XVII LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 12 novembre 2014.
Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Capezzone, Casero, Castiglione, Catania, Cecconi, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Costa, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, De Menech, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Di Salvo, Epifani, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Antonio Martino, Merlo, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Tofalo, Velo, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Capezzone, Carbone, Casero, Castiglione, Catania, Cecconi, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Costa, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, De Menech, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Di Salvo, Epifani, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Antonio Martino, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Nicoletti, Orlando, Pisicchio, Pistelli, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti.
Annunzio di proposte di legge.
In data 11 novembre 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
SERENI ed altri: «Istituzione della Giornata in memoria delle donne nella Resistenza» (2716);
RABINO: «Disposizioni in materia di dismissione delle partecipazioni nelle società bancarie da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153» (2717).
Saranno stampate e distribuite.
Adesione di un deputato a una proposta di legge.
La proposta di legge MARZANO ed altri: «Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche» (1745) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Carnevali.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
VII Commissione (Cultura):
VEZZALI ed altri: «Delega al Governo per l'adozione di disposizioni per la tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica» (2415) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XII Commissione (Affari sociali):
DAGA ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano» (2367) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
LAFFRANCO ed altri: «Istituzione delle figure professionali di operatore socio-sanitario e di assistente socio-sanitario e domiciliare» (2614) Parere delle Commissioni I, V, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissioni dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettere del 31 ottobre 2014, ha trasmesso quattro note relative all'attuazione data agli ordini del giorno DI BATTISTA n. 9/2498-A/9, concernente la periodicità della programmazione delle attività di cooperazione internazionale, SPADONI n. 9/2498-A/10, riguardante la misurabilità mediante un sistema di indicatori delle attività di cooperazione e dei risultati conseguiti, SCAGLIUSI n. 9/2498-A/11, concernente l'attuazione della nuova disciplina generale sulla cooperazione internazionale, SIBILIA n. 9/2498-A/12, sull'iscrizione dei soggetti beneficiari di finanziamenti da parte dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo in un apposito albo, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 luglio 2014.
Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.
Trasmissione dal Ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento.
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 novembre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell'organizzazione delle Forze armate, riferita all'anno 2013 (Doc. XXXVI, n. 2).
Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa).
Trasmissione dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 7 novembre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 114, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la relazione sullo stato di avanzamento delle attività di risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli, aggiornata al 1o ottobre 2014 (Doc. CXXIX, n. 1).
Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).
Trasmissione dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 10 novembre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la relazione sullo stato e sulle previsioni delle attività di formazione professionale, relativa all'anno 2013, allegata allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno 2015.
Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).
Trasmissione di una delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica.
La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 11 novembre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la delibera CIPE n. 31/2014 del 1o agosto 2014, concernente «Articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Programmi triennali 2014-2016 delle autorità portuali di Augusta, Civitavecchia, Marina di Carrara, Napoli, Ravenna, Salerno, Savona, Taranto – Verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti».
Questa delibera è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 11 novembre 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, le proposte di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a norma del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, relative alle domande EGF/2013/014 FR/Air France, presentata dalla Francia (COM(2014) 701 final), ed EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (COM(2014) 702 final), che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XI Commissione (Lavoro), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, con comunicazione in data 11 novembre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.
Il Ministero dell'interno, con lettere in data 7 novembre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Albaredo D'Adige (Verona), Arezzo, Castelli (Teramo), Eboli (Salerno), Paduli (Benevento) e Silvano Pietra (Pavia).
Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE PER PROMUOVERE MISURE DI GREEN ECONOMY E PER IL CONTENIMENTO DELL'USO ECCESSIVO DI RISORSE NATURALI (A.C. 2093-A)
A.C. 2093-A – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.
A.C. 2093-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 16, comma 1, sopprimere la lettera c);
all'articolo 22, comma 6, capoverso 3-bis, sostituire le parole: determinano con le seguenti: possono determinare, stabilendone l'ammontare,;
sopprimere l'articolo 26-ter;
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità, all'articolo 10-ter, comma 1, di sostituire le parole da: di concerto fino a: politiche agricole e forestali con le seguenti: di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 5-bis.1, 5-bis.4, 10.1, 10.2,11.2, 11.4, 11.5, 12-quater.3, 13.4, 13.5 e 14-bis.01 e sull'articolo aggiuntivo 14.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo 2, riferite agli articoli da 1 a 14-octies.
INDI:
PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 15-bis.1, 15-bis.2, 15-bis.5, 18.3, 19-bis.1, 19-bis.2, 21.01, 22.13, 22.14, 22.16, 22.17, 22.20, 23.2, 23.3, 24.2, 24.4, 24.5, 28.6 e 35.2 e sugli articoli aggiuntivi 14-novies.01 e 14-novies.02 e 22.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo 2, riferite agli articoli da 14-novies a 36, nonché sull'emendamento 22.500.
A.C. 2093-A – Articolo 1-bis
ARTICOLO 1-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo I
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLA NATURA E DELLA FAUNA E PER LA STRATEGIA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Art. 1-bis.
(Misure per la sensibilizzazione dei proprietari dei carichi inquinanti trasportati via mare).
1. All'articolo 12, quarto comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento all'utilizzo di una nave inadeguata alla qualità e alla quantità di carico trasportato».
A.C. 2093-A – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 2.
(Modifica all'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile).
1. All'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Governo,» sono sostituite dalle seguenti: «Il Governo,» e dopo la parola: «provvede» sono inserite le seguenti: «, con cadenza almeno triennale,».
2. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile è effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2
ART. 2.
(Modifica all'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile).
Al comma 1, dopo le parole: sono sostituite dalle seguenti: «Il Governo», aggiungere le seguenti: le parole: «sentita la Conferenza» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con la Conferenza».
2. 1. (ex 2. 1.) Grimoldi.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. – 1. All'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da «l'arresto da» sino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a cinquantamila euro»;
b) al comma 2, le parole da «dell'arresto da» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno a quattro anni»;
c) al comma 3, le parole da «l'arresto» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno a tre anni»;
d) al comma 5, primo periodo, le parole da «l'arresto» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 5 mila a 50 mila euro»;
e) al comma 5, secondo periodo, le parole da «l'arresto da» sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a 150 mila euro»;
f) al comma 7, le parole da «dell'arresto da» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 5 mila a 50 mila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena della reclusione da uno a 2 anni e con la multa da 6 mila a 60 mila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.»;
g) al comma 8, primo periodo, le parole da «dell'arresto» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da 6 mesi a 2 anni.»;
h) al comma 10, le parole da «l'ammenda» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la multa da 2 mila a 20 mila euro.»;
i) al comma 11, le parole da «l'arresto» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da 6 mesi a 3 anni.»;
l) al comma 12, le parole da «l'arresto» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da 6 mesi a 2 anni o con la multa da 5 mila a 50 mila euro.»;
m) al comma 13, le parole da «dell'arresto» fino ad «anni» sono sostituite dalle seguenti «della reclusione da uno a tre anni»;
n) al comma 14, primo periodo, le parole da «l'ammenda» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti «la reclusione da 6 mesi a 2 anni o con la multa da 4 mila a 40 mila euro».
2. All'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole da «sanzione amministrativa» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «multa da mille a 10 mila euro»;
b) al comma 1, secondo periodo, le parole «sanzione amministrativa» sono sostituite dalla seguente: «multa»;
c) al comma 2, le parole da «sanzione amministrativa» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la multa da 5 mila a 50 mila euro.»;
d) al comma 3, primo periodo, le parole da «dell'arresto» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da 6 mesi a 2 anni».
2. 01. (ex 2. 01.) Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. – 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 256-bis, è aggiunto il seguente:
1. Articolo 256-ter. – (Disastro ambientale). – Fuori dei casi previsti dagli articoli 423-bis, 426, 427 e 439 del codice penale, chiunque distrugge, rompe, deteriora, altera, rende inservibile, deturpa, abbatte o divelle elementi naturali del paesaggio, del suolo o del sottosuolo, compromettendo l'equilibrio ambientale di un determinato territorio o di una porzione di esso, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni e con la multa di euro da 200 mila a un milione. Se il fatto deriva da colpa, la pena è diminuita di un terzo.
2. All'articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole da «dell'arresto da» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a cinquantamila euro»;
b) al comma 1, secondo periodo, le parole da «dell'arresto da» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a cinquantamila euro»;
c) al comma 2, le parole da «dell'arresto da» sino a «euro» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a cinquantamila euro»;
d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Se il fatto di cui ai commi 1 e 2 deriva da colpa, la pena è diminuita di un terzo».
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: Inquinamento. Bonifica ambientale;
3. All'articolo 259, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da «dell'ammenda» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da 6 mesi a due anni e con la multa da 5 mila a 50 mila euro».
4. All'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole da «sanzione amministrativa» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «multa da 2 mila a 20 mila euro»;
b) al comma 1, secondo periodo, le parole da «sanzione amministrativa» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «multa da 10 mila a 100 euro»;
c) al comma 2, primo periodo, le parole da «sanzione amministrativa» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «multa da 10 mila a 100 euro»;
d) al comma 3, primo periodo, le parole da «sanzione amministrativa» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «multa da 2 mila a 20 euro»;
e) al comma 3, secondo periodo, le parole da «sanzione amministrativa» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «multa da mille a 10 euro»;
f) al comma 3, quarto periodo, le parole da: «sanzione amministrativa» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «multa da 500 a 2 mila euro»;
g) al comma 4, primo periodo, le parole da «sanzione amministrativa» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «multa da 20 mila a 100 euro e con l'interdizione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui il fatto è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore»;
h) al comma 4, quarto periodo, le parole da «la sanzione amministrativa» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «l'ammenda da mille a 5 mila euro»;
i) al comma 7, primo periodo, le parole da «la sanzione amministrativa» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «la multa da 2 mila a 10 mila euro»;
j) al comma 9-bis, primo periodo, le parole da «alla sanzione amministrativa» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «alla multa»;
k) al comma 9-bis, secondo periodo, la parola «sanzione» è sostituita dalla seguente: «pena»;
l) al comma 9-ter, primo periodo, le parole «delle violazioni amministrative» sono sostituite dalle seguenti «dei reati»;
m) al comma 9-ter, secondo periodo, la parola «sanzione» è sostituita dalla seguente: «pena».
5. All'articolo 263, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo le parole «i proventi» sono aggiunte le seguenti: «delle pene e».
6. Dopo l'articolo 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 263-bis. – (Garanzia per il risarcimento dei danni e il ripristino dello stato dei luoghi). – Il pubblico ministero, quando lo ritiene necessario, dispone con decreto motivato il sequestro conservativo dei beni immobili e mobili registrati dell'imputato di reati di cui agli articoli 137, 255, 256, 256-bis, 256-ter, 257, 259 e 260-bis, a garanzia dell'adempimento degli obblighi di risarcire i danni prodotti e di ripristino dello stato dei luoghi.
Art. 263-ter. – (Confisca per equivalente). – Per i reati di cui agli articoli 137, 255, 256, 256-bis, 256-ter, 257, 259 e 260-bis, si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter del codice penale;
Art. 263-quater. – (Causa di non punibilità). – Non è punibile l'imputato di reati di cui agli articoli 137, 255, 256, 256-bis, 256-ter, 257 e 259 che prima del rinvio a giudizio elimini le conseguenze del reato, ove necessario ripristinando lo stato dei luoghi».
7. All'articolo 25-undecies del decreto legislativo n. 231 del 2001, al comma 2, sostituire la lettera b), alinea, con la seguente: b) per i reati di cui agli articoli 256, 256-bis e 256-ter.
2. 02. (ex 2. 02.) Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.
A.C. 2093-A – Articolo 2-bis
ARTICOLO 2-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 2-bis.
(Programma di mobilità sostenibile).
1. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, la quota di risorse di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è destinata prioritariamente, nel limite di 35 milioni di euro, al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, di cui al comma 2, per il finanziamento di progetti, predisposti da uno o più enti locali e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti, diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di car-pooling, di bike-pooling e di bike-sharing, la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola a piedi o in bicicletta, di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro. Tali programmi possono comprendere la cessione a titolo gratuito di «buoni mobilità» ai lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro nonché le modalità e i criteri per la presentazione dei progetti di cui al comma 1. Entro sessanta giorni dalla presentazione dei progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari. Gli schemi dei decreti di cui al primo e al secondo periodo sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono espressi entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2-BIS
ART. 2-bis.
(Programma di mobilità sostenibile).
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 100.000 abitanti con le seguenti: 50.000 abitanti.
2-bis. 1. (vedi 0. 2. 0102. 2.) Grimoldi, Caon.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di car-pooling, di bike-pooling e di bike sharing con le seguenti: di condivisione di car-pooling e bike-pooling senza scopo di lucro, nonché di bike sharing.
2-bis. 2. Catalano.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: per la presentazione aggiungere le seguenti: e la selezione mediante procedura ad evidenza pubblica.
Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e la partecipazione del pubblico.
2-bis. 3. (vedi 0. 2. 0102. 4.) Mannino, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: sono trasmessi aggiungere le seguenti: alla Conferenza unificata ai fini dell'acquisizione dell'intesa e.
2-bis. 4. Grimoldi, Caon.
Al Capo I, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni relative alla protezione della natura e per la strategia dello sviluppo sostenibile.
2-bis. 5. Mannino, Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
(Approvato)
A.C. 2093-A – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Art. 4.
(Norme di semplificazione in materia di valutazioni di impatto ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione).
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, al medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 104, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale»;
b) all'articolo 109:
1) il secondo periodo del comma 5 è soppresso;
2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale».
2. Al punto 4-bis) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale» sono soppresse. La disciplina risultante dall'applicazione della disposizione di cui al presente comma si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4
ART. 4.
(Norme di semplificazione in materia di valutazioni di impatto ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione).
Sopprimerlo.
*4. 1. (vedi 4. 2.) Grimoldi.
Sopprimerlo.
*4. 2. (vedi 4. 15). De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4. – (Reiniezione nel sottosuolo di acque). – 1. Il comma 5 dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato.
4. 3. (vedi 4. 17.) Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 8-bis, sopprimere le parole:, nazionale o regionale.
Conseguentemente, alla lettera b):
sopprimere il numero 1);
numero 2), capoverso comma 5-bis, sopprimere le parole:, nazionale o regionale,.
4. 4. (vedi 4. 14.) Vignali, Dorina Bianchi.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 8-bis, dopo le parole: sono istruite aggiungere le seguenti: a livello di progetto esecutivo.
4. 5. (vedi 4. 3.) Grimoldi.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 109 il secondo periodo del comma 5 è sostituito con il seguente: Nel caso di condotte o cavi facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale, o di connessione con reti energetiche di altri stati, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate e le associazioni dei cittadini portatrici di interessi ambientali e paesaggistici, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti. Nel caso di aree definite dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, per il loro particolare pregio naturalistico ambientale, il procedimento è sottoposto a valutazione d'incidenza.
4. 6. (ex 4. 16.) Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.
Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso comma 5-bis, sostituire le parole: commi 2 e 5 con le seguenti: comma 5.
4. 7. (ex 4. 4.) Grimoldi.
Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso comma 5-bis, dopo le parole: sono istruite aggiungere le seguenti: a livello di progetto esecutivo.
4. 8. (ex 4. 5.) Grimoldi.
Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso comma 5-bis, aggiungere, in fine, le parole: Nel caso di condotte o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, o di connessione con reti energetiche di altri stati, non soggetti a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti.
4. 9. (ex 4. 11.) Braga.
(Approvato)
Sopprimere il comma 2.
4. 10. Grimoldi, Caon.
A.C. 2093-A – Articolo 5-bis
ARTICOLO 5-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 5-bis.
(Valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW).
1. All'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Nei provvedimenti concernenti i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, è prevista la predisposizione di una valutazione di impatto sanitario (VIS) in conformità alle linee guida predisposte dall'Istituto superiore di sanità. Per le attività di controllo e di monitoraggio relative alla valutazione di cui al presente comma l'autorità competente si avvale dell'Istituto superiore di sanità, che opera con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
2. Le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai procedimenti avviati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5-BIS
ART. 5-bis.
(Valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW).
Al comma 1, sostituire il capoverso comma 5-bis con il seguente:
5-bis. Nei provvedimenti concernenti i progetti di cui all'allegato II del presente decreto, sono contenute anche valutazioni e prescrizioni che attengono aspetti di impatto sanitario oggetto di valutazioni da inserire nello studio di impatto ambientale in ordine alle possibili conseguenze sanitarie del progetto. Per le attività di controllo e di monitoraggio degli aspetti di impatto sanitario di cui al presente comma, l'autorità competente si avvale dell'istituto Superiore di Sanità.
5-bis. 1. (vedi 0. 5. 0100. 1.) Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.
(Inammissibile)
Al comma 1, capoverso comma 5-bis, primo periodo, dopo le parole: impatto sanitario (VIS) aggiungere le seguenti: oggetto di valutazioni da inserire nello studio di impatto ambientale in ordine alle possibili conseguenze sanitarie del progetto.
5-bis. 2. (vedi 0. 5. 0100. 3.) Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.
Al comma 1, capoverso comma 5-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: da svolgere nell'ambito del procedimento di VIA.
5-bis. 3. Grimoldi, Caon, Caparini.
(Approvato)
Sopprimere il comma 2.
5-bis. 4. (vedi 0. 5. 0100. 4.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.
(Inammissibile)
Al Capo II, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni relative alle procedure di valutazione di impatto ambientale e sanitario.
5-bis. 5. Mannino, Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
(Approvato)
Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:
Art. 5-ter. – (Modifiche all'Autorizzazione Unica Ambientale). – 1. All'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle acque reflue domestiche provenienti dalle imprese agricole singole o associate di cui all'articolo 2135 del codice civile e di quelle assimilate di cui al comma 7 dell'articolo 101 del decreto legislativo n. 152 del 2006».
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, è soppressa.
5-bis. 01. (vedi 6. 02.) Fiorio.
A.C. 2093-A – Articolo 7
ARTICOLO 7 DEL DISEGNO LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI E GAS A EFFETTO SERRA
Art. 7.
(Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30).
1. Al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 10, la parola: «ventitré» è sostituita dalla seguente: «ventidue»;
b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. – (Ambito di applicazione). – 1. Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo quanto previsto al comma 2, all'assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo elencate all'allegato I svolte da un operatore aereo amministrato dall'Italia.
2. Salva diversa disposizione, sono comunque escluse dall'ambito di applicazione del presente titolo le attività di volo effettuate con gli aeromobili di cui all'articolo 744, primo e quarto comma, del codice della navigazione»;
c) all'articolo 26, comma 1, le parole: «comporta le seguenti conseguenze» sono sostituite dalle seguenti: «comporta una delle seguenti conseguenze»;
d) all'articolo 36, comma 10, le parole: «di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 9»;
e) all'articolo 41, comma 2, dopo le parole: « all'articolo 23, comma 1,» sono inserite le seguenti: «all'articolo 28, comma 1,».
A.C. 2093-A – Articolo 7-bis
ARTICOLO 7-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di dati ambientali raccolti da soggetti pubblici e da imprese private).
1. In coerenza con i contenuti dell'Agenda digitale italiana, di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, i dati ambientali raccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie pubblici e dalle imprese private sono rilasciati agli enti locali, su loro richiesta, in formato aperto per il loro riuso finalizzato a iniziative per l'impiego efficiente delle risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della green economy.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 7-BIS
ART. 7-bis.
(Disposizioni in materia di dati ambientali raccolti da soggetti pubblici e da imprese private).
Al comma 1, dopo le parole: risorse ambientali aggiungere le seguenti:, per la tutela della salute.
7-bis. 1. Zolezzi, Mannino, Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Vignaroli.
A.C. 2093-A – Articolo 8-bis
ARTICOLO 8-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 8-bis.
(Modifica al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115).
1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera t), le parole: «, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito,» sono soppresse;
b) all'articolo 10, comma 2, lettera b), le parole: «nella titolarità del medesimo soggetto giuridico» sono sostituite dalle seguenti: «nella titolarità di società riconducibili al medesimo gruppo societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».
A.C. 2093-A – Articolo 8-ter
ARTICOLO 8-TER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 8-ter.
(Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas).
1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di anidride carbonica, i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione sono inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, di cui alla Tabella 1-A dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8-TER
ART. 8-ter.
(Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas).
Sopprimerlo.
8-ter. 1. Mannino, Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Ministro dello sviluppo economico adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento che integra e modifica il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, prevedendo che:
a) i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione siano inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti di cui alla Tabella 1.A del decreto;
b) nella tabella 1.A del decreto, al punto 4, dopo le parole: «produzione di mobili e relativi componenti» siano aggiunte le seguenti: «limitatamente al legno non trattato»;
c) nella tabella 6.A del decreto siano soppressi i seguenti codici CER:
1) 170201 – Legno proveniente da attività di demolizione (ad esempio assi, travi, solai, casse da costruzione, impalcature, ausili per la costruzione/demolizione)
2) 191207 – Legno da trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio legno di risulta da attività di selezione/cernita)
d) all'Allegato 2, alla fine del punto 6.2, siano aggiunte le seguenti parole: «I rifiuti provenienti da raccolta differenziata identificati con il codice CER 200138 e i rifiuti pericolosi, ad eccezione dei codici CER 180103* e 180202*, sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili previsti dal presente decreto».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12-bis.
8-ter. 2. Taglialatela, Formisano, Gianluca Pini, Fabbri, Sannicandro, Businarolo.
Al Capo III, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di emissioni di gas a effetto serra e di impianti per la produzione di energia.
8-ter. 3. Mannino, Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
(Approvato)
Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:
Art. 8-quater. – (Gas Fluorurati) – 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono emanate disposizioni di semplificazione per le imprese agricole singole o associate di cui all'articolo 2135 del codice civile, nel caso in cui il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi, in riferimento agli obblighi previsti dal Regolamento CE n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra, attuato con il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.
Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, ed in attesa che si completino le procedure di certificazione degli operatori di cui all'articolo 5 del Regolamento CE n. 842/2006 ed all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, le sanzioni previste dal decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, commi 3 e 4 dell'articolo 16, si applicano a partire dal 1o gennaio 2016.
La dichiarazione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 è effettuata dall'operatore come definito dall'articolo 2, paragrafo 6 del Regolamento CE n. 8423/2006.
8-ter. 01. Fiorio.
A.C. 2093-A – Articolo 9
ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo IV
DISPOSIZIONI RELATIVE AL GREEN PUBLIC PROCUREMENT
Art. 9.
(Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi).
1. All'articolo 75, comma 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009»;
b) al secondo periodo, le parole: «Per fruire di tale beneficio» sono sostituite dalle seguenti: «Per fruire dei benefìci di cui al presente comma» e le parole: «del requisito» sono sostituite dalle seguenti: «dei relativi requisiti».
2. All'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso»;
2) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione»;
3) dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, concernente le prestazioni ambientali dei prodotti e delle organizzazioni»;
b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il bando, nel caso di previsione del criterio di valutazione di cui al comma 1, lettera f), indica i dati che devono essere forniti dagli offerenti e il metodo che l'amministrazione aggiudicatrice utilizza per valutare i costi del ciclo di vita, inclusa la fase di smaltimento e di recupero, sulla base di tali dati. Il metodo di valutazione di tali costi rispetta le seguenti condizioni:
1) si basa su criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori;
2) è accessibile a tutti i concorrenti;
3) si basa su dati che possono essere forniti dagli operatori economici con un ragionevole sforzo».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9
ART. 9.
(Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi).
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o Carbon footprint di prodotto ai sensi della norma UNI EN ISO/TS 14067.
9. 1. (vedi 9. 27.) Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.
(Approvato)
Al comma 2, lettera a), sostituire numero 1) con il seguente:
1) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) le caratteristiche ambientali, il carattere innovativo e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto e il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento delle prestazioni oggetto del contratto stesso;».
9. 2. (vedi 9. 30.) Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.
Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso lettera e-bis), dopo le parole: (Ecolabel UE) aggiungere le seguenti: laddove esso esista e sia previsto,.
9. 3. (vedi 9. 22.) Dorina Bianchi, Piso.
Al comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole: delle risorse naturali, aggiungere le seguenti: all'utilizzo come combustibile per recuperarne il contenuto energetico, alla capacità di stoccaggio del carbonio e di mitigazione dei cambiamenti climatici.
9. 4. (vedi 9. 21.) Dorina Bianchi, Piso.
Al comma 2, lettera a) numero 2), dopo le parole: alle emissioni aggiungere le seguenti: e immissioni.
9. 5. (vedi 9. 31.) Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.
Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo le parole: si basa aggiungere le seguenti: su informazioni di carattere tecnico scientifico o.
9. 6. (vedi 9. 32.) Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.
Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 3), con il seguente:
3) si basa su dati terzi, verificabili, pubblici e recenti, dove per recenti si intende che gli ultimi dati disponibili siano riferiti all'anno immediatamente precedente quello del bando in oggetto.
9. 7. (vedi 9. 35.) Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 3), con il seguente:
3) si basa su un'applicazione ripetuta e continua.
9. 8. (vedi 9. 33.) Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. In ogni caso le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento o ad una certificazione di tipo ambientale se l'offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche o dalla certificazione ambientale».
9. 9. (ex 9. 23.) Dorina Bianchi, Piso.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
9. 10. Dorina Bianchi, Vignali.
A.C. 2093-A – Articolo 9-bis
ARTICOLO 9-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 9-bis.
(Disposizioni per promuovere l'adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel).
1. Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento di preferenza il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, da parte delle organizzazioni pubbliche e private interessate e la richiesta di contributi per l'ottenimento del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in relazione a prodotti e servizi. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione prioritaria per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei nel periodo di programmazione 2014-2020.
A.C. 2093-A – Articolo 10
ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 10.
(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi).
1. Dopo l'articolo 68 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:
«Art. 68-bis. – (Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi). – 1. Nell'ambito delle categorie per le quali il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, predisposto in attuazione dei commi 1126 e 1127 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede l'adozione dei criteri ambientali minimi di cui all'articolo 2 del citato decreto 11 aprile 2008, è fatto obbligo, per le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le centrali di committenza, di contribuire al conseguimento dei relativi obiettivi ambientali, coerenti con gli obiettivi di riduzione dei gas che alterano il clima e relativi all'uso efficiente delle risorse indicati nella comunicazione della Commissione europea “Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse” (COM(2011) 571 definitivo), attraverso l'inserimento, nella documentazione di gara pertinente, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei sottoindicati decreti, relativi alle seguenti categorie di forniture e affidamenti:
a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 dicembre 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;
b) attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;
c) servizi energetici per gli edifici – servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2012, e successivi aggiornamenti
2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica per almeno il 50 per cento del valore delle gare d'appalto sia sopra che sotto la soglia di rilievo comunitario previste per le seguenti categorie di forniture e affidamenti oggetto dei decreti, recanti criteri ambientali minimi sottoindicati:
a) affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani: allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014, e successivi aggiornamenti;
b) forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro, affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro: allegato 2 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014, e successivi aggiornamenti;
c) affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per acquisto di ammendanti, di piante ornamentali, di impianti di irrigazione: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;
d) carta per copia e carta grafica: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 102 del 3 maggio 2013, e successivi aggiornamenti;
e) ristorazione collettiva e derrate alimentari: allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, e successivi aggiornamenti;
f) affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2012, e successivi aggiornamenti;
g) prodotti tessili: allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti;
h) arredi per ufficio: allegato 2 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle forniture di beni e servizi e agli affidamenti di lavori oggetto di ulteriori decreti ministeriali di adozione dei relativi criteri ambientali minimi».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10
ART. 10.
(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi).
Al comma 1, capoverso «Art. 68-bis», comma 1, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
d) carta per copia e carta grafica: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, e successivi aggiornamenti;
e) ristorazione collettiva e derrate alimentari: allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011;
f) affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2012;
g) prodotti tessili: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti;
h) arredi per ufficio: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti.
Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'obbligo di cui al comma 1 si applica, limitatamente alle ipotesi di cui alle lettere d), e), f), g) e h) per almeno il 50 per cento del valore delle forniture dei lavori o dei servizi oggetto delle gare d'appalto.
10. 1. (vedi 10. 15.) Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Zolezzi.
(Inammissibile)
Al comma 1, capoverso «Art. 68-bis», comma 2, alinea, dopo le parole: soglia di rilievo comunitario aggiungere le seguenti: avviate nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e al cento per cento negli anni successivi,.
10. 2. Pellegrino, Zaratti.
(Inammissibile)
Al comma 1, capoverso «Art. 68-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, può prevedere un incremento progressivo della percentuale di cui al comma 2, relativamente ai prodotti e servizi di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 luglio 2011, nell'arco di cinque anni, nonché aggiornare l'allegato medesimo, con la possibilità di prevedere ulteriori forme di certificazione ambientale, opportunamente regolamentate;.
10. 3. (vedi 10. 4.) Fiorio.
Al comma 1, capoverso «Art. 68-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, prevede un incremento progressivo della percentuale di cui al comma 2, relativamente ai prodotti e servizi di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 luglio 2011, nell'arco di cinque anni, nonché aggiornare l'allegato medesimo, con la possibilità di prevedere ulteriori forme di certificazione ambientale, opportunamente regolamentate;.
10. 3.(Testo modificato nel corso della seduta) (vedi 10. 4.) Fiorio.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso «Art. 68-bis», comma 3, dopo le parole: ai commi 1 e 2 si applica anche aggiungere le seguenti: ai servizi di fornitura di prodotti agroalimentari destinati a mense scolastiche e ospedaliere, provenienti da operatori dell'agricoltura sociale, nonché prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, nonché.
10. 4. (vedi 10. 16.) Pellegrino, Zaratti.
Al comma 1, capoverso «Art. 68-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ciascun soggetto obbligato all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è tenuto a pubblicare annualmente sul proprio sito istituzionale i bandi e documenti di gara con le relative clausole contrattuali recanti i relativi criteri ambientali minimi, nonché i soggetti aggiudicatari dell'appalto e i relativi capitolati contenenti il recepimento dei suddetti criteri ambientali minimi.
10. 5. (vedi 10. 17.) Zaratti, Pellegrino.
Al comma 1, capoverso «Art. 68-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ciascun soggetto obbligato all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è tenuto a pubblicare sul proprio sito istituzionale i bandi e documenti di gara con le relative clausole contrattuali recanti i relativi criteri ambientali minimi, nonché i soggetti aggiudicatari dell'appalto e i relativi capitolati contenenti il recepimento dei suddetti criteri ambientali minimi.
10. 5.(Testo modificato nel corso della seduta) (vedi 10. 17.) Zaratti, Pellegrino.
(Approvato)
A.C. 2093-A – Articolo 10-bis
ARTICOLO 10-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 10-bis.
(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici).
1. All'articolo 7, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«l-bis) provvede a monitorare l'applicazione dei criteri ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, e successive modificazioni, e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al medesimo decreto, e successive modificazioni».
1-bis. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. All'articolo 64, comma 4-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I bandi-tipo contengono indicazioni per l'integrazione nel bando dei criteri ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, adottati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, e successive modificazioni.».
3. All'articolo 83, comma 1, lettera e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «opera» sono inserite le seguenti: «, del servizio»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento alle specifiche tecniche premianti previste dai criteri ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, adottati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, e successive modificazioni».
A.C. 2093-A – Articolo 10-ter
ARTICOLO 10-TER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 10-ter.
(Qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale).
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale. Il Piano stabilisce le azioni e le indicazioni tecniche e operative volte a migliorare le capacità competitive delle imprese per rispondere alla crescente domanda di prodotti sostenibili da parte dei consumatori finali e dei clienti intermedi.
