Camera dei deputati

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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 2 aprile 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 2 aprile 2014.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Brescia, Bressa, Brunetta, Caparini, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, Damiano, De Girolamo, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Legnini, Leone, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Mannino, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Orlando, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Andrea Romano, Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Velo, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Artini, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Brescia, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, Damiano, De Girolamo, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gasbarra, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Legnini, Leone, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Mannino, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Orlando, Palmizio, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Andrea Romano, Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Velo, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 1o aprile 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   BUSTO: «Riconoscimento e disciplina delle comunità intenzionali» (2250);
   DALL'OSSO ed altri: «Estensione dell'applicazione delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e di pensionamento anticipato, di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ai lavoratori occupati nella produzione di fibre ceramiche refrattarie» (2251);
   ARTINI ed altri: «Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernenti la definizione delle politiche nazionali di difesa e sicurezza nonché la pianificazione, l'attuazione e il controllo dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma» (2252);
   GHIZZONI e PATRIARCA: «Norme per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare» (2253);
   CIVATI ed altri: «Disposizioni per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero e per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale nonché modifiche agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale in materia di autoriciclaggio» (2254);
   SBERNA: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e altre disposizioni in materia di applicazione dell'aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto per l'acqua, il gas e l'energia elettrica somministrati per uso domestico ad utenti residenti mediante reti di distribuzione» (2255).

  Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

  In data 1o aprile 2014 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:
   S. 1322. – Senatori ZANDA ed altri: «Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali» (approvata dalla 5a Commissione permanente del Senato) (2256).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a una proposta di legge.

  La proposta di legge ZAMPA ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati» (1658) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Kronbichler, Migliore, Nicchi e Pilozzi.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 27 marzo 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Taranto, per gli esercizi 2011 e 2012. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 127).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 20 marzo 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2014/2006, avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per violazione del diritto dell'Unione europea da parte della normativa italiana in materia di cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiami vivi (violazione della direttiva 2009/147/CE).

  Questa relazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Garante del contribuente per l'Umbria.

  Il Garante del contribuente per l'Umbria, con lettera in data 25 marzo 2014, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale, per l'anno 2013, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 marzo 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VIII Commissione (Ambiente):
   all'ingegner Amedeo Gargiulo, l'incarico ad interim di presidente della quinta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
   all'ingegner Giovanni Guglielmi, l'incarico ad interim di presidente della quarta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
   all'ingegner Massimo Sessa, l'incarico ad interim di direttore della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 1542-B)

A.C. 1542-B – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI COSTITUZIONALITÀ

  La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge n. 1542-B., recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», approvato dal Senato con voto di fiducia, presenta diversi profili di incostituzionalità;
    l'intervento normativo che si profila con il presente disegno di legge è stato preceduto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2013. Essa ha travolto le disposizioni relative a province e città metropolitane poste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
    durante l'esame del provvedimento in Aula presso il Senato è stata votata una questione pregiudiziale di costituzionalità che non è stata approvata soltanto per tre voti;
    il disegno di legge in oggetto contrasta con le disposizioni di cui agli articoli 1, 5, 48, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione. È inoltre in contrasto con le norme della Carta europea delle autonomie locali e, in particolare, con la recente raccomandazione all'Italia del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa del 19 marzo 2013;
    durante l'esame del disegno di legge, autorevoli giuristi e professori di diritto costituzionale convocati in audizione presso le Commissioni di merito, hanno sollevato diversi dubbi di legittimità, sottolineando l'esigenza di procedere ad una «riforma razionale del sistema delle autonomie locali», evidenziando il disorientamento derivante dal sovrapporsi disordinato di provvedimenti di «riforma» del sistema delle autonomie locali. Gli stessi costituzionalisti hanno ribadito che non è possibile comunque con legge ordinaria «trasformare gli organi di governo da direttamente a indirettamente elettivi, rivedere con una legge generale gli ambiti territoriali di tutte le province»;
    il testo dell'articolato in esame, come approvato dal Senato, introduce una scadenza degli organi elettivi anticipata rispetto alla scadenza naturale, modificando il comma 325 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che invece prevedeva la scadenza al 30 giugno 2014 degli organi elettivi coincidente con la loro scadenza naturale. Impone l'esercizio provvisorio di bilancio ai sensi dell'articolo 163, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) all'ente anche nel caso in cui il bilancio sia stato formalmente approvato, in violazione dei principi contenuti ai commi 1 e 2 del predetto articolo 163;
    il presente disegno di legge, inoltre, da un lato azzera ogni forma di indennità a favore del presidente e della giunta provinciale, chiamati ad assumersi responsabilità gestionali nella fase transitoria, e dall'altro, allo stesso tempo, impone al presidente uscente di assumere anche i poteri decisionali spettanti al consiglio provinciale;
    ai sensi dell'articolo 1 della Costituzione la sovranità appartiene al popolo e il popolo esercita tale sovranità nelle forme e nei limiti previsti dalla stessa Costituzione. Il riconoscimento del diritto di voto e le sue caratteristiche, enunciate nel secondo comma dell'articolo 48, concorrono pertanto alla definizione dello Stato come Stato democratico. Attraverso di esso si realizza, infatti, il principio di organizzazione che caratterizza ogni democrazia, in forza del quale ogni decisione deve essere direttamente o indirettamente ricondotta alle scelte compiute dal popolo, detentore della sovranità;
    il principio fondamentale della rappresentanza elettorale sancito nella nostra Costituzione è garantito anche dal diritto dell'Unione Europea. Il Trattato di Lisbona riunisce in un apposito titolo (Titolo II del Trattato sull'Unione europea «Disposizioni relative ai principi democratici») le disposizioni intese a conferire maggiore visibilità al principio democratico insito nel funzionamento dell'Unione. Tale principio viene affermato e specificato nelle sue diverse configurazioni: la democrazia come rappresentanza e la democrazia come partecipazione all'attività pubblica;
    è evidente, quindi, come le disposizioni introdotte dal presente disegno di legge siano in contrasto con il principio costituzionale della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa, e violino il principio della garanzia della volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l'articolo 1, secondo comma, della Costituzione;
    le disposizioni succitate previste nell'articolato del disegno di legge in esame appaiono, quindi, chiaramente elusive del giudicato costituzionale, ed in contrasto con quanto deciso nella sentenza n. 48 del 2003 della Corte costituzionale: in base a questa pronuncia, infatti, «la durata degli organi elettivi locali, fissata dalla legge, non è liberamente disponibile». Infatti, «vi è un diritto degli enti elettivi e dei loro rappresentanti eletti al compimento del mandato conferito nelle elezioni come aspetto della struttura rappresentativa degli Enti, che coinvolge anche i rispettivi corpi elettorali». Di conseguenza, sempre citando le parole della Corte, «le ipotesi eccezionali di abbreviazione del mandato elettivo debbono essere preventivamente stabilite in via generale dal legislatore», sicché «non può essere una legge provvedimento, disancorata da presupposti stabiliti in via legislativa, a disporre della durata degli organi elettivi»;
    da ultimo, il presente disegno di legge aumenta – rispetto alla legislazione vigente (articolo 16, comma 17 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) – da 6 a 10 il numero dei consiglieri comunali per i comuni fino a 3.000 abitanti; da 7 a 12 il numero dei consiglieri comunali per i comuni da 3.000 a 5000 abitanti; da 10 a 12 il numero dei consiglieri comunali per i comuni da 5.000 a 10.000 abitanti, senza prevedere alcuna norma transitoria rispetto alle prossime elezioni amministrative indette per il 25 maggio 2014. La tornata amministrativa del maggio 2014 investe all'incirca 2.350 comuni fino a 3.000 abitanti; circa 680 comuni da 3.000 a 5.000 abitanti; circa 640 comuni da 5.000 a 10.000 abitanti. I comuni sopra ricordati rientrano nella categoria dei comuni fino a 15.000 abitanti, per i quali la normativa vigente (articolo 71, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) prescrive che ciascuna candidatura a sindaco sia collegata ad una lista, la quale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. La lista va presentata con apposita dichiarazione scritta. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a consigliere e delle collegate candidature a sindaco deve essere sottoscritta (per i comuni sopra 1.000 abitanti) da un numero di elettori (graduato rispetto alla «taglia» dei comuni, dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81);
    le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale per la presentazione delle candidature (articolo 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53);
    la presentazione delle liste deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno, antecedenti la data di votazione (così gli articoli 28 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali);
    riguardo le sottoscrizioni, vale, inoltre, rammentare una giurisprudenza amministrativa orientata verso un «collegamento» tra lista indicante i nominativi dei candidati e la sottoscrizione, talché una variazione dei nominativi della lista importa nullità della sottoscrizione. È ovvio quindi che le disposizioni introdotte mettono a rischio il normale svolgimento delle prossime elezioni amministrative e si presentano quindi, rispetto agli effetti che produrranno, manifestamente incostituzionali ai sensi del dettato costituzionale di cui agli articoli 3 e 48 della Costituzione;
    in conclusione, si evidenza l'irragionevolezza della norma del presente disegno di legge che prevede per i comuni interessati dall'aumento del numero dei consiglieri comunali e degli assessori la garanzia dell'invarianza di spesa. I comuni che andranno al voto a maggio hanno già deliberato il bilancio di previsione, quindi, il nuovo consiglio comunale e la giunta si troveranno sic et sempliciter nella condizione di avere delle spese maggiori rispetto a quelle preventivate e dovranno provvedere ad un assestamento, producendo nei fatti una rimodulazione delle poste di bilancio che potrebbe ripercuotersi su servizi essenziali,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1542-B.
N. 1. Invernizzi, Matteo Bragantini, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Fedriga, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.

