Camera dei deputati

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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 25 giugno 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 25 giugno 2014.

  Adornato, Aiello, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Ascani, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Bellanova, Bergamini, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Brescia, Bressa, Brunetta, Capezzone, Casero, Castiglione, Censore, Centemero, Cicchitto, Cirielli, Costa, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Battista, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Fava, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Fratoianni, Frusone, Galati, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Legnini, Leone, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Marazziti, Merlo, Meta, Mogherini, Nicoletti, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rossi, Rughetti, Sani, Santerini, Scalfarotto, Sereni, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Valeria Valente, Valentini, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Aiello, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Ascani, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Bellanova, Bergamini, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Brescia, Bressa, Brunetta, Capezzone, Casero, Castiglione, Censore, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Battista, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Fava, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Fratoianni, Frusone, Galati, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Legnini, Leone, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Merlo, Meta, Mogherini, Nicoletti, Orlando, Pannarale, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rossi, Rughetti, Sani, Santerini, Scalfarotto, Sereni, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Valeria Valente, Valentini, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.

Annunzio di un disegno di legge.

  In data 24 giugno 2014 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione:
  «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (2486).

  Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di una proposta di legge.

  In data 24 giugno 2014 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
   NASTRI: «Introduzione dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di applicazione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche» (2487).

  Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di una proposta di inchiesta parlamentare.

  In data 24 giugno 2014 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:
   COZZOLINO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla realizzazione del sistema MOSE a Venezia» (Doc. XXII, n. 30).

  Sarà stampata e distribuita.

Ritiro di una proposta di legge.

  Il deputato Boccia ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:
   BOCCIA: «Norme in materia di sanatoria delle cartelle di pagamento, delle ingiunzioni fiscali e degli avvisi di accertamento esecutivi» (2479).

  La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):
  SPERANZA ed altri: «Modifiche al codice penale concernenti l'abolizione della pena dell'ergastolo» (1531) Parere delle Commissioni I e V.

   IV Commissione (Difesa):
  CARUSO: «Stabilizzazione degli ufficiali ausiliari delle Forze armate che hanno svolto almeno trentasei mesi di servizio» (2345) Parere delle Commissioni I, V e XI.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 24 giugno 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, quinto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e della legge 5 giugno 2003, n. 131, il referto, approvato dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa con deliberazione n. 17/2014 in data 12 giugno 2014, sul Patto di stabilità interno degli enti territoriali, riferito all'esercizio 2013.
  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 24 giugno 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della salute, riferita all'anno 2013 (Doc. CLXIV, n. 15).
  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

  Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con lettera pervenuta in data 25 giugno 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, la relazione sull'attività dell'Istituto nazionale di statistica, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione e sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale, riferita all'anno 2013 (Doc. LXIX, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 24 giugno 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 – Introduzione generale – Stato generale delle entrate – Stato generale delle entrate e delle spese per sezione (COM(2014) 300 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda l'istituzione di un controllore delle garanzie procedurali (COM(2014) 340 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 25 giugno 2014;
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2014/000 TA 2014 – Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) (COM(2014) 366 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria di un accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak (COM(2014) 373 final), corredata dal relativo allegato (COM(2014) 373 final - Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/001 EL/Nutriart) (COM(2014) 376 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro).

Comunicazione dell'avvio di procedure d'infrazione.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 23 giugno 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la comunicazione concernente l'avvio della procedura d'infrazione n. 2014/2143, notificata in data 19 giugno 2014, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente l'attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULLA COMPETENZA, LA LEGGE APPLICABILE, IL RICONOSCIMENTO, L'ESECUZIONE E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE E DI MISURE DI PROTEZIONE DEI MINORI, FATTA ALL'AJA IL 19 OTTOBRE 1996, NONCHÉ NORME DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO (A.C. 1589-A)

A.C. 1589-A – Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI COSTITUZIONALITÀ

  La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno presenta profili di manifesta incostituzionalità. La Convenzione che il disegno di legge in esame si propone di ratificare è stata firmata dall'Italia il 1o aprile 2003 e consta di 63 articoli;
    il disegno di legge in oggetto detta norme di adeguamento dell'ordinamento interno ai principi espressi dalla Convenzione, in particolare per dare una veste giuridica a quella sorta di affidamento familiare, previsto come misura di protezione del minore in stato di abbandono negli ordinamenti islamici, la cosiddetta kafala;
    gli articoli 1 e 2 del disegno di legge contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione e l'ordine di esecuzione. Gli articoli seguenti sono volti a dettare alcune norme di adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi espressi dalla Convenzione, in particolare per dare una veste giuridica a quella sorta di affidamento familiare, previsto come unica misura di protezione del minore in stato di abbandono negli ordinamenti islamici, la c.d. kafala;
    nei Paesi che ispirano la propria legislazione ai precetti coranici non esiste rapporto di filiazione diverso dal legame biologico di discendenza che derivi da un rapporto sessuale lecito. La legge islamica, inoltre, vieta l'adozione, in quanto artificioso legame giuridico creato dall'uomo e, come tale, non equiparabile alla procreazione che, invece, è determinata dal volere divino. Per evitare che figli senza genitori restino del tutto sprovvisti di tutela, il diritto islamico prevede un istituto di derivazione dottrinale, tramite il quale è garantita la protezione ai minori orfani, abbandonati o, comunque, privi di un ambiente familiare idoneo alla loro crescita. Per effetto della kafala un adulto musulmano (o una coppia di coniugi) ottiene la custodia del minorenne, in stato di abbandono, che non sia stato possibile affidare alle cure di parenti, nell'ambito della famiglia estesa;
    la disciplina dell'istituto assume connotazioni specifiche nei diversi ordinamenti islamici; è, tuttavia, possibile individuare i tratti essenziali e comuni di questa particolare forma di affidamento. Il rapporto che si instaura tra affidatario (kafil) e minore (makfoul) non crea vincoli ulteriori rispetto all'obbligo del primo di provvedere al mantenimento e all'educazione del secondo, fino a quando questi raggiunga la maggiore età. Tra i due non si determina alcun rapporto di filiazione e, quindi, non si producono effetti legittimanti: il bambino non assume il cognome di chi ne ha ottenuto la custodia; non acquista diritti né aspettative successorie nei suoi confronti; non instaura legami giuridici con la famiglia di accoglienza, né interrompe i rapporti con il proprio nucleo familiare di origine;
    la kafala è in sostanza un affidamento che si protrae fino alla maggiore età, e non trova ad oggi espresse corrispondenze nell'ordinamento giuridico italiano;
    per questo la Corte di Cassazione, da ultimo con la sentenza della Sez. I, n. 19450 del 23 settembre 2011, ha affermato che «Deve essere dichiarata inammissibile la domanda, proposta ai sensi degli artt. 66 e 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riconoscimento in Italia del provvedimento di affidamento in “kafala” di un minore in stato d'abbandono, ad una coppia di coniugi italiana, emessa dal Tribunale di prima istanza di Casablanca (in Marocco), atteso che l'inserimento di un minore straniero, in stato d'abbandono, in una famiglia italiana, può avvenire esclusivamente in applicazione della disciplina dell'adozione internazionale regolata dalle procedure richiamate dagli artt. 29 e 36 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed attuazione della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993), con la conseguenza che, in tale ipotesi, non possono essere applicate le norme generali di diritto internazionale privato relative al riconoscimento dei provvedimenti stranieri, ma devono essere applicate le disposizioni speciali in materia di adozione ai sensi dell'articolo 41, secondo comma, della legge n. 218 del 1995»;
    nel diritto islamico la discendenza viene riconosciuta esclusivamente dai vincoli di sangue, che vietano di fatto l'adozione e di conseguenza la totale trasmissione dei diritti parentali al bambino adottato. Lo scopo è quello di mantenere vivi i valori patriarcali. In tutti i Paesi islamici, fatta eccezione per la Turchia, la Somalia e il Libano, l'adozione è vietata e non le viene riconosciuto alcun valore legale. La soluzione che viene utilizzata in sostituzione dei normali modelli di adozione è l'istituto giuridico della kafala ed è l'unica pratica che permette agli adulti di crescere bambini abbandonati in conformità con la legge islamica;
    quanto al divieto coranico, ordinariamente si ritiene che esso discenda dal versetto XXXIII, 4-5, secondo cui «Dio non ha posto nelle viscere dell'uomo due cuori, né ha fatto delle mogli vostre che voi ripudiate col zihar, delle madri, né dei vostri figli adottivi dei veri figli. Questo lo dite voi con la vostra bocca, ma Dio dice la Verità e guida sulla Via! Chiamate i vostri figli adottivi dal nome dei loro veri padri, siano essi vostri fratelli nella religione e vostri protetti. E non vi saranno imputati a peccato gli errori che ignari abbiate commesso a questo riguardo, ma solo quel che intenzionalmente avranno voluto i vostri cuori. E Dio è indulgente clemente!»;
    se la libertà religiosa, di credenza e di coscienza, è un diritto inviolabile consolidato nella cultura del popolo italiano e riconosciuto in modo inequivocabile dal combinato disposto degli articoli 3, 8, 19 e 20 della Costituzione italiana, è innegabile che il patrimonio storico culturale del nostro Paese affonda le proprie radici sul principio costituzionale della laicità dello Stato. Presupposto ineliminabile perché si possa parlare di Stato laico è che questo non abbia leggi basate su precetti della religione;
    il riconoscimento dell'istituto della kafala che per giunta prescrive che possa essere esercitato soltanto ed esclusivamente dai fedeli musulmani (prevedendo, di fatto, una conversione all'islam coercitiva), si presenta in contrasto con il principio costituzionale della laicità dello Stato, ed è manifestamente incostituzionale rispetto alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 8, 19, 30, 31 della Costituzione;
    il cardine della nostra adozione, però, è proprio la definizione di un rapporto giuridico di filiazione tra adottato e genitori adottivi, con scissione tra la filiazione giuridica e quella biologica e rescissione di ogni vincolo di parentela con la famiglia di origine dell'adottato; proprio tali effetti caratterizzanti, tuttavia, sono esclusi nella kafala. La kafala non può essere assimilata neppure ad un affidamento preadottivo. Da un lato, infatti, l'affidamento preadottivo è pur sempre, contrariamente alla kafala, una misura temporanea e tutta interna ad un procedimento; dall'altro esso è finalizzato all'adozione e, dunque, è finalisticamente orientato ad un istituto che con la kafala condivide soltanto la ratio solidaristica, ma non anche la regolazione giuridica dei rapporti interpersonali. Quindi, il primo problema che si pone al momento di stabilire se la kafala possa produrre effetti nell'ordinamento italiano (e, se sì, quali) è quello dell'eventuale operatività, rispetto all'istituto ed in ragione dei suoi tratti caratterizzanti, del limite dell'ordine pubblico. Occorre, di fatto, prendere atto della contrarietà all'ordine pubblico della kafala e, di conseguenza, impedire che essa produca alcun effetto nel foro;
    l'Islam si presenta fin dalle origini come un progetto globale che include tutti gli aspetti della vita. Include un modo di vivere, di comportarsi, di concepire il matrimonio, la famiglia, l'educazione dei figli, perfino l'alimentazione. In questo sistema di vita è compreso anche l'aspetto politico: come organizzare lo Stato, come agire con gli altri popoli, come rapportarsi in questioni di guerra e di pace, come relazionarsi agli stranieri, eccetera. Tutti questi aspetti sono stati codificati a partire dal Corano e dalla sunna e sono rimasti «congelati» nei secoli. La legge religiosa determina la legge civile e gestisce la vita privata e sociale di chiunque vive in un contesto musulmano, e se questa prospettiva è destinata a rimanere immutata come è accaduto finora, la convivenza con chi non appartiene alla comunità islamica non può che risultare difficile;
    la legge islamica, rivolgendosi l'Islam a tutta l'umanità, è una legge personale e non dipende in nessun modo dall'elemento territoriale. La stessa nazionalità non è collegata, come avviene nella tradizione occidentale, allo ius sanguinis e allo ius loci, ma allo ius religionis, cioè, alla appartenenza ad una comunità di credenti che non è legata all'esistenza di un entità statuale;
    non vi potrà mai essere integrazione senza la preventiva accettazione da parte di tutta la comunità islamica del principio fondamentale della separazione inequivocabile tra la sfera laica e quella religiosa e delle normative vigenti in materia di libertà individuale e di pensiero, di obbligo scolastico, di autodeterminazione e di uguaglianza formale di tutti i cittadini davanti alla legge, lo status giuridico o religioso delle donne, il rispetto del diritto di famiglia e dell'istituto del matrimonio, dei minori e dei non credenti e il trattamento degli animali;
    l'assenza di azioni istituzionali volte a scoraggiare tale fenomeno ha conseguentemente portato alla diffusione di uno stato di illegalità;
    da ultimo è necessario evitare che il riconoscimento della kafala possa indurre – o almeno facilitare – atteggiamenti elusivi della normativa sulle adozioni internazionali. È necessario evitare il rischio che i cittadini intravedano nell'affidamento sub kafala una facile scorciatoia rispetto alle procedure previste dalla legge n. 184 del 1983. È evidente, quindi che non si deve in alcun modo incoraggiare, o perfino solo non ostacolare, la frode alla legge in generale – la frode di qualsiasi legge – e, in particolare, di una normativa a tutela di diritti fondamentali dei minori, per di più storicamente posta anche (o forse proprio) allo scopo di ostacolare il «far west adottivo»,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1589-A.
N. 1. Rondini, Giancarlo Giorgetti, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Fedriga, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera.

A.C. 1589-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1589-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, di seguito denominata: «Convenzione».

A.C. 1589-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 61 della medesima.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

  All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: articolo 61 aggiungere le seguenti:, secondo paragrafo, lettera a).

