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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 22 aprile 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 22 aprile 2014.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Brescia, Bressa, Brunetta, Caparini, Casero, Castiglione, Cicchitto, Costa, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Gasbarra, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Legnini, Leone, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Mannino, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Orlando, Pannarale, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Rossi, Sani, Scalfarotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Vargiu, Velo, Zanetti.

Annunzio di una proposta di legge.

  In data 18 aprile 2014 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
   PRODANI ed altri: «Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di applicazione dell'aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni di servizi ricettivi per il turismo nautico» (2314).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   IV Commissione (Difesa):
  SCANU ed altri: «Integrazione della disciplina concernente la rappresentanza militare» (1963) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, IX, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VII Commissione (Cultura):
  CIMBRO ed altri: «Disposizioni concernenti la formazione delle classi nella scuola primaria e secondaria» (1835) Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VIII Commissione (Ambiente):
  CASTIELLO ed altri: «Modifica all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente l'istituzione dell'area marina protetta di Capo Palinuro e dei sistemi dunali del litorale cilentano» (2152) Parere delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   X Commissione (Attività produttive):
  GALATI: «Disposizioni per la redazione di una mappa degli itinerari dei prodotti d'eccellenza italiani» (2032) Parere delle Commissioni I, V, VII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  GALATI: «Istituzione del marchio del turismo di qualità dei piccoli comuni italiani» (2033) Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XIII Commissione (Agricoltura):
  GALATI: «Istituzione del marchio di “olio extravergine di oliva-alta qualità” per il contrasto delle frodi attuate mediante la miscelazione con oli deodorati» (2031) Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 11, 24 e 26 marzo 2014, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Questi decreti sono trasmessi alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Causa C-523/12: Sentenza della Corte (Settima sezione) del 12 dicembre 2013. Dirextra Alta Formazione Srl contro regione Puglia. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Rinvio pregiudiziale. Libera prestazione dei servizi – Sovvenzioni pubbliche cofinanziate dal Fondo sociale europeo in favore degli studenti iscritti a una specializzazione post lauream – Normativa regionale preordinata a potenziare il livello locale di istruzione e che subordina la concessione delle borse a condizioni riguardanti gli operatori che organizzano i corsi post lauream – Condizione dell'esperienza di dieci anni continuativi (Doc. LXXXIX, n. 31) – alla VII Commissione (Cultura);
   Causa C-411/12: Sentenza della Corte (Ottava sezione) del 12 dicembre 2013. Commissione europea contro Repubblica italiana. Ricorso per inadempimento. Inadempimento di uno Stato – Aiuti di Stato – Tariffa elettrica agevolata – Decisione 2011/746/UE – Aiuti incompatibili con il mercato interno – Recupero – Omessa esecuzione entro il termine impartito (Doc. LXXXIX, n. 32) – alla X Commissione (Attività produttive);
   Causa C-327/12: Sentenza della Corte (Quarta sezione) del 12 dicembre 2013. Ministero dello sviluppo economico, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture contro SOA Nazionale Costruttori – Organismo di attestazione Spa, con l'intervento di: Associazione nazionale Società organismi di attestazione (UNIONSOA), SOA CQOP Spa. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Consiglio di Stato. Articoli 101, 102 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) – Imprese pubbliche e imprese cui gli Stati membri riconoscono diritti speciali o esclusivi – Imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale – Nozioni – Organismi incaricati di verificare e certificare il rispetto delle condizioni poste dalla legge per le imprese che eseguono lavori pubblici – Articolo 49 del TFUE – Libertà di stabilimento – Restrizione – Giustificazione – Tutela dei destinatari dei servizi – Qualità dei servizi di certificazione (Doc. LXXXIX, n. 33) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   Causa C-361/12: Sentenza della Corte (Terza sezione) del 12 dicembre 2013. Carmela Carratù contro Poste italiane Spa. Domanda di pronuncia pregiudiziale: tribunale di Napoli. Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato – Principio di non discriminazione – Nozione di «condizioni di lavoro» – Normativa nazionale che prevede un regime di risarcimento del danno in caso di illecita apposizione di un termine al contratto di lavoro diverso da quello applicabile all'illecita interruzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato (Doc. LXXXIX, n. 34) – alla XI Commissione (Lavoro);
   Causa C-272/12P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 dicembre 2013. Commissione europea, ricorrente, altre parti: Irlanda, Repubblica francese, Repubblica italiana, Eurallumina Spa, Aughinish Alumina Ltd (ricorrenti in primo grado). Impugnazione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea – Impugnazione. Aiuti di Stato – Esenzione dalle accise sugli oli minerali – Ufficio di giudice – Motivo sollevato d'ufficio dal giudice dell'Unione – Rapporto tra armonizzazione fiscale e controllo degli aiuti di Stato – Competenze rispettive del Consiglio e della Commissione – Principio della certezza del diritto – Presunzione di legittimità degli atti dell'Unione (Doc. LXXXIX, n. 35) – alla VI Commissione (Finanze);
   Cause riunite da C-159/12 a C-161/12: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 dicembre 2013. Alessandra Venturini contro azienda sanitaria locale (ASL) Varese e altri (C-159/12), Maria Rosa Gramegna contro ASL Lodi e altri (C-160/12) e Anna Muzzio contro ASL Pavia e altri (C-161/12). Domande di pronuncia pregiudiziale: Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia. Libertà di stabilimento – Articolo 49 TFUE – Sanità pubblica – Normativa nazionale che vieta alle parafarmacie la vendita di medicinali soggetti a prescrizione medica a carico del paziente (Doc. LXXXIX, n. 36) – alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 10 aprile 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Leporano (Taranto), Castel San Pietro Romano (Roma), Macra (Cuneo) e Remedello (Brescia).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Garante del contribuente per le Marche.

  Il Garante del contribuente per le Marche, con lettera in data 7 aprile 2014, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale, per l'anno 2013, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomina governativa.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 aprile 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la comunicazione relativa alla nomina del dottor Vittorio Piscitelli a Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse.
  Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 11 aprile 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che sono trasmesse alla Commissione I (Affari costituzionali) e alla Commissione VII (Cultura):
   alla dottoressa Carmela Palumbo, l'incarico di direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica;
   alla dottoressa Giuliana Pupazzoni, l'incarico di direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria;
   al dottor Diego Bouché, l'incarico di direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania;
   al dottor Marcello Limina, l'incarico di direttore della Direzione generale per gli affari internazionali.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 20 MARZO 2014, N. 34, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE IL RILANCIO DELL'OCCUPAZIONE E PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI A CARICO DELLE IMPRESE (A.C. 2208-A)

A.C. 2208-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

  1. Il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE E DI APPRENDISTATO

Art. 1.
(Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine).

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1:
    1) al comma 1: le parole da «a fronte» a «di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo, non può eccedere il limite del 20 per cento dell'organico complessivo. Per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.»;
    2) il comma 1-bis è abrogato;
    3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'apposizione del termine di cui al comma 1 è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.»;
   b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da: «la proroga» fino a: «si riferisca» sono sostituite dalle seguenti: «le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di otto volte, a condizione che si riferiscano».

  2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i primi due periodi sono soppressi e al terzo periodo dopo le parole: «della somministrazione» sono inserite le seguenti: «di lavoro».

Art. 2.
(Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato).

  1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2:
    1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) forma scritta del contratto e del patto di prova;»;
    2) al comma 1, la lettera i) è abrogata;
    3) i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati;
   b) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.»;
   c) all'articolo 4, al comma 3, le parole: «, è integrata,» sono sostituite dalle seguenti: «, può essere integrata,».

  2. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 19 è abrogato.

Capo II
MISURE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL LAVORO, DI VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E DI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

Art. 3.
(Elenco anagrafico dei lavoratori).

  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, le parole: «Le persone» sono sostituite dalle seguenti: «I cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia».
  2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, le parole: «nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo», sono sostituite con le seguenti: «in qualsiasi ambito territoriale dello Stato».

Art. 4.
(Semplificazioni in materia di documento di regolarità contributiva).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. L'esito dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti INPS e INAIL, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma è ispirato ai seguenti criteri:
   a) la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell'impresa;
   b) la verifica avviene tramite un'unica interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;
   c) nelle ipotesi di godimento di benefìci normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  3. L'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all'obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo.
  4. Il decreto di cui al comma 2 può essere aggiornato annualmente sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarità contributiva.
  5. All'articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «in quanto compatibile» sono soppresse.
  6. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.
(Contratti di solidarietà).

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per la individuazione dei datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014, è pari ad euro 15 milioni annui.».

Art. 6.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2208-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1:
   al comma 1:
    l'alinea è sostituito dal seguente: «In considerazione della perdurante crisi occupazionale e nelle more dell'adozione di provvedimenti volti al riordino delle forme contrattuali di lavoro, al fine di rafforzare le opportunità di ingresso nel mercato del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione e fermo restando che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro, al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:»;
    alla lettera a), numero 1), le parole : «o utilizzatore» sono soppresse, le parole: «rapporti di lavoro costituiti» sono sostituite dalle seguenti: «contratti a tempo determinato stipulati», le parole: «ai sensi del presente articolo,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del presente articolo», le parole: «dell'organico complessivo» sono sostituite dalle seguenti: «del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1o gennaio dell'anno di assunzione» e le parole: «Per le imprese» sono sostituite dalle seguenti: «Per i datori di lavoro»;
    alla lettera b), le parole: «otto volte,» sono sostituite dalle seguenti: «cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi e»;
    dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
   «b-bis) all'articolo 4, il comma 2 è abrogato;
   b-ter) all'articolo 5, comma 2, le parole: “, instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis,” sono soppresse;
   b-quater) all'articolo 5, comma 4-bis, le parole da: “ai fini del computo” fino a: “somministrazione di lavoro a tempo determinato” sono sostituite dalle seguenti: “ai fini del suddetto computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato, pari a trentasei mesi, si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato”;
   b-quinquies) all'articolo 5, comma 4-quater, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Fermo restando quanto già previsto dal presente articolo per il diritto di precedenza, per le lavoratrici il congedo di maternità di cui all'articolo 16, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al primo periodo. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, con le stesse modalità di cui al presente comma, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine”;
   b-sexies) all'articolo 5, comma 4-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore del diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies, mediante comunicazione scritta da consegnare al momento dell'assunzione”;
   b-septies) all'articolo 5, dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:
   “4-septies. I lavoratori assunti a termine in violazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto di lavoro”;
   b-octies) all'articolo 10, comma 7, alinea, primo periodo, le parole: “ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis,” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell'articolo 1, comma 1,”»;
   il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 20:
    1) al comma 4, i primi due periodi sono soppressi e, al terzo periodo, dopo le parole: “della somministrazione” sono inserite le seguenti: “di lavoro”;
    2) il comma 5-quater è abrogato;
   b) all'articolo 21, comma 1, lettera c), le parole: “ai commi 3 e 4” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 3”»;
   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni del presente capo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta una relazione alle Camere, evidenziando in particolare gli andamenti occupazionali e l'entità del ricorso al contratto a tempo determinato e al contratto di apprendistato, ripartito per fasce d'età, genere, qualifiche professionali, aree geografiche, durata dei contratti, dimensioni e tipologia di impresa e ogni altro elemento utile per una valutazione complessiva del nuovo sistema di regolazione di tali rapporti di lavoro in relazione alle altre tipologie contrattuali, tenendo anche conto delle risultanze delle comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro derivanti dal sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie già previsto dalla legislazione vigente.
  2-ter. La sanzione di cui all'articolo 5, comma 4-septies, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dalla lettera b-septies) del comma 1 del presente articolo, non si applica per i rapporti di lavoro instaurati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che comportino il superamento del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dal comma 1, lettera a), numero 1), del presente articolo.
  2-quater. All'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, le parole: “fino al 31 luglio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 luglio 2015”».

