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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 18 giugno 2013

TESTO AGGIORNATO AL 21 NOVEMBRE 2013

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 18 giugno 2013.

  Abrignani, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baretta, Benamati, Berretta, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Fassina, Ferranti, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Giampaolo Galli, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Kyenge, La Russa, Legnini, Letta, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Merlo, Migliore, Orlando, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Rigoni, Sani, Santelli, Sereni, Simoni, Speranza, Vezzali, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Abrignani, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baretta, Benamati, Berretta, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Giampaolo Galli, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Kyenge, La Russa, Legnini, Letta, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Antonio Martino, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Rigoni, Sani, Santelli, Sereni, Simoni, Speranza, Vezzali, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 17 giugno 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   LOREFICE ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, nonché sui vaccini somministrati al personale militare e sull'adeguatezza della raccolta e dell'analisi epidemiologica dei relativi dati sanitari» (1206);
   MONGIELLO: «Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi, dall'imposta municipale propria e dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in favore degli ultracentenari» (1207);
   MONGIELLO: «Divieto di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi nelle acque del Mare Adriatico» (1208);
   NICCHI: «Modifica all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, concernente l'esclusione delle spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno» (1209);
   MARIANI e GHIZZONI: «Concessione di un contributo straordinario all'Opera delle Mura di Lucca in occasione del cinquecentesimo anniversario della costruzione della cerchia muraria» (1210);
   VACCA ed altri: «Modifica all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di trasferimento dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado» (1211);
   ZAMPA e LENZI: «Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora» (1212);
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE GIORGIA MELONI ed altri: «Modifica all'articolo 53 della Costituzione, in materia di princìpi del sistema tributario e di limite alla pressione fiscale complessiva» (1213).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  RIGONI e RUBINATO: «Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» (1026).

   XI Commissione (Lavoro):
  FEDRIGA ed altri: «Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico» (1014) Parere delle Commissioni I, IV, V, VI, IX e XII.

   XII Commissione (Affari sociali):
  PELUFFO ed altri: «Istituzione della figura dell'odontoiatra di famiglia» (239) Parere delle Commissioni I, V, VI e XIV.

   XIII Commissione (Agricoltura):
  CAON ed altri: «Disposizioni per il sostegno del settore della pesca e dell'acquacoltura» (1124) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e XIV.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 14 giugno 2013, ha comunicato che sono state approvate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni:
   risoluzione della 11a Commissione (Lavoro) sulla proposta di modifica della proposta della Commissione COM(2011) 607 final/2 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (COM(2013) 145 final) (Atto Senato Doc. XVIII, n. 1), che è trasmessa alla V Commissione (Bilancio), alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione della 11a Commissione (Lavoro) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (COM(2013) 155 final) (Atto Senato Doc. XVIII, n. 2), che è trasmessa, alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di una proposta di modificazione al Regolamento.

  In data 18 giugno è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al Regolamento d'iniziativa del deputato:
   LENZI: «Articolo 22: Modifica della denominazione della XII Commissione permanente» (Doc. II, n. 3).

  Sarà pubblicata e trasmessa alla Giunta per il Regolamento.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, con lettera in data 11 giugno 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 4/2013 del 23 maggio 2013, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente l'impiego di un contingente delle Forze armate in supporto alle forze dell'ordine, con compiti di controllo del territorio e di vigilanza sugli obiettivi sensibili.

  Questo documento è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 13 giugno 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa del notariato, per l'esercizio 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 31).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettera in data 11 giugno 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la relazione predisposta dal Ministero della giustizia – sulla consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e sullo stato dei procedimenti di sequestro e confisca, aggiornata al mese di marzo 2013 (Doc. CLIV, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettera in data 13 giugno 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio dei poteri speciali per il sistema di difesa e sicurezza nazionale in relazione alla cessione di ramo d'azienda della società Avio Spa.

  Questo decreto è trasmesso alla IV commissione (Difesa) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro della difesa.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 14 giugno 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della difesa, relativa all'anno 2012 (Doc. CLXIV, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro per gli affari europei.

  Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 12 giugno 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 (doc. LXXXVII, n. 1).

   Questo documento è trasmesso a tutte le Commissioni permanenti.

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 10 giugno 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni, elaborate dai Ministeri competenti, concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alla XII Commissione (Affari sociali), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sanità animale (COM(2013) 260 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti;
   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, dei regolamenti (UE) 1151/2012, [(...)] CE/2013, e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE (regolamento sui controlli ufficiali) (COM(2013) 265 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

Trasmissione di delibere dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 18 giugno 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la delibera CIPE n. 25/2013, del 18 marzo 2013, concernente «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa», che è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dalla Banca d'Italia.

  Il Governatore della Banca d'Italia, con lettera in data 31 maggio 2013, ha trasmesso, copia dell'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, la relazione sull'attività svolta dalla Banca d'Italia nell'anno 2012 (Doc. CXCVIII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

  Il Governatore della Banca d'Italia, con lettera in data 31 maggio 2013, ha trasmesso copia della relazione annuale presentata all'Assemblea ordinaria dei partecipanti il 31 maggio 2013, corredata delle considerazioni finali del medesimo Governatore.

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 17 giugno 2013, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione del cielo unico europeo (rifusione) (COM(2013) 410 final) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto che accompagna il documento Proposte legislative per aggiornare i regolamenti sul cielo unico europeo – SES2+ (SWD(2013) 207 final), che sono assegnati in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l'attuazione del regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere d'acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione (COM(2013) 420 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Quarta relazione annuale sull'immigrazione e l'asilo (2012) (COM(2013) 422 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
  Relazione della Commissione sull'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi nel 2012 (COM(2013) 426 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
  Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) (COM(2013) 430 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

Iniziative a tutela dei minori stranieri non accompagnati – 2-00032

A) Interpellanza

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro per l'integrazione, per sapere – premesso che:
   il 31 dicembre 2012 in Italia erano ospitati 7.575 minori stranieri non accompagnati, giunti nel nostro Paese dopo viaggi pericolosi e spesso drammatici;
   la loro età di appena 16-17 anni generalmente, ma anche di età minore, testimonia da sola la drammaticità del fenomeno;
   molti di loro sfuggono ad ogni controllo e sono di fatto invisibili, e spesso finiscono nel traffico della schiavitù;
   si calcola che nel mondo i bambini e i ragazzi vittime di tratta siano oltre un milione, ad essi devono aggiungersi altri milioni soggetti allo sfruttamento sessuale e lavorativo;
   si stima che in Italia circa 2 mila ragazze e ragazzi siano costretti alla prostituzione nelle forme più degradanti nelle strade del nostro Paese;
   i minori stranieri non accompagnati o vittime di strada sono anche in Italia una delle categorie più vulnerabili e bisognose di una ferma azione di tutela che li sottragga dalla rete dello sfruttamento e della schiavitù gestita da una criminalità spietata e senza scrupoli –:
   quali iniziative di competenza intendano adottare per definire:
    a) linee di intervento volte a rafforzare l'azione di prevenzione e repressione di questa realtà di sofferenza drammatica;
    b) una politica di accoglienza e recupero di questi minori non accompagnati ad una vita degna di essere vissuta;
    c) un'azione a sostegno delle associazioni e del volontariato che supportano le istituzioni pubbliche nell'aiuto ai minori non accompagnati.
(2-00032) «Melilla».
(7 maggio 2013)


Iniziative volte alla realizzazione di strutture alternative al carcere a custodia attenuata e di case famiglia protette per le donne attualmente detenute con i rispettivi figli – 2-00026

B) Interpellanza

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:
   sono 70 i bambini reclusi nelle carceri insieme alle loro mamme detenute;
   si tratta di una condizione disumana e palesemente incompatibile con il diritto dei bambini allo sviluppo psico-fisico e ad una naturale socializzazione;
   è necessario superare questa violazione dei diritti fondamentali dei bambini come più volte hanno fatto rilevare organizzazioni internazionali e del volontariato –:
   se non ritenga urgente procedere alla costruzione di strutture alternative al carcere a custodia attenuata e di case famiglia protette per le donne attualmente detenute con i loro bambini, come peraltro previsto dalla legge n. 62 del 2011, e migliorare da subito le condizioni di accesso e di possibilità di relazione dei figli dei detenuti con i propri genitori, creando negli istituti di pena degli spazi child friendly per permettere ai bambini, figli di detenuti, di visitare in condizioni accettabili i loro genitori nel rispetto della loro condizione infantile.
(2-00026) «Melilla».
(29 aprile 2013)


Iniziative volte a garantire prospettive di impiego agli infermieri pediatrici nonché l'assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti in età pediatrica – 3-00033

C) Interrogazione

   BINETTI e GIGLI. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   il corso di laurea in infermieristica pediatrica è stato istituito sulla base della consapevolezza che il bambino necessiti di conoscenze e competenze specifiche, peculiari rispetto a quelle necessarie per l'assistenza al paziente adulto, per il conseguimento di buoni standard assistenziali;
   ogni bambino è portatore di specifici bisogni legati alla dipendenza dall'adulto, alle dinamiche inter e intrafamiliari e al grado di sviluppo cognitivo ed emotivo;
   i tre anni di corso danno modo allo studente di infermieristica pediatrica di approfondire in modo globale il bambino e le problematiche legate alla presa in carico dell'intero nucleo familiare. Le ore di tirocinio predisposte permettono allo studente di concretizzare le suddette competenze teoriche e di confrontarsi con la realtà ospedaliera e territoriale (sono previste, infatti, due esperienze di tirocinio presso i distretti dell'area materno-infantile e presso gli ambulatori dei pediatri di libera scelta);
   il decreto ministeriale n. 70 del 1997 ha chiarito che la professione di infermiere pediatrico deve essere distinta dalla professione di infermiere generale, altrettanto capace nell'assistenza all'adulto ma sprovvisto dell'esperienza e della teoria coltivate nell'arco dei tre anni di studi universitari in ambito pediatrico;
   al termine della formazione di base, l'infermiere pediatrico diventa uno specialista poliedrico, capace non solo di esprimersi con professionalità e serietà in ambito ospedaliero, ma con altrettanta sicurezza nel territorio. Mancano, però, regole e profili precisi che definiscano il ruolo dell'infermiere pediatrico, permettendo di costruire la rete di sostegno territoriale necessaria per garantire continuità assistenziale;
   la continuità assistenziale diventa ancora più doverosa in un contesto di malattia cronica dove le cure continue potrebbero essere erogate, con un'opportuna organizzazione, in regime domiciliare e non in regime di ricovero, riducendo il numero di posti letto, gravando di meno sulla spesa sanitaria nazionale e garantendo il rispetto della dignità del paziente e della famiglia;
   nonostante la necessità di infermieri in area pediatrica che il territorio esprime, come dimostrato anche dall'ultimo concorso bandito solo per infermieri generalisti dall'azienda ospedaliera di Padova, la quale con tale concorso provvedeva all'occupazione di nove posti vacanti proprio nella clinica pediatrica, la figura professionale dell'infermiere pediatrico non viene valorizzata dalle istituzioni sanitarie, che non propongono sbocchi professionali adeguati a una formazione coltivata in tre anni di studi e tirocinio, sia in ambito ospedaliero che territoriale;
   da più parti si richiede che vengano istituiti dei concorsi di assunzione per infermieri pediatrici o che venga data l'opportunità di partecipare a concorsi che destinino i vincitori alle aree pediatriche, a dimostrazione di una politica manageriale sanitaria orientata alla qualità dell'assistenza in tutti i contesti di cura, ricordando che la legge n. 1098 del 1940, tuttora vigente, stabilisce che gli infermieri pediatrici hanno «titolo di preferenza per l'assegnazione a posti, di servizio di assistenza all'infanzia presso asili nido, brefotrofi, ospedali, o reparti ospedalieri infantili e presso ogni altra istituzione di assistenza all'infanzia»;
   è necessario evidenziare, inoltre, la possibilità di un impiego ulteriore dell'infermiere pediatrico nei territori disagiati, dove il pediatra manca o sia oberato di piccoli utenti, come punto di riferimento per l'educazione alla salute e una prima assistenza di base per il bambino e la famiglia –:
   cosa intendano fare in merito alle prospettive lavorative di laureati e laureandi, che sono in attesa di occupazione, e con i futuri iscritti al corso di laurea in infermieristica pediatrica che comunque rimane aperto;
   se non ritengano necessario attuare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a garantire l'assistenza domiciliare integrata anche per il paziente pediatrico, soprattutto se disabile, in modo tale da alleggerire il carico delle famiglie e da assicurare un'assistenza continua anche al di fuori dell'ambito ospedaliero con un sicuro risparmio nei costi del servizio sanitario. (3-00033)
(6 maggio 2013)


Iniziative volte a garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore – 3-00047

D) Interrogazione

   BINETTI e GIGLI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   nel corso della XVI legislatura, sono stati approvati diversi provvedimenti e atti di sindacato ispettivo inerenti al tema della tutela della salute e nello specifico diretti a garantire l'accesso alle cure palliative (legge n. 38 del 2010: Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore), vale a dire alle cure globali per i pazienti affetti da una malattia che non risponde più a trattamenti specifici e di cui la morte è diretta conseguenza, nonché alla terapia del dolore da parte del malato, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza;
   la legge definisce «cure palliative» l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti, la cui malattia di base, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici;
   l'obiettivo primario dei differenti atti di indirizzo esaminati dal Parlamento è stato, quindi, quello di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona umana, soprattutto nelle fasi terminali della sua vita, facilitando l'accesso all'assistenza anche in condizioni di disagio estremo, garantendo la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, con un'attenzione speciale ai momenti terminali della vita del paziente per aiutarlo ad affrontare la fase ultima della sua vita con la consapevolezza che tutti i mezzi disponibili saranno impiegati per ridurre le sue sofferenze e il dolore che accompagna la sua vita fino ad un potenziale livello zero;
   non c’è dubbio che il Parlamento, approvando pressoché all'unanimità questa legge, abbia inteso porre un argine a quelle richieste di eutanasia, originate dalla sensazione del malato di non poter più sopportare il dolore o di sentirsi abbandonato dalle istituzioni;
   in questo senso la legge parla anche di ospedale senza dolore e stanzia fondi ad hoc per rafforzare l'attività dei comitati «Ospedale senza dolore», istituiti dall'omonimo progetto fin dal 2001, sottolineando che le risorse vadano destinate a iniziative, anche di carattere formativo e sperimentale, per sviluppare il coordinamento delle azioni di cura del dolore, favorendo l'integrazione a livello territoriale;
   la legge, inoltre, è molto chiara sulla necessità di semplificare le procedure di accesso ai medicinali impiegati nella terapia del dolore (articolo 10), proprio per ridurre al massimo il disagio del paziente e dei suoi familiari, assicurando loro interventi tempestivi e qualificati, per evitare quell'inutile sovraccarico di sofferenze che a volte una burocrazia ostile amplifica inutilmente;
   ma allo stato attuale il quadro di sviluppo delle reti di cure palliative è ancora disomogeneo sul territorio nazionale e persistono difficoltà nell'organizzazione delle cure palliative domiciliari;
   né molto si è fatto per promuovere la ricerca nel campo delle cure palliative, stimolando la creazione di gruppi di ricerca, nazionali ed internazionali, creando dottorati, istituendo assegni di ricerca e assegni di post-dottorato per garantire continuità agli studi scientifici più avanzati, come invece prevede l'articolo 8 della legge quando parla di formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario in materia di cure palliative e di terapia del dolore;
   la stessa legge, inoltre, prevede opportune campagne di informazione, a partire dal triennio 2010-2012, destinate a informare i cittadini sulle modalità e i criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza in materia di cure palliative e terapia del dolore. Le campagne avranno come fine ultimo la promozione della cultura della lotta contro il dolore;
   la legge prevede, inoltre, che, all'interno del Ministero della salute, fosse istituito «un ufficio per il monitoraggio dei dati relativi alla prescrizione e all'utilizzazione di farmaci nella terapia del dolore, dello sviluppo delle due reti e del loro stato di avanzamento, delle attività di formazione, informazione e ricerca e più in generale delle prestazioni erogate e dei loro esiti» –:
   se intenda tenere fede agli impegni contenuti negli atti di indirizzo di cui in premessa e quali urgenti iniziative intenda adottare al fine di garantire la piena attuazione dei principi contenuti nella legge n. 38 del 2010, con particolare attenzione all'effettivo impiego, da parte delle regioni, dei fondi stanziati allo scopo di creare strutture finalizzate all'erogazione di cure palliative e di terapia del dolore;
   se e in che misura intenda intervenire, anche con opportune campagne di informazione, per prevenire la richiesta di eutanasia da parte di malati che versano in condizioni terminali, mentre le loro famiglie ritengono di non ricevere terapie sufficienti per controllare un livello di sofferenza così insopportabile da rendere loro difficile continuare a vivere;
   se non ritenga opportuno verificare che, nell'applicazione dell'attuale legge, siano garantiti criteri di solida competenza professionale in quanti dovranno creare e coordinare le nuove reti, valorizzando adeguatamente coloro che sono già da tempo impegnati in questo campo e supportando con adeguati investimenti l'effettiva realizzazione di quanto contenuto nella legge n. 38 del 2010. (3-00047)
(14 maggio 2013)


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 MAGGIO 2013, N. 54, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN TEMA DI SOSPENSIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, DI RIFINANZIAMENTO DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA, DI PROROGA IN MATERIA DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DI ELIMINAZIONE DEGLI STIPENDI DEI PARLAMENTARI MEMBRI DEL GOVERNO (A.C. 1012-A)

A.C. 1012-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 1012-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.24, 1.29, 1.30, 1.31, 1.36, 1.44, 1.46, 1.47, 1.49, 1.51, 1.52, 1.54, 1.58, 1.60, 1.62, 1.63, 1.68, 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.108, 1.110, 4.2. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12, 4.14, 4.15, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.42, 4.43, 4.45, 4.56, 4.57, 4.58, 4.100, 4.101. 4.102, 4.104, 4.105, 4.106, 4.107 e sugli articoli aggiuntivi 1.04, 1.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

  sugli emendamenti 1.40, 1.42, 1.43 e 1.109, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
  i citati emendamenti siano riformulati nei seguenti termini:

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I comuni che ricorrono all'anticipazione di tesoreria esclusivamente per la sospensione di cui al comma 1, possono utilizzare, per l'anno 2013, l'avanzo di amministrazione non vincolato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1012-A – Ulteriore parere della V Commissione

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 1.47, con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   dopo le parole:
sono estese aggiungere le seguenti: «, su richiesta dei comuni interessati,» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla restituzione della anticipazione provvedono i singoli comuni componenti dell'unione nella misura pari alla quota dell'anticipazione richiesta da ciascuno di essi».

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 4.107, con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   dopo le parole:
«sottoscritti per» aggiungere le seguenti: «comprovate» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in ogni caso nel rispetto dei vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno e della vigente normativa volta al contenimento della spesa complessiva per il personale negli enti locali. L'esclusione prevista dall'articolo 10, comma 4-bis, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 368 del 2001 trova applicazione anche per i contratti a tempo determinato di cui al presente comma».

  Conseguentemente, si intende revocato il parere contrario espresso in data odierna sugli emendamenti 1.47 e 4.107.

A.C. 1012-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

  1. Il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLO DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Disposizioni in materia di imposta municipale propria).

  1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:
   a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
   b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
   c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

  2. Il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è ulteriormente incrementato fino al 30 settembre 2013, di un importo, come risultante per ciascun comune, dall'allegato A, pari al cinquanta per cento:
   a) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria ad aliquota di base o maggiorata se deliberata dai comuni, per l'anno medesimo con riferimento alle abitazioni principali e relative pertinenze;
   b) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria, comprensivo delle variazioni deliberate dai comuni per l'anno medesimo, con riferimento agli immobili di cui alla lettera b) e c) del comma 1.

  3. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4. All'onere di cui al comma 3, pari a 18,2 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede, quanto a 12,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 600.000 euro mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 3 e quanto a 5,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 2.
(Clausola di salvaguardia).

  1. La riforma di cui all'articolo 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo. In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo articolo 1 è fissato al 16 settembre 2013.

Articolo 3.
(Contenimento delle spese relative all'esercizio dell'attività politica).

  1. I membri del Parlamento, che assumono le funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro o Sottosegretario di Stato, non possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, con l'indennità spettante ai parlamentari ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, ovvero con il trattamento economico in godimento per il quale abbiano eventualmente optato, in quanto dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 4.
(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga, di contratti di solidarietà e di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato).

  1. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale, ferme restando le risorse già destinate dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione, al fine di consentire, in vista dell'attuazione del monitoraggio di cui al comma 2, un primo, immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e rilevata l'eccezionalità della situazione di emergenza occupazionale che richiede il reperimento di risorse al predetto fine, anche tramite la ridestinazione di somme già diversamente finalizzate dalla legislazione vigente, si dispone quanto segue:
   a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2013, di 250 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento dei predetti ammortizzatori sociali in deroga, con corrispondente riduzione per l'anno 2013 del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in considerazione dei tempi necessari per il perfezionamento del procedimento concessivo dei relativi benefici contributivi;
   b) il comma 255 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente: «255. Le risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'anno 2013 sono versate dall'INPS per un importo pari a 246 milioni di euro per l'anno 2013 al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92.»;
   c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ulteriormente incrementata, per l'anno 2013, di 219 milioni di euro derivanti dai seguenti interventi:
    1) le somme versate entro il 15 maggio 2013 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non riassegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato; il Fondo di cui all'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ridotto per l'anno 2013 di 10 milioni di euro;
    2) per l'anno 2013 le disponibilità di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono versate all'entrata del bilancio dello stato per un importo di 100 milioni di euro;
    3) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2013.

  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le parti sociali, sono determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga alla normativa vigente, con particolare riguardo ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari. Allo scopo di verificare gli andamenti di spesa, l'Inps, sulla base dei decreti di concessione inviati telematicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle regioni, effettua un monitoraggio anche preventivo della spesa, rendendolo disponibile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma l'Inps provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  3. Al comma 405 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme già impegnate per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e non ancora pagate, sono mantenute nel conto dei residui per l'importo di 57.635.541 euro per essere versate, nell'anno 2013, all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per essere destinate alle medesime finalità.».
  4. All'articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «31 luglio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».
  5. Il termine di cui all'articolo 1, comma 410, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è prorogato al 31 dicembre 2013, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tale fine, con le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, una somma pari a euro 9.943.590,96 per l'anno 2013 è assegnata all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 5.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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A.C. 1012-A – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 3:
   al comma 1, dopo la parola: «Ministro» sono aggiunte le seguenti: «, Vice Ministro».

  All'articolo 4:
   al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento, derivanti dal comma 3 del presente articolo, pari a 57.635.541 euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle minori spese e delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

A.C. 1012-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Disposizioni in materia di imposta municipale propria).

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: volta, in particolare, aggiungere le seguenti: ad escludere dall'applicazione dell'imposta municipale propria gli immobili gravati da mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale contratto da soggetti con meno di 50 anni di età,
1. 2. Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: volta, in particolare, aggiungere le seguenti: ad escludere dall'applicazione dell'imposta municipale propria gli immobili, per un valore di acquisto inferiore a 300.000 euro, gravati da mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale contratto da soggetti con meno di 50 anni di età,
1. 1. Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: potestà impositiva a livello statale e locale, aggiungere le seguenti: ad escludere dall'applicazione dell'imposta municipale propria l'abitazione principale e le pertinenze della stessa,
1. 3. Caparini, Busin, Fedriga, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: potestà impositiva a livello statale e locale, aggiungere le seguenti: ad escludere dall'imposizione dell'imposta municipale propria le unità immobiliari concesse dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito a familiari del soggetto stesso fino al primo grado di parentela,
1. 4. Gianluca Pini, Busin, Fedriga, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: potestà impositiva a livello statale e locale, aggiungere le seguenti: ad escludere dall'applicazione di imposte sul possesso di immobili i fabbricati ad uso produttivo,
1. 25. Busin, Fedriga, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: ai fini della determinazione del reddito di impresa aggiungere le seguenti:, sia ai fini IRAP, sia ai fini IRES,
1. 11. Busin, Fedriga, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: è sospeso aggiungere le seguenti: o, laddove già effettuato, è rimborsato,

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, dopo la lettera
c), aggiungere la seguente:
    c-bis)
immobili ad uso produttivo.;
   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'onere di cui al comma 1, lettera c-bis), pari a 3 miliardi di euro per l'anno 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
1. 102. Busin, Fedriga, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: è sospeso aggiungere le seguenti: o, laddove già effettuato, è rimborsato,

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, dopo la lettera
c), aggiungere la seguente:
   c-bis)
gli immobili di categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni).;
   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'onere di cui al comma 1, lettera c-bis), pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
1. 103. Busin, Fedriga, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: è sospeso aggiungere le seguenti: o, laddove già effettuato, è rimborsato,

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, dopo la lettera
c), aggiungere la seguente:
   c-bis)
gli immobili utilizzati da enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività di ricerca scientifica;
   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'onere di cui al comma 1, lettera c-bis), pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
1. 104. Busin, Fedriga, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: è sospeso aggiungere le seguenti: o, laddove già effettuato, è rimborsato,

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, dopo la lettera
c), aggiungere la seguente:
   c-bis)
unità immobiliari, ancorché non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle quali risieda almeno una persona non autosufficiente, così come individuate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'onere di cui al comma 1, lettera c-bis), pari a 30 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
1. 105. Busin, Fedriga, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: è sospeso aggiungere le seguenti: o, laddove già effettuato, è rimborsato,

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, dopo la lettera
c), aggiungere la seguente:
   c-bis)
le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.;
   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'onere di cui al comma 1, lettera c-bis), pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
1. 106. Busin, Fedriga, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) unica unità immobiliare non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072, e relative pertinenze, e non adibita ad abitazione principale, appartenente ad una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6, purché non locata.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,2 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,2 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
1. 101. Lavagno, Paglia, Ragosta, Airaudo, Di Salvo, Placido, Boccadutri.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) le unità immobiliari, ancorché non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, se concesse dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari fino al primo grado di parentela.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'onere di cui al comma 1, lettera c-bis), pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
1. 24. Gianluca Pini, Busin, Fedriga, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) unità immobiliari locate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. La disposizione di cui al comma 1, lettera c-bis), opera fino al limite massimo di 250 milioni di euro per il 2013. Al minor gettito derivante dalla stessa, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
1. 18. Busin, Fedriga, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) immobili ad uso produttivo, classificati C/1 e C/3, nei casi in cui l'esercente l'attività sia il proprietario dell'immobile e svolga l'attività con un numero di dipendenti non superiore a 10 unità.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Per l'anno 2013 all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.» e le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.».
1. 107. Pesco, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. In relazione alla sospensione del pagamento della rata IMU riservata allo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare prelevamenti per anticipazioni a carico delle risorse esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio» per un importo non superiore a 2.500 milioni di euro. Entro il 15 ottobre 2013, con successivi decreti del Ministro dell'economia e finanze, sono riversate le somme prelevate nella suddetta contabilità speciale a carico delle entrate del maggior gettito conseguente dalla complessiva riforma di cui al comma 1.
1. 63. Pisano, Barbanti, Ruocco, Pesco, Cancelleri, Villarosa.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
    c-bis) fabbricati ad uso produttivo.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'onere di cui al comma 1, lettera c-bis), pari a 3 miliardi di euro per l'anno 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
1. 21. Busin, Fedriga, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) unità immobiliari appartenenti ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate, ricadenti nei comuni che non abbiano riconosciuto tali immobili come abitazione principale.

  Conseguentemente, al comma 4:
   sostituire le parole:
18,2 milioni con le seguenti: 20,4 milioni;
   sostituire le parole: 5,1 milioni con le seguenti: 7,3 milioni.
1. 19. Bueno

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) fabbricati di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, a seguito degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio del 1992, n. 225, per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Se il soggetto passivo d'imposta abbia provveduto al versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha diritto ad un credito d'imposta pari alla somma versata. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono adottate le modalità per usufruire del credito d'imposta.

  Conseguentemente, al comma 4:
   sostituire le parole:
18,2 milioni con le seguenti: 19,2 milioni;
   sostituire le parole: 5,1 milioni con le seguenti: 6,1 milioni.
1. 108. Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La sospensione di cui al comma 1, si applica anche alle categorie di immobili di cui alle lettere a) e b) concesse in uso gratuito a parenti e affini in linea retta o collaterali entro il primo grado di parentela.

