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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 31 ottobre 2013

TESTO AGGIORNATO AL 25 NOVEMBRE 2013

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 31 ottobre 2013.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Berretta, Bindi, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Castiglione, Cicchitto, Cicu, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Gianni Farina, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lorenzin, Lupi, Marazziti, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Moretto, Orlando, Pisicchio, Pistelli, Ravetto, Realacci, Sani, Santelli, Schullian, Sereni, Speranza, Tabacci, Tinagli, Vargiu, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 30 ottobre 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   BUSINAROLO ed altri: «Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico» (1751);
   CAUSI e MISIANI: «Modifica all'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario» (1752);
   TARICCO ed altri: «Disposizioni in materia di bonifica dei terreni impiegati per colture di organismi geneticamente modificati» (1753);
   DORINA BIANCHI: «Disposizioni per la riorganizzazione e l'efficienza del mercato dei prodotti petroliferi e per il contenimento dei prezzi dei carburanti per uso di autotrazione» (1754);
   DORINA BIANCHI: «Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla» (1755);
   DORINA BIANCHI: «Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche» (1756).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  GRIMOLDI e MATTEO BRAGANTINI: «Disposizioni concernenti l'acquisto, la detenzione e l'uso personale di nebulizzatori contenenti sostanze irritanti o urticanti» (1080) Parere della II Commissione;
  VARGIU: «Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti» (1401);
  RAMPELLI: «Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale» (1529) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VIII Commissione (Ambiente):
  MIOTTO ed altri: «Modifica all'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di determinazione dei canoni dovuti alla società ANAS SpA per concessioni e autorizzazioni relative all'accesso, all'uso e all'occupazione delle strade e delle loro pertinenze» (1414) Parere delle Commissioni I, V, IX e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XI Commissione (Lavoro):
  GRIMOLDI: «Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente le deduzioni agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive, e all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente i congedi per la formazione, in favore dei lavoratori studenti» (1106) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XII e XIV.

   XII Commissione (Affari sociali):
  RONDINI ed altri: «Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulle case famiglia» (1299) Parere delle Commissioni I, II, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali):
  MIGLIORE ed altri: «Istituzione del reddito minimo garantito» (1683) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnazione di progetti di legge in sede consultiva alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

  A seguito della costituzione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, i seguenti progetti di legge, già assegnati alle sottoindicate Commissioni in sede referente, sono assegnati, in sede consultiva, anche alla suddetta Commissione parlamentare per le questioni regionali:
   progetti di legge assegnati in sede referente alla I Commissione (Affari costituzionali):
    Atti Camera nn. 8, 9, 11, 14, 22, 32, 33, 34, 35, 36, 56, 61, 144, 148, 152, 163, 180, 181, 185, 188, 200, 215, 250, 273, 275, 297, 327, 329, 343, 357, 358, 379, 385, 403, 442, 447, 508, 524, 568, 581, 582, 607, 647, 682, 707, 717, 723, 725, 740, 758, 782, 814, 839, 861, 863, 874, 876, 890, 891, 915, 918, 928, 930, 939, 944, 958, 973, 1002, 1004, 1025, 1037, 1059, 1079, 1182, 1202, 1216, 1246, 1268, 1357, 1408, 1453,1542, 1543, 1651;
   progetti di legge assegnati in sede referente alla II Commissione (Giustizia):
    Atti Camera nn. 165, 268, 277, 316, 370, 381, 642, 653, 834, 910, 957, 960, 981, 987, 1006, 1040, 1115, 1138, 1141, 1194;
   progetti di legge assegnati in sede referente alla III Commissione (Affari esteri):
    Atti Camera nn. 2, 108, 444, 539, 555, 648, 665 804, 827;
   progetti di legge assegnati in sede referente alla V Commissione (Bilancio):
    Atti Camera nn. 234, 283, 382, 391, 593, 626, 672, 729, 770, 844, 1233, 1690;
   progetti di legge assegnati in sede referente alla VI Commissione (Finanze):
    Atti Camera nn. 12, 88, 89, 201, 279, 291, 383, 394, 396, 428, 432, 489, 505, 547, 575, 594, 687, 706, 726, 743, 855, 936, 1114, 1127, 1284, 1351, 1358, 1369, 1457, 1578, 1653;
   progetti di legge assegnati in sede referente alla VII Commissione (Cultura):
    Atti Camera nn. 7, 50, 66, 103, 198, 218, 236, 294, 362, 415, 416, 418, 454, 461, 472, 473, 522, 543, 544, 553, 576, 611, 639, 689, 690, 705, 776, 793, 800, 825, 837, 859, 864, 873, 882, 888, 921, 954, 964, 1005, 1021, 1046, 1064, 1092, 1097, 1098, 1102, 1117, 1158, 1159, 1231, 1249, 1317, 1342, 1350, 1425;
   progetti di legge assegnati in sede referente alla VIII Commissione (Ambiente):
    Atti Camera nn. 26, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 110, 150, 151, 205, 220, 252, 279, 305, 344, 345, 347, 354, 392, 393, 405, 419, 478, 479, 487, 507, 509, 597, 598, 599, 600, 602, 603, 616, 663, 677, 715, 745, 791, 817, 872, 899, 907, 911, 916, 917, 941, 942, 991, 999, 1013, 1050, 1073, 1083, 1107, 1128, 1295, 1303, 1305, 1307, 1322, 1347, 1431, 1449, 1459, 1577;
   progetti di legge assegnati in sede referente alla IX Commissione (Trasporti):
    Atti Camera nn. 73, 111, 476, 529, 608, 730, 731, 1178, 1588;
   progetti di legge assegnati in sede referente alla X Commissione (Attività produttive):
    Atti Camera nn. 27, 28, 29, 74, 75, 238, 241, 325, 424, 451, 469, 490, 491, 512, 669, 722, 750, 752, 811, 812, 819, 937, 947, 965, 1042, 1077, 1279, 1345, 1563, 1612, 1641;
   progetti di legge assegnati in sede referente alla XI Commissione (Lavoro):
    Atti Camera nn. 223, 254, 261, 272, 364, 386, 435, 436, 480, 533, 571, 592, 620, 635, 671, 673, 692, 805, 867, 967, 1041, 1095, 1226, 1227, 1253, 1294, 1376;
   progetti di legge assegnati in sede referente alla XII Commissione (Affari sociali):
    Atti Camera nn. 76, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 141, 142, 143, 171, 173, 239, 259, 262, 264, 265, 269, 270, 286, 287, 313, 314, 315, 334, 335, 384, 426, 433, 481, 515, 523, 550, 552, 567, 572, 578, 585, 590, 601, 627, 644, 645, 654, 668, 670, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 708, 755, 756, 788, 821, 838, 860, 912, 913, 914, 951, 993, 1010, 1022, 1078, 1088, 1101, 1103, 1104, 1119, 1131, 1142, 1148, 1149, 1167, 1168, 1173, 1212, 1220, 1250, 1266, 1274, 1293, 1312, 1324, 1348, 1485, 1596, DOC XXII n. 1, DOC XXII n. 2, DOC XXII n. 8, DOC XXII n. 10;
   progetti di legge assegnati in sede referente alla XIII Commissione (Agricoltura):
    Atti Camera nn. 54, 55, 77, 288, 301, 302, 303, 307, 317, 318, 320, 323, 337, 338, 340, 341, 348, 367, 427, 437, 438, 439, 440, 474, 475, 521, 527, 621, 741, 753, 760, 761, 802, 898, 903, 963, 995, 1019, 1020, 1033, 1049, 1051, 1052, 1061, 1124, 1125, 1162, 1166, 1169, 1173, 1223, 1225, 1234, 1373, 1375, 1546, 1648;
   progetti di legge assegnati in sede referente alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri):
    Atti Camera nn. 10, 459;
   progetti di legge assegnati in sede referente alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro):
    Atti Camera nn. 13;
   progetti di legge assegnati in sede referente alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali):
    Atti Camera nn. 85, 683, 822;
   progetti di legge assegnati in sede referente alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XIII (Agricoltura):
    Atti Camera nn. 735;
   progetti di legge assegnati in sede referente alle Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri):
    Atti Camera nn. 1589;
   progetti di legge assegnati in sede referente alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XI (Lavoro):
    Atti Camera nn. 429;
   progetti di legge assegnati in sede referente alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):
    Atti Camera nn. 972, 1241, 1243;
   progetti di legge assegnati in sede referente alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e VIII (Ambiente):
    Atti Camera nn. 232;
   progetti di legge assegnati in sede referente alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VIII (Ambiente):
    Atti Camera nn. 65;
   progetti di legge assegnati in sede referente alle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive):
    Atti Camera nn. 574, 766;
   progetti di legge assegnati in sede referente alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro):
   Atti Camera nn. 395;
    progetti di legge assegnati in sede referente alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XII (Affari sociali):
   Atti Camera nn. 1068, 1196, 1228;
   progetti di legge assegnati in sede referente alle Commissioni riunite VII (Cultura) e VIII (Ambiente):
    Atti Camera nn. 304;
   progetti di legge assegnati in sede referente alle Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti):
    Atti Camera nn. 420;
   progetti di legge assegnati in sede referente alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro):
    Atti Camera nn. 4, 352, 353;
   progetti di legge assegnati in sede referente alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari sociali):
    Atti Camera nn. 285, 549, 688;
   progetti di legge assegnati in sede referente alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive):
    Atti Camera nn. 6, 511, 852, 994, 1208, 1308;
   progetti di legge assegnati in sede referente alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura):
    Atti Camera nn. 902, 948;
   progetti di legge assegnati in sede referente alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali):
    Atti Camera nn. 52, 170, 720, 900, 1112, 1191, 1366;
   progetti di legge assegnati in sede referente alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura):
    Atti Camera nn. 321.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, con lettera in data 28 ottobre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 8/2013 del 10 ottobre 2013, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente gli esiti dell'attività di controllo fiscale svolta dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza basata sugli incroci delle informazioni contenute negli elenchi clienti e fornitori.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettera in data 23 e 30 ottobre 2013, ha trasmesso il Documento programmatico di bilancio, predisposto ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, per l'anno 2014 (Doc. CCVII, n. 1).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Comunicazione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera pervenuta in data 24 ottobre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la comunicazione concernente l'adesione della Lettonia al Meccanismo europeo di stabilità.

  Questa comunicazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 30 ottobre 2013, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno alla conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per quanto riguarda la proroga delle moratorie sui dazi doganali applicati alle trasmissioni elettroniche ("moratoria sul commercio elettronico») e sui reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni (COM(2013)746 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione che l'Unione europea deve prendere nell'ambito della nona conferenza ministeriale dell'organizzazione mondiale del commercio (OMC) (COM(2013) 750 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatti agli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (COM(2013) 751 final), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). Tale proposta è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europa, decorre dal 31 ottobre 2013.

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettera in data 30 ottobre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, 4 e 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari (36).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 30 novembre 2013. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 15 novembre 2013.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2013, N. 104, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA (A.C. 1574-A)

A.C. 1574-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sulla proposta emendativa 8-bis.2000 della Commissione.

A.C. 1574-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente ulteriore condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

  all'articolo 27, comma 2:
   all'alinea, sostituire le parole: 17, commi 1 e 8 con le seguenti: 17, commi 1, 8 e 8-bis e le parole da: pari a fino a: 2018 con le seguenti: pari a 13,385 milioni di euro per l'anno 2013, a 328,556 milioni di euro per l'anno 2014, a 452,394 milioni di euro per l'anno 2015, a 473,845 milioni di euro per l'anno 2016, a 475,845 milioni di euro per l'anno 2017, e a 477,845 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   alla lettera c) sostituire le parole: quanto a euro 1 milione a decorrere dall'anno 2014 con le seguenti: quanto a 385.000 euro per l'anno 2013 e a 3,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sugli identici emendamenti 4.13 e 4.313, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   al comma 5.1, sostituire le parole da: Nelle scuole fino a: pubblico con le seguenti: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta specifiche Linee guida, sentito il Ministero della salute, per disincentivare nelle scuole di ogni ordine e grado la somministrazione e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per incentivare la somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia.

  Sostituire il comma 5.2 con il seguente:
   5.2. Dall'attuazione del comma 5.1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 4.235, a condizione che sia approvato il subemendamento 0.4.235.1;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 6.18, a condizione che sia approvato il subemendamento 0.6.18.1, riformulato, al comma 2-ter, nei seguenti termini: all'attuazione del comma 2-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a tal fine stanziate a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 7.203, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
  aggiungere la seguente parte consequenziale:

  Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: Per le finalità di cui al comma 1 con le seguenti: Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2.

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 8-bis.2000, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: del lavoro e della previdenza sociale aggiungere le seguenti: e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 15.2000, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: anno scolastico 2016-2017 con le seguenti: anno scolastico 2015/2016.

PARERE CONTRARIO

sui subemendamenti 0.4.13.1, 0.4.313.1 e 0.7.203.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative, contenute nel fascicolo n. 3 e non comprese nel fascicolo n. 2.

Sul testo del provvedimento, ferma restando la nuova condizione espressa all'articolo 27, comma 2, sono pertanto confermate tutte le condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ad esclusione di quella relativa all'articolo 4, comma 4, nonché la condizione contenuta nel parere reso sul testo del provvedimento, nella seduta del 30 ottobre 2013.

Sulle proposte emendative si intende conseguentemente revocato il parere centrarlo, reso in data 30 ottobre 2013, sugli emendamenti 4.235, 4.13, 4.313, 6.18 e 7.203.

A.C. 1574-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Welfare dello studente).

  Al comma 1, sostituire le parole: nell'anno scolastico 2013-2014, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole con le seguenti a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, è autorizzata la spesa di euro 150 milioni a decorrere dall'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole pubbliche.

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2:
   sostituire le parole: a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: a 476,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 600,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 621,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 623,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 625,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   aggiungere, in fine, la seguente lettera:
    f-bis) quanto a 150 milioni di euro si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2014, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 13. Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni.

  Al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni per l'anno 2014 con le seguenti: 30 milioni dall'anno 2014.

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis). Il Governo provvede, entro 31 dicembre 2013 a modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire un risparmio annuo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le predette modifiche acquistano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2014.
*1. 9. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni per l'anno 2014 con le seguenti: 30 milioni dall'anno 2014.

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis).
Il Governo provvede, entro 31 dicembre 2013 a modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire un risparmio annuo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le predette modifiche acquistano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2014.
*1. 300. Buonanno, Allasia.

  Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2014 con le seguenti: dall'anno 2014.

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis)
Il Governo provvede, entro 31 dicembre 2013 a modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire un risparmio annuo pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le predette modifiche acquistano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2014.
**1. 8. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2014 con le seguenti: dall'anno 2014.

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis)
Il Governo provvede, entro 31 dicembre 2013 a modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire un risparmio annuo pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le predette modifiche acquistano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2014.
**1. 301. Buonanno, Borghesi.

  Al comma 1 dopo le parole: degli studenti aggiungere le seguenti: anche con disabilità ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, comma 3, articolo 3.

  Conseguentemente, alla lettera b) dopo la parola: trasporto aggiungere le seguenti: e assistenza specialistica anche per gli studenti con disabilità di cui al comma 1 ai sensi del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994.
1. 203. Marzana, Simone Valente, Battelli, Di Benedetto.

  Al comma 1 dopo le parole: degli studenti aggiungere le seguenti: anche con disabilità ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, comma 3, articolo 3.

  Conseguentemente, alla lettera b) dopo la parola: trasporto aggiungere le seguenti: e assistenza specialistica, anche con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità di cui al comma 1 ai sensi del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994.
1. 203.(Testo modificato nel corso della seduta) Marzana, Simone Valente, Battelli, Di Benedetto.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: delle scuole secondarie di primo e secondo grado con le seguenti: dei percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione.
1. 1. Buonanno, Bossi.

  Al comma 1, dopo le parole: delle scuole aggiungere la seguente: pubbliche.
1. 14. Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni.

  Al comma 1, dopo le parole: studenti delle scuole secondarie aggiungere le seguenti: statali o istituite da enti pubblici territoriali.
1. 202. Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, dopo le parole: di primo e secondo grado aggiungere le seguenti: statali e degli enti locali.
1. 201. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ivi compresi quelli che frequentano percorsi di istruzione e formazione professionale presso gli istituti professionali di Stato, anche nell'ambito dei poli tecnico professionali di cui all'articolo 52 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012.
1. 6. Buonanno, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 2, alla lettera b), premettere le seguenti:
   0b)
merito negli studi risultante dalla valutazione scolastica del profitto conseguito nel percorso formativo;
1. 200. Buonanno, Busin.

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   «c-bis
appartenenza ad un nucleo familiare con più di due figli.»
1. 209. Rampelli, Giorgia Meloni.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: nonché le modalità di monitoraggio dei risultati ottenuti aggiungere le seguenti: tenuto conto della frequenza regolare e del merito negli studi.
1. 400. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Regioni elaborano altresì dei criteri per verificare il rispetto dei requisiti indicati dai candidati ai sensi del comma 1.
1. 206. Rampelli, Giorgia Meloni.

ART. 2.
(Diritto allo studio).

  Al comma 1, dopo le parole: diritto allo studio aggiungere le seguenti: e alla formazione.
2. 200. Buonanno, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 1, sostituire le parole da: a decorrere fino alla fine del comma, con le seguenti: il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2013 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
   a-bis)
quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2013 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
   a-ter) A decorrere dall'anno 2014 è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 635 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e sono comunque soppressi tutti gli stanziamenti del bilancio dello Stato destinati al finanziamento delle scuole paritarie;
   a-quater) Il Governo provvede, entro 31 dicembre 2013 a modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire un risparmio annuo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le predette modifiche acquistano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2014.
2. 14. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1 sostituire le parole: 137,2 milioni di euro con le seguenti: 400 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2:
   alinea, sostituire le parole:
a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: a 626,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 750,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 771,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 773,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 775,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   aggiungere, in fine, la seguente lettera:
    f-bis) quanto a 300 milioni di euro si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2014, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n 400 sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
2. 12. Fratoianni, Costantino, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, sostituire le parole: 137,2 milioni con le seguenti: 250 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
   a-bis)
A decorrere dall'anno 2014 è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 635 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e sono comunque soppressi tutti gli stanziamenti del bilancio dello Stato destinati al finanziamento delle scuole paritarie;
   a-ter) A decorrere dall'anno 2014 le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono assoggettate a una imposta sostitutiva del 27 per cento.
2. 13. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, sostituire le parole: 137,2 milioni con le seguenti: 250 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 27 comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis)
Quanto a 250 milioni a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
2. 206. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, sostituire le parole: 137,2 milioni con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 25, comma 3:
   lettera
a), sostituire le parole: euro 2,71 con le seguenti: euro 2,70, le parole: euro 79,24 con le seguenti: euro 78,81, le parole: euro: 925,46 con le seguenti: euro 920,31;
   lettera b), sostituire le parole: euro 3,11 con le seguenti: euro 2,99, le parole: euro 90,86 con le seguenti: euro 87,28, le parole: 1061,16 con le seguenti: euro 1019,21.
2. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Fondo Integrativo statale di cui al comma 1 è incrementato per l'anno 2013 nella misura di 300 milioni di euro. Al netto delle risorse non ancora impegnate, il Fondo integrativo è altresì aumentato della dotazione disponibile relativa al Fondo per il credito ai giovani di cui all'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria».

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2:
   alinea, sostituire le parole: pari a 13 milioni di euro per l'anno 2013, con le seguenti: pari a 313 milioni di euro per l'anno 2013;
   aggiungere, in fine, la seguente lettera:
    f-bis) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis dei decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale della ricerca e dell'ambiente».
2. 11. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino.

  Al comma 2, dopo le parole: erogate alle Regioni aggiungere le seguenti: con risorse proprie delle Regioni e con gli importi relativi alle tasse regionali per il diritto allo studio, di cui all'articolo 3, commi da 21 a 23, della legge del 28 dicembre 1995, n. 549.
2. 10. Fratoianni, Costantino, Giancarlo Giordano.

  Al comma 2, dopo le parole: per ciascun anno aggiungere le seguenti: dal gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio e dalle risorse proprie delle Regioni.

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis)
A decorrere dall'anno 2014 è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 635 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e sono comunque soppressi tutti gli stanziamenti del bilancio dello Stato destinati al finanziamento delle scuole paritarie.
2. 15. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2.1. Nel limite di spesa pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 i fondi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.

  Conseguentemente, all'articolo 27, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis dell'articolo 2, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente proporzionale riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente lettera con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.
2. 216. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2.1. Al fine di promuovere un sistema integrato di strumenti e servizi per favorire la più ampia partecipazione agli studi universitari sul territorio nazionale sono apportate le seguenti modifiche alla normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti; al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2 comma 5 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
    f) borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi;
   b) la lettera b) dell'articolo 3, comma 4, è abrogata;
   c) i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 3, sono abrogati;
   d) il comma 6 dell'articolo 20 è abrogato;
   e) il comma 1 dell'articolo 7 è abrogato;
   f) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 le parole: «non è» sono abrogate;
   g) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 7 la parola: «doppia» è soppressa;
   h) al comma 5 secondo periodo dell'articolo 9 dopo le parole: «dalle università» sono aggiunte le seguenti: «e che, in ogni caso, non potrà essere superiore a euro 100,00»;
   i) al comma 4 dell'articolo 11, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «d) l'esclusione dalla possibilità di accedere alle collaborazioni di cui al comma 1 per gli studenti beneficiari di borsa di studio ai sensi dell'articolo 7 comma 2 del presente decreto»;
   l) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 dopo le parole: «delle regioni,» sono aggiunte le seguenti: «oltre al gettito di cui alla lettera b),».
2. 201. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2.1. All'articolo 2 comma 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «f) borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi».
2. 20. Buonanno, Grimoldi, Caparini.

  Al comma 2-bis, dopo le parole: 1° gennaio 2014 aggiungere le seguenti: nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. 601. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 2-bis, sostituire le parole: alle scuole con le seguenti: agli ultimi due anni di corso delle scuole.

  Conseguentemente,
   al medesimo comma, sopprimere le parole da:
anche mediante fino a: lettera d);
   all'articolo 8, comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: Mediante un apposito fino alla fine della lettera.
2. 1000. La Commissione.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 2-ter.
2. 602. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Sopprimere il comma 2-quater.
2. 603. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 2-quater, sostituire le parole: 2013-2014 con le seguenti: 2014-2015.
2. 1001. La Commissione.

  Al comma 2-quater, sostituire le parole: dall'articolo 42, comma 7 con le seguenti: dall'articolo 7, comma 42.
2. 1002. La Commissione.

  Sopprimere il comma 2-sexies.
2. 604. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:
  2-septies. L'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è sostituito dal seguente: «18. Al fine di riequilibrare le voci di copertura del fabbisogno finanziario per garantire gli strumenti e i servizi del pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2 del presente decreto legislativo e al fine di rafforzare il principio di progressività nella contribuzione degli studenti e delle loro famiglie al diritto allo studio, l'articolo 3, comma 21, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante la disciplina dell'importo della tassa per il diritto allo studio, è sostituito dal seguente:
  «21. A decorrere dal 2014, le regioni e le province autonome rideterminano l'importo della tassa per il diritto allo studio articolandolo in fasce progressive basate sull'indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.). Gli studenti che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente per l'accesso ai LEP del diritto allo studio sono esonerati dal pagamento della tassa. La tassa per il diritto allo studio si applica a partire dalla condizione economica equivalente immediatamente superiore ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. La fascia minima non potrà essere superiore ad una cifra pari a 80 euro e la misura massima è pari a 140 euro e si applica per i livelli di indicatore di situazione economica equivalente superiori a 100.000 euro. Qualora le Regioni e le province autonome non stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo della tassa di ciascuna fascia la stessa è dovuta nella misura di 100 euro. Per ciascun anno il limite massimo della tassa è aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato».

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2:
   alinea, sostituire le parole: a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016 a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: a 476 256 milioni di euro per l'anno 2014, a 500,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 621 545 milioni di euro per l'anno 2016, a 623,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 625,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   aggiungere, in fine, la seguente lettera:
    «f-bis) quanto a 150 milioni di euro si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2014, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 a 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, alla legge 23 agosto 1988 n 400 sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
2. 9. Fratoianni, Costantino, Giancarlo Giordano.

  Dopo il comma 2-sexies aggiungere il seguente:
   «2-septies. Dopo il comma 1 dell'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale delle somme di cui al comma 1 al Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68».
2. 202. Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Coscia, Ghizzoni.
(Approvato)

ART. 3.
(Premi per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sostenere la formazione, aggiungere le seguenti: e la preparazione.
3. 202. Buonanno, Caparini.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: artistica aggiungere le seguenti:, musicale e coreutica.
3. 200. Buonanno, Busin, Caparini.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: promuovendone l'eccellenza, aggiungere le seguenti: ed il merito.
3. 201. Buonanno, Caon, Caparini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: a partire dall'anno accademico 2013/2014.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole:, nell'anno accademico 2013-2014.
3. 250. Buonanno, Invernizzi, Caparini.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: piani nazionali di ricerca con le seguenti: progetti di ricerca di rilevanza nazionale.
3. 1000. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le borse di studio di cui al comma 1 sono annualmente finanziate dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse stanziate per interventi in favore del diritto allo studio, mai in misura inferiore a quanto stabilito nel presente articolo.
3. 251. Buonanno, Marcolin.

  Al comma 2, lettera b) sostituire la parola: autocertificazione con le seguenti: certificazione della situazione patrimoniale (mobiliare ed immobiliare), reddituale e della composizione del nucleo familiare.
3. 205. Marzana, Vacca, Battelli, Di Benedetto.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: esaurimento delle risorse e aggiungere la seguente: non.
3. 206. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 marzo 2014.
3. 1. Buonanno, Rondini, Caparini.
(Approvato)

  Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, attraverso il sito istituzionale del medesimo Ministero.
3. 203. Buonanno, Caparini.
(Approvato)

ART. 4.
(Tutela della salute nelle scuole).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Il personale delle istituzioni scolastiche incaricate dal dirigente scolastico, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 1995, quali preposti alla applicazione del divieto non possono rifiutare l'incarico.
4. 23. Buonanno, Allasia, Caparini.

  Al comma 1-bis, sostituire le parole: scolastiche incaricato dal dirigente scolastico con le seguenti: del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: se non per documentata incompatibilità.
4. 2000. La Commissione.
(Approvato)

Subemendamento all'emendamento 4.235

  All'emendamento 4. 235, sostituire le parole: Le predette istituzioni con le seguenti: Le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
0. 4. 235. 1. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1-bis aggiungere in fine il seguente periodo: Le predette istituzioni attivano incontri degli studenti con esperti delle ASL del territorio sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo.
4. 235. Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni.
(Approvato)

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal comma 3, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I proventi medesimi sono destinati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa, ove necessario, con gli altri Ministeri interessati, alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate all'educazione alla salute.
4. 2001. La Commissione.
(Approvato)

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal comma 3 del presente articolo, sono versati all'entrata del bilancio della Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I proventi medesimi sono destinati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate all'educazione alla salute.
4. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 4, sopprimere la parola: scolastica.
4. 1001. La Commissione.

  Al comma 4, dopo le parole: attività formative aggiungere le seguenti: ed istruttive.
4. 206. Buonanno, Bossi.

  Al comma 4, aggiungere in fine le parole: e alla prevenzione per le dipendenze da stupefacenti e alcol e gioco d'azzardo.
4. 207. Buonanno, Matteo Bragantini.

  Al comma 4, aggiungere in fine le parole: e per la valutazione dei danni causati dal fumo sulla salute dei non tabagisti.
4. 200. Buonanno, Fedriga, Caparini.

  Al comma 4, aggiungere in fine le parole: e per la dissuasione da forme di dipendenza dannose per la salute umana.
4. 201. Buonanno, Grimoldi, Caparini.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di garantire un'adeguata tutela della salute e implementare l'educazione fisica nelle scuole primarie, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca con decreto ministeriale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce:
   1) la definizione del tempo dedicato all'educazione fisica che non dovrà essere inferiore alle due ore settimanali;
   2) le modalità di insegnamento;
   3) i titoli nonché i requisiti professionali che i docenti dovranno possedere;

  4-ter. L'attività motoria di cui al comma 4-bis è svolta da un docente di educazione fisica in possesso di una formazione qualificata di grado universitario, quale il diploma ISEF, laurea in scienze motorie L22, LM67 e LM68.
  4-quater. A partire dall'anno scolastico 2014/2015 l'inserimento della figura professionale del laureato in scienze motorie o del diplomato ISEF dovrà avvenire in maniera graduale. Al fine di garantire un progressivo esborso finanziario necessario al potenziamento dell'educazione fisica, l'insegnamento dovrà inizialmente avvenire per gruppi di classi. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca provvede con proprio decreto a stabilirne le modalità.

  Conseguentemente, all'articolo 27, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'onere derivante dall'attuazione delle norme di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'articolo 4 pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente proporzionale riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite modalità tecniche per l'attuazione della presente lettera con riferimento singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.
4. 232. Simone Valente, Di Benedetto, Battelli, Gallinella.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  
4-bis. Al fine di garantire un'adeguata tutela della salute e implementare l'educazione fisica pelle scuole primarie, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca con decreto ministeriale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce:
   1) la definizione del tempo dedicato all'educazione fisica che non dovrà essere inferiore alle due ore settimanali;
   2) le modalità di insegnamento;
   3) i titoli nonché i requisiti professionali che i docenti dovranno possedere;

  4-ter. L'attività motoria di cui al comma 4-bis è svolta da un docente di educazione fisica in possesso di una formazione qualificata di grado universitario, quale il diploma ISEF, laurea in scienze motorie L22, LM67 e LM68.
  4-quater. A partire dall'anno scolastico 2014/2015 l'inserimento della figura professionale del laureato in scienze motorie o del diplomato ISEF dovrà avvenire in maniera graduale. Al fine di garantire un progressivo esborso finanziario necessario al potenziamento dell'educazione fisica, l'insegnamento dovrà inizialmente avvenire per gruppi di classi. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca provvede con proprio decreto a stabilirne le modalità.

  Conseguentemente, all'articolo 27 dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 4-bis a 4-quater, dell'articolo 4 pari a 245 milioni di euro a decorrere dal 2014 si provvede mediante la corrispondente riduzione di spesa prevista dai commi 2-ter e 2-quater.
  2-ter. A decorrere dall'anno 2014 gli stanziamenti del bilancio dello Stato e le finalità di cui all'articolo 2 comma 47 della legge 22 dicembre 2008 n. 203 sono soppressi.
  2-quater. A decorrere dall'anno 2014 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 139 legge 24 dicembre 2012 n. 228 è soppressa.
4. 233. Simone Valente, Di Benedetto, Battelli, Gallinella.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di garantire un'adeguata tutela della salute e implementare l'educazione fisica nelle scuole primarie, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca con decreto ministeriale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce:
   1) la definizione del tempo dedicato all'educazione fisica che non dovrà essere inferiore alle due ore settimanali;
   2) le modalità di insegnamento;
   3) i titoli nonché i requisiti professionali che i docenti dovranno possedere;

  4-ter. L'attività motoria di cui al comma 4-bis è svolta da un docente di educazione fisica in possesso di una formazione qualificata di grado universitario, quale il diploma ISEF, laurea in scienze motorie L22, LM67 e LM68.
  4-quater. A partire dall'anno scolastico 2014/2015 l'inserimento della figura professionale del laureato in scienze motorie o del diplomato ISEF nelle scuole primarie inferiori dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'articolo 400 del d.lgs. 297/94. Al fine di garantire un progressivo esborso finanziario necessario al potenziamento dell'educazione fisica, l'insegnamento dovrà inizialmente avvenire per gruppi di classi. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca provvede con proprio decreto a stabilirne le modalità.

  Conseguentemente, all'articolo 27 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 4-bis a 4-quater dell'articolo 4 pari a 245 milioni di euro a decorrere dal 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa prevista dai seguenti commi 2-ter e 2-quater.
  2-ter. A decorrere dall'anno 2014 gli stanziamenti del bilancio dello Stato per le finalità di cui all'articolo 2 comma 47 della legge 22 dicembre 2008 n. 203 sono soppressi.
  2-quater. A decorrere dall'anno 2014 è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 139 legge 24 dicembre 2012 n. 228 è soppressa.
4. 234. Simone Valente, Di Benedetto, Battelli, Gallinella.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di garantire un'adeguata tutela della salute e implementare l'attività motoria nelle scuole primarie, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca con successivo decreto da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce:
   1) la definizione del tempo dedicato all'attività motoria che non dovrà essere inferiore alle due ore settimanali;
   2) le modalità di insegnamento;
   3) i titoli nonché i requisiti professionali che i docenti dovranno possedere.

  4-ter. L'attività motoria di cui al precedente comma è svolta da un docente di educazione fisica in possesso di una formazione qualificata di grado universitario, quale il diploma ISEF, laurea in scienze motorie LM-67 e LM-68.
4. 24. Buonanno, Busin, Caparini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 11, comma 22, della legge del 9 agosto 2013, n. 99, di conversione del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, il comma 1 è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2014, i prodotti contenenti nicotina, diversi dai tabacchi lavorati, sono assoggettati ad una imposta di consumo, stabilita dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e commisurata alla quantità di nicotina presente nel prodotto, ad esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici che ne consentono l'utilizzo».
4. 4. Capozzolo, Lavagno.

  Al comma 5, primo periodo dopo le parole: Il Ministero delle politiche agricole e forestali, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministero della salute.
4. 202. Buonanno, Guidesi.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: Il Ministero delle politiche agricole e forestali, aggiungere le seguenti: d'intesa con le Regioni.
4. 203. Buonanno, Invernizzi, Caparini.

  Al comma 5, primo periodo dopo le parole: nelle scuole aggiungere le seguenti: e di combattere l'obesità infantile e giovanile.
4. 204. Buonanno, Marcolin, Caparini.

  Al comma 5, primo periodo dopo le parole: nelle scuole, aggiungere le seguenti: con particolare riferimento ai prodotti che appartengono alla filiera produttiva del «made in Italy,».
4. 205. Buonanno, Molteni, Caparini.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: di educazione alimentare fino a: già avviate con le seguenti: concernenti l'ecologia e l'educazione alimentare.
4. 10. Buonanno, Caon.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: programmi di educazione alimentare aggiungere le seguenti: in collaborazione con le Regioni.
4. 215. Buonanno, Caparini.

  Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Ministero della Salute, al fine di favorire la consapevolezza sui rischi connessi ai DCA (disturbi del comportamento alimentare), elabora inoltre programmi di educazione alimentare, anche nell'ambito di iniziative già avviate.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: della ricerca aggiungere le seguenti:, del Ministro della salute.
4. 20. Buonanno, Fedriga, Caparini.

  Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 601. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5.1. Per le finalità di educazione alimentare di cui al presente articolo, a decorrere dal 10 ottobre 2013, è introdotto un contributo straordinario a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti e di bibite di fantasia, in ragione di 25 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità applicative del presente comma.

  Conseguentemente:
   all'articolo 25:
    al comma 1, lettera
a) sostituire le parole: euro 2,66 con le seguenti: euro 2,35;
    al comma 3 alla lettera a) sostituire le parole: birra: euro 2,71 con le seguenti: birra: euro 2,35;
    e alla lettera b) sostituire le parole: birra: euro 3,11 con le seguenti: birra: euro 2,35;
    all'articolo 27 dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 25, comma 1, lettera a) e comma 3, lettera a) e b) pari a 13,3 milioni di euro per l'anno 2013, 20,1 milioni di euro per l'anno 2014, 56,5 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016, e 53,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4, comma 5-bis.
4. 250. Gianluca Pini, Buonanno, Caparini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5.1. Per le finalità di educazione alimentare di cui al presente articolo, a decorrere dal 10 ottobre 2013, è introdotto un contributo straordinario a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti e di bibite di fantasia, in ragione di 13 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità applicative del presente comma.

  Conseguentemente:
   all'articolo 25:
    al comma 1, lettera
a) sostituire le parole: euro 2,66 con le seguenti: euro 2,00;
    al comma 3 alla lettera a) sostituire le parole: birra: euro 2,71 con le seguenti birra: euro 2,00;
    e alla lettera b) sostituire le parole: birra: euro 3,11 con le seguenti: birra: euro 2,00;
    all'articolo 27 dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 25, comma 1, lettera a) e comma 3, lettera a) e b) pari a 13,3 milioni di euro per l'anno 2013, 20,1 milioni di euro per l'anno 2014, 56,5 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016, e 53,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4, comma 5-bis.
4. 251. Gianluca Pini, Buonanno, Caparini.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Per le finalità di educazione alimentare di cui al presente articolo, a decorrere dal 10 ottobre 2013, è introdotto un contributo straordinario a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti e di bibite di fantasia, in ragione di 10 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità applicative del presente comma.

  Conseguentemente:
   all'articolo 25:
    al comma 1, lettera
a) sostituire le parole: euro 2,66 con le seguenti: euro 2,35;
    al comma 3 alla lettera a) sostituire le parole: birra: euro 2,71 con le seguenti: birra: euro 2,39;
    al comma 3 alla lettera b) sostituire le parole birra: euro 3,11 con le seguenti: birra: euro 2,48;
    all'articolo 27 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 25, comma 1, lettera a) e comma 3, lettera a) e b) pari a 13,3 milioni di euro per l'anno 2013, 20,1 milioni di euro per l'anno 2014, 56,5 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 e 53,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quotaparte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4, comma 5-bis.
4. 252. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Subemendamenti agli identici emendamenti 4.13 e 4.213

  All'emendamento 4.13, comma 5.1, sostituire le parole da: Nelle scuole fino a: pubblico con le seguenti: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta specifiche Linee guida, sentito il Ministero della salute, per disincentivare nelle scuole di ogni ordine e grado la somministrazione.
*0. 4. 13. 1. La Commissione.

  All'emendamento 4.313, comma 5.1, sostituire le parole da: Nelle scuole fino a: pubblico con le seguenti: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta specifiche Linee guida, sentito il Ministero della salute, per disincentivare nelle scuole di ogni ordine e grado la somministrazione.
*0. 4. 313. 1. La Commissione.

  All'emendamento 4.13, comma 5.1, sostituire le parole da: Nelle scuole fino a: pubblico con le seguenti: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta specifiche Linee guida, sentito il Ministero della salute, per disincentivare nelle scuole di ogni ordine e grado la somministrazione e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per incentivare la somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5.2, con il seguente: Dall'attuazione del comma 5.1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
0. 4. 313. 2. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5.1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è vietata la somministrazione, mediante distributori automatici e in ogni luogo aperto al pubblico, di alimenti e bevande sconsigliati, ovvero contenenti un elevato apporto totale di lipidi per porzione, grassi trans, oli vegetali, zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio, nitriti e/o nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari.
  5.2. Gli istituti scolastici sono tenuti ad accogliere la richiesta di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia.
**4. 13. Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Vacca.
(Approvato)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5.1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è vietata la somministrazione, mediante distributori automatici e in ogni luogo aperto al pubblico, di alimenti e bevande sconsigliati, ovvero contenenti un elevato apporto totale di lipidi per porzione, grassi trans, oli vegetali, zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio, nitriti e/o nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari.
  5.2. Gli istituti scolastici sono tenuti ad accogliere la richiesta di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia.
**4. 313. Buonanno, Grimoldi, Caparini.
(Approvato)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5.1. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, in sede di gara d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole medie inferiori e superiori, i relativi soggetti appaltanti sono tenuti a prevedere una adeguata quota di prodotti per soddisfare le richieste di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia.
4. 311. Brescia, Battelli, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Vacca.

  Al comma 5-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: I suddetti bandi prevedono altresì una adeguata quota di prodotti per soddisfare le richieste di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia.
4. 311. (Testo modificato nel corso della seduta) Brescia, Battelli, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Vacca.
(Approvato)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5.1. Gli istituti scolastici sono tenuti a somministrare anche alimenti per celiaci.
4. 216. Buonanno, Guidesi, Caparini.

  Sopprimere i commi 5-bis e 5-ter.
4. 230. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:

  «5-quinquies. Il Ministero della Salute elabora, in collaborazione con il Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, appositi programmi rivolti agli studenti, al personale scolastico e alle famiglie, anche attraverso l'utilizzo dell'approccio educativo della peer education e di tecniche per lo sviluppo dell'intelligenza emotiva, finalizzati alla prevenzione delle tossicodipendenze e alla promozione degli stili di vita sani.»
4. 231. Rampelli, Giorgia Meloni.

ART. 5.
(Potenziamento dell'offerta formativa).

  Al comma 01, primo periodo, sopprimere le parole: e il confronto con gli indirizzi culturali emergenti.
5. 200. Buonanno, Fedriga, Caparini.

  Al comma 01, secondo periodo, sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Nelle more dell'ulteriore con le seguenti: In attesa dell'emanazione di norme per l'ulteriore.
5. 205. Buonanno, Marcolin.

  Al comma 1, sostituire le parole: negli istituti tecnici e professionali con le seguenti: negli istituti secondari superiori.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma
:
    dopo le parole: relativi al riordino degli istituti tecnici e professionali aggiungere le seguenti: e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, relativo al riordino dei licei;
    sostituire le parole da: sono integrati fino alla fine del comma, con le seguenti: sono integrati come segue: in una delle due classi del primo biennio degli istituti tecnici e professionali; da un'ora di insegnamento di «geografia generale ed economica laddove non sia già previsto l'insegnamento di geografia; nelle due classi del primo biennio dei licei l'insegnamento della geografia viene reintrodotto in maniera autonoma e cioè scorporato da quello della storia e a tale disciplina vengono assegnate due ore settimanali, nella prima classe del primo biennio e due ore settimanali nella seconda classe, mentre le ore di storia rimangono 3. A tal fine è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;
    dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
  Art. 27-bis. 1. Quanto a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, il Governo provvede, entro il 31 dicembre 2013, a modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire un risparmio annuo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le predette modifiche acquistano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2014.
5. 316. Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva, Vacca, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e da un'ora di insegnamento di educazione civica.
5. 201. Buonanno, Gianluca Pini, Caparini.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:

  Nelle more dell'ulteriore potenziamento dell'offerta formativa nei licei linguistici e scientifici, a decorrere dall'anno scolastico 2014-15 i quadri orari dei percorsi di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 15 marzo 2012 sono integrati nella prima e nella seconda classe del primo biennio di liceo linguistico da due ore settimanali di insegnamento di lingua e cultura latina, nella prima e nella terza classe del secondo biennio del liceo linguistico da tre ore settimanali di insegnamento di lingua e cultura latina, nella seconda classe del secondo biennio del liceo linguistico da due ore settimanali di insegnamento di lingua e cultura latina, nella prima classe del primo biennio del liceo scientifico da un'ora settimanale di insegnamento di lingua e cultura latina, nella seconda classe del primo biennio del liceo scientifico da due ore settimanali di insegnamento di lingua e cultura latina, nella prima classe del secondo biennio del liceo scientifico da un'ora settimanale di insegnamento di lingua e cultura latina e nella seconda classe del secondo biennio del liceo scientifico da due ore settimanali di insegnamento di lingua e cultura latina.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo dell'articolo 5, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
5. 211. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 relativi al riordino dei licei, sono integrati, nelle classi del primo biennio, da un'ora di insegnamento di «storia dell'arte» laddove la materia non sia già presente. A decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, le ore di insegnamento di «storia dell'arte» sono elevate a due nelle classi del primo biennio.
  1-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dall'allegato B2 al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 relativo al riordino degli istituti tecnici, sono integrati, nelle due classi del primo biennio dell'indirizzo «Turismo», da un'ora di insegnamento di «arte e territorio». A decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, le ore di insegnamento di «arte e territorio» sono elevate a due nelle classi del primo biennio.
  1-quater. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dall'allegato C1 al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 relativo al riordino degli istituti professionali, sono integrati, nelle due classi del primo biennio dell'indirizzo «Produzioni industriali ed artigianali», da un'ora di insegnamento di «storia dell'arte». A decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, le ore di insegnamento di «storia dell'arte» sono elevate a due nelle classi del primo biennio.
  1-quiquies. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, è autorizzata la spesa di euro 6,5 milioni nell'anno 2014, di euro 26,1 milioni nell'anno 2015, di euro 42,8 milioni nell'anno 2016, di euro 78,8 milioni nell'anno 2017 e di euro 86 milioni a decorrere dall'anno 2018, a cui si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2014, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
5. 208. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  «1-bis. Nelle more dell'ulteriore potenziamento dell'offerta formativa nella scuola secondaria di secondo grado, per consentire il tempestivo adeguamento dei programmi, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, e dal regolamento in attuazione del piano programmatico di interventi di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, relativi al riordino degli istituti tecnici e professionali, sono integrati per ogni classe da due ore settimanali di insegnamento di «storia dell'arte», laddove non previsto. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 16 milioni nell'anno 2014 e di euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 quanto 16 milioni per l'anno 2014 e 50 milioni a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 515, legge 24 dicembre 2012 n. 203.
5. 214. Marzana, Battelli, Vacca, Luigi Gallo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, il percorso di studio previsto dall'articolo 4 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, relativo alla revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 64 comma 4 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, è integrato, in tutte le classi della scuola primaria, da un'ora di insegnamento di «teoria, pratica e storia della musica. Gli insegnanti di cui al primo periodo del presente comma sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca n. 249 del 10 settembre 2010.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
  Art. 27-bis. 1. Ai fini dell'articolo 5 comma 1, a decorrere dall'anno 20114 sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416; b) l'articolo 11 e il comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67; c) il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223; d) i commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 3, 3-bis, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 e gli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250; e) il comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19; f) l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649; g) l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; h) gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62; i) il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46; l) l'articolo 138 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; m) il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; n) il comma 3-ter dell'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; o) il comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; p) l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; q) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223; r) il comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; s) gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.
  2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 635 della legge 27-12-2006 n. 296 e sono comunque soppressi tutti gli stanziamenti del bilancio dello Stato destinati al finanziamento delle scuole paritarie.
5. 18. Battelli, Di Benedetto, Simone Valente.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del patrimonio aggiungere le seguenti: storico e.
5. 202. Buonanno, Prataviera.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del patrimonio aggiungere le seguenti: linguistico e.
5. 203. Buonanno, Rondini.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: studenti delle scuole con le seguenti: studenti dei percorsi del sistema educativo di istruzione e di formazione.