  All'articolo 2:
   al comma 1:
    alla lettera a), i numeri da 1) a 3) sono sostituiti dai seguenti:
  «1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   “a) forma scritta del contratto e del patto di prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali”;
  2) al comma 3-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno trenta dipendenti l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro”;
  3) il comma 3-ter è abrogato”»;
   alla lettera b), capoverso 2-ter, dopo le parole: «di formazione» è inserita la seguente: «almeno»;
   la lettera c) è sostituita dalla seguente:
  «c) all'articolo 4, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Qualora la Regione non provveda a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità per usufruire dell'offerta formativa pubblica ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con quella finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali. La comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro si intende effettuata dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni»;
   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. All'articolo 8-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: “Il programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato” sono inserite le seguenti: “che, ai fini del programma sperimentale, possono essere stipulati anche in deroga ai limiti di età stabiliti dall'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167”».

  Nel capo I, dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:
  «Art. 2-bis. – (Disposizioni transitorie). – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai rapporti di lavoro costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto.
  2. In sede di prima applicazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente decreto, conservano efficacia, ove diversi, i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
  3. Il datore di lavoro al quale non si applicano i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 2, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente decreto, è tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014. In caso contrario il datore di lavoro, successivamente a tale data, non può stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato fino a quando non rientri nel limite percentuale di cui al citato articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 368 del 2001».

  All'articolo 3:
   al comma 1:
    le parole: «, comunitari e stranieri» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i cittadini di Stati membri dell'Unione europea e gli stranieri»;
    sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, la parola: “ammesse” è sostituita dalla seguente: “ammessi”, le parole: “inoccupate, disoccupate, nonché occupate” sono sostituite dalle seguenti: “inoccupati, disoccupati ovvero occupati” e la parola: “inserite” è sostituita dalla seguente: “inseriti”»;
   al comma 2, le parole: «in qualsiasi ambito» sono sostituite dalle seguenti: «in ogni ambito».

  All'articolo 4:
   al comma 1:
    al primo periodo, dopo le parole: «vi abbia interesse» sono inserite le seguenti: «, compresa la medesima impresa,»;
    al secondo periodo, le parole: «L'esito» sono sostituite dalle seguenti: «La risultanza»;
   al comma 2:
    all'alinea, primo periodo, le parole: «sentiti INPS e INAIL» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti l'INPS, l'INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili» e le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;
    alla lettera a), dopo le parole: «delle relative denunce retributive» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
    alla lettera b), le parole: «negli archivi» sono sostituite dalle seguenti: «presso gli archivi» e dopo le parole: «e riconoscimento reciproco,» sono inserite le seguenti: «ed è eseguita»;
   al comma 3, le parole: «servizi e forniture,» sono sostituite dalle seguenti: «servizi e forniture»;
   al comma 4, la parola: «annualmente» è soppressa;
   al comma 5, le parole: «“in quanto compatibile”» sono sostituite dalle seguenti: «“, in quanto compatibile,”»;
   dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, presenta una relazione alle Camere»;
   alla rubrica, dopo la parola: «documento» è inserita la seguente: «unico».

  All'articolo 5:
   al comma 1, le parole: «la individuazione dei datori di lavoro beneficiari» sono sostituite dalle seguenti: «la concessione del beneficio» e le parole: «n. 448 e all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «n. 448, come rideterminato dall'articolo»;
   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, le parole da: “è del 25 per cento” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “è del 35 per cento.”;
   b) il terzo periodo è soppresso.

  1-ter. Al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e il monitoraggio costante delle risorse impiegate, i contratti di solidarietà sottoscritti ai sensi della normativa vigente sono depositati presso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936».

A.C. 2208-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine).

  Sopprimerlo.
* 1. 14. Tripiedi, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Baldassarre, Bechis, Chimienti.

  Sopprimerlo.
* 1. 174. Airaudo, Di Salvo, Placido, Duranti, Ferrara.

  Sostituirlo con il seguente:
  
Art. 1 – (Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine). – 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1:
    1) al comma 1: le parole da «a fronte» a «di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo, non può eccedere il limite del 20 per cento dell'organico complessivo. Per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.»;
    2) il comma 1-bis è abrogato;
    3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'apposizione del termine di cui al comma 1 è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.»;
   b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da: «la proroga» fino a: «si riferisca» sono sostituite dalle seguenti: «le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di otto volte, a condizione che si riferiscano».

  2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i primi due periodi sono soppressi e al terzo periodo dopo le parole: «della somministrazione» sono inserite le seguenti: «di lavoro».
1. 304. Brunetta, Gelmini.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 368, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  «1. La prima assunzione di un prestatore di lavoro presso un'azienda può avvenire con contratto a termine per la durata massima di 6 mesi. Decorso tale termine, il contratto a termine è convertito in contratto a tempo indeterminato.
  1-bis. In deroga alle disposizioni recate dal comma 1, l'assunzione ulteriore del lavoratore dopo un primo contratto a termine può avvenire con apposizione di un termine, soltanto nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, e comunque nei casi seguenti:
   a) lavori stagionali, come definiti dalla normativa vigente in materia;
   b) sostituzione temporanea di altro lavoratore;
   c) assunzione in funzione di spettacoli o di una stagione teatrale, anche a carattere intermittente;
   d) assunzione in funzione di fiere, mercati, manifestazioni commerciali a carattere temporaneo, o altre esigenze a carattere occasionale o straordinario;
   e) assunzione con contratto a termine di durata non inferiore a tre anni, prorogabile o rinnovabile per una sola volta, per attività di ricerca scientifica o di insegnamento;
   f) assunzione per prestazioni intermittenti;
   g) assunzione di dirigenti;
   h) assunzione da parte di persona fisica per lo svolgimento di servizi personali e/o familiari.

  1-ter. L'assunzione con contratto a termine e il motivo dell'apposizione del termine devono risultare da atto scritto.
  1-quater. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto a tempo determinato stipulato tra il datore di lavoro e il lavoratore si considera a tempo indeterminato».
1. 107. Rizzetto, Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Chimienti, Bechis.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: In considerazione fino a: rapporto di lavoro.
1. 305. Allasia.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1.
* 1. 17. Baldassarre, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Bechis, Chimienti, Cominardi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1.
* 1. 173. Di Salvo, Placido, Airaudo, Duranti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) al comma 1, dopo le parole: «organizzativo o istitutivo» sono aggiunte le seguenti: «che devono essere indicate espressamente nel contratto».
1. 172. Placido, Airaudo, Di Salvo, Duranti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole da: di durata fino a: n. 276 con le seguenti: Il termine del contratto a tempo determinato, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di una specifica mansione, nell'ambito di un processo organizzativo, produttivo, di carattere tecnico o sostitutivo, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato una sola volta, solo quando la durata iniziale del contratto non sia superiore a 12 mesi. In quest'ipotesi il lavoratore dipendente a tempo determinato deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, con un'indennità di proroga, corrispondente a due mensilità. Ogni patto preventivo in senso contrario è nullo. La proroga è comunicata entro e non oltre cinque giorni dalla stipula alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b).
1. 106. Rizzetto, Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Chimienti, Bechis.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole da: di durata fino a: trentasei mesi con le seguenti: nell'ipotesi del primo rapporto di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera
a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: La proroga del contratto di lavoro subordinato a termine oltre i dodici mesi e non oltre i trentasei mesi è consentita esclusivamente per una sola volta a fronte di oggettive ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono essere indicate espressamente nel contratto, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.;
   sopprimere la lettera
b).
1. 169. Placido, Airaudo, Di Salvo, Duranti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole da: di durata fino a: trentasei mesi con le seguenti: nell'ipotesi del primo rapporto di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera
a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: La proroga del contratto di lavoro subordinato a termine oltre i dodici mesi e non oltre i trentasei mesi è consentita esclusivamente per due volte a fronte di oggettive ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono essere indicate espressamente nel contratto, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.;
   sopprimere la lettera
b).
1. 168. Airaudo, Di Salvo, Placido, Duranti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole da: di durata fino a: trentasei mesi con le seguenti: nell'ipotesi del primo rapporto di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera
a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: La proroga del contratto di lavoro subordinato a termine oltre i dodici mesi e non oltre i trentasei mesi è consentita esclusivamente per tre volte a fronte di oggettive ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono essere indicate espressamente nel contratto, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.;
   sopprimere la lettera
b).
1. 167. Di Salvo, Placido, Airaudo, Duranti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole da: di durata fino a: trentasei mesi con le seguenti: nell'ipotesi del primo rapporto di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera
a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: La proroga del contratto di lavoro subordinato a termine oltre i dodici mesi e non oltre i trentasei mesi è consentita esclusivamente a fronte di oggettive ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono essere indicate espressamente nel contratto, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.;
   sopprimere la lettera
b).
1. 170. Di Salvo, Placido, Airaudo, Duranti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole da: di durata fino a: trentasei mesi con le seguenti: nell'ipotesi del primo rapporto di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi.
1. 171. Airaudo, Di Salvo, Placido, Duranti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: non superiore a trentasei mesi con le seguenti: non inferiore a trentasei anni.
1. 129. Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Rostellato, Bechis, Chimienti, Rizzetto.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: trentasei mesi con le seguenti: dodici mesi.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a.1) dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 1-bis. (Contratto a termine) 1. È sempre consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico. Nell'ambito dell'autonomia contrattuale vengono individuati i seguenti casi di legittima apposizione del termine:
   a) lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione, o all'esecuzione di un'opera certa o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo;
   b) sostituzione di lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, compresi malattia, maternità, infortunio, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso, lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o ad altra sede, lavoratori impegnati in attività formative, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;
   c) cause di forza maggiore e/o eventi o calamità naturali;
   d) cause connesse al carattere stagionale dell'attività del datore di lavoro.

  2. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. La scrittura è sempre necessaria.
  3. Il termine del contratto a tempo determinato di cui al presente articolo, può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, per una sola volta a condizione che:
   a) sia richiesta da ragioni oggettive e tecniche rinvenibili direttamente da documentazione che attesti la necessità del proseguimento e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato;
   b) il dipendente sostituito risulta non ancora rientrato in servizio alla data prevista nel contratto;
   c) non risulti ultimato l'ordine o la commessa oggetto del contratto a termine;
   d) sia comprovata la necessita di continuare l'attività stagionale oggetto del contratto.

  4. In caso di assunzione e in caso di proroga, nel contratto di lavoro e nella comunicazione obbligatoria di cui al comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, deve essere indicata, anche tramite nota, la ragione tecnico-oggettiva del contratto con specifico riferimento agli estremi dell'atto comprovante la necessità sia dell'apposizione del termine al contratto, sia della eventuale proroga. È facoltà dell'azienda, al fine di evitare contenziosi, allegare la documentazione utile ai fini della prova. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro. La sommatoria dei complessivi rapporti a termine di cui di cui al comma 1 non può in ogni caso essere superiore ai trentasei mesi. Tale disposizione non è valida per i contratti stagionali. La contrattazione collettiva può stabilire la durata del periodo di prova per tale contratto.
  5. Qualora, a seguito di ispezione, il lavoratore si trovi a svolgere una mansione o un'attività in netta differenza rispetto a quella per la quale risulta essere assunto, il rapporto si intende a tempo indeterminato fin dalla sua origine. Ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, anche in regime di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
  Art. 1-ter. (Incompatibilità del contratto acausale e con causale). 1. Il contratto di cui all'articolo 1, comma 1, e il contratto di cui all'articolo 1-bis non possono essere applicati, per tutta la durata della vita lavorativa, allo stesso lavoratore.»;
   sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a dodici mesi. In questi casi le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di tre volte, a condizione che si riferiscano alla stessa mansione lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai dodici mesi continuativi. Nel caso in cui il contratto di lavoro si concluda prima dell'esaurimento del numero massimo di proroghe o del numero massimo dei mesi, il datore di lavoro non può instaurare ulteriori contratti di lavoro a termine con lo stesso lavoratore.»;
1. 120. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: trentasei mesi con le seguenti: dodici mesi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b).
1. 114. Rizzetto, Rostellato, Bechis, Tripiedi, Cominardi, Chimienti, Baldassarre, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: trentasei mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b).
1. 22. Baldassarre, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Bechis, Chimienti.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: trentasei mesi con le seguenti: quarantotto mesi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: trentasei mesi con le seguenti: quarantotto mesi.
1. 177. Borghesi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: trentasei mesi aggiungere le seguenti: ovvero quarantotto mesi per i soggetti di età superiore ai trent'anni.
1. 178. Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiungere le seguenti: nell'ambito di un processo organizzativo, produttivo, di carattere tecnico o sostitutivo nel limite complessivo del 10 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva.

