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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 3 agosto 2022

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 3 agosto 2022.

  Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Bartolozzi, Berardini, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cimino, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Corda, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stasio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Legnaioli, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marzana, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Mulè, Mura, Muroni, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Perantoni, Pettarin, Rampelli, Rizzo, Romaniello, Andrea Romano, Rosato, Rotta, Ruocco, Salafia, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadoni, Speranza, Stumpo, Suriano, Tabacci, Tateo, Terzoni, Vignaroli, Viscomi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Bartolozzi, Berardini, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cimino, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Corda, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stasio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Legnaioli, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marzana, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Mulè, Mura, Muroni, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Perantoni, Pettarin, Rampelli, Rizzo, Romaniello, Andrea Romano, Rosato, Rotta, Ruocco, Salafia, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Francesco Silvestri, Sisto, Spadoni, Speranza, Stumpo, Suriano, Tabacci, Tateo, Terzoni, Vignaroli, Viscomi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge GRIMOLDI e BONIARDI: «Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti per i reati commessi attraverso strumenti informatici o telematici, e introduzione dell'articolo 10-bis del codice di procedura penale, in materia di competenza per territorio relativamente ai medesimi reati» (2342) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Andreuzza, Bazzaro, Bellachioma, Bianchi, Billi, Binelli, Bisa, Bubisutti, Caffaratto, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Cecchetti, Covolo, Dara, De Angelis, De Martini, Di Muro, Donina, Durigon, Ferrari, Fogliani, Foscolo, Frassini, Furgiuele, Gerardi, Giglio Vigna, Gobbato, Golinelli, Legnaioli, Lolini, Lucchini, Moschioni, Panizzut, Patassini, Patelli, Pettazzi, Pretto, Racchella, Ribolla, Sutto, Tarantino, Turri, Valbusa, Zicchieri, Zoffili e Zordan.

  La proposta di legge ASCARI ed altri: «Delega al Governo per la disciplina dell'assicurazione degli edifici contro i danni derivanti da calamità naturali» (3368) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Del Monaco.

  La proposta di legge DI LAURO ed altri: «Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado» (3623) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Del Monaco.

  La proposta di legge ASCARI ed altri: «Modifica all'articolo 337-ter del codice civile, concernente i provvedimenti del giudice in materia di affidamento e rapporti dei figli con i genitori» (3681) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Del Monaco.

Ritiro di proposte di legge.

  In data 2 agosto 2022 la deputata Piccoli Nardelli ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

   PICCOLI NARDELLI ed altri: «Modifica alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e altre disposizioni in materia di poteri di intervento e di sanzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni contro le violazioni della normativa a tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi operate da fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano risorse nazionali di numerazione» (2505).

  La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

  In data 3 agosto 2022 il deputato Centemero ha comunicato di ritirare, anche a nome dei cofirmatari, la seguente proposta di legge:

   CENTEMERO ed altri: «Introduzione dell'articolo 25-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente l'applicazione di una ritenuta alla fonte sui redditi d'impresa dei soggetti stranieri» (786).

  La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

  In data 3 agosto 2022 il deputato Bazzaro ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

   BAZZARO: «Norme per la tutela degli animali destinati alla macellazione o all'abbattimento» (1134).

  La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

  In data 3 agosto 2022 il deputato Alessandro Pagano ha comunicato di ritirare, anche a nome dei cofirmatari, la seguente proposta di legge:

   ALESSANDRO PAGANO ed altri: «Incentivi per il rientro dei lavoratori, dei docenti e dei ricercatori dall'estero e per il trasferimento della residenza da parte di soggetti esteri in Italia, nonché disposizioni per l'accertamento o il riacquisto della cittadinanza da parte degli italiani emigrati all'estero e dei loro discendenti» (1405).

  La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

  In data 3 agosto 2022 il deputato Paolin ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

   PAOLIN: «Modifiche all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di uffici elettorali» (3275).

  La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Trasmissione dall'Ufficio
parlamentare di bilancio.

  Il Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, con lettera in data 22 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il programma annuale delle attività del medesimo Ufficio, relativo all'anno 2022.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal
Presidente del Consiglio dei ministri.

  Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera pervenuta in data 27 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la prima relazione sullo stato di attuazione del Piano per la transizione ecologica, aggiornata al 30 maggio 2022 (Doc. CCLXVII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di risoluzioni
del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata dal 22 al 23 giugno 2022, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (Doc. XII, n. 1166) – alla XIII Commissione (Agricoltura);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (Doc. XII, n. 1167) – alla X Commissione (Attività produttive);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'Unione europea) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (Doc. XII, n. 1168) – alla XII Commissione (Affari sociali);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'Unione europea) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (Doc. XII, n. 1169) – alla XII Commissione (Affari sociali);

   Risoluzione sullo status di paese candidato dell'Ucraina, della Repubblica di Moldova e della Georgia (Doc. XII, n. 1170) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);

   Risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2022 dell'Unione europea per l'esercizio 2022 – Finanziamento dei costi di accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina (Doc. XII, n. 1171) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DP4114 x MON 810 x MIR604 x NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi DP4114, MON 810, MIR604 e NK603 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 1172) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);

   Risoluzione sulla decisione di esecuzione (UE) 2022/797 della Commissione del 19 maggio 2022 che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato NK603 x T25 x DAS-40278-9 e dalla relativa sottocombinazione T25 x DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 1173) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);

   Risoluzione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile (Doc. XII, n. 1174) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa all'adesione da parte dell'Unione europea alla convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale (Doc. XII, n. 1175) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione sul disboscamento illegale nell'Unione europea (Doc. XII, n. 1176) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura);

   Risoluzione sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza (Doc. XII, n. 1177) – alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);

   Risoluzione sulla relazione 2021 della Commissione sul Montenegro (Doc. XII, n. 1178) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);

   Risoluzione sul futuro della politica dell'Unione europea in materia di investimenti internazionali (Doc. XII, n. 1179) – alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio per quanto riguarda l'alleggerimento temporaneo delle norme sull'utilizzo delle bande orarie negli aeroporti della Comunità a causa della pandemia di COVID-19 (COM(2022) 334 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 1° agosto 2022, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 2 agosto 2022.

Annunzio di risoluzioni e raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

  L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha trasmesso, in data 2 febbraio 2022, il testo delle seguenti raccomandazioni e risoluzioni, adottate dall'Assemblea stessa nel corso della riunione della prima parte della Sessione ordinaria, svoltasi a Strasburgo e in videoconferenza dal 24 al 28 gennaio 2022, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:

   Raccomandazione n. 2218 – Il diritto di essere ascoltato: la partecipazione dei minori, un caposaldo delle società democratiche (Doc. XII-bis, n. 319) – alla XII Commissione (Affari sociali);

   Raccomandazione n. 2219 – Inazione di fronte al cambiamento climatico: una violazione dei diritti del minore (Doc. XII-bis, n. 320) – alla VIII Commissione (Ambiente);

   Raccomandazione n. 2220 – Il contrasto all'odio crescente nei confronti delle persone LGBTI in Europa (Doc. XII-bis, n. 321) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri);

   Raccomandazione n. 2221 – Il governo del calcio: affari e valori (Doc. XII-bis, n. 322) – alla VII Commissione (Cultura);

   Raccomandazione n. 2222 – Sconfiggere il Covid 19 con misure di salute pubblica (Doc. XII-bis, n. 323) – alla XII Commissione (Affari sociali);

   Raccomandazione n. 2223 – Porre fine alle sparizioni forzate sul territorio del Consiglio d'Europa (Doc. XII-bis, n. 324) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri);

   Raccomandazione n. 2224 – L'Osservatorio sull'insegnamento della storia in Europa (Doc. XII-bis, n. 325) – alla VII Commissione (Cultura);

   Risoluzione n. 2414 – Il diritto di essere ascoltato: la partecipazione dei minori, un caposaldo delle società democratiche (Doc. XII-bis, n. 326) – alla XII Commissione (Affari sociali);

   Risoluzione n. 2415 – Inazione di fronte al cambiamento climatico: una violazione dei diritti del minore (Doc. XII-bis, n. 327) – alla VIII Commissione (Ambiente);

   Risoluzione n. 2416 – Il Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo dal punto di vista dei diritti umani (Doc. XII-bis, n. 328) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Risoluzione n. 2417 – Il contrasto all'odio crescente nei confronti delle persone LGBTI in Europa (Doc. XII-bis, n. 329) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri);

   Risoluzione n. 2418 – Le denunce di violazioni dei diritti delle persone LGBTI nel Caucaso meridionale (Doc. XII-bis, n. 330) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 2419 – Il ruolo dei media in tempo di crisi (Doc. XII-bis, n. 331) – alla VII Commissione (Cultura);

   Risoluzione n. 2420 – Il governo del calcio: affari e valori (Doc. XII-bis, n. 332) – alla VII Commissione (Cultura);

   Risoluzione n. 2421 – Le politiche dello sport in tempo di crisi (Doc. XII-bis, n. 333) – alla VII Commissione (Cultura);

   Risoluzione n. 2422 – Contestazione, per motivi sostanziali, delle credenziali non ancora ratificate della delegazione parlamentare della Federazione russa (Doc. XII-bis, n. 334) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 2423 – L'avvelenamento di Aleksei Navalny (Doc. XII-bis, n. 335) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 2424 – Sconfiggere il Covid 19 con misure di salute pubblica (Doc. XII-bis, n. 336) – alla XII Commissione (Affari sociali);

   Risoluzione n. 2425 – Porre fine alle sparizioni forzate sul territorio del Consiglio d'Europa (Doc. XII-bis, n. 337) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri);

   Risoluzione n. 2426 – L'Osservatorio sull'insegnamento della storia in Europa (Doc. XII-bis, n. 338) – alla VII Commissione (Cultura);

   Risoluzione n. 2427 – Il funzionamento delle istituzioni democratiche in Armenia (Doc. XII-bis, n. 339) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 2428 – L'evoluzione della procedura di monitoraggio dell'Assemblea (gennaio-dicembre 2021) (Doc. XII-bis, n. 340) – alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di sentenze della Corte
di giustizia dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, in data 1° agosto 2022, le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 luglio 2022, cause riunite C-59/18 e C-182/18, Italia contro Consiglio dell'Unione europea (Siege de l'Agence européenne des médicaments). Ricorso di annullamento – Diritto istituzionale – Organi ed organismi dell'Unione europea – Agenzia europea per i medicinali (EMA) – Competenza in materia di fissazione della sede – Articolo 341 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) – Ambito di applicazione – Decisione adottata dai rappresentanti dei governi degli Stati membri a margine di una riunione del Consiglio – Competenza della Corte a titolo dell'articolo 263 del TFUE – Autore e natura giuridica dell'atto – Assenza di effetti vincolanti nell'ordinamento giuridico dell'Unione (Doc. XIX, n. 159) – alla XII Commissione (Affari sociali);

   Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 luglio 2022, cause riunite 106/19 e 232/19, Italia contro Consiglio dell'Unione europea (Siege de l'Agence européenne des médicaments). Ricorso di annullamento – Diritto istituzionale – Regolamento (UE) 2018/1718 – Fissazione della sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ad Amsterdam (Paesi Bassi) – Articolo 263 del TFUE – Ricevibilità – Interesse ad agire – Legittimazione ad agire – Incidenza diretta ed individuale – Decisione adottata dai rappresentanti dei governi degli Stati membri a margine di una riunione del Consiglio al fine di stabilire il luogo di installazione della sede di un'agenzia dell'Unione europea – Assenza di effetti vincolanti nell'ordinamento giuridico dell'Unione – Prerogative del Parlamento europeo (Doc. XIX, n. 160) – alla XII Commissione (Affari sociali);

   Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 luglio 2022, causa C-24/21, PH contro Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche – Servizio foreste e corpo forestale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale ordinario di Pordenone. Agricoltura – Alimenti e mangimi geneticamente modificati – Regolamento (CE) n. 1829/2003 – Emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati – Direttiva 2001/18/CE – Articolo 26 bis – Possibilità per gli Stati membri di adottare le misure opportune per evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati in altri prodotti – Condizioni di applicazione – Principio di proporzionalità – Orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati nelle colture convenzionali e biologiche – Misura adottata da un ente infrastatale che vieta nel suo territorio la messa in coltura del mais geneticamente modificato (Doc. XIX, n. 161) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);

   Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 luglio 2022, cause riunite 213/21 e 214/21, Italy Emergenza cooperativa sociale contro azienda sanitaria locale Barletta-Andria-Trani e azienda sanitaria provinciale di Cosenza. Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato. Appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Ambito di applicazione – Articolo 10, lettera h) – Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi – Servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli – Organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro – Servizio di ambulanza qualificato come servizio di urgenza – Organizzazioni di volontariato – Cooperative sociali (Doc. XIX, n. 162) – alla XII Commissione (Affari sociali);

   Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 7 luglio 2022, causa 261/21, F. Hoffmann-La Roche Ltd e altri contro Autorità garante della concorrenza e del mercato. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea – Obbligo degli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per garantire una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione – Articolo 267 del TFUE – Obbligo del giudice del rinvio di dare piena efficacia all'interpretazione del diritto dell'Unione fornita dalla Corte – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 47 – Accesso a un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge – Sentenza di un giudice nazionale che statuisce in ultimo grado dopo una decisione pregiudiziale della Corte – Asserita non conformità di tale sentenza con l'interpretazione del diritto dell'Unione fornita dalla Corte – Normativa nazionale che impedisce l'introduzione di un ricorso per revocazione avverso tale sentenza (Doc. XIX, n. 163) – alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

  Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con lettera in data 29 luglio 2022, ha trasmesso una segnalazione, adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sulle criticità legate agli elevati prezzi del gas naturale.

  Questa segnalazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dall'Autorità
nazionale anticorruzione.

  Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 26 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettere c) e d), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la segnalazione n. 1 del 2022, approvata con delibera n. 333 del 20 luglio 2022, concernente gli articoli 48, commi 2, 5 e 6 e 83, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 26 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettere c) e d), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la segnalazione n. 2 del 2022, approvata con delibera n. 334 del 20 luglio 2022, concernente l'articolo 47 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 2 agosto 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera e), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la relazione sull'attività svolta dalla medesima Autorità nell'anno 2021 (Doc. XLIII, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 luglio 2022, ha trasmesso la comunicazione concernente la revoca dell'incarico di livello dirigenziale generale, conferito al dottor Roberto Tartaglia, di vice capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 agosto 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (407).

  Questa richiesta, in data 3 agosto 2022, è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 2 ottobre 2022.

  Il Ministro della cultura, con lettera in data 2 agosto 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Lazio (408).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 23 agosto 2022.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 2 agosto 2022, a pagina 6, seconda colonna, prima e seconda riga, le parole: «Ente parco nazionale del Vesuvio» si intendono sostituite dalle seguenti: «Ente parco nazionale dell'Asinara».

DISEGNO DI LEGGE: S. 2646 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 2022, N. 68, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA E LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE, DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE, NONCHÉ IN MATERIA DI GRANDI EVENTI E PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3702)

A.C. 3702 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 3702 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea;

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 7.3, 7.4, 7.5, 7-bis.2, 7-ter.1, 7-ter.3, 8.1, 9.1, 9.2, 12-quater.100 e 12-quater.101, e sugli articoli aggiuntivi 1.01, 1.03, 2.01, 4.01, 4.02, 6.01, 6.02, 7.01, 7.02, 7.04, 7-quater.01, 7-quater.02, 7-sexies.0101, 8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.0100, 9.01, 9.04 e 12.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura,

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3702 – Parere del Comitato per la legislazione

PARERE DEL COMITATO
PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 3702 e rilevato che:

  sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

   il provvedimento, originariamente composto da 13 articoli per un totale di 59 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 25 articoli, per un totale di 153 commi; esso appare prevalentemente riconducibile, sulla base del preambolo, alle plurime finalità di assicurare la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibili, di dettare disposizioni in materia di grandi eventi, di garantire la funzionalità del Ministero per le infrastrutture e le mobilità sostenibili e, infine, di adottare disposizioni in materia di protezione delle vie respiratorie; a tale riguardo, si ricorda che la Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) ha elaborato la categoria di «provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo» per descrivere quei provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo»; al tempo stesso però la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la «materia finanziaria», in quanto essa si «riempie dei contenuti definitori più vari» e il riferimento ad essa, come identità di ratio, può risultare pertanto «in concreto non pertinente»; a tale riguardo, si valuti se, attesa l'ampiezza delle plurime finalità poste a fondamento del decreto, considerazioni del medesimo tenore non valgano anche per il provvedimento in esame; ciò premesso, si valuti comunque l'opportunità di approfondire la coerenza con le finalità sopra indicate delle seguenti disposizioni: il comma 8-ter dell'articolo 9, volto a consentire lo svolgimento in sicurezza dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento degli studenti degli istituti nautici e professionali della pesca commerciale e delle produzioni ittiche; il comma 10-bis del medesimo articolo, recante alcune disposizioni concernenti la Scuola nazionale dell'amministrazione; i commi da 1-bis a 1-sexies dell'articolo 12, in materia di assunzioni del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia;

   l'articolo 12-ter, recante la disciplina per la composizione del comitato di monitoraggio per l'esercizio dei poteri speciali del Ministero dell'economia (cd. golden power); l'articolo 12-quater, in tema di finanziamento dei musei e dei luoghi della cultura;

   con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 153 commi 21 rinviano, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; in particolare, è prevista l'adozione di 1 DPCM, 18 decreti ministeriali e 2 provvedimenti di altra natura; per ben 14 provvedimenti non è previsto alcun termine per l'adozione; 6 necessitano di intesa in sede di Conferenza unificata o di Conferenza Stato-regioni;

   si segnala che nel provvedimento è confluito il contenuto del decreto-legge n. 85 del 2022 recante alcune disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l'accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza; in proposito, si ricorda che nella seduta della Camera del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato dalla Camera con 464 voti favorevoli l'ordine del giorno 9/2835-A/10 presentato da componenti del Comitato; tale ordine del giorno impegna il Governo «ad operare per evitare la “confluenza” tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari»; successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2845-A di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (cd. «DL proroga termini») il Governo ha espresso parere favorevole con una riformulazione all'ordine del giorno 9/2845-A/22, anch'esso sottoscritto da componenti del Comitato per la legislazione; nel testo riformulato l'ordine del giorno impegna il Governo «a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno 9/2835-A/10»; si ricorda anche, al riguardo, che il Presidente della Repubblica, nella sua lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente dei Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021, nel segnalare l'opportunità di «un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza», rileva che «la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare»;

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, l'articolo 7-ter, al comma 3, lettera b), dispone che, per lo svolgimento delle attività volte ad assicurare la continuità della circolazione in sicurezza delle autostrade A24 e A25, l'A.N.A.S. spa, per l'affidamento delle attività necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE, dei principi di cui agli articoli 30 (esecuzione e aggiudicazione di appalti e concessioni), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (conflitto di interesse) del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) e delle disposizioni in materia di subappalto; sul punto, si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di tale disposizione al fine di circoscrivere in modo più dettagliato il perimetro applicativo della deroga disposta; il comma 10-ter dell'articolo 9 dispone che le risorse assegnate dal Ministero delle infrastrutture ai comuni per interventi straordinari sul patrimonio residenziale pubblico, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera q), della legge n. 457 del 1978, non ancora del tutto completate, possono essere riutilizzate dai medesimi comuni beneficiari, anche eventualmente cambiando la destinazione d'uso, a condizione che sia garantita una «finalità di interesse pubblico generale»; al riguardo, si valuti l'opportunità di specificare la natura, la tipologia o la species dell'interesse pubblico generale al cui previo accertamento è subordinata la possibilità di riutilizzare le menzionate risorse;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   si valuti l'opportunità di approfondire la collocazione nel sistema delle fonti di alcune disposizioni; in particolare, l'articolo 7-ter che riproduce l'articolo 2 del decreto-legge n. 85, in deroga, peraltro solo implicita, alla disciplina di cui all'articolo 176 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), dispone la risoluzione per grave inadempimento del concessionario della convenzione unica del 18 novembre 2009, in tal modo «sovrapponendosi» ex lege al provvedimento amministrativo di revoca (decreto del Ministro delle infrastrutture del 7 luglio 2022) rispetto al quale il TAR Lazio il 28 luglio 2022 ha emesso una sospensiva (poi revocata dal Consiglio di Stato il 1° agosto 2022); il comma 5 del medesimo articolo prevede poi anche la possibilità di nominare con DPCM un commissario ad acta con poteri sostitutivi quando non sia rispettato dai precedenti concessionari l'obbligo, non assistito da alcun termine, di mettere a disposizione di A.N.A.S. spa i documenti e i beni relativi alla gestione e manutenzione delle autostrade A24 e A25; sul punto, si segnala che la Corte costituzionale, chiamata a sindacare la legittimità costituzionale di norme-provvedimento, ossia di norme che, provvedendo in concreto al perseguimento di finalità pubblicistiche, attraggono nella sfera legislativa quanto normalmente affidato all'autorità amministrativa, ha segnalato che, seppur tali norme non siano di per sé incompatibili con l'assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, tuttavia esse devono soggiacere a uno scrutinio stretto di costituzionalità sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta legislativa (sentenza n. 116 del 2020); l'articolo 10, comma 1, lettera a), presenta profili problematici per quel che attiene l'utilizzo dello strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; in particolare, la menzionata disposizione prevede, in relazione agli interventi infrastrutturali di cui all'Allegato IV del decreto-legge n. 77 del 2021, la nomina di un Commissario straordinario di Governo ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 32 del 2019, ossia con un DPCM e in deroga, anche in tal caso solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, che prevede che i commissari straordinari siano nominati con DPR, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

   il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 7-ter, comma 3, lettera b) e l'articolo 9 comma 10-ter;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 7-ter e l'articolo 10, comma 1, lettera a);

  il Comitato raccomanda infine:

   abbiano cura Parlamento e Governo di evitare, per il futuro, la «confluenza» di decreti-legge in altri provvedimenti di urgenza, limitando tale fenomeno a circostanze eccezionali, da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari e tenendo altresì conto delle esigenze di rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto e di effettuare la «confluenza» con modalità tali da non pregiudicare l'esame parlamentare del decreto-legge.

A.C. 3702 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Il decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 85 del 2022.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere per la viabilità della città di Roma e il Giubileo 2025)

  1. Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, in relazione agli interventi indicati nel programma dettagliato di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della riduzione dei termini prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le procedure di valutazione di impatto ambientale sono svolte nei tempi e secondo le modalità previsti per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile del 2016, n. 50, in relazione ai progetti di interventi di cui al comma 1, il termine di cui all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, del citato codice dei contratti pubblici è ridotto a quarantacinque giorni.
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 427, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «In relazione agli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui al comma 422, la società “Giubileo 2025” può sottoscrivere, per l'affidamento di tali interventi, apposite convenzioni con la società ANAS S.p.a. in qualità di centrale di committenza. Limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, la selezione degli operatori economici da parte della società ANAS S.p.a. può avvenire, nel rispetto del principio di rotazione, anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54 del citato codice dei contratti pubblici, da essa conclusi e ancora efficaci alla data di sottoscrizione delle convenzioni e in relazione ai quali non è intervenuta alla medesima data l'aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi quadro ovvero non si è provveduto alla loro esecuzione secondo le modalità previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del codice dei contratti pubblici. In relazione alle attività affidate ad ANAS S.p.a., la società “Giubileo 2025” è autorizzata a riconoscere, a valere sulle risorse di cui al comma 420 destinate alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade oggetto di convenzione, una quota, entro il limite di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sulla base delle risultanze della contabilità analitica afferente alle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS S.p.a. per le attività di investimento.»;

   b) dopo il comma 427, è inserito il seguente:

   «427-bis. Agli affidamenti relativi alla realizzazione degli interventi e all'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione degli interventi del programma di cui al comma 422, la conferenza di servizi prevista dall'articolo 48, comma 5, del citato decreto-legge n. 77 del 2021 fissa il cronoprogramma vincolante da rispettare da parte degli enti preposti alla risoluzione delle interferenze e alla realizzazione delle opere mitigatrici, prevedendo, in caso di ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni rispetto al predetto cronoprogramma, l'applicazione nei confronti dei citati enti di sanzioni commisurate alle penali di cui all'articolo 113-bis, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

  4. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 422, 423, 426 e 427 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade comunali di Roma Capitale, nonché lo sviluppo e la riqualificazione funzionale delle strade di penetrazione e di grande collegamento di Roma Capitale e della Città metropolitana di Roma Capitale, rimuovendo le situazioni di emergenza connesse al traffico e alla mobilità derivanti dalle condizioni delle strade in vista dei flussi di pellegrinaggio e turistici previsti in occasione delle celebrazioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale, anche tenendo conto di quanto previsto nel programma dettagliato degli interventi di cui al citato comma 422, sono autorizzati a sottoscrivere per l'affidamento di tali interventi, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con lo Stato di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42, apposite convenzioni con la società ANAS S.p.a. in qualità di centrale di committenza. Per le finalità di cui al primo periodo, limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, la selezione degli operatori economici da parte della società ANAS S.p.a. può avvenire, nel rispetto del principio di rotazione, anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54 del citato codice dei contratti pubblici, da essa conclusi e ancora efficaci alla data di sottoscrizione delle convenzioni e in relazione ai quali non è intervenuta alla medesima data l'aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi quadro ovvero non si è provveduto alla loro esecuzione secondo le modalità previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del codice dei contratti pubblici. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse assegnate alla Città metropolitana di Roma Capitale con il decreto di cui all'articolo 1, comma 406, della medesima legge n. 234 del 2021, nonché sulle risorse dei rispettivi bilanci che Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale intendano destinare a tale finalità.
  5. In relazione alle attività affidate ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 4, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale sono autorizzate a riconoscere a detta società, a valere sulle risorse di cui al medesimo comma 4, una quota, entro il limite di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sulla base delle risultanze della contabilità analitica afferente alle spese effettivamente sostenute da parte della medesima ANAS S.p.a. per le attività di investimento.
  6. Al fine di assicurare una celere e coordinata realizzazione degli interventi di viabilità comunale di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, le risorse relative agli interventi di competenza di quest'ultima possono essere utilizzate anche per l'esecuzione di interventi di viabilità comunale in continuità con quelli della medesima Città metropolitana.

Articolo 2.
(Misure urgenti in materia di costruzione, manutenzione e messa in sicurezza delle dighe, nonché di controllo sul loro esercizio)

  1. Al fine di ridurre i tempi di approvazione dei progetti relativi agli interventi afferenti alla costruzione, alla manutenzione e alla messa in sicurezza delle dighe, in coerenza con le previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di rafforzare l'attività di vigilanza sul loro esercizio, all'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è adottato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione, l'esercizio e la dismissione delle dighe, contenente, in particolare, disposizioni relative ai seguenti punti:

   a) modalità e termini per la presentazione dei progetti e della relativa documentazione, per l'istruttoria e l'approvazione tecnica, nonché per l'acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

   b) modalità, termini e contenuti dei provvedimenti dell'amministrazione relativamente a costruzione, esercizio sperimentale, collaudo speciale, esercizio ordinario e dismissione;

   c) potere di emanare atti generali contenenti norme tecniche, anche con riferimento alle modalità di esercizio degli invasi, di riqualificazione della sicurezza e di manutenzione delle opere;

   d) potere di prescrivere interventi di manutenzione, miglioramento e adeguamento finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere;

   e) potere di limitazione dell'esercizio per motivi di sicurezza;

   f) poteri ispettivi relativamente alla esecuzione, alla costruzione, all'esercizio e alla dismissione delle opere, alla conservazione e manutenzione degli impianti di ritenuta;

   g) classificazione degli impianti di ritenuta e delle opere di derivazione funzionalmente connesse all'invaso in classi di attenzione ai fini della vigilanza e del controllo;

   h) modalità e termini per la presentazione di una periodica perizia tecnica sullo stato di conservazione e di manutenzione delle opere;

   i) termini e modalità di coordinamento tra procedimenti di approvazione tecnica di cui alla lettera a) e procedimenti relativi al rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.».

  2. A decorrere dall'anno 2022, una quota fino al 15 per cento, e comunque entro il limite massimo di 800.000 euro annui, delle risorse di cui all'articolo 2, comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, confluiscono nel fondo risorse decentrate del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per essere destinate al riconoscimento di incentivi, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa e nei limiti delle risorse effettivamente confluite nel medesimo fondo, in favore dei dipendenti di livello non dirigenziale in servizio nelle articolazioni di cui all'articolo 2, comma 171, del citato decreto-legge n. 262 del 2006, per lo svolgimento di specifiche funzioni di vigilanza tecnica sui lavori e sull'esercizio delle dighe e delle opere di derivazione, nonché di istruttoria di progetti e di valutazione della sicurezza. Gli incentivi corrisposti nel corso dell'anno al personale di cui al primo periodo sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e non possono superare l'importo del 15 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
  3. Una quota fino al 4 per cento e, comunque, entro il limite massimo di 200.000 euro annui, delle risorse di cui all'articolo 2, comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono destinate alle spese di missione del personale di cui al comma 2 impegnato nello svolgimento delle relative funzioni.

Articolo 3.
(Adeguamento infrastrutturale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza)

  1. Per assicurare la funzionalità delle Capitanerie di Porto – Guardia costiera anche attraverso la realizzazione di interventi da eseguire in un arco temporale ultradecennale per la costruzione di nuove sedi e infrastrutture, la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico, l'acquisto dei relativi arredi e il miglioramento antisismico di quelle già esistenti, oltre che delle annesse pertinenze, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con una dotazione di 1,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 500 mila euro per l'anno 2023, di 6,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 4,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036. Sono esclusi dagli interventi di cui al presente comma gli immobili in locazione passiva alle Capitanerie di porto – Guardia costiera. Per l'utilizzo delle risorse del fondo si applicano:

   a) per le opere di edilizia previste dall'elenco di interventi, considerate opere destinate alla difesa militare, le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166;

   b) per le procedure di affidamento, le disposizioni di cui alla parte II, titoli III e IV, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

   c) le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione alla funzione di stazione appaltante, svolta dai competenti Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, dall'Agenzia del demanio o dagli enti locali, sulla base di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate.

  2. L'approvazione dei progetti delle opere previste dal comma 1 equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse. L'elenco degli interventi, predisposto dal Comando generale delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera e relativo, tra l'altro, all'individuazione e alla localizzazione degli interventi da eseguire e ai parametri progettuali da rispettare, è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministero della difesa e l'Agenzia del demanio, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi. Gli interventi sono realizzati ricorrendo preferibilmente a infrastrutture demaniali che possono essere abbattute e ricostruite sullo stesso sedime; alla rifunzionalizzazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso il loro abbattimento e la successiva ricostruzione, laddove economicamente più vantaggioso; all'accasermamento nel medesimo stabile di comandi o uffici di diverse organizzazioni funzionali; all'acquisto, tramite l'Agenzia del demanio, di immobili privati tra cui quelli destinati a comandi o reparti delle Capitanerie di porto – guardia costiera in regime di locazione con conseguente adeguamento; ad aree o immobili di proprietà dei comuni interessati, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprietà dello Stato.
  3. L'elenco di cui al comma 2 riporta il codice unico di progetto (CUP) per ogni intervento. Il monitoraggio avviene attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 500 mila euro per l'anno 2023, a 6,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e a 4,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036, si provvede:

   a) quanto a 500.000 euro per l'anno 2022 e a 4,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

   b) quanto a 800.000 euro per l'anno 2022, a 500.000 euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

  5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 475:

    1) all'alinea, primo periodo:

     1.1) le parole «dei servizi di istituto dell'organizzazione territoriale e del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari» sono soppresse;

     1.2) le parole «di un programma ultradecennale» sono sostituite dalle seguenti: «, in un arco temporale ultradecennale, di interventi»;

     1.3) le parole «l'adeguamento» sono sostituite dalle seguenti: «il miglioramento»;

    2) alla lettera a), le parole «dal programma» sono sostituite dalle seguenti: «dall'elenco di interventi»;

    3) alla lettera e):

     3.1) le parole «il programma» sono sostituite dalle seguenti: «l'elenco di interventi»;

     3.2) le parole «del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta» sono soppresse;

     3.3) le parole «del programma» sono sostituite dalle seguenti: «degli interventi»;

    4) alla lettera f):

     4.1) le parole «del programma» sono soppresse;

     4.2) dopo le parole «tramite l'Agenzia del demanio, di immobili privati» sono inserite le seguenti: «, tra cui quelli»;

   b) al comma 476:

    1) all'alinea, primo periodo:

     1.1) le parole «dei servizi di istituto» sono soppresse;

     1.2) le parole «di un programma ultradecennale» sono sostituite dalle seguenti: «, in un arco temporale ultradecennale, di interventi»;

     1.3) le parole «l'adeguamento» sono sostituite dalle seguenti: «il miglioramento»;

    2) alla lettera a), le parole «dal programma» sono sostituite dalle seguenti: «dall'elenco di interventi»;

    3) alla lettera e):

     3.1) le parole «il programma» sono sostituite dalle seguenti: «l'elenco di interventi»;

     3.2) le parole «del programma» sono sostituite dalle seguenti: «degli interventi»;

    4) alla lettera f):

     4.1) le parole «del programma» sono soppresse;

     4.2) dopo le parole «tramite l'Agenzia del demanio, di immobili privati» sono inserite le seguenti: «, tra cui quelli».

