Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVII LEGISLATURA


Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 222 di lunedì 5 maggio 2014

Pag. 1

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SIMONE BALDELLI

  La seduta comincia alle 14.

  ANNA MARGHERITA MIOTTO, Segretario, legge il processo verbale della seduta del 29 aprile 2014.
  (È approvato).

Missioni.

  PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, i deputati Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Bellanova, Biondelli, Bobba, Bocci, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Brescia, Bressa, Brunetta, Caparini, Casero, Cicchitto, Cirielli, Dambruoso, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Legnini, Leone, Lorenzin, Lotti, Lupi, Merlo, Migliore, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Ravetto, Realacci, Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Velo, Vignali e Zanetti sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.
  I deputati in missione sono complessivamente sessantaquattro, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell’allegato A al resoconto della seduta odierna.

  Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell’allegato A al resoconto della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: S. 1387 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia (Approvato dal Senato) (A.C. 2309) (ore 14,05).

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2309, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia.
  Ricordo che nella seduta del 24 aprile 2014 è stata respinta la questione pregiudiziale Busin ed altri n. 1.

(Discussione sulle linee generali – A.C. 2309)

  PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
  Avverto che il presidente del gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento.
  Avverto, altresì, che la Commissione finanze si intende autorizzata a riferire oralmente.
  Ha facoltà di intervenire il relatore, deputato Michele Pelillo.

