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Temi dell'attività parlamentare

Imprese, servizi ed energia
Commissione: X Attività produttive
Sviluppo economico e politiche energetiche
Risparmio ed efficienza energetica

Nel corso della XVII legislatura, è stato adottato il decreto legislativo n. 102/2014 di recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, successivamente integrato e modificato dal decreto legislativo n. 141/2016. Sono state inoltre adottate una serie di misure sull'efficienza energetica nel patrimonio edilizio: l'ecobonus è stato da ultimo prorogato per l'anno 2018, con la legge di bilancio, legge n. 205/2017. E' stato inoltre adottato il "Nuovo Conto termico" (D.M. 16 febbraio 2016). Si è poi intervenuti sulla disciplina della certificazione energetica degli edifici con l'entrata in vigore dell'attestato di prestazione energetica degli edifici (APE). Infine, la nuova nuova Strategia energetica nazionale (SEN)  recentemente adottata dal Governo, che considera tra le sue priorità d'azione l'efficienza energetica, si prefigge come obiettivo al 2030 la riduzione dei consumi del 30 percento rispetto al tendenziale.

 
L'efficienza energetica in Italia
  • 2 risorse web
25/01/2018

In termini di efficienza energetica, l'Italia parte già da un buon livello medio. L'intensità energetica primaria italiana - secondo l'ultimo Rapporto Annuale Efficienza Energetica 2017 dell'ENEA per il 2015, presenta un valore inferiore di 16,6% rispetto alla media UE e di 13,7% rispetto alla media dei Paesi della Zona Euro, dato particolarmente positivo perché tanto più basso è il valore dell'intensità energetica tanto più è alta l'efficienza energetica del Paese.

Il Rapporto ENEA e le tabelle in esso contenute e di sotto esposte, evidenziano che l'Italia ha raggiunto, all'anno 2016, oltre il 40% dell'obiettivo di risparmio al 2020 fissato dal Piano Nazionale di Efficienza Energetica 2014-PAEE:  tra gli strumenti per promuovere l'efficienza si sono rivelati particolarmente efficaci i certificati bianchi (il cui meccanismo di funzionamento è stato oggetto di revisione ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 102/2014) e le detrazioni fiscali per le riqualificazioni energetiche, i cosiddetti ecobonus, utilizzati soprattutto per interventi di isolamento termico degli edifici, la sostituzione di infissi e l'installazione di impianti di riscaldamento più efficienti, prorogati con la legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017).

Secondo le contabilizzazioni ENEA, nel periodo 2005-2016, sono stati conseguiti risparmi cumulati pari a circa 12,5 Mtep, con le misure per l'efficienza energetica, e risparmi annuali in fattura pari a 3,43 miliardi di euro.

Si ricorda in proposito che il PAEE 2014  - che considera un orizzonte temporale 2011-2020 - si propone di arrivare a risparmiare al 2020 un ammontare di 20 Mtep/anno di energia primaria e 15,5 Mtep/anno di energia finale. Al 2020 il consumo atteso in termini energia primaria è di 158 Mtep e di 124 Mtep in energia finale.

Anche per quanto riguarda l'obiettivo minimo di risparmio energetico ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva Efficienza Energetica (Direttiva n. 2012/27/EU), recepita nel nostro ordinamento interno nell'attuale legislatura con il D.Lgs. n. 102/2014, come modificato ed integrato dal successivo D.Lgs. n. 141/2016, i risultati ottenuti sono in linea con il trend di risparmi previsti per il raggiungimento dell'obiettivo al 2020.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva n. 2012/27/EU sull'efficienza energetica vige l'obiettivo minimo di risparmio energetico di 25,8 Mtep di energia finale cumulato da conseguire negli anni 2014-2020 attraverso il meccanismo d'obbligo dei Certificati Bianchi e le misure alternative delle detrazioni fiscali e del Conto Termico, notificate alla Commissione UE.

