XVII LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 28 maggio 2014.
Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Brescia, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Galati, Gasbarra, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Legnini, Leone, Locatelli, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Portas, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Andrea Romano, Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borghese, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Brescia, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Centemero, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Ferranti, Fico, Fitzgerald Nissoli, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Galati, Garavini, Gasbarra, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Marca, La Russa, Legnini, Leone, Locatelli, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Malpezzi, Manciulli, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Porta, Portas, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Andrea Romano, Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Schullian, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.
Annunzio di proposte di legge.
In data 27 maggio 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
IORI: «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del bullismo, anche informatico» (2408);
NUTI: «Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di vitalizi erogati dalle regioni» (2409);
AMODDIO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare di leva Emanuele Scieri» (2410);
ZAPPULLA: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri» (2411);
GALAN: «Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola» (2412).
Saranno stampate e distribuite.
Modifica del titolo di una proposta di legge.
La proposta di legge n. 2186, d'iniziativa dei deputati FEDRIGA ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni e deleghe al Governo per il rilancio dell'occupazione, la riduzione del cuneo fiscale e il riordino dei servizi e delle politiche attive per il lavoro».
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
D'OTTAVIO ed altri: «Disposizioni in materia di toponomastica stradale e di intitolazione di monumenti» (2179).
II Commissione (Giustizia):
DEL GROSSO ed altri: «Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di cessione di titoli per l'accesso agli stadi e di tessere del tifoso» (2241) Parere delle Commissioni I e VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).
III Commissione (Affari esteri):
SPADONI ed altri: «Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo» (2201) Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
V Commissione (Bilancio):
CARRESCIA ed altri: «Esclusione delle spese per interventi finalizzati alla bonifica dei siti di interesse nazionale, sostenute dai comuni e dalle regioni ai sensi dell'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno» (2261) Parere delle Commissioni I, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
VI Commissione (Finanze):
KRONBICHLER ed altri: «Modifiche alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di soppressione dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi alle pubbliche amministrazioni per via telematica» (2108) Parere delle Commissioni I e V;
CAPARINI ed altri: «Introduzione di un regime fiscale agevolato per le persone fisiche ultracinquantenni, espulse dal mercato del lavoro, che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa, arte o professione» (2198) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
VIII Commissione (Ambiente):
PASTORELLI ed altri: «Modifica all'articolo 45 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, concernente la determinazione del corrispettivo della cessione volontaria del bene soggetto ad espropriazione» (2013) Parere delle Commissioni I, V, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XI Commissione (Lavoro):
FEDRIGA ed altri: «Disposizioni e deleghe al Governo per il rilancio dell'occupazione, la riduzione del cuneo fiscale e il riordino dei servizi e delle politiche attive per il lavoro» (2186) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dalla Corte costituzionale.
La Corte costituzionale, con lettera in data 15 maggio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia conforme della decisione n. 131 del 7 maggio 2014, con la quale la Corte stessa ha disposto la correzione di un errore materiale contenuto nella sentenza n. 39 del 26 febbraio-6 marzo 2014 (Doc. VII, n. 233), già inviata, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, in data 12 marzo 2014, alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).
Tale decisione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Ministro dell'interno.
Il Ministro dell'interno, con lettera del 26 maggio 2014, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno MARCOLIN ed altri n. 9/1326/10, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 31 luglio 2013, concernente la valutazione degli effetti applicativi del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/95/UE, sull'attribuzione della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale e sul contenuto della protezione riconosciuta.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 27 maggio 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
relazione della Commissione al Parlamento europeo – Undicesima relazione – Sintesi delle misure di difesa commerciale dei paesi terzi contro l'Unione europea per l'anno 2013 (COM(2014) 294 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
proposta di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina (COM(2014) 298 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (codificazione) (COM(2014) 304 final), corredata dai relativi allegati (COM(2014) 304 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera (codificazione) (COM(2014) 305 final), corredata dai relativi allegati (COM(2014) 305 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda (codificazione) (COM(2014) 308 final), corredata dai relativi allegati (COM(2014) 308 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.
ERRATA CORRIGE
Nell’Allegato A ai resoconti della seduta del 4 aprile 2014, a pagina 5:
alla prima colonna, dopo la trentaduesima riga devono intendersi inserite le seguenti:
«II Commissione (Giustizia):
COLLETTI ed altri; “Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di reati societari e tributari, nonché modifiche alle disposizioni penali in materia fallimentare” (1205) Parere delle Commissioni I, V, VI, X e XIV»;
alla seconda colonna, le righe dalla dodicesima alla diciannovesima devono intendersi soppresse.
DISEGNO DI LEGGE: S. 1417 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2014, N. 52, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2325)
A.C. 2325 – Proposte emendative
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
ART. 1.
(Modifiche all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9).
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: al Ministero della giustizia aggiungere le seguenti:, alle competenti Commissioni parlamentari.
1. 66. Silvia Giordano, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole entro l'ultimo giorno aggiungere le seguenti: del mese successivo e.
1. 93. Businarolo, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: semestre con la seguente: biennio.
Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: attraverso una motivazione che indichi espressamente le ragioni dei ritardi in modo chiaro e puntuale imputabili esclusivamente alla regione.
1. 254. Molteni, Rondini, Caparini.
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: semestre con la seguente: biennio.
1. 87. Molteni, Caparini, Rondini.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: realizzazione e.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: realizzazione e.
1. 94. Businarolo, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, comunicando altresì lo stato di attuazione delle linee di indirizzo in materia di interventi terapeutico riabilitativi e sanitari, il trasferimento al Servizio sanitario nazionale ed alle aziende sanitarie locali delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, dei beni strumentali e dei locali già in capo agli ospedali psichiatrici giudiziari, nonché al conferimento alle regioni e alle aziende sanitarie delle relative risorse finanziarie.
1. 62. Grillo, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.
Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: giudiziari aggiungere le seguenti:, attraverso una motivazione che indichi espressamente le ragioni dei ritardi in modo chiaro e puntuale imputabili esclusivamente alla regione.
1. 255. Molteni, Rondini, Caparini.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni che alla data di emanazione del presente decreto non hanno ancora presentato un progetto definitivo o hanno presentato solo degli studi di fattibilità devono provvedere alla ristrutturazione delle strutture sanitarie esistenti prima di realizzare nuove strutture.
1. 96. Businarolo, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.
Sopprimere il comma 2-bis.
1. 97. Businarolo, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.
Al comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: e delle province autonome di Trento e Bolzano, aggiungere le seguenti: delle associazioni dei famigliari e delle associazioni di volontariato che svolgono attività in relazione agli ospedali psichiatrici giudiziari.
1. 68. Grillo, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.
Al comma 2-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: alle Camere con le seguenti: alle Commissioni parlamentari competenti.
1. 98. Businarolo, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.
Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:
2-ter. La gestione, la sicurezza, nonché la proprietà degli immobili adibiti a residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) è affidata esclusivamente a strutture pubbliche e non può in alcun caso essere soggetta a subappalto o a esternalizzazione.
2-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono commissioni consultive di controllo composte da rappresentanti della regione e da rappresentanti delle associazioni dei famigliari e di volontariato impegnate nell'ambito degli ospedali psichiatrici giudiziari, al fine di esercitare il controllo sulle attività di cui al comma 2-ter del presente articolo.
1. 57. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.
Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-ter. La gestione, la sicurezza, nonché la proprietà degli immobili adibiti a residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) è affidata esclusivamente a strutture pubbliche e non può in alcun caso essere soggetta a subappalto o a esternalizzazione.
1. 32. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.
Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-ter. All'articolo 3-ter, comma 5, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, dopo le parole: «personale qualificato da dedicare» la parola: «anche» è soppressa.
1. 35. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.
A.C. 2325 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
l'avvio per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari risale al 2008. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1o aprile 2008, in attuazione del decreto legislativo n. 230 del 1996, prevedeva infatti la chiusura degli OPG, l'avvio di percorsi assistenziali ed il trasferimento, entro il 2010, degli internati in strutture sanitarie regionali gestite dalle ASL;
successivamente il decreto-legge n. 211 del 2011 ha spostato al 1o febbraio 2013 il termine per il definitivo superamento degli OPG. Termine quindi prorogato al 1o aprile 2014 dal decreto-legge n. 24 del 2013;
oggi, con il provvedimento in esame, ci troviamo a differire ancora una volta questa scadenza, spostandola di un altro anno, ossia al 31 marzo 2015. Continue e inaccettabili proroghe che rappresentano, di fatto, una sconfitta di tutte le istituzioni coinvolte;
le persone ancora internate negli ospedali psichiatrici giudiziari, possono e devono essere dimesse come prevede la normativa, ma ovviamente hanno bisogno di un sostegno e di un servizio territoriale adeguato e preparato;
per evitare che in questa fase gli OPG, e successivamente le REMS, continuino ad ospitare, seppure in maniera sempre più residuale, sempre nuovi soggetti, è indispensabile privilegiare e potenziare i percorsi alternativi, con dipartimenti di salute mentale e con i servizi di welfare locale in grado di prendere in carico le persone attualmente internate evitando ulteriori ingressi attraverso l'elaborazione di efficaci progetti terapeutici individuali. E perché ciò avvenga è necessario mettere in condizione i medesimi dipartimenti di poter operare al meglio,
impegna il Governo
ad attivarsi per quanto di competenza, in accordo con le regioni, per il reale ed efficace potenziamento dei dipartimenti di salute mentale e dei servizi di welfare locale, ai fini della presa in carico dei soggetti quale condizione necessaria e indispensabile per prevenire il ricorso all'internamento e rendere del tutto residuale il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misura di sicurezza.
9/2325/1. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Daniele Farina, Sannicandro, Di Salvo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame differisce al 31 marzo 2015 la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, rispetto alla data del 1o aprile 2014 che era stata prevista dal decreto-legge n. 24 del 2013. L'ultima in ordine di tempo di una serie di proroghe di termini;
questa ulteriore proroga deve essere utilizzata al fine di assicurare l'assistenza terapeutico-riabilitativa per il recupero e il reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari, anche attraverso una revisione dei programmi regionali sulle residenze per l'esecuzione delle misura di sicurezza;
le REMS dovranno ospitare i pazienti autori di reato solo in casi eccezionali e per il tempo strettamente necessario, con l'obiettivo di creare le condizioni per favorire, appena possibile, il reinserimento e la risocializzazione nella società di detti soggetti, anche tramite il coinvolgimento dei dipartimenti di salute mentale e dei servizi di welfare locali;
è necessario interrompere una pratica che purtroppo attualmente viene troppo spesso messa in atto da una parte delle strutture di ricovero, ossia la tendenza alla «cronicizzazione» dei soggetti all'interno delle strutture di ricovero, ritardando le loro dimissioni e il necessario percorso di cura e riabilitazione nelle strutture sanitarie dei dipartimenti di salute mentale e dei servizi di welfare locali;
il provvedimento in esame istituisce presso il Ministero della salute un organismo di coordinamento per il superamento degli ospedali psichiatrici con funzioni di monitoraggio e coordinamento delle iniziative volte al superamento dei medesimi ospedali,
impegna il Governo
ad attivarsi per quanto di competenza e in accordo con le regioni e gli enti locali, anche attraverso l'istituendo organismo di coordinamento per il superamento degli OPG, al fine di verificare e monitorare nel tempo che i tempi di permanenza dei soggetti internati nei medesimi OPG, nelle residenze per l'esecuzione delle misura di sicurezza e nelle altre strutture di accoglienza, siano effettivamente quelli strettamente necessari per la riabilitazione e il reinserimento nell'ambiente di appartenenza, scongiurando la tendenza attualmente presente di «cronicizzazione» dei soggetti internati nelle suddette strutture.
9/2325/2. Piazzoni, Aiello, Nicchi, Daniele Farina, Sannicandro, Di Salvo.
La Camera,
premesso che:
gli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) ospitano oltre 1000 persone, donne e uomini malati che hanno commesso reati, ma che non per questo vanno abbandonati; di essi quasi 400 sono «in proroga» cioè rinchiusi oltre il limite temporale previsto perché nessun altro centro è in grado di ospitarli;
la Commissione di inchiesta sugli OPG condotta dal senatore Marino ha denunciato che questi ospedali psichiatrici giudiziari presentano gravissime ed inaccettabili carenze strutturali igienico-sanitarie, le competenze medico specialistiche disponibili sono insufficienti rispetto al numero delle presenze, le pratiche cliniche, in particolare quelle delle contenzioni fisiche e ambientali, sono inadeguate e, spesso, lesive della dignità delle persone, in tutto ciò ricalcando le orme dei vecchi manicomi;
per porre fine alla realtà degli OPG, luoghi di degrado quando non di tortura, certamente indegni di un Paese civile, già con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1o aprile 2008, in attuazione del decreto legislativo n. 230 del 1999, relativo al riordino della medicina penitenziaria, era stata prevista la chiusura degli OPG ed il trasferimento, entro il 2010, degli internati nelle strutture sanitarie regionali gestite dalle ASL;
successivamente il decreto-legge n. 211 del 2011 aveva fissato al 1o febbraio 2013 il termine per le chiusure degli OPG, termine poi prorogato con decreto-legge n. 24 del 2013 al 1o aprile 2014;
il decreto-legge in esame proroga nuovamente il termine per la chiusura degli OPG al 31 marzo 2015;
tutte queste proroghe sono imputabili ai ritardi nella realizzazione delle strutture di accoglienza da parte delle Regioni che sono rimaste inerti e inadempienti rispetto ai compiti loro affidati;
non sono chiare le cause di questo grave ritardo da parte delle Regioni nell'attuare uno specifico programma relativo ai progetti dei luoghi riabilitativi, pur conoscendo i criteri ed i parametri strutturali ormai da mesi;
il Governo è chiamato a provvedere in via sostitutiva qualora permanesse il ritardo delle Regioni nella realizzazione e riconversione delle strutture e delle iniziative per il superamento degli OPG,
impegna il Governo
a riconsiderare i criteri di ripartizione del fondo regionale della sanità, introducendo una misura sanzionatoria per le Regioni che dovessero risultare ancora una volta inadempienti, nonostante l'ennesima proroga.
9/2325/3. Locatelli, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli.
La Camera,
premesso che:
gli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) ospitano oltre 1000 persone, donne e uomini malati che hanno commesso reati, ma che non per questo vanno abbandonati; di essi quasi 400 sono «in proroga» cioè rinchiusi oltre il limite temporale previsto perché nessun altro centro è in grado di ospitarli;
la Commissione di inchiesta sugli OPG condotta dal senatore Marino ha denunciato che questi ospedali psichiatrici giudiziari presentano gravissime ed inaccettabili carenze strutturali igienico-sanitarie, le competenze medico specialistiche disponibili sono insufficienti rispetto al numero delle presenze, le pratiche cliniche, in particolare quelle delle contenzioni fisiche e ambientali, sono inadeguate e, spesso, lesive della dignità delle persone, in tutto ciò ricalcando le orme dei vecchi manicomi;
per porre fine alla realtà degli OPG, luoghi di degrado quando non di tortura, certamente indegni di un Paese civile, già con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1o aprile 2008, in attuazione del decreto legislativo n. 230 del 1999, relativo al riordino della medicina penitenziaria, era stata prevista la chiusura degli OPG ed il trasferimento, entro il 2010, degli internati nelle strutture sanitarie regionali gestite dalle ASL;
successivamente il decreto-legge n. 211 del 2011 aveva fissato al 1o febbraio 2013 il termine per le chiusure degli OPG, termine poi prorogato con decreto-legge n. 24 del 2013 al 1o aprile 2014;
il decreto-legge in esame proroga nuovamente il termine per la chiusura degli OPG al 31 marzo 2015;
tutte queste proroghe sono imputabili ai ritardi nella realizzazione delle strutture di accoglienza da parte delle Regioni che sono rimaste inerti e inadempienti rispetto ai compiti loro affidati;
non sono chiare le cause di questo grave ritardo da parte delle Regioni nell'attuare uno specifico programma relativo ai progetti dei luoghi riabilitativi, pur conoscendo i criteri ed i parametri strutturali ormai da mesi;
il Governo è chiamato a provvedere in via sostitutiva qualora permanesse il ritardo delle Regioni nella realizzazione e riconversione delle strutture e delle iniziative per il superamento degli OPG,
impegna il Governo
a valutare i criteri di ripartizione del fondo regionale della sanità, introducendo una misura sanzionatoria per le Regioni che dovessero risultare ancora una volta inadempienti, nonostante l'ennesima proroga.
9/2325/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Locatelli, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame proroga la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, nelle more di un processo di predisposizione di strutture alternative;
gli OPG, strutture di promiscuità tra malati con patologie molto diverse tra loro, sono considerati comunemente «contesti patogeni», piuttosto che curativi;
la stampa ha difatti riportato in innumerevoli articoli e dossier la tragedia degli OPG, luoghi di detenzione che non mirano alla riabilitazione ed al reinserimento sociale, ove è molto difficile incardinare un percorso di cura focalizzato sulle specifiche patologie del singolo paziente;
fatta salva la tragedia evidenziata al punto precedente, si rilevano però delle superiori esigenze di salute pubblica che emergerebbero da una riforma che non sappia accompagnare il percorso di chiusura degli OPG con delle risposte chiare in merito alle alternative proposte;
la malattia mentale è infatti un tema da inquadrare non sul versante delle strutture sanitarie, bensì si ritiene che vada valorizzato in via prioritaria l'aspetto legato alle risorse umane che debbano dedicarsi ad un così delicato compito;
le strutture difatti non bastano, se manca personale che sappia, con competenza, svolgere un lavoro efficace con soggetti il cui comportamento è certamente connotato da imprevedibilità ed impulsi violenti;
si ponga quindi attenzione, nelle more del trasferimento di funzioni dagli OPG alle REMS (residenze per l'esecuzione delle misura di sicurezza), alla formazione di personale qualificato per l'affiancamento delle figure professionali presenti, al fine di svolgere con competenza ed efficacia il delicato lavoro di cura e reinserimento dell'internato,
impegna il Governo
a mettere in atto misure, anche di natura normativa, volte alla formazione di personale efficace e competente, capace di affiancare le figure professionali presenti nel delicato lavoro di cura e reinserimento dell'internato.
9/2325/4. Binetti, Gigli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame proroga la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, nelle more di un processo di predisposizione di strutture alternative;
gli OPG, strutture di promiscuità tra malati con patologie molto diverse tra loro, sono considerati comunemente «contesti patogeni», piuttosto che curativi;
la stampa ha difatti riportato in innumerevoli articoli e dossier la tragedia degli OPG, luoghi di detenzione che non mirano alla riabilitazione ed al reinserimento sociale, ove è molto difficile incardinare un percorso di cura focalizzato sulle specifiche patologie del singolo paziente;
fatta salva la tragedia evidenziata al punto precedente, si rilevano però delle superiori esigenze di salute pubblica che emergerebbero da una riforma che non sappia accompagnare il percorso di chiusura degli OPG con delle risposte chiare in merito alle alternative proposte;
la malattia mentale è infatti un tema da inquadrare non sul versante delle strutture sanitarie, bensì si ritiene che vada valorizzato in via prioritaria l'aspetto legato alle risorse umane che debbano dedicarsi ad un così delicato compito;
le strutture difatti non bastano, se manca personale che sappia, con competenza, svolgere un lavoro efficace con soggetti il cui comportamento è certamente connotato da imprevedibilità ed impulsi violenti;
si ponga quindi attenzione, nelle more del trasferimento di funzioni dagli OPG alle REMS (residenze per l'esecuzione delle misura di sicurezza), alla formazione di personale qualificato per l'affiancamento delle figure professionali presenti, al fine di svolgere con competenza ed efficacia il delicato lavoro di cura e reinserimento dell'internato,
impegna il Governo
a mettere in atto misure volte alla formazione di personale efficace e competente, capace di affiancare le figure professionali presenti nel delicato lavoro di cura e reinserimento dell'internato.
9/2325/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Binetti, Gigli.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame reca un'ulteriore proroga di un anno per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, rispetto a quanto già disposto dal decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, che ne imponeva la chiusura alla data del 1o aprile 2014;
la legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificata dal presente decreto-legge, dispone la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) a partire dal 31 marzo 2015, trasferendo l'esecuzione delle misure di sicurezza in capo alle REMS (Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza), strutture sanitarie appositamente istituite;
risulta di prioritaria importanza accertarsi che il complesso processo di superamento degli OPG non finisca con il replicare nelle REMS le stesse contraddizioni e le stesse criticità per le quali si rende necessaria la chiusura degli OPG;
risulta inoltre essenziale non sovraccaricare i Servizi di salute mentale senza che vi sia una valutazione finalizzata alla piena comprensione della corrispondenza fra problematiche specifiche alla base del giudizio di «Infermità Mentale» con le strutture sanitarie ad esse collegate,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di considerare responsabile tutta l'Azienda Sanitaria Locale attraverso i propri dipartimenti, nell'ambito del processo di valutazione e riassegnazione di coloro attualmente presenti all'interno degli OPG.
9/2325/5. Villecco Calipari, Lenzi, Verini, Capone, D'Incecco, Grassi, Carnevali, Scuvera, Fossati, Piccione, Sbrollini, Beni.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame prevede un'ulteriore proroga di un anno per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) introducendo anche importanti innovazioni volte al recupero di chi ha commesso reati in condizione di infermità mentale mediante la predisposizione di percorsi terapeutico riabilitativi al fine di pervenire alla dimissione delle persone attualmente ospitate negli OPG;
secondo l'articolo 1, comma 1-ter, «I percorsi terapeutico-riabilitativi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate negli ospedali psichiatrici giudiziari alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive modificazioni, devono essere obbligatoriamente predisposti e inviati al Ministero della salute e alla competente autorità giudiziaria entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I programmi sono predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, in accordo e con il concorso delle direzioni degli ospedali psichiatrici giudiziari. Per i pazienti per i quali è stata accertata la persistente pericolosità sociale, il programma documenta in modo puntuale le ragioni che sostengono l'eccezionalità e la transitorietà del prosieguo del ricovero.»;
tale formulazione ha fatto e fa nascere legittime preoccupazioni negli operatori sanitari attualmente operanti nei servizi psichiatrici del sistema sanitario nazionale in ordine alla possibile necessità di presa in carico di pazienti aventi profili patologici diversi dalla diagnosi psichiatrica,
impegna il Governo
a predisporre, d'intesa con le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, linee guida volte a far sì che i percorsi terapeutico-riabilitativi individuali di dimissione siano predisposti dalle strutture delle aziende sanitarie ed in particolare dai Dipartimenti per la salute mentale, in collaborazione con i servizi socio assistenziali territoriali tenendo presente la differenziazione della presa in carico nei percorsi di cura e di assistenza delle persone ospitate negli OPG in relazione ai diversi profili dello stato clinico di ciascuno.
9/2325/6. Miotto.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame dispone la proroga della chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, in modo da far fronte a due esigenze: la definitiva conclusione del processo di chiusura degli OPG e la predisposizione di strutture alternative adeguate per accogliere i soggetti ivi detenuti;
nella nota diffusa dal Presidente della Repubblica il 1o aprile 2014, si esprime rammarico per la proroga posta dal Governo, decisione che comporta la permanenza nel nostro Paese di strutture che devono necessariamente essere superate;
gli OPG, strutture di promiscuità tra malati con patologie molto diverse tra loro, non garantiscono un adeguato percorso di cura e di reinserimento sociale: sono anzi considerati comunemente «contesti patogeni», piuttosto che curativi;
in questo senso, nelle more della chiusura degli OPG, è auspicabile che sia potenziato il ruolo dei dipartimenti di salute mentale nonché degli enti locali, coinvolgendoli attivamente nella cura e nel reinserimento degli internati;
ove ciò è avvenuto, come, per esempio, ad Aversa, è stato realmente favorito il reinserimento nella società di soggetti già detenuti negli OPG;
Adolfo Ferraro, ex direttore della struttura di cui al punto precedente, ha dichiarato, riferendosi ai detenuti: «Non c’è motivo per tenerli rinchiusi, l'85 per cento potrebbe uscire subito»;
si sottolinea inoltre come in tali strutture, nonostante l'uscita di alcuni internati, si osservi tutt'ora l'ingresso di nuovi detenuti in numero pari o similare: tale fenomeno desta preoccupazioni in merito all'effettiva possibilità di chiusura degli OPG,
impegna il Governo
a monitorare il fenomeno esposto in premessa, affinché si addivenga ad una diminuzione – fino ad esaurimento – del numero effettivo degli internati, rendendo i nuovi ingressi misure assolutamente eccezionali e limitate.
