Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 8 aprile 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'8 aprile 2014.

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bergamini, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Brescia, Bressa, Brunetta, Caparini, Casero, Castiglione, Centemero, Chaouki, Cicchitto, Costa, Costantino, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Galati, Gasbarra, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Legnini, Leone, Lorenzin, Lupi, Madia, Mannino, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Nicoletti, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Porta, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Rigoni, Rossi, Rughetti, Sani, Santerini, Scalfarotto, Schullian, Sereni, Spadoni, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Velo, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Bellanova, Bergamini, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Brescia, Bressa, Brunetta, Caparini, Casero, Castiglione, Centemero, Chaouki, Cicchitto, Costa, Costantino, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Galati, Gasbarra, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Legnini, Leone, Lorenzin, Lupi, Madia, Mannino, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Nicoletti, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Porta, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Rigoni, Andrea Romano, Rossi, Rossomando, Rughetti, Sani, Santerini, Scalfarotto, Schullian, Sereni, Spadoni, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Valeria Valente, Velo, Vito, Zanetti.

Annunzio di una proposta di legge.

  In data 7 aprile 2014 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
   NASTRI: «Individuazione dell'Ente nazionale per il microcredito quale centro nazionale di coordinamento delle attività degli enti locali per la promozione dello sviluppo economico mediante progetti di microcredito» (2286).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di un deputato a proposte di legge.

  Le seguenti proposte di legge sono state successivamente sottoscritte dal deputato Fabbri:
   DAMIANO ed altri: «Norme sulla rappresentanza e sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali, sull'efficacia dei contratti collettivi di lavoro e sui diritti dei lavoratori in materia di informazione e consultazione aziendale» (519);
   DAMIANO ed altri: «Abrogazione del capo I del titolo V del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e disciplina del lavoro intermittente nei settori del turismo e dello spettacolo» (520);
   DAMIANO ed altri: «Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di adesione dei lavoratori alle forme pensionistiche complementari» (532);
   DAMIANO ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, concernenti la costituzione di fondi di riserva presso le forme pensionistiche complementari» (534);
   DAMIANO ed altri: «Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, concernente l'ordinamento e la struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché delega al Governo per il riordino degli organi collegiali territoriali dei medesimi enti» (556);
   DAMIANO ed altri: «Disposizioni concernenti l'etichettatura dei prodotti e la tracciabilità dei processi di lavorazione per assicurare l'informazione dei consumatori e la tutela delle produzioni nazionali» (634);
   DAMIANO ed altri: «Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernenti i requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico» (727);
   DAMIANO: «Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e altre disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza trasformati in persone giuridiche private, nonché di tutela previdenziale dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione» (1132);
   DAMIANO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro» (1428);
   DAMIANO ed altri: «Disposizioni in materia di informazione e consultazione dei lavoratori» (1904);
   DAMIANO ed altri: «Disposizioni in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335» (1913).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   III Commissione (Affari esteri):
  S. 1315. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012» (Approvato dal Senato) (2280) Parere delle Commissioni I, II, IV, V, IX e XIV.

   V Commissione (Bilancio):
  S. 1322. – Senatori ZANDA ed altri: «Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali» (Approvata dalla 5a Commissione permanente del Senato) (2256) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 27 marzo 2014, ha comunicato che la 9a Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il finanziamento del regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici (COM(2014) 32 final) (Atto Senato Doc. XVIII, n. 58), che è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 3 aprile 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2014/0142, avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per mancato recepimento della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.
  Questa relazione è trasmessa alla Commissione VI (Finanze) e alla Commissione XIV (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 4 e 7 aprile 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della Commissione XIV (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente gli orientamenti per l'applicazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento (COM(2014) 210 final), che è assegnata in sede primaria alla Commissione I (Affari costituzionali);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche in materia di scienza e tecnologia (COM(2014) 211 final), che è assegnata in sede primaria alla Commissione X (Attività produttive).