2. Nella definizione delle azioni da inserire nel Piano di cui al comma 1 si tiene conto delle indicazioni contenute nella comunicazione della Commissione europea «Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse» (COM(2011) 571 definitivo), e in particolare di quelle concernenti la strategia in materia di consumo e produzione sostenibili.
3. Le azioni contenute nel Piano di cui al comma 1 sono finalizzate a:
a) promuovere, con la collaborazione dei soggetti interessati, l'adozione di tecnologie e disciplinari di produzione innovativi, in grado di garantire il miglioramento delle prestazioni dei prodotti e, in particolare, la riduzione degli impatti ambientali che i prodotti hanno durante il loro ciclo di vita, anche in relazione alle prestazioni ambientali previste dai criteri ambientali minimi di cui all'articolo 68-bis del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 10 della presente legge;
b) rafforzare l'immagine, il richiamo e l'impatto comunicativo che distingue le produzioni italiane, associandovi aspetti di qualità ambientale, anche nel rispetto di requisiti di sostenibilità sociale;
c) aumentare il livello di trasparenza e la capacità informativa nei confronti dei mercati di destinazione dei prodotti, con particolare riferimento alla sensibilizzazione dei cittadini, attraverso l'applicazione di opportuni strumenti di comunicazione ambientale, sia derivanti da norme nazionali e internazionali, sia derivanti da esperienze e progetti nazionali e internazionali;
d) garantire l'informazione, in tutto il territorio nazionale, riguardo alle esperienze positive sviluppate in progetti precedenti, e in particolare nel progetto relativo allo schema di qualificazione ambientale dei prodotti che caratterizzano i cluster (sistemi produttivi locali, distretti industriali e filiere) sviluppato con il protocollo d'intesa firmato il 14 luglio 2011 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e le regioni Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Sardegna, Marche e Molise.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Piano d'azione nazionale in materia di consumo e produzione sostenibili, che integra le azioni previste nel Piano di cui al comma 1, avendo riguardo agli interventi e alle azioni nei settori del consumo, della grande distribuzione e del turismo.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10-TER
ART. 10-ter.
(Qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale).
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è adottato aggiungere le seguenti: previa intesa con la Conferenza unificata.
10-ter. 1. Grimoldi, Caon, Caparini.
Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) rafforzare la qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso l'indicazione della provenienza degli stessi da filiere corte, calcolate in relazione alla distanza tra luogo di produzione e consumo, e la definizione di standard di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale.
10-ter. 2. Zaratti, Pellegrino, Franco Bordo, Zaccagnini.
(Approvato)
Al comma 4, dopo le parole entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: previa intesa con la Conferenza unificata.
10-ter. 3. Grimoldi, Caon, Caparini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. La disposizione di cui al comma 3 trova applicazione prioritaria nella programmazione dei fondi comunitari 2014-2020.
10-ter. 4. Fiorio.
(Approvato)
A.C. 2093-A – Articolo 11
ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo V
DISPOSIZIONI INCENTIVANTI PER I PRODOTTI DERIVATI DA MATERIALI POST CONSUMO
Art. 11.
(Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo).
1. Dopo l'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:
«Art. 206-ter. – (Accordi e contratti di programma per incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo). – 1. Al fine di incentivare il risparmio e il riciclo di materiali attraverso il sostegno all'acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati post consumo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può stipulare appositi accordi e contratti di programma:
a) con le imprese che producono beni derivanti da materiali post consumo riciclati, con priorità per i beni provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti;
b) con enti pubblici;
c) con soggetti pubblici o privati;
d) con le associazioni di categoria, ivi comprese le associazioni di aziende che si occupano di riuso, preparazione al riutilizzo e riciclaggio;
e) con associazioni di volontariato senza fini di lucro;
f) con i soggetti incaricati di svolgere le attività connesse all'applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore.
2. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma 1 hanno ad oggetto:
a) l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali post consumo riciclati, con priorità per i beni provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti per i quali devono essere perseguiti obiettivi di raccolta e riciclo nel rispetto del presente decreto e della normativa dell'Unione europea e l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di preparazione dei materiali post consumo per il loro riutilizzo e di attività imprenditoriali di commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
b) l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE e definiti secondo le norme UNI/EN 13242:2013 e UNI/EN 1260:2013, nonché di prodotti derivanti da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e da pneumatici fuori uso;
c) l'erogazione di incentivi in favore dei soggetti economici e dei soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai materiali di cui alle lettere a) e b).
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi e ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e fissa le modalità di stipula dei medesimi accordi e contratti.
Art. 206-quater. – (Incentivi per i prodotti derivanti da materiali post consumo). – 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce con decreto il livello degli incentivi, anche di natura fiscale, e le percentuali minime di materiale post consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi di cui all'articolo 206-ter, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riciclando i materiali, tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti. La presenza delle percentuali di materiale riciclato e riciclato post consumo può essere dimostrata tramite certificazioni di enti riconosciuti. Il medesimo decreto stabilisce gli strumenti e le misure di incentivazione per il commercio e per l'acquisto di prodotti e componenti di prodotti usati per favorire l'allungamento del ciclo di vita dei prodotti.
2. Per l'acquisto e la commercializzazione di manufatti realizzati in materiali polimerici misti riciclati, l'incentivo erogato varia a seconda della categoria di prodotto, in base ai criteri e alle percentuali stabiliti dall'Allegato L-bis alla presente parte.
3. Gli incentivi di cui al comma 2 si applicano ai soli manufatti che impiegano materiali polimerici eterogenei da riciclo post consumo in misura almeno pari alle percentuali indicate dall'Allegato L-bis alla presente parte. Il contenuto di materiali polimerici eterogenei da riciclo nei manufatti di cui al presente comma deve essere garantito da idonea certificazione, sulla base della normativa vigente.
4. Gli incentivi di cui al presente articolo possono essere fruiti nel rispetto delle regole in materia di aiuti di importanza minore concessi dagli Stati membri in favore di talune imprese o produzioni, di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
Art. 206-quinquies. – (Incentivi per l'acquisto e la commercializzazione di prodotti che impiegano materiali post consumo). – 1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento che stabilisce i criteri e il livello di incentivo, anche di natura fiscale, per l'acquisto di manufatti che impiegano materiali post consumo riciclati, ivi inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti diversi dal materiale polimerico, in particolare carta riciclata, vetro “fine” non avviabile alle vetrerie e compost di qualità.
Art. 206-sexies. – (Azioni premianti l'utilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo negli interventi concernenti gli edifici scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche). – 1. Le amministrazioni pubbliche, nelle more dell'adozione da parte delle regioni di specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi negli edifici scolastici, al fine di consentirne la piena fruibilità dal punto di vista acustico, prevedono, nelle gare d'appalto per l'incremento dell'efficienza energetica delle scuole e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione, l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonee al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma UNI 11367. Nei bandi di gara sono previsti criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo nelle percentuali fissate con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo.
2. Nelle gare d'appalto per la realizzazione di pavimentazioni stradali e barriere acustiche, anche ai fini dell'esecuzione degli interventi di risanamento acustico realizzati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, le amministrazioni pubbliche e gli enti gestori delle infrastrutture prevedono criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo nelle percentuali fissate con i decreti di cui al comma 3 del presente articolo.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti, anche attraverso i decreti di attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, definisce:
a) l'entità dei punteggi premianti e le caratteristiche dei materiali che ne beneficeranno, quali quelli indicati all'articolo 206-ter, comma 2, lettera a), e quelli derivanti dall'utilizzo di polverino da pneumatici fuori uso;
b) i descrittori acustici da tenere in considerazione nei bandi di gara e i relativi valori di riferimento;
c) le percentuali minime di residui di produzione e di materiali post consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere assegnati i punteggi premianti, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riutilizzando i materiali, tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti;
d) i materiali post consumo che non possono essere utilizzati senza operazioni di pre-trattamento finalizzate a escludere effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana.
4. Le amministrazioni pubbliche, nelle more del riordino e dell'aggiornamento della normativa in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, prevedono nelle gare d'appalto per l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, degli ospedali e degli immobili assimilabili agli stessi edifici scolastici od ospedali, e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione, al fine di consentirne la piena fruibilità dal punto di vista acustico, l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei valori dei requisiti acustici definiti nella norma UNI 11367:2010, riportati nell'Allegato L-ter alla presente parte. Nei bandi di gara sono previsti criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo nelle percentuali fissate con i decreti di cui al comma 3 del presente articolo».
2. Negli allegati alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'Allegato L sono aggiunti gli Allegati L-bis e L-ter di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 annessi alla presente legge.
3. In sede di prima applicazione di quanto previsto dagli articoli 206-quater e 206-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotti dal comma 1 del presente articolo, le regioni utilizzano le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 della presente legge. Il decreto di cui al comma 1 del predetto articolo 206-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006 individua le modalità di finanziamento degli incentivi da esso disciplinati.
ALLEGATO 1
(articolo 11, comma 2)
«Allegato L-bis
(articolo 206-quater, comma 2)
Categorie di prodotti che sono oggetto di incentivi economici all'acquisto, ai sensi dell'articolo 206-quater, comma 2.
Categoria di prodotto | Percentuale minima in peso di materiale polimerico riciclato sul peso complessivo del componente sostituito | Incentivo in percentuale sul prezzo di vendita al consumatore del prodotto |
Cicli e veicoli a motore | >10% | 10% |
Elettrodomestici | >20% | 10% |
Contenitori
per uso di igiene ambientale |
>50% | 5% |
Arredo
per interni |
>50% | 5% |
Arredo urbano | >70% | 15% |
Computer | >10% | 10% |
Prodotti
per la casa e per l'ufficio |
>10% | 10% |
Pannelli
fonoassorbenti, barriere e segnaletica stradale |
>30% | 10% |
ALLEGATO 2
(articolo 11, comma 2)
«Allegato L-ter
(articolo 206-sexies, comma 4)
Prestazione di base | Prestazione superiore | |
Descrittore dell'isolamento acustico normalizzato di facciata D2m,nT,w [dB] |
38 |
43 |
Descrittore del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti di differenti unità immobiliari, R’w [dB] |
50 |
56 |
Descrittore del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti di differenti unità immobiliari, L’nw [dB] |
63 |
53 |
Livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento continuo, Lic in ambienti diversi da quelli di installazione [dB(A)] |
32 |
28 |
Livello sonoro massimo corretto immesso da impianti a funzionamento discontinuo, Lic in ambienti diversi da quelli di installazione [dB(A)] |
39 |
34 |
Descrittore dell'isolamento acustico normalizzato di partizioni fra ambienti sovrapposti della stessa unità immobiliare, DnT,w [dB] |
50 |
55 |
Descrittore dell'isolamento acustico normalizzato di partizioni fra ambienti adiacenti della stessa unità immobiliare, DnT,w [dB] |
45 |
50 |
Descrittore del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti sovrapposti della stessa unità immobiliare, L’nw [dB] |
63 |
53 |
».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11
ART. 11.
(Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo).
Al comma 1, capoverso Art. 206-ter, comma 2, lettera a), dopo le parole: attività imprenditoriali di aggiungere le seguenti: progettazione,.
11. 1. (vedi 11. 32.) Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 206-ter, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: Tali incentivi sono configurati in termini di credito di imposta, detrazione fiscale o riduzione IVA, commisurati al valore del bene prodotto.
11. 2. Grimoldi, Caparini.
(Inammissibile)
Al comma 1, capoverso 206-ter, comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d) la previsione di ulteriori semplificazioni amministrative per i rifiuti in Lista Verde individuati dal Regolamento UE n. 1013/2006 che possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nel rispetto delle relative Best Available Techniques (BAT) References, tramite la sola comunicazione da inoltrarsi 45 giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto alle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.
11. 3. (vedi 11. 22.) Dorina Bianchi, Piso.
Al comma 1, capoverso Art. 206-quater, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai beni prodotti in Italia contenenti materiali riciclati e o riutilizzati rispetto ai quali viene riscontrato, ai sensi del comma 1, un effettivo risparmio energetico, è riconosciuto un contributo equivalente al valore medio del Titolo di efficienza energetica negoziato durante l'anno precedente a quello di riconoscimento del titolo medesimo, che verrà adeguato per ciascun anno successivo ai valori medi negoziati nell'anno precedente. Al fine di escludere che l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo, comportino aumenti a carico della bolletta elettrica, il contributo previsto dalla direttiva 2009/28/CE concesso per ogni kwh generato mediante il trattamento termico di Combustibile Solido Secondario o Combustibile derivato dai rifiuti non può essere superiore al 33 per cento di quello previsto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
11. 4. (vedi 11. 40.) Zaratti, Pellegrino.
(Inammissibile)
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare all'applicazione di quanto previsto dagli articoli 206-quater e 206-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotti dal comma 1 del presente articolo. Il decreto di cui al comma 1, del predetto articolo 206-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006 individua le modalità di finanziamento degli incentivi da esso disciplinati.
11. 5. (ex 11. 35.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del mare stabilisce con decreto i criteri per l'individuazione del materiale post consumo beneficiario degli incentivi di cui all'articolo 206-quater, rimanendo comunque escluso quello derivante da recupero della frazione indifferenziata, ancorché proveniente dalla raccolta differenziata.
11. 6. (ex 11. 29.) Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.
A.C. 2093-A – Articolo 12-bis
ARTICOLO 12-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 12-bis.
(Modifiche alle norme in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici).
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato 1, tabella 1.A, punto 4, dopo le parole: «produzione di mobili e relativi componenti» sono aggiunte le seguenti: «limitatamente al legno non trattato»;
b) all'allegato 2:
1) al punto 6.2 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
«I rifiuti provenienti da raccolta differenziata identificati con il codice CER 200138 e i rifiuti pericolosi, ad eccezione di quelli identificati con i codici CER 180103* e 180202*, sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili previsto dal presente decreto»;
2) alla tabella 6.A sono soppresse le voci: «17 02 01 – Legno» e «19 12 07 – Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12-BIS
ART. 12-bis.
(Modifiche alle norme in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici).
Sopprimerlo.
12-bis. 1. Grimoldi, Caon, Caparini.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 12-bis. – 1. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a: escludere il legno sottoposto a trattamento chimico dall'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas; escludere il legno proveniente da attività di demolizione e il legno proveniente da trattamento meccanico dei rifiuti dall'elenco dei rifiuti a valle della raccolta differenziata per i quali è ammesso il calcolo forfettario dell'energia imputabile alla biomassa; escludere dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili il legno e i rifiuti pericolosi.
12-bis. 2. Mannino, Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
A.C. 2093-A – Articolo 12-ter
ARTICOLO 12-TER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 12-ter.
(Modifica all'allegato 2 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti).
1. All'allegato 2, punto 2, numero 5, terza colonna, al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni, dopo le parole: «proveniente da raccolta differenziata» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi i rifiuti in plastica compostabile certificata a norma UNI/EN 13432:2002, ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona,».
A.C. 2093-A – Articolo 12-quater
ARTICOLO 12-QUATER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 12-quater.
(Pulizia dei fondali marini).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, può individuare i porti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali, tramite appositi accordi di programma stipulati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con le associazioni citate, con le imprese ittiche e con la capitaneria di porto, l'autorità portuale, se costituita, e il comune territorialmente competenti.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei risultati dell'attività di cui al comma 1, sono disciplinate le procedure, le modalità e le condizioni per l'estensione delle medesime attività ad altri porti.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12-QUATER
ART. 12-quater.
(Pulizia dei fondali marini).
Al comma 1, sostituire le parole: può individuare con la seguente: individua.
12-quater. 1. Pellegrino, Zaratti.
Al comma 2, dopo le parole: delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti:, previa intesa con la Conferenza unificata.
12-quater. 2. Grimoldi, Caon, Caparini.
Al comma 2, sostituire le parole: ad altri porti con le seguenti: a tutti i porti del territorio nazionale.
12-quater. 3. (ex 0. 12. 0100. 7.) Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. All'articolo 5, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, le parole: «A tal fine la regione cura altresì» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune cura».
12-quater. 4. Carrescia.
(Approvato)
A.C. 2093-A – Articolo 12-quinquies
ARTICOLO 12-QUINQUIES DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 12-quinquies.
(Modifiche alle norme in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo).
1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, le parole: « ; residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide)» sono soppresse.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12-QUINQUIES
ART. 12-quinquies.
(Modifiche alle norme in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo).
Sopprimerlo.
12-quinquies. 1. Mannino, Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Dopo l'articolo 12-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 12-sexies.
(Semplificazione in materia di terre e rocce da scavo).
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Le rocce e terre da scavo, provenienti da cantieri finalizzati alla costruzione/manutenzione di reti o infrastrutture, la cui produzione non superi i duecento metri cubi per singolo cantiere, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere riutilizzate nello stesso sito in cui sono state scavate a condizione che l'impresa esecutrice dei lavori, prima dell'inizio degli stessi, produca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risultino le seguenti informazioni:
a) ubicazione del cantiere di produzione dei materiali, con indicazione del contratto di appalto e/o del titolo abilitativo;
b) non utilizzo nell'attività di scavo di sostanze o metodologie inquinanti;
c) quantità complessiva di terre e rocce che si prevede di scavare ed utilizzare in sito, distinguendole da eventuali materiali di origine antropica che saranno gestiti separatamente.
7-ter. A conclusione dei lavori l'impresa esecutrice, con riferimento alla dichiarazione precedente, deve attestare i quantitativi di terre e rocce da scavo effettivamente utilizzati in sito ed i quantitativi dei materiali gestiti come rifiuto. Copia della predetta documentazione deve essere conservata per tre anni presso la sede dell'impresa titolare del cantiere e resa disponibile in caso di richiesta da parte degli organi di controllo.»
12-quinquies. 01. (ex 6. 01.) Dorina Bianchi, Piso.
Dopo l'articolo 12-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 12-sexies. – (Proroga delle operazioni di messa in riserva di rifiuti non pericolosi). – 1. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva, autorizzate ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è prorogato fino alla data del 31 dicembre 2016.
*12-quinquies. 02. (ex 12. 8.) Grimoldi, Caparini.
Dopo l'articolo 12-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 12-sexies. – (Proroga delle operazioni di messa in riserva di rifiuti non pericolosi). – 1. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva, autorizzate ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è prorogato fino alla data del 31 dicembre 2016.
*12-quinquies. 03. (ex 12. 14). Dorina Bianchi.
Dopo l'articolo 12-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 12-sexies. – (Manutenzione delle infrastrutture viarie). – 1. I materiali derivanti da manutenzione o demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso o manufatti assimilati, nonché le guaine costituite da leganti bituminosi sono sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, se affidati ad un soggetto autorizzato alla produzione di conglomerato bituminoso o prodotti analoghi.
**12-quinquies. 04. (ex 12. 9.) Grimoldi, Caparini.
Dopo l'articolo 12-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 12-sexies. – (Manutenzione delle infrastrutture viarie). – 1. I materiali derivanti da manutenzione o demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso o manufatti assimilati, nonché le guaine costituite da leganti bituminosi sono sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, se affidati ad un soggetto autorizzato alla produzione di conglomerato bituminoso o prodotti analoghi.
**12-quinquies. 05. (ex 12. 11). Dorina Bianchi.
A.C. 2093-A – Articolo 13
ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 13.
(Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti).
1. All'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti»;
b) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: «è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
2) dopo la lettera g) sono inserite le seguenti:
«g-bis) elabora i parametri per l'individuazione dei costi standard, comunque nel rispetto del procedimento di determinazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e la definizione di un sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio dell'Unione europea “chi inquina paga” e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento;
g-ter) elabora uno o più schemi tipo di contratto di servizio di cui all'articolo 203;
g-quater) verifica il rispetto dei termini di cui all'articolo 204, segnalando le inadempienze al Presidente del Consiglio dei ministri;
g-quinquies) verifica il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di rifiuti e accerta il rispetto della responsabilità estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni»;
c) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'ISPRA, a tal fine utilizzando le risorse di cui al comma 6»;
e) al comma 6, al primo periodo, le parole: «dalla costituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e della Segreteria tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al presente articolo».
3. Tutti i richiami all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e all'Autorità di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettuati dall'articolo 221, commi 5, 7, 8 e 9, dall'articolo 222, comma 2, dall'articolo 223, commi 4, 5 e 6, dall'articolo 224, commi 3, lettera m), e 6, dall'articolo 225, commi 3, 4 e 5, dall'articolo 233, comma 9, e dall'articolo 234, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altre disposizioni di legge si intendono riferiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Al fine di accelerare lo svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, il personale assunto a tempo indeterminato, sulla base di procedure concorsuali, presso le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, può richiedere, entro il 31 dicembre 2014, di essere inquadrato nei ruoli del medesimo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei posti vacanti nella dotazione organica, fino a un massimo di quindici unità e a condizione che il transito non comporti un aumento del trattamento economico, previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici in cui il predetto personale opera. L'inquadramento è disposto nell'area funzionale del personale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposita tabella di equiparazione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Limitatamente all'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2017, i limiti percentuali per il conferimento degli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, fissati nel 15 e nel 10 per cento della dotazione organica di dirigenti appartenenti alla prima e alla seconda fascia dal comma 5-bis del medesimo articolo 19, sono elevati rispettivamente al 30 e al 20 per cento.
5. Il comma 12 dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
«12. Le regioni e le province autonome assicurano, attraverso propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito web di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei programmi di cui al presente articolo.
12-bis. L'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti è garantita almeno dalla fruibilità delle seguenti informazioni:
a) produzione totale e pro capite dei rifiuti solidi urbani;
b) percentuale di raccolta differenziata totale;
c) ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica delle piattaforme per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata, degli impianti di selezione del multimateriale, degli impianti di trattamento meccanico-biologico, degli impianti di compostaggio, di ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati e degli inceneritori e coinceneritori;
d) per ogni impianto di trattamento meccanico-biologico e per ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso e quantità di prodotti in uscita, suddivisi per codice CER;
e) per gli inceneritori e i coinceneritori, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso, suddivisi per codice CER;
f) per le discariche, ubicazione, proprietà, autorizzazioni, capacità volumetrica autorizzata, capacità volumetrica residua disponibile e quantità di materiale ricevuto suddiviso per codice CER».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13
ART. 13.
(Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti).
Sopprimerlo.
13. 1. (ex 13. 2.) Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso lettera g-bis) con il seguente:
«g-bis) elabora i parametri per l'individuazione dei costi standard e la definizione di un sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio comunitario «chi inquina paga» e sulla responsabilità estesa del produttore.»
13. 2. (ex 0. 13. 100. 1.) Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso lettera g-quinquies), dopo le parole: in materia di rifiuti aggiungere le seguenti:, appura che il conferimento in discarica avvenga secondo quanto stabilito dall'articolo 6, lettera a), della direttiva 1999/31/CE.
13. 3. (ex 0. 13. 100. 2.) Mannino, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo il capoverso lettera g-quinquies), aggiungere il seguente:
«g-sexies) elabora lo standard «open data» per il trattamento, da parte dei soggetti pubblici e privati che gestiscono i rifiuti, dei dati relativi, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni.»
13. 4. Catalano.
(Inammissibile)
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
f) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per adempiere alle disposizioni di cui al presente articolo, si avvale della rete degli osservatori provinciali sui rifiuti.»
13. 5. Catalano.
(Inammissibile)
Sopprimere il comma 4.
13. 6. Grimoldi, Caon, Caparini.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole «3 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2016»;
b) al comma 3-bis, le parole «Fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015».
13. 7. Carrescia.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
6. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, le parole: «Fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015».
7. All'articolo 188-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2004, n. 152, sono premesse le seguenti parole: «Oltre a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente 24 aprile 2014».
13. 7.(Testo modificato nel corso della seduta) Carrescia.
(Approvato)
A.C. 2093-A – Articolo 13-bis
ARTICOLO 13-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 13-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione degli imballaggi).
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 220, comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 219,» sono inserite le seguenti: «e in particolare al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata,»;
b) all'articolo 221:
1) al comma 5, quarto periodo, le parole: «di cui all'articolo 220» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;
2) al comma 10, lettera a), dopo le parole: «il ritiro» sono inserite le seguenti: «e la raccolta differenziata»;
c) all'articolo 222, comma 2, le parole da: « Qualora il Consorzio nazionale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Il Consorzio nazionale imballaggi adempie alla richiesta entro i successivi tre mesi»;
d) all'articolo 223:
1) al comma 2, dopo le parole: «senza fine di lucro» sono inserite le seguenti: «, sono incaricati di pubblico servizio»;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L'attività dei consorzi è sussidiaria e non può in alcun modo limitare le attività di soggetti che operano secondo le regole del mercato nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti; tale attività deve garantire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, con priorità per quelli provenienti dalla raccolta differenziata, indipendentemente dalle contingenti condizioni di mercato»;
e) all'articolo 224:
1) al comma 1, dopo le parole: «senza fine di lucro» sono inserite le seguenti: «, è incaricato di pubblico servizio»;
2) al comma 2, le parole: «Entro il 30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2014».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13-BIS
ART. 13-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione degli imballaggi).
Al comma 1, lettera b), premettere i seguenti numeri:
01) al comma 3, lettera a), le parole: «sull'intero territorio nazionale» sono soppresse;
02) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis) i produttori che intendano dar vita al sistema di gestione autonomo di cui alla lettera a) del comma 3 sono chiamati a raggiungere gli obiettivi di riciclaggio e di recupero previsti dalla normativa attraverso la gestione dei propri rifiuti di imballaggio, o di rifiuti di imballaggio equivalenti per quantità e qualità».
13-bis. 10. Crippa.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*13-bis. 1. Vignali, Dorina Bianchi.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*13-bis. 2. Carrescia.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
13-bis. 3. Carrescia.
Al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 30 giugno 2015.
13-bis. 4. Carrescia.
(Approvato)
Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
3) al comma 3, lettera h), sono aggiunte, in fine, le parole: «che deve essere utilizzato, altresì, per assicurare ogni intervento finalizzato ad un adeguato riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che presentino specifiche caratteristiche».
13-bis. 5. Crippa.
Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
3) al comma 3, lettera h), sono aggiunte, in fine, le parole: «che deve essere utilizzato, altresì, per assicurare il trattamento e la selezione dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata al fine di favorire il riciclaggio, incluso il materiale con specifiche caratteristiche di compostabilità».
13-bis. 5.(Testo modificato nel corso della seduta) Crippa.
(Approvato)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole «dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi» sono aggiunte le seguenti: «e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi».
*13-bis. 6. (ex 31. 06.) Carrescia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole «dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi» sono aggiunte le seguenti: «e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi».
*13-bis. 7. (ex 21. 021.) Grimoldi, Caparini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole «dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi» sono aggiunte le seguenti: «di cui non più di quattro tonnellate di rifiuti pericolosi».
*13-bis. 6.(Testo modificato nel corso della seduta) (ex 31. 06.) Carrescia.
(Approvato)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole «dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi» sono aggiunte le seguenti: «di cui non più di quattro tonnellate di rifiuti pericolosi».
*13-bis. 7.(Testo modificato nel corso della seduta) (ex 21. 021.) Grimoldi, Caparini.
(Approvato)
Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:
Art. 13-ter. – 1. All'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame che non provvedono direttamente al loro trattamento devono consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all'articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte IV del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame non si applica la disciplina di cui all'articolo 266, comma 5, del presente decreto.»
13-bis. 01. Governo.
(Approvato)
A.C. 2093-A – Articolo 14
ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 14.
(Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio).
1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «ambito territoriale ottimale» sono inserite le seguenti: «, se costituito, ovvero in ogni comune»;
2) alla lettera a), le parole: «entro il 31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014»;
3) alla lettera b), le parole: «entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016»;
4) alla lettera c), le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020»;
b) al comma 3, le parole: «dell'Autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni»;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995, secondo la tabella seguente:
Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale | Riduzione del tributo |
da 0,01 per cento fino alla percentuale inferiore al 10 per cento | 30 per cento |
10 per cento | 40 per cento |
15 per cento | 50 per cento |
20 per cento | 60 per cento |
25 per cento | 70 per cento |
3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune.
3-quater. La regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.
3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui al comma 3-quater è effettuata annualmente dai comuni attraverso l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti. L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3-bis.
3-sexies. L'ARPA o l'organismo di cui al comma 3-quater provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla regione, che stabilisce annualmente il livello di RD relativo a ciascun comune e a ciascun ambito territoriale ottimale, ai fini dell'applicazione del tributo.
3-septies. L'addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-bis oppure che hanno conseguito nell'anno di riferimento una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ambito territoriale ottimale di appartenenza, anche a seguito dell'attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti.
3-octies. L'addizionale di cui al comma 3 è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata».
2. L'adeguamento delle situazioni pregresse, per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata come previste dalla vigente normativa, avviene nel termine massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14
ART. 14.
(Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio).
Sopprimerlo.
14. 1. (ex 14. 9.) Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 14.
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'articolo 205 è sostituito dal seguente:
«Art. 205. – 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, in ogni comune deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:
a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012;
d) almeno il settantacinque per cento entro il 31 dicembre 2016;
e) almeno l'ottantacinque per cento entro il 31 dicembre 2020;
f) almeno il novantacinque per cento entro il 31 dicembre 2025.
2. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, e/o ambientale, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca:
a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 1. Le predette modalità possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni;
b) la destinazione divisa per modalità di gestione della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;
c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il comune richiedente si obbliga ad effettuare.
3. L'accordo di programma di cui al comma 2 può stabilire obblighi, in linea con le disposizioni vigenti, per il comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta, titolo I, del presente decreto nonché stabilire modalità di accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo di programma e prevedere una disciplina per l'eventuale inadempimento. I piani regionali si conformano a quanto previsto dagli accordi di programma di cui al presente articolo.
4. Nel caso in cui il comune non consegua gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del quaranta per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica e a quello dovuto per l'incenerimento e/o coincenerimento dei rifiuti a carico del comune, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
5. L'addizionale di cui al comma 4 viene versata alle Regioni, che la impiegano per incentivare gli acquisti di prodotti e materiali derivanti dalla filiera del riciclaggio, di cui al PAN GPP.
6. Le Regioni non possono erogare contributi premiali ai comuni che non abbiano raggiunto i parametri di raccolta differenziata così come stabiliti dalla decreto legislativo n. 152 del 2006. Nel caso fossero stati erogati contributi a comuni che non abbiano raggiunto i parametri previsti dalla normativa vigente, i comuni devono restituire alla Regione quanto indebitamente percepito, con eccezione nel caso che tale contributo sia stato utilizzato per il raggiungimento dei parametri indicati nel decreto legislativo n. 152 del 2006.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonché la nuova determinazione del coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.
8. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 7 continua ad applicarsi la disciplina attuativa di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
9. Le regioni, tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero.»
14. 2. (ex 14. 11.) Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«7. Resta fermo il raggiungimento dell'obiettivo del 50 per cento di effettivo avvio a riciclo delle frazioni carta, plastica, vetro, metalli, frazione organica e legno, determinato entro il 2020, di cui alla direttiva 2008/98/CE, secondo la metodologia scelta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definita ai sensi della decisione 2011/753/EU».
*14. 3. Pastorino, Basso, Tullo, Carocci, Giacobbe, Vazio, Mariani.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«7. Resta fermo il raggiungimento dell'obiettivo del 50 per cento di effettivo avvio a riciclo delle frazioni carta, plastica, vetro, metalli, frazione organica e legno, determinato entro il 2020, di cui alla direttiva 2008/98/CE, secondo la metodologia scelta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definita ai sensi della decisione 2011/753/EU».