  Conseguentemente, al comma 4:
   sostituire le parole: 18,2 milioni di euro con le seguenti: 22,2 milioni di euro;
   sostituire le parole da: 5,1 milioni di euro fino alla fine del comma con le seguenti: 9,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 7,1 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo ministero e, quanto a 2 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1. 36. Rubinato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), sono considerate abitazioni principali anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e l'unità immobiliare, e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo grado in linea retta, che la occupano a titolo di abitazione principale.
1. 29. Paglia, Lavagno, Ragosta, Airaudo, Di Salvo, Placido, Boccadutri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), è considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
1. 30. Ragosta, Paglia, Lavagno, Airaudo, Di Salvo, Placido, Boccadutri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), è considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare, e relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo grado in linea retta che la occupano a titolo di abitazione principale.
1. 31. Lavagno, Ragosta, Paglia, Airaudo, Di Salvo, Placido, Boccadutri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. È inoltre sospesa con le modalità di cui al comma 1 la modifica del moltiplicatore di cui all'ultimo periodo della lettera d) del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
1. 20. Busin, Fedriga, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. È inoltre sospeso il versamento della maggiorazione dell'aliquota standard di cui all'articolo 1, comma 380, lettera g), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

  Conseguentemente, al comma 4:
   sostituire le parole:
18,2 milioni con le seguenti: 19,2 milioni;
   sostituire le parole: 5,1 milioni con le seguenti: 6,1 milioni.
1. 62. Pisano, Barbanti, Ruocco, Pesco, Cancelleri, Villarosa, Chimienti

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In conseguenza delle disposizioni di cui al comma 1, per l'anno 2013 non si applica il limite all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato stabilito dall'articolo 187, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1. 42. Guerra, Lorenzo Guerini, De Menech, Fragomeli, Lodolini, Ribaudo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 187, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, non rileva l'ammontare dell'anticipazione corrispondente all'incremento del limite massimo disposto dal comma 2 e dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.
1. 40. Rubinato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I comuni che ricorrono all'anticipazione di tesoreria per la sospensione di cui al comma 1 possono utilizzare l'avanzo di amministrazione non vincolato in deroga a quanto stabilito dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267.
*1. 43. Lorenzo Guerini, Marchi, De Menech, Fragomeli, Guerra, Lodolini, Ribaudo, Rossomando.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I comuni che ricorrono all'anticipazione di tesoreria per la sospensione di cui al comma 1 possono utilizzare l'avanzo di amministrazione non vincolato in deroga a quanto stabilito dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267.
*1. 109. Busin, Fedriga, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I comuni che ricorrono all'anticipazione di tesoreria esclusivamente per la sospensione di cui al comma 1, possono utilizzare, per l'anno 2013, l'avanzo di amministrazione non vincolato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*1. 42.(Testo modificato nel corso della seduta). Guerra, Lorenzo Guerini, De Menech, Fragomeli, Lodolini, Ribaudo.
(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I comuni che ricorrono all'anticipazione di tesoreria esclusivamente per la sospensione di cui al comma 1, possono utilizzare, per l'anno 2013, l'avanzo di amministrazione non vincolato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*1. 40.(Testo modificato nel corso della seduta).  Rubinato.
(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I comuni che ricorrono all'anticipazione di tesoreria esclusivamente per la sospensione di cui al comma 1, possono utilizzare, per l'anno 2013, l'avanzo di amministrazione non vincolato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*1. 43.(Testo modificato nel corso della seduta). Lorenzo Guerini, Marchi, De Menech, Fragomeli, Guerra, Lodolini, Ribaudo, Rossomando.
(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I comuni che ricorrono all'anticipazione di tesoreria esclusivamente per la sospensione di cui al comma 1, possono utilizzare, per l'anno 2013, l'avanzo di amministrazione non vincolato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*1. 109.(Testo modificato nel corso della seduta). Busin, Fedriga, Matteo Bragantini.
(Approvato)

  Al comma 3, sostituire le parole: a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati con le seguenti:, entro il 31 dicembre 2013, a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalità fissate.
1. 44. Busin, Fedriga, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. L'aliquota di base dell'imposta municipale propria di cui articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre, n. 214, è proporzionalmente ridotta del 50 per cento e fino ad un massimo del 100 per cento per ciascuna persona non autosufficiente, così come individuate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che appartenga al medesimo nucleo familiare e con esso convivente.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'onere di cui al comma 3-bis, pari a 10 milioni di euro 10.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
1. 46. Busin, Fedriga.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le previsioni di cui ai commi 2 e 3 sono estese anche alle unioni di comuni con riferimento, in tutto o in parte e in alternativa al suo utilizzo da parte del singolo comune, all'incremento di anticipazione consentito e riconosciuto a ciascun comune componente dell'unione ai sensi del comma 2.
1. 47. Guerra, Lorenzo Guerini, Antezza, Biondelli, Amoddio.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le previsioni di cui ai commi 2 e 3 sono estese su richiesta dei comuni interessati anche alle unioni di comuni con riferimento, in tutto o in parte e in alternativa al suo utilizzo da parte del singolo comune, all'incremento di anticipazione consentito e riconosciuto a ciascun comune componente dell'unione ai sensi del comma 2. Alla restituzione della anticipazione provvedono i singoli comuni componenti dell'unione nella misura pari alla quota dell'anticipazione richiesta da ciascuno di essi.
1. 47.(Testo modificato nel corso della seduta). Guerra, Lorenzo Guerini, Antezza, Biondelli, Amoddio.
(Approvato)

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Le somme derivanti dall'anticipazione di tesoreria di cui al comma 2 sono computate, ai fini del patto di stabilità, al pari delle entrate tributarie.
1. 68. Busin, Fedriga, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Nel caso in cui le richieste dei comuni per l'anticipazione di tesoreria siano maggiori di quanto stimato dall'Allegato A al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad aumentare l'onere di cui al comma 3 ed effettuare le relative compensazioni finanziarie.
1. 51. Busin, Fedriga, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Qualora le richieste dei comuni per l'anticipazione di tesoreria siano superiori a quanto stimato dall'Allegato A al presente decreto, il Ministero dell'interno è autorizzato ad effettuare le relative compensazioni finanziarie.
1. 58. Lorenzo Guerini, De Menech, Fragomeli, Lodolini, Guerra, Ribaudo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  «L'imposta non è dovuta per l'anno 2013 per gli immobili accatastati e dichiarati inagibili, nell'area interessata dal terremoto del maggio 2012 ovvero nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122. Al minor gettito derivante dalla disposizione di cui al precedente periodo, si provvede mediante pari riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle missioni di spesa di ciascun Ministero».
1. 49. Busin, Fedriga, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «di attività», sono aggiunte le seguenti: «di ricerca scientifica».
1. 60. Busin, Fedriga, Matteo Bragantini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:
  «9-bis. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, ancorché già ultimati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a due anni successivi a quello di entrata in vigore della presente disposizione».
1. 110. Busin, Fedriga, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quarto periodo è sostituito dai seguenti:
  «Per l'anno 2013 le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate, con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, in proporzione alla spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2011, desunta dal SIOPE, fermo restando che l'entità della riduzione per ciascun comune non può essere superiore al 6 per cento della corrispondente spesa corrente. A partire dal 2014 le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione alla spesa sostenuta per consumi intermedi dell'ultimo triennio disponibile, desunta da SIOPE, fermo restando che l'entità della riduzione per ciascun Comune non può essere superiore al 6 per cento della corrispondente spesa corrente. In ogni caso l'entità della riduzione per ciascun Comune non può essere superiore all'8 per cento della riduzione operata nell'anno precedente.»
1. 100. Rughetti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 13, commi 12-bis e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in sede di Conferenza Stato – città e autonomie locali del 1o marzo 2012. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno.
1. 52. Busin, Fedriga, Matteo Bragantini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'ammontare del gettito ICI individuato per ciascun comune ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è determinato sulla base delle informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali e – in assenza di queste – di ogni altra informazione disponibile. Le quote di gettito dell'IMU ad aliquote di base non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comunale, sulla base della revisione del gettito di cui all'articolo 9, comma 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'articolo 1, comma 383, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono mantenute nei bilanci dei comuni quali residui attivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, individua le necessarie compensazioni che saranno assegnate dal Ministro dell'interno previa intesa presso la Conferenza Stato città ed autonomie locali.
1. 54. Busin, Fedriga, Matteo Bragantini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. A decorrere dall'anno 2013 sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, gli immobili ad uso produttivo.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'onere di cui all'articolo 1-bis, pari a 6 miliardi di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
1. 04. Busin, Fedriga.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – (Disposizioni in materia di sospensione dell'aumento dell'aliquota del 21 per cento dell'imposta sul valore aggiunto). – 1. Nelle more della delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, al fine di renderlo «più equo, trasparente e orientato alla crescita», e per salvaguardare la domanda di beni e servizi, il termine di cui all'articolo 1, comma 480, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, fissato al 1o luglio 2013, è prorogato al 1o ottobre 2013.
  2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante la ricognizione e l'accantonamento ai fini della riduzione degli stanziamenti di competenza iscritti negli Stati di previsione nel bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2013, destinati ad incentivi alle imprese, con esclusione di quelli cofinanziati con risorse provenienti dall'Unione Europea, non impegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto e per un importo non inferiore a 1.000 milioni di euro. I suddetti stanziamenti sono revocati e riassegnati all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 0100. Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Ruocco, Villarosa.
(Inammissibile)

ART. 3.
(Contenimento delle spese relative all'esercizio dell'attività politica).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 3. – (Contenimento delle spese relative all'esercizio dell'attività politica) – 1. All'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, recante: «Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali», sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo e il secondo comma sono abrogati;
   b) al quarto comma, le parole: « il Presidente del Consiglio dei Ministri e per i Ministri lo stipendio del grado 1o dell'ordinamento gerarchico, per i Sottosegretari di Stato e per» sono soppresse.

  2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, il secondo periodo è abrogato.
3. 101. Centemero.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Coloro i quali, non essendo membri del Parlamento, assumono le funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato, non possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, con l'indennità di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo l della legge 9 novembre 1999, n. 418, ovvero con il trattamento per cui abbiano eventualmente optato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418.
  1-ter. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, il secondo periodo è abrogato.
3. 102. Centemero.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La legge 9 novembre 1999, n. 418, è abrogata.
3. 4. Fedriga, Busin, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, il secondo periodo è abrogato.
3. 100. Fedriga, Busin, Matteo Bragantini.

ART. 4.
(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga, di contratti di solidarietà e di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato).

  Al comma 1, alinea, dopo la parola: lavoratori aggiungere le seguenti:, compresi i lavoratori dipendenti degli studi tecnici e professionali.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 64, della legge n. 92 del 2012, dopo le parole: «settori produttivi» sono aggiunte le seguenti: «compreso il settore delle libere professioni».
4. 100. Rostellato, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Bechis, Ciprini, Baldassarre.

  Al comma 1, alinea, dopo la parola: lavoratori aggiungere le seguenti:, compresi i lavoratori dipendenti degli studi professionali.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 64, della legge n. 92 del 2012, dopo le parole: «settori produttivi» sono aggiunte le seguenti: «compreso il settore delle libere professioni».
4. 7. Fedriga, Busin, Molteni, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione,.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire la lettera
a) con la seguente:
   a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2013, di 600 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento dei predetti ammortizzatori sociali in deroga, con corrispondente riduzione di 250 milioni di euro per l'anno 2013 del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in considerazione dei tempi necessari per il perfezionamento del procedimento concessivo dei relativi benefici contributivi, nonché di 350 milioni di euro derivanti da quanto previsto dal successivo comma 1-bis.
   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 23 per cento».
  1-ter. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  1-quater. L'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è abrogato.
4. 4. Airaudo, Di Salvo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: si dispone fino alla fine del comma con le seguenti: le risorse finanziarie nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante «Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», sono incrementate per l'anno 2013 di una somma pari alle maggiori entrate fiscali derivanti dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 1-bis a 1-octies. Eventuali risorse non utilizzate nel corso del 2013 potranno essere utilizzate a decorrere dal 2014 per lo stesso fine.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 23 per cento».
  1-ter. Le aliquote di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto-legge n.201 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono incrementate rispettivamente di 15 punti percentuali.
  1-quater. Nell'ambito della Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, sono soppressi i contributi autorizzati, qualora non corrispondano ad impegni già assunti, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 552, Tabella E, per la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonché i contributi autorizzati, di cui alla medesima Tabella E, per interventi a favore del settore aeronautico. Sono altresì soppressi i contributi autorizzati, sotto forma di spesa per investimenti, per la prosecuzione del citato programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM previsti dalla Tabella 11 del Ministero della difesa allegata al disegno di legge di bilancio 2013.
  1-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
  1-sexies. Per l'anno 2013 le disponibilità di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n.7, sono versate all'entrata del bilancio dello stato per un importo di 150 milioni di euro.
  1-septies. Sono soppressi a decorrere dal 1o gennaio 2013:
   a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
   c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   f) gli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.

  1-octies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai comma 1-bis e 1-septies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
4. 3. Placido, Di Salvo, Airaudo, Ragosta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: si dispone fino alla fine del comma con le seguenti: le risorse finanziarie nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante «Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», sono incrementate per l'anno 2013 di una somma pari alle maggiori entrate fiscali derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies. Eventuali risorse non utilizzate nel corso del 2013 potranno essere utilizzate a decorrere dal 2014 per lo stesso fine.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 800.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma precedente, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:
   a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota dello 0,50 per cento;
   b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota dello 0,80 per cento.

  1-ter. Entro il 31 luglio 2013, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma 1-bis.
  1-quater. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 1-bis sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non abbatte l'imponibile IRPEF ed è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 31 luglio di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.
  1-quinquies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
4. 2. Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: 250 milioni di euro fino alla fine della lettera, con le seguenti: 500 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento dei predetti ammortizzatori sociali in deroga, con corrispondente riduzione per l'anno 2013 dell'indennità ai sensi della legge n. 418 del 1999 e fissazione del tetto a 5.000 euro netti mensili delle pensioni ovvero dei vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo.
*4. 6. Fedriga, Busin, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: 250 milioni di euro fino alla fine della lettera, con le seguenti: 500 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento dei predetti ammortizzatori sociali in deroga, con corrispondente riduzione per l'anno 2013 dell'indennità ai sensi della legge n. 418 del 1999 e fissazione del tetto a 5.000 euro netti mensili delle pensioni ovvero dei vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo.
*4. 101. Cominardi, Baldassarre, Tripiedi, Bechis, Rizzetto, Rostellato, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: 21 dicembre 1978, n. 845, aggiungere le seguenti: che non sono destinate ai Fondi interprofessionali per la formazione continua,.
4. 9. Airaudo, Placido, Di Salvo, Ragosta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
4. 5. Luciano Agostini, Oliverio, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 219 milioni di euro con le seguenti: 719 milioni di euro.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:
   4) Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente:
  31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: ”In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1o gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:
   a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;
   b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;
   c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;
   d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;
   e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;
   f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;
   g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;
   h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui;
   5) Le pensioni, ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al comma 11-bis sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
   6) La legge 9 novembre 1999, n. 418, è abrogata.
4. 11. Fedriga, Busin, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) quanto a 500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
4. 12. Fedriga, Busin, Matteo Bragantini.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano aggiungere le seguenti:, nonché delle competenti Commissioni parlamentari.
4. 21. Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Gnecchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano aggiungere le seguenti:, nonché delle competenti Commissioni parlamentari.
4. 21.(Testo modificato nel corso della seduta). Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Gnecchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla.
(Approvato)

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: acquisito il parere della con le seguenti: d'intesa con la.
4. 16. Di Salvo, Placido, Airaudo, Ragosta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: parti sociali, aggiungere le seguenti: compresi i rappresentanti sindacali delle libere professioni.
4. 18. Fedriga, Busin, Molteni, Matteo Bragantini.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: parti sociali, aggiungere le seguenti: compresi i rappresentanti sindacali degli ordini professionali.
4. 103. Baldassarre.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati fino alla fine del periodo con le seguenti: criteri di concessione uniformi degli ammortizzatori in deroga alla normativa vigente.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora dal monitoraggio dell'andamento degli ammortizzatori sociali in deroga e delle relative esigenze di intervento rappresentate dalle regioni e dalle province autonome emerga non sufficiente la provvista finanziaria a tal fine disposta, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca immediatamente le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per individuare ulteriori interventi.
4. 15. Placido, Di Salvo, Airaudo, Ragosta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, criteri di concessione con le seguenti: criteri di concessione uniformi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In considerazione dell'eccezionalità della situazione di emergenza occupazione, i criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga non devono determinare restrizioni e vincoli che di fatto limitino o rendano difficoltoso l'accesso ai benefici previsti.
4. 14. Airaudo, Placido, Di Salvo, Ragosta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, criteri di concessione con le seguenti: criteri di concessione uniformi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In considerazione della necessità e dell'urgenza di rifinanziare la cassa integrazione in deroga ovvero di prevedere nuove norme relative agli ammortizzatori sociali, i criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga non devono determinare restrizioni e vincoli che di fatto limitino o rendano difficoltoso l'accesso al beneficio, nel rispetto dell'articolo 38 della Costituzione.
4. 102. Rostellato, Rizzetto.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: degli ammortizzatori in deroga alla normativa vigente fino alla fine del periodo con le seguenti: uniformi degli ammortizzatori in deroga alla normativa vigente.
4. 17. Placido, Airaudo, Di Salvo, Ragosta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, tenendo altresì conto della particolare situazione in cui si trovano i lavoratori delle aziende partecipate dei Comuni in dissesto finanziario.
4. 20. Baldassarre, Cominardi, Ciprini.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In considerazione dell'eccezionalità della situazione di emergenza occupazione, i criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga non devono determinare restrizioni e vincoli che di fatto limitino, impediscano o rendano difficoltoso l'accesso ai benefici previsti.
4. 23. Placido, Airaudo, Di Salvo, Ragosta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora dal monitoraggio dell'andamento degli ammortizzatori sociali in deroga e delle relative esigenze di intervento rappresentate dalle regioni e dalle province autonome emerga non sufficiente la provvista finanziaria a tal fine disposta, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca immediatamente le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per individuare ulteriori interventi.
4. 22. Di Salvo, Placido, Airaudo, Ragosta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

  Sostituire il comma 4 con il seguente: 4. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 400 è sostituito dal seguente: «400. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 8, della legge 28 giugno 2012, n. 92, anche in deroga ai vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, nonché le previsioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono prorogare i contratti di lavoro non a tempo indeterminato, fino e non oltre il 31 dicembre 2014, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato. Sono fatti salvi gli eventuali accordi decentrati eventualmente già sottoscritti, secondo quanto previsto dal citato articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001».

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2013. Dal 2014 è abrogato l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.
  4-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
4. 32. Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno, Giordano, Costantino, Fratoianni, Boccadutri.

  Sostituire il comma 4 con il seguente: 4. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 400 è sostituito dal seguente: «400. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 8, della legge 28 giugno 2012, n. 92, anche in deroga ai vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, nonché le previsioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto, fino e non oltre il 31 luglio 2014, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato secondo quanto previsto dal citato articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001. Sono fatti salvi gli eventuali accordi decentrati eventualmente già sottoscritti nel rispetto dei limiti ordinamentali, finanziari e temporali di cui al presente comma».

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
4. 31. Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno, Giordano, Costantino, Fratoianni, Boccadutri.

  Sostituire il comma 4 con il seguente: 4. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 400 è sostituito dal seguente: «400. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 8, della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, nonché le previsioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono prorogare i contratti di lavoro non a tempo indeterminato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto, fino e non oltre il 31 dicembre 2014, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato secondo quanto previsto dal citato articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001. Sono fatti salvi gli eventuali accordi decentrati eventualmente già sottoscritti nel rispetto dei limiti ordinamentali, finanziari e temporali di cui al presente comma».

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
4. 35. Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno, Giordano, Costantino, Fratoianni, Boccadutri.

  Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
4. 34. Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno, Giordano, Costantino, Fratoianni, Boccadutri.

  Al comma 4, sostituire le parole: il 31 dicembre 2013 con le seguenti: il 31 luglio 2014.
4. 33. Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno, Giordano, Costantino, Fratoianni, Boccadutri.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In considerazione della specificità del comparto e per assicurare la continuità didattica, anche in deroga ai vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, negli istituti e scuole di ogni ordine e grado e nelle istituzioni educative, i contratti di cui al primo periodo possono essere prorogati fino al 31 agosto 2014».

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
4. 28. Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno, Giordano, Costantino, Fratoianni, Boccadutri.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In considerazione della specificità del comparto e per assicurare la continuità didattica, negli istituti e scuole di ogni ordine e grado e nelle istituzioni educative, i contratti di cui al primo periodo possono essere prorogati fino al 31 agosto 2014».

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
4. 30. Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno, Giordano, Costantino, Fratoianni, Boccadutri.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In considerazione della specificità del comparto e per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti comunali, i contratti di cui al primo periodo possono essere prorogati fino al 31 agosto 2014», e.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
4. 29. Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno, Giordano, Costantino, Fratoianni, Boccadutri.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il 31 dicembre 2013 il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione avvia un confronto con le Organizzazioni sindacali e le Regioni al fine di individuare regole uniformi per la progressiva stabilizzazione del personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni.
4. 39. Airaudo, Di Salvo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti comunali, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale educativo e scolastico, sottoscritti per esigenze temporanee o sostitutive in coerenza con l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, possono essere prorogati o rinnovati fino al 31 luglio 2014, anche in deroga all'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per i periodi strettamente necessari a garantire la continuità del servizio e nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio degli enti locali.
4. 107. Coscia, Gnecchi, Antezza, Biondelli, Amoddio.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti comunali, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale educativo e scolastico, sottoscritti per comprovate esigenze temporanee o sostitutive in coerenza con l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, possono essere prorogati o rinnovati fino al 31 luglio 2014, anche in deroga all'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per i periodi strettamente necessari a garantire la continuità del servizio e nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio degli enti locali, in ogni caso nel rispetto dei vicoli stabiliti dal patto di stabilità interno della vigente normativa volta al contenimento della spesa complessiva per il personale negli enti locali. L'esclusione prevista dall'articolo 10, comma 4-bis, primo periodo del citato decreto legislativo n. 368 del 2001 trova applicazione anche per i contratti a tempo determinato di cui al presente comma.
4. 107.(Testo modificato nel corso della seduta). Coscia, Gnecchi, Antezza, Biondelli, Amoddio.
(Approvato)

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Le unità di personale di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2007, n. 3576, assunte presso le Prefetture e le Questure con contratto di lavoro a tempo determinato dal Ministero dell'interno mediante procedure selettive di natura concorsuale per titoli ed esami, sono stabilizzate mediante conversione del contratto di lavoro a tempo indeterminato dal primo luglio 2013. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante quota parte delle risorse derivanti dalla disposizione di cui ai commi 5-bis e 5-ter.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro extra Unione europea in possesso di titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che dal 1o aprile 2011 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, possono dichiarare, dal 1o luglio al 31 dicembre 2013, la sussistenza del rapporto di lavoro, continuativo rispetto al termine del 1o aprile 2011, nelle forme e con le modalità indicate dalle disposizioni dell'articolo 1-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, cui sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1, le parole da: «adibendoli» fino alla fine del comma medesimo sono soppresse;
   2) al comma 4, è soppressa la lettera d);
   3) al comma 4, lettera f) le parole da: «e che, in caso» fino alla fine della medesima lettera sono soppresse;
   4) il comma 6 è soppresso;
   5) al comma 7, il secondo e terzo periodo sono soppressi.

  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 130 milioni per l'anno 2013 e 321 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS, fino alla concorrenza di 110 milioni per il 2013 e 300 milioni a decorrere dal 2014, a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni del comma medesimo.
4. 43. Airaudo, Placido, Di Salvo, Ragosta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Le unità di personale di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2007, n. 3576, assunte presso le Prefetture e le Questure con contratto di lavoro a tempo determinato dal Ministero dell'interno mediante procedure selettive di natura concorsuale per titoli ed esami, sono stabilizzate mediante conversione del contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1o luglio 2013. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,2 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,2 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
4. 104. Ciprini, Rizzetto, Rostellato, Bechis, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Le unità di personale di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2007, n. 3576, assunte presso le Prefetture e le Questure con contratto di lavoro a tempo determinato dal Ministero dell'interno mediante procedure selettive di natura concorsuale per titoli ed esami, sono stabilizzate mediante conversione del contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1o luglio 2013. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,1 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,1 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
4. 42. Placido, Di Salvo, Airaudo, Ragosta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 luglio 2014.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,1 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,1 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
4. 45. Placido, Di Salvo, Airaudo, Ragosta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

  Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,1 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,1 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
4. 105. Baldassarre, Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Rostellato, Rizzetto, Bechis.

  Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: A tale fine una somma pari a euro 9.943.590,96 per l'anno 2013 è assegnata all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno procedendo ad una riduzione di pari importo del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
4. 57. Cozzolino, Dadone, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Cancelleri, Villarosa, Chimienti.

  Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: A tale fine una somma pari a euro 9.943.590,96 per l'anno 2013 è assegnata all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno procedendo ad una riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. 58. Cozzolino, Dadone, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Cancelleri, Villarosa, Chimienti.

  Sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.
4. 53. Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di poter assicurare al settore della pesca l'attuazione della cassa integrazione guadagni in deroga, le somme di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono incrementate di ulteriori 15 milioni di euro, a valere sulle risorse finanziarie individuate dal comma 1.
*4. 56. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di poter assicurare al settore della pesca l'attuazione della cassa integrazione guadagni in deroga, le somme di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono incrementate di ulteriori 15 milioni di euro, a valere sulle risorse finanziarie individuate dal comma 1.
*4. 106. Rostellato.

A.C. 1012-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che in sede di esame di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 recante disposizioni urgenti in terna di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo, l'articolo 4 comma 1, reca disposizioni concernenti un primo, immediato finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga rilevando l'eccezionalità della destinazione di emergenza occupazionale che richiede il reperimento di risorse anche tramite la ridestinazione di somme già diversamente finalizzate dalla legislazione vigente;
   considerato che:
    ferma restando la necessità di provvedere immediatamente al rifinanziamento della cassa integrazione in deroga e di garantire i lavoratori che usufruiscono di questa tipologia di ammortizzatore sociale, non poche perplessità suscita il provvedimento nel suo complesso;
    il presente ordine del giorno tende ad impegnare il Governo al fine di rilanciare un piano per la tutela dei lavoratori. Il rifinanziamento della CIG in deroga è provvedimento necessario ma non sufficiente. Il ricorso alla ridestinazione di risorse già diversamente finalizzate dalla legislazione vigente è esemplificativo di una patologia sistemica. L'articolo 4 comma 1) del decreto-legge 21 maggio 2013 n. 54 porta, infatti, con sé, l'evidente contraddizione di un Paese costretto a determinarsi attraverso la decretazione d'urgenza, d'un Paese inabile a dotarsi definitivamente d'un complesso normativo omogeneo per il suo stato sociale. È indispensabile semplificare il welfare e renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini. Le rincorse alla copertura finanziaria last minute gettano nello sconforto e nell'ansia i lavoratori e le loro famiglie le quali sono costrette a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema non in grado di fornire certezze;
    v’è l'obbligo di uniformarsi ai dettati europei non solo quando essi dispongono l’austerity ma, parimenti, allorquando segnino la direzione della più equa redistribuzione del reddito o la rigida ed efficiente predisposizione di strumenti abili a garantire la dignità di ogni cittadino e di ogni lavoratore, si pensi alla Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva. [2010/2039(INI)]. L'Europa chiede di definire iniziative legislative per il reddito minimo garantito da assumere in ogni Stato membro e tutti gli Stati membri dell'Unione europea (meno le due note eccezioni, Italia e Grecia) si sono dotati di schemi di garanzia del reddito minimo che è infatti pensato per agire come meccanismo di protezione sociale di ultima istanza. Esso non è misura di tipo categoriale-occupazionale, ma mira ad estendere la copertura a tutti i cittadini aventi diritto perché in situazione di indigenza, a prescindere dai loro trascorsi lavorativi e contributivi. In questa sede emerge con chiarezza il forte deficit del sistema di protezione sociale italiano, carente ed ipotrofico. Venendo a mancare l'ultima protezione sociale utile, i disoccupati di lungo periodo, lavoratori precari e in generale tutta la rosa di individui vulnerabili ai cosiddetti «nuovi rischi sociali» si vedono condannati a una caduta libera, abbandonati da uno Stato che, nella migliore delle ipotesi, disorientato, decreterà l'urgenza, distraendo fondi già utili ed impiegati in altro. I lavoratori sono balia di un mercato che spesso non può garantire un reddito dignitoso ai meno istruiti, ai lavoratori con competenze obsolete, ai giovani genitori impossibilitati nel conciliare attività di cura e lavoro nel mercato e a tutta quella miriade di individui invisibili agli occhi di un sistema di protezione sociale non più al passo coi tempi. D'altra parte, in Italia il ruolo di ammortizzatore sociale di ultima istanza è sempre stato storicamente lasciato alla famiglia e ciò ha distorto il welfare contribuendo ad alimentare circoli viziosi in tempi di tagli alla spesa pubblica. Riteniamo che senza l'adozione di oculati provvedimenti i nati negli anni ottanta e novanta non saranno in grado di supplire alle carenze del welfare e di dare un supporto economico ai propri figli.
    Appare necessario abbandonare al più presto il criterio della legislazione «emergenziale» ed assicurare al lavoratori la certezza dello stato sociale,

impegna il Governo

in attuazione dei principi fondamentali sanciti dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ed ai principi di cui agli articoli 2,3,4 e 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38 della Costituzione a valutare l'opportunità di definire urgenti iniziative legislative mirate all'erogazione di un reddito di base in favore di tutti i cittadini che attualmente vivono al di sotto della soglia di povertà.
9/1012-A/1Baldassarre, Rostellato.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013 n. 54 all'articolo 4 reca disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga, di contratti di solidarietà e di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
    considerato che la riforma del mercato del lavoro ha alimentato varie criticità in relazione alla condizione dei lavoratori over 40 tanto in riferimento agli aspetti legati alla loro previdenza sociale quanto rispetto ad ogni altro profilo di carattere occupazionale, dai dati Istat emergono dati allarmanti nel nostro Paese i lavoratori ultra quarantenni esclusi dal mercato del lavoro o posti in cassa integrazione ordinaria, straordinaria ed in deroga sono ormai tantissimi e su di essi non si applicano serie forme di sostegno al reddito né di facilitazione all'assunzione;
   è necessario che le non più procrastinabili misure di incentivo all'assunzione per disoccupati annunciate dal Governo non escludano i lavoratori ultra quarantenni prevedendo allo scopo specifiche misure di salvaguardia,

