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Resoconti stenografici delle indagini conoscitive

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XVII Legislatura

II Commissione

Resoconto stenografico



Seduta n. 2 di Giovedì 11 luglio 2013

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Ferranti Donatella , Presidente ... 3 

INDAGINE CONOSCITIVA IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE, DI DIFFAMAZIONE CON IL MEZZO DELLA STAMPA O CON ALTRO MEZZO DI DIFFUSIONE, DI INGIURIA E DI CONDANNA DEL QUERELANTE, IN RELAZIONE ALL'ESAME DELLE PROPOSTA DI LEGGE C. 925 COSTA, C. 1100 GELMINI, C. 1190 LIUZZI, C. 1165 DAMBRUOSO, C. 191 PISICCHIO E C. 1242 MOLTENI

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di rappresentanti della Federazione nazionale della stampa, dell'avvocato Luca Bauccio, dell'avvocato Guido Scorza e di rappresentanti della Federazione italiana editori giornali.
Ferranti Donatella , Presidente ... 3 
Bauccio Luca , Avvocato ... 3 
Ferranti Donatella , Presidente ... 7 
Dambruoso Stefano (SCpI)  ... 7 
Bauccio Luca , Avvocato ... 7 
Scorza Guido , Avvocato ... 7 
Ferranti Donatella , Presidente ... 10 
Iacopino Enzo , Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ... 10 
Ferranti Donatella , Presidente ... 10 
Iacopino Enzo , Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ... 10 
Ferranti Donatella , Presidente ... 10 
Iacopino Enzo , Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ... 11 
Ferranti Donatella , Presidente ... 12 
Siddi Franco Angelo , Segretario generale della federazione nazionale della stampa ... 12 
Anselmi Giulio , Presidente della Federazione italiana editori giornali ... 14 
Ferranti Donatella , Presidente ... 16

Sigle dei gruppi parlamentari:
Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: PdL;
Scelta Civica per l'Italia: SCpI;
Sinistra Ecologia Libertà: SEL;
Lega Nord e Autonomie: LNA;
Fratelli d'Italia: FdI;
Misto: Misto;
Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI;
Misto-Centro Democratico: Misto-CD;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

Testo del resoconto stenografico
Pag. 3

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DONATELLA FERRANTI

  La seduta comincia alle 13,45.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  (Così rimane stabilito).

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di rappresentanti della Federazione nazionale della stampa, dell'avvocato Luca Bauccio, dell'avvocato Guido Scorza e di rappresentanti della Federazione italiana editori giornali.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, in relazione all'esame delle proposta di legge C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 Dambruoso, C. 191 Pisicchio e C. 1242 Molteni, l'audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di rappresentanti della Federazione nazionale della stampa, dell'avvocato Luca Bauccio, dell'avvocato Guido Scorza e di rappresentanti della Federazione italiana editori giornali. Martedì 16 luglio saranno auditi l'avvocato Grazia Volo e i rappresentanti dell'Associazione italiana editori.
  Avverto che l'indagine conoscitiva si concluderà giovedì 18 presso la Sala del Mappamondo alle ore 13.30, con trasmissione sul canale satellitare della Camera, con l'audizione dei direttori delle principali testate nazionali.
  Ricordo che il provvedimento in materia di diffamazione a mezzo stampa è inserito nel calendario dell'Assemblea a partire da venerdì 26 luglio prossimo.
  Voglio informare i nostri ospiti che alle 15 riprenderanno i lavori dell'Aula e, prima ancora, ci sarà un voto su un provvedimento abbastanza importante.
  Cedo la parola ai nostri ospiti.

