XVII LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 3 febbraio 2014.
Angelino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Berretta, Bindi, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Brambilla, Bray, Caparini, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cicu, Cirielli, Costa, D'Alia, D'Incà, Dambruoso, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Kyenge, La Russa, Legnini, Letta, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Mannino, Giorgia Meloni, Merlo, Migliore, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Portas, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Rigoni, Sani, Sereni, Speranza, Tabacci.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Berretta, Bindi, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Brambilla, Bray, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cicu, Cirielli, Costa, D'Alia, D'Incà, Dambruoso, Damiano, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Mannino, Antonio Martino, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Portas, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Rigoni, Andrea Romano, Sani, Sereni, Speranza, Tabacci, Vito.
Annunzio di proposte di legge.
In data 31 gennaio 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
OLIVERIO: «Sospensione delle azioni di recupero dei crediti fiscali, contributivi e per sanzioni nonché delle procedure esecutive relative a crediti bancari nei riguardi delle imprese agricole e interventi finanziari per il sostegno e lo sviluppo delle medesime imprese» (2028);
GALATI: «Disposizioni per la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione» (2029);
GALATI: «Introduzione dell'obbligo di frequenza di corsi di guida sicura per il conseguimento della patente di guida e disposizioni transitorie per lo svolgimento di tali corsi da parte dei giovani di età inferiore a venticinque anni in possesso della medesima patente» (2030);
GALATI: «Istituzione del marchio di “olio extravergine di oliva-alta qualità” per il contrasto delle frodi attuate mediante la miscelazione con oli deodorati» (2031);
GALATI: «Disposizioni per la redazione di una mappa degli itinerari dei prodotti d'eccellenza italiani» (2032);
GALATI: «Istituzione del marchio del turismo di qualità dei piccoli comuni italiani» (2033);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE LABRIOLA ed altri: «Modifiche agli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione, concernenti l'eliminazione del principio del pareggio di bilancio» (2034).
Saranno stampate e distribuite.
Adesione di un deputato a una proposta di legge.
La proposta di legge VERINI e AMENDOLA: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione» (1460) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Carra.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
II Commissione (Giustizia):
NICCHI ed altri: «Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli» (1943) Parere della I Commissione.
VIII Commissione (Ambiente):
DE ROSA ed altri: «Istituzione del Sistema nazionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ad esso relative» (1945) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VII, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dal Presidente del Senato.
Il Presidente del Senato, con lettere in data 29 gennaio 2014, ha comunicato che sono state approvate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni:
risoluzione della 1o Commissione (Affari costituzionali) sulla proposta di adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2005/681/GAI che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL) (Atto Senato Doc. XVIII, n. 43), che è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione della 9o Commissione (Agricoltura) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei Paesi terzi (COM(2013) 812 final) (Atto Senato Doc. XVIII, n. 44), che è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'unione europea).
Adesione di un deputato ad una proposta di modificazione del Regolamento.
La proposta di modificazione al Regolamento, Doc. II, n. 9: «Articoli 49, 53 e 65: Misure per la trasparenza dei lavori delle Commissioni parlamentari», presentata dal deputato Giachetti ed altri (annunziata nella seduta del 16 gennaio 2014), è stata successivamente sottoscritta anche dalla deputata Mucci.
Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione.
Con lettera pervenuta il 3 febbraio 2014, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, gli atti di un procedimento penale concernente la deputata Michela Vittoria Brambilla, nella sua qualità di ministro senza portafoglio per il turismo pro tempore, per i reati di cui agli articoli 48, 81, comma 1, 314, primo e secondo capoverso, e 323 del codice penale.
I suddetti atti sono stati immediatamente inviati alla Giunta per le autorizzazioni ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata legge costituzionale.
La relazione motivata allegata agli atti sarà stampata e distribuita (doc. IV-bis, n. 1).
Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 31 gennaio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco (COM(2013)889 final).
Questa relazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).
Comunicazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Fintecna Spa, con lettera in data 28 gennaio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, una comunicazione concernente un atto comportante spese per emolumenti o retribuzioni, con l'indicazione del nominativo del destinatario e dell'importo del relativo compenso.
Questa comunicazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 31 gennaio 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (COM(2014) 1 final) e relativi allegati (COM(2014) 1 final – Annex 1), che sono assegnati in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione del piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport 2011-2014 (COM(2014) 22 final), che è assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura);
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla ricerca e la produzione di idrocarburi (come il gas di scisto) mediante la fratturazione idraulica ad elevato volume nell'Unione europea (COM(2014) 23 final) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2014) 22 final), che sono assegnati in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
Raccomandazione della Commissione del 22.1.2014 sui princìpi minimi applicabili alla ricerca e la produzione di idrocarburi (come il gas di scisto) mediante la fratturazione idraulica ad elevato volume (C(2014) 267 final), che è assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 per quanto riguarda la riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli stradali (COM(2014) 28 final) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2014) 32 final), che sono assegnati in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti). La predetta proposta di regolamento è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 3 febbraio 2013;
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni che affronta le conseguenze della privazione del diritto di voto dei cittadini dell'Unione che esercitano il diritto alla libera circolazione (COM(2014) 33 final), che è assegnato in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo all'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea (COM(2014) 41 final) e relativi allegati da I a V (COM(2014) 41 final – Annexes 1 to 5), che sono assegnati in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri di un protocollo aggiuntivo all'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea (COM(2014) 42 final) e relativi allegati da I a V (COM(2014) 42 final – Annexes 1 to 5), che sono assegnati in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (COM(2014) 58 final), che è assegnato in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).
Comunicazione dell'avvio di procedure d'infrazione.
Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 30 gennaio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, ai sensi degli articoli 258 o 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, notificate in data 27 gennaio 2014 dalla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2013/2258, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione al mancato rispetto dell'obbligo di notificare alla Commissione le misure nazionali di attuazione richieste dal regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per le vie navigabili interne – alla II Commissione (Giustizia) e alla IX Commissione (Trasporti);
comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2013/2260, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione al mancato rispetto dell'obbligo di notificare alla Commissione le misure nazionali di attuazione previste dal regolamento (UE) n. 181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus – alla II Commissione (Giustizia) e alla IX Commissione (Trasporti);
comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2013/2290, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione al non corretto recepimento della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino – alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente);
comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2014/0129, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per mancato recepimento della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera – alla XII Commissione (Affari sociali);
comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2014/0130, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per mancato recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi – alla VII Commissione (Cultura);
comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2014/0131, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per mancato recepimento della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale – alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti);
comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2014/0132, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per mancato recepimento della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE – alla X Commissione (Attività produttive);
comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2014/0133, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per mancato recepimento della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri – alla V Commissione (Bilancio);
comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2014/0134, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per mancato recepimento della direttiva 2011/93/UE in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI – alla II Commissione (Giustizia);
comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2014/0135, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per mancato recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta – alla I Commissione (Affari costituzionali);
comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2014/0136, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per mancato recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro – alla I Commissione (Affari costituzionali);
comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2014/0137, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per mancato recepimento della direttiva 2012/32/UE recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo – alla IX Commissione (Trasporti);
comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2014/0138, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per mancato recepimento della direttiva 2012/46/UE che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotte dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali – alla IX Commissione (Trasporti);
comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2014/0139, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per mancato recepimento della direttiva 2012/48/UE che modifica gli allegati della direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna – alla IX Commissione (Trasporti);
comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2014/0140, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per mancato recepimento della direttiva 2012/49/UE che modifica l'allegato II della direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna – alla IX Commissione (Trasporti);
comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2014/0141, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per mancato recepimento della direttiva di esecuzione 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro – alla XII Commissione (Affari sociali);
comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2014/0142, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per mancato recepimento della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE – alla VI Commissione (Finanze).
Comunicazione concernente una procedura d'infrazione.
Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 30 gennaio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, una comunicazione concernente gli sviluppi della procedura d'infrazione n. 2013/0042, relativa al mancato recepimento della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, che è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.
TESTO AGGIORNATO AL 4 FEBBRAIO 2014
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 2013, N. 146, RECANTE MISURE URGENTI IN TEMA DI TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI DETENUTI E DI RIDUZIONE CONTROLLATA DELLA POPOLAZIONE CARCERARIA (A.C. 1921-A/R)
A.C. 1921-A/R – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.
A.C. 1921-A/R – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea
PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 6.14, 6.17, 6.31, 7.1, 7.4, 7.30, 7.48. 7.60, 7.59, 7.802, 9.1, 9.2, 9.3, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative.
A.C. 1921-A/R – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO
Art. 1.
(Modifiche al codice di procedura penale).
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, di approvazione del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 275-bis, comma 1, primo periodo, le parole «se lo ritiene necessario» sono sostituite dalle seguenti parole: «salvo che le ritenga non necessarie».
b) all'articolo 678, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1-bis, il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4.»;
c) all'articolo 678, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione ed alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4.».
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, lettera a), è differita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della legge di conversione del presente decreto.
Art. 2.
(Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità).
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 73, il comma 5 è sostituito dal seguente comma:
«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.»;
b) all'articolo 94, il comma 5 è abrogato.
Art. 3.
(Modifiche all'ordinamento penitenziario).
