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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 7 ottobre 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 7 ottobre 2014.

  Abrignani, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Franco Bordo, Michele Bordo, Borghi, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Busto, Caparini, Capezzone, Carinelli, Casero, Castelli, Castiglione, Cicchitto, Colonnese, Costa, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Di Salvo, Epifani, Fanucci, Fedriga, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Giachetti, Giacomelli, Ginato, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Mannino, Antonio Martino, Merlo, Meta, Mogherini, Molea, Mongiello, Orlando, Pes, Pinna, Pisano, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Tancredi, Tofalo, Valeria Valente, Valentini, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Abrignani, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Franco Bordo, Michele Bordo, Borghi, Borletti Dell'acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Busto, Caparini, Capezzone, Carinelli, Casero, Castelli, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Costa, Dambruoso, De, Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Di Salvo, Epifani, Fanucci, Fedriga, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Giachetti, Giacomelli, Ginato, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Antonio Martino, Merlo, Mogherini, Molea, Mongiello, Orlando, Pes, Pinna, Pisano, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Tancredi, Tofalo, Valentini, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa notturna della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Franco Bordo, Michele Bordo, Borletti Dell'acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carinelli, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Costa, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Di Salvo, Epifani, Fanucci, Fedriga, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Antonio Martino, Merlo, Mogherini, Molea, Mongiello, Orlando, Pes, Pinna, Pisano, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Tofalo, Valentini, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 6 ottobre 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   FUCCI: «Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo» (2654);
   GASPARINI: «Istituzione del Museo nazionale di fotografia contemporanea in Cinisello Balsamo» (2655).

  Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 2 ottobre 2014, ha comunicato che la 8a Commissione (Lavori pubblici) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (COM(2014) 476 final) (Atto Senato Doc. XVIII, n. 73), che è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 30 settembre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la prima relazione sull'attività svolta dal Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea, riferita all'anno 2013 (Doc. CCXVIII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio), alla VI Commissione (Finanze), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettere del 30 settembre, del 1o e del 2 ottobre 2014, ha trasmesso quattro note relative all'attuazione data: alle mozioni BINETTI ed altri n. 1/00423 e FRATOIANNI ed altri n. 1/00518, accolte dal Governo ed approvate dall'Assemblea nella seduta del 2 luglio 2014, concernenti iniziative volte alla tutela della libertà religiosa, con particolare riferimento ai cristiani e alle minoranze perseguitate; alla risoluzione conclusiva PORTA ed altri n. 8/00062, accolta dal Governo ed approvata dalla III Commissione (Affari esteri) nella seduta dell'11 giugno 2014, sulla situazione socio-politica in Venezuela; alla risoluzione QUARTAPELLE PROCOPIO ed altri n. 7/00389, accolta dal Governo ed approvata dalla III Commissione (Affari esteri) nella seduta del 18 giugno 2014, sugli sviluppi della situazione in Myanmar e, per la parte di propria competenza, alla risoluzione conclusiva ARTINI ed altri n. 8/00066, accolta dal Governo ed approvata dalle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa) nella seduta del 25 giugno 2014, concernente l'attuazione delle decisioni del Consiglio relative all'avvio di un'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica Centro Africana (EUFOR RCA).

  Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa) competenti per materia.

Trasmissione dai Ministri della salute e della giustizia.

  Il Ministro della salute e il Ministro della giustizia, con lettera in data 30 settembre 2014, hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, la prima relazione sullo stato di attuazione delle iniziative per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, aggiornata al 30 settembre 2014 (Doc. CCXVII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato degli affari esteri.

  Il Sottosegretario di Stato degli affari esteri, con lettera in data 30 settembre 2014, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, concernente la partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale, l'intenzione di concedere un contributo all'Istituto Italo-Latino Americano (IILA) per il progetto «Sostegno dell'Italia alla strategia di sicurezza centroamericana (ESCA)».

  Questa comunicazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 3 ottobre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale e sui risultati conseguiti nel 2013 e nell'anno in corso (Doc. XXVII, n. 13).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 6 ottobre 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento(CE) n. 2187/2005 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (COM(2014) 614 final) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2014) 290 final), che sono assegnati in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (COM(2014) 617 final) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2014) 295 final), che sono assegnati in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

  Il presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), con lettera in data 3 ottobre 2014, ha trasmesso un documento concernente le misure consequenziali adottate dalla medesima CONSOB in riferimento alla relazione della Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato concernente gli esiti dell'esame dei rendiconti e l'analisi della gestione amministrativa della CONSOB – esercizi 2010-2011-2012, approvata con deliberazione n. 1/2014/G del 6 marzo 2013, di cui è stato dato annuncio nell’Allegato A al resoconto della seduta del 9 aprile 2014.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal consiglio regionale della Puglia.

  Il Presidente del consiglio regionale della Puglia, con lettera in data 29 settembre 2014, ha trasmesso un voto, approvato dal medesimo consiglio regionale il 23 settembre 2014, volto a chiedere la modifica delle disposizioni per la semplificazione della disciplina in materia di idrocarburi recate dall'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (Atto Camera n. 2629).

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 1o ottobre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 3, 5-bis e 6 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:
   alla V Commissione (Bilancio) la comunicazione concernente i seguenti incarichi:
    al dottor Vincenzo La Via, l'incarico di Direttore generale del tesoro;
    al dottor Daniele Franco, l'incarico di Ragioniere generale dello Stato;
    al dottor Luigi Ferrara, l'incarico di Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
   alla VI Commissione (Finanze) la comunicazione concernente i seguenti incarichi:
    al dottor Giuseppe Peleggi, l'incarico di Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
    alla professoressa Fabrizia Lapecorella, l'incarico di Direttore generale delle finanze;
    alla dottoressa Rossella Orlandi, l'incarico di Direttore dell'Agenzia delle entrate;
    all'ingegner Roberto Reggi, l'incarico di Direttore dell'Agenzia del demanio.

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 30 settembre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (112).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 27 ottobre 2014.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 2 ottobre 2014, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista (113).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 6 dicembre 2014. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 6 novembre 2014.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 AGOSTO 2014, N. 119, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO A FENOMENI DI ILLEGALITÀ E VIOLENZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, DI RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE, NONCHÉ PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO (A.C. 2616-A)

A.C. 2616-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 del presente decreto legge prevede «Misure di finanziamento del sistema di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati»;
    in particolare per quanto riguarda la questione dei minori stranieri non accompagnati molti sono i disagi affrontati dai comuni e dalle cooperative e organizzazioni del terzo settore soprattutto per quanto concerne i tempi di erogazione delle risorse fino ad ora stanziate;
    a fronte di crediti rilevanti siamo in presenza di enormi ritardi che stanno mettendo in difficoltà amministrazioni comunali e chi materialmente assiste i minori stranieri non accompagnati,

impegna il Governo

a provvedere entro i prossimi 60 giorni alla erogazione delle risorse fin qui spettanti e alla relativa estinzione dei crediti vantati dai comuni ospitanti minori stranieri non accompagnati dando certezza alle amministrazioni e a chi provvede all'assistenza dei minori.
9/2616-A/1Burtone.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 del presente decreto legge prevede «Misure di finanziamento del sistema di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati»;
    in particolare per quanto riguarda la questione dei minori stranieri non accompagnati molti sono i disagi affrontati dai comuni e dalle cooperative e organizzazioni del terzo settore soprattutto per quanto concerne i tempi di erogazione delle risorse fino ad ora stanziate;
    a fronte di crediti rilevanti siamo in presenza di enormi ritardi che stanno mettendo in difficoltà amministrazioni comunali e chi materialmente assiste i minori stranieri non accompagnati,

impegna il Governo

a ridurre nella misura del possibile i tempi di erogazione delle risorse fin qui spettanti e di relativa estinzione dei crediti vantati dai comuni ospitanti minori stranieri non accompagnati dando certezza alle amministrazioni e a chi provvede all'assistenza dei minori.
9/2616-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Burtone.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 del decreto-legge in esame prevede per l'anno 2014, per i comuni di Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo, Palermo, Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Siculiana, Siracusa e Trapani, maggiormente interessati dalla pressione migratoria, l'esclusione dal patto di stabilità interno nei limiti complessivi dell'importo commisurato al 50 per cento degli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 relativamente alle spese connesse alla citata pressione migratoria;
    entro il prossimo 15 ottobre 2014, con decreto del Ministero dell'interno sarà definito per ciascun comune interessato l'importo della esclusione, tenuto conto delle spese sostenute e delle dimensioni demografiche dei comuni in rapporto alla popolazione straniera delle cui esigenze di accoglienza si sono fatti rispettivamente carico;
    nell'ultimo periodo altre città sono state interessate dall'afflusso di migranti nell'ordine di migliaia di persone in particolare Crotone, Reggio Calabria, Taranto, Brindisi, Salerno;
    solo nelle città calabresi nelle ultime settimane sono giunti oltre tremila migranti con tutto ciò che ne consegue per quanto riguarda presa in carico ed assistenza;
    sorprende l'esclusione dalla previsione del citato articolo 7 di tali comuni in quanto è evidente lo sforzo che stanno compiendo nel fronteggiare la pressione migratoria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, attraverso ulteriori iniziative normative da adottare entro il varo della legge di stabilità 2015, di estendere la disciplina dettata dall'articolo 7 anche alle città calabresi citate in premessa.
9/2616-A/2Oliverio, Battaglia.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 del decreto-legge in esame prevede per l'anno 2014, per i comuni di Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo, Palermo, Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Siculiana, Siracusa e Trapani, maggiormente interessati dalla pressione migratoria, l'esclusione dal patto di stabilità interno nei limiti complessivi dell'importo commisurato al 50 per cento degli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 relativamente alle spese connesse alla citata pressione migratoria;
    entro il prossimo 15 ottobre 2014, con decreto del Ministero dell'interno sarà definito per ciascun comune interessato l'importo della esclusione, tenuto conto delle spese sostenute e delle dimensioni demografiche dei comuni in rapporto alla popolazione straniera delle cui esigenze di accoglienza si sono fatti rispettivamente carico;
    nell'ultimo periodo altre città sono state interessate dall'afflusso di migranti nell'ordine di migliaia di persone in particolare Crotone, Reggio Calabria, Taranto, Brindisi, Salerno;
    solo nelle città calabresi nelle ultime settimane sono giunti oltre tremila migranti con tutto ciò che ne consegue per quanto riguarda presa in carico ed assistenza;
    sorprende l'esclusione dalla previsione del citato articolo 7 di tali comuni in quanto è evidente lo sforzo che stanno compiendo nel fronteggiare la pressione migratoria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, attraverso ulteriori iniziative normative da adottare entro il varo della legge di stabilità 2015, di estendere la disciplina dettata dall'articolo 7 anche alle altre città interessate dal fenomeno.
9/2616-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Oliverio, Battaglia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, quanto al tema delicatissimo del contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, prevede agli articoli 2, 3 e 4, misure di stampo esclusivamente repressivo, con aumenti delle pene, nonché con disposizioni che incidono sui diritti di libertà dei cittadini e sulle garanzie individuali;
    la violenza in tale ambito crea giustificato allarme e preoccupazione in tutti e a danno soprattutto dei veri sportivi e dei veri tifosi che, a causa di un numero limitato di teppisti e violenti – di certo non amanti dello sport – vengono limitati e spesso impediti nella loro volontà di manifestare il senso di un sano tifo e di un leale agonismo;
    è evidente che per dare una risposta razionale ed efficace al grave fenomeno della violenza in occasione di manifestazioni sportive, è necessario puntare su misure di prevenzione, ovvero politiche di intervento sociale tese ad evitare, per quanto possibile, episodi di violenza, razzismo, istigazione alla violenza,

impegna il Governo

a promuovere, al fine di prevenire fenomeni di violenza e di intolleranza in ambito sportivo, politiche di intervento sociale rivolte alle situazioni a rischio di violenza, in particolare sostenendo, nell'ambito delle rispettive competenze, a livello statale, regionale e locale, iniziative specifiche attivate dal privato sociale o da associazioni di tifosi.
9/2616-A/3Daniele Farina, Quaranta, Costantino, Sannicandro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10 della Costituzione riconosce il diritto d'asilo allo straniero che nel suo paese non gode delle libertà democratiche, a dimostrazione dell'alto valore che tale diritto ha nell'ordinamento giuridico italiano;
    successivamente alla strage di Lampedusa del 3 ottobre 2013, il Presidente della Repubblica Napolitano ha posto l'accento sull'esigenza di intervenire con misure legislative specifiche per i richiedenti asilo e i rifugiati;
    l'Italia si trova a dare risposte immediate alle esigenze di accoglienza di un numero considerevole di persone salvate in mare, tra i quali in maggioranza richiedenti asilo;
    è necessario e urgente potenziare in questa fase il sistema di valutazione delle domande di protezione internazionale per evitare prolungati tempi di attesa che potrebbero avere effetti dannosi per i richiedenti la protezione internazionale;
    l'aumento delle Commissioni Territoriali può garantire nel breve periodo la risposta necessaria ad affrontare l'attuale situazione emergenziale, permane tuttavia la necessità di una riforma del sistema di valutazione delle domande di protezione internazionale che garantisca in via ordinaria la necessaria flessibilità, professionalizzazione e specializzazione;
    l'Italia è tenuta a trasporre entro il 30 giugno 2015 la direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione);
    il recepimento nell'ordinamento nazionale di suddetta direttiva è previsto dal disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre», già approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato (atto Senato n. 1519);
    come specificato nel considerando n. 22 della summenzionata direttiva 2013/32/UE è negli interessi sia degli Stati membri che dei richiedenti garantire un corretto riconoscimento delle esigenze di protezione internazionale in primo grado;
    l'articolo 4 della direttiva 2013/32/UE richiede che gli Stati membri provvedano affinché l'autorità preposta alla valutazione delle domande di asilo disponga di mezzi appropriati e di personale competente in numero sufficiente;
    è quindi necessario, nella trasposizione della summenzionata direttiva, prevedere una professionalizzazione del personale deputato a valutare le domande di protezione internazionale anche attraverso l'istituzione di un organismo dedicato;
    in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre» in Commissione XIV Politiche dell'Unione Europea il Governo ha accolto l'Ordine del Giorno G/1519/1/14 nella parte che lo impegna a prevedere un organismo dedicato, competente per la valutazione delle domande di protezione internazionale,

impegna il Governo:

   in sede di attuazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 a valutare l'opportunità di:
    garantire la professionalizzazione del personale preposto alla valutazione delle singole domande di protezione, attraverso un organismo dedicato sull'asilo, prevedendo che sia selezionato sulla base delle competenze ed esperienze in materia di asilo, che sia impiegato con incarico esclusivo e riceva una formazione iniziale periodicamente aggiornata, che sia adottato un codice di condotta per il personale addetto alla valutazione delle domande, nonché per gli interpreti e il personale amministrativo;
    assicurare che la direzione del suddetto organismo dedicato sia affidata a soggetti con alte competenze in materia di diritto della protezione internazionale e in materia di diritti umani;
    garantire che il personale preposto alla valutazione delle domande di asilo sia in numero sufficiente ad assolvere i compiti previsti a seconda delle variazioni nel tempo del numero delle richieste;
    garantire uniformità di interpretazione dei criteri per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché il rispetto delle garanzie procedurali, attraverso meccanismi di monitoraggio delle procedure e controllo della qualità del sistema.
9/2616-A/4Gasparini, Giuseppe Guerini, Guerra, Albini, Marcon, Beni, Costantino, Sberna, Cozzolino, D'Incà, Chaouki.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10 della Costituzione riconosce il diritto d'asilo allo straniero che nel suo paese non gode delle libertà democratiche, a dimostrazione dell'alto valore che tale diritto ha nell'ordinamento giuridico italiano;
    successivamente alla strage di Lampedusa del 3 ottobre 2013, il Presidente della Repubblica Napolitano ha posto l'accento sull'esigenza di intervenire con misure legislative specifiche per i richiedenti asilo e i rifugiati;
    l'Italia si trova a dare risposte immediate alle esigenze di accoglienza di un numero considerevole di persone salvate in mare, tra i quali in maggioranza richiedenti asilo;
    è necessario e urgente potenziare in questa fase il sistema di valutazione delle domande di protezione internazionale per evitare prolungati tempi di attesa che potrebbero avere effetti dannosi per i richiedenti la protezione internazionale;
    l'aumento delle Commissioni Territoriali può garantire nel breve periodo la risposta necessaria ad affrontare l'attuale situazione emergenziale, permane tuttavia la necessità di una riforma del sistema di valutazione delle domande di protezione internazionale che garantisca in via ordinaria la necessaria flessibilità, professionalizzazione e specializzazione;
    l'Italia è tenuta a trasporre entro il 30 giugno 2015 la direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione);
    il recepimento nell'ordinamento nazionale di suddetta direttiva è previsto dal disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre», già approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato (atto Senato n. 1519);
    come specificato nel considerando n. 22 della summenzionata direttiva 2013/32/UE è negli interessi sia degli Stati membri che dei richiedenti garantire un corretto riconoscimento delle esigenze di protezione internazionale in primo grado;
    l'articolo 4 della direttiva 2013/32/UE richiede che gli Stati membri provvedano affinché l'autorità preposta alla valutazione delle domande di asilo disponga di mezzi appropriati e di personale competente in numero sufficiente;
    è quindi necessario, nella trasposizione della summenzionata direttiva, prevedere una professionalizzazione del personale deputato a valutare le domande di protezione internazionale anche attraverso l'istituzione di un organismo dedicato;
    in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre» in Commissione XIV Politiche dell'Unione Europea il Governo ha accolto l'Ordine del Giorno G/1519/1/14 nella parte che lo impegna a prevedere un organismo dedicato, competente per la valutazione delle domande di protezione internazionale,

impegna il Governo:

   a valutare, sulla scorta dei risultati conseguiti attraverso il potenziamento delle strutture previste dalla presente legge, l'opportunità di:
   garantire la professionalizzazione del personale preposto alla valutazione delle singole domande di protezione, attraverso un organismo dedicato sull'asilo, prevedendo che sia selezionato sulla base delle competenze ed esperienze in materia di asilo, che sia impiegato con incarico esclusivo e riceva una formazione iniziale periodicamente aggiornata, che sia adottato un codice di condotta per il personale addetto alla valutazione delle domande, nonché per gli interpreti e il personale amministrativo;
    assicurare che la direzione del suddetto organismo dedicato sia affidata a soggetti con alte competenze in materia di diritto della protezione internazionale e in materia di diritti umani;
    garantire che il personale preposto alla valutazione delle domande di asilo sia in numero sufficiente ad assolvere i compiti previsti a seconda delle variazioni nel tempo del numero delle richieste;
    garantire uniformità di interpretazione dei criteri per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché il rispetto delle garanzie procedurali, attraverso meccanismi di monitoraggio delle procedure e controllo della qualità del sistema.
9/2616-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Gasparini, Giuseppe Guerini, Guerra, Albini, Marcon, Beni, Costantino, Sberna, Cozzolino, D'Incà, Chaouki.


   La Camera,
   premesso che:
    negli ultimi anni, il legittimo e doveroso contrasto a tutte le forme di violenza negli stadi – e in generale in occasione dello svolgimento di qualunque manifestazione sportiva – è stato spesso determinato dalla necessità di rispondere ad una emergenza in atto, ed è dunque stato attuato con strumenti prevalentemente di carattere punitivo, senza che si riuscisse ad attuare, da parte dei soggetti interessati, un'efficace politica di prevenzione, educazione e dialogo con le tifoserie organizzate;
    in particolare, con il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito con modificazioni, nella legge n. 41 del 2007, e ora oggetto di modifica da parte del provvedimento in esame, fu prevista la base giuridica che ha consentito l'adozione di una direttiva il 15 agosto 2009 con la quale fu introdotta nel nostro ordinamento la cd. tessera del tifoso, uno strumento che avrebbe dovuto consentire al tifoso di seguire la propria squadra in trasferta, ed entrare nei settori dello stadio riservato agli ospiti, permettendo al tempo stesso uno snellimento delle procedure di controllo dei documenti ai varchi;
    tuttavia, fin dall'introduzione di questo strumento non sono mancate critiche, anche da parte degli stessi operatori della sicurezza, come testimoniato anche dall'allora capo della polizia Manganelli che in un'intervista del 18 luglio 2013 – pur rivendicando la necessità di affrontare un'emergenza che si era registrata ed aveva portato all'introduzione della tessera del tifoso – ne auspicava il superamento, nel quadro di un più generale ritorno alla normalità;
    particolarmente problematico, fino ad oggi, si è rivelato proprio l'articolo 9 della legge 4 aprile 2007, n. 41, che di fatto lascia aperta la possibilità che i destinatari di un provvedimento di Daspo possano essere inibiti sine die a partecipare a manifestazioni sportive e a richiedere il rilascio della cd. tessera del tifoso, anche nelle ipotesi in cui il provvedimento di Daspo sia stato compiutamente scontato ovvero revocato;
    tuttavia, il provvedimento in esame sembrerebbe finalmente aver risolto questa questione, con una modifica dell'articolo 9 della legge 4 aprile 2007, n. 41, nel senso che non si richiede più ai fini del divieto di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso allo stadio che i soggetti «siano stati destinatari» di un provvedimento di Daspo, ma che essi «siano destinatari» di tale provvedimento, lasciando intendere che secondo la nuova normativa perché il divieto venga applicato, il Daspo debba essere in atto;
    il provvedimento in esame ha pertanto modificato una disposizione che contrastava fortemente con la filosofia di fondo del nostro ordinamento giuridico che, tra le altre cose, prevede che l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali sia tesa all'educazione e al recupero dei soggetti che hanno commesso reati, conformemente all'articolo 27 Costituzione,

impegna il Governo:

   a presentare entro due mesi una dettagliata relazione sull'efficacia dello strumento della tessera del tifoso, trascorsi quasi sette anni dalla sua introduzione, anche al fine di valutare l'opportunità di un suo definitivo superamento;
   a prevedere la convocazione, quanto prima, di un tavolo di lavoro che veda coinvolti tutti i soggetti interessati, anche al fine di introdurre nuove e più decise politiche di prevenzione, educazione e dialogo con le tifoserie organizzate, così determinando una loro maggior responsabilizzazione in relazione alle misure adottate;
   a valutare l'opportunità di adottare un atto ministeriale che chiarisca in maniera inequivocabile a tutte le questure presenti sul territorio nazionale che il divieto di cui all'articolo 9 della legge 4 aprile 2007, n. 41, come modificato dal provvedimento in esame, non si applica nelle ipotesi in cui il Daspo sia stato compiutamente scontato dal soggetto destinatario ovvero sia stato revocato.
9/2616-A/5Tullo, Lattuca, Miccoli, Carbone, Pastorino, Fossati.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca, tra le altre, disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, anche al fine di invertire la tendenza che vede spesso gli stadi e gli ambienti circostanti come luoghi teatro di gravi violenze;
    dalle audizioni tenute in I Commissione della Camera è emerso, tra le altre cose, che i costi sostenuti, nell'anno 2013, per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione delle partite di calcio della serie A e della serie B, ed in particolare per la copertura dei costi delle ore straordinarie e dell'indennità di ordine pubblico delle Forze dell'ordine, ammontano a circa 25 milioni di euro;
    durante l'esame del provvedimento all'articolo 3, è stata introdotta la lettera c-bis che prevede che una quota non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione degli eventi sportivi sia destinata a finanziare i costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione degli eventi medesimi, e in particolare per la copertura dei costi delle ore di lavoro straordinario e dell'indennità di ordine pubblico delle Forze dell'ordine;
    il coinvolgimento delle società professionistiche di calcio della serie A e della serie B nel pagamento di una parte dei costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione delle partite di calcio appare infatti innanzitutto come un atto doveroso, in un momento di grave crisi economica, nei confronti degli appartenenti alle forze dell'ordine che rischiano settimanalmente la propria vita per consentire lo svolgimento di un evento sportivo capace di generare fatturati da milioni di euro;
    tale coinvolgimento, inoltre, potrebbe avviare un circolo virtuoso con le società di calcio, che se tenute a partecipare al pagamento diretto dei costi necessari a permettere lo svolgimento dell'evento sportivo, sarebbero assai più stimolate a svolgere un'opera di responsabilizzazione dei tifosi di calcio, e delle frange più violente del tifo, anche in un'ottica di riduzione dei costi da loro sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico, specie qualora tale partecipazione economica venisse commisurata al grado di pericolosità dell'evento sportivo, agli eventuali danni rilevati o stimati e dunque alla necessità di un maggiore o minore impiego delle forze dell'ordine;
    tuttavia, alla luce del fatto che gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso agli stadi rappresentano ormai una parte minoritaria dei ricavi complessivi delle società di calcio, e nell'ottica di favorire una sempre maggiore partecipazione di famiglie e bambini negli stadi in un'atmosfera di serenità, appare opportuno estendere la disposizione introdotta all'articolo 3, comma 1, lettera c-bis) ai ricavi complessivi delle società di calcio,

impegna il Governo

nell'ambito della competenza legislativa costituzionalmente prevista, a valutare gli effetti applicativi della norma citata in premessa, affinché siano adottate ulteriori iniziative normative volte a prevedere che la quota – prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera c-bis del provvedimento in esame – derivi da una percentuale applicata sui ricavi complessivi delle società professionistiche di calcio della Serie A e B, e che sia commisurata proporzionalmente sulla base di un conto consuntivo degli impieghi straordinari delle forze dell'ordine e degli eventuali danni rilevati e stimati annualmente dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.
9/2616-A/6Giuseppe Guerini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno, prevede, al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale, l'istituzione per le esigenze del Ministero dell'interno nel relativo stato di previsione un Fondo con una dotazione finanziaria di euro 62.700.000 per l'anno 2014, la cui ripartizione è effettuata entro il 31 dicembre 2014 con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
    il decreto-legge n. 92 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge 125 del 2008 recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica», ha introdotto la possibilità di impiegare un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di Polizia;
    tale decreto prevede che il Piano di impiego del personale delle Forze armate sia adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri;
    sia il Piano di impiego per il primo semestre (decreto interministeriale adottato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della difesa il 14 gennaio 2014) che quello per il secondo semestre (decreto interministeriale adottato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della difesa il 16 luglio 2014) del 2014, non prevedono servizi di perlustrazione e pattuglia con il concorso delle Forze armate nelle province di Bergamo e di Brescia, nelle quali si espletavano invece fino al dicembre del 2013;
    le province di Bergamo e di Brescia hanno visto raddoppiare l'afflusso di stranieri dal 2005 ad oggi fino ad arrivare ad una percentuale che si attesta al 13 per cento rispetto alla popolazione italiana con una tendenza in costante aumento dovuta anche al trasferimento dei migranti soccorsi dalla Marina Militare nel Mediterraneo,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi dalle disposizioni richiamate in premessa al fine di utilizzare parte del Fondo di cui in premessa per reintegrare, nelle province escluse dai citati Allegati ai Decreti interministeriali, il personale militare di perlustrazione e pattuglia, al fine di ridare piena attuazione alla proroga del Piano di impiego in vigore al 31 dicembre 2013, rafforzando la presenza delle forze dell'ordine nelle province in cui è più evidente la carenza di organico.
9/2616-A/7Gregorio Fontana.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento reca misure in tre aree (il contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, la protezione internazionale, la funzionalità del Ministero dell'interno), raggruppate in altrettanti Capi, che intendono essere finalizzate a fornire una risposta immediata ed efficace a fenomeni di illegalità e di violenza connessi allo svolgimento di competizioni sportive, al fine di garantirne la regolarità;
    a tale proposito il decreto-legge contiene nel complesso interventi modesti ed insufficienti che non contemplano adeguate misure sanzionatorie di carattere amministrativo e penale, né tantomeno norme rigorose che andrebbero introdotte al fine di debellare la violenza all'interno e all'esterno delle strutture sportive e avvicinare la legislazione in materia ai Paesi come ad esempio la Gran Bretagna, che hanno avuto gravissimi problemi sociali connessi alla violenza negli stadi e che grazie a norme incisive e intransigenti hanno risolto quasi in misura completa il fenomeno;
    l'introduzione di strutture di sicurezza interne agli stadi, da utilizzare in caso di immediato arresto per coloro che si rendono responsabili di gravi atti di violenza all'interno dello stadio, rappresenta una delle misure urgenti e indispensabili, al fine di migliorare le condizioni generali di sicurezza e di pronto intervento, da parte delle forze dell'ordine preposte alla sicurezza, nonché di rendere maggiore celerità nella risoluzione delle procedure d'intervento urgente per rendere inoffensivo nell'immediato chi minaccia anche solo potenzialmente di creare disordini;
    le celle di contenimento per i facinorosi, da prevedere nel caso l'impianto sportivo fosse sprovvisto, nel commissariato limitrofo, potrebbero infatti rappresentare uno strumento utile e determinante al fine di contrastare il fenomeno della violenza negli stadi, la cui disposizione in definitiva, avrebbe dovuto essere inserita all'interno di un disegno di legge di decretazione d'urgenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a prevedere la realizzazione delle camere di sicurezza possibilmente all'interno o nei commissariati di pubblica sicurezza limitrofi agli stadi, per le finalità indicate nella premessa.
9/2616-A/8Nastri.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di conversione della proposta di legge di conversione del decreto in oggetto, all'articolo 5, che modifica il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è stato previsto che «ogni commissione territoriale e ognuna delle sue sezioni opera con indipendenza di giudizio e di valutazione»;
    in tale innovazione è opportuno ribadire il principio secondo cui le commissioni territoriali operano in coordinamento con la Commissione nazionale per il diritto d'asilo, la quale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni e di raccolta di dati statistici. La stessa ha poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi,

impegna il Governo

a prevedere con urgenza un intervento normativo che chiarisca la norma in oggetto, ribadendo che le commissioni territoriali sono coordinate dalla commissione nazionale per i richiedenti asilo.
9/2616-A/9Costantino, Quaranta, Sannicandro, Daniele Farina, Palazzotto.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di conversione della proposta di legge di conversione del decreto in oggetto, all'articolo 5, che modifica il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è stato previsto che «ogni commissione territoriale e ognuna delle sue sezioni opera con indipendenza di giudizio e di valutazione»;
    in tale innovazione è opportuno ribadire il principio secondo cui le commissioni territoriali operano in coordinamento con la Commissione nazionale per il diritto d'asilo, la quale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni e di raccolta di dati statistici. La stessa ha poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi,

impegna il Governo

a prevedere con urgenza un intervento in grado di chiarire la norma in oggetto, ribadendo che le commissioni territoriali sono coordinate dalla commissione nazionale per i richiedenti asilo.
9/2616-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Costantino, Quaranta, Sannicandro, Daniele Farina, Palazzotto.


   La Camera,
   premesso che:
    è in fase di discussione il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno,

impegna il Governo

a controllare e migliorare gli accessi e le zone degli impianti sportivi dedicati ai disabili al fine di garantire il completo abbattimento delle barriere architettoniche e l'accesso e il deflusso in completa sicurezza degli spettatori e degli atleti diversamente abili e a mobilità ridotta.
9/2616-A/10Coccia.


   La Camera,
   premesso che:
    è in fase di discussione il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno,

impegna il Governo

a controllare e migliorare le norme che regolano gli accessi e le zone degli impianti sportivi dedicati ai disabili al fine di garantire il completo abbattimento delle barriere architettoniche e l'accesso e il deflusso in completa sicurezza degli spettatori e degli atleti diversamente abili e a mobilità ridotta.
9/2616-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta) Coccia.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 7 della proposta di legge di conversione del decreto in esame si prevede che le spese connesse alla pressione migratoria siano escluse dal patto di stabilità interno nei limiti complessivi dell'importo commisurato al 50 per cento degli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
    tale previsione, a norma del decreto legge in oggetto, si applica ai soli comuni di Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo, Palermo, Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Siculiana, Siracusa e Trapani, particolarmente interessati dalla predetta pressione migratoria;
    una particolare pressione migratoria ha interessato anche il comune di Taranto, il quale, nei mesi scorsi, a seguito dell'intensificarsi degli arrivi di immigrati, soprattutto richiedenti asilo, è diventato un vero e proprio hub degli arrivi;
    la scelta di Taranto è stata determinata dalla circostanza che le grossi navi da sbarco, come la «San Giorgio», impegnate nell'operazione Mare Nostrum, hanno bisogno di un porto idoneo per l'attracco ed effettuare in sicurezza le operazioni di sbarco;
    dall'11 maggio scorso sono stati più di dieci gli sbarchi nel capoluogo jonico, per più di diecimila migranti arrivati, con una considerevole cifra di minori non accompagnati;
    l'accoglienza dei migranti sbarcati è stata organizzata con il coinvolgimento delle istituzioni territoriali interessate, nonché di varie organizzazioni di volontariato, e la città di Taranto, nello specifico, seppur con grande sforzo e generosità, ha fatto fatica a gestire tale imponente flusso;
    analoga situazione interessa da molti mesi anche il comune di Milano, il quale ha visto intensificarsi la presenza di migranti principalmente per via del transito dei rifugiati verso le destinazioni del Nord Europa;
    decine di migliaia, prevalentemente siriani ed eritrei in fuga, risultano essere i migranti ospiti delle strutture di accoglienza, molti dei quali minori,

impegna il Governo

a prevedere nella prossima legge di stabilità, l'estensione dell'esclusione delle spese connesse alla pressione migratoria, come previsto dall'articolo 7 del decreto legge in oggetto, anche ai comuni di Taranto e Milano.
9/2616-A/11Duranti, Franco Bordo, Sannicandro, Daniele Farina, Pannarale, Matarrelli.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 6 vengono disposti per l'accoglienza ingenti investimenti, in particolare per le somme di euro 50.850.570 ed euro 62.700,000, che vengono pertanto sottratte alle risorse disposte anche dall'Unione Europea per l'attuazione dei rimpatri;
    il provvedimento legislativo in parola, anche indirettamente, tende a porre norme che vanno ad incidere sull'attuale politica dell'immigrazione;
    come da consolidata giurisprudenza, il potere di disciplinare l'immigrazione rappresenta una prerogativa essenziale dello Stato in quanto espressione del controllo del territorio; difatti la regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato è «collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici, quali, ad esempio, la sicurezza e la sanità pubblica, l'ordine pubblico» (sentenze della Corte costituzionale n. 148 del 2008, n. 206 del 2006 e n. 62 del 1994);
    il «reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato» è stato introdotto nel 2009 dall'articolo 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, (cosiddetto pacchetto sicurezza) che ha modificato il testo unico delle disposizioni circa la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) introducendovi l'articolo 10-bis, in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva cosiddetta Rimpatri;
    successivamente alla sua introduzione nell'ordinamento italiano, il reato di immigrazione clandestina è stato dichiarato legittimo, anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 250 del 2010);
    il reato di immigrazione clandestina vige anche in numerosi altri Stati europei, ad esempio in Francia, Germania e Gran Bretagna, talvolta con pene molto più severe e, pertanto, anche in sede europea, non vi è alcuna pronuncia che abbia dichiarato l'articolo 10-bis contrario a disposizioni comunitarie o internazionali;
    secondo quanto riportato dal rappresentante del Governo pro-tempore (seduta della I Commissione del 5 luglio 2011 – Camera dei deputati), le denunce per il reato di ingresso e soggiorno clandestino da agosto 2009 ad aprile 2011 «sono state oltre 43 mila. Nello stesso periodo risultano denunciati per il reato di violazione e reiterata violazione dell'ordine di allontanamento del questore oltre 56 mila stranieri; quanto alle espulsioni, queste sono state, dal 2008 al 2010, circa 60 mila»;
    successivamente alla legge delega che ha disposto l'abrogazione del reato di clandestinità, gli sbarchi sulle nostre coste sono aumentati fino a raggiungere la cifra di 125.000 solo da gennaio 2014, come attestato dal capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in audizione alle Commissioni riunite I e II il 15 settembre 2014;
    l'abrogazione del reato di immigrazione clandestina ha inviato messaggi errati e incoraggiato tutte quelle organizzazioni che prosperano sulla tratta degli esseri umani, particolarmente grave quando si tratta di minori e donne in stato di gravidanza,

impegna il Governo

ad adottare tutte le più opportune iniziative, anche con provvedimenti di natura emergenziale, al fine di ripristinare il reato di immigrazione clandestina, così come previsto dall'articolo 10-bis del testo unico immigrazione, e rendere efficaci ed effettive le modalità di espulsione di tutti i clandestini presenti sul territorio del nostro Stato, nonché ripristinare, al fine di rendere efficaci, le azioni di respingimento in accordo con i paesi di partenza.
9/2616-A/12Grimoldi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento legislativo in parola, anche indirettamente, tende a porre norme che vanno ad incidere sull'attuale politica in materia di immigrazione e protezione internazionale;
    la protezione umanitaria è una forma di protezione (non internazionale) diversa rispetto allo status di rifugiato e allo status di protezione sussidiaria, e infatti è disciplinata dal Testo Unico sull'immigrazione e dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
    detta forma di protezione è riconosciuta al richiedente protezione internazionale quando la Commissione territoriale, pur non accertando la sussistenza di esigenze di protezione internazionale, ritiene che esistano seri motivi di carattere umanitario che giustificano la permanenza del richiedente sul territorio nazionale;
    la disposizione normativa non enuncia in via esemplificativa quali debbano essere considerati i seri motivi, pertanto, è suscettibile di ampia interpretazione e pertanto si presto a maggior utilizzo, costituendo la forma di protezione più riconosciuta ai richiedenti asilo;
    la normativa italiana non definisce in termini univoci quali siano le esigenze di protezione umanitaria di un individuo: l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998 adotta una previsione di carattere generale che consente la tutela di una vasta categoria di fattispecie soggettive, non riconducibili alla protezione internazionale;
    la mancanza assoluta di una disciplina normativa che definisca il contenuto del titolo di soggiorno per motivi umanitari, i diritti a esso connessi e le modalità di rilascio e rinnovo del titolo stesso, ha causato l'adozione di prassi del tutto difformi da territorio a territorio;
    la protezione umanitaria non rientra nella nozione di protezione internazionale ed altresì va ad aggiungersi ad altre forme di protezione già previste dal nostro ordinamento,

impegna il Governo

ad assumere le più opportune iniziative, anche di urgenza, al fine di razionalizzare i sistemi di protezione già disposti dal nostro ordinamento, mediante l'abrogazione dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998.
9/2616-A/13Invernizzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento legislativo in parola, anche indirettamente, tende a porre norme che vanno ad incidere sull'attuale politica dell'immigrazione ed in materia di protezione internazionale;
    il provvedimento dispone ingenti investimenti per l'accoglienza;
    la Direttiva cosiddetta Accoglienza (2013/33/UE) all'articolo 20, comma 2, dispone che «Gli Stati membri possono inoltre ridurre le condizioni materiali di accoglienza quando possono accertare che il richiedente, senza un giustificato motivo, non ha presentato la domanda di protezione internazionale non appena ciò era ragionevolmente fattibile dopo il suo arrivo in tale Stato membro», al comma 3 che «Stati membri possono ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza qualora un richiedente abbia occultato risorse finanziarie, beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali di accoglienza» e al comma 4 infine che «Gli Stati membri possono prevedere sanzioni applicabili alle gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché ai comportamenti gravemente violenti»,

impegna il Governo

a dare immediata attuazione alle disposizioni della Direttiva 2013/33/UE, in particolare procedendo alla revoca e riduzione delle condizioni materiali di accoglienza quando il richiedente, senza un giustificato motivo, non ha presentato la domanda di protezione internazionale non appena ciò era ragionevolmente fattibile dopo il suo arrivo, qualora un richiedente abbia occultato risorse finanziarie, beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali di accoglienza, procedendo al recupero delle somme anticipate anche per l'assistenza legale, e prevedendo sanzioni in caso di gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché di comportamenti gravemente violenti.
9/2616-A/14Caon.


   La Camera,
   premesso che:
    il fenomeno dei minori stranieri affidati ai servizi sociali ha assunto, negli ultimi anni, proporzioni vastissime e incontrollabili, a causa delle massicce ondate migratorie che hanno investito il nostro Paese;
    nel mondo industrializzato i problemi dell'infanzia sono spesso connessi all'ondata dei flussi migratori: minori, sradicati dal proprio ambiente naturale, in condizioni di povertà, diventano facilmente preda di situazioni di violazione dei diritti fondamentali, dallo sfruttamento del lavoro minorile all'accattonaggio, dallo sfruttamento sessuale all'utilizzo a fini di microcriminalità;
    il Ministro dell'interno ha reso noto che sarebbero ben 600.000 le persone sulle coste dell'Africa in attesa di imbarcarsi per arrivare via mare in Italia;
    se nel 2013 gli sbarchi sono stati 42.925, solo dall'inizio del 2014 gli arrivi hanno già superato quota 20.000 e il Viminale ha fatto sapere che il dato è di oltre 10 volte maggiore a quello registrato nello stesso periodo del 2013, un vero e proprio record;
    secondo i dati del Ministero dell'interno dal gennaio 2014 i minori arrivati in Italia sono stati 6722 di cui 4.598 non accompagnati per la maggior parte di nazionalità eritrea, somala ed egiziana;
    il quinto rapporto ANCI 2011-2012 sui Minori non accompagnati rileva che il problema sta assumendo dimensioni emergenziali,

impegna il Governo

ad assumere iniziative per prevedere la continuità del finanziamento di un fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che non gravi sui bilanci dei comuni.
9/2616-A/15Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    il fenomeno dei minori stranieri affidati ai servizi sociali ha assunto, negli ultimi anni, proporzioni vastissime e incontrollabili, a causa delle massicce ondate migratorie che hanno investito il nostro Paese;
    il quinto rapporto ANCI 2011-2012 sui Minori non accompagnati rileva che il problema sta assumendo dimensioni emergenziali,

impegna il Governo

ad assumere ogni utile e possibile iniziativa per prevedere la continuità del finanziamento di un fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che non gravi sui bilanci dei comuni.
9/2616-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta) Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    il fenomeno dei minori stranieri affidati ai servizi sociali ha assunto, negli ultimi anni, proporzioni vastissime e incontrollabili, a causa delle massicce ondate migratorie che hanno investito il nostro Paese;
    nel mondo industrializzato i problemi dell'infanzia sono spesso connessi all'ondata dei flussi migratori: i minori, sradicati dal proprio ambiente naturale, in condizioni di povertà, diventano facilmente preda di situazioni di violazione dei diritti fondamentali, dallo sfruttamento del lavoro minorile all'accattonaggio, dallo sfruttamento sessuale all'utilizzo a fini di microcriminalità;
    il progetto mondialista, rivoluzione economica, politica e sociale che ha conformato il pensiero culturale alle logiche liberiste del mercato, ha scardinato l'identità e le economie di sussistenza (autoproduzione e autoconsumo) su cui le popolazioni del Sud del Mondo avevano vissuto, e a volte prosperato, per secoli e millenni, privandoli di quel tessuto di solidarietà familiare e comunitaria. In breve, il potere delle risorse prevale sul potere dell'uomo;
    basti pensare che ai primi del Novecento l'Africa era alimentarmente autosufficiente. Lo era ancora, in buona sostanza (al 98 per cento), nel 1961. Ma da quando ha cominciato ad essere aggredita dall'integrazione economica le cose sono precipitate. L'autosufficienza è scesa all'89 per cento nel 1971, al 78 per cento nel 1978;
    tutti gli «aiuti» non solo non sono riusciti a tamponare il fenomeno della fame, in Africa e altrove, ma lo hanno aggravato. Perché gli «aiuti» alle popolazioni del Terzo Mondo tendono ad integrarle maggiormente nel mercato economico mondiale. Ed è proprio questa integrazione, come dimostra la storia dell'ultimo mezzo secolo, che le fa ammalare ed esplodere;
    prima quindi di affrontare il problema dei minori non accompagnati presenti nel nostro Paese con il solito approccio buonista dovremmo essere capaci di assumerci le nostre responsabilità storiche ma soprattutto dovremmo essere in grado di capire che è necessario un intervento in controtendenza fondato da un lato su un'azione forte di contrasto alla immigrazione di massa e dall'altro lato finalizzato a sviluppare interventi mirati di aiuto sul posto per le popolazioni sofferenti,

impegna il Governo

a promuovere in tutte le sedi competenti l'istituzione di una «clausola sociale» che vieti gli accordi commerciali con imprese che, nella produzione di manufatti ovvero nell'erogazione di servizi, disattendano la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 182 del 1999 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, resa esecutiva ai sensi della legge 25 maggio 2000, n. 148.
9/2616-A/16Prataviera.


   La Camera,
   premesso che:
    il fenomeno dei minori stranieri affidati ai servizi sociali ha assunto, negli ultimi anni, proporzioni vastissime e incontrollabili, a causa delle massicce ondate migratorie che hanno investito il nostro Paese;
    nel mondo industrializzato i problemi dell'infanzia sono spesso connessi all'ondata dei flussi migratori: i minori, sradicati dal proprio ambiente naturale, in condizioni di povertà, diventano facilmente preda di situazioni di violazione dei diritti fondamentali, dallo sfruttamento del lavoro minorile all'accattonaggio, dallo sfruttamento sessuale all'utilizzo a fini di microcriminalità;

impegna il Governo

a promuovere in tutte le sedi competenti l'istituzione di una «clausola sociale» che vieti gli accordi commerciali con imprese che, nella produzione di manufatti ovvero nell'erogazione di servizi, disattendano la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 182 del 1999 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, resa esecutiva ai sensi della legge 25 maggio 2000, n. 148.
9/2616-A/16. (Testo modificato nel corso della seduta) Prataviera.


   La Camera,
    rilevando come a determinare l'eccezionale afflusso di migranti che ha generato la situazione di emergenza affrontata da alcune delle disposizioni del decreto-legge in esame, abbia concorso lo svolgimento dell'Operazione navale Mare Nostrum;
    evidenziando come il recente arrivo di grandi quantità di profughi nel nostro Paese abbia suscitato dubbi circa la capacità italiana di onorare gli impegni assunti firmando gli Accordi di Schengen, dal momento che molti rifugiati, veri o presunti, in assenza di sorveglianza, hanno raggiunto altri Paesi membri dell'Unione europea;
    sottolineando come in diversi Stati europei partecipi degli Accordi di Schengen stiano iniziando ad affiorare malumori nei confronti del nostro Paese, che non assicurerebbe la tenuta delle frontiere esterne dell'area di libera circolazione delle persone,

impegna il Governo

a sospendere entro il 15 ottobre 2014 l'Operazione Mare Nostrum e ad assicurare la partecipazione di navi della Marina Militare allo svolgimento della missione che le succederà, Frontex Plus, mirante al contenimento del flusso migratorio diretto dalla sponda Sud del Mediterraneo verso l'Europa.
9/2616-A/17Marcolin.


