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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 26 settembre 2013

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 26 settembre 2013.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baldelli, Baretta, Bergamini, Berretta, Biancofiore, Blazina, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Fassina, Ferranti, Fico, Fitzgerald Nissoli, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gebhard, Giachetti, Ginefra, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Kyenge, La Russa, Legnini, Letta, Lorenzin, Lupi, Manciulli, Marazziti, Antonio Martino, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Orlando, Pisicchio, Pistelli, Polidori, Realacci, Sani, Santelli, Sereni, Speranza, Tinagli, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baldelli, Baretta, Bergamini, Berretta, Biancofiore, Blazina, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Fassina, Ferranti, Fico, Fitzgerald Nissoli, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Galan, Gebhard, Giachetti, Ginefra, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Kyenge, La Russa, Legnini, Letta, Lorenzin, Lupi, Manciulli, Marazziti, Antonio Martino, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Orlando, Pisicchio, Pistelli, Polidori, Portas, Realacci, Sani, Santelli, Sereni, Speranza, Tinagli, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 25 settembre 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   OLIARO: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF), adottata a Berna il 9 maggio 1980 (Protocollo 1999), fatto a Vilnius il 3 giugno 1999, e altre disposizioni per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci» (1620);
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE RONDINI: «Modifica dell'articolo 135 della Costituzione, concernente l'elezione dei giudici della Corte costituzionale da parte dei cittadini a suffragio universale e diretto» (1621);
   GNECCHI: «Interpretazione autentica dell'articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo al parametro di riferimento per la liquidazione delle pensioni ordinarie e degli assegni sostitutivi per i funzionari delle qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 60 del medesimo decreto» (1622);
   BURTONE: «Istituzione della Giornata nazionale delle vittime civili di guerra» (1623);
   DORINA BIANCHI: «Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie» (1624);
   DORINA BIANCHI: «Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani» (1625);
   PORTA ed altri: «Aumento dell'importo minimo mensile delle pensioni in regime internazionale» (1626);
   ALLASIA: «Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali» (1627).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge ANTEZZA ed altri: «Istituzione del Fondo nazionale per il cofinanziamento delle case e dei centri delle donne» (523) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Piccione.

  La proposta di legge MURER ed altri: «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne, l'assistenza delle vittime e la promozione della soggettività femminile» (951) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Piccione.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati,in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):
  GOZI ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di rinvio dell'esecuzione della pena, di custodia cautelare in case-famiglia protette e di detenzione domiciliare, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori» (1141) Parere delle Commissioni I, V e XII.

   X Commissione (Attività produttive):
  MERLO ed altri: «Disposizioni per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo» (965) Parere delle Commissioni I, III, V, XIII e XIV.

   XII Commissione (Affari sociali):
  OLIVERIO ed altri: «Misure a sostegno della famiglia e della natalità» (578) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X e XI;
  CARRA ed altri: «Disposizioni in materia di raccolta, conservazione e utilizzazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale a fini terapeutici e di ricerca» (1274) Parere delle Commissioni I, II, V e XIV.

Trasmissione dal Ministro per le riforme costituzionali.

  Il Ministro per le riforme costituzionali, con lettera in data 18 settembre 2013, ha trasmesso la relazione finale della Commissione per le riforme costituzionali, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2013.

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 25 settembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie dal 2014 al 2020 (COM(2013)552 final).

  Questa relazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea

  La Commissione europea, in data 25 settembre 2013, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio per quanto riguarda una politica di capacità della flotta al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (COM(2013) 621 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 26 settembre 2013;
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante possibili nuovi obblighi di etichettatura dei prodotti tessili e uno studio sulle sostanze allergeniche presenti nei prodotti tessili (COM(2013) 656 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Proposta di regolamento del Consiglio recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo (COM(2013) 660 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova (COM(2013) 678 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive).

  Il Consiglio dell'Unione europea, in data 25 settembre 2013, ha trasmesso, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, la posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria alla Repubblica del Kirghizistan (11703/1/13 REV 1), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissioni dal consiglio regionale dell'Abruzzo.

  Il presidente del consiglio regionale dell'Abruzzo, con lettera in data 24 settembre 2013, ha trasmesso il testo di una risoluzione recante osservazioni sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (COM(2013) 449 final).

  Questo documento è trasmesso alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il presidente del consiglio regionale dell'Abruzzo, con lettera in data 24 settembre 2013, ha trasmesso una risoluzione recante osservazioni sulla bozza di comunicazione della Commissione – Orientamenti UE sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree, nell'ambito della relativa procedura di consultazione avviata dalla Commissione europea il 3 luglio 2013.

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

Richiesta di parere su atti del Governo.

