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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 28 novembre 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 28 novembre 2014.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bergamini, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Catania, Cecconi, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Cominelli, Costa, Dambruoso, De Girolamo, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone, Fauttilli, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marotta, Merlo, Nicoletti, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Domenico Rossi, Rossomando, Rostan, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Tidei, Vargiu, Velo, Venittelli, Vignali, Vignaroli, Vito, Zanetti, Zolezzi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bergamini, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Catania, Cecconi, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Cominelli, Costa, D'Ambrosio, Dambruoso, De Girolamo, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone, Fauttilli, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marotta, Merlo, Molea, Nicoletti, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Domenico Rossi, Rossomando, Rostan, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Tidei, Vargiu, Velo, Venittelli, Vignali, Vignaroli, Vito, Zanetti, Zolezzi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 26 novembre 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   GIUSEPPE GUERINI e MISIANI: «Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di finanziamento dei costi per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione degli eventi sportivi» (2750);
   BERGAMINI: «Disciplina delle attività lavorative subacquee e iperbariche» (2751).

  Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

  In data 26 novembre 2014 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:
   S. 1314. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010» (approvato dal Senato) (2752);
   S. 1327. – «Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan» (approvato dal Senato) (2753);
   S. 1329. – «Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011» (approvato dal Senato) (2754);
   S. 1330. – «Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011» (approvato dal Senato) (2755);
   S. 1532. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013» (approvato dal Senato) (2756);
   S. 1569. – DISTASO ed altri: «Istituzione del “Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno” e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921» (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (1092-B).

  Saranno stampati e distribuiti.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge OLIVERIO ed altri: «Disposizioni generali e di semplificazione in materia di vino e prodotti vitivinicoli» (2618) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Rabino.
  La proposta di legge PASTORELLI ed altri: «Modifica dell'articolo 15 della legge 11 marzo 2014, n. 23, in materia di delega al Governo per la revisione della fiscalità energetica e ambientale» (2639) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Rabino.
  La proposta di legge CASTIELLO ed altri: «Norme per la tracciabilità dei prodotti italiani e per il contrasto della contraffazione» (2702) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Galati.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente,alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):
    IORI ed altri: «Norme in materia di contrasto al fenomeno del cyberbullismo» (2670) Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), IX, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  LAVAGNO ed altri: «Modifica all'articolo 683 del codice di procedura penale, in materia di richiesta di riabilitazione» (2700) Parere della I Commissione.

   X Commissione (Attività produttive):
  CASTIELLO ed altri: «Norme per la tracciabilità dei prodotti italiani e per il contrasto della contraffazione» (2702) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
   Sentenza n. 258 del 5 – 20 novembre 2014 (Doc. VII, n. 381), con la quale:
    dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, sollevato, in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2012, dalla regione Campania;
    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 (Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 2012, n. 100, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 42, 97, 113, 117, 119 e 120 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio:
  alla VIII Commissione (Ambiente);
   Sentenza n. 259 del 5- 20 novembre 2014 (Doc. VII, n. 382), con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 7, comma 1, e 10, comma 6, della legge della regione Veneto 29 novembre 2013, n. 32 (Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia di urbanistica ed edilizia), sollevata, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge della regione Veneto n. 32 del 2013, sollevata, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge della regione Veneto n. 32 del 2013, sollevata, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
  alla VIII Commissione (Ambiente);
   Sentenza n. 260 del 5 – 20 novembre 2014 (Doc. VII, n. 383), con la quale:
    dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettera g), 4, comma 1, 6, commi 1, 2, 4, 5 e 13, e 7, commi 6, lettera b), e 7 della legge della regione Lombardia 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri:
  alla X Commissione (Attività produttive);
   Sentenza n. 263 del 17 – 26 novembre 2014 (Doc. VII, n. 384), con la quale:
    dichiara in parte inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato, in relazione alle deliberazioni dalla n. 51 alla n. 60 del 18 marzo 2014 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, dalla regione Basilicata nei confronti dello Stato;
    respinge per il resto il ricorso, dichiarando che spettava alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, operare la verifica della regolarità dei rendiconti consiliari anche sulla base dei criteri introdotti dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 28 (Recepimento decreto-legge n. 174 del 2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 231. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8):
  alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Sentenza n. 264 del 17 – 26 novembre 2014 (Doc. VII, n. 385), con la quale:
    dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Enrico La Loggia, per le quali pende procedimento civile davanti alla Corte d'appello di Milano, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
    annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 dicembre 2008 (Atto Camera, Doc. IV-ter, n. 3-A):
  alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Sentenza n. 265 del 17 – 26 novembre 2014 (Doc. VII, n. 386), con la quale:
    dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese dal senatore Raffaele Iannuzzi, per le quali pende il procedimento penale davanti al tribunale di Monza, sezione penale, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
    annulla, per l'effetto, la delibera d'insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 21 dicembre 2012 (Doc. IV-ter, n. 29):
  alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dalla Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale, con lettera in data 20 novembre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia conforme della decisione n. 262 del 5 novembre 2014, con la quale la Corte stessa ha disposto la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 190 del 23 giugno-4 luglio 2014 (Doc. VII, n. 329), già inviata, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, in data 9 luglio 2014, alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Questa decisione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 25 novembre 2014, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Questi decreti sono trasmessi alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il Presidente della Corte dei conti europea, con lettera in data 5 novembre 2014, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, ha comunicato la pubblicazione delle Relazioni annuali della Corte sull'esercizio finanziario 2013, corredate dalle risposte delle istituzioni, nonché del documento «Sintesi dell’audit dell'UE – Presentazione delle relazioni annuali della Corte dei conti europea sull'esercizio 2013», che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  La Commissione europea, in data 26 e 27 novembre 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un piano di investimenti per l'Europa (COM(2014) 903 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Sesta relazione semestrale sul funzionamento dello spazio Schengen – 1o maggio-31 ottobre 2014 (COM(2014) 711 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, con comunicazione in data 25 novembre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la medesima comunicazione, il Governo ha richiamato l'attenzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2014-2015 (COM(2014) 700 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

Trasmissione dalla Corte dei conti europea.

  La Corte dei conti europea, con lettera in data 5 novembre 2014, ha comunicato la pubblicazione del documento «Agriculture and cohesion: overview of EU spending 2007-2013».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 21 novembre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute della Commissione relative ai mesi di settembre e ottobre 2014.

  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal consiglio regionale delle Marche.

  Il presidente del consiglio regionale delle Marche, con lettera in data 20 novembre 2014, ha trasmesso il testo di una risoluzione recante osservazioni sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Orientamenti sull'applicazione delle misure per collegare l'efficacia dei fondi strutturali e d'investimento europei a una sana gestione economica conformemente all'articolo 23 del regolamento (UE) 1303/2013 (COM(2014) 494 final).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2015 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2015-2017 (A.C. 2680-A)

A.C. 2680-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 2680-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 ED ANNESSA TABELLA N. 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata).

  1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2015, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
Per la Tabella n. 1 si veda lo stampato A.C. 2680.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

  Allo stato di previsione dell'entrata apportare la seguente variazione: (Entrate extra-tributarie-Entrate ricorrenti-Proventi speciali) Unità di voto 2.1.1:
   2015:
    CP: – 64.500;
    CS: – 64.500;
   2016:
    CP: – 64.500;
    CS: – 64.500;
   2017:
    CP: – 64.500;
    CS: – 64.500.