  LUCA BAUCCIO, Avvocato. Anzitutto, devo ringraziarvi per quest'invito che, ovviamente, mi riempie di onore e di responsabilità verso di voi. Cercherò di essere breve e anche di andare dritto al cuore del problema.
  Dall'analisi effettuata delle varie proposte normative, mi sembra di capire che il tema centrale, che li attraversa tutti, sia quello della rettifica. Mi pare che lo sforzo sia quello di individuarvi un momento di composizione della conflittualità che nasce dalla pubblicazione di un articolo diffamatorio e dall'altra, di un momento di sublimazione del contrasto su un piano della sostanza più che su quello del risarcimento del danno.
  Anzitutto, devo confessare che sono un avvocato impegnato quasi a tempo pieno più nella difesa dei diffamati che dei presunti diffamatori, per cui il mio punto di vista è connotato da questa mia esperienza, ma devo anche sottolineare che è stata proprio questa mia esperienza a portarmi alla convinzione – un'idea che non trovo nelle proposte normative, che sicuramente richiede forse dei tempi maggiori di metabolizzazione nella società – Pag. 4che una norma penale che punisca la diffamazione è perfettamente inutile.
  Da un lato, infatti, crea un alone quasi di intoccabilità di certi temi con lo strumento civilistico appropriato e adeguato (perché esiste sempre l'alibi della punizione di tipo penale); dall'altro, ingolfa i tribunali, non rappresenta mai una vera retribuzione, se vogliamo interpretare questa soluzione dal punto di vista retributivo, per il diffamato né mai un vero deterrente per evitare l'incremento della diffamazione.
  È sufficiente guardare ai nostri 35 anni di giurisprudenza sulla diffamazione per avere una prova lampante di tutto questo. La norma penale che vieta la diffamazione ha prodotto processi, prescrizioni, ha anestetizzato la capacità di reazione del diffamato e ha prodotto situazioni di obiettiva mancanza di equità: 2, 3, 4 persone concretamente sono finite in carcere virtualmente perché non si sono difese abbastanza (forse perché quella condanna è stata anche un'occasione per porre il problema).
  In ogni caso, oggi, da un punto di vista criminologico, nessuno può affermare che la sanzione penale abbia svolto seriamente un compito di deterrenza. Questo è smentito da tutte le statistiche.
  Devo rilevare anche che per la trattazione sul piano penale la diffamazione è di per sé qualcosa di innaturale perché, tendenzialmente, spinge il «presunto» diffamato – finché non c’è una sentenza definitiva, è solo un presunto diffamato a sua volta – a essere quasi posto nella condizione di dover spiegare e difendersi dall'accusa, condotta non dalla pubblica accusa, ma dal giornalista attraverso il suo articolo.
  In buona sostanza, il processo penale applicato alla diffamazione è davvero inutile e la mia speranza è che davvero tutto possa spostarsi sul piano civilistico. Peraltro, è lì che troviamo la vera deterrenza dal fatto illecito. Nessun giornalista, editore, direttore di giornale direbbe mai di temere la querela per diffamazione. Ciò che un giornalista teme è la condanna a un risarcimento e tanto più è forte il risarcimento quanto più quella condanna è effettiva e capace di svolgere la sua funzione di deterrenza. Di una querela non ha mai avuto paura nessuno. Abbiamo, infatti, un incremento delle querele, delle sentenze di condanna, del contenzioso in questa materia.
  Spostandomi su un altro tema, la rettifica sembra essere, invece, il cuore pulsante di tutte le proposte normative, la soluzione del problema. Vorrei, prima di tutto, porre la seguente osservazione. L'articolo 8 della legge n. 47 del 1948 (legge sulla stampa) già disciplina la rettifica, peraltro in maniera encomiabile: 30 righe da pubblicare entro 48 ore, senza nessuna possibilità di interpolazione né manipolazione, tali e quali in testa di pagina nella stessa posizione dell'articolo che si è voluto e che si vuole rettificare.
  Sembrerebbe che la norma di per sé sia già sufficiente per garantire tutto ciò di cui avremmo bisogno, eppure anche in questo caso vi inviterei a guardare un po’ indietro. L'istituto della rettifica è disapplicato dai giornali – riconosciamolo chiaramente – che, quando lo fanno, la pubblicano nelle pagine delle lettere. Chiedo a ciascuno di voi di riferirmi quante volte hanno letto una rettifica a pagina 1, 2 o 3.
  Ho dovuto sostenere dei ricorsi ex articolo 700 del codice di procedura civile e persino il reclamo contro giornali dalla fama specchiata perché si rifiutavano di pubblicare la rettifica nella stessa e in testa di pagina così come l'articolo che si intendeva diffamare.
  Credo, allora, che prima di tutto esista un problema di cultura giuridica. Esistono la norma e la sanzione, eppure si dice che vogliamo un incentivo in più. La rettifica, così com’è, non funziona e non si capisce perché non funzioni o non dovrebbe funzionare visto che la norma esiste. Vogliamo qualcosa in più. Per essere stimolati a pubblicare la rettifica, dovrebbe almeno provocare la improcedibilità o la impunibilità.
  A me sembra che questo di più complicherebbe la disciplina, produrrebbe riverberi pesanti anche sul piano civile, ma che finisca per non cogliere il tema. Se il Pag. 5tema è, infatti, di affidare alla rettifica la funzione di deflazionare, non è certo quest'efficacia in più, quest'effetto in più che imprimiamo alla rettifica, ovviamente a vantaggio del direttore del giornale che la pubblica, che potrà emancipare la rettifica da questa specie di limbo sospeso in cui si trova. Al contrario, produrrebbe l'effetto opposto perché il querelante si guarderà bene dal chiedere la rettifica se, a fronte della pubblicazione, dovrà gestire un'improcedibilità della propria querela. Piuttosto, dunque, è un disincentivo a rendere virtuose le parti in carica.
  Tuttavia, credo che un ulteriore argomento sia molto pesante. Dobbiamo capire cosa sia una rettifica prima di attribuirle poteri miracolosi: la rettifica è il testo scritto da un presunto diffamato che contesta la verità di un fatto propalato in un articolo.
  Qual è la sua efficacia dallo stretto punto di vista della psicologia e del linguaggio della comunicazione ? Il vantaggio e gli effetti positivi sono molto contenuti. Chi legge un giornale di solito è una persona con un livello di fidelizzazione verso quel giornale, che ha già letto un articolo in cui si afferma, magari con dovizia di particolari, approfondimenti, contestualizzazioni, titoli importanti o gridati, fotografie, una contestualizzazione dell'articolo all'interno della pagina, che fa da supporto all'articolo stesso, e che trova, dopo 4 o 5 giorni, le 30 righe.
  Vi sottopongo un vuoto normativo: cosa significa «30 righe» ? Quanto deve essere lunga una rettifica ? Di che tipo di righe si parla ? Quanto è lunga una riga ? Quanti caratteri deve avere ?
  La giurisprudenza ha stabilito, in maniera assolutamente claudicante e con qualche contraddizione, che dovrebbero coincidere con 1.800 battute. La norma non ne parla. Sarebbe il caso che ne parlasse. Ho spesso ricevuto clienti che mi hanno raccontato che i direttori dei giornali non hanno voluto pubblicare la rettifica perché di 1.836 battute, 36 battute in più.
  La rettifica, quindi, è un atto unilaterale che sorge dalla persona che si ritiene diffamata. Quando si sostiene che deve trovarsi nella stessa posizione, si asserisce un fatto vero e uno falso, che non può non essere falso. A fronte di una pagina intera, una rettifica di 1.800 battute non avrà mai la stessa posizione, evidenza grafica, lo stesso appeal, la stessa capacità di suggestione verso il lettore.
  A quella rettifica mancherà l'arma del convincimento perché il lettore avrà, da una parte, il suo giornale e, dall'altra, una persona accusata che non fa che difendersi. Non abbiamo un rapporto di parità e, quando accade questo, già sul piano del linguaggio comunicativo – nessuno potrebbe smentire quest'affermazione – non possiamo ulteriormente caricare la rettifica di altri effetti positivi per chi la pubblica. Stiamo ragionando, infatti, come se fosse vero il contrario, e cioè che la rettifica riesce davvero a colmare il vuoto, il gap di onorabilità, di reputazione, di verità che si presume l'articolo abbia.
  Forse, bisognerebbe pensare in altri termini, non alla rettifica come atto unilaterale del diffamato o di chi si ritiene tale, ma come riconoscimento dell'errore da parte del giornale. Questo solo è l'atto che riesce a fondare un processo di rimeditazione, di riconsiderazione nel lettore di ciò che ha letto il giorno prima o tre giorni prima.
  Fin quando, infatti, non ci sarà un direttore che chiederà dirà scusa per aver sbagliato, perché non si è verificata la fonte, si è ecceduto nei giudizi, non si è delimitato il fatto raccontato e si è indugiato troppo nelle allusioni. Solo quando si chiederà scusa ai lettori potremo sperare di aver davvero due strumenti che si equivalgono: prima, un articolo scritto da Tizio, dopo, un articolo sempre scritto da Tizio o dal suo direttore che dice che Tizio ha sbagliato.
  Questo problema non deve essere scaricato sulle spalle del lettore o del malcapitato diffamato. La questione deve essere risolta da un comportamento virtuoso di chi ha originato, eventualmente, quella situazione di conflitto.
  Ho visto, inoltre, che si è affrontato il problema della rettifica sui blog, sui siti, Pag. 6questione spinosa che ha lacerato moltissimo e che apre a tantissime confutazioni, tutte legittime. Vogliamo, tuttavia, continuare a far finta di credere che un sito Internet, un blog siano inoffensivi, rinchiusi in un mondo di candore e di innocenza o vogliamo davvero capire che cos’è Internet, ossia una grandissima piazza, dove la voce di tutti ha un rimbombo, una capacità pervasiva, di raggiungere l'utente di Internet alla pari di altre fonti ?
  Vogliamo forse negare che oggi non possiamo più parlare di fonti privilegiate – la giurisprudenza, in realtà, non ne ha mai parlato e ha sempre rifiutato questa concezione – e la misura in cui un blogger è di fatto una fonte di informazione dal momento che ha 30 mila o 40 mila seguaci, persone che gli riconoscono credibilità, autorevolezza ? Quanto più incisivo sia persino di giornali dalla tradizione consolidata, dalla storia gloriosa ?
  Di fronte a ciò che leggiamo su siti o blog, cosa possiamo fare ? Pensare forse di ignorare la situazione e lasciare che tutto sia gestito semplicemente sul piano giudiziario con una querela o una causa per danni ? Benissimo, ma ciò che è scritto su quel blog rimarrà lì intatto, non ci saranno strumenti di inibizione.
  Davvero 1, 2, 10, 100 blog sono capaci di muovere masse di consumatori, di azionare contro imprese, magistrati, avvocati, uomini pubblici, politici il consenso più di quanto possano fare il Corriere della Sera o la Repubblica perché oggi un blogger è più autorevole, agli occhi di tantissimi italiani, di quanto non lo sia un giornale.
  Il punto non è che i giornali non siano più autorevoli – non voglio assecondare questa vulgata – ma che si instaura un rapporto diretto tra utente e blogger di tale fiducia da conferire grande autorevolezza a chi scrive. Bisogna porsi il problema.
  Perché, allora, avere paura dell'obbligo di rettifica, come previsto in uno delle proposte normative, a carico di chi ha un sito quando, invece, chi ha un sito non ha paura di una contestazione per un divieto di sosta o della cartella esattoriale che arriva a casa quando magari è in montagna ?
  Perché si descrive il titolare del sito come un'anima candida incapace di provvedere alla vita, di difendersi o di rispondere a delle chiamate di responsabilità, cioè a un messaggio in posta certificata o a una raccomandata che gli chiede di pubblicare una rettifica ? Perché richiamare la circostanza che potrebbe aver momentaneamente abbandonato il sito ?
  Se si abbandona il proprio domicilio e arriva una multa, la si paga. C’è un momento in cui paga. Se arriva una cartella esattoriale e non si contesta, si paga. Siamo tutti chiamati a delle responsabilità. Se fossi un blogger, io preferirei uno strumento che mi dia la possibilità di uscire dal problema o di ridurne il più possibile il danno potenziale. Pubblicando una rettifica mi si offre, infatti, l'opportunità di ridurre quel danno, un'arma in più.
  Non sono d'accordo con chi sostiene che la rettifica dovrebbe estinguere il danno per i motivi che vi ho già esposto. Sicuramente, però, come già la Cassazione ha stabilito – non è vero che tanto i giudici, anche a fronte della rettifica, riducono il danno e lo comminano allo stesso modo – la pubblicazione della rettifica consente e, anzi, obbliga il giudice a ridurre la quantificazione del danno in proporzione.
  Ricordiamo, inoltre, che per la norma attuale prevede per la rettifica 48 ore di tempo – per i siti si potrebbe prevedere una settimana, non è certo questo il problema – ma la norma sulla stampa (legge n. 47 del 1948), all'articolo 8, non prevede, giustamente, un tempo per chi chiede la rettifica. Suggerirei quasi di specificarlo in un eventuale testo e che persino questo diritto dovrebbe sopravvivere anche alla prescrizione per l'azione per la diffamazione. Si può, infatti, venire a conoscenza di un fatto in maniera molto ritardata o si può maturare un interesse a smentirlo in modo ritardato.
  Allora, se non c’è un tempo e ammettiamo, quindi, che una richiesta di rettifica Pag. 7può sopraggiungere anche dopo un anno, come è pacifico, come si pensa di attribuire alla rettifica la funzione di annullare il danno ? È una contraddizione in termini.