  Conseguentemente:
   al secondo periodo, sostituire le parole: istituzioni scolastiche con le seguenti: istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione;
   al settimo periodo, sostituire le parole: istituzioni scolastiche con le seguenti: istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione.
5. 3. Buonanno, Molteni, Caparini.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale aggiungere le seguenti: nei parchi nazionali, nei parchi pubblici, nelle biblioteche.
  Conseguentemente, al medesimo comma, quinto periodo, dopo le parole: e del turismo, aggiungere le seguenti: e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
*5. 21. Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale aggiungere le seguenti: nei parchi nazionali, nei parchi pubblici, nelle biblioteche.

  Conseguentemente, al medesimo comma, quinto periodo, dopo le parole: e del turismo, aggiungere le seguenti: e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
*5. 321. Buonanno, Gianluca Pini.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Al concorso possono partecipare le università, aggiungere le seguenti: gli enti del privato sociale accreditati.

  Conseguentemente, al medesimo comma, settimo periodo, dopo le parole: I progetti sono realizzati dai docenti delle università, delle accademie di belle arti o delle istituzioni scolastiche, aggiungere le seguenti: o dagli enti del privato sociale accreditati,.
**5. 5. Bossa.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Al concorso possono partecipare le università, aggiungere le seguenti: gli enti del privato sociale accreditati.

  Conseguentemente, al medesimo comma, settimo periodo, dopo le parole: I progetti sono realizzati dai docenti delle università, delle accademie di belle arti o delle istituzioni scolastiche, aggiungere le seguenti: o dagli enti del privato sociale accreditati,.
**5. 355. Buonanno, Rondini.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: e le istituzioni scolastiche con le seguenti: le istituzioni scolastiche, nonché le associazioni senza scopo di lucro che hanno finalità di aggiornamento e formazione docenti, e le associazioni che hanno finalità di valorizzazione e tutela del patrimonio storico e culturale italiano e delle tradizioni locali.
5. 217. Rampelli, Giorgia Meloni.

  Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: 30 ottobre con le seguenti: 31 dicembre.
5. 23. Buonanno, Allasia.
(Approvato)

  Al comma 2, settimo periodo, sostituire le parole: accademie delle belle arti con le seguenti: istituzioni di cui all'articolo 2, comma l, della legge 21 dicembre 1999, n. 508
5. 1000. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 2, settimo periodo, dopo le parole: multimediale aggiungere le seguenti: registrati con licenze aperte che ne permettano la diffusione e la distribuzione gratuita senza diritti patrimoniali di autori o eventuali editori.
5. 210. Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 2, settimo periodo, dopo le parole: multimediale aggiungere le seguenti: anche pubblicati con licenze aperte che ne permettano la diffusione e la distribuzione gratuita senza diritti patrimoniali di autori o eventuali editori.
5. 210. (Testo modificato nel corso della seduta) Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
(Approvato)

  Al comma 2, settimo periodo, dopo le parole: multimediale aggiungere le seguenti: anche in sistema digitale tridimensionale.
5. 206. Buonanno, Borghesi, Caparini.

  Al comma 2, settimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. 204. Buonanno, Allasia.

  Al comma 2, settimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. 204. (Testo modificato nel corso della seduta) Buonanno, Allasia.
(Approvato)

  Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: I progetti devono includere tutte le spese, con le seguenti: I progetti, devono essere realizzati entro l'anno solare successivo all'approvazione del decreto-legge e devono includere tutte le spese.
5. 207. Buonanno, Bossi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  «3-bis. Al fine di promuovere la formazione continua dei docenti della scuola, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove una specifica formazione dei docenti finalizzata alle problematiche dei disturbi pervasivi dello sviluppo, e in particolare dei disturbi dello spettro autistico, con particolare riferimento all'ABA (Applied Behaviour Intervention), alla TEACCH (Traitment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children), a terapie cognitivo-comportamentali e a modelli integrati di trattamento psicoeducativo o di adeguata organizzazione dei contesti socializzanti e degli spazi vitali».
5. 212. Luigi Gallo, Battelli, Di Benedetto.

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:

  4. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finanzia progetti, nei limiti delle risorse derivanti dal comma 4.1, volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano strumenti o materiali innovativi, necessari a connotare l'attività didattica laboratoriale secondo parametri di altra professionalità. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli insegnanti e degli studenti, con proprio decreto da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, individua la tipologia di laboratori e i materiali per i quali è possibile presentare proposte di progetto.
  4.1. A decorrere dal primo gennaio 2014, all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota del 23 per cento»;
   b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota del 23 per cento».
5. 12. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino.

  Al comma 4, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono altresì da includere laboratori con metodi innovativi e multimediali anche nell'ambito linguistico e letterario.
5. 9. Buonanno, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 4, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Conferenza Stato-Regioni è impegnata, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ad istituire, senza ulteriori oneri per lo Stato, un apposito capitolo di bilancio finalizzato all'acquisto, rinnovamento e manutenzione dei macchinari dei laboratori degli Istituti tecnici e professionali.
5. 15. Buonanno, Busin, Caparini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. Al fine di potenziare ed estendere l'esperienza degli istituti tecnici e professionali con annesse aziende agrarie, di rafforzare l'integrazione tra dimensione pratica e teorica degli apprendimenti e l'autonomia delle istituzioni scolastiche, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità di costituzione delle aziende annesse alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica. Il regolamento individua altresì i requisiti prioritari per l'assegnazione, su tali istituzioni scolastiche, dei direttori dei servizi generali e amministrativi. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, sono adottate le conseguenti modifiche al decreto interministeriale 1o febbraio 2001, n. 44.
5. 1. Buonanno, Caon, Caparini.

  Al comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: nelle graduatorie provinciali aggiungere le seguenti: e nelle graduatorie d'istituto a seguito della mancata disponibilità del personale inserito nelle suddette graduatorie provinciali.

  Conseguentemente:
   al quarto periodo sopprimere la parola:
nonché;
   al quarto periodo dopo le parole: decreto del Ministro della pubblica istruzione 19 aprile 2001, n. 75 aggiungere le seguenti: nonché nelle graduatorie d'istituto;
   al quinto periodo sopprimere le parole: Laddove previsto da specifiche intese regionali, e in caso di esaurimento delle suddette graduatorie provinciali,.
5. 216. Marzana, D'Uva, Battelli, Vacca.
(Approvato)

  Al comma 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;
5. 601. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 4-ter, primo periodo, sostituire le parole da: il Ministro dell'istruzione fino a: un regolamento con le seguenti: su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è adottato un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n, 400:

  Conseguentemente:
   al secondo e al terzo periodo, sostituire le parole:
Il decreto con le seguenti: Il regolamento;
   al terzo periodo, sostituire le parole: del decreto con le seguenti: del regolamento.
5. 1001. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

  4-quater. All'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione possono realizzare i percorsi per l'acquisizione delle diverse competenze anche mediante formazione in assetto lavorativo coerentemente alle disposizioni del decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44. In particolare, tali attività dovranno essere previste dal Piano dell'offerta formativa, annotate contabilmente in modo separato e gli eventuali utili dovranno essere destinati al miglioramento delle strutture o delle attività educative. Le istituzioni educative organizzano le attività con gestione di commesse saltuarie, o mediante la finalizzazione anche abituale e organizzata delle attività formative alla produzione di beni e servizi, o infine dotandosi di un'azienda strumentale all'interno della quale svolgere l'attività didattica».
5. 4. Buonanno, Fedriga, Caparini.

  Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

  4-quater. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, dopo le parole «formazione integrale delle bambine e dei bambini» sono aggiunte le seguenti «anche promuovendo il plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese».
*5. 26. Toninelli, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Vacca.
(Approvato)

  Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

  4-quater. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, dopo le parole «formazione integrale delle bambine e dei bambini» sono aggiunte le seguenti «anche promuovendo il plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese».
*5. 426. Buonanno, Grimoldi.
(Approvato)

ART. 6.
(Contenimento del costo dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi).

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: strumenti didattici aggiungere le seguenti:, di cui vengono garantiti la completezza e il rigore scientifico.
6. 201. Pes.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: possono essere aggiungere le seguenti: purché venga garantito il carattere di scientificità del lavoro.
6. 26. Buonanno, Guidesi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis)
All'articolo 151 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «2. Il collegio dei docenti ha facoltà di concordare con lo studente l'utilizzo di testi o materiali didattici integrativi alternativi rispetto ai testi adottati dall'istituto, in deroga a quanto disposto dal comma 1».
6. 15. Buonanno, Invernizzi, Caparini.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

   2-bis) L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 15 è sostituito dai seguenti: «Il dirigente scolastico, prima di porre in votazione la proposta di delibera di adozione dei libri di testo, effettua una verifica di compatibilità della stessa con il rispetto dei tetti di spesa prefissati. In caso di superamento, invita il Collegio a riformare la proposta medesima. In ogni caso, egli non pone in votazione proposte che non siano compatibili con i limiti di spesa predetti. Le delibere eventualmente adottate in violazione dei limiti di spesa fissati sono nulle e non eseguibili. Il dirigente che le abbia ammesse a votazione, o comunque abbia loro dato seguito con atti amministrativi propri del suo ufficio, commette illecito disciplinare.».
*6. 17. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Chimienti, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

  2-bis) L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 15 è sostituito dai seguenti: «Il dirigente scolastico, prima di porre in votazione la proposta di delibera di adozione dei libri di testo, effettua una verifica di compatibilità della stessa con il rispetto dei tetti di spesa prefissati. In caso di superamento, invita il Collegio a riformare la proposta medesima. In ogni caso, egli non pone in votazione proposte che non siano compatibili con i limiti di spesa predetti. Le delibere eventualmente adottate in violazione dei limiti di spesa fissati sono nulle e non eseguibili. Il dirigente che le abbia ammesse a votazione, o comunque abbia loro dato seguito con atti amministrativi propri del suo ufficio, commette illecito disciplinare.».
*6. 317. Buonanno, Marcolin.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

  2-bis) All'articolo 15, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono nulle e non producono effetti le delibere del collegio dei docenti che determinano il superamento dei predetti tetti di spesa».
6. 13. Buonanno, Marcolin.

Subemendamento all'emendamento 6.18

  All'emendamento 6.18, numero 2-bis), capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: anche al fine di consentire fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «anche per consentire ai protagonisti del processo educativo di interagire efficacemente con le moderne tecnologie digitali e multimediali in ambienti preferibilmente con software open source e di sperimentare nuovi contenuti e modalità di studio con processo di costruzione dei saperi, gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare nel corso dell'anno scolastico. L'opera didattica è registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell'anno scolastico, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando piattaforme digitali già preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'azione «Editoria Digitale Scolastica».
  2-ter. Dall'attuazione del comma 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
0. 6. 18. 1. La Commissione.

  All'emendamento 6.18, numero 2-bis), capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: anche al fine di consentire fino alla fine del capoverso, con le seguenti: anche per consentire ai protagonisti del processo educativo di interagire efficacemente con le moderne tecnologie digitali e multimediali in ambienti preferibilmente con software open source e di sperimentare nuovi contenuti e modalità di studio con processo di costruzione dei saperi, gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare nel corso dell'anno scolastico. L'opera didattica è registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell'anno scolastico, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando piattaforme digitali già preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'azione «Editoria Digitale Scolastica».
  2-ter. Dall'attuazione del comma 2-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a tal fine stanziate a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
0. 6. 18. 2. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

  2-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Sempre al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015 anche al fine di consentire ai protagonisti del processo educativo di interagire efficacemente con le moderne tecnologie digitali e multimediali in ambienti con software open source e di sperimentare nuovi contenuti e modalità di studio con processo di costruzione dei saperi, ogni dipartimento negli istituti scolastici elabora il materiale didattico digitale per una specifica disciplina che potrà essere assunta come libri di testo per la disciplina di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto verrà affidato ad un docente supervisore che crea uno staff di docenti in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare nel corso dell'anno scolastico. L'opera didattica multimediale sarà registrata con licenza creative commons “Attribuzione-Non Commerciale-Condividi allo stesso modo (CC BY-NC-SA)” e successivamente inviata entro la fine dell'anno scolastico al MIUR che individuerà un sistema per renderla disponibile a tutte le scuole pubbliche del territorio italiano anche adoperando piattaforme digitali già preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del MIUR per l'azione «Editoria Digitale Scolastica».
6. 18. Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

  2-bis) All'articolo 15, comma 3, alla lettera c), dopo le parole: «dotazione libraria» sono aggiunte le seguenti: «e della vendita degli addenda ai testa scolatici, contenti eventuali aggiornamenti e integrazioni, che devono essere resi disponibili separatamente e acquistabili in formato digitale e/o a stampa».
6. 203. Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Vacca, Brescia.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

  2-bis) All'articolo 15, comma 3, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-ter) il prezzo di vendita degli addenda ai testi scolastici, contenenti eventuali aggiornamenti e integrazioni, che devono essere resi disponibili separatamente e acquistabili in formato digitale e/o a stampa, e dei tetti di spesa per ciascun anno scolastico nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore».
6. 21. Buonanno, Gianluca Pini, Caparini.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito dal seguente: «2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet, l'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere dei competenti organi scolastici concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.».
6. 20. Buonanno, Gianluca Pini.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
  b-bis)
Ai numeri 18) e 35) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la parola: «libri» sono aggiunte le seguenti: «anche utilizzati per la didattica e anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica».
6. 30. Buonanno, Prataviera, Caparini.

  Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: scolastiche fino alla fine del comma con le seguenti: di istruzione secondaria di secondo grado.
6. 1000. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Al fine aggiungere le seguenti: di migliorare la didattica e.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Con il medesimo decreto sono individuate altresì le modalità attraverso le quali effettuare attività di formazione per i docenti volte ad assicurare il pieno utilizzo dei dispositivi digitali, al fine di adottare metodi didattici più efficaci.
6. 200. Culotta, Coppola, Mura, Bonaccorsi, Mognato, Cardinale, Bruno Bossio.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: libri di testo aggiungere le seguenti: anche usati, di contenuti digitali integrativi.
6. 204. Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Vacca, Battelli, Chimienti.
(Approvato)

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere in comodato d'uso con le seguenti: per il trenta per cento della somma complessiva e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere in comodato d'uso per il restante 70 per cento.
*6. 22. Brescia, Battelli, Di Benedetto, Simone Valente.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere in comodato d'uso con le seguenti: per il trenta per cento della somma complessiva e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere in comodato d'uso per il restante 70 per cento.
*6. 522. Buonanno, Rondini.

  Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti:, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.
6. 202. Buonanno, Borghesi, Caparini.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e alle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento negli istituti tecnici e negli istituti professionali.
6. 1010. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È data inoltre facoltà ai singoli istituti scolastici di acquistare i libri usati di studenti che hanno frequentato la medesima scuola, e darli in comodato d'uso sempre a studenti regolarmente iscritti e frequentanti lo stesso istituto.
6. 23. Buonanno, Allasia.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   3-bis. I contenuti digitali integrativi devono essere adeguati alle esigenze degli alunni diversamente abili, e in particolare per le categorie DSA (Disturbi specifici di apprendimento) e BES (Bisogni educativi speciali).
6. 24. Buonanno, Borghesi, Caparini.

ART. 7.
(Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica).

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  «1. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 è avviato in via sperimentale un programma di didattica integrativa che contempla, tra l'altro, ove possibile, il prolungamento dell'orario scolastico. Il programma è destinato prioritariamente a combattere il fenomeno della dispersione scolastica. Gli istituti scolastici potranno, altresì, prevedere un prolungamento dell'orario di apertura degli stessi, al fine di integrare le attività extradidattiche, anche attraverso convenzioni con altri enti».
7. 210. Rampelli, Giorgia Meloni.

  Al comma 1, dopo le parole: fenomeni di dispersione scolastica, aggiungere le seguenti: e di insuccesso formativo.
7. 200. Buonanno, Bossi.

  Al comma 1, sostituire le parole: è avviato in via sperimentale un programma di didattica integrativa che contempla, con le seguenti: sono avviati e finanziati percorsi di offerta didattica integrativa, corredati di opportune linee guida e attuati per l'anno in corso in via sperimentale che contemplano.
7. 209. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , ove possibile,.
*7. 22. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, ove possibile,.
*7. 322. Buonanno, Bossi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di prevenire il fenomeno di dispersione scolastica, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, gli insegnanti previsti dall'articolo 4, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, relativo alla revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 64 comma 4 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 249 del 10 settembre 2010.
7. 201. Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Marzana.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: nazionali di lavoro in materia aggiungere le seguenti:, previo studio approfondito delle necessità e delle strategie tramite l'invio di un questionario elettronico ad un campione di scuole italiane che permetta una condivisione e una concertazione con i docenti.
7. 24. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: le linee guida in materia di metodi didattici.
7. 300. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: soluzioni innovative aggiungere le seguenti: anche con l'istituzione di figure tutor che accompagnino gli studenti da un ciclo di studi ad un altro.
7. 25. Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: abbandono scolastico aggiungere le seguenti: per garantire l'eguale accesso dei minori agli eventuali servizi di ristorazione scolastica.
7. 14. Scuvera.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: abbandono scolastico aggiungere le seguenti: tenendo comunque conto dell'obiettivo di diminuire progressivamente il rapporto alunni-docente.
7. 202. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Subemendamento all'emendamento 7.203

  All'emendamento 7.203, aggiungere, in fine, le parole: , nei limiti delle risorse previste dal presente decreto.

  Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:

  Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: Per le finalità di cui al comma 1 con le seguenti: Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2.
0. 7. 203. 1. La Commissione.

  All'emendamento 7.203, aggiungere la seguente parte consequenziale:

  Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: Per le finalità di cui al comma 1 con le seguenti: Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2.
0. 7. 203. 2. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: abbandono scolastico aggiungere le seguenti: anche con percorsi finalizzati all'integrazione scolastica degli studenti stranieri relativamente alla didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano come lingua 2,.
7. 203. Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
(Approvato)

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: alle istituzioni scolastiche fino a: all'uopo abilitate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le seguenti: che sono destinate al personale docente e ATA prioritariamente della scuola, al personale educativo, individuato nel ruolo di «Istitutori» dei Convitti nazionali, dei Convitti annessi e degli educandati dello Stato, inserito fin dal 1995 nel CCNL Scuola, che sia in sovrannumero o precario.
7. 207. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: che possono avvalersi, aggiungere le seguenti: a titolo gratuito e in affiancamento al personale qualificato della scuola,.
7. 206. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro fino a: dell'università e della ricerca con le seguenti: associazioni studentesche aventi rappresentanze negli istituti.
7. 26. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Chimienti, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Sostituire il comma 3-bis con il seguente:

  3-bis. Al fine di prevenire i fenomeni di dispersione scolastica, si provvede, nei limiti delle risorse già stanziate a legislazione vigente, alla promozione della pratica sportiva nel tessuto sociale, quale fattore di benessere individuale, coesione e sviluppo culturale ed economico, e all'eventuale inserimento dell'attività motoria nel piano dell'offerta formativa extracurriculare.;
7. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: e si provvede alla possibilità di inserire nel piano dell'offerta formativa extracurriculare l'attività motoria con le seguenti: e si promuove l'inserimento dell'attività motoria nella progettazione curricolare della scuola primaria.
7. 211. Coccia.

ART. 8.
(Percorsi di orientamento per gli studenti).

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: sbocchi occupazionali aggiungere le seguenti:, con particolare riferimento al settore artigianale.
8. 200. Buonanno, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: all'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 con le seguenti: alla raccomandazione 2013/C120/01
8. 1000. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
8. 202. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: agenzie per il lavoro aggiungere le seguenti: nonché associazioni di categoria.
8. 201. Buonanno, Caparini.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: a decorrere dall'anno 2014 aggiungere le seguenti: di cui euro 120 mila nel 2013 ed euro 350 mila nel 2014 da destinarsi alle istituzioni paritarie.
8. 4. Buonanno, Fedriga, Caparini.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: organizzazione, programmazione e.
8. 300. Buonanno, Grimoldi.

ART. 8-bis.
(Istruzione e formazione per il lavoro).

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: a partire dal primo biennio del secondo ciclo,.
8-bis. 1000. La Commissione.
(Approvato)

Subemendamento all'emendamento 8-bis.2000

  All'emendamento 8-bis.2000, dopo le parole: Ministro del lavoro e della previdenza sociale, aggiungere le seguenti: e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
0. 8-bis. 2000. 1. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è avviato un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda degli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016. Il programma contempla la conclusione di contratti di apprendistato, con oneri a carico delle imprese interessate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto definisce la tipologia di imprese che possono partecipare al programma, i loro requisiti, il contenuto delle convenzioni che devono essere concluse tra le istituzioni scolastiche e le imprese, i diritti degli studenti coinvolti, il numero minimo di ore di didattica curriculare e i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi.
8-bis. 2000. La Commissione.
(Approvato)

ART. 9.
(Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione).

  Sopprimerlo.
9. 1. Buonanno.

ART. 10.
(Finanziamenti per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: interventi straordinari fino a: nonché con le seguenti: prioritariamente interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e poi.
10. 9. Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di ristrutturazione, aggiungere le seguenti: di miglioramento.
10. 200. Buonanno, Busin, Caparini.
(Approvato)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: messa in sicurezza, aggiungere le seguenti: adeguamento antisismico.
10. 201. Buonanno, Caon.
(Approvato)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: adibiti all'istruzione scolastica aggiungere le seguenti: acquisto di immobili e recupero di edifici dismessi da adibire a edifici scolastici.
10. 203. Marzana, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici con le seguenti: di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e nuovi alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole:
40 milioni con le seguenti: 80 milioni;
   sostituire la rubrica con la seguente: Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali;
   all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Governo provvede, entro il 31 dicembre 2013, a modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire un risparmio annuo pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le predette modifiche acquistano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2014.
10. 206. Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Battelli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: , nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici con le seguenti: di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e nuovi alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali.
10. 207. Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: , nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici con le seguenti: di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali.
10. 207. (Testo modificato nel corso della seduta) Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
(Approvato)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le Regioni interessate possono essere autorizzate con le seguenti: i comuni e le province, nell'ambito della programmazione regionale, secondo le modalità definite nell'intesa tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell'articolo 11, commi 4-bis e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sottoscritta in conferenza unificata il 1o agosto 2013, possono essere autorizzati.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.
10. 3. Buonanno.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le Regioni interessate possono essere autorizzate con le seguenti: i comuni e le province interessati possono essere autorizzati.

  Conseguentemente:
   al comma 2:
    sostituire le parole:
dalle Regioni con le seguenti: dai comuni e dalle province;
    sostituire le parole:
delle Regioni con le seguenti: dei comuni e delle province.
10. 14. Buonanno, Marcolin.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.
10. 204. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: mutui trentennali aggiungere le seguenti: ai tassi di interesse più bassi sulla base di criteri di economicità e di minor spesa,.
10. 205. Vacca, Luigi Gallo, Brescia.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: mutui trentennali aggiungere le seguenti: sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.
10. 205. (Testo modificato nel corso della seduta) Vacca, Luigi Gallo, Brescia.
(Approvato)

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 80 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede con le maggiori entrate di cui al comma 2-ter.
  2-ter. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono assoggettate a una imposta sostitutiva del 27 per cento.
10. 208. Brescia, Simone Valente, Battelli, Di Benedetto.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 80 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 16 è sostituito dal seguente:
  «16 le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. L'esenzione non può essere applicata ai servizi specifici, scindibili dal servizio di interesse pubblico, tra i quali figurano servizi rispondenti ad esigenze specifiche di operatori economici.»

  2-ter. La modifica di cui al 2-bis acquista efficacia a decorrere dal 2015.
10. 209. Brescia, Simone Valente, Battelli, Di Benedetto.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 80 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente proporzionale riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente lettera con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.
10. 210. Brescia, Simone Valente, Battelli, Di Benedetto.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 80 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
10. 211. Brescia, Simone Valente, Battelli, Di Benedetto.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 80 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Governo provvede, entro il 31 dicembre 2013, a modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire un risparmio annuo pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le predette modifiche acquistano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2014.
10. 202. Brescia, Simone Valente, Battelli, Di Benedetto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. All'articolo 18, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», sono soppresse;
   b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite le modalità di individuazione delle attività di cui al periodo precedente, nonché gli istituti cui sono affidate tali attività.»
10. 215. Blazina, Rosato, Malisani, Zanin, Ascani.
(Approvato)

ART. 10-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi negli edifici scolastici).

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici).

  1. Le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica sono attuate entro il 31 dicembre 2015. Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto della normativa sulla costituzione delle classi di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sono definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'attuazione.
  2. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.
10-bis. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

ART. 10-ter.
(Interventi di edilizia scolastica).

  Dopo l'articolo 10-ter, aggiungere il seguente:

Art. 10-quater.

  1. Per ciascuno degli anni 2013 e 2014, i pagamenti in conto capitale dei Comuni relativi a interventi finalizzati ad interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, nonché alla costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, sono esclusi dai limiti del saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini del patto di stabilità interno, nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro per ciascuna annualità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede all'individuazione dei criteri per il riparto delle somme di cui al presente comma.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10-ter. 0200. Rampelli, Giorgia Meloni.

ART. 11.
(Wireless nelle scuole).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni nell'anno 2014 con le seguenti: 50 milioni a decorrere dall'anno 2014.
  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2:
   alinea, sostituire le parole: a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: a 376,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 500,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 521,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 523,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 525,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   aggiungere, in fine, la seguente lettera:
    f-bis) quanto a 150 milioni di euro si provvede riducendo in misura corrispondente, a decorrere dall'anno 2014, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente lettera con riferimento ai singoli regimi interessati.
11. 3. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nell'anno 2014 aggiungere le seguenti: di cui euro 120 mila nel 2013 ed euro 350 mila nel 2014 da destinarsi alle istituzioni paritarie.
11. 2. Buonanno, Gianluca Pini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: statali secondarie con le seguenti: secondarie statali e paritarie.
11. 1. Buonanno, Prataviera.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: e la fruizione fino alla fine del periodo con le seguenti: della connettività a banda larga nelle scuole che non ne siano dotate e l'acquisto di apparecchiature digitali e informatiche per le attività didattiche nonché, in via secondaria, la realizzazione e la fruizione della connettività wireless alla rete Internet per le istituzioni scolastiche già dotate di infrastrutturazione a banda larga.
11. 200. Culotta, Coppola, Mura, Bonaccorsi, Mognato, Cardinale, Bruno Bossio.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: in proporzione al numero di edifici scolastici con le seguenti: in relazione alla superficie di estensione degli edifici.
11. 4. Buonanno, Rondini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'anno 2014, ai medesimi fini, è destinata la somma di 10 milioni di euro alle università statali.

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2:
   alinea, sostituire le parole:
326,256 milioni di euro con le seguenti: 336,256 milioni di euro;
   alla lettera b), sostituire le parole: 8,717 milioni di euro con le seguenti: 18,717 milioni di euro.
11. 201. Rampelli, Giorgia Meloni.

ART. 12.
(Dimensionamento delle istituzioni scolastiche).

  Al comma 1, lettera c), capoverso 5-ter, primo periodo, premettere le parole: A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo periodo, sopprimere le parole: previsti fino all'anno scolastico 2013-2014;
12. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 1, lettera c), capoverso 5-ter, primo periodo, premettere le parole: A decorrere dall'anno scolastico 2014/2015.
12. 1000. La Commissione.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 5-ter, primo periodo, dopo le parole: fermi restando aggiungere le seguenti: i parametri individuati dall'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 e.
*12. 3. Di Lello, Pastorelli, Locatelli.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 5-ter, primo periodo, dopo le parole: fermi restando aggiungere le seguenti: i parametri individuati dall'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 e.
*12. 9. Marzana, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo.

ART. 13.
(Integrazione delle anagrafi degli studenti).

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di adottare metodi chiari, univoci e unificati per la compilazione dell'anagrafe degli studenti nei rispettivi istituti, predispone i criteri e i parametri relativi fornendo le modalità di compilazione e di accesso alla banca dati.
13. 3. Buonanno, Allasia, Caparini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2.1. In ottemperanza al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli enti locali possono accedere ai dati base delle anagrafi degli studenti al fine dell'erogazione dei servizi di loro competenza.
13. 2. Buonanno, Borghesi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2.1. In ottemperanza al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli enti locali possono accedere ai dati base delle anagrafi degli studenti al fine dell'erogazione dei servizi di loro competenza, nel rispetto delle normativa della privacy.
13. 2. (Testo modificato nel corso della seduta) Buonanno, Borghesi.
(Approvato)

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
13. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

ART. 14.
(Istituti tecnici superiori).

  Al comma 1-bis, capoverso 2-bis, sostituire la parola: riassegnazione con le seguenti: revoca e la redistribuzione;
14. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 1-ter, sopprimere le parole: e gli istituti tecnici superiori.
14. 1000. La Commissione.
(Approvato)

    Al comma 1-ter, sopprimere le parole: senza oneri aggiuntivi per le università.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione del presente comma le università provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
14. 601. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

ART. 15.
(Personale scolastico).

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Per garantire il corretto funzionamento delle attività didattiche è definito un piano triennale, per gli anni 2014-2016, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale ATA e del personale docente ed educativo inserito all'interno delle graduatorie. Resta invariata la modalità di accesso ai ruoli, stabilita dall'articolo 399 del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e successive modificazioni, per cui il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, ha luogo attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami, lì dove esse non siano ancora esaurite, e il restante 50 per cento alle graduatorie ad esaurimento. I vincitori dell'ultimo concorso a cattedra, bandito ai sensi del decreto ministeriale del 24 settembre 2012 n. 82 sono assunti tutti, come previsto dal bando, sugli 11.542 posti vacanti e disponibili a loro già riservati negli anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015.
  1-bis. Le immissioni in ruolo del piano triennale relativo agli anni 2014-2016 di cui al comma 1 sono effettuate sulla base di tutti i posti vacanti e disponibili a partire dall'anno scolastico 2014-2015, sia del personale docente che ATA, dopo aver pianificato gli organici sulla base dei seguenti criteri: attenendosi scrupolosamente ai limiti del numero degli alunni per classe imposto dalle norme sulla sicurezza e agibilità dei plessi scolastici; evitando la riconduzione forzata a 18 ore di insegnamento in classe per i docenti degli istituti di istruzione superiore qualora essa costituisca un ostacolo alla continuità didattica o comporti la formazione di cattedre eccessivamente frammentarie; ripristinando le compresenze nella scuola primaria; attivando tutte le sezioni a tempo pieno necessarie a soddisfare le domande delle famiglie e non più subordinandone il numero alle disponibilità di organico stabilite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
15. 207. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Per garantire continuità e una maggiore qualificazione nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015 è abrogato il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e conseguentemente le nomine a tempo indeterminato del personale docente ed ATA si effettuano su tutti i posti annualmente disponibili e vacanti dell'organico di diritto e delle dotazioni organiche aggiuntive provinciali.

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2:
   alinea, sostituire le parole: a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: a 1126,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 1250,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1271,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 1273,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 1275,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   sostituire la lettera c) con la seguente:
    c) quanto a 800 milioni di euro si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che decorrono dal 1o gennaio 2014;
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota del 23 per cento»;
   b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota del 23 per cento».
15. 85. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria.

  Conseguentemente,
   al medesimo periodo, sopprimere le parole:
, nel rispetto degli obiettivi dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale;
   all'articolo 27, comma 2:
    sostituire le parole: a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: a 576,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 700,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 721,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 723,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 725,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
    sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) quanto a 250 milioni di euro si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che decorrono dal 1o gennaio 2014;
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota del 21 per cento»;
   b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota del 21 per cento».
15. 87. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria.

  Conseguentemente,
   al medesimo periodo, sopprimere le parole:
, nel rispetto degli obiettivi dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale;
   all'articolo 27, comma 2:
    sostituire le parole: a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: a 576,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 700,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 721,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 723,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 725,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
    sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) quanto a 250 milioni di euro si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2014, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
15. 88. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola che assicuri l'invarianza finanziaria.
*15. 47. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola che assicuri l'invarianza finanziaria.
*15. 208. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: funzione pubblica, aggiungere le seguenti: e presentato alle Commissioni parlamentari competenti.
15. 202. Buonanno, Matteo Bragantini, Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1 del 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, i commi 4-quater e 4-quinquies sono abrogati. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in sede di aggiornamento, per il triennio 2014-2017, delle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, provvede mediante decreto al reinserimento del personale di ruolo cancellato dalle suddette graduatorie.
15. 14. Di Lello, Pastorelli, Locatelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nel computo del piano triennale di assunzioni di cui al comma 1 sono esclusi i posti previsti ai sensi del bando del DDG n. 82 del 24 settembre 2012, per i quali il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede, con apposito decreto, all'immissione in ruolo di tutti coloro che si trovano in posizione utile.
15. 65. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nessun percorso abilitante o concorso a cattedra deve essere bandito prima dell'esaurimento completo delle graduatorie del personale abilitato inserito nelle graduatorie ad esaurimento e del personale vincitore dell'ultimo concorso a cattedra, bandito ai sensi del decreto ministeriale del 24 settembre 2012, n. 82.
15. 209. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le facoltà attivano i corsi previsti dall'articolo 15, comma 16, del decreto ministeriale n. 249 del 10 set-
tembre 2010, come modificato dal decreto ministeriale n. 81 del 25 marzo 2013.
15. 210. Marzana, Battelli, Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 2, sostituire le parole: rispettivamente al settantacinque per cento e al novanta per cento ed è pari al cento per cento a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 con le seguenti: al cento per cento a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2014 è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 635, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e sono comunque soppressi tutti gli stanziamenti del bilancio dello Stato per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
  2. A decorrere dall'anno 2014 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è soppressa.
15. 211. Marzana, Battelli, D'Uva.

  Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il numero dei posti risultanti dall'applicazione del primo periodo non può comunque risultare complessivamente superiore a quello derivante dall'attuazione del comma 2.;
15. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

  2-ter. All'articolo 19, comma 11, del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «un docente ogni due alunni disabili» sono aggiunte le seguenti: «, salvo lo scorporo dal calcolo del rapporto degli alunni con disabilità grave».
15. 48. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. Al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015 – 2016/2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 20, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i termini per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione attraverso la frequenza delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario anche successivamente all'aggiornamento previsto per il biennio 2009/2010, nonché per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, come individuati dall'articolo 1, comma 19, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2011, che non risultino già iscritti nelle predette graduatorie. L'eventuale riserva è sciolta al conseguimento del titolo di abilitazione attraverso la frequenza in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo che completa tecnicamente il percorso intrapreso presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. I soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che risultino già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2102/2013 sciolgono la riserva all'atto del conseguimento del relativo titolo, in ciascuna delle graduatorie ove risultino presenti, anche nei casi in cui l'iscrizione sia avvenuta a seguito di contenzioso non ancora giunto alla sentenza di merito.».
15. 3. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. Al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le suddette graduatorie aggiuntive sono unificate alle graduatorie relative alla terza fascia nel decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il triennio 2014-2017. Possono chiedere l'iscrizione a pieno titolo nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento coloro che si sono iscritti negli stessi anni 2008/09, 2009/10 e 2010/11 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e hanno conseguito il titolo in seguito all'emanazione del decreto ministeriale n. 53 del 2012. Possono, altresì, chiedere l'inserimento con riserva coloro che risultano iscritti al corso di laurea quadriennale in scienze della formazione primaria e sciogliere tale riserva all'atto di conseguimento del titolo abilitante, con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
15. 55. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo, Vacca.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. Nelle more dell'aggiornamento triennale delle graduatorie di istituto ai sensi dell'articolo 9, comma 20, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i docenti inseriti nella III fascia delle predette graduatorie che abbiano conseguito il titolo di abilitazione sono scelti prioritariamente rispetto agli iscritti privi del suddetto titolo. Ai fini di aggiornare le modalità di attribuzione delle supplenze in conseguenza della trasformazione in graduatorie ad esaurimento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, in previsione dell'aggiornamento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015 – 2016/2017, le opportune modifiche al decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, al fine di estendere la possibilità di ricoprire gli incarichi di supplenza di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) a personale abilitato non inserito nelle predette graduatorie permanenti, in subordine allo scorrimento di queste ultime, prevedendo il loro inserimento in apposite graduatorie provinciali.
15. 4. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. Ai fini di aggiornare le modalità di attribuzione delle supplenze e delle assunzioni a tempo indeterminato in conseguenza della trasformazione in graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, in previsione dell'aggiornamento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, le opportune modifiche al decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, al fine di estendere la possibilità di ricoprire incarichi di supplenza di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) a personale abilitato non inserito nelle predette graduatorie permanenti, in subordine allo scorrimento di queste ultime, prevedendo il loro inserimento in apposite graduatorie provinciali valide anche ai fini del reclutamento previo scorrimento delle stesse.
15. 204. Di Lello, Pastorelli, Locatelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. Al fine di semplificare e rendere certe nei tempi le procedure di attivazione dei percorsi di abilitazione e di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, all'articolo 5, comma 2, del predetto decreto le parole: «, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione» sono soppresse.
15. 5. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3.1. Al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
   il primo periodo del comma 01 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente: «Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità biennale e sino ad esaurimento del contingente di posti assegnato dal bando. Nel caso in cui, entro il termine del biennio, permangano posti da assegnare, i medesimi sono coperti attraverso lo scorrimento delle graduatorie di merito. Nel caso in cui, allo scadere del biennio, residuino dei vincitori, è creata una riserva di posti da assegnare, detratti dal contingente previsto per la procedura concorsuale successiva»;
   il comma 8 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente:
  «8. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, la composizione, i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici sono stabiliti con uno o più decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
   il comma 1 dell'articolo 402 è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal primo concorso bandito successivamente alla data del 31 dicembre 2013, possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione e, per la scuola dell'infanzia e primaria, dei titoli di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1997. I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito delle procedure bandite antecedentemente alla data del 31 dicembre 2013 conseguono, ove ne fossero sprovvisti, l'abilitazione all'insegnamento, con voto corrispondente al punteggio attribuito in graduatoria. I candidati che già siano abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge;

  3.2. I commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15-bis, 17 e 20 dell'articolo 400, il comma 2 dell'articolo 402 e l'articolo 404 sono abrogati.
  3.3. All'articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni» sono sostituite dalle seguenti: «personale docente».
15. 212. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. I concorsi di cui all'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, indetti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedono una procedura specifica per i posti di sostegno. Ai concorsi su posti di sostegno accedono soggetti in possesso dell'abilitazione e del titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado di istruzione. I programmi delle prove scritte e orali sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito l'Osservatorio permanente per l'integrazione degli alunni con disabilità. Ai concorsi sono riservati, ai sensi dell'articolo 399 del predetto decreto legislativo, il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili per l'accesso ai ruoli su posto di sostegno. Ai fini dell'individuazione del contingente e dell'individuazione dei vincitori non si dà luogo alla divisione per aree di cui all'ordinanza ministeriale 23 marzo 1997, n. 78.
15. 213. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. Il primo periodo del comma 01 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente: «Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità biennale e sino ad esaurimento del contingente di posti assegnato dal bando. Nel caso in cui, al termine del biennio, permangano posti da assegnare, i medesimi sono coperti attraverso lo scorrimento delle graduatorie di merito. Nel caso in cui, allo scadere del biennio, residuino dei vincitori, è creata una riserva di posti da assegnare, detratti dal contingente previsto per la procedura concorsuale successiva».
15. 214. Centemero, Baldelli, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. Il Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato, in deroga alla specifica disciplina di settore e secondo le previsioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, e non oltre il 31 dicembre 2015, nei limiti dell'attuale consistenza numerica dei posti in organico, accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, ed attraverso la corrispondente riduzione della indisponibilità ivi prevista, ad assumere a tempo indeterminato con contratti full time o part time, i lavoratori utilizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In relazione a quanto previsto dal presente comma, sono corrispondentemente ridotte le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati, nei limiti di quelle utilizzate per il corrispondente contingente stabilizzato, e che, ad invarianza finanziaria, non possono superare quelle in atto utilizzate.
15. 12. Piccione, Iacono, Palazzotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato alla riapertura, attraverso apposito decreto, delle graduatorie di istituto così da consentire l'iscrizione in seconda fascia agli abilitati attraverso TFA ordinario, di cui al decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010, e garantire loro la spendibilità immediata del titolo abilitante conseguito.
15. 57. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo, Vacca.

  Al comma 3-bis, terzo periodo, sopprimere le parole: per le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 297, e successive modificazioni, e.
15. 216. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Al comma 3-ter, primo periodo, sopprimere le parole: di istituto, ad esclusione della prima fascia.
15. 218. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Al comma 3-ter, sopprimere il secondo periodo.
15. 217. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Sostituire i commi da 4 a 10 con i seguenti:

  4. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i commi 13, 14 e 15 sono abrogati.
  5. Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, il personale docente della scuola dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, che conservi l'idoneità allo svolgimento di attività lavorativa di altro profilo è impiegato in attività di programmazione e di approfondimento della didattica, in attività connesse all'insegnamento e nello svolgimento delle cosiddette funzioni strumentali, come la cura della biblioteca e dei laboratori, l'organizzazione delle visite istruttive e delle attività di orientamento, l'organizzazione delle prove di ingresso e di esame. Tale personale conserva il ruolo e la qualifica precedentemente acquisiti.
  6. Al personale docente della scuola dichiarato inidoneo si applicano le disposizioni pensionistiche previgenti alle norme di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2:
   alinea, sostituire le parole: a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: a 526,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 650,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 671,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 673,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 675,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;
   sostituire la lettera c) con la seguente:
   c)
quanto a 200 milioni di euro si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2014, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
15. 89. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino, Melilla.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. A decorrere dal 1o gennaio 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 13, 14 e 15 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati;
   b) il comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato;

  Conseguentemente, sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
15. 49. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente:
   al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola:
obbligatoria con la seguente: volontaria;
   al comma 7, primo periodo, dopo le parole: è sottoposto aggiungere le seguenti:, a domanda,
15. 64. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente, al comma 7, primo periodo, dopo le parole: è sottoposto aggiungere le seguenti:, a domanda,
15. 61. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Al comma 5, dopo le parole: da un rappresentante, aggiungere le seguenti:, con incarico semestrale.
15. 200. Buonanno, Borghesi.

