Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 5 agosto 2013

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 5 agosto 2013.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baretta, Berretta, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Bray, Brunetta, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dellai, Dell'Aringa, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Fassina, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Legnini, Letta, Lupi, Merlo, Meta, Migliore, Moretto, Orlando, Pes, Pisicchio, Realacci, Sani, Santelli, Sereni, Speranza, Tinagli, Valeria Valente, Vezzali, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baretta, Berretta, Biancofiore, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Fassina, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Kyenge, La Russa, Legnini, Letta, Lorenzin, Lupi, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Moretto, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Sani, Santelli, Sereni, Speranza, Tinagli, Valeria Valente, Vezzali, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 2 agosto 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MURER: «Modifiche agli articoli 48, 50, 51 e 75 della Costituzione, in materia di diritti politici degli stranieri residenti in Italia» (1476);
   CATANOSO GENOESE: «Modifiche all'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e all'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, in materia di origine e classificazione degli oli di oliva vergini» (1477);
   D'UVA ed altri: «Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni concernenti il suo insegnamento e l'impiego di essa nelle scuole, nelle università e presso le pubbliche amministrazioni» (1478);
   SBROLLINI: «Disposizioni per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di età compresa tra cinquantadue e cinquantotto anni impiegati dai comuni» (1479).

  Saranno stampate e distribuite.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

  La proposta di legge n. 943, d'iniziativa dei deputati MIGLIORE ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Modifiche al codice civile e al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernenti le disposizioni penali in materia di società e consorzi».

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

  La proposta di legge MIOTTO ed altri: «Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide» (858) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Piccione.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  LA MARCA ed altri: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti» (606) Parere delle Commissioni III e V;
  SERENI ed altri: «Nuova disciplina del Servizio civile nazionale» (723) Parere delle Commissioni II, III, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e XIII;
  SERENI ed altri: «Disposizioni in materia di statistiche di genere» (725) Parere delle Commissioni II, V, VII, X, XI e XII.
  GIAMMANCO ed altri: «Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio» (1037) Parere delle Commissioni II, V, VII, VIII, XI e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

   II Commissione (Giustizia):
  MIGLIORE ed altri: «Modifiche al codice civile e al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernenti le disposizioni penali in materia di società e consorzi» (943) Parere delle Commissioni I, VI e XIV;
  GIAMMANCO ed altri: «Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali» (960) Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, IX, X, XII e XIV;
  NACCARATO: «Modifiche all'articolo 689 del codice penale, in materia di vendita, cessione per asporto e somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente» (1015) Parere delle Commissioni I, X e XII.

   VI Commissione (Finanze):
  SERENI ed altri: «Istituzione del Fondo patrimoniale degli italiani e introduzione di un contributo obbligatorio per la riduzione del debito delle pubbliche amministrazioni con contestuale retrocessione ai cittadini del patrimonio disponibile dello Stato» (726) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII e XIV.

   VIII Commissione (Ambiente):
  POLIDORI e VIGNALI: «Disposizioni per la razionalizzazione della gestione delle acque e istituzione di un comitato per il riordino delle norme in materia di distribuzione delle risorse idriche per usi potabili e di raccolta delle acque reflue» (999) Parere delle Commissioni I, V, X e XIV;
  D'INCECCO ed altri: «Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche» (1013) Parere delle Commissioni I, III, V, VII, IX e XII.

   XI Commissione (Lavoro):
  GIAMMANCO: «Modifica all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, in materia di valutazione degli assegni di ricerca e delle borse di studio post-dottorato nella formazione delle graduatorie per il conferimento di incarichi di supplenza per l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado» (1036) Parere delle Commissioni I, V e VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

   XII Commissione (Affari sociali):
  DORINA BIANCHI: «Disposizioni in materia di utilizzo del cadavere per scopi di studio, di ricerca e di formazione» (1250) Parere delle Commissioni I, II, V e VII;
  CALABRÒ ed altri: «Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario» (1324) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, VI e XI.

   XIII Commissione (Agricoltura):
  FAENZI ed altri: «Delega al Governo per la riorganizzazione del sistema degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali mediante l'istituzione di un'unica Agenzia per il settore, nonché disposizioni in materia di accesso degli imprenditori agricoli ai servizi digitali delle pubbliche amministrazioni» (995) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, IX, X, XI, XII e XIV.

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 2 agosto 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2013/0275, del 25 luglio 2013, avviata, ai sensi dell'articolo n. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva 2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissioni dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 2 agosto 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica il regolamento (UE) n. 525/2013 (COM(2013) 480 final).
  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 2 agosto 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i documenti concernenti la posizione del Governo nell'ambito della partecipazione a procedure di consultazione avviate da istituzioni dell'Unione europea, che sono trasmessi alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   documento concernente la posizione italiana nell'ambito della consultazione avviata dalla Commissione europea per la revisione del regolamento che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato – alla X Commissione (Attività produttive);
   documento concernente la posizione italiana nell'ambito della consultazione avviata dalla Commissione europea sugli de minimis – alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

  Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso ventisei risoluzioni approvate nella sessione dal 1o al 4 luglio 2013, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
   risoluzione sull'accordo politico relativo al quadro finanziario pluriennale 2014-2020 (Doc. XII, n. 104) – alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (Doc. XII, n. 105) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione legislativa relativa al progetto di decisione del Consiglio che autorizza taluni Stati membri a ratificare o a aderire al protocollo recante modifica della convenzione di Vienna relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari del 21 maggio 1963, nell'interesse dell'Unione europea, e a formulare una dichiarazione sull'applicazione delle pertinenti norme interne del diritto dell'Unione (Doc. XII, n. 106) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione sulla prima relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sulle attività delle agenzie degli Stati membri per il credito all'esportazione (Doc. XII, n. 107) – alla X Commissione (Attività produttive);
   risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (Doc. XII, n. 108) – alla IX Commissione (Trasporti);
   risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (Doc. XII, n. 109) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   risoluzione sulla crescita blu: miglioramento della crescita sostenibile nel settore marino, dei trasporti marittimi e del turismo dell'Unione (Doc. XII, n. 110) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti);
   risoluzione sul contributo delle cooperative al superamento della crisi (Doc. XII, n. 111) – alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XI (Lavoro);
   risoluzione legislativa relativa al progetto di decisione del Consiglio modifica della decisione 97/836/CE ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (Doc. XII, n. 112) – alla IX Commissione (Trasporti);
   risoluzione legislativa relativa al progetto di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo») (Doc. XII, n. 113) – alla IX Commissione (Trasporti);
   risoluzione legislativa relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (Doc. XII, n. 114) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VI (Finanze);
   risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero (Doc. XII, n. 115) – alla XII Commissione (Affari sociali);
   risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Consiglio che attua una cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie (Doc. XII, n. 116) – alla VI Commissione (Finanze);
   risoluzione sulla sicurezza stradale 2011-2020 – Prime tappe verso una strategia per le lesioni causate dagli incidenti (Doc. XII, n. 117) – alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e XII (Affari sociali);
   risoluzione sulla situazione dei diritti fondamentali: norme e pratiche in Ungheria (in applicazione della risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012) (Doc. XII, n. 118) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione sul quadro di controllo interno integrato (Doc. XII, n. 119) – alla V Commissione (Bilancio);
   risoluzione legislativa sul progetto comune, approvato dal Comitato di conciliazione, di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Georgia (Doc. XII, n. 120) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, e che abroga la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (Doc. XII, n. 121) – alla II Commissione (Giustizia);
   risoluzione sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sulla vita privata dei cittadini dell'Unione europea (Doc. XII, n. 122) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione sul miglioramento delle modalità pratiche per lo svolgimento delle elezioni europee del 2014 (Doc. XII, n. 123) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione sull'esportazione di armi: attuazione della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (Doc. XII, n. 124) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione sulla televisione connessa (Doc. XII, n. 125) – alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive);
   risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2013 dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III – Commissione (Doc. XII, n. 126) – alla V Commissione (Bilancio);
   risoluzione sulle priorità del Parlamento europeo per il programma di lavoro della Commissione per il 2014 (Doc. XII, n. 127) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione sulla crisi in Egitto (Doc. XII, n. 128) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione sulla situazione in Nigeria (Doc. XII, n. 129) – alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 2 agosto 2013, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (COM(2013) 522 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 5 agosto 2013;
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo all'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall'altro, relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia in seguito alla sua adesione all'Unione europea (COM(2013) 568 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 896 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1o LUGLIO 2013, N. 78, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESECUZIONE DELLA PENA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1417-A)

A.C. 1417-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

A.C. 1417-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 30. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1), alla lettera 0a), premettere la seguente:
   0a.1) L'articolo 275-bis è sostituito dal seguente:
  «Art. 275-bis. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare e nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. L'imputato è sempre tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli. Ove l'imputato non dovesse prestare il consenso il giudice dispone la custodia cautelare in carcere».
1. 44. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).
*1. 9. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

   Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).
*1. 45. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a un anno».
1. 202. Ferraresi.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni».
*1. 46. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni».
*1. 201. Ferraresi.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e un mese».
1. 47. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e due mesi».
1. 48. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e tre mesi».
1. 49. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e quattro mesi».
1. 50. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e cinque mesi».
1. 51. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e sei mesi».
1. 53. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e sette mesi».
1. 54. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e otto mesi».
1. 55. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e nove mesi».
1. 56. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e dieci mesi».
1. 57. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e undici mesi».
1. 58. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni».
*1. 59. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni».
*1. 200. Ferraresi.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e un mese».
1. 60. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e due mesi».
1. 61. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e tre mesi».
1. 62. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e quattro mesi».
1. 63. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e cinque mesi».
1. 64. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e sei mesi».
1. 65. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e sette mesi».
1. 66. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e otto mesi».
1. 67. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e nove mesi».
1. 68. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e dieci mesi».
1. 69. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e undici mesi».
1. 70. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, alla lettera 0a), sostituire il numero 2), con il seguente:
   2) sono aggiunte, in fine, le parole: e per i delitti di cui agli articoli 290, 349, comma 1, 353, 363, 385, comma 2, del codice penale, 12, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, e per il delitto di finanziamento illecito ai partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195”.
1. 162. Molteni, Attaguile, Prataviera.