  Conseguentemente:
   allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
    alla missione 1. Politiche economiche finanziarie e di bilancio, programma 7. Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio:
   2015:
    CP: – 381.500;
    CS: – 381.500;
   2016:
    CP: –;
    CS: –;
   2017:
    CP: –;
    CS: –;

    alla missione 25. Fondi da ripartire, programma 2. Fondi di riserva e speciali:
   2015:
    CP: –;
    CS: –;
   2016:
    CP: – 381.500;
    CS: – 381.500;
   2017:
    CP: – 381.500;
    CS: – 381.500.
   allo stato di previsione del Ministero della giustizia, alla missione 1. Giustizia, programma 2. Giustizia civile e penale, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: 317.000;
    CS: 317.000;
   2016:
    CP: 317.000;
    CS: 317.000;
   2017:
    CP: 317.000;
    CS: 317.000;
Tab. 1. 100. Governo.
(Approvato)

  Allo stato di previsione dell'entrata apportare la seguente variazione: (Entrate extra-tributarie-Entrate ricorrenti-Redditi da capitale) Unità di voto 2.1.3:
   2015:
    CP: –;
    CS: –;
   2016:
    CP: – 2.760.000;
    CS: – 2.760.000;
   2017:
    CP: – 2.683.024;
    CS: – 2.683.024.

  Conseguentemente:
   allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
    alla missione 1. Politiche economiche finanziarie e di bilancio, programma 7. Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio:
   2015:
    CP: –;
    CS: –;
   2016:
    CP: – 2.376.000;
    CS: – 2.376.000;
   2017:
    CP: – 2.299.024;
    CS: – 2.299.024;

    alla missione 25. Fondi da ripartire, programma 2. Fondi di riserva e speciali:
   2015:
    CP: –;
    CS: –;
   2016:
    CP: – 384.000;
    CS: – 384.000;
   2017:
    CP: – 384.000;
    CS: – 384.000.
Tab. 1. 101. Governo.
(Approvato)

A.C. 2680-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 ED ANNESSA TABELLA N. 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», nonché nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», programma «Protezione sociale per particolari categorie».
  3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2015, in 79.000 milioni di euro.
  4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2015, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata fino a ventiquattro mesi e in 12.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
  5. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2015, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del presente articolo.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento tra i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 delle somme complessivamente iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» del medesimo stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
  7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.200 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 550 milioni di euro e 9.000 milioni di euro.
  8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  9. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito della voce «Accisa e imposta erariale su altri prodotti» dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» di cui alla decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, alla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e alla decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, nonché per importi di compensazione monetaria è imputata al programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro – FEOGA, Sezione garanzia».
  11. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, nei pertinenti programmi relativi ai seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.
  12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
  13. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
  14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna.
  15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
  16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2015, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nell'ambito del programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
  17. Nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2015, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1o dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», nonché nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
  18. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2015, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.
  19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo sanitario nazionale» (capitolo 2700) e quello relativo alle «Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione dell'IVA» (capitolo 2862) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire al pertinente programma dello stato di previsione del predetto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i fondi per il funzionamento delle commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
  21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare ai pertinenti programmi le somme iscritte nell'ambito dei programmi «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno» e «Interventi di sostegno tramite il sistema di fiscalità», nell'ambito della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche, nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.
  22. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2015, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
  23. In relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei mercati finanziari e dalla gestione del debito statale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2220, 2221, 2222 e 2263 e tra gli stanziamenti dei capitoli 2242 e 2247 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale». Per le medesime necessità il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 9502, 9523, 9537, 9539, 9540, 9541 e 9590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale».
  24. In relazione alle necessità gestionali derivanti dalle diverse variabili connesse al finanziamento del bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2751 e 2752 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, iscritti nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» nel programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE».
  25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra i titoli della spesa, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario.
  26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2015, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2015, variazioni compensative, anche tra programmi diversi, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti di bilancio relativi ai capitoli interessati dalla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, pubblicato nel supplemento ordinario n. 75 alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2014.
  28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
  29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato provenienti dalla chiusura della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa e della gestione commissariale denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo» in liquidazione coatta amministrativa.
  30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, le variazioni compensative di bilancio, anche tra i diversi titoli della spesa, occorrenti per il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, effettuati direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito del trasferimento degli stessi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile ai sensi del comma 5-septies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.
  31. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nel programma «Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica», nell'ambito della missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, e successive modificazioni.
  32. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché quelle trasferite dal Fondo medesimo ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri destinatari delle risorse finanziarie, disponibili al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.

Tabella n. 2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Previsioni risultanti per gli anni 2015, 2016 e 2017

Denominazione Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017
Unità di voto  Missione
  Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
1.6
1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)
1.6. Analisi e programmazione economico-finanziaria (29.6)
217.603.784 217.603.784
(218.103.784) (218.103.784)
17.4
17. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)
17.4. Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità (24.8)
39.701.751
39.701.751
(36.201.751) (36.201.751)
25. Fondi da ripartire (33)
25.1 25.1 Fondi da assegnare (33.1) 2.591.078.046
2.591.078.046
(2.594.578.046) (2.594.578.046)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla missione 1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 7. Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 145.663;
    CS: – 145.663;
   2016:
    CP: – 145.663;
    CS: – 145.663;
   2017:
    CP: – 145.663;
    CS: – 145.663.

  Conseguentemente:
   allo stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, alla missione 9. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 2. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 59.063;
    CS: – 59.063;
   2016:
    CP: – 59.063;
    CS: – 59.063;
   2017:
    CP: – 59.063;
    CS: – 59.063;
   allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
    alla missione 1. Politiche per il lavoro, programma 7. Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: + 897.647;
    CS: + 897.647;
   2016:
    CP: + 897.647;
    CS: + 897.647;
   2017:
    CP: + 897.647;
    CS: + 897.647;

    alla missione 7. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 2. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 263.763;
    CS: – 263.763;
   2016:
    CP: – 263.763;
    CS: – 263.763;
   2017:
    CP: – 263.763;
    CS: – 263.763;
   allo stato di previsione del Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
    missione 1. Giustizia, programma 1 Amministrazione penitenziaria:
   2015:
    CP: – 28.182;
    CS: – 28.182;
   2016:
    CP: – 28.182;
    CS: – 28.182;
   2017:
    CP: – 28.182;
    CS: – 28.182.
    missione 1. Giustizia, programma 2 Giustizia civile e penale:
   2015:
    CP: – 103.461;
    CS: – 103.461;
   2016:
    CP: – 103.461;
    CS: – 103.461;
   2017:
    CP: – 103.461;
    CS: – 103.461.
    allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 73.750;
    CS: – 73.750;
   2016:
    CP: – 73.750;
    CS: – 73.750;
   2017:
    CP: – 73.750;
    CS: – 73.750.
    allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione 1. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 9 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 35.204;
    CS: – 35.204;
   2016:
    CP: – 35.204;
    CS: – 35.204;
   2017:
    CP: – 35.204;
    CS: – 35.204.
    allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 188.561;
    CS: – 188.561;
   2016:
    CP: – 188.561;
    CS: – 188.561;
   2017:
    CP: – 188.561;
    CS: – 188.561.
Tab. 2. 100. Governo.
(Approvato)

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 17. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 17.4. Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità (cap. 2108), apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: + 10.000.000;
    CS: + 10.000.000.