  Il Viceministro dello sviluppo economico, con lettera in data 19 settembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 10), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa, per il triennio 2013-2015 (31).

  Questa richiesta è assegnata, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 26 ottobre 2013.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: ABOLIZIONE DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO DIRETTO, DISPOSIZIONI PER LA TRASPARENZA E LA DEMOCRATICITÀ DEI PARTITI E DISCIPLINA DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA E DELLA CONTRIBUZIONE INDIRETTA IN LORO FAVORE (A.C. 1154-A) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: D'INIZIATIVA POPOLARE; PISICCHIO; DI LELLO ED ALTRI; FORMISANO ED ALTRI; LOMBARDI ED ALTRI; GRASSI ED ALTRI; BOCCADUTRI ED ALTRI; NARDELLA ED ALTRI; RAMPELLI ED ALTRI; GITTI E VITELLI (A.C. 15-186-199-255-664-681-733-961-1161-1325)

A.C. 1154-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Abolizione del finanziamento pubblico e finalità).

  1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento sono aboliti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14.
  2. La presente legge disciplina le modalità per l'accesso a forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini in favore dei partiti politici che rispettano i requisiti di trasparenza e democraticità da essa stabiliti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Abolizione del finanziamento pubblico e finalità).

  Sostituirlo con i seguenti:
  Art. 1. – (Personalità giuridica e democrazia interna). – 1. La presente legge disciplina i partiti e movimenti politici condizionando il loro riconoscimento e il conferimento della personalità giuridica all'attuazione dei princìpi di democrazia interna fissati dall'articolo 49 della Costituzione.
  2. I partiti e movimenti politici provvedono a recepire i princìpi di cui all'articolo 49 della Costituzione nell'atto costitutivo e nello statuto allo scopo di ottenere l'iscrizione nel Registro nazionale dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 4 della presente legge, dalla quale consegue l'acquisto della personalità giuridica.
  3. I partiti e movimenti politici riconosciuti ai sensi del comma 2 sono tenuti a dare evidenza dell'attuazione dei princìpi di democrazia interna anche tramite la pubblicazione sul proprio sito internet di ogni documento considerato utile a tale fine a pena di cancellazione dal Registro nazionale dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 4.

  Art. 1-bis. – (Regolamentazione delle forme di finanziamento della politica). – 1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati ai partiti e movimenti politici a titolo di cofinanziamento, nelle forme previste dalla legge 6 luglio 2012, n.  96, sono aboliti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14 della presente legge.
  2. La presente legge regolamenta un regime misto di finanziamento ai partiti e movimenti politici, con prevalenza del finanziamento di tipo privato.
  3. Per accedere ai benefìci delle forme di finanziamento previste dalla presente legge i partiti e movimenti politici devono rispondere ai requisiti di cui all'articolo 1.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1. 4. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il rimborso delle spese elettorali e l'accesso ad ogni altra risorsa pubblica prevista dalla legislazione vigente, ivi comprese le risorse a favore dell'editoria di partito, sono attribuiti esclusivamente alle associazioni che si qualificano come partito ai sensi della presente legge e sono subordinati al rispetto delle norme in essa contenute.
1. 2. Di Lello, Pastorelli.

  Al comma 1, sostituire le parole da: sono aboliti fino alla fine del comma con le seguenti: di cui all'articolo 1 della legge 6 luglio 2012, n.  96, sono aboliti a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. La presente legge disciplina le modalità di accesso a forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e a benefici di natura non monetaria in favore dei partiti politici che rispettano i requisiti di trasparenza e democraticità.
   all'articolo 8, comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: alla ripartizione fino a: 10 e;
   sopprimere l'articolo 10;
   all'articolo 14, sopprimere i commi 1, 2 e 3.
1. 6. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. I partiti, i movimenti, i gruppi politici e le fondazioni politiche sono beneficiari di forme di contribuzione volontaria privata agevolata alle condizioni previste dalla presente legge.

  Conseguentemente:
   dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

  Art. 2-bis.(Fondazioni politiche) – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 9 della presente legge si applicano altresì alle fondazioni costituite con atto pubblico e riconosciute come persone giuridiche private ai sensi del libro primo, titolo II, capo II del codice civile, che abbiano come scopo esclusivo una o più delle seguenti attività:
   a) studio e ricerca sui temi politici e istituzionali;
   b) pubblicistica ed editoriale di natura politica;
   c) formazione della classe dirigente politica a livello locale e centrale.