Subemendamento all'emendamento 15.2000

  All'emendamento 15.2000, al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: anno scolastico 2016-2017 con le seguenti: anno scolastico 2015/2016.
0. 15. 2000. 1. La Commissione.
(Approvato)

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica, anche in corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente assunzione, su istanza di parte da presentare entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità, della qualifica di assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione obbligatoria della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale, e comunque fino alla conclusione dell'anno scolastico 2016-2017, tale personale può essere utilizzato per le iniziative di cui all'articolo 7 del presente decreto o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica, per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche.
15. 2000. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: Il personale docente fino a: si applica con le seguenti: Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica;
15. 601. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2014, con le seguenti: 30 settembre 2013.
15. 201. Buonanno, Bossi.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: obbligatoria con la seguente: volontaria.
15. 62. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Battelli, Di Benedetto.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: è sottoposto aggiungere le seguenti:, a domanda,
15. 63. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Il comma 21 dell'articolo 9 della legge 12 luglio 2011, n. 106, è abrogato.
15. 15. Di Lello, Pastorelli, Locatelli.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:

  9. Considerato che dai monitoraggi effettuati il personale docente titolare delle classi di concorso C999 e C555 è in possesso almeno del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, lo stesso:
   a) transita su altra classe di concorso docente della tabella A per la quale sia abilitato e/o su classe di concorso della tabella C in cui abbia sostenuto concorso pubblico anche negli enti locali di provenienza. Allo stesso personale è applicato quanto previsto dal comma 17 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
   b) nelle more dell'attivazione dell'organico funzionale, dell'area unica del sostegno, dell'incremento dell'attività laboratoriale nei nuovi ordinamenti e di adeguati corsi di riconversione, il personale docente titolare delle classi di concorso C999 e C555, non utilizzato su insegnamenti previsti delle classi di concorso assegnate, è utilizzato nelle sedi di appartenenza, per il miglioramento dell'offerta formativa per i progetti di accoglienza, per progetti contro la dispersione scolastica, per attività alternative all'ora di religione cattolica, per le supplenze brevi, in affiancamento agli insegnanti di sostegno e di supporto alla didattica laboratoriale.
15. 50. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia.

  Al comma 9, sostituire le parole: idoneo titolo con la seguente: diploma.
15. 52. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9.1. All'articolo 1 della 24 dicembre 2012, n. 228, i commi 54, 55 e 56 sono abrogati.
  9.2. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale della scuola, sia docente che amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.»
  9.3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9.1 e 9.2, pari a circa 200 milioni di euro in ragione annua, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
15. 68. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9.1. Il primo periodo del comma 10 dell'articolo 1 della legge 10 marzo del 2000, n. 62, è soppresso.
15. 76. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9.1. Il comma 12 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è abrogato.
15. 77. Brescia, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9.1. All'articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 le parole da: «attribuiscono ai docenti in servizio» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «provvedono all'assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto».
15. 222. Marzana, Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9.1. Il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) e gli insegnanti tecnico-pratici (ITP), trasferiti dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono inquadrati nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base dell'anzianità maturata nell'ente locale di provenienza. L'articolo 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.
15. 26. Giammanco, Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga, Luigi Cesaro.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9.1. All'articolo 15 del decreto 10 settembre 2010, n. 249, modificato dal decreto 25 marzo 2013, n. 81, il comma 16 è sostituito dal seguente:
  «16. Si conferma, ai sensi degli articoli 194 e 197 del decreto-legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell'articolo 15 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, il valore di abilitazione permanente all'insegnamento, nella scuola dell'infanzia e nella scuola dell'infanzia e primaria, rispettivamente dei titoli conseguiti a seguito dell'esame conclusivo nelle scuole e negli istituti magistrali al termine dei corsi iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 e comunque conclusi entro l'anno scolastico 2001-2002, i quali costituiscono titoli di accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto, titoli di abilitazione validi per l'accesso ai concorsi per titoli ed esami nonché titoli abilitanti all'insegnamento nelle scuole paritarie rispondenti ai requisiti dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, n. 62.
  9.2. Sono abrogati i commi 16-bis e 16-ter dell'articolo 15 del decreto n. 249 del 2010, introdotti dal decreto 25 marzo 2013, n. 81, nonché ogni altra norma in contrasto con il comma 9.1.
15. 220. Marzana, Battelli, Simone Valente.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10.1. Ai fini del concorso per soli titoli per l'accesso ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA della scuola, di cui all'articolo 554 del decreto legislativo n. 297 del 1994 tra i criteri generali di valutazione del servizio è riconosciuto il servizio militare di leva anche se prestato non in costanza di nomina.
15. 205. Albanella.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10.1. Le controversie legate alle assunzioni del personale docente delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 26 dicembre 2005, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
15. 16. Di Lello, Pastorelli, Locatelli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10.1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici».
15. 44. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10.1. Il comma 218 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato. Al personale di ruolo e in quiescenza dopo il 1o gennaio 2000, trasferito nei ruoli statali del personale amministrativo tecnico ed ausiliario e nei ruoli statali degli insegnanti tecnico pratici, viene riconosciuta ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza.
15. 46. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10.1. Al fine di garantire un ampliamento dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche si avvalgono di un coordinatore, per l'organizzazione di PON e POR nonché per l'attivazione di corsi relativi al recupero scolastico, scelto tra il personale interno, e di personale docente esterno, attingendo da giovani neolaureati e dal personale docente precario, che abbiano i requisiti previsti in riferimento agli insegnamenti impartiti.
15. 223. Petrenga.

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
  10-bis.1. All'articolo 566, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «annualmente» è sostituita dalle seguenti «dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
15. 206. Albanella.

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:

  10-bis.1. All'articolo 568 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario», sono aggiunte le seguenti: «destinatario di nomina a tempo indeterminato» e dopo le parole: «che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento, può a domanda essere provvisoriamente assegnato ad una delle sedi richieste per trasferimento» sono aggiunte le seguenti: «dopo tre anni»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104»;
   b) al comma 5, la parola: «annualmente» è sostituita dalle seguenti: «dopo tre anni»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
15. 225. Albanella.

  Sopprimere il comma 10-quater.
15. 602. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Dopo il comma 10-quater, aggiungere il seguente:

  10-quinques. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, dispone, dall'anno scolastico 2013/2014, l'inserimento nella terza fascia di istituto a coloro che hanno conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni.
15. 224. Ascani.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

  Art. 15-bis.

  1. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 del presente decreto, nonché per una effettiva attuazione delle azioni previste dai commi 1, 3 e 4 dell'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dal decreto ministeriale 26 giugno 1992, all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Allo scopo del raggiungimento degli obiettivi della presente legge e onde evitare disfunzioni territoriali, è assegnata una unità di personale docente/dirigente scolastico di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre, n. 448, presso ogni ambito territoriale o, eventualmente, su più di uno, presso cui, il suddetto personale, opererà a scavalco».
15. 0200. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

ART. 16.
(Formazione del personale scolastico).

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di migliorare il rendimento della didattica, particolarmente nelle aree ad alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati, per l'attività volontaria e continua di formazione e aggiornamento di tutto il personale scolastico, a partire dall'anno 2014 è autorizzata la spesa di euro 20 milioni, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei internazionali.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

  Art. 27-bis. – 1. Il Governo provvede, entro 31 dicembre 2013, a modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire un risparmio annuo pari a 20 milioni di euro. Le predette modifiche acquistano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2014.
16. 13. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , con particolare riferimento alle zone in cui è maggiore il rischio socio-educativo.
16. 201. Buonanno, Busin, Caparini, Caon.

  Al comma 1, alinea, le parole: socio-educativo aggiungere le seguenti: e agli istituti in cui si riscontra un'elevata presenza di alunni con bisogni educativi speciali.

  Conseguentemente, al medesimo alinea, sopprimere la parola: obbligatori.
16. 202. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: obbligatori.
*16. 203. Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni.

  Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: obbligatori.
*16. 204. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: , e per migliorare gli esiti nelle valutazioni nazionali INVALSI e degli apprendimenti, in particolare nelle scuole in cui tali esiti presentano maggiori criticità.
16. 205. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole:, in particolare nelle scuole in cui tali esiti presentano maggiori criticità.
16. 206. Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
16. 2000. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. In attuazione a quanto previsto dal comma 1, lettera d), Il dipartimento delle pari opportunità, di concerto con le Regioni e le Province autonome, al fine di promuovere il superamento dei pregiudizi fondati sul genere di appartenenza e sull'orientamento sessuale capaci di motivare la violenza e la discriminazione, elabora appositi programmi di educazione sentimentale e di genere, da svolgersi nella scuola secondaria di primo e di secondo grado.
  Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma.
  Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
16. 211. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Sopprimere il comma 1-bis.
16. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: cinque milioni con le seguenti: trenta milioni.
16. 208. Marzana, Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca garantisce la formazione dei docenti curricolari sulle didattiche inclusive degli alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali, per una effettiva presa in carico del progetto personalizzato di integrazione scolastica, evitando la delega al solo insegnate per il sostegno. A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto scuola concludono entro tre mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto apposita contrattazione collettiva.
16. 7. Nicchi, Aiello, Piazzoni.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Al fine di promuovere la formazione continua dei docenti della scuola, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove una specifica formazione dei docenti finalizzata alle problematiche dei disturbi pervasivi dello sviluppo, e in particolare dei disturbi dello spettro autistico, con particolare riferimento all'ABA (Applied Behaviour Intervention), alla TEACCH (Traitment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children), a terapie cognitivo comportamentali e a modelli integrati di trattamento psicoeducativo o di adeguata organizzazione dei contesti socializzanti e degli spazi vitali.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e 1-bis con le seguenti:, 1-bis e 1-ter.
16. 207. Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sono definite, con le seguenti:, d'intesa con i sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale, sono definiti gli aspetti relativi ai contratti del personale della scuola e.
16. 209. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 2, sostituire le parole da: e non statali fino alla fine del comma con le seguenti: da individuare nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, e comunque prioritariamente avvalendosi di personale docente qualificato che presta servizio presso le istituzioni scolastiche stesse.
16. 17. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: non statali, aggiungere le seguenti: e con le associazioni professionali accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che possiedano specifica esperienza in questo tipo di interventi,
16. 21. Santerini.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: non statali, aggiungere le seguenti: e con le associazioni professionali di docenti accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che possiedano specifica esperienza in questo tipo di interventi,
16. 21. (Testo modificato nel corso della seduta) Santerini.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 3.
16. 200. Buonanno, Fedriga, Caparini.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. L'anno scolastico 2012/2013 è incluso nei requisiti di accesso ai Percorsi abilitanti speciali (PAS).
16. 210. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

ART. 17.
(Dirigenti scolastici).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.
(Reclutamento dei dirigenti scolastici su base regionale).

  1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un corso concorso selettivo di formazione, indetto dagli Uffici Scolastici Regionali, svolto nelle sedi regionali con cadenza periodica, per la scuola elementare e media e per la scuola secondaria superiore. Ai corsi concorsi è ammesso il personale docente delle istituzioni statali, residente da almeno 5 anni nelle regioni per i cui ambiti è indetto il concorso, che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi.
  2. Il corso concorso, si articola in una selezione per titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che superano la selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione, entro il limite del numero dei posti messi a concorso per la scuola elementare e media e per la scuola secondaria superiore, maggiorati del dieci per cento.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto col Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici, delle quali fanno parte anche rappresentanti dei Comuni entro il cui ambito territoriale il dirigente andrà a svolgere il proprio servizio.
17. 5. Buonanno, Caparini.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
17. 200. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 29.», terzo periodo, sostituire le parole: venti per cento, con le seguenti: dieci per cento.
17. 201. Buonanno, Grimoldi, Caparini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 29», comma 1, quarto periodo, dopo le parole: laurea magistrale aggiungere le seguenti: ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento,
17. 1000. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 29, ultimo periodo, sostituire le parole: del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta con la seguente: interministeriale.
17. 11. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: permane fino alla fine del periodo con le seguenti: regionali permane fino all'assunzione, esclusivamente nell'ambito di ciascuna regione, di tutti i vincitori e gli idonei in esse inseriti. Il corso-concorso di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo è bandito per le regioni in cui residuino posti vacanti e disponibili, fermo restando quanto previsto dai commi da 8-ter a 8-novies.
17. 216. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: i vincitori con le seguenti: gli idonei.
*17. 202. Nastri.

  Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: i vincitori con le seguenti: gli idonei.
*17. 203. Rocchi, Coscia, Carocci, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Al comma 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: vincitori aggiungere le seguenti: e gli idonei.
17. 1001. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e provvede fino alla fine del comma.
17. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Sopprimere il comma 5-bis.
17. 601. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 5-bis, primo periodo, dopo le parole: il concorso per esami e titoli aggiungere le seguenti:, bandito con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004,
17. 1002. La Commissione.

  Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: e, in subordine fino alla fine del periodo.
*17. 13. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: e, in subordine fino alla fine del periodo.
*17. 23. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Sopprimere il comma 8.
17. 204. Buonanno, Guidesi, Caparini.

  Sopprimere i commi da 8-bis a 8-novies.
17. 205. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 8-bis, sostituire le parole: di cui alla legge con le seguenti:, relativamente ai ricorsi amministrativi per la garanzia di sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge.
17. 1003. La Commissione.
(Approvato)

  Sopprimere i commi da 8-ter a 8-novies.
17. 602. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 8-quater, secondo periodo, le parole da: ed una prova orale fino alla fine del periodo con le seguenti: il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono stabiliti dal decreto di cui al comma 8-septies, in maniera non difforme da quanto previsto per i soggetti di cui all'articolo 2 della legge 3 dicembre 2010, n. 202.

  Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: superamento delle prove con le seguenti: superamento della procedura.
*17. 206. Di Lello, Pastorelli, Locatelli.

  Al comma 8-quater, secondo periodo, le parole da: ed una prova orale fino alla fine del periodo con le seguenti: il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono stabiliti dal decreto di cui al comma 8-septies, in maniera non difforme da quanto previsto per i soggetti di cui all'articolo 2 della legge 3 dicembre 2010, n. 202.

  Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: superamento delle prove con le seguenti: superamento della procedura.
*17. 211. Amoddio.

  Al comma 8-quater, terzo periodo, sostituire le parole: ottenuto, in coda alle con le seguenti: e immessi in ruolo dopo i vincitori inseriti nelle.
**17. 207. Di Lello, Pastorelli, Locatelli.

  Al comma 8-quater, terzo periodo, sostituire le parole: ottenuto, in coda alle con le seguenti: e immessi in ruolo dopo i vincitori inseriti nelle.
**17. 210. Amoddio.

  Al comma 8-quater, terzo periodo, sostituire le parole: 2015/2016 con le seguenti: 2014/2015.

  Conseguentemente:
   al comma 8-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: 2015/2016 con le seguenti: 2014/2015;
   al comma 8-septies, sostituire le parole: 2015/2016 con le seguenti: 2014/2015.
*17. 208. Di Lello, Pastorelli, Locatelli.

  Al comma 8-quater, terzo periodo, sostituire le parole: 2015/2016 con le seguenti: 2014/2015.

  Conseguentemente:
   al comma 8-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: 2015/2016 con le seguenti: 2014/2015;
   al comma 8-septies, sostituire le parole: 2015/2016 con le seguenti: 2014/2015.
*17. 212. Amoddio.

  Al comma 8-quater, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nei modi e nei tempi previsti al comma 8-novies.
**17. 209. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Al comma 8-quater, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nei modi e nei tempi previsti al comma 8-novies.
**17. 213. Amoddio.

  Al comma 8-sexies, primo periodo, sostituire le parole da: sono ammessi fino alla fine del periodo con le seguenti: nonché avverso gli esiti della procedura di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, con rilascio di attestato positivo da parte del direttore del corso, al termine del quale gli stessi presentano una relazione sugli argomenti del corso medesimo e sostengono una prova orale selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30; a tale prova possono partecipare i soggetti che hanno già frequentato il corso di formazione ai sensi della citata legge n. 202 del 2010.
17. 214. Amoddio.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  8-decies. Allo scopo di eliminare il contenzioso giurisdizionale nascente dalla rinnovazione concorsuale disciplinata dalla legge 3 dicembre 2010, n. 202, prima che vengano attivate le nuove procedure di selezione per i concorsi a dirigente scolastico, al fine di consentire la piena funzionalità delle istituzioni scolastiche autonome, i soggetti per i quali è pendente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un contenzioso relativo alla procedura di rinnovazione di cui alla legge 3 dicembre 2010 n. 202 del concorso a dirigente scolastico indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e che, per effetto di provvedimento giurisdizionale, sono stati ammessi con riserva e hanno frequentato il corso di formazione, sebbene non lo abbiano completato, completano il percorso concorsuale con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell'esame finale previsto dal comma 2 dell'articolo 6 della legge 202/2010, sulla base di quanto disposto in analoga situazione dal comma 619, primo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il suddetto esame finale previsto al comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 202 del 2010 è sostituito, anche per i candidati risultati idonei a seguito della procedura di rinnovazione di cui all'articolo 5 della suddetta legge e che non abbiano ancora completato la procedura concorsuale, dalle medesime modalità di conclusione del corso di formazione.
  8-undecies. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto volto a determinare le modalità di svolgimento della procedura di cui al comma, 8-decies, nel rispetto dei criteri in esso stabiliti.
  8-duodecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto al commi 8-decies e 8-undecies si provvede mediante l'utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
17. 219. Albanella.

ART. 18.
(Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione).

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere i vincitori e gli idonei della procedura concorsuale a 145 posti di dirigente tecnico pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2008, n. 10 – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 2014.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. Il comma 4-undevicies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è abrogato;
   sostituire la rubrica con la seguente: Assunzione di dirigenti tecnici.
18. 200. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere i vincitori e gli idonei della procedura concorsuale a 145 posti di dirigente tecnico pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2008, n. 10 – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 2014.
18. 2. Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno italiano della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce un concorso per la copertura dei due posti di dirigente tecnico riservati all'istruzione in lingua slovena, ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2007. In attesa dell'espletamento di tale procedura concorsuale il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, per le finalità di cui al presente comma, è autorizzato a nominare un dirigente con funzioni tecniche con la procedura di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
18. 4. Blazina.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 4, comma 6, della legge 10 dicembre 1997 n. 425, le parole: « in casi eccezionali» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso in cui non sia possibile nominare alcun commissario esterno nella provincia in cui è ubicato l'istituto in cui ha sede l'esame di maturità».
18. 1. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

ART. 19.
(Alta formazione artistica, musicale e coreutica).

  Al comma 1, sostituire le parole: garantire il regolare avvio dell'anno accademico 2013-2014, con le seguenti: consentire il regolare svolgimento delle attività per l'anno accademico 2013-2014.
19. 201. Buonanno, Prataviera, Caparini.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire la parola: avvio dell'anno accademico 2013-2014, con le seguenti: prosieguo delle attività per l'anno accademico in corso.
19. 202. Buonanno, Prataviera, Caparini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per l'anno accademico 2013/2014 gli assunti con contratto a tempo indeterminato provenienti dalle graduatorie di cui alla legge 4 giugno 2004, n. 143, assumono servizio nella sede presso la quale hanno svolto l'ultimo anno accademico di docenza. Per gli anni successivi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i neo assunti con contratto a tempo indeterminato devono permanere nella prima sede di servizio per un periodo non inferiore a due anni.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

   2-bis. I contratti a tempo determinato in essere nell'anno accademico 2012-2013, stipulati con il personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) sono prorogati fino all'emanazione delle graduatorie nazionali previste al comma 2.
   3. Al fine di dare attuazione alle linee programmatiche degli organi di governo delle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le funzioni di direttore amministrativo di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, sono attribuite, con deliberazione motivata, con incarico deliberato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore dell'Istituzione, a personale dell'area «Elevata professionalità» del compatto Afam in possesso di laurea magistrale nello specifico ambito professionale dell'incarico da ricoprire. Salvo non sia prevista una durata inferiore, l'incarico è triennale, rinnovabile, e comunque cessa alla scadenza del consiglio di amministrazione che lo ha deliberato. Il personale incaricato e titolare presso altra sede deve assicurare una presenza di almeno diciotto ore settimanali presso l'istituzione chiamante. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la contrattazione decentrata nazionale definisce misura e articolazione tra parte fissa e parte variabile delle indennità previste per il personale dell'area «Elevata professionalità» del compatto Afam. In subordine, in assenza di detto personale l'incarico è attribuito con le stesse modalità a personale con profilo equivalente di altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di comando o in aspettativa, a valere sulle facoltà assunzionali di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:
   3-ter. Al personale docente di seconda fascia in servizio presso le Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, che sia in possesso degli altri requisiti previsti dagli statuti delle Istituzioni di appartenenza, è attribuito l'elettorato passivo nelle procedure per le elezioni del Direttore.
   3-quater. Le Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge n. 508 del 1999 sono autorizzate a bandire concorsi per posti di professore di prima fascia riservati al personale della stessa Istituzione, già in servizio con contratto a tempo indeterminato in qualità di docente di seconda fascia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che abbia svolto, alla predetta data, almeno 5 anni di servizio. I concorsi sono banditi dalle singole Istituzioni previo accertamento delle necessità didattiche e di ricerca e della sussistenza nel proprio organico del personale in possesso dei requisiti di partecipazione ai medesimi. I consigli di amministrazione definiscono preventivamente il fabbisogno di risorse finanziarie necessarie a valersi sulle cessazioni dal servizio dall'anno accademico 2014/15. Le modifiche all'organico avvengono secondo le procedure di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003. I vincitori dei concorsi sono inquadrati nel ruolo dei docenti di prima fascia in applicazione dell'articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
   3-quinquies. Con le procedure previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto vigente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disciplinata la mobilità territoriale e professionale del personale docente e tecnico-amministrativo delle Istituzioni Afam.
19. 36. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non è consentita la permanenza nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, dei docenti già titolari di contratto tempo indeterminato nel comparto afam.
19. 203. Ginefra.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca secondo le procedure valutative già adottate con decreto del 16 giugno 2005, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, è inserito a domanda nelle graduatorie di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 il personale docente, già inserito nelle graduatorie d'istituto, che ha maturato a decorrere dall'anno accademico 2004-2005, servizio di insegnamento per almeno 360 giorni, con contratto a tempo determinato, nelle Accademie statali, nei Conservatori di musica, e negli Istituti musicali pareggiati.
19. 1. Di Lello, Pastorelli, Locatelli.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. Il personale docente che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie d'istituto e in possesso di almeno tre anni accademici di servizio a tempo determinato, è inserito in apposite graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1.
19. 23. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: il personale docente aggiungere le seguenti: che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica con le seguenti: le suddette istituzioni.
19. 1000. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge n. 508 del 21 dicembre 1999 provvedono a bandire, nell'arco di cinque esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio 2014, concorsi per titoli per posti di professore di prima fascia come da applicazione dell'articolo 487 del d.lgs 297 del 16 aprile 297. Tali concorsi sono riservati al personale di seconda fascia con contratto a tempo indeterminato della stessa Istituzione che abbia maturato almeno 5 anni di servizio dall'entrata in vigore del presente decreto.
19. 204. Marzana, Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a definire i criteri per la ripartizione e a ripartire le risorse di cui al comma 4, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
19. 52. Buonanno.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: che devono tenere conto anche della spesa nell'ultimo triennio di ciascun istituto e delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
19. 1001. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:

  5-quater. Nelle more del processo di razionalizzazione delle graduatorie dei Licei Musicali e Coreutici, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 15 marzo 2010 in attuazione dell'articolo 64, comma 4, del decreto- legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con particolare riferimento all'articolo 3 comma 1, all'articolo 7, e all'articolo 13 commi 6/8 e agli allegati A ed E del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, è autorizzata, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'assegnazione dell'organico necessario all'avvio delle attività per l'anno scolastico 2014/2015 da attuarsi con insegnanti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del Decreto del Ministero dell'università e della ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, ed in aggiunta all'organico regionale e provinciale previsto.
19. 205. Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

  Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
  5-quater. Salvo quanto disposto dal comma 4, è avviato un processo di statalizzazione, da concludersi entro un anno, degli istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di garantirne la continuità e la qualità dell'offerta formativa.
19. 200. Moscatt.

  Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
  5-quater. Nell'ambito del processo di razionalizzazione degli istituti superiori di studi musicali non statali «ex-pareggiati», previo accordo tra il comune di Ancona, il Conservatorio Statale di Musica «G. Rossini» di Pesaro e l'Istituto Superiore di Studi Musicali «G. B. Pergolesi» di Ancona, il personale docente di quest'ultimo in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 30 settembre 2013 è trasferito, sentite le Organizzazioni sindacali e nei modi e termini descritti dalla convenzione stipulata tra gli enti sopramenzionati, nei posti in organico vacanti e disponibili presso il Conservatorio suddetto, derivanti da pensionamenti o dalla cessazione di altri rapporti, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel rispetto dei limiti per le assunzioni previste dalla legge.
19. 22. Carrescia.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

  Art. 19-bis. – 1. Al comma 107 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e» sono soppresse.
19. 01. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

  Art. 19-bis. – 1. È consentita, ai candidati privatisti in possesso di un attestato di compimento e/o licenza in corso di validità, la possibilità di accedere presso Conservatori di musica e istituti musicali pareggiati ai corrispondenti successivi esami di compimento, licenza e diploma secondo i programmi previsti dai corsi del previgente ordinamento, fino alla chiusura per esaurimento degli stessi.
19. 02. Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Marzana, Brescia.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
(Riordino dei Convitti Nazionali e degli Educandati Statali).

  1. I convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato, ridenominati collegi italiani internazionali, sono istituzioni a ordinamento speciale con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale e con potestà statutaria, sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  2. Con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, adottati, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate l'organizzazione e le modalità di funzionamento dei collegi di cui al comma 1.
  3. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
  4. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano ai seguenti criteri e principi direttivi:
   a) caratterizzare i collegi nel senso della loro proiezione internazionale, intesa come opportunità per realizzare progetti capaci di favorire la crescita di giovani cittadini d'Europa e del mondo, innalzando la qualità dell'offerta formativa, sviluppando le potenzialità collegate all'integrazione fra le dimensioni nazionale e internazionale delle politiche educative dell'istruzione e della formazione e coniugando i processi in predicato con flessibilità e modularità in virtù della residenzialità e semi residenzialità, anche attraverso l'utilizzo dei periodi estivi; in tali collegi è applicata la metodologia del Content and Language Integrated Leaming (Clil) fin dal primo anno della scuola secondaria superiore;
   b) prevedere l'ammissione di studenti frequentanti i corsi di studio di cui al primo e secondo ciclo già attivati o da attivarsi ai sensi dei regolamenti adottati in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 6 agosto 2008, n. 133, nonché di studenti provenienti da istituti esteri, già partner per comuni progetti didattici, scambi e mobilità;
   c) stabilire, ferme restando le ordinarie procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali e di mobilità del personale, modalità e termini che comportino, in fase di assegnazione dei docenti e del personale educativo, anche la valutazione preventiva da parte dei collegi dei curricula professionali degli interessati con particolare riguardo alle specificità di cui alla lettera a) del presente comma.

  5. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 2, sono fatti salvi gli incarichi dei rettori-dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e ATA attualmente in servizio nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato.
  6. A decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2 sono abrogati:
   a) i commi da 1 a 7 e da 9 a 12 dell'articolo 203 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
   b) i commi da 1 a 8 e i commi 12 e 13 dell'articolo 204 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

  7. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
19. 0202. Marco Di Stefano, Bonaccorsi, Gasbarra, Carella.

ART. 20.
(Corsi di laurea ad accesso programmato).

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 21 del 2008 mantiene efficacia per gli esami di ammissione ai corsi universitari già indetti e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.
20. 2. Di Lello, Pastorelli, Locatelli.

  Sostituire i commi da 1-bis a 1-quater con i seguenti:

  1-bis. Per l'anno accademico 2013-2014 non si applicano le seguenti disposizioni:
   a) l'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni;
   b) il comma 4 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni;
   c) l'articolo 6 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
   d) l'articolo 6 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

  1-ter. Per l'anno accademico 2013-2014 non è applicata, altresì, ogni altra disposizione che preveda forme di accesso programmato, o comunque di limitazione numerica all'accesso a corsi universitari.
20. 200. Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Marzana, Brescia.

  Sostituire i commi da 1-bis a 1-quinquies con il seguente:

  1-bis. Per l'anno accademico 2013-2014 per l'accesso ai corsi di laurea universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264 non si applicano le disposizioni previste dalla citata legge.
20. 15. Fratoianni, Costantino, Giancarlo Giordano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. La valutazione finale conseguita nell'esame di Stato, al termine dell'istruzione secondaria superiore, con punteggio pari a 100/100, se confermata negli esami di ammissione ai corsi universitari, dà diritto a una riduzione del 30 per cento sull'ammontare delle tasse di iscrizione al primo anno di qualsiasi corso universitario. La disposizione di cui al precedente periodo si applica unicamente agli studenti con requisiti economici previsti ai fini dell'erogazione di borse di studio.

  Conseguentemente, all'articolo 25:
   comma 1:
    lettera a), sostituire le parole: euro 2,66 con le seguenti: euro 3,70;
    lettera b), sostituire le parole: euro 77,53 con le seguenti: euro 78,60;
    lettera c) sostituire le parole: euro 905,51 con le seguenti: euro 906,60;
   comma 3:
    lettera a):
     sostituire le parole: euro 2,71 con le seguenti: euro 3,71;
     sostituire le parole: euro 79,24 con le seguenti: euro 80,33;
     sostituire le parole: euro 925,46 con le seguenti: euro 935,56;
   lettera b):
    sostituire le parole: euro 3,11 con le seguenti: euro 4,11;
    sostituire le parole: euro 90,86 con le seguenti: euro 91,88;
    sostituire le parole: euro 1061,16 con le seguenti: euro 1062,26.
20. 9. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: formazione di architetto aggiungere le seguenti: e ai corsi di laurea delle professioni sanitarie.
20. 202. D'Uva, Marzana, Vacca, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto.

  Al comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: , in assenza di rinunce e scorrimenti di graduatoria.
*20. 201. Galan, Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Al comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: , in assenza di rinunce e scorrimenti di graduatoria.
*20. 203. D'Uva, Marzana, Vacca, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto.

  Al comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: , in assenza di rinunce e scorrimenti di graduatoria.
*20. 204. Di Lello, Pastorelli, Locatelli.

  Al comma 1-quater, sostituire le parole da: , al termine fino a: riapre con le seguenti: riapre senza ritardo.
20. 205. Di Lello, Pastorelli, Locatelli.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere i seguenti:

  1-quinquies. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è fatto divieto alle università italiane il ricorso a prove d'ingresso selettive per l'iscrizione ai corsi di laurea.
  1-sexies. Per l'accesso ai corsi di laurea di cui all'articolo 1, lettera a), legge 2 agosto 1999, n. 264, gli atenei adottano le prove d'ingresso selettive che abbiano ad oggetto esclusivamente elementi generali inerenti ai corsi di laurea prescelti. Le prove sono svolte nel mese di settembre di ogni anno.
  1-septies. Gli uffici scolastici provinciali, di concerto con le scuole, con le università e con i relativi ordini professionali, organizzano corsi di preparazione alle prove d'ingresso selettive per l'iscrizione ai corsi di laurea di cui all'articolo 1, lettera a), legge 2 agosto 1999, n. 264.
  1-octies. Gli studenti che agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di studi hanno ottenuto un punteggio pari a cento centesimi hanno diritto di accedere direttamente ai corsi di laurea di cui all'articolo 1, lettera a), legge 2 agosto 1999, n. 264. Gli studenti che hanno ottenuto un punteggio pari a 90 e fino ad novantanove centesimi acquisiscono un credito di dieci punti da far valere ai fini della valutazione della prova selettiva d'ingresso ai corsi di laurea di cui all'articolo 1, lettera a), legge 2 agosto 1999, n. 264.
  1-novies. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica sono stabiliti i meccanismi selettivi per gli studenti iscritti, consistenti nella fissazione di quote minime di esami di profitto da superare, nel massimo di tre, per i diversi corsi di laurea, nel primo anno di corso, prevedendo la decadenza dall'iscrizione dello studente inadempiente. Con il medesimo decreto si stabilisce che allo studente è comunque preclusa la possibilità di avvalersi degli esami eventualmente superati per l'iscrizione agli stessi corsi di laurea in altre università.
20. 1. Lauricella.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quinquies. In caso di ammissione ad un corso di laurea ad accesso programmato, il contributo versato per la partecipazione alle relative prove di ammissione è portato in detrazione sulle spese per la frequentazione del primo anno del medesimo corso di laurea.
20. 206. Rampelli, Giorgia Meloni.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quinquies. Il contributo previsto per la partecipazione alle prove di ammissione per i Corsi di laurea ad accesso programmato non può essere superiore a venticinque euro.
20. 207. Rampelli, Giorgia Meloni.

  Dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:
  1-quinquies. Il contributo previsto per la partecipazione alle prove di ammissione per Corsi di laurea ad accesso programmato non può essere superiore a cinquanta euro.
20. 208. Rampelli, Giorgia Meloni.

  Dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:
  1-quinquies. Le università sedi di corsi di laurea in professioni sanitarie e scienze della formazione primaria ammettono a iscriversi in sovrannumero nell'anno accademico 2013/14 o nell'anno accademico 2014/15, in analogia a quanto previsto ai commi 1-bis e 1-ter, i partecipanti agli esami di ammissione per l'anno accademico 2013/14 che, in assenza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2013 e dall'articolo l, comma 6, lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2013, n. 615, come recepiti dai rispettivi bandi, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto collocati in graduatoria entro il numero massimo di posti disponibili.
20. 1000. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

  1. La legge 2 agosto 1999, n. 264, è abrogata.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno accademico 2014/2015».
20. 0200. Rampelli, Giorgia Meloni, Russo, Faenzi, Romele.

ART. 21.
(Formazione specialistica dei medici).

  Sopprimerlo.
21. 2. Fedriga, Matteo Bragantini, Buonanno, Caparini.

  Al comma 2-bis, lettera a), capoverso comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio con le seguenti: 31 marzo;

  Conseguentemente al comma 2-ter:
   primo periodo, sostituire le parole da: Ai periodi di formazione fino a: dal consiglio della scuola con le seguenti: I periodi di formazione dei medici specializzandi si svolgono ove ha sede la scuola di specializzazione e all'interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale previste dalla rete formativa;
   secondo periodo, sopprimere le parole da: necessita fino a: destinazione e.
21. 2000. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 2-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
il comma 1 dell'articolo 35 è sostituito dal seguente:
  «1. Al fine di migliorare la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, tenendo conto del quadro epidemiologico, delle esigenze di programmazione fornite triennalmente dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano e rilevate dal Ministero della Salute e dei flussi di pensionamento previsti, sono definite e aggiornate annualmente con la legge di stabilità le risorse finanziarie da destinare alla formazione specialistica dei medici, da attivare a distanza di sei anni. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabilite annualmente modalità e tipologia dei contratti di formazione specialistica dei medici nonché il numero degli studenti da ammettere ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, proporzionalmente al numero dei contratti di formazione specialistica dei quali, ai sensi del precedente periodo, è prevista l'attivazione alla fine del corso di laurea in medicina e chirurgia che si va a attivare».
21. 100. Gigli, Calabrò, Santerini, Capua, Binetti, Vargiu, Antimo Cesaro, Monchiero.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-bis.1. Le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti pubblici possono finanziare con propri fondi contratti aggiuntivi di formazione medica specialistica attraverso la stipula di convenzioni con le università. I contratti aggiuntivi (regionali ed a finanziamento privato) verranno assegnati sulla base di una distinta graduatoria nazionale parallela alla graduatoria nazionale per l'assegnazione dei contratti a finanziamento ministeriale, di cui alla lettera b) del comma 2-bis. Ciascun candidato potrà optare per concorrere esclusivamente per una delle differenti graduatorie. Resta invariata la facoltà per il candidato in posizione utile di poter scegliere e di quale tipologia di contratto essere assegnatario in funzione della graduatoria di merito di riferimento.
21. 200. Vargiu, Santerini.

  Al comma 2-ter, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando che tale formazione non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e non dà diritto all'accesso ai ruoli del medesimo Servizio sanitario nazionale.
21. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

ART. 22.
(Organizzazione dell'Anvur e degli enti di ricerca).

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università fino alla fine del periodo, con le seguenti: da un comitato di selezione.
22. 200. Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Marzana, Brescia.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo la parola: definito aggiungere le seguenti: sulla base di criteri qualitativi fissati con decreto ministeriale.
22. 202. Buonanno, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni.
22. 201. Buonanno, Molteni.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 2010, n. 76, le parole: «dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei» sono sostituite dalle seguenti: «dal Consiglio Universitario Nazionale, dal tavolo dei presidenti degli enti di ricerca pubblica, dal Segretario generale dell'OCSE».
22. 203. Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Marzana, Brescia.

ART. 23.
(Finanziamento degli enti di ricerca).

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. All'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole da: «sono fatte comunque salve» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione continuata e continuativa di personale di ricerca, tecnologi, tecnici e amministrativi per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università, nonché per quelli finanziati con le risorse premiali di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213».
23. 200. D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti gli altri enti di ricerca non vigilati direttamente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
23. 4. Capua.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è sostituito dai seguenti:
  «2. A decorrere dall'anno 2014, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti di ricerca e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, ogni singolo ente destina il 2 per cento delle risorse a esso assegnate al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti.
  2-bis. I criteri e le modalità di assegnazione delle quote destinate al finanziamento dei programmi e progetti di cui al comma 2, vengono individuati da apposite commissioni indipendenti di valutazione nominate dal singolo ente.
  2-ter. L'Agenzia nazionale di valutazione dell'Università e della ricerca (ANVUR) monitora e verifica l'effettiva realizzazione dei programmi e progetti finanziati».
23. 3. D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

  Sopprimere i commi da 2-bis a 2-quater.
23. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

ART. 24.
(Personale degli enti di ricerca).

  Al comma 1, sostituire le parole: 200 unità, con le seguenti: 300 unità.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
   sostituire le parole:
40 unità con le seguenti: 60 unità;
   sostituire le parole da: pari a euro 2 milioni nell'anno 2014 fino alla fine del comma, con le seguenti: pari a euro 4 milioni nell'anno 2014, 8 milioni nell'anno 2015, 12 milioni nell'anno 2016, 16 milioni nell'anno 2017 e 20 milioni a partire dall'anno 2018;
   dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
  Art. 27-bis. – 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 635, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta per l'anno 2014 di 2 milioni, per l'anno 2015 di 4 milioni, per l'anno 2016 di 6 milioni, per l'anno 2017 di 8 milioni e di 10 milioni a partire dall'anno 2018.
24. 11. D'Uva, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Al comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: disponibili ed fino alla fine del comma con le seguenti: disponibili, in coerenza con i requisiti relativi al medesimo tipo di professionalità da assumere a tempo indeterminato ai sensi del comma 1 e comunque nel rispetto dei vincoli assunzionali a legislazione vigente.
24. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

ART. 25.
(Disposizioni tributarie in materia di accisa).

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2013, a 315,539 milioni di euro per l'anno 2014, a 411,226 milioni di euro per l'anno 2015 e a 413,243 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 26 e delle riduzioni delle spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi in misura tale da assicurare 13.000.000 di euro nel 2013, 147.800.000 euro nel 2014, 229.400.000 euro nel 2015 e 224.600.000 euro a decorrere dal 2016. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
25. 1. Centemero, Lainati, Longo, Petrenga, Palmieri.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.

  1. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «0.2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,3 per cento e l'imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari di cui alla tabella 3 dell'articolo 1, comma 492 della medesima legge n. 228 del 2012 è aumenta dello 0.1».
  2. Gli articoli 17 e 18 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 sono abrogati.
  3. Le eventuali maggiori entrate di cui al comma 1 sono destinate al Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68.
  4. La modifica di cui al comma 1 acquista efficacia dal 12 novembre 2013.
25. 201. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Simone Valente, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.
(Disposizioni fiscali in materia di IVA e imposta di consumo sui prodotti di tabacco).

  1. L'articolo 10, comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
   16) le prestazioni del servizio postale universale, ad esclusione delle prestazioni di servizi, le cui condizioni sono negoziate individualmente ovvero fornite a operatori economici. L'esenzione si applica altresì agli enti pubblici.

  2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al comma 1 e commina, in caso di appurate violazioni, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.
  3. Nel titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo l'articolo 62-quater è aggiunto il seguente:

Art. 62-quinquies.
(Imposta di consumo su cartine e filtri per arrotolare le sigarette).

  1. Le cartine e i filtri per arrotolare le sigarette sono assoggettate ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico.
  2. Si intendono per:
   a) «cartine per sigarette» i tubi o fogli di carta per arrotolare le sigarette;
   b) «filtri per sigarette» i rotoli porosi idonei a trattenere i residui di combustione.

  3. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 2, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.
  4. Il soggetto di cui al comma 3 è tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 3, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti di cui al comma 2, nonché le modalità di prestazione della cauzione di cui al comma 4, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.
  6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 2 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18 del medesimo decreto. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 50 del medesimo decreto.
  7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 3 decade in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 3, o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 4. In caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto è disposta la revoca dell'autorizzazione».

  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014.

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2, sostituire la lettera a) con le seguenti:
   a) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2013, a 315,539 milioni di euro per l'anno 2014, a 411,226 milioni di euro per l'anno 2015 e a 413,243 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrare derivanti dagli articoli 25 e 26;
   a-bis) eventuali maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 2.
25. 200. Galan, Brunetta.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.
(Disposizioni fiscali in materia di assoggettabilità IVA di alcuni prodotti postali).

  1. L'articolo 10, comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
   «16) le prestazioni del servizio postale universale, ad esclusione delle le prestazioni di servizi le cui condizioni sono negoziate individualmente ovvero fornite a operatori economici. L'esenzione si applica anche agli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione».

  2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e commina le sanzioni previste dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   «a) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2013, a 315,539 milioni di euro per l'anno 2014, a 411,226 milioni di euro per l'anno 2015 e a 413,243 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrare derivanti dagli articoli 25 e 26;».
25. 202. Petrini.

ART. 26.
(Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale).

  Al comma 1, sostituire le parole da: Il comma 3 fino a: è sostituito dal seguente con le seguenti: I commi 1 e 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono sostituiti dai seguenti: «1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, ad esclusione di quelli per i quali è esplicitamente prevista un'imposta diversa: 9 per cento;
   atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di soggetti che siano coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, o che siano operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA),: 1 per cento;
   atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di soggetti che non siano coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, o che non siano operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA),: 16 per cento;
   se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis: 2 per cento;
   b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);
   c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: «dell'aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento»».
26. 3. Caon, Guidesi.

  Al comma 1, sostituire le parole da: Il comma 3 fino a: è sostituito dal seguente con le seguenti: I commi 1 e 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono sostituiti dai seguenti: «1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, ad esclusione di quelli per i quali è esplicitamente prevista un'imposta diversa: 9 per cento;
   atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di soggetti che siano coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, o che siano operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA),: 2 per cento;
   atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di soggetti che non siano coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, o che non siano operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA),: 15 per cento;
   se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis: 2 per cento;
   b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);
   c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: «dell'aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento»».
26. 4. Caon, Guidesi.

ART. 27.
(Norme finanziarie).