  MICHELE PELILLO, Relatore. Signor Presidente, il decreto-legge in esame, che si compone di tre articoli, consente alla Banca d'Italia, ai fini dell'esercizio di valutazione Pag. 2approfondita condotto dalla BCE ai sensi del regolamento n. 1024 del 2013, di avvalersi di soggetti terzi per l'esercizio delle attività di vigilanza informativa ed ispettiva sulle banche e sui gruppi bancari. In tale contesto, l'istituzione del meccanismo di vigilanza unico rappresenta uno dei passaggi previsti per la realizzazione dell'unione bancaria in Europa, volta a dare vita ad un quadro finanziario integrato per salvaguardare la stabilità finanziaria e ridurre al minimo il costo dei fallimenti delle banche. Tale sistema di vigilanza bancaria unica è disciplinato da due regolamenti: il regolamento n. 1024 del 2013, che conferisce alla BCE poteri per la vigilanza di tutte le banche della zona euro, e il regolamento n. 1022 del 2013 che allinea al nuovo assetto della vigilanza bancaria il regolamento istitutivo dell'Autorità bancaria europea.
  Per quanto riguarda in particolare il regolamento n. 1024, esso attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi stabiliti negli Stati membri la cui moneta è l'euro, mantenendo le competenze residue in capo alle autorità nazionali di vigilanza. In tale quadro l'avvio del meccanismo di vigilanza unico con la conseguente assunzione, da parte di BCE, a decorrere dal 4 novembre 2014, dei compiti di vigilanza previsti dal regolamento, richiede preliminarmente una valutazione approfondita degli enti creditizi. Ai sensi dell'articolo 33 dello stesso regolamento, in vista dell'assunzione dei suoi compiti la BCE può chiedere alle autorità nazionali competenti di fornirle tutte le informazioni utili per effettuare tale valutazione approfondita.
  La BCE, con una nota del 23 ottobre 2013, ha reso note le modalità con le quali intende condurre l'esercizio di valutazione in cooperazione con le autorità nazionali competenti, indicando che la predetta valutazione approfondita del sistema bancario si concluderà nell'ottobre del 2014, anteriormente all'assunzione dei nuovi compiti di vigilanza del novembre 2014. La valutazione approfondita deve essere effettuata almeno per gli istituti creditizi che sono considerati significativi. In particolare, la valutazione approfondita si applica qualora: il valore totale delle attività superi i 30 miliardi di euro; il rapporto tra le attività totali e il PIL dello Stato membro in cui l'istituto è stabilito supera il 20 per cento; l'ente creditizio è uno dei tre maggiori istituti di uno Stato membro partecipante.
  In base a tali criteri vengono coinvolti 128 enti creditizi di 18 Stati membri, che rappresentano circa l'85 per cento delle attività bancarie dell'area dell'euro.
  La predetta valutazione approfondita si sviluppa in tre fasi complementari: l'analisi dei rischi ai fini di vigilanza, che riguarda i fattori di rischio fondamentali insiti nei bilanci bancari (inclusi quelli sotto il profilo della liquidità, della leva finanziaria e del finanziamento); l'esame della qualità degli attivi, che verifica i bilanci bancari dal lato dell'attivo al 31 dicembre 2013: l'esame comprende le esposizioni creditizie e le esposizioni ai mercati, le posizioni sia in bilancio sia fuori bilancio e le esposizioni nazionali e sull'estero, coprendo tutte le classi di attività, inclusi i prestiti in sofferenza, i prestiti ristrutturati e le esposizioni verso debitori sovrani; la prova di stress, basata sull'esame della qualità degli attivi e finalizzata ad offrire una visione prospettica della capacità di assorbimento degli shock da parte delle banche in condizioni di stress.
  La citata nota del 23 ottobre 2013 specifica che la BCE si avvarrà dell'apporto del gruppo di consulenza gestionale internazionale Oliver Wyman, che fornirà pareri indipendenti sulla metodologia, nonché contribuirà all'impianto e alla realizzazione della valutazione sul piano esecutivo, ivi inclusa l'applicazione delle misure di assicurazione della qualità.
  Quanto alle autorità nazionali competenti, anch'esse potranno ricorrere alla stessa società per ricevere sostegno nell'organizzazione del progetto a livello nazionale e consulenza sugli aspetti attuativi. Preciso che la Banca d'Italia non ha ritenuto utile avvalersi di questa facoltà.Pag. 3
  Viene altresì sottolineato come le autorità nazionali competenti per condurre la valutazione si rivolgeranno ad esperti del settore privato (consulenti, revisori e altri) per ricevere assistenza in relazione a compiti quali l'esame dei fascicoli in loco, l'analisi e gli accertamenti. Quanto alla tempistica, conclusa la fase di analisi dei rischi, è in fase di svolgimento la seconda fase di esame della qualità degli attivi.
  Successivamente la BCE, con nota del 3 febbraio 2014, ha evidenziato come l'esame della qualità degli attivi si articoli a sua volta in tre momenti: la selezione del portafoglio, che si è conclusa nel mese di febbraio; l'esecuzione, ossia l'analisi effettiva del patrimonio, da avviare nel mese di marzo e preceduta dalla raccolta dei dati e dalla convalida della loro integrità; infine, la comunicazione dei risultati da realizzarsi entro il mese di ottobre 2014.
  In tale sede la BCE ha peraltro specificato che, conclusa la selezione dei portafogli, le autorità nazionali competenti e le parti terze specializzate, di cui queste si avvarranno, eseguiranno l'analisi dei processi, delle politiche e delle prassi contabili degli istituti bancari, ne esamineranno esposizioni creditizie e accantonamenti e ne valuteranno garanzie e attività immobiliari.
  La BCE ha evidenziato come il generale ricorso a società del settore privato si renda necessario, non soltanto data la complessità dell'esercizio, ma anche allo scopo di rafforzarne l'indipendenza e la credibilità. Nella nota viene altresì sottolineato come per l'esame della qualità degli attivi e la prova di stress la BCE metterà in campo i propri gruppi di esperti, che parteciperanno e sovrintenderanno alle ispezioni presso le banche locali.
  In tale contesto, in merito alla scelta di avvalersi di consulenti per lo svolgimento delle valutazioni sulle banche, merita ricordare che, nel corso dell'audizione svoltasi lo scorso 1o aprile presso la VI Commissione finanze del Senato, il capo del Dipartimento di vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, Carmelo Barbagallo, ha affermato che la Banca d'Italia, data la sua tradizione ed esperienza, avrebbe in linea teorica potuto scegliere di non avvalersi di parti terze nell'espletamento dell'esercizio, ma che questa scelta si è rilevata non praticabile per due motivi.
  In primo luogo, l'impegno non ha precedenti per profondità ed estensione e comporta un simultaneo, massiccio impiego di risorse esperte mai verificatosi prima; se avesse scelto di operare da sola, non sarebbe riuscita a garantire il rispetto dei tempi previsti e degli standard richiesti.
  In secondo luogo, avrebbe potuto indebolire, agli occhi del mercato e degli investitori, la percezione di imparzialità dell'esercizio; è questa una ragione per la quale anche gli altri Paesi – compresi quelli dotati come l'Italia di un adeguato corpo ispettivo – hanno deciso di avvalersi di esperti esterni indipendenti.
  Una diversa decisione, incidendo sulla credibilità dell'esercizio, avrebbe potuto indebolire le banche italiane riflettendosi sulla loro capacità di finanziare l'economia, cruciale per sostenere la ripresa. Pertanto, a giudizio della Banca d'Italia, la scelta di ricorrere a parti terze è dettata da motivi di opportunità e necessità operativa.
  Il capo del Dipartimento ha, inoltre, specificato che la qualità di risorse esterne da coinvolgere è stata determinata sulla base di una accurata pianificazione delle attività richieste e dei carichi di lavoro che ne derivano. Al riguardo, è stato segnalato come il rilevante impiego di risorse interne alla Banca d'Italia abbia consentito di contenere il ricorso a terze parti, rispetto ad altre realtà europee.
  Per quanto specificamente attiene alla fase dell’asset quality review, l'apporto dei revisori esterni è di circa un terzo delle risorse impiegate dalla Banca d'Italia: 65 su 180 circa; per l'intero progetto, il numero di dipendenti della Banca d'Italia complessivamente mobilitati si ragguaglia a oltre 250; il numero complessivo delle terze parti non è al momento quantificabile, in quanto dipenderà dal numero di Pag. 4esperti immobiliari necessari per la redazione delle perizie, che ad oggi sono previste in circa 18 mila.
  Passando al contenuto specifico del decreto-legge, l'articolo 1, comma 1, consente alla Banca d'Italia, quale autorità nazionale competente, di avvalersi anche della consulenza di soggetti terzi di elevata professionalità, selezionati con procedure di evidenza pubblica o dalla Banca Centrale Europea (BCE), ai fini del sopra descritto esercizio di valutazione approfondita condotto dalla BCE.
  La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione precisa che la nozione di soggetti terzi di elevata professionalità si riferisce a «consulenti (ad esempio revisori contabili e valutatori)». La consulenza dei soggetti terzi avrà ad oggetto l'esercizio delle attività di vigilanza informativa ed ispettiva sulle banche e sui gruppi bancari, previste dagli articoli 51, 54, 66 e 68 del Testo unico della legge in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.
  Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto il comma 1-bis, il quale stabilisce che i suddetti consulenti in ogni caso non devono trovarsi, pena il non conferimento della consulenza, in una situazione di conflitto di interessi con l'esercizio delle attività di cui al comma 1, in considerazione della posizione personale o degli incarichi ricoperti al momento della nomina. La disposizione specifica che, qualora nel corso del mandato loro affidato dovessero insorgere situazioni di conflitto di interessi, i soggetti terzi decadono immediatamente dall'incarico.
  In merito alla selezione dei consulenti, la Banca d'Italia ha pubblicato un bando con procedura accelerata per la conclusione di un accordo quadro per l'acquisizione di servizi di supporto all'attività di analisi della qualità degli attivi a livello nazionale nell'ambito della valutazione approfondita dei gruppi bancari, da effettuare in vista dell'avvio del meccanismo di vigilanza unico presso la BCE. Nei bandi di gara, la stipula dei contratti è necessariamente subordinata al superamento dei limiti normativi in materia di partecipazione dei soggetti terzi alle verifiche ispettive e di segreto d'ufficio.
  I servizi di supporto oggetto dell'Accordo quadro saranno forniti indicativamente nel periodo marzo-luglio 2014. Gli operatori economici non potranno essere affidatari degli appalti specifici relativi ai gruppi bancari nei confronti dei quali si trovano nelle situazioni di conflitto di interesse specificate nel disciplinare di gara. Nel corso della predetta audizione, svolta il 1o aprile scorso presso la Commissione finanze e tesoro del Senato, il capo del Dipartimento di vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, Carmelo Barbagallo, ha altresì precisato che nella selezione delle società per la revisione della qualità degli attivi è stata posta la dovuta attenzione a evitare potenziali conflitti di interesse.
  Tali società sono, per ciascuna delle 25 banche coinvolte, diverse da quelle che ne certificano i bilanci; gli esperti di valutazione immobiliare sono diversi da quelli che le banche utilizzano stabilmente per svolgere le perizie sugli immobili ricevuti in garanzia dai debitori. Non vi è, dunque, il timore, da taluno avanzato, che l'uso di esperti esterni possa tradursi in un circolo vizioso. Ai sensi del comma 2, tutte le notizie, le informazioni e i dati di cui tali soggetti terzi vengano a conoscenza o in possesso in ragione del loro coinvolgimento nell'esercizio di valutazione approfondita sono coperti da segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Testo unico bancario.
  Al riguardo, si ricorda che l'articolo 7 del suddetto Testo unico, dedicato al segreto d'ufficio e alla collaborazione tra autorità, stabilisce, al comma 1, che tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
  Esso prevede, altresì, l'inopponibilità del segreto all'autorità giudiziaria, quando Pag. 5le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente. Sempre in tema di segreto d'ufficio, il comma 3 prescrive l'obbligo per i soggetti terzi in parola di riferire esclusivamente al Governatore della Banca d'Italia le irregolarità, anche se integranti ipotesi di reato, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro attività di vigilanza.
  La disposizione ricalca quanto previsto dal citato articolo 7, comma 2, del Testo unico bancario con riferimento ai dipendenti della Banca d'Italia, i quali, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali aventi l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati. Il comma 4 prevede che la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze concordino le modalità di condivisione delle informazioni relative all'esercizio di valutazione approfondita, anche in deroga a quanto disposto sul segreto d'ufficio dal già citato articolo 7 del Testo unico bancario.
  L'articolo 2 del decreto-legge in esame reca una clausola di salvaguardia finanziaria, secondo la quale dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si segnala, al riguardo, come, secondo la relazione tecnica, gli oneri derivanti dal provvedimento, quantificati in circa 25 milioni di euro, saranno interamente sopportati dalla Banca d'Italia, in virtù dell'autonomia di bilancio e finanziaria dell'Istituto, e come, pertanto, l'attuazione del provvedimento non comporterà nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. L'articolo 3 disciplina, infine, l'entrata in vigore del decreto-legge.

  PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire.
  È iscritto a parlare l'onorevole Carella. Ne ha facoltà.

  RENZO CARELLA. Signor Presidente, rappresentante del Governo, l'avvio del meccanismo di vigilanza unico europeo e l'assunzione da parte della Banca centrale europea di compiti di vigilanza è uno dei passaggi previsti per la realizzazione dell'Unione bancaria in Europa, dando vita ad un quadro finanziario e creditizio integrato a tutela della stabilità finanziaria e a ridurre al minimo i rischi degli istituti di credito.
  L'attività di valutazione dei rischi, della qualità degli attivi e degli stress test è peraltro in corso; dovrà essere fatta entro ottobre 2014 e riguarda in Europa circa 130 enti creditizi, pari all'85 per cento delle attività bancarie, ed è anche per questa velocità e per questi tempi che si è pensato di ricorrere, a cominciare dalla BCE, all'utilizzo di strutture e professionisti esterni che naturalmente rispondano alla banca centrale che, con apposito bando, ha evidenziato anche i conflitti di interesse che possono esserci per chi ha svolto attività di consulenza proprio per quegli istituti soggetti a vigilanza o che dovessero incorrervi lungo il corso della vigilanza medesima.
  Noi crediamo che il sistema creditizio italiano e il nostro sistema bancario supererà la prova, perché il sistema dei controlli fin qui esercitati dalla Banca d'Italia era un sistema dei controlli veri e fuori da qualsiasi interesse. Noi crediamo che il quadro di riferimento di controllo europeo possa togliere spazio ai protezionismi nazionali, che sicuramente ci sono stati in questi anni. È stato ricordato anche in Commissione che la Banca d'Italia, la nostra banca centrale, utilizzerà al massimo 65 professionisti esterni, i quali non svolgeranno un'attività autonoma ma ne faranno parte, insieme al personale della Banca d'Italia, quindi sarà un supporto di staff ai capi ispettori e non sarà mai quindi un'attività indipendente. Ciò ci rassicura sul lavoro che dovrà essere fatto nei tempi che intercorrono da qui a ottobre del 2014 e siamo certi – questo è stato verificato – che questo lavoro non aumenterà la partecipazione alla spesa pubblica perché sarà a carico interamente della Banca d'Italia; noi pensiamo che tutto questo non farà altro che aumentare la credibilità del nostro sistema creditizio Pag. 6e certamente la Banca d'Italia, anche per la tradizione che ha per quanto riguarda la vigilanza, avrebbe potuto farne a meno, fermo restando che c’è una massa di lavoro da svolgere da qui a ottobre, ma un segnale in tal senso avrebbe certamente indebolito, anche agli occhi del mercato degli investitori, il nostro sistema creditizio. Quindi, ha fatto bene a ricorrere a questa opportunità per evitare qualsiasi interpretazione malevola, che avrebbe danneggiato il nostro sistema di credito. Sul conflitto di interessi si è parlato in Commissione e credo che la Banca d'Italia, anche per i regolamenti che ha, da questo punto di vista sia una garanzia. Anche il ruolo di riservatezza che queste persone e questi enti debbono avere è garantito; il fatto che siano da annoverare come pubblici ufficiali che in questo caso devono riferire, di fronte a notizie di reato, al Governatore della Banca d'Italia anche questa è una garanzia e lo spiegava molto bene in Commissione il collega Causi.
  Ciò perché lasciare a delle persone selezionate esterne la possibilità di ricorrere direttamente al magistrato poteva in qualche modo rappresentare, anche con fughe di notizie, una difficoltà e un tentativo di portare instabilità nei confronti del sistema creditizio; invece tutto ciò si può e si deve sottoporre alle valutazioni del governatore della Banca d'Italia.
  Quindi, per noi del Partito Democratico ci sono tutte le condizioni perché questo provvedimento, che scade peraltro da qui a qualche giorno, sia convertito e trasformato in legge per dare copertura legislativa a un'attività in corso.
  Quindi, per questi motivi, il Partito Democratico voterà a favore di questo provvedimento.

  PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Ruocco. Ne ha facoltà.