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 35 è così sostituito:
«Art. 35. (Diritto di reclamo). – I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:
1) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al direttore dell'ufficio ispettivo, al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;
2) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;
3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti;
4) al presidente della giunta regionale;
5) al magistrato di sorveglianza;
6) al Capo dello Stato»;
b) dopo l'articolo 35 è aggiunto il seguente:
«35-bis. (Reclamo giurisdizionale). – 1. Il procedimento relativo al reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell'articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso anche all'amministrazione interessata, che ha diritto di comparire ovvero di trasmettere osservazioni e richieste.
2. Il reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a) è proposto nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.
3. In caso di accoglimento, il magistrato di sorveglianza, nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a), dispone l'annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare. Nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera b), accertate la sussistenza e l'attualità del pregiudizio, ordina all'amministrazione di porre rimedio.
4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito.
5. In caso di mancata esecuzione del provvedimento non più soggetto ad impugnazione, l'interessato o il suo difensore munito di procura speciale possono richiedere l'ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.
6. Il magistrato di sorveglianza, se accoglie la richiesta:
a) ordina l'ottemperanza, indicando modalità e tempi di adempimento, tenuto conto del programma attuativo predisposto dall'amministrazione al fine di dare esecuzione al provvedimento, sempre che detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del diritto;
b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito;
c) se non sussistono ragioni ostative, determina, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, entro il limite massimo di 100 euro per ogni giorno. La statuizione costituisce titolo esecutivo;
d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta.
7. Il magistrato di sorveglianza conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.
8. Avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.»;
c) all'articolo 47, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:
«3-bis. L'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.»;
d) all'articolo 47, il comma 4 è sostituito dal seguente comma:
«4. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni.»;
e) all'articolo 47, comma 8, infine è aggiunto il seguente periodo: «Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, su proposta del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, dal magistrato di sorveglianza, anche in forma orale nei casi di urgenza.»;
f) all'articolo 47-ter, il comma 4-bis è abrogato;
g) l'articolo 51-bis è così sostituito:
«51-bis. (Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà). – 1. Quando, durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare o della detenzione domiciliare speciale o del regime di semilibertà, sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il pubblico ministero informa immediatamente il magistrato di sorveglianza, formulando contestualmente le proprie richieste. Il magistrato di sorveglianza, se rileva, tenuto conto del cumulo delle pene, che permangono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 47 o ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 47-ter o ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-quinquies o ai primi tre commi dell'articolo 50, dispone con ordinanza la prosecuzione della misura in corso; in caso contrario, ne dispone la cessazione.
2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 69-bis.»;
h) dopo l'articolo 58-quater è aggiunto il seguente articolo:
«58-quinquies. (Particolari modalità di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare). – 1. Nel disporre la detenzione domiciliare, il magistrato o il tribunale di sorveglianza possono prescrivere procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilità. Allo stesso modo può provvedersi nel corso dell'esecuzione della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.».
i) all'articolo 69 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 5, le parole «nel corso del trattamento» sono soppresse;
2) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Provvede a norma dell'articolo 35-bis sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti:
a) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa; nei casi di cui all'articolo 39, comma 1, numeri 4 e 5, è valutato anche il merito dei provvedimenti adottati;
b) l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti.».
2. L'efficacia della disposizione contenuta nel comma 1, lettera h), capoverso 1, è differita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della legge di conversione del presente decreto.
Art. 4.
(Liberazione anticipata speciale).
1. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.
2. Ai condannati che, a decorrere dal 1o gennaio 2010, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.
3. La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data dell'1o gennaio 2010.
4. Ai condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 la liberazione anticipata può essere concessa nella misura di settantacinque giorni, a norma dei commi precedenti, soltanto nel caso in cui abbiano dato prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative.
Art. 5.
(Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi).
1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, modificata dall'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, le parole: «Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013,» sono soppresse.
Art. 6.
(Modifiche al testo unico in materia di immigrazione).
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente periodo:
«Essa non può essere disposta nei casi di condanna per i delitti previsti dal presente testo unico, per i quali è stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a due anni, ovvero per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma, del codice penale.»;
b) al comma 5, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
«In caso di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, l'espulsione è disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono.»;
c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:
«5-bis. Nei casi di cui al comma 5, all'atto dell'ingresso in carcere di un cittadino straniero, la direzione dell'istituto penitenziario richiede al questore del luogo le informazioni sulla identità e nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi, il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche e procede all'eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati. A tal fine, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari strumenti di coordinamento.
5-ter. Le informazioni sulla identità e nazionalità del detenuto straniero sono inserite nella cartella personale dello stesso prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.»;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente comma:
«6. Salvo che il questore comunichi che non è stato possibile procedere all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalità. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non è assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. Il tribunale decide nel termine di 20 giorni.».
Art. 7.
(Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale).
1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito denominato «Garante nazionale».
2. Il Garante nazionale è costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti commissioni parlamentari.
3. I componenti del Garante nazionale non possono assumere cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi di responsabilità in partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto non colposo. Essi non hanno diritto ad indennità od emolumenti per l'attività prestata, fermo restando il diritto al rimborso delle spese.
4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, è istituito un ufficio composto da personale dello stesso Ministero, scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante. La struttura e la composizione dell'ufficio sono determinate con successivo regolamento del Ministro della giustizia, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie:
a) vigila, affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai princìpi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
b) visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;
c) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà;
d) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera b) le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione;
e) verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di identificazione e di espulsione previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale;
f) formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;
g) trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia.
Art. 8.
(Disposizioni di proroga per l'adozione dei decreti relativi alle agevolazioni e agli sgravi per l'anno 2013 da riconoscersi ai datori di lavoro in favore di detenuti ed internati).
1. È prorogato per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il termine per l'adozione, per l'anno 2013, dei decreti del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previsti dall'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, come successivamente modificata, e dall'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, come successivamente modificata, ai fini rispettivamente della determinazione delle modalità e dell'entità delle agevolazioni e degli sgravi fiscali, concessi per l'anno 2013 sulla base delle risorse destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 1, comma 270, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, e per l'individuazione della misura percentuale della riduzione delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute alle cooperative sociali per la retribuzione corrisposta ai lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, o ai lavoratori ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari.
2. L'ammontare massimo dei crediti di imposta mensili concessi a norma dell'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni, deve intendersi esteso all'intero anno 2013.
Art. 9.
(Copertura finanziaria).
1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Articolo 10.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
A.C. 1921-A/R – Modificazioni della Commissione
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
All'articolo 2:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 380, comma 2, lettera h), del codice di procedura penale, le parole: “salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo” sono sostituite dalle seguenti: “salvo che per il caso dei delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo”.
1-ter. All'articolo 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “salvo che per il reato di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”».
All'articolo 3:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso Art. 35, primo comma, numero 1), le parole: «al direttore dell'ufficio ispettivo,» sono soppresse;
alla lettera b), capoverso Art. 35-bis:
al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il termine indicato dal giudice»;
il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione.
4-bis. La decisione del tribunale di sorveglianza è ricorribile in Cassazione per violazione di legge nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione»;
al comma 6, la lettera c) è soppressa;
alla lettera e), le parole: «su proposta del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, dal magistrato di sorveglianza, anche in forma orale nei casi di urgenza.» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi d'urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna possono essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario».
All'articolo 4:
al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Ad esclusione dei condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,»;
il comma 4 è soppresso;
al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai condannati che siano stati ammessi all'esecuzione della pena al domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale».
All'articolo 6:
al comma 1, lettera a), capoverso, le parole: «previsti dal presente testo unico, per i quali è stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unico».
All'articolo 7:
al comma 2, secondo periodo, le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «non possono assumere cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi di responsabilità in partiti politici» sono sostituite dalle seguenti: «non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici».
A.C. 1921-A/R – Proposte emendative
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
ART. 1.
(Modifiche al codice di procedura penale).
Sopprimerlo.
* 1. 6. Molteni, Attaguile.
Sopprimerlo.
* 1. 54. Turco, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Bonafede.
Sopprimere il comma 1.
** 1. 7. Molteni, Attaguile.
Sopprimere il comma 1.
** 1. 45. Micillo.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 1. 8. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 1. 55. Chiarelli.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 1. 44. Micillo.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: se lo ritiene necessario con le seguenti: salvo che le ritenga non necessarie, nel qual caso il giudice deve motivare ulteriormente e con autonoma valutazione detta circostanza,.
1. 34. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera a), le parole se lo ritiene necessario sono sostituite dalle seguenti: qualora le ritenga utili.
1. 52. Micillo.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 1. 9. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 1. 43. Micillo.
Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere con le seguenti: nelle materie di sua competenza,.
1. 35. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, ultimo periodo, sopprimere la parola Tuttavia,.
1. 51. Micillo.
Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole Tuttavia, quando vi è con le seguenti: nei casi in cui vi sia.
1. 50. Micillo.
Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole procedono a con le seguenti: devono procedere a.
1. 48. Micillo.
Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole procedono a con le seguenti: possono procedere a.
1. 49. Micillo.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 1. 10. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 1. 42. Micillo.
Al comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, sostituire le parole: attinenti alla con le seguenti: che riguardano la.
1. 46. Micillo.