  Al comma 2:
   all'alinea, sostituire le parole: 17, commi 1 e 8 con le seguenti: 17, commi 1, 8 e 8-bis e le parole da: pari a fino a: 2019 con le seguenti: pari a 13,385 milioni di euro per l'anno 2013, a 328,556 milioni di euro per l'anno 2014, a 452,394 milioni di euro per l'anno 2015, a 473,845 milioni di euro per l'anno 2016, a 475,845 milioni di euro per l'anno 2017, e a 477,845 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   alla lettera e) sostituire le parole: quanto a euro 1,4 milioni a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: quanto a 385.000 euro per l'anno 2013, a 2,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 3,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
27. 610. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 2, capoverso, sostituire le lettere da b) a f) con la seguente:
   «b) quanto a 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede riducendo in misura corrispondente, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
27. 1. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino.

  Al comma 2, sostituire le lettere c), d), e) ed f) con la seguente:
   c)
quanto a 4 milioni di euro a decorrere dal 2014 modificando l'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al quale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.». A decorrere dal 1o gennaio 2014, all'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunta, in fondo, la seguente voce.
  «Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 12 per cento».
27. 2. Palazzotto, Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni.

  Al comma 2, sostituire le lettere c), d), e) ed f) con le seguenti:

  «c) quanto a un milione di euro a decorrere dall'anno 2014 mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritta alla missione «Istruzione scolastica» alla voce «Legge 29 luglio 1991, n. 243: Università non statali legalmente riconosciute (2.3 – cap. 1692)» per un importo pari a 20 milioni per il 2014 e 20 milioni per il 2015;
   d) quanto a un milione di euro a decorrere dall'anno 2014 mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritta alla missione «Istruzione scolastica» alla voce «Legge 29 luglio 1991, n. 243: Università non statali legalmente riconosciute (2.3 – cap. 1692)» per un importo pari a 20 milioni per il 2014 e 20 milioni per il 2015;
   e) quanto A 1,4 milioni a decorrere dall'anno 2015 mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritta alla missione «Istruzione scolastica» alla voce «Legge 29 luglio 1991, n. 243: Università non statali legalmente riconosciute (2.3 – cap. 1692)» per un importo pari a 20 milioni per il 2014 e 20 milioni per il 2015;
   f) quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2015, a 2,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 6,6 milioni di euro a decorrere dal 2018 mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritta alla missione «Istruzione scolastica» alla voce «Legge 29 luglio 1991» h. 243: Università non statali legalmente riconosciute (2.3 – cap. 1692)” per un importo pari a 20 milioni per il 2014 e 20 milioni per il 2015.
27. 200. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

A.C. 1574-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    nel febbraio 1988, la Commissione ministeriale presieduta dall'on. Beniamino Brocca (cosiddetta Commissione Brocca), fu incaricata di definire i piani di studio ed i programmi per le scuole secondarie superiori, per renderli più consoni alle nuove esigenze sociali e al superamento delle barriere tra i diversi indirizzi di studio, assicurando agli studenti del biennio della scuola superiore pari opportunità formative;
    in tale prospettiva, i piani di studio del biennio, furono potenziati con l'aggiunta di discipline comuni a tutti gli indirizzi, ad eccezione, per ciò che riguarda l'insegnamento di «diritto ed economia», del biennio del liceo classico e del liceo scientifico, dove il diritto e l'economia venivano introdotti solo nei relativi indirizzi sperimentali;
    la riforma Gelmini, dal nome dell'allora Ministro dell'istruzione, università e ricerca on. Maria Stella Gelmini, a partire dal 2009 ha apportato una revisione complessiva degli ordinamenti scolastici, con una riduzione generalizzata del monte ore settimanale di insegnamento e la definizione di nuovi criteri per la formazione delle classi e degli organici, con l'obiettivo di una riduzione strutturale della spesa relativa ai costi generali della scuola pubblica, calcolata in un taglio di 87.400 cattedre in tre anni;
    in tale quadro una delle materie più colpite, perché eliminata non solo, insieme a tutti gli indirizzi sperimentali, dai quali per diversi anni sono usciti i migliori studenti delle università italiane, dal biennio dei suddetti licei, ma anche dal triennio del liceo delle scienze umane, ad eccezione dell'opzione economico sociale, quasi a considerare i bisogni materiali e non (oggetto di studio dell'economia politica) come una componente non centrale e non essenziale delle scienze umane e perciò sottovalutando in modo inaccettabile la dimensione relazionale e sociale della vita umana. Sempre in tale quadro l'insegnamento di «diritto ed economia è stato eliminato dal triennio dei nuovi istituti tecnici del settore Tecnologico – indirizzo «costruzioni, ambiente e territorio (Geometra), precludendo a tali alunni uno studio serio, nel triennio, del diritto amministrativo e della legislazione urbanistica, che è impossibile poter compiere nel biennio. Tutto ciò è avvenuto nella più completa ignoranza, ovvero mancanza di attenzione, agli appelli che si levavano dal mondo imprenditoriale e culturale tutto: si può, a tal proposito, ricordare l'appello fatto, inutilmente, al Ministro Gelmini dallo stesso direttore della Fondazione Agnelli, prima che la sua riforma fosse varata;
    è stato altresì introdotto l'insegnamento di una nuova materia, denominata «Cittadinanza e Costituzione», senza un proprio monte ore e una autonoma valutazione, insegnata non da docenti di materie giuridiche ed economiche (classe A019) ma dagli insegnanti di storia, geografia e studi sociali;
    con la riforma Gelmini il taglio al personale docente nelle discipline giuridiche ed economiche è stato particolarmente gravoso, registrando una percentuale del 64 per cento a fronte di una media, per le altre discipline, del 15 per cento;
    il diritto e l'economia sono uno strumento indispensabile per orientarsi nella complessità attuale, per migliorare il proprio profilo professionale con conoscenze ormai indispensabili, e per coltivare la cultura della legalità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire, con le dovute modifiche legislative e regolamentari, nei piani degli studi di tutti i licei, l'insegnamento della materia «diritto ed economia» in ogni biennio, come insegnamento fondamentale per la formazione umanistica, etica e civica delle nuove generazioni, in linea con quanto avviene in altri paesi europei e di affidare l'insegnamento di tale disciplina al personale docente specializzato, della classe di concorso A019.
9/1574-A/1Capozzolo.


   La Camera,
   premesso che:
    ogni anno in Italia sempre più elevata è la percentuale di cittadini che muore in conseguenza di un arresto cardiaco o riporta gravi e permanenti invalidità a seguito di un incidente stradale o di un trauma in ambiente lavorativo o domestico, senza aver ricevuto un tempestivo intervento di primo soccorso;
    la scarsa o totale mancanza di conoscenza delle prime manovre di soccorso impedisce l'intervento dei cittadini nell'arco di tempo che passa tra il malore o l'incidente e l'arrivo, seppur tempestivo, degli operatori del 118, riducendo sensibilmente le possibilità di sopravvivenza dell'interessato;
    studi scientifici quantificano intorno al 30 per cento la possibilità di salvezza delle persone colpite, a seguito di un intervento di primo soccorso, mentre è solo del 15 per cento la media di tali interventi da parte di testimoni;
    l'argomento è da tempo oggetto di interesse parlamentare, con proposte ed iniziative presentate sul tema e miranti a trovare delle soluzioni concrete ed immediate per fornire ai cittadini, soprattutto ragazzi in età scolare, gli strumenti utili per aiutare chi si trova in pericolo di vita,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica e nel rispetto dell'autonomia scolastica, di incentivare l'organizzazione di corsi di primo soccorso presso gli istituti scolastici secondari di primo grado e superiore, mediante convenzioni stipulate tra i medesimi istituti e le aziende sanitarie locali, ospedaliere o i policlinici universitari.
9/1574-A/2Manzi, Biondelli, Carnevali, Cimbro, Grassi, Rampi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 104 del 2013, prevede importanti interventi in ambito scolastico come il welfare nei confronti degli studenti, l'orientamento, il rapporto scuola – lavoro, l'istruzione tecnica e professionale, la formazione dei docenti, il sostegno agli studenti disabili, la salute nelle scuole, la lotta alla dispersione scolastica e delle loro famiglie per alcune misure che favoriscono l'inclusione delle persone fragili e con disabilità;
    l'inserimento di alunni disabili nella scuola di tutti rappresenta da tempo un fiore all'occhiello del sistema scolastico del nostro Paese;
    da tempo si sostiene che l'intervento nei bambini con autismo deve essere «precoce ed intensivo», che «non esiste un intervento che vada bene per tutti i bambini autistici» e che non esiste un «farmaco» per l'autismo, ma che l'intervento elettivo è quello psicoeducativo, inserito in una strategia di rete: bisogna operare il prima possibile in tutti i contesti di vita del bambino e bisogna creare un progetto individualizzato;
    la «terapia» dunque, fa parte dell'intera esistenza del bambino, e non è relegata ad ambiti (sanitari) e a momenti specifici – o non solo a quelli, e coinvolge i familiari e gli educatori, ognuno nel rispetto del proprio ruolo e delle proprie competenze;
    in questa cornice, la scuola diventa un ambito privilegiato, dove integrazione ed educazione si incontrano. In Italia, secondo la legge n. 104 del 1992 i bambini con autismo hanno il diritto di frequentare le classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado, per cui passano con i loro insegnanti gran parte del tempo di veglia: è quindi la scuola che deve farsi carico dell'educazione, e l'educazione, nell'autismo, non può che essere specifica;
    in Italia, pur non essendoci dati certi, circa l'1 per cento dei bambini è affetto da un disturbo autistico e i maschi sono colpiti 4 volte in più delle femmine;
    l'autismo è ormai considerato, secondo le indicazioni consolidate della letteratura internazionale, come una patologia precoce del sistema nervoso centrale che determina una disabilità complessa che colpisce pervasivamente la comunicazione, la socializzazione ed il comportamento rappresentando una condizione altamente invalidante e a tutt'oggi ancora senza una definizione eziologica certa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure normative e regolamentari volte ad una formazione specifica ed adeguata degli insegnati di sostegno e dei docenti curricolari sulle didattiche inclusive degli alunni affetti da autismo.
9/1574-A/3Biondelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legge n. 104 del 2013, prevede importanti interventi in ambito scolastico soprattutto per alcune misure che favoriscono l'inclusione delle persone con disabilità.;
    con l'articolo 16 del provvedimento in esame però il principio dell'obbligatorietà della formazione in servizio di tutti i docenti, verrebbe soppresso in quanto lesivo dell'autonomia negoziale dei sindacati del comparto scuola;
    tale soppressione suscita qualche preoccupazione soprattutto per quanto riguarda l'integrazione delle persone con disabilità, vista la necessità che tutti i docenti curricolari, e non solo quelli per il sostegno, necessitano di una formazione sulla didattica dell'inclusione scolastica pur nel rispetto dell'autonomia negoziale e del coinvolgimento delle organizzazioni sindacali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure normative e regolamentari specifiche volte alla formazione dei docenti curricolari sulle didattiche inclusive degli alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali coinvolgendo in fase di stesura di tale regolamentazione anche le organizzazioni sindacali.
9/1574-A/4Argentin.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto del Ministero della salute del 31 gennaio 1998 istituisce la «Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale»;
    le tabelle sono valevoli per la valutazione dei titoli di carriera e delle specializzazioni ai fini dell'accesso alla dirigenza;
    come si nota dalla lettura delle suddette tabelle, al punto 9 relativo all'area microbiologia e virologia, la tabella B delle specializzazioni equipollenti, non equipara il diploma di patologia clinica al diploma di specializzazione in microbiologia e virologia;
    al punto 12 relativo all'area patologia clinica, il diploma di microbiologia e virologia risulta, invece, essere equipollente a quello di patologia clinica;
    si tratta di un grave incongruenza: in virtù di essa si verifica che un dirigente medico specialista in microbiologia e virologia può essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di incarico di dirigente di secondo livello di struttura complessa in patologia clinica ma un dirigente medico specialista in patologia clinica non può essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di incarico di dirigente di secondo livello di struttura complessa in microbiologia e virologia;
    alla tabella A del decreto, il servizio di dirigente medico in patologia clinica, al contrario del diploma di specializzazione, è equiparato al servizio di dirigente medico in microbiologia e virologia;
    va sottolineato che, invece, per l'accesso alla dirigenza sanitaria di primo livello, al punto 9 della microbiologia e virologia, la patologia clinica è resa equivalente alla microbiologia e virologia, così come, questa volta coerentemente, al successivo punto 12 dell'area della patologia clinica, vi è l'equiparazione alla virologia e della microbiologia;
    tali decreti a suo tempo, furono predisposti anche sulla base del parere del Consiglio superiore di sanità;
    inoltre, ai sensi del decreto ministeriale 1o agosto 2005 recante «Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria», lo specialista in microbiologia e virologia deve aver maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della batteriologia, virologia, micologia e parassitologia medica; deve aver acquisito specifiche competenze sulla morfologia, fisiologia, posizione tassonomica e genetica dei microrganismi, nonché sulle basi cellulari e molecolari della patogenicità microbica, sulle interazioni microrganismo-ospite, sul meccanismo d'azione delle principali classi di farmaci antimicrobici e sulle applicazioni biotecnologiche dei microrganismi; deve aver raggiunto la capacità professionale per valutare gli aspetti diagnostico-clinici delle analisi batteriologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche applicate alla patologia umana. Invece, lo specialista in patologia clinica deve aver maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali, ivi comprese le relative attività assistenziali, nel campo della patologia diagnostico-clinica e della metodologia di laboratorio in citologia, citopatologia, immunoematologia e patologia genetica e nella applicazione diagnostica delle metodologie cellulari e molecolari in patologia umana. Inoltre deve acquisire le necessarie competenze negli aspetti diagnostico-clinici in medicina della riproduzione e nel laboratorio di medicina del mare e delle attività sportive. Lo specialista inoltre deve acquisire competenze nello studio della patologia cellulare nell'ambito della oncologia, immunologia e immunopatologia, e della patologia genetica, ultrastrutturale e molecolare. Lo specialista deve anche acquisire le conoscenze teoriche, scientifiche e professionali per la diagnostica di laboratorio su campioni umani relativi alle problematiche dell'igiene e medicina preventiva, del controllo e prevenzione della salute dell'uomo in relazione all'ambiente, della medicina del lavoro, della medicina di comunità, di medicina legale, medicina termale e della medicina dello spazio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere ad una revisione della normativa citata, in particolare della disciplina contenuta nella «Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale», di cui al decreto ministeriale del 31 gennaio 1998, al fine di addivenire ad un'armonizzazione coerente del dettato e ad un allineamento con quelli che sono gli effettivi obiettivi della riforma del Sistema sanitario nazionale, vale a dire la tutela del merito, delle qualità, delle professionalità dentro un quadro coerente di rispetto per titoli ed esperienze specifiche.
9/1574-A/5D'Incecco.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104 l'articolo 20 prevede delle modifiche alla disciplina in materia di accesso programmato ai corsi di laurea solo con specifico riferimento al cosiddetto «punteggio relativo alla valutazione del percorso scolastico»;
    in Italia il numero chiuso è regolato dalla legge n. 264 del 1999. Tale normativa è stata attuata in risposta alla sentenza n. 383 del 27 novembre 1998 della Corte costituzionale, con la quale si chiedeva al legislatore di intervenire sulla materia degli accessi a numero programmato per disciplinare la materia;
    il provvedimento prevede due tipologie di numero chiuso:
     a) sono programmati a livello nazionale gli accessi ai corsi di medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura (articolo 1, comma 1, lettera a) e ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (articolo 1, comma 1, lettera b) e «ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso» (lett.e).
     b) sono invece programmati dalle singole università gli accessi a quei corsi in cui si prevede «l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio» (articolo 2, com. 2 lett. a) o «l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo» (lett.b);
    il numero di posti per quei corsi (articolo 1), è determinato dal Ministero «sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo» (articolo 3, comma 1, lettera a). Per determinare il numero di posti, sia a livello nazionale sia per quei corsi ad accesso programmato dalle singole università, «l'offerta potenziale» è determinata sulla base dei seguenti parametri:
    a) posti nelle aule;attrezzature e laboratori scientifici per la didattica; personale docente; personale tecnico; servizi di assistenza e tutorato;
    b) numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche e di laboratorio;
    c) modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonché dell'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza.» (articolo 3, comma 2);
    se da un lato sembra essere stata la sentenza della Corte costituzionale a determinare la scelta del numero chiuso da parte del legislatore dall'altra l'accento viene posto sulle imposizioni che derivano dall'appartenenza del nostro Paese all'Unione europea. In tal senso si legge all'articolo 1, comma 1, lett. a) : «...in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti.»;
    in realtà esistono numerose direttive europee, a partire almeno dagli anni ’70, che disciplinano lo spazio europeo del lavoro, ma non dicono alcunché sul numero chiuso, in quanto lo scopo di queste direttive è di armonizzare i sistemi di formazione nazionali e rendere omogenee le caratteristiche professionali di figure come il medico o il dentista, in modo che possano muoversi liberamente nella Comunità europea esercitando il proprio lavoro: «...considerando che per realizzare progressivamente tale riforme è necessario, in una prima fase, instaurare in ogni Stato membro una formazione specifica in medicina generale che risponda ad esigenze minime tanto qualitative che quantitative e che completi la formazione minima di base che il medico deve avere in virtù della presente direttiva...» (direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978);
    a tal fine è una direttiva del ’93 (93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993) a descrivere quale tipo di requisiti deve avere la formazione medica negli Stati membri dell'Unione;
    l'articolo 23 in particolare prevede:
    1. Gli Stati membri subordinano l'accesso alle attività di medico e l'esercizio di dette attività al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di medico, di cui all'articolo 3, comprovante che l'interessato ha acquisito nel corso dell'intero ciclo di formazione:
    a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'arte medica, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici, compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;
    b) adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni e del comportamento degli esseri umani, in buona salute e malati, nonché dei rapporti tra l'ambiente fisico e sociale dell'uomo ed il suo stato di salute; coerente della natura delle malattie mentali e fisiche, dei tre aspetti della medicina: prevenzione, diagnosi e terapia, nonché della riproduzione umana;
    d) un'adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo in ospedale.

  2. L'intero ciclo di formazione medica deve avere una durata minima di sei anni o comprendere un minimo di 5.500 ore di insegnamento teorico e pratico impartito in un'università o sotto il controllo di un'università.

  3. L'ammissione a detto ciclo di formazione presuppone il possesso di un diploma o certificato che, per gli studi in questione, dia accesso agli istituti universitari di uno Stato membro.
  L'articolo 24 della sopra richiamata direttiva prevede:
   1) Gli Stati membri vigilano affinché la formazione che permette il conseguimento di un diploma, certificato o altro titolo di medico specialista, risponda almeno alle seguenti condizioni:
    a) essa presuppone il compimento di sei anni di studi svolti con successo nell'ambito del ciclo di formazione di cui all'articolo 23; quanto alla formazione che porta al rilascio del diploma, certificato o altro titolo di specialista in chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base per medici e dentisti), essa presuppone inoltre la conclusione e la convalida del ciclo di formazione per dentisti di cui all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista;
    b) essa comprende un insegnamento teorico e pratico;
    c) essa si svolge a tempo pieno e sotto il controllo delle autorità o degli enti competenti, conformemente al punto 1 dell'allegato I;
    d) essa si compie in un centro universitario, in un centro ospedaliero e universitario o, eventualmente, in un istituto di cura abilitato a tal fine dalle autorità o dagli enti competenti;
    e) essa richiede una partecipazione personale del medico candidato alla specializzazione, all'attività e alle responsabilità dei servizi di cui trattasi.
   2) Gli Stati membri subordinano il rilascio di un diploma, certificato o altro titolo di medico specialista al possesso di uno dei diplomi, certificati o altri titoli di medico di cui all'articolo 23; quanto al rilascio del diploma, certificato o altro titolo di specialista in chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base per medici e dentisti), esso è subordinato inoltre alla detenzione di uno dei diplomi, certificati o altri titoli di dentista di cui all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE;
   nelle disposizioni sopra richiamate non vi è traccia di una imposizione comunitaria in ordine alla creazione di vincoli rispetto al numero chiuso. La comunità europea chiede solo di armonizzare i sistemi formativi e gli standard di qualità, affinché i professionisti possano muoversi liberamente nello spazio europeo del lavoro, vedendo riconosciuti i propri titoli;
   da una lettura complessiva della normativa esistente si evince che il numero chiuso è utilizzato in modo ingiustificato e che più che favorire la qualità del sistema universitario ne peggiora il sistema nel suo complessivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di una rivisitazione completa della materia per dare a tutti, ai sensi dell'articolo 34 commi 3 e 4 della Costituzione, la possibilità di accedere ai corsi universitari, che preveda l'abolizione dei corsi di laurea ad accesso programmato e contestualmente prevedere una disciplina in materia di finanziamenti alle università, per legare il Fondo di finanziamento ordinario sia alla qualità della didattica e della ricerca sia al numero di iscritti dopo il primo anno per i quali sarà già avvenuta una selezione naturale in base alle capacità di ognuno.
9/1574-A/6Capelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, decreto-legge n. 104 del 2013) all'articolo 19 «Alta formazione e specializzazione artistica e musicale» introduce norme in materia di conferimento di incarichi di insegnamento nelle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) e di nomina del direttore amministrativo delle stesse. Il provvedimento conferisce, inoltre, un finanziamento di 5 milioni di euro nel 2014 agli istituti superiori di studi musicali, ex pareggiati;
    tali norme e finanziamenti, pur rappresentando un'azione concreta ed efficace per promuovere tale settore (dal momento che gli ultimi stanziamenti risalivano al periodo 2006 - 2008) non possono risolvere tutte le problematiche e le criticità che da anni gravano sulla continuità didattica degli istituti di «Alta formazione e specializzazione artistica e musicale»;
    sono infatti presenti sul territorio italiano 21 «istituti musicali pareggiati» destinati allo studio professionale della musica ed autorizzati al rilascio di titoli di studio legalmente riconosciuti: centri che svolgono una attività didattica e formativa che rappresenta il 30 per cento dell'offerta nazionale e che promuove e valorizza la millenaria e diversificata tradizione melodica e musicale del nostro Paese. Basti pensare infatti che tali scuole formano ogni anno, ad esempio, oltre mille orchestrali;
    con la legge n. 508 del 1999 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati) gli istituti musicali pareggiati sono stati trasformati in istituti superiori di studi musicali, dotati di personalità giuridica, autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, riconosciuti come sedi primarie di alta formazione, di specializzazione, produzione e di ricerca nel settore artistico e musicale;
    dopo 14 anni dalla entrata in vigore, la legge sopracitata non è stata ancora applicata integralmente, mancano infatti alcuni regolamenti attuativi. In sintesi gli istituti sono stati equiparati ai conservatori statali tranne che per la provenienza dei finanziamenti. I costi del personale (docente e tecnico-amministrativo) di tali istituti, nonché la gestione delle strutture, ricadono ancora quasi interamente sui bilanci dei comuni e delle province di appartenenza. Gli enti locali attendono infatti il completamento della statizzazione prevista dalla legge stessa;
    oggi gli istituti musicali pareggiati sono pienamente riconosciuti nel circuito universitario europeo;
    la crisi economica, il taglio dei finanziamenti agli enti locali, ed i vincoli imposti ai bilanci delle amministrazioni stanno compromettendo lo svolgimento delle attività didattiche e formative degli istituti musicali pareggiati;
    sono circa 700 gli insegnanti che rischiano il posto di lavoro e 8000 gli studenti che potrebbero essere privati del servizio scolastico;
    va ricordato, in questo contesto, che i presidenti degli istituti musicali pareggiati hanno firmato un appello al governo affinché vengano individuate le modalità per salvare «strutture di altissimo valore formativo, indispensabili per la diffusione della cultura musicale»;
    i presidenti di alcuni istituti musicali hanno recentemente dichiarato che la carenza di finanziamenti da parte degli enti locali rischia seriamente di impedire le deliberazioni sui bilanci e di «aprire la strada al commissariamento»: tale situazione porterebbe inevitabilmente alla interruzione dell'attività didattica e formativa;
    sono stati numerosi, in questi anni, i solleciti della Conferenza delle regioni, dell'Upi e dell'Anci affinché il Governo predisponga un piano progettuale concreto che preveda la statizzazione del personale insegnante degli istituti musicali pareggiati;
    secondo quanto comunicato, nel mese di ottobre 2012, da Stella Targetti assessore regionale della Toscana e coordinatrice della Commissione istruzione della Conferenza Stato - Regioni «sono 41 milioni di euro» gli stanziamenti necessari, da parte del Governo, per completare «il processo di statizzazione degli insegnanti» previsto dalla legge n. 508 del 1999;
    la disparità di tutele delle due tipologie di dipendenti (degli istituti musicali pareggiati da un lato e dei conservatori dall'altro) appare inoltre immotivata, dal momento che ad entrambe le categorie di lavoratori è applicato lo stesso contratto collettivo nazionale;
    la problematica relativa agli istituti musicali pareggiati è stata oggetto di alcune interrogazioni parlamentari nell'attuale e nella scorsa legislatura, nonché di alcune proposte di legge, e che sulla questione in oggetto e’ stato costituito un tavolo tecnico composto dai rappresentanti dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze, delle regioni, delle province e dei comuni,

impegna il Governo

ad assumere, nel primo provvedimento utile, iniziative normative risolutorie per attuare pienamente il processo di statizzazione degli insegnanti, previsto dalla legge numero 508 del 1999, rispettando la continuità didattica degli istituti musicali pareggiati, i diritti e le tutele dei lavoratori e degli studenti, il prestigio ed il ruolo formativo e culturale di tali scuole.
9/1574-A/7Cenni, Dallai, Mariani, Carrescia, Rocchi.


   La Camera,
   in sede di discussione del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca,
   premesso che:
    si registrano sempre più innumerevoli casi di violenza sulle donne e di femminicidi i cui numeri non sono più tollerabili e che nei riguardi di questa tematica si stanno mettendo in campo misure a tutela delle donne;
    tra le diverse azioni da adottare per contrastare tali fenomeni, prioritaria è quella volta a prevenire discriminazioni e sessismi prima che degenerino in meccanismi patologici di violenze sulle donne e tale azione, per la sua specifica valenza, è da svolgersi prioritariamente in campo educativo attraverso interventi non estemporanei o generici ma da programmare all'interno del sistema scolastico, sulla scorta di quanto avviene già a livello europeo;
    tutti i Paesi membri hanno predisposto in campo educativo e scolastico strumenti di sensibilizzazione e di lotta contro gli stereotipi. In particolare, già con il Quarto Programma d'azione (1996-2000), la politica europea delle pari opportunità si era integrata in tutti i settori e nelle azioni dell'Unione e degli Stati membri, ivi compresa l'azione educativa che si svolge nella scuola, pur nel rispetto delle peculiarità e tradizioni dei singoli Stati;
    la Comunità Europea, con l'obiettivo strategico B4, «Formazione a una cultura della differenza di genere», ha stabilito la necessità «di recepire, nell'ambito delle proposte di riforma della scuola, dell'università, della didattica, i saperi innovativi delle donne, nel promuovere l'approfondimento culturale e l'educazione al rispetto della differenza di genere»;
    la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 1997 (GU 21.5.1997, n.116) recante «Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, riconosce e garantisce libertà di scelta e qualità sociale a donne e uomini», già da allora si è posto tra gli obiettivi prioritari volti a promuovere la parità di opportunità tra uomini e donne «la formazione a una cultura della differenza di genere» ed ha individuato tra le azioni specifiche di tale obiettivo l'aggiornamento dei materiali didattici;
    il progetto POLITE (Pari Opportunità nei Libri di Testo) che, nel 1999, ha visto l'AIE, editori italiani associati, impegnati a darsi un codice di autoregolamentazione volto a garantire che nella progettazione e nella realizzazione dei libri di testo e dei materiali didattici vi fosse attenzione allo sviluppo dell'identità di genere e alla rimozione degli stereotipi, come fattore decisivo nell'ambito dell'educazione complessiva dei soggetti in formazione;
    tuttavia, il codice POLITE elaborato non è mai stato recepito come norma specifica da valere erga omnes e tutt'ora è stata vanifica la pur lodevole e necessaria iniziativa;
    di recente, una petizione pubblica alla quale hanno aderito più di tredicimila persone, ha chiesto, analogamente a quanto avviene in quasi tutti i Paesi membri dell'Unione Europea, l'adozione di provvedimenti da introdursi in ambito scolastico volti a perseguire la cultura del rispetto e della consapevolezza delle identità di genere ed in particolare, l'adozione proprio del Codice POLITE con l'introduzione di azioni specifiche da attuarsi in campo scolastico-educativo attraverso metodologie e contenuti volti alla diffusione di una cultura rispettosa delle identità di genere e alla rimozione degli stereotipi sessisti,

impegna il Governo:

   a fissare tra gli obiettivi nazionali dell'insegnamento e nelle linee generali dei curricoli scolastici la cultura del rispetto e della consapevolezza delle identità di genere e il superamento degli stereotipi sessisti;
   affinché i libri di testo in ambito scolastico rispettino le indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione POLITE (esplicitate operativamente nei due vademecum allegati al codice) attraverso una dichiarazione di adesione al medesimo codice.
9/1574-A/8Carocci, Malpezzi, Blazina, Rocchi, Pes, Ghizzoni, Malisani, Coscia, Manzi, Ascani, Bossa, Murer, Roberta Agostini, Bellanova, Di Salvo, Zampa, Carnevali, Giacobbe, Cenni, Coccia, Costantino, Piazzoni, Nicchi, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Raciti, D'Ottavio, Rampi, Centemero.


   La Camera,
   premesso che:
    l'educazione e la cura della prima infanzia (ECEC) costituisce la base essenziale per il buon esito dell'apprendimento permanente, dell'integrazione sociale, dello sviluppo personale e della successiva occupabilità;
    l'Unione europea si pone l'obiettivo quantitativo dell'inserimento in strutture ECEC entro il 2020 di almeno il 95 per cento dei bambini tra i 4 anni e l'età dell'inizio dell'obbligo scolastico, oltre all'obiettivo qualitativo di migliorare l'offerta mediante servizi integrati e fondati su una visione comune del ruolo dell'ECEC, dei programmi di studi, delle competenze del personale e delle soluzioni organizzative necessarie a porla in essere;
    la scuola dell'infanzia italiana da molti anni è considerata un punto di forza dell'istruzione del Paese per l'alta qualità del modello organizzativo e didattico; tale sistema deve però affrontare adeguatamente il fenomeno dell'incremento della richiesta di iscrizione che spesso provoca il diffondersi di sezioni con un elevato numero di bambini e di sezioni antimeridiane, funzionanti con un solo insegnante, ancor più complesse se considerate anche le necessità didattiche legate a particolari condizioni come la presenza di bambini con disabilità o di origine straniera, questi ultimi spesso in tendenza crescente;
    sono sempre più numerose le liste d'attesa nelle scuole dell'infanzia, soprattutto nei piccoli centri: pur non trattandosi di scuola dell'obbligo è evidente che, se le richieste non vengono evase, le ricadute di carattere sociale si ripercuotono sui cittadini e sui comuni, oltre a favorire la fuga delle future iscrizioni alla scuola primaria;
    la scuola dell'infanzia rappresenta per i bambini un momento importante di socializzazione e di integrazione sociale, oltre che un importante avvicinamento al l'ingresso alla scuola dell'obbligo, e fornisce ai genitori lavoratori, in particolare alle madri lavoratrici, un supporto fondamentale, considerate anche le debolezze dell'attuale sistema del welfare;
    nei piccoli comuni e nelle aree rurali e montane spesso non può essere garantita la presenza di servizi alternativi, e le famiglie avvertono seria difficoltà nello spostamento dei bambini verso altre strutture collocate anche a diversi kilometri di distanza o nei maggiori centri urbani, soprattutto se in assenza di un sistema di trasporto pubblico completamente efficiente;
    è necessario che lo Stato garantisca, a cominciare dalla scuola dell'infanzia, un sistema d'istruzione capillare e uniforme sul territorio nazionale, con particolare attenzione ai piccoli comuni, attraverso una strategia di tutela e valorizzazione della permanenza delle popolazioni su territori definiti marginali, di grande importanza nell'ottica della coesione sociale, delle politiche di integrazione, della qualità della vita e della gestione e tutela del territorio,

impegna il Governo

a promuovere iniziative volte ad affrontare la questione delle liste di attesa nelle scuola dell'infanzia, con particolare attenzione ai piccoli comuni e alle aree rurali e montane, in modo da garantire a tutti pari opportunità di apprendimento e di educazione, anche nel rispetto di quanto sancito dall'articolo 34 della Costituzione.
9/1574-A/9Tentori, Scuvera, Manzi, Rampi, Lorenzo Guerini, Fragomeli, Malpezzi, Mattiello, Pierdomenico Martino, Cenni, Gadda, Cova, Pastorino, Cimbro, Iori, Manfredi, Montroni.


   La Camera,
   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
   visto, in particolare, l'articolo 19, comma 01, introdotto durante l'esame in Commissione, che dispone che il regolamento di delegificazione previsto, quasi 14 anni or sono, dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, venga emanato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, cioè entro il quindicesimo anno dalla sua originaria previsione;
   considerato il valore altamente emblematico della disposizione, che evidenzia la difficoltà di dare seguito alle previsioni di adempimenti, testimoniata dai monitoraggi compiuti sia dall'Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio, sia dalla Camera e dal Senato, sia, infine, da prestigiosi organi di stampa: in base a tali monitoraggi, hanno trovato attuazione, mediamente, non più del 40 per cento degli adempimenti previsti dai decreti-legge emanati nell'ultimo triennio per far fronte alla crisi economico-finanziaria;
   anche il decreto-legge in esame demanda la propria attuazione a numerosi adempimenti: nel testo licenziato dalla Commissione, si contano un decreto del Presidente della Repubblica, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed almeno 22 decreti ministeriali o interministeriali,

impegna il Governo

a valutare con attenzione, in sede di elaborazione dei decreti-legge, la quantità e la complessità degli adempimenti ivi previsti, anche al fine di dare immediata applicabilità ai provvedimenti d'urgenza, come espressamente stabilito dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988.
9/1574-A/10Tabacci, Petrenga, Taricco.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di conversione in legge del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 si ravvisa che all'articolo 23 il comma 1, novellando l'articolo 1, comma 188, della legge n. 266 del 2005, di recente modificato dall'articolo 9, comma 16-quinquies, del decreto-legge n. 76 del 2013 (legge n. 99 del 2013), reintroduce la possibilità di assunzioni a tempo determinato e di stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso gli enti di ricerca, le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale;
    la previsione avviene in deroga rispetto alle previsioni recate dall'articolo 1, comma 187, della stessa legge n. 266 del 2005 – per l'attuazione di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, eliminata dal decreto-legge n. 76 del 2013 il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2006 gli enti di ricerca, oltre ad altre amministrazioni dello Stato, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 35 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003;
    in base alla nuova disposizione si può procedere in tal senso condizione che i relativi oneri non siano a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo ordinario di finanziamento degli stessi (FOE, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998) o del Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO), specificando che è fatta eccezione per quelli finanziati con la quota premiale del FOE;
    in tale nuova disposizione non si fa riferimento alla possibilità di proroga per il personale assunto con contratti a tempo determinato in cui oneri sono a valere sul Fondo di Finanziamento ordinario,

impegna il Governo

a verificare l'opportunità di prevedere, anche attraverso l'assunzione di atti normativi, per gli Enti pubblici di ricerca, ai sensi dell'articolo 3 comma 80 della legge n. 244 del 2007, la possibilità di proroga dei contratti a tempo determinato a valere sul fondo di Finanziamento Ordinario prevedendo in tal caso il solo vincolo di bilancio.
9/1574-A/11Di Gioia.


   La Camera,
   premesso che:
    per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016, tenuto conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatto salvo quanto previsto in relazione all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo;
    in sede di conversione in legge del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 si ravvisa che all'articolo 15 il comma 3, autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,

impegna il Governo

   a verificare l'opportunità di prevedere, nelle more del decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006 n. 296 da disporre per il triennio 2014-2017, che sia consentita la presentazione della domanda di inserimento nella quarta fascia delle graduatorie ad esaurimento ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010 n. 249, nonché agli iscritti a Scienze della Formazione Primaria che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale del 14 giugno 2012 n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000 n. 306, estendendo tale valore concorsuale alle tre prove selettive di accesso;
   che in occasione del previsto aggiornamento, sia consentita la presentazione della domanda di inserimento nella quarta fascia, altresì, ai docenti che sono stati inseriti nelle graduatorie di merito compilate a seguito dell'espletamento del concorso a cattedra bandito con disegno di legge n. 82 del 24 settembre 2012, facendo scorrere queste ultime, anche oltre i posti messi a bando, fino ad esaurimento delle stesse, oppure fino all'espletamento del concorso successivo. Tutti i docenti vincitori ed idonei presenti nelle graduatorie di merito concorsuali, all'espletamento del prossimo concorso, saranno inseriti nella quarta fascia delle graduatorie ad esaurimento, ove fossero già presenti nella terza fascia delle stesse. A tutti gli idonei, qualora non abilitati, sarà riconosciuto, con effetto immediato, il titolo abilitante. A tal fine all'articolo 5 del decreto interministeriale 24 novembre 1998 n. 460, le parole «la vincita del concorso» sono sostituite dalle parole «il superamento di tutte le prove concorsuali e la relativa idoneità». Al titolo di abilitazione conseguito tramite TFA viene riconosciuto, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il valore di prova concorsuale, ai sensi del decreto legge 28 agosto 2000 n. 240,.
9/1574-A/12Locatelli.


   La Camera,
   premesso che:
    per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016, tenuto conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatto salvo quanto previsto in relazione all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo;
    in sede di conversione in legge del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 si ravvisa che all'articolo 15 il comma 3, autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,

impegna il Governo

a verificare l'opportunità di prevedere, nelle more dell'aggiornamento triennale delle graduatorie di istituto ai sensi dell'articolo 9, comma 20 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che i docenti inseriti nella III fascia delle predette graduatorie che abbiano conseguito il titolo di abilitazione, attraverso il TFA ordinario, e quello da conseguire attraverso i Percorsi abilitanti Speciali (PAS) siano scelti prioritariamente rispetto agli iscritti privi del suddetto titolo. Ai fini di aggiornare le modalità di attribuzione delle supplenze in conseguenza della trasformazione in graduatorie ad esaurimento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, in previsione dell'aggiornamento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, le opportune modifiche al decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, al fine di estendere la possibilità di ricoprire gli incarichi di supplenza di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) a personale abilitato attraverso il TFA ordinario, e quello da conseguire attraverso i Percorsi abilitanti Speciali (PAS) non inserito nelle predette graduatorie permanenti, in subordine allo scorrimento di queste ultime, prevedendo il loro inserimento in apposite graduatorie provinciali.
9/1574-A/13Di Lello.


