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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 20 gennaio 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 20 gennaio 2014.

  Angelino Alfano, Alfreider, Baldelli, Berretta, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Brambilla, Bray, Brunetta, Caparini, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Costa, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Ferranti, Fico, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Kyenge, La Russa, Legnini, Letta, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Mannino, Antonio Martino, Giorgia Meloni, Merlo, Migliore, Orlando, Paris, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Ricciatti, Sani, Sorial, Speranza, Tabacci.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  VALIANTE ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione delle circoscrizioni elettorali» (1914) Parere delle Commissioni V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  LAURICELLA: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Introduzione del doppio turno di coalizione per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» (1946) Parere della V Commissione.

   II Commissione (Giustizia):

  CATANOSO GENOESE: «Modifica all'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine» (1824) Parere delle Commissioni I, IX e XII.

   III Commissione (Affari esteri):
  MARCON ed altri: «Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale» (832) Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VII Commissione (Cultura):
  MARIANI ed altri: «Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche» (1533) Parere delle Commissioni I, V e VIII.

   VIII Commissione (Ambiente):
  GRECO ed altri: «Disposizioni per l'integrazione e l'attuazione dei programmi di ammodernamento e potenziamento della rete della viabilità secondaria nella regione Calabria e nella Regione siciliana, di cui all'articolo 1, comma 1152, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e loro rifinanziamento» (1516) Parere delle Commissioni I, V, IX, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

  Commissioni riunite II (Giustizia) e XI (Lavoro):
  BUSINAROLO ed altri: «Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico» (1751) Parere delle Commissioni I, V e X.

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri.

  Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 15 gennaio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 22 dicembre 1990, n. 401, la relazione sull'attività svolta per la riforma degli Istituti italiani di cultura e gli interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero, riferita all'anno 2012 (Doc. LXXX, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

  Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con lettera in data 16 gennaio 2014, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 15 aprile 2003, n. 86, della concessione di assegni straordinari vitalizi, con l'indicazione dei relativi importi, in favore dei seguenti sportivi italiani che versano in condizione di grave disagio economico: Antonio Di Nardo, Giuseppe Episcopo, Gioacchino Cencio Ossani, Lorenzo Paciullo e Orlando Pacifici.
  Questa comunicazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 17 gennaio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
   n. 68/2013 del 27 settembre 2013, concernente «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443 del 2001) – Autostrada A12 Livorno-Civitavecchia – Tratta Tarquinia-San Pietro in Palazzi (Cecina) Lotti 2, 3, 5A e 6 B – Modifica della delibera n. 85/12» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente);
   n. 69/2013 del 27 settembre 2013, concernente «Piano previsionale dei fabbisogni finanziari per il triennio 2014-2016 del Fondo di cui alla legge n. 295 del 1973 (Simest Spa)» – alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive);
   n. 70/2013 del 27 settembre 2013, concernente «Fondo per lo sviluppo e la coesione. Provincia autonoma di Trento – Riprogrammazione del Programma attuativo provinciale (PAP) 2007-2013» – alla V Commissione (Bilancio).

Comunicazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  Fintecna Spa, con lettera in data 13 gennaio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, comunicazioni concernenti atti comportanti spese per emolumenti o retribuzioni, con l'indicazione del nominativo dei destinatari e dell'importo dei relativi compensi.

  Queste comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 17 gennaio 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10o Fondo europeo di sviluppo per quanto riguarda l'attuazione del meccanismo di transizione (COM(2014) 9 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 16 gennaio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
   alla V Commissione (Bilancio) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
    alla dottoressa Nunzia Vecchione, l'incarico di direzione dell'Ufficio di gabinetto;
   alla VIII Commissione (Ambiente) le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
    all'ingegner Giovanni Guglielmi, l'incarico di direttore della Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;
    all'ingegner Roberto Linetti, l'incarico di direzione del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna;
    all'ingegner Vittorio Rapisarda Federico, l'incarico di direzione del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Calabria e la Sicilia.

Richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettera in data 30 dicembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, la richiesta di parere parlamentare sulla conferma della proposta di nomina del professor Pietro Carlo Padoan a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (23-bis).
  Questa richiesta, in data 17 gennaio 2014, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143, del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

MOZIONI ANDREA ROMANO ED ALTRI N. 1-00168, COSTANTINO ED ALTRI N. 1-00315, BATTELLI ED ALTRI N. 1-00316, TANCREDI E DORINA BIANCHI N. 1-00317 E CAPARINI ED ALTRI N. 1-00318 CONCERNENTI INIZIATIVE PER LA RIFORMA DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI DIRITTI D'AUTORE E PER LA DISCIPLINA DEL RELATIVO MERCATO