Al comma 1, lettera c) capoverso 1-bis, sostituire le parole attinenti alla con le seguenti: relative alla.
1. 47. Micillo.
Al comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, sopprimere le parole: e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata.
1. 36. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, sostituire la parola: relative con la seguente: pertinenti.
1. 41. Micillo.
Al comma 1, alla lettera c), capoverso 1-bis, sopprimere le parole: ed alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari,.
1. 37. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, sopprimere le parole anche in casi particolari.
1. 40. Micillo.
Sopprimere il comma 2.
1. 11. Molteni, Attaguile.
All'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: al giorno successivo a quello della con le seguenti: sessanta giorni successivi alla.
1. 33. Molteni, Attaguile.
All'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: al giorno successivo a quello della con le seguenti: cinquanta giorni successivi alla.
1. 32. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: al giorno successivo a quello della con le seguenti: quarantacinque giorni successivi alla.
1. 31. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: al giorno successivo a quello della con le seguenti: quaranta giorni successivi alla.
1. 30. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: al giorno successivo a quello della con le seguenti: trentacinque giorni successivi alla.
1. 29. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: al giorno successivo a quello della con le seguenti: trenta giorni successivi alla.
1. 28. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: al giorno successivo a quello della con le seguenti: venticinque giorni successivi alla.
1. 27. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: al giorno successivo a quello della con le seguenti: venti giorni successivi alla.
1. 26. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: al giorno successivo a quello della con le seguenti: diciannove giorni successivi alla.
1. 25. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: al giorno successivo a quello della con le seguenti: diciotto giorni successivi alla.
1. 24. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: al giorno successivo a quello della con le seguenti: diciassette giorni successivi alla.
1. 23. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: al giorno successivo a quello della con le seguenti: sedici giorni successivi alla.
1. 22. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: al giorno successivo a quello della con le seguenti: quindici giorni successivi alla.
1. 21. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: al giorno successivo con le seguenti: al decimo giorno successivo.
1. 20. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: al giorno successivo con le seguenti: al nono giorno successivo.
1. 19. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: al giorno successivo con le seguenti: all'ottavo giorno successivo.
1. 18. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: al giorno successivo con le seguenti: al settimo giorno successivo.
1. 17. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: al giorno successivo con le seguenti: al sesto giorno successivo.
1. 16. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: al giorno successivo con le seguenti: ai cinque giorni successivi.
1. 38. Micillo.
Al comma 2, sostituire le parole: al giorno successivo con le seguenti: al quinto giorno successivo.
1. 15. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: al giorno successivo con le seguenti: al quarto giorno successivo.
1. 14. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: al giorno successivo con le seguenti: al terzo giorno successivo.
1. 13. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: al giorno successivo con le seguenti: al secondo giorno successivo.
1. 12. Molteni, Attaguile.
ART. 2.
(Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità).
Sopprimerlo.
* 2. 1. Molteni, Attaguile.
Sopprimerlo.
* 2. 2. Micillo.
Sopprimerlo.
* 2. 3. Cirielli, Rampelli.
Sopprimerlo.
* 2. 4. Chiarelli.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Dopo l'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni è inserito il seguente:
«Art. 73-bis» (Fatti di lieve entità):
a) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 73 relativamente alle sostanze di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14 che, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da fino a sei a anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000;
b) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 73 relativamente alle sostanze di cui alla tabella II prevista dall'articolo 14 che, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.500 a euro 13.000.
2. L'articolo 73 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 è soppresso.
2. 6. Ferraresi, Turco, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Micillo, Sarti, Bonafede.
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
aa) All'articolo 73 il comma 1 è sostituito dal seguente comma:
1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva per uso non esclusivamente personale, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
Conseguentemente, alla lettera a) sostituire il capoverso con il seguente:
«5. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o per le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con la pena della reclusione da 6 mesi a tre anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.».
2. 7. Scalfarotto.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
2. 8. Micillo.
Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 73, sostituire il comma 5 con il seguente: Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.
2. 10. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 73, sostituire il comma 5 con il seguente: Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da due a sei a anni e della multa da euro 5.000 a euro 30.000.
2. 11. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 73, sostituire il comma 5 con il seguente: Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro 6.000 a euro 30.000.
2. 12. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 73, sostituire il comma 5 con il seguente: Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro 5.000 a euro 30.000.
2. 13. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 73, sostituire il comma 5 con il seguente: Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 30.000.
2. 14. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 73, sostituire il comma 5 con il seguente: Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da due anni e sei mesi a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 30.000.
2. 15. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 73, sostituire il comma 5 con il seguente: Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da un anno e sei mesi a sei a anni e sei mesi e della multa da euro 8.000 a euro 30.000.
2. 16. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 73, sostituire il comma 5 con il seguente: Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da due anni a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 40.000.
2. 17. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 73, sostituire il comma 5 con il seguente: Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da due anni a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 50.000.
2. 18. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 73, sostituire il comma 5 con il seguente: Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da due anni a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 60.000.
2. 19. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 73, sostituire il comma 5 con il seguente: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 30,000.
2. 20. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 73, sostituire il comma 5 con il seguente: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 10.000 a euro 30.000.
2. 21. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 73, sostituire il comma 5 con il seguente: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 40.000.
2. 22. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 73, sostituire il comma 5 con il seguente: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 30.000.
2. 23. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 73, sostituire il comma 5 con il seguente: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 10.000 a euro 30.000.
2. 24. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 73, sostituire il comma 5 con il seguente: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 40.000.
2. 25. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 73, sostituire il comma 5 con il seguente: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 50.000.
2. 26. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 73, sostituire il comma 5 con il seguente: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da due a sette anni e della multa da euro 10.000 a euro 30.000.
2. 27. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 73, sostituire il comma 5 con il seguente: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da due e sei mesi a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 50.000.
2. 28. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 73, sostituire il comma 5 con il seguente: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni e della multa da euro 10.000 a euro 30.000.
2. 29. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 73, comma 5, sostituire le parole: da uno a cinque anni, con le seguenti: da uno a tre anni.
2. 30. Daniele Farina, Sannicandro.
Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine, le parole: tuttavia se i fatti attengono a sostanze di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6), limitatamente alla cannabis indica e derivati naturali, la condotta è punita con la reclusione da 6 mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 13.000.
2. 32. Daniele Farina, Sannicandro.
Al comma 1, dopo lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) All'articolo 74, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 le parole: «fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73» sono sostituite con le seguenti: «il reato previsto dal comma 5 dell'articolo 73».
2. 33. Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.
Al comma 1, dopo lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) All'articolo 73, comma 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 90 le parole: «Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi» sono sostituite con le seguenti: «Limitatamente al reato di cui al comma 5 del presente articolo, commesso».
2. 34. Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 656 comma 5, primo periodo, le parole: «tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354» sono sostituite con le seguenti: «quattro anni».
2. 5. Marroni.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2. 35. Micillo.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 380, comma 2, lettera h) sostituire le parole: «salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo» con le seguenti: «salvo il caso dei delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo».
1-ter. All'articolo 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono aggiunte le seguenti parole: «salvo per il reato di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».
1-quater. All'articolo 550, comma 2, aggiungere la seguente lettera: «il reato di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 9 ottobre 1990, n. 309».
2. 801. Ferranti.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. L'articolo 380 comma 2 lettera h) del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai fatti inerenti alle sostanze indicate nella tabella 1 di cui all'articolo 14 del medesimo decreto».
1-ter. All'articolo 381 comma 2 del codice di procedura penale è aggiunta la seguente lettera:
d-bis) «delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai fatti inerenti alle sostanze indicate nella tabella II di cui all'articolo 14 dei medesimo decreto».
2. 36. Ferraresi, Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Micillo, Sarti.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 380, comma 2, lettera h) sostituire le parole: «salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo» con le seguenti: «salvo il caso dei delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo».
1-ter. All'articolo 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono aggiunte le seguenti parole: «salvo per il reato di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».
2. 800. Ferranti.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 lettera a) il numero 6) è sostituito dal seguente: «6) I tetraidrocannabinoli e le sostanze ottenute per sintesi o semi-sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico»;
b) al comma 1 lettera b) dopo il numero il numero 4) è inserito il seguente: «5) la cannabis ed i prodotti da essa ottenuti.
2. 37. Ferraresi, Turco, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Micillo, Sarti, Bonafede.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 350, comma 2, lettera h), del codice di procedura penale, sostituire le parole: «salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo» con le parole: «salvo che ricorra il reato di cui al comma 5 del medesimo articolo».
2. 38. Chiarelli.
ART. 3.
(Modifiche all'ordinamento penitenziario).
Sopprimerlo.
* 3. 21. Cirielli.
Sopprimerlo.
* 3. 24. Molteni, Attaguile.
Sopprimerlo.
* 3. 178. Micillo.
Sopprimere il comma 1.
** 3. 177. Micillo.
Sopprimere il comma 1.
** 3. 25. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 3. 26. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 3. 176. Micillo.
Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 35, primo comma, sopprimere i numeri 1) e 2).
3. 174. Micillo.
Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 35, primo comma, sopprimere i numeri 1) e 3).
3. 173. Micillo.
Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 35, primo comma, sopprimere i numeri 1) e 4).
3. 172. Micillo.
Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 35, primo comma, sopprimere i numeri 1) e 5).
