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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 18 novembre 2013

TESTO AGGIORNATO AL 20 NOVEMBRE 2013

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 18 novembre 2013.

  Angelino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Archi, Artini, Baldelli, Berretta, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Carrozza, Casero, Castiglione, Cera, Cicchitto, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, De Rosa, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Duranti, Fassina, Ferranti, Fico, Formisano, Franceschini, Garofani, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Kyenge, La Russa, Legnini, Letta, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Giorgia Meloni, Merlo, Migliore, Mogherini, Moretto, Orlando, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Sani, Santelli, Sereni, Speranza, Tabacci.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 15 novembre 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   PICCHI: «Abolizione dell'Ordine dei giornalisti e istituzione del registro dei giornalisti professionisti» (1813);
   PELLEGRINO: «Introduzione del titolo VI-bis del libro II del codice penale e altre disposizioni concernenti i delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento della disciplina riguardante gli illeciti in materia ambientale» (1814).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  CATANOSO GENOESE: «Disposizioni per l'estensione al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle indennità di imbarco, di navigazione, di immersione, di aeronavigazione e di volo previste per il personale delle Forze armate e di polizia» (1292) Parere delle Commissioni V e XI.
  CAON: «Modifica all'articolo 97 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di nomina del segretario comunale o provinciale» (1472) Parere delle Commissioni V e XI.
   II Commissione (Giustizia):
  TURCO ed altri: «Abrogazione del comma 3 dell'articolo 597 del codice di procedura penale, in materia di divieto di reformatio in peius nel processo d'appello in caso di proposizione dell'impugnazione da parte del solo imputato» (1364) Parere della I Commissione.
  CAPELLI e VARGIU: «Modifica all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente la collocazione degli istituti destinati ai detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione» (1415) Parere della I Commissione.
  DAMBRUOSO: «Istituzione di un programma straordinario per la riduzione del numero delle cause civili pendenti» (1448) Parere delle Commissioni I, V e XI.
  BRUNETTA ed altri: «Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali» (1807) Parere delle Commissioni I, V e XII.
   V Commissione (Bilancio):
  VENITTELLI e LEVA: «Disposizioni per il completamento della ricostruzione in Molise a seguito degli eventi sismici verificatisi fra il 31 ottobre e il 2 novembre 2002» (897) Parere delle Commissioni I, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   IX Commissione (Trasporti):
  META ed altri: «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle azioni di contrasto dell'evasione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli, per favorire la circolazione dei carrelli elevatori e per contrastare le esportazioni irregolari di veicoli da demolire e le fittizie immatricolazioni di veicoli all'estero» (1512) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), VIII, X e XIV.
   XII Commissione (Affari sociali):
  GOZI e ZACCAGNINI: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, detenzione e cessione della cannabis indica a fini terapeutici» (1286) Parere delle Commissioni I, II e XIV.
  LOCATELLI ed altri: «Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari» (1298) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti):
  CRISTIAN IANNUZZI ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio e di lesioni personali commessi a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope» (1646) Parere delle Commissioni I e XII.

Sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
   con lettera in data 31 ottobre 2013, Sentenza n. 254 del 23-31 ottobre 2013 (Doc. VII, n. 162), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 64, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 53, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 134 del 2012, promossa, in riferimento agli articoli 75 e 136 della Costituzione, dalla regione Veneto:
   alla VII Commissione (Cultura);

   con lettera in data 31 ottobre 2013, Sentenza n. 255 del 23-31 ottobre 2013 (Doc. VII, n. 163), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 21 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento provinciale in materia di servizi pubblici, di revisione della spesa pubblica, di personale e di commercio), limitatamente alle parole «e identifica le zone in cui collocare le nuove farmacie»;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 21 del 2012, nella parte in cui introduce il comma 1 dell'articolo 59-bis della legge della Provincia autonoma di Trento 29 agosto 1983, n. 29 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico), nel testo risultante a seguito delle modifiche operate dall'articolo 56 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Provincia autonoma di Trento – Legge finanziaria provinciale 2013);
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole «nonché le zone ove collocare le nuove farmacie», e comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 16 (Assistenza farmaceutica);
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 16 del 2012, limitatamente alle parole «i requisiti per la partecipazione ai concorsi ordinari e straordinari» nella parte in cui non rinvia ai requisiti stabiliti dall'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico);
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 16 del 2012, limitatamente alle parole «di specialità medicinali e»;
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 8, 10 e 13 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 21 del 2012, promosse, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e all'articolo 9, primo comma, numero 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 183 del 2012;
    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 16 del 2012, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e all'articolo 9, primo comma, numero 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 190 del 2012:
   alla XII Commissione (Affari sociali);