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    l'avvento del digitale e la rapida evoluzione della natura dei modelli di business legati all'odierna tecnologia hanno evidenziato la necessità di rivedere profondamente la normativa in vigore in materia dei diritti d'autore;
    tale necessità di modernizzazione ha investito anche la gestione dei diritti svolta da società di gestione collettiva per conto dei titolari dei diritti, ove si è progressivamente creato uno scollamento tra gli interessi dei titolari, degli utilizzatori e, più in generale, dei consumatori e la gestione dei proventi raccolti;
    le società di gestione collettiva svolgono un ruolo molto importante, fornendo servizi ai titolari dei diritti e agli utilizzatori, tra cui la concessione di licenze agli utilizzatori, la gestione dei proventi dei diritti, i pagamenti dovuti ai titolari dei diritti e l'esecuzione dei diritti. Tale ruolo è molto importante, in particolare nei casi in cui trattare con i singoli creatori sarebbe poco pratico e implicherebbe costi di transazione molto elevati;
    la Commissione europea ha evidenziato che «indipendentemente dal settore, la gestione collettiva dei diritti fornita ai membri e agli utilizzatori deve diventare più efficace, accurata, trasparente e responsabile». Una gestione che non è in grado di stare al passo con i tempi incide negativamente sulla disponibilità di nuove offerte per consumatori e fornitori di servizi, poiché inibisce la prestazione di servizi innovativi, in particolare se forniti on line. Per garantire un'adeguata prestazione di servizi che comporti l'utilizzo di opere o altri materiali protetti dai diritti d'autore e dai diritti connessi nel mercato interno, le società di gestione collettiva dovrebbero essere indotte a modificare il loro modus operandi a beneficio dei creatori, dei prestatori di servizi, dei consumatori e dell'economia europea nel suo insieme;
    poiché le società concedono licenze su diritti per conto di titolari dei diritti nazionali ed esteri, il loro funzionamento ha un impatto fondamentale sullo sfruttamento di tali diritti in tutto il mercato interno. Il funzionamento di alcune di queste società ha sollevato dubbi quanto alla loro trasparenza, governance e gestione dei diritti riscossi per conto dei titolari dei diritti. In particolare, sono state espresse preoccupazioni relative alla responsabilità di determinate società, in generale nei confronti dei loro membri e, in particolare, nella gestione delle loro finanze. Diverse società di gestione collettiva devono ancora affrontare il nodo della necessità di allinearsi alle nuove realtà e alle esigenze del mercato unico;
    a livello europeo si nota una sensibile frammentazione dei diversi modelli adottati in materia di copyright collecting society;
    il modello più estremo è rappresentato dalla Grecia, dove, similmente a quanto si verifica negli Stati Uniti, i rapporti tra titolari dei diritti ed utilizzatori sono disciplinati esclusivamente su base contrattuale e l'intervento statale è limitato alla prevenzione di abusi. A livello intermedio si collocano quei Paesi, come Inghilterra e Francia, nei quali si è al cospetto di un modello liberalizzato, con la presenza di differenti collecting society. In questo caso si realizza sovente la creazione di monopoli di fatto, notandosi la presenza di società di gestione collettiva che gestiscono singoli frazioni del mercato della tutela dei diritti d'autore e dei diritti connessi. Nel sistema tedesco si nota un grado di specializzazione (o di frammentazione) ancora superiore rispetto a quello degli ordinamenti inglese e francese;
    la Siae è espressione di un monopolio di diritto, che tende a limitare, per mezzo di rapporti di esclusiva, la facoltà di autori o altri titolari dei diritti di svolgere autonome negoziazioni e di selezionare quale società di intermediazione e raccolta offra le condizioni più vantaggiose;
    i possibili vantaggi di una posizione monopolistica (e, di conseguenza, la presenza sul mercato di un unico operatore) sono ormai parzialmente superati, ma a ciò deve poi aggiungersi il fatto che le collecting society agiscono per la realizzazione non di un proprio interesse, ma degli interessi dei propri iscritti e che, come sottolineato anche dalla Corte di giustizia, nell'analizzare il mercato in questione occorre considerare attentamente tutti i possibili interessi in gioco;
    le ragioni per cui la posizione monopolistica della Siae non ha ragion d'essere sono molteplici. In primo luogo, si deve menzionare la dubbia costituzionalità dell'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore, per violazione del principio di ragionevolezza: è noto, infatti, che il «decreto liberalizzazioni» del Governo Monti abbia deregolamentato il settore dei diritti connessi al diritto d'autore e non si vede quali motivazioni potrebbero giustificare il superamento di un'esclusiva nell'un caso (quello dell'Imaie) e mantenerlo nell'altro (Siae). L'articolo 39 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha chiarito ogni dubbio sulla liberalizzazione dei diritti connessi e ha recepito le istanze pro-concorrenziali affermatesi a livello comunitario, soprattutto a tutela degli aventi diritto e della loro libertà di scegliere tra più operatori. In particolare, il comma 2 del citato articolo specifica le finalità dell'intervento: «Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti (...), mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione, nonché l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti»;
    non vi è alcuna sostanziale differenza tra le dinamiche del mercato dell'intermediazione dei diritti connessi di artisti, interpreti ed esecutori e quelle del mercato dei diritti degli autori: appare evidente che, stante l'omogeneità delle dinamiche di mercato, nel settore dei diritti connessi ed in quello dei diritti d'autore, non si può «liberalizzare» un mercato e mantenere il monopolio su quello attiguo senza violare l'articolo 3 della Costituzione;
    maggiori, poi, sono le incompatibilità con il diritto comunitario sotto vari aspetti. Ad esempio, la violazione del diritto di stabilimento: la proposta di direttiva sulle collecting society e, ancor prima, la decisione Cisac della Commissione europea consentono alle società di gestione collettiva di operare anche al di fuori dei confini nazionali. Quindi, il divieto per una società di stabilirsi in Italia sarebbe in contrasto con il principio di libertà di stabilimento stabilita dal Trattato;
    difatti, si assiste alla permanenza di una posizione monopolistica fissata ex lege laddove, invece, la decisione Cisac della Commissione europea ha consentito alle società di gestione collettiva di operare, dall'estero, all'interno del mercato nazionale. In altri termini, potrebbe verificarsi – e, in effetti, pare che stia avvenendo – che un imprenditore italiano, per operare nel mercato nazionale, sia costretto a stabilirsi in un altro ordinamento, salvo poi indirizzare parte della propria attività verso il proprio Paese di origine;
    allo stesso modo, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, deve ritenersi che le collecting society non siano incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale e, quindi, non siano riconducibili al novero delle società per cui è giustificato un regime di monopolio secondo l'articolo 106 del Trattato;
    anche nella relazione del Parlamento europeo su «Un quadro comunitario per le società di gestione collettiva dei diritti d'autore», si afferma, a chiare lettere, l'urgenza di «rivedere le strutture monopolistiche esistenti e limitarle eventualmente a quei settori in cui sia stato dimostrato che non esiste alcuna alternativa per assicurare la necessaria tutela degli interessi degli autori»;
    nel mercato dei diritti d'autore convivono interessi differenti e spesso confliggenti (autori, utilizzatori, editori ed altri); i servizi forniti sono, come evidenziato da molteplici studi di settore, inefficienti e l'istituzione di un'esclusiva pregiudica la possibilità per i fruitori/destinatari di tali servizi di rivolgersi ad un servizio più efficiente in ambito nazionale; le distorsioni del mercato monopolistico nazionale si riverberano, inevitabilmente, anche sul mercato europeo, costringendo non solo gli eventuali competitor nazionali a doversi stabilire altrove, ma altresì le altre collecting society straniere a doversi confrontare con le barriere a potenziali investimenti in Italia;
    infine, il settore delle collecting society spinge naturalmente verso la creazione di monopoli di fatto e non vi sarebbe ragione alcuna per assicurare questa situazione monopolistica ex lege. Una simile restrizione alla libertà di stabilimento risulterebbe una misura sproporzionata agli obiettivi che lo Stato intende perseguire,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, ferme restando le valide competenze all'interno della Siae e l'importante know how maturato nel settore dell'intermediazione dei diritti d'autore, di un'iniziativa normativa tesa:
    a) all'abolizione dell'esclusiva stabilita ex articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore a favore della Siae e alla sua scissione in due società, una che svolga le tradizionali attività di gestione, amministrazione ed intermediazione dei diritti d'autore in concorrenza con i competitor, l'altra, invece, rimanendo un ente pubblico economico, che mantenga in esclusiva le funzioni di enforcement di tali diritti, ovvero le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto del pagamento dei diritti d'autore sul territorio, posto che tale soluzione consentirebbe di mantenere un ruolo centrale della Siae, valorizzando le competenze acquisite sul territorio senza comportare significative riduzioni del personale a seguito dell'entrata sul mercato di altri competitor nella gestione dei diritti;
    b) alla predisposizione di controlli effettivi sulla governance delle società di gestione collettiva, da affidare magari ad un organo terzo e super partes, al fine di tutelare adeguatamente gli interessi di titolari dei diritti ed utilizzatori, ciò in linea con la proposta di direttiva comunitaria, che prevede espressamente il dovere degli Stati membri di notificare le autorità che saranno competenti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulle collecting society;
    c) alla fissazione, recependo quanto previsto dalla proposta di direttiva della Commissione europea, dei requisiti minimi (come trasparenza, pubblicità, equità, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione) finalizzati alla costituzione di una collecting society, al pari degli altri Paesi europei, per poter accedere al mercato;
    d) a prevedere che tutte le imprese operanti sul mercato dispongano di una banca dati informatica, regolarmente aggiornata, dei propri iscritti e delle relative opere, anche al fine di agevolare la distribuzione dei compensi.
(1-00168) «Andrea Romano, Catania, Antimo Cesaro, Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Monchiero, Nesi, Rabino, Sottanelli, Tinagli, Vecchio, Zanetti».