   Al comma 1, sopprimere la lettera 0b).
1. 191. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 31. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire le parole: Il giudice con le seguenti: Il magistrato.
1. 221. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire la parola: dispone con la seguente: stabilisce.
1. 210. Turco.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire la parola: dispone con le seguenti: può disporre.
1. 218. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire la parola: dispone con la seguente: determina.
1. 203. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire la parola: dispone con la seguente: fissa.
1. 204. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire la parola: dispone con la seguente: individua.
1. 205. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire la parola: in modo con le seguenti: in guisa.
1. 206. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire la parola: in modo con la seguente: così.
1. 212. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire le parole: da assicurare comunque le prioritarie con le seguenti: tale da assicurare in ogni caso le.
1. 39. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire le parole: da assicurare comunque le prioritarie con le seguenti: tale da assicurare sempre le.
1. 38. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire la parola: assicurare con la seguente: realizzare.
1. 213. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire la parola: assicurare con la seguente: soddisfare.
1. 215. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire la parola: assicurare con la seguente: garantire.
1. 216. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire la parola: assicurare con la seguente: proteggere.
1. 217. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», dopo la parola: assicurare aggiungere le seguenti: in ogni caso e.
1. 40. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire le parole da: comunque fino alla fine del capoverso con le seguenti: le esigenze di tutela della persona offesa dal reato ed in considerazione della tipologia di reato.
1. 214. Turco.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire le parole da: comunque fino alla fine del capoverso con le seguenti: le esigenze di tutela della persona offesa dal reato ed in modo da scongiurare il possibile reiterarsi del reato.
1. 211. Turco.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire la parola: comunque con le seguenti: in ogni caso.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso si tratti dei reati di cui agli articoli 423-bis, 572, 575, 583-bis, 589, comma 2, 612-bis, 624-bis, 625, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numeri 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285.
1. 72. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire la parola: comunque con le seguenti: in ogni caso.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso si tratti dei reati di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 575, 583-bis, 589, comma 2, 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numeri 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285.
1. 73. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire la parola: comunque con le seguenti: in ogni caso.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso si tratti dei reati di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 575, 589, comma 2, 612-bis, terzo comma, 624-bis, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numeri 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285.
1. 76. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire la parola: comunque con le seguenti: in ogni caso.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso si tratti dei reati di cui agli articoli 572, secondo comma, 583-bis, 612-bis, terzo comma e 624-bis, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numeri 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285.
1. 77. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire la parola: comunque con le seguenti: in ogni caso.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso si tratti dei reati di cui agli articoli, 572, secondo comma, 589, comma 2, 612-bis, terzo comma, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numeri 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285.
1. 74. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire la parola: comunque con le seguenti: in ogni caso.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso si tratti dei reati di cui agli articoli 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale, la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285.
1. 75. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire la parola: comunque con le seguenti: in ogni caso.
1. 208. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire la parola: comunque con la seguente: sempre.
1. 207. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire le parole: le prioritarie esigenze con le seguenti: i prioritari bisogni.
1. 220. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire le parole: le prioritarie con le seguenti: e precipuamente le.
1. 43. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire le parole: le prioritarie con le seguenti: e preminentemente le.
1. 42. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire le parole: le prioritarie con le seguenti: e prioritariamente le.
1. 41. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire la parola: esigenze con la seguente: necessità.
1. 219. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire le parole: persona offesa dal reato con la seguente: vittima.
1. 209. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sopprimere le parole: dal reato.
1. 222. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire le parole: dal reato con le seguenti: dal delitto.
1. 223. Ferraresi.

  Al comma 1, alla lettera a-bis), premettere la seguente:
   0a-bis)
all'articolo 386, comma 3, primo periodo, le parole: «al più presto» sono sostituite dalla seguente: «tempestivamente».
1. 240. Ferraresi.

  Al comma 1, alla lettera a-bis), premettere la seguente:
   0a-bis)
all'articolo 386, comma 3, primo periodo, le parole: «al più presto» sono sostituite dalle seguenti: «in brevissimo termine».
1. 241. Ferraresi.

  Al comma 1, alla lettera a-bis), premettere la seguente:
   0a-bis)
all'articolo 386, comma 3, primo periodo, le parole: «ventiquattro ore» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei ore».
1. 242. Ferraresi.

  Al comma 1, alla lettera a-bis), premettere la seguente:
   0a-bis)
all'articolo 386, comma 3, primo periodo, le parole: «ventiquattro ore» sono sostituite dalle seguenti: «trentatré ore».
1. 244. Ferraresi.

  Al comma 1, alla lettera a-bis), premettere la seguente:
   0a-bis)
all'articolo 386, comma 3, primo periodo, le parole: «ventiquattro ore» sono sostituite dalle seguenti: «trenta ore».
1. 243. Ferraresi.

  Al comma 1, alla lettera a-bis), premettere la seguente:
   0a-bis)
all'articolo 386, comma 3, secondo periodo, le parole: «il medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «lo stesso».
1. 224. Ferraresi.

  Al comma 1, alla lettera a-bis), premettere la seguente:
   0a-bis)
all'articolo 386, comma 3, secondo periodo, la parola: «trasmettono» è sostituita dalla seguente: «inviano».
1. 234. Ferraresi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a-bis).
1. 16. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, sostituire la lettera a-bis), con la seguente:

  a-bis) all'articolo 386, comma 3, secondo periodo, le parole: «il relativo verbale» sono sostituite dalle seguenti: «il verbale di arresto o fermo, anche per via telematica,».
1. 248. Ferraresi.

  Al comma 1, sostituire la lettera a-bis), con la seguente:

  a-bis) all'articolo 386, comma 3, secondo periodo, le parole: «il relativo verbale» sono sostituite dalle seguenti: «il verbale di arresto o fermo, anche in forma telematica,».
1. 249. Ferraresi.

  Al comma 1, sostituire la lettera a-bis), con la seguente:

  a-bis) all'articolo 386, comma 3, secondo periodo, le parole: «il relativo verbale» sono sostituite dalle seguenti: «il verbale di arresto o fermo, anche in modalità telematica,».
1. 250. Ferraresi.

  Al comma 1, sostituire la lettera a-bis), con la seguente:

  a-bis) all'articolo 386, comma 3, secondo periodo, la parola: «relativo» è sostituita dalla seguente: «corrispondente».
1. 247. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a-bis), sopprimere la parola: anche.
1. 20. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: anche per via telematica con le seguenti: in ogni caso a mezzo posta elettronica certificata.
1. 25. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: anche per via telematica con le seguenti: a mezzo posta elettronica certificata.
1. 29. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, la lettera a-bis), sostituire le parole: anche per via telematica con le seguenti: sempre per via telematica o a mezzo posta elettronica certificata.
1. 23. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: anche per via telematica con le seguenti: , oltre che per via telematica, a mezzo posta elettronica certificata.
1. 26. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, la lettera a-bis), dopo le parole: anche per via telematica aggiungere le seguenti: o a mezzo posta elettronica certificata.
1. 22. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: anche per via telematica con le seguenti: in ogni caso per via telematica o a mezzo posta elettronica certificata.
1. 21. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: anche per via con le seguenti: eventualmente anche in forma.
1. 229. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: anche per via con le seguenti: eventualmente in forma.
1. 228. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a-bis), sostituire la parola: anche con le seguenti: in ogni caso.
1. 19. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, lettera a-bis), sostituire la parola: anche con la parola: solo.
1. 18. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: per via telematica con le seguenti: tramite documento sottoscritto con firma digitale.
1. 231. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: per via telematica con le seguenti: a mezzo posta elettronica certificata.
1. 24. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: per via telematica con le seguenti: tramite posta elettronica certificata.
1. 230. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: per via con le seguenti: in modalità.
1. 226. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: per via con le seguenti: in forma.
1. 227. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a-bis), dopo le parole: via telematica aggiungere le seguenti: purché sia assicurata la certezza della provenienza di quanto inviato.
1. 225. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a-bis), dopo le parole: via telematica aggiungere le seguenti: o a mezzo posta elettronica certificata.
1. 27. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:
   a-ter)
all'articolo 386, comma 3, secondo periodo, le parole: «salvo che» sono sostituite dalle seguenti: «eccetto che».
1. 236. Ferraresi.

  Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:
   a-ter)
all'articolo 386, comma 3, secondo periodo, le parole: «salvo che» sono sostituite dalle seguenti: «a meno che».
1. 246. Ferraresi.

  Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:
   a-ter)
all'articolo 386, comma 3, secondo periodo, le parole: «autorizzi una dilazione maggiore» sono sostituite dalle seguenti: «conceda una proroga».
1. 238. Ferraresi.

  Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:
   a-ter)
all'articolo 386, comma 3, secondo periodo, le parole: «autorizzi una dilazione» sono sostituite dalle seguenti: «conceda un termine».
1. 237. Ferraresi.

  Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:
   a-ter)
all'articolo 386, comma 3, secondo periodo, la parola: «maggiore» è soppressa.
1. 239. Ferraresi.

  Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:
   a-ter)
all'articolo 386, comma 3, secondo periodo, la parola: «maggiore» è sostituita dalla seguente: «ulteriore».
1. 245. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
1. 32. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», primo periodo, sostituire le parole dei casi previsti con le seguenti: delle ipotesi previste.
1. 252. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», primo periodo, dopo le parole: dal comma 9, lett. aggiungere le seguenti: a) e.
1. 10. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», primo periodo, sostituire le parole residua pena con le seguenti: rimanente pena.
1. 260. Turco.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», primo periodo, sostituire le parole residua pena con le seguenti: restante pena.
1. 261. Turco.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», primo periodo, sostituire le parole non supera i con le seguenti: non sia superiore ai.
1. 254. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», primo periodo, sostituire le parole trasmette gli atti con le seguenti: invia gli atti.
1. 266. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», primo periodo, dopo la parola trasmette aggiungere la seguente: tempestivamente.
1. 267. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», primo periodo, dopo le parole: liberazione anticipata aggiungere le seguenti: nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
1. 115. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», secondo periodo, sopprimere le parole: senza ritardo.
1. 262. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», secondo periodo, sostituire le parole: senza ritardo con le seguenti: entro 48 ore.
1. 253. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», secondo periodo, sostituire le parole: senza ritardo con le seguenti: entro 72 ore.
1. 256. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», secondo periodo, sostituire le parole: senza ritardo con le seguenti: tempestivamente.
1. 251. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», terzo periodo, sostituire le parole: la presente disposizione non si applica nei confronti dei con le seguenti: dall'applicazione della presente disposizione sono esclusi i.
1. 263. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», terzo periodo, sostituire le parole: la presente disposizione non si applica nei confronti dei con le seguenti: sono esclusi i.
1. 264. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere il capoverso «4-ter».
1. 33. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-ter», sostituire le parole: si trova in stato di con le seguenti: è stato sottoposto alla misura della.
1. 278. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-ter», sostituire le parole: i presupposti con le seguenti: le condizioni.
1. 269. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-ter», sostituire le parole: gli atti con le seguenti: i documenti.
1. 270. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-ter», sostituire le parole: senza ritardo con le seguenti: entro 48 ore.
1. 274. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-ter», sostituire le parole: senza ritardo con le seguenti: entro 72 ore.
1. 275. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-ter», sostituire le parole: senza ritardo con le seguenti: tempestivamente.
1. 276. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-ter», sostituire le parole: per la con le seguenti: al fine della
1. 272. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere il capoverso «4-quater».
1. 34. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-quater», sostituire le parole: nei casi previsti con le seguenti: nelle ipotesi previste.
1. 282. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-quater», sostituire le parole: previsti dai con le seguenti: di cui ai.
1. 283. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-quater», sostituire le parole: dopo la con le seguenti: sulla base della.
1. 281. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-quater», sostituire le parole: dopo la con le seguenti: successivamente alla.
1. 279. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-quater», sostituire le parole: dopo la con le seguenti: in seguito alla.
1. 280. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-quater», dopo le parole: la decisione aggiungere le seguenti: sulla liberazione anticipata.
1. 284. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
*1. 11. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
*1. 35. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni e un mese.
1. 78. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni e due mesi.
1. 80. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni e tre mesi.
1. 81. Molteni, Attaguile, Guidesi, Fedriga.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni e quattro mesi.
1. 83. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni e cinque mesi.
1. 84. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni e sei mesi.
1. 85. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni e sette mesi.
1. 86. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni e otto mesi.
1. 87. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni e nove mesi.
1. 88. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni e dieci mesi.
1. 89. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni e undici mesi.
1. 90. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni.
1. 91. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni e un mese.
1. 92. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni e due mesi.
1. 93. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni e tre mesi.
1. 94. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni e quattro mesi.
1. 95. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni e cinque mesi.
1. 96. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni e sei mesi.
1. 97. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni e sette mesi.
1. 98. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni e otto mesi.
1. 99. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni e nove mesi.
1. 100. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni e dieci mesi.
1. 101. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni e undici mesi.
1. 102. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: nei casi previsti con le seguenti: nelle ipotesi previste
1. 287. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere la lettera a).
1. 36. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
   «a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, del codice penale, 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 280-bis, 283, 289, 304, 336, 337, 343, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 374-bis, 414, 423-bis, 429, primo comma, 431, primo comma, 432, 433, 434, primo comma, 435, 476, primo comma, 556, 564, 572, primo comma, 588, secondo comma, 624-bis, commi 1 e 2, 635-quater, 648, secondo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, del codice penale, 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274, e 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numeri 11-ter) e 11-quater), del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
1. 110. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
   «a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 316, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 614, 624, 633, 640, del codice penale, 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 280-bis, 283, 289, 304, 336, 337, 343, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 374-bis, 414, 423-bis, 429, primo comma, 431, primo comma, 432, 433, 434, primo comma, 435, 476, primo comma, 556, 564, 572, primo comma, 588, secondo comma, 624-bis, commi 1 e 2, 635-quater, 648, secondo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, codice penale, 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274 e 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numeri 11-ter) e 11-quater), del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
1. 111. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
   «a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640 codice penale, 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, 583-bis, 575, 589, comma 2, del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numeri 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
1. 112. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
   «a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, del codice penale, 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numeri 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
1. 113. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
   «a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, 583-bis, 575, 589, comma 2, del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numeri 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
1. 114. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
   «a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numeri 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
1. 109. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), lettera a), sostituire le parole: 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma con le seguenti: 423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma.
1. 12. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), lettera a), sostituire le parole:, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, con le seguenti: e 612-bis.
1. 13. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).
1. 37. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: determinata ai sensi del con le seguenti: computata in base al.
1. 290. Ferraresi.

ART. 1-bis.

  Al comma 1, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sette anni.
1-bis. 100. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sei anni e sei mesi.
1-bis. 101. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sei anni.
1-bis. 102. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: cinque anni e undici mesi.
1-bis. 103. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: cinque anni e dieci mesi.
1-bis. 104. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: cinque anni e nove mesi.
1-bis. 105. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: cinque anni e sei mesi.
1-bis. 106. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: cinque anni e tre mesi.
1-bis. 107. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 1-ter. (Modifica al codice penale). 1. All'articolo 316-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
1-bis. 0100. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 1-ter. (Modifica al codice penale). – 1. All'articolo 346-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
1-bis. 0101. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 1-ter. (Modifica al codice civile).

  1. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 2622. – (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori). – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nel rendiconto finanziario, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, compiono atti idonei a cagionare un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti con la reclusione da tre a sette anni.
  La pena è della reclusione da cinque a dieci anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai soci, ai creditori, ai risparmiatori ovvero alla società.
  La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
  Nei casi previsti dal presente articolo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate, oltre alla pena detentiva, la multa da euro 50.000 a euro 300.000 ovvero fino alla metà dell'ammontare del danno cagionato e l'interdizione da quattro a dieci anni dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale o dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.
  La pena è della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 20.000 se il fatto è di particolare tenuità».
1-bis. 0102. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
(Inammissibile)

ART. 2.

  Sopprimerlo.
*2. 100. Cirielli.

  Sopprimerlo.
*2. 245. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
2. 20. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, sopprimere le parole: di norma
2. 300. Turco.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, sostituire le parole: di norma con le seguenti: di regola.
2. 200. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, dopo le parole: di norma aggiungere le seguenti: previa opportuna valutazione di merito.
2. 201. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, dopo le parole: di norma aggiungere le seguenti: su loro specifica richiesta volontaria.
2. 210. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, sostituire le parole: possono essere con le seguenti: sono.
2. 203. Turco.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, sostituire le parole: essere assegnati con le seguenti: essere indirizzati.
2. 204. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, sopprimere le parole: volontario e.
2. 211. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, sostituire le parole: e gratuito con la seguente: formativo.
2. 212. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, dopo le parole: e gratuito aggiungere le seguenti: e per un periodo di tempo anche determinato a discrezione del giudice.
2. 213. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, sostituire le parole: tenendo conto con le seguenti: tenuto conto.
2. 205. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, sostituire le parole: specifiche professionalità con le seguenti: specifiche competenze.
2. 206. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, sopprimere le parole: e attitudini lavorative.
2. 208. Turco.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, sostituire le parole: attitudini lavorative con le seguenti: inclinazioni lavorative.
2. 207. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, dopo le parole: attitudini lavorative aggiungere le seguenti: nonché della possibilità di reiterazione del reato.
2. 209. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, sopprimere le parole: in favore della collettività.
2. 214. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, sostituire le parole: in favore con le seguenti: a beneficio
2. 215. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, sopprimere le parole: le province
2. 216. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, dopo le parole: le comunità montane aggiungere le seguenti: le comunità isolane e di arcipelago.
2. 221. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, sopprimere le parole: le unioni di comuni
2. 219. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, dopo le parole: le unioni di comuni aggiungere le seguenti: le aree e le città metropolitane.
2. 220. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, dopo la parola: organizzazioni aggiungere le seguenti del terzo settore.
2. 223. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, sopprimere le parole da: anche internazionali fino alla fine del periodo.
2. 224. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, primo periodo, sostituire le parole: di volontariato con le seguenti: ovvero presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
2. 26. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o società in house.
2. 201. Turco.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: solo su richiesta dell'imputato e solo se chi ha commesso il reato non sia incapace di intendere e di volere.
2. 227. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: solo su richiesta dell'imputato e solo se non vi è pericolo di reiterazione del reato.
2. 226. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: solo su richiesta dell'imputato.
2. 225. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, quarto periodo, dopo le parole di cui all'articolo 416-bis del codice penale aggiungere le seguenti e di cui all'articolo 4-bis.
2. 11. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, quarto periodo, sostituire la parola: ovvero con le seguenti e nel contempo.
2. 228. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, quarto periodo, sostituire la parola: ovvero con le seguenti oppure in via alternativa.
2. 229. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente Le attività di cui al presente comma sono prestate sotto la supervisione di personale dedicato e devono essere oggetto di apposita relazione periodica.
2. 231. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente Le attività di cui al presente comma sono prestate sotto la supervisione di personale dedicato.
2. 230. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nei limiti e alle condizioni di cui al comma 1, e all'articolo 58-quater, commi 1 e 2 della presente legge.
2. 27. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-ter, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole  nei limiti e alle condizioni di cui al comma 1.
2. 25. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a-bis).
*2. 8. Cirielli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a-bis).
*2. 12. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a-bis).
*2. 21. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a-bis), sostituire la parola: trenta con la seguente: venticinque
2. 233. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a-bis), sostituire la parola: cento con la seguente: settanta
2. 237. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a-bis), sostituire la parola: cento con la seguente: ottanta
2. 234. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a-bis), sostituire la parola: cento con la seguente: ottantacinque.
2. 235. Ferraresi

  Al comma 1, lettera a-bis), sostituire la parola: cento con la seguente: novanta
2. 236. Ferraresi

  Al comma 1, sopprimere la lettera a-ter)
*2. 22. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a-ter)
*2. 101. Cirielli.

  Al comma 1, lettera a-ter), sopprimere il capoverso lettera a).
2. 246. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, lettera a-ter), sopprimere il capoverso lettera b).
2. 24. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, lettera a-ter), capoverso lettera b) sostituire le parole: un quarto con le seguenti: un terzo.
2. 238. Ferraresi

  Al comma 1, sopprimere la lettera b)
2. 102. Cirielli.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 1) e 2).
2. 103. Cirielli.

  Al comma 1, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:
   01) il comma 01 è soppresso.
2. 13. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:
   01) al comma 1, lettera d) la parola «sessanta» è sostituita dalla seguente «sessantacinque».
2. 14. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:
   01) Al comma 1, lettera e) la parola «ventuno» è sostituita dalla seguente «diciotto».
2. 15. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).
*2. 28. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).
*2. 9. Cirielli.

  Al comma 1, lettera b), numero 3, capoverso 1-quater, primo periodo, sopprimere le parole: in relazione al luogo di esecuzione.
2. 16. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), numero 3, capoverso 1-quater, secondo periodo, sostituire le parole: nei casi in cui vi sia con le seguenti: qualora sia accertata con mezzi idonei la possibilità di.
2. 239. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3, capoverso 1-quater, secondo periodo, sostituire le parole: nei casi in cui vi sia con le seguenti: qualora sia accertata la possibilità di.
2. 240. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3, capoverso 1-quater, secondo periodo, sopprimere la parola: 01.
2. 17. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), numero 3, capoverso 1-quater, secondo periodo, dopo le parole: può disporre aggiungere le seguenti: tempestivamente.
2. 242. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3, capoverso 1-quater, secondo periodo, dopo le parole: può disporre aggiungere le seguenti: entro dieci giorni.
2. 243. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3, capoverso 1-quater, secondo periodo, dopo le parole: può disporre aggiungere le seguenti: entro quindici giorni.
2. 244. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3, capoverso 1-quater, secondo periodo, dopo le parole: può disporre aggiungere le seguenti: in tempi rapidi.
2. 241. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).
*2. 29. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).
*2. 10. Cirielli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
2. 104. Cirielli.

  Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con la seguente:

  c) l'articolo 50-bis è abrogato.
2. 1000. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
2. 105. Cirielli.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3. 4. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Sopprimerlo.
*3. 3. Cirielli.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, sostituire le parole: nell'ipotesi con le seguenti: in caso
3. 126. Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, sopprimere le parole: per una sola volta
3. 127. Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, sostituire le parole tossicodipendente o con le seguenti: tossicodipendente e.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: dipendenza o con le seguenti: dipendenza e
3. 128. Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: abituale.
3. 130. Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, sopprimere le parole: stupefacenti o.
3. 132. Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, sostituire le parole: in relazione con le seguenti: in riferimento.
3. 120. Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, sostituire le parole: propria condizione con le seguenti: personale condizione.
3. 121. Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, sostituire la parola: infligga con le seguenti: abbia inflitto.
3. 124. Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, sostituire le parole: non superiore con la seguente: superiore.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere le parole da: salvo che si tratti fino alla fine del capoverso.
3. 133. Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a un mese.
3. 143. Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a due mesi.
3. 137. Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a quattro mesi.
3. 135. Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a cinque mesi.
3. 136. Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a sei mesi.
3. 134. Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a sette mesi.
3. 138. Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a otto mesi.
3. 139. Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a nove mesi.
3. 140. Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a dieci mesi.
3. 141. Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a undici mesi.
3. 142. Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, sostituire le parole: reato contro la persona con le seguenti: delitto contro la persona.
3. 131. Turco.

ART. 3-bis.

  Sopprimerlo.
3-bis. 19. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 1.
3-bis. 200. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, sostituire le parole: si applicano con le seguenti: sono applicati.
3-bis. 167. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: quarantotto.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 3, sostituire la parola: diciotto con la seguente: quarantotto.
3-bis. 26. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: quarantotto.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 3, sostituire la parola ventiquattro con la seguente: quarantotto.
3-bis. 28. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: trentasei.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 3, sostituire la parola: diciotto con la seguente: trentasei.
3-bis. 25. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: trentasei.
3-bis. 168. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: sei.
3-bis. 1. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: sette.
3-bis. 114. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: otto.
3-bis. 115. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: nove.
3-bis. 116. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: dieci.
3-bis. 117. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: undici.
3-bis. 118. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: ventiquattro.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma 1, sopprimere le parole:
di ventiquattro mesi.
   b) al comma 2, lettera a), capoversoArt. 3-bis, comma 3:
   1) sostituire la parola: diciotto con la seguente: ventiquattro;
   2) sopprimere le parole: di ventiquattro mesi.
3-bis. 24. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: dodici.
3-bis. 119. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: tredici.
3-bis. 120. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: quattordici.
3-bis. 121. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: quindici.
3-bis. 122. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: sedici.
3-bis. 123. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: diciassette.
3-bis. 124. Turco.

  Al comma 1, ovunque ricorra, dopo le parole: per i detenuti ed internati aggiungere le seguenti: e loro coniugi.
3-bis. 166. Turco.

  Al comma 1, sopprimere le parole: di ventiquattro mesi.
3-bis. 136. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: settantadue.
3-bis. 169. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: sette.
3-bis. 125. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: otto.
3-bis. 126. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: nove.
3-bis. 127. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: dieci.
3-bis. 128. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: undici.
3-bis. 129. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: trentasei.

  Conseguentemente al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 3, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: trentasei.
3-bis. 27. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente con la seguente: dodici.
3-bis. 2. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: tredici.
3-bis. 131. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: quattordici.
3-bis. 132. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: quindici.
3-bis. 133. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: sedici.
3-bis. 134. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: diciassette.
3-bis. 135. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: diciannove.
3-bis. 137. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: venti.
3-bis. 138. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: ventuno.
3-bis. 139. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: ventidue.
3-bis. 140. Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: ventitré.
3-bis. 141. Turco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le agevolazioni di cui al comma all'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, ultimo periodo, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non si applicano in caso di recidiva.
3-bis. 101. Turco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministero della giustizia, con cadenza annuale, attraverso apposito decreto, valuta il corretto operato delle cooperative sociali di cui all'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, disponendone, ove ne ricorrano i presupposti, la cancellazione dall'albo.
3-bis. 102. Turco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le cooperative sociali di cui all'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, nella scelta dei soci lavoratori, devono preferire i lavoratori più giovani.
3-bis. 103. Turco.

  Sopprimere il comma 2.
3-bis. 21. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a)
3-bis. 22. Molteni, Attaguile, Guidesi

  Al comma 2, lettera a), sostituire l'alinea con il seguente: l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

  Conseguentemente:
   alla medesima lettera, capoverso, sostituire le parole:
Art. 3-bis con le seguenti:Art. 3.
   alla lettera b), sopprimere le parole: le parole: «all'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 3 e 3-bis» e.
3-bis. 1000. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle società di persone, alle società di capitali e alle cooperative sociali.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2 sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle società di persone, alle società di capitali e alle cooperative sociali.
3-bis. 18. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle società di persone, alle società di capitali e alle cooperative sociali.
3-bis. 8. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle società di capitali e alle cooperative sociali.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle società di capitali e alle cooperative sociali.
3-bis. 15. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle società di capitali e alle cooperative sociali.
3-bis. 5. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle cooperative sociali.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle cooperative sociali.
3-bis. 17. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle cooperative sociali.
3-bis. 7. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
3-bis. 16. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole Alle imprese con le seguenti Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
3-bis. 6. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, dopo la parola imprese aggiungere le seguenti e associazioni onlus.
3-bis. 164. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, dopo la parola imprese aggiungere le seguenti e artigiani.
3-bis. 165. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, dopo le parole che assumono aggiungere le seguenti, anche in collaborazione con i centri per l'impiego,
3-bis. 181. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, dopo le parole che assumono aggiungere le seguenti, fatti salvi i protocolli d'intesa tra le regioni e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
3-bis. 179. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole ai trenta giorni con le seguenti: a un anno.
3-bis. 108. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole ai trenta giorni con le seguenti: ai sei mesi.
3-bis. 109. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole ai trenta giorni con le seguenti: ai sessanta giorni.
3-bis. 171. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sopprimere le parole, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti,
3-bis. 106. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sopprimere la parola effettivamente
3-bis. 178. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire la parola massima con la seguente minima.
3-bis. 174. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire la parola settecento con la seguente: cento.
3-bis. 148. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire la parola settecento con la seguente: duecento.
3-bis. 147. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire la parola settecento con la seguente: trecento.
3-bis. 3. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire la parola settecento con la seguente: trecentocinquanta.
3-bis. 146. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire la parola settecento con la seguente: quattrocento.
3-bis. 145. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire la parola settecento con la seguente: cinquecento.
3-bis. 144. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire la parola settecento con la seguente: seicento.
3-bis. 143. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire la parola settecento con la seguente: ottocento.
3-bis. 172. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La formazione di cui al precedente periodo è intesa come formazione sia specifica, che ricorrente che continua, e ricomprende anche la possibilità di proporre e sperimentare strumenti propedeutici all'impiego, quali stages e tirocini, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, che regolamenta i tirocini formativi e di orientamento, nonché percorsi individualizzati e mirati, frutto delle esperienze più avanzate in taluni ambiti regionali.
3-bis. 182. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 2, sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle società di persone, alle società di capitali e alle cooperative sociali.
3-bis. 13. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 2, sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle società di capitali e alle cooperative sociali.
3-bis. 10. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 2, sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle cooperative sociali.
3-bis. 12. Molteni, Attaguile, Guidesi, Invernizzi.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 2, sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
3-bis. 11. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 2, sostituire le parole ai trenta giorni con le seguenti: a un anno.
3-bis. 110. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 2, sostituire le parole ai trenta giorni con le seguenti: ai sei mesi.
3-bis. 111. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 2, dopo le parole detenuti semiliberi aggiungere le seguenti: anche internati.
3-bis. 173. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 2, sopprimere le parole, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti,
3-bis. 107. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 2, sostituire la parola trecentocinquanta con la seguente cento
3-bis. 153. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 2, sostituire la parola trecentocinquanta con la seguente centocinquanta
3-bis. 152. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 2, sostituire la parola trecentocinquanta con la seguente duecento
3-bis. 151. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 2, sostituire la parola trecentocinquanta con la seguente duecentocinquanta
3-bis. 150. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 2, sostituire la parola trecentocinquanta con la seguente trecento
3-bis. 149. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 3, sostituire la parola diciotto con la seguente sette
3-bis. 156. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 3, sostituire la parola diciotto con la seguente otto
3-bis. 157. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 3, sostituire la parola diciotto con la seguente nove
3-bis. 154. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 3, sostituire la parola diciotto con la seguente dieci
3-bis. 158. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 3, sostituire la parola ventiquattro con la seguente sette
3-bis. 159. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 3, sostituire la parola ventiquattro con la seguente otto
3-bis. 160. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 3, sostituire la parola ventiquattro con la seguente nove
3-bis. 161. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 3, sostituire la parola ventiquattro con la seguente dieci
3-bis. 162. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 3, sostituire la parola ventiquattro con la seguente undici
3-bis. 163. Turco.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 3, sostituire la parola ventiquattro con la seguente dodici
3-bis. 155. Turco.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le assunzioni di cui al presente articolo sono privilegiati i lavoratori più giovani.
3-bis. 105. Turco.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
*3-bis. 23. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
*3-bis. 175. Turco.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole e le parole: «sulla base delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti delle risorse»
3-bis. 176. Turco.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole nei limiti delle risorse aggiungere le seguenti e nel rispetto dei protocolli d'intesa tra le regioni e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3-bis. 180. Turco.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «cinquanta».
3-bis. 113. Turco.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, le parole: «anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione» sono abrogate.
3-bis. 112. Turco.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, attraverso apposito decreto, valuta l'effettiva efficacia della stessa in termini di reinserimento sociale dell’ex detenuto, eventualmente disponendone la disapplicazione.
3-bis. 104. Turco.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 10. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Sopprimerlo.
4. 400. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 4. – (Soppressione del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie) – 1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è soppresso il Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie. Con la medesima decorrenza, le risorse umane, strumentali a finanziarie, nonché i poteri esercitati dal predetto commissario straordinario sono attribuiti al Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successive modificazioni.
4. 5. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. All'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2011 n.216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14, il comma 2 è abrogato. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria assume le funzioni di Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012 ed i compiti ad esso attribuiti dalla legislazione vigente.
4. 6. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, alinea, dopo la parola: richiamato aggiungere le seguenti: ed è allegato al presente decreto.

  Conseguentemente, al decreto-legge apporre il seguente allegato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  VISTO l'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215;

  VISTO l'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

  VISTO l'articolo 2, comma 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

  VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

  VISTO l'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

  VISTO l'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;

  VISTO l'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

  VISTO l'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

  VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

  VISTO l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

  VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2010, n. 3861 e 13 gennaio 2012, n. 3995;

  VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 gennaio 2012 e 11 maggio 2012;

  CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, le gestioni commissariali che operano ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, non sono suscettibili di proroga o rinnovo oltre il termine del 31 dicembre 2012;

  CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, la gestione commissariale di cui al predetto articolo 44-bis è stata prorogata sino al 31 dicembre 2012;

  RITENUTA la persistente necessiti di fare fronte alla grave situazione di sovrappopolamento delle carceri, assicurando l'attuazione del programma degli interventi necessari per conseguire la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie e l'aumento della capienza di quelle esistenti, ai sensi del citato articolo 44-bis, da conseguirsi attraverso il completamento del piano di interventi previsto dall'articolo 1 dell'O.P.C.M. n. 3861 del 19 marzo 2010, già avviato dal commissario delegato per l'emergenza conseguente al sovraffollamento degli istituti penitenziari;

  RITENUTA inoltre la necessità, al fine di realizzare gli specifici obiettivi del programma sopra indicato, di avvalersi di un soggetto gestore che assicuri l'attuazione del citato piano degli interventi, in continuità con i compiti già svolti dal predetto commissario delegato;

  RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina di un Commissario straordinario di governo ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988;

  VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2012;

  SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della giustizia;

decreta

Articolo 1.