   con lettera in data 31 ottobre 2013, Sentenza n. 256 del 23-31 ottobre 2013 (Doc. VII, n. 164), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 10, della legge della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 21 novembre 2012, n. 30 (Adeguamento del bilancio di previsione per l'anno 2012 agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 – Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario –. Modifiche a disposizioni legislative), limitatamente alle parole «agli enti locali della regione e»;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 10, della medesima legge regionale, nella parte in cui concerne le «istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla regione che non usufruiscono di assegnazioni finanziarie statali», promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 117, commi terzo e sesto, 119 e 120 della Costituzione:
   alla V Commissione (Bilancio);

   con lettera in data 7 novembre 2013, Sentenza n. 259 del 4-7 novembre 2013 (Doc. VII, n. 165), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 1, della legge della regione Umbria 19 ottobre 2012, n. 16 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini – abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12), limitatamente alle parole «e per l'affidamento di contratti con la regione e con gli enti, aziende e società regionali»;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 2, della medesima legge della regione Umbria n. 16 del 2012;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 1, della legge della regione Umbria n. 16 del 2012, nella parte relativa alla potestà della Giunta regionale di attribuire alle imprese, nella norma stessa indicate, posizioni preferenziali nei bandi per la concessione di finanziamenti pubblici, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione:
   alla VIII Commissione (Ambiente);

   con lettera in data 13 novembre 2013, Sentenza n. 263 del 6-13 novembre 2013 (Doc. VII, n. 167), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 69, comma 3-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134:
   alla I Commissione (Affari costituzionali);

   con lettera in data 13 novembre 2013, Sentenza n. 264 del 6-13 novembre 2013 (Doc. VII, n. 168), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge della regione Molise 13 novembre 2012, n. 25 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea – Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21):
   alla IX Commissione (Trasporti);

   con lettera in data 13 novembre 2013, Sentenza n. 265 del 6-13 novembre 2013 (Doc. VII, n. 169), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale):
   alla XI Commissione (Lavoro);

   con lettera in data 13 novembre 2013, Sentenza n. 266 del 6-13 novembre 2013 (Doc. VII, n. 170), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge della regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5 (Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013/2015), nella parte in cui determina il finanziamento della U.P.B. 922 inerente alla copertura degli articoli 11, 12 e 13 attraverso l'impiego dell'avanzo di amministrazione presunto relativo all'esercizio 2012;
    dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 11, 12 e 13 della legge della regione Molise n. 5 del 2013 nella parte inerente all'imputazione della spesa alla U.P.B. 922 del bilancio di previsione 2013;
    dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della regione Molise n. 5 del 2013 nella parte in cui contabilizza, nell'entrata del bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio 2013, l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2012 nella misura di euro 1.418.610,01;
    dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della regione Molise n. 5 del 2013 nella parte in cui contabilizza, nella spesa del bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio 2013, l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2012 nella misura di euro 1.418.610,01;
    dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge della regione Molise n. 5 del 2013 nella parte in cui applica al bilancio di previsione 2013 l'avanzo di amministrazione nella misura di euro 1.418.610,01:
   alla V Commissione (Bilancio);

   con lettera in data 14 novembre 2013, Sentenza n. 272 del 6-14 novembre 2013 (Doc. VII, n. 172), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della regione Molise 7 agosto 2012, n. 18 (Disposizioni in merito all'approvazione dei piani attuativi conformi alle norme degli strumenti urbanistici generali vigenti), nel testo vigente anteriormente all'aggiunta del comma 1-bis, inserito dall'articolo 1, comma 3, della legge della regione Molise 2 gennaio 2013, n. 1 (Abrogazioni e modifiche urgenti di norme di leggi regionali), nella parte in cui non prevede che copia dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale, per i quali non è prevista l'approvazione regionale, sia trasmessa dai comuni alla regione;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge della regione Molise n. 18 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, della legge regione Molise n. 1 del 2013, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:
   alla VIII Commissione (Ambiente).