3. 171. Micillo.
Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 35, primo comma, sopprimere i numeri 1) e 6).
3. 170. Micillo.
Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 35, primo comma, sopprimere il numero 1).
3. 27. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 35, primo comma, sopprimere il numero 2).
3. 28. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 35, primo comma, sopprimere il numero 3).
3. 29. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 35, primo comma, numero 3) sopprimere le parole: al garante nazionale e.
3. 188. Sarti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.
Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 35, primo comma, sopprimere il numero 4).
* 3. 129. Micillo.
Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 35, primo comma, sopprimere il numero 4).
* 3. 30. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 35, primo comma, sopprimere il numero 5).
** 3. 128. Micillo.
Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 35, primo comma, sopprimere il numero 5).
** 3. 31. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 35, primo comma, sopprimere il numero 6).
* 3. 127. Micillo.
Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 35, primo comma, sopprimere il numero 6).
* 3. 32. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
** 3. 33. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
** 3. 126. Micillo.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, sopprimere il comma 1.
3. 34. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale con le seguenti: si svolge ai sensi dell'articolo 144-ter e per quanto non espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: Salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell'articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale con le seguenti: Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il magistrato di sorveglianza, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione. Diversamente.
3. 76. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale con le seguenti: si svolge ai sensi dell'articolo 141-ter e per quanto non espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.
3. 77. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, alla lettera b), capoverso 35-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: fissa la data con le seguenti: stabilisce il giorno.
3. 152. Micillo.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, sopprimere i commi 2 e 8.
3. 156. Micillo.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, sopprimere i commi 2 e 3.
3. 161. Micillo.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, sopprimere i commi 2 e 4.
3. 160. Micillo.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, sopprimere i commi 2 e 5.
3. 159. Micillo.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, sopprimere i commi 2 e 6.
3. 158. Micillo.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, sopprimere i commi 2 e 7.
3. 157. Micillo.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, sopprimere i commi 2 e 3.
3. 169. Micillo.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, sopprimere i commi 2 e 4.
3. 168. Micillo.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, sopprimere i commi 2 e 5.
3. 167. Micillo.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, sopprimere i commi 2 e 6.
3. 166. Micillo.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, sopprimere il comma 2.
* 3. 35. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, sopprimere il comma 2.
* 3. 125. Micillo.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, comma 2, sostituire le parole: dieci giorni con: venti giorni.
3. 150. Micillo.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, sopprimere i commi 3 e 4.
3. 165. Micillo.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, sopprimere i commi 3 e 5.
3. 164. Micillo.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, sopprimere i commi 3 e 6.
3. 163. Micillo.
Al comma 1, capoverso 35-bis, sopprimere il comma 3.
* 3. 124. Micillo.
Al comma 1, capoverso 35-bis, sopprimere il comma 3.
* 3. 36. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, alla lettera b), capoverso 35-bis, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la sussistenza con le seguenti: l'esistenza.
3. 151. Micillo.
Al comma 1, alla lettera b), capoverso 35-bis, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: di porre aggiungere la seguente: adeguato.
3. 148. Micillo.
Al comma 1, alla lettera b), capoverso 35-bis, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: di porre aggiungere la seguente: efficace.
3. 149. Micillo.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, sopprimere i commi 4 e 5.
3. 162. Micillo.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, sopprimere il comma 4.
* 3. 37. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, sopprimere il comma 4.
* 3. 123. Micillo.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, sostituire il comma 4 con i seguenti:
4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al Tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notifica della decisione.
5. È, comunque, sempre ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge entro il termine di giorni quindici dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione del Tribunale di Sorveglianza.
3. 19. Costa.
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, aggiungere in fine le parole: le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354.
3. 16. Mazziotti Di Celso, Dambruoso.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, comma 4, dopo le parole: è ammesso aggiungere le seguenti: reclamo al Tribunale di Sorveglianza nonché.
3. 14. Dambruoso.
Al comma 1, alla lettera b), capoverso 35-bis, comma 4, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: venti giorni.
3. 147. Micillo.
Al comma 1, capoverso 35-bis sostituire i commi 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:
5. I provvedimenti del magistrato di sorveglianza emessi ai sensi del presente articolo devono essere eseguiti dall'amministrazione competente. In caso di inottemperanza l'interessato può proporre l'azione ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
6. All'articolo 112, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera: f) delle ordinanze emesse dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell'articolo 35-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, non più soggette ad impugnazione.
7. All'articolo 113, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sostituire il comma 2, con il seguente: «2. Nei casi di cui all'articolo 112, comma 2, lettere c), d) e) e f), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza o l'ordinanza di cui alla lettera f) di cui è chiesta l'ottemperanza».
8. All'articolo 114 il comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è sostituito dal seguente: «1. L'azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le parti del giudizio definito dalla sentenza, dall'ordinanza di cui all'articolo 112, comma 2, lettera f), o dal lodo della cui ottemperanza si tratta; l'azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal momento in cui la sentenza è passata in giudicato ovvero l'ordinanza non è più soggetta ad impugnazione.»
3. 20. Costa.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, sopprimere il comma 5.
* 3. 122. Micillo.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, sopprimere il comma 5.
* 3. 38. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, comma 5, dopo le parole: mancata esecuzione aggiungere le seguenti: entro il termine indicato dal giudice del provvedimento.
3. 185. Sarti, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Micillo, Bonafede, Turco.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, comma 5, sostituire la parola: possono con le seguenti: devono senza indugio.
3. 145. Micillo.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, comma 5, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.
3. 146. Micillo.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, sopprimere il comma 6.
* 3. 121. Micillo.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, sopprimere il comma 6.
* 3. 39. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera b) capoverso 35-bis, sopprimere il comma 6, lettera a).
** 3. 120. Micillo.
Al comma 1, lettera b) capoverso 35-bis, sopprimere il comma 6, lettera a).
** 3. 40. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, comma 6, lettera a), sostituire le parole: indicando modalità e tempi con le seguenti: indicandone le utili modalità e tempistica.
3. 108. Micillo.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, comma 6, lettera a), sostituire le parole: indicando modalità con le seguenti: indicandone le precise modalità.
3. 109. Micillo.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, comma 6, lettera a), sostituire le parole: al fine con le seguenti: con la finalità
3. 107. Micillo.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, comma 6, lettera a), sostituire la parola: compatibile con le seguenti: sia confacente ed adatto.
3. 106. Micillo.
Al comma 1, alla lettera b), capoverso 35-bis, comma 6, lettera a) sostituire la parola: compatibile con la seguente: confacente.
3. 144. Micillo.
Al comma 1, alla lettera b), capoverso 35-bis, capoverso 35-bis comma 6, lettera a) sostituire le parole: con il soddisfacimento con le seguenti: con il rispetto.
3. 143. Micillo.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, sopprimere il comma 6, lettera b).
* 3. 119. Micillo.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, sopprimere il comma 6, lettera b).
* 3. 41. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, alla lettera b), capoverso 35-bis comma 6, lettera b) sopprimere la parola: eventuali.
3. 142. Micillo.
Al comma 1, alla lettera b), capoverso 35-bis, comma 6, sopprimere la lettera c).
* 3. 42. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, alla lettera b), capoverso 35-bis, comma 6, sopprimere la lettera c).
* 3. 184. Sarti, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Micillo, Bonafede, Turco, Micillo.
Al comma 1, alla lettera b), capoverso 35-bis, comma 6, sopprimere la lettera c).
* 3. 805. Dambruoso.
Al comma 1, alla lettera b), capoverso 35-bis, comma 6, lettera c), sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 200 euro.
3. 141. Micillo.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, comma 6, lettera c), sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 50.
* 3. 78. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, comma 6, lettera c), sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 50.
* 3. 191. Colletti, Sarti.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, comma 6, lettera c), sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 40.
3. 79. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, comma 6, lettera c), sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 30.
3. 80. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, comma 6, lettera c), sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 20.
3. 81. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, comma 6, lettera c), sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 10.
3. 82. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, comma 6, sopprimere, la lettera d).
* 3. 43. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, comma 6, sopprimere, la lettera d).
* 3. 117. Micillo.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, comma 6, lettera d) sostituire la parola: ove con la seguente: quando.
3. 140. Micillo.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, sopprimere il comma 7.
* 3. 44. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, sopprimere il comma 7.
* 3. 116. Micillo.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, comma 7, sostituire le parole conosce di tutte con le seguenti: deve conoscere tutte.
3. 139. Micillo.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, sopprimere il comma 8.
* 3. 45. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, sopprimere il comma 8.
* 3. 115. Micillo.
Al comma 1, lettera b), capoverso 35-bis, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis: Le disposizioni di cui alla presente lettera b) hanno efficacia a decorrere dal 1o giugno 2014.
3. 96. Sarti, Businarolo, Colletti, Turco, Ferraresi, Bonafede, Micillo, Agostinelli.
Al comma 1, sopprimere alla lettera c), d), e) e g).
3. 155. Micillo.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 3. 46. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 3. 131. Micillo.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 3. 810. Cirielli, Rampelli.
Al comma, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 47, comma 1 della legge sull'ordinamento penitenziario sostituire le parole «non supera tre anni» con le parole «non supera quattro anni»;.