impegna il Governo

a tener conto nei successivi provvedimenti della questione occupazionale dei lavoratori ultraquarantenni.
9/1012-A/2Bechis, Rostellato, Baldassarre.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 54, presentato per la conversione n legge al Parlamento, prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di prorogare tutti i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato già in essere al 30 novembre 2012 e che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, fino al 31 dicembre 2013;
   più precisamente la disposizione oggetto di proroga è l'articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 la quale già prevedeva la proroga dei suddetti contratti fino al 31 luglio 2013;
   il suddetto provvedimento del Governo, nel suo complesso, non affronta il problema della «precarizzazione» del lavoro nella P.A. e sembra volto, ancora una volta, a «spostare nel tempo» decisioni e provvedimenti che appaiono invece oramai improcrastinabili vista la necessita di pervenire al più presto alla stabilizzazione dei precari nella P.A. A ciò si aggiunga che il provvedimento di proroga in esame riguarda solo i dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, rimanendo invece esclusi i ranghi dei numerosi collaboratori della P.A. e privi di un contratto di lavoro subordinato a tempo quali i cosiddetti co.co.co.,

impegna il Governo

a promuovere con urgenza ogni iniziativa legislativa utile alla stabilizzazione di tutti i lavoratori precari nella pubblica amministrazione senza distinzioni rispetto alle tipologie contrattuali.
9/1012-A/3Ciprini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame, prevede la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del versamento della prima rata dell'imposta municipale unica per talune categorie di immobili;
    all'articolo 2, si stabilisce che, se entro il 31 agosto, non si sia proceduto alla riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, si riapplichi la disciplina vigente dell'imposta municipale propria e si fissa al 16 settembre il termine di versamento della rata dell'IMU;
    il comma 9-bis dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, aggiunto dal decreto-legge n. 1 del 2012, prevede che «i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori»; tale possibilità è stata scarsamente utilizzata dai comuni;
    appare opportuno che la disciplina fiscale sul patrimonio immobiliare che si intende realizzare, tenga conto dei costi delle imprese sulle quali gravano, oltre gli effetti della crisi dell'edilizia, anche un regime penalizzante di tassazione IMU sull'invenduto;
    il regime fiscale non deve incidere sui costi di produzione né disincentivare l'investimento al fine di creare nuovi posti di lavoro e per rilanciare l'economia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito della riforma complessiva dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, di escludere dalla tassazione, almeno per un periodo triennale, gli immobili cosiddetti «merce» cioè le aree e i fabbricati ancora in possesso delle imprese costruttrici e destinati alla vendita.
9/1012-A/4Giammanco.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo, all'esame dell'Aula per la sua conversione in legge, all'articolo 1, prevede la sospensione per l'anno 2013 del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di alcune categorie di immobili;
    la sospensione menzionata vale nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive;
    la clausola di salvaguardia, di cui all'articolo 2 del decreto-legge citato, prevede che in caso di mancata adozione della riforma di cui all'articolo 1 entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili è fissato al 16 settembre 2013;
    l'alloggio sociale, come definito dal decreto ministeriale 22 aprile 2008, svolge una funzione di interesse generale, di salvaguardia della coesione sociale, di riduzione del disagio abitativo di individui e famiglie svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento di esigenze primarie,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito della futura riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, l'applicazione alle unità abitative con caratteristiche di alloggio sociale, come definite dal decreto ministeriale menzionato, assegnate in locazione ai propri soci come abitazione principale, dell'aliquota agevolata e delle relative detrazioni, così come previsto dall'articolo 13, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, per le abitazioni principali.
9/1012-A/5Valiante.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo, all'esame dell'Aula per la sua conversione in legge, all'articolo 1, prevede la sospensione per l'anno 2013 del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di alcune categorie di immobili;
    la sospensione menzionata vale nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive;
    la clausola di salvaguardia, di cui all'articolo 2 del decreto-legge citato, prevede che in caso di mancata adozione della riforma di cui all'articolo 1 entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili è fissato al 16 settembre 2013;
    l'alloggio sociale, come definito dal decreto ministeriale 22 aprile 2008, svolge una funzione di interesse generale, di salvaguardia della coesione sociale, di riduzione del disagio abitativo di individui e famiglie svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento di esigenze primarie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito della futura riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, l'applicazione alle unità abitative con caratteristiche di alloggio sociale, come definite dal decreto ministeriale menzionato, assegnate in locazione ai propri soci come abitazione principale, dell'aliquota agevolata e delle relative detrazioni, così come previsto dall'articolo 13, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, per le abitazioni principali.
9/1012-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta).  Valiante.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 ha disposto l'applicazione in ambito IMU dell'esenzione ICI prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, in relazione agli immobili degli enti non commerciali destinati esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;
    il Governo Monti, attraverso l'articolo 91-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, come successivamente integrato dal comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, ha circoscritto l'esenzione IMU agli immobili nei quali tali attività sono svolte «con modalità non commerciali», delegando a norme di rango secondario sia il disciplinare circa i presupposti della nozione di commercialità, sia i contenuti della dichiarazione che gli enti sono chiamati ad assolvere nei casi di utilizzo «misto» (per attività a contenuto commerciale e non) degli immobili, allo scopo di richiamare a tassazione solo la quota-parte alle prime riferita;
   considerato che:
    la delega circa la definizione del rapporto di proporzionalità tra attività commerciali e non, il cui termine era previsto al 23 maggio 2012, è stata assolta sei mesi dopo, con la pubblicazione del decreto ministeriale 19 novembre 2012 n. 200;
    anche la nozione di commercialità, concetto-chiave da cui dipendono i presupposti di applicabilità del tributo, ha trovato specificazione solo con la pubblicazione del citato decreto n. 200, in seguito ad una affrettata genesi legislativa (articolo 9, comma 6 decreto-legge n. 174 cit.), la cui assenza aveva provocato, in settembre, la censura del Consiglio di Stato (Parere n. 7658/2012);
    il citato decreto n. 200 si è materializzato a ridosso dell'ultima scadenza di pagamento per il 2012, determinando, alla luce dell'esegesi imprevedibile del concetto di commercialità ivi statuito, l'emersione retroattiva di materia tassabile;
    ad oggi non è stato ancora emanato alcun modello con relative istruzioni per poter effettuare la dichiarazione prevista all'articolo 6 del citato decreto n. 200 in merito agli utilizzi immobiliari «misti»;
   rilevato, altresì, che il decreto ministeriale n. 200:
    1) ha disciplinato il presupposto dell'esercizio commerciale declinandolo in termini differenziati per settori d'ambito, sulla base di criteri discretivi la cui ratio rimane inespressa nel decreto, né trova riscontro nella norma originaria mutuata dall'ICI, che ha disciplinato la tassazione degli immobili devoluti alle attività istituzionali degli enti non profit per quasi un ventennio;
    2) ha tracciato un modello tecnico-empirico della nozione di commercialità avulso dal contesto legislativo consolidato in materia di reddito (articoli 143 e ss. decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917) e di Iva (articolo 4, commi 4 e 5, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633), disarticolando il piano di approccio alla tassazione di ciò che il normatore, nei vari ambiti, intende per «commerciale», in termini tra loro non più coerenti, e rendendo per questa via ostico l'approccio agli adempimenti sia sostanziali che strumentali al corretto assolvimento del tributo;
    3) ha equiparato de facto il trattamento del rapporto tra socio e associazione a quello tra ente e terzo non-socio, giustapponendo per tale via le logiche, viceversa distinte, del corrispettivo e dell'autofinanziamento, l'una espressione della concorrenza e del mercato, l'altra delle scelte interne di autodeterminazione democratica e partecipativa degli aderenti, pertanto non influenzata dalle regole dell'economia «esterna», bensì guidata dalla mission dell'ente e dalla programmazione delle attività giudicate necessarie e sufficienti ad attuarla;
    4) ha stabilito, per le associazioni culturali, ricreative e sportive, una nozione di commercialità vincolata al criterio del «corrispettivo simbolico», da intendersi tale qualora non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale (articolo 4 del decreto n. 200 cit.), senza tuttavia emanare disposizioni esplicative in ordine a come si determini il valore medio di parametrazione e come i singoli enti possano accedere alla conoscenza di tale valore;
   constatato che:
    lo scollamento della nozione di commercialità delineato in ambito IMU rispetto al quadro normativo prevalente e la complessità del meccanismo congegnato sono tali da renderlo incerto, astruso, inidoneo a consentire agli enti di accedere alla sua corretta applicazione, e per tale motivo foriero di contestazioni e contenziosi;
    lo stesso MEF ha ammesso che «il calcolo dall'imposta... richiede, oggettivamente, un'elaborazione più complessa rispetto a quella della generalità dei contribuenti IMU» (Risoluzione n. 7/DF del 5 giugno 2013) arrivando in tale sede a sostenere, in assenza di previsione normativa e in contrasto con quella vigente, che gli enti non commerciali possano versare l'IMU in tre rate, con un meccanismo simile a quello dell'imposizione diretta (duplice acconto in corso d'anno e conguaglio in sede di versamento della I rata nell'anno successivo);
   osservato che:
    è evidente lo stato di confusione e di paralisi applicativa indotti dalla complessità del meccanismo, dall'assenza di parametrazioni precise a sostegno dei presupposti, dal ritardo nell'emanazione dei regolamenti attuativi, dall'estraneità del modello legale delineato rispetto a quello più generale che interessa le attività commerciali dei soggetti non profit, dall'assimilazione delle attività rivolte effettivamente al mercato con quelle di matrice più squisitamente mutualistica e solidale;
    si rende necessario – nell'interesse dell'Erario e dei Municipi cui sono destinate le risorse del tributo, a salvaguardia del principio costituzionale della capacità contributiva, nel rispetto dei principi di leale collaborazione tra Stato e contribuente sanciti dalla legge n. 212 del 2000, di semplificazione e snellimento degli adempimenti anche in chiave di depotenziamento del possibile contenzioso – promuovere azioni tese a ristabilire in quest'ambito la certezza del diritto, sanare le contraddizioni che incrinano la linearità dalla disposizione e la coerenza con il disegno normo-fiscale più generale, consentire agli enti di accedere ad uno strumento semplificato di assolvimento dell'imposta;
    la mancata soluzione della problematica sopra esposta rischia di recare grave nocumento all'iniziativa svolta dagli enti non profit e compromettere i benefici sociali prodotti dalle loro attività. In Italia parliamo di oltre 235.000 organizzazioni, circa 750.000 lavoratori retribuiti e oltre 3 milioni di volontari, un sistema che fornisce servizi di importanza vitale per tanti cittadini e cittadine: dalle mense sociali ai dormitori, dall'assistenza ai disabili alla cura degli anziani, dalla protezione civile alla difesa del patrimonio culturale, dalla promozione della pratica sportiva per tutti ai centri di aggregazione e socialità,

impegna il Governo:

   a valutare a possibilità, nell'ambito del riesame complessivo della materia, di una revisione della normativa IMU in relazione agli enti non commerciali, affinché i medesimi siano tenuti al pagamento dell'IMU solo per gli immobili (o le porzioni di essi) effettivamente destinati ad attività commerciali;
   a valutare a tale riguardo la possibilità di revisionare il modello di tassazione delineato dal decreto ministeriale n. 200 del 2012, in modo da rendere coerenti i presupposti della tassazione IMU sugli immobili degli enti non commerciali ai modelli attuali della tassazione delle attività svolte dai medesimi enti, così come consolidati in ambito reddito (articoli 143 e ss. decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917) e IVA (articolo 4, commi 4 e 5 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633);
   a fornire le indicazioni necessarie affinché gli enti interessati possano effettuare la dichiarazione relativa agli utilizzi immobiliari «misti» di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 200 del 2012 cit.;
   a valutare la possibilità di emanare uno specifico provvedimento allo scopo di prevenire eventuali contenziosi che emergessero a causa della attuale incertezza della norma e della conseguente difficoltà di interpretazione e corretta applicazione del tributo per gli anni 2012 e 2013.
9/1012-A/6Beni, Fossati, Patriarca.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria;
    la vigente normativa sull'IMU prevede quale requisito per l'accesso all'agevolazione «prima casa» per il pagamento della imposta, il doppio requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale;
    il personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia che viene comandato a prestare servizio presso una sede diversa da quella di residenza, per la mancanza del doppio requisito si trova nella condizione di dover pagare l'imposta relativa alla propria unica abitazione di proprietà come «seconda casa»;
    per il personale del comparto militare e delle forze dell'ordine il trasferimento è un ordine di servizio e risponde ad una precisa esigenza di funzionalità;
    la legge 214 del 22 dicembre 2011 introduce la possibilità per i comuni di considerare gli immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari nonché da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato adibiti ad abitazione principale;
    appare opportuno adottare, in materia di imposizione immobiliare, misure di equità e di protezione sociale più certe e stringenti in grado di assicurare un trattamento equo ed uniforme sull'intero territorio nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, nell'annunciato provvedimento di riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare di cui all'articolo 1, comma 1 del provvedimento in esame, disposizioni volte ad assimilare all'abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta e relative pertinenze, a titolo di proprietà, da esponenti delle Forze armate e delle forze dell'ordine che spostano la residenza, per motivi di servizio, in caserme o alloggi di servizio, in comune diverso da quello in cui è quello di proprietà, a condizione che l'abitazione non risulti locata.
9/1012-A/7Fabbri, Fiano, Bolognesi, Carlo Galli, Rosato.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Imu – imposta municipale propria – è un tributo introdotto in via sperimentale dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successivamente modificato dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che si applica sugli immobili e dovrebbe entrare a pieno regime dal 2015 in poi;
    l'imposta si applica anche all'abitazione principale, la quale è definita come «l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente»; l'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 in esame prevede che «nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, (omissis) per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (omissis) è sospeso per le seguenti categorie di immobili: a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
    l'imposta municipale propria si applica anche sugli immobili in comodato d'uso gratuito ai familiari ma, diversamente da quanto avveniva con la vecchia ICI – il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 59, comma 1, lettera e) prevedeva che fossero considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione, quelle ”concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale» –, l'abitazione non principale concessa in comodato d'uso gratuito ai familiari è ascrivibile alle seconde abitazioni. Pertanto, il concedente comodante deve considerare il fabbricato come una residenza secondaria con le dovute penalizzanti conseguenze: ad essa, infatti, va applicata l'aliquota prevista dai comuni per le seconde abitazioni senza che vi sia la possibilità di ottenere l'applicazione di un'aliquota ridotta o agevolata;
    alla luce dei numerosi abusi che si sono verificati in passato con le residenze fittizie, le norme antielusive hanno sicuramente la loro ragion d'essere, però resta il fatto che la disciplina dell'Imu penalizza le famiglie che decidono di dare in comodato d'uso gratuito al figlio, o ad un familiare, la seconda abitazione, in quanto la norma parifica fiscalmente il comodato d'uso gratuito alla locazione che invece è di natura lucrativa, ed inoltre costringe i genitori comodanti a rinunciare alla detrazione per il figlio a carico, in quanto non più convivente nell'abitazione principale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito della complessiva riforma della disciplina fiscale sul patrimonio immobiliare, di consentire ai comuni di poter attuare una parificazione della seconda abitazione, concessa in comodato d'uso gratuito ai familiari, all'abitazione principale, o altre forme di agevolazioni fiscali.
9/1012-A/8Rosato.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, disciplina all'articolo 33 le eccedenze di personale e la mobilità collettiva, riconoscendo ai lavoratori in esubero il collocamento in disponibilità e le conseguenti garanzie;
    a norma di legge, infatti, con il collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro, e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'ottanta per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi;
    qualora, tuttavia, i lavoratori interessati non siano ricollocati entro quel periodo di tempo, essi perdono definitivamente la possibilità di essere ricollocati e decadono dallo status di dipendente pubblico;
    in seguito all'applicazione della spending review diversi comuni hanno dovuto far ricorso al collocamento in disponibilità, perché dissestati o con esuberi di personale;
    posto il particolare momento di crisi economica che sta interessando il nostro Paese appare opportuno accordare una proroga a quei lavoratori il cui periodo di disponibilità sia in scadenza senza che essi abbiano trovato ricollocamento nel mondo del lavoro;
    peraltro questo potrebbe avvenire a fronte di un esborso minimo da parte dell'erario, che tuttavia, aiuterebbe a salvare decine di famiglie dalla disoccupazione,

impegna il Governo

a disporre una proroga al 30 dicembre 2013 del periodo di disponibilità per i lavoratori ancora non ricollocati.
9/1012-A/9Cirielli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, disciplina all'articolo 33 le eccedenze di personale e la mobilità collettiva, riconoscendo ai lavoratori in esubero il collocamento in disponibilità e le conseguenti garanzie;
    a norma di legge, infatti, con il collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro, e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'ottanta per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi;
    qualora, tuttavia, i lavoratori interessati non siano ricollocati entro quel periodo di tempo, essi perdono definitivamente la possibilità di essere ricollocati e decadono dallo status di dipendente pubblico;
    in seguito all'applicazione della spending review diversi comuni hanno dovuto far ricorso al collocamento in disponibilità, perché dissestati o con esuberi di personale;
    posto il particolare momento di crisi economica che sta interessando il nostro Paese appare opportuno accordare una proroga a quei lavoratori il cui periodo di disponibilità sia in scadenza senza che essi abbiano trovato ricollocamento nel mondo del lavoro;
    peraltro questo potrebbe avvenire a fronte di un esborso minimo da parte dell'erario, che tuttavia, aiuterebbe a salvare decine di famiglie dalla disoccupazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre una proroga al 30 dicembre 2013 del periodo di disponibilità per i lavoratori ancora non ricollocati.
9/1012-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta).  Cirielli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge, in esame, prevede la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del versamento della prima rata dell'imposta municipale unica per talune categorie di immobili;
    all'articolo 2, si stabilisce che, se entro il 31 agosto, non si sia proceduto alla riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, si riapplichi la disciplina vigente dell'imposta municipale propria e si fissa al 16 settembre il termine di versamento della rata dell'IMU;
    il comma 9-bis dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, aggiunto dal decreto-legge n. 1 del 2012, prevede che «i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori»; tale possibilità è stata scarsamente utilizzata dai comuni;
    appare opportuno che la disciplina fiscale sul patrimonio immobiliare che si intende realizzare, tenga conto dei costi delle imprese sulle quali gravano, oltre gli effetti della crisi dell'edilizia, anche un regime penalizzante di tassazione IMU sull'invenduto;
    il regime fiscale non deve incidere sui costi di produzione né disincentivare l'investimento al fine di creare nuovi posti di lavoro e per rilanciare l'economia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito della riforma complessiva dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, di escludere dalla tassazione, almeno per un periodo triennale, gli immobili cosiddetti «merce» cioè le aree e i fabbricati ancora in possesso delle imprese costruttrici e destinati alla vendita.
9/1012-A/10Giammanco.


   La Camera,
   premesso che:
    il Consiglio Europeo ha approvato Youth Employment Initiative, la Garanzia giovani che prevede che tutti i giovani sotto i 25 anni abbiano diritto ad un'adeguata offerta di lavoro di qualità, una formazione o uno stage entro quattro mesi dalla fine dei propri studi. Premesso che la situazione dell'occupazione giovanile in Italia è a livelli emergenziali, a gennaio 2013 si riporta che il 37 per cento dei giovani italiani è senza lavoro, e che anche la scelta di una esperienza di formazione o lavorativa all'estero, che dal 2010 ha riguardato oltre 2 milioni di ragazze e ragazzi, si è trasformata da occasione di crescita a una fuga da una situazione difficile,

impegna il Governo

   a investire almeno il 50 per cento della quota parte della Youth Employment Initiative destinati all'Italia a tre principali iniziative:
    formazione all'estero e rientro in Italia: attraverso finanziamenti e fondi agevolati sia per programmi di formazione all'estero, sia per quegli italiani che dopo una formazione all'estero vogliano tornare e investire le competenze acquisite in Italia;
    lavoro atipico: con fondi di garanzia per i giovani che perdono un lavoro derivante da contratti atipici;
    imprenditoria: con interventi mirati all'agevolazione del credito per giovani imprenditori, under 35, sia nella fase di avvio dell'impresa (a fondo perduto), sia con finanziamenti diretti a tasso agevolato entro i primi due anni di vita dell'attività, con particolare riguardo alla salvaguardia dei lavoratori dipendenti.
9/1012-A/11Faraone, Martelli, Piccoli Nardelli, De Menech, Fanucci, Iori.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto n. 201 del 2011, (cosiddetto Salva Italia) il Governo Monti, per esigenze di risanamento dei conti pubblici, ha anticipato, in via sperimentale, l'entrata in vigore dell'IMU imprimendo una notevole modificazione all'impianto dell'intera imposizione municipale così come delineata dal decreto legislativo n. 23 del 2011 (disciplina del federalismo municipale);
    il varo anticipato del tributo ha evidenziato una serie di criticità legate soprattutto all'incompiuta riforma del catasto e degli estimi, oramai poco rappresentativi dei valori di mercato. Inoltre il meccanismo impositivo iniziale di elevazione verticale della base imponibile introdotto dal decreto Salva Italia, e che prevede, ai finì del calcolo dell'imposta l'aumento aritmetico del valore catastale attraverso l'applicazione di un moltiplicatore, rende l'IMU iniqua e regressiva in quanto l'incidenza del tributo sull'imponibile diminuisce all'aumentare del valore reale del patrimonio immobiliare;
    il sistema catastale italiano, progettato prima dell'inizio della seconda guerra mondiale, pur essendo in vigore dai primi anni ’60, ha subìto una revisione negli anni ‘90 con l'aggiornamento delle sole tariffe d'estimo, lasciando immutati classamenti e zone censuarie; esso è pertanto arretrato rispetto alla diffusa realtà economica immobiliare, sia sul piano della rappresentazione che su quello dell'adeguamento ai valori effettivi di mercato;
    la distanza tra valori catastali e valori di mercato, inoltre, è differente tra territori e tipologie d'immobili. Tali iniquità orizzontali potrebbero essere superate solo grazie ad un'organica riforma del catasto;
    a completare il quadro, si deve aggiungere che lo strumento selettivo per l'accesso alle prestazioni di welfare è l’«indicatore della Situazione Economica Equivalente» (il cosiddetto ISEE), che viene determinato tenendo conto anche del patrimonio immobiliare valutato su «base catastale». Una valutazione catastale iniqua degli immobili, generando graduatorie di accesso ai servizi sociali ed ai servizi all'infanzia alterate da dati inadeguati e da redditi difformi, finisce con il trasferire, dunque, i suoi effetti anche sull'accesso alle prestazioni di welfare;
    a tutt'oggi la mancata revisione dei valori catastali ha inoltre determinato il crescente divario fra il valore del patrimonio abitativo dichiarato a fini fiscali e la ricchezza immobiliare effettiva secondo le più recenti stime dell'Agenzia del territorio, il valore di mercato del patrimonio abitativo è 3,7 volte superiore a quello dell'imponibile fiscale, e tale scostamento è generalmente più spiccato nei grandi centri urbani e nelle regioni del Centro;
    la riforma del sistema estimativo catastale, che avrebbe riflessi anche su altre imposte basate sulle rendite, quali Irpef, imposta di registro, imposte catastali, e quella sulle successioni e donazioni, potrebbe infondere nella collettività la percezione di una fiscalità immobiliare più equa e trasparente;
    l'IMU nella cornice del nuovo federalismo municipale avrebbe dovuto rappresentare, sin dalla sua previsione normativa, il principale canale di autonomia finanziaria degli enti locali. Successivamente, con il decreto n. 201 del 2011 (cosiddetta Salva Italia) il Governo Monti, per esigenze di risanamento dei conti pubblici, ne ha anticipato, in via sperimentale, l'entrata in vigore, imprimendo una notevole modificazione all'impianto dell'intera imposizione municipale così come delineata dal decreto sul federalismo municipale e stabilendo la riserva allo Stato di una quota del tributo locale mirata non solo a far riappropriare l'erario dell'intero gettito dell'Irpef sui redditi fondiari dei beni non locati, ma anche ad incrementarne l'entità rispetto alla situazione preesistente, mantenendo tutte le principali leve di comando del tributo;
    l'avvio sperimentale dell'IMU impone un miglioramento della struttura dell'imposta che, evitando slogan demagogici che metterebbero in grandi difficoltà i già precari bilanci degli enti locali, riduca le disuguaglianze fiscali e sociali attraverso due direttive chiare e ineludibili; più equità e progressività;
    nel quadro di una riforma organica del sistema tributario, che sia rispettosa del principio della capacità contributiva, compatibile con una adeguata distribuzione delle risorse ed in grado di conciliare rigore, equità e crescita, occorrerebbe definire uno stabile sistema che ripartisca ordinatamente le fonti e le basi imponibili tra Stato regioni ed enti locali, ed in grado di assicurare, con il pieno rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, coerenti forme di autonomia impositiva ed un adeguato livello di risorse ai comuni per l'assolvimento delle funzioni a loro attribuite;
    le imposte sulla proprietà immobiliare costituiscono il perno della fiscalità locale nella maggior parte dei paesi europei, poiché esiste un evidente collegamento fra la base imponibile (dettata dal valore dell'abitazione) e l'attività svolta dall'ente che riscuote il gettito. Inoltre, la possibilità per il contribuente di commisurare l'onere fiscale al beneficio ricevuto in termini di servizi pubblici locali rappresenta un importante incentivo a scelte di bilancio responsabili da parte degli enti, e solamente grazie al rapporto diretto del contribuente con il proprio territorio e con la propria amministrazione, è possibile attuare un fisco più oggettivo per tutti, marginalizzando le aree di evasione e di elusione;
    di più: nel quadro di un compiuto federalismo municipale era previsto, sul fronte degli affitti, l'esordio della cedolare secca, anch'essa uno strumento che ha deluso le aspettative di quanti, Stato ed Enti territoriali, confidavano in esso per far emergere il mercato illecito degli affitti, e che non solo non ha determinato quel recupero significativo dell'evasione fiscale che rappresentava uno dei suoi presupposti, ma ha anche comportato enormi perdite di gettito. Infatti in base ai dati indicati nel Bollettino delle entrate tributarie, il gettito della cedolare secca è risultato pari a 675 milioni di euro nel 2011 (a fronte di un gettito atteso in termini di competenza pari a 3.194 milioni), e pari a 1.020 milioni di euro nel 2012 (a fronte di un gettito atteso per lo stesso anno pari a 3.558 milioni): risultati finanziari che dimostrano che chi praticava il mercato sommerso degli affitti ha continuato a farlo. La stessa cedolare secca, oltre a tali effetti distorsivi, è rea dell'aver favorito i proprietari con redditi superiori ai 300.000 euro, grazie ad una diminuzione della pressione fiscale a loro carico pari a 4.700 euro, vantaggio questo, che ha continuato a decrescere parallelamente all'abbassarsi del reddito, arrivando a zero intorno ai 20.000 euro per poi diventare negativo con redditi più bassi;
    da un'indagine di Confedilizia emerge che rispetto al 2011 è aumentata la domanda di affitto per abitazione principale, passando dal 47 per cento al 52 per cento, fenomeno con tutta probabilità da imputare alla diminuita disponibilità di spesa delle famiglie ed alla stretta creditizia da parte delle banche;
    tutti gli indicatori in materia di IMU restituiscono una realtà univoca: l'eliminazione dell'imposta sull'abitazione principale costituirebbe una riduzione d'imposta mediamente maggiore per i redditi alti che per quelli bassi (con effetti pertanto fortemente regressivi), ed inoltre che a pagare un'imposta pari a 250-300 euro l'anno è circa l'80 per cento delle famiglie italiane. Si potrebbe pertanto alzare il grado di progressività, come manovra di redistribuzione dei redditi, stabilendo detrazioni più alte compensate con la progressività delle aliquote gravanti sul restante patrimonio del contribuente;
    pur includendo alcuni aspetti di equità e di personalizzazione, come la detrazione di 200 euro per la prima casa, la detrazione supplementare pari a 50 euro per ogni figlio a carico convivente, ed una marcata differenziazione del tasso di imposizione, con aliquota differenziata, tra prima e seconda casa, la disciplina dell'imposta dovrebbe contemplare ulteriori misure che realizzino maggior equità e prestino maggiore attenzione alle fasce deboli. Infatti le detrazioni per la prima casa tengono conto del numero dei componenti, ma ancora a prescindere dal reddito; si equipara alla tassazione per seconda casa, la prima casa data in locazione, ovvero dove non si risiede e/o che non è abitazione principale: in particolare a prescindere dal fatto che il proprietario paghi un contratto di affitto altrove, o dimostri di risiedere gratuitamente altrove per motivi di lavoro, terapie o assistenza a familiari e congiunti;
    il pagamento dell'IMU non dovrebbe limitarsi a distinguere due fattispecie, abitazione principale e altri immobili, ma dovrebbe determinare una diversificazione delle categorie con aliquote e detrazioni più stringenti e più equilibrate, chiedendo di più a chi ha tanto ed equiparando esonerando dal pagamento chi ha una unica casa non di lusso;
    i comuni hanno facoltà di deliberare con regolamento riguardo ad alcune fattispecie agevolative, facoltà che di fatto comportano trattamenti differenti tra contribuenti sul territorio nazionale come per esempio; differenti aliquote agevolate per abitazioni principali, estensione dell'aliquota prima casa all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, introduzione di fasce Isee di esenzione per i redditi minimi ed applicazione per le fasce superiori di principi di progressività, eccetera;
    l'imposta sugli immobili IMU si applica anche sugli immobili in comodato d'uso. Il decreto-legge n. 201 del 2011, nell'introdurre in via sperimentale l'imposta ha cancellato la disposizione (il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) che consentiva, nell'ambito della disciplina della vecchia ICI di assimilare all'abitazione principale gli immobili concessi ad uso gratuito ai familiari;
    infatti il Ministero dell'economia e delle finanze, con propria circolare ha definito ai fini IMU l'abitazione principale come l'immobile nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente, definizione questa che non integra in sé la norma prevista dalla disciplina sull'Ici che comprende al suo interno una quantità enorme di rapporti di comodato di fatto e che caratterizzano i rapporti interni al gruppo familiare e parentale;
    la suddetta tipologia di immobili è considerata imponibile come seconda casa e soggetta ad aliquota ordinaria, e non può beneficiare né delle detrazioni per l'abitazione principale, né della riduzione di aliquota. La normativa prevede invece che l'eventuale regime di favore può essere deliberato dai singoli comuni nell'ambito della potestà regolamentare loro riconosciuta, contribuendo in tal modo a determinare una disparità di trattamento tributario sul territorio nazionale rispetto ad un utilizzo particolare dell'immobile;
    sono sempre più numerosi coloro che ricorrono al notaio per costituire un diritto di abitazione, o per provvedere alla cessione o donazione dell'usufrutto anche temporaneo a favore del figlio o del nipote e viceversa, anche al fine di attuare il trasferimento di soggettività dell'imposta dal comodante al comodatario, vanificando a volte, in tal modo, lo spirito solidaristico che c’è alla base dell'atto di liberalità tra parenti in linea retta;
    la disciplina dell'IMU come introdotta dal decreto-legge n. 201 del 2011, pone dubbi interpretativi in ordine all'applicazione dell'imposta agli enti a scopo di lucro, che in precedenza erano esentati dal pagamento dell'ICI. Infatti contrariamente a quanto disposto dalla disciplina dell'ICI, con l'introduzione dell'IMU sperimentale, dall'anno 2012 è stato esteso il pagamento della stessa anche agli immobili di cui sono proprietari od usufruttuari gli enti ecclesiasti e no-profit, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;
    successivamente, con decreto ministeriale n. 200 del 2012, e con le risoluzioni n. 3/F e n. 4/F e 7/F del 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze ha inteso chiarire gli ambiti di soggettività passiva e le condizioni per poter usufruire dell'esenzione dell'imposta da parte degli enti no-protit, senza riuscire però a delineare una disciplina univoca e chiara per l'intero e variegato mondo del terzo settore che conta oltre 235.000 organizzazioni, tra le quali, anche quelle di matrice cattolica, e nel quale vi lavorano circa 750.000 persone in forma retribuita e vi operano oltre 3 milioni di volontari, che contribuisce al 5 per cento del Pil e fornisce servizi fondamentali ai cittadini (dalle mense ai dormitori, dall'assistenza ai disabili alla cura degli anziani, dalla protezione civile alla difesa del patrimonio culturale), il tutto a fronte di esigui sostegni ed incentivi;
    si tratta di disposizioni che hanno forti ricadute perché rivolte all'ampia area di enti che svolgono, senza scopo di lucro, attività con finalità di interesse generale, molti dei quali, più strettamente legati all'impegno sociale, sono componente determinante del sistema di welfare in atto e costituiscono la struttura portante di una sua rimodulazione basata sulla compartecipazione tra «pubblico» e «privato»;
    il decreto n. 201 del 2011 (cosiddetto Salva-Italia) ha previsto dal 1o gennaio 2013 e per la sola categoria degli immobili d'impresa (gruppo catastale D), cioè i capannoni industriali, ed il cui gettito IMU afferisce interamente allo Stato) l'aumento del moltiplicatore da applicare alle rendite catastali rivalutate del 5 per cento ai fini del calcolo dell'imposta, da 60 a 65, e che comporterebbe un aumento dell'8,33 per cento per i valori fiscali di riferimento che si andrebbe ad aggiungere all'aumento del 20 per cento già scattato lo scorso dicembre per gli stessi immobili in sede di saldo dell'imposta;
    il decreto-legge n. 54 del 2013 (AC 1012), non ha previsto per tale tipologia d'immobili, né la sospensione della prima rata di giugno, che avrebbe comportato per l'Erario un mancato gettito pari a circa 400 milioni di euro, né tantomeno, come da più parti auspicato, il congelamento del suddetto aumento del moltiplicatore e che andrà ad aggravare l'onere fiscale delle imprese che, secondo varie stime solo per l'IMU si aggirerà intorno al 50 per cento;
    nello stesso periodo sono quattro le misure impositive che si abbattono sugli immobili produttivi: l'IMU, l'indeducibilità (ai fini Ires/Irpef ed Irap) del valore del terreno su cui sorge lo stabile, l'indeducibilità dell'IMU ai fini reddituali e l'indeducibilità dell'IMU ai fini Irap;
    tale inasprimento fiscale si unisce al dilagante fenomeno del credit-crunch, penalizzando le precarie condizioni economico-finanziarie delle PMI italiane, che vedono così minare ulteriormente la propria residua base patrimoniale,