9/2325/7. Marazziti, Binetti, Gigli, Santerini, Sberna, Schirò.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame modifica ed integra la disciplina che il decreto- legge n. 211 del 2011 ha dettato per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG). Gli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), ex manicomi giudiziari, sono istituti nei quali viene eseguita una misura di sicurezza detentiva;
l'articolo 1 proroga dal 1o aprile 2014 al 31 marzo 2015 il termine per il definitivo superamento degli OPG e della conseguente entrata in funzione delle nuove strutture residenziali sanitarie per l'esecuzione della misura di sicurezza (d'ora in avanti REMS);
il decreto prevede che il giudice disponga nei confronti dell'infermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dal ricovero in OPG, salvo quando siano acquisiti elementi dai quali risulti che ogni altra misura diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario non sia idonea ad assicurare cure adeguate a fare fronte alla sua pericolosità sociale. Allo stesso modo provvede il magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi dell'articolo 679 del codice di procedura penale;
è prevista inoltre la conferma dei poteri sostitutivi del Governo qualora dalle comunicazioni delle regioni risulti che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture sia tale da non garantire il completamento del processo di superamento entro il termine previsto (disposizione introdotta dal decreto legge n. 24 del 2013);
tale intervento normativo si muove nel solco del tanto atteso superamento delle logiche manicomiali, prevedendo, finalmente, la sostituzione degli attuali OPG, (il cui complessivo sistema non appare in linea con le esigenze di cura e con i principi di rispetto della dignità degli internati) con le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), da istituirsi su base regionale con una capienza massima di 20 posti, le quali saranno gestite interamente da personale sanitario, essendo prevalenti nello spirito della riforma le finalità di cura;
è dunque evidentemente utile e necessario proseguire sulla strada intrapresa, giungendo presto ad una piena attuazione della legge n. 9 del 2012, fino ad un rapido completamento delle REMS sull'intero territorio nazionale,
impegna il Governo
nell'ambito delle sue proprie prerogative a dare ulteriore forza a tutti i servizi sociosanitari ed ai servizi di salute mentale nel solco della legge n. 180 del 1978 e della legge n. 833 del 1978, attivando politiche di intervento per la tutela della salute nelle carceri, allo scopo di affrontare l'attuale drammatico scenario delle condizioni di salute nelle carceri, possibilmente attivando iniziative nazionali di ricerca e valutazione rispetto alla popolazione internata, anche per mezzo di specifiche procedure e percorsi per i diversi bisogni individuati, che definiscano le buone pratiche sia relative alla popolazione carceraria attuale che ai nuovi bisogni emergenti.
9/2325/8. Morani, Rotta.
La Camera,
esaminato il disegno di legge teso a convertire in legge, con modificazioni, il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
preso atto che con le disposizioni del decreto-legge in parola vengono poste le «basi» al fine di «scardinare» l'attuale sistema delle misure di sicurezza. Infatti, le modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento, durante la conversione del decreto-legge in parola, sovvertono l'attuale sistema delle misure di sicurezza le quali, come è risaputo, prevedono, per il soggetto socialmente pericoloso (reo non imputabile), che dette misure possono essere rinnovate, ad intervallo di sei mesi, a seguito di una valutazione in cui emerge il permanere della pericolosità. Il testo introdotto pone un limite massimo alla misura di sicurezza, ovverosia stabilisce che un soggetto pericoloso possa guarire in un tempo massimo prestabilito !,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di assumere le opportune iniziative, anche con provvedimenti emergenziali, volte a reintrodurre, o comunque ripristinare, le misure di sicurezza come previgentemente previste e disciplinate nei confronti dei soggetti non imputabili.
9/2325/9. Allasia.
La Camera,
esaminato il disegno di legge teso a convertire in legge, con modificazioni, il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
preso atto che con le presenti disposizioni si attua l'ennesimo provvedimento di proroga di un termine, ovverosia quello della soppressione degli ospedali psichiatrici giudiziari prevista attraverso l'introduzione dell'articolo 3-ter, aggiunto al decreto-legge n. 211 del 2011, con la legge di conversione n. 9 del 2012, rubricato «disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari», decreto-legge noto come provvedimento svuota carceri dell'allora Ministro della giustizia Severino,
impegna il Governo
a riferire alla Camera entro tre mesi dall'approvazione del presente provvedimento sull'attuazione dei programmi regionali per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui all'articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.
9/2325/10. Borghesi.
La Camera,
esaminato il disegno di legge teso a convertire in legge, con modificazioni, il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
preso atto che con le disposizioni del decreto-legge in parola vengono prorogati i termini di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari;
rilevato che con l'attuale provvedimento vengono apportate delle modificazioni al decreto-legge n. 24 del 2013, convertito dalla legge n. 57 del 2013, e con quest'ultima modificazione si è intervenuti per la quinta volta in meno di otto mesi sull'articolato del decreto-legge n. 24 del 2013;
preso atto che il termine di proroga fissato al 31 marzo 2015 incongruo e incoerente rispetto alle varie problematiche emerse e fatte emergere dalle regioni,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di assumere le opportune iniziative, anche con provvedimenti emergenziali, volti a prevedere un termine finale più lungo ai fini dell'applicazione delle disposizioni tese al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, coerente e aderente alle criticità rammostrate dalle regioni.
9/2325/11. Matteo Bragantini.
La Camera,
esaminato il disegno di legge teso a convertire in legge, con modificazioni, il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
preso atto che con le presenti disposizioni vengono poste le «basi» al fine di «scardinare» l'attuale sistema delle misure di sicurezza; infatti, le norme introdotte dall'altro ramo del Parlamento, durante la conversione del presente decreto-legge, sovvertono l'attuale sistema delle misure di sicurezza prevedendo un limite massimo alla misura di sicurezza, ovverosia si è stabilito un tempo (massimo) di guarigione della malattia psichiatrica;
rilevato che a causa di siffatta normativa risulta necessario garantire e rafforzare il controllo del territorio da parte delle Forze di polizia, ed in particolare della Polizia locale, affinché le persone non più sottoposte alle misure di sicurezza, ma socialmente pericolose, possano commettere altri reati nonché al fine di contenere il conseguente diffuso allarme sociale nell'opinione pubblica;
preso atto che da tempo gli organici delle Forze di polizia locale risultano essere, rispetto agli organici previsti dalle rispettive piante, vacanti anche a causa delle norme afferenti il contenimento della spesa del personale,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative al fine di destinare ulteriori risorse finanziare affinché si consenta alle amministrazioni comunali di far fronte ad un maggiore e più puntuale controllo del territorio determinato dalle norme del presente decreto-legge attraverso l'aumento delle piante organiche o comunque la piena copertura delle esistenti.
9/2325/12. Busin.
La Camera,
esaminato il disegno di legge teso a convertire in legge, con modificazioni, il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
preso atto che con le presenti disposizioni vengono poste le «basi» al fine di «scardinare» l'attuale sistema delle misure di sicurezza; infatti, le norme introdotte dall'altro ramo del Parlamento, durante la conversione del presente decreto-legge, sovvertono l'attuale sistema delle misure di sicurezza prevedendo un limite massimo alla misura di sicurezza, ovverosia si è stabilito un tempo (massimo) di guarigione della malattia psichiatrica;
rilevato che a causa di siffatta normativa risulta necessario garantire e rafforzare il controllo del territorio da parte delle Forze di polizia, ed in particolare della Polizia locale, affinché le persone non più sottoposte alle misure di sicurezza, ma socialmente pericolose, possano commettere altri reati nonché al fine di contenere il conseguente diffuso allarme sociale nell'opinione pubblica;
preso atto che da tempo gli organici delle Forze di polizia locale risultano essere, rispetto agli organici previsti dalle rispettive piante, vacanti anche a causa delle norme afferenti il contenimento della spesa del personale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di destinare ulteriori risorse finanziare per la copertura delle dotazioni organiche esistenti.
9/2325/12. (Testo modificato nel corso della seduta) Busin.
La Camera,
esaminato il disegno di legge teso a convertire in legge, con modificazioni, il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
preso atto che con le presenti disposizioni vengono poste le «basi» al fine di «scardinare» l'attuale sistema delle misure di sicurezza; infatti, le norme introdotte dall'altro ramo del Parlamento, durante la conversione del presente decreto-legge, sovvertono l'attuale sistema delle misure di sicurezza prevedendo un limite massimo alla misura di sicurezza, ovverosia si è stabilito un tempo (massimo) di guarigione della malattia psichiatrica;
rilevato che a causa di siffatta normativa risulta necessario garantire e rafforzare il controllo del territorio da parte delle Forze di polizia, ed in particolare della Polizia di Stato, affinché le persone non più sottoposte alle misure di sicurezza, ma socialmente pericolose, possano commettere altri reati nonché al fine di contenere il conseguente diffuso allarme sociale nell'opinione pubblica;
preso atto che da tempo gli organici della polizia di Stato risultano essere, rispetto agli organici previsti dalle rispettive piante, vacanti anche a causa delle norme afferenti il contenimento della spesa del personale,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative al fine di destinare ulteriori risorse finanziare affinché consenta al Ministero dell'interno di far fronte ad un maggiore e più puntuale controllo del territorio determinato dalle norme del presente decreto-legge, attraverso l'aumento delle piante organiche o comunque la piena copertura delle esistenti.
9/2325/13. Molteni.
La Camera,
esaminato il disegno di legge teso a convertire in legge, con modificazioni, il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
preso atto che con le presenti disposizioni vengono poste le «basi» al fine di «scardinare» l'attuale sistema delle misure di sicurezza; infatti, le norme introdotte dall'altro ramo del Parlamento, durante la conversione del presente decreto-legge, sovvertono l'attuale sistema delle misure di sicurezza prevedendo un limite massimo alla misura di sicurezza, ovverosia si è stabilito un tempo (massimo) di guarigione della malattia psichiatrica;
rilevato che a causa di siffatta normativa risulta necessario garantire e rafforzare il controllo del territorio da parte delle Forze di polizia, ed in particolare all'Arma dei carabinieri, affinché le persone non più sottoposte alle misure di sicurezza, ma socialmente pericolose, possano commettere altri reati nonché al fine di contenere il conseguente diffuso allarme sociale nell'opinione pubblica;
preso atto che da tempo gli organici dell'Arma dei carabinieri risultano essere, rispetto agli organici previsti dalle rispettive piante, vacanti anche a causa delle norme afferenti il contenimento della spesa del personale,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative al fine di destinare ulteriori risorse finanziare all'Arma dei carabinieri così da consentire, attraverso l'aumento delle piante organiche o comunque la piena copertura delle esistenti, un maggiore e più puntuale controllo del territorio determinato dalle norme del presente decreto-legge.
9/2325/14. Caparini.
La Camera,
premesso che:
in Italia si parla di circa 4 milioni e mezzo di individui con disturbi mentali più o meno gravi e circa 5 milioni e mezzo di portatori di disagio gravi mentali, tutti vittime, si dice, di un forte stigma sociale e si tende, in genere, a tenere lontane tali persone ritenute, a volte giustamente, come pericolose;
la legge Basaglia, che ha previsto la chiusura degli ospedali psichiatrici, o «manicomi», venne approvata il 13 maggio 1978 senza il regolamento d'applicazione, cambiando il modo di curare i malati, prevedendo una serie di strutture tra cui il centro di ricovero per le malattie acute (molto scarsi), l'ambulatorio per le terapie farmacologiche (distributori di manciate di pillole), i centri diurni, le case famiglia. Queste strutture devono essere organizzate in sinergia dai dipartimenti di salute mentale, che a loro vota dipendono dalle ASL;
le critiche alla legge Basaglia, riguardano proprio il funzionamento, a volte inadeguato, di tali strutture territoriali che lasciano senza assistenza larghe fasce di malati, che a dire la verità a 35 anni dalla chiusura dei «manicomi», non hanno sempre consentito la concretizzazione dei progetti-obiettivo per la prevenzione, cura e riabilitazione della disabilità mentale;
ancora oggi ottobre 2013 non si riscontrano adeguati positivi risultati, se non poche eccezioni. Le famiglie risultano spesso in difficoltà per il reperimento dei servizi, difficoltà che sfociano spesso nella disperazione od in scelte sbagliate. Nella nostra Italia non mancano «diversioni politiche», mentre sono urgenti priorità sociali;
la famiglia, in cui insiste il «malato» e, dai dati statistici del Censis il 15 per cento delle stesse, ha componenti con problemi mentali che si aggravano sempre più: questo è il vero ed unico «soggetto» sul quale grava la responsabilità di ogni intervento,
impegna il Governo
viste le priorità sociali, soprattutto il diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione, a prevedere attraverso apposito decreto l'esenzione per le famiglie di pazienti psichiatrici dal pagamento della TASI promuovendo quelle necessarie iniziative tendenti ad ampliare la qualità della vita e la tutela giuridica del malato e dei familiari.
9/2325/15. Rondini.
La Camera,
premesso che:
a distanza di trenta anni dalla legge 13 maggio 1978, n. 180, sulla psichiatria appare indispensabile una revisione dei criteri che regolano la psichiatria pubblica italiana;
lo stato sociale è basato sul concetto di condivisione della sofferenza con criteri di sussidiarietà. In psichiatria questo significa che il disagio sociale del malato deve essere ridistribuito, almeno in parte, sui membri della comunità a cui appartiene o sulla famiglia del paziente. Ma la società non ha colpa della malattia del paziente psichiatrico. Questo concetto fondamentale deve essere ribadito e la società ha il diritto e il dovere di curare, non solo il dovere di integrare socialmente il diverso;
la concentrazione della psichiatria pubblica esclusivamente sull'intervento territoriale extraospedaliero non appare in linea con il pensiero scientifico e risente di un pregiudizio ideologico del tutto immotivato, che deve essere superato;
il medico deve disporre di tutte le opzioni scientificamente corrette per trattare le persone ammalate, anche quelle del ricovero ospedaliero, se necessario. L'ospedale deve essere luogo di cura con pari dignità di altre opzioni. Le singole regioni devono essere libere di definire, all'interno del piano sanitario, le strutture per ricoveri psichiatrici prolungati per i pazienti resistenti al trattamento, nel rispetto della tutela delle libertà fondamentali dei cittadini e devono poter usufruire in modo organico del privato accreditato,
impegna il Governo
a prevedere una riforma organica in senso più moderno ed orientato al sostegno delle famiglie degli ammalati della legge 13 maggio 1978, n. 180.
9/2325/16. Caon.
La Camera,
premesso che:
oggetto della cura delle malattie mentali sono le funzioni intellettive e affettive che dirigono la libertà e il progresso personale. L'atto medico psichiatrico è finalizzato ad esercitare una regolazione sulla persona e a proteggerla dal fallimento esistenziale;
se la libertà della persona è vulnerata dalla malattia, lo Stato mette in atto degli strumenti di sussidio della libertà personale conferendo eventualmente al medico l'autorità di limitarla. La limitazione delle libertà è graduata commisurandola alla libertà realmente gestibile dalla persona stessa ed in modo che ogni provvedimento sia preventivo nei confronti della limitazione della libertà di grado maggiore;
nel caso che i familiari non siano disponibili o non siano in grado di garantire una valida collaborazione, lo Stato provvede integralmente all'attuazione del trattamento prescritto mediante l'utilizzo di strutture idonee. In nessun caso è lecito richiedere ai familiari del malato mentale una collaborazione coatta al trattamento,
impegna il Governo
a prevedere attraverso apposito provvedimento la disciplina per il ricovero delle persone affette da disturbi psichiatrici certificati, anche lievi, presso appositi reparti allocati all'interno di strutture ospedaliere al fine di sollevare le famiglie da compiti cui è impossibile fare fronte.
9/2325/17. Fedriga.
La Camera,
premesso che:
i princìpi etici di riferimento per la cura delle malattie mentali croniche sono quelli definiti dall'Organizzazione mondiale della sanità;
la stessa Organizzazione prevede un approccio informativo al fine di migliorare la qualità della vita dei malati e delle famiglie che si confrontano con i problemi associati a malattie inguaribili, attraverso la prevenzione e il sollievo dalla sofferenza, per mezzo dell'identificazione precoce, della approfondita valutazione e del trattamento del dolore e di altri problemi, fisici, psicosociali e spirituali,
impegna il Governo
alla realizzazione di una corretta informazione, mediante l'adozione di strumenti di comunicazione sociale idonei in tutti gli ambiti della società, garantendo un'informazione comprensibile e aggiornata sulle malattie mentali e sugli strumenti di controllo della salute mentale personale.
9/2325/18. Prataviera.
La Camera,
premesso che:
uno degli obbiettivi più importanti che uno stato sociale dovrebbe ambire è la riduzione del danno sociale causato dalle malattie mentali, mediante la protezione dal fallimento esistenziale del malato mentale che si somma alla malattia come causa di disabilità, la riduzione dell'isolamento sociale nei confronti delle persone ammalate, la promozione del recupero all'interno del sistema produttivo delle persone che hanno una storia di malattia;
la riduzione del danno biologico causato dalle malattie mentali, mediante la diagnosi tempestiva e la valutazione della comorbidità tra le malattie mentali e le altre patologie è il traguardo minimo cui tendere;
appare indifferibile arrivare ad una riduzione della distanza tra il cittadino e le strutture di cura delle malattie mentali, promuovendo la possibilità di scelta delle opzioni di cura secondo le peculiarità della persona e della patologia da cui è affetto,
impegna il Governo
a predisporre un finanziamento differenziato delle strutture dipartimentali indispensabile per evitare che categorie diverse di pazienti con problematiche enormemente dissimili dal punto di vista medico e sociale vengano messe in competizione per l'accesso alle risorse e per dare finalmente chiarezza ai bilanci. Le strutture integrate devono essere messe in condizione di evitare situazioni di conflitto di interesse tra dipartimenti che ne paralizzino nei fatti la realizzazione. È necessario uno strumento legislativo agile e flessibile che lasci inalterati il più possibile gli aspetti procedurali che hanno mostrato di ben funzionare.
9/2325/19. Grimoldi.
La Camera,
premesso che:
l'accertamento psichiatrico obbligatorio deve essere uno strumento di prevenzione, di informazione e di riconoscimento precoce della patologia;
la proposta, da sottoporre al sindaco, deve essere formulata da un medico, previa valutazione della condizione di limitazione di una persona nella sua libertà a causa di una condizione patologica delle funzioni intellettive o affettive che lo metta a rischio di un fallimento esistenziale;
l'accertamento deve essere attuato in apposite strutture interdipartimentali integrate all'interno del pronto soccorso degli ospedali generali o nel reparto di degenza ospedaliera in cui il malato è già ricoverato;
nel caso in cui non sia necessaria una valutazione ospedaliera, l'accertamento psichiatrico obbligatorio può essere attuato dai servizi psichiatrici territoriali, ove un medico del servizio pubblico ne faccia esplicita richiesta,
impegna il Governo
con apposito provvedimento a conferire direttamente al medico l'autorità di eseguire la diagnosi, di prescrivere una terapia e di curarne l'attuazione quando è necessario sussidiare la libertà della persona ammalata, configurando così un accertamento psichiatrico obbligatorio, una prescrizione psichiatrica obbligatoria e un trattamento sanitario obbligatorio per malattie mentali.
9/2325/20. Marcolin.
La Camera,
premesso che:
l'attuale sistema non prevede una valutazione del rapporto costo beneficio degli interventi psichiatrici e non utilizza indicatori di risultato affidabili. Il miglioramento della salute della popolazione non è verificato e il gradimento dell'offerta di trattamento non è misurata;
il dato della semplice durata del tempo di attesa per il trattamento è ingannevole perché può celare un autentico rifiuto del servizio pubblico, perché considerato inadeguato e lontano dai bisogni della popolazione. In particolare, patologie di grandissima diffusione come la depressione non sono misurate, il costo sociale è basato su semplici congetture, e il costo per le famiglie è ignorato;
non esistono dati sulla popolazione di pazienti psichiatrici non afferenti ai servizi di psichiatria pubblica e dati di prevalenza delle patologie psichiatriche tra i pazienti che utilizzano i servizi di pronto soccorso degli ospedali generali. I dati della epidemiologia misurata dall'Organizzazione mondiale della sanità indicano una patologia attesa numericamente molto maggiore di quella realmente trattata dal servizio psichiatrico pubblico. Il criterio della spesa sanitaria a piè di lista, ormai abbandonato da tutti gli stati evoluti, è ancora del tutto prevalente;
è necessario verificare l'applicabilità di nuovi modelli di trattamento e definirne le procedure organizzative. E indispensabile quindi creare un sistema efficace di controllo della spesa sanitaria, dell'efficienza e della qualità del trattamento anche nella psichiatria, che sia in grado di modulare gli interventi in funzione delle necessità delle singole realtà regionali e locali,
impegna il Governo
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad istituire, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di salute mentale con compiti di monitoraggio e predisposizione di linee guida in materia di tutela della salute mentale, nonché funzioni di raccordo tecnico tra l'amministrazione dello Stato e delle regioni nel medesimo settore.
9/2325/21. Invernizzi.
La Camera,
premesso che:
l'Atto Camera 2325 reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
il decreto-legge si compone di due articoli e dispone in particolare:
a) di posticipare la soppressione definitiva degli ospedali psichiatrici giudiziari, prorogando al 31 marzo 2015 il termine per la loro sostituzione con le nuove strutture sanitarie per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) (lettera a);
b) di prevedere che il giudice disponga nei confronti dell'infermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG), salvo quando siano acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura (termine molto generico) non è idonea ad assicurare cure adeguate e a contenere la pericolosità sociale (lettera b), come sostituita dal Senato.
c) il comma 2 attribuisce poteri sostitutivi qualora dalle comunicazioni delle regioni risulti che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture sia tale da non garantire il completamento del processo di superamento entro il termine previsto;
il Senato ha approvato modifiche con le quali in particolare si dispone che:
1) l'accertamento di pericolosità sociale avviene unicamente sulla base delle qualità soggettive della persona (comma 1, lettera b));
2) la sola mancanza di programmi terapeutici individuali non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale (comma 1, lettera b));
3) le misure di sicurezza provvisorie, compreso il ricovero nelle REMS, non possono durare oltre il tempo della pena detentiva (comma 1-quater);
4) le regioni predispongono programmi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate, provvedono a riqualificare i dipartimenti di salute mentale (comma 1-ter) organizzano corsi di formazione per i percorsi terapeutici (comma 1-bis);
5) entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione è attivato, presso il Ministero della salute, un tavolo per il superamento degli OPG con funzioni di monitoraggio e coordinamento (comma 2-bis),
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi dalle disposizioni di cui in premessa al fine di provvedere al commissariamento della regione che dalla comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del decreto-legge 52 del 2014 non garantisca il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, senza attendere l'intera durata del semestre, ovvero del termine previsto ma che questo avvenga nei termini più rapidi possibili evitando azioni dilatorie incomprensibili.
9/2325/22. Silvia Giordano.
La Camera,
premesso che:
l'Atto Camera 2325 reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
il decreto-legge si compone di due articoli e dispone in particolare;
a) di posticipare la soppressione definitiva degli ospedali psichiatrici giudiziari, prorogando al 31 marzo 2015 il termine per la loro sostituzione con le nuove strutture sanitarie per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) (lettera a);
b) di prevedere che il giudice disponga nei confronti dell'infermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG), salvo quando siano acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura (termine molto generico) non è idonea ad assicurare cure adeguate e a contenere la pericolosità sociale (lettera b), come sostituita dal Senato.
c) il comma 2 attribuisce poteri sostitutivi qualora dalle comunicazioni delle regioni risulti che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture sia tale da non garantire il completamento del processo di superamento entro il termine previsto;
il Senato ha approvato modifiche con le quali in particolare si dispone che:
1) l'accertamento di pericolosità sociale avviene unicamente sulla base delle qualità soggettive della persona (comma 1, lettera b));
2) la sola mancanza di programmi terapeutici individuali non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale (comma 1, lettera b));
3) le misure di sicurezza provvisorie, compreso il ricovero nelle REMS, non possono durare oltre il tempo della pena detentiva (comma 1-quater);
4) le regioni predispongono programmi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate, provvedono a riqualificare i dipartimenti di salute mentale (comma 1-ter), organizzano corsi di formazione per i percorsi terapeutici (comma 1-bis);
5) entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione è attivato, presso il Ministero della salute, un tavolo per il superamento degli OPG con funzioni di monitoraggio e coordinamento (comma 2-bis),
impegna il Governo
a sostenere la realizzazione delle REMS partendo prioritariamente dalla riconversione delle strutture sanitarie pubbliche già esistenti
9/2325/23. Dall'Osso.