Articolo 4.
(Misure urgenti in materia di trasporto marittimo di passeggeri, di adeguamenti infrastrutturali portuali e per la laguna di Venezia)

  1. Al fine di garantire lo svolgimento dell'attività crocieristica 2022 nella laguna di Venezia, il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, è autorizzato a realizzare, secondo le modalità previste dai commi 1 e 3 del medesimo articolo 2, un ulteriore punto di attracco temporaneo nell'area di Chioggia, destinato anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Il Commissario straordinario indica, nella relazione periodica prevista dal comma 2-bis del citato articolo 2 del decreto-legge n. 103 del 2021, lo stato di realizzazione dell'intervento di cui al primo periodo del presente comma e le iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione.
  2. Al fine di garantire un'organizzazione efficace del traffico delle navi da crociera e migliorare i livelli di servizio ai passeggeri, è autorizzata la spesa, nel limite complessivo di euro 675 mila per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in favore dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale per l'adeguamento funzionale e strutturale delle banchine dei porti di Monfalcone e di Trieste. Il trasferimento delle risorse è subordinato alla corretta alimentazione dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e alla comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze del codice unico di progetto (CUP) di ciascun intervento e del relativo cronoprogramma procedurale.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, quantificati in euro 1.675.000 per l'anno 2022 e in euro 675.000 per l'anno 2023, si provvede:

   a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

   b) quanto a 675.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

  4. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole «l'Autorità per la laguna di Venezia» sono inserite le seguenti: «- Nuovo Magistrato alle Acque»;

   b) al comma 2:

    1) all'alinea, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente comma, l'Autorità può provvedere alla sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;

    2) alla lettera c), le parole «e all'alta sorveglianza su tutti gli» sono sostituite dalle seguenti: «degli»;

    3) alla lettera e), la parola «svolge» è sostituita dalle seguenti: «può svolgere»;

    4) alla lettera i), dopo le parole «provvede» sono inserite le seguenti: «, in relazione alle attività di propria competenza,»;

    5) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

   «l) provvede al rilascio delle concessioni e autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e alla verifica della qualità degli scarichi in relazione ai limiti legali, nonché alla gestione dell'attività amministrativa, contabile e di riscossione dei canoni relativi agli scarichi industriali. Le autorizzazioni degli scarichi civili e di quelli relativi alle aziende artigiane produttive, agli enti assistenziali e alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione, sono rilasciate previa approvazione dei progetti da parte del comune di Venezia e i relativi canoni, determinati in base al consumo idrico, sono introitati direttamente dal comune di Venezia;»;

    6) alla lettera q), le parole «ed altre materie» sono sostituite dalle seguenti: «ed altri materiali»;

    7) alla lettera s), le parole «valuta ed esprime i pareri» sono sostituite dalle seguenti: «esprime pareri obbligatori»;

   c) al comma 5, secondo periodo, le parole «, sentiti la Regione Veneto e il Comune di Venezia,» sono sostituite dalle seguenti: «e d'intesa con il sindaco della Città metropolitana di Venezia,»;

   d) al comma 6, quinto periodo, dopo le parole «Il Presidente sottopone alla» è inserita la seguente: «preventiva»;

   e) al comma 7, primo periodo, dopo le parole «dotati di specifiche e comprovate competenze ed esperienza» è inserita la seguente: «anche»;

   f) al comma 9:

    1) al primo periodo, dopo le parole «dal Presidente dell'Autorità,» sono inserite le seguenti: «sentiti il Presidente della regione Veneto e il Sindaco della città metropolitana di Venezia,»;

    2) al quinto periodo, le parole «può avvalersi» sono sostituite dalle seguenti: «si avvale»;

   g) al comma 27-bis, le parole «di mare» sono soppresse;

   h) al comma 27-quinquies, secondo periodo, le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

  5. All'articolo 4, comma 3, della legge 29 novembre 1984, n. 798, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Esso approva il piano degli interventi nell'ambito della Laguna di Venezia e decide sulla ripartizione delle risorse stanziate per la loro attuazione, nonché l'eventuale rimodulazione delle risorse ripartite.».

Articolo 5.
(Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'impianto funiviario di Savona)

  1. All'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

   «7-bis. In caso di cessazione entro il 31 dicembre 2022 della concessione Funivia Savona – San Giuseppe di Cairo e nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, provvede, per un periodo massimo di ventiquattro mesi ad eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica di detta funivia, nonché all'individuazione di un nuovo concessionario secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il termine di cui al primo periodo è prorogabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili non oltre il 31 dicembre 2024, ove strettamente necessario al completamento delle procedure di individuazione del nuovo concessionario. Nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale provvede, altresì, alla gestione diretta dell'impianto funiviario.
   7-ter. Qualora non sia stato possibile individuare un nuovo concessionario all'esito della procedura di cui al comma 7-bis, la regione Liguria subentra allo Stato, quale titolare e concedente dell'impianto funiviario. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la regione Liguria, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede all'attuazione del conferimento e all'attribuzione alla regione Liguria, a decorrere dalla data di effettivo trasferimento dell'impianto funiviario, delle risorse di cui al comma 7-quater.
   7-quater. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 7-bis e 7-ter e per l'eventuale supporto tecnico, il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 7-quinquies nel limite massimo di spesa di 70 mila euro per l'anno 2022 e di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
   7-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 7-bis e 7-ter, quantificati nel limite massimo di euro 700.000 per l'anno 2022 e di euro 5.600.000 a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

   a) quanto ad euro 700.000 per l'anno 2022 mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

   b) quanto ad euro 5.600.000 a decorrere dall'anno 2023 a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili destinate alle sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie e ascensori in servizio pubblico e autolinee non di competenza delle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.».

  2. All'articolo 16, comma 3-sexies, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: «31 agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Articolo 6.
(Disposizioni in materia di trasporto aereo)

  1. Al fine di accelerare lo sviluppo del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) e di aumentare l'accesso ferroviario mediante mezzo pubblico agli aeroporti, nonché di incrementare la rilevanza strategica e lo sviluppo degli aeroporti intercontinentali italiani:

   a) le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché quelle relative alle opere inserite nei piani di sviluppo aeroportuali, ivi inclusi gli interventi di mitigazione e miglioramento ambientale, sono svolte nei tempi previsti per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

   b) il dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si svolge secondo i termini previsti dall'articolo 46, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

   c) sono ridotti della metà i termini per l'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, relativamente ai piani di sviluppo aeroportuale e alle opere inserite in detti piani.

  2. Le opere di cui al comma 1 che comportano un miglioramento dell'impatto ambientale sulle aree antropizzate sono recepite in via prioritaria all'interno degli strumenti di pianificazione urbanistica, naturalistica e paesaggistica vigenti.
  3. In relazione ai piani di sviluppo aeroportuale degli aeroporti di interesse nazionale diversi da quelli di cui al comma 1, nonché alle opere inserite nei medesimi piani di sviluppo, i termini delle procedure di valutazione ambientale di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono ridotti della metà. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c).

Articolo 7.
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e circolazione stradale e di infrastrutture autostradali)

  1. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dell'utenza, di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, nonché di incrementare la sicurezza della circolazione stradale, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 24:

    1) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «manufatti per il rifornimento» sono inserite le seguenti: «e la ricarica dei veicoli»;

    2) al comma 5, dopo le parole: «da aree di servizio» sono inserite le seguenti: «, da aree per la ricarica dei veicoli,»;

    3) al comma 5-bis, dopo le parole: «dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti» sono inserite le seguenti: «, delle norme che disciplinano l'installazione e la gestione di stazioni di ricarica elettrica»;

   b) all'articolo 47, al comma 2, lettera a), i capoversi categoria L1e, categoria L2e, categoria L3e e categoria L4e sono sostituiti dai seguenti:

    «- categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori a combustione interna ad accensione comandata, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;

    - categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori a combustione interna ad accensione comandata o non supera i 500 cc per i motori a combustione interna ad accensione spontanea, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW, la cui massa in ordine di marcia non supera i 270 kg e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;

    - categoria L3e: veicoli a due ruote che non possono essere classificati come appartenenti alla categoria;

    - categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, costituiti da veicoli di categoria L3e dotati di sidecar, con un numero massimo di quattro posti a sedere incluso il conducente e con un numero massimo di due posti per passeggeri nel sidecar;»;

   c) all'articolo 50:

    1) al comma 1, dopo le parole «potenza nominale continua massima di 0,25 KW» sono inserite le seguenti: «, o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci,»;

    2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I velocipedi adibiti al trasporto di merci devono avere un piano di carico approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, corrispondente al seguente criterio: lunghezza del piano di carico × larghezza del piano di carico ≥ 0,3 × lunghezza del veicolo × larghezza massima del veicolo.»;

    3) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. I velocipedi a pedalata assistita non rispondenti ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nel comma 1 sono considerati ciclomotori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 97.
   2-ter. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.084 a euro 4.339. Alla sanzione da euro 845 ad euro 3.382 è soggetto chi effettua sui velocipedi a pedalata assistita modifiche idonee ad aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti previsti dal comma 1.».

   d) all'articolo 97, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. In caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche intestatarie di certificati di circolazione, l'ufficio competente del Dipartimento per la mobilità sostenibile procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli (ANV), di cui agli articoli 225 e 226. A tal fine, i comuni danno notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza per il tramite dell'archivio nazionale della popolazione residente (ANPR) non appena eseguita la registrazione della variazione anagrafica. In caso di trasferimento della sede delle persone giuridiche intestatarie di certificati di circolazione, l'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli è richiesto dalle medesime persone giuridiche all'ufficio competente del Dipartimento per la mobilità sostenibile o a uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, abilitati al collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento stesso entro trenta giorni dal trasferimento.»;

   e) all'articolo 116, comma 3, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

   «f) B:

    1) autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;

    2) veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di merci, alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 e con una massa autorizzata massima superiore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg, a condizione che la massa superiore ai 3500 kg non determini aumento della capacità di carico in relazione allo stesso veicolo e sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione. In tali casi, la patente di guida deve essere conseguita da almeno due anni;»;

   f) all'articolo 117, comma 2-bis, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per le autovetture elettriche o ibride plug-in, il limite di potenza specifica è di 65 kW/t compreso il peso della batteria.»;

   g) all'articolo 120:

    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida e disposizioni sull'interdizione alla conduzione di velocipedi a pedalata assistita»;

    2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Nei confronti dei soggetti indicati dal comma 1, il giudice con la sentenza di condanna o con l'applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione, ovvero il prefetto con l'irrogazione dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, può disporre l'interdizione dalla conduzione dei velocipedi a pedalata assistita di cui all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi e, per i soggetti destinatari dei predetti divieti, per tutta la loro durata. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il prefetto con il provvedimento di revoca della patente di guida può disporre l'applicazione dell'ulteriore misura dell'interdizione dalla conduzione dei predetti velocipedi. Avverso il provvedimento interdittivo del prefetto è ammesso ricorso ai sensi del comma 4. La violazione della misura interdittiva di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 7.000 ed è disposta la confisca del mezzo.»;

   h) all'articolo 126:

    1) al comma 8, le parole «La validità» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-ter, la validità» e le parole «Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «Dipartimento per la mobilità sostenibile»;

    2) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente:

   «8-ter. Qualora una patente di guida sia scaduta da più di cinque anni, la conferma della validità è subordinata anche all'esito positivo di un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell'idoneità tecnica alla guida del titolare. A tal fine, gli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile rilasciano, previa acquisizione della certificazione medica di cui al comma 8 e su richiesta del conducente, una ricevuta di prenotazione dell'esperimento di guida, valida per condurre il veicolo fino al giorno della prova. L'esperimento di guida consiste nell'esecuzione di almeno una delle manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente della medesima categoria di quella posseduta. Se, il giorno della prova, il conducente che deve sottoporsi all'esperimento di guida è assente, o nel caso di esito negativo dell'esperimento, la patente è revocata.»;

    3) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui al comma 8-ter.»;

    4) al comma 10, dopo le parole: «Direzione generale per la motorizzazione» sono inserite le seguenti: «per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione» e le parole «Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la mobilità sostenibile»;

    5) al comma 10-bis, le parole: «Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la mobilità sostenibile» e le parole «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;

   i) all'articolo 190, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le macchine per uso di persone con disabilità possono, altresì, circolare sui percorsi ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali, nonché, se asservite da motore, sulle piste ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile e sulle strade urbane ciclabili.».

  2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definite le modalità di annotazione sul documento unico dell'eccesso di massa connesso al sistema di propulsione installato, nonché di aggiornamento del documento unico già rilasciato. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, lettera e), è subordinata alla definizione della procedura di consultazione della Commissione europea ai sensi della direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 e la medesima disposizione di cui al comma 1, lettera e), si applica ai veicoli per i quali il documento di circolazione riporta le indicazioni di cui al primo periodo.
  3. All'articolo 33-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole «di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di ventiquattro mesi».
  4. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dell'utenza, dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 e comunque non oltre la conclusione della verifica della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell'attuale rapporto concessorio delle autostrade A24 e A25, ove tale conclusione sia anteriore alla data del 31 dicembre 2022, è sospeso l'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25. Per la durata del periodo di sospensione, si applicano le tariffe di pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017.

Articolo 8.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale)

  1. Al fine di migliorare la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, nonché della mobilità locale nelle sue diverse modalità, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale» sono sostituite dalle seguenti: «Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile».
  2. L'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007, provvede, altresì:

   a) alla predisposizione periodica di modelli di elaborazione dei dati trasportistici, economici e ambientali per la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale integrata, ove possibile, con programmi di mobilità attiva, di soluzioni innovative di mobilità sostenibile nelle aree urbane, ivi compresi i servizi di noleggio senza conducente di cui all'articolo 84, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con la possibilità di effettuare noleggi anche per pochi minuti senza interazione con personale dedicato (sharing mobility);

   b) all'acquisizione di dati e alla predisposizione di modelli di elaborazione digitale utili ad assicurare un'attività minima uniforme dei mobility manager d'area e dei mobility manager aziendali e scolastici;

   c) all'acquisizione di dati e alla predisposizione di modelli di elaborazione digitale utili a definire gli elementi minimi per la predisposizione dei Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS);

   d) all'acquisizione periodica e alla predisposizione, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, di modelli di elaborazione di dati utili a valutare le proposte di investimento nel settore della mobilità locale coordinandole con gli indirizzi di politica industriale che riguardano le filiere produttive interessate;

   e) all'acquisizione di dati statistici e analitici utili a predisporre modelli minimi di integrazione dello sviluppo urbano e metropolitano con lo sviluppo della programmazione della mobilità pubblica.

  3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, l'Osservatorio può stipulare apposite convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le aziende di trasporto pubblico locale, nonché con i mobility manager d'area, i mobility manager aziendali e i mobility manager scolastici, finalizzate a favorire l'acquisizione e lo scambio dei dati e delle informazioni, anche con modalità automatizzate e mediante l'interoperabilità tra le banche dati esistenti secondo le modalità individuate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) con le linee guida in materia.
  4. Per le medesime attività di cui al comma 2, l'Osservatorio si può avvalere, oltreché del personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e di quello messo a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti di cui al comma 3 mediante le convenzioni ivi previste, anche di esperti di particolare e comprovata specializzazione, nel numero massimo di 8 unità, cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile è autorizzato a conferire appositi incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a valere sulle risorse destinate all'Osservatorio ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal comma 5 del presente articolo, nel limite massimo di spesa di complessivi euro 200.000 nell'anno 2022 e di euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2023.
  5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, per l'implementazione e lo sviluppo della banca dati dell'Osservatorio, nonché per il conferimento degli incarichi di cui al comma 4, all'articolo 27, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «dello 0,025 per cento dell'ammontare del Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «dello 0,105 per cento dell'ammontare del Fondo e, comunque, nel limite massimo di euro 5,2 milioni annui».
  6. Per promuovere la sperimentazione di servizi di sharing mobility, limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024, lo 0,3 per cento della dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è destinato al finanziamento di specifici progetti individuati con uno o più decreti adottati dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  7. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico anche a seguito degli effetti negativi derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, la ripartizione delle risorse stanziate per l'esercizio 2022 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è effettuata:

   a) quanto a euro 4.879.079.381 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2-bis, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, senza l'applicazione di penalità e applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2013;

   b) quanto a euro 75.350.957, secondo modalità e criteri che tengono conto dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 ottobre 2022;

   c) quanto a euro 14.923.662 per le finalità di cui al comma 6;

   d) quanto a euro 5.200.000 per le finalità di cui all'articolo 27, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017.

  8. Per le medesime finalità di cui al comma 7, l'erogazione alle regioni a statuto ordinario dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa all'anno 2022, e da calcolarsi sulle risorse di cui alla lettera a) del predetto comma 7, è effettuata in un'unica soluzione entro la data del 31 luglio 2022, per la parte relativa ai pagamenti non già avvenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  9. Al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi di trasporto pubblico locale ad impianti fissi, le aziende esercenti tali servizi e le aziende che gestiscono le infrastrutture dedicate su cui essi sono eserciti, trasmettono entro il 30 settembre 2022 e, successivamente, con cadenza mensile, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007, i dati delle manutenzioni programmate dei sottosistemi dei sistemi di trasporto utilizzati nonché, per ciascun sottosistema, le date di prevista effettuazione dell'attività manutentiva, secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 10. In caso di mancata o ritardata effettuazione degli interventi manutentivi comunicati ai sensi del presente comma, l'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico provvede ad effettuare gli interventi manutentivi in danno dell'azienda inadempiente, nonché ad applicare nei confronti della stessa una sanzione amministrativa di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 500.000 euro, determinata, tenendo conto dei criteri indicati nel decreto di cui al comma 10, nonché dell'entità degli interventi manutentivi non eseguiti, delle conseguenze che l'omessa o ritardata effettuazione degli interventi determina sulla continuità, nonché delle attività poste in essere al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi. Nei casi di cui al presente comma si applicano in quanto compatibili le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e sono destinate, nella misura del 50 per cento, all'implementazione e allo sviluppo della banca dati del predetto Osservatorio e, nella misura del 50 per cento, al finanziamento di iniziative dirette al miglioramento dei servizi erogati all'utenza.
  10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 luglio 2022, sono individuati e, successivamente, aggiornati almeno ogni tre anni:

   a) i sottosistemi e i livelli manutentivi per i quali è obbligatoria la trasmissione dei dati ai sensi del comma 9;

   b) la modulistica uniforme per l'acquisizione e la comunicazione dei dati;

   c) ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 9, le modalità di contestazione dell'inadempimento, nonché i criteri di quantificazione delle sanzioni.

  11. Nelle more dell'effettuazione degli interventi manutentivi programmati, nonché durante lo svolgimento degli stessi, al fine di evitare interruzioni o limitazioni nell'erogazione dei servizi di trasporto in ambito metropolitano, l'ente concedente o committente, sulla base delle indicazioni fornite da una Commissione tecnica indipendente, dallo stesso appositamente costituita e composta da soggetti di comprovata esperienza in materia di trasporti e di sicurezza delle relative infrastrutture, all'esito della valutazione dell'effettivo stato di manutenzione del sistema di trasporto interessato dall'intervento ed acquisite le valutazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e, ove necessario, del costruttore, può autorizzare l'esercizio del predetto sistema di trasporto, prescrivendo le necessarie misure di mitigazione, nonché le modalità di controllo e delle periodiche verifiche di sicurezza. Tale autorizzazione all'esercizio del sistema di trasporto non può comunque superare il periodo di sei mesi, prorogabile, una sola volta, e per non più di sei mesi. Al funzionamento della Commissione tecnica di cui al primo periodo, nonché agli oneri necessari all'acquisizione delle valutazioni in ordine alla possibilità di proseguire l'esercizio del sistema di trasporto, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ente concedente o committente disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai sottosistemi delle reti ferroviarie, nonché agli impianti a fune.
  12. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili previsti dal programma di ammodernamento delle ferrovie regionali, nonché l'acquisto di materiale rotabile, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 70 milioni di euro per l'anno 2025. All'assegnazione dei contributi ai singoli interventi si provvede mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli interventi devono essere identificati dal Codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e monitorati attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Con il decreto di cui al secondo periodo sono definiti altresì l'entità massima dei contributi riconoscibili, tenendo conto di eventuali ulteriori fonti di finanziamento, il cronoprogramma degli interventi, nonché le ipotesi e le modalità di revoca dei contributi riconosciuti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e a 70 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 9.
(Interventi urgenti per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili)

  1. Al fine di realizzare gli investimenti di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 393, primo periodo, le parole: «è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026 e 300 milioni di euro per l'anno 2027, 350 milioni di euro per l'anno 2028 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro per l'anno 2027, 350 milioni di euro per l'anno 2028, 310 milioni di euro per l'anno 2029, 320 milioni di euro per l'anno 2030 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036»;

   b) al comma 394, primo periodo, le parole: «la spesa complessiva di 5.000 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 450 milioni di euro per l'anno 2031, 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 450 milioni di euro per l'anno 2035» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa complessiva di 5.000 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, 400 milioni di euro per l'anno 2028, 410 milioni di euro per l'anno 2029, 420 milioni di euro per l'anno 2030, 450 milioni di euro per l'anno 2031, 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 450 milioni di euro per l'anno 2035»;

   c) al comma 395, le parole: «la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 230 milioni di euro per l'anno 2025, di 300 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 40 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 230 milioni di euro per l'anno 2025, di 300 milioni di euro per l'anno 2026, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, di 480 milioni di euro per l'anno 2029, di 460 milioni di euro per l'anno 2030, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036».

  2. Sono autorizzate le variazioni delle dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa indicate nell'allegato I annesso al presente decreto.
  3. All'articolo 5 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può essere riconosciuta al coordinatore del CISMI un'indennità di funzione nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 e a valere sulle risorse ivi previste e comunque non superiore a 25.000 euro.»;

   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. In deroga alle previsioni di cui al comma 1, terzo periodo, e fermo restando il limite di spesa di cui al comma 3, l'incarico di coordinatore del CISMI può essere conferito con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ad un professore universitario di I fascia, che viene collocato in aspettativa per l'intera durata dell'incarico ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con conservazione del trattamento economico in godimento, che è posto integralmente a carico del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. L'incarico di coordinatore ha una durata non inferiore a tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, per l'intera durata dell'incarico è reso contestualmente indisponibile all'interno del contingente di cui al comma 1 il posto destinato al dirigente di ricerca.».

  4. L'articolo 5-quinquies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è abrogato.
  5. All'articolo 1, comma 238, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «e all'importo di euro 7.309.900 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, all'importo di 7.309.900 euro per l'anno 2021 e all'importo di 10.883.900 euro a decorrere dall'anno 2022».
  6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui al comma 4.
  7. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Qualora l'importo dei lavori risulti inferiore a 100.000 euro, l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria ovvero di manutenzione straordinaria, di cui alle lettere a) e b) del comma 2, può essere curata direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili.».
  8. All'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) ai commi 3 e 4, le parole «Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;

   b) al comma 5, le parole «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;

   c) al comma 5-bis, le parole «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La Direzione generale del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede a un controllo di qualità sul predetto personale e a una formazione periodica dello stesso, secondo modalità e programmi indicati dal Dipartimento per la mobilità sostenibile.».

  9. Al fine di semplificare le procedure per digitalizzazione e la pubblicità degli atti mediante trascrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto e per l'annotazione sulla licenza di navigazione, al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 17, comma 2, le parole: «venti giorni» sono sostitute dalle seguenti: «sessanta giorni»;

   b) all'articolo 24, comma 2, le parole: «venti giorni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

   c) all'articolo 58, comma 1, le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

  10. All'allegato A, punto 10), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole «e Monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «, Monopoli e Termoli».

Articolo 10.
(Disposizioni urgenti in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto, nonché per la funzionalità del Consiglio superiore dei lavori pubblici)

  1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 44, comma 3, quarto periodo, le parole «degli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «di tutti gli interventi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto, per la cui realizzazione è nominato un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, fermo quanto previsto dal quarto periodo del presente comma, si applica, altresì, la riduzione dei termini prevista dal medesimo articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011.»;

   b) all'articolo 44, al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,»;

   c) all'articolo 46, comma 1, quinto periodo, dopo le parole «all'articolo 44, comma 4» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.».

  2. In considerazione degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione ai progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro da sottoporre obbligatoriamente, in base alle vigenti disposizioni, al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, non si applica, per gli anni 2022 e 2023, quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, e, al fine di assicurare la funzionalità del medesimo Consiglio è autorizzata la spesa di euro 1.600.000 per l'anno 2022 e di euro 3.200.000 per l'anno 2023, a valere sulle risorse di cui al comma 5.
  3. La disposizione di cui al comma 2 si applica esclusivamente ai progetti sottoposti al parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È escluso il rimborso delle somme già versate, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, in relazione ai progetti di cui al comma 2.
  4. In considerazione dell'esigenza di garantire che lo svolgimento delle procedure di dibattito pubblico di cui articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, risulti coerente con i tempi di realizzazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 46 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è autorizzata, per il finanziamento delle attività della Commissione nazionale per il dibattito pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la spesa di euro 150.000 per l'anno 2022 e di euro 300.000 per l'anno 2023.
  5. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 4, quantificati in complessivi euro 1.750.000 per l'anno 2022 e di euro 3.500.000 per l'anno 2023 mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Articolo 11.
(Disposizioni urgenti sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

  1. All'articolo 10-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a):

    1) all'alinea, le parole «15 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022»;

    2) il numero 1 è abrogato;

   b) al comma 2, secondo periodo, le parole «15 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022».

  2. Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l'anno scolastico 2021-2022, non si applica la misura di sicurezza di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021.

Articolo 12.
(Misure in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC)

  1. Al fine di consentire il corretto funzionamento della Commissione tecnica VIA e Commissione PNRR-PNIEC, ad integrazione delle risorse di cui all'articolo 8 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

Articolo 13.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato I
(articolo 9, comma 2)

Immagine prelevata dal resoconto

A.C. 3702 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO

  All'articolo 1:

   al comma 1, le parole: «n. 152 e della» sono sostituite dalle seguenti: «n. 152, e della»;

   al comma 3:

    alla lettera a) è premessa la seguente:

   «0a) al comma 420 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le dotazioni di cui al secondo periodo relative agli anni 2022 e 2023 sono erogate, nei limiti di spesa previsti per i rispettivi anni, quale contributo forfettario per l'avvio delle attività di coordinamento e delle altre attività svolte dalla società di cui al comma 427”»;

    alla lettera a), dopo le parole: «commi 2, 3, 4, 5 e 6» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

    alla lettera b), capoverso 427-bis:

     al primo periodo, dopo le parole: «29 luglio 2021, n. 108» sono aggiunte le seguenti: «, e, ai fini di quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo 48, il ricorso alla procedura negoziata è ammesso, nella misura strettamente necessaria, quando l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere il rispetto del cronoprogramma procedurale di cui al comma 423»;

     al secondo periodo, le parole: «programma di cui al comma 422» sono sostituite dalle seguenti: «programma dettagliato di cui al comma 422 del presente articolo» e le parole: «del decreto legislativo 18 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile»;

   al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «commi 422, 423, 426 e 427» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e, al secondo periodo, dopo le parole: «commi 2, 3, 4, 5 e 6» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   al comma 5, le parole: «ad ANAS S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «all'ANAS S.p.a.».

  All'articolo 2:

   al comma 3, le parole: «sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «è destinata».

  All'articolo 3:

   al comma 1:

    all'alinea, primo periodo, le parole: «500 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro»;

    alla lettera a), dopo le parole: «elenco di interventi» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2»;

   al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «data di entrata in vigore del presente decreto» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   al comma 4:

    all'alinea, le parole: «500 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro»;

    alla lettera b), le parole: «risorse di cui al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse del Fondo»;

   al comma 5:

    alla lettera a), numero 2), dopo le parole: «elenco di interventi» sono aggiunte le seguenti: «di cui alla lettera e)»;

    alla lettera b), numero 2), dopo le parole: «elenco di interventi» sono aggiunte le seguenti: «di cui alla lettera e)»;

   dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

  «5-bis. Al fine di assicurare l'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni dettate dall'Organizzazione marittima internazionale, dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164, è inserito il seguente:

  “Art. 7-bis – (Adeguamento alle disposizioni dell'IMO) – 1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si dà attuazione alle disposizioni di ordine tecnico contenute in risoluzioni, circolari, interpretazioni e raccomandazioni dell'IMO aventi carattere non obbligatorio o subordinate alla preventiva valutazione da parte dell'Amministrazione”».

  Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

  «Art. 3-bis. – (Fondo per l'incentivo alla nautica da diporto sostenibile) – 1. Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica.

  2. I contributi sono riconosciuti, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, che costituiscono limite di spesa massima, sotto forma di rimborso pari al 40 per cento delle spese sostenute e documentate e fino a un massimo di 3.000 euro, per l'acquisto di un motore ad alimentazione elettrica, ed eventuale pacco batterie, con contestuale rottamazione di un motore endotermico alimentato da carburanti fossili.

  3. I contributi sono riconosciuti nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del medesimo comma 1.

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica».

  All'articolo 4:

   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

  «1-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “In caso di mancata definizione del procedimento di aggiornamento del Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia entro il termine di cui al primo periodo e nelle more della conclusione di detto procedimento:

   a) il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede a realizzare gli interventi previsti dal medesimo comma 1, garantendone la coerenza con i princìpi di cui all'articolo 1 della legge 16 aprile 1973, n. 171. Di tali interventi si tiene conto nell'aggiornamento del suddetto Piano;
   b) il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia provvede a eseguire gli interventi di manutenzione necessari all'attivazione funzionale delle barriere del Sistema MOSE alle bocche di porto lagunari per la salvaguardia di Venezia e della Laguna dalle acque alte, nonché quelli necessari al mantenimento della funzionalità minima dei canali di navigazione lagunare, garantendone la coerenza con i princìpi di cui all'articolo 1 della legge 16 aprile 1973, n. 171. Per l'individuazione e per la predisposizione di un idoneo sito di conferimento dei sedimenti movimentati a tale scopo, il Provveditorato predispone gli atti progettuali necessari e acquisisce tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati mediante conferenza di servizi da indire ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Di tali interventi si tiene conto nell'aggiornamento del suddetto Piano”.

  1-ter. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 16 aprile 1973, n. 171, l'Autorità per la Laguna – Nuovo Magistrato alle Acque di cui all'articolo 95, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nel rispetto dei princìpi di equilibrio e di sostenibilità ambientale, economica e sociale del territorio lagunare, approva il nuovo Piano morfologico della Laguna di Venezia finalizzato al riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto e all'inversione del processo di deficit sedimentario e di degrado del bacino lagunare, mediante la riduzione e il contrasto delle determinanti, sia principali che secondarie, nonché al mantenimento delle morfologie e delle funzionalità idromorfodinamiche ed ecosistemiche del sistema lagunare. Il nuovo Piano morfologico della Laguna di Venezia è aggiornato ogni sei anni e individua:

   a) gli interventi necessari finalizzati al controllo dell'evoluzione negativa dell'ambiente lagunare, identificata nei suoi aspetti essenziali, come perdita di velme e barene, appiattimento ed approfondimento dei bassi fondali, interramento dei canali e impoverimento di flora e fauna, migliorando altresì le capacità di resistenza e resilienza dell'ambiente lagunare, favorendo i processi di rinaturalizzazione;
   b) le misure necessarie al fine di ridurre progressivamente l'inquinamento delle acque lagunari, nonché le attività atte a proteggere i corpi idrici lagunari superficiali e a migliorarne la qualità ambientale;
   c) le attività di monitoraggio ambientale dei corpi idrici lagunari in relazione agli interventi di tipo idromorfologico, ecologico e di qualità ambientale.

  1-quater. Nelle more dell'operatività dell'Autorità per la Laguna – Nuovo Magistrato alle Acque di cui all'articolo 95, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Piano di cui al comma 1-ter è approvato dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia»;

   al comma 2, le parole: «euro 675 mila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 675.000»;

   al comma 3, lettera b), le parole: «risorse di cui al fondo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse del Fondo»;

   al comma 4:

    alla lettera b), numero 4), le parole: «dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la parola:»;

    alla lettera b), numero 5), capoverso l), dopo le parole: «e della ristorazione» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

   dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  «4-bis. Ai fini della determinazione del compenso da riconoscere al Commissario liquidatore nominato ai sensi dell'articolo 95, comma 18, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il rinvio alle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, contenuto nel secondo periodo del medesimo comma 18, deve intendersi come riferibile all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, commi 1, 2, 5, 6, primo periodo, 7, 8 e 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015, n. 177».

  Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

  «Art. 4-bis. – (Disposizioni concernenti le Autorità di sistema portuale) – 1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

  “9-bis. Le Autorità di sistema portuale rientrano tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nei confronti delle quali il presupposto d'imposta si verifica in modo unitario e autonomo.

  9-ter. Non costituisce esercizio di attività commerciali, in quanto esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici, l'attività di prelievo autoritativa delle tasse di ancoraggio, delle tasse portuali sulle merci sbarcate e imbarcate e delle tasse per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16 della presente legge. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti minimi e massimi stabiliti per ciascuna tipologia dei prelievi, nonché i criteri per la determinazione degli stessi. Ciascuna Autorità di sistema portuale determina l'importo delle predette tasse all'interno dei limiti previsti, destinando lo stesso alla copertura dei costi per la manutenzione e lo sviluppo delle parti comuni dell'ambito portuale destinate alla difesa del territorio, al controllo e alla tutela della sicurezza del traffico marittimo e del lavoro in ambito portuale, alla viabilità generale e ad attività che si connotino come estrinsecazione di potestà pubbliche, nonché al mantenimento dei fondali, oltre che alla copertura di quota parte dei costi generali. Le Autorità di sistema portuale sono tenute alla rendicontazione dei predetti costi con le modalità stabilite con il decreto di cui al secondo periodo.

  9-quater. I canoni percepiti dalle Autorità di sistema portuale in relazione alle concessioni demaniali, comprese quelle di cui all'articolo 18 della presente legge e di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, nonché alle autorizzazioni all'uso di zone e pertinenze demaniali di cui all'articolo 39 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono considerati redditi diversi e concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo d'imposta, ridotto del 50 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese”.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i periodi d'imposta che hanno inizio a decorrere dal 1° gennaio 2022. Sono fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

  All'articolo 5:

   al comma 1:

    al capoverso 7-bis, primo periodo, le parole: «e nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario» sono sostituite dalle seguenti: «, al fine di eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica di detta funivia, di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali e nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario,», le parole: «Mare Ligure occidentale» sono sostituite dalle seguenti: «Mar Ligure occidentale» e dopo le parole: «per un periodo massimo di ventiquattro mesi» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

    al capoverso 7-quater, le parole: «i cui oneri sono posti a carico» sono sostituite dalle seguenti: «con oneri a carico» e le parole: «70 mila euro» e «200 mila euro» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «70.000 euro» e «200.000 euro»;

    al capoverso 7-quinquies, lettera a), le parole: «risorse di cui al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse del Fondo».

  All'articolo 6:

   al comma 1:

    alla lettera b), dopo le parole: «articolo 22 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al»;

    alla lettera c), le parole: «di cui all'articolo 2 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto»;

   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

  «3-bis. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla missione 2 del medesimo Piano, Rivoluzione verde e transizione ecologica, all'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera c-bis) è inserita la seguente:

   “c-bis.1) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)”.

  3-ter. All'articolo 11-quinquiesdecies, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2023”».

  Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

  «Art. 6-bis. – (Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del gruppo Ferrovie dello Stato italiane) – 1. L'articolo 2-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è sostituito dal seguente:

  “Art. 2-ter. – (Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del gruppo Ferrovie dello Stato italiane)1. Allo scopo di realizzare le sinergie previste dall'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 luglio 2017, n. 96, anche mediante la razionalizzazione degli acquisti e l'omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle società del gruppo Ferrovie dello Stato, nonché per rilanciare gli investimenti nel settore delle infrastrutture attraverso la programmazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione integrata delle reti ferroviarie e stradali di interesse nazionale:

   a) l'ANAS S.p.A. e le società da questa controllate sono autorizzate a stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ferme restando le norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, appositi accordi e convenzioni con le altre società del gruppo Ferrovie dello Stato, ivi compresa la Ferservizi S.p.A., anche in qualità di centrale di committenza, al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi resi dalle altre società del gruppo;
   b) l'ANAS S.p.A. e le società da questa controllate possono avvalersi dei contratti, compresi gli accordi quadro, stipulati dalle altre società del gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti in modo unitario di beni e servizi;
   c) l'ANAS S.p.A. e le società da questa controllate possono concedere alle altre società del gruppo Ferrovie dello Stato l'uso di beni immobili in gestione”».