  Conseguentemente, al medesimo numero, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.
1. 105. Rizzetto, Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Chimienti, Bechis.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 aggiungere le seguenti:, fino al 31 dicembre 2016.
1. 160. Di Salvo, Placido, Airaudo, Duranti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 aggiungere le seguenti:, fino al 31 dicembre 2015.
1. 161. Airaudo, Di Salvo, Placido, Duranti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. aggiungere le seguenti: Il limite massimo dei trentasei mesi previsti al periodo precedente può anche essere frazionato in più contratti a termine, fatto salvo il limite massimo di proroghe previste. Superato tale limite non è più possibile stipulare un nuovo contratto a tempo determinato con lo stesso lavoratore.
1. 78. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 aggiungere le seguenti: Tale termine trova applicazione anche per i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1. 179. Buonanno.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: il numero complessivo di aggiungere le seguenti: tutti i.

  Conseguentemente, al medesimo numero, sostituire le parole: ai sensi del presente articolo con le seguenti:, esclusi quelli impiegati a tempo indeterminato e con partita IVA.
1. 54. Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis.

  Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole da: stipulati da ciascun datore fino a: dell'anno di assunzione con le seguenti: costituiti da ciascun datore di lavoro, causali e acausali, inclusi i rapporti in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non può eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori impiegati con qualsiasi tipologia contrattuale in forza al momento dell'assunzione.
1. 306. Airaudo, Di Salvo, Placido, Duranti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: datore di lavoro aggiungere le seguenti: sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 275.
1. 89. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole da: non può eccedere il limite fino a: anno di assunzione con le seguenti: è definito dalla contrattazione collettiva fino al limite massimo del 20 per cento dei lavoratori impiegati con qualsiasi tipologia contrattuale in forza al momento dell'assunzione.
1. 308. Placido, Airaudo, Di Salvo, Duranti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole: non può eccedere il limite con le seguenti: è definito dalla contrattazione collettiva fino al limite massimo.
1. 307. Placido, Airaudo, Di Salvo, Duranti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1o gennaio dell'anno di assunzione con le seguenti: 5 per cento dell'organico complessivo. Ai sensi del presente comma, per organico complessivo si intende esclusivamente la somma del numero dei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in essere al momento dell'assunzione.
1. 127. Ciprini, Baldassarre, Bechis, Chimienti, Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 2 per cento.
1. 126. Ciprini, Baldassarre, Bechis, Chimienti, Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 3 per cento.
1. 125. Ciprini, Baldassarre, Bechis, Chimienti, Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 4 per cento.
1. 124. Ciprini, Baldassarre, Bechis, Chimienti, Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 5 per cento.
1. 123. Ciprini, Baldassarre, Bechis, Chimienti, Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 35 per cento.
1. 180. Busin.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 15 per cento.
1. 165. Airaudo, Di Salvo, Placido, Duranti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera a) numero 1), sostituire le parole: del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1o gennaio dell'anno di assunzione. con le seguenti: dell'organico complessivo. Il momento da prendere in considerazione per la determinazione del requisito occupazionale è quello di costituzione del rapporto di lavoro a termine. I lavoratori da includere nel computo dell'organico aziendale al solo fine della verifica del rispetto della percentuale del 20 per cento, deve tener conto delle seguenti figure o tipologie di rapporto di lavoro:
   a) tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato;
   b) i lavoratori a domicilio;
   c) i lavoratori assunti nella modalità del telelavoro (anche reversibile);
   d) i lavoratori con contratto intermittente in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre per la quota di lavoro effettivo esclusi quindi i periodi di disponibilità;
   e) i lavoratori con contratto ripartito a tempo indeterminato, con l'avvertenza che i due lavoratori vengono considerati come una sola unità;
   f) i lavoratori a tempo parziale che, in proporzione all'orario effettivamente svolto, rapportato al tempo pieno. Nel caso di azienda articolata su due o più unità produttive, in caso di gruppo o consorzi costituiti fra imprese, il requisito occupazionale deve essere determinato tenendo conto del numero complessivo di dipendenti del gruppo o del consorzio a livello nazionale, della struttura aziendale complessivamente considerata, ossia sommando i vari addetti delle singole dipendenze, sedi, uffici e reparti.
1. 88. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1o gennaio dell'anno di assunzione con le seguenti: del personale in forza al momento dell'assunzione.
1. 183. Labriola.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: in forza al 1o gennaio dell'anno di assunzione aggiungere le seguenti: a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione.
1. 181. Labriola.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: 1o gennaio dell'anno di assunzione aggiungere le seguenti: L'individuazione dei limiti quantitativi all'utilizzazione del contratto a tempo determinato, costituito da ciascun datore di lavoro, e rapportato all'organico complessivo, deve essere comunicata alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Tale utilizzazione non può comunque eccedere il limite del 20 per cento. Per favorire la corretta computazione dei suddetti dati, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti il modello di comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati, in relazione alle tipologie contrattuali applicate, che ogni singolo datore di lavoro è tenuto a inserire nelle schede anagrafiche e nelle schede professionali dei lavoratori alle proprie dipendenze. Le predette procedure costituiscono la base dei dati del sistema informativo, di cui le singole unità produttive devono dotarsi e diffondere on line.
1. 34. Rizzetto, Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Chimienti, Bechis.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: 1o gennaio dell'anno di assunzione aggiungere le seguenti: Il datore di lavoro che abbia stipulato, prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, con il medesimo prestatore di lavoro forme diverse di lavoro subordinato, autonomo o di qualunque altra natura, non può instaurare rapporti a tempo determinato privi di ragioni oggettive e temporanee.
1. 36. Rizzetto, Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Chimienti, Bechis.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: Per i datori di lavoro fino a: tempo determinato con le seguenti: Per le imprese con meno di quindici dipendenti è sempre possibile stipulare fino a cinque contratti di lavoro a tempo determinato.
1. 186. Pastorelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: stipulare un contratto con le seguenti: stipulare un solo contratto.
1. 166. Placido, Airaudo, Di Salvo, Duranti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: Ai fini del controllo sulla corretta applicazione delle percentuali di assunzione a termine ai sensi del presente articolo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza oneri per la finanza pubblica, l'Inps provvede ad effettuare, sulla base dei dati contenuti nella denuncia contributiva mensile uniemens, l'accertamento del rispetto delle percentuali stabilite dal presente articolo. Provvede, quindi, ad inviare, tramite posta elettronica certificata, una comunicazione che indichi la situazione aziendale e la percentuale di rapporti a termine a quella data. Laddove l'istituto riscontri, per effetto del controllo, il superamento dei limiti previsti, invita il datore di lavoro a regolarizzare la sua posizione e segnala il divieto di instaurazione di ulteriori contratti a termine, fino all'adeguamento della percentuale di cui al presente articolo. Al fine di evitare abusi, l'Inps, ogni sei mesi procede al controllo di cui al periodo precedente, inviando una comunicazione similare a quella prevista nel precedente periodo, sia al datore di lavoro che alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio. Quest'ultima può effettuare, sulla base dei dati ricevuti, controlli presso l'azienda interessata ed eventualmente applicare le sanzioni di cui all'articolo 12 del presente del decreto.
1. 84. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Chimienti, Bechis.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: Ai fini del monitoraggio dei contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile, stipulati ai sensi del presente comma 1, è costituita presso l'INPS, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una banca dati on line. Ciascun datore di lavoro comunica, entro i termini indicati successivamente dall'INPS, i seguenti dati:
   a) il numero complessivo dei contratti di lavoro a tempo determinato;
   b) le schede anagrafiche e professionali dei singoli lavoratori alle proprie dipendenze;
   c) le mansioni tecniche o professionali svolte dai singoli dipendenti assunti a tempo determinato;
   d) la retribuzione percepita dai singoli dipendenti con contratto a termine.

  I dati ottenuti a seguito del monitoraggio sono resi accessibili sulla rete internet.
1. 128. Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Rostellato, Bechis, Chimienti, Rizzetto.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: È fatto obbligo alle aziende e ai centri per l'impiego di comunicare alle organizzazioni sindacali, su richiesta, il numero totale dell'organico di ciascuna azienda e la tipologia contrattuale per ciascun lavoratore.
1. 163. Di Salvo, Placido, Airaudo, Duranti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'assunzione di nuovi lavoratori a tempo determinato è subordinata alla conversione in contratti a tempo indeterminato al momento della cessazione dei contratti a tempo determinato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, dei contratti di almeno il 30 per cento dei lavoratori assunti a tempo determinato e dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i contratti a termine stipulati per ragioni sostitutive, i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. I lavoratori a tempo determinato assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unità.
1. 7. Chimienti, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: Ferma restando la percentuale richiamata, nelle imprese con più di dieci dipendenti l'assunzione di nuovi lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato è subordinata alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato di almeno il 30 per cento dei contratti a tempo determinato stipulati dallo stesso datore di lavoro. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai contratti a termine in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad esclusione dei contratti a tempo determinato stipulati per ragioni sostitutive.
1. 6. Chimienti, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: Le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti alla data del 21 marzo 2014 che prevedono per le assunzioni a tempo determinato percentuali superiori a quella prevista dal presente comma mantengono, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.
*1. 184. Labriola.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: Le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti alla data del 21 marzo 2014 che prevedono per le assunzioni a tempo determinato percentuali superiori a quella prevista dal presente comma, mantengono in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.
*1. 195. Caparini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Allo scadere del termine apposto al contratto di lavoro subordinato, incluse le eventuali proroghe, il datore di lavoro non può procedere alla stipula di nuovi contratti di lavoro a tempo determinato se non abbia proceduto alla trasformazione dei contratti terminati in contratti subordinati a tempo indeterminato».
1. 158. Airaudo, Di Salvo, Placido, Duranti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Allo scadere del termine apposto al contratto di lavoro subordinato, incluse le eventuali proroghe, il datore di lavoro non può procedere per dodici mesi alla stipula di nuovi contratti di lavoro a tempo determinato se non abbia proceduto alla trasformazione dei contratti terminati in contratti subordinati a tempo indeterminato. Il ricorso a contratti a tempo determinato nel termine di cui al precedente periodo abilita il lavoratore precedentemente impiegato a tempo determinato a chiedere, anche giudizialmente, la propria assunzione con contratto subordinato a tempo indeterminato».
1. 156. Placido, Airaudo, Di Salvo, Duranti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Allo scadere del termine apposto al contratto di lavoro subordinato, incluse le eventuali proroghe, il datore di lavoro non può procedere per dodici mesi alla stipula di nuovi contratti di lavoro a tempo determinato se non abbia proceduto alla trasformazione dei contratti terminati in contratti subordinati a tempo indeterminato».
1. 157. Di Salvo, Placido, Airaudo, Duranti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. La contrattazione collettiva definisce criteri uniformi a livello nazionale per normare l'esercizio del diritto di precedenza nella assunzioni a tempo indeterminato da parte di imprese che abbiamo fatto ricorso a contratti a tempo determinato, prevedendo la predisposizione di graduatorie e l'obbligo per l'impresa di motivare la mancata assunzione con contratto dipendente a tempo indeterminato del lavoratore che sia stato impiegato con contratto di lavoro a tempo determinato».
1. 159. Placido, Airaudo, Di Salvo, Duranti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Qualora il contratto a termine di cui al comma 1 cessi senza che esso venga prorogato, o rinnovato, o convertito in contratto a tempo indeterminato, al lavoratore è dovuta un'indennità di cessazione del rapporto pari a due giorni di retribuzione per ciascun mese, o frazione di mese superiore alla metà, di durata del rapporto di lavoro. Detta indennità è esente da contribuzione previdenziale ed è soggetta allo stesso trattamento fiscale del trattamento di fine rapporto».
1. 187. Tinagli, Antimo Cesaro, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
1. 18. Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
   3-bis) al comma 4, le parole: «non è tuttavia necessaria» sono sostituite dalle seguenti: «è sempre necessaria anche».
1. 42. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:
  «Art. 1-bis. (Contratto a termine). – 1. È sempre consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico. Nell'ambito dell'autonomia contrattuale vengono individuati i seguenti casi di legittima apposizione del termine:
   a) lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione, o all'esecuzione di un'opera certa o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo;
   b) sostituzione di lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, compresi malattia, maternità, infortunio, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso, lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o ad altra sede, lavoratori impegnati in attività formative, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;
   c) cause di forza maggiore o eventi o calamità naturali;
   d) cause connesse al carattere stagionale dell'attività del datore di lavoro.