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera e).

  Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sopprimere le parole: e per l'integrazione.
2. 200. Le Commissioni.
(Approvato)

A.C. 1589-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 3.
(Definizioni).

  1. Ai fini della presente legge si intende:
   a) per «autorità centrale italiana» il Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile;
   b) per «autorità competente italiana» la Commissione per le adozioni internazionali costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, competente ad approvare, ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, la proposta di assistenza legale, tramite kafala o istituto analogo, di un minore in stato di abbandono, emessa dall'autorità giudiziaria di un altro Stato contraente la Convenzione;
   c) per «autorità competente straniera» l'autorità di un altro Stato contraente, competente ad adottare misure di protezione del minore e dei suoi beni, ai sensi degli articoli da 5 a 10 della Convenzione;
   d) per «assistenza legale» l'assistenza giuridica, morale e materiale, nonché la cura affettiva di un minore, tramite kafala o istituto analogo, disposta ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione esclusivamente dall'autorità giudiziaria di uno Stato contraente, quando autorizzata dall'autorità centrale ovvero dall'autorità competente italiana ai sensi della presente legge;
   e) per «decreto di idoneità» il decreto di cui all'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.

A.C. 1589-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 4.
(Affidamento o assistenza legale del minore non in stato di abbandono).

  1. Allorché un'autorità competente straniera prospetta, ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione, il collocamento o l'assistenza legale di un minore, che non si trova in situazione di abbandono, presso una persona, una famiglia o una struttura di accoglienza, e la misura comporta il collocamento del minore nel territorio italiano, essa consulta l'autorità centrale italiana, informandola sui motivi della proposta e sulla complessiva situazione del minore. L'autorità centrale italiana trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del distretto in cui si propone il collocamento del minore, il quale, valutata la regolarità della proposta, presenta ricorso al tribunale per i minorenni perché sia autorizzata l'assistenza legale.
  2. Il tribunale per i minorenni può chiedere, tramite l'autorità centrale italiana, ulteriori informazioni sulla situazione del minore, anche al fine di accertare che non sussista una situazione di abbandono del minore, nonché la documentazione che attesti l'informazione fornita al minore, il suo ascolto, tenuto conto della sua età e maturità, e il suo consenso, se richiesti dalla legislazione dello Stato d'origine. Il tribunale assume, anche attraverso i servizi socio-assistenziali degli enti locali, singoli o associati, ovvero le aziende sanitarie locali od ospedaliere, le necessarie informazioni sulla persona, sulla famiglia o sulla struttura individuata per l'accoglienza o l'assistenza legale e approva o respinge con decreto motivato, reclamabile entro quindici giorni presso la corte d'appello dal pubblico ministero e dagli aspiranti all'assistenza legale, la proposta misura di protezione, dandone comunicazione all'autorità centrale italiana. In ogni caso il decreto definitivo è comunicato dal tribunale per i minorenni all'autorità centrale italiana.
  3. In ogni caso il tribunale per i minorenni verifica la sussistenza dei seguenti requisiti nella persona o nella famiglia individuata per l'accoglienza o l'assistenza legale:
   a) capacità di provvedere all'educazione, all'istruzione e al mantenimento del minore;
   b) disponibilità a favorire il mantenimento delle relazioni del minore con la sua famiglia e con la cultura del Paese d'origine;
   c) non sottoposizione a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; assenza di condanne per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del codice di procedura penale, ovvero per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, la famiglia, la persona o in materia di stupefacenti o immigrazione; agli effetti del requisito previsto dalla presente lettera, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
   d) possesso, da parte di almeno uno dei soggetti indicati all'alinea, dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e, per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, anche dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.

  4. L'autorità centrale italiana trasmette il decreto del tribunale per i minorenni, di cui al comma 2, all'autorità competente straniera, all'ufficio consolare italiano all'estero, al giudice tutelare, ai servizi socio-assistenziali del luogo in cui si stabilirà il minore, alla questura territorialmente competente, nonché alla persona, alla famiglia o alla struttura individuata per l'accoglienza o l'assistenza legale del minore.
  5. L'ufficio consolare italiano all'estero, ricevuta la formale comunicazione del decreto di approvazione della misura di protezione emesso dal tribunale per i minorenni, rilascia il visto d'ingresso in Italia in favore del minore.
  6. Il visto d'ingresso di cui al comma 5 è comunicato alle competenti autorità dello Stato straniero a cura dell'autorità centrale italiana. A seguito della comunicazione il minore può entrare nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente rilascia, ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, al minore non in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea il permesso di soggiorno per assistenza legale, di durata biennale, rinnovabile per periodi di eguale durata qualora permangano le condizioni previste per il rilascio.
  7. Il minore, il cui ingresso nel territorio dello Stato è stato autorizzato ai sensi del comma 6, dal momento dell'ingresso gode di tutti i diritti riconosciuti dalla legislazione italiana al minore in affidamento familiare. I servizi socio-assistenziali degli enti locali assistono il minore e la persona, la famiglia o la struttura che lo accoglie, segnalando alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni eventuali difficoltà, per le iniziative di competenza.
  8. Il presente articolo non si applica ai minori accolti nel territorio italiano nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea.

A.C. 1589-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 5.
(Assistenza legale del minore in situazione di abbandono).

  1. L'assistenza legale di un minore in situazione di abbandono residente in uno Stato estero è consentita ai residenti in Italia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.
  2. Gli aspiranti all'assistenza legale presentano la richiesta all'autorità competente italiana, indicando l'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, o il servizio pubblico di cui all'articolo 39-bis, comma 2, della medesima legge, incaricato di assisterli nel procedimento.
  3. L'autorità competente italiana, avvalendosi dell'ente autorizzato o del servizio pubblico di cui al comma 2, invia all'autorità competente straniera la richiesta, unitamente al decreto di idoneità, alle relazioni dei servizi socio-assistenziali degli enti locali e a una specifica relazione sull'attitudine degli aspiranti a provvedere all'accoglienza di un minore in regime di assistenza legale.
  4. L'ente autorizzato o il servizio pubblico di cui al comma 2 del presente articolo svolge le attività di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.
  5. L'autorità competente italiana riceve dall'autorità competente straniera, tramite l'ente autorizzato o il servizio pubblico di cui al comma 2, la proposta di accoglienza del minore in regime di assistenza legale. La proposta deve essere corredata della documentazione attestante:
   a) la situazione di abbandono del minore;
   b) l'impossibilità di collocamento familiare del minore nello Stato di provenienza;
   c) che i consensi richiesti dalla legislazione dello Stato di origine per il collocamento del minore in assistenza legale sono stati prestati dai soggetti a ciò tenuti, nelle forme previste e solo successivamente alla nascita del minore, in modo libero e consapevole e senza aver ricevuto alcun vantaggio, patrimoniale o non patrimoniale, per sé o per altri;
   d) l'informazione fornita al minore, il suo ascolto, tenuto conto della sua età e maturità, e il suo consenso, se richiesti dalla legislazione dello Stato di origine;
   e) l'identità, la situazione del minore, la sua evoluzione personale e familiare, l'anamnesi sanitaria nonché le sue eventuali necessità particolari.

  6. Se dalla documentazione trasmessa emergono le circostanze di cui al comma 5, l'autorità competente italiana, tenuto conto del superiore interesse del minore, approva la proposta di assistenza legale e ne informa l'ente autorizzato o il servizio pubblico di cui al comma 2, il tribunale per i minorenni e i servizi socio-assistenziali del luogo in cui risiedono gli aspiranti all'assistenza legale.
  7. Nessun contatto può aver luogo fra gli aspiranti all'assistenza legale e i genitori del minore o qualsiasi altra persona che ne abbia la custodia o di cui sia necessario il consenso, prima che l'autorità competente italiana abbia approvato la proposta di assistenza legale secondo quanto previsto dal comma 6.
  8. L'autorità competente italiana, ricevuta la comunicazione del provvedimento con cui l'autorità competente straniera ha disposto l'assistenza legale del minore in situazione di abbandono e ha autorizzato il trasferimento permanente del minore in Italia, tenuto conto del superiore interesse del minore ne autorizza l'ingresso in Italia e trasmette il provvedimento all'ufficio consolare italiano all'estero, al tribunale per i minorenni, al giudice tutelare, all'ente autorizzato di cui al comma 2, ai servizi socio-assistenziali del luogo in cui si stabilirà il minore e alla questura territorialmente competente.
  9. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, per il buon esito della procedura e, ricevuta da parte dell'autorità competente italiana la formale comunicazione dell'autorizzazione di cui al comma 8, rilasciano il visto d'ingresso a favore del minore.
  10. Il minore, autorizzato dall'autorità centrale ai sensi del presente articolo, può entrare nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente rilascia, ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, al minore non in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea il permesso di soggiorno per assistenza legale, di durata biennale, rinnovabile per periodi di eguale durata qualora permangano le condizioni previste per il rilascio.
  11. Il minore, il cui ingresso nel territorio dello Stato è stato autorizzato dall'autorità competente italiana ai sensi del comma 10, dal momento dell'ingresso gode di tutti i diritti riconosciuti dalla legislazione italiana al minore in affidamento familiare. Ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali assistono il minore e la famiglia che lo accoglie in regime di assistenza legale, riferendo periodicamente al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento e segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.
  12. Il giudice tutelare provvede a conferire ai coniugi che accolgono il minore le funzioni di tutore e di protutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 348, commi secondo, terzo e quarto, del codice civile.
  13. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 33, 37 e 37-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.

A.C. 1589-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 6.
(Conversione del permesso di soggiorno).

  1. Al minore non in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
  2. Al minore di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 29, commi 2 e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

A.C. 1589-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 7.
(Collocamento all'estero del minore residente in territorio italiano).

  1. Quando la competente autorità giudiziaria italiana prospetta, ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione, il collocamento di un minore stabilmente residente in territorio italiano presso una persona, una famiglia o una struttura di accoglienza di un altro Stato contraente la Convenzione, trasmette il relativo provvedimento motivato, insieme con un rapporto sul minore, all'autorità centrale italiana, che inoltra tale documentazione all'autorità competente dello Stato contraente nel quale deve avvenire il collocamento.
  2. L'autorità centrale italiana, ricevuto il provvedimento emesso dall'autorità dello Stato richiesto, lo trasmette all'autorità giudiziaria italiana di cui al comma 1.
  3. L'autorità giudiziaria italiana di cui al comma 1, ricevuto l'atto dell'autorità dello Stato richiesto che approva la proposta di collocamento, adotta il provvedimento di affidamento del minore e lo trasmette all'autorità centrale italiana, che lo inoltra all'autorità dello Stato richiesto.

A.C. 1589-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 8.
(Provvedimenti provvisori e urgenti).

  1. Il tribunale per i minorenni del luogo ove si trovano il minore o i suoi beni è competente ad adottare i provvedimenti provvisori e urgenti previsti dagli articoli 6, 11 e 12 della Convenzione. Del provvedimento è dato avviso all'autorità centrale italiana.

A.C. 1589-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 9.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184).

  1. All'articolo 71, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo le parole: «in violazione delle norme di legge in materia di adozione,» sono inserite le seguenti: «ovvero delle disposizioni di cui alla legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché delle relative norme di adeguamento dell'ordinamento interno,».
  2. All'articolo 72, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo le parole: «in violazione delle disposizioni della presente legge,» sono inserite le seguenti: «ovvero della legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché delle relative norme di adeguamento dell'ordinamento interno,» e dopo le parole: «a cittadini italiani» sono inserite le seguenti: «, ovvero a soggetti stabilmente residenti nel territorio italiano,».
  3. All'articolo 72-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «inerenti all'adozione di minori stranieri» sono inserite le seguenti: «, ovvero all'assistenza legale di minori in situazione di abbandono di cui all'articolo 5 della legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996,»;
   b) al comma 3, dopo le parole: «per l'adozione di minori stranieri,» sono inserite le seguenti: «ovvero per l'assistenza legale di minori in situazione di abbandono di cui all'articolo 5 della legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996,».

A.C. 1589-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 10.
(Modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218).

  1. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Il richiamo a convenzioni nominatamente indicate, fatto nella presente legge, deve intendersi sempre riferito a quelle sostitutive delle stesse, se firmate e ratificate dall'Italia ovvero se firmate e ratificate dall'Unione europea, qualora vincolanti per l'Italia»;
   b) all'articolo 42, comma 1, le parole: «Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24 ottobre 1980, n. 742» sono sostituite dalle seguenti: «Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, resa esecutiva con la relativa legge di ratifica ed esecuzione. Si applicano le norme di adeguamento dell'ordinamento interno previste nella medesima legge».

A.C. 1589-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 11.
(Misure di protezione disposte da Stati non aderenti alla Convenzione).

  1. Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 si applicano, in quanto compatibili, anche alle misure di protezione che comportano il collocamento nel territorio italiano di un minore residente in uno Stato non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali.
  2. Le disposizioni dell'articolo 7 si applicano, in quanto compatibili, anche alle misure di protezione che comportano il collocamento di un minore residente nel territorio italiano in uno Stato non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali.

A.C. 1589-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 12.
(Disposizioni attuative).

  1. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e per l'integrazione, sono disciplinate le specifiche modalità operative per l'attuazione degli articoli 4 e 5 della presente legge.

A.C. 1589-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 13.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate all'attuazione delle disposizioni della presente legge vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 1589-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 14.
(Norme transitorie).