impegna il Governo:

   nell'ambito di una revisione organica della disciplina dell'imposizione fiscale del patrimonio immobiliare:
    a porre le basi per un nuovo sistema di valutazione e di attribuzione di rendita agli immobili, al fine di migliorare i livelli di equità, perequazione, trasparenza e qualità delle informazioni reddituali e patrimoniali nel settore immobiliare e di correggere le sperequazioni, insite nelle attuali rendite, ed accentuate dall'aumento generalizzato disposto con il decreto-legge n. 201 del 2011, revisione che dovrà condurre alla riclassificazione dei beni immobiliari ed al superamento dell'attuale sistema per categorie e per classi, correlando il valore dell'immobile o il reddito dello stesso alla sua localizzazione ed alle relative caratteristiche edilizie ed urbanistiche;
    a ricondurre l'IMU alla sua natura di imposta municipale avente come finalità il finanziamento dei servizi comunali strettamente connessi al territorio su cui insistono i beni immobili che costituiscono la sua base imponibile;
    a favorire le fasce della popolazione più deboli ed a basso reddito, soprattutto in considerazione del perdurare della crisi socio-economica, bilanciando il carico tributario dell'imposta con l'elevazione della detrazione per la prima casa da 200 a 500 euro, compensate con la progressività delle aliquote gravanti sull'eventuale restante patrimonio del contribuente;
    ad introdurre ulteriori elementi di personalizzazione dell'imposta stabilendo agevolazioni aggiuntive per situazioni particolari, al fine di renderla più equa e legarla alla capacità di reddito del contribuente, che prevedano un sistema di deduzioni e detrazioni collegate a determinate soglie Isee, alla titolarità di un mutuo ipotecario sull'abitazione principale e a specifiche situazioni particolari all'interno del nucleo familiare, quali la presenza di persone anziane, di disoccupati e di diversamente abili;
    ad abrogare il sistema della cedolare secca che ha disatteso le aspettative per le quali è stata istituita e che non ha corretto le distorsioni del mercato degli affitti, ed a prevedere, al fine d'incentivare la diffusione del canone concordato come strumento principe per calmierare il mercato delle locazioni e aiutare concretamente le famiglie italiane che vivono in affitto, l'abbattimento dallo 0,76 per cento allo 0,4 per cento dell'aliquota base per le case affittate a canone concordato (finora prevista solo come facoltà per i comuni e a carico dei loro bilanci), finanziando questa riduzione con un leggero aumento dallo 0,76 per cento allo 0,8 per cento dell'aliquota base sulle abitazioni sfitte;
    a prevedere una normativa chiara e non penalizzante per il non-profit, che definisca meglio l'ambito di operatività della disciplina IMU per tali soggetti, ai quali va debitamente riconosciuta la loro lodevole funzione di coesione sociale, e che equipari i beni immobili da questi posseduti e strumentali alla loro attività istituzionale alle abitazioni principali;
    a dettare una disciplina unica che valga su tutto il territorio nazionale in materia di determinazione delle fattispecie ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata per abitazione principale per gli anziani che risiedono in istituti di ricovero e cura, per i soci di cooperative a proprietà indivisa, nonché per gli immobili lasciati dai genitori in comodato ai figli o viceversa dai figli ai genitori anziani, tutte previsioni fino ad oggi rilasciate all'ambito di esercizio della potestà regolamentare dei singoli comuni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
    a congelare l'aumento del moltiplicatore in premessa, al fine di offrire un parziale sgravio fiscale di un bene strumentale necessario per la produzione del reddito d'impresa sul quale, diversamente, si abbatterebbe una tassazione non più sostenibile;
    a prendere le opportune iniziative anche normative, al fine di chiarire che l'intero ammontare del gettito in astratto riconducibile agli immobili di proprietà dei comuni e siti nei loro territori non concorre alla compensazione delle risorse comunali attraverso il Fondo di riequilibrio di cui all'articolo 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011.
9/1012-A/12Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del provvedimento stabilisce, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione del versamento della prima rata IMU per talune categorie catastali di immobili;
    l'articolo 2, comma 40 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, stabilisce che tra le unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere ricompresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale;
    la disciplina IMU, come dettata dai decreti legislativi n. 23 del 2011 e n. 504 del 1992, esenta dall'assoggettamento alla stessa gli immobili accatastati nelle categorie da E/1 a E/9;
    le aree rientranti nei compendi aziendali delle imprese esercenti servizi di trasporto collettivo di persone mediante autobus, che sono destinate al parcheggio, alla sosta ed al rimessaggio di autobus, sono strettamente funzionali al soddisfacimento dell'interesse pubblico ravvisabile nella gestione dei servizi di trasporto collettivo di persone e che, per la singolarità della loro destinazione e delle loro caratteristiche tipologiche, devono ritenersi rientranti nella definizione di «Stazione per servizi di trasporto terrestri»,

impegna il Governo

nell'ambito di una revisione del sistema catastale, a razionalizzare il sistema di inventariazione ed accertamento delle unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale E, ricomprendendo nella categoria «E/1 – Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ad aerei» quelle aree, rientranti nei compendi aziendali delle imprese esercenti servizi di trasporto collettivo di persone mediante autobus, che sono destinate al parcheggio, alla sosta e ed rimessaggio di autobus.
9/1012-A/13Ragosta.


   La Camera,
   premesso che:
    con decreto n. 201 del 2011, (cosiddetto Salva Italia) il Governo Monti, per esigenze di risanamento dei conti pubblici, ha anticipato, in via sperimentale, l'entrata in vigore dell'IMU imprimendo una notevole modificazione all'impianto dell'intera imposizione municipale così come delineata dal decreto legislativo n. 23 del 2011 (disciplina del federalismo municipale);
    il varo anticipato del tributo ha evidenziato una serie di criticità legate soprattutto all'incompiuta riforma del catasto e degli estimi, oramai poco rappresentativi dei valori di mercato. Inoltre il meccanismo impositivo iniziale di elevazione verticale della base imponibile introdotto dal decreto Salva Italia, e che prevede, ai fini del calcolo dell'imposta l'aumento aritmetico del valore catastale attraverso l'applicazione di un moltiplicatore, rende l'IMU iniqua e regressiva in quanto l'incidenza del tributo sull'imponibile diminuisce all'aumentare del valore reale del patrimonio immobiliare;
    il sistema catastale italiano, progettato prima dell'inizio della seconda guerra mondiale, pur essendo in vigore dai primi anni 60, ha subìto una revisione negli anni 90 con l'aggiornamento delle sole tariffe d'estimo, lasciando immutati classamenti e zone censuarie; esso è pertanto arretrato rispetto alla diffusa realtà economica immobiliare, sia sul piano della rappresentazione che su quello dell'adeguamento ai valori effettivi di mercato;
    la distanza tra valori catastali e valori di mercato, inoltre, è differente tra territori e tipologie d'immobili. Tali iniquità orizzontali potrebbero essere superate solo grazie ad un'organica riforma del catasto;
    a completare il quadro, si deve aggiungere che lo strumento selettivo per l'accesso alle prestazioni di welfare è «l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente» (il cosiddetto ISEE), che viene determinato tenendo conto anche del patrimonio immobiliare valutato su «base catastale». Una valutazione catastale iniqua degli immobili, generando graduatorie di accesso ai servizi sociali ed ai servizi all'infanzia alterate da dati inadeguati e da redditi difformi, finisce con il trasferire, dunque, i suoi effetti anche sull'accesso alle prestazioni di welfare;
    a tutt'oggi la mancata revisione dei valori catastali ha inoltre determinato il crescente divario fra il valore del patrimonio abitativo dichiarato ai fini fiscali e la ricchezza immobiliare effettiva: secondo le più recenti stime dell'Agenzia del territorio, il valore di mercato del patrimonio abitativo è 3,7 volte superiore a quello dell'imponibile fiscale, a tale scostamento è generalmente più spiccato nei grandi centri urbani e nelle regioni del Centro;
    la riforma del sistema estimativo catastale, che avrebbe riflessi anche su altre imposte basate sulle rendite, quali Irpef, imposta di registro, imposte catastali, e quella sulle successioni e donazioni, potrebbe infondere nella collettività la percezione di una fiscalità più equa e trasparente,

impegna il Governo

a porre le basi per un nuovo sistema di valutazione e di attribuzione di rendita agli immobili, ai fine di migliorare i livelli di equità, perequazione, trasparenza e qualità delle informazioni reddituali e patrimoniali nel settore immobiliare e di correggere le sperequazioni, insite nelle attuali rendite, ed accentuate dall'aumento generalizzato disposto con il decreto-legge n. 201 del 2011, revisione che dovrà condurre alla riclassificazione dei beni immobiliari ed al superamento dell'attuale sistema per categorie e per classi, correlando il valore dell'immobile o il reddito dello stesso alla sua localizzazione ed alle relative caratteristiche edilizie ed urbanistiche.
9/1012-A/14Lavagno, Ragosta, Paglia.


   La Camera,
   premesso che:
    con decreto n. 201 del 2011, (cosiddetto Salva Italia) il Governo Monti, per esigenze di risanamento dei conti pubblici, ha anticipato, in via sperimentale, l'entrata in vigore dell'IMU imprimendo una notevole modificazione all'impianto dell'intera imposizione municipale così come delineata dal decreto legislativo n. 23 del 2011 (disciplina del federalismo municipale);
    il varo anticipato del tributo ha evidenziato una serie di criticità legate soprattutto all'incompiuta riforma del catasto e degli estimi, oramai poco rappresentativi dei valori di mercato. Inoltre il meccanismo impositivo iniziale di elevazione verticale della base imponibile introdotto dal decreto Salva Italia, e che prevede, ai fini del calcolo dell'imposta l'aumento aritmetico del valore catastale attraverso l'applicazione di un moltiplicatore, rende l'IMU iniqua e regressiva in quanto l'incidenza del tributo sull'imponibile diminuisce all'aumentare del valore reale del patrimonio immobiliare;
    il sistema catastale italiano, progettato prima dell'inizio della seconda guerra mondiale, pur essendo in vigore dai primi anni 60, ha subìto una revisione negli anni 90 con l'aggiornamento delle sole tariffe d'estimo, lasciando immutati classamenti e zone censuarie; esso è pertanto arretrato rispetto alla diffusa realtà economica immobiliare, sia sul piano della rappresentazione che su quello dell'adeguamento ai valori effettivi di mercato;
    la distanza tra valori catastali e valori di mercato, inoltre, è differente tra territori e tipologie d'immobili. Tali iniquità orizzontali potrebbero essere superate solo grazie ad un'organica riforma del catasto;
    a completare il quadro, si deve aggiungere che lo strumento selettivo per l'accesso alle prestazioni di welfare è «l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente» (il cosiddetto ISEE), che viene determinato tenendo conto anche del patrimonio immobiliare valutato su «base catastale». Una valutazione catastale iniqua degli immobili, generando graduatorie di accesso ai servizi sociali ed ai servizi all'infanzia alterate da dati inadeguati e da redditi difformi, finisce con il trasferire, dunque, i suoi effetti anche sull'accesso alle prestazioni di welfare;
    a tutt'oggi la mancata revisione dei valori catastali ha inoltre determinato il crescente divario fra il valore del patrimonio abitativo dichiarato ai fini fiscali e la ricchezza immobiliare effettiva: secondo le più recenti stime dell'Agenzia del territorio, il valore di mercato del patrimonio abitativo è 3,7 volte superiore a quello dell'imponibile fiscale, a tale scostamento è generalmente più spiccato nei grandi centri urbani e nelle regioni del Centro;
    la riforma del sistema estimativo catastale, che avrebbe riflessi anche su altre imposte basate sulle rendite, quali Irpef, imposta di registro, imposte catastali, e quella sulle successioni e donazioni, potrebbe infondere nella collettività la percezione di una fiscalità più equa e trasparente,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di porre le basi per un nuovo sistema di valutazione e di attribuzione di rendita agli immobili, ai fine di migliorare i livelli di equità, perequazione, trasparenza e qualità delle informazioni reddituali e patrimoniali nel settore immobiliare e di correggere le sperequazioni, insite nelle attuali rendite, ed accentuate dall'aumento generalizzato disposto con il decreto-legge n. 201 del 2011, revisione che dovrà condurre alla riclassificazione dei beni immobiliari ed al superamento dell'attuale sistema per categorie e per classi, correlando il valore dell'immobile o il reddito dello stesso alla sua localizzazione ed alle relative caratteristiche edilizie ed urbanistiche.
9/1012-A/14. (Testo modificato nel corso della seduta).  Lavagno, Ragosta, Paglia.


   La Camera
   considerato che:
    riguardo al concetto di abitazione principale, fino ad oggi si è teso distinguere la condizione di chi ha una sola casa, ma non la abita, da chi abita una casa di tante. Ma in questa distinzione vi sono spesso storie personali e familiari molto diverse e con capacità patrimoniali e finanziarie molto lontane;
    Equiparare all'abitazione principale unica casa non di lusso, ove però il contribuente non risiede, è una scelta politica di equità che garantirebbe un risparmio fiscale alle fasce sociali più deboli, maggiormente aggredite dalla crisi economica generale, con una minima perdita di un gettito che potrebbe essere assorbita applicando il principio di progressività sui grandi patrimoni immobiliari, così come, del resto, richiestoci anche dall'Unione europea;
    l'IMU può infatti rappresentare anche uno strumento di riequilibrio sociale attraverso un parziale e modesto trasferimento monetario delle risorse. Tutto questo è doveroso, equo e possibile soltanto se la progressività per le grandi ricchezze e l'esenzione per l'unica abitazione non di lusso, divengono obiettivi di una politica fiscale seria e condivisa;
    il pagamento dell'IMU non dovrebbe dunque limitarsi a distinguere due fattispecie, abitazione principale e altri immobili, ma dovrebbe determinare una diversificazione delle categorie con aliquote e detrazioni più stringenti e più equilibrate, consentendo agli amministratori locali di attivare forme di progressività, chiedendo di più a chi ha tanto ed assoggettare ad aliquota ridotta per prima casa chi possiede un unico immobile non di lusso;
    per questi motivi è auspicabile andare oltre il concetto generico di prima casa, separando il caso di coloro che possiedono un solo immobile da coloro che ne hanno più d'uno: è assai diversa, infatti, la situazione patrimoniale della prima casa di una, rispetto alla prima casa di tante, magari anche di lusso,

impegna il Governo

nell'ambito di una revisione organica della disciplina dell'imposizione fiscale del patrimonio immobiliare ad estendere l'aliquota agevolata per l'abitazione principale all'unica abitazione non di lusso posseduta dal contribuente.
9/1012-A/15Boccadutri, Lavagno, Paglia, Ragosta.


   La Camera
   considerato che:
    riguardo al concetto di abitazione principale, fino ad oggi si è teso distinguere la condizione di chi ha una sola casa, ma non la abita, da chi abita una casa di tante. Ma in questa distinzione vi sono spesso storie personali e familiari molto diverse e con capacità patrimoniali e finanziarie molto lontane;
    equiparare all'abitazione principale unica casa non di lusso, ove però il contribuente non risiede, è una scelta politica di equità che garantirebbe un risparmio fiscale alle fasce sociali più deboli, maggiormente aggredite dalla crisi economica generale, con una minima perdita di un gettito che potrebbe essere assorbita applicando il principio di progressività sui grandi patrimoni immobiliari, così come, del resto, richiestoci anche dall'Unione europea;
    l'IMU può infatti rappresentare anche uno strumento di riequilibrio sociale attraverso un parziale e modesto trasferimento monetario delle risorse. Tutto questo è doveroso, equo e possibile soltanto se la progressività per le grandi ricchezze e l'esenzione per l'unica abitazione non di lusso, divengono obiettivi di una politica fiscale seria e condivisa;
    il pagamento dell'IMU non dovrebbe dunque limitarsi a distinguere due fattispecie, abitazione principale e altri immobili, ma dovrebbe determinare una diversificazione delle categorie con aliquote e detrazioni più stringenti e più equilibrate, consentendo agli amministratori locali di attivare forme di progressività, chiedendo di più a chi ha tanto ed assoggettare ad aliquota ridotta per prima casa chi possiede un unico immobile non di lusso;
    per questi motivi è auspicabile andare oltre il concetto generico di prima casa separando il caso di coloro che possiedono un solo immobile da coloro che ne hanno più d'uno: è assai diversa, infatti, la situazione patrimoniale della prima casa di una, rispetto alla prima casa di tante, magari anche di lusso,

impegna il Governo

nell'ambito di una revisione organica della disciplina dell'imposizione fiscale del patrimonio immobiliare a valutare di estendere l'aliquota agevolata per l'abitazione principale all'unica abitazione non di lusso posseduta dal contribuente.
9/1012-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta).  Boccadutri, Lavagno, Paglia, Ragosta.


   La Camera
   in occasione della conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo;
   premesso che:
    l'articolo 1 dispone la sospensione del versamento della prima rata dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per le abitazioni principali classificate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6, e altre unità immobiliari ad esse assimilabili;
    la disciplina inerente le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani residenti all'estero non prevede attualmente la loro classificazione come abitazioni principali, a differenza di quanto stabilito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, a meno che non lo stabiliscano i regolamenti specifici approvati dai singoli comuni interessati, i quali possono disporre tali classificazione a condizione che le unità immobiliari in questione non risultino locate;
    in occasione della conversione del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/676-A/31, che impegnava il Governo a «valutare l'opportunità di riconoscere agli italiani all'estero, in un successivo provvedimento, le agevolazioni fiscali sul pagamento dell'IMU previste per l'abitazione principale»;
   considerato che:
    la Commissione finanze della Camera è in procinto di iniziare l'esame in sede referente della proposta di legge C. 1122 «Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita», che riprende integralmente il testo del contenuto del disegno di legge di delega fiscale approvato in prima lettura dalla Camera nella scorsa legislatura,

impegna il Governo

nell'ambito della riforma dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, a rivedere la disciplina dell'imposizione fiscale sulle unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risultino locate o concesse in comodato d'uso gratuito, e a classificare come abitazione principale l'unica unità immobiliare dei medesimi, ripristinando le modalità di pagamento previste dalla legge 24 marzo 1993 n. 75 e ad adottare criteri certi di identificazione dei soggetti interessati, introducendo l'obbligatorietà dell'iscrizione all'AIRE, per impedire che la riforma in discussione possa generare nuove forme di elusione fiscale.
9/1012-A/16Nissoli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 21 maggio 2013 n. 35 interviene in materia di imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sospendendone il versamento della prima rata 2013 per alcune categorie di immobili;
    tale sospensione è stata disposta nelle more di una riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare;
    l'attuale disciplina penalizza alcune categorie di immobili che nel precedente regime impositivo godevano di un'esenzione totale o parziale del pagamento del tributo locale,

impegna il Governo

nel predisporre la citata riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale, a considerare l'opportunità e necessità di equiparare il trattamento fiscale stabilito per le abitazioni principali, ad esclusione di quelle appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9 per le unità immobiliari a destinazione abitativa utilizzate come tali dai parenti di primo grado in linea retta del soggetto passivo che le concede ad essi in uso a titolo gratuito.
9/1012-A/17Zanetti, Sottanelli, Sberna, Tinagli, Antimo Cesaro, Rossi, Nissoli, Caruso, Galgano, Andrea Romano, Fauttilli, De Mita, Marazziti, Causin, Oliaro, Vecchio, Schirò Planeta.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 21 maggio 2013 n. 35 interviene in materia di imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sospendendone il versamento della prima rata 2013 per alcune categorie di immobili;
    tale sospensione è stata disposta nelle more di una riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare;
    l'attuale disciplina penalizza alcune categorie di immobili che nel precedente regime impositivo godevano di un'esenzione totale o parziale del pagamento del tributo locale,

impegna il Governo

nel predisporre la citata riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale, a considerare l'opportunità e necessità di equiparare il trattamento fiscale stabilito per le abitazioni principali, ad esclusione di quelle appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente.
9/1012-A/18Sberna, Zanetti, Sottanelli, Tinagli, Antimo Cesaro, Rossi, Nissoli, Caruso, Galgano, Andrea Romano, Fauttilli, De Mita, Marazziti, Causin, Oliaro, Vecchio, Schirò Planeta.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 21 maggio 2013 n. 35 interviene in materia di imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sospendendone il versamento della prima rata 2013 per alcune categorie di immobili;
    tale sospensione è stata disposta nelle more di una riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare;
    l'attuale disciplina penalizza alcune categorie di immobili che nel precedente regime impositivo godevano di un'esenzione totale o parziale del pagamento del tributo locale,

impegna il Governo

nel predisporre la citata riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale, a considerare l'opportunità e necessità di equiparare il trattamento fiscale stabilito per le abitazioni principali, ad esclusione di quelle appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto e non cedute in locazione da anziani o disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente.
9/1012-A/18. (Testo modificato nel corso della seduta).  Sberna, Zanetti, Sottanelli, Tinagli, Antimo Cesaro, Rossi, Nissoli, Caruso, Galgano, Andrea Romano, Fauttilli, De Mita, Marazziti, Causin, Oliaro, Vecchio, Schirò Planeta.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 21 maggio 2013 n. 35 interviene in materia di imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sospendendone il versamento della prima rata 2013 per alcune categorie di immobili;
    tale sospensione è stata disposta nelle more di una riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare;
    l'attuale disciplina penalizza alcune categorie di immobili che nel precedente regime impositivo godevano di un'esenzione totale o parziale del pagamento del tributo locale,

impegna il Governo

nel predisporre la citata riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale, a considerare l'opportunità e necessità di equiparare il trattamento fiscale stabilito per le abitazioni principali, ad esclusione di quelle appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9, per le unità immobiliari presso cui dimorano abitualmente i soggetti passivi le cui abitazioni principali risultino ubicate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del 15 dicembre 2009 e del 29-31 maggio 2012, purché distrutte od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.
9/1012-A/19Sottanelli, Tinagli, Galgano, Molea, Antimo Cesaro, Zanetti, Sberna, Rossi, Nissoli, Caruso, Andrea Romano, Fauttilli, De Mita, Marazziti, Causin, Oliaro, Vecchio, Schirò Planeta.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 21 maggio 2013 n. 35 interviene in materia di imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sospendendone il versamento della prima rata 2013 per alcune categorie di immobili;
    tale sospensione è stata disposta nelle more di una riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare;
    l'attuale disciplina penalizza alcune categorie di immobili che nel precedente regime impositivo godevano di un'esenzione totale o parziale del pagamento del tributo locale,

impegna il Governo

nel predisporre la citata riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale, a considerare l'opportunità e necessità di equiparare il trattamento fiscale stabilito per le abitazioni principali, ad esclusione di quelle appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9, per le unità immobiliari a destinazione abitativa, e non locate possedute da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia.
9/1012-A/20Caruso, Nissoli, Zanetti, Sberna, Sottanelli, Tinagli, Antimo Cesaro, Rossi, Galgano, Andrea Romano, Fauttilli, De Mita, Marazziti, Causin, Oliaro, Vecchio, Schirò Planeta.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 21 maggio 2013 n. 35 interviene in materia di imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n.  201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sospendendone il versamento della prima rata 2013 per alcune categorie di immobili;
    tale sospensione è stata disposta nelle more di una riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare;
    l'attuale disciplina penalizza alcune categorie di immobili che nel precedente regime impositivo godevano di un'esenzione totale o parziale del pagamento del tributo locale e in particolare quelli appartenenti a personale del comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso che per effetto della specificità della loro professione viene comandato a prestare servizio presso sedi diverse da quelle dalla loro residenza,

impegna il Governo

nel predisporre la citata riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale, a considerare l'opportunità e necessità di equiparare il trattamento fiscale stabilito per le abitazioni principali, ad esclusione di quelle appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9, per le unità immobiliari possedute, e non locate, dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, acquistato ai sensi dell'articolo 66 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in caso di trasferimento ad altra sede di servizio.
9/1012-A/21Rossi, Zanetti, Sberna, Sottanelli, Tinagli, Caruso, Nissoli, Antimo Cesaro, Galgano, Marazziti, Andrea Romano, Fauttilli, De Mita, Causin, Oliaro, Vecchio, Schirò Planeta.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 21 maggio 2013 n. 35 interviene in materia di imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sospendendone il versamento della prima rata 2013 per alcune categorie di immobili;
    tale sospensione è stata disposta nelle more di una riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare;
    l'attuale disciplina penalizza alcune categorie di immobili che nel precedente regime impositivo godevano di un'esenzione totale o parziale del pagamento del tributo locale,