   La Camera,
   premesso che:
    con l'avvento delle nuove tecnologie, della rete, dei social e dei personal media si è ormai di fronte a nuovi modelli di business per la fruizione e il consumo di opere creative e dell'ingegno. Opere, peraltro, sempre più immateriali grazie alle tecnologie digitali: una moltitudine di contenuti spesso difficilmente schematizzabili in comparti separati (musica, teatro, cinema, opere letterarie e figurative, spettacolo dal vivo in generale) considerata la continua commistione di linguaggi e creatività. Stessa riflessione si può fare relativamente ai vari supporti: le opere dell'ingegno oggi possono assumere diverse forme, dal digitale all'analogico, dall'immateriale al materiale, dall’online all’offline;
    non vi è alcun dubbio, quindi, che ci sia anche la necessità di rivedere e riformare con urgenza e profondamente l'attuale normativa in materia per rispondere alle molteplici iniziative in sede europea per definire un nuovo sistema di collecting nell'ambito di un mercato unico e transfrontaliero e per garantire più efficienza e trasparenza nel mercato comune della gestione dei diritti d'autore;
    la presente mozione intende impegnare il Governo, così come previsto dalla direttiva proposta del Parlamento europeo «sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online del mercato interno», a promuovere un'iniziativa legislativa al fine di disciplinare l'attività e indurre a comportamenti virtuosi quali «trasparenza, pubblicità, equità, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione»;
    concetti condivisibili e più volte richiamati dalla direttiva comunitaria, che tuttavia non si sofferma sulla forma giuridica delle società di collecting, perché tale ruolo prescrittivo spetta agli Stati membri e in particolare oggi compete a questo Parlamento;
    per questo occorre rivedere l'attuale normativa di riferimento risalente a oltre settanta anni or sono, legge speciale n. 633 del 22 aprile 1941 sulla «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», che inevitabilmente dimostra in molte parti tutta la sua obsolescenza. Anche laddove ha stabilito che, in tutte questi anni, l'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione (...) e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE);
    oggi si può dire che la SIAE, sebbene da sempre operante in regime monopolista, non risponde ai comportamenti virtuosi sopra richiamati. Anzi, proprio per questo è utile aprire una riflessione attenta sul perché si sono rivelate mancanze, errori e insufficienze;
    la Società italiana degli autori ed editori è in Europa quella con più dipendenti, con un rapporto raccolta/costi molto basso. Come denuncia la Federazione degli autori, negli anni gli autori italiani sono stati privati di centinaia di milioni per permettere di finanziare una struttura elefantiaca, burocratica ed inefficiente, guidata da un vertice attento a tutto tranne che ai proventi economici degli stessi autori;
    la minor efficienza della SIAE, secondo l'Istituto Bruno Leoni, rispetto agli organismi esteri equivalenti, costa agli autori, ai discografici e ai fruitori di opere musicali protette complessivamente circa 13,5 milioni di euro annui. I bassi tassi di efficienza della SIAE si ripercuotono negativamente sull'industria culturale italiana e sulla capacità di diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione;
    il nuovo statuto della Società, approvato durante il commissariamento, peraltro di una durata molto lunga ed inusuale, ha creato una piena subordinazione della SIAE alle multinazionali discografiche, tagliando fuori le arti con meno successo commerciale dalla rappresentanza. Nel sistema elettorale ideato ogni associato esprime un voto per ogni euro raccolto a suo favore. In altri termini ogni associato esprime un numero di voti pari al numero di euro guadagnati, un'alchimia che trasforma il reddito in partecipazione azionaria. Il risultato di tale progettazione è scontato, poche decine di associati esprimono ciascuno milioni di voti. Così il nucleo duro nelle multinazionali e nei pochi grandi editori musicali nazionali hanno il controllo della Società. Somiglia già ad una privatizzazione senza che i soci di maggioranza mettano a rischio un proprio euro nella costituzione del capitale sociale. Il rischio imprenditoriale è del tutto assente;
    come riportato ed evidenziato dalla stampa, la SIAE nel bilancio 2012 ha compensato le perdite di oltre 25 milioni di euro in meno rispetto all'anno precedente con ricavi percepiti da attività che nulla hanno a che vedere con le finalità e gli scopi principali della società: come i soldi incassati dall'Agenzia delle entrate per lo svolgimento di attività ispettive e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Risorse economiche che sono servite a far quadrare i conti durante la gestione commissariale e che hanno permesso di chiudere in utile il bilancio 2012;
    il bilancio della SIAE deriva solo per il 50 per cento dall'attività istituzionale e per il restante si affida a rendite finanziarie, plusvalenze (come se fosse una finanziaria) e una operazione immobiliare attualmente sottoposta ad indagine;
    la Società continua a manifestare una profonda arretratezza: dalle nuove tecnologie riesce ad incassare la modesta somma di 5/6 milioni di euro all'anno. Nonostante servizi carenti la società presenta costi per gli associati tra i più elevati tra i Paesi comunitari. Tutto ciò, unito alla mancata produttività, riscontrabile in tutti i bilanci presentati in confronto alle società di collecting europee, e ad una carente trasparenza di gestione non fa altro che prefigurate la forte necessità di cambiare lo stato delle cose nell'ente pubblico SIAE;
    se la SIAE è carente sotto tutti gli aspetti elencati, la responsabilità va ascritta anche all'indifferenza degli organi di vigilanza e all'inerzia del Parlamento;
    perciò non è il tempo ora per alcuna operazione gattopardesca: cambiare tutto per non cambiare niente, tutelando l'attuale status quo e gli interessi dei più importanti associati alla SIAE, dimenticando l'aiuto mutualistico e solidale della società, ovvero la creazione di prospettive di affermazione per autori emergenti, intelligenze e creatività che dovrebbero continuare a garantire linfa vitale alla cultura del Paese;
    la specificità giuridica italiana ha un pregio; la SIAE è unica per le diverse forme di creatività, mentre all'estero si tende piuttosto a creare diverse società per ogni forma espressiva: una per la musica, una per le arti figurative, una per il cinema e così via. Ciò vuol dire che la SIAE rappresenta l'unico referente per gli utenti. Questa natura giuridica ha permesso di attuare politiche solidaristiche: le arti più ricche e che hanno successo commerciale (come ad esempio la musica) sostengono quelle più povere (le arti figurative);
    provvedimenti normativi per la creazione di società di collecting per le diverse forme di espressione di creatività indebolirebbero la capacità di tutela di quelle definite «più povere», affievolendo in particolare le tutele per cinema e teatro che sono patrimonio imprescindibile «della cultura nazionale», ma anche quelle degli autori e dei (piccoli) produttori italiani del settore della «musica»;
    pur non ignorando i giudizi negativi sul funzionamento della SIAE, l'eventuale ipotizzata costituzione di distinti organismi, il primo come ente pubblico economico e l'altro quale società privatizzata con autonome strutture organizzative ed amministrative finirebbe per creare aree di duplicazione dei costi. Tra l'altro, il primo organismo «manterrebbe in esclusiva le funzioni di enforcement dei diritti, ovvero le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto del pagamento dei diritti d'autore sul territorio» ed avrebbe di conseguenza la necessità di conservare una propria struttura organizzativa, mentre il secondo, il soggetto privatizzato, dovrebbe mantenere una rete diffusa e capillare, che per definizione ha costi elevati, ed inoltre dovrebbe generare utili adeguati per gli investitori e coprire l'ammortamento per l'acquisto di un bene ad elevato valore aggiunto e che ha costituito negli anni un rilevantissimo investimento finanziario per l'ente pubblico SIAE;
    in sostanza la soluzione dei problemi sul tappeto non è sicuramente quella di creare da un lato una società in concorrenza (a questo punto imperfetta) con i competitor e dall'altro una bad company pubblica con rami territoriali che abbia il compito di vigilanza e controllo sul pagamento dei diritti d'autore;
    tutto ciò alla luce anche di una viziata analisi sul contesto europeo: nelle diverse realtà dell'Unione europea non esiste un esempio in cui si sia sviluppato un modello concorrenziale; in tutti i Paesi, come è riconosciuto esistono consolidati accentramenti «di fatto»;
    inoltre, una società privata, come viene prefigurata, deve avere come obiettivo principale il profitto ed è, quindi, evidente che deve puntare alle manifestazioni di maggior successo e, quindi, maggiormente remunerative. La raccolta del «piccolo diritto» rappresenta al contrario una perdita nel rapporto costi/benefici. L'Ente pubblico, agendo nella logica dell'interesse pubblico, è tenuto a raccogliere e a distribuire tutto il diritto d'autore che si genera sul territorio di competenza. Tale approccio è stato di fondamentale aiuto anche per gli autori oggi di maggior successo all'inizio della loro carriera;
    la direttiva europea va nella direzione giusta richiedendo il rispetto degli standard europei che stabiliscono un miglioramento della gestione e una maggiore trasparenza nello svolgimento delle attività,