  La Commissione europea, in data 4 aprile 2014, ha trasmesso un nuovo testo della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale (COM(2013) 659 final/2), che sostituisce il documento COM(2013) 659 final, già assegnato, in data 23 settembre, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura), con il parere della Commissione XIV (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  Il presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 1o aprile 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute della Commissione relative ai mesi di gennaio e febbraio 2014.
  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Iniziative in merito allo spostamento del poligono di tiro di Drasi (Agrigento), in considerazione del valore ambientale e turistico dell'area – 3-00375

A) Interrogazione

   BOSCO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
   il poligono di Drasi, in provincia di Agrigento, si trova in uno dei tratti più suggestivi della costa siciliana, ma è sede di un'intensa attività di esercitazioni militari;
   la regione Sicilia ha inserito, con decreto dell'assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione del 13 aprile 2001, tale area tra quelle da proteggere e l'intera zona è ricompresa in un parco naturale, come si evince anche dalle restrizioni imposte dagli strumenti urbanistici;
   è difficile la coesistenza di un parco naturale in corrispondenza di un'area addestrativa, dove, peraltro, non è difficile ritrovare reperti dell'attività svolta;
   la spiaggia di Punta Bianca consiste in uno sperone roccioso che si protende in mare, accogliendo nei suoi anfratti decine di calette sia sabbiose che di ciottoli, bagnate da un mare cristallino difficilmente ritrovabile in altre parti del Mediterraneo;
   la particolarità di questa spiaggia è data dalla trasparenza che la roccia calcarea riesce a creare digradando nell'acqua e la zona si caratterizza anche per la flora endemica e per la presenza di alcune specie molto rare di volatili;
   si rende urgente preservare l'area dalle vibrazioni causate dalle esercitazioni e dall'inquinamento acustico, nonché dal passaggio di mezzi militari che mettono a repentaglio la solidità della strada che conduce a Punta Bianca, anch'essa d'inestimabile valore paesaggistico;
   la situazione è a conoscenza del Ministero della difesa sin dal 1994, quando fu soppresso il distretto militare di Agrigento, ma fu conservato il poligono di Drasi in una delle zone più belle della fascia costiera siciliana;
   si dà atto al Ministero della difesa di avere dimostrato una certa sensibilità nell'aver sottoposto ad interruzione delle attività il poligono di Drasi dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, in ottemperanza a quanto deciso dal comitato misto paritetico della regione siciliana il 13 novembre 2008 e, dopo le esercitazioni, di aver fatto ripristinare la strada dall'Arma del genio militare dell'esercito;
   il 29 aprile 2013, il comandante della regione militare sud, il generale di corpo d'armata, Corrado Dalzini, ha affermato che, se la regione, in sintonia con i vertici dell'Esercito italiano, trovasse un'altra area per le esercitazioni, non ci sarebbe nessun problema a spostare il poligono –:
   se il Governo non ritenga opportuno, al fine della tutela ambientale, dello sviluppo socio-economico e di quello turistico dell'area di Drasi (Agrigento), spostare il poligono di tiro in altro sito. (3-00375)


Iniziative volte a tutelare i livelli occupazionali delle sedi della TNT express presenti in Italia – 3-00155

B) Interrogazione

   NICCHI, AIRAUDO, QUARANTA e LACQUANITI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   la TNT express è un'azienda olandese che opera nel settore delle spedizioni espresse e dei servizi logistici;
   con lettera, trasmessa via mail alle organizzazioni sindacali, ha comunicato un piano che prevede, tra le altre cose, l'esubero, nella sua rete italiana, di 854 lavoratori dei circa 3.000 addetti;
   il piano sarebbe parte di un più complessivo progetto mirato a licenziare 4.000 unità in tutto il mondo entro il 2015 per contenere i costi;
   stando a quanto appreso dai sindacati e comunicato in una nota congiunta di Filt-Ggil, Fit-Cisl e Uil-Trasporti, l'azienda ha deciso di fare questa scelta per salvare la TNT;
   secondo quanto dichiarato dall'amministratore delegato di TNT express Italy, Tony Jacobsen, e riportato nella nota sopra citata, la decisione sarebbe finalizzata all'apertura di percorsi di insourcing per quanto riguarda alcune attività in passato svolte all'esterno, come quella di driver o facchino, che comportano livelli contrattuali medio bassi, mentre prevede un percorso di outsourcing transfrontaliero, noto come «deliver», che si propone di esternalizzare nel breve periodo diverse attività, tra cui, quella di back office amministrativo e data entry;
   il programma «deliver» prevede, inoltre, di far confluire le attività operative delle filiali più piccole in strutture di dimensioni maggiori, collocate in posizioni strategiche sul territorio nazionale. In totale si stima che circa 20 strutture saranno coinvolte in Italia;
   a parere degli interroganti questa decisione destruttura completamente l'assetto di TNT express, colpendo i livelli occupazionali complessivi, oltre a tutta la filiera dell'indotto –:
   quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per scongiurare il licenziamento di 854 lavoratori e per sollecitare l'azienda a presentare un piano credibile che abbia come obbiettivi gli investimenti e il mantenimento degli attuali livelli occupazionali di TNT express in Italia. (3-00155)