   La Camera,
   considerato che:
    l'articolo 19 del provvedimento in esame reca disposizioni relative alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
    con numerosi atti di sindacato ispettivo (interpellanze: 2-00151, 2-00141; interrogazioni a risposta in Commissione 5-00579, 5-00354, 5-00286, tutti senza risposta), è stato dato conto al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica del gravissimo stato di crisi in cui versa l'Accademia Nazionale di Danza (AND), istituzione facente parte dell'AFAM;
    la crisi, latente da anni, è esplosa nel dicembre 2012, con una occupazione da parte degli studenti, durata per mesi, finalizzata a portare a conoscenza dell'opinione pubblica la gestione verticistica dell'istituzione, il degrado strutturale in cui versa la sede dell'Accademia e una serie di irregolarità amministrative e gestionali, ivi compresi i sospetti di promozioni facili o irregolari e di illeciti penali (come riportato anche da articoli pubblicati dalle testate giornalistiche de Il Messaggero in data 7 giugno 2013 e da DanzaSI del mese di Ottobre 2013);
    le proteste degli studenti hanno avuto l'appoggio di ampia parte dei docenti;
    al centro delle polemiche si trova la direttrice dell'AND, Margherita Parrilla, che è in carica ininterrottamente dal 3 ottobre 1996, data in cui fu nominata «per chiara fama» dal Ministro della pubblica istruzione pro tempore, Luigi Berlinguer, esulando dal procedimento di elezione tramite collegio dei docenti, che già aveva nominato un proprio direttore;
    la direttrice risulta indagata dalla procura della Repubblica di Roma e dalla procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per più illeciti ai danni della pubblica amministrazione;
    nel giugno 2013 la direttrice ha citato in giudizio per diffamazione dieci docenti dell'AND e quattro studenti della consulta, due dei quali sono anche membri del consiglio accademico della scuola, chiedendo un risarcimento di 500.000 euro complessivi;
    il 21 giugno 2013 il direttore generale AFAM, Civello, ha nominato una commissione ispettiva, che ha concluso i suoi lavori nelle scorse settimane, di cui però non sono ancora noti i risultati;
    il 14 ottobre 2013 si è dimesso il presidente dell'AND, Giuseppe Furlanis, nominato il 3 aprile 2013 dal Ministro MIUR, sulla base della terna indicata dal consiglio accademico. Nella lettera di dimissioni ci si riferisce a «... elevate tensioni interne... tali da riflettersi negativamente su ogni scelta; una sorta di “resa dei conti” che paralizza l'istituzione. Siamo ormai all'inizio dell'anno accademico e ancora manca la programmazione delle attività didattiche e artistiche...»;
    l'Accademia peraltro registra un crollo nelle iscrizioni che sono passate da 500 a 250: si assiste dunque al crollo di una istituzione prestigiosa, l'unica che in Italia può rilasciare attestati di livello universitario nell'ambito della danza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere l'assetto complessivo della dirigenza dell'Accademia nazionale di danza, al fine di prevederne l'eventuale azzeramento e procedere alla nomina di un Commissario straordinario, che provveda ad un rapido riordino dell'istituzione, onde consentire il ritorno al regolare svolgimento dell'attività didattica ed al rinnovo degli organi dirigenti secondo le regole previste per legge.
9/1574-A/14Calabria.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del decreto-legge in esame, dedicato alla tutela della salute, al comma 5-quater interviene in materia di pubblicità dei sistemi elettronici, alternativi al fumo di sigaretta, introducendo un meccanismo volto a disciplinare la pubblicità di marchi di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina;
    è noto che nel nostro ordinamento vige un sistema di particolare attenzione verso la divulgazione di messaggi pubblicitari aventi ad oggetto attività o prodotti potenzialmente nocivi per la salute, compresi i prodotti da fumo contenenti nicotina, e che queste cautele sono senza dubbio più solide quando il messaggio pubblicitario sia potenzialmente rivolto nei confronti a maggiore rischio di condizionamento, quali i minori, che così potrebbero risultare più facilmente soggetti alle nocive conseguenze derivanti dal consumo di tali prodotti, con danni alla salute ulteriormente aggravati dalla giovane età degli stessi;
    l'ordinanza 26 giugno 2013, pubblicata il 29 luglio 2013 in Gazzetta ufficiale, del Ministero delle Salute ha ribadito il divieto di vendita delle sigarette elettroniche con nicotina ai minori di 18 anni e ne vieta l'utilizzo nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie e dei centri di formazione professionale;
    il parere dell'Istituto superiore di sanità – I.S.S. del 20 dicembre 2012, nel quale è rappresentato come «le sigarette elettroniche utilizzate con ricariche contenenti nicotina... presentano potenziali livelli di assunzione di nicotina per i quali non è possibile escludere il rischio di effetti dannosi per la salute umana, in particolare per i consumatori in giovane età»;
    è necessario assicurare l'applicazione del complessivo normativo in esame in coerenza con le direttive comunitarie ed i Trattati internazionali in materia di tutela della salute;
    le direttive UE e la copiosa regolamentazione in materia di consumo di prodotti da fumo pongono una serie di limiti rigorosi a quelle stesse attività che ora il provvedimento in esame sembrerebbe volere consentire, con il che però introducendo, oltre ai pericoli per la tutela della salute dei soggetti che ne verrebbero coinvolti, fondati timori sulla compatibilità comunitaria e internazionale di tale regolamentazione, la cui contrarietà rispetto a impegni già ratificati dallo Stato italiano e disposizioni vincolanti nel nostro ordinamento, attesa la superiorità di tali fonti nella gerarchia del diritto, potrebbe tradursi in corrispondenti procedure di infrazione comunitaria per il nostro Paese, con rilevanti riflessi sia in termini di immagine internazionale, sia in termini di oneri finanziari per la nostra finanza pubblica, esposta alle onerose conseguenze derivanti da una futura condanna nelle competenti sedi internazionali, ovvero dalle altrettanto onerose conseguenze che potrebbero derivare nell'eventualità, già registratasi in altri ordinamenti, di un contenzioso di massa da parte di consumatori o destinatari dei citati messaggi pubblicitari per il risarcimento dei danni, primi fra tutti quelli alla salute, derivanti da pratiche che possano risultare in contrasto con quanto previsto dalla normativa UE di riferimento per i prodotti similari o dai Trattati internazionali puntualmente ratificati dal nostro Paese per la tutela dei valori primari della persona che ora verrebbero messi a repentaglio,

tutto ciò premesso, impegna il Governo

ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione delle disposizioni normative di cui all'articolo 4 comma 5-quater con le direttive comunitarie ed i Trattati internazionali in materia di tutela della salute e disciplina dei prodotti da fumo, al fine di evitare le onerose conseguenze che potrebbero derivare nell'ipotesi di esposizione del nostro Paese a procedure di infrazione comunitaria.
9/1574-A/15Latronico.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 26 del provvedimento all'esame dell'Aula interviene in tema di determinazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari, modificando l'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (cosiddetto federalismo municipale);
    l'articolo 10 citato ha stabilito che dal primo gennaio 2014 gli atti di compravendita a titolo oneroso dei beni immobili (terreni e fabbricati) saranno soggetti alle sole aliquote dell'imposta di registro del 9 per cento e del 2 per cento;
    al comma 4 dello stesso articolo viene specificato che sono soppresse tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie anche se previste da leggi speciali;
    per l'acquisto di terreni agricoli, effettuati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali e destinati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 codice civile, non potranno quindi più essere applicate le agevolazioni attualmente in vigore;
    tali trasferimenti saranno sottoposti allo stesso trattamento tributario applicato alla compravendita di terreni effettuata da soggetti privi della qualifica professionale agricola che fino al dicembre 2013 sono assoggettati all'aliquota del 15 per cento;
    la conseguenza sarà quella di applicare ai trasferimenti dei terreni agricoli effettuati da agricoltori o imprenditori agricoli, la stessa tassazione unica dei trasferimenti immobiliari che danneggerà enormemente l'occupazione giovanile in agricoltura, favorendo invece, gli acquisti di terreni agricoli per altre finalità, ad esempio quelle edilizie. La riduzione dai complessivi 17 per cento al 9 per cento, agevolerà le tante iniziative speculative, finanziarie e commerciali a danno dell'agricoltura;
    la Commissione Agricoltura della Camera dei deputati, in data 3 ottobre 2013, si è espressa in sede consultiva sul provvedimento oggi al nostro esame, esprimendo un parere favorevole ma subordinato al rispetto di alcune condizioni tra le quali compare proprio la riformulazione dell'articolo 26 nei seguenti termini: «in modo da escluderne l'applicazione agli atti di acquisto della proprietà di terreni destinati alluso agricolo da parte di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Al contempo, le minori entrate derivanti da tale esenzione dovranno essere reperite attraverso una complessiva rimodulazione delle aliquote dell'imposta di registro sugli atti traslativi della proprietà dei medesimi terreni agricoli. In particolare, dovrà essere previsto l'aumento dell'aliquota al 12 per cento se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale nonché il mantenimento in vigore, oltre il 2013, delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009, per i territori montani dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, per le aziende agricole montane dall'articolo 5-bis della legge n. 97 del 1994, nonché per il compendio unico di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 228 del 2001»;
    nella Legge di stabilità per il 2014 (A. S. 1120) il Governo ha parzialmente riconosciuto la necessità di non sopprimere tutte le esenzioni e agevolazioni attualmente vigenti in campo agricolo, infatti all'articolo 18, recante: «Altre disposizioni in materia di entrata», il comma 23 interviene proprio sul comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n 23, mantenendo in vigore le agevolazioni per la piccola proprietà contadina;
    la relazione all'A. S. 1120 riguardo al comma 23, recita: «Il comma 23 mantiene le agevolazioni per la piccola proprietà contadina. In particolare, si prevede che gli atti di trasferimento a titolo oneroso dei terreni e delle relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti della metà.»;
    il ripristino della sola agevolazione per la piccola proprietà contadina, per quanto sia un segnale positivo, non può essere sufficiente. Limitare le agevolazioni a coloro che risultano iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale agricola, significa escludere una parte significativa di coloro che lavorano nel mondo agricolo, in particolare nelle zone montane;
    in alcuni territori, ad esempio l'Alto Adige, l'agricoltura è rappresentata da imprenditori agricoli part-time, iscritti in altre gestioni previdenziali. Infatti, la modesta estensione degli appezzamenti agricoli da sempre ha costretto il mondo contadino a dedicarsi a lavori alternativi, che comunque consentono di continuare la coltivazione dei terreni, i quali in tal modo hanno conservato vocazione e coltivazione agricola;
    per queste realtà risulta fondamentale il ripristino delle seguenti agevolazioni, che, quanto meno in parte, prescindono dall'iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale: la piccola proprietà contadina di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009, i territori montani di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, quella per le aziende agricole montane di cui all'articolo 5-bis della legge n. 97 del 1994, nonché per il compendio unico di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 228 del 2001»,

impegna il Governo

nel corso dell'esame della Legge di stabilità a ripristinare tutte le citate agevolazioni attualmente vigenti per il mondo agricolo.
9/1574-A/16Schullian.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 26 del provvedimento all'esame dell'Aula interviene in tema di determinazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari, modificando l'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (cosiddetto federalismo municipale);
    l'articolo 10 citato ha stabilito che dal primo gennaio 2014 gli atti di compravendita a titolo oneroso dei beni immobili (terreni e fabbricati) saranno soggetti alle sole aliquote dell'imposta di registro del 9 per cento e del 2 per cento;
    al comma 4 dello stesso articolo viene specificato che sono soppresse tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie anche se previste da leggi speciali;
    per l'acquisto di terreni agricoli, effettuati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali e destinati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 codice civile, non potranno quindi più essere applicate le agevolazioni attualmente in vigore;
    tali trasferimenti saranno sottoposti allo stesso trattamento tributario applicato alla compravendita di terreni effettuata da soggetti privi della qualifica professionale agricola che fino al dicembre 2013 sono assoggettati all'aliquota del 15 per cento;
    la conseguenza sarà quella di applicare ai trasferimenti dei terreni agricoli effettuati da agricoltori o imprenditori agricoli, la stessa tassazione unica dei trasferimenti immobiliari che danneggerà enormemente l'occupazione giovanile in agricoltura, favorendo invece, gli acquisti di terreni agricoli per altre finalità, ad esempio quelle edilizie. La riduzione dai complessivi 17 per cento al 9 per cento, agevolerà le tante iniziative speculative, finanziarie e commerciali a danno dell'agricoltura;
    la Commissione Agricoltura della Camera dei deputati, in data 3 ottobre 2013, si è espressa in sede consultiva sul provvedimento oggi al nostro esame, esprimendo un parere favorevole ma subordinato al rispetto di alcune condizioni tra le quali compare proprio la riformulazione dell'articolo 26 nei seguenti termini: «in modo da escluderne l'applicazione agli atti di acquisto della proprietà di terreni destinati alluso agricolo da parte di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Al contempo, le minori entrate derivanti da tale esenzione dovranno essere reperite attraverso una complessiva rimodulazione delle aliquote dell'imposta di registro sugli atti traslativi della proprietà dei medesimi terreni agricoli. In particolare, dovrà essere previsto l'aumento dell'aliquota al 12 per cento se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale nonché il mantenimento in vigore, oltre il 2013, delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009, per i territori montani dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, per le aziende agricole montane dall'articolo 5-bis della legge n. 97 del 1994, nonché per il compendio unico di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 228 del 2001»;
    nella Legge di stabilità per il 2014 (A. S. 1120) il Governo ha parzialmente riconosciuto la necessità di non sopprimere tutte le esenzioni e agevolazioni attualmente vigenti in campo agricolo, infatti all'articolo 18, recante: «Altre disposizioni in materia di entrata», il comma 23 interviene proprio sul comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n 23, mantenendo in vigore le agevolazioni per la piccola proprietà contadina;
    la relazione all'A. S. 1120 riguardo al comma 23, recita: «Il comma 23 mantiene le agevolazioni per la piccola proprietà contadina. In particolare, si prevede che gli atti di trasferimento a titolo oneroso dei terreni e delle relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti della metà.»;
    il ripristino della sola agevolazione per la piccola proprietà contadina, per quanto sia un segnale positivo, non può essere sufficiente. Limitare le agevolazioni a coloro che risultano iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale agricola, significa escludere una parte significativa di coloro che lavorano nel mondo agricolo, in particolare nelle zone montane;
    in alcuni territori, ad esempio l'Alto Adige, l'agricoltura è rappresentata da imprenditori agricoli part-time, iscritti in altre gestioni previdenziali. Infatti, la modesta estensione degli appezzamenti agricoli da sempre ha costretto il mondo contadino a dedicarsi a lavori alternativi, che comunque consentono di continuare la coltivazione dei terreni, i quali in tal modo hanno conservato vocazione e coltivazione agricola;
    per queste realtà risulta fondamentale il ripristino delle seguenti agevolazioni, che, quanto meno in parte, prescindono dall'iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale: la piccola proprietà contadina di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009, i territori montani di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, quella per le aziende agricole montane di cui all'articolo 5-bis della legge n. 97 del 1994, nonché per il compendio unico di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 228 del 2001»,

invita il Governo a valutare l'opportunità

nel corso dell'esame della Legge di stabilità di ripristinare tutte le citate agevolazioni attualmente vigenti per il mondo agricolo.
9/1574-A/16. (Testo modificato nel corso della seduta) Schullian.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del decreto-legge reca disposizioni volte al potenziamento dell'offerta formativa. In particolare, il comma 1 introduce, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, un'ora settimanale di insegnamento di «geografia generale ed economica» in una classe del primo biennio degli istituti tecnici e professionali, per la cui copertura sono stanziati 3,3 milioni di euro per il 2014 e 9,9 a decorrere dal 2015;
    tra le discipline scolastiche le cui ore di insegnamento sono state eliminate o ridotte negli ultimi anni in diversi indirizzi delle scuole secondarie superiori, una è particolarmente grave per un Paese come l'Italia: ci si riferisce alla storia dell'arte;
    nel Paese dei Beni Culturali per eccellenza, impedire ai ragazzi di maturare una adeguata conoscenza del proprio patrimonio storico-artistico significa non garantirgli una formazione culturale degna di questo nome, ma anche impedire la formazione di quel senso civico che tutti noi auspichiamo e che si sviluppa a partire dalla conoscenza e dal conseguente rispetto per quell'insieme di valori territoriali, ambientali, storici e artistici che chiamiamo cultura. Imparare la storia dei luoghi e dei monumenti che ci circondano, contribuisce a far comprendere chi siamo e a maturare quel valore imprescindibile del rispetto per il patrimonio e i beni comuni;
    la storia dell'arte ha anche una importanza rilevante con riferimento alle ricadute economiche che il suo insegnamento può generare, aiutando i giovani a sviluppare una sensibilità per la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale italiano che, con oltre 3.400 musei, circa 2.100 aree e parchi archeologici e 43 siti Unesco, è il più ampio a livello mondiale;
    la storia dell'arte è nel settore dell'istruzione, una componente indispensabile e fondamentale per la crescita della cultura che può contribuire efficacemente alla formazione di una forza lavoro qualificata, in grado di produrre innovazione non tecnologica per l'intera economia, nonché servizi e beni competitivi e di alta qualità;
    la Strategia Europa 2020, riconosce che i settori della cultura e quello creativo costituiscono un'importante fonte potenziale di occupazione. Negli ultimi dieci anni l'occupazione complessiva in tali settori è cresciuta in misura tre volte superiore rispetto alla crescita occupazionale registrata dall'economia dell'Unione europea nel suo insieme;
    eppure il RAC, l'indice che analizza il ritorno economico degli asset culturali sui siti Unesco, è per il nostro Paese 16 volte inferiore a quello degli Stati Uniti (che hanno la metà dei siti rispetto all'Italia), 4 volte inferiore rispetto alla Francia e 7 inferiore rispetto al Regno Unito. Tali dati sono contenuti in un rapporto di PricewaterhouseCoopers (PwC) che indica che l'economia turistica e il settore culturale e creativo contribuiscono al Pil dei principali paesi europei in media per il 14 per cento. L'Italia, con il suo 13 per cento (circa 203 miliardi di euro), è ben lontana dal 21 per cento del best performer Spagna (225 miliardi) ed è ultima per valore assoluto di Pil generato da turismo arte e cultura;
    i dati ci dicono che il nostro Paese sconta una cronica incapacità di generare valore economico dal suo straordinario patrimonio artistico e culturale. Da questo punto di vista l'Italia è paragonabile ad un Paese ricco di materie prime che non è in grado di sfruttare, nonostante i ritorni economici che potrebbe assicurare, perché gli mancano la capacità estrattiva e gli strumenti per farlo;
    un atto non solo fortemente simbolico ed emblematico, ma necessario in un Paese come il nostro, sarebbe proprio quello di porre rimedio a tale scempio reintroducendo l'insegnamento della storia dell'arte e potenziando ulteriormente la possibilità di studio del nostro patrimonio artistico;
    pochi giorni fa, è stata presentata una petizione, sottoscritta da oltre 15 mila persone, che chiede il ripristino della storia dell'arte nelle scuole superiori. Gli insegnanti di storia dell'arte, promotori dell'iniziativa, sono stati affiancati nel loro importante progetto anche da Italia Nostra che, insieme, hanno rivolto l'appello al Ministro dell'istruzione affinché proceda alla reintroduzione delle ore di insegnamento eliminate;
    il Ministro dei beni culturali Massimo Bray ha contribuito in prima persona alla diffusione della petizione, che è stata firmata, tra gli altri, dal Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale del MIBACT Anna Maria Buzzi, dal Direttore degli Uffizi Antonio Natali e da Salvatore Settis,

impegna il Governo

a reintrodurre e a potenziare l'insegnamento della storia dell'arte, in particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria, in quanto fondamentale per la formazione degli studenti e per l'economia del Paese.
9/1574-A/17Costantino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 16 del decreto-legge reca misure in materia di formazione del personale scolastico, con riferimento ad attività di aggiornamento e formazioni, in via sperimentale, al fine di migliorare il rendimento della didattica, in particolare nelle aree in cui è maggiore il rischio socio educativo;
    nel corso dell'esame in sede referente al comma 1 è stata inserita la lettera d) la quale prevede attività di formazione e aggiornamento per aumentare le competenze relative all'educazione affettiva, al rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di genere;
    il Parlamento italiano mediante la recente approvazione della legge di ratifica e esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cosiddetta Convenzione di Istanbul) ha assunto l'impegno a predisporre un quadro globale di politiche e misure che proteggano le donne da ogni forma di violenza e discriminazione, in particolar modo agendo sugli aspetti della prevenzione, al fine di promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso il rafforzamento dell'autonomia e dell'autodeterminazione delle donne;
    la scuola rappresenta il primo e più significativo ambito nel quale si realizza la prevenzione, così come previsto dall'articolo 14 della Convenzione, dedicato all'educazione, il quale impegna i paesi a intraprendere «le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi»;
    anche attraverso la scuola «Le parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini»,

impegna il Governo

   a istituire una Commissione nazionale che coinvolga le istituzioni scolastiche, il personale della scuola ed esperti indicati dalle associazioni di settore e di sostegno alle donne, che elabori linee guida nazionali per dare attuazione alla Convenzione di Istanbul nella scuola e nel sistema educativo fin dall'anno scolastico 2014/2015. In particolare le linee guida:
   a) indicano l'attivazione e la programmazione di corsi di formazione obbligatoria e l'integrazione dei corsi esistenti, per il personale scolastico, incluso quello delle scuole dell'infanzia, al fine di garantire l'acquisizione delle conoscenze e competenze per la realizzazione delle finalità di cui alla Convenzione di Istanbul;
   b) forniscono indicazioni per includere o integrare nei programmi scolastici di ogni ciclo e nelle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione i temi della parità tra i sessi, dei ruoli di genere non stereotipati, del reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, della violenza contro le donne basata sul genere e del diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi;
   a disporre che le università provvedono ad inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti, anche al fine di formare le competenze per l'insegnamento di «educazione sentimentale»;
   a intraprendere ogni azione che promuova i principi enunciati nella Convenzione nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media.
9/1574-A/18Di Salvo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 15 del decreto-legge contiene misure in materia di personale della scuola;
    il sistema della formazione pubblica nel nostro Paese vive una situazione di profonda crisi, in ragione dei pesanti tagli di risorse e di personale. Le Leggi 133 e 169 del 2008 hanno infetto duri colpi alle scuole italiane, attraverso la pesante riduzione degli organici (si calcolano circa 132.000 risorse in meno fra personale docente e ATA), la riduzione delle ore didattiche e l'ampia discrezionalità sul tempo pieno nelle scuole che ha generato profonde disparità fra gli alunni, la reintroduzione del maestro unico nelle scuole primarie, la cancellazione di alcuni insegnamenti e di alcune attività laboratoriali, la riduzione delle ore di sostegno per gli studenti diversamente abili, la sottrazione di fondi destinati all'autonomia scolastica. La compressione degli organici ben al di sotto delle reali necessità dalla scuola ha così condotto il sistema ad una condizione insostenibile, in cui non sono garantite né il corretto funzionamento delle attività didattiche, né i margini di sicurezza imposti per legge rispetto al numero massimo di alunni per ogni classe;
    per effetto delle su citate leggi, in sostanza, nel solo triennio 2008-2011 abbiamo assistito alla diminuzione di 10.617 classi, al taglio di 90.000 cattedre intere, alla eliminazione di 30.000 supplenti con incarichi annuali. Fra il 2009 e il 2011, inoltre, il personale ATA è stato ridotto di circa 44.000 unità. Di contro, i successivi piani di assunzione elaborati dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca non hanno mai considerato le reali esigenze delle scuole, né si sono mai poste il problema di restituire alle scuole italiane la piena funzionalità e hanno previsto immissioni in ruolo molto sottodimensionate. A tal proposito, si consideri che i dati diffusi dal Miur riguardo l'organico delle scuole evidenziano la presenza di 76.407 posti in organico di fatto (cioè con durata fino al 30 giugno), di cui 13.260 ATA e 63.147 docenti, il cui andamento è piuttosto stabile nel tempo. Questo dato significa che questi lavoratori sono realmente utili alle esigenze stabili e durature dell'amministrazione, eppure il Ministero non adotta misure conseguenti alle necessità;
    oltre che sul precariato storico della scuola, le scelte in materia di reclutamento gravano pesantemente anche sui nuovi abilitati e abilitandi: infatti, mentre il legislatore aveva stabilito di tramutare le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, prevedendo un piano di immissioni in ruolo che assorbisse le graduatorie, come definito dalla lettera c), del comma 605, articolo 1, della legge 296 del 2006, e che avrebbe quindi consentito ai nuovi abilitati stabilità e certezza, qualche anno dopo il legislatore decide di disattendere al piano di immissioni in ruolo e attiva contestualmente nuovi percorsi abilitanti, senza alcuna previsione chiara e certa di assunzioni. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: la scuola italiana è stata trasformata in una delle più grandi fabbriche di precarietà e di disuguaglianza, in cui migliaia di precari storici attendono un definitivo riconoscimento del lavoro prestato allo Stato e degli sforzi fatti per rispondere alle esigenze di formazione imposte, mentre i nuovi abilitati vedono disattese le loro giuste aspirazioni ad intraprendere un percorso lavorativo stabile e dignitoso,

impegna il Governo

   a varare un piano straordinario triennale di assunzione a tempo indeterminato del personale docente, nella misura di 150.000 unità, al fine di dare adeguata risposta al problema del precariato storico e di offrire stabilità agli organici scolastici, considerando l'organico di fatto e l'esigenza improcrastinabile di introdurre un organico funzionale;
   a varare un piano straordinario triennale di assunzione a tempo indeterminato del personale non docente, nella misura di 30.000 unità, considerando l'organico di fatto, e considerando le esigenze di introdurre un organico funzionale e di rivedere i parametri di assegnazione di tale personale alle istituzioni scolastiche;
   a definire metodi e percorsi di abilitazione all'insegnamento e di reclutamento univoci e validi, che non siano più serbatoi di nuovo precariato.
9/1574-A/19Airaudo, Vacca.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 104 pur contenendo alcune norme utili per risolvere specifici problemi degli enti di ricerca, in particolare le previste assunzioni di 200 unità di personale per l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la proroga dei contratti a termine per il medesimo istituto e la norma che consente agli enti di ricerca di non dover assolvere l'obbligo di esperire le procedure di mobilità prima di bandire i concorsi, tuttavia non rappresenta una risposta organica alla drammatica emergenza in cui versano gli enti pubblici di ricerca. Si procede per singole deroghe, peraltro insufficienti, ad un impianto normativo e soprattutto a un fondo ordinario di funzionamento complessivamente inadeguato a consentire: un efficiente funzionamento di queste fondamentali istituzioni; un percorso di stabilizzazione dei precari di cui gran parte già assunti con un concorso pubblico; di avviare un reclutamento ordinario e ciclico che permetta di assumere i giovani che coraggiosamente si affacciano alla ricerca basato sulla tenure track come già indicato nell'accordo tra organizzazioni sindacali e Governo del maggio 2012;
    questa scarsa attenzione in materia di ricerca scientifica pubblica del nostro Paese è del resto testimoniata dal progressivo allontanamento dagli obiettivi di Lisbona, che prevedevano una percentuale degli investimenti pubblici e privati in ricerca in rapporto al PIL del 3 per cento. Il nostro Paese si colloca alle ultime posizioni con l'1,3 per cento del PIL investito in Ricerca (fonte rapporto Eurostat 2013) con un trend in calo, contro una media europea del 2 per cento. Anche per numero di ricercatori per abitante l'Italia si colloca come fanalino di coda rispetto agli altri paesi europei,

impegna il Governo

ad adottare uno specifico provvedimento dedicato agli enti di ricerca che preveda l'incremento dei fondi statali; la cancellazione delle limitazioni al turn-over e del sistema delle autorizzazioni ai concorsi; l'introduzione di una vera tenure track che consenta in primis la possibilità di stabilizzare i precari e un sistema di reclutamento coerente con le finalità degli Enti di Ricerca; la possibilità di prorogare i contratti dei precari in scadenza, coerentemente con la tenure track.
9/1574-A/20Zaratti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 21 del decreto-legge in esame ha come obiettivo quello di istituire una graduatoria unica nazionale per quanto riguarda i corsi di specializzazione medica;
    non sono isolati i casi in cui sono stati denunciati concorsi pilotati per la scelta preventiva di medici all'interno delle scuole di specializzazione;
    uno di questi casi è ben descritto nella recente inchiesta di Repubblica (http://www.repubblica.it/scuola/2013/09/19/news/accompagnava_in_auto_il_prof_vince_il_concorso_a_medicina-66847977/), da cui emerge che presso la scuola di specializzazione in cardiologia dell'università di Roma «La Sapienza», i nomi dei vincitori del concorso pubblico si conoscevano un mese prima;
    in molti si sono dichiarati favorevoli al provvedimento adottato dall'articolo 21 del decreto-legge in esame;
    come dichiarato anche dalla Sigm, Associazione italiana giovani medici, (http://www.quotidianosanita.it/governoe-parlamento/articolo.php?approfondimento_id=3998), i nuovi criteri di valutazione non più discrezionali consentiranno di rilanciare e di rendere più competitivo il sistema formativo professionalizzante post laurea di medicina;
    situazione analoga a quella delle scuole di specializzazione medica è rappresentata dai dottorati di ricerca;
    relativamente ai concorsi di dottorato di ricerca nelle università italiane, sono numerose le denunce e le segnalazioni per via dell'esito preventivamente determinato;
    la recente inchiesta condotta dalla procura di Bari e denominata «do ut des» (http://www.repubblica.it/scuola/2013/10/05/news/denunciati_cinque_saggi_di_letta_hanno_truccato_i_concorsi-67923565/), ha fatto emergere il livello di corruzione non più sostenibile all'interno delle università italiane, dove i concorsi pubblici, dai dottorati, a quelli per ricercatore, professore associato e professore ordinario, sono davvero imparziali solo per chi ha voglia di crederci;
    la corruzione dei nostri atenei è una delle cause per cui, in assenza di principi meritocratici, molti giovani ricercatori e aspiranti ricercatori decidono di lasciare l'Italia, determinando di fatto un abbassamento dell'offerta formativa e scarsi risultati nella ricerca;
    bisognerebbe, invece, investire maggiormente nella ricerca e bisognerebbe farlo con metodi realmente meritocratici;
    una graduatoria unica nazionale per i dottorati di ricerca, contrasterebbe gli insediamenti di potere nelle università alla lunga dannosi;
    oltre a prendere provvedimenti per contrastare la scelta preventiva dei dottorandi, è necessario incrementare il numero delle borse di studio, eliminando la figura del dottorando senza borsa,

impegna il Governo

a riproporre per il dottorato di ricerca lo stesso schema previsto per le scuole di specializzazione di area medica, attraverso una graduatoria unica nazionale formata da singole graduatorie in base ai settori scientifico-disciplinari o alle aggregazioni di affini settori scientifico-disciplinari (Aree) per i quali si decide di concorrere, prevedendo anche che a tutti i dottorandi sia concessa la borsa di studio, con lo scopo di supportare la ricerca con maggiori investimenti e criteri meritocratici.
9/1574-A/21Palazzotto.


   La Camera,
    nel corso dell'esame in Commissione nel decreto-legge è stato inserito l'articolo 10-bis che dispone l'aggiornamento della normativa tecnica antincendio per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, compresi quelli universitari esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 26 agosto 1992;
    l'articolo 5 di tale decreto ministeriale recita testualmente: “Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in aule: 26 persone/aula. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività”;
    il numero degli studenti per ogni classe, connesso al tema della sicurezza è oggetto anche di altre disposizioni, tra le quali il decreto ministeriale 18 dicembre 1975, il quale prevede che “l'altezza delle aule non può essere inferiore a 3 metri” e che per ciascuno studente lo spazio previsto deve essere di mq 1,80 nella scuola d'infanzia, mq 1,80 nella scuola primaria, di mq 1,80 nella scuola secondari e mq 1,96 nella scuola secondaria;
    il regolamento attuativo della legge 133 del 2008 all'articolo 64 prevede l'innalzamento del numero massimo di alunni per classi, nelle scuole di ogni ordine e grado e recita al comma 1: “Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili”;
    il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 all'articolo 4, comma 1 recita: “Al fine di dare stabilità alla previsione delle classi, riducendo al massimo gli scostamenti tra il numero delle classi previsto ai fini della determinazione dell'organico di diritto e quello delle classi effettivamente costituite all'inizio di ciascun anno scolastico, è consentito derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dai successivi articoli”;
    il suddetto Decreto del Presidente della Repubblica all'articolo 11, comma 1 recita: “Le classi prime delle scuole secondarie di Io grado e delle relative sezioni staccate sono costituite, di norma, con non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali resti. Si procede alla formazione di un'unica prima classe quando il numero degli alunni iscritti non supera le 30 unità. Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dall'articolo 16 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze”;
    la circolare ministeriale 18 del 4 luglio 2013 – Adeguamento organici di diritto a situazioni di fatto anno scolastico 2013/2014, richiama il rispetto delle norme sulla sicurezza e dei parametri sul numero degli alunni per classe di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009;
    alla crescita del numero di alunni per classe così come autorizzato dal decreto n. 81 del 2009 sarebbe dovuto seguire un piano generale per la riqualificazione dell'edilizia scolastica, adottato dal Ministero dell'istruzione d'intesa con quello dell'economia e delle finanze;
    in seguito alla sentenza del tribunale di Torino a carico della Thyssenkrupp, con cui si è stabilito che far permanere le persone in condizione di rischio equivale ad assumersi la responsabilità del rischio che queste persone possano morire, il Consiglio di Stato, con sentenza del 16 giugno 2011 n. 03512/2011 REG. PROV. COLL. n. 01311/2011 REG. RIC. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), stabilisce in maniera definitiva che le classi vanno ristrutturate seguendo il seguente criterio: massimo 22 alunni laddove ci sia la presenza di un alunno diversamente abile e massimo 25 alunni laddove non ci siano alunni diversamente abili, tale sentenza ha effetto immediato e tutte le scuole devono darne immediata esecuzione, la sua mancata applicazione comporta di fatto l'assunzione di gravi responsabilità penali da parte degli Enti preposti e dei loro dirigenti;
    il piano di riqualificazione non è stato realizzato, ma anche i parametri stabiliti dal decreto sono stati regolarmente raggirati;
    il numero di alunni per classe, infatti, ha continuato a crescere con numerosi casi denunciati in tutta Italia, in cui si sono raggiunti anche 35/36 studenti per classe, con picchi di 49 alunni, come accaduto al liceo musicale Verga di Modica, proprio in questo anno scolastico; in Italia il 55 per cento circa delle scuole è stato costruito prima del 1974, l'anno in cui fu emanata la legge n. 62, recante provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, il che significa che questi edifici sono stati costruiti con materiali e tecniche che la nuova normativa sull'antisismicità rende obsoleti;
    il 14 per cento delle scuole si trova in zone ad elevato rischio idrogeologico (vedi il rapporto “Terra e sviluppo. Decalogo della terra 2010” del centro studi del Consiglio Nazionale Geologi);
    la mancata riqualificazione degli edifici scolastici prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 e l'attuale sovraffollamento delle classi, danneggiano ulteriormente il grado di funzionalità e qualità e, soprattutto, il livello di sicurezza delle istituzioni scolastiche,
la situazione delle classi pollaio non risulta più sostenibile;
    numerosi sono i ricorsi messi in atto dalla rete degli studenti per le palesi violazioni delle norme di sicurezza nelle scuole;
    i sindacati come la FLC CGIL hanno espresso un giudizio complessivo negativo sulla circolare 18 del 4 luglio 2013 perché non dà adeguate risposte per garantire le necessità delle scuole per quanto riguarda sia il diritto allo studio che la funzionalità del servizio,

impegna il Governo

a rivedere e modificare i parametri che disciplinano il numero massimo di alunni per classe, nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto di tutte le normative sulla sicurezza.
9/1574-A/22Giancarlo Giordano.


   La Camera,
   premesso che,
    in ambito universitario l'introduzione di strumenti di valutazione è sicuramente un elemento imprescindibile per riportare il sistema universitario ad una maggiore responsabilizzazione rispetto ai propri compiti, tuttavia, vanno sottolineate molte criticità dei processi in atto. Per molti versi, l'esercizio di valutazione e la relativa discussione pubblica appaiono ispirati piuttosto alla retorica aziendalistica e meritocratica imperante a seguito della riforma introdotta con legge n. 240 del 2010, piuttosto che all'intento di promuovere un miglioramento nella realizzazione di una funzione pubblica di interesse primario. Sotto l'egida dei criteri di merito e valutazione si intravedono frequentemente gli obiettivi di continuare a definanziare l'intero sistema dell'istruzione superiore e della ricerca, concedendo esclusivamente le risorse minime per la sopravvivenza di alcuni atenei ritenuti più importanti e pochi altri centri di eccellenza;
    il decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 e la legge n. 240 del 2010 attribuiscono molteplici competenze e poteri in capo all'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema universitario e della ricerca): definire e applicare i criteri di valutazione della ricerca e della didattica; pronunciarsi sull'accreditamento degli atenei, dei corsi di laurea e di dottorato; orientare le politiche ed il finanziamento della ricerca e la programmazione universitaria; definire i criteri per l'Abilitazione Scientifica Nazionale. Questo comporta una concentrazione di poteri eccessiva nelle mani dell'ANVUR, priva dei necessari contrappesi e priva di indipendenza dal Ministero. Le molte incongruenze di queste procedure hanno suscitato vivo sconcerto nella comunità dei ricercatori e un fitto contenzioso davanti ai giudici amministrativi. Si tratta di un caso unico nel panorama internazionale, poiché non è mai accaduto che fosse la politica ad indicare ad un organismo tecnico i criteri e le modalità di valutazione. Tantomeno può essere compito dell'organismo tecnico redigere una classifica delle università, in base alla quale determinare la ripartizione dei fondi;
    l'aspetto forse più grave è quello per cui l'Agenzia, che dovrebbe garantire nella sua composizione imparzialità e indipendenza, in un ambito in cui la Costituzione tutela e promuove la libertà della ricerca, invece è costituita da membri di nomina ministeriale, privi delle competenze tecniche necessarie, non essendo previsti requisiti di esperienza nel settore della valutazione né in ambito bibliometrico in generale; studiosi di nomina politica quindi che non sono neanche rappresentativi delle diverse aree scientifiche né di quelle geografiche come denunciato persino dall'Accademia dei Lincei nel corso del 2011 (Documento della commissione lincea per i problemi dell'Università del 14 febbraio 2011 sul sito lincei.it);
    l'ANVUR manca dell'indipendenza necessaria ad una valutazione corretta e imparziale, manca di attendibilità nelle scelte perpetrate riguardo ai metodi stessi di valutazione; manca di equità nel considerare i differenti ambiti disciplinari, specialmente nei confronti delle discipline umanistiche; manca di apertura verso lo stesso mondo della ricerca, che avrebbe potuto e potrebbe contribuire non poco nel definire meccanismi di valutazione accettabili;
    l'Agenzia si è vista attribuire responsabilità enormi che non è in grado di svolgere, a fronte della completa emarginazione del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), unico organo rappresentativo della comunità accademica e di ricerca che opera sul territorio nazionale. Paradossalmente, il CUN viene chiamato ad esprimere pareri sui criteri di valutazione solo dopo cinque anni di applicazione degli stessi;
    i criteri utilizzati dall'ANVUR per la valutazione sono stati oggetto di forti critiche metodologiche da parte della comunità accademica: tendono a fornire risposte di tipo aritmetico e quantitativo, dal momento che si basano, nei settori delle scienze esatte, sugli indici bibliometrici, ovvero la qualità e “spendibilità” di un lavoro di ricerca viene valutato prevalentemente in base all'importanza della rivista che la ospita. Anche le riviste vengono suddivise e classificate secondo criteri stabiliti dall'Agenzia. Non si tiene conto, ad esempio, che importanti lavori scientifici e di ricerca, che costituiscono una vera e propria rottura dei canoni, possano essere pubblicate su riviste cosiddette minori, proprio perché ritenute inaccettabili dal pensiero scientifico e culturale dominante;
    di fatto, i criteri utilizzati dall'ANVUR non tengono conto delle inevitabili fluttuazioni statistiche derivanti da differenti consuetudini scientifiche fra differenti settori scientifico-disciplinari e pertinenti al numero medio di firmatari, numero medio di citazioni, impact factor delle riviste. Tali criteri, peraltro, sono stati ampiamente dibattuti e finanche negati dalla comunità scientifica internazionale, del cui parere si dovrebbe tenere adeguato conto, sia pure nella consapevolezza della relatività che connota i sistemi valutativi in rapporto alle realtà socio-culturali di cui sono espressione;
    le valutazioni dell'ANVUR avranno conseguenze profonde sul sistema universitario. Il processo valutativo così come concepito favorisce una modifica del sistema in senso aziendale e tende a potenziare le strutture che forniscono servizi alle imprese (politecnici, aree tecnologiche e mediche), penalizzando notevolmente le materie umanistiche e teorico-scientifiche, che non prevedano ricadute aziendali immediate. Inoltre, un altro degli effetti dannosi delle modalità valutative utilizzate, è la dicotomia fra ricerca di base e ricerca applicata, con conseguente mortificazione della scienza e della ricerca, dal momento che gli studiosi tenderanno ad indirizzare il proprio lavoro di ricerca sulla base dell'utilità, e a subordinare i criteri liberi e universali dei loro studi agli schemi estrinseci dei valutatori. Il rischio concreto è che il momento della valutazione prevalga su tutto il resto e divenga una sorta di linea guida delle indagini e degli studi dei ricercatori;
    i dati relativi alla valutazione dei ricercatori, ottenuti con i richiamati discutibili criteri, vengono utilizzati poi dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per stilare una classifica delle università italiane, sulla base della quale ripartire una quota del Fondo di finanziamento ordinario. In sostanza, si tratta di una classificazione che non tiene conto minimamente delle cause economico sociali, ma si basa solo sulla presunta qualità della produzione scientifica risultante da una valutazione malfatta; né tiene conto della specificità di ogni singolo territorio e del ruolo che in esso svolge una università, penalizzando i più deboli e premiando i più forti, al contrario di quanto previsto in materia dalle diverse norme costituzionali che richiedono la valorizzazione del pluralismo, la possibilità di emancipazione delle aree più depresse del Paese e strati delle fasce più deboli della popolazione, la garanzia del diritto allo studio per tutti i meritevoli e privi di mezzi, e non solo di coloro che sono considerati eccellenti;
    a partire dal decreto-legge 180 del 2008 una quota crescente del Fondo di finanziamento ordinario è attribuita alle facoltà sulla base delle valutazioni ANVUR e in base all'articolo 60 della legge 98 del 2013 questa quota crescerà dal 13,5 per cento del 2013 al 20 per cento nel 2014 per poi arrivare gradualmente fino al 30 per cento;
    questa e altre scelte rafforzano l'idea che ci sia un intento non dichiarato di suddividere l'università italiana in teaching universities e research universities, differenziando le università adibite al conferimento della laurea triennale da quelle dove si possano conseguire i titoli più alti; solo in queste ultime continuerà ad essere finanziata e svolta l'attività di ricerca, che dovrebbe essere invece inscindibile, come la Corte costituzionale ha costantemente affermato, da quella didattica. Tutto un processo che come si vede bene prelude a dismissioni, mentre l'Italia è ben lontana dal rispettare i parametri richiesti dall'Unione europea nel numero di laureati nelle fasce di età sotto i trentacinque anni;
    la valutazione così diventa un elemento punitivo nei confronti delle Università, piuttosto che essere correttivo, e non contribuisce ad incentivare lo sviluppo e il rilancio delle università con maggiori difficoltà, ma, al contrario, traccia un percorso per cui molte università italiane potrebbero essere destinate alla chiusura, vista la penuria di fondi disponibili,

impegna il Governo:

   a rivedere la composizione dell'ANVUR e i suoi meccanismi di funzionamento, improntandone l'operato a criteri di reale trasparenza e democrazia, coinvolgendo le varie componenti delle università, tra cui il CUN;
   a rivedere fortemente i criteri valutativi dell'Agenzia, orientandone l'operato alla valorizzazione e al rilancio del sistema universitario statale anziché al suo smantellamento;
   a limitare la quota del Fondo di finanziamento ordinario ripartita in base all'esito della valutazione alle sole risorse premiali, escludendo quindi da tale ripartizione le risorse essenziali al funzionamento delle strutture, già eccessivamente decurtate dai processi di riduzione della spesa pubblica e dai reiterati tagli;
   a rivedere il sistema di valutazione in vista dell'esercizio 2011-2014, definendo in maniera partecipativa i criteri che verranno applicati e divulgandoli per tempo, tenendo altresì conto delle specificità dei diversi settori disciplinari, e riducendo lo spazio attribuito nei processi di valutazione ai meri indicatori bibliometrici.
9/1574-A/23Fratoianni.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame contiene, tra le altre, misure volte a disciplinare l'alternanza scuola-lavoro;
    attualmente l'ordinamento italiano prevede che l'ultimo anno dell'obbligo scolastico può anche essere sostituito dall'apprendistato, di fatto riducendo l'obbligo scolastico a 15 anni. Tale scelta, compiuta nella passata legislatura, ha svilito il diritto alla formazione e surrettiziamente ha tentato di imporre il superamento dell'età minima per poter lavorare, fissata dalla legge a 16 anni; dal versante formativo lo svilimento del diritto all'istruzione rappresenta il fallimento di un'intera collettività, soprattutto per i giovani più svantaggiati e non solo economicamente. In tal modo sono stati bloccati gli sforzi fatti per accrescere il grado di civiltà e di democrazia reale nel nostro Paese; l'innalzamento dell'obbligo di frequenza scolastica fino a 16 anni è stato deciso dal Parlamento dopo un lungo iter parlamentare, superando il generico concetto di «diritto all'istruzione fino a 16 anni», in precedenza contenuto in alcune misure di legge. In questo modo la scuola dell'obbligo italiana, pubblica e gratuita, costruita con molti sacrifici durante un percorso di 150 anni di storia del nostro Paese, si è posta al livello di altri paesi europei, dove peraltro va affermandosi la tendenza ad innalzare l'obbligo scolastico a 18 anni d'età;
    sempre nel corso della scorsa legislatura sono state modificate le norme in materia di apprendistato, arrivando a definire tale tipologia contrattuale quale quella normale di ingresso nel mondo del lavoro. Ma nonostante le innovazioni introdotte, l'apprendistato continua a essere del tutto sbilanciato sul versante «lavoro» e poco o nulla su quello «formativo» o dell'istruzione, ripresentando una situazione di fallimento degli obiettivi. In tal modo i diritti dei giovani italiani sono traditi due volte;
    l'apprendistato, che viene presentato anche come un argine alla dispersione scolastica, non è efficace neppure per questo. La dispersione va combattuta mettendo a disposizione della scuola strumenti efficaci e risorse umane e monetarie adeguate, cui deve provvedere la politica. L'OCSE, la Banca mondiale, l'Unione europea e tutti i più recenti studi sul capitale umano chiedono di aumentare la permanenza a scuola degli adolescenti;
    fornire l'apprendistato senza una formazione culturale più ampia, al di fuori della formazione del lavoro in senso stretto, significa andare a colpire soprattutto le classi più svantaggiate e le aree più disagiate dell'Italia. Un maggior livello di istruzione serve a rendere il lavoratore più flessibile e più ricettivo a programmi di formazione futura. Uno dei problemi più grandi del sistema economico e produttivo italiano è proprio la scarsa qualificazione dei tanti lavoratori che, entrati in azienda a 14 o 15 anni, hanno maturato una professionalità talmente specifica a un certo tipo di produzione, che poi diventa difficile riconvertirli o sottoporli a nuova formazione molti anni dopo,

impegna il Governo

a elevare l'età dell'obbligo a 18 anni, sospendendo la possibilità di svolgere l'apprendistato a partire dall'età di 15 anni, fino a quando non saranno adottate regole e buone prassi minime ed uniformi nell'intero Paese, che garantiscano una formazione interna e esterna degli apprendisti che sia effettiva e efficace.
9/1574-A/24Nicchi.


   La Camera,
   premesso che,
    il decreto-legge 104 del 2013 recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, in particolar modo all'articolo 19, introduce norme per il conferimento di incarichi di insegnamento nelle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) e di nomina del direttore amministrativo delle stesse;
    il comma 4 dello stesso articolo conferisce, inoltre, un finanziamento di 3 milioni di euro nel 2014 agli Istituti superiori di studi musicali, ex pareggiati, nelle more di un processo di razionalizzazione nell'ambito degli stessi nel sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, con lo specifico fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie in cui versano;
    orbene, il provvedimento in questione affronta certamente, con l'impegno di risorse finanziarie, la grave situazione di deficit economico in cui versano gli istituti superiori di studi musicali non statali «ex-pareggiati» in modo da poterne garantire l'offerta formativa;
    il provvedimento in oggetto, tuttavia, rischia di essere unicamente una soluzione tampone, non bastevole a garantire la continuità dell'offerta formativa di tali istituti durante il lungo iter di riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi nell'ambito del sistema AFAM;
    bisogna ricordare che attualmente la sopravvivenza degli istituti in questione dipende dai conferimenti e dai finanziamenti erogati dagli enti locali, quali province e comuni;
    gli istituti musicali non statali, pertanto risultano strettamente legati e condizionati dai vincoli di spesa e di bilancio degli enti locali, situazione che risulta più gravosa nel caso degli istituti siciliani che affrontato un grave momento di incertezza dovuto al processo di abolizione delle province avviato dalla Regione siciliana;
    appare indubbio il rilievo ed il valore culturale, storico e sociale che tali istituti hanno assunto nel tempo nei diversi territori di appartenenza, dando continuità alla lunga tradizione artistica e musicale del Paese ed offrendo una formazione di livello. Ciò nondimeno senza un'accelerazione dell’iter di riorganizzazione verso una piena statalizzazione in seno al sistema AFAM il sistema formativo garantito oggi istituti musicali non statali (ex-pareggiati) rischia di essere seriamente ridimensionato e compromesso;
    si rende necessario dunque introdurre una disposizione che renda certi i termini per la conclusione del riorganizzazione termine per l'avvio e la conclusione dell’iter di statalizzazione,

impegna il Governo, compatibilmente con le risorse disponibili

ad avviare e concludere, entro un anno, un processo di statalizzazione degli istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di garantirne la continuità e la qualità dell'offerta formativa.
9/1574-A/25Culotta, Moscatt, Ventricelli.