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
   Sentenza n. 260 del 4-7 novembre 2013 (Doc. VII, n. 166), con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, della legge della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 10 dicembre 2010, n. 40, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013). Modificazioni di leggi regionali», promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alla XI Commissione (Lavoro);

   Sentenza n. 267 del 6-13 novembre 2013 (Doc. VII, n. 171), con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 11 e 12, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012), sollevata dal tribunale ordinario di Roma, prima sezione lavoro, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione e alla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE (Direttiva del Consiglio relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato):
   alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Sentenza n. 273 del 6-14 novembre 2013 (Doc. VII, n. 173), con la quale:
    dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla regione Veneto, per violazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, nonché dell'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e degli articoli 1, commi 2 e 3, 7, comma 1, e 32, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario);
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, come sostituito dall'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), promosse dalla regione Veneto, per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, come sostituito dall'articolo 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012, promosse dalla regione Veneto, per violazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 16-bis, commi 1, 5 e 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, come sostituito dall'articolo 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012, promosse dalla regione Veneto, per violazione dell'articolo 120 della Costituzione e del principio di leale collaborazione:
   alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro dell'interno.

  Il Ministro dell'interno, con lettera in data 12 novembre 2013, ha trasmesso la relazione sull'attività svolta nell'anno 2012 dal Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura.

  Questa documentazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 15 novembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda una dichiarazione IVA standard (COM(2013) 721 final).
  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 14 e 15 novembre 2013, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea e al Comitato economico e sociale europeo – Relazione 2014 sul meccanismo di allerta (preparata conformemente agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) n. 1176/2011 sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici) (COM(2013) 790 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Parere della Commissione del 15 novembre 2013 sul documento programmatico di bilancio dell'Italia (C(2013) 8005 final) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Analisi del documento programmatico di bilancio dell'Italia (SWD(2013) 606 final), che sono assegnati in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Documento di lavoro della Commissione – Valutazione della qualità delle statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero trasmesse dagli Stati membri nel 2012 (COM(2013) 784 final), che è assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e X (Attività produttive);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Attuazione delle due dichiarazioni politiche comuni sui documenti esplicativi relativi al recepimento delle direttive da parte degli Stati membri (COM(2013) 788 final) e relativo allegato (COM(2013) 788 final Annex 1), che sono assegnati in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita 2014 (COM(2013) 800 final) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Progressi nell'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese da parte dei singoli Stati membri (SWD(2013) 800 final), che sono assegnati in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Progetto di relazione comune sull'occupazione che accompagna la comunicazione della Commissione sull'analisi annuale della crescita 2014 (COM(2013) 801 final), che è assegnato in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Consiglio dell'Unione europea, in data 15 e 18 novembre 2013, ha trasmesso, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (11532/4/13 REV 4) e relativa motivazione (11532/4/13 REV 4 ADD 1), che sono assegnate in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
   Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure (13283/1/13 REV 1) e relativa motivazione (13283/1/13 REV 1 ADD 1), che sono assegnate in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati e di competenze di esecuzione per l'adozione di determinate misure (13284/1/13 REV 1) e relativa motivazione (13284/1/13 REV 1 ADD 1), che sono assegnate in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione.

  Il presidente dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con lettera in data 13 novembre 2013, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 13 e 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, un esemplare dell'ordinanza, emessa dall'Ufficio stesso in data 12 novembre 2013, con la quale dichiara legittima la richiesta di referendum popolare abrogativo dell'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 5-bis, della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari», come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative» e dei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 156.