  All'articolo 7:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «al decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «al codice della strada, di cui al decreto legislativo»;

    alla lettera a) è premessa la seguente:

   «0a) all'articolo 7, comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, le modalità di riscossione del pagamento, le categorie dei veicoli esentati, nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i massimali delle tariffe, da definire tenendo conto delle emissioni inquinanti dei veicoli e delle tipologie dei permessi"»;

    alla lettera a):

     al numero 2), dopo le parole: «ricarica dei veicoli» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

     al numero 3), le parole: «dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti» sono sostituite dalle seguenti: «e successive modificazioni,» e le parole: «, delle norme» sono sostituite dalle seguenti: «e delle norme»;

    alla lettera b), capoverso categoria «L3e», è aggiunta, in fine, la seguente parola: «L1e»;

    alla lettera c), numero 3), capoverso 2-ter, dopo le parole: «Alla sanzione» sono inserite le seguenti: «amministrativa del pagamento di una somma»;

    dopo la lettera c) è inserita la seguente:

   «c-bis) all'articolo 61, comma 1, lettera c), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I veicoli o complessi di veicoli che sono equipaggiati con cabine allungate o con dispositivi aerodinamici rispondenti ai requisiti di omologazione previsti dalla normativa europea possono superare le lunghezze totali previste dal presente articolo nel rispetto, comunque, di quanto prescritto al comma 5. Tali dispositivi devono essere piegati, ritratti o rimossi, a cura del conducente, ove sia a rischio la sicurezza di altri utenti della strada o del conducente o, su strade urbane ed extraurbane con limite di velocità inferiore o uguale a 50 km/h, in presenza di altri utenti della strada vulnerabili. L'uso dei dispositivi aerodinamici deve essere comunque compatibile con le operazioni di trasporto intermodali e, in ogni caso, allorché ritratti o piegati, i dispositivi non devono superare di oltre 20 cm la lunghezza totale del veicolo o del complesso di veicoli privo di tali dispositivi"»;

    alla lettera d), capoverso 3-bis, secondo periodo, le parole: «dell'archivio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anagrafe»;

    dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

   «d-bis) all'articolo 110:

    1) al comma 5, le parole: “per gli adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4” sono sostituite dalle seguenti: “di svolgimento, in via esclusivamente telematica, degli adempimenti previsti ai commi 2, 2-bis e 3”;
    2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

  “5-bis. Le operazioni di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono svolte dall'Ufficio della motorizzazione civile anche per il tramite dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, attraverso il collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”;

   d-ter) all'articolo 114:

    1) al comma 6, dopo le parole: “Le modalità per l'immatricolazione” sono inserite le seguenti “, gestite esclusivamente in via telematica,”;
    2) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

  “6-bis. Le operazioni di cui al comma 2 sono svolte dall'Ufficio della motorizzazione civile anche per il tramite dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, attraverso il collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”»;

    la lettera e) è sostituita dalla seguente:

   «e) all'articolo 116:

    1) al comma 3, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

   “f) B:

     1) autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 kg, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice europeo, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;
     2) veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di merci, alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, e con una massa autorizzata massima superiore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg, a condizione che la massa superiore a 3500 kg non determini aumento della capacità di carico in relazione allo stesso veicolo e sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione. In tali casi, la patente di guida deve essere conseguita da almeno due anni”;

    2) al comma 4, le parole: “C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio” sono sostituite dalle seguenti: “BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE”;
    3) al comma 11, le parole: “C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE” sono sostituite dalle seguenti: “C1, C, C1E e CE, anche speciale” e dopo le parole: “D1, D1E, D e DE” sono inserite le seguenti: “, anche speciale,”»;

    alla lettera g), numero 1), la parola: «morali» è sostituita dalla seguente: «soggettivi»;

    dopo la lettera g) è inserita la seguente:

   «g-bis) all'articolo 123:

    1) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il corso di formazione, presso un'autoscuola, frequentato da parte del titolare di patente A1 o A2 e svolto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, nelle condizioni ivi previste, consente il conseguimento, rispettivamente, della patente A2 o A senza il sostenimento di un esame di guida”;
    2) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

  “7-bis. L'avvio di attività di un'autoscuola avviene tramite segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, trasmessa per via telematica allo Sportello unico delle attività produttive istituito presso il comune territorialmente competente in ragione della sede dell'autoscuola stessa. Ai fini delle verifiche preventive relative alla disponibilità del parco veicolare ai sensi del comma 7, per ciascuno Sportello unico delle attività produttive è assicurata una specifica funzionalità di accesso e consultazione dell'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226, commi 5, 6 e 7”»;

    alla lettera h), numero 2) capoverso 8-ter, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di esito negativo dell'esperimento di guida, la patente è revocata con decorrenza dal giorno stesso della prova. In caso di assenza del titolare, la patente è sospesa fino all'esito positivo di un ulteriore esperimento di guida che dovrà essere richiesto dall'interessato. La sospensione decorre dal giorno successivo a quello fissato per la prova senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile»;

    dopo la lettera h) è inserita la seguente:

   «h-bis) all'articolo 167:

    1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  “1-bis. Nel rilevamento della massa dei veicoli effettuato con gli strumenti di cui al comma 12 si applica una riduzione pari al 5 per cento del valore misurato, mentre nel caso di utilizzo di strumenti di cui al comma 12-bis si applica una riduzione pari al 10 per cento del valore misurato”;

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

  “2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

   a) da euro 42 a euro 173, se l'eccedenza non supera 1 t;
   b) da euro 87 a euro 345, se l'eccedenza non supera le 2 t;
   c) da euro 173 a euro 695, se l'eccedenza non supera le 3 t;
   d) da euro 431 a euro 1.734, se l'eccedenza supera le 3 t”;

    3) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

  “2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi quella indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2”;

    4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

  “3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché l'eccedenza non superi rispettivamente il 5, il 15, il 25 per cento, oppure superi il 25 per cento della massa complessiva”;

    5) al comma 3-bis, le parole: “15 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “10 per cento”;

    6) il comma 5 è sostituito dal seguente:

  “5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis; in tal caso l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso, applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore”;

    7) al comma 10, le parole: “10 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “5 per cento”;

    8) al comma 10-bis, le parole: “valore minimo fra il 20 per cento e il 10 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “5 per cento”;

    9) il comma 11 è sostituito dal seguente:

  “11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'articolo 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione”;

    10) al comma 12, dopo le parole: “strumenti di pesa” sono inserite le seguenti: “di tipo statico”;

    11) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

  “12-bis. Costituiscono altresì fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo dinamico in dotazione agli organi di polizia, omologati o approvati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido”»;

    dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

   «i-bis) dopo l'articolo 198 è inserito il seguente:

  “Art. 198-bis. – (Disposizioni in materia di illeciti reiterati e relative sanzioni) – 1. La violazione, anche in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge è considerata, ove ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 e ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dal comma 4, come un'unica infrazione. Resta fermo che le condotte commesse successivamente alla prima notificazione ovvero alla contestazione immediata costituiscono nuove violazioni.

  2. Nel caso di accertamento di più violazioni senza contestazione immediata ai sensi dell'articolo 201, l'illecito amministrativo oggetto della prima notifica assorbe quelli accertati nei novanta giorni antecedenti alla medesima notifica e non ancora notificati.

  3. Fuori dai casi di cui al comma 2, l'illecito amministrativo oggetto di contestazione immediata assorbe le violazioni accertate, in assenza di contestazione ai sensi dell'articolo 201, nei novanta giorni antecedenti alla predetta contestazione e non ancora notificate. Nel rispetto delle condizioni di sicurezza della circolazione e fatti salvi i divieti posti da altre disposizioni, l'organo accertatore può autorizzare il trasgressore a completare il viaggio o a raggiungere il luogo di destinazione per la via più breve e nel più breve tempo possibile.

  4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, fermo restando il pagamento delle spese di accertamento e notificazione relative a ciascuna violazione, ove ricorrano le condizioni per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, si applica la sanzione del pagamento di una somma pari al triplo del minimo edittale previsto per la disposizione violata, se più favorevole.

  5. In deroga all'articolo 202, il pagamento della somma di cui al comma 4 può essere effettuato entro cento giorni dalla prima notificazione o dalla contestazione immediata di cui al comma 6. Qualora, nei termini indicati dall'articolo 202, sia stato già effettuato il pagamento in misura ridotta previsto per la specifica violazione, entro il suddetto termine di cento giorni può essere effettuata l'integrazione del pagamento da corrispondere all'organo di polizia stradale che ha effettuato la prima notificazione o la contestazione immediata, secondo le modalità indicate dallo stesso.

  6. Il pagamento della somma prevista al comma 4, effettuato all'organo di polizia stradale che ha curato la prima notificazione o la contestazione immediata, con contestuale pagamento delle spese di accertamento e notificazione per la violazione da esso accertata, costituisce il presupposto per l'istanza di archiviazione, di cui al comma 7, delle violazioni assorbite ai sensi dei commi 2 e 3.

  7. L'istanza di archiviazione deve essere presentata dall'interessato all'ufficio o comando da cui dipende chi ha accertato ciascuna violazione assorbita ai sensi del comma 6, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data della prima notificazione o della contestazione immediata. L'istanza è corredata da copia dell'attestazione del pagamento di cui al comma 6 e dall'attestazione del pagamento delle spese di accertamento e notificazione relativa alla violazione o alle violazioni accertate dall'ufficio o al comando cui la stessa è presentata. L'archiviazione è disposta dal responsabile dell'ufficio o del comando da cui dipende chi ha accertato la violazione”;

   i-ter) all'articolo 203, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

  “3-bis. Quando il veicolo con cui è stata commessa la violazione è immatricolato all'estero e non è possibile, per difficoltà oggettive, procedere all'iscrizione al ruolo ovvero avviare altre procedure di riscossione coattiva nei confronti del conducente o del proprietario o di altro soggetto obbligato in solido, la riscossione coattiva può essere attivata, nei cinque anni successivi, nei confronti di chi è trovato alla guida del veicolo stesso. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 207. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'interno, sono determinate le procedure di riscossione e di attribuzione delle somme riscosse ai soggetti a cui, secondo l'articolo 208, spettano i proventi delle sanzioni”»;

   al comma 2, secondo periodo, le parole: «del 25 luglio 1996» sono sostituite dalle seguenti: «, del 25 luglio 1996,»;

   dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  «2-bis. Il decreto di cui all'articolo 7, comma 9, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1, lettera 0a), del presente articolo, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e può essere aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno»;

   il comma 4 è soppresso;

   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

  «4-bis. Al fine di ridurre i tempi di conclusione delle attività liquidatorie delle società di cui all'articolo 2, comma 2-terdecies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in relazione alle quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia stato già adottato il decreto, previsto dal secondo periodo del medesimo comma 2-terdecies, di nomina del commissario liquidatore, è autorizzata la spesa in favore di detto commissario liquidatore nel limite massimo di euro 2 milioni per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

  4-ter. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, qualora risulti, a seguito di accertamenti successivi al rilascio dell'omologazione, l'uso di impianti di manipolazione che riducono l'efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni, vietato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, assegna un termine non superiore a sessanta giorni al soggetto titolare dell'omologazione per l'adozione di misure idonee a rimuovere l'impianto di manipolazione e a garantire il rispetto dei valori limite di emissioni applicabili ai veicoli prodotti e immessi sul mercato o già in circolazione. Il termine di cui al primo periodo decorre dalla data di notifica del provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili recante la comunicazione al soggetto titolare dell'omologazione degli esiti degli accertamenti di cui al medesimo primo periodo. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico del titolare dell'omologazione.

  4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adotta il provvedimento di revoca dell'omologazione qualora, alla scadenza del termine assegnato ai sensi del comma 4-ter, il soggetto titolare dell'omologazione non dimostri di aver adottato misure idonee a rimuovere l'impianto di manipolazione il cui uso non è ammesso e a garantire il rispetto dei valori limite di emissioni applicabili ai veicoli prodotti e immessi sul mercato o già in circolazione.

  4-quinquies. Nei casi di revoca dell'omologazione ovvero di mancata adozione, entro il termine assegnato ai sensi del comma 4-ter, delle misure necessarie a rimuovere l'impianto di manipolazione il cui uso non è ammesso, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 900 ad euro 3.500 per ciascun veicolo.

  4-sexies. Al fine di completare l'asse viario di collegamento tra la Via Aurelia e il casello autostradale della Versilia nel comune di Pietrasanta in provincia di Lucca, è assegnato a detto comune, nell'anno 2022, un contributo di euro 500.000 finalizzato all'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva e al conferimento degli incarichi previsti dall'articolo 31, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

  4-septies. Agli oneri derivanti dal comma 4-sexies, pari ad euro 500.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

  4-octies. Al fine di accelerare l'effettuazione degli interventi di manutenzione necessari a garantire la viabilità funzionale al superamento del valico del Verghereto ai confini tra la regione Toscana e la regione Emilia-Romagna e di assicurare un'alternativa alla E45 in caso di emergenza e, in particolare, in via prioritaria, la risoluzione della situazione emergenziale di tratti della ex strada stradale 3-bis “Tiberina” sottesi al Viadotto Puleto ricadente nelle regioni Emilia-Romagna e Toscana, è assegnato ai soggetti gestori, che assumono le funzioni di soggetti attuatori degli interventi, l'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2022, per lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della strada. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, previa presentazione di un Piano degli interventi, identificati dai codici unici di progetto (CUP), da parte dei soggetti attuatori, alla ripartizione e all'assegnazione delle risorse tra gli stessi. Con il medesimo decreto sono individuate le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130».

  Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 7-bis. – (Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali) – 1. In caso di estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario ai sensi dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'importo previsto ai sensi del quarto periodo del comma 1 del medesimo articolo 35 è determinato, previa appropriata verifica delle voci di bilancio in coerenza con quanto previsto dall'articolo 176, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e a seguito di asseverazione da parte di una primaria società di revisione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dall'estinzione della concessione. È fatto salvo il diritto del concedente al risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento del concessionario, determinato tenendo conto anche delle risultanze delle ispezioni effettuate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, su richiesta del concedente, finalizzate a verificare lo stato dell'infrastruttura autostradale oggetto di concessione.

  2. Il concedente è autorizzato a trattenere dall'ammontare determinato ai sensi del comma 1 l'importo corrispondente all'eventuale credito vantato dall'ANAS S.p.a., a titolo di prezzo di concessione, nei confronti del concessionario. Le somme trattenute sono versate all'ANAS S.p.a. nei termini e secondo le modalità definiti con la medesima società e d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto del flusso di cassa derivante dai proventi della gestione dell'infrastruttura autostradale eventualmente affidata all'ANAS S.p.a. ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Sulle somme trattenute non decorrono ulteriori interessi.

  3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 7-quater.

  4. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020, e n. 25 del 25 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 24 ottobre 2020, nelle more della definizione del procedimento per l'affidamento di detti interventi, sono disposte la proroga di ulteriori due anni, fino al 3 agosto 2024, del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, apposta dal medesimo Comitato interministeriale con la delibera n. 88 del 18 novembre 2010, pubblicata nel supplemento ordinario n. 195 alla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011, nonché la proroga di ulteriori due anni, fino al 10 dicembre 2024, del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, apposta dal medesimo Comitato interministeriale con la delibera n. 51 del 2 agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2014. Agli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dai conseguenti provvedimenti di esproprio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 2-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.

  Art. 7-ter. – (Disposizioni urgenti per la gestione e la sicurezza delle tratte autostradali A24 e A25) – 1. La convenzione unica del 18 novembre 2009 sottoscritta tra l'ANAS S.p.a. e la Strada dei Parchi S.p.a. per la gestione in concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 è risolta per grave inadempimento del concessionario, Strada dei Parchi S.p.a., sulla base delle motivazioni di cui al decreto della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 29 del 14 giugno 2022, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 7 luglio 2022. Con la presente disposizione, il citato decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è reso immediatamente e definitivamente efficace. Fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ai decreti di cui al primo e al secondo periodo del presente comma si applica la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

  2. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in considerazione della retrocessione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in qualità di concedente della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 e nelle more del trasferimento della titolarità della concessione di detta rete autostradale alla società in house di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2023, l'ANAS S.p.a. assume a decorrere dall'8 luglio 2022, al fine di assicurare la continuità della circolazione in condizione di sicurezza, la gestione delle autostrade A24 e A25, ai sensi del medesimo comma 1 del citato articolo 35, provvedendo altresì allo svolgimento delle seguenti attività:

   a) effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria;
   b) completamento degli interventi di cui all'articolo 52-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a valere sulle risorse previste dalle citate disposizioni;
   c) nei limiti delle risorse allo scopo individuate, effettuazione di ogni ulteriore intervento ritenuto necessario dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ovvero dal Commissario straordinario di cui all'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, nonché per assicurare la continuità della circolazione lungo le autostrade A24 e A25, l'ANAS S.p.a.:

   a) si avvale, con rimborso dei relativi oneri e a valere sulle risorse di cui al comma 8, del personale della società Strada dei Parchi S.p.a., nonché delle società Parchi Global Services S.p.a. e Infraengineering S.r.l., titolare alla data dell'8 luglio 2022 di un contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di dette società e assegnato, alla medesima data, allo svolgimento del servizio autostradale, con esclusione del personale inquadrato come dirigente. L'ANAS S.p.a. è altresì autorizzata ad assumere, nella misura necessaria ad assicurare lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, il personale di cui al primo periodo, che, a tal fine, non è tenuto ad osservare i termini di preavviso previsti in caso di dimissioni volontarie e che è inquadrato, fatto salvo quanto previsto dal terzo periodo, secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla medesima ANAS S.p.a., in un livello corrispondente a quello riconosciuto dalla Strada dei Parchi S.p.a., dalla Parchi Global Services S.p.a. o dalla Infraengineering S.r.l., con salvaguardia, ad ogni effetto economico e normativo, dell'anzianità lavorativa maturata presso dette società. Al personale assunto dall'ANAS S.p.a. ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi, purché impiegato nello svolgimento del servizio autostradale relativo alle autostrade A24 e A25 e in deroga alle previsioni di cui al secondo periodo, le condizioni economiche e normative previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla Strada dei Parchi S.p.a., dalla Parchi Global Services S.p.a. o dalla Infraengineering S.r.l. con salvaguardia, ad ogni effetto economico e normativo, del livello di inquadramento e dell'anzianità lavorativa maturata presso dette società. Il personale assunto dall'ANAS S.p.a. ai sensi del secondo periodo è trasferito, con esclusione del diritto d'opzione e fatta salva la possibilità di detto personale di rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma, del codice civile, alla società di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, entro la data indicata con il decreto di cui al comma 2-septies del medesimo articolo 2 ovvero, se posteriore, entro la data dell'effettivo affidamento a detta società della titolarità della concessione relativa alla rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25;
   b) per l'affidamento delle attività necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei princìpi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle disposizioni in materia di subappalto;
   c) può effettuare la selezione degli operatori economici affidatari della realizzazione degli interventi di cui al comma 2 di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54 del medesimo codice, in relazione ai quali non è ancora intervenuta l'aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi quadro ovvero non si è provveduto alla loro esecuzione secondo le modalità previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6, dello stesso codice;
   d) provvede ad applicare e a riscuotere le tariffe da pedaggio, comprensive del sovrapprezzo di cui all'articolo 1, comma 1021, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e i relativi proventi sono destinati alla copertura dei costi di gestione nonché all'effettuazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo e, per la parte eccedente, a quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 2, del presente decreto. È esclusa ogni ulteriore remunerazione in favore dell'ANAS S.p.a. per lo svolgimento delle attività affidate ai sensi del presente articolo.

  4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, la società Strada dei Parchi S.p.a., la società Parchi Global Services S.p.a., la società Infraengineering S.r.l. e la società Toto Holding S.p.a. provvedono a mettere immediatamente a disposizione dell'ANAS S.p.a. tutta la documentazione, anche tecnica, relativa allo stato di funzionalità delle infrastrutture autostradali e ai programmi di manutenzione in corso di esecuzione, i beni materiali, ivi compresi i beni immobili, e i beni immateriali necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria delle autostrade A24 e A25, nonché a garantire al personale autorizzato dall'ANAS S.p.a. l'accesso a tutta la documentazione pertinente detenuta da dette società ovvero da altre società controllate dalla società Toto Holding S.p.a. La documentazione e i beni messi a disposizione dell'ANAS S.p.a. ai sensi del presente comma sono analiticamente indicati in appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti delle parti.

  5. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 340 del codice penale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è nominato un commissario ad acta che si sostituisce agli organi di amministrazione delle società di cui al medesimo comma 4 ai fini della messa a disposizione della documentazione e dei beni indicati nello stesso comma 4. Nello svolgimento della propria attività, il commissario ad acta può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, che agiscono con i poteri e le facoltà previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre disposizioni tributarie, nonché della collaborazione di altri organi dello Stato.

  6. Al fine di consentire lo svolgimento da parte dell'ANAS S.p.a. delle attività di cui al comma 2, nonché per assicurare la continuità della circolazione lungo le autostrade A24 e A25, le prestazioni previste dai contratti stipulati dalla Strada dei Parchi S.p.a. per la gestione di dette autostrade ovvero per l'effettuazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2, qualora non già integralmente eseguite alla data dell'8 luglio 2022, sono rese nei confronti dell'ANAS S.p.a. Entro sessanta giorni dalla predetta data, l'ANAS S.p.a. subentra nei contratti di cui al primo periodo che sono dalla stessa ritenuti indispensabili.

  7. In relazione alle procedure di affidamento indette dall'ANAS S.p.a. ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 2, nonché a quelle indette dal Commissario straordinario di cui all'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i relativi bandi di gara, avvisi o inviti contengono specifiche clausole sociali finalizzate, ai sensi dell'articolo 50 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nei limiti ivi previsti, a promuovere la stabilità occupazionale del personale della società Toto Costruzioni S.p.a. impiegato alla data dell'8 luglio 2022 nelle attività di manutenzione ordinaria, straordinaria o di ripristino infrastrutturale delle tratte autostradali A24 e A25, garantendo altresì l'applicazione dei contratti collettivi nazionali in essere e con salvaguardia, ad ogni effetto economico e normativo, dell'anzianità lavorativa maturata presso la detta società.

  8. Al fine di promuovere un ampio percorso di partecipazione democratica nella programmazione delle attività di cui al comma 2 e di favorire una definizione organica e condivisa delle tariffe da pedaggio, è istituito un Tavolo istituzionale presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il Tavolo è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o da un suo delegato ed è composto da un rappresentante dell'ANAS S.p.a., un rappresentante della regione Abruzzo, un rappresentante della regione Lazio e una rappresentanza dei sindaci dei comuni interessati dalle tratte autostradali A24 e A25 e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU). Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Dall'istituzione e dal funzionamento del Tavolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  9. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali provvede, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2018, n. 130, ad effettuare ispezioni finalizzate a verificare, entro il 31 dicembre 2022, le condizioni di sicurezza dell'intera infrastruttura autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25, informando mensilmente l'ANAS S.p.a., il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e i membri del Tavolo di cui al comma 8 sui risultati dell'attività ispettiva svolta.

  10. Alla copertura degli oneri derivanti dalla lettera a) del comma 2, dalle lettere a), b) e c) del comma 3, nonché dai commi 4 e 6 si provvede a valere sui proventi dei pedaggi riscossi dall'ANAS S.p.a. ai sensi della lettera d) del citato comma 3. Per l'anno 2022 è riconosciuta in favore dell'ANAS S.p.a. un'anticipazione di euro 60 milioni, che è restituita dalla medesima società, senza applicazione di interessi, entro sessanta giorni dal trasferimento della titolarità della concessione relativa all'infrastruttura autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 alla società in house di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato, effettuato a valere sui ricavi da pedaggio complessivamente riscossi alla data del citato trasferimento, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione e di manutenzione ordinaria di cui al comma 2 del presente articolo. Detto importo è riassegnato al fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3.

  11. Fermo il diritto al risarcimento del danno causato dal grave inadempimento della società Strada dei Parchi S.p.a. agli obblighi previsti dalla convenzione unica di cui al comma 1, l'importo previsto ai sensi dell'articolo 35, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è determinato secondo le modalità previste dall'articolo 7-bis, comma 1, del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3.

  12. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede a trattenere sull'importo di cui al comma 11, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7-bis, comma 2, una somma corrispondente all'entità delle rate di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della convenzione unica di cui al comma 1, dovute e non ancora versate dalla Strada dei Parchi S.p.a. all'ANAS S.p.a. alla data dell'8 luglio 2022. Il versamento all'ANAS S.p.a. delle somme trattenute ai sensi del primo periodo del presente comma avviene secondo le modalità previste dall'articolo 7-bis, comma 2.

  13. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 10, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 7-quater.

  Art. 7-quater. – (Disposizioni finanziarie) – 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 7-bis e 7-ter, pari complessivamente a 160 milioni di euro per l'anno 2022, a 150 milioni di euro per l'anno 2023 e a 250 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

   a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle somme di cui all'articolo 1, comma 813, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234;
   b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
   c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
   d) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Art. 7-quinquies. – (Disposizioni in materia di distribuzione automobilistica) – 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli accordi verticali tra il costruttore automobilistico o l'importatore e i singoli distributori autorizzati per la commercializzazione di veicoli non ancora immatricolati, nonché di autoveicoli che siano stati immatricolati dai distributori autorizzati da non più di sei mesi e che non abbiano percorso più di 6.000 chilometri.

  2. Gli accordi tra il costruttore o l'importatore e il distributore autorizzato hanno durata minima di cinque anni e regolano le modalità di vendita, i limiti del mandato, le rispettive assunzioni di responsabilità e la ripartizione dei costi connessi alla vendita. Ciascuna parte comunica, con nota in forma scritta trasmessa almeno sei mesi prima della scadenza, l'intenzione di non procedere alla rinnovazione dell'accordo, a pena di inefficacia della medesima comunicazione.

  3. Il costruttore o l'importatore, prima della conclusione dell'accordo di cui ai commi 1 e 2, nonché in caso di successive modifiche dello stesso, fornisce al distributore autorizzato tutte le informazioni di cui sia in possesso, che risultino necessarie a valutare consapevolmente l'entità degli impegni da assumere e la sostenibilità degli stessi in termini economici, finanziari e patrimoniali, inclusa la stima dei ricavi marginali attesi dalla commercializzazione dei veicoli.

  4. Al costruttore o all'importatore che recede dall'accordo prima della scadenza contrattuale è fatto obbligo di corrispondere un equo indennizzo al distributore autorizzato, parametrato congiuntamente al valore:

   a) degli investimenti che questo ha in buona fede effettuato ai fini dell'esecuzione dell'accordo e che non siano stati ammortizzati alla data di cessazione dell'accordo;
   b) dell'avviamento per le attività svolte nell'esecuzione degli accordi, commisurato al fatturato del distributore autorizzato negli ultimi cinque anni di vigenza dell'accordo.

  5. L'indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto nel caso di risoluzione per inadempimento o quando il recesso sia chiesto dal distributore autorizzato.

  6. Il termine del 30 giugno 2022 di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è differito al 30 settembre 2022.

  Art. 7-sexies. – (Modifica all'articolo 200 del decreto-legge n. 34 del 2020) – 1. Al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 200, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “fino al 31 dicembre 2024” sono soppresse».

  All'articolo 8:

   al comma 1, le parole: «Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile» sono sostituite dalle seguenti: «Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile»;

   al comma 2:

    all'alinea, la parola: «, provvede,» è sostituita dalla seguente: «provvede»;

    alla lettera a), dopo le parole: «articolo 84, comma 1, del» sono inserite le seguenti: «codice della strada, di cui al»;

   al comma 3, dopo le parole: «può stipulare» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,»;

   al comma 4, le parole: «e della mobilità sostenibile» sono sostituite dalle seguenti: «e della mobilità sostenibili»;

   al comma 7, alinea, le parole: «di cui all'articolo 16-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui all'articolo 16-bis»;

   al comma 8, le parole: «e relativa all'anno 2022, e da calcolarsi» sono sostituite dalle seguenti: «relativa all'anno 2022, da calcolare»;

   al comma 9:

    al primo periodo, dopo le parole: «sono eserciti» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e la parola: «mensile» è sostituita dalla seguente: «trimestrale»;

    il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di mancata o ritardata effettuazione degli interventi manutentivi comunicati ai sensi del presente comma, l'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico assegna all'azienda inadempiente un termine non superiore a novanta giorni per l'esecuzione degli interventi manutentivi comunicati. Qualora l'azienda non effettui gli interventi manutentivi entro il termine assegnato ai sensi del secondo periodo, l'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico provvede ad effettuare gli interventi manutentivi in danno dell'azienda inadempiente, nonché ad applicare nei confronti della stessa una sanzione amministrativa di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 500.000 euro, determinata tenendo conto dei criteri indicati nel decreto di cui al comma 10, dell'entità degli interventi manutentivi non eseguiti, delle conseguenze che l'omessa o ritardata effettuazione degli interventi determina sulla continuità nonché delle attività poste in essere al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi»;

    al quarto periodo, le parole: «, e sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «e sono destinate»;

   al comma 11, al primo periodo, le parole: «prescrivendo le necessarie misure di mitigazione, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «prescrivendo le necessarie misure di mitigazione e» e, al secondo periodo, le parole: «prorogabile, una sola volta,» sono sostituite dalle seguenti: «prorogabile una sola volta»;

   dopo il comma 11 è inserito il seguente:

  «11-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità di cui ai commi da 9 a 11 ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti»;

   dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

  «12-bis. Al fine di migliorare l'organizzazione della mobilità nelle aree urbane, all'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

  “6. Al fine di assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la riduzione al minimo dell'uso individuale dell'automobile e il contenimento del traffico, l'educazione della comunità scolastica alla mobilità sostenibile e il miglioramento dell'accessibilità scolastica, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, il Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della transizione ecologica, tenendo conto del piano ‘Rigenerazione Scuola’ di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, adotta specifiche linee guida per l'istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado del mobility manager scolastico finalizzate alla promozione della funzione educativa della scuola e dello sviluppo sostenibile.

  6-bis. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, individuano il mobility manager scolastico tra il personale docente, senza esonero dall'insegnamento, ovvero ricorrendo a figure professionali esterne, in coerenza con il piano dell'offerta formativa.

  6-ter. Il mobility manager scolastico ha il compito di:

   a) diffondere la cultura della mobilità sostenibile;
   b) promuovere l'uso della mobilità ciclo-pedonale e dei servizi di noleggio e condivisione di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale;
   c) supportare il mobility manager d'area, ove nominato, e le competenti amministrazioni locali ai fini dell'adozione delle misure di mobilità sostenibile fornendo elementi per favorire la sostenibilità degli spostamenti del personale scolastico e degli studenti dell'istituto scolastico;
   d) segnalare al competente ente locale eventuali esigenze legate al trasporto scolastico e delle persone con disabilità.

  6-quater. Il Ministero dell'istruzione può mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche un'infrastruttura digitale al fine di agevolare lo svolgimento dei compiti del mobility manager scolastico.

  6-quinquies. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei commi da 6-bis a 6-quater nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

  12-ter. All'articolo 229, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: “le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,” sono inserite le seguenti: “ad eccezione delle istituzioni scolastiche,”.

  12-quater. Al fine di garantire la continuità dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole minori siciliane oggetto della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nonché del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al soggetto incaricato della gestione dei servizi è riconosciuto un contributo straordinario, nella misura massima di 8 milioni di euro, destinato a compensare gli effetti economici dell'aumento eccezionale dei costi del carburante nell'anno 2022 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

  12-quinquies. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione della compensazione di cui al comma 12-quater, nei limiti di quanto strettamente necessario a compensare la maggiore spesa derivante dall'aumento eccezionale del costo del carburante e comunque in misura non superiore all'importo massimo stabilito al comma 12-quater. Tali criteri, al fine di evitare eventuali sovracompensazioni, sono definiti tenendo conto degli aumenti delle tariffe già praticati dal gestore dei servizi nel primo semestre 2022 sulla base degli strumenti previsti a legislazione vigente o della convenzione in essere.

  12-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-quater, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  12-septies. Al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità gestionale della linea metropolitana di Catania, elevando, al contempo, la qualità dei servizi erogati, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:

   a) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
   b) quanto a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».

  All'articolo 9:

   al comma 1:

    all'alinea, dopo le parole: «all'articolo 1» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

    alla lettera a), le parole: «per il 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2025» e le parole: «per l'anno 2026 e 300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026, 300 milioni»;

    alla lettera b), le parole: «ciascuno degli anni dal 2026 al 2027», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno degli anni 2026 e 2027» e le parole: «dal 2032 al 2034,», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dal 2032 al 2034 e»;

    alla lettera c), le parole: «di 300 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni»;

   al comma 6, le parole: «risorse rinvenienti dall'abrogazione» sono sostituite dalle seguenti: «risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione»;

   dopo il comma 6 è inserito il seguente:

  «6-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  “4-bis. Fermo restando quanto previsto, in relazione agli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza ovvero del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, dagli articoli 9, 10 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e dal titolo II della parte I del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, effettua il monitoraggio dell'osservanza dei termini procedimentali di cui al comma 3, segnalando alla regione competente eventuali ritardi, proponendo eventuali interventi correttivi ed assegnando alla regione un termine non superiore a trenta giorni per la conclusione del procedimento. In caso di inosservanza del termine assegnato ai sensi del primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131”»;

   il comma 7 è sostituito dai seguenti:

  «7. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   “d) gli interventi di piccola manutenzione nonché quelli atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono curati direttamente dalle amministrazioni utilizzatrici degli immobili, anche se di proprietà di terzi. Fermo restando quanto previsto dal periodo precedente, nell'ambito del Sistema accentrato delle manutenzioni è fatta salva la possibilità di finanziare e realizzare l'esecuzione anche di interventi relativi alla messa a norma degli impianti o correlati alle norme in materia di prevenzione incendi, al fine di favorire il coordinamento degli stessi con altri interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria da eseguire ai sensi delle lettere a) e b) del presente comma e del comma 5. Sempre al fine di promuovere forme di razionalizzazione tra gli interventi, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei relativi costi, l'Agenzia del demanio o i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche possono curare, previo atto di intesa e senza nuovi o maggiori oneri, l'esecuzione degli interventi di cui al periodo precedente, nei casi in cui interessino immobili già oggetto di finanziamenti per lavori nell'ambito di piani di investimento approvati dalla medesima Agenzia. Parimenti i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche possono gestire, previo atto di intesa con l'Agenzia del demanio, l'esecuzione degli interventi ascritti ai piani di intervento dell'Agenzia del demanio nei casi in cui questi riguardino immobili già oggetto di finanziamento nell'ambito del Sistema accentrato delle manutenzioni. Tutti gli interventi curati direttamente dalle amministrazioni utilizzatrici sono comunicati all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi delle lettere a), b) e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine di verificare le previsioni contrattuali in materia”;

   b) al comma 5, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “L'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria ovvero di manutenzione straordinaria dei lavori di importo in ogni caso inferiore a 100.000 euro, di cui al comma 2, lettere a) e b), è curata, senza nuovi o maggiori oneri, direttamente dalle amministrazioni utilizzatrici degli immobili”.

  7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 11-bis e 11-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, trovano applicazione anche nel periodo intercorrente tra la data dell'abrogazione dell'articolo 92, comma 7-bis, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per effetto dell'articolo 217 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la data di entrata in vigore della legge 14 giugno 2019, n. 55.

