1. Qualora, dopo l'effettuazione delle operazioni previste dall'art. 5, comma 1, lettera b), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1 del nuovo art. 84 del testo unico) non possa procedersi alle proclamazioni dei candidati di una o più liste per insufficienza di candidature in tutte le circoscrizioni, l'Ufficio centrale nazionale ripartisce fra le altre liste i seggi non assegnati, effettuando le operazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, numeri 3 e 4, del nuovo art. 83 del testo unico).