  2. Lo statuto delle fondazioni, e le relative modificazioni, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 4, comma 5, della presente legge.
  3. È condizione per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo, il collegamento formale della fondazione con un partito o movimento politico, mediante un atto di riconoscimento rilasciato dal rappresentante legale del partito o del movimento. L'atto di riconoscimento del partito o movimento può essere rilasciato ad una sola fondazione politica.
  4. Le esenzioni e agevolazioni previste ordinariamente dalla legislazione vigente in favore delle fondazioni non si applicano alle fondazioni politiche.
  5. Il registro di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge prevede una apposita sezione per le fondazioni politiche.
  6. Le fondazioni politiche iscritte nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge, accedono ai benefici di cui all'articolo 8, lettera a) e 9, con le modalità e alle condizioni ivi specificate.
  7. Le fondazioni politiche iscritte nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge, sono soggette alla disciplina di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n.  2,
   all'articolo 4:
    al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Una apposita sezione è inoltre istituita per la registrazione delle fondazioni politiche di cui all'articolo 2-bis, per l'accesso alle erogazioni liberali di cui all'articolo 8, lettera a) e all'articolo 9 della presente legge.
    alla rubrica, sostituire la parola: politici con le seguenti:, movimenti, gruppi politici e fondazioni politiche.
    all'articolo 8, comma 1, alinea, dopo le parole: partiti politici aggiungere le seguenti: e le fondazioni politiche.
    sostituire la rubrica del Capo I con la seguente: Disciplina del finanziamento dei partiti, movimenti, gruppi politici e fondazioni politiche.
1. 1. Pastorelli.

  Al comma 2, dopo la parola: partiti aggiungere le seguenti: e movimenti

  Conseguentemente, dopo la parola: partiti , ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: e movimenti
1. 400. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soggetti che contribuiscono finanziariamente alla vita dei partiti politici sono dei garanti della democrazia.
1. 50. Abrignani.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:
  Art. 1-bis. – (Rimborso alle liste, partiti e movimenti politici delle sole spese effettivamente sostenute per le consultazioni elettorali. Modifiche alla legge 6 luglio 2012, n.  96. Trasparenza dei bilanci delle liste, dei partiti e dei movimenti politici). – 1. Alle liste, ai partiti e ai movimenti politici è attribuito il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la campagna elettorale in occasione del rinnovo del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e dei consigli regionali, nel caso abbiano ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi o almeno un eletto nelle rispettive consultazioni. Per la regione Trentino-Alto Adige, i suddetti rimborsi si riferiscono alle elezioni per i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. I rimborsi per le spese sostenute dai soggetti indicati al comma 1 sono ripartiti tra gli stessi in proporzione ai voti ottenuti in occasione delle elezioni per le quali si richiede il rimborso. Gli stessi sono erogati sulla base dell'effettivo rendiconto delle spese elettorali sostenute dalla lista, dal partito o dal movimento politico e possono riguardare esclusivamente le spese di cui al comma 3 connesse allo svolgimento della campagna elettorale.
  3. Sono rimborsabili, ai sensi del presente articolo, le spese sostenute in relazione a:
   a) materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, effettuate nei novanta giorni precedenti la data del voto;
   b) acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti web, effettuate nei novanta giorni precedenti la data del voto;
   c) allestimenti e servizi connessi a manifestazioni elettorali convocate in occasione della consultazione elettorale per la quale si chiede il rimborso, effettuate nei novanta giorni precedenti la data del voto;
   d) canoni di affitto di locali; nel caso in cui siano abitualmente destinati a sede della lista, del partito o del movimento politico, per l'intero anno in cui si svolge la consultazione elettorale per la quale si chiede il rimborso;
   e) personale, già dipendente della lista, del movimento o del partito politico, per l'intero anno in cui si svolge la consultazione elettorale per la quale si chiede il rimborso.