  PRESIDENTE. Poiché dovrà successivamente allontanarsi, chiede di intervenire l'onorevole Dambruoso, che ne ha facoltà. Proseguiremo regolarmente con gli interventi degli altri ospiti.

  STEFANO DAMBRUOSO. Ho avuto la possibilità di sentire altri relatori, che mi hanno convinto molto delle loro ragioni e del loro contributo. Ringrazio anche lei per averlo fatto.
  Un relatore prestigioso mi ha detto qualcosa che mi ha convinto poco e sulla quale vorrei riflettere con lei: è davvero limitabile il risarcimento del danno morale laddove dovesse essere riconosciuto ?
  Nelle varie proposte di legge, infatti, sono previsti un tetto minimo e uno massimo. Francamente, non sono convinto che il tetto massimo sia costituzionalmente legittimo per una pluralità di ragioni. Vorrei conoscere la sua opinione in merito.

  LUCA BAUCCIO, Avvocato. Ho avuto modo anch'io di scorgere nelle proposte normative le previsioni di 30.000 e 50.000 mila euro: in entrambi i casi, personalmente, ritengo che si tratti di una previsione assolutamente incongruente e forse, anche sospetta di incostituzionalità.
  Molto telegraficamente, quello non patrimoniale è un danno che per definizione non può essere quantificato, specialmente quando – come da sentenza della Corte costituzionale del 1987, che non ha trovato, ovviamente smentite – ha a che fare o si riferisce a diritti fondamentali. È pacifico che il diritto all'onore e alla reputazione trovi fondamento nell'articolo 2 della Costituzione, quindi riguardi un diritto fondamentale.
  Prevedere una quantificazione massima sarebbe, quindi, non solo un non senso, ma creerebbe una situazione di iniquità nei confronti del diffamato perché prevedrebbe, senza un aggancio e un criterio razionale, una cifra massima che rimarrebbe tale per sempre. Sarebbe, infatti, introdotta addirittura per legge, per quindi immagino che tra 5 anni, le condizioni di mercato cambiando, servirebbe un'altra legge per alzare il tetto, perché è un danno, appunto, e deve riflettere una situazione concreta: avrebbe l'effetto paradossale di spingere i risarcimenti tutti verso il basso.
  Con un tetto massimo di 30.000 euro, infatti, nessun giudice potrà correttamente motivare una sentenza sostenendo che quell'affermazione merita il massimo di risarcimento. A fronte di un quotidiano che tira un milione di copie, come non ne abbiamo più in Italia, ci sarà sempre l'ipotesi di una tv, ad esempio, che ottiene 10 milioni di telespettatori – questi sì che esistono – per cui un tetto massimo come quello sarebbe facilmente contestabile. Si potrebbe benissimo obiettare che, allora, se la notizia avesse riguardato la televisione o 10 giornali assieme, la cifra avrebbe dovuto essere paradossale.
  L'ordinamento non prevede mai una quantificazione del danno morale in modo statico addirittura nel solo massimo, ciò che imporrebbe al giudice l'impossibilità di considerare un caso concreto. Immaginate la stessa affermazione gravissima contenuta in un articolo di 10 righe e in un'inchiesta di 10 pagine: il criterio della gravità giustificherebbe, comunque, il massimo del danno, ma la comparazione tra le due contestualizzazioni lo renderebbe incongruo.