*14. 4. Grimoldi, Caon, Caparini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Allo scopo di rendere meno competitivo lo smaltimento in discarica, il tributo per il deposito dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è elevato al valore inderogabile di euro 0,04 per ogni chilogrammo di rifiuti conferiti. Le maggiori entrate derivanti dalla riscossione di questo tributo sono destinate a finanziare appositi fondi costituiti dalle regioni per incentivare il riciclaggio di rifiuti nel territorio nazionale, secondo le modalità individuate dalle medesime.
14. 5. (ex 14. 7.) Zan, Di Salvo, Fava, Migliore, Labriola, Lavagno, Lacquaniti, Nardi, Piazzoni, Pilozzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 222, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
14. 6. (ex 14. 8.) Dorina Bianchi, Piso.
Al comma 2, sostituire le parole: dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per i comuni al di sotto dei 200.000 abitanti ovvero trentasei mesi per i comuni al di sopra dei 200.000 abitanti fra cui rientrano le città metropolitane. Per situazioni pregresse si intendono anche gli obiettivi intermedi fissati e non raggiunti negli anni indicati dalla normativa.
14. 7. Basso, Pastorino, Tullo, Carocci, Giacobbe, Vazio, Mariani.
Al comma 2, sostituire le parole: dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per situazioni pregresse si intendono anche gli obiettivi intermedi fissati e non raggiunti negli anni indicati dalla normativa.
14. 8. Grimoldi, Caon, Caparini.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14.1.
(Criteri di conteggio dei rifiuti).
1. Dopo l'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:
«Art. 179-bis. – (Criteri di conteggio dei rifiuti). – 1. Entro il 31 dicembre 2015 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con apposito decreto, fissa i criteri per il conteggio dei rifiuti urbani e di quelli speciali.
2. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 non sono autorizzati nuovi impianti di smaltimento o di trattamento termico dei rifiuti.»
14. 01. (ex 14. 02.) Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14.1.
(Misure e obiettivi di prevenzione dei rifiuti).
1. Dopo l'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:
Art. 179-bis.
(Misure e obiettivi di prevenzione dei rifiuti).
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, in ogni comune devono essere raggiunti i seguenti obiettivi di riduzione in peso della produzione dei rifiuti solidi urbani, considerando come dato di partenza i dati relativi all'anno 2012:
a) almeno il dieci per cento entro il 31 dicembre 2015;
b) almeno il venti per cento entro il 31 dicembre 2018;
c) almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2025;
d) almeno il cinquantacinque per cento entro il 31 dicembre 2035;
e) almeno il settanta per cento entro il 31 dicembre 2050.
2. Per quanto concerne gli obiettivi di prevenzione dei rifiuti speciali si fa riferimento a quanto stabilito dal piano di prevenzione di cui all'articolo 180. Dal raggiungimento dei suddetti obiettivi sono esclusi i rifiuti da costruzione e demolizione di cui all'articolo 181, comma 1, lettera b), in quanto tale comma prevede obiettivi maggiori.
3. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, e/o ambientale, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca:
a) le modalità e le misure attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui al comma 1. Le predette modalità non possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni;
b) la percentuale di riduzione dei rifiuti urbani che il comune richiedente si obbliga ad effettuare.
4. L'accordo di programma di cui al comma 3 può stabilire obblighi, in linea con le disposizioni vigenti, per il comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta, titolo I, del presente decreto nonché stabilire modalità di accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo di programma e prevedere una disciplina per l'eventuale inadempimento. I piani regionali si conformano a quanto previsto dagli accordi di programma di cui al presente articolo.
5. Il sindaco è responsabile del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Nel caso in cui il comune non consegua gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, l'eventuale danno erariale dovuto al maggior costo sostenuto dalla comunità per la gestione dei rifiuti prodotti in eccesso rispetto agli obiettivi, il sindaco deve rivalersi sul gestore del servizio, accertatane preventivamente l'inadempienza rispetto al contratto di servizio.
6. Le regioni, tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono indicare maggiori obiettivi di riduzione.
14. 02. (ex 14. 03.) Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14.1.
(Obiettivi di riciclaggio).
1. Dopo l'articolo 181-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:
«Art. 181-ter.
(Obiettivi di riciclaggio).
1. Sono stabiliti i seguenti obiettivi di riciclaggio dei rifiuti, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, della direttiva 2008/98/CE:
a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, è aumentata complessivamente almeno al 50 per cento in termini di peso;
b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 170504 dell'elenco dei rifiuti, è aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso;
c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, è aumentata complessivamente almeno al 70 per cento in termini di peso;
d) entro il 2025 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 170504 dell'elenco dei rifiuti, è aumentata almeno all'85 per cento in termini di peso;
e) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, è aumentata complessivamente almeno all'85 per cento in termini di peso;
f) entro il 2030 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 170504 dell'elenco dei rifiuti, è aumentata almeno al 95 per cento in termini di peso.»
14. 03. (ex 14. 04.) Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
A.C. 2093-A – Articolo 14-bis
ARTICOLO 14-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 14-bis.
(Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica).
1. Dopo il comma 19 dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«19-bis. È autorizzato il compostaggio aerobico individuale effettuato da utenze domestiche esclusivamente per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, che utilizzano una compostiera con capacità massima non superiore a 900 litri. A tali utenze domestiche è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani».
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica di rifiuti biodegradabili derivanti da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità annuale di trattamento non eccedente 80 tonnellate e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, possono essere realizzati con denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14-BIS
ART. 14-bis.
(Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica).
Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: individuale effettuato aggiungere le seguenti:, anche in forma collettiva.
14-bis. 1. Carrescia.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 214 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, e ferme le disposizioni delle direttive e dei regolamenti comunitari, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili di cucine, mense, mercati, da giardini e parchi, che hanno una capacità annuale di trattamento non eccedente le ottanta tonnellate e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove detti rifiuti sono raccolti, possono essere realizzati con denunzia di inizio di attività ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, nonché delle disposizioni del codice dei beni e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
14-bis. 2. (ex 0. 14. 0101. 1.) Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: e di digestione anaerobica.
Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: e digestione anaerobica.
14-bis. 500. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 2, capoverso, dopo le parole: o parchi aggiungere le seguenti:, anche se in miscela con i materiali agricoli di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), del presente decreto.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo le parole: efficienza energetica aggiungere le seguenti:, delle zone agricole caratterizzate da produzioni agroalimentari di qualità, quali produzioni biologiche, produzioni Dop, Igp, Stg, Docc, Docg, produzioni tradizionali o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale.
14-bis. 3. Fiorio.
Al comma 2, capoverso, dopo le parole: possono essere realizzati aggiungere le seguenti: e posti in esercizio.
14-bis. 4. Carrescia.
(Approvato)
Dopo l'articolo 14-bis, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.1.
(Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici).
1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-sexies, è aggiunto il seguente:
«1-septies. Al fine di ridurre il più possibile la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni incentivano le pratiche del compostaggio effettuate sul luogo stesso di produzione dei rifiuti come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni applicano una riduzione sul tributo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alle utenze che effettuano l'auto compostaggio o il compostaggio di comunità. Tale riduzione può arrivare al 50 per cento della quota della tariffa rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione di cui al comma 11 dell'articolo 14 del citato decreto n. 201 del 2011. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, sono stabiliti, entro novanta giorni, i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Tale decreto indica i tipi ed i quantitativi di rifiuti organici ed il metodo di trattamento da utilizzare. Le attività di compostaggio di comunità che alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministero dell'ambiente sono autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto, possono continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa».
2. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera e), dopo le parole: «domestiche» sono aggiunte le seguenti: «e non domestiche»;
b) dopo la lettera qq) è aggiunta la seguente:
«rr) compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti».
14-bis. 01. (ex 15. 02.) Pellegrino, Zaratti, Franco Bordo, Zaccagnini.
(Inammissibile)
A.C. 2093-A – Articolo 14-ter
ARTICOLO 14-TER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 14-ter.
(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare).
1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:
«Art. 219-bis. – (Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare). – 1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, in via sperimentale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro di birra e acqua minerale servite al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.
2. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio pieno l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.
3. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni per le utenze commerciali obbligate o che decidono di utilizzare imballaggi in vetro per la distribuzione di bevande al pubblico le quali applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione.
4. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo e dell'applicazione di incentivi e penalizzazioni».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14-TER
ART. 14-ter.
(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare).
Sopprimerlo.
*14-ter. 1. Distaso.
Sopprimerlo.
*14-ter. 2. Piccone.
Sopprimerlo.
*14-ter. 3. Cera.
Al comma 1, capoverso Art. 219-bis, comma 1, sopprimere le parole: in via sperimentale.
14-ter. 4. (ex 0. 14. 0103. 1.) Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.
Al comma 1, capoverso Art. 219-bis, comma 1, dopo le parole: si applica il sistema aggiungere la seguente: volontario.
14-ter. 5. Grimoldi, Caon, Caparini.
Al comma 1, capoverso Art. 219-bis, comma 1, sostituire le parole: per gli imballaggi in vetro di birra e acqua minerale servite al pubblico con le seguenti: per ogni imballaggio contenente birra e acqua minerale servito al pubblico.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sopprimere le parole: in vetro.
14-ter. 6. Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso Art. 219-bis, comma 1, sopprimere le parole: in vetro.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sopprimere le parole: in vetro.
14-ter. 7. Dallai.
Al comma 1, capoverso Art. 219-bis, comma 1, sopprimere le parole: di birra e di acqua minerale.
14-ter. 8. (vedi 0. 14. 0103. 2.) Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.
Al comma 1, capoverso Art. 219-bis, comma 4, dopo le parole: sono disciplinate aggiungere le seguenti: la durata massima e.
14-ter. 9. Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.
Al comma 1, capoverso Art. 219-bis, comma 4, sopprimere le parole: e penalizzazioni.
14-ter. 10. Grimoldi, Caon, Caparini.
Al comma 1, capoverso Art. 219-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«5. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema di restituzione di cui al presente articolo è applicato, in via sperimentale, anche ad ogni altra tipologia di imballaggio contenente liquidi.»
14-ter. 11. Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.
Al comma 1, capoverso Art. 219-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«5. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema di restituzione di cui al presente articolo è progressivamente applicato, in via sperimentale, anche ad ogni altra tipologia di imballaggio contenente liquidi.»
14-ter. 11.(Testo modificato nel corso della seduta) Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso Art. 219-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«5. Entro sei mesi dall'avvio della fase sperimentale del sistema del vuoto a rendere, i produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali possono aderire ad una filiera di recupero per il riutilizzo degli imballaggi di cui al presente articolo, costituita attraverso un consorzio, un'associazione temporanea d'imprese o mediante altro tipo di contratto, prevedendo, ove possibile, un numero minimo e massimo di riutilizzazioni dello stesso imballaggio, compatibile con il materiale di cui esso è composto e calcolato in base all'intero ciclo di vita del manufatto. Il contratto istitutivo della filiera è approvato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio ed è aperto all'adesione di tutti gli operatori economici interessati. Gli aderenti alla filiera istituiscono appositi marchi da apporre nell'etichetta degli imballaggi e stabiliscono la quota del rimborso spettante ai consumatori, da indicare nell'etichetta in modo ben visibile al fine di incentivare la restituzione degli stessi imballaggi.»
14-ter. 12. (ex 0. 14. 0103. 4.) Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.
A.C. 2093-A – Articolo 14-quater
ARTICOLO 14-QUATER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 14-quater.
(Comunicazione in materia di imballaggi immessi sul mercato, di imballaggi riutilizzati e di rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale).
1. All'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio devono comunicare al Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 i dati relativi alle quantità, per ciascun materiale, degli imballaggi immessi sul mercato, degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale; per i detentori di questi ultimi dati l'obbligo di comunicazione è assolto con la trasmissione del modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, a partire dalla dichiarazione riferita all'anno 2014. I dati relativi ai sistemi gestionali di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), del presente decreto devono essere trasmessi con il medesimo modello unico di dichiarazione dai soggetti che hanno costituito tali sistemi anche per gli altri soggetti che vi hanno aderito. Acquisite le dichiarazioni di cui al precedente periodo direttamente dal Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, il Consorzio nazionale imballaggi, entro il 30 ottobre di ciascun anno, elabora e trasmette tutti i dati riferiti all'anno solare precedente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti utilizzando lo stesso modello unico di dichiarazione».
A.C. 2093-A – Articolo 14-quinquies
ARTICOLO 14-QUINQUIES DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 14-quinquies.
(Programma di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio).
1. All'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo la parola: «Programma» è inserita la seguente: «pluriennale» e le parole: «che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 225» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ogni anno»;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Il programma previsto dal comma 6 comprende un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo»;
c) al comma 8, le parole: «sulla gestione» sono sostituite dalle seguenti: «sull'attività» e le parole: «del programma specifico» sono soppresse.
2. All'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il programma previsto dal comma 4 comprende un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo»;
b) al comma 6, le parole: «sulla gestione» sono sostituite dalle seguenti: «sull'attività» e le parole: «, il programma specifico» sono soppresse.
3. All'articolo 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:
«1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il CONAI elabora e trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 novembre di ciascun anno, un Programma generale e pluriennale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, i criteri per conseguire i seguenti obiettivi:»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il Programma previsto dal comma 1 comprende un piano generale di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo»;
c) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il 30 giugno di ogni anno il CONAI è tenuto a presentare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico una relazione generale sull'attività svolta nell'anno solare precedente».
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 14-QUINQUIES
ART. 14-quinquies.
(Programma di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio).
Sopprimerlo.
14-quinquies. 1. Fiorio.
A.C. 2093-A – Articolo 14-sexies
ARTICOLO 14-SEXIES DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 14-sexies.
(Bilancio di esercizio del Consorzio nazionale imballaggi).
1. All'articolo 224, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono premessi i seguenti periodi: «Gli amministratori del CONAI devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale, se costituito, e del verbale di approvazione dell'assemblea, è depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese».
A.C. 2093-A – Articolo 14-septies
ARTICOLO 14-SEPTIES DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 14-septies.
(Rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare).
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 232 è inserito il seguente:
«Art. 232-bis. – (Rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare). – 1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare.
2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.
3. A decorrere dal 1o luglio 2015 è vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo e di gomme da masticare sul suolo, nelle acque e negli scarichi»;
b) all'articolo 255, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-bis, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta»;
c) all'articolo 263, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per le attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo, in cui confluisce il 50 per cento dellesomme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis. Il restante 50 per cento è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi di prodotti da fumo e gomme da masticare, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma».
A.C. 2093-A – Articolo 14-octies
ARTICOLO 14-OCTIES DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 14-octies.
(Gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici).
1. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Limitatamente ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per uso domestico o professionale, al fine di una corretta gestione del loro fine vita, i sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo immesso sul mercato, adottano un sistema di garanzia finanziaria e un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle richieste dal Gestore dei servizi energetici nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre 2012, recante “Definizione e verifica dei requisiti dei ‘Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita’ in attuazione delle ‘Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti’ (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012)”».
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 14-OCTIES
ART. 14-octies.
(Gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici).
Sopprimerlo.
14-octies. 1. Grimoldi, Caon.
A.C. 2093-A – Articolo 14-novies
ARTICOLO 14-NOVIES DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 14-novies.
(Modifica al comma 667 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati).
1. Al comma 667 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: «Con regolamento» fino a: «su proposta» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di dare attuazione al principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14-NOVIES
ART. 14-novies.
(Modifica al comma 667 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati).
Dopo l'articolo 14-novies, aggiungere il seguente:
Art. 14-decies.
1. Dopo l'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«Art. 205-bis. – 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e d'intesa con le regioni, le province autonome e gli enti locali stipula appositi accordi con il settore della grande distribuzione affinché si dotino, entro l'arco massimo di tre anni, di specifici riciclatori per le diverse tipologie di rifiuti (carta, vetro, plastica, lattine, batterie, oli esausti e batterie) prevedendo, nel caso, la possibilità di incentivare l'utilizzo di tali macchinari da parte dei cittadini attraverso l'emissione di buono sconto da utilizzare nella medesima catena distributiva.»
14-novies. 01. (ex 14. 05.) Zaccagnini, Pellegrino, Zaratti.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 14-novies, aggiungere il seguente:
Art. 14-decies.
1. All'articolo 206, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:
«m) la promozione dell'impiego da parte dei soggetti economici della grande e media distribuzione, delle amministrazioni e delle aziende pubbliche, di operatori turistici, di specifici riciclatori per le diverse tipologie di rifiuti (carta, vetro, plastica, lattine, batterie, oli esausti e batterie) prevedendo, nel caso, la possibilità di incentivare l'utilizzo di tali macchinari da parte dei cittadini attraverso l'emissione di buono sconto, nel caso di soggetti privati, da utilizzare in una delle aziende che hanno investito su tali macchinari e che di queste si servono per promuoversi.»
14-novies. 02. (ex 14. 07.) Zaccagnini, Pellegrino, Zaratti.
(Inammissibile)
A.C. 2093-A – Articolo 15-bis
ARTICOLO 15-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 15-bis.
(Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
1. All'articolo 224, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 13-bis, comma 1, lettera e), numero 1), della presente legge, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I produttori e gli utilizzatori che sono imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile possono partecipare al CONAI tramite le proprie confederazioni agricole, le associazioni di categoria o le centrali cooperative di appartenenza e sono responsabili in solido con tali enti e associazioni per l'adempimento dei relativi obblighi e obbligazioni.».
2. Il Consorzio nazionale imballaggi adegua il proprio statuto alle disposizioni del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, determinando le modalità di attribuzione delle relative quote di partecipazione agli enti e associazioni ivi indicati.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15-BIS
ART. 15-bis.
(Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 15-bis.
(Iscrizione ai consorzi e ai consorzi per la raccolta dei rifiuti e sospensione delle sanzioni).
1. All'articolo 224, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, infine il seguente periodo: «I produttori e gli utilizzatori che sono imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, possono partecipare al CONAI, tramite le proprie confederazioni agricole, le associazioni di categoria o le centrali cooperative di appartenenza; a tali fini il CONAI adegua il proprio statuto per prevedere modalità di attribuzione delle relative quote di partecipazione.»
2. Le sanzioni di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'adeguamento dello statuto CONAI per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.
3. All'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi» sono soppresse.
*15-bis. 1. Fiorio.
(Inammissibile)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 15-bis.
(Iscrizione ai consorzi e ai consorzi per la raccolta dei rifiuti e sospensione delle sanzioni).
1. All'articolo 224, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, infine il seguente periodo: «I produttori e gli utilizzatori che sono imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, possono partecipare al CONAI, tramite le proprie confederazioni agricole, le associazioni di categoria o le centrali cooperative di appartenenza; a tali fini il CONAI adegua il proprio statuto per prevedere modalità di attribuzione delle relative quote di partecipazione.»
2. Le sanzioni di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'adeguamento dello statuto CONAI per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.
3. All'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi» sono soppresse.
*15-bis. 2. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)
Subemendamento all'emendamento 15-bis. 500. della Commissione
All'emendamento 15-bis. 500, sostituire le parole da: le proprie confederazioni fino a: enti e con le seguenti: le proprie associazioni di categoria e sono singolarmente responsabili in solido con tali.
0. 15-bis. 500. 1. Dorina Bianchi.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 224, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 13-bis, comma 1, lettera e), numero 1), della presente legge, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I produttori e gli utilizzatori possono partecipare al CONAI tramite le proprie confederazioni o le proprie associazioni di categoria e sono singolarmente responsabili in solido con tali enti e associazioni per l'adempimento dei relativi obblighi e obbligazioni.»
15-bis. 500. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, sopprimere le parole da: e sono responsabili fino alla fine del comma.
15-bis. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli altri utilizzatori possono partecipare al CONAI tramite le proprie associazioni nazionali di categoria e sono responsabili in solido con detti enti e associazioni per l'adempimento dei relativi obblighi e obbligazioni.
15-bis. 4. Carrescia.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
3. Per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono sospese le sanzioni di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI ed i relativi Consorzi di filiera.
4. All'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi» sono soppresse.
15-bis. 5. Carrescia.
A.C. 2093-A – Articolo 16
ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 16.
(Disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori).
1. All'articolo 227 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: « rifiuti elettrici ed elettronici, » sono inserite le seguenti: « rifiuti di pile e accumulatori,»;
b) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) rifiuti di pile e accumulatori: direttiva 2006/66/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 20 novembre 2008, n. 188»;
c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire la completa attuazione delle direttive 2006/66/CE, 2011/65/UE, 2012/19/UE e 2013/56/UE, i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 19, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di essere destinati alle attività di cui ai citati articoli 19, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 151 del 2005 e 27, comma 5, del decreto legislativo n. 188 del 2008».
2. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 41, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti la quota dei proventi relativa alla copertura degli oneri derivanti dalle rispettive attività di cui al comma 4 del medesimo articolo 41.
3. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti la quota parte dei proventi relativi alla copertura degli oneri derivanti dalle rispettive attività di cui al comma 4 del medesimo articolo 27.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16
ART. 16.
(Disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori).
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
16. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Il produttore è libero di aderire ad un sistema collettivo diverso da quello prescelto, nel rispetto del principio di libera concorrenza»;
b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti la gestione dei RAEE sono stipulati in forma scritta a pena di nullità»;
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4.1. Ciascun sistema collettivo deve, prima dell'inizio dell'attività o entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione in caso di sistemi collettivi esistenti, dimostrare al Comitato di vigilanza e controllo una capacità finanziaria minima proporzionata alla quantità di RAEE da gestire e deve prestare una garanzia finanziaria in favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella misura e secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui all'articolo 25.»;
d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5.1. Lo statuto-tipo assicura che i sistemi collettivi siano dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ed una società di revisione indipendente, al fine di verificare periodicamente la regolarità contabile e fiscale.»;
e) al comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ogni anno ciascun sistema collettivo inoltra al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicità dei dati raccolti ai sensi del presente comma.»;
f) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«10-quater. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore al due per cento, in almeno un raggruppamento.
10-quinquies. I sistemi collettivi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione si adeguano alla disposizione di cui al comma 11 entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello dell'approvazione dello statuto-tipo. Qualora un sistema collettivo scenda, per la prima volta dopo la costituzione dello stesso, sotto la quota di mercato di cui al comma 10-quater, lo comunica senza indugio al Comitato di vigilanza e controllo, e può proseguire le attività di gestione dei RAEE fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui al precedente periodo, i successivi casi di mancato raggiungimento, da parte del medesimo sistema collettivo, della quota di mercato di cui al comma 10-quater, sono valutati dal Comitato di vigilanza e controllo in conformità all'articolo 35.»
16. 1. (ex 16. 2.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.
A.C. 2093-A – Articolo 17
ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 17.
(Semplificazione in materia di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti).
1. All'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «un congruo termine» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17
ART. 17.
(Semplificazione in materia di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 17.
1. L'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:
«Art. 191. – (Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi). – 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro sessanta giorni e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini, fatte salve ulteriori iniziative di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.
5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione dell'unione europea».
17. 1. (ex 17. 6.) Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 17.
1. All'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «un congruo termine» sono sostituite dalle seguenti: «60 giorni»;
b) al comma 4, primo periodo, le parole: «18 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi».
17. 2. (ex 17. 1.) Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 17.
1. All'articolo 191, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «18 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi».
17. 3. (ex 17. 3.) Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «anche in deroga alle disposizioni vigenti» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto, comunque, delle norme contenute nelle pertinenti direttive dell'Unione europea» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Le ordinanze emesse dal Presidente della Provincia ovvero dal Sindaco sono comunicate al Presidente della Giunta regionale e, laddove tale ordinanza dovesse prevedere una spesa di oltre 50.000 euro, anche al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le ordinanze emesse dal Presidente della Giunta regionale sono comunicate al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le ordinanze devono essere comunicate entro tre giorni dall'adozione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi».
17. 4. (ex 17. 4.) Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.
A.C. 2093-A – Articolo 18
ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 18.
(Modifiche alla disciplina per la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti).
1. All'articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «tutti gli operatori della filiera costituiscono un Consorzio» sono sostituite dalle seguenti: «è istituito il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Partecipano al Consorzio di cui al comma 1 le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali e animali esausti. Possono partecipare al Consorzio le imprese che riciclano, recuperano, effettuano la raccolta o il trasporto o lo stoccaggio degli oli e grassi di cui al primo periodo, nonché le imprese che abbiano versato contributi ambientali ai sensi del comma 10, lettera d)»;
c) al comma 9, le parole: «Gli operatori», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Le imprese di cui al comma 5, secondo periodo,», le parole: «gli operatori stessi» sono sostituite dalle seguenti: «le imprese stesse» e le parole: «i predetti operatori» sono sostituite dalle seguenti: «le predette imprese»;
d) al comma 12, dopo le parole: «ai soggetti incaricati dai Consorzi» sono inserite le seguenti: «o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18
ART. 18.
(Modifiche alla disciplina per la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
1. L'articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
«Art. 233. – (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti). – 1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, tutti gli operatori della filiera possono costituire un consorzio. I sistemi di gestione adottati devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 237.
2. Il Consorzio di cui al comma 1, già riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di sostenibilità ambientale, accessibilità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Nel consiglio di amministrazione del Consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime. Lo statuto adottato dal consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il Consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il Consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del Consorzio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. I consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:
a) assicurano la raccolta presso i soggetti di cui al comma 12, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il recupero degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;
b) assicurano la gestione degli oli e grassi vegetali animali nel rispetto della gerarchia di prevenzione ed eventuale trattamento dei rifiuti fissata direttiva 2008/89/CE;
c) assicurano, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti raccolti dei quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione;
d) promuovono lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di settore al fine di migliorare, ambientalmente, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero degli oli e grassi vegetali e animali esausti.
4. Le deliberazioni degli organi dei consorzi, adottate in relazione alle finalità della parte quarta del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutte le imprese partecipanti.
5. Possono partecipare ai consorzi:
a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti;
b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti;
c) le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti;
d) le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d).
6. Le quote di partecipazione ai consorzi sono determinate in base al rapporto tra la capacità produttiva di ciascun consorziato e la capacità produttiva complessivamente sviluppata da tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria.
7. La determinazione e l'assegnazione delle quote compete al consiglio di amministrazione dei consorzi che vi provvede annualmente secondo quanto stabilito dallo statuto.
8. Nel caso di incapacità o di impossibilità di adempiere, per mezzo delle stesse imprese consorziate, agli obblighi di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti stabiliti dalla parte quarta del presente decreto, il consorzio può, nei limiti e nei modi determinati dallo statuto, stipulare con le imprese pubbliche e private contratti per l'assolvimento degli obblighi medesimi.
9. Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 1 possono, entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello statuto tipo ai sensi del comma 2, organizzare autonomamente, la gestione degli oli e grassi vegetali e animali esausti. In tale ipotesi gli operatori stessi devono richiedere all'Autorità di cui all'articolo 207, previa trasmissione di idonea documentazione, il riconoscimento del sistema adottato. A tal fine i predetti operatori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3, che il sistema è effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi fissati dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali siano informati sulle modalità del sistema adottato. L'Autorità, dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'Autorità è tenuta a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite.
10. I consorzi sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. Le risorse finanziarie dei consorzi sono costituite:
a) dai proventi delle attività svolte dai consorzi;
b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
c) dalle quote consortili;
d) dal contributo ambientale a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno e ricadenti nelle finalità consortili di cui al comma 1, determinati annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, al fine di garantire l'equilibrio di gestione dei consorzi.
11. I consorzi di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 9 trasmettono annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro delle attività produttive i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione; inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, tali soggetti presentano agli stessi Ministri una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.
12. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 2, chiunque, in ragione della propria attività professionale, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli ai consorzi direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai consorzi, fermo restando quanto previsto al comma 9. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere oli e grassi vegetali e animali esausti ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.
13. Chiunque in ragione della propria attività professionale ed in attesa del conferimento ai consorzi, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.
14. Restano ferme le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di prodotti, sottoprodotti e rifiuti di origine animale.
15. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 5 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attività proprie delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzi di cui al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma 9, entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attività».
18. 1. (ex 18. 3.) Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
a) al comma 1, le parole: «tutti gli operatori della filiera costituiscono un Consorzio», sono sostituite dalle seguenti: «tutti gli operatori della filiera aderiscono al Consorzio»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Partecipano al Consorzio, direttamente o tramite le associazioni di categoria:
a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti;
b) le imprese che riciclano o recuperano oli e grassi vegetali ed animali esausti;
c) le imprese che effettuano la raccolta o il trasporto o lo stoccaggio degli oli e grassi vegetali ed animali esausti;
d) le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d)»;
c) al comma 9, primo periodo, dopo la parola: «operatori» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 5».
18. 2. (ex 18. 4.) Zaratti, Pellegrino, Franco Bordo, Zaccagnini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Dopo il comma 10 dell'articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione della attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali ed animali esausti ed al fine di garantire sia l'equilibrio di gestione del consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui al comma 1, sia l'immediata operatività del Consorzio medesimo, la misura del contributo di cui al comma 10 lettera d), per il primo anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, è così determinata, sulla base delle quantità stimate di oli e grassi immessi al consumo, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti, nonché sulle capacità di raccolta del Consorzio:
a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0.0058/Kg;
b) olio vegetale, diverso da quello di cui alla lettera a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0056/Kg;
c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,00023/Kg.
10-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 10-bis, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione sul mercato nazionale del prodotto, sfuso o confezionato ed è versato al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui al comma 1 con cadenza trimestrale, a far data, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Del contributo è data evidenza riportando, nelle fatture di vendita, la dicitura «contributo ambientale oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto», anche nelle fasi successive alla prima commercializzazione. Il Consorzio disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.
10-quater. Sono esclusi dall'applicazione del contributo di cui al comma 10-bis gli oli extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:
a) gli oli extravergini di oliva e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri;
b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro;
c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi;
d) gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati;
e) gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile.
10-quinquies. Successivamente, la congruità del contributo e degli eventuali costi di riscossione possono essere modificati con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del comma 10 lettera d), sulla base della documentazione tecnica e contabile trasmessa dal Consorzio, che provvede ai sensi del comma 11. L'entità del contributo di cui al comma 10-bis resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica».
18. 3. (ex 18. 5.) Zaratti, Pellegrino, Franco Bordo, Zaccagnini.
(Inammissibile)
A.C. 2093-A – Articolo 19-bis
ARTICOLO 19-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 19-bis.
(Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati).
1. Le regioni possono promuovere misure economiche di incentivo, da corrispondere con modalità automatiche e progressive, per i comuni che, oltre a conseguire gli obiettivi minimi di riciclo previsti per legge, attuano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti in applicazione dei princìpi e delle misure previsti dal programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e riducono i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento. Gli incentivi di cui al presente comma si applicano tramite modulazione della tariffa del servizio di igiene urbana.
2. Le regioni, sulla base delle misure previste dal programma nazionale di cui al comma 1, adottano propri programmi regionali di prevenzione della produzione dei rifiuti.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19-BIS
ART. 19-bis.
(Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 19-bis.
(Misure per incrementare la raccolta differenziata e minimizzare i rifiuti non riciclati).
1. Le regioni promuovono misure economiche di incentivo da corrispondere con modalità automatiche e progressive per i comuni che oltre a conseguire gli obiettivi minimi di riciclaggio previsti per legge attuano misure di prevenzione della procedura dei rifiuti in applicazione dei principi e delle misure previste dalle «linee guida Europee per la preparazione dei piani di prevenzione dei rifiuti» (European waste prevention guidelines) e riducono i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento. Gli incentivi dovranno riguardare la tariffa del servizio di igiene urbana.
19-bis. 1. (ex 19-bis. 0100. 1.) Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
(Inammissibile)
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: possono promuovere con la seguente: promuovono.
19-bis. 2. (ex 19-bis. 0100. 2.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.