  2. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. La scrittura è sempre necessaria.
  3. Il termine del contratto a tempo determinato di cui al comma 1, può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, per una sola volta a condizione che:
   a) sia richiesta da ragioni oggettive e tecniche rinvenibili direttamente da documentazione che attesti la necessità del proseguimento e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato;
   b) il dipendente sostituito risulta non ancora rientrato in servizio alla data prevista nel contratto;
   c) non risulti ultimato l'ordine o la commessa oggetto del contratto a termine;
   d) sia comprovata la necessita di continuare l'attività stagionale oggetto del contratto.

  4. In caso di assunzione e in caso di proroga, nel contratto di lavoro e nella comunicazione obbligatoria di cui al comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, deve essere indicata, anche tramite nota, la ragione tecnico-oggettiva del contratto con specifico riferimento agli estremi dell'atto comprovante la necessità sia dell'apposizione del termine al contratto, sia della eventuale proroga. È facoltà dell'azienda, al fine di evitare contenziosi, allegare la documentazione utile ai fini della prova. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso e’ a carico del datore di lavoro. La sommatoria dei complessivi rapporti a termine di cui di cui al comma 1, non potrà in ogni caso essere superiore ai trentasei mesi. Tale disposizione non è valida per i contratti stagionali. La contrattazione collettiva potrà stabilire la durata del periodo di prova per tale contratto.
  5. Qualora, a seguito di ispezione, il lavoratore si trovi a svolgere una mansione o un'attività in netta differenza rispetto a quella per la quale risulta essere assunto, il rapporto si intende a tempo indeterminato fin dalla sua origine. Ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, anche in regime di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
1. 122. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
  «Art. 3. – 1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:
   a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
   b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
   c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
   d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
   e) da parte di datori di lavoro, con soggetti dai 16 ai 29 anni che non siano in possesso di una qualifica professionale o che non abbiano svolto un periodo di apprendistato di cui al decreto legislativo 4 settembre 2011, n. 167, della durata di almeno 6 mesi;
   f) con quei lavoratori che siano già stati assunti in precedenza per un periodo pari o inferiore a trentasei mesi, da parte di un datore di lavoro che, al momento dell'assunzione, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica all'utilizzatore;
   g) nei casi di assunzione di un lavoratore con il quale sia già stato stipulato in precedenza un contratto di lavoro a tempo indeterminato a meno che, nel nuovo contratto, vengano garantiti gli stessi istituti retributivi maturati nel precedente contratto a tempo indeterminato, compresi gli scatti di anzianità;
   h) nei casi di assunzione di un lavoratore con il quale sia già stato stipulato in precedenza un contratto di lavoro ai sensi del previgente articolo 1, comma 1-bis;
   i) nei casi di assunzione di un lavoratore con il quale sia già stato stipulato e concluso in precedenza un contratto di lavoro ai sensi del previgente articolo 1, comma 1-bis, a meno che la durata di tale contratto sia stata inferiore ai 36 mesi. In quest'ultimo dal datore di lavoro potrà comunque stipulare un ulteriore contratto a termine, ma la durata dello stesso dovrà essere tale da evitare che la sommatoria dei due contratti superi i trentasei mesi complessivi.

  2. In ogni modo, non è mai possibile stipulare un contratto a termine con lo stesso lavoratore che abbia già superato la soglia dei trentasei mesi».
1. 97. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
   «d-bis) con quei lavoratori che siano già stati assunti in precedenza per un periodo pari o inferiore a trentasei mesi, da parte di un datore di lavoro che, al momento dell'assunzione, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica all'utilizzatore.»
1. 44. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
   «d-bis) nei casi di assunzione di un lavoratore con il quale sia già stato stipulato in precedenza un contratto di lavoro a tempo indeterminato a meno che, nel nuovo contratto, vengano garantiti gli stessi istituti retributivi maturati nel precedente contratto a tempo indeterminato, compresi gli scatti di anzianità.»
1. 45. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
   «d-bis) nei casi di assunzione di un lavoratore con il quale sia già stato stipulato in precedenza un contratto di lavoro ai sensi del previgente articolo 1, comma 1-bis.»
1. 46. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b)
* 1. 19. Baldassarre, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Bechis, Chimienti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 1. 152. Di Salvo, Placido, Airaudo, Duranti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da:, fino ad un massimo fino alla fine della lettera con le seguenti: fino ad un massimo di otto volte.
1. 303. Fedriga.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: si riferisca aggiungere la seguente: alla.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: si riferiscano aggiungere le seguenti: allo stesso individuo per la.
1. 12. Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Baldassarre, Rostellato, Bechis, Rizzetto, Chimienti.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: cinque volte fino a: numero dei rinnovi con le seguenti: una volta ogni dodici mesi nell'arco dei trentasei mesi complessivi.
1. 309. Airaudo, Di Salvo, Placido, Duranti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: cinque volte con le seguenti: una volta.
1. 2. Tripiedi, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: cinque volte con le seguenti: otto volte.
1. 302. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: cinque volte con le seguenti: due volte.
1. 153. Placido, Airaudo, Di Salvo, Duranti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: cinque volte con le seguenti: tre volte.
1. 155. Airaudo, Di Salvo, Placido, Duranti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: cinque volte con le seguenti: quattro volte.
1. 188. Labriola.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b.1)
all'articolo 4, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.
1. 190. Labriola.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b.1)
all'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, le parole: «del rapporto» sono sostituite dalle seguenti: «dei rapporti».
1. 112. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b.1)
all'articolo 4, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il numero delle proroghe di cui al periodo precedente non può in ogni caso, essere superato, anche in caso di più rapporti a termine, nell'arco dell'intera vita lavorativa tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore».
1. 90. Rostellato, Rizzetto, Tripiedi, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Cominardi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b.1)
all'articolo 4, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Superati i trentasei mesi di rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 1, tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, non è più possibile stipulare un ulteriore contratto a termine».
1. 113. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b.1)
all'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Nei casi di proroga contrattuale il datore di lavoro corrisponde al lavoratore una indennità pari al triplo dell'importo dell'ultima mensilità percepita. In tutti i casi di inottemperanza del presente comma, il contratto si considera trasformato a tempo indeterminato.»;

  Conseguentemente, dopo la lettera b-septies), aggiungere le seguenti:
   b-septies.1)
dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:
  «Art. 5-bis. – 1. Nei casi di cessazione di uno o più rapporti di lavoro a termine non trasformati a tempo indeterminato, al lavoratore spetta una indennità di precarietà da calcolare nella misura del 10 per cento della retribuzione complessiva percepita nel corso della durata dei medesimi contratti»;
   b-septies.2) all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. I lavoratori titolari di contratto a tempo determinato percepiscono dal datore di lavoro, per la durata del medesimo rapporto, a titolo di indennità di precarietà, un importo suppletivo mensile da calcolarsi nella misura del 30 per cento della retribuzione riconosciuta dal livello contrattuale di appartenenza.».
1. 31. Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b.1)
all'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Nei casi di proroga contrattuale il datore di lavoro corrisponde al lavoratore una indennità pari al triplo dell'importo dell'ultima mensilità percepita. In tutti i casi di inottemperanza del presente comma, il contratto si considera come trasformata a tempo indeterminato».
1. 30. Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b.1)
all'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è applicato, dopo i primi sei mesi, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali pari al 2 per cento dal settimo al dodicesimo mese, pari al 4 per cento dal tredicesimo al diciottesimo mese, pari al 6 per cento dal diciannovesimo al termine. Il contributo addizionale di cui al precedente periodo è restituito al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, qualunque sia stata la durata del rapporto a termine. Al personale assunto in tali ipotesi è concesso per ogni mese di anzianità e fino alla scadenza, una somma una tantum a titolo di indennità di precarietà, pari al 5 per cento sulla quota oraria della retribuzione. Tale somma è erogata al momento dell'eventuale cessazione del contratto a termine o nel mese dell'eventuale trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Tali disposizioni non trovano applicazione nel caso in cui il datore di lavoro specifichi all'interno del contratto di lavoro la causale dell'apposizione del termine o le ragioni tecnico-organizzative che hanno generato il contratto. Le ragioni indicate devono essere una di quelle di seguito indicate:
   a) lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione, o all'esecuzione di un'opera certa o di un servizio sfiniti e predeterminati nel tempo;
   b) sostituzione di lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, compresi malattia, maternità, infortunio, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso, lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività c/o ad altra sede, lavoratori impegnati in attività formative, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;
   c) cause di forza maggiore o eventi o calamità naturali;
   d) cause connesse al carattere stagionale dell'attività del datore di lavoro.».
1. 110. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b.1)
all'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è applicato, dopo i primi sei mesi, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali pari al 2 per cento dal settimo al dodicesimo mese, pari al 4 per cento dal tredicesimo al diciottesimo mese, pari al 6 per cento dal diciannovesimo al termine. Il contributo addizionale di cui al precedente periodo è restituito al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, qualunque sia stata la durata del rapporto a termine. Al personale assunto in tali ipotesi è concesso per ogni mese di anzianità e fino alla scadenza, una somma una tantum a titolo di indennità di precarietà, pari al 5 per cento sulla quota oraria della retribuzione. Tale somma è erogata al momento della eventuale cessazione del contratto a termine o nel mese dell'eventuale trasformazione del contratto a tempo indeterminato.»
1. 47. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b.1)
all'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è applicato, dopo i primi sei mesi, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali pari al 2 per cento dal settimo al dodicesimo mese, pari al 4 per cento dal tredicesimo al diciottesimo mese, pari al 6 per cento dal diciannovesimo al termine. Il contributo addizionale di cui al precedente periodo è restituito al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, qualunque sia stata la durata del rapporto a termine.».
1. 48. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b.1)
all'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è concessa per ogni mese di anzianità e fino alla scadenza, una somma una tantum a titolo di indenni precarietà, pari al 5 per cento sulla quota oraria della retribuzione. Tale somma è erogata al momento della eventuale cessazione del contratto a termine o nel mese dell'eventuale trasformazione del contratto a tempo indeterminato.».
1. 111. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b.1)
all'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Alla terza proroga e per le successive si applica un contributo supplementare a carico del datore di lavoro corrispondente allo 0,5 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Tale contributo supplementare è restituito al datore di lavoro nell'ipotesi di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.»
1. 108. Rizzetto, Rostellato, Bechis, Tripiedi, Cominardi, Chimienti, Baldassarre, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera b-ter), aggiungere la seguente:
   b-ter.1) all'articolo 5, comma 2, le parole: «oltre il trentesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il ventesimo giorno» e le parole: «oltre il cinquantesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il trentesimo giorno».
1. 35. Rizzetto, Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Chimienti, Bechis.

  Al comma 1, dopo la lettera b-quater), aggiungere la seguente:
   b-quater.1) all'articolo 5, comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nei medesimo contratto, il nuovo contratto a tempo determinato stipulato tra un datore di lavoro e il lavoratore, si considera a tempo indeterminato».
1. 103. Rizzetto, Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Chimienti, Bechis.

  Al comma 1, dopo la lettera b-quater), aggiungere la seguente:
   b-quater.1) all'articolo 5, comma 4-quater, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
1. 191. Labriola.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b-quinquies), b-sexies) e b-septies).
*1. 310. Squeri.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b-quinquies), b-sexies) e b-septies).
*1. 311. Alfreider.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b-quinquies), b-sexies) e b-septies).
*1. 312. Fedriga.

  Al comma 1, dopo la lettera b-septies), aggiungere la seguente:

  b-septies.1) all'articolo 5, dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:
  «4-sexies.1. Il contratto di lavoro dei lavoratori assunti a termine in violazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, è da considerarsi decaduto dal momento dell'accertamento della irregolarità con una sanzione a carico del datore di lavoro e a favore del lavoratore per una cifra pari al 50 per cento della somma corrispondente al valore economico del restante periodo previsto dal contratto».
1. 300. Pizzolante.