  GUIDO SCORZA, Avvocato. Vi ringrazio per l'invito. Svolgo la professione l'avvocato, sono giornalista e, sfortunatamente, sono blogger, quindi sono tra i 30.000 e i 40.000 seguaci, di cui si discuteva prima, che sfortunatamente non producono un utile in termini economici, ma anche di questo dobbiamo discutere.
  In questa brevissima chiacchierata, che probabilmente, visti i tempi, avrà più il sapore della cavalcata attraverso questi princìpi, vorrei non perdere di vista la ragione per la quale immagino siamo tutti Pag. 8qui, quindi non per discutere di numeri, di termini, ma per discutere della libertà di manifestazione del pensiero in relazione alla quale dubbio non v’è, perlomeno nel contesto internazionale, che la disciplina sulla diffamazione e quella relativa al cosiddetto danno da diffamazione rappresenti il principale limite in tutti i Paesi in cui è vigente. È un limite che talvolta, naturalmente, è legittimo e talaltra è illegittimo.
  A me preme iniziare dal segnalare un mutamento di contesto mediatico, che mi sembra rischi, viceversa, di sfuggire. Non esiste più solo la stampa, come è stato detto da una certo angolo di visuale. Raccontano anche i giudici di legittimità da altro angolo di visuale, addirittura sollevando un problema, complice il principio di tassatività del diritto penale, che la stampa a bit, cioè non a inchiostro, le testate telematiche on line, debbano rimanere sottratte alla disciplina sulla stampa.
  A mio avviso, un primo tema che probabilmente andrebbe sviluppato e affrontato è quello di avere davanti una disciplina interamente costruita riconoscendo alla stampa tradizionale una posizione di straordinaria centralità in un contesto in cui oggi la stampa è uno dei «x» canali attraverso i quali il cittadino si informa e attraverso cui, naturalmente, l'onore e la reputazione del cittadino sono plasmati.
  Soltanto per fornire alcuni numeri, all'inizio di giugno, il presidente del FIEG Giulio Anselmi ricordava come i lettori di quotidiani in Italia, quindi i lettori e non più gli acquirenti di giornali, siano in questo momento poco più di 20 milioni.
  Secondo Audiweb, alla misurazione del livello di utilizzazione di Internet, si rilevano più o meno 40 milioni di cittadini on line, il 91 per cento dei quali cittadini su base quotidiana.
  Non voglio parlare in questa sede del cambio di piattaforma distributiva del contenuto. Trovo, però, che il tema centrale, in quest'analisi, sia piuttosto di guardare ai soggetti che producono contenuti di tipo informativo, che quindi rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina di cui discutiamo.
  È un dato di fatto che non esistano più solo i giornalisti. Ciò che la cronaca racconta, infatti, è che la disciplina sulla diffamazione, con formula di sintesi, quella sugli illeciti di opinione in materia civile e penale, oggi sta trovando applicazione diffusa in relazione al giornalista esattamente come in relazione al più giovane dei ragazzini che gestisce una piattaforma di discussione on line e che, naturalmente, raggiunge potenzialmente un pubblico addirittura più vasto, teoricamente, di quello raggiunto attraverso un giornale.
  In questo contesto, innanzitutto, in relazione alle proposte normative presentate, probabilmente sarebbe auspicabile, anche per cercare di guardare lontano e di evitare di varare norme destinate all'oblio e alla disapplicazione, ristrutturare quest'impianto ricambiando, sostanzialmente, la distinzione, non più parlando di stampa e di altri mezzi di comunicazione.
  Trovo, invece, che la distinzione fondamentale debba essere tra l'illecito di opinione commesso nell'ambito di un'impresa editoriale, quale che sia il veicolo utilizzato, e quello, che resta naturalmente illecito – guai a pensare che ci siano degli angeli che fanno i blogger – commesso attraverso Internet da un soggetto che non ha scelto di fare impresa nel settore dell'informazione. Allo stesso modo, non va mai dimenticato che Internet è esattamente quella straordinaria agorà dei giorni d'oggi in cui tanto di informazione si discute.
  Proseguendo per suggestioni, quella a mio avviso centrale in questo ragionamento riguarda le norme su cui riflettete. Queste, in realtà, non producono un effetto esclusivamente in quanto applicate, ma – ancora una volta, non sono io ad asserirlo, ma il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e tutela della libertà di informazione, Frank La Rue – producono un effetto sulla libertà di informazione in un Paese per il solo fatto di esistere.Pag. 9
  La semplice minaccia della querela per diffamazione o dell'azione risarcitoria per danno da diffamazione produce un disincentivo. È quello che nella comunità internazionale ormai si chiama generalmente chilling effect, quando non è il caso dell'autocensura, self-censorship: sostanzialmente, il giornalista, il blogger, il citizen journalist, si autolimita perché sa che corre un determinato rischio.
  Mi limiterò, a questo punto, ad alcuni brevissimi focus su alcuni aspetti centrali. A proposito della rettifica, non vorrei che si perdesse di vista, proprio complice l'esigenza di pensare anche ai numeri, quelli della pena, quelli del risarcimento, quelli dei termini, la circostanza che in realtà stiamo sempre discutendo di uno strumento di riparazione dell'onore e della reputazione e che andiamo a caccia del più efficace e che presenti il minor impatto in termini di limitazione della libertà di informazione. Diversamente, la Corte europea dei diritti dell'uomo ci insegna che questa disciplina sarebbe perciò stesso fuori dall'ordinamento internazionale.
  Onore e reputazione non sono concetti monolitici. Si sono, al contrario, nel tempo incredibilmente evoluti. Probabilmente, bisognerebbe interessarsi perché il bene della vita tutelato dalle norme delle quali stiamo parlando sono l'onore e la reputazione e le dinamiche che li plasmano al tempo di Internet.
  Da questo punto di vista, faccio fatica a credere che l'articolo di un giornale, per quanto prestigioso, incida sull'onore e la reputazione di una persona in maniera più efficace di quanto, ad esempio, non possa accadere attraverso una determinata modalità di indicizzazione, di informazioni che riguardano quella persona su una motore di ricerca o in una piattaforma di social network.
  Provo, allora, a suggerire alcune soluzioni. Quanto all'obbligo di rettifica, il mio punto di vista è diametralmente opposto, naturalmente, a quello del collega. Anzitutto, abbandonerei proprio lo schema dell'obbligo di rettifica e lo sostituirei con un onere di rettifica esattamente nel senso di consentire al soggetto che ha pubblicato il contenuto che si assume diffamatorio di avvalersi della possibilità di offrire spazio al soggetto che, invece, avverte di essere stato diffamato.
  Ciò accadrebbe, peraltro, in un'epoca in cui lo spazio non è più il problema di ieri del giornale di carta in quanto normalmente esiste. Stabilirei, però, che chi decide di avvalersi di adempiere a questo onere ovviamente perciò solo si veda sottratto al rischio di essere coinvolto in un giudizio.
  Qui mi permetto semplicemente di segnalare che, in realtà, quando si discute di Internet, la richiesta che la rettifica sia pubblicata con la stessa evidenza del contenuto che si presume diffamatorio non significa assolutamente nulla. Qui il tema rilevante è che l'informazione che si assume diffamatoria e l'informazione che si assume riparatoria di quella diffamatoria viaggino insieme per sempre, per cui in realtà si parla di un'associazione. Il motore di ricerca non deve restituire il solo contenuto diffamatorio senza quello riparatorio.
  Nei pochi secondi che mi restano a disposizione, vorrei porre l'attenzione sull'azione civile. A me piacerebbe che parlassimo tutti, in futuro, dell'illecito di opinione esclusivamente come di un illecito civile, depenalizzando, come d'altra parte tutti ci chiedono, e non raccontando di depenalizzare (in realtà stiamo semplicemente eliminando sanzioni di carattere punitivo, la pena del carcere, ma niente di più e niente di meno). In quest'ideale azione civile, presupposto dovrebbe essere quest'improcedibilità per chi ha rettificato.
  Sono, viceversa, d'accordo con l'idea che onore e reputazione, benché forse non sia il contesto a cui ci piace di più pensare, comunque abbiano un prezzo, che credo possa anche essere predeterminato. Onore e reputazione sono diventati, per quanto triste possa essere, soprattutto nello spazio pubblico telematico merce di scambio con un valore economico: si comprano dei feedback positivi, si paga una certa cifra per una migliore quotazione. Forse non ci piace, ma il contesto è sostanzialmente questo.Pag. 10
  Un'altra netta distinzione che mi piacerebbe nell'azione civile per danni da diffamazione è in favore della diffamazione per una notizia che risulta vera, addirittura all'esito di un'udienza preliminare, filtro nel giudizio civile. Il giudice dovrebbe alzare semplicemente le mani e dichiarare inammissibile quell'azione perché, evidentemente, non possiamo continuare a pensare che raccontare un fatto vero possa essere diffamatorio. Sarà una violazione della privacy, se non sussiste un interesse pubblico alla conoscenza di quella notizia, ma questo è un altro paio di maniche.
  Inoltre, come fortunatamente trovo in alcune delle proposte di legge, dobbiamo porre una freno all'utilizzo di uno strumento difensivo dell'onore e della reputazione, come la disciplina della quale discutiamo, in chiave offensiva. Non è un mistero per nessuno, anche se mancano statistiche puntuali, che negli ultimi anni la disciplina della diffamazione e quella del risarcimento del danno da diffamazione siano state cavalcate e utilizzate strumentalmente per disincentivare il giornalista o il blogger dal continuare a fare informazione nel senso più lato.
  Da questo punto di vista, nella disciplina dell'azione civile sarebbe assolutamente opportuno prevedere in maniera tassativa che il soggetto che ha agito con un'azione poi dichiarata improcedibile o inammissibile per una delle ragioni che si richiamava, debba essere condannato al pagamento integrale delle spese di lite, ma che debba anche essere condannato al pagamento di un importo pari a quello che ha richiesto per il risarcimento.
  Chi agisce deve essere sicuro di voler tutelare un proprio diritto. L'inammissibilità e l'improcedibilità dell'azione rendono temeraria quell'azione. Concludo, vi ringrazio e resto a sentire gli altri interventi.