  Conseguentemente al medesimo stato di previsione, missione 25. Fondi da ripartire, al programma 25.1. Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 10.000.000;
    CS: – 10.000.000.
Tab. 2. 10. Martelli, Dell'Aringa, Piccoli Nardelli, Mariastella Bianchi, Mariano, Amoddio, Roberta Agostini, Carloni, Rotta.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla missione 21 Organi costituzionali, programma 3 Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 2.541.398;
    CS: – 2.541.398;

  Conseguentemente:
   al medesimo stato di previsione, alla missione 28. Sviluppo e riequilibrio territoriale, programma 1 Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 10.165.593;
    CS: – 10.165.593;
   allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, alla missione 9. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: + 12.706.991;
    CS: + 12.706.991;
Tab. 2. 101. Governo.
(Approvato)

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla missione 21 Organi costituzionali, programma 3 Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: + 8.338.145;
    CS: + 8.338.145;
   2016:
    CP: + 62.390.065;
    CS: + 62.390.065;
   2017:
    CP: + 62.390.065;
    CS: + 62.390.065;

  Conseguentemente al medesimo stato di previsione, alla missione 25 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 8.338.145;
    CS: – 8.338.145;
   2016:
    CP: – 62.390.065;
    CS: – 62.390.065;
   2017:
    CP: – 62.390.065;
    CS: – 62.390.065;
Tab. 2. 102. Governo.
(Approvato)

A.C. 2680-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 ED ANNESSA TABELLA N. 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
  2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» e «Altre entrate in conto capitale» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo, al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, al Fondo rotativo per le imprese e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.
  3. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

Tabella n. 3

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Previsioni risultanti per gli anni 2015, 2016 e 2017

Denominazione Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017
Unità di voto  Missione
  Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
1.2
1. Competitività e sviluppo delle imprese (11)
1.2. Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)
8.254.068 14.288.327
(7.704.068) (13.738.327)
6.7
6. Comunicazioni (15)
6.7. Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)
46.392.009
46.392.009
(46.942.009) (46.942.009)

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

  Allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, alla missione 1 Competitività e sviluppo delle imprese, programma 2 Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: + 245.713;
    CS: + 245.713;

  Conseguentemente al medesimo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, alla missione 10 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 245.713;
    CS: – 245.713;
Tab. 3. 100. Governo.
(Approvato)

A.C. 2680-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 ED ANNESSA TABELLA N. 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

Tabella n. 4

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Previsioni risultanti per gli anni 2015, 2016 e 2017

Denominazione Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017
Unità di voto  Missione
  Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
1.3
1. Politiche per il lavoro (26)
1.3. Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)
7.727.773.274 7.727.776.788 7.939.886.857
7.939.886.857
7.060.194.957 7.060.194.957
(7.864.773.274) (7.864.776.788) (8.058.886.857)
(8.058.886.857)
(6.993.194.957)
(6.993.194.957)
2.2
2. Politiche previdenziali (25)
2.2. Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)
87.608.437.852
87.620.437.852
84.743.344.594
84.743.344.594
90.368.170.998
90.368.170.998
(87.471.437.852) (87.483.437.852) (84.624.344.594)
(84.624.344.594)
(90.435.170.998)
(90.435.170.998)

A.C. 2680-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 ED ANNESSA TABELLA N. 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
  2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2015, sono stabilite in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).
  3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento del Fondo per le spese impreviste iscritto nel programma «Giustizia civile e penale», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detto Fondo, nonché l'utilizzazione delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nell'ambito del programma «Amministrazione penitenziaria» e del programma «Giustizia minorile», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2015.
Per la Tabella n. 5 si veda lo stampato A.C. 2680.

A.C. 2680-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 ED ANNESSA TABELLA N. 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
  2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, per l'anno finanziario 2015, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Appendice n. 1).
  3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2015, affinché siano utilizzate per gli scopi previsti dalla medesima direttiva.
  4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2015.
  5. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2015, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento e mantenimento delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nel programma «Cooperazione allo sviluppo», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella della legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.
  7. In attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi.

Tabella n. 6

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Previsioni risultanti per gli anni 2015, 2016 e 2017

Denominazione Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017
Unità di voto  Missione
  Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
1.2 1. L'Italia in Europa e nel mondo (4)
1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2)
213.631.550 213.631.550
(213.581.550) (213.581.550)
1.11
1.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15) 11.157.390
11.157.390
(11.207.390) (11.207.390)

A.C. 2680-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 ED ANNESSA TABELLA N. 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i fondi iscritti nella parte corrente e nel conto capitale del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli «Somma da assegnare per il pagamento della mensa scolastica», nonché tra i capitoli relativi al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2015, è comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.
Per la Tabella n. 7 si veda lo stampato A.C. 2680.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

  Allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione 1. Istruzione scolastica, programma 1.9 Istituzioni scolastiche non statali, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 271.936.062;
    CS: – 271.936.062;
   2016:
    CP: – 272.530.089;
    CS: – 272.530.089;
   2017:
    CP: – 272.530.089;
    CS: – 272.530.089.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla medesima missione apportare le seguenti variazioni:
   al programma 1.2 Istruzione prescolastica:
   2015:
    CP: + 30.000.000;
    CS: + 30.000.000;
   2016:
    CP: + 30.000.000;
    CS: + 30.000.000;
   2017:
    CP: + 30.000.000;
    CS: + 30.000.000.
   al programma 1.3 Istruzione primaria:
   2015:
    CP: + 90.000.000;
    CS: + 90.000.000;
   2016:
    CP: + 90.000.000;
    CS: + 90.000.000;
   2017:
    CP: + 90.000.000;
    CS: + 90.000.000.
   al programma 1.4 Istruzione secondaria di primo grado:
   2015:
    CP: + 60.000.000;
    CS: + 60.000.000;
   2016:
    CP: + 60.000.000;
    CS: + 60.000.000;
   2017:
    CP: + 60.000.000;
    CS: + 60.000.000.
   al programma 1.5 Istruzione secondaria di secondo grado:
   2015:
    CP: + 91.936.062;
    CS: + 91.936.062;
   2016:
    CP: + 92.530.089;
    CS: + 92.530.089;
   2017:
    CP: + 92.530.089;
    CS: + 92.530.089.
Tab. 7. 1 (ex Tab. 7. 1.) Vacca, Castelli, Sorial.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alla missione 1. Istruzione scolastica, programma 1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: + 50.000.000;
    CS: + 50.000.000;
   2016:
    CP: + 50.000.000;
    CS: + 50.000.000;
   2017:
    CP: + 50.000.000;
    CS: + 50.000.000.

  Conseguentemente al medesimo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alla medesima missione, programma 1.9 Istituzioni scolastiche non statali, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 50.000.000;
    CS: – 50.000.000;
   2016:
    CP: – 50.000.000;
    CS: – 50.000.000;
   2017:
    CP: – 50.000.000;
    CS: – 50.000.000.
Tab. 7. 2. (ex Tab. 7. 2.) Vacca, Castelli, Sorial.

A.C. 2680-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 ED ANNESSA TABELLA N. 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
  2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2015, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento e adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2015, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.
  5. In relazione all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato per il servizio antincendi negli aeroporti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
  6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2015, in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
  7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie del bilancio del Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2015, conseguenti ai prelevamenti di somme dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nell'ambito del programma «Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nell'ambito del programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23, e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province.
  11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
  12. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.
  13. Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale da parte delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, per tutti gli appartenenti alle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010.
  14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Tabella n. 8

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO Previsioni risultanti per gli anni 2015, 2016 e 2017

Denominazione Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017
Unità di voto  Missione
  Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
5.1
5. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)
5.1. Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (27.2)
412.252.111 432.931.398
(411.912.111) (432.591.398)
6.2
6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
6.2. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
108.735.914
108.735.914
(109.075.914) (109.075.914)

A.C. 2680-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 ED ANNESSA TABELLA N. 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
Per la Tabella n. 9 si veda lo stampato A.C. 2680.