   La Camera,
   esprimendo preoccupazione nei confronti del fenomeno dei reclutamenti nelle fila delle milizie dell'autoproclamato Califfato Islamico, che concernerebbe ormai molti Paesi, anche lontani dal teatro siriano-iracheno;
   rilevando la significativa crescita dell'inquietudine delle autorità di pubblica sicurezza del nostro Paese e di Stati nostri alleati nei confronti di questo fenomeno e delle sue implicazioni possibili;
   sottolineando come esista, in particolare, il timore che vengano perpetrati attentati a matrice jihadista riconducibili al sedicente Stato Islamico anche nel nostro Paese;
   evidenziando come una possibile porta di accesso al nostro Paese sia rappresentato proprio dall'accoglimento dei migranti irregolari che giungono dalla sponda Sud del Mediterraneo;
   ritenendo pertanto, importante rafforzare i controlli sui movimenti in atto alle nostre frontiere, inclusi quelli riconducibili ai flussi migratori illegali,

impegna il Governo

a potenziare i controlli sugli stranieri che entrano nel territorio nazionale, inclusi quelli che giungono sulle nostre coste illegalmente, anche tramite le attività delle navi della Marina Militare coinvolte nell'operazione Mare Nostrum, in particolare accelerando le procedure d'identificazione e provvedendo alla sorveglianza di coloro che arrivano.
9/2616-A/18Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento legislativo in parola, anche indirettamente, tende a porre norme che vanno ad incidere sull'attuale politica dell'immigrazione, in particolare con l'impiego ad altre finalità delle risorse finanziare destinate invece ai rimpatri;
    il 15 settembre 2014 il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'interno in audizione in Commissioni riunite I e II ha dichiarato che dei 125.876 arrivi in Italia dall'inizio dell'anno le richieste di protezione sono state 38.000;
    i centri di identificazione ed espulsione, sono strutture destinate al trattenimento, convalidato dal giudice di pace, degli stranieri extracomunitari irregolari e destinati all'espulsione e si propongono di evitare la dispersione degli immigrati irregolari sul territorio e di consentire la materiale esecuzione, da parte delle forze dell'ordine, dei provvedimenti di espulsione emessi nei confronti degli irregolari;
    l'istituzione e l'operatività di tali centri sono del tutto in linea con quanto dispone e richiede l'Unione europea, poiché è la stessa direttiva 2008/115/CE («direttiva rimpatri») a prevedere agli articoli 15 e 16, il «trattenimento» «in appositi centri di permanenza temporanea» «per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio» e ad imporre agli Stati membri, tra cui l'Italia, l'adozione di «norme chiare, trasparenti ed eque per definire una politica di rimpatrio efficace quale elemento necessario di una politica d'immigrazione correttamente gestita»;
    oltre al «trattenimento» nei centri di identificazione ed espulsione, necessario per procedere all'effettiva espulsione dei clandestini, sempre la direttiva cosiddetta rimpatri (direttiva 2008/115/CE) dispone altresì che «al fine di agevolare la procedura di rimpatrio si sottolinea la necessità di accordi comunitari e bilaterali di riammissione con i Paesi terzi»;
    secondo i dati del Rapporto sui CIE del luglio 2014 approvato dalla Commissione Straordinaria per la Tutela e Promozione dei Diritti Umani, il numero dei clandestini rimpatriati nel 2013 è stato di soli 2.749 rispetto ai 4.015 del 2012;
    vi è da attendersi un numero ancora inferiore per l'anno in corso alla luce della chiusura e riconversione in atto dei Centri di Identificazione ed Espulsione;
    invece, secondo quanto riportato dall'allora rappresentante del Governo pro-tempore nella seduta della I Commissione del 5 luglio 2011 le espulsioni sono state, dal 2008 al 2010, circa 60 mila;
    la Direttiva c.d. Rimpatri dispone il trattenimento in appositi centri fino a 18 mesi ai fini non solo dell'identificazione ma soprattutto dell'allontanamento effettivo del clandestino,

impegna il Governo

a rendere effettivo il recepimento della direttiva 2008/115/CE («Direttiva Rimpatri»), in particolare dell'articolo 15, comma 6, mantenendo i tempi di trattenimento nei CIE a 18 mesi e procedendo in modo celere all'identificazione e al rimpatrio dei clandestini presenti sul territorio italiano, anche mediante il rinnovo e la stipula di accordi con i Paesi di origine.
9/2616-A/19Fedriga.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento legislativo in parola, anche indirettamente, tende a porre norme che vanno ad incidere sull'attuale politica dell'immigrazione;
    il 15 settembre 2014 il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'interno in audizione in Commissioni riunite I e II ha dichiarato che dei 125.876 arrivi in Italia dall'inizio dell'anno le richieste di protezione sono state 38.000;
    i centri di identificazione ed espulsione, così denominati con decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e previsti dall'articolo 14 del testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), come modificato dall'articolo 12 della legge n. 189 del 2002, sono strutture destinate al trattenimento, convalidato dal giudice di pace, degli stranieri extracomunitari irregolari e destinati all'espulsione e si propongono di evitare la dispersione degli immigrati irregolari sul territorio e di consentire la materiale esecuzione, da parte delle forze dell'ordine, dei provvedimenti di espulsione emessi nei confronti degli irregolari;
    l'istituzione e l'operatività di tali centri sono del tutto in linea con quanto dispone e richiede l'Unione europea, poiché è la stessa direttiva 2008/115/CE («direttiva rimpatri») a prevede, agli articoli 15 e 16, il «trattenimento» «in appositi centri di permanenza temporanea» «per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio» e ad imporre agli Stati membri, tra cui l'Italia, l'adozione di «norme chiare, trasparenti ed eque per definire una politica di rimpatrio efficace quale elemento necessario di una politica d'immigrazione correttamente gestita»;
    oltre al «trattenimento» nei centri di identificazione ed espulsione, necessario per procedere all'effettiva espulsione dei clandestini, sempre la direttiva cosiddetta rimpatri (direttiva 2008/115/CE) dispone altresì che «al fine di agevolare la procedura di rimpatrio si sottolinea la necessità di accordi comunitari e bilaterali di riammissione con i Paesi terzi»;
    dopo l'entrata in vigore del reato di ingresso e soggiorno illegale ex articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nell'anno 2010 gli sbarchi sono diminuiti dell'88 per cento, secondo i dati del Ministero dell'interno pubblicati a suo tempo, ma ora però non più disponibili sul sito, salvando così numerose vite umane e dando un duro colpo ai trafficanti di esseri umani che gestiscono, come è noto ormai a tutti, l'organizzazione di tali viaggi illegali;
    attualmente degli 11 centri di identificazione ed espulsione presenti in Italia (Bari, Bologna, Brindisi, Caltanissetta, Crotone, Gorizia, Milano, Roma, Torino, Trapani e Trapani Milo) solo 5 sono in funzione, come risulta dal Rapporto sui Centri di Identificazione ed Espulsione del luglio 2014 approvato dalla Commissione Straordinaria per la Tutela e la Promozione dei Diritti Umani il 24 settembre 2014;
    sempre dal medesimo Rapporto si evince che i CIE di Bologna e Milano sono stati convertiti in centri di prima accoglienza ed è in via di riconversione anche il CIE di Trapani Vulpitta e che «tutti i centri visitati dalla Commissione ospitavano un numero di immigrati ben inferiore alla loro effettiva capienza»;
    il numero dei clandestini rimpatriati nel 2013 è stato di soli 2.749 rispetto ai 4.015 del 2012 e vi è da attendersi un numero ancora inferiore per l'anno in corso alla luce della chiusura e riconversione in atto dei Centri di Identificazione ed Espulsione,

impegna il Governo

ad assumere ogni più opportuna iniziativa al fine di rendere immediatamente operativi gli 11 Centri di identificazione ed espulsione esistenti, riconvertendo quelli attualmente destinati a centri di prima accoglienza o accoglienza dei richiedenti asilo alla loro funzione originaria e conforme alla legge.
9/2616-A/20Allasia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento legislativo in parola, anche indirettamente, tende a porre norme che vanno ad incidere sull'attuale politica dell'immigrazione;
    il 15 settembre 2014 il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno in audizione in Commissioni riunite I e II ha dichiarato che dei 125.876 arrivi in Italia dall'inizio dell'anno le richieste di protezione sono state invece 38.000;
    i centri di identificazione ed espulsione, così denominati con decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e previsti dall'articolo 14 del testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), come modificato dall'articolo 12 della legge n. 189 del 2002, sono strutture destinate al trattenimento, convalidato dal giudice di pace, degli stranieri extracomunitari irregolari e destinati all'espulsione e si propongono di evitare la dispersione degli immigrati irregolari sul territorio e di consentire la materiale esecuzione, da parte delle forze dell'ordine, dei provvedimenti di espulsione emessi nei confronti degli irregolari;
    l'istituzione e l'operatività di tali centri sono del tutto in linea con quanto dispone e richiede l'Unione europea, poiché è la stessa direttiva 2008/115/CE («direttiva rimpatri») a prevedere, agli articoli 15 e 16, il «trattenimento» «in appositi centri di permanenza temporanea» «per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio» e ad imporre agli Stati membri, tra cui l'Italia, l'adozione di «norme chiare, trasparenti ed eque per definire una politica di rimpatrio efficace quale elemento necessario di una politica d'immigrazione correttamente gestita»;
    oltre al «trattenimento» nei centri di identificazione ed espulsione, necessario per procedere all'effettiva espulsione dei clandestini, sempre la direttiva cosiddetta rimpatri (direttiva 2008/115/CE) dispone altresì che «al fine di agevolare la procedura di rimpatrio si sottolinea la necessità di accordi comunitari e bilaterali di riammissione con i Paesi terzi»;
    dopo l'entrata in vigore del reato di ingresso e soggiorno illegale ex articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nell'anno 2010 gli sbarchi sono diminuiti dell'88 per cento, secondo i dati del Ministero dell'interno pubblicati a suo tempo, ma ora però non più disponibili sul sito, salvando così numerose vite umane e dando un duro colpo ai trafficanti di esseri umani che gestiscono, come è noto ormai a tutti, l'organizzazione di tali viaggi illegali;
    attualmente degli 11 centri di identificazione ed espulsione presenti in Italia (Bari, Bologna, Brindisi, Caltanissetta, Crotone, Gorizia, Milano, Roma, Torino, Trapani e Trapani Milo) solo 5 sono in funzione, come risulta dal Rapporto sui Centri di Identificazione ed Espulsione del luglio 2014 approvato dalla Commissione Straordinaria per la Tutela e la Promozione dei Diritti Umani il 24 settembre 2014;
    sempre dal medesimo Rapporto si evince che i CIE di Bologna e Milano sono stati convertiti in centri di prima accoglienza ed è in via di riconversione anche il CIE di Trapani Vulpitta e che «tutti i centri visitati dalla Commissione ospitavano un numero di immigrati ben inferiore alla loro effettiva capienza»;
    il numero dei clandestini rimpatriati nel 2013 è stato di soli 2.749 rispetto ai 4.015 del 2012 e vi è da attendersi un numero ancora inferiore per l'anno in corso alla luce della chiusura e riconversione in atto dei Centri di identificazione ed espulsione,

impegna il Governo

ad assumere ogni più opportuna iniziativa al fine di potenziare e rafforzare, anche con provvedimenti emergenziali, l'attuale sistema di detenzione amministrativa, legittimo ed in linea con le normative europee e con quelle di altri Stati dell'Unione, rendendo immediatamente operativo in ogni Regione un Centro di Identificazione ed espulsione.
9/2616-A/21Borghesi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento legislativo in parola, anche indirettamente, tende a porre norme che vanno ad incidere sulla politica in materia di immigrazione;
    il Governo italiano ha deciso di autorizzare una missione «militare-umanitaria» denominata Mare Nostrum, che dal 18 ottobre 2013 è tuttora in corso;
    alla presentazione della missione il Ministro dell'Interno Angelino Alfano spiegò che avrebbe avuto «un effetto deterrente molto significativo per chi pensa impunemente di fare traffico di esseri umani» ed avrebbe altresì evitato altri naufragi, dopo quello avvenuto il 3 ottobre 2013 al largo di Lampedusa, e ulteriori vittime;
    dopo quasi un anno è di tutta evidenza che la missione Mare Nostrum ha fallito entrambi gli obiettivi come dimostrano i numeri: circa 125.876 arrivi attraverso il Mediterraneo solo dall'inizio del 2014 e 2.600 persone annegate o disperse;
    l'operazione Mare Nostrum, dunque, anziché avere «un effetto deterrente molto significativo» ha invece incentivato le partenze, ha arricchito i trafficanti di esseri umani mentre ha impoverito i nostri cittadini, poiché Mare Nostrum costa circa 9 milioni di euro al mese;
    a tali somme vanno aggiunti i costi dell'accoglienza: circa 322.850.570 euro solo da ottobre 2013, di cui 50.000.000 di euro tolti al «Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura» ed al Fondo Rimpatri;
    come da consolidata giurisprudenza, la regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato è «collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici, quali, ad esempio, la sicurezza e la sanità pubblica, l'ordine pubblico» (sent. n. 148/2008, n. 206/2006 e n. 62/1994 Corte Cost.) cui lo Stato non può rinunciare nell'assicurare la pacifica convivenza sociale;
    i rischi di infiltrazioni terroristiche connessi all'ingresso ormai incontrollato sul nostro territorio di immigrati, rischi confermati ad agosto dal Ministro dell'Interno e aggravati anche dalle ultime dichiarazioni dell'ISIS;
    il momento di grave crisi economica che stanno attraversando i nostri cittadini e l'impossibilità di farsi carico degli ingenti costi diretti e conseguenti all'operazione Mare Nostrum;
    secondo quanto riportato anche da diversi quotidiani, pare che l'Unione Europea da sempre abbia sostenuto che Mare Nostrum rappresentava un «fattore di attrazione» con il conseguente rischio «di un maggior numero di incidenti mortali», tanto che l'Unione Europea ha consigliato all'Italia più volte di annunciare l'imminente fine dell'operazione in modo da scoraggiare ulteriori partenze;
    il nostro Paese non può essere considerato «di transito» poiché, per effetto del Regolamento di Dublino III, anche chi riesce a fuggire dai centri di accoglienza per recarsi nei Paesi del nord Europa, viene rimandato nel nostro territorio e qui obbligato a restarvi fino all'espletamento delle procedure di esame dell'eventuale domanda di asilo o delle procedure di identificazione per il rimpatrio;
    stante i numeri degli sbarchi, i continui arrivi e il numero di immigrati in attesa di salpare dalle coste libiche e africane (pare 800.000), non è oggettivamente possibile offrire a tutti accoglienza, come dimostrano gli accampamenti abusivi che già ora stanno sorgendo in numerose città;
    il fenomeno sta assumendo proporzioni allarmanti dal punto di vista economico, sanitario, di sicurezza sociale e di ordine pubblico e sta sfuggendo ormai ad ogni controllo,

impegna il Governo

ad attivarsi per porre immediatamente fine all'operazione denominata Mare Nostrum.
9/2616-A/22Molteni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento legislativo in parola, anche indirettamente, tende a porre norme che vanno ad incidere sull'attuale politica dell'immigrazione;
    con decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 l'Unione Europea ha istituito un Fondo Europeo per i Rimpatri il cui obiettivo «è sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare la gestione dei rimpatri in tutte le sue dimensioni, sulla base del principio di una possibile gestione integrata del problema (rimpatri forzati e rimpatri volontari assistiti)»;
    in particolare, dal sito del Ministero dell'Interno, viene precisato che «Gli obiettivi del fondo mirano a: introdurre una gestione integrata dei rimpatri e migliorarne l'organizzazione e l'attuazione da parte degli Stati membri; rafforzare la cooperazione tra Stati membri nel quadro della gestione integrata dei rimpatri e della loro attuazione; promuovere un'applicazione efficace e uniforme delle norme comuni concernenti il rimpatrio, conformemente all'evoluzione della politica condotta in tale settore; predisporre un'ampia gamma di misure per incoraggiare programmi di rimpatrio volontario dei cittadini di paesi terzi e, se necessario, operazioni di rimpatrio forzato per tali persone, nel pieno rispetto dei principi umanitari e della loro dignità.»;
    «Il contributo finanziario offerto dal Fondo assume la forma di sovvenzione e prevede il co-finanziamento da parte dello Stato membro che ne fruisce.»;
    con l'articolo 6 vengono disposti per l'accoglienza ingenti investimenti, in particolare per le somme di Euro 50.850.570 ed euro 62.700.000, che vengono pertanto sottratte alle risorse disposte per l'attuazione dei rimpatri;
    la Direttiva Rimpatri (2008/115/CE) all'articolo 8 dispone l'allontanamento anche forzato dei cittadini di paesi terzi clandestini,

impegna il Governo

a dare immediata attuazione e rendere effettivo il recepimento della direttiva 2008/115/CE («Direttiva Rimpatri»), in particolare dell'articolo 8, comma 4, procedendo all'impiego esclusivo dei fondi comunitari e nazionali all'allontanamento e rimpatrio effettivo dei clandestini.
9/2616-A/23Matteo Bragantini.


   La Camera,
   preso atto:
    dei rischi di infiltrazioni terroristiche connessi all'ingresso ormai incontrollato sul nostro territorio di immigrati, rischi confermati ad agosto dal Ministro dell'Interno e aggravati anche dalle ultime dichiarazioni dell'ISIS;
    dei numerosi episodi di fuga dai centri di accoglienza (in base ai dati forniti dai poliziotti in prima linea nelle strutture del Sud l'80 per cento dei clandestini scappa) e l'impossibilità dunque di garantire il necessario controllo del nostro territorio;
    che a causa di siffatta normativa risulta necessario garantire e rafforzare il controllo del territorio da parte delle forze di polizia, ed in particolare della polizia di Stato, così da non consentire, sia l'aumento della criminalità che un diffuso allarme sociale nell'opinione pubblica;
    che da tempo gli organici della polizia di Stato risultano essere, rispetto agli organici previsti dalle rispettive piante, vacanti anche a causa delle norme afferenti il contenimento della spesa del personale e le condizioni retributive in cui gli stessi sono oggi costretti a lavorare,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per destinare ulteriori risorse finanziarie per consentire al Ministero dell'interno di far fronte ad un maggiore e più puntuale controllo del territorio determinato dalle norme del presente decreto, attraverso l'aumento delle piante organiche o comunque la piena copertura delle esistenti, a dotazione di adeguati strumenti materiali e le opportune tutele delle retribuzioni.
9/2616-A/24Bossi.


   La Camera,
   preso atto:

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative per destinare ulteriori risorse finanziarie per consentire al Ministero dell'interno di far fronte ad un maggiore e più puntuale controllo del territorio determinato dalle norme del presente decreto, attraverso l'aumento delle piante organiche o comunque la piena copertura delle esistenti, a dotazione di adeguati strumenti materiali e le opportune tutele delle retribuzioni.
9/2616-A/24. (Testo modificato nel corso della seduta come risultante dalla votazione per parti separate) Bossi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in conversione, all'articolo 7, prevede un alleggerimento del Patto di stabilità interno per l'anno 2014 per un preciso elenco di comuni, tutti in territorio siciliano, per spese genericamente individuate come «connesse alla pressione migratoria»;
    il disposto legislativo del decreto appare discutibile: la rubrica dell'articolo infatti reca «Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni interessati da flussi migratori», lasciando intendere che si voglia supportare tutti i comuni interessati da tali flussi e non una ristrettissima area territoriale senza alcun criterio di numero di immigrati accolti e ospitati, né tantomeno chiarendo quali debbano essere le spese da esonerare dal Patto;
    la politica del Governo nella gestione degli immigrati trasportati sul territorio nazionale con l'operazione Mare Nostrum è stata fin dall'inizio quella di distribuire gli immigrati su tutto il territorio attraverso le prefetture, imponendo di fatto una ospitalità forzata, anticipata finanziariamente a carico dei comuni e comunque con una serie di costi collaterali per le collettività locali;
    la distribuzione degli immigrati è avvenuta senza alcuna valutazione delle effettive possibilità dei territori di sostenere socialmente, economicamente e logisticamente l'impatto di improvvisate tendopoli o altre forme alloggiative precarie;
    molti comuni si sono visti attribuire in affido minori non accompagnati che, benché rinvenuti in altri territori, sono stati identificati solo all'arrivo in territori di destinazione, trovandosi a doverne sostenere le spese di mantenimento,

impegna il Governo

a garantire, nell'ambito di futuri provvedimenti, la compensazione dei costi di tutti i comuni per le spese connesse all'ospitalità di immigrati e a tutti i costi collaterali riconducibili a tale attività, nonché all'esclusione delle relative spese dai saldi calcolati ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno.
9/2616-A/25Guidesi.


   La Camera,
   preso atto che al fine di garantire l'ordine pubblico ad ogni cittadino che partecipa pacificamente alle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, appare opportuno estendere le previsioni della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive, anche alle riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico; ciò assicurerebbe la certezza della pena e il deflazionamento del carico di lavoro per gli uffici giudiziari requirenti e giudicanti;
   in particolare attraverso l'applicazione della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si introdurrebbe un divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, esattamente come oggi avviene già per quelle sportive (DASPO), oltre all'applicazione dell'istituto dell'arresto differito anche in modo da estendere la possibilità del fermo, fuori dai limiti della flagranza, fino a quarantotto ore dall'avvenuto illecito, purché risulti impossibile procedere all'arresto immediato e la prova del commesso reato emerga inequivocabilmente da documentazione video fotografica, anche per i fatti-reato commessi durante le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche con provvedimenti emergenziali, al fine di estendere le previsioni normative di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive, anche alle riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
9/2616-A/26Giancarlo Giorgetti.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il disegno di legge teso a convertire in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    preso atto che il decreto-legge, come indicato nella relazione accompagnatoria, è teso a «perfezionare le misure di contrasto degli episodi di violenza, elevando la cornice di sicurezza in questo specifico contesto», ma non destina ulteriori fondi alle forze di polizia che assicurano l'ordine pubblico durante le manifestazioni sportive;
    rilevato che al fine di consentire alle forze di polizia il mantenimento dell'ordine e la sicurezza pubblica con mezzi adeguati è necessario destinare ulteriori risorse finanziare;
    in particolare occorre che le forze di polizia siano dotate di ulteriori mezzi, anche in via sperimentale, atti a respingere o vincere la violenza o la resistenza,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per destinare ulteriori risorse finanziare alle forze di polizia per dotarle di ulteriori mezzi, anche in via sperimentale, atti a respingere o vincere la violenza o la resistenza al fine di consentire un miglior contrasto durante le manifestazioni sportive.
9/2616-A/27Caparini.