  PRESIDENTE. Cedo ora la parola al presidente Iacopino. Lo accompagnano il direttore Ennio Bartolotta e il consigliere Claudio Ciotola.

  ENZO IACOPINO, Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti. Saluto e ringrazio il presidente e gli onorevoli deputati. Debbo dire che sono molto preoccupato. Sono in Parlamento come giornalista dal 1981 e ho imparato che, quando si aggiungono progressivamente elementi a un'idea di proposta di legge lodevole, questa muore. Credo che gli uffici siano in grado di documentarvi le mie parole. È così.
  Facevo riferimento al 1981 non tanto per rivendicare un'anzianità, quanto per pregarvi di non equivocare su quanto sto per dirvi, che tutto vuole essere meno che rientrare in una polemica qualunquista, come periodicamente portata dai giornalisti.
  Alla buvette, una pizza rossa costa 1 euro, una con prosciutto 3, un tramezzino 2,5, una rosetta con prosciutto 2,80: migliaia di giornalisti guadagnano 2, 3 euro, tasse e spese comprese, e non possono spenderli per il caffè, ma al massimo, appunto, solo per una rosetta. Sottolineo quest'aspetto perché, nel valutare le cifre, è forse anche opportuno tener presente la situazione di questo Paese.
  Esistono altri aspetti di questo complesso mondo dell'informazione o di questo delicato argomento che riguarda la diffamazione – non entrerò nel merito delle proposte di legge che sono state presentate, ultima delle quali proprio lo schema di ieri – e proverò a descrivere alcuni fatti visti dall'altra parte.
  Penso, infatti, che la politica abbia il dovere di dare le risposte consapevoli ai cittadini, non solo teoriche. Credo che tra i tanti doveri dovrebbe esserci quello di capire come mai l'autore di un articolo sia condannato a 800 euro di multa e per omesso controllo il direttore a mesi di carcere. Qualcosa mi sfugge. Il presidente è un magistrato.

  PRESIDENTE. È una colpa.

  ENZO IACOPINO, Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti. Non la considero tale.

  PRESIDENTE. Ormai è diventata questo. Scherzo. Ormai l'ho superata.

