi vigilati, secondo le rispettive procedure sanzionatorie. Le sanzioni di competenza della Banca d'Italia sono irrogate secondo la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.”».
33.500. Le Commissioni.

(Approvato)

ART. 34.

  Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

   d) alla determinazione dei compensi del commissario e dei vicecommissari, anche in deroga al limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con oneri a carico della Sogin S.p.A.
34.500. Le Commissioni.

(Approvato)

ART. 35.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferma restando la possibilità ove ritenuto più agevole, per detto periodo, di compilare il quadro IS del modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte.
35.1. Trano.

  Al comma 4, sostituire le parole: comma 769 con le seguenti: commi 769 e 770.
35.500. Le Commissioni.

(Approvato)

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'imposta relativa agli anni 2022 e seguenti la presentazione segue la scadenza della dichiarazione dei redditi prevista per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare.
35.6. Trano.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché in materia di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale.
35.501. Le Commissioni.

(Approvato)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Con riferimento all'esigenza di definire i procedimenti concernenti le istanze di indennizzo presentate ai sensi dell'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dei termini relativi alla Commissione tecnica del Fondo indennizzo risparmiatori.
35.502. Le Commissioni.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente

Art. 35-bis.
(Tassazione agroenergia)

  1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni ed integrazioni, si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini Irpef ed Ires, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.
  2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
35.035. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Contratti di collaborazione coordinata e continuativa dell'Agenzia italiana del farmaco)

  1. L'Agenzia italiana del farmaco può rinnovare, fino al 31 dicembre 2022, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 luglio 2022, nonché provvedere affinché siano prorogati o rinnovati fino alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro la predetta data del 31 luglio 2022 e fermi gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 760.720 euro per l'anno 2022.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 760.720 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
35.0500. Le Commissioni.

(Approvato)

ART. 36.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni in materia di erogazione dell'indennità una tantum di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, sono estese ai lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali di inserimento lavorativo (tipo b) di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 4, della legge 8 novembre 1991, n. 381.
36.1. Bellucci, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al fine di incrementare l'importo dell'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e alla Struttura tecnica di supporto presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della salute, la dotazione finanziaria destinata ai compensi previsti dall'articolo 9, comma 4, e dall'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, è incrementata di 50.180 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 50.180 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
36.500. Le Commissioni.

(Approvato)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 31 dicembre 2023.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di conferimento di incarichi a personale sanitario in quiescenza.
36.501. Le Commissioni.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Modifiche all'articolo 10 della legge 19 maggio 2022, n. 52)

  1. In considerazione della grave recrudescenza nel Paese del tasso di positività da COVID e delle sue varianti, all'articolo 10 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis, le parole: «è prorogata fino al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022»;

   b) al comma 1-ter, primo periodo, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare in servizio effettivo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati complessivamente in 32 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
36.06. De Toma, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Proroga del lavoro agile per i dipendenti, pubblici e privati, cosiddetti fragili)

  1. All'articolo 10, comma 1-ter, primo periodo, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 5.000.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
36.018. D'Arrando.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Proroga del termine per la rimodulazione del lavoro agile per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche)

  1. Il termine per la rimodulazione del lavoro agile per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è prorogato al 31 dicembre 2022.
36.0100. Baldino.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Disposizioni in materia di massimale degli assistiti per i medici di medicina generale)

  1. Fino al 31 dicembre 2023, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei cui territori vi siano ambiti scoperti, in ragione della situazione di temporanea emergenza relativa alla disponibilità di medici di medicina generale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, per i medici di medicina generale con incarico a quota oraria del ruolo unico di assistenza primaria di 24 ore settimanali, la limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a 850 assistiti.
36.0500. Le Commissioni.

(Approvato)

ART. 37.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

  1. All'articolo 25-novies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione viene in ogni caso inviata se il debito è superiore a euro 20.000»;

   b) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) dall'Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, non oltre centocinquanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010»;

   c) al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) con riferimento all'Agenzia delle entrate, a decorrere dai debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010 relative al secondo trimestre 2022».
37.0500. Le Commissioni.

(Approvato)

ART. 38.

  Al comma 1, lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: limitatamente all'anno 2022 con le seguenti: limitatamente agli anni 2022 e 2023;.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: per l'anno 2022 con le seguenti: per agli anni 2022 e 2023;

   al comma 3, sostituire le parole: 136,2 milioni euro per l'anno 2022 con le seguenti: 136,2 milioni euro annui per gli anni 2022 e 2023.
38.1. Ferro, Bellucci, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Norme di semplificazione in favore delle persone con disabilità)

  1. All'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Contestualmente al compimento della maggiore età, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede all'aggiornamento dei relativi verbali, sulla base della documentazione agli atti e all'invio degli stessi all'interessato. I soggetti di età superiore ai diciotto anni di età alla data dell'entrata in vigore della presente legge, possono richiedere ad Inps, nelle modalità disposte dal medesimo Istituto, l'aggiornamento del verbale se rilasciato prima del compimento del diciottesimo anno di età.».
  2. Ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità di cui all'articolo 1, comma 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per le persone alle quali sia riconosciuto il diritto, anche a seguito di sentenza di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'articolo 445-bis del codice di procedura civile, a percepire l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, la percentuale di invalidità da assumere nella valutazione utile ai fini del collocamento mirato è pari al cento per cento, senza necessità di ulteriori accertamenti dell'invalidità civile stessa, anche nei casi in cui il relativo verbale sia stato emesso prima del compimento del diciottesimo anno di età.
  3. Su richiesta degli interessati l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede, entro novanta giorni dalla relativa istanza, sulla base della documentazione agli atti o di ulteriore documentazione prodotta, a integrare i verbali di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, emessi in assenza delle indicazioni previste dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, a prescindere dalla data di originaria emissione dei verbali medesimi.
  4. L'Agenzia delle entrate istituisce, entro sei messi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un servizio centralizzato di consulenza e risposta al cittadino con disabilità per la consulenza nella lettura dei verbali di invalidità, cecità, sordità, sordocecità e handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, funzionale alla individuazione dei requisiti per l'accesso ai benefici fiscali per l'acquisto o l'adattamento dei veicoli destinati alla mobilità personale e per l'acquisto dei sussidi tecnici ed informatici previsti dalla normativa vigente per gli aventi diritto.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica e gli enti interessati vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
38.019. De Toma, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Assegni per situazioni di famiglia a favore del personale a contratto degli uffici all'estero)

  1. L'articolo 157-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 157-bis.
(Assegni per situazioni di famiglia)

   1. A decorrere dal 1° marzo 2022, al personale di cui al presente titolo, per il coniuge a carico o per la parte di unione civile a carico, non separati legalmente o di fatto, spetta un assegno pari al 4 per cento della retribuzione annua base stabilita, conformemente all'articolo 157, per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio. L'importo dell'assegno di cui al presente comma non è inferiore a 960 euro e non è superiore a 2.100 euro in ragione d'anno.
   2. A decorrere dal 1° marzo 2022, al personale di cui al presente titolo, per ciascun figlio a carico spetta un assegno pari all'8 per cento della retribuzione annua base stabilita, conformemente all'articolo 157, per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio. L'importo dell'assegno di cui al presente comma non è inferiore a 960 euro e non è superiore a 2.100 euro in ragione d'anno per ciascun figlio a carico. L'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale.
   3. Agli effetti del comma 2, per figli si intendono:

   a) nuovi nati a decorrere dal settimo mese di gravidanza;

   b) i figli fino al compimento dei 18 anni di età;

   c) i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni non compiuti, per i quali ricorre una delle seguenti condizioni:

    1) frequentano un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea;

    2) svolgono un tirocinio o un'attività lavorativa con una retribuzione annua inferiore all'importo di cui al comma 4;

    3) sono registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego del luogo di residenza;

    4) svolgono il servizio civile universale in Italia;

   d) i figli con disabilità, senza limiti di età.

   4. Agli effetti del presente articolo, il coniuge, la parte di unione civile e i figli sono considerati a carico quando possiedono un reddito complessivo annuo inferiore a un sesto della retribuzione annua base stabilita, conformemente all'articolo 157, per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio.
   5. In alternativa agli assegni di cui ai commi 1 e 2, per i familiari a carico alla data del 28 febbraio 2022, in relazione ai quali era in godimento l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, il dipendente può optare per un assegno ad personam non riassorbibile, di importo pari alla misura del predetto beneficio spettante alla medesima data. L'assegno ad personam spetta a decorrere dal 1° marzo 2022, per la medesima durata e con i medesimi presupposti previsti per l'assegno al nucleo familiare dalla disciplina vigente al 28 febbraio 2022. Per familiari non a carico al 28 febbraio 2022 l'opzione di cui al primo periodo non è consentita.
   6. Gli assegni di cui ai commi 1, 2 e 5 non sono cumulabili con gli aumenti per situazioni di famiglia di cui all'articolo 173 o con l'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, o con l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
   7. Gli assegni di cui ai commi 1, 2 e 5 non concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
   8. È fatta salva l'applicazione della normativa locale, se più favorevole.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 2,6 milioni per l'anno 2022 e euro 3,3 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
38.0500. Le Commissioni.

(Approvato)

ART. 39.

  Al comma 1, le parole: e privati sono soppresse.
39.1. Raduzzi.

  Al comma 1, dopo le parole: crescita dei minori aggiungere le seguenti: , anche attraverso la promozione dell'attività sportiva.
39.500. Le Commissioni.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure in materia di svolgimento della sessione 2022 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato)

  1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2022, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.
  2. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per il 2022 sono fornite le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle eventuali prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Con il medesimo decreto vengono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.
  3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180.
  4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
39.0500. Le Commissioni.

(Approvato)

ART. 40.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Contributi all'acquisto di veicoli elettrici di categoria L1)

  1. Per l'anno 2022, le risorse assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2022 in attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono rimodulate. Conseguentemente, le risorse destinate per il medesimo anno alla concessione di incentivi all'acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 nella fascia di emissione 21-60 g, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), sono ridotte di 20 milioni di euro al fine di incrementare, del medesimo ammontare, la dotazione della misura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022.
40.0500. Le Commissioni.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione)

  1. La procedura semplificata prevista dall'articolo 64-bis, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per i recipienti a pressione con capacità complessiva superiore a 13 metri cubi può essere svolta dai soggetti abilitati ai sensi del decreto direttoriale dei Ministeri delle attività produttive, della salute e del lavoro e delle politiche sociali 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005, per i recipienti con capacità inferiore a 13 metri cubi, a condizione che il massimale assicurativo per anno e per sinistro di cui al punto 17 dell'allegato II annesso al citato decreto 17 gennaio 2005 sia di importo non inferiore a 5 milioni di euro.
40.0501. Le Commissioni.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Modifiche alla disciplina dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale e della cessione del credito d'imposta o dello sconto in fattura)

  1. Al fine di semplificare l'erogazione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, spettanti ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni relative alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura, il comma 3-ter dell'articolo 2 e il comma 3 dell'articolo 57 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022 sono abrogati.
40.0502. Le Commissioni.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Buono patente autotrasporto)

  1. All'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la parola: «giovani» è soppressa;

   b) le parole: «di età compresa tra diciotto e trentacinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «e delle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande e dell'autotrasporto di persone e merci».

  2. Il fondo di cui al comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
40.02. Trano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Contributi all'acquisto di veicoli elettrici di categoria L1)

  1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, per la quota parte destinata alla concessione di incentivi all'acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 nella fascia di emissione 21-60 g sono ridotte di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri integra il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2022, secondo quanto disposto al comma 1 e destina 20 milioni di euro all'acquisto di veicoli elettrici nuovi di fabbrica di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, con possibilità per ogni singolo codice fiscale di effettuare un numero massimo di 2 prenotazioni all'anno sulla piattaforma dedicata.
40.015. Sut.

ART. 41.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Semplificazione degli obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

  1. All'articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Con decorrenza dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I dati di cui al primo periodo sono resi disponibili all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo, si applica la sanzione prevista dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»;

   b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)».
41.0500. Le Commissioni.

(Approvato)

ART. 42.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 43, 44 e 45.
42.1. Zucconi, Silvestroni, Trancassini, Osnato, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.

ART. 43.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

   d-bis) nei confronti dei quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che alla predetta data risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all'articolo 10-bis del citato decreto legislativo n. 286 del 1998;

   d-ter) i quali abbiano fatto ingresso e soggiornino illegalmente nel territorio nazionale, fatta eccezione per coloro a cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato;

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6.
43.2. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Sopprimere i commi 3 e 6.
43.6. Zucconi, Silvestroni, Trancassini, Osnato, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Prisco, Montaruli, Iezzi, Ciaburro, Caretta, Mugnai, Biancofiore, Pella, Baldini, Baratto, Berardini, Borghese, De Girolamo, Parisse, Piccolo, Rizzone, Scanu, Tasso.

ART. 44.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Semplificazioni in materia di reddito di cittadinanza)

  1. Il comma 9-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.
44.0100. Barzotti.

ART. 45.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

  3-bis. Al fine di semplificare, razionalizzare e armonizzare le procedure di accertamento e di valutazione delle condizioni di invalidità, disabilità, di inabilità e di inidoneità le commissioni mediche di verifica, operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 2023 e tutte le funzioni da esse svolte sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). A decorrere dalla medesima data, l'INPS subentra al Ministero dell'economia e delle finanze nell'attività di coordinamento, organizzazione e segreteria delle commissioni mediche di verifica e nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite.
  3-ter. Tutti gli accertamenti di idoneità e inabilità lavorativa di cui ai DPR 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 71, DPR 20 dicembre 1979, n. 761, articolo 16, DPR 20 dicembre 1979, n. 761, articolo 56, comma 1, L. 8 agosto 1991, n. 274, articolo 13, L. 8 agosto 1995, n. 335, articolo 2, comma 12, nei confronti del personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici e degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono effettuati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con le modalità di accertamento già in uso per l'Assicurazione Generale. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda.
  3-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro il 31 dicembre 2022, sono emanate le norme di coordinamento e stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-septies del presente articolo, ivi comprese le modalità di eventuale utilizzo degli immobili in uso alle Ragionerie territoriali dello Stato. Con il medesimo decreto sono accertate le somme allocate per le finalità di cui ai commi da 3-bis a 3-septies del presente articolo, a legislazione vigente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da trasferire, a decorrere dal 2023, all'INPS, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3-quinquies. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui al comma 3-bis del presente articolo, l'INPS è autorizzato, per il biennio 2022-2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a 100 unità da inquadrare nell'Area C – posizione economica CI del Comparto Funzioni Centrali – Sez. Enti pubblici non economici.
  3-sexies. Agli oneri assunzionali derivanti dall'applicazione del precedente comma, pari a euro 1.686.970 per l'anno 2022 e a euro 5.060.908 annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3-septies. L'INPS comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi del presente articolo e i relativi oneri.
45.501. Le Commissioni.

(Approvato)

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

  3-bis. Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere reiterata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  3-ter. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabilite dall'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni di cui al comma 1 previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo. Per le imprese diverse da quelle di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative contabili delle disposizioni di cui al comma 1 sono emanate dall'Organismo Italiano di Contabilità.
  3-quater. Le imprese indicate al comma 3-ter che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-bis destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter ed i valori di mercato alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.
45.500. Le Commissioni.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Interpretazione autentica circa l'efficacia giuridica degli atti dell'Agenzia delle entrate e/o del Ministero dell'economia e delle finanze)

  1. In un'ottica di omogeneità interpretativa e regolamentare le circolari e le risoluzioni dell'Agenzia delle entrate o del Ministero dell'economia e delle finanze non sono vincolanti né per il contribuente né per il giudice e non costituiscono fonte del diritto.
45.03. Trano.

(Inammissibile)

ART. 46.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
46.0500. Le Commissioni.

(Approvato)

A.C. 3653 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca numerose misure di semplificazioni in materia fiscale, comportando altresì una riduzione di adempimenti e oneri a carico dei contribuenti, misure puntuali e dirette a semplificare specifici aspetti procedurali, essenzialmente nel settore fiscale e alcune specifiche disposizioni per il nulla osta al lavoro;

    il provvedimento mira a semplificare e razionalizzare il quadro normativo e le misure messe in campo dal Governo hanno come obiettivo fondamentale quello, di dare la certezza nell'applicazione delle norme e coerenza dell'impianto impositivo, nonché per assicurare che il sistema tributario sia percepito come equo, affidabile e trasparente anche per ridurre il contenzioso e per contrastare i fenomeni elusivi, inoltre le misure relative ai processi di semplificazione contribuiscono altresì ad accelerare le iniziative pubbliche, a migliorare il rapporto tra privati e burocrazia e a facilitare la comprensione e la fruizione delle norme da parte dei cittadini;

    le norme di carattere fiscale contenute nel decreto in esame sono circoscrivibili all'interno di un perimetro organico di semplificazione attraverso misure mirate ad uno snellimento delle procedure burocratiche e un chiarimento di normative spesso difficilmente accessibili, misure indispensabili al buon funzionamento del Paese, alla sua modernizzazione e al miglioramento della coesione sociale;

   considerato che:

    l'articolo 39 del provvedimento in esame, dispone l'istituzione di un Fondo a sostegno delle famiglie, con una dotazione di 58 milioni di euro per il 2022, per l'offerta di opportunità educative volte al benessere del figli, il Fondo, in particolare, è diretto al finanziamento delle iniziative dei Comuni, da attuare nel periodo dal 1 giugno al 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività rivolte a favorire il recupero per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducatlvi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori;

    l'intervento normativo a sostegno del finanziamento dei centri estivi e delle attività di contrasto alla povertà educativa riveste una rilevanza particolarmente significativa in questi anni di restrizioni dovute alla pandemia, in cui bambini e ragazzi hanno visto sensibilmente ridotte le attività educative loro rivolte e gli spazi di socializzazione e crescita, pertanto la misura di cui all'articolo 39 del provvedimento è volta a promuovere lo sviluppo e la crescita dei minori prevedendo altresì la necessità di sostenere le amministrazioni locali nella promozione di attività socio-educative e di contrasto alle vulnerabilità, la disposizione di cui all'articolo 39, rinvia altresì ad un successivo decreto del Ministero per le pari opportunità e la famiglia di concerto con il MEF al fine di definire l'elenco dei Comuni beneficiari e i rispettivi importi;

   ritenuto che:

    per il contrasto alla povertà educativa e per le fragilità giovanili complesse sarà necessario migliorare le opportunità educative per gli adolescenti di specifici territori favorendo altresì un ulteriore rafforzamento del sistema di alleanza educativa tra le scuole, le famiglie e i territori, tenendo conto inoltre dei fattori di rischio di abbandono scolastico degli adolescenti o di regressione o stagnazione dello sviluppo psicosociale e in tale ambito sarà necessario intervenire soprattutto a sostegno di una rete territoriale a cui partecipano servizi sociali, istituzioni scolastiche, enti locali, famiglie e terzo settore, in un'ottica di welfare plurale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di elaborare ulteriori misure di sostegno volte a contrastare fortemente anche il crescente fenomeno dell'abbandono scolastico, riconosciuto come concausa dell'esclusione sociale e della povertà, valutando altresì anche rispetto alle previsioni dell'articolo 39 del provvedimento un monitoraggio per il coordinamento dei diversi finanziamenti ai Comuni beneficiari nonché la definizione di linee guida per la governance delle attività, anche al fine di dare continuità nel tempo ai centri estivi e centri con funzione educativa ai Comuni che risultano meno strutturati.
9/3653/1. Amitrano.


   La Camera,

   premesso che:

    gli alberi caduti o abbattuti a seguito della tempesta Vaia del 2018 hanno contribuito all'incremento delle popolazioni di bostrico tipografo (Ips typographus), mettendo a rischio la sopravvivenza anche degli altri alberi non direttamente colpiti dalla tempesta. Per la gestione del fenomeno, i metodi di contrasto più efficaci sono essenzialmente di tipo preventivo, quali la gestione silvicolturale e la bonifica fitosanitaria;

    le numerose segnalazioni, le richieste di aiuto da parte dei territori colpiti, la desolante sensazione di impotenza di fronte ad attacchi cosi intensi, la consapevolezza che interi versanti sono in grave pericolo, il rischio di dissesti idrogeologici connessi hanno determinato quella che si può definire un «emergenza bostrico»;

    in Trentino, i danni attualmente arrecati dal bostrico hanno reso necessario l'esbosco di circa 600 mila metri cubi di legname; secondo i dati del monitoraggio effettuato sul territorio trentino nell'ultimo triennio il bostrico ha attaccato oltre 594 mila metri cubi di legname, pari al 15 per cento dei danni provocati da Vaia, su una superficie complessiva di 5.300 ettari;

    nel 2021 la moria di piante si è rivelata in tutta la sua gravità ed estensione, partendo spesso dai margini delle aree schiantate, ma interessando gradualmente porzioni sempre più ampie di superficie boscata; i focolai si sono progressivamente manifestati a quote sempre più alte, fino a raggiungere i 2000 metri. Tale evoluzione può essere spiegata grazie all'influenza di due fattori fondamentali per lo sviluppo del bostrico: il clima e la disponibilità dì substrato su cui svilupparsi;

    secondo le previsioni del servizio Foreste della Provincia di Trento, la diffusione del bostrico è destinata a proseguire ancora qualche anno e l'individuazione precoce degli alberi infestati e il loro immediato abbattimento, seguito da esbosco o scortecciatura, costituiscono nell'insieme la più efficace misura dì lotta contro il bostrico;

    la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ai commi da 846 a 854 individua «misure di intervento» al fine di ridurre gli effetti degli attacchi del Bostrico Tipografo in fase epidemica nelle regioni alpine, tra cui quelle già colpite dagli effetti della tempesta Vaia, e preservare i boschi da attacchi letali, per il cui contrasto si rendono necessarie, anche azioni urgenti di carattere selvicolturale;

    inoltre, il comma 855 stanzia un apposito fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus, nelle regioni Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e di Bolzano,

impegna il Governo

a programmare misure straordinarie di contrasto al Bostrico e relative opere di contenimento dei rischi di dissesto idrogeologico e interventi di riforestazione, stante che la diffusione del bostrico è destinata a proseguire ancora qualche anno e l'individuazione precoce degli alberi infestati costituiscono nell'insieme la più efficace misura di lotta contro il bostrico.
9/3653/2. Loss, Bubisutti.


   La Camera,

   premesso che:

    la Lombardia ospita un patrimonio forestale pari a 620.000 ettari di bosco. Di queste superfici, i popolamenti a maggioranza di abete rosso (Picea abies) assommano a 72.709 ettari, pari ad una quota dell'11 per cento rispetto al totale dei boschi regionali;

    come noto, l'evento meteorico di eccezionale intensità passato alla storia con il nome di Tempesta Vaia e verificatosi il 28 ottobre 2018, anche in Lombardia ha arrecato gravi danni, soprattutto ai popolamenti di abete rosso; la stima ufficiale assomma a 2.400 ettari di bosco schiantato o gravemente danneggiato, per un volume complessivo stimato di 350.000 metri cubi di legname a terra;

    le aree maggiormente colpite si trovano lungo le valli orientali della regione, in corrispondenza delle province di Brescia, Bergamo, Sondrio, Lecco, che rappresentano anche i territori maggiormente popolati da abete rosso;

    prima della tempesta Vaia in Lombardia si sono registrati casi di infestazioni isolati di Ips typographus, noto come Bostrico tipografo. Spesso in popolamenti fuori areale si interveniva con operazioni di bonifica forestale asportando il legname morto in piedi e circoscrivendo il fenomeno. Dopo i primi tempi dall'accadimento di Vaia ed in particolare a partire dal 2020, come previsto da numerosi studi scientifici, le popolazioni di bostrico hanno iniziato a crescere in misura straordinaria, uscendo dallo stato di equilibrio ecosistemico, e iniziando il periodo di infestazione epidemica che stiamo conoscendo;

    in popolamenti sofferenti a causa di danni da vento, siccità o incendi, o in condizioni ecologiche non ottimali, le popolazioni dell'insetto crescono esponenzialmente, fino a distruggere vaste aree boscate per poi attaccare anche piante sane a causa della scarsità di cibo e alta competizione. Le numerose segnalazioni, le richieste di aiuto da parte dei territori colpiti, la desolante sensazione di impotenza di fronte ad attacchi così intensi, la consapevolezza che interi versanti di conifere sono in grave pericolo, il rischio di dissesti idrogeologici connessi hanno determinato quella che si può definire un «emergenza bostrico»;

    la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 {Legge di Bilancio 2022) ai commi da 846 a 854 individua «misure di intervento» al fine di ridurre gli effetti degli attacchi del Bostrico Tipografo in fase epidemica nelle regioni alpine, tra cui quelle già colpite dagli effetti della tempesta Vaia, e preservare i boschi da attacchi letali, per il cui contrasto si rendono necessarie, anche azioni urgenti di carattere selvicolturale;

    inoltre il comma 855 stanzia un apposito fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus, nelle regioni Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e di Bolzano;

    in sede di Comitato Fitosanitario Nazionale è stata presa la decisione di istituire un supporto tecnico interregionale istituendo, allo scopo, il Tavolo Tecnico-scientifico sul Bostrico tipografo, che conta rappresentanti dei Servizi Fitosanitari di regione Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano, CREA – DC, UniPD, Servizio Fitosanitario Centrale e MIPAF – Direzione Foreste, con la finalità di condividere una strategia volta al perseguimento di alcuni obiettivi molto precisi, tra i quali, la definizione di un programma strategico di interventi successivi al superamento dell'infestazione nonché alla ripartizione a livello regionale dei fondi provenienti dalla citata legge di bilancio,

impegna il Governo

a programmare azioni straordinarie volte a contrastare la diffusione del bostrico, al fine di tutelare boschi e foreste alpine.
9/3653/3. Belotti, Loss, Bubisutti.


   La Camera,

   premesso che:

    in tutti i luoghi dove 4 anni fa era passata la tempesta Vaia (Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia), è rimasta a terra un'ingente quantità di legname danneggiato e si è verificata una infestazione di Ips typographus, meglio noto come bostrico tipografo, un parassita killer del legno, provocando l'essiccazione, nel giro di poche settimane, degli abeti rossi già indeboliti dagli effetti dei cambiamenti climatici lasciando sulle pendici verdi delle montagne, fino alla quota dei 2.000 metri, estese macchie di grigio che si allargano di giorno in giorno;

    dopo la tempesta Vaia che abbatté 16 milioni di alberi nella notte del 28 ottobre 2018 era facile pensare che si sarebbero create le condizioni ideali per una proliferazione dell'insetto tanto da straripare e attaccare anche gli alberi sani;

    le previsioni degli esperti forestali dicono che la «pandemia» potrebbe avere un ciclo di 4/5 anni. Il danno al patrimonio boschivo delle tre regioni colpite potrebbe quindi essere molto più grave di quello stesso arrecato da Vaia nell'ottobre 2018, che ha provocato in Friuli Venezia Giulia circa 700.000 metri cubi di schianti, nel 2019;

    una tragedia non solo economica per la silvicultura, per il paesaggio, ma per la abitabilità stessa di alcuni versanti della montagna resi brulli;

    l'unico rimedio sarebbe la prevenzione attraverso la rapida rimozione delle piante atterrate, di quelle sofferenti e dei tronchi accatastati non scortecciati abbandonati a seguito delle lavorazioni boschive dopo Vaia che hanno favorito la proliferazione dell'insetto;

    anche le condizioni meteorologiche stagionali sempre più «calde», con inverni miti (le uova e le larve morirebbero a temperature inferiori ai 10 gradi, normali in altri tempi in alta montagna) e primavere siccitose hanno scatenato l'invasione del bostrico;

    la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ai commi da 846 a 854 individua «misure di intervento» al fine di ridurre gli effetti degli attacchi del Bostrico Tipografo in fase epidemica nelle regioni alpine, tra cui quelle già colpite dagli effetti della tempesta Vaia, e preservare i boschi da attacchi letali, per il cui contrasto si rendono necessarie, anche azioni urgenti di carattere selvicolturale;

    inoltre, il comma 855 stanzia un apposito fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus, nelle regioni Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e di Bolzano;

    in Italia ci sono oltre 11 milioni di ettari di foreste molto vulnerabili a causa dell'incuria e dell'abbandono. Si rischia così la perdita di un grande patrimonio di biodiversità, con una strategica capacità di assorbire CO2 e mitigare i cambiamenti climatici, nonché un netto peggioramento del deficit commerciale nel settore del legno. Il settore ha un indotto di circa 4,8 miliardi di euro nel 2021 con oltre diecimila addetti fra boscaioli e aziende agricole forestali,

impegna il Governo

a programmare misure straordinarie di contrasto al Bostrico e relative opere di contenimento dei rischi di dissesto idrogeologico e interventi di riforestazione.
9/3653/4. Bubisutti, Loss.