Iniziative volte a garantire i presidi scolastici nei piccoli comuni, con particolare riferimento ai comuni montani – 2-00196

C) Interpellanza

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:
   facendo seguito all'appello dell'Anci Umbria, che da anni si batte per mantenere la scuola sui territori e si chiede che venga garantita un'istruzione di qualità;
   nonostante l'azione forte e determinata ci si trova alla vigilia del nuovo anno scolastico con situazioni di emergenza scolastica, con comuni che presentano scuole in sofferenza o che rischiano di scomparire, soprattutto perché l'aumento delle pluriclassi fa aumentare l'esodo verso i grandi centri;
   essendo documentato che la chiusura di una scuola fa aumentare la marginalità dei territori, scelta gravissima per l'Umbria, è necessario che il Governo si impegni ad assegnare organico per gestire almeno le situazioni di sofferenza segnalate;
   ormai non si contano le sezioni chiuse negli scorsi due anni e le situazioni di difficoltà;
   le pluriclassi attualmente sono circa 90 in Umbria e necessitano di organico aggiuntivo per garantire una didattica di qualità, non vanno comunque misconosciute le capacità di quegli insegnanti che hanno saputo «fare scuola» anche nelle pluriclassi, ma c’è una tendenza negativa che porta i genitori a trasferire in altra scuola, senza pluriclasse, i propri figli;
   altra questione riguarda le liste d'attesa nelle scuole dell'infanzia dei piccoli centri, che non possono essere trattate alla stessa stregua delle liste di attesa dei grandi comuni: pur non trattandosi di scuola dell'obbligo, se le richieste non vengono evase, si favorisce la fuga delle future iscrizioni alla scuola primaria;
   i comuni chiedono che la scuola resti sui territori e che venga potenziata, assicurando il diritto allo studio a tutti i cittadini, indipendentemente dal luogo in cui si vive;
   è necessario che lo Stato garantisca l'istruzione capillare e uniforme sul territorio nazionale; ad oggi, le risposte e le scelte hanno privilegiato un accentramento che non produce alcun beneficio a nessuno dei soggetti interessati, ma che impoverisce il sistema scolastico dentro uno schema in cui le responsabilità vengono rimpallate e in cui non si fa il benché minimo sforzo per garantire quella protezione territoriale che diventa anche protezione sociale. Anche quando si potrebbe fare qualcosa, anche quando si tratta di scegliere, seppur in una condizione difficile e complessa, si privilegia l'accentramento nella logica dei grandi numeri;
   c’è bisogno di un'azione sistemica, ma anche di interventi puntuali e minimali, concreti, immediatamente programmabili e realizzabili che produrrebbero benefici immediati su tutto il sistema, scelte che possono essere compiute e che fanno riferimento a precise responsabilità politiche;
   salvare le scuole dei piccoli comuni significa lasciare presidi territoriali, evitare congestioni a livello centrale, garantire una didattica ricca perché proporzionata e pluricentrica, salvaguardare gli investimenti fatti dai piccoli e grandi comuni in termini di sicurezza e messa a norma degli edifici e di garanzia di servizi di qualità connessi al sistema scolastico. In questo caso la sordità produrrebbe ulteriori danni ad un organismo che già ha bisogno di cure e non si può consentire di svegliarsi tra qualche anno con un sistema scolastico disintegrato e fondato sullo spreco. Sullo spreco perché per risparmiare attraverso tagli indiscriminati si perdono eccellenze e riferimenti importanti per garantire appunto pluralità e valorizzazione dei territori minori: obiettivi da più parti richiamati come fondamentali nella prossima programmazione europea;
   la scuola dei piccoli centri non deve essere trattata come deroga ma con leggi e risorse specifiche, con una strategia di tutela e valorizzazione della permanenza delle popolazioni su territori definiti marginali, ma di grande importanza in merito alla gestione delle risorse naturali, alla qualità territoriale e alla coesione sociale –:
   quali iniziative il Governo intenda mettere in atto per:
    a) considerare le scuole dei comuni montani con una normativa specifica, e non più come deroga, assicurando nella dotazione organica assegnata dal Ministro interrogato la copertura per le scuole montane, stabilendo priorità nell'assegnazione dell'organico a cura degli uffici scolastici regionali;
    b) abbassare il parametro di costituzione della pluriclasse nelle scuole di comuni montani, che al momento è fissato in un massimo 18 alunni, per evitare la creazione di pluriclassi comprendenti più gruppi di alunni di età diverse, anche non contigue;
    c) abbassare il numero minimo di alunni per classe, attualmente a 10 per i comuni montani, portandolo almeno a 6-8 alunni;
    d) valutare l'attivazione di sezioni per la scuola dell'infanzia con numero di 10 alunni nei comuni montani come previsto dal decreto ministeriale n. 176 del 1997;
    e) affrontare il problema delle liste di attesa alla scuola dell'infanzia anche nei piccoli comuni, spesso privi di altri servizi per l'infanzia;
    f) definire l’«ottimale dimensionamento» della rete scolastica attraverso criteri e parametri e non solo il numero degli alunni, cercando di coniugare le istanze degli enti locali con l'esigenza di una qualità del servizio;
    g) investire nella formazione degli insegnanti che lavorano nelle pluriclassi, al fine di garantire un insegnamento di qualità e condizioni adeguate per l'innovazione didattica;
    h) garantire la «continuità» pluriennale degli insegnanti nelle scuole di montagna, legando la concessione di punteggi aggiuntivi ad un'effettiva continuità di servizio, secondo criteri da concordare tra le parti sociali;
    i) impegnare le regioni, come già avviene in alcune parti di Italia, a sostenere progetti innovativi volti a superare le «sofferenze» di organico (docente e personale amministrativo, tecnico e ausiliario) nelle piccole scuole nell'ottica di sostenere, potenziare e valorizzare questi presidi educativi, strettamente legati al loro territorio;
   se il Governo ritenga opportuno istituire un gruppo di lavoro interistituzionale per «la scuola di montagna e la montanità» che potrebbe rivelarsi opportuno strumento per la programmazione educativa del territorio.
(2-00196) «Giulietti».