   La Camera,
   premesso che:
    è necessario prevedere una norma, sulla scorta di quanto già oggi è stato predisposto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero degli Interni, in via sperimentale, per il personale dei reparti mobili in merito all'introduzione sulle divise delle forze di polizia di telecamere in occasione di manifestazioni sportive;
    attraverso l'introduzione «dell'occhio elettronico» sulle divise dei poliziotti si compie un'operazione di trasparenza che risponde a coloro i quali chiedono giustizia, e la verità non può che assicurarsi mediante strumenti che consentano la riproduzione di quanto realmente accaduto;
    appare opportuno estendere, anche in via sperimentale, l'introduzione «dell'occhio elettronico» durante i cortei e le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, così consentendo, da un lato, di produrre una prova in giudizio, e dall'altro lato, garantendo, attraverso una norma specifica che la prova fa fede fino a querela di falso,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche con provvedimenti emergenziali, al fine di estendere, anche in via sperimentale, l'introduzione «dell'occhio elettronico» durante i cortei e le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, garantendo altresì, attraverso una norma specifica, che la prova faccia fede fino a querela di falso.
9/2616-A/28Gianluca Pini.


   La Camera,
   premesso che:
    una politica consapevole al fine di prevenire la violenza negli stadi deve essere tesa a garantire una maggiore responsabilizzazione dei tifosi e un aumento delle possibilità di afflusso di nuovi capitali in favore delle società sportive;
    nell'ottica al contrasto alla violenza negli stadi la previsione di un limite alla proprietà di quote o di azioni delle società sportive da parte di una sola persona o di un solo soggetto giuridico, andrebbe ad eliminare la possibilità di accordi tra i detentori di quote o di azioni finalizzati a una conduzione «combinata» della società, così consentendo sia la riduzione dei costi di gestione relativi ai soggetti che controllano la società, che la considerazione per il tifoso e, parallelamente, il «rispetto» dello stesso tifoso per tutti i beni e gli interessi della società che «sentirebbe» come propri e riguardo ai quali assumerebbe un atteggiamento di protezione e di tutela;
    la partecipazione attiva del tifoso è il «naturale» antidoto alla violenza, misura che potrebbe essere attuata attraverso la previsione, negli statuti societari dei club di calcio, di un organo consultivo che vada ad assicurare un'adeguata informazione dell'opinione pubblica, così attuando un'importante collegamento tra le società sportive e i tifosi, e ciò anche al fine di assicurare un tifo disciplinato e responsabilizzato;
    si ritiene opportuno, per i motivi sopra emarginati, prevedere in primo luogo, che le società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata non possano essere detenute o intestate ad un soggetto, o comunque a soggetti a questo collegabili, limitando il possesso o comunque il numero di azioni o di quote a non più del 30 per cento del capitale sociale, ed in secondo luogo, l'istituzione di un organo consultivo formato da persone elette ogni anno dagli abbonati alla società sportiva, il cui parere è obbligatorio ma non vincolante, al quale sottoporre preventivamente i bilanci e la proposta annuale della programmazione sportiva,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche con provvedimenti emergenziali, al fine di prevedere, anche in via sperimentale, in primo luogo, che le società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata non possano essere detenute o intestate ad un soggetto, o comunque a soggetti a questo collegabili, limitando il possesso o comunque il numero di azioni o di quote a non più del 30 per cento del capitale sociale, ed in secondo luogo, l'istituzione di un organo consultivo formato da persone elette ogni anno dagli abbonati alla società sportiva, il cui parere è obbligatorio ma non vincolante, al quale sottoporre preventivamente i bilanci e la proposta annuale della programmazione sportiva.
9/2616-A/29Attaguile.


   La Camera,
   rilevata la presenza all'interno del Decreto-Legge 22 agosto 2014, n. 119 di norme esplicitamente volte ad assicurare il più efficace funzionamento del Ministero dell'interno;
   percepita la situazione di grave disagio in cui si trova ad operare il personale del comparto Difesa e Sicurezza, soggetto dal 2010 a blocco degli avanzamenti stipendiali persino in presenza di avanzamenti di carriera, oltre che alla sospensione delle procedure di concertazione e contrattazione;
   ritenendo che la specificità del comparto difesa e sicurezza meriti di essere adeguatamente tutelata, specialmente in un periodo come quello presente, caratterizzato dall'esistenza di importanti minacce, ultima in ordine di tempo quella rappresentata dai simpatizzanti del sedicente Califfato Islamico sorto a cavallo tra Iraq e Siria;
   osservate altresì le proteste del personale appartenente al comparto, alle quali sembrano aver fatto seguito importanti aperture politiche,

impegna il Governo

a sfruttare la prima occasione utile, in particolare l'imminente sessione di bilancio, per abrogare le norme che dispongono il blocco stipendiale e delle attività di concertazione e contrattazione nel delicato comparto Difesa e Sicurezza.
9/2616-A/30Busin, Molteni, Marcolin, Matteo Bragantini, Invernizzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il gioco del calcio occupa un ruolo importante nella vita della società italiana, coinvolgendo bambini dall'età di 7-8 anni attraverso la miriade di esperienze che associazioni più o meno strutturate offrono loro;
    sarebbe opportuno che queste esperienze fossero accompagnate da una azione di formazione che dovrebbe essere rivolta anche alle famiglie coinvolgendole in reti di supporto all'azione sportiva attraverso precisi interventi sul piano educativo;
    il CSI offre un modello di intervento di formazione sportiva che punta a coinvolgere tutti i ragazzi e le ragazze non con la logica della selezione per una classe sportiva elitaria, ma per una cultura dello sport diffusa come modalità positiva per incrementare uno dei più importanti determinanti di salute;
    il contrasto alla violenza negli stadi inizia anche con il contrasto al bullismo nelle scuole e nei luoghi di aggregazione giovanile. È lì che va concentrata l'attenzione degli educatori per un'azione che sia contestualmente di tipo punitivo, ma anche di presa in carico positiva di quei ragazzi che mostrano sintomi di violenza nei comportamenti sociali;
    la violenza negli stadi è l'espressione esasperata di una cultura che si annida in alcuni ambienti socialmente a rischio: è proprio in questi quartieri che vanno innestate iniziative positive di aggregazione giovanile che fanno della formazione sportiva una parte fondamentale della più vasta azione di formazione globale alle Life skills per insegnare ai ragazzi ad elaborare frustrazioni, a controllare le loro reazioni, a creare legami di amicizia forti ed inclusive,

impegna il Governo

a promuovere una intensa e capillare azione di contrasto alla violenza con adeguate politiche sociali e culturali che creino luoghi di aggregazione positiva per anticipare i modelli di buon comportamento, attraverso soprattutto un'azione congiunta tra il Coni, il Csi, il Miur, finalizzata a creare una cultura dello sport improntata a categorie di competizione leale e non di conflittualità permanente.
9/2616-A/31Binetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo I del decreto contiene disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza che possono manifestarsi in occasione di competizioni sportive;
    si pone con urgenza l'esigenza di un adeguato coordinamento con le competenti autorità degli stati esteri interessati,

impegna il Governo

ad assumere immediate iniziative volte a realizzare un coordinamento con particolare riguardo alle autorità dell'Olanda.
9/2616-A/32Di Benedetto.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e di violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    con gli articoli 2 e 4, comma 3, lettera b), vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del cosiddetto D.A.SPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
    viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati;
    con l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), viene esteso l'ambito di applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti. Vengono inoltre specificati i casi in cui è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni calcistiche di vendere o distribuire titoli di accesso;
    con l'articolo 4, comma 1, lettera a), si prevede che il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, possa disporre il divieto di apertura del settore ospiti degli stadi di calcio in relazione ad un pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;
    con l'articolo 4, comma 3, lettera a), si prevede che le procedure amministrative semplificate si applichino anche alle misure di adeguamento degli impianti per la loro riqualificazione, nonché per la segmentazione dei settori e l'abbattimento delle barriere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, con il primo provvedimento utile, di chiarire i confini nell'ambito della condotta violenta di gruppo, della condotta individuale.
9/2616-A/33Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente decreto si prefigge di garantire una maggior tutela in occasione delle manifestazioni sportive che sempre più spesso si dimostrano luogo e occasione per la reiterazione di comportamenti illeciti gravemente dannosi per la collettività;
    detta tutela viene espletata anche con la previsione di oneri a carico di soggetti diversi dai responsabili delle condotte penalmente rilevanti e in particolare prevedendo il divieto di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive ai soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401;
    poiché il decreto in esame estende la sanzione a tutti coloro che siano stati condannati nel corso degli ultimi cinque anni senza tuttavia porre un limite temporale certo nel caso in cui la pena inflitta sia stata eseguita e il soggetto interessato abbia pertanto esaurito la condanna,

impegna il Governo

ad assumere provvedimenti che prevedano che, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, possa avvenire solo nei confronti di soggetti che debbano ancora scontare, per lo stesso episodio, il provvedimento precedentemente comminato.
9/2616-A/34Colletti.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente decreto si prefigge di garantire una maggior tutela in occasione delle manifestazioni sportive che sempre più spesso si dimostrano luogo e occasione per la reiterazione di comportamenti illeciti gravemente dannosi per la collettività;
    detta tutela viene espletata anche con la rimodulazione di alcuni presupposti per l'applicazione del DASPO e dei loro effetti tal che è stato previsto che il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive possa essere disposto nei confronti di chi risulta aver tenuto, anche all'estero, una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, condotta che in base alle disposizioni contenute nel decreto, potrà essere valutata ai fini della comminazione del provvedimento inibitorio sia quando la responsabilità venga fatta discendere da una condotta personale del soggetto ritenuto responsabile, sia che la responsabilità del soggetto destinatario della sanzione sia accertata per il solo fatto della sua partecipazione a non meglio identificata attività di un gruppo,

impegna il Governo

ad assumere iniziative che garantiscano la corretta modulazione della sanzione applicabile in ragione dell'effettivo apporto che ciascun soggetto avrà effettivamente dato all'azione del gruppo la cui condotta sia stata considerata penalmente rilevante.
9/2616-A/35Ferraresi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto ha disposto l'inasprimento della sanzione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive per chi reitera violazioni dei regolamenti degli impianti prevedendo altresì che possa essere applicato anche nei confronti dei soggetti che risultano condannati o denunciati non solo per i reati da stadio, ma anche per tutti i delitti contro l'ordine pubblico, nonché per i delitti di comune pericolo mediante violenza (devastazione, saccheggio). Infine, vengono rivisti i termini di durata del DASPO stabilendo che il provvedimento inibitorio debba avere una durata da un minimo di cinque ad un massimo di otto anni per quei soggetti che sono già stati destinatari di una analoga misura;
    la previsione secondo la quale, nei confronti della persona già destinataria del divieto l'analoga misura debba essere sempre applicata con le prescrizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, appare eccessiva e le modifiche apportate al decreto in seguito all'esame in commissione non appaiono idonee a garantire la tutela qui invocata,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a limitare la portata, ritenuta eccessivamente gravosa, dell'applicazioni delle prescrizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 attraverso previsioni che non debbano sottostare a meccanismi connotati da automatismo ma che consentano una valutazione caso per caso.
9/2616-A/36Dell'Orco.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente decreto si prefigge di garantire una maggior tutela in occasione delle manifestazioni sportive che sempre più spesso si dimostrano luogo e occasione per la reiterazione di comportamenti illeciti gravemente dannosi per la collettività;
    detta tutela viene espletata anche con la rimodulazione di alcuni presupposti per l'applicazione del DASPO e dei loro effetti tal che è stato previsto che il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive possa essere disposto nei confronti di chi risulta aver tenuto, anche all'estero, una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza;
    poiché la valutazione circa la responsabilità per i fatti predetti è previsto che avvenga «sulla base di elementi di fatto»,

impegna il Governo

ad assumere provvedimenti che garantiscano modalità di indagine e di valutazione che tengano conto della effettiva responsabilità dei soggetti che dovessero essere coinvolti in condotte di gruppo in modo da escludere coinvolgimenti non penalmente rilevanti.
9/2616-A/37Businarolo.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente decreto si prefigge di garantire una maggior tutela in occasione delle manifestazioni sportive che sempre più spesso si dimostrano luogo e occasione per la reiterazione di comportamenti illeciti gravemente dannosi per la collettività;
    detta tutela viene espletata anche con la rimodulazione di alcuni presupposti per l'applicazione del DASPO e dei loro effetti tal che è stato previsto che il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive possa essere disposto nei confronti di chi risulta aver tenuto, anche all'estero, una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza;
    poiché la valutazione circa la responsabilità per i fatti predetti è previsto che avvenga «sulla base di elementi di fatto»;
    poiché appare opportuno limitare gli effetti di una interpretazione eccessivamente discrezionale conseguente all'ampiezza della terminologia usata dal decreto in esame – «elementi di fatto» in maniera tale da garantire l'identificazione delle persone effettivamente responsabili di condotte penalmente rilevanti,

impegna il Governo

ad assumere provvedimenti che garantiscano che la valutazione relativa all'applicazione del DASPO, ove possa essere effettuata sulla base di elementi di fatto, sia supportata da risultanze di immagini ovvero filmati audio-video idonei a riconoscere inequivocabilmente i soggetti responsabili della condotta sanzionata.
9/2616-A/38Agostinelli.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera c) è stata inserita la lettera c-bis) la quale modifica l'articolo 9, comma 3-bis della legge n. 401 1989, aggiungendo i commi 3-ter e 3-quater che consentono di destinare una quota non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione degli eventi sportivi per finanziare i costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione degli eventi medesimi, ed in particolare per la copertura dei costi delle ore di lavoro straordinario e dell'indennità di ordine pubblico delle Forze dell'ordine,

impegna il Governo

ad intervenire, anche con idonee misure normative, al fine di prevedere di destinare una quota non inferiore all'1 per cento e non superiore al 2 per cento degli introiti complessivi derivanti dai diritti televisivi concessi per gli eventi sportivi, in favore della copertura dei costi sostenuti dalle Forze dell'ordine per il mantenimento dell'ordine pubblico in occasione di eventi sportivi.
9/2616-A/39Rizzetto, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera c) è stata inserita la lettera c-bis) la quale modifica l'articolo 9, comma 3-bis della legge n. 401 1989, aggiungendo i commi 3-ter e 3-quater che consentono di destinare una quota non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione degli eventi sportivi per finanziare i costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione degli eventi medesimi, ed in particolare per la copertura dei costi delle ore di lavoro straordinario e dell'indennità di ordine pubblico delle Forze dell'ordine seguenti,

impegna il Governo

ad intervenire, anche con idonee misure normative, al fine di prevedere di destinare una quota non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione degli eventi sportivi in favore del «Fondo di solidarietà civile» per le «vittime di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive» istituito con legge n. 217 del 2010 di conversione del decreto-legge n. 187 del 2010.
9/2616-A/40Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per diversi settori: per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno – con esse, specificamente, intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco, per gli strumenti e le attrezzature necessari per la sola Polizia di Stato e, ex novo, la sperimentazione della pistola Taser, introdotta nel corso dell'esame in sede referente;
    in ordine alla necessità di reperire risorse per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno, in particolare per quanto riguarda le forze della pubblica sicurezza,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di destinare l'8 per mille in favore del comparto pubblica sicurezza.
9/2616-A/41D'Ambrosio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per diversi settori: per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno – con esse, specificamente, intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco, per gli strumenti e le attrezzature necessari per la sola Polizia di Stato e, ex novo, la sperimentazione della pistola Taser, introdotta nel corso dell'esame in sede referente;
    in ordine al fenomeno dell'immigrazione, punto focale risultano essere i Centri di accoglienza dislocati nel nostro territorio nazionale;
    i Centri di accoglienza, come dalla definizione del dicastero dell'Interno; i Centri di primo soccorso ed assistenza (CSPA) – strutture localizzate in prossimità dei luoghi di sbarco destinate all'accoglienza degli immigrati per il tempo strettamente occorrente al loro trasferimento presso altri centri (indicativamente 24/48 ore); i Centri di accoglienza (CDA) – strutture destinate all'accoglienza degli immigrati per il periodo necessario alla definizione dei provvedimenti amministrativi relativi alla posizione degli stessi sul territorio nazionale (Legge 29 dicembre 1995 n. 563 – cosiddetta legge Puglia); i Centri di accoglienza per Richiedenti asilo (CARA) – strutture destinate all'accoglienza dei richiedenti asilo per il periodo necessario alla loro identificazione o all'esame della domanda d'asilo da parte della Commissione territoriale (decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25); i Centri di identificazione ed espulsione (CIE) – strutture (così denominate ai sensi del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92) destinate al trattenimento dell'immigrato irregolare per il tempo necessario alle forze dell'ordine per eseguire il provvedimento di espulsione (Legge 6 marzo 1998 n. 40),

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie affinché gli enti gestori dei Centri di accoglienza indicati in premessa pubblichino sul sito internet del Ministero dell'interno la rendicontazione della gestione, in ordine alle spese effettivamente sostenute e alle entrate percepite, redatta secondo i criteri stabiliti nelle convenzioni stipulate.
9/2616-A/42Silvia Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per diversi settori; per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno – con esse, specificamente, intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco, per gli strumenti e le attrezzature necessari per la sola Polizia di Stato e, ex novo, la sperimentazione della pistola Taser, introdotta nel corso dell'esame in sede referente;
    il testo unico in materia di documentazione amministrativa (decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000), all'articolo 3, comma 2, nella sua versione originaria, attribuiva ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, la facoltà di utilizzare dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, salvo diverse disposizioni normative in materia di immigrazione;
    il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, dopo dodici anni, ha modificato la norma suddetta e ha eliminato l'eccezione relativa alle diverse disposizioni in materia di immigrazione (articolo 17, comma 4-quater), consentendo sempre ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare autocertificazioni, nei predetti limiti;
    in particolare, tale facoltà veniva concessa a partire dal 1o gennaio 2013;
    quest'ultimo termine è stato più volte spostato da leggi successive, fino ad essere fissato al 30 giugno 2014 (ad opera del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150);
    il decreto-legge in conversione in questa sede sposta ulteriormente il termine e lo fissa al 30 giugno 2015;
    dal 1o luglio 2014 al 23 agosto 2014 – data di entrata in vigore del presente decreto-legge – le disposizioni sull'autocertificazione da parte degli stranieri sono state in vigore;
    l'entrata in vigore della nuova disciplina potrebbe aver già prodotto degli effetti, anche in riferimento ad eventuali procedimenti amministrativi pendenti; pertanto viene leso il principio generale di certezza del diritto che informa il nostro ordinamento giuridico;
    si configura inoltre una situazione di disparità di trattamento tra coloro i quali hanno usufruito di dichiarazioni sostitutive in questo lasso temporale e coloro che dovranno invece aspettare il 30 giugno 2015 per poter utilizzare autocertificazioni,

impegna il Governo

a valutare gli effetti prodotti dalle disposizioni richiamate in premessa al fine di intervenire, per quanto di sua competenza, attraverso ulteriori iniziative normative per sanare questa situazione di incertezza giuridica.
9/2616-A/43Pinna.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per diversi settori: per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno – con esse, specificamente, intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco, per gli strumenti e le attrezzature necessari per la sola Polizia di Stato e, ex novo, la sperimentazione della pistola Taser, introdotta nel corso dell'esame in sede referente;
    l'articolo 8, comma 1, stanzia risorse per l'ammodernamento dei mezzi a disposizione di Polizia di Stato e Vigili del fuoco;
    per i vigili del fuoco sono assegnate risorse pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014, 4 milioni di euro per il 2015 e 6 a decorrere dal 2016 fino al 2021;
    la relazione tecnica del Governo esplicita in tabella, voce per voce, la destinazione delle risorse assegnate alla Polizia di Stato – rinnovo veicoli, equipaggiamenti (caschi, giubbotti etc.), manutenzione strutture (accasermamento) – mentre per quanto riguarda le risorse per i vigili del fuoco, l'intero ammontare è destinato ad «un primo parziale svecchiamento delle principali dotazioni veicolari con vita operativa superiore a 25 anni»,

impegna il Governo

ad adottare nuove misure, anche legislative, affinché siano assegnate ai vigili del fuoco risorse aggiuntive per gli anni a decorrere dal 2015, da utilizzare per scopi ed esigenze del Corpo medesimo ulteriori rispetto al rinnovo del parco dei mezzi di soccorso.
9/2616-A/44Barbanti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per diversi settori: per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno – con esse, specificamente, intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco, per gli strumenti e le attrezzature necessari per la sola Polizia di Stato e, ex novo, la sperimentazione della pistola Taser, introdotta nel corso dell'esame in sede referente;
    l'articolo 8, comma 1, stanzia risorse per l'ammodernamento dei mezzi a disposizione di Polizia di Stato e Vigili del fuoco;
    per i vigili del fuoco sono assegnate risorse pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014, 4 milioni di euro per il 2015 e 6 a decorrere dal 2016 fino al 2021;
    la relazione tecnica del Governo esplicita in tabella, voce per voce, la destinazione delle risorse assegnate alla Polizia di Stato – rinnovo veicoli, equipaggiamenti (caschi, giubbotti etc.), manutenzione strutture (accasermamento) – mentre le risorse per i vigili del fuoco l'intero ammontare è destinato ad «un primo parziale svecchiamento delle principali dotazioni veicolari con vita operativa superiore a 25 anni»,

impegna il Governo

ad adottare nuove misure, anche legislative, affinché le risorse assegnate ai vigili del fuoco possano essere destinate, ed utilizzate, anche per scopi ulteriori rispetto al rinnovo del parco dei mezzi di soccorso, in base alle esigenze del Corpo medesimo.
9/2616-A/45Alberti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per diversi settori: per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno – con esse, specificamente, intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco, per gli strumenti e le attrezzature necessari per la sola Polizia di Stato e, ex novo, la sperimentazione della pistola Taser, introdotta nel corso dell'esame in sede referente;
    all'articolo 6, il comma 2 crea un nuovo fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale e vi destina per il 2014 62,7 milioni di euro;
    il nuovo fondo dovrà essere ripartito entro il prossimo dicembre,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative, anche legislative, affinché una parte delle suddette risorse sia riservata all'acquisto e alla distribuzione, presso tutte le questure dislocate nel territorio nazionale, del materiale sanitario necessario a tutelare gli agenti di polizia che possono esservi esposti per motivi di servizi, dal contagio di malattie trasmissibili per vie aree e per contatto, in particolare nei casi in cui il contatto avvenga precedentemente agli accertamenti e ai controlli sanitari.
9/2616-A/46Cozzolino, Lombardi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per diversi settori: per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno – con esse, specificamente, intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco, per gli strumenti e le attrezzature necessari per la sola Polizia di Stato e, ex novo, la sperimentazione della pistola Taser, introdotta nel corso dell'esame in sede referente;
    all'articolo 6, il comma 2 crea un nuovo fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale e vi destina per il 2014 62,7 milioni di euro;
    il suddetto fondo dovrà essere ripartito entro il prossimo dicembre, «tenendo anche conto delle finalità previste dall'articolo 14-bis del testo unico immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 296; tali «finalità» sono i rimpatri degli stranieri, per le esigenze dei quali è già da tempo attivo e nutrito il fondo omologo;
    l'intreccio dell'utilizzo delle risorse, l'esistenza di fondi variamente allocati, le mancate ripartizioni nei termini, l'esubero di conti residui, il ricorso abituale alla decretazione d'urgenza per il reperimento e l'assegnazione di nuove risorse, rende oltremodo opaca la leggibilità delle operazioni e dei costi connessi al fenomeno dell'immigrazione,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative, anche legislative, affinché le risorse di cui al suddetto nuovo fondo, non utilizzate entro il termine stabilito del 31 dicembre 2014, siano riassegnate al fondo per i rimpatri nel bilancio 2015.
9/2616-A/47Basilio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per diversi settori; per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno – con esse, specificamente, intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco, per gli strumenti e le attrezzature necessari per la sola Polizia di Stato e, ex novo, la sperimentazione della pistola Taser, introdotta nel corso dell'esame in sede referente;
    l'articolo 4 del provvedimento in esame dispone ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive;
    il firmatario del presente atto di indirizzo segnala l'esigenza, nel contesto di cui alle suddette misure e al di là della necessaria repressione delle fattispecie di reato, di adottare misure di natura preventiva e di buon senso;
    attualmente, è rimessa alla decisione del Questore l'illuminazione dell'impianto sportivo e dell'area ad esso circostante alla vigilia di una competizione,

impegna il Governo

ad adottare una nuova disposizione in materia di prevenzione dei fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive rendendo obbligatoria, nelle ore notturne che precedono il giorno del loro svolgimento, l'illuminazione dell'impianto sportivo e dell'area che si estende tra le cancellate di ingresso e l'impianto stesso, anche prevedendo che negli impianti sportivi di proprietà pubblica gli oneri siano sostenuti al 50 per cento dalla società sportiva organizzatrice della competizione.
9/2616-A/48Paolo Bernini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per diversi settori: per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno – con esse, specificamente, intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco, per gli strumenti e le attrezzature necessari per la sola Polizia di Stato e, ex novo, la sperimentazione della pistola Taser, introdotta nel corso dell'esame in sede referente;
    ad avviso del firmatario del presente atto di indirizzo, ai fini del recupero nonché dell'ottimizzazione delle risorse utili alla funzionalità del Ministero dell'interno, risulterebbe certamente utile procedere ad una ricognizione di determinati costi per il dicastero, allo scopo di interventi successivi per ridurli ed allocare nel modo migliore gli eventuali risparmi rinvenienti,

impegna il Governo:

   ad avviare tempestivamente una ricognizione dei contratti di locazione inerenti agli immobili in uso all'amministrazione e alle forze del comparto di pubblica sicurezza;
   a verificare lo stato e le condizioni materiali delle strutture ospitanti le forze del comparto di pubblica sicurezza nel territorio nazionale;
   ad illustrare alle Camere, presso le Commissioni parlamentari competenti, le risultanze della suddetta ricognizione e della suddetta verifica.
9/2616-A/49Lombardi, Nesci.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per diversi settori: per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno – con esse, specificamente, intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco, per gli strumenti e le attrezzature necessari per la sola Polizia di Stato e, ex novo, la sperimentazione della pistola Taser, introdotta nel corso dell'esame in sede referente;
    nel corso dell'esame in sede referente del presente provvedimento, è stato approvato l'emendamento 8.8, presentato dal firmatario del presente atto di indirizzo, con il quale è stato inserito all'articolo 8 del testo del decreto-legge il comma 1-ter, il quale stabilisce che: «Sono assegnate, previa valutazione di convenienza, alle forze del comparto della pubblica sicurezza le automobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche statali dismesse o da dismettere»;
    è nota la situazione di cronica insufficienza di veicoli a disposizione delle attività operative sul territorio delle forze del comparto della pubblica sicurezza,