  Al comma 1, dopo la lettera b-septies), aggiungere la seguente:
   b-septies.1)
dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:
  «Art. 5-bis. – 1. Nei casi di cessazione di uno o più rapporti di lavoro a termine non trasformati a tempo indeterminato, al lavoratore spetta una indennità di precarietà da calcolare nella misura del 10 per cento della retribuzione complessiva percepita nel corso della durata dei medesimi contratti».
1. 29. Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis.

  Al comma 1, dopo la lettera b-septies), aggiungere la seguente:
   b-septies.1)
all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. I lavoratori titolari di contratto a tempo determinato percepiscono dal datore di lavoro, per la durata del medesimo rapporto, a titolo di indennità di precarietà, un importo suppletivo mensile da calcolarsi nella misura del 30 per cento della retribuzione riconosciuta dal livello contrattuale di appartenenza».
1. 28. Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis.

  Al comma 1, dopo la lettera b-septies), aggiungere la seguente:
   b-septies.1)
all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. I lavoratori titolari di contratto a tempo determinato percepiscono dal datore di lavoro, per la durata del medesimo rapporto, a titolo di indennità di precarietà, un importo suppletivo mensile da calcolarsi nella misura del 20 per cento della retribuzione riconosciuta dal livello contrattuale di appartenenza».
1. 20. Baldassarre, Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Rostellato, Rizzetto, Bechis, Cominardi.

  Al comma 1, sostituire la lettera b-octies), con la seguente:
   b-octies) all'articolo 10, comma 7, alinea, le parole da: «La individuazione» fino a: «più rappresentativi» sono sostituite dalle seguenti: «Alla contrattazione collettiva nazionale o territoriale, stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero alla contrattazione aziendale stipulata con le rappresentanze sindacali presenti in azienda, è consentito elevare, anche in maniera non uniforme, la percentuale dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 1.».
1. 119. Tinagli.

  Al comma 1, dopo la lettera b-octies), aggiungere la seguente:
   b-novies) all'articolo 10, comma 7, alinea, le parole: «contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dal sindacati comparativamente più rappresentativi» sono sostituite dalle seguenti: «contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale e/o territoriale».
1. 189. Caon.

  Al comma 1, dopo la lettera b-octies), aggiungere la seguente:
   b-novies)
all'articolo 10, comma 7, le parole: «comparativamente più rappresentativi» sono soppresse.
1. 1. Tripiedi, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1, le parole: «il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati» sono da intendersi nel senso che il limite percentuale previsto dall'articolo 1, comma 1, si riferisce esclusivamente ai contratti a tempo determinato che siano stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, in base alla nuova formulazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 2001, fatte sempre salve le eccezioni previste all'articolo 10, comma 7, lettere da a) a d).
1. 200. Tinagli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. È costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione di analisi e studio per la valorizzazione del benessere e della qualità della vita del lavoratore assunto a tempo determinato e per le finalità di contrasto e prevenzione degli effetti derivanti dalla condizione del lavoratore a tempo determinato e flessibile dovute a incertezza del lavoro, impossibilità di progettazione, blocco della carriera, insufficienza delle promozioni, bassa retribuzione, insicurezza dell'impiego, scarso valore sociale attribuito al lavoro svolto, stress psico-sociale, riduzione della capacità di progettualità sociale e di sviluppo della personalità e delle proprie aspirazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono designati cinque componenti della Commissione tra esperti di medicina del lavoro, psicologi e sociologi del lavoro. I componenti durano in carica quattro anni e devono possedere adeguate conoscenze nelle materie di competenza della Commissione, adeguate esperienze nell'ambito del diritto ed organizzazione del lavoro, della gestione del personale e della medicina del lavoro. L'incarico è gratuito. Entro il 30 marzo di ogni anno trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione dettagliata riguardante l'analisi e le conclusioni dello studio.
1. 50. Ciprini, Baldassarre, Bechis, Chimienti, Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 368, dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:
  «Art. 1-bis. – 1. A decorrere dall'anno 2014, ai datori di lavoro di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che effettuano assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è riconosciuto uno sgravio annuale, nella misura del 33 per cento, della contribuzione previdenziale ed assistenziale per ciascun lavoratore assunto.
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto il quale è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
  3. Lo sgravio di cui al comma 1 è riconosciuto per un periodo di ventiquattro mesi. Decorsi trentasei mesi dalla concessione dello sgravio, il datore di lavoro restituisce la quota di contribuzione-previdenziale e assistenziale non versata in base alle disposizioni di cui al comma 1. La restituzione deve essere effettuata nei trentasei mesi successivi con versamenti rateali trimestrali di uguale importo.
  4. Il lavoratore per il quale il datore di lavoro beneficia dello sgravio cui al comma 1 non può essere licenziato prima del completo adempimento di quanto disposto al secondo e al terzo periodo del comma 3».

  1-ter. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».
1. 104. Rizzetto, Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Chimienti, Bechis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: «sulla gestione dei fondi» sono aggiunte le seguenti: ”e sulle attività formative dei fondi medesimi. I fondi interprofessionali, gli enti bilaterali e i fondi di cui al presente articolo sono tenuti a pubblicare sui rispettivi siti web le iniziative da essi promosse e le modalità di utilizzo delle risorse da essi riscosse in virtù di obblighi legislativi e contrattuali.
1. 193. Baldelli, Polverini.

  Sopprimere il comma 2.
1. 16. Baldassarre, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Tripiedi, Ciprini, Bechis, Chimienti.

  Al comma 2, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «da sindacati comparativamente più rappresentativi» sono sostituite con le seguenti: «dai sindacati».
1. 3. Tripiedi, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 63:
    1) al comma 1, dopo le parole: «non può essere inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «non può essere inferiore, ed è superiore almeno del 30 per cento, rispetto»;
    2) al comma 2, dopo le parole: «non può essere inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «non può essere inferiore, ed è superiore almeno del 30 per cento,»;
   b) all'articolo 66, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Nel casi di cessazione del rapporto di lavoro a progetto, di cui al presente capo, al collaboratore spetta anche una indennità di precarietà da calcolare nella misura del 10 per cento del compenso complessivo percepito nel corso della durata del medesimo contratto».
1. 27. Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1, dopo le parole: «non può essere inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «non può essere inferiore, ed è superiore almeno del 30 per cento, rispetto»;
   2) al comma 2, dopo le parole: «non può essere inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «non può essere inferiore, ed è superiore almeno del 30 per cento,»;
1. 26. Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, al collaboratore spetta anche una indennità di precarietà da calcolare nella misura del 10 per cento del compenso complessivo percepito nel corso della durata del medesimo contratto.»;
1. 25. Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2.1. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti. Restano fermi i benefìci previsti dagli articoli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e ogni altra disposizione vigente in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate.
1. 4. Sibilia, Baldassarre, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Bechis, Chimienti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 aprile 1996, n. 608, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le comunicazioni di cui al presente comma effettuate dai datori di lavoro sono pubbliche ed il centro per l'impiego territorialmente competente, su richiesta di una organizzazione sindacale locale o di qualsiasi soggetto interessato ne rilascia, con riguardo ad ogni datore di lavoro, elenco certificato relativo alle assunzioni e cessazioni intervenute nei tre anni precedenti, con indicazione dell'organico dei dipendenti e collaboratori, attualmente risultante, suddistinto per tipologie contrattuali utilizzate.»
1. 32. Tripiedi, Cominardi, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Rostellato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «fino ad un mese» sono sostituite dalle seguenti: «fino a tre mesi» e dopo le parole: «di inizio del congedo» sono aggiunte le seguenti: «e fino a un mese dopo la fine del congedo».
1. 53. Rostellato, Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Rizzetto, Baldassarre, Bechis.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. (Disposizioni in materia di contratti di collaborazione a progetto). – 1. Allo scopo di estendere agli impiegati con contratti di collaborazione a progetto, di seguito denominati «lavoratori a progetto», di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, a prescindere dal limite dimensionale aziendale, le misure di protezione sociale e i diritti sindacali, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è istituito un fondo per il sostegno del reddito, nei casi di licenziamento, di sospensione del lavoro e di scadenza del termine del contratto di lavoro.
  2. Ai lavoratori a progetto è riconosciuta una prestazione previdenziale connessa alla cessazione del rapporto di collaborazione, per recesso anticipato o per scadenza naturale, pari a quella prevista dall'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Tale indennità è erogata per un periodo massimo di dodici mesi se il lavoratore non ha compiuto 55 anni di età e di diciotto mesi se ha già compiuto tale attività.
  3. La prestazione previdenziale di cui al comma 2 è sostituiva di quella prevista dal comma 51 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  4. Ai lavoratori a progetto sono riconosciute le stesse tutele sociali di genitorialità di cui ai commi 24 e 25 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  5. Ai lavoratori a progetto è altresì garantita la tutela della malattia e dell'assegno al nucleo familiare, purché iscritti alla gestione separata istituita presso l'INPS, ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, con la sola esclusione di coloro che sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e dei pensionati.
  6. Ai rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, definiti contratti a progetto ai sensi degli articoli 61 eseguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si applicano le seguenti disposizioni:
   a) gli articoli 1, 5, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni;
   b) il codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
   c) le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
1. 01. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

ART. 2.
(Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato).

  Sopprimerlo.
*2. 2. Chimienti, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Tripiedi.

  Sopprimerlo.
*2. 64. Di Salvo, Placido, Airaudo, Duranti, Ferrara.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 2. (Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato). – 1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2:
    1) al comma 1, la lettera i) è abrogata;
    2) i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati;
   b) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo.»;
   c) all'articolo 4, al comma 3, le parole: «, è integrata,» sono sostituite dalle seguenti: «, è integrata, di regola, salvo che il contratto collettivo disponga altrimenti in riferimento alle esigenze specifiche dell'apprendistato in un determinato comparto professionale,»;
   d) all'articolo 7, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. L'inadempimento grave dell'obbligo di formazione di cui sia responsabile esclusivamente il datore di lavoro produce la conversione del contratto di apprendistato in contratto di lavoro ordinario a tempo determinato, il cui termine finale coincide con quello originariamente previsto per il rapporto di apprendistato.».

  2. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 19 è abrogato.
2. 71. Tinagli, Antimo Cesaro, Mazziotti Di Celso.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 2. – (Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato) – 1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2:
    1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) forma scritta del contratto e del patto di prova;»;
    2) al comma 1, la lettera i) è abrogata;
    3) i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati;
   b) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo.»;
   c) all'articolo 4, al comma 3, le parole: «, è integrata,» sono sostituite dalle seguenti: «, può essere integrata,».

  2. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 19 è abrogato.
2. 302. Brunetta, Gelmini.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 2. – All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'istruzione e la formazione per il conseguimento del diploma professionale quinquennale, del diploma di formazione tecnica e del diploma superiore secondario di secondo grado è rimessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alle province autonome di Trento e di Bolzano per i profili di loro competenza.
2. 11. Rizzetto, Rostellato.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 2. – All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   b) previsione di un monte ore di formazione esterna, anche on-line, o interna all'azienda, finalizzata al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
2. 10. Rizzetto, Rostellato.