(Inammissibile)
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: attuano misure fino alla fine del periodo con le seguenti: raggiungono anche quelli di prevenzione secondo quanto prefissato dai rispettivi programmi regionali previsti dall'articolo 199, comma 3, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
19-bis. 3. (ex 19-bis. 0100. 3.) Mannino, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: programma nazionale di prevenzione fino alla fine del periodo con le seguenti: «Programma Nazionale di Prevenzione» e dai rispettivi Piani regionali ovvero riducano i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento.
19-bis. 4. (ex 19-bis. 0100. 4.) Mannino, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
Sopprimere il comma 2.
19-bis. 5. Carrescia.
A.C. 2093-A – Articolo 21
ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 21.
(Disposizione in materia di rifiuti non ammessi in discarica).
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, la lettera p) è abrogata.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 21
ART. 21.
(Disposizione in materia di rifiuti non ammessi in discarica).
Sopprimerlo.
*21. 1. (ex 21.1.) Zan, Di Salvo, Fava, Migliore, Labriola, Lavagno, Lacquaniti, Nardi, Piazzoni, Pilozzi.
Sopprimerlo.
*21. 2. (ex 21.4.) Zaratti, Pellegrino.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è aggiunta, in fine, la seguente lettera q): rifiuti urbani tal quali, anche se trattati mediante tritovagliatura.
21. 3. (ex 21. 3.) Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 7 comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento» sono sostituite con: «I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento che deve necessariamente includere un'adeguata selezione delle varie frazioni dei rifiuti stessi e la stabilizzazione dei quella organica affinché il materiale conferito non abbia un valore dell'indice di Respirazione Dinamico (Metodo UNI/Ts 11184) maggiore di 1.000 mg02 kgSV-1h-1».
21. 4. (ex 21. 2.) Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.
Dopo l'articolo 21, aggiungere i seguenti:
Art. 21-bis. – (Sistema di tracciabilità dei rifiuti). – 1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole «3 marzo 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2016»;
b) al comma 3-bis:
1) al primo periodo, le parole «Fino al 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015»;
2) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Fino alla data di cui al primo comma, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via sperimentale, secondo modalità e procedure che verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2015. Il termine della fase sperimentale, di cui al comma 1, è prorogabile di ulteriori 6 mesi con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione. Fino alla conclusione della fase sperimentale è sospeso ogni contributo.
Art. 21-ter. – (Adempimenti CONAI).1. All'articolo 224, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto il seguente comma:
«11. Gli operatori possono aderire al Consorzio di cui al presente articolo anche per il tramite delle proprie organizzazioni di categoria».
2. Le sanzioni di cui all'articolo 261 comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le micro e piccole imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera.
3. All'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi» sono soppresse.
21. 01. (ex 21. 020.) Grimoldi, Caparini.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis. – (Aggiornamento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti in discarica). – 1. L'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è sostituito dal seguente:
«1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascuna regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale digestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allo scopo di raggiungere, a livello di Ambito Territoriale Ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale i seguenti obiettivi:
a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;
b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;
c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante;
d) entro 18 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, i rifiuti biodegradabili devono essere inferiori a 40 kg/anno per abitante;
e) entro 22 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, i rifiuti biodegradabili devono essere inferiori a 10 kg/anno per abitante;
f) dal 1o gennaio 2025 non sarà più consentito lo smaltimento di rifiuti biodegradabili in discarica.
2. Il programma di cui al comma 1 prevede in via prioritaria la prevenzione dei rifiuti, e in subordine il trattamento dei medesimi conformemente alla gerarchia fissata dalla norma comunitaria.
3. Le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10 per cento devono calcolare la popolazione cui riferire gli obiettivi di cui sopra sulla base delle effettive presenze all'interno del territorio al momento del maggiore afflusso.
4. I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvede a darne comunicazione alla Commissione Europea.»
21. 02. (ex 21. 013.) Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis. – (Rifiuti ammessi in discarica). 1. L'articolo 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è sostituito dal seguente:
Art. 7. – (Rifiuti ammessi in discarica). – 1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica:
a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.
2. Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi esclusivamente i rifiuti inetti che soddisfano i criteri della normativa vigente.
3. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti rifiuti:
a) residuo secco stabilizzato dei processi di selezione dei rifiuti solidi urbani;
b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente.
4. Nelle discariche per rifiuti pericolosi possono essere ammessi solo rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati dalla normativa vigente e i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti dal decreto di cui al comma 5.
5. I criteri di ammissione in discarica sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'ISPRA e il catasto dei rifiuti.
21. 03. (ex 21. 014.). Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis. – (Rifiuti ammessi in discarica). All'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 sono aggiunte le seguenti parole: «ISPRA individua, entro novanta giorni, i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario ai predetti fini».
21. 03. (ex 21. 014.). (Testo modificato nel corso della seduta) Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
(Approvato)
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis. – (Procedure di ammissione). 1. L'articolo 11 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è sostituito dal seguente:
Art. 11. – (Procedure di ammissione). – 1. Per la collocazione dei rifiuti il detentore deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica.
2. In previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti ed ai fini dell'ammissione degli stessi in discarica, il detentore deve presentare la documentazione attestante che il rifiuto e conforme ai criteri di ammissibilità previsti dal decreto di cui all'articolo 7, comma 5, per la specifica categoria di discarica. I suddetti certificati possono essere presentati in occasione del primo di una serie determinata di conferimenti a condizione che il tipo e le caratteristiche del rifiuto rimangano invariati anche per tali ulteriori conferimenti e, comunque, almeno una volta l'anno, e devono essere conservati dal gestore.
3. Ai fini dell'ammissione in discarica dei rifiuti il gestore dell'impianto deve:
a) controllare la presenza e la conformità di tutta la documentazione relativa ai rifiuti in ingresso prevista dalla norma vigente;
b) verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione, di cui allegato B al decreto del Ministro dell'ambiente 1o aprile 1998, n. 145, ai criteri di ammissibilità previsti dal presente decreto;
c) effettuare l'ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima, durante e dopo lo scarico e verificare la conformità del rifiuto alle caratteristiche indicate nella documentazione accompagnatoria. Lo scarico dei rifiuti non può mai avvenire direttamente nella massa dei rifiuti presente in discarica, né nelle adiacenze di essa, ma deve passare attraverso un ulteriore processo di selezione, utilizzando tutte le migliori tecnologie disponibili, finalizzato al recupero di materia, alla prevenzione degli effetti negativi sull'ambiente e allo studio della frazione residua. Il carico deve essere esaminato durante la selezione, e ove non rispondesse a quanto indicato nel formulario deve essere preparato per la restituzione al mittente, che pagherà per le maggiori spese;
d) annotare nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine e della data di consegna da parte del detentore, secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 1, lettera d), e comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997. Nel caso di deposito di rifiuti pericolosi, il registro deve contenere apposita documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza ed alla allocazione, il settore della discarica dove è smaltito il rifiuto pericoloso;
e) sottoscrivere le copie del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati;
f) effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità, come indicato all'articolo 10, comma 1, lettera g), con cadenza stabilita dall'autorità territorialmente competente e, comunque, con frequenza non superiore ad un anno. I campioni prelevati devono essere opportunamente conservati presso l'impianto a disposizione dell'autorità territorialmente competente per un periodo non inferiore a due mesi;
g) comunicare alla regione ed alla provincia territorialmente competenti la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica, ferma l'applicazione delle disposizioni del citato regolamento (CEE) n. 259/93 riguardante le spedizioni transfrontaliere di rifiuti.
21. 04. (ex 21.015.). Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis. – (Modifiche all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006). – 1. All'articolo 193 comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006 dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb). Con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, possono essere previste ulteriori modalità semplificate della tenuta e compilazione del formulario di identificazione, nel caso in cui l'imprenditore agricolo disponga il deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui è socio.
2. L'articolo 193, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 si intende in vigore anche dopo l'entrata in operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 152 del 2006».
21. 05. (ex 21.08.) Fiorio.
A.C. 2093-A – Articolo 22
ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo VII
MODIFICHE ALLA PARTE TERZA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO
Art. 22.
(Norme in materia di Autorità di bacino).
1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera z) sono aggiunte le seguenti:
«z-bis) Autorità di bacino distrettuale o Autorità di bacino: l'autorità competente ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49;
z-ter) Piano di bacino distrettuale o Piano di bacino: il Piano di distretto».
2. L'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
«Art. 63. – (Autorità di bacino distrettuale). – 1. In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.
1-bis. Nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai princìpi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali.
2. Sono organi dell'Autorità di bacino: la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, la conferenza operativa, la segreteria tecnica operativa e il collegio dei revisori dei conti, quest'ultimo in conformità alle previsioni del comma 3-bis del successivo articolo 119. Agli oneri connessi al funzionamento degli organi dell'Autorità di bacino si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei princìpi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle stesse e di sussidiarietà. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione, i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente può prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino regionali e interregionali.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino di cui al comma 1 sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla conferenza istituzionale permanente partecipano i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati, nonché il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati. La conferenza istituzionale permanente è validamente costituita con la presenza del Ministro di almeno tre membri, tra i quali necessariamente il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere della conferenza istituzionale permanente sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta salva la procedura di adozione ed approvazione dei Piani di bacino. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
5. La conferenza istituzionale permanente:
a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;
b) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino, che può articolarsi in piani riferiti a sotto-bacini o sub-distretti;
c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;
d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino;
e) adotta gli stralci del Piano di bacino;
f) controlla l'attuazione dei programmi di intervento sulla base delle relazioni regionali sui progressi realizzati nell'attuazione degli interventi stessi e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della regione interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) delibera, nel rispetto dei princìpi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle funzioni stesse e di sussidiarietà, lo statuto dell'Autorità di bacino in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonché i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Il segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. Il segretario generale, la cui carica ha durata quinquennale:
a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;
b) cura l'istruttoria degli atti di competenza della conferenza istituzionale permanente, cui formula proposte;
c) promuove la collaborazione tra le amministrazioni statali, regionali e locali, ai fini del coordinamento delle rispettive attività;
d) cura l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;
e) riferisce semestralmente alla conferenza istituzionale permanente sullo stato di attuazione del Piano di bacino;
f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e attuati nonché alle risorse stanziate per le finalità del Piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del distretto, qualora abbiano attinenza con le finalità del Piano medesimo, rendendoli accessibili alla libera consultazione nel sito internet dell'Autorità
8. La conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente; è convocata dal segretario generale che la presiede. La conferenza operativa delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti e può essere integrata, per le attività istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche, designati dalla conferenza istituzionale permanente e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza della spesa. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui al comma 9, lettera a), ed emana direttive, anche tecniche qualora pertinenti, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 9, lettera b).
9. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:
a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché i programmi di intervento;
b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche;
10. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 62 del presente decreto, le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché del Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione».
2-bis. Per assicurare continuità alla sperimentazione, di cui all'articolo 30 della legge 18 maggio 1989, n. 183, avviata con decreto del Ministro dei lavori pubblici 1o luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1989, considerate le particolari condizioni di dissesto idrogeologico caratterizzanti il bacino idrografico del fiume Serchio, è mantenuta la sede operativa esistente al fine di garantire il necessario presidio e la pianificazione del territorio.
2-ter. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto. Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 6 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. L'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
«Art. 64. – (Distretti idrografici). – 1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici:
a) distretto idrografico delle Alpi orientali, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1) Adige, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
2) Alto Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
3) bacini del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
4) Lemene, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
b) distretto idrografico del Fiume Po, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1) Po, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
2) Reno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
3) Fissero Tartaro Canalbianco, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
4) Conca Marecchia, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
5) Lamone, già bacino regionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
6) Fiumi Uniti (Montone, Ronco), Savio, Rubicone e Uso, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
7) bacini minori afferenti alla costa romagnola, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1) Arno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
2) Serchio, già bacino pilota ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
3) Magra, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
4) bacini della Liguria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
5) bacini della Toscana, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
d) distretto idrografico dell'Appennino centrale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1) Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
2) Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
3) Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
4) bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
5) bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
7) Fiora, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
8) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1) Liri-Garigliano, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
2) Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
3) Sele, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
4) Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
5) Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
6) Saccione, Fortore e Biferno, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
7) Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
8) Lao, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
9) Trigno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
10) bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
11) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
12) bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
13) bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
14) bacini del Molise, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
f) distretto idrografico della Sardegna, comprendente i bacini della Sardegna, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
g) distretto idrografico della Sicilia, comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183».
5. Il comma 1 dell'articolo 118 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano di gestione di cui all'articolo 117, le regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo, nonché alla raccolta dei dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque, secondo quanto previsto dall'Allegato 10 alla presente parte terza. Le risultanze delle attività di cui al primo periodo sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle competenti Autorità di bacino e al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale».
6. All'articolo 119 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 154, comma 3, il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e le regioni, mediante la stipulazione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, determinano la quota parte delle entrate dei canoni derivanti dalle concessioni del demanio idrico nonché le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del principio “chi inquina paga” di cui al comma 1 del presente articolo, e in particolare dal recupero dei costi ambientali e di quelli relativi alla risorsa, da destinare al finanziamento delle misure e delle funzioni previste dall'articolo 116 del presente decreto e delle funzioni di studio e progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 71 del presente decreto».
7. All'articolo 121, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
8. All'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
9. Al fine di coniugare la prevenzione del rischio idraulico con la tutela degli ecosistemi fluviali, gli enti competenti predispongono il programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, che contiene il bilancio del trasporto solido con l'individuazione dei tratti in erosione, in deposito e in equilibrio, e il conseguente programma generale di manutenzione delle aste fluviali, che contiene le azioni e gli interventi relativi alla sistemazione idraulica e morfologica dei corsi d'acqua, gli interventi sulle opere idrauliche e idrogeologiche dei versanti e gli interventi di rimaturazione e ripristino ecologico degli ambiti fluviali necessari al conseguimento di buone condizioni di efficienza idraulica, morfologica e ambientale dei fiumi e dei corsi d'acqua. Il programma generale di manutenzione tiene conto delle risultanze del programma di gestione dei sedimenti relativamente all'estrazione e alla movimentazione dei sedimenti e in conformità a quanto già previsto dall'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677. I programmi di cui al presente comma sono redatti in ottemperanza agli obiettivi individuati dalle direttive 2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e concorrono all'attuazione, a livello di bacino e di sotto-bacino idrografico, degli strumenti di pianificazione di distretto previsti in attuazione delle predette direttive.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 22
ART. 22.
(Norme in materia di Autorità di bacino).
Al comma 2, capoverso articolo 63, comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte.
22. 1. Grimoldi, Caon, Caparini.
Al comma 2, capoverso articolo 63, comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte con le seguenti: le regioni possono attribuire alla medesima Autorità di bacino distrettuale le proprie competenze di cui alla presente parte terza, sezione I, titolo II, capi I e II.
22. 2. (ex 0. 22. 101. 1.) Grimoldi, Caon, Caparini.
Al comma 2, capoverso Art. 63, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del comma 3-bis del successivo articolo 119 con le seguenti: della normativa vigente.
22. 500. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 2, capoverso Art. 63, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: sentita con le seguenti: d'intesa con.
22. 3. (ex 22. 3.) Grimoldi, Caparini.
Al comma 2, capoverso Art. 63, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano, aggiungere le seguenti: da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
22. 4. (vedi 22. 2). Grimoldi, Caparini.
Al comma 2, capoverso Art. 63, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano, aggiungere le seguenti: da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
22. 5. (vedi 22. 8.) Segoni, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, capoverso Art. 63, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: sono disciplinati, aggiungere le seguenti: entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
22. 6. (vedi 22.18). Pellegrino, Zaratti.
Al comma 2, capoverso Art. 63, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Gli atti di indirizzo delle Autorità di bacino sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente convocata e presieduta, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o dal Segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
22. 7. (ex 22. 9.) Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
Al comma 2, capoverso Art. 63, comma 4, sopprimere il quarto periodo.
22. 8. (ex 22. 4). Grimoldi, Caparini.
Al comma 2, capoverso Art. 63, comma 5, sostituire la lettera e) con la seguente: adotta il Piano di bacino e i suoi stralci.
22. 9. (ex 22. 10.) Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
(Approvato)
Al comma 2, capoverso Art. 63, sostituire il comma 6, con il seguente:
6. Il segretario generale viene scelto in seduta congiunta dai membri delle Commissioni ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati e la Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato della Repubblica tra personalità aventi comprovata esperienza, alta qualificazione scientifica, indubbie capacità di merito e adeguate competenza e professionalità nel settore disciplinato dalla presente legge.
22. 10. (ex 22. 11.) Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
Al comma 2, capoverso Art. 63, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Il segretario generale, avvalendosi della collaborazione della struttura interna competente, delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonché le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica e gli atti organizzativi, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze.
22. 11. (ex 22. 12.) Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
Al comma 2, capoverso Art. 63, comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: La conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; è convocata dal segretario generale che la presiede.
22. 12. (ex 22. 13.) Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
Al comma 2, capoverso Art. 63, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. È istituito presso ogni Autorità di bacino un Comitato consultivo di cui sono chiamati a far parte i Consorzi di bonifica integrale il cui territorio ricade nell'ambito del relativo distretto idrografico allo scopo di consentire la partecipazione al processo di elaborazione del piano di bacino e dei relativi stralci relativamente alle direttive concernenti la difesa del suolo e la gestione delle risorse idriche.
22. 13. (ex 22. 21.) Pellegrino, Zaratti.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. È istituito il Comitato di consultazione della conferenza istituzionale permanente e della conferenza operative a cui partecipano le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale per i problemi legati alla tutela del suolo e delle acque e della gestione delle acque irrigue.
22. 14. Fiorio.
(Inammissibile)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Dopo l'articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungere il seguente:
«Articolo 68-bis – (Contratto di fiume e di lago) – 1. I contratti di fiume concorrono all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e sotto-bacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategico negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dai rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree».
22. 15. (vedi ex 22. 7.) Zan, Di Salvo, Fava, Migliore, Labriola, Lavagno, Lacquaniti, Nardi, Piazzoni, Pilozzi.
Al comma 6, capoverso comma 3-bis, dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: sentite le Autorità competenti di cui al comma 1.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del principio «chi inquina paga» di cui al comma 1 sono destinate, in via prioritaria, al finanziamento delle misure per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche destinate alla produzione di acque per consumo umano.
*22. 16. Bargero, Becattini.
(Inammissibile)
Al comma 6, capoverso comma 3-bis, dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: sentite le Autorità competenti di cui al comma 1.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del principio «chi inquina paga» di cui al comma 1 sono destinate, in via prioritaria, al finanziamento delle misure per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche destinate alla produzione di acque per consumo umano.
*22. 17. Distaso, Altieri, Fucci.
(Inammissibile)
Al comma 6, capoverso comma 3-bis, sostituire la parola: determinano con le seguenti: possono determinare, stabilendone l'ammontare,.
22. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)
Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: gli enti competenti con le seguenti: le regioni.
22. 18. Guidesi, Grimoldi, Caon.
Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: dei fiumi e dei corsi d'acqua aggiungere le seguenti: anche predisponendo superfici filtranti in tutte le aree ove è possibile al fine di preservare l'invarianza idraulica nel bacino idrologico del fiume.
22. 19. (ex 0. 22. 101. 6.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 9 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previste in appositi piani di intervento da sottoporre a nulla-osta, secondo competenza, delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale, nulla-osta che comprende le valutazioni preventive e studi di impatto, redatti sotto la responsabilità dell'amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, che subordinino il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni al rispetto preminente del buon regime delle acque, alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, alla tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi progettati, in quanto rivolti alla rimessa in pristino di una situazione preesistente, costituiscono interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. Nell'esecuzione delle opere di sistemazione i relativi progetti, che possono riguardare anche più tratti fluviali, possono prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere della sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, ai fini della compensazione dell'onere per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti.
22. 20. Carrescia.
(Inammissibile)
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli enti competenti per l'attuazione dei programmi di cui al presente comma sono le regioni. Qualora tali programmi sono conformi al Piano di bacino o ai relativi stralci di cui all'articolo 63, comma 9, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le regioni accertano la conformità e approvano i progetti di attuazione dei programmi in autonomia non essendo necessari ulteriori pareri o nulla osta.
22. 21. Guidesi, Grimoldi, Caon.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. – 1. All'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Per le finalità di difesa del suolo di cui al precedente comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 per la programmazione di interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico.
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3-quater. Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 57, comma 2, provvede ad attivare il programma di interventi di cui al comma 3.
3-quinquies. Le entrate e le spese connesse alla realizzazione degli interventi di difesa del suolo sono escluse dal conteggio dei saldi ai fini del Patto di stabilità interni dei comuni finanziati».
22. 01. (ex 22. 05.) Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
(Inammissibile)
A.C. 2093-A – Articolo 23
ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 23.
(Disposizioni in materia di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico).
1. Nella parte terza, sezione I, titolo II, capo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo l'articolo 72 è aggiunto il seguente:
«Art. 72-bis. – (Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico). – 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un capitolo per il finanziamento di interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovvero di opere e immobili dei quali viene comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.
2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa, per l'anno finanziario 2014, di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Ferme restando le disposizioni in materia di acquisizione dell'area di sedime ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i comuni beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti ad agire nei confronti dei destinatari di provvedimenti esecutivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, per la ripetizione delle relative spese, comprensive di rivalutazioni e interessi. Il comune, entro trenta giorni dalla riscossione, provvede al versamento delle somme di cui al primo periodo ad apposito capitolo all'entrata del bilancio dello Stato, trasmettendone la quietanza di versamento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché le stesse siano integralmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al capitolo di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, 13, 29 e 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono ammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle somme disponibili nel capitolo di cui al comma 1 del presente articolo, gli interventi su opere e immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, con priorità per gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di apposito elenco elaborato su base trimestrale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita domanda di concessione, comprensiva di una relazione contenente il progetto delle attività di rimozione o di demolizione, l'elenco dettagliato dei relativi costi, l'elenco delle opere e degli immobili ubicati sul proprio territorio per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti e la documentazione attestante l'inottemperanza a tali provvedimenti da parte dei destinatari dei medesimi. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono adottati i modelli e le linee guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda di concessione.
6. I finanziamenti concessi ai sensi del comma 5 del presente articolo sono aggiuntivi rispetto alle somme eventualmente percepite ai sensi dell'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Resta ferma la disciplina delle modalità di finanziamento e di realizzazione degli interventi di demolizione o di rimozione di opere e immobili abusivi contenuta in altre disposizioni.
7. Nei casi di mancata realizzazione degli interventi di rimozione o di demolizione di cui al comma 4, nel termine di centoventi giorni dall'erogazione dei finanziamenti concessi, i finanziamenti stessi devono essere restituiti, con le modalità di cui al secondo periodo del comma 3, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione sull'attuazione del presente articolo, in cui sono indicati i finanziamenti utilizzati e gli interventi realizzati».
2. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole da: «e salvo» fino alla fine della lettera sono soppresse.
3. All'articolo 31 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza all'ingiunzione di cui al comma 2, irroga una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro, fatta salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è irrogata sempre nella misura massima. La mancata o tardiva adozione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente o del funzionario inadempiente.
4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis sono versati all'entrata dei bilanci dei comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni e sono destinati esclusivamente alla demolizione delle opere abusive e alla rimessione in pristino delle relative aree nonché all'acquisizione e realizzazione di aree destinate a verde pubblico.
4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 23
ART. 23.
(Disposizioni in materia di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico).
Al comma 1, capoversoArt. 72-bis, comma 1, sostituire le parole da: interventi di rimozione fino a: l'esposizione a rischio idrogeologico con le seguenti: interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili a rischio idrogeologico elevato e molto elevato, realizzati.
23. 1. (ex 23. 5.) Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
Al comma 1, capoversoArt. 72-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: l'anno finanziario 2014, di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede, con le seguenti: gli anni finanziari 2014-2016, di 50 milioni di euro per ciascun anno. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di 40 milioni di euro per il 2014 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, nonché.
23. 2. (ex 23. 13.) Zaratti, Pellegrino, Franco Bordo, Zaccagnini.
(Inammissibile)
Al comma 1, capoversoArt. 72-bis, comma 2, terzo periodo, dopo le parole Il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, garantendo un opportuno finanziamento ai fini del comma 1,.
23. 3. (ex 23. 6.) Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
(Inammissibile)
Al comma 1, capoversoArt. 72-bis, comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: Con decreto del Ministero dell'ambiente con le seguenti: Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'ambiente.
23. 4. (ex 23. 14.) Zaratti, Pellegrino, Franco Bordo, Zaccagnini.
Al comma 1, capoversoArt. 72-bis, comma 5, secondo periodo, dopo le parole Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione;.
23. 5. (ex 23. 11.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.
(Approvato)
Sopprimere il comma 2.
23. 6. Caparini, Grimoldi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In ogni caso, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l'esercizio dell'attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono alcun caso attività rilevanti ai fini paesaggistici.
23. 7. Caparini, Grimoldi.
Sopprimere il comma 3.
23. 500. La Commissione.
(Approvato)
Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:
Art. 23-bis.
(Snellimento delle procedure in materia di siti di interesse comunitario).
1. Al fine di snellire le procedure relative ai siti di interesse comunitario, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di riservarsi, con apposita norma, la competenza esclusiva, sono effettuate dai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricade interamente il sito, le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi di cui al presente comma provvede entro il termine di 60 giorni.
2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, si applicano esclusivamente ai piani.
23. 0500. La Commissione.
(Approvato)
A.C. 2093-A – Articolo 24
ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo VIII
DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'ACCESSO UNIVERSALE ALL'ACQUA
Art. 24.
(Fondo di garanzia delle opere idriche).
1. Al fine di rilanciare i necessari programmi di investimento per il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture idriche, finalizzati a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe, a decorrere dal 2014 è istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, anche con riferimento agli interventi connessi alla tutela della risorsa idrica dal punto di vista idrogeologico.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, privilegiando l'uso del Fondo per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili. I criteri di cui al primo periodo sono definiti, in particolare, tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle necessità di tutela dell'ambiente e dei corpi idrici e sono finalizzati a promuovere la coesione sociale e territoriale e a incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito a una programmazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie. Il decreto di cui al presente comma prevede idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei princìpi e dei criteri in esso contenuti.
3. Le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 1 sono disciplinate con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, nel rispetto dei princìpi e dei criteri definiti dal decreto di cui al comma 2.
4. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 24
ART. 24.
(Fondo di garanzia delle opere idriche).
Sopprimerlo.
24. 1. (ex 24. 1.) Grimoldi, Caparini.
Al comma 1, sostituire le parole: presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli con le seguenti: presso la Cassa Depositi e Prestiti un Fondo per il finanziamento a tasso agevolato degli.
Conseguentemente, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
3. Le spese per gli investimenti di cui ai commi 1 e 2 sono escluse dal perimetro dei vincoli relativi al Patto di stabilità interno.
4. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato tramite anticipazione cui è autorizzata Cassa depositi e prestiti e con le risorse provenienti da una riduzione corrispondente, nel limite di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, mediante riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa, nonché dalle risorse di cui al successivo comma 4-bis, nel limite di 90 milioni di euro l'anno.
4-bis. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
«9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».
24. 2. (ex 24. 7.) Pellegrino, Zaratti.
(Inammissibile)
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare previa intesa con le seguenti: con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa.
24. 3. Taglialatela, Formisano, Gianluca Pini, Fabbri, Sannicandro, Businarolo.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Anche al fine di finanziare il Fondo di garanzia di cui al comma 1, le risorse assegnate al Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, di cui all'articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 90 milioni di euro per ciascun anno del quinquennio 2014-2018, mediante l'utilizzo delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
«9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».
24. 4. (ex 24. 8.) Zaratti, Pellegrino, Franco Bordo, Zaccagnini.
(Inammissibile)
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Anche al fine di finanziare il Fondo di garanzia di cui al comma 1, le risorse assegnate al Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, di cui all'articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 90 milioni di euro per ciascun anno del quinquennio 2014-2018, mediante l'utilizzo delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Agli oneri di cui al comma 4, si provvede quanto a 90 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come rideterminato dall'articolo 1, comma 6, della legge 7 dicembre 2013. n. 147.
24. 5. (ex 24. 9.) Zaratti, Pellegrino, Franco Bordo, Zaccagnini.
(Inammissibile)
A.C. 2093-A – Articolo 24-bis
ARTICOLO 24-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 24-bis.
(Contratti di fiume).
1. I contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sotto-bacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.
A.C. 2093-A – Articolo 25
ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 25.
(Tariffa sociale del servizio idrico integrato).
1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei princìpi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso, determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al medesimo comma 1.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 25
ART. 25.
(Tariffa sociale del servizio idrico integrato).
Sopprimerlo.
25. 1. (ex 25.1.) Grimoldi.
Al comma 1, sostituire le parole: in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate con le seguenti: l'accesso.
25. 2. (ex 25. 4.) Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.
Al comma 1, sostituire le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare con le seguenti: con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
25. 3. Taglialatela, Formisano, Gianluca Pini, Fabbri, Sannicandro, Businarolo.
A.C. 2093-A – Articolo 26-bis
ARTICOLO 26-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di sovracanone di bacino imbrifero montano).
1. Il sovracanone di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, e alla legge 22 dicembre 1980, n. 925, si intende dovuto per gli impianti con potenza nominale media superiore a 220 KW, nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione elettrica.
2. All'articolo 1, comma 137, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani» sono sostituite dalle seguenti: «Per le finalità e gli scopi di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959».
A.C. 2093-A – Articolo 26-ter
ARTICOLO 26-TER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 26-ter.
(Divieto di tecniche di stimolazione idraulica mediante iniezione in pressione nel sottosuolo).
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:
«4-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene al rischio sismico e alla prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attività di ricerca o di coltivazione di idrocarburi autorizzate dallo Stato sono vietati la ricerca e l'estrazione di shale gas e il rilascio dei relativi titoli minerari. A tal fine è vietata qualunque tecnica di iniezione di fluidi liquidi o gassosi in pressione nel sottosuolo, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui è intrappolato lo shale gas. I titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano entro il 31 dicembre 2014 al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale i dati e le informazioni relativi all'utilizzo pregresso di tali tecniche per lo shale gas, anche in via sperimentale, comprese quelle sugli additivi utilizzati, precisandone la composizione chimica. Le violazioni accertate delle prescrizioni previste dal presente comma determinano l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 26-TER
ART. 26-ter.
(Divieto di tecniche di stimolazione idraulica mediante iniezione in pressione nel sottosuolo).
Sopprimerlo.
26-ter. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene al rischio sismico e alla prevenzione di incidenti rilevanti è vietato lo stoccaggio di gas sotterraneo nelle aree abitate, turistiche e di particolare pregio naturalistico e paesaggistico, queste ultime come individuate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: nonché norme per l'attività di stoccaggio del gas sotterraneo.
26-ter. 1. Terzoni, Mannino, Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Vignaroli, Zolezzi.
Dopo l'articolo 26-ter aggiungere il seguente:
Art. 26-quater.
(Clausola di salvaguardia per la Regione autonoma Valle d'Aosta).
1. Sono fatte salve le competenze in materia di servizio idrico della Regione autonoma Valle d'Aosta, la quale provvede alle finalità di questo Titolo, per il proprio territorio, ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
26-ter. 01. (ex 26. 03) Marguerettaz, Grimoldi, Alfreider.
(Approvato)
A.C. 2093-A – Articolo 27
ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Capo IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER IMPIANTI RADIOELETTRICI
Art. 27.
(Modifiche all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259).
1. All'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 87 del presente decreto è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
1-ter. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 87-bis del presente decreto è tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, al versamento di un contributo per le spese.