  Questo documento è depositato presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in data 18 ottobre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia della delibera della medesima Commissione n. 13/311 del 7 ottobre 2013, concernente l'adozione del regolamento interno in materia di accesso degli atti e documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

  La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia delle delibere adottate dalla Commissione nel mese di ottobre 2013.
  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 novembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VI Commissione (Finanze):
   comunicazione concernente il conferimento, al dottor Marco Iuvinale, dell'incarico di direttore della Direzione generale relazioni internazionali, nell'ambito del Dipartimento delle finanze;
   comunicazione concernente il conferimento, alla dottoressa Maria Teresa Monteduro, dell'incarico di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del Dipartimento delle finanze.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Iniziative per il superamento dei centri di identificazione ed espulsione – 2-00114; 3-00247

A) Interpellanza e interrogazione

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
   la rivista Internazionale ha riportato un articolo del The New York Times in cui viene denunciata la realtà di migliaia di migranti rinchiusi in Italia in centri disumani come i centri di identificazione ed espulsione (cie);
   in particolare, il centro di identificazione ed espulsione di Roma non è una prigione, ma la differenza sembra essere solo una questione semantica. Gli edifici sono separati tra loro da recinti di rete metallica. Di notte vengono chiusi e i cortili di cemento sono illuminati a giorno;
   ci sono telecamere di sicurezza ovunque e alcuni poliziotti indossano tenute antisommossa. Durante il giorno i detenuti possono passeggiare solo nelle zone prestabilite, ma devono indossare ciabatte o scarpe senza lacci. Dopo una rivolta nel reparto maschile, nel centro sono stati vietati gli oggetti acuminati, comprese penne, matite e pettini. Quello di Ponte Galeria è uno degli undici centri in cui sono detenuti gli stranieri che non hanno un lavoro o un permesso di soggiorno, o hanno un permesso scaduto. Alcuni di loro sono in Italia da anni;
   sia in Italia che in Europa queste strutture sono sempre più criticate dalle organizzazioni umanitarie, che le considerano disumane, inefficaci e costose. I centri di identificazione ed espulsione, dicono molte di queste organizzazioni non governative, nascono da una politica che mette l'immigrazione sullo stesso piano della criminalità e che non tiene conto né dei vantaggi economici che potrebbe portare né della natura sempre più multiculturale della società italiana;
   a luglio del 2012, gli osservatori dell'associazione italiana Medici per i diritti umani avevano chiesto di visitare il centro di identificazione ed espulsione di Bari, ma è stato negato l'accesso alle zone di detenzione «a causa di tensioni interne». Ad agosto del 2010 era scoppiata una rivolta e il centro era stato in parte distrutto. Dopo questo episodio, cinque centri sono stati ristrutturati. Una rivolta è stato danneggiato anche il centro di identificazione ed espulsione di Torino, dove i migranti sono detenuti in sei settori separati. Quando nell'aprile del 2012 gli osservatori di Medici per i diritti umani lo hanno visitato, un terzo dei detenuti prendeva sedativi o ansiolitici e il direttore ha dichiarato che nel 2011 si erano verificati 156 episodi di autolesionismo. Molti detenuti soffrono di depressione e ci sono stati anche dei suicidi;
   «a quindici anni dalla loro istituzione i Centri di identificazione si confermano strutture congenitamente incapaci di garantire il rispetto della dignità e dei diritti fondamentali della persona», afferma il rapporto di Medici per i diritti umani. Senza contare che non hanno scoraggiato l'immigrazione irregolare. Dal rapporto emerge che nel 2012 solo il 50 per cento (4.015 su 7.944) degli immigrati irregolari detenuti nei centri è stato espulso. Una minima percentuale, rispetto ai 440 mila immigrati irregolari che si pensa vivono in Italia –:
   se non ritenga che i centri di identificazione ed espulsione debbano essere superati nel quadro di una riforma radicale delle politiche di contrasto dell'immigrazione clandestina, evitando la loro riduzione alla semplice repressione «carceraria».
(2-00114) «Matarrelli, Melilla».