  Sopprimere il comma 1.
2. 35. Chimienti, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Tripiedi.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. L'apprendistato è un contratto di lavoro finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
  2. Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
   a) apprendistato scuola-lavoro;
   b) apprendistato di mestiere;
   c) apprendistato di alta formazione e ricerca».
2. 45. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
2. 3. Chimienti, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Tripiedi, Ciprini, Bechis, Baldassarre.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) al comma 1, le lettere da a) a m) sono sostituite dalle seguenti:
   «a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale definito e redatto in base in base al livello ed alla qualifica da conseguire, dalla contrattazione collettiva a dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto;
   b) previsione di una durata minima del contratto non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5;
   c) nei casi di assunzione ai sensi dell'articolo 4, la possibilità di stipulazione del contratto è subordinata al possesso del patentino dell'apprendista;
   d) divieto di retribuzione a cottimo;
   e) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio;
   f) presenza di un tutore o referente aziendale;
   g) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;
   h) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
   i) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;
   i) divieto per le parti, dopo il periodo di prova di cui al comma precedente, di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente;
   l) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo (2118 del codice civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato). Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
   m) previsione, nel caso di primo contratto di apprendistato tra un datore di lavoro e un soggetto, di un periodo di prova di almeno sei mesi.
   n) divieto di stipulare contratti di apprendistato con soggetti che abbiano già svolto un periodo di apprendistato per un totale complessivo di sette anni».
2. 53. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
    1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) forma scritta del contratto, del patto di prova e, solo per il contratto di apprendistato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del relativo piano formativo individuale definito e redatto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'ISFOL, in base al livello, alla qualifica da conseguire e al codice ATECO. Entro novanta giorni dalla stipulazione del contratto il datore di lavoro o in alternativa il tutor e il lavoratore si recheranno presso il centro per l'impiego competente per territorio e compileranno in forma telematica il piano formativo sulla base di quello proposto dal Ministero adattandolo alle esigenze e all'organizzazione aziendale. Al termine di ogni anno di apprendistato il centro per l'impiego convocherà datore di lavoro o tutor aziendale e dipendente e insieme valuteranno quali obiettivi del piano formativo sono stati raggiunti o a che punto è la fase di acquisizione delle competenze previste dal piano formativo;».
2. 48. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, lettera a) sostituire il numero 1) con il seguente:
    1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale definito e redatto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'ISFOL, in base al livello, alla qualifica da conseguire e al codice ATECO. Entro novanta giorni dalla stipulazione del contratto il datore di lavoro o in alternativa il tutor e il lavoratore si recheranno presso il centro per l'impiego competente per territorio e compileranno in forma telematica il piano formativo sulla base di quello proposto dal Ministero adattandolo alle esigenze e all'organizzazione aziendale. Al termine di ogni anno di apprendistato il centro per l'impiego convocherà datore di lavoro o tutor aziendale e dipendente e insieme valuteranno quali obiettivi del piano formativo sono stati raggiunti o a che punto è la fase di acquisizione delle competenze previste dal piano formativo;».
2. 47. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro novanta giorni dalla stipulazione del contratto;».
2. 36. Chimienti, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera a) sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro sessanta giorni dalla stipulazione del contratto;».
2. 37. Chimienti, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale definito e redatto dal Ministero del Lavoro, sentito l'Isfol, in base al livello, alla qualifica da conseguire e al codice ATECO. Entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto il datore di lavoro (o in alternativa il tutor) e il lavoratore si recheranno presso il centro per l'impiego competente per territorio e compileranno in forma telematica il piano formativo sulla base di quello proposto dal Ministero adattandolo alle esigenze e all'organizzazione aziendale. Al termine di ogni anno di apprendistato il centro per l'impiego convocherà datore di lavoro (o tutor aziendale) e dipendente e insieme valuteranno quali obiettivi del piano formativo sono stati raggiunti o a che punto è la fase di acquisizione delle competenze previste dal piano formativo;».
2. 46. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale definito e redatto secondo il livello e la qualifica da conseguire, dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto;».
2. 44. Rizzetto, Rostellato, Bechis, Tripiedi, Cominardi, Chimienti, Baldassarre, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) forma scritta del contratto, del patto di prova e, limitatamente all'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto.
2. 42. Chimienti, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: prova. Il contratto fino alla fine della lettera, con le seguenti: prova e definizione del relativo piano formativo individuale da registrare sul libretto formativo, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto.
2. 73. Dambruoso, Antimo Cesaro.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
   1-bis) al comma 1, lettera a-bis), dopo le parole: «dall'articolo 4, comma 5» aggiungere le seguenti: «, e dall'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 1».

  Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 3:
    1) al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: «L'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale può realizzarsi anche mediante contratti stagionali a tempo determinato.»;
    2) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
  «2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo».
2. 74. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

  1-bis) al comma 1, dopo la lettera a-bis) è aggiunta la seguente: «a-ter) nei casi di assunzione ai sensi dell'articolo 4, la possibilità di stipulazione del contratto è subordinata al possesso del patentino dell'apprendista. Tale patentino è acquisito attraverso la frequenza di un corso organizzato da parte della Regione in cui si svolge il rapporto di lavoro, che deve prevedere obbligatoriamente ed esclusivamente le seguenti materie:

   1) competenze di base in merito al diritto del lavoro;

   2) competenze in merito alla sicurezza sul lavoro. Il corso può durare da un minimo di 80 ore ad un massimo di 120 ore totali. Ogni regione provvede a organizzare i corsi, in base alle proprie disponibilità, nella maniera più efficiente possibile in modo che i corsi stessi possano essere effettuati in tempi ridotti. Ai fini del contenimento della spesa pubblica la regione può organizzare tali corsi anche in modalità e-learning o blended. Dopo l'acquisizione dell'attestato di frequenza, denominato «patentino dell'apprendista» il lavoratore può proporsi presso qualunque azienda ed è esentato dalla formazione esterna per tutta la durata dell'apprendistato. Il patentino dell'apprendista vale anche per eventuali contratti di apprendistato successivi.

2. 49. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
  1-bis) Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «possibilità di inquadrare» sono inserite le seguenti: «, ai soli fini retributivi,».
2. 84. Tinagli.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
  1-bis) Al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) possibilità di formulare un piano formativo per l'acquisizione di competenze professionali, attraverso una formazione sul lavoro, che, anche in deroga all'articolo 2103 del codice civile, consenta di adibire l'apprendista a mansioni plurime, per un periodo che sarà specificato nel contratto individuale e che, comunque, non potrà essere superiore ai due terzi del periodo formativo programmato nel piano formativo. Al termine di questo primo periodo, il datore di lavoro ha la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, ovvero definire, in forma scritta, la qualifica che potrà essere acquisita dall'apprendista al termine del periodo formativo e, conseguentemente, integrare il piano formativo.».
2. 85. Tinagli.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
  1-bis) Al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «m-bis) divieto di stipulare contratti di apprendistato con soggetti che abbiano già svolto, anche presso altri datori di lavoro, un periodo di apprendistato per una durata complessiva pari a sette anni anche con mansioni differenti».
2. 52. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
  1-bis) Al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «m-bis) previsione, nel caso di primo contratto di apprendistato tra un datore di lavoro e un soggetto, di un periodo di prova di almeno sei mesi».
2. 51. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3).
2. 61. Airaudo, Di Salvo, Placido, Duranti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere il numero 2).
*2. 4. Ciprini, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Tripiedi, Bechis, Chimienti.

  Al comma 1 lettera a), sopprimere il numero 2).
*2. 75. Labriola.

  Al comma 1 lettera a), sopprimere il numero 2).
*2. 305. Fedriga.

  Al comma 1, lettera a), sostituire i numeri 2) e 3) con i seguenti:
   2) al comma 1, la lettera i) è abrogata;
   3) i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati.
2. 300. Pizzolante.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
  2) al comma 1, la lettera i) è abrogata;
*2. 302. Squeri.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
  2) al comma 1, la lettera i) è abrogata;
*2. 303. Alfreider.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
  2) al comma 1, la lettera i) è abrogata;
*2. 304. Fedriga.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
2. 31. Chimienti, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Tripiedi.

  Al comma 1, alla lettera b) premettere la seguente:
  0b) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, le parole: «quindici anni» sono sostituite con le seguenti: «sedici anni».
2. 33. Chimienti, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Tripiedi.

  Al comma 1, alla lettera b) premettere la seguente:
  0b) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, le parole: «venticinquesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «trentesimo anno».
2. 70. Guidesi.

  Al comma 1, alla lettera b) premettere la seguente:
  0b) all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, le parole: «a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «a quattro anni»
2. 307. Invernizzi.

  Al comma 1, alla lettera b) premettere la seguente:
  0b) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «e cinque nel caso di diploma quinquennale».
2. 82. Antimo Cesaro.

  Al comma 1, alla lettera b) premettere le seguenti:
  0b) all'articolo 3, comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente:
   «2. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro con le istituzioni scolastiche, con il coinvolgimento delle istituzioni formative o di ricerca e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:»;
  00b) all'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
   «2.1. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale di cui al precedente comma 2 può essere integrata dalla offerta formativa pubblica delle Regioni, interna o esterna alla azienda, nei limiti delle risorse annue di ciascuna e nel rispetto dei principi di cui al precedente comma 2.»
2. 83. Antimo Cesaro.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
2. 60. Placido, Airaudo, Di Salvo, Duranti, Ferrara.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2. 6. Chimienti, Baldassarre, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Bechis, Tripiedi.

  Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) all'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente. «2. 1. In assenza degli accordi e dei contratti collettivi di cui al comma 1 dell'articolo 2, per l'apprendistato per l'istruzione e la formazione si applica la disciplina contrattuale prevista per l'apprendistato professionalizzante o di mestiere. La retribuzione dell'apprendista è riparametrata rispetto alla retribuzione delle maestranze qualificate di pari livello di inquadramento contrattuale tenendo conto dell'impegno formativo e del reale impegno lavorativo dell'apprendista».

  Conseguentemente, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) all'articolo 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. In assenza degli accordi e dei contratti collettivi di cui al comma 1 dell'articolo 2, per l'apprendistato di alta formazione e di ricerca si applica la disciplina contrattuale prevista per l'apprendistato professionalizzante o di mestiere. La retribuzione dell'apprendista è riparametrata rispetto alla retribuzione delle maestranze qualificate di pari livello di inquadramento contrattuale tenendo conto dell'impegno formativo e del reale impegno lavorativo dell'apprendista».
2. 34. Chimienti, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Tripiedi.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva applicata agli apprendisti in forza prima della data dell'entrata in vigore della presente normativa, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore di nuova assunzione è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 20 per cento del relativo monte ore complessivo».
2. 77. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire la parola: riconosciuta con la seguente: attribuita.
2. 15. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis, Chimienti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire la parola: tenga con la seguente: tiene.
2. 14. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis, Chimienti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire la parola: effettivamente con la seguente: realmente.
2. 13. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis, Chimienti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo la parola: formazione aggiungere le seguenti: strutturata interna o esterna all'azienda.
2. 23. Chimienti, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: almeno nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo con le seguenti: strutturata interna o esterna all'azienda nella misura del 100 per cento del relativo monte ore complessivo.
2. 26. Chimienti, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: almeno nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo con le seguenti: strutturata interna o esterna all'azienda almeno nella misura dell'80 per cento del relativo monte ore complessivo.
2. 21. Chimienti, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: almeno nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo con le seguenti: strutturata interna o esterna all'azienda almeno nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo nel primo anno di contratto, nella misura almeno del 55 per cento del relativo monte ore complessivo nel secondo anno di contratto e nella misura almeno del 75 per cento del relativo monte ore complessivo nel terzo anno di contratto.
2. 19. Chimienti, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: almeno nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo con le seguenti: strutturata interna o esterna all'azienda almeno nella misura del 50 per cento del relativo monte ore complessivo.
2. 20. Chimienti, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine il seguente periodo: Qualora venga accertato, anche attraverso lo strumento del libretto formativo del cittadino, che le ore di formazione strutturata interna e/o esterna all'azienda effettivamente svolte dall'apprendista siano superiori a quelle certificate dal datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto a corrispondere all'apprendista la ordinaria retribuzione spettante per l'attività lavorativa per tutte le ore di formazione effettivamente svolte.
2. 16. Chimienti, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora venga accertato che le ore di formazione strutturata interna e/o esterna all'azienda effettivamente svolte dall'apprendista siano superiori a quelle certificate dal datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto a corrispondere all'apprendista la ordinaria retribuzione spettante per l'attività lavorativa per tutte le ore di formazione effettivamente svolte.
2. 17. Chimienti, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Tripiedi.

  Al comma 1, alla lettera c) premettere la seguente:
  0c) all'articolo 4, comma 1, primo periodo, le parole: «ventinove anni» sono sostituite dalle seguenti: «trentacinque anni».
2. 68. Marcolin.