Documenti e risorse WEB
 
Il recepimento della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica
  • 1 dossier,
  • 1 risorsa web
25/01/2018

Coerentemente con la strada tracciata nel 2013 dalla Strategia Energetica Nazionale, nell'attuale legislatura, nel 2014, è stato adottato:

  • il D.Lgs. n. 102 del 4 luglio 2014, provvedimento di recepimento della Direttiva sull'Efficienza Energetica, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 141/2016, quest'ultimo finalizzato a dare risposta a taluni rilievi della Commissione europea circa l'incompleto recepimento nell'ordinamento giuridico italiano della direttiva 2012/27/UE
  • il Piano d'Azione per l'Efficienza Energetica (PAEE, con D.M. 17 luglio 2014). Il Piano, coerentemente con gli indirizzi europei e in accordo con quanto espresso nella Strategia Energetica Nazionale (SEN), ha indicato gli obiettivi nazionali di riduzione dei consumi di energia primaria e finale, e specificato i risparmi negli usi finali di energia attesi al 2020 per singolo settore economico e per principale strumento di promozione dell'efficienza energetica
  • Il Piano d'Azione per l'Efficienza Energetica (PAEE) 2017, approvato con decreto 11 dicembre 2017. Il nuovo PAAE, a seguito di un sintetico richiamo agli obiettivi di efficienza energetica al 2020 fissati dall'Italia, illustra i risultati conseguiti al 2016 e le principali misure attivate e in cantiere per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica al 2020.
    In particolare il Piano, coerentemente con le linee guida della Commissione Europea per la compilazione, riporta nel secondo capitolo gli obiettivi nazionali di riduzione dei consumi di energia primaria e finale, specificando i risparmi negli usi finali di energia attesi al 2020 per singolo settore economico e per principale strumento di promozione dell'efficienza energetica.Il Piano, inoltre, illustra i risultati conseguiti al 31 dicembre 2016 per effetto delle misure di policy già operative nel nostro Paese. Il Piano poi illustra  le misure attive introdotte con il decreto di recepimento della direttiva 2012/27/UE, stimando l'impatto atteso in termini di risparmio di energia per settore economico.

Il Decreto Legislativo 102/2014 ha recepito nell'ordinamento nazionale la Direttiva 2012/27/UE stabilendo un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza tese al raggiungimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico al 2020 in coerenza con la Strategia energetica nazionale (articolo 3 del D.Lgs.) e con il suddetto PAEE.

Il D.Lgs. n. 102/2014 come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 141/2016 contiene una serie di misure eterogenee e molteplici adempimenti per realizzarle, in capo a più soggetti istituzionali. In via sintetica, si richiamano:

  • la previsione di interventi per una migliore e più trasparente misurazione e fatturazione dei consumi energetici (anche attraverso l'ausilio di contatori intelligenti evoluti), con l'attribuzione all'ARERA di adottare provvedimenti in tal senso (articolo 9, modificato in più punti dal D.Lgs n. 141/2016 e, successivamente dal D.L. n. 244/2016, cd. Milleproroghe). In proposito, è stato fissato da ultimo al 30 giugno 2017 il termine per l'adozione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione negli edifici con impianto centralizzato. All'ARERA è inoltre demandato di adottare provvedimenti per il superamento della struttura della tariffa elettrica progressiva rispetto ai consumi, con l'adeguamento delle componenti della stessa ai costi dell'effettivo servizio (articoli 9 e 11);
  • l'introduzione (a decorrere dal 2015) di obblighi di diagnosi energetiche periodiche per grandi aziende ed energivori (articolo 8);
  • il potenziamento dell'efficacia del meccanismo dei certificati bianchi, attraverso la revisione delle relative linee guida, realizzata con il D.M. 11 gennaio 2017 e del conto termico, quali misure per l'attuazione del regime obbligatorio di efficienza energetica di cui alla direttiva 2012/27/UE (articolo 7). Si segnala, in proposito, l'adozione del nuovo conto termico 2.0, con il D.M. 16 febbraio 2016, il quale aggiorna la disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di cui al previgente D.M. 28 dicembre 2012. Il nuovo conto termico trova applicazione per le domande presentate dal 31 maggio 2016.
    Quanto al meccanismo dei certificati bianchi, il citato D.M. 11 gennaio 2017 fissa, tra l'altro i seguenti obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico da conseguire nel periodo 2017-2020 attraverso tale meccanismo (cfr. Tabella sottostante).
  • le misure di promozione dell'efficienza energetica negli edifici privati e pubblici (articolo 4) e, in particolare, il programma per rendere più efficiente il patrimonio edilizio pubblico (articolo 5). In tali misure, si inserisce anche l'adeguamento dei criteri e delle procedure per l'acquisto di beni e servizi delle PP.AA. centrali ai requisiti minimi di efficienza energetica (articolo 6);
  • la valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento, del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti (articolo 10), e l'intervento dell'ARERA per l'introduzione - nella regolazione della remunerazione delle attività di sviluppo e gestione delle reti di trasmissione, trasporto e distribuzione - di misure per eliminare eventuali componenti che possono pregiudicare l'efficienza (articolo 11);
  • l'istituzione del Fondo per l'efficienza energetica, finalizzato a dare supporto alla riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione ed agli interventi per la riduzione dei consumi di energia nei settori dell'industria e dei servizi (articolo 15 e D.M. attuativo 22 dicembre 2017).
  • le norme per la diffusione delle informazioni e per la formazione di imprese, pubbliche amministrazioni e cittadini, ed in particolare un programma triennale di formazione ed informazione, volto a promuovere l'uso efficiente dell'energia attraverso misure di sensibilizzazione delle PMI all'esecuzione di diagnosi energetiche e all'utilizzo di strumenti incentivanti (articoli 12-14).

