1. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati di entrambi i sessi elencati nello stesso ordine alternato, sia sul manifesto contenente la lista dei candidati della circoscrizione, sia sulle schede di votazione (1).
NOTE:
(1) L'articolo, così sostituito, da ultimo, dall'art. 2, D.P.R. 12 febbraio 1994, n. 104, non trova più applicazione a seguito della sentenza della Corte costituzionale 12 settembre 1995, n. 4224.