3. 190. Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 47, comma 1, sostituire le parole: «non supera tre anni» con le parole «non supera quattro anni».
3. 1. Chiarelli.
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, sostituire le parole può altresì essere concesso con le seguenti può in alcuni casi essere concesso.
3. 105. Micillo.
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, sopprimere la parola altresì.
3. 154. Micillo.
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole quattro anni sono sostituite con le seguenti: tre anni e un mese.
3. 85. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole quattro anni sono sostituite con le seguenti: tre anni e due mesi.
3. 86. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole quattro anni sono sostituite con le seguenti: tre anni e tre mesi.
3. 87. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole quattro anni sono sostituite con le seguenti: tre anni e quattro mesi.
3. 88. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole quattro anni sono sostituite con le seguenti: tre anni e cinque mesi.
3. 89. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole quattro anni sono sostituite con le seguenti: tre anni e sei mesi.
3. 90. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole quattro anni sono sostituite con le seguenti: tre anni e sette mesi.
3. 91. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole quattro anni sono sostituite con le seguenti: tre anni e otto mesi.
3. 92. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole quattro anni sono sostituite con le seguenti: tre anni e nove mesi.
3. 93. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole quattro anni sono sostituite con le seguenti: tre anni e dieci mesi.
3. 94. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole quattro anni sono sostituite con le seguenti: tre anni e undici mesi.
3. 95. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, sostituire le parole: quando abbia serbato con: quando e qualora abbia tenuto.
3. 138. Micillo.
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, sopprimere le parole: quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta.
3. 83. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, sostituire le parole: quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta con le seguenti: sempre.
3. 84. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, sostituire la parola: quantomeno con la seguente: almeno.
3. 137. Micillo.
Al comma 1, alla lettera c), capoverso 3-bis, sostituire le parole: in espiazione di pena con le seguenti: in espiazione della pena.
3. 153. Micillo.
Al comma 1, alla lettera c), capoverso 3-bis, sostituire le parole: tale da consentire con le seguenti: idoneo a consentire.
3. 136. Micillo.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
* 3. 47. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
* 3. 130. Micillo.
Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: Quando con le seguenti: Nel caso in cui.
3. 135. Micillo.
Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: dalla protrazione con le seguenti: dal prolungarsi.
3. 134. Micillo.
Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: offerte concrete indicazioni con le seguenti: offerte precise indicazioni.
3. 133. Micillo.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
* 3. 48. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
* 3. 112. Micillo.
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) all'articolo 47, comma 8, infine è aggiunto il seguente periodo:
«Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ne da immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al successivo comma 10».
3. 2. Chiarelli.
Sostituire la lettera e) con la seguente:
e) all'articolo 47, comma 8, è infine aggiunto il seguente periodo: «le deroghe temporanee alla prescrizioni sono autorizzate dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ne da immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al successivo comma 10».
3. 23. Costa.
Al comma 1, lettera e) sostituire le parole da:, su proposta fino alla fine della lettera con le seguenti: nei casi d'urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ne da immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10.
Conseguentemente dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. In attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna possono essere svolti dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.
3. 800. Ferranti.
Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: anche in forma orale nei casi di urgenza.
3. 182. Sarti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: nei casi di urgenza aggiungere le seguenti: è cura del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna annotare tutte le deroghe orali su apposito registro.
3. 181. Sarti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.
Sopprimere le lettere f) e h).
3. 3. Chiarelli.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
* 3. 49. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
* 3. 111. Micillo.
Al comma 1, sopprimere la lettera g).
** 3. 50. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, sopprimere la lettera g).
** 3. 110. Micillo.
Al comma 1, lettera g), capoverso 51-bis, sopprimere il comma 2.
3. 102. Micillo.
Al comma 1, lettera g), capoverso 51-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Quando, durante l'attuazione dell'affidamento con le seguenti: Se, nel corso dell'attuazione dell'affidamento.
3. 104. Micillo.
Al comma 1, lettera g), capoverso 51-bis, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sopravviene con la seguente: Sopraggiunge.
3. 103. Micillo.
Al comma 1, sopprimere la lettera h).
* 3. 51. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, sopprimere la lettera h).
* 3. 187. Sarti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.
Al comma 1, sopprimere la lettera i).
** 3. 53. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, sopprimere la lettera i)
** 3. 101. Micillo.
Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 2).
3. 100. Micillo.
Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso 6, sopprimere la lettera a).
3. 99. Micillo.
Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso 6, sopprimere la lettera b).
3. 98. Micillo.
Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso 6, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) l'illegittimità dei provvedimenti dell'amministrazione concernenti disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalle quali derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti fondamentali.
3. 22. Costa.
Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
l) all'articolo 82, in fine, si aggiungono i seguenti capoversi:
«La figura professionale di cui alla rubrica del presente articolo, con funzioni nel campo dell'educazione penitenziaria, deve essere reclutata attraverso modalità concorsuali di cui al capoverso successivo.
I concorsi di cui al capoverso precedente sono finalizzati a reclutare in via prioritaria educatori professionisti che siano in possesso di titoli di studio universitari rientranti nelle classi di laurea LM-50, LM-57, LM-85 e titoli equipollenti.».
3. 17. Santerini, Marazziti.
Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
l) all'articolo 80, in fine, aggiungere i seguenti capoversi:
«Nell'ambito dell'attività formativa fornita al personale in servizio presso gli istituti di detenzione e pena di cui al presente articolo, vengono svolti specifici percorsi di formazione in ambito socio-pedagogico, psicologico, criminologico e interculturale.
All'attuazione del capoverso precedente si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie, già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
3. 18. Santerini, Marazziti.
Sopprimere il comma 2.
* 3. 97. Micillo.
Sopprimere il comma 2.
* 3. 54. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: al giorno successivo a quello della con le seguenti: sessanta giorni successivi alla.
3. 75. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: al giorno successivo a quello della con le seguenti: cinquanta giorni successivi alla.
3. 74. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: al giorno successivo a quello della con le seguenti: quaranta giorni successivi alla.
3. 73. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: al giorno successivo a quello della con le seguenti: trentacinque giorni successivi alla.
3. 72. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: al giorno successivo a quello della con le seguenti: trenta giorni successivi alla.
3. 71. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: al giorno successivo a quello della con le seguenti: venticinque giorni successivi alla.
3. 70. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: al giorno successivo a quello della con le seguenti: venti giorni successivi alla.
3. 69. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: al giorno successivo a quello della con le seguenti: diciannove giorni successivi alla.
3. 68. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: al giorno successivo a quello della con le seguenti: diciotto giorni successivi alla.
3. 67. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: al giorno successivo a quello della con le seguenti: diciassette giorni successivi alla.
3. 66. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: al giorno successivo a quello della con le seguenti: sedici giorni successivi alla.
3. 65. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: al giorno successivo a quello della con le seguenti: quindici giorni successivi alla.
3. 64. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: al giorno successivo con le seguenti: al decimo giorno successivo.
3. 63. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: al giorno successivo con le seguenti: al nono giorno successivo.
3. 62. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: al giorno successivo con le seguenti: all'ottavo giorno successivo.
3. 61. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: al giorno successivo con le seguenti: al settimo giorno successivo.
3. 60. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: al giorno successivo con le seguenti: al sesto giorno successivo.
3. 59. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: al giorno successivo con le seguenti: al quinto giorno successivo.
3. 58. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: al giorno successivo con le seguenti: al quarto giorno successivo.
3. 57. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: al giorno successivo con le seguenti: al terzo giorno successivo.
3. 56. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: al giorno successivo con le seguenti: al secondo giorno successivo.
3. 55. Molteni, Attaguile.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle parole: «dodici mesi».
3. 0200. Amoddio.
ART. 4.
(Liberazione anticipata speciale).
Sopprimerlo.
* 4. 1. Molteni, Attaguile.
Sopprimerlo.
* 4. 2. Cirielli, Rampelli.
Sopprimerlo.
* 4. 3. Micillo, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.
Al comma 1, premettere le seguenti parole: Ad esclusione dei condannati per taluno di uno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
** 4. 5. Ferranti, Bindi, Mattiello, Scopelliti, Dorina Bianchi, Dambruoso, Mazziotti Di Celso.
Al comma 1, premettere le seguenti parole: Ad esclusione dei condannati per taluno di uno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
** 4. 800. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Micillo, Sarti.
Sopprimere il comma 1.
* 4. 6. Molteni, Attaguile.
Sopprimere il comma 1.
* 4. 7. Micillo.
Al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un mese.
4. 8. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: due mesi.
4. 9. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre mesi.
4. 10. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: quattro mesi.
4. 11. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: cinque mesi.
4. 12. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: sei mesi.
4. 13. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: sette mesi.
4. 14. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: otto mesi.
4. 15. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: nove mesi.
4. 16. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: dieci mesi.
4. 17. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: undici mesi.
4. 18. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: dodici mesi.
4. 19. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: tredici mesi.
4. 20. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: quattordici mesi.
4. 21. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: quindici mesi.
4. 22. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: sedici mesi.
4. 23. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: diciassette mesi.
4. 24. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: diciotto mesi.
4. 25. Molteni, Attaguile.
Al comma 1, sostituire la parola: settantacinque con la seguente: cinquanta.
