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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 11 giugno 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'11 giugno 2014.

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonavitacola, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Brescia, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carbone, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Ferranti, Ferrara, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Legnini, Leone, Leva, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Marazziti, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Portas, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Schullian, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Tofalo, Valeria Valente, Vargiu, Velo, Venittelli, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonavitacola, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Brescia, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carbone, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Ferranti, Ferrara, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Legnini, Leone, Leva, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Marazziti, Antonio Martino, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Portas, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Schullian, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Tofalo, Valeria Valente, Vargiu, Velo, Venittelli, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 10 giugno 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   CRISTIAN IANNUZZI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e altre disposizioni in materia di trasporto pubblico locale» (2443);
   FOSSATI e BENI: «Norme per migliorare la qualità dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali» (2444);
   MARCON ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla realizzazione del sistema MOSE a Venezia» (2445);
   PIAZZONI ed altri: «Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di esclusione dell'erogazione di vitalizi da parte delle regioni in favore di soggetti condannati in via definitiva per delitti di associazione per delinquere, anche di tipo mafioso» (2446).

  Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

  In data 11 giugno 2014 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   S. 1479. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche» (approvato dal Senato) (2447).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE LAURICELLA e SIMONI: «Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, elezione e funzioni del Presidente della Repubblica, soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, incompatibilità dei membri del Parlamento, scioglimento dei consigli regionali nonché composizione e funzioni della Corte costituzionale» (2329) Parere delle Commissioni II, III, IV, V, VII, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   III Commissione (Affari esteri):
  GIANNI FARINA: «Modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, concernenti l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero e sua ridenominazione in Assemblea nazionale degli italiani all'estero» (2334) Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VII Commissione (Cultura):
  CARFAGNA: «Disposizioni per lo sviluppo dell'educazione sportiva nella scuola primaria» (2045) Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   IX Commissione (Trasporti):
  DECARO ed altri: «Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica» (2305) Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 6 giugno 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la nota informativa concernente il riparto delle risorse stanziate per l'adempimento degli impegni connessi con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea.
  Questa comunicazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
    con lettera in data 4 giugno 2014, sentenza n. 153 del 21 maggio-4 giugno 2014 (Doc. VII, n. 302), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 19 luglio 2004, n. 213 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro):
   alla II Commissione (Giustizia);
    con lettera in data 10 giugno 2014, sentenza n. 162 del 9 aprile-10 giugno 2014 (Doc. VII, n. 308), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui stabilisce per la coppia di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3»;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 3, della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3»;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 40 del 2004:
   alla XII Commissione (Affari sociali).

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
   sentenza n. 154 del 21 maggio-4 giugno 2014 (Doc. VII, n. 303), con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 21, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 36, 53 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio:
  alla I Commissione (Affari costituzionali);
   sentenza n. 155 del 21 maggio-4 giugno 2014 (Doc. VII, n. 304), con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 4, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro:
  alla XI Commissione (Lavoro);
   sentenza n. 156 del 21 maggio-4 giugno 2014 (Doc. VII, n. 305), con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, sollevata dal tribunale ordinario di Alessandria, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, e dalla Corte di appello di Torino, in riferimento agli articoli 3, 24, 102, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà individuali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848:
  alla XI Commissione (Lavoro);
   sentenza n. 157 del 21 maggio-4 giugno 2014 (Doc. VII, n. 306), con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 91, ultimo comma, del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 febbraio 2012, n. 10, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione dal giudice di pace di Mercato San Severino, dal tribunale ordinario di Padova-sezione distaccata di Este, e dal giudice di pace di Pisa:
  alla II Commissione (Giustizia);
   sentenza n. 159 del 21 maggio-6 giugno 2014 (Doc. VII, n. 307), con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recente delega al Governo per il riordino del processo amministrativo), sollevata, con riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 14 e 135, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 104 del 2010, sollevata, con riferimento agli articoli 3, 24, 25, 111 e 125 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria:
  alla II Commissione (Giustizia);
   sentenza n. 163 del 21 maggio-10 giugno 2014 (Doc. VII, n. 309), con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 322, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezioni unite penali:
  alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissioni dalla Banca d'Italia.

  Il Governatore della Banca d'Italia, con lettera in data 30 maggio 2014, ha trasmesso copia della relazione annuale presentata all'Assemblea ordinaria dei partecipanti il 30 maggio 2014, corredata delle considerazioni finali del medesimo Governatore.
  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

  Il Governatore della Banca d'Italia, con lettera in data 30 maggio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, la relazione sull'attività svolta dalla Banca d'Italia nell'anno 2013 (Doc. CXCVIII, n. 2).
  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissioni dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettere del 6 giugno 2014, ha trasmesso due note relative all'attuazione data all'ordine del giorni CIPRINI n. 9/2215-AR/25, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 30 aprile 2014, concernente il conferimento ai farmacisti titolari di parafarmacie della facoltà di vendere anche farmaci di fascia C e, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno BINETTI ed altri n. 9/282-A/44, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 settembre 2013, riguardante l'assunzione di iniziative volte a rendere più efficaci le misure di contrasto alla dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

  Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XII Commissione (Affari sociali) competente per materia.

Trasmissione dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 giugno 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente regolamento recante individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.
  Questo decreto è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali), alla IV Commissione (Difesa) e alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 10 giugno 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (codificazione) (COM(2014) 341 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, con comunicazioni inviate nel periodo dal 12 al 29 maggio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Con le medesime comunicazioni, il Governo ha richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 93/5/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari (COM(2014) 246 final);
   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo in merito alla fattibilità di una rete di agenzie di rating del credito minori (COM(2014) 248 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione sulla politica di concorrenza 2013 (COM(2014) 249 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Seconda valutazione intermedia delle imprese comuni delle iniziative tecnologiche congiunte CLEAN SKY, celle a combustibile e idrogeno e medicinali innovativi (COM(2014) 252 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – L'innovazione nell'economia blu: realizzare il potenziale di crescita e di occupazione dei nostri mari e dei nostri oceani (COM(2014) 254 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli apparecchi a gas (COM(2014) 258 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un ruolo più incisivo del settore privato nella crescita inclusiva e sostenibile dei Paesi in via di sviluppo (COM(2014) 263 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un divieto di pesca con reti da posta derivanti, modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 812/2004, (CE) n. 2187/2005 e (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio (COM(2013) 265 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Cinema europeo nell'era digitale – Creare un ponte tra diversità culturale e competitività (COM(2014) 272 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – La riforma del settore finanziario europeo (COM(2014) 279 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla governance delle strategie macroregionali (COM(2014) 284 final);
   Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Strategia per la riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti (COM(2014) 285 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'applicazione della direttiva 2009/52/CE, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (COM(2014) 286 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l'attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati («Carta blu UE») (COM(2014) 287 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Quinta relazione annuale sull'immigrazione e l'asilo (2013) (COM(2014) 288 final).

Trasmissione dal consiglio regionale della Lombardia.

  Il presidente del consiglio regionale della Lombardia, con lettera in data 3 giugno 2014, ha trasmesso il testo di una risoluzione recante osservazioni sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (COM(2014) 180 final).
  Questo documento è trasmesso alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla regione autonoma della Sardegna.

  La presidenza della regione autonoma della Sardegna, con lettera in data 4 giugno 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, il decreto del presidente della regione di scioglimento del consiglio comunale di Elini (Ogliastra).
  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazione di nomina ministeriale.

  Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 28 maggio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il decreto ministeriale di nomina del professor Roberto Battiston a presidente dell'Agenzia spaziale italiana (ASI).
  Questo decreto è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 giugno 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Ezio Castiglione a presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare-ISMEA (30).
  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA – LEGGE EUROPEA 2013-BIS (A.C. 1864-A)

A.C. 1864-A – Ulteriore parere della V Commissione

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sulle proposte emendative 15. 601 e 24. 600 della Commissione:

NULLA OSTA

A.C. 1864-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.
(Disposizioni in materia di bevande analcoliche. Caso EU Pilot 4738/13/ENTR).

  1. I commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono abrogati.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.
(Disposizioni in materia di bevande analcoliche. Caso EU Pilot 4738/13/ENTR).

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
  Art. 14-bis. – (Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Caso EU Pilot n. 4632 13/AGRI). – 1. Alla legge 14 gennaio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
   all'articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Nel caso di miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese terzo, l'indicazione dell'origine è immediatamente preceduta dall'indicazione del termine “miscela”, secondo quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) di esecuzione della Commissione 13 gennaio 2012, n. 29/2012, stampato ai sensi dei commi 2 e 3 e con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni ed alla denominazione di vendita.»;
   all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «oli extravergini» sono aggiunte le seguenti: «o vergini»;
   all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato in etichetta.»;
   all'articolo 7, comma 3, primo periodo, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 2»;
   all'articolo 7, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Le presenti disposizioni non si applicano agli oli di oliva vergini legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati firmatari dell'associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo.»;
   all'articolo 16, comma 3, primo periodo, dopo la parola: «produzioni» è aggiunta la seguente: «nazionali».

  2. All'articolo 43, comma 1-bis.1, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «alchil esteri più metil alchil esteri» sono sostituite dalle seguenti: «etil esteri».
14. 0101. Mongiello, Sani, Russo, Catania, Franco Bordo, Schullian, Cera, Oliverio, Realacci, Berlinghieri, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Palma, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
  Art. 14-bis. – (Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Caso EU Pilot n. 4632 13/AGRI). – 1. Alla legge 14 gennaio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
   all'articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo, conforme all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) di esecuzione della Commissione 13 gennaio 2012, n. 29/2012, deve essere stampata ai sensi dei commi 2 e 3 e con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni ed alla denominazione di vendita.»;
   all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «oli extravergini» sono aggiunte le seguenti: «o vergini»;
   all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato in etichetta.»;
   all'articolo 7, comma 3, primo periodo, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 2»;
   all'articolo 16, comma 3, primo periodo, dopo la parola: «produzioni» è aggiunta la seguente: «nazionali».

  2. All'articolo 43, comma 1-bis.1, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «alchil esteri più metil alchil esteri» sono sostituite dalle seguenti: «etil esteri».
14. 0101.(Testo Modificato nel corso della seduta) Mongiello, Sani, Russo, Catania, Franco Bordo, Schullian, Cera, Oliverio, Realacci, Berlinghieri, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Palma, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.
(Approvato)

A.C. 1864-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 15.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Caso EU Pilot 1611/10/ENVI).

  1. All'articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «dalle regioni» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-bis,».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Caso EU Pilot 1611/10/ENVI).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 15. – (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, Caso EU Pilot 1611/10/ENVI). – 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente: «La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietate.»;
   b) all'articolo 4, il comma 4 è abrogato;
   c) all'articolo 5, comma 1, le parole: «, nonché il loro uso in funzione di richiami» sono soppresse;
   d) all'articolo 5, il comma 2 è abrogato;
   e) all'articolo 5, comma 6, le parole: «con l'uso dei richiami vivi» sono soppresse;
   f) all'articolo 5, i commi 7, 8 e 9 sono abrogati;
   g) all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono abrogate;
   h) all'articolo 21, comma 1, lettera r), le parole: «accecati o mutilati ovvero legati per le ali» sono soppresse;
   i) all'articolo 21, comma 1, lettera ee), le parole: «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e» sono soppresse;
   l) all'articolo 28, comma 2, secondo periodo, le parole: «e dei richiami vivi autorizzati» sono soppresse;
   m) all'articolo 31, comma 1, lettera h), le parole: «per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero» sono soppresse.
*15. 101. Gagnarli, Massimiliano Bernini, L'Abbate, Gallinella, Lupo, Parentela, Benedetti, De Lorenzis, Catania, Tacconi.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 15. – (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, Caso EU Pilot 1611/10/ENVI). – 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente: «La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietate.»;
   b) all'articolo 4, il comma 4 è abrogato;
   c) all'articolo 5, comma 1, le parole: «, nonché il loro uso in funzione di richiami» sono soppresse;
   d) all'articolo 5, il comma 2 è abrogato;
   e) all'articolo 5, comma 6, le parole: «con l'uso dei richiami vivi» sono soppresse;
   f) all'articolo 5, i commi 7, 8 e 9 sono abrogati;
   g) all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono abrogate;
   h) all'articolo 21, comma 1, lettera r), le parole: «accecati o mutilati ovvero legati per le ali» sono soppresse;
   i) all'articolo 21, comma 1, lettera ee), le parole: «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e» sono soppresse;
   l) all'articolo 28, comma 2, secondo periodo, le parole: «e dei richiami vivi autorizzati» sono soppresse;
   m) all'articolo 31, comma 1, lettera h), le parole: «per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero» sono soppresse.
*15. 103. Catanoso, Brambilla, Giammanco.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 15. – (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, Caso EU Pilot 1611/10/ENVI). – 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente: «La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietate.»;
   b) all'articolo 4, il comma 4 è abrogato;
   c) all'articolo 5, comma 1, le parole: «, nonché il loro uso in funzione di richiami» sono soppresse;
   d) all'articolo 5, il comma 2 è abrogato;
   e) all'articolo 5, comma 6, le parole: «con l'uso dei richiami vivi» sono soppresse;
   f) all'articolo 5, i commi 7, 8 e 9 sono abrogati;
   g) all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono abrogate;
   h) all'articolo 21, comma 1, lettera r), le parole: «accecati o mutilati ovvero legati per le ali» sono soppresse;
   i) all'articolo 21, comma 1, lettera ee), le parole: «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e» sono soppresse;
   l) all'articolo 28, comma 2, secondo periodo, le parole: «e dei richiami vivi autorizzati» sono soppresse;
   m) all'articolo 31, comma 1, lettera h), le parole: «per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero» sono soppresse.
*15. 104. Pellegrino, Pannarale, Ricciatti, Franco Bordo, Palazzotto, Duranti, Zan.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 15. – (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura di infrazione n. 2014/2006). – 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4:
    1) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Non è consentita la cattura degli uccelli ai fini di richiamo, salvo nei casi previsti dall'articolo 19-bis»;
    2) il comma 4 è abrogato;
   b) all'articolo 5, comma 2, primo periodo:
    1) le parole: «di cattura» sono soppresse;
    2) le parole: «di cui all'articolo 4, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio;»
15. 601. La Commissione

  Alla rubrica, sostituire le parole: Caso EU Pilot 1611/10/ENVI con le seguenti: Procedura di infrazione n. 2014/2006.
15. 600. La Commissione
(Approvato)

A.C. 1864-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 16.
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea. Caso EU-Pilot 4467/13/ENVI).

  1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 3, lettera b), numero 2), dopo la parola: «terzi,» sono inserite le seguenti: «che possono accedere alla rete ai sensi dell'articolo 7 e»;
   b) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
  «c-bis) riguardano un territorio soggetto alla sovranità italiana»;
   c) all'articolo 1, comma 5, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)»;
   d) all'articolo 1, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente decreto si applica ai set di dati territoriali detenuti dai comuni o per conto di essi soltanto nei casi in cui l'obbligo di raccolta o di divulgazione da parte dei predetti enti è espressamente previsto dalle norme vigenti.»;
   e) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:
  «i-bis) terzi: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un'autorità pubblica»;
   f) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «i metadati» sono inserite le seguenti: «in conformità con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo e»;
   g) il comma 4 dell'articolo 4 è abrogato;
   h) all'articolo 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. I servizi di conversione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), sono combinati con gli altri servizi di cui al medesimo comma 1 in modo tale che tutti i servizi operino in conformità alle disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo»;
   i) all'articolo 6, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Consulta nazionale per l'informazione territoriale e ambientale di cui all'articolo 11, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, provvede affinché le informazioni, compresi i dati, i codici e le classificazioni tecniche, necessarie per garantire la conformità alle disposizioni di esecuzione di cui al comma 1, siano messe a disposizione delle autorità pubbliche o dei terzi a condizioni che non ne limitino l'uso a tal fine»;
   l) all'articolo 7, comma 4, le parole: «Il servizio» sono sostituite dalle seguenti: «Un servizio»;
   m) all'articolo 7, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tale servizio sarà inoltre reso disponibile, su richiesta, ai terzi i cui set di dati territoriali e servizi ad essi relativi siano conformi alle disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo che definiscono, in particolare, gli obblighi in materia di metadati, servizi di rete e interoperabilità, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
   n) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: «con le regole tecniche definite dai decreti di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005» sono inserite le seguenti: «e con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo. In caso di disallineamento delle regole tecniche nazionali rispetto alle disposizioni di esecuzione europee si procede all'aggiornamento dei decreti, con le modalità di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
   o) all'articolo 9, comma 4, lettera b), le parole: «agli accordi o» sono sostituite dalla seguente: «alle»;
   p) all'articolo 9, comma 6, dopo le parole: «Le disposizioni» sono inserite le seguenti: «del comma 3 e»;
   q) all'articolo 9, comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in particolare quando sono coinvolte quantità particolarmente consistenti di dati frequentemente aggiornati»;
   r) all'articolo 10, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le autorità pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 1) e 2), forniscono alle autorità pubbliche degli altri Stati membri e alle istituzioni e organismi europei l'accesso ai set di dati territoriali e servizi ad essi relativi a condizioni armonizzate secondo le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo. I set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente sia al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtù della legislazione europea in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa»;
   s) all'articolo 10, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Le autorità pubbliche forniscono, su base reciproca e equivalente, agli organismi istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea e l'Italia sono parte, l'accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi. I set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente sia al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtù della legislazione europea in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa»;
   t) all'articolo 12, comma 5, dopo le parole: «del pubblico» sono inserite le seguenti: «, in via permanente,»;
   u) l'allegato IV è abrogato.

  2. Sono sempre assicurati la partecipazione della cittadinanza nell'elaborazione e istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea e, in particolare, l'accesso dei cittadini, con le modalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, ad ogni tipo di informazione ambientale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea. Caso EU-Pilot 4467/13/ENVI).

  Sopprimerlo.
16. 100. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a)
all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «e per la sistematica disponibilità e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale.».
16. 101. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: alla rete con le seguenti: ai servizi di rete.
16. 102. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le autorità pubbliche che affidano a terzi la gestione o l'aggiornamento di dati che rientrano nell'ambito dei compiti di servizio pubblico sono tenute ad inserire nei relativi contratti il diritto alla messa a disposizione del pubblico e alla diffusione delle informazioni ambientali.».
16. 103. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera, Grimoldi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
16. 104. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera i), capoverso comma 3-bis, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: adottate a livello comunitario.
16. 105. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera, Grimoldi.

  Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:
   l) all'articolo 7, comma 4, le parole: «Il servizio di ricerca di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Un servizio di ricerca ai sensi del comma 1».
16. 106. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera, Grimoldi.

  Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:
   p) all'articolo 9, comma 5, dopo le parole: «la limitazione dell'accesso di cui » sono aggiunte le seguenti «al comma 3 e».
16. 600. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 1864-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.
(Ulteriori disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedura di infrazione 2009/2086 e procedura di infrazione 2013/2170).

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
   «g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello previsto dall'articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
   b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) è abrogata;
   c) all'articolo 6, comma 7, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 dei progetti di cui all'allegato IV sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le regioni e le province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali»;
   e) all'articolo 6, il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «9. Le soglie previste nell'allegato IV cessano di applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), del presente articolo»;
  «9. Fatto salvo quanto disposto nell'allegato IV, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie dell'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto»;
   e) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente»;
   f) all'articolo 17, comma 1, alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «La decisione finale è pubblicata nei siti web delle autorità interessate con indicazione del luogo in cui è possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria»;
    b) al secondo periodo, la parola: «, anche» è soppressa;
    a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;
    b) una dichiarazione di sintesi in cui l'autorità competente illustra il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e in cui si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
    c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18»;
   g) all'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso nel sito web dell'autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. L'intero progetto preliminare, esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale, e lo studio preliminare ambientale sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente»;
   h) all'articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente, la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione del progetto, la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni»;
   i) al comma 1 dell'articolo 32 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Della notifica è data evidenza pubblica attraverso il sito web dell'autorità competente.»;
   l) al punto 3) dell'allegato II alla parte seconda è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
   «– al trattamento e allo stoccaggio di residui radioattivi (impianti non compresi tra quelli già individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20»;
   m) il punto 7-ter) dell'allegato II alla parte seconda è sostituito dal seguente:
  «7-ter) Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio»;
   n) al punto 10), terzo trattino, dell'allegato II alla parte seconda, la parola: «extraurbane» è soppressa;
   o) il punto 17) dell'allegato II alla parte seconda è sostituito dal seguente:
  «17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonché siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio»;
   p) la lettera h) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:
  «h) costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri».
   q) la lettera o) del punto 7) dell'allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:
   «o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua».

  2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Per i progetti elencati nell'allegato IV, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal comma 1, lettera c) del presente articolo.
  4. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 17.
(Ulteriori disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedura di infrazione 2009/2086 e procedura di infrazione 2013/2170).

  Al comma 1, lettera a), capoverso lettera g), secondo periodo, sostituire le parole: sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio con le seguenti: devono contenere un livello informativo e di dettaglio a fini ambientali.
17. 100. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: di cui all'articolo 20 aggiungere le seguenti:, oppure direttamente alle procedure di cui agli articoli 23 e seguenti, oppure la non necessità di sottoporre ad alcuna procedura.
17. 101. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo 20 è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato V.»;.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
   r) all'Allegato IV alla parte seconda, numero 8, la lettera n) è sostituita dalla seguente:
   «n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 10.000 metri cubi».
17. 600. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) all'articolo 20, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Il proponente fornisce informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente, anche tenendo conto, se del caso, dei risultati disponibili da altre valutazioni ambientali pertinenti, effettuate sulla base della normativa vigente. L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire è precisato nell'allegato IV-bis. Il proponente può anche fornire una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare effetti negativi significativi sull'ambiente.».

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
   r)
dopo l'allegato IV alla parte seconda è aggiunto il seguente:
  «ALLEGATO IV-bis. – INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 20, COMMA 2-bis (INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE FORNITE DA PARTE DEL PROPONENTE PER I PROGETTI ELENCATI NELL'ALLEGATO IV). 1. Descrizione del progetto comprese in particolare:
   a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione;
   b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.

  2. La descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante.
  3. La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da:
   a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente;
   b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità.

  4. Nel raccogliere i dati a norma dei punti da 1 a 3 si tiene conto, se del caso, dei criteri figuranti nell'allegato V.».
17. 102. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera, Grimoldi.

  Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
   r)
all'allegato V della parte seconda, numero 1, dopo le parole: «delle dimensioni» sono aggiunte le seguenti: «e della concezione dell'insieme».
17. 103. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera, Grimoldi.

  Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
   r)
all'allegato V della parte seconda, numero 1, dopo le parole: «del cumulo con altri progetti» sono aggiunte le seguenti: «esistenti e/o approvati».
17. 104. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera, Grimoldi.

  Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
   r)
all'allegato V della parte seconda, numero 1, le parole: «del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche».
17. 105. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera, Grimoldi.

  Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
   r)
all'allegato V della parte seconda, numero 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « – dei rischi per la salute umana (ad esempio quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico)».
17. 106. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera, Grimoldi.

  Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
   r)
all'allegato V della parte seconda, numero 2, le parole: «della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona» sono sostituite dalle seguenti: «della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo sottosuolo».
17. 107. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera, Grimoldi.

  Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
   r)
all'allegato V della parte seconda, numero 2, lettera b), dopo le parole: «zone costiere» sono aggiunte le seguenti: «e ambiente marino».
17. 108. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera, Grimoldi.

  Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
   r)
all'allegato V della parte seconda, numero 2, la lettera f), è sostituita dalla seguente: «f) zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si verifichi, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale stabiliti dalla legislazione dell'Unione europea e pertinenti al progetto;».
17. 109. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera, Grimoldi.

  Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
   r)
all'allegato V della parte seconda, numero 3, le parole: «della portata dell'impatto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'entità e dell'estensione dell'impatto».
17. 110. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera, Grimoldi.

  Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
   r)
all'allegato V della parte seconda, numero 3, dopo le parole: «della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata)» sono aggiunte le seguenti: « – della natura dell'impatto;».
17. 111. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera, Grimoldi.

  Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
   r)
all'allegato V della parte seconda, numero 3, le parole: «dell'ordine di grandezza» sono sostituite dalle seguenti: «dell'intensità».
17. 112. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera, Grimoldi.

  Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
   r)
all'allegato V della parte seconda, numero 3, sono aggiunte, in fine, le parole: « – della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.».
17. 113. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera, Grimoldi.

  Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
   r)
all'allegato V della parte seconda, numero 3, sono aggiunte, in fine, le parole: « – del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati.».
17. 114. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera, Grimoldi.

  Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
   r)
all'allegato V della parte seconda, numero 3, sono aggiunte, in fine, le parole: « – della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace.».
17. 115. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera, Grimoldi.

A.C. 1864-A – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 18.
(Delega al Governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008).

  1. Al fine di assicurare la completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e con la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle procedure, dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo i seguenti princìpi e criteri specifici:
   a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1, lettere o), p) e q), 3 e 4 nonché agli allegati 4 e 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonché con i criteri previsti dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge n. 447 del 1995, e successive modificazioni;
   b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come disposto dalla direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge n. 447 del 1995 e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla medesima legge n. 447 del 1995;
   c) armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del 1995;
   d) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina della rumorosità prodotta nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive;
   e) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina della rumorosità prodotta dall'esercizio degli impianti eolici;
   f) adeguamento della disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 447 del 1995 e armonizzazione con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, e con l'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni;
   g) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;
   h) introduzione nell'ordinamento nazionale di criteri relativi alla sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge n. 447 del 1995, per il graduale e strategico adeguamento ai princìpi contenuti nella direttiva 2002/49/CE;
   i) adeguamento della disciplina riguardante la gestione e il periodo di validità dell'autorizzazione degli organismi di certificazione, previsti dalla direttiva 2000/14/CE, alla luce del nuovo iter di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato;
   l) armonizzazione con la direttiva 2000/14/CE per quanto concerne le competenze delle persone fisiche e giuridiche che mettono a disposizione sul mercato macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
   m) adeguamento del regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto del livello di potenza sonora garantito previsto dalla direttiva 2000/14/CE e definizione delle modalità di utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
  4. Dall'attuazione della delega legislativa prevista dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.
(Delega al Governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008).

  Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina della rumorosità prodotta nell'ambito dello svolgimento delle attività nei poligoni e nelle palestre di tiro a segno.
18. 100. Fabbri.

  Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
   n) semplificazione delle modalità di accesso a dati e informazioni riferiti al livello di inquinamento acustico di ambienti esterni e ad uso abitativo anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali dei competenti enti di controllo, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n 33.
18. 2. Lorefice, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Baroni.

  Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   n) prevedere il diritto di accesso, a cittadini singoli o associati, a dati e informazioni rilevati o in possesso dei competenti enti di controllo riferiti al livello di inquinamento acustico di ambienti esterni o ad uso residenziale.
18. 3. Lorefice, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
  Art. 18-bis. – (Modifiche alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Procedura di infrazione n. 2007/ 4680). – 1. All'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
  «2-ter. Qualora l'analisi effettuata ai sensi dell'articolo 118 e i risultati dell'attività di monitoraggio condotta ai sensi dell'articolo 120 evidenzino impatti antropici significativi da fonti diffuse, le Autorità competenti individuano misure vincolanti di controllo dell'inquinamento. A tal fine i piani di gestione prevedono, ove necessario, misure che vietano l'introduzione di inquinanti nell'acqua o stabiliscono obblighi di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti. Dette misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre.».

  2. All'Allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, il termine di cui alla lettera A.3.7 «Aree protette» del punto A.3 «Monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali» è soppresso.
18. 0200. Governo.
(Approvato)

A.C. 1864-A – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 19.
(Ulteriori disposizioni in materia di danno ambientale).

  1. All'articolo 298-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettere a) e b), dopo le parole: «danno ambientale» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 300, comma 2,»;
   b) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   «b-bis) al danno ambientale di cui all'articolo 300, commi 1 e 2, causato da un'attività svolta in modo doloso o colposo in violazione di leggi o provvedimenti»;
   c) al comma 2, dopo le parole: «danno ambientale» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1, lettere a), b) e b-bis),».

  2. All'articolo 308, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), le parole: «misure di sicurezza astrattamente idonee» sono sostituite dalle seguenti: «adeguate misure di sicurezza sulla base delle migliori pratiche disponibili»;
   b) alla lettera b), dopo le parole: « in tal caso» sono inserite le seguenti: « e nel caso di cui alla lettera a)».

  3. All'articolo 311 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «in forma specifica e, se necessario per equivalente patrimoniale,» sono soppresse;
   b) al comma 2, primo e secondo periodo, dopo le parole: «danno ambientale» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 300, comma 2,»;
   c) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «gli stessi sono obbligati» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei princìpi e dei criteri stabiliti nel titolo II della presente parte,»;
   d) al comma 2, terzo periodo, le parole: «somme corrispondenti» sono sostituite dalle seguenti: «somme necessarie per l'adozione delle misure di riparazione»;
   e) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando si verifica un danno ambientale di cui all'articolo 298-bis, comma 1, lettera b-bis), i responsabili sono obbligati, per qualsiasi tipo di matrice ambientale danneggiata, alla rimessa in pristino stato. In caso di impossibilità o di eccessiva onerosità, il risarcimento del danno ambientale è dovuto per equivalente»;
   f) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Oltre alle misure di ripristino o, nei casi previsti dal comma 2, al risarcimento per equivalente, sono a carico del responsabile i costi di cui all'articolo 302, comma 13».

  4. All'articolo 313, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «termine di decadenza di due anni dalla notizia del fatto» sono sostituite dalle seguenti: «termine di prescrizione dell'azione risarcitoria».
  5. All'articolo 317 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale disciplinato dalla presente parte, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fideiussioni in favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad un pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere destinate alla realizzazione delle misure di prevenzione e riparazione in conformità alle previsioni della presente parte, anche al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004».
  6. Al comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, le parole da: «affluiscono al fondo» fino a: «dalla legge 9 aprile 2009, n. 33» sono sostituite dalle seguenti: «sono versate all'entrata del bilancio dello Stato in conformità a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 317 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.
(Ulteriori disposizioni in materia di danno ambientale).

  Sopprimerlo.
*19. 200. Governo.
(Approvato)

  Sopprimerlo.
*19. 100. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Sopprimerlo.
*19. 101. Matarrese, Galgano, Causin, D'Agostino.
(Approvato)

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: All'articolo 298-bis aggiungere le seguenti: della parte sesta.
19. 102. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera, Grimoldi.

  Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: pratiche con la seguente: tecniche.
19. 103. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera, Grimoldi.

  Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: i responsabili sono obbligati con le seguenti: i responsabili, formali e sostanziali, anche tenuto conto anche dei collegamenti societari e di eventuali cariche direttive ricoperte in società coinvolte direttamente o indirettamente nel danno, sono obbligati.
19. 8. Pannarale, Ricciatti, Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: o di eccessiva onerosità.
19. 9. Ricciatti, Pannarale, Zan, Zaratti, Pellegrino.

A.C. 1864-A – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo V
DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA CONCORRENZA

ART. 20.
(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relative agli affidatari di incarichi di progettazione. Caso EU Pilot 4680/13/MARKT).

  1. All'articolo 90 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8, le parole: «partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi» sono sostituite dalle seguenti: «essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi»;
   b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
  «8-bis. I divieti di cui al comma 8 non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori».

A.C. 1864-A – Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 21.
(Disposizioni in materia di contratti pubblici, relative all'istituto dell'avvalimento – Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 ottobre 2013 nella causa C-94/12).

  1. All'articolo 49 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 21.
(Disposizioni in materia di contratti pubblici, relative all'istituto dell'avvalimento – Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 ottobre 2013 nella causa C-94/12).

  Sopprimerlo.
21. 100. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

A.C. 1864-A – Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 22.
(Disposizioni in materia di attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso. Attuazione del regolamento (UE) n. 1227/2011).

  1. Al fine di assicurare l'applicazione del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'esercizio dei poteri di indagine ed esecuzione, può:
   a) accedere a tutti i documenti rilevanti e richiedere informazioni ai soggetti coinvolti o informati sui fatti, anche mediante apposite audizioni personali;
   b) effettuare sopralluoghi e ispezioni;
   c) chiedere i tabulati telefonici esistenti e i registri esistenti del traffico di dati di cui al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fissando il termine per le relative comunicazioni;
   d) intimare la cessazione delle condotte poste in essere in violazione del regolamento (UE) n. 1227/2011;
   e) presentare presso il competente tribunale istanza di congelamento o di confisca del prodotto o del profitto dell'illecito, comprese somme di denaro;
   f) presentare presso il tribunale o altra autorità competente istanze di divieto dell'esercizio di un'attività professionale.

  2. I poteri di cui al comma 1 sono esercitati in modo proporzionato e nei limiti di quanto necessario al perseguimento delle finalità del regolamento (UE) n. 1227/2011. I poteri di cui al medesimo comma 1, lettera c), sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica.
  3. Per lo svolgimento di indagini relative a casi di sospetta violazione dei divieti di cui agli articoli 3 e 5 o dell'obbligo di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1227/2011, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può avvalersi della collaborazione del Gestore dei mercati energetici (GME) e del Gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, con riferimento ai mercati da essi gestiti, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, ultimo sottoparagrafo, del medesimo regolamento, e, in relazione alla fattispecie trattata, ferme restando le rispettive competenze, coordina la propria attività con quella dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Per lo svolgimento di indagini relative a casi di sospetta violazione del divieto di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1227/2011, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ove opportuno in relazione alla fattispecie trattata, ferme restando le rispettive competenze, coordina la propria attività con quella della Commissione nazionale per le società e la borsa.
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie, da euro 20.000 a euro 3 milioni, nei confronti dei soggetti che, essendo in possesso di informazioni privilegiate in relazione a vendite all'ingrosso di prodotti energetici, pongano in essere una delle condotte previste dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1227/2011, in conformità con quanto previsto dal medesimo articolo 3.
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 20.000 ad euro 5 milioni, nei confronti dei soggetti che pongano in essere una delle condotte manipolative del mercato definite dall'articolo 2, numeri 2) e 3), e dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1227/2011.
  6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 20.000 a euro 3 milioni nei confronti dei soggetti inadempienti all'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1227/2011.
  7. In caso di inottemperanza agli obblighi informativi previsti dagli articoli 8 e 9 del regolamento n. 1227/2011, nonché in caso di trasmissione di informazioni incomplete o non veritiere o non tempestivamente aggiornate, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 10.000 a euro 200.000.
  8. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas può aumentare le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiano inadeguate anche se applicate nella misura massima.
  9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disciplina con proprio regolamento, nel rispetto
della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori, in conformità all'articolo 45 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, e successive modificazioni.
  10. Nell'ambito della relazione annuale al Parlamento, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas dà sinteticamente conto delle attività svolte nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso, come integrate ai sensi del presente articolo, introducendo un capitolo apposito riferito all'integrità e alla trasparenza del mercato dell'energia.
  11. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo, aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legislazione vigente, affluiscono ad un apposito fondo, denominato «Fondo Costi Energia Elettrica e Gas» (FOCEES), istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, finalizzato a ridurre i costi dell'energia elettrica e del gas a carico dei cittadini e delle imprese. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di funzionamento del FOCEES. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22.
(Disposizioni in materia di attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso. Attuazione del regolamento (UE) n. 1227/2011).

  Sopprimerlo.
22. 100. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: denaro aggiungere le seguenti: a tutela del diritto al risarcimento dei danni subiti dal consumatore.
22. 7. Fico, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Nesci, Vignaroli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, il potere di accesso agli atti, alle informazioni e ai documenti di indagine previsto ai sensi del presente articolo è sempre consentito, ove richiesto, ai membri del Parlamento.
22. 2. Ricciatti, Pannarale.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Agli adempimenti previsti ai sensi del presente articolo relativamente all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, unitamente a quelli in capo al GME, all'Antitrust e alla CONSOB, si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
22. 4. Ricciatti, Pannarale.

A.C. 1864-A – Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 23.
(Stazioni di distribuzione dei carburanti ubicate nelle aree urbane. Caso EU PILOT 4734/13/MARKT).

  1. All'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, le parole: «posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali» sono sostituite dalle seguenti: «ovunque siano ubicati».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 23.
(Stazioni di distribuzione dei carburanti ubicate nelle aree urbane. Caso EU PILOT 4734/13/MARKT).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «, anche senza assistenza,» sono soppresse.
23. 2. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

A.C. 1864-A – Articolo 24

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo VI
ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 24.
(Modifica dell'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Procedura di infrazione n. 2013/4202).

  1. All'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, le parole: «e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data» sono sostituite dalle seguenti: « e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 24.
(Modifica dell'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Procedura di infrazione n. 2013/4202).

  Sopprimerlo.
24. 600. La Commissione.
(Approvato)

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 24. – (Attuazione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 27 gennaio 2011 nella causa C-168/2009). – 1. Al fine di attuare la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 gennaio 2011 nella causa C-168/2009 e garantire la compatibilità della normativa italiana sulla protezione del design industriale con le disposizioni contenute nella direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998, l'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dal comma 1 dell'articolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «Art. 239 – (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). – 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non comprende le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano di pubblico dominio in quanto precedentemente non registrate come disegni o modelli.
  2. I terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale precedentemente registrate come disegni e modelli e divenute di pubblico dominio alla data del 19 aprile 2001 non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.».
24. 103. Nicchi, Ricciatti, Pannarale.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 24. – (Modifica dell'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Procedura di infrazione n. 2013/4202). – 1. L'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:
  «Art. 239 – (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). – 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non comprende le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano di pubblico dominio in quanto precedentemente non registrate come disegni o modelli. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano divenute di pubblico dominio a seguito della cessazione degli effetti della registrazione. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora divenute di pubblico dominio a seguito della scadenza degli effetti della registrazione non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.»
*24. 102. Brunetta, Elvira Savino.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 24. – (Modifica dell'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Procedura di infrazione n. 2013/4202). – 1. L'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:
  «Art. 239 – (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). – 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non comprende le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano di pubblico dominio in quanto precedentemente non registrate come disegni o modelli. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano divenute di pubblico dominio a seguito della cessazione degli effetti della registrazione. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora divenute di pubblico dominio a seguito della scadenza degli effetti della registrazione non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.».
*24. 104. Sibilia.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 24. – (Modifica dell'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Procedura di infrazione n. 2013/4202). – 1. L'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:
  «Art. 239 – (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). – 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano divenute di pubblico dominio a seguito della cessazione degli effetti della registrazione. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora divenute di pubblico dominio a seguito della scadenza degli effetti della registrazione non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001, e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.».
24. 101. Cenni, Donati, Lodolini.

A.C. 1864-A – Articolo 25

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 25.
(Norme di interpretazione autentica e modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Caso EU PILOT 5216/13/ENTR).

  1. L'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall'articolo 3, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  2. Le disposizioni relative ai termini di pagamento e al tasso degli interessi dovuto in caso di ritardato pagamento, contenute nel codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché in altre leggi speciali, che prevedono termini e tassi difformi rispettivamente da quelli previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto al comma 4 del predetto articolo, e da quelli previsti dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, si applicano ai casi previsti dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 231 del 2002 solo se più favorevoli per i creditori.
  3. Al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, comma 4, primo periodo, le parole: «quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione» sono sostituite dalle seguenti: «quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche»;
   b) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
  «ART. 7-bis.
– (Prassi inique).1. Le prassi relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, quando risultano gravemente inique per il creditore, danno diritto al risarcimento del danno.

  2. Il giudice accerta che una prassi è gravemente iniqua tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.
  3. Si considera gravemente iniqua la prassi che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non è ammessa prova contraria.
  4. Si presume che sia gravemente iniqua la prassi che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 25.
(Norme di interpretazione autentica e modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Caso EU PILOT 5216/13/ENTR).

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:»;
   b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Termini di pagamento».
25. 700. Governo.
(Approvato)

A.C. 1864-A – Articolo 26

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 26.
(Responsabilità per violazione manifesta del diritto dell'Unione europea. Procedura d'infrazione n. 2009/2230 – Sentenza della Corte di giustizia del 24 novembre 2011, causa C-379/10).

  1. Lo Stato è obbligato a risarcire il danno che, in pregiudizio di situazioni
giuridiche soggettive, consegue alla violazione grave e manifesta del diritto dell'Unione europea da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado, sempre che, quando ne ricorrono i presupposti, siano stati esperiti anche i mezzi straordinari di impugnazione. L'azione si prescrive decorsi cinque anni.
  2. Ai fini della determinazione della violazione grave e manifesta del diritto dell'Unione europea di cui al comma 1 si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e di precisione della norma violata, del carattere intenzionale della violazione, della scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto, della posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, nonché della mancata osservanza, da parte dell'organo giurisdizionale di cui trattasi, dell'obbligo di rinvio pregiudiziale a norma dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 26.
(Responsabilità per violazione manifesta del diritto dell'Unione europea. Procedura d'infrazione n. 2009/2230 – Sentenza della Corte di giustizia del 24 novembre 2011, causa C-379/10).

  Sostituirlo con il seguente:
  
Art. 26. – (Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117. Procedura di infrazione n. 2009/2230). – 1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Salvi i casi previsti dai commi 3 e 3-bis, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove»;
   c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato, con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, se non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 2,45 milioni di euro per l'anno 2014 e in 4,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.
26. 110. Gianluca Pini.
(Approvato)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: soggettive con le seguenti: di diritto soggettivo e interesse legittimo.
26. 3. Luigi Di Maio, Carinelli, Colonnese, Fico, Nesci, Vignaroli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sempre che, quando ne ricorrono i presupposti, con le seguenti anche senza che.
26. 4. Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: secondo le disposizioni in materia di prescrizione del codice civile.
26. 102. Gianluca Pini.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: otto anni.
26. 103. Gianluca Pini.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sette anni.
26. 104. Gianluca Pini.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sei anni.
26. 105. Gianluca Pini.

  Al comma 2, sopprimere le parole: grave e.
26. 2. Luigi Di Maio, Carinelli, Colonnese, Fico, Nesci, Vignaroli.

  Al comma 2, sopprimere le parole:, in particolare,
26. 106. Gianluca Pini.

  Al comma 2, sopprimere le parole da:, nonché della mancata osservanza fino alla fine del comma.
26. 107. Gianluca Pini.

A.C. 1864-A – Articolo 27

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 27.
(Modifica all'articolo 55-quater del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia UE-C.G.E. 1/3/2011, Causa C-236/09, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE, e delle conseguenti Linee guida emanate dalla Commissione europea).

  1. All'articolo 55-quater del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «, per la prima volta, a partire dal 21 dicembre 2012»;
   b) al comma 2, il primo periodo è soppresso.

  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 27.
(Modifica all'articolo 55-quater del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia UE-C.G.E. 1/3/2011, Causa C-236/09, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE, e delle conseguenti Linee guida emanate dalla Commissione europea).

  Sopprimerlo.
27. 100. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 1 le parole: «stipulati successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «conclusi per la prima volta, a partire dal 21 dicembre 2012,».

  Conseguentemente, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) vigila sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, avuto riguardo alla tutela degli assicurati nonché alla competitività e al buon funzionamento del sistema assicurativo. L'IVASS esercita altresì i suoi poteri ed effettua le attività necessarie, al fine di garantire che le differenze nei premi o nelle prestazioni, consentite per i contratti conclusi prima del 21 dicembre 2012, permangano a condizione che siano state fondate su dati attuariali e statistici affidabili e che le basi tecniche non siano mutate.»;
   d) al comma 4, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 3, secondo periodo,»; 
   e) al comma 5, le parole: «L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo» sono sostituite dalle seguenti: «L'IVASS».
27. 600. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 1864-A – Articolo 28

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 28.
(Delega al Governo per l'adozione di nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio» «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi. Caso EU Pilot 4971/13/ENTER).

  1. La legge 14 gennaio 2013, n. 8, è abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni della legge 16 dicembre 1966, n. 1112.
  2. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell'Unione europea nei settori armonizzati.
  3. Il decreto legislativo di cui al comma 2 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione dello schema di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.
  4. Con il medesimo decreto legislativo si provvede ad abrogare le disposizioni nazionali non più applicabili e ad adottare le necessarie disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nello stesso decreto.
  5. Lo schema di decreto legislativo è sottoposto alla procedura di informazione prima della definitiva adozione, in applicazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317.
  6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto al comma 2 possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 2 a 5.
  7. Dall'attuazione del presente articolo e del decreto legislativo di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 28.
(Delega al Governo per l'adozione di nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio» «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi. Caso EU Pilot 4971/13/ENTER).

  Sopprimerlo.
28. 100. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Sopprimere il comma 1.
28. 101. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi da 3 a 6;
   al comma 7 sopprimere le parole: e del decreto legislativo di cui al comma 2.
28. 102. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 2, dopo le parole:e di quelli da essi derivati o loro sinonimi aggiungere le seguenti: tali da garantire una maggiore tutela delle produzioni made in Italy.
28. 103. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, nonché della vigente normativa in materia di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza sul lavoro.
28. 104. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Sopprimere il comma 3.
28. 105. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
28. 106. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni.
28. 107. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 4.
28. 108. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Sopprimere il comma 5.
28. 109. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Sopprimere il comma 6.
28. 110. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 6, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
28. 111. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

A.C. 1864-A – Articolo 29

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 29.
(Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa agli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni. Caso EU Pilot 5062/13/MARKT).

  1. All'articolo 2506-ter, secondo comma, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la scissione si realizza mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell'organo amministrativo menziona, ove prevista, l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 2343 e il registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata».
  2. Il comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, è sostituito dal seguente:
  «3. Quando una fusione transfrontaliera per incorporazione è realizzata da una società che detiene almeno il 90 per cento ma non la totalità delle azioni, quote o altri titoli che conferiscono il diritto di voto nell'assemblea della società incorporata, le relazioni di cui agli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies del codice civile e la situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del medesimo codice sono richieste soltanto qualora ciò sia previsto dalla legislazione nazionale cui è soggetta la società incorporante o la società incorporata.».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 29.
(Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa agli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni. Caso EU Pilot 5062/13/MARKT).

  Sopprimerlo.
29. 100. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

A.C. 1864-A – Articolo 30

ARTICOLO 30 ED ANNESSO ALLEGATO A DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 30.
(Attuazione della direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia).

  1. Agli allegati V e VI annessi al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le modificazioni riportate nell'allegato A, parte I, annesso alla presente legge.
  2. L'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, è sostituito dal testo riportato nell'allegato A, parte II, annesso alla presente legge.
  3. L'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, è sostituito dal testo riportato nell'allegato A, parte III, annesso alla presente legge.

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PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 30.
(Attuazione della direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia).

  Sopprimerlo.
30. 100. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

A.C. 1864-A – Articolo 31

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 31.
(Potenziamento delle misure di contrasto delle frodi in danno dei bilanci dell'Unione europea, dello Stato e degli enti territoriali).

  1. Al fine di assicurare la piena applicazione del regolamento (UE, EURATOM) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, all'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Il Nucleo Speciale di cui al comma 1 svolge altresì analisi, ispezioni e controlli nell'impiego delle risorse del bilancio dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea avvalendosi dei poteri e delle facoltà previste dal medesimo comma 1, lettera a)»;
   b) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 31.
(Potenziamento delle misure di contrasto delle frodi in danno dei bilanci dell'Unione europea, dello Stato e degli enti territoriali).

  Sopprimerlo.
31. 100. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: svolge altresì aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
31. 101. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.
(Approvato)

A.C. 1864-A – Articolo 32

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 32.
(Attuazione di disposizioni non direttamente applicabili della direttiva 2011/85/UE e del regolamento (UE) n. 473/2013).