   La Camera,
   premesso che,
    il decreto-legge 104 del 2013 recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, in particolar modo all'articolo 19, introduce norme per il conferimento di incarichi di insegnamento nelle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) e di nomina del direttore amministrativo delle stesse;
    il comma 4 dello stesso articolo conferisce, inoltre, un finanziamento di 3 milioni di euro nel 2014 agli Istituti superiori di studi musicali, ex pareggiati, nelle more di un processo di razionalizzazione nell'ambito degli stessi nel sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, con lo specifico fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie in cui versano;
    orbene, il provvedimento in questione affronta certamente, con l'impegno di risorse finanziarie, la grave situazione di deficit economico in cui versano gli istituti superiori di studi musicali non statali «ex-pareggiati» in modo da poterne garantire l'offerta formativa;
    il provvedimento in oggetto, tuttavia, rischia di essere unicamente una soluzione tampone, non bastevole a garantire la continuità dell'offerta formativa di tali istituti durante il lungo iter di riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi nell'ambito del sistema AFAM;
    bisogna ricordare che attualmente la sopravvivenza degli istituti in questione dipende dai conferimenti e dai finanziamenti erogati dagli enti locali, quali province e comuni;
    gli istituti musicali non statali, pertanto risultano strettamente legati e condizionati dai vincoli di spesa e di bilancio degli enti locali, situazione che risulta più gravosa nel caso degli istituti siciliani che affrontato un grave momento di incertezza dovuto al processo di abolizione delle province avviato dalla Regione siciliana;
    appare indubbio il rilievo ed il valore culturale, storico e sociale che tali istituti hanno assunto nel tempo nei diversi territori di appartenenza, dando continuità alla lunga tradizione artistica e musicale del Paese ed offrendo una formazione di livello. Ciò nondimeno senza un'accelerazione dell’iter di riorganizzazione verso una piena statalizzazione in seno al sistema AFAM il sistema formativo garantito oggi istituti musicali non statali (ex-pareggiati) rischia di essere seriamente ridimensionato e compromesso;
    si rende necessario dunque introdurre una disposizione che renda certi i termini per la conclusione del riorganizzazione termine per l'avvio e la conclusione dell’iter di statalizzazione,

impegna il Governo, compatibilmente con le risorse disponibili

ad avviare un processo di statalizzazione degli istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di garantirne la continuità e la qualità dell'offerta formativa.
9/1574-A/25. (Testo modificato nel corso della seduta) Culotta, Moscatt, Ventricelli.


   La Camera,
   premesso che,
    la Costituzione italiana (comma 3 e 4 articolo 34) stabilisce che tutti i cittadini hanno diritto all'istruzione e che a tutti deve essere data la possibilità di raggiungere i più alti livelli di conoscenza quand'anche fossero privi di mezzi;
    il numero chiuso genera disparità ed occorre, invece, garantire pari opportunità di formazione e di successo;
    il numero chiuso nelle università viola l'eguale diritto degli studenti all'istruzione;
    il cosiddetto numero programmato (o chiuso) limita anche l'accesso dei giovani al mondo del lavoro;
    numerosi ragazzi i quali non hanno superato i quiz per l'iscrizione presso facoltà a numero chiuso italiane si iscrivono presso facoltà straniere (Spagna, Romani, etc.) per acquisire un titolo poi spendibile in Italia;
    tale situazione finisce, peraltro, per penalizzare le famiglie meno abbienti che non hanno le risorse per consentire ai propri figli di frequentare facoltà straniere;
    numerosi dubbi sono stati sollevati dagli esperti in ordine alle effettiva idoneità dei quiz per l'accesso alle facoltà a numero chiuso a selezionare i soggetti più preparati e più meritevoli ed anzi è stato da più parti evidenziato che l'attuale sistema di accesso alle facoltà a numero chiuso spesso produce risultati falsati decretando, quindi, ingiuste esclusioni, deviano, spesso in modo irreversibile, la carriera accademica di migliaia di studenti universitari;
    è ormai opinione comune che l'attuale sistema di accesso alle facoltà a numero chiuso non sia minimamente idoneo a valutare le reali competenze dei concorrenti, anche perché la casistica di ogni anno dimostra come i quiz siano ricchi di inesattezze e bizzarrie (come, ad esempio la domanda sulla gelateria «Grattachecca» di Roma), che alterano completamente le graduatorie, sulla pelle di migliaia di studenti;
    negli ultimi anni, sono aumentati in maniera esponenziali i ricorsi avverso il sistema di accesso alle università a numero chiuso e molti di tali ricorsi hanno trovato anche accoglimento presso i Tribunali Amministrativi e/o Consiglio di Stato;

impegna il Governo

ad adottare tutti i provvedimenti necessari a sostituire l'attuale sistema di accesso alle facoltà universitarie con un sistema più idoneo a garantire l'effettiva selezione dei soggetti più meritevoli nonché a garantire un più adeguato accesso dei giovani all'istruzione universitaria e al mondo del lavoro.
9/1574-A/26Moscatt, Culotta, Ventricelli.


   La Camera,
   premesso che,
    il decreto-legge 104 del 2013 recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, in particolar modo il comma 1 dell'articolo 5, per colmare una lacuna nel l'insegnamento, prevede che i quadri orari degli istituti tecnici e professionali (così come disciplinati dai Decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87 e 88), a partire dall'anno scolastico 2014/2015, siano integrati da un'ora settimanale di insegnamento di «Geografia generale ed economica», nel primo o nel secondo anno del biennio, laddove non sia già previsto l'insegnamento della geografia;
    orbene, accanto alle disposizioni previste dal citato articolo 5, appare opportuno inserire nel ventaglio nelle azioni finalizzate al potenziamento dell'offerta formativa anche l'insegnamento del diritto e delle politiche dell'Unione europea nell'ambito dell'offerta formativa delle scuole superiori;
    non si può negare l'indiscutibile rilevanza che oggi assumono le istituzioni dell'Unione europea e le politiche comunitarie, nella vita sociale ed economica del Paese;
    deve ricordarsi tuttavia che, ad oggi, molti dei canali di finanziamento e delle risorse messe a disposizione dalla Unione europea, purtroppo, non vengono sfruttati a pieno dall'Italia per una sostanziale inadeguatezza di informazione e formazione dei soggetti pubblici e privati;
    la scarsa conoscenza delle istituzioni e delle politiche comunitarie, accompagnata alla mancata utilizzazione delle risorse comunitarie reca un grave pregiudizio per lo sviluppo economico e sociale del Paese;
    l'inserimento di tale insegnamento, nelle scuole di secondo grado, si rende necessario per favorire lo sviluppo di una coscienza civica europea nelle nuove generazioni, capace allo stesso tempo di accorciare le distanze tra i cittadini e l'Unione europea;
    il potenziamento dell'offerta formativa delle scuole italiane attraverso l'insegnamento del diritto e delle politiche dell'Unione europea, permetterebbe lo sviluppo e la formazione di cittadini sempre più europei e capaci di affrontare le sfide e le opportunità che l'Unione europea mette a disposizione per l'Italia e gli altri paesi membri;

impegna il Governo, compatibilmente alle risorse economiche disponibili

all'inserimento all'interno dei programmi di educazione civica, previsti per le scuole secondarie di secondo grado, di una sezione specificatamente dedicata all'insegnamento del diritto e delle politiche dell'Unione europea.
9/1574-A/27Ventricelli, Moscatt, Culotta.


   La Camera,
   premesso che:
    la scuola oggi è sempre più alle prese con il dato della sempre più diffusa presenza al suo interno di alunni con bisogni educativi speciali (BES);
    non si tratta di patologie che rinviano a condizioni di disabilità ma di situazioni di bisogno che qualora trascurate possono generare insuccesso scolastico e esclusione dai processi educativi;
    il sistema dell'integrazione scolastica si propone di come finalità l'accoglienza nel contesto scolastico degli alunni con difficoltà;
    tuttavia, se si dà uno sguardo ai numeri del sistema dell'interpretazione scolastica, oltre ai dati che evidenziano la continua espansione del fenomeno si colgono alcune fragilità del sistema soprattutto di tipo organizzativo e gestionale attraverso le quali affrontare le attuali sfide educative che investono il sistema scuola,

impegna il Governo

a destinare adeguate risorse economiche, almeno nella misura di cinque milioni, da prevedere nella Legge di stabilità, per la formazione dei docenti nel campo della didattica inclusiva per meglio fare fronte alle problematiche inerenti ai bisogni educativi speciali (BES), alla disabilità, allo svantaggio economico e all'insegnamento dell'italiano L2 per gli alunni non italofoni.
9/1574-A/28(Versione corretta)Santerini, Coscia.


   La Camera,
   premesso che:
    premesso che il cammino di formazione ed istruzione delle giovani generazioni deve poter essere verificato all'interno dello stesso contesto territoriale ove è avvenuta la preparazione, e deve poter tenere conto dell'impegno che lo stesso studente ha posto nei confronti della sua formazione evitando la possibilità di quest'ultimo di migrare verso istituti collocati al di fuori della propria provincia o regione per il solo scopo di poter ottenere in modo più semplice l'esito positivo dell'esame di idoneità;
    valutato che è necessario attivare delle restrizioni su questo tema, premiando così le buone prassi presenti nel sistema nazionale di istruzione, dando un segnale chiaro anche a tutto il Paese che va sostenuto il merito ed al contempo va mantenuta alta la capacità di assistere quei ragazzi a rischio di dispersione scolastica all'interno di un continuum educativo che ha delle radici forti nel territorio ove questi vivono;
    tenuto conto delle indicazioni che provengono da alcune associazioni che in Italia rappresentano istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione che indicano come necessario un intervento al fine di limitare il fenomeno della migrazione degli studenti verso altre regioni o provincie al fine di conseguire gli esami di idoneità in luoghi differenti da quelli dove si è frequentato il percorso di istruzione;
    si considera importante promuovere una continuità anche temporale per il cammino negli studi delle giovani generazioni, che sia garanzia di serietà degli istituti e che dia a questi la possibilità di costruire percorsi in grado di ridurre la dispersione scolastica favorendo un cammino lineare nella carriera dello studente che si concluderà per ciò che attiene il settore secondario di secondo grado con l'esame di idoneità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che i candidati agli esami di idoneità sostengano i relativi esami presso istituzioni scolastiche paritarie, ubicate nel territorio della provincia ove sono residenti da non meno di 12 mesi. In caso di assenza nella provincia dell'indirizzo di studio prescelto, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nel territorio della regione di residenza. Eventuali deroghe ai criteri di cui ai periodi precedenti devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente generale preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. L'istituzione scolastica, alla quale il candidato presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità non può accogliere un numero di candidati ulteriori superiore al cinquanta per cento del numero degli alunni iscritti e frequentanti l'indirizzo di studio indicato nella domanda medesima. L'esito dell'esame di idoneità, in caso negativo, può valere, a giudizio della commissione esaminatrice, come idoneità a una classe precedente a quella richiesta dal candidato.
9/1574-A/29Schirò Planeta, Santerini.


   La Camera,
   premesso che:
    la dispersione scolastica, ovvero quel fenomeno di prematura uscita degli studenti dal sistema scolastico, assume dimensioni preoccupanti nel nostro Paese, e porta con sé gravi conseguenze in merito all'impoverimento complessivo del capitale umano del sistema nel suo complesso;
    nell'ambito della strategia Europa 2020, l'Unione europea ha istituito l'indicatore Early School Leavers (ESL) finalizzato alla rilevazione della quota dei giovani dai 18 ai 24 anni d'età in possesso della sola licenza media e che sono fuori dal sistema nazionale di istruzione e da quello regionale di istruzione e formazione professionale;
    in questo importante campo, l'Italia ha una posizione di notevole ritardo rispetto alla media europea: tale dato risulta accentuato per la componente maschile (20,5 per cento contro 14,5 per cento), in confronto a quella femminile (14,5 per cento contro 11,0 per cento), ma si tratta in ogni caso di una dimensione fenomenologica preoccupante, essendo l'Italia al quartultimo posto nella graduatoria europea in materia di dispersione (stando ad un Focus del MIUR del giugno 2013);
    si ritiene indispensabile che l'Italia si doti di ulteriori strumenti di rilevazione, al fine di acquisire dati complessi e precisi su questo preoccupante fenomeno, che può comportare, nel breve periodo, ritardi nella formazione e nella crescita degli studenti, nonché dare gravi conseguenze in materia di competitività complessiva del sistema Paese nel medio-lungo periodo;
    tali dati vanno utilizzati al fine di costruire strumenti idonei a prevenire e ridurre il fenomeno, costruiti sulla base delle specificità del tessuto socio-economico, delle singole esigenze degli studenti in difficoltà, nonché dell'impatto che le attività formative assumono nei diversi contesti;
    le anagrafiche studentesche dovrebbero permettere di svolgere studi sulle carriere scolastiche degli studenti, finalizzati alla comprensione anticipata dei profili degli alunni a rischio di abbandono scolastico, nonché di calcolare il cosiddetto «valore aggiunto» della scuola secondo le metodologie di analisi nazionali e internazionali,

impegna il Governo:

   ad integrare, con tutti gli strumenti di cui dispone, le anagrafi studentesche con dati relativi alle variabili socio-demografiche e di backgroud degli studenti;
   a valutare di predisporre strumenti idonei affinché presso gli USR vengano costituiti dei gruppi di controllo e monitoraggio del fenomeno della dispersione scolastica, in base alla raccomandazione del Consiglio UE del 28 giugno 2011, avvalendosi della collaborazione delle scuole del sistema nazionale di istruzione, preposte a rilevare le assenze e comunicare i dati relativi in applicazione del decreto ministeriale n. 74 del 2010;
   a valutare la definizione, attraverso gli strumenti normativi a disposizione, di indicatori di impatto relativi all'efficacia delle attività formative.
9/1574-A/30Capua, Santerini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legge 12 settembre 2013 n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca prevede all'articolo 18 l'assunzione di dirigenti tecnici, in quanto finalizzata al potenziamento del sistema nazionale di valutazione;
    tale sistema nazionale di valutazione (SNV), ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, è composto da:
     a) Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (INVALSI), di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286;
     b) Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
     c) contingente di dirigenti di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva, appartenenti alla dotazione organica dirigenziale del Ministero, che svolgono l'attività di valutazione nei nuclei di cui all'articolo 6 del presente decreto;
    ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, concorrono, altresì, all'attività di valutazione:
    a) la conferenza per il coordinamento funzionale dell'SNV;
    b) i nuclei di valutazione esterna: nuclei costituiti, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del regolamento su citato, da un dirigente tecnico del contingente ispettivo e da due esperti scelti dall'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) del detto regolamento;
    l'istituzione di un nucleo di autovalutazione di istituto, fondata su principi di sussidiarietà ed autonomia, garantirebbe maggiore coinvolgimento di quei soggetti che vivono ogni giorno da vicino il mondo della scuola e apporterebbe una ulteriore traccia valutativa che si distanzi dall'impostazione eterodossa imposta dalla normativa vigente;
    tale nucleo di autovalutazione, infine, essendo composto da rappresentanti degli studenti, delle famiglie e dei docenti, non comporterebbe ulteriori oneri per le finanze pubbliche,

impegna il Governo

a valutare di prevedere, con gli opportuni strumenti normativi di cui dispone, l'istituzione presso i singoli istituti di nuclei di autovalutazione scolastici, strettamente collegati con il SNV e finalizzati a monitorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità dell'istruzione attraverso il coinvolgimento dei docenti, delle famiglie, degli studenti nel pieno rispetto del principio dell'autonomia scolastica.
9/1574-A/31Molea, Santerini.


   La Camera,
   premesso che:
    in Italia il fenomeno dell'analfabetismo totale è purtroppo ancora presente, si stima infatti che circa il 5 per cento della popolazione tra i 16 e i 65 anni non è in grado di usare la lettura e la scrittura nemmeno in modo elementare;
    si tenga conto che all'interno di questa allarmante percentuale, sono comprese anche molte persone che arrivano in Italia da altri paesi, con un livello di scolarità attualmente al di sotto degli standard europei, si ricorda infatti che molti migranti provengono da contesti di estrema povertà o da paesi coinvolti in guerre;
    i nuovi arrivati spesso non padroneggiano la lingua italiana nemmeno sul piano del parlare o dell'ascoltare. Alcuni di loro, pur avendo un livello medio-basso di scolarizzazione nel proprio paese d'origine, risultano «illetterati» in quanto hanno imparato alfabeti di lingue che usano un sistema di simboli diversi dall'alfabeto latino (si pensi alla scrittura araba o al sistema di ideogrammi utilizzato in Cina). Per altri ancora le nozioni insegnate a scuola non sono state accompagnate dall'apprendimento di un codice scritto, ma solo comunicate oralmente;
   constatato che alcuni insegnanti di vari CTP italiani hanno negli ultimi mesi realizzato una campagna di sensibilizzazione su questo tema ed al centro della loro riflessione hanno rivolto alle istituzioni un appello ad attivarsi per favorire una soluzione formativa a questo problema. In questi anni è infatti cresciuto il numero delle persone analfabete che frequentano le loro scuole,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivare percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana nei confronti di adulti stranieri dei quali sia stata accertata una situazione di analfabetismo strumentale o inferiore al livello A1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa.
9/1574-A/32Marazziti, Santerini, Ghizzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    fra i compiti fondamentali della scuola di ogni ordine e grado deve rientrare l'obiettivo di formare e educare i cittadini al senso civico, alla responsabilità individuale e collettiva, al rispetto della persona umana senza discriminazioni, ai valori di libertà, di giustizia, di bene comune che affondano le radici nella Costituzione e, in una situazione definita da più parti emergenziale per una chiara deriva diseducativa, è urgente che la scuola possa svolgere appieno questo tipo di formazione;
    nel «Quadro di riferimento europeo» allegato alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, si afferma tra l'altro che la «competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile, grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all'impegno a un partecipazione attiva e democratica»;
    introdotta nel 1958, la disciplina denominata «Educazione civica» (2 ore al mese obbligatorie, affidate al docente di storia, senza valutazione), è stata soppressa durante l'anno scolastico 1990/91, con motivazioni vaghe o comunque incoerenti, affermando che nella società ormai «evoluta» l'insegnamento di ciò che è o dovrebbe essere il comportamento di ogni singolo cittadino nei confronti della nazione che abita, a cominciare dallo studio approfondito di cosa sia la nazione, le sue istituzioni e la Costituzione, non fossero prioritari. Tentativi successivi di introdurre un'educazione alla convivenza civile, alla democrazia, alla legalità e alla cittadinanza attiva (direttiva 8 febbraio 1996, n. 58, legge delega 28 marzo 2003, n. 53 e decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, decreto ministeriale 31 luglio 2007) non hanno avuto applicazioni significative;
    una svolta da questo punto di vista è stata rappresentata dal decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 che prevede, all'articolo 1, l'istituzione per legge della disciplina denominata «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale, con una propria dotazione oraria di 33 ore annue e con voto distinto per tutti gli ordini e gradi di scuola;
    la sperimentazione di questo insegnamento è stata avviata nella scuola già a partire dall'anno 2008-2009 e ha comportato nell'immediato la scelta di concentrare l'attenzione da un lato sulla formazione dei docenti e dall'altro su contenuti che avessero per oggetto «le conoscenze e le competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione” nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse»;
    nonostante gli sforzi fatti e le molteplici iniziative messe in campo, la situazione appare ancora un lavoro in progress piuttosto che una realtà pienamente attuata;
    oggi come non mai è fondamentale valorizzare, all'interno dell'orario scolastico, la disciplina Cittadinanza e Costituzione potenziando la formazione degli studenti al rispetto delle persone, delle leggi, dell'ambiente e dei beni comuni, alla cultura della legalità, del senso dello Stato, della responsabilità individuale e dei diritti e doveri nei confronti della collettività,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di dare piena attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge sopracitato affinché l'insegnamento della materia «Cittadinanza e Costituzione» trovi attuazione nel percorso scolastico sia in una dimensione specifica integrata alle discipline dell'area storico-geografica e storico-sociale sia in una dimensione educativa che attraversi e interconnetta l'intero processo di insegnamento/apprendimento;
   di implementare iniziative e azioni che contribuiscano alla sensibilizzazione e alla formazione degli insegnanti, affinché questi da un lato rafforzino la loro preparazione culturale sui temi della cittadinanza e della Costituzione e, dall'altro, siano stimolati e incentivati a potenziare il loro impegno nell'insegnamento di questa disciplina;
   e di avviare iniziative di monitoraggio costante sull'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, in modo da verificare in che misura esso viene impartito nelle scuole dei vari ordini e grado, al fine di poter individuare le eventuali criticità e predisporre le opportune misure correttive.
9/1574-A/33Vitelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il numero dei medici attivi in Italia è in realtà di circa 230.000, pari a 3.7 medici ogni 1000 abitanti. È previsto che da oggi al 2019 dovrebbero uscire dalla attività circa 50.000 medici ai quali se ne dovrebbero aggiungere altri 80-100.000 tra il 2020 e il 2024;
    è stato calcolato che in prospettiva fra tre anni, quasi un milione di italiani resteranno senza medico di famiglia – perché ci saranno 600 medici di medicina generale in meno e ogni medico di famiglia non può avere più di 1500 pazienti – e che questo numero è destinato a crescere per via dei pensionamenti futuri;
    il nostro sistema prevede che per accedere ai ruoli del Servizio sanitario nazionale sia indispensabile essere in possesso di una specializzazione in area medica, chirurgica, o dei servizi clinici, ovvero aver completato il percorso di formazione post-laurea in medicina generale;
    in previsione di un numero di laureati in medicina insufficiente a coprire i fabbisogni del SSN, fenomeno noto da tempo, il MIUR ha sollecitato negli ultimi anni le Facoltà di medicina ad aumentare il numero dei posti a disposizione per questi corsi di laurea, passati per questo dal numero complessivo di 7.547 per l'anno accademico 2008/2009 ad un totale di 10.173 posti per l'anno accademico 2012/2013;
    l'approvazione dell'emendamento 20.16, proposto dal relatore all'attuale decreto, con il quale si dispone per l'anno accademico in corso l'immatricolazione in sovrannumero degli studenti che sarebbero risultati vincitori nel concorso per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, se fosse stato mantenuto il bonus della maturità, permette di stimare per quest'anno un numero di nuovi ingressi che supererà le 11.000 unità;
    di fronte all'aumento del numero degli studenti che ogni anno si iscrivono al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia e all'invecchiamento della popolazione dei medici specialisti, assistiamo tuttavia alla paradossale diminuzione dei contratti per la formazione specialistica banditi annualmente dal Ministero (contro i 5000 contratti per l'anno accademico 2007/2008, sono invece solo 4500 i posti finanziati dal decreto ministeriale del 24 aprile 2013 n. 333 per l'anno accademico 2012/2013, con previsione di ulteriore riduzione per il prossimo anno);
    lo stesso paradossale fenomeno si riscontra per i corsi di formazione specialistica in medicina generale, organizzati dalle regioni, per i quali nel triennio 2012/2015 erano previste 981 borse totali, mentre per il triennio 2013/2016 ne saranno previste solamente 924;
    si tratta di un numero gravemente inferiore alle necessità del Servizio sanitario nazionale, dato che per il corrente anno il fabbisogno di nuovi specialisti espressi dalle regioni italiane eccede le 8600 unità;
    in assenza di titolo di specializzazione e nell'impossibilità ad accedere ai ruoli di SSN, ai giovani neo laureati non resta altra prospettiva che quella dell'emigrazione o quella dell'esercizio privato dell'attività professionale, il più di frequente nei settori delle cosiddette medicine alternative,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di istituire un Osservatorio nazionale con lo scopo di monitorare ogni dato utile per un'analisi attenta delle previsioni di fabbisogno sanitario nei prossimi anni, unitamente a una rivalutazione del fabbisogno di specialisti nelle diverse discipline, anche in relazione al mutamento dei dati epidemiologici, alle innovazioni tecnico-scientifiche e organizzative, e ai flussi pensionistici per le diverse discipline nei ruoli del SSN;
   di programmare gli accessi in modo da ridurre progressivamente, nell'arco di non più di un quinquennio, il gap esistente fra gli ingressi nelle facoltà di medicina e il conseguente numero di laureati e le possibilità di ingresso nelle scuole di specializzazione e nei corsi di formazione in medicina generale, con lo scopo di prevenire fughe all'estero - causa di sperpero di importanti risorse finanziarie, investite dal nostro Paese nell'impegno didattico per la formazione dei nuovi medici – e di evitare ai neo-laureati condizioni avvilenti di disadattamento o di impieghi dequalificanti.
9/1574-A/34Gigli, Calabrò.


   La Camera,
   premesso che:
    le risorse economiche ministeriali non permettono il finanziamento di un adeguato numero di contratti di formazione medica specialistica rispetto al fabbisogno di specialità mediche espresso dal territorio nazionale;
    le regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano ed i privati hanno quindi la facoltà di finanziare con proprie risorse contratti di formazione specialistica aggiuntivi. Tali contratti vengono finanziati attraverso la stipula di convenzioni con le università;
    la graduatoria locale ha finora garantito, nella maggior parte dei casi, che i partecipanti al concorso provenissero dalla realtà locale e che quindi, una volta conclusa la propria formazione, spendessero la propria professionalità all'interno della stessa regione o Provincia Autonoma fìnanziante il contratto;
    la imminente adozione di un concorso a graduatoria nazionale lascia intravedere, verosimilmente, una maggiore mobilità dei medici in formazione specialistica sul territorio nazionale, col rischio che le regioni e Province Autonome finanzino contratti a medici che, una volta conclusa la formazione, tornino nella propria regione di origine;
    la mancanza della garanzia che il professionista formato spenda la propria professionalità all'interno del Sistema sanitario regionale o provinciale potrebbe portare le regioni e Province Autonome a decidere di non finanziare più contratti di formazione specialistica, come invece fatto in passato. Ciò determinerebbe una forte carenza di specialità mediche, peraltro in un periodo di ristrettezze di finanziamenti statali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare in parallelo alla graduatoria nazionale per l'assegnazione dei contratti ministeriali una (o più) graduatoria nazionale per l'assegnazione dei contratti aggiuntivi (regionali, provinciali e a finanziamento privato) con la possibilità per il candidato di optare per concorrere esclusivamente per una delle differenti graduatorie. Ciò comporterebbe che solo i candidati realmente legati al territorio tendenzialmente decideranno di concorrere per la graduatoria relativa allo specifico finanziamento regionale o provinciale.
9/1574-A/35Vargiu.


   La Camera,
   premesso che:
    l'educazione motoria è materia fondamentale ai fini della sana ed equilibrata crescita dello studente. È stato infatti provato scientificamente che una regolare attività motoria favorisce l'attenzione e l'apprendimento da parte dello studente, in particolare se di età giovane o giovanissima;
    tale introduzione è senz'altro buona regola atta alla prevenzione dell'obesità infantile e può essere anche un buon aiuto per il controllo della dispersione scolastica, in quanto favorisce l'integrazione e la socializzazione del corpo studentesco;
    è altresì indubbia l'importanza che l'educazione motoria riveste nello sviluppo e nella crescita del bambino, anche se con rammarico si può constatare che la stessa non trova sufficiente spazio nella scuola italiana a volte per mancanza di mezzi o risorse, o, come spesso accade, di fondi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nei prossimi provvedimenti legislativi risorse per l'insegnamento dell'educazione motoria obbligatoria in tutte le scuole primarie, una buona educazione motoria, infatti, non solo aiuta il bambino a prendere confidenza con le proprie potenzialità, ma lo aiuta a definire i principi educativi per la cura del proprio corpo che lo accompagneranno per tutta la vita.
9/1574-A/36Vezzali.


   La Camera,
   premesso che:
    un semplice laureato in medicina e chirurgia oggi non può esercitare la sua professione, perché, senza aver conseguito un diploma di specializzazione o aver frequentato la scuola di medicina generale, risulta privo delle competenze professionalizzanti che gli consentono di intervenire efficacemente nell'affrontare i problemi sempre più complessi che la clinica gli pone, sia sotto il profilo diagnostico che sotto quello terapeutico;
    attualmente lo spread tra il numero di coloro che si laurea ogni anno in medicina e chirurgia è almeno un 40 per cento dei contratti di lavoro disponibili per accedere alle scuole di specializzazione e che risulta assolutamente necessario mettere in relazione tra di loro questi due dati, fino a considerare le scuole di specializzazione una fase formativa imprescindibile non solo per un corretto esercizio della professione, ma anche per una effettiva tutela e garanzia della salute dei cittadini, per cui la scuole di specializzazione diventa quasi come una laurea magistrale che di fatto abilita all'esercizio qualificato della professione medica;
    quest'anno sono stati ammessi alla frequenza del corso di laurea in medicina e chirurgia circa 10.000 studenti, di cui le statistiche ipotizzano almeno un 90 per cento di laureati, possiamo immaginare che nell'anno accademico 2019-2020 avremo bisogno di almeno 9000 contratti di lavoro per consentire un accesso alla SS che non allunghi di ulteriori 2-3 anni il curriculum di studi;
    ammettere a frequentare il corso di laurea in medicina senza garantire al futuro laureato la possibilità di frequentare una scuola di specializzazione crea da un lato una profonda frustrazione in lui quando giungerà al termine dei suoi studi e dovrà programmare un imprevisto ulteriore tempo di attesa prima di completare il suo iter formativo;
    in questa situazione, anche creando una graduatoria nazionale con criteri di massima trasparenza, il disagio dei neo-laureati non diminuirà, pur credendo e sperando che la graduatoria si sia rigorosamente ispirata a criteri strettamente meritocratici;
    considerato inoltre che i migliori tra i laureati in medicina e chirurgia oltre sentire l'assoluta necessità di frequentare una scuola di specializzazione desiderano poter conseguire anche un Dottorato di ricerca affine alla stessa scuola di specializzazione che stanno frequentano o hanno appena finito di frequentare, per connotare in modo sempre più scientifico la loro attività professionale e in alcuni casi poter accedere anche alla carriera accademica, laddove clinica e ricerca sono sempre strettamente integrate,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di trattare il tema delle iscrizioni alla Facoltà di medicina e quello dei contratti di lavoro disponibili per le scuole di specializzazione, sempre come un unico tema-problema le cui soluzioni vanno concordate e coordinate;
   a valutare la possibilità di ampliare l'integrazione dei contratti delle scuole di specializzazione con il dottorato specifico di tipologia della scuola, consentendo la frequenza della scuola e del Dottorato, prevista dall'articolo 7 del decreto ministeriale n. 45, ma anche il contrario, cioè prima il Dottorato e poi la scuola, ottenendo comunque la possibilità di integrare i due percorsi con l'abbreviazione di un anno secondo quanto previsto dalla legge n. 240 del 2010;
   a valutare l'opportunità di se e come incrementare l'integrazione tra specializzazione e dottorato, in un percorso unico MD-PhD, a cui il CUN sta lavorando da tempo, indispensabile per identificare precocemente le vocazioni alla ricerca tra studenti particolarmente dotati e motivati, secondo lo sviluppo della eccellenza che il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 persegue.
9/1574-A/37Binetti.


   La Camera,
   premesso che:
    i risultati dell'indagine sugli esiti formativi e occupazionali dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) condotta dall'ISFOL nel 2012 dimostrano che:
    la domanda dei percorsi di IeFP è molto cresciuta negli ultimi anni;
    il 50 per cento degli iscritti è «recuperato» da altri percorsi (cioè dalla scuola), l'80 per cento degli studenti riesce a qualificarsi al termine del percorso triennale, nonostante si tratti certamente della popolazione studentesca più difficile per livello di preparazione, capacità di concentrazione e studio, difficoltà sociali;
    a un anno dalla qualifica, lavora il 70 per cento dei ragazzi (contro il 50 per cento dei diplomati degli Istituti professionali di Stato) e ben l'85 per cento, dopo due anni (contro il 78 per cento dei diplomati);
    il tipo di occupazione risulta molto coerente con la qualifica raggiunta (il 64 per cento dei casi);
    i qualificati in uscita dai percorsi triennali di IeFP esprimono performance migliori rispetto a quelli con altri titoli di studio;
    a partire dall'anno scolastico 2010/2011 (anno di avvio dell'attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione), i percorsi di IeFP, che fanno parte integrante del sistema di istruzione, hanno conseguito, quindi, risultati importanti nella prevenzione e nel contrasto della dispersione scolastica, che il decreto legge n. 104 del 2013 non sembra considerare, anche in contrasto con gli indirizzi dell'Unione europea in materia di vocational education and training (V.E.T.) e di misure per favorire l'occupazione giovanile;
    gli studenti assolvono l'obbligo di istruzione ed esercitano il diritto/dovere all'istruzione e alla formazione sino al conseguimento di una qualifica professionale, di durata almeno triennale, sia nei percorsi scolastici sia in quelli realizzati dalle strutture formative accreditate dalle regioni;
    nell'anno scolastico 2012/2013, circa 281.648 studenti hanno frequentato tali percorsi, di cui 127.042 nelle strutture formative accreditate;
    considerato inoltre che i percorsi di IeFP comportano un risparmio per le finanze statali, in relazione alla loro minore durata rispetto a quelli scolastici (3 anni per le qualifiche, anziché 5 per i diplomi di istruzione), con un costo studente/anno su base capitaria di almeno 2 mila euro in meno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, le strutture formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, anche in apprendistato, in attuazione del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo n. 76 del 2005 sino al conseguimento di almeno una qualifica entro il 18esimo anno di età.
9/1574-A/38Causin, Bobba.


   La Camera,
   premesso che:
    vista la situazione in cui versa la scuola italiana;
    preso atto delle osservazioni dell'OCSE;
    visti gli studi fatti dai precedenti governi in merito alla scuola pubblica italiana,

impegna il Governo:

   ridurre il rapporto alunni-classe, da realizzarsi con procedure concordate con le realtà territoriali, dal momento che la qualità degli apprendimenti è legata in modo imprescindibile dalla qualità di tale rapporto;
   avviare un piano straordinario di aggiornamento e riqualificazione del personale docente (in presenza e non on-line) a partire dalla scuola secondaria di primo grado e conseguentemente avviare percorsi di valorizzazione della professione docente anche attraverso la progressione di carriera;
   trovare le risorse per realizzare in modo concreto la valutazione di sistema tramite INVALSI, anche alla luce delle scelte fatte sulla 440.
9/1574-A/39Moretti, Cimbro, Fioroni.


   La Camera,
   in sede di discussione del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca,
   premesso che:
    il provvedimento in commento reca disposizioni straordinarie e urgenti a favore degli studenti, delle famiglie e delle istituzioni scolastiche; il provvedimento non considera forse il problema più importante, sicuramente il più palese e di più facile risoluzione, quello delle cosiddette «classi pollaio»: in particolare l'articolo 7 predispone un programma di didattica integrativa al fine di evitare i fenomeni di dispersione scolastica; risulta evidente come nelle attuali classi di 27 e 30 unità qualsiasi disposizione volta a correggere tali fenomeni di dispersione sia destinata al fallimento; oltre che inficiare pesantemente la qualità dell'insegnamento, l'eccessivo numero di studenti per classe porta, naturalmente, a un loro minore controllo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare il decreto del 20 marzo 2009, n. 81, là dove necessario (articolo 10; articolo 11; articolo 16 comma 1, 2 e 4; articolo 17) affinché il numero di studenti per classe, delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, venga riportato al numero che era della precedente legislazione.
9/1574-A/40Cimbro, Moretti, Fioroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame prevede disposizioni in materia di diritto allo studio;
    secondo il dettato costituzionale i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi;
    sempre secondo la Costituzione italiana la Repubblica rende effettivo il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso;
    che negli ultimi anni i fondi statali per il diritto allo studio sono progressivamente diminuiti passando dai 246 milioni di euro del 2009 ai 100 milioni dell'anno 2010 fino a 112,4 di euro per la programmazione degli interventi per il diritto allo studio a decorrere dall'anno 2014;
    negli ultimi anni il diritto allo studio universitario è stato umiliato a causa del sempre più frequente fenomeno dell'idoneo a percepire la borsa di studio ma non beneficiario a causa delle insufficienti risorse stanziate dallo Stato;
    nonostante le nuove regole sul diritto allo studio, conseguenti alla legge n. 240 del 2010 – la cosiddetta riforma Gelmini dell'università – siano più stringenti per l'individuazione degli studenti che possono percepire le borse di studio e, quindi, il numero di idonei sia in numero inferiore rispetto al passato, le regioni non riescono, comunque, ad assegnare le borse di studio a tutti gli studenti che ne hanno diritto;
    il sistema di finanziamento statale del diritto allo studio avviene attraverso tre voci ovvero il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio da ripartire tra le regioni, il gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio e dalle risorse proprie delle regioni, pari almeno al 40 per cento dell'assegnazione del Fondo integrativo;
    come si evince dal precedente in premessa le borse di studio sono in parte autofinanziate dagli studenti attraverso il pagamento, all'atto dell'iscrizione all'università, della tassa regionale per il diritto allo studio,

impegna il Governo

ad attivarsi affinchè siano stanziate e a rese strutturali le risorse sufficienti a garantire la totale copertura delle borse di studio individuate attraverso le disposizioni del decreto legislativo n. 68 del 2012.
9/1574-A/41Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.


   La Camera,
   in sede di esame dell'A.C. n. 1574 («Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti di istruzione, università e ricerca»),
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, all'articolo 15 dispone in materia di personale scolastico;
    l'insegnante di sostegno è colui che svolge un ruolo insostituibile, composito e prezioso all'interno della scuola, facilitando l'apprendimento e la socialità dell'allievo disabile: in tal senso, pertanto, opera in modo da favorire e ottenere l'integrazione, il successo scolastico e il raggiungimento degli obiettivi prefissati per lui, costruendo un percorso calibrato sulle esigenze dell'alunno che non sarebbe agevole raggiungere senza un sostegno non solo didattico ma altresì umano;
    gli insegnanti di sostegno sono contitolari della cattedra con gli insegnanti curricolari e partecipano, quindi, all'espletamento del programma e della didattica dell'intera classe, collaborando in modo precipuo alle esigenze dell'allievo disabile, coadiuvando e supportando quest'ultimo a sviluppare e ottimizzare le proprie risorse in un quadro stabile in cui l'apprendimento è essenzialmente la risultante di due fattori che sono la motivazione e il rapporto con l'insegnante di sostegno stesso;
    per le ragioni sopra esposte il rapporto che viene a crearsi tra alunno e insegnante di sostegno assume una rilevanza enorme nel percorso formativo dell'alunno, con caratteristiche difficilmente sostituibili o surrogabili;
    il turn-over che si sussegue, spesso con cadenza annuale, non può che inficiare gravemente il percorso umano e didattico dell'allievo venuto a instaurarsi con il docente di sostegno, cosicché l'allievo disabile potrebbe risultare penalizzato doppiamente, nel segno di un percorso formativo pregresso seriamente compromesso da simili prassi, quand'anche non addirittura invalidato,

impegna il Governo

a emanare gli opportuni provvedimenti, anche di carattere normativo, al fine di scorporare dal rapporto 1:2 docente/alunno disabile su base provinciale gli alunni con disabilità grave.
9/1574-A/42Villarosa, Marzana, Di Benedetto.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, all'articolo 5, reca disposizioni volte al potenziamento dell'offerta formativa, in particolare è introdotta, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, un'ora (settimanale) di insegnamento di «geografia generale ed economica» in una classe del primo biennio degli istituti tecnici e professionali, laddove non sia già previsto l'insegnamento di geografia;
    pertanto, la disposizione consente la formazione di 287 cattedre di geografia in più per le quali vengono stanziati circa 10 milioni di euro a decorrere dal 2014;
    la succitata disposizione appare poca cosa rispetto al generale impoverimento dell'offerta formativa di tutto il nostro sistema di istruzione, dalla scuola dell'infanzia alle superiori, determinato dalle riforme dell'allora Ministro Gelmini;
    questo decreto poteva rappresentare l'occasione per ripensare e modificare almeno anche i quadri orari dei licei dove, per effetto della riforma Gelmini, la geografia è stata accorpata alla storia in un'unica disciplina «storia e geografia» per un totale di 3 ore settimanali e dove di fatto gli insegnanti non riescono a portarne avanti il programma a causa dell'esiguità del tempo a disposizione;
    il depotenziamento subito da altre materie di base come l'italiano, o il latino; quest'ultimo in particolare, sempre ad opera della Gelmini, è stato relegato quasi esclusivamente al solo liceo classico, mentre il monte ore di tale disciplina ha subito una drastica riduzione nel liceo linguistico e nell'indirizzo tradizionale del liceo scientifico, mentre non è per nulla contemplato nell'indirizzo dello scientifico-scienze applicate;
    pertanto, di fatto è legittimata l'esistenza di un liceo scientifico senza il latino, compromettendo radicalmente la natura di tale percorso di studi che nel nostro Paese si è sempre contraddistinto per la specifica prerogativa di coniugare la vocazione prettamente scientifica ad un'approfondita formazione umanistica,
    il netto taglio negli orari di molte materie, ha visto la quasi scomparsa dell'insegnamento della storia dell'arte, in un Paese, l'Italia, che possiede il 65 per cento dei beni culturali del mondo,

impegna il Governo

ad attivarsi affinchè si possa davvero giungere ad una riqualificazione e un potenziamento dell'offerta formativa delle nostre scuole superiori, senza prescindere da una revisione e integrazione dei quadri orari, fatta sulla base di rigorosi principi didattici e non in ottemperanza alle direttive del MEF e quindi seguendo una logica di mero risparmio economico.
9/1574-A/43D'Incà, Marzana.