Il D.Lgs. 102/2014 prevede una cabina di regia per il coordinamento degli interventi per l'efficienza energetica, composta dal Ministero dello sviluppo economico, che la presiede, e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. La cabina di regia si può avvalere della collaborazione di ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) e GSE (Gestore Servizi Energetici). Tra i primi obiettivi, quello di coordinare la rapida attuazione del programma per la riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione centrale (articolo 4). Il decreto 9 gennaio 2015 stabilisce le modalità di funzionamento della cabina di regia.

Circa lo stato di attuazione degli interventi contenuti nel D.Lgs. n. 102/2014, si rinvia al Dossier di documentazione e ricerche curato dal Servizio studi n. 222/1 del 12 aprile 2017.

Dossier
Documenti e risorse WEB
 
Riqualificazione energetica degli edifici: l'APE e le detrazioni fiscali
  • 1 dossier
  • 1 rimando
26/01/2018

Nel corso dell'attuale legislatura sono state adottate misure sull'efficienza energetica nel patrimonio edilizio, utilizzando la leva delle detrazioni iscali (i cd. ecobonus) prorogate via via con le diverse leggi di stabilità e da ultimo con la legge di bilancio 2017, legge n. 232/2016. Si è poi intervenuti sulla disciplina della certificazione energetica degli edifici (D.Lgs. n. 152/2005 e ss. modifiche, quali il decreto-legge n.63/2013).

Le detrazioni fiscali per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica

Il Decreto legge n. 63/2013 ha potenziato il precedente regime di detrazioni fiscali per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, portandolo dal 55% al 65%.  Le detrazioni per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica sono state poi, via via, prorogate di un anno, dalla Legge n.147/2013 (Legge di stabilità per il 2014, articolo 1, comma 139), dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 47 della legge n. 190 del 2014) e dalla legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 74 della legge n. 208 del 2015), con la Legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016) e, infine con la legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017).

In particolare, la legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 3 della legge n.205 del 2017) ha prorogato la misura delle aliquote agevolate delle detrazioni in caso di ristrutturazioni edilizie e di interventi per il risparmio energetico degli edifici, introducendo alcune modifiche: in particolare sono stati potenziati i bonus per gli interventi antisismici e per le riqualificazioni energetiche degli edifici condominiali.

L'agevolazione consiste in una detrazione dall'Irpef o dall'Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In generale, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono sostenute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  • il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi)
  • l'installazione di pannelli solari
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

La detrazione, pari al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018, è riconosciuta per

  • gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII
  • gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro
  • gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori d'aria calda a condensazione
  • l'acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%
  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro
  • gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro
  • gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro
  • l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti, sostenute dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2017. Questi dispositivi devono mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati, devono mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti e consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto
  • gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un'apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro
  • gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi (dal 1° gennaio 2018 per tale intervento l'agevolazione non spetta più nella misura del 65%, bensì del 50%) ,fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell'agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un'apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d'ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l'involucro riscaldato dell'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre
  • l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro.

La detrazione è, invece, riconosciuta nella misura del 50% per le spese sostenute per :

  • l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto)
  • l'acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Interventi condominiali

La detrazione del 65% si applica anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 la detrazione sale al 70% per gli interventi sull'involucro con un'incidenza superiore al 25% della superficie dell'edificio ed è del 75% nel caso di miglioramento della prestazione energetica invernale e estiva. L'importo complessivo della spesa non deve essere superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. La sussistenza di tali condizioni deve essere asseverata da professionisti abilitati.