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  ENZO IACOPINO, Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti. Ne ho anche nella mia famiglia. Sono un «capozzino», come dico, perché anch'io ho frequentato la scuola per diventare magistrato gestita da Guido Capozzi a Napoli.
  Se volete, affrontate il problema dell'omesso controllo. L'idea che il direttore del Corriere della Sera possa visionare 240 pagine, articolo per articolo, è un po’ originale. Bisogna provare a evitare di allargare così tanto il campo. Questo ci fa perdere di vista il problema di fondo e credo che si tratterebbe di un tentativo lodevole.
  Vi fornirò un altro spunto di riflessione. Ne capisco la ratio, ma non posso condividere la sostanza dell'idea della rettifica senza commento. Iacopino ha rubato 10 iPad: Iacopino scrive che non è vero che ha rubato dieci iPad e ha ragione: ne ha rubati 9 o 11. Senza la possibilità di chiarire la verità, ammettendo gli errori, diventa molto più complicato affrontare i problemi.
  Proverò a spiegarmi ulteriormente con dei flash. Un altro argomento che in questo contesto va affrontato è quello delle querele temerarie. Qual è l'impatto della lettera di un avvocato – penso che il segretario della FNSI sarà in grado, se ne avrà voglia, di fornirvi dei numeri – su circa 30.000 o 40.000 colleghi, 10.000 dei quali non arrivano a 5.000 euro l'anno di reddito da attività giornalistica, altri 20.000 o più non arrivano a 10.000 euro, che chiede 100.000 euro e poi trascina la causa o perfino querela, sapendo di non avere argomenti per sostenerla, fino al giorno precedente la prima udienza e propone di ritirarla ?
  Avrete avuto un'informazione azzoppata per un anno, per 2 anni, per tutto il tempo che la giustizia prenderà per portare in un'aula di tribunale questo fatto. Credo, quindi, che il problema della querela temeraria vada affrontato veramente con rigore.
  Spesso, inoltre, i giornalisti sono coinvolti in procedimenti – non me ne vorrà la presidente – tesi soprattutto a sapere chi fornisce loro le notizie. Una delle buone misure che non è stata evocata, non so se perché estranea all'argomento della legge, è una previsione un po’ generica del segreto professionale per i giornalisti.
  Vi prego di chiarirla, se ne avete la possibilità. Quest'evanescente previsione deve essere estesa a chiunque svolga questo mestiere, non ai professionisti. Vi garantisco, infatti, che il 70 delle notizie lette sui giornali – non parlo del Corriere della Sera o di la Repubblica, si capisce che vengo dalla carta stampata, sto citando solo quella – nelle vostre città, nelle vostre regioni, è confezionata da pubblicisti tenuti fuori dalle redazioni, che non hanno tutele, neanche quelle evanescenti dei giornalisti.
  Vi chiedo la cortesia di porre attenzione quando parlate di cifre perché abbiamo, anche inconsapevolmente – vi scongiuro di credere che non sono critico né polemico – la tendenza a misurare le potenzialità degli altri forse con riferimento alle nostre. Una sentenza che riguarda una brutta vicenda collocata in Sicilia e innescata da un ex parlamentare – Musotto, se non ricordo male – e che ha portato l'Italia a essere sanzionata dall'Europa, ha stabilito che l'entità della somma da risarcire deve essere commisurata alle potenzialità economiche dell'interessato perché, altrimenti, diventa una pistola permanente alla nuca di chi svolge questo lavoro.
  Concluderò con un esempio. Benché potrebbero essere toccati ancora molti argomenti, sto guardando quell'orologio e so che debbono parlare anche altri colleghi, per cui mi limiterò a due ultime questioni, di cui quella dei compensi.
  In una delle ultime proposte – il nostro direttore me la faceva notare proprio mentre venivo qui, quindi sono due le questioni che porrò – è prevista una sanzione significativa in caso di rifiuto, omissione o alterazione della rettifica. Questo va bene, ma chiarite in capo a chi deve andare quella sanzione.
  Un altro caso sta facendo scuola. La collega Amalia De Simone, direttore di Radio Siani – penso che il nome debba Pag. 12provocare qualche brivido non solo ai giornalisti – ha scritto a Napoli un articolo che riguardava tre magistrati, così come tutti i colleghi della giudiziaria di Napoli. Ora, quest'articolo conteneva un errore.
  La sera stessa, la collega ha trasmesso al giornale la rettifica fatta dai tre magistrati, così gli altri colleghi. Gli altri quotidiani hanno pubblicato la rettifica e non sono stati perseguiti, mentre il giornale in questione, che è il Mattino, ha ritardato 7 o più giorni e nella sentenza è stato citato non solo il ritardo della pubblicazione della rettifica, ma anche la pesantezza del titolo, indiscutibilmente non di Amalia De Simone: per 70.000 euro, la testata ha chiesto 52.000 euro ad Amalia De Simone, che per quell'articolo aveva ricevuto 20 euro (ed è una ricca).
  State, dunque, attenti alle cifre che fissate. Abbiamo avuto modo di appurare che, alcune cifre, presidente, inizialmente fissate in Senato e cancellate grazie alla pronta reazione della presidente di un gruppo parlamentare, non tengono conto della realtà vera di chi svolge questo mestiere, che non ha copertura da parte delle aziende: la previsione di cifre molto alte diventa veramente un sistematico tentativo di intimidazione ai danni dei giornalisti.

  PRESIDENTE. È stato depositato un documento scritto che sarà messo in distribuzione.
  Do ora la parola al segretario Franco Angelo Siddi, che è accompagnato dal presidente Giovanni Rossi e dal direttore Giancarlo Tartaglia.