  1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1995, n. 218, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), della presente legge si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
  2. La presente legge si applica alle istanze finalizzate all'ingresso di un minore straniero, in affidamento o in assistenza legale, presentate a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

A.C. 1589-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 15.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 1589-A – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    secondo l'articolo 12 del provvedimento in titolo, dall'attuazione delle disposizioni ivi contenute non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le pubbliche amministrazioni vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;
    tale norma, a parere dei presentatori, appare in contrasto con le funzioni e i compiti che vengono attribuiti dagli articoli 4 e 5 del citato provvedimento al Dipartimento per la giustizia minorile presso il Ministero della giustizia e alla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
    si tratta, come detto, delle disposizioni con cui si dà attuazione agli articoli 33 e seguenti della Convenzione oggetto della ratifica in esame che dettano la disciplina in materia di affidamento o assistenza giuridica del minore tramite kàfala o istituto legale;
    ai presentatori del presente atto di indirizzo risulta che annualmente la Commissione per le adozioni internazionali istruisce circa 3500 procedimenti di adozione; di conseguenza, con le modifiche legislative di attuazione della Convenzione in oggetto, potrebbe aumentare sensibilmente il carico di lavoro dell'amministrazione con il rischio di ingolfare l'iter amministrativo-burocratico e rendere così impossibile perseguire gli obiettivi di tutela e protezione del minore;
    nel corso delle audizioni dell'ex Ministro Cécile Kyenge, in qualità di Presidente della Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza Consiglio dei ministri, e della dottoressa Chinnici (capo del Dipartimento giustizia minorile), tenute presso la III Commissione della Camera dei Deputati il 6 febbraio 2014, è stato loro chiesto se fossero in possesso di studi in merito al numero di nuove pratiche che le autorità indicate nel provvedimento in esame dovrebbero istruire a seguito della presente ratifica, ma a domande non è stata fornita alcuna risposta,

impegna il Governo

a verificare, una volta ratificata la Convenzione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, l'idoneità, dal punto di vista numerico, dell'attuale organico di risorse umane impiegato presso il Dipartimento per la giustizia minorile nonché presso la Commissione per le adozioni internazionali.
9/1589-A/1Scagliusi, Di Battista.


DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL'AFGHANISTAN IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI, SOSTANZE PSICOTROPE E LORO PRECURSORI, FATTO A ROMA IL 2 GIUGNO 2011 (A.C. 1743-A)

A.C. 1743-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1743-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011.

A.C. 1743-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

A.C. 1743-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 100.563 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 1743-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 1743-A – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    nel triangolo tra Afghanistan, Pakistan e Iran, conosciuto anche come cosiddetta Mezza Luna d'oro, si produce circa il 90 per cento degli oppiacei, dell'eroina e delle droghe leggere consumate sul mercato europeo, quindi anche in Italia attraverso (e rotte dell'est Europa e dell'Africa;
    l'economia afghana, basata quasi esclusivamente sulla produzione di oppio ed eroina, non sarà mai autonoma, perché dipendente dagli aiuti internazionali, gran parte dei quali torna indietro ai Paesi donatori sotto altre forme o ai governanti e funzionari corrotti, corruzione che domina anche le forze di polizia locali che da sole non riescono a contrastare i potenti e sempre più ricchi produttori e a garantire la sicurezza nel Paese;
    i territori dove c’è la produzione maggiore di queste sostanze sono quelli più remoti, dove non abbiamo possibilità di fare un controllo diretto con le truppe e dove non c’è più neanche uno Stato di fatto,

impegna il Governo

a sostenere, nelle sedi internazionali competenti, ogni iniziativa volta a individuare un'efficace strategia di contrasto alla coltivazione e al commercio illegali di oppio, anche attraverso eventuali programmi di riconversione delle colture illecite di oppio in Afghanistan in colture legali ai fini dell'utilizzazione dell'oppio medesimo per le terapie del dolore e a destinare i maggiori risparmi ottenuti dalla progressiva riduzione numerica del contingente militare impiegato in Afghanistan al finanziamento di progetti di cooperazione allo sviluppo e alla citata riconversione con lo scopo di ridurre il principale canale di finanziamento delle operazioni terroristiche.
9/1743-A/1Sibilia, Manlio Di Stefano, Di Battista, Grande, Scagliusi, Del Grosso, Spadoni.


   La Camera,
   premesso che:
    nel triangolo tra Afghanistan, Pakistan e Iran, conosciuto anche come cosiddetta Mezza Luna d'oro, si produce circa il 90 per cento degli oppiacei, dell'eroina e delle droghe leggere consumate sul mercato europeo, quindi anche in Italia attraverso (e rotte dell'est Europa e dell'Africa;
    l'economia afghana, basata quasi esclusivamente sulla produzione di oppio ed eroina, non sarà mai autonoma, perché dipendente dagli aiuti internazionali, gran parte dei quali torna indietro ai Paesi donatori sotto altre forme o ai governanti e funzionari corrotti, corruzione che domina anche le forze di polizia locali che da sole non riescono a contrastare i potenti e sempre più ricchi produttori e a garantire la sicurezza nel Paese;
    i territori dove c’è la produzione maggiore di queste sostanze sono quelli più remoti, dove non abbiamo possibilità di fare un controllo diretto con le truppe e dove non c’è più neanche uno Stato di fatto,

impegna il Governo

a sostenere, nelle sedi internazionali competenti, ogni iniziativa volta a individuare un'efficace strategia di contrasto alla coltivazione e al commercio illegali di oppio, anche attraverso eventuali programmi di riconversione delle colture illecite di oppio in Afghanistan in colture legali ai fini dell'utilizzazione dell'oppio medesimo per le terapie del dolore.
9/1743-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Sibilia, Manlio Di Stefano, Di Battista, Grande, Scagliusi, Del Grosso, Spadoni.


DISEGNO DI LEGGE: S. 1053 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA SUL RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE NELLA PREVENZIONE E LOTTA ALLE FORME GRAVI DI CRIMINALITÀ, FATTO A ROMA IL 28 MAGGIO 2009 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1927)

A.C. 1927 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009.

A.C. 1927 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 dell'Accordo stesso.
  2. Al fine di assicurare la migliore operatività dell'Accordo di cui all'articolo 1, entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottati i decreti a norma degli articoli 46, 49, 53 e 57 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

A.C. 1927 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a euro 10.248.000 per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 1927 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza in ordine alla prevista riconversione del presidio ospedaliero «A. Maresca» di Torre del Greco (Napoli) – 3-00896

   FORMISANO. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:
   l'11 settembre 2013 e il 14 maggio 2014 la componente Centro democratico ha presentato due atti di sindacato ispettivo al Ministro della salute riguardanti la prevista riconversione del presidio ospedaliero «A. Maresca» di Torre del Greco;
   questa decisione rientrava nel piano di rientro del settore sanitario, deciso dal commissario ad acta con decreto n. 49 del 27 settembre 2010, nel quale veniva approvato il riassetto della rete ospedaliera territoriale, disponendo che i direttori generali ed i commissari straordinari delle aziende sanitarie locali procedessero alla presentazione di un piano attuativo aziendale di riorganizzazione, di riconversione, di riallocazione e/o di dismissione dei propri presidi, ovvero di concentrazione di funzione specifiche, come quelle relative alle attività di emergenza e di pronto soccorso;
   nei due atti di sindacato ispettivo si sottolineavano, tra l'altro, i gravi problemi che una simile scelta avrebbe comportato e si preannunciava che si sarebbe tornati sull'argomento qualora non vi fossero state soluzioni positive in tempi brevi, stante l'accertata scarsità di posti letto in Campania;
   in particolare, nell'atto di sindacato ispettivo presentato l'11 settembre 2013 si osservava che «la riconversione stessa del presidio ospedaliero Maresca era subordinata all'attivazione dell'emergenza ed urgenza all'Ospedale del mare di Ponticelli, struttura polifunzionale che tuttora è in costruzione e interessata da provvedimenti legali e contrattuali che ne inficiano il completamento e l'apertura»;
   nelle sue risposte il Ministro della salute ricordava che: «L'intervento che coinvolge l'ospedale Maresca e l'ospedale di Boscotrecase risulta (...) coerente con gli obiettivi del decreto n. 49 del 2010, che prevede l'individuazione del presidio ospedaliero di Boscotrecase quale spoke per la rete cardiologica e la riorganizzazione programmata dei punti nascita. Per il presidio ospedaliero Maresca di Torre del Greco il medesimo decreto prevede che il relativo punto nascita, con annessa la neonatologia, confluisca nel presidio di Boscotrecase, nelle more del completamento della nuova azienda ospedaliera “Ospedale del mare”»;
   sempre nella sua risposta il Ministro della salute affermava: «Tanto evidenziato, l'interrogazione pone comunque un tema che non intendo affatto ignorare» e accettava l'invito ad effettuare un sopralluogo per rendersi conto di persona di quanto fatto;
   la questione, però, non può non riguardare anche le competenze del Ministro interrogato, essendo la sanità di competenza delle regioni, ed è quindi necessario coinvolgere anche questo Ministro in una vicenda tanto importante e grave –:
   quali iniziative, nell'ambito delle sue competenze, il Ministro interrogato intenda, quindi, porre in atto per contribuire ad affrontare una questione che preoccupa i cittadini di un'area molto popolosa (circa 350 mila abitanti), che rischiano di essere lasciati senza assistenza sanitaria pubblica, con gravi conseguenze in termini monetari e di diritto alla salute.
(3-00896)


Elementi in merito alla giurisprudenza della Corte costituzionale relativa al rapporto Stato-regioni, nonché al contenzioso dinanzi alla medesima Corte a seguito della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione – 3-00897

   PALESE. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:
   la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, modificando il titolo V della parte seconda della Costituzione, ha innovato i rapporti tra Stato, regioni ed enti locali, potenziando il principio di autonomia;
   in questa direzione si era, infatti, mossa la nuova ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, che aveva limitato ad un elenco tassativo le materie riservate alla legislazione esclusiva statale e aveva inserito una clausola di attribuzione residuale esclusiva a favore delle regioni, distinguendo l'area di competenza concorrente;
   l'attuazione della riforma costituzionale del 2001 è stata, ed è tuttora, fortemente problematica anche a causa delle difficili e numerose questioni interpretative e applicative e, tra l'altro, la sua complessa attuazione ha portato il legislatore a riflettere in merito ad un'ulteriore modifica delle norme di cui al titolo V della Costituzione, attualmente all'esame del Senato della Repubblica;
   nel difficile contesto applicativo delle disposizioni introdotte dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 si è inserito lo sviluppo della giurisprudenza costituzionale relativa al contenzioso tra Stato e regioni: la Corte costituzionale, con le sue pronunce, ha svolto un importante ruolo di indirizzo e di interpretazione dei nuovi principi costituzionali, precisando spazi e limiti delle diverse competenze –:
   alla luce del significativo aumento di contenzioso dinanzi alla Corte costituzionale determinato dall'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, quali siano i dati relativi al numero e alla natura delle pronunce della Corte costituzionale intervenute in merito e, nello specifico, quanti i ricorsi sollevati da parte dello Stato, quanti quelli portati avanti dalle regioni, quanti quelli conclusi e quali le materie particolarmente interessate dalla giurisprudenza della Corte costituzionale sul nuovo titolo V della Costituzione. (3-00897)


Intendimenti del Governo in merito alla possibile impugnazione della legge elettorale recentemente approvata dal Consiglio regionale della Calabria – 3-00898

   RAMPELLI e TAGLIALATELA. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:
   in data 3 giugno 2014, il consiglio regionale della Calabria ha approvato in via definitiva la nuova legge elettorale, all'interno della quale sono state inserite delle soglie di sbarramento particolarmente alte, nonché la figura del «consigliere supplente»;
   le soglie previste per accedere al riparto dei seggi in seno al consiglio sono il quindici per cento per coalizioni o liste singole che non partecipano ad alcuna di esse e il quattro per cento per le singole liste all'interno della coalizione;
   con la figura del consigliere supplente si prevede, invece, che il consigliere regionale nominato assessore lasci lo scranno al primo dei non eletti della sua lista, il quale sarebbe, tuttavia, costretto a lasciare il proprio posto in seno al consiglio per permettere al suo predecessore di rientrare qualora decadesse dalla carica di assessore;
   in particolare, questi due elementi hanno suscitato le perplessità dei tecnici del Ministero per gli per gli affari regionali e le autonomie quando hanno esaminato il testo della legge;
   attualmente la legge regionale sarebbe all'esame della direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell'interno al fine dell'espressione del parere;
   in Calabria le elezioni regionali sono previste tra il 20 ottobre e il 15 novembre 2014 e anche laddove la nuova legge fosse impugnata in sede di Consiglio dei ministri questo non fermerebbe l’iter del voto, configurando il rischio di svolgere le consultazioni sulla base di una normativa pesantemente a rischio di incostituzionalità, con il rischio dell'annullamento delle stesse –:
   di quali notizie sia in possesso rispetto alle problematiche di cui in premessa e quali siano gli intendimenti del Governo in merito alla vicenda, con particolare riferimento all'ipotesi di impugnativa della legge. (3-00898)


Iniziative di competenza in relazione all'utilizzo dei beni nella disponibilità delle autonomie territoriali per eventi di carattere culturale – 3-00899