  4. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera medesima, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  5. Con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, resa esecutiva con decreto del Presidente del Senato medesimo, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo del Senato della Repubblica.
  6. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica con cui sono attribuiti i rimborsi sono adottate in attuazione dei criteri stabiliti dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n.  515, e successive modificazioni, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n.  43, sulla base dei fondi trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze.
  7. I contributi pubblici per le spese sostenute dalle liste, dai partiti e dai movimenti politici in occasione delle consultazioni elettorali riferite al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati, ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ai consigli regionali, ivi compresi i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono costituiti da quattro fondi, ciascuno di euro 18.750.000.
  8. In relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 7 relativi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applica il comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n.  515.
  9. I rimborsi di cui al presente articolo sono corrisposti esclusivamente per l'anno in cui si svolge l'elezione dell'organo per la quale essi sono richiesti, entro centoventi giorni dalla proclamazione degli eletti.
  10. Le somme erogate, o da erogare, ai sensi del presente articolo e ogni altro credito vantato dalle liste, partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono in ogni caso cedibili a terzi.
  11. Le risorse erogate ai partiti secondo le previsioni di cui alla presente legge costituiscono, ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte delle liste, dei partiti e dei movimenti politici beneficiari delle stesse. I creditori delle liste, dei partiti e dei movimenti politici di cui alla presente legge non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l'adempimento delle obbligazioni della lista, del partito o del movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.
  12. In caso di eventuali rinunce al rimborso da parte di liste, partiti o movimenti politici, non si fa luogo alla distribuzione dell'eventuale somma rimanente tra le liste, i partiti o i movimenti politici, neanche a fronte di relativa richiesta.
  13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di liquidazione delle somme dovute ai sensi del comma 10, sono individuati le liste, i partiti e i movimenti politici aventi diritto ed è disciplinata la liquidazione del fondo di garanzia di cui al comma 11.
  14. Alla legge 6 luglio 2012, n.  96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
  «1. I contributi pubblici per le spese sostenute dalle liste, dai partiti e dai movimenti politici in occasione delle consultazioni elettorali relative al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati, ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ai consigli regionali e ai consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, ammontano a euro 75.000.000 e sono così distribuiti:
   a) 18.750.000 euro per ciascuna consultazione elettorale relativa al Senato della Repubblica;
   b) 18.750.000 euro per ciascuna consultazione elettorale relativa alla Camera dei deputati
   c) 18.750.000 euro per ciascuna consultazione elettorale relativa all'elezione dei membri spettanti all'Italia del Parlamento europeo;
   d) 18.750.000 euro per le consultazioni elettorali relative ai consigli regionali, nonché ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, ripartiti tra le diverse regioni e le province suddette in proporzione alla popolazione»;
   b) la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: «Richiesta dei rimborsi per le spese elettorali connesse all'effettivo svolgimento della campagna elettorale»;
   c) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
  «1. Le liste, i partiti e i movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi per le spese elettorali connesse all'effettivo svolgimento della campagna elettorale ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro il trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano»;
   d) all'articolo 9:
    1) i commi 1 e 2 sono abrogati;
    2) al comma 4, terzo periodo, le parole: «sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla società di revisione di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «è trasmesso alla Commissione il verbale di approvazione del rendiconto»;
    3) al comma 9, le parole: «o la relazione della società di revisione» sono soppresse;
    4) al comma 20, le parole: «la relazione della società di revisione e» sono soppresse.

  15. Gli obblighi previsti dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n.  96, come modificati dall'articolo 1-ter, sono estesi a tutte le liste, i partiti e i movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un eletto all'interno di un consiglio regionale, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o del Parlamento europeo, a prescindere dall'eventuale richiesta di rimborso elettorale.
  16. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231, e successive modificazioni, in relazione ai soggetti di cui al comma 1 sono fissate all'importo di euro 250.

  Art. 1-ter.(Sanzioni. Abrogazioni. Copertura finanziaria ) – 1. Nel caso in cui la lista, il partito o il movimento politico ometta di ottemperare agli obblighi di rendicontazione previsti all'articolo 1-quater, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n.  96, sanziona altresì il legale rappresentante con una sanzione amministrativa pari a euro 50.000. Tale responsabilità si estende in solido ai membri dell'organismo che, secondo lo statuto, è tenuto ad approvare il bilancio.
  2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di falsa rendicontazione, o di mancata pubblicità della stessa, in violazione degli obblighi di cui all'articolo 1-bis e all'articolo 7, comma 1.
  3. In caso di violazione del divieto di cui all'articolo 7, comma 2, si applica una sanzione amministrativa pari ad euro 100.000.
  4. La legge 3 giugno 1999, n.  157, è abrogata.
  5. Agli oneri derivanti dagli articoli 1-bis e 1-ter, commi 1, 2 e 3, pari al massimo a 78 milioni di euro nell'anno in cui si svolgessero contemporaneamente tutte le elezioni degli organi di cui al comma 1 dell'articolo 1-bis, si provvede oltre che con i risparmi derivanti dall'abrogazione della legge 3 giugno 1999, n.  157, con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.
  6. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n.  662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede all'individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2013. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
  7. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.  400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base-regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 6 e 14.
1. 050. Boccadutri, Pilozzi.

A.C. 1154-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo II
DEMOCRAZIA INTERNA, TRASPARENZA E CONTROLLI

Art. 2.
(Partiti).

  1. I partiti politici sono libere associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale.
  2. L'osservanza del metodo democratico, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, è assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Partiti).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 2. – (Partiti). – 1. I partiti politici sono libere associazioni di cittadini attraverso cui concorrere, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale.
(Testo alternativo del relatore di minoranza, deputato Toninelli)

  Al comma 1, dopo la parola: nazionale aggiungere le seguenti:, regionale e locale.
2. 3. Di Lello, Pastorelli.