impegna il Governo

nel predisporre la citata riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale, a considerare l'opportunità e necessità di equiparare il trattamento fiscale stabilito per le abitazioni principali, ad esclusione di quelle appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari fuori sede, ove l'unità abitativa e relative pertinenze siano adibite a dimora abituale, ancorché non sussista il requisito della residenza anagrafica.
9/1012-A/22Tinagli, Antimo Cesaro, Zanetti, Sottanelli, Sberna, Rossi, Nissoli, Caruso, Galgano, Fauttilli, Andrea Romano, De Mita, Marazziti, Causin, Oliaro, Vecchio, Schirò Planeta.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 21 maggio 2013 n. 35 interviene in materia di imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sospendendone il versamento della prima rata 2013 per alcune categorie di immobili;
    tale sospensione è stata disposta nelle more di una riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare;
    l'attuale disciplina penalizza alcune categorie di immobili che nel precedente regime impositivo godevano di un'esenzione totale o parziale del pagamento del tributo locale,

impegna il Governo

nel predisporre la citata riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale, a considerare l'opportunità e necessità di equiparare il trattamento fiscale stabilito per le abitazioni principali, ad esclusione di quelle appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9, per le unità immobiliari locate che abbiano le caratteristiche di alloggio sociale come definito, in applicazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, dal decreto ministeriale 22 aprile 2008.
9/1012-A/23Marazziti, Zanetti, Sberna, Sottanelli, Tinagli, Caruso, Nissoli, Antimo Cesaro, Rossi, Galgano, Caruso, Andrea Romano, Fauttilli, De Mita, Causin, Oliaro, Vecchio, Schirò Planeta.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del decreto-legge in esame, dispone un rifinanziamento degli ammortizzatori sociali per fare fronte alle crescenti richieste di cassa integrazione in deroga derivanti dalla perdurante crisi dei settori produttivi;
    nel 2012 sono stati circa 6 mila i dipendenti degli studi professionali che hanno fatto ricorso alla cassa integrazione in deroga per oltre 2 milioni di ore pagate (un aumento del 40 per cento rispetto all'anno precedente) e nel 2013, a causa della crisi saranno circa 10 mila dipendenti in cassa integrazione;
    anche se i numeri sono abbastanza contenuti rispetto ad altri comparti produttivi, si tratta comunque di un trend preoccupante che, tenuto conto del calo esponenziale dei ricavi dei professionisti, potrebbe registrare un ulteriore aumento nel secondo semestre del 2013,

impegna il Governo

a garantire un'adeguata tutela al reddito anche per i lavoratori dipendenti degli studi professionali colpiti in modo consistente dalla crisi economica in atto.
9/1012-A/24De Mita, Zanetti, Sberna, Sottanelli, Tinagli, Caruso, Nissoli, Antimo Cesaro, Rossi, Galgano, Marazziti, Andrea Romano, Fauttilli, Causin, Oliaro, Vecchio, Schirò Planeta.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'imposta municipale propria disposta dall'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, «cosiddetto decreto salva-Italia» sono state assoggettate all'IMU anche le unità adibite ad abitazione principale;
    l'articolo 13, comma 3, lettera b), riduce la base imponibile dell'imposta municipale propria del 50 per cento, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
    il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, sospende il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 esclusivamente per:
     a) l'abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
     b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
     c) i terreni agricoli e i fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
   considerato che:
    risulta irragionevole applicare l'IMU sugli immobili dichiarati inagibili o inabitabili a seguito delle calamità naturali di cui all'articolo 2, lettera c), della legge 24 febbraio del 1992, n. 225, per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,

impegna il Governo

in sede di riforma fiscale, ad esentare gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in seguito al verificarsi delle calamità naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio del 1992, n. 225, per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
9/1012-A/25Barbanti, Pisano, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Chimienti, Antezza.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'imposta municipale propria disposta dall'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, «cosiddetto decreto salva-Italia» sono state assoggettate all'IMU anche le unità adibite ad abitazione principale;
    nel citato articolo 13 del decreto-legge 201 del 2011, il concetto di abitazione principale è «l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;
    il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, sospende il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 esclusivamente per:
     a) l'abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
     b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
     c) i terreni agricoli e i fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
   considerato che:
    è posta all'ordine del giorno della Commissione finanze la proposta di legge che riprende integralmente il contenuto del disegno di legge di delega fiscale approvato in prima lettura dalla Camera nella scorsa legislatura, e altre proposte abbinate;
    il citato disegno di legge contiene la delega al Governo per la revisione del catasto dei fabbricati, necessaria per aggiornare il valore degli immobili e determinare una più equa valutazione dei medesimi al fine di combattere l'erosione fiscale sul patrimonio immobiliare;
    la delega prevede la revisione della disciplina IMU, in materia di deduzioni, detrazioni e franchigie, tenendo conto anche della situazione patrimoniale e della composizione del nucleo familiare, utilizzando l'indicatore ISEE;
    la suddetta delega fiscale è occasione per estendere le detrazioni per la prima casa a fattispecie, che non sono state contemplate dal legislatore nella fretta di anticipare l'applicazione dell'IMU sull'immobile adibito ad abitazione principale per fare «cassa» con la manovra del decreto-legge n. 201 del 2011;
    ci si riferisce, ad esempio, alla situazione dei contribuenti che hanno una unica unità immobiliare, seppur il possessore non vi abbia dimora abituale o residenza anagrafica, per motivi anche di sede lavorativa, ovvero alla situazione degli anziani che si trasferiscono in case di riposo; in questi casi la disciplina in materia di ICI delegava ai Comuni la facoltà di assimilare dette abitazioni alla abitazione principale, laddove è auspicabile l'adozione a regime di una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale;
    sarebbe ragionevole qualificare l'abitazione principale anche l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, seppur il possessore non vi abbia dimora abituale o residenza anagrafica;
    inoltre si rileva che il dettato dell'articolo 47 della Costituzione stabilisce, al secondo comma, che «la Repubblica deve favorire l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione...» e l'articolo 53 richiama il principio che «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva»,

impegna il Governo:

   in sede di riforma fiscale, nell'ambito della revisione dell'applicazione IMU e della revisione del catasto, a consentire la riclassificazione degli immobili secondo le categorie catastali, affinché si attribuisca ai medesimi una rendita aggiornata per far emergere sia una maggiore base imponibile, sia per consentire l'appartenenza effettiva alle categorie catastali, in particolare quelle A/1, A/8 e A/9;
   a ridefinire il concetto di «abitazione principale» che consenta di includere nelle detrazioni o esenzioni fattispecie come quelle indicate in premessa;
   a consentire l'applicazione del dettato costituzionale richiamato prevedendo che l'imposizione IMU sia correlata alla effettiva capacità contributiva del cittadino, dunque esentare totalmente l'abitazione principale per garantire a tutti il diritto al risparmio per l'acquisto della prima casa, se non appartenente a categorie di lusso e prevedere una detrazione parziale per le sole abitazioni principali, nei casi di capacità reddituale e patrimoniale medio-alte, operando un collegamento fra imposizione IMU e patrimonio del contribuente.
9/1012-A/26Villarosa, Pesco, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pisano, Ruocco.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'imposta municipale propria disposta dall'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, «cosiddetto decreto salva-Italia» sono state assoggettate all'IMU anche le unità adibite ad abitazione principale;
    nel citato articolo 13 del decreto-legge 201 del 2011, il concetto di abitazione principale è «l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;
    il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, sospende il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 esclusivamente per:
     a) l'abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
     b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
     c) i terreni agricoli e i fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
   considerato che:
    è posta all'ordine del giorno della Commissione finanze la proposta di legge che riprende integralmente il contenuto del disegno di legge di delega fiscale approvato in prima lettura dalla Camera nella scorsa legislatura, e altre proposte abbinate;
    il citato disegno di legge contiene la delega al Governo per la revisione del catasto dei fabbricati, necessaria per aggiornare il valore degli immobili e determinare una più equa valutazione dei medesimi al fine di combattere l'erosione fiscale sul patrimonio immobiliare;
    la delega prevede la revisione della disciplina IMU, in materia di deduzioni, detrazioni e franchigie, tenendo conto anche della situazione patrimoniale e della composizione del nucleo familiare, utilizzando l'indicatore ISEE;
    la suddetta delega fiscale è occasione per estendere le detrazioni per la prima casa a fattispecie, che non sono state contemplate dal legislatore nella fretta di anticipare l'applicazione dell'IMU sull'immobile adibito ad abitazione principale per fare «cassa» con la manovra del decreto-legge n. 201 del 2011;
    ci si riferisce, ad esempio, alla situazione dei contribuenti che hanno una unica unità immobiliare, seppur il possessore non vi abbia dimora abituale o residenza anagrafica, per motivi anche di sede lavorativa, ovvero alla situazione degli anziani che si trasferiscono in case di riposo; in questi casi la disciplina in materia di ICI delegava ai Comuni la facoltà di assimilare dette abitazioni alla abitazione principale, laddove è auspicabile l'adozione a regime di una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale;
    sarebbe ragionevole qualificare l'abitazione principale anche l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, seppur il possessore non vi abbia dimora abituale o residenza anagrafica;
    inoltre si rileva che il dettato dell'articolo 47 della Costituzione stabilisce, al secondo comma, che «la Repubblica deve favorire l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione...» e l'articolo 53 richiama il principio che «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva»,

impegna il Governo:

   in sede di riforma fiscale, nell'ambito della revisione dell'applicazione IMU e della revisione del catasto a valutare l'opportunità di consentire la riclassificazione degli immobili secondo le categorie catastali, affinché si attribuisca ai medesimi una rendita aggiornata per far emergere sia una maggiore base imponibile, sia per consentire l'appartenenza effettiva alle categorie catastali, in particolare quelle A/1, A/8 e A/9;
   a ridefinire il concetto di «abitazione principale» che consenta di includere nelle detrazioni o esenzioni fattispecie come quelle indicate in premessa;
   a consentire l'applicazione del dettato costituzionale richiamato prevedendo che l'imposizione IMU sia correlata alla effettiva capacità contributiva del cittadino.
9/1012-A/26. (Testo modificato nel corso della seduta).  Villarosa, Pesco, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pisano, Ruocco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4, comma 4, del decreto in conversione stabilisce la proroga al 31 dicembre 2013 dei contratti precari della pubblica amministrazione;
    nel settore scolastico vi è una situazione di precariato strutturale che occorre risolvere per ridare dignità e efficienza alla scuola pubblica, agli studenti e ai lavoratori di questo comparto fondamentale per il futuro e l'economia del Paese;
    i numeri della precarietà, dalle ultime rilevazioni del MIUR, ammontano a più di trecentomila unità con una età media che supera i quarant'anni;
    la precarietà nella scuola, caso unico per la pubblica amministrazione, assume nomi diversi tra i quali è facile perdersi tra graduatorie ad esaurimento, graduatorie da concorso, graduatorie di terza fascia, doppio canale, doppio punteggio, master e perfezionamenti, SISS, TFA e concorsone. Senza considerare, poi, che l'amministrazione scolastica opera in deroga alla legge n. 368 del 2001 che prevede l'assunzione a tempo indeterminato del personale utilizzato per trentasei mesi consecutivi sul posto di lavoro;
    nello specifico, dai dati del MIUR si evince che ogni anno vengono fatte circa centomila nomine a tempo determinato di docenti. Trattandosi di un numero costante, non si comprende perché lo Stato non stabilizzi queste unità in luogo di reiterate assunzioni pro tempore;
    ogni anno vengono stilati gli organici di diritto (ovvero le classi e i posti in organico da utilizzare) e l'organico di fatto (la reale fotografia delle classi e dei posti da utilizzare);
    guardando all'organico della scuola nel periodo dal 2008 al 2013, a seguito dei tagli, si è prodotta una riduzione di 81.614 docenti e 43.878 unità di personale ATA, nonostante l'incremento delle iscrizioni degli studenti ed è stata mortificata conseguentemente l'offerta formativa;
    comparando il numero dei docenti precari degli ultimi dieci anni fa, si evince che è rimasto invariato, come invariato è rimasto il rapporto tra docenti di ruolo e precari (circa il 14 per cento). Ciò fa capire che il problema è di natura strutturale;
    un recente studio della FLC-CGIL ha evidenziato che assumendo tutto il personale necessario, senza quindi ricorrere alle nomine annuali, porterebbe allo Stato un risparmio di circa il tre per cento;
    la scuola pubblica è «organo costituzionale», scriveva Piero Calamandrei, luogo dove principi fondativi e formazione civile si incontrano. La scuola è un diritto fondamentale che non può essere subordinato alla logica economica, unica norma di riferimento del tempo che viviamo, perché laddove accada i vincoli economici sarebbero illegittimi, come recentemente affermato dalla Corte dei conti della Campania,

impegna il Governo

a stabilizzare il personale precariato della scuola, ripartendo da quanto previsto nel 2008 dal Governo Prodi, che aveva trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento ed aveva programmato un piano di assunzioni di 150.000 docenti precari in tre anni.
9/1012-A/27Fratoianni, Costantino, Giancarlo Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4, comma 4, del decreto in conversione stabilisce la proroga al 31 dicembre 2013 dei contratti precari della pubblica amministrazione;
    nel settore scolastico vi è una situazione di precariato strutturale che occorre risolvere per ridare dignità e efficienza alla scuola pubblica, agli studenti e ai lavoratori di questo comparto fondamentale per il futuro e l'economia del Paese;
    i numeri della precarietà, dalle ultime rilevazioni del MIUR, ammontano a più di trecentomila unità con una età media che supera i quarant'anni;
    la precarietà nella scuola, caso unico per la pubblica amministrazione, assume nomi diversi tra i quali è facile perdersi tra graduatorie ad esaurimento, graduatorie da concorso, graduatorie di terza fascia, doppio canale, doppio punteggio, master e perfezionamenti, SISS, TFA e concorsone. Senza considerare, poi, che l'amministrazione scolastica opera in deroga alla legge n. 368 del 2001 che prevede l'assunzione a tempo indeterminato del personale utilizzato per trentasei mesi consecutivi sul posto di lavoro;
    nello specifico, dai dati del MIUR si evince che ogni anno vengono fatte circa centomila nomine a tempo determinato di docenti. Trattandosi di un numero costante, non si comprende perché lo Stato non stabilizzi queste unità in luogo di reiterate assunzioni pro tempore;
    ogni anno vengono stilati gli organici di diritto (ovvero le classi e i posti in organico da utilizzare) e l'organico di fatto (la reale fotografia delle classi e dei posti da utilizzare);
    guardando all'organico della scuola nel periodo dal 2008 al 2013, a seguito dei tagli, si è prodotta una riduzione di 81.614 docenti e 43.878 unità di personale ATA, nonostante l'incremento delle iscrizioni degli studenti ed è stata mortificata conseguentemente l'offerta formativa;
    comparando il numero dei docenti precari degli ultimi dieci anni fa, si evince che è rimasto invariato, come invariato è rimasto il rapporto tra docenti di ruolo e precari (circa il 14 per cento). Ciò fa capire che il problema è di natura strutturale;
    un recente studio della FLC-CGIL ha evidenziato che assumendo tutto il personale necessario, senza quindi ricorrere alle nomine annuali, porterebbe allo Stato un risparmio di circa il tre per cento;
    la scuola pubblica è «organo costituzionale», scriveva Piero Calamandrei, luogo dove principi fondativi e formazione civile si incontrano. La scuola è un diritto fondamentale che non può essere subordinato alla logica economica, unica norma di riferimento del tempo che viviamo, perché laddove accada i vincoli economici sarebbero illegittimi, come recentemente affermato dalla Corte dei conti della Campania,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stabilizzare il personale precariato della scuola, ripartendo da quanto previsto nel 2008 dal Governo Prodi, che aveva trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento ed aveva programmato un piano di assunzioni di 150.000 docenti precari in tre anni.
9/1012-A/27. (Testo modificato nel corso della seduta).  Fratoianni, Costantino, Giancarlo Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4, comma 3 del decreto destina i residui delle somme impegnate per il finanziamento dei contratti di solidarietà (CDS) delle imprese che non rientrano nel campo di applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga e non ancora pagate, ai medesimi CDS per l'importo di 57.635.541 euro;
    i CDS rappresentano un valido strumento volto alla salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di crisi dell'impresa, attraverso la generalizzata riduzione dell'orario di lavoro aziendale e della retribuzione;
    nell'attuale grave e vasta situazione di crisi occupazione i CDS possono arginare l'uscita del tutto dal mondo del lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori o che vengano lasciati a casa con la cassa integrazione a zero ore;
    l'inattività, anche laddove coperta da un ammortizzatore sociale, comporta un forte disagio per chi è costretto a subirla, perché viene a trovarsi una situazione di esclusione e solitudine;
    a differenza che con la cassa integrazione guadagni, anche in deroga, le persone con i contratti di solidarietà, invece, mantengono un rapporto con il lavoro. Lavorare anche solo una settimana al mese, mantenere un rapporto con i propri colleghi e colleghe e con il proprio «saper fare», avere oltre al contributo Cig che potrebbe spettare, anche un guadagno, perché effettivamente si lavora, ha indiscutibili vantaggi rispetto allo starsene in casa ad attendere angosciati senza sapere quale sarà il proprio futuro;
    un approccio positivo alla crisi, mediante un ricorso più incisivo ai contratti di solidarietà, comporta un rovesciamento di ragionamento e di prospettiva rispetto alla cassa integrazione in deroga, che verrebbe rifinanziata per tutte quelle aziende che non hanno alternative o non hanno più una proprietà;
    per riuscire a determinare che i datori di lavoro facciano un maggior ricorso ai CDS occorre renderli più convenienti e flessibili per le imprese e più utili per i lavoratori;
    già in passato il legislatore è intervenuto più volte nel tentativo di rilanciare le sorti dei CDS, al fine di porre rimedio al loro scarso successo: dapprima (articolo 13, legge n. 223 del 1991) eliminando il limite massimo, previsto dalla legge n. 427 del 1980, all'ammontare dell'intervento di integrazione salariale; quindi, con la legge n. 236 del 1993, ridisegnandone interamente la disciplina; infine, riconoscendo la facoltà di stipulare siffatti contratti anche ad imprese cui tale possibilità era stata originariamente preclusa;
    in tale ottica di rilancio, anche il decreto-legge n. 78 del 2009, convertito nella legge n. 102 del 2009, ha incrementato, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, poi riconfermata di anno in anno fino al 2013, dal 60 all'80 per cento l'ammontare dell'integrazione spettante ai lavoratori coinvolti da contratti di solidarietà difensivi,

impegna il Governo

a intervenire con misure legislative a modificare la disciplina dei contratti di solidarietà in modo che risultino più convenienti per le imprese e i lavoratori, ad esempio rendendo stabile la misura dell'integrazione salariale all'80 per cento; escludendo chiaramente i periodi di CDS dal computo dei 36 mesi nel quinquennio di riferimento della CIGS; estendendo la loro applicabilità agli apprendisti e ai neo assunti a tempo indeterminato.
9/1012-A/28Airaudo, Di Salvo, Placido.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene, all'articolo 4, misure dirette ad assicurare la continuità nell'erogazione di servizi pubblici essenziali consentendo, a talune condizioni, alle amministrazioni pubbliche di prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato che superano il limite temporale prescritto dalla normativa vigente;
    l'articolo 4, al comma 4, modifica l'articolo 1, comma 400, della legge n. 228 del 2012, al fine di autorizzare le pubbliche amministrazioni, fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e fatti salvi gli accordi decentrati eventualmente già sottoscritti, a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione, in essere al 30 novembre 2012, che superino il limite di 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi (o il diverso termine previsto dai contratti collettivi nazionali di comparto), fino al 31 dicembre 2013 (il termine previgente era il 31 luglio 2013) previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali;
    il fenomeno dei lavoratori precari della pubblica amministrazione (intendendo per tali i lavoratori con contratto a tempo determinato e con altre forme contrattuali flessibili) si è accumulato nel tempo ed è in parte collegato al blocco del turnover, di cui ha spesso costituito una forma di elusione;
    secondo gli ultimi dati disponibili (Conto annuale 2012 della RGS), i precari della pubblica amministrazione sono poco più di 200.000 (di cui poco più di 130.000 precari della scuola);
    le politiche sviluppate nel corso della scorsa legislatura sono state indirizzate al contenimento, ma non al superamento del fenomeno. In tale prospettiva, i provvedimenti di riferimento sono stati, nella fase iniziale della scorsa legislatura, l'articolo 49 del decreto-legge n. 112 del 2008 e l'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009 (modificativi dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che ha introdotto il lavoro flessibile nella pubblica amministrazione). Il nuovo impianto normativo, nel ribadire il principio che le assunzioni avvengono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (seguendo le apposite procedure di reclutamento previste dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001), prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di avvalersi, in caso di esigenze temporanee ed eccezionali, dei contratti flessibili previsti dal diritto civile;
    nella fase terminale della scorsa legislatura si è posto con forza il problema dei numerosi contratti a tempo determinato prossimi alla scadenza. Un quadro del fenomeno è stato tracciato dall'ex Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Patroni Griffi nell'audizione del 5 dicembre 2012 in XI Commissione (Lavoro) della Camera. Le soluzioni prospettate hanno trovato una prima traduzione normativa con l'articolo 1, commi 400-401, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), che (in vista della stipulazione di un Accordo quadro volto a definire deroghe alla disciplina generale sui contratti a termine, di cui al decreto legislativo n. 368 del 2001) ha autorizzato le pubbliche amministrazioni, fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e fatti salvi gli accordi decentrati eventualmente già sottoscritti, a prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere al 30 novembre 2012, che superino il limite di 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi (o il diverso termine previsto dai contratti collettivi nazionali di comparto), fino al 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali. Al fine di garantire un percorso di stabilizzazione, la norma ha altresì stabilizzato la previsione normativa (per l'innanzi limitata al biennio 2011-2012, ai sensi dell'articolo 17, commi 11-13, del decreto-legge n. 78 del 2009) in base alla quale le pubbliche amministrazioni possono prevedere, nei bandi concorsuali per le assunzioni a tempo indeterminato, una riserva di posti (nel limite del 40 per cento) a favore di titolari di rapporti di lavoro a termine con la pubblica amministrazione che abbiano maturato almeno tre anni di servizio;
   considerato che:
    durante l'esame del provvedimento in sede referente, per quanto concerne i precari della pubblica amministrazione, il gruppo parlamentare di Sinistra Ecologia e Libertà ha proposto che la proroga dei contratti dei precari della pubblica amministrazione anziché fino al 31 dicembre 2013 sia prolungata e che tale proroga non si applichi solo ai contratti a tempo determinato, ma anche a quelli interinali (che sono circa 25 mila) e i co.co.co. (che sono circa 42.500). In considerazione della specificità del comparto scuola, nel quale l'anno scolastico inizia il primo settembre di ogni anno e si concluda al 31 agosto, e per assicurare la continuità didattica, il SEL ha proposto di stabilire che in ambito scolastico la proroga dei contratti a tempo determinato possa avvenire fino al 31 agosto 2014. È stato anche chiesto di avviare concretamente la stabilizzazione dei lavoratori precari della pubblica amministrazione sulla base di iniziative certe ed uniformi,

impegna il Governo

a porre in essere ogni atto di competenza volto a consentire il progressivo riassorbimento del fenomeno dei lavoratori precari della pubblica amministrazione e quindi la stabilizzazione degli stessi, anche attraverso il rifinanziamento, almeno per gli anni 2013, 2014 e 2015 di fondi appositamente istituiti a tal fine durante le precedenti legislature, quali il «Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici», istituito con Legge finanziaria per il 2007 dal Governo Prodi.
9/1012-A/29Placido, Airaudo, Di Salvo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene, all'articolo 4, misure dirette a tutelare il reddito dei lavoratori attraverso il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga;
    in particolare, l'articolo 4, al comma 1, in primo luogo, mantiene ferme le risorse già destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga dall'articolo 2, comma 65, della legge n. 92 del 2012 (cosiddetta legge Fornero) e dall'articolo 1, comma 253, della legge n. 228 del 2012;
    sotto tale profilo si evidenzia, che l'articolo 2, comma 65, della legge n. 92 del 2012 ha disposto uno stanziamento volto a incrementare il Fondo sociale per l'occupazione e formazione di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, 700 milioni di euro per il 2015 e 400 milioni di euro per il 2016, mentre l'articolo 1, comma 253, della legge n. 228 del 2012, nel prevedere la possibilità di finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga nelle regioni, attraverso la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione, ha incrementato il Fondo sociale per l'occupazione e formazione, per il 2013, della parte di risorse relative al finanziamento, nelle medesime regioni da cui i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga;
    inoltre, rilevata l'eccezionalità della situazione di emergenza occupazionale, che richiede il reperimento di risorse al fine di consentire un primo immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, la disposizione prevede lo stanziamento di nuove risorse, che si aggiungono a quelle già previste;
    a tal fine la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 incrementa di 250 milioni di euro il Fondo sociale per l'occupazione e formazione, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007 n. 247, relativa al Fondo per lo sgravio contributivo dei contratti di produttività;
    la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, è volta ad accelerare il procedimento amministrativo di rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga già previsto dall'articolo 1, comma 255, della legge n. 228 del 2012, prevedendo che le risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per l'anno 2013 siano versate all'INPS per un importo di 246 milioni di euro, ai fini della successiva rassegnazione al Fondo sociale per l'occupazione e formazione (di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008). Le risorse in questione finanziano i Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione continua, organismi di natura associativa promossi dalle Parti Sociali attraverso specifici Accordi Interconfederali stipulati con le organizzazioni sindacali;
    la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4, dispone un ulteriore incremento delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione pari a 219 milioni di euro per l'anno 2013 attraverso: 1) l'utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000 (Legge finanziaria 2001) – versate all'entrata entro il 15 maggio 2013 e non ancora riassegnate alla data del 22 maggio 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge). Tali somme sono pari, secondo quanto risulta dalla relazione tecnica, a circa 9,1 milioni di euro; 2) il versamento all'entrata di 100 milioni di euro per il 2013 delle disponibilità di cui all'articolo 5 della legge n. 7 del 2009 di ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008; 3) la riduzione, per 100 milioni di euro per il 2013 delle risorse relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002, e successive modificazioni;
   considerato che:
    le risorse previste dal provvedimento in questione, come emerso durante lo svolgimento delle audizioni presso le Commissioni riunite VI (Finanze) a XI (Lavoro) in sede referente, sono lontanissime da poter rappresentare una risposta significativa a quanto necessario anche e solo per il 2013 al fine di rifinanziare la cassa integrazione in deroga;
    durante l'esame del provvedimento in sede referente, per quanto concerne gli ammortizzatori sociali in deroga, il gruppo parlamentare di Sinistra Ecologia Libertà ha proposto di dedicarvi maggiori risorse, essendo quelle assegnate dal decreto del tutto insufficienti, chiedendo altresì di modificare le coperture finanziarie previste dal provvedimento che penalizzano il lavoro, la formazione e le risorse previste da Fondi strutturali europei destinate alle regioni dell'Obiettivo Convergenza, nonché di circoscrivere l'arbitrio del Governo che nel decreto ministeriale da adottare potrebbe introdurre in futuro criteri restrittivi di concessione degli ammortizzatori in deroga, rispetto a quanto oggi previsto;
    a tal fine, il gruppo parlamentare di Sinistra Ecologia e Libertà ha chiesto di incrementare le risorse attualmente previste dal provvedimento per gli ammortizzatori sociali in deroga e più in generale per il comparto lavoro, attingendo eventualmente anche da altre fonti di finanziamento, quali:
   1) la tassazione progressiva sui grandi patrimoni immobiliari oltre gli 800.000 euro;
   2) l'aumento delle aliquote del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento;
   3) l'aumento dei canoni di concessione radio TV;
   4) l'incremento del 15 per cento dell'aliquota dei capitali scudati;
   5) l'aumento della ritenuta sui redditi delle rendite finanziarie fino al 23 per cento;
   6) il definanziamento dei costi del programma F35;
   7) l'adozione di nuove disposizioni per l'emersione di materia imponibile e contributiva con riferimento agli immigrati privi di permesso di soggiorno;
   8) l'incremento della riduzione già prevista dal decreto per quanto attiene alle risorse destinate all'attuazione del citato Trattato Italia-Libia;
   9) l'eventuale soppressione di 4 sole misure di agevolazione fiscale considerate da noi eccessive e non idonee ad incidere negativamente dal punto di vista redistributivo sul prelievo dei soggetti interessati, che avrebbero comportato un gettito superiore addirittura a 10 miliardi di euro secondo il rapporto Vieri Ceriani depositato in Commissione VI (Finanze) nel 2011;
    con riferimento a quest'ultimo tipo di copertura, l'obiettivo dei gruppo parlamentare di Sinistra Ecologia Libertà è stato, non solo quello di aumentare le risorse già previste per la CIG dal provvedimento, ma quello di stimolare il Governo ad avviare sin da subito una seria ricognizione e revisione delle spese fiscali attuali, considerato pure che l'ammontare complessivo degli effetti dei 263 regimi agevolativi indicato nell'allegato A del bilancio di previsione del 2013 è pari a 156.231 milioni per il 2013, a 156.168 milioni per il 2014 e a 155.423 milioni per il 2015;
    si consideri, inoltre, che un primo intervento volto a ridurre la misura delle agevolazioni era contenuto nel decreto-legge n. 98 del 2011, ove si disponeva la riduzione del 5 per cento nel 2013 e del 20 per cento dal 2014 dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale riportati nell'allegato C-bis del decreto-legge stesso. Tuttavia con il decreto-legge n. 201 del 2011 queste riduzioni sono state sterilizzate;
    in buona sostanza al posto delle riduzioni percentuali delle agevolazioni, è stato disposto l'incremento del 2 per cento delle aliquote IVA del 10 e del 21 per cento;
    sono, poi, intervenute delle modifiche legislative successive, ma sta di fatto che la Legge di stabilità 2013 prevede attualmente la rideterminazione dell'aliquota IVA dal 21 per cento al 22 per cento a partire dal 1o luglio 2013;
    inoltre, secondo quanto dichiarato recentemente dal Ministro dello sviluppo economico Riccardo Zanonato, l'aumento dell'IVA sarà inevitabile perché manca la copertura finanziaria, quando invece, secondo quanto recentemente pubblicato dalla Corte dei conti nell'ambito del suo Rapporto 2013 sul coordinamento della finanza pubblica l'operazione in questione si può fare, ma nell'ambito di una più complessa riforma del sistema fiscale, ferma restando una definizione, chiara e trasparente, degli obiettivi che ispirerebbero l'eventuale riforma, che i firmatari del presente atto di indirizzo si augurano riguardi non solo quella dell'IMU,

