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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 22 luglio 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 22 luglio 2014.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brunetta, Camani, Caparini, Capezzone, Carinelli, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Ambrosio, Dambruoso, De Girolamo, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Di Salvo, Fedi, Fedriga, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Legnini, Leone, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Merlo, Mogherini, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Bressa, Brunetta, Camani, Caparini, Capezzone, Carinelli, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, Dambruoso, De Girolamo, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Di Salvo, Epifani, Fedi, Fedriga, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Legnini, Leone, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Merlo, Meta, Mogherini, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 21 luglio 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   CAPARINI e GUIDESI: «Modifica degli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici erogati dalle pubbliche amministrazioni e dalle società controllate dalle medesime» (2554);
   BALDASSARRE ed altri: «Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori» (2555).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   VI Commissione (Finanze):
  GALATI: «Agevolazioni fiscali per il recupero e il reimpiego del patrimonio immobiliare situato nei centri storici per favorire lo sviluppo, la salvaguardia e la tutela del territorio» (2467) Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

  Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera pervenuta in data 18 luglio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, riferita all'anno 2013 (Doc. CLXIV, n. 19).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 2014, N. 92, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RIMEDI RISARCITORI IN FAVORE DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI CHE HANNO SUBITO UN TRATTAMENTO IN VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, NONCHÉ DI MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, ALL'ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E ALL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO, ANCHE MINORILE (A.C. 2496-A)

A.C. 2498-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 2496-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 9, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al presente decreto con le seguenti: agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 1.11, 1.14, 1.20, 1.22, 1.23, 1.26, 1.28, 1.29, 1.32, 1.38, 1.67, 1.69, 1.71, 1.200, 1.201, 1.202, 1.203, 1.205, 1.206, 1.207, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.12, 2.14, 2.200, 2.201, 2.202, 6.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.8, 8.9, 8.201, 9.1, 9.3, 9.4, 9.5, e sugli articoli aggiuntivi 6.0200, 6.0201, 9.0200, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura:

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2496-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354).

  1. Dopo l'articolo 35-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
  «Art. 35-ter. (Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati). – 1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio.
  2. Quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza liquida altresì al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il magistrato di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sia stato inferiore ai quindici giorni.
  3. Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma 1, in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere possono proporre azione, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza. L'azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che definisce il procedimento non è soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno è liquidato nella misura prevista dal comma 2.».

  2. Al comma 4 dell'articolo 68 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente periodo:
   «Possono altresì avvalersi, con compiti meramente ausiliari nell'esercizio delle loro funzioni, di assistenti volontari individuati sulla base dei criteri indicati nell'articolo 78, la cui attività non può essere retribuita.».

Articolo 2.
(Disposizioni transitorie).

  1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, hanno cessato di espiare la pena detentiva o non si trovano più in stato di custodia cautelare in carcere, possono proporre l'azione di cui all'articolo 35-ter, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354, entro il termine di decadenza di sei mesi decorrenti dalla stessa data.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i detenuti e gli internati che abbiano già presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto dell'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare domanda ai sensi dell'articolo 35-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354, qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità del ricorso da parte della predetta Corte.
  3. In tale caso, la domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.
  4. La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dei commi 2 e 3, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Articolo 3.
(Modifiche all'articolo 678 del codice di procedura penale).

  1. All'articolo 678 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:
  «3-bis. Il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza, nelle materie di rispettiva competenza, quando provvedono su richieste di provvedimenti incidenti sulla libertà personale di condannati da Tribunali o Corti penali internazionali, danno immediata comunicazione della data dell'udienza e della pertinente documentazione al Ministro della giustizia, che tempestivamente ne informa il Ministro degli affari esteri e, qualora previsto da accordi internazionali, l'organismo che ha pronunciato la condanna.».