A.C. 2680-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 ED ANNESSA TABELLA N. 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2015, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 200 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
  4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2015, è fissato in 136 unità.
  5. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2015, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
  6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
  7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2015, le disposizioni dell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico, di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente la revoca dei finanziamenti relativi al Programma delle infrastrutture strategiche.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come rifinanziato dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
Per la Tabella n. 10 si veda lo stampato A.C. 2680.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

  Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2. Diritto alla mobilità e sviluppo del sistema di trasporto, programma 2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: + 10.000.000;
    CS: + 10.000.000;
   2016:
    CP: + 10.000.000;
    CS: + 10.000.000;
   2017:
    CP: + 10.000.000;
    CS: + 10.000.000.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 7. Fondi da ripartire, programma 7.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 10.000.000;
    CS: – 10.000.000;
   2016:
    CP: – 10.000.000;
    CS: – 10.000.000;
   2017:
    CP: – 10.000.000;
    CS: – 10.000.000.
Tab. 10. 1. (ex Tab. 10. 1.) Dell'Orco, De Lorenzis, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, Luigi Di Maio, Castelli, Sorial.

A.C. 2680-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 ED ANNESSA TABELLA N. 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
  2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2015, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:
   a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
    1) Esercito n. 71;
    2) Marina n. 16;
    3) Aeronautica n. 52;
    4) Carabinieri n. 0;
   b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
    1) Esercito n. 0;
    2) Marina n. 50;
    3) Aeronautica n. 9;
   c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
    1) Esercito n. 98;
    2) Marina n. 15;
    3) Aeronautica n. 20.

  3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2015, come segue:
   1) Esercito n. 291;
   2) Marina n. 270;
   3) Aeronautica n. 246;
   4) Carabinieri n. 90.

  4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2015, come segue:
   1) Esercito n. 420
   2) Marina n. 242;
   3) Aeronautica n. 265.

  5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2015, come segue:
   l) Esercito n. 480;
   2) Marina n. 201;
   3) Aeronautica n. 140.

  6. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), di cui ai programmi «Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nonché per l'ammodernamento e il rinnovamento, di cui ai programmi «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», «Approntamento e impiego delle forze terrestri», «Approntamento e impiego delle forze navali», «Approntamento e impiego delle forze aeree» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2015, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.
  7. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico del programma «Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure della NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.
  8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2015, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritti nel programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» del medesimo stato di previsione.
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2015, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attività sportive del personale militare e civile della Difesa.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2015, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

Tabella n. 11

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA Previsioni risultanti per gli anni 2015, 2016 e 2017

Denominazione Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017
Unità di voto  Missione
  Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
1.6
1. Difesa e sicurezza del territorio (5)
1.6. Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)
4.015.264.816 5.258.634.157
(4.014.764.816) (5.258.134.157)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

  Allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione 1. Difesa e sicurezza del territorio, programma 1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 1.800.000;
    CS: – 1.800.000;
   2016:
    CP: – 1.800.000;
    CS: – 1.800.000;
   2017:
    CP: – 1.800.000;
    CS: – 1.800.000.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione del Ministero della difesa, alla medesima missione, programma 1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: + 1.800.000;
    CS: + 1.800.000;
   2016:
    CP: + 1.800.000;
    CS: + 1.800.000;
   2017:
    CP: + 1.800.000;
    CS: + 1.800.000.
Tab. 11. 2. (ex Tab. 11. 2. ) Rizzo, Castelli, Sorial.

  Allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione 1. Difesa e sicurezza del territorio, programma 1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 1.000.000;
    CS: – 1.000.000;
   2016:
    CP: – 1.000.000;
    CS: – 1.000.000;
   2017:
    CP: – 1.000.000;
    CS: – 1.000.000.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione del Ministero della difesa, alla medesima missione, programma 1.6 Pianificazione speciale delle Forze armate e approvvigionamenti militari, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: + 1.000.000;
    CS: + 1.000.000;
   2016:
    CP: + 1.000.000;
    CS: + 1.000.000;
   2017:
    CP: + 1.000.000;
    CS: + 1.000.000.
Tab. 11. 3. (ex Tab. 11. 3.) Rizzo, Castelli, Sorial.

  Allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione 1. Difesa e sicurezza del territorio, programma 1.6 Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 644.300.000;
    CS: – 644.300.000;
   2016:
    CP: – 735.700.000;
    CS: – 735.700.000;
   2017:
    CP: – 735.700.000;
    CS: – 735.700.000.
Tab. 11. 6. (ex Tab. 11. 6.) Marcon, Piras, Duranti, Melilla.

A.C. 2680-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 ED ANNESSA TABELLA N. 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2015, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle amministrazioni interessate, in termini di residui, di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, e dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'amministrazione centrale.
  3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2015, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte nel capitolo 2827 del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
  5. Per l'anno finanziario 2015, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonché dai corrispondenti organismi pagatori regionali a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, e del regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2015 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta contro gli incendi boschivi, sicurezza pubblica, monitoraggio e protezione dell'ambiente, divulgazione ed educazione ambientale e tutela delle riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo, ivi compresa la salvaguardia della biodiversità anche attraverso la vivaistica sperimentale per la conservazione delle risorse genetiche forestali nazionali.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2015, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività sportive del personale del Corpo forestale dello Stato.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nell'ambito del programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità» della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme di pertinenza del Corpo forestale dello Stato, detenute dalla società Cassa depositi e prestiti Spa, individuate d'intesa con il medesimo Ministero e versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  9. Per l'anno finanziario 2015 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale» istituito nel programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
  11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2015, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Per la Tabella n. 12 si veda lo stampato A.C. 2680.

A.C. 2680-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 ED ANNESSA TABELLA N. 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2015, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli, iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», relativi al Fondo unico dello spettacolo.
  3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2015, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, relativi agli acquisti e alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2015, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, in ordine al trasferimento delle funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Tabella n. 13

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO Previsioni risultanti per gli anni 2015, 2016 e 2017

Denominazione Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017
Unità di voto  Missione
  Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
1.9
1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)
1.9. Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)
131.041.014 131.042.073
(131.741.014) (131.742.073)
1.10
1.10. Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10) 119.566.204
119.586.300
(118.866.204) (118.886.300)

A.C. 2680-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 ED ANNESSA TABELLA N. 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie, per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2015.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2015, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione del programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica», nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Per la Tabella n. 14 si veda lo stampato A.C. 2680.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

  Alla tabella 14, stato di previsione del Ministero della salute, missione 1. Tutela della salute, programma 1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: – 1.000.000;
    CS: – 1.000.000.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione del Ministero della salute, missione 2. Ricerca e innovazione, programma 2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica, apportare le seguenti variazioni:
   2015:
    CP: + 1.000.000;
    CS: + 1.000.000;
Tab. 14. 1. (ex Tab. 14. 1. Parte ammissibile) Abrignani.

A.C. 2680-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 15.
(Totale generale della spesa).

  1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 829.709.811.344, in euro 798.862.620.465 e in euro 836.316.076.932 in termini di competenza, nonché in euro 840.950.462.251, in euro 808.390.964.560 e in euro 845.858.096.928 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2015-2017.

A.C. 2680-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 ED ANNESSO QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 16.
(Quadro generale riassuntivo).