  Sopprimere il comma 2.
*2. 4. Nuti, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 2.
*2. 300. Bianconi.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti
  3. I sottoscrittori di cui all'articolo 10 della presente legge, sono considerati, a tutti gli effetti, soci del partito, movimento o associazione con finalità politiche per il quale hanno sottoscritto e sono titolari di tutti i diritti derivanti dall'articolo 49 della Costituzione, dal codice civile e dagli statuti e regolamenti interni.
  4. Il partito, movimento o associazione con finalità politiche destinatario delle sottoscrizioni, ha diritto di rifiutare, con deliberazione motivata dell'organo di garanzia appositamente previsto dallo statuto, l'iscrizione per incompatibilità con le norme statutarie. Tale rifiuto viene notificato dal partito, movimento o associazione con finalità politiche al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze ed all'interessato entro la fine del mese di febbraio dell'anno per il quale è stata erogata la sottoscrizione. Il Ministero dell'economia e delle finanze procede alle necessarie rettifiche.
2. 50. Formisano, Tabacci.

A.C. 1154-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Statuto).

  1. I partiti politici che intendono avvalersi dei benefìci previsti dalla presente legge sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico. Allo statuto è allegato, anche in forma grafica, il simbolo, che con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico.
  2. Lo statuto, nell'osservanza dei princìpi fondamentali di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto, indica:
   a) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonché il soggetto fornito della rappresentanza legale;
   a-bis) la cadenza delle assemblee congressuali nazionali;
   b) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;
   c) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito;
   d) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze negli organi collegiali non esecutivi;
   e) le modalità per favorire l'equilibrio tra i sessi nella composizione degli organi collegiali;
   f) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito;
   f-bis) i criteri con i quali sono assicurate le risorse alle eventuali articolazioni territoriali;
   g) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;
   h) le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma;
   i) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;
   l) l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri;
   m) l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio.

  3. Lo statuto può prevedere clausole di composizione extragiudiziale delle controversie insorgenti nell'applicazione delle norme statutarie, attraverso organismi probivirali definiti dallo statuto medesimo, nonché procedure conciliative e arbitrali.
  4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dallo statuto, si applicano ai partiti politici le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Statuto).

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 3. – (Statuto). – 1. I partiti politici che intendono avvalersi dei benefìci previsti dalla presente legge sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico. Allo statuto è allegato, anche in forma grafica, il simbolo che, con la denominazione, costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico.
  2. Lo statuto, nell'osservanza dei principi fondamentali di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello stato di diritto, indica:
   a) i criteri e le modalità di iscrizione al partito;
   b) le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali.
(Testo alternativo del relatore di minoranza, deputato Toninelli)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  L'articolo 5 della legge 6 luglio n. 2012, n.  96, è sostituito dal seguente:
  «Art. 5. – (Obbligo di iscrizione nell'elenco nazionale delle liste, dei partiti e dei movimenti politici).1. Le liste, i partiti e i movimenti politici, anche ai fini dei rimborsi previsti dalla presente legge, sono tenuti all'iscrizione in un elenco nazionale, appositamente istituito presso la Camera dei deputati. L'iscrizione si perfeziona con il deposito presso la Camera dei deputati dello statuto, nonché di ogni eventuale successiva modifica, che deve prevedere:
   a) lo svolgimento di un'assise congressuale democratica almeno ogni tre anni;
   b) la presenza di organismi decisionali plurali, che decidono sulla base del principio democratico, garantendo che gli organi statutari prevedano la presenza di uomini e donne della misura del 50 per cento;
   c) la presenza di organismi di garanzia;
   d) la presenza di organismi di controllo contabile, retti da soggetti iscritti all'ordine dei revisori contabili;
   e) l'attestazione dell'avvenuto deposito dello statuto della lista, del partito o del movimento politico presso un notaio.

  2. I soggetti iscritti nell'elenco nazionale trasmettono annualmente alla Camera dei deputati, in via telematica, una dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti di cui al comma 1.
  3. Ai fini del presente articolo, nel caso la lista risulti dall'unione di diverse liste, partiti o movimenti politici, i requisiti di cui al comma 1 si applicano alle singole componenti».

  Conseguentemente, all'articolo 14, comma 4, lettera f), sopprimere la parola:, 5.
3. 1. Boccadutri, Di Salvo, Nicchi, Pilozzi.

