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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 21 gennaio 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 21 gennaio 2014.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Baldelli, Baretta, Berretta, Bindi, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Brambilla, Bray, Brunetta, Caparini, Cariello, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Costa, D'Alia, D'Incà, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gasbarra, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Mannino, Antonio Martino, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Orlando, Pannarale, Paris, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Andrea Romano, Sani, Sereni, Sorial, Speranza, Tabacci, Valeria Valente, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Baldelli, Baretta, Berretta, Bindi, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Brambilla, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Cariello, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Costa, D'Alia, D'Incà, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gasbarra, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Mannino, Antonio Martino, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Orlando, Paris, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Andrea Romano, Sani, Schullian, Sereni, Sisto, Sorial, Speranza, Tabacci, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 20 gennaio 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   GULLO: «Modifica dell'articolo 124 del codice di procedura civile, concernente l'interrogazione del sordo e del muto» (1966);
   GULLO: «Modifica dell'articolo 119 del codice di procedura penale, concernente la partecipazione del sordo e del muto ad atti del procedimento» (1967);
   GULLO: «Istituzione della figura dell'interprete per sordi» (1968);
   TINAGLI: «Disposizioni in materia di conflitti di interessi dei titolari di cariche di governo e dei componenti delle autorità indipendenti» (1969);
   GIORGIA MELONI ed altri: «Modifica all'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di eleggibilità alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia» (1970);
   RAMPELLI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause della mancata individuazione dei responsabili del disastro aereo avvenuto al largo dell'isola di Ustica il 27 giugno 1980» (1971);
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DORINA BIANCHI: «Modifiche agli articoli 56 e 58 della Costituzione in materia di limiti di età per l'elezione a membro del Parlamento» (1972);
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DORINA BIANCHI: «Modifica all'articolo 75 della Costituzione, concernente la riduzione del quorum per la validità del referendum abrogativo» (1973).

  Saranno stampate e distribuite.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

  La proposta di legge n. 1570, d'iniziativa dei deputati MOLTENI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni e delega al Governo in materia di disciplina della realizzazione di nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  MOLTENI ed altri: «Disposizioni e delega al Governo in materia di disciplina della realizzazione di nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi» (1570) Parere delle Commissioni V, VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  ZACCAGNINI ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, con introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» (1794).

   II Commissione (Giustizia):
  CATANOSO GENOESE: «Modifiche alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, in materia di utilizzo delle generalità» (1522) Parere della I Commissione;

  CATANOSO GENOESE: «Introduzione dell'articolo 574-ter del codice penale, concernente la violazione delle disposizioni in materia di affidamento dei figli» (1524) Parere delle Commissioni I e XII.

   IX Commissione (Trasporti):
  NASTRI: «Modifica all'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di equipaggiamento degli autoveicoli» (1616) Parere delle Commissioni I e XIV.

   XII Commissione (Affari sociali):
  DORINA BIANCHI: «Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani» (1625) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 16 gennaio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 7 agosto 1997, n. 270, la relazione sullo stato di attuazione degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pelllegrinaggi in località al di fuori del Lazio, aggiornata al terzo trimestre del 2013 (Doc. CIX, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 17 e 20 gennaio 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione congiunta sull'applicazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (COM(2014) 2 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro (COM(2014) 6 final) e relativo allegato – Criteri comuni in merito all'autorizzazione a organizzazioni ad agire in qualità di partner di EURES (COM(2014) 6 – Annex 1) e documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2014) 10 final), che sono assegnati in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Energia blu – Realizzare il potenziale dell'energia oceanica dei mari e degli oceani europei entro il 2020 e oltre (COM(2014) 8 final) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2014) 12 final), che sono assegnati in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 86 DEL REGIO DECRETO 30 GENNAIO 1941, N. 12, COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 29, DELLA LEGGE 25 LUGLIO 2005, N. 150.

Risoluzioni

   La Camera,
   udite le Comunicazioni del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le approva.
(6-00043) «Verini, Costa, Dambruoso, Gitti, Pisicchio».


   La Camera,
   udite le comunicazioni del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia e premesso che;
    l'amministrazione della giustizia in Italia viene avvertita sempre di più dai cittadini come lontana e inadeguata nell'assicurare tutela ai diritti e nel contribuire al progresso civile del Paese;
    il numero dei processi pendenti sia nel settore civile che in quello penale, l'impossibilità che questi siano definiti in tempi ragionevoli, nonché l'adozione sistematica di provvedimenti cosiddetto «svuota carceri», comportano ormai una sfiducia generalizzata dei cittadini nel sistema giustizia;
    occorre, invece, affrontare con decisione il tema della giustizia e porre mano a riforme che costituiscano reale attuazione dei principi della ragionevole durata e del giusto processo;
    il sistema giustizia ha, infatti, un notevole impatto sul tessuto economico e in particolare sulle imprese, come dimostra il rapporto «Doing Business», stilato ogni anno dalla Banca Mondiale per individuare in quali Paesi sia più vantaggioso investire, che prende tra i diversi parametri (avvio di impresa, accesso al credito, sistema fiscale, eccetera) la durata media di un procedimento civile, ad esempio per il recupero di un credito, dato sicuramente importante per una azienda;
    secondo l'ultimo rapporto Doing Business del 2012 l'Italia, nella materia dell'esecuzione dei contratti, è al 158o posto su 183 Paesi esaminati: nella classifica la seguono quasi esclusivamente nazioni dell'Africa o in generale del cosiddetto terzo mondo;
    i dati della nostra giustizia determinano, dunque, nelle aziende straniere la decisione di non delocalizzare nel nostro Paese le proprie attività economiche;
    sempre secondo il rapporto Doing Business, tale inefficienza comporta almeno la perdita dell'1 per cento di Pil all'anno, mentre, secondo uno studio della Confartigianato Lombardia, l'eccessiva durata dei processi costa alle imprese 2,3 miliardi di euro l'anno e oltre 450 milioni solo alla Lombardia;
    l'inefficienza del nostro sistema giudiziario ha, dunque, anche gravissime ripercussioni di natura economica, soprattutto in un momento di grave crisi come quella che sta ora attraversando il nostro Paese con 1.626 aziende che chiudono ogni giorno ed un tasso di disoccupazione pari a 12,7 per cento, che raggiunge il 41,6 per cento tra giovani;
    un efficiente sistema giudiziario e la garanzia della legalità costituiscono questioni interconnesse e di grande rilevanza sociale, non più rinviabili e che vanno assicurate con interventi strutturali e non emergenziali come quelli adottati negli ultimi mesi;
    è necessario bloccare «ogni manovra» che consenta, l'utilizzo degli istituti dell'amnistia e dell'indulto, ed impedire, altresì l'utilizzo di strumenti «spuri» che consentano, di fatto, una depenalizzazione di una «categoria» o «gruppi» di reato, come proposto da alcune iniziative legislative in itinere;
    nonostante negli ultimi due anni siano stati adottati già due provvedimenti, che di fatto costituiscono dei veri e propri indulti, ossia il decreto-legge cosiddetto, «Severino», convertito in legge n. 9 del 2012 e il decreto-legge cosiddetto «Cancellieri», convertito in legge n. 94 del 2013, ancora oggi sono all'esame, rispettivamente della Camera dei deputati e del Senato, due provvedimenti, più noti come «svuotacarceri» e «salvadelinquenti», ossia l'Atto Camera n. 1921 «Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146; recate misure urgenti in tema dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria» e il disegno di legge atto Senato n. 925 in materia di pene detentive non carcerarie e di sospensione del provvedimento per messa alla prova;
    questi ultimi due provvedimenti, unitamente ai dati ufficiali sull'aumento dei reati predatori nel 2012 ed in particolare nel primo semestre del 2013 dei furti in appartamento, che in alcune città come Bologna e Milano, registrano un incremento del 30 per cento, dimostrano che qualsiasi provvedimento sostanzialmente di clemenza non ha alcun effetto deflativo sul sovraffollamento carcerario ma bensì un effettivo accrescitivo dei fenomeni criminosi, con aggravio dei costi a carico dei cittadini e del sistema giustizia;
    considerato che circa un terzo dei detenuti in carcere oggi è in attesa di giudizio, una riforma della giustizia che assicuri un processo equo e celere avrebbe sicuramente un miglior effetto deflativo sull'emergenza carceraria, nel rispetto del principio della certezza anche della pena e del processo;
    occorre altresì predisporre un piano di riforme organiche e strutturali con provvedimenti in grado di garantire un più equilibrato rapporto fra i poteri dello Stato, uscendo da logiche emergenziali o d'occasione, che minano l'obbligatorietà dell'azione penale che risulta oggi di fatto disattesa;
    dette riforme non devono peraltro procedere nel senso di determinare, nel processo penale, una diminuzione delle garanzie difensive dell'imputato, né dette garanzie, debbono essere abbandonate a causa della ragionevole durata del processo, posto che quest'ultima è essa stessa un diritto dell'imputato;
    le riforme devono invece procedere nel senso di garantire un'effettiva parità tra accusa e difesa, con un giudice che sia effettivamente terzo tra le due parti, con una reale responsabilizzazione, anche disciplinare, dei magistrati inquirenti e giudicanti, una separazione delle carriere, una riforma del Consiglio Superiore della Magistratura;
    il recupero di efficienza del sistema giustizia passa necessariamente attraverso una valorizzazione della magistratura onoraria tenuto conto dell'importante ruolo che oggi svolge nell'amministrare la giustizia;
    i dati forniti con riguardo alle cause pendenti, circa 5 milioni e mezzo per il processo civile e 3 milioni per quello penale, rimangono allarmanti e non rassicura il lieve calo registrato per i processi penali, che invece attesta la sempre più sfiducia dei cittadini a rivolgersi all'autorità giudiziaria per la sostanziale impunità garantita ai colpevoli dei reati e la difficoltà ad avere accesso alle strutture giudiziarie per i tagli operati da questo Governo alle sedi di tribunale e procure;

impegna il Governo e, in particolare, il Ministro della giustizia ad intraprendere tutte le iniziative necessarie a realizzare:

   a) la separazione delle carriere dei magistrati, con modalità tali da garantire l'assoluta indipendenza del giudice;
   b) la revisione della composizione e del sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura e la fissazione dei suoi compiti in via tassativa, in modo che venga impedito all'organo di autonomia della magistratura ogni travalicamento di funzioni;
   c) la modifica della legge sulla responsabilità civile dei magistrati, con modalità tali da garantire ai cittadini ingiustamente danneggiati da provvedimenti del giudice o del pubblico ministero, di ottenere, altresì in tempi ragionevoli, il risarcimento dei danni direttamente dal magistrato, pur con la previsione di meccanismi volti ad eliminare il pericolo di azioni intimidatorie e strumentali e comunque nel pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 25 della Costituzione;
   d) l'incompatibilità assoluta tra la permanenza nell'ordine giudiziario e l'assunzione di incarichi, elettivi e non, ciò anche al fine di rendere credibile l'indipendenza e l'imparzialità di chi esercita le funzioni giudiziarie;
   e) la compiuta modernizzazione tecnologica di tutti gli uffici giudiziari, nonché la completa implementazione del processo telematico;
   f) la modifica della natura dei termini processuali, con la previsione generalizzata di termini non più squisitamente ordinatori ma perentori e di sanzioni disciplinari per la loro inosservanza da parte dei magistrati;
   g) la riforma organica della magistratura onoraria, tenuto conto del ruolo importante che già oggi svolge nell'amministrare la giustizia, e quello ancor più rilevante che potrebbe assumere, al fine di darle una piena ed esaustiva collocazione ordinamentate, facendo proprie le proposte di legge già depositate alla Commissione Giustizia della Camera n. 409 recante «Delega al Governo in materia di elezione popolare dei giudici di pace» e n. 1654 concernente «Disposizioni concernenti l'ufficio del giudice di pace e modifiche alla disciplina relativa alla sua competenza». Ai giudici di pace occorre garantire la professionalità, la stabilizzazione dell'incarico e l'inserimento a pieno titolo nel sistema di governo autonomo della magistratura; ai giudici onorari di tribunale ed ai vice procuratori onorari occorre garantire, anche con provvedimenti urgenti – considerata l'attuale insostituibilità – la stabilizzazione e la definizione, chiara ed univoca, con norme di rango primario, delle funzioni non di mera supplenza, inserendo anche queste figure nel sistema di governo autonomo della magistratura;
   h) la reiezione di tutte le iniziative atte a consentire l'applicazione degli istituti dell'amnistia e dell'indulto, nonché norme che di fatto, attraverso un «mascheramento», non consentono l'effettività della pena, applicano una depenalizzazione o comunque consentano l'inprocedibilità per fatti ritenuti di lieve entità;
   i) la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, di cui ai decreti legislativi del 7 settembre 2012 n. 155 e n. 156, che di fatto, sopprimendo circa 1000 uffici giudiziari, tra tribunali, procure, sezioni distaccate e sedi del giudice di pace, ha reso più difficile l'accesso alla giustizia da parte dei cittadini, rallentato i tempi delle cause, diminuito i presidi di legalità sul territorio, «punti di riferimento» per l'erogazione dei servizi di giustizia e penalizzato quelle sedi che invece assicuravano una giustizia in tempi ragionevoli; urge pertanto intervenire attraverso una immediata correzione della riforma salvaguardando e preservando le sedi giudiziarie efficienti che garantiscono funzionalità al sistema giustizia in ottemperanza alle esigenze territoriali, in modo particolare al Nord;
   j) la completa e piena attuazione del piano straordinario penitenziario e la messa in sicurezza o in funzione delle 38 strutture esistenti che potrebbero essere utilizzate come istituti di pena;
   l) l'attuazione degli accordi bilaterali in essere ed un deciso impegno nella stipula di nuovi accordi bilaterali con altri Stati, affinché i detenuti stranieri scontino la pena nei Paesi di origine, tenuto conto che attualmente circa il 40 per cento dei detenuti sono stranieri, con punte, nelle case di reclusione del Nord anche del 70 per cento;
   m) con riguardo all'azione penale a condividere e fare proprie le proposte già depositate A.C. n. 1593 «Modifiche al codice di procedura penale in materia di funzioni del pubblico ministero e della polizia giudiziaria nonché di svolgimento delle indagini preliminari» e n. 1594 «Delega al Governo in materia di determinazione dei criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale».
(6-00044) «Giancarlo Giorgetti, Molteni, Attaguile, Allasia, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Fedriga, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini».