La Camera,
premesso che:
l'Atto Camera 2325 reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
il decreto-legge si compone di due articoli e dispone in particolare;
a) di posticipare la soppressione definitiva degli ospedali psichiatrici giudiziari, prorogando al 31 marzo 2015 il termine per la loro sostituzione con le nuove strutture sanitarie per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) (lettera a);
b) di prevedere che il giudice disponga nei confronti dell'infermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG), salvo quando siano acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura (termine molto generico) non è idonea ad assicurare cure adeguate e a contenere la pericolosità sociale (lettera b), come sostituita dal Senato.
c) il comma 2 attribuisce poteri sostitutivi qualora dalle comunicazioni delle regioni risulti che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture sia tale da non garantire il completamento del processo di superamento entro il termine previsto;
il Senato ha approvato modifiche con le quali in particolare si dispone che:
1) l'accertamento di pericolosità sociale avviene unicamente sulla base delle qualità soggettive della persona (comma 1, lettera b));
2) la sola mancanza di programmi terapeutici individuali non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale (comma 1, lettera b));
3) le misure di sicurezza provvisorie, compreso il ricovero nelle REMS, non possono durare oltre il tempo della pena detentiva (comma 1-quater);
4) le regioni predispongono programmi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate, provvedono a riqualificare i dipartimenti di salute mentale (comma 1-ter), organizzano corsi di formazione per i percorsi terapeutici (comma 1-bis);
5) entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione è attivato, presso il Ministero della salute, un tavolo per il superamento degli OPG con funzioni di monitoraggio e coordinamento (comma 2-bis),
impegna il Governo
a valutare che la realizzazione delle REMS si attui partendo prioritariamente dalla riconversione delle strutture sanitarie pubbliche già esistenti.
9/2325/23. (Testo modificato nel corso della seduta) Dall'Osso.
La Camera,
premesso che:
l'atto Camera 2325 reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
il decreto-legge si compone di due articoli e dispone in particolare:
a) di posticipare la soppressione definitiva degli ospedali psichiatrici giudiziari, prorogando al 31 marzo 2015 il termine per la loro sostituzione con le nuove strutture sanitarie per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) (lettera a));
b) di prevedere che il giudice disponga nei confronti dell'infermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG), salvo quando siano acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura (termine molto generico) non è idonea ad assicurare cure adeguate e a contenere la pericolosità sociale (lettera b), come sostituita dal Senato.
c) il comma 2 attribuisce poteri sostitutivi qualora dalle comunicazioni delle regioni risulti che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture sia tale da non garantire il completamento del processo di superamento entro il termine previsto:
il Senato ha approvato modifiche con le quali in particolare si dispone che:
1) l'accertamento di pericolosità sociale avviene unicamente sulla base delle qualità soggettive della persona (comma 1 lettera b));
2) la sola mancanza di programmi terapeutici individuali non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale (comma 1 lettera b));
3) le misure di sicurezza provvisorie, compreso il ricovero nelle REMS, non possono durare oltre il tempo della pena detentiva (comma 1-quater):
4) le regioni predispongono programmi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate, provvedono a riqualificare i dipartimenti di salute mentale (comma 1-ter), organizzano corsi di formazione per i percorsi terapeutici (comma 1-bis):
5) entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione è attivato, presso il Ministero della salute, un tavolo per il superamento degli OPG con funzioni di monitoraggio e coordinamento (comma 2-bis),
impegna il Governo
ad attivarsi affinché l'uscita dall'istituzione debba inizialmente essere esercitata tramite invio a una comunità terapeutica riabilitativa di tipo residenziale per pazienti psichiatrici, seguendo una logica di continuità di cura, e che il paziente debba essere dimesso non appena il dipartimento di salute mentale di competenza e, nello specifico, l’equipe multidisciplinare della comunità residenziale, ritenga a sua volta recuperato il paziente medesimo, ovvero lo stesso abbia raggiunto quel livello di autonomia psichica e materiale che gli permetta una vita indipendente; o che, in alternativa, abbia optato per invio ad altro servizio con caratteristiche diverse ma specifiche per la salute mentale, ovvero comunità terapeutica-riabilitativa semi-residenziale, ovvero centro diurno, ovvero gruppo appartamento, ovvero semplice servizio psichiatrico ambulatoriale, a minore intensità di cura e più alto livello di autonomia.
9/2325/24. Cecconi.
La Camera,
premesso che:
l'Atto Camera 2325 reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
il decreto-legge si compone di due articoli e dispone in particolare:
a) di posticipare la soppressione definitiva degli ospedali psichiatrici giudiziari, prorogando al 31 marzo 2015 il termine per la loro sostituzione con le nuove strutture sanitarie per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) (lettera a);
b) di prevedere che il giudice disponga nei confronti dell'infermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG), salvo quando siano acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura (termine molto generico) non è idonea ad assicurare cure adeguate e a contenere la pericolosità sociale (lettera b), come sostituita dal Senato;
c) il comma 2 attribuisce poteri sostitutivi qualora dalle comunicazioni delle regioni risulti che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture sia tale da non garantire il completamento del processo di superamento entro il termine previsto;
il Senato ha approvato modifiche con le quali in particolare si dispone che:
1) l'accertamento di pericolosità sociale avviene unicamente sulla base delle qualità soggettive della persona (comma 1, lettera b));
2) la sola mancanza di programmi terapeutici individuali non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale (comma 1, lettera b));
3) le misure di sicurezza provvisorie, compreso il ricovero nelle REMS, non possono durare oltre il tempo della pena detentiva (comma 1-quater);
4) le regioni predispongono programmi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate, provvedono a riqualificare i dipartimenti di salute mentale (comma 1-ter), organizzano corsi di formazione per i percorsi terapeutici (comma 1-bis);
5) entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione è attivato, presso il Ministero della salute, un tavolo per il superamento degli OPG con funzioni di monitoraggio e coordinamento (comma 2-bis),
impegna il Governo
a garantire che la proprietà degli immobili destinati o adibiti a case di cura e custodia sia interamente pubblica;
9/2325/25. Grillo.
La Camera,
premesso che:
l'Atto Camera 2325 reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
il decreto-legge si compone di due articoli e dispone in particolare:
a) di posticipare la soppressione definitiva degli ospedali psichiatrici giudiziari, prorogando al 31 marzo 2015 il termine per la loro sostituzione con le nuove strutture sanitarie per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) (lettera a);
b) di prevedere che il giudice disponga nei confronti dell'infermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG), salvo quando siano acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura (termine molto generico) non è idonea ad assicurare cure adeguate e a contenere la pericolosità sociale (lettera b), come sostituita dal Senato;
c) il comma 2 attribuisce poteri sostitutivi qualora dalle comunicazioni delle regioni risulti che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture sia tale da non garantire il completamento del processo di superamento entro il termine previsto;
il Senato ha approvato modifiche con le quali in particolare si dispone che:
1) l'accertamento di pericolosità sociale avviene unicamente sulla base delle qualità soggettive della persona (comma 1, lettera b));
2) la sola mancanza di programmi terapeutici individuali non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale (comma 1, lettera b));
3) le misure di sicurezza provvisorie, compreso il ricovero nelle REMS, non possono durare oltre il tempo della pena detentiva (comma 1-quater);
4) le regioni predispongono programmi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate, provvedono a riqualificare i dipartimenti di salute mentale (comma 1-ter), organizzano corsi di formazione per i percorsi terapeutici (comma 1-bis);
5) entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione è attivato, presso il Ministero della salute, un tavolo per il superamento degli OPG con funzioni di monitoraggio e coordinamento (comma 2-bis),
impegna il Governo
a valutare che la realizzazione delle REMS si attui partendo prioritariamente dalla riconversione delle strutture sanitarie pubbliche già esistenti.
9/2325/25. (Testo modificato nel corso della seduta) Grillo.
La Camera,
premesso che:
l'Atto Camera 2325 reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
il decreto-legge si compone di due articoli e dispone in particolare:
a) di posticipare la soppressione definitiva degli ospedali psichiatrici giudiziari, prorogando al 31 marzo 2015 il termine per la loro sostituzione con le nuove strutture sanitarie per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) (lettera a);
b) di prevedere che il giudice disponga nei confronti dell'infermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG), salvo quando siano acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura (termine molto generico) non è idonea ad assicurare cure adeguate e a contenere la pericolosità sociale (lettera b), come sostituita dal Senato;
c) il comma 2 attribuisce poteri sostitutivi qualora dalle comunicazioni delle regioni risulti che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture sia tale da non garantire il completamento del processo di superamento entro il termine previsto;
il Senato ha approvato modifiche con le quali in particolare si dispone che:
1) l'accertamento di pericolosità sociale avviene unicamente sulla base delle qualità soggettive della persona (comma 1, lettera b));
2) la sola mancanza di programmi terapeutici individuali non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale (comma 1, lettera b));
3) le misure di sicurezza provvisorie, compreso il ricovero nelle REMS, non possono durare oltre il tempo della pena detentiva (comma 1-quater);
4) le regioni predispongono programmi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate, provvedono a riqualificare i dipartimenti di salute mentale (comma 1-ter), organizzano corsi di formazione per i percorsi terapeutici (comma 1-bis);
5) entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione è attivato, presso il Ministero della salute, un tavolo per il superamento degli OPG con funzioni di monitoraggio e coordinamento (comma 2-bis),
impegna il Governo
a trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari la comunicazione disposta dall'articolo 1 comma 2, inviata dalle regioni relativa allo stato di realizzazione e riconversione delle strutture di cui all'articolo 3-ter della legge 9 del 2012, nonché le iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.
9/2325/26. Sarti.
La Camera,
premesso che:
l'Atto Camera 2325 reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
il decreto-legge si compone di due articoli e dispone in particolare:
a) di posticipare la soppressione definitiva degli ospedali psichiatrici giudiziari, prorogando al 31 marzo 2015 il termine per la loro sostituzione con le nuove strutture sanitarie per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) (lettera a));
b) di prevedere che il giudice disponga nei confronti dell'infermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG), salvo quando siano acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura (termine molto generico) non è idonea ad assicurare cure adeguate e a contenere la pericolosità sociale (lettera b)), come sostituita dal Senato.
c) il comma 2 attribuisce poteri sostitutivi qualora dalle comunicazioni delle regioni risulti che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture sia tale da non garantire il completamento del processo di superamento entro il termine previsto;
il Senato ha approvato modifiche con le quali in particolare si dispone che:
1) l'accertamento di pericolosità sociale avviene unicamente sulla base delle qualità soggettive della persona (comma 1, lettera b));
2) la sola mancanza di programmi terapeutici individuali non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale (comma 1, lettera b));
3) le misure di sicurezza provvisorie, compreso il ricovero nelle REMS, non possono durare oltre il tempo della pena detentiva (comma 1-quater);
4) le regioni predispongono programmi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate, provvedono a riqualificare i dipartimenti di salute mentale (comma 1-ter), organizzano corsi di formazione per i percorsi terapeutici (comma 1-bis);
5) entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione è attivato, presso il Ministero della salute, un tavolo per il superamento degli OPG con funzioni di monitoraggio e coordinamento (comma 2-bis),
impegna il Governo
a prevedere la partecipazione, al tavolo per il superamento degli OPG, con funzioni di monitoraggio e coordinamento, anche da parte delle associazioni dei familiari infermi o semi infermi di mente presenti negli ospedali psichiatrici giuridici.
9/2325/27. Turco.
La Camera,
premesso che:
l'Atto Camera 2325 reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
il decreto-legge si compone di due articoli e dispone in particolare:
a) di posticipare la soppressione definitiva degli ospedali psichiatrici giudiziari, prorogando al 31 marzo 2015 il termine per la loro sostituzione con le nuove strutture sanitarie per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) (lettera a));
b) di prevedere che il giudice disponga nei confronti dell'infermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG), salvo quando siano acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura (termine molto generico) non è idonea ad assicurare cure adeguate e a contenere la pericolosità sociale (lettera b)), come sostituita dal Senato;
c) il comma 2 attribuisce poteri sostitutivi qualora dalle comunicazioni delle regioni risulti che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture sia tale da non garantire il completamento del processo di superamento entro il termine previsto;
il Senato ha approvato modifiche con le quali in particolare si dispone che:
1) l'accertamento di pericolosità sociale avviene unicamente sulla base delle qualità soggettive della persona (comma 1, lettera b));
2) la sola mancanza di programmi terapeutici individuali non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale (comma 1, lettera b));
3) le misure di sicurezza provvisorie, compreso il ricovero nelle REMS, non possono durare oltre il tempo della pena detentiva (comma 1-quater);
4) le regioni predispongono programmi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverare, provvedono a riqualificare i dipartimenti di salute mentale (comma 1-ter), organizzano corsi di formazione per i percorsi terapeutici (comma 1-bis);
5) entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione è attivato, presso il Ministero della salute, un tavolo per il superamento degli OPG con funzioni di monitoraggio e coordinamento (comma 2-bis),
impegna il Governo
a prevedere che la gestione della sicurezza nelle case di cura e custodia sia affidata esclusivamente alla Forza pubblica e non possa essere oggetto di appalti o subappalti.
9/2325/28. Colletti.
La Camera,
premesso che:
l'Atto Camera 2325 reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia, di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
il decreto-legge si compone di due articoli e dispone in particolare;
a) di posticipare la soppressione definitiva degli ospedali psichiatrici giudiziari, prorogando al 31 marzo 2015 il termine per la loro sostituzione con le nuove strutture sanitarie per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) (lettera a));
b) di prevedere che il giudice disponga nei confronti dell'infermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG), salvo quando siano acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura (termine molto generico) non è idonea ad assicurare cure adeguate e a contenere la pericolosità sociale (lettera b)), come sostituita dal Senato;
c) il comma 2 attribuisce poteri sostitutivi qualora dalle comunicazioni delle regioni risulti che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture sia tale da non garantire il completamento del processo di superamento entro il termine previsto;
il Senato ha approvato modifiche con le quali in particolare si dispone che:
1) l'accertamento di pericolosità sociale avviene unicamente sulla base delle qualità soggettive della persona (comma 1, lettera b));
2) la sola mancanza di programmi terapeutici individuali non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale (comma 1, lettera b));
3) le misure di sicurezza provvisorie, compreso il ricovero nelle REMS, non possono durare oltre il tempo della pena detentiva (comma 1-quater);
4) le regioni predispongono programmi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate, provvedono a riqualificare i dipartimenti di salute mentale (comma 1-ter), organizzano corsi di formazione per i percorsi terapeutici (comma 1-bis);
5) entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione è attivato, presso il Ministero della salute, un tavolo per il superamento degli OPG con funzioni di monitoraggio e coordinamento (comma 2-bis),
impegna il Governo
a sostenere per la parte di propria competenza specifici accordi tra gli enti territoriali e i dipartimenti di salute mentale per garantire la gestione delle persone pericolose socialmente contemperando le esigenze di sicurezza con il perseguimento dei principi di cui agli articoli 32 e 27 della Costituzione.
9/2325/29. Bonafede.
La Camera,
premesso che:
l'Atto Camera 2325 reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
il decreto-legge si compone di due articoli e dispone in particolare:
a) di posticipare la soppressione definitiva degli ospedali psichiatrici giudiziari, prorogando al 31 marzo 2015 il termine per la loro sostituzione con le nuove strutture sanitarie per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) (lettera a));
b) di prevedere che il giudice disponga nei confronti dell'infermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG), salvo quando siano acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura (termine molto generico) non è idonea ad assicurare cure adeguate e a contenere la pericolosità sociale (lettera b)), come sostituita dal Senato;
c) il comma 2 attribuisce poteri sostitutivi qualora dalle comunicazioni delle regioni risulti che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture sia tale da non garantire il completamento del processo di superamento entro il termine previsto;
il Senato ha approvato modifiche con le quali in particolare si dispone che:
1) l'accertamento di pericolosità sociale avviene unicamente sulla base delle qualità soggettive della persona (comma 1, lettera b));
2) la sola mancanza di programmi terapeutici individuali non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale (comma 1, lettera b));
3) le misure di sicurezza provvisorie, compreso il ricovero nelle REMS, non possono durare oltre il tempo della pena detentiva (comma 1-quater);
4) le regioni predispongono programmi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate, provvedono a riqualificare i dipartimenti di salute mentale (comma 1-ter), organizzano corsi di formazione per i percorsi terapeutici (comma 1-bis);
5) entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione è attivato, presso il Ministero della salute, un tavolo per il superamento degli OPG con funzioni di monitoraggio e coordinamento (comma 2-bis),
impegna il Governo
a pubblicare sul sito Internet del Ministero della salute e delle singole regioni i piani di superamento degli ospedali psichiatrici giuridici predisposti dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano e il periodico avanzamento dell'attuazione dei programmi.
9/2325/30. Agostinelli.
La Camera,
premesso che:
l'Atto Camera 2325 reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
il decreto-legge si compone di due articoli e dispone in particolare:
a) di posticipare la soppressione definitiva degli ospedali psichiatrici giudiziari, prorogando al 31 marzo 2015 il termine per la loro sostituzione con le nuove strutture sanitarie per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) (lettera a));
b) di prevedere che il giudice disponga nei confronti dell'infermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG), salvo quando siano acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura (termine molto generico) non è idonea ad assicurare cure adeguate e a contenere la pericolosità sociale (lettera b)), come sostituita dal Senato;
c) il comma 2 attribuisce poteri sostitutivi qualora dalle comunicazioni delle regioni risulti che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture sia tale da non garantire il completamento del processo di superamento entro il termine previsto;
il Senato ha approvato modifiche con le quali in particolare si dispone che:
1) l'accertamento di pericolosità sociale avviene unicamente sulla base delle qualità soggettive della persona (comma 1, lettera b));
2) la sola mancanza di programmi terapeutici individuali non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale (comma 1, lettera b));
3) le misure di sicurezza provvisorie, compreso il ricovero nelle REMS, non possono durare oltre il tempo della pena detentiva (comma 1-quater);
4) le regioni predispongono programmi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate, provvedono a riqualificare i dipartimenti di salute mentale (comma 1-ter), organizzano corsi di formazione per i percorsi terapeutici (comma 1-bis);
5) entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione è attivato, presso il Ministero della salute, un tavolo per il superamento degli OPG con funzioni di monitoraggio e coordinamento (comma 2-bis),
impegna il Governo
ad avviare e rendere efficaci iniziative tese a evitare nuovi ingressi in ospedale psichiatrico giudiziario a titolo di misura provvisoria.
9/2325/31. Ferraresi.
La Camera,
premesso che:
l'Atto Camera 2325 reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
il decreto-legge si compone di due articoli e dispone in particolare:
a) di posticipare la soppressione definitiva degli ospedali psichiatrici giudiziari, prorogando al 31 marzo 2015 il termine per la loro sostituzione con le nuove strutture sanitarie per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) (lettera a));
b) di prevedere che il giudice disponga nei confronti dell'infermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG), salvo quando siano acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura (termine molto generico) non è idonea ad assicurare cure adeguate e a contenere la pericolosità sociale (lettera b)), come sostituita dal Senato;
c) il comma 2 attribuisce poteri sostitutivi qualora dalle comunicazioni delle regioni risulti che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture sia tale da non garantire il completamento del processo di superamento entro il termine previsto;
il Senato ha approvato modifiche con le quali in particolare si dispone che:
1) l'accertamento di pericolosità sociale avviene unicamente sulla base delle qualità soggettive della persona (comma 1, lettera b));
2) la sola mancanza di programmi terapeutici individuali non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale (comma 1, lettera b));
3) le misure di sicurezza provvisorie, compreso il ricovero nelle REMS, non possono durare oltre il tempo della pena detentiva (comma 1-quater);
4) le regioni predispongono programmi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate, provvedono a riqualificare i dipartimenti di salute mentale (comma 1-ter), organizzano corsi di formazione per i percorsi terapeutici (comma 1-bis);
5) entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione è attivato, presso il Ministero della salute, un tavolo per il superamento degli OPG con funzioni di monitoraggio e coordinamento (comma 2-bis),
impegna il Governo
ad inviare alle competenti Commissioni parlamentari i piani dettagliati inviati, al 1o aprile 2014, dalle regioni, finalizzati a realizzare le strutture alternative agli ospedali psichiatrici giudiziari.
9/2325/32. Cominardi.
La Camera,
premesso che:
l'Atto Camera 2325 reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
il decreto-legge si compone di due articoli e dispone in particolare:
a) di posticipare la soppressione definitiva degli ospedali psichiatrici giudiziari, prorogando al 31 marzo 2015 il termine per la loro sostituzione con le nuove strutture sanitarie per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) (lettera a));
b) di prevedere che il giudice disponga nei confronti dell'infermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG), salvo quando siano acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura (termine molto generico) non è idonea ad assicurare cure adeguate e a contenere la pericolosità sociale (lettera b)), come sostituita dal Senato;
c) il comma 2 attribuisce poteri sostitutivi qualora dalle comunicazioni delle regioni risulti che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture sia tale da non garantire il completamento del processo di superamento entro il termine previsto;
il Senato ha approvato modifiche con le quali in particolare si dispone che:
1) l'accertamento di pericolosità sociale avviene unicamente sulla base delle qualità soggettive della persona (comma 1, lettera b));
2) la sola mancanza di programmi terapeutici individuali non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale (comma 1, lettera b));
3) le misure di sicurezza provvisorie, compreso il ricovero nelle REMS, non possono durare oltre il tempo della pena detentiva (comma 1-quater);
4) le regioni predispongono programmi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate, provvedono a riqualificare i dipartimenti di salute mentale (comma 1-ter), organizzano corsi di formazione per i percorsi terapeutici (comma 1-bis);
5) entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione è attivato, presso il Ministero della salute, un tavolo per il superamento degli OPG con funzioni di monitoraggio e coordinamento (comma 2-bis),
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nel rispetto delle competenze regionali e locali in tale materia, a porre in essere tutte le misure necessarie affinché le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel processo ormai necessario di superamento degli OPG, coinvolgano attivamente anche le amministrazioni degli enti locali interessati al fine di una effettiva presa in carico del malato e di un suo reinserimento sociale.
9/2325/33. Paolo Bernini.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca alcune novelle ed integrazioni alla disciplina sul completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, posta dall'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive modificazioni;
l'articolo del decreto, al comma 1, lettera a), reca la proroga dal 1o aprile 2014, al 31 marzo 2015 del termine per la definitiva sostituzione degli ospedali psichiatrici giudiziari con le nuove strutture sanitarie, conformi ad ulteriori requisiti rispetto a quelli già previsti per le strutture residenziali psichiatriche;
si tratta dell'ennesimo rinvio all'attuazione della definitiva ed improcrastinabile chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, strutture che, ad oltre un secolo dalla fondazione, risultano superate, fallimentari nonché inadeguate, sia per quanto concerna la cura e la riabilitazione degli internati, sia per l'affronto che esse rappresentano al grado di civiltà del Paese;
attualmente in Italia sono presenti sei ospedali psichiatrici giudiziari dislocati ad Aversa, Barcellona Pozzo di Gotto, Castiglione delle Stiviere, Montelupo Fiorentino, Napoli, Salerno e Reggio Emilia e tali strutture ospitano ad oggi circa 1.000 soggetti, a fronte di una capienza massima nettamente inferiore;
molti internati non presentano alcuna pericolosità sociale e sono da anni in attesa di un trasferimento in comunità terapeutiche, ma continuano a rimanere rinchiusi in deroga alle disposizioni vigenti,
impegna il Governo
ad assumere ogni iniziativa idonea a garantire, all'interno delle strutture carcerarie, adeguati livelli di sicurezza sia per i detenuti, in particolare quelli affetti da patologie psichiatriche, sia per il personale addetto alla loro vigilanza e cura.
9/2325/34. Artini.