  FRANCO ANGELO SIDDI, Segretario generale della federazione nazionale della stampa. Noi ci situiamo nella linea che abbiamo rappresentato al Parlamento già da diverse legislature, che oggi possiamo riprendere dal punto in cui ci eravamo interrotti nel novembre dell'anno scorso e, ahimè, oggi in coincidenza con una vicenda similare.
  Poc'anzi, il presidente dell'ordine Iacopino ha citato alcune sentenze che ci creano sconcerto e che rendono necessario che il Parlamento si sforzi di trovare una soluzione, anche in tempi ragionevolmente brevi, con una nuova legislazione intorno al reato di diffamazione a mezzo stampa, depenalizzando, e quindi cancellando la pena del carcere. Credo che questo sia il primo obiettivo da raggiungere.
  Mi pare e mi auguro che le proposte di legge presentate, presentando questo filo comune, possano consentire una soluzione di questo problema anche alla luce di quanto il Capo dello Stato auspicò proprio nel dicembre scorso.
  Credo che nessuno di noi sia venuto qui – mai i giornalisti l'hanno fatto – a chiedere l'irresponsabilità per il giornalista, ma credo anche che abbiamo il dovere di ribadire al Parlamento, oggi alla Commissione giustizia, che al giornalista deve essere chiesto, come ho letto anche in qualche relazione delle proposte di legge, che faccia il suo dovere di rappresentare, di far conoscere con la sua attività professionale, fatti veri.
  Se i fatti sono veri, non può essere condannato né perseguito per diffamazione a mezzo stampa. Tutt'al più, se si configurano altre violazioni, come mi pare abbia ricordato poc'anzi l'avvocato Scorza, come quella delle norme sulla privacy, il discorso è un altro, ma non si possono confondere i due livelli.
  Se si realizzerà questa prima intesa, che auspico si realizzi al più presto, non vorremmo trovarci al centro di un nuovo frullatore anche mediatico, in cui vittime di casi di giustizia che non ci convincono – l'abbiamo dichiarato ieri a proposito del caso del direttore Mulé – danno luogo a corse affrettate in cui non si raggiunge più l'obiettivo perché non si ragiona più in nome dell'interesse generale, ma del caso specifico. Le leggi ad personam non hanno mai portato fortuna a nessuno. Credo che su questo si debba ragionare.
  Premesso che non chiediamo l'irresponsabilità, credo che dobbiamo far funzionare tutto ciò che è utile a che l'informazione sui fatti, in particolare il giornalismo di inchiesta, possa svolgersi in un'area di responsabilità e di libertà. In Pag. 13molti casi, quando si esercita il diritto di cronaca, questo trova un confine labile tra le situazioni attuali e il modo in cui la giurisprudenza va avanti tra diffamazione e campagna di stampa, che possono determinare confusione.
  Il punto è che, quando questa condizione si crea, in genere il problema non riguarda le persone comuni, ma la reazione di chi riveste ruoli politici e imprenditoriali importanti, di chi in qualche modo ha la capacità e la possibilità di esercitare una funzione forte nella vita pubblica e sociale. Spesso, attraverso una querela, magari ci si abbatte sul giornalista, sempre più spesso precario, autonomo, pagato con pochi euro a pezzo, che non solo non ha la possibilità di ristorare domani un eventuale danno in sede civile, ma che ha svolto semplicemente il suo lavoro di testimone.
  Questi è abbandonato da tutti, a cominciare dagli editori e dai direttori che dovrebbero accompagnarlo, è intimidito. Questo genera una denutrizione per i cittadini italiani in termini di informazione e di capacità dell'informazione di raggiungerli correttamente sui fatti che contano. Bisogna porsi questo problema prima ancora di immaginare che il giornalista sia un criminale.
  Nel caso, invece, di un giornalista criminale, che artatamente e con dolo costruisce fatti non veri, è giusto che paghi tutte le conseguenze che la legge, anche la legge generale, prevede. Su questo non abbiamo remore.
  Riteniamo che la legge, appunto, debba allora prevedere anzitutto l'eliminazione del carcere; in secondo luogo, introdurre un limite sul danno morale. Ho sentito pareri diverse dai giuristi, ma credo sia necessario introdurre questo limite perché aiuta a orientarsi tutti, anche chi si trova per colpa ad aver commesso un eventuale errore, prevedendo però a monte in assoluto l'istituto della rettifica.
  Ho letto che quasi tutte le proposte di legge introducono l'elemento, ma deve trattarsi di una rettifica esimente, ma anche non basata sul punto delle opinioni. Le opinioni sono altro, è necessaria una rettifica del fatto, che lo riporti a condizione di verità o di contro-verità. Questo alimenta il buon giornalismo e la democrazia. Credo che siano elementi che dobbiamo valutare.
  Credo, allo stesso modo, che sia utile stabilire, come ricordava anche il presidente Iacopino, le responsabilità connesse alla rettifica. Un collaboratore, ma spesso anche un redattore incardinato in un giornale come dipendente, quindi come membro dell'attività organizzata della redazione, non ha il potere di pubblicare. Il potere spetta, in quel caso, al direttore.
  Allora, attualmente la legge presenta un campo senza nome, per cui chi scrive paga una responsabilità, il direttore paga l'omesso controllo, spesso in misura più elevata, come abbiamo visto, senza capire qui davvero perché, mentre sulla ratifica ha delle responsabilità. Vanno individuate delle responsabilità che riconducano, eventualmente, all'obbligo anche l'editore.
  Dobbiamo evitare scandali alla De Simone, in cui l'editore addirittura vuole rivalersi sulla collega che, appena compreso l'errore, non solo ha fatto ammenda, ma ha chiesto che si correggesse. È pazzesco che per la condanna a causa della mancata o ritardata pubblicazione, di cui è responsabile l'azienda, questa si rivalga sulla collega.
  Credo che non sfugga a nessuno che questa situazione rientra in quel campo delle temerarietà che appartengono, da un lato, a chi sorge le querele, dall'altro, a chi acquisisce il potere dell'informazione. Su questo, abbiamo bisogno tutti di equilibrio.
  Ci sta a cuore, dunque, anche il punto delle querele temerarie. Ho rilevato in quasi tutte le proposte normative, e uno in particolare, benché non ricordi quale – non abbiamo fatto in tempo a imparare i nomi, peraltro tutti nuovi, ma mi pare si tratti di Liuzzi – che le querele temerarie, in caso si concludano con assoluzione piena, diano luogo a un risarcimento anche già quantificabile in relazione all'istanza di danno.
  Oggi, credo sia necessario che tutti comprendiamo l'impatto del carcere sul Pag. 14reato di diffamazione. Bisogna trovare una soluzione a questo tema, come spero e credo che saranno approntate, in prospettiva, anche altre forme di intervento in una legislazione organica della giustizia, dell'ordinamento stesso della professione giornalistica e della libertà di stampa.
  Siamo appassionati nella nostra categoria, e su questo il sindacato, al Giurì per la lealtà dell'informazione, presente in una delle proposte di legge. Questo potrebbe avere proprio quella possibilità di intervento in ordine alla rettifica, rappresentare il primo luogo attraverso il quale, se non pubblicata correttamente, intervenire e, ove le cose non andassero come devono, mandare gli atti all'ordine dei giornalisti perché possa anche disciplinarmente intervenire per la sua parte.
  I tempi sono stretti, quindi concludo sperando di avere, per grandi linee, fatto comprendere il significato delle nostre tesi. Eventualmente, manderò un altro documento aggiuntivo, salvo richiedere, di intervenire, se possibile, sui tempi di prescrizione.