   La Camera,
   udite le comunicazioni del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia e premesso che:
    l'amministrazione della giustizia in Italia viene avvertita sempre di più dai cittadini come lontana e inadeguata nell'assicurare tutela ai diritti e nel contribuire al progresso civile del Paese;
    il numero dei processi pendenti sia nel settore civile che in quello penale, l'impossibilità che questi siano definiti in tempi ragionevoli, nonché l'adozione sistematica di provvedimenti cosiddetto «svuota carceri», comportano ormai una sfiducia generalizzata dei cittadini nel sistema giustizia;
    occorre, invece, affrontare con decisione il tema della giustizia e porre mano a riforme che costituiscano reale attuazione dei principi della ragionevole durata e del giusto processo;
    il sistema giustizia ha, infatti, un notevole impatto sul tessuto economico e in particolare sulle imprese, come dimostra il rapporto «Doing Business», stilato ogni anno dalla Banca Mondiale per individuare in quali Paesi sia più vantaggioso investire, che prende tra i diversi parametri (avvio di impresa, accesso al credito, sistema fiscale, eccetera) la durata media di un procedimento civile, ad esempio per il recupero di un credito, dato sicuramente importante per una azienda;
    secondo l'ultimo rapporto Doing Business del 2012 l'Italia, nella materia dell'esecuzione dei contratti, è al 158o posto su 183 Paesi esaminati: nella classifica la seguono quasi esclusivamente nazioni dell'Africa o in generale del cosiddetto terzo mondo;
    i dati della nostra giustizia determinano, dunque, nelle aziende straniere la decisione di non delocalizzare nel nostro Paese le proprie attività economiche;
    sempre secondo il rapporto Doing Business, tale inefficienza comporta almeno la perdita dell'1 per cento di Pil all'anno, mentre, secondo uno studio della Confartigianato Lombardia, l'eccessiva durata dei processi costa alle imprese 2,3 miliardi di euro l'anno e oltre 450 milioni solo alla Lombardia;
    l'inefficienza del nostro sistema giudiziario ha, dunque, anche gravissime ripercussioni di natura economica, soprattutto in un momento di grave crisi come quella che sta ora attraversando il nostro Paese con 1.626 aziende che chiudono ogni giorno ed un tasso di disoccupazione pari a 12,7 per cento, che raggiunge il 41,6 per cento tra giovani;
    un efficiente sistema giudiziario e la garanzia della legalità costituiscono questioni interconnesse e di grande rilevanza sociale, non più rinviabili e che vanno assicurate con interventi strutturali e non emergenziali come quelli adottati negli ultimi mesi;
    è necessario bloccare «ogni manovra» che consenta, l'utilizzo degli istituti dell'amnistia e dell'indulto, ed impedire, altresì l'utilizzo di strumenti «spuri» che consentano, di fatto, una depenalizzazione di una «categoria» o «gruppi» di reato, come proposto da alcune iniziative legislative in itinere;
    nonostante negli ultimi due anni siano stati adottati già due provvedimenti, che di fatto costituiscono dei veri e propri indulti, ossia il decreto-legge cosiddetto, «Severino», convertito in legge n. 9 del 2012 e il decreto-legge cosiddetto «Cancellieri», convertito in legge n. 94 del 2013, ancora oggi sono all'esame, rispettivamente della Camera dei deputati e del Senato, due provvedimenti, più noti come «svuotacarceri» e «salvadelinquenti», ossia l'Atto Camera n. 1921 «Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146; recate misure urgenti in tema dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria» e il disegno di legge Atto Senato n. 925 in materia di pene detentive non carcerarie e di sospensione del provvedimento per messa alla prova;
    questi ultimi due provvedimenti, unitamente ai dati ufficiali sull'aumento dei reati predatori nel 2012 ed in particolare nel primo semestre del 2013 dei furti in appartamento, che in alcune città come Bologna e Milano, registrano un incremento del 30 per cento, dimostrano che qualsiasi provvedimento sostanzialmente di clemenza non ha alcun effetto deflativo sul sovraffollamento carcerario ma bensì un effettivo accrescitivo dei fenomeni criminosi, con aggravio dei costi a carico dei cittadini e del sistema giustizia;
    considerato che circa un terzo dei detenuti in carcere oggi è in attesa di giudizio, una riforma della giustizia che assicuri un processo equo e celere avrebbe sicuramente un miglior effetto deflativo sull'emergenza carceraria, nel rispetto del principio della certezza anche della pena e del processo;
    occorre altresì predisporre un piano di riforme organiche e strutturali con provvedimenti in grado di garantire un più equilibrato rapporto fra i poteri dello Stato, uscendo da logiche emergenziali o d'occasione, che minano l'obbligatorietà dell'azione penale che risulta oggi di fatto disattesa;
    dette riforme non devono peraltro procedere nel senso di determinare, nel processo penale, una diminuzione delle garanzie difensive dell'imputato, né dette garanzie, debbono essere abbandonate a causa della ragionevole durata del processo, posto che quest'ultima è essa stessa un diritto dell'imputato;
    le riforme devono invece procedere nel senso di garantire un'effettiva parità tra accusa e difesa, con un giudice che sia effettivamente terzo tra le due parti, con una reale responsabilizzazione, anche disciplinare, dei magistrati inquirenti e giudicanti, una separazione delle carriere, una riforma del Consiglio Superiore della Magistratura;
    il recupero di efficienza del sistema giustizia passa necessariamente attraverso una valorizzazione della magistratura onoraria tenuto conto dell'importante ruolo che oggi svolge nell'amministrare la giustizia;
    i dati forniti con riguardo alle cause pendenti, circa 5 milioni e mezzo per il processo civile e 3 milioni per quello penale, rimangono allarmanti e non rassicura il lieve calo registrato per i processi penali, che invece attesta la sempre più sfiducia dei cittadini a rivolgersi all'autorità giudiziaria per la sostanziale impunità garantita ai colpevoli dei reati e la difficoltà ad avere accesso alle strutture giudiziarie per i tagli operati da questo Governo alle sedi di tribunale e procure;
impegna il Governo e, in particolare, il Ministro della giustizia ad intraprendere tutte le iniziative necessarie a realizzare:
   a) la revisione della composizione e del sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura e la fissazione dei suoi compiti in via tassativa, in modo che venga impedito all'organo di autonomia della magistratura ogni travalicamento di funzioni;
   b) la modifica della legge sulla responsabilità civile dei magistrati, con modalità tali da garantire ai cittadini ingiustamente danneggiati da provvedimenti del giudice o del pubblico ministero, di ottenere, altresì in tempi ragionevoli, il risarcimento dei danni direttamente dal magistrato, pur con la previsione di meccanismi volti ad eliminare il pericolo di azioni intimidatorie e strumentali e comunque nel pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 25 della Costituzione;
   c) la compiuta modernizzazione tecnologica di tutti gli uffici giudiziari, nonché la completa implementazione del processo telematico;
   d) la riforma organica della magistratura onoraria, tenuto conto del ruolo importante che già oggi svolge nell'amministrare la giustizia, e quello ancor più rilevante che potrebbe assumere, al fine di darle una piena ed esaustiva collocazione ordinamentate, facendo proprie le proposte di legge già depositate alla Commissione Giustizia della Camera n. 409 recante «Delega al Governo in materia di elezione popolare dei giudici di pace» e n. 1654 concernente «Disposizioni concernenti l'ufficio del giudice di pace e modifiche alla disciplina relativa alla sua competenza». Ai giudici di pace occorre garantire la professionalità, la stabilizzazione dell'incarico e l'inserimento a pieno titolo nel sistema di governo autonomo della magistratura; ai giudici onorari di tribunale ed ai vice procuratori onorari occorre garantire, anche con provvedimenti urgenti – considerata l'attuale insostituibilità – la stabilizzazione e la definizione, chiara ed univoca, con norme di rango primario, delle funzioni non di mera supplenza, inserendo anche queste figure nel sistema di governo autonomo della magistratura;
   e) la reiezione di tutte le iniziative atte a consentire l'applicazione degli istituti dell'amnistia e dell'indulto, nonché norme che di fatto, attraverso un «mascheramento», non consentono l'effettività della pena, applicano una depenalizzazione o comunque consentano l'inprocedibilità per fatti ritenuti di lieve entità;
   f) la completa e piena attuazione del piano straordinario penitenziario e la messa in sicurezza o in funzione delle 38 strutture esistenti che potrebbero essere utilizzate come istituti di pena;
   g) l'attuazione degli accordi bilaterali in essere ed un deciso impegno nella stipula di nuovi accordi bilaterali con altri Stati, affinché i detenuti stranieri scontino la pena nei Paesi di origine, tenuto conto che attualmente circa il 40 per cento dei detenuti sono stranieri, con punte, nelle case di reclusione del Nord anche del 70 per cento;
(6-00044) (Testo risultante dalla votazione per parti separate) «Giancarlo Giorgetti, Molteni, Attaguile, Allasia, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Fedriga, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini».


   La Camera,
   udite le comunicazioni e preso atto della relazione presentata dal Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 3 gennaio 1941 n. 12 come modificato dall'articolo 2, comma 29, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150;
   preso atto che:
    relativamente alla materia dell'ordinamento giudiziario, soggetta ad una riserva di legge, sancita dalla Costituzione, posta a salvaguardia del principio di separazione dei poteri ed in particolare dell'indipendenza del potere giudiziario da quello esecutivo, il reiterato ricorso da parte del Governo all'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza desta notevoli perplessità, in quanto i limitatissimi tempi del procedimento parlamentare di conversione di un decreto-legge non sono idonei a garantire un'adeguata discussione e ponderazione dei delicati interessi in conflitto;
    a tal proposito, pur ravvisando la necessità inderogabile di poter affrontare i nodi legislativi, procedurali e finanziari che attengono ad una sostanziale rivisitazione complessiva delle norme legate al funzionamento della funzione giurisdizionale nel nostro Paese, è necessario che le misure d'iniziativa governativa relative alla giustizia debbano sempre essere sottoposte all'esame del Parlamento nelle forme ordinarie, rispettose della funzione legislativa che la Costituzione riconosce al Parlamento;
    la rapidità dell'accertamento delle responsabilità penali e la predisposizione di norme e riforme anche strutturali tali da garantire la certezza del diritto e la certezza della pena, idonee tra l'altro a garantire la conclusione dei processi prima del decorso del termine prescrizionale, e quindi l'efficientamento dell'intero sistema giudiziario e lo snellimento delle regole procedurali dei processi, sia penali sia civili, debbono necessariamente rappresentare una priorità dell'azione governativa;
    il settore della giustizia – al contrario – nel corso degli ultimi anni, non è stato oggetto di alcuna significativa riforma strutturale, relativamente ad un disegno strategico e organico di rilancio della sua funzionalità, ma anzi è stato sottoposto a disomogenei interventi che, lungi dall'apportare reali benefìci, ne hanno, invece, concretamente limitato la funzionalità e la efficacia;
    il sistema giustizia ha subito progressivamente modifiche legislative del quadro normativo sul piano delle politiche finanziarie, delle politiche delle risorse umane delle dotazioni infrastrutturali, tali da generare un sistema del tutto asfittico;
    in particolare, nel corso di questo avvio di legislatura, il Governo ha sottoposto all'esame del Parlamento numerosi atti, prevalentemente attraverso lo strumento del decreto-legge, i quali, oltre che, secondo i firmatari del presente atto, incostituzionali, sotto il profilo del metodo, hanno avuto un impatto assolutamente negativo sul duplice fronte della garanzia del diritto all'accesso per il cittadino alla giustizia e dell'effettività della certezza della pena per i condannati;
    a tale proposito si debbono ricordare, quali esempi di normazione disorganica ed inefficace: il decreto-legge 69 del 2013, «Decreto del fare», – che ha recato modifiche al diritto processuale – segnatamente con riferimento alle modalità di accesso al processo civile e alla reintroduzione dell'obbligatorietà della mediazione – che incidono sulla tutela del diritto costituzionale alla difesa in giudizio;
    il decreto-legge n. 78 del 2013 «Decreto carceri», che non ha previsto, a fronte di un aumento dei flussi in uscita, adeguati stanziamenti volti alle attività per il reinserimento sociale e professionale per gli ex detenuti;
    il decreto-legge n. 93 del 2013 «Decreto sul femminicidio», che con l'introduzione di meccanismi – peraltro inapplicabili – orientati al solo versante della repressione e non alla prevenzione, ha rappresentato una preziosa opportunità sprecata dal Governo per contrastare con successo il fenomeno della violenza sulle donne, preferendo colpevolmente un approccio al problema di tipo esclusivamente comunicativo, mascherando inoltre, nelle pieghe di un decreto dedicato ad un grave ed attualissimo problema, alcune materie che ne erano del tutto avulse;
    gli interventi sul riordino della geografia giudiziaria, scevri da criteri oggettivi di revisione e non funzionali all'attuale assetto demografico ed economico del Paese, oggetto di impugnazione ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione da parte di nove consigli regionali che ne hanno richiesto un referendum abrogativo;
    la legge di stabilità 2014, dove, in assenza di appositi stanziamenti per il settore giustizia si è peraltro inteso mortificare l'istituto del gratuito patrocinio sottraendo ad esso risorse fondamentali, effettuando altresì un aumento indiscriminato del contributo forfettario per l'iscrizione al ruolo delle cause. Aumento che ha frapposto un emblematico ulteriore filtro fra la giustizia ed il cittadino, assolutamente in contrasto con l'articolo 111 (comma 6) della Costituzione;
    il più recente decreto-legge 146 del 2013, cosiddetto «Svuota Carceri», recante, secondo i firmatari del presente atto, un vero e proprio indulto mascherato estraneo alla Costituzione, omogeneo alle politiche messe in atto sino ad oggi dal Governo per alleggerire la densità all'interno delle carceri. Politiche che non sono ispirate dal senso di responsabilità istituzionale teso a salvaguardare il principio della funzione rieducativa della pena bensì essenzialmente volte all'unico fine di evitare allo Stato le gravose ripercussioni economiche derivanti l'applicazione della «sentenza Torregiani», quantificabili in circa 100.000 euro per ciascuno dei già tremila detenuti che dal 28 maggio 2013 potranno nuovamente essere ammessi e adire alla Corte europea dei diritti dell'uomo per farsi risarcire dallo Stato le inumane condizioni detentive cui sono sottoposti;
    il disegno di legge delega al Governo collegato alla legge di stabilità sulla giustizia civile, col quale si intende negare il diritto all'appello prevedendo il rilascio delle motivazioni della sentenza di primo grado previo pagamento di un ulteriore contributo unificato. Pregiudizio del diritto alla difesa che si concretizza altresì mediante la preoccupante previsione della condanna solidale dell'avvocato in caso di pronuncia ex articolo 96 c.p.c) nella quale il magistrato può anche decidere se una causa è «temeraria», o meno, a scapito di un avvocato che si vedrebbe costretto a pagarne economicamente le conseguenze;
    appare evidente ai firmatari del presente atto che i recenti interventi apportati alla materia della giustizia, non siano stati determinati dalla ponderata predisposizione di un piano organico di riforme atte a migliorare il comparto dell'ormai farraginosa giustizia sia penale sia civile, quanto piuttosto dettate dalle contingenze immediate evidenziate dal clamore di alcune notizie, assurte al clamore della cronaca per il notevole riverbero mediatico;
    la produzione dei ricordati interventi legislativi, di scarso respiro, è stata costantemente dettata dall'esigenza di sfruttare politicamente il clamore suscitato dalla stampa di fronte a casi eclatanti che hanno sensibilizzato l'opinione pubblica, dando luogo ad esili e lacunose riforme rappresentate come intervento urgente e necessario ad arginare ciò che di volta in volta occupava il dibattito sui media;
    è in tale contesto che si è volutamente rinunciato ad attuare ben più ampi e ponderati progetti che avrebbero potuto incidere positivamente su vari aspetti sistematici, preferendo invece interventi di carattere disorganico, accantonando in tal modo l'opportunità di intervenire con lungimiranza sull'ordinamento, restituendo efficacia ed efficienza ad un servizio fondamentale per la democrazia e per la legalità;
    si auspica che l'attuale fase politico-parlamentare, possa trovare, perlomeno sui temi della giustizia, spazi utili per efficaci quanto durature riforme strutturali in favore di un settore strategico, che può e deve rappresentare un asset fondamentale per lo sviluppo del Paese, con l'attrazione di investimenti stranieri, attraverso un reale snellimento del procedimento penale ed una drastica riduzione dei tempi di accertamento dei diritti in ambito civile tale da allinearsi agli standard europei;
    tale auspicio dovrà tuttavia concretizzarsi in provvedimenti, nel metodo e nel merito, radicalmente diversi a quelli presentati sino ad oggi da parte del Governo nella parte iniziale della legislatura in corso;
    uno dei più gravosi problemi che affligge la giustizia italiana concerne patologicamente la mancanza di una effettiva volontà di razionalizzazione e rilancio del comparto giustizia, sia dal punto di vista quantitativo, in termini di mancanza di adeguati investimenti nelle strutture ed infrastrutture, sia dal punto di vista qualitativo a causa della mancanza di strumenti volti ad una pianificazione della formazione e valorizzazione della professionalità delle risorse umane impiegate negli uffici giudiziari;
    il perdurare di tale situazione ed anzi l'aggravarsi continuo delle condizioni di svolgimento dell'attività giudiziaria si riverbera inevitabilmente sulla funzionalità ed efficacia del servizio reso al cittadino, a cominciare dalla ragionevole durata del processo;
    un altro aspetto negativo del cattivo funzionamento della giustizia penale e dei problemi più impellenti che affliggono la giustizia italiana concerne la ragionevole durata del processo, in applicazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo concernente il diritto ad un processo equo, in presenza di oltre 5 milioni di processi civili e 3 milioni di processi penali e di tempi medi di definizione che nel civile sono pari ad oltre 7 anni e nel penale a circa 5 anni nel civile;
    in tale contesto sarebbe, quindi, forse il caso di adeguare gli uffici giudiziari alle nuove tecnologie di comunicazione ed archiviazione telematica, ed attuare pertanto un profondo processo di digitalizzazione e di informatizzazione degli apparati operativi, con rapidità e metodo, per velocizzare finalmente il sistema giudiziario italiano;
    l'aumento dei costi per l'accesso alla giustizia associato all'introduzione di filtri obbligatori preventivi prima del radicamento del procedimento civile stesso, sembra rappresentare un approccio fortemente inidoneo a coniugare l'intento deflattivo del carico civile con la certezza del diritto;
    con riferimento agli strumenti deflattivi, si ricorda la malaugurata scelta dell'introduzione della mediazione obbligatoria con decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 fortunatamente dichiarata incostituzionale, dalla sentenza 6 dicembre 2012, n. 272 della Corte costituzionale con sua conseguente disapplicazione, ma nuovamente introdotta con insignificanti modifiche, a scapito dell'effettività dell'accesso alla giustizia;
    la relazione, nell'ambito degli interventi volti alla razionalizzazione del processo, non dedica particolare rilievo né all'introduzione di adeguate riforme strutturali, né alle problematiche concernenti il personale dell'amministrazione giudiziaria e alle conseguenti iniziative da assumere in materia. E che, a tal riguardo, non possono certamente essere considerati interventi strutturali e risolutivi l'arruolamento, al fine di smaltire l'arretrato civile, di stagisti, giovani neolaureati che reclutati dal Ministero della giustizia, senza alcun compenso né alcuna copertura assicurativa sugli infortuni, e l'inserimento in via straordinaria e provvisoria di giudici ausiliari retribuiti a cottimo;
    occorrerebbe riconsiderare positivamente il ruolo del giudice di pace in quanto, organo giudicante di primo grado in materia civile e penale, definisce annualmente oltre due milioni di procedimenti i quali hanno una durata che si attesta in tempi inferiori ad un anno, ovvero un terzo del tempo necessario per la definizione dei giudizi innanzi ai tribunali, rispettando il principio costituzionale della ragionevole durata del processo;
    sul tema del sovraffollamento carcerario le soluzioni sin qui proposte dal Ministro, sul piano quantitativo, sono improntate a provvedimenti unicamente correttivi che non sono in grado di incidere significativamente al miglioramento delle condizioni detentive nei penitenziari e che, nell'immediato, se si osserva ad esempio il più recente decreto cosiddetto «svuota carceri», sono tese ad alleggerimento del tutto insufficiente della popolazione carceraria di sole 1700 unità a fronte di 17.000 presenze oltre la capienza consentita;
    nell'ambito del medesimo provvedimento, la misura della stabilizzazione dell'esecuzione della pena ai domiciliari per pene fino a 18 mesi pensata nel 2010 per pene fino a 12 mesi – poi innalzate a 18 mesi nel 2011 – come temporanea e solo fino alla «completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2013», rappresenta a tutti gli effetti la sanatoria di un regime straordinario emergenziale in scadenza in una condizione ordinaria e permanente a scapito della sicurezza sociale;
    l'annoso ed ormai drammatico problema del sovraffollamento carcerario rappresenta una questione di legalità perché nulla è più disastroso che far vivere chi non ha recepito il senso di legalità e, quindi, ha commesso reati, in una situazione di palese non corrispondenza tra quanto normativamente definito e quanto attuato e vissuto;
    con riferimento alle problematiche della situazione carceraria, non si può non rilevare il permanere di condizioni assolutamente paradossali, come quella di strutture terminata da molti anni e non ancora entrate in funzione, talune delle quali si presentano già obsolete, o come quella dei braccialetti elettronici, per la cui fornitura e gestione lo Stato ha speso nell'arco di dieci anni circa 110 milioni di euro, e che sono rimasti sostanzialmente inutilizzati ed il cui attuale utilizzo risulta precluso dalle riscontrate irregolarità riscontrate in sede amministrativa sugli appalti assegnati;
    fra le questioni si ritengono prioritarie in materia di contrasto all'illegalità ed alla criminalità organizzata appare indispensabile valutare una più attenta gestione del 41-bis, relativamente ai circuiti
informativi paralleli che nascono dentro gli istituti penitenziari: effettuare un puntuale monitoraggio degli enormi patrimoni confiscati ai mafiosi: nonché alzare il livello di guardia nei confronti delle rilevate infiltrazioni mafiose nell'ambito degli appalti relativi all'imminente Expo 2015;
    ricordato che, nel 2012, La Corte dei conti ha affermato che la corruzione costa allo Stato italiano 60 miliardi di euro, e che l'Ong «Transparency International» colloca il nostro Paese al 69esimo posto su 117 Paesi posto in coabitazione con Romania e Kuwait, una delle questioni cruciali per il nostro Paese, anche dal punto di vista economico, è rappresentata dalla risposta che il sistema giustizia è in grado di offrire al fenomeno della corruzione, che, oltre a determinare sacche di illegalità in ambiti pubblici e privati, costituisce una vera e propria «zavorra» per il sistema economico con effetti devastanti sulle medie e piccole imprese in termini di mancata concorrenza;
    è evidente che una risposta al problema della corruzione non può essere circoscritta al piano giudiziario; tuttavia occorre rilevare che il Consiglio d'Europa ha più volte sottolineato criticamente come la prescrizione dei reati incida pesantemente, nel nostro Paese, sui processi per corruzione, invocando riforme che consentano di addivenire alle sentenze;
    la corruzione ha sin qui trovato terreno fertile dal fatto che molteplici strumenti normativi siano stati depressi o distrutti o non ancora introdotti, come la sostanziale depenalizzazione del falso in bilancio che consente a vile prezzo le uscite «in nero» dalle casse di imprese pubbliche e private;
    nessun procedimento di riorganizzazione può sperare di funzionare omettendo un corretto riconoscimento delle professionalità del personale dell'amministrazione giudiziaria, il cui sviluppo di carriera è rimasto da lungo tempo bloccato, nonché un adeguato accesso di personale qualificato dall'esterno;
   considerato, infine, che:
    ogni ipotesi di amnistia o di indulto rappresenta una sconfitta per il principio di legalità, per il principio di effettività della pena e per le tante vittime che hanno aspettato e sperato nel funzionamento della giustizia;
    il ricorso a surrettizi provvedimenti indulgenziali, slegati dall'apposito percorso previsto dall'articolo 79 della Costituzione e privi di un impatto generalizzato, rischiano di dar luogo a meccanismi in base ai quali lo sconto di pena cresce con il crescere della pena consentendo proprio ai soggetti più pericolosi, si sul piano criminale di poter uscire dal carcere;
    considerato infine essenziale il perseguimento del principio di legalità e valutata l'ineludibilità dell'efficienza del sistema giudiziario per il contrasto prioritario alla criminalità organizzata, alla corruzione ed all'evasione fiscale e, quindi, per il progresso socio-economico del Paese;
    ciò premesso, preso atto delle comunicazioni del Ministro della Giustizia invita il Governo, in materia di amministrazione della giustizia, ad assumere iniziative per: porre il servizio giustizia che lo Stato rende al cittadino, basilare per il recupero di competitività del Paese, al centro della propria azione politica e progettuale, individuando adeguate e perduranti risorse economiche tese a conseguire efficienza ed efficacia per il funzionamento dell'amministrazione della giustizia sia mediante un significativo incremento di personale per l'intero comparto, sia giudicante che amministrativo, che attraverso la predisposizione di risolutive strategie di informatizzazione e digitalizzazione degli uffici e dei procedimenti con particolare riferimento al sistema delle comunicazioni e delle notificazioni per via telematica;
    provvedere, per l'anno in corso, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, a indire un concorso pubblico per esami per l'assunzione di personale afferente le figure professionali di almeno 350 cancellieri e di 150 ufficiali giudiziari;
    intraprendere la strada di una riforma coerente e positiva di sistema, proposta mediante l'esclusivo strumento del disegno di legge, che intervenga sulla struttura del procedimento penale per eliminare gli ostacoli alla sua celere celebrazione, tale da risolvere definitivamente i problemi della giustizia legati alla ragionevole durata del processo e sul procedimento civile, da rivedere nel senso di poter conseguire un rito unico;
    rimuovere ostacoli economici e procedurali che si frappongono tra il cittadino e l'esercizio del proprio diritto alla giustizia a partire da:
     una valorizzazione dell'istituto del gratuito patrocinio ed alla riduzione generalizzata delle spese di giustizia a carico dei cittadini (contributo unificato, marche da bollo, anticipazioni e altro), a partire dalla soppressione delle misure di innalzamento dell'anticipazione forfettaria per le notificazioni nei procedimenti giurisdizionali e di riduzione di un terzo degli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato nei casi di patrocinio a spese dello Stato;
     l'abolizione di qualsiasi carattere di obbligatorietà, onerosità e consequenzialità sulle decisioni giudiziali dell'istituto della mediazione;
     la cancellazione della previsione dell'introduzione di una motivazione a pagamento tale da limitare la possibilità per una vittima di poter ricorrere contro una sentenza sbagliata, se non pagando ulteriormente per la tutela di un diritto;
    rivedere, tenendo presente l'istanza di referendum abrogativo avanzata da nove regioni, l'attuale provvedimento di riordino degli uffici giudiziari, sospendendone l'attuazione ed implementando strumenti più adeguati per ottenere gli attesi obiettivi di risparmio ed efficienza;
    sostenere altresì l'esame e l'approvazione delle proposte di legge di iniziativa parlamentare in tema di:
     revisione dell'impianto normativo e depenalizzazione dei reati connessi alla coltivazione, cessione e consumo della cannabis; depenalizzazione del reato di immigrazione clandestina; inasprimento per le pene legate ai reati di corruzione ed alla loro prevenzione; revisione della prescrizione nel processo penale; riciclaggio, autoriciclaggio e detenzione di attività finanziarie all'estero; determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale; riforma dello strumento dell'azione di classe; reformatio in peius nel processo d'appello in caso di proposizione dell'impugnazione da parte del solo imputato; protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico; divorzio breve; delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale;
   con riferimento al sistema carcerario impegna, altresì, il Governo;
    a mettere in campo un'incisiva opera di depenalizzazione sia sul fronte del reato di clandestinità, che sugli inasprimenti dei reati sugli stupefacenti introdotti dalla legge cosiddetta Fini-Giovanardi;
    a reperire le necessarie risorse finanziarie per l'edilizia penitenziaria prevedendo, nel rispetto della normativa vigente, la realizzazione di nuove strutture solo ove necessario e, con priorità, l'ampliamento e l'ammodernamento di quelle esistenti che siano adattabili, assicurando anche l'attuazione dei piani e dei programmi a tal fine previsti, evitando il ricorso a procedure straordinarie in deroga alla normativa sugli appalti di lavori pubblici:
    ad assumere le opportune iniziative volte ad incentivare – nel pieno rispetto dei diritti riconosciuti alle persone detenute e delle norme nazionali ed internazionali di carattere pattizio – il trasferimento delle persone straniere detenute che abbiano subito condanna definitiva, assicurando a tal fine una più ampia ed efficace applicazione della convenzione del Consiglio d'Europa firmata a Strasburgo il 21 marzo 1983 e favorendo altresì la conclusione di appositi accordi in tal senso con altri paesi, in modo da consentire ad un maggior numero di persone di scontare la condanna nel paese d'origine;
    a garantire il principio della certezza della pena, ponendo fine all'emanazione di norme emergenziali recanti sconti di pena generalizzati a scapito della sicurezza dei cittadini;
    ad assumere iniziative per istituire un Garante per i diritti dei detenuti che sia concretamente slegato ed indipendente, sia sul piano formale che sostanziale, dall'Esecutivo:
    ad assumere iniziative per lo stanziamento di fondi necessari per completare l'organico degli operatori, compresi psicologi ed educatori, previsti dalla pianta organica attualmente vigente presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
(6-00045) «Turco, Bonafede, Ferraresi, Businarolo, Colletti, Sarti».