   La Camera,

   premesso che:

    al fine di contrastare il verificarsi di condotte fraudolente con riferimento al pagamento dell'IVA, l'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge di stabilità del 2015 ha introdotto nell'ordinamento il meccanismo della scissione dei pagamenti (il cosiddetto split payment) sulle operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici che consente all'erario di acquisire direttamente l'imposta dovuta per il tramite di tali soggetti;

    in quanto derogatoria della disciplina euro-unitaria relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto di cui alla Direttiva 2006/112/CE, tale misura necessita dell'autorizzazione unanime del Consiglio dell'Unione europea ai fini della sua applicazione nell'ordinamento nazionale. Il Consiglio dell'Unione europea ha riconosciuto totale autorizzazione all'Italia fino al 31 dicembre 2017 con la decisione di esecuzioni (UE) 2015/1401, salvo poi prorogarla – prima fino al 30 giugno 2020, poi fino al 30 giugno 2023 – con le decisioni di esecuzione (UE) 2017/784 e 2020/1105;

    considerato che il meccanismo della scissione dei pagamenti limita il capitale circolante delle imprese che operano quali fornitrici di beni e servizi nei confronti della pubblica amministrazione, compromettendone la liquidità, e disincentiva la partecipazione delle stesse alle gare pubbliche, ostacolando quindi anche la messa a terra degli investimenti previsti nell'ambito del PNRR;

    ritenuto che le implicazioni di tale meccanismo sulla liquidità delle imprese costituiscano un particolare fattore di svantaggio in ragione dei più recenti sviluppi delle dinamiche inflattive;

    tenuto conto del fatto che, sempre al fine di contrastare le frodi nel versamento dell'IVA, il Governo italiano ha dato attuazione a più sofisticati ed efficaci strumenti volti a favorire la tax compliance, anche attraverso l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica;

    ricordando che l'Italia è attualmente l'unico Paese cui è concessa una deroga rispetto alla normativa europea sulle modalità di pagamento e di fatturazione dell'IVA e ritenendo che tale strumento abbia ormai esaurito la propria funzione di contrasto all'evasione, anche in ragione della recente estensione dello stesso obbligo di fatturazione elettronica anche ai titolari di partita IVA in regime forfettario,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di sospendere l'applicazione del regime derogatorio già dal 31 dicembre 2022, al fine di evitare che il cambio di regime possa avere degli impatti sfavorevoli sulla contabilità delle imprese e sui rispettivi rating creditizi;

   ad evitare in ogni caso un'ulteriore proroga del regime derogatorio dello split payment oltre il termine del 30 giugno 2023 e ad adottare tutte le iniziative di competenza al fine di mettere le imprese fornitrici delle pubbliche amministrazioni, e le pubbliche amministrazioni stesse, nelle condizioni di prepararsi per tempo alla scadenza del meccanismo di scissione dei pagamenti.
9/3653/5. Ribolla.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame contiene numerose modifiche e agevolazioni su termini e procedure previsti dalla legge per alcuni adempimenti amministrativi e fiscali;

    con l'intensificarsi dei rapporti transnazionali, il possesso del passaporto si rende sempre più necessario per un numero crescente di cittadini sia per ragioni legate a spostamenti di interesse turistico che per motivi di lavoro e, in questo secondo caso, la farraginosità e la lentezza delle procedure di rilascio dei passaporti, oltre che costituire un disservizio, può penalizzare anche professionisti e imprese;

    l'articolo 5 della legge 21 novembre 1967 n. 1185 prevede che la domanda per il rilascio del passaporto debba essere presentata presso la Questura del territorio di residenza, o all'ufficio locale distaccato di pubblica sicurezza e, solo in mancanza di questi, al comando locale dei carabinieri o al comune;

    l'articolo 8 del medesimo testo prevede che l'ufficio competente, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, verificata la correttezza della documentazione, rilasci il passaporto;

    la prassi mostra come, nonostante la previsione di un termine, le tempistiche per l'ottenimento del passaporto attraverso richiesta alle questure siano ancora molto lunghe;

    nonostante gli sforzi delle questure, l'endemica carenza di organico che affligge la polizia di Stato non permette di velocizzare i servizi passaporti, a meno che non si privino ulteriormente di personale i servizi di pattugliamento;

    da tempo la polizia di Stato, tramite i propri organi di rappresentanza sindacale, chiede di poter rinunciare ad effettuare il servizio passaporti per dedicarsi ancora più efficacemente alle attività di prevenzione dei reati;

    gli uffici anagrafe dei comuni sono in possesso degli strumenti tecnologici e del know how per l'identificazione del cittadino, per la raccolta dei dati necessari all'emissione della carta d'identità, per l'acquisizione delle impronte digitali e della fotografia del viso e per l'incasso del pagamento per il servizio di emissione; tali procedure sono utilizzabili anche per l'emissione del passaporto;

    assegnare in via principale ed esclusiva il servizio di rilascio del passaporto ai comuni potrebbe ovviare agli attuali ritardi della procedura,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per permettere che gli uffici anagrafe dei Comuni siano competenti in via principale ed esclusiva al rilascio del passaporto.
9/3653/6. Bianchi.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali (A.C. 3653)», è emersa con forza la necessità d'intraprendere ulteriori iniziative, in caso di cessazione del rapporto di lavoro di un lavoratore straniero, nelle more della procedura di emersione dal lavoro nero, in modo da semplificare le operazioni amministrative finalizzate alla concessione del permesso di soggiorno per attesa occupazione;

    l'articolo 42 – Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro – del presente provvedimento, prevede norme per le domande presentate in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2021 (Decreto-flussi 2022), relativo a lavoratori extracomunitari;

    il nulla osta al lavoro subordinato sia rilasciato nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;

    il nulla osta è previsto che sia rilasciato anche nel caso in cui, nel termine indicato, non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi e consente lo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito delle proprie competenze, d'intraprendere ulteriori iniziative, in caso di cessazione del rapporto di lavoro di un lavoratore straniero, nelle more della procedura di emersione dal lavoro nero, in modo da semplificare le operazioni amministrative finalizzate alla concessione del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
9/3653/7. Sarli, Suriano, Benedetti, Ehm.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento prevede semplificazioni anche in materia di imposte dirette;

    nello specifico, l'articolo 7 chiarisce che la dichiarazione con cui si attesta la rispondenza del contenuto economico e normativo di un contratto di locazione a canone concordato, transitorio o per studenti universitari, agli accordi definiti a livello locale, possa essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce;

    come segnalato sia dall'Unione Inquilini sia da Federproprietà, la norma introdotta comporta rilevanti criticità, atteso che non viene espressamente stabilita alcuna modalità atta a verificare la effettiva congruenza tra quanto oggetto della asseverazione, rilasciata in riferimento ad un precedente contratto, rispetto all'eventuale nuovo canone pattuito nel successivo contratto di locazione, e ciò anche con riferimento alle dotazioni dell'immobile che potrebbero variare nel tempo, incidendo sulla congruità del canone, e che nella disposizione non vengono tenute in alcuna considerazione;

    la genericità della disposizione potrebbe dare spazio ad abusi e all'elusione di un sistema di controlli, affidato alle Organizzazioni dei proprietari e degli inquilini, che sinora ha funzionato, e rischia di far produrre, in ultima analisi, un minor gettito fiscale;

    l'attestazione, infatti, serve a certificare la corrispondenza del contratto non solo agli accordi territoriali ma anche al «contratto tipo», allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 gennaio 2017, il che impedisce anche che vengano inserite clausole vessatorie e riduce al massimo conflittualità tra le parti e futuro contenzioso,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di definire il percorso di verifica delle asseverazioni, prevedendo che, (come affermato dalla relazione tecnica al medesimo articolo 7), l'attestazione precedentemente resa sia sempre allegata al successivo contratto all'atto della registrazione e sia valida solo quando il contratto di locazione successivo riporti un canone pari o inferiore a quello già precedentemente attestato e sia conforme al contratto tipo allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 gennaio 2017 e che resti espressamente in capo all'Agenzia delle Entrate, all'atto della registrazione del nuovo contratto, la verifica della sussistenza di tutti i suddetti requisiti;

   a valutare l'opportunità, in caso di difformità con la prima attestazione dei successivi contratti, di prevedere che l'Agenzia delle Entrate sospenda la registrazione del nuovo contratto e richieda una nuova attestazione da parte di almeno una delle associazioni firmatarie dell'accordo locale al quale si riferisce il contratto di locazione 3+2 o transitorio o per studenti fuorisede.
9/3653/8. D'Orso, Martinciglio.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante: «misure urgenti di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali», rappresenta un provvedimento atteso dai contribuenti e dagli operatori del settore, considerato che, riguarda misure di semplificazioni in materia fiscale, che comportano una riduzione di adempimenti e di oneri a carico dei contribuenti stessi;

    il provvedimento, (che non è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente, con il consenso dei gruppi parlamentari, a causa delle vicende legate alla crisi di Governo e della conclusione anticipata della legislatura) prevede al Capo IV in particolare all'Articolo 16 alcune disposizioni che interessano anche il settore delle valute virtuali e al Capo V, ulteriori disposizioni fiscali, le cui disposizioni dal contenuto eterogeneo e pertanto dalle distinte finalità, sono volte a semplificare specifici aspetti procedurali, essenzialmente nel settore fiscale;

    in tale ambito, il fenomeno delle valute virtuali, (o criptoattività) sta assumendo, com'è noto ormai, una rilevanza sempre maggiore all'interno del sistema monetario, che condizionerà il mercato delle valute nel prossimo periodo, la cui diffusione, solleva il tema dell'assenza di un quadro regolatorio definito, (anche dal punto di vista fiscale) in grado di garantire un sistema normativo adeguato e sicuro sia per gli utilizzatori, che per le imprese, per lo più startup innovative, impegnate nel settore delle criptovalute e della blockchain;

    al riguardo si evidenzia, come, se da un lato le istituzioni europee, stiano introducendo di recente una serie di nuove disposizioni relative ai mercati in criptoattività, dall'altro emerge che il trattamento fiscale in Italia, applicabile alla detenzione di valute virtuali persone fisiche, (al di fuori dell'esercizio di arte, professione o impresa) permane ancora demandato a sentenze o interpelli dell'Agenzia delle entrate con ovvie difficoltà nell'applicazione di una serie di eventualità che possono esulare dai casi approfonditi e trattati dall'Agenzia;

    a tal fine, si ravvisa la necessità d'introdurre in Italia, un sistema di norme, che sia in grado di garantire ai possessori di valute virtuali, nonché alle imprese del settore delle criptovalute e della blockchain, di poter contare su un quadro normativo di riferimento certo e adeguato al fine di consentire al nostro Paese di poter cogliere le opportunità di questo nuovo settore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche d'intesa gli operatori del settore, nei prossimi provvedimenti di emanazione, la definizione di un quadro regolatorio fiscale, per l'utilizzo e la circolazione delle valute virtuali nel nostro Paese, anche al fine di garantire agli attori e ai prestatori di servizi, adeguati livelli di certezza normativa nel corso dell'attività professionale, ed evitare effetti penalizzanti, rispetto al contesto internazionale, nei riguardi dei soggetti operanti nelle criptovalute e dell'intero comparto interessato, che può rappresentare una leva economica trainante per il rilancio e lo sviluppo del Paese.
9/3653/9. Zanichelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame dispone misure in materia di semplificazioni fiscali;

    come ogni anno si ripropone il problema del costo dell'istruzione sulle famiglie che quest'anno si presenta ancora più preoccupante considerate le ripercussioni che il rincaro dei trasporti e del costo della carta comporterà sul costo dei libri di testo del corredo scolastico;

    nonostante alcune misure inserite nel cosiddetto Family act a sostegno delle famiglie con difficoltà economiche tali misure non appaiono sufficienti a sostenere le famiglie con redditi medi al fine di garantire concretamente e realmente il diritto all'istruzione dei loro figli,

impegna il Governo

a prevedere detrazioni fiscali a favore delle famiglie per l'acquisto di libri scolastici muniti di codice ISBN per ciascun figlio a carico che frequenti la scuola secondaria di primo o di secondo grado, università o istituti della formazione terziaria, effettuato in esercizi commerciali di vendita di libri al dettaglio e non coperto da altri contributi, nonché per l'acquisto di materiali del corredo scolastico.
9/3653/10. Labriola.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 18 del provvedimento in esame favorisce la sanità privata poiché rende esenti IVA le prestazioni di ricovero e cura presso le cliniche private per la parte prettamente sanitaria (ad esempio il costo del cardiologo, del chirurgo, dell'anestesista, eccetera) e riduce dal 22 per cento al 10 per cento l'IVA per le restanti prestazioni;

    pertanto, ad esempio, se la clinica riceve una parcella di 15.000 euro dal chirurgo che ha eseguito l'intervento e richiede 25.000 euro al paziente quale prezzo complessivo della prestazione di ricovero e cura, fatturerà in regime di esenzione;

    15.000 euro e in regime di imponibilità al 10 per cento (anziché il 22 per cento) i restanti 10.000 euro;

    l'attuale regime di esenzione dall'Iva del settore sanitario discende da due distinte disposizioni dell'articolo 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, quella del punto 18) che esenta le prestazioni rese dagli esercenti le professioni sanitarie soggette a vigilanza (medici, odontoiatri, infermieri, eccetera) e quella del punto 19), che esenta le prestazioni di ricovero e cura, comprensive della somministrazione di farmaci e vitto, «rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore di natura non commerciale», nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; l'esenzione non si applica invece alle prestazioni di ricovero e cura erogate da cliniche e case di cura private;

    per quanto concerne l'estensione dell'aliquota ridotta del 10 per cento, la disposizione in esame, di fatto, dimezza l'imposizione sulle prestazioni di ricovero e cura rese da soggetti non convenzionati, che divengono imponibili all'aliquota del 10 per cento anziché del 22 per cento;

    tale estensione appare compatibile con la direttiva europea sull'Iva laddove consente agli Stati membri di assoggettare ad aliquota ridotta le prestazioni di cure mediche e odontoiatriche e trattamenti termali, nella misura in cui non siano esenti in virtù dell'articolo 132, lettere b) e c), della direttiva Iva. Pertanto, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) summenzionate non appaiono tra di loro compatibili e in armonia con l'indirizzo del legislatore dell'Unione europea che ha previsto l'IVA ridotta al 10 per cento proprio per quelle prestazioni che non possono essere esentate;

    l'IVA ridotta al 10 per cento rappresenta una facoltà per gli Stati membri correlata alle politiche sanitarie del paese che quanto all'Italia si caratterizzano per rilevante caratura pubblica e universalistica,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina richiamata in premessa, al fine di sopprimere nel prossimo provvedimento utile la disposizione di cui all'articolo 18, desistendo in tal modo dal sostenere la sanità privata a danno del Servizio sanitario pubblico che notoriamente opera in condizioni di isorisorse e con rilevanti problemi di sostenibilità economica.
9/3653/11. Sportiello, Provenza, D'Arrando, Lorefice, Mammì, Nappi, Ruggiero, Villani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di fiscalità e tributi;

    con specifico riferimento all'imposta municipale unica (IMU), già l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, come modificato dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012, prevedeva che: «Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.»;

    in presenza della limitazione delle agevolazioni ad un solo immobile in caso di diversi immobili situati all'interno dello stesso comune, si è da subito manifestato il dubbio circa la possibilità che la residenza di coniugi (non separati) potesse essere «sdoppiata» in due diversi comuni senza perdere entrambi le agevolazioni per l'abitazione principale;

    nel merito, è intervenuta anche l'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 3/DF del 2012, ritenendo chiara la disposizione nella misura in cui stabiliva che se le due residenze sono ubicate nello stesso Comune solo una di esse può essere considerata come abitazione principale con conseguente agevolazione e segnalando, peraltro, che, in presenza di figli, dovesse essere preferita quella ove dimorano i medesimi insieme ad uno dei coniugi;

    tale posizione è stata, altresì, ribadita nel 2014 con pubblicazione sul sito ufficiale del MEF di risposta a precisa domanda posta anche alla luce della sentenza della Corte di cassazione n. 14389/2010 avente ad oggetto analoga agevolazione ICI, la quale ha affermato che un'abitazione viene considerata principale solo se vi dimorino tutti i familiari: in particolare, l'amministrazione finanziaria ha affermato che: «L'esenzione si applica nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito l'abitazione principale in due comuni diversi. La sentenza della Corte di cassazione ha individuato un principio interpretativo delle norme sull'ICI relative all'abitazione principale che non recavano la stessa disposizione in commento. Pertanto tale criterio interpretativo non può essere utilizzato quando la norma tributaria dispone chiaramente in materia.»;

    ad oggi, non risulta che l'amministrazione abbia mutato tale interpretazione nonostante le recenti sentenze della Suprema Corte che hanno negato ad entrambi gli immobili posseduti da coniugi in comuni diversi l'agevolazione IMU relativa all'abitazione principale;

    si ritiene, dunque, assolutamente necessario normare la fattispecie uniformando le due situazioni (immobili siti nello stesso comune ed immobili siti in diversi comuni), ossia accordando lo stesso trattamento agevolativo limitandolo ad un solo immobile, rimesso quest'ultimo alla insindacabile scelta dei contribuenti, al fine di scongiurare qualsiasi distorsione applicativa delle relative disposizioni in merito alla scelta dell'immobile agevolato,

impegna il Governo

a prevedere, anche nell'ambito della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, un intervento finalizzato a riconoscere la doppia agevolazione IMU prima casa per entrambi i coniugi con residenze ed effettive dimore diverse.
9/3653/12. Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento, composto da 47 articoli per un totale di 110 commi, appare riconducibile, in base al preambolo, alle distinte finalità di adottare misure di semplificazione fiscale e della normativa della Tesoreria dello Stato, da un lato; di semplificare le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori immigrati e di dettare ulteriori disposizioni di carattere finanziario e sociale; a tale riguardo, il provvedimento appare qualificabile come «provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo», categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) per descrivere quei provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo»; al tempo stesso però la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la «materia finanziaria» in quanto essa si «riempie dei contenuti definitori più vari» e «ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura finanziaria»; pertanto «il riferimento ad essa, come identità di ratio, può risultare in concreto non pertinente»;

    il tax credit (credito d'imposta), prevede la possibilità di compensare debiti fiscali (quali ad esempio: Ires, Irap, Irpef, Iva, contributi previdenziali e assicurativi) per un credito maturato a fronte di un investimento nel settore cinematografico;

    il «Credito di imposta per le imprese di produzione» cinematografica e audiovisiva è disciplinato dall'articolo 15 della legge n. 220/2016 ed è riconosciuto ai produttori in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo delle opere stesse;

    la norma citata stabilisce dei vincoli per le opere cinematografiche cui spetta sempre un credito del 40 per cento, mentre per le realizzazioni audiovisive l'applicazione della misura massima del beneficio risulta dipendente dalla destinazione nazionale delle opere realizzate;

    per le altre tipologie di opere audiovisive, l'aliquota è determinata tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi di tutela stabiliti dall'articolo 12 della legge n. 220;

    il teatro privato rimane una realtà estremamente importante in Italia;

    la crisi economica perdurante da quasi quindici anni ha influito molto sui consumi degli italiani, portando ad una riduzione nel tempo delle spese per le attività svolte nel tempo libero, tra le quali una delle voci più pesantemente affette da questa riduzione è stata proprio quella culturale e quindi anche per spettacoli teatrali;

    crisi aggravata dalla pandemia, con le chiusure generalizzate e la mancanza di supporti adeguati, essendo stato riconosciuto un contributo di massimo 25.000 euro solo ai teatri con sale tra i trecento e i seicento posti,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative di natura normativa volte a istituire il medesimo meccanismo fiscale del tax credit cinema anche per gli spettacoli teatrali;

   ad adottare iniziative volte ad ampliare le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, con legge 29 luglio 2014, n. 106, in materia di Art bonus, sul credito d'imposta del 65 per cento per le contribuzioni private anche allo spettacolo dal vivo, al fine di incentivare la filiera culturale e per estendere la detraibilità prevista per le spese mediche e farmaceutiche alle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, concerti e spettacoli teatrali, sale cinematografiche, acquisto di libri e di opere audio o video, attività formative e di divulgazione, workshop e laboratori, visite guidate anche tramite l'abbassamento dell'IVA al 4 per cento sui prodotti culturali.
9/3653/13. Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7 del provvedimento in esame chiarisce che la dichiarazione con cui si attesta la rispondenza del contenuto economico e normativo di un contratto di locazione a canone concordato, transitorio o per studenti universitari, agli accordi definiti a livello locale, possa essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al rilascio dell'immobile, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce;

    a fronte dell'attestazione che certifica la posizione del contratto di locazione all'interno degli accordi territoriali, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 431 del 1998, il locatore beneficia di una tassazione ridotta pari al 10 per cento dell'importo del canone percepito – cosiddetta cedolare secca – e ulteriori agevolazioni sull'imposta di registro, per quanto riguarda i contratti di locazione stipulati nei comuni classificati ad «alta tensione abitativa», nonché ulteriori agevolazioni in materia di ICI;

    il Ministero delle infrastrutture – Direzione Generale per la Condizione Abitativa – con nota del 6 febbraio 2018, n. 1380, ha affermato che «... per quanto concerne i profili fiscali va considerato che l'obbligatorietà dell'attestazione fonda i suoi presupposti sulla necessità di documentare alla pubblica amministrazione, sia a livello centrale che comunale, la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare sia i contenuti dell'accordo locale che i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali, sia statali che comunali»;

    il testo in esame, tuttavia, pone come vincolo unico per la continuazione del godimento dei benefici fiscali, per tutti i contratti successivi al primo, esclusivamente il non verificarsi di variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'accordo territoriale;

    le due fattispecie incluse nella nota di cui sopra non esauriscono l'elenco delle condizioni essenziali poste a base della permanenza del contratto di locazione all'interno del canale concordato; vi sono anche il mantenimento del canone di locazione all'interno delle fasce previste dagli accordi e la verifica della conformità del contratto a quello tipo, allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 gennaio 2017;

    sotto questi profili, tuttavia, nella relazione tecnica allegata al decreto, per quanto riguarda l'articolo 7, si sostiene che: «nell'attestazione è centrale l'identificazione dell'immobile e delle relative caratteristiche, mentre è del tutto ininfluente l'identificazione del conduttore del medesimo; è indispensabile che, qualora si intenda mantenere la validità dell'attestazione al variare del conduttore stesso, non vengano a mancare gli elementi per verificare che il canone si sia mantenuto, anche nel nuovo contratto, a un livello inferiore a quello massimo indicato nell'attestazione, Tutto ciò premesso, alla luce delle finalità semplificatrici della disposizione proposta, si evidenzia che essa non produce effetti sul gettito.»;

    in realtà, l'attestazione non indica «il livello massimo» del canone possibile rispetto alle caratteristiche dell'immobile, bensì soltanto che il canone indicato nel contratto rientra nei parametri dell'accordo e più specificatamente all'interno di una delle fasce di oscillazione in esso previste, in relazione alle sue caratteristiche: termine tra l'altro assai generico e passibile di interpretazioni ambigue;

    se, infatti, il canone di locazione del contratto successivo, pur a fronte di un identico accordo territoriale e in assenza di variazioni delle caratteristiche dell'immobile, fosse superiore a quello del contratto originario, non è affatto chiaro chi sia il soggetto titolare della responsabilità di attestare che il nuovo contratto rimanga all'interno dell'accordo; infatti, in questo caso, l'attestazione originaria resterebbe priva della funzione «di documentare alla pubblica amministrazione, la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare sia i contenuti dell'accordo locale che i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali» come richiamato dalla suddetta nota ministeriale del 6 febbraio 2018;

    la conseguenza della norma introdotta consiste, pertanto, nella creazione di un varco nel sistema del controllo fiscale, tale da favorire un rischio elevato di evasione ed elusione fiscale e di un aggravio pesante nei confronti dell'erario, a causa della possibilità, che si aprirebbe, di continuare a concedere agevolazioni fiscali in materia di IRPEF e di ICI non dovute;

    l'attestazione certifica la corrispondenza del contratto, non solo agli accordi territoriali ma anche al «contratto tipo», allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 gennaio 2017;

    al fine di prevenire pregiudizi per la parte contrattuale più debole, il locatario, l'attestazione è garanzia di tutela sia per la verifica della effettiva corrispondenza del canone agli accordi territoriali, sia per impedire l'introduzione di norme vessatorie o in qualche modo pregiudizievoli;

    il testo in esame si riferisce in particolare ai contratti transitori e a quelli per studenti universitari, tipologie di contratti che, soprattutto per il continuo turn over dei conduttori, avrebbero una maggiore necessità di forme di verifica e controllo, verifica e controllo che il provvedimento in esame non assicura,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere l'obbligo di attestare eventuali aumenti di canone, e se tali si trovino all'interno della fascia di oscillazione del contratto per quell'unità immobiliare, nonché l'obbligo di attestare la corrispondenza del contratto agli accordi territoriali e al «contratto tipo» di cui in premessa, per il contratto successivo all'originario, essendo questa una condizione necessaria al fine della concessione dei benefici fiscali;

   a valutare l'opportunità di introdurre – per i contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, non assistiti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché per i contratti di locazione transitori e contratti di locazione per studenti universitari – l'attestazione della rispondenza effettiva del contenuto economico e normativo del contratto all'Accordo Territoriale, da eseguirsi sulla base di elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, nonché ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali;

   a valutare l'opportunità di effettuare l'attestazione prima della registrazione del contratto e l'obbligo di allegarla al contratto stesso al momento della registrazione anche in modalità telematica;

   a valutare l'opportunità di prevedere, con riferimento alle agevolazioni di cui ai tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate ovvero all'applicazione dell'aliquota ridotta del 10 per cento, per i contratti a canone concordato «non assistiti», l'acquisizione dell'attestazione, da parte di almeno una delle associazioni firmatarie dell'accordo locale, quale elemento essenziale ai fini del riconoscimento delle agevolazioni;

   a valutare l'opportunità di stabilire, qualora si accertino difformità nell'ammontare del canone di locazione o nel testo del contratto stipulato rispetto al contratto tipo allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 gennaio 2017, la non procedibilità alla registrazione dello stesso e l'obbligo di richiedere una nuova attestazione da eseguirsi da parte di almeno una delle associazioni firmatarie dell'accordo locale.
9/3653/14. Suriano.


   La Camera,

   premesso che:

    a partire dal 1° gennaio 2021 l'Amministrazione doganale nazionale ha subito un considerevole aggravio di lavoro, dovuto alla definitiva uscita del Regno Unito dall'Unione doganale, che ha causato un incremento del 20 per cento delle operazioni di import-export dichiarate ai competenti uffici, con i conseguenti controlli documentali e visite merci da svolgersi immediatamente da parte dei funzionari preposti;

   considerato inoltre che già nell'aprile del 2019, con l'atto di sindacato ispettivo n. 5-01954, il Gruppo di Fratelli d'Italia aveva segnalato il depauperamento della struttura organizzativa doganale nell'intero Paese, e, in particolare, nella regione Marche, derivante dall'introduzione della nuova organizzazione doganale prevista dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, legge di bilancio per il 2018, e che nel marzo 2021 con atto di sindacato ispettivo n. 5-05417, si chiedeva di illustrare le azioni messe in atto per potenziare la struttura doganale nazionale ed, in particolare, degli uffici della regione Marche;

    valutato che la Direzione Regionale delle Dogane si è attivata tempestivamente e con solerzia per porre in atto il potenziamento e la riorganizzazione della struttura doganale marchigiana, anche nel quadro delle procedure concorsuali bandite a livello nazionale, così come nel quadro di sviluppo di un piano di potenziamento anche delle POER sull'intero territorio nazionale,

   considerato che il territorio marchigiano presenta un tessuto imprenditoriale particolarmente vocato all'attività nei mercati internazionali, e che necessita, nel momento di ripartenza a seguito della crisi pandemica e in sussistenza del conflitto bellico in atto, di un servizio doganale potenziato in termini di unità operative,

impegna il Governo

a provvedere alla attuazione della revisione organizzativa del servizio doganale nella regione Marche in modo uniforme nel territorio, escludendo ogni possibile ridimensionamento del servizio nelle diverse sedi, anzi provvedendo all'apertura di sportelli doganali distribuiti anche nelle zone interne, in modo da assecondare la naturale propensione del territorio stesso ad espletare le operazioni doganali delle diverse tipologie al fine di ottimizzare il servizio in tutti gli uffici della regione nell'interesse delle numerose imprese marchigiane operanti nei mercati internazionali.
9/3653/15. Albano.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali;

    il costo del gasolio agricolo nel 2022 è aumentato di oltre il 129 per cento rispetto al 2021, rendendo insostenibili tutte le fasi di lavoro nei campi;

    tenendo conto che macchinari come la trincia consumano 1200 litri di gasolio al giorno ed una mietitrebbia in media 600 litri al giorno, le produzioni sono diventate insostenibili, al punto che neanche i macchinari più moderni, derivanti da investimenti in Agricoltura 4.0, permettono di efficientare le fasi di produzione al netto del rincaro energetico;

    come indicato dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) i costi agricoli sono aumentati stabilmente di oltre il 18 per cento a inizio 2022, in addizione ad un rincaro del 6 per cento registrato a fine 2021;

    per le colture vegetali, nel primo trimestre del 2022 è stato registrato un aggravio dei costi in capo agli agricoltori superiore al 20 per cento su base annua, in aggiunta all'aggravio del 6 per cento del 2021;

    tale contesto di costanti rincari, in combinato disposto con la crisi derivante dalla siccità che ha colpito il territorio italiano, sta dando luogo a fluttuazioni dei prezzi con pesanti ripercussioni su consumatori e produttori, anche a seguito di forti speculazioni sui prezzi delle materie agricole;

    la conseguenza di rincari e siccità è che le semine sono minori ed hanno una resa inferiore, portando ad una vera e propria contrazione della produzione agricola nazionale in un contesto di crisi alimentare dove è imperativo garantire la sovranità alimentare italiana;

    la crescita dell'inflazione ha portato ad un rincaro generale dei prodotti alimentari superiore all'8 per cento in un solo anno, fenomeno guidato da farina (rincaro del 28 per cento), pasta (rincaro del 18 per cento), pollo (rincaro del 15 per cento), riso (rincaro del 14 per cento) e uova (rincaro del 14 per cento);

    come indicato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), oltre il 30 per cento delle attività agricole lavora in una condizione di reddito negativo per effetto dell'aumento dei costi di produzione;

    in questa fase di crisi delicata sono necessarie misure emergenziali che garantiscano la tenuta dei comparti ed il tenore di vita dei consumatori, col fine di assicurare la sovranità alimentare italiana,

impegna il Governo:

   ad elaborare, nel primo provvedimento utile, le necessarie misure di sostegno al comparto agroalimentare nazionale italiano ed al potere d'acquisto dei cittadini, quali;

    a) riduzione sistemica dell'IVA su gasolio e prodotti ad uso agricolo al fine di contenere i costi di produzione in capo ai produttori;

    b) mantenimento dell'attuale regime di contenimento dei costi dei carburanti fino al 2023;

    c) azzeramento dell'IVA sui prodotti alimentari al consumo e sviluppo di accordi di filiera tra imprese agricole ed industriali per contrastare i fenomeni speculativi e garantire prezzi equi tanto per i produttori quanto per i consumatori;

    d) richiedere, per quanto di competenza, alle competenti Autorità europee, una deroga al regime vigente in materia di aiuti di Stato in modo da evitare l'impossibilità di accesso alle misure di aiuto da parte delle imprese anche nell'ambito degli aiuti di Stato in de minimis.
9/3653/16. Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali;

    la siccità che ha colpito l'Italia ha messo in ginocchio i comparti agricoli e la produzione agroalimentare nazionale, nonché creato le condizioni per un aggravio della crisi dovuta al caro energia;

    in Piemonte una impresa agricola su tre rischia il fallimento a causa del combinato disposto di siccità, danni da selvatici, speculazioni sulle filiere in aggiunta alle ripercussioni di due anni di misure di contenimento pandemiche COVID-19;

    nel solo Piemonte, i danni dovuti alla crisi idrica ammontano a oltre un miliardo e mezzo di euro, in quanto sono toccati tutti i comparti agricoli, portando ad una diminuzione del 50 per cento del mais, un calo fino al 30 per cento della produzione di latte e dal 30 al 100 per cento dei foraggi per il bestiame;

    su tutto il territorio nazionale, la siccità rischia di infliggere, come stimato dalle associazioni di categoria, un danno per oltre sei miliardi di euro, con un calo del Pil agricolo di oltre il 10 per cento;

    i raccolti di frutta e verdura hanno visto una perdita di oltre il 70 per cento dei raccolti;

    tra le altre, in Piemonte è a rischio la produzione di riso, con perdite stimate di oltre il 30 per cento del raccolto;

    come indicato dalle associazioni di rappresentanza del comparto risicolo, vi sono ormai meno di 14 giorni per evitare una compromissione radicale della produzione di riso, con riferimento alle produzioni del Piemonte;

    peraltro, il perdurare della siccità e della crisi idrica non permette agli acini di uva di ingrandirsi, mettendo in pericolo anche i nuovi impianti e compromettendo – potenzialmente – la vendemmia sul territorio nazionale;

    a questa situazione di imperante pericolo si abbina altresì il rischio di secca del fiume Po, che ogni settimana registra record negativi della propria portata, con valori del 75 per cento più bassi della portata limite in tempi di magra;

    in tutti i settori, dalla cerealicoltura all'ortofrutta, si attendono importanti cali produttivi, con le evidenti ricadute del caso sull'export agroalimentare;

    considerando che la siccità sta portando, in media, alla perdita di un terzo dei raccolti ed il relativo aumento delle temperature ad un'intensificazione dell'attività di cavallette, cimici asiatiche, zecche e coleotteri giapponesi, è a rischio la tenuta dell'intero comparto agricolo nazionale in previsione dell'arrivo dell'inverno,

impegna il Governo

a elaborare, nel primo provvedimento utile, le necessarie misure di sostegno alla produzione risicola nazionale, con riferimento a quanto in premessa, nonché di rimborso dei danni derivanti dalla siccità sulle produzioni agricole, prevedendo altresì misure di prevenzione di ulteriori danni dovuti alla scarsità di risorsa idrica, tramite una semplificazione dei regimi burocratici di gestione di infrastrutture idriche sul territorio nazionale.
9/3653/17. Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il Titolo II del provvedimento all'esame dell'Aula, come modificato in sede referente, prevede misure urgenti e proroghe di termini in materia sanitaria e sociale (cfr., in particolare, il Capo II), anche con riferimento all'annoso problema relativo alla carenza di medici specialisti;

    in tale ambito, i recenti interventi normativi e l'ultima manovra di bilancio hanno dato finalmente un segnale positivo ai medici intrappolati nell'imbuto formativo, incrementando significativamente le risorse per il finanziamento dei contratti di formazione specialistica;

    i provvedimenti adottati in questa direzione dal Governo hanno dato seguito alle sollecitazioni avanzate dai deputati del Gruppo Lega – Salvini Premier nell'ambito di numerosi atti di indirizzo, proposte di legge e atti di sindacato ispettivo (cfr., ex multis, l'interrogazione n. 4/03891 e l'ordine del giorno n. 9/02500-AR/340);

    in tali atti, in effetti, si è denunciata la gravità della questione relativa alla carenza di medici specialisti, già prima che questa venisse a conclamarsi e manifestarsi in tutta la sua evidenza con l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

    per molti, troppi anni, gli errori di programmazione e i tagli alla spesa sanitaria hanno determinato un collo di bottiglia tra laurea e specializzazione che ha bloccato migliaia di medici laureati e dissipato centinaia di milioni di euro di fondi pubblici investiti nella loro formazione universitaria;

    è di tutta evidenza la necessità di superare definitivamente la logica dei tagli sulla formazione e sugli investimenti nel capitale umano del Servizio sanitario nazionale, essendo il suo potenziamento indispensabile per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in materia sanitaria e anche nell'ottica della realizzazione delle riforme connesse con l'attuazione della Missione n. 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza,

impegna il Governo

a prevedere, anche nell'ambito della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, il potenziamento degli investimenti nella formazione specialistica e nel capitale umano del Servizio sanitario nazionale, al fine di colmare definitivamente la «gobba pensionistica» e «l'imbuto formativo» e riconoscere il diritto di ogni laureato in medicina e chirurgia di frequentare un corso di specializzazione finanziato attraverso una borsa di studio.
9/3653/18. Alessandro Pagano.


   La Camera,

   considerato che:

    in sede di conversione del decreto-legge n. 50 del 2022 «Aiuti», sul tema bonus fiscali edilizi il 7 luglio 2022 la Camera dei deputati ha approvato, con ampia maggioranza, 5 ordini del giorno, 9/3614-A/79. Mazzetti, 9/3614-A/101. Sut, 9/3614-A/60. Colletti, 9/3614-A/142. Villarosa, 9/3614-A/143. Montaruli, che hanno impegnato il Governo a intervenire con urgenza per sbloccare il meccanismo di cessione dei crediti dei bonus edilizi;

    il 26 maggio scorso il Ministero dell'economia ha comunicato che risultavano in quel momento giacenti nei cassetti fiscali 5,1 miliardi di euro di crediti ceduti, in gran parte detenuti dalle imprese edilizie e di fornitura. L'entità maggiore bloccata risultava essere quella derivante dalla prima cessione e dallo sconto in fattura;

    in sede di replica sulle dichiarazioni del Governo al Senato il 18 luglio scorso il Presidente del Consiglio ha evidenziato la necessità di dare risposte chiare a tutti quegli imprenditori che si trovano ad affrontare una drammatica crisi di liquidità, pur avendo i cassetti fiscali pieni,

impegna il Governo

in sede di redazione del previsto decreto-legge Aiuti-bis, a dare corso agli impegni approvati con gli ordini del giorno indicati in premessa.
9/3653/19. Mazzetti, Squeri, D'Attis.