impegna il Governo

   ad assumere un'iniziativa normativa urgente al fine di correggere l'operato dei commissari, che a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo, hanno trasformato sostanzialmente le funzioni della società e creato una società di autori saldamente controllata da un piccolissimo gruppo di soci, e di restituire la SIAE a logiche di equilibrio e democrazia;
   a valutare l'opportunità di adottate un'iniziativa normativa per una profonda rivisitazione della legge n. 633 del 1941 per:
    a) rispondere all'obiettivo principale della proposta di direttiva europea, ovvero quello di «promuovere una maggiore trasparenza e migliorare la governance delle società di gestione collettiva, introducendo obblighi di informazione più rigorosi e rafforzando il controllo delle loro attività da parte dei titolari di diritti, in modo da incentivare l'offerta di servizi migliori e più innovativi»;
    b) regolamentare una società di collecting che preveda una migliore gestione del repertorio, imponga di versare i compensi più rapidamente, garantisca chiarezza riguardo alle fonti di entrate provenienti dalla gestione dei diritti ed elabori annualmente una relazione di trasparenza.
(1-00315) «Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Migliore, Di Salvo».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).


   La Camera,
   premesso che:
    la legge n. 633 del 22 aprile 1941, sul diritto d'autore, stabilisce che sia la SIAE, ente pubblico economico, cioè un ente pubblico con un capitale proprio ed autonomia giuridica, a detenerne il monopolio;
    concedere le licenze di utilizzo di un'opera per conto dell'autore, incassare i proventi del diritto d'autore e redistribuirli tra gli aventi diritto, sono attività talmente affidate a questo ente, pertanto, non c’è concorrenza, non c’è competizione di mercato ad è espressamente vietato dalla legge costituire un'azienda con le stesse competenze;
    in base ad una delibera della Commissione europea, nel 2008, il diritto d'autore e diritto connesso possono essere gestiti in regime di concorrenza sui territori nazionali e a livello transnazionale. Una ulteriore proposta del luglio del 2012 su iniziativa del commissario Michel Barnier ha dettato la linea sulla «gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno». In base a tale delibera viene abolito di fatto il monopolio in tema di intermediazione dei diritti d'autore e connessi e liberalizzato il mercato: di conseguenza ogni autore (o artista, e casa discografica) ha oggi facoltà di «spacchettare» i suoi diritti, aderendo a molteplici società di collecting e assegnando a ciascuna di esse la gestione di uno specifico diritto;
    da molti anni la SIAE, ente nato per tutelare i diritti degli autori di opere intellettuali, in realtà tutela quasi esclusivamente gli interessi dei grandi editori, producendo provvedimenti che – in ragione dei soli fini lucrativi di questi – determinano una politica del diritto d'autore aggressiva e repressiva, in contrasto con lo spirito e la filosofia dei nuovi mezzi e delle nuove tecnologie, quali quelli informatici, che promuovono al contrario la condivisione ed il libero scambio di materiale testuale, video ed audio, e dunque di idee, opere e creazioni, che non vanno necessariamente in direzione di un lucro, ma molto più spesso verso finalità di arricchimento sociale e culturale. Abolire o rivedere profondamente il ruolo della SIAE porterebbe grandi benefici a tutti, sia che si tratti di artisti che di consumatori;
    non si può non precisare che oltre ad una contorta ed inefficiente gestione dei diritti degli artisti italiani, la SIAE acquisisce il cosiddetto «equo compenso»; essa inoltre ha di recente incominciato a pretendere il pagamento di una licenza per il diritto d'autore anche ai siti web che pubblicano trailer cinematografici; infine, il 65 per cento degli artisti registrati alla SIAE alla fine dell'anno percepisce in ripartizione dei diritti meno di quanto versa all'ente per la quota di iscrizione;
    è conclamato che i ricavi della SIAE non vengono correttamente distribuiti, quindi per le realtà medio piccole i risparmi, a partire dal costo del bollino per arrivare alla tassazione sui «live», superano di gran lunga gli eventuali ricavi;
    peraltro, come si ricorderà, la scorsa legislatura il Ministro per i beni e le attività culturali pro tempore era stato costretto a procedere al commissariamento della Società italiana autori ed editori considerata l'impossibilità di funzionamento degli organi deliberativi e la mancata approvazione del bilancio preventivo con i danni da ciò scaturenti;
    l'inefficienza ed i costi di gestione della SIAE sono noti: stando al bilancio 2010 la SIAE, infatti, poteva contare su 1346 dipendenti e 56 dirigenti, e quindi un numero assolutamente sproporzionato per le attività attribuite a tale organismo dalla legge;
    fare musica dal vivo, in linea con tutte le normative, è sempre più difficile, in quanto un groviglio di permessi, licenze, autorizzazioni rende oneroso e complicato organizzare momenti di ascolto live: sia per chi la musica la fa che per chi la ospita;
    la SIAE dichiara di avere fondi a sostegno degli artisti emergenti, ma di questi fondi non vi è traccia, piuttosto, essa aveva un fondo per una previdenza ad artisti che hanno smesso di lavorare, fondi che erano finanziati dagli stessi artisti, e con la ristrutturazione della società sono stati azzerati;
    inoltre non può non destare dubbi il fatto che nel 2012, per la prima volta, dopo i bilanci in perdita degli ultimi 20 anni, i conti della società sono tornati in attivo grazie ad una serie di interventi posti in essere dalla gestione commissariale;
    è un dato innegabile che un ente pubblico economico, chiamato a svolgere importanti funzioni pubblicistiche nel settore dei diritti di autore, regga i propri conti, ormai, prevalentemente, grazie ad attività e soluzioni finanziarie che non hanno niente a che vedere con il diritto d'autore;
    non può costituire una giustificazione l'affermazione del direttore generale della società secondo la quale «negli ultimi anni la crisi ha cominciato a farsi sentire anche nei settori di interesse della SIAE»;
    riportando i dati ricavati da un'inchiesta giornalistica al riguardo, l'analisi della gestione dei diritti d'autore da parte della SIAE, come sintetizzata dai punti che seguono, appare alquanto deprimente;
    dai dati pubblicati dalla CISAC – l'associazione di tutte le più grandi collecting society del mondo – nel suo rapporto 2013, ancorché basato sui dati 2011, si evince che, nel 2011, infatti, nel mondo le collecting society hanno complessivamente incassato, a titolo di diritti d'autore, 7,6 miliardi di euro ovvero l'1 per cento in più di quanto incassato l'anno precedente;