  La Camera,
   premesso che:
    la riforma dell'ordinamento degli enti locali contenuta nel disegno di legge di iniziativa governativa recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», oltre ad introdurre elementi di ulteriore caos normativo in attesa di una più complessiva riforma delle istituzioni, è in aperto contrasto con le disposizioni di cui agli articoli 1, 5, 48, 114, 117,118 e 119 della Costituzione e con i principi della Carta europea delle autonomie locali, soprattutto per quel che riguarda le funzioni delle Province e la legittimazione democratica degli organi di governo delle Province e delle Città metropolitane;
    nelle Commissioni parlamentari competenti per l'esame in sede referente del provvedimento, tutti gli illustri costituzionalisti auditi hanno evidenziato numerosi profili di incostituzionalità, di cui non si può non tenere conto, solo per offrire all'opinione pubblica un prodotto da vendere in campagna elettorale;
    con la recente approvazione da parte del Senato della procedura d'urgenza sui disegni di legge di modifica costituzionale per l'abolizione delle province, è stato già di fatto avviato un processo di riforma per la definitiva abolizione delle stesse, su cui il gruppo di Forza Italia è favorevole: pertanto appare a dir poco inopportuno portare avanti un disegno di legge di riforma non coerente con gli obiettivi dichiarati, che non abolirà le province, ma moltiplicherà il numero degli amministratori locali e creerà dieci città metropolitane con conseguenti aggravi di costi, paralisi o complicazioni decisionali, rischi di distruzione di apparati e di competenze tecniche oggi essenziali sul territorio;
    come già si è avuto modo di evidenziare nella pregiudiziale di costituzionalità che il gruppo Forza Italia ha presentato in Aula alla Camera dei deputati il 2 dicembre 2013, il disegno di legge recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», oggi di nuovo all'esame della Camera in terza lettura, è un provvedimento confuso e contraddittorio, e contiene diverse disposizioni che presentano profili di incostituzionalità;
    il contenuto del testo appare innanzitutto in contrasto con i principi autonomistici della Costituzione, tra cui quello del riconoscimento e promozione delle realtà locali, solennemente proclamato dall'articolo 5 della Carta costituzionale: «La Repubblica, una ed indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali». L'articolo 5 sancisce quindi un vincolo preciso per il legislatore ordinario, che può solo sviluppare, e non comprimere, l'autonomia locale, dando piena e intangibile copertura costituzionale all'assetto storico delle autonomie locali e, oggi, anche ai principi della Carta europea delle autonomie locali;
    nel testo vi è un'ulteriore evidente violazione del principio della rappresentanza democratica sancito dall'articolo 1 della Costituzione. La configurazione delle province e delle città metropolitane come enti di secondo livello i cui organi sono eletti non direttamente dal popolo, ma dagli amministratori comunali, è in contrasto con gli articoli 1 e 114 della Costituzione che configurano le province e le città metropolitane come «enti costitutivi della Repubblica» la cui legittimazione non può che derivare dal popolo, come previsto dall'articolo 1 della Costituzione;
    il modello di autonomia integra una garanzia democratica di cui sono destinatari i cittadini, che vantano un diritto alla vita democratica e alla partecipazione in questi enti; per disciplinare dunque il nuovo assetto dei livelli di governo della Repubblica, e magari giungere all'abolizione dell'ente provincia è necessario approvare una legge costituzionale in merito; questo è evidente soprattutto alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni in materia di riordino delle province, contenute nel decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
    ulteriore questione che rende assai dubbia la costituzionalità delle disposizioni contenute all'interno del disegno di legge, è l'evidente disparità di trattamento che si viene a creare tra un cittadino elettore residente nel comune capoluogo dell'area metropolitana e il cittadino elettore residente negli altri comuni dell'area metropolitana. Questo perché nel disegno di legge in oggetto, il sindaco della città metropolitana è di diritto il sindaco del comune capoluogo; lo statuto può prevedere l'elezione diretta del sindaco della città metropolitana solo a determinante condizioni, e solo dopo l'approvazione di una legge statale sul sistema elettorale; nella pratica, quindi, la regola stabilita è quella dell'automatismo che intercorre tra essere sindaco del comune capoluogo e essere sindaco della città metropolitana: questo crea una grave disparità tra i cittadini dell'area metropolitana, perché i cittadini elettori del comune capoluogo avranno di fatto la possibilità di esprimere la propria preferenza elettorale anche per il sindaco della città metropolitana, possibilità che è del tutto preclusa ai cittadini elettori degli altri comuni dell'area metropolitana;
    il testo del maxiemendamento del Governo, presentato al Senato in maniera a dir poco frettolosa, mentre già era in corso il dibattito in Aula, e approvato con la «forzatura» della fiducia, contempla anche una norma che, se interpretata in modo letterale, interromperà i mandati elettivi prima della scadenza naturale. Un incidente, se di questo si tratta, di una pericolosità inaudita, capace di produrre un precedente gravissimo nella storia democratica di questo Paese;
    il comma 82 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, dispone infatti che, per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014, il presidente della provincia «in carica alla data di entrata in vigore della presente legge» ovvero, qualora la provincia sia commissariata, il commissario, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione: la disposizione potrebbe quindi essere interpretata nel senso dello scioglimento automatico dei consigli provinciali prima della loro scadenza, che sarebbe naturalmente avvenuta dopo le elezioni amministrative di maggio;
    le disposizioni esaminate hanno una duplice incidenza sul quadro normativo vigente, in quanto, da un lato, prorogano i commissariamenti delle province già in atto e, dall'altro, impedisce che vengano commissariate le province in scadenza nel 2014, in quanto prevede per queste ultime una proroga dei presidenti e delle giunte uscenti. Ciò in deroga – come previsto dalla stessa disposizione del disegno di legge – alla norme della legge di stabilità 2014 (articolo 1, commi 325 e 441, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) che hanno prorogato le gestioni commissariali già in essere al 31 dicembre 2013 fino al 30 giugno del 2014 e legittimato di nuove purché fino al 30 giugno 2014;
    in merito alla decadenza anticipata degli organi, così determinata, la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge della regione Sardegna 1o luglio 2002, n. 10, recante «Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, nella sentenza n. 48 del 10 febbraio 2003, ha affermato principi chiarissimi al riguardo, su cui si fonda il principio della rappresentanza democratica. Nella sentenza si legge: «Vi è un diritto degli enti elettivi e dei loro rappresentanti eletti al compimento del mandato conferito nelle elezioni, come aspetto essenziale della stessa struttura rappresentativa degli enti, che coinvolge anche i rispettivi corpi elettorali. Un'abbreviazione di tale mandato può bensì verificarsi, nei casi previsti dalla legge, per l'impossibilità di funzionamento degli organi o per il venir meno dei presupposti di “governabilità” che la legge stabilisce (si vedano, ad esempio, gli articoli 53 e 141, comma 1, lettere b) e c), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), ovvero in ipotesi di gravi violazioni o di gravi situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica che la legge sanzioni con lo scioglimento delle assemblee (si vedano, ad esempio, l'articolo 141, comma 1, lettera a), e l'articolo 143 del citato Testo unico)»;
    va rilevato inoltre che i commi 135 e 136 dell'articolo 1 del testo in esame, dispongono l'aumento del numero massimo di consiglieri e di assessori comunali nei comuni fino a 10.000 abitanti. In particolare, nei comuni fino a 3.000 abitanti, il numero massimo dei consiglieri comunali, oltre al sindaco, è elevato a 10 (attualmente è di 6) e il numero massimo degli assessori è stabilito in 2 (come attualmente previsto per i comuni da 1.000 a 3.000 abitanti, mentre sotto i 1.000 non è previsto alcun assessore). Nei comuni da 3.000 a 10.000 abitanti, il numero massimo dei consiglieri comunali, oltre al sindaco è elevato a 12 (attualmente è di 7 per i comuni da 3.000 a 5.000 abitanti e di 10 per i comuni da 5.000 a 10.000 abitanti) e il numero massimo degli assessori è stabilito in 4 (come attualmente previsto per i comuni da 5.000 a 10.000 abitanti, mentre tra i 3.000 e 5.000 abitanti è stabilito in 3). Al fine di assicurare l'invarianza di spesa connessa all'aumento di cui sopra, i comuni interessati provvedono, «prima di applicarla» (espressione, già prevista nel testo della Camera, che appare meritevole di un chiarimento), a rideterminare gli oneri connessi allo status degli amministratori locali (indennità, rimborsi spese e altro), previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti;
    circa la rideterminazione del numero dei consiglieri, come pure per la previsione dell'eventuale terzo mandato dei sindaci (comma 138) si ricorda che, con decreto del Ministro dell'interno del 20 marzo 2014, è stata fissata la data delle elezioni amministrative per il 25 maggio prossimo; il procedimento elettorale preparatorio pertanto è già in corso. Esso prevede, tra l'altro, la pubblicazione, da parte dei sindaci, del manifesto elettorale entro il 10 aprile e la presentazione, tra il 24 e 25 aprile, delle liste dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale; a procedimento elettorale già avviato, cambiare la normativa di riferimento potrebbe produrre un contenzioso tale da determinare un eventuale rischio di annullamento delle stesse elezioni amministrative,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1542-B.
N. 2. Brunetta, Russo, Centemero, Sarro.