PROPOSTA DI LEGGE: S. 1224-1256-1304-1305 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI: FEDELI ED ALTRI; ALBERTI CASELLATI ED ALTRI; AMORUSO; CALDEROLI: MODIFICHE ALLA LEGGE 24 GENNAIO 1979, N. 18, RECANTE NORME PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA, IN MATERIA DI GARANZIE PER LA RAPPRESENTANZA DI GENERE, E RELATIVE DISPOSIZIONI TRANSITORIE INERENTI ALLE ELEZIONI DA SVOLGERE NELL'ANNO 2014 (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO) (A.C. 2213) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CICU; MOSCA ED ALTRI; CAPELLI ED ALTRI; MARGUERETTAZ ED ALTRI; VARGIU; BRUNO BOSSIO ED ALTRI; FRANCESCO SANNA ED ALTRI; BALDUZZI ED ALTRI; PISICCHIO; MIGLIORE ED ALTRI; GIORGIA MELONI ED ALTRI (A.C. 144-792-958-1216-1357-1473-1545-1878-1916-1933-1970)

A.C. 2213 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

NULLA OSTA

  Sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:

NULLA OSTA

A.C. 2213 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.
(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di rappresentanza di genere, e relative norme transitorie)

  1. Nelle prime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di tre preferenze espresse, ai sensi dell'articolo 14, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della terza preferenza.
  2. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 12, ottavo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «All'atto della presentazione, in ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non possono eccedere la metà, con arrotondamento all'unità. Nell'ordine di lista, i primi due candidati devono essere di sesso diverso»;
   b) all'articolo 13, primo comma, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Verifica che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, secondo periodo. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della medesima disposizione. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore al minimo prescritto, ricusa la lista. Verifica altresì che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, terzo periodo. In caso contrario, modifica di conseguenza l'ordine di lista, collocando dopo il primo candidato quello successivo di sesso diverso»;
   c) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:
    «L'elettore può esprimere fino a tre preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza».

  3. Le modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, di cui al comma 2, si applicano per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive a quelle di cui al comma 1.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di rappresentanza di genere e relative norme transitorie).