  CARLA RUOCCO. Signor Presidente, oggi parliamo di un altro decreto che coinvolge la Banca d'Italia. La buona notizia è che lo spiegheremo con parole semplici e finalmente comprensibili, in italiano, insomma, una novità assoluta, quando in questo Paese la politica parla di banche.
  Con questo decreto, l'Europa ci chiede di esternalizzare, cioè di affidare a soggetti terzi una funzione fondamentale della nostra Banca centrale, l'attività di vigilanza. La prima considerazione da fare è che ciò non è in sostanza un attestato di fiducia e stima nei confronti della nostra banca centrale, quindi, dopo averla depauperata, trasferendo 7 miliardi e mezzo delle sue riserve e quindi delle nostre riserve con funzioni pubbliche a capitale privato, oggi riceviamo un altro attestato di «stima».
  La seconda considerazione è che se ne va un altro pezzo di sovranità bancaria perché la scelta di questi soggetti a cui viene appunto esternalizzata la funzione può essere fatta anche solo direttamente dalla Banca centrale europea, con un eventuale semplice passaggio formale di accettazione dal parte di Bankitalia.
  Ma perché avviene tutto questo ? Perché in questi giorni si sta valutando la cosiddetta robustezza di quindici banche italiane rispetto agli andamenti economici, la cosiddetta fase 2 dell’asset quality review. In altri termini, la Banca centrale sta valutando le nostre banche, secondo un modello che – guarda caso – è adeguato alle strutture delle banche tedesche e della loro clientela soprattutto, ma non delle banche italiane e della struttura economica che esse dovrebbero supportare, cioè quella delle nostre piccole e medie imprese. Infatti, questo modello di valutazione penalizza fortemente le imprese indebitate e con poca manovra finanziaria, come lo sono gran parte delle imprese italiane. Nel contempo, è un modello tarato proprio sull'economia tedesca, ancora una volta, che ha imprese più patrimonializzate. Cosa comporterà tutto questo ? Il rischio di un'ulteriore stretta creditizia per le nostre piccole e medie imprese. Vogliamo spiegarlo questo ai cittadini che ci ascoltano ? Vogliamo spiegare che, ancora una volta, questa Europa, la vostra Europa, quella delle lobby e delle banche, quella che avete suggellato voi grazie alla firma di patti scellerati e folli chiederà Pag. 7sacrifici alle nostre imprese perché basata su modelli tecnici perversi creati nelle segrete stanze del potere ?
  Non è l'unica considerazione che vogliamo fare. Oggi approfittiamo dell'occasione anche per chiedere spiegazione alle nostre banche dell'applicazione di veri e propri tassi usurari che applicano alle famiglie e alle imprese. Le nostre banche hanno ricevuto centinaia di miliardi dal cosiddetto LTRO, sigle sempre... molto comprensibili ai più, un piano di prestiti sostanzialmente a bassissimo costo, erogato dalla stessa BCE in funzione anticrisi. A che cosa sono serviti questi soldi ? A finanziare le imprese ? «no», a finanziare le famiglie ? «no», semplicemente a comprare i nostri titoli di Stato e a lucrare su di essi, quindi sulle nostre spalle, come proprio una vera posizione di rendita, appunto che sarebbe data dalla differenza tra il rendimento del titolo di Stato e il bassissimo costo che le banche sostengono grazie a questo prestito agevolatissimo.
  Quindi, si tratta della differenza che prendono dal nostro Stato tra il 4 per cento circa, che appunto è il rendimento dei BOT, e il costo che le banche sostengono grazie a questo prestito, che dovrebbe andare a famiglie e a imprese e che loro non ce lo fanno arrivare, cioè l'1 per cento.
  Ancora una volta, quindi, il Governo non incide con una norma che «sterilizzi» questo guadagno di rendita di posizione da parte delle banche che lucrano per miliardi su questi differenziali. Questa è l'ipocrisia di un sistema politico che poi, davanti alle telecamere, dice di aiutare imprese e famiglie. Questa è l'ipocrisia di un'Europa che non è la nostra Europa, che chiede sacrifici ai deboli aiutando e chiudendo gli occhi davanti al perpetrarsi della responsabilità dei più forti.
  Perché a noi cittadini è dato solo pagare e mai conoscere, in maniera chiara, il modo in cui i nostri soldi vengono impiegati ? Perché nessuno deve mai darci conto di come si decide di investire le nostre sostanze ? Perché ci avete inserito in un'Europa che ci uccide ? Sappiate, comunque, che siamo vivi e vegeti, nonostante i vostri colpi, e se ancora non ve ne siete accorti ne sarete ben coscienti il 25 maggio, quando una nuova Europa, quella di un movimento di cittadini, che vogliono vivere e non sopravvivere, spazzerà via i vostri oscuri e scellerati piani (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle).

  PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Boccadutri. Ne ha facoltà.