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 3. – (Statuto). – 1. I partiti e movimenti politici che intendono acquisire la personalità giuridica e avvalersi dei benefìci previsti dalla presente legge sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico. Allo statuto è allegato, anche in forma grafica, il simbolo, che, con la denominazione, costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico.
  2. Lo statuto si conforma ai princìpi fondamentali di democrazia e indica:
   a) gli organi dirigenti, le loro competenze, le modalità della loro elezione e la durata degli incarichi che sono conferiti a tempo determinato;
   b) i casi di incompatibilità, in particolare tra cariche dirigenziali all'interno del partito o movimento politico e incarichi, o nomine, a livello istituzionale e nelle amministrazioni pubbliche nazionali e locali;
   c) le procedure per l'approvazione degli atti che impegnano il partito o movimento politico;
   d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito o movimento politico, anche attraverso referendum o altre forme di consultazione; le regole per l'istituzione dell'anagrafe degli iscritti e per la sua consultazione, che deve essere sempre possibile da parte di ogni iscritto, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196;
   e) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle votazioni, assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto, con la possibilità per una quota minima di iscritti di richiedere il voto segreto su qualsiasi oggetto;
   f) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, in modo da assicurare il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;
   g) le modalità per assicurare negli organi collegiali e nelle candidature la presenza paritaria di donne e di uomini;
   h) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze nelle candidature e negli organi collegiali secondo il criterio proporzionale e l'attribuzione a loro esponenti delle cariche di vertice degli organi di garanzia;
   i) le modalità di selezione, anche attraverso elezioni primarie, delle candidature per l'elezione delle Camere, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e comunali, dei sindaci e dei presidenti delle province e delle regioni;
   l) il limite massimo di mandati sia elettorali sia relativi ad incarichi interni al partito o movimento politico;
   m) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra la struttura nazionale e le articolazioni territoriali;
   n) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle articolazioni territoriali;
   o) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del movimento o partito;
   p) un codice etico che reca i princìpi di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi e stabilisce il principio del ricambio nei ruoli, il limite al numero di mandati elettorali, il divieto di cumulo di incarichi e la disciplina dell'eleggibilità e delle incompatibilità;
   q) l'attribuzione della rappresentanza legale del partito o movimento politico a un tesoriere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli esponenti aziendali delle banche;
   r) la nomina di un comitato di tesoreria composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche, con il compito di coadiuvare il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e di verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e all'allocazione delle risorse finanziarie;
   s) la nomina di un collegio sindacale composto da revisori dei conti in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per i sindaci delle banche;
   t) l'attribuzione a una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58, e successive modificazioni, del compito di certificare il rendiconto di esercizio, con le modalità e per i fini di cui all'articolo 6 della presente legge.

  3. Lo statuto può prevedere clausole di composizione extragiudiziale delle controversie insorgenti nell'applicazione delle norme statutarie, attraverso organismi probivirali definiti dallo statuto medesimo, nonché procedure conciliative e arbitrali.
  4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dallo statuto, si applicano ai partiti e movimenti politici le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.
3. 4. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
3. 10. Bianconi.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: simbolo aggiungere la seguente: principale.
3. 400.(versione corretta) Bianconi.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
3. 9. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 2.
3. 17. Bianconi, Colletti.

  Al comma 2, sostituire le lettere da a) a m) con le seguenti:
   a) i criteri e le modalità di iscrizione al partito;
   b) le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali.
3. 8. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

  Al comma 2, lettera a-bis), aggiungere, in fine, le parole: o generali
3. 401. Plangger, Bressa, Marguerettaz, Invernizzi.

(Approvato)

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, nonché il riconoscimento a ciascun iscritto del diritto di concorrere in egual misura alla determinazione e all'attuazione della linea politica del partito, partecipando con diritto di voto libero ed eguale, anche con modalità telematiche;
3. 5. Di Lello, Pastorelli.

  Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) le modalità per promuovere e assicurare attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
*3. 301. Di Salvo, Migliore, Pilozzi, Boccadutri.

(Approvato)

  Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) le modalità per promuovere e assicurare attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
*3. 430. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Fabbri, Gasparini, Centemero, Pollastrini.

(Approvato)

  Al comma 2, sopprimere la lettera h).
3. 16. Bianconi.

  Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) l'impegno alla selezione con metodo democratico delle principali candidature;
3. 12. Bianconi.

  Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:
   n) le modalità per l'istituzione e l'accesso all'anagrafe degli iscritti;
   o) le modalità di attuazione dell'organizzazione territoriale del partito e relative procedure di convocazione;
   p) le modalità di adozione del simbolo che deve essere adottato con atto pubblico e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. 6. Di Lello, Pastorelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il simbolo identifica in modo univoco il partito politico e non deve essere suscettibile di confusione con altri simboli. Il simbolo è di esclusiva proprietà del partito politico ed è utilizzato in conformità con quanto previsto dallo statuto.
3. 7. Di Lello, Pastorelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  5. Ai partiti politici si applicano le disposizioni di cui al Titolo XI del Libro V del codice civile.
  6. Per i partiti iscritti nel registro di cui all'articolo 4, la condanna ai sensi del comma 5 comporta la cancellazione dal registro medesimo, nonché la decadenza dal diritto alle agevolazioni e ai benefici di cui al Capo III della presente legge.
3. 18. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

A.C. 1154-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefìci previsti dalla presente legge).