  All'articolo 1 premettere il seguente:
  Art. 01. – 1. All'articolo 11, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono aggiunti i seguenti periodi: «Le liste o coalizioni di liste, per partecipare alla competizione elettorale, devono aver registrato il simbolo presso il Ministero dell'interno almeno 10 giorni prima della data di indizione della consultazione elettorale. Con proprio regolamento, il Ministero dell'Interno definisce le modalità di registro, deposito, controllo, autenticazione e validazione del simbolo che rappresenta la lista o la coalizione di liste che intende partecipare alla competizione elettorale. I simboli, per essere presentati presso il Ministero dell'interno, devono essere sottoscritti da almeno 5.000 cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali. Ogni elettore non può sottoscrivere più di un simbolo. I simboli riconosciuti ufficialmente negli statuti di partiti, gruppi o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere, non sono soggetti alla raccolta delle sottoscrizioni di cui sopra».
01. 07. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  All'articolo 1, premettere il seguente:
  Art. 01. – 1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Le liste dei candidati devono essere sottoscritte, in ogni regione, da non meno di 3.000 e non più di 3.500 elettori. Salvo nel caso delle regioni con meno di un milione di abitanti dove le sottoscrizioni dovranno essere di non meno di 1.000 e non più di 1.500».
01. 011. Catalano.

  All'articolo 1, premettere il seguente:
  Art. 01. – 1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Le liste dei candidati devono essere sottoscritte, a livello nazionale da non meno di 150.000 e non più di 175.000 elettori.
  I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione il cui numero deve essere in proporzione al rapporto tra i propri residenti ed il numero complessivo dei residenti in Italia così come risulta dall'ultimo censimento ISTAT sulla popolazione residente.».
01. 010. Zaccagnini.

  All'articolo 1, premettere il seguente:
  Art. 01. – 1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Le liste dei candidati devono essere sottoscritte, a livello nazionale da non meno di 100.000 e non più di 125.000 elettori.
  I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione il cui numero deve essere in proporzione al rapporto tra i propri residenti ed il numero complessivo dei residenti in Italia così come risulta dall'ultimo censimento ISTAT sulla popolazione residente.».
01. 09. Furnari.

  All'articolo 1 premettere il seguente:
  Art. 01. – 1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono sostituiti dal seguente: «Le liste dei candidati per ciascuna circoscrizione devono essere sottoscritte da un numero minimo di 2.000 e un numero massimo di 2.250 elettori della circoscrizione per ogni seggio ad essa assegnato.»
  2. In riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per le quali siano già stati convocati i comizi elettorali all'entrata in vigore della presente legge, le modificazioni di cui al comma 1 si applicano solo nelle circoscrizioni ove queste comportino che le liste debbano essere corredate da un numero minimo di firme inferiore a quello previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 vigente alla data di convocazione dei comizi elettorali.
01. 01. D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Fraccaro, Dadone, Toninelli, Cozzolino, Lombardi.

  All'articolo 1 premettere il seguente:
  Art. 01. – 1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Le liste dei candidati devono essere sottoscritte, a livello nazionale da non meno di 50.000 e non più di 75.000 elettori.
  I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione il cui numero deve essere in proporzione al rapporto tra i propri residenti ed il numero complessivo dei residenti in Italia così come risulta dall'ultimo censimento ISTAT sulla popolazione residente.»
01. 08. Zaccagnini.

  All'articolo 1 premettere il seguente:
  Art. 01. – All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, al secondo comma, le parole: «da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori» sono sostituite dalle seguenti: «da non meno di 5.000 e non più di 10.000».
01. 012. Zaccagnini.

  All'articolo 1 premettere il seguente:
  Art. 01. – All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, al secondo comma, le parole: «da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori» sono sostituite dalle seguenti: «da non meno di 10.000 e non più di 15.000».
01. 013. Zaccagnini.

  All'articolo 1 premettere il seguente:
  Art. 01. – All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, al secondo comma, le parole: «da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori» sono sostituite dalle seguenti: «da non meno di 20.000 e non più di 25.000».
01. 014. Zaccagnini.

  All'articolo 1 premettere il seguente:
  Art. 01. – 1. Il terzo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è abrogato.
01. 050. Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Fraccaro, Dadone, Toninelli.