    la crisi, dunque, non c'entra con le difficoltà della società e non può divenire alibi di inefficienze come quella relativa alla raccolta dei diritti d'autore per gli utilizzi attraverso i canali digitali. Mentre, infatti, nel mondo tale raccolta ha fatto registrare, nel 2011, un aumento del 55 per cento, in Italia – sebbene il bilancio SIAE si riferisca all'esercizio 2012 – è diminuita in percentuale superiore rispetto a quella di ogni altro settore;
    nel 2012, infatti, la SIAE, ha incassato – a titolo di diritti d'autore – oltre 25 milioni di euro in meno rispetto a quanto incassato nel 2011;
    c’è da preoccuparsi se si considera che la società, nel 2012, ha visto diminuire ulteriormente anche i già esigui risultati relativi ai diritti riscossi in ambito multimediale in assoluta controtendenza rispetto a quanto accade nel resto del mondo. Una società di raccolta e gestione dei diritti d'autore che, nell'era di Internet, vede contrarre gli incassi per le utilizzazioni online è una società fuori dal tempo;
    anche la rete territoriale della SIAE comincia a vacillare, infatti, nel 2012 ha raccolto oltre 10 milioni di euro di diritti d'autore in meno rispetto a quanti ne aveva raccolti nel 2011, anche se i costi della produzione sono – anche se marginalmente – aumentati;
    dunque, è evidente che, a ripianare le perdite, nel 2012, hanno contribuito i compensi incassati quali corrispettivo dei servizi che la SIAE ha erogato all'Agenzia delle entrate ed a quella dei Monopoli di Stato, gli straordinari proventi finanziari percepiti grazie alla lentezza nel riparto tra gli aventi diritto di quanto di loro competenza e, infine, attraverso le enormi plusvalenze generate dal conferimento straordinario del proprio patrimonio immobiliare nel Fondo Norma;
    anche per la selezione dei mandatari, il principio di trasparenza, che dovrebbe rappresentare, in un momento come questo e dopo tante polemiche, la parola d'ordine nella gestione di una procedura di selezione tanto importante, invece, risulta del tutto assente;
    nell'avviso pubblico si legge, addirittura, che «La valutazione sarà compiuta in forma riservata» e che «non verrà formata una graduatoria finale»; quindi la SIAE, seleziona i suoi ventotto nuovi «prefetti» sul territorio, attraverso una selezione celere e assai poco trasparente;
    l'ultima modifica dello statuto della SIAE è stata approvata dal Consiglio di gestione il 9 novembre 2012 e ha creato malcontento tra gli associati in quanto sono state adottate regole al limite dell'illegittimità;
    infatti, l'articolo 11, comma 2, dello statuto prevede che «ogni associato ha diritto ad esprimere nelle deliberazioni assembleari almeno un voto e poi un voto per ogni euro (eventualmente arrotondato per difetto) di diritti d'autore percepiti nella predetta qualità di associato a seguito di erogazioni della società nel corso dell'esercizio precedente»;
    con la nuova formulazione dello statuto, gli autori che ricevono più compensi (che sono anche i più ricchi e conosciuti) di fatto hanno in mano la gestione dell'ente, non solo dal punto di vista economico riguardo ai compensi del diritto d'autore, ma anche riguardo alle varie forme di tutela e promozione della cultura. In questo modo si perde di vista la realtà dato che non sempre gli autori e gli editori che storicamente hanno contribuito maggiormente alla crescita economica e culturale del nostro Paese sono stati anche i più ricchi;
    il più ricco, diventa, automaticamente anche l'autore ed editore più attivo e produttivo e, per questo, quello più meritevole di governare un ente al quale, il nuovo statuto, attribuisce ruoli e funzioni di tutela e promozione della cultura e vanno ben al di là della semplice gestione economica dei compensi da diritto d'autore intermediato;
    il nuovo statuto della SIAE, infatti, relega l'arte e la cultura a semplici strumenti di produzione economica e finanziaria e cela una visione del sistema culturale di inaudita povertà sotto il profilo ideologico e politico;
    è ingiustificabile la scelta di consegnare la SIAE nelle mani di un gruppo di associati, trasformando gli altri in quelli che ai firmatari del presente atto di indirizzo appaiono figuranti, tecnicamente impossibilitati a partecipare democraticamente alla vita dell'ente ed annullando, preventivamente e matematicamente, il loro peso in qualsiasi delibera assembleare;
    l'assetto del nuovo statuto – che, tra l'altro, non contiene nessuna previsione idonea a superare le tante ragioni di inefficienza che hanno condotto la società nell'attuale situazione di crisi – è iniquo ed illegittimo;
    il sistema attuale della tutela del diritto d'autore e la riscossione e ripartizione risultano obsolete rispetto alle nuove tecnologie e ai nuovi mercati, che dunque impongono una modernizzazione del sistema;
    grazie alle tecnologie odierne non appare più adeguato il monopolio della SIAE; le dinamiche sono cambiate, inoltre l'eccessiva burocrazia non facilita di certo il compito; la nascita delle etichette indipendenti nonché dei supporti digitali che hanno «facilitato» il lavoro concernente le facoltà intellettive sta sottoponendo a dura prova le fondamenta dell'ente SIAE;
    in questi ultimi anni sono nate organizzazioni trasversali che si occupano di creative commons sotto vari punti di vista; infatti, una determinata avanguardia culturale ed economica di questo decennio è sicuramente rappresentata da chi non ritiene più la tutela ferma del copyright un meccanismo adeguato a rispondere ai nuovi schemi economici, oltre che culturali; tema, questo, che tocca l'idea stessa di proprietà intellettuale, che ha dei costi altissimi sulle produzioni e che rappresenta un ostacolo allo sviluppo reale della società;
    il permanere del monopolio SIAE in materia di diritti d'autore non ha, in questo particolare momento storico, più ragione di esistere e la cui compatibilità con l'ordinamento comunitario e con i principi di concorrenza che lo ispirano appare alquanto dubbia;
    è indispensabile portare avanti nuove tecnologie, perché i tempi sono cambiati, le nuove forme di fruizione, accesso e distribuzione dei contenuti creativi sono profondamente evoluti, fluidi;
    è doveroso dare la possibilità ad artisti di poter scegliere quali licenze utilizzare per la propria opera, e scegliere metodi alternativi di tutela come licenze creative common, copyleft, fair use;
    non si può non tener conto degli esempi di altri Paesi, come la Francia e l'Inghilterra dove sono presenti varie società di collecting che, di fatto, gestiscono piccole porzioni di mercato, oppure della Grecia dove il mercato è totalmente libero e l'intervento statale è finalizzato soltanto alla prevenzione degli abusi;
    non si può perdere di vista il fatto che le società di collecting agiscono per la realizzazione degli interessi degli iscritti che possono essere meglio attuati con una regolamentazione di libero mercato dei diritti piuttosto che di monopolio,