  1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie e per l'aumento della capienza di quelle esistenti, previsti dal programma di interventi di cui in premessa, il prefetto dottor Angelo Sinesio è nominato Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a decorrere dal 1o gennaio 2013.
  2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 svolge presso il Ministero della giustizia le funzioni di competenza statale per gli interventi necessari alla completa attuazione del programma e del piano degli interventi citati in premessa, per il tempo a tale fine occorrente e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.
  3. Al Commissario straordinario sono attribuiti, con riferimento ad ogni fase del programma e ad ogni atto necessario per l'attuazione del piano degli interventi citati in premessa, i poteri degli organi delle amministrazioni competenti in via ordinaria, nonché quelli di cui all'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
  4. Al Commissario straordinario sono assegnate le risorse strumentali e finanziarie già attribuite al commissario delegato di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3861 del 2010 e n. 3995 del 2012, comprese quelle disponibili sulla contabilità speciale n. 5421. Esse sono gestite, non oltre il termine di cui al comma 2, sulla stessa contabilità speciale, che viene intestata al Commissario straordinario. Sulla medesima contabilità speciale confluiscono altresì i fondi assegnati dalla delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, nonché le eventuali ulteriori risorse finanziarie che saranno assegnate o destinate per le finalità di cui al presente decreto.
  5. Per le esigenze indicate al comma 1 e non oltre il termine di cui al comma 2, al Commissario straordinario è assegnata una dotazione organica di personale di 15 unità. Il personale proveniente dalla pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti territoriali, è confermato anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, con oneri a carico dell'amministrazione di provenienza.
  6. Per il medesimo personale, per la durata della gestione commissariale, è autorizzata la corresponsione di compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse iscritte sulla contabilità speciale n. 5421.
  7. Il Commissario straordinario, per la realizzazione degli interventi, può avvalersi altresì dei competenti Provveditorati interregionali per le opere pubbliche per l'espletamento delle procedure contrattuali e la cura delle fasi esecutive, ferma restando la propria titolarità delle relative procedure di spesa.
  8. Il Commissario straordinario subentra nelle convenzioni, nei protocolli, nei rapporti attivi e passivi, nei contratti di lavori, di fornitura, di servizi e di collaborazione stipulati dal commissario delegato sopra menzionato.
  9. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione, ai sensi della legislazione vigente, relativi alle precedenti gestioni commissariali.

Articolo 2.

  1. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, esercita le finzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e approva eventuali modifiche al piano di interventi necessarie per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie e l'aumento della capienza di quelle esistenti, su proposta congiunta del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Commissario straordinario del Governo per Le infrastrutture carcerarie. Questi riferisce trimestralmente al Ministro della giustizia ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta.
  2. Gli atti del Commissario straordinario sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa e contabile nei termini e con le modalità previsti dalla legislazione vigente.
  3. Il Commissario straordinario trasmette altresì annualmente all'ufficio di controllo, ai fini del successivo inoltro al Ministro della giustizia ed alla competente sezione di controllo della Corte dei conti, una relazione sullo stato di attuazione dell'intervento, a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Articolo 3.

  1. Al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1 non spetta alcun tipo di compenso.

  Dato a Roma, addì 3 dicembre 2012.

NAPOLITANO
4. 1002. La Commissione.
(Approvato)

  Sopprimere i commi 1 e 2.
4. 57. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2016.
4. 56. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2015.
4. 55. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole i seguenti ulteriori compiti con le seguenti: le seguenti ulteriori funzioni.
4. 201. Turco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*4. 20. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*4. 58. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**4. 21. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**4. 59. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: d'intesa con il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e con il Capo del dipartimento della giustizia minorile.
4. 1000. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, sopprimere la lettera b-bis).
*4. 22. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b-bis).
*4. 60. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera b-bis), sostituire la parola: individuati con la seguente: stabiliti
4. 202. Turco.

  Al comma 1, lettera b-bis), sostituire la parola: idonee con la seguente: adatte
4. 203. Turco.

  Al comma 1, lettera b-bis), sopprimere le parole: differenziati su base regionale.
4. 207. Turco.

  Al comma 1, lettera b-bis), dopo le parole: su base aggiungere la seguente almeno.
4. 205. Turco.

  Al comma 1, lettera b-bis), dopo le parole: su base regionale aggiungere le seguenti o provinciale.
4. 204. Turco.

  Al comma 1, lettera b-bis), sostituire la parola: indispensabili con la seguente necessari.
4. 216. Turco.

  Al comma 1, lettera b-bis), sopprimere la parola: futuro
4. 217. Turco.

  Al comma 1, lettera b-bis), sopprimere la parola: sociale
4. 218. Turco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
**4. 23. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
**4. 61. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi, con le seguenti: adeguamento funzionale degli istituti penitenziari e la realizzazione di alloggi.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera e), sostituire le parole: al fine della realizzazione di con le seguenti: al fine della destinazione a.
4. 7. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: nuovi istituti penitenziari con le seguenti: un nuovo istituto penitenziario con la capienza di almeno 500 posti detenuti ubicato nella regione Campania.
4. 35. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*4. 24. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*4. 62. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: costituzione di diritti reali fino alla fine della lettera.
4. 11. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di terzi aggiungere le seguenti: per la realizzazione di impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

  Conseguentemente, alla lettera e), dopo le parole: di terzi aggiungere le seguenti: per la realizzazione di impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
4. 1001. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: e forme di partenariato pubblico-privato fino alla fine della lettera.
4. 12. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole uno o più
4. 219. Turco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*4. 25. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*4. 63. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi.
4. 13. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole anche secondo le modalità di cui alla lettera d);.
4. 14. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola anche
4. 209. Turco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*4. 26. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*4. 64. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 2.
**4. 27. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Sopprimere il comma 2.
**4. 65. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 2, sostituire le parole: d'intesa con con la seguente: sentita.
4. 37. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, tranne che per manutenzione ordinaria e straordinaria; in tali ultimi casi gli atti sono adottati d'intesa con il D.A.P.
4. 36. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Sopprimere il comma 3.
*4. 28. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Sopprimere il comma 3.
*4. 66. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e presenta il piano delle attività per il mese successivo
4. 221. Turco.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e presenta il piano delle attività per il bimestre successivo
4. 223. Turco.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e presenta il piano delle attività per il trimestre successivo
4. 220. Turco.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e presenta il piano delle attività per il quadrimestre successivo
4. 222. Turco.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e presenta il piano delle attività per il semestre successivo
4. 225. Turco.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e presenta il piano delle attività per l'anno successivo
4. 224. Turco.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: trimestralmente con la seguente: ove necessario.
4. 214. Turco.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: trimestralmente con la seguente: annualmente
4. 213. Turco.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: trimestralmente con la seguente: semestralmente
4. 215. Turco.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: trimestralmente con la seguente: mensilmente
4. 210. Turco.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: trimestralmente con le seguenti: ogni quattro mesi
4. 211. Turco.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: trimestralmente con le seguenti: ogni due mesi
4. 212. Turco.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Commissario trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   terzo periodo, sostituire le parole:
sull'attività svolta con le seguenti: sull'attività programmatica;
   ultimo periodo, dopo la parola: relazione aggiungere le seguenti: di cui al terzo periodo
4. 1003. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: trasmette con le seguenti: è tenuto a trasmettere.
4. 227. Turco.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: semestralmente con le seguenti: ogni undici mesi.
4. 46. Molteni, Attaguile.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: semestralmente con le seguenti: ogni mese.
4. 401. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: semestralmente con le seguenti: ogni mese e quindici giorni.
4. 402. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: semestralmente con le seguenti: ogni mese e venti giorni.
4. 403. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: semestralmente con le seguenti: ogni dieci mesi.
4. 45. Molteni, Attaguile.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: semestralmente con le seguenti: ogni due mesi.
4. 404. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: semestralmente con le seguenti: ogni due mesi e dieci giorni.
4. 405. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: semestralmente con le seguenti: ogni due mesi e venti giorni.
4. 406. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: semestralmente con le seguenti: ogni nove mesi.
4. 44. Molteni, Attaguile.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: semestralmente con le seguenti: trimestralmente.
*4. 40. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: semestralmente con le seguenti: trimestralmente.
*4. 15. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: semestralmente con le seguenti: ogni tre mesi e dieci giorni.
4. 407. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: semestralmente con le seguenti: ogni tre mesi e venti giorni.
4. 408. Molteni, Attaguile, Prataviera.

   Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: semestralmente con le seguenti: ogni otto mesi.
4. 43. Molteni, Attaguile.

   Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: semestralmente con le seguenti: ogni quattro mesi e dieci giorni.
4. 409. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: semestralmente con le seguenti: ogni quattro mesi e venti giorni.
4. 410. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

   Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: semestralmente con le seguenti: ogni sette mesi.
4. 42. Molteni, Attaguile.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: semestralmente con le seguenti: ogni cinque mesi e dieci giorni.
4. 411. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

   Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: semestralmente con le seguenti: ogni cinque mesi e venti giorni.
4. 412. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e annualmente una relazione sulle attività programmate per l'anno successivo
4. 226. Turco.

  Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: La relazione sulla attività svolta deve essere trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 dicembre di ogni anno
4. 229. Turco.

  Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: In sede di prima applicazione

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere la parola: 2013
4. 208. Turco.

  Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 15 settembre 2013.
4. 50. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 30 settembre 2013.
4. 47. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 15 ottobre 2013.
4. 51. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 ottobre 2013.
4. 48. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 15 novembre 2013.
4. 52. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

   Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 30 novembre 2013.
4. 49. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 15 dicembre 2013.
4. 53. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini

   Al comma 3, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: Il commissario straordinario, entro il 15 ottobre di ogni anno, predispone e trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione programmatica sulle attività da svolgere nell'anno successivo
4. 228. Turco.

  Sopprimere il comma 4.
*4. 29. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Sopprimere il comma 4.
*4. 67. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Sopprimere il comma 5.
**4. 30. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Sopprimere il comma 5.
**4. 68. Molteni, Attaguile, Fedriga.

  Sopprimere il comma 6.
*4. 31. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Sopprimere il comma 6.
*4. 69. Molteni, Attaguile, Invernizzi.