  La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in titolo ha sollevato, fin dall'originaria stesura, perplessità nel metodo e nel merito nonché non poche criticità in ordine alla sua legittimità costituzionale, non superate dalle due letture parlamentari, anzi aggravate dall'irragionevole inserimento di disposizioni che rischiano di incidere fortemente sulle procedure e sui termini che precedono le competizioni elettorali, recandovi grave pregiudizio;
    il riordino, la semplificazione e la razionalizzazione delle articolazioni territoriali della Repubblica sono urgenti e necessari al fine di rimuovere la «giungla» amministrativa e di ridurre i costi della politica derivanti dall'esistenza di troppi livelli di governo a carattere elettivo e, soprattutto, della proliferazione di innumerevoli enti funzionali a base territoriale diversamente nominati, dalla quale risulta un intreccio quando non un intralcio ed una sovrapposizione di competenze nonché di funzioni, che appesantiscono la decisione amministrativa;
    nessuna delle urgenze e necessità sopra indicate risultano soddisfatte da questo provvedimento, che lascia disorientati con riguardo al caos istituzionale creato, al merito delle politiche di riorganizzazione in esso contenute, alla loro legittimità; risultano pesanti ombre, rilevate anche dagli organi istituzionali competenti in materia, in ordine alla consistenza effettiva dei risparmi che saranno conseguiti;
    ad avviso dei firmatari del presente atto, il provvedimento appare quale perfetto paradigma del noto aforisma di Ennio Flaiano: «La distanza più breve tra due punti è la retta. In Italia è l'arabesco», in quanto esso è lungi dall'essere idoneo a realizzare gli obiettivi che persegue, risultando, al contrario, foriero di conflitti di competenze, di contenziosi, di oneri di spesa per la finanza pubblica, segnalati anche dai rappresentanti degli organi auditi – in particolare, sono stati messi in evidenza «l'aggravio di spesa, la confusione ordinamentale e la moltiplicazione di oneri», nonché la «complessità del meccanismo di riordino, suscettibile di alimentare il contenzioso» oltre all'insieme delle procedure indicate che «mal si concilierebbero, per la durata e la complessità, con la provvisorietà del disegno organizzativo perseguito dal provvedimento»;
    le eventualità degli aggravi di spesa risultano virare verso la probabilità se non la certezza, in forza della disposizione che aumenta il numero degli amministratori comunali di oltre 26.500 unità, per i quali l'aver scongiurato nuove indennità di carica non intacca la certezza dei costi aggiuntivi di funzione e di struttura per gli enti e pone in grave pregiudizio le procedure di bilancio per i comuni che vi saranno interessati;
    ad avviso dei firmatari del presente atto è da ritenersi illegittima la disposizione, di cui al comma 136, che affida a un atto amministrativo dell'ente locale la possibilità di incidere sullo status e sulle indennità degli amministratori locali;
    infine, la succitata disposizione, introdotta così a ridosso delle consultazioni elettorali e nel pieno dello svolgimento delle relative procedure preparatorie, risulta irragionevole – irragionevolezza che è riconducibile, come è noto, alla violazione dell'articolo 3 della Costituzione – e contrasta con l'esigenza di garantire un giusto procedimento elettorale, ponendo a rischio la validità delle sottoscrizioni, correlate ai nominati delle candidature;
    la materia elettorale è da ritenersi indisponibile quando la competizione è già cominciata e, altresì, si ritiene che vi sia un interesse preminente dell'ordinamento a che le regole elettorali siano assolutamente certe e uguali per tutti, in particolare quando è manifesto il rischio di gettare nella precarietà il medesimo risultato elettorale a causa dei vizi che potrebbero essere fatti valere davanti alle sedi competenti;
    al comma 82 il testo introduce un commissariamento extra ordinem, fortemente critico dal punto di vista della sua compatibilità costituzionale, in quanto pone in rischio la durata degli organi elettivi locali, durata che, come da giurisprudenza costituzionale, non è da ritenersi disponibile, a fronte del diritto al compimento del mandato conferito dal corpo elettorale ed in assenza dei pregiudizi o delle violazioni previste dall'ordinamento per l'esercizio dei poteri sostitutivi;
    l'introduzione del terzo mandato per i sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti e la «riduzione» delle incompatibilità tra il mandato di sindaco e di parlamentare, anche europeo, risultano disposizioni del tutto fuori contesto e, ad avviso dei firmatari del presente atto, appaiono, rispettivamente, inopportunamente connesse con la composizione dei nuovi organi provinciali e con le candidature per le elezioni europee, oltre che, entrambe, in netto contrasto con i propositi di riduzione dei doppi incarichi e gli obiettivi di esclusività di incarichi elettivi, in particolare per quanto riguarda gli organi monocratici;
    il testo giunto dopo l'esame al Senato risulta aggravato rispetto alle criticità originarie e profila, ad avviso dei firmatari del presente atto, un esito inaccettabile ed inopportuno, oltre che in netto contrasto con l'obiettivo di riduzione dei costi della politica: una moltiplicazione di «poltrone» coniugata ad una concentrazione di potere, in quanto gli amministratori comunali in carica gestiranno le province, alle quali sono state assegnate ulteriori funzioni fondamentali rispetto al testo licenziato in questa sede, particolarmente appetibili per la connessa gestione di risorse finanziarie e conseguente affidamento quale ente appaltante;
    il riordino territoriale proposto dal provvedimento in titolo è maldestro e improvvido, figlio di un'ottica provvisoria, non adeguatamente supportata a livello costituzionale, percorso da diversi profili critici di illegittimità, palesi o latenti, che ne pongono a rischio la tenuta o rischiano di determinarne, ancora una volta, il rigetto da parte dell'organo costituzionale competente;
    l'abolizione per via costituzionale delle province – avanzata da molto tempo anche da una proposta di legge costituzionale d'iniziativa popolare e più volte dibattuta, con esiti vani ad onta delle esternazioni in pubblico dei partiti politici, nelle sedi parlamentari – costituisce l'unico strumento per ridisegnare le componenti essenziali dell'intelaiatura dell'ordinamento degli enti locali, in modo da affrontare coerentemente problematiche destinate a durare nel tempo e rispondenti ad esigenze sociali ed istituzionali di lungo periodo;
    è necessario agire in coerenza, sul piano logico e giuridico, con il dettato costituzionale;
    la via per una riforma incisiva ed efficace appare, quindi, ineludibile, e l'ha indicata con nettezza la stessa Corte costituzionale: occorre procedere all'approvazione di un disegno di legge costituzionale, unico atto in grado di abrogare efficacemente, radicalmente ed inequivocabilmente l'ente provinciale,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1542-B.
N. 3. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

A.C. 1542-B – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 1.4, 1.10, 1.12, 1.111, 1.114, 1.115, 1.130, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1542-B – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

  1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
  2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.
  3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97.
  4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza; le unioni e le fusioni di comuni sono disciplinate dai commi da 104 a 141.
  5. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117. I princìpi della presente legge valgono come princìpi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti.
  6. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana. Qualora la regione interessata, entro trenta giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte, con riguardo alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della regione, decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.
  7. Sono organi della città metropolitana:
   a) il sindaco metropolitano;
   b) il consiglio metropolitano;
   c) la conferenza metropolitana.

  8. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 9.
  9. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
  10. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 8 e 9.
  11. Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto:
   a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;
   b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   c) può prevedere, anche su proposta della regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La mancata intesa può essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti;
   d) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

  12. Le città metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo quanto previsto dal comma 18 per la città metropolitana di Reggio Calabria, e ai commi da 101 a 103 sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime.
  13. Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto dal comma 20, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui ai commi da 25 a 39. Le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. La conferenza è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto.
  14. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall'articolo 163, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», e per gli atti urgenti e improrogabili; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del consiglio provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge la provincia sia commissariata, il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014. Alle funzioni della provincia si applicano le disposizioni di riordino di cui ai commi da 85 a 97.
  15. Entro il 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 il consiglio metropolitano approva lo statuto.
  16. Il 1o gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia. Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano.
  17. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  18. La città metropolitana di Reggio Calabria è costituita, con le procedure di cui ai commi da 12 a 17, alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui ai commi da 12 a 17 sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data di costituzione della città metropolitana a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 30 settembre 2014 è sostituito dal centottantesimo giorno dalla predetta data di costituzione. I termini del 31 dicembre 2014 e del 1o gennaio 2015 sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 è sostituito dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali.
  19. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.
  20. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:
   a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
   b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;
   c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

  21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.
  22. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale. È inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. È altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione. In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole città metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, è condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi del comma 11, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della città metropolitana.
  23. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 60, comma 1:
    1) all'alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;
    2) il numero 12) è sostituito dal seguente:
  «12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione»;
   b) all'articolo 63, comma 1, alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;
   c) l'articolo 65 è sostituito dal seguente:
  «Art. 65. – (Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale) – 1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.
  2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.
  3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune».

  24. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18, è esercitato a titolo gratuito.
  25. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano.
  26. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.
  27. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale di cui al comma 29 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 26, è inammissibile.
  28. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 27.
  29. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso l'amministrazione provinciale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.
  30. Il consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 29.
  31. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 29 in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.
  32. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 33.
  33. Ai fini delle elezioni, i comuni della città metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:
   a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
   b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
   c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
   d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
   e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;
   f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;
   g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;
   h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
   i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

  34. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla città metropolitana è determinato secondo le modalità, le operazioni e i limiti indicati nell'allegato A annesso alla presente legge.
  35. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere metropolitano compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 34.
  36. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
  37. L'ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 29, terminate le operazioni di scrutinio:
   a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
   b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
   c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

  38. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.
  39. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della città metropolitana.
  40. Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.
  41. Il sindaco metropolitano può altresì assegnare deleghe a consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.
  42. La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana.
  43. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11.
  44. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:
   a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;
   b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;
   c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati, la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
   d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;
   e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);
   f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

  45. Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione.
  46. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.
  47. Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali.
  48. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.
  49. In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. Alla data del 31 ottobre 2015 le predette partecipazioni sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla città metropolitana.
  50. Alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  51. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge.
  52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.
  53. Le norme di cui ai commi da 51 a 100 non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle d'Aosta.
  54. Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a 53 esclusivamente:
   a) il presidente della provincia;
   b) il consiglio provinciale;
   c) l'assemblea dei sindaci.

  55. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
  56. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.
  57. Gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  58. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.
  59. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.
  60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.
  61. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.
  62. Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.
  63. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 33 e 34.
  64. È eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai commi 33 e 34. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.
  65. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.
  66. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.
  67. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.
  68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.
  69. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.
  70. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.
  71. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70, è inammissibile.
  72. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 71.
  73. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.
  74. Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito ai singoli candidati all'interno delle liste, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61.
  75. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 61 in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.
  76. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati, che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34.
  77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti espressi e proclama eletti i candidati che conseguono la maggiore cifra individuale ponderata. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.
  78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.
  79. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione ai sensi dei commi da 67 a 78 del consiglio provinciale, presieduto dal presidente della provincia o dal commissario, è indetta:
   a) entro il 30 settembre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014;
   b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro trenta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.

  80. Per le elezioni di cui al comma 79, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.
  81. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), il consiglio provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78 svolge fino al 31 dicembre 2014 le funzioni relative ad atti preparatori e alle modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; l'assemblea dei sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva le predette modifiche entro il 31 dicembre 2014. Entro la medesima data, si procede quindi all'elezione del presidente ai sensi dei commi da 58 a 65. Per le prime elezioni di cui al precedente periodo sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  82. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, qualora la provincia sia commissariata, il commissario, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall'articolo 163, comma 2, del testo unico, e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 65 e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
  83. Nel caso di cui al comma 79, lettera b), l'assemblea dei sindaci approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro sei mesi dall'insediamento del consiglio provinciale. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro la predetta data si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  84. Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito.
  85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:
   a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
   b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
   c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
   d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
   e) gestione dell'edilizia scolastica;
   f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

  86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:
   a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;
   b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

  87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.
  88. La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.
  89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale.
  90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono princìpi fondamentali della materia e princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:
   a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97, secondo i princìpi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;
   b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.
  92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale.
  93. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 91 ovvero di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 92, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 92 dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale.
  94. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 possono essere modificati gli obiettivi del patto di stabilità interno e le facoltà di assumere delle province e degli enti subentranti, fermo restando l'obiettivo complessivo. L'attuazione della presente disposizione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:
   a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;
   b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
   c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;
   d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.

  97. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) salva la necessità di diversa attribuzione per esigenze di tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, applicazione coordinata dei princìpi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   b) le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione.

  98. Al commissario di cui all'articolo 141 del testo unico, e successive modificazioni, nonché ad eventuali sub-commissari si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nonché quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, in materia di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi soggetti si applicano, altresì, le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
  99. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a supporto dei commissari straordinari dell'ente provincia, sono tenuti ad avvalersi di dirigenti o funzionari del comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi.
  100. In applicazione di quanto previsto dal comma 99, gli eventuali sub-commissari nominati in base a criteri diversi decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.
  101. Salvo quanto previsto dai commi 102 e 103, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.
  102. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'articolo 24, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
  103. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste al comma 11, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, il comune di Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.
  104. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e i commi da 1 a 13 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono abrogati.
  105. All'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il terzo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune»;
   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione»;
   c) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
  «5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni».