   La Camera,
   udite le comunicazioni del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, della legge 25 luglio 2005, n. 150;
   tali comunicazioni rappresentano un atto di estrema rilevanza ai fini della definizione programmatica della politica «in fieri» rispetto alla giustizia, che non possono che essere esaminate attentamente da parte del Parlamento;
   la crisi della giustizia, civile e penale, nonché delle carceri, a causa dei numerosi e complessi problemi cui non si è data in tanti anni adeguata risposta da parte del legislatore e del Governo, rappresenta una delle più gravi questioni del nostro Paese. Le vittime sono milioni di persone, sia per la lentezza dei processi, sia per le condizioni di detenzione inaccettabili che, peraltro, non possono che tradursi nell'aumento della recidiva come effettivamente avvenuto in questi anni;
   lo stato della giustizia italiana ha raggiunto un livello di drammaticità intollerabile, sconosciuto in altri Paesi democratici, rispetto al quale l'Italia versa – stabilmente, purtroppo – in una situazione di illegalità sostanziale, e tale da aver aperto la strada alle condanne intervenute nel tempo da parte della Corte europea dei diritti umani nei confronti del nostro Paese;
   il corpo normativo – in particolare, la Fini-Giovanardi, e la Bossi-Fini, con le modificazioni apportate ai testi unici di riferimento rispetto ai temi degli stupefacenti e dell'immigrazione – approvato nelle scorse legislature, ha offerto risposte palesemente inadeguate a fenomeni che richiedono approcci diversi sul piano penale e interventi su quello sociale, aggravando lo stato di sovraffollamento degli istituti di pena e lavorando in senso contrario all'auspicata inversione di tendenza circa la reiterazione dei reati;
   la legalizzazione della cannabis e dei suoi derivati sarebbe misura necessaria non solo per deflazionare il sovraffollamento carcerario, ma anche per consentire di impostare una diversa politica circa il consumo di stupefacenti concentrando l'azione repressiva e maggiormente quella preventiva, le risorse esigue, là dove effettiva è la pericolosità sociale e il potenziale danno individuale;
   gli effetti della legge cosiddetta «Cirielli», concernente la prescrizione dei reati e la recidiva, la mancata revisione di insufficienti piante organiche degli operatori in carcere, hanno contribuito certamente a cristallizzare le nostre carceri nello stato di emergenza. Al riguardo, non possono bastare mere risposte «tampone», ma sono necessarie serie riforme strutturali che, ovviamente, non possono essere a costo zero; consuetudine questa ormai affermata ma altrettanto palesemente inadeguata;
   gli interventi sulla geografia giudiziaria, pur nella bontà degli intenti, hanno ricevuto critiche da ogni dove in merito sia alla razionalità dell'intervento, sia all'asserito risparmio che vi sarebbe connesso; ci si aspetta dunque che l'organismo ministeriale preposto alla ricognizione, evidenzi al Parlamento l'insieme degli interventi da riconsiderare;
   finora, e nonostante le diverse commissioni ministeriali istituite nel tempo all'uopo, non si è avuto ancora modo o coraggio di procedere ad una riforma organica della normativa sostanziale e processuale in direzione di un processo come da tutti da tempo auspicato, snello e breve, nel rispetto delle garanzie;
   rispetto al grave fenomeno della corruzione è necessario ripristinare e rafforzare il controllo di legalità in tutto il ciclo economico pubblico e privato. Sarebbe ingeneroso affermare che poco è stato fatto ma evidentemente non bastante, tant’è che nel Paese la corruzione continua a fare cronaca quotidiana;
   un sistema giudiziario efficace non può prescindere dallo stanziamento in via prioritaria di risorse adeguate e idonee per garantire l'effettività dei diritti, nonché il concreto miglioramento della qualità dell'organizzazione del sistema-giustizia,

impegna il Governo:

   a rafforzare il controllo di legalità in tutto il ciclo economico pubblico e privato in cui tracciabilità e prescrizione sulla regolarità dei procedimenti siano assunti come punti di forza nella lotta alla corruzione ed alle mafie, in particolare assumendo iniziative per prevedere:
    a) norme più incisive in tema di anticorruzione;
    b) la riforma del codice degli appalti per contrastare l'infiltrazione mafiosa;
    c) una maggior trasparenza nel finanziamento della politica;
    d) la reintroduzione del reato di falso in bilancio;
   ad assumere iniziative per superare definitivamente le leggi premianti i comportamenti non virtuosi, quali i condoni e l'elusione fiscale, nonché la legge cosiddetta «ex Cirielli» che, tra gli effetti negativi introdotti nel sistema, ha anche accorciato i tempi di prescrizione per gravi reati, dimezzandoli per la corruzione;
   ad assumere iniziative per limitare le condotte penalmente rilevanti ai fatti realmente gravi e punire con adeguate sanzioni amministrative le condotte illecite che creano minori danni e attenuato allarme sociale;
   ad assumere iniziative per abrogare con urgenza l'articolo 10-bis del Testo unico sull'immigrazione (il cosiddetto «reato di clandestinità») ed intervenire sul Testo unico in materia di stupefacenti, come da ultimo modificato dalla legge cosiddetta «Fini-Giovanardi» – una legge su cui peraltro pende una pronuncia della Corte costituzionale – che prevedono artificiali risposte penali;
   ad intervenire sugli organici di tutte le figure che operano negli istituti di pena e nel circuito penale esterno, in particolare prevedendo nuove assunzioni, congrue ed adeguate ai nuovi compiti che la legislazione va loro gradualmente affidando;
   a rinforzare gli strumenti di prevenzione dei reati e controllo, assumendo iniziative per introdurre altresì misure per incentivare la celerità dei processi;
   ad assumere iniziative per procedere ad interventi incisivi sulla struttura e i tempi del processo civile, rinforzando gli strumenti di mediazione, non necessariamente obbligatoria, e di risoluzione stragiudiziale delle controversie;
   a promuovere concrete misure a tutela e sostegno delle vittime dei reati.
(6-00046) «Daniele Farina, Migliore, Sannicandro, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Costantino, Di Salvo, Duranti, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Pilozzi, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti».