impegna il Governo

   ad intervenire, adottando le opportune iniziative normative, volte a superare il monopolio della SIAE in materia di diritti di autore, affinché l'attività di amministrazione ed intermediazione dei diritti d'autore diventi finalmente libera e in linea con la normativa europea;
   ad attivarsi affinché le funzioni relative alla gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, relativi al diritto d'autore (anche in regime di convenzione con enti pubblici) siano esercitate da società di rappresentanza private autorizzate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in grado di operare in regime di concorrenza;
   a considerare l'opportunità che anche le funzioni di vigilanza sugli associati, prevedano necessariamente nuove forme di controlli moderni e digitali, con inevitabili vantaggi anche in termini economici per la società, oltre che di efficienza e trasparenza;
   a prevedere forme di pubblicità tali da assicurare la trasparenza e l'immediata conoscibilità, anche con la pubblicazione, accessibile via Internet di una banca dati di tutte le opere rappresentate, in modo che si possa verificarne l'incidenza opera per opera, in via automatizzata;
   in attesa di una riforma della normativa in materia di diritti d'autore e della disciplina del relativo mercato, a predisporre un piano immediato di interventi che preveda soluzioni efficaci per consentire la rielaborazione dello statuto della società SIAE;
   a prevedere forme di tutela più incisive per gli artisti e dunque per la cultura in generale;
   a prevedere strumenti tali da consentire agli autori di scegliere, per ogni singola opera, da quale società di rappresentanza essere rappresentati, nonché di scegliere se utilizzare l'opera in altro modo, ad esempio offrendola in libera promozione o vendendola ad un singolo acquirente;
   a tener conto delle nuove tecnologie, garantendo agli autori la possibilità di scegliere liberamente le nuove licenze open, come creative common, copyleft, fair use;
   a valutare l'opportunità di adottare opportune iniziative tese a favorire la liberalizzazione del settore dell'editoria on-line; inoltre, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, ad adottare ogni iniziativa di competenza volta ad equiparare sul piano fiscale il libro elettronico a quello cartaceo, ammettendo quindi entrambe le edizioni di un medesimo prodotto editoriale a beneficiare dello stesso trattamento fiscale;
   ad adottare le necessarie misure tese a sburocratizzare immediatamente le procedure per gli spettacoli dal vivo, con inevitabili vantaggi occupazionali, favorendo il relativo indotto e la fruizione della cultura e fornendo nuove prospettive per i giovani.
(1-00316) «Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Vacca, Simone Valente, Nuti».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).