   La Camera,
   in sede di esame dell'A.C. 1574 (conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca),
   premesso che:
    mediante DDG del 24 settembre 2012, n. 82, è stato bandito un concorso a cattedra indetto sulla disponibilità dei posti vacanti per l'anno scolastico 2013/14;
    l'articolo 1 comma 605 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento (GAE) «al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente»;
    il fenomeno del precariato della scuola è molto lontano dall'ottenere adeguata soluzione, ha raggiunto dimensioni enormi e necessita dunque di un'immediata inversione di rotta per attutirne da subito la portata;
    il fenomeno del precariato, oltre ad arrecare disagi al personale docente, pregiudica anche la continuità didattica e la qualità dei percorsi di apprendimento degli alunni;
    le università continuano ad organizzare percorsi abilitanti e a sfornare abilitati, ma non riescono a garantire loro alcuno sbocco professionale, causando tempi d'attesa che si protraggono per anni e anni,

impegna il Governo

a sospendere l'attivazione di percorsi abilitanti e di procedure concorsuali per posti a cattedra fino a quando non saranno completamente esaurite le graduatorie di merito composte dai vincitori dell'ultimo concorso a cattedra e le graduatorie ad esaurimento di cui nelle premesse, consentendo l'attivazione di percorsi abilitanti o di concorsi a cattedra a livello regionale solo per le classi di insegnamento in cui sia le graduatorie di merito che le graduatorie ad esaurimento risultino completamente esaurite.
9/1574-A/44Cancelleri.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, all'articolo 15 dispone interventi riguardanti il personale scolastico, nello specifico si vuole individuare quel personale che sarebbe dovuto andare in quiescenza se non fosse intervenuto il decreto Salva Italia (decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011);
    il personale interessato deve avere i requisiti anagrafici e contributivi che, in base alle leggi previgenti, avrebbero comportato l'entrata in quiescenza prima della riforma Monti-Fornero;
    nel comparto scuola, registriamo pensionandi mortificati da questa riforma, i cosiddetti Quota 96, ovvero quei docenti che a ottobre 2011 avevano già fatto domanda di pensionamento, ma che per non aver tenuto conto della specificità del mondo della scuola come requisito per la maturazione dei requisiti richiesti, sono rimasti bloccati in servizio;
    porre rimedio a questo grossolano «errore tecnico» deve diventare priorità per permettere di risolvere questa anomalia e porre finalmente una soluzione alla questione ripristinando l'esercizio di questo diritto,

impegna il Governo

a considerare la specificità lavorativa e pensionistica, del comparto scuola, prevista dalla legge 449 del 1997, articolo 59, comma 9 e successivamente ribadita dal decreto del Presidente della Repubblica 351 del 1998 all'articolo 1 comma 1, basata non sull'anno solare ma sull'anno scolastico e conseguentemente derogare la riforma Fornero specificatamente al personale scolastico.
9/1574-A/45Castelli, Marzana.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, all'articolo 5 reca disposizioni volte al potenziamento dell'offerta formativa, in particolare prevede, tra le altre, disposizioni finalizzate al contrasto della dispersione scolastica;
   considerato che:
    da uno studio sulla dispersione scolastica realizzato recentemente dal Miur, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca emerge che i giovani immigrati nati all'estero sembrano essere in situazione di maggiore difficoltà rispetto agli stranieri di 2a generazione, ossia quelli nati in Italia che incontrano minori difficoltà nel percorso di studi;
    secondo il succitato studio, la presenza di alunni stranieri nella scuola italiana è un fenomeno in crescita. Attualmente gli alunni con cittadinanza non italiana sono il 9,5 per cento nella scuola secondaria di I grado e il 6,6 per cento nella scuola secondaria di II grado. Lo studio evidenzia anche che il fenomeno della dispersione scolastica colpisce maggiormente i cittadini stranieri rispetto a quelli italiani;
    e ancora sempre dallo studio citato emerge che l'84,5 per cento del numero complessivo di alunni stranieri a «rischio di abbandono» è rappresentato da alunni stranieri nati all'estero; nella scuola secondaria di II grado tale percentuale tocca il 92 per cento;
   considerato inoltre che:
    l'Italia è una nazione a forte connotazione multiculturale, i cittadini appartenenti ad altre etnie, sono circa 4,7 milioni, e rappresentano quindi quasi l'8 per cento della popolazione nazionale complessiva. I ragazzi coinvolti nei percorsi di studi obbligatori sono circa 700.000 e a questi vanno sommati tutti i casi in cui le famiglie hanno operato scelte quali l'ateismo o l'agnosticismo;
    molti di questi ragazzi scelgono di non prendere parte alle lezioni (che molto spesso sono mero catechismo) e vengono impiegati in attività alternative (con costi aggiuntivi per le scuole), o il più delle volte sono semplicemente parcheggiati in altre aule (sovraffollandole ulteriormente) o addirittura viene concesso loro di tornare a casa anticipatamente. Tutto ciò a discapito della qualità del percorso formativo;
    nel nostro ordinamento scolastico è previsto l'insegnamento dell'ora di religione, da parte di maestri e professori, sacerdoti o religiosi, approvati dall'autorità ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall'Ordinario diocesano. La revoca del certificato da parte dell'Ordinario priva senz'altro l'insegnante della capacità di insegnare. Per il suddetto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dall'autorità ecclesiastica;
    il fenomeno del precariato scolastico ha raggiunto dimensioni allarmanti e ha portato personale scolastico inserito all'interno delle graduatorie ad esaurimento, a vedere oramai come un miraggio sempre più lontano la possibilità di un impiego stabile, dopo anni o addirittura decenni di precariato alle spalle; situazione aggravata anche dal depotenziamento dell'offerta formativa dovuta alle sconsiderate politiche degli ultimi anni,

impegna il Governo

di attivarsi nelle sedi opportune, anche al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e agevolare il processo di integrazione di studenti stranieri, nonché al fine del potenziamento dell'offerta formativa, che l'ora di religione sia trasformata in ora di storia delle religioni.
9/1574-A/46Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 20 marzo 2009, in attuazione dell'articolo 64 comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, dispone che: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, sono individuati, nell'ambito dell'istituto o di reti di scuole, i titoli prioritari per impartire l'insegnamento di musica e pratica musicale.»;
    l'articolo 9 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca n. 249 del 10 settembre 2010 individua il tipo di formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo e di secondo grado;
    è necessario sviluppare nei bambini, sin da tenera età, la sensibilità alla cultura musicale tramite l'insegnamento della teoria e della pratica finalizzata a suonare uno strumento musicale, e tramite la conoscenza delle nozioni di storia della musica;
    la logica è quella di far crescere i bambini nella cultura della musica, allenare il loro orecchio, insegnare loro ad apprezzare tutte le forme musicali introducendo, fin dalla scuola primaria, in modo strutturale a partire dall'anno scolastico 2014/2015, un'ora settimanale di insegnamento di teoria, pratica e storia della musica. Questo tipo di attività, oltre a proporre un insegnamento sicuramente appassionante per i bambini, contribuirà a sviluppare la loro fantasia, ad abituarli al pensiero creativo, a costruire un interesse positivo e pertanto costituisce un metodo di insegnamento estremamente valido dal punto di vista pedagogico;
    riconosciuto che gli insegnanti hanno una grande responsabilità educativa poiché spesso l'interesse o il disinteresse per una materia è dovuto al loro metodo di insegnamento, affidare l'insegnamento della musica agli insegnanti curriculari, vorrebbe dire non valorizzare l'insegnamento della musica;
    per questa ragione riteniamo che i professionisti più idonei ad insegnare musica siano i musicisti in possesso del diploma di Conservatorio,

impegna il Governo

   a considerare l'opportunità di prevedere anche nella scuola primaria l'insegnamento di un'ora settimanale della materia di «teoria, pratica e storia della musica»;
   a considerare l'opportunità di affidare l'insegnamento di tale materia curriculare ad insegnanti altamente qualificati al fine di elevare la qualità dell'insegnamento ed anche al fine di occupare i diplomati dei Conservatori che, pur avendo acquisito competenze molto qualificanti, sono spesso senza lavoro.
9/1574-A/47Battelli, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, all'articolo 7 disciplina gli interventi da effettuarsi anche nella scuola primaria al fine di prevenire il fenomeno di dispersione scolastica, prevedendo in via sperimentale un programma di didattica integrativa che contempla, ove possibile, anche il prolungamento dell'orario scolastico;
    la succitata disposizione, però, limita la possibilità di prolungare l'orario scolastico per gruppi di studenti;
   considerato che:
    la regolamentazione dell'orario di insegnamento nelle scuole primarie definito dall'articolo 4 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 89 del 16 luglio 2009 è soggetto alle disponibilità dell'organico assegnato e non considera le richieste delle famiglie;
   rilevato che:
    è necessario garantire agli alunni che frequentano la scuola primaria il tempo pieno sulla base delle richieste dell'utenza,

impegna il Governo

a prevedere l'istituzione di classi a tempo pieno nella scuola primaria secondo le necessità espresse dalle famiglie.
9/1574-A/48Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del decreto-legge in esame prevede misure per il potenziamento dell'offerta formativa:
    le recenti vicende di cronaca che hanno riguardato il suicidio di due ragazzi omosessuali, rispettivamente di 16 e 21 anni, spingono ad assumere al più presto qualunque iniziativa volte a impedire che tali episodi possano ripetersi;
    in entrambi i casi di suicidio, l'ambiente scolastico e il contesto di amicizie e di conoscenze hanno svolto, attraverso un processo di emarginazione progressivo, un ruolo determinante nello spingere i due ragazzi a compiere questi gesti estremi;
    l'omofobia non si combatte solo attraverso l'introduzione di sanzioni penali, ma soprattutto attraverso la costruzione di una società fondata sul rispetto della diversità e non sull'odio e sulla paura;
    per realizzare una cultura della tolleranza occorre intervenire sulla scuola, luogo in cui i ragazzi trascorrono la parte più rilevante della loro vita e in cui costruiscono la loro personalità,

impegna il Governo

a elaborare appositi programmi di educazione sentimentale e di genere, da svolgersi nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, al fine di promuovere il superamento dei pregiudizi fondati sul genere di appartenenza e sull'orientamento sessuale capaci di motivare la violenza e la discriminazione.
9/1574-A/49Chimienti.


   La Camera,
   premesso che:
    le scuole di specializzazione di area sanitaria, così come disciplinate dal decreto ministeriale n. 270 del 2004, sono corsi di specializzazione previsti dal regolamento didattico di ateneo e dallo statuto, le quali hanno lo scopo di formare specialisti nel settore dell'area medica, chirurgica e dei servizi rilasciando, al termine dei corsi, il titolo di specialista nello specifico settore;
    il decreto ministeriale n.270 del 2004, in particolare, è stato introdotto per attuare la direttiva comunitaria 93/16/CE, riguardante la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei relativi diplomi, certificati e altri titoli;
    tali scuole operano nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socioassistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;
    secondo l'attuale normativa, l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria avviene sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati afferenti alle differenti classi di specializzazione, attraverso la selezione dei candidati in che abbiano partecipato al concorso pubblico appositamente bandito, secondo l'ordine di classificazione nella relativa graduatoria;
    l'accesso alle scuole di specializzazione per i laureati non afferenti alla facoltà di medicina, ovvero i laureati appartenenti alle categorie di veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi ed altre categorie ammesse a partecipare al pubblico concorso per accedere alle scuole di specializzazione di area sanitaria, è altresì disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n.162, del 10 marzo 1982;
    il decreto del Presidente della Repubblica n.162, del 10 marzo 1982, che reca disposizioni in materia di riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento, richiede il sistema del tempo pieno anche per la formazione specialistica, equiparando di fatto il monte orario dei soggetti specializzandi non medici all'interno delle scuole di specializzazione di area sanitaria a quello disposto per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale;
    secondo l'attuale modello normativo è possibile rinvenire notevoli quanto evidenti disparità di trattamento tra le due diverse categorie di soggetti: ammessi a partecipare ai corsi di specializzazione dal momento che, mentre per la categoria di specializzandi laureati in medicina e chirurgia vincitori del relativo concorso si dispone la stipulazione di un contratto di formazione specialistica remunerativo per l'intera durata del corso, tali previsioni non vengono estese anche alle restanti categorie ammesse ai corsi;
    i soggetti specializzandi che non hanno conseguito una laurea in medicina e chirurgia, oltre a non godere delle medesime posizioni di diritto e contrattualistiche e, di conseguenza, in assenza di un trattamento economico, sono tenuti perfino al pagamento del premio per la propria copertura assicurativa per i rischi professionali e le tasse universitarie di iscrizione alla scuola di specializzazione;
    al pari degli specializzandi con laurea in corsi di medicina e chirurgia, viene richiesto agli specializzandi appartenente alle restanti categorie ammesse alle scuole di area sanitaria, un impegno eguale a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale, dal momento che, oltre alla già citata previsione del sistema del tempo pieno, viene loro richiesta la partecipazione alla totalità delle attività del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la scuola di specializzazione;
    la frequenza continuativa di tali categorie è attestata non solamente dalla timbratura di un apposito cartellino durante le entrate e le uscite dalle strutture, ma soprattutto dallo svolgimento di turni obbligatori e dalla partecipazione attiva nelle analisi di routine nei vari settori del reparto, andando a contribuire in maniera determinante al regolare funzionamento delle attività di laboratorio e, di conseguenza, all'efficienza del dipartimento o dell'ospedale di riferimento,

impegna il Governo

alla valorizzazione di tutti gli iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, valutando la possibilità di estendere i diritti contrattuali attualmente riservati ai soggetti provenienti dalle facoltà medico-chirurgiche anche alle restanti categorie di specializzandi in aree sanitarie, dal momento che, tali soggetti, pur avendo tutti gli obblighi ed i doveri dei colleghi medici, non hanno ad oggi alcun riconoscimento, né economico né di diritto, per la loro fondamentale attività all'interno di strutture e laboratori nei quali si effettua la scuola di specializzazione.
9/1574-A/50D'Uva, Vacca, Luigi Gallo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legge in esame recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca dispone anche provvedimenti volti a potenziare l'offerta formativa;
    nell'era dell'informatica e del multimediale sono disponibili, a basso costo, le strumentazioni idonee a registrare e trasmettere in streaming convegni e lezioni universitarie;
    che già dagli inizi degli anni novanta in Italia, con la creazione del consorzio Nettuno, venivano pensate e sperimentate forme di didattica a distanza trasmettendo alcune lezioni universitarie attraverso i canali televisivi;
    con la piattaforma internet è possibile potenziare la possibilità di trasmettere in streaming le lezioni universitarie e di archiviarle per renderle fruibili anche in momenti successivi;
    con l'archiviazione delle lezioni didattiche si creerebbe un immenso patrimonio di contenuti accademici digitalizzati e a disposizione di tutti i cittadini, le aziende, le istituzioni che intendono fruire liberamente e gratuitamente di un patrimonio culturale di eccellenza;
    la lezione in diretta streaming, non solo rappresenta un primo passo verso l'implementazione e la modernizzazione della lezione frontale, ma consentirebbe a quegli studenti che non possono frequentare i corsi universitari di non rimanere in ritardo rispetto ai colleghi;
    la lezione archiviata e fruibile gratuitamente rappresenterebbe materiale didattico molto utile anche per quegli studenti che seguono i corsi frontali e che vogliono perfezionare o riascoltare più attentamente la lezione;
    la lezione in streaming e la conseguente archiviazione consentirebbe alle Università italiane, in un secondo momento, di sperimentare forme di didattica a distanza per gli studenti a tempo parziale integrando le attività didattiche frontali con moduli specificamente previsti per la didattica a distanza,

impegna il Governo

a promuovere iniziative, anche attraverso l'adozione di specifici provvedimenti, per rendere obbligatorie per le università italiane, a partire dal 2014 ed entro il 2017, la trasmissione in diretta streaming e l'archiviazione pubblica sui portali istituzionali degli atenei delle lezioni didattiche dei corsi di laurea e laurea magistrale.
9/1574-A/51Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, all'articolo 15 dispone interventi riguardanti il relativo personale al quale è consentito transitare su altra classe di concorso docente per la quale sia abilitato o in possesso di titolo idoneo;
    il quadro normativo italiano vigente, e come vedremo anche europeo, è ricco di disposizioni che sanciscono in modo inequivocabile il valore abilitante di tale titolo;
    l'articolo 15, comma 7, del Decreto del Presidente della Repubblica del 1998, n. 323 ha stabilito che il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale, abilita, in modo permanente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria;
    con l'abrogazione dell'articolo 1, comma 4-bis della legge n. 62 del 2000 avvenuta proprio durante la discussione in Commissione cultura di questo decreto in esame, viene finalmente riconosciuto pieno valore al titolo di diploma di maturità magistrale per l'insegnamento nelle scuole paritarie aprendo la strada anche al riconoscimento del pieno valore abilitante del diploma magistrale nelle scuole statali;
    porre rimedio a questo disconoscimento di un diritto acquisito deve diventare priorità per permettere di risolvere questa anomalia e porre finalmente una soluzione alla questione ripristinando il reale esercizio di questo diritto,

impegna il Governo

a ritenere indispensabile la salvaguardia del valore di abilitazione all'insegnamento dei diplomi di maturità magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 1997/98 e comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 ai sensi degli articoli 194 e 197 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994.
9/1574-A/52Di Benedetto, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Battelli, Simone Valente, D'Uva.


   La Camera,
   in sede di esame dell'A.C. n. 1574 («Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»),
   premesso che:
    l'articolo 4 del presente disegno di legge è intitolato alla «Tutela della salute nelle scuole» e, tuttavia, non vi è alcun riferimento ai sempre più insistiti disagi psicologici che si avvertono fra bambini e ragazzi;
    per quanto opaco, la scuola rimane lo specchio privilegiato in cui scorgere un'idea di società;
    la mancanza di una riforma strutturale, sistematica – per non dire paradigmatica – della scuola (e uno sguardo prioritariamente sempre rivolto agli aspetti tecnico-economico-gestionali) ha eroso dall'interno il patto formativo fra scuole e famiglie, generando una «doppia fragilità» che ha sempre più riflessi significativi sulle dinamiche e i disagi psicologici e psichici dei ragazzi (alimentando conseguentemente una casistica varia in cui si annoverano anoressie, bulimie, ansie da prestazione, crisi di panico, capogiri, svenimenti, malattie della pelle, stati depressivi, e via enumerando),

tutto ciò premesso, impegna il Governo

a promuovere un programma di formazione/informazione sui disagi giovanili che coinvolga tutte le parti interessate;
   ad aprire – nel rispetto dell'autonomia scolastica – uno sportello/punto d'ascolto all'interno delle istituzioni scolastiche per il supporto psicologico degli alunni dotato di un professionista-psicologo di comprovata esperienza.
9/1574-A/53Simone Valente, Marzana, Brescia, Di Benedetto, Luigi Gallo, Battelli, D'Uva, Chimienti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 16 del decreto-legge reca misure in materia di formazione del personale scolastico, con riferimento ad attività di aggiornamento e formazione, in via sperimentale, al fine di migliorare il rendimento della didattica, in particolare nelle aree in cui è maggiore il rischio socio educativo;
    nel corso dell'esame in sede referente al comma 1 è stata inserita la lettera d) la quale prevede attività di formazione e aggiornamento per aumentare le competenze relative all'educazione affettiva, al rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di genere;
    nell'ambito del programma promosso dal Consiglio d'Europa «Combattere le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere», per l'attuazione e l'implementazione della raccomandazione del Comitato dei ministri CM/REC (2010)5, è stata elaborata la Strategia nazionale per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, predisposta e coordinata dall'ufficio nazionale antidiscriminazioni (UNAR). in collaborazione con le diverse realtà istituzionali, le Associazioni LGBTI e le parti sociali;
    la Strategia nazionale, approvata con decreto ministeriale del 16 aprile 2013, è stata illustrata lo scorso 22 ottobre presso la Commissione diritti umani del Senato dalla Viceministro al lavoro e alle politiche sociali, con delega alle Pari opportunità, Cecilia Guerra;
    la Strategia è finalizzata alla realizzazione di un piano triennale di azioni pilota (2013-2015), integrate e multidisciplinari, volte alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni nei confronti delle persone omosessuali, transessuali e intersessuate;
    uno dei quattro pilastri della Strategia è incentrato su «educazione e istruzione» per dare attuazione al punto VI, numeri 31 e 32, della Raccomandazione del Consiglio di Europa, il quale recita:
  «VI. Istruzione - 31. Tenendo nel debito conto l'interesse superiore del fanciullo, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure legislative o di altro tipo appropriate, destinate al personale insegnante e agli allievi, al fine di garantire l'effettivo godimento del diritto all'istruzione, senza discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere; ciò comprende in particolare il rispetto del diritto dei bambini e dei giovani all'educazione in un ambiente scolastico sicuro, al riparo dalla violenza, dalle angherie, dall'esclusione sociale o da altre forme di trattamenti discriminatori e degradanti legati all'orientamento sessuale o all'identità di genere.
  31. Tenendo nel debito conto l'interesse superiore del fanciullo, dovrebbero a tale scopo essere adottate misure appropriate a ogni livello per promuovere la tolleranza e il mutuo rispetto a scuola, a prescindere dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Tali misure dovrebbero comprendere la comunicazione di informazioni oggettive sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, per esempio nei programmi scolastici e nel materiale didattico, nonché la fornitura agli alunni e agli studenti delle informazioni, della protezione e del sostegno necessari per consentire loro di vivere secondo il proprio orientamento sessuale e la propria identità di genere. Gli Stati membri potrebbero inoltre predisporre e attuare politiche scolastiche e piani d'azione per promuovere l'uguaglianza e la sicurezza e garantire l'accesso a formazioni adeguate o a supporti e strumenti pedagogici appropriati per combattere la discriminazione. Tali misure dovrebbero tenere conto del diritto dei genitori di curare l'educazione dei propri figli»;
   la Strategia nazionale afferma il ruolo della scuola, non solo come luogo privilegiato «per la promozione di una cultura della conoscenza reciproca e del mutuo rispetto, ma per l'aiuto che può offrire ai fini dell'elaborazione del processo di accettazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, senza costringere all'invisibilità, favorendo un clima accogliente e sicuro nel quale la convivenza con le differenze possa contribuire al benessere psicofisico delle singole persone e alla coesione partecipativa della collettività»;
    la scuola non può trasmettere e dare spazio a una «cultura che prevede soltanto una visione eteronormativa e modelli di sessualità e norme di genere. Le tematiche LGBT trovano spazi marginali nelle aule scolastiche, o sono relegate a momenti extra curriculari; gli insegnanti ed educatori sono a loro volta disinformati e impreparati ad affrontare questi temi. In questa prospettiva è di particolare importanza il ruolo della scuola e degli insegnanti nel cambiare e modificare attitudini e comportamenti specifici, nell'educare al rispetto delle differenze, che non sono soltanto quelle culturali o di provenienza geografica, nel rimuovere ogni forma di intolleranza, violenza, pregiudizio o discriminazione»;
    oltre a estemporanee o periodiche iniziative volte alla sensibilizzazione e informazione «è necessario elaborare strategie e progetti formativi strutturali all'interno dell'attività didattica, in maniera adeguata e sistematica, che coinvolgano tutti gli attori della comunità scolastica, in particolar modo le seguenti categorie: gli studenti, i docenti e le famiglie»;
    «A tal fine», dice ancora la Strategia nazionale «sarebbe auspicabile un'integrazione e un aggiornamento sulle tematiche LGBT nei programmi scolastici e una promozione dell'informazione e comunicazione non stereotipata, rispettosa delle identità di genere e degli orientamenti sessuali. Occorre, altresì, progettare percorsi innovativi di formazione in materia di educazione alla affettività che partano dai primi gradi dell'istruzione, proprio per cominciare dagli asili nido e dalle scuole dell'infanzia a costruire un modello educativo inclusivo, fondato sul rispetto delle differenze, che costituisca una risorsa non solo per chi fa parte della comunità LGBT ma per tutti i bambini»,
    vi è anche un altro aspetto sul quale è necessario l'impegno delle istituzioni scolastiche e, in particolare, del personale docente e non che riguarda gli alunni e le alunne che sono figli e figlie di coppie formate da persone dello stesso sesso o che hanno almeno un genitore omosessuale.
   Parliamo di migliaia di bambini e di migliaia di nuove famiglie nei confronti dei quali deve essere piena l'assunzione di responsabilità della scuola e del sistema educativo, in particolare realizzando una formazione specifica del personale scolastico,

impegna il Governo

   a procedere celermente e in maniera prioritaria, ricorrendo anche a strumenti legislativi laddove utili, alla realizzazione degli obiettivi operativi e delle misure concrete recati al punto 4.1.2 della Strategia nazionale per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, in relazione all'ambito «Educazione e Istruzione»;
   a istituire presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una commissione che, sulla base della Strategia nazionale, elabori linee guida per includere o integrare gli obiettivi della Strategia nazionale nei programmi scolastici di ogni ciclo e nelle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione;
   a disporre che la formazione obbligatoria e facoltativa del personale scolastico contenga anche moduli dedicati agli alunni e alle alunne che fanno parte di famiglie formate da due persone dello stesso sesso o che hanno almeno un genitore omosessuale.
9/1574-A/54Zan.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto ministeriale n. 70 del 1997 ha definito diversi profili professionali sanitari, tra i quali quello di infermiere pediatrico, individuandone altresì i campi di attività e le competenze;
    con tale decreto ministeriale n. 70 del 1997 si stabilisce, quindi, che l'infermiere pediatrico è una figura professionale a sé stante, e quindi separata da quella dell'infermiere generico;
    è tuttavia prevista per coloro che hanno conseguito la laurea infermieristica generale (di cui al decreto ministeriale n. 739 del 1994) – la facoltà si conseguire il master in infermieristica area pediatrica (di cui alla legge n. 43 del 2006), acquisendo così la qualifica di infermiere pediatrico;
    tale ultima previsione contraddice, quindi, l'impostazione di cui al decreto ministeriale n. 70 del 1997 con cui si è voluto separare tali due figure professionali di infermiere generico e pediatrico, dando la possibilità al generico di acquisire il titolo di pediatrico mediante un master – di un 1 anno – ma impedendo, di contro, all'infermiere pediatrico di acquisire il titolo di generico, imponendo a quest'ultimo di conseguire un nuovo diploma di laurea di durata triennale, ovvero quello in infermieristica generale;
    tale «separazione imperfetta» delle professioni è aggravata dal fatto che in molti casi le strutture sanitarie non bandiscono concorsi per lo specifico profilo professionale – esistente ed espressamente previsto dalla normativa di riferimento – di infermiere pediatrico, ma nella maggior parte dei casi vengono richiesti infermieri generici, alcuni dei quali vengono però adibiti ad infermieri pediatrici (anche senza averne la qualifica);
    la mancata indizione di concorsi per tale specifica figura professionale è legata anche alla mancata previsione di tale profilo professionale nell'ambito delle piante organiche delle strutture sanitarie,

impegna il Governo:

   a valutare un riordino dei due citati profili professionali di infermiere generico e pediatrico, optando per una netta separazione degli stessi con conseguente abolizione del master in infermieristica pediatrica, o viceversa inquadrando la figura di infermiere pediatrico quale specializzazione riservata agli infermieri generici, e di conseguenza abolendo il corso di laurea in infermieristica pediatrica, garantendo altresì a quanti hanno già conseguito tale corso di laurea l'equipollenza rispetto al diploma di infermieristica generica, anche eventualmente previo sostenimento di esami integrativi;
   ad adottare ogni iniziativa del caso, al fine di dare impulso a ciascuna struttura sanitaria di introdurre nella rispettiva pianta organica il profilo professionale di infermiere pediatrico – in presenza di reparti di pediatria o di servizi sanitari che richiedano o giustifichino tale figura professionale – superando la prassi che vuole la copertura di tali posti con diversi profili professionali di diversa natura, quali gli infermieri generici, al fine di prevedere l'indizione di procedure concorsuali ad hoc per gli infermieri pediatrici.
9/1574-A/55Boccadutri.


   La Camera,
   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
   premesso che l'articolo 17, comma 8-bis, del decreto-legge in oggetto, introdotto dalla Commissione di merito, novella l'articolo 120 del Testo unico sulle spese di giustizia, aggiungendo il processo in materia di integrazione scolastica di cui alla legge n. 104 del 1992 tra quelle esenti dal contributo unificato,
   considerato che:
    la predetta esenzione riguarda i ricorsi amministrativi per la garanzia dell'attività di sostegno per gli alunni con handicap fisici o sensoriali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    l'esenzione stessa opererà a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e che pertanto riguarderà coloro che presenteranno ricorso a partire dalla predetta data;
    ritenuto che l'esenzione, anche in considerazione del particolare valore sociale dei diritti sottesi alle controversie in materia di integrazione scolastica, debba essere estesa almeno a coloro che abbiano già presentato ricorso relativamente alle controversie sorte con riferimento all'anno scolastico 2013/2014,

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche di carattere legislativo, possibilmente con la legge di stabilità 2014, volte ad estendere l'esenzione dal contributo unificato per i ricorsi amministrativi per la garanzia dell'attività di sostegno per gli alunni con handicap fisici o sensoriali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, almeno ai ricorsi già presentati con riferimento all'anno scolastico 2013/2014.
9/1574-A/56De Micheli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge in esame reca l'assegnazione di 2,7 milioni nel 2013 e di 5,3 milioni nel 2014 alle istituzioni scolastiche statali per l'acquisto dei libri di testo;
    il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione» prevede che l'adozione dei libri di testo spetti al collegio dei docenti;
    ogni anno, con l'approssimarsi dell'inizio dell'anno scolastico, le famiglie italiane devono affrontare spese ingenti per comprare i libri di testo per i figli che frequentano la scuola, e ciononostante quasi ogni anno le case editrici mandano in stampa le «nuove edizioni», che di fatto ricalcano le edizioni precedenti, con variazioni minime, ma comportano un aumento del prezzo;
    inoltre, l'adozione dei libri di testo da parte del collegio docenti impedisce ai genitori che pure esplicano un ruolo primario ed insostituibile nella formazione dei bambini e dei giovani di esercitare alcuna facoltà di scelta in ordine ai testi sui quali dovrebbero formarsi i propri figli;
    se è vero, infatti, che la nostra Costituzione sancisce all'articolo 33 la libertà di insegnamento, ad essa corrispondono una uguale libertà nell'apprendimento e la libertà di educazione dei genitori, di cui agli articoli 30 e 31 della Carta;
    da anni si susseguono proposte trasversali in favore della libertà di scelta dei libri di testo, che oltre a permettere alle famiglie di contenere i relativi costi, offrirebbe agli alunni la possibilità di vivere a scuola la cultura del confronto;
    la presenza di diversi punti di vista in classe, infatti, contribuirebbe a sviluppare il senso critico dei ragazzi, eliminando un concetto quale quello della cosiddetta «cultura dominante» che, di fatto, limita le possibilità di sviluppo della persona,

impegna il Governo:

   ad individuare le modalità per garantire la libertà nella scelta dei libri di testo, garantendo l'obiettività della formazione e dell'istruzione, sommando alla libertà di insegnamento quella di apprendimento, legata alla sensibilità degli studenti e delle loro famiglie, nonché al fine di garantire il contenimento dei costi, attualmente squilibrati a causa della sostanziale situazione di monopolio nella quale operano alcuni editori di testi scolastici;
   ad attivarsi, collaborando con le istituzioni scolastiche e nel rispetto della loro autonomia, per far sì che nelle scuole di ogni ordine e grado l'insegnamento della storia, in particolare di quella contemporanea, si svolga nella salvaguardia del pluralismo culturale e attraverso il confronto critico tra diverse letture storiografiche.
9/1574-A/57Rampelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del decreto-legge in esame riguarda il potenziamento dell'offerta formativa nelle scuole;
    è assolutamente condivisibile la necessità di valorizzare il patrimonio culturale e artistico del nostro Paese;
    la visita didattica nei musei è prassi adottata dalle buone pratiche degli insegnanti, ulteriormente incentivata dal presente provvedimento laddove consente la fruizione gratuita della visita nei musei da parte degli insegnanti;
    considerata la priorità assoluta e la necessità di implementare il progetto di alfabetizzazione motoria nella scuola primaria, al fine di prevenire disagi sociali e per favorire la promozione della salute e prevenire l'obesità infantile, a fronte della scarsità di risorse per poter provvedere all'inserimento di docenti specializzati in educazione motoria in tutte le scuole primarie;
    il miglioramento dell'offerta formativa nelle scuole attraverso il rafforzamento del ruolo dello sport deve passare necessariamente attraverso la creazione dei licei sportivi, aperti agli studenti particolarmente interessati ai valori propri della cultura sportiva,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di istituire un tavolo tecnico presso il Ministero dell'istruzione al fine di conseguire la sistematizzazione dell'educazione motoria nella scuola primaria, per almeno due ore settimanali, anche attraverso la valorizzazione di risorse interne;
   nelle more della sistematizzazione, a valutare la destinazione di fondi aggiuntivi ad incrementare l'attività sportiva scolastica curriculare nella scuola primaria, attraverso l'emanazione di un bando di concorso destinati ad enti di promozione sportiva, DSA??, associazioni sportive dilettantistiche, al fine di affiancare agli insegnanti generici una figura specializzata in educazione motoria;
   ad avviare un percorso regolamentare atto a conseguire l'istituzione dei licei sportivi nel nostro Paese.
9/1574-A/58Cirielli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge in esame prevede che parte del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, istituito dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440, sia destinato al finanziamento di progetti volti alla costituzione o aggiornamento di laboratori scientifico-tecnologico;
    la legge n. 440 è stata istituita per finanziare le istituzioni scolastiche e, quindi, per rendere effettiva la previsione dell'autonomia scolastica;
    l'entità del Fondo è stata, nel tempo, progressivamente ridotta a causa della generale scarsità delle risorse pubbliche;
    i progetti del Ministero per l'istruzione dovrebbero essere finanziati con fondi aggiuntivi, e la promozione dei laboratori tecnico scientifici può essere promossa attraverso lo strumento maggiormente efficace ed idoneo della esenzione dal pagamento dell'IVA per l'acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche, di beni e strumenti per costituire laboratori scientifico-tecnologici;
    l'articolo 12 del decreto-legge in esame interviene in materia di dimensionamento scolastico;
    l'articolo 459, comma 4, del Testo Unico sulle leggi in materia di istruzione (decreto legislativo n. 297 del 1994) disponeva, per l'ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche, che l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento per i docenti con funzioni vicarie, potesse «essere anche disposto sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei precedenti commi, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi di qualunque ordine di scuola, sezioni staccate o sedi coordinate»;
    l'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011 recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» ha disposto l'abrogazione del suddetto comma 4, che teneva conto, oltre che del numero delle classi, anche del grado di complessità dell'istituto (scuola su più sedi o composta da sedi coordinate);
    a seguito dei dimensionamenti effettuati a partire dal 2011 la situazione delle scuole è peggiorata, vista la modifica dei parametri minimi per l'autonomia scolastica (prima 500 alunni, poi 600) comportando la costituzione di scuole sempre più complesse, articolate su più plessi, nelle quali ovviamente il preside non può essere contemporaneamente presente, e all'interno delle quali un vicepreside con esonero totale dall'insegnamento sarebbe indispensabile;
    occorre tenere presente che con i nuovi parametri per l'organico le classi sono molto più numerose e quindi ad un dato numero di classi di oggi corrisponde una popolazione studentesca molto più elevata rispetto al passato,

impegna il Governo:

   a destinare i fondi della legge n. 440 esclusivamente alle istituzioni scolastiche autonome;
   a valutare l'adozione di un provvedimento normativo per l'esenzione IVA per acquisto beni strumenti tecnologici, al fine di favorire la costituzione dei laboratori tecnico-scientifici presso le scuole;
    ad individuare gli strumenti opportuni a consentire alle scuole articolate su più plessi e che operino in situazioni complesse di poter contare sull'esonero dei vice preside, al fine di ottimizzare il funzionamento delle stesse scuole e l'intera organizzazione scolastica.
9/1574-A/59Taglialatela.


   La Camera,
   premesso che:
    l'8 gennaio 2010 è stata diramata dall'allora Ministro dell'istruzione Gelmini la circolare recante «Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana», che disciplina la distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e le classi costituite in ciascuna scuola in modo da non superare il tetto del 30 per cento del numero degli alunni stranieri in ciascuna classe, in attuazione della normativa, adottata con il decreto del Presidente della Repubblica 394 del 1999 che prevedeva il corretto bilanciamento degli alunni italiani e non italiani all'interno delle classi scolastiche;
    la circolare prevede l'introduzione di tale limite a partire dall'anno scolastico 2010-2011 in modo graduale, a partire dal primo anno di ciascun grado di studi, e che eventuali eccezioni e deroghe potranno essere consentite dal direttore dell'ufficio scolastico regionale in presenza di alunni stranieri già titolari di adeguate competenze linguistiche, di istituti scolastici che abbiano a disposizione particolari risorse professionali e strutture di supporto, ovvero consolidate e positive esperienze didattiche, ovvero al fine di salvaguardare la continuità didattica e, in ultima istanza, per ragioni di necessità per l'oggettiva assenza di soluzioni alternative;
    la circolare fornisce, inoltre, precise indicazioni in merito all'utilizzo di accordi di rete tra scuole per la distribuzione delle iscrizioni di alunni stranieri;
    il tetto del trenta per cento in via interpretativa può essere innalzato fino al cinquanta per cento, ma eventuali interpretazioni della circolare che determinino lo sforamento anche di questo parametro, possono compromettere seriamente le pari opportunità di apprendimento garantite agli alunni italiani;
    le cronache degli ultimi anni, supportate anche da audizioni svoltesi presso la Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati, raccontano che in numerose scuole italiane la circolare in oggetto viene disattesa;
    secondo il rapporto nazionale dell'Ismu relativo all'anno scolastico 2011/2012, l'indicazione contenuta nella circolare non viene applicata dal 4,3 per cento degli istituti, con un trend di crescita, in un solo anno scolastico, dello 0,4 per cento, e ancora più eclatanti appaiono i dati relativi ai contesti a forte pressione migratoria: in quelle realtà le scuole con tassi di incidenza da 30 per cento a meno del 40 per cento sono 1.506 nel 2011/2012, quelle con tassi dal 40 per cento a meno di 50 per cento sono 578, mentre quelle con tassi del 50 per cento e oltre sono 415, e hanno assunto la denominazione di «scuole a maggioranza straniera»;
    gli ordini di scuola più interessati dalla concentrazione degli alunni con cittadinanza non italiana sono quelli dell'infanzia e primaria, dove i plessi con tassi di incidenza consistenti (dal 40 al 50 per cento) sono aumentati in un anno, rispettivamente, del 25 per cento e del 39 per cento, e allo stesso modo, seppure con un'intensità inferiore, è cresciuto il numero di scuole dell'infanzia e primaria a maggioranza straniera;
    tali dati confermano la tendenza di diverse direzioni di istituti scolastici di derogare con molta facilità alla circolare in questione, e seppur appare comprensibile che in alcuni contesti territoriali la forte concentrazione di cittadini stranieri determini un aumento della presenza di studenti non italiani, la «manica larga» di alcuni dirigenti rischia di creare forti tensioni, soprattutto per quei cittadini italiani che si sentono ospiti, se non ghettizzati, a casa propria;
    l'integrazione, per la quale l'istruzione rappresenta un veicolo straordinario, deve costituire un valore da perseguire per la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini, purché essa avvenga in un quadro di regole da rispettare, e non un'imposizione da subire passivamente, sia per gli italiani che per gli stranieri,

impegna il Governo

a vigilare sulla corretta applicazione della circolare di cui in premessa, al fine di garantire una reale parità di accesso a tutti i bambini a tutti i gradi dell'istruzione, salvaguardando da un lato il diritto costituzionalmente sancito alla stessa, e, dall'altro la possibilità di una reale integrazione sociale e culturale.
9/1574-A/60Corsaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il 31 agosto scorso è scaduto il termine per l'immissione in ruolo a partire dall'anno scolastico 2013/2014 dei vincitori del concorso docenti 2012, ma nelle regioni Lazio e Toscana nessuno dei potenziali vincitori ha avuto l'immissione in ruolo poiché le cattedre da assegnare alle graduatorie di merito sono state già conferite alle graduatorie dei concorsi del 1990 e 1999 o, in assenza di graduatorie di merito dei vecchi concorsi, assegnate interamente alla graduatoria ad esaurimento, senza aver previsto alcun accantonamento di posti per i vincitori del concorso 2012 che avrebbero avuto diritto alla nomina già dal corrente anno scolastico;
    parrebbero insoddisfacenti le soluzioni parziali attribuite al Ministero annunciate dalla stampa in questi ultimi giorni, per cui ci si accingerebbe a prolungare a tre anni la validità delle graduatorie del concorso 2012 e/o di assumere i vincitori fra un anno ma con anzianità dal 2013,

impegna il Governo:

   ad adottare provvedimenti normativi o amministrativi affinché le graduatorie relative ai concorsi docenti per titoli ed esami abbiano validità triennale e assicurino l'esaurimento del contingente di posti assegnato dal bando e nel caso in cui, al termine del triennio, permangano posti da assegnare, i medesimi siano coperti attraverso lo scorrimento delle graduatorie;
   ad adottare provvedimenti normativi affinché nel caso in cui, allo scadere del triennio, residuino vincitori, sia assicurata la tutela degli interessati ai fini dell'immissione in ruolo.
9/1574-A/61Baldelli, Centemero, Coscia.


   La Camera,
   premesso che:
    da uno studio sulla dispersione scolastica realizzato recentemente dal Miur. il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i giovani immigrati nati all'estero soffrono maggiori difficoltà nel percorso scolastico rispetto agli stranieri di 2a generazione, ossia quelli nati in Italia;
    gli alunni con cittadinanza non italiana sono il 9.5 per cento nella scuola secondaria di I grado e il 6.6 per cento nella scuola secondaria di II grado e lo studio evidenzia anche che il fenomeno della dispersione scolastica colpisce maggiormente i cittadini stranieri rispetto a quelli italiani in quanto l'84.5 per cento del numero complessivo di alunni stranieri a «rischio di abbandono» è rappresentato da alunni stranieri nati all'estero; nella scuola secondaria di II grado tale percentuale tocca il 92 per cento;
    ai fini della realizzazione del diritto-dovere all'istruzione degli studenti stranieri di cui all'articolo 38 del Testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, 286, garantito per almeno dieci anni ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sempre più urgente che le istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado istituiscano classi di alfabetizzazione per gli studenti stranieri non italofoni, presso ciascuna istituzione ovvero in rete tra istituti, con priorità nei comuni a forte tasso immigrazione;
    la finalità della classe di alfabetizzazione è quella di fornire un percorso intensivo nello studio della lingua italiana per preparare lo studente straniero non italofono al livello formativo richiesto dalla didattica della classe in cui è previsto l'inserimento;
    ha approvato la proposta emendativa 7.203 a prima firma Gallo che introduce «percorsi finalizzati all'integrazione scolastica degli studenti stranieri relativamente alla didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano come lingua 2»,

impegna il governo

a valutare l'opportunità di attuare piani di studio che prevedono la dotazione aggiuntiva di insegnanti opportunamente formati nella didattica della lingua italiana come seconda lingua; il monitoraggio quadrimestrale delle classi di alfabetizzazione da parte degli organi collegiali; la dotazione di strumenti, anche tecnologici, per attuare percorsi didattici personalizzati, in relazione alle diverse situazioni soggettive degli studenti; l'allestimento di un archivio di materiali didattici a disposizione degli insegnanti; la collaborazione tra la scuola, la famiglia dello studente e le istituzioni locali.
9/1574-A/62Caparini, Buonanno.