Articolo 4.
(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

  1. L'articolo 97-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, adottate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

  «97-bis. (Modalità di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari). – 1. A seguito del provvedimento che sostituisce la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, l'imputato raggiunge senza accompagnamento il luogo di esecuzione della misura, individuato ai sensi dell'articolo 284 del codice; del provvedimento emesso, il giudice informa il pubblico ministero e la polizia giudiziaria che possono, anche di propria iniziativa, controllare l'osservanza delle prescrizioni imposte.
  2. Qualora il giudice, anche a seguito della segnalazione operata dal pubblico ministero, dal direttore dell'istituto penitenziario o dalle forze di polizia, ritenga sussistenti specifiche esigenze processuali ovvero altre esigenze di sicurezza, con il provvedimento di sostituzione di cui al comma 1 dispone che l'imputato venga accompagnato dalle forze di polizia presso il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari.
  3. Qualora, con il provvedimento di sostituzione di cui al comma 1, sia stata disposta l'applicazione delle procedure di controllo tramite gli strumenti previsti dall'articolo 275-bis, comma 1, del codice, il direttore dell'istituto penitenziario, nel trasmettere la dichiarazione dell'imputato prevista dall'articolo 275-bis, comma 2, del codice, può rappresentare l'impossibilità di dare esecuzione immediata alla scarcerazione in considerazione di specifiche esigenze di carattere tecnico; in tal caso, il giudice può autorizzare il differimento dell'esecuzione del provvedimento di sostituzione sino alla materiale disponibilità del dispositivo elettronico da parte della polizia giudiziaria.».

Articolo 5.
(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272).

  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nel comma 1 le parole: «ma non il ventunesimo anno di età.» sono sostituite dalle seguenti: «ma non il venticinquesimo anno di età.».

Articolo 6.
(Misure in materia di ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria).

  1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, la tabella A, prevista dall'articolo 1, comma 3, è sostituita dalla tabella I allegata al presente decreto.
  2. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 25, comma 1, le parole: «un corso della durata di diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un corso della durata di dodici mesi»;
   b) all'articolo 25, comma 3, le parole: «durante i primi dodici mesi di corso» sono sostituite dalle seguenti: «durante i primi otto mesi di corso»;
   c) all'articolo 27, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
    «c) sono stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, e novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità»;
    d) all'articolo 27, comma 2, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle parole: «sessanta giorni».

Articolo 7.
(Misure in materia di impiego del personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria).

  1. In considerazione delle particolari esigenze connesse all'attuale situazione carceraria, per un periodo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria non può essere comandato o distaccato presso altre pubbliche amministrazioni.
  2. I provvedimenti di distacco e comando già adottati nei riguardi del personale di cui al comma 1, e che cessano di efficacia nei due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non possono essere rinnovati.

Articolo 8.
(Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale).

  1. Il comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
   «2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni.».

Articolo 9.
(Disposizioni di natura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, valutati in 5.000.000 di euro per l'anno 2014, in 10.000.000 di euro per l'anno 2015 ed in 5.372.000 di euro per l'anno 2016, si provvede:
   a) quanto a 5.000.000 di euro per l'anno 2014 mediante utilizzo delle somme versate entro il 5 giugno 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 5 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;
   b) quanto a 10.000.000 di euro per l'anno 2015 ed a 5.372.000 di euro per l'anno 2016 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Amministrazione Penitenziaria» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al comma 2.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 10.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Tabella I
(prevista dall'articolo 6, comma 1).

«Tabella A
(prevista dall'articolo 1, comma 3)

RUOLO QUALIFICHE UOMO DONNA TOTALE
Ispettori

Ispettori superiori
Ispettori capo
Ispettori
Vice Ispettori

590 
2.780 

50 
235 

640 
3.015 

Sovrintendenti

Sovrintendenti capo
Sovrintendenti
Vice Sovrintendenti 

4.140 

360 

4.500 

Agenti
Assistenti

Assistenti capo
Assistenti
Agenti scelti
Agenti e agenti ausiliari 

32.886 

3.569 

36.455 

Totale 

40.396 

4.214 

44.610 

.».

A.C. 2496-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 4, capoverso Art. 97-bis, il comma 3 è soppresso.

  All'articolo 5, comma 1, le parole: «venticinquesimo anno di età.» sono sostituite dalle seguenti: «venticinquesimo anno di età, sempre che, per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative.».

  Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
  «Art. 5-bis. – (Disposizioni in materia di attribuzioni di funzioni a magistrati). – 1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati ordinari nominati con il decreto del Ministro della giustizia 20 febbraio 2014 sussista una scopertura superiore al 20 per cento dei posti di magistrato di sorveglianza in organico, può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, le funzioni di magistrato di sorveglianza al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità».

  Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
  «Art. 6-bis. – (Disposizioni in tema di gestione dei programmi di edilizia penitenziaria). – 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, le parole: “fino al 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 luglio 2014”.
  2. Con decreto non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le misure necessarie per assicurare la continuità e il raccordo delle attività già svolte ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma 1».

  All'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «presso» sono inserite le seguenti: «altri Ministeri o».

  All'articolo 8:
   al comma 1, capoverso 2-bis:
    al secondo periodo sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3,» e le parole: «da eseguire» sono sostituite dalla seguente: «irrogata»;
    è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis e 624-bis del codice penale, nonché all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1».

A.C. 2496-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354).

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
*1. 1. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
*1. 2. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
*1. 200. Cirielli.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – 1. Per l'anno 2014 è previsto un incremento dei fondi pari a 2.500.000 di euro, per l'anno 2015 di 5.000.000 di euro e per l'anno 2016 di 2.500.000 euro, agli ammortizzatori sociali in deroga, che consistono in trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, concessi o prorogati in deroga alla normativa vigente. Tale incremento è ripartito tra le Regioni, tenendo conto delle risorse da destinarsi alle medesime finalità dalla revisione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013.
  2. È costituito un ulteriore contingente dei c.d. «esodati» per i quali è applicabile la disciplina previgente alla riforma di cui alla legge n. 11 del 2014, ivi compreso ogni istituto più favorevole comunque applicabile, attraverso l'incremento dei fondi pari a 2.500.000 di euro per l'anno 2014, pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2015 e pari a 2.872.000 di euro per l'anno 2016.
1. 203. Molteni, Caparini, Attaguile.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 1.
1. 207. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 1, sopprimere le parole:, per un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni,

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
1. 4. Daniele Farina, Sannicandro, Scotto.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 1, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: centottanta giorni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: centottanta giorni.
1. 20. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 1, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: centoventi giorni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: centoventi giorni.
1. 14. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 1, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: novanta giorni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: novanta giorni.
1. 11. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 1, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: sessanta giorni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: sessanta giorni.
1. 8. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 1, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.
*1. 5. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 1, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.
*1. 201. Cirielli.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 1, sostituire le parole: per ogni dieci con le seguenti: per ogni centottanta.
1. 38. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 1, sostituire le parole: per ogni dieci con le seguenti: per ogni centoventi.
1. 32. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 1, sostituire le parole: per ogni dieci con le seguenti: per ogni novanta.
1. 29. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 1, sostituire le parole: per ogni dieci con le seguenti: per ogni ottanta.
1. 28. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 1, sostituire le parole: per ogni dieci con le seguenti: per ogni sessanta.
1. 26. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 1, sostituire le parole: per ogni dieci con le seguenti: per ogni trenta.
1. 23. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 1, sostituire le parole: per ogni dieci con le seguenti: per ogni venti.
1. 22. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 1, sostituire le parole: per ogni dieci con le seguenti: per ogni quindici.
1. 202. Cirielli.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il procedimento segue le forme previste dall'articolo 666 del codice di procedura penale; il provvedimento del magistrato di sorveglianza è ricorribile per cassazione.
1. 208. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 42. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: prevista dal comma 2 con le seguenti: pari a 5,00 euro per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio.
1. 204. Cirielli.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: euro 8,00 con le seguenti: euro 15,00.
1. 205. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: euro 8,00 con le seguenti: euro 5,00.
1. 48. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: euro 8,00 con le seguenti: euro 6,00.
1. 46. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per ciascuna giornata nella quale con le seguenti: per ogni dieci giornate nelle quali.
1. 66. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per ciascuna giornata nella quale con le seguenti: per ogni otto giornate nelle quali.
1. 64. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per ciascuna giornata nella quale con le seguenti: per ogni sei giornate nelle quali.
1. 62. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per ciascuna giornata nella quale con le seguenti: per ogni quattro giornate nelle quali.
1. 60. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per ciascuna giornata nella quale con le seguenti: per ogni due giornate nelle quali.
1. 58. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, sopprimere il comma 3.
1. 67. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
1. 206. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: due mesi.
1. 71. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quattro mesi.
1. 69. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «Al condannato a pena detentiva che ha dato» sono sostituite dalle seguenti: «Alla persona sottoposta a custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari e al condannato che hanno dato».
1. 76. Dambruoso.