   La Camera,
   premesso che:
    in un contesto caratterizzato dall'avvento di nuove tecnologie digitali e accompagnato dal progressivo acuirsi della dimensione globale dei mercati, l'attuale sistema normativo italiano, concernente il diritto d'autore, incentrato sull'attribuzione dell'esclusiva a favore di un unico operatore, la SIAE, appare inadeguato;
   nell'ordinamento giuridico italiano l'attività di intermediazione è legislativamente affidata in via esclusiva alla SIAE, società caratterizzata da natura pubblicistica ed alla quale è attribuito un regime di monopolio legale;
    nel nostro Paese, pertanto, è ormai avvertita come necessaria l'esigenza di superare il monopolio nell'intermediazione del diritto d'autore che la legge attribuisce alla SIAE stante l'opportunità di rendere più efficiente e trasparente il mercato della gestione del diritto d'autore stesso. L'attribuzione di un vero e proprio monopolio legale restringe ingiustificatamente l'iniziativa economica dei soggetti terzi che potrebbero entrare sul mercato. È, quindi, fondamentale ed auspicabile di valutare la possibilità di riconsiderare il monopolio legale della SIAE, riconoscendo la possibilità ai singoli di associarsi attraverso la creazione di collecting society;
    è, altresì, da considerare che l'articolo 39 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha chiarito i dubbi sulla liberalizzazione dei diritti connessi ed ha recepito la possibilità per gli artisti di scegliere liberamente a chi rivolgersi per l'intermediazione degli stessi. La liberalizzazione, ha tuttavia, riguardato esclusivamente i diritti connessi. L'attività di intermediazione della SIAE è rimasta, tuttavia, intatta;
    occorre, quindi, procedere all'apertura del settore ad una concorrenza controllata che rifletta i cambiamenti tecnologici intervenuti nel mercato europeo e che potrebbero introdurre criteri di efficienza ed economicità che soltanto un sistema di concorrenza e libero mercato può garantire;
    infatti, è necessario intervenire per rendere il mercato più competitivo in funzione di un sistema che possa offrire servizi migliori e condizioni economiche più favorevoli agli autori, favorendo la nascita di nuovi soggetti e consentendo l'accesso alle imprese per evitare di limitare l'iniziativa economica;
    le società di gestione collettiva svolgono un ruolo fondamentale per la gestione dei diritti. Quindi è necessario che le stesse abbiano una migliore governance e maggiore trasparenza. La gestione dei diritti collettivi fornita ai membri e agli utilizzatori deve diventare più efficace, accurata, trasparente e responsabile. Una gestione che non è in grado di stare al passo con i tempi incide negativamente sulla disponibilità di nuove offerte per i consumatori e fornitori di servizi, poiché inibisce la prestazione di servizi innovativi;
    occorre, altresì, un quadro normativo europeo chiaro e omogeneo per le società collettive di gestione dei diritti che differiscono, oggi, da uno Stato membro all'altro. Anche le prassi e le modalità di controllo sull'utilizzo dei fondi raccolti e della ripartizione a favore degli aventi diritto variano notevolmente e sono spesso carenti dal punto di vista della trasparenza;
    pertanto, è necessario valutare l'opportunità di riconsiderare l'esclusiva stabilita dall'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore a favore della SIAE, favorendo anche nel nostro Paese la nascita di società che lascino finalmente liberi gli autori di negoziare autonomamente i proventi del proprio ingegno. Infatti il mantenimento di monopoli pubblici o privati, costituisce un grave freno allo sviluppo di iniziative economiche ed è quindi indispensabile procedere all'introduzione, ovunque sia possibile, di elementi di concorrenza che cancellino le rigidità esistenti;
    in tale contesto appare opportuno adottare, a livello europeo, come del resto si sta facendo, una normativa che renda il mercato della gestione collettiva dei diritti d'autore e connessi unico e a far sì che i diritti siano gestiti, in modo trasparente, e nell'interesse prevalente di tutti i titolari dei diritti. Pare, quindi, opportuno valutare la necessità di procedere verso un modello concorrenziale della gestione del diritto d'autore, in modo che ogni titolare sia libero di rivolgersi ad una qualsiasi società di intermediazione per affidarle il mandato di gestire i propri diritti e di poter revocare tale mandato in ogni momento,

impegna il Governo

   a valutare la possibilità di assumere iniziative per riconsiderare l'esclusiva stabilita dall'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore, salvaguardando le competenze del personale della SIAE, al fine di raggiungere, in modo graduale, un sistema che favorisca la nascita di nuovi soggetti che possano operare sul mercato;
   a predisporre effettivi controlli sulla governance delle società di gestione collettiva dei diritti per assicurare la massima trasparenza, nella raccolta e nella distribuzione del compenso per l'utilizzo dei diritti d'autore.
(1-00317) «Tancredi, Dorina Bianchi».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).