  Al comma 6, sostituire le parole da: sono attribuiti fino alla fine del comma, con le seguenti: non sono attribuiti i poteri derogatori di cui alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri nn. 3861/2010 e 3995/2012, al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, all'articolo 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127.
4. 18. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Sopprimere il comma 7.
*4. 32. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Sopprimere il comma 7.
*4. 70. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.
4. 9. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: il medesimo Commissario non è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato.
4. 19. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Sopprimere il comma 8.
*4. 33. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Sopprimere il comma 8.
*4. 71. Molteni, Attaguile, Prataviera.

  Sopprimere il comma 9.
**4. 34. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Sopprimere il comma 9.
**4. 72. Molteni, Attaguile, Guidesi.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  10. Le risorse finanziarie destinate al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sono vincolate per le funzioni e le attività del medesimo Dipartimento e non possono essere utilizzate per il finanziamento della struttura amministrativa del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie.
4. 38. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5. 100. Cirielli.

  Al comma 1, sostituire la parola: contenuta con la seguente: prevista.
5. 101. Turco.

A.C. 1417-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 78 del 2013 si compone di 6 articoli e contiene misure volte a fronteggiare il sovraffollamento carcerario;
    l'articolo 4 amplia i compiti assegnati al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie all'interno del quadro normativo fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012;
    in particolare, si stabilisce che, fra le funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono previste: programmazione dell'attività di edilizia penitenziaria; manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti; mantenimento e promozione di piccole strutture carcerarie ove applicare percorsi di esecuzione della pena differenziati «su base regionale» e implementazione di trattamenti individualizzati ritenuti indispensabili per la rieducazione del detenuto, introdotta dal Senato; realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria; destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari anche mediante acquisizione, cessione, permuta e forme di partenariato pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o più fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale e locale; individuazione di immobili dismessi nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali e non territoriali, al fine della realizzazione di strutture carcerarie,

impegna il Governo

a non vendere, a non dismettere, a non perequare con terzi cubature e a non permutare, anche attraverso il Commissario straordinario del Governo, gli istituti penitenziari di S. Vittore di Milano, di Piazza Lanza di Catania e Regina Coeli di Roma, salvo orientamento favorevole delle Commissioni parlamentari competenti.
9/1417-A/1Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Micillo, Sarti, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 78 del 2013 si compone di 6 articoli e contiene misure volte a fronteggiare il sovraffollamento carcerario;
    l'articolo 4 amplia i compiti assegnati al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie all'interno del quadro normativo fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012;
    in particolare, si stabilisce che, fra le funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono previste: programmazione dell'attività di edilizia penitenziaria; manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti; mantenimento e promozione di piccole strutture carcerarie ove applicare percorsi di esecuzione della pena differenziati «su base regionale» e implementazione di trattamenti individualizzati ritenuti indispensabili per la rieducazione del detenuto, introdotta dal Senato; realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria; destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari anche mediante acquisizione, cessione, permuta e forme di partenariato pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o più fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale e locale; individuazione di immobili dismessi nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali e non territoriali, al fine della realizzazione di strutture carcerarie,

impegna il Governo

a non vendere, a non dismettere, e a non perequare con terzi cubature e a non permutare, anche attraverso il Commissario straordinario del Governo, gli edifici degli istituti penitenziari di S. Vittore di Milano, Regina Coeli a Roma e di Piazza Lanza a Catania se non esclusivamente ad altri enti pubblici territoriali con il vincolo pluriennale di destinazione d'uso «ad uso pubblico» per le finalità proprie degli enti stessi.
9/1417-A/2Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Micillo, Sarti, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento interviene con misure per fronteggiare il sovraffollamento carcerario, modificando il codice penale, l'ordinamento penitenziario, il testo unico sulle tossicodipendenze e la disciplina dei poteri del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie;
    nello specifico, l'articolo 2, lettera a), che inserisce il comma 4-ter all'interno dell'articolo n. 21 della legge n. 354 del 1975, relativo al lavoro all'esterno del carcere, prevede che i detenuti e gli internati di norma possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire ai detenuti e agli internati di svolgere la propria attività, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività, anche all'interno delle associazioni di promozione sociale.
9/1417-A/3Binetti.


   La Camera,
    in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1o luglio 2013, n. 78, disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena,
   premesso che:
    la magistratura onoraria non ha più un ruolo complementare e occasionale dell'amministrazione della giustizia;
    attualmente sussistono diverse categorie di giudici onorari, con altrettanti diversi criteri di selezione, con diverse retribuzioni e così diverse durate di rapporti di lavoro, ma tutti improntati ad una precarietà non giustificata dalla esemplare qualità del servizio che sempre più viene fornito con alto tasso di professionalità dai magistrati onorari;
    la magistratura onoraria, se opportunamente inquadrata, potrebbe essere il volano di un nuovo andamento dell'amministrazione della giustizia, avvicinando la giustizia ai cittadini e assicurando la celerità del servizio, in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, oltre ad uniformarsi ai paesi più civili in tema di celerità dei procedimenti giudiziari;
    occorre una soluzione a regime che preveda nuove modalità di accesso e di retribuzione oltre che di stabilizzazione degli incarichi e che tenga conto anche della previdenza;
    è assolutamente indilazionabile un intervento immediato in materia di giudici onorari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, secondo comma, della Costituzione,

impegna il Governo

a formulare una proposta organica di riforma della magistratura onoraria tale da consentire al Parlamento di approvarla entro la data del 31 dicembre 2013, astenendosi dal ricorrere ad ulteriori provvedimenti emergenziali, temporanei o tesi a proroghe dell'esistente.
9/1417-A/4Molteni, Fedriga.


   La Camera,
    in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1o luglio 2013, n. 78, disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena,
   premesso che:
    rilevato come ancora una volta per ottenere efficienza e speditezza con riforme del processo, è necessario procedere con interventi di organizzazione e di redistribuzione di risorse umane e materiali che sono le uniche misure idonee a garantire l'accelerazione dei processi, mentre procedere solo a modificazioni normative tese all'introduzione o modificazione o integrazione di istituti esistenti, non consente alcun aumento di efficace ed effettivo aumento dell'efficienza del sistema giudiziario,

impegna il Governo

nell'ambito dell'attuazione della nuova dislocazione sul territorio degli uffici giudiziari, ad esaminare, analizzare e valutare il territorio nazionale sia sotto il profilo geografico, sia sotto quello produttivo, sia sotto quello delle strutture e dell'organizzazione giudiziaria esistente, al fine di individuare se e dove sia necessario introdurre o potenziare competenze specializzate della magistratura al fine di un maggiore affidamento da parte delle imprese e degli investitori e soprattutto tenendo in imprescindibile considerazione il diritto del cittadino e del lavoratore ad un facile accesso ed una giustizia qualitativamente soddisfacente.
9/1417-A/5Attaguile, Matteo Bragantini.


   La Camera,
    in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena,
   premesso che:
    la politica di revisione della geografia giudiziaria adottata dal precedente Governo con l'esercizio della delega contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, – soppressione di tutte le sezioni distaccate dei tribunali, di quasi tutti i tribunali non capoluogo di provincia e degli uffici dei giudici di pace – , in un contesto di grave crisi del settore giustizia, ha ulteriormente aggravato la situazione del sistema. Ed, infatti, facendo solo «cassa» nell'immediato per importi modesti – senza peraltro che vengano tenuti in debita considerazione i costi del trasferimento del personale e delle risorse materiali – e producendo nel breve delle diseconomie di scala, dovute alla creazione di macro strutture di tribunali che risulteranno dei veri e propri «carrozzoni», tali da compromettere ulteriormente il già carente servizio della giustizia, causerà che molti cittadini saranno indotti, di fatto, a rinunciare alla tutela costituzionalmente garantita dei propri diritti in una sede accentrata e molte volte lontana, a discapito di una giustizia di prossimità, che, come dimostrano i dati statistici, è efficiente e oltremodo la più conforme ai parametri europei;
    rilevato che i decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148» e 7 settembre 2012, n. 156 «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», disattendono le indicazioni contenute nei pareri delle Commissioni Giustizia della Camera dei deputati e del Senato, che rilevavano come i principi e i criteri direttivi contenuti nell'articolo 1, comma 2, della delega prevista dalla legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, fossero stati recepiti solo in parte, poiché non si teneva conto, tra l'altro, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, oltre a non preservare nuove strutture recentemente finanziate, tra cui quelle di Chiavari e Bassano del Grappa;
    la politica di revisione della geografia giudiziaria del precedente Governo deriva da scelte, difficilmente apprezzabili, se si considera che in diverse circostanze, e con dichiarazioni apparse sui maggiori quotidiani nazionali, è stato affermato che la criminalità organizzata mafiosa è ben radicata nel Nord del nostro Paese, e ciò nonostante le uniche sedi di tribunale «ripescate», nel definitivo ridisegno della geografia giudiziaria, per ragioni connesse al contrasto alle mafie sono state solo quelle del Sud (Caltagirone e Sciacca in Sicilia, Castrovillari, Lamezia Terme e Paola in Calabria, e Cassino), mentre al Nord, in base agli atti del precedente Governo, non esiste alcun problema di infiltrazioni della criminalità organizzata che suggerisca il mantenimento dei tribunali quali presidi del territorio,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza un provvedimento normativo correttivo dei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, al fine di dare puntuale attuazione ai contenuti dei pareri approvati dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati del 1o agosto 2012 e dall'altro ramo del Parlamento, e conseguentemente la riviviscenza degli uffici giudiziari soppressi in difformità ai citati pareri ovvero ad adottare con urgenza un provvedimento normativo di proroga dell'entrata in vigore, non inferiore a dodici mesi, delle disposizioni concernenti la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156.
9/1417-A/6Matteo Bragantini, Molteni.