1-quater. Il contributo previsto dal comma 1-bis, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dal modello A di cui all'allegato n. 13, e il contributo previsto al comma 1-ter sono calcolati in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contributi previsti ai commi 1-bis e 1-ter sono pari a 250 euro.
1-quinquies. Le disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quater non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 27
ART. 27.
(Modifiche all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259).
Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: legge 22 febbraio 2001, n. 36 aggiungere le parole:, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87, comma 4;
Conseguentemente al capoverso 1-ter, dopo le parole: legge 22 febbraio 2001, n. 36, aggiungere le parole: purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87-bis.
27. 1. (ex 27. 1.) Bernardo, Piso, Dorina Bianchi.
Al comma 1, capoverso 1-quater, primo periodo, sostituire le parole da: per le attività fino a: previsto al comma 1-ter con le seguenti: e il contributo previsto al comma 1-ter, da corrispondere entrambi all'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
27. 2. (ex 27. 4.) Zaratti, Pellegrino.
Al comma 1, capoverso 1-quater, primo periodo, dopo le parole: di cui all'allegato n. 13, e il aggiungere la seguente: minore.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
al medesimo periodo, dopo le parole: sono calcolati aggiungere le seguenti: per le due diverse attività di controllo.
al secondo periodo, sostituire le parole: i contributi previsti ai commi 1-bis e 1-ter sono pari a 250 euro con le seguenti: il contributo previsto al comma 1-bis è pari a 250 euro, il contributo previsto al comma 1-ter è pari a 100 euro.
27. 3. (ex 27. 2.) Bernardo, Piso.
A.C. 2093-A – Articolo 28
ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo X
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI SCARICHI E DEL RIUTILIZZO DI RESIDUI VEGETALI
Art. 28.
(Acque reflue dei frantoi oleari).
1. All'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura può essere ammesso, ove i sindaci dei comuni dei comprensori non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisce il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 28
ART. 28.
(Acque reflue dei frantoi oleari).
Sopprimerlo.
*28. 1. (ex 28. 1.) Dorina Bianchi, Piso.
Sopprimerlo.
*28. 2. (ex 28. 2.) Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Zolezzi, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.
Sopprimerlo.
*28. 3. (ex 28. 3.) Zaratti, Pellegrino.
Al comma 1, capoverso 7-bis, secondo periodo, sostituire le parole: i sindaci dei comuni dei comprensori con le seguenti: gli enti di governo dell'Ambito, sentito il gestore del servizio idrico integrato ed in coerenza con le previsioni del Piano di tutela delle acque della regione di appartenenza.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove ravvisi rischi circa la funzionalità o l'efficienza dell'impianto di depurazione, il gestore del Servizio idrico integrato presenta istanza motivata all'ente di governo dell'Ambito per chiedere il divieto dello scarico di fognatura dei reflui di cui al presente articolo.
**28. 4. Distaso, Altieri, Fucci.
Al comma 1, capoverso 7-bis, secondo periodo, sostituire le parole: i sindaci dei comuni dei comprensori con le seguenti: gli enti di governo dell'Ambito, sentito il gestore del servizio idrico integrato ed in coerenza con le previsioni del Piano di tutela delle acque della regione di appartenenza.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove ravvisi rischi circa la funzionalità o l'efficienza dell'impianto di depurazione, il gestore del Servizio idrico integrato presenta istanza motivata all'ente di governo dell'Ambito per chiedere il divieto dello scarico di fognatura dei reflui di cui al presente articolo.
**28. 5. Bargero, Becattini.
Al comma 1, capoverso 7-bis, secondo periodo, sostituire le parole: non ravvisino con le seguenti: certifichino l'assenza di.
28. 6. Zaratti, Pellegrino, Franco Bordo, Zaccagnini.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:
Art. 28-bis. – (Esclusioni dall'ambito di applicazione delle norme in materia di gestione di rifiuti). – 1. Al comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), e le materie vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, o da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, riutilizzate nelle normali pratiche agricole e zootecniche, o utilizzate in agricoltura, nella selvicoltura, per la produzione di energia da tale biomassa, o utilizzate per la produzione di ammendanti o concimi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero cedute a terzi.
28. 01. (ex 28. 03.) Tentori, Taricco, Terrosi, Cenni, Romanini, Mongiello, Carra.
A.C. 2093-A – Articolo 29-bis
ARTICOLO 29-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 29-bis.
(Modifica all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di scambio di beni usati).
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i comuni e i loro enti strumentali possono individuare anche appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 29-BIS
ART. 29-bis.
(Modifica all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di scambio di beni usati).
Al comma 1, capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al «deposito preliminare alla raccolta» dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo, a disposizione esclusiva degli attori accreditati. Nei centri di raccolta potranno anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione dei rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato sostenuti dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.
29-bis. 1. Rossomando.
Al comma 1, capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al «deposito preliminare alla raccolta» dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta potranno anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione dei rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.
29-bis. 1.(Testo modificato nel corso della seduta) Rossomando.
(Approvato)
Al capo IX, alla rubrica, aggiungere, in fine le parole: e in materia di scambio di beni usati.
29-bis. 2. Mannino, Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
(Approvato)
A.C. 2093-A – Articolo 30
ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo XI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAPITALE NATURALE E CONTABILITÀ AMBIENTALE
Art. 30.
(Comitato per il capitale naturale).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato per il capitale naturale. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ne fanno parte i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli affari regionali e le autonomie, per la coesione territoriale, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, o loro rappresentanti delegati, un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, il Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e il Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, o loro rappresentanti delegati. Il Comitato è integrato con esperti della materia provenienti da università ed enti di ricerca, ovvero con altri dipendenti pubblici in possesso di specifica qualificazione, nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio di cui agli articoli 7, 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, il Comitato di cui al comma 1 del presente articolo trasmette, entro il 28 febbraio di ogni anno, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese, corredato di informazioni e dati ambientali espressi in unità fisiche e monetarie, seguendo le metodologie definite dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, nonché di valutazioni ex ante ed ex post degli effetti delle politiche pubbliche sul capitale naturale e sui servizi ecosistemici.
3. La partecipazione al Comitato di cui al comma 1 è svolta a titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o rimborso spese a qualsiasi titolo richiesti.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, il Comitato di cui al comma 1 del presente articolo promuove anche l'adozione, da parte degli enti locali, di sistemi di contabilità ambientale e la predisposizione, da parte dei medesimi enti, di appositi bilanci ambientali, finalizzati al monitoraggio e alla rendicontazione dell'attuazione, dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche e delle azioni svolte dall'ente per la tutela dell'ambiente, nonché dello stato dell'ambiente e del capitale naturale. In particolare il Comitato definisce uno schema di riferimento sulla base delle sperimentazioni già effettuate dagli enti locali in tale ambito, anche avvalendosi di cofinanziamenti europei.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al funzionamento del Comitato per il capitale naturale, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 30
ART. 30.
(Comitato per il capitale naturale).
Sopprimerlo.
30. 1. (vedi 30. 1.) Grimoldi.
A.C. 2093-A – Articolo 31
ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 31.
(Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli).
1. A sostegno dell'attuazione degli impegni derivanti dalla comunicazione della Commissione europea «Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente sostenibile e inclusiva» (COM(2010) 2020 definitivo), dalle raccomandazioni del Consiglio n. 2012/C219/14, del 10 luglio 2012, e n. 2013/C217/11, del 9 luglio 2013, e dal regolamento (CE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, in accordo con le raccomandazioni contenute nel Rapporto OCSE 2013 sulle performance ambientali dell'Italia e con la dichiarazione conclusiva della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile svoltasi a Rio de Janeiro dal 20 al 22 giugno 2012, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, gestito sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la redazione del Catalogo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, oltre che delle informazioni nella disponibilità propria e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, delle informazioni rese disponibili dall'Istituto nazionale di statistica, dalla Banca d'Italia, dai Ministeri, dalle regioni e dagli enti locali, dalle università e dagli altri centri di ricerca, che forniscono i dati a loro disposizione secondo uno schema predisposto dal medesimo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I sussidi sono intesi nella loro definizione più ampia e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente.
2. Il Catalogo di cui al comma 1 è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia alle Camere e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del Catalogo.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
A.C. 2093-A – Articolo 32
ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 32.
(Disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attività economiche).
1. Il comma 8 dell'articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:
«8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività economiche a ridotto impatto ambientale, i soggetti esercenti attività rica
denti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni. I formulari sono gestiti e conservati con le modalità previste dal medesimo articolo 193. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. L'adesione, da parte dei soggetti esercenti attività ricadenti nei suddetti codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti».
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 32
ART. 32.
(Disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attività economiche).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 32 – (Semplificazioni in materia di smaltimento di rifiuti speciali). – 1. Il comma 8 dell'articolo 40, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è sostituito dal seguente:
«8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività economiche a ridotto impatto ambientale, i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei Codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.92 che producono rifiuti pericolosi – compresi quelli aventi codice CER 18.01.03: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati – possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione del relativi controlli, così come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma. L'adesione, da parte dei soggetti ricadenti nei suddetti Codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).»
32. 1. (ex 21.023.). Grimoldi.
A.C. 2093-A – Articolo 33
ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 33.
(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore;
b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione di diritti di proprietà o di sfruttamento di un bene naturalistico di interesse comune;
c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;
d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste di proprietà demaniale e collettiva; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche;
e) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;
f) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;
g) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;
h) introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa.
2. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti al comma 1, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 33
ART. 33.
(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali).
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, ad esclusione dei casi in cui disposizioni di legge o di regolamento prevedano il pagamento di canoni, diritti, oneri, royalties, contributi o tributi a fronte del rilascio o dello sfruttamento di concessioni, autorizzazioni, licenze, permessi o nulla osta comunque denominati.
33. 1. (ex 0. 31. 0100. 1.) Dorina Bianchi, Vignali.
Al comma 2, dopo lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) prevedere che nel sistema PSEA siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti;
33. 2. Grimoldi, Caon.
(Approvato)
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: sono trasmessi aggiungere le seguenti: alla Conferenza unificata ai fini dell'acquisizione dell'intesa e.
33. 3. Grimoldi, Caon.
A.C. 2093-A – Articolo 34
ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 34.
(Oil free zone).
1. Al fine di promuovere su base sperimentale e sussidiaria la progressiva fuoriuscita dall'economia basata sul ciclo del carbonio e di raggiungere gli standard europei in materia di sostenibilità ambientale, sono istituite e promosse le «Oil free zone».
2. Si intende per «Oil free zone» un'area territoriale nella quale, entro un determinato arco temporale e sulla base di specifico atto di indirizzo adottato dai comuni del territorio di riferimento, si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie prodotte da fonti rinnovabili.
3. La costituzione di Oil free zone è promossa dai comuni interessati, per il tramite delle unioni di comuni e delle unioni di comuni montani di riferimento.
4. Nelle Oil free zone sono avviate sperimentazioni, concernenti la realizzazione di prototipi e l'applicazione sul piano industriale di nuove ipotesi di utilizzo dei beni comuni, con particolare riguardo a quelli provenienti dalle zone montane, attraverso prospetti di valutazione del valore delle risorse presenti sul territorio.
5. Nell'ambito delle proprie legislazioni di settore, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità di organizzazione delle Oil free zone, con particolare riguardo agli aspetti connessi con l'innovazione tecnologica applicata alla produzione di energie rinnovabili a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia.
6. Ai fini di cui al comma 5, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono assicurare specifiche linee di sostegno finanziario alle attività di ricerca, sperimentazione e applicazione delle attività produttive connesse con l'indipendenza dai cicli produttivi del petrolio e dei suoi derivati, con particolare attenzione all'impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di riferimento.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 34
ART. 34.
(Oil free zone).
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le aree naturali protette di cui all'articolo 2 di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 si considerano «Oil free zone».
34. 1. (ex 0. 31. 0101. 1.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la costituzione di «Oil free zone» è promossa dagli enti locali d'intesa con gli Enti parco.
34. 1. (Testo modificato nel corso della seduta) (ex 0. 31. 0101. 1.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7. In tali aree definite «Oil free zone» nonché nelle aree marine prospicienti entro le 12 miglia marine dalla costa sono vietate nuove installazioni per la ricerca, prospezione e sfruttamento di idrocarburi. Il mancato raggiungimento degli obiettivi temporali contenuti nell'atto di indirizzo di cui al comma 2 determina la decadenza di tale divieto.
34. 2. (ex 0. 31. 0101. 2.) Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.
A.C. 2093-A – Articolo 35
ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 35.
(Strategia nazionale delle Green community).
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, promuove la predisposizione della strategia nazionale delle Green community.
2. La strategia nazionale di cui al comma 1 individua il valore dei territori rurali e di montagna che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono, tra cui in primo luogo acqua, boschi e paesaggio, e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare, nella fase della green economy, un piano di sviluppo sostenibile non solo dal punto di vista energetico, ambientale ed economico nei seguenti campi:
a) gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della filiera del legno;
b) gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, l'eolico e la cogenerazione;
d) sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni locali;
e) costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;
f) efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti;
g) sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production);
h) integrazione dei servizi di mobilità.
3. Con proprie leggi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare le modalità, i tempi e le risorse finanziarie sulla base dei quali le unioni di comuni e le unioni di comuni montani promuovono l'attuazione della strategia nazionale di cui al presente articolo.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 35
ART. 35.
(Strategia nazionale delle Green community).
Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Essa individua il valore dei territori rurali e di montagna che intendano sfruttare in modo da garantire la sostenibilità ambientale le risorse principali di cui dispone (acqua, boschi e paesaggio in primo luogo) e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare una pianificazione integrata sulla base degli effettivi fabbisogni, al netto dei risparmi realizzabili tramite efficientamento, nei seguenti campi:
gestione del patrimonio «agro-forestale» (cattura della CO2, gestione della biodiversità, certificazione della filiera legno...);
mantenimento e miglioramento della quantità, della qualità e della accessibilità delle risorse idriche;
produzione di energia da fonti rinnovabili locali (micro-idro, biomasse, eolico, cogenerazione);
sviluppo di un turismo ambientalmente sostenibile e valorizzazione delle produzioni locali;
amministrazione del patrimonio edilizio esistente e manutenzione delle infrastrutture di una montagna moderna;
efficienza energetica e integrazione degli impianti e delle reti;
sostenibilità ambientale delle attività produttive;
integrazione dei servizi di mobilità.
35. 1. (ex 0. 31. 0102. 1.) Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. La società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per lo sviluppo della «green economy», con particolare riferimento alle finalità di cui al presente articolo.
2-ter. Il Ministero dello sviluppo economico può stipulare apposita convenzione con la società Cassa depositi e prestiti Spa al fine di avvalersi della medesima e delle società da essa partecipate per l'istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di investimenti relativi ad operazioni ed interventi di sostegno finanziario diretto ed indiretto e dei quali deve essere garantita una redditività adeguata del capitale investito, a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonché degli enti locali, ivi comprese le società da essi controllate e/o partecipate, per investimenti nel campo della «green economy», con particolare riferimento a quelli interessanti i territori montani e rurali italiani, e con peculiare riguardo per il sostegno agli investimenti nel campo dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo nei territori a cosiddetto «fallimento di mercato» al fine di ammortizzare e annullare i deficit strutturali permanenti di tali territori, perseguendo, in particolare, i seguenti obiettivi:
a) favorire la patrimonializzazione delle imprese di piccole e medie dimensioni per permettere un più facile accesso al credito e sostenere progetti di sviluppo a medio-lungo termine, comprendendo in essi anche il sostegno ad aggregazioni di imprese che mettono in comune know how, brevetti e innovazioni a beneficio dello sviluppo del territorio, nonché costituzione di label (brand o marchi), e-commerce e piattaforme di distribuzione/acquisto specialmente al fine di favorire una più ampia presenza sui mercati esteri;
b) incentivare il processo di aggregazione tra imprese di piccole e medie dimensioni (i) appartenenti allo stesso settore od operanti nello stesso distretto industriale; (ii) appartenenti a settori adiacenti (integrazione c.d. orizzontale); (iii) operanti a monte o a valle di un medesimo processo produttivo o di servizi (integrazione c.d. verticale), permettendo la nascita di realtà caratterizzate da una dimensione più significativa, in grado di rafforzare la propria competitività nei rispettivi settori e di indirizzarsi sempre più verso i mercati internazionali.
2-quater. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 2-ter sono a valere sulle disponibilità del Fondo strategico italiano, istituito presso la medesima Cassa.
2-quinquies. La società Cassa depositi e prestiti Spa può destinare, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze, risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità del presente articolo, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati e pubblici.
2-sexies. Con la convenzione di cui al comma 2-ter sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-quinquies.
35. 2. Pellegrino, Zaratti.
(Inammissibile)
A.C. 2093-A – Articolo 36
ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 36. (Delega al Governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008).
1. Al fine di assicurare la completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, e con la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle procedure, dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo i seguenti princìpi e criteri specifici:
a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1, lettere o), p) e q), 3 e 4 nonché agli allegati 4 e 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonché con i criteri previsti dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni;
b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come previsto dalla direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge n. 447 del 1995 e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla medesima legge n. 447 del 1995;
c) armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del 1995;
d) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina della rumorosità prodotta nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive;
e) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina della rumorosità prodotta dall'esercizio degli impianti eolici;
f) adeguamento della disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 447 del 1995 e armonizzazione con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, e con l'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni;
g) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;
h) introduzione nell'ordinamento nazionale di criteri relativi alla sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal citato decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000 e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge n. 447 del 1995, per il graduale e strategico adeguamento ai princìpi contenuti nella direttiva 2002/49/CE;
i) adeguamento della disciplina riguardante la gestione e il periodo di validità dell'autorizzazione degli organismi di certificazione, previsti dalla direttiva 2000/14/CE, alla luce della nuova procedura di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008;
l) armonizzazione con la direttiva 2000/14/CE per quanto concerne le competenze delle persone fisiche e giuridiche che mettono a disposizione sul mercato macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
m) adeguamento del regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto del livello di potenza sonora garantito previsto dalla direttiva 2000/14/CE e definizione delle modalità di utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
4. Dall'attuazione della delega legislativa prevista dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 36
ART. 36.
(Delega al Governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008).
Sopprimerlo.
36. 1. Grimoldi, Caon.
Al capo XI sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni varie in materia ambientale.
36. 2. Mannino, Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
(Approvato)
Dopo l'articolo, 36 aggiungere il seguente:
Art. 37. – (Clausola di salvaguardia). – 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
36. 01. (ex 31.04.). Plangger, Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Pili.
(Approvato)
A.C. 2093-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto hanno la loro fonte normativa originaria nella legge 257 del 1992. La norma, nel dettare disposizioni per la cessazione dell'impiego dell'amianto, prevedeva alcune misure di sostegno per un limitato numero di lavoratori, occupati in imprese impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione a seguito del divieto di utilizzo dell'amianto;
il comma 8 dell'articolo 13 della legge sopra citata, però, limitava questo riconoscimento ai soli lavoratori che avessero prestato opera per più di dieci anni in queste attività a rischio;
tali benefici pensionistici riconosciuti ai lavoratori esposti all'amianto hanno subito un'evoluzione normativa conseguente a una mutata concezione della pericolosità del materiale impiegato nel corso dell'attività;
con il decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, è stata apportata una modifica alla sfera dei destinatari del beneficio pensionistico in argomento. Beneficiari della rivalutazione contributiva, a seguito della modifica, sono tutti i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto, o possano far valere un periodo di esposizione all'amianto superiore a dieci anni, ancorché non occupati nel settore dell'amianto (ossia, anche non dipendenti da imprese che utilizzano o estraggono amianto). Successivamente l'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha modificato la disciplina dettata dalla legge n. 257 del 1992. Infatti, il citato articolo 47, superando la preclusione presente nella previgente disciplina, estende ai lavoratori non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) il beneficio consistente nella rivalutazione del periodo di esposizione all'amianto ai fini pensionistici, fissando un termine di decadenza per la presentazione all'INAIL della domanda di rilascio della certificazione di esposizione all'amianto alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione (15 giugno 2005);
infine, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, riguardante le modalità di attuazione dell'articolo 47 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, all'articolo 1 dispone che: «I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL, hanno diritto ai benefìci previdenziali derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e con le modalità stabilite dal presente decreto». In altre parole tale diritto spetta ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico con decorrenza anteriore al 1o gennaio 2008 (comma 21);
è comunque necessario e doveroso prevedere una forma di risarcimento soprattutto per quei lavoratori che, ai sensi della legge n. 257 del 1992, non hanno avuto il riconoscimento di alcun beneficio previdenziale in quanto si sono congedati prima dell'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, non potendo pertanto godere dei benefìci previdenziali che proprio da allora sono stati garantiti ai lavoratori che nel corso della propria vita avevano prestato per più di dieci anni la loro opera in queste attività a rischio,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, anche adottando gli opportuni strumenti normativi, la riapertura dei termini di cui sopra al fine di superare una palese ingiustizia nei confronti di tutti quei lavoratori esposti all'amianto che non hanno potuto accedere ai benefici previsti dalla normativa in vigore considerando anche il fatto che purtroppo, per quasi un decennio, sono rimasti inattuati aspetti fondamentali della legge, come la mappatura della presenza dell'amianto nel nostro Paese, la previsione dei piani regionali di bonifica e la creazione del registro degli ex esposti.
9/2093-A/1. Pastorelli, Locatelli.
La Camera,
premesso che:
i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto hanno la loro fonte normativa originaria nella legge 257 del 1992. La norma, nel dettare disposizioni per la cessazione dell'impiego dell'amianto, prevedeva alcune misure di sostegno per un limitato numero di lavoratori, occupati in imprese impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione a seguito del divieto di utilizzo dell'amianto;
il comma 8 dell'articolo 13 della legge sopra citata, però, limitava questo riconoscimento ai soli lavoratori che avessero prestato opera per più di dieci anni in queste attività a rischio;
tali benefici pensionistici riconosciuti ai lavoratori esposti all'amianto hanno subito un'evoluzione normativa conseguente a una mutata concezione della pericolosità del materiale impiegato nel corso dell'attività;
con il decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, è stata apportata una modifica alla sfera dei destinatari del beneficio pensionistico in argomento. Beneficiari della rivalutazione contributiva, a seguito della modifica, sono tutti i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto, o possano far valere un periodo di esposizione all'amianto superiore a dieci anni, ancorché non occupati nel settore dell'amianto (ossia, anche non dipendenti da imprese che utilizzano o estraggono amianto). Successivamente l'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha modificato la disciplina dettata dalla legge n. 257 del 1992. Infatti, il citato articolo 47, superando la preclusione presente nella previgente disciplina, estende ai lavoratori non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) il beneficio consistente nella rivalutazione del periodo di esposizione all'amianto ai fini pensionistici, fissando un termine di decadenza per la presentazione all'INAIL della domanda di rilascio della certificazione di esposizione all'amianto alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione (15 giugno 2005);
infine, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, riguardante le modalità di attuazione dell'articolo 47 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, all'articolo 1 dispone che: «I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL, hanno diritto ai benefìci previdenziali derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e con le modalità stabilite dal presente decreto». In altre parole tale diritto spetta ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico con decorrenza anteriore al 1o gennaio 2008 (comma 21);
è comunque necessario e doveroso prevedere una forma di risarcimento soprattutto per quei lavoratori che, ai sensi della legge n. 257 del 1992, non hanno avuto il riconoscimento di alcun beneficio previdenziale in quanto si sono congedati prima dell'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, non potendo pertanto godere dei benefìci previdenziali che proprio da allora sono stati garantiti ai lavoratori che nel corso della propria vita avevano prestato per più di dieci anni la loro opera in queste attività a rischio,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di prevedere, anche adottando gli opportuni strumenti normativi, la riapertura dei termini di cui sopra al fine di superare una palese ingiustizia nei confronti di tutti quei lavoratori esposti all'amianto che non hanno potuto accedere ai benefici previsti dalla normativa in vigore considerando anche il fatto che purtroppo, per quasi un decennio, sono rimasti inattuati aspetti fondamentali della legge, come la mappatura della presenza dell'amianto nel nostro Paese, la previsione dei piani regionali di bonifica e la creazione del registro degli ex esposti.
9/2093-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Pastorelli, Locatelli.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 nell'ambito del Capo III, intitolato misure urgenti in materia ambientale, introduce una serie di misure volte a disciplinare le procedure per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale;
tali misure attengono alla tutela dell'ambiente e ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettere m) e s) della Costituzione;
con l'articolo 13 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 («Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea») sono state inserite nel Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) disposizioni che, in estrema sintesi, hanno parificato le «aree dove si svolgono esercitazioni militari» alle «aree industriali»;
in particolare l'articolo 241-bis, intitolato Aree Militari, recita: «Ai fini dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1, colonna b, dell'allegato 5, alla Parte IV, Titolo V, del presente decreto...»;
la sopra citata disposizione innalza i limiti di sostanze inquinanti delle zone verdi e residenziali, precedentemente previsti dalla colonna A degli allegati al Testo Unico dell'Ambiente, decreto-legge 152 del 2006, comparandoli a quelli contenuti nella colonna B, previsti per le aree industriali. Così per fare un esempio, nelle aree dei poligoni militari «a fuoco» i limiti soglia delle sostanze inquinanti come il cobalto e l'arsenico passano rispettivamente da 20 mg/kg a 50 e 250 mg/kg. Analogamente per gli idrocarburi alifatici cancerogeni come il cloruro di vinile, le cui soglie limite diventano più elevate di 10 volte come per i diclorobenzeni cancerogeni, oggi tollerabili in una quantità 50 volte superiore.
con riferimento all'articolo 13, comma 5, lettera b), tra le aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze armate per attività connesse alla difesa nazionale figurano anche i poligoni addestrativi, sulla cui superficie, oltre a svolgersi esercitazioni a fuoco, insistono zone residenziali e zone destinate ad attività di carattere agricolo-pastorale, per la realizzazione di prodotti destinati alla filiera agroalimentare o anche per la raccolta di fieno destinato alla vendita;
con riferimento alla presenza di tali aree sul territorio nazionale la regione Sardegna sopporta un gravame di servitù militari misurato in una percentuale che oscilla tra il 60 e il 65 per cento, rispetto al resto del Paese, tale dunque da renderla di fatto «l'azionista di maggioranza assoluta della partita delle servitù militari»;
sarebbero 30 mila gli ettari di territorio sardo occupati dal demanio militare, di cui 13.000 mila gravati da servitù militari vere e proprie, ci sono poi gli spazi aerei e i tratti di mare. Quanto a quest'ultimi, 80 chilometri di costa non sarebbero accessibili alle attività economico-turistiche;
così il poligono di Teulada, il poligono di Capo Frasca, il poligono Interforze di Salto di Quirra, le servitù militari nell'arcipelago de La Maddalena sono situate o in zone residenziali o in zone verdi della macchia mediterranea o in zone dedite al pascolo;
la Commissione Difesa, nell'esprimere il parere, per quanto di competenza, lo scorso 31 luglio, in sede di conversione del decreto-legge n. 91 del 2014 auspicava una sostanziale modifica «in relazione alle diverse destinazioni» su cui insistevano le aree militari,
impegna il Governo
a rivedere la disciplina introdotta dall'articolo 13 comma 5 della legge n. 116 del 2014 prevedendo, attraverso l'adozione di una nuova tabella specifica per le aree militari, concentrazioni di soglia di contaminazione minime o quantomeno riportare le stesse a quelle previste nella tabella 1, colonna A, dell'allegato 5 al decreto-legge 152 del 2006 al fine di contenere i rischi per la salute dovuti ad una potenziale esposizione a sostanze inquinanti e alla diffusione della contaminazione dei territori limitrofi dove le suddette aree insistono.
9/2093-A/2. Capelli.
La Camera,
premesso che:
negli ultimi 10 anni, secondo quanto certificato dall'Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale, la superficie agricola utilizzata è diminuita di 1.8 milioni di ettari (-12,2 per cento), mentre il numero delle aziende (in particolare di piccola e media dimensione) è sceso di 430 mila unità (-14,2 per cento);
questa riduzione (in larga parte reversibile) delle superfici agricole utilizzate determina, sui territori interessati dal fenomeno, ricadute negative, sia da un punto di vista ambientale, (incendi e dissesto idrogeologico), sia da un punto di socio-economico, (spopolamento e desertificazione produttiva), con pesanti conseguenze sullo sviluppo dei territori oltre che, sul complessivo e complesso equilibrio naturale dei diversi ambienti interessati;
le superfici agricole si riducono a seguito di diversi fenomeni: vengono sottoposte ad altre tipologie d'uso o, semplicemente (e questo è il caso più diffuso) vengono abbandonate e/o non gestite;
la non gestione dei terreni agricoli spesso è seguita da processi di degrado legati alla perdita di sostanza organica o ai processi di erosione, come la devegetazione e la desertificazione;
la riduzione della superficie agricola utilizzata negli ultimi decenni è un trend confermato a livello europeo, anche a causa della politica agricola comune (PAC) che, a partire dagli anni novanta, ha molto influenzato le trasformazioni dell'uso dei suoli agricoli, come dimostra, ad esempio, il regolamento (CEE) n. 2729/88, relativo alla concessione di premi di abbandono definitivo di superfici viticole;
in Italia, attualmente, le terre agricole abbandonate, ricoprono una superficie equivalente a quella del Veneto (1.900.000 ettari);
in alcune regioni, l'abbandono del suolo agricolo e del territorio produrrà, in termini di residenzialità, da qui a 20/30 anni, la marginalizzazione, fino alla completa estinzione di intere comunità;
l'agricoltura nel 2014 conferma e rafforza il suo ruolo di forza motrice dell'economia nazionale e anche con il nuovo sistema di calcolo del PIL rimane l'unico settore in territorio positivo, portandosi a un +0,6 per cento di valore aggiunto in riferimento al 2013 che è il doppio di quanto registrato con il vecchio sistema di calcolo, mentre tutti gli altri settori (industria costruzione e servizi) sono tutti in forte calo;
con il ricalcolo del prodotto interno lordo entra finalmente anche il valore aggiunto prodotto dalle nuove attività emergenti nelle aziende agricole come la produzione di energie rinnovabili (fotovoltaico e biomasse), le fattorie didattiche, gli agriasili, le attività ricreative come la cura dell'orto e i corsi di cucina in campagna, l'agricoltura sociale per reinserimento di disabili, detenuti e tossicodipendenti, le vendite dirette anche nei mercati degli agricoltori cosiddetti farmers market, la sistemazione di parchi, giardini, strade e la cura del paesaggio;
le nuove stime relative al settore agricolo hanno quindi contribuito a contenere l'attuale fase di recessione grazie alla determinazione con maggiore precisione del valore delle differenti attività connesse alla multifunzionalità agricola, anche grazie alla legge di orientamento (legge n. 228 del 18 maggio 2001) che ha di fatto rivoluzionato l'attività d'impresa nelle campagne italiane aprendo nuove opportunità occupazionali;
l'Istat ha stimato in circa 246 miliardi di euro, pari al 15,9 per cento del PIL, le dimensioni economiche del sistema agroalimentare italiano;
assume pertanto rilevanza fondamentale, anche in riferimento alle politiche di tutela e prevenzione ambientale, creare una particolare rete di protezione verso i territori nei quali l'abbandono del suolo agricolo, lo spopolamento e la desertificazione produttiva sono alla base di fenomeni di degrado ambientale e di generale impoverimento sociale ed economico;
l'agricoltura italiana continua a perdere terreno, minacciata costantemente dall'avanzata della cementificazione selvaggia e abusiva, dalla mancata manutenzione del suolo, dal degrado, dall'incuria ambientale, dall'abbandono delle zone collinari e montane dove è venuto meno il fondamentale presidio dell'agricoltore, il cui ruolo di custode del suolo è l'unico in grado di arginare il preoccupante fenomeno del dissesto idrogeologico;
siamo in presenza di uno scippo di territorio agricolo che procede a ritmi vertiginosi: 11 ettari l'ora, quasi 2000 alla settimana e oltre 8000 al mese, calpestando quotidianamente paesaggio, tradizioni e qualità del cibo;
8 comuni su 10 sono in aree ad elevata criticità idrogeologica; oltre 700 mila sono gli immobili abusivi, spesso costruiti non a norma e, quindi, a grave rischio in presenza di una calamità naturale;
dal 1950 a oggi si sono spesi più di 200 miliardi di euro per riparare i danni causati da calamità naturali; sarebbe bastato destinare il 20 per cento di questa cifra a opere di manutenzione del territorio per limitare le disastrose conseguenze e soprattutto le perdite umane,
impegna il Governo:
a promuovere, anche d'intesa con le regioni e i comuni interessati, e coinvolgendo le imprese agricole, piani, programmi e interventi per il recupero dei suoli agricoli abbandonati e non più utilizzati a fini produttivi, con particolare riferimento a quelli ubicati nelle aree interne del Paese;
a promuovere il recupero dei suoli agricoli abbandonati, attraverso la riduzione del consumo di suolo e l'utilizzo agroforestale degli stessi;
a promuovere, prendendo a riferimento buone prassi in tal senso maturate in diverse realtà regionali, l'accesso dei giovani agricoltori e dei disoccupati alle terre pubbliche abbandonate;
a promuovere una politica che garantisca il presidio da parte dell'agricoltore, la cui attività è fondamentale in particolare nelle zone marginali del territorio nazionale;
a assumere politiche di pianificazione del territorio per fermare il consumo di suolo, tutelare e valorizzare il paesaggio ed è necessario, altresì, un governo delle risorse idriche per contrastare il dissesto idrogeologico e favorire l'uso razionale dell'acqua in agricoltura;
a rafforzare, a completamento delle riforme che ha già messo in campo in questa legislatura, un sistema ambientale realmente sostenibile, valorizzando l'agricoltura quale volano di riequilibrio territoriale, produttivo e sociale.