   GIANCARLO GIORGETTI, RONDINI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, BUONANNO, BUSIN, CAON, CAPARINI, FEDRIGA, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI e PRATAVIERA. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:
   nel recente concerto dei Rolling Stones al Circo Massimo di Roma del 22 giugno 2014 la giunta capitolina ha chiesto 7.934 euro all'organizzazione per l'affitto dell'intera area;
   il Circo Massimo è ancora dentro le Mura Aureliane, al centro di un'enorme area verde e archeologica: si tratta di un'area monumentale dalla storia più che bimillenaria; infatti, le installazioni lignee del Circo probabilmente risalgono addirittura all'epoca dei primi re etruschi, nella prima metà del VI secolo avanti Cristo, mentre le prime strutture in muratura risalgono al II secolo avanti Cristo ed in ogni caso le strutture stabili nell'area furono edificate da Augusto;
   il sindaco Ignazio Marino ha sostenuto di aver provveduto ad aumentare significativamente le tasse per l'occupazione di suolo pubblico per il futuro, portandole fino a 10 volte di più a seconda delle situazione, affermando che il 30 aprile 2014 la giunta ha votato questo provvedimento, che ora deve essere votato anche dall'assemblea capitolina: tuttavia, le tariffe per gli «eventi culturali», come è stato classificato il concerto al Circo Massimo, non sono state incluse tra quelle da aumentare;
   nelle altre capitali europee, su beni del patrimonio pubblico di molto meno valore storico ed archeologico, funziona molto diversamente: per esempio, secondo i regolamenti sull'utilizzo dei parchi pubblici londinesi, lo scrupoloso regolamento dei The Royal parks, l'agenzia del Dipartimento britannico della cultura, dei media e dello sport che gestisce i nove grandi parchi londinesi, prevede un preciso tariffario per l'organizzazione di eventi negli spazi pubblici: chi organizza una manifestazione musicale nella capitale inglese deve versare alla municipalità 3,5 sterline a spettatore; una cifra parametrata non al numero dei biglietti effettivamente venduti, ma alla «capacità» dell'area presa in concessione; l'organizzazione si fa, inoltre, carico della disruption charge, ossia delle spese per la chiusura di strade, la pulizia del luogo, il disagio per gli altri utenti del parco e così via; il prezzo viene, infatti, parametrato in base al «disagio provocato» dall'evento; per questo negli ultimi due anni i Royal parks prevedono di incassare 21 milioni di sterline dai «grandi eventi» ospitati sui verdi prati londinesi, oltre ai 14,1 milioni di sterline di contributo dallo Stato; e proprio ad Hyde Park i Rolling Stones hanno tenuto un grande concerto nel luglio 2013 davanti a 100 mila spettatori;
   se questi parametri fossero stati applicati all'evento romano, il comune di Roma avrebbe incassato grazie al concerto dei Rolling Stones circa 330 mila euro;
   anche in altre città in Italia funziona molto diversamente: per esempio, la Live Nation nel 2013 ha pagato 50 mila euro per poter utilizzare l'Arena di Verona, in occasione del concerto degli One Direction;
   secondo l'organizzazione dell'evento a Roma sarebbero arrivati 25 milioni di euro in indotto: alberghi, cibo, acquisti dei tanti fan degli Stones accorsi a Roma letteralmente da tutto il mondo, ma secondo tutte le associazioni di categoria delle imprese turistiche – la Fiavet in testa – l'indotto per quest'evento difficilmente è andato oltre i due milioni di euro, al massimo tre: infatti, un concerto del genere non porta un turismo di qualità e non produce guadagni significativi dal punto di vista alberghiero e della ristorazione;
   a parere degli interroganti questo vero e proprio regalo del sindaco Ignazio Marino è uno schiaffo a tutti i cittadini delle altre città che sono costretti a pagare la voragine del buco di Roma provocata anche da scelte incomprensibili come questa –:
   se sia intenzione del Ministro interrogato affrontare, in sede di Conferenza Stato-regioni e Stato-città, il tema dell'utilizzo dei beni nella disponibilità delle autonomie territoriali e locali in maniera coerente con la situazione economica e finanziaria degli enti stessi, al fine di evitare di redistribuire su altri enti locali e territoriali il risultato di gestioni non economicamente equilibrate delle singole amministrazioni. (3-00899)


Iniziative in ordine ai parametri per la formazione delle classi scolastiche e delle cosiddette pluriclassi – 3-00900

   MOLEA, CAPUA e VEZZALI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   l'entrata in vigore della «riforma Gelmini» ha modificato sostanzialmente i parametri per la formazione delle pluriclassi, ossia classi con alunni iscritti ad anni di corso diversi, costituite da un numero di alunni fino a 18, determinando in tal modo un maggiore affollamento delle stesse con gravi disagi per gli alunni e gli insegnanti che vi operano;
   il decreto ministeriale n. 331 del 1998, riguardante «Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola», prevedeva, invece, un totale massimo di 12 alunni per la formazione delle pluriclassi;
   diciotto alunni in una pluriclasse sono tanti; la scuola, in queste condizioni, non è in grado di offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale dei bambini, non può garantire un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno e stimolante e non favorisce al meglio il processo di formazione di ciascun studente, nel rispetto dei suoi ritmi e dei suoi tempi di apprendimento;
   molte realtà scolastiche, come per esempio le scuole di montagna, sono costrette ad operare in condizioni di disagio, sia per quanto riguarda un positivo e stimolante svolgimento dell'attività educativo-didattica, sia per l'offerta formativa, piuttosto limitata rispetto alle altre realtà, che in tali condizioni riescono ad offrire;
   durante la conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca», al Senato della Repubblica è stato accolto un ordine del giorno su questo argomento –:
   quali interventi si ritengano necessari al fine del ripristino dei parametri per la formazione delle pluriclassi e classi previsti nel decreto ministeriale n. 331 del 1998 modificato dalla «riforma Gelmini». (3-00900)


Iniziative per il rifinanziamento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa – 3-00902

   MALPEZZI, CAROCCI, ROCCHI, COSCIA, FARAONE, MAESTRI, MARTELLA, ROSATO e DE MARIA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   il fondo d'istituto (fis) è l'insieme di risorse finanziarie destinate alle istituzioni scolastiche per retribuire attività aggiuntive e/o l'intensificazione delle attività;
   l'articolo 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 agosto 1999 istituì – in conseguenza dell'autonomia scolastica, entrata in vigore il 1o settembre del 2000 – per tutte le scuole di ogni ordine e grado il fondo dell'istituzione scolastica, destinato a retribuire le prestazioni del personale finalizzate a sostenere esigenze didattiche e organizzative derivanti dalla concretizzazione del piano dell'offerta formativa e la qualificazione e l'ampliamento dell'offerta di istruzione e formazione, anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio;
   il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (mof) è costituito dal fondo d'istituto e dai finanziamenti per la retribuzione delle funzioni strumentali del personale docente, degli incarichi specifici del personale ausiliario, tecnico e amministrativo, delle ore eccedenti per la sostituzione del personale docente assente, dell'indennità del lavoro notturno e festivo per gli educatori, delle ore eccedenti di pratica sportiva nella scuola secondaria;
   il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, dunque, è un fondo che può essere utilizzato solo per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive dei lavoratori della scuola e non per pagare le progressioni di carriera;
   tuttavia, nel corso degli ultimi anni il fondo è stato utilizzato anche per altre esigenze: in diverse occasioni, infatti, si è attinto dal fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per finanziare, in emergenza, altre finalità che, benché connesse al mondo della scuola, nulla hanno a che vedere con la sua destinazione originaria, che è quella di qualificare l'offerta formativa delle scuole;
   nel gennaio 2013 l'importo totale del fondo contrattuale per il miglioramento dell'offerta formativa era pari a circa 1,5 miliardi di euro: tuttavia, una parte di queste somme sono state utilizzate per pagare gli scatti di anzianità ai docenti che li avevano maturati nel 2011;
   in tal senso, il fondo ha subito una decurtazione pari a 350 milioni di euro, riducendo la somma totale a disposizione a circa 1 miliardo di euro;
   anche per gli scatti maturati nel 2012 saranno utilizzati i fondi per il miglioramento dell'offerta formativa;
   infatti, in data 11 giugno 2014 i sindacati hanno firmato all'Aran, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, l'intesa sugli scatti di anzianità 2012 del personale della scuola e sulle posizioni economiche del personale ausiliario, tecnico e amministrativo. L'accordo è stato firmato da tutti i sindacati, tranne dalla Flc-Cgil, che ha firmato soltanto la parte dell'intesa relativa al personale ausiliario, tecnico e amministrativo;
   per permettere, dunque, di assolvere il diritto degli aumenti stipendiali automatici vengono tagliati in modo irrecuperabile 124 milioni di euro nel 2013 (che si aggiungono ad altri 280 milioni di euro già cancellati), circa 550 milioni per il 2014 e 350 milioni per il 2015. Con la prospettiva che il taglio di oltre un terzo del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa diventi permanente;
   il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa ha rappresentato in questi anni uno, se non l'unico, valido supporto per arricchire la didattica e il lavoro scolastico, consentendo l'esercizio reale dell'autonomia scolastica;
   al momento tali fondi rappresentano, inoltre, l'unica e concreta forma per poter valorizzare adeguatamente il merito delle risorse professionali esistenti;
   in tal senso, l'utilizzo del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per altri fini ha ridimensionato anche la contrattazione di istituto e, soprattutto, ha inciso dolorosamente e negativamente sull'offerta formativa agli alunni, impedendo una seria e indispensabile programmazione delle attività da parte dei dirigenti scolastici;
   infatti, l'autonomia si fonda sulla possibilità di poter programmare con risorse certe quantomeno gli ampliamenti dell'offerta formativa. Se viene meno questo elemento, si svuota di significato l'autonomia;
   vi è da aggiungere, infine, che l'impegno di restituzione degli scatti di anzianità era basato sul recupero del 30 per cento dei risparmi realizzati con il taglio di circa 140 mila unità di personale (decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
   illustrando le linee programmatiche del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla VII Commissione della Camera dei deputati, il Ministro interrogato ha posto nella giusta rilevanza la necessità di dare alla scuola una reale autonomia, attraverso lo stanziamento di congrue risorse finanziarie, prevedendo l'assegnazione di stanziamenti certi già all'inizio dell'anno scolastico, al fine di consentire una coerente programmazione alle istituzioni scolastiche;
   in quella stessa sede il Ministro interrogato si è impegnato formalmente al progressivo reintegro del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa riportandolo alla capienza del 2011, ovvero circa 1,5 miliardi di euro;
   il 24 febbraio 2014 il Presidente del Consiglio dei ministri, nel discorso per illustrare il programma di Governo, ha ribadito l'importanza della scuola, affermando che «non ci sia politica alcuna che non parta dalla centralità dell'istruzione» e riconoscendo la necessità di tornare ad investire dopo anni di tagli lineari;
   nel parere approvato nella seduta del 13 marzo 2014 dalla VII Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati, alla legge di conversione del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, è indicata, tra le condizioni espresse, l'opportunità di ricostituire, per l'anno 2014, gli stanziamenti del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;
   tale impegno è stato ribadito nell'ordine del giorno 9/2157/3 accolto dal Governo nella seduta del 18 marzo 2014 –:
   quali iniziative urgenti stia adottando il Ministro interrogato per mantenere fede all'impegno formalmente assunto in merito al rifinanziamento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, affinché, già all'inizio dell'anno scolastico 2014-2015, ciascun istituto possa, in modo certo e definitivo, sapere di quante risorse potrà disporre per assicurarne la reale autonomia finanziaria, organizzativa e progettuale, al fine di garantire agli studenti le classiche forme di arricchimento dell'offerta formativa. (3-00902)


Iniziative per il tempestivo pagamento dello stipendio a favore dei supplenti del personale docente e del personale ausiliario, tecnico e amministrativo – 3-00903

   GIANCARLO GIORDANO, FRATOIANNI e COSTANTINO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   dopo i ritardi incresciosi di fine anno 2013, già denunciati dall'onorevole Nicola Fratoianni con un'interrogazione, la n. 4-02972 del 17 dicembre 2012 e rimasta senza risposta, ancora una volta moltissime scuole si trovano nelle condizioni di non riuscire a riconoscere il lavoro ovvero a onorare i contratti di lavoro sottoscritti con il pagamento dello stipendio ai supplenti temporanei docenti e ata, in molti casi anche del mese di febbraio 2014 e dei mesi successivi fino ad oggi;
   questa ulteriore e deprecabile situazione ancora una volta è dovuta alla cronica insufficienza dei fondi a disposizione delle scuole e all'impossibilità di vedersi assegnare in tempo utile le risorse necessarie da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   continua così a ripetersi una situazione già tristemente nota: scuole senza risorse e supplenti senza retribuzione e per questo ancor più inaccettabile; migliaia di precari hanno aspettato e aspettano da mesi di ricevere lo stipendio e sono costretti, inevitabilmente, in serie difficoltà economiche da un sistema burocratico che mina alle fondamenta la loro dignità e professionalità di lavoratrici e lavoratori che, invece, proprio perché al servizio delle nuove generazioni e in questa fase delicata e conclusiva dell'anno scolastico dovrebbe almeno vedersi garantito il diritto alla retribuzione, così come prevede la Costituzione (articolo 36), le disposizioni del codice civile e le altre leggi applicabili in materia e il contratto collettivo nazionale di lavoro;
   invece, ancora una volta le scuole devono «correre» dietro al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze e alle cosiddette emissioni speciali e a quelle «emissioni urgenti»: quelle comunicate per il 13, 16 e 18 giugno 2014, nell'ennesimo, spesso vano, tentativo di provvedere alla liquidazione degli stipendi correnti e arretrati;
   purtroppo, come è stato più e più volte evidenziato, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non riesce a dare regolarità e completezza ai finanziamenti alle scuole e, comunque, sempre in disallineamento temporale con le emissioni ordinarie mensili e/o speciali del Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento dei precari: le poche risorse arrivano sempre in ritardo, con il conseguente ritardo del pagamento degli stipendi;
   il procedimento di assegnazione dei fondi per le cosiddette supplenze brevi e saltuarie, attraverso l'erogazione ricorrente di risorse individuate e quantificate prima dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dalla «lettura» dei contratti comunicati dalle scuole tramite «Sidi», accordate e concesse successivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze e, infine, messe dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a disposizione delle scuole stesse, dimostra ancora una volta di non funzionare, con gravi ripercussioni del servizio, spesso con i dirigenti scolastici e i direttori amministrativi costretti a scegliere chi pagare o suddividere la poca ed eventuale disponibilità economica tra i supplenti stessi;
   le scuole contrariamente da quanto previsto dalla normativa vigente hanno continuato anche per tutto l'anno 2013 e dal mese di gennaio 2014 (quindi, in deroga da ben 18 mesi) al calcolo e alla liquidazione degli stipendi dei supplenti temporanei utilizzando procedure farraginose e burocratiche, a causa di non meglio definite necessità di adeguamento dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze e/o del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e ad oggi nessuna altra e diversa soluzione e indicazione operativa risulta predisposta e/o è pervenuta alle istituzioni scolastiche;
   inoltre, non sono ancora state «riconsegnate» e messe nella disponibilità delle singole scuole le economie relative all'anno 2013 relative al fondo d'istituto e fondo per il miglioramento dell'offerta formativa 2012/2013, mentre si rincorrono voci di non restituzione e in molte contrattazioni integrative di istituto 2013/2014, nell'incertezza, i dirigenti scolastici e direttori sga hanno ritenuto di non mettere le economie tra le risorse disponibili –:
   quali siano le iniziative immediate che il Ministro interrogato intende attivare per garantire al personale supplente precario docente e ata il pagamento effettivo di tutto quanto dovuto per retribuzioni correnti e dei mesi arretrati, chiarendo ed illustrando quali siano ad oggi le difficoltà che non hanno permesso fino ad ora l'utilizzazione da parte delle scuole dei nuovi strumenti di liquidazione diretta dei compensi da parte del Service NoiPA.
(3-00903)