DISEGNO DI LEGGE: S. 890 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2013, N. 76, RECANTE PRIMI INTERVENTI URGENTI PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, IN PARTICOLARE GIOVANILE, DELLA COESIONE SOCIALE, NONCHÉ IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) E ALTRE MISURE FINANZIARIE URGENTI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1458)

A.C. 1458 – Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

  La Camera,
   premesso che:
    innanzitutto, la scelta del Governo di mantenere la parola data sulla sospensione dell'aumento dell'IVA coprendone l'onere derivante attraverso un aumento degli anticipi Irpef ed Irap, e quindi colpendo cittadini, famiglie ed aziende già drammaticamente lesi dalla crisi economica in atto, invece che percorrendo la strada dei tagli alla spesa pubblica, in un'ottica di risparmio e riduzione degli sprechi, evidenzia una violazione del principio di cui al secondo comma dell'articolo 54 della Costituzione;
   rilevato nel merito che:
    il decreto-legge introduce all'articolo 1 un incentivo per le assunzioni di giovani pari a 500 milioni di euro per le regioni del Mezzogiorno e a 294 milioni di euro per le restanti Regioni;
    ulteriori risorse pari a 328 milioni di euro sono stanziati dalle disposizioni di cui all'articolo 3 del provvedimento per l'adozione di misure urgenti per l'occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno;
    l'intero impianto del provvedimento evidenzia e rimarca l'emergenza occupazionale nel Mezzogiorno; per nulla sono presi in considerazione le necessità ed i disagi di un'altra parte del Paese, il Settentrione;
    tale assetto normativo, pertanto, viola palesemente il principio di eguaglianza sancito ex articolo 3 della Costituzione;
    l'importanza attribuita dalla Costituzione al lavoro emerge dal fatto che questo è posto come valore centrale dell'ordinamento costituzionale; l'articolo 1, infatti, nell'affermare il principio che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, sancisce appunto il ruolo centrale del lavoro per tutti i cittadini, che hanno pari dignità e sono eguali dinanzi alla legge;
    il lavoro è, dunque, un vero e proprio diritto sociale, in quanto costituisce la fonte del sostentamento per l'individuo e la sua famiglia e lo strumento tramite il quale l'individuo afferma la sua dignità sociale e sviluppa la sua persona (articoli 2 e 3 della Costituzione);
    l'articolo 4, primo comma, della Costituzione riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro ed impone indirettamente l'obbligo per chi governa il Paese di promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto, senza distinzione alcuna; tale norma, infatti, deve essere letta in connessione con l'articolo 3, primo comma, che sancisce l'uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, e con il secondo comma, che stabilisce il principio dell'uguaglianza sostanziale, e va intesa come obiettivo da raggiungere mediante l'impegno e l'utilizzo di tutti gli organi operanti in seno allo Stato repubblicano;
    in conclusione appare evidente il profilo di incostituzionalità in violazione degli articoli 3, 4, e 54, della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1458.
n. 1. Giancarlo Giorgetti, Caparini, Fedriga, Grimoldi, Allasia, Guidesi, Attaguile, Invernizzi, Bossi, Marcolin, Borghesi, Molteni, Matteo Bragantini, Gianluca Pini, Buonanno, Prataviera, Busin, Rondini, Caon.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: SCALFAROTTO ED ALTRI; FIANO ED ALTRI; BRUNETTA ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO DELL'OMOFOBIA E DELLA TRANSFOBIA (A.C. 245-280-1071-A)

A.C. 245-A – Questioni pregiudiziali di costituzionalità

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

  La Camera,
   premesso che:
    il testo unificato delle proposte di legge, recante l'introduzione di norme in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia, presenta profili di violazione della Costituzione;
    la disposizione dell'articolo 1 viola il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza della discriminazione introdotta attraverso la novellazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a) e b), e comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, consistente nel discriminare attraverso la propaganda di idee o l'istigazione per motivi fondati sull'omofobia o transfobia;
    appare evidente che l'avere legato l'atto di discriminazione a motivi di omofobia e transfobia così configurata, offre una protezione privilegiata alla persona offesa in ragione del proprio orientamento sessuale ed in particolare discrimina fra chi subisce forme di atti o violenza, perché vi è una tutela rafforzata del motivo sottostante l'azione (alla discriminazione o all'istigazione o alla violenza che si viene a definire come omofobia o transfobia), rispetto invece a chi subisce altre forme di violenza o atti. In tal modo si introdurrebbe quindi un trattamento diverso nel sanzionare chi commette atti o violenza o istiga alla discriminazione, senza alcuna ragionevole giustificazione, né nella logica del maggior danno, né del maggior pericolo per il bene giuridico tutelato dalla norma penale, secondo la giurisprudenza costante più volte affermata dalla Corte Costituzionale (da ultimo con la sentenza n. 249 del 2010). Al contrario il testo di legge in esame andrebbe ad escludere, come esclude, la medesima tutela ai soggetti eterofobi, misogini o misantropi, e anche in questo caso senza alcuna ragionevole giustificazione, anzi, si andrebbe a configurare, per legge, una discriminazione nei confronti di coloro che sono eterofobi o misogini o misantropi poiché non sono stati ricompresi;
    la norma che configura la novellazione detta presenta caratteri di indeterminatezza tali da porsi in contrasto con l'articolo 25 della Costituzione: nella delicata indagine circa la ricorrenza dei motivi di omofobia o transfobia che determinerebbero la sanzione penale si fa riferimento a «motivi di discriminazione in ragione dell'omofobia o transfobia in altre parole dell'orientamento sessuale»: in assenza di una nozione di orientamento sessuale, la sanzione penale dà rilevanza all'orientamento sessuale (omofobia e eterofobia), e per ciò viola il principio di tassatività della fattispecie penale. L'indeterminatezza concettuale dell'espressione di orientamento sessuale, per la genericità del disposto normativo, non consente di individuare le fattispecie meritorie di una particolare tutela e contrasta con elementari principi costituzionali che impongono la prevedibilità delle conseguenze delle proprie condotte, in particolar modo di quelle penalmente rilevanti (si veda per tutte la sentenza n. 370 del 1996);
   l'eventuale tentativo di definire, in maggior dettaglio, le motivazioni in presenza delle quali ricorrerebbe la sanzione penale in oggetto sortirebbe l'effetto opposto, ossia quello di accrescere a tal punto l'ampiezza della fattispecie dal rendere estremamente discrezionale l'apprezzamento del giudice, sulle intenzioni dell'autore del reato e sugli orientamenti personali della persona offesa;
    sul punto occorre ricordare che le sanzioni, in generale, previste dal nostro sistema penale che fanno in qualche modo riferimento ad una posizione soggettiva della persona offesa, si fondano su caratteristiche oggettive che rimandano o all'età della persona offesa o alla condizione di disabilità o alla qualità di pubblico ufficiale o di persona incaricata di pubblico servizio o di persona rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero di agente diplomatico o consolare di uno Stato estero nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio. La disposizione in esame, poiché non si fonda sul presupposto di condizioni oggettive contrasta con i caratteri di tassatività e di determinatezza imposti dall'articolo 25 della Costituzione così configurando un condizione di minorità della persona offesa, non fondata su presupposti costituzionalmente rilevanti ed anzi in contrasto con il principio di pari dignità sociale di tutti i cittadini affermato all'articolo 3 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge nn. 245-280-1071-A.
n. 1. Giancarlo Giorgetti, Molteni, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Fedriga, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.

  La Camera,
   premesso che:
    il testo unificato della proposte di legge recanti disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia interviene sul testo della c.d. legge Reale (legge 654/1975) e sul testo della c.d. legge Mancino (DL 122/1993), che attualmente costituiscono l'ossatura della legislazione italiana di contrasto alle discriminazioni;
    in particolare, la legge 654/1975, di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il razzismo, adottata dalle Nazioni Unite a New York nel 1966, sanziona sia le condotte di apologia, istigazione e associazione finalizzate ad atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, sia gli atti di violenza, o l'istigazione ad atti di violenza o ad atti di provocazione alla violenza, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
    sono inoltre vietate le organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi ed è punito con la reclusione chiunque ne faccia parte, salvo pene più severe per coloro che le promuovono o dirigono;
    per tutti i reati è prevista la reclusione, e solo nel caso dell'istigazione alla discriminazione è prevista la sanzione alternativa della multa fino a seimila euro;
    il comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato inserisce tra le condotte di istigazione, violenza e associazione finalizzata alla discriminazione anche quelle fondate sull'omofobia o sulla transfobia, escludendo dalla punibilità per omofobia o transfobia la sola fattispecie di propaganda di idee, l'istigazione a e la commissione di violenza o di atti di provocazione alla violenza, e la partecipazione, o l'assistenza, all'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi fondati sull'omofobia o transfobia, espressamente vietate dalla legge;
    il comma 2 del testo del provvedimento, invece, novella la legge Mancino, nel senso di aggiungere la discriminazione fondata sull'omofobia o transfobia nel titolo del provvedimento e nella rubrica del primo articolo, così estendendo alle condotte fondate sull'omofobia o sulla transfobia le pene accessorie previste dalla stessa legge, e consistenti nell'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività, nell'obbligo di permanenza in casa entro orari determinati, nella sospensione della patente di guida o del passaporto, nonché nel divieto di detenzione di armi e nel divieto di partecipare ad attività di propaganda elettorale;
    l'estensione delle norme della legge Mancino alle condotte omofobe o transfobe rende, peraltro, applicabile rispetto alle medesime, anche la circostanza aggravante recata dall'articolo 3 della stessa legge, che prevede un aumento fino alla metà della pena; per qualsiasi reato – ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'ergastolo – commesso per le finalità di discriminazione di cui alla legge Reale;
    con riferimento alle fattispecie di reato già previste dalla legge Reale, la giurisprudenza della Cassazione ha peraltro chiarito che mentre la fattispecie che sanziona la violenza commessa per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi configura un delitto a dolo specifico, ove l'agente operi con coscienza e volontà di offendere la dignità e l'incolumità della vittima in considerazione di fattori etnici, religiosi o razziali (Cass., Sez. III, sent. n. 7421 del 26 febbraio 2002), la fattispecie dell'istigazione alla discriminazione configura un reato di pura condotta e di pericolo astratto che si perfeziona indipendentemente dalla circostanza che l'istigazione sia raccolta dai destinatari; si tratta inoltre di ipotesi di reato a dolo generico (Cass., Sez. I, sent. n. 724 del 21 gennaio 1998; Sez. III, sent. n. 37581 del 7 maggio 2008);
    il quadro normativo che emerge dalle modifiche appena delineate desta non poche perplessità, legate soprattutto alla definizione di fattispecie di reato di opinione, con il rischio conseguente di limitare la libertà di pensiero e di creare un effetto discriminatorio «a rovescio»;
    pur non essendo, infatti, affatto in discussione il rispetto della persona e la riprovazione di ogni forma di violenza, anche motivata dall'omosessualità della vittima, alla luce delle nuove norme sembrerebbe essere discriminatorio, e quindi di configurare un reato, anche solo esprimere il dissenso per i matrimoni gay o la contrarietà all'adozione di bambini da parte di coppie omosessuali o semplicemente affermando, in base al proprio credo religioso, che l'omosessualità sia un peccato;
    dalla formulazione della norma, infatti, non risulta tracciata una chiara linea di confine tra libertà di pensiero e istigazione alla violenza, e questo rischia di dare luogo ad esiti giurisprudenziali aberranti;
    a tal proposito va rilevato anche che le discriminazioni ingiuste per ragioni di orientamento sessuale trovano la loro sanzione nel ripristino della situazione della giusta uguaglianza, attraverso una tutela giurisdizionale che assicuri la parità di trattamento, senza alcuna necessità di minacciare la sanzione penale;
    peraltro, il nostro ordinamento conosce già una circostanza aggravante, comune e ad effetto comune, consistente nei «motivi abbietti», e tale aggravante, che può ricomprendere agevolmente quelle situazioni in cui la condotta sia stata realizzata allo scopo di offendere, per via dell'orientamento sessuale, la dignità ineliminabile di ogni persona umana, è ben più specificamente connotata che non il generico movente di «odio», come insegna la giurisprudenza;
    per i motivi sin qui esposti appare chiaro, quindi, come la nuova norma introdurrebbe nuovi reati di opinione, mettendo in serio pericolo la libertà di espressione, tutelata dall'articolo 21 del nostro dettato costituzionale, ed aprendo la porta ad una vera e propria discriminazione religiosa, in violazione dell'articolo 19 della Carta e dell'articolo 3, laddove stabilisce l'uguaglianza di tutti i cittadini «senza senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»;
    inoltre, si configurerebbe anche la violazione dell'articolo 3 della Costituzione, che sancisce il principio di uguaglianza, posto che chi subisce violenza, presumibilmente per ragioni di orientamento sessuale, riceverebbe una protezione privilegiata rispetto a chi subisce violenza tout court;
    infine, la previsione dei reati di discriminazione per motivi di orientamento sessuale violerebbe anche, per la sua assoluta genericità e indeterminatezza, il principio di legalità e di tassatività del precetto penale, statuito all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione;
in conclusione, il provvedimento in oggetto configura quindi la lesione di ben quattro precetti costituzionali, come sopra esposto,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge nn. 245-280-1071-A.
n. 2. Giorgia Meloni, Cirielli.