impegna il Governo:

   a porre in essere ogni atto di competenza volto ad incrementare di almeno un miliardo di euro le risorse già previste dal provvedimento in esame per rifinanziare la cassa integrazione in deroga, anche eventualmente attingendo ad alcuni degli strumenti di copertura finanziaria proposti dal gruppo parlamentare di Sinistra Ecologia Libertà di cui ai considerata precedenti;
   a dare seguito, già con il prossimo intervento di carattere finanziario, all'impegno già assunto dal Governo nell'ambito della relazione illustrativa del provvedimento a reintegrare tempestivamente le risorse sottratte per lo sgravio contributivo dei contratti di produttività in modo da assicurarne le previste finalità, e più in generale ad astenersi in futuro dall'utilizzo di fondi, a copertura di altri provvedimenti di qualsiasi natura e materia, che penalizzino il lavoro, la formazione e le risorse previste da Fondi strutturali europei destinate alle regioni dell'Obiettivo Convergenza.
9/1012-A/30Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 al nostro esame è volto alla sospensione per l'anno 2013 del versamento della prima rata dell'IMU. Il comma 1 dell'articolo 1, individua le categorie di immobili alle quali si applica la sospensione tra i quali, alla lettera c), i terreni agricoli e i fabbricati rurali;
    la questione dell'assoggettamento a IMU dei fabbricati rurali rappresenta attualmente una delle problematiche maggiormente sentite nel mondo agricolo. Nel corso degli anni la normativa in materia si è stratificata, creando una situazione di grande incertezza, che ha aperto la strada a molteplici interpretazioni;
    l'articolo 13, comma 14-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011. n. 214, ha stabilito che i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012;
    l'iscrizione dei fabbricati rurali al catasto edilizio urbano è partita purtroppo in ritardo, anche a causa delle necessarie circolari che sono state emesse soltanto pochi mesi prima della scadenza. I geometri sono stati ovunque invasi da migliaia di pratiche, molte delle quali non sono state portate a termine entro la data fissata dalla legge creando disagi e onerose sanzioni ai cittadini;
    fino alle ultime battute della scorsa legislatura la stessa Agenzia del territorio, ha manifestato la necessità di approvare la stessa proposta emendativa di proroga della scadenza del 30 novembre 2012 per le palesi difficoltà incontrate dalla stessa Agenzia a gestire le iscrizioni,

impegna il Governo

ad intervenire, con uno dei prossimi provvedimenti che saranno sottoposti all'esame del Parlamento, prorogando, almeno di un anno, il termine del 30 novembre 2012 delle iscrizioni al catasto edilizio urbano di cui al comma 14-ter, dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
9/1012-A/31Alfreider, Schullian, Gebhard, Plangger, Antezza.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 21 maggio 2012, n. 54, all'esame della Camera in prima lettura per la conversione in legge, all'articolo 1 prevede la sospensione della prima rata dell'imposta municipale propria per il 2013 per alcune categorie di immobili, tra i quali anche i terreni agricoli e i fabbricati rurali;
    al medesimo articolo 1 il Governo si è impegnato ad una complessiva riforma della disciplina fiscale sul patrimonio immobiliare, da fare entro agosto 2013;
    i fabbricati rurali negli ultimi anni sono stati oggetto di diverse disposizioni di legge che si sono succedute, sovrapposte e, in alcuni casi, anche contraddette e necessitano di un chiarimento normativo, soprattutto con riguardo alla valenza retroattiva del carattere di ruralità dei fabbricati ai fini ICI;
    tale chiarimento si rende necessario in quanto si stanno registrando orientamenti contrastanti delle commissioni tributarie provinciali in relazione agli avvisi di accertamento che i comuni stanno inviando ai cittadini per il pagamento dell'ICI per le annualità pregresse;
    il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto Salva Italia), all'articolo 13 ha riscritto la normativa per i fabbricati rurali, prorogando il termine per la presentazione della domanda per il riconoscimento dei requisiti di ruralità degli immobili secondo una specifica procedura che era stata già individuata dall'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 70 del 2011, che contestualmente abrogato con il decreto Salva-Italia, il quale ha rinviato tutti gli aspetti procedurali per il riconoscimento del requisito della ruralità ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
    la formulazione dell'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, ha determinato varie interpretazioni giurisprudenziali da parte delle commissioni tributarie riguardo alla valenza retroattiva o meno del carette rurale degli immobili, ai fini ICI: una interpretazione non riconosce il carattere retroattivo alla norma perché ritenuta di rango secondario rispetto alla norma primaria di cui all'articolo 13, comma 14-bis, che non fa menzione della valenza retroattiva, in quanto tale aspetto è ora contenuto nel decreto ministeriale del 26 luglio 2012 recante «individuazione delle modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito della ruralità», attuativo del decreto-legge «Salva-Italia», nel quale è stato previsto che l'autocertificazione deve contenere la dichiarazione che l'immobile possiede i requisiti di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello della presentazione della domanda;
    tale valenza retroattiva, nella stessa formulazione contenuta attualmente nel decreto ministeriale del 26 luglio 2012, era invece contenuta nella norma abrogata con il decreto-legge Salva-Italia di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter del decreto-legge n. 70 del 2011;
    della questione è stato interessato anche il Ministero dell'economia e delle finanze con un'interrogazione a risposta immediata in Commissione finanze, il quale ha specificato che per il Dipartimento delle finanze la tesi sostenuta da una parte della giurisprudenza non sarebbe condivisibile perché la disposizione recata dal decreto ministeriale è fondata sulla norma di rango primario, ma per l'Agenzia delle entrate invece una disposizione normativa di natura interpretativa, finalizzata a chiarire la decorrenza degli effetti dell'inserimento dell'annotazione negli atti catastali, avrebbe indubbi vantaggi in termini di certezza delle posizioni giuridiche e di deflazione dell'eventuale contenzioso,

impegna il Governo

a chiarire con una norma interpretativa, nell'ambito della complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la decorrenza degli effetti dell'inserimento dell'annotazione negli atti catastali almeno a decorrere dal quinto anno antecedente a quello della presentazione della domanda di accatastamento, come è stato dichiarato dai proprietari nell'autocertificazione allegata alla domanda per il riconoscimento dei requisiti di ruralità degli immobili.
9/1012-A/32Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 21 maggio 2012, n. 54, all'esame della Camera in prima lettura per la conversione in legge, all'articolo 1 prevede la sospensione della prima rata dell'imposta municipale propria per il 2013 per alcune categorie di immobili, tra i quali anche i terreni agricoli e i fabbricati rurali;
    al medesimo articolo 1 il Governo si è impegnato ad una complessiva riforma della disciplina fiscale sul patrimonio immobiliare, da fare entro agosto 2013;
    i fabbricati rurali negli ultimi anni sono stati oggetto di diverse disposizioni di legge che si sono succedute, sovrapposte e, in alcuni casi, anche contraddette e necessitano di un chiarimento normativo, soprattutto con riguardo alla valenza retroattiva del carattere di ruralità dei fabbricati ai fini ICI;
    tale chiarimento si rende necessario in quanto si stanno registrando orientamenti contrastanti delle commissioni tributarie provinciali in relazione agli avvisi di accertamento che i comuni stanno inviando ai cittadini per il pagamento dell'ICI per le annualità pregresse;
    il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto Salva Italia), all'articolo 13 ha riscritto la normativa per i fabbricati rurali, prorogando il termine per la presentazione della domanda per il riconoscimento dei requisiti di ruralità degli immobili secondo una specifica procedura che era stata già individuata dall'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 70 del 2011, che contestualmente abrogato con il decreto Salva-Italia, il quale ha rinviato tutti gli aspetti procedurali per il riconoscimento del requisito della ruralità ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
    la formulazione dell'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, ha determinato varie interpretazioni giurisprudenziali da parte delle commissioni tributarie riguardo alla valenza retroattiva o meno del carette rurale degli immobili, ai fini ICI: una interpretazione non riconosce il carattere retroattivo alla norma perché ritenuta di rango secondario rispetto alla norma primaria di cui all'articolo 13, comma 14-bis, che non fa menzione della valenza retroattiva, in quanto tale aspetto è ora contenuto nel decreto ministeriale del 26 luglio 2012 recante «individuazione delle modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito della ruralità», attuativo del decreto-legge «Salva-Italia», nel quale è stato previsto che l'autocertificazione deve contenere la dichiarazione che l'immobile possiede i requisiti di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello della presentazione della domanda;
    tale valenza retroattiva, nella stessa formulazione contenuta attualmente nel decreto ministeriale del 26 luglio 2012, era invece contenuta nella norma abrogata con il decreto-legge Salva-Italia di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter del decreto-legge n. 70 del 2011;
    della questione è stato interessato anche il Ministero dell'economia e delle finanze con un'interrogazione a risposta immediata in Commissione finanze, il quale ha specificato che per il Dipartimento delle finanze la tesi sostenuta da una parte della giurisprudenza non sarebbe condivisibile perché la disposizione recata dal decreto ministeriale è fondata sulla norma di rango primario, ma per l'Agenzia delle entrate invece una disposizione normativa di natura interpretativa, finalizzata a chiarire la decorrenza degli effetti dell'inserimento dell'annotazione negli atti catastali, avrebbe indubbi vantaggi in termini di certezza delle posizioni giuridiche e di deflazione dell'eventuale contenzioso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di chiarire con una norma interpretativa, nell'ambito della complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la decorrenza degli effetti dell'inserimento dell'annotazione negli atti catastali almeno a decorrere dal quinto anno antecedente a quello della presentazione della domanda di accatastamento, come è stato dichiarato dai proprietari nell'autocertificazione allegata alla domanda per il riconoscimento dei requisiti di ruralità degli immobili.
9/1012-A/32. (Testo modificato nel corso della seduta).  Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger.


   La Camera,
   considerato che:
    l'imposta sugli immobili IMU si applica anche sugli immobili in comodato d'uso. Il decreto-legge n. 201 del 2011, nell'introdurre in via sperimentale l'imposta ha cancellato la disposizione (il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) che consentiva, nell'ambito della disciplina della vecchia ICI di assimilare all'abitazione principale gli immobili concessi ad uso gratuito ai familiari;
    infatti il MEF, con propria circolare ha definito ai fini Imu l'abitazione principale come l'immobile nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente, definizione questa che non integra in sé la norma prevista dalla disciplina sull'ICI che comprende al suo interno una quantità enorme di rapporti di comodato di fatto e che caratterizzano i rapporti interni al gruppo familiare e parentale;
    la suddetta tipologia di immobili è considerata imponibile come seconda casa e soggetta ad aliquota ordinaria, e non può beneficiare né delle detrazioni per l'abitazione principale, né della riduzione di aliquota. La normativa prevede invece che l'eventuale regime di favore può essere deliberato dai singoli comuni nell'ambito della potestà regolamentare loro riconosciuta, contribuendo in tal modo a determinare una disparità di trattamento tributario sul territorio nazionale rispetto ad un utilizzo particolare dell'immobile;
    sono sempre più numerosi coloro che ricorrono al notaio per costituire un diritto di abitazione, o per provvedere alla cessione o donazione dell'usufrutto anche temporaneo a favore del figlio o del nipote e viceversa, anche al fine di attuare il trasferimento di soggettività dell'imposta dal comodante al comodatario, vanificando a volte, in tal modo, lo spirito solidaristico che c’è alla base dell'atto di liberalità tra parenti in linea retta,

impegna il Governo

a dettare una norma, nell'ambito di una revisione organica della disciplina dell'imposizione fiscale del patrimonio immobiliare, che equipari all'abitazione principale anche l'unità immobiliare, e relative pertinenze, concessa in uso gratuito a parenti fino al secondo grado in linea retta che la occupano a titolo di abitazione principale.
9/1012-A/33Melilla, Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo i dati elaborati dall'Agenzia del territorio («Gli immobili in Italia 2012») a fine 2010 lo stock immobiliare complessivo di proprietà delle persone fisiche era pari a circa 52,8 milioni di unità, di cui 19,7 milioni di abitazioni principati (37,3 per cento) 5,2 milioni di immobili locati (9,9 per cento) e 5,8 milioni di immobili a disposizione (11 per cento);
    negli anni più recenti le politiche in favore delle famiglie che vivono in affitto si sono progressivamente indebolite, in particolare, il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione previsto dalla legge n. 431 del 1998, che ammontava a 205 milioni di euro nel 2008, è stato ridotto fino all'azzeramento a partire dal 2012. Il canone «concordato», introdotto sempre dalla legge n. 431 del 1998, ha registrato una diffusione inferiore alle aspettative (rappresenta, secondo i dati di Confedilizia, poco meno del 6 per cento del totale dei contratti di locazione) ed ha visto via via affievolirsi le agevolazioni fiscali inizialmente previste;
    con il decreto-legge n. 201 del 2011 cosiddetto «Salva Italia» si è anticipata al 2012 l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dal decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo municipale. In particolare, l'articolo 13, comma 4, ha aumentato del 60 per cento il coefficiente moltiplicativo delle rendite catastali riguardante i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
    il comma 6 ha stabilito l'aliquota di base dell'imposta pari allo 0,76 per cento, attribuendo ai comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la facoltà di modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 per cento. Ai sensi del comma 9 i comuni possono ridurre l'aliquota IMU di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locali. Il decreto legislativo n. 23 del 2011 aveva invece previsto che l'imposta fosse ridotta per legge alla metà (0,38 per cento) per gli immobili locati, anche in considerazione del fatto che per tale tipologia di immobili l'IMU sostituisce solo l'ICI e non anche l'imposta sul reddito come invece accade per gli altri immobili;
    secondo un'indagine realizzata da Confedilizia nei comuni capoluoghi di regione, il combinato disposto dell'aumento del coefficiente di moltiplicazione delle rendite e delle aliquote IMU (che, secondo un'analisi ANCI-IFEL il 52,1 per cento dei comuni – ma il 100 per cento di quelli con oltre 250 mila abitanti – ha portato a livelli superiori a quello base dello 0,76 per cento, a sua volta maggiore del livello massimo dello 0,7 per cento previsto per l'ICI fino al 2011) produrrà nel 2013 un aumento drammatico dell'imposizione sugli immobili locati sia rispetto all'acconto IMU 2012 (calcolato ad aliquota base 0,76 per cento) che, ancor di più, rispetto all'ICI in vigore nel 2011:
   immobili locati con contratti «liberi»: +30 per cento medio rispetto a IMU 2012 e +143 per cento medio rispetto a ICI 2011;
   immobili locati con contratti «concordati»: +6 per cento medio rispetto a IMU 2012 e +409 per cento medio rispetto a ICI 2011;
    questi aumenti, decisamente esorbitanti nel caso degli immobili locati a canone concordato, si riflettono negativamente sul mercato delle locazioni, colpendo famiglie che in buona parte sono in condizione di disagio abitativo;
    va sottolineato, inoltre, come i proprietari di immobili tenuti a disposizione abbiano beneficiato dell'assorbimento dell'IRPEF sulle case sfitte (che produceva un gettito complessivamente pari a 1,6 miliardi annui), a differenza dei proprietari di immobili locati che continuano a pagare l'IRPEF o la cedolare secca sui canoni d'affitto;
    appare perciò urgente e indispensabile una rimodulazione delle aliquote IMU per ridurre la pressione sugli immobili locati, focalizzando l'intervento su quelli locati a canone concordato,

impegna il Governo

nel quadro della complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare prospettata dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto-legge, a prevedere una rimodulazione delle aliquote IMU riducendo in misura significativa l'aliquota base per le abitazioni locate a canone concordato.
9/1012-A/34Misiani, Carnevali, Fiano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articoLo 4 del decreto-legge in esame detta norme per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e per la ridefinizione, con decreto interministeriale da adottare entro 30 giorni, dei criteri per la loro concessione;
    nelle ultime legislature l'attività legislativa in materia di politiche del lavoro è stata caratterizzata dal progressivo ampliamento delle misure di sostegno al reddito già previste per le situazioni di crisi aziendale e da un'estensione del campo di applicazione degli ammortizzatori sociali, per affrontare le crisi produttive e i problemi occupazionali che hanno investito alcuni settori produttivi;
    occorre tenere ben presente che i lavoratori fuoriusciti dal mondo produttivo della grande impresa possono «tirare avanti» solo per brevi periodi, in quanto le misure attualmente previste in termini di cassa integrazione guadagni e di indennità varie, pur essendo importanti nell'immediato, non possono certo essere protratte nel tempo e non possono assolutamente assicurare la realizzazione né la conservazione delle giuste esigenze di autonomia e di esistenza dignitosa dei lavoratori, la cui soddisfazione deve essere garantita;
    in considerazione della portata provvisoria e limitata nel tempo delle attuali misure di assistenza – che, a causa della gravità della crisi economica e della sua portata di medio periodo, sono inesorabilmente destinate a cessare senza offrire adeguate garanzie di ripresa e di reinserimento lavorativi – gli stessi lavoratori disoccupati, per esigenze di forza maggiore, sarebbero portati ad alimentare le schiere dei lavoratori abusivi;
    il rischio incombente, in sostanza, è che i lavoratori usciti dalla grande impresa continuino a lavorare, magari avvalendosi delle proprie competenze tecniche, rifugiandosi nel lavoro sommerso nei rapporti sia a monte, vale a dire rispetto ai fornitori, sia a valle, quindi nel rapporto con la clientela;
    occorre superare le condizioni attuali, in cui si bruciano ingenti risorse pubbliche per la disoccupazione e per la sospensione dal lavoro, per concepire un nuovo sistema di interventi attivi finalizzati a creare le condizioni per l'avvio di nuova imprenditorialità e di nuova occupazione, soprattutto nell'ampio e diffuso settore delle imprese artigiane e delle micro-imprese, che proprio per le loro doti di flessibilità e di adattamento a livello «interstiziale» sono in grado di svolgere la funzione di cassa di compensazione per l'occupazione espulsa dalle grandi imprese;
    è tempo che il sistema degli ammortizzatori sociali subisca una revisione, tramutandosi da un sistema di interventi passivi, di sostegno finanziario alle imprese o ai lavoratori in crisi, a un sistema di interventi attivi, finalizzati a creare le condizioni e le potenzialità per lo sviluppo dell'imprenditorialità,

impegna il Governo

ad adottare un intervento normativo al fine di prevedere procedure semplificate, agevolazioni contributive e fiscali e agevolazioni per l'accesso al credito a favore dei cassintegrati che intendano avviare un impresa.
9/1012-A/35Crippa, Della Valle, Prodani, Vallascas, Fantinati, Mucci.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4, comma 2, del provvedimento in esame prevede l'adozione di un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che determini i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente;
    il dispositivo originario disponeva l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali; nel corso dell'esame del provvedimento, è stato opportunamente introdotto l'obbligo di acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54,

impegna il Governo

a trasmettere alle Camere, ai fini dell'espressione del parere di competenza, lo schema di decreto interministeriale di cui in premessa, immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
9/1012-A/36Bellanova, Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla.


   La Camera,
   premesso che:
    il prolungarsi della recessione ha acuito la condizione di disagio economico di larga parte della popolazione, rischiando di mettere a repentaglio la tenuta sociale del Paese; il Governo, mediante l'emanazione del presente provvedimento, ha mostrato consapevolezza del profondo e perdurante stato di crisi in cui versa l'Italia e della necessità di reperire le risorse volte alla copertura dei costi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga, divenuti in questi anni un indispensabile strumento di sopravvivenza per centinaia di migliaia di persone;
    le problematiche attinenti a tale materia rimangono, purtroppo, numerose, sia per ciò che concerne la necessità di reperire risorse sufficienti a coprire l'intero fabbisogno dell'anno in corso che per quel che riguarda alcuni aspetti di tipo procedurale, i quali, impedendo un rapido utilizzo delle somme erogate, comportano gravi ripercussioni sulla vita dei lavoratori e delle loro famiglie;
    nell'ambito di una congiuntura economica che rischia di innescare profonde fratture sociali, è necessario operare con la massima urgenza al fine di accelerare e rendere più rigorosi i tempi intercorrenti tra l'accoglimento della domanda di cassa integrazione e la relativa erogazione delle risorse, consentendo così ai lavoratori interessati di non tardare a beneficiare di un indispensabile supporto economico;
    inoltre, al fine di rendere lo strumento degli ammortizzatori sociali maggiormente efficiente ed equo, occorre adoperarsi per modificare i criteri di ripartizione delle risorse tra le regioni, superando il riferimento alla spesa storica e introducendo un criterio più consono alla reale distribuzione nel territorio nazionale delle situazioni sulle quali intervenire,

impegna il Governo

   stante l'accoglimento della domanda di concessione degli ammortizzatori sociali, ad adottare tutti i provvedimenti utili ad accelerare i tempi di erogazione delle relative risorse, stabilendo criteri certi e rigorosi;
   a rivedere il sistema di ripartizione delle risorse tra le regioni, valutando la possibilità di superare il riferimento alla spesa storica e di adottare, invece, criteri che tengano anche conto dell'aumento delle richieste di ammortizzatori sociali provenienti dai vari territori.
9/1012-A/37Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gnecchi, Bellanova, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Gregori, Gribaudo, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Basso, Biondelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene importanti misure volte ad affrontare la contingente situazione economica e finanziaria e le sue conseguenze occupazionali attraverso interventi diretti a sospendere il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), nonché a tutelare il reddito dei lavoratori e ad assicurare la continuità nell'erogazione di servizi pubblici essenziali;
    in particolare, la sospensione del pagamento della prima rata dell'IMU, prelude alla complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare; tale revisione comporterà una serie di scelte complesse, che devono necessariamente tener conto dell'evoluzione della struttura familiare e della relazione tra la tipologia delle abitazioni, la loro modalità di utilizzo e il livello di reddito realmente disponibile dei nuclei familiari;
    i progressivi e apparentemente inarrestabili processi di invecchiamento e di denatalità del nostro Paese, hanno grandemente inciso sulla composizione del nucleo familiare – sempre più condizionato non solo dalla presenza di figli piccoli ma anche di persone anziane, spesso non autosufficienti – e richiedono uno sforzo suppletivo in termini di innovazione della struttura delle abitazioni, della organizzazione degli spazi e dei servizi etc.;
    l'annunciata riforma dovrà anche sanare alcuni profili di iniquità contenuti nella normativa vigente, al fine di non penalizzare le persone – tenute a pagare l'imposta dovuta per la «seconda casa» – che ospitino gratuitamente, mediante comodato d'uso, un figlio o un genitore anziano nella propria abitazione principale, utilizzando per se stessi altra residenza o che risiedano in abitazioni site in zone e quartieri divenuti nel tempo degradati o marginali, e quindi non più aderenti alla classificazione catastale di appartenenza, nonché i lavoratori che migrino all'interno del Paese o all'estero e che mantengano la proprietà della casa di abitazione presso il luogo di origine, pur essendo residenti, in affitto, nel luogo di lavoro;
    tali tematiche non potranno essere ignorate nel corso dell'esame della revisione della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, poiché attengono a problematiche fortemente sentite dalla popolazione, sopratutto nella situazione attuale, caratterizzata da una crisi economico e sociale che non ha precedenti nella storia repubblicana,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità, nel corso dell'esame dell'annunciata revisione della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, di adottare misure volte a renderla più equa, in particolar modo:
    a) realizzando una revisione dei criteri di imposizione sulla prima casa, che classifichi – con le dovute salvaguardie miranti a evitare qualsiasi forma di pratica elusiva – come principali le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito ai figli ovvero ai genitori;
    b) tenendo conto – nell'eventuale individuazione di franchigie per l'applicazione dell'imposta – delle persone non autosufficienti presenti nel nucleo familiare, allo scopo di incentivare la permanenza a domicilio degli anziani, in alternativa al ricovero in strutture residenziali;
    c) considerando abitazione principale la casa dell'anziano ricoverato in strutture di supporto;
    d) prevedendo – con le dovute salvaguardie miranti a evitare qualsiasi forma di pratica elusiva – misure che riconoscano la natura di abitazione principale all'alloggio di proprietà dei cittadini emigrati all'estero o in altre regioni d'Italia, e ivi residenti;
    e) accelerando la revisione organica del catasto, d'intesa con il sistema delle autonomie locali, previo confronto con le associazioni e forze sociali;
    f) adottando l'ISEE quale strumento per la verifica dei mezzi, e non più il mero reddito soggetto a IRE.
9/1012-A/38Giacobbe, Bellanova, Gnecchi, Basso, Biondelli, Antezza, Amoddio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 1 del decreto-legge in esame, prevede nelle more di una riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per l'anno 2013 la sospensione del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per alcune categorie di immobili;
    il comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 ha disposto l'applicazione in ambito IMU dell'esenzione ICI prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, in relazione agli immobili degli enti non commerciali destinati esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;
    il Governo Monti, attraverso l'articolo 91-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, come successivamente integrato dal comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, ha circoscritto l'esenzione IMU agli immobili nei quali tali attività sono svolte «con modalità non commerciali» delegando poi la specificità dei casi al decreto ministeriale 19 novembre 2012 n. 200;
    tra tali esenzioni non rientrano gli enti di ricerca che, sotto forma di onlus, svolgono ricerca in ambito sanitario,

impegna il Governo

in un quadro più generale di riforma della disciplina relativa al pagamento dell'IMU a valutare l'opportunità di prevedere modalità di esenzione o di riduzione dell'imposta in oggetto per gli enti onlus che svolgano attività di ricerca sanitaria anche utilizzando fondi provenienti da elargizioni o donazioni private.
9/1012-A/39Miotto, Naccarato, Narduolo.


   La Camera,
   premesso che:
    dalle organizzazioni sindacali e datoriali regionali della Sicilia è stato chiesto con forza a Governo regionale e nazionale di rivedere l'accordo quadro sugli ammortizzatori sociali in deroga in quanto attualmente risultano escluse circa duemila unità lavorative che si trovano senza alcun sostegno al reddito;
    il rischio denunciato dalle organizzazioni sindacali è che considerate le difficoltà di mercato e le poche risorse le imprese abbandonino persino l'idea di ricorrere agli ammortizzatori in deroga giungendo direttamente alla drammatica decisione del licenziamento;
    si sono registrate una serie di proteste in regione che hanno visti coinvolti molti lavoratori di diversi settori, da quello auto, metalmeccanico, dall'elettronica alle comunicazioni,

impegna il Governo

a convocare con la massima urgenza un tavolo di confronto con la Regione siciliana e le parti sociali per affrontare il nodo ammortizzatori per la Sicilia con l'obiettivo di assicurare una tutela anche a quanti oggi ne sono esclusi e ripristinare un quadro di certezza in un contesto ad altissima tensione sociale.
9/1012-A/40Burtone.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 dispone la sospensione – per l'anno 2013 – del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) per determinate categorie di immobili, ossia l'abitazione principale e le relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
    la citata sospensione rischia, tuttavia, di non produrre alcun effetto positivo per le famiglie a basso reddito che vivono, in affitto, in alloggi di proprietà di fondazioni e di soggetti del privato-sociale, che realizzano edilizia di housing sociale in affitto a canone convenzionato o sociale, realtà che in questi anni hanno risposto al bisogno abitativo sperimentando nuovi modelli di cooperazione pubblico-privato, sostenendo politiche della casa in una fase in cui «il pubblico» ha ridotto drasticamente gli investimenti in conto capitale;
    il mancato riconoscimento da parte del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 dello status di abitazione principale agli alloggi assegnati in godimento dalle realtà di housing sociale (che è subordinata al requisito di non possesso di altro alloggio) comporta l'applicazione dell'aliquota per la seconda casa, non riconoscendo l'obiettivo sociale e l'interesse pubblico di queste realizzazioni;
    le sperimentazioni di housing sociale sono oggi una significativa realtà, che oltre a realizzare nuovi alloggi si pone l'obiettivo di migliorare la qualità urbana e salvaguardare la coesione sociale,

impegna il Governo

ad adottare misure volte ad incentivare la diffusione dell’housing sociale, riconoscendo – all'atto della riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare di cui all'articolo 1 del presente provvedimento – a questa tipologia di abitazioni in affitto a proprietà indivisa l'equiparazione ad abitazione principale.
9/1012-A/41Carnevali, Gasparini, Misiani, Sanga.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 dispone la sospensione – per l'anno 2013 – del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) per determinate categorie di immobili, ossia l'abitazione principale e le relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
    la citata sospensione rischia, tuttavia, di non produrre alcun effetto positivo per le famiglie a basso reddito che vivono, in affitto, in alloggi di proprietà di fondazioni e di soggetti del privato-sociale, che realizzano edilizia di housing sociale in affitto a canone convenzionato o sociale, realtà che in questi anni hanno risposto al bisogno abitativo sperimentando nuovi modelli di cooperazione pubblico-privato, sostenendo politiche della casa in una fase in cui «il pubblico» ha ridotto drasticamente gli investimenti in conto capitale;
    il mancato riconoscimento da parte del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 dello status di abitazione principale agli alloggi assegnati in godimento dalle realtà di housing sociale (che è subordinata al requisito di non possesso di altro alloggio) comporta l'applicazione dell'aliquota per la seconda casa, non riconoscendo l'obiettivo sociale e l'interesse pubblico di queste realizzazioni;
    le sperimentazioni di housing sociale sono oggi una significativa realtà, che oltre a realizzare nuovi alloggi si pone l'obiettivo di migliorare la qualità urbana e salvaguardare la coesione sociale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure volte ad incentivare la diffusione dell’housing sociale, riconoscendo – all'atto della riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare di cui all'articolo 1 del presente provvedimento – a questa tipologia di abitazioni in affitto a proprietà indivisa l'equiparazione ad abitazione principale.
9/1012-A/41. (Testo modificato nel corso della seduta) Carnevali, Gasparini, Misiani, Sanga.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 21 maggio 2013 n. 35 interviene in materia di imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sospendendone il versamento della prima rata 2013 per alcune categorie di immobili;
    tale sospensione è stata disposta nelle more di una riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare;
    tra i paletti programmatici di tale annunciata riforma è inserita anche la deducibilità, ai fini del reddito d'impresa, della stessa imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive;
    al momento la deducibilità dell'IRAP dal reddito d'impresa, è limitata solo alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato e alla quota interessi passivi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito della riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, di prevedere altresì la deducibilità dell'IMU dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive quale misura di sostegno concreta per le imprese, soprattutto in questo particolare momento di difficoltà.
9/1012-A/42Nesi, Zanetti, Sberna, Sottanelli, Tinagli, Caruso, Antimo Cesaro, Galgano, Marazziti, Andrea Romano, Fauttilli, De Mita, Causin, Rossi, Oliaro, Vecchio, Schirò Planeta.