   La Camera,
   udite le comunicazioni del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, della legge 25 luglio 2005, n. 150;
   tali comunicazioni rappresentano un atto di estrema rilevanza ai fini della definizione programmatica della politica «in fieri» rispetto alla giustizia, che non possono che essere esaminate attentamente da parte del Parlamento;
   la crisi della giustizia, civile e penale, nonché delle carceri, a causa dei numerosi e complessi problemi cui non si è data in tanti anni adeguata risposta da parte del legislatore e del Governo, rappresenta una delle più gravi questioni del nostro Paese. Le vittime sono milioni di persone, sia per la lentezza dei processi, sia per le condizioni di detenzione inaccettabili che, peraltro, non possono che tradursi nell'aumento della recidiva come effettivamente avvenuto in questi anni;
   lo stato della giustizia italiana ha raggiunto un livello di drammaticità intollerabile, sconosciuto in altri Paesi democratici, rispetto al quale l'Italia versa – stabilmente, purtroppo – in una situazione di illegalità sostanziale, e tale da aver aperto la strada alle condanne intervenute nel tempo da parte della Corte europea dei diritti umani nei confronti del nostro Paese;
   il corpo normativo – in particolare, la Fini-Giovanardi, e la Bossi-Fini, con le modificazioni apportate ai testi unici di riferimento rispetto ai temi degli stupefacenti e dell'immigrazione – approvato nelle scorse legislature, ha offerto risposte palesemente inadeguate a fenomeni che richiedono approcci diversi sul piano penale e interventi su quello sociale, aggravando lo stato di sovraffollamento degli istituti di pena e lavorando in senso contrario all'auspicata inversione di tendenza circa la reiterazione dei reati;
   la legalizzazione della cannabis e dei suoi derivati sarebbe misura necessaria non solo per deflazionare il sovraffollamento carcerario, ma anche per consentire di impostare una diversa politica circa il consumo di stupefacenti concentrando l'azione repressiva e maggiormente quella preventiva, le risorse esigue, là dove effettiva è la pericolosità sociale e il potenziale danno individuale;
   gli effetti della legge cosiddetta «Cirielli», concernente la prescrizione dei reati e la recidiva, la mancata revisione di insufficienti piante organiche degli operatori in carcere, hanno contribuito certamente a cristallizzare le nostre carceri nello stato di emergenza. Al riguardo, non possono bastare mere risposte «tampone», ma sono necessarie serie riforme strutturali che, ovviamente, non possono essere a costo zero; consuetudine questa ormai affermata ma altrettanto palesemente inadeguata;
   gli interventi sulla geografia giudiziaria, pur nella bontà degli intenti, hanno ricevuto critiche da ogni dove in merito sia alla razionalità dell'intervento, sia all'asserito risparmio che vi sarebbe connesso; ci si aspetta dunque che l'organismo ministeriale preposto alla ricognizione, evidenzi al Parlamento l'insieme degli interventi da riconsiderare;
   finora, e nonostante le diverse commissioni ministeriali istituite nel tempo all'uopo, non si è avuto ancora modo o coraggio di procedere ad una riforma organica della normativa sostanziale e processuale in direzione di un processo come da tutti da tempo auspicato, snello e breve, nel rispetto delle garanzie;
   rispetto al grave fenomeno della corruzione è necessario ripristinare e rafforzare il controllo di legalità in tutto il ciclo economico pubblico e privato. Sarebbe ingeneroso affermare che poco è stato fatto ma evidentemente non bastante, tant’è che nel Paese la corruzione continua a fare cronaca quotidiana;
   un sistema giudiziario efficace non può prescindere dallo stanziamento in via prioritaria di risorse adeguate e idonee per garantire l'effettività dei diritti, nonché il concreto miglioramento della qualità dell'organizzazione del sistema-giustizia,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di rafforzare il controllo di legalità in tutto il ciclo economico pubblico e privato in cui tracciabilità e prescrizione sulla regolarità dei procedimenti siano assunti come punti di forza nella lotta alla corruzione ed alle mafie, in particolare assumendo iniziative per prevedere:
    a) norme più incisive in tema di anticorruzione;
    b) la riforma del codice degli appalti per contrastare l'infiltrazione mafiosa;
    c) una maggior trasparenza nel finanziamento della politica;
    d) la reintroduzione del reato di falso in bilancio;
   ad assumere iniziative per superare definitivamente le leggi premianti i comportamenti non virtuosi, quali i condoni e l'elusione fiscale, nonché la legge cosiddetta «ex Cirielli» che, tra gli effetti negativi introdotti nel sistema, ha anche accorciato i tempi di prescrizione per gravi reati, dimezzandoli per la corruzione;
   ad assumere iniziative per limitare le condotte penalmente rilevanti ai fatti realmente gravi e punire con adeguate sanzioni amministrative le condotte illecite che creano minori danni e attenuato allarme sociale;
   ad assumere iniziative per abrogare con urgenza l'articolo 10-bis del Testo unico sull'immigrazione (il cosiddetto «reato di clandestinità») ed intervenire sul Testo unico in materia di stupefacenti, come da ultimo modificato dalla legge cosiddetta «Fini-Giovanardi» – una legge su cui peraltro pende una pronuncia della Corte costituzionale – che prevedono artificiali risposte penali;
   ad intervenire sugli organici di tutte le figure che operano negli istituti di pena e nel circuito penale esterno, in particolare prevedendo nuove assunzioni, congrue ed adeguate ai nuovi compiti che la legislazione va loro gradualmente affidando;
   a rinforzare gli strumenti di prevenzione dei reati e controllo, assumendo iniziative per introdurre altresì misure per incentivare la celerità dei processi;
   ad assumere iniziative per procedere ad interventi incisivi sulla struttura e i tempi del processo civile, rinforzando gli strumenti di mediazione, non necessariamente obbligatoria, e di risoluzione stragiudiziale delle controversie;
   a promuovere concrete misure a tutela e sostegno delle vittime dei reati.
(6-00046)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Daniele Farina, Migliore, Sannicandro, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Costantino, Di Salvo, Duranti, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Pilozzi, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti».


   La Camera,
   udite le comunicazioni del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, della legge 25 luglio 2005, n. 150,
   premesso che:
    la crisi della giustizia e l'inadeguatezza del sistema carcerario rappresentano due delle più gravi questioni sociali che la nostra Nazione si trova ad affrontare, posto che colpiscono direttamente milioni di persone, vittime della lentezza dei processi, di condizioni di detenzione intollerabili, e di reati che restano impuniti, con ciò minando alle fondamenta il principio stesso di legalità e certezza del diritto;
    la nostra Costituzione garantisce il diritto ad ottenere giustizia, ma questo principio è oggi posto seriamente in discussione, considerato che le attuali condizioni degli uffici giudiziari italiani e del sistema giustizia nel suo complesso, unitamente ad una mancata riforma organica della normativa sostanziale e processuale, impediscono, di fatto, di assicurarlo in tempi brevi e in modo efficace;
    tra il 1959 ed il 2011 l'Italia ha subito 1.155 condanne da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) a causa dell'eccessiva durata dei suoi procedimenti giudiziari, primo paese tra i membri del Consiglio d'Europa per questo genere di condanne, seguito dalla Turchia (493 sentenze di condanna) e dalla Polonia (412 sentenze di condanna); complessivamente, le sentenze di condanna emesse dalla CEDU nei confronti dell'Italia per l'eccessiva durata dei suoi processi hanno rappresentato il 24 per cento del totale delle condanne emesse, per lo stesso motivo, nei confronti di tutti i 47 Stati membri del Consiglio d'Europa;
    per quanto riguarda la giustizia civile, secondo i dati pubblicati dal Servizio Studi del Senato della Repubblica nel maggio 2013, relativi all'amministrazione della giustizia in Italia, nell'anno 2011 il tempo medio di definizione di un processo civile in Italia è stato di 470 giorni in Tribunale, 1.060 giorni in Corte d'Appello e 1.105 giorni in Corte di Cassazione, per un totale, necessario per concludere tutti e tre i gradi di giudizio, di 2.635 giorni, pari a poco più di 7 anni;
    la lentezza dei processi frena la crescita per cittadini, imprese e investimenti esteri con costi enormi per il Paese, posto che gli oltre cinque milioni di fascicoli accumulati nel settore civile, secondo recenti stime si traducono in quasi 96 miliardi di euro di mancata ricchezza, e che un recente studio di Confindustria ha calcolato che il solo abbattimento del 10 per cento dei tempi della giustizia civile potrebbe determinare un incremento dello 0,8 percento del PIL;
    da un recente rapporto della Banca Mondiale, intitolato Doing business in Italia 2013, emerge come per la definizione di una disputa commerciale standard in primo grado occorra aspettare mediamente 1.400 giorni, quasi 4 anni, tra l'introduzione del giudizio, il giudizio vero e proprio e l'esecuzione della sentenza, un dato che porta l'Italia a ricoprire la 160ma posizione su 185 Paesi nella classifica stilata dalla Banca Mondiale sull'efficienza della giustizia nel risolvere dispute commerciali, posizionandoci tra Paesi come il Madagascar (156ma posizione) e la Repubblica Democratica del Congo (162ma posizione);
    le cause di una tale inefficienza sono molteplici, ma alcune contribuiscono in modo più significativo di altre al malfunzionamento della giustizia italiana: l'elevato tasso di litigiosità, che nel 2010 ha portato mediamente 3.958 nuovi processi civili o commerciali ad instaurarsi ogni 100.000 abitanti, contro i 2.758 della Francia o i 1.935 della Germania; la ridotta dimensione di molti uffici giudiziari e la loro frammentazione geografica, che comportano innumerevoli problemi di organizzazione logistica e manageriale; infine, l'elevatissimo numero di leggi in vigore, del quale manca un dato nazionale certo, ma che alcune stime portano a più di 300.000, e che alimenta l'incertezza del diritto e, conseguentemente, il contenzioso e l'inefficienza dei tempi di risposta;
    peraltro, l'analisi dei dati relativi a numero di procedimenti pendenti, nuovi procedimenti iscritti e procedimenti conclusi nel settore della giustizia civile evidenzia come, rimanendo i relativi trend costanti, serviranno più di venticinque anni per smaltire tutti i processi civili ad oggi pendenti;
    per quanto riguarda il settore penate la situazione non appare certamente migliore: i procedimenti pendenti ammontano a circa 3.300 – cifra che sale a poco più di 5.000.000 se nella conta si includono anche i procedimenti pendenti nei confronti di ignoti, e in media, ogni anno, si hanno tre milioni di notizie di reato; secondo i dati raccolti dal citato rapporto del Senato nel 2011 occorrevano mediamente 342 giorni per definire un processo penale in Tribunale, 947 giorni per ottenere un giudizio d'appello e 7,2 mesi (pari a circa 220 giorni) per concludere un processo in Corte di Cassazione, vale a dire un totale di 1.509 giorni, pari a poco più di quattro anni, per vedere un processo penale concluso in tutti e tre i gradi di giudizio;
    inoltre, per aggiungere la beffa al danno, l'oggettiva impossibilità di evadere nel settore penale un numero così elevato di carichi pendenti ha indotto in passato alcune Procure della Repubblica ad emanare circolari nelle quali viene stabilita una scala di priorità nella trattazione dei procedimenti, in aperta violazione della legalità giudiziaria stabilita dal precetto costituzionale e codicistico dell'obbligatorietà dell'azione penale;
    la situazione sin qui descritta comporta alcune gravi, sistematiche e persistenti violazioni di diritti fondamentali sanciti da diversi atti normativi internazionali ai quali l'Italia ha aderito, tra quali, solo per citare un esempio, il diritto ad un equo processo da svolgersi entro un termine ragionevole sancito sia dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sia dall'articolo 14 del Patto internazionale sui diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sia dall'articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, sia dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, sia, infine, sul piano del diritto interno, dall'articolo 111 della Costituzione;
    non va dimenticato, peraltro, che tali violazioni comportano costi elevatissimi a carico delle casse dello Stato, a causa degli indennizzi da accordare alle vittime di processi irragionevolmente lunghi, che sono arrivati nel 2012 alla cifra record di 330 milioni di euro;
    inoltre, negli ultimi dieci anni, a causa dell'eccessivo numero dei procedimenti pendenti, sono stati dichiarati estinti per intervenuta prescrizione poco meno di due milioni di reati (in media, ogni anno, si registrano in Italia circa 180.000 prescrizioni con un costo per i contribuenti di poco più di 84 milioni di euro), il che ha dato vita ad una vera e propria amnistia strisciante, che a sua volta alimenta un clima di generalizzata sfiducia nel sistema giustizia da parte dei cittadini;
    le numerose condanne che ancora vengono pronunciate nei confronti dell'Italia dalla Corte europea dei diritti dell'uomo testimoniano come le misure adottate dal nostro Paese in questi ultimi due decenni non siano risultate idonee ad assicurare il ripristino di condizioni di funzionamento dell'apparato giudiziario ritenute normalmente accettabili a livello internazionale, né tantomeno a potenziare o migliorare il sistema carcerario;
    il numero elevato ed in costante crescita della popolazione detenuta, che al 31 dicembre 2011 ammontava a 67.600 unità, a fronte di una capienza regolamentare ufficiale di 45.320 posti, produce un sovraffollamento insostenibile delle nostre strutture penitenziarie;
    tra le questioni irrisolte relative all'eccessivo numero di persone detenute nelle nostre carceri merita particolare attenzione anche quella relativa ai detenuti stranieri, che rappresentano un terzo dell'intera popolazione carceraria con 22.770 reclusi, e rispetto ai quali continua ad essere carente l'attività in sede internazionale finalizzata a che essi siano fatti rientrare nei loro Paesi d'origine per scontare la pena, un elemento che da solo consentirebbe un enorme alleggerimento del carico che grava sui nostri istituti di pena;
    i nostri istituti di pena stanno affrontando una fase di profonda regressione perché resi ingovernabili e privi di funzionalità anche a causa dell'aumento di misure contraddittorie ed incontrollabili nell'ambito dell'esecuzione pena e del sistema penitenziario;
    il sovraffollamento carcerario non solo rischia di assumere dimensioni tali da poter creare addirittura problemi di ordine pubblico, ma, soprattutto, determina il venire meno della funzione rieducativa e riabilitativa della pena, posto che il rapporto numerico tra detenuti, educatori e assistenti sociali ha frustrato ogni possibile serio tentativo di intraprendere e seguire, per la maggior parte dei reclusi, percorsi individualizzati così come previsto dall'ordinamento penitenziario;
    gli agenti di polizia penitenziaria sono costretti a lavorare in condizioni disumane, mal pagati, sottoposti a turni massacranti e costretti ad operare in assenza dei requisiti minimi di sicurezza, a causa della cronica carenza d'organico, che continua ad aggravarsi in seguito ai blocchi delle assunzioni nella pubblica amministrazione;
    a questo si aggiunge il problema della carcerazione preventiva: il ricorso sempre più frequente alla misura cautelare in carcere e la lunga durata dei processi – dato abnorme e anomalia tipicamente italiana – costringe centinaia di migliaia di presunti innocenti a scontare lunghe pene in condizioni spesso illegali e disumane; al 31 dicembre 2011 i condannati con sentenza definitiva risultavano essere 37.591, mentre i detenuti ristretti in custodia cautelare 28.220, dei quali ben 14.260 risultavano in attesa della sentenza di primo grado, vale a dire che il 42 per cento dei reclusi – una percentuale quasi doppia rispetto a quella della media europea - è in attesa di giudizio e quasi la metà di loro verrà assolta all'esito del processo;
    la riforma della custodia cautelare attualmente in discussione in Parlamento, pur costituendo un segnale incoraggiante non interviene in modo abbastanza incisivo sull'istituto, che dovrebbe essere rivisto nel senso che le esigenze cautelari dovrebbero basarsi sull'evidenza delle prove e su acclarate condotte e, quindi, ancorate alla flagranza di reato;
    nei due anni compresi tra il dicembre 2011 e il dicembre 2013 i due Governi succedutisi hanno adottato ben tre decreti-legge per introdurre misure «deflattive» della popolazione carceraria, al quale si aggiunge un quarto provvedimento, di iniziativa parlamentare, che delega il Governo ai medesimi fini;
    tutti questi provvedimenti hanno concentrato il proprio interesse esclusivamente su modalità per far uscire dal carcere soggetti già condannati e in parte anche recidivi, a testimonianza della totale incapacità di gestire in modo serio ed attraverso riforme organiche i problemi sin qui delineati, prevedendo piuttosto norme quali – solo per citarne alcune: l'estensione da 12 a 18 mesi della soglia di pena detentiva per l'accesso alla detenzione domiciliare; la previsione che l'immediata incarcerazione sia disposta solo per i condannati in via definitiva nei cui confronti vi sia una «particolare necessità» del ricorso alla più grave forma detentiva; l'estensione dell'istituto della liberazione anticipata; l'ampliamento a tutti reati commessi dai soggetti dipendenti dall'alcol o dagli stupefacenti della possibilità per il giudice di ricorrere, al momento della condanna, al lavoro di pubblica utilità, l'ampliamento delle pene detentive non carcerarie, anche per i recidivi; l'introduzione nel nostro ordinamento della sospensione del procedimento penale con messa alla prova, laddove la messa alla prova è sistematicamente inserita tra le cause estintive del reato; l'innalzamento da tre a quattro anni del limite di pena per l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale; l'introduzione della liberazione anticipata speciale, che ha portato da 45 a 75 giorni per semestre la detrazione di pena già prevista per la liberazione anticipata ordinaria;
    nulla, invece, è stato fatto, in particolar modo dal Governo in carica, sotto il profilo dello stanziamento di risorse e dell'edilizia carceraria, tanto che il relativo piano straordinario, varato dal Governo il 13 gennaio 2010, e che prevedeva, a partire dal 2011, la realizzazione di diciotto nuove carceri «flessibili», vale a dire di prima accoglienza e a custodia attenuata, destinate a detenuti con pene lievi, otto delle quali sarebbero dovute sorgere in aree strategiche, portando complessivamente alla creazione di 21.709 nuovi posti negli istituti penitenziari e al raggiungimento di una capienza totale di ottantamila detenuti, è, a tutt'oggi, largamente inattuato;
    gli interventi di edilizia carceraria costituiscono due dei cosiddetti quattro pilastri in cui era stato articolato il piano carceri, sulla base della dichiarazione dello stato di emergenza carceraria, deliberata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2010 e poi prorogata di anno in anno, mentre gli ulteriori due pilastri erano costituiti dall'assunzione di duemila nuovi agenti di Polizia Penitenziaria (a fronte dei cinquemila effettivamente mancanti) e dall'introduzione di novità al sistema sanzionatorio, quarto pilastro ed unico che sinora sia stato realizzato;
    un ultimo aspetto sul quale appare opportuno soffermarsi è quello della insufficiente tutela accordata dal nostro ordinamento alle vittime dei reati, in completa controtendenza all'evoluzione normativa internazionale ed europea;
    basti ricordare, in proposito, che l'Italia risulta attualmente messa in mora a seguito del procedimento di infrazione promosso a suo carico da parte della Commissione europea (2011–4147) per la «cattiva applicazione» della direttiva 2004/80/CE, che prevede che «tutti gli Stati membri provvedano a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime», nel caso in cui il condannato non abbia i mezzi per farlo,

impegna il Governo:

   a realizzare riforme normative organiche e a stanziare risorse adeguate e idonee a realizzare un effettivo miglioramento della qualità dell'amministrazione della giustizia;
   a dare completa attuazione al piano carceri, dando immediato avvio all'implementazione delle strutture esistenti e all'edificazione dei nuovi istituti, nonché provvedendo alla copertura dei ruoli vacanti della polizia penitenziaria, al fine di garantire ad essi di poter operare in condizioni di sicurezza;
   ad adottare le iniziative necessarie a ridurre il carico dei procedimenti pendenti, sia in ambito penale che in quello della giustizia civile;
   ad assumere iniziative per conformarsi quanto prima alla normativa europea con riferimento al tema della tutela delle vittime di reato, se del caso prevedendo anche una disciplina risarcitoria da parte dello Stato laddove l'autore del reato sia tornato a delinquere perché rilasciato dal carcere a seguito di provvedimenti di clemenza o alternativi alla detenzione, nonché per modificare la disciplina inerente il pagamento delle spese giudiziarie nel senso che esse non possano più gravare sulle vittime o sulle loro famiglie;
   ad attivarsi in sede internazionale al fine di stipulare gli accordi necessari e far rispettare quelli già raggiunti, affinché la popolazione carceraria straniera attualmente detenuta in Italia possa essere rimpatriata per scontare la pena nel proprio Paese d'origine;
   ad operare affinché nel settore della giustizia penale siano preservati tutti i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini, sia dal lato della vittima sia dal lato dell'autore del reato, ed affinché nel settore della giustizia civile si possa garantire ai cittadini il tempestivo soddisfacimento dei propri diritti e alle imprese la capacità di affrontare una causa senza doverne subire danno in termini di competitività.
(6-00047) «Cirielli, Giorgia Meloni».