  106. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell'articolo 32 del testo unico, come modificati dal comma 105, lo statuto dell'unione di comuni deve altresì rispettare i princìpi di organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime eventualmente disposti con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.
  107. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 28-bis è sostituito dal seguente:
  «28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;
   b) il comma 31 è sostituito dal seguente:
  «31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite».

  108. Tutte le cariche nell'unione sono esercitate a titolo gratuito.
  109. Per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di più comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
  110. Le seguenti attività possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità:
   a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;
   b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;
   c) le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori;
   d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa.

  111. Il presidente dell'unione di comuni, ove previsto dallo statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia municipale.
  112. Qualora i comuni appartenenti all'unione conferiscano all'unione la funzione della protezione civile, all'unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992.
  113. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, e di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui l'unione esercita le funzioni stesse.
  114. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.
  115. Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si applicano alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
  116. In caso di fusione di uno o più comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del testo unico, il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni oggetto della fusione.
  117. L'articolo 15, comma 2, del testo unico è sostituito dal seguente:
  «2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».

  118. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.
  119. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.
  120. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.
  121. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.
  122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.
  123. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e autonomie locali del 1º aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.
  124. Salva diversa disposizione della legge regionale:
   a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;
   b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;
   c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.

  125. Il comune risultante da fusione:
   a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno;
   b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;
   c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

  126. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo unico, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti.
  127. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.
  128. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefìci che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali.
  129. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.
  130. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione.
  131. Le regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione.
  132. I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune.
  133. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e società pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore.
  134. Per l'anno 2014, è data priorità nell'accesso alle risorse di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonché a quelli presentati dalle unioni di comuni.
  135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
   «a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;
   b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;
   b) le lettere c) e d) sono abrogate.

  136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.
  137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
  138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati.
  139. All'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 abitanti».
  140. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, secondo le modalità e i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: riordino delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.
  141. Dall'attuazione del comma 140 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  142. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, le parole: «e provinciali» sono soppresse.
  143. Il comma 115 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è abrogato.
  144. Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.
  145. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai princìpi della medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi da 104 a 141 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  146. Con riferimento alle città metropolitane e alle province trasformate ai sensi della presente legge, fino a una revisione del patto di stabilità che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, i nuovi enti sono tenuti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano.
  147. Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il livello provinciale e delle città metropolitane non costituisce ambito territoriale obbligatorio o di necessaria corrispondenza per l'organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente le pubbliche amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale o della città metropolitana. La riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; i piani sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno per il coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I piani indicano i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio. Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non presentino i predetti piani nel termine indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un commissario per la redazione del piano.
  148. Le disposizioni della presente legge non modificano l'assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive, nonché delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  149. Al fine di procedere all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma di cui alla presente legge, il Ministro per gli affari regionali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività contenenti modalità operative e altre indicazioni finalizzate ad assicurare, anche attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini previsti per gli adempimenti di cui alla presente legge e la verifica dei risultati ottenuti. Su proposta del Ministro per gli affari regionali, con accordo sancito nella Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma.
  150. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  151. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato A
(Articolo 1, comma 34)

Criteri e operazioni per la determinazione dell'indice ponderato cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle città metropolitane e delle province.

  Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna città metropolitana e a ciascuna provincia si procede secondo le seguenti operazioni:
   a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 33 si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della città metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della città metropolitana o della provincia;
   b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia;
   c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;
   d) qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima città metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);
   e) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato, con approssimazione alla terza cifra decimale, dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, moltiplicato per 1.000.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: da 51 a 57 e da 85 a 97 con le seguenti: 52, 57 e 86.
1. 106. Russo, Centemero.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
* 1. 2. Russo, Centemero.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
* 1. 3. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente:
  Le Province che, sulla base dell'ultimo censimento, hanno una popolazione residente superiore agli 800.000 abitanti, possono costituirsi in Città metropolitane mediante una consultazione popolare da tenersi contestualmente alle elezioni europee del 2014.
1. 4. Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: di grande riforma economica e sociale.
1. 107. Russo, Centemero.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Con le procedure di cui all'articolo 133, primo comma, della Costituzione e nel rispetto di quanto previsto al comma 3 del presente articolo, nelle province che, sulla base dell'ultimo censimento, hanno una popolazione residente superiore a un milione di abitanti possono essere costituite ulteriori città metropolitane, purché l'iniziativa sia assunta dal comune capoluogo della provincia e da altri comuni che complessivamente rappresentino almeno 500.000 abitanti della provincia medesima. Nel caso di due province confinanti che complessivamente raggiungono la popolazione di almeno 1.500.000 abitanti, si applicano le procedure di cui al primo periodo, a condizione che l'iniziativa sia esercitata dai due comuni capoluogo e da altri comuni che rappresentino complessivamente almeno 350.000 abitanti per provincia. La proposta deve individuare il comune capoluogo della città metropolitana. Le città metropolitane subentrano alle province esistenti.
1. 101. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Con le procedure di cui all'articolo 133, primo comma, della Costituzione e nel rispetto di quanto previsto al comma 6 del presente articolo, nelle province che, sulla base dell'ultimo censimento, hanno una popolazione residente superiore a un milione di abitanti possono essere costituite ulteriori città metropolitane, purché l'iniziativa sia assunta dal comune capoluogo della provincia e da altri comuni che complessivamente rappresentino almeno 500.000 abitanti della provincia medesima. Nel caso di due province confinanti che complessivamente raggiungono la popolazione di almeno 1.500.000 abitanti, si applicano le procedure di cui al primo periodo, a condizione che l'iniziativa sia esercitata dai due comuni capoluogo e da altri comuni che rappresentino complessivamente almeno 350.000 abitanti per provincia. La proposta deve individuare il comune capoluogo della città metropolitana. Le città metropolitane subentrano alle province esistenti.
1. 5. Gitti.

  Al comma 12, sostituire le parole:, salvo quanto previsto dal comma 18 per la città metropolitana di Reggio Calabria, e ai commi da 101 a 103 con le seguenti: sono disciplinate dai commi 19 e seguenti. In sede di prima applicazione le città metropolitane di Roma, Milano e Napoli.
1. 108. Russo, Centemero.

  Al comma 13, ultimo periodo, sostituire le parole: il 30 settembre 2014 con le seguenti: entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 6. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Al comma 13, ultimo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2014 con le seguenti: 31 ottobre 2014.
1. 109. Russo, Centemero

  Sostituire i commi 14, 15, 16 e 17 con il seguente:
  14. Fino al termine di indizione delle prime elezioni si applicano le seguenti disposizioni:
   a) il sindaco del comune capoluogo della provincia omonima è il sindaco della città metropolitana;
   b) la conferenza metropolitana è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana. La conferenza può costituire al suo interno un comitato esecutivo composto dal sindaco metropolitano e da un massimo di altri 4 componenti della conferenza eletti dalla stessa;
   c) gli organi della Città Metropolitana provvedono a predisporre ed approvare lo statuto, nonché ad individuare le più idonee soluzioni per la transizione tra la soppressa provincia ed il nuovo ente. A tal fine, sono assegnate alla Città metropolitana, contestualmente alla sua costituzione, il patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali della soppressa provincia. Lo statuto deve essere approvato dalla conferenza metropolitana entro e non oltre il 30 ottobre 2014. In caso di mancata approvazione entro la predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine non superiore a sessanta giorni per la sua adozione, decorso il quale nomina un commissario ad acta con il compito di adottare lo statuto medesimo, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della Città Metropolitana. Lo statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda la disciplina relativa al sindaco ed al consiglio, a quanto disposto dal comma 19. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati; si applica, nei confronti del commissario, quanto previsto dal comma 98.
1. 7. Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

  Sostituire i commi 14, 15, 16 e 17 con il seguente:
  14. Fino al termine di indizione delle prime elezioni si applicano le seguenti disposizioni:
   a) il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito della conferenza metropolitana nel giorno del suo insediamento;
   b) la conferenza metropolitana è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana. Il consiglio può costituire al suo interno un comitato esecutivo composto dal sindaco metropolitano e da un massimo di altri 4 componenti della conferenza eletti dalla stessa;
   c) gli organi della Città Metropolitana provvedono a predisporre ed approvare lo statuto, nonché ad individuare le più idonee soluzioni per la transizione tra la soppressa provincia ed il nuovo ente. A tal fine, sono assegnate alla Città metropolitana, contestualmente alla sua costituzione, il patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali della soppressa provincia. Lo statuto deve essere approvato dalla conferenza metropolitana entro e non oltre il 30 ottobre 2014. In caso di mancata approvazione entro la predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine non superiore a sessanta giorni per la sua adozione, decorso il quale nomina un commissario ad acta con il compito di adottare lo statuto medesimo, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della città metropolitana. Lo statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda la disciplina relativa al sindaco ed al consiglio, a quanto disposto dal comma 19. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati; si applica, nei confronti del commissario, quanto previsto dal comma 98.
1. 105. Russo, Centemero

  Al comma 14, sostituire il primo periodo con il seguente: In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i presidenti delle province in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono nominati commissari e restano in carica fino all'elezione dei nuovi presidenti della provincia o dei sindaci metropolitani.
1. 10. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Al comma 14, sostituire il primo periodo con il seguente: In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i presidenti delle province in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono nominati commissari alla data del 30 giugno 2014 e restano in carica fino all'elezione dei nuovi presidenti della provincia o dei sindaci metropolitani.
1. 111. Russo, Centemero.

   Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole da: il presidente della provincia e la giunta provinciale fino alla fine del comma, con le seguenti: fino alla data di entrata in vigore della riforma del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, al fine di garantire la continuità amministrativa delle attività degli enti, nei casi in cui in una data compresa tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la scadenza dell'incarico di commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un commissario straordinario, nella persona del presidente della provincia uscente, ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 per la provvisoria gestione dell'ente.
1. 130. Russo, Centemero.

  Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole da:, in carica alla data di entrata fino a: atti urgenti e improrogabili con le seguenti: restano in carica a titolo gratuito fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e improrogabili voti a garantire l'erogazione dei servizi alla collettività.
1. 8. Russo, Centemero.

  Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: al 31 dicembre 2014 con le seguenti: all'atto di insediamento del consiglio metropolitano.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
Alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi provinciali perdono il diritto a percepire l'indennità prevista dalla legge per la carica ricoperta;
    al secondo periodo, sostituire le parole: al 31 dicembre 2014 con le seguenti: all'atto di insediamento del consiglio metropolitano;
   al comma 15, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Dal 1o ottobre 2014, il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano subentrano agli organi di governo della provincia e ne esercitano le funzioni. Entro il 31 dicembre 2014 la conferenza metropolitana approva lo statuto su proposta del consiglio metropolitano;
   al comma 16, sostituire il primo periodo con il seguente: All'atto di insediamento del consiglio metropolitano, gli organi della provincia vengono meno e la città metropolitana assume tutte le funzioni e subentra alla provincia omonima in tutti i rapporti attivi e passivi.
1. 9. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: al 31 dicembre 2014 con le seguenti: all'atto di insediamento del consiglio metropolitano.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014 con le seguenti: gli attuali commissari sono sostituiti da commissari di carriera prefettizia e in ogni caso rimangono in carica fino all'atto di insediamento del Consiglio metropolitano.
1. 12. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 14, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: al 31 dicembre 2014 con le seguenti: all'insediamento del consiglio metropolitano.
*1. 11. De Mita.

  Al comma 14, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: al 31 dicembre 2014 con le seguenti: all'insediamento del consiglio metropolitano.
*1. 13. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole:, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall'articolo 163, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», e per gli atti urgenti e improrogabili con le seguenti: e per gli atti urgenti e improrogabili volti a garantire l'erogazione dei servizi alla collettività.
1. 110. Russo, Centemero.

  Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: e per gli atti urgenti e improrogabili aggiungere le seguenti: Oltre all'attività e alla gestione di cui al periodo precedente, spetta al Presidente della provincia o là dove nominato, al Commissario, la competenza in ordine alle alienazioni immobiliari e mobiliari finalizzate esclusivamente alla riduzione dell'indebitamento dell'ente.
1. 14. Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

  Sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. In sede di prima applicazione, il sindaco metropolitano ed il consiglio metropolitano di cui al comma 7 sono eletti, entro il 30 settembre 2014, a suffragio universale e diretto da parte dei cittadini residenti nei comuni appartenenti al territorio della città metropolitana, secondo le modalità previste dall'articolo 8 e seguenti della legge n. 122 del 1951, intendendosi per il termine provincia, quello di città metropolitana, e per il termine provinciali quello di metropolitani.

  Conseguentemente, al comma 16, primo periodo, sopprimere le parole: il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e.
1. 114. Russo, Centemero, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo.

  Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: il 30 settembre 2014 con le seguenti: entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 16. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Al comma 15, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento.

  Conseguentemente, al comma 16, primo periodo, sopprimere le parole: il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e.
1. 112. Russo, Centemero.

  Al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole: il 31 dicembre 2014 con le seguenti: 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 18. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Al comma 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, prevedendo la possibilità di elezione diretta degli organi ai sensi del comma 22.
1. 113. Russo, Centemero, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo.

   Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  In sede di prima applicazione, il sindaco metropolitano ed il consiglio metropolitano di cui al comma 7 sono eletti, entro il 30 settembre 2014, a suffragio universale e diretto da parte dei cittadini residenti nei comuni appartenenti al territorio della città metropolitana, secondo le modalità previste dall'articolo 8 e seguenti della legge n. 122 del 1951, intendendosi per il termine provincia, quello di città metropolitana, e per il termine provinciali quello di metropolitani.

  Conseguentemente, al comma 16, primo periodo, sopprimere le parole: il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e.
1. 115. Russo, Centemero, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo.

   Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Lo statuto della città metropolitana individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:
   a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n.267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;
   b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana.
1. 116. Russo, Centemero, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo.

  Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: Il 1o gennaio 2015 con le seguenti: Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 19. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Al comma 16, primo periodo, dopo le parole: città metropolitane aggiungere le seguenti: di Milano, Napoli e Roma.
1. 118. Russo, Centemero.

  Al comma 16, primo periodo, sopprimere le parole: il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e.
1. 132. Russo, Centemero.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. La conferenza statutaria e gli organi della città metropolitana, nella fase di transizione dalla provincia al nuovo ente, si avvalgono degli uffici dell'amministrazione provinciale nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1. 117. Russo, Centemero.

  Al comma 22, primo periodo, sostituire le parole: con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale con le seguenti: da parte degli elettori residenti nel territorio della città metropolitana secondo le norme e con le modalità previste dall'articolo 9 e seguenti della legge 8 marzo 1951, n. 122, intendendosi per il termine provincia quello di comune metropolitano e per il termine provinciali quello di metropolitani. Ciascun gruppo di candidati deve comprendere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
1. 20. Di Salvo, Piazzoni, Costantino, Duranti, Nardi, Nicchi, Pannarale, Pellegrino, Ricciatti, Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 22, primo periodo, sostituire le parole: con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale con le seguenti: secondo la normativa vigente per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1. 120. Russo, Centemero.

  Al comma 22, primo periodo, sostituire le parole: con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale con le seguenti: secondo le modalità previste dagli articoli 8 e seguenti della legge 8 marzo 1951, n. 122, intendendosi per il termine «provincia» quello di «città metropolitana» e per il termine «provinciali» quello di «metropolitani».
1. 119. Russo, Centemero, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo.

   Al comma 23, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
Il comma 2 dell'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: «2. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, è sospeso dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina. Il consiglio, nella prima adunanza successiva, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della carica di assessore.».
1. 136. Laffranco.

  Al comma 27, primo periodo, sostituire le parole: al 60 per cento del numero dei candidati con le seguenti: al 50 per cento del numero dei candidati, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
1. 21. Di Salvo, Costantino, Duranti, Nardi, Nicchi, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Ricciatti, Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 44, lettera c), sostituire le parole: D'intesa con i comuni interessati, la città metropolitana può esercitare le funzioni con le seguenti: La città metropolitana può esercitare le funzioni di gestione dell'edilizia scolastica, con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, nonché, d'intesa con i comuni interessati, quelle
1. 22. Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

  Al comma 44, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: le aree metropolitane, nell'appalto dei servizi di loro competenza, operano nel rispetto dei principi di libertà di concorrenza, economicità ed efficienza, in modo tale da salvaguardare la più ampia partecipazione delle imprese locali così come stabilito all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Pertanto, ai fini dell'appalto di servizi di competenza dell'area metropolitana, le stazioni appaltanti, sia locali sia con delega nazionale e/o regionale, devono individuare lotti di gara di dimensione tale da non escludere le piccole e medie imprese e comunque di estensioni territoriali non superiori a quelle del territorio della stessa area metropolitana salvaguardando, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, la più ampia partecipazione delle imprese locali tenendo conto, nelle procedure di affidamento, del rispetto del costo del lavoro e della sicurezza, così come stabilito dall'articolo 86 del citato decreto legislativo;
1. 104. Sisto, Fucci.

  Sopprimere il comma 51.
1. 23. Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Sostituire il comma 51 con il seguente:
  51. Le province, quali enti con funzioni di programmazione di area vasta esercitano le funzioni ad esse attribuite dalla legge.
1. 24. Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

  Sostituire il comma 51 con il seguente:
  51. Fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di abolizione delle province e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge.
1. 25. Lombardi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 51, sopprimere le parole: del Titolo V.
1. 26. Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 51, dopo le parole: parte seconda della Costituzione aggiungere le seguenti: e, in particolare, della abrogazione costituzionale delle province,.
1. 27. Cozzolino, D'Ambrosio, Lombardi, Dadone, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 71, primo periodo, sostituire le parole: al 60 per cento del numero dei candidati, con le seguenti: al 50 per cento del numero dei candidati, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
1. 28. Piazzoni, Di Salvo, Costantino, Duranti, Nardi, Nicchi, Pannarale, Pellegrino, Ricciatti, Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 79, lettera a), sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 31 ottobre.
1. 121. Russo, Centemero.

  Al comma 80, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle province già commissariate.
1. 125. Russo, Centemero.

  Sopprimere il comma 81.
1. 30. Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 81, primo periodo, sopprimere le parole: ai sensi dei commi da 67 a 78.
1. 128. Russo, Centemero.

  Al comma 81, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 30 giugno 2014.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: conseguenti alla presente legge; aggiungere le seguenti: in ogni caso tutti i commissari sono sostituiti da commissari di carriera prefettizia.
1. 31. Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

  Al comma 81, secondo periodo, sopprimere le parole: ai sensi dei commi da 58 a 65.
1. 129. Russo, Centemero.

  Al comma 81, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle province già commissariate.
1. 126. Russo, Centemero.

  Sopprimere il comma 82.
1. 32. Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 82, sopprimere le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sopprimere le parole da:
comunque nei limiti fino a: testo unico;
   dopo la parola: indifferibili aggiungere le seguenti: volti a garantire l'erogazione dei servizi alla collettività.
1. 33. Russo, Centemero.

  Al comma 82 sopprimere le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 34. Russo, Centemero.

  Dopo il comma 82, aggiungere il seguente:
  82-bis. Il Presidente, la Giunta e il Consiglio Provinciale il cui mandato non termina nel corso dell'anno 2014 restano in carica fino alla naturale scadenza. Solo successivamente si procederà alla costituzione degli organi, come previsto dai commi 79 e 80.
1. 36. Pilozzi, Kronbichler, Migliore.

  Sopprimere il comma 83.
1. 37. Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 85 sopprimere la lettera e).
1. 38. Dadone, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 85, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
1. 124. Russo, Centemero.

  Al comma 85, sopprimere la lettera f).
1. 39. Dieni, Lombardi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 85, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   g) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale.
1. 40. De Mita.

  Sopprimere il comma 88.
1. 41. Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 99, sostituire le parole: del comune capoluogo con le seguenti: dell'ente locale di riferimento.
1. 131. Russo, Centemero.

  Sopprimere il comma 112.
*1. 42. Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Sopprimere il comma 112.
*1. 135. Russo, Centemero.

  Al comma 137, dopo le parole: 3.000 abitanti aggiungere le seguenti:, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione,.
1. 43. Costantino, Di Salvo, Duranti, Nardi, Nicchi, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Ricciatti, Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Sopprimere il comma 138.

  Conseguentemente, dopo il comma 139, aggiungere il seguente:
  139-bis. Agli organi delle città metropolitane, delle province, nonché delle unioni di comuni, in qualunque modo eletti o nominati, si applicano le disposizioni sulla limitazione dei mandati, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267.
1. 44. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Sopprimere il comma 138.
1. 46. Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 138, sostituire le parole: fino a 3000 abitanti, con le seguenti: fino a 1000 abitanti.
1. 47. Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

  Al comma 138, aggiungere, in fine, la parola: consecutivi.
1. 48. De Mita.