Conseguentemente:
al medesimo comma, aggiungere il seguente periodo La detrazione di pena non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dal comma 4 dell'articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
al comma 2, sostituire la parola: trenta con la seguente: cinque;
al comma 4, sostituire la parola: settantacinque con la seguente: cinquanta.
4. 124. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Micillo, Sarti.
Al comma 1, sostituire la parola: settantacinque con la seguente: sessanta.
Conseguentemente:
al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La detrazione di pena non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dal comma 4 dell'articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
al comma 2, sostituire la parola: trenta con la seguente: quindici;
al comma 4, sostituire la parola: settantacinque con la seguente: sessanta.
4. 122. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Micillo, Sarti.
Al comma 1, sostituire la parola: settantacinque con la seguente: sessanta.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire la parola: trenta con la seguente: quindici;
al comma 4, sostituire la parola: settantacinque con la seguente: sessanta.
4. 123. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1 sostituire la parola: settantacinque con la seguente: cinquanta.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire la parola: trenta con la seguente: cinque;
al comma 4, sostituire la parola: trenta con la seguente: cinquanta.
4. 125. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, dopo la parola: scontata, aggiungere, in fine, le seguenti:, qualora sia stata scontata almeno un terzo della pena.
4. 120. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sani, Turco.
Al comma 1, dopo la parola scontata, aggiungere, in fine, le seguenti:, qualora sia stata scontata almeno metà della pena.
4. 121. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Sopprimere il comma 2 e 3.
4. 126. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Sopprimere il comma 2.
* 4. 127. Molteni, Attaguile.
Sopprimere il comma 2.
* 4. 128. Micillo.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o dicembre 2013.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 119. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o novembre 2013.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 118. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o ottobre 2013.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 117. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o settembre 2013.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 116. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o agosto 2013.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 115. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o luglio 2013.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 114. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o giugno 2013.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 113. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o maggio 2013.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 112. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o aprile 2013.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 111. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o marzo 2013.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 110. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o febbraio 2013.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 109. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o gennaio 2013.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 108. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o dicembre 2012.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 107. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o novembre 2012.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 106. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o ottobre 2012.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 105. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o settembre 2012.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 104. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o agosto 2012.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 103. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o luglio 2012.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 102. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o giugno 2012.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 101. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o maggio 2012.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 100. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o aprile 2012.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 99. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o marzo 2012.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 98. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o febbraio 2012.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 97. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o gennaio 2012.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 96. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o dicembre 2011.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 95. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o novembre 2011.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 94. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o ottobre 2011.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 93. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o settembre 2011.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 92. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o agosto 2011.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 91. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o luglio 2011.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 90. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o giugno 2011.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 89. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o maggio 2011.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 88. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o aprile 2011.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 87. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o marzo 2011.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 86. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o febbraio 2011.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 85. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o gennaio 2011.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 84. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o dicembre 2010.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 83. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o novembre 2010.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 82. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o ottobre 2010.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 81. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o settembre 2010.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 80. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o agosto 2010.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 79. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o luglio 2010.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 78. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o giugno 2010.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 77. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o maggio 2010.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 76. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o aprile 2010.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 75. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o marzo 2010.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 74. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o febbraio 2010.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 73. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o gennaio 2014.
4. 130. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o dicembre 2013.
4. 72. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o novembre 2013.
4. 71. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o ottobre 2013.
4. 70. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o settembre 2013.
4. 69. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o agosto 2013.
4. 68. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o luglio 2013.
4. 67. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o giugno 2013.
4. 66. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o maggio 2013.
4. 65. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o aprile 2013.
4. 64. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o marzo 2013.
4. 63. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o febbraio 2013.
4. 62. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o gennaio 2013.
*4. 61. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o gennaio 2013.
*4. 131. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o dicembre 2012.
4. 60. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o novembre 2012.
4. 59. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o ottobre 2012.
4. 58. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o settembre 2012.
4. 57. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o agosto 2012.
4. 56. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o luglio 2012.
4. 55. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o giugno 2012.
4. 54. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o maggio 2012.
4. 53. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o aprile 2012.
4. 52. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o marzo 2012.
4. 51. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o febbraio 2012.
4. 50. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o gennaio 2012.
Conseguentemente aggiungere il seguente periodo: La maggiore detrazione non si applica ai condannati per delitti previsti dall'articolo 416-bis, 270-bis, 270-ter, 270, 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies.
4. 132. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Micillo, Sarti.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o gennaio 2012.
4. 49. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o dicembre 2011.
4. 48. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o novembre 2011.
4. 47. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o ottobre 2011.
4. 46. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o settembre 2011.
4. 45. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o agosto 2011.
4. 44. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o luglio 2011.
4. 43. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o giugno 2011.
4. 42. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o maggio 2011.
4. 41. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o aprile 2011.
4. 40. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o marzo 2011.
4. 39. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o febbraio 2011.
4. 38. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o gennaio 2011.
4. 37. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o dicembre 2010.
4. 36. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o novembre 2010.
4. 35. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o ottobre 2010.
4. 34. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o settembre 2010.
4. 33. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o agosto 2010.
4. 32. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o luglio 2010.
4. 31. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o giugno 2010.
4. 30. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o maggio 2010.
4. 29. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o aprile 2010.
4. 28. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o marzo 2010.
4. 27. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o febbraio 2010.
4. 26. Molteni, Attaguile.
Al comma 2, sopprimere le parole: sempre che nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.
Conseguentemente:
sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Nei casi di cui al comma 2, qualora il condannato abbia già usufruito della liberazione anticipata per tutti i semestri nei quali è stato detenuto, il beneficio è concesso senza procedere a nessuna ulteriore valutazione della condotta. Solo nel caso in cui – con decorrenza dal 1o gennaio 2010 – il condannato abbia ricevuto un rigetto dell'istanza volta ad ottenere il beneficio della liberazione anticipata, il beneficio è concesso, sempre che nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione abbia continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione;
sopprimere il comma 5.
4. 133. Marroni.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La maggiore detrazione non si applica ai condannati per delitti previsti dall'articolo 416-bis, 270, 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies, 600-bis, 609-bis e 575 del codice.
4. 134. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Micillo, Sarti.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La maggiore detrazione non si applica ai condannati per delitti previsti dall'articolo 416-bis, 270, 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies, del codice penale.
4. 129. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Sopprimere il comma 3.
* 4. 135. Molteni, Attaguile.
Sopprimere il comma 3.
* 4. 136. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Sopprimere il comma 4.
** 4. 139. Molteni, Attaguile.
Sopprimere il comma 4.
** 4. 140. Cirielli, Rampelli.
Sopprimere il comma 4.
** 4. 142. Daniele Farina, Sannicandro.
Sopprimere il comma 4.
** 4. 144. Micillo.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Ai condannati per taluno dei delitti previsti per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, la liberazione anticipata e la liberazione anticipata speciale non è concessa.
4. 150. Molteni, Attaguile.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Ai condannati per taluno dei delitti previsti per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, la liberazione anticipata speciale prevista dal presente articolo non è concessa.
4. 151. Molteni, Attaguile.
Sopprimere il comma 5.
* 4. 147. Molteni, Attaguile.
Sopprimere il comma 5.
* 4. 148. Daniele Farina, Sannicandro.
Sopprimere il comma 5.
* 4. 149. Micillo.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: nonché ai condannati che siano stati ammessi all'esecuzione della pena al domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale.
4. 152. Ferranti.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5. All'articolo 54 della legge n. 354 del 1975, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«5. La presente disposizione non si applica ai condannati per delitti previsti dall'articolo 416-bis, 270-bis, 270-ter, 270, 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies, 600-bis, 609-bis e 575 del codice penale».
4. 201. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5. All'articolo 54 della legge n. 354 del 1975, dopo il comma quattro è aggiunto il seguente:
«5. La presente disposizione non si applica ai condannati per delitti previsti dall'articolo 416-bis, 270-bis, 270-ter, 270, 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies, 600-bis, 609-bis e 575 del codice penale, o ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza».
4. 200. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Micillo, Sarti, Turco.
ART. 5.
(Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi).
Sopprimerlo.
* 5. 1. Molteni, Attaguile.
Sopprimerlo.
* 5. 2. Micillo.
Sopprimerlo.
* 5. 3. Cirielli, Rampelli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, modificata dall'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, la parola: «2013» è sostituita dalla seguente «2015».
5. 4. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
(Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi).
1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, come modificata dall'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2013,» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2014,».
5. 5. Dambruoso.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
(Modifiche alla legge 26 novembre 2010, n. 199).
1. Alla legge 26 novembre 2010, n. 199, modificata dall'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo le parole: «Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013,» sono soppresse;
b) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. Nel caso di condannato sottoposto ad interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, finalizzati alla cura attiva e totale nel caso in cui la malattia di base, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici, la pena può essere eseguita presso l'abitazione del condannato o presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».
5. 6. Binetti, Marazziti, Gigli.
ART. 6.
(Modifiche al testo unico in materia di immigrazione).
Sopprimerlo.
* 6. 1. Micillo.
Sopprimerlo.
* 6. 800. Cirielli, Rampelli.