  Sopprimere il comma 2.
1. 75. Molteni, Caparini, Attaguile.

ART. 2.
(Disposizioni transitorie).

  Sopprimerlo.
*2. 1. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

  Sopprimerlo.
*2. 2. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Sopprimerlo.
*2. 200. Cirielli.

  Sopprimere il comma 1.
2. 3. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
2. 201. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un mese.
2. 8. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: due mesi.
2. 7. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
2. 6. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quattro mesi.
2. 5. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Sopprimere i commi da 2 a 4.
*2. 10. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Sopprimere i commi da 2 a 4.
*2. 202. Cirielli.

  Al comma 2, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: due mesi.
2. 14. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 2, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quattro mesi.
2. 12. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Sopprimere il comma 3.
2. 17. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Sopprimere il comma 4.
2. 18. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 4, sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: commi 1, 2 e 3.
2. 19. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

  Al comma 4, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: due mesi.
2. 23. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 4, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
2. 22. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 4, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quattro mesi.
2. 21. Molteni, Caparini, Attaguile.

ART. 3.
(Modifiche all'articolo 678 del codice di procedura penale).

  Sopprimerlo.
3. 1. Molteni, Caparini, Attaguile.

ART. 4.
(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

  Sopprimerlo.
*4. 1. Molteni, Caparini, Attaguile

  Sopprimerlo.
*4. 200. Cirielli.

  Al comma 1, capoverso articolo 97-bis, sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   al comma 2, sostituire le parole:
di cui al comma 1 con le seguenti: della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari;
4. 3. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso articolo 97-bis, comma 1, sostituire le parole: possono, anche di propria iniziativa, controllare con le seguenti:, anche di propria iniziativa, controllano.
4. 201. Cirielli.

  Al comma 1, capoverso articolo 97-bis, sopprimere il comma 2.
4. 4. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso articolo 97-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Qualora, con il provvedimento di sostituzione di cui al comma 1, sia stata disposta l'applicazione delle procedure di controllo tramite gli strumenti previsti dall'articolo 275-bis, comma 1, del codice, il direttore dell'istituto penitenziario, nel trasmettere la dichiarazione dell'imputato prevista dall'articolo 275-bis, comma 2, del codice, può rappresentare l'impossibilità di dare esecuzione immediata alla scarcerazione in considerazione di esigenze di carattere tecnico; in tal caso, il giudice autorizza il differimento dell'esecuzione del provvedimento di sostituzione sino alla materiale disponibilità del dispositivo elettronico da parte della polizia giudiziaria.
4. 202. Molteni, Caparini, Attaguile.

ART. 5.
(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272).

  Sopprimerlo.
*5. 1. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

  Sopprimerlo.
*5. 2. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Sopprimerlo.
*5. 200. Cirielli.

  Al comma 1, sostituire la parola: venticinquesimo con la seguente: ventesimo.
5. 4. Molteni, Caparini, Attaguile

  Al comma 1, sostituire la parola: venticinquesimo con la seguente: ventiduesimo.
5. 5. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, sostituire la parola: venticinquesimo con la seguente: ventitreesimo.
*5. 6. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, sostituire la parola: venticinquesimo con la seguente: ventitreesimo.
*5. 201. Cirielli.

  Al comma 1, sostituire la parola: venticinquesimo con la seguente: ventiquattresimo.
5. 7. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
  Art. 5.1. – (Modifiche all'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). – 1. L'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 86, è sostituito dal seguente:
  «Art. 10-bis – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1, ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale.
  3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
  4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.
  5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.
  6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere».
5. 08. Molteni, Caparini, Attaguile.
(Inammissibile)