  La Camera,
   premesso che:
    il testo unificato delle proposte di legge predisposto dai relatori e approvato, con modificazioni, dalla Commissione inserisce fra le ragioni di discriminazione previste dalla «legge Mancino» n. 122/1993, modificativa della legge n. 654/1975, quelle fondate «sull'omofobia o transfobia». In tal modo, viene estesa la sanzione della reclusione fino a un anno e mezzo, oggi prevista per chi «propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico» o istiga in tale direzione, e quella della reclusione fino a quattro anni, oggi prevista per chi istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi. La stessa legge vieta ogni associazione che fra i propri scopi abbia quelli appena indicati: per chi ne fa parte la reclusione è fino a quattro anni; per chi le promuove fino a sei anni. Il tutto è accompagnato da una serie di previsioni sul sequestro e sulla confisca dei mezzi adoperati per compiere tali attività. L'area di applicazione della nuova disciplina, e quindi le imputazioni che da essa dovessero derivare in sede applicativa, sono configurabili alla stregua di termini «omofobia e transfobia» – dalla accezione incerta, comunque non giuridicizzata, il cui contenuto sarà determinato, non solo interpretato, dall'applicazione giurisprudenziale, con evidenti rischi di pronunce radicalmente difformi, a causa del significato che di volta in volta l'autorità giudiziaria darà a tali parole;
    ciò individua una prima questione di costituzionalità, e chiama in causa il principio di tassatività, direttamente collegato all'articolo 25. Viene infatti abbandonato un sistema penale fondato, per senso di realtà e per garanzia, su dati oggettivi, e diventano penalmente rilevanti, con conseguenze non lievi viste le sanzioni in discussione, categorie non definite – per l'appunto, omofobia e transfobia, la cui area di applicazione è ad altro rischio di arbitrarietà. Il precetto penale risponde al requisito della tassatività quando sia caratterizzato dalla pregnanza rispetto a un fenomeno sociale determinato e circoscritto, del cui disvalore la grandissima parte dei cittadini sia consapevole. Il precetto non è dotato di questo carattere quando l'oggetto evocato dalla norma non abbia contorni precisi, tanto che la stessa norma possa trovare applicazione in situazioni tra loro molto diverse. Prevedere delitti di discriminazione con le espressioni prima adoperate significa assumere come oggetto di norme penali situazioni diversissime tra loro. La previsione come delitto della discriminazione per motivi di omofobia e transfobia viene fatta rientrare, in virtù dell'inclusione nella «legge Mancino», tra i delitti definiti di «odio» e, per questa via, viene vista come il complemento dei delitti di «odio» per motivi etnici, razziali o religiosi. Orbene, la previsione dei delitti di «odio» rischia di sovvertire il «diritto penale del fatto», che contraddistingue la nostra civiltà giuridica ed è imposto dagli articoli 25 secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, e centrerebbe il diritto penale sul dato etico e intimo concernente la motivazione «riprovevole» della persona. L'odio, peraltro, è una tra le passioni che compongono naturalmente la psicologia umana, che fanno da tramite tra la vita sensibile e la vita morale della persona. È moralmente malvagio quel sentimento di odio, che, una volta volontariamente accettato dal soggetto, conduca a una azione moralmente cattiva. Dunque, è punibile una espressione di «odio», in quanto conduca a una azione moralmente cattiva, non in sé e per sé, a meno di non voler tornare ai sistemi giuridici degli Stati totalitari. Alla luce di queste essenziali precisazioni, è rischiosa per la garanzia della libertà dei cittadini la previsione dei delitti di «odio», che implicano necessariamente uno scandaglio approfondito in ordine ai moventi intimi, talora inconsci, che stanno alla base delle azioni umane. L'accoglimento da parte dell'ordinamento di tipologie delittuose così intensamente centrate sui moventi intimi dell'azione implicherebbe una eticizzazione incongrua ed eccessiva del diritto penale. Molti delitti sono espressione di «odio» contro la persona. Si pensi tra tutti all'omicidio, che spesso trova la sua origine in tale movente. Eppure tale movente non è previsto in alcun ordinamento come elemento aggravatore del fatto. L'estensione delle norme «Mancino» alle discriminazioni per motivi di orientamento sessuale o, addirittura, a non bene definiti motivi di «identità di genere» costituirebbe segnale inequivoco del passaggio inaccettabile dal solco del «diritto penale del fatto» a un «diritto penale dell'atteggiamento interiore». Oltre alla violazione del principio di tassatività per incertezza sull'oggetto effettivamente tutelato, le disposizioni progettate rischiano di violare il principio di tassatività anche sotto il profilo della idoneità descrittiva della proposizione normativa. I concetti di omofobia e transfobia non hanno precisione descrittiva, e quindi risulta non chiaramente delimitato l'ambito dell'intervento punitivo;
    un'estensione così ampia della fattispecie incriminatrice chiama in causa l'articolo 21 della Costituzione, anche se la manifestazione dell'opinione della esistenza in natura di maschio e femmina e della necessità che il diritto positivo sia fondato sul diritto naturale fosse esplicitata nell'assoluto rispetto di tutti, senza tradursi in alcuna condotta denigratoria, o comunque intrinsecamente illecita;
    analogo richiamo va operato all'articolo 19 della Costituzione, con riferimento alle confessioni religiose, il cui insegnamento si basa sulla distinzione dei sessi derivante dalla natura. Il testo in esame non impedisce in alcun modo che, per esempio, all'interno di un corso di preparazione al matrimonio canonico, l'affermazione – coerente con quella confessione religiosa, oltre che con il nostro sistema costituzionale – secondo cui la famiglia è quella fondata sull'unione permanente fra un uomo e una donna ed è da evitare «attrazione» verso persone dello stesso sesso, o anche di altro sesso se si tratta di persona diversa dal coniuge, rischia di tradursi in quella «propaganda» che è sanzionata dalla combinazione fra le nuove disposizioni e quelle delle leggi 122/1993 e 654/1975;
    per le misure di sequestro e confisca dei beni e di scioglimento – conseguenti a fattispecie così estese nei confronti di associazioni i cui componenti siano condannati dalla nuova normativa – si giunge allo scioglimento delle associazioni medesime, con la conseguenza che il testo contrasta altresì con l'articolo 18 della Costituzione;
    il testo si pone in evidente contrasto anche con l'articolo 33 della Costituzione. Esistono studi seri di psicologia che insegnano, anche attraverso le persone che ne sono autrici, che l'orientamento verso le persone del medesimo sesso è qualcosa da affrontare con equilibrio e delicatezza, sapendo che provoca non poco disagio in chi la vive; ma pure che si tratta di una condizione che può essere positivamente risolta, superando situazioni difficili, come in più d'un caso è accaduto. L'abnorme dilatazione delle fattispecie penali, esito delle nuove disposizioni, pone a rischio la libertà di ricerca sul punto e di insegnamento;
    l'inserimento dell'estensione, nella «legge Mancino», confligge con gli articoli 13 e 3 della Costituzione, nel punto in cui prevede, in aggiunta alla sanzione principale, la sanzione accessoria dell'attività in favore di associazioni di volontariato, comunque con finalità sociali, sotto un duplice profilo:
     a) si tratta di lavoro non retribuito, che dunque si traduce in una ingiustificata limitazione della libertà della persona, posto che interviene quando la pena inflitta è già stata espiata (si segnala in proposito che anche il lavoro prestato negli istituti penitenziari è retribuito);
     b) quell'attività potrebbe essere imposta anche alle dipendenze di associazioni a tutela delle persone omosessuali, come era nella prima stesura del testo base e come non è in alcun modo escluso dalla nuova versione: questa sorta di contrappasso aggiornato è ulteriormente limitativa, oltre che della libertà fisica, anche di quella di opinione;
    l'innesto delle nuove disposizioni avviene formalmente sugli articoli della legge n. 654 del 13 ottobre 1975, a sua volta di ratifica e di esecuzione della convenzione contro le discriminazioni razziali, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966. Le disposizioni contenute in una legge di ratifica devono muoversi lungo i binari dell'atto internazionale sottoscritto, cui si dà applicazione nell'ordinamento nazionale. Come per le leggi di conversione dei decreti legge costituisce orientamento consolidato della Corte costituzionale il principio di congruità fra le modifiche apportate in sede di conversione rispetto all'oggetto originario del decreto legge, con la conseguenza che norme pur costituzionalmente legittime cadono sotto la censura della Consulta perché extra ordinem rispetto alla stesura iniziale del decreto, e come un decreto legislativo non può discostarsi dai principi e dai criteri indicati nella legge di delega, a pena – anche in tal caso – di incostituzionalità, alla stessa maniera una legge di ratifica di una convenzione internazionale non può estendere la propria sfera di applicazione verso ambiti non presi in considerazione dal provvedimento concordato fra gli Stati firmatari. Nel caso specifico, oggetto della convenzione è la eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale: si tratta di un tema ben diverso dalla discriminazione su base omofoba o transfoba. Né si può sostenere che tale tipologia di discriminazione rappresenti una estensione della prima. È vero che la «legge Mancino» aveva ampliato l'originario ambito delle discriminazioni anche a quelle motivate dal dato religioso: in tal caso, tuttavia, la connessione è evidente; in tante aree del globo la discriminazione razziale si interseca e si sovrappone con quella religiosa. Non così per la discriminazione che ha di mira l'attuale testo unificato delle proposte di legge. Vi è pertanto un evidente conflitto con gli articoli 10 e 11 della Costituzione, essendo violato il principio, insito in tali disposizioni, del corretto recepimento delle convenzioni e dei trattati internazionali attraverso gli strumenti normativi dell'ordinamento interno: è evidente nel caso in esame l'impropria estensione della convenzione di New York a un ambito neanche lontanamente immaginato dai sottoscrittori di quell'atto,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge nn. 245-280-1071-A.
n. 3. Pagano, Roccella, Dorina Bianchi, Saltamartini, Fucci, Distaso, Vignali, Palese, Alli, Pizzolante, Chiarelli.