  SERGIO BOCCADUTRI. Signor Presidente, gentile membro del Governo, deputate e deputati, siamo di fronte ad un decreto che riteniamo sia un provvedimento quasi neutro, al limite dell'intervento tecnico, sul quale, però, ovviamente poi ci sono incorporate alcune questioni che nel mio intervento vorrò sottolineare.
  Siamo nell'ambito dell’Asset Quality Review, ovvero dell'attività di analisi dei bilanci che le banche centrali nazionali stanno realizzando dall'ottobre 2013 sui maggiori gruppi bancari, allo scopo di consentire alla BCE di assumere il proprio ruolo di vigilanza stabilito dalle nuove regole dell'Unione bancaria. Tale impegno è evidentemente molto gravoso, perché si tratta di verificare la correttezza formale dei bilanci ma, soprattutto, la reale corrispondenza dei valori imputati agli attivi e di farlo in poco tempo, senza peraltro che questo possa escludere la necessità per la Banca d'Italia di mantenere nel frattempo in essere le attività di vigilanza e di ispezioni ordinarie. Si pensi, infatti, a quanto è impegnativo lo sviluppo di tali iniziative in Italia, considerata la necessità di verificare anche la corretta imputazione di valore degli attivi immobiliari, che hanno un ruolo forte nel nostro sistema bancario e su cui la crisi, che stiamo attraversando, ha influito presumibilmente in misura significativa senza, tuttavia, che ad oggi esistano stime ufficiali e universalmente accettate come tali.
  Può, quindi, apparire ragionevole ciò che il decreto propone, ovvero di permettere, limitatamente alle necessità di questa operazione straordinaria, di coinvolgere soggetti privati nell'attività di reperimento e di analisi dei dati, attribuendo loro Pag. 8vincoli e poteri propri dell'attore pubblico, chiaramente in un quadro di supervisione dello stesso. L'intervento legislativo, quindi, si è reso necessario perché in Italia, a differenza di tutti gli altri Paesi europei, la normativa impone un limite di esclusiva su queste attività, attribuendole alla Banca d'Italia. Anche per questo abbiamo votato contro la pregiudiziale di incostituzionalità.
  Non riteniamo che, sotto questo profilo, il nostro Paese debba rappresentare un'eccezione da riportare alla generalità dell'esternalizzazione parziale o totale delle attività delicate, ma piuttosto come un esempio virtuoso da mantenere tale e, anzi, da estendere alla stessa pratica che la BCE dovrebbe adottare nel quadro della assunzione della vigilanza bancaria. Però, riteniamo che ci sia un rischio ed è questa la prima ragione del nostro appunto e del nostro dubbio rispetto a questo decreto, che è tutto di natura politica. Non siamo ostili all'Unione bancaria e anzi riteniamo che sia stata dilazionata nel tempo nella sua entrata a regime e sottolineiamo che ad essa mancano due caratteristiche fondamentali per un'autentica unione bancaria: un'assicurazione dei depositi e un fondo centralizzato per la ricapitalizzazione delle banche in crisi, vista l'insufficienza dell'ESM. In questo caso diciamo che l'indisponibilità della Germania è stata decisiva, anche in spregio all'articolo 2 del Trattato. La stessa Germania, che si atteggia a prima della classe, ma poi si rifiuta di rendere trasparenti i bilanci delle sue casse regionali e di risparmio, già in passato rivelatesi un vero buco nero del credito europeo.
  E pensiamo che non sia chiaro fin d'ora cosa succederà quando sarà finita la fase degli stress test, visto che potrebbe accadere che più istituti si trovino nella necessità di ricapitalizzare, e non è affatto detto che questo sia facile, in un quadro che vedrebbe i 128 maggiori gruppi bancari dell'area euro mettersi contemporaneamente alla ricerca di finanziamenti.
  Abbiamo ricordato che ad oggi manca un Fondo centralizzato da utilizzare in caso di mancanza di risorse sul mercato dei capitali, e che quindi ogni Stato potrebbe ritrovarsi solo «sul far della sera» ad affrontare un momento di difficoltà sistemica indotta dalla volontà di imporre stress test molto impegnativi. Questo stride molto, sia con un principio di solidarietà europea, sia con la volontà di arrivare ad un mercato unico del credito, ma anche con l'idea di favorire processi di bail in, anziché di bail out, in caso di crisi bancaria.
  Detto questo, che non è oggetto ovviamente del decreto-legge, ma che è bene ricordare avendone anche l'occasione in questo Parlamento, che spesso su questi temi è un po’ distratto, la BCE parte dall'assunto, tutto ideologico, secondo noi, che il coinvolgimento di soggetti privati in attività di analisi sia indispensabile per garantire l'affidabilità ai mercati, che sarebbe invece compromessa se limitata alle sole banche centrali nazionali. Noi riteniamo che questo principio, affermato ripetutamente nel percorso che ha portato a questo decreto-legge, sia offensivo del prestigio, del presente e dell'autorevolezza della Banca d'Italia, che invece vanno difesi. Ma soprattutto riteniamo che sia un falso clamoroso, date le ripetute prove di sé che hanno dato negli anni grandi agenzie di rating, di revisione contabile, consulenti internazionali e simili istituti.
  Se dovessimo cercare i primi responsabili di occultamento dei meccanismi degli artifici contabili che hanno preparato la crisi e ne hanno determinato estensione e intensità devastanti non dovremmo certo cercarli nelle banche centrali, ma piuttosto in quei soggetti privati che hanno avocato a sé prerogative che dovrebbero essere pubbliche e le hanno poi utilizzate per alimentare una bolla fatta di incredibili interessi e profitti privati, che hanno poi lasciato macerie pagate dagli Stati e soprattutto dai popoli.
  Noi invitiamo, quindi, il Governo a farsi parte attiva, sin d'ora e nel semestre europeo prossimo ad aprirsi, di un'iniziativa che garantisca la totale autonomia e indipendenza delle banche centrali, a partire dalla stessa BCE, da qualsiasi interferenza di interessi privati, che potrebbero Pag. 9invece essere veicolati, a differenza di quanto si sostiene, proprio da quei soggetti supposti indipendenti, e che vivono invece nei confronti del sistema finanziario un conflitto di interessi radicato e costante. Sotto questo aspetto non stiamo dicendo nulla di nuovo, ma semplicemente richiamiamo una letteratura consolidata, confermata dagli scandali finanziari degli anni recenti. Questo decreto-legge, quindi, non ci convince per le ragioni ideologiche che lo sostengono, e che vanno ben oltre la semplice necessità di avvalersi temporaneamente di competenze aggiuntive, motivate da un contingente carico di lavoro extra.
  Ma c’è anche un'altra ragione, che riguarda il conflitto di interessi interno, fra le banche soggette ai controlli e soggetti in campo nel bando lanciato da Bankitalia per individuare i coadiuvanti. Questo decreto-legge prevede l'assenza di conflitti di interesse – è vero – e il bando va anche oltre, provando ad «evidenziare» qualsiasi rischio di rapporti opachi fra chi analizzerà i dati e chi ne sarà analizzato. Ma siamo in un campo in cui il conflitto di interessi rischia di essere sistemico, soprattutto quando si agisce su big player, come in questo caso. Ed è proprio questo il caso paradossalmente; che le nostre regole hanno sempre previsto l'esclusiva di Bankitalia come soggetto vigilante di ultima istanza, al di là del ruolo di revisori contabili e audit interni. Si pensi solo che fra le società selezionate per la stima degli asset immobiliari ci sarebbero fra le altre Prelios (la ex Pirelli Re), fra i cui azionisti figurano Intesa, Unicredit, MPS e Bpm; Crif, con Bpm; Protos, con Generali e Unipol, oltre a KPMG, che sarebbe naturalmente nel gruppo di società che dovrebbe valutare i bilanci, oltre a essere revisore di Intesa San Paolo; Yard Valtech, che non ha azionisti fra le banche italiane, ma come primari clienti Unicredit, Intesa, MPS, Banco Popolare, Bper e Ubi. Si potrebbe andare avanti di questo passo, ma sarebbe inutile, perché non c’è bisogno di grande fantasia per capire che in un Paese caratterizzato da un basso numero di grandi attori economici, la maggior parte dei quali coincidono con i protagonisti della finanza, è difficile trovare soggetti strutturati nel campo dell'analisi di asset e bilanci che non abbiano rapporti con quel mondo.
  Veniamo infine all'ultimo punto: si stabilisce che dal provvedimento non debba intervenire alcun onere per la finanza pubblica. Come questo sia possibile quando si firmano contratti di consulenza è difficile capire, e infatti non lo è. Semplicemente ci si limita a scaricare il costo su Bankitalia, venendo così meno ad un obbligo di trasparenza, dato che al Parlamento non è dato sapere in questa fase di che cifra si parli. Abbiamo i valori massimi messi a base d'asta nelle gare per i servizi di cui parliamo, per complessivi 21 milioni di euro, e la stima di 30 milioni data in audizione al Senato dal capo della vigilanza della stessa Bankitalia, che si suppone persona informata dei fatti.
  Una cifra comunque molto significativa, per un impegno di pochi mesi, che coinvolgerà poche decine di consulenti. Allora, per rendere effettiva la previsione del decreto noi avevamo presentato un emendamento per chiarire che quei 30 milioni di euro devono essere prelevati dalla quota di utili destinata a dividendi e non da quella destinata a riserve, che è difficile non considerare un bene pubblico. Non è stato possibile, ovviamente per l'imminente scadenza del decreto, approvare l'emendamento, ma in Commissione il Governo si sarebbe impegnato ad acquisire un nostro ordine del giorno in tale direzione.

  PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Tancredi, iscritto a parlare: s'intende che vi abbia rinunziato.
  È iscritto a parlare l'onorevole Mottola. Ne ha facoltà.