   La Camera,
   premesso che:
    la funzione istituzionale della SIAE consiste nell'attività di intermediazione per la gestione dei diritti d'autore concedendo le autorizzazioni per l'utilizzazione delle opere protette, riscuotendo i compensi per diritto d'autore e ripartendo i proventi che ne derivano;
    la legge 9 gennaio 2008, n. 2, ha modificato la configurazione giuridica della SIAE, riconoscendone la natura di «ente pubblico economico a base associativa», a fronte dell'attività imprenditoriale retribuita nel campo dell'intermediazione dei servizi esercitata, a scopo di lucro, da questo organismo: è un ente pubblico in quanto la legge le attribuisce l'esclusività dell'attività di riscossione e possiede una rilevanza costituzionale per la promozione della cultura, anche se riscuote denaro dai privati e lo ripartisce, in parte, fra privati operando di fatto come un'impresa;
    la gestione dei servizi attinenti alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi dovrebbe essere informata ai principi della massima trasparenza nella ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto;
    i criteri di ripartizione dei proventi spettanti ai titolari diritti d'autore sono annualmente predeterminati dalla Commissione per la musica interna alla SIAE ma nel tempo sono stati sollevati diversi dubbi circa la ripartizione degli stessi, che avviene in maniera proporzionale al numero di vendite delle opere degli iscritti, cioè secondo una percentuale calcolata sul loro fatturato e non su una valutazione reale dell'utilizzo delle opere al di là della vendita nei negozi;
    per i locali da ballo con strumenti meccanici, ovvero le discoteche, la SIAE incassa il 5 per cento sui biglietti venduti oltre ad una quota forfetaria sulle consumazioni, che molto probabilmente i gestori rincarano sul costo al pubblico di biglietti e consumazioni;
    la SIAE distribuisce il 50 per cento di tali incassi non fra gli autori delle musiche effettivamente suonate nelle discoteche, ma sulla base di rilevamenti a campione sui brani più eseguiti nelle discoteche stesse: nella pratica ciò vuol dire che l'autore di un brano molto suonato in discoteca, se non inserito nel campione di autori selezionato dalla SIAE, non rientra nella ripartizione dei proventi derivanti dal diritto d'autore;
    il collegio giudicante della terza sezione ter del TAR Lazio, nella sentenza del 10 maggio 2002, ha evidenziato che «la remunerazione degli autori non può in modo diretto provenire, per legge, se non dai proventi ritratti dallo sfruttamento solo delle loro opere di ingegno»;
    il 50 per cento degli incassi provenienti dalle discoteche alla SIAE vengono quindi distribuiti fra gli autori, cioè coloro che scrivono i testi e le musiche, e gli editori, cioè le case discografiche piccole e anche molto grandi;
    l'altro 50 per cento degli incassi provenienti dalle discoteche, viene destinato, per circa la metà, ai dischi più suonati in Italia, a prescindere dal fatto che vengano suonati o meno nelle discoteche, e il rimanente alle balere e in minima parte ai locali;
    per i concerti dal vivo, nei quali è prevista la compilazione della lista di tutti i brani suonati, la SIAE incassa il 10 per cento del prezzo del biglietto e provvede a distribuire questo incasso fra tutti gli autori dei brani suonati;
    ci sono state numerose lamentele da parte dei musicisti perché la lista dei brani viene compilata a mano, e solitamente alla fine dei concerti a tarda notte, ed è sufficiente un errore di distrazione per invalidare tutta la lista, con la conseguenza di raccogliere i soldi, dovuti agli autori dei brani suonati, in un fondo cassa della SIAE che viene poi ripartito fra i soci;
    nel caso in cui un concerto sia ad ingresso libero, la SIAE esige il 10 per cento delle sponsorizzazioni e nel caso in cui non ci fossero sponsor, la SIAE esige una cifra forfettaria;
    un piccolo comune che volesse organizzare una serata di musica in piazza per i propri cittadini, senza biglietti d'ingresso e senza sponsor, chiedendo ai più volenterosi di suonare gratuitamente, sarebbe costretto comunque a pagare una tassa alla SIAE;
    in media, per ogni cd che viene venduto in Italia, ogni casa discografica versa alla SIAE circa il 9 per cento del prezzo per acquistare il diritto d'autore, ma se il cd viene ascoltato in un locale, la SIAE esige un ulteriore pagamento;
    la tutela del diritto d'autore non deve minacciare la libertà d'espressione di gruppi musicali o teatrali e per minacciare la libertà di fruizione di tutti quei contenuti che rappresentano il patrimonio culturale della società contemporanea;
    i gestori di locali pubblici, che siano supermercati o discoteche, che abbiano una radio o un impianto di diffusione musicale sono soggetti al pagamento di una tassa alla SIAE, che poi probabilmente verrà scaricata sul costo dei prodotti in vendita;
    in base ad un'apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni, è affidata alla SIAE la collaborazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici Iva nell'accertamento delle imposte che riguardano le attività dello spettacolo e di intrattenimento, e per l'espletamento di questa funzione la SIAE ha diritto ad un compenso;
    gli ispettori della SIAE hanno il diritto di entrare nei locali pubblici in cui c’è diffusione musicale per controllare i brani suonati e per svolgere funzioni erariali per conto dello Stato, controllando perfino i registratori di cassa; sono state raccolte diverse lamentele per i metodi poco professionali utilizzati dagli ispettori della SIAE durante i controlli nei locali pubblici;
    la SIAE appare imporre tariffe sensibilmente più elevate rispetto a quelle praticate dalle altre società di autori degli altri Stati membri della Unione europea per l'utilizzo delle opere musicali tutelate dal diritto d'autore e che il menzionato comportamento può configurare un elemento significativo per la sussistenza di un abuso di posizione dominante, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 287 del 1990;
    il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, all'articolo 39 stabilisce che «l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, in qualunque forma attuata, è libera, al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori». Tale liberalizzazione non ha interessato anche l'attività di intermediazione dei diritti di autore,

impegna il Governo

   ad incentivare la nascita di nuove società di gestione collettiva dei diritti d'autore, riconoscendo la loro attività economicamente rilevante a prescindere dallo stato giuridico e dalle modalità di finanziamento, col duplice fine di garantire una maggiore scelta di rappresentazione per gli autori e gli editori e, al contempo, di garantire un mercato concorrenziale e una pluralità degli operatori in direzione di una maggiore efficienza nella gestione, secondo una logica di trasparenza dei costi e dei servizi;
    a valutare la possibilità di intervenire con una riorganizzazione e razionalizzazione della Società italiana degli autori e degli editori, anche mediante la cessione al corpo della Guardia di finanza della gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati, nonché l'eventuale trasformazione in società per azioni;
   ad intervenire con apposite iniziative normative al fine di abbassare la percentuale spettante alla SIAE da parte dei comuni che organizzano piccole feste musicali per la cittadinanza, e di quanti diffondono musica a diverso titolo nei propri esercizi pubblici, col fine ultimo di limitare i prezzi sul mercato dei prodotti, apportando un vantaggio per le piccole e medie imprese e soprattutto per i cittadini;
   ad assumere iniziative dirette ad apportare le necessarie modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, specificando una quota forfetaria giornaliera per i compensi dovuti alla SIAE che non superi i 10 euro giornalieri, nei casi in cui l'utilizzazione del supporto sia inserita all'interno di una manifestazione gratuita, sia essa festival o concerto musicale o spettacolo di danza, cinematografico o teatrale o rievocazione storica, purché organizzata da una sola parrocchia o una sola Pro loco in frazioni o comuni sotto i 3.000 abitanti;
   ad intervenire con apposte iniziative normative per semplificare gli adempimenti e gli obblighi amministrativi posti in capo ai gestori delle discoteche e dei locali da ballo, anche attraverso l'eliminazione dei compensi corrisposti alla società di gestione collettiva dei diritti d'autore non strettamente legati alle esecuzioni musicali, come, ad esempio, la quota forfettaria richiesta in percentuale sugli incassi del locale;
   in tale ambito, a provvedere ad una semplificazione in materia di documentazione amministrativa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, anche attraverso il riconoscimento delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive per le prestazioni gratuite, ai fini contributivi dell'ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e dei diritti d'autore della SIAE;
   a mettere in atto ogni azione necessaria al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai criteri e alle necessità di raccolta dei diritti d'autore e connessi nell'era della multimedialità e delle funzioni multipiattaforma e di semplificare gli accordi con gli utilizzatori terzi di repertori (televisione, radio, web eccetera).
(1-00318) «Caparini, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Fedriga, Grimoldi, Guidesi, Giancarlo Giorgetti, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).