  1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2015-2017, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.
Non sono riportate le modifiche ai quadri generali riassuntivi conseguenti alle variazioni degli stati di previsione introdotte dalla Commissione. Per il testo proposto dal Governo, si rinvia allo stampato A.C. 2680.

A.C. 2680-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 17.
(Disposizioni diverse).

  1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» del programma «Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica», nell'ambito della missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2015, ai pertinenti programmi dei Ministeri interessati le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
  4. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
  5. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2014 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 4, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli di natura rimodulabile dei programmi, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operatività delle amministrazioni.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato.
  7. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
  11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale» (capitolo 2797) e quello relativo alla «Devoluzione alle regioni a statuto speciale del gettito di entrate erariali alle stesse spettanti in quota fissa» (capitolo 2790) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alla determinazione delle quote di tributi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia.
  12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2015, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi e iniziative finalizzati al benessere del personale.
  13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito di ciascuno stato di previsione dei Ministeri, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  15. In attuazione dei commi da 2 a 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che attribuiscono all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative agli interventi manutentori degli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, per l'anno finanziario 2015, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti degli appositi fondi relativi rispettivamente alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché tra gli stessi e i capitoli o i piani gestionali degli stati di previsione di ciascun Ministero relativi alle spese di manutenzione di impianti e attrezzature, all'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro e agli interventi di piccola manutenzione sugli immobili.
  16. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.
  17. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il finanziamento di assegni una tantum in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati in attuazione dell'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ripartite con decreti del Ministro competente.
  18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, le somme, residuali al 31 dicembre 2014, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.
  20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme versate in entrata per essere destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico, previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché dalle successive disposizioni legislative di modifica e integrazione delle stesse, individuati e approvati dall'Agenzia per l'Italia digitale.
  21. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
  22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale.
  23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali dalle scuole di formazioni unificate alla Scuola nazionale dell'amministrazione.
  24. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attività di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.
  25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2015-2017 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati e il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2015) (A.C. 2679-BIS-A)

A.C. 2679-bis-A – Parere I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   sia previsto un maggiore coinvolgimento delle regioni, nella forma dell'intesa con la Conferenza Stato-regioni, in luogo del mero parere, nel procedimento di emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – di cui all'articolo 2, comma 6, del testo – per la definizione delle modalità di destinazione di risorse, su base regionale, per il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, secondo determinati criteri individuati dalla norma stessa.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Franco Bordo 1.527, 1.528 e Colonnese 3.88;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 2679-bis-A – Articolo 1

ARTICOLO 1, ANNESSI ALLEGATI ED ELENCO, DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo I
RISULTATI DIFFERENZIALI E GESTIONI PREVIDENZIALI

Art. 1.
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato e gestioni previdenziali. Disposizioni per la crescita, per l'occupazione e per il finanziamento di altre esigenze).

  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2015, 2016 e 2017, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
  2. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge è indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2015. I predetti importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
  3. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge sono, inoltre, indicati gli importi complessivi dovuti per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché gli importi che, prima del riparto tra le gestioni interessate, sono attribuiti:
   a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989;
   b) alla gestione speciale minatori;
   c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.

  4. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, per la valorizzazione dei docenti e per una sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica, anche attraverso la valutazione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo denominato «Fondo “La buona scuola”», con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  5. Il Fondo di cui al comma 4 è finalizzato alla attuazione degli interventi di cui al medesimo comma 4, con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni, al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro e alla formazione dei docenti e dei dirigenti.
  6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 56, le parole da: «5 milioni di euro» fino a: «sostegno delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015 destinato al sostegno delle imprese composte da almeno quindici individui» e dopo le parole: «raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) » sono inserite le seguenti: «o in reti di impresa aventi soggettività giuridica e fornite di partita IVA (reti-soggetto)»;
   b) il comma 57 è sostituito dal seguente:
  «57. Le risorse del fondo sono erogate ai soggetti di cui al comma 56, ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico, tenute a valorizzare le collaborazioni con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome, sulla base di progetti della durata di almeno due anni, volti a sviluppare i seguenti princìpi e contenuti:
   a) creazione di centri di sviluppo di software e hardware open-source per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese;
   b) creazione di centri per l'incubazione di realtà innovative nel mondo dell'artigianato digitale;
   c) creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese;
   d) messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale da parte dei soggetti di cui al comma 56;
   e) creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale».

  7. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, al fine di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.
  8. Le risorse del Fondo di cui al comma 7 sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per una presa d'atto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il programma, da attuare in coerenza con i decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228 e n. 229, individua gli interventi prioritari da realizzare, le risorse agli stessi destinate e il relativo cronoprogramma, definendo altresì le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati. Entro il 31 gennaio di ciascun anno è trasmesso al CIPE il programma aggiornato, corredato della puntuale indicazione dello stato di attuazione degli interventi, in termini di avanzamento fisico e finanziario.
  9. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a:
   1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro».

  10. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 9 del presente articolo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal comma 11 del presente articolo.
  11. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «ed entro i cinque anni solari successivi» sono sostituite dalle seguenti: «ed entro i sette anni solari successivi»;
   b) al comma 3, le parole: «nei due periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei tre periodi d'imposta successivi».

  12. Il credito eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, è riconosciuto in via automatica dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Le somme erogate ai sensi del comma 9 sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate ai sensi del comma 9 anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In quest'ultimo caso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria interessati recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario. Con riferimento alla riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali conseguente all'applicazione di quanto previsto dal presente comma, restano in ogni caso ferme le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).
  13. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «di lire 10.240» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica,».
  14. La disposizione di cui al comma 13 entra in vigore il 1o luglio 2015.
  15. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2015 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2015 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  16. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-septies è aggiunto il seguente:
  «4-octies. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente articolo. Per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente articolo e per le società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, la deduzione di cui al presente comma è ammessa anche per ogni lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di cui al comma 1.1 del presente articolo».

  17. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono abrogati.
  18. Sono fatti salvi gli effetti del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni.
  19. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «4-bis.1» sono aggiunte le seguenti: «e 4-octies».
  20. La disposizione di cui all'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come introdotto dal comma 16 del presente articolo si applica previa autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  21. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 756 è inserito il seguente:
  «756-bis. In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1o marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, di percepire la quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è imponibile ai fini previdenziali. Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756. La manifestazione di volontà di cui al presente comma, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. All'atto della manifestazione della volontà di cui al presente comma il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi di cui all'articolo 4 della citata legge n. 297 del 1982. In caso di mancata espressione della volontà di cui al presente comma resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente»;
   b) al comma 756, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis».