   La Camera,

   considerato che:

    il testo all'esame dell'Aula prevede all'articolo 39 – (Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa) –, un finanziamento statale pari a 58 milioni di euro a favore dei comuni che svolgano, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, attività educative extra-scolastiche a favore di minori, per il periodo estivo e fino alla fine dell'anno, attraverso la promozione o il potenziamento di centri estivi, servizi socio-educativi territoriali e centri con funzione educativa;

    a tal fine, è prevista la costituzione di un fondo ad hoc nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

    la misura ha avuto un notevole successo, dimostrato dall'adesione dei comuni, nel 2021, pari al 95 per cento (7.146 comuni beneficiari) con una potenziale popolazione beneficiaria da 0 a 17 anni di età pari a 9.154.724 unità;

    com'è noto, il diffondersi della pandemia Covid-19 ma anche la diminuzione del potere d'acquisto delle famiglie, dovuta alla crisi economico finanziaria che sta attraversando il nostro Paese, ha aumentato le difficoltà economiche delle famiglie, in molti casi a causa della perdita del posto di lavoro di alcuni o di tutti i componenti del nucleo familiare;

    il testo in esame non prevede finanziamenti per le scuole materne comunali, soprattutto nel caso dei Comuni in stato di dissesto o predissesto finanziario, al fine di agevolarne l'attività didattica, l'ampliamento dell'orario o l'attivazione di servizi gratuiti, come il trasporto casa-scuola e ritorno dei bambini;

    sarebbe dunque opportuno prevedere la possibilità di accedere alle misure di sostegno anche per le scuole materne comunali dei Comuni in stato di dissesto o predissesto finanziario, in modo da agevolare le condizioni di vita delle famiglie, in particolare quelle che si trovano in stato di precarietà economica e di marginalità sociale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ampliare la possibilità di beneficiare del Fondo di cui in premessa anche ai comuni in predissesto o in dissesto finanziario, le cui risorse vengano attivate per l'attività didattica delle scuole materne – con la previsione del tempo pieno e di servizi gratuiti – dando così un aiuto concreto alle famiglie più disagiate.
9/3653/20. Giannone.


   La Camera,

   considerato che:

    il provvedimento in esame dispone in materia di semplificazioni fiscali e di lavoro;

    l'articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015, ha introdotto nel nostro ordinamento un regime speciale nei confronti dei cd. «lavoratori impatriati» che intendono trasferire la loro residenza in Italia per i quali è prevista la defiscalizzazione ai fini Irpef del 70 per cento dei redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, al ricorrere delle seguenti due condizioni:

     a) i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;

     b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente sul territorio italiano;

    il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce che «le disposizioni contenute nell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nei regolamenti relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti de minimis, (regolamenti (UE) 1408 del 2013 e 717/2014 della Commissione)»;

    tale richiamo all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015, appare improprio in quanto la ratio di tale ultima disposizione è quella di incentivare, in via generalizzata, senza alcun vincolo di selettività, l'ingresso o il rientro in Italia di persone fisiche a prescindere dal contributo in termini di capacità e/o specializzazione apportato al nostro sistema Paese e dallo status di lavoratore dipendente o autonomo;

    da una diversa interpretazione della suddetta disposizione ne conseguirebbe una discriminatoria disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti (non soggetti passivi delle disposizioni UE in tema di aiuti di Stato) e lavoratori autonomi;

    analoghi regimi agevolativi introdotti in altri Stati UE (si veda Non Habitual Resident «NHR» Portogallo) non prevedono alcuna in merito al professional income equiparabile al nostro reddito di lavoro autonomo,

impegna il Governo

a emanare disposizioni nelle quali si chiarisca che, in tema di aiuti di Stato, nessuna limitazione sia applicabile all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015 per i lavoratori autonomi impatriati in considerazione della valenza generale che assume tale disposizione in quanto non concede vantaggi fiscali in maniera selettiva rientranti nel novero delle disposizioni in tema di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato dell'Unione Europea del 25 marzo 1957.
9/3653/21. Pella.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni fiscali e finanziarie principalmente rivolte alla semplificazione, con particolare riferimento agli adempimenti dei contribuenti, ai compiti dell'Amministrazione finanziaria e, in generale, dei soggetti coinvolti nell'assolvimento dell'obbligazione tributaria;

    in particolare, gli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (cosiddetto decreto Aiuti) ha riconosciuto una somma di 200 euro, a titolo di indennità una tantum, da erogare a lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti (cd bonus 200 euro), al funzionamento della quale è intervenuto, a distanza di poche settimane, in funzione correttiva anche l'articolo 36, comma 1, del provvedimento in esame;

    ai fini della erogazione della indennità una tantum, il citato articolo 31 individua la platea dei lavoratori dipendenti nei «lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità», mentre l'articolo 32 contempla diverse categorie di soggetti: pensionati, percettori di prestazioni assistenziali, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, lavoratori domestici, lavoratori agricoli, lavoratori autonomi privi di partita IVA, nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza;

    una questione di estrema importanza sotto il profilo dell'equità e ragionevolezza della misura riguarda l'applicazione dell'indennità una tantum ai lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie svantaggiate di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;

    la legge 8 novembre 1991, n. 381, infatti, riconosce alle cooperative sociali che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, l'esonero totale dal versamento dei contributi, tanto per la quota a loro carico che per quella in capo al lavoratore; a beneficiare dell'agevolazione sono i dipendenti di cui all'articolo 4 comma l della stessa norma, in particolare, invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, persone detenute o internate negli istituti penitenziari, nonché i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione ed al lavoro esterno;

    l'assenza di contributi a carico del lavoratore e, di conseguenza, la mancata fruizione dello sgravio dello 0,80 per cento nel primo quadrimestre 2022, escluderebbe quindi tali soggetti dall'indennità una tantum di 200 euro, ponendo in essere una palese discriminazione nei confronti di soggetti più vulnerabili, che pur rispettando il limite della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e pur percependo redditi talvolta anche inferiori rispetto ad altri lavoratori e persino ai percettori del reddito di cittadinanza, vedono negarsi l'aiuto riconosciuto a tutti i lavoratori;

    l'esito interpretativo ed applicativo della norma in esame è evidentemente in contrasto con la volontà di riconoscere l'indennità a tutti i lavoratori, senza distinzioni di sorta, e anche ad altre categorie di soggetti (salvi, ovviamente, i parametri quantitativi individuati nella medesima disposizione); per giunta l'esclusione di una categoria di soggetti particolarmente fragili e svantaggiati, per qualificazione legislativa, appare irragionevole e paradossale, quindi in contrasto con l'articolo 3, della Costituzione,

impegna il Governo

ad apportare i necessari correttivi alla lettera delle disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (legge 15 luglio 2022, n. 91), come modificati dall'articolo 36, comma 1, del provvedimento in esame, affinché i lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali di inserimento lavorativo (tipo b) di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 4, della legge 8 novembre 1991, n. 381, non si vedano negata la relativa indennità, che dovrebbe essere destinata a tutti i lavoratori senza distinzioni alcune.
9/3653/22. Bellucci.


   La Camera,

   premesso che,

    il provvedimento all'esame reca misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali;

    il 30 giugno 2022 sono scadute le tutele previste dall'articolo 26, comma 2 e 2-bis del decreto-legge n. 18/2020, convertito in legge n. 27 del 2020 e successive modifiche e integrazioni;

    il 31 luglio 2022 scadrà la sorveglianza sanitaria eccezionale prevista dall'articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni con legge n. 77 del 2020 e successive modifiche;

    senza la doverosa proroga delle tutele di cui all'articolo 26, comma 2 e 2-bis del decreto-legge n. 18/2020 i lavoratori fragili, a causa della pandemia ancora in corso, incorrono in una grave situazione di pericolo per la propria salute;

    che il livello di recrudescenza nel Paese del tasso di positività da Covid e delle sue varianti impone al Governo di adottare misure di proroga delle tutele così come disposte,

impegna il Governo

a prorogare le tutele previste dall'articolo 26, comma 2 e 2-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020 sino al 31 dicembre 2022.
9/3653/23. De Toma.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene su diverse questioni di carattere sociale senza tuttavia risolvere diverse questioni che assumono oggi un'urgenza non più procrastinabile;

    il 30 giugno 2022 sono scadute le tutele che consentono ai lavoratori fragili di lavorare in smart working ovvero di usufruire dell'equiparazione al ricovero ospedaliero dell'assenza determinata dall'impossibilità di svolgere il lavoro da casa e l'inasprimento dei contagi sta mettendo seriamente in pericolo la vita di queste persone,

impegna il Governo

a prorogare, nel prossimo provvedimento utile, le tutele che consentono ai lavoratori fragili di lavorare in smart working ovvero di usufruire dell'equiparazione al ricovero ospedaliero dell'assenza determinata dall'impossibilità di svolgere il lavoro da casa.
9/3653/24. D'Arrando, Lorefice, Mammì, Nappi, Ruggiero, Sportiello, Villani, Provenza.


PROGETTO DI BILANCIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ANNO FINANZIARIO 2022 (DOC. VIII, N. 10)

Doc. VIII, n. 10 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    a oggi, permane in entrambi e rami del Parlamento, la questione relativa al mancato riconoscimento della figura professionale dei collaboratori dei parlamentari, nonché la relativa disciplina del rapporto intercorrente tra i parlamentari e detti professionisti;

    nel progetto di bilancio 2022 della Camera dei deputati, manca una previsione di spesa per far fronte ai costi che scaturirebbero dal pagamento degli strumenti atti a tutelare i professionisti come, parimenti, non è esplicitato il modello contrattuale al quale il parlamentare possa riferirsi. A ciò, si aggiunga la mancanza del nesso di causalità tra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate, la retribuzione e la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali;

    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con conseguente rischio di disparità di trattamento tra i collaboratori di parlamentari aventi incarichi presso gli Uffici di Presidenza, Presidenti di Commissioni o Comitati (c.d. incarichi istituzionali) e collaboratori di parlamentari privi dei suddetti incarichi;

    i primi vengono contrattualizzati attraverso un decreto di Presidenza, a far seguito dal quale, i conseguenti diritti scaturenti vengono erogati dall'Amministrazione della Camera dei deputati, la quale si fa carico degli emolumenti e di tutti i correlati oneri fiscali e contributivi; i secondi, invece, sono «contrattualizzati» (o dovrebbero essere contrattualizzati) dai singoli parlamentari e ricevono solitamente un trattamento economico meno favorevole e non hanno diritto a ferie, malattia, maternità né ad un trattamento di fine rapporto;

    l'aspetto collaborativo si fonda sostanzialmente sullo intuito personae, quindi ha natura fiduciaria, concretizzandosi in una professionalità delicata e complessa improntata sulla operatività ma anche sulla riservatezza e ciò prescindendo dalla presenza o meno di un decreto;

invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza

a regolamentare il rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari, in termini di omogeneità retributiva, fiscale e contributive, demandando, expressis verbis, tali incombenze in capo all'Amministrazione della Camera dei Deputati.
9/Doc. VIII, n. 10/1. Colletti.


   La Camera,

   premesso che:

    i singoli parlamentari, per lo svolgimento dell'attività connessa al mandato, si avvalgono anche di personale esterno specialmente di addetti alle segreterie in caso di deputati titolari di incarichi istituzionali, per i quali trova applicazione il parametro retributivo – in percentuale – previsto per il personale dipendente di ruolo;

    l'apporto del personale anzidetto risulta essere di fondamentale importanza, tanto in termini di professionalità – contribuendo a un imprescindibile monitoraggio e analisi dell'andamento dei lavori — quanto in termini di esperienza maturata nel tempo di conoscenza della prassi e della normativa regolamentare interna della Camera;

    il cd. decreto di nomina, contempla solo la percentuale della retribuzione del personale dipendente di ruolo difettando di trasparenza e sulla retribuzione e sul tipo di contratto di lavoro applicabile;

invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza

per quanto concerne il personale esterno con qualifica di addetto alle segreterie dei deputati titolari di incarichi istituzionali, a porre in essere tutte le iniziative necessarie al fine di eliminare la percentuale della retribuzione del personale dipendente di ruolo come parametro retributivo.
9/Doc. VIII, n. 10/2. Colletti.


   La Camera,

   premesso che:

    la rendicontazione delle indennità e dei rimborsi che vengono erogati ai deputati e senatori, presenta delle zone d'ombra che si traducono nella non conoscibilità del dato contabile da parte degli elettori;

    tale situazione denota poca trasparenza, dovuta anche ai regolamenti parlamentari che lascerebbero un grande margine di incertezza; infatti, pur con la presentazione della dichiarazione dei redditi, che contempla anche i redditi di attività professionali, appare quanto mai difficile avere contezza di quanto realmente sia lo stipendio da parlamentare, nel cui computo non vi è un riepilogo puntuale delle componenti variabili della retribuzione che si sostanzierebbero in quasi la metà del percepito;

    tra i rimborsi e le competenze previste dalla Camera dei deputati vi è il rimborso spese per l'esercizio del mandato (pari ad Euro 3.690,00 mensili) le quali, oltre a non essere oggetto di tassazione, vengono rendicontate all'Amministrazione della Camera solo per il 50 per cento, conseguendo che la restante parte si sostanzia in un'ulteriore indennità – esentasse – per il deputato;

    l'approvata riforma costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari, impone una necessaria e non più rinviabile modifica — improntata sulla trasparenza – dei regolamenti parlamentari nella parte relativa ai rimborsi;

invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza,

a provvedere, in tempi celeri, a far sì che il rimborso spese per l'esercizio del mandato di parlamentare sia interamente dichiarato e conseguentemente eliminare la parte forfettaria che ammonta al 50 per cento.
9/Doc. VIII, n. 10/3. Colletti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'indennità parlamentare è prevista dall'articolo 69 della Costituzione, a garanzia del libero svolgimento del mandato elettivo;

    l'articolo 1 della legge n. 1261 del 1965 attribuisce agli Uffici di Presidenza delle Camere, il compito di determinare l'ammontare della indennità mensile in misura tale che non superi il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate;

    a decorrere dal 1° gennaio 2012 il trattamento previdenziale dei deputati, corrisposto in 12 mensilità, e determinato con il sistema contributivo;

    la pensione del parlamentare viene calcolata sulla base dei soli contributi effettivamente versati che corrisponde allo 8,8 per cento dell'indennità parlamentare lorda, 10.435 euro circa al mese, mentre la quota a carico della Camera dei Deputati è pari a 2.75 volte rispetto a quella del deputato;

    il sistema previdenziale dei parlamentari è un sistema autonomo e interno all'amministrazione della Camera dei Deputati;

invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza:

    a prevedere, nell'ambito del sistema previdenziale per i futuri parlamentari, all'atto di nomina, l'obbligo di indicare che i ratei pensionistici vadano accreditati presso l'INPS o, a chi è iscritto alle rispettive casse previdenziali professionali, di accreditare ad esse i ratei;

    a considerare la facoltà per i parlamentari, durante l'esercizio del mandato, di poter scegliere se accreditare i ratei presso l'INPS o presso le rispettive casse previdenziali professionali.
9/Doc. VIII, n. 10/4. Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    il personale della Camera dei Deputati è articolato in cinque livelli funzionali-retributivi. Ogni livello si connota in modo specifico con riferimento alla complessità del lavoro, alla sfera di autonomia ed alle connesse responsabilità;

    i livelli funzionati-retributivi sono cinque: consiglieri parlamentari (V livello), documentaristi, tecnici e ragionieri (IV livello), segretari parlamentari, operatori e collaboratori tecnici e assistenti parlamentari (I, II e III livello);

    le retribuzioni dei dipendenti della Camera e onnicomprensiva e sono stabilite in apposite tabelle, deliberate dall'Ufficio di Presidenza nel 1980 e successivi aggiornamenti;

    le tabelle riguardano tutte le posizioni all'interno dell'Amministrazione della Camera e valgono indistintamente per tutti i dipendenti, a nessuno dei quali e riconosciuta la possibilità di contrattare individualmente il proprio trattamento. Ciò vale anche per il Segretario generale – per il quale, al pari dei Vice Segretari generali, non e più applicata una percorrenza economica separata – che e scelto, infatti, all'interno dell'Amministrazione tra i consiglieri parlamentari in possesso di un'anzianità di servizio di almeno quindici anni;

    i ratei pensionistici vengono versati direttamente all'Amministrazione della Camera la quale corrisponde ai medesimi il trattamento pensionistico ad avvenuta maturazione di tale diritto: in sostanza è un sistema previdenziale interno;

invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza:

a prevedere per i dipendenti o per i nuovi dipendenti dell'Amministrazione della Camera dei Deputata, il versamento dei ratei pensionistici direttamente nelle casse dell'INPS.
9/Doc. VIII, n. 10/5. Massimo Enrico Baroni.


   La Camera,

   premesso che:

    ai sensi del regolamento della Camera dei Deputati, i Questori sovrintendono alle spese della Camera e predispongono il progetto di bilancio e il conto consuntivo;

    il Progetto Di Bilancio Della Camera Dei Deputati per L'anno Finanziario 2022 (Doc. VIII, N. 10) è stato deliberato dall'ufficio di Presidenza nelle riunioni del 29 dicembre 2021, e del 13 luglio 2022;

    alcuni Deputati lamentano, ormai da tempo, problematiche relative all'impianto audio che non permette sempre il chiaro ascolto degli interventi dei colleghi;

    dai dati pubblicati sul sito ufficiale della Camera dei Deputati l'appalto per la manutenzione dell'impianto audio/video dell'Aula di palazzo Montecitorio è stato aggiudicato attraverso una procedura ristretta come da avviso relativo all'appalto aggiudicato e pubblicato il 24 gennaio 2019 e si presume che anche per il 2022 l'importo, aggiudicato con la medesima procedura, sarà superiore ai 500.000 euro;

    il servizio di manutenzione preventiva costituisce l'attività principale ai fini dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche e integrazioni (codice degli appalti) – raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici,

invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'ufficio di Presidenza,

a porre in essere tutte le iniziative necessarie al fine di eliminare le problematiche audio riscontrate in aula anche incrementando la manutenzione preventiva, manutenzione correttiva, manutenzione straordinaria e assistenza tecnica straordinaria concernente l'impianto audio/video dell'Aula di Palazzo Montecitorio.
9/Doc. VIII, n. 10/6. Trano.


   La Camera,

   premesso che:

    il Capo III, articolo 14, del Regolamento della Camera dei Deputati, stabilisce che: «Gruppi

    parlamentari sono associazioni di deputati la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo. Ai Gruppi parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e da! Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività...»;

    gruppi parlamentari sono soggetti di diritto privato che, per la loro stessa natura, hanno una durata limitata nel tempo, ossia legata alla durata della legislatura;

    appare evidente l'anomalia dei Gruppi parlamentari, quali datori di lavoro, per quella parte che attiene l'assunzione di personale con contratti a tempo indeterminato pur trattandosi, in verità, di contratti limitati nel tempo in quanto correlati alla legislatura;

    i Gruppi, in definitiva, contrattualizzano il personale dipendente con contratti di natura privatistica e, talvolta, con contratti che sono avulsi dal contesto in cui opera il dipendente. Non c'è, ad oggi, una contrattualistica collettiva per detti dipendenti;

    questa libertà d'azione dei Gruppi non pone i dipendenti degli stessi su un piano di tutela nazionale, si pensi che svolgono quelle attività organizzative e legislative senza le quali i Gruppi, oggettivamente non potrebbero funzionare e, quindi, dare seguito a quanto previsto dal citato articolo 14 del Regolamento della Camera,

invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza

ad adottare le opportune iniziative a tutela dei dipendenti dei Gruppi parlamentari, avviando un'interlocuzione col Ministero del Lavoro al fine di inserire queste figure professionali in una cornice giuridica definita e certa quale è la contrattualizzazione collettiva nazionale.
9/Doc. VIII, n. 10/7. Leda Volpi.


   La Camera,

   premesso che:

    i componenti dell'ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, i Presidenti di Commissione parlamentare, i deputati che ricoprono incarichi equiparati a quello di Presidente di commissione, dispongono di una dotazione di personale per la propria segreteria particolare;

    tale personale è definito «decretato» o «in decreto» e può essere individuato tra persone esterne della Camera su indicazione diretta del deputato interessato;

    il personale in decreto è formalmente dipendente diretto del deputato che l'ha nominato, ma l'emolumento economico, che è equiparato al personale della Camera dei deputati a diversi livelli, è corrisposto, insieme ai contributi, dall'amministrazione medesima;

    trattandosi di incarichi fiduciari è comprensibile che sì consenta ai deputati che ricoprono incarichi istituzionali di poter scegliere personale di fiducia anche al di fuori del personale dipendente della Camera;

    al fine di consentire la migliore collaborazione tra il deputato che ricopre una carica istituzionale e il suo personale fiduciario, quest'ultimo non è sottoposto dalla Camera a nessun tipo di controllo, vincolo di orario o di alcuna rilevazione di presenza;

    la discrezionalità con cui viene scelto tale personale «decretato» è a carico del deputato ma non esiste nessuna informazione o data base reperibile sul sito della Camera circa il loro nominativo, il loro curriculum vitae e le loro competenze professionali,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di prevedere che entro il termine della legislatura corrente, il personale decretato ed esterno alla Camera, che abbia prestato servizio presso l'Ufficio di Presidenza, segreteria di Presidenza di Commissione permanente o d'inchiesta, con comprovata esperienza professionale e lavorativa almeno quinquennale presso gli Uffici di diretta collaborazione di ministeri o altre Istituzioni della Pubblica Amministrazione, nonché in possesso di una formazione curricolare attestante specializzazione in gestione delle risorse umane o in drafting e tecnica legislativa, possa accedere ad una sezione, appositamente costituita del portale istituzionale www.camera.it, al fine di pubblicare il proprio curriculum vitae all'interno di un apposito elenco denominato «personale in decreto nelle scorse legislature», elenco finalizzato unicamente agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni similmente a quanto previsto per le altre amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni senza vincolo di assunzione da parte dei deputati o da parte dell'Amministrazione della Camera dei deputati.
9/Doc. VIII, n. 10/8. Amitrano.


   La Camera,

   premesso che:

    i componenti dell'ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, i Presidenti di Commissione parlamentare, i deputati che ricoprono incarichi equiparati a quello di Presidente di commissione, dispongono di una dotazione di personale per la propria segreteria particolare;

    tale personale è definito «decretato» o «in decreto» e può essere individuato tra persone esterne della Camera su indicazione diretta del deputato interessato;

    il personale in decreto è formalmente dipendente diretto del deputato che l'ha nominato, ma l'emolumento economico, che è equiparato al personale della Camera dei deputati a diversi livelli, è corrisposto, insieme ai contributi, dall'amministrazione medesima;

    trattandosi di incarichi fiduciari è comprensibile che sì consenta ai deputati che ricoprono incarichi istituzionali di poter scegliere personale di fiducia anche al di fuori del personale dipendente della Camera;

    al fine di consentire la migliore collaborazione tra il deputato che ricopre una carica istituzionale e il suo personale fiduciario, quest'ultimo non è sottoposto dalla Camera a nessun tipo di controllo, vincolo di orario o di alcuna rilevazione di presenza;

    la discrezionalità con cui viene scelto tale personale «decretato» è a carico del deputato ma non esiste nessuna informazione o data base reperibile sul sito della Camera circa il loro nominativo, il loro curriculum vitae e le loro competenze professionali,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare la possibilità di prevedere la pubblicazione nel Portale Intranet della Camera – esclusivamente a fini notiziali – dei nominativi, e delle informazioni in ordine alle esperienze svolte dei collaboratori dei deputati e degli addetti esterni alle segreterie dei deputati titolari di incarico istituzionale che abbiano prestato servizio nella corrente legislatura. Tali informazioni saranno rese disponibili, su base volontaria e su richiesta degli interessati, mediante uno schema-tipo approvato dal Collegio dei Questori e previa autorizzazione al trattamento dei dati rilasciata alla Camera da parte dei soggetti richiedenti. A partire dalla XIX legislatura saranno resi disponibili i dati relativi alla legislatura in corso e a quella immediatamente precedente sulla base delle richieste pervenute.
9/Doc. VIII, n. 10/8. (Testo modificato nel corso della seduta)Amitrano.


   La Camera,

   premesso che:

    ad oggi, gli organi competenti di Camera e Senato non hanno ancora provveduto a riconoscere lo status giuridico dei collaboratori parlamentari e a disciplinare il rapporto che intercorre tra i parlamentari e detti professionisti;

    nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;

    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dallo stesso Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;

    per converso, in molti Paesi europei e nello stesso Parlamento europeo, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro, i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità e le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;

    questo nonostante gli uffici del Parlamento italiano nel tempo abbiano trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale che economico – per tutti si veda dossier, redatto dagli Uffici competenti della Camera dei deputati, Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo del 9 aprile 2013 aggiornato al 1° luglio 2020 – facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;

    e a tal riguardo, in occasione della Discussione congiunta dei documenti: Conto consuntivo della Camera dei deputati per Fanno finanziario 2020 (Doc. VIII, n. 7); Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2021 (Doc. VIII, n. 8), svoltasi il 13 luglio 2021, seduta n. 539, si è pronunciato l'Onorevole Questore Fontana, poi ripreso negli interventi dei colleghi Onorevoli Questori, affermando: «il Collegio dei questori non può che constatare come le risorse finanziarie destinate dal bilancio della Camera alla remunerazione dei collaboratori dei deputati, nell'ambito del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato, siano le più ridotte in assoluto nel confronto con i Parlamenti dei principali Paesi europei e con il Parlamento europeo stesso. Il Collegio ha operato per la definizione di una prima ipotesi, sempre fondata sulle indicazioni contenute nei citati ordini del giorno. In coerenza con queste ultime, l'ipotesi prevede l'instaurazione di rapporti di collaborazione su base fiduciaria direttamente tra deputati e collaboratori, rimettendo alla Camera dei deputati il compito di erogare le retribuzioni definite sulla base di contratti tipo e di assolvere ai compiti propri del sostituto d'imposta»;

    il tema non è nuovo alle discussioni dell'Aula di Montecitorio, specialmente in sede di approvazione del bilancio interno, lo stesso Presidente della Camera Roberto Fico, nella seduta n. 220, aveva affermato: «visto che sono intervenuto più volte anche in Ufficio di Presidenza sulla questione dei collaboratori parlamentari, che ritengo collaboratori fondamentali, importanti e di alto livello e di alta professionalità. Anche su questo punto ho preso assolutamente l'impegno – e lo ridico qui, come l'ho detto in Ufficio di Presidenza – di risolvere tutti i problemi che non si sono riusciti a risolvere in questi anni sui collaboratori parlamentari.». Era il 2019. L'urgenza, mai affrontata, è stata ribadita lo scorso anno, durante la seduta n. 550, dall'onorevole Questore Cirielli che ha dichiarato essere un «tema che la Camera, senza infingimenti e senza demagogie, dovrà affrontare» e dall'Onorevole Questore D'Uva: «È, assolutamente, nostra intenzione chiudere questa vicenda dei collaboratori, che ci tiriamo dietro già da diversi bilanci – possiamo dirlo –, perché non è la prima volta che discutiamo su questo tema. Quindi, per noi, è molto importante chiuderlo quanto prima, ma, ovviamente, si farà entro la fine della legislatura. Questo è certo.»;

    si rileva, infatti, che negli ultimi anni, in occasione dei lavori per l'approvazione del bilancio interno della Camera dei deputati, sono stati approvati numerosi ordini del giorno in argomento, ai quali tuttavia non è stata data attuazione;

    nel 2021, gli ordini del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 8/4 Siragusa, n. 9/Doc. VIII, n. 8/10 Iovino, n. 9/Doc. VIII, n. 8/18 Magi, n. 9/Doc. VIII, n. 8/23 Rizzetto, n. 9/Doc. VIII, n. 8/26 Colletti, n. 9/Doc. VIII, n. 8/32 Pastorino e n. 9/Doc. VIII, n. 8/34 Ungaro, aventi ad oggetto il tema dei collaboratori sono stati accolti nella seduta n. 550 con la seguente riformulazione proposta dall'Onorevole Questore D'Uva: «a valutare l'opportunità di proseguire nelle attività, attualmente in corso, volte a disciplinare il rapporto di lavoro fra deputato e collaboratore, prevedendo risorse aggiuntive rispetto a quelle oggi già stanziate, sulla base di un assetto normativo che preveda che: a) il rapporto di lavoro intercorra direttamente tra deputato e collaboratore e sia caratterizzato da natura fiduciaria; b) siano assunti a carico del bilancio della Camera, che svolgerebbe anche le attività di sostituto d'imposta, gli oneri per la retribuzione nonché gli oneri connessi agli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi, in modo da assicurare ai collaboratori una retribuzione proporzionata alla rispettiva quantità e qualità del lavoro prestato; c) siano individuati uno o più schemi contrattuali standard, a tempo pieno o a tempo parziale, in base ai quali definire i rapporti tra le parti»;

    in ultimo, ma di fondamentale importanza, vi è l'aspetto derivante dall'entrata in vigore, a decorrere dalla XIX legislatura, della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, infatti, come dichiarato dall'Onorevole Questore Cirielli, nella seduta n. 550, «sarà nella nuova legislatura una priorità garantire la dignità al lavoro svolto dai deputati. (...) occorre che il singolo deputato possa contare sull'assistenza necessaria per svolgere le proprie funzioni. Quest'ultimo aspetto richiama l'esigenza di rivedere la disciplina del rapporto di lavoro tra i deputati e, appunto, i collaboratori». La riforma richiede, dunque, un ripensamento generale dell'articolazione degli staff di supporto al singolo deputato al fine di rafforzarne e garantirne l'effettivo e pieno esercizio di tutte le prerogative parlamentari, concetto quest'ultimo sottolineato trasversalmente dai deputati nel corso della discussione del Doc. VIII, n. 8;

    ma la riforma inciderà anche in maniera rilevante sull'andamento della spesa totale e della spesa di funzionamento nel 2023 e nel 2024.I relativi effetti — come riportato nella Nota di variazione al progetto di Bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2022 — «possono essere quantificati, assumendo come riferimento la data di scadenza naturale della legislatura in corso e calcolando pertanto, fino al 22 marzo 2023, la spesa relativa a 630 deputati, in minori esigenze di finanziamento, rispetto al saldo del bilancio, pari a 39,6 milioni di euro per il 2023 e a 51,1 milioni di euro per il 2024». Sul punto si era espresso, nella seduta n. 539, l'Onorevole Questore Fontana che, riferendosi alla regolamentazione del rapporto fra parlamentare e collaboratore e all'ipotesi di rimettere alla Camera dei deputati il compito di erogare le retribuzioni e di assolvere ai compiti propri del sostituto d'imposta, ha dichiarato: «Circa i maggiori oneri derivanti dall'attuazione della disciplina allo studio, occorre considerare che nel 2023 il bilancio triennale oggi all'esame dell'Assemblea prevede l'iscrizione nel fondo di riserva di parte corrente di una quota di risorse, corrispondente alla differenza tra i risparmi derivanti dalla riduzione del numero dei deputati e i maggiori oneri che nell'anno medesimo si determinano per l'avvicendamento delle legislature. Si tratta di uno spazio finanziario che potrebbe essere in parte impiegato anche a fronte di nuove esigenze di spesa che emergessero nella materia dei collaboratori dei deputati»;

invita, per le rispettive competenze, l'ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a disciplinare entro la fine della legislatura, in maniera completa e organica, avvalendosi del contributo delle associazioni maggiormente rappresentative dei collaboratori parlamentari e prendendo come modello le soluzioni individuate dai principali Paesi europei e dal Parlamento europeo, il rapporto fra deputato e collaboratore, attraverso il pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori e l'assolvimento dei relativi oneri previdenziali e fiscali da parte dell'amministrazione della Camera, creando una voce di bilancio vincolata e riservata esclusivamente a quei parlamentari che intendono avvalersi di collaboratori, prevedendo una capienza idonea affinché la retribuzione del collaboratore corrisponda ad un equo compenso in conformità all'articolo 36 della Costituzione e, salvo diversa disposizione normativa più favorevole, non sia inferiore ai minimi tabellari dei contratti collettivi nazionali di lavoro più affini rispetto alla natura dell'attività svolta, tenendo conto anche delle disponibilità di bilancio maturate a seguito dei risparmi conseguiti negli ultimi esercizi e di quelle derivanti dalla ormai prossima riduzione del numero dei parlamentari.
9/Doc. VIII, n. 10/9. Pastorino.