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie affinché le automobili di cui al suddetto comma 1-ter siano destinate alle forze del comparto della pubblica sicurezza esclusivamente per lo svolgimento di attività di polizia operative sul territorio, escludendone la destinazione e l'utilizzo per fini di rappresentanza.
9/2616-A/50Luigi Di Maio, Nesci.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per diversi settori: per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, per assicurare la funzionalità del ministero dell'interno – con esse, specificamente, intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco, per gli strumenti e le attrezzature necessari per la sola Polizia di Stato e, ex novo, la sperimentazione della pistola Taser, introdotta nel corso dell'esame in sede referente;
    all'articolo 6, il comma 2 crea un nuovo fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale e vi destina per il 2014 62,7 milioni di euro;
    il suddetto fondo dovrà essere ripartito entro il prossimo dicembre, «tenendo anche conto delle finalità previste dall'articolo 14-bis del testo unico immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 296»; tali «finalità» sono i rimpatri degli stranieri, per le esigenze dei quali è già da tempo attivo e nutrito il fondo omologo;
    l'intreccio dell'utilizzo delle risorse, l'esistenza di fondi variamente allocati, le mancate ripartizioni nei termini, l'esubero di conti residui, il ricorso abituale alla decretazione d'urgenza per il reperimento e l'assegnazione di nuovi risorse, rende oltremodo opaca la leggibilità delle operazioni e dei costi connessi al fenomeno dell'immigrazione,

impegna il Governo

ad illustrare alle Camere, almeno semestralmente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, presso le competenti Commissioni parlamentari, in ordine all'entità degli afflussi, alla ricognizione dei fondi istituiti e vigenti connessi ai flussi immigratori, alla loro entità nonché all'utilizzo e alla destinazione delle risorse.
9/2616-A/51Cancelleri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per diversi settori: per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, per assicurare la funzionalità del ministero dell'interno – con esse, specificamente, intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco, per gli strumenti e le attrezzature necessari per la sola Polizia di Stato e, ex novo, la sperimentazione della pistola Taser, introdotta nel corso dell'esame in sede referente;
    all'articolo 6, il comma 2 crea un nuovo fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale e vi destina per il 2014 62,7 milioni di euro;
    il suddetto fondo dovrà essere ripartito entro il prossimo dicembre, «tenendo anche conto delle finalità previste dall'articolo 14-bis del testo unico immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 296»; tali «finalità» sono i rimpatri degli stranieri, per le esigenze dei quali è già da tempo attivo e nutrito il fondo omologo;
    l'intreccio dell'utilizzo delle risorse, l'esistenza di fondi variamente allocati, le mancate ripartizioni nei termini, l'esubero di conti residui, il ricorso abituale alla decretazione d'urgenza per il reperimento e l'assegnazione di nuovi risorse, rende oltremodo opaca la leggibilità delle operazioni e dei costi connessi al fenomeno dell'immigrazione,

impegna il Governo

ad illustrare alle Camere, almeno semestralmente, in ordine alla dotazione del Fondo rimpatri, all'utilizzo e alla destinazione delle risorse ivi allocate.
9/2616-A/52Busto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per diversi settori: per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, per assicurare la funzionalità del ministero dell'interno – con esse, specificamente, intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco, per gli strumenti e le attrezzature necessari per la sola Polizia di Stato e, ex novo, la sperimentazione della pistola Taser, introdotta nel corso dell'esame in sede referente;
    il fenomeno dell'immigrazione è nuovamente affrontato con un provvedimento d'urgenza e misure straordinarie temporanee e per così dire atte a «tamponare», ad avviso del firmatario del presente atto di indirizzo, le falle che sembrerebbero essere imprevedibilmente emerse;
    è difficile condividere l'assunzione e il trattamento in forma di «emergenza» di fatti che si ripresentano con cadenza ormai quasi semestrale da molti anni, in assenza di una visione politica d'insieme, di una strategia e di un programma di ampio respiro,

impegna il Governo

ad illustrare tempestivamente alle Camere, presso le Commissioni parlamentari competenti, in ordine alla strategia che intende adottare rispetto alle ondate migratorie, alle misure, anche nuove, che intende intraprendere per uscire dall'ottica emergenziale.
9/2616-A/53Brugnerotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per diversi settori: per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, per assicurare la funzionalità del ministero dell'interno – con esse, specificamente, intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco, per gli strumenti e le attrezzature necessari per la sola Polizia di Stato e, ex novo, la sperimentazione della pistola Taser, introdotta nel corso dell'esame in sede referente;
    con riguardo alle disposizioni inerenti alle misure per fronteggiare gli afflussi massicci di stranieri, punto focale sono i centri di accoglienza dislocati nel nostro territorio nazionale e a vario titolo competenti nei diversi aspetti e per le diverse problematiche relative all'accoglienza dei migranti,

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie ad incrementare, da parte delle autorità responsabili, le attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione dei Centri di identificazione ed espulsione (CIE) – strutture (così denominate ai sensi del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92) destinate al trattenimento dell'immigrato irregolare per il tempo necessario alle forze dell'ordine per eseguire il provvedimento di espulsione (Legge 6 marzo 1998 n. 40) – in particolare in ordine al rispetto delle convenzioni stipulate con gli enti gestori dei suddetti Centri e ai criteri di gestioni previsti dalle disposizioni normative e regolamentari, avendo cura di rendere le risultanze delle verifiche pubbliche.
9/2616-A/54Brescia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per diversi settori: per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, per assicurare la funzionalità del ministero dell'interno – con esse, specificamente, intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco, per gli strumenti e le attrezzature necessari per la sola Polizia di Stato e, ex novo, la sperimentazione della pistola Taser, introdotta nel corso dell'esame in sede referente;
    con riguardo alle disposizioni inerenti alle misure per fronteggiare gli afflussi massicci di stranieri, punto focale sono i centri di accoglienza dislocati nel nostro territorio nazionale e a vario titolo competenti nei diversi aspetti e per le diverse problematiche relative all'accoglienza dei migranti,

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie ad incrementare, da parte delle autorità responsabili, le attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione dei Centri di accoglienza per Richiedenti asilo (CARA) – strutture destinate all'accoglienza dei richiedenti asilo per il periodo necessario alla loro identificazione o all'esame della domanda d'asilo da parte della Commissione territoriale (decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25) – in particolare in ordine al rispetto delle convenzioni stipulate con gli enti gestori dei suddetti Centri e ai criteri di gestioni previsti dalle disposizioni normative e regolamentari, avendo cura di rendere le risultanze delle verifiche pubbliche.
9/2616-A/55Nicola Bianchi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per diversi settori: per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, per assicurare la funzionalità del ministero dell'interno – con esse, specificamente, intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco, per gli strumenti e le attrezzature necessari per la sola Polizia di Stato e, ex novo, la sperimentazione della pistola Taser, introdotta nel corso dell'esame in sede referente;
    con riguardo alle disposizioni inerenti alle misure per fronteggiare gli afflussi massicci di stranieri, punto focale sono i centri di accoglienza dislocati nel nostro territorio nazionale e a vario titolo competenti nei diversi aspetti e per le diverse problematiche relative all'accoglienza dei migranti,

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie ad incrementare, da parte delle autorità responsabili, le attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione dei Centri di accoglienza (CDA) – strutture destinate all'accoglienza degli immigrati per il periodo necessario alla definizione dei provvedimenti amministrativi relativi alla posizione degli stessi sul territorio nazionale (legge 29 dicembre 1995 n. 563 – c.d. legge Puglia) – in particolare in ordine al rispetto delle convenzioni stipulate con gli enti gestori dei suddetti Centri e ai criteri di gestione previsti dalle disposizioni normative e regolamentari, avendo cura di rendere le risultanze delle verifiche pubbliche.
9/2616-A/56Massimiliano Bernini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per diversi settori: per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno – con esse, specificamente, intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco, per gli strumenti e le attrezzature necessari per la sola Polizia di Stato e, ex novo, la sperimentazione della pistola Taser, introdotta nel corso dell'esame in sede referente;
    con riguardo alle disposizioni inerenti alle misure per fronteggiare gli afflussi massicci di stranieri, punto focale sono i centri di accoglienza dislocati nel nostro territorio nazionale e a vario titolo competenti nei diversi aspetti e per le diverse problematiche relative all'accoglienza dei migranti,

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie ad incrementare, da parte delle autorità responsabili, le attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione dei Centri di primo soccorso ed assistenza (CSPA) – strutture localizzate in prossimità dei luoghi di sbarco destinate all'accoglienza degli immigrati per il tempo strettamente occorrente al loro trasferimento presso altri centri (indicativamente 24/48 ore) – in particolare in ordine al rispetto delle convenzioni stipulate con gli enti gestori dei suddetti Centri e ai criteri di gestioni previsti dalle disposizioni normative e regolamentari, avendo cura di rendere le risultanze delle verifiche pubbliche.
9/2616-A/57Lorefice.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per diversi settori: per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno – con esse, specificamente, intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco, per gli strumenti e le attrezzature necessari per la sola Polizia di Stato e, ex novo, la sperimentazione della pistola Taser, introdotta nel corso dell'esame in sede referente;
    l'articolo 5 prevede la possibilità di raddoppiare – da 10 a 20 – il numero delle attuali commissioni territoriali chiamate alla valutazione, caso per caso, dei migranti richiedenti protezione, nonché l'aumento, consequenziale, del numero delle sezioni delle commissioni – fino a 30 –, composte da membri supplenti,

impegna il Governo

ad illustrare alle Camere i dati in ordine alle risultanze del lavoro svolto dai due organismi con riguardo a tutto il territorio nazionale e alle specifiche realtà territoriali.
9/2616-A/58Benedetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per diversi settori; per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno – con esse, specificamente, intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco, per gli strumenti e le attrezzature necessari per la sola Polizia di Stato e, ex novo, la sperimentazione della pistola Taser, introdotta nel corso dell'esame in sede referente;
    l'articolo 5 prevede la possibilità di raddoppiare – da 10 a 20 – il numero delle attuali commissioni territoriali chiamate alla valutazione, caso per caso, dei migranti richiedenti protezione, nonché l'aumento, consequenziale, del numero delle sezioni delle commissioni – fino a 30 –, composte da membri supplenti,

impegna il Governo

a vigilare affinché il numero delle Commissioni territoriali e delle sezioni sia congruo con le effettive esigenze ed il carico di lavoro, che la loro dislocazione corrisponda all'impatto migratorio nel territorio nella quale sono insediate;
9/2616-A/59Battelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per diversi settori: per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno – con esse, specificamente, intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco, per gli strumenti e le attrezzature necessari per la sola Polizia di Stato;
    nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto nel testo dell'articolo 8 del decreto legge, il comma 1-bis, il quale dispone che, con decreto del Ministro dell'interno, l'amministrazione della pubblica sicurezza avvii la sperimentazione della pistola elettrica Taser;
    la copertura dei costi della suddetta sperimentazione, non conosciuti nella loro esatta determinazione, sono ricavati o, per meglio dire, ad avviso del firmatario del presente atto di indirizzo, sottratti dalle risorse originariamente destinate dall'articolo 8 alla Polizia – che la relazione illustrativa e tecnica del Governo indica espressamente in una tabella, voce per voce, «veicoli, equipaggiamenti (caschi, giubbotti etc.), manutenzione strutture (accasermamento)»;
    il nostro Paese ha già assistito all'esperienza fallimentare e molto costosa della sperimentazione del «braccialetto elettronico»;
    allarmanti risultano i dati raccolti e pubblicati da Amnesty International: dal momento della sua adozione nel 2001, negli Stati Uniti e nel Canada, la pistola Taser ha fatto 864 vittime, semplicemente a causa del suo effetto tecnico, pernicioso e letale, sul fisico umano,

impegna il Governo:

   ad informare le Commissioni parlamentari competenti delle due Camere, prima dell'adozione del suddetto decreto ministeriale, sui dati, anche medici e clinici, in ordine all'utilizzo della pistola Taser, sulle sue caratteristiche tecniche e sugli effetti sul corpo umano;
   ad illustrare, inoltre, le misure e le procedure che verrebbero adottate e seguite per la sperimentazione, in particolare per quanto riguarda i costi, la fornitura nonché le modalità di assegnazione della medesima.
9/2616-A/60Nuti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per diversi settori: per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno – con esse, specificamente, intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco, per gli strumenti e le attrezzature necessari per la sola Polizia di Stato e, ex novo, la sperimentazione della pistola Taser, introdotta nel corso dell'esame in sede referente;
    l'articolo 5 introduce nuove disposizioni inerenti alle Commissioni territoriali competenti per il riconoscimento della protezione internazionale;
    le Commissioni sono chiamate alla valutazione, caso per caso, dei migranti richiedenti protezione internazionale e sono composte da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, un funzionario della Polizia di Stato, un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e un rappresentante designato dall'ACNUR;
    sarebbe opportuno, ad avviso del firmatario del presente atto di indirizzo, che le Commissioni fossero dotate permanentemente, o potessero ricorrervi nel caso di necessità, della presenza di persone esperte nella valutazione anche delle condizioni psicologiche del migrante,

impegna il Governo

ad adottare le misure, anche legislative, affinché le Commissioni territoriali possano dotarsi, anche in via non permanente, del supporto di personale esperto nelle valutazioni psicologiche del migrante.
9/2616-A/61Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per diversi settori: per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno – con esse, specificamente, intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco, per gli strumenti e le attrezzature necessari per la sola Polizia di Stato e, ex novo, la sperimentazione della pistola Taser, introdotta nel corso dell'esame in sede referente;
    le modifiche apportate al testo unico immigrazione comprendono quella che prevede che nei colloqui con i migranti richiedenti protezione internazionale sia presente anche uno solo dei componenti della Commissione territoriale competente alla valutazione caso per caso;
    è introdotta, al contempo, la possibilità di colloqui dinnanzi all'intera Commissione, ove richiesto dal Presidente della stessa o dal migrante;
    sarebbe opportuno evitare comunque che i colloqui si svolgano ordinariamente alla presenza di un solo componente della Commissione, fatta salva l'eventualità sopraindicata,

impegna il Governo

ad adottare le misure, anche legislative, affinché sia ordinariamente previsto che i colloqui con i migranti debbano svolgersi alla presenza di almeno due dei componenti della commissione chiamata a valutare il caso.
9/2616-A/62Carinelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per diversi settori: per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno – con esse, specificamente, intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco, per gli strumenti e le attrezzature necessari per la sola Polizia di Stato e, ex novo, la sperimentazione della pistola Taser, introdotta nel corso dell'esame in sede referente;
    all'articolo 6, il comma 2 crea un nuovo fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale e vi destina per il 2014 62,7 milioni di euro;
    l'intreccio dell'utilizzo delle risorse, l'esistenza di fondi variamente allocati, le mancate ripartizioni nei termini, l'esubero di conti residui, il ricorso abituale alla decretazione d'urgenza per il reperimento e l'assegnazione di nuovi risorse, rende oltremodo opaca la leggibilità delle operazioni e dei costi connessi al fenomeno dell'immigrazione,

impegna il Governo

ad illustrare annualmente alle Camere, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, presso le competenti Commissioni parlamentari, in ordine all'entità degli afflussi migratori e all'entità delle risorse provenienti dall'Unione europea, al loro utilizzo e alla loro destinazione.
9/2616-A/63Cariello.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo I del decreto contiene disposizioni urgenti in materia di contrasto di fenomeni di illegalità e violenza che possono manifestarsi in occasione di competizioni sportive;
    si pone con urgenza l'esigenza di un adeguato coordinamento con le competenti autorità degli Stati esteri interessati,

impegna il Governo

ad assumere immediate iniziative volte a realizzare il coordinamento di cui in premessa con particolare riguardo alle autorità della Finlandia.
9/2616-A/64Scagliusi.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo I del decreto contiene disposizioni urgenti in materia di contrasto di fenomeni di illegalità e violenza che possono manifestarsi in occasione di competizioni sportive;
    si pone con urgenza l'esigenza di un adeguato coordinamento con le competenti autorità degli Stati esteri interessati,

impegna il Governo

ad assumere immediate iniziative volte a realizzare il coordinamento di cui in premessa con particolare riguardo alle autorità della Slovacchia.
9/2616-A/65Petraroli.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo I del decreto contiene disposizioni urgenti in materia di contrasto di fenomeni di illegalità e violenza che possono manifestarsi in occasione di competizioni sportive;
    si pone con urgenza l'esigenza di un adeguato coordinamento con le competenti autorità degli Stati esteri interessati,

impegna il Governo

ad assumere immediate iniziative volte a realizzare il coordinamento di cui in premessa con particolare riguardo alle autorità della Slovenia.
9/2616-A/66Parentela.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo I del decreto contiene disposizioni urgenti in materia di contrasto di fenomeni di illegalità e violenza che possono manifestarsi in occasione di competizioni sportive;
    si pone con urgenza l'esigenza di un adeguato coordinamento con le competenti autorità degli Stati esteri interessati,

impegna il Governo

ad assumere immediate iniziative volte a realizzare il coordinamento di cui in premessa con particolare riguardo alle autorità del Portogallo.
9/2616-A/67Paolo Nicolò Romano.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 40;
    con gli articoli 2 e 4, comma 3, lettera b), vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del c.d. D.A.SPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
    viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati;
    il susseguirsi di episodi di violenza, sia individuale sia collettiva, consumati in occasione dello svolgimento di manifestazione sportive negli stadi, ha messo in evidenza nel recente passato la necessità di intervenire ulteriormente, vista l'insufficienza della strumentazione normativa di cui lo Stato si era dotato per la prevenzione e la repressione di tali fenomeni;
    le misure previste dal provvedimento in esame appalesano che la strada intrapresa dal Governo è quella di ampliare l'apparato repressivo dello Stato anziché predisporre interventi organici e strutturati al fine di prevenire tali fenomeni criminosi legati alle competizioni sportive;
    negli ultimi anni il quadro giuridico è stato contraddistinto da interventi repressivi di ordine amministrativo e giudiziario, che non sembra abbiano prodotto una sensibile diminuzione del fenomeno;
    si assiste ad una crescente escalation della violenza rispetto alla quale il Governo, nonostante abbia adottato alcune misure di carattere prevalentemente repressivo e molto parziali, come nel caso del decreto-legge in esame, non ha trovato, neanche con l'aiuto delle disposizioni di legge vigenti, alcun tipo di rimedio,

impegna il Governo

ad istituire un tavolo di confronto tra Governo, enti locali, società calcistiche al fine di individuare misure idonee per il contrasto dei fenomeni di violenza negli stadi in occasione di competizioni sportive.
9/2616-A/68Mucci.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    con gli articoli 2 e 4, comma 3, lettera b), vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del cosiddetto D.A.SPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
    viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati;
    con l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), viene esteso l'ambito di applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere una serie di benefìci a determinate categorie di soggetti. Vengono inoltre specificati i casi in cui è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni calcistiche di vendere o distribuire titoli di accesso;
    con l'articolo 4, comma 1, lettera a), si prevede che il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, possa disporre il divieto di apertura del settore ospiti degli stadi di calcio in relazione ad un pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;
    con l'articolo 4, comma 3, lettera a), si prevede che le procedure amministrative semplificate si applichino anche alle misure di adeguamento degli impianti per la loro riqualificazione, nonché per la segmentazione dei settori e l'abbattimento delle barriere,

impegna il Governo

nell'ambito delle proprie competenze, a considerare l'opportunità di attivare una serie di progetti e iniziative che prevedano il coinvolgimento, in una azione comune coordinata, di tutte le diverse Amministrazioni pubbliche e di soggetti privati a vario titolo interessati alla gestione degli incontri di calcio.
9/2616-A/69Pesco.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    il comma 2, dell'articolo 1, del presente decreto-legge, prevede che «le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
    con gli articoli 2 e 4, comma 3, lettera b), vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del cosiddetto D.A.SPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
    viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati;
    con l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), viene esteso l'ambito di applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti. Vengono inoltre specificati i casi in cui è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni calcistiche di vendere o distribuire titoli di accesso;
    con l'articolo 4, comma 1, lettera a), si prevede che il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, possa disporre il divieto di apertura del settore ospiti degli stadi di calcio in relazione ad un pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;
    con l'articolo 4, comma 3, lettera a), si prevede che le procedure amministrative semplificate si applichino anche alle misure di adeguamento degli impianti per la loro riqualificazione, nonché per la segmentazione dei settori e l'abbattimento delle barriere,

