Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Regolamento di amministrazione e contabilità

TITOLO V - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI - CONTRATTI - COLLAUDI
Capo III - Disposizioni particolari per i lavori
Sezione II Disciplina dei lavori di importo complessivo pari o inferiore a 200.000 euro
Articolo 66

(Lavori di modesta entità)

  1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 55, comma 8, i lavori il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro sono disciplinati dal presente articolo. Restano altresì disciplinati dal presente articolo i lavori che, per effetto di variazioni o addizioni, superino in corso d'opera l'importo complessivo di 200.000 euro.
  2. Per ogni lavoro è designato con atto formale dal Capo del Servizio competente allo svolgimento dell'intervento il dipendente responsabile dell'esecuzione dei lavori. Il dipendente responsabile dell'esecuzione dei lavori è scelto fra i seguenti soggetti:
    1. dipendenti di livello non inferiore al quarto, appartenenti ai ruoli tecnici, che coincidono, di norma, con i coordinatori delle unità operative competenti per i lavori medesimi;
    2. dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui la Camera si avvale ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento dei Servizi e del personale.
  3. Il dipendente responsabile dell'esecuzione dei lavori:
    1. cura la progettazione necessaria per l'esecuzione dei lavori;
    2. è responsabile per l'accettazione dei materiali prodotti dall'appaltatore, secondo i princìpi vigenti nell'ordinamento generale dello Stato;
    3. intrattiene i rapporti con la ditta appaltatrice per tutto ciò che concerne lo svolgimento dei lavori, al fine di assicurare la conformità dell'opera commissionata alle prescrizioni contrattuali, sulla base delle disposizioni a lui impartite dal Capo del Servizio competente; a tal fine riferisce al Capo del Servizio, cui spetta la decisione in merito, su tutte le modifiche al progetto che si rendano necessarie in corso d'opera;
    4. predispone e sottoscrive i documenti, anche contabili, concernenti le diverse fasi dell'esecuzione dei lavori.
  4. Il Capo del Servizio competente allo svolgimento dell'intervento può comunque affidare ai soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), secondo le modalità previste nel medesimo articolo, uno o più livelli di progettazione e l'eventuale coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. In tal caso il dipendente responsabile dell'esecuzione dei lavori procede alla ratifica e alla verifica del progetto.
  5. Il Capo del Servizio competente allo svolgimento dell'intervento, qualora lo ritenga necessario, può comunque affidare ai soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, secondo le modalità previste nel medesimo articolo, l'incarico di direzione lavori e l'eventuale coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. In tal caso le attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3 sono svolte dal direttore dei lavori, che provvede altresì alle altre attività di cui all'articolo 62, riferendo sull'andamento dei lavori al dipendente responsabile.
  6. Il Collegio dei Questori stabilisce modalità semplificate per la progettazione, la redazione dei documenti amministrativi e contabili e l'accertamento della regolare esecuzione relativi ai lavori di importo inferiore a euro 40.000.
  7. I lavori sono affidati nel rispetto delle disposizioni del capo II. I lavori possono eseguirsi mediante somministrazione di liste di manodopera e materiali, a corpo ed a misura.
  8. Si applicano le disposizioni dell'articolo 63 in tema di varianti in corso d'opera.