  Sopprimere il comma 139.
*1. 49. Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Sopprimere il comma 139.
*1. 50. Nuti, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Chiarimenti in merito al procedimento di sospensione dalla carica del Presidente della regione Calabria, Giuseppe Scopelliti – 3-00722

   BARBANTI, CANCELLERI, PISANO, PESCO, RUOCCO e VILLAROSA. — Al Ministro per gli affari regionali. — Per sapere – premesso che:
   il presidente della regione Calabria Giuseppe Scopelliti è stato condannato in primo grado a 6 anni di reclusione per abuso d'ufficio e falso in atto pubblico e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
   ai sensi della normativa vigente – decreto legislativo n. 235 del 2012 – Giuseppe Scopelliti deve essere sospeso dalla carica, con una procedura che coinvolge le competenze di diversi organi istituzionali e necessariamente richiede i caratteri della tempestività;
   al contempo, dagli organi della stampa si apprendono dichiarazioni quasi contemporanee di Giuseppe Scopelliti in ordine alle sue dimissioni, annunciate e poi ritirate, soluzione che, pur nella sua legittimità, aprirebbe scenari ravvicinati completamente diversi;
   presso il consiglio regionale della Calabria è in corso di approvazione la dovuta e necessaria, a termini di legge, modifica dello statuto, in particolare per quanto riguarda il numero dei consiglieri che devono essere ridotti, e la conseguente definizione di una nuova legge elettorale; pertanto, sotto questo profilo, al momento vige un vuoto normativo e una situazione di incertezza e stallo al suo più alto livello istituzionale che non può che nuocere alla regione, così come non concludere le procedure di modifica in corso priverebbe l'eventuale tornata elettorale di regole certe e trasparenti –:
   quando ritenga che la procedura di sospensione possa giungere a compimento ed essere notificata al consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. (3-00722)


Chiarimenti in merito all'attivazione delle procedure relative allo scambio di spazi finanziari tra regioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 517, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) – 3-00723

   CAUSI, BARGERO, BONIFAZI, CAPOZZOLO, CARBONE, CARELLA, COLANINNO, DE MARIA, DE MENECH, MARCO DI MAIO, MARCO DI STEFANO, FRAGOMELI, FREGOLENT, GINATO, GUTGELD, LODOLINI, MORETTO, PELILLO, PETRINI, RIBAUDO, ROSTAN, SANGA, MARTELLA, ROSATO e CAPODICASA. — Al Ministro per gli affari regionali. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, comma 517, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) introduce la possibilità per le regioni a statuto speciale e le regioni a statuto ordinario, con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, di scambiarsi spazi finanziari, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica definiti complessivamente;
   in particolare, la norma dispone che con il succitato accordo, entro il 30 giugno 2014, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono cedere alle regioni a statuto ordinario spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno ovvero le somme ad esse dovute per gli anni 2012 e 2013 per effetto dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale 31 ottobre 2012, n. 241, mentre le regioni a statuto ordinario possono cedere spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano –:
   se sia stata richiesta, e in caso affermativo da parte di quali regioni, l'attivazione delle procedure di cui al citato articolo 1, comma 517, della legge 27 dicembre 2013. (3-00723)


Iniziative volte ad accelerare il processo di riconversione della centrale termoelettrica di Porto Tolle (Rovigo) – 3-00724

   CAUSIN. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   situata nel Delta del Po la Centrale di Porto Tolle, di proprietà di Enel S.p.a, è uno dei più grandi impianti in Europa per produzione di energia elettrica. Divisa in quattro gruppi da 660 megawatt l'uno, può generare circa l'8 per cento del fabbisogno italiano di energia elettrica. Il passaggio da gasolio a carbone è iniziato otto anni fa ed è stato ostacolato da associazioni ambientaliste e da comitati cittadini;
   la ragione Veneto e il presidente Zaia hanno invece ribadito la ferma volontà a proseguire col progetto pro carbone presentato da Enel che permetterebbe di dare lavoro a 3500 persone con l'impegno di qualche miliardo di euro, dando così uno sbocco a molte imprese locali;
   la procedura di impatto ambientale che prevedeva la conversione a carbone dell'impianto è stata fermata dal Consiglio di Stato che ha annullato il decreto di valutazione di impatto ambientale, imponendo che, in sede della nuova valutazione di impatto ambientale, si dovesse effettuare una valutazione comparativa fra il progetto sottoposto a procedura e le possibili alternative: prima di tutte il gas metano perché a pochi metri dalla centrale di Porto Tolle sorge il più grande terminale gasifero off shore del mondo;
   il destino di questa centrale termoelettrica è tutto appeso al progetto di riconversione, che dovrebbe sostituire i quattro gruppi di generazione alimentati a olio combustibile con tre unità a carbone, più moderne e meno inquinanti, passando da oltre 2.600 megawatt di potenza installata a 1.980 megawatt. C’è in ballo un investimento complessivo pari a due miliardi e mezzo di euro, finora bloccato dalle «peripezie» burocratiche degli ultimi anni. Come ha confermato Fulvio Conti, amministratore delegato di Enel, «continuiamo a credere in questo progetto, però ci sono tre ostacoli: la mancanza delle autorizzazioni, la magistratura di Rovigo che indaga e le condizioni di mercato». In un incontro con il governatore del Veneto, Luca Zaia, il ministro pro tempore Zanonato aveva dichiarato di voler esaminare la pratica di Porto Tolle: «Se il Veneto raggiunge l'autonomia energetica è un vantaggio per tutti», sono state le sue parole. Lasciando chiaramente intendere che il carbone è un'opzione tutt'altro che remota –:
   quali iniziative di competenza ritenga opportuno assumere al fine di accelerare il processo di riconversione per permettere alla centrale di funzionare e soprattutto per garantire un futuro a molte famiglie. (3-00724)


Iniziative relative alla bonifica del sito industriale di Bussi in provincia di Pescara e chiarimenti in merito allo stato degli interventi eseguiti e dei progetti di reindustrializzazione – 3-00725

   MELILLA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   il sito industriale di Bussi (Pescara) attualmente di proprietà della Solvay, con tutta l'area circostante, è una discarica di veleni prodotti in oltre un secolo dalla storia industriale di questo polo chimico nato agli inizi del novecento e che sino a pochi anni fa occupava oltre mille lavoratori;
   per la bonifica di questo sito inquinato sinora sono stati stanziati solo 50 milioni di euro nel quadro di un processo contemporaneo di reindustrializzazione; il commissario per la bonifica dell'asta fluviale Aterno-Pescara, che attraversa questo sito inquinato, ha sinora prodotto alcuni interventi parziali, prima con il «cupping» (il telo con il quale si è coperta l'area della discarica per impedire infiltrazioni delle acque meteoriche e il trascinamento di inquinanti negli strati sottostanti), poi coi diaframmi metallici lungo la sponda sinistra del fiume Pescara per cercare di isolarlo dal sito inquinato ed affrancarlo dai contatti superficiali con il terreno inquinato;
   il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, impone il risanamento ambientale del sito industriale e delle aree limitrofe al fine di garantire condizioni di sicurezza della salute dei cittadini che vivono nella Val Pescara, da Bussi a Pescara a Chieti; forte è l'allarme sociale nella popolazione della Val Pescara e di Pescara per l'inquinamento della stessa acqua potabile a seguito dei dati resi noti dall'Istituto superiore della sanità sino al 2007 –:
   quali iniziative intenda assumere per la bonifica del sito inquinato di Bussi stanziando fondi adeguati, quale sia lo stato degli interventi sinora eseguiti dal commissario Goio e quale sia lo stato dei progetti di reindustrializzazione del sito di Bussi. (3-00725)


Iniziative volte a promuovere azioni di verifica, aggiornamento e gestione di piani di manutenzione degli alvei fluviali – 3-00726

   PASTORELLI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   la fragilità del territorio italiano è ormai un dato conclamato: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sul finire della scorsa legislatura, ha chiarito come il 10 per cento circa del territorio nazionale presenti elevate criticità idrogeologiche, e come l'89 per cento dei comuni sia soggetto a rischio idrogeologico;
   gli eventi alluvionali che hanno colpito, anche in questi ultimi mesi, diverse parti del territorio nazionale dimostrano quanto il problema del dissesto idrogeologico necessiti, non di rimedi puntuali e contingenti, ma di una soluzione «di sistema», coordinata fra i vari livelli istituzionali, in grado di garantire ai territori, e alle popolazioni che li abitano, una tutela finalmente adeguata;
   ad oggi, invece, manca un vero coordinamento delle azioni di difesa del suolo e di gestione delle risorse idriche: le profonde incertezze sulle competenze e sulle responsabilità in materia di pianificazione territoriale e di tutela delle risorse ambientali, come il mancato adeguamento a buona parte delle direttive europee intervenute sul punto, delineano una situazione non più tollerabile;
   a fronte della fragilità del territorio più volte denunciata si continua a costruire in tutto il Paese in modo disordinato e al di fuori delle regole, con pesanti ripercussioni sui delicati equilibri dell'ecosistema, ambientali e territoriali e appare pertanto quanto mai necessario e opportuno reprimere ogni forma di abusivismo edilizio incrementando e accelerando le procedure anche di tipo demolitorio dei manufatti illegalmente realizzati, idonee a ripristinare detti equilibri;
   la tutela e la sicurezza del territorio italiano rappresentano un interesse prioritario della collettività: in particolar modo, la manutenzione preventiva, e dunque sistemica tanto del patrimonio forestale «a monte», attraverso l'incentivazione della nuova selvicoltura appunto «sistemica», quanto degli alvei dei corsi d'acqua «a valle», è divenuta oggi una vera e propria questione nazionale, la cui positiva risoluzione necessita evidentemente di una regia unica –:
   se non ritenga opportuno promuovere azioni di verifica, aggiornamento e gestione di piani di manutenzione degli alvei fluviali, attraverso le coordinate suindicate, finalizzate alla prevenzione di eventi calamitosi e alla neutralizzazione dei relativi fattori di rischio. (3-00726)


Iniziative per il contrasto al dissesto idrogeologico, con particolare riferimento alla riorganizzazione delle competenze in materia – 3-00727

