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Regolamento dei Servizi e del Personale

Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale

Allegato al regolamento dei Servizi e del personale ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del Regolamento medesimo (Approvata dall'Ufficio di Presidenza il 29 gennaio 1992 e resa esecutiva con D.P. n. 2512 del 17 febbraio 1992, comprensiva delle modificazioni approvate dall'Ufficio di Presidenza con la deliberazione n. 74 del 6 novembre 1997, resa esecutiva con D.P. n. 652 del 12 novembre 1997, con la deliberazione n. 266 del 22 dicembre 2000, resa esecutiva con D.P. n. 1711 del 3 gennaio 2001, con la deliberazione n. 160 del 17 dicembre 2003, resa esecutiva con D.P. n. 1008 del 19 dicembre 2003, e con la deliberazione n. 140 del 2 marzo 2011, resa esecutiva con D.P. n. 1365 del 2 marzo 2011).

  • Art. 5

    (Trattamento economico, previdenziale e di quiescenza. Ferie, festività soppresse e recuperi)

    1. Il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, comprensivo degli elementi accessori, del personale con rapporto a tempo parziale è dovuto in proporzione all'orario di servizio prestato, con riferimento a tutte le competenze, fisse e periodiche, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica professionale e di pari anzianità.
    2. In caso di maternità, dalla data da cui decorre l'astensione ovvero l'interdizione obbligatoria della dipendente, e fino al compimento del primo anno di età del bambino, alla disciplina del rapporto a tempo parziale è sostituita, e si applica a tutti gli effetti, la disciplina vigente in materia di maternità.
    3. Il dipendente ammesso a rapporto di lavoro a tempo parziale deve, di norma, usufruire di tutte le ferie, festività soppresse e recuperi residui prima dell'inizio dell'anno di lavoro a tempo parziale; qualora ciò non sia stato possibile per eccezionali e motivate ragioni di servizio, i giorni di ferie e di festività soppresse saranno riportati sull'anno successivo nei limiti di cinque e valutati in proporzione all'orario di lavoro praticato nell'anno precedente. I residui giorni di ferie saranno accantonati a fine carriera.