  7-ter. All'articolo 16-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  “1-bis. Resta ferma la possibilità per le amministrazioni, le Autorità indipendenti, la Commissione e gli enti indicati al comma 1, per motivate esigenze, previo accordo con la proprietà, di entrare nel possesso anticipato anche di porzioni di immobili, corrispondendo, nei limiti delle risorse disponibili, una somma a titolo di anticipata occupazione, commisurata ai metri quadri delle porzioni occupate e alla durata della predetta anticipata occupazione e comunque non superiore a tre dodicesimi del canone annuo congruito; il possesso anticipato non ha effetti sulla durata del contratto di locazione come prevista dalle vigenti disposizioni e dagli specifici accordi contrattuali tra le parti”»;

   al comma 8, alinea, dopo le parole: «All'articolo 121 del» sono inserite le seguenti: «codice della strada, di cui al»;

   dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

  «8-bis. Per le finalità di cui all'articolo 121, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 8 del presente articolo, si considerano validi ad ogni effetto di legge le qualifiche, le abilitazioni e gli attestati di formazione periodica, previsti dal medesimo comma 3 del citato articolo 121, conseguiti dal personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili anteriormente alla data del 16 giugno 2022.

  8-ter. Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) degli studenti degli istituti nautici e professionali della pesca commerciale e delle produzioni ittiche, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'istruzione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procede a definirne le modalità di svolgimento a bordo di imbarcazioni nautiche a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, con proprio provvedimento che deve tenere conto di un percorso formativo, facendo riferimento alle norme IMO STCW 1995, e successive modifiche, prevedendo per gli studenti la frequenza del corso di sicurezza personale e responsabilità sociali (Personal Safety and Social Responsibilities - PSSR) con oneri a carico degli stessi»;

   al comma 9, alinea, le parole: «procedure per digitalizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «procedure per la digitalizzazione» e le parole: «al decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo»;

   dopo il comma 9 è inserito il seguente:

  «9-bis. All'articolo 59, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, dopo la parola: “adozione” sono inserite le seguenti: “dei princìpi”»;

   il comma 10 è sostituito dal seguente:

  «10. All'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al punto 8), le parole: “nonché Porto di Licata” sono sostituite dalle seguenti: “, Porto di Licata nonché Porto di Sciacca”;

   b) al punto 9), le parole: “Porti di Augusta e Catania” sono sostituite dalle seguenti: “Porti di Augusta, Catania e Pozzallo”;

   c) al punto 10), le parole: “e Monopoli” sono sostituite dalle seguenti: “, Monopoli e Termoli”;

   d) al punto 12), le parole: “e Ortona” sono sostituite dalle seguenti: “, Ortona e Vasto”»;

   dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

  
  «10-bis. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

  “3-bis. Al fine di sviluppare ulteriori percorsi di formazione che favoriscano l'integrazione interdisciplinare fra il mondo accademico, la formazione e la ricerca nel settore della pubblica amministrazione, nonché di integrare il sistema della formazione universitaria, postuniversitaria, della ricerca e quello dell'accesso sempre più qualificato nella pubblica amministrazione, la Scuola può prevedere nella propria offerta formativa l'erogazione anche di corsi di alta formazione e di perfezionamento post lauream nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  3-ter. La Scuola, previo accreditamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, anche in deroga al requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del predetto regolamento relativamente al numero minimo di docenti per la formazione del collegio del dottorato, comunque non inferiore a sei, individuati anche tra professori universitari sulla base di una convenzione con l'ateneo di appartenenza secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto compatibili, può altresì emanare bandi per corsi di dottorato in Scienze della pubblica amministrazione, in favore di un massimo di otto candidati, fino al raggiungimento, a regime, di un numero di frequentatori non superiore a trentadue unità, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”;

   b) all'articolo 11, comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: “possono essere” è inserita la seguente: “prioritariamente”.

  10-ter. Le strutture finanziate con risorse assegnate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai comuni per interventi straordinari sul patrimonio residenziale pubblico, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, non ancora del tutto completate, possono essere riutilizzate dai medesimi comuni beneficiari, anche eventualmente cambiando la destinazione d'uso, a condizione che sia garantita una finalità di interesse pubblico generale. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  10-quater. All'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al terzo periodo, dopo le parole: “sono depositati” sono inserite le seguenti: “ai soli fini informativi”;
   b) al quarto periodo, dopo le parole: “Con la stessa modalità” sono inserite le seguenti: “e per le medesime finalità”.

  10-quinquies. Al fine di realizzare gli interventi di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al medesimo articolo 1, comma 26, della citata legge n. 160 del 2019, le parole da: “come previsto” fino a: “legge 28 giugno 2019, n. 58,” sono soppresse e le parole: “è assegnata al soggetto attuatore degli interventi” sono sostituite dalle seguenti: “è trasferita alla medesima provincia”»;

   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della Scuola nazionale dell'amministrazione».

  All'articolo 10:

   al comma 1:

    alla lettera a), le parole: «quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al quarto periodo» e le parole: «del 13 dicembre 2011.» sono sostituite dalle seguenti: «, del 13 dicembre 2011»;

    alla lettera b), dopo le parole: «risorse del PNC» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo le parole: «n. 101» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

    alla lettera c), le parole: «sono inserite» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunte», dopo le parole: «risorse del PNC» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo le parole: «n. 101» il segno di interpunzione: «.» è soppresso;

   al comma 2, le parole: «dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti» sono sostituite dalle seguenti: «dei materiali da costruzione, dei carburanti» e le parole: «e, al fine» sono sostituite dalle seguenti: «e al fine»;

   dopo il comma 3 è inserito il seguente:

  «3-bis. All'articolo 1, comma 136, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “entro otto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro dodici mesi”»;

   al comma 4, le parole: «di cui articolo 22 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 22 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto» e dopo le parole: «dell'articolo 22 del» sono inserite le seguenti: «citato codice di cui al»;

   al comma 5, le parole: «e di euro 3.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro 3.500.000» e le parole: «mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo»;

   dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

  «5-bis. Al fine di favorire lo sviluppo psico-fisico dei minori, il conseguimento degli obiettivi di rigenerazione del tessuto socio-economico delle città, nonché il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza e la rifunzionalizzazione di spazi pubblici, anche periferici, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City), per la realizzazione di parchi gioco innovativi è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione pari a complessivi 5 milioni di euro per l'anno 2023, per l'attuazione di un programma sperimentale denominato “Dateci spazio” destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti. Le relative proposte sono trasmesse, anche per via telematica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e devono indicare l'area oggetto di intervento, le finalità ludico-didattiche perseguite, i profili di accessibilità, sicurezza e risparmio energetico, il cronoprogramma per la realizzazione dell'intervento, la parte destinata ai lavori e quella relativa alle forniture, le modalità e i costi di gestione ed eventuali ulteriori contribuzioni alla realizzazione dell'intervento. Sono ammissibili a finanziamento, nel limite massimo di 500.000 euro, esclusivamente interventi che non risultino già destinatari di contributi e risorse sulla base di altra normativa regionale, nazionale o europea.

  5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:

   a) i tempi e le relative modalità di erogazione del finanziamento;
   b) i criteri per la valutazione delle proposte;
   c) le modalità di monitoraggio del programma e le ipotesi di revoca del finanziamento.

  5-quater. La valutazione delle proposte di cui al comma 5-ter è svolta dall'Alta Commissione di cui all'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che, a tal fine, può avvalersi del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nonché del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Struttura tecnica di missione di cui all'articolo 214 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'Alta Commissione opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e l'avvalimento avviene senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  5-quinquies. L'Alta Commissione di cui al comma 5-quater, all'esito dell'esame delle proposte presentate, predispone un apposito elenco, contenente le proposte ammissibili a finanziamento e il codice unico di progetto (CUP) di ciascun intervento, che è approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono altresì definiti i termini per la stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma per l'attuazione delle proposte.

  5-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 5-bis a 5-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  5-septies. In ottemperanza alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2021 per l'adeguamento delle decisioni di investimento pubblico ai princìpi di coerenza e compatibilità con il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, promuove, d'intesa con il comune di Genova, la regione Liguria, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la Rete ferroviaria italiana s.p.a., nell'ambito del Progetto unico previsto dal comma 12-septies del medesimo articolo 4, la realizzazione di un progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree del comune di Genova, interessate dal progetto ferroviario “Potenziamento Genova-Campasso” di cui al medesimo comma 12-septies, denominato “Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova”, finalizzato ad una maggiore sostenibilità ambientale, sociale ed economica dell'intervento infrastrutturale ferroviario e a realizzare un miglioramento del contesto urbano.

  5-octies. Per le finalità di cui al comma 5-septies è autorizzata in favore della Rete ferroviaria italiana s.p.a. la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

  5-novies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 12-octies, del citato decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019, il comune di Genova, la regione Liguria, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la Rete ferroviaria italiana s.p.a. provvedono a definire, mediante la sottoscrizione di un'apposita convenzione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le attività necessarie per assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi e delle opere del Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova di cui al comma 5-septies, ferma restando l'attribuzione al comune di Genova delle funzioni di soggetto attuatore delle opere e degli interventi inseriti nel predetto Progetto di riqualificazione.

  5-decies. Agli oneri derivanti dai commi da 5-septies a 5-novies, pari a complessivi 89 milioni di euro, si provvede:

   a) quanto a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
   b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»;

   alla rubrica, le parole: «di particolare complessità o» sono soppresse.

  All'articolo 12:

   al comma 1:

    al primo periodo, le parole: «della Commissione tecnica VIA e Commissione PNRR-PNIEC» sono sostituite dalle seguenti: «della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC» e le parole: «1,5 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «8 milioni di euro annui»;

    al secondo periodo, le parole: «1,5 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «8 milioni di euro annui» e dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2022» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

  «1-bis. Nell'ambito delle esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e al fine di accelerare le procedure di individuazione degli aventi diritto, di assegnazione e di erogazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, assicurando altresì il necessario supporto alle amministrazioni centrali e locali e una costante verifica sullo stato di attuazione delle procedure di gara per gli interventi ammissibili a finanziamento ai sensi del citato articolo 26, comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire, per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, due posizioni dirigenziali di livello non generale. Alla copertura delle predette due posizioni dirigenziali di livello non generale si provvede attraverso l'indizione di concorsi pubblici o anche, per il triennio 2022-2024, in deroga alle percentuali stabilite dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  1-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 1-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a 10 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1. Il reclutamento del suddetto contingente di personale è effettuato, senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità, attraverso l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

  1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari ad euro 320.557 per l'anno 2022 e ad euro 769.336 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  1-quinquies. All'articolo 8, comma 2, ultimo periodo, e comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: “provvedimento” è sostituita dalla seguente: “parere”.

  1-sexies. Anche al fine di garantire il supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR per gli adempimenti di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei finanziamenti destinati all'attuazione degli stessi, con particolare riferimento al controllo sul divieto di doppio finanziamento e sui conflitti d'interesse nonché all'espletamento dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alle rispettive competenze sono autorizzati, per il biennio 2022-2023, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 700 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, di cui 400 unità per le esigenze del Ministero dell'interno, e in particolare delle Prefetture-uffici territoriali del Governo, e 300 unità per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e in particolare delle Ragionerie territoriali dello Stato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 2.624.475 per l'anno 2022 e di euro 31.493.700 a decorrere dall'anno 2023.

  1-septies. Il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato stipulano un apposito protocollo d'intesa per definire l'attività di collaborazione destinata alle finalità di cui al comma 1-sexies, anche attraverso la costituzione di presidi territoriali unitari tra le Prefetture-uffici territoriali del Governo e le Ragionerie territoriali dello Stato.

  1-octies. Per la corresponsione al personale non dirigenziale da reclutare ai sensi del comma 1-sexies dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2023, di cui euro 500.000 per le esigenze del Ministero dell'interno ed euro 500.000 per le esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

  1-novies. Agli oneri di cui ai commi 1-sexies e 1-octies, pari a euro 2.624.475 per l'anno 2022 e a euro 32.493.700 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.449.364 euro per l'anno 2022 e a 17.892.368 euro annui a decorrere dall'anno 2023, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a 1.175.111 euro per l'anno 2022 e a 14.601.332 euro annui a decorrere dall'anno 2023, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

  1-decies. All'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo le parole: “I comandi o distacchi” sono inserite le seguenti: “del personale non dirigenziale”;
   b) al comma 3, primo periodo, le parole: “per il personale non dirigenziale” sono soppresse».

  Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 12-bis. – (Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR) – 1. Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), qualora risulti, anche sulla base di quanto rappresentato dalle amministrazioni o dalle altre parti del giudizio, che il ricorso ha ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, in caso di accoglimento dell'istanza cautelare, il tribunale amministrativo regionale, con la medesima ordinanza, fissa la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, si applica il primo periodo del presente comma e il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti. Nel caso in cui l'udienza di merito non si svolga entro i termini previsti dal presente comma, la misura cautelare perde efficacia, anche qualora sia diretta a determinare un nuovo esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione.

  2. Nella decisione cautelare e nel provvedimento di fissazione dell'udienza di merito, il giudice motiva espressamente sulla compatibilità della misura e della data dell'udienza con il rispetto dei termini previsti dal PNRR.

  3. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a rappresentare che il ricorso ha ad oggetto una procedura amministrativa che riguarda interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR.

  4. Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Si applica l'articolo 49 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

  5. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, comma 2, e 120, comma 9, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo.

  7. All'articolo 48, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: “di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, nonché in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR”;
   b) dopo le parole: “al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.” sono aggiunte le seguenti: “In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR”.

  8. Nelle ipotesi in cui, prima della data dell'8 luglio 2022, la misura cautelare sia già stata concessa, qualora il ricorso abbia ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi opere o interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, l'udienza per la discussione del merito è anticipata d'ufficio entro il termine di cui al comma 1. In tale ipotesi si applicano le ulteriori disposizioni contenute nel presente articolo.

  Art. 12-ter. – (Disposizioni urgenti in materia di funzionamento del comitato di monitoraggio di cui all'articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56) – 1. All'articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo le parole: “Ministero della difesa,” sono inserite le seguenti: “del Ministero dell'interno,”.

  Art. 12-quater. – (Misure urgenti per le infrastrutture culturali) – 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata, per l'anno 2022, di 15 milioni di euro. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 183, comma 2, del medesimo decreto-legge.

  Art. 12-quinquies. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

  All'allegato 1, dopo le parole: «(Articolo 9, comma 2)» sono inserite le seguenti: «Importi in milioni di euro».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
1.100. Spessotto.

  Sopprimere il comma 2.
1.101. Spessotto.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 51, comma 1, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il punto 1), è inserito il seguente:

    «1-bis) al comma 1, le parole “di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, sono soppresse»;

   b) dopo il punto 3), è inserito il seguente:

    «3-bis) il comma 4 è soppresso».
1.01. Foti, Silvestroni, Rotelli, Butti, Rachele Silvestri, Mollicone.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. In relazione alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.
1.02. Foti, Silvestroni, Rotelli, Butti, Rachele Silvestri, Mollicone.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti con il seguente: «Gli operatori economici da invitare alle procedure di cui al periodo precedente sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso.»
1.03. Foti, Silvestroni, Rotelli, Butti, Rachele Silvestri, Mollicone.

(Inammissibile)

ART. 2.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: ripresa e resilienza, aggiungere le seguenti: di garantire la salvaguardia dello stato ecologico dei corpi idrici e la tutela della biodiversità dell'ecosistema delle acque di alveo e sub alveo, la plurifunzionalità dei paesaggi e delle componenti e dei sistemi naturali fragili o delicati,.
2.100. Spessotto.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: ripresa e resilienza, aggiungere le seguenti: di garantire una migliore tutela delle funzioni ecosistemiche delle sorgenti vulnerabili, dei sistemi acquatici naturali fragili e caratterizzati da processi morfodinamici veloci e complessi,.
2.101. Spessotto.

  Al comma 1, capoverso comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , anche in considerazione del mantenimento di standard elevati di qualità delle acque, preservandole da inquinanti chimici, quali sostanze poli e perflouroalchiliche (PFAS), nitrati, fitofarmaci, nutrienti, geni di resistenza ad antibiotici sintetici e semisintetici, interferenti endocrini, metalli pesanti e contaminanti emergenti quali microplastiche.
2.102. Spessotto.

  Al comma 1, capoverso comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , anche in considerazione dell'equilibrio delle funzioni ecosistemiche delle sorgenti vulnerabili, dei sistemi acquatici naturali fragili e caratterizzati da processi morfodinamici veloci e complessi, nonché dello stato ecologico dei corpi idrici.
2.103. Spessotto.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure urgenti in materia di valorizzazione degli arenili)

  1. Al fine di avviare un percorso di recupero, valorizzazione e innovazione degli usi sociali degli arenili, intesi come bene comune e patrimonio storico-culturale del nostro Paese, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, avvia l'iter di presentazione del dossier di documentazione per la candidatura dell'attività dello stabilimento balneare a patrimonio immateriale riconosciuto e tutelato dall'UNESCO ai sensi della Convenzione 17 ottobre 2003, ratificata in Italia con legge 27 settembre 2007, n. 167.
  2. Nelle more della procedura di cui al comma 1, è sospesa ogni diversa disposizione di legge in materia di efficacia e affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive.
2.01. Rampelli, Mollicone.

(Inammissibile)

ART. 4.

  Sopprimere il comma 1-bis.
4.100. Spessotto.

  Sopprimere il comma 1-ter.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 1-quater.
4.101. Spessotto.

  Al comma 4, sopprimere la lettera e).
4.102. Spessotto.

  Al comma 4-bis, sostituire le parole da: il rinvio fino alla fine del comma con le seguenti: questo è fissato in 70.000 euro lordi, composti da una parte fissa pari a 50.000 euro e da una parte variabile non superiore a 20.000 euro, correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi di messa in liquidazione del Consorzio Venezia Nuova.
4.103. Spessotto.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Finanziamento ammodernamento e messa in sicurezza SS 106 ionica nel tratto Crotone-Catanzaro)

  1. Per il completamento dei lotti in corso di realizzazione o per i quali sia stata approvata definitivamente la progettazione nel tratto Crotone-Catanzaro è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  2. Al fine di accelerare le attività di completamento della tratta stradale di cui al comma 1, il Presidente della regione Calabria è nominato Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità. Il Commissario straordinario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, provvede allo sviluppo, rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dell'ANAS, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, sulla base specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con oneri a carico del quadro economico dell'opera. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi, 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
  3. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, sostituisce, a ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori. Il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli.
4.01. Ferro, Mollicone.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.

  1. Al fine di realizzare un collegamento viario, ferroviario e infrastrutturale stabile tra la Sicilia e il continente, il Ponte sullo Stretto di Messina è inserito nell'elenco degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, come opera di preminente interesse nazionale in deroga al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo, con apposito provvedimento individua le procedure necessarie per riattivare quanto abrogato con apposita norma nel 2012, consentendo in tal modo la riattivazione in tempi certi dell'avvio dei lavori.
4.02. Varchi, Ferro, Mollicone.

(Inammissibile)

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6.105. Spessotto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
6.100. Spessotto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
6.101. Spessotto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
6.102. Spessotto.

  Sopprimere il comma 2.
6.103. Spessotto.

  Sopprimere il comma 3.
6.104. Spessotto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Aeroporto civile di Agrigento)

  1. Al fine di mitigare il deficit infrastrutturale e della mobilità tra la Sicilia Sud Occidentale ed il resto dell'isola e della nazione, in via straordinaria ed urgente, è finanziato l'aeroporto civile di Agrigento, quale opera infrastrutturale strategica per lo sviluppo turistico ed economico della fascia costiera che si affaccia sul Mar Mediterraneo.
  2. In merito alle procedure di affidamento dei contratti pubblici relativi alla realizzazione di quanto previsto nel comma 1, si applica l'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.
  4. La Regione Sicilia, d'intesa con il Libero Consorzio Comunale di Agrigento e gli enti locali interessati, provvede a individuare l'area entro cui procedere alla costruzione dell'aeroporto e delle infrastrutture ad esso collegate, tenuto conto anche delle opere e dei servizi già realizzati e prioritariamente delle progettazioni già disponibili che hanno avuto favorevole apprezzamento da parte dell'ENAC, nonché delle prospettive di futuro sviluppo e valorizzazione dell'aeroporto quale nodo della rete nazionale dei trasporti.
  5. Per la progettazione, la costruzione e la gestione dell'aeroporto, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con la Regione Sicilia, provvede, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'affidamento della concessione mediante una procedura a evidenza pubblica in conformità alla normativa nazionale e dell'Unione europea e dalla nomina di un Commissario con i necessari poteri di deroga al fine di avviare i lavori entro 12 mesi dalla pubblicazione della presente legge.
6.01. Sodano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Raddoppio linea ferroviaria Palermo – Agrigento)

  1. Per la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Palermo- Agrigento, Ferrovie dello Stato Italiane è autorizzata ad utilizzare l'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.02. Sodano.

ART. 6-bis.

  Sopprimerlo.
6-bis.100. Spessotto.

ART. 7.

  Al comma 1, dopo la lettera 0a), aggiungere la seguente:

   00a) all'articolo 7, comma 9-bis, le parole: «le zone di cui al comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «le zone a traffico limitato di cui al comma 9, istituite per esclusive finalità di tutela ambientale,»;

  Conseguentemente dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   «a-bis) all'articolo 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   2. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi destinati ad impedire la sosta, a moderare il traffico e a rallentare la velocità dei veicoli.»;

    2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Nei centri abitati, sulle strade classificate di tipo E, E-bis, F e F-bis, ove sia istituito un limite massimo di velocità inferiore o uguale a 30 km/h, per l'intera o solo per una parte della larghezza della corsia o della carreggiata possono essere adottati dispositivi di moderazione del traffico e rallentamento della velocità, realizzati in opera o prefabbricati e installati in forma estesa o in forma puntuale in corrispondenza di specifici punti critici, ivi compresi elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, dispositivi del tipo denominato “cuscini berlinesi”, disassamenti, deviazioni e restringimenti artificiali della carreggiata, ampliamenti dei marciapiedi laterali in prossimità delle intersezioni e degli attraversamenti.».
7.1. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri, Mollicone.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

   g.1) all'articolo 122, comma 5-bis, dopo le parole: «di visione notturna» sono inserite le seguenti: «, anche con veicolo ad alimentazione elettrica o ibrida con cambio automatico,»;

   g.2) all'articolo 122, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:

    «5-ter) L'aspirante al conseguimento delle patenti di guida di categoria AM, A1, A2 e A deve effettuare esercitazioni in autostrada, ove consentito, o su strade extraurbane nonché in ambito urbano, presso una autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma.»;

   g.3) all'articolo 123, comma 7, dopo le parole: «possono essere complessivamente ridotte», sono inserite le seguenti: «ivi compreso il veicolo di categoria B con alimentazione elettrica o ibrida, con cambio automatico di cui all'articolo 122, comma 5-bis».

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2.1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 aprile 2012, recante «Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane e in condizioni di visione notturna, del minore autorizzato e dell'aspirante al conseguimento della patente di categoria B» è modificato in coerenza con le disposizioni all'articolo 122, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla lettera g.1); è altresì stabilita la data a decorrere dalla quale sono applicabili le disposizioni dell'articolo 123, comma 7, del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dalla lettera g.3).
7.2. Rotelli, Silvestroni, Foti, Butti, Rachele Silvestri, Mollicone.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili pubblica uno studio che valuti in termini di efficacia, efficienza ed economicità l'adozione di politiche pubbliche di incentivazione di veicoli a propulsione elettrica, in relazione alle altre tecnologie disponibili, al fine di valutare i costi e i benefici della transizione ecologica per le diverse categorie del settore dei trasporti. Agli adempimenti previsti al comma 1, il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7.3. Rotelli, Silvestroni, Foti, Butti, Rachele Silvestri, Mollicone.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I termini di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 20 del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 15 novembre 2021 n. 446 sono prorogati di 24 mesi.
7.4. Rotelli, Silvestroni, Foti, Butti, Rachele Silvestri, Mollicone.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di evitare ulteriori aggravi dei costi sui cittadini, per l'anno 2022 i Comuni, nell'ambito della relativa autonomia regolamentare, riducono del 30 per cento le tariffe per l'accesso alle zone a traffico limitato per i soli veicoli di classe ambientale Euro V o superiori.
7.5. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri, Mollicone.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Potenziamento della rete stradale della provincia di Agrigento)

  1. Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale e della mobilità tra la Sicilia Sud Occidentale ed il resto dell'isola e della nazione, sono finanziate la «Tangenziale di Agrigento» (tipo B - 4 corsie) relativa alla SS 115 e l'ammodernamento della strada «Mare-Monti» (SS115-SS118 - carreggiata di tipo F1), ricadenti nella provincia di Agrigento.
  2. In merito alle procedure di affidamento dei contratti pubblici relativi alla realizzazione di quanto previsto nel comma 1, si applica l'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 400 milioni di euro annui per il 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.01. Sodano.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Fondo per accelerare la realizzazione delle infrastrutture strategiche)

  1. Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale e di accelerare la realizzazione di Linee ferroviarie Alta Velocità - Alta Capacità nelle regioni del Mezzogiorno, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 480 milioni di euro.
  2. Quota parte delle risorse di cui al comma 1, pari ad almeno 100 milioni di euro, sono destinati alla realizzazione di una metropolitana di superficie lungo la rete ferroviaria ionica da Sibari a Crotone con collegamento allo scalo aeroportuale, al fine di assicurare una maggiore mobilità nell'area a nord della Calabria ionica.
  3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
7.02. Ferro, Varchi, Mollicone.

(Inammissibile limitatamente al comma 2)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Parcheggi per velocipedi negli edifici)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, in particolare ciclistica, assicurando la disponibilità di adeguati spazi di sosta per le biciclette anche negli edifici pubblici e privati, all'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  3. Negli interventi di ristrutturazione edilizia o di nuova costruzione di edifici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché negli interventi sugli spazi aperti annessi agli edifici, deve essere assicurata la realizzazione delle seguenti dotazioni minime di parcheggi destinati ai velocipedi:

   a) per gli edifici ad uso residenziale: almeno un posto bici ogni 35 metri quadri di superficie utile in spazi coperti chiusi e almeno un posto bici ogni 100 metri quadri di superficie utile in rastrelliere su spazi pertinenziali;

   b) per gli edifici ad uso produttivo, commerciale, direzionale e ricettivo: un posto bici ogni tre addetti in spazi coperti chiusi o in rastrelliere su spazi pertinenziali per i lavoratori e almeno un posto bici ogni 300 metri quadri di superficie utile in rastrelliere su spazi pertinenziali per gli utenti e visitatori;

   c) per gli edifici ad uso scolastico e universitario: in aggiunta a quanto previsto alla precedente lettera b), almeno un posto bici ogni tre alunni o studenti in rastrelliere su spazi pertinenziali.

  4. Le dotazioni minime di parcheggi di cui al precedente comma sono previste dai regolamenti edilizi ovvero, in ogni caso, assicurate dai titoli abilitativi dei singoli interventi edilizi. I parcheggi devono essere facilmente raggiungibili dall'ingresso principale dell'edificio, sono ubicati al livello della strada dalla quale si accede all'edificio stesso oppure sono raggiungibili per mezzo di rampe o appositi collegamenti meccanici, e sono dotati di strutture, che sono definite rastrelliere, idonee a consentire il sostegno del telaio del velocipede e il suo fissaggio mediante sistemi meccanici di protezione contro il furto. Almeno il dieci per cento dei suddetti parcheggi comprende l'allaccio per la ricarica dei velocipedi a pedalata assistita nel caso di spazi coperti chiusi e la disponibilità di spazio sufficiente ad ospitare velocipedi di dimensioni superiori a quelle ordinarie. 4. In ogni caso, negli spazi pertinenziali degli edifici, esistenti o nuovi, è consentita, anche in assenza di appositi parcheggi, la sosta delle biciclette di coloro che abitano o lavorano negli edifici medesimi.
7.03. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri, Mollicone.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.

  1. All'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il comma 7 è sostituito con il seguente:

   «7. Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un importo annuale una tantum, a prescindere dalle dimensioni di cartelli, insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti dall'articolo 405, che deve essere reso pubblico da parte di ciascun ente competente entro il trentuno ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione del listino.»
7.04. Rotelli, Silvestroni, Foti, Butti, Rachele Silvestri, Mollicone.

ART. 7-bis.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: dodici con la seguente: sei.
7-bis.1. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri, Mollicone.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In ordine al ristoro del minore fatturato in relazione all'emergenza pandemica da COVID-19, ai concessionari autostradali si applicano le norme applicabili alla generalità delle aziende. Si intende nullo ogni atto contrario al principio di cui al periodo precedente.
7-bis.2. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri, Mollicone.

ART. 7-ter.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di ridurre i disagi derivanti dalla progressiva riduzione dei servizi nelle zone di residenza e contrastare il fenomeno dello spopolamento nelle aree interne, a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono esentati dal pagamento delle tariffe di pedaggio i cittadini residenti nelle regioni Lazio e Abruzzo, in possesso di dispositivo di telepedaggio, che percorrono regolarmente un tragitto predefinito su tali tratte per documentati motivi di lavoro, di salute o di studio. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
7-ter.1. Lollobrigida, Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri, Mollicone.

  Al comma 3, lettera a), dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Resta fermo, in ogni caso, che al personale adibito ai lavori edili o di ingegneria civile si applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
7-ter.3. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri, Mollicone.

  Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).
7-ter.2. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri, Mollicone.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
7-ter.4. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri, Mollicone.

ART. 7-quater.

  Dopo l'articolo 7-quater, aggiungere il seguente:

Art. 7-quater.1
(Esonero dal pagamento delle tariffe di pedaggio per i pendolari delle tratte autostradali A24 e A25)

  1. Stante la grave situazione di incertezza che interessa le tratte autostradali A24 e A25, da anni caratterizzate da condizioni di criticità sotto il profilo della sicurezza, anche al fine di ridurre i disagi derivanti dalla progressiva riduzione dei servizi nelle zone di residenza e contrastare il fenomeno dello spopolamento nelle aree interne, a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono esentati dal pagamento delle tariffe di pedaggio i cittadini residenti nelle regioni Lazio e Abruzzo, in possesso di dispositivo di telepedaggio, che percorrono regolarmente un tragitto predefinito su tali tratte per documentati motivi di lavoro, di salute o di studio.
  2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1, anche con riferimento all'esatta individuazione dei soggetti beneficiari.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati nel limite massimo pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
7-quater.01. Lollobrigida, Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri, Mollicone.

  Dopo l'articolo 7-quater aggiungere il seguente:

Art. 7-quater.1
(Raccordo autostradale Chieti-Pescara. Indennizzi per il mancato pagamento delle indennità espropriative)

  1. Per il mancato pagamento delle indennità espropriative e il conseguente risarcimento dei danni riconosciuto da sentenze passate in giudicato in favore dei proprietari dei terreni attraversati o confinanti con il raccordo autostradale Chieti-Pescara in gestione diretta dell'ANAS S.p.A., è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022 a saldo, stralcio e tacitazione di ogni ulteriore diritto e pretesa.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
7-quater.02. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri, Mollicone.

ART. 7-sexies.

  Dopo l'articolo 7-sexies aggiungere il seguente:

Art. 7-septies.
(Limitazioni al trasporto pubblico non di linea con veicoli a trazione animale)

  1. L'articolo 70 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 è sostituito dal seguente:

   1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, è vietato l'utilizzo di animali per la trazione di veicoli e di mezzi di ogni specie adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea, finalizzati al trasporto di persone a fini turistici e ludici, nell'intero territorio nazionale.
   2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di 25.000 euro a un massimo di 100.000 euro in caso di recidiva e con la confisca obbligatoria del mezzo e dell'animale.
   3. Gli animali dismessi dai servizi di cui comma 1 non possono essere destinati alla macellazione e restano a carico dei rispettivi proprietari. Qualora i proprietari siano impossibilitati a garantire il corretto mantenimento degli animali, possono concederli in affidamento provvisorio alle associazioni o alle strutture individuate con decreto di cui al comma 4 del presente articolo.
   4. Con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la transizione ecologica, stabilisce i criteri per l'affidamento provvisorio degli animali, ai sensi del comma 3, presso le associazioni per la protezione degli animali riconosciute dal Ministero della salute o presso altre strutture idonee e stabilisce gli oneri a carico dei proprietari degli stessi animali per il periodo di affidamento.
   5. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di affidamento provvisorio degli animali ai sensi del presente articolo senza che i rispettivi proprietari ne abbiano richiesto la restituzione, cessa ogni loro diritto di proprietà e gli animali possono essere dati in adozione o ceduti gratuitamente alle associazioni o alle strutture ospitanti.
   6. Ai fini della salvaguardia dell'occupazione, i possessori di licenze per la guida dei veicoli e dei mezzi a trazione animale adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone possono richiedere la conversione delle stesse in licenze per la guida di carrozze elettriche o di taxi, nonché in licenze di noleggio con conducente e di noleggio di auto d'epoca.
7-sexies.0100. Spessotto.

  Dopo l'articolo 7-sexies aggiungere il seguente:

Art. 7-septies.
(Soppressione del pubblico registro automobilistico e disposizioni concernenti il regime giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi)

  1. Ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e del conseguimento di un risparmio di spesa a beneficio degli utenti, il pubblico registro automobilistico (PRA), istituito dal Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, è soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2683, il numero 3) è abrogato;

   b) all'articolo 2810: al secondo comma, le parole: «, gli aeromobili e gli autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «e gli aeromobili»; il terzo comma è abrogato. 2. Agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi si applicano, ai sensi del terzo comma dell'articolo 812 del codice civile, le disposizioni in materia di beni mobili, fatto salvo quanto disposto al comma 3.

  3. Gli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo e il pignoramento di autoveicoli, di motoveicoli o di rimorchi sono registrati, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, nell'Archivio nazionale dei veicoli istituito ai sensi degli articoli 225 e 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini dell'efficacia nei confronti dei terzi, ai sensi degli articoli 2644 e 2688 del codice civile. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti di cui al presente comma sono soggetti ad annotazione nel documento unico di circolazione e di proprietà di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo provvede alla ricollocazione del personale dell'ACI addetto al PRA presso l'Autorità di regolazione dei trasporti, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o altre pubbliche amministrazioni che presentano carenza di organico.
7-sexies.0101. Spessotto.

(Inammissibile)

ART. 8.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 7 e al fine di garantire l'equilibrio economico-gestionale delle aziende del settore, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un «Fondo di stabilizzazione del carburante» con una dotazione iniziale di 380 milioni di euro con una dotazione di 2 miliardi di euro per il biennio 2021-2022. Agli oneri recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.1. Ferro, Mollicone.