Intendimenti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in ordine agli organi direttivi dell'Accademia nazionale di danza – 3-00904

   TANCREDI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   l'Accademia nazionale di danza è l'istituzione pubblica di alta cultura per lo studio delle discipline coreutiche, inserita nel compartimento dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), ed è l'unica istituzione pubblica in grado di rilasciare in materia, in Italia, diplomi accademici di I e II livello equipollenti alla laurea universitaria;
   dal 1996 non riesce ad eleggere il proprio direttore secondo le regole stabilite dalla legge e cioè dai docenti dell'istituzione; il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, fissata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, ha consentito il permanere del precedente direttore (eletto per «chiara fama»), ben oltre il limite dei due mandati, con una interpretazione della norma transitoria (articolo 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003);
   l'Accademia è stata commissariata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del novembre 2013, a causa della grave situazione economica, finanziaria e gestionale dell'istituzione e in ottemperanza all'ordine del giorno in Assemblea n. 9/C1574-A/14 – accolto il 31 ottobre 2013 – per consentire un «rapido riordino dell'istituzione, onde consentire il ritorno al regolare svolgimento dell'attività didattica ed al rinnovo degli organi dirigenti secondo le regole previste per legge»; il commissariamento scade il 31 ottobre 2014;
   il Commissario ha adeguatamente espletato i suoi compiti ed è al contempo commissario presso il Conservatorio di Teramo e in precedenza è stato per 15 anni (fino a ottobre 2013) direttore del Conservatorio dell'Aquila, le sue competenze sono comprovate e specifiche nel settore musicale –:
   se non ritenga opportuno, visto l'approssimarsi del nuovo anno accademico e in considerazione del fatto che il commissario proviene da un settore diverso da quello coreutico, non procedere al rinnovo del commissariamento e piuttosto consentire al più presto l'elezione di un nuovo direttore competente in materia coreutica, mediante l'indizione di regolari elezioni (secondo quanto previsto dall'articolo 3 dello statuto dell'Accademia stessa).
(3-00904)


Iniziative volte al superamento della gestione commissariale dell'edilizia carceraria – 3-00905

   COLLETTI, SARTI, BUSINAROLO, FERRARESI, AGOSTINELLI, BONAFEDE e TURCO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   il livello di sovraffollamento della popolazione detenuta nel nostro Paese ha raggiunto livelli insostenibili, sia per le persone private della libertà personale, sia per coloro che lavorano presso gli istituti penitenziari;
   alla data dell'ultimo rilievo delle presenze, la popolazione detenuta attualmente negli istituti di pena, secondo il Ministro interrogato, si attesta a circa 58.500 unità, a fronte di una capienza regolamentare di 47.045 persone;
   con riferimento alla situazione carceraria e alla gestione della relativa situazione emergenziale dal 2010 è stato preposto un commissario straordinario, che, mediante una propria struttura, si avvale di poteri derogatori alla normativa vigente in materia di appalti per la realizzazione delle opere e per l'affidamento dei relativi lavori. La pubblicità e la trasparenza delle procedure, l'affidamento di incarichi e consulenze, la gestione della contabilità, i ritardi nella cantierizzazione e nella consegna di nuovi padiglioni nell'ambito degli obiettivi indicati dal piano carceri dimostrano i limiti e la pericolosità del modello straordinario seguito, sulla scia di ordinanze emergenziali di protezione civile che rimandano ad altri eventi. Nell'ambito del cosiddetto piano carceri, risultano ancora in corso di realizzazione i promessi 12.324 posti detentivi, comprensivi di quelli relativi all'apertura di quattro nuovi istituti penitenziari;
   nel 2010, per il suddetto piano, sono stati stanziati ben 675 milioni di euro, ridotti a 468 milioni di euro nel 2012; ciò nonostante, a distanza di anni dalla nomina del commissario, l'ultimazione dei lavori dei nuovi istituti, padiglioni o di ristrutturazione, dai quali si attende l'aumento dei posti detentivi per attenuare, evitare o arginare il sovraffollamento, appare ancora lontana;
   gli interroganti contestano, quindi, in modo radicale le scelte di una politica che, per risolvere un problema annoso come quello delle carceri, lucra sugli appalti, attribuendo una delega in bianco ad un commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie che può agire liberamente e senza adeguata trasparenza, anche tramite la secretazione delle procedure di affidamento;
   già il 5 agosto 2013 il Movimento 5 Stelle ha presentato un piano carceri alternativo che prevedeva il ritorno alla competenza gestionale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, oltre ad una maggiorazione dei posti detentivi a costi di circa la metà rispetto al piano carceri attuale, ma tale proposta non è mai stata presa in considerazione;
   gli interroganti contestano, inoltre, della gestione commissariale che, ancora oggi, si ricorra alla secretazione di appalti relativi alle carceri;
   in merito alla secretazione di alcuni appalti, il Movimento 5 Stelle aveva cercato di avere risposte, già il 22 ottobre 2013; infatti durante un'audizione al prefetto Sinesio, commissario straordinario, fu già chiesto se il commissario avesse utilizzato delle procedure secretate, ricevendo risposta negativa;
   tanto che proprio il gabinetto del Ministro della giustizia pro tempore ha trasmesso, in seguito a richiesta di accesso presentata dal primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, il decreto di secretazione di appalto di opere pubbliche in relazione al carcere di Arghillà, sito in Reggio Calabria;
   il 7 gennaio 2014, durante un'audizione presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati, l'allora Ministro Cancellieri, su specifica domanda, ha sostanzialmente negato che vi sia stata qualsivoglia procedura di secretazione degli appalti, dichiarando, altresì, di non aver concesso alcun nulla osta;
   sia l'attuale inchiesta portata avanti dalla procura di Roma, sia la documentazione inviata dal gabinetto del Ministro della giustizia pro tempore dimostrano come quanto sopra esposto risulti falso;
   altri profili di illegittimità riguardano il frazionamento degli appalti per portarli ad una cifra minore di 5 milioni di euro, così come emerso dalla stessa inchiesta;
   il Movimento 5 Stelle già alcuni mesi fa, ovvero sin da ottobre 2013, ha messo in evidenza, rimanendo inascoltato, tutto ciò, parlando anche dei conflitti di interesse all'interno della struttura commissariale e delle modalità di assunzione all'interno della stessa –:
   se il Ministro interrogato non ritenga, allo stato dei fatti e delle inchieste penali in corso, di attivarsi perché intervenga la revoca dell'attuale commissario straordinario, nonché al fine di cancellare la previsione commissariale, facendo tornare l'edilizia carceraria nelle mani del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, istituzionalmente competente in materia, ma ancora carente di un direttore di nomina ministeriale. (3-00905)


Intendimenti del Governo in merito allo sviluppo e alla promozione della cultura italiana e della ricerca scientifica e tecnologica – 3-00901

   BINETTI, BUTTIGLIONE e GIGLI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 9 della Costituzione attribuisce alla Repubblica il compito di promuovere la cultura e la ricerca scientifica e tecnologica, prevedendo testualmente al comma 1 che «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica»;
   il decreto legislativo n. 204 del 1998 prevede che il Governo espliciti ogni anno, in fase di programmazione economica e finanziaria, gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo, tra l'altro, il quadro delle risorse finanziarie da attivare e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali;
   lo stesso decreto prevede che sugli indirizzi governativi e sulle risoluzioni parlamentari relative alla stessa programmazione economica e finanziaria venga redatto, su coordinamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un programma nazionale per la ricerca (pnr) di durata triennale con aggiornamento annuale;
   il programma nazionale per la ricerca deve definire gli obiettivi generali e le modalità di attuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con le specificità dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie ed attività istituzionali, le università e gli enti di ricerca;
   il programma nazionale per la ricerca, con le risorse e i suoi aggiornamenti annuali, è approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica;
   l'ultimo programma nazionale per la ricerca che è andato in approvazione al Cipe è il programma nazionale per la ricerca 2011-2013, approvato con deliberazione n. 2 del 23 marzo 2011, da tempo scaduto;
   la sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con delibera n. 3 del 22 marzo 2012, ha approvato l'indagine sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (capitolo 7236 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), in cui è stato evidenziato il ritardo nell'approvazione del programma nazionale per la ricerca e la circostanza che tale inadempienza che interviene in un quadro di estrema eterogeneità delle fonti di finanziamento (statali, regionali, europee) e dei soggetti coinvolti (fa capo a sette ministeri), che utilizzano le risorse pubbliche per la missione ricerca e sviluppo;
   la mancanza di una cornice strategica nazionale di politica della ricerca indebolisce il coordinamento delle risorse pubbliche e non fornisce il necessario quadro di riferimento per le politiche regionali;
   nel mese di luglio 2014 inizia il semestre di presidenza dell'Unione europea. L'Italia si è impegnata a perseguire gli obiettivi della «Strategia Europa 2020», tra cui il raggiungimento del 3 per cento del prodotto interno lordo investito in ricerca e sviluppo tecnologico e della soglia minima del 40 per cento dei giovani laureati –:
   quali siano gli indirizzi che il Governo intende seguire per rilanciare lo sviluppo sociale e culturale del Paese, anche ai fini della ripresa economica, sia come contributo alla crescita dell'Europa, sia per lo sviluppo e la promozione della cultura italiana e del suo patrimonio culturale attraverso l'avanzamento della conoscenza, la valorizzazione dei talenti italiani e il trasferimento tecnologico.
(3-00901)


DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL BALIATO DI GUERNSEY SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE, FATTO A LONDRA IL 5 SETTEMBRE 2012 (A.C. 2087)

A.C. 2087 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 5 settembre 2012.

A.C. 2087 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

A.C. 2087 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELL'ISOLA DI MAN SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE, FATTO A LONDRA IL 16 SETTEMBRE 2013 (A.C. 2088)

A.C. 2088 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 16 settembre 2013.

A.C. 2088 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

A.C. 2088 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MOZIONI PALAZZOTTO, RIZZO, SBERNA ED ALTRI N. 1-00344, DORINA BIANCHI ED ALTRI N. 1-00511 E SCANU ED ALTRI N. 1-00513 CONCERNENTI INIZIATIVE IN ORDINE ALLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE SATELLITARE DENOMINATO MUOS NELLA BASE MILITARE DI NISCEMI