  GIOVANNI CARLO FRANCESCO MOTTOLA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge di conversione, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, il cui esame si avvia oggi in Assemblea con la discussione sulle linee generali, è composto Pag. 10da tre articoli e consente alla Banca d'Italia, ai fini dell'esercizio di una valutazione approfondita condotta dalla Banca centrale europea, ai sensi del regolamento dell'Unione europea n. 1024 del 2013, di avvalersi di soggetti terzi per l'esercizio delle attività di vigilanza informativa e ispettiva sulle banche e sui gruppi bancari.
  In tale contesto l'istituzione del meccanismo di vigilanza unico, che partirà nell'autunno 2014, rappresenta uno dei passaggi previsti per la realizzazione dell'unione bancaria in Europa, potrà dare vita a un quadro finanziario integrato, salvaguardare la stabilità finanziaria e ridurre al minimo il costo dei fallimenti delle banche. Le sue componenti saranno determinate dal meccanismo di vigilanza unico e dai nuovi quadri integrati di garanzia dei depositi e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi. Un sistema di vigilanza bancaria unico che, come è stato ricordato nel corso dell'esame in sede referente, è disciplinato da due regolamenti: il regolamento dell'Unione europea n. 1024 del 2013, che conferisce alla Banca centrale europea poteri per la vigilanza di tutte le banche della zona euro, e il regolamento n. 1022 del 2013, che allinea al nuovo assetto della vigilanza bancaria il regolamento istitutivo dell'Autorità bancaria europea. Il citato regolamento attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, stabilite negli Stati membri e la cui moneta è l'euro, mantenendo le competenze residue in capo alle autorità nazionali di vigilanza.
  In tale quadro l'avvio del meccanismo di vigilanza unico, con la conseguente assunzione da parte della Banca centrale europea, a decorrere dal 4 novembre 2014, dei compiti di vigilanza previsti dal regolamento richiede preliminarmente, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento stesso, che sia esercitata una valutazione approfondita degli enti creditizi dello Stato membro. Tale valutazione si concluderà nell'ottobre 2014 e costituisce un elemento essenziale nel quadro del meccanismo di vigilanza unico, utile per fare chiarezza sulle banche che saranno soggette alla vigilanza diretta della Banca centrale europea.
  Analizzando nello specifico le disposizioni contenute nel decreto-legge, attraverso l'articolo 1, comma 1, si consente alla Banca d'Italia, quale autorità nazionale competente, di avvalersi anche della consulenza di soggetti terzi di elevata professionalità, selezionati con procedure di evidenza pubblica, e della Banca centrale europea, ai fini del sopra descritto esercizio di valutazione approfondita condotto dalla Banca centrale europea.
  Ricordo che la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione precisa che la nozione di soggetti terzi di elevata professionalità si riferisce a consulenti quali, ad esempio, i revisori contabili e valutatori. La consulenza dei soggetti terzi avrà ad oggetto l'esercizio delle attività di vigilanza informativa e ispettiva sulle banche e sui gruppi bancari, previste dagli articoli 51, 54, 66 e 68 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, che intervengono sulla vigilanza informativa e ispettiva sulle banche e sui gruppi bancari.
  Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta una disposizione aggiuntiva che introduce un comma, l'1-bis, all'articolo 1 e stabilisce che i suddetti consulenti, in ogni caso, non devono trovarsi, pena il non conferimento della consulenza, in una situazione di conflitto di interessi con l'esercizio delle attività svolte, in considerazione della posizione personale o degli incarichi ricoperti al momento della nomina. La medesima disposizione precisa inoltre che, qualora nel corso del mandato loro affidato dovessero insorgere situazioni di conflitto di interessi, i soggetti terzi decadono immediatamente dall'incarico.
  Ai sensi del comma 2 si stabilisce che tutte le iniziative, le informazioni e i dati di cui tali soggetti vengano a conoscenza o in possesso in ragione del loro coinvolgimento nell'esercizio di valutazione approfondita, siano coperte dal segreto di ufficio, secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, del testo unico bancario in Pag. 11materia di segreto d'ufficio e di collaborazione tra le autorità, che dispone affinché tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza siano coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  Sempre in tema di segreto d'ufficio, il comma 3 prescrive l'obbligo, per i soggetti terzi in parola, di riferire esclusivamente al Governatore della Banca d'Italia le irregolarità, anche se integranti ipotesi di reato, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della loro attività di vigilanza.
  A tal fine, nel corso dell'esame al Senato, il riferimento all'attività di vigilanza è stato sostituito con il riferimento all'attività di cui al comma 1, in precedenza descritto.
  Con il successivo comma 4, si indica che la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze concordino le modalità di condivisione delle informazioni relative agli esercizi di valutazione approfondita, anche in deroga a quanto disposto sul segreto d'ufficio dal precedente citato articolo 7 del testo unico bancario.
  L'articolo 2 del decreto legge reca una clausola di salvaguardia finanziaria, secondo la quale dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Al riguardo ricordo quanto emerge dalla relazione tecnica, secondo cui gli oneri derivanti dal provvedimento, quantificati in circa 25 milioni di euro, saranno interamente sopportati dalla Banca d'Italia, in virtù dell'autonomia di bilancio e finanziaria dell'istituto, e pertanto l'attuazione del provvedimento non comporterà nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  L'articolo 3 disciplina infine l'entrata in vigore del decreto-legge.
  Il provvedimento, nel complesso, rappresenta un ulteriore tassello, in un processo graduale che rappresenta un percorso importante per l'Unione europea: il rafforzamento progressivo dell'unione economica e monetaria.
  Aggiungo inoltre, condividendo le osservazioni espresse dal collega Palese nel corso del suo precedente intervento sul provvedimento, come il nuovo regolamento sia dell'Unione europea che della Banca Centrale Europea determina di fatto l'obbligatorietà, per le banche ed in particolare per la Banca d'Italia, affinché vi siano strumenti di vigilanza molto più attinenti e più restrittivi rispetto a quelli vigenti. Pertanto l'utilizzo della decretazione d'urgenza affinché si potesse adempiere alla tempistica richiesta e alle indicazioni fornite dalla Banca Centrale Europea ha consentito la rimozione degli ostacoli legislativi che avrebbero impedito alla Banca d'Italia il ricorso ad esperti esterni ed al contempo il procedimento che la Banca Centrale Europea ha messo concretamente in atto ha consentito di garantire il rispetto della segretezza dei dati e la non esistenza di conflitti di interesse.
  Si tratta di un provvedimento certamente utile nel garantire una buona esecuzione delle procedure di vigilanza, per arrivare ad un'unificazione del sistema bancario europeo, che non può non passare per questo passaggio legislativo del Parlamento.
  La possibilità di avvalersi di parti terze in questa procedura è essa stessa una garanzia, e non certamente un momento di speculazione bancaria, affinché tutto avvenga nel migliore dei modi.
  Ricordo come proprio la Banca d'Italia abbia inizialmente ipotizzato, autonomamente e senza avvalersi di parti terze, l'eventualità di ottemperare a tali procedure. Ma, evidentemente, l'esigenza di agire in tempi rapidi ha reso necessario il decreto-legge, per consentire in qualche modo allo stesso organismo di vigilanza nazionale, evento mai ammesso fino a questo momento, di avvalersi di soggetti terzi per questo tipo di attività.
  Pertanto, signor Presidente, avviandomi alla conclusione del mio intervento, in considerazione delle osservazioni precedentemente esposte, non posso non rilevare come nel complesso l'impianto normativo del provvedimento in esame contenga Pag. 12finalità rispettabili, essendo legato all'avvio, come in precedenza rilevato, nel prossimo novembre, del meccanismo di vigilanza bancaria unico da parte della Banca Centrale Europea, un meccanismo fondamentale per la progressiva realizzazione dell'unione economica, oltre che quella monetaria, la cui mancanza, la mancanza di tale strumento, come è sotto gli occhi di tutti e delle comunità dei Paesi europei, si è fatta fortemente sentire durante la crisi finanziaria di questi anni.
  Si tratta quindi di un procedimento equilibrato, soprattutto negli aspetti di carattere tecnico, in quanto indirizzato verso la determinazione di un sistema unico bancario, la cui realizzazione auspico possa determinare riflessi e conseguenze future volti a migliorare il rapporto del ruolo svolto, troppo spesso difficile e complesso, del sistema bancario con le famiglie e le imprese, in particolare del nostro Paese (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente).