9/2093-A/3. Mura.
La Camera,
premesso che:
negli ultimi 10 anni, secondo quanto certificato dall'Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale, la superficie agricola utilizzata è diminuita di 1.8 milioni di ettari (-12,2 per cento), mentre il numero delle aziende (in particolare di piccola e media dimensione) è sceso di 430 mila unità (-14,2 per cento);
questa riduzione (in larga parte reversibile) delle superfici agricole utilizzate determina, sui territori interessati dal fenomeno, ricadute negative, sia da un punto di vista ambientale, (incendi e dissesto idrogeologico), sia da un punto di socio-economico, (spopolamento e desertificazione produttiva), con pesanti conseguenze sullo sviluppo dei territori oltre che, sul complessivo e complesso equilibrio naturale dei diversi ambienti interessati;
le superfici agricole si riducono a seguito di diversi fenomeni: vengono sottoposte ad altre tipologie d'uso o, semplicemente (e questo è il caso più diffuso) vengono abbandonate e/o non gestite;
la non gestione dei terreni agricoli spesso è seguita da processi di degrado legati alla perdita di sostanza organica o ai processi di erosione, come la devegetazione e la desertificazione;
la riduzione della superficie agricola utilizzata negli ultimi decenni è un trend confermato a livello europeo, anche a causa della politica agricola comune (PAC) che, a partire dagli anni novanta, ha molto influenzato le trasformazioni dell'uso dei suoli agricoli, come dimostra, ad esempio, il regolamento (CEE) n. 2729/88, relativo alla concessione di premi di abbandono definitivo di superfici viticole;
in Italia, attualmente, le terre agricole abbandonate, ricoprono una superficie equivalente a quella del Veneto (1.900.000 ettari);
in alcune regioni, l'abbandono del suolo agricolo e del territorio produrrà, in termini di residenzialità, da qui a 20/30 anni, la marginalizzazione, fino alla completa estinzione di intere comunità;
l'agricoltura nel 2014 conferma e rafforza il suo ruolo di forza motrice dell'economia nazionale e anche con il nuovo sistema di calcolo del PIL rimane l'unico settore in territorio positivo, portandosi a un +0,6 per cento di valore aggiunto in riferimento al 2013 che è il doppio di quanto registrato con il vecchio sistema di calcolo, mentre tutti gli altri settori (industria costruzione e servizi) sono tutti in forte calo;
con il ricalcolo del prodotto interno lordo entra finalmente anche il valore aggiunto prodotto dalle nuove attività emergenti nelle aziende agricole come la produzione di energie rinnovabili (fotovoltaico e biomasse), le fattorie didattiche, gli agriasili, le attività ricreative come la cura dell'orto e i corsi di cucina in campagna, l'agricoltura sociale per reinserimento di disabili, detenuti e tossicodipendenti, le vendite dirette anche nei mercati degli agricoltori cosiddetti farmers market, la sistemazione di parchi, giardini, strade e la cura del paesaggio;
le nuove stime relative al settore agricolo hanno quindi contribuito a contenere l'attuale fase di recessione grazie alla determinazione con maggiore precisione del valore delle differenti attività connesse alla multifunzionalità agricola, anche grazie alla legge di orientamento (legge n. 228 del 18 maggio 2001) che ha di fatto rivoluzionato l'attività d'impresa nelle campagne italiane aprendo nuove opportunità occupazionali;
l'Istat ha stimato in circa 246 miliardi di euro, pari al 15,9 per cento del PIL, le dimensioni economiche del sistema agroalimentare italiano;
assume pertanto rilevanza fondamentale, anche in riferimento alle politiche di tutela e prevenzione ambientale, creare una particolare rete di protezione verso i territori nei quali l'abbandono del suolo agricolo, lo spopolamento e la desertificazione produttiva sono alla base di fenomeni di degrado ambientale e di generale impoverimento sociale ed economico;
l'agricoltura italiana continua a perdere terreno, minacciata costantemente dall'avanzata della cementificazione selvaggia e abusiva, dalla mancata manutenzione del suolo, dal degrado, dall'incuria ambientale, dall'abbandono delle zone collinari e montane dove è venuto meno il fondamentale presidio dell'agricoltore, il cui ruolo di custode del suolo è l'unico in grado di arginare il preoccupante fenomeno del dissesto idrogeologico;
siamo in presenza di uno scippo di territorio agricolo che procede a ritmi vertiginosi: 11 ettari l'ora, quasi 2000 alla settimana e oltre 8000 al mese, calpestando quotidianamente paesaggio, tradizioni e qualità del cibo;
8 comuni su 10 sono in aree ad elevata criticità idrogeologica; oltre 700 mila sono gli immobili abusivi, spesso costruiti non a norma e, quindi, a grave rischio in presenza di una calamità naturale;
dal 1950 a oggi si sono spesi più di 200 miliardi di euro per riparare i danni causati da calamità naturali; sarebbe bastato destinare il 20 per cento di questa cifra a opere di manutenzione del territorio per limitare le disastrose conseguenze e soprattutto le perdite umane,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità:
di promuovere, anche d'intesa con le regioni e i comuni interessati, e coinvolgendo le imprese agricole, piani, programmi e interventi per il recupero dei suoli agricoli abbandonati e non più utilizzati a fini produttivi, con particolare riferimento a quelli ubicati nelle aree interne del Paese;
di promuovere il recupero dei suoli agricoli abbandonati, attraverso la riduzione del consumo di suolo e l'utilizzo agroforestale degli stessi;
di promuovere, prendendo a riferimento buone prassi in tal senso maturate in diverse realtà regionali, l'accesso dei giovani agricoltori e dei disoccupati alle terre pubbliche abbandonate;
di promuovere una politica che garantisca il presidio da parte dell'agricoltore, la cui attività è fondamentale in particolare nelle zone marginali del territorio nazionale;
di assumere politiche di pianificazione del territorio per fermare il consumo di suolo, tutelare e valorizzare il paesaggio ed è necessario, altresì, un governo delle risorse idriche per contrastare il dissesto idrogeologico e favorire l'uso razionale dell'acqua in agricoltura;
di rafforzare, a completamento delle riforme che ha già messo in campo in questa legislatura, un sistema ambientale realmente sostenibile, valorizzando l'agricoltura quale volano di riequilibrio territoriale, produttivo e sociale.
9/2093-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Mura.
La Camera,
premesso che:
la Confederazione della mobilità dolce (CoMoDo) riunisce, una serie di associazioni tra cui Legambiente, Federazione italiana amici della bicicletta (FIAB), Italia Nostra, Iubilantes Onlus, Rete dei cammini, TCI, WWF, Associazione italiana Greenways e Inlocomotivi, ed ha come obiettivo quello di realizzare anche nel nostro Paese un sistema di mobilità in grado di riutilizzare tratti di strade o di ferrovie dismessi e che rappresentano un grande patrimonio ambientale e naturalistico da valorizzare;
in altri Paesi anche europei questa esperienza vanta esempi molto importanti e significativi, basti pensare al progetto spagnolo delle «vias verdes», che ha portato al recupero, nello spazio di pochi anni, di oltre 1.000 chilometri di ferrovie dimesse oppure al caso inglese della National Cycle Network (NCN) rivolto alla realizzazione di una rete viabile, in special modo ciclabile, alternativa alla rete stradale ordinaria;
in Italia un progetto del genere potrebbe riguardare ben 10.000 chilometri, con tutto ciò che ne potrebbe derivare in termini di promozione territoriale turistica;
si tratta di iniziative che non necessiterebbero di grandi investimenti in quanto si può partire con il recupero di ciò che è rimasto dei vecchi percorsi ormai desueti;
nel Mezzogiorno questa potrebbe diventare una grande opportunità di attrazione turistica da mettere in sinergia con la promozione delle tipicità enogastronomiche;
in particolare mi riferisco alla tratta ferroviaria Avellino-Rocchetta S. Antonio, ai vecchi percorsi della tratta su rotaia della calabro-lucana, ai percorsi del Cilento e del Beneventano, così come ad interi tratti della Salerno-Reggio Calabria superati dal nuovo percorso;
in considerazione di quanto espresso in premessa e nell'ambito del programma di mobilità sostenibile di cui all'articolo 2-bis del presente disegno di legge,
impegna il Governo
in via sperimentale, ad individuare a partire dalla tratta ferroviaria Avellino-Rocchetta S. Antonio un progetto di mobilità dolce finalizzato alla valorizzazione del patrimonio stradale e ferroviario in abbandono.
9/2093-A/4. Famiglietti.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in discussione interviene con varie disposizioni sul decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
l'articolo 13 della predetta proposta interviene, in particolare, sull'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenente disposizioni finalizzate a «garantire l'attuazione delle norme di cui alla parte quarta del presente decreto con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
nell'ottica della progressiva digitalizzazione dell'attività amministrativa, l'utilizzo, da parte degli operatori del settore, di uno standard omogeneo nella gestione dei dati renderebbe possibile l'interconnessione dei sistemi, l'interoperabilità dei dati stessi e, conseguentemente, un più fluido esercizio delle funzioni di programmazione e controllo nel settore,
impegna il Governo
a dare mandato ad Agenda digitale italiana (AGID) di elaborare uno standard «open data» da utilizzare per la gestione dei dati riguardanti i rifiuti, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e senza maggiori oneri per lo Stato;
a intervenire al fine di rendere cogente l'utilizzo di tale standard da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono i rifiuti.
9/2093-A/5. Catalano, Tacconi, Furnari.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in discussione interviene con varie disposizioni sul decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
l'articolo 13 della predetta proposta interviene, in particolare, sull'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenente disposizioni finalizzate a «garantire l'attuazione delle norme di cui alla parte quarta del presente decreto con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
nell'ottica della progressiva digitalizzazione dell'attività amministrativa, l'utilizzo, da parte degli operatori del settore, di uno standard omogeneo nella gestione dei dati renderebbe possibile l'interconnessione dei sistemi, l'interoperabilità dei dati stessi e, conseguentemente, un più fluido esercizio delle funzioni di programmazione e controllo nel settore,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di:
dare mandato ad Agenda digitale italiana (AGID) di elaborare uno standard «open data» da utilizzare per la gestione dei dati riguardanti i rifiuti, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e senza maggiori oneri per lo Stato;
intervenire al fine di rendere cogente l'utilizzo di tale standard da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono i rifiuti.
9/2093-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta) Catalano, Tacconi, Furnari.
La Camera,
premesso che:
in considerazione delle criticità ambientali presenti in Calabria è assolutamente indispensabile un supporto nazionale per affrontarle;
dal dissesto idrogeologico, all'emergenza rifiuti, dallo stato dei fiumi e dei laghi a quello del mare, dalle emergenze legate alle ecomafie ai processi di bonifica industriali, la Calabria è uno dei territori maggiormente in difficoltà nel nostro paese;
questo al contempo fa da rovescio della medaglia ad uno dei territori più belli d'Italia dal punto di vista delle bellezze naturalistiche;
la programmazione dei fondi dell'Unione europea deve anche concentrarsi su questo profilo di intervento al fine di consentire una messa in sicurezza del territorio calabrese,
impegna il Governo
ad attivare un tavolo permanente con la regione Calabria per censire e affrontare con adeguate misure d'intervento tutte le emergenze ambientali presenti sul territorio.
9/2093-A/6. Covello, Aiello, Magorno, Battaglia, D'Attorre, Bruno Bossio.
La Camera,
premesso che:
il processo di bonifica dell'area industriale di Crotone riveste una fondamentale rilevanza per l'intero territorio in considerazione delle criticità presenti e legate alle dismissioni dei siti Eni ex Pertusola;
occorre accelerare per dare risposte alla comunità in attesa di avere un territorio messo in sicurezza e per rilanciare le potenzialità di attrazione per la localizzazione di nuovi insediamenti produttivi;
si sono verificati una serie di ritardi che rischiano di compromettere l'intero progetto di rilancio,
impegna il Governo
a dare nuovo impulso alla bonifica del sito di Crotone e ad investire compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica nuove risorse al fine di concludere un processo di messa in sicurezza del territorio e porre le premesse per un rilancio economico e industriale dell'area.
9/2093-A/7. Oliverio.
La Camera,
premesso che:
valutata positivamente la possibilità di realizzare impianti di compostaggio di rifiuti biodegradabili di cucine, mense, mercati, di giardini e parchi, che hanno una capacità annuale di trattamento non eccedente le ottanta tonnellate e che sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel Comune dove detti rifiuti sono prodotti e nei Comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, solo previa denuncia di inizio di attività ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
è opportuno che tali impianti siano correttamente gestiti e che è necessario prevedere un responsabile delle operazioni di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica dei rifiuti biodegradabili,
impegna il Governo
a valutare la passibilità di adottare gli atti normativi necessari per garantire una corretta gestione degli impianti di cui all'articolo 214 comma 7-bis) del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevedendo per essi un responsabile tecnico e definendo le modalità ed i criteri per individuare i requisiti professionali che deve possedere.
9/2093-A/8. Carrescia, Mazzoli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 7 decreto legislativo n. 36/2003 prevede l'obbligo di trattamento dei rifiuti prima dello smaltimento in discarica;
nei territori nei quali sono attivati sistemi di «raccolta differenziata spinta», con particolare riferimento alla raccolta delle frazioni biodegradabili, tali da consentire il raggiungimento o superamento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione del conferimento di rifiuti biodegradabili in discarica, il trattamento della frazione residuale comporta un grosso aggravio economico, energetico e ambientale che ne annulla i benefici,
invita il Governo
a valutare l'opportunità di: poter ammettere il conferimento in discarica di rifiuti urbani prodotti in ambiti territoriali anche di dimensione comunale che nel rispetto di criteri tecnici che garantiscano livelli di protezione ambientale equivalenti a quelli perseguiti dal presente articolo, senza che ne abbiano effettuato il pretrattamento prima dello smaltimento;
di prevedere, che nei territori nei quali sono attivati sistemi di «raccolta differenziata spinta», con particolare riferimento alla raccolta delle frazioni biodegradabili, tali da consentire il raggiungimento o superamento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione del conferimento di rifiuti biodegradabili in discarica, il trattamento della frazione residuale che comporta un grosso aggravio economico, energetico e ambientale e che ne annulla i benefici, possa essere evitato;
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuati i criteri, nonché le relative modalità di verifica e la periodicità dei controlli sul rispetto degli stessi; nelle more dell'emanazione di tale decreto, potranno essere utilizzati i criteri previsti dai piani regionali di gestione dei rifiuti e dai loro provvedimenti attuativi.
9/2093-A/9. Marrocu, Giovanna Sanna.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)» rappresenta un pacchetto di riforme necessarie e indispensabili anche per le politiche di efficientamento della gestione dei rifiuti;
l'articolo 14 interviene sul codice ambientale, che disciplina il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale ottimale. Rispetto al testo originario del disegno di legge è stato soppresso il differimento di otto anni delle scadenze previste per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. In particolare, le modifiche previste dall'articolo sono finalizzate a premiare i comuni virtuosi che raggiungono e superano i livelli di raccolta differenziata previsti per legge;
le drammatiche alluvioni che hanno flagellato il territorio ligure nei giorni 9-12 ottobre 2014 e 10-12 novembre 2014 hanno portato morte e devastazione del territorio con la distruzione di innumerevoli strutture pubbliche, ingentissimi danni a privati cittadini ed a attività commerciali, produttive ed industriali;
una delle conseguenze di questi terribili eventi alluvionali è anche la massa enorme di detriti che continuano ad essere raccolti da cantine e negozi, di legname, di fanghi e di carcasse di auto che vengono temporaneamente stoccati in spazi pubblici provvisoriamente adattati a depositi e che quindi necessitano di essere smaltiti con celerità e urgenza;
quella dei rifiuti alluvionali genovesi, è una situazione particolarmente complicata dall'emergenza rifiuti presente in regione Liguria, che ha già annunciato la predisposizione di «un piano dei rifiuti che sarà completato da uno studio di fattibilità economica e che sarà portato all'attenzione del consiglio regionale entro l'anno»; nel frattempo la regione Liguria sta gestendo la raccolta ordinaria attraverso accordi con la regione Lombardia e la regione Piemonte con alcune limitazioni non potendo, per esempio, conferire nell'inceneritore di Torino i detriti alluvionali, essendo in parte rifiuti speciali,
impegna il Governo
a valutare l'ipotesi di adottare misure straordinarie per la gestione dei detriti conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito i territori liguri nei mesi di ottobre e novembre 2014.
9/2093-A/10. Basso, Quaranta, Vazio, Carocci, Tullo, Mariani, Giacobbe.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto reca nel titolo la frase «promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;
l'istituzione di aree protette, oltre a salvaguardare le risorse naturalistiche e paesaggistiche del territorio e del mare da uno sfruttamento indiscriminato, ha dimostrato, nel corso degli ultimi decenni, di costituire un formidabile volano per lo sviluppo di attività economiche legate al turismo sostenibile, alla valorizzazione delle tradizioni culturali e alla promozione delle produzioni artigianali e agricole locali;
l'area compresa tra Montenero di Bisaccia e Campomarino, in Molise, in particolare la cosiddetta «Costa dei Trabocchi», presenta peculiari caratteristiche della zona costiera e marina che necessitano di una tutela che salvaguardi il delicato equilibrio dell'ecosistema;
l'articolo 36, comma 1 della legge 6 dicembre del 1991, n. 394 (legge sulle aree protette) elenca una serie di zone marine che è possibile sottoporre a tutela e, alla lettera f), prevede che possa essere istituita l'area marina protetta denominata «Costa di Maratea»;
il territorio del massiccio del Matese, di rilevante interesse naturalistico e ambientale, compreso nei territori delle province di Isernia, Campobasso, Caserta e Benevento è attualmente tutelato con il Parco regionale del Matese, istituito, ai sensi della legge della regione Campania 10 settembre 1993, n. 33, con delibera della giunta regionale della Campania 12 aprile 2002, n. 1407. Tale tutela andrebbe rafforzata attraverso la trasformazione del parco regionale in parco nazionale,
impegna il Governo
a istituire l'area marina protetta denominata «Costa dei Trabocchi», l'area marina protetta denominata «Costa di Maratea», nonché l'Ente Parco nazionale del Matese.
9/2093-A/11. Venittelli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto reca nel titolo la frase «promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;
l'istituzione di aree protette, oltre a salvaguardare le risorse naturalistiche e paesaggistiche del territorio e del mare da uno sfruttamento indiscriminato, ha dimostrato, nel corso degli ultimi decenni, di costituire un formidabile volano per lo sviluppo di attività economiche legate al turismo sostenibile, alla valorizzazione delle tradizioni culturali e alla promozione delle produzioni artigianali e agricole locali;
l'area compresa tra Montenero di Bisaccia e Campomarino, in Molise, in particolare la cosiddetta «Costa dei Trabocchi», presenta peculiari caratteristiche della zona costiera e marina che necessitano di una tutela che salvaguardi il delicato equilibrio dell'ecosistema;
l'articolo 36, comma 1 della legge 6 dicembre del 1991, n. 394 (legge sulle aree protette) elenca una serie di zone marine che è possibile sottoporre a tutela e, alla lettera f), prevede che possa essere istituita l'area marina protetta denominata «Costa di Maratea»;
il territorio del massiccio del Matese, di rilevante interesse naturalistico e ambientale, compreso nei territori delle province di Isernia, Campobasso, Caserta e Benevento è attualmente tutelato con il Parco regionale del Matese, istituito, ai sensi della legge della regione Campania 10 settembre 1993, n. 33, con delibera della giunta regionale della Campania 12 aprile 2002, n. 1407. Tale tutela andrebbe rafforzata attraverso la trasformazione del parco regionale in parco nazionale,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di istituire l'area marina protetta denominata «Costa dei Trabocchi», l'area marina protetta denominata «Costa di Maratea», nonché l'Ente Parco nazionale del Matese.
9/2093-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta) Venittelli.
La Camera,
premesso che:
la cenere vulcanica derivante dalle periodiche eruzioni dell'Etna determina seri problemi per lo smaltimento e la pulizia delle aree urbane dei comuni dell'area etnea sino ad un vasto tratto del litorale jonico da Giarre a Taormina e per le spiagge dove si deposita, che le strade e le piazze vengono ricoperte da oltre 30 cm. di cenere, provocando danni ingenti all'agricoltura dei territori delle zone colpite;
tale massa di cenere che deve essere smaltita, determinando un costo di spazzamento e conferimento che costringe i comuni ad interventi straordinari, costituendo un notevole appesantimento per i bilanci comunali già deficitari:
la cenere vulcanica può essere recuperata e usata nell'edilizia, in quanto l'azolo (pietra lavica macinata) trova il suo utilizzo come malta sin dal ’700 in edilizia nell'area catanese, pertanto il suo riutilizzo nel settore edilizio rappresenterebbe un importante recupero di tradizioni e modalità costruttive originarie del luogo;
tale riutilizzo potrebbe essere consentito derubricando la cenere vulcanica dallo status di rifiuto da smaltire avvalendosi del regolamento che disciplina i criteri per stabilire quando un rifiuto cessa di essere qualificato tale: End of Waste;
la misura concretamente consentirebbe alla cenere di entrare nel ciclo virtuoso del recupero infatti la matrice della cenere vulcanica è un comune materiale che sotto forma di inerte lavico viene normalmente estratto dalle cave e commercializzato in varie forme;
tale materiale, attualmente qualificato quale rifiuto, potrebbe rientrare tra i criteri specifici previsti dall'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 introdotto dal decreto legislativo n. 205 del 2010, di cessazione della qualifica di rifiuto se: la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; esiste un mercato o una domanda per tale sostanza o oggetto; la sostanza e/o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti: l'utilizzo della sostanza e/o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana,
impegna il Governo
ad avviare ogni opportuna verifica presso le strutture ministeriali competenti circa la possibilità di cessare lo status giuridico di rifiuto per la cenere vulcanica proveniente dalle eruzioni dell'Etna per essere utilmente avviata nel ciclo di recupero e riutilizzo per la produzione di materiali nel settore edilizio.
9/2093-A/12. Albanella.
La Camera,
premesso che:
la cenere vulcanica derivante dalle periodiche eruzioni dell'Etna determina seri problemi per lo smaltimento e la pulizia delle aree urbane dei comuni dell'area etnea sino ad un vasto tratto del litorale jonico da Giarre a Taormina e per le spiagge dove si deposita, che le strade e le piazze vengono ricoperte da oltre 30 cm. di cenere, provocando danni ingenti all'agricoltura dei territori delle zone colpite;
tale massa di cenere che deve essere smaltita, determinando un costo di spazzamento e conferimento che costringe i comuni ad interventi straordinari, costituendo un notevole appesantimento per i bilanci comunali già deficitari:
la cenere vulcanica può essere recuperata e usata nell'edilizia, in quanto l'azolo (pietra lavica macinata) trova il suo utilizzo come malta sin dal ’700 in edilizia nell'area catanese, pertanto il suo riutilizzo nel settore edilizio rappresenterebbe un importante recupero di tradizioni e modalità costruttive originarie del luogo;
tale riutilizzo potrebbe essere consentito derubricando la cenere vulcanica dallo status di rifiuto da smaltire avvalendosi del regolamento che disciplina i criteri per stabilire quando un rifiuto cessa di essere qualificato tale: End of Waste;
la misura concretamente consentirebbe alla cenere di entrare nel ciclo virtuoso del recupero infatti la matrice della cenere vulcanica è un comune materiale che sotto forma di inerte lavico viene normalmente estratto dalle cave e commercializzato in varie forme;
tale materiale, attualmente qualificato quale rifiuto, potrebbe rientrare tra i criteri specifici previsti dall'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 introdotto dal decreto legislativo n. 205 del 2010, di cessazione della qualifica di rifiuto se: la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; esiste un mercato o una domanda per tale sostanza o oggetto; la sostanza e/o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti: l'utilizzo della sostanza e/o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di avviare ogni opportuna verifica presso le strutture ministeriali competenti circa la possibilità di cessare lo status giuridico di rifiuto per la cenere vulcanica proveniente dalle eruzioni dell'Etna per essere utilmente avviata nel ciclo di recupero e riutilizzo per la produzione di materiali nel settore edilizio.
9/2093-A/12. (Testo modificato nel corso della seduta) Albanella.
La Camera,
premesso che:
la Camera dei deputati è impegnata dal 10 novembre scorso nell'esame del provvedimento di legge «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. Il provvedimento rappresenta un fondamentale passo avanti nella definizione delle politiche ambientali nazionali in una logica di sviluppo sostenibile anche alla luce del fatto che, per la prima volta, in una legge dello Stato, il titolo riporta le due parole green economy, a sottolineare la strategicità e la centralità di un'economia che fa dell'ambiente il perno dello sviluppo futuro per il nostro Paese e rimarcando come solo puntando su innovazione e qualità può sperare di giocare un ruolo da protagonista all'interno di un sistema sempre più globalizzato;
tali finalità, che hanno l'obiettivo ultimo di costruire condizioni necessarie e sufficiente per innalzare la qualità della vita e della salute dei cittadini, sono ancora più rilevanti se il provvedimento all'esame della Camera viene messo in relazione ad altri che si sono resi necessari negli ultimi tempi in forza di danni gravi e gravissimi all'ambiente consumati negli ultimi anni, con risvolti tragici per le popolazioni dei luoghi coinvolti;
il 6 febbraio 2014 è stato convertito in legge il decreto 10 dicembre 2013 n. 136 recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
tale provvedimento, in prima battuta immediatamente rinominato, non a caso, «Decreto per la Terra del Fuochi», si è reso improrogabile a causa delle situazioni di emergenze ambientali registrate in Campania e in Puglia. Nel testo infatti si fa esplicito riferimento alla necessità, in situazioni particolarmente gravi e sensibili acclarate da dati scientifici, di studi epidemiologici e controlli sanitari atti a monitorare situazione di particolare gravità rivenienti da danni all'ambiente;
tra le situazioni ascrivibili alla Puglia, come questo Parlamento sa, numerosissimi atti parlamentari in questi anni hanno raccolto allarme delle popolazioni territoriali pugliesi della provincia di Brindisi e del Salento a proposito di gravissime situazioni di emergenza ambientale. In particolare nella provincia di Brindisi nel 2011 alcuni ricercatori hanno pubblicato dati relativi al periodo 1999-2001 che mostrano chiaramente come nel primo chilometro di distanza dall'area industriale si sia verificato un rischio doppio di tumori al polmone ed alla vescica. Anche il rischio di linfomi non Hodgkin e leucemie è aumentato al decrescere della distanza. Dopo il 2008, sempre grazie allo stesso gruppo di ricercatori di alcuni istituti del CNR di Lecce e della ASL di Brindisi – tra questi il dottor Latini –, si apprende che le malformazioni congenite nella città di Brindisi sono il 17 per cento in più di quanto atteso in base al registro europeo delle malformazioni, il 48 per cento in più per le sole malformazioni cardiache. In particolare dal 2001 al 2010 sono nati 189 bambini con malformazioni congenite, 3 in più ogni anno rispetto alla media europea. Lo stesso gruppo di ricercatori ha dimostrato che nelle settimane di gravidanza in cui le malformazioni si generano, le mamme dei bambini malformati hanno respirato, sulla base dei dati delle centraline per il monitoraggio dell'aria, una concentrazione di SO2 superiore a quella respirata dalle mamme che hanno partorito bambini sani. L'ARPA Puglia certifica che il 90 per cento della SO2 emessa a Brindisi proviene dalla produzione di energia. A gennaio 2013 un altro lavoro scientifico condotto sulla nostra popolazione mostra un aumento di ricoveri ospedalieri, dal 2001 al 2007, per malattie cardiache e respiratorie all'aumentare, anche nei limiti di legge, delle concentrazioni di S02 e N02 misurate in aria dalle centraline. Infine il registro tumori pugliese per Brindisi ha pubblicato i dati del 2006. Ad una richiesta rivolta al direttore scientifico circa un confronto tra i tassi del registro jonico salentino 1999-2001 ed il dato 2006 è stato risposto che l'incidenza nei MASCHI è passata da 385,8 a 395 per 100.000 abitanti e nelle DONNE da 265,23 a 318,4 per 100.000 abitanti ogni anno;
nell'aprile scorso, inoltre, presso l'Università degli Studi Aldo Moro – Polo Jonico, sono stati presentati i dati redatti dall'ufficio di Statistica – Istituto Superiore di Sanità, aventi come oggetto «Il tumore polmonare nella provincia di Lecce: analisi di cluster di incidenza e mortalità;
nel predetto studio in premessa si afferma che «La provincia di Lecce è caratterizzata da una mortalità maschile per tumore polmonare elevata rispetto ai tassi regionali e nazionali, ad eziologia non ancora nota». Analizzando la distribuzione spazio-temporale dell'occorrenza di tumore polmonare attraverso i dati di mortalità e di incidenza stimata dal registro tumori della provincia di Lecce, si perviene alle seguenti risultanze: negli uomini i tassi di mortalità provinciali risultano essere superiori a quelli nazionali e regionali; il rapporto tra casi incidenti in provincia di Lecce e Pool Nazionale mostra un eccesso del 24 per cento simile al dato di mortalità (+20 per cento: periodo 2006-2010); la zona maggiormente interessata risulta essere l'area centro-orientale della provincia;
diviene dunque opportuno e necessario individuare apposite risorse finalizzate ad azioni e interventi di monitoraggio anche di tipo sanitario, concernenti l'impatto ambientale e l'esposizione al rischio delle popolazioni residenti nella regione Puglia già demandate all'Istituto Superiore di Sanità dall'articolo 2, comma 4-octies, della legge 6 febbraio 2014, n. 6. Ad oggi, infatti, sussiste una carenza conoscitiva, in particolare come sopra detto per le aree di Brindisi e Lecce già segnalata in diversi studi a cura dell'ISS, rispetto al certo nesso di causalità tra presenza di contaminanti nelle matrici ambientali (suolo, acque sotterranee e superficiali, acque irrigue e rifiuti) ed effetti sulla salute; pertanto sarebbe necessario effettuare studi di «coorti di popolazione» ed indagini sub-comunali per le quali si stabilisca la reale esposizione agli inquinanti presenti e l'eventuale carico corporeo degli stessi al fine di stabilire se gli effetti sulla salute evidenziati siano correlabili o meno a detta esposizione, nonché sostenere il percorso di accreditamento degli strumenti per la raccolta dati (esempio registri tumori, eccetera). A tal fine potrebbero inoltre essere utilizzate risorse già a disposizione per la regione Puglia, finalizzate a detti studi da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, d'intesa con il Ministero della salute e la regione Puglia,
impegna il Governo
nell'ambito delle risorse destinate alla Puglia alla legge n. 6 del 6 febbraio 2014, ad impegni finanziari all'Istituto Superiore di Sanità per l'effettuazione di attività da svolgere – d'intesa con il Ministero della Salute e la stessa regione Puglia – attraverso le indagini epidemiologiche, la valutazione dell'esposizione della popolazione ai contaminanti e la valutazione del rischio sanitario.