Interventi condominiali nelle zone sismiche

Se le spese sono sostenute per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta una detrazione maggiorata all'80%, se i lavori determinano il passaggio a 1 classe di rischio inferiore, ovvero dell'85%, se gli interventi determinano il passaggio a 2 classi di rischio inferiori. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Sulle detrazioni fiscali per riqualificazione energetica si rinvia al sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate, e al tema dell'attività parlamentare Imu, Tasi e Tassazione degli immobili, in particolare, al paragrafo Detrazioni per spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici.

   

L'Attestato di prestazione energetica (APE)

A decorrere dal 1° ottobre 2015, è in vigore l'attestato di prestazione energetica degli edifici (APE) che sostituisce il precedente attestato di certificazione energetica. Il nuovo attestato viene introdotto in attuazione del decreto-legge n.63/2013, il quale ha recepito la direttiva 2010/31/UE in materia di certificazione energetica degli edifici, e dei relativi D.M. attuativi. Il 1° ottobre 2015 sono infatti entrati in vigore i decreti del MiSE (S.O. n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio):

Il  decreto è volto alla definizione delle nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione.

Si ricorda che, a partire dal 1 gennaio 2021, i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazioni significative dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo i consumi energetici coprendoli in buona parte con l'uso delle fonti rinnovabili. Per gli edifici pubblici tale scadenza è anticipata al 1 gennaio 2019.

Dossier
Vedi anche
 
Il nuovo conto termico
  • 1 risorsa web
26/01/2018

Il D.M 28 dicembre 2012 ha dato attuazione al cosiddetto "Conto Termico", un regime di sostegno specifico per interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e l'incremento dell'efficienza energetica. In particolare, per lo stimolo delle rinnovabili termiche di piccola taglia (non solo nel settore civile), è stato varato il predetto decreto che ha incentivato direttamente l'installazione di impianti dedicati.

Nel corso dell'attuale legislatura, con il D.L. n. 133/2014 (cd. Sblocca-Italia) si è cercato di dare nuovo impulso a tale tipologia di incentivazione, cercando di facilitare l'accesso ad imprese, famiglie e soggetti pubblici ai contributi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili; di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011.

Il D.L. n. 133/2014 (articolo 22) ha previsto, a tal fine, l'aggiornamento, entro il 31 dicembre 2014, del sistema di incentivi definiti dal c.d. conto termico, al fine di semplificare le procedure ed utilizzare gli strumenti per favorire l'accesso alle risorse stanziate (cd. nuovo conto termico).

Il "Nuovo conto termico" adottato con Decreto interministeriale del 16 febbraio 2016  , aggiorna dunque la disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, perseguendo i principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica indicati dal D.L. n. 133/2014, nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione.

Come evidenzia la Relazione del MISE sulla situazione energetica nazionale nel 2016, pubblicata ad aprile 2017, il nuovo Conto Termico, oltre ad un ampliamento delle modalità di accesso e dei soggetti ammessi (sono ricomprese anche le società in house e le cooperative di abitanti), introduce nuovi interventi di efficienza energetica. Le variazioni più significative riguardano anche la dimensione degli impianti ammissibili, che è stata aumentata, mentre è stata snellita la procedura di accesso diretto per i prodotti con potenza termica fino a 35 kW e inseriti dal GSE in un'apposita lista. Altre novità riguardano gli incentivi stessi: sono infatti previsti sia l'innalzamento del limite per la loro erogazione in un'unica rata (dai precedenti 600 agli attuali 5.000 euro), sia la riduzione dei tempi di pagamento che, nel nuovo meccanismo, passano da 6 a 2 mesi.

Il D.M. conferma comunque – rispetto al pregresso decreto del 2012 – la messa a disposizione un "tetto di spesa" annua pari a 200 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi di pubbliche amministrazioni e a 700 milioni di euro ad interventi realizzati da privati.

Le richieste possono essere presentate (entro 60 giorni dalla fine dei lavori) attraverso la modalità dell'accesso diretto. Per le PA è anche consentito, con l'accesso a prenotazione, riservare gli incentivi prima dell'avvio lavori. In accesso diretto l'incentivo è erogato, come detto, in un'unica soluzione, per i soggetti privati fino a 5.000 euro, per le PA a prescindere dall'importo. In caso di prenotazione, le PA ricevono una rata di acconto ad avvio lavori e il saldo al termine degli stessi. Il responsabile della gestione del meccanismo e dell'erogazione degli incentivi è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE.