Al comma 1, premettere i seguenti:
01. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente comma:
9-bis. Il questore del luogo in cui si trova l'istituto penitenziario, anche su segnalazione dell'autorità giudiziaria o della direzione dell'istituto, fin dall'ingresso nell'istituto a titolo di custodia cautelare o di esecuzione di pena o di misura di sicurezza di uno straniero che al momento della dimissione dall'istituto deve essere espulso a qualsiasi titolo, per effetto di un provvedimento già adottato nei suoi confronti, eseguibile e non più impugnabile, provvede senza ritardo, sulla base della durata effettiva della custodia cautelare o della pena detentiva, a reperire i documenti e i vettori necessari per il viaggio dello straniero espulso e a svolgere gli altri adempimenti necessari ad eseguire il provvedimento amministrativo o giudiziario di espulsione con effettivo accompagnamento immediato alla frontiera al momento della dimissione dall'istituto penitenziario. In tutti i casi in cui nei confronti di uno straniero detenuto o internato sprovvisto di valido passaporto o documento equipollente è disposta la custodia cautelare o l'esecuzione di una pena detentiva o di una misura di sicurezza, inclusa la misura di sicurezza dell'espulsione, fin dal suo ingresso nell'istituto penitenziario l'autorità giudiziaria che dispone o esegue il provvedimento o la direzione dell'istituto in cui lo straniero è detenuto o internato richiedono subito al questore della Provincia in cui ha sede l'istituto le informazioni sulla sua nazionalità ed identità. Il questore, ricevuta la richiesta, senza ritardo ne informa il Ministero dell'interno e al fine della sua identificazione, utilizza i dati e i rilievi fotodattiloscopici eventualmente presenti nelle banche date in uso alle forze di polizia e nei sistemi informativi europei e contatta le rappresentanze diplomatiche o consolari del Paese di cui si presume che lo straniero sia cittadino. Ai fini dell'identificazione e del rilascio o rinnovo del passaporto o del documento equipollente, il questore e la direzione dell'istituto penitenziario favoriscono l'accesso dei funzionari diplomatico-consolari all'istituto penitenziario in cui si trova lo straniero per lo svolgimento dei necessari colloqui e rilievi utili alla sua identificazione, nei limiti previsti dall'articolo 2, comma 7 del presente testo unico. Della data di svolgimento dei colloqui e dei rilievi devono essere preventivamente informati l'autorità giudiziaria competente e lo straniero. I colloqui si svolgono alla presenza dell'interprete e del difensore. Dell'esito della procedura di identificazione è data immediata comunicazione alla direzione dell'istituto penitenziario, all'autorità giudiziaria procedente ed al prefetto territorialmente competente. Il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari strumenti di coordinamento, concordando con il Ministero degli affari esteri i criteri generali dei rapporti con le autorità diplomatico-consolari di Stati esteri sulla base delle norme internazionali in vigore per l'Italia. Il giudice che ha emesso il provvedimento che dispone la custodia cautelare o la definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva o ad una misura di sicurezza nei confronti di uno straniero ne dà tempestiva comunicazione all'autorità consolare del suo Paese nei casi, nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 2, comma 7 del presente testo unico.
001. All'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
1-bis. Se a misura di sicurezza dell'espulsione non è stata revocata per cessazione della pericolosità sociale, il magistrato di sorveglianza almeno sessanta giorni prima della dimissione dall'istituto penitenziario verifica che la misura di sicurezza sia effettivamente eseguibile con accompagnamento immediato alla frontiera al momento della dimissione dall'istituto penitenziario e qualora accerti che sussiste uno dei motivi indicati nell'articolo 19, comma 1, in cui è vietata l'esecuzione dell'espulsione ovvero che prima delle dimissioni dall'istituto penitenziario è impossibile identificare l'identità e la nazionalità dello straniero o acquisire i documenti o i vettori necessari per il viaggio, dispone con proprio decreto motivato la sospensione dell'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione e la converte in una misura di sicurezza, scegliendola tra quelle indicate negli articoli 216 e 228 del codice penale, sulla base dell'effettiva pericolosità sociale dello straniero condannato, da eseguirsi subito dopo la fine della detenzione in esecuzione della pena e rinnovata ogni anno per un periodo di almeno cinque anni. Tuttavia in ogni momento il magistrato di sorveglianza, anche su richiesta del questore o dell'interessato o del direttore dell'istituto penitenziario, dispone l'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione e l'immediato accompagnamento alla frontiera al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario in cui è internato, quando siano cessati gli impedimenti all'espulsione ovvero revoca la misura di sicurezza in caso di riesame positivo della pericolosità sociale. Entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento del magistrato di sorveglianza lo straniero può proporre opposizione motivata al tribunale di sorveglianza che decide nel termine di venti giorni. Lo straniero espulso a titolo di misura di sicurezza dell'espulsione permane nell'istituto penitenziario fino alla fine dell'esecuzione della pena detentiva, salvo che sia espulso a titolo di misura alternativa alla detenzione ai sensi dell'articolo 15, e in nessun caso può essere sottoposto al trattenimento ai sensi dell'articolo 14, anche quando la misura di sicurezza dell'espulsione sia stata convertita in libertà vigilata.
Conseguentemente, al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 5-bis.
6. 14. Daniele Farina, Sannicandro.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alla fine del comma 5, aggiungere il seguente periodo: In tutti i casi in cui lo straniero sia stato precedentemente detenuto o internato quando era sprovvisto di un passaporto valido o di altro documento di identificazione il periodo di detenzione in applicazione della misura cautelare o in esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza è computato per la determinazione del termine massimo complessivo del trattenimento, allorché esso sia motivato dall'esigenza di accertare la sua identità o nazionalità o di acquisire documenti dalle autorità del suo Paese; in ogni caso, il trattenimento per tali motivi non può essere disposto, né convalidato, né prorogato allorché tali periodi di detenzione siano durati complessivamente più di diciotto mesi.
6. 3. Daniele Farina, Sannicandro.
Sopprimere il comma 1.
6. 4. Micillo.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
6. 5. Micillo.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: previsti dal presente testo unico, per i quali è stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a due anni, con le seguenti: previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unico.
6. 7. Daniele Farina, Sannicandro.
Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, 73 e 80 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
* 6. 9. Costa.
Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, 73 e 80 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
* 6. 11. Chiarelli.
Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
6. 10. Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
6. 12. Micillo.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
6. 13. Micillo.
Al comma 1, lettera c), capoverso 5-bis, sostituire le parole: e procede alla eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati con le seguenti: e provvede senza ritardo a reperire i documenti e i vettori necessari per il viaggio e a svolgere gli altri adempimenti necessari a fare adottare o ad eseguire il provvedimento amministrativo o giudiziario di espulsione disposto nei confronti degli stranieri identificati, in modo da assicurare l'effettivo accompagnamento immediato alla frontiera al momento della dimissione dall'istituto penitenziario.
6. 17. Daniele Farina, Sannicandro.
Al comma 1, lettera c), capoverso 5-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: e procede all'eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati.
6. 15. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
Al comma 1, lettera c), capoverso 5-bis, secondo periodo, sostituire le parole: e procede all'eventuale espulsione con le seguenti: e all'esito informa la direzione dell'istituto penitenziario per l'eventuale espulsione.
6. 18. Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 5-ter.
6. 19. Micillo.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
6. 20. Micillo.
Al comma 1, lettera d), capoverso terzo periodo, dopo le parole: possono proporre opposizione aggiungere la seguente: motivata.
6. 22. Daniele Farina, Sannicandro.
Al comma 1, lettera d), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire che lo straniero espulso sconti il residuo di pena detentiva nel Paese di provenienza, le modalità di esecuzione del provvedimento di espulsione dovranno essere fissate, ove possibile, mediante accordi bilaterali con Paesi di origine.
6. 23. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Micillo, Sarti, Turco.
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
1-bis. L'articolo 10-bis (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato) del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è abrogato.
1-ter. All'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo di cui al comma precedente, sono espunte le parole: «La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo».
1-quater. All'articolo 14-ter, comma 3, del decreto legislativo di cui al comma precedente, sono espunte le parole: «La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo».
1-quinquies. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo di cui al comma precedente, sono espunte le parole: «ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis».
6. 28. Marazziti, Zampa, Gitti, Piepoli, Fauttilli, Santerini, Schirò, Giuseppe Guerini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2014, 2015 e 2016 un incremento di 500 milioni di euro annui per l'esecuzione delle espulsioni e per le attività connesse e consequenziali comprese ulteriori dotazioni di uomini e mezzi, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di turn-over e limitazione delle assunzioni del comparto. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
6. 31. Molteni, Attaguile.
ART. 7.
(Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale).
Sopprimerlo.
* 7. 19. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.
Sopprimerlo.
* 7. 55. Cirielli, Rampelli.
Sopprimerlo.
* 7. 56. Molteni, Attaguile.
Sopprimere il comma 1.
** 7. 57. Molteni, Attaguile.
Sopprimere il comma 1.
** 7. 32. Micillo.
Al comma 1, sopprimere le parole:, presso il Ministero della giustizia,.
7. 18. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.
Al comma 1, dopo le parole: denominato Garante nazionale aggiungere le seguenti:, che opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione.
7. 6. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.
Sopprimere il comma 2.
* 7. 31. Micillo.
Sopprimere il comma 2.
* 7. 58. Molteni, Attaguile.