   La Camera,

   premesso che:

    ad oggi, gli organi competenti di Camera e Senato non hanno ancora provveduto a riconoscere lo status giuridico dei collaboratori parlamentari e a disciplinare il rapporto che intercorre tra i parlamentari e detti professionisti;

    nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;

    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dallo stesso Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;

    per converso, in molti Paesi europei e nello stesso Parlamento europeo, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro, i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità e le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;

    questo nonostante gli uffici del Parlamento italiano nel tempo abbiano trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale che economico – per tutti si veda dossier, redatto dagli Uffici competenti della Camera dei deputati, Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo del 9 aprile 2013 aggiornato al 1° luglio 2020 – facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;

    e a tal riguardo, in occasione della Discussione congiunta dei documenti: Conto consuntivo della Camera dei deputati per Fanno finanziario 2020 (Doc. VIII, n. 7); Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2021 (Doc. VIII, n. 8), svoltasi il 13 luglio 2021, seduta n. 539, si è pronunciato l'Onorevole Questore Fontana, poi ripreso negli interventi dei colleghi Onorevoli Questori, affermando: «il Collegio dei questori non può che constatare come le risorse finanziarie destinate dal bilancio della Camera alla remunerazione dei collaboratori dei deputati, nell'ambito del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato, siano le più ridotte in assoluto nel confronto con i Parlamenti dei principali Paesi europei e con il Parlamento europeo stesso. Il Collegio ha operato per la definizione di una prima ipotesi, sempre fondata sulle indicazioni contenute nei citati ordini del giorno. In coerenza con queste ultime, l'ipotesi prevede l'instaurazione di rapporti di collaborazione su base fiduciaria direttamente tra deputati e collaboratori, rimettendo alla Camera dei deputati il compito di erogare le retribuzioni definite sulla base di contratti tipo e di assolvere ai compiti propri del sostituto d'imposta»;

    il tema non è nuovo alle discussioni dell'Aula di Montecitorio, specialmente in sede di approvazione del bilancio interno, lo stesso Presidente della Camera Roberto Fico, nella seduta n. 220, aveva affermato: «visto che sono intervenuto più volte anche in Ufficio di Presidenza sulla questione dei collaboratori parlamentari, che ritengo collaboratori fondamentali, importanti e di alto livello e di alta professionalità. Anche su questo punto ho preso assolutamente l'impegno – e lo ridico qui, come l'ho detto in Ufficio di Presidenza – di risolvere tutti i problemi che non si sono riusciti a risolvere in questi anni sui collaboratori parlamentari.». Era il 2019. L'urgenza, mai affrontata, è stata ribadita lo scorso anno, durante la seduta n. 550, dall'onorevole Questore Cirielli che ha dichiarato essere un «tema che la Camera, senza infingimenti e senza demagogie, dovrà affrontare» e dall'Onorevole Questore D'Uva: «È, assolutamente, nostra intenzione chiudere questa vicenda dei collaboratori, che ci tiriamo dietro già da diversi bilanci – possiamo dirlo –, perché non è la prima volta che discutiamo su questo tema. Quindi, per noi, è molto importante chiuderlo quanto prima, ma, ovviamente, si farà entro la fine della legislatura. Questo è certo.»;

    si rileva, infatti, che negli ultimi anni, in occasione dei lavori per l'approvazione del bilancio interno della Camera dei deputati, sono stati approvati numerosi ordini del giorno in argomento, ai quali tuttavia non è stata data attuazione;

    nel 2021, gli ordini del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 8/4 Siragusa, n. 9/Doc. VIII, n. 8/10 Iovino, n. 9/Doc. VIII, n. 8/18 Magi, n. 9/Doc. VIII, n. 8/23 Rizzetto, n. 9/Doc. VIII, n. 8/26 Colletti, n. 9/Doc. VIII, n. 8/32 Pastorino e n. 9/Doc. VIII, n. 8/34 Ungaro, aventi ad oggetto il tema dei collaboratori sono stati accolti nella seduta n. 550 con la seguente riformulazione proposta dall'Onorevole Questore D'Uva: «a valutare l'opportunità di proseguire nelle attività, attualmente in corso, volte a disciplinare il rapporto di lavoro fra deputato e collaboratore, prevedendo risorse aggiuntive rispetto a quelle oggi già stanziate, sulla base di un assetto normativo che preveda che: a) il rapporto di lavoro intercorra direttamente tra deputato e collaboratore e sia caratterizzato da natura fiduciaria; b) siano assunti a carico del bilancio della Camera, che svolgerebbe anche le attività di sostituto d'imposta, gli oneri per la retribuzione nonché gli oneri connessi agli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi, in modo da assicurare ai collaboratori una retribuzione proporzionata alla rispettiva quantità e qualità del lavoro prestato; c) siano individuati uno o più schemi contrattuali standard, a tempo pieno o a tempo parziale, in base ai quali definire i rapporti tra le parti»;

    in ultimo, ma di fondamentale importanza, vi è l'aspetto derivante dall'entrata in vigore, a decorrere dalla XIX legislatura, della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, infatti, come dichiarato dall'Onorevole Questore Cirielli, nella seduta n. 550, «sarà nella nuova legislatura una priorità garantire la dignità al lavoro svolto dai deputati. (...) occorre che il singolo deputato possa contare sull'assistenza necessaria per svolgere le proprie funzioni. Quest'ultimo aspetto richiama l'esigenza di rivedere la disciplina del rapporto di lavoro tra i deputati e, appunto, i collaboratori». La riforma richiede, dunque, un ripensamento generale dell'articolazione degli staff di supporto al singolo deputato al fine di rafforzarne e garantirne l'effettivo e pieno esercizio di tutte le prerogative parlamentari, concetto quest'ultimo sottolineato trasversalmente dai deputati nel corso della discussione del Doc. VIII, n. 8;

    ma la riforma inciderà anche in maniera rilevante sull'andamento della spesa totale e della spesa di funzionamento nel 2023 e nel 2024.I relativi effetti — come riportato nella Nota di variazione al progetto di Bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2022 — «possono essere quantificati, assumendo come riferimento la data di scadenza naturale della legislatura in corso e calcolando pertanto, fino al 22 marzo 2023, la spesa relativa a 630 deputati, in minori esigenze di finanziamento, rispetto al saldo del bilancio, pari a 39,6 milioni di euro per il 2023 e a 51,1 milioni di euro per il 2024». Sul punto si era espresso, nella seduta n. 539, l'Onorevole Questore Fontana che, riferendosi alla regolamentazione del rapporto fra parlamentare e collaboratore e all'ipotesi di rimettere alla Camera dei deputati il compito di erogare le retribuzioni e di assolvere ai compiti propri del sostituto d'imposta, ha dichiarato: «Circa i maggiori oneri derivanti dall'attuazione della disciplina allo studio, occorre considerare che nel 2023 il bilancio triennale oggi all'esame dell'Assemblea prevede l'iscrizione nel fondo di riserva di parte corrente di una quota di risorse, corrispondente alla differenza tra i risparmi derivanti dalla riduzione del numero dei deputati e i maggiori oneri che nell'anno medesimo si determinano per l'avvicendamento delle legislature. Si tratta di uno spazio finanziario che potrebbe essere in parte impiegato anche a fronte di nuove esigenze di spesa che emergessero nella materia dei collaboratori dei deputati»;

invita, per le rispettive competenze, l'ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di definire, entro la fine di questa legislatura, auspicabilmente d'intesa con il Senato, una nuova disciplina del rapporto di lavoro tra i deputati e i collaboratori parlamentari, secondo i principi già individuati in sede di esame del bilancio interno 2021 e, dunque, sulla base di un assetto normativo che preveda che: a) il rapporto di lavoro intercorra direttamente tra deputato e collaboratore e sia caratterizzato da natura fiduciaria; b) siano assunti a carico del bilancio della Camera, che svolgerebbe anche le attività di sostituto d'imposta, gli oneri per la retribuzione nonché gli oneri connessi agli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi, in modo da assicurare ai collaboratori una retribuzione proporzionata alla rispettiva quantità e qualità del lavoro prestato; c) siano individuati uno o più schemi contrattuali standard, a tempo pieno o a tempo parziale, in base ai quali definire i rapporti tra le parti; d) siano previste risorse aggiuntive rispetto a quelle già oggi stanziate.
9/Doc. VIII, n. 10/9. (Testo modificato nel corso della seduta)Pastorino.


   La Camera,

   premesso che:

    il personale della Camera nel corso degli ultimi 20 anni è diminuito di oltre il 50 per cento, passando da oltre 2.200 dipendenti ad inizio anni 2000 all'attuale contingente inferiore alle mille unità;

    le procedure concorsuali bandite nell'attuale legislatura consentiranno, nella migliore delle ipotesi, di mantenere l'organico dei dipendenti della Camera intorno alle mille unità;

    il capitolo Personale del bilancio della Camera, nel corso degli ultimi dodici anni, ha visto diminuire la dotazione di circa 600 milioni di euro;

    negli ultimi anni, mentre nell'ordinamento generale (v. «quota 100») si è agevolato l'accesso dei lavoratori al pensionamento, ai dipendenti della Camera che avevano maturato, a normativa vigente, i requisiti per il pensionamento è stato applicato fin dal 2018 un «blocco» all'accesso al collocamento in quiescenza, che verrà superato ad aprile 2023;

    la maggioranza delle Organizzazioni Sindacali della Camera, venendo incontro alle richieste della parte datoriale, hanno sottoscritto un recente accordo che ha comportato una significativa riduzione di quanto concordato, sulla base di precedenti accordi e in linea con l'ordinamento generale, in materia di adeguamento automatico delle retribuzioni, consentendo così di realizzare un risparmio di diverse decine di milioni di euro per il bilancio della Camera;

    a fronte della diminuzione della dotazione economica e soprattutto della rilevantissima riduzione del personale, i dipendenti della Camera hanno visto aumentare i propri carichi di lavoro, non solo da un punto di vista quantitativo, ma anche da un punto di vista qualitativo con lo svolgimento di mansioni e attività caratterizzate da un elevato livello di specializzazione e l'Ufficio di Presidenza a luglio 2019 ha introdotto negli indirizzi per la contrattazione il tema delle progressioni di carriera, nell'ottica di un impiego più efficiente e funzionale del personale della Camera in considerazione della crescita professionale dei dipendenti;

    tale tema, tuttavia, non è ancora stato affrontato ancora in sede contrattuale, mentre il Parlamento a larghissima maggioranza ha approvato provvedimenti legislativi che hanno dato grande impulso alle progressioni di carriera nella Pubblica Amministrazione;

    sono state avanzate delle proposte sindacali sul tema che prevedono una forma mitigata di progressioni di carriera, che potrebbero comportare nel medio periodo risparmi per il bilancio della Camera attraverso la valorizzazione del personale attualmente in servizio e la riduzione del ricorso a nuove procedure concorsuali per i livelli professionali più alti,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di svolgere quanto prima, secondo le procedure contrattuali previste dalla normativa vigente, un confronto con le Organizzazioni Sindacali volto a disciplinare le progressioni di carriera dei dipendenti della Camera.
9/Doc. VIII, n. 10/10. Pastorino, Cancelleri.


   La Camera,

   premesso che

    l'iscrizione dei deputati in carica al sistema di assistenza sanitaria integrativa è disciplinata dall'articolo 1, comma 1, del Regolamento di Assistenza Sanitaria Integrativa dei Deputati, che stabilisce la loro iscrizione «d'ufficio» al suddetto sistema;

    l'unica eccezione al sistema di iscrizione «d'ufficio» all'assistenza sanitaria integrativa è prevista per 1 deputati, dipendenti di pubbliche amministrazioni, che abbiano mantenuto il trattamento economico presso l'amministrazione di provenienza, rinunciando all'indennità parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato Regolamento;

    solo costoro possono, pertanto, chiedere di non essere iscritti al fondo mentre per tutti gli altri deputati in carica l'iscrizione al sistema di assistenza sanitaria integrativa rimane obbligatoria;

    l'iscrizione al sistema di assistenza sanitaria integrativa comporta l'obbligo del versamento di un contributo la cui misura è determinata dal Collegio dei deputati Questori;

invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza

a estendere, a tutti i deputati in carica, la facoltà di recedere dal sistema di assistenza sanitaria integrativa, rendendo facoltativa, e non più obbligatoria, l'iscrizione al suddetto sistema di assistenza sanitaria.
9/Doc. VIII, n. 10/11. Spessotto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'aula della Camera è già dotata di un tabellone dove vengono indicati il numero e gli esiti delle votazioni;

    ogni deputato ha a disposizione almeno un dispositivo digitale collegato alla rete internet; per una migliore gestione dei lavori dell'aula, sarebbe opportuno mettere a disposizione dei deputati un sistema che gli permetta di comprendere istantaneamente il numero dell'emendamento e dell'ordine del giorno messo in votazione, e un timer con il tempo residuo dell'intervento in corso;

invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza

a valutare l'opportunità di introdurre un sistema che permetta di arricchire il numero e la precisione delle informazioni a disposizione dei deputati durante le votazioni e i dibattiti in aula.
9/Doc. VIII, n. 10/12. Spessotto.


   La Camera,

   premesso che:

    è in corso un giudizio di ottemperanza presso il Consiglio di Giurisdizione intentato, dai dipendenti di cui all'allegato A della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 227/2012 contro la Camera per la pretesa ottemperanza della sentenza n. 4 del 14 maggio 2019 del medesimo Consiglio di Giurisdizione;

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

ad avviare colloqui con i rappresentanti dei dipendenti di cui all'allegato A al fine di verificare la possibilità di giungere ad una soluzione bonaria della questione.
9/Doc. VIII, n. 10/13. Schullian, Lupi.


   La Camera,

   premesso che:

    è in corso un giudizio di ottemperanza presso il Consiglio di Giurisdizione intentato, dai dipendenti di cui all'allegato A della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 227/2012 contro la Camera per la pretesa ottemperanza della sentenza n. 4 del 14 maggio 2019 del medesimo Consiglio di Giurisdizione;

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

ad avviare colloqui al fine di verificare – nel rispetto dei limiti derivanti dall'autonomia negoziale alla quale è demandata la definizione del rapporti di lavoro tra i Gruppi parlamentari e i loro dipendenti – la possibilità di giungere ad una soluzione della questione.
9/Doc. VIII, n. 10/13. (Testo modificato nel corso della seduta)Schullian, Lupi.


   La Camera,

   premesso che:

    ad oggi, gli organi competenti di Camera e Senato non hanno ancora provveduto a riconoscere lo status giuridico dei collaboratori parlamentari e a disciplinare il rapporto che intercorre tra i parlamentari e detti professionisti;

    nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;

    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dallo stesso Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;

    per converso, in molti Paesi europei e nello stesso Parlamento europeo, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro, i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità e le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;

    questo nonostante gli uffici del Parlamento italiano nel tempo abbiano trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale che economico per tutti si veda dossier, redatto dagli Uffici competenti della Camera dei deputati, Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, (Iran Bretagna e Parlamento europeo del 9 aprile 2013 aggiornarli al 1° luglio 2020 facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;

    e a tal riguardo, in occasione della Discussione congiunta dei documenti: Conto consuntivo della Camera dei deputati per l'anno finanziano 2020 (Doc, VIII, n. 7); Progetto di bilancio della Camera dei deputati per Vanno finanziario 2021 (Doc. VIII, n. 8), svoltasi il 13 luglio 2021, seduta n. 539, si è pronunciato l'Onorevole Questore Fontana, poi ripreso negli interventi dei colleghi Onorevoli Questori, affermando: «il Collegio dei questori non può che constatare come le risorse finanziarie destinate dal bilancio della Camera alla remunerazione dei collaboratori dei deputati, nell'ambito del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato, siano le più ridotte in assoluto nel confronto con i Parlamenti dei principali Paesi europei e con il Parlamento europeo stesso. 11 Collegio ha operato per la definizione di una prima ipotesi, sempre fondata sulle indicazioni contenute nei citati ordini del giorno. In coerenza con queste ultime, l'ipotesi prevede l'instaurazione di rapporti di collaborazione su base fiduciaria direttamente tra depurati e collaboratori, rimettendo alla Camera dei deputati il compito di erogare le retribuzioni definite sulla base di contratti tipo e di assolvere ai compiti propri del sostituto d'imposta.»;

    il tema non è nuovo alle discussioni dell'Aula di Montecitorio, specialmente in sede di approvazione del bilancio interno, lo stesso Presidente della Camera Roberto Pico, nella seduta n. 220, aveva affermato: «visto che sono intervenuto più volte anche in Ufficio di Presidenza sulla questione dei collaboratori parlamentari, che ritengo collaboratori fondamentali, importanti e di alto livello e di alta professionalità, Anche su questo punto ho preso assolutamente l'impegno – e lo ridico qui, come l'ho detto in Ufficio di Presidenza – di risolvere tutti i problemi che non si sono riusciti a risolvere in questi anni sui collaboratori parlamentari.». Era il 2019. L'urgenza, mai affrontata, è stata ribadita lo scorso anno, durante la seduta n. 550, dall'Onorevole Questore Cirielli che ha dichiarato essere un «tema che la Camera, senza infingimenti e senza demagogie, dovrà affrontare» e dall'Onorevole, Questore D'Uva: «E', assolutamente, nostra intenzione chiudere questa vicenda dei collaboratori, che ci tiriamo dietro già da diversi bilanci – possiamo dirlo –, perché non è la prima volta che discutiamo su questo tema. Quindi, per noi, è molto importante chiuderlo quanto prima, ma, ovviamente, si farà entro la fine della legislatura. Questo è certo.»;

    si rileva, infatti, che negli ultimi anni, in occasione dei lavori per l'approvazione del bilancio interno della Camera dei deputati, sono stati approvati numerosi ordini del giorno in argomento, ai quali tuttavia non è stata data attuazione;

    nel 2021, gli ordini del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 8/4 Siragusa, n. 9/Doc. VIII, n. 8/10 Iovino, n. 9/Doc. III, n. 8/18 Magi, n. 9/Doc. VIII, n. 8/23 Rizzetto, n. 9/Doc. VIII, n. 8/26 Colletti, n. 9/Doc. VIII, n. 8/12 Pastorino e n. 9/Doc. VIII, n. 8/34 Ungaro, aventi ad oggetto il tema dei collaboratori sono stati accolti nella seduta n. 550 con la seguente riformulazione proposta dall'Onorevole Questore D'Uva: «a valutare l'opportunità di proseguire nelle attività, attualmente in corso, volte a disciplinare il rapporto di lavoro fra depurato e collaboratore, prevedendo risorse aggiuntive rispetto a quelle oggi già stanziate, sulla base di un asserto normativo che preveda che:

     a) il rapporto di lavoro intercorra direttamente ira depurato e collaboratore c sia caratterizzato da natura fiduciaria;

     b) siano assunti a carico del bilancio della Camera, che svolgerebbe anche le attività di sostituto d'imposta, gli oneri per la retribuzione nonché gli oneri connessi agli adempimenti fiscali, contributivi c assicurativi, in modo da assicurare ai collaboratori una retribuzione proporzionata alla rispettiva quantità e qualità del lavoro prestato;

     c) siano individuati uno o più schemi contrattuali standard, a tempo pieno o a tempo parziale, in base ai quali definire i rapporti tra le parti»;

    in ultimo, ma di fondamentale importanza, vi è l'aspetto derivante dall'entrata in vigore, a decorrere dalla XIX legislatura, della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, infatti, come dichiarato dall'Onorevole Questore Cirielli, nella seduta n. 550, «sarà nella nuova legislatura una priorità garantire la dignità al lavoro svolto dai depurati. (...) occorre che il singolo deputato possa contare sull'assistenza necessaria per svolgere le proprie funzioni. Quest'ultimo aspetto richiama l'esigenza di rivedere la disciplina del rapporto di lavoro tra i deputati e, appunto, i collaboratori». La riforma richiede, dunque, un ripensamento generale dell'articolazione degli staff di supporto al singolo deputato al fine di rafforzarne e garantirne l'effettivo e pieno esercizio di tutte le prerogative parlamentari, concetto quest'ultimo sottolineato trasversalmente dai deputati nel corso della discussione del Doc. VIII, n. 8;

    ma la riforma inciderà anche in maniera rilevante sull'andamento della spesa totale e della spesa di funzionamento nel 2023 e nel 2024. I relativi effetti – come riportato nella Nota di variazione al progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2022 – «possono essere quantificati, assumendo come riferimento la data di scadenza naturale della legislatura in corso e calcolando pertanto, fino al 22 marzo 2023, la spesa relativa a 630 deputati, in minori esigenze di finanziamento, rispetto al saldo del bilancio, pari a 39,6 milioni di euro per il 2023 e a 51,1 milioni di euro per il 2024». Sul punto si era espresso, nella seduta n. 539, l'Onorevole Questore Fontana che, riferendosi alla regolamentazione del rapporto fra parlamentare e collaboratore e all'ipotesi di rimettere alla Camera dei deputati il compito di erogare le retribuzioni e di assolvere ai compiti propri del sostituto d'imposta, ha dichiaralo: «Circa 1 maggiori oneri derivanti dall'attuazione della disciplina allo studio, occorre considerare che nel 2023 il bilancio triennale oggi all'esame dell'Assemblea prevede l'iscrizione nel fondo di riserva di parte corrente di una quota di risorse, corrispondente alla differenza tra i risparmi derivanti dalla riduzione del numero dei deputati e i maggiori oneri che nell'anno medesimo si determinano per l'avvicendamento delle legislature. Si tratta di uno spazio finanziario che porrebbe essere in parte impiegato anche a fronte di nuove esigenze di spesa che emergessero nella materia dei collaboratori dei deputati»;

    nella Relazione del Collegio dei Questori al Bilancio in esame si afferma che «per quanto concerne la disciplina dei collaboratori, e intenzione del Collegio – cercando di muoversi in accordo con le decisioni che potranno essere assunte dall'altro ramo del Parlamento — pervenire alla definizione di una articolata proposta di intervento per la prossima legislatura, che risulti in linea con gli indirizzi contenuti negli ordini del giorno accolti in occasione dell'esame da parte dell'Assemblea del bilancio interno relativo all'esercizio 2021 e che tenga conto dell'assetto delle attività dei deputati e dei Gruppi risultante dalle riforme regolamentari. A tal fine, come espressamente previsto nella riformulazione dei suddetti ordini del giorno accolta dal Collegio dei Questori e dall'Ufficio di Presidenza, saranno destinate risorse aggiuntive rispetto a quelle attualmente stanziate»;

    purtroppo la legislatura volge al termine e nessuna proposta concreta è stata ancora portata in Ufficio di presidenza ne condivisa con l'Associazione rappresentativa dei collaboratori parlamentari-:

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze,

    a disciplinare entro la fine di settembre p.v., in maniera completa e organica, avvalendosi del contributo dell'Associazione maggiormente rappresentativa dei collaboratori parlamentari e prendendo come modello le soluzioni individuate dai principali Paesi europei e dal Parlamento europeo, il rapporto fra deputato e collaboratore, attraverso il pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori e l'assolvimento dei relativi oneri previdenziali e fiscali da parte dell'amministrazione della Camera, creando una voce di bilancio vincolata e riservata esclusivamente a quei parlamentari che intendono avvalersi di collaboratori, prevedendo una capienza idonea affinché la retribuzione del collaboratore corrisponda ad un equo compenso in conformità all'articolo 36 della Costituzione e, salvo diversa disposizione normativa più favorevole, non sia inferiore ai minimi tabellari dei contratti collettivi nazionali di lavoro più affini rispetto alla natura dell'attività svolta, tenendo conto anche delle disponibilità di bilancio maturate a seguito dei risparmi conseguiti negli ultimi esercizi e di quelle derivanti dalla ormai prossima riduzione del numero dei parlamentari.
9/Doc. VIII, n. 10/14. Trano.


   La Camera,

   premesso che:

    ad oggi, gli organi competenti di Camera e Senato non hanno ancora provveduto a riconoscere lo status giuridico dei collaboratori parlamentari e a disciplinare il rapporto che intercorre tra i parlamentari e detti professionisti;

    nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;

    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dallo stesso Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;

    per converso, in molti Paesi europei e nello stesso Parlamento europeo, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro, i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità e le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;

    questo nonostante gli uffici del Parlamento italiano nel tempo abbiano trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale che economico per tutti si veda dossier, redatto dagli Uffici competenti della Camera dei deputati, Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, (Iran Bretagna e Parlamento europeo del 9 aprile 2013 aggiornarli al 1° luglio 2020 facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;

    e a tal riguardo, in occasione della Discussione congiunta dei documenti: Conto consuntivo della Camera dei deputati per l'anno finanziano 2020 (Doc, VIII, n. 7); Progetto di bilancio della Camera dei deputati per Vanno finanziario 2021 (Doc. VIII, n. 8), svoltasi il 13 luglio 2021, seduta n. 539, si è pronunciato l'Onorevole Questore Fontana, poi ripreso negli interventi dei colleghi Onorevoli Questori, affermando: «il Collegio dei questori non può che constatare come le risorse finanziarie destinate dal bilancio della Camera alla remunerazione dei collaboratori dei deputati, nell'ambito del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato, siano le più ridotte in assoluto nel confronto con i Parlamenti dei principali Paesi europei e con il Parlamento europeo stesso. 11 Collegio ha operato per la definizione di una prima ipotesi, sempre fondata sulle indicazioni contenute nei citati ordini del giorno. In coerenza con queste ultime, l'ipotesi prevede l'instaurazione di rapporti di collaborazione su base fiduciaria direttamente tra depurati e collaboratori, rimettendo alla Camera dei deputati il compito di erogare le retribuzioni definite sulla base di contratti tipo e di assolvere ai compiti propri del sostituto d'imposta.»;

    il tema non è nuovo alle discussioni dell'Aula di Montecitorio, specialmente in sede di approvazione del bilancio interno, lo stesso Presidente della Camera Roberto Pico, nella seduta n. 220, aveva affermato: «visto che sono intervenuto più volte anche in Ufficio di Presidenza sulla questione dei collaboratori parlamentari, che ritengo collaboratori fondamentali, importanti e di alto livello e di alta professionalità, Anche su questo punto ho preso assolutamente l'impegno – e lo ridico qui, come l'ho detto in Ufficio di Presidenza – di risolvere tutti i problemi che non si sono riusciti a risolvere in questi anni sui collaboratori parlamentari.». Era il 2019. L'urgenza, mai affrontata, è stata ribadita lo scorso anno, durante la seduta n. 550, dall'Onorevole Questore Cirielli che ha dichiarato essere un «tema che la Camera, senza infingimenti e senza demagogie, dovrà affrontare» e dall'Onorevole, Questore D'Uva: «E', assolutamente, nostra intenzione chiudere questa vicenda dei collaboratori, che ci tiriamo dietro già da diversi bilanci – possiamo dirlo –, perché non è la prima volta che discutiamo su questo tema. Quindi, per noi, è molto importante chiuderlo quanto prima, ma, ovviamente, si farà entro la fine della legislatura. Questo è certo.»;

    si rileva, infatti, che negli ultimi anni, in occasione dei lavori per l'approvazione del bilancio interno della Camera dei deputati, sono stati approvati numerosi ordini del giorno in argomento, ai quali tuttavia non è stata data attuazione;

    nel 2021, gli ordini del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 8/4 Siragusa, n. 9/Doc. VIII, n. 8/10 Iovino, n. 9/Doc. III, n. 8/18 Magi, n. 9/Doc. VIII, n. 8/23 Rizzetto, n. 9/Doc. VIII, n. 8/26 Colletti, n. 9/Doc. VIII, n. 8/12 Pastorino e n. 9/Doc. VIII, n. 8/34 Ungaro, aventi ad oggetto il tema dei collaboratori sono stati accolti nella seduta n. 550 con la seguente riformulazione proposta dall'Onorevole Questore D'Uva: «a valutare l'opportunità di proseguire nelle attività, attualmente in corso, volte a disciplinare il rapporto di lavoro fra depurato e collaboratore, prevedendo risorse aggiuntive rispetto a quelle oggi già stanziate, sulla base di un asserto normativo che preveda che:

     a) il rapporto di lavoro intercorra direttamente ira depurato e collaboratore c sia caratterizzato da natura fiduciaria;

     b) siano assunti a carico del bilancio della Camera, che svolgerebbe anche le attività di sostituto d'imposta, gli oneri per la retribuzione nonché gli oneri connessi agli adempimenti fiscali, contributivi c assicurativi, in modo da assicurare ai collaboratori una retribuzione proporzionata alla rispettiva quantità e qualità del lavoro prestato;

     c) siano individuati uno o più schemi contrattuali standard, a tempo pieno o a tempo parziale, in base ai quali definire i rapporti tra le parti»;

    in ultimo, ma di fondamentale importanza, vi è l'aspetto derivante dall'entrata in vigore, a decorrere dalla XIX legislatura, della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, infatti, come dichiarato dall'Onorevole Questore Cirielli, nella seduta n. 550, «sarà nella nuova legislatura una priorità garantire la dignità al lavoro svolto dai depurati. (...) occorre che il singolo deputato possa contare sull'assistenza necessaria per svolgere le proprie funzioni. Quest'ultimo aspetto richiama l'esigenza di rivedere la disciplina del rapporto di lavoro tra i deputati e, appunto, i collaboratori». La riforma richiede, dunque, un ripensamento generale dell'articolazione degli staff di supporto al singolo deputato al fine di rafforzarne e garantirne l'effettivo e pieno esercizio di tutte le prerogative parlamentari, concetto quest'ultimo sottolineato trasversalmente dai deputati nel corso della discussione del Doc. VIII, n. 8;

    ma la riforma inciderà anche in maniera rilevante sull'andamento della spesa totale e della spesa di funzionamento nel 2023 e nel 2024. I relativi effetti – come riportato nella Nota di variazione al progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2022 – «possono essere quantificati, assumendo come riferimento la data di scadenza naturale della legislatura in corso e calcolando pertanto, fino al 22 marzo 2023, la spesa relativa a 630 deputati, in minori esigenze di finanziamento, rispetto al saldo del bilancio, pari a 39,6 milioni di euro per il 2023 e a 51,1 milioni di euro per il 2024». Sul punto si era espresso, nella seduta n. 539, l'Onorevole Questore Fontana che, riferendosi alla regolamentazione del rapporto fra parlamentare e collaboratore e all'ipotesi di rimettere alla Camera dei deputati il compito di erogare le retribuzioni e di assolvere ai compiti propri del sostituto d'imposta, ha dichiaralo: «Circa 1 maggiori oneri derivanti dall'attuazione della disciplina allo studio, occorre considerare che nel 2023 il bilancio triennale oggi all'esame dell'Assemblea prevede l'iscrizione nel fondo di riserva di parte corrente di una quota di risorse, corrispondente alla differenza tra i risparmi derivanti dalla riduzione del numero dei deputati e i maggiori oneri che nell'anno medesimo si determinano per l'avvicendamento delle legislature. Si tratta di uno spazio finanziario che porrebbe essere in parte impiegato anche a fronte di nuove esigenze di spesa che emergessero nella materia dei collaboratori dei deputati»;

    nella Relazione del Collegio dei Questori al Bilancio in esame si afferma che «per quanto concerne la disciplina dei collaboratori, e intenzione del Collegio – cercando di muoversi in accordo con le decisioni che potranno essere assunte dall'altro ramo del Parlamento — pervenire alla definizione di una articolata proposta di intervento per la prossima legislatura, che risulti in linea con gli indirizzi contenuti negli ordini del giorno accolti in occasione dell'esame da parte dell'Assemblea del bilancio interno relativo all'esercizio 2021 e che tenga conto dell'assetto delle attività dei deputati e dei Gruppi risultante dalle riforme regolamentari. A tal fine, come espressamente previsto nella riformulazione dei suddetti ordini del giorno accolta dal Collegio dei Questori e dall'Ufficio di Presidenza, saranno destinate risorse aggiuntive rispetto a quelle attualmente stanziate»;

    purtroppo la legislatura volge al termine e nessuna proposta concreta è stata ancora portata in Ufficio di presidenza ne condivisa con l'Associazione rappresentativa dei collaboratori parlamentari-:

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze,

a valutare l'opportunità di definire, entro la fine di questa legislatura, auspicabilmente d'intesa con il Senato, una nuova disciplina del rapporto di lavoro tra i deputati e i collaboratori parlamentari, secondo i principi già individuati in sede di esame del bilancio interno 2021 e, dunque, sulla base di un assetto normativo che preveda che: a) il rapporto di lavoro intercorra direttamente tra deputato e collaboratore e sia caratterizzato da natura fiduciaria; b) siano assunti a carico del bilancio della Camera, che svolgerebbe anche le attività di sostituto d'imposta, gli oneri per la retribuzione nonché gli oneri connessi agli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi, in modo da assicurare ai collaboratori una retribuzione proporzionata alla rispettiva quantità e qualità del lavoro prestato; c) siano individuati uno o più schemi contrattuali standard, a tempo pieno o a tempo parziale, in base ai quali definire i rapporti tra le parti; d) siano previste risorse aggiuntive rispetto a quelle già oggi stanziate.
9/Doc. VIII, n. 10/14. (Testo modificato nel corso della seduta)Trano.