   MELILLA. – Al Ministro dell'interno, al Ministro per l'integrazione. – Per sapere – premesso che:
   i centri di identificazione ed espulsione (cie) hanno manifestato il loro totale fallimento;
   ad avviso dell'interrogante rinchiudere persone sino a 48 mesi, oltre che un'inqualificabile forma di carcerazione, è un enorme spreco di risorse pubbliche;
   nel 2012 sono state trattenute 7700 persone e ne sono state rimpatriate meno della metà;
   un numero insignificante se rapportato al dato ufficiale, e sicuramente sottostimato, di 326 mila immigrati senza documenti presenti in Italia, secondo lo studio della fondazione Ismu;
   è grave, inoltre, la situazione sotto l'aspetto dell'ordine pubblico: sono ripetute e costanti le violazioni dei diritti umani dei «trattenuti», gli episodi di autolesionismo, le fughe, le violenze, le rivolte, le risse e le denunce di maltrattamenti;
   il sovraffollamento nei centri di identificazione ed espulsione è ormai a livelli impressionanti: a Lampedusa ve ne sono 977 in un centro che, al massimo, ne potrebbe ospitare 300;
   i costi per la gestione dei centri di identificazione ed espulsione sono ormai insostenibili;
   anche i sindacati di polizia ritengono queste strutture una sorta di «lager» per immigrati e poliziotti –:
   quali iniziative intendano assumere per superare in tempi rapidi i centri di identificazione ed espulsione. (3-00247)


Iniziative volte ad assicurare la contribuzione dell'Italia al fondo globale per la lotta contro l'Aids, la tubercolosi e la malaria – 3-00373

B) Interrogazione

   MELILLA. – Al Ministro degli affari esteri. – Per sapere – premesso che:
   nel 2001, anche grazie alle proposte dell'Italia, a Genova fu assunto l'impegno alla costituzione di un Fondo globale per la lotta all'Aids, la tubercolosi e la malaria;
   nel 2002, a Ginevra le Nazioni Unite costituirono questo fondo destinato alla lotta alle grandi pandemie;
   dalla sua nascita, il Fondo globale per la lotta all'Aids, la tubercolosi e la malaria ha consentito di finanziare programmi sanitari in 151 Paesi del mondo che hanno curato 5 milioni di persone malate di Aids e 11 milioni malati di tubercolosi, mentre contro la malaria sono stati acquistati oltre 300 milioni di zanzariere trattate con insetticidi appropriati;
   il Fondo globale per la lotta all'Aids, la tubercolosi e la malaria è il principale finanziatore dei programmi sanitari di cooperazione internazionale;
   la diffusione dell'hiv-Aids si è rallentata, così come la malaria e la tubercolosi sono state contrastate con efficacia: in particolare, in Africa i decessi per Aids negli ultimi anni si sono ridotti di un terzo;
   ciononostante nel 2011 si sono registrati 2,7 milioni di morti per Aids e tubercolosi, mentre a causa della malaria nel 2010 i morti sono stati quasi 700 mila;
   la crisi economica internazionale dal 2008 ha avuto un riflesso negativo sul finanziamento del fondo globale da parte dei Paesi donatori;
   pur avendo avuto l'Italia un ruolo importante nella costruzione del Fondo globale per la lotta all'Aids, la tubercolosi e la malaria, con contributi nel 2001 di 200 milioni di euro, nel 2002 e nel 2003 rispettivamente di 100 milioni di euro, divenendo così il secondo donatore dopo gli Usa con un totale di 790 milioni di euro complessivi, l'Italia dal 2009 non rispetta più nessun impegno e non ha provveduto a dare contributi –:
   se non intenda provvedere rapidamente ad onorare gli impegni a contribuire al Fondo globale per la lotta all'Aids, la tubercolosi e la malaria per recuperare un ruolo positivo nella lotta alle grandi pandemie nei Paesi più poveri del mondo. (3-00373)