 In particolare, come sopra accennato, soggetti che possono richiedere gli incentivi del nuovo Conto termico sono i soggetti privati e le pubbliche Amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), inclusi gli ex Istituti Autonomi Case Popolari, le cooperative di abitanti iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, nonché le società a patrimonio interamente pubblico e le società cooperative sociali iscritte nei rispettivi albi regionali.

L'accesso ai meccanismi di incentivazione può essere richiesto direttamente dai soggetti ammessi o per il tramite di ESCO: per le Pubbliche Amministrazioni attraverso la sottoscrizione di un contratto di prestazione energetica, per i soggetti privati anche mediante un contratto di servizio energia, previsti dal D.lgs. 115/2008. Dal 19 luglio 2016 (a 24 mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. 102/2014), possono presentare richiesta di incentivazione al GSE solamente le ESCO in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352.

 Quanto agli interventi incentivabili, essi sono stati schematizzati dal GSE (Cfr. GSE Vademecum del Conto termico 2.0)

Il decreto è entrato in vigore il 31 maggio 2016 (novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana). Le domande di accesso agli incentivi presentate prima del 31 maggio 2016 sono disciplinate a norma del D.M. 28 dicembre 2012. Le domande presentate dal 31 maggio 2016 sono invece soggette alla disciplina prevista dal "Nuovo conto termico".

Si rinvia piu diffusamente alla pagina web dedicata al "Nuovo conto termico 2.0" del sito istituzionale del GSE e allo specifico documento esplicativo delle novità della disciplina contenuta nel nuovo sistema di incentivazione.

Documenti e risorse WEB
 
L'efficienza energetica nella nuova Strategia energetica Nazionale
26/01/2018

La nuova Strategia energetica nazionale (SEN) adottata dal Governo a novembre 2017, evidenzia che nel periodo 2005 – 2015 il consumo di energia finale è sceso del 15,1% e l'intensità energetica è migliorata in media dell'1,4% contribuendo positivamente alla riduzione della crescita di emissioni di CO2. L'Italia, inoltre, presenta performance elevate in termini di efficienza energetica rispetto agli altri Paesi europei.

Lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica è funzionale non solo alla riduzione delle emissioni, ma anche al contenimento della dipendenza energetica e concorre, con oculate politiche, all'obiettivo di riduzione del gap di prezzo dell'elettricità rispetto alla media europea.

L'obiettivo che si prefigge la SEN è dunque quello di favorire le iniziative per la riduzione dei consumi per raggiungere nel 2030 il 30% di risparmio rispetto al tendenziale fissato nel 2030, nonché di dare impulso alle filiere italiane che operano nel contesto dell'efficienza energetica come edilizia e produzione ed installazione di impianti.

Fonte: SEN 2017

Nel ridurre ulteriormente i consumi finali (- 10 Mtep/annui nel 2030 rispetto al tendenziale), la SEN afferma che vanno prevenuti costi marginali crescenti puntando sul miglioramento delle tecnologie e su strumenti sempre più efficaci. L'efficienza energetica contribuisce infatti trasversalmente a raggiungere gli obiettivi ambientali di riduzione delle emissioni e garantire la sicurezza di approvvigionamento attraverso la riduzione del fabbisogno energetico.

La nuova SEN delinea i seguenti interventi:

  • Settore residenziale
    Conferma, con revisione e potenziamento, del meccanismo delle detrazioni fiscali (ecobonus);
    Messa in operatività del Fondo per l'efficienza energetica, con introduzione di una riserva per la concessione di garanzie sull'eco-prestito;
    Evoluzione degli standard minimi di prestazione.

  • Settore terziario
    Sistemi di sostegno per promuovere la riqualificazione energetica degli edifici, in particolare del parco immobiliare pubblico;
    Adozione di nuovi standard minimi di prestazione energetica per l'edilizia pubblica.

  • Settore industriale
    Potenziamento e semplificazione del meccanismo dei certificati bianchi;
    Promozione dell'efficienza energetica nelle PMI rinnovando le iniziative di cofinanziamento degli audit energetici e dei sistemi di gestione dell'energia.

  • Settore trasporti
    Rafforzamento delle misure di mobilità locale per ridurre il traffico urbano e supportare il cambio modale tramite supporto alla smart mobility (car sharing, car pooling, smart parking e bike sharing), alla mobilità ciclo-pedonale e al trasporto pubblico locale;
    Miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali del parco auto circolante;
    Le misure per lo sviluppo della eco-mobilità, afferma la SEN,  seguono un approccio di neutralità tecnologica che consente di raggiungere l'obiettivo al minimo costo per i cittadini; prevedono requisiti energetici, ambientali e di emissioni inquinanti locali; programmano la realizzazione delle infrastrutture per favorire l'intermodalità.