   La Camera,
   premesso che:
    tra gli effetti negativi dell'IMU sul patrimonio immobiliare emerge in particolare l'aggravio impositivo sui settori dei servizi e della produzione, che in nessun modo hanno beneficiato di alcuna attenuazione dell'imposta, né in fase di determinazione della base imponibile da parte dello Stato, né in fase di determinazione delle aliquote da parte dei Comuni;
    nell'attuale congiuntura in cui a una crisi che sembra non finire mai si somma una pressione fiscale già a livelli record, continuare a oberare in maniera così insistente le imprese, soprattutto quelle del terziario di mercato e dell'artigianato, non solo penalizza le loro potenzialità di crescita, ma mette a rischio la loro stessa sopravvivenza;
    l'IMU sta soffocando le piccole imprese, con rincari medi – secondo uno studio della Cna – che si aggirano intorno al 77 per cento per un piccolo capannone, e che per un ufficio a Milano possono arrivare al 240 per cento, e in ogni caso mai sotto il 100 per cento;
    i dati sulla mortalità aziendale indicano altresì che nel 2012 ha chiuso l'8,4 per cento delle imprese artigiane, e le previsioni per il 2013 sono persino peggiori, paventando un tasso del 10 per cento;
    i comuni hanno cercato di moderare le aliquote per la prima casa, ma per i beni strumentali, dal valore catastale spesso molto elevato, si arriva facilmente anche al 10,6 per mille (dati CNA). Per gli artigiani è un danno grave, perché si tratta di un'imposta che prescinde dal fatturato, e che quindi va pagata anche se l'azienda e in perdita;
    gli immobili strumentali delle imprese non rappresentano un accumulo di patrimonio, ma sono destinati alla produzione, e per questo sono già sottoposti ad imposizione attraverso la tassazione Irpef o Ires per il reddito che contribuiscono a generare,

impegna il Governo

   ad adottare un apposito atto normativo volto a prevedere:
    uno sgravio diretto sui parametri IMU (aliquote e valori catastali) in particolare per le attività artigianali;
    la sospensione dell'aumento ulteriore del moltiplicatore per il gruppo catastale D – ad eccezione della categoria catastale D/5 – fino alla definizione della riforma complessiva dell'imposizione fiscale sugli immobili.
9/1012-A/43Da Villa, Matarrelli, Lacquaniti, Prodani, Mucci, Fantinati.


   La Camera,
   premesso che:
    l'imposta municipale unica si applica dal 2012 al possesso di immobili compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
    l'articolo 1 del presente provvedimento dispone, nelle more di una riforma complessiva del sistema della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del versamento della prima rata dall'imposta municipale unica per talune categorie di immobili (abitazione principale, eccetto i fabbricati di categorie A/1, A/8 e A/9; unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa e di edilizia residenziale pubblica; terreni agricoli e fabbricati rurali) e conseguentemente incrementa il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria da parte dei comuni, individuando le relative coperture;
    l'articolo 2 prevede, nell'eventualità in cui entro il termine del 31 agosto 2013 non si sia proceduto alla riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la riapplicazione della disciplina vigente dell'imposta municipale propria;
    in Italia c’è una grave emergenza abitativa e il dibattito sull'IMU, esclusivamente concentrato sull'abolizione dell'imposta sulla prima casa, sottovaluta l'impatto drammatico che la nuova imposta ha avuto sulle abitazioni affittate;
    lo scenario economico incerto e la continua pressione su redditi e occupazione non incentivano, in questo periodo, ad affrontare una spesa importante come l'acquisto di una casa determinando così, come evidenziato anche dall'Osservatorio di mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, un crollo del mercato, tuttavia l'irrigidimento della domanda, non ha riversato sul mercato uno stock di case invendute tale da incentivare le locazioni di immobili;
    la crisi ha infatti determinato un aumento della morosità degli affittuari tale da rendere in alcuni casi non profittevole la locazione e con la conseguenza che molti immobili sono rimasti vuoti e a disposizione;
    il Sunia, la principale organizzazione degli inquilini privati e degli assegnatari di edilizia pubblica da tempo segnala la tendenza all'aumento degli sfratti per morosità; i dati pubblicati dal Ministero dell'interno relativi agli sfratti del 2012 confermano questa previsione: 67.790 sfratti complessivi con aumento del 6,18 per cento rispetto al 2011, di questi oltre 60.000 sono per morosità (60.244 pari all'88,9 per cento del totale);
    anche tra coloro che non possono permettersi l'acquisto di una casa, sono sempre di più coloro che a fine mese non riescono a pagare l'affitto;
    al fine di incentivare le locazioni di immobili tenuti a disposizione e rendere più efficiente il mercato degli affitti, sarebbe auspicabile intervenire prevedendo l'esenzione dell'Imposta municipale IMU degli immobili occupati da inquilini morosi;
    una simile norma andrebbe a vantaggio sia dei proprietari di immobili che in questo momento si trovano a dover pagare ingiustamente un'imposta su un immobile di cui non è possibile disporne, sia di coloro che sono in cerca di un'abitazione in affitto perché a fronte di una maggior offerta si ridurrebbe il canone mensile;
    l'articolo 8 della legge 431/1998 prevede, per i soli contratti di locazione a uso abitativo, la possibilità di non dichiarare ai fini Irpef i redditi da locazione non percepiti ed il diritto al rimborso Irpef,

impegna il Governo

nell'ambito della complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ad esentare dall'imposta municipale propria (IMU) gli immobili in affitto occupati dal conduttore che risulti moroso dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.
9/1012-A/44Fiano, Misiani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'imposta municipale unica si applica dal 2012 al possesso di immobili compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
    l'articolo 1 del presente provvedimento dispone, nelle more di una riforma complessiva del sistema della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del versamento della prima rata dall'imposta municipale unica per talune categorie di immobili (abitazione principale, eccetto i fabbricati di categorie A/1, A/8 e A/9; unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa e di edilizia residenziale pubblica; terreni agricoli e fabbricati rurali) e conseguentemente incrementa il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria da parte dei comuni, individuando le relative coperture;
    l'articolo 2 prevede, nell'eventualità in cui entro il termine del 31 agosto 2013 non si sia proceduto alla riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la riapplicazione della disciplina vigente dell'imposta municipale propria;
    in Italia c’è una grave emergenza abitativa e il dibattito sull'IMU, esclusivamente concentrato sull'abolizione dell'imposta sulla prima casa, sottovaluta l'impatto drammatico che la nuova imposta ha avuto sulle abitazioni affittate;
    lo scenario economico incerto e la continua pressione su redditi e occupazione non incentivano, in questo periodo, ad affrontare una spesa importante come l'acquisto di una casa determinando così, come evidenziato anche dall'Osservatorio di mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, un crollo del mercato, tuttavia l'irrigidimento della domanda, non ha riversato sul mercato uno stock di case invendute tale da incentivare le locazioni di immobili;
    la crisi ha infatti determinato un aumento della morosità degli affittuari tale da rendere in alcuni casi non profittevole la locazione e con la conseguenza che molti immobili sono rimasti vuoti e a disposizione;
    il Sunia, la principale organizzazione degli inquilini privati e degli assegnatari di edilizia pubblica da tempo segnala la tendenza all'aumento degli sfratti per morosità; i dati pubblicati dal Ministero dell'interno relativi agli sfratti del 2012 confermano questa previsione: 67.790 sfratti complessivi con aumento del 6,18 per cento rispetto al 2011, di questi oltre 60.000 sono per morosità (60.244 pari all'88,9 per cento del totale);
    anche tra coloro che non possono permettersi l'acquisto di una casa, sono sempre di più coloro che a fine mese non riescono a pagare l'affitto;
    al fine di incentivare le locazioni di immobili tenuti a disposizione e rendere più efficiente il mercato degli affitti, sarebbe auspicabile intervenire prevedendo l'esenzione dell'Imposta municipale IMU degli immobili occupati da inquilini morosi;
    una simile norma andrebbe a vantaggio sia dei proprietari di immobili che in questo momento si trovano a dover pagare ingiustamente un'imposta su un immobile di cui non è possibile disporne, sia di coloro che sono in cerca di un'abitazione in affitto perché a fronte di una maggior offerta si ridurrebbe il canone mensile;
    l'articolo 8 della legge 431/1998 prevede, per i soli contratti di locazione a uso abitativo, la possibilità di non dichiarare ai fini Irpef i redditi da locazione non percepiti ed il diritto al rimborso Irpef,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito della complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, di esentare dall'imposta municipale propria (IMU) gli immobili in affitto occupati dal conduttore che risulti moroso dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.
9/1012-A/44. (Testo modificato nel corso della seduta)  Fiano, Misiani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene alcuni interventi prioritari tra cui misure diretta a sospendere il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU); la sospensione del versamento è finalizzata a consentire l'elaborazione di una riforma complessiva dell'imposizione sul patrimonio immobiliare;
    per gli italiani residenti all'estero, la casa in Italia rappresenta un forte legame con la propria terra d'origine e la base a cui fare ritorno negli anni della pensione, o l'investimento effettuato in Italia per consentire il proprio rientro o quello dei figli;
    l'imposta municipale propria (o imposta municipale unica - IMU), è stata introdotta dal Governo Berlusconi con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che ne stabiliva la vigenza a partire dal 2014, ed è stata poi anticipata al 2012 dal Governo Monti con la cosiddetta manovra «Salva Italia» (decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici);
    per l'IMU, il decreto «Salva Italia» ha definito diverse aliquote base, modificabili in aumento o in diminuzione dalle singole amministrazioni comunali con delibera del consiglio comunale; l'aliquota base da applicare varia a seconda che l'immobile sia o non sia l'abitazione principale del proprietario;
    per l'immobile considerato «abitazione principale», ossia quello in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, era prevista un'aliquota dello 0,4 per cento, modificabile dello 0,2 in aumento o in diminuzione dai comuni e una detrazione di 200 euro annui, con un'ulteriore detrazione di 50 euro per ogni figlio nel nucleo familiare, di età non superiore a ventisei anni;
    per l'immobile che non costituisce l'abitazione principale del proprietario, l'aliquota di base era fissata allo 0,76 per cento, modificabile da 0,4 a 1,06 per cento con delibera del consiglio comunale;
    ne consegue che il carico fiscale risulta sensibilmente, inferiore nel caso in cui gli immobili vengano riconosciuti come abitazione principale;
    nell'applicazione dell'ICI, l'articolo 4-ter del decreto-legge 23 gennaio 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, prevedeva che si considerasse direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultasse locata;
    sin dall'introduzione dell'IMU, l'attività parlamentare dei deputati eletti nella circoscrizione Estero è stata volta ad equiparare gli immobili di proprietà degli italiani residenti all'estero alle abitazioni principali, garantendo, così, che il trattamento fiscale, di cui gli italiani all'estero avevano goduto per vent'anni ai fini dell'ICI, continuasse ad operare anche per l'imposta municipale propria;
    in sede d'esame in Assemblea del «decreto Salva Italia» è stato accolto un ordine del giorno (ODG 9/04829-A/043) che impegnava il Governo ad assicurare, anche ai cittadini italiani residenti all'estero proprietari di unità immobiliari in Italia, la detrazione di base di 200 euro sull'abitazione posseduta in Italia;
    un emendamento, al decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ha affidato ai comuni la facoltà di decidere quale aliquota IMU applicare agli immobili posseduti nei rispettivi territori dai connazionali residenti all'estero e di estendere a tali immobili lo stesso trattamento previsto per le «abitazioni principali», riconoscendo in linea di principio la possibilità di ripristinare la disciplina in vigore per vent'anni ai fini dell'ICI;
    le case possedute in Italia dagli italiani all'estero generano molto spesso un consistente indotto economico e in molti piccoli comuni contribuiscono a contrastare i diffusi fenomeni di degrado architettonico e di abbandono degli immobili; in molti casi, proprio su un'attenta gestione e ristrutturazione del patrimonio edilizio dei centri storici minori, si fondano le iniziative di promozione e di rilancio turistico delle zone interne, le più bisognose di sostegno,

impegna il Governo:

   ad assumere ogni idonea iniziativa, nella riforma della legislazione sull'imposta municipale unica, tesa a ripristinare l'equiparazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non sia locata;
    a garantire che le nuove disposizioni tengano comunque conto nella ridefinizione dei tributi sui servizi del valore sociale ed economico della nostra emigrazione e dell'esigenza di mantenere vivo il legame tra il territorio e gli emigrati;
    a precisare con apposita circolare che le disposizioni che i comuni hanno assunto in relazione alla equiparazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, si applicano anche nei casi in cui il cittadino italiano risulti iscritto ad un comune AIRE diverso dal comune in cui è dislocato l'immobile, come peraltro si evince dalla norma che cita espressamente «posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato», senza fare riferimento al comune di iscrizione AIRE.
9/1012-A/45Zoggia, Gianni Farina, Fedi, Garavini, La Marca, Porta, Stumpo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene alcuni interventi prioritari tra cui misure diretta a sospendere il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU); la sospensione del versamento è finalizzata a consentire l'elaborazione di una riforma complessiva dell'imposizione sul patrimonio immobiliare;
    per gli italiani residenti all'estero, la casa in Italia rappresenta un forte legame con la propria terra d'origine e la base a cui fare ritorno negli anni della pensione, o l'investimento effettuato in Italia per consentire il proprio rientro o quello dei figli;
    l'imposta municipale propria (o imposta municipale unica - IMU), è stata introdotta dal Governo Berlusconi con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che ne stabiliva la vigenza a partire dal 2014, ed è stata poi anticipata al 2012 dal Governo Monti con la cosiddetta manovra «Salva Italia» (decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici);
    per l'IMU, il decreto «Salva Italia» ha definito diverse aliquote base, modificabili in aumento o in diminuzione dalle singole amministrazioni comunali con delibera del consiglio comunale; l'aliquota base da applicare varia a seconda che l'immobile sia o non sia l'abitazione principale del proprietario;
    per l'immobile considerato «abitazione principale», ossia quello in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, era prevista un'aliquota dello 0,4 per cento, modificabile dello 0,2 in aumento o in diminuzione dai comuni e una detrazione di 200 euro annui, con un'ulteriore detrazione di 50 euro per ogni figlio nel nucleo familiare, di età non superiore a ventisei anni;
    per l'immobile che non costituisce l'abitazione principale del proprietario, l'aliquota di base era fissata allo 0,76 per cento, modificabile da 0,4 a 1,06 per cento con delibera del consiglio comunale;
    ne consegue che il carico fiscale risulta sensibilmente, inferiore nel caso in cui gli immobili vengano riconosciuti come abitazione principale;
    nell'applicazione dell'ICI, l'articolo 4-ter del decreto-legge 23 gennaio 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, prevedeva che si considerasse direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultasse locata;
    sin dall'introduzione dell'IMU, l'attività parlamentare dei deputati eletti nella circoscrizione Estero è stata volta ad equiparare gli immobili di proprietà degli italiani residenti all'estero alle abitazioni principali, garantendo, così, che il trattamento fiscale, di cui gli italiani all'estero avevano goduto per vent'anni ai fini dell'ICI, continuasse ad operare anche per l'imposta municipale propria;
    in sede d'esame in Assemblea del «decreto Salva Italia» è stato accolto un ordine del giorno (ODG 9/04829-A/043) che impegnava il Governo ad assicurare, anche ai cittadini italiani residenti all'estero proprietari di unità immobiliari in Italia, la detrazione di base di 200 euro sull'abitazione posseduta in Italia;
    un emendamento, al decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ha affidato ai comuni la facoltà di decidere quale aliquota IMU applicare agli immobili posseduti nei rispettivi territori dai connazionali residenti all'estero e di estendere a tali immobili lo stesso trattamento previsto per le «abitazioni principali», riconoscendo in linea di principio la possibilità di ripristinare la disciplina in vigore per vent'anni ai fini dell'ICI;
    le case possedute in Italia dagli italiani all'estero generano molto spesso un consistente indotto economico e in molti piccoli comuni contribuiscono a contrastare i diffusi fenomeni di degrado architettonico e di abbandono degli immobili; in molti casi, proprio su un'attenta gestione e ristrutturazione del patrimonio edilizio dei centri storici minori, si fondano le iniziative di promozione e di rilancio turistico delle zone interne, le più bisognose di sostegno,

impegna il Governo

   ad assumere ogni idonea iniziativa, nella riforma della legislazione sull'imposta municipale unica, tesa a ripristinare l'equiparazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non sia locata;
    a garantire che le nuove disposizioni tengano comunque conto nella ridefinizione dei tributi sui servizi del valore sociale ed economico della nostra emigrazione e dell'esigenza di mantenere vivo il legame tra il territorio e gli emigrati;
    a valutare l'opportunità di precisare con apposita circolare che le disposizioni che i comuni hanno assunto in relazione alla equiparazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, si applicano anche nei casi in cui il cittadino italiano risulti iscritto ad un comune AIRE diverso dal comune in cui è dislocato l'immobile, come peraltro si evince dalla norma che cita espressamente «posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato», senza fare riferimento al comune di iscrizione AIRE.
9/1012-A/45. (Testo modificato nel corso della seduta)  Zoggia, Gianni Farina, Fedi, Garavini, La Marca, Porta, Stumpo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'assimilazione all'abitazione principale per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti, è stata oggetto in passato di eccessi e di abusi e eliminata ai fini IMU; rimane però almeno un caso che risulta ingiustamente colpito e riguarda i proprietari della prima e unica casa, concessa in uso gratuito o in nuda proprietà ai figli o genitori che vi risiedono; il principio di equità del tributo invocherebbe, per questi casi, l'assimilazione all'abitazione principale con aliquota IMU ridotta e relativa detrazione e non la tassazione ad aliquota ordinaria a carico dei genitori o dei figli;
    tuttavia in questi casi il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, oggi vigente, fissa per queste abitazioni l'aliquota base del 7,6 per mille, la stessa prevista per le seconde case, anziché l'aliquota ridotta del 4 per mille prevista per l'abitazione principale, senza nessuna detrazione;
    si tratta di una norma che rappresenta un vero e proprio salasso per tante giovani famiglie ad es., che vivono nella casa o nell'appartamento concesso in uso gratuito dai propri genitori;
    già il Governo Monti, accogliendo alcuni ordini del giorno, si era impegnato a valutare di inserire nella definizione di abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in uso gratuito o nuda proprietà a parenti e affini in linea retta o collaterale di primo grado di parentela, a carico del bilancio dello Stato, senza tuttavia darvi seguito; ora che si conosce la reale entità delle entrate dall'Imu ed è stata superata la fase più critica dell'emergenza finanziaria del Paese, non corrisponde a criteri di equità il perdurare dell'attuale normativa che prevede l'imposizione ad aliquota base del 7,6 per mille prevista per le seconde case applicata ai casi di assegnazione in nuda proprietà ai figli di casa dei genitori (che rimangono usufruttuari) o di comodato tra gli stessi soggetti,

impegna il Governo

nel prossimo provvedimento di complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, da approvarsi entro il 31 agosto prossimo, ad inserire nella definizione di abitazione principale di cui al comma 2, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti e affini in linea retta o collaterale entro il primo grado di parentela.
9/1012-A/46Rubinato, Rotta, Ribaudo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame contiene una serie d'interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo, finalizzati a rispondere alle necessità delle famiglie, del sistema produttivo e dei lavoratori e favorire la ripresa del Paese nel suo complesso;
    la natura del «provvedimento ponte», che s'inserisce all'interno dei prossimi interventi legislativi in tema di fiscalità immobiliare e di misure in materia di lavoro per favorire la nuova occupazione, interviene, in considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguate tutele del reddito dei lavoratori, attraverso il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge n. 192 del 2012 (cosiddetta «legge Fornero»), riforma del mercato del lavoro;
    le suindicate disposizioni contenute all'interno del decreto-legge, non contemplano tuttavia importanti segmenti di categorie produttive del Paese, quali: il settore della pesca, afflitto da una gravissima crisi economica e finanziaria, il cui comparto oltre a scontare una crisi di redditività e una sostanziale stasi della filiera dal punto di vista dell'innovazione e del miglioramento della filiera, risulta in grande sofferenza a causa della mancanza di una serie di politiche di sostegno, di sviluppo e di tutela, i cui effetti negativi si sono manifestati nel corso degli anni dall'aumento inarrestabile e progressivo del caro gasolio e dei costi di produzione in particolare, che per lo strascico arriva ad incidere fino al 60 per cento sui costi di produzione, raggiungendo quotazioni insostenibili per le imprese;
    risulta conseguentemente urgente e necessario in considerazione delle pesanti difficoltà del comparto della pesca rilevate in precedenza, intervenire attraverso misure volte a tutelare gli operatori del settore, il cui settore che risente in modo particolare gli effetti, della crisi economica in corso, evidenzia ulteriori profili di criticità derivanti dalla normativa europea che impone fra l'altro l'osservanza di regolamenti estremamente rigidi e penalizzanti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nei prossimi provvedimenti legislativi, misure volte ad assicurare per il settore della pesca l'attuazione della cassa integrazione guadagni in deroga, attraverso il rifinanziamento delle somme già previste di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, legge di stabilità per il 2013, indispensabili a causa del perdurare dello stato di crisi, e delle istanze ancora da liquidare ma tutt'ora inevase e di quelle che giungeranno nei prossimi mesi.
9/1012-A/47Pagano.


   La Camera,
   premessa che:
    alacremente si sta lavorando alla rimodulazione dell'IMU, concentrandosi, in particolare, sull'imposta dovuta sull'abitazione principale;
    pare superfluo significare quanto ingiusto e vessatorio sia un tributo applicato sulla prima casa, bene essenziale per un vivere civile;
    i risparmi delle famiglie, accumulati proprio per realizzare il sogno di possedere un'abitazione di proprietà nella quale vivere serenamente, contribuiscono ad alimentare il mercato immobiliare e gli introiti dello Stato attraverso la tassazione sulle costruzioni e sulle compravendite di immobili;
    la casa, quando di proprietà di una famiglia, rappresenta anche un consistente risparmio per lo Stato chiamato a garantire e realizzare una edilizia residenziale agevolata con propri e cospicui investimenti;
    nelle ipotesi tipologiche, seppur meno frequenti, vi è anche il caso del comodato d'uso gratuito ai figli;
    la situazione descritta è evidentemente tipica proprio di chi ha maggiore bisogno, a cominciare dai capifamiglia disoccupati;
    fa fattispecie era già utilmente considerata quando era in vigore l'ICI;
    impegna il Governo a verificare la possibilità di considerare il caso particolare in questione del comodato d'uso gratuito ai figli di genitore che è in abitazione in fitto onde evitare una evidente discriminazione proprio a danno di quei genitori che, con sacrificio, hanno acquistato un'abitazione e poi la concedono in comodato d'uso ad un figlio, mentre essi continuano a risiedere in un appartamento preso in affitto.
9/1012-A/48Russo.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo;
    apprezzato come con questo decreto il Governo intervenga sull'applicazione dell'imposta municipale propria, nel presupposto che tale imposta vada riformata completamente entro il 31 agosto 2013, e riconoscendo dunque implicitamente l'inadeguatezza di tale imposta, così come oggi concepita;
    nell'intento di contribuire a superare alcuni dei nodi più iniqui dell'attuale IMU, che parifica e penalizza come seconda abitazione, come se si trattasse di un lusso, l'immobile di proprietà di genitori, magari acquisito a prezzo di grandi sacrifici, concesso in uso ad un figlio, non ottenendo così certamente dall'immobile alcun reddito né altro beneficio,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito della riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul
patrimonio immobiliare di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, l'estensione della disciplina della «prima casa» anche agli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai familiari.
9/1012-A/49Matteo Bragantini, Busin, Fedriga.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo;
    tenendo conto dell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria, che ha messo a dura prova la capacità contributiva di molte aziende, fino a provocare fallimenti, chiusure, dismissioni e insolvenza;
    l'attuale disciplina dell'IMU impone il pagamento della tassa sugli immobili basata solo sul possesso, indipendentemente dalla salute dell'impresa e dalla sua effettiva capacità di produrre utili;
    la sola deducibilità dell'IMU dal reddito d'impresa, come proposto in via generale nel decreto, rischia di non avere alcun effetto benefico sulle molte aziende in crisi che reddito non ne producono magari già da molto tempo,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito della riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, l'esenzione dall'imposizione sui fabbricati ad uso produttivo come concreta misura di risposta all'attuale situazione di crisi economica.
9/1012-A/50Busin, Fedriga, Matteo Bragantini.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il decreto-legge 21 maggio 2013, n, 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo;
    preso atto che con questo decreto il Governo riconosce che l'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare necessita di una riforma immediata (entro il 31 agosto) ed articolata, riconoscendo dunque implicitamente l'inadeguatezza di tale imposta, così come oggi concepita oggi;
    riconoscendo come nel nostro Paese acquistare, anche a prezzo di grandi sacrifici, la prima casa di abitazione, non è sinonimo di ricchezza o di lusso ma risponde ad un atteggiamento culturale e tradizionale di volere assicurare stabilità anche immobiliare alla propria famiglia;
    la maggior parte delle prime case è costituita da abitazioni di valore commerciale certo non elevato, quasi sempre acquistate con l'aiuto di prestiti ipotecari, il cui rimborso già grava sui redditi disponibili delle famiglie,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito della riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul
patrimonio immobiliare di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, l'esenzione dall'IMU per le abitazioni principali non qualificabili come abitazioni di lusso.
9/1012-A/51Caparini, Busin, Fedriga, Matteo Bragantini, Borghesi.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il decreto-legge 21 maggio 2013, n, 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo;
    preso atto che con questo decreto il Governo riconosce che l'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare necessita di una riforma immediata (entro il 31 agosto) ed articolata, riconoscendo dunque implicitamente l'inadeguatezza di tale imposta, così come oggi concepita oggi;
    riconoscendo come nel nostro Paese acquistare, anche a prezzo di grandi sacrifici, la prima casa di abitazione, non è sinonimo di ricchezza o di lusso ma risponde ad un atteggiamento culturale e tradizionale di volere assicurare stabilità anche immobiliare alla propria famiglia;
    la maggior parte delle prime case è costituita da abitazioni di valore commerciale certo non elevato, quasi sempre acquistate con l'aiuto di prestiti ipotecari, il cui rimborso già grava sui redditi disponibili delle famiglie,