  22. Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, non si tiene conto delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione di cui all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 21 del presente articolo.
  23. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 25 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 21 del presente articolo. Le medesime disposizioni di cui al citato articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 addetti anche relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al citato comma 756-bis dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
  24. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 25 si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 21 del presente articolo, e non si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 10, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005. I medesimi datori di lavoro versano un contributo mensile al Fondo di cui al comma 27 pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297.
  25. I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda di cui all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 21 del presente articolo, possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui al comma 27 e da garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale di cui all'articolo 46 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
  26. Al fine di accedere ai finanziamenti di cui al comma 25, i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all'INPS apposita certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall'INPS, il datore di lavoro può presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana. Ai suddetti finanziamenti, assistiti dalle garanzie di cui al comma 27, non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto lavoro di cui all'articolo 2120 del codice civile. Al rimborso correlato al finanziamento effettuato dalle imprese non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
  27. È istituito presso l'INPS un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 25 per le imprese aventi alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 a carico del bilancio dello Stato e alimentato dal gettito contributivo di cui al comma 24, secondo periodo. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed onerosa nella misura di cui al comma 24. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo di garanzia è surrogato di diritto alla banca per l'importo pagato nel privilegio di cui all'articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Per tali somme si applicano le medesime modalità di recupero dei crediti contributivi.
  28. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 21 a 29, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia dello Stato di ultima istanza sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  29. Ai maggiori compiti previsti dal presente articolo per l'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  30. L'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sostituito dal seguente:
  «Art. 3. – (Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo).1. A tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
  2. Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.
  4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
   a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
   b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
   c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
   d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

  5. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
  6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:
   a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto;
   b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
   c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
   d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

  7. Per le spese relative alle lettere a) e c) del comma 6 il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento delle medesime.
  8. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  9. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
  10. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
  11. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al periodo precedente sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.
  12. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
  13. Le agevolazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelle previste dall'articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano alla data del 31 dicembre 2014. Le relative risorse sono destinate al credito d'imposta previsto dal presente decreto.
  14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente.
  15. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

  31. Al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è aggiunto, in fine, l'allegato 1 di cui all'allegato n. 3 annesso alla presente legge.
  32. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 33 a 40. L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile.
  33. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono esercitare l'opzione di cui al comma 32 del presente articolo a condizione di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
  34. I redditi dei soggetti indicati al comma 32 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. In caso di utilizzo diretto dei beni indicati il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell'esclusione di cui al presente comma a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. In tali ipotesi la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione in via preventiva ed in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, l'agevolazione spetta a condizione che gli stessi siano determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 269 del 2003, e successive modificazioni.
  35. Non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 34, a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al comma 34. Si applicano le disposizioni relative al ruling previste dal terzo periodo del comma 34.
  36. Le disposizioni dei commi da 32 a 35 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 32 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca ed organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al comma 34.
  37. La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 34 e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene.
  38. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 32 rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  39. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 32 a 38, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 34 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 37.
  40. Le disposizioni di cui ai commi da 32 a 39 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Per tale periodo di imposta e per quello successivo, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo di cui al comma 34 è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.
  41. Dopo il comma 279 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:
  «279-bis. Per i progetti di investimento agevolabili ai sensi dei commi da 271 a 279 per i quali l'Agenzia delle entrate ha comunicato ai soggetti interessati il nulla osta ai fini della relativa copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il beneficio del credito di imposta è applicabile agli investimenti, effettuati dal 1o gennaio 2007 e ultimati entro il 31 dicembre 2013, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in data anteriore al 1o gennaio 2007, salvo che i medesimi investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

  42. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015»;
    2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
  «2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:
   a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;
   b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari, di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.

  2-bis. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro»;
   b) all'articolo 16:
    1) al comma 1, alinea, le parole da: «La detrazione è pari a» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «La detrazione è pari al 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015»;
    2) al comma 1-bis, alinea, le parole da: «nella misura» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2015»;
    3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2015» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese di cui al presente comma sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1».

  43. Una quota pari a 60 milioni di euro delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 ottobre 2014, adottato in attuazione del comma 5-septies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, è destinata alle finalità del Fondo per le emergenze nazionali di cui al citato articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992, e successive modificazioni, e rimane acquisita al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'anno 2015.
  44. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 45 a 79 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente:
   a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata;
   b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
   c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite:
    1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
    2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
    3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente concorrono nella misura del 50 per cento;
    4) non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore al limite di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo, e 102, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
    5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

  45. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 44, lettera a), per l'accesso al regime:
   a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e ai parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549;
   b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

  46. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 44 del presente articolo.
  47. Non possono avvalersi del regime forfetario:
   a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
   b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
   c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
   d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

  48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 44: a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le operazioni nazionali; b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni. Per le operazioni di cui al presente comma i contribuenti di cui al comma 44 non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
  49. Salvo quanto disposto dal comma 50, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni.
  50. I contribuenti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
  51. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.
  52. Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto è computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità, di cui all'articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Nella stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 ed i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.
  53. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  54. I soggetti di cui al comma 44 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.
  55. Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 54 è ridotto di un terzo, a condizione che:
   a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 44, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
   b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
   c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 44.

  56. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime. Analoghe disposizioni si applicano ai fini della determinazione del valore della produzione netta.
  57. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
  58. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi del comma 54 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  59. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I contribuenti di cui al comma 44 del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
  60. I contribuenti che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
  61. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 44 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 47.
  62. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi e i compensi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario a quello forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.
  63. I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e dei parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta.
  64. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 44 e 47 che determinano la cessazione del regime previsto dai commi da 44 a 79, nonché le condizioni di cui al comma 55, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 44 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 47.
  65. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, rileva anche il reddito determinato ai sensi del comma 54 del presente articolo. Tale reddito non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.
  66. I soggetti di cui al comma 44 esercenti attività d'impresa possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato di cui ai commi da 67 a 74.
  67. Per i soggetti di cui al comma 66 del presente articolo non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  68. Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o coadiutori, il soggetto di cui al comma 66 del presente articolo può indicare la quota di reddito di spettanza dei singoli collaboratori, fino a un massimo, complessivamente, del 49 per cento. Per tali soggetti, il reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione dovuta si determina ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive modificazioni.
  69. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da parte dei soggetti di cui al comma 66 sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
  70. Ai soggetti di cui al comma 66 del presente articolo e ai loro familiari collaboratori, già pensionati presso le gestioni dell'INPS e con più di 65 anni di età, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  71. Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui al comma 44 del presente articolo non si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
  72. Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 44 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 47. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 44. Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 44 nell'anno della richiesta stessa.
  73. Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui al comma 44 che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall'INPS; i soggetti già esercenti attività d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l'accesso al regime agevolato potrà avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di cui al comma 44.
  74. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia delle entrate e l'INPS stabiliscono le modalità operative e i termini per la trasmissione dei dati necessari all'attuazione del regime contributivo agevolato.
  75. Sono abrogati, salvo quanto previsto dal comma 78:
   a) l'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
   b) l'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
   c) l'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

  76. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o del regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011, in possesso dei requisiti previsti dal comma 44 del presente articolo, applicano, salvo opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, il regime forfetario.
  77. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il regime di cui al comma 55 del presente articolo per i soli periodi di imposta che residuano al completamento del triennio agevolato.
  78. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.
  79. Le disposizioni dei commi da 44 a 78 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 44 a 78. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le relative modalità applicative.
  80. La quota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementata di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
  81. È istituito presso il Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico.
  82. All'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono dovuti dal notificante ai sensi delle disposizioni vigenti. Le risorse derivanti dall'attuazione del presente comma restano nella disponibilità del Ministero della giustizia al fine di assicurare la piena funzionalità degli uffici di esecuzione penale esterna. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le occorrenti variazioni di bilancio».