   La Camera,

   premesso che:

    ad oggi, gli organi competenti di Camera e Senato non hanno ancora provveduto a riconoscere lo status giuridico dei collaboratori parlamentari e a disciplinare il rapporto che intercorre tra gli eletti e tali professionisti, che hanno il compito di coadiuvarli nell'esercizio delle delicate funzioni legate al mandato parlamentare;

    nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, né esistono specifiche previsioni rispetto al versamento dei contributi fiscali e previdenziali. Inoltre, non vi è alcuna trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;

    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dallo stesso Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;

    per converso, in molti Paesi europei e nello stesso Parlamento europeo, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro, i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità e le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;

    la lacuna regolamentare in questione esiste nel Parlamento italiano, nonostante i relativi uffici competenti, nel tempo, abbiano trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale che economico – per tutti si veda dossier, redatto dagli Uffici competenti della Camera dei deputati, Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo del 9 aprile 2013 aggiornato al 1° luglio 2020 – facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;

    e a tal riguardo, in occasione della Discussione congiunta dei documenti: Conto consuntivo della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2020 (Doc. VIII, n. 7); Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2021 (Doc. VIII, n. 8), svoltasi il 13 luglio 2021, seduta n. 539, si è pronunciato l'Onorevole Questore Fontana, poi ripreso negli interventi dei colleghi Onorevoli Questori, affermando: «il Collegio dei questori non può che constatare come le risorse finanziarie destinate dal bilancio della Camera alla remunerazione dei collaboratori dei deputati, nell'ambito del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato, siano le più ridotte in assoluto nel confronto con i Parlamenti dei principali Paesi europei e con il Parlamento europeo stesso. Il Collegio ha operato per la definizione di una prima ipotesi, sempre fondata sulle indicazioni contenute nei citati ordini del giorno. In coerenza con queste ultime, l'ipotesi prevede l'instaurazione di rapporti di collaborazione su base fiduciaria direttamente tra deputati e collaboratori, rimettendo alla Camera dei deputati il compito di erogare le retribuzioni definite sulla base di contratti tipo e di assolvere ai compiti propri del sostituto d'imposta.»;

    il tema non è nuovo alle discussioni dell'Aula di Montecitorio, specialmente in sede di approvazione del bilancio interno, lo stesso Presidente della Camera Roberto Fico, nella seduta n. 220, aveva affermato: «visto che sono intervenuto più volte anche in Ufficio di Presidenza sulla questione dei collaboratori parlamentari, che ritengo collaboratori fondamentali, importanti e di alto livello e di alta professionalità. Anche su questo punto ho preso assolutamente l'impegno – e lo ridico qui, come l'ho detto in Ufficio di Presidenza – di risolvere tutti i problemi che non si sono riusciti a risolvere in questi anni sui collaboratori parlamentari.». Era il 2019. L'urgenza, mai affrontata, è stata ribadita lo scorso anno, durante la seduta n. 550, dall'Onorevole Questore Cirielli che ha dichiarato essere un «tema che la Camera, senza infingimenti e senza demagogie, dovrà affrontare» e dall'Onorevole Questore D'Uva: «È, assolutamente, nostra intenzione chiudere questa vicenda dei collaboratori, che ci tiriamo dietro già da diversi bilanci – possiamo dirlo –, perché non è la prima volta che discutiamo su questo tema. Quindi, per noi, è molto importante chiuderlo quanto prima, ma, ovviamente, si farà entro la fine della legislatura. Questo è certo.»;

    si rileva, infatti, che negli ultimi anni, in occasione dei lavori per l'approvazione del bilancio interno della Camera dei deputati, sono stati approvati numerosi ordini del giorno in argomento, ai quali tuttavia non è stata data attuazione;

    nel 2021, gli ordini del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 8/4 Siragusa, n. 9/Doc. VIII, n. 8/10 Iovino, n. 9/Doc. VIII, n. 8/18 Magi, n. 9/Doc. VIII, n. 8/23 Rizzetto, n. 9/Doc. VIII, n. 8/26 Colletti, n. 9/Doc. VIII, n. 8/32 Pastorino e n. 9/Doc. VIII, n. 8/34 Ungaro, aventi ad oggetto il tema dei collaboratori sono stati accolti nella seduta n. 550 con la seguente riformulazione proposta dall'Onorevole Questore D'Uva: «a valutare l'opportunità di proseguire nelle attività, attualmente in corso, volte a disciplinare il rapporto di lavoro fra deputato e collaboratore, prevedendo risorse aggiuntive rispetto a quelle oggi già stanziate, sulla base di un assetto normativo che preveda che:

     a) il rapporto di lavoro intercorra direttamente tra deputato e collaboratore e sia caratterizzato da natura fiduciaria;

     b) siano assunti a carico del bilancio della Camera, che svolgerebbe anche le attività di sostituto d'imposta, gli oneri per la retribuzione nonché gli oneri connessi agli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi, in modo da assicurare ai collaboratori una retribuzione proporzionata alla rispettiva quantità e qualità del lavoro prestato;

     c) siano individuati uno o più schemi contrattuali standard, a tempo pieno o a tempo parziale, in base ai quali definire i rapporti tra le parti»;

    in ultimo, ma di fondamentale importanza, vi è l'aspetto derivante dall'entrata in vigore, a decorrere dalla XIX legislatura, della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, infatti, come dichiarato dall'Onorevole Questore Cirielli, nella seduta n. 550, «sarà nella nuova legislatura una priorità garantire la dignità al lavoro svolto dai deputati. (...) occorre che il singolo deputato possa contare sull'assistenza necessaria per svolgere le proprie funzioni. Quest'ultimo aspetto richiama l'esigenza di rivedere la disciplina del rapporto di lavoro tra i deputati e, appunto, i collaboratori». La riforma richiede, dunque, un ripensamento generale dell'articolazione degli staff di supporto al singolo deputato al fine di rafforzarne e garantirne l'effettivo e pieno esercizio di tutte le prerogative parlamentari, concetto quest'ultimo sottolineato trasversalmente dai deputati nel corso della discussione del Doc. VIII, n. 8;

    ma la riforma inciderà anche in maniera rilevante sull'andamento della spesa totale e della spesa di funzionamento nel 2023 e nel 2024. I relativi effetti – come riportato nella Nota di variazione al progetto di Bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2022 – «possono essere quantificati, assumendo come riferimento la data di scadenza naturale della legislatura in corso e calcolando pertanto, fino al 22 marzo 2023, la spesa relativa a 630 deputati, in minori esigenze di finanziamento, rispetto al saldo del bilancio, pari a 39,6 milioni di euro per il 2023 e a 51,1 milioni di euro per il 2024». Sul punto si era espresso, nella seduta n. 539, l'Onorevole Questore Fontana che, riferendosi alla regolamentazione del rapporto fra parlamentare e collaboratore e all'ipotesi di rimettere alla Camera dei deputati il compito di erogare le retribuzioni e di assolvere ai compiti propri del sostituto d'imposta, ha dichiarato: «Circa i maggiori oneri derivanti dall'attuazione della disciplina allo studio, occorre considerare che nel 2023 il bilancio triennale oggi all'esame dell'Assemblea prevede l'iscrizione nel fondo di riserva di parte corrente di una quota di risorse, corrispondente alla differenza tra i risparmi derivanti dalla riduzione del numero dei deputati e i maggiori oneri che nell'anno medesimo si determinano per l'avvicendamento delle legislature. Si tratta di uno spazio finanziario che potrebbe essere in parte impiegato anche a fronte di nuove esigenze di spesa che emergessero nella materia dei collaboratori dei deputati»-:

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze,

    a disciplinare entro la fine della legislatura, in maniera completa e organica, avvalendosi del contributo dell'associazione maggiormente rappresentativa dei collaboratori parlamentari, la figura lavorativa del collaboratore e il relativo rapporto di lavoro che si instaura con i singoli deputati, prevedendo una capienza idonea affinché la retribuzione del collaboratore corrisponda ad un equo compenso in conformità all'articolo 36 della Costituzione e sia garantito il pagamento dei relativi oneri anche fiscali e previdenziali.
9/Doc. VIII, n. 10/15. Rizzetto, Deidda.


   La Camera,

   premesso che:

    ad oggi, gli organi competenti di Camera e Senato non hanno ancora provveduto a riconoscere lo status giuridico dei collaboratori parlamentari e a disciplinare il rapporto che intercorre tra gli eletti e tali professionisti, che hanno il compito di coadiuvarli nell'esercizio delle delicate funzioni legate al mandato parlamentare;

    nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, né esistono specifiche previsioni rispetto al versamento dei contributi fiscali e previdenziali. Inoltre, non vi è alcuna trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;

    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dallo stesso Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;

    per converso, in molti Paesi europei e nello stesso Parlamento europeo, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro, i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità e le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;

    la lacuna regolamentare in questione esiste nel Parlamento italiano, nonostante i relativi uffici competenti, nel tempo, abbiano trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale che economico – per tutti si veda dossier, redatto dagli Uffici competenti della Camera dei deputati, Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo del 9 aprile 2013 aggiornato al 1° luglio 2020 – facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;

    e a tal riguardo, in occasione della Discussione congiunta dei documenti: Conto consuntivo della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2020 (Doc. VIII, n. 7); Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2021 (Doc. VIII, n. 8), svoltasi il 13 luglio 2021, seduta n. 539, si è pronunciato l'Onorevole Questore Fontana, poi ripreso negli interventi dei colleghi Onorevoli Questori, affermando: «il Collegio dei questori non può che constatare come le risorse finanziarie destinate dal bilancio della Camera alla remunerazione dei collaboratori dei deputati, nell'ambito del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato, siano le più ridotte in assoluto nel confronto con i Parlamenti dei principali Paesi europei e con il Parlamento europeo stesso. Il Collegio ha operato per la definizione di una prima ipotesi, sempre fondata sulle indicazioni contenute nei citati ordini del giorno. In coerenza con queste ultime, l'ipotesi prevede l'instaurazione di rapporti di collaborazione su base fiduciaria direttamente tra deputati e collaboratori, rimettendo alla Camera dei deputati il compito di erogare le retribuzioni definite sulla base di contratti tipo e di assolvere ai compiti propri del sostituto d'imposta.»;

    il tema non è nuovo alle discussioni dell'Aula di Montecitorio, specialmente in sede di approvazione del bilancio interno, lo stesso Presidente della Camera Roberto Fico, nella seduta n. 220, aveva affermato: «visto che sono intervenuto più volte anche in Ufficio di Presidenza sulla questione dei collaboratori parlamentari, che ritengo collaboratori fondamentali, importanti e di alto livello e di alta professionalità. Anche su questo punto ho preso assolutamente l'impegno – e lo ridico qui, come l'ho detto in Ufficio di Presidenza – di risolvere tutti i problemi che non si sono riusciti a risolvere in questi anni sui collaboratori parlamentari.». Era il 2019. L'urgenza, mai affrontata, è stata ribadita lo scorso anno, durante la seduta n. 550, dall'Onorevole Questore Cirielli che ha dichiarato essere un «tema che la Camera, senza infingimenti e senza demagogie, dovrà affrontare» e dall'Onorevole Questore D'Uva: «È, assolutamente, nostra intenzione chiudere questa vicenda dei collaboratori, che ci tiriamo dietro già da diversi bilanci – possiamo dirlo –, perché non è la prima volta che discutiamo su questo tema. Quindi, per noi, è molto importante chiuderlo quanto prima, ma, ovviamente, si farà entro la fine della legislatura. Questo è certo.»;

    si rileva, infatti, che negli ultimi anni, in occasione dei lavori per l'approvazione del bilancio interno della Camera dei deputati, sono stati approvati numerosi ordini del giorno in argomento, ai quali tuttavia non è stata data attuazione;

    nel 2021, gli ordini del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 8/4 Siragusa, n. 9/Doc. VIII, n. 8/10 Iovino, n. 9/Doc. VIII, n. 8/18 Magi, n. 9/Doc. VIII, n. 8/23 Rizzetto, n. 9/Doc. VIII, n. 8/26 Colletti, n. 9/Doc. VIII, n. 8/32 Pastorino e n. 9/Doc. VIII, n. 8/34 Ungaro, aventi ad oggetto il tema dei collaboratori sono stati accolti nella seduta n. 550 con la seguente riformulazione proposta dall'Onorevole Questore D'Uva: «a valutare l'opportunità di proseguire nelle attività, attualmente in corso, volte a disciplinare il rapporto di lavoro fra deputato e collaboratore, prevedendo risorse aggiuntive rispetto a quelle oggi già stanziate, sulla base di un assetto normativo che preveda che:

     a) il rapporto di lavoro intercorra direttamente tra deputato e collaboratore e sia caratterizzato da natura fiduciaria;

     b) siano assunti a carico del bilancio della Camera, che svolgerebbe anche le attività di sostituto d'imposta, gli oneri per la retribuzione nonché gli oneri connessi agli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi, in modo da assicurare ai collaboratori una retribuzione proporzionata alla rispettiva quantità e qualità del lavoro prestato;

     c) siano individuati uno o più schemi contrattuali standard, a tempo pieno o a tempo parziale, in base ai quali definire i rapporti tra le parti»;

    in ultimo, ma di fondamentale importanza, vi è l'aspetto derivante dall'entrata in vigore, a decorrere dalla XIX legislatura, della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, infatti, come dichiarato dall'Onorevole Questore Cirielli, nella seduta n. 550, «sarà nella nuova legislatura una priorità garantire la dignità al lavoro svolto dai deputati. (...) occorre che il singolo deputato possa contare sull'assistenza necessaria per svolgere le proprie funzioni. Quest'ultimo aspetto richiama l'esigenza di rivedere la disciplina del rapporto di lavoro tra i deputati e, appunto, i collaboratori». La riforma richiede, dunque, un ripensamento generale dell'articolazione degli staff di supporto al singolo deputato al fine di rafforzarne e garantirne l'effettivo e pieno esercizio di tutte le prerogative parlamentari, concetto quest'ultimo sottolineato trasversalmente dai deputati nel corso della discussione del Doc. VIII, n. 8;

    ma la riforma inciderà anche in maniera rilevante sull'andamento della spesa totale e della spesa di funzionamento nel 2023 e nel 2024. I relativi effetti – come riportato nella Nota di variazione al progetto di Bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2022 – «possono essere quantificati, assumendo come riferimento la data di scadenza naturale della legislatura in corso e calcolando pertanto, fino al 22 marzo 2023, la spesa relativa a 630 deputati, in minori esigenze di finanziamento, rispetto al saldo del bilancio, pari a 39,6 milioni di euro per il 2023 e a 51,1 milioni di euro per il 2024». Sul punto si era espresso, nella seduta n. 539, l'Onorevole Questore Fontana che, riferendosi alla regolamentazione del rapporto fra parlamentare e collaboratore e all'ipotesi di rimettere alla Camera dei deputati il compito di erogare le retribuzioni e di assolvere ai compiti propri del sostituto d'imposta, ha dichiarato: «Circa i maggiori oneri derivanti dall'attuazione della disciplina allo studio, occorre considerare che nel 2023 il bilancio triennale oggi all'esame dell'Assemblea prevede l'iscrizione nel fondo di riserva di parte corrente di una quota di risorse, corrispondente alla differenza tra i risparmi derivanti dalla riduzione del numero dei deputati e i maggiori oneri che nell'anno medesimo si determinano per l'avvicendamento delle legislature. Si tratta di uno spazio finanziario che potrebbe essere in parte impiegato anche a fronte di nuove esigenze di spesa che emergessero nella materia dei collaboratori dei deputati»-:

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze,

a valutare l'opportunità di definire, entro la fine di questa legislatura, auspicabilmente d'intesa con il Senato, una nuova disciplina del rapporto di lavoro tra i deputati e i collaboratori parlamentari, secondo i principi già individuati in sede di esame del bilancio interno 2021 e, dunque, sulla base di un assetto normativo che preveda che: a) il rapporto di lavoro intercorra direttamente tra deputato e collaboratore e sia caratterizzato da natura fiduciaria; b) siano assunti a carico del bilancio della Camera, che svolgerebbe anche le attività di sostituto d'imposta, gli oneri per la retribuzione nonché gli oneri connessi agli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi, in modo da assicurare ai collaboratori una retribuzione proporzionata alla rispettiva quantità e qualità del lavoro prestato; c) siano individuati uno o più schemi contrattuali standard, a tempo pieno o a tempo parziale, in base ai quali definire i rapporti tra le parti; d) siano previste risorse aggiuntive rispetto a quelle già oggi stanziate.
9/Doc. VIII, n. 10/15. (Testo modificato nel corso della seduta)Rizzetto, Deidda.


   La Camera,

   premesso che:

    ad oggi, gli organi competenti di Camera e Senato non hanno ancora provveduto a riconoscere lo status giuridico dei collaboratori parlamentari e a disciplinare il rapporto che intercorre tra i parlamentari e detti professionisti;

    nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;

    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dallo stesso Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;

    per converso, in molti Paesi europei e nello stesso Parlamento europeo, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro, i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità e le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;

    questo nonostante gli uffici del Parlamento italiano nel tempo abbiano trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale che economico – per tutti si veda dossier, redatto dagli Uffici competenti della Camera dei deputati, Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo del 9 aprile 2013 aggiornato al 1° luglio 2020 – facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;

    e a tal riguardo, in occasione della discussione congiunta dei documenti: Conto consuntivo della Camera dei deputati per l'anno finanziano 2020 (Doc. VIII, n. 7); Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2021 (Doc. VIII, n. 8), svoltasi il 13 luglio 2021, seduta n. 539, si è pronunciato l'Onorevole Questore Fontana, poi ripreso negli interventi dei colleghi Onorevoli Questori, affermando: «il Collegio dei questori non può che constatare come le risorse finanziarie destinate dal bilancio della Camera alla remunerazione dei collaboratori dei deputati, nell'ambito del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato, siano le più ridotte in assoluto nel confronto con Ì Parlamenti dei principali Paesi europei e con il Parlamento europeo stesso. Il Collegio ha operato per la definizione di una prima ipotesi, sempre fondata sulle indicazioni contenute nei citati ordini del giorno. In coerenza con queste ultime, l'ipotesi prevede l'instaurazione di rapporti di collaborazione su base fiduciaria direttamente tra deputati e collaboratori, rimettendo alla Camera dei deputati il compito di erogare le retribuzioni definite sulla base di contratti tipo e di assolvere ai compiti propri del sostituto d'imposta.»;

    il tema non è nuovo alle discussioni dell'Aula di Montecitorio, specialmente in sede di approvazione del bilancio interno, lo stesso Presidente della Camera Roberto Fico, nella seduta n. 220, aveva affermato: «visto che sono intervenuto più volte anche in Ufficio di Presidenza sulla questione dei collaboratori parlamentari, che ritengo collaboratori fondamentali, importanti e di alto livello e di alta professionalità. Anche su questo punto ho preso assolutamente l'impegno – e lo ridico qui, come l'ho detto in Ufficio di Presidenza – di risolvere tutti i problemi che non si sono riusciti a risolvere in questi anni sui collaboratori parlamentari.». Era il 2019. L'urgenza, mai affrontata, è stata ribadita lo scorso anno, durante la seduta n. 550, dall'onorevole Questore Cirielli che ha dichiarato essere un «tema che la Camera, senza infingimenti e senza demagogie, dovrà affrontare» e dall'Onorevole Questore D'Uva: «E, assolutamente, nostra intenzione chiudere questa vicenda dei collaboratori, che ci tiriamo dietro già da diversi bilanci – possiamo dirlo –, perché non è la prima volta che discutiamo su questo tema. Quindi, per noi, è molto importante chiuderlo quanto prima, ma, ovviamente, si farà entro la fine della legislatura. Questo è certo.»;

    si rileva, infatti, che negli ultimi anni, in occasione dei lavori per l'approvazione del bilancio interno della Camera dei deputati, sono stati approvati numerosi ordini del giorno in argomento, ai quali tuttavia non è stata data attuazione;

    nel 2021, gli ordini del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 8/4 Siragusa, n. 9/Doc. VIII, n. 8/10 Iovino, n. 9/Doc. VIII, n. 8/18 Magi, n. 9/Doc. VIII, n. 8/23 Rizzetto, n. 9/Doc. VIII, n. 8/26 Colletti, n. 9/Doc. VIII, n. 8/32 Pastorino e n. 9/Doc. VIII, n. 8/34 Ungaro, aventi ad oggetto il tema dei collaboratori sono stati accolti nella seduta n. 550 con la seguente riformulazione proposta dall'Onorevole Questore D'Uva: «a valutare l'opportunità di proseguire nelle attività, attualmente in corso, volte a disciplinare il rapporto di lavoro fra deputato e collaboratore, prevedendo risorse aggiuntive rispetto a quelle oggi già stanziate, sulla base di un assetto normativo che preveda che: a) il rapporto di lavoro intercorra direttamente tra deputato e collaboratore e sia caratterizzato da natura fiduciaria; b) siano assunti a carico del bilancio della Camera, che svolgerebbe anche le attività di sostituto d'imposta, gli oneri per la retribuzione nonché gli oneri connessi agli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi, in modo da assicurare ai collaboratori una retribuzione proporzionata alla rispettiva quantità e qualità del lavoro prestato; c) siano individuati uno o più schemi contrattuali standard, a tempo pieno o a tempo parziale, in base ai quali definire i rapporti tra le parti»;

    in ultimo, ma di fondamentale importanza, vi è l'aspetto derivante dall'entrata in vigore, a decorrere dalla XIX legislatura, della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, infatti, come dichiarato dall'Onorevole Questore Cirielli, nella seduta n. 550, «sarà nella nuova legislatura una priorità garantire la dignità al lavoro svolto dai deputati. (...) occorre che il singolo deputato possa contare sull'assistenza necessaria per svolgere le proprie funzioni. Quest'ultimo aspetto richiama l'esigenza di rivedere la disciplina del rapporto di lavoro tra i deputati e, appunto, i collaboratori». La riforma richiede, dunque, un ripensamento generale dell'articolazione degli staff di supporto al singolo deputato al fine di rafforzarne e garantirne l'effettivo e pieno esercizio di tutte le prerogative parlamentari, concetto quest'ultimo sottolineato trasversalmente dai deputati nel corso della discussione del Doc. VIII, n. 8;

    ma la riforma inciderà anche in maniera rilevante sull'andamento della spesa totale e della spesa di funzionamento nel 2023 e nel 2024.1 relativi effetti – come riportato nella Nota di variazione al progetto di Bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2022 – «possono essere quantificati, assumendo come riferimento la data di scadenza naturale della legislatura in corso e calcolando pertanto, fino al 22 marzo 2023, la spesa relativa a 630 deputati, in minori esigenze di finanziamento, rispetto al saldo del bilancio, pan a 39,6 milioni di euro per il 2023 e a 51,1 milioni di euro per il 2024». Sul punto si era espresso, nella seduta n. 539, l'Onorevole Questore Fontana che, riferendosi alla regolamentazione del rapporto fra parlamentare e collaboratore e all'ipotesi di rimettere alla Camera dei deputati il compito di erogare le retribuzioni e di assolvere ai compiti propri del sostituto d'imposta, ha dichiarato: «Circa i maggiori oneri derivanti dall'attuazione della disciplina allo studio, occorre considerare che nel 2023 il bilancio triennale oggi all'esame dell'Assemblea prevede l'iscrizione nel fondo di riserva di parte corrente di una quota di risorse, corrispondente alla differenza tra i risparmi derivanti dalla riduzione del numero dei deputati e i maggiori oneri che nell'anno medesimo si determinano per l'avvicendamento delle legislature. Si tratta di uno spazio finanziario che potrebbe essere in parte impiegato anche a fronte di nuove esigenze di spesa che emergessero nella materia dei collaboratori dei deputati»;

    nella Relazione del Collegio dei Questori al Bilancio in esame si afferma che «per quanto concerne la disciplina dei collaboratori, è intenzione del Collegio – cercando di muoversi in accordo con le decisioni che potranno essere assunte dall'altro ramo del Parlamento — pervenire alla definizione di una articolata proposta di intervento per la prossima legislatura, che risulti in linea con gli indirizzi contenuti negli ordini del giorno accolti in occasione dell'esame da parte dell'Assemblea del bilancio interno relativo all'esercizio 2021 e che tenga conto dell'assetto delle attività dei deputaci e dei Gruppi risultante dalle riforme regolamentari. A tal fine, come espressamente previsto nella riformulazione dei suddetti ordini del giorno accolta dal Collegio dei Questori e dall'ufficio di Presidenza, saranno desinate risorse aggiuntive rispetto a quelle attualmente stanziate»;

    purtroppo la legislatura volge al termine e nessuna proposta concreta è stata ancora portata in Ufficio di presidenza né condivisa con l'Associazione rappresentativa dei collaboratori parlamentari,

invita, per le rispettive competenze, l'ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a disciplinare entro la fine di settembre p.v., in maniera completa e organica, avvalendosi del contributo dell'Associazione maggiormente rappresentativa dei collaboratori parlamentari e prendendo come modello le soluzioni individuate dai principali Paesi europei e dal Parlamento europeo, il rapporto fra deputato e collaboratore, attraverso il pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori e l'assolvimento dei relativi oneri previdenziali e fiscali da parte dell'amministrazione della Camera, creando una voce di bilancio vincolata e riservata esclusivamente a quei parlamentari che intendono avvalersi di collaboratori, prevedendo una capienza idonea affinché la retribuzione del collaboratore corrisponda ad un equo compenso in conformità all'articolo 36 della Costituzione e, salvo diversa disposizione normativa più favorevole, non sia inferiore ai minimi tabellari dei contratti collettivi nazionali di lavoro più affini rispetto alla natura dell'attività svolta, tenendo conto anche delle disponibilità di bilancio maturate a seguito dei risparmi conseguiti negli ultimi esercizi e di quelle derivano dalla ormai prossima riduzione del numero dei parlamentari.
9/Doc. VIII, n. 10/16. Vianello.


   La Camera,

   premesso che:

    ad oggi, gli organi competenti di Camera e Senato non hanno ancora provveduto a riconoscere lo status giuridico dei collaboratori parlamentari e a disciplinare il rapporto che intercorre tra i parlamentari e detti professionisti;

    nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;

    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dallo stesso Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;

    per converso, in molti Paesi europei e nello stesso Parlamento europeo, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro, i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità e le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;

    questo nonostante gli uffici del Parlamento italiano nel tempo abbiano trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale che economico – per tutti si veda dossier, redatto dagli Uffici competenti della Camera dei deputati, Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo del 9 aprile 2013 aggiornato al 1° luglio 2020 – facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;

    e a tal riguardo, in occasione della discussione congiunta dei documenti: Conto consuntivo della Camera dei deputati per l'anno finanziano 2020 (Doc. VIII, n. 7); Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2021 (Doc. VIII, n. 8), svoltasi il 13 luglio 2021, seduta n. 539, si è pronunciato l'Onorevole Questore Fontana, poi ripreso negli interventi dei colleghi Onorevoli Questori, affermando: «il Collegio dei questori non può che constatare come le risorse finanziarie destinate dal bilancio della Camera alla remunerazione dei collaboratori dei deputati, nell'ambito del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato, siano le più ridotte in assoluto nel confronto con Ì Parlamenti dei principali Paesi europei e con il Parlamento europeo stesso. Il Collegio ha operato per la definizione di una prima ipotesi, sempre fondata sulle indicazioni contenute nei citati ordini del giorno. In coerenza con queste ultime, l'ipotesi prevede l'instaurazione di rapporti di collaborazione su base fiduciaria direttamente tra deputati e collaboratori, rimettendo alla Camera dei deputati il compito di erogare le retribuzioni definite sulla base di contratti tipo e di assolvere ai compiti propri del sostituto d'imposta.»;

    il tema non è nuovo alle discussioni dell'Aula di Montecitorio, specialmente in sede di approvazione del bilancio interno, lo stesso Presidente della Camera Roberto Fico, nella seduta n. 220, aveva affermato: «visto che sono intervenuto più volte anche in Ufficio di Presidenza sulla questione dei collaboratori parlamentari, che ritengo collaboratori fondamentali, importanti e di alto livello e di alta professionalità. Anche su questo punto ho preso assolutamente l'impegno – e lo ridico qui, come l'ho detto in Ufficio di Presidenza – di risolvere tutti i problemi che non si sono riusciti a risolvere in questi anni sui collaboratori parlamentari.». Era il 2019. L'urgenza, mai affrontata, è stata ribadita lo scorso anno, durante la seduta n. 550, dall'onorevole Questore Cirielli che ha dichiarato essere un «tema che la Camera, senza infingimenti e senza demagogie, dovrà affrontare» e dall'Onorevole Questore D'Uva: «E, assolutamente, nostra intenzione chiudere questa vicenda dei collaboratori, che ci tiriamo dietro già da diversi bilanci – possiamo dirlo –, perché non è la prima volta che discutiamo su questo tema. Quindi, per noi, è molto importante chiuderlo quanto prima, ma, ovviamente, si farà entro la fine della legislatura. Questo è certo.»;

    si rileva, infatti, che negli ultimi anni, in occasione dei lavori per l'approvazione del bilancio interno della Camera dei deputati, sono stati approvati numerosi ordini del giorno in argomento, ai quali tuttavia non è stata data attuazione;

    nel 2021, gli ordini del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 8/4 Siragusa, n. 9/Doc. VIII, n. 8/10 Iovino, n. 9/Doc. VIII, n. 8/18 Magi, n. 9/Doc. VIII, n. 8/23 Rizzetto, n. 9/Doc. VIII, n. 8/26 Colletti, n. 9/Doc. VIII, n. 8/32 Pastorino e n. 9/Doc. VIII, n. 8/34 Ungaro, aventi ad oggetto il tema dei collaboratori sono stati accolti nella seduta n. 550 con la seguente riformulazione proposta dall'Onorevole Questore D'Uva: «a valutare l'opportunità di proseguire nelle attività, attualmente in corso, volte a disciplinare il rapporto di lavoro fra deputato e collaboratore, prevedendo risorse aggiuntive rispetto a quelle oggi già stanziate, sulla base di un assetto normativo che preveda che: a) il rapporto di lavoro intercorra direttamente tra deputato e collaboratore e sia caratterizzato da natura fiduciaria; b) siano assunti a carico del bilancio della Camera, che svolgerebbe anche le attività di sostituto d'imposta, gli oneri per la retribuzione nonché gli oneri connessi agli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi, in modo da assicurare ai collaboratori una retribuzione proporzionata alla rispettiva quantità e qualità del lavoro prestato; c) siano individuati uno o più schemi contrattuali standard, a tempo pieno o a tempo parziale, in base ai quali definire i rapporti tra le parti»;

    in ultimo, ma di fondamentale importanza, vi è l'aspetto derivante dall'entrata in vigore, a decorrere dalla XIX legislatura, della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, infatti, come dichiarato dall'Onorevole Questore Cirielli, nella seduta n. 550, «sarà nella nuova legislatura una priorità garantire la dignità al lavoro svolto dai deputati. (...) occorre che il singolo deputato possa contare sull'assistenza necessaria per svolgere le proprie funzioni. Quest'ultimo aspetto richiama l'esigenza di rivedere la disciplina del rapporto di lavoro tra i deputati e, appunto, i collaboratori». La riforma richiede, dunque, un ripensamento generale dell'articolazione degli staff di supporto al singolo deputato al fine di rafforzarne e garantirne l'effettivo e pieno esercizio di tutte le prerogative parlamentari, concetto quest'ultimo sottolineato trasversalmente dai deputati nel corso della discussione del Doc. VIII, n. 8;

    ma la riforma inciderà anche in maniera rilevante sull'andamento della spesa totale e della spesa di funzionamento nel 2023 e nel 2024.1 relativi effetti – come riportato nella Nota di variazione al progetto di Bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2022 – «possono essere quantificati, assumendo come riferimento la data di scadenza naturale della legislatura in corso e calcolando pertanto, fino al 22 marzo 2023, la spesa relativa a 630 deputati, in minori esigenze di finanziamento, rispetto al saldo del bilancio, pan a 39,6 milioni di euro per il 2023 e a 51,1 milioni di euro per il 2024». Sul punto si era espresso, nella seduta n. 539, l'Onorevole Questore Fontana che, riferendosi alla regolamentazione del rapporto fra parlamentare e collaboratore e all'ipotesi di rimettere alla Camera dei deputati il compito di erogare le retribuzioni e di assolvere ai compiti propri del sostituto d'imposta, ha dichiarato: «Circa i maggiori oneri derivanti dall'attuazione della disciplina allo studio, occorre considerare che nel 2023 il bilancio triennale oggi all'esame dell'Assemblea prevede l'iscrizione nel fondo di riserva di parte corrente di una quota di risorse, corrispondente alla differenza tra i risparmi derivanti dalla riduzione del numero dei deputati e i maggiori oneri che nell'anno medesimo si determinano per l'avvicendamento delle legislature. Si tratta di uno spazio finanziario che potrebbe essere in parte impiegato anche a fronte di nuove esigenze di spesa che emergessero nella materia dei collaboratori dei deputati»;

    nella Relazione del Collegio dei Questori al Bilancio in esame si afferma che «per quanto concerne la disciplina dei collaboratori, è intenzione del Collegio – cercando di muoversi in accordo con le decisioni che potranno essere assunte dall'altro ramo del Parlamento — pervenire alla definizione di una articolata proposta di intervento per la prossima legislatura, che risulti in linea con gli indirizzi contenuti negli ordini del giorno accolti in occasione dell'esame da parte dell'Assemblea del bilancio interno relativo all'esercizio 2021 e che tenga conto dell'assetto delle attività dei deputaci e dei Gruppi risultante dalle riforme regolamentari. A tal fine, come espressamente previsto nella riformulazione dei suddetti ordini del giorno accolta dal Collegio dei Questori e dall'ufficio di Presidenza, saranno desinate risorse aggiuntive rispetto a quelle attualmente stanziate»;

    purtroppo la legislatura volge al termine e nessuna proposta concreta è stata ancora portata in Ufficio di presidenza né condivisa con l'Associazione rappresentativa dei collaboratori parlamentari,

invita, per le rispettive competenze, l'ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di definire, entro la fine di questa legislatura, auspicabilmente d'intesa con il Senato, una nuova disciplina del rapporto di lavoro tra i deputati e i collaboratori parlamentari, secondo i principi già individuati in sede di esame del bilancio interno 2021 e, dunque, sulla base di un assetto normativo che preveda che: a) il rapporto di lavoro intercorra direttamente tra deputato e collaboratore e sia caratterizzato da natura fiduciaria; b) siano assunti a carico del bilancio della Camera, che svolgerebbe anche le attività di sostituto d'imposta, gli oneri per la retribuzione nonché gli oneri connessi agli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi, in modo da assicurare ai collaboratori una retribuzione proporzionata alla rispettiva quantità e qualità del lavoro prestato; c) siano individuati uno o più schemi contrattuali standard, a tempo pieno o a tempo parziale, in base ai quali definire i rapporti tra le parti; d) siano previste risorse aggiuntive rispetto a quelle già oggi stanziate.
9/Doc. VIII, n. 10/16. (Testo modificato nel corso della seduta)Vianello.