9/2093-A/13. Capone, Mariano.
La Camera,
premesso che:
la Camera dei deputati è impegnata dal 10 novembre scorso nell'esame del provvedimento di legge «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. Il provvedimento rappresenta un fondamentale passo avanti nella definizione delle politiche ambientali nazionali in una logica di sviluppo sostenibile anche alla luce del fatto che, per la prima volta, in una legge dello Stato, il titolo riporta le due parole green economy, a sottolineare la strategicità e la centralità di un'economia che fa dell'ambiente il perno dello sviluppo futuro per il nostro Paese e rimarcando come solo puntando su innovazione e qualità può sperare di giocare un ruolo da protagonista all'interno di un sistema sempre più globalizzato;
tali finalità, che hanno l'obiettivo ultimo di costruire condizioni necessarie e sufficiente per innalzare la qualità della vita e della salute dei cittadini, sono ancora più rilevanti se il provvedimento all'esame della Camera viene messo in relazione ad altri che si sono resi necessari negli ultimi tempi in forza di danni gravi e gravissimi all'ambiente consumati negli ultimi anni, con risvolti tragici per le popolazioni dei luoghi coinvolti;
il 6 febbraio 2014 è stato convertito in legge il decreto 10 dicembre 2013 n. 136 recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
tale provvedimento, in prima battuta immediatamente rinominato, non a caso, «Decreto per la Terra del Fuochi», si è reso improrogabile a causa delle situazioni di emergenze ambientali registrate in Campania e in Puglia. Nel testo infatti si fa esplicito riferimento alla necessità, in situazioni particolarmente gravi e sensibili acclarate da dati scientifici, di studi epidemiologici e controlli sanitari atti a monitorare situazione di particolare gravità rivenienti da danni all'ambiente;
tra le situazioni ascrivibili alla Puglia, come questo Parlamento sa, numerosissimi atti parlamentari in questi anni hanno raccolto allarme delle popolazioni territoriali pugliesi della provincia di Brindisi e del Salento a proposito di gravissime situazioni di emergenza ambientale. In particolare nella provincia di Brindisi nel 2011 alcuni ricercatori hanno pubblicato dati relativi al periodo 1999-2001 che mostrano chiaramente come nel primo chilometro di distanza dall'area industriale si sia verificato un rischio doppio di tumori al polmone ed alla vescica. Anche il rischio di linfomi non Hodgkin e leucemie è aumentato al decrescere della distanza. Dopo il 2008, sempre grazie allo stesso gruppo di ricercatori di alcuni istituti del CNR di Lecce e della ASL di Brindisi – tra questi il dottor Latini –, si apprende che le malformazioni congenite nella città di Brindisi sono il 17 per cento in più di quanto atteso in base al registro europeo delle malformazioni, il 48 per cento in più per le sole malformazioni cardiache. In particolare dal 2001 al 2010 sono nati 189 bambini con malformazioni congenite, 3 in più ogni anno rispetto alla media europea. Lo stesso gruppo di ricercatori ha dimostrato che nelle settimane di gravidanza in cui le malformazioni si generano, le mamme dei bambini malformati hanno respirato, sulla base dei dati delle centraline per il monitoraggio dell'aria, una concentrazione di SO2 superiore a quella respirata dalle mamme che hanno partorito bambini sani. L'ARPA Puglia certifica che il 90 per cento della SO2 emessa a Brindisi proviene dalla produzione di energia. A gennaio 2013 un altro lavoro scientifico condotto sulla nostra popolazione mostra un aumento di ricoveri ospedalieri, dal 2001 al 2007, per malattie cardiache e respiratorie all'aumentare, anche nei limiti di legge, delle concentrazioni di S02 e N02 misurate in aria dalle centraline. Infine il registro tumori pugliese per Brindisi ha pubblicato i dati del 2006. Ad una richiesta rivolta al direttore scientifico circa un confronto tra i tassi del registro jonico salentino 1999-2001 ed il dato 2006 è stato risposto che l'incidenza nei MASCHI è passata da 385,8 a 395 per 100.000 abitanti e nelle DONNE da 265,23 a 318,4 per 100.000 abitanti ogni anno;
nell'aprile scorso, inoltre, presso l'Università degli Studi Aldo Moro – Polo Jonico, sono stati presentati i dati redatti dall'ufficio di Statistica – Istituto Superiore di Sanità, aventi come oggetto «Il tumore polmonare nella provincia di Lecce: analisi di cluster di incidenza e mortalità;
nel predetto studio in premessa si afferma che «La provincia di Lecce è caratterizzata da una mortalità maschile per tumore polmonare elevata rispetto ai tassi regionali e nazionali, ad eziologia non ancora nota». Analizzando la distribuzione spazio-temporale dell'occorrenza di tumore polmonare attraverso i dati di mortalità e di incidenza stimata dal registro tumori della provincia di Lecce, si perviene alle seguenti risultanze: negli uomini i tassi di mortalità provinciali risultano essere superiori a quelli nazionali e regionali; il rapporto tra casi incidenti in provincia di Lecce e Pool Nazionale mostra un eccesso del 24 per cento simile al dato di mortalità (+20 per cento: periodo 2006-2010); la zona maggiormente interessata risulta essere l'area centro-orientale della provincia;
diviene dunque opportuno e necessario individuare apposite risorse finalizzate ad azioni e interventi di monitoraggio anche di tipo sanitario, concernenti l'impatto ambientale e l'esposizione al rischio delle popolazioni residenti nella regione Puglia già demandate all'Istituto Superiore di Sanità dall'articolo 2, comma 4-octies, della legge 6 febbraio 2014, n. 6. Ad oggi, infatti, sussiste una carenza conoscitiva, in particolare come sopra detto per le aree di Brindisi e Lecce già segnalata in diversi studi a cura dell'ISS, rispetto al certo nesso di causalità tra presenza di contaminanti nelle matrici ambientali (suolo, acque sotterranee e superficiali, acque irrigue e rifiuti) ed effetti sulla salute; pertanto sarebbe necessario effettuare studi di «coorti di popolazione» ed indagini sub-comunali per le quali si stabilisca la reale esposizione agli inquinanti presenti e l'eventuale carico corporeo degli stessi al fine di stabilire se gli effetti sulla salute evidenziati siano correlabili o meno a detta esposizione, nonché sostenere il percorso di accreditamento degli strumenti per la raccolta dati (esempio registri tumori, eccetera). A tal fine potrebbero inoltre essere utilizzate risorse già a disposizione per la regione Puglia, finalizzate a detti studi da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, d'intesa con il Ministero della salute e la regione Puglia,
impegna il Governo
nell'ambito delle risorse destinate alla Puglia alla legge n. 6 del 6 febbraio 2014, a valutare la possibilità di impegni finanziari all'istituto Superiore di Sanità per l'effettuazione di attività da svolgere – d'intesa con il Ministero della Salute e la stessa regione Puglia – attraverso le indagini epidemiologiche, la valutazione dell'esposizione della popolazione ai contaminanti e la valutazione del rischio sanitario.
9/2093-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta) Capone, Mariano.
La Camera,
premesso che:
durante l'esame del provvedimento in Commissione, era stata inserita una importante norma volta alla costituzione del «Fondo Italiano Investimenti Green Communities SGR S.p.A., da parte del Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti», riservato ad investitori qualificati quali fondazioni bancarie, imprese di investimento, soggetti con competenze nel campo della tutela e sviluppo delle aree montane e rurali;
la norma suddetta, è stata quindi soppressa a seguito di pareri e rilievi delle Commissioni Bilancio e Finanze;
la disposizione, tuttavia, risultava di notevole importanza ai fini dei processi di transizione e conversione ecologica dell'economia nazionale, incentivando e sostenendo un settore di centrale rilevanza come la green economy, in un'ottica di crescente sostenibilità e consapevolezza ambientale, attraverso interventi a favore delle piccole e medie imprese e degli enti locali per investimenti nel campo della green economy,
impegna il Governo
a introdurre, con provvedimenti normativi successivi, iniziative volte ad ampliare la missione istituzionale della società Cassa Depositi e prestiti Spa, al fine di sostenere le attività produttive e gli investimenti in un settore sempre più strategico quale quello della green economy.
9/2093-A/14. Pellegrino, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
durante l'esame del provvedimento in Commissione, era stata inserita una importante norma volta alla costituzione del «Fondo Italiano Investimenti Green Communities SGR S.p.A., da parte del Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti», riservato ad investitori qualificati quali fondazioni bancarie, imprese di investimento, soggetti con competenze nel campo della tutela e sviluppo delle aree montane e rurali;
la norma suddetta, è stata quindi soppressa a seguito di pareri e rilievi delle Commissioni Bilancio e Finanze;
la disposizione, tuttavia, risultava di notevole importanza ai fini dei processi di transizione e conversione ecologica dell'economia nazionale, incentivando e sostenendo un settore di centrale rilevanza come la green economy, in un'ottica di crescente sostenibilità e consapevolezza ambientale, attraverso interventi a favore delle piccole e medie imprese e degli enti locali per investimenti nel campo della green economy,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di introdurre, con provvedimenti normativi successivi, iniziative volte ad ampliare la missione istituzionale della società Cassa Depositi e prestiti Spa, al fine di sostenere le attività produttive e gli investimenti in un settore sempre più strategico quale quello della green economy.
9/2093-A/14. (Testo modificato nel corso della seduta) Pellegrino, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede il Titolo VI nel quale sono contenute diverse disposizioni e articoli riguardanti la gestione dei rifiuti e degli imballaggi;
un ruolo e un contributo importante nella catena relativa alla produzione e alla gestione dei rifiuti, può essere certamente svolto in maniera più incisiva dal settore della grande distribuzione,
impegna il Governo
a prevedere, d'intesa con le regioni, la stipula di appositi accordi con il settore della grande distribuzione affinché si doti di specifici riciclatori per le diverse tipologie di rifiuti (carta, vetro, plastica, lattine, batterie, oli esausti e batterie) prevedendo, nel caso, la possibilità di incentivare l'utilizzo di tali macchinari da parte dei cittadini attraverso l'emissione di buono sconto da utilizzare nella medesima catena distributiva.
9/2093-A/15. Zaccagnini, Pellegrino, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede il Titolo VI nel quale sono contenute diverse disposizioni e articoli riguardanti la gestione dei rifiuti e degli imballaggi;
un ruolo e un contributo importante nella catena relativa alla produzione e alla gestione dei rifiuti, può essere certamente svolto in maniera più incisiva dal settore della grande distribuzione,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di prevedere, d'intesa con le regioni, la stipula di appositi accordi con il settore della grande distribuzione affinché si doti di specifici riciclatori per le diverse tipologie di rifiuti (carta, vetro, plastica, lattine, batterie, oli esausti e batterie) prevedendo, nel caso, la possibilità di incentivare l'utilizzo di tali macchinari da parte dei cittadini attraverso l'emissione di buono sconto da utilizzare nella medesima catena distributiva.
9/2093-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta) Zaccagnini, Pellegrino, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
le alluvioni che con sempre maggiore frequenza e intensità colpiscono gran parte del nostro Paese, con effetti disastrosi sul nostro territorio e dal punto di vista della perdita di vite umane, dimostrano ancora una volta la necessità di avviare una reale politica di messa in sicurezza dei territorio;
le politiche per la difesa del suolo devono riguardare gli elementi strutturali del rischio, ossia: la messa in sicurezza del territorio, e la riduzione dei rischi legati agli usi impropri del territorio, compreso il fenomeno dell'abusivismo;
sotto questo aspetto il nostro territorio è infatti consumato e segnato profondamente, anche «grazie» al contributo nefasto del fenomeno dell'abusivismo troppo spesso ignorato o tollerato, soprattutto in alcune aree del nostro Paese, e anzi alimentato anche dalle deprecabili norme di condono edilizio approvate negli anni scorsi;
i passati condoni edilizi hanno infatti contribuito fortemente ad alimentare la convinzione diffusa che sul territorio si possa compiere qualsiasi azione anche senza avere l'autorizzazione di legge. È invece indispensabile sconfiggere questa cultura e riportare la necessaria trasparenza e rigore su tutti gli interventi urbanistici che trasformano il territorio e il paesaggio;
l'articolo 23 del provvedimento in esame, introduce un meccanismo per agevolare, anche attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie (10 milioni di euro per l'anno 2014), la rimozione o la demolizione, da parte dei commi, di opere ed immobili realizzati abusivamente nelle aree del Paese classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato (R3 o R4), o comunque di opere e immobili dei quali viene comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire;
seppur importanti, le risorse stanziate sono insufficienti per consentire l'avvio di un efficace intervento di lotta ai manufatti abusivi, attraverso la loro demolizione da parte dei comuni interessati,
impegna il Governo
a prevedere una integrazione delle suddette risorse assegnate per gli interventi di demolizione di opere ed immobili realizzati abusivamente nelle aree del Paese, e classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato.
9/2093-A/16. Zaratti, Pellegrino, Franco Bordo, Zaccagnini.
La Camera,
premesso che:
le alluvioni che con sempre maggiore frequenza e intensità colpiscono gran parte del nostro Paese, con effetti disastrosi sul nostro territorio e dal punto di vista della perdita di vite umane, dimostrano ancora una volta la necessità di avviare una reale politica di messa in sicurezza dei territorio;
le politiche per la difesa del suolo devono riguardare gli elementi strutturali del rischio, ossia: la messa in sicurezza del territorio, e la riduzione dei rischi legati agli usi impropri del territorio, compreso il fenomeno dell'abusivismo;
sotto questo aspetto il nostro territorio è infatti consumato e segnato profondamente, anche «grazie» al contributo nefasto del fenomeno dell'abusivismo troppo spesso ignorato o tollerato, soprattutto in alcune aree del nostro Paese, e anzi alimentato anche dalle deprecabili norme di condono edilizio approvate negli anni scorsi;
i passati condoni edilizi hanno infatti contribuito fortemente ad alimentare la convinzione diffusa che sul territorio si possa compiere qualsiasi azione anche senza avere l'autorizzazione di legge. È invece indispensabile sconfiggere questa cultura e riportare la necessaria trasparenza e rigore su tutti gli interventi urbanistici che trasformano il territorio e il paesaggio;
l'articolo 23 del provvedimento in esame, introduce un meccanismo per agevolare, anche attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie (10 milioni di euro per l'anno 2014), la rimozione o la demolizione, da parte dei commi, di opere ed immobili realizzati abusivamente nelle aree del Paese classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato (R3 o R4), o comunque di opere e immobili dei quali viene comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire;
seppur importanti, le risorse stanziate sono insufficienti per consentire l'avvio di un efficace intervento di lotta ai manufatti abusivi, attraverso la loro demolizione da parte dei comuni interessati,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di prevedere una integrazione delle suddette risorse assegnate per gli interventi di demolizione di opere ed immobili realizzati abusivamente nelle aree del Paese, e classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato.
9/2093-A/16. (Testo modificato nel corso della seduta) Zaratti, Pellegrino, Franco Bordo, Zaccagnini.
La Camera,
premesso che:
la comunità italiana che vive quotidianamente in condizioni di rischio chiede di affrontare un problema che non è più rimandabile e che si ripresenta, ormai di frequente, in ogni parte d'Italia che è quello del dissesto idrogeologico e rischio sismico;
la gestione del territorio non è un costo ma un volano per l'economia oltre che indicativo del grado di civiltà di una nazione;
nel secolo XXI la geologia può, e deve, essere chiamata a mettere a disposizione quei contributi che la stessa società chiede in relazione ad una visione organica ed integrata del territorio e della sua gestione;
realizzare e tutelare l'equilibrio territoriale e, quindi, assicurare la vita ed i beni dei cittadini è un preciso dovere al quale il Governo non può e non deve assolutamente sottrarsi;
è indispensabile promuovere subito una politica del territorio che responsabilizzi ed utilizzi i tecnici della materia, soprattutto i geologi, quale componente fondamentale all'interno delle amministrazioni pubbliche.
il Governo con atti concreti ha in questi mesi lavorato per promuovere politiche di prevenzione del dissesto idrogeodogico;
le ultime dichiarazioni ufficiali sia del Governo che dei responsabili della struttura tecnica di missione per il dissesto idrogeologico confermano la necessità e la volontà di attivare con più vigore il coinvolgimento diretto dei tecnici esperti in materia per meglio aggredire il problema e realizzare una vera prevenzione;
gli uffici geologici territoriali potrebbero operare in stretta connessione con la struttura di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché con le strutture tecniche nazionali e territoriali preposte alla difesa del suolo svolgendo le seguenti funzioni:
monitoraggio dei territori di competenza con finalità di previsione, prevenzione e valutazione delle pericolosità dei rischi idrogeologici e di altri eventi di calamità naturale che coinvolgano l'assetto geologico del territorio;
supporto al Presidente (Commissario Delegato) per l'individuazione e la programmazione di interventi di mitigazione preventiva nelle aree a rischio idrogeologico;
verifica dell'efficacia, monitoraggio e controllo delle progettazioni di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
supporto agli enti locali, in attuazione del presidio territoriale idrogeologico, previsto dalla direttiva del Presidente dal Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, assicurando, attraverso un'adeguata attività di ricognizione del territorio di competenza, il monitoraggio continuativo dei movimenti franosi e delle piene, attesi o in atto;
azioni di vigilanza sulla rete idrografica secondaria partecipazione, a richiesta, a progetti di studio e di ricerca condotti da istituti, servizi tecnici, enti di ricerca, dipartimenti universitari o pubblici per le finalità attribuite agli uffici stessi;
supporto agli uffici di protezione civile comunali nella predisposizione e nella piena attuazione dei piani di emergenza;
supporto agli uffici tecnici dei comuni competenti per il territorio nella programmazione individuazione delle aree a pericolosità e a rischio idrogeologico presenti nel territorio di competenza, specificando in dettaglio gli ambiti territoriali, la popolazione, le infrastrutture e gli insediamenti esposti;
il collegato ambientale contiene misure in materia di valutazioni ambientali, energia, acquisti «verdi», gestione dei rifiuti, difesa del suolo, risorse idriche,
impegna il Governo
compatibilmente con le risorse economiche e di concerto con regioni, ad istituire presso esse, con finalità di supporto ai presidenti (Commissari Delegati per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico – decreto-legge n. 91 del 2014, articolo 10 comma 1), gli Uffici Geologici Territoriali (UGT).
9/2093-A/17. Moscatt, Mura, Camani, Sgambato.
La Camera,
premesso che:
la comunità italiana che vive quotidianamente in condizioni di rischio chiede di affrontare un problema che non è più rimandabile e che si ripresenta, ormai di frequente, in ogni parte d'Italia che è quello del dissesto idrogeologico e rischio sismico;
la gestione del territorio non è un costo ma un volano per l'economia oltre che indicativo del grado di civiltà di una nazione;
nel secolo XXI la geologia può, e deve, essere chiamata a mettere a disposizione quei contributi che la stessa società chiede in relazione ad una visione organica ed integrata del territorio e della sua gestione;
realizzare e tutelare l'equilibrio territoriale e, quindi, assicurare la vita ed i beni dei cittadini è un preciso dovere al quale il Governo non può e non deve assolutamente sottrarsi;
è indispensabile promuovere subito una politica del territorio che responsabilizzi ed utilizzi i tecnici della materia, soprattutto i geologi, quale componente fondamentale all'interno delle amministrazioni pubbliche.
il Governo con atti concreti ha in questi mesi lavorato per promuovere politiche di prevenzione del dissesto idrogeodogico;
le ultime dichiarazioni ufficiali sia del Governo che dei responsabili della struttura tecnica di missione per il dissesto idrogeologico confermano la necessità e la volontà di attivare con più vigore il coinvolgimento diretto dei tecnici esperti in materia per meglio aggredire il problema e realizzare una vera prevenzione;
gli uffici geologici territoriali potrebbero operare in stretta connessione con la struttura di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché con le strutture tecniche nazionali e territoriali preposte alla difesa del suolo svolgendo le seguenti funzioni:
monitoraggio dei territori di competenza con finalità di previsione, prevenzione e valutazione delle pericolosità dei rischi idrogeologici e di altri eventi di calamità naturale che coinvolgano l'assetto geologico del territorio;
supporto al Presidente (Commissario Delegato) per l'individuazione e la programmazione di interventi di mitigazione preventiva nelle aree a rischio idrogeologico;
verifica dell'efficacia, monitoraggio e controllo delle progettazioni di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
supporto agli enti locali, in attuazione del presidio territoriale idrogeologico, previsto dalla direttiva del Presidente dal Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, assicurando, attraverso un'adeguata attività di ricognizione del territorio di competenza, il monitoraggio continuativo dei movimenti franosi e delle piene, attesi o in atto;
azioni di vigilanza sulla rete idrografica secondaria partecipazione, a richiesta, a progetti di studio e di ricerca condotti da istituti, servizi tecnici, enti di ricerca, dipartimenti universitari o pubblici per le finalità attribuite agli uffici stessi;
supporto agli uffici di protezione civile comunali nella predisposizione e nella piena attuazione dei piani di emergenza;
supporto agli uffici tecnici dei comuni competenti per il territorio nella programmazione individuazione delle aree a pericolosità e a rischio idrogeologico presenti nel territorio di competenza, specificando in dettaglio gli ambiti territoriali, la popolazione, le infrastrutture e gli insediamenti esposti;
il collegato ambientale contiene misure in materia di valutazioni ambientali, energia, acquisti «verdi», gestione dei rifiuti, difesa del suolo, risorse idriche,
impegna il Governo
compatibilmente con le risorse economiche e di concerto con regioni, a valutare la possibilità di istituire presso esse, con finalità di supporto ai presidenti (Commissari Delegati per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico – decreto-legge n. 91 del 2014, articolo 10 comma 1), gli Uffici Geologici Territoriali (UGT).
9/2093-A/17. (Testo modificato nel corso della seduta) Moscatt, Mura, Camani, Sgambato.
La Camera,
premesso che:
nella grave crisi che il paese attraversa, l'agricoltura rappresenta uno dei settori trainanti dell'economia del nostro Paese: tantissime imprese agricole italiane, negli ultimi anni, stanno investendo nell'agricoltura biologica;
le recenti decisioni adottate nell'ambito della riforma della Politica Agricola Comune (PAC) dell'Unione europea mettono al centro la sicurezza alimentare ed il metodo di coltivazione biologico;
le produzioni agroalimentari di qualità sono ormai diventate strumento per la promozione dei territori e dei comuni del nostro Paese e che i comuni italiani situati in contesti rurali di qualità, investono molto sulla promozione della ristorazione biologica e sullo sviluppo ecosostenibile, incentivando, altresì, lo sviluppo delle produzioni biologiche, tipiche e di qualità;
oggi è diventata regola di sana alimentazione l'informazione e l'orientamento dei cittadini verso un consumo etico e consapevole, con la conseguente promozione dell'impiego di tecniche e di prodotti ecocompatibili sia nei settori produttivi che nel terziario:
tale nuovo modello di sviluppo ed economia potrebbe essere incentivato, guidato e messo in sinergia attraverso una rete di strutturata di «comuni bio»;
i «comuni bio» diventerebbero attrattori turistici e consentirebbero ai comuni interessati di avere strumenti di promozione del proprio territorio e delle proprie risorse;
iniziative similari come «i borghi più belli d'Italia» hanno permesso un incremento significativo del flusso turistico nei comuni interessati ed ha di fatto impegnato tali comuni ad adoperarsi per mettere in essere azioni di riqualificazione del proprio contesto urbano ed iniziative di animazione culturale;
tale rete dei comuni Bio potrebbe essere collegata alle iniziative di Expo 2015;
al fine di ottenere tale denominazione il comune interessato dovrebbe avere come requisito minimo e basilare almeno il 50 per cento dei terreni ricadenti nel proprio territorio coltivati con metodi biologici certificati,
impegna il Governo
compatibilmente con le risorse economiche ed i vincoli di bilancio ad attivarsi per l'istituzione della denominazione di «Comuni Bio» e quindi di un registro nazionale di tali comuni;
a realizzare di concerto con gli ordini professionali di settore, l'Anci e le associazioni di categoria un preciso dispositivo a cui far fede per ottenere tale denominazione.
9/2093-A/18. Camani, Moscatt, Mura, Sgambato.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del provvedimento in esame modifica il Codice ambientale, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, in merito agli obblighi dei produttori e degli utilizzatori e alla attività dei consorzi coinvolti nella gestione dei rifiuti di imballaggio;
le aziende produttrici e trasformatrici di materiali plastici nel nostro Paese sono più di cinquemila, quasi tutte piccole e medie aziende, e quelle con oltre i cinquanta addetti sono solo alcune centinaia;
con il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, sono state dettate disposizioni in materia di sacchi da asporto merci e, in particolare, le caratteristiche dei sacchi necessarie per la loro commercializzazione, delle sanzioni a partire dal 1o gennaio 2014 ai produttori di sacchi non rientranti in tali caratteristiche, e forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti;
in seguito, con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, è stato prorogato il termine per l'entrata in vigore delle sanzioni;
nell'ambito dell'approvazione in Parlamento del decreto-legge cosiddetto competitività, nello scorso mese di agosto, sono state introdotte delle modifiche al sistema sanzionatorio, prevedendo che le sanzioni abbiano effetto retroattivo;
tale misura non permette alle aziende del settore né di considerare nuovi sbocchi produttivi, né la riconversione della produzione, e la retroattività delle sanzioni comporterà la chiusura immediata delle aziende, con la perdita di migliaia di posti di lavoro e un significativo mancato introito per le casse dello Stato in termini di gettito fiscale;
si rende perciò necessario per tale ragione i da asporto merci chiedono che le aziende produttrici di sacchi possano smaltire le proprie scorte senza che si applichino le sanzioni previste dal decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2,
impegna il Governo
a valutare l'adozione di un intervento normativo finalizzato a prevedere un adeguato periodo di tempo per l'esaurimento da parte delle aziende delle scorte di sacchi da asporto merci non conformi alle norme citate.
9/2093-A/19. Taglialatela.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 23 del provvedimento in esame introduce un meccanismo per agevolare, anche attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili realizzati nelle aree del Paese classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire;
da indagini realizzate dal Ministero dell'ambiente e da altri organismi risulta che almeno il 10 per cento della superficie italiana, pari a 29.500 chilometri quadrati, è esposta ad un elevato rischio di dissesto idrogeologico;
ne consegue che l'89 per cento dei comuni è interessato da aree ad alta vulnerabilità, e che siamo in presenza di un rischio diffuso nel territorio nazionale con particolare evidenza soprattutto nelle aree più fortemente urbanizzate e antropizzate;
lo stanziamento previsto in favore dei citati interventi ammonta a dieci milioni di euro ed appare drammaticamente insufficiente a sostenere adeguatamente i comuni nelle finalità previste,
impegna il Governo
a valutare, nell'ambito di successivi provvedimenti, l'aumento delle risorse finanziarie da destinare agli interventi di cui in premessa.
9/2093-A/20. Rampelli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 14-ter recante (Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare) introduce, in via sperimentale un sistema di restituzione degli imballaggi contenenti birra e acqua, di natura cauzionale al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e favorirne il riutilizzo;
la disposizione in oggetto mira ad aumentare la coscienza ambientale degli utenti finali di talune tipologie di imballaggio sollecitando una loro collaborazione finalizzata alla restituzione dell'imballaggio previa ripetizione della cauzione pagata,
impegna il Governo
a chiarire che nella definizione di locali pubblici si intendano ricompresi tutti «i locali aperti al pubblico», a partire dai supermercati e dalla grande distribuzione;
a verificare e testare il sistema di restituzione degli imballaggi in premessa almeno a tutti gli imballaggi realizzati nei materiali di cui allegato E alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
a predisporre ogni intervento necessario per attivare una filiera del riutilizzo degli imballaggi usati anche attraverso l'individuazione dei siti e delle metodologie adeguati alle propedeutiche operazioni di preparazione al riutilizzo, al fine di garantire che a tali imballaggi o almeno parte di essi, attraverso tale filiera del riuso, sia preservata la loro natura di prodotti e non di rifiuti;
a confrontare ed approfondire, in sede di predisposizione del Regolamento di cui al comma 4 della disposizione in oggetto, la positiva esperienza del vuoto a rendere sviluppata in altri Paesi della comunità europea, con particolare riferimento alla Germania;
a predisporre dopo il termine massimo di un anno dall'avvio sperimentazione un documento con gli esiti della sperimentazione di cui alla disposizione in premessa, che possa essere trasmesso ed esaminato dalle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato, per rendere definitiva l'applicazione del sistema in oggetto in caso di esito favorevole della sperimentazione.
9/2093-A/21. Vignaroli, Busto, Zolezzi, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Mannino, Segoni.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 14-ter recante (Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare) introduce, in via sperimentale un sistema di restituzione degli imballaggi contenenti birra e acqua, di natura cauzionale al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e favorirne il riutilizzo;
la disposizione in oggetto mira ad aumentare la coscienza ambientale degli utenti finali di talune tipologie di imballaggio sollecitando una loro collaborazione finalizzata alla restituzione dell'imballaggio previa ripetizione della cauzione pagata,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di:
verificare e testare il sistema di restituzione degli imballaggi in premessa almeno a tutti gli imballaggi realizzati nei materiali di cui allegato E alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
predisporre ogni intervento necessario per attivare una filiera del riutilizzo degli imballaggi usati anche attraverso l'individuazione dei siti e delle metodologie adeguati alle propedeutiche operazioni di preparazione al riutilizzo, al fine di garantire che a tali imballaggi o almeno parte di essi, attraverso tale filiera del riuso, sia preservata la loro natura di prodotti e non di rifiuti;
confrontare ed approfondire, in sede di predisposizione del Regolamento di cui al comma 4 della disposizione in oggetto, la positiva esperienza del vuoto a rendere sviluppata in altri Paesi della comunità europea, con particolare riferimento alla Germania;
predisporre dopo il termine massimo di un anno dall'avvio sperimentazione un documento con gli esiti della sperimentazione di cui alla disposizione in premessa, che possa essere trasmesso ed esaminato dalle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato, per rendere definitiva l'applicazione del sistema in oggetto in caso di esito favorevole della sperimentazione.
9/2093-A/21. (Testo modificato nel corso della seduta) Vignaroli, Busto, Zolezzi, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Mannino, Segoni.