(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  12-octies. Al fine di garantire il dispiegamento dell'investimento 1.4.6 dedicato al Mobility As A Service del Piano di Ripresa e Resilienza, e lo sviluppo di servizi innovativi di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano, ciascun gestore di servizio di trasporto pubblico locale, ivi compreso il trasporto ferroviario regionale e nazionale, deve mettere a disposizione degli enti territoriali competenti il servizio, e con cadenza mensile, i dati relativi ai flussi di passeggeri, suddivisi per ciascuna linea/corsa.
8.2. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri, Mollicone.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Viaggitalia)

  1. Al fine di supportare il risparmio energetico e agevolare gli spostamenti ed il turismo nazionale, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in accordo con Trenitalia S.p.a., a partire dal 1° agosto e per tutto il mese, istituiscono VIAGGITALIA, un biglietto unico del valore di 9 € per accedere ed usufruire di tutti i treni regionali. Il biglietto è strettamente personale e nominativo e sarà acquistabile in tutte le biglietterie Trenitalia e online. Il costo di VIAGGITALIA è ridotto alla metà per i minorenni, le donne in stato di gravidanza e per i soggetti portatori di handicap o disabilità.
8.01. Sodano, Giuliodori, Ehm.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

  1. Al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e i servizi di trasporto ferroviario nazionale, non a mercato, sono gratuiti per i cittadini italiani e per i lavoratori stranieri con permesso di soggiorno, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi del comma 3.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di identificazione dei soggetti di cui al comma 1 e di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto delle somme da recuperare, nel periodo di cui al medesimo comma 1.
  3. All'articolo 37, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono aggiunte, in fine, le parole: «e dei soggetti produttori di armi,».
8.0100. Spessotto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Credito d'imposta acquisto gasolio commerciale per imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)

  1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto turistico su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per il periodo compreso tra il 3 agosto ed il 31 dicembre 2022, nel limite massimo di spesa di 7 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gasolio commerciale utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.02. Foti, Silvestroni, Rotelli, Butti, Rachele Silvestri, Mollicone.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

  1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il periodo compreso tra il 3 agosto 2022 ed il 31 dicembre 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classe di emissione «euro VI».
  2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 4,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.03. Foti, Silvestroni, Rotelli, Butti, Rachele Silvestri, Mollicone.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Sviluppo della catena di approvvigionamento dell'idrogeno)

  1. Al fine di promuovere azioni per sostenere la catena di approvvigionamento dell'idrogeno, incentivando gli investimenti privati, anche in sinergia tra investitori, partner governativi, istituzionali e industriali, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo denominato «Fondo per la promozione dell'idrogeno», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Il fondo può essere utilizzato per finanziare progetti nel settore dell'idrogeno e tecnologie innovative che siano solidi e sostenibili dal punto di vista finanziario, infrastrutture dedicate all'idrogeno, stazioni di rifornimento di idrogeno e progetti inerenti tutta la catena di approvvigionamento. Il fondo è integrato con risorse finanziarie derivanti da altri capitoli di bilancio e da fondi europei.
  2. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti e l'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.04. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri, Mollicone.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito in legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Tra le imprese considerate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 di cui al comma 1 sono inserite anche le aziende di trasporto pubblico locale».

  2. All'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito in legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Tra le imprese considerate al comma 2, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, sono inserite anche le aziende di trasporto pubblico locale.»
8.05. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri, Mollicone.

ART. 9.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 25, comma 2-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui al secondo periodo del presente comma stabilisce altresì le modalità di erogazione a titolo di acconto di quota parte degli incentivi di cui al terzo e quarto periodo del presente comma per ogni quadrimestre dell'anno di effettuazione dei trasporti ferroviari di cui medesimi periodi e l'erogazione del saldo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'effettuazione dei trasporti ferroviari di cui al presente comma».
9.1. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri, Mollicone.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni amministrative e di vigilanza e controllo nonché l'attuazione delle disposizioni urgenti in materia di sicurezza nel settore del trasporto marittimo di cui all'articolo 4, comma 1-bis del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in deroga a quanto previsto dall'articolo 655 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il personale di cui all'articolo 937, comma 1, lettera a) e c), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 1.01.2007 quale vincitore di concorso di rafferma, che non risulta decaduto dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento al concorso bandito dal Ministero dei trasporti con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, è immesso, a domanda, da presentare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera c), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera n), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine di venti giorni successivi a quello di pubblicazione del medesimo concorso, fino ad un massimo di 3 unità, previo giudizio favorevole delle competenti commissioni ordinarie d'avanzamento espresso sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 1058 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 48.570,54 per l'anno 2022 e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
9.2. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri, Mollicone.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al fine di garantire il migliore raggiungimento dei target previsti nel PNRR relativamente alla mobilità sostenibile e l'utilizzo efficace delle risorse impegnate nel Piano, promuovendo una progressiva riduzione dell'uso individuale del traffico veicolare privato attraverso una più efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico di linea ed un più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività economiche, lavorative e didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e la mobilità sostenibili un fondo con una dotazione annuale di euro 25 milioni per gli anni dal 2022 al 2030, di cui 15 milioni per le spese in conto capitale e 10 milioni per spese di parte corrente destinato all'erogazione di contributi in favore:

   a) delle imprese e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che provvedano ad adottare entro il 31 dicembre dell'anno precedente, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale redatto secondo le linee guida di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 179 del 12 maggio 2021;

   b) degli istituti scolastici di ogni ordine e grado che provvedano ad adottare entro il 31 dicembre dell'anno precedente un piano degli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni;

   c) delle amministrazioni comunali per il rafforzamento delle azioni di mobility management.

  2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili e tenuto conto di quanto disposto al punto c), delle misure di mobilità sostenibile, inserite nei piani di spostamento casa lavoro e casa scuola.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei contributi per il tramite degli enti locali, nel cui territorio sono ubicati i soggetti beneficiari.
  4. Il cinque per cento delle risorse di parte corrente rimane in capo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per le attività di monitoraggio dei progetti e degli obiettivi, la creazione di una rete di mobility manager, il supporto tecnico e il dispiegamento uniforme sul territorio, la comunicazione istituzionale.
  5. Le risorse del fondo di cui all'articolo 51, comma 9, della legge 23 luglio 2021, n. 106 non utilizzate nel 2021 possono essere utilizzate dai Comuni beneficiari per la medesima finalità anche nel 2022 e nel 2023.
  6. Tra il personale di ruolo di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto interministeriale n. 179/2021, è compreso il personale delle strutture in house e/o delle aziende partecipate pubbliche o delle agenzie di mobilità.
9.01. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri, Mollicone.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, all'articolo 31, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo, in cui l'amministrazione comunale ha potere di indirizzo e pianificazione, e in cui l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le stesse amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a)».

  2. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «3. Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comunicano annualmente ai Comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale».
9.02. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri, Mollicone.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e modificato dall'articolo 32-ter del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, al comma 14 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Anche al fine di accelerare l'attuazione della Missione M2C2, Investimento 4.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, gli operatori che intendano investire per l'infrastrutturazione elettrica urbana e metropolitana presentano all'amministrazione comunale e alla città metropolitana, laddove presente, un piano dettagliato con la mappatura delle installazioni, corredato dalle rappresentazioni digitali in formato cartografico che riportino anche le relative coordinate geolocalizzate delle colonnine».
9.03. Rotelli, Silvestroni, Foti, Butti, Rachele Silvestri, Mollicone.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 200, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono soppresse.
9.04. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri, Mollicone.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) ovunque ricorrano, le parole «50 per cento del» sono soppresse;

   b) alla lettera c, sono aggiunte in fine le parole: «,compresi gli interventi di messa in sicurezza degli itinerari ciclabili nuovi e già presenti, l'istituzione di strade a velocità ridotta e la dotazione di velostazioni e rastrelliere».
9.05. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri, Mollicone.

ART. 11.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
11.1. Giuliodori, Spessotto, Raduzzi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
11.2. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri, Mollicone.

ART. 12.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: ad integrazione delle risorse fino alla fine del comma 1-quater con le seguenti: a valere sulle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 1-sexies a 1-decies.
12.1. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri, Mollicone.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1

  1. All'articolo 202 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Le risorse di cui al presente articolo possono essere impiegate per l'acquisto di licenze e/o la realizzazione e gestione di sistemi di monitoraggio e piattaforme informatiche dedicate alla mobilità urbana, di mobility management e analisi dei flussi di mobilità».
12.01. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri, Mollicone.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1

  1. Al fine di consentire la compatibilità della stazione di Ventimiglia all'alimentazione elettrica del parco rotabile ferroviario destinato al servizio di trasporto pubblico locale di competenza della regione Liguria, nella tratta Genova-Ventimiglia, nonché di garantire la regolarità e la continuità dei relativi servizi ferroviari, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3.000.000 di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 47, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
12.02. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri, Mollicone.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1
(Comunità Energetiche)

  1. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole: «pari o inferiore a 1 MW» sono sostituite dalle seguenti: «pari o inferiore a 3 MW».
12.03. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri, Mollicone.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1
(Disposizioni per agevolare la rigenerazione urbana)

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, comma 1, lettera d) il sesto periodo è sostituito con il seguente: «Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del presente testo unico, soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, previa autorizzazione da parte dell'ente preposto alla tutela e nei soli casi in cui gli interventi siano consentiti dagli strumenti urbanistici comunque denominati e dalle previsioni legislative regionali o statali;»

   b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole da «gli interventi di ristrutturazione edilizia» fino a «incrementi di volumetria», sono sostituite con le seguenti: «gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove non siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e siano previsti incrementi di volumetria.»
12.04. Foti, Silvestroni, Rotelli, Butti, Rachele Silvestri, Mollicone.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1
(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)

  1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto anche delle difficoltà derivanti dall'eccezionale rincaro delle materie prime, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti sottoscrittori, procedono a una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remuneratività dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato, che della pubblica amministrazione.
12.05. Foti, Silvestroni, Rotelli, Butti, Rachele Silvestri, Mollicone.

(Inammissibile)

ART. 12-bis.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di garantire la realizzazione e il rispetto dei tempi fissati dei progetti già finanziati in tutto o in parte con le risorse di cui al PNRR o PNC, ogni Autorità pubblica preposta al rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla legislazione vigente si esprime entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio assenso, di cui all'articolo 20 della legge n. 241 del 1990. Nell'espressione di un eventuale diniego, l'Autorità preposta dovrà motivare adeguatamente il contemperamento dell'interesse prevalente che si intende tutelare con l'interesse pubblico al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del PNRR.
12-bis.1. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri, Mollicone.

(Inammissibile)

ART. 12-quater.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: comma 2.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   medesimo periodo, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 50 milioni.

   secondo periodo, sostituire le parole: dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 183, comma 2, del medesimo decreto-legge con le seguenti: del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12-quater.100. Mollicone.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: comma 2.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 183, comma 2, del medesimo decreto-legge con le seguenti: del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12-quater.101. Mollicone.

A.C. 3702 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    in sede di conversione del decreto-legge, con modificazioni, 16 giugno 2022 maggio 2022, n. 68, recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti c della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» ed emersa con la necessita di intervenire, con ulteriori misure specifiche, affinché il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, programma di portata e ambizioni inedite, che preveda investimenti e riforme lungo alcune grandi direttrici possa essere completato nel rispetto degli impegni europei;

    al fine di garantire la realizzazione degli interventi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, finanziati in tutto o in parte anche con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241, nonché di promuovere e incrementare le attività di studio, di ricerca e di sviluppo nel settore della sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità della innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali, il provvedimento stabilisce l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del Centro per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità (CISMI);

    all'articolo 9, comma 3, del presente provvedimento recante «Interventi urgenti per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture della mobilità sostenibili e della Scuola nazionale dell'amministrazione» si è intervenuti affinché la struttura ministeriale possa essere effettivamente operativa;

    nello svolgimento della propria attività, il CISMI può stipulare, per conto dei Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, apposite convenzioni con enti, associazioni di categoria e istituti di ricerca specializzati, pubblici e privati per accelerare l'effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, autostrade, porti, aeroporti e infrastrutture ferroviarie;

    infatti, tra gli obiettivi del presente decreto si annoverano anche interventi specifici e puntuali come per il Giubileo 2025 e Roma Capitale ex articolo 1, l'adeguamento infrastrutturale dei porti e della laguna di Venezia ex articolo 4, misure idonee alla rifunzionalizzazione e messa in sicurezza delle sedi autostradali ex articolo 7-ter «Disposizioni urgenti per la gestione e la sicurezza delle tratte autostradali», come interventi in materia di trasporto pubblico ex articolo 8 «Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di favorire, con apposite convenzioni e collaborazioni con gli organi professioni e le associazioni di categoria con il CISMI al fine di accelerare l'effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria nonché di rifunzionalizzazione e messa in sicurezza di strade, autostrade, porti e infrastrutture ferroviarie utilizzando tutte le risorse economiche disponibili sia del PNRR che dei fondi ordinari e straordinari del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
9/3702/1. Longo.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di conversione del decreto-legge, con modificazioni, 16 giugno 2022 maggio 2022, n. 68, recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti c della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» ed emersa con la necessita di intervenire, con ulteriori misure specifiche, affinché il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, programma di portata e ambizioni inedite, che preveda investimenti e riforme lungo alcune grandi direttrici possa essere completato nel rispetto degli impegni europei;

    al fine di garantire la realizzazione degli interventi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, finanziati in tutto o in parte anche con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241, nonché di promuovere e incrementare le attività di studio, di ricerca e di sviluppo nel settore della sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità della innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali, il provvedimento stabilisce l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del Centro per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità (CISMI);

    all'articolo 9, comma 3, del presente provvedimento recante «Interventi urgenti per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture della mobilità sostenibili e della Scuola nazionale dell'amministrazione» si è intervenuti affinché la struttura ministeriale possa essere effettivamente operativa;

    nello svolgimento della propria attività, il CISMI può stipulare, per conto dei Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, apposite convenzioni con enti, associazioni di categoria e istituti di ricerca specializzati, pubblici e privati per accelerare l'effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, autostrade, porti, aeroporti e infrastrutture ferroviarie;

    infatti, tra gli obiettivi del presente decreto si annoverano anche interventi specifici e puntuali come per il Giubileo 2025 e Roma Capitale ex articolo 1, l'adeguamento infrastrutturale dei porti e della laguna di Venezia ex articolo 4, misure idonee alla rifunzionalizzazione e messa in sicurezza delle sedi autostradali ex articolo 7-ter «Disposizioni urgenti per la gestione e la sicurezza delle tratte autostradali», come interventi in materia di trasporto pubblico ex articolo 8 «Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di favorire apposite convenzioni e collaborazioni del CISMI con gli istituti di ricerca pubblici e privati, finalizzate ad individuare nuove soluzioni per ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, nonché alla rifunzionalizzazione e messa in sicurezza di strade, autostrade, porti e infrastrutture ferroviarie.
9/3702/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Longo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7-ter, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca disposizioni finalizzate a garantire – a seguito della risoluzione della convenzione del 18 novembre 2009 sottoscritta tra Anas S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A., per la gestione in concessione della rete autostradale costituita dall'autostrada A24 e A25 – la continuità e la sicurezza della circolazione lungo dette autostrade, nonché la realizzazione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza, anche antisismica, sulle medesime autostrade;

    Il comma 2 prevede che, in considerazione della retrocessione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in qualità di concedente della rete autostradale e nelle more del trasferimento della titolarità della concessione della suddetta rete, Anas S.p.A. assume, a decorrere dall'8 luglio 2022 e al fine di assicurare la continuità della circolazione in condizioni di sicurezza, la gestione delle sopramenzionate autostrade;

    grazie a un emendamento del PD (XI.1/27 (testo 2) è stata inserita un'apposita clausola sociale a tutela dei lavoratori che prevede, al comma 7 del medesimo articolo 7-ter, che i bandi di gara, avvisi o inviti, in relazione alle procedure di affidamento indette dall'ANAS S.p.a., nonché a quelle indette dal Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi (articolo 206 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito dalla legge n. 77 del 2020), contengano specifiche clausole, disciplinate dall'art. 50 del codice dei contratti pubblici, finalizzate a promuovere la stabilità occupazionale del personale della società Toto Costruzioni S.p.a. impiegato alla data dell'8 luglio 2022 nelle attività di manutenzione ordinaria, straordinaria o di ripristino infrastrutturale delle tratte autostradali A24 e A25, garantendo altresì l'applicazione dei contratti collettivi nazionali in essere e con salvaguardia, ad ogni effetto economico e normativo, dell'anzianità lavorativa maturata presso la detta società;

    si ricorda che la Strada dei Parchi è collocata in un'area ad alta sismicità e che, essendo l'unica infrastruttura in grado di collegare le aree del cratere sismico con il resto del Paese, è stata dichiarata infrastruttura di valore strategico dalla Protezione Civile (Legge 228 del 24 dicembre 2012);

    in relazione alle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25, il Parlamento è stato da tempo impegnato per individuare una soluzione per scongiurare gli incrementi tariffari;

    grazie anche all'attività parlamentare del PD, con più disposizioni di legge sono già stati sospesi gli adeguamenti maturati secondo le previsioni convenzionali con la società Strada dei Parchi. Occorre tuttavia continuare non solo a scongiurare incrementi, ma ridurle fino ad azzeramento per i pendolari;

    un altro obiettivo che occorre perseguire è quello della riduzione e progressivo azzeramento del pedaggio applicato nella tratta ricompresa nella fascia urbana del comune di Roma e del comune dell'Aquila;

    si ricorda infatti che per quanto riguarda la tratta urbana di Roma, ogni giorno, oltre 260 mila romani, per uscire o rientrare nel proprio quartiere di residenza a Roma Est, sono costretti a pagare un pedaggio autostradale con una tariffa arrivata ad oggi a 1.30 centesimi, per una spesa totale annua di quasi 800 euro;

    stesso discorso si applica ai pedaggi applicati nelle tratte urbane a L'Aquila est/L'Aquila. Si tratta, anche in questo caso, di un onere ingiusto che, ove eliminato, porterebbe un grande vantaggio ai cittadini e alleggerirebbe il carico sul traffico urbano tra est ed ovest della città e nei collegamenti con le frazioni,

impegna il Governo:

   ad assicurare la massima tutela dei diritti dei lavoratori e lavoratrici nel passaggio tra Strada Parchi ed Anas, garantendo la piena applicazione della clausola sociale volta a garantire la stabilità occupazionale del personale della società Toto Costruzioni S.p.a.;

   ad individuare soluzioni tecniche e finanziarie adeguate per ridurre, fino all'azzeramento, le tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25 per i pendolari;

   ad individuare soluzioni tecniche e finanziarie adeguate per azzerare le tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25 per la tratta urbana L'Aquila Est/Ovest e nella tratta ricompresa nella fascia urbana del Comune di Roma, con particolare riferimento alla eliminazione delle barriere dei caselli di Guidonia-Settecamini e Lunghezza.
9/3702/2. Pezzopane, Morassut, Pellicani, Braga, Ciagà.


   La Camera,

   premesso che:

    nel decreto in esame vi è un'attenzione forte alla città di Venezia. L'articolo 4 reca norme che provano a coniugare la possibilità di rendere più facile l'approdo crocieristico, pur all'interno di una tutela dell'ambiente e della laguna che non può mai venire meno;

    inoltre, sempre con riguardo all'articolo 4, al Senato sono stati introdotti i commi da 1-bis a 1-quater che disciplinano la realizzazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia, nonché l'approvazione, da parte dell'Autorità per la Laguna, del nuovo Piano Morfologico della Laguna di Venezia, da aggiornare ogni sei anni. Sono altresì disciplinati i contenuti e le finalità di tale nuovo piano e viene stabilito che, nelle more dell'operatività dell'Autorità per la Laguna, lo stesso è approvato dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto-Adige-Friuli Venezia-Giulia;

    resta tuttavia non risolto il problema del moto ondoso e del pericolo per la sicurezza causati dal non rispetto dei limiti di velocità nella laguna;

    i controlli sulla velocità risentono dell'incertezza delle norme e della conseguente carenza di controlli,

impegna il Governo

a prevedere che, per l'accertamento delle violazioni riguardanti l'osservanza dei limiti di velocità nella navigazione nella Laguna di Venezia, gli organi competenti possano utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza dell'osservanza dei limiti di velocità – compresi quelli per il calcolo della velocità media su tratti determinati –, purché approvati o omologati ai sensi ai sensi dell'articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, anche senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti e a prevedere altresì che la violazione debba essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati identificativi.
9/3702/3. Pellicani.


   La Camera,

   premesso che:

    nel decreto in esame vi è un'attenzione forte alla città di Venezia. L'articolo 4 reca norme che provano a coniugare la possibilità di rendere più facile l'approdo crocieristico, pur all'interno di una tutela dell'ambiente e della laguna che non può mai venire meno;

    inoltre, sempre con riguardo all'articolo 4, al Senato sono stati introdotti i commi da 1-bis a 1-quater che disciplinano la realizzazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia, nonché l'approvazione, da parte dell'Autorità per la Laguna, del nuovo Piano Morfologico della Laguna di Venezia, da aggiornare ogni sei anni. Sono altresì disciplinati i contenuti e le finalità di tale nuovo piano e viene stabilito che, nelle more dell'operatività dell'Autorità per la Laguna, lo stesso è approvato dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto-Adige-Friuli Venezia-Giulia;

    resta tuttavia non risolto il problema del moto ondoso e del pericolo per la sicurezza causati dal non rispetto dei limiti di velocità nella laguna;

    i controlli sulla velocità risentono dell'incertezza delle norme e della conseguente carenza di controlli,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che, per l'accertamento delle violazioni riguardanti l'osservanza dei limiti di velocità nella navigazione nella Laguna di Venezia, gli organi competenti possano utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza dell'osservanza dei limiti di velocità – compresi quelli per il calcolo della velocità media su tratti determinati –, purché approvati o omologati ai sensi ai sensi dell'articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, anche senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti e a prevedere altresì che la violazione debba essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati identificativi.
9/3702/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Pellicani.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, reca disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un provvedimento riconducibile alla finalità di intervenire nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, anche nell'ottica di promuovere la mobilità sostenibile;

    l'articolo 2 del provvedimento in esame, prevede che, a decorrere dal 2022, le risorse previste dall'articolo 2, comma 172, del decreto-legge n. 262 del 2006 confluiscono, per una quota fino al 15 per cento, e comunque entro il limite di 800.000 euro annui, nel fondo risorse decentrate del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, risorse utili per il riconoscimento di incentivi a favore dei dipendenti di livello non dirigenziale in relazione allo svolgimento di specifiche funzioni di vigilanza tecnica sui lavori e sull'esercizio delle dighe e delle opere di derivazione, nonché di istruttoria di progetti e di valutazione della sicurezza;

    per ciò che concerne l'ambito lavorativo, l'articolo 11 del decreto-legge in esame, dispone l'estensione al 30 settembre 2022 del termine, già precedentemente esteso al 15 giugno 2022, entro il quale viene mantenuto l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, oltre che per utenti e visitatori, delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socioassistenziali;

   considerato che:

    la salute e la sicurezza sul lavoro sono elementi fondamentali che devono essere garantiti alla base di qualsiasi attività lavorativa e soprattutto nel settore del comparto del trasporto pubblico ritenuto che, negli ultimi anni – oltre ai numerosi contagi da Covid soprattutto tra gli operatori sanitari e del trasporto pubblico – sono stati molteplici gli incidenti verificatisi che in molti casi, sono dipesi da una scarsa attenzione al rispetto della normativa vigente;

    il tema della salute e sicurezza in ambito dei trasporti non riguarda solo la sicurezza dei lavoratori, ma la sicurezza pubblica, cioè l'incolumità di tutti gli utenti e dell'intera collettività e in particolar modo, l'attuale aumento dei contagi da Covid, ha comportato altresì il perdurare dell'obbligo di indossare sui mezzi di trasporto pubblico le mascherine Ffp2 e la necessità da parte dei lavoratori del comparto di controllare gli utenti sull'utilizzo di tali dispositivi, controlli che in molti casi ha causato elemento di scontro tra l'utenza e i lavoratori e le lavoratrici del comparto trasporti, ritenuto inoltre che, l'evoluzione della pandemia è sempre difficilmente prevedibile e in ogni caso, dopo la stagione estiva e con l'approssimarsi della riapertura delle scuole, sarà necessario intervenire con ulteriori misure di tutela e prevenzione per i lavoratori del trasporto pubblico e gli utenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, dopo il periodo estivo, il Protocollo per la promozione sulla sicurezza nel processo di sviluppo del trasporto pubblico locale e regionale sostenibile tpl – mobilità autoferrotranvieri – navigatori, promosso dal Ministero della Mobilità sostenibile lo scorso aprile insieme alle parti sociali e alle associazioni datoriali, Protocollo finalizzato alla prevenzione e alla sicurezza sia dei lavoratori che degli utenti.
9/3702/4. Amitrano.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, reca disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un provvedimento riconducibile alla finalità di intervenire nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, anche nell'ottica di promuovere la mobilità sostenibile;

    l'articolo 2 del provvedimento in esame, prevede che, a decorrere dal 2022, le risorse previste dall'articolo 2, comma 172, del decreto-legge n. 262 del 2006 confluiscono, per una quota fino al 15 per cento, e comunque entro il limite di 800.000 euro annui, nel fondo risorse decentrate del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, risorse utili per il riconoscimento di incentivi a favore dei dipendenti di livello non dirigenziale in relazione allo svolgimento di specifiche funzioni di vigilanza tecnica sui lavori e sull'esercizio delle dighe e delle opere di derivazione, nonché di istruttoria di progetti e di valutazione della sicurezza;

    per ciò che concerne l'ambito lavorativo, l'articolo 11 del decreto-legge in esame, dispone l'estensione al 30 settembre 2022 del termine, già precedentemente esteso al 15 giugno 2022, entro il quale viene mantenuto l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, oltre che per utenti e visitatori, delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socioassistenziali;

   considerato che:

    la salute e la sicurezza sul lavoro sono elementi fondamentali che devono essere garantiti alla base di qualsiasi attività lavorativa e soprattutto nel settore del comparto del trasporto pubblico ritenuto che, negli ultimi anni – oltre ai numerosi contagi da Covid soprattutto tra gli operatori sanitari e del trasporto pubblico – sono stati molteplici gli incidenti verificatisi che in molti casi, sono dipesi da una scarsa attenzione al rispetto della normativa vigente;

    il tema della salute e sicurezza in ambito dei trasporti non riguarda solo la sicurezza dei lavoratori, ma la sicurezza pubblica, cioè l'incolumità di tutti gli utenti e dell'intera collettività e in particolar modo, l'attuale aumento dei contagi da Covid, ha comportato altresì il perdurare dell'obbligo di indossare sui mezzi di trasporto pubblico le mascherine Ffp2 e la necessità da parte dei lavoratori del comparto di controllare gli utenti sull'utilizzo di tali dispositivi, controlli che in molti casi ha causato elemento di scontro tra l'utenza e i lavoratori e le lavoratrici del comparto trasporti, ritenuto inoltre che, l'evoluzione della pandemia è sempre difficilmente prevedibile e in ogni caso, dopo la stagione estiva e con l'approssimarsi della riapertura delle scuole, sarà necessario intervenire con ulteriori misure di tutela e prevenzione per i lavoratori del trasporto pubblico e gli utenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa per assicurare la piena attuazione del Protocollo per la promozione sulla sicurezza nel processo di sviluppo del trasporto pubblico locale e regionale sostenibile (TPL) – mobilità autoferrotranvieri – navigatori.
9/3702/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Amitrano.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68,contiene interventi verso lo snellimento dell'iter per la realizzazione di infrastrutture e il miglioramento della sicurezza stradale;

    nel bacino del Po esistono alcuni ponti che, per la necessità di continue manutenzioni, chiudono periodicamente per mesi o che, a causa della vetustà delle strutture, addirittura chiudono a scopo precauzionale durante le forti precipitazioni, interrompendo collegamenti importanti sul territorio e sottoponendo i cittadini a non pochi disagi, deviazioni, tragitti allungati e code di traffico insostenibili sui pochi ponti restanti aperti; Si tratta di situazioni critiche situazioni critiche che possono essere risolte definitivamente solo attraverso di costruzione di nuovi ponti;

    il nuovo ponte tra Colorno (PR) e Casalmaggiore (CR) è da anni atteso sul territorio, soprattutto dopo la lunga chiusura per manutenzione straordinaria dal settembre 2017 al giugno 2019 che ha imposto a pendolari e trasportatori lunghe deviazioni e gravi disagi; il ponte insiste sulla ex SS 343 Asolana che è stata trasferita alla competenza di ANAS dall'aprile 2021 e viene chiuso ogni 2 o 3 mesi per manutenzioni, segno della vetustà del manufatto che, si dice, abbia una vita limitata e pertanto debba essere sostituito entro il 2029;

    l'attuale ponte è stato costruito tra il 1955 e il 1957, ed aperto alla viabilità nel 1958; con la sua lunghezza di 1206 metri, era il ponte più lungo d'Italia, e fin da subito assunse un'importanza che andava ben al di là del collegamento tra le tre province di Parma, Cremona e Mantova ma permetteva una più veloce connessione, soprattutto per i mezzi pesanti, tra il Tirreno (collegato a Parma con l'autocamionale della Cisa) e il Brennero, accorciando notevolmente i collegamenti verso Mantova, Verona e Bolzano; attualmente, l'attuale ponte è monitorato con sensori e permette il transito ai soli mezzi di portata inferiore a 44 tonnellate;

    il nuovo ponte della Becca, sulla ex SS 617 trasferita alla competenza dell'ANAS dall'aprile 2021, è da anni atteso sul territorio; infatti, nella provincia di Pavia, il ponte della Becca, è diventato il simbolo della provincia; il vecchio ponte, costruito il 1912 sulla confluenza tra i fiumi Ticino e Po, presenta annualmente problematiche importanti e imprevedibili che obbligano la chiusura del transito per settimane ai fini della manutenzione straordinaria, creando ripetuti disagi alle comunicazioni e dispendio significativo di risorse per la messa in sicurezza;

    nel mese di maggio 2019 sono stati conclusi i lavori di completamento e restauro conservativo ma il ponte non è percorribile dai mezzi pesanti e ciò mette in crisi la logistica delle aziende e i trasportatori che obbligatoriamente devono trovare strade alternative di comunicazione; nel 2020 la Regione Lombardia ha finanziato con 800 mila euro la redazione di un documento di fattibilità per la realizzazione del nuovo ponte ritenuto improcrastinabile;

    il decreto interministeriale MIT-MEF del 3 gennaio 2020, di ripartizione del Fondo istituito con la legge di bilancio per il 2019 (Legge 145 del 2018, articolo 1, comma 891), per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza sul bacino del Po, ha previsto più che altro piccoli interventi urgenti di messa in sicurezza dei ponti esistenti ma ha anche previsto il finanziamento dei progetti di fattibilità tecnica ed economica del nuovo ponte della Becca e del nuovo ponte di Casal maggiore, rimandando al Contratto di programma ANAS 2016-2020 il finanziamento della progettazione definitiva e dell'esecuzione delle opere e inserendo tali opere nell'elenco nella Sezione A.1.1, ossia nell'Elenco degli interventi per i quali vengono finalizzate prioritariamente le risorse destinate ad attività di progettazione per investimenti da inserire nei successivi aggiornamenti contrattuali ovvero nel prossimo Contratto di programma ANAS;

    in particolare, il DM 3 gennaio 2020, ha assegnato alla Provincia di Parma, allora ente gestore dell'infrastruttura, risorse pari a 1.500.000 di euro per la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo ponte di Casalmaggiore e alla Provincia di Pavia allora ente gestore dell'infrastruttura, risorse pari a euro 1.500,000 per la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo Ponte della Becca. Attualmente sono in corso le progettazioni;

    il comma 397 della legge di bilancio per il 2022, n. autorizza la spesa complessiva di 4,55 miliardi di euro per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ANAS Spa,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché nel prossimo contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ANAS Spa sia assegnata la massima priorità alla progettazione e realizzazione indifferibile e urgente del nuovo ponte tra Colorno e Casal maggiore e del nuovo ponte della Becca.
9/3702/5. Cavandoli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, contiene interventi verso lo snellimento dell'iter per la realizzazione di infrastrutture e il miglioramento della sicurezza stradale;

    con gli ultimi decreti-legge il Governo ha previsto importanti misure economiche per fronteggiare l'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione e favorire il proseguimento dei lavori pubblici;

    indubbiamente, la guerra russo-ucraina e la conseguente crisi energetica ed economica ha ripercussioni anche in materia di appalti pubblici e crea ritardi alla realizzazione delle opere;

    la vicenda della Bretella dell'Albera di Vicenza (variante della strada provinciale 46) è nota a livello nazionale per gli scandalosi ritardi che, indipendentemente dalla attuale emergenza energetica, si sono accumulati nel tempo e continuano a rimandare la chiusura dei lavori;

    il Giornale di Vicenza del 30 marzo 2022 ha denunciato un rallentamento dei lavori relativi alla Bretella dell'Albera di Vicenza (variante della strada provinciale 46), che, secondo il cronoprogramma aggiornato del Raggruppamento temporaneo di imprese e di ANAS, avrebbero dovuto vedere le opere completate entro il corrente anno, con progressiva apertura al traffico della rampa di Via del Sole e della nuova rotatoria a nord entro la fine del mese di marzo, insieme alla messa in esercizio dei sottopassi di Pian delle Maddalene e di Via Ambrosini;

    invece, attualmente lo stato di avanzamento dei lavori è soltanto al 56,6 per cento, con pochi passi avanti rispetto al mese di gennaio, allorquando l'avanzamento aveva raggiunto il 55 per cento;

    il Giornale di Vicenza del 23 giugno 2022 riporta che i lavori dello svincolo Nord, da iniziare entro maggio 2022, erano ancora completamente fermi a inizio giugno. Nessun effetto ha sortito il tavolo tecnico convocato dal Prefetto di Vicenza nel mese di giugno, al quale hanno partecipato Anas (committente dell'opera), i comuni di Vicenza e di Costabissara le ditte appaltatrici;

    per sollecitare la rapida conclusione dei lavori sono state depositate una serie di interrogazioni: n. 4-10629 dell'8 novembre 2021, n. 4-11031 del 30 dicembre 2021, n. 4-10316 del 24 settembre 2021, 4-11760 del 5 aprile 2022; peraltro, il termine è già ampiamente slittato, anche rispetto alle rassicurazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in data 3 dicembre 2021, in risposta all'interrogazione n. 4-10316 del 24 settembre 2021,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di competenza per superare le criticità che interessano il cantiere della Bretella dell'Albera di Vicenza sulla SP46, gestito da ANAS, e garantire ai cittadini la certezza delle tempistiche per la fine dei lavori.
9/3702/6. Covolo, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, contiene interventi verso lo snellimento dell'iter per la realizzazione di infrastrutture e il miglioramento della sicurezza stradale;

    il ponte sul Po tra Ostiglia e Revere è un'infrastruttura di carattere strategico, in parte ferroviaria sulla linea Bologna-Verona e in parte stradale sulla strada statale 12; il ponte attraversa il fiume Po in provincia di Mantova;

    un nuovo ponte ferroviario in acciaio costato 28 milioni di euro, fu inaugurato il 14 dicembre 2008 in sostituzione del vecchio ponte realizzato all'inizio del Novecento. Il nuovo ponte ferroviario è costituito da due collegamenti affiancati della lunghezza complessiva di 939,40 metri, misura che rappresenta il primato del ponte ferroviario in acciaio più lungo d'Italia, attualmente dismesso;

    la provincia di Mantova, di concerto con gli enti locali interessati, ha promosso, sulla base di uno studio di fattibilità, la possibilità di convertire il ponte ferroviario sul Po tra i comuni di Revere e Ostiglia (Mantova), di proprietà Rete Ferroviaria Italiana, in ponte stradale allo scopo di ampliare l'infrastruttura viaria affiancata al ponte ferroviario; con tale studio di fattibilità, gli enti locali intendevano migliorare la gestione e la sicurezza del traffico veicolare, analizzando la possibilità di introdurre una separazione fisica dei flussi di marcia del traffico stradale nelle due direzioni nord-sud;

    tuttavia, il Provveditorato interregionale per la Lombardia e l'Emilia-Romagna ha espresso parere contrario su tale progetto, in ordine alla possibilità di procedere alla riconvenzione del ponte ferroviario in stradale;

    nel dicembre 2021, in risposta ad una interrogazione alla Commissione Ambiente della Camera, il Viceministro Cancelleri ha informato il Parlamento che a seguito del parere ostativo rilasciato dal Provveditorato, ANAS ha avviato una nuova progettazione, che prevede la realizzazione di un unico impalcato stradale con la corsia in direzione Ostiglia-Revere realizzata sul ponte dell'ANAS e la corsia in direzione Revere-Ostiglia realizzata sul ponte Rete Ferroviaria Italiana, ed ha avviato le indagini strutturali sul ponte ferroviario, finalizzato ad accertare lo stato delle strutture esistenti ed alla successiva predisposizione del progetto; inoltre, Rete Ferroviaria Italiana ha in corso le attività occorrenti per pervenire alla sottoscrizione di una Convenzione per il trasferimento del ponte ferroviario ad ANAS,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché nel prossimo contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ANAS Spa sia assegnata la massima priorità al completamento della progettazione e alla realizzazione indifferibile e urgente del nuovo ponte sul Po tra Ostiglia e Revere.
9/3702/7. Dara, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, contiene interventi verso lo snellimento dell'iter per la realizzazione di infrastrutture e il miglioramento della sicurezza stradale;

    il ponte di San Benedetto Po è fondamentale per il Mantovano per la sua collocazione strategica perché rappresenta il punto di passaggio obbligato per l'intera zona sud est della provincia, quale fondamentale via di collegamento con le province confinanti dell'Emilia-Romagna e verso il casello autostradale di Mantova Sud dell'A22;

    l'attuale ponte fu realizzato a metà degli anni 60 dall'ANAS, in sostituzione del precedente manufatto in barche sullo stesso specifico punto; da allora ha subito numerose ristrutturazioni;

    nel 2010 il ponte è passato da ANAS alla provincia di Mantova; il sisma del 2012 ha indebolito irrimediabilmente il ponte, già ammalorato; è stato inevitabile il nuovo blocco del traffico pesante, regolato tramite strettoie agli accessi; queste limitazioni sono tutt'ora presenti;

    nel settembre 2013 la provincia di Mantova ha iniziato gli studi del progetto per il nuovo ponte per i soli 330 metri della parte in alveo e ad aprile 2017 è avvenuta la consegna del cantiere all'appaltatore, con la fine lavori prevista per inizio 2019;

    dopo 5 anni di lavori ci troviamo ad avere solo metà ponte, in posizione «provvisoria» perché la gara d'appalto prevedeva il rifacimento della sola parte in alveo, pur essendo anche la parte in golena ammalorata e deteriorata; ma la questione più grave è che per i lavori in golena anziché andare in variante al contratto d'appalto originale, come da delibera della Commissione Tecnica incaricata a settembre 2021 per dirime alcune controversie sul primo appalto, è stato deciso, solo a giugno 2022, di indire una nuova gara;

    infatti, nonostante fosse chiaro già dal 2014 che anche la parte di golena dovrebbe essere completamente rifatta con strutture antisismiche al 100 per cento, solo a fine 2018 si è iniziato a pensare al progetto, perché con il solo intervento sulla parte in alveo l'opera risulterebbe «zoppa», permanendo le attuali strettoie che limitano il traffico come anche i disagi per i cittadini;

    la viabilità ridotta da oltre trent'anni sta causando innumerevoli danni, ritardi e/o ulteriori chiusure, che rischiano di affossare definitivamente l'economia del basso mantovano;

    il ponte serve 53.000 abitanti pari al 13 per cento della popolazione della provincia di Mantova, un'area economica che conta quasi 5.000 imprese, tra industrie, artigiani e attività commerciali. Nell'attuale situazione di transito interdetto ai mezzi pesanti il ponte è usato da 9.000 mezzi circa al giorno;