impegna il Governo

con provvedimenti di competenza a sviluppare ed incentivare, sia a livello centrale che a livello locale, una stretta attività di coordinamento e cooperazione tra le forze di polizia e gli enti interessati ai vari aspetti organizzativi e di gestione degli eventi sportivi, in particolare con la dirigenza delle società sportive, i gruppi di tifosi organizzati e le Autorità comunali, con le quali dovranno essere chiaramente definite le responsabilità ed i rispettivi ambiti operativi.
9/2616-A/70Nesci.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché misure per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno, con esse intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco e, per la sola Polizia di Stato, per gli strumenti e le attrezzature necessari;
    l'articolo 7 dispone che nell'anno 2014 per i comuni maggiormente interessati dalla pressione migratoria le spese connesse sono escluse dal patto di stabilità tenuto conto delle spese sostenute e delle dimensioni demografiche,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a far sì che l'esclusione delle spese connesse alla pressione migratoria dal patto di stabilità sia estesa a tutti i comuni interessati dalla pressione migratoria.
9/2616-A/71Daga.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché misure per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno, con esse intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco e, per la sola Polizia di Stato, per gli strumenti e le attrezzature necessari;
    l'articolo 7 dispone che nell'anno 2014 per i comuni maggiormente interessati dalla pressione migratoria le spese connesse sono escluse dal patto di stabilità tenuto conto delle spese sostenute e delle dimensioni demografiche,

impegna il Governo

a valutare la possibilità che, attraverso ulteriori iniziative normative, per i comuni maggiormente interessati dalla pressione migratoria le spese connesse a questa siano escluse dal patto di stabilità in maniera permanente o perlomeno per l'intero periodo nei quali i comuni citati sono interessati dalla pressione migratoria.
9/2616-A/72Crippa.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché misure per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno, con esse intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco e, per la sola Polizia di Stato, per gli strumenti e le attrezzature necessari;
    l'articolo 7 dispone che nell'anno 2014 per i comuni maggiormente interessati dalla pressione migratoria le spese connesse sono escluse dal patto di stabilità tenuto conto delle spese sostenute e delle dimensioni demografiche,

impegna il Governo

a valutare la possibilità che, attraverso ulteriori iniziative normative, per i comuni maggiormente interessati dalla pressione migratoria le spese connesse a questa siano escluse dal patto di stabilità nel triennio 2014-2016.
9/2616-A/73Da Villa.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo i della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    con gli articoli 2 e 4, comma 3, lettera b), vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del cosiddetto D.A.SPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
    viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati;
    il susseguirsi di episodi di violenza, sia individuale sia collettiva, consumati in occasione dello svolgimento di manifestazione sportive negli stadi, ha messo in evidenza nel recente passato la necessità di intervenire ulteriormente, vista l'insufficienza della strumentazione normativa di cui lo Stato si era dotato per la prevenzione e la repressione di tali fenomeni;
    le misure previste dal provvedimento in esame appalesano che la strada intrapresa dal Governo è quella di ampliare l'apparato repressivo dello Stato anziché predispone interventi organici e strutturati al fine di prevenire tali fenomeni criminosi legati alle competizioni sportive;
    negli ultimi anni il quadro giuridico è stato contraddistinto da interventi repressivi di ordine amministrativo e giudiziario, che non sembra abbiano prodotto una sensibile diminuzione del fenomeno;
    si assiste ad una crescente escalation della violenza rispetto alla quale il Governo, nonostante abbia adottato alcune misure di carattere prevalentemente repressivo e molto parziali, come nel caso del decreto-legge in esame, non ha trovato, neanche con l'aiuto delle disposizioni di legge vigenti, alcun tipo di rimedio,

impegna il Governo

a mettere in atto tutte le iniziative possibili per contemperare le esigenze di ordine pubblico con la possibilità per il tifoso di non subire vessazioni che lo allontanino dalla partecipazione diretta agli eventi calcistici, favorendo altresì la diffusione dell'attività e della cultura dello sport attraverso la scuola, a partire da quella dell'infanzia.
9/2616-A/74L'Abbate.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    con gli articoli 2 e 4, comma 3, lettera b), vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del cosiddetto D.A.SPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
    viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati;
    il susseguirsi di episodi di violenza, sia individuale sia collettiva, consumati in occasione dello svolgimento di manifestazione sportive negli stadi, ha messo in evidenza nel recente passato la necessità di intervenire ulteriormente, vista l'insufficienza della strumentazione normativa di cui lo Stato si era dotato per la prevenzione e la repressione di tali fenomeni;
    le misure previste dal provvedimento in esame appalesano che la strada intrapresa dal Governo è quella di ampliare l'apparato repressivo dello Stato anziché predispone interventi organici e strutturati al fine di prevenire tali fenomeni criminosi legati alle competizioni sportive;
    negli ultimi anni il quadro giuridico è stato contraddistinto da interventi repressivi di ordine amministrativo e giudiziario, che non sembra abbiano prodotto una sensibile diminuzione del fenomeno;
    si assiste ad una crescente escalation della violenza rispetto alla quale il Governo, nonostante abbia adottato alcune misure di carattere prevalentemente repressivo e molto parziali, come nel caso del decreto-legge in esame, non ha trovato, neanche con l'aiuto delle disposizioni di legge vigenti, alcun tipo di rimedio,

impegna il Governo

a presentare alle Commissioni parlamentari competenti un'analisi statistica dettagliata del fenomeno della violenza negli stadi, relativamente agli episodi di scontri tra tifoserie e forze dell'ordine e tra tifoserie di squadre diverse.
9/2616-A/75Rostellato.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    con gli articoli 2 e 4, comma 3, lettera b), vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del cosiddetto D.A.SPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
    viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati,

impegna il Governo

a comunicare al Parlamento nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 113 della legge n. 121 del 1981, un'analisi statistica dettagliata del fenomeno della violenza in occasione di manifestazioni sportive.
9/2616-A/75. (Testo modificato nel corso della seduta come risultante dalla votazione per parti separate) Rostellato.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    con gli articoli 2 e 4, comma 3, lettera b), vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del cosiddetto D.A.SPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
    viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati;
    il susseguirsi di episodi di violenza, sia individuale sia collettiva, consumati in occasione dello svolgimento di manifestazione sportive negli stadi, ha messo in evidenza nel recente passato la necessità di intervenire ulteriormente, vista l'insufficienza della strumentazione normativa di cui lo Stato si era dotato per la prevenzione e la repressione di tali fenomeni;
    le misure previste dal provvedimento in esame appalesano che la strada intrapresa dal Governo è quella di ampliare l'apparato repressivo dello Stato anziché predispone interventi organici e strutturati al fine di prevenire tali fenomeni criminosi legati alle competizioni sportive;
    negli ultimi anni il quadro giuridico è stato contraddistinto da interventi repressivi di ordine amministrativo e giudiziario, che non sembra abbiano prodotto una sensibile diminuzione del fenomeno;
    si assiste ad una crescente escalation della violenza rispetto alla quale il Governo, nonostante abbia adottato alcune misure di carattere prevalentemente repressivo e molto parziali, come nei caso del decreto-legge in esame, non ha trovato, neanche con l'aiuto delle disposizioni di legge vigenti, alcun tipo di rimedio,

impegna il Governo

a promuovere una campagna di informazione e di diffusione della cultura antirazzista nelle scuole e negli impianti sportivi anche gestiti dal Coni, al fine di contrastare il verificarsi di manifestazioni a carattere razziale in occasioni di competizioni sportive.
9/2616-A/76Liuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo i della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    con gli articoli 2 e 4, comma 3, lettera b), vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del cd. D.A.SPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
    viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati;
    il susseguirsi di episodi di violenza, sia individuale sia collettiva, consumati in occasione dello svolgimento di manifestazione sportive negli stadi, ha messo in evidenza nel recente passato la necessità di intervenire ulteriormente, vista l'insufficienza della strumentazione normativa di cui lo Stato si era dotato per la prevenzione e la repressione di tali fenomeni;
    le misure previste dal provvedimento in esame appalesano che la strada intrapresa dal Governo è quella di ampliare l'apparato repressivo dello Stato anziché predispone interventi organici e strutturati al fine di prevenire tali fenomeni criminosi legati alle competizioni sportive;
    negli ultimi anni il quadro giuridico è stato contraddistinto da interventi repressivi di ordine amministrativo e giudiziario, che non sembra abbiano prodotto una sensibile diminuzione del fenomeno;
    si assiste ad una crescente escalation della violenza rispetto alla quale il Governo, nonostante abbia adottato alcune misure di carattere prevalentemente repressivo e molto parziali, come nel caso del decreto-legge in esame, non ha trovato, neanche con l'aiuto delle disposizioni di legge vigenti, alcun tipo di rimedio,

impegna il Governo

in collaborazione con le società sportive, ad adottare tutte le iniziative di sua competenza volte a promuovere comportamenti da parte di dirigenti ed allenatori delle società, che possono evitare reazioni violente a conclusione della competizione, degli spettatori nei confronti delle tifoserie avverse.
9/2616-A/77Vacca.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    con gli articoli 2 e 4, comma 3, lettera b), vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del c.d. D.A.SPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
    viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati;
    con l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), viene esteso l'ambito di applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti. Vengono inoltre specificati i casi in cui è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni calcistiche di vendere o distribuire titoli di accesso;
    con l'articolo 4, comma 1, lettera a), si prevede che il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, possa disporre il divieto di apertura del settore ospiti degli stadi di calcio in relazione ad un pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;
    con l'articolo 4, comma 3, lettera a), si prevede che le procedure amministrative semplificate si applichino anche alle misure di adeguamento degli impianti per la loro riqualificazione, nonché per la segmentazione dei settori e l'abbattimento delle barriere,

impegna il Governo

a chiarire presso le competenti commissioni parlamentari in ordine alle reali risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per gli interventi indicati nel provvedimento all'esame.
9/2616-A/78Gagnarli.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    con gli articoli 2 e 4, comma 3, lettera b), vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del c.d. D.A.SPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
    il decreto interviene sulla disciplina del c.d. DASPO con un inasprimento delle previsioni, a partire dall'ampliamento della categoria dei possibili destinatari del provvedimento, fino all'estensione dagli attuali 5 ad 8 anni della durata dello stesso in caso di recidiva e all'obbligo di comparizione negli uffici di polizia;
    viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati;
    con l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), viene esteso l'ambito di applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti. Vengono inoltre specificati i casi in cui è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni calcistiche di vendere o distribuire titoli di accesso;
    si rende necessario coniugare l'aspetto «repressivo» con l'individuazione di strumenti di promozione della legalità e della sicurezza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ottica di una piena riabilitazione, di affiancare al divieto di accesso, la previsione di un percorso di legalità per il soggetto sottoposto a tale provvedimento.
9/2616-A/79Di Vita.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo I del decreto contiene disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza che possono manifestarsi in occasione di competizioni sportive;
    si pone con urgenza l'esigenza di un adeguato coordinamento con le competenti autorità degli Stati esteri interessati,

impegna il Governo

ad assumere immediate iniziative volte a realizzare il coordinamento di cui in premessa con particolare riguardo alle autorità della Germania.
9/2616-A/80Simone Valente.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo I del decreto contiene disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza che possono manifestarsi in occasione di competizioni sportive;
    si pone con urgenza l'esigenza di un adeguato coordinamento con le competenti autorità degli Stati esteri interessati,

impegna il Governo

ad assumere immediate iniziative volte a realizzare il coordinamento di cui in premessa con particolare riguardo alle autorità della Danimarca.
9/2616-A/81Tofalo.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo I del decreto contiene disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza che possono manifestarsi in occasione di competizioni sportive;
    si pone con urgenza l'esigenza di un adeguato coordinamento con le competenti autorità degli Stati esteri interessati,

impegna il Governo

ad assumere immediate iniziative volte a realizzare il coordinamento di cui in premessa con particolare riguardo alle autorità del Regno Unito.
9/2616-A/82Segoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo I del decreto contiene disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza che possono manifestarsi in occasione di competizioni sportive;
    si pone con urgenza l'esigenza di un adeguato coordinamento con le competenti autorità degli Stati esteri interessati,

impegna il Governo

ad assumere immediate iniziative volte a realizzare il coordinamento di cui in premessa con particolare riguardo alle autorità della Svezia.
9/2616-A/83Prodani.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    il comma 2, dell'articolo 1, del presente decreto-legge, prevede che «le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
    con gli articoli 2 e 4, comma 3, lettera b), vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del c.d. D.A.SPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
    viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati;
    con l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), viene esteso l'ambito di applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti. Vengono inoltre specificati i casi in cui è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni calcistiche di vendere o distribuire titoli di accesso;
    con l'articolo 4, comma 1, lettera a), si prevede che il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, possa disporre il divieto di apertura del settore ospiti degli stadi di calcio in relazione ad un pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;
    con l'articolo 4, comma 3, lettera a), si prevede che le procedure amministrative semplificate si applichino anche alle misure di adeguamento degli impianti per la loro riqualificazione, nonché per la segmentazione dei settori e l'abbattimento delle barriere,

impegna il Governo

al fine di direzionare nella maniera più efficace ulteriori interventi legislativi, a monitorare sul puntuale e continuo flusso delle informazioni derivanti da tutti i soggetti cointeressati al governo ed alla gestione degli eventi sportivi, non limitandosi a registrare – in sede di Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive e tavoli tecnici – le criticità emergenti, ma esaminando possibili soluzioni ed addivenendo ad intese condivise frutto della individuazione dei compiti, competenze e responsabilità di ciascuno.
9/2616-A/84Tripiedi.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    il comma 2, dell'articolo 1, del presente decreto-legge, prevede che «le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
    con gli articoli 2 e 4, comma 3, lettera b), vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del c.d. D.A.SPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
    viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati;
    con l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), viene esteso l'ambito di applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti. Vengono inoltre specificati i casi in cui è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni calcistiche di vendere o distribuire titoli di accesso,

impegna il Governo

ad investire sulla prevenzione dei fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, attivando campagne pedagogiche nelle scuole a partire dai primi cicli educativi.
9/2616-A/85Sibilia.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    il comma 2, dell'articolo 1, del presente decreto-legge, prevede che «le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
    con gli articoli 2 e 4, comma 3, lettera b), vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del c.d. D.A.SPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
    viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati;
    con l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), viene esteso l'ambito di applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti. Vengono inoltre specificati i casi in cui è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni calcistiche di vendere o distribuire titoli di accesso;
    con l'articolo 4, comma 1, lettera a), si prevede che il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, possa disporre il divieto di apertura del settore ospiti degli stadi di calcio in relazione ad un pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;
    con l'articolo 4, comma 3, lettera a), si prevede che le procedure amministrative semplificate I si applichino anche alle misure di adeguamento degli impianti per la loro riqualificazione, nonché per la segmentazione dei settori e l'abbattimento delle barriere,

impegna il Governo

a valutare, nell'ambito delle proprie competenze, l'adozione di ulteriori iniziative volte a sviluppare e rendere efficiente ed efficace un processo partecipativo fra dipartimento di Pubblica sicurezza e Autorità Provinciali di Pubblica sicurezza, per l'adozione di decisioni e provvedimenti di governo e di gestione delle problematiche connesse alla sicurezza ed all'ordine pubblico.
9/2616-A/86Luigi Gallo.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    il primo Capo del decreto introduce modifiche all'attuale legislazione sul tema della violenza in occasione di incontri sportivi con l'inasprimento delle pene e alcune nuove misure atte a contrastare tale fenomeno;
    l'articolo 4, comma 1, lettera a), introduce, nell'ambito della legge 13 dicembre 1989, n. 401, l'articolo 7-bis.1, che attribuisce al Ministro dell'interno «Fuori dai casi di adozione da parte del Prefetto di provvedimenti di propria competenza» il potere di disporre «il divieto, per una durata non superiore a due anni, di apertura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri, di calcio individuati in relazione al pericolo di turbativa dell'ordine pubblico»;
    a tale riguardo appare opportuno chiarire il rapporto tra questi poteri ministeriali e quelli, analoghi ma territorialmente circoscritti, del Prefetto (derivanti dalla generale competenza sull'ordine pubblico e la sicurezza riconosciutagli dall'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
    poiché la misura, valida solo per determinate partite, è già nella competenza dei prefetti, l'intervento con decreto del Ministro parrebbe giustificato dalla sola valenza biennale della misura stessa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di coordinare, attraverso ulteriori iniziative normative, la previsione dei poteri attribuiti al Ministro dell'Interno con le analoghe facoltà riconosciute ai prefetti dalla legislazione vigente.
9/2616-A/87Micillo.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    il comma 2, dell'articolo 1, del presente decreto-legge, prevede che «le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
    con gli articoli 2 e 4, comma 3, lettera b), vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del c.d. D.A.SPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
    viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati;
    con l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), viene esteso l'ambito di applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti. Vengono inoltre specificati i casi in cui è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni calcistiche di vendere o distribuire titoli di accesso;
    con l'articolo 4, comma 1, lettera a), si prevede che il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, possa disporre il divieto di apertura del settore ospiti degli stadi di calcio in relazione ad un pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;
    con l'articolo 4, comma 3, lettera a), si prevede che le procedure amministrative semplificate si applichino anche alle misure di adeguamento degli impianti per la loro riqualificazione, nonché per la segmentazione dei settori e l'abbattimento delle barriere;
    l'articolo 5, interviene sulla composizione delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, specificando che uno dei componenti sia designato dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR),

impegna il Governo

ad adottare una normativa organica al fine di superare le gravi lacune legislative in materia di diritto d'asilo e di pervenire quanto prima ad una piena attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, anche al fine di adeguare il nostro ordinamento ai principi giuridici posti in materia dalla Comunità internazionale ed alla normativa di settore dell'Unione europea.
9/2616-A/88Dadone.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame interviene a modificare diversi istituti e strumenti previsti dalla vigente normativa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive; particolare attenzione è attribuita alle manifestazioni calcistiche soprattutto in considerazione di recenti e incresciosi episodi che hanno dimostrato l'inefficienza dei sistemi di gestione di situazioni particolarmente «calde»;
    considerato, tuttavia, che le prescrizioni disposte dal decreto in esame appaiono prevedere misure non sufficientemente efficaci se si escludono quelle che ignorano situazioni soggettive che risultano ingiustamente sacrificate a causa della incapacità di provvedere alla corretta protezione del territorio interessato;
    considerato che esistono già misure, che oggi sono lasciate alla decisione dei questori, circa la possibilità, ad esempio, di disporre il mantenimento dell'illuminazione dell'area che va dalle cancellate dell'impianto all'ingresso vero e proprio allo stadio nella notte che precede la partita di calcio, allo scopo di evitare che di notte qualcuno entri nella zona successiva a quella dove si svolgono i controlli e magari nasconda armi, bastoni o altro materiale che poi utilizza una volta passate le perquisizioni,

impegna il Governo

ad assumere provvedimenti con i quali sia consentita una effettiva protezione del territorio interessato dalle manifestazioni sportive, prevedendone l'adeguata illuminazione anche nelle ore notturne che precedono il giorno nel quale si svolge una competizione di calcio professionistico nell'area che si estende tra le cancellate di ingresso all'impianto sportivo e lo stadio, ponendo, altresì, negli impianti sportivi di proprietà pubblica, il costo per l'illuminazione a carico dalla società sportiva organizzatrice della competizione nella misura del cinquanta per cento.
9/2616-A/89Manlio Di Stefano.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame interviene a modificare diversi istituti e strumenti previsti dalla vigente normativa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive; particolare attenzione è attribuita alle manifestazioni calcistiche soprattutto in considerazione di recenti e incresciosi episodi che hanno dimostrato l'inefficienza dei sistemi di gestione di situazioni particolarmente «calde»;
    considerato, tuttavia, che le prescrizioni disposte dal decreto in esame prevedono l'attribuzione al Ministro dell'interno quale autorità nazionale di pubblica sicurezza di competenze già demandate al Prefetto e che, peraltro, le sanzioni irrogabili dal predetto Ministro (divieto per due anni di apertura del settore ospiti degli stadi e divieto di vendita dei biglietti ai residenti delle province interessate) appaiono, ad avviso del firmatario del presente atto, eccessivamente gravose e ingiustamente discriminatorie nei confronti di soggetti che non hanno mai assunto comportamenti pericolosi di alcun genere, senza, peraltro, avere una specifica competenza in ordine ad accadimenti a carattere locale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa al fine di prevedere attraverso ulteriori iniziative normative, il superamento delle disposizioni che esautorano il prefetto di competenze specifiche demandandole ad autorità nazionale laddove la predetta competenza prefettizia deve essere ritenuta certamente più idonea all'assunzione di decisioni che ineriscono a particolari condizioni legate a singoli aventi e al controllo del territorio.
9/2616-A/90D'Uva.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo I del decreto contiene disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza che possono manifestarsi in occasione di competizioni sportive;
    si pone con urgenza l'esigenza di un adeguato coordinamento con le competenti autorità degli Stati esteri interessati,

impegna il Governo

ad assumere immediate iniziative volte a realizzare il coordinamento con particolare riguardo alle autorità della Polonia.
9/2616-A/91Grande.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo I del decreto contiene disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza che possono manifestarsi in occasione di competizioni sportive;
    si pone con urgenza l'esigenza di un adeguato coordinamento con le competenti autorità degli Stati esteri interessati,