  1. I partiti politici di cui all'articolo 3 sono tenuti a trasmettere copia autentica del proprio statuto, sottoscritta dal legale rappresentante, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati, che la inoltrano alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, la quale assume la denominazione di «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici», di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione, verificata la conformità dello statuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, procede all'iscrizione del partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici riconosciuti ai sensi della presente legge.
  3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme, la Commissione, previo contraddittorio, invita il partito politico ad apportarvi, entro un termine dalla stessa fissato, le conseguenti modifiche.
  4. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione secondo la procedura di cui al presente articolo.
  5. Lo statuto dei partiti politici e le relative modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel registro di cui al comma 2 ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni.
  6. I partiti politici costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla medesima data.
  7. L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono condizioni necessarie per l'ammissione dei partiti politici ai benefìci ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 9 e 10 della presente legge. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge possono comunque usufruire dei predetti benefìci a condizione che siano in possesso dei requisiti e ottemperino alle disposizioni di cui agli articoli da 5 a 8 della presente legge.
  8. Il registro di cui al comma 2 è consultabile in un'apposita sezione del portale internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel registro sono evidenziate due separate sezioni, recanti l'indicazione dei partiti politici che soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge).

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:
   all'articolo 5:
    comma 2, primo periodo sopprimere le parole:
dopo il controllo di conformità di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge;
    comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4;
    all'articolo 6, comma 1, sopprimere le parole: iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 della presente legge;
    all'articolo 7, sopprimere il comma 2;
   all'articolo 8:
    comma 1, alinea, sopprimere le parole:
iscritti nel registro di cui all'articolo 4;
    comma 2, sopprimere il terzo periodo;

    all'articolo 9, comma 1, sopprimere le parole: iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 della presente legge;

    all'articolo 10, comma 1, sopprimere le parole: iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4;
*4. 5. Bianconi.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:
   all'articolo 5:
    comma 2, sopprimere le parole:
dopo il controllo di conformità cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge;
    comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4;
    all'articolo 6, comma 1, sopprimere le parole: iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 della presente legge;
    all'articolo 7, sopprimere il comma 2;
   all'articolo 8:
    comma 1, alinea, sopprimere le parole:
iscritti nel registro di cui all'articolo 4;
    comma 2, sopprimere il terzo periodo;
    all'articolo 9, comma 1, sopprimere le parole: iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 della presente legge;
    all'articolo 10, comma 1, sopprimere le parole: iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4;
*4. 50. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 4. – (Limiti alle spese elettorali dei partiti politici e dei candidati). – 1. Allo scopo di ridurre le spese elettorali dei partiti politici e dei candidati, alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «euro 52.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 26.000»;
    b) all'articolo 10, comma 1, le parole: «euro 1,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,01» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo non può comunque essere superiore a un milione di euro».

  2. All'articolo 14, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, le parole: «euro 1» sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,01».
  3. All'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
    «1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari ad euro 19.000 incrementata di un'ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 19.000. Per coloro che si candidano in più liste provinciali, le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 5 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale, le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 15 per cento»;
    b) al comma 3, le parole: «euro 1,00», sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,01».

  4. All'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «euro 25.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 12.500»;
    b) al comma 2, le parole: «euro 125.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 62.500»;
    c) al comma 3, le parole: «euro 250.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 125.000»;
    d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
    «4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 2.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 6.250 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali»;
    e) al comma 5, le parole: «euro 1» sono sostituite dalle seguenti: «0,01».
(Testo alternativo del relatore di minoranza, deputato Toninelli)

