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Regolamento dei Servizi e del Personale

Capo IV - Sospensione e cessazione del rapporto d'impiego
  • Art. 86- bis

    (Distacco di dipendenti presso la Fondazione della Camera dei deputati) (53)

    1. Il Direttore generale della Fondazione della Camera dei deputati, nominato secondo le modalità previste dallo Statuto della Fondazione medesima, è collocato in posizione di distacco con lo stesso decreto di nomina.
    2. Con decreto del Presidente della Camera, su proposta del Segretario generale previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, sono individuati i dipendenti collocati in posizione di distacco presso la Fondazione della Camera dei deputati, indipendentemente dalle condizioni e dai termini di cui all'articolo 86.
    3. Il distacco presso la Fondazione della Camera dei deputati avviene con il consenso del dipendente e deve essere finalizzato allo svolgimento di funzioni o mansioni rientranti fra quelle proprie del livello funzionale-retributivo di appartenenza.
    4. I dipendenti distaccati presso la Fondazione della Camera dei deputati non sono computati ai fini del calcolo del numero massimo di dipendenti che, per ciascun livello funzionale-retributivo, possono essere collocati in posizione di distacco ai sensi dei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 86.
    5. Si applicano i commi 6, 7 e 8 dell'articolo 86.
    Note:
    (53) Articolo aggiunto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 143 del 24 luglio 2003, resa esecutiva con D.P. n. 867 del 29 luglio 2003.