   La Camera,
   premesso che:
    sul territorio nazionale si sono verificati diversi casi di esclusione da parte dei comuni dei minori dai servizi di ristorazione scolastica, a causa della morosità delle famiglie (il caso più eclatante si è verificato nel comune di Vigevano che ha visto l'esclusione nell'anno scolastico 2013-2014 di ben 400 bambini e nell'anno scolastico 2012-2103 di 150 bambini, circa la metà dei quali (84) fino all'anno scolastico precedente aveva avuto diritto alla gratuità della mensa: in tal caso, addirittura, sono stati allestiti appositi locali, riservati ai bambini esclusi, in cui poter consumare un panino e niente di riscaldato, tant’è che ancora oggi si parla di classi «ghetto»);
    tali situazioni di morosità sono state determinate non solo da inadempienze, ma spesso anche da indigenza, dato che in alcuni enti locali sono state abolite le fasce di esenzione precedentemente applicate tramite presentazione di Isee;
    tali casi configurano delle discriminazioni in contrasto con l'articolo 3 della nostra Costituzione, nonché con l'articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, ratificata dall'Italia nel 1991, secondo il quale «in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l'interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità»;
    le linee nazionali di indirizzo del Ministero della salute stabiliscono che «un'alimentazione equilibrata e corretta, ma anche gradevole ed accettabile, costituisce per tutti un presupposto essenziale per il mantenimento di un buono stato di salute e, in età evolutiva, per una crescita ottimale. A scuola, una corretta alimentazione ha il compito di educare il bambino all'apprendimento di abitudini e comportamenti alimentari salutari. L'alimentazione del bambino deve essere considerata in un contesto più ampio, quale quello dell'ambiente, inteso non solo in senso fisico, ma anche socio-culturale e psicologico (...). Il menù deve essere elaborato secondo i principi di una alimentazione equilibrata dal punto di vista nutrizionale, utilizzando anche alimenti tipici al fine di insegnare ai bambini il mantenimento delle tradizioni alimentari»;
    il Ministro per gli affari regionali Graziano Delrio, rispondendo all'interrogazione in Commissione 5-00854 del 6 agosto 2013, seduta n. 66, ha concordato sull'opportunità che da parte delle amministrazioni competenti siano avviate delle forme di monitoraggio per verificare che i diritti civili e sociali siano garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lettera m) della Costituzione, con particolare riferimento ai minori, ribadendo che nessun momento della vita scolastica può diventare occasione di discriminazione tra alunni anche per motivi riconducibili alle inadempienze delle loro famiglie e che la gestione dovrebbe essere affrontata dagli enti locali e dalle società di gestione direttamente con le famiglie, attraverso le ordinarie modalità di recupero dei crediti e senza una diretta rivalsa sugli alunni (come ricordato nella circolare del 15 ottobre 2012 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio XIX - Pavia, che richiama il Documento di indirizzo per la sperimentazione dell'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione» del 4 marzo 2009),

impegna il Governo

a promuovere al più presto iniziative in materia di livelli essenziali delle prestazioni e, nelle more, a svolgere una forte moral suasion, anche in Conferenza Stato-regioni, per trovare, rispetto alla questione degli insoluti nelle mense scolastiche, soluzioni diverse dall'esclusione dei minori da un fondamentale momento non solo di alimentazione, ma anche di educazione e socializzazione.
9/1574-A/63Scuvera, Sbrollini, Manzi, Moretti, Coscia, Manfredi, Malpezzi, Marchi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999 ha stabilito il transito del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche, nei ruoli del personale dello Stato a partire dal 1o gennaio 2000, garantendo a detto personale, ai fini economici e giuridici, il riconoscimento delle anzianità maturate presso l'ente locale di provenienza e l'inquadramento nelle qualifiche corrispondenti;
    l'accordo tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali del 20 luglio 2000, stravolgendo l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, ha introdotto un criterio di inquadramento del personale trasferito allo Stato che si basa solo su quanto percepito nell'ente locale di provenienza fino al 31 dicembre 1999, senza tener conto dell'anzianità di servizio maturata presso l'ente stesso, trasformando semplicemente la sola retribuzione tabellare del dipendente in anzianità;
    tale accordo ha finito per determinare un'anzianità di servizio inferiore a quella maturata effettivamente dal personale trasferito e un inquadramento erroneo della posizione stipendiale, questione di non poca rilevanza se si considera che il CCNL del comparto scuola, applicato dal 1o gennaio 2000 a tutto il personale ATA, prevede delle posizioni stipendiali crescenti con l'anzianità di servizio;
    tra il 2001 e il 2005 gran parte del personale ATA interessato ha presentato ricorso al giudice del lavoro per affermare il diritto al riconoscimento dell'anzianità effettivamente maturata ed il contenzioso che ne è derivato ha visto il MIUR sconfitto nella quasi totalità delle sentenze, dalla prima pronunciata dal tribunale di Milano nel 2002, alla serie di sentenze pronunciate dalla Cassazione nel 2005;
    successivamente la Legge finanziaria per il 2006, all'articolo 1 comma 218, fornendo un'interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, ha negato, con effetto retroattivo, il riconoscimento delle anzianità maturate e annullando di fatto gli effetti delle sentenze favorevoli ai lavoratori,

impegna il Governo

compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, a provvedere ad una soluzione della vicenda che vede coinvolto il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche, transitato nei ruoli del personale dello Stato, riconoscendo a tali lavoratori l'anzianità di servizio e la ricostruzione della carriera.
9/1574-A/64Rampi, Manzi, Malpezzi, Vacca, Luigi Gallo.


   La Camera,
   premesso che:
    le piccole isole, le comunità montane e le aree geografiche con particolari specifiche etniche vivono condizioni di disagio oggettivo del quale è necessario tenere conto quando si prevede un dimensionamento delle istituzioni scolastiche che spesso rappresentano un luogo naturale di aggregazione sociale in tali aree,

impegna il Governo

a tener conto, in sede di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 19, comma 3-ter del decreto-legge 98 del 2011, delle peculiari esigenze delle piccole isole, dei comuni montani e delle aree geografiche con specificità etniche e linguistiche di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998.
9/1574-A/65Pastorelli.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 2 del provvedimento in esame, a decorrere dal 2014, sono stanziati cento milioni annui per il finanziamento statale del diritto allo studio universitario;
    apprezzato l'intervento governativo che permette finalmente di dare certezza di sostegno finanziario ad uno strumento fondamentale di equità e di mobilità sociale previsto dalla Costituzione quale la formazione universitaria degli studenti meritevoli provenienti da famiglie non abbienti;
    l'Italia investe nel diritto allo studio universitario somme pari a meno di un terzo di quanto speso in paesi come la Francia, la Germania e la Spagna, con il risultato che ogni anno decine di migliaia di studenti universitari, giudicati idonei per livelli di reddito e di merito a fruire degli interventi di sostegno al diritto allo studio, non possono beneficiare della borsa di studio per carenza di fondi;
    tenuto conto che, anche dopo lo stanziamento di 100 milioni sopra citato, la disponibilità del capitolo del bilancio dello Stato per il 2014 relativo al fondo integrativo statale per il diritto allo studio universitario rimane per quasi 38 milioni di euro al di sotto di quella assicurata nel 2013 e per circa 130 milioni di euro al di sotto dello stanziamento minimo necessario ad assicurare la borsa di studio a tutti gli studenti idonei,

impegna il Governo

a intervenire, già in sede di approvazione della Legge di stabilità per il 2014, al fine di riportare la disponibilità del capitolo di bilancio relativo al diritto allo studio universitario almeno al livello di quella del 2013 e comunque, almeno tendenzialmente per il triennio 2014-2016, ad allinearla all'obiettivo di assicurare la borsa di studio a tutti coloro che sono idonei per livelli di reddito e di merito, anche allo scopo di cominciare a recuperare il profondo divario in questo ambito tra l'Italia e gli altri maggiori Paesi europei.
9/1574-A/66Speranza, Coscia, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa.


   La Camera,
   in sede di discussione del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca,
   premesso che:
    il sistema di reclutamento del personale docente e non docente della scuola risente della stratificazione di diversi modelli normativi, di discipline derogatorie rispetto ai modelli stessi, dell'attuazione solo parziale della disciplina generale, di lunghi periodi di blocchi delle procedure concorsuali e della discontinuità determinata dai vincoli di finanza pubblica;
    detto sistema risente altresì di un eccessivo ricorso al lavoro a tempo determinato, con conseguente formazione di ampie categorie di personale precario, a danno sia dei diritti dei lavoratori interessati sia della qualità e continuità della didattica;
    nelle graduatorie a esaurimento risultano tuttora iscritti oltre 170.000 docenti e nelle graduatorie provinciali oltre 40.000 unità di personale tecnico e amministrativo e che a questo personale si aggiunge quello delle graduatorie di istituto;
    anche la formazione iniziale e il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento risentono della successione di diverse discipline, con la formazione di categorie di personale che ha ottenuto titoli di studio e superato prove di esami, tra le quali è necessario definire e coordinare le possibilità di accesso ai ruoli mediante graduatorie o mediante concorso;
    l'articolo 2, comma 416, della legge n. 244 del 2007 ha previsto che, nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, con regolamento, adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono disciplinati i requisiti e le modalità della formazione iniziale dei docenti, nonché le procedure di reclutamento;
    su questa base è stato adottato il decreto ministeriale n. 249 del 2010, che ha disciplinato i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, nonché
– nelle more della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione – le modalità per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. In particolare, il decreto ministeriale ha previsto che l'accesso ai nuovi percorsi formativi è a numero programmato e previo superamento di una prova;
    il nuovo sistema di formazione iniziale per conseguire l'abilitazione all'insegnamento prevede due canali: quello dei tirocini formativi attivi (TFA), riservati ai laureati non in possesso del requisito del servizio, e quello dei percorsi abilitanti speciali (PAS), riservati ai docenti precari in possesso di determinati requisiti di servizio, di cui sono state definite opportune modalità di partecipazione con il decreto direttoriale n. 58 del 25 luglio 2013;
    gli abilitati del primo ciclo TFA, già concluso, sono circa 11.500, ai quali si aggiungeranno circa 20.000 abilitati del secondo ciclo, in fase di predisposizione, e che a questi soggetti va offerta una
prospettiva di accesso ai ruoli dell'insegnamento, senza pregiudicare i diritti delle altre categorie di abilitati;
    nel 2012 sono stati indetti su base regionale i concorsi per titoli ed esami volti alla copertura di 11.542 cattedre di docenti nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, con un'unica procedura concorsuale per l'accesso a tutti i profili d'insegnamento e a copertura dei posti vacanti e disponibili su tutto il territorio nazionale, e che la procedura non si è conclusa in tutte le regioni in tempo per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2013/14;
   in riferimento alla materia del reclutamento del personale docente sussistono criticità relativamente, tra l'altro, alle modalità di accesso all'insegnamento presso le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria;
   nel prossimo triennio si renderanno disponibili almeno 20.000 nuovi posti di docente e almeno 10.000 posti di personale tecnico e amministrativo e che è necessario assicurare un sistema di assunzione che garantisca equità, continuità ed efficienza;

impegna il Governo

a proporre una riforma organica in materia di reclutamento del personale docente, che garantisca la tutela delle diverse, categorie di soggetti abilitati, mantenga l'equilibrio tra le assunzioni per concorso e gli scorrimenti di graduatoria, fermo restando il rigoroso rispetto del principio del merito, e consenta lo smaltimento del precariato piuttosto che la formazione di ulteriore precariato, valutando in particolare la procedura del corso-concorso per l'accesso all'insegnamento presso le istituzioni scolastiche.
9/1574-A/67Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Malpezzi, Ghizzoni, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.


   La Camera,
   Premesso che,
     tra i regolamenti di attuazione del riordino del sistema di istruzione, l'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto quello per «la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso (...)»;
    tale regolamento negli ultimi tre anni è stato oggetto di continue modifiche al punto che il Consiglio di Stato ha restituito l'ultima versione chiedendone la riproposizione con una nuova stesura;
    in assenza dell'emanazione definitiva del succitato regolamento, anche per l'anno scolastico in corso che, per altro, rappresenta il penultimo anno dell'applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 87, 88, 89 del 2010, le assegnazioni sono state avviate in forma transitoria e per molti insegnamenti sono state previste numerose «atipicità» per le quali l'insegnamento di una stessa disciplina può essere assegnato a docenti di più classi di concorso;
     negli ultimi tre anni la presenza di più titolari per le varie classi di concorso nel caso degli insegnamenti «atipici» ha determinato diversi contenziosi dovuti spesso anche all'impossibilità di garantire diritti acquisiti oltre che a generare equivoci e disorientamento all'atto di immissione dati al SIDI, quindi della definizione degli organici;
    tale situazione si ripercuote negativamente soprattutto sulla continuità didattica, quindi sulla qualità dell'apprendimento,

impegna il Governo

ad avviare con urgenza il riordino dell'intera materia della corrispondenza tra titoli di accesso, classi di concorso e materie d'insegnamento anche al fine di poter fornire un quadro di riferimento certo ai laureandi, nonché una ottimizzazione delle risorse professionali delle IS.
9/1574-A/68Rocchi, Carocci, Malpezzi, Coscia, Ascani, Ghizzoni, Blazina, Bonafè, Bossa, Boccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.


   La Camera,
   in sede di discussione del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca
   premesso che:
    il comma 4 dell'articolo 5 della proposta di legge in discussione, che ratifica un decreto-legge del Governo, apporta alcune modifiche all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440;
    nello specifico, esso stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 siano finanziati progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare l'attività didattica laboratoriale secondo parametri di alta professionalità;
    lo stesso comma sancisce che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua con proprio decreto la tipologia di laboratori e materiali per i quali è possibile presentare proposte di progetto;
    si fa strada nel dibattito sulla pedagogia moderna la necessità di formalizzare nel percorso scolastico l'ingresso di temi relativi alla risoluzione non violenta dei conflitti e a quella che viene definita pedagogia della pace;
    educare alla cultura della pace e alla risoluzione non violenta dei conflitti è un processo dinamico positivo irrinunciabile, nel quale la scuola deve giocare un ruolo centrale, sia nel metodo degli insegnamenti sia nell'indicazione di tecniche, modalità, comportamenti, esempi storici;
    la pedagogia della pace riguarda, in termini educativi, la fase formativa specifica dei docenti e l'insegnamento stesso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di elaborare proposte specifiche per l'ingresso nel percorso educativo scolastico dei temi della pace, e in particolare a finanziare e sostenere iniziative di formazione per docenti sul tema della risoluzione non violenta dei conflitti e della pedagogia della pace.
9/1574-A/69Bossa.


   La Camera,
   in sede di discussione del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca
   premesso che:
    l'articolo 4, del provvedimento in esame, dispone alcune norme a tutela della salute nelle scuole;
    da anni ormai, la comunità scientifica riconosce nella mancanza di attività fisica una delle cause primarie di sovrappeso e obesità, nonché di una serie di disturbi cronici quali le malattie cardiovascolari o il diabete, che riducono la qualità della vita degli individui, mettendo così a rischio la vita delle persone, e costituendo anche un pesante onere per i bilanci sanitari e per l'economia di uno Stato;
    l'aumento considerevole del fenomeno dell'obesità in molti paesi europei, che colpisce in misura consistente le giovani generazioni, rappresenta un fenomeno allarmante che interessa la salute di tutti i cittadini, soprattutto se la prima causa di tali patologie non è l'assunzione di quantità elevate di calorie bensì la mancanza di movimento;
    l'attività motoria rappresenta, quindi, un elemento fondamentale per la tutela del benessere psico-fisico di tutti gli individui ed in particolare dei bambini;
    in Europa prevale un modello di scuola che contempla l'educazione fisica e motoria fin dalle scuole primarie;
    l'Italia rappresenta uno dei paesi che fa eccezione, prevedendo di fatto l'educazione fisica come materia di insegnamento obbligatoria solo a partire dalla scuola secondaria di 1o grado, inoltre l'educazione motoria nelle scuole primarie è un importante strumento di prevenzione sanitaria ma anche di educazione al rispetto dell'altro, di abitudine al confronto, di educazione al rispetto delle regole,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità – rispondente alle esigenze educative – di avvalersi, anche nella scuola primaria, all'interno delle ore curriculari di scienze motorie, della figura professionale di un docente laureato in scienze motorie o diplomato ISEF e di inserirlo a pieno titolo nelle graduatorie.
9/1574-A/70Coccia, Carocci, Coscia, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, D'Ottavio, Ghizzoni, La Marca, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa.


   La Camera,
   premesso che:
    il Tirocinio Formativo Attivo (TFA), istituito ai sensi del decreto ministeriale n. 249 del 2010, nasce come perfezionamento delle Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario, il precedente percorso abilitante a numero chiuso esauritosi al compimento del IX ciclo del biennio 2007-09;
    il TFA eredita la stessa funzione di formazione didattica del personale docente, contemperando in maniera ottimale l'ambito teorico con quello pratico del tirocinio, con l'obiettivo di selezionare un numero di docenti basato sul fabbisogno regionale degli organici, come prescritto dall'articolo 5 comma 2 del suddetto decreto;
    la procedura di selezione del TFA, infatti, è stata molto dura e impegnativa, al punto tale da ridurre una platea di quasi 150.000 concorrenti a poco più di 11.000 vincitori, ben al di sotto dei 20.067 posti messi in palio nel bando;
    l'accesso al T.F.A. è stato articolato attraverso il superamento di tre prove, volte a sondare le conoscenze disciplinari indispensabili allo svolgimento della professione di docente e svoltesi fra il luglio ed il novembre del 2012, distinte in: a) una prova preselettiva su base nazionale (composta da 60 quesiti a risposta multipla su argomenti disciplinari relativi alle diverse classi di concorso) da ritenersi superata con il raggiungimento minimo di punti 21/trentesimi; b) una prova scritta (relativa a domande aperte concernenti la disciplina in esame) da ritenersi valida con il raggiungimento minimo di punti 21/ trentesimi; c) una prova orale (con domande inerenti argomenti riguardanti la disciplina in oggetto) da ritenersi valida con il raggiungimento minimo di punti 15/ventesimi, preparate, queste ultime due, dalle singole università;
    tra gli abilitati si è venuta a creare una disparità di trattamento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire – con iniziative di propria competenza – al fine di garantire il riconoscimento del valore di prova concorsuale, valido ai fini dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, ai docenti abilitati con i corsi TFA, come già previsto per gli abilitati SSIS dal decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306.
9/1574-A/71Rigoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in commento reca disposizioni straordinarie e urgenti a favore degli studenti, delle famiglie e delle istituzioni scolastiche;
    riteniamo importante considerare la posizione del personale tecnico e amministrativo (ATA),

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità, ai fini del concorso per soli titoli per l'accesso ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA della scuola, di cui all'articolo 554 del decreto-legislativo n. 297 del 1994 e del concorso per titoli ed esami del personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296), riconoscere tra i criteri generali di valutazione del servizio, il punteggio del servizio militare di leva anche se prestato non in costanza di nomina;
   a valutare che i destinatari di nomina a tempo indeterminato appartenenti ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA della scuola, di cui all'articolo 554 del decreto legislativo n. 297 del 1994 possano chiedere trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione, in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità e che suddetto personale non abbia precedenza rispetto ai trasferimenti, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione del personale ATA in ambito provinciale e interprovinciale. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
9/1574-A/72Albanella.


   La Camera,
   in sede di discussione del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca,
   premesso che:
    nell'ambito del provvedimento in esame risultano assenti norme specifiche in tema di abilitazione e modalità di reclutamento del personale docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena e/o bilingue nella regione Friuli Venezia Giulia;
    visto che le norme attualmente vigenti sul reclutamento di tale personale (articolo 425 e 426 del decreto legislativo 16.4.1994, n. 297) si sono rivelate non più rispondenti del tutto alla mutata situazione generale, a causa delle modifiche legislative intercorse in questa materia, il che ha determinato una perdurante incertezza, sia di carattere giuridico che didattico per gli aspiranti all'insegnamento nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative al fine di definire complessivamente le modalità di abilitazione e di reclutamento del personale docente presso le scuole con lingua di insegnamento slovena e/o bilingue sloveno-italiano della regione Friuli Venezia Giulia, tenendo conto dei problemi specifici quali la verifica della piena conoscenza della lingua slovena, l'estensione della validità dell'abilitazione alle scuole dell'altra lingua e il conseguimento dei titoli presso università non italiane.
9/1574-A/73Blazina.


   La Camera,
    in sede di discussione del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca,
   premesso che:
    il Tirocinio formativo attivo (TFA), istituito ai sensi del decreto ministeriale 249 del 2010, nasce come perfezionamento delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, il precedente percorso abilitante a numero chiuso esauritosi al compimento del IX ciclo del biennio 2007-09;
    il TFA eredita la stessa funzione di formazione didattica del personale docente, contemperando in maniera ottimale l'ambito teorico con quello pratico del tirocinio;
    esclusa qualsiasi proposta di riapertura delle graduatorie ad esaurimento – riteniamo, al contempo, coerente dare un giusto riconoscimento a tutti coloro che si sono sottoposti alle prove previste dal TFA ordinario, che hanno partecipato a lezioni frontali anche molto impegnative e che hanno sostenuto esami finali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre – già dall'anno scolastico in corso – atti di propria competenza che prevedano, attraverso la riapertura straordinaria delle graduatorie d'istituto, l'inserimento in seconda fascia e riconoscendo il punteggio corrispondente alle prove sostenute, di coloro i quali hanno conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010 n. 249.
9/1574-A/74Ascani, Coscia, Malpezzi, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'ottavio, La Marca, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.


   La Camera,
    in sede di discussione del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca,
   premesso che:
    l'articolo 17, comma 8-bis, introdotto in fase di discussione in commissione di merito, novella l'articolo 10 del Testo unico sulle spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002), aggiungendo il processo in materia di integrazione scolastica di cui alla legge 104 del 1992 tra quelli esenti dal contributo unificato;
    riteniamo opportuno che la suddetta disposizione sia retroattiva a garanzia di tutte le famiglie alle quali è stato richiesto – dal mese di settembre 2013 – il versamento del contributo unificato pari a 650 euro per i ricorsi in materia di sostegno,

impegna il Governo

a garantire che la novella introdotta al Testo unico sulle spese di giustizia sia anche retroattiva a tutela di tutte le famiglie che hanno già ricevuto, da parte delle segreterie dei tribunali amministrativi, la richiesta di versamento del contributo unificato per i ricorsi in materia di sostegno, assicurando la concreta possibilità di accesso alla tutela giurisdizionale delle famiglie con soggetti disabili, già lese dall'assegnazione di un numero inadeguato di ore di sostegno scolastico.
9/1574-A/75Paolucci, Moscatt.


   La Camera,
    in sede di discussione del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca,
   premesso che:
    i valori e la graduazione degli importi delle tasse universitarie sono materia riservata all'autonomia dei singoli atenei entro i limiti della legge, fatta salva l'esenzione per tutti gli studenti risultati idonei a fruire dei benefici del diritto allo studio;
    la maggior parte degli atenei adotta graduazioni relativamente poco progressive rispetto al reddito delle famiglie per il calcolo delle tasse universitarie dovute;
    la perdurante crisi economica ha messo in difficoltà non solo le famiglie meno abbienti ma anche quelle del ceto medio impoverito;
    il risultato è che il pagamento delle tasse universitarie risulta sempre più gravoso da affrontare anche da parte di famiglie di medio reddito e che questa è certamente una delle cause della netta diminuzione delle immatricolazioni registratasi negli ultimi anni;
    la diminuzione delle immatricolazioni porta naturalmente alla diminuzione dei laureati, quando invece l'Italia è agli ultimi posti in Europa come percentuale di laureati nella popolazione attiva, anche restringendosi alle fasce sotto i quarant'anni, e dovrebbe cercare di aumentarla per raggiungere gli obiettivi europei;
    l'articolo 7, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha modificato i limiti posti dalla legge all'autonoma determinazione delle tasse universitarie da parte degli atenei, depurando il relativo indicatore budgetario dell'ammontare delle tasse pagate dagli studenti iscritti fuori corso e abbassandone così il valore rispetto al massimo stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306;
    ne consegue che gli atenei potranno aumentare le tasse universitarie agli studenti in corso fino al raggiungimento di tale valore massimo e quelle agli studenti fuori corso senza alcuna conseguenza sul valore dell'indicatore;
    il medesimo articolo 7 ha però stabilito che, limitatamente al triennio accademico 2013/2016, gli atenei non possano procedere ad alcun aumento delle tasse universitarie per gli studenti in corso che appartengano a famiglie con ISEE inferiore a 40.000 euro;
    dalle norme indicate risulta evidente che le tasse universitarie nei prossimi due anni accademici potrebbero comunque aumentare per gli studenti fuori corso (entro i particolari limiti stabiliti dal già citato articolo 7, comma 42) e per gli studenti in corso provenienti da famiglie a medio reddito, mettendoli in seria difficoltà;
    in Italia le tasse universitarie a carico delle famiglie degli studenti sono, come gettito complessivo, tra le più alte in Europa,

impegna il Governo:

   a presentare quanto prima un provvedimento organico sulle tasse e contribuzioni universitarie che, da un lato, alleggerisca il carico sulle famiglie non abbienti o a basso/medio reddito, da un altro, vincoli le università a regole di maggiore progressività in dipendenza dal reddito familiare;
   a provvedere, nelle more di tale provvedimento, a stabilire che gli atenei non possano aumentare le tasse universitarie nel prossimo biennio accademico.
9/1574-A/76Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Malpezzi, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.


   La Camera,
    in sede di discussione del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca,
   premesso che:
    l'articolo 5 comma 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53 in cui: «L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni»;
    l'articolo 6 comma 1 del decreto-legge n. 137 del 2008 recante «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università» in cui si stabilisce: «L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria»;
    il decreto ministeriale n. 44 del 2011 in cui nella tabella di valutazione della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, approvata con decreto ministeriale 27 del 2007 e integrata con decreto ministeriale 78 del 2007, si stabilisce che la laurea in scienza della formazione primaria ha assunto valore abilitante ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
    l'articolo 6 comma 5 del decreto ministeriale n. 249 del 2010 in cui si stabilisce che: «5. Il corso di laurea si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente anche valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. A tale scopo la commissione, nominata dalla competente autorità accademica, è integrata da due docenti tutor di cui all'articolo 11 e da un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale»;
    nel 2009 si è deciso di provvedere ad un aggiornamento delle GAE consentendo agli immatricolati alla facoltà di scienza della formazione primaria iscritti nel 2007 l'inserimento in III fascia;
    sono rimasti esclusi, nonostante lo stesso ordinamento di studio, gli immatricolati negli anni 2008/2009 e 2009/2010 e 2010/2011;
    l'ordine del giorno n. RUSSO 9/4865-B/21 approvato dal Parlamento in data 23 febbraio 2012;
    considerati i numerosi contenziosi che hanno coinvolto l'amministrazione e le sentenze 168/2004 e 41/2011 242/2011 della Corte costituzionale;
    in attesa dell'approvazione di una riforma complessiva sul reclutamento del corpo docente e dell'emanazione dei futuri concorsi,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di predisporre atti di propria competenza, prima dell'aggiornamento triennale previsto nel 2014, al fine dell'inserimento:
    a) nella terza fascia, secondo il rispettivo punteggio delle graduatorie ad esaurimento, i docenti collocati nella fascia aggiuntiva, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento previsto per l'anno scolastico 2014/2015;
    b) con riserva, all'atto del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del comma 2-ter all'articolo 14, coloro che si sono iscritti negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011 presso il corso di laurea in scienze della formazione primaria e a sciogliere tale riserva al momento del conseguimento dell'abilitazione, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2014/2015;
    c) i docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (cobaslid), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/a e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso
9/1574-A/77Malpezzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto contiene, tra le altre, disposizioni in materia di personale scolastico, volte a garantire continuità e programmazione alla provvista di personale e a migliorare nell'immediato le dotazioni di organico nelle scuole;
    tali interventi sono resi necessari anche a causa delle problematiche relative all'organizzazione del personale pubblico, divenute sempre più complesse, stante il progressivo e costante ricorso a contratti a tempo determinato effettuato dalle pubbliche amministrazioni e, in particolare, dalle autorità scolastiche, le quali, al fine di coprire i posti vacanti, sono spesso costrette a impiegare un medesimo lavoratore con contratti a tempo determinato, anche ripetuti nel tempo;
    a tal proposito, la direttiva europea n. 70 del 1999 stabilisce che tutti i lavoratori, pubblici o privati, dopo 36 mesi di lavoro a tempo determinato vanno stabilizzati. Una norma attuata in tutti i Paesi dell'Unione europea tranne che in Italia dove bisogna rivolgersi ad un giudice per tutelare tale diritto;
    secondo la già citata direttiva del 1999 la successione di più contratti a tempo determinato è potenziale fonte di abuso in danno ai lavoratori dipendenti e ciò richiede apposita disposizione di tutela minima, diretta ad evitare la precarizzazione della situazione dei suddetti lavoratori;
    la Corte costituzionale, con ordinanza 207/2013, ha rimesso alla Corte europea la questione della compatibilità della normativa italiana (che non consente nel pubblico impiego la trasformazione a tempo indeterminato) in materia di contratto a termine delle pubbliche amministrazioni con la direttiva europea sopra citata e ciò ha fatto con riferimento agli articoli 11 e 117 della Costituzione, che consentono rispettivamente la limitazione della potestà nazionale in favore di un ordinamento sovraordinato che garantisca la pace e la giustizia tra le nazioni (articolo 11) e prevedono (articolo 117) che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali;
    nello specifico la Corte costituzionale si è occupata dell'attività dei docenti e del personale amministrativo scolastico che dopo numerosi e ripetuti contratti a termine, hanno agito per sentir dichiarare l'illegittimità delle clausole di apposizione del termine e la conseguente condanna dell'amministrazione a convertire il loro contratto di lavoro in contratto a tempo indeterminato, ovvero al risarcimento del danno;
    l'ordinanza di rimessione muove dalla considerazione che nell'ordinamento italiano il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE dal CEEP e dal CES), contenente la disciplina del contralto a tempo determinato, mira ad evitare che di tale contratto si faccia abuso, fissando nel periodo massimo di trentasei mesi il tempo nel quale un lavoratore può essere impiegato con successivi contratti a termine; che detta disciplina deve ritenersi applicabile anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, senza tuttavia prevedere – in quest'ultimo caso – la conversione del contratto, ma soltanto il diritto al risarcimento del danno;
    come detto, il reclutamento del personale scolastico è sottratto a tale disciplina, essendo regolato da un sistema di norme in base alle quali è lecito, anzi doveroso per le autorità scolastiche, al fine di coprire i posti vacanti, assumere un medesimo lavoratore, mediante una successione di contratti a tempo determinato;
    tali previsioni normative secondo i tribunali remittenti di Roma e di Lamezia Terme, non sarebbero compatibili con il diritto dell'Unione europea, in quanto l'accordo quadro CES, UNICE e CEEP del 28 giugno 1999 sul lavoro a tempo determinato stabilisce che gli Stati membri sono tenuti ad introdurre nelle rispettive legislazioni nazionali norme idonee a prevedere e prevenire le situazioni di abuso di contratti a termine e, pertanto, la legislazione nazionale italiana si porrebbe in netto contrasto con le disposizioni comunitarie e con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adoperarsi al fine di avviare un percorso finalizzato a una progressiva stabilizzazione del personale pubblico impiegato a tempo determinato, anche tenendo conto delle norme contenute nel decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni volte a prevedere ulteriori disposizioni in materia di stabilizzazione dei lavoratori cosiddetti precari.
9/1574-A/78Venittelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene, tra le altre, disposizioni in materia di personale scolastico, che mirano a garantire continuità e programmazione alla provvista di personale e a migliorare nell'immediato le dotazioni di organico nelle scuole;
    al fine di rendere maggiormente funzionale la disciplina del settore sarebbero necessari ulteriori interventi finalizzati a una maggiore ottimizzazione delle preziose risorse umane a disposizione,

impegna il Governo

   a valutare la possibilità di adottare iniziative normative volte a:
   a) aggiornare «triennalmente» le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli dei profili professionali dell'area A e B del personale ATA non di ruolo della scuola, di cui all'articolo 554 del decreto legislativo n. 297 del 1994;
   b) partecipazione al concorso per soli titoli per l'accesso ai profili professionali dell'area A e B (III e IV qualifica funzionale) del personale ATA non di ruolo della scuola, di cui all'articolo 554 del decreto legislativo n. 297 del 1994 «con almeno tre anni di servizio prestato» senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti e per chi ha prestato «almeno tre anni di servizio» in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, a partecipare ai concorsi per la qualifica immediatamente inferiore;
   c) applicare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 12 ottobre 2011, n. 92 ai fini del conferimento delle supplenze temporanee al personale ATA inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del decreto legislativo n. 297 del 1994, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai decreti ministeriali 19 aprile 2001, n. 75, e 24 marzo 2004, n. 35, e al personale docente ed educativo inserito a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   d) abrogare l'articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 a decorrere dal 1o gennaio 2014.
9/1574-A/79Zappulla, Iacono.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto contiene, tra le altre, alcune disposizioni in materia di personale scolastico volte a garantire continuità e programmazione alla provvista di personale e a migliorare nell'immediato le dotazioni di organico nelle scuole;
   a tal proposito, si ritengono necessari ulteriori provvedimenti finalizzati a ridurre gradualmente e portare ad esaurimento gli attuali incarichi di collaborazione di cui al decreto ministeriale 66/01 nell'ambito dell'amministrazione scolastica, nonché di avviare un processo di trasformazione contrattuale per una stabilizzazione dei lavoratori interessati e di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita,

impegna il Governo

   a valutare la possibilità di:
    prevedere per i lavoratori di cui al decreto ministeriale 66/01, attualmente in servizio, ininterrottamente dal 2001 ad oggi, la partecipazione di diritto alle procedure concorsuali previste dal T.U. 297/94 ai fini di una prossima e graduale immissione in ruolo, nell'ambito delle qualifiche corrispondenti alle attuali mansioni e/o delle qualifiche attinenti il proprio titolo di studio in atto posseduto;
    consentire per i medesimi lavoratori, dopo l'accesso alla procedura concorsuale e l'inserimento nelle graduatorie permanenti di riferimento, procedure di mobilità a domanda presso altre amministrazioni dello Stato, presenti nel territorio di riferimento, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzione fra il Ministero della pubblica istruzione e le amministrazioni interessate, finalizzate alla assunzione di detto personale a tempo indeterminato per qualifiche corrispondenti e/o inferiori a quella dell'amministrazione di provenienza;
    disporre per i lavoratori in oggetto che non trovino immediata collocazione e/o in attesa di collocazione in ruolo nell'amministrazione scolastica e/o altre amministrazioni dello Stato, la proroga nella forma contrattuale prevista dal decreto ministeriale 66/01 fino al completamento delle immissioni in ruolo.
9/1574-A/80Iacono, Zappulla.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del decreto-legge in esame disciplina il potenziamento dell'offerta formativa, anche attraverso attività di carattere straordinario;
    la prevenzione delle tossicodipendenze e l'educazione ad un sano stile di vita sono da ritenere compiti di primaria importanza nella formazione degli alunni,

impegna il Governo

ad elaborare, attraverso una collaborazione tra Ministero dell'istruzione, università e ricerca, Ministero della salute, e Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, appositi programmi rivolti agli studenti, al personale scolastico e alle famiglie, anche attraverso l'utilizzo dell'approccio educativo della peer education e di tecniche per lo sviluppo dell'intelligenza emotiva, finalizzati alla prevenzione delle tossicodipendenze e alla promozione degli stili di vita sani.
9/1574-A/81Totaro.


   La Camera,
   premesso che:
    note vicende dimostrano che i test per l'accesso ai corsi di laurea sono stati spesso caratterizzati da irregolarità tanto da produrre più inchieste giudiziarie, generando aspre polemiche, forti dubbi ed una diffusa insoddisfazione negli studenti;
    da un parere espresso dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel giugno 2011, emerge la necessità di rivedere i criteri di analisi utilizzati finora allo scopo di garantire i necessari livelli qualitativi degli studenti che intendono iscriversi ai corsi universitari nonché di assicurare stime e valutazioni più inerenti e vicine agli effettivi fabbisogni lavorativi degli anni futuri, divisi ovviamente per settori,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di rivedere le norme sull'accesso programmato ai corsi di laurea prevedendo:
    per l'immatricolazione in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, architettura e scienze infermieristiche, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 2 agosto 1999, n. 264, prove d'ingresso selettive che abbiano ad oggetto esclusivamente elementi generali inerenti ai corsi di laurea prescelti;
    per gli ulteriori corsi di laurea, l'eventuale abrogazione delle prove di ammissione, contemplando meccanismi selettivi per gli studenti iscritti, consistenti nella fissazione di quote minime di esami di profitto da superare, nel massimo di tre, per i diversi corsi di laurea, nel primo anno di corso, e prevedendo la decadenza dall'iscrizione dello studente inadempiente;
    la reintroduzione dei crediti in ordine agli esami conclusivi del secondo ciclo di studi da far valere ai fini della prova selettiva di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 2 agosto 1999, n. 264, al fine di incentivare l'interesse allo studio nell'ultimo anno scolastico;
    per i corsi di laurea con prove selettive di ingresso, lo svolgimento nel mese di settembre;
    di affidare l'organizzazione dei corsi di preparazione alle prove di ingresso selettive agli uffici scolastici provinciali di concerto con scuole e ordini professionisti.
9/1574-A/82(Versione corretta)Lauricella.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 17 reca misure relative ai dirigenti scolastici;
    appare opportuno, al fine di eliminare definitivamente gli incarichi di dirigenza scolastica, in previsione al passaggio del nuovo sistema di reclutamento, che i termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modificazioni, siano prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge e che tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie;
    è altresì opportuno prevedere che tale riserva sia sciolta a seguito di apposita procedura concorsuale disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
    è inoltre opportuno possa essere prevista una analoga procedura anche per i candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente alla data del 1 Gennaio 2011, ma che non hanno partecipato al corso di formazione, siano collocati a domanda in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto direttoriale 13 luglio 2011, con esclusione della procedura di cui alla legge 3 dicembre 2010, sulla base del punteggio all'epoca conseguito;
    è necessario altresì prevedere simile procedura anche per i soggetti non in quiescenza per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della presente legge un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a – serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004,

impegna il Governo

a porre in essere un intervento normativo al fine di individuare le opportune procedure e modalità per attuare quanto indicato in premessa.
9/1574-A/83Centemero.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 15 reca misure relative al personale docente;
    l'annosa questione concernente i cosiddetti «congelati SSIS» ed il mancato inserimento di una parte di loro nelle vigenti graduatorie ad esaurimento, oltre a ledere il diritto riconosciuto dalle norme di un numero limitato ma qualificato di soggetti, ha provocato e provocherà un contenzioso amministrativo destinato a vedere l'amministrazione soccombente;
    la questione risulta essere urgente in quanto si stanno progressivamente concludendo, attraverso l'espletamento degli esami di abilitazione, le procedure di abilitazione attivate attraverso il primo ciclo di tirocinio Formativo Attivo, attraverso il quale i «congelati SSIS» stanno, a un lustro di distanza, acquisendo il titolo di abilitazione;
    le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) sono state istituite con la legge 19 novembre 1990, n. 341, attivate con il decreto del Ministro dell'università 26 maggio 1998 ed infine definitivamente sospese, al termine del IX ciclo, attivato nell'anno accademico 2007/2008, in forza dell'articolo 64, comma 4-ter della legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6-ter del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001; convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, è previsto che: “l'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124»;
    come è noto, la Legge finanziaria 2007 (Legge dicembre 2006, n. 296) trasformò le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, stabilendo che gli ultimi ad avere diritto ad iscriversi sarebbero stati gli specializzandi SSIS dell'VIII Ciclo (organizzato negli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008);
    il legislatore è intervenuto per disciplinare la particolare situazione degli aspiranti docenti iscritti nei percorsi istituiti ai sensi della normativa previgente, nelle more della complessa fase di predisposizione dei provvedimenti oggetto della delega ottemperata solo nella parte relativa alla formazione iniziale attraverso il citato decreto ministeriale 249 del 2010. Attraverso l'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 si è disposto che «1. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante, in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti. 2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale della scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione. 3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti»;
    la mancata, esplicita previsione della possibilità di inserimento con riserva nelle GAE per i sissini del IX ciclo ha portato dunque a una disparità di trattamento da parte degli ambiti territoriali (responsabili delle procedure di compilazione e aggiornamento delle graduatorie) di soggetti aventi la stessa situazione. Questa platea di soggetti si è trovata, sino all'attivazione dei percorsi di TFA che prevedevano una apposita soluzione, nell'impossibilità, materiale di chiudere il percorso intrapreso, per la subitanea chiusura delle SSIS. Se dunque si è risolto uno dei termini del problema (acquisizione del titolo di abilitazione), resta invece parzialmente aperto il secondo (scioglimento della riserva e inserimento in GAE);
    la difformità di comportamenti da parte delle strutture periferiche dell'amministrazione ha portato alla paradossale situazione di soggetti, aventi il medesimo «patrimonio giuridico», inseriti o esclusi dalle GAE in virtù di una mera azione discrezionale, a volte inseriti con riserva senza condizione (e che dunque potranno sciogliere la riserva), a volte a seguito di sospensiva (e che dunque restano bloccati nel limbo, in attesa di pronunce nel merito da parte dei TAR), a volte esclusi dalle GAE durante le procedute di aggiornamento, a volte respinti dagli AT;
    che la situazione fosse fuori controllo lo dimostra, altresì, la nota prot. MIUR n. 4924, del 27 giugno 2012, costretta a chiarire come «le posizioni di riserva devono essere conservate in attesa del loro scioglimento mediante la prevista, diversa modalità di conseguimento dell'abilitazione», e ha ribadito, con la nota prot. n. 549 del 28 febbraio 2013, come «il TFA sia semplicemente lo strumento tecnico attraverso il quale il “congelato” completa il percorso SSIS, conservando pertanto i diritti precedentemente acquisiti in base all'ordinamento previgente in merito allo scioglimento della riserva e al conseguimento dei punteggi previsti nelle graduatorie in cui è inserito»,

impegna il Governo

a dare attuazione, attraverso le opportune iniziative a carattere normativo, di quanto esposto in premessa, al fine di risolvere definitivamente le situazioni in sospeso, restituendo così di diritto ai soggetti coinvolti, già gravemente danneggiati dai ritardi nella attivazione dei TFA ed anche al fine ulteriore di definire la situazione dei soggetti che hanno già da tempo conseguito l'abilitazione attraverso la frequenza degli ultimi corsi SSIS, avvenuta in sessione straordinaria dopo il termine previsto dal succitato decreto-legge del 1° settembre 2008, n. 137.
9/1574-A/84Palmieri, Centemero.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 15 reca misure relative al personale docente;
    in particolare viene affermato il principio dell'unicità, anche per la scuola secondaria di secondo grado, della funzione del docente di sostegno, la cui divisione in 4 aree appare non idonea sia sotto il profilo didattico che sotto il profilo giuridico ed ha altresì affermato la liceità di interventi che riguardino il personale inserito nelle vigenti graduatorie di istituto;
    il dettato normativo appare informato da una ingiustificata prudenza, che rende inefficace la disposizione all'atto del prossimo aggiornamento delle graduatorie, previsto per l'anno 2014/2015, perpetuando così per un ulteriore triennio un regime che, sin dalla risoluzione PES, è ritenuto fonte di arbitri da abrogare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, attraverso specifiche disposizioni normative, di rendere la norma direttamente efficace, salvo che per le graduatorie del concorso per titoli ed esami.
9/1574-A/85Longo, Centemero.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 15 reca misure relative al personale docente;
    appare opportuno, al fine di semplificare e rendere certe nei tempi per le procedure di attivazione dei percorsi di abilitazione e di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, è richiesto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
    la richiesta di parere a ben due Ministeri per la definizione di contingenti di personale che deve intraprendere un percorso di qualificazione professionale, risulta del tutto superflua e irrazionale, vista la natura del titolo, che è slegato dal reclutamento, ed è altresì lesiva delle legittime aspettative degli aspiranti che si ritrova che si trovano gravemente penalizzati dalla lentezza del sistema burocratico,

impegna il Governo

a voler prevedere, attraverso le opportune iniziative, la semplificazione ed una maggiore celerità per l'attivazione delle procedure di attivazione dei percorsi di abilitazione e di specializzazione, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
9/1574-A/86Petrenga, Centemero.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 15 reca misure relative al personale docente;
    è necessario assicurare il pieno rispetto dell'articolo 97 della Costituzione e, in particolare, il principio del concorso pubblico in esso contenuto, attraverso la previsione della cadenza biennale dell'indizione dei concorsi a cattedra, per il reclutamento del personale docente delle scuole statali, con conseguente drastica riduzione del fenomeno del precariato nonché del cattivo costume della validità, quasi decennale in alcuni casi, delle graduatorie concorsuali, con la salvaguardia, per i concorsi successivi, dei posti riservati ai vincitori dei nuovi concorsi;
    è opportuno, altresì, semplificare, in ossequio al principio di semplificazione normativa e dei procedimenti amministrativi, le operazioni propedeutiche all'indizione dei concorsi a cattedra, demandando ad uno o più decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le specifiche previsioni da adottare in merito alle prove di esame del concorso ed i relativi programmi, i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, la composizione, i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici,

impegna il Governo

a dare attuazione, attraverso le opportune iniziative, a quanto espresso in premessa, al fine di rispettare quanto previsto in materia di concorsi pubblici dall'articolo 97 della Costituzione e nell'ottica di una semplificazione delle operazioni relative all'indizione dei concorsi a cattedra.
9/1574-A/87Lainati, Centemero.