La Camera,
premesso che:
l'Atto Camera 2325 reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
il decreto-legge si compone di due articoli e dispone in particolare;
a) di posticipare la soppressione definitiva degli ospedali psichiatrici giudiziari, prorogando al 31 marzo 2015 il termine per la loro sostituzione con le nuove strutture sanitarie per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) (lettera a));
b) di prevedere che il giudice disponga nei confronti dell'infermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG), salvo quando siano acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura (termine molto generico) non è idonea ad assicurare cure adeguate e a contenere la pericolosità sociale (lettera b)), come sostituita dal Senato;
c) il comma 2 attribuisce poteri sostitutivi qualora dalle comunicazioni delle regioni risulti che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture sia tale da non garantire il completamento del processo di superamento entro il termine previsto;
il Senato ha approvato modifiche con le quali in particolare si dispone che:
1) l'accertamento di pericolosità sociale avviene unicamente sulla base delle qualità soggettive della persona (comma 1, lettera b));
2) la sola mancanza di programmi terapeutici individuali non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale (comma 1, lettera b));
3) le misure di sicurezza provvisorie, compreso il ricovero nelle REMS, non possono durare oltre il tempo della pena detentiva (comma 1-quater);
4) le regioni predispongono programmi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate, provvedono a riqualificare i dipartimenti di salute mentale (comma 1-ter), organizzano corsi di formazione per i percorsi terapeutici (comma 1-bis);
5) entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione è attivato, presso il Ministero della salute, un tavolo per il superamento degli OPG con funzioni di monitoraggio e coordinamento (comma 2-bis),
impegna il Governo
a garantire che i fondi in conto capitale destinati alla realizzazione delle REMS non possano essere destinati a soggetti privati.
9/2325/35. Zolezzi.
La Camera,
premesso che:
l'Atto Camera 2325 reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
il decreto-legge si compone di due articoli e dispone in particolare:
a) di posticipare la soppressione definitiva degli ospedali psichiatrici giudiziari, prorogando al 31 marzo 2015 il termine per la loro sostituzione con le nuove strutture sanitarie per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) (lettera a));
b) di prevedere che il giudice disponga nei confronti dell'infermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG), salvo quando siano acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura (termine molto generico) non è idonea ad assicurare cure adeguate e a contenere la pericolosità sociale (lettera b)), come sostituita dal Senato;
c) il comma 2 attribuisce poteri sostitutivi qualora dalle comunicazioni delle regioni risulti che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture sia tale da non garantire il completamento del processo di superamento entro il termine previsto;
il Senato ha approvato modifiche con le quali in particolare si dispone che:
1) l'accertamento di pericolosità sociale avviene unicamente sulla base delle qualità soggettive della persona (comma 1, lettera b)):
2) la sola mancanza di programmi terapeutici individuali non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale (comma 1, lettera b));
3) le misure di sicurezza provvisorie, compreso il ricovero nelle REMS, non possono durare oltre il tempo della pena detentiva (comma 1-quater);
4) le regioni predispongono programmi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate, provvedono a riqualificare i dipartimenti di salute mentale (comma 1-ter), organizzano corsi di formazione per i percorsi terapeutici (comma 1-bis);
5) entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione è attivato, presso il Ministero della salute, un tavolo per il superamento degli OPG con funzioni di monitoraggio e coordinamento (comma 2-bis),
impegna il Governo
a prevedere un incremento delle risorse destinate dalle regioni alla formazione e in particolare a corsi di formazione finalizzati alla progettazione e alla organizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi e alle esigenze di mediazione culturale finalizzati al completamento del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.
9/2325/36. Cancelleri.
La Camera,
premesso che:
l'Atto Camera 2325 reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
il decreto-legge si compone di due articoli e dispone in particolare:
a) di posticipare la soppressione definitiva degli ospedali psichiatrici giudiziari, prorogando al 31 marzo 2015 il termine per la loro sostituzione con le nuove strutture sanitarie per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) (lettera a));
b) di prevedere che il giudice disponga nei confronti dell'infermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG), salvo quando siano acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura (termine molto generico) non è idonea ad assicurare cure adeguate e a contenere la pericolosità sociale (lettera b)), come sostituita dal Senato;
c) il comma 2 attribuisce poteri sostitutivi qualora dalle comunicazioni delle regioni risulti che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture sia tale da non garantire il completamento del processo di superamento entro il termine previsto;
il Senato ha approvato modifiche con le quali in particolare si dispone che:
1) l'accertamento di pericolosità sociale avviene unicamente sulla base delle qualità soggettive della persona (comma 1, lettera b)):
2) la sola mancanza di programmi terapeutici individuali non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale (comma 1, lettera b));
3) le misure di sicurezza provvisorie, compreso il ricovero nelle REMS, non possono durare oltre il tempo della pena detentiva (comma 1-quater);
4) le regioni predispongono programmi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate, provvedono a riqualificare i dipartimenti di salute mentale (comma 1-ter), organizzano corsi di formazione per i percorsi terapeutici (comma 1-bis);
5) entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione è attivato, presso il Ministero della salute, un tavolo per il superamento degli OPG con funzioni di monitoraggio e coordinamento (comma 2-bis),
impegna il Governo
a valutare in futuro la possibilità di ulteriori risorse destinate dalle regioni alla formazione e in particolare a corsi di formazione finalizzati alla progettazione e alla organizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi e alle esigenze di mediazione culturale finalizzati al completamento del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.
9/2325/36. (Testo modificato nel corso della seduta) Cancelleri.
La Camera,
premesso che:
l'Atto Camera 2325 reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
il decreto-legge si compone di due articoli e dispone in particolare:
a) di posticipare la soppressione definitiva degli ospedali psichiatrici giudiziari, prorogando al 31 marzo 2015 il termine per la loro sostituzione con le nuove strutture sanitarie per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) (lettera a));
b) di prevedere che il giudice disponga nei confronti dell'infermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG), salvo quando siano acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura (termine molto generico) non è idonea ad assicurare cure adeguate e a contenere la pericolosità sociale (lettera b)), come sostituita dal Senato.
c) il comma 2 attribuisce poteri sostitutivi qualora dalle comunicazioni delle regioni risulti che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture sia tale da non garantire il completamento del processo di superamento entro il termine previsto;
il Senato ha approvato modifiche con le quali in particolare si dispone che:
1) l'accertamento di pericolosità sociale avviene unicamente sulla base delle qualità soggettive della persona (comma 1, lettera b));
2) la sola mancanza di programmi terapeutici individuali non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale (comma 1, lettera b));
3) le misure di sicurezza provvisorie, compreso il ricovero nelle REMS, non possono durare oltre il tempo della pena detentiva (comma 1-quater));
4) le regioni predispongono programmi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate, provvedono a riqualificare i dipartimenti di salute mentale (comma 1-ter)), organizzano corsi di formazione per i percorsi terapeutici (comma 1-bis)):
5) entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione è attivato, presso il Ministero della salute, un tavolo per il superamento degli OPG con funzioni di monitoraggio e coordinamento (comma 2-bis)),
impegna il Governo
a garantire che i programmi delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano prevedano misure concrete ed efficaci per il potenziamento dei dipartimenti di salute mentale con particolare riferimento alla formazione professionale degli operatori delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza al fine di sviluppare competenze professionali e garantirne l'aggiornamento continuo.
9/2325/37. Tacconi.
La Camera,
premesso che:
l'Atto Camera 2325 reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
il decreto-legge si compone di due articoli e dispone in particolare:
a) di posticipare la soppressione definitiva degli ospedali psichiatrici giudiziari, prorogando al 31 marzo 2015 il termine per la loro sostituzione con le nuove strutture sanitarie per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) (lettera a));
b) di prevedere che il giudice disponga nei confronti dell'infermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG), salvo quando siano acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura (termine molto generico) non è idonea ad assicurare cure adeguate e a contenere la pericolosità sociale (lettera b)), come sostituita dal Senato.
c) il comma 2 attribuisce poteri sostitutivi qualora dalle comunicazioni delle regioni risulti che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture sia tale da non garantire il completamento del processo di superamento entro il termine previsto:
il Senato ha approvato modifiche con le quali in particolare si dispone che:
1) l'accertamento di pericolosità sociale avviene unicamente sulla base delle qualità soggettive della persona (comma 1, lettera b));
2) la sola mancanza di programmi terapeutici individuali non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale (comma 1, lettera b));
3) le misure di sicurezza provvisorie, compreso il ricovero nelle REMS, non possono durare oltre il tempo della pena detentiva (comma 1-quater));
4) le regioni predispongono programmi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate, provvedono a riqualificare i dipartimenti di salute mentale (comma 1-ter)), organizzano corsi di formazione per i percorsi terapeutici (comma 1-bis));
5) entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione è attivato, presso il Ministero della salute, un tavolo per il superamento degli OPG con funzioni di monitoraggio e coordinamento (comma 2-bis)),
impegna il Governo
a verificare che le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedano anche al potenziamento anche delle strutture intermedie di secondo livello volte ad ospitare i casi meno gravi.
9/2325/38. Daga.
La Camera,
premesso che:
l'Atto Camera 2325 reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
il decreto-legge si compone di due articoli e dispone in particolare:
a) di posticipare la soppressione definitiva degli ospedali psichiatrici giudiziari, prorogando al 31 marzo 2015 il termine per la loro sostituzione con le nuove strutture sanitarie per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) (lettera a));
b) di prevedere che il giudice disponga nei confronti dell'infermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG), salvo quando siano acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura (termine molto generico) non è idonea ad assicurare cure adeguate e a contenere la pericolosità sociale (lettera b)), come sostituita dal Senato.
c) il comma 2 attribuisce poteri sostitutivi qualora dalle comunicazioni delle regioni risulti che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture sia tale da non garantire il completamento del processo di superamento entro il termine previsto;
il Senato ha approvato modifiche con le quali in particolare si dispone che:
1) l'accertamento di pericolosità sociale avviene unicamente sulla base delle qualità soggettive della persona (comma 1, lettera b));
2) la sola mancanza di programmi terapeutici individuali non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale (comma 1, lettera b));
3) le misure di sicurezza provvisorie, compreso il ricovero nelle REMS, non possono durare oltre il tempo della pena detentiva (comma 1-quater));
4) le regioni predispongono programmi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate, provvedono a riqualificare i dipartimenti di salute mentale (comma 1-ter)), organizzano corsi di formazione per i percorsi terapeutici (comma 1-bis)):
5) entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione è attivato, presso il Ministero della salute, un tavolo per il superamento degli OPG con funzioni di monitoraggio e coordinamento (comma 2-bis),
impegna il Governo
a prevedere forme dì partecipazione al tavolo per il superamento degli OPG con funzioni di monitoraggio e coordinamento anche da parte delle associazioni di volontariato operanti nell'ambito degli ospedali psichiatrici giuridici.
9/2325/39. Prodani.
La Camera,
premesso che:
l'Atto Camera 2325 reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
il decreto-legge si compone di due articoli e dispone in particolare:
a) di posticipare la soppressione definitiva degli ospedali psichiatrici giudiziari, prorogando al 31 marzo 2015 il termine per la loro sostituzione con le nuove strutture sanitarie per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) (lettera a));
b) di prevedere che il giudice disponga nei confronti dell'infermo dì mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG), salvo quando siano acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura (termine molto generico) non è idonea ad assicurare cure adeguate e a contenere la pericolosità sociale (lettera b)), come sostituita dal Senato.
c) il comma 2 attribuisce poteri sostitutivi qualora dalle comunicazioni delle regioni risulti che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture sia tale da non garantire il completamento del processo di superamento entro il termine previsto;
il Senato ha approvato modifiche con le quali in particolare si dispone che:
1) l'accertamento di pericolosità sociale avviene unicamente sulla base delle qualità soggettive della persona (comma 1, lettera b));
2) la sola mancanza di programmi terapeutici individuali non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale (comma 1, lettera b));
3) le misure di sicurezza provvisorie, compreso il ricovero nelle REMS, non possono durare oltre il tempo della pena detentiva (comma 1-quater);
4) le regioni predispongono programmi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate, provvedono a riqualificare i dipartimenti di salute mentale (comma 1-ter)), organizzano corsi di formazione per i percorsi terapeutici (comma 1-bis));
5) entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione è attivato, presso il Ministero della salute, un tavolo per il superamento degli OPG con funzioni di monitoraggio e coordinamento (comma 2-bis)),
impegna il Governo
per le parti di propria competenza a favorire forme di controllo nei confronti della gestione delle case di cura e custodia da parte delle associazioni dei familiari dei soggetti interessati.
9/2325/40. Lupo.
La Camera,
premesso che:
l'Atto Camera 2325 reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
il decreto-legge si compone di due articoli e dispone in particolare:
a) di posticipare la soppressione definitiva degli ospedali psichiatrici giudiziari, prorogando al 31 marzo 2015 il termine per la loro sostituzione con le nuove strutture sanitarie per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) (lettera a);
b) di prevedere che il giudice disponga nei confronti dell'infermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG), salvo quando siano acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura (termine molto generico) non è idonea ad assicurare cure adeguate e a contenere la pericolosità sociale (lettera b), come sostituita dal Senato;
c) il comma 2 attribuisce poteri sostitutivi qualora dalle comunicazioni delle regioni risulti che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture sia tale da non garantire il completamento del processo di superamento entro il termine previsto;
il Senato ha approvato modifiche con le quali in particolare si dispone che:
1) l'accertamento di pericolosità sociale avviene unicamente sulla base delle qualità soggettive della persona (comma 1, lettera b));
2) la sola mancanza dì programmi terapeutici individuali non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale (comma 1, lettera b));
3) le misure di sicurezza provvisorie, compreso il ricovero nelle REMS, non possono durare oltre il tempo della pena detentiva (comma 1-quater);
4) le regioni predispongono programmi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate, provvedono a riqualificare i dipartimenti di salute mentale (comma 1-ter), organizzano corsi di formazione per i percorsi terapeutici (comma 1-bis);
5) entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione è attivato, presso il Ministero della salute, un tavolo per il superamento degli OPG con funzioni di monitoraggio e coordinamento (comma 2-bis),
impegna il Governo
a non prorogare in nessun caso il termine recato all'articolo 1 comma 1, lettera a) del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recato dall'AC 2325.
9/2325/41. Rizzetto.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca alcune novelle ed integrazioni alla disciplina sul completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, posta dall'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011 n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive modificazioni;
l'articolo del decreto, al comma 1 lettera a), reca la proroga dal 1o aprile 2014 al 31 marzo 2015 del termine per la definitiva sostituzione degli ospedali psichiatrici giudiziari con le nuove strutture sanitarie, conformi ad ulteriori requisiti rispetto a quelli già previsti per le strutture residenziali psichiatriche;
si tratta dell'ennesimo rinvio all'attuazione della definitiva ed improcrastinabile chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, strutture che, ad oltre un secolo dalla fondazione, risultano superate, fallimentari nonché inadeguate, sia per quanto concerna la cura e la riabilitazione degli internati, sia per l'affronto che esse rappresentano al grado di civiltà del Paese;
attualmente in Italia sono presenti sei ospedali psichiatrici giudiziari dislocati ad Aversa, Barcellona Pozzo di Gotto, Castiglione delle Stiviere, Montelupo Fiorentino, Napoli, Salerno e Reggio Emilia e tali strutture ospitano ad oggi circa 1.000 soggetti, a fronte di una capienza massima nettamente inferiore;
molti internati non presentano alcuna pericolosità sociale e sono da anni in attesa di un trasferimento in comunità terapeutiche, ma continuano a rimanere rinchiusi in deroga alle disposizioni vigenti;
di ergastolo bianco (o nascosto) si parla a proposito della misura di sicurezza dell'internamento negli ospedali psichiatrici giudiziari (ex articolo 215 n. 3 e 222 codice penale) che, di rinnovo in rinnovo, assume troppe volte la forma di una vera e propria reclusione sine die;
le misure di sicurezza, a differenza delle pene, sono sanzioni dalla durata indeterminata ex ante, passibili di essere prorogate. La loro durata è predeterminata, all'atto dell'applicazione, solo nella misura minima, ma è indeterminata nel massimo. Alla scadenza del termine minimo di durata, il giudice procede al riesame della pericolosità, che può condurre alla revoca della misura, ovvero alla sua proroga per un nuovo periodo minimo di durata, al termine del quale si procederà a un nuovo riesame; e così via fino a che il giudizio sulla pericolosità non risulti negativo (articolo 208 codice penale). A norma dell'articolo 207 codice penale, infatti, le misure di sicurezza non possono essere revocate, se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere pericolose;
la norma ha in sé la possibilità di una proroga ad libitum delle misure di sicurezza. Non a caso, l'articolo 222 del codice penale fissa la durata minima dei ricoveri in Opg senza prevedere dei massimi edittali;
il fenomeno degli ergastoli bianchi in Italia è piuttosto un qualcosa di sistematico: sono quattrocento, un quarto del totale, gli internati giudicati dimissibili perché non più socialmente pericolosi, e che ciononostante si trovano ancora rinchiusi,
impegna il Governo
ad applicare il divieto di ergastolo bianco anche alle pene in corso di esecuzione.
9/2325/42. Businarolo, Colletti.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca alcune novelle ed integrazioni alla disciplina sul completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, posta dall'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011 n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive modificazioni;
l'articolo del decreto, al comma 1 lettera a), reca la proroga dal 1o aprile 2014 al 31 marzo 2015 del termine per la definitiva sostituzione degli ospedali psichiatrici giudiziari con le nuove strutture sanitarie, conformi ad ulteriori requisiti rispetto a quelli già previsti per le strutture residenziali psichiatriche;
si tratta dell'ennesimo rinvio all'attuazione della definitiva ed improcrastinabile chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, strutture che, ad oltre un secolo dalla fondazione, risultano superate, fallimentari nonché inadeguate, sia per quanto concerna la cura e la riabilitazione degli internati, sia per l'affronto che esse rappresentano al grado di civiltà del Paese;
attualmente in Italia sono presenti sei ospedali psichiatrici giudiziari dislocati ad Aversa, Barcellona Pozzo di Gotto, Castiglione delle Stiviere, Montelupo Fiorentino, Napoli, Salerno e Reggio Emilia e tali strutture ospitano ad oggi circa 1.000 soggetti, a fronte di una capienza massima nettamente inferiore;
molti internati non presentano alcuna pericolosità sociale e sono da anni in attesa di un trasferimento in comunità terapeutiche, ma continuano a rimanere rinchiusi in deroga alle disposizioni vigenti;
di ergastolo bianco (o nascosto) si parla a proposito della misura di sicurezza dell'internamento negli ospedali psichiatrici giudiziari (ex articolo 215 n. 3 e 222 codice penale) che, di rinnovo in rinnovo, assume troppe volte la forma di una vera e propria reclusione sine die;
le misure di sicurezza, a differenza delle pene, sono sanzioni dalla durata indeterminata ex ante, passibili di essere prorogate. La loro durata è predeterminata, all'atto dell'applicazione, solo nella misura minima, ma è indeterminata nel massimo. Alla scadenza del termine minimo di durata, il giudice procede al riesame della pericolosità, che può condurre alla revoca della misura, ovvero alla sua proroga per un nuovo periodo minimo di durata, al termine del quale si procederà a un nuovo riesame; e così via fino a che il giudizio sulla pericolosità non risulti negativo (articolo 208 codice penale). A norma dell'articolo 207 codice penale, infatti, le misure di sicurezza non possono essere revocate, se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere pericolose;
la norma ha in sé la possibilità di una proroga ad libitum delle misure di sicurezza. Non a caso, l'articolo 222 del codice penale fissa la durata minima dei ricoveri in Opg senza prevedere dei massimi edittali;
il fenomeno degli ergastoli bianchi in Italia è piuttosto un qualcosa di sistematico: sono quattrocento, un quarto del totale, gli internati giudicati dimissibili perché non più socialmente pericolosi, e che ciononostante si trovano ancora rinchiusi,
impegna il Governo
a monitorare la puntuale applicazione del divieto di ergastolo bianco anche alle pene in corso di esecuzione.
9/2325/42. (Testo modificato nel corso della seduta) Businarolo, Colletti.