  GIULIO ANSELMI, Presidente della Federazione italiana editori giornali. Signor Presidente, onorevoli deputati, viene all'esame della Commissione giustizia la questione della riforma della disciplina dei reati di diffamazione con il mezzo della stampa.
  Una questione che da tempo è all'attenzione del Parlamento, del Governo e della categoria degli editori e dei giornalisti e che ripropone il tema annoso di come contemperare tra loro, nell'ambito della legge ordinaria, alcuni diritti di rango costituzionale, quali da un lato le libertà di espressione, di critica e di cronaca e, dall'altro, i diritti della personalità, con particolare riferimento al diritto della cosiddetta «onorabilità».
  Il sistema legislativo in vigore deve ritenersi ormai superato: esso, infatti, ha dimostrato di non riuscire a raggiungere un punto di equilibrio atto a non comprimere gli uni o gli altri diritti. Piuttosto, ha incentivato la crescita esponenziale del contenzioso giudiziario in materia di diffamazione; contenzioso che penalizza in termini economici gli operatori dell'informazione, limitando la libertà di espressione e anche l'esercizio dell'attività giornalistica.
  Una ricerca, condotta nel 2009 dal Dipartimento di Diritto dell'informazione dell'Università di Oxford, ha messo a confronto le diverse normative applicabili nei Paesi dell'area UE ai casi di diffamazione, evidenziando in particolare l'impatto di tali procedure in termini di costi e di durata delle cause giudiziarie.
  Ne è emerso un quadro estremamente preoccupante sia per il numero dei ricorsi che per il contenuto delle richieste risarcitorie: volendo riportare i soli dati relativi all'Italia, che in questa sede interessano di più, la ricerca indica che nel periodo 1999-2009, il contenzioso complessivo per cause civili e penali nei soli tribunali di Roma e di Milano si attesta su una media di 400 procedimenti all'anno, con un trend crescente – per le cause che si protraggono fino alla fase del giudizio – di condanne del cosiddetto «offender».
  Anche il complesso delle richieste risarcitorie è aumentato considerevolmente, attestandosi su una media di periodo (1999-2009) di oltre 2 miliardi di Euro, con un incremento di circa il 60 per cento rispetto al dato relativo al decennio precedente (tenuto conto sia del cambio lira-euro sia dell'inflazione).
  Ancora: la durata di una causa per diffamazione, nel suo iter complessivo dal giudizio di primo grado sino alla Corte di tassazione, è di almeno 9 anni; i costi di assistenza legale sono significativi, anche per l'assenza di un tariffario specifico per questo tipo di procedimenti, come avviene invece in altri Paesi.
  Peraltro, l'opzione preferenziale dei presunti diffamati per l'esercizio dell'azione civile rispetto a quella penale attesta che gli interessati – più che perseguire l'obiettivo di una immediata smentita o dell'accertamento della falsità dei fatti a loro attribuiti – sono prevalentemente attratti dal risarcimento pecuniario, confidando nella valutazione discrezionale Pag. 15dei giudici. Nella maggior parte dei casi si perviene, infatti, a soluzioni transattive.
  Tale situazione incide pesantemente sui bilanci delle aziende e sulla posizione personale e professionale dei giornalisti, con l'effetto di limitare l'esercizio dell'attività informativa.
  Non si vuole affermare che la libertà di stampa corra rischi di sopravvivenza nel nostro Paese. Ma è indubbio che negli ultimi anni si sono determinate una serie di condizioni che ne hanno ristretto i margini di manovra.
  Ed infatti, già da tempo, richiami sono arrivati all'Italia da consessi internazionali: il Comitato dei Diritti Umani delle Nazioni del 2006 nelle sue osservazioni conclusive del 2 novembre 2005 sul rapporto sull'Italia chiedeva all'Italia di non punire la diffamazione con la reclusione, in quanto prerogativa dei regimi autoritari. Un appello analogo, anch'esso inascoltato, è venuto nel 2007 dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, che ha suggerito di declassare la diffamazione da reato doloso in reato colposo.
  Anche l'esame del diritto comparato nel resto d'Europa (dal Regno Unito alla Francia, dalla Svizzera ai Paesi scandinavi), oltre che naturalmente negli Stati Uniti, ci consegna il quadro di una tendenza ormai pressoché generalizzata verso la eliminazione della pena detentiva per le tipologie dei cosiddetti delitti contro l'onore.
  Si rende necessaria una decisa inversione di rotta, in conformità agli standard europei.
  La FIEG propone da tempo alcune modifiche alla normativa prevista in materia di diffamazione a mezzo stampa, di seguito sinteticamente riportate, volte proprio ad evitare che – per il timore di conseguenze economiche improprie – editori e giornalisti abdichino al diritto di informare correttamente il pubblico sugli eventi e sui personaggi della cronaca politica, giudiziale ed economica: l'eliminazione della pena detentiva, che deve essere, a nostro avviso, il punto qualificante di ogni tentativo di riforma in materia di diffamazione; una misura oggi più che mai necessaria, che adeguerebbe finalmente l'Italia agli standard europei e a quelli dei principali Stati occidentali dove la pena per i reati cosiddetti di opinione è soltanto di carattere pecuniario; una disciplina delle rettifiche che consenta la non punibilità dell'autore dell'offesa se provvede a dichiarazioni o rettifiche; un limite alla responsabilità penale del direttore e del vicedirettore delle pubblicazioni quando il delitto è conseguenza della violazione del dovere di vigilanza sul contenuto della pubblicazione e una riduzione della pena oggi prevista; un limite al risarcimento del danno non patrimoniale qualora il giudice proceda alla sua liquidazione in via equitativa; la prescrizione breve di un anno dalla pubblicazione degli articoli per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento dei danni alla reputazione; la previsione di sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente in caso di cosiddette liti temerarie, al fine di ridurre il rischio di querele presentate solamente come forma di pressione psicologica in vista di un risarcimento.
  Queste proposte, a nostro avviso, vanno fortemente sostenute, a tutela della libertà di stampa e del diritto costituzionale all'informazione, che è diritto ad informare e ad essere informati.
  Il loro accoglimento sarebbe un segnale importante, indicativo della volontà di procedere ad una rivisitazione complessiva dell'ordinamento giuridico della stampa, nel perseguimento dell'interesse generale ad una libera e corretta informazione.
  La libertà di stampa è da sempre la cartina di tornasole del carattere democratico di un ordinamento. Essa è il vero termometro di una democrazia e per questo è considerata «essenziale» in tutte le Carte dei diritti fondamentali dell'uomo.
  In ogni Stato democratico la garanzia del buon funzionamento del sistema poggia proprio sulla più ampia libertà di circolazione delle informazioni come essenziale strumento di conoscenza e di formazione di opinione. Tale libertà deve essere garantita, eliminando penalizzazioni e anomalie legislative.

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  PRESIDENTE. Purtroppo, i tempi di oggi sono dettati dall'Aula. Speravamo nel pomeriggio libero, ma c’è seduta.
  Ricordo anche a tutti quelli che sono intervenuti che giovedì 18 luglio, presso la Sala del Mappamondo, alle ore 13.30, concluderemo quest'indagine conoscitiva con una tavola rotonda che prevede l'audizione dei direttori delle principali testate nazionali. Se vorrete partecipare, disporrete del pass.
  Vi ringrazio di essere venuti e dei documenti. Trattandosi di un'indagine conoscitiva, essa è resocontata, ma se lo vorrete, potrete comunque inviarci altre osservazioni scritte. Concluderemo l'indagine conoscitiva prima dell'adozione del testo base e dell'esame in Aula, dove giungerà il provvedimento, il 26 luglio.
  Ribadisco che la presenza è aperta anche a coloro che ci hanno offerto il loro contributo nelle precedenti sedute dell'indagine.
  Dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15,05.