    Confindustria dal 2012 ad oggi ha stimato, in situazione di circolazione limitata, danni all'economia pari a 30 milioni annui, ai cui vanno aggiunti ulteriori 1,3 milioni al mese in situazione di chiusura totali. Si tratta di oltre 360 milioni di euro senza considerare i costi sostenuti dai privati cittadini e i danni dal 1987 al 2012. Questa situazione ha indebolito il territorio della bassa mantovana, molteplici attività hanno chiuso, il turismo è diminuito e si è registrato un calo demografico per emigrazione;

    altro grave problema nei momenti di totale chiusura al traffico è che il territorio è letteralmente isolato; non è né facile né veloce raggiungerlo per i mezzi di soccorso provenienti dalla città; i veicoli sono costretti ad utilizzare strade alternative, si allungano i percorsi, aumentano i costi e si intasano e si congestionano altre arterie stradali, aumentando l'inquinamento atmosferico;

    dal sisma sono passati 10 anni e tanti fondi pubblici sono stati utilizzati in perizie, relazioni, pareri, senza concludere la questione del ponte. È necessario fare qualcosa per evitare gli errori del passato;

    per tutti questi motivi, al fine scongiurare il rischio di aspettare ulteriori 4 o 5 anni per ottenere il completamento dell'opera, occorre la nomina di un commissario straordinario per l'espletamento delle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi di completamento, anche per il tratto di ponte in golena, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Regione Lombardia e con i poteri di cui all'articolo 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché siano risolte tutte le problematiche pendenti e sia raggiunto un accordo con la Regione Lombardia, ai fini della nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione del completamento del Ponte di San Benedetto Po, anche con il tratto di ponte in golena.
9/3702/8. Donina, Dara, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, contiene interventi verso lo snellimento dell'iter per la realizzazione di infrastrutture e il miglioramento della sicurezza stradale;

    il nuovo ponte sul Ticino sulla strada statale 494 rappresenta un'opera strategica per le imprese della zona e per il rilancio non solo di Vigevano e della Lomellina ma anche della confinante zona del milanese;

    dal 3 maggio 2021, con il cosiddetto Piano di rientro strade, la SS 494 è rientrata nella rete stradale nazionale gestita da ANAS. Tuttavia, i lavori stradali in corso di realizzazione antecedentemente a tale data, sono rimasti di competenza della provincia;

    lo scorso febbraio, è ripartito il cantiere per la realizzazione del nuovo ponte sul Ticino lungo la strada statale 494, che deve collegare Vigevano con Ozzero e Abbiategrasso; il cantiere era fermo dal dicembre del 2018; in seguito alla conclusione di un arbitrato, e il recesso del contratto per le inadempienze dell'impresa Polese spa e i ritardi nella conclusione del cantiere, il completamento del nuovo ponte, per i 23 metri mancanti, sono stati aggiudicati dal consorzio Pangea di Pescara che ora ha riavviato i lavori con una previsione di completamento dell'opera per settembre 2022;

    dopo la risoluzione contrattuale nel 2019 per grave inadempienza dell'impresa affidataria dell'appalto, la provincia di Pavia ha suddiviso l'appalto, originariamente unitario, in due stralci da affidare separatamente: un primo stralcio, riguardante il completamento del ponte, i cui lavori saranno ultimati entro il mese di settembre del corrente anno e un secondo stralcio, riguardante il completamento delle rampe di accesso al ponte, in relazione al quale è stato ultimato il progetto esecutivo e sono in fase di rilascio le relative autorizzazioni;

    ai fini della realizzazione del secondo stralcio, la Provincia di Pavia ha rappresentato al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la sussistenza di un fabbisogno aggiuntivo di circa 5 milioni di euro, rispetto ai 51,2 milioni di euro originariamente previsti per la realizzazione del nuovo ponte e delle relative rampe di accesso, con conseguente necessità di procedere alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo;

    da quanto comunicato dalla provincia di Pavia, l'incremento di 5 milioni del preventivo dei lavori per la costruzione delle strade, è causato dell'incremento dei prezzi dei materiali da costruzione;

    la mancata integrazione delle risorse creerebbe un danno enorme per il territorio perché impedisce il completamento delle rampe di collegamento e rende inutilizzabile l'intera opera;

    il Viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nell'ambito della risposta all'interrogazione n. 5-07633, svolta in VIII Commissione della Camera, ha riferito che sono state avviate specifiche interlocuzioni con la regione Lombardia per verificare la possibilità di reperire dette ulteriori risorse nell'ambito dei Fondi di sviluppo e coesione (FSC), sottolineando che la questione è oggetto di particolare attenzione da parte del Viceministro stesso e del Ministero, affinché siano reperite le risorse mancanti e si proceda speditamente con gli interventi programmati,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché possa essere sottoscritto il relativo atto aggiuntivo da parte di ANAS, come già programmato nelle interlocuzioni con la regione Lombardia, reperendo le ulteriori risorse nell'ambito dei Fondi di sviluppo e coesione (FSC).
9/3702/9. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, contiene interventi verso lo snellimento dell'iter per la realizzazione di infrastrutture e il miglioramento della sicurezza stradale;

    il nuovo ponte sul Ticino sulla strada statale 494 rappresenta un'opera strategica per le imprese della zona e per il rilancio non solo di Vigevano e della Lomellina ma anche della confinante zona del milanese;

    dal 3 maggio 2021, con il cosiddetto Piano di rientro strade, la SS 494 è rientrata nella rete stradale nazionale gestita da ANAS. Tuttavia, i lavori stradali in corso di realizzazione antecedentemente a tale data, sono rimasti di competenza della provincia;

    lo scorso febbraio, è ripartito il cantiere per la realizzazione del nuovo ponte sul Ticino lungo la strada statale 494, che deve collegare Vigevano con Ozzero e Abbiategrasso; il cantiere era fermo dal dicembre del 2018; in seguito alla conclusione di un arbitrato, e il recesso del contratto per le inadempienze dell'impresa Polese spa e i ritardi nella conclusione del cantiere, il completamento del nuovo ponte, per i 23 metri mancanti, sono stati aggiudicati dal consorzio Pangea di Pescara che ora ha riavviato i lavori con una previsione di completamento dell'opera per settembre 2022;

    dopo la risoluzione contrattuale nel 2019 per grave inadempienza dell'impresa affidataria dell'appalto, la provincia di Pavia ha suddiviso l'appalto, originariamente unitario, in due stralci da affidare separatamente: un primo stralcio, riguardante il completamento del ponte, i cui lavori saranno ultimati entro il mese di settembre del corrente anno e un secondo stralcio, riguardante il completamento delle rampe di accesso al ponte, in relazione al quale è stato ultimato il progetto esecutivo e sono in fase di rilascio le relative autorizzazioni;

    ai fini della realizzazione del secondo stralcio, la Provincia di Pavia ha rappresentato al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la sussistenza di un fabbisogno aggiuntivo di circa 5 milioni di euro, rispetto ai 51,2 milioni di euro originariamente previsti per la realizzazione del nuovo ponte e delle relative rampe di accesso, con conseguente necessità di procedere alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo;

    da quanto comunicato dalla provincia di Pavia, l'incremento di 5 milioni del preventivo dei lavori per la costruzione delle strade, è causato dell'incremento dei prezzi dei materiali da costruzione;

    la mancata integrazione delle risorse creerebbe un danno enorme per il territorio perché impedisce il completamento delle rampe di collegamento e rende inutilizzabile l'intera opera;

    il Viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nell'ambito della risposta all'interrogazione n. 5-07633, svolta in VIII Commissione della Camera, ha riferito che sono state avviate specifiche interlocuzioni con la regione Lombardia per verificare la possibilità di reperire dette ulteriori risorse nell'ambito dei Fondi di sviluppo e coesione (FSC), sottolineando che la questione è oggetto di particolare attenzione da parte del Viceministro stesso e del Ministero, affinché siano reperite le risorse mancanti e si proceda speditamente con gli interventi programmati,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché possa essere sottoscritto il relativo atto aggiuntivo da parte di ANAS, come già programmato nelle interlocuzioni con la regione Lombardia, reperendo le ulteriori risorse nell'ambito dei Fondi di sviluppo e coesione (FSC), compatibilmente con la legislazione vigente.
9/3702/9. (Testo modificato nel corso della seduta)Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, contiene interventi verso lo snellimento dell'iter per la realizzazione di infrastrutture e il miglioramento della sicurezza stradale;

    un'opera importante, attesa da trent'anni dal territorio, è il nuovo ponte di Vidor, sul Fiume Piave, che dovrebbe collegare la Strada regionale 348 Feltrina alla strada Provinciale 34 per Pieve di Soligo; lo scopo dell'opera è quello di ridurre il traffico che oggi transita per il vecchio ponte storico di Vidor e per il centro di Vidor stesso, abbassare gli indici di inquinamento atmosferico dell'area ed evitare blocchi sull'intera zona ogni volta che accade un incidente sul secchio ponte;

    i sindaci dei comuni interessati, di Vidor, Crocetta, Cornuda, Pederobba e Valdobbiadene, sono tutti concordi sulla necessità di operare secondo il vecchio tracciato elaborato nel 2014, già approvato dal consiglio regionale;

    inoltre, il quarto lotto della tangenziale di Treviso, che prolunga la tangenziale del capoluogo dalla Castellana fino alla Feltrina, è un'opera indispensabile non solo per Treviso ma per tutto il territorio provinciale per risolvere i congestionamenti del traffico e ridurre l'inquinamento da polveri sottili;

    lo scorso 14 giugno la «Tribuna di Treviso» ha riportato la notizia di un recente vertice tra la regione e l'amministratore delegato di Anas per ragionare su un accordo di programma tra gli Enti, dal quale è emerso il carattere prioritario dell'intervento del quarto lotto della tangenziale di Treviso; la notizia ha riacceso le speranze della popolazione sull'imminente sblocco dell'opera,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché nel prossimo contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ANAS Spa siano inserite le due opere di cui in premessa, il nuovo ponte di Vidor e il quarto lotto della tangenziale Est di Treviso.
9/3702/10. Paolin, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame («Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili») presenta all'articolo 7 norme relative al Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285) ed in particolare concernenti l'idoneità alla guida;

    nel provvedimento in esame sono stati approvati, in sede di discussione parlamentare al Senato della Repubblica, norme che riguardano l'attività delle autoscuole;

    l'articolo 123 comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285 dispone che, per quanto concerne le autoscuole il titolare debba «avere la proprietà e gestione diretta, personale esclusiva e permanete dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola» e «nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio di attività dell'autoscuola» debba «essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare»;

    il responsabile didattico nelle autoscuole è una figura professionale introdotta dal decreto-legge 21 gennaio 2007 numero 7;

    tale figura professionale, introdotta in un decreto che avrebbe dovuto incentivare la concorrenza e conseguentemente la tutela dei consumatori finali indirizzandoli a migliori condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, si è rivelata però in contraddizione con tali principi e con i criteri stessi della liberalizzazione delle attività delle autoscuole, creando anche problematiche di carattere burocratico per l'apertura di nuove attività;

    la figura professionale del responsabile didattico nell'autoscuole rischia inoltre di confliggere con quanto previsto al comma 4 dell'articolo 123 del Codice della Strada dove si afferma che «il titolare (dell'autoscuola) deve avere la proprietà e gestione diretta, personale esclusiva e permanente dell'esercizio»;

    appare quindi utile riformulare il citato comma 4 dell'articolo 123 del vigente Codice della Strada (relativo quindi apertura di nuove sedi in capo al medesimo titolare sia esso persona giuridica o società di persone) prevendendo non la figura di un responsabile didattico ma «di idoneo personale didattico» con funzioni di insegnante-istruttore anche non in capo ad un'unica persona,

impegna il Governo

a modificare, nel primo provvedimento utile, il comma 4 dell'articolo 123 del Codice della Strada, sostituendo la figura di un responsabile didattico con idoneo personale didattico avente funzioni di insegnante-istruttore anche non in capo ad un'unica persona.
9/3702/11. Nardi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame concerne la conversione del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» (A.S. 2646);

    in sede di discussione al Senato è stato approvato il testo con modificazioni, tra le quali vi è l'inserimento dell'articolo 7-ter. Relativo a «Disposizioni urgenti per la gestione e la sicurezza delle tratte autostradali A24 e A25»;

    l'inserimento del prefato articolo si è reso necessario per rendere immediatamente e definitivamente efficace il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 7 luglio 2022 con il quale si intende risolta la convenzione unica del 18 novembre 2009 sottoscritta tra l'ANAS S.p.a. e la Strada dei Parchi S.p.a. per la gestione in concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25;

    la revoca, da quanto si apprende, si è resa necessaria per grave inadempimento del concessionario, Strada dei Parchi S.p.a., sulla base delle motivazioni di cui al decreto della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 29 del 14 giugno 2022;

    l'ANAS S.p.a. ha assunto a decorrere dall'8 luglio 2022, al fine di assicurare la continuità della circolazione in condizione di sicurezza, la gestione delle autostrade A24 e A25;

    ai sensi del comma 3, lettera a) dell'articolo 7-bis, l'ANAS s.p.a., al fine della gestione, ovvero per assicurare la circolazione lungo le delle autostrade A24 e A25 si deve avvalere del personale della società Strada dei Parchi S.p.a., nonché delle società Parchi Global Services S.p.a. e Infraengineering S.r.l., titolare alla data dell'8 luglio 2022 di un contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di dette società e assegnato, alla medesima data, allo svolgimento del servizio autostradale, con esclusione del personale inquadrato come dirigente;

    lo stesso comma 3, lettera a) al secondo periodo, autorizza ANAS s.p.a. ad assumere il personale di cui al premesso precedente solo «nella misura necessaria ad assicurare lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 dell'articolo 7-ter»,

impegna il Governo

ad assumere presso ANAS s.p.a. la totalità del personale della società Strada dei Parchi S.p.a., nonché delle società Parchi Global Services S.p.a. e Infraengineering S.r.l., titolare alla data dell'8 luglio 2022 di un contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di dette società e assegnato, alla medesima data, allo svolgimento del servizio autostradale, con esclusione del personale inquadrato come dirigente, ovvero a mantenere gli standard occupazionali attuali per tutto il periodo di gestione delle predette Autostrade.
9/3702/12. Rachele Silvestri.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

    nell'ambito della programmazione infrastrutturale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), nel dicembre 2021, tra le varie progettualità inserite, figura il potenziamento della linea ferroviaria Schio-Vicenza, mediante l'elettrificazione della stessa, intervento che richiede, sempre secondo il MIMS, 75 milioni di euro, al momento impegnati solo sulla carta e non effettivamente stanziati ed impiegati;

    l'intervento, tuttavia, non contempla la sistemazione del passaggio a livello di Anconetta, frazione di Vicenza, che necessita in ogni caso di un apposito stanziamento di risorse per un adeguamento generale dell'opera;

    la rigenerazione della linea ferroviaria rappresenta un intervento di enorme rilevanza per il territorio, in quanto si tratta di una dorsale logistica strategica, anche in funzione di collegamento all'AC/AV Verona-Vicenza-Padova – finanziata nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – parte della trasversale est-ovest Torino-Milano-Venezia, inserita nell'ambito del corridoio transeuropeo TEN-T numero 3, denominato Corridoio Mediterraneo, che dalla profonda Spagna occidentale dovrebbe collegarsi alla frontiera ungaro-ucraina, a sua volta incrociata nel corridoio paneuropeo V, una delle dieci vie di comunicazione dell'Europa centro-orientale, che dovrebbe collegare una tratta compresa tra Venezia e Kiev;

    la linea Verona-Vicenza-Padova è un'infrastruttura fondamentale sia perché contribuisce all'integrazione della ferrovia italiana con la rete europea, sia perché permette di quadruplicare la linea esistente e di conseguenza l'offerta ferroviaria a disposizione dei cittadini che vivono nel Nord Est del Paese;

    l'effettiva elettrificazione della Vicenza-Schio rappresenta una misura di forte rilancio per il tessuto economico del territorio e per il tenore di vita dei cittadini, fornendo peraltro un'alternativa sostenibile andando a contenere il traffico autostradale e permettendo un pendolarismo che non sacrifichi l'equilibrio tra vita e lavoro, creando una vera e propria «metropolitana di superficie» a favore del benessere economico e sociale del territorio provinciale;

    le risorse necessarie per l'ammodernamento della linea Vicenza-Schio non sono state, tuttavia, ancora quantificate, né ancora inserite nel nuovo contratto di programma tra il MIMS e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) SpA;

    il potenziamento della linea ferroviaria andrebbe, peraltro, a migliorare la qualità degli innesti e dei collegamenti nell'ambito della linea Vicenza-Treviso, incrementando il livello dei collegamenti e delle interconnessioni all'interno del Veneto stesso,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima, nell'ambito della programmazione infrastrutturale nazionale conseguente anche all'implementazione del testo in esame, le risorse necessarie per avviare con sollecitudine i lavori di elettrificazione della tratta ferroviaria Vicenza-Schio, operando inoltre con il territorio interessato per l'eventuale programmazione di un intervento di adeguamento del passaggio a livello di Anconetta, in ottica di interconnessione con le reti ad alta velocità passanti per Vicenza e di miglioramento della qualità della vita del territorio.
9/3702/13. Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

    nel territorio della Valle Stura, in Provincia di Cuneo, circa 1.000 autoarticolati ad alto tonnellaggio, attraversano il centro storico di alcuni Comuni montani situati nella valle, causando enormi disagi all'interno dei Comuni medesimi, provocando spesso il danneggiamento dei veicoli cittadini nonché delle città stesse, patrimonio storico nazionale;

    questo ha comportato, secondo alcuni rilievi, ad un peggioramento della qualità dell'aria nel territorio, ai livelli di aree urbane come Torino, nonché ad un vero e proprio tracollo del mercato immobiliare sul territorio ed altre difficoltà di carattere logistico ormai quasi permanente;

    le difficoltà sono tali che ai disagi sono seguiti veri e propri rischi per la salute di chi vive sul territorio poiché esposto agli agenti cancerogeni quali gas di scarico dei motori diesel e del particolato fine (PM 2,5 e PM 10), nonché al forte inquinamento acustico da rumore e vibrazioni;

    i rischi sono presenti anche per la sicurezza statica degli edifici e la conservazione dei beni culturali, nonché per la sicurezza sia di chi vive sul territorio, sottoposto a rischi di incidenti stradali, che per gli operatori logistici dei conducenti dei veicoli da trasporto;

    tali rischi sollevano gravi ed evidenti profili di rilevanza costituzionale ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione italiana, il quale stabilisce che «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività»;

    la Provincia di Cuneo riveste, in termini di logistica, una rilevanza strategica data la sua vicinanza alla Repubblica francese, ma le infrastrutture stradali, come la citata SS21 necessitano di forti interventi manutentivi e di potenziamento;

    tenendo conto che la SS21 collega il Piemonte sud-ovest con lo snodo autostradale di Gap (in Provenza, Francia), permettendo poi un ulteriore collegamento fino alla Spagna, tramite il Colle della Maddalena, attraversando i Comuni di Demonte e Aisone, nonché di Vinadio, si tratta di una infrastruttura ad elevata valenza strategica, ed in quanto tale necessitante le opportune attenzioni istituzionali ai fini di un'ottimizzazione del suo utilizzo;

    in ottica sistemica, il Ponte dell'Olla, sistemicamente parte dell'attraversamento della Maddalena, che costituisce l'unico passaggio per l'ingresso e l'uscita della Valle Stura;

    come noto, la struttura è stata progettata, concepita e realizzata in un'epoca storica in cui vi era prevalentemente un transito di carri e piccole autovetture, non con un passaggio giornaliero di oltre 1.000 autoarticolati;

    come naturale conseguenza di un tale livello di carico sopportato dall'infrastruttura, sono ormai evidenti da anni segnali di peggioramento statico delle condizioni strutturali del ponte, aggravati da numerose segnalazioni di cedimenti e crolli legati alla struttura, tali per cui l'intervento manutentivo pianificato da ANAS, di risanamento conservativo, appare insufficiente a rispondere alle criticità dell'infrastruttura e del nuovo carico a cui questa si trova sottoposta;

    tra le altre criticità relative alla SS21, la relativa viabilità è gravemente soggetta a peggioramenti nel caso di precipitazioni nevose, con conseguenti blocco del traffico e dell'intero tracciato stradale, rendendo necessaria anche la predisposizione di appositi paravalanghe;

    per questo motivo, il Consiglio di amministrazione di ANAS ha approvato nel 2008 il progetto per una variante alla Strada Statale 21, organizzato in tre lotti di cui il primo (Variante di Demonte) era inserito nel contratto di programma ANAS 2007-2011, con previsione di appaltabilità nel 2009;

    l'opera ha visto successiva riconferma nel contratto di programma MIT-ANAS 2016-2020, incassando il parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con parere n. 39 del 21 giugno 2018, a cui è seguito l'avvio della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) con avviso pubblico;

    nonostante le varie conferme ricevute, l'opera ad oggi è ancora ferma, in quanto in data 27 settembre 2019 ha ricevuto il parere tecnico istruttorio negativo da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (oggi Ministero della cultura), con riferimento a possibili interferenze tra la realizzazione di una galleria di esodo sotto la «Collina del Podio» e la conservazione dei presunti resti del «Forte della Consolata», mettendo in stallo l'intera opera;

    in data 25 novembre 2019, come noto, ANAS ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri di dirimere la controversia tra i Ministeri competenti, in modo da pervenire alla realizzazione del progetto;

    l'attuale Presidente della Regione Piemonte ed il relativo Assessore Regionale ai Trasporti hanno incontrato le autorità di ANAS, la quale ha confermato di essere pronta a dare inizio ai lavori di costruzione della variante, la quale è peraltro già finanziata;

    ad oggi, la controversia non è stata superata, e la realizzazione della Variante di Demonte è ancora bloccata per via del veto del Ministero della cultura;

    preme ricordare come la realizzazione dell'opera ha una forte valenza strategica ed esistenziale per l'intero territorio della Valle Stura, la cui Unione Montana ha approvato vari documenti che indicano come irrinunciabile la realizzazione dell'opera, per garantire il diritto alla salute degli abitanti dei comuni interessati dall'infrastruttura, nonché il «diritto alla casa», conculcato dai vari rischi e disagi provocati dall'intenso traffico pesante sul territorio;

    i rischi provocati dal traffico pesante nell'area sono ormai insostenibili per il territorio, anche con eventuale pregiudizio agli edifici storici di tutti i Comuni del territorio, attraversati quotidianamente da un numero potenzialmente ingestibile di autoarticolati, che procedono con difficoltà tra i portici medievali, danneggiando continuamente gli edifici prospicienti la strada, producendo un impressionante volume di inquinamento acustico ed ambientale, mettendo in profonda crisi i cittadini;

    date le risorse economiche e progettuali di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché i recenti interventi di semplificazione normativa di cui anche al testo in oggetto e le criticità sin qui delineate ed esposte anche tramite inchieste giornalistiche a mezzo stampa, la contingenza attuale appare l'unica possibile in cui dare il via ad una nuova stagione di ricostruzione infrastrutturale al servizio del territorio, in prospettiva sia di rilancio economico del Piemonte e della Provincia di Cuneo che di vero e proprio supporto alle aree interne, montane e rurali,

impegna il Governo a:

   a) assumere tutte le misure necessarie per dirimere le controversie tra i Ministeri in premessa, in modo da garantire la realizzazione della Variante di Demonte e di tutti gli altri relativi lotti progettuali di potenziamento della Strada Statale 21, contemperando alle presunte esigenze sottese al veto da parte del Ministero della cultura non solo le esigenze di carattere logistico-infrastrutturale, ma anche di tutela del diritto alla salute in relazione alla costruzione dell'opera;

   b) valutare, nell'ambito del provvedimento in oggetto ed alla luce delle evidenze di cui in premessa la realizzazione di un potenziamento e raddoppiamento del Ponte dell'Olla, nonché la realizzazione di studi di fattibilità per ulteriori snodi viari in modo da incrementare l'intermodalità del territorio e ridurre i profili di rischio legati ad eventi alluvionali o cedimenti infrastrutturali.
9/3702/14. Ciaburro, Caretta, Gastaldi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, contiene diverse misure in tema di trasporti e mobilità; l'articolo 54 del decreto-legge n. 50 del 2022, reca modifiche al Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), e ha differito, tra l'altro, al 31 luglio 2022 il termine per l'adozione, con decreto ministeriale, delle nuove linee guida per la disciplina sui trasporti eccezionali, nonché la vigenza della disciplina transitoria per le autorizzazioni al trasporto eccezionale di massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto o più assi;

    il comma 2 del suddetto articolo 54, in particolare, differisce a sua volta dal 30 aprile al 31 luglio 2022, la vigenza della disciplina transitoria del trasporto eccezionale, prevista dall'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge n. 146 del 2021 (cosiddetto decreto fiscale-lavoro) nelle more dell'emanazione delle sopracitate Linee guida da adottarsi con decreto ministeriale; nei giorni scorsi, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ha firmato il decreto di adozione delle Linee guida sui «Trasporti in condizioni di eccezionalità», in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 50 del 2022;

    le norme suddette rischiano di impedire, se non prorogate, il passaggio sulle infrastrutture di automezzi oltre le 44 tonnellate,

impegna il Governo

al fine di garantire la sicurezza della circolazione e la salvaguardia del patrimonio stradale e di scongiurare il blocco dei trasporti in condizioni di eccezionalità, a prevedere, già con il prossimo decreto-legge in via di emanazione, un differimento al 31 dicembre 2022 dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e quindi delle relative Linee guida di cui in premessa, prevedendo che fino a tale data, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto o più assi, continui ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 10, del codice della strada, vigente al 9 novembre 2021.
9/3702/15. Mazzetti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9, comma 8, lettera a) che modifica l'articolo 121 del Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), prevede che gli esami per le patenti di guida e le abilitazioni professionali possano essere effettuati da tutti i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e non più esclusivamente da dipendenti dell'ex Dipartimento per i trasporti, introduce il controllo di qualità del personale abilitato (finalmente) e assegna alla Direzione Generale del personale il compito di provvedere alla formazione iniziale e periodica degli esaminatori, quest'ultima quanto mai necessaria;

    la scrittura di questa norma non si è curata di salvaguardare i diritti acquisiti di coloro che in questi anni hanno frequentato i corsi di formazione e superato gli esami di abilitazione come esaminatori pur non appartenendo al Dipartimento trasporti terrestri ma appartenenti ad altri Uffici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sulla base di disposizioni precedentemente emanate dall'Amministrazione. Il risultato che si è generato è stato che 500 dipendenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili abilitati alla funzione di esaminatore sono stati «decapitati» e dal 16 giugno tolti dai turni operativi, con decine di sedute di esame di guida già programmate che sono state annullate, provocando disagi a centinaia di aspiranti conducenti e alle autoscuole;

    sempre al suddetto articolo 9, il comma 8-bis specifica che «Per le finalità di cui all'articolo 121, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 8 del presente articolo, si considerano validi ad ogni effetto di legge le qualifiche, le abilitazioni e gli attestati di formazione periodica, previsti dal comma 3 articolo 121 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, conseguiti dal personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili anteriormente alla data del 16 giugno 2022»;

    tali giuste specificazioni sono state previste con riferimento al succitato articolo 121 del Codice della Strada, senza prevedere inspiegabilmente le medesime previsioni all'articolo 81 del medesimo Codice;

    poiché taluni dipendenti che espletavano le funzioni di esaminatori per rilascio patenti di guida sono stati anche formati e abilitati al rilascio di nulla osta per operazioni tecniche (collaudi, revisioni, e altro) i quali negli ultimi tre anni hanno così come operato nel rilascio di patenti di guida anche operato nello svolgimento di dette funzioni tecniche;

    operazioni tecniche che comunque ad oggi non si possono ritenere né inficiate della loro validità né oltremodo fare intendere decaduta la loro abilitazione. Considerata la comprovata esperienza acquisita nello svolgimento di dette funzioni svolte e gli esiti di tali operazioni tecniche che hanno comportato il «regolare», «ripetere» o «sospeso dalla circolazione» in merito alle revisioni degli autoveicoli superiori ai 35 quintali, i quali hanno circolato e stanno circolando a tutt'oggi nel territorio nazionale ed estero,

impegna il Governo

a prevedere fin dal prossimo decreto-legge in via di emanazione, che gli accertamenti tecnici previsti dall'articolo 81, comma 1, del Codice della Strada, indicato in premessa, in materia di veicoli a motore e di quelli da essi trainati, possano essere effettuati non solo dai dipendenti appartenenti ai ruoli del Dipartimento per i trasporti terrestri della VI, VII, VIII e IX, come prevede il medesimo comma 1, ma da tutti i dipendenti appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con le caratteristiche individuate dal medesimo comma 1, prevedendo conseguentemente la soppressione del suddetto vigente comma 2, articolo 81.
9/3702/16. Giacometto, Sozzani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, contiene alcune proroghe in ambito sanitario legate alla diffusione del SARS-CoV-2;

    l'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto «Cura Italia», ha previsto misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori;

    in particolare il comma 2, ha previsto che laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie;

    il comma 2-bis del medesimo articolo 26, ha stabilito che i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione;

    il periodo di validità delle due norme di cui ai commi 2 e 2-bis, è stato più volte prorogato da decreti legge successivi, e l'ultima scadenza è stata quella del 30 giugno 2022; la proroga dovrebbe valere almeno fino al 31 dicembre 2022 per dare una prospettiva di sicurezza accettabile, anche perché il Governo che uscirà dalle urne il 25 settembre prossimo, dovrà affrontare un autunno caldo, nel quale, i problemi dei lavoratori fragili, potrebbero rischiare di finire, come adesso, irrisolti,

impegna il Governo

anche in considerazione della recrudescenza nel Paese del tasso di positività da COVID, a prevedere nel prossimo decreto-legge in via di emanazione, la proroga al 31 dicembre 2022 delle misure a tutela dei lavoratori fragili di cui ai commi 2 e 2-bis, articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
9/3702/17. Dall'Osso, Versace, Bagnasco, Novelli, De Toma.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili;

    il Governo ha affidato a Rete ferroviaria Italiana l'incarico per la predisposizione di un nuovo studio di fattibilità per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina sulla base di un nuovo progetto a più campate, stanziando a tal fine cinquanta milioni di euro;

    la procedura relativa al nuovo studio di fattibilità prevede un cronoprogramma la cui conclusione è fissata all'11 agosto 2023 con la consegna dei risultati dello studio, rinviando ancora e in maniera indefinita nel tempo la realizzazione di un'opera attesa ormai da moltissimi anni e indispensabile per l'economia e la mobilità della regione Sicilia,

impegna il Governo

a rivedere la decisione assunta in merito alla realizzazione di un nuovo studio di fattibilità, destinando le risorse già stanziale all'aggiornamento del progetto già esistente per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina a campata unica.
9/3702/18. Siracusano, Prestigiacomo, D'Ettore, Alessandro Pagano, Bucalo.