MOZIONI BERGAMINI ED ALTRI N. 1-00426, ZACCAGNINI E PISICCHIO N. 1-00473, COVA, MASSIMILIANO BERNINI, DORINA BIANCHI, CAON, ZACCAGNINI ED ALTRI N. 1-00474, MASSIMILIANO BERNINI ED ALTRI N. 1-00476, CAON ED ALTRI N. 1-00477 E DORINA BIANCHI N. 1-00478 CONCERNENTI INIZIATIVE A FAVORE DEL SETTORE DELL'APICOLTURA
Mozioni
La Camera,
premesso che:
l'apicoltura rappresenta un particolare comparto, fra i più complessi del settore agricolo, in cui le funzioni principali sono rappresentate dall'attività economica e dallo sviluppo rurale, dalla produzione di miele e di altri prodotti dell'alveare, e si caratterizza dalla diversità delle condizioni di produzione e di resa, nonché dalla frammentazione e dalla molteplicità degli operatori;
l'ampio interesse che tale segmento riveste nello sviluppo agricolo e per il quale è stata riconosciuta la «valenza nazionale», attraverso numerose produzioni di miele di qualità a marchio dop e igp, conferma l'importanza economica che il settore apicolo riveste in Italia, il cui giro d'affari legato alla produzione di miele, cera, polline e altri prodotti apistici, ammonta intorno ai 65 milioni di euro annui, anche grazie agli interventi volti sia a favorire nuove iniziative imprenditoriali, che a fronteggiare il fenomeno della mortalità delle api legata all'uso crescente di insetticidi tossici;
il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a seguito dell'approvazione della legge 24 dicembre 2004, n. 313, che ha riconosciuto l'apicoltura come attività di interesse nazionale, ha provveduto, nel recente passato, a elaborare uno specifico documento programmatico all'interno del quale furono indicate una serie di linee strategiche a sostegno del medesimo comparto, sia di carattere finanziario che d'informazione, per la valorizzazione delle produzioni apistiche, la tutela della salute dei consumatori e l'educazione alimentare, oltre che per lo sviluppo dei programmi di ricerca e di sperimentazione, d'intesa con le organizzazioni apistiche;
il sopra indicato documento d'indirizzo indicava, inoltre, l'attivazione di sistemi volontari di rintracciabilità volti a ricomprendere l'analisi sui controlli di sicurezza e di qualità dei prodotti apistici, finalizzati anche alla complessità del fenomeno degli spopolamenti degli alveari e della moria delle api ed all'impiego in agricoltura di prodotti fitosanitari a base di neonicotinoidi;
la rilevante mortalità delle api registratasi negli ultimi anni, che ha determinato un impatto economico negativo per gli operatori del settore, rappresentando, inoltre, una minaccia per la tutela della biodiversità, ha inciso negativamente in maniera particolarmente grave sull'intera filiera, stimolando la messa in atto, sia a livello comunitario che nazionale, di azioni volte a contrastare l'epidemia delle api all'interno di un ampio quadro di monitoraggio ambientale, attuato attraverso l'impiego delle api quali indicatori dell'inquinamento da fitofarmaci e altri agenti;
il fenomeno degli spopolamenti degli alveari e della moria delle api, manifestatosi nella sua gravità con l'eccezionale tasso di mortalità verificatosi nel corso dell'anno 2008, ha indotto il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad avviare un monitoraggio nazionale denominato «Rete per il monitoraggio dei fenomeni di spopolamento e mortalità degli alveari in Italia (Apenet)», finalizzato alla raccolta di informazioni sullo stato di salute delle api sul territorio nazionale e sulla presenza e distribuzione geografica dei virus delle api e dei residui di pesticidi, acaricidi e neonicotinoidi in api, polline e cera, che minacciano la tutela degli insetti, dalla cui impollinazione dipende l'80 per cento delle colture agricole;
la sopra indicata ricerca ha dimostrato l'inaccettabilità d'utilizzo dei pesticidi sistemici come concianti dei semi, l'effetto sinergico e di interazione a cui viene sottoposto l'alveare, nonché il legame tra la presenza di pesticidi e di una serie di fenomeni patologici;
in ambito comunitario, la Commissione europea, a seguito delle conclusioni del rapporto sul settore dell'apicoltura destinato al Parlamento europeo e al Consiglio predisposto dal Commissario all'agricoltura Dacian Ciolos, ha ribadito l'intenzione di sostenere l'apicoltura europea, attraverso l'introduzione di nuove misure di sviluppo rurale finalizzate a favorire i giovani agricoltori nell'ammodernamento delle aziende e ad interventi agro-ambientali per rafforzare la presenza di piante mellifere per il sostentamento delle colonie di api;
le emergenze sanitarie alla base della moria delle api sono aggravate dall'assenza di un adeguato quadro regolatorio internazionale, per cui gli apicoltori riscontrano evidenti difficoltà in considerazione sia della mancanza di un adeguato supporto da parte dei servizi veterinari, che di una legislazione in tema di etichettatura che risulta carente;
il regolamento (UE) n. 1169 del 25 ottobre 2011, che disciplina l'etichettatura dei prodotti alimentari, inclusi quelli dell'alveare, stabilisce un periodo transitorio di tre anni dalla pubblicazione (22 novembre 2011), entro il quale l'apicoltore deve conformarsi alle nuove regole, consentendo la possibilità di utilizzare etichette conformi alla vecchia normativa, estesa a cinque anni per quanto riguarda l'etichettatura nutrizionale;
le novità apportate dal sopra indicato regolamento comunitario per i prodotti, quali miele, polline e pappa reale, risultano, tuttavia, limitate se si considera come rimanga facoltativa l'indicazione delle caratteristiche nutrizionali, a cui si aggiunge la difficoltà che all'interno dello stesso campo visivo devono essere riportate la denominazione di vendita e la quantità netta, eliminando, fra l'altro, l'obbligo di riportare il termine minimo di conservazione;
le articolate complessità che coinvolgono il settore apistico, nell'ambito delle sostanze farmacologiche autorizzate per l'utilizzo in apicoltura, richiedono, inoltre, un maggiore rigore per la salvaguardia della salute umana, nonché delle procedure più snelle nell'ambito dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali destinati alle api;
ulteriori esigenze di carattere finanziario si rilevano, fra l'altro, nell'ambito della necessità di attribuire adeguate risorse all'apicoltura per l'aggiornamento di nuove metodiche per la diagnosi, nuovi strumenti terapeutici e nuovi protocolli di intervento da applicare per le più gravi malattie delle api;
le numerose iniziative parlamentari presentate sia nella XVI che nella XVII legislatura volte ad impegnare il Governo, sia in ambito nazionale che comunitario, all'introduzione di misure volte a fronteggiare l'emergenza causata dalla mortalità delle api, che purtroppo da alcuni anni registra una drastica diminuzione dei finanziamenti previsti per il suo contrasto, nonché al coordinamento di un'azione sinergica con gli altri Stati membri a sostegno del settore apicolo, anche all'interno della politica agricola comune, che ha determinato, fra l'altro, la moratoria sull'uso di determinati pesticidi a partire dal 1o dicembre 2013, confermano un'attenzione complessiva degli organismi nazionali e comunitari sulla filiera interessata ed il ruolo negativo che i pesticidi neonicotinoidi ricoprono, compromettendo, oltre ad uno dei settori più importanti e fiorenti della produzione agricola italiana, anche la qualità dell'ambiente e della salute,
impegna il Governo:
ad assumere iniziative per prevedere, nell'ambito del processo autorizzativo relativo all'immissione in commercio dei medicinali veterinari per il settore apistico, l'introduzione di una nuova disciplina volta a garantire una maggiore tutela e salvaguardia della salute umana, una riduzione dei tempi previsti per la realizzazione delle prove cliniche relative alla sperimentazione clinica di nuovi principi attivi da poter impiegare per la lotta alle malattie delle api e l'introduzione di tariffe agevolate;
ad assumere iniziative per prolungare il periodo di autorizzazione indicato dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, per quanto riguarda le domande semplificate di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari per i medicinali generici;
ad attivarsi presso l'Agenzia europea dei medicinali (European medicines agency – Emea) affinché avvii una fase di ricerca avanzata che studi anche eventuali nuovi principi attivi e conseguenti limiti massimi residuali per farmaci potenzialmente impiegabili per l'immediato futuro in apicoltura;
ad assicurare, nell'ambito dei finanziamenti destinati alla sanità ed ai diversi settori zootecnici, adeguate risorse da attribuire all'apicoltura per la messa a punto di nuove metodiche per la diagnosi, nuovi strumenti terapeutici e nuovi protocolli di intervento da applicare per le più gravi malattie delle api;
a definire una procedura semplificata di autorizzazione per l'importazione e l'utilizzo degli antagonisti biologici e l'uso di acaricidi utili per combattere parassiti vegetali ed animali che provocano gravi danni alla produzione agricola;
a promuovere, per quanto di competenza, l'insegnamento della patologia apistica;
ad assumere iniziative per prevedere la possibilità di consentire su tutto il territorio nazionale, in accordo con la Conferenza Stato-regioni, in ottemperanza delle norme tecniche e nell'ambito del piano urbanistico regionale, la realizzazione di nuovi annessi agricoli per il settore dell'apicoltura, in considerazione delle attuali difficoltà riscontrate dagli operatori apistici nel rientrare nei parametri utilizzati dalle amministrazioni, relativi di solito all'estensione dei terreni in possesso dell'azienda e non, per esempio, al numero di arnie possedute, per ottenere i nuovi volumi;
a modificare e, se necessario, a sostituire con un nuovo decreto, data la mutata situazione epidemiologica delle diverse patologie riguardanti le api, il regolamento di polizia veterinaria (decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954), in quanto gli articoli 154, 155, 156, 157 e 158 del suddetto regolamento prevedono misure troppo restrittive e non risolutive per il settore apistico;
ad intervenire, infine, in sede europea al fine di prevedere, nell'ambito della disciplina di etichettatura, che la provenienza del polline utilizzato nei prodotti sia espressamente indicata.
(1-00426) «Bergamini, Russo, Polverini, Latronico, Biasotti, Petrenga, Picchi, Ravetto, Vella, Giammanco, Francesco Saverio Romano, Carfagna, Rotondi, Mottola».
La Camera,
premesso che:
la moria delle api che si è verificata in questi ultimi anni in tutto il mondo ha raggiunto dimensioni tali da poter essere considerata un fattore che mette a repentaglio l'intera agricoltura mondiale. È stato stimato che circa il 35 per cento del cibo che l'uomo consuma dipende direttamente, attraverso l'impollinazione di frutta e colture vegetali in generale, o indirettamente, tramite l'impollinazione di campi coltivati a foraggio per il bestiame, dall'attività svolta dalle api. Sono questi i veri problemi dell'apicoltura alla quale oggi le istituzioni non sanno offrire risposte adeguate per tutelare un settore che in Italia conta 1,2 milioni di alveari per un giro d'affari di 60 milioni di euro. In Italia gli apicoltori sono 50.000, di cui 7.500 «professionisti» che totalizzano un fatturato di circa 25 milioni di euro. A ciò si aggiunge il fatto che le api concorrono per l'80 per cento al lavoro di impollinazione e l'alimentazione umana dipende per un terzo da coltivazioni impollinate attraverso il lavoro degli insetti. In più, il valore aggiunto totale per il servizio di impollinazione delle colture è stato stimato in 14,2 miliardi di euro. In tutto il mondo, invece, il valore economico totale dell'impollinazione svolta dalle api è stato pari a 153 miliardi di euro (Moritz et al., 2010);
da un recente studio dell'Efsa, pubblicato nel marzo 2014, le api, soprattutto quelle allevate, svolgono un ruolo importante nell'impollinazione di una vasta gamma di colture e piante selvatiche. La produzione di circa l'80 per cento delle 264 specie coltivate nell'Unione europea dipende direttamente dagli insetti impollinatori, per la maggior parte api, e, secondo le stime, il valore monetario annuo globale dell'impollinazione ammonta a miliardi di dollari. Oltre a contribuire all'impollinazione, le api ci forniscono anche alimenti e servizi alimentari: miele, polline, larve, cera per la lavorazione di alimenti, propoli nella tecnologia alimentare e pappa reale come integratore alimentare e ingrediente di alimenti;
dunque, un fatto è certo: l'importanza delle api allevate è oggigiorno sempre maggiore. Anche dagli Stati Uniti arrivano dati allarmanti sulla mortalità delle api. Qui le morie sono state attribuite a una sindrome sconosciuta, chiamata colony collapse disorder. Recenti studi suggeriscono che il colony collapse disorder sia causato dall'interazione fra patogeni e altri fattori di stress, fra i quali l'acaro parassita Varroa destructor (Anderson & Trueman), un pericoloso killer che succhia il sangue alle api e che sembra svolgere il ruolo più importante. Nel Vecchio Continente negli ultimi anni si sono verificate gravi perdite di alveari. Tuttavia, il fenomeno è stato poco documentato e ha perciò ricevuto un'attenzione inferiore rispetto a quanto verificatosi negli Stati Uniti (Potts et al., 2010). I trattamenti, ad oggi riconosciuti, in Italia, per combattere la Varroa, sono l’Api-Bioxal (a base di acido ossalico), Apiguard, ApilifeVar, ma sono ancora troppo pochi per far fronte all'emergenza. Non è certo un caso che gli apicoltori rivolgano grida d'aiuto al Ministero della salute per avere a disposizione armi autorizzate e più efficaci per far fronte all'emergenza. Si ricorda che il miele è un alimento e deve avere le stesse garanzie produttive che hanno a disposizione allevatori e agricoltori, perché le api sono un allevamento a tutti gli effetti. Ma a far morire le api è anche l'uso scriteriato dell'arsenale chimico tossico che viene impiegato in agricoltura. Praticamente si spara sulle colture con il cannone, quando basterebbe un modesto tiro di cerbottana. Quando entrano in scena i pesticidi, come i neonicotinoidi e altri che vengono utilizzati per contrastare i parassiti che colpiscono le piante, si parla di avvelenamento. Il fenomeno riguarda tutta la penisola. Le morie per avvelenamento, in genere, sono facilmente distinguibili in seguito al ritrovamento di fronte all'alveare di migliaia di api morte, sulle quali è normalmente possibile, attraverso test di laboratorio, rinvenire i residui dei prodotti responsabili dell'intossicazione acuta. Per ovviare a tale problema si possono adottare azioni appropriate, come, ad esempio, la sospensione dell'utilizzo degli agrofarmaci incriminati o la limitazione del loro uso (Moritz et al., 2010). La correlazione fra l'uso di neonicotinoidi e moria d'api trova letteratura non solo in ambito scientifico, ma anche nei tribunali. Nel 2011 il procuratore Raffaele Guariniello, in forza alla procura della Repubblica di Torino, ha condotto un'inchiesta sulle cause della strage delle api e l'ha chiusa inviando agli amministratori delegati di Bayer CropScience di Milano e di Syngenta Crop Protection Italia, l'avviso di conclusioni delle indagini per il reato di diffusione di malattie degli animali pericolose per il patrimonio zootecnico e per l'economia nazionale. Un reato, quello contestato da Guariniello ai due manager delle case farmaceutiche principali produttrici dei neonicotinoidi responsabili della moria delle api, per il quale è prevista una pena che va da uno a cinque anni di reclusione. Il procuratore Guariniello, grazie ad una sperimentazione sul campo, ha potuto evidenziare il rapporto di causa ed effetto fra la moria delle api e le sostanze incriminate. Le api, stando alle indagini del magistrato, non si intossicano all'atto dell'impollinazione, ma si impolverano con dosi letali del prodotto, volando vicino ai campi di mais durante la semina;
nell'aprile 2014 l'associazione Greenpeace ha redatto e diffuso il dossier «Api, il bottino avvelenato», dal quale emerge come in 12 Paesi europei vi sia presenza di fungicidi intorno ai vigneti italiani. Oltre due terzi del polline raccolto dalle api nei campi europei, e portato negli alveari, è contaminato da un cocktail di pesticidi tossici. Secondo l'associazione ambientalista, le sostanze chimiche rilevate nei pollini comprendono insetticidi, acaricidi, fungicidi ed erbicidi, prodotti da aziende agrochimiche come Bayer, Syngenta e Basf. Per lo studio sono stati prelevati simultaneamente oltre 100 campioni provenienti da 12 Paesi, che hanno portato a individuare 53 diverse sostanze chimiche. Il rapporto evidenzia alte concentrazioni e un'ampia gamma di fungicidi presenti nel polline raccolto vicino ai vigneti in Italia; l'uso diffuso di insetticidi killer delle api in quello dei campi polacchi; la presenza di dde – un prodotto di degradazione del ddt – in Spagna, il ritrovamento frequente del neonicotinoide thiacloprid in molti campioni raccolti in Germania. «Le api, e non solo loro, sono potenzialmente esposte a veleni micidiali. Nel 2013, una drastica moria di insetti ha fatto schizzare i prezzi delle mandorle prodotte in California, provocando, sulla scia dell'effetto domino, l'aumento del costo anche di tutti gli altri prodotti legati alla coltura. Le perdite, in miliardi di euro o dollari, causate dalla scomparsa delle api non sono state determinate ancora nel loro complesso, ma ogni comparto agricolo esistente sulla faccia del pianeta sembra aver fatto i suoi conti: negli Stati Uniti si parla di 8-12 miliardi di dollari di danno, in Europa, nel 2008, l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (Ispra) aveva parlato di 250 milioni di euro andati in fumo con i 200 mila alveari perduti l'anno precedente. Mantenere in vita le api, in sostanza, significa mantenere in vita l'agricoltura. Farle morire equivale a piegare un intero sistema economico. Vi è, inoltre, da evidenziare come nel rapporto nazionale “Pestidici nelle acque” del 2013, l'Ispra aveva già diffuso i dati secondo i quali metà delle acque italiane avevano subito una forte contaminazione, dimostrando come l'uso di tali sostanze fosse dannoso per la salute dell'uomo. Dal rapporto dell'Ispra, realizzato sulla base delle informazioni fornite dalle regioni e dalle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, emerge che per la maggior parte si tratta di “residui di prodotti fitosanitari usati in agricoltura – solo in questo campo si utilizzano circa 350 sostanze diverse per un quantitativo superiore a 140.000 tonnellate impiegati in vari campi di attività”. L'Ispra avverte che, a causa dell'assenza di dati sperimentali sugli effetti combinati delle miscele e di adeguate metodologie di valutazione, esiste la possibilità che il rischio derivante dall'esposizione ai pesticidi sia attualmente sottostimato. Le sostanze concepite per combattere organismi nocivi, infatti, sono potenzialmente pericolose anche per l'uomo»;
dal 1o dicembre 2013, tre insetticidi neonicotinoidi, il thiamethoxam (prodotto da Syngenta), l’imidacloprid e il clothianidin (prodotti da Bayer), sono parzialmente vietati per due anni nell'Unione europea per i comprovati effetti dannosi sulle api. È assolutamente necessario ricordare come l'Italia, mentre a marzo 2013 si era espressa favorevolmente per il bando dei neonicotinoidi, ha fatto una clamorosa retromarcia, votando contrariamente al bando nel maggio 2013 e non consentendo di raggiungere la maggioranza qualificata dei due terzi e il bando permanente di queste pericolosissime sostanze. Un voto, quello italiano, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, strumentalmente motivato dal fatto che il divieto avrebbe ricompreso anche gli alberi da frutto in prefioritura, per i quali sono invece ammessi altri prodotti di sintesi chimica come trattamenti protettivi;
nel gennaio 2013, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha pubblicato tre pareri sui rischi derivanti dall'esposizione ai tre neonicotinoidi. L'Efsa ha esaminato effetti letali e sub-letali sulle api mellifere, concludendo che questi insetticidi determinano effetti acuti sulle api. In particolare, ha identificato effetti acuti e cronici sulla sopravvivenza e sullo sviluppo delle colonie di api, effetti sulle larve dall'esposizione tramite le polveri, dal consumo di residui di pesticidi nel polline e nel nettare contaminato e tramite l'esposizione al fluido di guttazione (nel caso del mais). Sono stati verificati, inoltre, effetti sul comportamento delle api e rischi associati a dosi sub-letali. A seguito delle conclusioni dell'Efsa, il 24 maggio 2013 la Commissione europea, appoggiata dalla maggioranza dei Paesi membri, ha decretato il bando parziale dei tre pesticidi neonicotinoidi. Con l'implementazione del regolamento europeo n. 485/2013 si vieta l'uso di clothianidin, thiamethoxam e imidacloprid sulle colture che attraggono le api. Il regolamento ne vieta l'uso per la concia dei semi, per il trattamento del suolo o l'applicazione fogliare per le seguenti colture: mais, colza, soia, orzo, miglio, avena, riso, segale, sorgo e frumento. Dal 1o dicembre 2013 è vietata anche la vendita di semi trattati con i tre neonicotinoidi. Tuttavia, il regolamento comprende anche numerose eccezioni. Ad esempio, il bando non si applica nei sistemi chiusi come le serre, né per le colture considerate non attrattive per le api, quali i cereali invernali. Il regolamento europeo stabilisce che, nei due anni dall'entrata in vigore, la Commissione europea dovrà effettuare l'analisi delle nuove informazioni scientifiche ricevute sui pesticidi in questione. La Commissione europea deciderà poi se è più appropriato rimuovere il bando, prolungarlo temporaneamente o renderlo permanente;
vale comunque la pena ricordare in questa sede che il 5 dicembre 2013 il Ministero della salute ha emesso con proprio decreto l'autorizzazione del prodotto fitosanitario Sonido contenente la sostanza attiva thiacloprid della Bayer CropScience secondo la procedura di «riconoscimento reciproco» con altro Stato membro (Francia). Trattasi di un neonicotinoide di tossicità di poco inferiore agli altri, ma potenzialmente nocivo;
va, tuttavia, segnalato come il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, nell'atto di impugnazione al tribunale amministrativo regionale del Lazio del Piano nazionale sui fitofarmaci, abbia evidenziato come oltre l'80 per cento delle aziende agricole sia priva dell'autorizzazione all'acquisto dei fitofarmaci, che evidentemente vengono reperiti attraverso canali non regolari e non tracciati, circostanza che rischia di vanificare qualunque disposizione prescrittiva sull'uso dei neonicotinoidi, posto che si applicherebbe solo sul 20 per cento delle aziende con regolare autorizzazione e per il restante 80 per cento delle aziende l'applicazione delle norme resterebbe affidata al buon senso delle stesse;
con il regolamento (CE) n. 889/2008 sono state introdotte importanti novità in merito alla conduzione dell'apicoltura con il metodo biologico: circa l'origine degli animali, per le api si fa esplicito invito a privilegiare le sottospecie locali di apis mellifera. Per il rinnovo degli apiari, è ammesso il ricorso a regine e sciami non biologici nella misura massima del 10 per cento. L'ubicazione degli apiari, nei periodi di produzione, deve garantire che nel raggio di 3 chilometri vi siano fonti nettarifere e pollinifere biologiche o spontanee. Le pratiche di integrazione alimentare possono essere autorizzate solo impiegando miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici. Le colonie malate o infestate possono essere sottoposte a trattamenti con i medicinali veterinari autorizzati ai sensi delle vigenti normative nazionali e comunitarie. Gli alveari posti sotto controllo chimico debbono essere isolati in apposito apiario e la cera completamente sostituita. È ammesso l'impiego di tutti gli acidi organici (formico, lattico, acetico e ossalico) e dei cristalli evaporanti (mentolo, timolo, eucaliptolo, canfora). Sono ammessi apiari biologici e non biologici nell'ambito della stessa azienda. È consentito l'uso di cera non biologica, se si dimostra che essa è estranea alla presenza di residui non ammessi;
è molto importante segnalare che molto recentemente, il 7 aprile 2014, la Commissione europea ha invitato ad una conferenza a Bruxelles sulla salute delle api (Better bee health conference) 400 esperti del settore apicoltura e benessere animale per discutere dei diversi possibili approcci al problema del declino del settore;
il Commissario per la salute Borg ha aperto i lavori presentando il progetto dell'Unione europea Epilobee, attività questa senza precedenti, che dall'autunno 2012 ha prodotto il primo inventario ufficiale sulla mortalità delle api (causate da malattia) nell'Unione europea, eseguito in modo volontario dai veterinari di 17 Paesi membri;
il tasso di mortalità accettabile in Europa è del 10 per cento, ma il dato emerso dallo studio è superato in 2/3 dei Paesi;
il Commissario Borg ha anche lanciato l'allarme sullo stato di salute di tutti gli impollinatori che non sono sotto stretta sorveglianza;
dall'ultimo rapporto dell'Agenzia europea dell'ambiente si evince che, per esempio, negli ultimi 20 anni il numero delle farfalle da prateria in Europa si è ridotto del 50 per cento (Piergiorgio Liberati, Apitalia, novembre 2013);
in considerazione del fatto che solo un dialogo regolare e buone prassi potranno fornire un aiuto concreto agli apicoltori (salute non solo delle api, ma anche dell'apicoltore), nel Parlamento europeo il prossimo mandato contemplerà un gruppo dedicato all'apicoltura. Le nuove informazioni scientifiche hanno il potenziale di produrre nuove leggi e nuove prassi con un limite di quanto è facoltà della Commissione europea, ma devono stimolare importanti cambiamenti a livello locale;
il valore dell'impollinazione in Europa si aggira sui 20 miliardi di euro e da qui nasce l'auspicio di aumentare i finanziamenti agli apicoltori, riconoscendo all'apicoltura il ruolo non solo di attività lucrativa, ma ecosociale;
le api si devono anche considerare «animali sentinella» o «campanelli d'allarme» per la salute dell'uomo. Si rilevano ancora picchi di mortalità in certe regioni (30 per cento) dovuti a tossicità cronica da contaminazione delle cere o esposizione a prodotti concianti che producono una contaminazione costante e grave non solo per le api. L'agricoltura intensiva riduce la quantità di fiori in molte aree, favorendo il nomadismo e l'aumento di fattori stressanti per le api cui consegue un aumento della mortalità e dunque delle importazioni (anche di nuovi virus e parassiti);
anche in considerazione del fatto che il 35 per cento dell'alimentazione umana dipende dalle api, vanno seriamente presi in considerazione i tre più importanti fattori di rischio per le api:
a) pesticidi;
b) varroa;
c) dieta;
nonché, a seguire:
d) la conduzione delle colonie;
e) malattie;
f) predatori;
g) cambiamenti climatici;
h) organismi geneticamente modificati;
in generale ci si è anche chiesto in quale misura sia possibile l'uso di pesticidi in presenza di api, considerando che il sistema normativo dovrebbe essere più rigoroso per consentirne un uso sostenibile, vigilando sui requisiti tecnici e sui macchinari a garanzia di un livello elevato di salute animale e ambientale;
andrebbe attentamente valutata la concessione di autorizzazione di agrofarmaci, in quanto se anche si dimostrano effetti trascurabili su api, si dovrebbero approfondire le analisi degli effetti delle sostanze su larve e comportamento degli adulti, valutando anche i rischi di residui su polline, nettare, acqua e nuvola di polvere;
l'Associazione per l'agricoltura biodinamica promuove da anni un approccio di maggiore attenzione per le attitudini delle famiglie di api e i protocolli dell'allevamento biologico e biodinamico (Demeter), che sono particolarmente rispettosi, imponendo modifiche alle tecniche apistiche oggi in uso e un'alimentazione consona alla specie;
non va dimenticato, infine, che sostanze come chlorpyriphos, cipermetrina e deltametrina sono riconosciute come dannosissime per le api, ma non sono incluse nel bando provvisorio attualmente in vigore. Inoltre, imidacloprid, thiamethoxam e clothianidin hanno una vasta gamma di applicazioni su differenti colture e solo un limitato numero di queste viene contemplato dal bando;
un recente studio commissionato da Greenpeace Olanda e condotto dal centro di ricerca Centrum voor Landbouw en Milieu ha stimato che solo il 15 per cento dell'utilizzo complessivo di questi pericolosi pesticidi è stato vietato dal bando. La valutazione dell'Efsa è focalizzata sulle api mellifere, mentre non considera gli studi scientifici che evidenziano l'impatto dei tre pesticidi su altri importanti insetti impollinatori e invertebrati. Per esempio, i bombi che si nutrono del polline delle piante di patate, una coltura comunemente trattata con questi pesticidi,
impegna il Governo:
a sostenere in sede europea il bando permanente e totale dei tre pesticidi neonicotinoidi, principale causa della moria delle api (evitando quanto accaduto nel maggio 2013 quando fu impedito il raggiungimento della prevista maggioranza qualificata dei due terzi per il bando permanente), assumendo iniziative per colmare alcune carenze con cui è stato concepito il provvedimento comunitario, in particolare integrando nel divieto anche le serre e le coltivazioni apparentemente non attrattive per le api quali i cereali invernali;
ad assumere iniziative al fine di allargare l'estensione del bando a tutte le sostanze di sintesi chimica riconosciute dannose e letali per le api e gli insetti impollinatori, risultando insufficienti le restrizioni incluse nell'attuale divieto temporaneo di due anni che si applicano solo su una parte dei pesticidi tossici per le api attualmente in commercio in Europa;
ad attivarsi per sostenere finanziariamente progetti specifici di sperimentazione e di biomonitoraggio con le api stesse, per trovare soluzioni terapeutiche che riducano l'utilizzo di fitofarmaci e prediligano un riequilibrio delle popolazioni di api andate perse, prendendo in considerazione, altresì, la necessità di finanziare ulteriori studi di ricerca per stabilire le correlazioni fra specifici fitofarmaci, pesticidi e diserbanti e le cause delle morie di api, già generalmente dimostrate da studi internazionali;
a sostenere progetti di ricerca su apiari di dimensioni modificate, come già avviene sperimentalmente in tutta Europa dove sono state avviate tecniche apistiche tradizionali e alternative che prevalentemente utilizzano alveari con dimensioni diverse e maggiorate (metodo Perone), in cui l'alveare trova la «sua» dimensione di espansione, posto che questo migliora il processo di crescita della famiglia di api e ne rinforza la resistenza alla Varroa e alla tossicità nell'ambiente e ne migliora la genetica;
ad accedere ai finanziamenti previsti per il settore dell'innovazione e della ricerca in agricoltura, con particolare riferimento all'apicoltura, tenuto conto che con il regolamento (UE) n. 1291/2013 dell'11 dicembre 2013, è stato istituito Horizon 2020, il principale programma dell'Unione europea per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione, con oltre 77 miliardi di euro in sette anni, dal 2014 al 2020 (con un incremento di quasi il 33 per cento rispetto al periodo di programmazione finanziaria 2007-2013);
ad assumere iniziative per modificare il Piano nazionale sui fitofarmaci emanato pochi mesi fa ed il decreto legislativo n. 150 del 2012, nel senso di valorizzare, come richiesto dalla direttiva 2009/128/CE, il ruolo dei tecnici agricoli liberi professionisti e addivenire ad un sistema certificato di vendita ed utilizzo dei fitofarmaci, basato su di una reale consulenza fitoiatrica e non, come accade attualmente, su disposizioni solo formali, incapaci di produrre un qualunque effetto diverso dalla moltiplicazione degli adempimenti burocratici;
ad impegnarsi con maggior vigore per l'attuazione del regolamento (CE) n. 889/2008 sull'apicoltura biologica e a supportare le istanze dell'Associazione per l'agricoltura biodinamica, da sempre attenta al benessere degli insetti impollinatori;
ad attivarsi affinché siano promossi, stante l'importanza che ha l'ape per l'ecosistema e per la sussistenza di ogni essere umano, finanziamenti di pascoli nettariferi diffusi con progetti dedicati (nel Piano di sviluppo rurale), come già avviene negli altri Stati membri;
ad adoperarsi, infine, anche in base a quanto emerso nella Conferenza svoltasi presso la Commissione europea il 7 aprile 2014 a Bruxelles, affinché siano previsti adeguati incentivi istituzionali, anche in sede internazionale, per favorire quanti allevano le api con metodi rispettosi delle loro esigenze vitali.