   La Camera,

   premesso che:

    come si evince dalla relazione del Collegio dei Questori che accompagna il documento all'esame, in tema di misure a tutela della compatibilità ambientale nelle sedi della Camera si è continuato a operare sul versante della riduzione della quantità dei rifiuti prodotti e sul progressivo incremento della frazione portata a recupero. In particolare, viene dichiarato che tale processo ha consentito di ridurre, nell'arco di un decennio, la quantità prodotta da circa 765 a circa 180 tonnellate annue e di conseguire la misura del cento per cento della frazione recuperata rispetto alla quantità prodotta;

    gli obiettivi di sostenibilità ambientale sono stati perseguiti anche nell'ambito dell'attività contrattuale: i capitolati di gara per l'affidamento in appalto di alcuni servizi di rilevante dimensione – quali la ristorazione, le pulizie, la fornitura di carta e di toner nonché delle stampanti – sono stati definiti in applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM);

    tra gli obiettivi dichiarati nel documento all'esame, rientranti nell'ambito del programma settoriale dei servizi ambientali, vengono indicati la raccolta differenziata, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nelle sedi della Camera, con il risultato atteso dell'ulteriore miglioramento della raccolta differenziata anche in conseguenza della politica attuala dall'Amministrazione, volta a razionalizzare la raccolta alla fonte attraverso il corretto conferimento nei nuovi contenitori dedicati da posizionare negli uffici e alla introduzione delle isole ecologiche collocate nei palazzi della Camera,

   considerato che:

    l'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla lettera f) esclude dalla qualifica di rifiuti «gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana»;

    il decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, recante i criteri operativi e le procedure autorizzati ve semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici, ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, stabilisce che fino a 130 tonnellate/anno si possa fare il compostaggio di comunità;

    dalla prossima legislatura, in conseguenza della riduzione del numero dei Parlamentari, è lecito aspettarsi che la produzione di rifiuti organici della Camera, ivi compresi gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde nelle aree di competenza delle rispettive sedi, ne consenta la gestione nell'ambito del citato decreto ministeriale n. 266 del 2016. Non si è a conoscenza di dati sulla quantità di sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde nelle aree di competenza della Camera, che sarebbe necessario miscelare agli altri rifiuti organici per equilibrare il processo di compostaggio e che comunque non sono da considerare rifiuti ai fini del raggiungimento del tetto delle 130 tonnellate/anno;

    la Cir Food, cooperativa italiana di ristorazione, si è aggiudicata nel 2019 l'appalto dei servizio di ristorazione a Palazzo Montecitorio, che comprende anche la raccolta e la gestione dei rifiuti e che prevede l'applicazione dei CAM per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva, come meglio definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica del 10 marzo 2020 che, al punto D dell'Allegato 1, prevede inter alia l'applicazione di pratiche di prevenzione e gestione delle eccedenze alimentari, di pratiche di prevenzione dei rifiuti e altri requisiti dei materiali e oggetti destinati al contatto diretto con gli alimenti (MOCA) e pratiche di prevenzione di altri rifiuti e gestione dei rifiuti. Tuttavia, non si conoscono nel dettaglio le pratiche implementate da CIR Food nel dare applicazione ai predetti CAM,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

   a prevedere opportuni capitoli di spesa nel bilancio della Camera dei Deputati al fine di implementare l'attività di compostaggio di comunità dei rifiuti organici da raccolta differenziata provenienti dal servizio di ristorazione, da quelli derivanti dalla manutenzione del verde, nonché dagli altri rifiuti biodegradabili e compostabili eventualmente nelle aree di pertinenza della Camera anche con idoneo impianto di trattamento da collocarsi in area di pertinenza della Camera stessa (secondo le regole del compostaggio di comunità come definito dal DM 266/2016);

   a prevedere la pubblicazione delle statistiche di produzione annuale dei rifiuti della Camera con i dettagli per singole frazioni, anche in prospettiva di verificare l'efficacia delle politiche di prevenzione attuate, e a prevedere la pubblicazione delle pratiche di prevenzione e gestione rifiuti implementate ai fini dell'applicazione dei criteri ambientali minimi.
9/Doc. VIII, n. 10/17. Zolezzi.


   La Camera,

   premesso che:

    come si evince dalla relazione del Collegio dei Questori che accompagna il documento all'esame, in tema di misure a tutela della compatibilità ambientale nelle sedi della Camera si è continuato a operare sul versante della riduzione della quantità dei rifiuti prodotti e sul progressivo incremento della frazione portata a recupero. In particolare, viene dichiarato che tale processo ha consentito di ridurre, nell'arco di un decennio, la quantità prodotta da circa 765 a circa 180 tonnellate annue e di conseguire la misura del cento per cento della frazione recuperata rispetto alla quantità prodotta;

    gli obiettivi di sostenibilità ambientale sono stati perseguiti anche nell'ambito dell'attività contrattuale: i capitolati di gara per l'affidamento in appalto di alcuni servizi di rilevante dimensione – quali la ristorazione, le pulizie, la fornitura di carta e di toner nonché delle stampanti – sono stati definiti in applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM);

    tra gli obiettivi dichiarati nel documento all'esame, rientranti nell'ambito del programma settoriale dei servizi ambientali, vengono indicati la raccolta differenziata, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nelle sedi della Camera, con il risultato atteso dell'ulteriore miglioramento della raccolta differenziata anche in conseguenza della politica attuala dall'Amministrazione, volta a razionalizzare la raccolta alla fonte attraverso il corretto conferimento nei nuovi contenitori dedicati da posizionare negli uffici e alla introduzione delle isole ecologiche collocate nei palazzi della Camera,

   considerato che:

    l'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla lettera f) esclude dalla qualifica di rifiuti «gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana»;

    il decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, recante i criteri operativi e le procedure autorizzati ve semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici, ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, stabilisce che fino a 130 tonnellate/anno si possa fare il compostaggio di comunità;

    dalla prossima legislatura, in conseguenza della riduzione del numero dei Parlamentari, è lecito aspettarsi che la produzione di rifiuti organici della Camera, ivi compresi gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde nelle aree di competenza delle rispettive sedi, ne consenta la gestione nell'ambito del citato decreto ministeriale n. 266 del 2016. Non si è a conoscenza di dati sulla quantità di sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde nelle aree di competenza della Camera, che sarebbe necessario miscelare agli altri rifiuti organici per equilibrare il processo di compostaggio e che comunque non sono da considerare rifiuti ai fini del raggiungimento del tetto delle 130 tonnellate/anno;

    la Cir Food, cooperativa italiana di ristorazione, si è aggiudicata nel 2019 l'appalto dei servizio di ristorazione a Palazzo Montecitorio, che comprende anche la raccolta e la gestione dei rifiuti e che prevede l'applicazione dei CAM per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva, come meglio definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica del 10 marzo 2020 che, al punto D dell'Allegato 1, prevede inter alia l'applicazione di pratiche di prevenzione e gestione delle eccedenze alimentari, di pratiche di prevenzione dei rifiuti e altri requisiti dei materiali e oggetti destinati al contatto diretto con gli alimenti (MOCA) e pratiche di prevenzione di altri rifiuti e gestione dei rifiuti. Tuttavia, non si conoscono nel dettaglio le pratiche implementate da CIR Food nel dare applicazione ai predetti CAM,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

a valutare l'opportunità che siano ulteriormente rafforzate le attività di raccolta differenziata e di avvio al recupero dei rifiuti prodotti, dando pubblica evidenza alle statistiche dei prodotti dei rifiuti già comunicate annualmente alla competente Camera di commercio.
9/Doc. VIII, n. 10/17. (Testo modificato nel corso della seduta)Zolezzi.


   La Camera,

   premesso che:

    ad oggi, gli organi competenti di Camera e Senato non hanno ancora provveduto a riconoscere lo status giuridico dei collaboratori parlamentari e a disciplinare il rapporto di lavoro tra questi e i parlamentari stessi;

    nel bilancio interno della Camera dei deputati, difatti, non esiste una voce specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;

    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare comporta il rischio, ampiamente rilevato sia dai media che dallo stesso Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione, di produrre distorsioni ed irregolarità nel rapporto di lavoro;

    per converso, in molti Paesi europei e nello stesso Parlamento europeo, la figura di tale professionista è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro, i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità e le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;

    eppure, nel tempo gli uffici del Parlamento italiano hanno trattato in modo analitico la condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dai punto di vista ordinamentale che economico – per tutti si veda il dossier redatto dagli Uffici competenti della Camera dei deputati sul Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo del 9 aprile 2013 .aggiornato al 1° luglio 2020, da cui emerge chiaramente l'anomalia tutta italiana rispetto alle altre realtà parlamentari;

    anche «il Collegio dei questori non può che constatare come le risorse finanziarie destinate dal bilancio della Camera alla remunerazione dei collaboratori dei deputati, nell'ambito de! rimborso delle spese per l'esercizio del mandato, siano le più ridotte in assoluto nel confronto con i Parlamenti dei principali Paesi europei e con il Parlamento europeo stesso. Il Collegio ha operato per la definizione di una prima ipotesi, sempre fondata sulle indicazioni contenute nei citati ordini del giorno. In coerenza con queste ultime, l'ipotesi prevede l'instaurazione di rapporti di collaborazione su base fiduciaria direttamente tra deputati e collaboratori, rimettendo alla Camera dei deputati il compito di erogare le retribuzioni definite sulla base di contratti tipo e di assolvere ai compiti propri del sostituto d'imposta.» (così gli Onorevoli Questori in occasione della Discussione congiunta dei documenti: Conto consuntivo della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2020 (Doc. VIII, n. 7); Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2021 (Doc. VIII, n. 8), svoltasi il 13 luglio 2021, seduta n. 539);

    il tema non è nuovo neppure alle discussioni dell'Aula di Montecitorio, specialmente in sede di approvazione del bilancio interno e lo stesso Presidente della Camera Roberto Fico ha più volte ribadito l'impegno di affrontare e risolvere la questione;

    peraltro, proprio in occasione dei lavori per l'approvazione del bilancio interno della Camera dei deputati, sono stati approvati numerosi ordini del giorno sul tema, ai quali tuttavia non è stata data attuazione (si vedano inter alia gli ordini del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 8/4 Siragusa, n. 9/Doc. VIII, n. 8/10 Iovino, n. 9/Doc. VIII, n. 8/18 Magi, n. 9/Doc. VIII, n. 8/23 Rizzetto, n. 9/Doc. VIII, n. 8/26 Colletti, n. 9/Doc. VIII, n. 8/32 Pastorino e n. 9/Doc. VIII, n. 8/34 Ungaro);

    da ultimo, si rileva che anche l'entrata in vigore, a decorrere dalla XIX legislatura, della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari richiama l'esigenza di rivedere la disciplina del rapporto di lavoro tra i deputati e, appunto, i collaboratori, al fine di rafforzare e garantire l'effettivo e pieno esercizio di tutte le prerogative parlamentari;

    a tal proposito, si consideri che la riforma inciderà anche in maniera rilevante sull'andamento della spesa totale e della spesa di funzionamento nel 2023 e nel 2024, per cui una quota di risorse, corrispondente alla differenza tra i risparmi derivanti dalla riduzione del numero dei deputati e i maggiori oneri che nell'anno medesimo si determinano per l'avvicendamento delle legislature potrebbe essere in parte impiegata anche a fronte di nuove esigenze di spesa che emergessero nella materia dei collaboratori dei deputati,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a disciplinare tempestivamente, in maniera completa e organica, avvalendosi del contributo delle associazioni maggiormente rappresentative dei collaboratori parlamentari e prendendo come modello le soluzioni individuate dai principali Paesi europei e dal Parlamento europeo, il rapporto fra deputato e collaboratore, attraverso il pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori e l'assolvimento dei relativi oneri previdenziali e fiscali da parte dell'amministrazione della Camera, creando una voce di bilancio vincolata e riservata esclusivamente a quei parlamentari che intendono avvalersi di col laboratori, prevedendo una capienza idonea affinché la retribuzione del collaboratore corrisponda ad un equo compenso in conformità all'articolo 36 della Costituzione e, salvo diversa disposizione normativa più favorevole, non sia inferiore ai minimi tabellari dei contratti collettivi nazionali di lavoro più affini rispetto alla natura dell'attività svolta, tenendo conto anche delle disponibilità di bilancio maturate a seguito dei risparmi conseguiti negli ultimi esercizi e di quelle derivanti dalla ormai prossima riduzione del numero dei parlamentari.
9/Doc. VIII, n. 10/18. Perantoni.


   La Camera,

   premesso che:

    ad oggi, gli organi competenti di Camera e Senato non hanno ancora provveduto a riconoscere lo status giuridico dei collaboratori parlamentari e a disciplinare il rapporto di lavoro tra questi e i parlamentari stessi;

    nel bilancio interno della Camera dei deputati, difatti, non esiste una voce specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;

    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare comporta il rischio, ampiamente rilevato sia dai media che dallo stesso Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione, di produrre distorsioni ed irregolarità nel rapporto di lavoro;

    per converso, in molti Paesi europei e nello stesso Parlamento europeo, la figura di tale professionista è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro, i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità e le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;

    eppure, nel tempo gli uffici del Parlamento italiano hanno trattato in modo analitico la condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dai punto di vista ordinamentale che economico – per tutti si veda il dossier redatto dagli Uffici competenti della Camera dei deputati sul Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo del 9 aprile 2013 .aggiornato al 1° luglio 2020, da cui emerge chiaramente l'anomalia tutta italiana rispetto alle altre realtà parlamentari;

    anche «il Collegio dei questori non può che constatare come le risorse finanziarie destinate dal bilancio della Camera alla remunerazione dei collaboratori dei deputati, nell'ambito de! rimborso delle spese per l'esercizio del mandato, siano le più ridotte in assoluto nel confronto con i Parlamenti dei principali Paesi europei e con il Parlamento europeo stesso. Il Collegio ha operato per la definizione di una prima ipotesi, sempre fondata sulle indicazioni contenute nei citati ordini del giorno. In coerenza con queste ultime, l'ipotesi prevede l'instaurazione di rapporti di collaborazione su base fiduciaria direttamente tra deputati e collaboratori, rimettendo alla Camera dei deputati il compito di erogare le retribuzioni definite sulla base di contratti tipo e di assolvere ai compiti propri del sostituto d'imposta.» (così gli Onorevoli Questori in occasione della Discussione congiunta dei documenti: Conto consuntivo della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2020 (Doc. VIII, n. 7); Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2021 (Doc. VIII, n. 8), svoltasi il 13 luglio 2021, seduta n. 539);

    il tema non è nuovo neppure alle discussioni dell'Aula di Montecitorio, specialmente in sede di approvazione del bilancio interno e lo stesso Presidente della Camera Roberto Fico ha più volte ribadito l'impegno di affrontare e risolvere la questione;

    peraltro, proprio in occasione dei lavori per l'approvazione del bilancio interno della Camera dei deputati, sono stati approvati numerosi ordini del giorno sul tema, ai quali tuttavia non è stata data attuazione (si vedano inter alia gli ordini del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 8/4 Siragusa, n. 9/Doc. VIII, n. 8/10 Iovino, n. 9/Doc. VIII, n. 8/18 Magi, n. 9/Doc. VIII, n. 8/23 Rizzetto, n. 9/Doc. VIII, n. 8/26 Colletti, n. 9/Doc. VIII, n. 8/32 Pastorino e n. 9/Doc. VIII, n. 8/34 Ungaro);

    da ultimo, si rileva che anche l'entrata in vigore, a decorrere dalla XIX legislatura, della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari richiama l'esigenza di rivedere la disciplina del rapporto di lavoro tra i deputati e, appunto, i collaboratori, al fine di rafforzare e garantire l'effettivo e pieno esercizio di tutte le prerogative parlamentari;

    a tal proposito, si consideri che la riforma inciderà anche in maniera rilevante sull'andamento della spesa totale e della spesa di funzionamento nel 2023 e nel 2024, per cui una quota di risorse, corrispondente alla differenza tra i risparmi derivanti dalla riduzione del numero dei deputati e i maggiori oneri che nell'anno medesimo si determinano per l'avvicendamento delle legislature potrebbe essere in parte impiegata anche a fronte di nuove esigenze di spesa che emergessero nella materia dei collaboratori dei deputati,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di definire, entro la fine di questa legislatura, auspicabilmente d'intesa con il Senato, una nuova disciplina del rapporto di lavoro tra i deputati e i collaboratori parlamentari, secondo i principi già individuati in sede di esame del bilancio interno 2021 e, dunque, sulla base di un assetto normativo che preveda che: a) il rapporto di lavoro intercorra direttamente tra deputato e collaboratore e sia caratterizzato da natura fiduciaria; b) siano assunti a carico del bilancio della Camera, che svolgerebbe anche le attività di sostituto d'imposta, gli oneri per la retribuzione nonché gli oneri connessi agli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi, in modo da assicurare ai collaboratori una retribuzione proporzionata alla rispettiva quantità e qualità del lavoro prestato; c) siano individuati uno o più schemi contrattuali standard, a tempo pieno o a tempo parziale, in base ai quali definire i rapporti tra le parti; d) siano previste risorse aggiuntive rispetto a quelle già oggi stanziate.
9/Doc. VIII, n. 10/18. (Testo modificato nel corso della seduta)Perantoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il collaboratore parlamentare, nel supportare e coadiuvare il deputato nell'esercizio del suo mandato e delle funzioni assegnategli, svolge compiti di primaria importanza, tra cui provvedere all'organizzazione e al coordinamento della segreteria, alla gestione dell'agenda degli impegni parlamentari, all'elaborazione e redazione di ricerche, emendamenti, atti di sindacato ispettivo e di indirizzo; all'elaborazione ed analisi di disegni di legge, attività di comunicazione e gestione delle relazioni esterne ed istituzionali;

    il rapporto di lavoro intercorre sempre tra il deputato e il collaboratore e mai direttamente con l'istituzione parlamentare;

    effettuando un raffronto con le normative relative alla gestione del rapporto di lavoro adottate dal Parlamento europeo o dalla Germania, emerge che in tali sistemi la gestione dei collaboratori è effettuata direttamente dall'amministrazione, in Italia invece non è previsto alcuno stanziamento ad hoc o un importo mensile specificatamente dedicato per le spese relative all'impiego di un collaboratore ma in via più generale si prevede un rimborso per le spese di esercizio del mandato del parlamentare;

    in data 23 aprile 2009, l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati con apposita deliberazione aveva stabilito che ciascun deputato poteva chiedere il rilascio di un titolo di accesso alle sedi della Camera valido per la durata della legislatura, per un numero massimo di due collaboratori, con i quali avesse instaurato un rapporto di lavoro a titolo oneroso; il 30 gennaio 2012 una successiva deliberazione, istitutiva del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato, prevedeva le spese per la retribuzione del collaboratore tra gli oneri ammessi a rimborso, dietro presentazione del contratto di lavoro, validato da un consulente del lavoro;

    ciò tuttavia non si ritiene sufficiente e l'assenza di una specifica regolamentazione della figura del collaboratore ha spesso generato e continua a generare numerose criticità in ordine alla tutela e alla salvaguardia delle numerose professionalità presenti, in ordine alla congruità della retribuzione corrisposta e dei conseguenti aspetti fiscali e previdenziali,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

    a disciplinare in maniera completa e organica, avvalendosi del contributo delle associazioni maggiormente rappresentative dei collaboratori parlamentari e sul modello adottato dal Parlamento europeo, il rapporto fra deputato e collaboratore, individuando specifiche tipologie contrattuali e relative fasce retributive;

    a valutare l'opportunità di predisporre uno stanziamento specifico mensile destinato al trattamento retributivo dei collaboratori parlamentari, nell'ottica di salvaguardare le esistenti professionalità.
9/Doc. VIII, n. 10/19. Cancelleri.


   La Camera,

   premesso che:

    il collaboratore parlamentare, nel supportare e coadiuvare il deputato nell'esercizio del suo mandato e delle funzioni assegnategli, svolge compiti di primaria importanza, tra cui provvedere all'organizzazione e al coordinamento della segreteria, alla gestione dell'agenda degli impegni parlamentari, all'elaborazione e redazione di ricerche, emendamenti, atti di sindacato ispettivo e di indirizzo; all'elaborazione ed analisi di disegni di legge, attività di comunicazione e gestione delle relazioni esterne ed istituzionali;

    il rapporto di lavoro intercorre sempre tra il deputato e il collaboratore e mai direttamente con l'istituzione parlamentare;

    effettuando un raffronto con le normative relative alla gestione del rapporto di lavoro adottate dal Parlamento europeo o dalla Germania, emerge che in tali sistemi la gestione dei collaboratori è effettuata direttamente dall'amministrazione, in Italia invece non è previsto alcuno stanziamento ad hoc o un importo mensile specificatamente dedicato per le spese relative all'impiego di un collaboratore ma in via più generale si prevede un rimborso per le spese di esercizio del mandato del parlamentare;

    in data 23 aprile 2009, l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati con apposita deliberazione aveva stabilito che ciascun deputato poteva chiedere il rilascio di un titolo di accesso alle sedi della Camera valido per la durata della legislatura, per un numero massimo di due collaboratori, con i quali avesse instaurato un rapporto di lavoro a titolo oneroso; il 30 gennaio 2012 una successiva deliberazione, istitutiva del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato, prevedeva le spese per la retribuzione del collaboratore tra gli oneri ammessi a rimborso, dietro presentazione del contratto di lavoro, validato da un consulente del lavoro;

    ciò tuttavia non si ritiene sufficiente e l'assenza di una specifica regolamentazione della figura del collaboratore ha spesso generato e continua a generare numerose criticità in ordine alla tutela e alla salvaguardia delle numerose professionalità presenti, in ordine alla congruità della retribuzione corrisposta e dei conseguenti aspetti fiscali e previdenziali,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

a valutare l'opportunità di definire, entro la fine di questa legislatura, auspicabilmente d'intesa con il Senato, una nuova disciplina del rapporto di lavoro tra i deputati e i collaboratori parlamentari, secondo i principi già individuati in sede di esame del bilancio interno 2021 e, dunque, sulla base di un assetto normativo che preveda che: a) il rapporto di lavoro intercorra direttamente tra deputato e collaboratore e sia caratterizzato da natura fiduciaria; b) siano assunti a carico del bilancio della Camera, che svolgerebbe anche le attività di sostituto d'imposta, gli oneri per la retribuzione nonché gli oneri connessi agli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi, in modo da assicurare ai collaboratori una retribuzione proporzionata alla rispettiva quantità e qualità del lavoro prestato; c) siano individuati uno o più schemi contrattuali standard, a tempo pieno o a tempo parziale, in base ai quali definire i rapporti tra le parti; d) siano previste risorse aggiuntive rispetto a quelle già oggi stanziate.
9/Doc. VIII, n. 10/19. (Testo modificato nel corso della seduta)Cancelleri.


   La Camera,

   premesso che:

    la ridefinizione della disciplina dei collaboratori parlamentari, più volte richiamata anche in occasione dell'esame, da parte dell'Assemblea della Camera, dei bilanci di previsione degli ultimi due esercizi, rientra tra le questioni particolarmente complesse, così come definite dalla relazione del collegio dei Questori che accompagna il provvedimento all'esame;

    sempre nella citata relazione, si legge che «è intenzione del Collegio – cercando di muoversi in accordo con le decisioni che potranno essere assunte dall'altro ramo del Parlamento – pervenire alla definizione di una articolata proposta di intervento per la prossima legislatura, che risulti in linea con gli indirizzi contenuti negli ordini del giorno accolti in occasione dell'esame da parte dell'Assemblea del bilancio interno relativo all'esercizio 2021 e che tenga conto dell'assetto delle attività dei deputati e dei Gruppi risultante dalle riforme regolamentari. A tal fine, come espressamente previsto nella riformulazione dei suddetti ordini del giorno accolta dal Collegio dei Questori e dall'Ufficio di Presidenza, saranno destinate risorse aggiuntive rispetto a quelle attualmente stanziate» ;

    nelle scorse legislature gli organi competenti di Camera e Senato hanno provveduto a dettare alcune disposizioni relative al rapporto che intercorre tra i parlamentari e i loro collaboratori, le quali tuttavia non hanno colmato l'enorme vuoto regolamentare nei confronti della figura del collaboratore parlamentare;

    ad oggi, nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce di bilancio specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;

    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;

    in molti Paesi europei, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro (natura autonoma o subordinata), i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione, nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità, nonché le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

a individuare, in linea con gli indirizzi contenuti negli ordini del giorno accolti in occasione dell'esame da parte dell'Assemblea del bilancio interno relativo all'esercizio 2021, così come negli esercizi precedenti, specifiche tipologie contrattuali e modalità di pagamento per i collaboratori dei parlamentari al fine di garantire loro una retribuzione proporzionale e adeguata al lavoro prestato.
9/Doc. VIII, n. 10/20. D'Arrando.


   La Camera,

   premesso che:

    la ridefinizione della disciplina dei collaboratori parlamentari, più volte richiamata anche in occasione dell'esame, da parte dell'Assemblea della Camera, dei bilanci di previsione degli ultimi due esercizi, rientra tra le questioni particolarmente complesse, così come definite dalla relazione del collegio dei Questori che accompagna il provvedimento all'esame;

    sempre nella citata relazione, si legge che «è intenzione del Collegio – cercando di muoversi in accordo con le decisioni che potranno essere assunte dall'altro ramo del Parlamento – pervenire alla definizione di una articolata proposta di intervento per la prossima legislatura, che risulti in linea con gli indirizzi contenuti negli ordini del giorno accolti in occasione dell'esame da parte dell'Assemblea del bilancio interno relativo all'esercizio 2021 e che tenga conto dell'assetto delle attività dei deputati e dei Gruppi risultante dalle riforme regolamentari. A tal fine, come espressamente previsto nella riformulazione dei suddetti ordini del giorno accolta dal Collegio dei Questori e dall'Ufficio di Presidenza, saranno destinate risorse aggiuntive rispetto a quelle attualmente stanziate» ;

    nelle scorse legislature gli organi competenti di Camera e Senato hanno provveduto a dettare alcune disposizioni relative al rapporto che intercorre tra i parlamentari e i loro collaboratori, le quali tuttavia non hanno colmato l'enorme vuoto regolamentare nei confronti della figura del collaboratore parlamentare;

    ad oggi, nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce di bilancio specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;

    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;

    in molti Paesi europei, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro (natura autonoma o subordinata), i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione, nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità, nonché le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

a valutare l'opportunità di definire, entro la fine di questa legislatura, auspicabilmente d'intesa con il Senato, una nuova disciplina del rapporto di lavoro tra i deputati e i collaboratori parlamentari, secondo i principi già individuati in sede di esame del bilancio interno 2021 e, dunque, sulla base di un assetto normativo che preveda che: a) il rapporto di lavoro intercorra direttamente tra deputato e collaboratore e sia caratterizzato da natura fiduciaria; b) siano assunti a carico del bilancio della Camera, che svolgerebbe anche le attività di sostituto d'imposta, gli oneri per la retribuzione nonché gli oneri connessi agli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi, in modo da assicurare ai collaboratori una retribuzione proporzionata alla rispettiva quantità e qualità del lavoro prestato; c) siano individuati uno o più schemi contrattuali standard, a tempo pieno o a tempo parziale, in base ai quali definire i rapporti tra le parti; d) siano previste risorse aggiuntive rispetto a quelle già oggi stanziate.
9/Doc. VIII, n. 10/20. (Testo modificato nel corso della seduta)D'Arrando.


   La Camera,

   premesso che:

    come evince dalla relazione del collegio dei questori che accompagna il documento all'esame, sul fronte dell'efficientamento energetico, sono stati compiuti importanti progressi che hanno consentito di ridurre i consumi e di rendere possibili misure di contenimento degli stessi coerenti con quelle adottate nell'ordinamento nazionale, anche in relazione alla crisi degli approvvigionamenti che si registra sul piano internazionale;

    sempre nella relazione citata rileva che gli obiettivi di sostenibilità ambientale sono stati perseguiti anche nell'ambito dell'attività contrattuale, come ad esempio i capitolati di gara per l'affidamento in appalto di alcuni servizi di rilevante dimensione – quali tra l'altro, la fornitura di carta e di toner nonché delle stampanti – sono stati definiti in applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM);

    tra gli obiettivi dichiarati nel documento all'esame, evince il supporto ai principali processi nei quali si realizza l'attività amministrativa in senso stretto, attraverso il paradigma dichiarato nell'obiettivo medesimo della trasformazione digitale (attraverso la ridefinizione di processi digitali), della collaborazione (attraverso la condivisione delle risorse) e della dematerializzazione (per ridurre il ricorso ai documenti cartacei);

    la dematerializzazione e digitalizzazione di documenti hanno fatto passi grandi passi avanti negli ultimi anni ma restano ancora zone di ombra e resistenze ad una loro completa realizzazione;

    la riduzione dei costi di riproduzione cartacea, mediante la dematerializzazione dei flussi cartacei e semplificazione dei procedimenti amministrativi determinerebbe peraltro un forte risparmio per il bilancio dell'istituzione;

    una reale rivoluzione digitale deve tuttavia partire da un cambiamento di consuetudini, di approcci e di metodi, tra l'altro il superamento di queste resistenze alla innovazione nei processi informativi e documentali ha una indubbia e positiva ricaduta sul rapporto cittadino-pubblica amministrazione;

    nella Camera dei deputati pur in presenza di una notevole spesa informatica, sono ancora numerose le attività non digitalizzate, inoltre si ricorre ancora troppo all'uso delle stampanti, con spreco di carta e toner;

    per incoraggiare comportamenti virtuosi, finalizzati a stampare il meno possibile, si potrebbe ipotizzare un sistema a punti, con un budget a disposizione per ogni deputato, come avviene con il centro di riproduzione copie della Camera,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

a valutare l'opportunità di proseguire negli interventi di attuazione del programma di efficientamento energetico e nel processo di trasformazione digitale in modo da coinvolgere i diversi aspetti dell'attività parlamentare e dell'Amministrazione, implementando il ricorso a soluzioni che determinino un risparmio energetico dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, anche prevedendo nuovi metodi finalizzati al risparmio di carta e toner, come ad esempio il sistema a punti adottato per le stampe del centro riproduzione copie della Camera.
9/Doc. VIII, n. 10/21. Ruggiero.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 15, comma 3, del Regolamento della Camera prevede che, per l'esplicazione delle loro funzioni, ai Gruppi parlamentari è assicurato annualmente un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza:

    il progetto di bilancio interno della Camera dei deputati (capitolo 1150) prevede per l'anno finanziario 2022 trasferimenti nell'ambito del contributo ai Gruppi parlamentari riferito alle previsioni di competenza e di cassa;

    il personale dei Gruppi parlamentari contribuisce, in maniera costante ed indispensabile, all'attività dei medesimi Gruppi, nell'ambito delle loro essenziali funzioni previste dalla Costituzione e dal Regolamento della Camera dei deputati;

    le difficili condizioni professionali In cui operano i suesposti lavoratori, riconducibili anche alla tipologia dei contratti di lavoro a termine – peraltro dopo reiterati rinnovi – richiede un intervento al fine di garantire la continuità della prestazione lavorativa dei dipendenti attualmente in servizio, evitando di dissipare le peculiari specificità professionali acquisite nell'ambito dell'attività parlamentare,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valorizzare la competenza e l'esperienza professionale del personale dipendente dei Gruppi parlamentari, in particolare prevedendo un intervento finalizzato a garantire la continuità lavorativa di tale personale, tenuto conto del curriculum vitae, della professionalità, dell'esperienza, dell'anzianità lavorativa in ambito parlamentare, nonché dei titoli acquisiti.
9/Doc. VIII, n. 10/22. D'Arrando.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea il bilancio di previsione della Camera per l'esercizio 2022, unitamente all'allegato bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, quale ultimo bilancio della Camera presentato all'Assemblea, prima della fine della legislatura;

    attualmente non è consentito allattare nel corso dei lavori parlamentari in Assemblea, a differenza di quanto invece avviene nell'Aula del Parlamento europeo e di alcuni Parlamenti nazionali ed esiste uno spazio attrezzato per l'allattamento a disposizione delle deputate esclusivamente fuori dall'Aula di Montecitorio, senza che tuttavia sia riconosciuta la possibilità di votare mediante procedura telematica ovvero senza che siano dedicate postazioni idonee all'interno dell'Aula;

    dalla relazione di sintesi rileva che gli organi di direzione politica e l'Amministrazione sono stati in grado di mettere in campo ogni misura utile per contenere e contrastare l'epidemia da COVID-19, da un lato, e per garantire la continuità dei lavori parlamentari, dall'altro, senza interrompere i lavori dell'Assemblea e per assicurarne lo svolgimento in condizioni di sicurezza, sono state assunte decisioni senza precedenti, come quella di ampliare gli spazi destinati alle sedute dell'Assemblea;

   tenuto conto che:

    l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) raccomanda l'allattamento al seno in maniera esclusiva fino al compimento del sesto mese di vita del bambino, aggiungendo inoltre, che la percentuale di neonati allattati al seno scende drasticamente tra il terzo e il sesto mese di vita;

    occorre garantire alle parlamentari madri il pieno esercizio del diritto di voto, in considerazione che la Camera dei deputati dovrebbe rappresentare un modello per tutti i datori di lavoro delle varie realtà lavorative presenti nel Paese investendo nelle politiche di welfare aziendali,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di introdurre misure idonee per consentire l'allattamento da parte delle deputate, anche contemplando idonee postazioni di voto ed eventualmente impiegando le tribune già predisposte per il voto proprio a seguito dell'emergenza pandemica.
9/Doc. VIII, n. 10/23. Sportiello, Carinelli, Gallo, Gribaudo, Giordano.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea il bilancio di previsione della Camera per l'esercizio 2022, unitamente all'allegato bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, quale ultimo bilancio della Camera presentato all'Assemblea, prima della fine della legislatura;

    attualmente non è consentito allattare nel corso dei lavori parlamentari in Assemblea, a differenza di quanto invece avviene nell'Aula del Parlamento europeo e di alcuni Parlamenti nazionali ed esiste uno spazio attrezzato per l'allattamento a disposizione delle deputate esclusivamente fuori dall'Aula di Montecitorio, senza che tuttavia sia riconosciuta la possibilità di votare mediante procedura telematica ovvero senza che siano dedicate postazioni idonee all'interno dell'Aula;

    dalla relazione di sintesi rileva che gli organi di direzione politica e l'Amministrazione sono stati in grado di mettere in campo ogni misura utile per contenere e contrastare l'epidemia da COVID-19, da un lato, e per garantire la continuità dei lavori parlamentari, dall'altro, senza interrompere i lavori dell'Assemblea e per assicurarne lo svolgimento in condizioni di sicurezza, sono state assunte decisioni senza precedenti, come quella di ampliare gli spazi destinati alle sedute dell'Assemblea;

   tenuto conto che:

    l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) raccomanda l'allattamento al seno in maniera esclusiva fino al compimento del sesto mese di vita del bambino, aggiungendo inoltre, che la percentuale di neonati allattati al seno scende drasticamente tra il terzo e il sesto mese di vita;

    occorre garantire alle parlamentari madri il pieno esercizio del diritto di voto, in considerazione che la Camera dei deputati dovrebbe rappresentare un modello per tutti i datori di lavoro delle varie realtà lavorative presenti nel Paese investendo nelle politiche di welfare aziendali,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a proseguire, anche tenendo conto dell'esperienza maturata in termini di «Aula diffusa» durante la pandemia, nell'attuazione di misure volte a facilitare l'accudimento dei neonati da parte dei deputati genitori durante l'esercizio delle funzioni connesse al mandato parlamentare investendo la Giunta per il Regolamento, ove si manifestasse la necessità di interventi rientranti nelle competenze di quest'ultima, per l'individuazione di soluzioni ulteriori.
9/Doc. VIII, n. 10/23. (Testo modificato nel corso della seduta)Sportiello, Carinelli, Gallo, Gribaudo, Giordano.