  83. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti ed indiretti, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro un apposito fondo, con una dotazione di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
  84. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 83 si provvede:
   a) quanto a 67,4 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo dei fondi di parte corrente iscritti nei singoli stati di previsione dei Ministeri ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ad esclusione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
   b) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

  85. Il comma 15-bis dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dall'articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che le entrate proprie derivanti da tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate comprendono anche quelle derivanti dalle sovrattasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate.
  86. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal 1o gennaio 2015, senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il conseguimento dei benefìci di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2015, in 16,5 milioni di euro per l'anno 2016, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2017, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 20,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 16 milioni di euro per l'anno 2020, in 10,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 6,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro per l'anno 2024.
  87. Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1o gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017».
  88. Ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, si applicano gli sgravi contributivi di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite massimo di 35.550.000 euro.
  89. Entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza (INPS), e all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefìci previdenziali di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all'INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1o gennaio 2015.
  90. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1o gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  91. I benefìci contributivi di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1o gennaio 2015.
  92. Al finanziamento degli incentivi di cui ai commi 90 e 91 si provvede, quanto a un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.
  93. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Gruppo di azione coesione di cui al decreto del Ministro della coesione territoriale 1o agosto 2012 provvede all'individuazione delle specifiche linee di intervento oggetto di riprogrammazione ai sensi del comma 92.
  94. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'Erario.
  95. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 97, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato.
  96. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie disposizioni per l'attuazione del comma 95.
  97. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 95 a 99 inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 95, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 98, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno di cui al comma 95, primo periodo, e i valori dell'ISEE di cui al comma 95, secondo periodo.
  98. L'onere derivante dai commi da 95 a 99 è valutato in 202 milioni di euro per l'anno 2015, di 607 milioni di euro per l'anno 2016, di 1.012 milioni di euro per l'anno 2017, di 1.012 milioni di euro per l'anno 2018, di 607 milioni di euro per l'anno 2019 e di 202 milioni di euro per l'anno 2020.
  99. Anche ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle somme erogate ai sensi dei commi 95 e 96 del presente articolo.
  100. Nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2015, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, sono riconosciuti, per l'anno 2015, buoni per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 8.500 euro annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative del presente comma.
  101. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 108 milioni per l'anno 2015, da destinare a interventi in favore della famiglia, di cui una quota pari a 100 milioni di euro è riservata per il rilancio del piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni. Una quota del suddetto fondo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, è destinata al Fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuati la destinazione del fondo, i criteri di riparto, l'individuazione degli obiettivi e le conseguenti disposizioni attuative.
  102. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 39, comma 2, a decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 50 milioni di euro è annualmente destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata alla sperimentazione di modalità di controllo dei soggetti a rischio di patologia, mediante l'adozione di software che consentano al giocatore di monitorare il proprio comportamento generando conseguentemente appositi messaggi di allerta. Il Ministro della salute, con decreto di natura regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP). Al fine del monitoraggio della dipendenza dal gioco d'azzardo e dell'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese, l'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è trasferito al Ministero della salute. Con decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminata la composizione dell'Osservatorio, assicurando la presenza di esperti in materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni operanti nel settore, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla ripartizione della quota di cui al presente comma si provvede annualmente all'atto dell'assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard. La verifica dell'effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
  103. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 15, comma 1.1, le parole: «per importo non superiore a 2.065 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «per importo non superiore a 30.000 euro annui»;
   b) all'articolo 100, comma 2, lettera h), le parole: «per importo non superiore a 2.065,83 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per importo non superiore a 30.000 euro».

  104. Le disposizioni del comma 103 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
  105. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime erogazioni continuano a considerarsi detraibili ai sensi del citato articolo 15, comma 1-bis, ovvero ai sensi del presente articolo, anche quando i relativi versamenti sono effettuati dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime».
  106. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili per applicazioni del tipo Supplemental Down Link (SDL) con l'utilizzo della banda 1452-1492 MHz, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259. L'Autorità emana l'eventuale regolamento di gara entro il 15 marzo 2015. Il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure selettive per l'assegnazione delle frequenze di cui al presente comma entro i successivi trenta giorni e le conclude entro il 31 ottobre 2015. La liberazione delle frequenze di cui al presente comma per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili per applicazioni del tipo SDL deve avere luogo entro il 30 giugno 2015.
  107. Per l'anno 2015 le spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali dell'Unione europea non rilevano, ai fini dei saldi di cui all'articolo 2, comma 165, per un importo pari ai proventi derivanti dall'attuazione del comma 106 del presente articolo, nel limite massimo di 700 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla finalizzazione degli eventuali proventi derivanti dall'attuazione del comma 106 del presente articolo, eccedenti l'importo di cui al primo periodo, ivi compresa l'eventuale riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
  108. Il terzo e il quarto periodo del comma 7 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono sostituiti dai seguenti: «Agli indennizzi di cui al comma 6 si provvede a valere, entro il limite complessivo di euro 600.000, sugli introiti di cui al comma 2, lettera a). I proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico entro il 1o marzo 2015 per le finalità di cui al periodo precedente e, per l'importo eccedente, per l'incremento della somma di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni.».
  109. All'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015»;
   b) al comma 9, primo e secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015»;
   c) al comma 9, secondo periodo, le parole: «le risorse di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento delle risorse di cui al primo periodo»;
   d) dopo il comma 9-bis sono inseriti i seguenti:
  «9-ter. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per la pianificazione delle frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia e non assegnate a operatori di rete nazionali per il servizio televisivo digitale terrestre per la messa a disposizione della relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale. Le suddette frequenze possono essere assegnate unicamente secondo le modalità di cui al presente comma. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia i relativi diritti d'uso esclusivamente ai soggetti utilmente collocati in apposite graduatorie redatte sulla base dei seguenti criteri:
   a) idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
   b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale;
   c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva;
   d) sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria;
   e) tempi previsti per la realizzazione delle reti che utilizzano le frequenze di cui all'alinea, primo periodo.

  9-quater. Gli operatori di rete selezionati secondo le modalità di cui al comma 9-ter possono altresì successivamente esercire, per le medesime finalità, ulteriori frequenze resesi disponibili, assicurando il puntuale rispetto dei vincoli previsti dalla pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dei diritti degli Stati radioelettricamente confinanti. Gli operatori di rete in ambito locale già titolari di diritti d'uso di frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia mettono a disposizione la relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale secondo le modalità di cui al comma 9-quinquies.
  9-quinquies. Al fine di determinare i soggetti che possono utilizzare la capacità trasmissiva di cui al comma 9-quater, il Ministero dello sviluppo economico predispone, per ciascuna regione e per le province autonome di Trento e di Bolzano, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta, prevedendo, se del caso, riserve su base territoriale inferiore alla regione e applicando, per ciascun marchio oggetto di autorizzazione, i seguenti criteri:
   a) media annua dell'ascolto medio del giorno medio mensile rilevati dalla società Auditel nella singola regione o provincia autonoma;
   b) numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
   c) costi per i giornalisti professionisti iscritti all'albo professionale, per i giornalisti pubblicisti iscritti all'albo professionale e per i praticanti giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in qualità di dipendenti.

  9-sexies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso di cui al comma 9-quater concedono la relativa capacità trasmissiva ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 9-quinquies. I fornitori di servizi di media audiovisivi che utilizzano la capacità trasmissiva di cui al comma 9-quater per un determinato marchio non possono trasmettere nel medesimo bacino lo stesso marchio utilizzando altre frequenze. Le graduatorie di cui al comma 9-quinquies sono sottoposte a periodici aggiornamenti.
  9-septies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'adottare il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito locale sulla base della posizione in graduatoria di cui al comma 9-quinquies. Il presente comma integra i princìpi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 2, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni».

  110. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 108, valutati complessivamente in 31,626 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
  111. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è sostituita dalla seguente:
   «a) impianti wi-fi, solo a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download».