(1-00473) «Zaccagnini, Pisicchio, Catalano, Franco Bordo».
La Camera,
premesso che:
secondo le stime dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), delle 100 specie di colture che forniscono il 90 per cento di prodotti alimentari in tutto il mondo, 71 sono impollinate dalle api;
nonostante la grande moria di alveari verificatasi dal 2008, l'Italia è al quarto posto in Europa con un patrimonio apistico di 1.300.000 alveari, 50.000 apicoltori, per un fatturato complessivo di 60 milioni di euro che arriva a 2,5 miliardi di euro se si considera l'incremento produttivo che le api generano in agricoltura attraverso l'impollinazione;
l'esportazione di miele, supportata dai sistemi di certificazione che ne garantiscono la qualità come quello del biologico, della denominazione di origine protetta e dell'indicazione geografica protetta, contribuisce ad incrementare il valore dell'export agroalimentare italiano grazie ai circa 10 mila quintali venduti ogni anno in Europa, Stati Uniti, Giappone e Paesi Arabi;
in Italia l'apicoltura, considerata «attività agricola», ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, costituisce, secondo la legge 24 dicembre 2004, n. 313, un settore di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (apis mellifera ligustica spinola) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine;
l'articolo 5 della legge n. 313 del 2004 prevede, in particolare, che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali predisponga il «documento programmatico per il settore apistico» anche sulla base di quanto disposto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio del 26 aprile 2004 relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;
il documento programmatico per il settore apistico sottolinea come, per la salute degli alveari, non sia più possibile prescindere da una corretta gestione igienico-sanitaria basata su specifiche ed efficaci misure di profilassi;
nonostante l'impegno delle regioni nel combattere la moria delle api attraverso i programmi apistici regionali, anche nel 2014, il servizio «spia» (squadra di pronto intervento apistico) del progetto di monitoraggio Beenet, sotto l'egida del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha ricevuto decine e decine di segnalazioni da tutta Italia;
le api sono contemplate nella Strategia dell'Unione europea 2007-2013 per la salute degli animali e nella legislazione sulla certificazione sanitaria di salute animale, che prevede i requisiti per i movimenti di api fra gli Stati membri (direttiva 92/65/CEE);
il regolamento (CE) 1107/2009 ha, inoltre, stabilito che un prodotto fitosanitario possa essere autorizzato soltanto se, alla luce di un'adeguata valutazione del rischio, fondata su orientamenti per l'esecuzione di test riconosciuti a livello comunitario o internazionale, sia stabilito che, nelle condizioni d'utilizzo proposte, tale prodotto comporti un'esposizione trascurabile per le api, o non abbia alcun effetto inaccettabile acuto o cronico per la sopravvivenza e lo sviluppo della colonia, tenendo conto degli effetti sulle larve e sul comportamento delle api;
a maggio del 2012, nel contesto della propria strategia per combattere la diminuzione del numero di api, la Commissione europea ha stanziato 3,3 milioni di euro a sostegno di 17 Stati membri che stanno effettuando studi di sorveglianza volti a raccogliere ulteriori informazioni sulle perdite di colonie di api da miele;
secondo una relazione dell'Efsa, pubblicata il 13 marzo 2014, sul lavoro di valutazione del rischio ambientale per le api svolto nell'Unione europea, occorre una cooperazione più intensa tra agenzie, Stati membri e ricercatori per una migliore comprensione di come i fattori multipli di stress danneggino la salute delle api;
per limitare la moria delle api l'Efsa ha, pertanto, proposto la creazione di una rete che comprenda il «Gruppo interservizi per le api» della Commissione europea, il laboratorio europeo di riferimento per la salute delle api, organismi degli Stati membri, come l'Agenzia francese per la sicurezza alimentare Anses, altre agenzie dell'Unione europea, come l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) e organizzazioni internazionali;
secondo il rapporto «Api, il bottino avvelenato» di Greenpeace international, pubblicato il 16 aprile 2014, che riporta i dati del più vasto studio condotto a livello europeo su oltre 100 campioni prelevati contemporaneamente in 12 Paesi, due pallottoline su tre, del carico di ciascuna ape bottinatrice, è contaminato da un micidiale cocktail di molecole tossiche (insetticidi, acaricidi, fungicidi ed erbicidi);
i risultati dell'indagine hanno evidenziato che una delle più rilevanti cause della moria di api sia da attribuirsi all'impiego dei neonicotinoidi nella concia delle sementi di mais; la sospensione cautelativa di tali prodotti predisposta dal Governo ha prodotto, infatti, effetti benefici e la stessa Unione europea ha approvato, il 25 maggio 2013, la messa al bando di tre pesticidi appartenenti alla famiglia dei neonicotinoidi;
per descrivere il fenomeno della moria delle api, alcuni scienziati americani hanno studiato il colony collapse disorder, una sindrome dello spopolamento degli alveari caratterizzata dalla rapida perdita della popolazione di api operaie adulte, per la quale non è stata individuata un'unica causa, ma sono stati indicati diversi fattori concomitanti, che agiscono in combinazione fra loro o separatamente;
fra i predetti fattori si annoverano, oltre ai noti effetti dell'agricoltura intensiva e dell'uso di pesticidi, la scarsa o del tutto insufficiente alimentazione delle api, i virus, tra i quali la peste americana, Nosema spp, Covata calcificata causata da Ascospherosi, gli attacchi di agenti patogeni e delle specie invasive, come, ad esempio, l'acaro varroa (Varroa destructor), la vespa asiatica (Vespa velutina), il piccolo scarabeo dell'alveare (Aethina tumida) e l'acaro Tropilaelaps, i vegetali geneticamente modificati e i cambiamenti ambientali, quali la frammentazione e perdita dell’habitat;
a differenza degli altri animali non è la singola ape ad essere allevata ma il super organismo, comunemente definito «colonia», costituito dall'insieme degli insetti e da tutti gli elementi che solidalmente ne fanno parte (le differenti caste di api, la covata, i diversi tipi di favi, le riserve di miele, di polline, la propoli, l'arnia in cui è contenuta);
per tali ragioni l'allevamento delle api comporta una notevole specializzazione da parte degli apicoltori in quanto l'accudimento si svolge principalmente sulla base di osservazioni effettuate durante la visita delle colonie; la conduzione delle colonie richiede, quindi, una grande abilità e un intervento professionale continuativo da parte dei veterinari pubblici e privati quando si verifichino patologie a carico dell'alveare; lo stesso sistema «spia», in maniera incomprensibile, non prevede la figura del medico veterinario per le api;
per poter definire una politica sanitaria di profilassi e prevenzione è necessaria la diagnosi di infezione o infestione o inquinamento dell'alveare da parte del veterinario aziendale libero professionista, che rileva le manifestazioni cliniche o subcliniche e le indagini di laboratorio e le comunica al servizio veterinario pubblico;
una politica pubblica di profilassi deve, dunque, prevedere la formazione degli apicoltori e delle altre figure professionali che collaborano con loro (responsabili veterinari specializzati, istituti di ricerca e tecnici specializzati) ed attuare politiche sanitarie con la piena collaborazione e l'aiuto delle associazioni apistiche;
attualmente i veterinari dotati di conoscenze apistiche adeguate sono molto pochi, talvolta completamente mancanti, pertanto non disponibili a intraprendere ispezioni in campo su vasta scala, quali visite complete di tutti gli alveari prima di prescrivere un medicinale veterinario;
l'obiettivo da perseguire è, dunque, quello di disporre di una rete geografica di sufficienti competenze veterinarie nell'ambito di ciascuna regione;
le differenze tra le api e le altre specie allevate non permettono, infatti, l'utilizzazione di prodotti farmaceutici per trasposizione e i farmaci che molti allevatori utilizzano hanno una ricaduta negativa sulla salute umana, in quanto non prevedono tempi di sospensione adeguati ad impedire che tali farmaci finiscano nella catena alimentare umana;
la mancanza di medicinali, preventivi e curativi, efficaci per la lotta contro le diverse malattie o parassiti, e la sottovalutazione dei rischi dei residui conseguente all'assenza di metabolizzazione delle molecole facilitano e incoraggiano l'utilizzazione diffusa di sostanze chimiche illegali;
l'Unione europea vieta l'uso di farmaci, antibiotici e sulfamidici in apicoltura proprio perché non si calcolano i tempi di sospensione; in particolare, non sono determinati i tempi di Lmr (livello massimo di residuo) e comunque, indipendentemente da questo, la presenza dell'antibiotico permarrebbe all'interno dell'alveare trattato e inquinerebbe in maniera permanente la matrice dell'alveare, sensibilizzando le api per più tempo, anche successivamente ai trattamenti antibiotici; inoltre, le api trattate con antibiotici potrebbero distribuirlo sulle piante e sui fiori che vanno ad impollinare, determinando un ulteriore inquinamento del territorio,
impegna il Governo:
al fine di consentire una corretta diagnosi del fenomeno della mortalità delle api, a promuovere un'indagine epidemiologica sulla presenza di malattie infettive e parassitarie delle api effettuata dai veterinari aziendali libero professionali, in collaborazione con i veterinari pubblici dipendenti e con la rete del sistema sanitario nazionale, servizio profilassi;
ad adottare una politica pubblica di profilassi che preveda necessariamente e diffusamente una seria formazione degli apicoltori ed il loro accompagnamento ad opera di personale veterinario specializzato;
a favorire, per una loro giusta attuazione, lo sviluppo di adeguate politiche sanitarie a livello nazionale, con la piena collaborazione delle associazioni apistiche;
a ribadire il divieto dell'uso di antibiotici e di sulfamidici nell'allevamento delle api, in linea con quanto stabilito dalla normativa europea e italiana che ne vieta l'utilizzo in considerazione del fatto che non è possibile determinare i tempi di lmr (livello massimo di residuo) e che la presenza dell'antibiotico permane all'interno dell'alveare a tempo indeterminato, sensibilizzando le api per più tempo anche in assenza di trattamenti antibiotici che riassumono il farmaco dalla matrice dell'alveare stesso;
ad attuare una politica pubblica di profilassi e di prevenzione per affrontare le problematiche conseguenti alle patologie degli alveari, con lo scopo di impostare una medicina preventiva sulle api, attraverso l'aiuto e la piena collaborazione tra le associazioni apistiche e i veterinari pubblici e libero professionisti per favorire forme adeguate di tutela della salute delle api e di controllo sulla salubrità dei prodotti apistici;
ad attuare, anche all'interno del piano di azioni per l'agroalimentare «Campolibero» promosso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un piano di assistenza tecnica volto a rafforzare le attività di supporto agli apicoltori (formazione, addestramento, informazione) per migliorare la conoscenza della salute dell'ape e la profilassi diretta in apiario ad opera di personale veterinario specializzato, personale ad oggi non previsto nei progetti «spia» e Beenet;
ad assumere iniziative per migliorare, per quanto riguarda i veterinari, la conoscenza dell'ape e la formazione in patologia apistica, implementando lo sviluppo di formazione specifica in apicoltura negli studi universitari di medicina veterinaria e creando una rete di esperti in grado di fornire supporto ai veterinari per le visite di campo;
ad assumere iniziative per sviluppare laboratori in grado di coprire l'intera gamma di analisi necessarie alla diagnostica delle problematiche dell'apicoltura, anche al fine di valutare gli effetti dei pesticidi sugli impollinatori e ridurne l'utilizzo, di stimolare ricerca e sviluppo di tecniche non inquinanti per la gestione dei parassiti e di promuovere la diffusione di pratiche agricole ecologiche;
ad aumentare il monitoraggio e i controlli per evitare l'introduzione di parassiti emergenti e a implementare azioni per contribuire a contrastare l'attuale presenza e un'ulteriore diffusione della vespa velutina, fornendo linee guida alle associazioni degli apicoltori sulle azioni da intraprendere in caso di rinvenimento di nuove parassitosi e patologie;
a sostenere lo sviluppo di una rete di centri tecnici di riferimento diffusi in ogni regione, in grado di adottare misure per aumentare la diversità floreale mellifera e pollinifera, al fine di assicurare alle api un'alimentazione di qualità;
a limitare il carico di burocrazia sulla professione di apicoltore e a gestire le patologie entro limiti che non presentino rischi per gli allevatori, definendo metodiche chiare e semplici da seguire e diffondere nel mondo apistico;
a sostenere in sede europea il bando dei tre pesticidi neonicotinoidi, principale causa della moria delle api (evitando quanto accaduto nel maggio 2013 quando fu impedito il raggiungimento della prevista maggioranza qualificata dei due terzi per il bando permanente), assumendo iniziative per colmare alcune carenze con cui è stato concepito il provvedimento comunitario, in particolare integrando nel divieto anche le serre e le coltivazioni apparentemente non attrattive per le api quali i cereali invernali;
ad assumere iniziative al fine di allargare l'estensione del bando a tutte le sostanze di sintesi chimica riconosciute dannose e letali per le api e gli insetti impollinatori, risultando insufficienti le restrizioni incluse nell'attuale divieto temporaneo di due anni che si applicano solo su una parte dei pesticidi tossici per le api attualmente in commercio in Europa;
ad assumere ogni iniziativa di competenza in relazione ai trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api, al fine di salvaguardarne l'azione pronuba non solo durante il periodo di fioritura ma anche in quello di melata;
ad attivare immediatamente un tavolo tecnico coinvolgendo le associazioni di apicoltori riconosciute a livello nazionale, l'Ispra, gli enti di ricerca universitari ed istituzionali e l'Efsa, per individuare lo «stato dell'arte» e le linee guida per l'eradicazione della vespa velutina e degli altri patogeni e parassiti che minacciano le api e per la formazione degli apicoltori, al fine dell'individuazione e dell'ubicazione dei nidi e degli esemplari di calabrone asiatico;
a promuovere una rete geografica di adeguate competenze veterinarie nell'ambito di ciascuna regione.
(1-00474)
(Nuova formulazione) «Cova, Massimiliano Bernini, Dorina Bianchi, Caon, Zaccagnini, Oliverio, Lenzi, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Amato, Argentin, Beni, Bossa, Paola Bragantini, Burtone, Capone, Carnevali, Casati, D'Incecco, Fossati, Gelli, Grassi, Iori, Miotto, Murer, Patriarca, Piccione, Sbrollini, Scuvera, Franco Bordo, Catalano».