  1. Al fine di dare piena attuazione, per le parti non direttamente applicabili, alla direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, e al regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, con particolare riferimento all'attività di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio, la Corte dei conti, nell'ambito delle sue funzioni di controllo, verifica la rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
  2. La Corte dei conti, per le verifiche di cui al comma 1, definisce le metodologie e le linee guida cui devono attenersi gli organismi di controllo interno e gli organi di revisione contabile delle pubbliche amministrazioni.
  3. La Corte dei conti può chiedere alle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 1, l'accesso alle banche dati da esse costituite o alimentate.
  4. Ai fini di cui al comma 1, per valutare i riflessi sui conti delle pubbliche amministrazioni, la Corte dei conti, nell'ambito delle sue funzioni di controllo, può richiedere dati economici e patrimoniali agli enti e agli organismi dalle stesse partecipati a qualsiasi titolo.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 32.
(Attuazione di disposizioni non direttamente applicabili della direttiva 2011/85/UE e del regolamento (UE) n. 473/2013).

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
32. 600. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 1864-A – Articolo 33

ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 33.
(Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca).

  1. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dal seguente:
  «3. Sono vietati la vendita e il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici, a meno che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non ne disponga comunque il divieto».

  2. L'articolo 7, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 33.
(Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca).

  Sopprimerlo.
33. 100. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 33.0500 del Governo

  All'articolo aggiuntivo 33.0500 del Governo, comma 1, dopo le parole: da un notaio aggiungere le seguenti:o dalla cancelleria del tribunale del luogo di apertura della successione.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: ai sensi dell'articolo 67 fino alla fine del periodo con le seguenti: è ammesso reclamo innanzi al tribunale, in composizione collegiale, del luogo di apertura della successione.
0. 33. 0500. 1. Agostinelli, Colletti.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
  Art. 33-bis. – (Disposizioni in materia di certificato successorio europeo). – 1. Il certificato successorio europeo di cui agli articoli 62 e seguenti del regolamento (UE) n. 650/2012 è rilasciato, su richiesta di una delle persone di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento stesso, da un notaio, in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 62 a 73 del regolamento.
  2. Avverso le decisioni adottate dall'autorità di rilascio ai sensi dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 650/2012 è ammesso reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui è residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile.
33. 0500. Governo.
(Approvato)

A.C. 1864-A – Articolo 34

ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo VII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 34.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 35, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 1864-A – Articolo 35

ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 35.
(Norma di copertura finanziaria. Disposizioni in materia di consumi medi standardizzati di gasolio in agricoltura).

  1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli 6, 7 e 8, pari a 3,9 milioni di euro per l'anno 2014, a 20,64 milioni di euro per l'anno 2015 e a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione del comma 2 del presente articolo.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, alla modifica del citato decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, in relazione alle diminuzioni dei consumi medi standardizzati di gasolio in agricoltura di cui al medesimo comma 2 e a quelle già intervenute.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 26, valutati in euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, a decorrere dal medesimo anno 2014, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione del comma 2 del presente articolo.
  5. Il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 26. Nel caso che si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4, il Ministro della giustizia ne dà tempestiva comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale provvede, con proprio decreto, alla riduzione delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 35.
(Norma di copertura finanziaria. Disposizioni in materia di consumi medi standardizzati di gasolio in agricoltura).

  Al comma 1, sostituire le parole da: 3,9 milioni di euro fino a: per l'anno 2015 con le seguenti: 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 15,94 milioni di euro per il 2005.
35. 400. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole da: 3,9 milioni di euro fino alla fine del comma, con le seguenti: 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante aumento di 0,02 punti percentuali per l'anno 2014, di 0,125 punti percentuali per l'anno 2015 e di 0,08 punti percentuali a decorrere dal 2016 delle aliquote di cui all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 2 e 3.

   al comma 4, sostituire le parole: del comma 2 con le seguenti: di cui al comma 1.
35. 2. Gallinella, Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Nesci, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Vignaroli.

  Al comma 1, sostituire le parole da: si provvede fino alla fine del comma, con le seguenti: nonché a quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 26, valutati in euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede per i medesimi anni mediante l'utilizzo di corrispondenti ed equivalenti somme delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
   Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 4.
35. 100. Borghesi, Gianluca Pini, Prataviera.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
  Art. 36. – Il comma 6 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è abrogato.
35. 0200. Villarosa, Pesco.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
  Art. 36. – Il comma 5 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è abrogato.
35. 0201. Pesco, Villarosa.

A.C. 1864-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 117 della Costituzione prevede che la potestà legislativa sia «esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali»;
    tale articolo costituzionalizza di fatto l'intera produzione normativa comunitaria, e dunque non solo i vincoli derivanti dai trattati, ma anche i vincoli derivanti dai regolamenti, dalle direttive, dalle decisioni;
    l'inserimento di tale previsione nella Costituzione contrasta con la natura stessa del nostro testo fondamentale, posto che esso racchiude i principi ispiratori del nostro ordinamento affinché essi possano essere recepiti e attuati attraverso la produzione normativa secondaria e di attuazione;
    i vincoli europei a cui l'Italia è subordinata in forza del citato articolo 117, primo comma, della Costituzione, non solo ha forma opposta rispetto ai principi, essendo rigida e specifica, soprattutto è una classe di vincoli che può derivare anche da atti di livello inferiore, da atti para-amministrativi più o meno oscuramente formulati e verbalizzati nelle prassi e dalle prassi europee;
    peraltro lo stesso Trattato sull'Unione europea disegna il rapporto tra l'Unione europea e l'identità costituzionale degli Stati membri nei seguenti termini: «L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato»;
    a tal proposito va anche ricordata la giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di rapporti tra ordinamento interno e ordinamento dell'Unione europea, come pure alcune sentenze della nostra Corte costituzionale, tutte basate sullo stesso principio del TUE;
    il Trattato di Lisbona, infatti, traccia una strada opposta a quella dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, salvaguardando le prerogative costituzionali fondamentali degli Stati membri e non, invece, circoscrivendone la portata; il disegno di legge di modifica costituzionale di iniziativa governativa «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione», attualmente all'esame della competente Commissione del Senato, interviene anche sul dettato normativo dell'articolo 117,

impegna il Governo

nel quadro della revisione costituzionale già avviata in sede parlamentare, a riformulare il testo dell'articolo 117 nel senso di ristabilire la pienezza del nostro potere legislativo e la sovranità nazionale.
9/1864-A/1Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, La Russa, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto, dispone che il Governo sia delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori per il settore delle navi da pesca, al fine di coordinare le relative disposizioni speciali, contenute nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
    tale provvedimento interviene limitatamente al settore delle navi da pesca, in quanto interessato da procedura di infrazione comunitaria;
    l'articolo 3, comma 2, del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) prevede, entro un termine che è stato più volte prorogato, l'adozione di provvedimenti finalizzati a dettare le disposizioni necessarie per consentire il coordinamento tra la disciplina prevista nel testo Unico stesso e la normativa speciale relativa all'attività lavorativa a bordo delle navi, così come quella in ambito portuale e quella concernente il trasporto ferroviario; tuttavia, con lo strumento regolamentare previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008 non è stato possibile operare il prescritto raccordo tra la normativa generale e quella speciale riguardante i singoli settori, il quale richiede necessariamente l'individuazione di nuove e autonome fattispecie anche penalmente rilevanti, da operarsi con una norma primaria;
    la Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (M) n. 186 sul Lavoro marittimo – e le connesse disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno – hanno messo a disposizione un quadro di regole standard globali, frutto di numerosi strumenti elaborati dalla comunità internazionale per tutelare il lavoro in ambito marittimo e per garantire condizioni di corretta concorrenza e affidabilità per gli operatori del commercio per mare; la predetta Convenzione fissa, tra le altre, regole standard e linee guida in materia di tutela della salute e della sicurezza e prevenzione degli infortuni;
    le condizioni di lavoro nei diversi ambiti delle attività del trasporto presentano proprie specificità; d'altro canto, a tali lavoratori vanno garantiti diritti e tutele corrispondenti a quelle che la normativa assicura alla generalità dei lavoratori e delle lavoratrici;
    a tal proposito pare opportuno riprendere il percorso avviato nella scorsa legislatura dal Governo, che aveva già preso in considerazione la necessità della approvazione di un'apposita delega ai fini dell'adozione di più decreti legislativi aventi ad oggetto il riordino delle disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel settore marittimo, in quello portuale ed in quello del trasporto ferroviario;
    la questione è tuttora irrisolta;
    le organizzazioni sindacali hanno ripetutamente sollecitato una decisione, sottolineando che il merito dei provvedimenti da emanarsi è già stato sostanzialmente condiviso presso i tavoli competenti e che gli ostacoli riguardano soprattutto la gerarchia delle fonti normative, inoltre, sulla materia il Governo ha già assunto impegni significativi, accogliendo appositi atti d'indirizzo presentati in ambito parlamentare,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza tutte le iniziative idonee a dare soluzione alla questione esposta in premessa, con la definizione di un percorso che porti all'adozione di appositi strumenti normativi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei settori marittimo, portuale e ferroviario.
9/1864-A/2Giacobbe, Cinzia Maria Fontana.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto, dispone che il Governo sia delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori per il settore delle navi da pesca, al fine di coordinare le relative disposizioni speciali, contenute nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
    tale provvedimento interviene limitatamente al settore delle navi da pesca, in quanto interessato da procedura di infrazione comunitaria;
    l'articolo 3, comma 2, del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) prevede, entro un termine che è stato più volte prorogato, l'adozione di provvedimenti finalizzati a dettare le disposizioni necessarie per consentire il coordinamento tra la disciplina prevista nel testo Unico stesso e la normativa speciale relativa all'attività lavorativa a bordo delle navi, così come quella in ambito portuale e quella concernente il trasporto ferroviario; tuttavia, con lo strumento regolamentare previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008 non è stato possibile operare il prescritto raccordo tra la normativa generale e quella speciale riguardante i singoli settori, il quale richiede necessariamente l'individuazione di nuove e autonome fattispecie anche penalmente rilevanti, da operarsi con una norma primaria;
    la Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (M) n. 186 sul Lavoro marittimo – e le connesse disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno – hanno messo a disposizione un quadro di regole standard globali, frutto di numerosi strumenti elaborati dalla comunità internazionale per tutelare il lavoro in ambito marittimo e per garantire condizioni di corretta concorrenza e affidabilità per gli operatori del commercio per mare; la predetta Convenzione fissa, tra le altre, regole standard e linee guida in materia di tutela della salute e della sicurezza e prevenzione degli infortuni;
    le condizioni di lavoro nei diversi ambiti delle attività del trasporto presentano proprie specificità; d'altro canto, a tali lavoratori vanno garantiti diritti e tutele corrispondenti a quelle che la normativa assicura alla generalità dei lavoratori e delle lavoratrici;
    a tal proposito pare opportuno riprendere il percorso avviato nella scorsa legislatura dal Governo, che aveva già preso in considerazione la necessità della approvazione di un'apposita delega ai fini dell'adozione di più decreti legislativi aventi ad oggetto il riordino delle disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel settore marittimo, in quello portuale ed in quello del trasporto ferroviario;
    la questione è tuttora irrisolta;
    le organizzazioni sindacali hanno ripetutamente sollecitato una decisione, sottolineando che il merito dei provvedimenti da emanarsi è già stato sostanzialmente condiviso presso i tavoli competenti e che gli ostacoli riguardano soprattutto la gerarchia delle fonti normative, inoltre, sulla materia il Governo ha già assunto impegni significativi, accogliendo appositi atti d'indirizzo presentati in ambito parlamentare,

impegna il Governo

ad adottare con la massima sollecitudine possibile tutte le iniziative idonee a dare soluzione alla questione esposta in premessa, con la definizione di un percorso che porti all'adozione di appositi strumenti normativi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei settori marittimo, portuale e ferroviario.
9/1864-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Giacobbe, Cinzia Maria Fontana.


   La Camera,
   premesso che:
    con il presente disegno di legge europea 2013 bis, il Governo ha inteso compiere un ulteriore sforzo per adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti dall'Unione, anche in vista del prossimo semestre di Presidenza europea;
    con la legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013), è stato avviato un percorso virtuoso finalizzato alla chiusura dei casi di pre-infrazione, avviati dalla Commissione europea nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot e dei casi che hanno dato origine a procedure di infrazione, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
    l'articolo 19 mirava ad apportare necessarie specificazioni sulla qualificazione giuridica del danno ambientale, oggetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, incidendo sulle fattispecie giuridiche di riferimento e sulla qualificazione del danno, sull'azione risarcitoria e sulle misure preventive e di ripristino, nonché sulla riassegnazione delle somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale medesimo;
    in particolare il comma 5 del citato articolo 19 novellava l'articolo 317, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione ad un pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, delle somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale;
    la modifica era volta a prevedere che la riassegnazione avvenisse in deroga alle limitazioni disposte in materia, dall'articolo 1, comma 46, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) e dall'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008);
    si ritiene di particolare rilevanza che tale riallocazione di risorse avvenga con il chiaro intento di una finalizzazione territoriale e per progetti specifici di bonifica e riqualificazione ambientale realizzati nei medesimi territori ove si sono recuperate le somme a seguito dell'accertamento del danno ambientale,

impegna il Governo

a verificare l'opportunità di introdurre in un successivo provvedimento la clausola espressa che i proventi derivanti dall'escussione delle sanzioni conseguenti all'accertamento del danno ambientale siano finalizzati a progetti e interventi nei territori ove si sono recuperate le somme medesime.
9/1864-A/3Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 24 del provvedimento in esame, approvato dalla Commissione competente in sede referente, ha come oggetto la «Modifica dell'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30»;
    tale articolo è stato soppresso durante la discussione in Aula, correggendo così incoerenze ed effetti retroattivi che avrebbero danneggiato moltissime imprese che lavorano nel settore dell'arredamento, ma lasciando di fatto una grave e perdurante problematica tuttora irrisolta che riguarda la continuità produttiva ed occupazionale di centinaia di imprese che operano da decenni nel nostro Paese;
    con l'articolo 19, comma 6, della legge n. 99 del 23 luglio 2009, (resa necessaria per colmare un vuoto normativo verificatosi con il recepimento, nell'ordinamento nazionale, della direttiva comunitaria 98/71/CE relativa al diritto d'autore e tutela brevettuale dell’industrial design) era stata confermata, per le aziende, la legittimità di fabbricare e commercializzare opere di disegno industriale riconosciute di pubblico dominio prima del 19 aprile 2001;
    dopo alcuni mesi, con l'articolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, («Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99») veniva invece sancito che il diritto d'autore dovesse essere esteso anche «alle opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute di pubblico dominio». Tali norme sono entrate in vigore il 2 settembre 2010;
    tale disposizione ha stravolto quindi l'intero sistema normativo nazionale relativo al comparto produttivo dell’industrial design, mettendo in crisi le aziende del settore, quasi esclusivamente piccole e medie imprese (peraltro già duramente colpite dagli effetti della crisi economica internazionale), e conseguentemente migliaia di posti di lavoro; con tale normativa le aziende non potranno infatti più produrre prodotti di design fino ad oggi ritenute di «pubblico dominio»;
    le aziende interessate, anche di carattere artigianale, sono circa 700 (dislocate in numerosi distretti produttivi ed industriali), occupano circa 13.500 addetti, con un fatturato di circa 950 milioni di euro annui. Si tratta di imprese che per oltre 50 anni hanno prodotto oggetti di pubblico dominio nel pieno rispetto delle norme in vigore, contribuendo con passione, professionalità, competenze innovazione a promuovere il Made in Italy e la creatività italiana nel mondo;
    per risolvere temporaneamente questa situazione è stata introdotta nel 2001 una norma transitoria, nello stesso articolo 239 del codice della proprietà industriale, con la finalità di consentire alle aziende la possibilità di continuare ad operare;
    questa moratoria, tutelata da ulteriori provvedimenti di natura parlamentare, è stata prolungata nella legge n. 99 del 2009 e successivamente dalla legge n. 14 del 2012. Questa ultima proroga è però scaduta il 19 aprile 2014;
    le associazioni di categoria, alcune regioni tra cui la Toscana, gli enti locali ed atti parlamentari tematici hanno sottolineato, tra l'altro, come il decreto legislativo n. 131 del 13 agosto 2010, presentasse evidenti profili di incostituzionalità;
    va poi segnalato, in questo contesto, che la sentenza della Corte di giustizia CE del 27 gennaio 2011 (nella causa per rinvio pregiudiziale C-168/09) ha definitivamente chiarito che «ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 98/71 solo un disegno o modello che sia stato oggetto di una registrazione in uno Stato membro o con effetto in uno Stato membro, in conformità delle disposizioni di tale direttiva, può beneficiare, ai sensi della medesima, della protezione concessa dalla normativa sul diritto d'autore di tale Stato membro». I disegni e modelli «che erano di pubblico dominio a causa della mancata registrazione non rientrano nell'ambito di applicazione di tale articolo»;
    in seguito alla interpretazione della pronuncia della Corte di giustizia UE si è poi determinata, nella giurisprudenza italiana, una notevole incertezza. Infatti, mentre il tribunale di Firenze ha applicato in alcune pronunce emesse nell'ambito di altrettanti procedimenti cautelari la norma transitoria, i giudici milanesi (sia il tribunale di Milano, sia la Corte d'Appello) hanno, al contrario, ritenuto di disapplicare la disposizione, ritenendola in contrasto con la direttiva 98/71/CE;
    a seguito di provvedimenti dei tribunali nazionali sono stati inoltre disposti sequestro ed inibitoria delle attività di alcune aziende. Misure che hanno già portato, in alcuni distretti industriali, alla chiusura di imprese e alla perdita di posti di lavoro;
    questo nuovo ordinamento sta quindi rischiando di penalizzare le aziende italiane che hanno sempre utilizzato una filiera e materiali nazionali, favorendo quelle realtà imprenditoriali e quei gruppi industriali che stanno spostando i loro processi produttivi in altri paesi (come ad esempio la Cina);
    non va poi sottovalutato che queste cause giudiziarie, ad oggi ristrette nel solo ambito del disegno industriale dell'arredamento, potrebbero riguardare in futuro altri settori chiave dell'economia, dell'industria e dell'occupazione italiana come ad esempio l'oggettistica, la pelletteria, la moda, la meccanica. E conseguentemente potrebbero coinvolgere un ancor più elevato numero di imprese e di addetti;
    risulta quindi evidente ed urgente la necessità di promuovere un quadro normativo certo ed inequivocabile, che eviti differenti interpretazioni giudiziarie e che rispetti i principi comunitari senza penalizzare un tessuto produttivo che da anni crea occupazione e reddito;
    una urgenza che in questi anni, nel dibattito parlamentare, il Governo ha sempre riconosciuto e sostenuto, ma che ad oggi non è ancora stata concretizzata in una norma chiara e definitiva,

impegna il Governo:

   ad attivarsi urgentemente per evitare che il termine ormai scaduto del 19 aprile 2014 possa avere come conseguenza sia il blocco della produzione e la crisi delle 700 imprese interessate dalla vicenda, mai chiarita definitivamente, con relative conseguenze sul piano occupazionale; sia provvedimenti giurisdizionali contrastanti
   a convocare in tempi brevi un tavolo di concertazione fra i soggetti interessati al fine di approfondire e produrre urgentemente una norma definitiva, nel rispetto dei principi comunitari, che consenta alle aziende di continuare a produrre oggetti di design considerati di «pubblico dominio» e salvaguardare le stesse imprese da interpretazioni giudiziarie difformi.
9/1864-A/4Cenni, Parrini, Elvira Savino.


   La Camera,
   premesso che:
    la direttiva «uccelli» 2009/147/CEE concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento;
    gli Stati membri dell'Unione europea devono adottare le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative;
    per rispettare quelli che sono i dettami dell'articolo 9, comma 1, lettera o) della direttiva uccelli 2009/147/CEE per il corretto calcolo della piccola quantità, è fondamentale una corretta e capillare rilevazione dei dati inerenti le specie oggetto di deroga;
    l'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 così recita: «la designazione della piccola quantità per deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE è determinata, annualmente, a livello nazionale, dall'ISPRA»;
    è dichiarata da parte di ISPRA l'incapacità negli anni (ultimo parere utile anno 2005), di rilasciare alle regioni che ne fanno espressa richiesta, dei dati statistici per il calcolo della «piccola quantità» sulle specie oggetto di deroga come richiesto dai dettami della Direttiva uccelli 2009/147/CEE articolo 9 comma 1 lettera e);
    avvalersi di istituzioni scientifiche o altri istituti riconosciuti a livello regionale o internazionale è indispensabile e di aiuto all'ISPRA, inoltre consigliato dagli stessi tecnici incaricati dalla CE su precisa richiesta da parte dell'allora INFS nella lettera di risposta del 19 dicembre 2005 dove viene sottolineato che se l'istituto nazionale non è in grado di avere i dati scientifici aggiornati per rispondere alle richieste fatte dalle regioni in merito al calcolo della piccola quantità, sarebbe opportuno utilizzare i dati di Birds in Europe II, Birdlife International per calcolare la piccola quantità;
    la stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 16 del 2012 relativa alla regione autonoma della Sardegna afferma che il parere rilasciato da un istituto a livello regionale è da ritenersi pienamente legittimo. L'importanza degli istituti regionali è legittimata anche dalla risposta della Commissione Ambiente UE E-004671/2013 del 6 giugno 2013 da parte del commissario Janez potocnik;
    è ormai cronica l'inadempienza di ISPRA a fornire in dati utili per il calcolo della «piccole quantità», causa l'impossibilità materiale «a detta loro» di rilasciare pareri precisi sulle specie oggetto di deroga,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte ad autorizzare l'affiancamento e l'utilizzo da parte di ISPRA di istituzioni scientifiche o altri istituti riconosciuti a livello regionale o internazionale per permettere di rilasciare i dati necessari ad una valutazione corretta e legittima sulla concessione delle deroghe venatorie.
9/1864-A/5Borghesi.