   La Camera,

   premesso che:

    con la legge europea sul clima, che costituisce uno degli assi portanti del Green Deal europeo, le istituzioni UE e gli Stati membri si sono impegnati ad adottare le misure necessarie a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, con un obiettivo intermedio di riduzione netta delle emissioni inquinanti del 55 per cento entro il 2030;

    l'impennata dei prezzi dell'energia elettrica al quale stiamo assistendo ormai da svariati mesi è legato soprattutto all'andamento del costo del gas su scala Internazionale;

    come noto, il nostro Paese è dipendente dalle importazioni di gas dall'estero per soddisfare il proprio fabbisogno energetico ed il gas in arrivo dalla Russia rappresenta un elemento centrale del sistema di approvvigionamento;

    tra i principali paesi europei il nostro. Infatti, è quello più esposto al rincaro di questa commodity dal momento che ha un mix energetico che privilegia tale fonte e che, per oltre la metà, viene utilizzata per la generazione elettrica;

    il conflitto in Ucraina ha, poi, ulteriormente acuito l'instabilità per il settore energetico e alterato in modo significativo le forniture di gas naturale del futuro prossimo;

    la domanda riferibile alle Pubbliche amministrazioni ammonta a 4,5 Twh, a cui si aggiungono 6 TWh di illuminazione pubblica. Un livello di fabbisogno che rappresenta circa il 3,5-4 per cento della richiesta elettrica nazionale;

    una fornitura di energia 100 per cento rinnovabile acquistata tramite PPA, ovvero contratti di lungo periodo, significherebbe non solo contenere gli aumenti delle bollette energetiche e salvaguardare i conti delle Istituzioni e delle amministrazioni pubbliche, ma altresì ridurre le spese per le importazioni, la dipendenza dai Paesi produttori di combustibili fossili e la concorrenza sul mercato di altri Paesi nonché, infine, contribuirebbe a fornire un esempio virtuoso nel raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione nazionali ed europei;

    gli ambiziosi target europei e nazionali in tema di energie rinnovabili, inoltre, possono essere raggiunti solo attraverso un deciso sostegno allo sviluppo della domanda di energia verde, in cui pertanto risulta cruciale il ruolo svolto dalla pubblica amministrazione tramite, ad esempio, il soddisfacimento dei propri volumi di domanda elettrica attuali e prospettici da energia prodotta fa fonti pulite;

    in questo quadro la Camera ha da tempo intrapreso un percorso di razionalizzazione delle spese che deve puntare anche al potenziamento dell'utilizzo delle fonti rinnovabili per l'approvvigionamento energetico,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

ad acquistare energia elettrica 100 per cento certificata rinnovabile attraverso accordi commerciali di lungo periodo, nell'ottica di accelerare il processo di transizione ecologica, di favorire il raggiungimento degli obiettivi al 2030 stabiliti a livello comunitario nonché di ridurre le emissioni di gas serra derivanti dallo svolgimento delle proprie attività.
9/Doc. VIII, n. 10/24. Davide Crippa.


   La Camera,

   premesso che:

    con la legge europea sul clima, che costituisce uno degli assi portanti del Green Deal europeo, le istituzioni UE e gli Stati membri si sono impegnati ad adottare le misure necessarie a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, con un obiettivo intermedio di riduzione netta delle emissioni inquinanti del 55 per cento entro il 2030;

    l'impennata dei prezzi dell'energia elettrica al quale stiamo assistendo ormai da svariati mesi è legato soprattutto all'andamento del costo del gas su scala Internazionale;

    come noto, il nostro Paese è dipendente dalle importazioni di gas dall'estero per soddisfare il proprio fabbisogno energetico ed il gas in arrivo dalla Russia rappresenta un elemento centrale del sistema di approvvigionamento;

    tra i principali paesi europei il nostro. Infatti, è quello più esposto al rincaro di questa commodity dal momento che ha un mix energetico che privilegia tale fonte e che, per oltre la metà, viene utilizzata per la generazione elettrica;

    il conflitto in Ucraina ha, poi, ulteriormente acuito l'instabilità per il settore energetico e alterato in modo significativo le forniture di gas naturale del futuro prossimo;

    la domanda riferibile alle Pubbliche amministrazioni ammonta a 4,5 Twh, a cui si aggiungono 6 TWh di illuminazione pubblica. Un livello di fabbisogno che rappresenta circa il 3,5-4 per cento della richiesta elettrica nazionale;

    una fornitura di energia 100 per cento rinnovabile acquistata tramite PPA, ovvero contratti di lungo periodo, significherebbe non solo contenere gli aumenti delle bollette energetiche e salvaguardare i conti delle Istituzioni e delle amministrazioni pubbliche, ma altresì ridurre le spese per le importazioni, la dipendenza dai Paesi produttori di combustibili fossili e la concorrenza sul mercato di altri Paesi nonché, infine, contribuirebbe a fornire un esempio virtuoso nel raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione nazionali ed europei;

    gli ambiziosi target europei e nazionali in tema di energie rinnovabili, inoltre, possono essere raggiunti solo attraverso un deciso sostegno allo sviluppo della domanda di energia verde, in cui pertanto risulta cruciale il ruolo svolto dalla pubblica amministrazione tramite, ad esempio, il soddisfacimento dei propri volumi di domanda elettrica attuali e prospettici da energia prodotta fa fonti pulite;

    in questo quadro la Camera ha da tempo intrapreso un percorso di razionalizzazione delle spese che deve puntare anche al potenziamento dell'utilizzo delle fonti rinnovabili per l'approvvigionamento energetico,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

ad acquistare energia elettrica 100 per cento certificata rinnovabile, anche valutando l'opportunità di accordi commerciali di lungo periodo, nell'ottica di accelerare il processo di transizione ecologica, di favorire il raggiungimento degli obiettivi al 2030 stabiliti a livello comunitario, nonché di ridurre le emissioni di gas serra derivanti dallo svolgimento delle proprie attività.
9/Doc. VIII, n. 10/24. (Testo modificato nel corso della seduta)Davide Crippa.


   La Camera,

   premesso che:

    ad oggi, gli organi competenti di Camera e Senato non hanno ancora provveduto a riconoscere lo status giuridico dei collaboratori parlamentari e a disciplinare il rapporto che intercorre tra i parlamentari e detti professionisti;

    nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;

    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica con trattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dallo stesso Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;

    per converso, in molti Paesi europei e nello stesso Parlamento europeo, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro, i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità e le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;

    questo nonostante gli uffici del Parlamento italiano nel tempo abbiano trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale che economico – per tutti si veda dossier, redatto dagli Uffici competenti della Camera dei deputati, Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo del 9 aprile 2013 aggiornato al 1° luglio 2020 – facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;

    e a tal riguardo, in occasione della Discussione congiunta dei documenti: Conto consuntivo della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2020 (Doc. VIII, n. 7); Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziano 2021 (Doc. VIII, n. 8), svoltasi il 13 luglio 2021, seduta n. 539, si è pronunciato l'Onorevole Questore Fontana, poi ripreso negli interventi dei colleghi Onorevoli Questori, affermando: «il Collegio dei questori non può che constatare come le risorse finanziarie destinate dal bilancio della Camera alla remunerazione dei collaboratori dei deputati, nell'ambito del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato, siano le più ridotte in assoluto nel confronto con i Parlamenti dei principali Paesi europei e con il Parlamento europeo stesso. Il Collegio ha operato per la definizione di una prima ipotesi, sempre fondata sulle indicazioni contenute nei citati ordini del giorno. In coerenza con queste ultime, l'ipotesi prevede l'instaurazione di rapporti di collaborazione su base fiduciaria direttamente tra deputati e collaboratori, rimettendo alla Camera dei deputati il compito di erogare le retribuzioni definite sulla base di contratti tipo e di assolvere ai compiti propri del sostituto d'imposta»;

    il tema non è nuovo alle discussioni dell'Aula di Montecitorio, specialmente in sede di approvazione del bilancio interno, lo stesso Presidente della Camera Roberto Fico, nella seduta n. 220, aveva affermato: «visto che sono intervenuto più volte anche in Ufficio di Presidenza sulla questione dei collaboratori parlamentari, che ritengo collaboratori fondamentali, importanti e di alto livello e di alta professionalità. Anche su questo punto ho preso assolutamente l'impegno – e lo ridico qui, come l'ho detto in Ufficio di Presidenza – di risolvere tutti i problemi che non si sono riusciti a risolvere in questi anni sui collaboratori parlamentari.». Era il 2019. L'urgenza, mai affrontata, è stata ribadita lo scorso anno, durante la seduta n. 550, dall'Onorevole Questore Cirielli che ha dichiarato essere un «tema che la Camera, senza infingimenti e senza demagogie, dovrà affrontare» e dall'Onorevole Questore D'Uva: «E, assolutamente, nostra intenzione chiudere questa vicenda dei collaboratori, che ci tiriamo dietro già da diversi bilanci – possiamo dirlo –, perché non è la prima volta che discutiamo su questo tema. Quindi, per noi, è molto importante chiuderlo quanto prima, ma, ovviamente, si farà entro la fine della legislatura. Questo è certo.»;

    si rileva, infatti, che negli ultimi anni, in occasione dei lavori per l'approvazione del bilancio interno della Camera dei deputati, sono stati approvati numerosi ordini del giorno in argomento, ai quali tuttavia non è stata data attuazione;

    nel 2021, gli ordini del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 8/4 Siragusa, n. 9/Doc. VIII, n. 8/10 Iovino, n. 9/Doc. VIII, n. 8/18 Magi, n. 9/Doc. VIII, n. 8/23 Rizzetto, n. 9/Doc. VIII, n. 8/26 Colletti, n. 9/Doc. VIII, n. 8/32 Pastorino e n. 9/Doc. VIII, n. 8/34 Ungaro, aventi ad oggetto il tema dei collaboratori sono stati accolti nella seduta n. 550 con la seguente riformulazione proposta dall'Onorevole Questore D'Uva: «a valutare l'opportunità di proseguire nelle attività, attualmente in corso, volte a disciplinare il rapporto di lavoro fra deputato e collaboratore, prevedendo risorse aggiuntive rispetto a quelle oggi già stanziate, sulla base di un assetto normativo che preveda che: a) il rapporto di lavoro intercorra direttamente tra deputato e collaboratore e sia caratterizzato da natura fiduciaria; b) siano assunti a carico del bilancio della Camera, che svolgerebbe anche le attività di sostituto d'imposta, gli oneri per la retribuzione nonché gli oneri connessi agli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi, in modo da assicurare ai collaboratori una retribuzione proporzionata alla rispettiva quantità e qualità del lavoro prestato; c) siano individuati uno o più schemi contrattuali standard, a tempo pieno o a tempo parziale, in base ai quali definire i rapporti tra le parti»;

    in ultimo, ma di fondamentale importanza, vi è l'aspetto derivante dall'entrata in vigore, a decorrere dalla XIX legislatura, della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, infatti, come dichiarato dall'Onorevole Questore Cirielli, nella seduta n. 550, «sarà nella nuova legislatura una priorità garantire la dignità al lavoro svolto dai deputati. (...) occorre che il singolo deputato possa contare sull'assistenza necessaria per svolgere le proprie funzioni. Quest'ultimo aspetto richiama l'esigenza di rivedere la disciplina del rapporto di lavoro tra i deputati e, appunto, i collaboratori». La riforma richiede, dunque, un ripensamento generale dell'articolazione degli staff di supporto al singolo deputato al fine di rafforzarne e garantirne l'effettivo e pieno esercizio di tutte le prerogative parlamentari, concetto quest'ultimo sottolineato trasversalmente dai deputati nel corso della discussione del Doc. VIII, n. 8;

    ma la riforma inciderà anche in maniera rilevante sull'andamento della spesa totale e della spesa di funzionamento nel 2023 e nel 2024. I relativi effetti — come riportato nella Nota di variazione al progetto di Bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2022 – «possono essere quantificati, assumendo come riferimento la data di scadenza naturale della legislatura in corso e calcolando pertanto, fino al 22 marzo 2023, la spesa relativa a 630 deputati, in minori esigenze di finanziamento, rispetto al saldo del bilancio, pari a 39,6 milioni di euro per il 2023 e a 51,1 milioni di euro per il 2024». Sul punto si era espresso, nella seduta n. 539, l'Onorevole Questore Fontana che, riferendosi alla regolamentazione del rapporto fra parlamentare e collaboratore e all'ipotesi di rimettere alla Camera dei deputati il compito di erogare le retribuzioni e di assolvere ai compiti propri del sostituto d'imposta, ha dichiarato: «Circa i maggiori oneri derivanti dall'attuazione della disciplina allo studio, occorre considerare che nel 2023 il bilancio triennale oggi all'esame dell'Assemblea prevede l'iscrizione nel fondo di riserva di parte corrente di una quota di risorse, corrispondente alla differenza tra i risparmi derivanti dalla riduzione del numero dei deputati e i maggiori oneri che nell'anno medesimo si determinano per l'avvicendamento delle legislature. Si tratta di uno spazio finanziario che potrebbe essere in parte impiegato anche a fronte di nuove esigenze di spesa che emergessero nella materia dei collaboratori dei deputati»; nella Relazione del Collegio dei Questori al Bilancio in esame si afferma che «per quanto concerne la disciplina dei collaboratori, è intenzione del Collegio – cercando di muoversi in accordo con le decisioni che potranno essere assunte dall'altro ramo del Parlamento – pervenire alla definizione di una articolata proposta di intervento per la prossima legislatura, che risulti in linea con gli indirizzi contenuti negli ordini del giorno accolti in occasione dell'esame da parte dell'Assemblea del bilancio interno relativo all'esercizio 2021 e che tenga conto dell'assetto delle attività dei deputati e dei Gruppi risultante dalle riforme regolamentari. A tal fine, come espressamente previsto nella riformulazione dei suddetti ordini del giorno accolta dal Collegio dei Questori e dall'ufficio di Presidenza, saranno destinate risorse aggiuntive rispetto a quelle attualmente stanziate»;

    purtroppo la legislatura volge al termine e nessuna proposta concreta è stata ancora portata in Ufficio di presidenza né condivisa con l'Associazione rappresentativa dei collaboratori parlamentari;

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a disciplinare entro la fine di settembre p.v., in maniera completa e organica, avvalendosi del contributo dell'Associazione maggiormente rappresentativa dei collaboratori parlamentari e prendendo come modello le soluzioni individuate dai principali Paesi europei e dal Parlamento europeo, il rapporto fra deputato e collaboratore, attraverso il pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori e l'assolvimento dei relativi oneri previdenziali e fiscali da parte dell'amministrazione della Camera, creando una voce di bilancio vincolata e riservata esclusivamente a quei parlamentari che intendono avvalersi di collaboratori, prevedendo una capienza idonea affinché la retribuzione del collaboratore corrisponda ad un equo compenso in conformità all'articolo 36 della Costituzione e, salvo diversa disposizione normativa più favorevole, non sia inferiore ai nummi tabellari dei contratti collettivi nazionali di lavoro più affini rispetto alla natura dell'attività svolta, tenendo conto anche delle disponibilità di bilancio maturate a seguito dei risparmi conseguiti negli ultimi esercizi e di quelle derivanti dalla ormai prossima riduzione del numero dei parlamentari.
9/Doc. VIII, n. 10/25. Migliore, Ungaro.


   La Camera,

   premesso che:

    ad oggi, gli organi competenti di Camera e Senato non hanno ancora provveduto a riconoscere lo status giuridico dei collaboratori parlamentari e a disciplinare il rapporto che intercorre tra i parlamentari e detti professionisti;

    nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;

    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica con trattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dallo stesso Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;

    per converso, in molti Paesi europei e nello stesso Parlamento europeo, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro, i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità e le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;

    questo nonostante gli uffici del Parlamento italiano nel tempo abbiano trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale che economico – per tutti si veda dossier, redatto dagli Uffici competenti della Camera dei deputati, Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo del 9 aprile 2013 aggiornato al 1° luglio 2020 – facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;

    e a tal riguardo, in occasione della Discussione congiunta dei documenti: Conto consuntivo della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2020 (Doc. VIII, n. 7); Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziano 2021 (Doc. VIII, n. 8), svoltasi il 13 luglio 2021, seduta n. 539, si è pronunciato l'Onorevole Questore Fontana, poi ripreso negli interventi dei colleghi Onorevoli Questori, affermando: «il Collegio dei questori non può che constatare come le risorse finanziarie destinate dal bilancio della Camera alla remunerazione dei collaboratori dei deputati, nell'ambito del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato, siano le più ridotte in assoluto nel confronto con i Parlamenti dei principali Paesi europei e con il Parlamento europeo stesso. Il Collegio ha operato per la definizione di una prima ipotesi, sempre fondata sulle indicazioni contenute nei citati ordini del giorno. In coerenza con queste ultime, l'ipotesi prevede l'instaurazione di rapporti di collaborazione su base fiduciaria direttamente tra deputati e collaboratori, rimettendo alla Camera dei deputati il compito di erogare le retribuzioni definite sulla base di contratti tipo e di assolvere ai compiti propri del sostituto d'imposta»;

    il tema non è nuovo alle discussioni dell'Aula di Montecitorio, specialmente in sede di approvazione del bilancio interno, lo stesso Presidente della Camera Roberto Fico, nella seduta n. 220, aveva affermato: «visto che sono intervenuto più volte anche in Ufficio di Presidenza sulla questione dei collaboratori parlamentari, che ritengo collaboratori fondamentali, importanti e di alto livello e di alta professionalità. Anche su questo punto ho preso assolutamente l'impegno – e lo ridico qui, come l'ho detto in Ufficio di Presidenza – di risolvere tutti i problemi che non si sono riusciti a risolvere in questi anni sui collaboratori parlamentari.». Era il 2019. L'urgenza, mai affrontata, è stata ribadita lo scorso anno, durante la seduta n. 550, dall'Onorevole Questore Cirielli che ha dichiarato essere un «tema che la Camera, senza infingimenti e senza demagogie, dovrà affrontare» e dall'Onorevole Questore D'Uva: «E, assolutamente, nostra intenzione chiudere questa vicenda dei collaboratori, che ci tiriamo dietro già da diversi bilanci – possiamo dirlo –, perché non è la prima volta che discutiamo su questo tema. Quindi, per noi, è molto importante chiuderlo quanto prima, ma, ovviamente, si farà entro la fine della legislatura. Questo è certo.»;

    si rileva, infatti, che negli ultimi anni, in occasione dei lavori per l'approvazione del bilancio interno della Camera dei deputati, sono stati approvati numerosi ordini del giorno in argomento, ai quali tuttavia non è stata data attuazione;

    nel 2021, gli ordini del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 8/4 Siragusa, n. 9/Doc. VIII, n. 8/10 Iovino, n. 9/Doc. VIII, n. 8/18 Magi, n. 9/Doc. VIII, n. 8/23 Rizzetto, n. 9/Doc. VIII, n. 8/26 Colletti, n. 9/Doc. VIII, n. 8/32 Pastorino e n. 9/Doc. VIII, n. 8/34 Ungaro, aventi ad oggetto il tema dei collaboratori sono stati accolti nella seduta n. 550 con la seguente riformulazione proposta dall'Onorevole Questore D'Uva: «a valutare l'opportunità di proseguire nelle attività, attualmente in corso, volte a disciplinare il rapporto di lavoro fra deputato e collaboratore, prevedendo risorse aggiuntive rispetto a quelle oggi già stanziate, sulla base di un assetto normativo che preveda che: a) il rapporto di lavoro intercorra direttamente tra deputato e collaboratore e sia caratterizzato da natura fiduciaria; b) siano assunti a carico del bilancio della Camera, che svolgerebbe anche le attività di sostituto d'imposta, gli oneri per la retribuzione nonché gli oneri connessi agli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi, in modo da assicurare ai collaboratori una retribuzione proporzionata alla rispettiva quantità e qualità del lavoro prestato; c) siano individuati uno o più schemi contrattuali standard, a tempo pieno o a tempo parziale, in base ai quali definire i rapporti tra le parti»;

    in ultimo, ma di fondamentale importanza, vi è l'aspetto derivante dall'entrata in vigore, a decorrere dalla XIX legislatura, della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, infatti, come dichiarato dall'Onorevole Questore Cirielli, nella seduta n. 550, «sarà nella nuova legislatura una priorità garantire la dignità al lavoro svolto dai deputati. (...) occorre che il singolo deputato possa contare sull'assistenza necessaria per svolgere le proprie funzioni. Quest'ultimo aspetto richiama l'esigenza di rivedere la disciplina del rapporto di lavoro tra i deputati e, appunto, i collaboratori». La riforma richiede, dunque, un ripensamento generale dell'articolazione degli staff di supporto al singolo deputato al fine di rafforzarne e garantirne l'effettivo e pieno esercizio di tutte le prerogative parlamentari, concetto quest'ultimo sottolineato trasversalmente dai deputati nel corso della discussione del Doc. VIII, n. 8;

    ma la riforma inciderà anche in maniera rilevante sull'andamento della spesa totale e della spesa di funzionamento nel 2023 e nel 2024. I relativi effetti — come riportato nella Nota di variazione al progetto di Bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2022 – «possono essere quantificati, assumendo come riferimento la data di scadenza naturale della legislatura in corso e calcolando pertanto, fino al 22 marzo 2023, la spesa relativa a 630 deputati, in minori esigenze di finanziamento, rispetto al saldo del bilancio, pari a 39,6 milioni di euro per il 2023 e a 51,1 milioni di euro per il 2024». Sul punto si era espresso, nella seduta n. 539, l'Onorevole Questore Fontana che, riferendosi alla regolamentazione del rapporto fra parlamentare e collaboratore e all'ipotesi di rimettere alla Camera dei deputati il compito di erogare le retribuzioni e di assolvere ai compiti propri del sostituto d'imposta, ha dichiarato: «Circa i maggiori oneri derivanti dall'attuazione della disciplina allo studio, occorre considerare che nel 2023 il bilancio triennale oggi all'esame dell'Assemblea prevede l'iscrizione nel fondo di riserva di parte corrente di una quota di risorse, corrispondente alla differenza tra i risparmi derivanti dalla riduzione del numero dei deputati e i maggiori oneri che nell'anno medesimo si determinano per l'avvicendamento delle legislature. Si tratta di uno spazio finanziario che potrebbe essere in parte impiegato anche a fronte di nuove esigenze di spesa che emergessero nella materia dei collaboratori dei deputati»; nella Relazione del Collegio dei Questori al Bilancio in esame si afferma che «per quanto concerne la disciplina dei collaboratori, è intenzione del Collegio – cercando di muoversi in accordo con le decisioni che potranno essere assunte dall'altro ramo del Parlamento – pervenire alla definizione di una articolata proposta di intervento per la prossima legislatura, che risulti in linea con gli indirizzi contenuti negli ordini del giorno accolti in occasione dell'esame da parte dell'Assemblea del bilancio interno relativo all'esercizio 2021 e che tenga conto dell'assetto delle attività dei deputati e dei Gruppi risultante dalle riforme regolamentari. A tal fine, come espressamente previsto nella riformulazione dei suddetti ordini del giorno accolta dal Collegio dei Questori e dall'ufficio di Presidenza, saranno destinate risorse aggiuntive rispetto a quelle attualmente stanziate»;

    purtroppo la legislatura volge al termine e nessuna proposta concreta è stata ancora portata in Ufficio di presidenza né condivisa con l'Associazione rappresentativa dei collaboratori parlamentari;

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di definire, entro la fine di questa legislatura, auspicabilmente d'intesa con il Senato, una nuova disciplina del rapporto di lavoro tra i deputati e i collaboratori parlamentari, secondo i principi già individuati in sede di esame del bilancio interno 2021 e, dunque, sulla base di un assetto normativo che preveda che: a) il rapporto di lavoro intercorra direttamente tra deputato e collaboratore e sia caratterizzato da natura fiduciaria; b) siano assunti a carico del bilancio della Camera, che svolgerebbe anche le attività di sostituto d'imposta, gli oneri per la retribuzione nonché gli oneri connessi agli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi, in modo da assicurare ai collaboratori una retribuzione proporzionata alla rispettiva quantità e qualità del lavoro prestato; c) siano individuati uno o più schemi contrattuali standard, a tempo pieno o a tempo parziale, in base ai quali definire i rapporti tra le parti; d) siano previste risorse aggiuntive rispetto a quelle già oggi stanziate.
9/Doc. VIII, n. 10/25. (Testo modificato nel corso della seduta)Migliore, Ungaro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 dell'Accordo tra il Comitato per gli affari del personale e Organizzazioni sindacali della Camera dei deputati, sottoscritto il 1° e il 5 aprile 2022, approvato dall'ufficio di Presidenza con deliberazione n. 160 del 5 aprile 2022, resa esecutiva con Decreto presidenziale 5 aprile 2022, n. 1591, prevede al comma 1, che le parti si impegnano a definire, entro il 31 dicembre 2022, la disciplina per l'introduzione a regime nell'ordinamento della Camera dei deputati dell'istituto della prestazione lavorativa a distanza e, al comma 2, l'introduzione con circolare del Segretario generale di una disciplina transitoria, da applicare dal 1° maggio 2022 fino alla data di entrata in vigore della disciplina a regime, tenendo conto dell'esperienza maturata durante la fase dell'emergenza sanitaria e sulla base di principi e criteri direttivi specificamente indicati dal medesimo comma 2;

    la disciplina transitoria di cui al citato comma 2 è stata introdotta con circolare del Segretario generale del 2 maggio 2022, che ha dettato le disposizioni attuative dell'impegno contrattuale sopra richiamato ed ha, altresì, previsto la facoltà per il Segretario generale di definire, dopo un primo periodo di sperimentazione eventuali integrazioni o modificazioni della relativa disciplina;

    dal combinato disposto degli impegni contrattuali e della disciplina transitoria attualmente in vigore risulta con evidenza come quest'ultima si configuri considerata la novità dell'istituto e le sue potenziali ricadute in termini di riconfigurazione dei processi di lavoro e dello stesso assetto organizzativo dell'Amministrazione, come un importante momento di verifica sperimentale dell'impatto del lavoro da remoto nell'ordinamento della Camera dai cui esiti andranno ricavati tutti gli elementi utili per una ottimale definizione della disciplina a regime;

   ritenuto che:

    tenendo conto delle peculiarità che connotano il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'istituzione parlamentare, la disciplina a regime dovrebbe efficacemente valorizzare le grandi potenzialità del lavoro a distanza in termini di promozione della flessibilità della prestazione lavorativa valorizzazione de la cultura del risultato, attenzione alle esigenze di conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita e cura familiare, anche nell'ottica di una pena affermazione del principio di parità di genere, impulso alla transizione digita e della struttura organizzativa e dei processi di lavoro della Camera, razionalizzazione dell'uso degli spazi e delle risorse parlamentari con conseguenti risparmi per il bilancio della Camera e in via più generale promozione di modelli comportamentali e di lavoro a ridotto impatto ambientale e climatico in quanto capaci di alleggerire le esigenze di mobilità per t dipendenti della Camera e di contribuire alte iniziative di risparmio energetico sempre più necessarie, soprattutto in vista del prossimo autunno/inverno, nell'attuale contesto di grave crisi energetica globale:

    una piena applicazione della disciplina transitoria ed una sua possibile rimodulazione finalizzata a garantire le condizioni per una attenta esplorazione degli aspetti applicativi, dei benefici e degli eventuali profili problematici de lavoro a distanza nel contesto lavorativo della Camera dovrebbero essere accompagnate da una sistematica raccolta ed elaborazione di dati relativi a la fase applicativa attualmente in corso, sulla cui base avviare il confronto contrattuale in vista dell'approvazione di una disciplina a regime che, tenendo conto delle risultanze della fase transitoria e delle tendenze più evolute che si registrano in materia nell'ordinamento esterno e nelle esperienze di altri parlamenti, sappia valorizzare le potenzialità e i benefici del lavoro da remoto e minimizzarne gli eventuali impatti negativi,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Deputati Questori:

   a valutare l'opportunità che prima dell'avvio del confronto contrattuale di cui all'articolo 5, comma 1, del citato Accordo, sia assicurata alte parti della contrattazione la conoscenza delle prime risultanze applicative della disciplina transitoria sulla prestazione lavorativa a distanza, e in particolare:

    dei dati relativi ai tassi di utilizzazione dell'istituto, articolati per singola struttura amministrativa e per categoria di personale in relazione agli organici di ciascuna struttura e ai contingenti massimi previsti dalla circolare del Segretario generale del 2 maggio 2022;

    dei feedback forniti dai responsabili delle strutture e dai dipendenti interessati;

    degli impatti sulla produttività, sul grado di interazione tra il personale in presenza e il personale a distanza e sulla complessiva funzionalità dell'Amministrazione;

    delle innovazioni e dotazioni tecnologiche introdotte o programmate in relazione all'applicazione alla Camera del lavoro a distanza.
9/Doc. VIII, n. 10/26. Magi, Cancelleri.