La Camera,
premesso che:
l'ape (apis mellifera L.) è una specie di insetto sociale dell'ordine degli imenotteri, della famiglia degli apidi, suddivisa in 24 sottospecie riunite in tre gruppi (Mediterraneo occidentale, Mediterraneo orientale ed Africa tropicale), che ha la caratteristica di poter essere allevata dall'uomo ed è diffusa pressoché in tutti i continenti, quindi anche in Italia, dove si segnala, tra l'altro, il maggior numero di sottospecie selvatiche d'Europa;
l'ape è un insetto pronubo che svolge un importantissimo ruolo ecologico ed ambientale per il mantenimento della biodiversità vegetale tra le piante spontanee e coltivate. Per queste ultime, i pronubi assolvono ad un compito essenziale, garantendo la produttività di un'ampia gamma di colture europee di importanza economica ed il miglioramento della qualità del prodotto;
in Europa gli insetti impollinatori come l'ape contribuiscono alla produzione agricola di 150 colture (84 per cento) che dipendono parzialmente o interamente dagli insetti per l'impollinazione e il raccolto, per un valore commerciale che si aggira intorno ai 22 miliardi di euro all'anno. Tra le principali colture che beneficiano dell'impollinazione entomofila si annoverano:
a) frutta: melo, arancio, pero, pesco, melone e anguria, limone, fragola, lampone, susino, albicocco, ciliegio, kiwi, mango e ribes;
b) ortaggi: pomodoro, carota, patata, cipolla, peperone, zucca, fava, zucchina, fagiolo, melanzana e cetriolo;
c) colture industriali: cotone, colza, girasole, senape, soia e grano saraceno;
d) frutta secca: mandorlo, noce e castagno;
e) piante aromatiche: basilico, salvia, rosmarino, timo, coriandolo, cumino e aneto;
f) foraggio per gli animali: erba medica, trifoglio e meliloto;
g) piante officinali: camomilla, lavanda ed enotera;
la sottospecie mellifera più diffusa al mondo è l'ape ligustica o ape italiana (apis mellifera ligustica Spinola, 1806), molto apprezzata tra gli apicoltori, data la sua adattabilità alla maggior parte dei climi, dal subtropicale al temperato;
il continuo contatto con l'ambiente che caratterizza l'operato delle api, che svolgono attività bottinatrice, favorisce l'accumulo, all'interno dell'alveare, delle sostanze con le quali questi insetti entrano in contatto, rendendo l'arnia una preziosa fonte di informazioni circa la presenza di sostanze inquinanti nell'ambiente;
per le ragioni sopra riportate, l'apicoltura, inquadrabile nell'ambito della zootecnia, assolve, oltre alla funzione produttiva, anche a quella ecologico-ambientale e di sviluppo rurale, rientrando perciò a pieno titolo nell'ambito delle attività agricole multifunzionali;
di recente, la Fai (Federazione italiana apicoltori) ha dichiarato che vi sono molti motivi per ritenere che l'ape italiana sia a rischio di estinzione, così come le altre sottospecie di ape mellifera, visto che è in corso una moria estremamente preoccupante data dal fatto che il numero di api nate non supera quello delle api morte;
sempre secondo la Fai, numerose sono le ragioni di questa moria, tra le quali l'introduzione di nuove specie «spurie» ed i trattamenti insetticidi a base di imidacloprid, prodotto già bandito in Francia dal 2002;
in un recente ed allarmante rapporto di Greenpeace, si evidenzia come il polline con il quale entrano in contatto le api è altamente inquinato da un «pesante cocktail di pesticidi tossici», molti dei quali neonicotinoidi, e per questo l'associazione ambientalista ha invitato la Commissione europea e i Governi nazionali a vietarne completamente l'utilizzo. Infatti, i pesticidi neonicotinoidi clothianidin, imidacloprid, thiamethoxam e fipronil sono attualmente sottoposti solo ad un divieto temporaneo ed altri pesticidi non neonicotinoidi dannosi per le api e per gli altri impollinatori, come il clorpirifos, cipermetrina e deltametrina, non risultano ancora essere banditi;
negli ultimi decenni si è verificata in Europa una drammatica diminuzione del numero di api mellifere allevate e di pronubi selvatici, perdendo una media del 16 per cento delle arnie (dal 1985 al 2005), riscontrabile prevalentemente in Inghilterra, Germania, Repubblica Ceca e Svezia, anche a causa della rarefazione di spazi aperti ricchi di fiori;
la Commissione europea nel maggio 2013 (regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione del 24 maggio 2013) ha dato il via alla moratoria contro i tre insetticidi considerati più dannosi per le api europee (moratoria entrata in vigore nel successivo mese di dicembre 2013, per la durata di 2 anni). Trattasi del clotianidin, dell'imidacloprid e del thiametoxam (della famiglia dei neonicotinoidi), destinati alla concia delle sementi, all'applicazione al suolo (granuli) ed ai trattamenti fogliari su piante e cereali (ad eccezione dei cereali vernini);
la Commissione europea stabilisce, inoltre, che i restanti usi autorizzati sono a disposizione dei soli professionisti e le eccezioni saranno limitate alla possibilità di trattare coltivazioni che attraggono le api in serre e in campi all'aperto solo dopo la fine della fioritura;
l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha pubblicato le nuove linee guida per la valutazione del rischio da pesticidi per la sopravvivenza delle api, che rappresenta un netto miglioramento per quel che riguarda la valutazione del pericolo rispetto a quanto proposto in precedenza dall'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante;
la rete nazionale di monitoraggio degli alveari (progetto Beenet attivo dal 2011, che sostituisce il monitoraggio Apenet, approntato nel 2008 a seguito dei gravi casi di moria), ha comunque segnalato gravi fenomeni di apicidio (2012-2013), nelle seguenti regioni italiane:
a) in Basilicata, in conseguenza di trattamenti primaverili di fruttiferi in fioritura;
b) in Emilia Romagna, probabilmente a seguito di approvvigionamento da parte delle api di acqua per fertirrigazione contenente insetticidi impiegati sulla coltura di pomodoro;
c) nelle Marche e in altre regioni vocate alla coltura del girasole, a causa dell'utilizzo di un diserbante per il quale non è state effettuata la valutazione del rischio per gli impollinatori;
d) in Sicilia, per trattamenti di colture intensive di agrumeti in presenza di forte essudazione di melata che in ambienti con scarsa disponibilità di piante nettarifere, è utilizzata dalle api per la produzione del miele;
l'Unaapi (Unione nazionale associazioni apicoltori italiani) ha segnalato durante questa primavera (2014) nuovi, estesi e reiterati fenomeni di avvelenamenti, moria e spopolamenti d'interi apiari, soprattutto in concomitanza con l'epoca delle semine del mais, dal Friuli Venezia Giulia (dove sono stati spopolati migliaia di alveari) al Veneto, alla Lombardia, all'Emilia Romagna e al Piemonte e analoghi fenomeni sui fruttiferi e sulle colture di cereali della Lombardia e della Campania;
l'Unaapi afferma, sebbene non ci sia certezza sulle molecole che hanno provocato tali conseguenze che, oltre ai neonicotinoidi, è assai probabile che si sia accentuato un uso pervasivo e irresponsabile di altre molecole neurotossiche, come il piretroide deltametrina o il famigerato insetticida clorpirifos, o il fungicida tebuconazolo, che esplica effetti nocivi sulle popolazioni di api, non previsti e non valutati, o che vengano comunque utilizzati illegalmente neonicotinoidi;
un'altra minaccia incombe sull'apicoltura europea ed italiana ed è quella della vespa velutina o calabrone asiatico (vespa velutina lepeletier), importato accidentalmente dalla Cina, in grado di predare le api e di distruggere gli alveari e di arrecare danno a tutta l'entomofauna utile;
negli ultimi otto anni il calabrone asiatico è stato in grado di colonizzare quasi tutto l'intero territorio francese, con la scomparsa del 50 per cento degli alveari, arrivando a varcare i confini con il Belgio, la Spagna, il Portogallo e l'Italia, dov’è stata ufficialmente rinvenuta in provincia di Imperia e Cuneo;
secondo l'Osservatorio nazionale del miele, il mercato dei prodotti apistici è caratterizzato da circa 12.000 produttori e da quasi 40.000 apicoltori con attività apistica per autoconsumo e da 1.157.196 alveari censiti, che nel 2012 ha fatto registrare una produzione di 23.320 quintali di miele (26.384 nel 2010), il cui giro d'affari legato alla produzione di questo prodotto, della cera, del polline e degli altri prodotti apistici, ammonta circa ai 65 milioni di euro annui;
l'Italia, grazie alla sua varietà climatico-vegetazionale e alla professionalità degli apicoltori che hanno sviluppato raffinatissime ed impegnative tecniche di nomadismo, può contare su un patrimonio di mieli unico al mondo, oltre ad una infinità di millefiori, e annovera anche oltre trenta monoflora classificati e numerosi i prodotti apistici di qualità (denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta);
la particolarità del settore non permette di estendere ad esso i criteri utilizzati per definire le «organizzazioni di produttori», primo fra tutti la mancanza e la non necessità di avere una concentrazione della commercializzazione del prodotto, che rende, però, necessario garantire qualificati organismi rappresentativi del settore, per poter, con equilibrata partecipazione, elaborare programmi di settore e utilizzare in modo ottimale le risorse destinate all'apicoltura;
la presenza di un numero considerevole di apicoltori «non professionisti» costituisce allo stesso tempo una risorsa e un aspetto problematico, quest'ultimo rappresentato dall'influenza negativa sullo stato sanitario delle api, qualora tali attività siano svolte al di fuori di ogni contesto associativo;
ad aggravare quanto riportato al punto precedente, le emergenze sanitarie alla base della moria delle api sono aggravate dall'assenza di un adeguato quadro regolatorio internazionale, per cui gli apicoltori riscontrano evidenti difficoltà in considerazione della mancanza di un adeguato supporto da parte dei servizi veterinari;
in ambito comunitario, la Commissione europea, a seguito delle conclusioni del rapporto sul settore dell'apicoltura destinato al Parlamento europeo e al Consiglio predisposto dal Commissario all'agricoltura Dacian Ciolos, ha ribadito l'intenzione di sostenere l'apicoltura europea, attraverso l'introduzione di nuove misure di sviluppo rurale finalizzate a favorire i giovani agricoltori nell'ammodernamento delle aziende e ad interventi agroambientali per rafforzare la presenza di piante mellifere per il sostentamento delle colonie di api;
la sezione VI (articoli 105-110) del regolamento (CE) n. 22 ottobre 2007, n. 1234/2007 del Consiglio contiene disposizioni speciali relative al settore dell'apicoltura e, in particolare, prevede un contributo finanziario dell'Unione europea per l'applicazione di talune azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, attraverso la predisposizione ogni tre anni di un programma nazionale (attualmente è in atto quello relativo al triennio 2014-2016), incentrato su una o più azioni di:
a) assistenza tecnica ad apicoltori e loro associazioni;
b) lotta contro la varroasi;
c) razionalizzazione della transumanza;
d) misure di sostegno ai laboratori di analisi delle caratteristiche fisico-chimiche del miele;
e) misure di sostegno per il ripopolamento del patrimonio apistico;
f) collaborazione con organismi specializzati nella ricerca applicata nel settore apistico;
a seguito della legge 24 dicembre 2004, n. 313, che ha riconosciuto l'apicoltura come attività di interesse nazionale, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha provveduto ad elaborare uno specifico documento programmatico con le linee strategiche a sostegno dell'apicoltura attraverso finanziamenti, l'informazione, la valorizzazione delle produzioni, la tutela della salute dei consumatori e l'educazione alimentare, oltre che per lo sviluppo dei programmi di ricerca e di sperimentazione d'intesa con le organizzazioni apistiche,
impegna il Governo:
in accordo con le regioni e con le province autonome di Trento e Bolzano, a promuovere, nei programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale, tutte le azioni che favoriscano i pronubi, riportate nell'ambito del progetto europeo Step (Stato attuale e tendenze dei pronubi europei, n. 244090-STEP-CP-FP), finalizzato alla conservazione degli organismi pronubi e del loro servizio di impollinazione, tra le quali la creazione o il mantenimento di habitat specifici, come le aiuole incolte per le fioriture spontanee, la gestione e l'utilizzo di agrofarmaci in modo da tutelare l'entomofauna, la riduzione dell'uso di diserbanti per salvaguardare le piante che offrono fioriture e la semina e la coltivazione di specie che producano fioriture abbondanti (ad esempio, colza, trifoglio e fava), inserendole nelle rotazioni;
ad assumere ogni iniziativa di competenza in relazione ai trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api, al fine di salvaguardarne l'azione pronuba non solo durante il periodo di fioritura ma anche in quello di melata;
ad agire in sede nazionale ed europea per un divieto definitivo, e non solo parziale e temporaneo, dei neonicotinoidi e di altri insetticidi sistemici dannosi per i pronubi, finanziando, altresì, la ricerca scientifica per l'individuazione di nuove procedure e test per l'accertamento delle conseguenze per le api e per gli altri impollinatori, dovute allo spandimento di molecole e dei loro preparati, dando priorità alla valutazione degli effetti dovuti ai piretrodi (in particolar modo alla deltametrina), all'insetticida clorpirifos ed al fungicida tebuconazolo;
in accordo con le regioni e con le province autonome di Trento e Bolzano, a promuovere una capillare azione di controllo e vigilanza per la repressione dell'uso, durante i trattamenti chimici in agricoltura, di fitofarmaci e principi attivi vietati o non autorizzati a livello nazionale ed europeo, perché pericolosi per i pronubi;
ad intraprendere tutte le iniziative normative affinché il prodotto apistico denominato «pappa reale» o «gelatina reale», prodotto agricolo de facto, venga annoverato tra i prodotti agricoli della parte I della tabella A del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), attribuendo allo stesso un'aliquota di compensazione ai fini IVA, correggendo in questo modo l'anacronistica situazione che penalizza gli apicoltori che si dedicano a questa produzione che possiede interessanti prospettive di mercato;
a favorire le produzioni di qualità, garantendo il consumatore e tutelando i produttori italiani da pesanti fenomeni di concorrenza estera, assumendo iniziative per estendere a tutti i prodotti alimentari apistici (nello specifico pappa reale e polline) l'obbligo, attualmente in vigore per il miele, di indicare in etichetta il Paese d'origine del prodotto confezionato e per tutte le categorie di prodotti la provenienza dei pollini utilizzati, fermo restando quanto previsto dal regolamento UE n. 1169/2011 (relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori);
ad individuare rappresentanze qualificate degli operatori del settore apistico, utilizzando anche i criteri presenti nel decreto del 16 febbraio 2010 (criteri di assegnazione dei contributi ai sensi del decreto-legge n. 112 del 2008 per il settore apistico), atti a favorire una migliore gestione della programmazione nazionale di settore e per permettere corrette e adeguate politiche di sviluppo, coordinamento e gestione in ambito regionale, anche in considerazione di quanto previsto agli articoli dal 56 al 60 del regolamento UE n. 1308/2013 (ex regolamento UE n. 1234/2007), che obbliga gli Stati membri all'elaborazione di programmi apistici nazionali a favore dello sviluppo dell'apicoltura, in piena e fattiva collaborazione con le organizzazioni rappresentative del settore;
data la peculiarità del settore apistico ampiamente esposta nella premessa, ad intraprendere tutte le iniziative normative necessarie a sburocratizzare il settore attraverso una semplificazione per la vendita diretta e per la cessione al dettaglio dei prodotti che l'apicoltore effettua presso la sede aziendale (abitazione, laboratorio di smielatura ed altro), come già previsto per i produttori agricoli che cedono in campo i propri prodotti, ciò anche ai sensi del regolamento UE n. 852/2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari) che definisce l'attività dell'apicoltore ai fini sanitari, di tipo primario, compreso l'invasettamento ed il confezionamento del prodotto, estendendo, quindi, all'apicoltore tutte le semplificazioni che sono proprie del produttore primario, anche in riferimento alla commercializzazione, come:
a) l'esonero dell'apicoltore dalla dichiarazione/segnalazione di inizio attività;
b) la vendita diretta dei prodotti agricoli senza cambio di destinazione d'uso dei locali ove questa si svolge;
c) l'autorizzazione all'uso temporaneo, senza che sia necessario il cambio di destinazione d'uso e a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui questi sono ubicati, di locali per l'attività di smielatura/confezionamento del miele per piccole produzioni;
ad assumere iniziative per integrare l'elenco delle «attività agricole connesse» – di cui all'articolo 32, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi e dell'articolo 2135, comma 3, del codice civile, in relazione alla corretta valutazione del reddito ascrivibile ad un'azienda apistica, ricomprendendo, oltre alla lavorazione e al confezionamento del miele (già compresa nell'elenco), anche tutti gli altri prodotti dell'apicoltura come elencati nella legge n. 313 del 2004 (Disciplina dell'apicoltura), all'articolo 2, comma 2: la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele;
ad attivare immediatamente un tavolo tecnico coinvolgendo le associazioni di apicoltori riconosciute a livello nazionale, l'Ispra, gli enti di ricerca universitari ed istituzionali e l'Efsa, per individuare lo «stato dell'arte» e le linee guida per l'eradicazione della vespa velutina e degli altri patogeni e parassiti che minacciano le api e per la formazione degli apicoltori, al fine dell'individuazione e dell'ubicazione dei nidi e degli esemplari di calabrone asiatico.
(1-00476)
(Nuova formulazione) «Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Benedetti, Gallinella, Parentela, Lupo, Grande, Frusone, Daga».
La Camera,
premesso che:
l'apicoltura è considerata a tutti gli effetti un'attività agricola, è un'attività del settore agricolo-zootenico di rilevanza economica fortemente radicata nella tradizione e nei luoghi in cui viene esercitata. L'apicoltura è creatività, l'apicoltore s'ingegna per trovare delle soluzioni ai problemi pratici dell'allevamento, prove, esperienze, risultati che rimangono nell'esperienza del singolo;
l'apicoltura è l'allevamento di api allo scopo di sfruttare i prodotti dell'alveare, dove per tale si intenda un'arnia popolata da una famiglia di api. Malgrado le specie allevate siano diverse, per la sua produttività ha netta predominanza l’apis mellifera;
il mestiere dell'apicoltore consiste sostanzialmente nel procurare alle api ricovero e cure e vegliare sul loro sviluppo; in cambio egli raccoglie una quota discreta del loro prodotto, consistente in: miele, polline, cera d'api, pappa reale, propoli, veleno;
l'apicoltura può essere assai significativa anche ai fini del controllo ambientale, essendo l'ape un animale molto sensibile alla qualità dell'ambiente in cui vive e, inoltre, per la natura stessa della sua attività, una sorta di «campionatore biologico» assai funzionale, almeno d'estate, in quanto le api ispezionano una vasta area attorno all'alveare, venendo a contatto con suolo, vegetazione, aria e acqua;
l'apicoltura, un tempo ingiustamente considerata la «cenerentola» dell'agricoltura, oggi è riconosciuta, dalla legge n. 313 del 2004, come «attività di interesse nazionale»;
la ricchezza culturale dell'apicoltura, le ampie disponibilità di risorse nettarifere, che da sempre caratterizzano il territorio italiano, la varietà e la selezione negli anni di un ceppo di api universalmente riconosciute come le migliori del mondo hanno portato il nostro Paese ad importanti traguardi sul piano interno ed internazionale: per numero di addetti, per tipologia qualitativa delle produzioni e per diffusione dell'allevamento sul territorio;
qualsiasi prodotto nazionale o europeo che si fregi di una denominazione/indicazione protetta ha un disciplinare ovvero la prescrizione che disciplina l'ottenimento di un prodotto agricolo o alimentare, più precisamente è la norma di legge che definisce i requisiti produttivi e commerciali di un prodotto a denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta o qualifiche equivalenti. I consorzi di tutela sovrintendono alla nascita e gestione del disciplinare di riferimento;
l’iter per elaborare, presentare, approvare, pubblicare un disciplinare (e la relativa denominazione/indicazione) è piuttosto complesso e, comunque, deve essere svolto in sede comunitaria;
la denominazione di origine protetta (dop) individua il nome di una zona determinata, di una regione e, talvolta, anche di un singolo Paese che designa un prodotto agricolo o alimentare come originario di tale territorio, ove avviene la produzione e/o la trasformazione, le cui qualità sono da rinvenirsi esclusivamente in quel determinato ambiente geografico;
la procedura per il riconoscimento della denominazione di origine protetta è disciplinata dal regolamento (CE) n. 510/2006, il quale prevede che per beneficiare di una denominazione d'origine protetta, un prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme ad un disciplinare, che la domanda di registrazione può essere presentata esclusivamente da un'associazione ovvero qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori o di trasformatori che trattano il medesimo prodotto agricolo o il medesimo prodotto alimentare. L'associazione può presentare la domanda di registrazione solo per i prodotti agricoli o alimentari che essa stessa produce od elabora. La domanda di registrazione della denominazione di origine protetta è inviata allo Stato membro sul cui territorio è situata la zona geografica. Lo Stato membro esamina la domanda di registrazione per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal regolamento. Qualora si ritenga che i requisiti del regolamento siano soddisfatti, lo Stato adotta una decisione favorevole e trasmette alla Commissione europea la documentazione per la decisione definitiva che sarà poi pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, che ne determina così il riconoscimento europeo della denominazione;
il miele italiano sta raggiungendo e consolidando il traguardo della qualità. Negli ultimi anni dal miele varesino – un prodotto di grande importanza per la nostra agricoltura prealpina, che ha finalmente ottenuto un traguardo ambito e meritato – al miele delle Dolomiti bellunesi – un prodotto di eccellenza delle nostre montagne, che sono state proclamate Patrimonio dell'Umanità – hanno avuto il riconoscimento della denominazione di origine protetta dopo una lunga e difficile procedura per entrare nell'olimpo della qualità europea. Questi riconoscimenti hanno una ricaduta positiva sul comparto produttivo apicolo, che è divenuto l'ennesimo punto d'orgoglio per l'agricoltura del nostro Paese;
sono circa 1.300.000 alveari nel nostro Paese e 70 mila gli apicoltori italiani, per un fatturato di circa 60 milioni di euro che aumenta se si pensa che la produzione agricola trae incremento produttivo anche dal prezioso ed insostituibile servizio di impollinazione delle api sulle colture ortofrutticole e sementiere;
la quantità di miele prodotta varia in base all'habitat in cui sono collocati gli alveari, ma la media è di 40-50 chilogrammi l'uno. Nell'arco di un'intera stagione un'azienda apistica di media dimensione, che detiene 300 alveari, riesce a fare 150 quintali di miele o più, con ricavi superiori a 100 mila euro;
l'apicoltura è tra le attività che più si presta alla conduzione familiare, infatti è perfettamente compatibile con le esigenze e gli stili di vita dei giovani di oggi. Un'attività a contatto con la natura, che collabora a fini produttivi con l'ambiente senza sfruttarlo, che lascia anche lo spazio per la vita sociale dell'imprenditore, può rappresentare una valida alternativa alle attività tradizionali”. Insomma, l'apicoltura, un universo tutto da scoprire che, forse, può dare risposte, semplici ma concrete, utili alla società moderna;
occorre ricordare che il nostro Paese non è autosufficiente per quello che riguarda la produzione di miele; infatti, circa il 50 per cento del consumo è sostenuto da prodotto di importazione. Il che significa spazi d'impresa e nuove opportunità di lavoro per chi vuole diventare un apicoltore;
la maggior parte del miele importato proviene da Paesi extraeuropei e i prodotti provenienti da questi Paesi arrivano sul mercato italiano ad un prezzo che è di molto inferiore, possedendo una qualità sicuramente inferiore. Si importano, soprattutto, mieli millefiori dall'America latina, dall'Est europeo e dalla Cina; tra i mieli uniflorali il più importato è sicuramente quello di robinia (acacia), proveniente da Ungheria, Romania e Cina, ma per chi apprezza veramente il miele, la grande variabilità del prodotto nostrano è proprio la caratteristica di maggior pregio;
ad aggravare le condizioni di difficoltà del settore è sopravvenuto il diffondersi, all'inizio degli anni ’80; di un dannosissimo parassita degli alveari, l'acaro Varroa Jacobsoni Oudemans, nonché della vespa asiatica «vespa velutina», che ha prodotto diffuse mortalità degli alveari, abbandonati da parte di numerosi operatori e, quindi, un graduale ridimensionamento della consistenza complessiva della produzione;
è necessario sostenere una rinnovata attenzione verso l'apicoltura osservata anche come diversificazione produttiva all'interno dell'azienda agricola, secondo i caratteri di multifunzionalità che essa può assumere soprattutto alle aree difficili, nonché come fonte di reddito per i giovani alla ricerca di nuova occupazione;
è fondamentale, infine, richiamare l'attenzione sull'importanza anche nutrizionale e terapeutica dei prodotti dell'alveare,
impegna il Governo:
ad adottare provvedimenti volti al sostegno del settore apistico, fonte di creazione di nuova occupazione con livelli di investimento sostenibili, al fine di sviluppare e proteggere l'apicoltura, nicchia dell'economia agricola, migliorando la qualità e la commercializzazione del miele e dei suoi derivati;
ad assumere iniziative che favoriscano la nascita di aziende nel settore apistico, condotte da giovani, che, contribuendo alla biodiversità ed al mantenimento degli equilibri ambientali, che sono gli elementi che caratterizzano il comparto apistico, siano un tipo di modello ideale di impresa agricola del futuro;
a valorizzare l'esperienza produttiva dell'apicoltore, che attraverso i disciplinari di produzione si orienta verso una produzione di qualità;
ad affidare alle regioni specifiche competenze in materia di monitoraggio e controllo al fine di evitare l'espansione di parassiti e specie dannose per l'apicoltura e di selezione e salvaguardia della purezza dell’apis mellifera ligustica S., da realizzare anche attraverso l'istituzione di parchi naturali per la conservazione in purezza del patrimonio genetico di questa razza, riconosciuta sul piano internazionale come la migliore in assoluto;
a prevedere regole che siano più chiare e semplici, al fine di una generale semplificazione della burocrazia in agricoltura, affinché i giovani che vogliono avviare l'attività di apicoltore, siano più incentivati a farlo, anche dal punto di vista burocratico.
(1-00477) «Caon, Giancarlo Giorgetti, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caparini, Fedriga, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini».
La Camera,
premesso che:
il settore apicolo costituisce un'attività di interesse nazionale, è parte integrante dell'agricoltura europea ed è fonte di reddito primario o aggiuntivo per oltre 600 mila cittadini dell'Unione europea;
contribuisce in modo determinante all'evoluzione ed allo sviluppo dell'agricoltura, alla conservazione dell'ambiente naturale e dell'ecosistema e alla tutela della biodiversità;
in effetti, si stima che circa l'84 per cento delle specie vegetali ed il 76 per cento della produzione alimentare in Europa dipendano dall'opera di impollinazione effettuata dalle api;
il valore economico di tale attività supera di gran lunga lo stesso valore del miele prodotto ed è valutato nell'Unione europea in 15 miliardi di euro annui;
l'apicoltura, sul piano economico-sociale, svolge un importantissimo ruolo nello sviluppo sostenibile delle zone rurali, crea opportunità d'impresa e favorisce, quindi, l'occupazione;
nel nostro Paese gli apicoltori sono circa 50 mila; inoltre, i produttori apistici, gli agricoltori che svolgono attività a fini economici e ricavano un reddito rilevante da tale attività sono circa 7 mila e cinquecento; gli alveari sono circa 1.100.000; le api in attività nel territorio nazionale si stima ammontino ad oltre 55 miliardi;
nel nostro Paese si producono annualmente circa 8-11 mila tonnellate di miele a seconda dell'andamento stagionale e meteorologico. Il valore economico derivante da tale produzione è di circa 20,6 milioni di euro, mentre quello che proviene dall'indotto ammonta ad oltre 57-62 milioni di euro;
per quanto riguarda l'Unione europea, la produzione di miele registrata nel 2011 è stata pari a 217.366 tonnellate. La produzione europea ha registrato un lieve aumento negli ultimi 10 anni (+ 6 per cento dal 2010) con variazioni annuali positive e negative, sempre a seconda delle condizioni atmosferiche;
nel mondo intero, da qualche tempo, si sta verificando una riduzione del numero delle colonie di api: infatti, la salute delle comunità e dei singoli viene influenzata da numerosi fattori letali e sub-letali, molti dei quali tra loro interconnessi;
numerosi studi e valutazioni di esperti attribuiscono tale fenomeno all'uso dei pesticidi, ai mutamenti delle condizioni climatiche e ambientali, ai cambiamenti dell'uso del suolo e a pratiche apicole gestite scorrettamente;
in relazione a tale fenomeno, nel nostro Paese il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha avviato, a partire dal 2008, un monitoraggio nazionale denominato «Rete per il monitoraggio dei fenomeni di spopolamento e mortalità degli alveari» che fornisce strumenti scientifici e operativi per il monitoraggio dei fenomeni di spopolamento e mortalità degli alveari;
tale studio ha dimostrato come sia da attribuire precipuamente all'uso dei pesticidi la causa più probabile della moria delle api;
per contrastare il preoccupante fenomeno, la Commissione europea ha previsto una serie di adeguate misure per contrastare il fenomeno e favorire un corretto e vantaggioso sviluppo del settore;
in questo ambito sono state stanziate risorse per lo sviluppo rurale, per favorire l'impegno nel settore di giovani agricoltori, per l'ammodernamento delle aziende, per interventi agro-ambientali, per intensificare la presenza di piante mellifere al fine di sostenere e favorire lo sviluppo delle colonie di api;
la Commissione europea ha inteso elencare e spiegare il significato di tali misure nelle conclusioni del rapporto sul settore dell'apicoltura destinato al Parlamento europeo e al Consiglio. Il rapporto sottolinea che le misure in vigore nell'Unione europea hanno aiutato i produttori del continente a «mantenere una produzione di miele di alta qualità, pur in un contesto difficile, con l'aumento dei costi di produzione, le minacce alla sopravvivenza delle api e la feroce concorrenza internazionale da importazione di miele da Paesi terzi»;
in considerazione delle valutazioni effettuate dagli esperti che hanno studiato il fenomeno, appaiono indispensabili una forte politica di profilassi ed un sostegno anche di carattere culturale agli operatori del settore, favorendo l'intervento di personale veterinario, di centri di riferimento specializzati e di informazioni e protocolli che possano consentire una corretta e adeguata gestione di un settore così vitale e significativo per l'intera Europa,
impegna il Governo:
ad adottare una politica pubblica di profilassi che preveda necessariamente e diffusamente una seria formazione degli apicoltori ed il loro accompagnamento ad opera di personale veterinario specializzato;
a favorire, per una loro giusta attuazione, lo sviluppo di adeguate politiche sanitarie a livello nazionale, con la piena collaborazione delle associazioni apistiche;
a definire metodiche efficaci, chiare e semplici da diffondere nell'intero comparto apistico e a considerare che l'unità epidemiologica non è generalmente costituita dal singolo alveare o apiario, bensì dall'insieme del patrimonio zootecnico dell'apicoltore;
a promuovere la ricerca scientifica, di cooperazione tra l'Italia e gli altri Stati produttori di miele e derivati, al fine di intraprendere un comune scambio di informazioni che rafforzi la lotta agli acari responsabili della moria delle api;
a favorire corsi di aggiornamento per veterinari, allo scopo di fornire loro le adeguate e specifiche conoscenze per fronteggiare le patologie delle api;
a promuovere una rete geografica di adeguate competenze veterinarie nell'ambito di ciascuna regione.
(1-00478)
(Nuova formulazione) «Dorina Bianchi, Piccone».