ART. 6.
(Misure in materia di ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 6. – 1. L'organico del Corpo della polizia penitenziaria di cui alla tabella A, previsto dall'articolo 1, comma, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 è aumentato, per ciascun ruolo, del quindici per cento.
  2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2014, 2015 e 2016 un incremento di 800 milioni di euro annui, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di turn-over e limitazione delle assunzioni del comparto e all'onere si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
6. 2. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: otto mesi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: otto mesi con le seguenti: tre mesi.
6. 200. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quaranta giorni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quaranta giorni.
6. 202. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
  Art. 6-bis. 1. Al fine di incrementare l'efficienza delle carceri l'Amministrazione penitenziaria, alla luce di quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del presente decreto, procede, per l'anno 2014, in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed a quelle della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad ulteriori assunzioni di personale di polizia penitenziaria, per un totale di 1000 unità. In accordo con il Ministero della difesa, bloccando la partenza dei volontari in ferma prefissata quadriennale interforze e facendo rientrare quelli attualmente in servizio, sarà possibile attingere alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi tramite lo scorrimento delle graduatorie medesime.
  2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per il 2014 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede con le seguenti modalità:
   a) all'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: «488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.988,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6» sono sostituite dalle seguenti: «518,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 1508 milioni di euro per l'anno 2015, a 2048,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 2057,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.399,6»
   b) all'articolo 1, comma 428, primo periodo, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: « 710 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.104 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.300,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.309,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6» sono sostituite dalle seguenti: «740 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.164 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.360,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.399,6 milioni di euro»
6. 0200. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
  Art. 6-bis. Al fine di incrementare l'efficienza delle carceri e sopperire alle gravi mancanze di organico, si procede ad ulteriori assunzioni di personale da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di cui 500 di personale socio-pedagogico, e 500 di personale amministrativo-contabile per un totale di 1000 unità. In accordo con il Ministero della giustizia sarà possibile attingere alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi tramite lo scorrimento delle graduatorie medesime, in particolare lo scorrimento delle graduatorie del concorso per educatore penitenziario C2 e C1 e per contabile C1.
  All'onere derivante dalla presente norma, pari a 30 milioni di euro per il 2014 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, mediante la rideterminazione per l'anno 2014 e successivi, da parte del Ministro dello Sviluppo Economico tramite proprio decreto, del canone annuo di cui all'articolo 27, comma 9, lettera a-bis) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, esclusivamente per le emittenti private, in misura tale da assicurare un maggior gettito pari a 30 milioni di euro per il 2014 e 60 milioni di euro a decorrere dal 2015.
6. 0201. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.
(Inammissibile)

ART. 6-bis.
(Disposizioni in tema di gestione dei programmi di edilizia penitenziaria).

  Al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 luglio 2014 con le seguenti: fino ai dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6-bis. 200. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 6-ter. – (Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato di manutenzione delle carceri italiane e sulla costruzione di nuove carceri). – 1. È istituita per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato di manutenzione delle carceri italiane e sulla costruzione di nuove carceri, di seguito denominata «Commissione».
  La Commissione accerta:
   a) lo stato di costruzione di nuove carceri, con particolare riguardo alle attività sia ordinarie che straordinarie che si stanno svolgendo, ed in particolare l'attività del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia e del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e alle entità dei finanziamenti, verificando eventuali differenze territoriali e individuando altresì le aree e i settori in cui la carenza strutturale è maggiormente diffusa;
   b) l'entità dell'attuale stato di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, l'eventuale riconversione e ampliamento di carceri già costruite o in fase di ultimazione e non adibite a strutture carcerarie ed in particolare l'attività del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia e del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e alla entità dei finanziamenti, verificando eventuali differenze territoriali e individuando altresì le aree e i settori in cui la carenza strutturale è maggiormente diffusa;
   c) l'idoneità dell'organizzazione degli uffici addetti all'applicazione delle norme dell'ordinamento penitenziario e l'adeguatezza della pianta organica della polizia penitenziaria in relazione a tutti i compiti assegnati;
   d) l'incidenza complessiva del costo del detenuto sulla finanza pubblica;
   e) quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi siano da proporre ai fini di una più efficace attuazione delle attività sia ordinarie che straordinarie di manutenzione, ampliamento e riconversione delle strutture carcerarie esistenti e di nuova costruzione.

  La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori, scelti rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
  4. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i componenti possono essere confermati.
  5. La Commissione nella prima seduta elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
  6. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.
  7. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 372 del codice di procedura penale.
  8. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. L'attività e il funzionamento sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.
  9. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2013 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
  10. La Commissione riferisce alle Camere annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, al termine dei suoi lavori.
6-bis. 0200. Attaguile, Molteni, Caparini.
(Inammissibile)

ART. 7.
(Misure in materia di impiego del personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria).

  Sopprimerlo.
7. 1. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i provvedimenti di distacco e/o di comando operati a favore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per preminenti esigenze dell'ente, ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
7. 200. Battaglia.