   La Camera,
   udite le comunicazioni del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, della legge 25 luglio 2005, n. 150;
   premesso che:
    le suddette comunicazioni rappresentano un atto importante, un'assunzione di responsabilità in termini di definizione programmatica della futura politica in tema di amministrazione della giustizia, e vanno esaminate attentamente da parte del Parlamento;
    l'amministrazione della giustizia in Italia viene avvertita dai cittadini come distante e incapace di contribuire al progresso civile; l'attuale irragionevole durata dei processi e la mancanza di certezza dei tempi della giustizia costituisce tra l'altro un grande disincentivo agli investimenti nel nostro Paese;
    il sistema giudiziario dell'Italia ha bisogno di interventi idonei a ridurre la durata dei processi civili e penali: a tal fine è necessario individuare strumenti moderni, soluzioni adeguate ed effettivamente praticabili per rispondere ai bisogni di sicurezza, per ripristinare un efficace servizio della giustizia nel rispetto dei principi costituzionalmente sanciti, e per garantire la effettività dei diritti di tutti i cittadini e la competitività del sistema economico e produttivo del Paese;
    in particolare nel corso della presente legislatura, la questione giustizia è stata relegata ad una serie di piccoli interventi dagli orizzonti limitati: lo stesso Presidente del Consiglio Enrico Letta, nel suo discorso dell'11 dicembre alla Camera per chiedere la fiducia sul proprio programma di Governo, ha solo accennato alla questione, tralasciando completamente la necessità di un dibattito che sia realmente costituente sull'assetto della giustizia;
    è finito in secondo piano persino l'importante messaggio che il Presidente della Repubblica ha inviato alle Camere lo scorso mese di ottobre sulla questione carceraria: tra le misure necessarie citate dal Presidente Napolitano, spiccavano la riduzione dell'area applicativa della custodia cautelare in carcere, e l'opportunità di considerare l'esigenza di rimedi straordinari; la Commissione Giustizia della Camera ha approvato, lo scorso 28 novembre, una relazione in merito alle tematiche sollevate dal Presidente della Repubblica, e la Conferenza dei Capigruppo ha deciso recentemente, su forte pressione del Gruppo Forza Italia, di calendarizzare il dibattito in Aula;
    il Presidente Napolitano era intervenuto sul tema giustizia anche attraverso l'istituzione (nel marzo scorso) del gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali, la cui relazione finale (punto 5) rappresenta un ottimo punto di partenza per la riforma della giustizia in Italia. La relazione ha affrontato temi fondamentali, fornendo indicazioni in merito al rispetto effettivo dei tempi ragionevoli di durata dei processi; alla revisione del regime e dei termini della prescrizione dei reati; al contenimento della durata della fase delle indagini preliminari; alle norme in materia di intercettazioni; al giudizio disciplinare dell'ordinamento della magistratura;
    le proposte di referendum abrogativi sulla giustizia avanzate nei mesi scorsi sono state bocciate sul piano della regolarità formale, ma è evidente che sul piano sostanziale tantissimi italiani hanno chiaramente espresso la volontà di riformare il sistema di governo della magistratura. La politica ha quindi il dovere di dare ascolto a queste istanze e proporre soluzioni;
    le comunicazioni del Ministro non mostrano alcuna soluzione idonea a risolvere i gravi problemi della giustizia italiana né indicano la corretta copertura finanziaria dei pochi interventi annunciati;
    la giustizia ha bisogno di un intervento globale e coerente che abbia i seguenti punti quali priorità necessarie a rendere efficiente il servizio giustizia e ad assicurare ad ogni cittadino sicurezza e libertà:
     a) l'attuazione delle riforme ordinamentali e processuali per consolidare il principio del giusto processo, che, pur essendo enunciato nella Costituzione, non fa ancora parte del quotidiano esercizio della giurisdizione. Nel processo penale è oramai improcrastinabile restituire efficienza e celerità al sistema e deve essere oltremodo assicurata – ferme restando le esigenze di tutela della collettività – l'effettiva parità tra accusa e difesa e la reale terzietà del giudice; nel processo civile, per il quale va implementato il ricorso all'informatica, deve essere garantita la certezza di una decisione in tempi ragionevoli e vanno individuate le soluzioni idonee ad eliminare il gigantesco macigno dei procedimenti arretrati;
     b) la predisposizione di riforme costituzionali che garantiscano la piena realizzazione del principio del giusto processo con particolare riferimento alla distinzione tra il ruolo dell'organo giudicante e dell'organo requirente, all'esercizio dell'azione penale secondo regole ben definite, alla ragionevole durata del processo penale, alla riforma del CSM che favorisca un'azione della magistratura svolta nell'esclusivo rispetto della legge;
     c) la tutela del precetto costituzionale dell'indipendenza della magistratura, inteso come indipendenza dei singoli magistrati, soggetti soltanto alla legge e immuni da influenze di carattere correntizio e politico; così come la politica, sia del Governo che del Parlamento, non può ingerirsi nell'attività dei giudici, altrettanto deve fare la politica oggettivamente presente nella magistratura attraverso le sue correnti;
     d) la codificazione di un sistema di controlli in grado di verificare – nel rispetto dei principi di autonomia ed indipendenza – la professionalità dei magistrati, calibrato sull'esaltazione della capacità, dell'equilibrio e della diligenza e che risulti libero dai frequenti protagonismi dei singoli nonché un meccanismo funzionale all'individuazione e selezione dei magistrati chiamati a dirigere gli uffici, che tenga conto della loro effettiva capacità organizzativa e gestionale e non già della loro appartenenza ad una corrente; occorre predisporre, in linea con quanto richiestoci anche in sede comunitaria, un puntuale ed efficace sistema di valutazione della responsabilità disciplinare dei magistrati, che sappia garantire la credibilità dell'ordine giudiziario;
     e) la normalizzazione dell'emergenza carceraria, partendo dagli strumenti indicati nel messaggio del Presidente della Repubblica dello scorso mese di ottobre, ovvero una riforma incisiva dell'istituto della custodia cautelare in carcere, e la valutazione dell'opportunità di considerare l'esigenza di rimedi straordinari;
     f) una riforma delle disposizioni che riguardano le intercettazioni telefoniche e ambientali per porre fine a quello che rappresenta una grave violazione del diritto alla riservatezza. Le intercettazioni telefoniche devono limitarsi ai casi di reale e comprovata presenza di gravi indizi e riguardare esclusivamente gli indagati o soggetti effettivamente a questi collegati. Deve essere severamente punita la diffusione, prima ancora del rinvio a giudizio, delle intercettazioni telefoniche, soprattutto se riguardano terzi non indagati e vengono peraltro estrapolate dal contesto generale. Occorre inasprire le pene per divulga, ma individuate le responsabilità di chi rilascia le informazioni dall'interno delle procure;
     g) il potenziamento degli strumenti di lotta alla criminalità di tipo mafioso, non soltanto sotto il profilo della certezza della pena, ma anche mediante l'effettiva applicazione delle misure di prevenzione;
     h) il contrasto – sulla scia delle iniziative già adottate dai Governi Berlusconi – ad ogni forma di aggressione alla sicurezza e libertà dei cittadini: ciò sia rendendo effettivo il principio di certezza della pena, sia garantendo che attraverso l'irrogazione della sanzione penale possano essere recisi i legami con le organizzazioni criminali. Non deve essere poi abbandonata la strada già intrapresa in particolare nella scorsa legislatura sul versante dell'aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati, allo scopo di privare le associazioni mafiose di ogni possibile risorsa finanziaria;
     i) la promozione di una modernizzazione tecnologica degli uffici giudiziari in ragione di una loro maggiore efficienza e produttività; la realizzazione di programmi di innovazione digitale, per il miglior funzionamento degli uffici, da attuare con il completo ammodernamento delle infrastrutture e delle reti di trasmissione dei dati informatizzati;
   non le approva.
(6-00048) «Brunetta, Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi, Sarro».


   La Camera,
   udite le comunicazioni del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, della legge 25 luglio 2005, n. 150;
   premesso che:
    le suddette comunicazioni rappresentano un atto importante, un'assunzione di responsabilità in termini di definizione programmatica della futura politica in tema di amministrazione della giustizia, e vanno esaminate attentamente da parte del Parlamento;
    l'amministrazione della giustizia in Italia viene avvertita dai cittadini come distante e incapace di contribuire al progresso civile; l'attuale irragionevole durata dei processi e la mancanza di certezza dei tempi della giustizia costituisce tra l'altro un grande disincentivo agli investimenti nel nostro Paese;
    il sistema giudiziario dell'Italia ha bisogno di interventi idonei a ridurre la durata dei processi civili e penali: a tal fine è necessario individuare strumenti moderni, soluzioni adeguate ed effettivamente praticabili per rispondere ai bisogni di sicurezza, per ripristinare un efficace servizio della giustizia nel rispetto dei principi costituzionalmente sanciti, e per garantire la effettività dei diritti di tutti i cittadini e la competitività del sistema economico e produttivo del Paese;
    in particolare nel corso della presente legislatura, la questione giustizia è stata relegata ad una serie di piccoli interventi dagli orizzonti limitati: lo stesso Presidente del Consiglio Enrico Letta, nel suo discorso dell'11 dicembre alla Camera per chiedere la fiducia sul proprio programma di Governo, ha solo accennato alla questione, tralasciando completamente la necessità di un dibattito che sia realmente costituente sull'assetto della giustizia;
    è finito in secondo piano persino l'importante messaggio che il Presidente della Repubblica ha inviato alle Camere lo scorso mese di ottobre sulla questione carceraria: tra le misure necessarie citate dal Presidente Napolitano, spiccavano la riduzione dell'area applicativa della custodia cautelare in carcere, e l'opportunità di considerare l'esigenza di rimedi straordinari; la Commissione Giustizia della Camera ha approvato, lo scorso 28 novembre, una relazione in merito alle tematiche sollevate dal Presidente della Repubblica, e la Conferenza dei Capigruppo ha deciso recentemente, su forte pressione del Gruppo Forza Italia, di calendarizzare il dibattito in Aula;
    il Presidente Napolitano era intervenuto sul tema giustizia anche attraverso l'istituzione (nel marzo scorso) del gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali, la cui relazione finale (punto 5) rappresenta un ottimo punto di partenza per la riforma della giustizia in Italia. La relazione ha affrontato temi fondamentali, fornendo indicazioni in merito al rispetto effettivo dei tempi ragionevoli di durata dei processi; alla revisione del regime e dei termini della prescrizione dei reati; al contenimento della durata della fase delle indagini preliminari; alle norme in materia di intercettazioni; al giudizio disciplinare dell'ordinamento della magistratura;
    le proposte di referendum abrogativi sulla giustizia avanzate nei mesi scorsi sono state bocciate sul piano della regolarità formale, ma è evidente che sul piano sostanziale tantissimi italiani hanno chiaramente espresso la volontà di riformare il sistema di governo della magistratura. La politica ha quindi il dovere di dare ascolto a queste istanze e proporre soluzioni;
    le comunicazioni del Ministro non mostrano alcuna soluzione idonea a risolvere i gravi problemi della giustizia italiana né indicano la corretta copertura finanziaria dei pochi interventi annunciati;
    la giustizia ha bisogno di un intervento globale e coerente che abbia i seguenti punti quali priorità necessarie a rendere efficiente il servizio giustizia e ad assicurare ad ogni cittadino sicurezza e libertà:
     a) l'attuazione delle riforme ordinamentali e processuali per consolidare il principio del giusto processo, che, pur essendo enunciato nella Costituzione, non fa ancora parte del quotidiano esercizio della giurisdizione. Nel processo penale è oramai improcrastinabile restituire efficienza e celerità al sistema e deve essere oltremodo assicurata – ferme restando le esigenze di tutela della collettività – l'effettiva parità tra accusa e difesa e la reale terzietà del giudice; nel processo civile, per il quale va implementato il ricorso all'informatica, deve essere garantita la certezza di una decisione in tempi ragionevoli e vanno individuate le soluzioni idonee ad eliminare il gigantesco macigno dei procedimenti arretrati;
     b) la predisposizione di riforme costituzionali che garantiscano la piena realizzazione del principio del giusto processo con particolare riferimento alla distinzione tra il ruolo dell'organo giudicante e dell'organo requirente, all'esercizio dell'azione penale secondo regole ben definite, alla ragionevole durata del processo penale, alla riforma del CSM che favorisca un'azione della magistratura svolta nell'esclusivo rispetto della legge;
     c) la tutela del precetto costituzionale dell'indipendenza della magistratura, inteso come indipendenza dei singoli magistrati, soggetti soltanto alla legge e immuni da influenze di carattere correntizio e politico; così come la politica, sia del Governo che del Parlamento, non può ingerirsi nell'attività dei giudici, altrettanto deve fare la politica oggettivamente presente nella magistratura attraverso le sue correnti;
     d) la codificazione di un sistema di controlli in grado di verificare – nel rispetto dei principi di autonomia ed indipendenza – la professionalità dei magistrati, calibrato sull'esaltazione della capacità, dell'equilibrio e della diligenza e che risulti libero dai frequenti protagonismi dei singoli nonché un meccanismo funzionale all'individuazione e selezione dei magistrati chiamati a dirigere gli uffici, che tenga conto della loro effettiva capacità organizzativa e gestionale e non già della loro appartenenza ad una corrente; occorre predisporre, in linea con quanto richiestoci anche in sede comunitaria, un puntuale ed efficace sistema di valutazione della responsabilità disciplinare dei magistrati, che sappia garantire la credibilità dell'ordine giudiziario;
     e) la normalizzazione dell'emergenza carceraria, partendo dagli strumenti indicati nel messaggio del Presidente della Repubblica dello scorso mese di ottobre, ovvero una riforma incisiva dell'istituto della custodia cautelare in carcere, e la valutazione dell'opportunità di considerare l'esigenza di rimedi straordinari;
     f) una riforma delle disposizioni che riguardano le intercettazioni telefoniche e ambientali per porre fine a quello che rappresenta una grave violazione del diritto alla riservatezza. Le intercettazioni telefoniche devono limitarsi ai casi di reale e comprovata presenza di gravi indizi e riguardare esclusivamente gli indagati o soggetti effettivamente a questi collegati. Deve essere severamente punita la diffusione, prima ancora del rinvio a giudizio, delle intercettazioni telefoniche, soprattutto se riguardano terzi non indagati e vengono peraltro estrapolate dal contesto generale. Occorre inasprire le pene per divulga, ma individuate le responsabilità di chi rilascia le informazioni dall'interno delle procure;
     g) il potenziamento degli strumenti di lotta alla criminalità di tipo mafioso, non soltanto sotto il profilo della certezza della pena, ma anche mediante l'effettiva applicazione delle misure di prevenzione;
     h) il contrasto – sulla scia delle iniziative già adottate dai Governi Berlusconi – ad ogni forma di aggressione alla sicurezza e libertà dei cittadini: ciò sia rendendo effettivo il principio di certezza della pena, sia garantendo che attraverso l'irrogazione della sanzione penale possano essere recisi i legami con le organizzazioni criminali. Non deve essere poi abbandonata la strada già intrapresa in particolare nella scorsa legislatura sul versante dell'aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati, allo scopo di privare le associazioni mafiose di ogni possibile risorsa finanziaria;
     i) la promozione di una modernizzazione tecnologica degli uffici giudiziari in ragione di una loro maggiore efficienza e produttività; la realizzazione di programmi di innovazione digitale, per il miglior funzionamento degli uffici, da attuare con il completo ammodernamento delle infrastrutture e delle reti di trasmissione dei dati informatizzati;
(6-00048)
(Testo posto in votazione nella parte non preclusa) «Brunetta, Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi, Sarro».


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 10 DICEMBRE 2013, N. 136, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI DIRETTE A FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI E INDUSTRIALI ED A FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE AREE INTERESSATE (A.C. 1885-A)

A.C. 1885-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3, sull'emendamento 2.802 della Commissione e sui subemendamenti Grimoldi 0.2.800.1, 0.2.800.2, 0.2.800.3, 0.2.800.4 e 0.2-bis.800.1.

A.C. 1885-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE FAVOREVOLE

   sugli emendamenti 2.800, 2-bis-800 e 3.800;

NULLA OSTA

   sugli emendamenti 2.801 e 7.202 (parte ammissibile);

PARERE CONTRARIO

   sui subemendamenti 0.2.800.1, 0.2.800.2, 0.2.800.3, 0.2.800.4 e 0.2-bis.800.1.

  Conseguentemente, devono intendersi revocate le condizioni poste sul testo del provvedimento, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, con riferimento all'articolo 2, comma 5-bis (emendamento 2.706), all'articolo 2-bis, commi 2 e 3 (emendamento 2-bis.700) e all'articolo 3, commi 2, 2-ter e 2-quater (emendamento 3.700), nel parere favorevole espresso dalla Commissione nella seduta del 16 gennaio 2014. Per effetto di tale revoca, ferme restando le altre condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, contenute nel citato parere, il parere favorevole sul testo del provvedimento deve intendersi pertanto subordinato all'approvazione degli emendamenti 2.800, 2-bis.800 e 3.800 della Commissione.