   La Camera,
   premesso che,
    in data 15 aprile 2014 il Parlamento europeo ha approvato con 485 voti a favore, 130 contrari e 27 astensioni, le norme per rendere obbligatorie le etichette «Made in» sui prodotti non alimentari venduti sul mercato comunitario;
    è stato approvato anche un Regolamento (con 573 voti a favore, 18 contrari e 52 astensioni) che chiede pene più severe per le imprese che non rispettano le norme di sicurezza e vendono prodotti potenzialmente pericolosi;
    il Parlamento europeo ha votato i testi in prima lettura per fare in modo che il lavoro svolto potesse essere ripreso dal Parlamento espresso dal voto del 25 maggio 2014 e utilizzato come base per ulteriori negoziati con gli Stati membri;
    un provvedimento sul «Made in» era stato già approvato dal Parlamento europeo nel 2010 ma, nell'ottobre del 2012, il Commissario europeo al Commercio, Karel de Gucht, ha comunicato di aver rinunciato a portare a compimento la proposta di regolamento sul «Made in» a causa dell'impraticabilità di raggiungere il necessario consenso con gli Stati membri, in quanto avversato dai Paesi nordici, dal Regno Unito, da Olanda e da Germania, poiché intendeva introdurre l'obbligo di specificare sui prodotti extracomunitari il luogo di produzione in modo da fornire al consumatore una chiara indicazione: indicazione premiante per i produttori europei che non delocalizzano;
    il voto a favore del «Made in» del 15 aprile 2014 segna la vittoria del fronte Italia, Spagna e Francia, particolarmente interessate ad avere un'etichetta che certifichi l'origine delle loro merci in particolare nel settore della moda, del lusso e in quello calzaturiero, e la sconfitta del fronte opposto composto da Paesi del nord e dell'est Europa, tra cui la Germania, importatori e assemblatori di materiali prodotti da Paesi non europei,

impegna il Governo

ad attivarsi urgentemente, nel contesto della Presidenza italiana del prossimo semestre europeo, per far approvare il Regolamento del «Made in».
9/1864-A/6Bergamini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 398, recante norme in materia di borse di studio universitarie per il perfezionamento all'estero, ammetteva fino ad oggi al concorso delle medesime i laureati di cittadinanza italiana;
    con il presente disegno di legge è stata prevista la modifica a tale normativa nel senso di aprire tale diritto non solo ai cittadini degli altri paesi membri dell'Unione Europea, per i quali vige comunque un regime di reciprocità, ma anche a tutti i lungosoggiornanti che si laureano in Italia;
    il provvedimento suesposto inevitabilmente pone gli studenti universitari italiani, anche delle fasce sociali più basse, in coda rispetto a soggetti provenienti da paesi extra UE, con il rischio che nessun italiano possa concorrere più a tale aiuto, in particolare escludendo i cittadini italiani capaci e meritevoli anche se privi di mezzi;
    il perfezionamento all'estero costituisce peraltro una modalità importante di accrescimento delle competenze e quindi della competitività del sistema Paese,

impegna il Governo

ad indicare, nel prossimo decreto del MIUR inteso a definire i livelli essenziali delle prestazioni del diritto allo studio, ivi comprese le borse di studio per il perfezionamento all'estero, i limiti percentuali delle risorse complessive destinate per il perfezionamento all'estero attribuibili a studenti cittadini non comunitari laureati in Italia, come avviene già oggi in alcune Regioni per le borse di studio o la destinazione di alloggi del Diritto allo studio, nonché a stabilire, nel medesimo decreto, l'utilizzazione di particolari indici, come per esempio il programma di Comparazione Internazionale dell'Istituto Statistico delle Nazioni Unite (ISNU), e il Programma di Comparazione Europeo, per la valutazione dei redditi degli studenti non cittadini italiani, in modo da non snaturare il confronto tra i percettori di reddito italiani ed altri contesti, incomparabili dal punto di vista dei valori assoluti.
9/1864-A/7Prataviera.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo, (articolo 14 e 14-bis).
   premesso che:
    l'olio di oliva italiano è uno dei prodotti di eccellenza del nostro Paese che si conferma il secondo produttore mondiale di olio grazie ad un patrimonio unico fatto di tradizione, territorio e abilità artigianali;
    è noto tuttavia che la contraffazione nel settore agroalimentare, e particolarmente in quello olivicolo-oleario ha raggiunto ormai livelli insostenibili e rappresenta uno dei principali ostacoli alla crescita del settore oltre che un evidente rischio per la sicurezza dei consumatori;
    evidenze scientifiche dimostrano che le recenti metodologie sviluppate per lo studio delle caratteristiche degli oli extravergini d'oliva monovarietali e multivarietali, quali la spettroscopia dei risonanza magnetica nucleare, consentono una appropriata classificazione del prodotto atta a garantirne l'autenticità su scala molecolare e a meglio definirne le peculiarità legate al territorio d'origine,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di creare una banca dati di confronto rappresentativa delle diverse produzioni di oli extra vergini di oliva ottenuta nelle varie aree geografiche del Paese utilizzando le metodologie fornite dalla comunità scientifica per la caratterizzazione e tipizzazione degli oli extravergini di oliva ed al fine di fornire ai produttori un ulteriore strumento di riferimento e confronto per la tutela e valorizzazione delle proprie produzioni.
9/1864-A/8Cariello, L'Abbate, Massimiliano Bernini, Parentela, Lupo, Benedetti, Gallinella, Gagnarli.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato l'atto Camera 1864 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis»;
    l'articolo 13 reca disposizioni in materia di partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale, a norma delle disposizioni di cui all'allegato I alla direttiva 2003/35/CE, ai quali non si applica l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
    la direttiva 2003/35/CE esclude l'applicazione della procedura particolare dell'approvazione dei piani e programmi, come prevista dalla stessa direttiva, nei casi di difesa nazionale o di emergenza civile;
    si ritiene utile prevedere tale esclusione anche nell'ordinamento interno, visto che gli altri Stati lo faranno,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, volte ad escludere l'applicazione della procedura particolare dell'approvazione dei piani e programmi, come prevista dalla direttiva 2003/35/CE, nei casi di difesa nazionale o di emergenza civile.
9/1864-A/9Caon.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato l'atto Camera 1864 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis»;
    l'articolo 28, abroga la recente legge n. 8 del 2013 in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia», e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi, facendo rivivere la precedente legge n. 1112 del 1966;
    la legge n. 8 del 2013, reca norme di maggiore tutela della qualità delle produzioni italiane in riferimento ai prodotti di cuoio, pelle e pelliccia;
    la legge n. 1112 del 1966, non dovendo all'epoca affrontare le attuali problematiche di concorrenza sleale da parte della Cina, risulta evidentemente inadeguata a tutelare le produzioni «made in Italy»; è pertanto necessario adottare norme di maggior tutela delle produzioni di qualità che, da un lato offrano alle imprese di settore gli strumenti necessari per contrastare la concorrenza sleale da parte della Cina e dall'altro informino i consumatori sull'origine e la qualità dei prodotti acquistati,

impegna il Governo

nell'ambito dei decreti di attuazione di cui al comma 2, dell'articolo 28, ad adottare misure più incisive a tutela delle produzioni nazionali ed europee di qualità nei settori di cui alle premesse che riportino il luogo l'origine e quelli in cui avvengono le fasi di lavorazione dei prodotti in cuoio, pelle e pelliccia, ai fini di una maggiore tracciabilità degli stessi a tutela di imprese e consumatori.
9/1864-A/10Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato l'atto Camera 1864 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti, dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2013-bis;
    l'articolo 28 abroga la recente legge n. 8 del 2013 in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi, facendo rivivere la precedente legge del 1966 n. 1112;
    l'articolo volto a risolvere le contestazioni sollevate dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 4971/13/ENTR – abrogando normativa del 2013, ritenuta in contrasto con le norme dell'Unione europea in materia di libera circolazione delle merci;
    la legge n. 8 del 2013, reca norme di maggiore tutela della qualità delle produzioni italiane in riferimento ai prodotti di cuoio, pelle e pelliccia;
    legge n. 1112 del 1966, la quale, non dovendo all'epoca affrontare le attuali problematiche di concorrenza sleale da parte della Cina, risulta evidentemente inadeguata a tutelare le produzioni «made in Italy»,

impegna il Governo

a prevedere modifiche volte a garantire una maggiore tutela delle produzioni made in Italy stante l'inadeguatezza della legge n. 1112 del 1996 nonché tutele anche per quanto riguarda l'ambiente, la salute e la sicurezza sul lavoro.
9/1864-A/11Attaguile, Prataviera.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato l'atto Camera 1864 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis»;
    l'articolo 16 contiene una serie di modifiche alla disciplina nazionale vigente riguardante l'istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea (INSPIRE, acronimo di Infrastructure for Spatial Information in Europe) e finalizzata a consentire lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzo di dati geografici e ambientali interoperabili e di servizi legati a tali dati, contenuta nel decreto legislativo n. 32/2010, di recepimento della direttiva 2007/2/UE (c.d. direttiva INSPIRE);
    alla lettera c), che sostituisce al comma 5 i dati di cui alla lettera c) con quelli di cui alla lettera b), riguarda la possibilità dell'autorità pubblica di intervenire sui set di dati territoriali, detenuti da terzi in base a diritti di proprietà intellettuale, solo previa autorizzazione dei terzi medesimi,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, volte a evitare situazioni che impediscano la diffusione di dati importanti per la conoscenza dell'ambiente.
9/1864-A/12Marcolin.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato l'atto Camera 1864 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis;
    l'articolo 16 contiene una serie di modifiche alla disciplina nazionale vigente riguardante l'istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea (INSPIRE, acronimo di Infrastructure for Spatial Information in Europe) e finalizzata a consentire lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzo di dati geografici e ambientali interoperabili e di servizi legati a tali dati, contenuta nel decreto legislativo n. 32/2010, di recepimento della direttiva 2007/2/UE (c.d. direttiva INSPIRE),

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, volte a chiarire che, con riferimento all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 32 del 2010, il servizio offerto dal Repertorio nazionale dei dati territoriali presso il DigitPA, istituito per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale (dall'articolo 59, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005), non è l'unico servizio dei set dati territoriali.
9/1864-A/13Guidesi.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato l'atto Camera 1864 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis;
    l'articolo 16 contiene una serie di modifiche alla disciplina nazionale vigente riguardante l'istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea (INSPIRE, acronimo di Infrastructure for Spatial Information in Europe) e finalizzata a consentire lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzo di dati geografici e ambientali interoperabili e di servizi legati a tali dati, contenuta nel decreto legislativo n. 32/2010, di recepimento della direttiva 2007/2/UE (c.d. direttiva INSPIRE),

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, volte a chiarire che, con riferimento all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 32 del 2010, il servizio offerto dal Repertorio nazionale dei dati territoriali presso il DigitPA, istituito per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale (dall'articolo 59, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005), non è l'unico servizio dei set dati territoriali.
9/1864-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta) Guidesi.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato l'atto Camera 1864 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis»;
    l'articolo 17 modifica in più punti la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ed alla valutazione ambientale strategica (VAS), contenute nella parte seconda e nei relativi allegati del decreto legislativo 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente),

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, volte a chiarire i concetti contenuti nell'allegato V alla parte seconda, recante «Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20» del decreto legislativo 152/2006, allo scopo di dare certezza normativa e venire incontro alle esigenze di chiarezza per gli operatori, prendendo spunto dal testo della nuova direttiva sulla VIA la 2014/52/UE del 16 aprile scorso.
9/1864-A/14Grimoldi.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato l'atto Camera 1864 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis»;
    l'articolo 21 contiene disposizioni in materia di contratti pubblici, relative all'istituto dell'avvalimento, permettendo l'avvalimento di più imprese ausiliarie;
    con l'applicazione dell'istituto dell'avvalimento, un operatore economico che partecipa ad una procedura di gara per l'affidamento di un appalto pubblico per il quale è richiesto il possesso di determinati requisiti (economico-finannziari o tecnico-organizzativi), può dichiarare di avvalersi dei requisiti di un altro operatore economico;
    ai sensi dell'applicazione dell'articolo 21, l'impresa che vince la gara potrebbe non avere gran parte dei requisiti di quelli richiesti per la partecipazione all'appalto e ciò si ritiene alquanto rischioso ai fini della garanzia della trasparenza e della dimostrazione delle capacità dell'impresa, anche alla luce degli ultimi scandali emersi in materia di appalti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 21, al fine di assumere le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, volte a ristabilire limiti all'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento, per garantire la trasparenza della dimostrazione delle capacità delle imprese nelle procedure di gara per l'affidamento degli appalti pubblici.
9/1864-A/15Gianluca Pini.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2013-bis».
   premesso che:
    l'articolo 24 del provvedimento in esame, prima delle modifiche approvate dall'Assemblea, riduceva a 5 anni, rispetto ai 13 attualmente vigenti, il periodo transitorio di sospensione della protezione del diritto d'autore per i modelli di design industriale divenuti di pubblico dominio prima del 19 aprile 2001;
    la modifica del Codice della proprietà industriale, articolo 239, comma 1, era volta a sanare la procedura di infrazione 2013/4202, avviata dalla Commissione con lettera di messa in mora del 17 ottobre 2013, a seguito dell'apertura del caso EU Pilot 3955/12/MARKT;
    in particolare, la Commissione europea aveva rilevato l'incompatibilità con il diritto dell'Unione dell'articolo 239 del codice della proprietà industriale, come modificato da ultimo con il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14;
   considerato che:
    durante l'esame del provvedimento in Assemblea il Gruppo SEL, su sollecitazione di numerose aziende operanti nel comparto del design industriale, aveva proposto un emendamento volto a modificare l'articolo 239 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005) avente ad oggetto la protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli industriali (articolo 2, n. 10, legge 633 del 1941);
    sul punto si segnala che sulla questione, la sentenza 27 gennaio 2011 della Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-189/2009) in risposta al rinvio pregiudiziale da parte del tribunale di Milano (nel cd. «caso Flos»), concernente la compatibilità dell'articolo 239 CPI con la direttiva 98/71 e, dunque la compatibilità della normativa italiana sulla protezione del design industriale ai sensi della legge sul diritto d'autore (in attuazione della citata direttiva) con il diritto europeo;
    la Corte UE, affermando che gli Stati membri non possono negare l'accesso alla tutela di diritto d'autore alle opere di design che presentano i requisiti per l'ottenimento di detta tutela ai sensi della legge sul diritto d'autore, a prescindere dal momento in cui questi sono diventati di pubblico dominio, ha tuttavia precisato (paragrafo 32 della motivazione) che «ai sensi dell'articolo 17 della Direttiva 98/71 solo un disegno o modello che sia stato oggetto di una registrazione in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro, in conformità delle disposizioni di tale direttiva, può beneficiare, ai sensi della medesima», della protezione concessa dalla normativa sul diritto d'autore di tale Stato membro. Prosegue la Corte (paragrafo 33) che «ne consegue che i disegni e modelli che, prima della data di entrata in vigore della normativa nazionale di trasposizione della direttiva 98/71 nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro), erano di pubblico dominio a causa della mancata registrazione non rientrano nell'ambito di applicazione di tale articolo»;
    la stessa sentenza della Corte ha pure affermato «non si può escludere che la proiezione del diritto d'autore per le opere che possano costituire disegni o modelli non registrati possa risultare da altre direttive in materia di diritto d'autore e, in particolare, dalla direttiva 2001/29, se ricorrono le condizioni per la sua applicazione, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio» (paragrafo 34);
    con la proposta emendativa presentata dal Gruppo SEL – poi decaduta a seguito dell'approvazione dell'emendamento presentato dalle Commissioni n. 24.600 che ha soppresso l'intero articolo 24 novellando nuovamente il citato articolo 239, si proponeva che la protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non comprende le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano di pubblico dominio in quanto precedentemente non registrate come disegni o modelli. I terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale precedentemente registrate come disegni e modelli e divenute di pubblico dominio alla data del 19 aprile 2001 non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso;
   considerato che:
    risulta del tutto evidente come l'insieme delle imprese interessate operi da decenni in un ambito di totale e pieno rispetto delle norme in vigore e contribuisce al buon nome del Made in Italy con produzioni di qualità, con professionalità e competenze, creatività, caratterizzando interi distretti industriali;
    che tali aziende sono oggi costrette a non trovare ancora risposte in relazione alla gravissima crisi economica che sta attraversando tutto il comparto del design industriale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di emanare, in tempi brevi, nel prossimo provvedimento utile una norma che possa risolvere definitivamente la questione sollevata dal presente atto di indirizzo permettendo nuovamente alle aziende di produrre prodotti di design considerati di «pubblico dominio».
9/1864-A/16Pannarale, Nicchi, Ricciatti.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza per la regolarità dei servizi aeroportuali con riferimento ai problemi occupazionali derivanti dal fallimento della società di handling Ground Care – 3-00868

   LAFFRANCO e PALESE. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   il 28 maggio 2014 il tribunale di Civitavecchia ha dichiarato il fallimento di Ground Care, la società di handling aeroportuale (servizi di assistenza a terra), che ormai da quattro anni vive in uno stato di difficoltà con costante perdita di attività, a causa della mancanza di un piano industriale efficace, oltre che dell'assenza di regole certe;
   a causa del fallimento dell'azienda, che opera presso gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, circa 900 addetti allo smistamento dei bagagli e di servizi di check in per le compagnie aeree perderanno il proprio posto di lavoro; in questi giorni, le proteste dei lavoratori hanno provocato disagi enormi alla circolazione aerea: sono stati cancellati molti voli e per tantissime persone è stato impossibile recuperare il proprio bagaglio, fino ad arrivare alla precettazione della prefettura romana, che ha imposto ai dipendenti della società dichiarata fallita di riprendere il lavoro per evitare il caos;
   nel piano nazionale aeroporti del Governo, l'aeroporto di Fiumicino e l'aeroporto di Ciampino sono considerati hub nazionali e strategici ed hanno, dunque, necessità di essere serviti in maniera efficiente dalle società di handler, che, invece, sono in spietata concorrenza tra di loro e appaiono completamente prive di regolamentazione e non sottoposte a controlli, ma in balia di condizioni di mercato dettate dalle compagnie low cost;
   l'Enac, ente preposto alla funzione di controllo e regolazione, non è stato in grado di fermare questa deriva, dal momento che da anni dentro l'aeroporto di Fiumicino e di Ciampino, oltre a fenomeni di disservizio diffuso, si assiste inermi ad una continua perdita di posti di lavoro e di pezzi di salario che danno luogo al dumping sociale, per cui si «rottamano» i lavoratori con il contratto a tempo indeterminato, sostituendoli con precariato stagionale o giornaliero;
   operazioni a giudizio degli interroganti spericolate e poco attente da parte della dirigenza di Ground Care hanno generato una voragine di inefficienza dei servizi fondamentali per gli hub nazionali, senza avere un piano effettivo di rilancio della società; anche da parte dei sindacati c’è stato qualche eccesso di illusione, che ha lasciato per troppo tempo i lavoratori all'oscuro della situazione –:
   quali iniziative intenda adottare il Ministro interrogato per ristabilire la regolarità dei servizi all'interno degli aeroporti e per andare incontro alla grave situazione dei lavoratori dell'azienda Ground Care e se e quali iniziative intenda assumere nei confronti dell'Enac, che aveva certificato la società come prestatore ufficiale degli aeroporti nazionali di Ciampino e di Fiumicino, a giudizio degli interroganti senza effettuare adeguate verifiche per la certificazione dell'azienda poi fallita. (3-00868)


Problematiche riguardanti il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nelle aziende del servizio sanitario nazionale, anche alla luce delle modifiche introdotte in materia dal cosiddetto «decreto Balduzzi» – 3-00869

   GIGLI e BINETTI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   la lotta contro la corruzione, la cattiva gestione e la dequalificazione del servizio sanitario nazionale sono un dovere per quanti credono in un sistema sanitario capace di promuovere la salute e di garantire un accesso universalistico alle prestazioni e vogliono continuare ad assicurarne la sostenibilità;
   negli anni passati i direttori generali delle aziende sanitarie hanno potuto godere di ampia discrezionalità nella scelta dei direttori di struttura operativa complessa (soc), con il solo limite di dover scegliere all'interno di una rosa di idonei;
   da tale potere assoluto di scelta è a parere degli interroganti derivata, da un lato, la precedenza accordata a criteri di «fedeltà» rispetto a quelli di competenza clinica e scientifica e, dall'altro, la totale dipendenza dei direttori di struttura operativa complessa dalle decisioni del direttore generale dell'azienda, con subordinazione della professionalità a quella che appare un'acquiescenza supina e cortigiana e con pesanti limitazioni della loro possibilità di esprimere giudizi critici utili alla governance dell'azienda e ancor più di esercitare una funzione attiva di controllo sulla correttezza gestionale dell'azienda;
   il sistema di selezione delle figure apicali è anche fattore che contribuisce alla penetrazione indebita della politica nelle aziende sanitarie, consentendo la nomina di sanitari obbedienti alla politica regionale, la stessa che nomina i direttori generali cui compete la scelta dei direttori di struttura operativa complessa;
   in data 8 novembre 2012, è stata approvata la legge di conversione, n. 189, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» («decreto Balduzzi»);
   l'articolo 4 del «decreto Balduzzi», facendosi carico delle preoccupazioni largamente diffuse e sopra richiamate sulle modalità di selezione dei direttori di struttura complessa, ha provveduto a modificare le procedure di selezione fino ad allora previste, attraverso l'aggiunta di un nuovo comma 7-bis all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
   con tale novella è stato previsto che le regioni disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa sulla base dei seguenti principi:
    a) la selezione viene effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del servizio sanitario nazionale. Qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della commissione direttore di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede la predetta azienda. La commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più anziano. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente;
    b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione presenta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il direttore generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta;
   appare evidente al riguardo la volontà del legislatore di ridurre la possibilità di condizionamento da parte del potere politico e il margine di discrezionalità della scelta da parte del direttore generale dell'azienda sanitaria, richiedendo il sorteggio dei commissari su base nazionale, prevedendo l'eleggibilità del presidente della commissione all'interno dei membri sorteggiati (incarico riservato in precedenza ex officio al direttore sanitario), imponendo una graduatoria di merito dei candidati e la scelta del vincitore secondo l'ordine di graduatoria o comunque, in caso difforme, all'interno della terna dei primi tre classificati, motivando obbligatoriamente le ragioni del mancato rispetto della graduatoria –:
   quante e quali siano le regioni che hanno provveduto a disciplinare i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nelle aziende del servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni contenute nel nuovo comma 7-bis all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, se risulti che siano state espletate selezioni con la precedente normativa anche dopo l'entrata in vigore del «decreto Balduzzi» e, nel caso, quali siano i provvedimenti che il Ministero della salute ha adottato o intende adottare al riguardo.
(3-00869)


Misure a favore dei malati di maculopatia e a salvaguardia del servizio sanitario nazionale con riferimento alla vicenda della commercializzazione dei farmaci Lucentis e Avastin – 3-00870

   DORINA BIANCHI, CALABRÒ e ROCCELLA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha condotto un'indagine nei confronti del farmaco Avastin, prodotto dalla Roche, a favore del farmaco Lucentis, prodotto dalla Novartis, entrambi trattamenti farmacologici per la maculopatia, malattia degenerativa della retina;
   la Società oftalmologica italiana (Soi), attraverso comunicati, ha segnalato un potenziale cartello tra i gruppi Roche e Novartis per impedire l'uso sul mercato dell’Avastin, a favore del Lucentis; dagli stessi comunicati emerge l'equivalenza sia in termini di sicurezza che di efficacia dei due farmaci, nonché viene resa nota la differenza di costo di entrambi; in particolare, la Società oftalmologica italiana segnala che Avastin costa 60 volte meno del Lucentis: un'iniezione al mese di Lucentis costa 1.000 euro rispetto ai 15 euro di Avastin;
   la medesima società ha pubblicamente chiesto che il farmaco Avastin sia reinserito nell'elenco dei farmaci previsto dalla legge n. 648 del 1996, affinché ne sia consentita l'erogazione a totale carico del servizio sanitario nazionale, come avviene per i farmaci di cui al predetto elenco, impiegati anche per un'indicazione diversa da quella autorizzata;
   con una specifica disposizione normativa recata dall'articolo 3 del decreto-legge n. 36 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2014, è stata disciplinata la procedura, di competenza dell'Agenzia italiana del farmaco, per la sperimentazione clinica di medicinali per un impiego non compreso nell'autorizzazione all'immissione in commercio e l'inserimento nello specifico elenco della legge n. 648 del 1996;
   è notizia di questi giorni che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha quantificato il danno a carico del servizio sanitario nazionale (circa 540 milioni di euro per il 2013 e 615 milioni di euro per il 2014) conseguente dalla condotta delle aziende interessate e che il Ministero della salute si è attivato per esercitare il diritto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali nei confronti delle aziende –:
   quali ulteriori iniziative il Ministro interrogato intenda avviare a tutela del diritto alla salute e alle cure a favore dei cittadini che soffrono di maculopatia e a sostegno, tutela e garanzia del fondo sanitario nazionale. (3-00870)


Iniziative per il mantenimento dei livelli occupazionali dei trasportatori associati al consorzio Lts di Taranto, alla luce della notevole riduzione della commessa a favore di tale consorzio da parte della raffineria Eni di Taranto – 3-00871