ART. 8.
(Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale).

  Sopprimerlo.
*8. 1. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

  Sopprimerlo.
*8. 2. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Sopprimerlo.
*8. 201. Cirielli.

   Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
**8. 3. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

   Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
**8. 4. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo ed il terzo periodo con il seguente: Non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni.
8. 200. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere aggiungere le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia stato già condannato per un delitto non colposo della stessa indole.
8. 12. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere aggiungere le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo e che il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna del precedente.
8. 11. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere aggiungere le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99 del codice penale.
8. 210. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere aggiungere le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99, primo comma, del codice penale.
8. 14. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere aggiungere le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, del codice penale.
8. 15. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere aggiungere le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99, terzo comma, del codice penale.
8. 16. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere aggiungere le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale.
8. 13. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere aggiungere le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo.
8. 10. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: uno.
8. 9. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: due.
8. 8. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, terzo periodo, dopo le parole: agli articoli aggiungere la seguente: 317.
8. 205. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, terzo periodo, dopo le parole: agli articoli aggiungere la seguente: 319.
8. 202. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, terzo periodo, dopo le parole: 624-bis aggiungere la seguente: 625.
8. 209. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, terzo periodo, dopo le parole: 624-bis aggiungere la seguente: 628.
8. 208. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, terzo periodo, dopo le parole: 624-bis aggiungere la seguente: 648-bis.
8. 206. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, terzo periodo, dopo le parole: 624-bis del codice penale aggiungere le seguenti: ed ogni altro delitto punito con una pena massima uguale o superiore ai sei anni di reclusione.
8. 204. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, terzo periodo, dopo le parole: 624-bis del codice penale aggiungere le seguenti: ed ogni altro delitto punito con una pena massima superiore ai sei anni di reclusione.
8. 203. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, terzo periodo, dopo le parole: 624-bis del codice penale aggiungere le seguenti: all'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
8. 207. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ove ricorra l'esigenza cautelare prevista dall'articolo 274, lettera a) del codice di procedura penale.
8. 42. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alle Camere una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi.
8. 45. Leone.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. – (Modifiche al codice di procedura penale). – 1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 5 i procedimenti per i delitti di competenza della corte di assise.».

  2. Al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, le parole: «Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo», sono soppresse.
  3. Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge.
8. 046. Molteni, Caparini, Attaguile.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. – (Modifiche al codice di procedura penale). – 1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 5 i procedimenti per i delitti di competenza della corte di assise.».

  2. Al comma 2, dell'articolo 442 del codice di procedura penale, le parole: «Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo», sono soppresse.
8. 047. Molteni, Caparini, Attaguile.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. – (Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale). – 1. Il comma 4-bis dell'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lettera b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e acquisendo gli elementi necessari che possano escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 4-bis della stessa legge, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata e agli accertamenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatte salve le ipotesi di cui ai commi 1-bis e 1-ter nel caso di accertamento negativo in ordine all'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.»

  2. Al comma 9, lettera a), dell'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo le parole: «all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni», sono aggiunte le seguenti: «fatte salve le ipotesi di cui ai commi 1-bis e 1-ter nel caso di accertamento negativo in ordine all'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva,».
8. 01. Dambruoso.

ART. 9.
(Disposizioni di natura finanziaria).

  Sopprimerlo.
9. 1. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: in 5.000.000 di euro per l'anno 2014,
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera a).
9. 3. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: in 10.000.000 di euro fino a: anno 2016.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b).
9. 4. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: ed alla adozione delle misure di cui al comma 2.
9. 5. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: al presente decreto con le seguenti: agli articoli 1 e 2 del presente decreto.
9. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).

  Sopprimere il comma 3.
9. 6. Molteni, Caparini, Attaguile.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. – (Ulteriori disposizioni di natura finanziaria per le forze di polizia). – Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per garantire e rafforzare il controllo del territorio da parte delle forze di polizia, è disposto per gli anni 2014, 2015 e 2016 un incremento di 500 milioni di euro annui per l'esecuzione delle espulsioni e per le attività connesse e consequenziali, comprese ulteriori dotazioni di uomini e mezzi, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di turn-over e limitazione delle assunzioni del comparto. All'onere di cui al primo periodo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
9. 0200. Molteni, Caparini, Attaguile.
(Inammissibile)