impegna il Governo

ad assumere immediate iniziative volte a realizzare il coordinamento con particolare riguardo alle autorità dell'Austria.
9/2616-A/92Gallinella.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo III del provvedimento in esame reca in particolare «Disposizioni per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno»;
    la spending review è strettamente legata alla modernizzazione della pubblica amministrazione per aumentare l'efficienza e la produttività del settore pubblico e per contribuire al rilancio della crescita complessiva dell'economia;
    nella prima fase di attuazione il Ministero dell'interno, in seguito alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012, ha previsto la razionalizzazione dei settori della riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio, della riorganizzazione dell'amministrazione centrale, delle spese relative alle locazioni passive delle sedi destinate ad ospitare articolazioni periferiche dello Stato sul territorio, con riferimento alle Prefetture U.T.G., alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
    i risparmi ottenuti nel 2013 sul piano dei costi delle locazioni, che, in seguito al trasferimento ed all'accorpamento delle sedi di servizio in strutture di proprietà demaniale ovvero concesse in uso gratuito, ammonterebbero a 448,848 euro;
    per l'anno 2015, tale previsione è in lievitazione, poiché sono previsti consistenti dismissioni di immobili nel Nord Italia, con risparmi, a regime, per 5,29 milioni di euro per esercizio, mentre anche dalla razionalizzazione del parco automezzi si attendono risparmi, nell'ordine dell'8 per cento nell'arco di dieci anni;
    ai fini della razionalizzazione della spesa pubblica, l'articolo 9, commi 17-21, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha disposto il blocco della contrattazione nel pubblico impiego per il triennio 2010-2012;
    il comma 21 ha stabilito la non applicazione – per gli anni 2011, 2012 e 2013 – al personale in regime d diritto pubblico dei meccanismi di adeguamento retributivo previsti dall'articolo 24 della legge n. 448 del 1998 (adeguamento annuale di diritto, dal 1o gennaio 1998, delle voci retributive del personale richiamato in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive), ancorché a titolo di acconto ed escludendo successivi recuperi;
    l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011 ha infine previsto la possibilità di prorogare al 31 dicembre 2014, con apposito regolamento, le vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici, anche accessori, del personale delle pubbliche amministrazioni, prevedendo comunque la possibilità che, all'esito di apposite consultazioni con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico impiego, l'ambito applicativo delle disposizioni in materia sia differenziato, in ragione dell'esigenza di valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori;
    l'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 ha riconosciuto la Specificità del Comparto sicurezza e difesa, compreso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in relazione alle peculiarità delle funzioni svolte dai relativi operatori;
    ciononostante, il decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013 ha disposto che, per il Comparto Sicurezza, difesa e soccorso pubblico, si desse luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di istituire un tavolo permanente per la valutazione di proposte di spending review, volte alla razionalizzazione, riorganizzazione strutturale dell'amministrazione, in modo tale da attuare modelli gestionali più flessibili ed efficienti nell'utilizzo delle risorse disponibili;
   a valutare altresì l'opportunità di destinare i risparmi ottenuti sul piano dei costi delle locazioni per il miglioramento dei meccanismi retributivi del personale civile e militare.
9/2616-A/93Bechis.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo III del provvedimento in esame reca in particolare «Disposizioni per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno»;
    la spending review è volta alla riduzione selettiva della spesa attraverso l'eliminazione delle sue componenti improduttive, in luogo dei meri tagli lineari;
    nella prima fase di attuazione il Ministero dell'interno pare abbia proceduto, in termini concreti, a valutare l'ammontare dei tagli al bilancio dell'Amministrazione piuttosto che all'individuazione delle aree nelle quali si potrebbero conseguire risparmi, mediante innovazioni procedurali, eliminazione di apparati non funzionali, razionalizzazione dei modelli organizzativi;
    la riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio è stata poi oggetto di una più specifica disciplina secondo quanto disposto dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dal successivo regolamento e dovrebbe comportare un risparmio del 20 per cento;
    i risparmi ottenuti nel 2013 sul piano dei costi delle locazioni, che, in seguito al trasferimento ed all'accorpamento delle sedi di servizio in strutture di proprietà demaniale ovvero concesse in uso gratuito, ammonterebbero a 448,848 euro;
    per l'anno 2015, tale previsione è in levitazione, poiché sono previsti consistenti dismissioni di immobili nel Nord Italia, con risparmi, a regime, per 5,29 milioni di euro per esercizio, mentre anche dalla razionalizzazione del parco automezzi si attendono risparmi, nell'ordine dell'8 per cento nell'arco di dieci anni;
    le analisi che portano a tali risultati, in un sistema complesso, necessitano comunque di approfondimenti e, spesso, hanno tempi rilevanti di applicazione;
    l'articolo 9 comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ha introdotto alcune disposizioni che incidono sul trattamento economico anche del personale del Comparto Sicurezza e Difesa (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito Italiano, Aeronautica Militare, Marina Militare) per gli anni 2011,2012 e 2013, stabilendo che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti non può superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, compreso quello accessorio;
    la predetta disposizione ha introdotto il cosiddetto «tetto salariale», il quale, in virtù del succitato decreto legislativo, convertito nella legge n. 111 del 2011, è stato prorogato sino al 31 dicembre 2014;
    in specie, il decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013 ha disposto che si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di istituire un tavolo permanente per la valutazione di modelli gestionali più flessibili ed efficienti nell'utilizzo delle risorse disponibili;
   a porre in essere tutte le iniziative per destinare i risparmi ottenuti sia dalla riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio, di cui al disposto articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, sia sul piano dei costi delle locazioni per il miglioramento dei meccanismi retributivi del personale civile e militare.
9/2616-A/94Baldassarre.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo III del provvedimento reca in particolare «Disposizioni per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno»;
    il Ministero dell'interno rappresenta un sistema complesso, indirizzato ad assicurare l'ordine pubblico nelle sue varie forme (funzione di pubblica sicurezza, tutela della collettività, situazioni di rischio ed in particolare emergenziali, l'accoglienza e integrazione che informano la dinamica che scaturisce dai fenomeni migratori) con il presidio del territorio;
    la spending review è volta alla riduzione selettiva della spesa attraverso l'eliminazione delle sue componenti improduttive, in luogo dei meri tagli lineari;
    nella prima fase di attuazione il Ministero dell'interno pare abbia proceduto, in termini concreti, a valutare l'ammontare dei tagli al bilancio dell'Amministrazione piuttosto che all'individuazione delle aree nelle quali si potrebbero conseguire risparmi, mediante innovazioni procedurali, eliminazione di apparati non funzionali, razionalizzazione dei modelli organizzativi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire presso il medesimo dicastero un Tavolo permanente, presieduto dal Ministro dell'interno, cui partecipano il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nonché una rappresentanza dell'ARAN, volto alla valutazione e all'ottimizzazione delle risorse allocate presso il dicastero.
9/2616-A/95Cominardi.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo III del decreto contiene disposizioni urgenti in materia di contrasto di fenomeni di illegalità e violenza che possono manifestarsi in occasione di competizioni sportive;
    in particolare, l'articolo 1, comma 1, mira a inasprire le pene edittali previste per il reato di frode sportiva, contemplato dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, 401;
    il predetto articolo, come modificato dal presente decreto, indica che chiunque «offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportive» (...) «al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo» sia sottoposto assieme al «partecipante alla competizione sportiva che accetta le utilità promesse» –, per le competizioni non soggette a scommesse, ad una reclusione da 2 a 6 anni e ad una multa da 1.000 a 4.000 euro, reclusione che aumenta fino alla metà con una multa da 10.000 a 100.000 euro se la frode è connessa ad una gara soggetta a scommesse;
    la stessa relazione illustrativa del decreto afferma che «l'entità delle sanzioni penali attualmente previste si è rivelata inadeguata rispetto alla gravità degli episodi della specie verificatisi negli ultimi anni. Si tratta di un fenomeno che ha, infatti, conosciuto una sensibile recrudescenza e che ha prodotto gravi riflessi sulla regolarità dei campionati, in particolare di calcio»;
    per la sua straordinaria remuneratività, la frode connessa ad una competizione soggetta a scommesse sportive non appare adeguatamente contrastata e scoraggiata dall'inasprimento delle sanzioni pecuniarie laddove queste non siano accompagnate, in un'ottica di efficace deterrenza, dalla certezza della reclusione in carcere, eventualità che, allo stato, non è garantita,

impegna il Governo

nel quadro complessivo dell'aumento delle sanzioni nei confronti delle frodi sportive, al fine di realizzare una reale deterrenza nei confronti di tali odiosi ancor prima che illeciti comportamenti, a conferire, anche nell'ambito di successivi provvedimenti, un carattere di certezza della pena detentiva per i reati più gravi di cui all'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, elevando la connessa pena minima edittale a quattro anni di reclusione.
9/2616-A/96Bonafede.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    il comma 2, dell'articolo 1, del presente decreto-legge, prevede che «le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
    con gli articoli 2 e 4, comma 3, lettera b), vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del cosiddetto D.A.SPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
    viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati;
    con l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), viene esteso l'ambito di applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti. Vengono inoltre specificati i casi in cui è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni calcistiche di vendere o distribuire titoli di accesso;
    con l'articolo 4, comma 1, lettera a), si prevede che il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, possa disporre il divieto di apertura del settore ospiti degli stadi di calcio in relazione ad un pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;
    con l'articolo 4, comma 3, lettera a), si prevede che le procedure amministrative semplificate si applichino anche alle misure di adeguamento degli impianti per la loro riqualificazione, nonché per la segmentazione dei settori e l'abbattimento delle barriere;
    risultati positivi di sicurezza possono ottenersi solo grazie all'azione sinergica di più soggetti e non possono prescindere dal coinvolgimento delle sfere di responsabilità di tutte le amministrazioni ed enti interessati comprese le autorità locali (regioni, province e comuni);
    si rende necessario coniugare l'aspetto «repressivo» con l'individuazione di strumenti di promozione della legalità e della sicurezza,

impegna il Governo

ad incentivare la collaborazione tra soggetti istituzionali e quelli sportivi e privati nelle sedi collegiali al fine di individuare strategie di governo degli eventi sportivi idonee a permettere agli spettatori degli incontri di calcio e ai cittadini, di vivere serenamente l'evento sportivo.
9/2616-A/97Fantinati.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    con riferimento alle previsioni dell'articolo 4, comma 3 lettera a) numero 2, circa gli interventi per l'adeguamento degli impianti sportivi di capienza superiore a 7500 spettatori necessari alla loro riqualificazione, nonché alla segmentazione dei settori e all'abbattimento delle barriere, anche in via sperimentale, in attuazione degli obblighi imposti dai competenti organismi calcistici, anche internazionali, ovvero definiti in sede di Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, si prevede che il Comune debba rilasciare entro 48 ore dalla richiesta da parte delle società utilizzatrice i titoli abilitativi necessari per l'adeguamento dell'impianto o convocare una conferenza dei servizi,

impegna il Governo

ad adeguare gli stadi italiani alla normativa internazionale di settore, tra le quali la raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 2/99 e la normativa UEFA.
9/2616-A/98Spadoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    con riferimento alle previsioni dell'articolo 4, comma 3 lettera a) numero 2, circa gli interventi per l'adeguamento degli impianti sportivi di capienza superiore a 7.500 spettatori necessari alla loro riqualificazione, nonché alla segmentazione dei settori e all'abbattimento delle barriere, anche in via sperimentale, in attuazione degli obblighi imposti dai competenti organismi calcistici, anche internazionali, ovvero definiti in sede di Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, si prevede che il Comune debba rilasciare entro 48 ore dalla richiesta da parte delle società utilizzatrice i titoli abilitativi necessari per l'adeguamento dell'impianto o convocare una conferenza dei servizi,

impegna il Governo

ad introdurre, anche con interventi normativi, soluzioni in grado di garantire un innalzamento degli standard di sicurezza degli impianti sportivi italiani ai livelli stabiliti in ambito internazionale dalle Istituzioni soprannazionali (Consiglio d'Europa, Unione Europea).
9/2616-A/99Mantero.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    con riferimento alle previsioni dell'articolo 4, comma 3 lettera a) numero 2, circa gli interventi per l'adeguamento degli impianti sportivi di capienza superiore a 7.500 spettatori necessari alla loro riqualificazione, nonché alla segmentazione dei settori e all'abbattimento delle barriere, anche in via sperimentale, in attuazione degli obblighi imposti dai competenti organismi calcistici, anche internazionali, ovvero definiti in sede di Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, si prevede che il Comune debba rilasciare entro 48 ore dalla richiesta da parte delle società utilizzatrice i titoli abilitativi necessari per l'adeguamento dell'impianto o convocare una conferenza dei servizi,

impegna il Governo

ad incentivare, con ogni provvedimento idoneo, la collaborazione tra soggetti istituzionali e quelli sportivi e privati nelle sedi collegiali al fine di pianificare e conseguire un innalzamento degli standard di sicurezza degli impianti sportivi.
9/2616-A/100Cristian Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    con riferimento alle previsioni dell'articolo 4, comma 3, lettera a) numero 2), circa gli interventi per l'adeguamento degli impianti sportivi di capienza superiore a 7.500 spettatori necessari alla loro riqualificazione, nonché alla segmentazione dei settori e all'abbattimento delle barriere, anche in via sperimentale, in attuazione degli obblighi imposti dai competenti organismi calcistici, anche internazionali, ovvero definiti in sede di Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, si prevede che il Comune debba rilasciare entro 48 ore dalla richiesta da parte delle società utilizzatrice i titoli abilitativi necessari per l'adeguamento dell'impianto o convocare una conferenza dei servizi,

impegna il Governo

ad individuare, nell'ambito delle proprie competenze, anche con provvedimenti normativi, dispositivi di sicurezza e prassi che, seppure a medio termine, potranno innalzare gli standard di sicurezza degli impianti la cui insufficienza è emersa proprio dall'esito della attività di verifica delle problematiche connesse alla gestione dell'evento sportivo.
9/2616-A/101Frusone.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 40;
    il comma 2, dell'articolo 1, del presente decreto-legge, prevede che «le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
    con gli articoli 2 e 4, comma 3, lettera b), vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del c.d. DASPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
    viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati;
    con l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), viene esteso l'ambito di applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti. Vengono inoltre specificati i casi in cui è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni calcistiche di vendere o distribuire titoli di accesso;
    con l'articolo 4, comma 1, lettera a), si prevede che il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, possa disporre il divieto di apertura del settore ospiti degli stadi di calcio in relazione ad un pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;
    con l'articolo 4, comma 3, lettera a), si prevede che le procedure amministrative semplificate, si applichino anche alle misure di adeguamento degli impianti per la loro riqualificazione, nonché per la segmentazione dei settori e l'abbattimento delle barriere,

impegna il Governo

ad individuare, anche con interventi normativi, gli strumenti che mirino in primo luogo a tutelare l'incolumità degli spettatori pacifici, permettendo di evitare che la Forza pubblica intervenga in mezzo alla folla per assicurare l'individuazione dei responsabili di azioni violente o di reati.
9/2616-A/102D'Incà.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché misure per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno, con esse intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco e, per la sola Polizia di Stato, per gli strumenti e le attrezzature necessari;
    l'articolo 7 dispone che nell'anno 2014 per i comuni maggiormente interessati dalla pressione migratoria le spese connesse sono escluse dal patto di stabilità tenuto conto delle spese sostenute e delle dimensioni demografiche;
    le spese connesse alla pressione migratoria saranno escluse dal patto di stabilità nei limiti complessivi dell'importo commisurato al 50 per cento degli effetti finanziari determinati dall'applicazione delle sanzione di cui al comma 26 lettera a) dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011 n. 183,

impegna il Governo

ad estendere, attraverso ulteriori iniziative normative, l'applicazione dell'esclusione dal patto di stabilità delle spese connesse alla pressione migratorie anche ai comuni che ospitano nel proprio territorio centri di accoglienza.
9/2616-A/103De Lorenzis.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché misure per assicurare la funzionalità del ministero dell'Interno, con esse intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco e, per la sola Polizia di Stato, per gli strumenti e le attrezzature necessari;
    l'articolo 7 dispone che nell'anno 2014 per i comuni maggiormente interessati dalla pressione migratoria le spese connesse sono escluse dal patto di stabilità tenuto conto delle spese sostenute e delle dimensioni demografiche;
    le spese connesse alla pressione migratoria saranno escluse dal patto di stabilità nei limiti complessivi dell'importo commisurato al 50 per cento degli effetti finanziari determinati dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 26 lettera a) dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011 n. 183,

impegna il Governo

ad estendere, attraverso ulteriori iniziative normative, l'applicazione dell'esclusione dal patto di stabilità delle spese connesse alla pressione migratoria anche alle spese sostenute dai comuni citati dall'articolo 7, comma 1, per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati.
9/2616-A/104Mannino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché misure per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno, con esse intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco e, per la sola Polizia di Stato, per gli strumenti e le attrezzature necessari;
    l'articolo 7 dispone che nell'anno 2014 per i comuni maggiormente interessati dalla pressione migratoria le spese connesse sono escluse dal patto di stabilità tenuto conto delle spese sostenute e delle dimensioni demografiche;
    le spese connesse alla pressione migratoria saranno escluse dal patto di stabilità nei limiti complessivi dell'importo commisurato al 50 per cento degli effetti finanziari determinati dall'applicazione delle sanzione di cui al comma 26 lettera a) dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011 n. 183,

impegna il Governo

ad estendere, attraverso ulteriori iniziative normative, l'applicazione dell'esclusione dal patto di stabilità delle spese connesse alla pressione migratoria anche alle spese sostenute da tutti i comuni sul territorio nazionale per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati.
9/2616-A/105Del Grosso.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per diversi settori: per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno – con esse, specificamente, intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco, per gli strumenti e le attrezzature necessari per la sola Polizia di Stato e, ex novo, la sperimentazione della pistola Taser, introdotta nel corso dell'esame in sede referente;
    l'articolo 8 dispone misure per l'ammodernamento di mezzi, attrezzature e strutture della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    è necessario dotare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Corpo forestale dello Stato di mezzi sempre più idonei a fronteggiare l'emergenza incendi boschivi nel nostro Paese,

impegna il Governo

a porre in essere tutte le iniziative per dotare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Corpo forestale dello Stato di mezzi antincendio moderni, anche dotandoli di droni telecomandati per il monitoraggio per l'attività investigativa post incendio.
9/2616-A/106De Rosa.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per diversi settori: per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno – con esse, specificamente, intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco, per gli strumenti e le attrezzature necessari per la sola Polizia di Stato e, ex novo, la sperimentazione della pistola Taser, introdotta nel corso dell'esame in sede referente;
    l'articolo 8 dispone misure per l'ammodernamento di mezzi, attrezzature e strutture della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    è necessario dotare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Corpo forestale dello Stato di mezzi sempre più idonei a fronteggiare il rischio idrogeologico nel nostro Paese,

impegna il Governo

a porre in essere tutte le iniziative per dotare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Corpo forestale dello Stato di mezzi moderni, anche dotandoli di droni telecomandati per il monitoraggio delle zone a rischio idrogeologico elevato e molto elevato.
9/2616-A/107Zolezzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per diversi settori: per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno – con esse, specificamente, intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco, per gli strumenti e le attrezzature necessari per la sola Polizia di Stato e, ex novo, la sperimentazione della pistola Taser, introdotta nel corso dell'esame in sede referente;
    l'articolo 8 dispone misure per l'ammodernamento di mezzi, attrezzature e strutture della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    è necessario dotare anche il Corpo forestale dello Stato di mezzi sempre più idonei a fronteggiare il fenomeno dell'abusivismo edilizio nel nostro Paese,

impegna il Governo

a porre in essere tutte le iniziative per dotare il Corpo forestale dello Stato di strumenti e tecnologie atte a potenziare la sua capacità di contrasto all'abusivismo edilizio, con particolare riguardo alle attività di polizia idraulico forestale.
9/2616-A/108Vignaroli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame interviene a modificare diversi istituti e strumenti previsti dalla vigente normativa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive; particolare attenzione è attribuita alle manifestazioni calcistiche soprattutto in considerazione di recenti e incresciosi episodi che hanno dimostrato l'inefficienza dei sistemi di gestione di situazioni particolarmente «calde»;
    tuttavia, le prescrizioni disposte dal decreto in esame prevedono l'attribuzione di poteri al Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, che assumerebbe un ruolo effettivo e non di alta direzione e di coordinamento in materia di sicurezza pubblica attraverso previsioni normative che appaiono in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano in relazione alla sussunzione di incarichi amministrativi spettanti al capo della Polizia e ai Prefetti attribuendosi così all'autorità politica funzioni e attribuzioni gestionali di ordine pubblico e non in materia di emergenze nazionali dove illustre dottrina ritiene ammissibile lo spostamento di competenza,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte alla tempestiva revisione delle disposizioni contenute nel decreto in merito alle nuove incombenze in capo al Ministro dell'interno contenute nel provvedimento in esame.
9/2616-A/109Villarosa.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente decreto si prefigge di garantire una maggior tutela in occasione delle manifestazioni sportive che sempre più spesso si dimostrano luogo e occasione per la reiterazione di comportamenti illeciti gravemente dannosi per la collettività;
    detta tutela deve essere estesa a condotte gravemente lesive della sicurezza di mezzi e personale adibiti al primo soccorso sanitario prestato in occasione di incedenti determinati nei luoghi limitrofi alle sedi di manifestazioni sportive, anche prevedendo adeguati inasprimenti delle pene già esistenti per i reati di danneggiamento e lesioni personali con la possibilità eventuale di considerare detti operatori incaricati di pubblico servizio,

impegna il Governo

ad assumere iniziative legislative di modifica del codice penale con la previsione di aggravanti con riferimento alla fattispecie ipotizzata in premessa.
9/2616-A/110Di Battista.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame interviene a modificare diversi istituti e strumenti previsti dalla vigente normativa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive; particolare attenzione è attribuita alle manifestazioni calcistiche soprattutto in considerazione di recenti e incresciosi episodi che hanno dimostrato l'inefficienza dei sistemi di gestione di situazioni particolarmente «calde»;
    devono ritenersi assimilate a quanto disposto dai divieti previsti dal decreto in esame, in ordine alla esposizione di materiali che, al pari di striscioni, possano esprimere contenuti inneggianti alla violenza, anche scritte che risultino dalla composizione attraverso il contrasto cromatico degli indumenti indossati da coloro che occupano gli spalti,

impegna il Governo

a provvedere alla emanazione di disposizioni normative urgenti che colmino la predetta vacatio con la quale facilmente possono essere eluse le disposizioni con le quali il decreto in esame si prefigge di contrastare manifestazioni incitanti alla violenza o offensive.
9/2616-A/111Della Valle.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo III reca in particolare «Disposizioni per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno»;
    la funzionalità di detto Ministero non può in alcun modo prescindere dall'attribuzione di una giusta retribuzione finalizzata a compensare non solo l'inflazione, ma soprattutto a remunerare il lavoro svolto: ordine pubblico, servizi esterni, mobilità ultraregionale, servizi operativi «su strada»; turni per carenza d'organico, derivante dal blocco del turn over;
    l'articolo 9 comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ha introdotto alcune disposizioni che incidono sul trattamento economico anche del personale del Comparto Sicurezza e Difesa (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito Italiano, Aeronautica Militare, Marina Militare) per gli anni 2011, 2012 e 2013, stabilendo che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti non può superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, compreso quello accessorio;
    la predetta disposizione ha introdotto il cosiddetto «tetto salariale», il quale, in virtù del succitato decreto legislativo, convertito dalla legge n. 111 del 2011, è stato prorogato sino al 31 dicembre 2014;
    in specie, il decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013 ha disposto che si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica;
    tale disposizione produce un danno al Comparto Sicurezza e Difesa di gran lunga maggiore rispetto al restante pubblico impiego, in quanto la retribuzione di questa categoria è modulata su ben 18 parametri, con la previsione di meccanismi di adeguamento retributivo «agganciati» a progressioni automatiche di carriera. Al riguardo, si sottolinea che, a seguito della norma in commento sono stati congelati i seguenti istituti:
    gli assegni di funzione (emolumento corrisposto al personale interessato in relazione alla qualifica rivestita allorquando maturi 17, 27 e 32 anni di servizio senza demerito);
    il trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio, compresa quella nella qualifica senza demerito (trattamento corrisposto al personale direttivo e dirigente quando matura 13 e 13 anni o 23 e 25 anni di anzianità nel ruolo senza demerito);
    gli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni (trattamento economico – parametro superiore corrisposto al personale quando matura una determinata anzianità nella qualifica: es. ispettore capo dopo 10 anni di servizio nella qualifica); indennità operative non connesse a progressioni di carriera (indennità operativa corrisposta al personale quando matura una determina anzianità di servizio nella qualifica, es. indennità di volo da sovrintendente + 15 anni a sovrintendente + 18 anni di servizio);
    le progressioni di carriera comunque denominate (incremento retributivo derivante dalla promozione alla qualifica superiore, compresa quella per merito straordinario e quella conferita il giorno precedente alla cessazione dal servizio);
    le classi e gli scatti di stipendio (incremento stipendiale corrisposto ogni due anni di servizio al personale dirigente e a quello direttivo con trattamento dirigenziale);
    l'applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (incremento annuale del trattamento economico a favore del personale dirigente e del personale direttivo con trattamento economico dirigenziale, disposto in relazione all'aumento medio delle retribuzioni nel pubblico impiego rilevato ogni anno dall'ISTAT);
    la scelta, di colmare il gap economico, con la previsione degli assegni una tantum non ha sanato il penalizzante effetto retributivo derivante dal blocco stipendiale, posto che l'entità degli indicati assegni per l'anno 2012 (previsti dal decreto del Ministro dell'interno del 21 novembre 2012, adottato in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2001), è del tutto risibile, poiché ammonta al 46 per cento di ciò che sarebbe spettato in assenza di congelamento retributivo;
    nell'anno 2013 i suddetti assegni una tantum hanno assicurato la copertura del solo 17 per cento di ciò che sarebbe spettato, senza considerare che tali emolumenti non sono utili né ai fini dell'indennità di buonuscita, né ai fini pensionistici;
    l'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 ha riconosciuto la Specificità del Comparto sicurezza e difesa, compreso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in relazione alle peculiarità delle funzioni svolte dai relativi operatori;
    la proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali aggiunge ulteriori penalizzazioni al suddetto personale, che ottiene in via differita la liquidazione di straordinari, indennità operative e di specialità, nonché degli emolumenti legati alla necessità di fronteggiare eventi estemporanei, quali manifestazioni e atti di violenza che spesso si determinano negli stadi,