   DURANTI, FRATOIANNI, MATARRELLI, PANNARALE, SANNICANDRO, MIGLIORE, DI SALVO, BOCCADUTRI, LACQUANITI, AIRAUDO, FERRARA e PLACIDO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   il nuovo piano di riorganizzazione presentato dall’Eni per il 2014 ha previsto, a partire dal 1o giugno, il taglio del 50 per cento del lavoro affidato ai trasportatori dei rifornimenti di gasolio e benzina dalla raffineria Eni di Taranto del consorzio Lts, assegnandolo alle aziende Gavio e Bertani;
   la decisione di riorganizzare drasticamente il trasporto e la distribuzione dei carburanti è motivata dalla raffineria di Taranto a seguito degli sviluppi di un'inchiesta avviata tempo addietro dalla Guardia di finanza (cosiddetta inchiesta «mare nero»), la quale ha scoperto una truffa con furto ai danni dell’Eni, nonostante quest'ultima abbia già licenziato i suoi dipendenti risultati coinvolti. Detti dipendenti, infatti, in base al regolamento della società petrolifera, non potranno più lavorare con la stessa Eni alla luce di quanto accertato;
   la revoca della commessa ha spinto i trasportatori del consorzio Lts (200 in tutto) a fermarsi e a bloccare con le loro autocisterne l'area esterna alla raffineria per diverse ore, stazionando lungo i bordi della statale 106 Jonica Taranto-Reggio Calabria alle porte della città;
   come emerge dalla stampa nazionale e locale, la prefettura di Taranto, insieme al comune di Taranto, ha provato a mediare con i trasportatori e con i vertici della raffineria. Sembrava essersi aperto uno spiraglio, che però dopo un poco si è richiuso;
   nello specifico, i trasportatori contestano sia il venir meno del 50 per cento dell'appalto complessivo che la quota di subappalto che deriverebbe dalle nuove aziende affidatarie del servizio, non accettando, inoltre, di lavorare in conto terzi. E in quanto all'inchiesta condotta dalla Guardia di finanza, precisano che i soggetti risultati coinvolti sono stati espulsi dal consorzio stesso;
   in un articolo pubblicato sulla testata Il Sole 24 ore in data 9 giugno 2014, dal titolo «Raffineria Eni di Taranto: atteso oggi sblocco trasportatori dopo oltre 10 giorni», viene riportata la notizia che la situazione di paralisi nella quale versa la raffineria Eni di Taranto dal 29 maggio 2014, a seguito di uno sciopero indetto dai trasportatori associati nel consorzio Lts di Taranto (logistica, trasporti e servizi), dovrebbe, per l'appunto, sbloccarsi;
   la raffineria di Taranto copre una vasta area tra Puglia, Basilicata e parte della Campania e della Calabria e, per quanto risulta agli interroganti, ogni giorno partono dalla raffineria tra le 200 e le 250 autocisterne;
   non appaiono chiare le soluzioni che saranno cercate per salvaguardare la situazione occupazionale dei trasportatori associati al consorzio Lts di Taranto –:
   se il Governo sia a conoscenza di quanto descritto in premessa e se e quali iniziative di competenza intenda assumere nell'ambito della vicenda relativa alla raffineria di Taranto, al fine di scongiurare il rischio del mancato mantenimento degli attuali livelli occupazionali dei trasportatori associati al consorzio Lts di Taranto, anche considerate le difficoltà economiche e sociali in cui versa il territorio ionico.
(3-00871)


Intendimenti dal Governo per la soluzione della «questione esodati», con particolare riferimento ai lavori del tavolo tecnico recentemente costituito – 3-00872

   FEDRIGA, GIANCARLO GIORGETTI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, BUONANNO, BUSIN, CAON, CAPARINI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA e RONDINI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   si è aperto il 7 maggio 2014 il cosiddetto «tavolo esodati-pensioni», tavolo tecnico che riunisce Governo, Inps, Ragioneria generale dello Stato e a cui partecipano i presidenti, i vicepresidenti e i capigruppo delle Commissioni lavoro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
   la «questione esodati», si ricorda, trae origine dalla «riforma delle pensioni Fornero», che, nel disporre d'emblée l'innalzamento dell'età anagrafica per accedere alla pensione, ha lasciato privi di copertura reddituale una significativa platea di lavoratori già usciti dal processo produttivo a seguito di accordi individuali/collettivi di incentivo all'esodo;
   il vertice – si legge in una nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – si è concluso «con la proposta del Ministro Poletti, condivisa dagli altri partecipanti, di proseguire il confronto per trovare, in tempi il più possibile rapidi, una soluzione strutturale al problema»;
   tuttavia, in un'intervista a L'Unità, il Ministro interrogato ha espresso il suo scetticismo ad una rapida conclusione della vicenda esodati;
   sempre secondo notizie di stampa, il Ministro interrogato ha anche anticipato la direzione che intende portare avanti in materia di riforma delle pensioni, e cioè una maggiore flessibilità in uscita per i lavoratori senior, una sorta di scivolo pensionistico legato ad una nuova forma di indennizzo allo studio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominata a.p.a. (assegno pensione anticipata);
   nello specifico il progetto sembrerebbe prevedere, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2017, la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato di percepire un assegno temporaneo fino al perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia con i nuovi requisiti, con successiva restituzione da parte del pensionato della somma complessivamente percepita, ed in presenza dei seguenti requisiti: stato di disoccupazione; non titolarità, ovviamente, di trattamenti pensionistici o di prestazioni di invalidità o di altre indennità, come quelle a carico dei fondi di solidarietà di settore; raggiungimento delle soglie minime pari a 63 anni e tre mesi di età e anzianità di 36 anni oppure 62 anni e tre mesi di età e anzianità di 37 anni, cioè un anticipo della pensione oggi raggiungibile ad almeno 66 anni e tre mesi per gli uomini di tre o quattro anni;
   l'assegno anticipato, incompatibile con indennità di mobilità o di disoccupazione, dovrebbe essere pari, come configurato nel progetto, a 1,7 volte l'importo dell'assegno sociale, per il 2014, quindi, dovrebbe ammontare a circa 760 euro mensili per tredici mensilità. Al raggiungimento dei requisiti «normali», l'assegno anticipato si trasformerebbe nella ordinaria pensione di vecchiaia, calcolata secondo le regole generali, ma decurtata di una quota, deducibile ai fini Irpef, determinata convertendo in rendita la somma degli assegni erogati, con lo sconto, però, dell'eventuale importo non corrisposto per le prestazioni di sostegno del reddito. A conti fatti, secondo le prime simulazioni, la trattenuta sulla pensione piena, una volta conquistata, potrebbe aggirarsi tra i 50 e i 70 euro mensili, con un'incidenza percentuale sulla rendita compresa tra il 2 e il 4 per cento circa;
   per quanto concerne la copertura, l'onere è in parte a carico dell'azienda nel caso di esistenza di un rapporto di lavoro in atto, tramite versamento all'Inps di contributo una tantum pari a 18 mensilità dell'importo dell'assegno anticipato, ed in parte sarà coperto dal minor ricorso a strumenti di sostegno al reddito da parte dello Stato;
   nel ribadire il concetto che gli esodati si trovano in tale condizione non per volontà loro, bensì per un cambio repentino delle regole pensionistiche da parte dell'allora Governo Monti, gli interroganti, ritenendo fortemente penalizzante l'ipotesi a.p.a. (assegno pensione anticipata), esprimono la loro ferma contrarietà a far sostenere ai diretti interessati i costi degli errori compiuti dai governanti di centro-sinistra –:
   se le notizie riportate a mezzo stampa trovino conferme, se cioè ci sia una reale intenzione del Governo di rivedere la vigente normativa in materia di accesso alla pensione ipotizzando uno «scivolo» pensionistico con l'erogazione dell'a.p.a. (assegno pensione anticipata), ovvero in quali altri termini il Governo intenda rivedere la «riforma delle pensioni Fornero», e, con specifico riguardo alla problematica degli esodati, se il Ministro interrogato non creda davvero possa giungersi in tempi rapidi ad una sua definitiva conclusione, come dichiarato nell'intervista citata in premessa ed in contraddizione, a parere degli interroganti, con quanto detto nel corso del vertice del 7 maggio 2014. (3-00872)


Iniziative per l'attuazione della sentenza della Corte di giustizia europea relativa al rispetto del principio di non discriminazione con riguardo al calcolo dell'anzianità contributiva per i rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale – 3-00873

   GEBHARD, ALFREIDER, PLANGGER, SCHULLIAN e OTTOBRE. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   la Corte di giustizia europea, con la sentenza del 10 giugno 2010, riguardante le cause riunite C395/08 e C396/08, ha stabilito che la normativa italiana sul part-time di tipo verticale viola il divieto di discriminazione stabilito dalla direttiva 98/81/CE, in vigore dal 1997, in quanto esclude i periodi non lavorati dei lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico dal calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione;
   la Corte di giustizia europea, pur riconoscendo l'applicabilità del principio «pro rata temporis», ha affermato che tale principio non è applicabile alla determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione, in quanto questa dipende esclusivamente dall'anzianità contributiva maturata dal lavoratore e questa anzianità deve corrispondere alla durata effettiva del rapporto di lavoro e non alla quantità di lavoro fornita nel corso del rapporto stesso;
   l'Italia ha recepito la direttiva comunitaria con il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, prevedendo all'articolo 4 il divieto di discriminazione sopra citato; tuttavia, l'esclusione dei periodi non lavorati ai fini del calcolo pensionistico si risolve in una disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico e i lavoratori che hanno optato per quello di tipo orizzontale, i quali sarebbero posti in una situazione più vantaggiosa per una durata di lavoro che è però equivalente;
   il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno, sancito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 61 del 2000, implica, quindi, che l'anzianità contributiva utile ai fini della determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione sia calcolata per il lavoratore a tempo parziale come se egli avesse occupato un posto a tempo pieno, prendendo integralmente in considerazione anche i periodi non lavorati;
   questo già avviene per i lavoratori del pubblico impiego, passati all'Inps dall'ex Inpdap, ai quali viene riconosciuto per intero, ai fini pensionistici, anche il part-time di tipo verticale ciclico, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ma non per i lavoratori del settore privato –:
   se ritenga opportuno assumere ogni iniziativa di competenza per dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia europea del 10 giugno 2010, chiarendo che l'articolo 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve applicarsi a tutti i lavoratori, facendo sì che l'Inps adotti gli opportuni provvedimenti conseguenti. (3-00873)


Interventi per la messa in sicurezza delle coste pugliesi interessate da rilevanti fenomeni di erosione e dal crollo delle falesie – 3-00874

   MATARRESE e ANTIMO CESARO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   nei giorni scorsi, in provincia di Lecce ed in particolare nei comuni di Andrano, Castrignano del Capo, Gagliano del Capo, Diso, Tricase, Racale, Tiggiano, Alessano e Porto Cesareo, si è verificato il fenomeno dell'erosione e del relativo crollo della falesia che caratterizza la costa;
   il fenomeno, che ha interessato ampi tratti di costa nei suddetti comuni, si è precedentemente verificato in altri comuni sempre della provincia di Lecce, in particolare a Castro, Melendugno, Vernole, Otranto e Santa Cesarea Terme, ed anche in diversi tratti di costa del Gargano;
   tutti i tratti di costa interessati dai crolli delle falesie sono stati chiusi ed interdetti al pubblico utilizzo;
   i comuni soggetti a tale fenomeno, che sono sul litorale ionico salentino ed interessano oltre 50 dei 320 chilometri di costa, attualmente risultano non accessibili per effetto dei provvedimenti della capitaneria di porto di Gallipoli, che hanno limitato sia la balneazione che la navigazione nei tratti interessati dall'erosione e dal crollo del costone roccioso. Per tutte le aree interessate dal fenomeno di dissesto è stato vietato anche l'ancoraggio delle unità navali, la pesca sportiva e, in generale, qualsiasi attività subacquea;
   parimenti, ampi tratti di costa del Gargano sono stati interessati dai provvedimenti interdittivi emanati dalla capitaneria di porto di Manfredonia del circondario marittimo di Vieste;
   in particolare, le zone che risultano più a rischio sono quelle della costa alta, la cosiddetta «zona delle grotte»; questa zona è caratterizzata dalla presenza di costoni rocciosi di natura calcarea e friabile e per questo motivo il divieto di navigazione in quest'area è stato disposto dalle 8 alle 19 e si estende fino a 200 metri dalla costa, mentre dalle ore 19 alle 8 è limitato fino a 50 metri dalla costa. Per la balneazione, invece, si passa dal semplice avviso di pericolo fino al divieto di spingersi oltre 50 metri dalla costa;
   secondo quanto affermato alla Gazzetta del Mezzogiorno dal procuratore di Lecce, questi sono «(...) interventi dovuti e non di repressione per evitare tragedie come quella di Ventotene e spronare i sindaci dei comuni interessati, che finora forse hanno prestato scarsa attenzione nei confronti di un territorio che si rischia di perdere se abbandonato a se stesso (...)»;
   alcuni sindaci dei comuni interessati dai crolli hanno dichiarato alla stampa di non aver avuto la possibilità di intervenire a causa del blocco delle risorse per i vincoli imposti dal patto di stabilità;
   secondo quanto affermato alla stampa dal comandante della guardia costiera di Gallipoli, «(...) l'obiettivo del provvedimento è quello di effettuare sopralluoghi e capire se ci sono situazioni di pericolo e se ce ne fossero di intervenire prima che sia troppo tardi. In passato i sindaci hanno dimostrato poca attenzione su questo aspetto del territorio (...)»;
   secondo quanto si evince dagli articoli di stampa, pare che sulla vicenda la procura di Lecce abbia aperto un'inchiesta. L'ipotesi di reato è di disastro colposo al momento a carico di ignoti. I magistrati, infatti, avrebbero precisato che il fascicolo d'inchiesta, aperto dalla procura per l'ipotesi di omissione colposa di interventi di messa in sicurezza, resta al momento ancora a carico di ignoti, non avendo le indagini portato a riscontri che potessero comprovare negligenze e ritardi; l'indagine è volta a verificare che tutte le autorità competenti stiano facendo i necessari accertamenti per individuare le aree effettivamente a rischio crollo e quelle che non lo sono e se esista un reale stato di allerta;
   la risoluzione della situazione venutasi a determinare, e quindi il ripristino delle condizioni di sicurezza dei tratti di costa interessati, ha carattere d'urgenza per poter consentire il regolare svolgimento della stagione turistica appena iniziata, che nei citati comuni è una delle principali attività economiche con rilevanti riflessi sull'occupazione e sulla formazione di posti di lavoro –:
   se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa, quali iniziative di propria competenza intenda adottare per consentire lo sblocco delle risorse per l'immediata esecuzione degli interventi già programmati e se non ritenga di considerare l'opportunità di far fronte a lavori urgenti di messa in sicurezza dei 50 chilometri di costa leccese interessata dal crollo delle falesie, utilizzando le risorse previste dal comma 111 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014, legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013. (3-00874)


Chiarimenti sui vincoli ambientali e sui parametri logistici alla base dell'individuazione del sito italiano di smantellamento del relitto della Costa Concordia – 3-00875

   DALLAI, PARRINI, BORGHI, SANI, MARTELLA, ROSATO e DE MARIA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   in base alla road map resa nota da tempo dalle autorità ed istituzioni preposte, entro il mese di luglio 2014, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, dovrà essere effettuato lo spostamento del relitto della Costa Concordia naufragata davanti all'Isola del Giglio (provincia di Grosseto) il 13 gennaio 2012;
   secondo quanto emerso dai media, il 5 giugno 2014 si è tenuta la conferenza di servizi, in sede referente, volta ad istruire i lavori della conferenza di servizi in fase deliberante, prevista per il 15 giugno 2014, nella quale sarà individuato il porto dove verrà trasportato e demolito il relitto della nave;
   in base a quanto disposto nella delibera del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2013, recante «Autorizzazione al commissario delegato per l'emergenza ambientale conseguente al naufragio della nave Costa Concordia ad adottare i provvedimenti necessari a consentirne il trasporto nel porto di Piombino e lo smantellamento», la nave Concordia è destinata alla demolizione e, come tale, soddisfa la definizione di «rifiuto», ai sensi della direttiva 2008/98/UE e del regolamento (CE) n. 1013/2006, ed è, quindi, assoggettata al relativo regime giuridico di gestione, di controllo e sanzionatorio i cui aspetti e competenze sono attribuiti alla regione Toscana;
   tale delibera specifica che l'allegato III al regolamento (CE) n. 1013/2006, voce GC030, classifica tra i rifiuti contenenti metalli le «navi ed altre strutture galleggianti destinate alle demolizioni adeguatamente vuotate di qualsiasi carico e di altri materiali serviti al loro funzionamento che possono essere classificati come sostanze o rifiuti pericolosi»;
   il parametro della vicinanza tra relitto e porto di smantellamento è in questo caso particolarmente importante, in considerazione del fatto che la zona in cui è avvenuto del naufragio è di altissimo pregio ambientale e prossima all'area protetta di valenza nazionale definita «santuario dei cetacei»;
   il commissario delegato per l'emergenza ambientale conseguente al naufragio della nave Costa Concordia, dottor Franco Gabrielli, nel corso della sua audizione presso la Commissione VIII ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati, avvenuta il 17 aprile 2014, «inerente l'evoluzione della vicenda relativa alla rimozione della Costa Concordia», ha sottolineato che «la selezione del porto di destinazione del relitto compete all'armatore», nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, della certezza dell'esito e della protezione dell'ambiente e della sicurezza sul luogo di lavoro;
   nell'audizione è, inoltre, emerso che l'armatore ha provveduto ad emanare un apposito «invito» per individuare il porto per lo smantellamento. A tale invito hanno risposto positivamente 13 porti, di cui 4 italiani (Piombino, Civitavecchia, Genova e Palermo; in ordine crescente di distanza dal luogo dal relitto);
   il 30 maggio 2014 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Maurizio Lupi ha comunicato che lo smaltimento avverrà in un porto italiano;
   il porto logisticamente più prossimo e, dunque, meno rischioso per le potenziali problematiche legate al trasporto è il porto di Piombino, qualora tale sito risulti conforme ai lavori preposti nei tempi stabiliti;
   il 30 maggio 2014 il commissario dell'autorità portuale di Piombino Luciano Guerrieri ha confermato, anche a mezzo stampa, che i lavori per l'adeguamento e l'allestimento della banchina per accogliere e smantellare il relitto della Costa Concordia «procedono secondo i tempi stabiliti»;
   secondo i media, Costa Crociere (notizia confermata anche dal Ministro interrogato), in un dossier inviato al Governo, ha individuato il porto di Genova quale sito per accogliere il relitto della Concordia –:
   quali siano i vincoli ambientali ed i relativi parametri logistici, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie sullo smaltimento dei rifiuti ed in virtù dei contenuti e degli indirizzi presenti nei documenti citati in premessa (delibera del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2013 e relazione del commissario delegato del 17 aprile 2014), sulla base dei quali verrà identificato il sito italiano di smantellamento del relitto della Costa Concordia. (3-00875)


Chiarimenti in merito all'effettiva adozione del decreto di compatibilità ambientale sul progetto Mose – 3-00876

   DA VILLA, SPESSOTTO, COZZOLINO, BENEDETTI, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, D'INCÀ, FANTINATI, ROSTELLATO, TURCO, NICOLA BIANCHI, DE LORENZIS, DELL'ORCO, CRISTIAN IANNUZZI, LIUZZI, PAOLO NICOLÒ ROMANO, BUSTO, DE ROSA, TERZONI, DAGA, MANNINO, SEGONI, ZOLEZZI e MICILLO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, con decreto del 24 dicembre 1998, ha espresso «giudizio di compatibilità ambientale negativo sul progetto» del sistema Mo.S.E., predisposto dal Consorzio Venezia Nuova;
   tale parere è stato recepito poi dalla deliberazione dell'8 marzo 1999 del Comitato ex articolo 4 della legge n. 798 del 1984 («Comitatone»), che, di fatto, si uniforma ad esso, affermando «la complementarietà tra gli interventi diffusi di difesa locale di ripristino ambientale e riequilibrio morfologico della laguna e opere di regolazione delle maree alle tre bocche di porto» e invitando «gli organi competenti ad imprimere una decisa accelerazione agli interventi di disinquinamento, bonifica dei siti inquinati e recupero morfologico». Infine il «Comitatone», con l'obbiettivo del riequilibrio della morfologia lagunare, chiede al magistrato alle acque di «riesaminare il progetto di chiusura mobile alle bocche di porto al fine di individuare gli eventuali adeguamenti progettuali». Soltanto in seguito si potrà procedere con un nuovo parere;
   con ricorso al tribunale amministrativo regionale del Veneto, proposto da regione Veneto, Ascom e titolari valli da pesca, si chiede l'annullamento del suddetto decreto. Il giudice amministrativo accoglie il ricorso (sentenza 1350 del 22 giugno 2000), annulla l'atto, ma, nel motivare la sua decisione, afferma che «nel riesame del progetto (...) tali considerazioni dovranno essere tenute presenti al fine di una rinnovata valutazione del bilancio costi-benefici ambientali»;
   il Governo Amato preferisce non impugnare la sentenza al Consiglio di Stato, dato che il giudice ha affermato, in ogni caso, la necessità di rifare il parere. Il 15 marzo 2001 il Consiglio dei ministri ribadisce quanto scritto dal «Comitatone», compresa la necessità, al termine degli approfondimenti progettuali, di far esprimere un nuovo parere di compatibilità ambientale;
   il «Comitatone» si riunisce il 6 dicembre 2001 a Palazzo Chigi (Governo Berlusconi) e stabilisce «che si dia corso (...) al completamento della progettazione delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto della laguna di Venezia», senza esprimere alcun parere di compatibilità ambientale dell'opera, e poi nuovamente, il 4 febbraio 2003, in cui si delibera di «ritenere esaurita ogni questione relativa agli aspetti ambientali delle opere complementari ed assorbita ogni ulteriore valutazione afferente la compatibilità ambientale delle opere di regolazione delle maree nella menzionata delibera dell'8 novembre 2002, considerata che queste non sono obbligatoriamente oggetto di VIA ex DPCM n. 375/1988», confermando l'assenza del prescritto decreto favorevole di valutazione dell'opera –:
   se e quando il Governo italiano abbia formulato, espressamente, il nuovo decreto di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e della successiva disciplina in materia ambientale. (3-00876)


Iniziative di competenza in relazione al ricollocamento del personale dei disciolti consorzi di bacino della Campania e delle società ad essi collegate – 3-00877

   TAGLIALATELA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   continua ad essere gravissima la situazione nella quale versano i circa quattromila dipendenti dei disciolti consorzi di bacino, costituiti ai sensi della legge regionale della Campania 10 febbraio 1993, n. 10, per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, e delle società dagli stessi costituite;
   questi lavoratori non percepiscono stipendio ormai da oltre un anno e continuano ad attendere invano di conoscere il proprio futuro lavorativo;
   nonostante numerosi appelli, scioperi e proteste, infatti, ancora nulla è stato deciso circa la loro ricollocazione lavorativa, pur a fronte dell'accoglimento di un ordine del giorno a firma dell'interrogante che impegnava il Governo pro tempore al reimpiego di tali lavoratori nell'ambito del potenziamento delle attività per il contrasto alla grave situazione di emergenza ambientale nel territorio della cosiddetta «Terra dei fuochi», compreso tra le province di Napoli e Caserta, interessato dal fenomeno dei roghi di rifiuti tossici;
   i lavoratori dei consorzi di bacino erano stati configurati come dipendenti comunali atipici e, in forza di tale qualifica, dovrebbero essere riassorbiti da altre strutture comunali o regionali –:
   quali urgenti iniziative intenda assumere, per quanto di competenza, in relazione al ricollocamento lavorativo del personale dei disciolti consorzi e delle società ad essi collegate, così come indicato nell'ordine del giorno di cui in premessa. (3-00877)


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 2014, N. 74, RECANTE MISURE URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELL'EMILIA-ROMAGNA COLPITE DAL TERREMOTO E DAI SUCCESSIVI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI TRA IL 17 ED IL 19 GENNAIO 2014, NONCHÉ PER ASSICURARE L'OPERATIVITÀ DEL FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI (A.C. 2365-A)

A.C. 2365-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sul subemendamento Ferraresi 0.1.500.1 e sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

AC. 2365-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto, dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 1, comma 3, sopprimere le parole:
eventualmente prorogando i rapporti contrattuali in essere;
   all'articolo 1, comma 5, sostituire le parole: per gli anni 2014 e 2015, con le seguenti: di cui 160 milioni nell'anno 2014 e 50 milioni nell'anno 2015;
   all'articolo 1, sostituire il comma 5-bis con il seguente: Le imprese agricole che svolgono la propria attività nei territori dei comuni interessati dagli eventi calamitosi previsti dal presente articolo, possono accedere ai benefìci di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, secondo criteri e modalità stabiliti dal suddetto decreto legislativo n. 102 del 2004;
   all'articolo 1, sostituire il comma 9-ter con il seguente: 9-ter. Ai soggetti che hanno contratto i finanziamenti di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, ferma restando la durata massima del piano di ammortamento per la restituzione del debito, ai sensi del citato articolo 3-bis, è concessa, previa domanda, la sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale di cui al medesimo articolo 3-bis, comma 1, per un periodo di dodici mesi e con conseguente rimodulazione delle rate in quote costanti. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati;
   all'articolo 1, comma 9-quinquies, sostituire il primo periodo con il seguente: «I termini previsti alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis) dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono prorogati fino al termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

  all'articolo 2, comma 1-quinquies, sostituire le parole: possono essere riversate con le seguenti: sono riversate;

  all'articolo 2, comma 7-sexies, sostituire le parole: le relative risorse economiche, quale cofinanziamento dello Stato con le seguenti: il contributo di cui al comma 1-septies;

  all'articolo 2, comma 1-septies, sostituire le parole: comma 1 con le seguenti: comma 1-sexies;

  e con le seguenti osservazioni:
   si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 1, comma 9-sexies, aggiungendo, in fine, il seguente periodo: L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria;

  si valuti l'opportunità di sopprimere, all'articolo 1, comma 7, il riferimento al rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato,

  sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

  sull'emendamento 1.502, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  al comma 8-bis sostituire il secondo periodo con il seguente: Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.100, 1.101, 1,102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.19, 1.3, 1.120, 1.37, 1,122, 0.1.500.1, 1.44, 1.45, 1.46, 1.124, 1.55, 1.503, 1.504, 1.02, 2.8, 2.3, 2.6, 2.7, 2.500, 2.4, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2365-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Interventi urgenti del Commissario per la ricostruzione della regione Emilia-Romagna, nominato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, in favore delle popolazioni colpite da eventi alluvionali).