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Il Garante nazionale è organo collegiale, costituito da quattro membri che sono nominati, sentiti i Presidenti delle Camere, con decreto del Presidente della Repubblica. Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. In carica per cinque anni non prorogabili, essi sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e competenza nelle discipline afferenti i diritti umani.
2-bis. Il Collegio elegge al proprio interno un vicepresidente che assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
2-ter. I membri dell'Autorità garante non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
2-quater. All'atto dell'accettazione della nomina il Presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa.
7. 802. Daniele Farina, Sannicandro.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Garante nazionale è organo collegiale, composto dal Presidente, nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati e da quattro membri eletti, a maggioranza dei due temi dei componenti e con voto limitato, in numero di due dal Senato della Repubblica e in numero di due dalla Camera dei deputati. Il collegio elegge al proprio interno un vicepresidente che assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
7. 5. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: due membri con le seguenti: tre membri.
7. 17. Micillo.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per cinque anni con le seguenti: per tre anni.
7. 37. Micillo.
All'articolo 7 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «Essi sono nominati previa deliberazione del Consiglio dei Ministri» con le seguenti: «Essi sono nominati congiuntamente e d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati»;
b) al comma 4 le parole: «è istituito un ufficio composto da personale dello stesso Ministero» sono sostituite con le seguenti: «è istituito un ufficio composto da personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche».
Al comma 5, lettera b) sopprimere le parole: previo avviso.
7. 801. Scalfarotto.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Essi sono nominati previa delibera del Consiglio dei Ministri con le seguenti: Essi sono nominati congiuntamente e d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
7. 800. Scalfarotto.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: decreto del Presidente della Repubblica.
7. 49. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela, Turco.
Sopprimere il comma 3.
* 7. 30. Micillo.
Sopprimere il comma 3.
* 7. 59. Molteni, Attaguile.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: non possono assumere cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi di responsabilità in partiti politici con le seguenti: per tutta la durata dell'incarico non possono rivestire cariche elettive né ricoprire cariche o essere titolari di incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica.
7. 22. Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: assumere con le seguenti: ricoprire.
*7. 50. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela, Turco.
Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: assumere con la seguente: ricoprire.
*7. 21. Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: di responsabilità.
7. 36. Micillo.
Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Non possono altresì essere nominate persone che hanno assunto negli ultimi 10 anni incarichi elettivi parlamentari o nei consigli regionali o provinciali, ovvero incarichi di responsabilità nei partiti politici.
7. 3. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Turco.
Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.
7. 4. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.
Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: Le spese di funzionamento del Garante nazionale e del suo ufficio non possono superare il tetto massimo di 100 mila euro lordi e sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
7. 1. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il Garante nazionale rimane in carica cinque anni non prorogabili. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per il rinnovo dell'organo. Nel caso di cessazione anticipata dei mandato di uno dei suoi componenti, l'organo competente alla designazione dovrà procede alla sostituzione entro 30 giorni.
7. 2. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.
Sopprimere il comma 4.
* 7. 48. Micillo.
Sopprimere il comma 4.
* 7. 60. Molteni, Attaguile.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante.
7. 35. Micillo.
Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: senza oneri per la finanza pubblica.
7. 52. Mazziotti Di Celso, Dambruoso.
Sopprimere il comma 5.
* 7. 47. Micillo.
Sopprimere il comma 5.
* 7. 61. Molteni, Attaguile.
Al comma 5, alinea, sostituire le parole: oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie con le seguenti: collabora con i Garanti territoriali, nominati dalle regioni o dagli enti locali, e con tutte le istituzioni, comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie. Il Garante nazionale prende in esame le segnalazioni effettuate dai Garanti territoriali.
7. 29. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.
Al comma 5, sopprimere le lettere a), b) e g).
7. 39. Micillo.
Al comma 5, sopprimere le lettere a), c) e g).
7. 10. Micillo.
Al comma 5, sopprimere le lettere a), f) e g).
7. 7. Micillo.
Al comma 5, sopprimere le lettere a) e d).
7. 38. Micillo.
Al comma 5, sopprimere le lettere a) e g).
7. 13. Micillo.
Al comma 5, sopprimere la lettera a).
* 7. 62. Molteni, Attaguile.
Al comma 5, sopprimere la lettera a).
* 7. 46. Micillo.
Al comma 5, sopprimere la lettera b).
** 7. 45. Micillo.
Al comma 5, sopprimere la lettera b).
** 7.63. Molteni, Attaguile.
Al comma 5, sopprimere la lettera c).
* 7. 44. Micillo.
Al comma 5, sopprimere la lettera c).
* 7. 64. Molteni, Attaguile.
Al comma 5, sopprimere la lettera d).
** 7. 43. Micillo.
Al comma 5, sopprimere la lettera d).
** 7. 65. Molteni, Attaguile.
Al comma 5, sopprimere la lettera e).
* 7. 42. Micillo.
Al comma 5, sopprimere la lettera e).
* 7. 76. Molteni, Attaguile.
Al comma 5, sopprimere la lettera f).
7. 41. Micillo.
Al comma 5, sopprimere la lettera g).
7. 40. Micillo.
Al comma 5, lettera a) le parole: in conformità sono sostituite dalle seguenti: in ottemperanza.
7. 33. Micillo.
Al comma 5, lettera a) le parole: in conformità sono sostituite dalle seguenti: nel rigido rispetto.
7. 34. Micillo.
Al comma 5, sopprimere le lettere b) e c).
7. 14. Micillo.
Al comma 5, sopprimere le lettere b) e d).
7. 11. Micillo.
Al comma 5, sopprimere le lettere b) ed e).
7. 12. Micillo.
Al comma 5, sostituire interamente la lettera b) con la seguente:
Per l'esercizio delle sue funzioni al Garante nazionale sono assicurate tutte le informazioni relative ai luoghi dove possono essere ristrette persone, private della libertà personale. Al garante nazionale è assicurato: il libero accesso, su propria iniziativa e senza preventivo avviso, in qualsiasi luogo in cui vi siano persone private della libera personale, compreso il diritto di circolarvi all'interno, senza alcun impedimento; ogni informazione necessaria per l'adempimento del suo incarico, tenendo presenti le norme di diritto e di deontologia professionale applicabili; la possibilità di colloquio senza testimoni con le persone private della libertà personale; la possibilità di assumere informazioni da ogni altra persona operante nelle strutture dove le persone sono private della libertà personale.
7. 26. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.
Al comma 5, lettera b), dopo le parole: alle esigenze restrittive; si aggiungano le seguenti: tutti i detenuti e i soggetti comunque privati della libertà personale possono rivolgersi al Garante nazionale senza vincoli di forma:.
7. 25. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.
Al comma 5, sopprimere le lettere c), e) e g).
7. 9. Micillo.
Al comma 5, sopprimere le lettere e), f) e g).
7. 8. Micillo.
Al comma 5, lettera g), dopo le parole: e al Ministro della giustizia si aggiungano le seguenti: indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, l'applicazione delle norme vigenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché lo stato di tutela dei diritti umani in tutte le strutture ove le persone sono private della libertà personale.
7. 27. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.
Al comma 5, lettera g), dopo le parole: e al Ministro della giustizia si aggiungano le seguenti:, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro della salute. Tale relazione viene inviata anche alle commissioni parlamentari di competenza.
7. 28. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.
Al comma 5, dopo la lettera g) si aggiunga la seguente lettera:
g-bis) i reclami proposti ai sensi dell'articolo 35-bis o.p. vengono comunicati tempestivamente al Garante nazionale, il quale può comparire in udienza o trasmettere deduzioni, ove ritenga;
7. 23. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.
Al comma 5, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera:
g-bis) al Garante vengono trasmessi i reclami generici presentati a norma dell'articolo 35 ord. penit. Entro dieci giorni dalla comunicazione, il Garante può produrre deduzioni davanti all'autorità destinataria del reclamo;.
7. 24. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Turco.
ART. 8.
(Disposizioni di proroga per l'adozione dei decreti relativi alle agevolazioni e agli sgravi per l'anno 2013 da riconoscersi ai datori di lavoro in favore di detenuti ed internati).
Sopprimerlo.
* 8. 1. Molteni, Attaguile.
Sopprimerlo.
* 8. 2. Micillo.
Sopprimere il comma 1.
** 8. 3. Molteni, Attaguile.
Sopprimere il comma 1.
** 8. 4. Micillo.
Sopprimere il comma 2.
* 8. 5. Molteni, Attaguile.
Sopprimere il comma 2.
* 8. 6. Micillo.
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
Art. 8-bis.
1. Dopo l'articolo 608 del codice penale è inserito il seguente:
Art. 608-bis. – (Tortura). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente.
8. 01. Daniele Farina, Sannicandro.
ART. 9.
(Copertura finanziaria).
Sopprimerlo.
* 9. 1. Micillo.
Sopprimerlo.
* 9. 2. Cirielli, Rampelli.
Sopprimerlo.
* 9. 3. Molteni, Attaguile.
ART. 10.
Sopprimerlo.
10. 1. Micillo.
Sopprimere il comma 2.
10. 2. Micillo.
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) hanno efficacia a decorrere dal 1o giugno 2014.
10. 3. Sarti, Colletti, Businarolo, Bonafede, Ferraresi, Turco, Micillo, Agostinelli.