  All'articolo 1 premettere il seguente:
  Art. 01. – (Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n.18, in materia di riduzione del numero delle firme per la presentazione delle liste nelle regioni Molise e Valle d'Aosta.) – 1. Il terzo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente: «I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione per almeno il 10 per cento del minimo fissato al secondo comma, con l'esclusione delle regioni con un numero di elettori inferiore a 500.000, per le quali è sufficiente il 2 per cento, pena la nullità della lista».
01. 016. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Zaccagnini, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Costantino, Di Salvo, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zan, Zaratti.

  All'articolo 1 premettere il seguente:
  Art. 01. – 1. Il quarto comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è abrogato.
  2. In riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per le quali siano già stati convocati i comizi elettorali alla data di entrata in vigore della presente legge, trova applicazione il quarto comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 vigente alla data di convocazione dei comizi elettorali».
01. 02. Lombardi, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Fraccaro, Dadone, Toninelli, Cozzolino.

  All'articolo 1 premettere il seguente:
  Art. 01. – 1. Il primo, il secondo e il quarto periodo del quarto comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono soppressi.
  2. In riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per le quali siano già stati convocati i comizi elettorali all'entrata in vigore della presente legge, trova applicazione il quarto comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 vigente alla data di convocazione dei comizi elettorali».
01. 03. Dieni, Nuti, Fraccaro, Dadone, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio.

  All'articolo 1 premettere il seguente:
  Art. 01. – 1. Al primo periodo del quarto comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole: «anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «in entrambe le Camere».
  2. In riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per le quali siano già stati convocati i comizi elettorali all'entrata in vigore della presente legge, trova applicazione il quarto comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 vigente alla data di convocazione dei comizi elettorali».
01. 051. Nuti, Fraccaro, Dadone, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni.

  All'articolo 1 premettere il seguente:
  Art. 01. – 1. Al primo periodo del quarto comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole: «o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere» sono soppresse.
  2. In riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per le quali siano già stati convocati i comizi elettorali all'entrata in vigore della presente legge, trova applicazione il quarto comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 vigente alla data di convocazione dei comizi elettorali».
01. 04. Nuti, Fraccaro, Dadone, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni.

  All'articolo 1 premettere il seguente:
  Art. 01. – 1. Il secondo periodo del quarto comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 è soppresso.
  2. In riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per le quali siano già stati convocati i comizi elettorali all'entrata in vigore della presente legge, trova applicazione il quarto comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 vigente alla data di convocazione dei comizi elettorali.
01. 05. D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Fraccaro, Dadone, Toninelli, Cozzolino, Lombardi.

  All'articolo 1 premettere il seguente:
  Art. 01. – 1. Il quarto periodo del quarto comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 è soppresso.
  2. In riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per le quali siano già stati convocati i comizi elettorali all'entrata in vigore della presente legge, trova applicazione il quarto comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 vigente alla data di convocazione dei comizi elettorali.
01. 06. Fraccaro, Dadone, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni, Nuti.

  All'articolo 1 premettere il seguente:
  Art. 01. – 1. Il settimo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente: «Nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno in più di una circoscrizione».
  2. Il primo comma dell'articolo 41 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è abrogato.
  3. In riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per le quali siano già stati convocati i comizi elettorali all'entrata in vigore della presente legge, trova applicazione il settimo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 vigente alla data di convocazione dei comizi elettorali.
01. 0100. Toninelli, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Fraccaro, Dadone.

  All'articolo 1 premettere il seguente:
  Art. 01. – 1. Al nono comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, le parole da: «della stessa circoscrizione» fino alla fine del comma, sono soppresse.
01. 052. Fraccaro, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Dadone, Toninelli.

   Sopprimerlo.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.
1. 1. Nuti, Dadone, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole da: si applicano fino alla fine del comma, con le seguenti: non si applicano per le prime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive all'entrata in vigore della presente legge.
1. 2. Fraccaro, Dadone, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni, Nuti.

  Al comma 1, sopprimere la parola: prime.

  Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.
1. 3. Dieni, Nuti, Fraccaro, Toninelli, Dadone, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio.

  Al comma 1, dopo le parole: spettanti all'Italia successive aggiungere le seguenti: al trecentosessantacinquesimo giorno che segue.
1. 4. Toninelli, Dadone, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Fraccaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della terza preferenza con le seguenti: queste non possono riguardare tre candidati di genere maschile, pena l'annullamento di tutte e tre le preferenze.
1. 5. Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Fraccaro, Toninelli, Dadone.