  1. Al fine di garantire la continuità dell'attività di ricostruzione avviata a seguito del sisma del maggio 2012, il Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è autorizzato ad operare per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi
alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, individuati dall'articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, nonché dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 ed in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 27 maggio 2013, n. 83, limitatamente a quelli già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ed a garantire il coordinamento delle attività e degli interventi derivanti dalle predette emergenze.
  2. Agli interventi di cui al comma 1, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per l'intera durata dello stato di emergenza, il Commissario provvede operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 ovvero individuate con i provvedimenti emanati in attuazione del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50.
  3. Il Commissario delegato, per gli interventi di cui al comma 1, può avvalersi dei sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e individuati dall'articolo 3, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, del Presidente e dell'amministrazione della provincia di Modena, nonché dell'amministrazione della regione Emilia-Romagna, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.
  4. Il Commissario delegato può delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e individuati dall'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, al Presidente della provincia di Modena, nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega, nei limiti dei poteri a lui delegati, il Commissario richiama le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.
  5. Il Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato per gli eventi sismici del maggio 2012 e per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, che hanno entrambi interessato il territorio della provincia di Modena, tenuto conto del rapido susseguirsi degli eventi calamitosi, può destinare complessivamente 210 milioni di euro, per gli anni 2014 e 2015, per contributi per danni subiti da soggetti privati colpiti dagli eventi di cui al comma 1, per i più urgenti interventi connessi al programma di messa in sicurezza idraulica dei territori connessi ai fiumi che hanno generato gli eventi alluvionali, nonché per gli interventi di cui ai commi 7 e 8, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, intestata allo stesso Presidente della regione Emilia-Romagna. Le predette risorse devono essere utilizzate con separata evidenza contabile. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma gli enti attuatori possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con particolare riguardo a quanto previsto ai commi 2, 3 e 7 del predetto articolo in materia di localizzazione degli interventi, di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e di affidamento degli interventi stessi, nonché con riguardo ai commi 4 e 5 del medesimo articolo in materia di occupazione d'urgenza ed eventuale espropriazione delle aree.
  6. Il Presidente della regione Emilia-Romagna, in coordinamento con il Commissario delegato all'emergenza idrogeologica, nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e con gli altri soggetti istituzionalmente competenti, individua i progetti cantierabili necessari per la messa in sicurezza dei territori di cui al comma 1, nonché le risorse previste per lo scopo a legislazione vigente disponibili nell'apposita contabilità speciale intestata al Commissario per l'emergenza idrogeologica, ovvero che devono essere immediatamente trasferite nella stessa contabilità per l'avvio o la prosecuzione degli interventi.
  7. Con provvedimenti del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Commissario delegato per gli eventi sismici del maggio 2012 e per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, sono stabiliti sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi necessari per la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro dei privati cittadini e per la ripresa dell'operatività delle attività economiche, nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 5; a tal fine sono stabiliti i requisiti soggettivi e oggettivi e le modalità di asseverazione dei danni subiti, anche prevedendo procedure semplificate per i danni di importo inferiore alla soglia determinata dal Commissario ed estendendole, ai fini dell'armonizzazione dei comportamenti amministrativi, anche ai provvedimenti futuri relativi al sisma del 20 e 29 maggio 2012. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi. Il Commissario garantisce, altresì, adeguata assistenza alla popolazione colpita dall'evento alluvionale autorizzando contributi per l'autonoma sistemazione nel limite delle risorse di cui al comma 5 a favore dei nuclei familiari, la cui abitazione principale in conseguenza dell'evento alluvionale è stata dichiarata inagibile ovvero per la quale è stata accertata l'inabitabilità da parte dei competenti uffici locali.
  8. Il Commissario delegato autorizza, altresì, la concessione di contributi per il ripristino di opere pubbliche o di interesse pubblico, beni culturali, strutture pubbliche adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, edifici di interesse storico-artistico, che abbiano subìto danni dagli eventi alluvionali nel limite delle risorse di cui al comma 5.
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5 e 7 e 8, pari a complessivi 210 milioni di euro si fa fronte quanto a 160 milioni di euro per il 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e quanto a 50 milioni di euro per il 2015 a valere sulle risorse disponibili relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, versate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.

Articolo 2.
(Integrazione del Fondo per le emergenze nazionali).

  1. Per l'anno 2014, al fine di assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le risorse iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri che risultano ancora disponibili in relazione alla mancata attivazione degli interventi previsti da specifiche disposizioni legislative a seguito di calamità naturali affluiscono al predetto Fondo. Conseguentemente tali interventi, individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono revocati. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono più attivabili i mutui concessi in virtù di specifiche disposizioni normative adottate fino al 31 dicembre 2011 per far fronte a interventi di spesa a seguito di calamità naturali a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo quelli per i quali la procedura di attualizzazione sia già stata avviata alla predetta data di entrata in vigore.

Articolo 3.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2365-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1:
   al comma 1:
    le parole: «nonché dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 ed in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 27 maggio 2013, n. 83,» sono soppresse;
    sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fermo restando l'ammontare delle risorse disponibili specificato al comma 5, tutte le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai territori dei comuni della provincia di Modena già colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, ivi comprese le frazioni di San Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello della città di Modena, colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2013 e in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 maggio 2013, n. 83, nonché ai territori dei comuni già colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 delle province di Bologna e di Modena colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in esito alla positiva conclusione delle verifiche previste dalla procedura definita dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi del richiamato articolo 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013. Conseguentemente, tutti i riferimenti contenuti nel presente articolo relativi ai comuni e alla provincia interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014 si intendono estesi anche ai comuni e alle province di cui al presente comma»;

   al comma 2, dopo le parole: «dello stato di emergenza» sono inserite le seguenti: «relativo alla situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012»;
   al comma 3, dopo le parole: «nonché dell'amministrazione della regione Emilia-Romagna,» sono inserite le seguenti: «oltre che del personale acquisito ai sensi del comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, eventualmente prorogando i rapporti contrattuali in essere,»;
   al comma 4:
    al primo periodo, le parole: «al Presidente della provincia di Modena» sono sostituite dalle seguenti: «ai presidenti delle province di Bologna e di Modena»;
    al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comunque garantendo la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle erogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in favore di soggetti privati»;

   al comma 5, le parole: «Commissario delegato per gli eventi sismici del maggio 2012 e per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, che hanno entrambi interessato il territorio della provincia di Modena» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario delegato ai sensi del comma 1»;
   dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Alle aziende agricole aventi sede nei territori dei comuni interessati dagli eventi calamitosi previsti dal presente articolo si applicano i benefìci di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, per un massimo di quarantotto mesi, elevabili a sessanta mesi nel caso di aziende agricole colpite ripetutamente dagli eventi calamitosi indicati nel presente articolo»;

   dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  «6-bis. Gli interventi di messa in sicurezza idraulica devono integrare gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce il quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni»;

   al comma 7:
    al primo periodo, le parole: «Commissario delegato per gli eventi sismici del maggio 2012 e per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario delegato ai sensi del comma 1», la parola: «stabiliti» è sostituita dalla seguente: «stabilite,» e dopo le parole: «ai fini dell'armonizzazione dei comportamenti amministrativi,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi quelli relativi all'erogazione dei contributi,»;
    al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato»;

   al comma 8, dopo le parole: «autorizza, altresì, la concessione di contributi» sono inserite le seguenti: «, previa individuazione delle priorità degli interventi e delle modalità per la concessione dei contributi stessi»;
   al comma 9, dopo le parole: «versate e disponibili sulla contabilità speciale» sono inserite le seguenti: «intestata al Presidente della regione Emilia-Romagna»;
   dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
  «9-bis. Per le imprese operanti nei territori interessati dagli eventi sismici di cui al presente decreto, ai fini del calcolo dell'oscillazione dei tassi per andamento infortunistico nonché ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, non si tiene conto degli eventi infortunistici verificatisi in concomitanza dei medesimi eventi sismici e riconosciuti quali infortuni sul lavoro.
  9-ter. I soggetti che hanno contratto i finanziamenti di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, possono richiedere la sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale di cui al medesimo articolo 3-bis, comma 1, per un periodo non superiore a dodici mesi. Ai relativi oneri, pari a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.
  9-quater. Il Presidente della regione Emilia-Romagna trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori finanziati ai sensi del presente articolo e sull'utilizzo delle risorse stanziate.
  9-quinquies. I termini per adibire un immobile ad abitazione principale previsti alla lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della parte prima della tariffa allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono prorogati fino al termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La disposizione del presente comma si applica ai contribuenti proprietari di immobili situati nei comuni interessati dagli eventi sismici elencati nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
  9-sexies. Per i soggetti che hanno sede legale o operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1, nonché nel territorio dei comuni delle province di Modena e di Bologna, già colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, interessati da eccezionali eventi atmosferici associati a grandinate e trombe d'aria il 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in esito alla positiva conclusione delle verifiche previste dalla procedura definita dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi del citato articolo 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi ai predetti eventi di qualsiasi natura, indipendentemente dalle modalità di fruizione e di contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
  «Art. 1-bis. – (Sostegno del reddito). – 1. Al finanziamento delle autorizzazioni di cassa integrazione guadagni in deroga in favore delle imprese e dei lavoratori sospesi a seguito dell'alluvione del 17 gennaio 2014 concorrono le risorse già stanziate dall'articolo 15 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, come ripartite ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 75719 del 17 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2013».

  All'articolo 2:
   al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «previsti da specifiche disposizioni legislative a seguito di calamità naturali» sono inserite le seguenti: «e quelle inutilizzate di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da destinare agli interventi di cui al comma 347 del medesimo articolo,»;
   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Il comma 5-septies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è sostituito dal seguente:
  “5-septies. A decorrere dal 1o gennaio 2015, il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, è effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede, con la medesima decorrenza, al pagamento del residuo debito mediante utilizzo delle risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nonché di quelle versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari di cui al primo periodo. Le risorse finanziarie iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nell'esercizio finanziario 2014, al pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto di quelle effettivamente necessarie per le predette finalità, affluiscono al Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-quinquies del presente articolo. Al Fondo per le emergenze nazionali affluiscono altresì le disponibilità per le medesime finalità non impegnate nell'esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti dal disimpegno di residui passivi, ancorché perenti, per la parte non più collegata a obbligazioni giuridiche vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il pagamento di mutui e di prestiti obbligazionari, iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al netto della quota da versare all'entrata del bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di mutuo attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa, da indicare nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

  1-ter. I proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nell'esercizio finanziario 2014, nella misura di 100 milioni di euro, al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  1-quater. Al fine di garantire l'immediatezza degli interventi di protezione civile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, dopo le parole: “per regolazioni debitorie pregresse e contabili e per obbligazioni giuridicamente perfezionate» sono inserite le seguenti: “, per trasferimenti destinati ad assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225”.
  1-quinquies. Ad integrazione delle risorse recate per le finalità previste dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dal Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-quinquies del citato articolo 5 della legge n. 225 del 1992, le somme iscritte nei bilanci delle regioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a seguito dell'accertamento di economie derivanti dalla completa attuazione di piani di interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all'anno 2002, finanziati con provvedimenti statali, possono essere utilizzate dalle medesime regioni per assicurare l'avvio degli interventi conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni prevista ai sensi della lettera d) del comma 2 del medesimo articolo 5 della legge n. 225 del 1992, per gli eventi calamitosi per i quali, nel corso dell'anno 2014, venga disposto il rientro nell'ordinario, e a tal fine possono essere riversate nelle contabilità speciali all'uopo istituite.
  1-sexies. Al fine di limitare il ricorso alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, riducendo, in tal modo, l'impiego del Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-quinquies del medesimo articolo 5 della legge n. 225 del 1992, e successive modificazioni, assicurando, senza soluzione di continuità, l'efficienza e l'attività del sistema di allertamento nazionale di cui all'articolo 3-bis della citata legge n. 225 del 1992, con particolare riguardo allo svolgimento delle attività afferenti alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento, costituito nell'ambito delle attività di protezione civile ai sensi dell'articolo 3-bis della citata legge n. 225 del 1992, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire le relative risorse economiche, quale cofinanziamento dello Stato.
  1-septies. Agli oneri conseguenti all'attuazione del comma 1 relativamente all'esercizio finanziario 2014, valutati in 6 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse finanziarie all'uopo accantonate nel Fondo nazionale per la protezione civile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente».

A.C. 2365-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Interventi urgenti del Commissario per la ricostruzione della regione Emilia-Romagna, nominato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, in favore delle popolazioni colpite da eventi alluvionali).

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di garantire la continuità dell'attività di ricostruzione avviata a seguito del sisma del maggio 2012, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, Commissari delegati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad operare per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e le avversità atmosferiche verificatesi tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, individuati dall'articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, limitatamente a quelli già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ed a garantire il coordinamento delle attività e degli interventi derivanti dalle predette emergenze.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole:
il Commissario provvede con le seguenti: i Commissari provvedono;
   al comma 3, sostituire le parole da: Il Commissario delegato fino a: della regione Emilia-Romagna con le seguenti: I Commissari delegati, per gli interventi di cui al comma 1, possono avvalersi dei sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e dalle avversità atmosferiche verificatesi tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, individuati dall'articolo 3, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, del Presidente e dell'amministrazione della provincia di Modena, nonché delle amministrazioni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.;
   al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: di cui al presente comma con le seguenti: di cui al presente articolo;
   dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. I presidenti delle regioni Lombardia e Veneto applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, ciascuno con riferimento ai danni subiti nel territorio di competenza, a causa delle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014, di cui alla deliberazione dello stato di emergenza dell'11 aprile 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102, del 5 maggio 2014, nonché delle ulteriori avversità atmosferiche verificatesi entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei territori già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede con apposita delibera del CIPE, nel limite di 200 milioni di euro da ripartire tra le due regioni sulla base della stima dei danni subiti, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, per il periodo di programmazione 2014-2020, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e in coerenza con le relative finalità. I finanziamenti disposti sulla base delle risorse di cui al presente comma e le relative spese non sono considerati tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

  sostituire la rubrica con la seguente: Interventi urgenti dei Commissari per la ricostruzione delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nominati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, in favore delle popolazioni colpite da eventi alluvionali.
1. 100. Grimoldi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il Presidente della regione Emilia-Romagna fino a: 19 gennaio 2014 con le seguenti: i Presidenti delle regioni, Lombardia e Veneto, Commissari delegati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad operare per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e le avversità atmosferiche verificatesi tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole:
il Commissario provvede con le seguenti: i Commissari provvedono;
   al comma 3, sostituire le parole da: Il Commissario delegato fino a: della regione Emilia-Romagna con le seguenti: I Commissari delegati, per gli interventi di cui al comma 1, possono avvalersi dei sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e dalle avversità atmosferiche verificatesi tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, individuati dall'articolo 3, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, del Presidente e dell'amministrazione della provincia di Modena, nonché delle amministrazioni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.;
   al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: di cui al presente comma con le seguenti: di cui al presente articolo;
   dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. I presidenti delle regioni Lombardia e Veneto applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, ciascuno con riferimento ai danni subiti nel territorio di competenza, a causa delle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014, di cui alla deliberazione dello stato di emergenza del 11 aprile 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102, del 5 maggio 2014, nonché delle ulteriori avversità atmosferiche verificatesi entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei territori già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede, nel limite di 100 milioni di euro da ripartire tra le due regioni sulla base della stima dei danni subiti, mediante i proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione. I finanziamenti disposti sulla base delle risorse di cui al presente comma e le relative spese non sono considerati tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

  sostituire la rubrica con la seguente: Interventi urgenti dei Commissari per la ricostruzione delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nominati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, in favore delle popolazioni colpite da eventi alluvionali.
1. 101. Grimoldi.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: tromba d'aria del 30 aprile 2014 aggiungere le seguenti: nonché ai territori della provincia di Ravenna colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni tra il 31 maggio e il 1o giugno 2014.

  Conseguentemente:

  al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 210 milioni con le seguenti: 230 milioni;

  al comma 7, ultimo periodo,
   dopo le parole:
colpita dall'evento alluvionale aggiungere le seguenti: e dalle avversità atmosferiche;
   dopo le parole: in conseguenza dell'evento alluvionale aggiungere le seguenti: e delle avversità atmosferiche;

  al comma 8, dopo le parole: dagli eventi alluvionali aggiungere le seguenti: e dalle avversità atmosferiche;
  al comma 9, sostituire le parole da: 210 milioni fino a: 160 milioni con le seguenti: 230 milioni di euro si fa fronte quanto a 180 milioni.
1. 102. Gianluca Pini, Grimoldi, Pagani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai territori della provincia di Ravenna colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni tra il 31 maggio e il 1o giugno 2014 a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente:

  al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis;
  al comma 3, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis e dopo le parole: legge 28 marzo 2014, n. 50, aggiungere le seguenti: e dei Comuni interessati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1-bis;
  al comma 4, dopo le parole: legge 28 marzo 2014, n. 50, aggiungere le seguenti: e dei Comuni interessati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1-bis;
  al comma 5, primo periodo, dopo le parole: ai sensi del comma 1 aggiungere le seguenti: e 1-bis, sostituire le parole: 210 milioni con le seguenti: 230 milioni e sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis;
  al comma 7:
   primo periodo, dopo le parole: dopo le parole:
ai sensi del comma 1 aggiungere le seguenti: e 1-bis,

  ultimo periodo,
    dopo le parole:
colpita dall'evento alluvionale aggiungere le seguenti: e dalle avversità atmosferiche;
    dopo le parole: in conseguenza dell'evento alluvionale aggiungere le seguenti: e delle avversità atmosferiche;

  al comma 8, dopo le parole: dagli eventi alluvionali aggiungere le seguenti: e dalle avversità atmosferiche;
  al comma 9, sostituire le parole da: 210 milioni fino a: 160 milioni con le seguenti: 230 milioni di euro si fa fronte quanto a 180 milioni.
1. 103. Gianluca Pini, Grimoldi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche da parte del Presidente della regione Veneto, Commissario delegato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dalle avversità atmosferiche verificatesi tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, individuati dall'articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, nonché dagli eventi alluvionali del 28 e 29 aprile 2014, che hanno interessato la provincia di Padova, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede, nel limite di 100 milioni di euro, mediante i proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione. I finanziamenti disposti sulla base delle risorse di cui al presente comma e le relative spese non sono considerati tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
1. 104. Grimoldi, Busin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche da parte del Presidente della regione Veneto, Commissario delegato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dalle avversità atmosferiche verificatesi tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, individuati dall'articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede, nel limite di 100 milioni di euro, mediante i proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione. I finanziamenti disposti sulla base delle risorse di cui al presente comma e le relative spese non sono considerati tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
1. 105. Grimoldi, Busin.

  All'articolo 1, comma 3, sopprimere le parole: eventualmente prorogando i rapporti contrattuali in essere;
1. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Dopo il comma 14 dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto il seguente:
  «14-bis. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano anche negli anni 2015 e 2016, provvedendo ai relativi oneri nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.»
1. 506. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: nei limiti dei poteri a lui delegati, aggiungere le parole: e ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione.
1. 14. Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: complessivamente 210 milioni di euro, per gli anni 2014 e 2015 con le seguenti:, per gli anni 2014 e 2015, quota parte delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, intestata allo stesso Presidente della regione Emilia-Romagna.

  Conseguentemente:
   al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole:
nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 5;
   al comma 7, ultimo periodo, sopprimere le parole:
nel limite delle risorse di cui al comma 5;
   al comma 8, sopprimere le parole:
nel limite delle risorse di cui al comma 5.
1. 19. Ferraresi, Dell'Orco, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 210 milioni con le seguenti: 410 milioni.