  Al comma 1, alla lettera c) premettere le seguenti:
  0c) all'articolo 4, comma 2, primo periodo, le parole: «a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «a quattro anni»;
  00c) all'articolo 4, comma 3, primo periodo, le parole: «per la durata del triennio» sono sostituite dalle seguenti: «per la durata del quadriennio»;
2. 67. Molteni.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
2. 7. Chimienti, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Tripiedi, Baldassarre, Ciprini, Bechis.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
  c) all'articolo 4:
   1) il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, può essere integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, o dall'offerta di soggetti privati accreditati, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali ed è in ogni caso obbligatoria per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.»;
   2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. In caso di imprese multi localizzate di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c), del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, di cui al precedente comma 3, avviene nel rispetto della disciplina della Regione ove l'impresa ha la propria sede legale.».
2. 79. Dambruoso, Antimo Cesaro.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
  c) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:
   «3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è corrisposta, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali, anche ai fini del contenimento della spesa pubblica, attraverso l'implementazione di appositi moduli formativi fruibili in modalità e-learning o blended i in modo tale da garantire l'uniformità dell'offerta formativa, tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze già acquisite dal soggetto.
2. 50. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
  c) all'articolo 4, comma 3, le parole: «è integrata» sono sostituite dalle seguenti: «può essere integrata».
2. 301. Pizzolante.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
  c-bis) all'articolo 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
   «5-bis. Al fine di semplificare le modalità di adempimento da parte delle regioni dell'obbligo di erogazione dell'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, per la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, sono definiti con decreto del ministro del lavoro, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata, gli standard e le regole per garantire l'uniformità su tutto il territorio nazionale delle materie da trattare, nonché il monte orario relativo ai singoli corsi e le modalità di certificazione del percorso formativo.
   5-ter. Le materie di cui al comma 5-bis sono:
    a) diritto e sicurezza sul lavoro;
    b) nozioni di primo soccorso;
    c) lingua inglese;
    d) normativa europea sui diritti del lavoratore».
2. 43. Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Rostellato, Bechis, Chimienti, Rizzetto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
  c-bis) all'articolo 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «5-bis. Al fine di semplificare le modalità di adempimento da parte delle regioni dell'obbligo di erogazione dell'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, per la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata, gli standard e le regole per garantire l'uniformità su tutto il territorio nazionale delle procedure di iscrizione ai corsi e della relativa modulistica, dei tempi e del monte orario di frequenza ai corsi, delle modalità di frequenza, delle materie da trattare e delle modalità di certificazione della percorso formativo svolto dall'apprendista».
2. 28. Chimienti, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Tripiedi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
  c-bis) all'articolo 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «5-bis. Al fine di semplificare le modalità di adempimento da parte delle regioni dell'obbligo di erogazione dell'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, per la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, la Conferenza unificata definisce entro il 30 giugno 2014 gli standard e le regole per garantire l'uniformità su tutto il territorio nazionale delle procedure di iscrizione ai corsi e della relativa modulistica, dei tempi e del monte orario di frequenza ai corsi, delle materie da trattare e delle modalità di certificazione del percorso formativo svolto dall’ apprendista».
2. 29. Chimienti, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Tripiedi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
  c-bis) all'articolo 5, al comma 1, primo periodo, le parole: «ventinove anni» sono sostituite dalle seguenti: «trentacinque anni».
2. 66. Fedriga.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
  c-bis) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
    «4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità, nonché i lavoratori beneficiari di prestazioni di disoccupazione, assicurazione sociale per l'impiego ASpI e mini ASpI, cassa integrazione guadagni straordinaria, cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore, anche in deroga. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604».
  2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
   «4-bis. Per i lavoratori in mobilità nonché per quelli beneficiari di prestazioni di cassa integrazione guadagni straordinaria, cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore, anche in deroga, di cui al comma 4, trovano applicazione il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.
   4-ter. Per i lavoratori beneficiari di prestazioni di disoccupazione, assicurazione sociale per l'impiego ASpI e mini ASpI di cui al comma 4, trovano applicazione il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l'incentivo di cui all'articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92».
2. 80. Baldelli.

  Sopprimere il comma 2.
2. 8. Baldassarre, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Tripiedi, Ciprini, Bechis, Chimienti.

  Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:
  2.1. Ai datori di lavoro che stabilizzano, al termine del periodo di apprendistato di sistema duale d'istruzione o che assumono dopo il periodo di prova, lavoratori a tempo indeterminato, sono riconosciuti sgravi contributivi pari al 50 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per un periodo di 36 mesi. Il beneficio è elevato al 100 per cento per le imprese operanti nel Mezzogiorno.
2. 81. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2.1. Per agevolare la formazione professionale e l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro, nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro previsti dal decreto legislativo n. 77 del 15 aprile 2005 e in relazione alla legge 11 marzo 2014, n. 23, che interviene in materia di revisione dei catasto, gli istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado nei quali è previsto l'insegnamento delle discipline estimo e topografia possono stipulare delle convenzioni con gli enti locali, in qualità di uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate, al fine di consentire agli studenti iscritti agli ultimi due anni del triennio scolastico di effettuare un'esperienza professionale mediante la collaborazione attiva ai rilevamenti catastali.
2. 04. Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Battelli, D'Uva, Simone Valente, Di Benedetto, Rostellato, Cominardi, Ciprini, Bechis, Baldassarre, Tripiedi, Chimienti, Rizzetto.

ART. 2-bis.
(Disposizioni transitorie).

  Sopprimerlo.
*2-bis. 300. Prataviera.

  Sopprimerlo.
*2-bis. 301. Brunetta, Gelmini.

  Sopprimere il comma 1.
2-bis. 302. Fedriga.

   Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ai rapporti di lavoro costituiti successivamente con le seguenti: anche ai rapporti di lavoro in essere .
2-bis. 303. Rondini.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
*2-bis. 304. Alfreider.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
*2-bis. 305. Squeri.

  Sopprimere il comma 3.
2-bis. 306. Fedriga.

   Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2015.
2-bis. 307. Fedriga.

   Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: 31 dicembre 2014 aggiungere le seguenti: fatte salve diverse previsioni dei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale e/o territoriale.
2-bis. 308. Fedriga.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 2-ter. – (Riduzione cuneo fiscale) – 1. Per i rapporti di lavoro instaurati a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge gli oneri contributivi dalla data di assunzione sono pari a:
   a) 1o anno: 20 per cento quota datore di lavoro e 3 per cento quota lavoratore;
   b) 2o anno: 15 per cento quota datore di lavoro e 3 per cento quota lavoratore;
   c) 3o,4o e 5o anno: 10 per cento quota datore di lavoro e 3 per cento quota lavoratore.

  2. Ai redditi da lavoro derivanti da rapporti instaurati o convertiti in contratti di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge si applicano le aliquote dell'IRPEF stabilite dal comma 1 dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, ridotte:
   a) di 50 punti percentuali, nei primi cinque anni di rapporto lavorativo;
   b) di 40 punti percentuali, nel sesto anno di rapporto lavorativo;
   c) di 30 punti percentuali, nel settimo anno di rapporto lavorativo;
   d) di 20 punti percentuali, nell'ottavo anno di rapporto lavorativo;
   e) di 10 punti percentuali, nel nono anno di rapporto lavorativo.

  3. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
   «1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un’ aliquota pari al 15 per cento.»

  4. A decorrere dall'anno 2014 è istituito un prelievo straordinario di euro 500 su ciascuna delle nuove unità immobiliari accatastate a decorrere dal 1o gennaio 2013 a seguito dell'operazione «case fantasma » condotta dall'Agenzia delle entrate ai fini di emersione di unità immobiliari non denunciate. Il prelievo affluisce in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinato alle finalità di cui all'articolo 8 della presente legge
  5. ANAS S.p.a. è autorizzata ad applicare il pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta della stessa ANAS S.p.a., come elencate al comma 4 del presente articolo, in relazione ai costi di investimento, di manutenzione straordinaria e di gestione di ciascuna tratta, da riscuotere esclusivamente attraverso stazioni di esazione da installare presso le interconnessioni con ciascuna delle autostrade a pedaggio assentite in concessione. Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'ANAS S.p.a, integra l'elenco di cui al comma 4 previa ricognizione delle caratteristiche delle strade in gestione diretta che devono essere quelle tipiche richieste per le autostrade. Nella predisposizione del piano tariffario l'ANAS S.p.a prevede agevolazioni o esclusioni dall'imposizione dei nuovi pedaggi per i cittadini residenti e per le imprese presenti sul territorio, qualora non esistano strade alternative di percorrenza. In sede di prima applicazione del presente comma e fino all'installazione delle stazioni di esazione, sulle medesime tratte si applica la maggiorazione tariffaria forfettaria di cui al comma 2, dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad esclusione delle tratte che non presentano le caratteristiche tipiche richieste per le autostrade. Le nuove entrate sono utilizzate dall'ANAS S.p.a. prioritariamente per l'ammodernamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la messa in sicurezza delle strade, oltre che per la realizzazione delle stazioni di esazione e, per una quota non inferiore a 1.000 milioni di euro, per le finalità di cui alla presente legge. Le autostrade e i raccordi sui quali si applicano le disposizioni di cui al presente comma sono:
   a) A90 Grande Raccordo Anulare di Roma;
   b) A91 Roma-aeroporto Fiumicino;
   c) A3 Salerno-Reggio Calabria;
   d) A18 Diramazione di Catania e RA 15 tangenziale ovest di Catania;
   e) A19 Palermo-Catania;
   f) RA2 Salerno-Avellino;
   g) RA6 Bettolle-Perugia;
   h) RA9 di Benevento;
   i) RA11 Ascoli-Porto D'Ascoli;
   l) RA12 Chieti-Pescara;
   m) RA5 Sicignano-Potenza.
2-bis. 0300. Fedriga.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 2-ter. – (Riduzione Irpef per i neo-assunti under trent'anni) – 1. Limitatamente ai soggetti di età inferiore ai trenta anni, nell'ottica di sostenere nell'immediato l'occupazione dei giovani nel peculiare contesto dell'attuale situazione economica, in via sperimentale per un periodo massimo di diciotto mesi, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotta del 50 per cento in caso di assunzione con contratto di lavoro di natura subordinata a tempo determinato ovvero con le tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive integrazioni e modificazioni.
2-bis. 0302. Fedriga.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 2-ter. – (Riduzione Irpef e decontribuzione per favorire l'occupazione degli over cinquantenni). – 1.Limitatamente ai soggetti di età superiore ai cinquant'anni, con l'obiettivo di favorire nell'immediato la ricollocazione lavorativa dei soggetti cosiddetti a rischio di esclusione sociale, in via sperimentale sono riconosciuti in favore dei soggetti di età superiore a cinquanta anni, assunti con qualsiasi tipologia contrattuale prevista dalla normativa vigente, una riduzione del 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nonché la totale decontribuzione degli oneri dovuti dal datore di lavoro per un periodo di ventiquattro mesi dalla medesima data di entrata in vigore.
2-bis. 0301. Fedriga.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 2-ter. – 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo è delegato ad introdurre, norme volte all'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) dell'imposizione sui redditi di impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), assoggettandoli, dietro specifica opzione, a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale allineata a quella dell'IRES, e prevedendo che siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci e che le predette somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci.
  2. All'onere di cui alla presente disposizione si provvede mediante:
   a) Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento.»;
   b) A decorrere dall'anno 2014 è istituito un prelievo straordinario di euro 1.000 su ciascuna delle nuove unità immobiliari accatastate a decorrere dal 1o gennaio 2013 a seguito dell'operazione «case fantasma» condotta dall'Agenzia delle entrate ai fini di emersione di unità immobiliari non denunciate.
2-bis. 0304. Fedriga.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 2-ter. – 1. A decorrere dal 1o Gennaio 2014, sono escluse, ai fini della assoggettabilità all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), i professionisti e gli imprenditori per i quali non ricorre l'autonoma organizzazione.
  2. All'onere di cui alla presente disposizione si provvede mediante:
   a) Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal 10 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento.»;
   b) A decorrere dall'anno 2014 è istituito un prelievo straordinario di euro 500 su ciascuna delle nuove unità immobiliari accatastate a decorrere dal 1o gennaio 2013 a seguito dell'operazione «case fantasma» condotta dall'Agenzia delle entrate ai fini di emersione di unità immobiliari non denunciate.
2-bis. 0303. Fedriga.

ART. 3.
(Elenco anagrafico dei lavoratori).

  Sostituirlo con il seguente:
  Articolo 3. – (Elenco anagrafico dei lavoratori). – 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, le parole: «Le persone» sono sostituite dalle seguenti: «I cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia».
  2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, le parole: «nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «in qualsiasi ambito territoriale dello Stato».
3. 300. Brunetta, Gelmini.