impegna il Governo

a valutare di prevedere, nell'ambito della riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, l'esenzione dall'IMU per le abitazioni principali non qualificabili come abitazioni di lusso.
9/1012-A/51. (Testo modificato nel corso della seduta) Caparini, Busin, Fedriga, Matteo Bragantini, Borghesi.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo;
    tenendo conto che oggi il nostro sistema sociale spesso non è in grado di fornire la dovuta assistenza ed il dovuto sostegno alle famiglie che accudiscono persone non autosufficienti, famiglie sulle quali di fatto il sistema statale scarica le inefficienze della propria gestione, soprattutto in alcune aree del Paese;
    nel presupposto che anche l'imposizione fiscale sulla casa debba far parte di un disegno complessivo di imposizione fiscale volta a sostenere i più deboli, e la famiglia in tutte le sue declinazioni,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito della riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul
patrimonio immobiliare di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, l'esenzione dall'IMU o una riduzione proporzionale dell'aliquota per ciascuna persona non autosufficiente, così come individuate ai sensi della legge 5 febbraio 1991, n. 104, che appartenga al medesimo gruppo familiare e con esso convivente.
9/1012-A/52Grimoldi, Busin, Fedriga, Matteo Bragantini.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo;
    riconoscendo come esistano nel nostro Paese esempi di eccellenza nel campo della ricerca, che oltre a raggiungere risultati importantissimi dal punto di vista scientifico, suppliscono alle carenze del sistema pubblico della ricerca;
    spesso questi centri di ricerca non ricevono alcun fondo pubblico ma si reggono solo sulle donazioni, le raccolte fondi e il contributo di tantissimi volontari, risorse raccolte con grande fatica, grazie alla generosità privata, ma che devono essere a maggior ragione impiegate solo per la ricerca. Questi centri pagano sugli immobili dove operano un'IMU altissima e ingiustificata, dato che le strutture certo non danno utile né denotano ricchezza. Ne è diventato esempio eclatante il caso della Città della Speranza, centro di oncoematologia pediatrica di Padova, basata esclusivamente sul volontariato con costi di gestione inferiori al 2 per cento,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito della riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, l'esenzione dall'IMU degli immobili di proprietà di enti che svolgono ricerca scientifica.
9/1012-A/53Molteni, Busin, Fedriga, Matteo Bragantini.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo;
    riconoscendo come esistano nel nostro Paese esempi di eccellenza nel campo della ricerca, che oltre a raggiungere risultati importantissimi dal punto di vista scientifico, suppliscono alle carenze del sistema pubblico della ricerca;
    spesso questi centri di ricerca non ricevono alcun fondo pubblico ma si reggono solo sulle donazioni, le raccolte fondi e il contributo di tantissimi volontari, risorse raccolte con grande fatica, grazie alla generosità privata, ma che devono essere a maggior ragione impiegate solo per la ricerca. Questi centri pagano sugli immobili dove operano un'IMU altissima e ingiustificata, dato che le strutture certo non danno utile né denotano ricchezza. Ne è diventato esempio eclatante il caso della Città della Speranza, centro di oncoematologia pediatrica di Padova, basata esclusivamente sul volontariato con costi di gestione inferiori al 2 per cento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito della riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, l'esenzione dall'IMU degli immobili di proprietà di enti che svolgono ricerca scientifica.
9/1012-A/53. (Testo modificato nel corso della seduta) Molteni, Busin, Fedriga, Matteo Bragantini.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo;
   considerato che:
    il Governo ha manifestato l'intenzione di procedere ad una riforma dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, presupponendo la volontà di costruire una nuova architettura dell'imposta per gli anni a venire;
    esistono tuttavia situazioni urgenti, derivanti dal verificarsi di calamità naturali, che richiedono interventi immediati per rispondere a situazioni grottesche, come quella di dovere pagare una tassa su immobili distrutti o inagibili, e contemporaneamente fare fronte a costi per alloggi alternativi e la ricostruzione dei propri immobili,

impegna il Governo

a prevedere misure urgenti per evitare il pagamento o, laddove già effettuato, a prevedere il rimborso dell'IMU per l'anno in corso per gli immobili accatastati e dichiarati inagibili nell'area interessata dal terremoto del maggio 2012 ovvero nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.
9/1012-A/54Gianluca Pini, Busin, Fedriga, Matteo Bragantini.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il provvedimento in titolo;
    valutate in particolare le misure contenute nell'articolo 4 del decreto-legge, relativamente alle risorse per gli ammortizzatori in deroga;
    ritenute le stesse carenti a coprire il fabbisogno per l'anno in corso, ritenute piuttosto sufficienti a garantire il trattamento in deroga sino alla fine di luglio prossimo;
    ricordato che, durante l'audizione nelle Commissioni riunite VI e XI, gli assessori al lavoro delle regioni hanno lanciato l'allarme che manca ancora almeno 1 miliardo per assicurare la copertura di tutto il 2013, dal momento che il fabbisogno stimato ammonterebbe a circa 3 miliardi,

impegna il Governo

ad agire tempestivamente per il reperimento e lo stanziamento di ulteriori risorse destinate agli ammortizzatori in deroga, senza tuttavia prevedere nuovi ed aggiuntivi oneri per le imprese e tasse per i cittadini.
9/1012-A/55Fedriga, Busin, Matteo Bragantini.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il provvedimento in titolo;
    considerati, nel dettaglio, gli interventi per il reperimento di risorse destinate al rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga di cui all'articolo 4 del decreto-legge;
    preso atto che la lettera a) del citato articolo 4 stanzia 250 milioni di euro per il predetto fine a valere sullo stanziamento previsto per lo sgravio sui premi produttività;
    ritenuta tale scelta di reperimento fondi alquanto discutibile, pur considerando l'urgenza della finalità, dal momento che persegue una strategia perdente – ai fini della crescita dell'occupazione – di sottrarre risorse ad interventi di politiche attive del lavoro per rafforzare le politiche passive del lavoro,

impegna il Governo

a reperire, nelle more di attuazione del provvedimento, le risorse necessarie al rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga attraverso una riduzione della spesa pubblica.
9/1012-A/56Buonanno, Fedriga, Busin, Matteo Bragantini.


   La Camera,
   premesso che:
    attestato come il Governo Monti, attraverso il decreto-legge n. 201 del 2011 recante «disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» ha finalizzato strategie di rimodulazione del debito pubblico e il rafforzamento delle entrate erariali attraverso l'introduzione di disposizioni che hanno determinato un generico aumento della tassazione a carico dei cittadini;
    valutato che tra le diverse disposizioni contenute all'interno del provvedimento, è certamente preminente l'introduzione dell'IMU, l'imposta municipale propria, che differentemente da quanto prima previsto dal decreto legislativo sul federalismo municipale, si applica anche alle prime abitazioni;
    considerato che in numerosi casi l'imposta grava oggi anche sui proprietari di immobili che svolgono attività a carattere di volontariato sociale, e che in numerosi casi, l'importo versato da queste associazioni od enti no profit è stato tanto elevato da determinare criticità finanziarie e quindi evidenti problemi nel regolare svolgimento del servizio dell'associazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di esentare dall'applicazione dell'imposta municipale propria gli immobili di proprietà di associazioni che svolgono attività di volontariato.
9/1012-A/57Rondini, Busin, Fedriga, Matteo Bragantini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'imposta municipale unica si applica dal 2012 al possesso di immobili compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
    l'articolo 1 del presente provvedimento dispone, nelle more di una riforma complessiva del sistema della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del versamento della prima rata dall'imposta municipale unica per talune categorie di immobili (abitazione principale, eccetto i fabbricati di categorie A/1, A/8 e A/9; unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa e di edilizia residenziale pubblica; terreni agricoli e fabbricati rurali) e conseguentemente incrementa il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria da parte dei comuni, individuando le relative coperture;
    l'articolo 2 prevede, nell'eventualità in cui entro il termine del 31 agosto 2013 non si sia proceduto alla riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la riapplicazione della disciplina vigente dell'imposta municipale propria;
    l'applicazione della normativa sull'IMU, in assenza di una complessiva riforma del catasto ha provocato, specialmente nelle città medio-grandi, evidenti effetti distorsivi,

impegna il Governo

a promuovere in tempi brevi una riforma del sistema catastale adottando, in attesa di tale riforma, gli indici delle quotazioni di mercato rilevati dall'Agenzia del territorio-Omi su base comunale, e di micro-zona per i comuni di maggiori dimensioni.
9/1012-A/58Gutgeld, Causi, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Leonori, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.


   La Camera,
   premesso che:
    l'imposta municipale unica si applica dal 2012 al possesso di immobili compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
    l'articolo 1 del presente provvedimento dispone, nelle more di una riforma complessiva del sistema della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del versamento della prima rata dall'imposta municipale unica per talune categorie di immobili (abitazione principale, eccetto i fabbricati di categorie A/1, A/8 e A/9; unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa e di edilizia residenziale pubblica; terreni agricoli e fabbricati rurali) e conseguentemente incrementa il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria da parte dei comuni, individuando le relative coperture;
    l'articolo 2 prevede, nell'eventualità in cui entro il termine del 31 agosto 2013 non si sia proceduto alla riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la riapplicazione della disciplina vigente dell'imposta municipale propria;
    l'applicazione della normativa sull'IMU, in assenza di una complessiva riforma del catasto ha provocato, specialmente nelle città medio-grandi, evidenti effetti distorsivi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere in tempi brevi una riforma del sistema catastale adottando, in attesa di tale riforma, gli indici delle quotazioni di mercato rilevati dall'Agenzia del territorio-Omi su base comunale, e di micro-zona per i comuni di maggiori dimensioni.
9/1012-A/58. (Testo modificato nel corso della seduta) Gutgeld, Causi, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Leonori, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Imposta Municipale Unica si applica dal 2012 al possesso di immobili compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
    l'articolo 1 del presente provvedimento dispone, nelle more di una riforma complessiva del sistema della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del versamento della prima rata dall'imposta municipale unica per talune categorie di immobili (abitazione principale, eccetto i fabbricati di categorie A/1, A/8 e A/9; unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa e di edilizia residenziale pubblica; terreni agricoli e fabbricati rurali) e conseguentemente incrementa il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria da parte dei comuni, individuando le relative coperture;
    la sospensione del versamento – si legge nella relazione introduttiva e nell'articolato – finalizzata a consentire l'elaborazione di una riforma complessiva dell'imposizione sul patrimonio immobiliare, che dovrà considerare anche la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), nonché la previsione della deducibilità dell'imposta relativa agli immobili utilizzati per attività produttive dai redditi di impresa,

impegna il Governo

a tenere in considerazione, nella complessiva ridefinizione della finanza locale, della natura propria di prestazione patrimoniale imposta per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, eliminando la maggiorazione di importo fisso per metro quadrato di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
9/1012-A/59De Menech, Causi, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Leonori, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga, Rubinato.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Imposta Municipale Unica si applica dal 2012 al possesso di immobili compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
    l'articolo 1 del presente provvedimento dispone, nelle more di una riforma complessiva del sistema della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del versamento della prima rata dall'imposta municipale unica per talune categorie di immobili (abitazione principale, eccetto i fabbricati di categorie A/1, A/8 e A/9; unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa e di edilizia residenziale pubblica; terreni agricoli e fabbricati rurali) e conseguentemente incrementa il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria da parte dei comuni, individuando le relative coperture;
    la sospensione del versamento – si legge nella relazione introduttiva e nell'articolato – finalizzata a consentire l'elaborazione di una riforma complessiva dell'imposizione sul patrimonio immobiliare, che dovrà considerare anche la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), nonché la previsione della deducibilità dell'imposta relativa agli immobili utilizzati per attività produttive dai redditi di impresa,

impegna il Governo

a tenere in considerazione, nella complessiva ridefinizione della finanza locale, della natura propria di prestazione patrimoniale imposta per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, eliminando, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, la maggiorazione di importo fisso per metro quadrato di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
9/1012-A/59. (Testo modificato nel corso della seduta) De Menech, Causi, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Leonori, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga, Rubinato.


   La Camera,
   premesso che:
    nella scorsa legislatura è stato avviato un intervento di riforma della finanza regionale e locale, volto a dare attuazione al principio dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali sancito nel Titolo V della Costituzione;
    in particolare attraverso la disciplina del federalismo fiscale è stato iniziato un processo – ancora lontano dall'essere completato – per la ridefinizione degli assetti e delle potestà fiscali tra amministrazione centrale ed autonomie territoriali;
    il più significativo intervento attuativo della delega, vale a dire la nuova fiscalità municipale è stato più volte modificato, dopo l'entrata in vigore del relativo decreto legislativo, mediante la decretazione d'urgenza, dando luogo ad un quadro normativo mutevole ed al momento ancora non a regime, come espone la complessa vicenda dell'imposta municipale propria (IMU);
    in particolare la legge 24 dicembre 2012 n. 228 – Legge di stabilità per il 2013 –, ha attribuito interamente ai comuni il gettito dell'imposta (ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che spetta allo Stato), con ciò per un verso ripristinando la configurazione dell'imposta come essenzialmente municipale, ma, per altro verso comportandone, al fine di assicurare la neutralità dell'intervento sotto il profilo dei rapporti finanziari tra Stato e comuni, rilevanti ricadute sul sistema perequativo definito dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
    l'emergenza finanziaria che, soprattutto a partire dalla seconda metà del 2011, ha reso urgente l'adozione di misure di consolidamento dei conti pubblici, ha costituito un serio ostacolo alla completa e definitiva riforma della fiscalità regionale e locale,

impegna il Governo

a tenere conto nella riforma complessiva del sistema della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare per ciò che concerne il nuovo assetto dei tributi propri comunali, della necessità di ripristinare l'autonomia regolamentare dei comuni in materia di esenzioni, detrazioni e assimilazioni.
9/1012-A/60Fregolent, Leonori, Causi, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 1 dell'articolo 1 prevede che la sospensione per l'anno 2013 – del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), per determinate categorie di immobili, operi nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, da realizzare sulla base alcuni principi esplicitati nella norma, tra i quali l'introduzione della deducibilità ai finì della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive;
    in questa fase di perdurante e profonda crisi economica vi è in primo luogo l'esigenza di ridurre la pressione dei tributi che gravano sull'impresa;
    in particolare le imprese soffrono un aumento della pressione fiscale anche in considerazione di quei tributi, come l'IRAP e l'IMU, il cui importo non dipende dal conseguimento di utili;
    la semplice deducibilità dell'IMU a fini IRPEF e IRES non darebbe alcun beneficio proprio alle imprese in maggiore stato di sofferenza, che sono quelle che non realizzano utili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nella complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, di prevedere la deducibilità dell'IMU dal valore della produzione netta ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP.
9/1012-A/61Carbone, Causi, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Leonori, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga, Amoddio, Antezza.


   La Camera,
   premesso che:
    le assimilazioni a prima casa nella previgente normativa ICI erano molto ampie;
    con la riforma IMU le assimilazioni ad abitazione principale si sono fortemente ridotte,

impegna il Governo

nell'ambito della complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ad intervenire in modo equilibrato sul regime delle assimilazioni ad abitazione principale, in particolare rispetto alle questioni sociali emergenti quali: a) gli anziani che risiedono in case di cura ed in generale fuori la casa di proprietà; b) le persone che possiedono solo una casa e per motivi di mobilità lavorativa si trovano in affitto in un altro comune, ivi inclusi i residenti all'estero; c) gli immobili delle famiglie che hanno concesso il comodato d'uso a parenti di primo grado ove questa sia l'unica casa aggiuntiva della famiglia. Sempre tenendo in considerazione adeguati riferimenti ad indicatori di capacità contributiva ovvero l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare.
9/1012-A/62Petrini, Causi, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Leonori, Lodolini, Pelillo, Ribaudo, Rostan, Sanga, Antezza, Biondelli, Amoddio.


   La Camera,
   premesso che:
    nella scorsa legislatura è stato avviato un intervento di riforma della finanza regionale e locale, volto a dare attuazione al principio dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali sancito nel Titolo V della Costituzione;
    in particolare attraverso la disciplina del federalismo fiscale è stato iniziato un processo – ancora lontano dall'essere completato – per la ridefinizione degli assetti e delle potestà fiscali tra amministrazione centrale ed autonomie territoriali;
    il più significativo intervento attuativo della delega, vale a dire la nuova fiscalità municipale è stato più volte modificato, dopo l'entrata in vigore del relativo decreto legislativo, mediante la decretazione d'urgenza, dando luogo ad un quadro normativo mutevole ed al momento ancora non a regime, come espone la complessa vicenda dell'imposta municipale propria (IMU);
    in particolare la legge 24 dicembre 2012 n. 228 – Legge di stabilità per il 2013 –, ha attribuito interamente ai comuni il gettito dell'imposta (ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che spetta allo Stato), con ciò per un verso ripristinando la configurazione dell'imposta come essenzialmente municipale, ma, per altro verso comportandone, al fine di assicurare la neutralità dell'intervento sotto il profilo dei rapporti finanziari tra Stato e comuni, rilevanti ricadute sul sistema perequativo definito dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
    l'emergenza finanziaria che, soprattutto a partire dalla seconda metà del 2011, ha reso urgente l'adozione di misure di consolidamento dei conti pubblici, ha costituito un serio ostacolo alla completa e definitiva riforma della fiscalità regionale e locale,

impegna il Governo

a procedere ad una complessiva riforma non solo dell'imposizione fiscale sul patri- monio immobiliare ma anche di quella comunale.
9/1012-A/63Causi, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Leonori, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.


   La Camera,
   premesso che:
    nella scorsa legislatura è stato avviato un intervento di riforma della finanza regionale e locale, volto a dare attuazione al principio dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali sancito nel Titolo V della Costituzione;
    in particolare attraverso la disciplina del federalismo fiscale è stato iniziato un processo – ancora lontano dall'essere completato – per la ridefinizione degli assetti e delle potestà fiscali tra amministrazione centrale ed autonomie territoriali;
    il più significativo intervento attuativo della delega, vale a dire la nuova fiscalità municipale è stato più volte modificato, dopo l'entrata in vigore del relativo decreto legislativo, mediante la decretazione d'urgenza, dando luogo ad un quadro normativo mutevole ed al momento ancora non a regime, come espone la complessa vicenda dell'imposta municipale propria (IMU);
    in particolare la legge 24 dicembre 2012 n. 228 – Legge di stabilità per il 2013 –, ha attribuito interamente ai comuni il gettito dell'imposta (ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che spetta allo Stato), con ciò per un verso ripristinando la configurazione dell'imposta come essenzialmente municipale, ma, per altro verso comportandone, al fine di assicurare la neutralità dell'intervento sotto il profilo dei rapporti finanziari tra Stato e comuni, rilevanti ricadute sul sistema perequativo definito dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
    l'emergenza finanziaria che, soprattutto a partire dalla seconda metà del 2011, ha reso urgente l'adozione di misure di consolidamento dei conti pubblici, ha costituito un serio ostacolo alla completa e definitiva riforma della fiscalità regionale e locale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un intervento di complessiva riforma non solo dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare ma anche di quella comunale.
9/1012-A/63. (Testo modificato nel corso della seduta) Causi, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Leonori, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del presente provvedimento dispone, nelle more di una riforma complessiva del sistema della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del versamento della prima rata dall'imposta municipale unica per talune categorie di immobili (abitazione principale, eccetto i fabbricati di categorie A/1, A/8 e A/9; unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa e di edilizia residenziale pubblica; terreni agricoli e fabbricati rurali) e conseguentemente incrementa il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria da parte dei comuni, individuando le relative coperture;
    l'articolo 2 prevede, nell'eventualità in cui entro il termine del 31 agosto 2013 non si sia proceduto alla riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la riapplicazione della disciplina vigente dell'imposta municipale propria;
    a differenza di quanto previsto in applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), i fabbricati rurali, sia ad uso abitativo, sia strumentali all'esercizio dell'attività agricola, rientrano nel campo di applicazione dell'IMU;
    mentre i fabbricati rurali ad uso abitativo, sono assoggettati ad imposizione secondo le regole ordinarie, i fabbricati rurali strumentali che l'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011, individua in quelli elencati nell'articolo 9, comma. 3-bis, del decreto-legge n. 557 del 1993, sono assoggettati ad imposta con aliquota agevolata, che i comuni possono diminuire ulteriormente ridurre;
    l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo;
    l'emanazione di un apposito decreto per definire le modalità di inserimento del requisito di ruralità negli atti catastali, porta conseguentemente ad affermare che la classificazione dell'immobile nella categoria catastale D/10 – che individua esclusivamente i «fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole», non è condizione unica per il riconoscimento dell'agevolazione in esame, poiché rientrano nell'agevolazione anche le fattispecie presenti nell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557 del 1993, che non rientrano necessariamente in D/10;
   l'IMU colpisce i fabbricati rurali strumentali ricompresi anche nell'elenco di cui all'articolo 9, comma 3-bis del decreto-legge n. 557 del 1993, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza e pertanto anche nel caso in cui detti immobili siano accatastati in una delle categorie dei gruppi ordinari e non in D/10, si potrebbe riconoscerne la strumentalità e conseguentemente l'applicazione del regime di favore ai fini IMU;
    la circolare ministeriale 3/DF/2012 ha chiarito che ai fini del riconoscimento della ruralità rilevano unicamente la natura e la destinazione dell'immobile, indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza; tuttavia ai fini del riconoscimento della ruralità negli atti e al fine di evitare possibili contenziosi è necessario che in catasto sia presente una specifica annotazione accanto ai dati catastali dell'immobile;
    la sospensione della rata si applicherebbe solo agli immobili a cui è stato riconosciuto il requisito di ruralità mentre per quelli che, pur essendo rurali non sono stati inseriti nel requisito di ruralità il mancato pagamento della rata sospesa a giugno espone il contribuente al rischio di vedersi richiedere il pagamento, la mora e le sanzioni da parte del comune,

impegna il Governo

ad adottare misure volte a riformare la disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare prevedendo agevolazioni in favore dei fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, anche mediante l'inserimento in una apposita categoria catastale, ferme restando l'autonomia regolamentare dei comuni e le agevolazioni previste per quelli ad uso abitativo.
9/1012-A/64Ginato, Causi, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Leonori, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga, Antezza, Biondelli, Amoddio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del presente provvedimento dispone, nelle more di una riforma complessiva del sistema della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del versamento della prima rata dall'imposta municipale unica per talune categorie di immobili (abitazione principale, eccetto i fabbricati di categorie A/1, A/8 e A/9; unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa e di edilizia residenziale pubblica; terreni agricoli e fabbricati rurali) e conseguentemente incrementa il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria da parte dei comuni, individuando le relative coperture;
    l'articolo 2 prevede, nell'eventualità in cui entro il termine del 31 agosto 2013 non si sia proceduto alla riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la riapplicazione della disciplina vigente dell'imposta municipale propria;
    a differenza di quanto previsto in applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), i fabbricati rurali, sia ad uso abitativo, sia strumentali all'esercizio dell'attività agricola, rientrano nel campo di applicazione dell'IMU;
    mentre i fabbricati rurali ad uso abitativo, sono assoggettati ad imposizione secondo le regole ordinarie, i fabbricati rurali strumentali che l'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011, individua in quelli elencati nell'articolo 9, comma. 3-bis, del decreto-legge n. 557 del 1993, sono assoggettati ad imposta con aliquota agevolata, che i comuni possono diminuire ulteriormente ridurre;
    l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo;
    l'emanazione di un apposito decreto per definire le modalità di inserimento del requisito di ruralità negli atti catastali, porta conseguentemente ad affermare che la classificazione dell'immobile nella categoria catastale D/10 – che individua esclusivamente i «fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole», non è condizione unica per il riconoscimento dell'agevolazione in esame, poiché rientrano nell'agevolazione anche le fattispecie presenti nell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557 del 1993, che non rientrano necessariamente in D/10;
   l'IMU colpisce i fabbricati rurali strumentali ricompresi anche nell'elenco di cui all'articolo 9, comma 3-bis del decreto-legge n. 557 del 1993, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza e pertanto anche nel caso in cui detti immobili siano accatastati in una delle categorie dei gruppi ordinari e non in D/10, si potrebbe riconoscerne la strumentalità e conseguentemente l'applicazione del regime di favore ai fini IMU;
    la circolare ministeriale 3/DF/2012 ha chiarito che ai fini del riconoscimento della ruralità rilevano unicamente la natura e la destinazione dell'immobile, indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza; tuttavia ai fini del riconoscimento della ruralità negli atti e al fine di evitare possibili contenziosi è necessario che in catasto sia presente una specifica annotazione accanto ai dati catastali dell'immobile;
    la sospensione della rata si applicherebbe solo agli immobili a cui è stato riconosciuto il requisito di ruralità mentre per quelli che, pur essendo rurali non sono stati inseriti nel requisito di ruralità il mancato pagamento della rata sospesa a giugno espone il contribuente al rischio di vedersi richiedere il pagamento, la mora e le sanzioni da parte del comune,

impegna il Governo

nell'ambito della riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, a prevedere agevolazioni in favore dei fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, anche mediante l'inserimento in una apposita categoria catastale, ferme restando l'autonomia regolamentare dei comuni e le agevolazioni previste per quelli ad uso abitativo.
9/1012-A/64. (Testo modificato nel corso della seduta) Ginato, Causi, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Leonori, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga, Antezza, Biondelli, Amoddio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del presente provvedimento dispone che la riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanze 2013;
    la riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare non può prescindere dalle questioni esaminate dal Consiglio europeo del 22 maggio scorso relative all'energia e alla fiscalità;
    in particolare il Consiglio europeo ha concentrato l'attenzione sugli interventi da adottare per lottare contro l'evasione e la frode fiscale, combinando azioni a livello europeo e nazionale e attribuendo carattere primario all'ampliamento dello scambio automatico di informazioni a livello dell'Unione europea e globale,

impegna il Governo

ad adottare misure volte a riformare la disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare che tengano conto, in coerenza con gli impegni assunti in Europa nell'ambito del Consiglio europeo del 22 maggio 2013, della lotta all'evasione e alla frode fiscale.
9/1012-A/65Capozzolo, Causi, Bargero, Bonifazi, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Leonori, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del presente provvedimento dispone che la riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanze 2013;
    la riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare non può prescindere dalle questioni esaminate dal Consiglio europeo del 22 maggio scorso relative all'energia e alla fiscalità;
    in particolare il Consiglio europeo ha concentrato l'attenzione sugli interventi da adottare per lottare contro l'evasione e la frode fiscale, combinando azioni a livello europeo e nazionale e attribuendo carattere primario all'ampliamento dello scambio automatico di informazioni a livello dell'Unione europea e globale,

impegna il Governo

ad adottare misure volte a riformare la disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare che non si limitino ad una revisione dell'IMU e della Tares ma che considerino gli effetti più complessivi degli altri regimi impositivi sul patrimonio immobiliare in particolare quelli che incidono sulle transazioni anche in coerenza con gli impegni assunti in Europa nell'ambito del Consiglio europeo del 22 maggio 2013.
9/1012-A/66Bonifazi, Causi, Bargero, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Leonori, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 1 dell'articolo 1 del presente provvedimento prevede che la sospensione per l'anno 2013 del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), per determinate categorie di immobili, operi nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, da realizzare sulla base di alcuni principi esplicitati nella norma, tra i quali l'introduzione della deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive;
    in questa fase di perdurante e profonda crisi economica è necessario ridurre la pressione dei tributi che gravano sull'impresa indipendentemente dalla redditività, come l'IRAP e l'IMU;
    la semplice deducibilità dell'IMU ai fini IRPEF e IRES non darebbe alcun beneficio proprio alle imprese in maggiore stato di sofferenza, che sono quelle che non realizzano utili,

impegna il Governo

ad adottare misure volte a ridurre il carico fiscale gravante sui beni strumentali all'attività produttiva.
9/1012-A/67Sanga, Causi, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Leonori, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Antezza.


   La Camera,
   valutato che nel 2008 fu soppressa l'ICI sulla prima casa e che la riforma del processo federalista della legge delega n. 42 del 2009 aveva previsto, a partire dal 2014 l'introduzione di una nuova imposta sugli immobili diversi dalle prime abitazioni e il cui gettito sarebbe stato introitato dai comuni così da lasciare agli enti locali quelle risorse finanziarie necessarie per conseguire l'autonomia fiscale;
    preso atto che il Governo Monti, all'interno del decreto-legge n. 201 del 2011 recante «disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» tra le diverse misure finalizzate, ha anche previsto la reintroduzione dell'imposta immobiliare sulla prima casa (ex ICI) congiuntamente alla rivalutazione delle rendite catastali, alla cui rivalutazione viene altresì applicato un moltiplicatore;
   stimato come tale contributo pesi in misura maggiore sulle famiglie con persone non autosufficienti, alla luce del fatto che queste famiglie già sostengono in spese maggiori le tecnologie e la cura che devono essere dedicate ai pazienti,

impegna il Governo

a considerare la necessità di rivedere il provvedimento normativo prevedendo l'esclusione dell'imposta municipale sulla prima abitazione per le famiglie con a carico soggetti disabili gravi non autosufficienti, così come individuati ai sensi della legge n. 104 del 1992.
9/1012-A/68Caon, Rondini, Matteo Bragantini, Fedriga, Busin.


   La Camera,
   valutato che nel 2008 fu soppressa l'ICI sulla prima casa e che la riforma del processo federalista della legge delega n. 42 del 2009 aveva previsto, a partire dal 2014 l'introduzione di una nuova imposta sugli immobili diversi dalle prime abitazioni e il cui gettito sarebbe stato introitato dai comuni così da lasciare agli enti locali quelle risorse finanziarie necessarie per conseguire l'autonomia fiscale;
    preso atto che il Governo Monti, all'interno del decreto-legge n. 201 del 2011 recante «disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» tra le diverse misure finalizzate, ha anche previsto la reintroduzione dell'imposta immobiliare sulla prima casa (ex ICI) congiuntamente alla rivalutazione delle rendite catastali, alla cui rivalutazione viene altresì applicato un moltiplicatore;
   stimato come tale contributo pesi in misura maggiore sulle famiglie con persone non autosufficienti, alla luce del fatto che queste famiglie già sostengono in spese maggiori le tecnologie e la cura che devono essere dedicate ai pazienti,

impegna il Governo

a considerare la necessità di rivedere la normativa vigente prevedendo l'esclusione dell'imposta municipale sulla prima abitazione per le famiglie con a carico soggetti disabili gravi non autosufficienti, così come individuati ai sensi della legge n. 104 del 1992.
9/1012-A/68. (Testo modificato nel corso della seduta) Caon, Rondini, Matteo Bragantini, Fedriga, Busin.