  Conseguentemente, al comma 9,
   sostituire le parole: 210 milioni con le seguenti: 410 milioni;
   aggiungere, in fine, le parole: e, per il periodo d'imposta 2013, utilizzando una quota non inferiore a 200 milioni di euro delle somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47, terzo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.
1. 3. Dell'Orco, Ferraresi, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  All'articolo 1, comma 5, sostituire le parole: per gli anni 2014 e 2015 con le seguenti: di cui 160 milioni nell'anno 2014 e 50 milioni nell'anno 2015;
1. 701. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  All'articolo 1, sostituire il comma 5-bis con il seguente: Le imprese agricole che svolgono la propria attività nei territori dei comuni interessati dagli eventi calamitosi previsti dal presente articolo, possono accedere ai benefici di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, secondo criteri e modalità stabiliti dal suddetto decreto legislativo n. 102 del 2004;
1. 702. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: delle attività economiche aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alle imprese agricole.
1. 501. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
  7-bis. Nei comuni maggiormente interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 in provincia di Modena, dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, individuati all'articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, nonché dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il CIPE, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico e sentita la regione Emilia-Romagna, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione di Zone franche urbane, della durata di cinque anni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni e degli effetti provocati dagli eventi calamitosi sui tessuto economico e produttivo. Alle aree così individuate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge n. 296 del 2006 e successive modifiche e integrazioni.
  7-ter. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni, di cui alla lettera a), la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.
  7-quater. I programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale sono rideterminati in maniera tale da conseguire una riduzione degli stanziamenti di bilancio in misura non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro dello sviluppo economico, e previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni di spesa iscritte sugli stati di previsione del Ministero interessato sono rideterminate in maniera tale da assicurare una riduzione in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per l'importo di 300 milioni di euro. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo sono rese indisponibili le risorse, negli importi indicati al primo periodo, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa relative ai programmi di cui all'articolo 536 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
1. 120. Ferraresi, Dell'Orco, Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
  7-bis. Nei comuni maggiormente interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 in provincia di Modena, dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, individuati all'articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, nonché dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il CIPE, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico e sentita la regione Emilia-Romagna, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione di Zone franche urbane, della durata di cinque anni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni e degli effetti provocati dagli eventi calamitosi sui tessuto economico e produttivo. Alle aree così individuate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge n. 296 del 2006 e successive modifiche e integrazioni.
  7-ter. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni, di cui alla lettera a), la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.
  7-quater. Per il finanziamento delle Zone franche urbane individuate e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alimentato, nel limite di 300 milioni di euro, d'intesa con il Ministero della Difesa, delle risorse derivanti dalla riduzione nel numero di unità previste e prospettate di acquisto di velivoli Joint Strike Fighter (JSF) F-35 o con corrispondente riduzione di spesa prevista per il programma definito Forza NEC (Network Enabled Capabilities).
1. 37. Ferraresi, Dell'Orco, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
  7-bis. Nei comuni individuati ai sensi del comma 1, il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la regione Emilia-Romagna, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione di Zone franche urbane, della durata di cinque anni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni e degli effetti provocati dagli eventi calamitosi sul tessuto economico e produttivo. Alle aree così individuate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge n. 296 del 2006 e successive modifiche e integrazioni.
  7-ter. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni, di cui alla lettera a), la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.
  7-quater. Per il finanziamento delle Zone franche urbane individuate e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato, nel limite di 300 milioni di euro, dal Fondo per le emergenze nazionali, come integrato ai sensi dell'articolo 2.
1. 122. Guidesi, Grimoldi.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. All'articolo 3 comma 2-bis, del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei Comuni di cui ai commi 1 e 1-bis, nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n.122, nonché dei comuni di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi ad edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a domanda, fino alla ricostruzione, agibilità o abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, una sospensione delle rate dei mutui in essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la sospensione dell’ intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario»
  7-ter. Per i soggetti che abbiano presentato apposita domanda per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, i maggiori interessi maturati a seguito della sospensione dei mutui, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti, nelle modalità e con le risorse stabilite all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Commissario delegato, con proprio provvedimento e d'intesa con l'Associazione bancaria italiana (AGI), definisce i criteri e le modalità attuativi del presente provvedimento.
1. 121.
Ferraresi, Dell'Orco, Busto, Daga, Segoni.
(Approvato)

  All'emendamento 1. 500, aggiungere, infine, i seguenti periodi: Per i soggetti che abbiano presentato apposita domanda per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, i maggiori interessi maturati a seguito della sospensione dei mutui, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti, nelle modalità e con le risorse stabilite all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Commissario delegato, con proprio provvedimento e d'intesa con l'Associazione bancaria italiana (ABI), definisce i criteri e le modalità attuativi del presente provvedimento.
0. 1. 500. 1. Ferraresi, Dell'Orco.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge n. 50 del 28 marzo 2014, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei Comuni di cui ai commi 1 e 1-bis, nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n.74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n.122, nonché dei comuni di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni dalla legge n.134 del 2012, che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi ad edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a domanda, fino alla ricostruzione, agibilità o abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, una sospensione delle rate dei mutui in essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale senza alcun onere aggiuntivo a carico dei richiedenti».
1. 500. La Commissione.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Gli edifici danneggiati dal sisma già classificati nella scheda di rilevamento AeDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica) in categoria A) possono accedere alle procedure semplificate di asseverazione dei danni e di concessione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con in legge 1o agosto 2012, n. 122.
1. 40. Ferraresi, Dell'Orco, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il ripristino e la relativa concessione di contributi deve essere subordinata alla messa in sicurezza idraulica dell'opera.
1. 123. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il ripristino e la relativa concessione di contributi deve essere subordinata all'esistenza di un piano per la messa in sicurezza idraulica dell'opera.
1. 123.(Testo modificato nel corso della seduta). Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
(Approvato)

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Per gli anni 2014 e 2015, è disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai Comuni di cui al presente articolo, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati e imprese e puntualmente finalizzate agli interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi, per un importo massimo complessivo, per ciascun anno, di 5 milioni di euro.

  8-ter. All'onere di cui al precedente periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2014-2015, delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
1. 44. Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 quale contributo per il ripristino e la messa in sicurezza dei territori colpiti dagli eventi alluvionali che hanno interessato i comuni della regione Veneto tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, nonché tra il 27 e il 29 aprile 2014, nonché per i danni subiti da soggetti privati a seguito dei medesimi eventi.
  8-ter. Agli oneri di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2014-2015, delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
1. 45. Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi, si applicano, con le medesime modalità, anche al Presidente della regione Veneto e ai comuni della medesima regione colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 nonché dai successivi eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014.
  8-ter. Per il finanziamento degli interventi conseguenti alle disposizioni di cui al precedente comma, sono stanziati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2014-2015, delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
1. 46. Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 8-bis sostituire il secondo periodo con il seguente: Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
0. 1. 502. 1. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Per l'anno 2014 è disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni di cui al presente articolo, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati e imprese e puntualmente finalizzate agli interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi per un importo massimo complessivo nel medesimo anno 2014 di 5 milioni di euro. All'onere di cui al precedente periodo si fa fronte con una quota ulteriore di 5 milioni di euro a valere sui proventi di cui al comma 1-ter dell'articolo 2, che viene versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell'Interno.
1. 502. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, i vincoli di spesa di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a decorrere dall'anno 2014 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, si applicano con riferimento alla spesa di personale dell'anno 2011.
1. 503. La Commissione.

  Al comma 9, dopo le parole: legge 7 agosto 2012, n. 135 aggiungere le seguenti:, di competenza della regione Emilia Romagna,.
1. 124. Grimoldi, Busin.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui al presente comma, si intendono a valere sulla parte di competenza della regione Emilia-Romagna.
1. 55. Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Sostituire il comma 9-bis con il seguente:
  9-bis. Ai soggetti che hanno contratto i finanziamenti di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.50, è concessa a domanda la sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale di cui al medesimo articolo 3-bis, comma 1, per un periodo non superiore a 12 mesi. Ai relativi oneri, pari a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n.122, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.
1. 504. La Commissione.

  All'articolo 1, sostituire il comma 9-ter con il seguente: 9-ter. Ai soggetti che hanno contratto i finanziamenti di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, ferma restando la durata massima del piano di ammortamento per la restituzione del debito, ai sensi del citato articolo 3-bis, è concessa, previa domanda, la sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale di cui al medesimo articolo 3-bis, comma 1, per un periodo di dodici mesi e con conseguente rimodulazione delle rate in quote costanti. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012. n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati;
1. 703. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Sostituire il comma 9-quater con i seguenti:
  9-quater. Ai fini del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122 e delle disposizioni di cui al presente articolo, il Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato per gli eventi sismici del maggio 2012 e per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, invia entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre alla Presidenza del Consiglio e al Parlamento un rendiconto dettagliato contenente:
   a) l'elenco di tutti gli interventi di ripristino e ricostruzione effettuati in attuazione delle norme sopra indicate, con indicazione delle risorse utilizzate per ciascun intervento;
   b) l'elenco dei progetti cantierabili per la messa in sicurezza dei territori individuati ai sensi del comma 6 e le risorse destinate a ciascuno di tali progetti;
   c) l'elenco di tutti i contributi attribuiti ai sensi delle norme sopra indicate, con indicazione di ciascuno dei destinatari;
   d) l'elenco di tutti i soggetti pubblici o privati che abbiano ricevuto, a qualsiasi titolo, finanziamenti, pagamenti o contributi da parte della Regione Emilia-Romagna o di enti o società da questa controllate finanziati utilizzando le risorse di cui al comma 9.

  9-quater. 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 9-quater, il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Commissario delegato per gli eventi sismici del maggio 2012 e per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014 invia, entro il 31 agosto 2014, un rendiconto contenente tutte le informazioni di cui al comma 9-quater per il periodo dall'entrata in vigore del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, fino al 30 giugno 2014.
  9-quater. 2. Il rendiconto di cui al comma 9-quater è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna e della Presidenza del Consiglio.
1. 126. Tinagli, Matarrese, Mazziotti Di Celso, Molea.

  Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
  9-quater. 1. La documentazione relativa all’iter decisionale inerente gli interventi di cui ai commi 6, 7 e 8 è digitalizzata e disponibile in formato Open Data per la consultazione. In particolare, sono indicati, nel dettaglio, oltre alle informazioni di cui all'articolo 10, commi 2, 3, 4, 5 e 7 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, i privati, le imprese e gli enti beneficiari, e le spese sostenute.
1. 125. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni. Zolezzi.

  All'articolo comma 9-quinquies, sostituire il primo periodo con il seguente: I termini previsti alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis) dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono prorogati fino al termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 704. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Dopo il comma 9-sexies, aggiungere i seguenti:

  9-septies. All'articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1:
    1) dopo le parole: «ricevendone verificazione» sono aggiunte le seguenti: «ovvero trasmettendo successivamente alla denuncia all'autorità comunale copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subito»;
    2) le parole: «entro il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».
   b) al comma 1-bis, le parole: «di cui all'articolo 3, comma 10,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3, commi 8, 8-bis e 10.»

  9-octies. In attuazione del comma 9-bis, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede a integrazione e modifica delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013.
1. 505. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
  Art. 1.1. – (Estensione dei benefici di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, ai territori dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio del 2012 e dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013). – 1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «si applicano anche» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano ai territori dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nonché:»;
   b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le stesse disposizioni si applicano anche ai territori dei comuni colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013.»

  2. All'onere di cui al precedente comma 1, si provvede mediante una riduzione di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2015, delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
1. 02. Paglia, Zan, Zaratti, Pellegrino.

ART. 2.
(Integrazione del Fondo per le emergenze nazionali).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del medesimo articolo aggiungere le seguenti:, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. 501. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. A valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 1, sono assegnati 200 milioni di euro alla Regione Veneto per il ripristino dei danni e il ritorno alle normali condizioni dei territori colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014, di cui alla deliberazione dello stato di emergenza dell'11 aprile 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102, del 5 maggio 2014, nonché dagli eventi alluvionali del 28 e 29 aprile 2014, che hanno interessato la provincia di Padova, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, con apposita delibera del CIPE sono assegnati 200 milioni di euro al Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 1, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, per il periodo di programmazione 2014-2020, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e in coerenza con le relative finalità. I finanziamenti disposti sulla base delle risorse di cui al presente comma e le relative spese non sono considerati tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
2. 8. Grimoldi, Busin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. A valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 1, sono assegnati 200 milioni di euro alla Regione Veneto per il ripristino dei danni e il ritorno alle normali condizioni dei territori colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014, di cui alla deliberazione dello stato di emergenza dell'11 aprile 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102, del 5 maggio 2014. A tal fine, con apposita delibera del CIPE sono assegnati 200 milioni di euro al Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 1, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, per il periodo di programmazione 2014-2020, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e in coerenza con le relative finalità. I finanziamenti disposti sulla base delle risorse di cui al presente comma e le relative spese non sono considerati tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
2. 3. Grimoldi, Busin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. A valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 1, sono assegnati 20 milioni di euro alla Regione Emilia Romagna per il ripristino dei danni e il ritorno alle normali condizioni dei territori della provincia di Ravenna colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni tra il 31 maggio e 1o giugno 2014, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, con apposita delibera del CIPE sono assegnati 20 milioni di euro al Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 1, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, per il periodo di programmazione 2014-2020, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e in coerenza con le relative finalità. I finanziamenti disposti sulla base delle risorse di cui al presente comma e le relative spese non sono considerati tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
2. 6. Gianluca Pini, Grimoldi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. A valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 1, sono assegnati 20 milioni di euro alla Regione Friuli Venezia Giulia per il ripristino dei danni e il ritorno alle normali condizioni dei territori della provincia di Pordenone colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, con apposita delibera del CIPE sono assegnati 20 milioni di euro al Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 1, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, per il periodo di programmazione 2014-2020, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e in coerenza con le relative finalità. I finanziamenti disposti sulla base delle risorse di cui al presente comma e le relative spese non sono considerati tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
2. 7. Fedriga, Grimoldi.

  Al comma 1-ter, aggiungere, in fine, le parole: e, nella misura di 50 milioni di euro, al fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. 500. La Commissione.

  Al comma 1-quinquies, sostituire le parole: possono essere riversate con le seguenti: sono riversate
2. 503. La Commissione.

  All'articolo 2, comma 1-quinquies, sostituire le parole: possono essere riversate con le seguenti: sono riversate;
2. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 1-sexies, sostituire le parole: le relative risorse economiche, quale cofinanziamento dello Stato con le seguenti: il contributo di cui al comma 1-septies.
2. 504. La Commissione.

  All'articolo 2, comma 1-sexies, sostituire le parole: le relative risorse economiche, quale cofinanziamento dello Stato con le seguenti: il contributo di cui al comma 1-septies;
2. 701. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  All'articolo 2, comma 1-septies, sostituire le parole: comma 1 con le seguenti: comma 1-sexies;
2. 702. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-octies. Per gli anni 2014 e 2015, le somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono destinate per un ammontare pari a 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni, al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. 4. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

A.C. 2365-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    le popolazioni della Sardegna colpite dall'alluvione verificatesi il 18 novembre 2013 stanno ancora affrontando con grande difficoltà le gravi ricadute connesse all'evento;
    trascorsa la fase intensamente emotiva della solidarietà immediata, le popolazioni travolte dagli eventi catastrofici entrano nella complessa fase della ricostruzione e del ripristino del danno che rischia di mantenere in emergenza continua i territori colpiti;
    la Sardegna vive oggi una delle più drammatiche crisi economiche della sua storia che rischia di alimentare disastrose tensioni sociali e viscerali spinte antinazionali, che possono minare alla, radice gli stessi sentimenti di identità e di appartenenza, indispensabili per la garanzia dei valori dell'unità nazionale;
    in questo difficilissimo contesto, è di tutta evidenza che le risorse stanziate per la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro della popolazione e per la ripresa dell'operatività delle attività economiche, per la messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico e degli edifici scolastici sono ampiamente inadeguate e dovrebbero essere implementate con risorse almeno pari a quelle previste dal decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74,

impegna il Governo

a garantire alle comunità della Sardegna colpite dagli eventi alluvionali del novembre 2013 parità di trattamento rispetto ad analoghe vicende di altre realtà regionali, rivolgendo speciale attenzione alla particolare sofferenza complessiva dell'Isola, garantendo adeguati aiuti volti a ripristinare, entro il 31 dicembre 2014, il patrimonio mobiliare e immobiliare delle popolazioni, le attività di terra e di mare danneggiate, a mettere in sicurezza gli edifici scolastici e le aree a rischio idrogeologico, nonché a dare immediatamente corso alla sentenza della Corte costituzionale che riconosce il diritto della Sardegna all'adeguamento del tetto di spesa previsto dall'attuale Patto di stabilità.
9/2365-A/1Vargiu.


   La Camera,
   premesso che:
    le popolazioni della Sardegna colpite dall'alluvione verificatesi il 18 novembre 2013 stanno ancora affrontando con grande difficoltà le gravi ricadute connesse all'evento;
    trascorsa la fase intensamente emotiva della solidarietà immediata, le popolazioni travolte dagli eventi catastrofici entrano nella complessa fase della ricostruzione e del ripristino del danno che rischia di mantenere in emergenza continua i territori colpiti;
    la Sardegna vive oggi una delle più drammatiche crisi economiche della sua storia che rischia di alimentare disastrose tensioni sociali e viscerali spinte antinazionali, che possono minare alla, radice gli stessi sentimenti di identità e di appartenenza, indispensabili per la garanzia dei valori dell'unità nazionale;
    in questo difficilissimo contesto, è di tutta evidenza che le risorse stanziate per la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro della popolazione e per la ripresa dell'operatività delle attività economiche, per la messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico e degli edifici scolastici sono ampiamente inadeguate e dovrebbero essere implementate con risorse almeno pari a quelle previste dal decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74,

impegna il Governo

a garantire alle comunità della Sardegna colpite dagli eventi alluvionali del novembre 2013 parità di trattamento rispetto ad analoghe vicende di altre realtà regionali, rivolgendo speciale attenzione alla particolare sofferenza complessiva dell'Isola, garantendo adeguati aiuti volti a ripristinare, entro il 31 dicembre 2014, il patrimonio mobiliare e immobiliare delle popolazioni, le attività di terra e di mare danneggiate, a mettere in sicurezza gli edifici scolastici e le aree a rischio idrogeologico, nonché a dare immediatamente corso alla recente sentenza
della Corte costituzionale che riconosce il diritto della Sardegna all'adeguamento del tetto di spesa previsto dall'attuale Patto di stabilità.
9/2365-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Vargiu.


   La Camera,
   premesso che:
    il terremoto dell'Emilia, Lombardia e Veneto del 2012 è stato un evento sismico costituito da una serie di scosse localizzate nel distretto sismico della pianura padana emiliana, prevalentemente nelle province di Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Bologna e Rovigo, ma avvertite anche in un'area molto vasta comprendente tutta l'Italia Centro-Settentrionale e parte della Svizzera, della Slovenia, della Croazia, dell'Austria, della Francia sud-orientale della Germania meridionale;
    la seconda scossa del terremoto che ha avuto l'epicentro in Emilia, si è fatta sentire anche nel comune di Cignano di Offlaga in provincia di Brescia dove nel caseificio di Bresciangrana sono crollate le assi che sostenevano le forme di Grana Padano in parte stagionate e in attesa di marchiatura, altre all'inizio del periodo di stagionatura. Ben 27 mila le forme andate perdute o danneggiate, e i danni alle strutture, hanno comportato per il caseificio una perdita di quasi 5 milioni di euro;
    un colpo terribile per un'azienda solida e in espansione, che in sei anni, dal 2006 al 2012, ha quasi triplicato il numero dei dipendenti, passati da 9 agli attuali 25, e che è in procinto di dare il via anche alla produzione di formaggi teneri;
    nonostante la gravità della situazione, l'azienda di Cignano Offlaga non fu inserita nell'elenco delle aziende del territorio lombardo che potevano accedere agli interventi volti a favorire, in base a quanto previsto dal decreto 74 del 6 giugno 2012 e dalle successive modificazioni, «la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate». E fino ad oggi a nulla hanno portato gli impegni assunti dalla regione Lombardia con varie delibere affinché il caseificio Bresciangrana goda degli stessi vantaggi delle aziende che hanno sede nei comuni inseriti nel primo elenco dei territori colpiti dal sisma,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di inserire il comune di Cignano di Offlaga fra quelli beneficiari delle agevolazioni da applicare alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012.
9/2365-A/2Cominelli, Carra, Galperti, Berlinghieri, Bazoli.


   La Camera,
   premesso che:
    il terremoto dell'Emilia, Lombardia e Veneto del 2012 è stato un evento sismico costituito da una serie di scosse localizzate nel distretto sismico della pianura padana emiliana, prevalentemente nelle province di Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Bologna e Rovigo, ma avvertite anche in un'area molto vasta comprendente tutta l'Italia Centro-Settentrionale e parte della Svizzera, della Slovenia, della Croazia, dell'Austria, della Francia sud-orientale della Germania meridionale;
    la seconda scossa del terremoto che ha avuto l'epicentro in Emilia, si è fatta sentire anche nel comune di Cignano di Offlaga in provincia di Brescia dove nel caseificio di Bresciangrana sono crollate le assi che sostenevano le forme di Grana Padano in parte stagionate e in attesa di marchiatura, altre all'inizio del periodo di stagionatura. Ben 27 mila le forme andate perdute o danneggiate, e i danni alle strutture, hanno comportato per il caseificio una perdita di quasi 5 milioni di euro;
    un colpo terribile per un'azienda solida e in espansione, che in sei anni, dal 2006 al 2012, ha quasi triplicato il numero dei dipendenti, passati da 9 agli attuali 25, e che è in procinto di dare il via anche alla produzione di formaggi teneri;
    nonostante la gravità della situazione, l'azienda di Cignano Offlaga non fu inserita nell'elenco delle aziende del territorio lombardo che potevano accedere agli interventi volti a favorire, in base a quanto previsto dal decreto 74 del 6 giugno 2012 e dalle successive modificazioni, «la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate». E fino ad oggi a nulla hanno portato gli impegni assunti dalla regione Lombardia con varie delibere affinché il caseificio Bresciangrana goda degli stessi vantaggi delle aziende che hanno sede nei comuni inseriti nel primo elenco dei territori colpiti dal sisma,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di inserire il comune di Cignano di Offlaga, purché ne sia stato dichiarato lo stato di emergenza, fra quelli beneficiari delle agevolazioni da applicare alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012.
9/2365-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Cominelli, Carra, Galperti, Berlinghieri, Bazoli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, al comma 7 dell'articolo 1, dispone che il presidente della regione Emilia Romagna (commissario) stabilisce, tenendo conto dell'entità dei danni, priorità, modalità di erogazione e percentuale di attribuzione dei contributi concessi al fine di consentire la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro. Al commissario è anche attribuito l'onere di garantire assistenza, anche attraverso l'erogazione di risorse per i nuclei familiari la cui abitazione sia stata dichiarata inagibile;
    con il successivo comma 8 si affida al commissario delegato la possibilità di concedere contributi per il ripristino delle opere pubbliche e giudicate di interesse pubblico (viene altresì indicato un elenco di ambiti di interesse: beni culturali, strutture destinate ad attività sociali, sanitarie, educative, ricreative, sportive, ecc.);
    appare evidente che i commi 7 e 8 succitati attribuiscono un margine di discrezionalità enorme e non sembra siano stati previsti particolari elementi di garanzia e di controllo;
    pertanto si paventa il rischio che al commissario delegato sia data la facoltà di determinare le priorità degli interventi concernenti i beni di interesse storico-artistico, le quali invece dovrebbero essere indicate dai competenti organi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
    durante l'esame in Commissione VII in sede consultiva, i rappresentanti di maggioranza hanno dichiarato come tale norma faccia riferimento ai soli aspetti finanziari connessi anche ai beni culturali, la cui individuazione, resta comunque attribuita ai competenti organi del MIBACT e anche il rappresentante del Governo si è espresso in tal senso;
    la disposizione continua ad apparire ambigua nonostante le rassicurazioni verbali,

impegna il Governo

a vigilare affinché i poteri del commissario delegato non diventino illimitati e che, con riferimento ai beni culturali che hanno subito danni nei territori dell'Emilia Romagna, la competenza a determinare dove effettuare interventi rimanga in capo alla soprintendenza regionale per i beni culturali che dovrà garantire criteri e scelte trasparenti, monitorando lo stato degli interventi.
9/2365-A/3Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, Battelli, Brescia, Marzana, Vacca, D'Uva.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, al comma 7 dell'articolo 1, dispone che il presidente della regione Emilia Romagna (commissario) stabilisce, tenendo conto dell'entità dei danni, priorità, modalità di erogazione e percentuale di attribuzione dei contributi concessi al fine di consentire la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro. Al commissario è anche attribuito l'onere di garantire assistenza, anche attraverso l'erogazione di risorse per i nuclei familiari la cui abitazione sia stata dichiarata inagibile;
    con il successivo comma 8 si affida al commissario delegato la possibilità di concedere contributi per il ripristino delle opere pubbliche e giudicate di interesse pubblico (viene altresì indicato un elenco di ambiti di interesse: beni culturali, strutture destinate ad attività sociali, sanitarie, educative, ricreative, sportive, ecc.);
    appare evidente che i commi 7 e 8 succitati attribuiscono un margine di discrezionalità enorme e non sembra siano stati previsti particolari elementi di garanzia e di controllo;
    pertanto si paventa il rischio che al commissario delegato sia data la facoltà di determinare le priorità degli interventi concernenti i beni di interesse storico-artistico, le quali invece dovrebbero essere indicate dai competenti organi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
    durante l'esame in Commissione VII in sede consultiva, i rappresentanti di maggioranza hanno dichiarato come tale norma faccia riferimento ai soli aspetti finanziari connessi anche ai beni culturali, la cui individuazione, resta comunque attribuita ai competenti organi del MIBACT e anche il rappresentante del Governo si è espresso in tal senso;
    la disposizione continua ad apparire ambigua nonostante le rassicurazioni verbali,

impegna il Governo

a vigilare affinché i poteri del commissario delegato si esercitino in collaborazione con le soprintendenze con riferimento ai beni culturali che hanno subito danni nei territori dell'Emilia Romagna per garantire criteri e scelte trasparenti, monitorando lo stato degli interventi.
9/2365-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, Battelli, Brescia, Marzana, Vacca, D'Uva.