  Sopprimere il comma 1.
3. 2. Bechis, Tripiedi, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Chimienti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, il primo periodo è sostituito dal seguente: Sono obbligati a richiedere l'iscrizione nell'elenco anagrafico dei servizi competenti, indipendentemente dal luogo della propria residenza, tutti i cittadini italiani aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammessi al lavoro, i soggetti comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia all'atto di ricezione del permesso di soggiorno, che siano inoccupati, disoccupati, nonché occupati in cerca di altro lavoro.
3. 1. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Cominardi.

  Al comma 1, sostituire le parole: comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia con le seguenti: e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
3. 3. Bechis, Tripiedi, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Chimienti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis
. All'articolo 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   «1-bis. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro il 20 ottobre 2014».
3. 4. Bechis, Tripiedi, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Chimienti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, alla lettera a) le parole: «entro tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni».
3. 5. Bechis, Tripiedi, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Chimienti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 3 comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, la lettera b) è sostituita con la seguente:
   «b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l'integrazione professionale, non oltre quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione».
3. 6. Bechis, Tripiedi, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Chimienti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, dopo le parole: «competenze professionali del disoccupato» sono aggiunte le seguenti: «, tale formazione deve essere mirata all'integrazione delle competenze professionali o alla riqualificazione delle stesse con il chiaro obiettivo di un efficace reinserimento nel contesto territoriale».
3. 7. Bechis, Tripiedi, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Chimienti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche può essere registrata su supporto audiovideo e messa a disposizione gratuitamente anche sul web».
3. 8. Bechis, Tripiedi, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Chimienti.

ART. 4.
(Semplificazioni in materia di documento di regolarità contributiva).

  Sopprimerlo.
4. 5. Di Salvo, Placido, Airaudo, Duranti, Ferrara.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 4. (Semplificazioni in materia di documento di regolarità contributiva). – 1. Al fine di semplificare la disciplina in materia di documento di regolarità contributiva e prevenire la possibilità di interventi normativi non coordinati e organici che possono determinare un abbassamento del controllo di legalità e della trasparenza, penalizzando le imprese che operano correttamente, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un tavolo tecnico di confronto tra le organizzazioni sindacali e datoriali e rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'INPS, dell'INAIL e delle casse edili per l'elaborazione di proposte di modifica dell'attuale disciplina del documento di regolarità contributiva. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è presentato al Governo e al Parlamento un documento contenente le proposte elaborate dal tavolo tecnico.
4. 6. Airaudo, Di Salvo, Placido, Duranti, Ferrara.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 4. (Semplificazioni in materia di documento di regolarità contributiva). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. L'esito dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti INPS e INAIL, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma è ispirato ai seguenti criteri:
   a) la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell'impresa;
   b) la verifica avviene tramite un'unica interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;
   c) nelle ipotesi di godimento di benefìci normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  3. L'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all'obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo.
  4. Il decreto di cui al comma 2 può essere aggiornato annualmente sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarità contributiva.
  5. All'articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «in quanto compatibile» sono soppresse.
  6. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 300. Brunetta, Gelmini.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 120 giorni con le seguenti: 140 giorni.
4. 21. Rostellato, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Ciprini, Bechis, Chimienti.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 120 giorni con le seguenti: 130 giorni.
4. 20. Bechis, Baldassarre, Ciprini, Chimienti.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 120 giorni con le seguenti: 114 giorni.
4. 17. Ciprini, Rostellato, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Baldassarre, Bechis, Chimienti.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 120 giorni con le seguenti: 115 giorni.
4. 16. Rostellato, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 120 giorni con le seguenti: 116 giorni.
4. 15. Chimienti, Rostellato, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 120 giorni con la seguente: 117 giorni.
4. 14. Bechis, Rostellato, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Chimienti.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 120 giorni con le seguenti: 118 giorni.
4. 13. Baldassarre, Rostellato, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Ciprini, Bechis, Chimienti.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 120 giorni con le seguenti: 122 giorni.
4. 19. Bechis, Rostellato, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Chimienti.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 120 giorni con le seguenti: 119 giorni.
4. 12. Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 120 giorni con le seguenti: 121 giorni.
4. 11. Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: acquisizione con la seguente: ottenimento.
4. 25. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis, Chimienti.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: fatta eccezione per con la seguente: escluse.
4. 32. Tripiedi, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le imprese tenute ad esibire il documento unico di regolarità contributiva possono altresì avvalersi dell'autocertificazione. L'Ente e la società devono verificare la veridicità del documento presentato attraverso apposite banche dati così come previsto dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. 7. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: sentiti con la parola: consultati.
4. 33. Tripiedi, Cominardi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti.

  Al comma 2, alinea, sostituire la parola: definiti con la seguente: determinati.
4. 26. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis, Chimienti.

  Al comma 2, alinea, sostituire la parola: requisiti con la seguente: presupposti.
4. 28. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis, Chimienti.

  Al comma 2, alinea, sostituire la parola: modalità con la seguente: criteri.
4. 30. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis, Chimienti.

  Al comma 2, alinea, sostituire la parola: le ipotesi con la seguente: i casi.
4. 29. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis, Chimienti.

  Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: antecedente con la seguente: precedente.
4. 34. Rostellato, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti.

  Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: tipologie con la seguente: fattispecie.
4. 36. Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
  c-bis)
non costituisce causa di irregolarità contributiva, ai fini della verifica di cui al precedente comma 1, l'eventuale scostamento, con riferimento a ciascun periodo di contribuzione, tra il dovuto e il versato pari o inferiore al 5 per cento (o maggiore percentuale).
4. 38. Mucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La regolarità contributiva è verificata anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, che attesi sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, assicurando l'assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica.
4. 37. Mucci.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: L'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all'obbligo con le seguenti: Con l'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1 si assolve all'obbligo.
4. 31. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis, Chimienti.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: L'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all'obbligo con le seguenti: Con l'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1 si assolve alla necessità.
4. 40. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis, Chimienti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5. 1. All'articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies, della legge n. 340 del 2000 dopo le parole: «periti commerciali», sono aggiunte le seguenti: «nonché da parte dei professionisti di cui all'articolo 1 della legge n. 2 del 1979».
4. 39. Luigi Di Maio, Rostellato, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. La norma di cui all'articolo 35, comma 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si interpreta nel senso che la responsabilità solidale dell'appaltatore viene comunque meno dal momento dell'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ovvero dell'interrogazione di cui al comma 1 del presente articolo, salvi i casi di accertata cointeressenza nell'omissione contributiva.
4. 8. Fedriga.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. 1. Al decreto legislativo 28 giugno 2013, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
  «4. A decorrere dall'anno 2014, ai datori di lavoro che effettuano assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'incentivo è pari a:
   a) metà della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, per le assunzioni effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia»;
   b) un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, per le assunzioni effettuate in tutte le altre regioni.
  4-bis. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.
  4-ter. Il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di:
   a) novecentosettantacinque euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo, nel caso di cui al comma 4, lettera a);
   b) seicentocinquanta euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo, nel caso di cui al comma 4, lettera b).

  Al comma 12, dopo la lettera b), inserire la seguente:
  b-bis) nella misura di 43 milioni di euro nel 2014 e di 56 milioni di euro a decorrere dal 2015, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 22-bis.
  b) all'articolo 12, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) All'alinea, sostituire le parole: «7, comma 7 e 11» con le seguenti: «articolo 4, comma 4, lettere a) e b); 4-bis e 4-ter, lettere a) e b)» e le parole: «559,375 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «609,375 milioni di euro per l'anno 2014».
   2) Alla lettera d), sostituire le parole: «a 6,15 milioni di euro» con le seguenti:
  «a 62, 71 milioni di euro».
   2. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 22 per cento.
4. 04. Rizzetto, Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Chimienti, Bechis.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. (Incentivi alle imprese). – 1. Per gli anni 2014 e 2015, le persone fisiche esercenti le attività commerciali indicate all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero arti e professioni, che si avvalgono di un numero massimo di cinque lavoratori dipendenti o assimilati impiegando, anche mediante locazione, beni strumentali e che certificano un fatturato massimo annuo fino a 250.000 euro, sono soggette a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento».
4. 03. Fedriga.

ART. 5.
(Contratti di solidarietà).

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 5. – (Contratti di solidarietà) – 1. All'articolo 6 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per la individuazione dei datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014, è pari ad euro 15 milioni annui.».
5. 300. Brunetta, Gelmini.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: entro i limiti delle risorse disponibili aggiungere le seguenti:, il 50 per cento delle quali è comunque destinato alle piccole e medie imprese.
5. 5. Fedriga.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: entro i limiti delle risorse disponibili aggiungere il seguente periodo: Il predetto decreto ministeriale fissa la quota percentuale delle risorse disponibili destinata alle piccole e medie imprese.
5. 301. Fedriga.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: è pari ad euro 15 milioni annui, con le seguenti: è pari ad euro 50 milioni annui.

  Conseguentemente, dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
   1-quater. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a valere, per quota parte definita sulla base della loro capienza, sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato da successive leggi, e sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 3. Airaudo, Di Salvo, Placido, Duranti, Ferrara.

  Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
  1-quater. Al fine di consentire la stipulazione di contratti di solidarietà alle imprese di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a valere, per quota parte definita sulla base della loro capienza, sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato da successive leggi, e sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 2. Di Salvo, Placido, Airaudo, Duranti, Ferrara.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
  Art. 5-bis. – 1. All'articolo 25, comma 2 lettera h) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il numero 3 è aggiunto il seguente:
    3-bis. Abbia come oggetto sociale di promuovere l'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologia e programma di software originali. In particolare l'organizzazione di servizi rivolti alle imprese turistiche, con riferimento a quelli relativi alla formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e l'associazioni di imprese turistiche, associazioni imprese culturali, strutture museali, agenzia di viaggio al dettaglio, uffici turistici informazione ed accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto e le, informazioni, in modo da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza sul territorio; l'offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator; l'organizzazione e la razionalizzazione della raccolta dei dati relativi al movimento turistico; l'elaborazione e lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti sul territorio di intervento, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione.
   b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
    2-bis. Le imprese start-up innovative di cui al comma 2, possono essere costituite anche sotto forma di società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'articolo 2463-bis del codice civile.
    2-ter. Al fine di agevolare la costituzione di società operanti nel settore turistico e della promozione turistica da parte di persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all'atto della costituzione medesima, le società a responsabilità limitata semplificata, di cui all'articolo 2463-bis del codice civile, aventi quale oggetto sociale attività connesse al turismo e alla promozione turistica, sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
5. 07. Mucci.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
  Art. 5-bis. (Soppressione di Italia Lavoro Spa). – 1. Al fine di razionalizzare le risorse atte a migliorare l'efficienza e l'efficacia nella gestione delle politiche attive, con effetto dal 31 dicembre 2015, la società Italia Lavoro S.p.a., costituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 maggio 1997, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
  2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie della società soppressa sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura della relativa gestione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Le dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso la società soppressa. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità dei relativi rapporti.
5. 08. Rizzetto, Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Chimienti, Bechis.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
  Art. 5-bis. (Misure per l'attuazione di percorsi formativi di studio e di tirocinio per l'inserimento lavorativo nel settore turistico). – 1. Al fine di promuovere percorsi formativi di studio, nonché percorsi tirocinio, finalizzati al futuro inserimento lavorativo nel settore mercato turistico dei giovani laureati e diplomati, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto il Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca è autorizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente a stipulare accordi o convenzioni con istituti d'istruzione, anche universitaria, e con altri enti di formazione italiani ed esteri, per l'individuazione, la predisposizione e lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione degli studenti, con particolare riferimento gli studi propedeutici ai servizi alberghieri e della ristorazione, ovvero per l'incentivazione di esperienze tirocinio presso strutture di interesse turistico. A tal fine la Fondazione studi Universitari e perfezionamento del turismo di cui all'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2013 n. 134 elabora una proposta contenente i fabbisogni formativi del settore.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. 06. Mucci.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
  Art. 5-bis. (Attività stagionale estetista). – 1. All'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963 n. 1525 all'allegato, dopo il numero 52, è aggiunto il seguente:
   «52-bis) le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti».
5. 05. Della Valle.