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 4. – (Registro nazionale dei partiti e movimenti politici). – 1. È istituito il Registro nazionale dei partiti e movimenti politici, di seguito denominato «Registro», tenuto dall'Autorità di vigilanza dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 5-bis, di seguito denominata «Autorità».
  2. I partiti e movimenti politici sono tenuti a trasmettere copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, sottoscritta dal legale rappresentante, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica, che la inoltrano all'Autorità.
  3. L'Autorità, verificata la conformità dello statuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, procede all'iscrizione nel Registro.
  4. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme, l'Autorità, previo contraddittorio, invita il partito o movimento politico ad apportarvi, entro un termine dalla stessa fissato, le conseguenti modifiche.
  5. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta all'Autorità secondo le procedure di cui al presente articolo.
  6. Lo statuto dei partiti e movimenti politici e le relative modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel Registro di cui al comma 1 ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni.
  7. I partiti e movimenti politici già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti all'adempimento di cui al comma 2 entro dodici mesi dalla medesima data.
  8. Con l'iscrizione nel Registro i partiti e movimenti politici acquisiscono la personalità giuridica che è condizione necessaria per l'ammissione ai benefìci ad essi eventualmente spettanti ai sensi della disciplina di cui al capo III. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 7, i partiti e movimenti politici già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge possono comunque usufruire dei predetti benefìci a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 e che ottemperino alla disciplina di cui al capo II.
  9. Il Registro è pubblico e consultabile in un'apposita sezione del sito internet dell'Autorità.

  Conseguentemente: dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
   Art. 5-bis. – (Autorità di vigilanza dei partiti e movimenti politici) – 1. Il Collegio di controllo delle spese elettorali presso la Corte dei conti, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previsti rispettivamente dagli articoli 12 e 13 della legge 10 novembre 1993, n.  515, e successive modificazioni, nonché la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici, prevista dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono accorpati in unico organismo denominato Autorità di vigilanza dei partiti e movimenti politici.
   2. L'Autorità è indipendente dai partiti e movimenti politici ed è composta da dieci membri, nominati per quattro anni con possibilità di essere confermati una sola volta per ulteriori quattro anni.
   3. I membri dell'Autorità di cui al comma 2 sono individuati e nominati secondo le seguenti modalità:
    a) tre magistrati della Corte dei conti nominati dal Presidente della Corte dei conti;
    b) un magistrato del Consiglio di Stato nominato dal Presidente del Consiglio di Stato;
    c) un consigliere dell'amministrazione del Senato della Repubblica, nominato dal Presidente del Senato della Repubblica;
    d) un consigliere dell'amministrazione della Camera dei deputati, nominato dal Presidente della Camera dei deputati;
    e) un professore ordinario di materie giuridiche e un professore ordinario di scienza della politica nominati dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro;
    f) due esponenti del settore dell'associazionismo civico nominati dal Presidente del Forum del terzo settore.
   4. L'Autorità provvede a:
    a) accertare periodicamente l'applicazione dei requisiti di democrazia interna ed è autorizzata, a tale fine, ad acquisire verbali, documenti e ogni altro atto ritenuto utile;
    b) verificare la regolarità, la conformità alla legge e la veridicità dei rendiconti finanziari annuali presentati dai partiti e movimenti politici; la conformità alla legge delle spese elettorali per il rinnovo delle Camere, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali, dei consigli provinciali e comunali, sostenute dai partiti e movimenti politici e la regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse; la correttezza dei consuntivi delle spese elettorali presentate dai candidati alle elezioni europee, politiche, regionali, provinciali e comunali.
  all'articolo 7:
   al comma 1:
   primo periodo, sostituire la parola:
Commissione con la seguente: Autorità.
    secondo periodo, sostituire la parola: Commissione con la seguente: Autorità;
   al comma 2:
    sostituire la parola:
Commissione con la seguente: Autorità;
    sopprimere le parole: dalla seconda sezione.
  all'articolo 8:
   comma 2:
    primo periodo, sostituire la parola:
Commissione con la seguente: Autorità;
    secondo periodo, sostituire la parola: Commissione con la seguente: Autorità;
    terzo periodo, sostituire la parola: Commissione con la seguente: Autorità;
    comma 5, sostituire la parola: Commissione con la seguente: Autorità.
   all'articolo 16, al comma 1, aggiungere, in fine la seguente lettera:
    d)
regolazione dei partiti e movimenti politici attraverso la disciplina dell'Autorità di vigilanza dei partiti e movimenti politici.
4. 1. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

  Al comma 2, sostituire le parole: la conformità dello statuto alle disposizioni di cui con le seguenti: la presenza nello statuto degli elementi indicati.
4. 400. Brunetta.

  Al comma 6, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.
4. 2. Pastorelli.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: degli articoli 9 e con le seguenti: dell'articolo 9

  Conseguentemente
   all'articolo 8 sopprimere la lettera
b)
   all'articolo 9 sopprimere i commi 7 e 8
   sopprimere l'articolo 10.

*4. 411. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: degli articoli 9 e 10 con le seguenti: dell'articolo 9

  Conseguentemente
   all'articolo 8 sopprimere la lettera
b)
   all'articolo 9 sopprimere i commi 7 e 8
   sopprimere l'articolo 10.

* 4. 412. Brunetta.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per effetto dell'iscrizione nel predetto registro i partiti e movimenti politici acquistano la personalità giuridica.
4. 51. Gitti.