   La Camera,

   premesso che:

    ad oggi, gli organi competenti di Camera c Senato non hanno ancora provveduto a riconoscere lo status giuridico dei collaboratori parlamentari e a disciplinare il rapporto che intercorre tra i parlamentari e detti professionisti;

    nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contribuii fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;

    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dallo stesso Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;

    per converso, in molti Paesi europei e nello stesso Parlamento europeo, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro, i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti c incompatibilità e le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;

    questo nonostante gli uffici del Parlamento italiano nel tempo abbiano trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale che economico per tutti si veda dossier, redatto dagli Uffici competenti della Camera dei deputati, Trattamento economico dei depurati in Italia, branda, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo del 9 aprile 2113 aggiornato al 1° luglio 2020 – facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;

    e a tal riguardo, in occasione della Discussione congiunta dei documenti: Conto consuntivo della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2020 (Doc. VIII. n. 7); Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2021 (Doc. VIII, n. 8), svoltasi d 13 luglio 2021, seduta n. 539, si è pronunciato l'Onorevole Questore Fontana, poi ripreso negli interventi dei colleghi Onorevoli Questori, affermando: «il Collegio dei questori non può che constatare come le risorse finanziarie destinate dal bilancio della Camera alla remunerazione dei collaboratori dei deputati, nell'ambito del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato, stano le più ridotte in assoluto nel confronto con i Parlamenti dei principali Paesi europei e con il Parlamento europeo stesso. Il Collegio ha operato per la definizione di una prima ipotesi, ma la riforma inciderà anche in maniera rilevante sull'andamento della spesa totale e della spesa di funzionamento nel 2023 e nel 2024. I relativi effetti come riportato nella l'ora di variazione al progetto di Bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziano 2022 — “possono essere quantificati, assumendo come riferimento la data di scadenza naturale della legislatura in corso e calcolando pertanto, fino al 22 marzo 2023, la spesa relativa a 630 deputati, in minori esigenze di finanziamento, rispetto al saldo del bilancio, pan a 39,6 milioni di euro per il 2023 e a 51,1 milioni di euro per il 2024”. Sul punto si era espresso, nella seduta n. 539, l'Onorevole Questore Fontana che, riferendosi alla regolamentazione del rapporto fra parlamentare e collaboratore e all'ipotesi di rimettere alla Camera dei deputati il compito di erogare le retribuzioni e di assolvere ai compiti propri del sostituto d'imposta, ha dichiarato: “Circa i maggiori oneri derivanti dall'attuazione della disciplina allo studio, occorre considerare che nel 2023 il bilancio triennale oggi all'esame dell'Assemblea prevede l'iscrizione nel fondo di riserva di parte corrente di una quota di risorse, corrispondente alla differenza tra i risparmi derivami dalla riduzione del numero dei deputati e i maggiori oneri che nell'anno medesimo si determinano per l'avvicendamento delle legislature. Si tratta di uno spazio finanziario che potrebbe essere in parte impiegato anche a fronte di nuove esigenze di spesa che emergessero nella materia dei collaboratori dei deputati”»;

    nella Relazione del Collegio dei Questori al Bilancio in esame si afferma che «per quanto concerne la disciplina del collaboratori, e intenzione del Collegio – cercando di muoversi in accordo con le decisioni che potranno essere assunte dall'altro ramo del Parlamento – pervenire alla definizione di una articolata proposta di intervento per la prossima legislatura, che risulti in linea con gli indirizzi contenuti negli ordini del giorno accolti m occasione dell'esame da parte dell'Assemblea del bilancio interno relativo all'esercizio 2021 e che tenga conto dell'assetto delle attività. dei depurati e dei Gruppi risultante dalle riforme regolamentali. A tal fine, come espressamente previsto mila riformulazione dei suddetti ordini del giorno accolta dal Collegio dei Questori e dall'ufficio di Presidenza, saranno destinate risorse aggiuntive rispetto a quelle attualmente stanziate»;

    purtroppo la legislatura volge al termine e nessuna proposta concreta è stata ancora portata in Ufficio di presidenza né condivisa con l'Associazione rappresentativa dei collaboratori parlamentari,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

    a disciplinare entro il mese di settembre in maniera completa e organica, avvalendosi del contributo dell'associazione maggiormente rappresentativa dei collaboratori parlamentari e prendendo come modello le soluzioni individuate dai principali Paesi europei e dal Parlamento europeo, il rapporto fra deputato e collaboratore, attraverso il pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori e l'assolvimento dei relativi oneri previdenziali e fiscali da parte dell'amministrazione della Camera, creando una voce di bilancio vincolata e riservata esclusivamente a quei parlamentari che intendono avvalersi di collaboratori, prevedendo una capienza idonea affinché la retribuzione del collaboratore corrisponda ad un equo compenso in conformità all'articolo 36 della Costituzione e, salvo diversa disposizione normativa più favorevole, non sta inferiore ai minimi tabellari dei contratti collettivi nazionali di lavoro più affini rispetto alla natura dell'attività svolta, tenendo conto anche delle disponibilità di bilancio maturate a seguito dei risparmi conseguiti negli ultimi esercizi e di quelle derivanti dalla ormai prossima riduzione del numero dei parlamentari.
9/Doc. VIII, n. 10/27. Magi.


   La Camera,

   premesso che:

    ad oggi, gli organi competenti di Camera c Senato non hanno ancora provveduto a riconoscere lo status giuridico dei collaboratori parlamentari e a disciplinare il rapporto che intercorre tra i parlamentari e detti professionisti;

    nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contribuii fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;

    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dallo stesso Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;

    per converso, in molti Paesi europei e nello stesso Parlamento europeo, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro, i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti c incompatibilità e le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;

    questo nonostante gli uffici del Parlamento italiano nel tempo abbiano trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale che economico per tutti si veda dossier, redatto dagli Uffici competenti della Camera dei deputati, Trattamento economico dei depurati in Italia, branda, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo del 9 aprile 2113 aggiornato al 1° luglio 2020 – facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;

    e a tal riguardo, in occasione della Discussione congiunta dei documenti: Conto consuntivo della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2020 (Doc. VIII. n. 7); Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2021 (Doc. VIII, n. 8), svoltasi d 13 luglio 2021, seduta n. 539, si è pronunciato l'Onorevole Questore Fontana, poi ripreso negli interventi dei colleghi Onorevoli Questori, affermando: «il Collegio dei questori non può che constatare come le risorse finanziarie destinate dal bilancio della Camera alla remunerazione dei collaboratori dei deputati, nell'ambito del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato, stano le più ridotte in assoluto nel confronto con i Parlamenti dei principali Paesi europei e con il Parlamento europeo stesso. Il Collegio ha operato per la definizione di una prima ipotesi, ma la riforma inciderà anche in maniera rilevante sull'andamento della spesa totale e della spesa di funzionamento nel 2023 e nel 2024. I relativi effetti come riportato nella l'ora di variazione al progetto di Bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziano 2022 — “possono essere quantificati, assumendo come riferimento la data di scadenza naturale della legislatura in corso e calcolando pertanto, fino al 22 marzo 2023, la spesa relativa a 630 deputati, in minori esigenze di finanziamento, rispetto al saldo del bilancio, pan a 39,6 milioni di euro per il 2023 e a 51,1 milioni di euro per il 2024”. Sul punto si era espresso, nella seduta n. 539, l'Onorevole Questore Fontana che, riferendosi alla regolamentazione del rapporto fra parlamentare e collaboratore e all'ipotesi di rimettere alla Camera dei deputati il compito di erogare le retribuzioni e di assolvere ai compiti propri del sostituto d'imposta, ha dichiarato: “Circa i maggiori oneri derivanti dall'attuazione della disciplina allo studio, occorre considerare che nel 2023 il bilancio triennale oggi all'esame dell'Assemblea prevede l'iscrizione nel fondo di riserva di parte corrente di una quota di risorse, corrispondente alla differenza tra i risparmi derivami dalla riduzione del numero dei deputati e i maggiori oneri che nell'anno medesimo si determinano per l'avvicendamento delle legislature. Si tratta di uno spazio finanziario che potrebbe essere in parte impiegato anche a fronte di nuove esigenze di spesa che emergessero nella materia dei collaboratori dei deputati”»;

    nella Relazione del Collegio dei Questori al Bilancio in esame si afferma che «per quanto concerne la disciplina del collaboratori, e intenzione del Collegio – cercando di muoversi in accordo con le decisioni che potranno essere assunte dall'altro ramo del Parlamento – pervenire alla definizione di una articolata proposta di intervento per la prossima legislatura, che risulti in linea con gli indirizzi contenuti negli ordini del giorno accolti m occasione dell'esame da parte dell'Assemblea del bilancio interno relativo all'esercizio 2021 e che tenga conto dell'assetto delle attività. dei depurati e dei Gruppi risultante dalle riforme regolamentali. A tal fine, come espressamente previsto mila riformulazione dei suddetti ordini del giorno accolta dal Collegio dei Questori e dall'ufficio di Presidenza, saranno destinate risorse aggiuntive rispetto a quelle attualmente stanziate»;

    purtroppo la legislatura volge al termine e nessuna proposta concreta è stata ancora portata in Ufficio di presidenza né condivisa con l'Associazione rappresentativa dei collaboratori parlamentari,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di definire, entro la fine di questa legislatura, auspicabilmente d'intesa con il Senato, una nuova disciplina del rapporto di lavoro tra i deputati e i collaboratori parlamentari, secondo i principi già individuati in sede di esame del bilancio interno 2021 e, dunque, sulla base di un assetto normativo che preveda che: a) il rapporto di lavoro intercorra direttamente tra deputato e collaboratore e sia caratterizzato da natura fiduciaria; b) siano assunti a carico del bilancio della Camera, che svolgerebbe anche le attività di sostituto d'imposta, gli oneri per la retribuzione nonché gli oneri connessi agli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi, in modo da assicurare ai collaboratori una retribuzione proporzionata alla rispettiva quantità e qualità del lavoro prestato; c) siano individuati uno o più schemi contrattuali standard, a tempo pieno o a tempo parziale, in base ai quali definire i rapporti tra le parti; d) siano previste risorse aggiuntive rispetto a quelle già oggi stanziate.
9/Doc. VIII, n. 10/27. (Testo modificato nel corso della seduta)Magi.


   La Camera,

   premesso che:

    il capitolo 1150 Categoria V – Trasferimenti previsto dal progetto di bilancio della Camera dei deputali per l'anno finanziario 2022, (Doc. VIII, n. 10) prevede, nell'ambito de) contributo ai Gruppi parlamentari riferito alle previsioni sia di competenza, che di cassa, 30.870.000,00 euro;

    il personale dei Gruppi parlamentari, contribuisce in maniera costante ed indispensabile, all'attività interna delle diverse funzioni svolte dai deputati di appartenenza a ciascun Gruppo, in relazione al ruolo e alle prerogative da essi svolte; le difficili condizioni professionali in cui operano i suesposti lavoratori, da numerosi anni, riconducibili alla tipologia dei contratti di lavoro a termine, peraltro dopo reiterati rinnovi, in particolare quelli di cui alla seconda delibera dell'ufficio di Presidenza n. 299/01, richiede un intervento risolutivo al fine di regolarizzare in maniera stabile e duratura, i dipendenti dei Gruppi parlamentari in oggetto,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

    a valutare l'opportunità di prevedere all'inizio della prossima legislatura, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio interno, un intervento finalizzato ad assumere a tempo indeterminato il personale dei Gruppi parlamentari facenti parte della seconda delibera, ai sensi della deliberazione dell'ufficio di Presidenza n. 227/2012, come successivamente modificala nell'arco della XVII legislatura, che sia effettivamente assunto alla data del presente documento, previa selezione per titoli e curriculum vitae, in coerenza peraltro con quanto disposto dal D.S.G. 3 maggio 2016, n. 77, in materia di procedure di revisione di contralto di lavoro subordinato a tempo determinato, presso il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.
9/Doc. VIII, n. 10/28. Vallascas.


   La Camera,

   premesso che:

    il personale dei Gruppi parlamentari garantisce ai deputati il sostegno per l'esercizio del lavoro parlamentare, assicurando nel contempo competenze di supporto e l'indispensabile raccordo con gli Uffici della Camera dei deputati e le sue articolazioni;

    la riduzione del numero dei deputati porterà necessariamente ad un aumento delle attività del personale dei gruppi,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

    a valorizzare la competenza e l'esperienza professionale del personale dipendente dei Gruppi parlamentari, tenuto conto del curriculum vitae, dell'anzianità, nonché dei titoli acquisiti;

    a prevedere per il personale di cui all'articolo 4 della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 227/2012 all'inizio della prossima legislatura, un intervento finalizzato a garantire la continuità lavorativa, con la conseguente continuità retributiva e contributiva del personale;

    a rimodulare, per il personale di cui all'articolo 5 della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 227/2012, il rapporto numerico deputati/dipendenti al fine di garantire almeno la stessa capacità occupazionale di cui alla corrente legislatura.
9/Doc. VIII, n. 10/29. De Maria, Rizzo Nervo.


   La Camera,

   premesso che:

    il personale dei Gruppi parlamentari garantisce ai deputati il sostegno per l'esercizio del lavoro parlamentare, assicurando nel contempo competenze di supporto e l'indispensabile raccordo con gli Uffici della Camera dei deputati e le sue articolazioni;

    la riduzione del numero dei deputati porterà necessariamente ad un aumento delle attività del personale dei gruppi,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di adottare iniziative utili:

   ad assicurare ai dipendenti di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012 la continuità lavorativa nel passaggio da una legislatura all'altra;

   a ridefinire il rapporto tra numero di dipendenti di cui all'Allegato B alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012, che i Gruppi parlamentari sono obbligati ad assumere, e numero dei deputati, in modo da mantenere gli obblighi di assunzione da parte dei Gruppi a un livello non Inferiore a quello previsto nella legislatura in corso.
9/Doc. VIII, n. 10/29. (Testo modificato nel corso della seduta)De Maria, Rizzo Nervo.


   La Camera,

   premesso che:

    in questa legislatura gli organi competenti della Camera sono stati impegnati nella individuazione di nuove disposizioni relative a rapporti che intercorrono tra i parlamentari e i loro collaboratori;

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a proseguire il lavoro di riordino della disciplina in tema di rapporto di lavoro dei collaboratori dei deputati, che assicuri il rispetto dell'articolo 36 della Costituzione e che tenendo conto della sostenibilità degli equilibri di bilancio dell'istituzione parlamentare, impegni la Camera a farsi carico degli oneri riflessi.
9/Doc. VIII, n. 10/30. Rizzo Nervo, De Maria.


   La Camera,

   premesso che:

    in questa legislatura gli organi competenti della Camera sono stati impegnati nella individuazione di nuove disposizioni relative a rapporti che intercorrono tra i parlamentari e i loro collaboratori;

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di definire, entro la fine di questa legislatura, auspicabilmente d'intesa con il Senato, una nuova disciplina del rapporto di lavoro tra i deputati e i collaboratori parlamentari, secondo i principi già individuati in sede di esame del bilancio interno 2021 e, dunque, sulla base di un assetto normativo che preveda che: a) il rapporto di lavoro intercorra direttamente tra deputato e collaboratore e sia caratterizzato da natura fiduciaria; b) siano assunti a carico del bilancio della Camera, che svolgerebbe anche le attività di sostituto d'imposta, gli oneri per la retribuzione nonché gli oneri connessi agli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi, in modo da assicurare ai collaboratori una retribuzione proporzionata alla rispettiva quantità e qualità del lavoro prestato; c) siano individuati uno o più schemi contrattuali standard, a tempo pieno o a tempo parziale, in base ai quali definire i rapporti tra le parti; d) siano previste risorse aggiuntive rispetto a quelle già oggi stanziate.
9/Doc. VIII, n. 10/30. (Testo modificato nel corso della seduta)Rizzo Nervo, De Maria.


   La Camera,

   premesso che:

    lo svolgimento dell'attività parlamentare si avvale del personale esterno addetto alle segreterie dei deputati titolari di incarico istituzionale;

    l'apporto di detto personale risulta fondamentale per il proficuo andamento dei lavori parlamentari, avendo negli anni abbia cumulato notevole esperienza di prassi e funzionamento dei meccanismi regolamentari,

invita per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza

a valutare, con riferimento al personale addetto alle segreterie dei deputati titolari di incarichi istituzionali, la possibilità di valorizzare – anche in vista dell'avvio della nuova legislatura – l'esperienza acquisita dal personale impiegato con decreto negli stessi uffici, nelle due legislature precedenti, mediante un incremento del plafond massimo di spesa utilizzabile per il personale di segreteria in favore di coloro che impieghino anche nella prossima legislatura il predetto personale.
9/Doc. VIII, n. 10/31. De Maria, Rizzo Nervo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 15, comma 3, del Regolamento della Camera prevede che per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari è [...] assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza;

    il progetto di bilancio interno della Camera dei deputati (capitolo 1150) prevede per l'anno finanziario 2022 trasferimenti nell'ambito del contributo ai Gruppi parlamentari riferito alle previsioni di competenza e di cassa;

    il personale dei Gruppi parlamentari contribuisce, in maniera costante ed indispensabile, all'attività dei medesimi Gruppi, nell'ambito delle loro essenziali funzioni previste dalla Costituzione e dal Regolamento della Camera dei deputati;

    le difficili condizioni professionali in cui operano i suesposti lavoratori, riconducibili anche alla tipologia dei contratti di lavoro a termine – peraltro dopo reiterati rinnovi – richiede un intervento al fine di garantire la continuità della prestazione lavorativa dei dipendenti attualmente in servizio, evitando di dissipare le peculiari specificità professionali acquisite nell'ambito dell'attività parlamentare,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valorizzare la competenza e l'esperienza professionale del personale dipendente dei Gruppi parlamentari, in particolare prevedendo un intervento finalizzato – anche attraverso incentivi economici ai Gruppi – a garantire la continuità lavorativa di tale personale, tenuto conto del curriculum vitae, della professionalità, dell'esperienza, dell'anzianità lavorativa in ambito parlamentare, nonché dei titoli acquisiti.
9/Doc. VIII, n. 10/32. D'Attis.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 15, comma 3, del Regolamento della Camera prevede che per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari è [...] assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziarlo a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza;

    il progetto di bilancio interno della Camera dei deputati (capitolo 1150) prevede per l'anno finanziarlo 2022 trasferimenti nell'ambito del contributo ai Gruppi parlamentari riferito alle previsioni di competenza e di cassa;

    il personale dei Gruppi parlamentari contribuisce, in maniera costante ed indispensabile, all'attività dei medesimi Gruppi, nell'ambito delle loro essenziali funzioni previste dalla Costituzione e dal Regolamento della Camera dei deputati;

    le difficili condizioni professionali in cui operano i suesposti lavoratori, riconducibili anche alla tipologia dei contratti di lavoro a termine – peraltro dopo reiterati rinnovi – richiede un intervento al fine di garantire la continuità della prestazione lavorativa del dipendenti attualmente In servizio, evitando di dissipare le peculiari specificità professionali acquisite nell'ambito dell'attività parlamentare,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio del Questori:

   a valorizzare la competenza e l'esperienza professionale del personale dipendente dei Gruppi parlamentari. In particolare prevedendo un intervento finalizzato – anche attraverso incentivi economici ai Gruppi – a garantire la continuità lavorativa di tale personale, tenuto conto del curriculum vitae, della professionalità, dell'esperienza, dell'anzianità lavorativa in ambito parlamentare, nonché dei titoli acquisiti;

   a riconsiderare la data di cessazione della seconda delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 299/01, anche alla luce della sentenza n. 4 del 14 maggio 2019 del Consiglio di giurisdizione.
9/Doc. VIII, n. 10/33. D'Attis.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 15, comma 3, del Regolamento della Camera prevede che per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari è [...] assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziarlo a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza;

    il progetto di bilancio interno della Camera dei deputati (capitolo 1150) prevede per l'anno finanziarlo 2022 trasferimenti nell'ambito del contributo ai Gruppi parlamentari riferito alle previsioni di competenza e di cassa;

    il personale dei Gruppi parlamentari contribuisce, in maniera costante ed indispensabile, all'attività dei medesimi Gruppi, nell'ambito delle loro essenziali funzioni previste dalla Costituzione e dal Regolamento della Camera dei deputati;

    le difficili condizioni professionali in cui operano i suesposti lavoratori, riconducibili anche alla tipologia dei contratti di lavoro a termine – peraltro dopo reiterati rinnovi – richiede un intervento al fine di garantire la continuità della prestazione lavorativa del dipendenti attualmente In servizio, evitando di dissipare le peculiari specificità professionali acquisite nell'ambito dell'attività parlamentare,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di abrogare l'articolo 1, comma 3, della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 2 del 2018, che dispone la soppressione dell'elenco di cui all'Allegato B alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012 e della relativa disciplina a decorrere dal 23 marzo 2028.
9/Doc. VIII, n. 10/33. (Testo modificato nel corso della seduta)D'Attis.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 dell'Accordo tra il Comitato per gli affari del personale e Organizzazioni sindacali della Camera dei deputati, sottoscritto il 1° e il 5 aprile 2022 approvato dall'ufficio di Presidenza con deliberazione n. 160 dei 5 aprile 2022, resa esecutiva con Decreto presidenziale 5, aprile 2022, n. 1591. prevede, al comma 1, che le parti si impegnano a definire, entro il 31 dicembre 2022, la disciplina per l'introduzione a regime nell'ordinamento della Camera dei deputati dell'istituto della prestazione lavorativa a distanza e, al comma 2, l'introduzione con circolare del Segretario generale di una disciplina transitoria, da applicare dal 1° maggio 2022 fino alla data di entrata in vigore della disciplina a regime, tenendo conto dell'esperienza maturata durante la fase dell'emergenza sanitaria e sulla base di princìpi e criteri direttivi specificamente indicati dal medesimo comma 2;

    la disciplina transitoria ai cui al citato comma 2 è stata introdotta con circolare del Segretario generate dei 2 maggio 2022, che ha dettato le disposizioni attuative dell'impegno contrattuale sopra richiamato ed ha, altresì, previsto la facoltà per il Segretario generale di definire, dopo un primo periodo di sperimentazione, eventuali integrazioni o modificazioni della relativa disciplina;

    dal combinato disposto degli impegni contrattuali e della disciplina transitoria attualmente in vigore risulta con evidenza come quest'ultima si configuri, considerata la novità dell'istituto e te sue potenziali ricadute in termini di riconfigurazione dei processi di lavoro e dello stesso assetto organizzativo dell'Amministrazione come un importante momento di verifica sperimentale dell'impatto del lavoro da remoto nell'ordinamento della Camera, dai cui esiti andranno ricavati tutti gli elementi utili per una ottimale definizione della disciplina a regime;

   ritenuto che:

    tenendo conto delle peculiarità che connotano il rapporto di lavoro alle Dipendenze dell'istituzione parlamentare, la disciplina a regime dovrebbe efficacemente valorizzare le grandi potenzialità del lavoro a distanza in termini di promozione della flessibilità della prestazione lavorativa, valorizzazione della cultura del risultato, attenzione alle esigenze di conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita e cura familiare anche nell'ottica di una piena affermazione del principio di parità di genere, impulso alla transizione digitale della struttura organizzativa e dei processi di lavoro della Camera, razionalizzazione dell'uso degli spazi e delle risorse parlamentari con conseguenti risparmi per il bilancio della Camera e in via più generale promozione di modelli comportamentali e di lavoro a ridotto impatto ambientale e climatico in quanto capaci di alleggerire le esigenze di mobilità per i dipendenti della Camera e di contribuire alle iniziative di risparmio energetico sempre più necessarie, soprattutto in vista del prossimo autunno/inverno, nell'attuale contesto di grave crisi energetica globale;

    una piena applicazione della disciplina transitoria ed una sua possibile rimodulazione finalizzata a garantire le condizioni per una attenta esplorazione degli aspetti applicativi, dei benefici e degli eventuali profili problematici del lavoro a distanza nel contesto lavorativo della Camera dovrebbero essere accompagnate da una sistematica raccolta ed elaborazione di dati relativi alla fase applicativa attualmente in corso, sulla cui base avviare il confronto contrattuale in vista dell'approvazione di una disciplina a regime che, tenendo conto delle risultanze della fase transitoria e delle tendenze più evolute che si registrano in materia nell'ordinamento esterno e nelle esperienze di altri parlamenti, sappia valorizzare le potenzialità e i benefici del lavoro da remoto e minimizzarne gli eventuali impatti negativi,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei deputati Questori

a valutare l'opportunità che, prima dell'avvio del confronto contrattuale di cui all'articolo 5, comma 1, del citato Accordo, sia assicurata alle parti della contrattazione la conoscenza delle prime risultanze applicative della disciplina transitoria sulla prestazione lavorativa a distanza, e in particolare:

  dei dati relativi ai tassi di utilizzazione dell'istituto, articolati per singola struttura amministrativa e per categoria di personale, in relazione agli organici di ciascuna struttura e ai contingenti massimi previsti dalla circolare del Segretario generale del 2 maggio 2022;

  dei feedback forniti dai responsabili delle strutture e dai dipendenti interessati;

  degli impatti sulla produttività, sul grado di interazione tra il personale in presenza e il personale a distanza e sulla complessiva funzionalità dell'Amministrazione;

  delle innovazioni e dotazioni tecnologiche introdotte o programmate in relazione all'applicazione alla Camera del lavoro a distanza.
9/Doc. VIII, n. 10/34. Alberto Manca.


   La Camera,

   premesso che:

    non è ancora stata riconosciuta la figura professionale del collaboratore parlamentare, che pure svolge mansioni di assoluto rilievo di assistenza nell'attività politica dei deputati;

    appare necessario prevedere una disciplina tipizzata del rapporto tra il parlamentare e il collaboratore, volta a tutelare quest'ultimo non solo sotto il profilo retributivo, ma anche sotto quelli fiscale e contributivo;

    in numerosi Parlamenti europei la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una rigorosa e trasparente disciplina della materia, con la esplicitazione di tutti gli aspetti relativi al rapporto di lavoro, ivi compresi la retribuzione e l'adempimento degli oneri fiscali e contributivi;

    nel corso dell'esame dei bilanci interni negli anni precedenti sono stati presentati numerosi ordini del giorno volti a impegnare gli organi competenti a disciplinare compiutamente il rapporto tra i deputati e i collaboratori parlamentari;

    è in corso, anche con l'altro ramo del Parlamento, una istruttoria volta ad approfondire la materia in questione,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze,

    a valutare l'opportunità di finalizzare l'approfondimento, attualmente in corso, con l'obiettivo di adottare una disciplina compiuta del rapporto di lavoro fra deputato e collaboratore che, partendo dal presupposto della sua natura fiduciaria, preveda il pagamento diretto dei collaboratori e l'assolvimento dei relativi oneri previdenziali e fiscali a carico del bilancio della Camera, nonché l'individuazione di uno o più schemi contrattuali standard, a tempo pieno o a tempo parziale, in base ai quali definire i rapporti tra le parti.
9/Doc. VIII, n. 10/35. Spadoni, Cancelleri.


   La Camera,

   premesso che:

    non è ancora stata riconosciuta la figura professionale del collaboratore parlamentare, che pure svolge mansioni di assoluto rilievo di assistenza nell'attività politica dei deputati;

    appare necessario prevedere una disciplina tipizzata del rapporto tra il parlamentare e il collaboratore, volta a tutelare quest'ultimo non solo sotto il profilo retributivo, ma anche sotto quelli fiscale e contributivo;

    in numerosi Parlamenti europei la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una rigorosa e trasparente disciplina della materia, con la esplicitazione di tutti gli aspetti relativi al rapporto di lavoro, ivi compresi la retribuzione e l'adempimento degli oneri fiscali e contributivi;

    nel corso dell'esame dei bilanci interni negli anni precedenti sono stati presentati numerosi ordini del giorno volti a impegnare gli organi competenti a disciplinare compiutamente il rapporto tra i deputati e i collaboratori parlamentari;

    è in corso, anche con l'altro ramo del Parlamento, una istruttoria volta ad approfondire la materia in questione,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze,

a valutare l'opportunità di definire, entro la fine di questa legislatura, auspicabilmente d'intesa con il Senato, una nuova disciplina del rapporto di lavoro tra i deputati e i collaboratori parlamentari, secondo i principi già individuati in sede di esame del bilancio interno 2021 e, dunque, sulla base di un assetto normativo che preveda che: a) il rapporto di lavoro intercorra direttamente tra deputato e collaboratore e sia caratterizzato da natura fiduciaria; b) siano assunti a carico del bilancio della Camera, che svolgerebbe anche le attività di sostituto d'imposta, gli oneri per la retribuzione nonché gli oneri connessi agli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi, in modo da assicurare ai collaboratori una retribuzione proporzionata alla rispettiva quantità e qualità del lavoro prestato; c) siano individuati uno o più schemi contrattuali standard, a tempo pieno o a tempo parziale, in base ai quali definire i rapporti tra le parti; d) siano previste risorse aggiuntive rispetto a quelle già oggi stanziate.
9/Doc. VIII, n. 10/35. (Testo modificato nel corso della seduta)Spadoni, Cancelleri.


   La Camera,

   premesso che:

    l'attività svolta dai collaboratori parlamentari e dal personale in decreto presso le segreterie dei deputati titolari di incarico istituzionale assume natura e contenuti diversi in base ai compiti e alle attribuzioni assegnati loro da ciascun deputato;

    nel sito Internet della Camera non vengono riportate informazioni in ordine alle attività svolte da queste figure professionali;

    appare opportuno prevedere idonee forme di pubblicità volte a rendere note i nominativi e le mansioni svolte, valorizzando le esperienze svolte da tutti gli interessati;

invita l'Ufficio di presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze,

    a valutare l'opportunità di prevedere la pubblicazione nel sito Internet della Camera, a fini notiziali, di un elenco dei nominativi e delle relative informazioni in ordine alle esperienze svolte, dei collaboratori dei deputati e degli addetti esterni alle segreterie dei deputati titolari di incarico istituzionale.
9/Doc. VIII, n. 10/36. Spadoni, Cancelleri.


   La Camera,

   premesso che:

    l'attività svolta dai collaboratori parlamentari e dal personale in decreto presso le segreterie dei deputati titolari di incarico istituzionale assume natura e contenuti diversi in base ai compiti e alle attribuzioni assegnati loro da ciascun deputato;

    nel sito Internet della Camera non vengono riportate informazioni in ordine alle attività svolte da queste figure professionali;

    appare opportuno prevedere idonee forme di pubblicità volte a rendere note i nominativi e le mansioni svolte, valorizzando le esperienze svolte da tutti gli interessati;

invita l'Ufficio di presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze,

a valutare la possibilità di prevedere la pubblicazione nel Portale Intranet della Camera – esclusivamente a fini notiziali – dei nominativi, e delle informazioni in ordine alle esperienze svolte, dei collaboratori dei deputati e degli addetti esterni alle segreterie dei deputati titolari di incarico istituzionale che abbiano prestato servizio nella corrente legislatura. Tali informazioni saranno rese disponibili, su base volontaria e su richiesta degli interessati, mediante uno schema-tipo approvato dal Collegio dei Questori e previa autorizzazione al trattamento dei dati rilasciata alla Camera da parte dei soggetti richiedenti. A partire dalla XIX legislatura saranno resi disponibili i dati relativi alla legislatura in corso e a quella immediatamente precedente sulla base delle richieste pervenute.
9/Doc. VIII, n. 10/36. (Testo modificato nel corso della seduta)Spadoni, Cancelleri.


   La Camera,

   premesso che:

    appare opportuno continuare ad assicurare all'interno della Camera il rispetto di tutte le pratiche antidiscriminatorie relative al principio della parità di genere, anche alla luce dei principi dell'ordinamento italiano ed europeo,

invita l'ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze,

    ad adottare ogni misura volta a promuovere, all'interno della Camera, un ambiente di lavoro che prevenga ogni forma di discriminazione di genere;

    a predisporre e organizzare corsi di formazione destinati al personale della Camera sul rispetto, sul luogo di lavoro, delle norme dirette a prevenire le discriminazioni di genere.
9/Doc. VIII, n. 10/37. Spadoni, Cancelleri.


   La Camera,

   premesso che:

    in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne il 25 novembre 2019 è stata installata nel Cortile d'onore di Palazzo Montecitorio una panchina rossa. Il progetto «panchine rosse», degli «Stati Generali delle donne» a cui ha aderito Montecitorio, si pone l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema della violenza contro le donne e consiste nel dipingere di rosso alcune panchine dislocate nei parchi e nelle vie delle città in ricordo delle donne vittime di femminicidio;

    non di meno nel nostro paese il fenomeno del bullismo sta assumendo una consistenza e una frequenza sempre più preoccupanti. Una recente indagine condotta dall'Osservatorio in difesa, che raccoglie la voce di ragazzi e ragazze in Italia sui temi del bullismo e del cyberbullismo, rivela che un adolescente su 2 ha subito atti di bullismo e insieme al cyberbullismo, i due fenomeni sono tra i principali rischi percepiti dagli adolescenti;

    il 29 gennaio 2020 la Camera dei deputati con 234 voti favorevoli ha approvato di disegno di legge C.1524 a prima firma Dori, recante: «Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori»;

    al testo legislativo, trasmesso in data 31 gennaio 2020 al Senato e successivamente assegnato in sede redigente il 6 febbraio 2020 alle commissioni riunite 1a (Affari Costituzionali) e 2a (Giustizia), sono stati collegati altri 5 testi di disegni legislativi sulla medesima materia;

    nonostante numerose sedute di esame da parte delle commissioni congiunte e un ciclo di audizioni il provvedimento non è stato licenziato e lo scioglimento anticipato delle camere preclude di fatto la mancata approvazione del provvedimento da parte dell'altro ramo del Parlamento e quindi la mancata approvazione finale del testo di legge;

    nell'ottica di rafforzare l'approccio sinergico tra la pubblica amministrazione e il mondo associativo, è utile richiamare la positiva esperienza del progetto «Panchine gialle contro il bullismo e il cyberbullismo» organizzato dalla Helpis Onlus nel 2020 con il patrocinio del Ministero dell'interno, che prevede il posizionamento delle panchine gialle in luoghi d'interesse pubblico, quali scuole, parchi vie e piazze;

    ad oggi risultano installate sul territorio nazionale decine di panchine gialle antibullismo,

invita, per le rispettive competenze, l'ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori,

    a voler disporre prima del termine del mandato la collocazione nel Cortile d'onore di Palazzo Montecitorio di una panchina gialla per richiamare l'attenzione del drammatico fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.
9/Doc. VIII, n. 10/38. Dori, D'Orso.