   La Camera,
   premesso che:
    il comunicato ufficiale del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2014 recita testualmente: «È stato deciso dal Consiglio di prorogare di centottanta giorni la durata degli stati di emergenza già dichiarati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 7 ed 8 ottobre 2013 nei comuni di Ginosa, Castellaneta, Palagianello e Laterza in provincia di Taranto, il 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della regione Toscana e nel mese di novembre 2013 nel territorio della regione Sardegna, al fine di consentire il completamento delle attività poste in essere per il superamento delle criticità causate dai medesimi eventi»;
    per quanto riguarda gli eventi meteorologici del 7 e 8 ottobre 2013 questi, oltre ai citati comuni della provincia di Taranto, interessarono anche altri comuni della vicina provincia di Matera ed in particolare quelli di Bernalda, Montescaglioso, Scanzano Jonico e Pisticci;
    suddetti comuni avevano visto riconosciuto lo stato di emergenza il 10 gennaio 2014 così come i comuni della provincia di Taranto;
    sorprende pertanto che la proroga di 180 giorni sia stata stabilita solo per alcuni e non per tutti i comuni interessati dallo stato di emergenza,

impegna il Governo

a riconoscere la proroga anche per i quattro comuni della provincia di Matera, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 7 e 8 ottobre 2013.
9/2365-A/4Burtone.


   La Camera,
   premesso che:
    il comunicato ufficiale del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2014 recita testualmente: «È stato deciso dal Consiglio di prorogare di centottanta giorni la durata degli stati di emergenza già dichiarati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 7 ed 8 ottobre 2013 nei comuni di Ginosa, Castellaneta, Palagianello e Laterza in provincia di Taranto, il 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della regione Toscana e nel mese di novembre 2013 nel territorio della regione Sardegna, al fine di consentire il completamento delle attività poste in essere per il superamento delle criticità causate dai medesimi eventi»;
    per quanto riguarda gli eventi meteorologici del 7 e 8 ottobre 2013 questi, oltre ai citati comuni della provincia di Taranto, interessarono anche altri comuni della vicina provincia di Matera ed in particolare quelli di Bernalda, Montescaglioso, Scanzano Jonico e Pisticci;
    suddetti comuni avevano visto riconosciuto lo stato di emergenza il 10 gennaio 2014 così come i comuni della provincia di Taranto;
    sorprende pertanto che la proroga di 180 giorni sia stata stabilita solo per alcuni e non per tutti i comuni interessati dallo stato di emergenza,

impegna il Governo

a riconoscere la proroga per i quattro comuni della provincia di Matera, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 7 e 8 ottobre 2013, purché ne sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
9/2365-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Burtone.


   La Camera,
   premesso che:
    vaste aree del territorio della regione Emilia Romagna sono state colpite, negli ultimi due anni, da catastrofiche calamità naturali, che hanno provocato vittime, distruzioni materiali di abitazioni, attività produttive e infrastrutture civili, determinando sofferenze umane, sociali ed economiche;
    a due anni dal sisma del maggio 2012 è già in stato avanzato l'opera di ricostruzione e l'impegno per portare a termine il ripristino dei territori colpiti continuerà ad impegnare nei prossimi anni famiglie, imprese, istituzioni, amministrazioni locali e continuerà ad essere l'assoluta priorità dell'attività della regione Emilia-Romagna;
    i risultati sinora raggiunti mostrano la positività e la coerenza dell'impegno delle amministrazioni regionali e locali, del commissario alla ricostruzione e delle forze civili, sociali ed economiche del territorio;
    l'alluvione del gennaio 2014 ed altri eventi calamitosi, quali tornado ed eventi meteorologici estremi, si sono accaniti, in gran parte, sui medesimi territori già colpiti dal terremoto del 2012;
    ingenti risorse; di provenienza statale, europea e regionale, sono già state impegnate ed utilizzate per risarcimenti, ricostruzione e sostegno alla ripresa civile ed economica ma sono ancora forti le esigenze dei territori colpiti;
    particolare criticità presenta la situazione di numerosi centri storici ed aree urbane delle comunità colpite dove, anche per le caratteristiche urbanistiche ed insediative, più difficile è la ripresa delle attività economiche e il ripristino degli edifici a fini abitativi e civili;
   tenuto conto che:
    l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, ha adottato una risoluzione lo scorso 28 gennaio 2014, nella quale si richiedeva alla giunta di agire presso Governo e Parlamento nazionali affinché «si definiscano misure certe di fiscalità di vantaggio integrando quelle già contenute all'interno della Legge di stabilità 2014 per le zone colpite dal sisma 2012, in grado di corrispondere alle nuove, e maggiori esigenze poste dalle imprese colpite dall'alluvione»; sulla base di tale atto, la giunta regionale dell'Emilia Romagna ritiene indispensabile l'adozione di misure, anche di natura fiscale, volte a favorire la ripresa e lo sviluppo di attività economiche;
   rilevato che:
    gli aiuti di Stato, ivi comprese le misure di natura fiscale, devono sempre realizzarsi entro i limiti della specifica regolamentazione dell'Unione europea che, tra l'altro, non prevede la possibilità di esenzioni generalizzate ma che permette la eventuale realizzazione di talune azioni a favore di piccole e piccolissime imprese in territori chiaramente delimitati e dove si siano prodotte condizioni particolarmente sfavorevoli all'attività economica;
    particolarmente prioritaria è la situazione nelle aree colpite dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 con zone rosse nei centri storici;
   ritenuto che:
    l'istituzione, in tali territori, di zone franche ai sensi della legge 296 del 2006, potrebbe dare un contributo decisivo alla ripresa economica e sociale;
    i soggetti beneficiari possono essere soprattutto le piccolissime imprese all'interno delle aree perimetrate, nella consapevolezza delle difficoltà che tali imprese stanno registrando a causa della minore popolazione presente in centro storico, dei cantieri in corso, della minore densità di esercizi commerciali e produttivi oggi presenti in tali centri;
   tenuto conto altresì che:
    per quanto concerne l'entità dell'agevolazione, si può prevedere l'esenzione delle principali imposte e cioè quelle sui redditi, l'IRAP e l'imposta municipale propria per gli immobili siti nella Zona Franca, posseduti e utilizzati da tali imprese per l'esercizio dell'attività economica;
    l'istituzione della Zona Franca Urbana comporta l'istituzione di un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze che possa compensate le minori entrate dello Stato;
    il provvedimento può essere erogato in regine de-minimis, come da apposito regolamento entrato in funzione l'1 Gennaio 2014, e cioè entro un tetto massimo di 200.000 euro, al fine di rispettare la normativa sugli aiuti di Stato;
    tali misure sono possibili solo con l'assenso nazionale e tenendo conto della contemporaneità dell'esistenza di numerose altre aree colpite da calamità naturali in Italia,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, volte all'individuazione delle risorse e all'emanazione delle misure necessarie al completo ripristino delle aree colpite dal sisma del maggio 2012 e dalle altre calamità naturali sopravvenienti nelle medesime aree, anche attraverso misure di fiscalità di vantaggio per le zone colpite da tali calamità, con particolare riferimento all'istituzione, conformemente alla legislazione nazionale e comunitaria, di Zone Franche Urbane nei centri colpiti.
9/2365-A/5Guidesi.


   La Camera,
   esaminato il decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante «Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali»;
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge autorizza il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di commissario per la ricostruzione posterremoto, ad operare con gli stessi poteri di deroga riconosciuti per la ricostruzione posterremoto anche per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dalle alluvioni del mese di gennaio 2014 e dalle avversità atmosferiche dei mesi di aprile e maggio 2014;
    il decreto reca provvidenze per i comuni terremotati dell'Emilia Romagna, che, negli ultimi due anni, sono stati ripetutamente colpiti dal sisma e da catastrofiche calamità naturali, che hanno provocato vittime, distruzioni materiali di abitazioni, attività produttive e infrastrutture civili allo scopo di permettere il ripristino dei territori e delle attività economiche;
    anche il Veneto nella provincia di Rovigo, come anche la Lombardia nella provincia di Mantova, hanno avuto danni ingenti dal sisma del maggio 2012, e tante aziende sono state doppiamente colpite sia da terremoto che da alluvioni o magari da ripetute alluvioni negli ultimi anni;
    in particolare nel Territorio Veneto si sono verificati eccezionali eventi atmosferici tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei ministri l'11 aprile 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2014),

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, volte a permettere l'adozione di misure analoghe a quelle previste dall'articolo 1 del presente decreto-legge anche per i territori della Lombardia e del Veneto colpiti dal sisma del maggio 2012 e successivamente colpiti da avversità atmosferiche e alluvioni, ovvero doppiamente colpiti da ripetute avversità atmosferiche e alluvioni.
9/2365-A/6Grimoldi.


   La Camera,
   esaminato il decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante «Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali»;
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge autorizza il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di commissario per la ricostruzione posterremoto, ad operare con gli stessi poteri di deroga riconosciuti per la ricostruzione posterremoto anche per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dalle alluvioni del mese di gennaio 2014 e dalle avversità atmosferiche dei mesi di aprile e maggio 2014;
    il decreto reca provvidenze per i comuni terremotati dell'Emilia Romagna, che, negli ultimi due anni, sono stati ripetutamente colpiti dal sisma e da catastrofiche calamità naturali, che hanno provocato vittime, distruzioni materiali di abitazioni, attività produttive e infrastrutture civili allo scopo di permettere il ripristino dei territori e delle attività economiche;
    anche il Veneto nella provincia di Rovigo, come anche la Lombardia nella provincia di Mantova, hanno avuto danni ingenti dal sisma del maggio 2012, e tante aziende sono state doppiamente colpite sia da terremoto che da alluvioni o magari da ripetute alluvioni negli ultimi anni;
    in particolare nel Territorio Veneto si sono verificati eccezionali eventi atmosferici tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei ministri l'11 aprile 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2014),

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a permettere l'adozione di misure analoghe a quelle previste dall'articolo 1 del presente decreto-legge anche per i territori della Lombardia e del Veneto colpiti dal sisma del maggio 2012 e successivamente colpiti da avversità atmosferiche e alluvioni, ovvero doppiamente colpiti da ripetute avversità atmosferiche e alluvioni.
9/2365-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Grimoldi.


   La Camera,
   esaminato il decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante «Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali»;
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge autorizza il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di commissario per la ricostruzione posterremoto, ad operare con gli stessi poteri di deroga riconosciuti per la ricostruzione posterremoto anche per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dalle alluvioni del mese di gennaio 2014 e dalle avversità atmosferiche dei mesi di aprile e maggio 2014;
    il decreto reca provvidenze per i comuni terremotati dell'Emilia Romagna, che, negli ultimi due anni, sono stati ripetutamente colpiti dal sisma e da catastrofiche calamità naturali, che hanno provocato vittime, distruzioni materiali di abitazioni, attività produttive e infrastrutture civili allo scopo di permettere il ripristino dei territori e delle attività economiche;
    sempre nel territorio dell'Emilia Romagna, tra il 31 maggio e il 1o giugno 2014, anche il territorio della provincia di Ravenna è stato duramente colpito della «bomba d'acqua» che ha investito il faentino, creando frane e allagamenti che hanno messo in ginocchio residenti e attività;
    due paesi Faenza e Brisighella sono stati praticamente isolati tra loro da una frana voluminosa che ha travolto abitazioni e attività produttive;
   tenuto conto che:
    l'articolo 2 del decreto-legge integra il Fondo per le emergenze nazionali con le risorse iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri che risultano ancora disponibili, in relazione alla mancata attivazione degli interventi previsti da specifiche disposizioni legislative a seguito di calamità naturali;
    durante l'esame del decreto alla Camera sono stati approvati emendamenti che hanno ampliato le risorse a disposizione del Fondo per le emergenze nazionali,

impegna il Governo

nell'ambito del finanziamento degli interventi a carico del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 2, ad adottare le opportune iniziative volte ad assicurare le appropriate risorse prioritariamente per la ricostruzione del territorio del Faentino in provincia di Ravenna, colpito dalla «bomba d'acqua» tra il 31 maggio e il 1o giugno 2014.
9/2365-A/7Gianluca Pini.


   La Camera,
   valutato il provvedimento in titolo;
   premesso che:
    al fine di consentire la ripresa economica delle aziende agricole ricomprese nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessate dagli eventi sismici del maggio 2012, l'articolo 13 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 1o agosto 2012, n. 122, ha disposto il trasferimento di 5 milioni di euro dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate alla Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare – SGFA – di ISMEA al fine di abbattere le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette;
    ad oggi non risulta trasferito ad SGFA alcun importo ai sensi di quanto disposto dal suddetto provvedimento nonostante in data 19 dicembre 2012 sia pervenuta, dalla Commissione europea, riferimento SA 35482 (2012/N), l'autorizzazione al regime di aiuti previsto dal Governo e consistente in contributi alle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 del TFUE aventi sede o unità produttive nei territori dei comuni ricadenti nelle province interessate dal sisma;
    il ritardo nel trasferimento delle risorse si traduce, di fatto, nell'impossibilità per gli operatori del settore colpiti dal sisma di procedere alle necessarie ristrutturazioni atte a consentire la ripresa delle loro attività economiche,

impegna il Governo

a provvedere con urgenza, e comunque entro e non oltre il 31 luglio 2014, al trasferimento delle risorse previste dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 1o agosto 2012, n. 122, al fine di consentire la piena operatività delle attività di garanzia gestite da ISMEA tramite la Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare.
9/2365-A/8L'Abbate.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, recita «Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo»; il comma 1 prevede che i contributi siano concessi: «sulla base dei danni effettivamente verificatisi» dando incarico ai Commissari di stabilire: «priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi»;
    ciò è avvenuto solo in parte, in quanto i provvedimenti presi in tal senso dal Commissario straordinario Errani hanno escluso da ogni forma di contributo gli edifici con danni classificati nella scheda di rilevamento AeDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica) in categoria «A»;
    tale discriminazione pare ingiustificata, sia perché in altre situazioni di calamità naturale, come all'Aquila, tutti i danni sono stati inseriti negli indennizzi previsti, sia perché anche in occasione del presente provvedimento; i danni agli edifici alluvionati sono giustamente ricompresi senza soglia minima di esclusione;
    con l'Ordinanza n. 2 del 5 giugno 2014 di «Approvazione della direttiva disciplinante i criteri, le modalità e i termini per la concessione di contributi per gli interventi di ripristino della funzionalità degli immobili ad uso abitativo danneggiati dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 verificatasi in alcuni comuni delle province di Bologna e Modena e dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 verificatisi in alcuni comuni della provincia di Modena», il presidente della regione Emilia Romagna, in qualità di commissario straordinario, ha infatti stabilito che non vi sia alcun danno, minimo escluso dal contributo, confermando l'assoluta assenza di equità, uguaglianza nel diritto, giustizia, nell'aver escluso in precedenza dai contributi gli edifici con danni da terremoto classificati in classe «A»;
    la conversione in legge del decreto in esame prevede, giustamente, al comma 7 per le modalità di concessione dei contributi che: «a tal fine sono stabiliti i requisiti soggettivi e oggettivi e le modalità di asseverazione dei danni subiti, anche prevedendo procedure semplificate per i danni di importo inferiore alla soglia determinata dal Commissario ed estendendole, ai fini dell'armonizzazione dei comportamenti amministrativi, anche ai provvedimenti futuri relativi al sisma del 20 e 29 maggio 2012»;
    risulta necessario porre rimedio a quella discriminazione subìta dai terremotati come sopra descritta,

impegna il Governo

a far adottare, con i necessari provvedimenti, misure capaci di corrispondere i contributi per la riparazione dei danni subiti anche agli edifici danneggiati dal sisma già classificati nella scheda di rilevamento AeDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica) in categoria A.
9/2365-A/9Ferraresi, Dell'Orco, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.


   La Camera,
   premesso che:
    nei comuni maggiormente interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 in provincia di Modena, dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, individuati all'articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, nonché dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, si continua a richiedere il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Essi sono stati solo temporaneamente sospesi, senza adottare alcun provvedimento per la loro effettiva riduzione. Come tutti sappiamo in altri simili contesti, per danni da eventi calamitosi, si è invece proceduto per una rimodulazione degli importi, trovando applicazione le norme previste di fiscalità di vantaggio nei casi di calamità naturali;
    le rappresentanze imprenditoriali della provincia di Modena stanno da tempo chiedendo che si intervenga in soccorso delle imprese colpite dagli eventi in quanto impossibilitate a far fronte agli importi previsti per tali adempimenti in quanto già messe a dura prova nella capacità economica impegnata completamente nella ricostruzione e negli investimenti per la ripartenza delle attività. Se si è coerenti e si cerca di rendere effettiva l'intenzione di destinare risorse prodotte dalla spending review per la riduzione della tassazione per aiutare la ripresa dell'economia del Paese lo si può cominciare a fare partendo da un territorio che tanto ha dato in termini di PIL e che tanto può ancora dare, facciamolo partendo dai territori colpiti dalle calamità naturali,

impegna il Governo

ad inserire, nel primo provvedimento utile, misure in grado di ridurre la pressione fiscale per le imprese operative nei territori interessati dagli eventi di cui al presente decreto, ed in particolare e fare in modo che il CIPE, su proposta dei Ministro dello sviluppo economico e sentita la regione Emilia-Romagna, provveda all'individuazione ed alla perimetrazione di Zone franche urbane, della durata di cinque anni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni e degli effetti provocati dagli eventi calamitosi sul tessuto economico e produttivo, applicando alle aree così individuate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge n. 296 del 2006 e successive modifiche e integrazioni anche al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni, di cui alla lettera a), la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.
9/2365-A/10Dell'Orco, Ferraresi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame adotta numerosissime previsioni in favore delle popolazioni colpite dal terremoto dell'Emilia del 2012 e dagli eventi atmosferici intervenuti nelle stesse aree tra il 2013 e il 2014; le misure adottate appaiono, risolutive in relazione all'ampiezza dei settori in cui si interviene, ed in grado di ristorare la popolazione dalla quasi totalità dei danni;
    ben più lontana appare la soluzione dei problemi creati dal terremoto abruzzese del 6 aprile 2009, in relazione al quale il bilancio definitivo è di 309 vittime, oltre 1500 feriti e oltre 10 miliardi di euro di danni stimati;
    il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2009, sul terremoto Abruzzo, prevede che per la realizzazione degli investimenti necessari alla ricostruzione delle abitazioni principali, le banche operanti nei territori colpiti dal sisma possono contrarre finanziamenti fino ad un massimo di 2.000 milioni di euro, al fine di concedere finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato, a favore di persone fisiche;
    allo stato, si registrano difficoltà nell'erogazione dei finanziamenti delle banche a cittadini per la ricostruzione delle abitazioni principali, in quanto le garanzie attualmente previste sono ritenute insufficienti,

impegna il Governo

ad introdurre, in un prossimo provvedimento urgente, misure volte a rafforzare la garanzia dello Stato in favore dei prestiti erogati a cittadini in relazione agli interventi di ricostruzione per il terremoto in Abruzzo del 2009, di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2009, in particolare prevedendo che il finanziamento da esse erogati ai cittadini assistiti dalla garanzia dello Stato, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta, che testa in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento.
9/2365-A/11Piccone, Tancredi.


   La Camera,
   premesso che:
    a seguito di eventi calamitosi si rende necessario far sì che gli interventi legati alla ricostruzione debbano essere tempestivamente realizzati. A tal fine è necessario introdurre forme di sgravio fiscale finalizzate a rendere tali interventi meno onerosi e dunque più rapidi,

impegna il Governo

ad assumere provvedimenti nella direzione di prevedere l'applicazione dell'IVA agevolata al 10 per cento in caso di messa in sicurezza e ricostruzione di edifici e altre opere a seguito di catastrofi o altre calamità naturali.
9/2365-A/12Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il rischio idrogeologico è una conclamata emergenza nazionale, corroborata da dati statistici, analisi scientifiche, ricorrenti fatti di cronaca e prese di posizione pubbliche da parte di politici e ministri;
    l'Italia è uno dei Paesi europei maggiormente colpiti da disastri naturali; dai dati presentati nell'Annuario dei dati ambientali 2008, pubblicato dall'Ispra, emerge che l'Italia è caratterizzata da un territorio fragile per quanto concerne il dissesto idrogeologico: circa il 10 per cento è classificato a elevato rischio per alluvioni, frane e valanghe e più di 2/3 delle aree esposte a rischio interessa centri urbani, infrastrutture e aree produttive,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di prevedere detrazioni fiscali anche a favore degli interventi, opere e lavori finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico, anche valutando l'opportunità di estendere le detrazioni di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 917 del 1986 ai suddetti interventi.
9/2365-A/13Segoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    come dimostrano gli episodi su cui interviene il provvedimento in esame la fragilità del territorio italiano è evidente: secondo l'ISPRA le frane interessano un'area di 20.800 km pari al 6,9 per cento del territorio nazionale e che i comuni interessati da frane sono 5.708 (89 per cento) e 6,1 milioni di italiani vivono sotto tale minaccia; nel periodo 2008-2012 abbiamo assistito ad un aumento delle vittime degli eventi alluvionali;
    in Italia è assente una tutela specifica che garantisca dalla forte pressione antropica che si registra nel Paese;
    sempre secondo i dati Istat, il trend del consumo di suolo nel nostro Paese è cresciuto a ritmi impressionanti, il ritmo di crescita del consumo di suolo è pari a 8 metri quadrati al secondo;
    si è assistito, negli ultimi decenni, ad una crescita continua dell'urbanizzazione, ad interventi artificiali su corsi d'acqua, fiumare e canali e alla sottrazione di aree allagabili e di aree libere, agricole e boschive, che rappresentano presidi essenziali per la tenuta del territorio italiano, di cui si paga un prezzo altissimo in caso di eventi meteorologici particolarmente intensi;
    le politiche di gestione del territorio continuano a destinare la gran parte delle risorse disponibili, che restano comunque scarse, all'emergenza, anziché ad un'effettiva opera di prevenzione e messa in sicurezza del territorio, che è invece l'unica soluzione in grado di prevenire danni economici e perdite di vite umane inaccettabili, mentre le risorse complessivamente assegnate alla Protezione civile sono assolutamente inadeguate;
    è necessario avviate una seria ed efficace opera di prevenzione e di messa in sicurezza, che ponga l'enfasi sul valore delle regole di uso del suolo, sul monitoraggio delle situazioni di rischio e sul grado di conoscenza e consapevolezza delle popolazioni del livello di esposizione al rischio di un territorio, puntando sulla necessità di attivare programmi di adeguata manutenzione degli alvei fluviali, con particolare riferimento all'assetto vegetazionale, che tenga conto anche di un corretto equilibrio ecologico degli stessi;
    è indispensabile un approccio più in sintonia con i processi naturali, coniugando obiettivi di riqualificazione dell'ecosistema fluviale alla diminuzione del rischio idraulico ed idrogeologico;
    un piano di riduzione e gestione del rischio sismico e idrogeologico del territorio rappresenta uno straordinario strumento di rilancio economico e di creazione di occupazione, a partire dalla riattivazione degli investimenti immediatamente cantierabili da parte degli enti locali e quindi da una revisione delle regole del patto di stabilità interno che oggi impediscono la realizzazione di interventi fondamentali sul fronte della prevenzione,

impegna il Governo

ad avviare, in tempi rapidi e con adeguate risorse finanziarie, di concetto con gli enti territoriali preposti, un Piano nazionale di prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, in modo da ridurre al minimo le conseguenze dannose degli eventi calamitosi, risparmiando vite umane e consentendo una gestione del territorio più corretta e più rispettosa degli equilibri naturali.
9/2365-A/14Terzoni, Segoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo.


   La Camera,
   premesso che:
    con legge n. 388 del 2000 è stato istituito il fondo regionale di protezione civile, strumento indispensabile per garantire la sicurezza del territorio e la salvaguardia dei beni e dell'incolumità dei cittadini, che aveva posto a disposizione delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, risorse adeguate a fronteggiare le esigenze urgenti per le calamità naturali con incidenza territoriale limitata all'ambito regionale;
    a partire dal triennio 2001-2003 l'iniziale stanziamento di circa 150 milioni annui di contributi statali si è progressivamente ridotto e, nonostante le numerose e pressanti istanze di rifinanziamento, il medesimo fondo, fino ad oggi, non è stato oggetto di alcuna disposizione normativa che ne proroghi l'operatività e ne determini un'adeguata consistenza,

impegna il Governo

a provvedere con la massima urgenza al reperimento delle risorse indispensabili a ripristinare e a garantire nel tempo la piena operatività del Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
9/2365-A/15Mariani, Braga, Segoni, De Rosa, Pastorelli, Matarrese, Bratti, Dallai, Realacci, Borghi, Paglia, Ghizzoni.