  PRESIDENTE. La ringrazio onorevole Mottola, anche per la sintesi.
  È iscritto a parlare l'onorevole Villarosa. Ne ha facoltà.

  ALESSIO MATTIA VILLAROSA. Signor Presidente e cari colleghi, siamo qui ad esaminare un altro provvedimento che sarà l'ennesimo passo verso la perdita della sovranità del nostro Paese. Ha detto bene il collega Boccadutri: ci lamentiamo delle agenzie di rating private perché non sono indipendenti e poi, invece, lasciamo i compiti ai privati, lodando la loro indipendenza.
  Questo decreto serve fondamentalmente a ratificare il regolamento n. 1024 del 2013, in merito agli stress test che le banche sistemiche dovranno effettuare per concludere l’asset quality review. La vigilanza bancaria si compone di tre fasi: un'analisi preliminare dei rischi, un esame della qualità degli attivi bancari ed uno stress test.
  I suoi risultati potranno alla fine condurre all'adozione di misure correttive da parte di banche che serviranno per rafforzarne la stabilità. Nei primi giorni di maggio 2014 sono partiti anche gli stress test per 124 istituti finanziari europei, test che hanno un meccanismo molto simile a un videogioco: nel database vengono inseriti dati riguardanti le fonti di finanziamento e gli investimenti di un istituto finanziario e a quel punto viene lanciata una simulazione per il triennio 2014-2016 impostando parametri che influenzano sia l'economia reale che quella finanziaria. E poi se ne osservano le conseguenze. Ancora mi ricordo la mia tesi universitaria che era sul modello IS-LM di Keynes e si soffermava sul problema dell'incertezza, ovvero che non possiamo assolutamente stabilire con certezza, con formule matematiche, ciò che avverrà nel futuro. Possiamo stimarlo lontanamente. Non esistono più per voi uomini, esistono solo consumatori; non esiste più un benessere in quanto tale, ma il benessere diventa una semplice formula matematica. Il benessere è altro, è molto superiore. Il benessere è oltre, non è una macchina sportiva, non sono i gioielli. La crescita del PIL non è direttamente collegata al benessere di un cittadino. Siete molto lontani dalla realtà, ve lo posso assicurare.
  Tornando al decreto-legge, che riteniamo un ennesimo favore a qualcuno, durante l'analisi in Commissione abbiamo voluto testare la vostra onestà intellettuale, anche se eravamo certi del risultato, e vi abbiamo presentato degli emendamenti di grande interesse, ma soprattutto di difficile bocciatura. E li ripresenteremo in Aula e vogliamo vedere se boccerete anche questi in Aula. Vorrei qui analizzare in particolare tre emendamenti da noi presentati. L'emendamento, ad esempio, Villarosa 1.1 con il quale rispondevo al problema sollevato da Barbagallo in audizione. Lo stesso affermava che sarebbe servito un numero enorme di persone per l'analisi dei dati. E in più Barbagallo sottolineava che Banca d'Italia non avrebbe garantito la giusta indipendenza. Passiamo al primo punto: visto che servivano tante persone per l'analisi dei dati, dovete spiegarmi cosa non andava nel mio Pag. 13emendamento il quale affermava, non che non si potessero utilizzare soggetti terzi, ma semplicemente che, nel caso in cui il numero del personale di Banca d'Italia non fosse stato sufficiente, a quel punto allora ci si poteva avvalere di soggetti terzi. Il secondo punto sollevato da Barbagallo, l'indipendenza, mi dite che non avrebbe garantito la giusta indipendenza. Vedete, qui casca il disattento perché voi stessi, mentre saccheggiavate le riserve di Banca d'Italia, i famosi 7 miliardi e mezzo di euro, tra le varie motivazioni che sono ricercabili nei resoconti stenografici, voi ci dicevate che queste operazioni avrebbero garantito l'indipendenza di Banca d'Italia. Il diavolo fa le pentole a quanto pare.
  In riferimento, invece, all'emendamento sempre Villarosa 1.3, il relatore, durante l'esame in Commissione, afferma che (leggo): «Ritiene certamente condivisibile l'obiettivo – quindi, l'obiettivo del mio emendamento è condiviso – sotteso alla proposta emendativa di specificare ancora meglio i casi di conflitto di interesse in capo ai soggetti terzi – perché specificavo alcuni casi di conflitto di interesse – rilevando tuttavia come la selezione dei predetti soggetti risulti ormai già svolta». Siccome, quindi, già avevamo scelto i soggetti terzi, allora non potevamo più introdurre cause di conflitto di interessi. Questa è l'assurdità più grande: la ricerca dei soggetti è già stata svolta. Ma, scusatemi, se gli stessi soggetti si dovessero trovare ad un certo punto in conflitto di interessi, anche se giustamente sono stati scelti, che fanno, non decadono ? Non si recede dal contratto ? Quindi, la motivazione qual è ? L'articolo 1-bis di questo decreto-legge che stiamo analizzando recita chiaramente che: «se nel corso del mandato loro affidato, insorgono situazioni di conflitto di interessi, i soggetti terzi di cui al comma 1 decadono immediatamente». E, allora, qual è il problema di inserire due principi sacrosanti di conflitto di interessi per facilitare chi dovrà decidere se ci si trovi o meno in una situazione di conflitto ? In ogni caso dovremmo far decadere i rapporti se ci troviamo in simili circostanze. La vostra risposta, quindi, è la risposta di chi non sa cosa rispondere. Oppure, avete la certezza che certe cause ostative di conflitto non saranno e non sono state inserite nella selezione dei soggetti privati incaricati dell'analisi.
  Con questo emendamento domandavo semplicemente di chiedere che chi possegga quote di qualsiasi tipo nelle banche che dovranno subire la procedura, sia nelle controllate che nelle collegate, non possa procedere all'analisi e, in più, che non vi fossero stati rapporti di lavoro precedenti tra questi soggetti e le banche da dover analizzare. L'emendamento recitava semplicemente: «(...) i soggetti terzi che abbiano partecipazioni, dirette o indirette, nelle società sottoposte all'attività di vigilanza di cui al comma 1, e nelle società controllate o collegate, ovvero abbiano ricoperto incarichi, di qualunque genere, nelle suddette società...». Un emendamento assolutamente di buon senso, che non trova alcun motivo di bocciatura.
  Questa vostra barriera contro le norme che regolano il conflitto d'interessi vi posso assicurare che fa passare all'esterno un messaggio molto pericoloso. La gente nelle piazze questa cosa non la sopporta più: il re è nudo.
  Da poco, su un nostro blog, abbiamo pubblicato la storia della campagna elettorale sanguinosa guidata dalle lobby finanziarie internazionali più potenti. Vennero usate parole davvero tristi, mi spiace ripeterle, ma è storia, lo studiano nei libri di scuola: «Questo paralitico sgangherato e il suo amico frocio damerino londinese affonderanno per sempre l'America distruggendola». Così Edward Hodgson, responsabile della campagna presidenziale per la rielezione di Hoover, apriva la battaglia elettorale del 1932 negli Stati Uniti, descrivendo Roosevelt e Keynes: lobby finanziarie che facevano campagna elettorale contro persone per bene. Le stesse lobby finanziarie mettevano in campo una massiccia disinformazione grazie ai professionisti della cupola mediatica per distogliere l'attenzione del pubblico, nel 1932: sembra oggi.Pag. 14
  Quindi, io vorrei concludere il mio discorso con una delle frasi più belle di Roosevelt in merito alla libertà e all'indipendenza, che in questo Palazzo ultimamente non sento più riecheggiare: «La vera libertà individuale non può esistere senza sicurezza economica ed indipendenza. La gente affamata e senza lavoro è la pasta di cui sono fatte le dittature» (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle).

  PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche del relatore e del Governo – A.C. 2309)

  PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore e il rappresentante del Governo si riservano di intervenire nel prosieguo del dibattito.
  Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori (ore 15,03).

  RENATO BRUNETTA. Chiedo di parlare.

  PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

  RENATO BRUNETTA. Signor Presidente, ho due richieste da rivolgere, tramite la sua gentilezza. La prima: chiedo che il Governo riferisca con un'informativa urgente alla Camera in merito agli eventi che si sono verificati lo scorso 3 maggio presso lo Stadio Olimpico di Roma, in occasione della finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina. Quello che si sta leggendo sui giornali e si sta vedendo nei media nazionali e internazionali non può non destare gravissima apprensione per lo stato non solo dell'ordine pubblico nel nostro Paese, ma della nostra stessa coesione, sociale e istituzionale. Questa è la prima richiesta, amara e dolorosa.
  La seconda richiesta è ancora di più amara e dolorosa, se possibile, e nell'esprimere solidarietà e vicinanza alle popolazioni marchigiane, chiedo che il Governo riferisca alla Camera in merito al nubifragio che ha interessato la regione Marche nei giorni di venerdì 2 e sabato 3 maggio. Penso che se lei, Presidente, non presiedesse, in questo momento, questo ramo del Parlamento, in quanto parlamentare della regione Marche, avrebbe chiesto lei stesso questa informativa urgente. Penso che questo sia doveroso anche per capire cosa sta facendo la comunità nazionale per venire in aiuto di queste popolazioni dopo il tragico evento che le ha colpite. La ringrazio, signor Presidente.

  PRESIDENTE. La ringrazio, presidente Brunetta in ordine alla solidarietà espressa alle popolazioni delle Marche per gli eventi alluvionali dei giorni scorsi, la Presidenza ovviamente si associa. Di entrambe le richieste di informativa urgente la Presidenza si farà carico di informare il Governo. La ringrazio.

Ordine del giorno della seduta di domani.

  PRESIDENTE. Non essendovi altri interventi, comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

  Martedì 6 maggio 2014, alle 10,30:

  1. – Discussione sulle linee generali delle mozioni Iori ed altri n. 1-00427, Dorina Bianchi ed altri n. 1-00446, Silvia Giordano ed altri n. 1-00447 e Brambilla ed altri n. 1-00448 concernenti iniziative per il contrasto alla violenza nei confronti dei minori, con particolare riferimento all'adescamento e all'abuso sessuale commessi tramite Internet.

  (ore 14, con votazioni non prima delle ore 15)

  2. – Seguito della discussione delle mozioni Iori ed altri n. 1-00427, Dorina Pag. 15Bianchi ed altri n. 1-00446, Silvia Giordano ed altri n. 1-00447 e Brambilla ed altri n. 1-00448 concernenti iniziative per il contrasto alla violenza nei confronti dei minori, con particolare riferimento all'adescamento e all'abuso sessuale commessi tramite Internet.

  3. – Seguito della discussione delle mozioni Cirielli ed altri n. 1-00248, Verini, Leone, Dambruoso, D'Alia, Pisicchio ed altri n. 1-00432, Mottola e Palese n. 1-00433, Molteni ed altri n. 1-00434, Cristian Iannuzzi ed altri n. 1-00437 e Daniele Farina ed altri n. 1-00438 concernenti iniziative per la tutela delle vittime di reato.

  4. – Seguito della discussione della mozione Boccadutri ed altri n. 1-00216 concernente iniziative per la sospensione del conio delle monete da 1 e 2 centesimi.

  5. – Seguito della discussione delle mozioni Vallascas ed altri n. 1-00343, Lacquaniti ed altri n. 1-00443 e Allasia ed altri n. 1-00444 in materia di nomine di competenza del Governo nelle società a partecipazione pubblica.

  6. – Seguito della discussione del disegno di legge:
   S. 1387 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia (Approvato dal Senato) (C. 2309).
  – Relatore: Pelillo.

  (ore 19)

  7. – Esame e votazione della questione pregiudiziale riferita al disegno di legge:
   S. 1417 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (Approvato dal Senato) (C. 2325).

  La seduta termina alle 15,05.

Pag. 16 Pag. 17 Pag. 18