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    il MUOS (per esteso: Mobile User Objective System) è un moderno sistema di radio-telecomunicazioni satellitari ad altissima frequenza della marina militare statunitense, dotato di satelliti geostazionari e stazioni di terra. Sarà utilizzato per coordinare in maniera capillare tutti i sistemi militari statunitensi dislocati in ogni parte del globo e per guidare sistemi d'arma quali gli aerei privi di pilota;
    destinato principalmente ad utenti mobili (piattaforme aeree e marittime, veicoli di terra e soldati), il MUOS trasmetterà la voce degli utenti, i dati e le comunicazioni video tramite l'installazione di antenne paraboliche ad emissioni elettromagnetiche in grado di comunicare in ambienti svantaggiati (come, ad esempio, regioni altamente boscose);
    il MUOS comprenderà quattro impianti di stazione a terra. Le selezioni per la scelta dei siti terrestri sono state completate nel 2007 con la firma di un «Memorandum of Agreement» (MOA) tra la marina degli Stati Uniti e il Dipartimento della difesa australiano. Le quattro stazioni di terra, ognuna delle quali serve uno dei quattro satelliti attivi, saranno ubicate presso: l’Australian defence satellite communications station a Kojarena a circa 30 chilometri a est di Geraldton, nel sud-ovest dell'Australia; all'interno del Naval Radio Transmitter Facility (NRTF) a Niscemi, a circa 60 chilometri dalla US Naval Air Station di Sigonella, in Sicilia; nel sud-est della Virginia (sito non specificato); nel Naval Computer and Telecommunications Area Master Station Pacific nelle Hawaii;
    la stazione terrestre posta nell'area del Mediterraneo, in un primo momento, era prevista all'interno della base militare americana di Sigonella. Ma, a seguito dei risultati di uno studio sull'impatto delle onde elettromagnetiche generate dalle antenne (Sicily RADHAZ Radio and Radar Radiation Hazards Model), eseguito da due aziende private, AGI – Analytical Graphics Inc (con sede a Exton, in Pennsylvania) e Maxim Systems (San Diego, in California), il progetto fu spostato a Niscemi. Nello specifico, fu elaborato un modello di verifica dei rischi di irradiazione sui sistemi d'armi, munizioni, propellenti ed esplosivi (il cosiddetto HERO – Hazards of Electromagnetic to ordnance), ospitati nella grande base siciliana. Una simulazione informatica del sistema MUOS, fornita dai consulenti di Maxim Systems, dimostrava la reale esistenza di rischi connessi al regolare funzionamento dell'impianto. Si prevedeva l'emissione di fasci di onde elettromagnetiche di portata tale da interferire con le apparecchiature poste sugli aeromobili in volo in quella zona per i vicini aeroporti civili di Comiso e di Fontanarossa e, in loco, per quello militare di Sigonella. Si presuppone il fondamento di questa relazione in quanto i vertici militari americani si convinsero a spostare la stazione MUOS a Niscemi, nella base NRTF-8 già all'epoca sotto il comando di Sigonella;
    in Sicilia, il terreno di impianto del MUOS, ricadente all'interno della riserva naturale orientata denominata Sughereta di Niscemi, istituita con decreto assessoriale n. 475 del 1997 e inserita nella rete ecologica «Natura 2000» come sito di importanza comunitaria ITA050007, si trova ad una distanza di circa 6 chilometri a sud-est del centro abitato del paese di Niscemi e ad una distanza di circa 2 chilometri dai primi agglomerati edilizi;
    i comitati No MUOS, il primo dei quali sorto già nel febbraio del 2009, esprimono fortissime preoccupazioni riguardo le conseguenze dell'installazione di tale sistema, per l'incidenza che l'utilizzo a regime dello stesso possa avere su: salute umana, ecosistema della Sughereta di Niscemi, qualità dei prodotti agricoli, diritto alla mobilità e allo sviluppo del territorio, diritto alla pace e alla sicurezza del territorio e dei suoi abitanti;
    in data 21 dicembre 2012, la sezione prima del Tar di Palermo, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1864 del 2011, ha disposto, con ordinanza, la nomina di un verificatore, nella persona del preside della facoltà di ingegneria di Roma «La Sapienza», che dichiari quali siano la consistenza e gli effetti delle emissioni elettromagnetiche generate dall'impianto MUOS e se tali emissioni siano o meno conformi alla normativa nazionale e regionale in materia di tutela delle esposizioni elettromagnetiche e di tutela ambientale dei siti di importanza comunitaria;
    tale verificazione, depositata in data 27 giugno 2013, ha confermato che tutti gli studi e i dati posti a base della autorizzazioni regionali sono erronei ed inattendibili, sottolineando che non sono stati adeguatamente valutati i rischi per la popolazione e per le interferenze strumentali con i vicini aeroporti. Mentre risulta certo l'impatto ambientale negativo legato alle onde elettromagnetiche emesse dall'impianto;
    frattanto, la regione siciliana, con atti del 29 marzo 2013, revocava le autorizzazioni ambientali rilasciate per la realizzazione del MUOS;
    avverso tali revoche ha proposto ricorso il Ministro della difesa, con due distinti ricorsi innanzi al Tar di Palermo iscritti ai numeri 808 e 950 del 2013, chiedendone l'annullamento previa sospensione;
    il Tar, con ordinanze del 9 luglio 2013, rigettava la domanda di sospensiva, ritenendo che vi fossero seri dubbi sulla nocività dell'impianto per la salute pubblica, per l'ambiente e per la sicurezza del traffico aereo dei vicini aeroporti;
    le ordinanze del 9 luglio 2013 venivano impugnate, sempre il Ministro della difesa, innanzi al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, il quale fissava per la discussione la camera di consiglio del 25 luglio 2013;
    tuttavia, il 24 luglio 2013 interveniva la revoca dei provvedimenti di revoca del 29 marzo 2013 ad opera della regione siciliana in forza di un procedimento concordato con il Ministero della difesa che subordinava la ripresa dei lavori di realizzazione del MUOS (ed il ripristino delle autorizzazioni regionali) al parere positivo di una commissione formata dall'Istituto superiore di sanità;
    anche la revoca del 24 luglio 2013 desta forti perplessità posto che l'Istituto superiore di sanità a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo non è organo terzo e le sue conclusioni contraddicono quelle alle quali era giunto il verificatore del Tar, professor D'Amore, ed i tecnici incaricati dalla regione che avevano allegato parere contrastante. Inoltre, la relazione dell'Istituto superiore di sanità è fondato sulle rilevazioni effettuate in una settimana dall'Ispra che contraddicono le rilevazioni delle emissioni elettromagnetiche effettuate in decenni dall'Arpa Sicilia;
    quanto operato dal Ministero della difesa, sia nella concessione in uso esclusivo alle Forze armate statunitensi della base di Niscemi, sia negli atti successivi, compresa l'instaurazione del contenzioso volto a far annullare la revoca delle autorizzazioni operata dalla regione siciliana, si pone ad avviso dei firmatari del presente atto in grave contrasto con quanto previsto dagli articoli 80, 87 ed 11 della Costituzione. Si segnala, peraltro, che il Ministero della difesa ha operato senza la necessaria preventiva autorizzazione del Parlamento;
    sul territorio italiano vi è una compresenza di basi militari ad uso delle forze Nato in esecuzione del Patto Atlantico e di basi militari concesse in uso esclusivo alle forze armate statunitensi, oltre a basi militari nelle quali coesistono attrezzature ad uso promiscuo delle forze Nato o dello stesso esercito italiano e delle forze armate statunitensi;
    il Trattato Nord Atlantico non contiene precise disposizioni per quanto riguarda le basi. Si è fatto spesso riferimento a due categorie di disposizioni: a) l'articolo 3, che obbliga gli Stati membri a prestarsi mutua assistenza e a mantenere ed accrescere la loro capacità individuale o collettiva di resistere ad un attacco armato; b) l'articolo 9, istitutivo del Consiglio atlantico, che è stato talvolta invocato, specialmente in passato, per giustificare l'assunzione di obblighi indipendentemente da un accordo formale stipulato secondo le procedure stabilite dalla nostra Costituzione. Ma dall'obbligo di cooperazione non discende certamente l'obbligo di concedere una base. Il fondamento della base resta pur sempre un accordo bilaterale;
    mentre le basi in uso alla Nato o ad uso promiscuo trovano la loro ragion d'essere nel Trattato Nord Atlantico, le basi di uso esclusivo degli Usa trovano la loro fonte in convenzioni di uso pattizio. Una recente pubblicazione del Servizio studi del Senato della Repubblica, intitolata «Le basi americane in Italia – problemi aperti», a cura di Natalino Ronzitti dell'Istituto Affari Internazionali, al riguardo riporta che: «Nel quadro della Nato, le strutture militari dell'organizzazione coesistono accanto a quelle derivanti da accordi bilaterali stipulati dagli Stati Uniti. Talvolta è difficile distinguere se si tratti di una base Nato o di una base Usa, poiché può darsi che nella base Nato esistano aree riservate agli Stati Uniti. Si tratta di basi ad uso promiscuo. Una classificazione delle due categorie di installazioni non è possibile in questa sede e richiederebbe un'indagine puntuale, che si rivela difficile, spesso a causa della mancanza di pubblicità dei relativi accordi istitutivi;
    in passato, il Ministro della difesa Arturo Parisi ha dichiarato, dinanzi alla Camera dei deputati, il 19 settembre 2006, che esistono otto basi Usa in Italia disciplinate sulla base di accordi bilaterali Italia-Usa»;
    per quanto riguarda le infrastrutture, il principale accordo bilaterale tra Italia e Stati Uniti è l'Accordo bilaterale italo-americano sulle infrastrutture (BIA) del 1954. L'accordo venne preceduto da due accordi in materia di difesa nel 1950 e nel 1952, nonché da uno scambio di note del 1952. L'accordo venne firmato dal Ministro degli esteri italiano (Giuseppe Pella) e dall'ambasciatrice statunitense in Italia (Clara Booth Luce), ma non venne mai sottoposto a ratifica parlamentare. Il fondamento giuridico di tale procedura viene fatto risalire alla «procedura semplificata», un comportamento consuetudinario che prevede l'entrata in vigore di un atto non appena siglato da un rappresentante dell'Esecutivo Questa procedura, di norma utilizzata per accordi di natura tecnica, non si sarebbe potuta applicare anche all'accordo relativo alle installazioni militari. In virtù degli articoli 80 ed 87 della Costituzione, l'accordo circa le installazioni militari, rientrando tra gli accordi di natura politica e non essendo inquadrabile in fattispecie di natura finanziaria, costituisce un caso per il quale la procedura semplificata non potrebbe essere applicata. Il ricorso alla procedura semplificata nella risoluzione delle problematiche connesse all'installazione militare potrebbe configurare l'incostituzionalità dei procedimenti adottati;
    dal punto di vista operativo, le basi militari utilizzate dalle forze armate statunitensi e le basi ad utilizzo della Nato differiscono notevolmente in termini di possibilità di utilizzo. Le basi concesse in utilizzo alla Nato vengono utilizzate solo in riferimento ad operazioni, belliche o esercitative, definite dall'alleanza. Le basi concesse ad uso agli Stati Uniti sono invece a disposizione per i fini specifici determinati dagli accordi bilaterali ad esse applicabili che assumono grande rilevanza politica;
    la normativa circa la presenza di installazioni militari statunitensi in Italia è stata incrementata nel 1995 dallo Shell Agreement o «Memorandum d'intesa tra il ministero della difesa della Repubblica italiana ed il dipartimento della difesa degli Stati Uniti d'America, relativo alle installazioni/infrastrutture concesse in uso alle forze statunitensi in Italia». Questo accordo, ugualmente, è entrato in vigore attraverso procedura semplificata ed inizialmente secretato;
    la base di Niscemi è regolata dall'Accordo sottoscritto il 6 aprile 2006 (Technical Arrangement between the Ministry of Defence of the Italian Republic and the Department of Defence of the United States of America regarding the installations/infrastructure in use by the U.S forces in Sigonella, Italy);
    tale accordo è composto da una scrittura negoziale avente carattere prevalentemente tecnico, nel proprio allegato numero 1 specifica che il sito di Niscemi è fra quelli US Funded – US exclusive use (finanziato ed utilizzato esclusivamente dalle forze armate statunitensi);
    lo stesso accordo prevede che tutte le spese sia di costruzione che di esercizio e manutenzione spettano alle forze armate degli Usa, le quali restano proprietarie sia degli impianti che di tutti i materiali, approvvigionamenti e ricambi necessari per il loro esercizio;
    va richiamato quanto disciplinato dall'annesso allegato «A» al Memorandum di intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica Italiana ed il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti D'America relativo alle installazioni/infrastrutture concesse in uso alle forze statunitensi in Italia del 2 febbraio 1995;
    detto allegato, alla pagina A-4, disciplina l'uso esclusivo e specifica: «Con il termine “uso esclusivo” si intende l'utilizzazione da parte di una forza appartenente ad una singola Nazione di installazioni e/o infrastrutture, definite e comprese nel perimetro dell'installazione, per lo svolgimento di attività correlate alla missione e/o dei compiti assegnati a detta forza dal Governo dello Stato di origine. L'attribuzione di “uso esclusivo” ad installazioni e/o infrastrutture utilizzate dalle forze USA non limita in alcun modo l'esercizio della sovranità dello Stato Italiano, secondo quanto stabilito dall'articolo VII del NATO/SOFA»;
    è da notare che l'articolo VII dell'accordo Nato/Sofa richiamato disciplina esclusivamente l'attività d'ordine pubblico interna alla base e la giurisdizione sul personale e non l'uso della base;
    il capitolo VI dell'allegato rubricato sotto il titolo «Comando» specifica che «Le funzioni di tale Comando, che sono esercitate da un Ufficiale Italiano, variano a seconda che l'installazione sia utilizzata congiuntamente o esclusivamente dalle Forze Armate degli USA (...)»;
    inoltre prevede (comma 3) che «il Comandante USA esercita il comando pieno sul personale, l'equipaggiamento e le operazioni statunitensi», disponendo solo un obbligo di informazione nei confronti del Comandante italiano;
    infine il capitolo IX che disciplina le infrastrutture prevede la seguente classificazione: a) Infrastrutture a finanziamento congiunto; b) Infrastrutture a finanziamento Nato; c) Infrastrutture a finanziamento Usa; d) Infrastrutture a finanziamento italiano;
    i fabbricati e le infrastrutture sono classificate in: a) Nato o Nazionale, di uso congiunto; b) Nato di uso esclusivo, Italiano o Usa; c) Nazionali di uso esclusivo Italiano o Usa;
    seguendo questa classificazione, in base all'allegato 1 dell'accordo sottoscritto il 6 aprile 2006 (Technical Arrangement between the Ministry of Defence of the Italian Republic and the Department of Defence of the United States of America regarding the installations/infrastructure in use by the U.S forces in Sigonella, Italy), il sito di Niscemi è fra quelli classificati a finanziamento degli Usa e di uso esclusivo degli Usa;
    le considerazioni di cui sopra, da un lato, rendono evidente che il Ministro della difesa pro tempore, Mario Mauro, ha risposto in maniera inesatta, in data 22 maggio 2013, ad un'interrogazione parlamentare del primo firmatario della presente mozione, nella quale si chiedeva quale legittimazione il Ministro della difesa avesse per impugnare le revoche delle autorizzazioni ambientali effettuate dalla regione siciliana; il Ministro della difesa pro tempore in quella sede ha affermato che il Ministero della difesa agiva per un interesse proprio, trattandosi di opera strategica anche per l'Italia e che esso rappresenterà, qualora completato subordinatamente agli esiti dello studio dell'Istituto superiore di sanità, «un sistema strategico di comunicazione satellitare di cui potranno servirsi anche le forze armate italiane, in attuazione del principio di assistenza reciproca vigente in ambito Nato»;
    tali affermazioni, in base alle superiori considerazioni, appaiono non veritiere posta la classificazione del sito di Niscemi come di uso esclusivo delle forze armate Usa e l'assenza di alcun accordo successivo riguardante l'utilizzazione del sistema satellitare MUOS;
    la rilevata inesattezza ha come effetto di evitare che gli accordi bilaterali sottoscritti e attuati possano rilevarsi illegittimi perché formalizzati al di fuori delle procedure disciplinate dagli articoli 80 e 87 della Costituzione, spogliando il Parlamento di una propria inalienabile prerogativa di decidere nelle scelte riguardanti la politica internazionale autorizzando la ratifica degli accordi internazionali;
    il MUOS è un impianto satellitare, che guiderà sistemi d'arma e che fa parte di una costellazione di impianti satellitari il cui simultaneo funzionamento è essenziale per le finalità strategiche della difesa degli Usa. Ciò vuol dire che, rispetto ad altre basi, aeree o navali, delle quali può essere impedito l'utilizzo in caso di conflitti nei quali siano coinvolti gli Stati Uniti ma che non siano partecipati dall'Italia, di questo impianto non potrà essere negato l'uso. L'Italia viene legata indissolubilmente alle politiche belliche degli Usa e le popolazioni, in particolari quelle residenti nelle adiacenze, saranno esposte a rischi bellici dipendenti dalle guerre altrui. L'accordo che consente la realizzazione di un simile impianto ha un impatto fortissimo nella politica internazionale dell'Italia e non può essere classificato né come accordo tecnico né come accordo di natura puramente economica. Per questo tipo di accordi, che rappresentano autentici trattati internazionali, esiste la cautela dell'articolo 80 della Costituzione che prevede che siano resi esecutivi dal Governo, previa approvazione da parte del Parlamento e promulgazione ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione da parte del Capo dello Stato. Nel caso in questione, mai nessuna approvazione è intervenuta da parte del Parlamento ed il Ministero della difesa ha continuato ad applicare, proponendo anche ricorsi giurisdizionali, atti che i firmatari del presente atto giudicano illegittimi;
    anche perché la politica bellica statunitense che si muove fuori dai limiti previsti dall'articolo 11 della Costituzione repubblicana, e non, è limitata agli scopi previsti dall'articolo 5 del Trattato Nord Atlantico e l'installazioni di basi militari statunitensi con le caratteristiche sopra indicate non può essere compresa nella mera esecuzione dei principi di cui all'articolo 3 dello stesso Trattato;
    a ciò va aggiunto che, anche a prescindere dalla classificazione della base come di uso e a finanziamento esclusivo degli Usa, in nessuna parte il Trattato Nord Atlantico prevede che gli Stati membri siano tenuti ad ospitare basi militari di altri Stati membri sul proprio territorio, sicché accordi ulteriori che prevedano lo stazionamento di forze armate ed armamenti stranieri sul territorio italiano sicuramente sono trattati internazionali di natura politica soggetti alla disciplina degli articoli 80 e 87 della Costituzione;
    il trattato che riguardi la realizzazione di un impianto, il cui uso non può essere impedito in occasione di eventi bellici nei quali l'Italia non è ufficialmente coinvolta, anche quando questi esulino dai limiti stabiliti dall'articolo 11 della Costituzione repubblicana e dall'articolo 5 del Trattato Nord Atlantico, non sarebbe autorizzabile dal Parlamento neanche ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione stessa;
    i trattati, inoltre, al fine di rispettare anche il disposto del secondo comma dell'articolo 11 della Costituzione repubblicana, dovrebbero prevedere forme di reciprocità, di controllo o, quantomeno, dei termini di validità o di revisione, cosa non presente nei trattati istitutivi delle servitù militari oggi in essere,