A.C. 1885-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: destinati all'agricoltura aggiungere le seguenti: o utilizzati ad uso agricolo, anche temporaneo, negli ultimi 20 anni.
1. 14. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: destinati all'agricoltura aggiungere le seguenti: o utilizzati ad uso agricolo, anche temporaneo, negli ultimi 20 anni.
1. 14.(Testo modificato nel corso della seduta) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.
(Approvato)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per quanto riguarda i materiali inquinanti interrati nelle zone sopraddette e al fine di pervenire all'origine dei materiali stessi e dei loro produttori, sono previste analisi di natura tossicologica per definire il pattern delle diossine dei materiali rilevati. A tal fine sono chiamati a collaborare qualificati centri studi nazionali ed internazionali in materia di tossicologia ambientale.
1. 208. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Ai fini dei monitoraggi e della mappatura di cui al comma 1, e per una più celere individuazione dei terreni da destinare a coltivazioni no food, alla fitobonifica e a specifiche filiere agro-energetiche e industriali, gli enti di cui al comma 1 devono prioritariamente utilizzare le analisi, gli atti, e le caratterizzazioni già effettuate, relative a ben individuati territori di aree vaste, siti puntiformi, siti di interesse nazionale e regionale, anche individuati nei piani di bonifica approvati o in via di approvazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 24. Zan, Zaratti, Pellegrino, Scotto, Migliore, Giancarlo Giordano, Ragosta.

  Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie, già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: della repressione frodi dei prodotti alimentari aggiungere le seguenti:, dell'Istituto nazionale di economia agraria.
1. 34. Russo, Castiello.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: della repressione frodi dei prodotti alimentari aggiungere le seguenti:, dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.
1. 35. Russo, Castiello.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.
1. 36. Grimoldi, Allasia, Prataviera, Fedriga, Guidesi.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Regione Campania aggiungere le seguenti: nonché dei documenti cartacei, fotografici e video forniti dai cittadini di propria iniziativa.
1. 37. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: l'Istituto nazionale di economia agraria aggiungere le seguenti:, nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
1. 701. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Gli organismi competenti predispongono campagne di monitoraggio dei prodotti alimentari provenienti dai territori interessati dall'inquinamento, prima dell'immissione al consumo, rendendone pubblici i dati.
1. 205. Marazziti, Rossi, Gigli, De Mita, Caruso.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: L'Istituto nazionale di economia agraria si occupa anche di creare un marchio specifico che certifichi le condizioni igienico-sanitarie e l'assenza di sostanze nocive nei prodotti agroalimentari provenienti da coltivazione della Terra dei fuochi. Il marchio deve contenere un'etichetta in cui sia chiara la composizione chimica del prodotto. L'Istituto deve inoltre coordinare gli organismi di controllo preposti per le ispezioni e per il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi con cadenza almeno annuale.
1. 207. Vignaroli, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: Il nucleo operativo ecologico fino a: carabinieri per la tutela della salute con le seguenti: Tutte le forze dell'ordine e le polizie locali.
1. 30. Russo, Castiello.

  Al comma 3, sostituire le parole: sono tenute con le seguenti: e ogni altro ente a carattere tecnico-scientifico in possesso di dati rilevanti in materia di inquinamento ambientale sono tenuti.
1. 85. Russo, Castiello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. È onere del sindaco, quale responsabile della salute pubblica, richiedere alle autorità giudiziarie competenti la documentazione processuale non sottoposta a segreto istruttorio inerente l'accertamento di attività illecite di sversamenti di rifiuti speciali attinenti al proprio comune e alle proprie zone di competenza.
1. 86. Russo, Castiello.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. È facoltà del Sindaco, quale primo responsabile della salute pubblica locale, richiedere presso le Autorità Giudiziarie competenti la documentazione processuale non sottoposta a segreto istruttorio inerente l'accertamento di attività illecite di sversamenti di rifiuti speciali attinenti alle proprie zone di competenza al fine di porre in essere ogni attività preventiva o riparatoria.
1. 40. Busto, De Rosa, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Le amministrazioni centrali e locali sono tenute a rendicontare ogni novanta giorni ai ministri competenti, agli enti sovraordinati e ai cittadini tutte le attività svolte per la tutela dell'ambiente dagli sversamenti illeciti di rifiuti speciali e dai roghi tossici con i relativi esiti e ad esibire, su richiesta, tutta la documentazione in proprio possesso. I ministri renderanno pubblici tali dati integrandoli in un'unica piattaforma web di facile consultazione.
1. 41. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Al comma 4, sostituire il secondo e il terzo periodo: Qualora i soggetti di cui al primo periodo impediscano o oppongano resistenza all'accesso, le forze dell'ordine incaricate devono, previa comunicazione all'autorità giudiziaria, procedere all'accesso forzato al solo fine di consentire l'effettuazione dei prelievi necessari alle analisi del suolo, delle acque e dei prodotti coltivati ove presenti.
1. 45. Busto, De Rosa, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

   Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: agroalimentare con la seguente: agricola.

  Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse con le seguenti: agricola.
1. 59. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse aggiungere le seguenti: in considerazione delle capacità fitodepurative.
1. 59.(Testo modificato nel corso della seduta) Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.
(Approvato)

  Al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: del mare e della salute aggiungere le parole:, sentiti gli enti locali,

  Conseguentemente, al medesimo comma, quinto periodo, dopo le parole: del mare e della salute aggiungere le parole:, sentiti gli enti locali,
1. 46. Pellegrino, Zaratti, Zan, Scotto, Migliore, Giancarlo Giordano, Ragosta.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:
  4-bis. I titolari del possesso dei terreni destinatari di provvedimenti di interdizione dalla produzione agroalimentare, laddove risultati estranei alla commissione dei delitti di cui al presente decreto, hanno diritto ad indennità da determinarsi secondo i criteri delle occupazioni temporanee previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327 dell'8 giugno 2001 per il periodo strettamente necessario al completamento delle opere di bonifica. Tali disposizioni sono da inserire nel programma straordinario e urgente definito nel successivo articolo 2 comma 4.
1. 48. Luigi Gallo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: delle indagini svolte aggiungere le seguenti: e le indagini già in proprio possesso.
* 1. 53. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: delle indagini svolte aggiungere le seguenti: e le indagini già in proprio possesso.
* 1. 201. Russo, Castiello.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: e delle metodologie usate aggiungere le seguenti: rendendo pubblici i criteri di definizione dei terreni prioritari e non prioritari.
1. 92. Russo, Castiello.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: e delle metodologie usate aggiungere le seguenti: utilizzando, in proposito, le attività analitiche e di indagine già svolte dagli organismi della Regione Campania.
1. 54. Russo, Castiello.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: anche con le seguenti: una valutazione delle priorità di intervento sulla base di una prima analisi del rischio potenziale, e.
1. 206. Marazziti, Rossi, Gigli, De Mita, Caruso.

  Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, partendo dalla messa in sicurezza delle aree identificate già dal Piano regionale di bonifica dei siti inquinati.
1. 56. Russo, Castiello.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: esclusivamente a colture diverse con le seguenti: alle coltivazioni di essenze vegetali specificatamente per ciascun inquinante rilevato a seguito delle indagini tecniche compiute e finalizzate unicamente alla fito-depurazione e fito-estrazione per un periodo di tempo massimo strettamente necessario al completo risanamento.
1. 63. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6.1. L'eventuale perimetrazione dei terreni va realizzata per zone omogenee tenendo conto delle falde superficiali e dei canali utilizzati per le irrigazioni. Per tutte le aree destinate a produzione agroalimentare, per detti territori vanno definiti appositi protocolli di produzione e di commercializzazione che vanno garantiti come marchio territoriale comunale e regionale.
1. 69. Busto, De Rosa, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6.1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a fornire un'immediata e chiara comunicazione, indicando i terreni interdetti all'uso agricolo, le falde interdette all'uso alimentare ed irriguo, e i terreni da bonificare, anche attraverso la loro localizzazione all'interno di una mappa che sarà pubblicata, con annessa legenda, sui siti dei Ministeri interessati, sul sito della Regione e sui siti degli enti territoriali interessati.
1. 72. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6.1. In caso di mancato adempimento di quanto previsto dai commi 1, 5 e 6 del presente articolo al responsabile del procedimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, primo comma, del Codice penale.
1. 74. Fico, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6.1. Le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 pubblicano e rendono consultabili sui rispettivi siti istituzionali i dati e i risultati delle indagini e dell'attività di verifica, alle quali possono partecipare le associazioni ambientaliste e i soggetti portatori di diritti soggettivi, interessi legittimi e interessi collettivi che ne facciano formale richiesta alla Regione Campania. L'accesso ai documenti amministrativi, alle informazioni e ai dati relativi alle attività di verifica è comunque garantito con le modalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
1. 79. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6.1. I titolari di diritti di proprietà e di diritti reali di godimento o del possesso dei terreni oggetto delle indagini di cui al presente articolo, che si oppongono alla concessione dell'accesso ai terreni stessi, o nel caso in cui l'impossibilità di accesso ai terreni sia imputabile agli stessi soggetti di cui al primo periodo, sono interdetti all'accesso di finanziamenti pubblici o incentivi di qualsiasi natura per le attività economiche condotte sui medesimi terreni per tre anni.
1. 300. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione del presente comma il Corpo forestale dello Stato provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie, già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
1. 702. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 6-ter, sostituire le parole: per il bilancio dello Stato con le seguenti: per la finanza pubblica.
1. 703. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 6-ter, aggiungere, in fine, le parole: subordinatamente all'obbligo dell'utilizzo di tutte le vetture presenti nei depositi del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Corpo dei Vigili del fuoco della regione Campania.
1. 204. Grimoldi, Guidesi, Prataviera, Fedriga, Allasia.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-sexies. Agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, non responsabili della contaminazione delle aree di propria titolarità, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 253, commi 1, 2, 3 e 4, e dell'articolo 245, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1. 95. Russo, Castiello.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis (Inabilitazione all'esercizio di attività d'impresa commerciale). Ai soggetti responsabili dei reati di cui agli articoli 255 e 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché del reato previsto all'articolo 3 del presente decreto, accertati con condanna di primo grado dall'autorità giudiziaria, si applica la pena accessoria prevista dall'articolo 216 del regio decreto n. 267 del 1942. La pena si estende anche agli eventuali mandanti dei reati summenzionati condannati in primo grado. Se il fatto costituisce più grave reato, ovvero se reiterato nonostante sentenza definitiva, l'inabilitazione si intende perpetua.
1. 04. Silvia Giordano, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. In deroga al comma 2, lettera f-bis), e al comma 2-bis dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la competenza sulle operazioni di verifica e bonifica delle aree ex Sin «Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano», «Pianura», «Bacino idrografico del fiume Sarno» e «Aree del Litorale Vesuviano» sono nazionali.
1. 07. Russo, Castiello.

ART. 2.
(Azioni e interventi di monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della regione Campania e dell'area dell'ILVA di Taranto).

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente:
   al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:
Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale di cui al comma 1;
   al comma 3 sopprimere le parole: La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e.
2. 1. Grimoldi, Fedriga, Prataviera, Allasia, Guidesi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: tutela e bonifica nei terreni aggiungere le seguenti: e acque di falda.
2. 4. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: tutela e bonifica nei terreni aggiungere le seguenti: nelle acque di falda e nei pozzi.
2. 4.(Testo modificato nel corso della seduta) Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.
(Approvato)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: articolo 1, comma 6 aggiungere le seguenti: e della regione Puglia.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola
: partecipa con le seguenti: e della regione Puglia partecipano;
   al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Ministero per i beni e le attività culturali, aggiungere le seguenti: , della regione Puglia;
   al comma 4, primo periodo, dopo le parole: nei terreni della regione Campania aggiungere le seguenti: e della regione Puglia;
   al comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania ovunque ricorrano con le seguenti: e delle regioni Campania e Puglia.
2. 257. Di Gioia, Di Lello, Pastorelli, Locatelli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: articolo 1, comma 6 aggiungere le seguenti: e di impedire la costruzione di nuovi inceneritori.
2. 5. Luigi Gallo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e dal Ministro della difesa con le seguenti:, dal Ministro della difesa e da almeno tre rappresentanti di associazioni locali registrate che si occupano attivamente della questione rifiuti e bonifiche e che ne facciano richiesta alla Regione Campania. A tal fine la Regione e tutti i comuni coinvolti pubblicheranno avviso sul proprio sito. I rappresentanti dei cittadini saranno scelti tra quelli che ne abbiano fatto richiesta con pubblico sorteggio.
2. 9. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: già acquisiti aggiungere le seguenti: da parte del medesimo Comitato.
2. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai lavori della Commissione, di cui al comma 2, partecipa una Consulta della stessa consistenza numerica della Commissione, composta da rappresentati indicati, in ragione delle loro competenze tecnico-scientifiche, e scelti democraticamente dalle associazioni senza fini di lucro dei comitati civici che possano comprovare di aver svolto nella Regione Campania attività di sensibilizzazione politica, sociale e culturale inerente alla gestione rifiuti e all'emergenza ambientale, quanto meno nel triennio precedente all'emanazione del presente decreto. La Consulta esprime preventivo parere obbligatorio non vincolante, da pubblicarsi inderogabilmente sui siti istituzionali, su tutti i provvedimenti emanati dalla Commissione, elabora linee guida per interventi di prevenzione dei disastri ambientali e gestione rifiuti ed ha potere ispettivo nei siti individuati per le bonifiche. Le associazioni ed i comitati civici comunque costituiti che intendono accreditarsi per la partecipazione alla Consulta dovranno far pervenire al Comitato interministeriale di cui al comma 1, entro 30 giorni dalla sua istituzione, una dichiarazione d'interesse corredata dalla documentazione dell'attività svolta inerente alla gestione rifiuti e all'emergenza ambientale. La Consulta approva uno statuto ispirato a principi di partecipazione, trasparenza e democraticità. Ai membri della Consulta si applica il regime delle incandidabilità, incompatibilità e ineleggibilità di cui al Titolo III, Capo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. 20. Luigi Gallo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La Commissione di cui al comma 2 è composta, altresì, da cinque rappresentati delle associazioni territoriali.
2. 200. Russo, Castiello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La Commissione, di cui al comma precedente, è composta altresì da almeno quattro rappresentanti esperti di tematiche ambientali, indicati dalle organizzazioni no profit che, costituite da più di un anno, svolgono sul territorio della regione Campania opera di sensibilizzazione sociale e culturale inerente all'emergenza ambientale.
2. 259. Antimo Cesaro.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: enti di cui all'articolo 1, comma 1 aggiungere le seguenti: e garantendo procedure di consultazione pubblica.
2. 17. Russo, Castiello.

  Al comma 4, primo periodo sostituire le parole da: nonché dell'incaricato del Governo fino alla fine del periodo con le seguenti: predispone un programma straordinario e urgente di interventi finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti nonché alla rivitalizzazione economica dei territori, nei terreni della regione Campania indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6. Il programma, prima di essere adottato e coordinato dalla Commissione, comunque entro 30 giorni dalla sua presentazione al Comitato interministeriale, è sottoposto al parere vincolante degli enti locali, delle associazioni non governative e dei comitati civici presenti nei Comuni nei cui territori ricadono i suddetti terreni.
2. 22. Sibilia, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: nonché dell'incaricato del Governo fino alla fine del periodo con le seguenti: predispone un programma straordinario e urgente di interventi finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti nonché alla rivitalizzazione economica dei territori, nei terreni della regione Campania indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6. Il programma, prima di essere adottato e coordinato dalla Commissione, comunque non oltre 45 giorni dalla sua presentazione al Comitato interministeriale, è sottoposto a referendum consultivo, senza quorum, deliberato dai Consigli comunali dei comuni nei cui territori ricadono i suddetti terreni, a norma dell'articolo 8 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. 24. Sibilia, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano.

  Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nell'ambito degli interventi di bonifica e riequilibrio dell'ecosistema, la Commissione deve prevedere anche l'utilizzo di sistemi agro ecologici e rigenerativi naturali attraverso l'utilizzo di piante bonificanti come la canapa e il vetiver.
2. 254.(versione corretta) Pellegrino, Zaratti, Zan, Migliore, Scotto, Giancarlo Giordano, Ragosta.

  Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La Commissione deve, inoltre, prevedere, nell'ambito degli interventi di bonifica e riequilibrio dell'ecosistema, l'utilizzo di sistemi naturali rigenerativi e agroecologici, attraverso piante bonificanti come il vetiver e la canapa indiana.
2. 34. Zaccagnini.

  Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
2. 701. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Tra i soggetti attuatori degli interventi di bonifica, sono individuati prioritariamente le società partecipate della regione che operano in tali ambiti.
2. 41. Zaratti, Pellegrino, Zan, Scotto, Migliore, Giancarlo Giordano, Ragosta.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di mancato adempimento di quanto previsto dal presente comma al responsabile del procedimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, comma 1, del codice penale.
2. 40. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Commissione nell'attuazione del programma non può operare con poteri straordinari ed urgenti che deroghino norme e leggi vigenti.
2. 43. Luigi Gallo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Al comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: possono essere con le parole: sono.
2. 251. Colonnese, Zolezzi, De Rosa, Busto, Daga, Luigi Gallo, Fico.

  Al comma 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La regione Campania trasmette le deliberazioni assunte dai consigli consultivi della comunità locale alla Commissione che le valuta ai fini dell'assunzione delle iniziative di competenza da rendere pubbliche con strumenti idonei.
2. 301. La Commissione.