   VELLA e PALESE. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   il rapporto «Terra e sviluppo» del Consiglio nazionale dei geologi, elaborato con la collaborazione del Centro ricerche economiche, sociologiche e di mercato (Cresme), descrive un'Italia vulnerabile, dal territorio fragile, esposta alle calamità ambientali, oltre la misura di quel che è fisiologicamente ammissibile;
   il 40 per cento della popolazione vive in aree ad alta sismicità con un rischio tellurico elevato per 6,3 milioni di edifici, 12,5 milioni di abitazioni private e circa 6 milioni di persone che abitano in aree ad elevato rischio idrogeologico e nei 30.000 chilometri quadrati del territorio sono ad altissimo rischio per eventi naturali, quali frane ed alluvioni;
   i dati sono confermati dal primo rapporto Ance/Cresme «Lo stato del territorio italiano 2012», laddove si evidenzia che l'Italia è considerato un Paese a sismicità medio-alta: in media ogni 100 anni si verificano più di 100 terremoti di magnitudo compresa tra 5,0 e 6,0 e dai 5 ai 10 terremoti di magnitudo superiore a 6,0. Le aree più interessate dal fenomeno si trovano lungo l'intero arco appenninico, nella parte orientale delle Alpi e in corrispondenza delle aree vulcaniche;
   gli oneri del dissesto e dei terremoti, dal dopoguerra ad oggi, sono stimati in 213 miliardi di euro e il meccanismo di spesa per le calamità naturali è fortemente distorto: nel periodo 1991-2008 per la mitigazione del rischio idrogeologico sono stati impiegati 7,3 miliardi di euro, poco più di 400 milioni di euro l'anno;
   nel novembre 2009 il Governo ha presentato alle Camere i dati sui rischio idrogeologico attuale, le stime per gli interventi di messa in sicurezza e le procedure, anche straordinarie, per attivare gli interventi, a cominciare da quelle pluriennali previste dal piano nazionale straordinario per il rischio idrogeologico e il fabbisogno necessario per la realizzazione di interventi per la sistemazione complessiva della situazione di dissesto su tutto il territorio nazionale è stimato in 44 miliardi di euro, dei quali 27 miliardi di euro per il Centro-Nord e 13 miliardi di euro per il Mezzogiorno, oltre a 4 miliardi per il fabbisogno relativo al recupero e alla tutela del patrimonio costiero italiano;
   tale fabbisogno finanziario si è scontrato con la cronica scarsità di risorse, sia dei bilanci statali che di quelli regionali, ulteriormente aggravata e dall'intermittenza dei finanziamenti; tale condizione non consente né di attuare la programmazione esistente nei diversi livelli di governo del territorio, né di predisporre un credibile piano nazionale, dotato di uno stabile cronoprogramma di spese di emergenza che, purtroppo, sono difficilmente comprimibili, anche in forza delle attese della pubblica opinione e i mutui destinati alla copertura delle ricostruzioni sono difficilmente riducibili;
   dall'ultimo rapporto dell'Associazione nazionale bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari (Anbi), presentato nel febbraio 2014, si riconosce che a determinare la situazione di emergenza hanno contribuito sia il mutato regime delle piogge, sia l'impetuosa urbanizzazione, il consumo del suolo, l'omessa manutenzione del sistema idraulico del Paese, lo spopolamento delle montagne, la riduzione del terreno agricolo. Si stima infatti che il consumo del suolo nel periodo 1990-2005 sia stato oltre 244.000 ettari l'anno (circa due volte la superficie del comune di Roma), in pratica 668 ettari al giorno, ma si verifica, paradossalmente, anche il problema opposto: le superfici agricole, già oggetto di aggressione urbana, si riducono di per se stesse a causa dell'abbandono;
   l'Anbi ha sottolineato che purtroppo le calamità sono generate da eventi idrogeologici non prevedibili né tecnicamente né economicamente, ma che è tuttavia possibile ridurre l'impatto degli eventi eccezionali attraverso azioni volte a rinforzare i territori fragili, a provvedere alle manutenzioni ed agli adeguamenti necessari a garantire la regolazione idraulica, ad assicurare il funzionamento degli impianti idrovori e il consolidamento degli argini;
   non è più procrastinabile quindi un programma di messa in sicurezza del territorio, indispensabile alla vita civile ed alle attività produttive anche attraverso nuove regole d'uso dal momento che l'Italia è un territorio fortemente antropizzato, con circa 189 abitanti per chilometro quadrato e, se si calcolano anche i 5.000.000 di immigrati, la densità aumenta a 202 abitanti per chilometro quadrato; se poi si calcola che su 301.000 chilometri quadrati sono utilizzabili solo 180.000 chilometri quadrati, si arriva a 339 abitanti per chilometro quadrato (dato confermato anche dallo studio del Wwf sull'impronta ecologica delle nazioni: l'Italia ha un deficit ecologico di 2,9, cioè occorrerebbe che il nostro Paese avesse una superficie di 2,9 più grande, per sostenere gli attuali impatti della popolazione residente);
   un recentissimo studio dell'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (Ispra), sull'andamento del consumo di suolo, illustra come esso sia cresciuto, negli ultimi cinque anni, al ritmo di oltre 8 metri quadrati al secondo e come risulti coperta dall'urbanizzazione un'area pari al 6,9 per cento del territorio, cioè oltre 20.500 chilometri quadrati (dato del 2010). Nel 1956 era urbanizzato il 2,8 per cento del territorio; il consumo di suolo nel nostro Paese, per oltre 50 anni, sempre secondo l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, è sempre stato sopra la media europea. La classifica delle regioni più urbanizzate vede in testa la Lombardia, che supera la soglia del 10 per cento del territorio, con 14 regioni oltre il 5 per cento;
   l'Unione europea ha da tempo riconosciuto l'esigenza di politiche pubbliche per una tutela attiva delle funzioni naturali svolte dal suolo e questa tematica è alla base della Strategia tematica per la protezione del suolo adottata dall'Unione europea sin dal 2006, e gli interventi necessari per ridurre il rischio idrogeologico richiedono un investimento di quasi 8 miliardi di euro per circa 3.400 interventi;
   secondo l'Ispra «ogni secondo nel nostro Paese vengono occupati 8 metri quadrati di suolo», pari a 70 ettari al giorno e per comprendere «l'urgenza» basti ricordare che «dal 2002 al 2014 si sono registrati circa 2000 eventi alluvionali con la perdita di 293 vite umane, oltre ai danni alle popolazioni, alle produzioni e alle infrastrutture». Inoltre, emerge che in Italia 6 milioni di persone abitano in un territorio ad elevato rischio idrogeologico; 22 milioni di persone in zone a medio rischio;
   la legge di stabilità per il 2014 e il successivo decreto-legge n. 136 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, si sono limitati a dettare norme che dovrebbero determinare l'utilizzo delle somme già previste negli accordi di programma, mentre estremamente modeste sono le nuove previsioni di spesa: 30 milioni per il 2014; 50 milioni per il 2015 e 100 milioni per il 2016;
   dal 2010 ad oggi il numero delle opere da realizzare per garantire maggiore sicurezza idrogeologica al Paese è cresciuto del 147,8 per cento mentre il loro fabbisogno economico del 91,1 per cento e l'Anbi ha proposto, nel proprio piano per ridurre il rischio idrogeologico, opere immediatamente cantierabili e con importanti ricadute occupazionali per la sistemazione idraulica di torrenti e rogge, la manutenzione del reticolo idraulico a difesa dei centri abitati, la realizzazione di opere per il contenimento delle piene, il consolidamento di pendici collinari e montane;
   il Governo nazionale è in forte ritardo nel recepire la direttiva europea 2000/60/CE per l'azione comunitaria in materia di acque, concernente la costituzione degli otto distretti idrografici nazionali, dell'autorità di bacino distrettuale e dei relativi piani di gestione per l'attuazione degli interventi necessari a raggiungere gli obiettivi europei, già previsti nel decreto legislativo n.152 del 2006, esponendo così l'Italia al rischio di sanzioni. Il medesimo ritardo si sta accumulando nel recepimento della successiva e consequenziale direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, recepita in Italia dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. Gli otto distretti idrografici costituiti e le analoghe autorità di bacino, in base alla direttiva europea 2000/60/CE, hanno competenze sugli interventi locali, legati alla manifestazione e all'evoluzione di rilevanti fenomeni di rischio per il territorio (frane, alluvioni, smottamenti, erosioni, e altro) e sulla programmazione degli interventi preventivi di messa in sicurezza del suolo e per la gestione delle acque, come definito anche dalla direttiva europea 2007/60/CE (denominata «direttiva frane e alluvioni»). Il 2015 sarà l'anno di scadenza per il recepimento complessivo delle due direttive europee sopra richiamate e per raggiungere gli obiettivi ambientali già prefissati: protezione, miglioramento e ripristino di tutti i corpi idrici superficiali al fine di raggiungere un valido stato qualitativo delle acque; redazione dei piani di gestione del rischio di alluvioni in base alle nuove mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni –:

   se il Governo intenda attivarsi per riorganizzare il sistema delle competenze e delle responsabilità nell'ambito degli interventi diretti a far fronte al dissesto idrogeologico, in modo tale da evitare sovrapposizioni e conflitti tra le varie autorità, sbloccando le risorse previste dagli accordi di programma già sottoscritti a scopo di prevenzione del rischio idrogeologico ed escludendo dai vincoli del patto di stabilità interno le risorse destinate al risanamento dei territori oggetto del dissesto. (3-00727)


Chiarimenti in merito al rapporto contrattuale con Selex-Se.Ma e all'emanazione dei decreti di semplificazione e razionalizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti «Sistri» – 3-00728