impegna il Governo

a sospendere l'esecuzione di ogni accordo bilaterale relativo alla realizzazione del sistema di trasmissione satellitare denominato MUOS nella base militare di Niscemi e a rimettere ogni accordo al riguardo al Parlamento, ai fini dell'approvazione preventiva ai sensi degli articoli 80 ed 87 della Costituzione, chiarendo le reali caratteristiche e le condizioni d'uso dell'impianto di trasmissione, la sua possibile esclusione in occasione di eventi bellici, i costi sostenuti dal Governo italiano per le basi militari statunitensi e lo stazionamento dei militari degli Usa in Italia.
(1-00344) «Palazzotto, Rizzo, Sberna, Artini, Marcon, Corda, Duranti, Migliore, Di Benedetto, Basilio, Lupo, Cancelleri, Villarosa, Frusone, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Tofalo, Di Vita, Nuti, Manlio Di Stefano, Baroni, Marzana, D'Uva, Mannino, Currò, Scotto, Fratoianni, Costantino, Fava, Giancarlo Giordano, Piras, Cimbro, Franco Bordo, Aiello, Airaudo, Di Salvo, Daniele Farina, Ferrara, Kronbichler, Lacquaniti, Lavagno, Matarrelli, Melilla, Nardi, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Pilozzi, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Sannicandro, Zan, Zaratti, Boccadutri».


   La Camera,
   premesso che:
    il MUOS è il programma di comunicazione satellitare a banda stretta di nuova generazione del dipartimento della difesa degli Stati Uniti creato per sostenere le operazioni militari della Nato e degli Usa in tutto il mondo, nonché per assicurare una copertura affidabile durante operazioni di assistenza in situazioni di emergenza nazionale, interventi a seguito di calamità naturali e operazioni umanitarie;
    con l'attuale sistema di comunicazione a banda stretta, gli utenti sono obbligati a stazionare con un'antenna puntata in direzione di un satellite;
    il MUOS consentirà, invece, di essere mobili mentre si comunica e di inviare dati con una capacità 10 volte superiore a quella attuale, adattando una normale rete di telefonia cellulare di terza generazione a banda larga ai satelliti geostazionari;
    la costellazione del MUOS sarà costituita da quattro satelliti più uno di scorta in orbita. Il sistema prevede, inoltre, quattro stazioni terrestri posizionate in modo strategico alle Hawaii, in Virginia, in Italia e in Australia, che garantiranno una copertura globale e consentiranno agli utenti di connettersi ovunque essi siano. Il sistema terrestre trasferisce dati, gestisce la rete globale e controlla i satelliti;
    la stazione di trasmissione radio della marina statunitense (NRTF) della base aeronavale di Sigonella si trova all'interno di una struttura militare italiana nei pressi di Niscemi, in Sicilia, e ospiterà una delle quattro stazioni terresti per il Mobile User Objective System (MUOS);
    i Ministeri della difesa italiano e statunitense hanno sottoscritto il 6 novembre 2006 un accordo tecnico in materia di comunicazioni satellitari, in forza del quale le Forze armate italiane potranno usufruire delle comunicazioni satellitari americane (anche instradate via MUOS) per supportare le proprie operazioni in aree non coperte dai sistemi trasmissivi nazionali;
    dal 2005, la marina statunitense opera per garantire che la stazione di terra del MUOS ottemperi a tutte le disposizioni applicabili in materia di salute e sicurezza, inclusi gli studi di valutazione sulla sicurezza del sistema e sulle eventuali implicazioni per la salute. Tali studi hanno dato esiti coerenti;
    le basi terrestri del MUOS alle Hawaii e in Australia sono attualmente operative e lo stesso vale per il sito in Virginia;
    il sito alle Hawaii è operativo da oltre un anno. Si prevede che la costellazione MUOS sarà pienamente operativa nel 2015, garantendo la disponibilità della banda stretta ben oltre il 2025;
    gli Stati Uniti ospitano due siti MUOS in Virginia e alle Hawai. Il sito MUOS alle Hawaii si trova a meno di 2 chilometri dalle case di privati cittadini, mentre il MUOS in Virginia ad una distanza di 3 chilometri;
    da oltre un anno il sito MUOS alle Hawaii opera in sicurezza e senza aver fatto registrare incidenti. Le autorità e gli operatori sono nelle condizioni di poter assicurare che l'installazione MUOS in Italia rispetterà gli stessi rigorosi standard in materia di sicurezza e salute applicati alle installazioni presenti negli Stati Uniti;
    dal 2005, la marina statunitense opera a stretto contatto con il Ministero della difesa per far sì che il sito MUOS in Sicilia ottemperi alle normative italiane, dell'Unione europea e degli Stati Uniti;
    gli esiti di due studi sulla sicurezza condotti dalla marina statunitense e dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) della regione siciliana indicano che, dopo l'installazione del MUOS, le emissioni elettromagnetiche presso il sito vicino Niscemi rimarranno ben al di sotto dei limiti previsti dalla legge;
    nel mese di luglio 2013, l'Istituto superiore di sanità ha ultimato lo studio commissionatogli dal Governo, alla cui stesura hanno contribuito rappresentanti della regione siciliana, affermando la piena compatibilità delle emissioni radio previste con la normativa vigente in materia e l'insussistenza di rischi per la salute;
    gli studi dimostrano anche che il MUOS non interferirà con i sistemi di comunicazione dell'aeroporto di Comiso. Inoltre, il sito MUOS alle Hawaii, operativo dal 2009, si trova a meno di 20 chilometri dall'aeroporto internazionale di Honolulu e non è stata registrata alcuna interferenza con le attività aeroportuali. Il MUOS sarà pienamente operativo solo a seguito della certificazione da parte delle autorità italiane di un rapporto post-installazione sugli effetti ambientali;
    gli Stati Uniti sono impegnati ad adottare tutte le misure di mitigazione tecnicamente compatibili per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e continuano ad esplorare tecnologie alternative e innovative per ridurre i consumi energetici e le emissioni presso il sito;
    è stato poi assicurato l'impegno a condurre un monitoraggio continuo ed a trasmettere tutti i risultati all'Arpa della Sicilia attraverso canali di comunicazione dedicati, con l'installazione di una rete di cavi e connessioni a fibra ottica per consentire al Ministero della difesa e all'Arpa di effettuare rilevamenti nell'area attorno al sito;
    gli Stati Uniti sono, inoltre, impegnati a mantenere gli eccellenti rapporti già esistenti con le autorità siciliane e con la comunità locale e, quali membri responsabili della comunità locale, a preservare un ambiente sicuro presso il sito del MUOS,

impegna il Governo:

   ad attivare e mantenere in stato di perfetta e costante efficienza la rete di rilevazione dell'attività elettromagnetica già prevista dal protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero della difesa e la regione siciliana, con il coinvolgimento diretto dell'Arpa della Sicilia, sin dal 1o giugno 2011;
   a dare immediato corso a tutte le compensazioni previste in vista della realizzazione del MUOS;
   a far immediatamente sospendere l'attività del MUOS, anche dopo che sarà attivato, qualora emerga da detta rete di rilevazione un segnalato pericolo per la salute pubblica;
   a verificare costantemente che l'attività per l'installazione del MUOS, ed ogni altra attività eventualmente militare connessa svolta da forze armate alleate sul suolo nazionale, sia compiuta nel rispetto ed in esecuzione dei condivisi principi sanciti dal Trattato Nord Atlantico;
   a dare piena, immediata e rispettosa attuazione alle decisioni delle competenti autorità giudiziarie in ordine alla legittimità degli accordi tecnici sanciti con i Paesi alleati.
(1-00511) «Dorina Bianchi, Sammarco, Tancredi».