  Al comma 4-quater, sostituire le parole: su proposta con le seguenti: con il supporto tecnico-scientifico.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: anche ai fini fino a comuni capoluogo con le seguenti: un piano straordinario di attività finalizzate alla prevenzione, al controllo ed alla tutela della salute della popolazione residente sulle aree dei comuni.
2. 252. Russo, Castiello.

  Al comma 4-quater, sostituire le parole: in prima applicazione per il biennio 2014-2015 con le seguenti: nei limiti delle risorse di cui al comma 4-octies, per gli anni 2014 e 2015,

  Conseguentemente,
   al comma 4-
quinquies, sostituire le parole: in prima applicazione per il biennio 2014-2015 con le seguenti: nei limiti delle risorse di cui al comma 4-octies, per gli anni 2014 e 2015;
   al comma 4-octies, sostituire le parole: Per l'avvio delle attività con le seguenti: Per le attività.
2. 703. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).

  Al comma 4-quater, dopo le parole: tipologia di esami aggiungere le seguenti: per la prevenzione e.

  Conseguentemente, al comma 4-quinquies, dopo le parole: esami per aggiungere le seguenti: la prevenzione e per.
2. 300. La Commissione.

  Al comma 4-quater, dopo le parole: di cui all'articolo 2 aggiungere le seguenti:, comma 1,
2. 801. La Commissione.

  Sopprimere il comma 4-octies.
2. 262. Grimoldi, Prataviera, Fedriga, Allasia, Guidesi.

  Sostituire il comma 4-octies con il seguente:
  Per l'avvio dei percorsi di cui al comma 1 è autorizzata per ciascuno degli anni 2014 e 2015 la spesa di 25 milioni di euro a valere sulle risorse assegnate in applicazione dell'articolo 1, comma 34, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. 253. Russo, Castiello.

Subemendamento all'emendamento 2.802 della Commissione

  Sopprimere le parole: aggiuntiva per le regioni interessate e aggiungere dopo le parole: complessivamente finalizzate le seguenti: , per ciascuna regione Campania e Puglia,.
0. 2. 802. 1. Grimoldi.

  Al comma 4-octies, sostituire le parole: a valere sulle risorse finalizzate con le seguenti:, aggiuntiva per le regioni interessate, a valere sulle risorse complessivamente finalizzate.
2. 802. La Commissione.

  Al comma 4-octies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al riparto delle risorse tra le Regioni Campania e Puglia si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
2. 704. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Dopo il comma 4-octies, aggiungere il seguente:
  4-novies. I terreni della Regione Campania indicati dalla direttiva di cui all'articolo 1, comma 1, quelli ricadenti nei comuni firmatari del Patto per la Terra dei Fuochi sottoscritto in data 11 luglio 2013, nonché quelli ricadenti nelle ex aree dei siti di interesse nazionale (SIN) denominate «Litorale Domizio Flegreo» ed «Agro Aversano», di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 7 dell'11 gennaio 2013, sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini del programma di bonifica, ai sensi dell'articolo 252, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. 48. Russo, Castiello.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma straordinario urgente di cui al comma 4, per il 2014 si provvede con le seguenti: All'attuazione del programma straordinario urgente di cui al comma 4, si provvede, nell'anno 2014.
2. 705. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché con 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016 mediante riduzione di pari importo delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi con esclusione delle spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente, della salute, dei beni e delle attività culturali, dell'istruzione e della ricerca, e delle spese iscritte nell'ambito della missione «ricerca e innovazione».
2. 52. Zan, Zaratti, Pellegrino, Migliore, Scotto, Giancarlo Giordano, Ragosta.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
2. 49. Grimoldi, Fedriga, Prataviera, Allasia, Guidesi.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: sono integrate aggiungere le seguenti: con quelle del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 nonché.
2. 56. Russo, Castiello.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: relativa alla medesima regione.
2. 263. Russo, Carfagna, Castiello.

Subemendamenti all'emendamento della Commissione 2.800

  Al primo periodo sopprimere le parole: Fino alla conclusione degli interventi di cui al presente comma.
0. 2. 800. 1 Grimoldi, Guidesi, Borghesi, Fedriga, Allasia, Prataviera.

  Sopprimere il secondo periodo.
0. 2. 800. 2 Grimoldi, Guidesi, Borghesi, Fedriga, Allasia, Prataviera.

  Al secondo periodo sopprimere la parola: annualmente.
0. 2. 800. 3 Grimoldi, Guidesi, Borghesi, Fedriga, Allasia, Prataviera.

  Al secondo periodo sostituire le parole: annualmente in funzione delle somme di denaro con le seguenti: a valere sulle effettive somme di denaro.
0. 2. 800. 4 Grimoldi, Guidesi, Borghesi, Fedriga, Allasia, Prataviera.

  Sostituire il comma 5-bis con il seguente: Fino alla conclusione degli interventi di cui al presente comma, una quota del Fondo unico di giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da determinare con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, concorre alla realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica della regione Campania. La quota di cui al primo periodo è determinata annualmente in funzione delle somme di denaro e dei proventi derivanti dalla vendita di beni mobili e dalle attività finanziarie confiscati a seguito dell'emanazione di sentenze definitive o dell'applicazione di misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito di procedimenti penali a carico della criminalità organizzata per la repressione dei reati di cui agli articoli 259 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commessi nel territorio della regione Campania.
2. 800. La Commissione.

  Sostituire il comma 5-bis con il seguente: Una quota del Fondo unico di giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da determinare con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, mediante proporzionale riduzione delle quote di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo 2, comma 7, del predetto decreto-legge n. 143 del 2008, concorre alla realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica della regione Campania.
2. 706. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 5-bis, dopo le parole: interventi prioritari aggiungere le seguenti: di prevenzione di reati ambientali,
2. 290. Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Colonnese, Fico.

  Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
  5-ter. Il responsabile dell'inquinamento che abbia causato o abbia concorso a causare la contaminazione del territorio comportante il rischio significativo di cagionare effetti nocivi sulla salute umana, è obbligato a sostenere, anche con i proventi derivanti dall'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi in assenza di autorizzazione, il pagamento dell'intero costo attinente gli accertamenti e la bonifica di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e agli articoli 1 e 2 del presente decreto. La presente disposizione si applica a tutto il territorio nazionale.
2. 255. Zaratti, Zan, Pellegrino, Scotto, Migliore, Giancarlo Giordano, Ragosta.

  Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
  5-ter. I soggetti attuatori degli interventi di bonifica di cui al presente articolo, non devono essere stati responsabili dell'inquinamento di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, tenuto conto anche dei collegamenti societari e di eventuali cariche direttive ricoperte in società coinvolte in raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti pericolosi in assenza di autorizzazione.
2. 256. Zan, Zaratti, Pellegrino, Scotto, Migliore, Giancarlo Giordano, Ragosta.

  Al comma 6, sostituire le parole: commi 1 e 6 con le seguenti: commi 1, 5 e 6
2. 707. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Regione Campania presenta annualmente al Parlamento una relazione con la rendicontazione delle risorse effettivamente destinate alla bonifica dei siti industriali e dei terreni contaminati.
2. 64. Grimoldi, Allasia, Prataviera, Fedriga, Guidesi.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
  Art. 2.1. – 1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, un comitato presieduto da un delegato del Ministro dell'ambiente e composto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero della salute, del Ministero degli interni, dal Ministero della difesa, da un rappresentante della Regione Campania, da un rappresentante della Provincia di Napoli e da uno della Provincia di Caserta, da cinque rappresentanti dell'Anci Campania, da cinque componenti in rappresentanza delle associazioni ambientaliste riconosciute, da cinque componenti in rappresentanza dei comitati locali di lotta contro le ecomafie.
  2. Il comitato ha accesso a tutti gli atti in essere per le procedure di monitoraggio, bonifica e screening e ne garantisce adeguata diffusione anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale a ciò dedicato.
  3. Ai componenti del comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone o rimborso in qualsivoglia forma.
2. 03. Russo, Castiello.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
  Art. 2.1. – 1. Il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, nell'ambito del proprio sito internet, prevede una apposita sezione ove pubblicare ogni documento concernente, nel rispetto della normativa vigente sul diritto alla privacy, le attività del Comitato interministeriale istituito presso la Presidenza del Consiglio, le attività della Commissione di cui all'articolo 2, comma 2, ed ogni altra iniziativa o documentazione circa i decreti di cui all'articolo 1, comma 6, e di ogni attività di monitoraggio e bonifica delle aree inquinate.
2. 02. Russo, Castiello.

ART. 2-bis.
(Disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento delle attività di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate).

  Sopprimere i commi 2 e 3.
2-bis. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuare comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'interno disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché le modalità attuative delle disposizioni volte a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle opere e negli interventi di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate.

  Conseguentemente:
   al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: disponibili a legislazione vigente con le seguenti: del Ministero dell'interno disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Lo schema di decreto di cui al comma 2, corredato di relazione tecnica che ne evidenzi la neutralità finanziaria, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro venti giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.
2-bis. 800. La Commissione.

ART. 3.
(Combustione illecita di rifiuti).

  Al comma 1, capoverso Art. 256-bis, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Chi si associa allo scopo di commettere il delitto di rogo di rifiuti ovvero chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito con la reclusione da nove a quindici anni. La pena è aumentata di un terzo se tra i partecipanti vi sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. La pena è aumentata da un terzo alla metà se taluno degli associati ha riportato condanne per il delitto di associazione di tipo mafioso, previsto dall'articolo 416-bis del codice penale.
3. 5. Fico, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Al comma 1, capoverso Art. 256-bis, comma 2, sopprimere le parole: in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.
3. 37. Grimoldi, Fedriga, Prataviera, Allasia, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 256-bis, comma 6, sopprimere le parole da:, nonché paglia fino alla fine del comma.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Sono escluse dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo e dall'articolo 255 le condotte di cui al comma 1 che hanno ad oggetto i materiali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f).
3. 201. Grimoldi, Allasia, Prataviera, Fedriga, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 256-bis, comma 6, sopprimere le parole da:, nonché paglia fino alla fine del comma.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Non costituisce illecito smaltimento di rifiuti o combustione illecita di rifiuti la bruciatura controllata sui campi dei residui vegetali delle lavorazioni agricole, quali sfalci, paglia, potature, se effettuata secondo le direttive impartite dalle regioni o dai comuni.
3. 18. Russo, Castiello.

  Sopprimere il comma 2.
3. 25. Zaratti, Zan, Pellegrino, Migliore, Duranti, Scotto, Piras, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Ferrara, Ragosta.

  Al comma 2, sostituire le parole da: di criminalità organizzata fino alla fine del comma con le seguenti: di criminalità ambientale, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sentite le autorità e le istituzioni di provenienza, della Guardia forestale, del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, del Corpo delle Capitanerie di Porto.
3. 26. Zaratti, Zan, Pellegrino, Migliore, Duranti, Scotto, Piras, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Ferrara, Ragosta.

  Al comma 2, dopo le parole: nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

  Conseguentemente:
   al comma 2-
ter sopprimere il secondo periodo;
   al comma 2-
quater, primo periodo, dopo le parole: della difesa aggiungere le seguenti: nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 2;
   dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente: 2-quater.1: Ai fini dell'attuazione del comma 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della difesa, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze un programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. 800. La Commissione.

  Al comma 2, dopo le parole: nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

  Conseguentemente:
   al comma 2-ter sopprimere il secondo periodo;
   al comma 2-quater, primo periodo, dopo le parole:
della difesa aggiungere le seguenti: nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 2;
   dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente: 2-quater.1: Ai fini dell'attuazione del comma 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'interno trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze un programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 2-quinquies, primo periodo, dopo le parole: 2,5 milioni di euro aggiungere le seguenti: annui.
3. 701. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle ipotesi di combustione controllata nel luogo di produzione di materiale vegetale residuale derivante da attività agricole o da manutenzione di orti e giardini privati effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini. Al fine di disciplinare le attività indicate nel presente comma, fatte salve le norme sulla condizionalità previste nell'ambito della politica agricola comune, i Comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, con propria ordinanza, individuano le aree e i periodi e gli orari in cui è consentita la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale vegetale indicato, suddiviso in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri cubi per ettaro, mediante processi e metodi che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la bruciatura dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre Amministrazioni competenti hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la bruciatura dei predetti residui all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteo climatiche o ambientali sfavorevoli, ovvero in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana.
3. 40. Russo, Castiello.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-sexies. Presso la prefettura di Napoli è istituito il Comitato interforze per contrastare il fenomeno degli incendi dei rifiuti nei territori delle province di Napoli e di Caserta.
  Il Comitato ha il compito di monitorare i casi di incendi dei rifiuti, di valutare lo stato delle indagini e di assumere iniziative dirette a contrastare tale fenomeno.
  Il Comitato è presieduto dal prefetto di Napoli ed è composto da un rappresentante dell'amministrazione della prefettura di Napoli, da un rappresentante della prefettura di Caserta, da un rappresentante della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato, da un rappresentante del Corpo dei Vigili del Fuoco, nonché da un rappresentante delle Forze armate, e dai procuratori della Repubblica competenti per territorio.
3. 42. Russo, Castiello.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-sexies. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 2935 c.c., la prescrizione per i reati di cui alla presente legge decorre dal momento in cui la vittima abbia la piena conoscenza della malattia che sia derivata dal reato stesso, secondo l'ordinaria diligenza, a seguito di sua esteriorizzazione e diagnosi medica.
3. 36. Tofalo, De Rosa, Busto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-sexies. A far data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per dodici mesi, rinnovabili per altri dodici con decreto del Ministro dell'interno, gli operatori delle polizie locali dei comuni di cui alla direttiva prevista dal comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto agiscono, anche con armamento di ordinanza, con le funzioni di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia stradale anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza e limitatamente ai comuni di cui alla citata direttiva.
3. 43. Russo, Castiello.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-sexies. A far data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per dodici mesi, rinnovabili per altri dodici con decreto del Ministro dell'interno, gli operatori delle polizie locali dei comuni di cui alla direttiva prevista dal comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto agiscono, anche con armamento di ordinanza, con le funzioni di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia stradale anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza e limitatamente ai comuni confinanti.
3. 200. Russo, Castiello.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  La Regione Campania ad integrazione dei programmi operativi per il proseguimento del piano di rientro dal disavanzo del SSR, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta specifici interventi anche rimodulando il piano sanitario regionale, già approvato in sede nazionale, al fine di migliorare la programmazione delle strutture ospedaliere con particolare riferimento alle aree interessate ed alle patologie ingravescenti.
3. 02. Russo, Castiello.

ART. 5.
(Proroga dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni).

  Sopprimerlo.
5. 1. Grimoldi, Guidesi, Prataviera, Fedriga, Allasia.

  Sopprimere il comma 1.
5. 3. Grimoldi, Allasia, Fedriga, Prataviera, Guidesi.

  Sopprimere il comma 2.
5. 4. Grimoldi, Fedriga, Guidesi, Prataviera, Allasia.

  Sopprimere il comma 3.
5. 5. Grimoldi, Guidesi, Prataviera, Fedriga, Allasia.

  Sopprimere il comma 5.
5. 7. Zaratti, Zan, Pellegrino.

  Al comma 5, sostituire il quinto periodo, con il seguente: All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri nonché per la struttura commissariale di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3981 del 4 agosto 2010.
5. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

ART. 6.
(Disposizioni in materia di commissari per il dissesto idrogeologico).

  Sopprimerlo.
6. 1. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26, il comma 1 è abrogato.
6. 2. Zaratti, Zan, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

  Al comma 1, dopo la lettera 0a), aggiungere la seguente:
   0b)
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate» sono aggiunte le seguenti: «nonché le Autorità di distretto/bacino».

  Conseguentemente,
   al medesimo comma, lettera
a), dopo le parole: le regioni o province autonome interessate, aggiungere le seguenti: le Autorità di distretto/bacino;
   al comma 1-
bis, terzo periodo, dopo le parole: degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni aggiungere le seguenti:, delle Autorità di distretto/bacino.
6. 202. Zaratti, Zan, Pellegrino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
6. 200. Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a.1) al comma 1, terzo periodo, le parole: «poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato articolo 20, comma 4, del citato decreto-legge n. 185 del 2008» sono sostituite dalle seguenti: «poteri di sostituzione di cui al citato articolo 20, comma 4, primo periodo, del citato decreto-legge n. 185 del 2008».
6. 5. Zaratti, Zan, Pellegrino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
6. 201. Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole da: e la copertura di eventuale lavoro straordinario fino alla fine del comma.
6. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).

  Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: Le risorse fino a: Esse garantiscono con le seguenti: A decorrere dal 1o gennaio 2015 i Presidenti delle regioni subentrano ai Commissari straordinari anche nella titolarità delle contabilità speciali per la gestione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, giacenti, alla predetta data, nelle medesime contabilità speciali. A decorrere da tale data le risorse giacenti nelle contabilità speciali di cui al precedente periodo sono trasferite, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, nella disponibilità dei bilanci regionali e devono essere rifinalizzate alla prosecuzione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico. I Presidenti delle regioni succedono ai Commissari in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle attività pendenti alla data del predetto trasferimento. Essi garantiscono
6. 701. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).

ART. 7.
(Modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89).

  Al comma 1, alla lettera 0a) premettere la seguente:
   00a)
il comma 1-ter è abrogato.
7. 1. De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 7. 2. Zan, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 7. 3. Silvia Giordano, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Pisano, Sibilia.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: sentito il Ministro della salute con le seguenti: d'intesa con il Ministro della salute.
7. 200. Zan, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: e comunque entro il 28 febbraio 2014.
7. 8. Zan, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole:, decorsi i quali la proposta del Ministro può essere formulata anche senza i pareri richiesti.
* 7. 202.(parte ammissibile)  De Lorenzis.

  Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole:, decorsi i quali la proposta del Ministro può essere formulata anche senza i pareri richiesti.
* 7. 201. Furnari, Labriola.

  Al comma 1, lettera a), ultimo periodo, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti:, previa delibera del Consiglio dei ministri.
7. 300. La Commissione.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e a conclusione di una procedura di evidenza pubblica, attraverso la pubblicazione nei siti internet dei Ministeri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute, nonché della regione e degli enti locali interessati, a cura del Commissario straordinario, che acquisisce le eventuali osservazioni pervenute dai soggetti interessati ai fini della definitiva stesura del piano medesimo.
7. 203. Zan, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis)
al comma 7, l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «A seguito di rapporto di valutazione del danno sanitario, redatto ai sensi di leggi regionali adottati dalla regione competente, l'a.i.a. è soggetta a riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, su istanza della regione stessa».
7. 204. Zaratti, Pellegrino, Zan, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis)
al comma 7, dopo l'ottavo periodo, è aggiunto il seguente: «Il riesame è disposto anche quando risultino altrimenti delle criticità in ambito sanitario».
7. 10. Zolezzi, Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 7. 11. Zan, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 7. 12. Colonnese, Crippa, Petraroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: Fatta salva fino a: n. 125.
7. 13. Colonnese, Crippa, Petraroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: di cui al comma 5 conclude aggiungere le seguenti:, in conformità alle vigenti direttive comunitarie,.
7. 205. Spessotto, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: autorizzazione integrata ambientale aggiungere le seguenti:, limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle prescrizioni dell'a.i.a. che consenta il completamento degli adempimenti previsti nell'a.i.a. medesima, non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. 206. Spessotto, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: autorizzazione integrata ambientale aggiungere le seguenti:, limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni.
7. 14. Zan, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale di cui al comma 5, con tutti gli allegati, è trasmesso, senza indugio e subito dopo la sua approvazione da parte Consiglio dei Ministri, alla Direzione generale ambiente della Commissione europea presso cui pende il procedimento relativo al funzionamento dello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, n. 3268/12/ENVI.
7. 208. Spessotto, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Segoni, Zolezzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 7. 16. Zan, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 7. 17 De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
** 7. 18. Zan, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

  Al comma 1 sopprimere la lettera d).
** 7. 58. Fico, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Al comma 1, lettera d), primo periodo, sopprimere le parole: per la parte riconducibile alle sue emissioni.
7. 19. Zaratti, Zan, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera d), primo periodo, sopprimere le parole: e comunque non abbia registrato un peggioramento rispetto alla data di inizio della gestione commissariale.

  Conseguentemente, al medesimo periodo,
   sostituire la parola:
avviati con la seguente: realizzati;
   sopprimere le parole da:, ferma restando fino alla fine del periodo.
7. 21. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Al comma 1, lettera d), primo periodo, sostituire le parole da: alla data di approvazione del piano, siano stati avviati fino alla fine del periodo con le seguenti: siano applicate le tempistiche di attuazione delle prescrizioni già indicate dall'a.i.a. in vigore.
7. 23. Crippa, Petraroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Al comma 1, lettera d), primo periodo, sostituire la parola: avviati con la seguente: conclusi.
7. 28. Crippa, Petraroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: l'80 per cento del numero complessivo delle prescrizioni con le seguenti: l'80 per cento del volume complessivo, in termini di impegno economico necessario, delle prescrizioni.
7. 26. Zaratti, Zan, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
* 7. 29. De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
* 7. 30. Zan, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera e), quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale.

  Conseguentemente, al quinto periodo, sostituire le parole: i pareri non espressi si intendono resi in senso favorevole con le seguenti: si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14-ter, commi 4 e 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. 210. Furnari, Labriola.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il quinto periodo.
7. 211. Zan, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il penultimo periodo.
* 7. 212. Zan, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il penultimo periodo.
* 7. 213. De Lorenzis.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere l'ultimo periodo.
7. 214. De Lorenzis.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tali procedimenti semplificati non possono essere sottoposte le autorizzazioni in materia di gestione rifiuti, per le quali rimangono in vigore i termini ed i procedimenti previsti dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152.
7. 35. Crippa, Petraroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esecuzione delle opere previste all'interno di aree ricadenti nella proprietà aziendale, che non siano state ancora oggetto di caratterizzazione di suolo e falde, possono essere avviate solo al completamento di quanto previsto in materia di bonifica di siti contaminati e comunque non senza l'effettuazione di una messa in sicurezza.
7. 36. Crippa, Petraroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
* 7. 37. Crippa, Petraroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia, De Lorenzis.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
* 7. 38. Zan, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera f), capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per quanto concerne le prescrizioni che hanno subito modifiche o integrazioni o che, comunque, sono incluse nei piani di cui ai commi 5 o 6.
7. 40. Zaratti, Zan, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
   g)
dopo il comma 11-bis, sono aggiunti i seguenti:
  «11-bis. Al fine di reperire le risorse necessarie per l'attuazione dell'a.i.a. e per l'adozione delle misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e l'adozione del piano industriale in tempi compatibili con le esigenze dell'impresa soggetta a commissariamento, e comunque non oltre l'anno 2014, le somme necessarie possono essere richieste dall'amministratore straordinario al Fondo strategico italiano SpA istituito presso la Cassa depositi e prestiti. Come corrispettivo di tali somme sono conferite al Fondo citato quote azionarie della società proprietaria dello stabilimento. Le medesime quote azionarie possono essere acquistate o riacquistate dalla società proprietaria dello stabilimento una volta adempiute tutte le prescrizioni ed effettuati tutti gli investimenti suddetti.
  11-ter. Per le finalità di cui al comma 11-bis, all'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aggiungere il seguente comma:
  «8-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano anche al caso di stabilimento di interesse strategico nazionale come definito e individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207».

  11-quater. Qualora con le modalità di cui al comma 11-bis non sia possibile reperire le risorse necessarie, comunque non oltre l'anno 2014, al commissario straordinario sono trasferite, su sua richiesta, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza e/o degli enti – e/o dei rispettivi soci e/o amministratori – che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. In caso, inoltre, di proscioglimento del titolare dell'impresa o dei soggetti indicati al precedente periodo da tali reati, le predette somme, per la parte in cui sono impiegate per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e, salvo conguaglio per la parte eccedente, non sono comunque ripetibili. In caso di condanna del titolare dell'impresa o dei soggetti indicati al primo periodo del presente comma per detti reati resta fermo l'eventuale credito dello Stato e degli altri eventuali soggetti offesi nella misura accertata dalla sentenza di condanna. Alla data della cessazione del commissariamento, sulle somme trasferite al commissario straordinario che derivano da sequestri penali, ove non ancora spese o impegnate dal commissario medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale.
  11-quinquies. Qualora con le modalità di cui ai precedenti commi, non sia ancora possibile reperire le risorse necessarie, al commissario straordinario, previa approvazione del piano industriale, è attribuito il potere, al fine di finanziare gli investimenti ivi previsti per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e per l'adozione delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria:
   a) nel caso di impresa esercitata in forma individuale di richiedere al titolare dell'impresa le somme necessarie ai fini del risanamento ambientale;
   b) nel caso di impresa esercitata in forma societaria, di aumentare il capitale sociale a pagamento nella misura necessaria ai fini del risanamento ambientale, in una o più volte, con o senza sovrapprezzo a seconda dei casi: offrendo le azioni emittende in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute, con le modalità previste dall'articolo 2441, comma 2, del codice civile e nel rispetto del diritto di prelazione di cui all'articolo 2441, comma 3. primo periodo, del codice civile, ovvero, nel caso in cui non siano stati esercitati, in tutto o in parte, i diritti di opzione, collocando l'aumento di capitale presso terzi; ovvero anche con esclusione o limitazione del diritto d'opzione, previa predisposizione della relazione di cui all'articolo 2441, comma 6, primo periodo, del codice civile e rilascio, in quest'ultimo caso, da parte del collegio sindacale del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni entro quindici giorni dalla comunicazione allo stesso e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti della predetta relazione. In tali casi le azioni di nuova emissione possono essere liberate esclusivamente mediante conferimenti in danaro.

  11-sexies. Il soggetto o i soggetti che intendono sottoscrivere le azioni offerte in opzione e/o quelli individuati per il collocamento presso terzi dell'aumento di capitale devono, prima di dare corso all'operazione, impegnarsi nei confronti dell'impresa soggetta a commissariamento. nonché del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a far sì che le risorse finanziarie rivenienti dall'aumento di capitale siano messe a disposizione dell'impresa soggetta a commissariamento ai fini dell'attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e del piano industriale.
  11-septies. Le somme eventualmente messe a disposizione dal titolare dell'impresa o dal socio di maggioranza sono scomputate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale».
7. 215. Zaratti, Zan, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
   g)
dopo il comma 11-bis, sono aggiunti i seguenti:
  «11-bis. Al fine di reperire le risorse necessarie per l'attuazione dell'a.i.a. e l'adozione delle misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e l'adozione del piano industriale in tempi compatibili con le esigenze dell'impresa soggetta a commissariamento, e comunque non oltre l'anno 2014, al commissario straordinario sono trasferite, su sua richiesta, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza e/o degli enti – e/o dei rispettivi soci e/o amministratori – che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento, diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. In caso, inoltre, di proscioglimento del titolare dell'impresa o dei soggetti indicati al precedente periodo da tali reati, le predette somme, per la parte in cui sono impiegate per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, e salvo conguaglio per la parte eccedente, non sono comunque ripetibili. In caso di condanna del titolare dell'impresa o dei soggetti indicati al primo periodo del presente comma per detti reati resta fermo l'eventuale credito dello Stato e degli altri eventuali soggetti offesi nella misura accertata dalla sentenza di condanna. Alla data della cessazione del commissariamento, sulle somme trasferite al commissario straordinario che derivano da sequestri penali, ove non ancora spese o impegnate dal commissario medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale.
  11-ter. Qualora con le modalità di cui al comma 11-bis non sia possibile reperire le risorse necessarie, al commissario straordinario, previa approvazione del piano industriale, è attribuito il potere, al fine di finanziare gli investimenti ivi previsti per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e per l'adozione delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria:
   a) nel caso di impresa esercitata in forma individuale, di richiedere al titolare dell'impresa le somme necessarie ai fini del risanamento ambientale;
   b) nel caso di impresa esercitata in forma societaria, di aumentare il capitale sociale a pagamento nella misura necessaria ai fini del risanamento ambientale, in una o più volte, con o senza sovrapprezzo a seconda dei casi: offrendo le azioni emittende in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute, con le modalità previste dall'articolo 2441, comma 2, del codice civile e nel rispetto del diritto di prelazione di cui all'articolo 2441, comma 3, primo periodo, del codice civile ovvero, nel caso in cui non siano stati esercitati, in tutto o in parte, i diritti di opzione, collocando l'aumento di capitale presso terzi; ovvero anche con esclusione o limitazione del diritto d'opzione, previa predisposizione della relazione di cui all'articolo 2441, comma 6, primo periodo, del codice civile e rilascio, in quest'ultimo caso, da parte del collegio sindacale del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni entro quindici giorni dalla comunicazione allo stesso e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti della predetta relazione. In tali casi le azioni di nuova emissione possono essere liberate esclusivamente mediante conferimenti in danaro.
  11-quater. Il soggetto o i soggetti che intendono sottoscrivere le azioni offerte in opzione e/o quelli individuati per il collocamento presso terzi dell'aumento di capitale devono, prima di dare corso all'operazione, impegnarsi, nei confronti dell'impresa soggetta a commissariamento, nonché del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a far sì che le risorse finanziarie rivenienti dall'aumento di capitale siano messe a disposizione dell'impresa soggetta a commissariamento ai fini dell'attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e del piano industriale.
  11-quinquies. Le somme eventualmente messe a disposizione dal titolare dell'impresa o dal socio di maggioranza sono scomputate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale».
7. 216. Zaratti, Zan, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo l'articolo 2-quinquies, è aggiunto il seguente:
  «Art. 2-sexies. – (Provvedimenti in ambito sanitario per i cittadini di Taranto e Statte) – 1. All'interno del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5 dell'articolo 1 è prevista, a spese dell'azienda, l'esenzione del ticket sanitario per almeno 5 anni per tutti gli abitanti dei Comuni di Taranto e Statte.»
7. 49. De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

ART. 8.
(Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto ricadenti in area SIN).

  Al comma 1, capoverso Art. 2-quinquies, comma 2, lettera c), sostituire le parole: di 0-1 metri con le seguenti: da zero a venti metri.
8. 202. De Lorenzis.

   Al comma 1, capoverso Art. 2-quinquies, comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e in contraddittorio con l'A.R.P.A. Puglia. I costi delle analisi e delle valutazioni dei campioni analizzati dall'A.R.P.A. Puglia sono a carico dell'Ilva spa.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   al medesimo comma, lettera
f), aggiungere, in fine, le parole: solo dopo essere stati analizzati dall'A.R.P.A. Puglia con i costi delle analisi e delle valutazioni a carico dell'Ilva spa;
   al comma 3, lettera b), sostituire la parola: due con la seguente: quattro.
8. 203. De Lorenzis.

   Al comma 1, capoverso Art. 2-quinquies, comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: anche sul sito web delle amministrazioni interessate.
8. 200. De Lorenzis.

  Al comma 1, capoverso Art. 2-quinquies, comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con le medesime modalità si procede alla rimozione dei rifiuti contenenti amianto nelle discariche di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e alla contestuale mappatura dei materiali contenenti amianto presenti nello stabilimento.
8. 207. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa,, Mannino, Segoni, Terzoni.

  Al comma 1, capoverso Art. 2-quinquies, comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con le medesime modalità si procede alla rimozione dei rifiuti contenenti amianto nelle discariche di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
8. 206. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa,, Mannino, Segoni, Terzoni.

   Al comma 1, capoverso Art. 2-quinquies, comma 3, sopprimere la lettera c).
8. 204. De Lorenzis.

   Al comma 1, capoverso Art. 2-quinquies, comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I costi delle analisi e delle valutazioni dei campioni a disposizione dall'A.R.P.A. Puglia sono a carico dell'Ilva spa.
8. 205. De Lorenzis.

  Al comma 1, capoverso Art. 2-quinquies, sopprimere il comma 4.
8. 6. Zaratti, Zan, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Lacquaniti, Ferrara.

  Al comma 1, capoverso Art. 2-quinquies, comma 4-ter, primo periodo, dopo le parole: per le medesime aree aggiungere le seguenti: , prevedendo uno studio analitico della popolazione residente nelle zone limitrofe al sito industriale e dei singoli lavoratori impegnati nel ciclo produttivo.
8. 208. Furnari, Labriola.

  Al comma 1, capoverso Art. 2-quinquies, comma 4-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie, già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 1, capoverso Art.2-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-quater. Al fine di garantire l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5 dell'articolo 1, necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto, le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono realizzate, al fine di assicurare un'elevata protezione ambientale e sanitaria, previo espletamento del piano di caratterizzazione dell'area e dei risultati dell'analisi sito specifica nonché all'esito della quantificazione e qualificazione della natura dei residui presumibilmente conferiti nei siti di discarica ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
8. 209. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

ART. 9.
(Misure per le imprese di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria).

  Al comma 1, capoverso articolo 65-bis, comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  «In ogni caso i commissari straordinari devono chiedere nel più breve termine possibile al giudice l'autorizzazione a fare l'inventario. A tale operazione essi procedono, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati l'acquirente dell'azienda o del ramo di azienda e il comitato di sorveglianza, con l'assistenza del cancelliere del tribunale, che ne redige il processo verbale. Il giudice può prescrivere speciali norme e cautele per l'inventario ed, in ogni caso, nomina uno stimatore per la valutazione dei beni dell'azienda. Prima di chiudere l'inventario i commissari straordinari invitano l'acquirente dell'azienda o del ramo di azienda a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendolo delle pene stabilite dall'articolo 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 in caso di falsa o omessa dichiarazione. L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale. L'acquirente dell'azienda o del ramo di azienda consegna ai commissari straordinari e deposita presso la cancelleria del tribunale, ai fini di quanto previsto nei periodi precedenti, le scritture contabili e i documenti indicati nell'articolo 14 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In relazione ai comportamenti, atti e provvedimenti posti in essere dai commissari straordinari ai fini della vendita di aziende o rami di aziende e al fine di garantire la continuità aziendale, resta ferma la responsabilità, anche amministrativa contabile, per i relativi fatti commessi dai medesimi e dai responsabili preposti alla redazione dei documenti contabili dell'impresa in amministrazione straordinaria. Anche nelle more del passaggio in giudicato del decreto che definisce il giudizio, resta ferma l'applicazione dell'articolo 43. La responsabilità derivante dai suddetti comportamenti, atti e provvedimenti costituisce giusta causa di revoca dell'incarico dei commissari straordinari.».
9. 2. Ciprini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Micillo, Luigi Di Maio, Fico, Colonnese, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Pisano, Sibilia.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'articolo 12 è abrogato.
9. 3. De Lorenzis.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, le parole: «euro 50.000», sono sostituite dalle seguenti: «euro 500.000».
9. 1. De Lorenzis.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, all'articolo 12 comma 1, dopo le parole: «entrata in vigore del presente decreto-legge» sono aggiunte le seguenti: «e solo dopo aver eseguito tutti i procedimenti idonei al fine di riconoscere ed individuare la totalità delle tipologie di rifiuti e codici CER già smaltite nelle suddette discariche,».
9. 4. De Lorenzis.