   La Camera,

   premesso che:

    da 12 anni manca una regolamentazione dell'uso dei dispositivi elettronici di controllo della velocità (autovelox);

    da mesi il Governo sta predisponendo una bozza di decreto ministeriale su questo tema,

impegna il Governo

a depositare la bozza di decreto ministeriale presso la Conferenza Stato-città-autonomie locali entro il mese di agosto 2022.
9/3702/19. Baldelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del decreto-legge n. 68 del 2022 prevede disposizioni per ridurre i tempi di approvazione dei progetti relativi agli interventi afferenti alla costruzione, alla manutenzione e alla messa in sicurezza delle dighe, in coerenza con le previsioni del PNRR, nonché l'adozione di un regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe;

    dal 2010 ad oggi gli eventi meteorologici estremi (forti precipitazioni e alluvioni) sono cresciuti con un tasso medio annuo del 25 per cento, determinando scenari sempre più allarmanti: l'inverno appena trascorso è stato uno dei più caldi e secchi di sempre con un deficit di precipitazioni pari al 65 per cento in meno e la primavera è stata eccezionalmente calda, con giornate torride da estate anticipata con mancanza delle consuete piogge di maggio che sarebbero state estremamente utili per riequilibrare il deficit idrico dell'inverno, soprattutto al Centro-Nord;

    lo scorso 4 luglio il Governo ha deliberato lo stato di emergenza per siccità per le regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Piemonte, stanziando oltre 35 milioni di euro per la gestione dello stato di emergenza da ripartire tra le cinque regioni interessate;

    l'Emilia-Romagna, infatti, è stata una delle nostre regioni maggiormente colpite dalla siccità;

    proprio a causa dell'eccezionale siccità di questa estate si è intensificato il dibattito sull'opportunità di costruire la cosiddetta «Diga di Vetto» sul torrente Enza, finalizzato a valutare la realizzazione di un invaso in grado di sfruttare le risorse idriche per usi plurimi, in particolare: la ritenzione delle acque per irrigazione dei terreni, l'uso idrico per le industrie, l'uso idropotabile e infine idroelettrico per la produzione e distribuzione di energia rinnovabile;

    si tratta di un'opera i cui lavori sono stati iniziati nell'ottobre del 1988 per interrompersi nell'agosto del 1989, in seguito ad una serie di polemiche sorte da veti ideologici ambientalisti;

    da allora, nonostante l'opera, fosse definita urgente nel 1987 dal Ministro dell'agricoltura pro tempore e nonostante i periodi di grave siccità che hanno caratterizzato le province di Parma e di Reggio Emilia, non è mai più ripartita, per ragioni politiche;

    ultimamente, è in corso una raccolta di firme per la realizzazione dell'invaso; sono state raccolte circa 6 mila firme con l'obiettivo di arrivare alle 10 mila per presentarle al presidente di regione; si tratta infatti di una infrastruttura strategica e i cittadini vogliono la ripartenza dell'opera essendo sotto gli occhi di tutti la situazione attuale di carenza idrica che affligge la regione Emilia-Romagna;

    gli organi di stampa locali riportano che secondo i dati Arpa Emilia-Romagna la pluviometria è discesa del 40-50 per cento negli ultimi trent'anni; pertanto, se il progetto iniziale della diga era calibrato su piogge da 1200 millimetri cubici all'anno circa, oggi lo scenario è diverso perché sì ragiona nell'ordine dei 700-750 millimetri cubici all'anno;

    occorre procedere con il vecchio progetto del 1988 per non perdere tempo per nuovi studi di fattibilità e progetti che ritarderebbero la realizzazione dell'opera,

impegna il Governo

nell'ambito dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 2, ad adottare le opportune iniziative per la celere realizzazione del completamento della «Diga di Vetto» sul torrente Enza.
9/3702/20. Fiorini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,

   premesso che:

    la mobilità elettrica è un miglioramento tecnologico ineludibile, sempre più incisivo con la diffusione delle rinnovabili, per il raggiungimento dell'obiettivo europeo di riduzione del 55 per cento della CO2 negli usi finali entro il 2030 e per il contributo alla decarbonizzazione del settore trasporti. La mobilità elettrica, inoltre, offre la più alta efficienza nel trasferimento di energia rispetto a qualunque altro mezzo (fossile o idrogeno) e una gestione intelligente delle ricariche può accelerare la transizione energetica;

    il trasporto su gomma riveste un ruolo fondamentale nel nostro paese. Oltre l'86 per cento delle merci viene movimentato attraverso il trasporto su strada, un dato che supera di dieci punti percentuali quello europeo come evidenziato da Eurostat. A livello locale, le aziende di trasporto pubblico fanno affidamento in massima parte su mezzi ruotati, dove non presenti metro e tram cioè in buona parte del paese, mentre una sostanziale quota del trasporto a livello regionale è sostenuta ancora una volta da autobus e mezzi simili. Inoltre, varie compagnie offrono servizi di trasporto su gomma ai viaggiatori da un capo all'altro della penisola, permettendo il collegamento di aree altrimenti difficili da raggiungere a prezzi abbordabili;

    nell'ambito della transizione ecologica dunque – nonché della dissennata lotta a priori contro il motore a scoppio portata avanti dalla Commissione europea e dalle frange ecologiste più radicali del Parlamento europeo – diventa fondamentale incentivare l'adozione di mezzi elettrici, del tutto o in parte, unitamente alla costruzione e installazione delle colonnine e delle stazioni di ricarica per tali mezzi. Un semplice obbligo, in un contesto di continuo rialzo dei prezzi specialmente delle materie prime fondamentali alla transizione green, non sarebbe sufficiente a permettere l'adozione in massa e su vasta scala di tali tecnologie in tempo utile;

    il settore cargo aereo è strategico per la ripartenza dei nostri territori ed è stato decisivo durante la pandemia grazie alla sua capacità di adattamento e resilienza;

    appare, quindi, necessario includere il settore aeroportuale nel contesto degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,

impegna il Governo:

   a incentivare la mobilità elettrica per le compagnie di trasporti a media e lunga percorrenza, disponendo incentivi fiscali all'adozione di mezzi elettrici e alla costruzione di colonnine di ricarica, anche riconoscendo alle imprese, operanti sul territorio nazionale, che installino sul territorio, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni e ottemperamento degli obblighi relativi, colonnine o stazioni di ricarica per mezzi a trazione elettrica, destinati alla ricarica dei veicoli dei propri dipendenti ovvero dei veicoli di servizio dell'impresa stessa, un credito d'imposta, pari al 25 per cento del costo totale dell'installazione di dette colonnine, per il versamento dell'imposta sul reddito delle società nell'esercizio in cui viene conclusa l'opera di installazione delle colonnine o delle stazioni di ricarica e alle imprese, operanti sul territorio nazionale, che acquistano un veicolo nuovo di fabbrica a trazione integralmente elettrica, e che consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, a riconoscere un contributo pari al 20 per cento del prezzo d'acquisto negli anni dal 2023 al 2030;

   a istituire un fondo finalizzato all'erogazione di contributi per la realizzazione di infrastrutture elettriche per l'integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici residenziali con posti auto, nonché per l'acquisto e l'installazione di dispositivi per la ricarica di veicoli elettrici in ambito residenziale;

   ad adottare qualsiasi iniziativa di competenza volta a garantire, nell'ambito della revisione del PNRR, l'inclusione del settore aeroportuale, incentivando sia la digitalizzazione che la decarbonizzazione.
9/3702/21. Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge di conversione, con modificazioni del 16 giugno 2022, n. 68, recante «disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» a causa dei ristrettissimi tempi per la discussione nelle commissioni di merito non si è potuto affrontare il tema, noto da tempo, sulle carenze infrastrutturali delle isole;

    con un emendamento a prima firma di chi scrive, presentato durante l'esame in commissione IX Trasporti e VIII Ambiente, poi dichiarato inammissibile per estraneità di materia, si chiedeva di realizzare l'aeroporto civile di Agrigento per mitigare il deficit infrastrutturale e della mobilità attualmente sussistente tra la Sicilia Sud Occidentale ed il resto dell'isola e della nazione, opera infrastrutturale strategica per lo sviluppo turistico ed economico della fascia costiera che si affaccia sul Mar Mediterraneo;

    giova ricordare che la Regione Siciliana sconta un'atavica situazione di isolamento infrastrutturale che ne determina stagnazione economica, ostacoli alla crescita e allo sviluppo, e difficoltà nei collegamenti con la terra ferma;

    la provincia di Agrigento, in particolare, manca di un'apposita infrastruttura aeroportuale in quanto gli aeroporti più vicini sono quelli di Palermo, distante ben 105.8 km, e quello di Catania 132.8 km;

    un aeroporto tra Agrigento e Caltanissetta rappresenterebbe uno straordinario vettore di valorizzazione economica e imprenditoriale del territorio e rafforzare gli asset strategici del territorio che corrispondono ad agricoltura, che vedrebbe una più facile via per l'export dei prodotti del territorio e turismo;

    Agrigento detiene una fascia costiera di circa 150 km, ricche di straordinari patrimoni naturali, e dei più importanti siti archeologici della nazione a partire dal sito UNESCO della Valle dei Templi, e che la presenza di un aeroporto incrementa il flusso turistico, migliora l'accessibilità delle Province, integra il sistema degli scali aeroportuali isolani, e favorisce aree attualmente non servite da collegamenti stradali e ferroviari,

impegna il Governo

ad inserire nel primo provvedimento utile, il progetto per la realizzazione dell'aeroporto di Agrigento ed aiutare così la provincia storicamente più isolata e meno collegata dell'intera nazione.
9/3702/22. Sodano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile;

    tra le priorità nazionali in materia infrastrutturale, particolare importanza per lo sviluppo economico del territorio calabrese riveste la Strada Statale Jonica, solo recentemente inserita nell'allegato Infrastrutture del Documento di Economia e Finanze;

    la strada statale 106 in Calabria è lunga 415 chilometri e dal 1996, ovvero da quando è in vita il Sistema statistico nazionale di localizzazione degli incidenti stradali a cura della direzione studi e ricerche Aci, lungo tale arteria sono avvenuti circa 10.500 sinistri che hanno provocato oltre 26.000 feriti, anche con danni permanenti, ed il decesso di 6.500 persone, dato che sale a 750 se si considerano i decessi avvenuti nel periodo successivo al giorno dell'incidente e direttamente riferibili alle conseguenze dello stesso;

    attualmente risulta in corso di realizzazione il terzo Megalotto della S.S. n. 106 «Jonica»; un progetto per la realizzazione di un tracciato ex novo ammodernato a quattro corsie con spartitraffico centrale dall'innesto con la strada statale 534 a Roseto Capo Spulico, per un importo complessivo di 1.335,118 milioni di euro, di cui 969,4 milioni di euro stanziati con delibere Cipe 103/07, 30/08 e 88/11 e decreti interministeriali n. 88 e n. 89 del 7 marzo 2013, e 365,7 milioni di euro previsti nel contratto di programma 2016-2020 a valere sul Fondo unico Anas;

    per quanto riguarda la restante parte della statale 106 compresa tra Cassano all'Ionio e Reggio Calabria, vi è ormai da tempo una costante campagna mediatica che, dalle dichiarazioni dei Sottosegretari Cancelleri e Morello, passando per le comunicazioni di alcuni parlamentari, ha convinto i cittadini sulla possibilità che possano presto essere avviati i lavori di realizzazione dell'asta di collegamento in destra idraulica del Torrente Gerace tra la strada statale 106 VAR/B (svincolo Gerace) e la strada statale 106 al chilometro 97+050 — prolungamento Locri; della variante di Caulonia dal chilometro 118+650 al chilometro 121 + 500, del nuovo asse di collegamento fra il chilometro 307+700 (Mandatoriccio innesto SP 205) ed il chilometro 329+000 (VI Coserie escluso) in variante alla strada statale 106, del nuovo asse di collegamento fra il viadotto Coserie e lo svincolo di Sibari del MGL3 in variante alla strada statale 106 Radd, del nuovo asse di collegamento dallo svincolo di Simeri Crichi (CZ) al chilometro 17+020 della strada statale 106 YAR A allo svincolo di Passovecchio (KR) al chilometro 250+800 della strada statale 106,

impegna il Governo:

   a finanziare gli interventi previsti per la realizzazione del terzo Megalotto della S.S. n. 106 «Jonica» nell'ambito degli stanziamenti per il contratto di programma Anas 2021-2025;

   a nominare il Presidente della regione Calabria Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, con i medesimi poteri straordinari assegnati al Commissario straordinario per la ricostruzione del tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, ai sensi dei commi, 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
9/3702/23. Ferro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per in sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile;

    nonostante la rubrica del provvedimento, nulla viene disposto in merito alle smart road, le cosiddette strade intelligenti, tassello fondamentale in un più ampio progetto di smart city e smart mobility, tema trascurato anche dal PNRR;

    già nel 2018 il Ministero delle infrastrutture ha emanato il Decreto Smart Road, indicando quali sarebbero dovuti essere i nuovi servizi smart che riguardano le strade; a settembre 2020 il decreto è stato aggiornato con la previsione della sperimentazione di «mezzi di trasporto innovativi» che, per esempio, «non dispongono di un volante o di una pedaliera», aprendo uno scenario di mezzi totalmente autonomi che cominciano a percorrere le nostre strade;

    in una prima fase di sperimentazione, entro il 2025, il DM prevede interventi sulle infrastrutture italiane appartenenti alla rete europea TEN-T e su tutta la rete autostradale e statale; entro il 2030, i servizi dovrebbero essere estesi a tutta la rete del Sistema nazionale integrato dei trasporti: sulla carta i progetti sono tanti e le tratte interessate sono importanti assi strategici nazionali;

    nel frattempo, però, l'obiettivo di ridurle del 50 per cento gli incidenti stradali entro il 2030 si allontana sempre di più: il rapporto annuale sui sinistri stradali della Polizia di Stato evidenzia che nei dodici mesi del 2021 si è registrato un aumento dei casi rispetto al 2020; incidenti mortali e vittime sono cresciuti rispettivamente del 15,5 per cento e del 14,1 per cento;

    è emergenza anche per gli incidenti stradali contromano: un fenomeno che non conosce soste e che solo nel 2021 secondo i dati dell'Asaps – associazione sostenitori amici della polizia stradale – ha registrato 119 incidenti con 21 morti e 212 feriti, di cui 40 avvenuti in autostrade e strade a carreggiate separate;

    tra le regioni più colpite dal fenomeno, al primo posto ci sono Puglia e Campania (15 incidenti l'una), seguite da Lombardia (11) e poi Veneto e Lazio (10),

impegna il Governo:

   ad assumere ogni iniziativa di competenza al fine di innalzare il livello di sicurezza di strade, autostrade, ponti e viadotti, utilizzando i dati di incidentalità per classificare la rete stradale e autostradale in tratti omogenei ad elevata concentrazione di incidenti, al fine di individuare e correggere le criticità della rete che provocano il reiterarsi di incidenti, soprattutto mortali;

   a includere le smart road fra i più importanti obiettivi nazionali finanziati dal PNRR per la riduzione dell'incidentalità stradale e una mobilità sempre più sostenibile.
9/3702/24. Giovanni Russo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile;

    da oltre 50 anni si parla della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina; in questi anni il progetto del ponte ha subito più volte avanzamenti e frenate, dopo che una società appositamente costituita, Si retto di Messina spa, è stata prima creata, poi ha elaborato un progetto non realizzato, e da ultimo e stata posta in liquidazione;

    e quindi necessario ripartire dalle attuali volontà politiche, dalle risorse finanziarie immaginabili, dalle valutazioni tecnico-ambientali, oltre che giuridiche, per arrivare alla concreta possibilità di realizzarlo;

    rispetto agli anni '70, il territorio nazionale ha visto realizzate grandi infrastrutture, tra le quali autostrade a tre corsie, l'alta velocità ferroviaria per i passeggeri e l'alta capacità per le merci; ma se questo è vero per il nord Italia, non altrettanto può dirsi per le regioni del Mezzogiorno, che, ancora oggi, scontano un ritardo infrastrutturale non più tollerabile in un mondo globalizzato in cui le persone e le merci viaggiano a velocità una volta inimmaginabili;

    il ritardo nella realizzazione di infrastrutture moderne nel Sud Italia condiziona anche la nascita di attività imprenditoriali e di nuovi posti di lavoro e quindi la stessa permanenza nelle regioni di nascita di molti giovani, che decidono di emigrare al nord o all'estero;

    rispetto all'idea degli anni '70 si evidenzia oggi la necessità non solo di collegare la Sicilia alla Calabria, quindi all'Italia e all'Europa, ma di farlo con gli standard di sicurezza e di velocità che richiedono i piani e i progetti proprio delle grandi Reti europee, cui pure la Sicilia, sulla carta, risulta collegata;

    ogni anno attraversano lo Stretto: 1) quasi 11 milioni di passeggeri, cioè un valore che corrisponde al traffico dei due maggiori scali siciliani di Palermo e Catania; 2) 1 milione e 800 mila veicoli leggeri, cioè più di quelli che attraversano il traforo del Monte Bianco; 3) 800 mila veicoli pesanti, pari a quelli che attraversano il traforo del Frejus;

    lo scorso 4 agosto 2021 il Ministro per le Mobilità e le Infrastrutture Sostenibili ha dichiarato, in audizione in Parlamento, che entro la fine della primavera 2022 avrebbe presentato uno studio di fattibilità per un collegamento stabile sullo Stretto di Messina: nel documento consegnato dal Ministro, il Governo ha espresso la volontà di dar seguito all'impegno ricevuto dalla Camera, «ad adottare le opportune iniziative al fine di individuare le risorse necessarie per realizzare un collegamento stabile, veloce e sostenibile dello Stretto di Messina estendendo, così, la rete dell'alta velocità fino alta Sicilia»;

    i passaggi successivi sono ora quelli della redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed ambientale, al fine di confrontare le soluzioni di collegamento individuare come più realizzabili, cioè quella del ponte a una e a più campate; vanno inoltre individuate le soluzioni economiche più appropriare e le opportune fonti di finanziamento dell'opera;

    l'esperienza della ricostruzione del ponte di Genova dopo il crollo del Morandi ha mostrato all'Italia e al mondo una strada concreta per realizzare un'opera in tempi rapidi e consegnarla al suo pieno utilizzo a vantaggio del territorio ligure e all'economia di tutto il Paese;

    è opportuno adottare procedute – se necessario, anche commissariali – che superino i vincoli burocratici e la stratificazione normativa che rallentano o bloccano la realizzazione delle opere pubbliche. Questa infrastruttura tra la Sicilia e il continente è ora fondamentale per: 1) rilanciare lo sviluppo del Mezzogiorno, 2) creare più di 100 mila posti di lavoro, attivando l'economia locale; 3) incrementare il commercio da e verso il Mediterraneo, facendo diventare il Sud un polo logistico europeo;

    il Ponte sullo Stretto rappresenta, oggi più che mai, una infrastruttura fondamentale per il futuro dell'Italia, per unire il Mediterraneo all'Europa e rilanciare gli investimenti da e per il Sud d'Italia,

impegna il Governo

a inserire il Ponte sullo Stretto tra le opere prioritarie e strategiche di interesse nazionale, consentendo la realizzazione dell'opera in deroga a quanto stabilito dall'articolo 201 (che dispone riguardo agli strumenti di pianificazione e programmazione) del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e superando, attraverso le più opportune procedure, i vincoli burocratico-normativi che rallentano o bloccano la realizzazione delle opere pubbliche in Italia.
9/3702/25. Varchi, Ferro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile;

    tra le misure, previste dal provvedimento in materia di ambiente e territorio si prevede, in particolare, l'avvio di un Programma sperimentale denominato «Dateci spazio» destinato ai comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, finalizzato alla realizzazione di parchi gioco innovativi, per favorire lo sviluppo psico-fisico dei minori, il conseguimento degli obiettivi di rigenerazione del tessuto socio-economico delle città nonché il miglioramento dell'accessibilità, della sicurezza e di rifunzionalizzazione di spazi pubblici, con l'istituzione a tal fine, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 (articolo 10, commi da 5-bis a 5-sexies);

    il gioco e la base attraverso cui addivenire ad un sano e armonioso sviluppo affettivo, cognitivo e sociale. È attraverso il gioco, infatti, che i bambini apprendono dell'esistenza e della complessità del mondo circostante e, mediante tali esperienze, costruiscono il loro mondo interno. Il bambino, nel giocare, impara ad essere creativo, a sviluppare le sue capacità e a relazionarsi con l'altro reale e immaginario;

    per favorire una vera inclusione, peraltro, occorre partire dai piccoli, che devono essere educati all'accoglienza e al riconoscimento della diversità, stimolati all'apertura e alla solidarietà; e, invece, spesso i ragazzi con disabilità hanno un vissuto di solitudine, sperimentato sin da piccoli nel giocare da soli;

    nonostante ciò, in Italia sono solo 234 i parchi gioco inclusivi, concentrati prevalentemente al Centronord e spesso non accessibili ai ragazzi con disabilità intellettiva o con disturbi dello spettro autistico;

    compito di uno Stato di diritto è proprio la tutela dei più deboli, che significa tradurre in servizi e reali opportunità i principi democratici sanciti nella Costituzione. Il grado di civiltà di una Nazione si misura molto anche sul livello di attenzione e di servizi concreti che pone nei confronti delle persone con disabilità;

    attualmente il nostro ordinamento e privo di una normativa di riferimento per la realizzazione di giochi inclusivi e tutte le iniziative portate avanti in questo ambito sono lasciate all'intraprendenza e alla sensibilità di alcune Amministrazioni pubbliche ed alla beneficenza di privati e del Terzo settore,

impegna il Governo

a includere tra le misure di cui all'articolo 10, commi da 5-bis a 5-sexies, in materia di Programma sperimentale denominato «Dateci spazio» adeguati criteri di accessibilità e di inclusività dei parchi gioco, individuando un livello minimo di diffusione in relazione a ciascun ambito territoriale, stabilendo le caratteristiche tecniche, dimensionali e qualitative per la progettazione e per la riqualificazione dei parchi gioco, ai fini dell'individuazione e dell'eliminazione degli ostacoli e delle barriere all'accessibilità per ogni tipo di disabilità.
9/3702/26. Bellucci.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti c della mobilità sostenibile;

    in materia di divario infrastrutturale, un tema da sempre attenzionato è quello dell'Alta Velocità, con particolare riguardo alle regioni del Mezzogiorno d'Italia perché, ancora oggi, da Salerno a Reggio Calabria non c possibile parlare di alta velocità, ma nella migliore delle ipotesi, di una velocizzazione dei servizi;

    l'investimento da 1,8 miliardi di euro che il Pnrr alloca per la realizzazione dei primi 35 km della nuova linea ferroviaria ad alta velocità tra Salerno e Reggio Calabria dovrebbe consentire un risparmio di 20 minuti nei collegamenti tra Potenza e Roma, ma è necessario realizzare una bretella per collegare la nuova linea al tracciato storico della Battipaglia-Potenza;

    la Salerno-Reggio non e un'opera che interessa solo il territorio campano, ma anche la Basilicata e la Puglia, perché il prolungamento naturale della linea storica avviene sulla direttrice Potenza-Metaponto-Taranto, per la quale il Pnrr prevede 400 milioni di euro che dovrebbero finanziare gli «interventi prioritari» tra cui – appunto – Li bretella verso Potenza da 125 milioni;

    la nuova linea partirà dal lotto denominato 1a, tra Battipaglia e Romagnano, ipotizzando poi che il completamento del lotto I (fino a Praia) possa già consentire un taglio di 30 minuti nei tempi di percorrenza verso Reggio Calabria, ma la durata dei lavori non è una variabile indipendente, soprattutto perché deve confrontarsi con i vincoli del Pnrr;

    il progetto del lotto la prevede 3 anni e 4 mesi di lavori, ed è dunque compatibile con l'obiettivo 2026 fissato dal Pnrr, sempre che, naturalmente, le previsioni vengano rispettare; nulla, invece, si può ancora dire per la bretella verso Potenza, che costerà 125 milioni di euro e rappresenta l'unica valvola di collegamento per la Basilicata;

    l'allegato infrastrutture al Def ha stanziato 11 miliardi per l'alta velocità Salerno-Reggio Calabria, un finanziamento che copre esattamente la metà del progetto; gli ultimi due lotti, però, dovranno essere sottoposti a studio di fattibilità per stabilire se il rapporto costi-benefici dell'investimento è favorevole: una scelta, preannunciata dagli atti di programmazione, che sembra dare ragione a chi ritiene che la linea non verrà mai completata per i 400 km fino a Reggio Calabria, ma si fermerà a Tarsia o addirittura a Praia;

    le risorse dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) impiegare per l'alta velocità sono una occasione, davvero storica, per regioni come la Basilicata e la Calabria per uscire dall'isolamento, allineando gli spostamenti di merci e persone agli standard del Nord Italia ed europei,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di competenza al fine di completare il progetto di collegamento veloce dell'itinerario Salerno-Potenza-Taranto, attraverso la realizzazione della bretella verso Potenza.
9/3702/27. Caiata.


   La Camera,

   nel corso dell'esame del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (A.C. 3702);

   premesso che:

    l'articolo 7 del decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di sicurezza, circolazione stradale e di infrastrutture autostradali e apporta modifiche al codice della strada;

    con l'entrata in vigore del Codice del Terzo settore, le Reti Associative Nazionali, ex articolo 41 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, hanno di fatto acquisito ulteriori funzioni nei confronti dei propri associati secondo quanto definito ai commi 3 e 4 del medesimo articolo;

    una maggiore autonomia delle associazioni di volontariato aderenti ad Anpas e Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia nella formazione alla guida del personale volontario e dipendente delle associazioni consentirebbe l'istituzione di centri formativi dedicati delle Reti Nazionali per gli oltre 200.000 mila volontari/dipendenti, permettendo una corretta formazione alla guida, agevolando una diffusa contaminazione tra il personale formato e la società attraverso momenti formativi rivolti alla cittadinanza;

    la peculiarità e la complessità della conduzione dei mezzi di soccorso richiede una peculiare attività formativa, svolta a cura delle stesse organizzazioni che prestano l'attività di soccorso, che possa garantire il massimo livello di preparazione professionale dei conducenti;

    le disposizioni di cui all'articolo 138 del codice della strada, che si applicano alla circolazione di veicoli appartenenti ad Amministrazioni civili e militari che espletano particolari tipologie di servizi di emergenza di interesse pubblico nazionale, in ragione delle peculiarità dell'attività svolta, prevedono un regime particolare per quanto riguarda l'immatricolazione dei veicoli e la formazione dei conducenti;

    rientrano già nell'ambito di applicazione della norma i veicoli e i conducenti alle Forze Armate, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano, della Croce Rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato e della Protezione civile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli derivanti dal regime del disbrigo degli affari correnti, le opportune iniziative volte a prevedere l'estensione della norma di cui all'articolo 138 del codice della strada anche ai veicoli impegnati in attività di soccorso o socio assistenziali delle organizzazioni di volontariato aderenti alle Reti Associative Nazionali ANPAS ODV, Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e Misericordia e Solidarietà, iscritte nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
9/3702/28. Cecchetti, Patassini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, all'articolo 4-bis, disposizioni concernenti le Autorità di sistema portuale;

    le disposizioni in parola, introdotte con emendamento nel corso dell'esame al Senato in prima lettura, integrano la disciplina dettata dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 in materia di Autorità di sistema portuale, facendo rientrare queste ultime tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES);

    più in particolare, finiscono per essere sottoposti all'imposta in parola i diritti di porto sui passeggeri, venendo così a creare un danno ingente per i porti italiani, avendo maggior riguardo a quelli che registrano un elevato traffico passeggeri, come Civitavecchia, Genova, Ancona e Bari ad esempio;

    così procedendo, si determinerà, quale naturale conseguenza, un aggravio dei costi in grado di mandare in dissesto finanziario il bilancio dei porti italiani;

    sarebbe dunque opportuno intervenire con le necessarie modifiche normative in grado di far rientrare anche i diritti di porto sui passeggeri tra le esclusioni già previste dalle disposizioni di recente introdotte,

impegna il Governo

a disporre i necessari interventi normativi volti ad escludere i diritti di porto sui passeggeri dall'ambito di applicazione dell'imposta sul reddito delle società (IRES) nei confronti delle Autorità di sistema portuale.
9/3702/29. Rotelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68 contiene, fra le altre, «Disposizioni in materia di trasporto aereo finalizzate oltre che al rilancio del settore anche ad accelerare lo sviluppo del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) e ad aumentare l'accesso ferroviario mediante mezzo pubblico agli aeroporti»;

    il decreto del Presidente della Repubblica del 17 settembre 2015, n. 201, in applicazione dei criteri fissati dall'articolo 698 del Codice della navigazione, ha individuato l'Aeroporto di Taranto-Grottaglie «Marcello Arlotta» come rientrante fra gli aeroporti civili di «interesse nazionale» inserendolo, con gli scali aeroportuali di Bari e Brindisi, nel Bacino di traffico Mediterraneo-Adriatico;

    sulla scorta dell'atto giuridico emanato dal Capo dello Stato, negli ultimi anni la Regione Puglia ha più volte sottolineato il suo grande impegno finalizzato al rilancio dell'Aeroporto ionico poiché rappresenta per la Puglia una straordinaria opportunità sia per la logistica aerea, sia come spazioporto per i voli suborbitali e sia come polo logistico integrato di sviluppo del trasporto merci per via aerea, un'ulteriore nuova veste che dovrebbe farlo diventare il primo scalo del Sud Italia capace di attrarre un bacino di mercato dall'intero Mediterraneo;

    per motivi che appare superfluo elencare, Taranto è ritenuta una città industriale strategica per l'economia del Paese, ma sino ad oggi questa considerazione non sembra trovare adeguati riscontri soprattutto se si parla di infrastrutture stradali e collegamenti ferroviari ed aerei. Ancora oggi il capoluogo ionico lamenta un «isolamento» che stride con i grandi progetti che lo riguardano;

    nel 2026 Taranto ospiterà i Giochi del Mediterraneo, manifestazione sportiva internazionale che rappresenterà un'importante vetrina per l'intero territorio pugliese e la speranza è che per quella data l'imbarazzante situazione attuale riguardante collegamenti e trasporti sia solo uno spiacevole ricordo;

    sono anni che il territorio ionico chiede che l'Aeroporto di Taranto-Grottaglie sia reso fruibile al pubblico con l'attivazione dei voli di linea per passeggeri, circostanza che porterebbe ad un indiscusso incremento del turismo in Puglia, il tutto ricordando che il «Marcello Arlotta» è una infrastruttura in grado di contribuire in maniera notevole allo sviluppo di tutta la provincia circostante;

    in occasione della Conferenza Internazionale «Grottaglie Spaceport for Europe», tenuta nel 2019, fu presentato il progetto che ruota attorno ai cosiddetti «voli suborbitali». All'epoca fu sostenuto che per dare vita a questi voli speciali ci sarebbe voluto almeno un altro anno, vale a dire il 2020. Ma non solo. Sempre in quella circostanza, il presidente del Distretto Tecnologico dell'Aerospazio affermò che «l'aeroporto di Grottaglie è uno degli asset strategici più significativi ed attrattivi della Puglia e deve diventare una straordinaria leva per lo sviluppo del settore aerospaziale nazionale». Giusto per la cronaca, siamo nel 2022 e di voli suborbitali da Grottaglie non ne è decollato alcuno;

    nel giugno 2020, Aeroporti di Puglia e Delta AeroTaxi hanno siglato un accordo per l'istituzione di una base operativa dell'aviazione generale nell'Aeroporto di Taranto-Grottaglie per riequilibrare l'utilizzo delle quattro infrastrutture aeroportuali pugliesi (Bari, Brindisi, Taranto-Grottaglie e Foggia) e per adeguare le aeree in questione ad un nuovo scenario industriale e le infrastrutture di volo necessarie anche al traffico commerciale;

    il «Marcello Arlotta» da oltre un anno e mezzo è teatro di interventi infrastrutturali per circa 21 milioni di euro. Si tratta di risorse finalizzate a potenziare la capacità aeroportuale di uno scalo che, comunque, allo stato può tranquillamente garantire, in attesa di quelli nello spazio, voli per il traffico passeggeri;

    essendo quello di Taranto-Grottaglie un aeroporto di «interesse nazionale», preso atto dei progetti che la stessa Regione Puglia ed il gestore aeroportuale unico degli scali pugliesi hanno illustrato per il futuro, in vista degli appuntamenti sportivi internazionali che Taranto andrà ad ospitare e ribadita la strategicità del capoluogo ionico, continuano a restare ignote le ragioni a seguito delle quali dal «Marcello Arlotta» non possano partire voli di linea civili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivare presso l'Aeroporto di Taranto-Grottaglie «Marcello Arlotta» i voli per il traffico passeggeri essendo riconosciute da tempo allo stesso non solo la Continuità territoriale, ma anche potenzialità in grado di incrementare il flusso turistico da e verso la Puglia (litorale ionico), la Basilicata e la Calabria.
9/3702/30. De Giorgi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per la funzionalità dell'impianto funiviario di Savona;

    le Funivie di Savona, strategiche per l'intera filiera delle rinfuse del porto di Savona anche e soprattutto nell'ottica dell'espansione dello stesso, risultano tutt'oggi ferme a fronte dei pesanti danni determinati dall'alluvione del 23/24 Novembre 2019;

    l'attuale forza lavoro annovera circa 60 dipendenti attualmente in cassa integrazione fino ad agosto 2022 con le coperture finanziarie previste dall'articolo 16, comma 3-sexies, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021 convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, ovvero, fino al 25 novembre 2022 attingendo alle risorse disponibili per l'area di crisi complessa del savonese;

    l'articolo in esame tiene conto solo in minima parte delle richieste avanzate dai cittadini, dalle associazioni e dai sindacati del territorio,

impegna il Governo

ad adottare, compatibilmente con i vincoli derivanti dal regime di disbrigo degli affari correnti, le opportune iniziative, e a reperire gli adeguati stanziamenti di risorse, volte a dotare il Commissario straordinario dei poteri necessari per la manutenzione dell'opera, per garantire la stabilità dei lavoratori attraverso l'utilizzo di ammortizzatori sociali o il reinserimento nella manutenzione dell'infrastruttura funiviaria e per avviare l'utilizzo delle parti già immediatamente fruibili.
9/3702/31. Foscolo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, già approvato dal Senato, reca misure che intervengono in molteplici settori di competenza del medesimo Dicastero;

    a seguito delle modifiche apportate durante l'esame in Senato, si prevede che il Porto di Pozzallo venga inserito nell'ambito dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;

    il complesso portuale della città di Siracusa oltre ad annoverare uno dei più importanti pontili industriali d'Europa, può ospitare nelle sue due e comunicanti aree portuali circa 1.000 imbarcazioni di diversa taglia, e questo fa di Siracusa uno dei più ampi porti della nautica da diporto; inoltre, essendo banchinato, secondo più moderni criteri, assolve alla sua importante funzione turistica, in relazione alla domanda di approdo di navi da crociera, soprattutto, in considerazione della circostanza che le destinazioni privilegiate per le escursioni dei crocieristi, nel Mediterraneo centrale, sono proprio le vestigia della Magna Grecia dislocate lungo la costa meridionale siculo;

    il recente stanziamento di 18 milioni per l'elettrificazione delle banchine del Porto Grande di Siracusa permetterà di continuare il percorso di ammodernamento ed efficientamento del porto;