La Camera,
premesso che:
il decreto legislativo n. 152 del 2006, all'articolo 184, comma 2, lettera e), considera rifiuti urbani «i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali», assimilando quindi la trazione verde al resto dei rifiuti, e al comma 3, lettera a), considera rifiuti speciali «i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.»;
relativamente alle esclusioni dall'ambito di applicazione l'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006 classifica tra ciò che è escluso da quanto concerne i rifiuti «le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana»;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare precisa attraverso la nota prot. 11338 del 1o marzo 2011 che in quanto all'esclusione dal campo di applicazione della parte IV del decreto stesso sopra citata si fa riferimento solo a sfalci, potature ed altri materiali che provengono dall'attività agricola o forestale e che sono destinati agli utilizzi descritti nell'articolo stesso, mentre restano soggetti alle disposizioni della suddetta parte IV i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali, classificati dunque come rifiuti urbani;
tale norma genera conseguenze non indifferenti in termini di costi e complicazioni di ordine burocratico, in particolare nei piccoli comuni rurali, per lo smaltimento dei residui verdi, in particolare sfalci e potature, destinati ad essere eliminati seguendo le procedure di smaltimento, commercio e intermediazione dei rifiuti;
spesso gli scarti vegetali sopra richiamati possono essere reimpiegati in un ciclo produttivo, divenendo così una risorsa e dando priorità al riutilizzo e al recupero, e possono essere destinati alla produzione di energia o alle normali pratiche agricole o zootecniche, anche per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nei terreni, nonché utilizzati per la produzione di ammendanti o concimi,
impegna il Governo
ad assumere iniziative dirette a modificare il decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di adottare misure di semplificazione che escludano dall'ambito di applicazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti citate in premessa anche gli sfalci e le potature di cui all'articolo 184 comma 2 lettera e) destinate alla produzione di energia o alle normali pratiche agricole e zootecniche attraverso processi e metodi che non costituiscono pericolo per l'ambiente né danno per la salute.
9/2093-A/22. Tentori, Taricco, Terrosi, Cova, Zanin, Mongiello, Carra, Fiorio.
La Camera,
premesso che:
all'articolo 34 si fa riferimento alle «Oil free zone»: nel decreto-legge 133 si fa riferimento al divieto della pratica del «fracking» legata ad autorizzazione statale; in un'ottica di progressiva decarbonizzazione,
impegna il Governo
a verificare che non siano possibili autorizzazioni regionali di tale pratica.
9/2093-A/23. Zolezzi.
La Camera,
impegna il Governo
ad estendere l'esecuzione della valutazione di impatto sanitario (VIS) introdotta in questo disegno di legge a tutte le autorizzazioni comprese nell'allegato 2 della parte 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
9/2093-A/24. Liuzzi, Zolezzi.
La Camera,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di estendere l'esecuzione della valutazione di impatto sanitario (VIS) introdotta in questo disegno di legge a tutte le autorizzazioni comprese nell'allegato 2 della parte 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
9/2093-A/24. (Testo modificato nel corso della seduta) Liuzzi, Zolezzi.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Iniziative di competenza a favore del settore dell'emittenza televisiva locale, in relazione alla recente modifica del piano nazionale di assegnazione delle frequenze – 3-01151
CAPARINI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, BUSIN, CAON, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA, RONDINI e SIMONETTI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha emanato la delibera n. 480/14/CONS del 23 settembre 2014, pubblicata in data 10 ottobre 2014, con la quale ha modificato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T, escludendo dal piano stesso le frequenze ritenute interferenti con stazioni degli Stati esteri confinanti;
tale delibera è stata adottata in attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Tale norma prevede (ai commi 8 e 9) quanto segue:
a) l'avvio da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze riconosciute a livello internazionale e utilizzate dai Paesi confinanti, pianificate e assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia e oggetto di accertate situazioni interferenziali, nonché le frequenze oggetto di EU Pilot esistenti alla medesima data;
b) la liberazione delle frequenze escluse dalla pianificazione non oltre il 31 dicembre 2014 con disattivazione coattiva delle stesse in ipotesi di mancato rispetto di tale termine;
c) l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione, entro il 31 dicembre 2014, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi, di misure economiche di natura compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura massima di 20 milioni di euro finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle citate frequenze;
d) la destinazione delle risorse che residuano, successivamente all'erogazione delle suddette misure economiche di natura compensativa, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti a soggetti non più utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni, a seguito della revisione della pianificazione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
la sopra citata delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 480/14/CONS esclude dalla pianificazione, in dodici regioni, complessivamente 76 frequenze. Le dodici regioni interessate dalla problematica sono: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Sicilia;
le emittenti che dovranno disattivare le frequenze saranno quelle che riterranno di dismettere volontariamente le stesse accedendo alla misure economiche di misura compensativa previste dalla citata norma, ovvero, in mancanza di dimissioni volontarie, saranno quelle posizionate negli ultimi posti delle graduatorie redatte negli anni 2011-2012 per l'assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva digitale terrestre nelle suddette regioni;
le esclusioni dalla pianificazione prevista dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono tali che in alcune regioni (Friuli Venezia Giulia, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia), come riconosciuto dalla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel proprio provvedimento, non viene più rispettata la riserva di almeno 1/3 delle frequenze, prevista dalla disciplina normativa in materia, a favore dell'emittenza locale. Per rispettare detta riserva sarebbe stato necessario escludere dalla pianificazione alcune frequenze nazionali (invece di alcune frequenze locali);
le frequenze che dovrebbero essere revocate (sulla base dell'esclusione dal piano prevista dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) sono state assegnate (alle emittenti che le eserciscono) per venti anni a seguito di gare svoltesi ai sensi del decreto-legge n. 34 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 2011;
il Viceministro dello sviluppo economico, con delega alle comunicazioni, onorevole Paolo Romani, in carica nel 2010, con nota inoltrata, all'epoca, ad Aeranti-Corallo ha affermato che «per quanto di competenza del Ministero, si farà in modo che le assegnazioni dei canali alle tv locali possano realizzarsi, anche nelle zone di confine, senza restrizioni e/o limitazioni rispetto alle caratteristiche tecniche degli impianti attualmente eserciti»;
le imprese che hanno ottenuto le assegnazioni frequenziali che oggi si vorrebbero revocare hanno realizzato importanti investimenti per acquistare e installare gli impianti per le trasmissioni televisive digitali terrestri;
qualora le assegnazioni frequenziali dovessero essere effettivamente revocate, dette imprese non potranno più svolgere l'attività di operatore di rete e avranno grandi difficoltà per diffondere i propri programmi (dovendo raggiungere un accordo per il trasporto di tali programmi da parte di un operatore di rete terzo che, svolgendo la propria attività nella stessa area geografica, potrebbe essere un concorrente diretto). Tutto ciò avrà inevitabili conseguenze sulla continuità aziendale delle emittenti interessate e sul relativo quadro occupazionale;
le asserite interferenze non sono mai state accertate in contraddittorio con le emittenti interessate;
i tecnici di molte emittenti ritengono che sia possibile compatibilizzare le trasmissioni in questione con quelle delle stazioni degli Stati esteri confinanti, senza dover disattivare gli impianti ritenuti interferenti (sarebbero sufficienti alcune modifiche alle condizioni tecniche operative degli impianti come la modifica del sistema di antenna ovvero l'abbassamento in quota del punto di emissione);
a meno di 60 giorni dalla data del 31 dicembre 2014 prevista per la dismissione delle frequenze in questione, il Ministero dello sviluppo economico non ha ancora emanato il decreto previsto dal sopra citato articolo 6, comma 9, del decreto-legge n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014 (con il quale devono essere previsti i criteri e le modalità per l'attribuzione entro il 31 dicembre 2014 delle misure economiche di natura compensativa per le eventuali dimissioni volontarie delle frequenze). Tale decreto avrebbe dovuto essere emanato entro il 22 gennaio 2014. Occorre, peraltro, rilevare che la citata norma prevede, per tali misure, uno stanziamento irrisorio di 20 milioni di euro (per riconoscere, invece, importi simili a quelli stanziati per la dismissione dei canali 61-69 Uhf, avvenuta nel 2012, sarebbero probabilmente necessari almeno 60-70 milioni di euro. Sarebbe, comunque, necessario disporre di un calcolo esatto da parte del Ministero dello sviluppo economico sulla base della popolazione servita da ogni impianto che dovrà essere dismesso). Il Sottosegretario di Stato con delega alle comunicazioni, onorevole Antonello Giacomelli, ha più volte affermato l'intendimento di proporre un incremento del suddetto stanziamento di euro 20 milioni, ma, ad oggi, tale incremento non è stato previsto. Occorre, peraltro, considerare che gli importi che verranno corrisposti per le citate misure economiche di natura compensativa rientrano nei ricavi dell'impresa e come tali sono soggetti a imposizione fiscale;
Aeranti-Corallo, l'associazione nazionale di categoria delle imprese radiotelevisive locali, ha ripetutamente chiesto al Sottosegretario Giacomelli i seguenti interventi:
a) l'avvio di tavoli tecnici, con il coinvolgimento anche delle amministrazioni estere, per esaminare le problematiche interferenziali lamentate e individuare le soluzioni di compatibilizzazione;
b) la pianificazione per le emittenti locali dei canali liberi tra quelli esclusi dall'ex beauty contest e tra quelli non assegnati in sede di beauty contest. Tali canali potrebbero essere assegnati in sostituzione di eventuali canali da dismettere;
c) l'aumento dello stanziamento per le misure compensative destinate alla dismissione volontaria dei canali interferenti e l'esclusione di tali misure dalle entrate soggette ad imposizione fiscale;
d) il differimento di almeno sei mesi della data del 31 dicembre 2014 prevista per le dismissioni degli impianti –:
quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda intraprendere per tutelare la posizione del settore televisivo locale in relazione alle questioni esposte in premessa. (3-01151)
Iniziative per la salvaguardia del sito di Monte Poggiolo ubicato nell'Appennino forlivese – 3-01152
MOLEA. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
il Monte Poggiolo è una collina appartenente all'Appennino forlivese;
situata in comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, a una decina di chilometri da Forlì, sulla sinistra orografica del fiume Montone, la sua altura è importante per la presenza, sulla sua vetta, di una rocca medievale, nota come rocca di Monte Poggiolo;
dalla rocca si scopriva «la pianura della Romagna papale da Faenza fino a Ravenna e l'Adriatico, di modo che non è possibile far passare fra queste mura e la Terra del Sole di giorno alcun corpo considerabile senza esserne avvisati»;
collocata in posizione strategica elevata la Rocca di Montepoggiolo fu contesa nei secoli dalle varie signorie di Forlì, Faenza e Castrocaro;
a poca distanza dal castello della rocca sono stati ritrovati migliaia di reperti litici, manufatti risalenti ad oltre ottocentomila anni fa, considerati di grande importanza per la conoscenza dell'Italia del Paleolitico poiché spostavano molto indietro nel tempo le conoscenze relative alla presenza di ominidi nella penisola italiana;
il sito di Monte Poggiolo è importante per essere un luogo di costruzione dove gli ominidi hanno realizzato i manufatti, lasciando in luogo le schegge del lavoro eseguito e in qualche caso il pezzo stesso che, abbandonato perché forse non ben realizzato, ha permesso agli archeologi di ricostruire tutte le fasi del lavoro, scheggia per scheggia fino a riassemblare la pietra originale;
a tutt'oggi di proprietà privata, la rocca si presenta in stato di abbandono e degrado strutturale anche se sono stati avviati vari interventi di restauro parziale che non le hanno però ancora restituito la sua antica bellezza –:
quale soluzione si ritenga opportuno individuare al fine di salvaguardare questo monumento che rappresenta pur sempre un patrimonio di interesse comune che non è tollerabile lasciare in totale degrado. (3-01152)
Iniziative volte a consentire la massima diffusione del cosiddetto art bonus – 3-01153
SBERNA e GIGLI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
in un recente convegno il Ministro interrogato ha dichiarato che «con l’art bonus chi in passato ha lamentato la mancanza di incentivi non indugi a contattare il Ministero per apportare il suo contributo al recupero delle opere d'arte che più necessitano sovvenzioni»;
eppure secondo Confcultura, l'associazione che riunisce gli operatori privati dei beni culturali, l’«art bonus», introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, non favorirebbe, così come era nelle intenzioni, la diffusione del nuovo strumento agevolativo;
il motivo risiederebbe nel meccanismo dell'agevolazione fiscale prevista per chi eroga risorse destinate alla cura e al recupero delle opere d'arte, che non favorirebbe le aziende a differenza del meccanismo per le persone fisiche che agevolerebbe molto il cosiddetto micromecenatismo;
l'articolo 1, infatti, prevede per le aziende un tetto massimo di credito di imposta detraibile in 3 anni pari al 5 per mille dei ricavi, mentre per le persone fisiche la percentuale detraibile in tre anni è pari al 15 per cento del reddito imponibile –:
se il Ministro interrogato intenda assumere eventuali iniziative, anche di tipo normativo, volte a eliminare eventuali criticità della norma, al fine di consentire la massima diffusione del nuovo strumento e favorire lo sviluppo collettivo della cultura. (3-01153)
Chiarimenti ed iniziative in relazione ad esercitazioni per l'uso di armi nucleari presso la base dell'Aeronautica militare italiana di Ghedi-Torre (Brescia) – 3-01154
DURANTI, SCOTTO, PALAZZOTTO, PIRAS, MARCON e FRANCO BORDO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
a quanto si apprende da un articolo dell'esperto mondiale di armi nucleari in Europa, Hans Kristensen, pubblicato il 27 ottobre 2014 sul sito della Federation of American scientists, si starebbero svolgendo in questi giorni presso la base dell'Aeronautica militare italiana di Ghedi-Torre esercitazioni per l'uso di armi nucleari. L'esercitazione, denominata Steadfast noon 2014, impiega contingenti provenienti da sette Paesi della Nato: Belgio, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Turchia, Stati Uniti;
sempre in base quanto esposto da Hans Kristensen, in concomitanza con l'esercitazione Steadfast noon 2014, la Nato starebbe conducendo una valutazione delle capacità nucleari di Ghedi;
secondo studi indipendenti, mai confermati né smentiti dal Governo italiano, la base di Ghedi ospiterebbe decine di bombe atomiche a gravità «B61»;
nel gennaio 2014, sempre a Ghedi, si sarebbe svolta una esercitazione di sicurezza nucleare in concomitanza con la celebrazione del cinquantesimo anniversario del dislocamento in Europa delle bombe nucleari Usa, in ottemperanza e secondo quanto previsto dall'accordo Nato di condivisione nucleare;
Steadfast noon/Strikeval risulta essere la seconda esercitazione su obiettivi nucleari che si svolge in Italia negli ultimi due anni, dopo la Steadfast noon tenutasi ad Aviano nel 2013. Seppur pianificata da tempo, va ad incidere in una fase estremamente delicata delle relazioni fra Nato, Europa e Russia, già evidentemente pregiudicate dalla gestione della crisi ucraina e dalle conseguenti e ripetute violazioni di spazio aereo da parte dei velivoli russi;
l'inedito susseguirsi di attività relative alla presenza ed al possibile utilizzo di armi nucleari rappresenta un notevole cambio di passo rispetto alla posizione tradizionalmente assunta dalla Nato per cui le bombe atomiche Usa dislocate in Europa altro non erano se non un «pegno di fedeltà» nelle relazioni transatlantiche. Ora si assiste, invece, ad una progressiva escalation nella creazione di capacità di utilizzo e dispiegamento, probabilmente connessa alla decisione di procedere nei prossimi anni alla sostituzione delle «B61» con ordigni di nuova generazione, più versatili e potenti;
l'accordo tra Nato e Russia del 1997 richiamava la Nato policy del 1996, che in riferimento alle «capacità nucleari» si concentrava principalmente sugli impianti di stoccaggio piuttosto che su altri «atteggiamenti politici», quali impiego di aerei e di strutture di comando e controllo utili a sostenere la missione nucleare. Condizione che sembra superata dai fatti –:
se il Ministro interrogato non intenda render noti i dettagli dell'operazione Steadfast noon, la quale rappresenta a parere degli interroganti un possibile ulteriore fattore di destabilizzazione delle relazioni fra Nato e Russia, chiarendo quali iniziative intenda intraprendere anche sul piano normativo per riconsiderare la partecipazione italiana al Nato nuclear planning group, valutando di annunciare l'indisponibilità ad ospitare in futuro, sul territorio nazionale, esercitazioni Nato per l'uso di armi nucleari. (3-01154)
Iniziative di competenza volte a favorire i piani industriali di salvataggio della compagnia aerea Meridiana e misure per assicurare la continuità territoriale da e per la Sardegna – 3-01155
CAPELLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
la compagnia Meridiana fly e Meridiana maintenance, il 15 settembre 2014, hanno inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle organizzazioni sindacali, alla direzioni regionali e territoriali del lavoro, ai centri per l'impiego una nota in cui annunciavano l'avvio dell'imminente procedura di licenziamento collettivo e di collocazione in mobilità per circa 1.600 lavoratori;
già nel febbraio del 2011 la compagnia aveva avviato la procedura di cui sopra per circa 910 dipendenti e, all'esito della prevista fase di consultazioni con le organizzazioni sindacali, nel 2012 è stato raggiunto un accordo in forza del quale si è convenuto di utilizzare tutti gli strumenti di ammortizzazione sociale e, dunque, di far ricorso alla cassa integrazione per la durata massima di 48 mesi e alla successiva mobilità per altri 36 mesi;
all'avvio di tale procedura è poi seguita una nuova richiesta di ridimensionamento della struttura che ha portato all'estensione della cassa integrazione a ben 1.350 lavoratori. Procedura quest'ultima che si concluderà il 26 giugno 2015 con l'inevitabile conseguenza dell'avvio della seconda fase prevista dagli accordi e cioè il licenziamento collettivo e la conseguente collocazione in mobilità per il personale in esubero;
il trasporto aereo che riveste una rilevanza strategica nell'ambito del sistema dei trasporti, sia interno che internazionale, è al centro di una profonda crisi aziendale. Le vicende che hanno portato la compagnia di bandiera ad un mutamento dell'assetto societario e le conseguenti procedure di riassetto e di riorganizzazione suggeriscono una riflessione urgente e conseguenti iniziative di pianificazione, soprattutto alla luce della nuova crisi che sta investendo Meridiana;
la sopravvivenza di tale compagnia aerea è di fondamentale importanza, per una regione, come la Sardegna, dove il principio della continuità territoriale potrebbe essere ulteriormente compromesso, dal momento che in atto vi sono anche nuovi ridimensionamenti che riguardano il trasporto marittimo, con inevitabili ripercussioni sulla già precaria economia dell'isola;
è bene ricordare che la continuità territoriale è intesa come capacità di garantire un servizio di trasporto che non penalizzi cittadini residenti in territori meno favoriti e si inserisce nel quadro più generale di garanzia dell'uguaglianza sostanziale dei cittadini e di coesione di natura economica e sociale, promosso in sede europea;
la vicenda è già stata portata all'attenzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso una lettera del 3 luglio 2014, e successivo sollecito del 23 luglio 2014, sottoscritta dai deputati sardi, con la quale si chiedeva: «un incontro informativo sulle iniziative che il Governo intende assumere, anche in raccordo con la giunta regionale, in materia di collegamenti da e per la Sardegna (...)» –:
quali iniziative urgenti il Ministro interrogato abbia intenzione di assumere al fine di favorire i necessari piani industriali di salvataggio della compagnia aerea Meridiana, garantendo, al contempo, adeguati livelli occupazionali, e, dal momento che la compagnia aerea in questione opera sui principali scali della regione Sardegna, quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per garantire il principio di continuità territoriale, tenendo presente che il trasporto, se da un lato, si configura come attività di tipo economico, dall'altro, è elemento essenziale del «diritto alla mobilità» previsto all'articolo 16 della Costituzione, costituendo un servizio di interesse economico generale e, quindi, tale da dover essere garantito a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro dislocazione geografica. (3-01155)
Iniziative di competenza in relazione alla nomina del presidente di Alitalia, al fine di assicurare requisiti di indipendenza rispetto ad Etihad e di evitare conflitti di interesse – 3-01156
DELL'ORCO, CURRÒ, DE LORENZIS, NICOLA BIANCHI, CRISTIAN IANNUZZI, LIUZZI, PAOLO NICOLÒ ROMANO e SPESSOTTO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
il 6 novembre 2014 il consiglio di amministrazione di Alitalia-Compagnia aerea italiana s.p.a. ha designato come proprio presidente, dopo la realizzazione di una joint-venture con la compagnia degli Emirati Arabi Uniti Etihad, il dottor Luca Cordero di Montezemolo, già presidente di Ferrari fino al 13 ottobre 2014;
il 20 e il 26 novembre 2014 l'assemblea degli azionisti sarà chiamata a ratificare tale designazione;
i patti parasociali della joint-venture Alitalia/Etihad prevedono che l'amministratore delegato sia espresso dalla minoranza emiratina, mentre il presidente dai soci italiani;
la nomina del dottor Montezemolo, secondo quanto emerso da fonti di stampa, sarebbe stata determinata dall'opera di mediazione dallo stesso svolta per giungere alla costituzione della joint-venture in parola;
inoltre, è nota da tempo alle cronache la vicinanza del dottor Montezemolo ad alcuni ambienti politici e finanziari degli Emirati Arabi Uniti: a titolo esemplificativo, lo stesso Montezemolo fa parte del consiglio di amministrazione di Unicredit (società che, peraltro, è socia di Alitalia) come rappresentante di fondi emiratini e nel tempo lo stesso ha favorito l'ingresso nella compagine azionaria di varie società italiane (tra le quali, in particolare, Ferrari e Piaggio Aero) di fondi e società emiratine;
lo stesso Montezemolo è tra gli azionisti di maggioranza e i soci fondatori della società Nuovo trasporto viaggiatori s.p.a., che si trova in diretta competizione con Alitalia, quantomeno con riferimento alla tratta ad alta velocità Roma-Milano esercita da Ntv;
da quanto sopra riportato appare evidente a parere degli interroganti come la storia personale, nonché gli interessi economici, di cui è detentore in prima persona o quale rappresentante il dottor Montezemolo anche in società in diretta concorrenza con Alitalia, non appaiono in grado di garantire la dovuta assenza di conflitti di interessi che dovrebbe caratterizzare chi siede sulla poltrona più prestigiosa dell'ormai ex compagnia di bandiera e che, al contempo, le relazioni del dottor Montezemolo con il socio di minoranza Etihad sono idonee a minare il carattere di indipendenza da quest'ultimo, così come stabilito dagli accordi costitutivi della joint-venture (circostanza che potrebbe, peraltro, influire negativamente sull'assegnazione degli slot europei ad Alitalia rispetto ai quali appare determinante il carattere dell'italianità, non solo con riferimento alla compagine azionaria, ma anche in relazione alle concrete dinamiche dei rapporti all'interno della joint-venture) –:
quali iniziative di competenza intenda assumere il Ministro interrogato, considerata l'attiva partecipazione fin dall'origine al percorso che ha portato all'attuale assetto di Alitalia, tenuta in considerazione la partecipazione detenuta da Poste italiane spa nell'azionariato di Alitalia/Etihad, affinché sia nominato quale presidente di Alitalia-Compagnia aerea italiana s.p.a. un soggetto che non abbia conflitti di interessi e che sia dotato dei requisiti di indipendenza da Etihad, previsti dai patti parasociali della joint-venture e necessari per una legittima rappresentanza degli interessi della compagine italiana di maggioranza all'interno dell'ex compagnia di bandiera. (3-01156)
Interventi urgenti per il ripristino delle vie di collegamento in Liguria e in altre aree del Paese colpite dai recenti eventi alluvionali – 3-01157
BIASOTTI e PALESE. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
la Liguria tra il 10 e l'11 novembre 2014 è stata nuovamente colpita da fenomeni di carattere temporalesco di grossa portata;
la zona più interessata è stata quella del Levante ligure, i cui danni si sommano a quelli gravissimi registrati appena un mese prima, 9 e 10 ottobre 2014, nel comune di Genova e nel suo entroterra;
nella serata del 10 novembre 2014 una frana tra Chiavari e Zoagli ha interessato la linea ferroviaria che collega Genova con Roma: sono rimasti fermi circa 22 treni che dovevano partire per la tratta la Spezia-Roma, si sono verificate deviazioni e ritardi su tutta la linea di collegamento, sono rimasti bloccati per molte ore i passeggeri di un treno regionale a Rapallo e di un intercity proveniente da Roma; i bus sostitutivi sono stati attivati solo poco prima di mezzanotte;
verso le 5 della mattina dell'11 novembre 2014 è stato ripristinato il traffico ferroviario su uno solo dei due binari in direzione Ventimiglia e, di conseguenza, i collegamenti ferroviari dell'intera regione risultano fortemente compromessi con ripercussioni su tutte le linee di collegamento che interessano le regioni circostanti;
sono esondati il rio Campodonico, il rio Rupinaro e l'Entella, rendendo inagibili i ponti di collegamento;
nel comune di Chiavari l'acqua ha invaso il centro, arrivando, in alcuni punti, al livello di un metro sopra il manto stradale;
forti difficoltà si sono registrate sull'autostrada A12 dove sono chiusi i caselli di Chiavari e Lavagna;
sono cinque le strade provinciali chiuse per frane: la 32 di Leivi, la 42 di Riomaggi, fra Canale e Celesia, la 26 bis della Valmogliana e la 37 di Semovigo, mentre la 235 che collega Carasco a Chiavari è inagibile in due tratti: il sindaco di Mezzanego ha commentato la situazione definendo la rete viaria «disintegrata»;
diversi allagamenti si sono registrati nel Ponente ligure, soprattutto nei comuni di Ventimiglia, Bordighera e Diano Marina;
si sono verificate frane su abitazioni a Carasco, dove sono crollate due palazzine, a Riva Trigoso su Via Gramsci e a Quinto, nel comune di Genova, in viale Primavera;
i mezzi di soccorso hanno incontrato diverse difficoltà a raggiungere le zone colpite per la presenza di fango e detriti sulle vie di collegamento;
in conseguenza di tali fatti, numerose frazioni risultano isolate in tutta la bassa Fontanabuona;
tali criticità si vanno ad aggiungere a quelle verificatesi non meno di un mese fa in altre zone di tutta la Liguria;
al fine di mettere i sindaci dei comuni colpiti in condizione di tentare una minima riorganizzazione delle vie di collegamento, è indispensabile permettere una deroga al patto di stabilità;
in occasione dell'approvazione dello «sblocca Italia» il Governo ha deciso di porre la fiducia sul provvedimento, impedendo qualunque discussione sui gravi fatti accaduti e bloccando l'inserimento di misure sia in favore dei comuni che dei cittadini colpiti da tali eventi –:
quali siano le iniziative poste in atto e quali siano gli ulteriori interventi urgenti che il Ministro interrogato, anche in collaborazione con gli altri dicasteri, intende approvare al fine di affrontare l'emergenza della Liguria, così come l'emergenza di tutte le altre zone di Italia che nell'ultimo mese sono state fortemente danneggiate da fenomeni simili. (3-01157)
Iniziative per la nomina in tempi rapidi dei presidenti delle autorità portuali scaduti e in scadenza e per la verifica di eventuali incompatibilità dei presidenti in carica – 3-01158
TULLO, CARLONI, BRANDOLIN, BONACCORSI, BONOMO, CARDINALE, CASTRICONE, COPPOLA, CRIVELLARI, CULOTTA, FERRO, GANDOLFI, PIERDOMENICO MARTINO, MAURI, MINNUCCI, MOGNATO, MURA, PAGANI, VALIANTE, MARTELLA, ROSATO e DE MARIA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
le autorità portuali, a norma dell'articolo 6 della legge n. 84 del 1994, hanno compiti fondamentali di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali, nonché delle attività commerciali ed industriali esercitate nei porti; hanno poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche per la sicurezza dei porti e nella gestione dei rischi di incidenti connessi alle attività portuali; alle autorità portuali spetta anche la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali; ad esse è attribuita anche la funzione essenziale di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, anche non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali;
le autorità portuali di Ancona, Augusta, Cagliari, Catania, Gioia Tauro, Napoli, Olbia e Piombino sono rette da un commissario straordinario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; autorità portuali di porti importanti come Trieste sono in scadenza;
i commissariamenti vengono rinnovati a scadenza, in alcuni casi per anni, mentre non si procede alla nomina del presidente che, a norma di legge, deve essere preceduta dall'individuazione della terna su cui ricercare l'intesa con le regioni interessate;
non si procede allo scioglimento dell'autorità portuale di Manfredonia commissariata sin dall'istituzione, in quanto priva dei requisiti di movimentazione merci previsti dalla legge; da notare che Manfredonia (istituita con legge n. 350 del 2003) e Trapani (con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003) sono state messe in liquidazione e successivamente soppresse, rispettivamente, con il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2007 e con il decreto del Presidente della Repubblica del 12 ottobre 2007;
paradossale è la situazione dell'autorità portuale di Ancona dove la nomina proposta ha già ricevuto il parere favorevole delle competenti Commissioni di Camera e Senato nel dicembre del 2013; ciò nonostante l'autorità portuale di Ancona è tuttora guidata da un commissario e non si procede alla nomina del presidente;
il decreto-legge n. 133 del 2014 «sblocca Italia», all'articolo 29, prevede l'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro 90 giorni dalla legge di conversione, di un piano strategico nazionale della portualità e della logistica, che dovrà provvedere, con il parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche alla razionalizzazione, al riassetto e all'accorpamento delle autorità portuali esistenti, comunque in applicazione dei principi dettati dalla legge n. 84 del 1994, che prevede la soppressione delle autorità portuali in caso di perdita dei requisiti specifici in materia di volume dei traffici del relativo porto –:
se non ritenga opportuno attivare tutte le iniziative necessarie e le procedure previste dalla legge per nominare in tempi rapidi i presidenti delle autorità portuali scaduti e in scadenza – che governano un terzo dei porti italiani, tra cui importantissimi scali come Gioia Tauro, Napoli e porti come Trieste (in scadenza) – disponendo, nel contempo, un'urgente verifica di eventuali incompatibilità dei presidenti in carica. (3-01158)
Orientamenti del Governo in merito al potenziamento della rete infrastrutturale delle regioni meridionali – 3-01159
RAMPELLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
la competitività delle regioni del Sud Italia è compromessa da un insieme di fattori, tra i quali spicca la questione delle infrastrutture;
uno studio di Unioncamere ha recentemente evidenziato come l'Italia sia un Paese a «due velocità» anche sotto il profilo infrastrutturale, posto che il Sud in questo ambito è fortemente penalizzato dall'assenza o insufficienza di collegamenti stradali, ferroviari e aeroportuali;
secondo i dati dello studio il Sud patisce un gap del 34,6 per cento rispetto al Nord-Est e sale sopra la media del Paese solo per quel che riguarda le infrastrutture portuali;
l'analisi effettuata ha messo in luce anche come il divario infrastrutturale tra le regioni settentrionali e meridionali nell'ultimo decennio sia aumentato di un ulteriore punto percentuale;
i dati riportati sono ancora più significativi se si riflette sugli obiettivi che l'Unione europea si era prefissata con lo stanziamento dei fondi europei per le infrastrutture e i servizi, in attuazione dell'obiettivo convergenza della politica regionale europea, che ha stanziato somme ingenti per accelerare il processo di sviluppo delle regioni dell'Unione europea più arretrate per portarle allo standard dell'Unione europea nel campo delle infrastrutture e dei servizi;
il rilancio e lo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno d'Italia non possono prescindere da un urgente adeguamento della rete infrastrutturale –:
quali siano le iniziative previste dal Governo in merito al potenziamento della rete infrastrutturale delle regioni meridionali del Paese. (3-01159)