Fonte: SEN 2017

La nuova SEN prevede un'accelerazione nella decarbonizzazione del sistema energetico, a partire dall'uso del carbone nell'elettrico per intervenire gradualmente su tutto il processo energetico, per conseguire rilevanti vantaggi ambientali e sanitari e contribuire al raggiungimento degli obiettivi europei.
La Strategia prevede quindi l'impegno politico alla cessazione della produzione termoelettrica a carbone al 2025. Per realizzare questa azione in condizioni di sicurezza, viene considerato necessario realizzare in tempo utile il piano di interventi indispensabili per gestire la quota crescente di rinnovabili elettriche e completarlo con ulteriori, specifici interventi in termini di infrastrutture e impianti, anche riconvertendo gli attuali siti con un piano concordato verso poli innovativi di produzione energetica.

L'evoluzione dello scenario energetico necessiterà di significativi cambiamenti nell'allocazione degli investimenti, che cresceranno particolarmente nei settori dell'efficienza energetica e delle infrastrutture di rete elettrica.

Si richiamano, nel seguente prospetto, le principali azioni già avviate per dare attuazione alla SEN.

 

Fonte: SEN 2017

La nuova SEN si muove nel quadro degli obiettivi delineati dalle proposte legislative europee contenute nel pacchetto "Energia pulita per tutti gli Europei", presentato dalla Commissione europea il 30 novembre 2016.

Il pacchetto comprende anche proposte legislative riguardanti le energie rinnovabili, l'assetto del mercato dell'energia elettrica, la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico e le norme sulla governance per l'Unione dell'energia.

Per ciò che concerne l'efficienza energetica, il pacchetto contiene le seguenti due iniziative:

  1. una proposta di direttiva sull'efficienza energetica (COM(2016)761), che modifica la vigente direttiva sull'efficienza energetica (2012/27/UE) per aggiornarla all'orizzonte temporale 2030, fissando un obiettivo del 30% di efficienza energetica per l'Unione europea nel suo complesso. La proposta estende inoltre al periodo 2021-2030 l'obiettivo del risparmio annuale dell'1,5% di energia a carico di distributori e/o società di vendita al dettaglio, che gli Stati membri devono assicurare mediante appositi regimi obbligatori e misure alternative.

In base alle valutazioni della Commissione europea, la revisione della vigente disciplina si è resa necessaria in quanto il quadro normativo e le politiche attuali avrebbero consentito di raggiungere una riduzione del consumo di energia entro il 2030 soltanto del 23,9%.

Nel corso della XVII legislatura, la proposta è stata esaminata alla Camera dei deputati dalla X Commissione (Attività produttive), che ha approvato un documento finale.

 2. una proposta di direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016)765), che intende contribuire al perseguimento dell'obiettivo di efficienza energetica attraverso l'accelerazione della ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici. In particolare, la proposta introduce sistemi di automazione e controllo in alternativa alle ispezioni fisiche, incoraggia la diffusione delle infrastrutture necessarie all'elettromobilità (con particolare riguardo ai grandi immobili commerciali ed esclusi gli edifici pubblici e le PMI) e introduce un indicatore d'intelligenza per valutare la capacità tecnologica dell'edificio di interagire con gli occupanti e con la rete ai fini di una gestione efficiente. L'aggiornamento della direttiva intende altresì rafforzare i legami tra i finanziamenti pubblici per la ristrutturazione e gli attestati di prestazione energetica e stimolare la lotta alla povertà energetica grazie alla ristrutturazione. La proposta è stata esaminata alla Camera dei deputati dalla X Commissione (Attività produttive), che ha approvato un documento finale.

 

Il 26 giugno 2017 sulle proposte della Commissione è stato raggiunto un approccio comune in sede di Consiglio energia dell'UE. In particolare, in merito alla proposta di direttiva sull'efficienza energetica, i Ministri hanno accettato un compromesso che abbandona il riferimento alla natura vincolante dell'obiettivo del 30% di efficienza energetica entro il 2030 e, con riferimento all'obbligo di risparmio energetico dell'1,5%, prevede una riduzione all'1,0% per il periodo 2026-2030, a meno che la revisione intermedia del 2024 giunga alla conclusione che l'UE non è a buon punto nella realizzazione dei suoi obiettivi.