    in tale ottica, si ravvisa la necessità, in relazione all'incremento dei servizi portuali offerti per le attività marittime e commerciali, nonché allo sviluppo delle attività turistiche-culturali e ricettive presenti nel comune di Siracusa, di inserire il Porto all'interno dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, al fine di supportare e garantire una più efficiente gestione portuale rispetto all'attuale amministrazione affidata all'Ente Regione, potenziandone le funzioni, in linea con le finalità delle misure incentivanti delle istituite Zone Economiche Speciali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel corso del primo provvedimento utile, l'inserimento del Porto di Siracusa all'interno dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, con conseguente applicazione del relativo quadro normativo e gestionale.
9/3702/32. Ficara.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, già approvato, con modificazioni dal Senato, prevede tra le numerose misure introdotte, interventi infrastrutturali, nonché di ammodernamento delle opere di collegamento stradali e marittime, in favore di numerosi enti locali;

    in tale ambito, i comuni della Valle del Belice presentano, (a distanza di decenni dal sisma che provocò gravissimi danni alla popolazione e al territorio) evidenti ritardi negli interventi di ripristino e di ammodernamento dei sistemi infrastrutturali e di collegamento, sia con riferimento alle misure di ricostruzione pubbliche: di urbanizzazione e ambientale, che soprattutto private, nonostante siano stati già approvati progetti per il completamento delle opere nel passato;

    a tal fine, si ravvisa la necessità di stabilire in tempi rapidi, adeguate misure volte ad accelerare lo stanziamento di necessari fondi, in grado di completare i lavori di edilizia privata nei comuni suesposti, in ragione dei rallentamenti e delle carenze dei provvedimenti di azione, (sino ad oggi previsti in maniera evidentemente insufficiente) che sul piano economico e sociale, continuano a gravare pesantemente sulla comunità locale, penalizzando gravemente le attività economiche e produttive territoriali, con gravi ricadute anche in termini occupazionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, di stabilire urgentemente, nel corso dei provvedimenti di prossima emanazione, lo stanziamento di adeguate risorse in favore degli enti locali della Valle del Belice, per i progetti già approvati, anche sulla base della segnalazione certificata di inizio di attività, al fine di colmare gli inaccettabili ritardi e consentire la conclusione delle opere di edilizia privata esistenti nel territorio, molte di esse, (a distanza di oltre 50 anni dall'avvenuto sisma) legate ancora al pericolo di crollo di vecchi ruderi abitativi presenti nei centri abitati.
9/3702/33. Cancelleri, Martinciglio.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, già approvato dal Senato, contiene misure che intervengono in molteplici settori di competenza del medesimo Dicastero;

    al riguardo, l'articolo 9 del provvedimento, prevede una serie di interventi urgenti per la funzionalità del suesposto Ministero e reca, tra le diverse misure, alcune modifiche al codice della nautica da diporto, nonché l'inclusione del Porto di Termoli tra i porti dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale;

    a seguito delle modifiche apportate durante l'esame in Senato, inoltre, sono state introdotte ulteriori disposizioni riguardanti il sistema portuale, ovvero; che il Porto di Sciacca venga inserito nell'ambito dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, che lo scalo marittimo di Vasto venga inserito, nell'ambito dell'Autorità di Sistema Formale del Mare Adriatico Centrale e che il Porto di Pozzallo venga inserito nell'ambito dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;

    a tal fine, il Porto di Mazara del Vallo, che com'è noto, rappresenta uno dei traffici marittimi internazionali fra i più importanti della Sicilia e del Mediterraneo, nell'ambito dell'attività peschereccia, (composta da oltre 4 mila imbarcazioni di diverse dimensioni) ha assunto nel corso degli anni, una posizione importante all'interno degli scali marittimi siciliani, sia nell'ambito diportistico e turistico, che con riferimento alle attività dell'acquacoltura e del traffico mercantile; in tale ambito, si ravvisa la necessità, in relazione all'incremento dei servizi portuali offerti per le attività marittime e commerciali, nonché allo sviluppo delle attività turistiche-culturali e ricettive presenti nel comune di Mazara del Vallo, di inserire il Porto all'interno dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, al fine di consentire una migliore programmazione e pianificazione degli interventi di crescita più adeguata, nei confronti dello scalo marittimo suesposto e permettere al contempo, una realizzazione della governance di offerta portuale, più celere e incisiva,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel corso dei prossimi provvedimenti di emanazione, l'introduzione di una norma ad hoc, finalizzata a ricondurre il Porto di Mazara del Vallo, all'interno del quadro normativo e gestionale previsto dell'Autorità portuale del Mare di Sicilia Occidentale.
9/3702/34. Martinciglio.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 68 del 2022, già approvato in prima lettura dal Senato, si pone in continuità con il precedente decreto-legge n. 121 del 2021, (che interessava materie simili) in quanto interviene su molteplici settori di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, a partire da un corposo pacchetto di modifiche del codice della strada, oltre che in materia infrastrutturale e di collegamenti connessi alla viabilità sia stradale che marittima;

    in tale ambito, il provvedimento all'esame dell'Assemblea, prevede disposizioni per la gestione e la sicurezza della circolazione di alcune tratte autostradali, al fine di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile e incrementare i livelli di manutenzione per la tutela e la sicurezza dei viaggiatori lungo i tratti stradali interessati;

    al riguardo, si evidenzia come la strada statale e regionale SS. 63 del Valico del Cerreto, che collega la regione Toscana all'Emilia-Romagna, (la cui viabilità risulta strategica considerata che è l'unica strada che consente il collegamento, attraverso l'Appennino, della provincia reggiana, alle regioni Liguria e Toscana) risulta attualmente in condizioni di evidente pericolosità ed emergenza, a seguito di un incidente avvenuto lo scorso 24 febbraio, (che segue una serie di altri episodi negativi avvenuti nel corso degli anni precedenti) nonostante siano stati avviati a fine 2020, i lavori di ammodernamento per la completa ristrutturazione delle gallerie, (alcuni lavori non sono stati ancora terminati) terminati nel giugno del 2021;

    a tal fine, in considerazione di quanto suesposto e della necessità di prevedere interventi di monitoraggio e di potenziamento della sicurezza della viabilità non solo autostradale, sull'intero territorio nazionale, si ravvisa la necessità di affiancare, alle misure contenute all'interno del provvedimento in oggetto, ulteriori disposizioni per la verifica e la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie in convenzione con l'ANAS, quale la suesposta tratta, in grado di garantire, (come già peraltro richiesto da tempo dai sindaci dell'Appennino) adeguati e necessari livelli di sicurezza lungo la strada statale 63, in particolare per le gallerie e ridurre al contempo, le gravi criticità che interessato attualmente il percorso stradale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel corso dell'emanazione dei prossimi provvedimenti normativi, compatibilmente con i vincoli di bilancio e le risorse disponibili, adeguate risorse finanziarie finalizzate al completamento delle opere di ripristino e di ammodernamento, già avviate per la messa in sicurezza della strada statale e regionale SS. 63 del Valico del Cerreto, nonché ulteriori stanziamenti, al fine di migliorare il collegamento tra l'Appennino emiliano e il sistema delle tangenziali di Reggio Emilia.
9/3702/35. Zanichelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, già approvato dal Senato, reca misure che intervengono in molteplici settori di competenza del medesimo Dicastero;

    l'articolo 7 del testo in esame, profondamente modificato nel corso dell'esame al Senato, apporta una nutrita serie di modifiche al Codice della strada, al fine di incrementare la sicurezza della circolazione stradale;

    tra le proposte che non hanno ancora trovato spazio nella modifica al codice della strada di rilievo è la questione relativa alla circolazione delle cosiddette botticelle. Tali veicoli costituiscono un intralcio alla circolazione stradale con possibili ripercussioni in termini di sicurezza;

    l'impiego delle botticelle costituisce una crudeltà nei confronti degli animali sottoposti a una condizione di sofferenza continua e costretti a lavorare nel traffico automobilistico caotico e congestionato dei nostri centri storici;

    si rende infatti necessaria una regolamentazione della circolazione nei centri abitati che preveda la facoltà per i comuni, per mezzo di una delibera di giunta, di poter vietare il servizio di piazza effettuato con veicoli a trazione animale ove ricorra la salvaguardia degli utenti nonché della salute degli animali. La Giunta ha comunque facoltà di prevedere aree o percorsi dove tale servizio può essere svolto,

impegna il Governo

a prevedere, nel corso del primo provvedimento utile la disciplina relativa alla circolazione dei veicoli a trazione animale ponendo come primo obiettivo la salvaguardia della salute degli animali e la sicurezza della circolazione.
9/3702/36. Flati, Spessotto, Ascari.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per la Sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

    in particolare l'articolo 7-ter dispone la risoluzione della convenzione tra ANAS S.p.A. e strada dei Parchi S.p.A. per la gestione in concessione della rete autostradale costituita dalle Autostrade A24 e A25 e l'affidamento di tale rete autostradale ad ANAS S.p.A.;

    in tale quadro è istituito un tavolo istituzionale presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili presieduto dal Ministro e composto da un rappresentare dell'ANAS un rappresentante della regione Abruzzo un rappresentante della regione Lazio e una rappresentanza dei Sindaci dei Comuni interessati dalle tratte autostradali A24 E A25 e del Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti,

impegna il Governo

previa intesta con il Tavolo istituzionale di cui in premessa a concordare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il gestore delle tratte autostradali A24 e A25 forme di agevolazione per particolari categorie di cittadini che le utilizzano, residenti nelle regioni Lazio ed Abruzzo.
9/3702/37. Lollobrigida, Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti, Rachele Silvestri.


   La Camera,

   premesso che:

    sull'asta del fiume Po e nelle sue prossimità sorgono numerosi ponti ammalorati, in particolare i ponti stradali, che a causa delle numerose criticità risultano già essere interdetti al traffico pesante. La maggior parte dei ponti stradali sono gestiti da Anas e per alcuni è previsto a breve il passaggio alla medesima società (come il ponte di Ostiglia-Revere in provincia di Mantova);

    con la legge di bilancio 2019 è stato effettuato un importante stanziamento di 250 milioni di euro per i ponti sul Po, ed è iniziato un monitoraggio di queste e altre infrastrutture nazionali, dal quale emerge un variegato e mobile quadro di gestione che non favorisce l'efficienza e la sicurezza dei trasporti ed il rispetto della concorrenza nelle gare;

    attraverso il Po, in particolare sulle strade statali, mancando una infrastrutturazione ferroviaria a capacità dignitosa, passano buona parte delle merci italiane esportate e importate che determinano i due terzi del prodotto interno lordo italiano. Tali infrastrutture sono un importante fattore di coesione territoriale interregionale e interprovinciale per i territori complessivamente interessati, abitati da metà della popolazione italiana;

    è ormai datata la notizia della chiusura al traffico pesante del ponte Marino nel comune di Borgo Mantovano sulla strada statale 12 Abetone-Brennero, con conseguente deviazione del traffico merci di oltre 30 chilometri sul Po di Ostiglia-Revere, che necessita anch'esso di urgenti lavori di manutenzione e consolidamento;

    sul ponte di San Benedetto Po (Mantova) il traffico pesante è interrotto dal 2012 e fu presentata segnalazione ad Anac per la gara che si concluse con l'assegnazione dell'esecuzione dei lavori ad una società extraregionale, attualmente in contenzioso con la provincia di Mantova, che assegnò in subappalto buona parte dei lavori a un'azienda locale poi interdetta dalla white list antimafia;

    risultano essere molti i ponti attualmente chiusi o interessati da lavori di manutenzione, quali ad esempio il ponte di Borgoforte (Mantova), il ponte di Viadana-Boretto (Mantova), il ponte di Casalmaggiore (fra le provincie di Cremona e Parma), il ponte di San Daniele Po (Parma) e il ponte della Becca (Pavia), con inevitabili ripercussioni negative sul tessuto socio-economico;

    l'inquinamento in pianura Padana ha raggiunto livelli elevati e nonostante il lockdown abbia aumentato anche il livello di ozono, tanto che in data 7 luglio 2020 è stato diramato l'allarme per la salute con invito ad evitare attività all'aria aperta nelle ore di maggiore insolazione; le polveri sottili già in eccesso potrebbero quindi aumentare per l'incremento dei chilometri percorsi dalle merci trasportate su gomma che, in Emilia-Romagna e a Mantova in particolare, sono responsabili per il 21 per cento del particolato respirato secondo la speciazione del particolato atmosferico di Ispra;

    risulta infine opportuno segnalare che la regione Lombardia ha chiuso alcuni punti nascita, fra i quali quello di Viadana, con la conseguenza che, con i ponti spesso non praticabili, le partorienti devono percorrere notevoli distanze per accedere a presidi più lontani. Le medesime criticità si sono presentate durante l'attuale emergenza Covid-19 anche per altre prestazioni sanitarie,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa utile al fine di velocizzare la manutenzione e, ove necessario, la ricostruzione dei ponti sul fiume Po e sulle principali arterie afferenti allo stesso, incrementando la dotazione finanziaria dei fondi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dichiarando contestualmente uno «stato di emergenza per i ponti sul Po», anche nominando un Commissario straordinario per concludere il ponte di San Benedetto Po e intraprendere il percorso di riassegnazione ad ANAS di questa infrastruttura come di tutti i ponti a scavalco sul Po.
9/3702/38. Zolezzi, Zanichelli.


   La Camera,

    in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene su diverse questioni anche di carattere sociale in considerazione della necessità ed urgenza di prevedere ulteriori disposizioni sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

    ad oggi, data la situazione pandemica, molte questioni di carattere sociale assumono un'urgenza non più procrastinabile;

    il 30 giugno u.s. sono scadute le tutele che consentono ai lavoratori fragili di lavorare in smart working ovvero di usufruire dell'equiparazione al ricovero ospedaliero dell'assenza determinata dall'impossibilità di svolgere il lavoro da casa e l'inasprimento dei contagi sta mettendo seriamente in pericolo la vita di queste persone,

impegna il Governo

a prorogare, nel prossimo provvedimento utile, le tutele che consentono ai lavoratori fragili, sia pubblici che privati, di poter lavorare in smart working.
9/3702/39. D'Arrando, Ruggiero, Grippa.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di conversione del decreto-legge, con modificazioni, 16 giugno 2022 maggio 2022, n. 68, recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» è emersa con la necessita di intervenire, con misure specifiche per sostenere la transizione ecologica anche nel settore della nautica da diporto;

    infatti all'articolo 3-bis è stato istituito un fondo specifico per l'incentivo alla nautica sostenibile al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

    all'articolo 5 il provvedimento reca norme in materia di tutela dei livelli occupazionali, con particolare riferimento all'impianto funiviario di Savona;

    Wartsila, azienda finlandese leader nelle tecnologie innovative anche legate al ciclo di vita marino, grandi motori e cantieristica navale, operante sul territorio nazionale, ha annunciato, lo scorso 14 luglio il licenziamento di 451 operai del sito di Trieste comparto motori 4 tempi per delocalizzare a Vaasa in Finlandia;

    secondo i sindacati si tratterebbe di un nuovo caso di delocalizzazioni in Italia dopo che l'azienda avrebbe usufruito di oltre 60 milioni di finanziamenti pubblici mentre, secondo la stessa azienda si tratterebbero di 16,8 milioni;

    secondo dati riportati da Il Sole 24 ore l'azienda avrebbe ricevuto 11,5 milioni di contributi pubblici, 30 milioni di euro di garanzie SACE nel 2017 per il superamento di una crisi produttiva, 20 milioni di euro di supporto pubblico per la dismissione di terreni e capannoni e la richiesta di 34 milioni di euro PNRR;

    ad accelerare la chiusura, secondo i risultati trasmessi dal CEO lo scorso 21 giugno, vi sarebbe la crisi in Ucraina che avrebbe compromesso e rallentato l'attività del comparto triestino la cui chiusura comporterà, secondo il CEO, risparmi fino al 2025 di oltre 35 milioni di euro;

    la decisione riguardante la chiusura del comparto ha ricevuto sin da subito critiche di molte aziende italiane legate al settore navale e crocieristico e alle commesse avviate per la costruzione di nuove navi da crociera presso lo stabilimento di Monfalcone;

    secondo la norma anti delocalizzazioni approvata nella legge di bilancio 2021 all'articolo 1, commi 224-236 della legge 234 del 2021 si prevedono 60 giorni di tempo per la presentazione del remedation plan, atto utile a mitigare l'impatto della chiusura dell'azienda e altri 30 giorni di negoziazione per il raggiungimento di un accordo tra le parti;

    la chiusura del sito ha provocato dure reazioni dal mondo della politica, schierata a sostegno dei lavoratori. L'azienda, nel corso del tavolo di crisi indetto lo scorso 27 luglio, ha mostrato totale chiusura alla possibilità auspicata dal ministero di mantenimento dei posti di lavoro in essere mediante la riconversione del sito in «Industria del mare» mostrando apertura esclusivamente verso la seconda ipotesi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte le misure necessarie idonee a bloccare i licenziamenti collettivi e la conseguente chiusura dello stabilimento e nello stesso tempo avviare con urgenza nelle opportune sedi la calendarizzazione di un nuovo tavolo tecnico per superare lo stato di crisi.
9/3702/40. Ehm, Rizzetto.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, già approvato dal Senato, reca misure che intervengono in molteplici settori di competenza del medesimo Dicastero;

    il Ponte della Becca è inserito tra le 76 opere prioritarie di cui al decreto interministeriale n. 1-2020 in materia di messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli con problemi strutturali nel bacino del Po che ha previsto uno stanziamento dedicato di 1.500.000,00 euro per la fase di progettazione dello stesso;

    l'inserimento in questo elenco e i relativi successivi stanziamenti economici sono stati effettuati nonostante i ritardi che hanno caratterizzato la realizzazione dello studio di prefattibilità;

    in base allo studio di prefattibilità la stima dei tempi per la realizzazione dell'opera è di 4 anni e 10 mesi, tempistiche che impediscono ad una parte del territorio della Provincia di Pavia di svilupparsi collegando in modo più efficace l'Oltrepò Pavese con Pavia e con Milano;

    l'attuale Ponte della Becca, in evidente stato di degrado, fu progettato per un traffico di poche auto e carretti strascinati da cavalli e si ritrova ora a sopportare un traffico intenso con una percorrenza stimata di circa 18.000 veicoli al giorno;

    l'infrastruttura impatta direttamente su un bacino di 126 comuni e circa 360.000 abitanti (dati 2018 Confindustria Pavia);

    il ponte non è percorribile dai mezzi pesanti e ciò mette in crisi la logistica delle aziende e i trasportatori che obbligatoriamente devono trovare strade alternative;

    con la legge di bilancio 2019 è stato istituito il Fondo per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e per la ricostruzione di ponti con problemi strutturali sul bacino del Po. Con il Fondo sono previsti anche finanziamenti dei progetti di fattibilità tecnica ed economica del nuovo ponte della Becca e del nuovo ponte di Casal maggiore, rinviando al Contratto di programma ANAS 2016-2020 il finanziamento della progettazione definitiva e della realizzazione delle opere inserite nell'Elenco degli interventi per i quali vengono finalizzate prioritariamente le risorse destinate ad attività di progettazione per investimenti da ricomprendere nei successivi aggiornamenti contrattuali ovvero nel prossimo Contratto di programma ANAS,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché nel prossimo contratto di programma 2021-2025, stipulato tra Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Anas Spa sia assegnata la priorità e l'urgenza alla progettazione e alla realizzazione del nuovo ponte tra Colorno e Casal Maggiore e del nuovo Ponte della Becca.
9/3702/41. Barzotti, Zanichelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento oggetto di conversione in legge interviene, meritoriamente, anche disponendo norme in materia di sicurezza e circolazione stradale e di infrastrutture autostradale, apportando una nutrita serie di modifiche al codice della strada al fine di garantire la circolazione stradale incrementandone la sicurezza;

    a tal proposito si segnala che il codice della strada vieta la circolazione di motocicli di cilindrata inferiore a 150cc sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, ad esempio le tangenziali;

    dal punto di vista tecnico, tuttavia, non esistono ragioni oggettive per le quali un motociclo di 150cc possa accedere a un'autostrada o a una tangenziale mentre tale possibilità viene negata ad un motociclo di 125cc. Occorre precisare, per inciso, che quello del 125cc è un segmento commerciale che raccoglie diversi modelli offerti dalle case costruttrici;

    se si considerano i circa 30 modelli di scooter presenti nei listini delle case motociclistiche, sia in versione 125cc che in versione 150cc, la differenza media in termini di potenza è di circa 1,6 cavalli, equivalenti a 1,17 kW: la potenza delle due categorie di veicoli è pertanto assolutamente equiparabile, per quel che riguarda, inoltre, il livello di sicurezza offerto a conducenti e passeggeri, telaio e ciclistica, quindi anche freni e sospensioni, delle versioni 125cc e 150cc sono assolutamente identiche: la piattaforma tecnologica dalla quale vengono sviluppati i veicoli da 125cc e da 150cc è, infatti, la stessa e le differenze tra le due categorie possono riguardare, oltre alla diversa cubatura del motore, solo elementi estetici, come gli accessori o le rifiniture. Inoltre diversi modelli di scooter 125cc presentano potenze in kW uguali o addirittura superiori a quelle di modelli 150cc;

    occorre osservare che, negli altri Paesi europei, non esistono limitazioni alla circolazione dei motocicli 125cc su autostrade e tangenziali. Il limite inoltre penalizza il commuting e gli spostamenti casa-lavoro, che spesso vengono effettuati con scooter 125cc e richiedono la possibilità di accedere a brevi tratti di autostrada o alle tangenziali;

    la motivazione storica per la quale la circolazione in autostrada è riservata a motocicli con cilindrata non inferiore a 150cc è che la patente A1, che abilita alla guida di motocicli fino a 125cc, può essere conseguita a partire dai 16 anni d'età: l'obiettivo della norma è pertanto quello di impedire l'accesso in autostrada di conducenti minorenni. Lo stesso obiettivo, tuttavia, può essere perseguito proibendo espressamente l'accesso in autostrada di conducenti minorenni anche alla guida di motocicli di cilindrata 125cc. In un caso come nell'altro, infatti, solo la verifica effettuata da un rappresentante delle forze dell'ordine può accertare eventuali abusi;

    si propone quindi di consentire l'accesso e la circolazione in autostrada e nelle strade extra-urbane principali di motocicli con cilindrata non inferiore a 120cc, se guidati da conducenti maggiorenni. La soglia di 120cc è stata individuata per consentire una minima tolleranza rispetto al valore di riferimento di 125cc: infatti una buona parte dei motocicli appartenenti alla categoria commerciale dei 125cc è omologata con valori di cilindrata che oscillano tra 123 e 127cc,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti idonei ad attuare quanto proposto in premessa.
9/3702/42. Pentangelo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7-ter, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca disposizioni finalizzate a garantire – a seguito della risoluzione della convenzione del 18 novembre 2009 sottoscritta tra Anas S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A., per la gestione in concessione della rete autostradale costituita dall'autostrada A24 e A25 – la continuità e la sicurezza della circolazione lungo dette autostrade, nonché la realizzazione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza, anche antisismica, sulle medesime autostrade;

    la Strada dei Parchi è collocata in un'area ad alta sismicità e che, essendo l'unica infrastruttura in grado di collegare le aree del cratere sismico con il resto del Paese, è stata dichiarata infrastruttura di valore strategico dalla Protezione Civile (legge 228 del 24 dicembre 2012);

    in relazione alle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25, il Parlamento è stato da tempo impegnato per individuare una soluzione per scongiurare gli incrementi tariffari;

    occorre infatti prevedere la riduzione e il progressivo azzeramento del pedaggio applicato nella tratta ricompresa nella fascia urbana del comune di Roma e del comune dell'Aquila, al fine di ridurre i disagi per gli utenti che percorrono regolarmente tali tratte autostradali,

impegna il Governo

ad individuare soluzioni tecniche e finanziarie adeguate per esentare dal pagamento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25 i cittadini che percorrono regolarmente, anche per motivi di lavoro e studio, le tratte autostradali di cui in premessa.
9/3702/43. Grippa, Francesco Silvestri.


   La Camera,

   premesso che:

    come noto, l'attuale ordinamento permette ai soli centri urbani la possibilità di istituire ZTL, limitata ai soli centri urbani, escludendo gli ambiti intercomunali e le strade extraurbane che insistono su più comuni contigui di particolare pregio naturalistico socio-culturale, con spiccata vocazione turistica stagionale, caratterizzate da infrastrutture con capacità limitate rispetto ai flussi che le interessano, e dalla impossibilità a intervenire sul potenziamento delle stesse a causa di vicoli paesaggistici o orografici, come nel caso di aree montane, zone costiere, isole;

    uno strumento che consentirebbe a realtà come la Costiera Amalfitana, inserita tra i patrimoni dell'Umanità nella lista World Heritage dell'Unesco e a forte vocazione turistica, che ha una popolazione residente di poco più che 46.000 abitanti distribuita su 14 comuni e che registra ogni anno circa 2,5 milioni di presenze turistiche che richiamano alcune migliaia di lavoratori stagionali, molti dei quali pendolari;

    l'esigenza di poter monitorare e, nel caso, anche regolare gli accessi all'area consentirebbe una circolazione ordinata e in sicurezza, nel rispetto delle caratteristiche del territorio e della salute pubblica, basti pensare alla circolazione dei mezzi di soccorso, in particolare ambulanze e mezzi del V.V.F. e della protezione civile, di raggiungere in tempi rapidi i luoghi degli incidenti, gli ospedali o le aree utilizzate dall'elisoccorso appare necessario una revisione del Codice della strada, laddove limita la facoltà di istituire le ZTL ai soli centri urbani,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di avviare la verifica della fattibilità della suddetta modifica del Codice della strada nel senso di consentire l'istituzione di ZTL anche nelle aree extraurbane di particolare rilevanza culturale, paesaggistica, naturalistica con spiccata vocazione turistica stagionale, caratterizzate da infrastrutture con capacità limitate rispetto ai flussi che le interessano, e che insistono su più amministrazioni comunali contigue ovvero che interessino anche tratti di strada non comunali.
9/3702/44. De Luca.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7-ter, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca disposizioni finalizzate a garantire – a seguito della risoluzione della convenzione del 18 novembre 2009 sottoscritta tra Anas S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A., per la gestione in concessione della rete autostradale costituita dall'autostrada A24 e A25 – la continuità e la sicurezza della circolazione lungo dette autostrade, nonché la realizzazione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza, anche antisismica, sulle medesime autostrade;

    il comma 2 prevede che, in considerazione della retrocessione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in qualità di concedente della rete autostradale e nelle more del trasferimento della titolarità della concessione della suddetta rete, Anas S.p.A. assume, a decorrere dall'8 luglio 2022 e al fine di assicurare la continuità della circolazione in condizioni di sicurezza, la gestione delle sopramenzionate autostrade;

    si ricorda che la Strada dei Parchi è collocata in un'area ad alta sismicità e che, essendo l'unica infrastruttura in grado di collegare le aree del cratere sismico con il resto del Paese, è stata dichiarata infrastruttura di valore strategico dalla Protezione Civile (legge n. 228 del 24 dicembre 2012);

    in relazione alle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25, il Parlamento è stato da tempo impegnato per individuare una soluzione per scongiurare gli incrementi tariffari,

impegna il Governo

ad individuare soluzioni tecniche e finanziarie adeguate per ridurre, fino all'azzeramento, le tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25 per i pendolari.
9/3702/45. Rixi, Bellachioma, D'Eramo, Zennaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il trasporto pubblico locale si configura come prestazione sociale «essenziale» e la necessità di potenziarlo in modo tale da offrire una valida, efficiente ed efficace alternativa al trasporto privato, al fine di decongestionare il traffico nei centri storici, contribuisce in modo sostanziale al benessere di una comunità;

    per tale motivo nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è centrale il potenziamento dei mezzi del trasporto rapido di massa, anche al fine di favorire un miglioramento delle nostre città dal punto di vista ambientale;

    l'articolo 132 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 prevede lo stanziamento di 4,8 miliardi di euro per la progettazione e l'acquisto o il rinnovo del materiale rotabile del trasporto rapido di massa, al fine di promuovere la sostenibilità della mobilità urbana, anche mediante l'estensione della rete metropolitana nelle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino;

    per Milano, in particolare, il Governo, su impulso della Lega al Governo, ha previsto lo stanziamento di 732 milioni di euro per interventi sulle linee della metropolitana, di cui ben 180 milioni riguardano il progetto di prolungamento della M1 verso i quartieri Baggio, Olmi e Valsesia, 420 milioni per il prolungamento della M4 dall'aeroporto di Linate a Segrate e l'ampliamento del deposito Gallarate e 5,5 milioni per il prolungamento della M3 San Donato Milanese-Asta Paullese, a cui si aggiungono 1,7 miliardi totali per la manutenzione straordinaria della rete stradale (oltre 166 milioni arriveranno in Lombardia) e 1,9 miliardi per l'acquisto di autobus ecologici a zero emissioni, elettrici o a idrogeno. In particolare, tra i 732 milioni 4,5 sono destinati allo studio del primo tratto della linea M6. Rispetto a questa linea, sebbene il percorso definitivo e le relative fermate siano ancora da individuare, è stato ipotizzato un tracciato da sud-est a sud-ovest, con partenza da Ponte Lambro e termine all'Ospedale San Paolo, con circa 12 stazioni e interscambi con la M2 a piazza Abbiategrasso, con la M3 in piazzale Lodi e passante/circle line;

    i binari si snoderebbero lungo l'asse di viale Certosa e poi corso Sempione per intersecare la M5 a Domodossola, la M1 a Pagano e la M2 a Porta Genova oppure la M1-M2 a Cadorna e la M3 a Missori. A sud le ipotesi allo studio vedono la linea dirigersi verso est incrociando la M3 a Rogoredo, in alternativa la linea punterebbe verso Noverasco lungo l'asse di Ripamonti per servire il quartiere Vigentino e la nuova area in sviluppo di Symbiosis e Scalo Romana;

    la linea M6 della Metropolitana di Milano è stata inclusa nel Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS) di Milano nel 2016 col fine di realizzare una linea che collegasse il quadrante nord-ovest con quello sud-est di Milano, passando per il centro storico e sfruttando la fermata Cadorna come nodo di interscambio con le altre linee metro e con la linea ferroviaria;

    infatti oltre a collegare le zone periferiche di Milano al centro della città, la realizzazione della linea in questione garantirebbe lo scambio agevole con le linee già presenti e, soprattutto, avrebbe un ruolo di interscambio con la provincia e la ferrovia Milano-Genova, in fase di quadruplicamento grazie alle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

    spetta in ogni caso al Comune il compito di avanzare delle proposte progettuali, che poi i tecnici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dovranno valutare sul piano trasportistico e finanziario, pertanto sono privi di fondamento i progetti, del tutto inverosimili, circolati su organi di stampa, dal momento che il Comune non si è ancora attivato per presentare in via ufficiale un progetto credibile e serio di realizzazione dell'opera,

impegna il Governo

a porre in essere, per quanto di competenza, ogni iniziativa utile, anche tramite l'individuazione di ulteriori risorse finanziarie, volta ad accelerare la realizzazione di un progetto utile e realistico della nuova linea M6 della metropolitana di Milano.
9/3702/46. Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    considerate le norme contenute nel provvedimento in esame auspichiamo ad un intervento volto garantire la sicurezza della circolazione stradale e la tutela degli animali;

    i continui episodi, soprattutto nella città di Roma, che vedono coinvolti i cavalli stramazzati al suolo a causa del caldo,

impegna il Governo:

   a vietare l'utilizzo di animali per la trazione di veicoli e di mezzi di ogni specie adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea, finalizzati al trasporto di persone a fini turistici e ludici, nell'intero territorio nazionale;

   a prevedere sanzioni amministrative e confisca del mezzo e dell'animale in caso di trasporto non autorizzato;

   a stabilire l'affidamento degli animali maltrattati altresì a conversione delle licenze per la guida dei veicoli a trazione animale in licenze per la guida di carrozze elettriche o taxi.
9/3702/47. Prestipino, Flati.


   La Camera,

   premesso che:

    a causa della crisi di Governo, non è stato possibile incardinare in Aula il Testo unificato 2286 sul lavoro agile, con cui si affermava l'esigenza di approvare una normativa adeguata al cambiamento avvenuto nel mondo del lavoro, capace di offrire forme di flessibilità dei tempi e dei luoghi di lavoro;

    è stato infatti dimostrato che il lavoratore soddisfatto e appagato da una prestazione lavorativa che reputa congrua sia in termini di qualità che di tempo di lavoro, lavora meglio e produce di più rendendo, di fatto, più redditizia l'attività all'interno del tessuto organizzativo in cui opera;

    l'emergenza sanitaria generata dall'epidemia da COVID-19 ha determinato una forte accelerazione nella diffusione del lavoro da remoto con l'obiettivo principale di ridurre il rischio di contagio sui luoghi di lavoro. Un'accelerazione spinta dalla normativa emergenziale in deroga al regime ordinario del lavoro agile che ha necessariamente lasciato sullo sfondo un approfondimento su quali possano essere le potenzialità e le criticità di questo strumento. Il lavoro agile, generalmente in forma sperimentale, era diffuso, seppur in percentuali molto basse, già prima dell'emergenza. Durante il primo periodo dell'emergenza sanitaria, sia nella pubblica amministrazione che nelle imprese private si sono raggiunte percentuali elevate (anche superiori al 90 per cento) di personale dipendente posto in «lavoro agile»;

    paradossalmente il periodo di emergenza sanitaria dovuto alla pandemia ha portato a sperimentare massicciamente il «lavoro agile» e ha dato una spinta in avanti verso la digitalizzazione del lavoro. Tale aspetto può condurre ad un miglioramento dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione e può costituire una svolta per il sistema delle imprese sempre molto attento alle pressioni della concorrenza. Tale evoluzione è dovuta, da un lato, alla presenza di tecnologie che consentono una dematerializzazione di molte attività lavorative mediante l'utilizzo di supporti informatici da indagini condotte dal 2018, emerge che in un solo giorno sono stati registrati decongestionamenti sui treni destinati al trasporto dei lavoratori pendolari ed è stata evitata la percorrenza di 77.998 chilometri con mezzi privati, con una riduzione delle emissioni nell'atmosfera stimata in 2,52 chilogrammi di polveri sottili (Pm 10) e in 14,9 tonnellate di anidride carbonica, oltre ad un risparmio di 6.240 litri di carburante. Alla riduzione dei chilometri percorsi va aggiunto il beneficio della riduzione degli incidenti sul lavoro in itinere: un beneficio di non poco conto alla luce dei dati relativi ai primi otto mesi del 2019, forniti da Paolo Stern, esperto in diritto del lavoro e presidente della società di consulenza Nexumstp, in cui si evidenzia che poco meno della metà degli incidenti stradali (circa il 44,7 per cento) avviene nel tragitto tra l'abitazione e il luogo di lavoro,

impegna il Governo

alla luce di quanto espresso in premessa, a valutare l'opportunità di aggiornare la normativa sullo smart working, come già avvenuto in altri Paesi europei, e riconoscere il diritto al lavoro da remoto quando compatibile con le mansioni svolte al fine di trovare un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, e di ridurre il tempo speso per gli spostamenti, il congestionamento delle città nonché il pendolarismo.
9/3702/48. Davide Aiello, Barzotti, Baldino, Grippa.