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Iniziative urgenti per il rilancio del settore delle infrastrutture e per ricondurre le infrastrutture strategiche nell'ambito della competenza esclusiva statale – 3-00840
ABRIGNANI, PALESE e LAFFRANCO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
secondo quanto pubblicato dal quotidiano Il Sole 24 ore il 18 maggio 2014, il settore delle infrastrutture, che dovrebbe trasmettere l'impulso essenziale per rilanciare l'economia del sistema-Paese, risulta in grave difficoltà, a causa di molteplici fattori negativi, quali: la spesa dei finanziamenti statali oramai marginalizzata, i vincoli derivanti dal patto di stabilità degli enti locali, le lunghe procedure ed i ricorsi ai tribunali amministrativi regionali, nonché i ritardi e gli aumenti del costo degli appalti, determinati dalle varianti progettuali durante i lavori;
le sopra esposte osservazioni, che rappresentano un freno allo sviluppo, si inseriscono all'interno di una manifesta mancanza di un'azione sinergica di politica economica ed infrastrutturale da parte del Governo Renzi, la cui assenza si sta dimostrando, in particolare, nei confronti del Mezzogiorno;
a giudizio dell'Associazione nazionale costruttori edili, ulteriori profili di criticità che rallentano fortemente la realizzazione delle opere infrastrutturali in Italia, che ha investito meno rispetto a tutti i principali Paesi dell'Unione europea, perdendo oltre il 30 per cento dal 2009, sono rappresentati dalle carenze e dalle incertezze sui finanziamenti, dai tempi della valutazione di impatto ambientale e delle conferenze di servizi, dalle prescrizioni delle regioni e degli enti locali, nonché dalle difficoltà derivanti dal titolo V della parte II della Costituzione, che hanno determinato lentezze decisionali, responsabilità regolatorie e diffusi contenziosi amministrativi –:
quali iniziative urgenti intenda intraprendere, in considerazione del quadro complessivo esposto in premessa, che rileva evidenti ritardi nel rilanciare un settore essenziale per la ripresa della domanda e del prodotto interno lordo del Paese, e se il Governo intenda assumere iniziative per riportare le infrastrutture strategiche alla competenza esclusiva statale, poste le problematiche cagionate dalla sovrapposizione delle competenze dei diversi livelli amministrativi, che nel corso dell'ultimo decennio ha inciso negativamente sull'efficienza della produttività del sistema economico. (3-00840)
Iniziative di competenza per la piena operatività dell'aeroporto «Gino Lisa» di Foggia e per il potenziamento infrastrutturale dell'intero territorio – 3-00841
DI GIOIA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
martedì 6 maggio 2014, davanti alla sede di Aeroporti di Puglia spa a Bari, si è svolta una manifestazione, indetta dalle Associazioni e dai comitati pro «Gino Lisa», affinché si decida, in tempi rapidi, non solo l'apertura dell'aeroporto, ma siano avviati i lavori per l'allungamento della pista che rappresenta una necessità strategica per lo sviluppo del territorio;
sulla realizzazione di tale opera, in merito alla quale l'interrogante ha presentato numerosi atti di sindacato ispettivo, si continuano a riscontrare ritardi e scelte che rischiano di penalizzare un territorio già duramente in crisi;
la provincia di Foggia e la Capitanata hanno un potenziale turistico e turistico- religioso che potrebbe fungere da volano per la ripresa e lo sviluppo, ma le scelte politiche operate, nel corso degli ultimi anni, hanno determinato evidenti difficoltà;
non a caso anche la camera di commercio e l'Associazione industriali della città di Foggia hanno dato il loro appoggio, convinti come tutti che il «Gino Lisa», una volta pienamente operativo, rappresenta un'infrastruttura strategica per l'intero comparto dell'economia locale;
l'arretratezza delle infrastrutture di mobilità è un pesante handicap con il quale questo territorio deve fare i conti e, di fatto, determina l'impossibilità per gli operatori economici di poter competere, ad armi pari, con altre realtà produttive del Paese;
tutto ciò, in una situazione in cui la crisi economica continua ad affossare lo sviluppo e ad aumentare in termini esponenziali il numero dei disoccupati, appare del tutto incomprensibile e irragionevole;
non si possono più sopportare tali ritardi, come non si può dimenticare lo spreco delle risorse pubbliche sino ad ora investite e gli ostacoli burocratici e politici posti da chi colpevolmente tende a ritardare i lavori di tale opera, con il rischio di declassare l'aeroporto e l'intera economia del territorio;
non è più tempo di tergiversare, stante il fatto che a breve, il 30 giugno 2014, scadranno i termini per usufruire dei 14 milioni di euro di fondi comunitari per l'allungamento della pista e le popolazioni e gli operatori economici non potranno accettare in silenzio tale eventualità che si accompagnerebbe ad altre sottrazioni, come lo spostamento dell'Agenzia per la sicurezza alimentare, che hanno rappresentato una preoccupante avvisaglia;
in tal senso appare ancora più grave la decisione, presa il 17 gennaio 2014, di declassare l'aeroporto di Foggia, iniziativa che era stata letta come tentativo di affossare lo sviluppo e la realizzazione delle opere previste –:
come e se si intenda, al di là di formali dichiarazioni di buona volontà, attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze, con il necessario confronto con le istituzioni regionali e Aeroporti di Puglia spa, affinché si concluda quest'annosa vicenda della piena operatività dell'aeroporto «Gino Lisa», che, a giudizio dell'interrogante, ha assunto ormai i toni della farsa, e si dia risposta alle giuste istanze avanzate dalle associazioni dei cittadini e degli operatori economici della provincia di Foggia e della Capitanata, cominciando dalla pista dell'aeroporto per dare il via, in seguito, ad un reale potenziamento infrastrutturale dell'intero territorio, che rappresenta l'unico fattore strategico per la ripresa e lo sviluppo economico del territorio. (3-00841)
Iniziative per l'applicazione della disciplina relativa alla destinazione dell'otto per mille dell'Irpef per interventi in materia di edilizia scolastica – 3-00842
CARIELLO, CASTELLI, SORIAL, CASO, BRUGNEROTTO, CURRÒ e D'INCÀ. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
con un emendamento approvato al disegno di legge di stabilità per il 2014 è stato inserito, all'articolo 1, il comma 206 che, modificando l'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, aggiunge una nuova finalità a cui destinare la quota dell'otto per mille dell'irpef devoluta alla diretta gestione statale, ossia «la ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica»;
con decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2014, sono stati individuati i parametri specifici di valutazione delle istanze relative alla quota dell'otto per mille nella specifica finalità «Interventi per l'edilizia scolastica» con l'aggiunta, a giudizio degli interroganti eccessivamente discrezionale, del punto n. 1 di «Progetti di riqualificazione volti alla bonifica dell'amianto», che non era inclusa nel testo del comma 206 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014, nonostante i predetti progetti siano già finanziati per 150 milioni di euro per il 2014, come previsto dall'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013;
le modalità, le procedure ed i criteri di riparto per l'utilizzazione delle suddette risorse sono disciplinate nel decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250;
di recente il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2013, n. 82, ha apportato ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, fra cui la fissazione del nuovo termine per presentare le domande alla Presidenza del Consiglio dei ministri al 30 settembre invece che al 15 marzo;
sul sito ufficiale della Presidenza del Consiglio dei ministri è indicato che è in corso la modifica del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in relazione all'introduzione della categoria «edilizia scolastica» –:
se il Governo intenda assumere iniziative per effettuare tutte le modifiche citate nelle premesse entro il 30 giugno 2014, al fine di rendere disponibile la modulistica necessaria per consentire agli enti interessati, entro il 30 settembre 2014, di inoltrare le apposite domande correlate a progetti di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, escludendo i progetti di riqualificazione volti alla bonifica dell'amianto.
(3-00842)
Iniziative per la deduzione dal reddito imponibile delle spese sostenute per l'Imu relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, sia ai fini Ires sia ai fini Irap – 3-00843
BUSIN, GIANCARLO GIORGETTI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, BUONANNO, CAON, CAPARINI, FEDRIGA, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA e RONDINI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
la crisi ha colpito in modo drammatico il sistema produttivo italiano, costretto ad operare con gravi svantaggi competitivi rispetto ad altri Paesi dell'Unione europea, in particolare alla Germania, che precede il nostro Paese nella classifica dei Paesi con maggiore produzione manifatturiera e con la quale l'Italia è in diretta concorrenza in molteplici settori industriali;
le aziende italiane non riescono a sopportare ulteriormente un sistema giudiziario praticamente alla paralisi e riconosciuto fra i fattori che più scoraggiano gli investimenti, sia interni che soprattutto esteri in Italia, la più alta pressione fiscale sui redditi d'impresa fra i Paesi Ocse, di oltre 20 punti superiore a quella tedesca, il tax rate complessivo è arrivato ad oltre il 68,3 per cento, un costo dell'energia fra i più alti in Europa (+40 per cento la bolletta elettrica in 2 anni) ed una burocrazia che costa, secondo il centro studi di Confindustria, oltre 30 miliardi di euro al sistema delle piccole e medie imprese italiane;
a tali evidenti svantaggi non è consentito rimediare con svalutazioni monetarie compensative, dal momento che si è costretti ad operare con una valuta unica in un sistema di cambi fissi, qual è l'euro, attualmente a livelli insostenibili per l'economia italiana;
in questo quadro desolante non stupiscono i dati, in continuo aumento, sul numero di aziende che falliscono (+4,6 per cento nel I quadrimestre 2014 rispetto al 2013), cessano l'attività o richiedono il concordato. Dal 2007 ad oggi l'Italia ha perso il 25 per cento della produzione industriale e il 40 per cento nel settore delle costruzioni. Molte aziende chiudono per mancanza di liquidità, dal 2008 le banche hanno diminuito del 36 per cento i prestiti alle piccole e medie imprese, di queste il 20 per cento lo ha fatto a causa dei mancati pagamenti da parte della pubblica amministrazione;
logica conseguenza di questa situazione è, pertanto, il negativo dato sulla disoccupazione, oggi al 12,7 per cento, ma che raggiunge picchi del 41,6 per cento tra i giovani, così che il tasso di occupazione si ritrova sotto quota 60 per cento quando la media europea è del 68,3 per cento e in Germania è del 72 per cento;
è concreto il rischio che vada perduto definitivamente il patrimonio di piccole e medie imprese vitale per l'economia italiana e da tempo si sente la necessità di escludere, ovvero poter dedurre, l'imu sui fabbricati strumentali, sia per l'oggettiva situazione che vede contrarsi utili d'impresa e valore degli asset immobiliari, sia perché dal 2014 si aggiunge al carico fiscale delle imprese anche la tasi;
già nel 2013, in fase di esame di alcuni provvedimenti legislativi di carattere finanziario, sono state presentate numerose richieste di rivedere l'attuale tassazione sugli immobili produttivi e, specificatamente, con l'accoglimento dell'ordine del giorno 9/01544-A/043, il Governo si impegnava a valutare l'opportunità di prevedere l'integrale deduzione delle spese sostenute per l'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive dal reddito imponibile dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito, sia ai fini ires che ai fini irap;
l'intervento previsto dalla legge di stabilità per l'anno 2014 appare insufficiente, laddove si prevede che l'imu relativa agli immobili strumentali delle imprese e dei professionisti sia solo in parte deducibile dal reddito di impresa a decorrere dal periodo d'imposta 2013 ma indeducibile ai fini irap, ed in ragione del fatto che tale deducibilità è stata fissata per l'anno 2014 ad un livello molto limitato, pari al 20 per cento –:
se, alla luce della grave crisi economica e della difficile situazione nella quale migliaia di aziende italiane si ritrovano oggi e in ragione della prossima scadenza per il versamento della prima rata dell'imu, fissata al 16 giugno 2014, non ritenga opportuno considerare la possibilità di assumere iniziative per prevedere l'integrale deduzione delle spese sostenute per l'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive dal reddito imponibile dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito, estendendo la stessa sia ai fini ires che ai fini irap e dando così seguito alle annunciate intenzioni del Governo in materia. (3-00843)
Iniziative per la riduzione dell'imposta di registro sugli atti posti in essere da organizzazioni non lucrative di utilità sociale relativi a beni immobili – 3-00844
SANTERINI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere - premesso che:
il Presidente del Consiglio dei ministri ha in più riprese rimarcato l'importanza della riforma del terzo settore, considerata uno dei punti nodali dell'azione riformatrice della XVII legislatura;
la rilevanza di questo settore, che si colloca tra lo Stato e il mercato, tra la finanza e l'etica, tra l'impresa e la cooperazione, tra l'economia e l'ecologia, che dà forma e sostanza ai principi costituzionali della solidarietà e della sussidiarietà, si misura soprattutto nei momenti di crisi, quando maggiore è il bisogno di un sostegno per la coesione sociale e per il contrasto alle tendenze verso la frammentazione e disgregazione del senso di appartenenza alla comunità nazionale;
le linee guida della riforma del terzo settore, illustrate dal Governo, sono ampiamente condivisibili ed improntate al superamento delle vecchie dicotomie tra pubblico/privato, alla valorizzazione del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale, al sostegno dell'impresa sociale, nonché finalizzate a fornire stabilità e ampliare le forme di sostegno economico, pubblico e privato, degli enti del terzo settore;
sino ad oggi per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) era previsto il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa (pari a 168 euro) sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e sugli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento;
dal 1o gennaio 2014, con l'entrata in vigore delle previsioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale», le organizzazioni non lucrative di utilità sociale pagheranno per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari e di godimento un'imposta pari al 9 per cento del valore dell'immobile;
tale norma produrrà un effetto inverso rispetto a tutto quanto si sta realizzando negli ultimi anni in termini di recupero di beni culturali, beni sottratti alla criminalità organizzata. Difatti, la pubblica amministrazione locale, per valorizzare beni pubblici non produttivi e che hanno forti costi di manutenzione o gestione, sta operando da anni nella direzione di affidare tali immobili ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (essendo impensabile affidarli a soggetti lucrativi), affinché essi siano riattati e destinati alla fruizione pubblica;
gravare con un'imposta alta soggetti no profit, che si fanno carico di un'azione di valorizzazione di questi beni immobili con risorse proprie e private, significa, di fatto, bloccare tale processo con evidenti danni anche per la pubblica amministrazione, che si troverebbe a dover continuare a sopportare alti costi di manutenzione o gestione per beni improduttivi non effettivamente utilizzati –:
se non ritenga, nell'ambito del più generale processo di riforma del terzo settore che comunque esigerà un esame approfondito e tempi non brevi per l'adozione dei decreti attuativi della delega, adottare iniziative immediate, anche di tipo normativo, volte ad eliminare la criticità citata in premessa. (3-00844)
Iniziative di competenza in ordine alle modalità di recesso previste nei contratti stipulati tra Sisal entertainment spa e singoli esercenti per il servizio di comodato e connessione degli apparecchi di gioco – 3-00845
TOTARO, TAGLIALATELA e RAMPELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
il 20 marzo 2013 la società Sisal entertainment s.p.a. ha sottoscritto la convenzione di concessione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'affidamento in concessione della realizzazione e conduzione della rete telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
in forza di tale concessione la Sisal entertainment s.p.a. garantisce il collegamento di oltre 40.000 apparecchi da intrattenimento alla rete telematica dei Monopoli di Stato, dei quali circa 15.000 sono di proprietà della stessa società;
ai fini dell'installazione e gestione degli apparecchi da gioco presso singoli esercenti commerciali, la società Sisal entertainment s.p.a. stipula con essi un contratto per il servizio di comodato e connessione degli apparecchi di gioco;
nel contratto, al punto che disciplina le modalità di recesso, è previsto che nel caso di recesso da parte dell'esercente «il concessionario si riserva di chiedere una somma a titolo di rimborso per le spese amministrative, di installazione e di riallocazione pari a euro seimila per ogni apparecchio di gioco installato presso l'esercizio»;
tale previsione costituisce un evidente ed ingiustificato aggravio economico in danno di quegli esercenti che decidano di avvalersi della facoltà di recesso, sostanzialmente costringendoli a mantenere gli apparecchi da gioco precedentemente installati presso il proprio esercizio commerciale;
nel nostro Paese sta drammaticamente aumentando il numero delle persone affette dalla sindrome del gioco d'azzardo patologico, che determina conseguenze drammatiche sulla loro vita e su quella dei loro familiari;
l'attenzione che si sta dedicando al fenomeno, anche attraverso provvedimenti normativi, procede di pari passo con una forte sensibilizzazione sul tema;
anche in considerazione di questa nuova consapevolezza, molti esercenti decidono di far rimuovere gli apparecchi da gioco installati nei propri locali, ma si vedono poi, di fatto, preclusa questa possibilità a causa delle elevate spese per il recesso dal contratto di comodato e connessione con il concessionario dei giochi –:
se sia informato di quanto esposto in premessa e se non intenda assumere le opportune iniziative affinché nei contratti stipulati tra società concessionaria del gioco ed i singoli esercenti non siano previste clausole che penalizzino la loro libertà di recesso. (3-00845)
Intendimenti del Governo in merito all'agenda di politica economica da promuovere nell'ambito del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea – 3-00846
MARTELLA, CAUSI, FREGOLENT, MARCHI, ROSATO e DE MARIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
dal 1o luglio 2014 l'Italia assumerà la Presidenza semestrale del Consiglio dell'Unione europea, un ruolo essenziale all'interno dell'Unione europea, poiché proprio alla Presidenza spetta il compito di proporre orientamenti ed elaborare i compromessi necessari all'adozione di decisioni da parte del Consiglio;
le elezioni del Parlamento europeo che si sono svolte la scorsa settimana consegnano un quadro contraddittorio: se, da un lato, l'Italia e il Governo escono rafforzati nel contesto europeo, dall'altro non può non destare forti preoccupazioni l'ingresso nell'Assemblea di forze che, seppur differenti tra loro, sono manifestamente antieuropeiste;
all'affermazione di partiti che mettono in discussione la stessa esistenza dell'Unione europea ha certamente contribuito il fatto che, nella gestione della lunga crisi che ha avuto inizio nel 2008, le istituzioni europee hanno agito con lentezza e non sempre con efficacia, sono sembrate occuparsi più del consolidamento fiscale che dei temi della crescita e del lavoro e restano ancora oggi incerte di fronte a problemi di grande rilevanza come l'ampiezza delle risorse umane inutilizzate e la capacità di coordinare le politiche fiscali –:
quale agenda di politica economica intenda promuovere il Governo nel prossimo semestre di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea per segnalare la necessità di un'inversione di tendenza, l'unica in grado di rilanciare le istituzioni comunitarie e di promuoverne in prospettiva il rafforzamento. (3-00846)
Iniziative di competenza per assicurare un'adeguata protezione agli amministratori di Benestare (Reggio Calabria) e di Marano Marchesato (Cosenza) destinatari di atti intimidatori – 3-00847
AIELLO, COSTANTINO, FAVA e LACQUANITI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
nella tarda serata del 18 maggio 2014 l'auto del padre di Rosario Rocca, sindaco di Benestare, in provincia di Reggio Calabria, è stata incendiata da ignoti. Il primo cittadino, che si è ricandidato alla guida del comune, stava tenendo un comizio elettorale, in contrada Belloro, mentre persone ignote hanno appiccato il fuoco all'automobile del genitore;
non è la prima volta che il sindaco Rocca e la sua famiglia sono oggetto di intimidazioni. A febbraio 2013, infatti, la sorella del primo cittadino subiva l'incendio della propria auto. Mentre ad ottobre 2013 fu proprio il sindaco a subire un'intimidazione analoga, in seguito alla quale presentò le proprie dimissioni dall'incarico, denunciando la situazione di totale abbandono in cui era costretto ad amministrare, salvo poi decidere, una quindicina di giorni dopo, di ritirare coraggiosamente le proprie dimissioni e proseguire nel cammino amministrativo;
nella notte tra il 13 e il 14 maggio 2014, a Marano Marchesato, in provincia di Cosenza, le autovetture del sindaco Eduardo Vivacqua e dell'assessore Domenico Carbone sono state incendiate, sotto le rispettive abitazioni. All'interno sono state rinvenute anche due buste chiuse con proiettili e fiori. Lo stesso contenuto è stato trovato anche all'interno di un plico collocato sul parabrezza dell'auto del vicesindaco Giuseppe Belmonte. Le indagini condotte dai carabinieri hanno permesso di individuare tre sospettati che sono stati accompagnati nella caserma di Cosenza;
negli ultimi tre anni gli atti d'intimidazione ai danni di amministratori si sono moltiplicati, con un incremento del 66 per cento, che ha colpito, soprattutto, i sindaci della Calabria –:
quali iniziative di competenza intenda adottare il Ministro interrogato per assicurare al più presto una doverosa protezione agli amministratori di Benestare e di Marano Marchesato, nonché per contribuire a fare luce sulla natura e sull'origine degli atti intimidatori illustrati in premessa. (3-00847)
Iniziative, anche normative, per garantire la tutela dei minori nell'utilizzo dei social network – 3-00848
ANTIMO CESARO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
negli ultimi anni sono sempre più numerosi i minorenni che navigano su internet. Si è notevolmente abbassata l'età media degli utenti ed è cresciuto in modo esponenziale il numero di ore che bambini e ragazzi trascorrono davanti al computer;
i pericoli che si corrono in rete non sono pochi. Tra questi, l'adescamento dei minori e il triste e preoccupante fenomeno del cyber-bullismo, che si sostanzia nell'uso deliberato dei media digitali per comportamenti molesti, anche protratti nel tempo, volti a infastidire, molestare e danneggiare una persona con l'ausilio dei moderni mezzi di comunicazione e attraverso un uso strumentale dei social network;
è anche accaduto che atti di bullismo, compiuti nella vita reale, siano poi finiti in rete, perché ripresi e poi condivisi in internet, con un'amplificazione nel tempo e nello spazio degli atti di violenza. Episodi che, in molti casi, sono poi sfociati in esiti drammatici;
l'età minima formalmente indicata per accedere ai social network è di solito 13 anni. Purtroppo, le blande cautele predisposte dai gestori non impediscono la creazione di account da parte di utenti di età inferiore, che, inconsapevoli dei rischi, possono mentire sulla loro età, indicando – per esempio – una data di nascita fittizia, così esponendosi ai rischi sopra descritti;
si segnala che, per dimostrare la sua attenzione nei confronti degli utenti più giovani, un noto social network – per esempio – afferma che «le sole persone che possono vedere ciò che pubblicano i ragazzi sono i loro amici, gli amici degli amici e le reti (ad esempio, quella della scuola che frequentano)». Tale affermazione, però, invece di tranquillizzare, allarma ancora di più, in quanto candidamente ammette che gli account dei minori possono essere visionati e contattati da soggetti indeterminati ed indeterminabili che possono con essi interagire –:
se e come intenda intervenire per garantire la tutela dei minori nell'utilizzo dei social network e, in particolare, quali iniziative, incluse quelle normative, ritenga di porre in essere anche a presidio dell'esercizio della potestà genitoriale sui figli minorenni, poiché, in mancanza di provvedimenti concreti, rischia di suonare come una beffa il suggerimento offerto da qualche social network agli utenti: «Si invitano i genitori a insegnare ai propri figli le norme per un utilizzo sicuro di internet». (3-00848)
Misure per incrementare la sicurezza nella capitale, anche con riferimento al cosiddetto «piano Roma sicura» – 3-00849
DORINA BIANCHI, PISO e SAMMARCO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
dal luglio 2012 al luglio 2013 sono stati 68 i procedimenti iscritti dalla direzione distrettuale antimafia di Roma, con 476 indagati per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti;
la capitale, infatti, rappresenta un grande mercato per lo spaccio di droga e sia l'aeroporto di Fiumicino che il porto di Civitavecchia sono punti di ingresso consolidati di sostanze da smerciare in città ed altrove;
a Roma convivono anche gli affari delittuosi della camorra e della ’ndrangheta, della criminalità locale e di quella di origine rumena, nigeriana e georgiana, nonché della mafia cinese;
si contano anche un numero impressionante di rapine, in preoccupante aumento rispetto al 2013, come aumentati sono anche gli omicidi ed i procedimenti per prostituzione minorile e per pedopornografia;
recentemente, proprio allo scopo di combattere gli episodi di criminalità organizzata e di microcriminalità, il Ministro interrogato ha proposto un apposito piano di sicurezza, denominato «piano Roma sicura» –:
alla luce del piano Roma sicura, presentato il 19 maggio 2014, quali siano nello specifico le misure ed i tempi previsti per aumentare la sicurezza della capitale.
(3-00849)