  Al comma 1, sostituire le parole: della terza preferenza con le seguenti: di tutte e tre le preferenze.
1. 6. Nuti, Fraccaro, Toninelli, Dadone, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: A pena di inammissibilità, in ciascuna lista di candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità inferiore.

  Conseguentemente, sostituire la lettera c), con la seguente: c) all'articolo 14 il primo comma è sostituito dal seguente:
  «L'elettore può manifestare, in ogni circoscrizione, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».
1. 17. Migliore, Pilozzi, Kronbichler, Nicchi, Di Salvo, Costantino, Duranti, Nardi, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Ricciatti, Zaccagnini, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Paglia, Palazzotto, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Sannicandro, Scotto, Zan, Zaratti.

  Al comma 2, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: dello stesso sesso con le seguenti: di genere maschile.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: al genere più rappresentato con le seguenti: al genere maschile.
1. 18. Lombardi, Dieni, Nuti, Fraccaro, Toninelli, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere gli ultimi due periodi.
1. 19. D'Ambrosio, Lombardi, Dieni, Nuti, Fraccaro, Toninelli, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 2, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole:, primi due.
1. 20. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 2, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: devono essere di sesso diverso con le seguenti: non possono essere entrambi di genere maschile.
1. 21. Lombardi, D'Ambrosio, Fraccaro, Toninelli, Dadone, Cozzolino, Dieni, Nuti.

  Al comma 2, lettera b), ultimo periodo, sopprimere le parole: dopo il primo candidato.
1. 23. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 2, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: fino a tre preferenze con le seguenti: in ogni circoscrizione un numero di preferenze, comunque non superiore a tre, pari a un terzo dei seggi assegnati alla circoscrizione approssimato per eccesso.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
   2-bis. In riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per le quali siano già stati convocati i comizi elettorali all'entrata in vigore della presente legge, trova applicazione il primo comma dell'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 vigente alla data di convocazione dei comizi elettorali.
1. 24. Cozzolino, Fraccaro, Dadone, Toninelli, Lombardi, D'Ambrosio, Dieni, Nuti.

  Al comma 2, lettera c), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza con le seguenti: queste non possono riguardare solamente candidati di genere maschile, pena l'annullamento di tutte le preferenze.
1. 25. Toninelli, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Lombardi, Dieni, Nuti, Fraccaro.

  Al comma 2, lettera c), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: della seconda e della terza preferenza con le seguenti: delle preferenze espresse.
*1. 26. Migliore, Pilozzi, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Duranti, Nardi, Nicchi, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Ricciatti, Zaccagnini, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Paglia, Palazzotto, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Sannicandro, Scotto, Zan, Zaratti.

  Al comma 2, lettera c), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: della seconda e della terza preferenza con le seguenti: delle preferenze espresse.
*1. 50. Toninelli, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Lombardi, Dieni, Nuti, Fraccaro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. L'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente: «Art. 21. – 1. Effettuate le operazioni di cui all'articolo 20, l'ufficio elettorale circoscrizionale, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale circoscrizionale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio».
  2. Al primo comma dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole: «, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale nazionale le comunicazioni di cui al penultimo comma del precedente articolo,» sono soppresse.
  3. In riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per le quali siano già stati convocati i comizi elettorali all'entrata in vigore della presente legge, trova applicazione l'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, vigente alla data di convocazione dei comizi elettorali.
1. 01. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Lombardi, Dieni, Nuti, Fraccaro, Toninelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