impegna il Governo:

   a porre in essere tutte le iniziative dirette a consentire un rapido avvio, nell'anno 2015, ad una sessione negoziale presso l'ARAN, al fine di definire le procedure contrattuali e negoziali per il riconoscimento della parte economica delle progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree disposte negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
   a prevedere, nell'ambito dello stanziamento delle risorse di bilancio per il 2015, un'adeguata copertura finanziaria, finalizzata ai rinnovi contrattuali e retributivi del Comparto in parola.
9/2616-A/112Ciprini.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    con gli articoli 2 e 4, comma 3, lettera b), vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del c.d. D.A.SPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
    viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati;
    con l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), viene esteso l'ambito di applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti. Vengono inoltre specificati i casi in cui è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni calcistiche di vendere o distribuire titoli di accesso;
    con l'articolo 4, comma 1, lettera a), si prevede che il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, possa disporre il divieto di apertura del settore ospiti degli stadi di calcio in relazione ad un pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;
    con l'articolo 4, comma 3, lettera a), si prevede che le procedure amministrative semplificate si applichino anche alle misure di adeguamento degli impianti per la loro riqualificazione, nonché per la segmentazione dei settori e l'abbattimento delle barriere,

impegna il Governo

ad assicurare nell'ambito di questo programma iniziative idonee a prevenire ogni forma di razzismo religioso, etnico o in qualsiasi altro modo si manifesti in occasione di incontri sportivi.
9/2616-A/113Spessotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    con gli articoli 2 e 4, comma 3, lettera b), vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del c.d. D.A.SPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
    viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati;
    con l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), viene esteso l'ambito di applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti. Vengono inoltre specificati i casi in cui è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni calcistiche di vendere o distribuire titoli di accesso;
    con l'articolo 4, comma 1, lettera a), si prevede che il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, possa disporre il divieto di apertura del settore ospiti degli stadi di calcio in relazione ad un pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;
    con l'articolo 4, comma 3, lettera a), si prevede che le procedure amministrative semplificate si applichino anche alle misure di adeguamento degli impianti per la loro riqualificazione, nonché per la segmentazione dei settori e l'abbattimento delle barriere,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative, volte a prevedere, eventualmente anche nell'ambito della prossima sessione di bilancio, risorse in favore degli enti locali, allo scopo di aumentare le risorse in favore di programmi di recupero sociale e incentivare azioni rivolte ai giovani che si avvicinano allo sport.
9/2616-A/114Lupo.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    con gli articoli 2 e 4, comma 3, lettera b), vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del c.d. D.A.SPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
    viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati;
    con l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), viene esteso l'ambito di applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti. Vengono inoltre specificati i casi in cui è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni calcistiche di vendere o distribuire titoli di accesso;
    con l'articolo 4, comma 1, lettera a), si prevede che il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, possa disporre il divieto di apertura del settore ospiti degli stadi di calcio in relazione ad un pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;
    con l'articolo 4, comma 3, lettera a), si prevede che le procedure amministrative semplificate si applichino anche alle misure di adeguamento degli impianti per la loro riqualificazione, nonché per la segmentazione dei settori e l'abbattimento delle barriere,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di attuazione, con decreto del Ministero dell'Interno, l'obbligo di riferire annualmente al Parlamento dell'attività svolta dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, al fine di rendere partecipe l'attività parlamentare del monitoraggio sul fenomeno delle violenze nelle competizioni sportive, dell'impatto delle modifiche legislative adottate e delle misure di contrasto da assumere.
9/2616-A/115Marzana.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    con gli articoli 2 e 4, comma 3, lettera b), vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del c.d. D.A.SPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
    viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati;
    con l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), viene esteso l'ambito di applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti. Vengono inoltre specificati i casi in cui è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni calcistiche di vendere o distribuire titoli di accesso;
    con l'articolo 4, comma 1, lettera a), si prevede che il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, possa disporre il divieto di apertura del settore ospiti degli stadi di calcio in relazione ad un pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;
    con l'articolo 4, comma 3, lettera a), si prevede che le procedure amministrative semplificate si applichino anche alle misure di adeguamento degli impianti per la loro riqualificazione, nonché per la segmentazione dei settori e l'abbattimento delle barriere,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative, volte a prevedere, eventualmente anche nell'ambito della prossima sessione di bilancio, risorse aggiuntive in relazione ai maggiori oneri derivanti dall'impiego delle forze dell'ordine preposte alla tutela della sicurezza dello stadio.
9/2616-A/116Fraccaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    con gli articoli 2 e 4, comma 3, lettera b), vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del c.d. D.A.SPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
    viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati;
    con l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), viene esteso l'ambito di applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti. Vengono inoltre specificati i casi in cui è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni calcistiche di vendere o distribuire titoli di accesso;
    con l'articolo 4, comma 1, lettera a), si prevede che il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, possa disporre il divieto di apertura del settore ospiti degli stadi di calcio in relazione ad un pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;
    con l'articolo 4, comma 3, lettera a), si prevede che le procedure amministrative semplificate si applichino anche alle misure di adeguamento degli impianti per la loro riqualificazione, nonché per la segmentazione dei settori e l'abbattimento delle barriere,

impegna il Governo

a prevedere successivi interventi legislativi volti a promuovere politiche di intervento sociale in capo a Stato, regioni ed enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di recuperare le situazioni giovanili a rischio di violenza.
9/2616-A/117Sarti.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    con gli articoli 2 e 4, comma 3, lettera b), vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del c.d. D.A.SPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
    viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati;
    con l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), viene esteso l'ambito di applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti. Vengono inoltre specificati i casi in cui è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni calcistiche di vendere o distribuire titoli di accesso;
    con l'articolo 4, comma 1, lettera a), si prevede che il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, possa disporre il divieto di apertura del settore ospiti degli stadi di calcio in relazione ad un pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;
    con l'articolo 4, comma 3, lettera a), si prevede che le procedure amministrative semplificate si applichino anche alle misure di adeguamento degli impianti per la loro riqualificazione, nonché per la segmentazione dei settori e l'abbattimento delle barriere,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative, volte a prevedere, eventualmente anche nell'ambito della prossima sessione di bilancio, risorse per finanziare un Fondo in favore delle vittime di reati delle violenze in occasione delle manifestazioni sportive.
9/2616-A/118Grillo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché misure per assicurare la funzionalità del ministero dell'Interno, con esse intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco e, per la sola Polizia di Stato, per gli strumenti e le attrezzature necessari;
    l'articolo 6, comma 2, crea un nuovo fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale a cui sono destinati, per il 2014, 62,7 milioni di euro; a tale finalità erano già stati destinati 190 milioni di euro nel 2013, appostati nel Fondo nazionale per l'accoglienza, da ripartire tenendo anche conto delle esigenze connesse all'accoglienza sul territorio nazionale di donne straniere in stato di gravidanza,

impegna il Governo

nell'ambito della ripartizione di cui all'articolo 6, comma 2, a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a dare priorità alle finalità previste dall'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
9/2616-A/119Currò.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché misure per assicurare la funzionalità del ministero dell'Interno, con esse intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco e, per la sola Polizia di Stato, per gli strumenti e le attrezzature necessari;
    l'articolo 5 comma 1 lettera b-bis prevede che i componenti effettivi e supplenti delle Commissioni territoriali partecipino a un corso di formazione iniziale e a periodici corsi di aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale;
    all'articolo 5 comma 1 lettera b-bis si prevede che i corsi di formazione siano effettuati anche in collaborazione con l'Acnur e con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo,

impegna il Governo

a coinvolgere nei corsi di formazione previsti per i componenti effettivi e supplenti delle Commissioni territoriali, oltre che l'Acnur anche altri enti di tutela di diritti umani.
9/2616-A/120Corda.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché misure per assicurare la funzionalità del ministero dell'interno, con esse intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco e, per la sola Polizia di Stato, per gli strumenti e le attrezzature necessari;
    l'articolo 5 comma 1 lettera b-bis prevede che i componenti effettivi e supplenti delle Commissioni territoriali partecipino a un corso di formazione iniziale e a periodici corsi di aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale;
    all'articolo 5 comma 1 lettera b-bis si prevede che i corsi di formazione siano effettuati anche in collaborazione con l'Acnur e con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo,

impegna il Governo

a garantire che i successivi corsi di aggiornamento per i componenti effettivi e supplenti delle Commissioni territoriali si svolgano con cadenza almeno semestrale a partire dalla data di effettuazione del corso di formazione iniziale.
9/2616-A/121Colonnese, Nesci.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché misure per assicurare la funzionalità del ministero dell'Interno, con esse intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco e, per la sola Polizia di Stato, per gli strumenti e le attrezzature necessari;
    l'articolo 5 comma 1 lettera b-bis prevede che i componenti effettivi e supplenti delle Commissioni territoriali partecipino a un corso di formazione iniziale e a periodici corsi di aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale;
    all'articolo 5 comma 1 lettera b-bis si prevede che i corsi di formazione siano effettuati anche in collaborazione con l'Acnur e con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo,

impegna il Governo

a garantire che il corso iniziale per i componenti effettivi e supplenti delle Commissioni territoriali sia svolto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.
9/2616-A/122Chimienti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché misure per assicurare la funzionalità del ministero dell'Interno, con esse intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco e, per la sola Polizia di Stato, per gli strumenti e le attrezzature necessari;
    l'articolo 5 lettera a) punto 3 prevede che le sezioni possono essere istituite fino ad un numero massimo di trenta per l'intero territorio nazionale e si dispone che la funzione di presidente delle sezioni o di alcune di esse sia svolta in via esclusiva,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere prioritariamente che la funzione di presidente sia svolta per ogni singola sezione e non per alcune di esse.
9/2616-A/123Cecconi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché misure per assicurare la funzionalità del ministero dell'interno, con esse intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco e, per la sola Polizia di Stato, per gli strumenti e le attrezzature necessari;
    l'articolo 6, comma 2, crea un nuovo fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale a cui sono destinati, per il 2014, 62,7 milioni di euro; a tale finalità erano già stati destinati 190 milioni di euro nel 2013, appostati nel Fondo nazionale per l'accoglienza, da ripartire tenendo anche conto delle esigenze connesse all'accoglienza sul territorio nazionale di donne straniere in stato di gravidanza,

impegna il Governo

a ripartire con tempestività le risorse del Fondo istituito dall'articolo 6, comma 2, per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri ad esso destinate in modo che possano essere effettivamente utilizzate, in modo da evitare quanto verificatosi per il Fondo di 190 milioni di euro, le cui risorse, stabilite ed assegnate con provvedimento d'urgenza, sono state ripartite con un anno di ritardo.
9/2616-A/124Castelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per diversi settori: per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno – con esse, specificamente, intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco, per gli strumenti e le attrezzature necessari per la sola Polizia di Stato e, ex novo, la sperimentazione della pistola Taser, introdotta nel corso dell'esame in sede referente;
    in ordine alla necessità di dotare le forze di polizia di nuovi strumenti, efficaci per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e utili a difesa e a protezione dei loro stessi diritti – tra i quali, ad avviso del firmatario del presente atto di indirizzo, non è possibile annoverare l'introduzione sperimentale della deprecabile pistola Taser;
    a fronte dell'avviata sperimentazione delle mini-telecamere che gli agenti in tenuta anti sommossa applicano al gilet tattico attivandole in base alle indicazioni del funzionario della piazza al fine di individuare e filmare i manifestanti, resta completamente disattesa la necessità dell'introduzione di un codice identificativo per gli agenti in funzione di ordine pubblico;
    in diversi casi – i più eclatanti e noti nel nostro Paese riguardano i fatti della scuola Diaz e del carcere genovese di Bolzaneto durante lo svolgimento a Genova del G8 del 2001 – non è stato infatti possibile individuare i responsabili di violenze e torture nei confronti di manifestanti e detenuti,

impegna il Governo

ad adottare nuovi provvedimenti tesi ad introdurre norme in materia di impiego dell'uniforme e di identificabilità del personale delle Forze di polizia impiegato in servizi di ordine pubblico, in particolare istituendo l'obbligo generale per tutto il personale delle Forze di polizia di indossare le prescritte uniformi, stabilendo che sulle stesse siano apposti elementi cifrati visibili a distanza che consentano l'immediata identificazione dello stesso personale.
9/2616-A/125Rizzo.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo I del decreto contiene disposizioni urgenti in materia di contrasto di fenomeni di illegalità e violenza che possono manifestarsi in occasione di competizioni sportive;
    si pone con urgenza l'esigenza di un adeguato coordinamento con le competenti autorità degli stati esteri interessati,

impegna il Governo

ad assumere immediate iniziative volte a realizzare il coordinamento di cui in premessa con particolare riguardo alle autorità della Grecia.
9/2616-A/126Vallascas.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per diversi settori: per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, per assicurare la funzionalità del ministero dell'Interno – con esse, specificamente, intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco, per gli strumenti e le attrezzature necessari per la sola Polizia di Stato e, ex novo, la sperimentazione della pistola Taser, introdotta nel corso dell'esame in sede referente;
    in ordine all'esigenza di reperire risorse per la funzionalità del ministero dell'Interno da destinare alle forze della pubblica sicurezza,

impegna il Governo

ad adottare, attraverso ulteriori iniziative normative, le misure necessarie affinché le risorse assegnate dal provvedimento in esame non ripartite o spese nei termini ivi indicati siano riassegnate al bilancio dello Stato per essere riassegnate al dicastero dell'Interno con la finalità di concorrere in quota parte alla copertura degli oneri finanziari relativi al pagamento degli assegni funzionali di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, consentendone il pagamento per l'anno 2015.
9/2616-A/127Dieni.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    con gli articoli 2 e 4, comma 3, lettera b), vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del c.d. D.A.SPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
    viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati;
    con l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), viene esteso l'ambito di applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti. Vengono inoltre specificati i casi in cui è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni calcistiche di vendere o distribuire titoli di accesso;
    con l'articolo 4, comma 1, lettera a), si prevede che il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, possa disporre il divieto di apertura del settore ospiti degli stadi di calcio in relazione ad un pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;
    con l'articolo 4, comma 3, lettera a), si prevede che le procedure amministrative semplificate si applichino anche alle misure di adeguamento degli impianti per la loro riqualificazione, nonché per la segmentazione dei settori e l'abbattimento delle barriere,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevederne il superamento e aprire un tavolo tra Ministero dell'interno, società di calcio, enti locali e tifoserie, per rivedere gli strumenti idonei a garantire una efficace gestione dell'ordine pubblico all'interno e fuori degli stadi di calcio.
9/2616-A/128Fico.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    con gli articoli 2 e 4, comma 3, lettera b), vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del c.d. D.A.SPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
    viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati;
    con l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), viene esteso l'ambito di applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti. Vengono inoltre specificati i casi in cui è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni calcistiche di vendere o distribuire titoli di accesso;
    con l'articolo 4, comma 1, lettera a), si prevede che il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, possa disporre il divieto di apertura del settore ospiti degli stadi di calcio in relazione ad un pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;
    con l'articolo 4, comma 3, lettera a), si prevede che le procedure amministrative semplificate si applichino anche alle misure di adeguamento degli impianti per la loro riqualificazione, nonché per la segmentazione dei settori e l'abbattimento delle barriere,

impegna il Governo

a valutare l'iniziativa di un maggior impiego di telecamere che riprendano costantemente le tribune e gli spalti.
9/2616-A/129Ruocco.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    con gli articoli 2 e 4, comma 3, lettera b), vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del c.d. D.A.SPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
    viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati;
    con l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), viene esteso l'ambito di applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti. Vengono inoltre specificati i casi in cui è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni calcistiche di vendere o distribuire titoli di accesso;
    con l'articolo 4, comma 1, lettera a), si prevede che il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, possa disporre il divieto di apertura del settore ospiti degli stadi di calcio in relazione ad un pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;
    con l'articolo 4, comma 3, lettera a), si prevede che le procedure amministrative semplificate si applichino anche alle misure di adeguamento degli impianti per la loro riqualificazione, nonché per la segmentazione dei settori e l'abbattimento delle barriere,

impegna il Governo

a prevedere opportuni finanziamenti per un serio ed efficace programma di iniziative e di sensibilizzazione tra i giovani sul tema della violenza negli stadi e sul ruolo dello sport nella nostra società.
9/2616-A/130Terzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    con gli articoli 2 e 4, comma 3, lettera b), vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del c.d. DASPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
    viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati;
    con l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), viene esteso l'ambito di applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti. Vengono inoltre specificati i casi in cui è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni calcistiche di vendere o distribuire titoli di accesso;
    con l'articolo 4, comma 1, lettera a), si prevede che il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, possa disporre il divieto di apertura del settore ospiti degli stadi di calcio in relazione ad un pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;
    con l'articolo 4, comma 3, lettera a), si prevede che le procedure amministrative semplificate, si applichino anche alle misure di adeguamento degli impianti per la loro riqualificazione, nonché per la segmentazione dei settori e l'abbattimento delle barriere,

impegna il Governo

ad aprire un tavolo di confronto con le società sportive, le tifoserie e gli enti locali per valutare gli strumenti più idonei atti a fronteggiare la violenza negli stadi.
9/2616-A/131Sorial.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
    il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
    con gli articoli 2 e 4, comma 3, lettera b), vengono ampliate le categorie dei potenziali destinatari del c.d. DASPO (il provvedimento con cui il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive), aumentando la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
    viene inoltre previsto che, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l'interessato possa chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli da esso determinati;
    il susseguirsi di episodi di violenza, sia individuale sia collettiva, consumati in occasione dello svolgimento di manifestazione sportive negli stadi, ha messo in evidenza nel recente passato la necessità di intervenire ulteriormente, vista l'insufficienza della strumentazione normativa di cui lo Stato si era dotato per la prevenzione e la repressione di tali fenomeni;
    le misure previste dal provvedimento in esame appalesano che la strada intrapresa dal Governo è quella di ampliare l'apparato repressivo dello Stato anziché predisporre interventi organici e strutturati al fine di prevenire tali fenomeni criminosi legati alle competizioni sportive;
    negli ultimi anni il quadro giuridico è stato contraddistinto da interventi repressivi di ordine amministrativo e giudiziario, che non sembra abbiano prodotto una sensibile diminuzione del fenomeno;
    si assiste ad una crescente escalation della violenza rispetto alla quale il Governo, nonostante abbia adottato alcune misure di carattere prevalentemente repressivo e molto parziali, come nel caso del decreto-legge in esame, non ha trovato, neanche con l'aiuto delle disposizioni di legge vigenti, alcun tipo di rimedio,

impegna il Governo

ad adottare una politica di progettazione riguardo al tema della sicurezza negli stadi e ad impegnarsi a disciplinare la materia con una legge di carattere organico.
9/2616-A/132Toninelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, per fronteggiare gli afflussi massicci, per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché misure per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno, con esse intendendo l'assegnazione di risorse per il rinnovo dei mezzi per la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco e, per la sola Polizia di Stato, per gli strumenti e le attrezzature necessari;
    l'articolo 7 dispone che nell'anno 2014 per i comuni maggiormente interessati dalla pressione migratoria le spese connesse sono escluse dal patto di stabilità tenuto conto delle spese sostenute e delle dimensioni demografiche;
    le spese connesse alla pressione migratoria saranno escluse dal patto di stabilità nei limiti complessivi dell'importo commisurato al 50 per cento degli effetti finanziari determinati dall'applicazione delle sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad elevare all'80 per cento l'importo commisurato dall'applicazione di cui al comma 26, lettera a) dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011 n. 183.
9/2616-A/133Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    in data 11 settembre 2014 ha aperto il sito di scommesse sportive on-line GAZZABET;
    i giornalisti del CDR della Gazzetta dello Sport per giorni, in segno di protesta per la perdita della loro credibilità, non hanno firmato i loro articoli;
    gli stessi giornalisti hanno acquistato una pagina di un quotidiano concorrente paventando che una sola parola scritta in più o in meno sul loro giornale possa influenzare l'andamento delle quote;
    anche il CDR del Corriere della Sera ha ribadito la totale contrarietà dei giornalisti di RCS Mediagroup alla iniziativa imprenditoriale portata a termine dall'A.D. Pietro Scott Jovane;
    il suddetto sito è di proprietà di RCS Mediagroup;
    fra i proprietari di RCS Mediagroup vi sono il Gruppo Agnelli con il 16,374 per cento anche proprietario della squadra di calcio della Juventus; Diego Della Valle con il 7,325 per cento anche proprietario della Fiorentina calcio; Urbano Cairo con il 3,669 per cento anche proprietario del Torino calcio; e che con partecipazioni più diluite troviamo Silvio Berlusconi anche proprietario del Milan calcio e Gianmarco Moratti, azionista di minoranza dell'Inter;
    ciò configura un grave conflitto di interessi, sia generale in quanto gli stessi soggetti si trovano ad essere proprietari dei due quotidiani più letti nel paese, delle più importanti squadre di calcio e di una agenzia di scommesse che inevitabilmente propone quote sulle partite di calcio in cui sono coinvolte le loro stesse società sportive, sia «particulare» in quanto nulla e nessuno può garantire la regolarità dello svolgimento del massimo campionato di calcio;
    constatato il vuoto normativo in materia di conflitto di interessi nell'ambito della regolamentazione delle scommesse sportive,

impegna il Governo

ad inserire in provvedimenti successivi una modifica alla legge 13 dicembre 1989, n. 401 con la quale si preveda che i titolari di concessioni governative in materia di scommesse sportive non possono essere proprietari di quote anche minoritarie, di società sportive riconosciute dal Coni, dall'Unire o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato.
9/2616-A/134Baroni.