   MATTEO BRAGANTINI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUONANNO, BUSIN, CAON, CAPARINI, FEDRIGA, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA e RONDINI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   alcuni giorni fa, la Guardia di finanza su ordine del Gip di Napoli ha eseguito quattro arresti nell'ambito dell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Napoli sulle procedure di affidamento, progettazione e realizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti «Sistri»; sotto accusa il sistema di appalti della società Selex, di Finmeccanica, che gestisce il sistema;
   da quanto si è appreso dai giornali, le indagini consentivano di accertare che, attraverso un articolato sistema di false fatturazioni e sovrafatturazioni nei rapporti tra la Selex service management Spa e le molteplici società affidatarie compiacenti, erano stati creati cospicui «fondi neri», destinati, secondo la ricostruzione accusatoria avvalorata dal Gip, al pagamento di tangenti, anche mediante la costituzione di società estere in paradisi fiscali del Delaware (Usa) e l'apertura di conti correnti cifrati in Svizzera;
   il Sistri ha il prioritario obiettivo della lotta ai fenomeni di illegalità, in modo da consentire un rigoroso controllo della gestione dei rifiuti da parte delle autorità di controllo, ed è entrato in vigore il 1o ottobre 2013 per i trasportatori di rifiuti pericolosi e lo scorso 3 marzo per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani della Campania; si tratta ancora di un periodo transitorio, fino alla fine dell'anno, durante il quale non è prevista l'applicazione di sanzioni;
   in linea generale, i problemi principali lamentati dalle imprese sono quelli legati alla logistica del sistema e alla sua architettura funzionale, realizzati su presupposti che non rappresentano la vera realtà della variegata composizione della filiera dei soggetti obbligati; i nuovi arresti hanno dimostrato che le difficoltà denunciate in passato dagli imprenditori sono vere e che il Sistri non è un sistema valido ed efficiente;
   le imprese sono state obbligate ad adempiere all'iscrizione e al pagamento dei relativi contributi, nonché a dotarsi di strumentazione informatica e dispositivi obsoleti, che hanno anche provocato danni sui veicoli su cui sono stati installati, con un significativo impatto in termini economici per le stesse imprese; la categoria che si è trovata in maggior disagio, sia per la fase preparatoria che per quella gestionale, è stata in particolare quella degli autotrasportatori che da sempre ha avuto le maggiori incombenze del Sistri, sia economiche che gestionali;
   venerdì 28 marzo 2014, il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo, in sede di risposta ad interpellanze urgenti, ha illustrato le problematiche che recentemente hanno investito il sistema di tracciabilità dei rifiuti e i fatti di Napoli, come comunicati dal Ministero della giustizia;
   le investigazioni hanno consentito di accertare anche un episodio di corruzione per 4 milioni di euro, parte dei quali consegnati per contanti direttamente negli uffici di Finmeccanica, celati all'interno di due borsoni della società sportiva Valle del Giovenco. In relazione al medesimo contesto, perquisizioni domiciliari sono state eseguite nei confronti dell’ex presidente e amministratore delegato di Finmeccanica e di un imprenditore abruzzese;
   il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si è dichiarato pronto a verificare in modo rigoroso le conseguenti iniziative da assumere in merito alla sorte del contratto con la Selex, dando seguito ad ogni incombenza che la legge prescrive al riguardo;
   circa la possibilità di recedere dal contratto con la Selex e procedere con nuovo procedimento amministrativo, anche con l'applicazione di nuove e più efficienti tecnologie, il Sottosegretario ha fatto presente che «l'ipotesi di risoluzione del contratto è stata valutata dall'amministrazione nel 2012 che, a tal fine, ha chiesto uno specifico parere all'Avvocatura generale dello Stato sulla legittimità della complessiva operazione negoziale. Quest'ultimo ufficio ha, però, ritenuto valido e legittimo il contratto con la Selex. Nel parere a suo tempo reso, l'Avvocatura generale dello Stato concludeva per la legittimità dell'affidamento diretto»;
   sia dalle risposte del Sottosegretario sia dai mass media, si è appreso che, in attuazione del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013, il Ministero è in procinto di emanare i decreti di semplificazione e razionalizzazione del sistema, prevedendo anche la modifica, la sostituzione o l'evoluzione degli apparati tecnologici e che il Ministero sta valutando le soluzioni per il rimborso alle imprese che hanno versato il contributo Sistri negli anni 2010, 2011 e 2012, di cui all'ordine del giorno n. 9/1682-A/37, del gruppo Lega Nord e Autonomie accolto come raccomandazione dal Governo il 24 ottobre 2013, nonché per l'esclusione dall'iscrizione al Sistri delle imprese piccole e medie, fino a 10 dipendenti, tema quest'ultimo di una serie di emendamenti e ordini del giorno del gruppo Lega Nord e Autonomie al decreto-legge n. 101 del 2013;
   pertanto le imprese attendono con preoccupazione i decreti di semplificazione, anche in considerazione che il sistema italiano di controllo della tracciabilità dei rifiuti è molto più pesante, sia dal punto di vista burocratico che dei costi, rispetto a quello degli altri Paesi europei –:
   a quanto ammonterebbero le penali a carico del bilancio dello Stato in caso di recesso da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dal rapporto contrattuale con Selex – Se.Ma. e se le ultime vicende degli arresti di Napoli abbiano intralciato l'emanazione dei sopraccitati decreti di semplificazione e razionalizzazione del Sistri, tanto attesi dalle imprese. (3-00728)


Iniziative per disporre indagini tecniche volte a verificare l'eventuale presenza di rifiuti tossico-nocivi nel territorio del Lazio meridionale – 3-00729

   FAUTTILLI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   le dichiarazioni del pentito di camorra, Carmine Schiavone, concernenti lo sversamento e l'interramento illegale di rifiuti di ogni genere, anche tossici e nocivi, addirittura radioattivi, nel territorio del basso Lazio, hanno suscitato timore e sconcerto nelle popolazioni locali;
   in particolare, lo Schiavone racconta del sistema illecito dei rifiuti tossici, destinati all'interramento illegale nelle campagne laziali;
   tali rivelazioni fanno riflettere sulla grave situazione in cui versa il territorio laziale soprattutto sulle gravi conseguenze che tutto questo avrà per la salute dei cittadini;
   nei giorni scorsi, recandosi a Taverna del Re, il Ministro si è dichiarato colpito dalle piramidi di balle di rifiuti e ha affermato che quello che è stato fatto nella Terra dei fuochi è un vero e proprio «stupro», ma la situazione nel Lazio meridionale, anche per ragioni di contiguità con la Campania, potrebbe essere ugualmente drammatica;
   domenica scorsa, su iniziativa dell'associazione «Libera», si è svolta una grande manifestazione a Latina proprio per denunciare la diffusione dell'insediamento della mafia (l'associazione «Libera» parla di mafia di quarto livello, in questa provincia) in tutto il basso Lazio –:
   se non ritenga il Ministro interrogato opportuno e necessario disporre, mediante le istituzioni preposte, indagini tecniche al fine di verificare l'eventuale illecita presenza di rifiuti tossico-nocivi sull'intero territorio del Lazio meridionale. (3-00729)


Iniziative relative alla bonifica del sito industriale di Bussi in provincia di Pescara e chiarimenti in merito agli interventi da intraprendere e allo stato dei progetti di reindustrializzazione – 3-00730

   TANCREDI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   il sito industriale di Bussi (Pescara) attualmente di proprietà della Solvay e con tutta l'area circostante, costituisce una discarica di veleni prodotti in oltre un secolo di storia industriale di questo polo chimico, nato agli inizi del Novecento e che sino a pochi anni fa occupava oltre mille lavoratori;
   per la bonifica di questo sito di rilievo nazionale, fortemente inquinato, occorrerebbero almeno 500 milioni di euro, ma sinora ne sono stati stanziati 50 nel quadro di un processo contemporaneo di reindustrializzazione;
   il commissario per la bonifica dell'asta fluviale Aterno-Pescara, che attraversa questo sito inquinato, ha sinora effettuato alcuni interventi parziali, prima con il «cupping» (il telo con il quale si è coperta l'area della discarica e acque meteoriche e il trascinamento di inquinanti negli strati sottostanti), poi con i diaframmi metallici lungo la sponda sinistra del fiume Pescara per cercare di isolarlo dal sito inquinato ed affrancarlo dai contatti superficiali con il terreno inquinato;
   il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge. 26 febbraio 2011, n. 10 impone il risanamento ambientale del sito industriale e delle aree limitrofe al fine di garantire condizioni di sicurezza per la salute dei circa 300 mila cittadini che vivono nella Val Pescara, da Bussi a Pescara;
   questa bonifica dovrebbe accompagnarsi ad una azione di reindustrializzazione del sito industriale di Bussi e a questo fine sono stati destinati 50 milioni di euro, nell'ambito dei fondi stanziati per la ricostruzione delle aree terremotate dal sisma del 2009;
   il sindaco di Bussi ha chiesto ai soggetti industriali di manifestare il proprio interesse presentando progetti specifici;
   forte è l'allarme sociale nella popolazione della Val Pescara e di Pescara per l'inquinamento della stessa acqua potabile;
   in una relazione dell'Istituto superiore della sanità (Iss) viene evidenziato che le falde acquifere permeate dai veleni della discarica di Bussi sul Tirino avrebbero contaminato 700 mila utenti. Le acque contaminate della discarica sollevano gravi problemi in relazione alla «pericolosità per la salute umana». Ed occorre considerare che di questa acqua hanno usufruito cittadini e utenze sensibili come ospedali e scuole. Nel sito sono state interrate circa 250 mila tonnellate di rifiuti tossici e scarti industriali della produzione di cloro, soda, varechina, formaldeide, percolati, cloruro di vinile, tricloroetilene e cloruro di ammonio dell’ex Polo chimico Montecatini Edison. Il danno ambientale stimato è di circa 8 miliardi e mezzo di euro, mentre per la bonifica occorreranno 600 milioni di euro;
   l'intervento messo in atto dai commissari in questi anni ha messo in sicurezza la falda acquifera, ma i dati evidenziati dall'Istituto superiore di sanità dimostrano che si è di fronte a una bomba ecologica e che esiste un'emergenza per la quale è indispensabile un intervento urgente e risolutivo –:
   quali iniziative intenda assumere per la bonifica del sito inquinato di Bussi con lo stanziamento di fondi adeguati, formulando adeguate indicazioni circa gli interventi da intraprendere a seguito dei dati allarmanti divulgati dall'Istituto superiore di sanità ed allo stato dei progetti di reindustrializzazione del sito di Bussi.
(3-00730)


Iniziative volte al potenziamento dei controlli sulle falde acquifere e sull'erogazione dell'acqua per uso domestico – 3-00731

   RAMPELLI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   a seguito dello scandalo scoppiato nel Lazio per la questione dell'acqua potabile inquinata da arsenico, le indagini dei nuclei antisofisticazione dei Carabinieri hanno ora evidenziato che quell'acqua regionale doveva, in realtà, essere destinata solo ad uso d'irrigazione di terreni agricoli;
   inoltre, in seguito alle indagini è emerso che già nel giugno 2013 un'informazione trasmessa dall'azienda sanitaria locale della zona al dirigente delle opere igienico-sanitarie del comune e alla stessa Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Lazio (Arsial) che ha erogato l'acqua inquinata, perché i valori batteriologici riscontrati nelle ultime analisi erano illegali, è stata del tutto ignorata;
   il caso del Lazio non è, purtroppo, isolato nel nostro Paese, posto che analogo scandalo sulla qualità delle acque destinate ad uso domestico ha scosso la zona della Val Pescara in Abruzzo, dove le falde acquifere sono state, come rilevato da una perizia dell'Istituto superiore di sanità, per anni infiltrate e inquinate da rifiuti tossici e scarti della produzione di cloro, soda, varechina ed altre sostanze nocive che erano stati interrati illecitamente nella zona, mettendo a rischio la salute di settecentomila persone –:
   quali iniziative intenda assumere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di potenziare le attività di vigilanza sulle falde acquifere e sull'erogazione dell'acqua per uso domestico, al fine di garantire un adeguato livello di tutela non solo ambientale, ma anche della salute dei cittadini. (3-00731)