  Art. 1-bis. (Soppressione della soglia di sbarramento). – 1. All'articolo 21, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificata dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il numero 1-bis) è abrogato;
   b) il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale da ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale;».
1. 02. Migliore, Pilozzi, Kronbichler, Zaccagnini, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Costantino, Di Salvo, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zan, Zaratti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis.(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n.18, in materia di soglia di sbarramento) – 1. All'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, al primo comma sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il numero 1-bis) è abrogato;
   b) al numero 2), primo periodo, le parole: «di cui al numero 1-bis)» sono soppresse.
*1. 027. Pisicchio.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis.(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n.18, in materia di soglia di sbarramento) – 1. All'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, al primo comma sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il numero 1-bis) è abrogato;
   b) al numero 2), primo periodo, le parole: «di cui al numero 1-bis)» sono soppresse.
*1. 028. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis.(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di soglia di sbarramento) – 1. All'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, al primo comma sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il numero 1-bis) è abrogato;
   b) al numero 2), primo periodo, le parole: «di cui al numero 1-bis)» sono soppresse.
*1. 029. Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis.(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n.18, in materia di soglia di sbarramento) – 1. All'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, primo comma, numero 1-bis), le parole: «il 4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'1 per cento».
1. 030. Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis.(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n.18, in materia di soglia di sbarramento) – 1. All'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, primo comma, numero 1-bis), le parole: «il 4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 2 per cento».
1. 031. Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis.(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n.18, in materia di soglia di sbarramento) – 1. All'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, primo comma, numero 1-bis), le parole: «il 4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 3 per cento».
*1. 032. Migliore, Pilozzi, Kronbichler, Zaccagnini, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Costantino, Di Salvo, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zan, Zaratti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis.(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n.18, in materia di soglia di sbarramento) – 1. All'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, primo comma, numero 1-bis), le parole: «il 4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 3 per cento».
*1. 033. Pisicchio.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis.(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n.18, in materia di soglia di sbarramento) – 1. All'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, primo comma, numero 1-bis), le parole: «il 4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 3 per cento».
*1. 034. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:
  Art. 1-bis. 1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il primo comma dell'articolo 2 è aggiunto il seguente: «La regione Sicilia e la regione Sardegna costituiscono ciascuna una circoscrizione elettorale»;
   b) al secondo comma dell'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle circoscrizioni V e VI le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 5.000 e da non più di 10.000 elettori»;
   c) al primo comma dell'articolo 14 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle circoscrizioni V e VI nelle quali l'elettore non può manifestare più di una preferenza».
   d) il numero 3) del primo comma dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:
3) procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine, procede in primo luogo all'assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa ha conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista, fino all'attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nell'assegnazione dei seggi non si prendono in considerazione le liste che hanno già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al numero 2). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangono ancora da assegnare a una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non hanno già dato luogo all'attribuzione di seggi;
   e) la tabella A è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

Art. 1-ter.

  1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminato, ai sensi dell'articolo 2, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla medesima legge n. 18 del 1979, come da ultimo sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

ALLEGATO 1
(Articolo 1, comma 1, lettera e)

«Tabella A
Circoscrizioni elettorali

Circoscrizioni Capoluogo della Circoscrizione
I Italia nord-occidentale (Piemonte – Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste – Liguria – Lombardia)
Milano
II Italia nord-orientale (Veneto – Trentino-Alto Adige – Friuli Venezia Giulia – Emilia-Romagna)
Venezia
III Italia centrale (Toscana – Umbria – Marche – Lazio) Roma
IV Italia meridionale (Abruzzo – Molise – Campania – Puglia – Basilicata – Calabria)
Napoli
V Sicilia Palermo
VI Sardegna Cagliari

1. 06. Capelli, Di Gioia, Cicu, Vargiu, Francesco Saverio Romano, Vecchio, Nicola Bianchi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. La tabella A, di cui all'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituta dalla seguente:

«Tabella A

Circoscrizioni Capoluogo della Circoscrizione
I Italia nord-occidentale (Piemonte – Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste – Liguria)
Torino
II Lombardia Milano
III Italia nord-orientale (Veneto – Trentino-Alto Adige/Südtirol – Friuli-Venezia Giulia)
Venezia
IV Italia centro-settentrionale (Emilia Romagna – Toscana – Umbria – Marche)
Firenze
V Italia centrale (Lazio – Abruzzo – Molise) Roma
VI Italia meridionale (Campania – Puglia – Basilicata – Calabria)
Napoli
VII Sicilia Palermo
VIII Sardegna Cagliari

1. 04. Dadone, Nuti, Fraccaro, Toninelli, Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Lombardi, Cicu, Corda.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – (Modifica all'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elettorato passivo). – 1. All'articolo 4, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole: «25o anno» sono sostituite dalle seguenti: «18o anno».
1. 050. Giorgia Meloni, Rampelli, La Russa, Totaro.

A.C. 2213 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Entrata in vigore)

  Al comma 1, sostituire le parole: il giorno successivo a quello della con le seguenti: trecentosessantacinque giorni dopo.
2. 1. Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Lombardi, Dadone, Nuti, Fraccaro, Toninelli.