   La Camera,
   premesso che:
    il Mobile User Objective System (MUOS) è un sistema militare di comunicazioni satellitari ad altissima frequenza e a banda stretta, composto da 4 satelliti e 4 stazioni di terra, una delle quali è in fase di realizzazione in Sicilia, a Niscemi (Caltanissetta), all'interno della riserva naturale Sughereta, sito di interesse comunitario;
    l'impianto di Niscemi è composto da 3 antenne paraboliche basculanti (di diametro pari a 18,4 metri e ad altissima frequenza) e da 2 antenne elicoidali UHF, alte 149 metri;
    nella base militare americana di Niscemi è già allocata la Naval Radio Transmitter Facility (NRTF-8), un'importante centrale di telecomunicazioni composta 44 antenne, di cui operanti 21 (20 in alta frequenza per comunicazioni di superficie ed una in bassa frequenza per comunicazioni sotto la superficie del mare);
    il programma MUOS è gestito dall'Us Navy (marina militare degli USA) ed è destinato a integrare forze navali, aeree e terrestri, in movimento in qualsiasi parte del mondo e a coordinare tutti i sistemi militari statunitensi dislocati nel globo;
    il provvedimento di autorizzazione all'installazione è frutto della stipula di un accordo bilaterale Usa-Italia del 2001, poi ratificato nel 2006, rilasciato dall'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente a seguito di apposita conferenza di servizi svoltasi il 9 settembre 2008;
    i lavori vennero approvati dal Ministero della difesa con nota del 31 ottobre 2006, nella quale si precisava che i progetti «dovranno essere conformi alla normativa tecnica italiana e che prima della messa in funzione del sistema deve essere garantito e certificato che le emissioni elettromagnetiche rientrino nei parametri stabiliti dalle vigenti leggi italiane»;
    il 1o giugno 2011 è stato firmato un protocollo d'intesa tra Ministero della difesa e Regione siciliana, con il quale le parti «ognuna per quanto di propria competenza, definiscono termini, modalità ed impegni volti a garantire che l'installazione del sistema MUOS avvenga nel rispetto irrinunciabile della salvaguardia della salute della popolazione, della sicurezza dell'area, della tutela dell'ambiente, della conservazione della biocenosi e della fruizione e della valorizzazione della RNO Sughereta di Niscemi»;
    la costruzione del MUOS, inizialmente prevista a Sigonella (nel territorio di Lentini, in provincia di Siracusa), è stata spostata a Niscemi in seguito agli esiti dello studio di valutazione di impatto elettromagnetico «Sicily radhaz radio and radar radiation hazard model», realizzato per conto delle forze armate statunitensi da AGI e Maxim System;
    l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente siciliana ha effettuato una serie di rilevamenti sulle emissioni di onde elettromagnetiche generate dalla stazione e tali misurazioni hanno evidenziato il raggiungimento della soglia di attenzione indicata dalla legislazione italiana (legge n. 36 del 2001 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003) nel valore di 6 volt/metro (anche se tali misure sembrano essere falsate da «malfunzionamento dei dispositivi di monitoraggio» come affermato dall'Ispra nella relazione del 24 marzo 2014 consegnata in occasione dell'audizione effettuata presso il Senato della Repubblica);
    i valori, pur essendo fissati per legge, sono solo convenzionali e non escludono di per sé la possibilità di un danno alla salute delle popolazioni;
    l'azione investigativa dell'Arpa risulta, comunque, non esaustiva a causa della mancanza di dati certi, in quanto le informazioni tecniche sugli impianti e sullo stesso sistema MUOS sono in parte coperti da segreto militare;
    il principio di precauzione impone di valutare le possibili alternative, una volta che si sia deciso che l'attività debba necessariamente essere messa in atto, allorquando vi sia anche solo un rischio teorico o un allarme sociale;
    si trascinano intanto le azioni amministrative e giudiziarie iniziate con il sequestro della stazione radio del MUOS di Niscemi disposto dalla procura di Caltagirone il 6 ottobre 2012, per le supposte violazioni alle prescrizioni fissate dal decreto istitutivo dell'area protetta, sequestro annullato il 28 ottobre 2012 dal tribunale della libertà di Catania che ha dato il via libera alla ripresa dei lavori;
    a seguito di una riunione svoltasi in data 11 marzo 2013 e presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri è stata assunta la decisione di affidare all'Istituto superiore di sanità un ulteriore studio delle problematicità relative all'installazione dell'impianto MUOS e di introdurre strumenti di monitoraggio, sospendendo l'installazione delle parabole in attesa degli esiti dello studio stesso;
    l'Istituto superiore di sanità ha costituito un apposito gruppo di lavoro, con la partecipazione di rappresentanti della regione, per la verifica della compatibilità elettromagnetica del sistema con la salute della popolazione locale;
    il Governo della Regione siciliana ha revocato in data 29 marzo 2013 l'autorizzazione per la realizzazione del MUOS di Niscemi, ma, il 20 aprile 2013, il Ministero della difesa ha chiesto, con un ricorso al Tar della Sicilia, l'annullamento della revoca e la relativa condanna per la Sicilia a risarcire i danni;
    il 9 luglio 2013, con ordinanza n. 469, il Tar di Palermo ha respinto il ricorso del Ministero della difesa, ritenendo che la priorità assoluta sia la salute dei cittadini: secondo i giudici del Tar, il sistema radar americano non desta preoccupazione solo per le emissioni ma anche per le interferenze con gli aeroporti: «sussistono seri dubbi anche in ordine all'incidenza e alla pericolosità del sistema in questione sul traffico aereo della parte orientale dell'isola (aeroporti di Comiso, Sigonella e Catania)»;
    il Tar ha stabilito che resta in vigore la decisione di bloccare i lavori di realizzazione del MUOS contestati duramente dalla popolazione locale per le conseguenze sulla salute delle emissioni dei radar e ha sottolineato la necessaria «sottoposizione dell'amministrazione militare statunitense alla legislazione nazionale e al rispetto della complessiva disciplina vigente in Italia»;
    nonostante il ricorso del Ministero della difesa sia stato respinto dal Tar della Sicilia, a causa della mancanza di un referto che indichi la sicurezza del MUOS per la salute dei cittadini, il 24 luglio 2013 il governatore della regione siciliana ha annullato la revoca dell'autorizzazione precedentemente disposta, alla luce dello studio dell'Istituto superiore di sanità, che ha stabilito che la realizzazione dell'impianto non crea alcun danno alla salute dei cittadini, adducendo anche il motivo di non incorrere in una penale di 25.000 euro circa al giorno chiesta dagli Stati Uniti d'America;
    in data 5 settembre 2013 è stato presentato dall'Istituto superiore di sanità lo studio sul MUOS, realizzato in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità e l'Ispra, richiesto dal Ministero della salute, le cui conclusioni invitano ad una «particolare attenzione e cautela» e alla realizzazione di un «sistema di sorveglianza epidemiologica dello stato di salute delle persone residenti a Niscemi», al fine di «poter rilevare eventuali variazioni di frequenza di patologie e di fornire dati tempestivi alla popolazione residente»;
    lo studio sulla valutazione delle esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici collegati all'installazione delle nuove antenne individua i bambini come categoria più a rischio, specificando che la «presenza nella popolazione di Niscemi di una componente giovanile più accentuata che nell'intera regione richiede una particolare attenzione e cautela»;
    l'Istituto superiore di sanità precisa che, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, «c’è un'evidenza diretta che i bambini sono più suscettibili degli adulti ad almeno alcuni cancerogeni, incluse alcune sostanze chimiche e varie forme di radiazioni»;
    il documento si limita a constatare che «in merito all'esposizione ai campi elettromagnetici e al profilo di salute, nella letteratura internazionale non esistono studi che abbiano fornito evidenze sufficienti per pronunciarsi in modo positivo o negativo sugli effetti sulla salute»;
    il gruppo di lavoro si è confrontato durante il corso dei lavori con esperti nominati dalla regione, tecnici del Ministero della salute, dell'Ispra ed esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità, i quali hanno avuto modo di visionare quanto redatto, fare domande e presentare documenti aggiuntivi;
    alcune considerazioni critiche espresse dai tre esperti nominati dalla regione, afferenti all'Arpa della Sicilia, all'assessorato regionale alla sanità e al Politecnico di Torino, sono state recepite dal gruppo di lavoro dell'Istituto superiore di sanità, mentre nel documento sono presenti osservazioni discordanti con la relazione finale, soprattutto per quanto riguarda l'impatto elettromagnetico del MUOS;
    la relazione elaborata dagli esperti della Regione siciliana, dottor Mario Palermo e professor Massimo Zucchetti, che hanno espresso un loro parere sulle conclusioni della relazione del gruppo di lavoro dell'Istituto superiore di sanità per quanto riguarda gli aspetti di impatto elettromagnetico, sottolinea, infatti, che: «stante i risultati delle indagini e valutazioni ISS, ISPRA e ARPAS, (...) per quanto riguarda (...) le altre fonti inquinanti, e stante i risultati sull'inquinamento chimico e sul profilo di salute dei niscemesi – che mettono in evidenza correttamente molte criticità – gli scriventi ritengono che la costruzione del MUOS ricada in un contesto di grave inquinamento ambientale in fase di bonifica, che non può e non deve ulteriormente essere inquinato con altre installazioni. Per quanto riguarda il profilo di salute della popolazione di Niscemi, considerando la situazione sanitaria complessivamente non positiva che emerge, con un numero elevato di fattori oncogeni e patogeni simultaneamente presenti, sarebbe necessaria un'azione di attento monitoraggio e di ulteriore indagine»;
    l'installazione di una rete di rilevazione è già prevista dal protocollo d'intesa tra il Ministero della difesa e la Regione siciliana del giugno 2011 e, dopo la rimozione delle revoche disposte dalla regione, le attività per l'installazione della rete di monitoraggio sono state riavviate con il coinvolgimento diretto dell'Arpa della Sicilia, la quale ha indicato i luoghi dove posizionare le centraline di rilevamento;
    il MUOS suscita un'enorme preoccupazione nella popolazione siciliana, non solo della zona in cui insiste, ma di tutta l'isola, ed è per questo che si è formato un grande movimento, al quale si registra un'ampia partecipazione della popolazione;
    la normativa italiana ha assunto il principio di precauzione, pertanto occorre considerare anche la relazione prodotta dagli esperti nominati dalla Regione siciliana nell'ambito del predetto gruppo di lavoro (in particolare, si sottolinea, testualmente, che «una delle conseguenze dell'adozione del principio di precauzione è la fissazione di limiti più restrittivi di quelli internazionali per l'esposizione a lungo termine della popolazione. Tali limiti sono stati fissati in base ad un compromesso tra esigenze tecniche e risultanze scientifiche e il loro rispetto non garantisce in assoluto l'assenza di rischio»);
    si deve considerare che la costruzione del MUOS ricadrebbe in una zona ad alto rischio ambientale in fase di bonifica, perché limitrofa al territorio di Gela gravato dall'inquinamento prodotto dalle raffinerie; peraltro, si tratta anche di una zona ad alto rischio sismico;
    la relazione dell'Istituto superiore di sanità conclude rilevando la necessità di un'attenta e costante sorveglianza sanitaria della popolazione delle aree interessate, oltre che dell'attivazione di un monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico successivamente alla messa in funzione delle antenne del MUOS;
    la relazione prosegue evidenziando che «è stata inoltre rilevata l'opportunità di valutare nel tempo anche l'impatto della variabile ambientale dovuta all'industrializzazione delle aree limitrofe». Infatti, se è vero, come risulta da diversi studi, che non vi sono certezze, non ve ne sono né in un verso né nell'altro;
    i dati evidenziati dalla relazione sono contraddittori o comunque generano più allarme di quelli riportati nelle conclusioni dello studio effettuato dall'Istituto superiore di sanità;
    il ricorso ad una nuova indagine epidemiologica, pur auspicabile, sulla popolazione residente non appare risolutivo per la serenità della popolazione stessa, in quanto la bassa incidenza in popolazione di patologie non consente di accertare l'eventuale nesso di causalità,

impegna il Governo:

   a prevedere l'obbligatorietà per le autorità nazionali di condurre valutazioni periodiche per verificare l'impatto ambientale degli impianti MUOS e gli effetti sulla salute per le popolazioni, garantendo che le verifiche siano condotte in piena autonomia e sotto la responsabilità delle autorità italiane;
   a rispondere con sistematicità, trasparenza ed accuratezza alle gravi perplessità insorte a causa della costruzione del MUOS e manifestate dai cittadini, veicolando una corretta informazione;
   ad adottare ed accelerare le misure per l'adozione di un sistema di monitoraggio continuo dei campi elettromagnetici, secondo quanto già previsto dal protocollo d'intesa del 1o giugno 2011, tra il Ministero della difesa e la Regione siciliana, coinvolgendo il sistema pubblico, nel rispetto dei limiti delle emissioni previsti dalla legge;
   a valutare e sostenere, nel rispetto delle previsioni disciplinate dal protocollo d'intesa del 1o giugno 2011 citato, la fattibilità di un programma sistematico comprendente, tra l'altro:
    a) il monitoraggio e la caratterizzazione delle emissioni dell'impianto MUOS;
    b) campagne ambientali di misura dei campi elettromagnetici da radiofrequenze nell'area, orientate a produrre stime affidabili dei valori puntuali dei livelli di esposizione della popolazione nel tempo e nello spazio, anche applicando adeguati metodi di modellizzazione, utili nel futuro per contribuire a produrre conoscenze sugli effetti sulla salute;
   ad assicurare la riuscita del predetto programma attraverso un percorso che coinvolga anche enti e istituzioni competenti ed autonomi;
   a far rispettare il protocollo d'intesa tra il Ministero della difesa e la Regione siciliana del 1o giugno 2011 che prevedeva, tra gli altri, i seguenti impegni da parte del Ministero della difesa: la riduzione delle emissioni a radiofrequenza grazie all'installazione di un sistema di trasmissione interrato a fibre ottiche, per mitigare l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli apparati di trasmissione già esistenti; la fornitura di strumentazione necessaria all'installazione di un sistema di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici, da integrare nella rete regionale di monitoraggio dell'Arpa della Sicilia, che ne curerà la gestione e l'elaborazione dei dati, i quali saranno resi sempre disponibili all'amministrazione di Niscemi; la rimozione tempestiva delle antenne in disuso, privilegiando tecnologie di trasmissione alternative ed innovative e tali da ridurre i consumi energetici e le emissioni;
   a mettere in atto da subito l'azione, prevista al punto 3.6 del protocollo d'intesa, di supporto agli organismi territoriali per la promozione del prodotto agro-alimentare dell'area di Niscemi non solo sul territorio nazionale, ma anche su quello internazionale, avvalendosi anche dell'Ice;
   a prevedere l'immediata interruzione del sistema laddove, dal monitoraggio, emergessero risultati nocivi per la popolazione, come previsto dall'accordo del 2011;
   a valutare l'opportunità che le attività di controllo e di prevenzione del rischio ambientale e sanitario nell'area di Niscemi vengano svolte anche mediante l'impiego del locale distaccamento dei volontari dei vigili del fuoco, con una copertura dei relativi servizi sulle 24 ore, e che i costi per la realizzazione di tali servizi siano posti, nell'ambito di un apposito atto convenzionale, a carico del soggetto responsabile della gestione amministrativa della centrale di radiotrasmissione in cui è ubicato il MUOS;
   a presentare annualmente al Parlamento una relazione sintetica, ma esaustiva, delle azioni realizzate e del percorso compiuto in adempimento di quanto previsto dal presente atto di indirizzo.
(1-00513) «Scanu, Bratti, Braga, Lenzi, Cimbro, Villecco Calipari, Carrozza, Amendola, Raciti, Beni, Stumpo, Bolognesi, Carlo Galli, Giuditta Pini, Grassi, Zanin, Gullo, Piccione, Amoddio».