  112. È autorizzata la spesa di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Le relative risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  113. Al fine di favorire la competitività e di razionalizzare il sistema dell'autotrasporto, una quota non superiore al 20 per cento delle risorse di cui al comma 112 è destinata alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione.
  114. Per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Le risorse sono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) previa verifica dell'attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
  115. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti sono conseguentemente rideterminati con riferimento a ciascun esercizio finanziario. Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.
  116. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, da assegnare all'Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento.
  117. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  118. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  119. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2015 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  120. Le risorse finanziarie assegnate all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono integrate di 650.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
  121. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  122. Al fine di incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, per l'anno 2015, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Una quota pari almeno al 50 per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata al finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) presentati dalle università.
  123. Per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2016 e di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020.
  124. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, è incrementato di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
  125. Al fine di assicurare l'ampliamento del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  126. All'articolo 1, comma 204, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «di 3 milioni di euro per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».
  127. Al fine di una migliore gestione e allocazione della spesa, a decorrere dal 1o gennaio 2015 le risorse del Fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che è conseguentemente soppresso, sono trasferite, per le medesime finalità, in un apposito Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le risorse del Fondo istituito ai sensi del presente comma sono incrementate di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  128. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio nazionale accedono, nei limiti delle risorse e dei posti disponibili, ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
  129. Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese, è prorogato al 31 dicembre 2015. Il credito d'imposta previsto al medesimo comma 1 per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della rete, è conseguentemente riconosciuto per l'anno 2015, a valere sulle risorse stanziate per tale finalità dal medesimo comma 1, come integrate dal comma 335 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  130. Agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, a decorrere dal 1o gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e degli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011, si provvede mediante l'attribuzione alle medesime regioni e province autonome di un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 200 milioni di euro per l'anno 2016, di 289 milioni di euro per l'anno 2017 e di 146 milioni di euro per l'anno 2018. Tale contributo è ripartito tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio 2015, previo riscontro del Ministero della salute.
  131. Per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
  132. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 6,1 milioni di euro per l'anno 2015, di 22,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 212,7 milioni di euro per l'anno 2017, di 191 milioni di euro per l'anno 2018, di 199,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 211,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 289,65 milioni di euro per l'anno 2021, di 304,05 milioni di euro per l'anno 2022, di 306,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 307,25 milioni di euro per l'anno 2024, di 310,25 milioni di euro per l'anno 2025 e 319,85 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
  133. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo la lettera d-sexies) è aggiunta la seguente:
   «d-septies) alle reti metropolitane di aree metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56».

  134. Per assicurare il sostegno all'emittenza radiotelevisiva locale, nonché per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2014 sulle relative risorse, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  135. La Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco hanno diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Dipartimento della pubblica sicurezza e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno possono consentire l'uso, anche temporaneo, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si applicano le disposizioni degli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni. I commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono abrogati.
  136. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1o febbraio 2011, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi per i fini di cui al comma 135 del presente articolo, nonché le specifiche modalità attuative.
  137. Le somme derivanti dalla concessione in uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, rispettivamente, al programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» nell'ambito della missione «Ordine e sicurezza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'interno e al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
  138. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 300 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.
  139. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, da ripartire tra le finalità di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  140. Per la realizzazione delle azioni relative al piano straordinario per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere assegnati all'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ulteriori 130 milioni di euro per l'anno 2015, 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 40 milioni di euro per l'anno 2017. Per la realizzazione delle azioni di cui al citato articolo 30, comma 2, lettere c), d), e) e f), del decreto-legge n. 133 del 2014, relative alla valorizzazione e alla promozione delle produzioni agricole e agroalimentari italiane nell'ambito del piano di cui al medesimo articolo 30, comma 1, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari, con una dotazione iniziale di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Per la realizzazione delle azioni di cui al citato articolo 30, comma 2, lettera f), del decreto-legge n. 133 del 2014, una quota delle risorse stanziate per l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ai sensi del primo periodo del presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata all'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2005, n. 56, e successive modificazioni, per incrementare la presenza e la conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso
i mercati e presso i consumatori internazionali, al fine di contrastare il fenomeno dell’italian sounding e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani. A valere sulle risorse di cui al primo periodo, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 è assegnato al Ministero dello sviluppo economico per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e la promozione del made in Italy di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
  141. A quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 140 si provvede:
   a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2015, a 50 milioni di euro per l'anno 2016 e a 40 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
   b) quanto a 82 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo dei fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a), b) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
   c) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

  142. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative a mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipulazione degli atti e l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente comma, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.
  143. All'articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «15 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio 2016»;
   b) le parole: «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2016»;
   c) le parole: «3.000 milioni di euro per l'anno 2015,» sono soppresse;
   d) le parole: «7.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3.272 milioni»;
   e) le parole: «10.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «6.272 milioni».

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

Descrizione del risultato differenziale 2015 2016 2017
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 16.884 milioni di euro per il 2015, a 3.150 milioni di euro per il 2016 e a 3.150 milioni di euro per il 2017), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

–54.000

–27.000 –15.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) 323.000 275.000 300.000
  (*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo, per il 2015, di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.

Allegato 2
(articolo 1, commi 2 e 3)

Missione e programma     Trasferimenti alle gestioni previdenziali
(in milioni di euro)
2015 2016 2017
25 - Politiche previdenziali

3. Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali  

2.a1) Adeguamento dei trasferimenti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore della gestione ex-ENPALS, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88 186,00 186,00 186,00
2.a2) Adeguamento dei trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui al punto 2.a1), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani, ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni 45,97 45,97 45,97
2.a3) Adeguamento dei trasferimenti alla gestione ex INPDAP 21,03 21,03 21,03
2.b1) Importi complessivamente dovuti dallo Stato
alle gestioni:
2.b1.a) gestione previdenziale speciale minatori 3,11 3,11 3,11
2.b1.b) gestione ex ENPALS 72,10 72,10 72,10
2.b1.c) integrazione annuale oneri pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni prima del 1o gennaio 1989 598,00 598,00 598,00
2.b2) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per la gestione ex INPDAP di cui al punto 2.a3) 2.342,91 2.342,91 2.342,91

CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Allegato 3
(articolo 1, comma 31)
«ALLEGATO 1
(articolo 3, comma 6, lettera a))

Lauree magistrali in discipline di ambito tecnico o scientifico       
LM-12 Design
LM-13 Farmacia e farmacia industriale
LM-17 Fisica
LM-18 Informatica
LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica
LM-21 Ingegneria biomedica
LM-22 Ingegneria chimica
LM-23 Ingegneria civile
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
LM-25 Ingegneria dell'automazione
LM-26 Ingegneria della sicurezza
LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni
LM-28 Ingegneria elettrica
LM-29 Ingegneria elettronica
LM-30 Ingegneria energetica e nucleare
LM-31 Ingegneria gestionale
LM-32 Ingegneria informatica
LM-33 Ingegneria meccanica
LM-34 Ingegneria navale
LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-4  Architettura e ingegneria edile-architettura
LM-40 Matematica
LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali
LM-54 Scienze chimiche
LM-6  Biologia
LM-60 Scienze della natura
LM-61 Scienze della nutrizione umana
LM-66 Sicurezza informatica
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
LM-7  Biotecnologie agrarie

Segue: Allegato 3
(articolo 1, comma 31)
«ALLEGATO 1
(articolo 3, comma 6, lettera a))

Lauree magistrali in discipline di ambito tecnico o scientifico       
LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale
LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione
LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
LM-74 Scienze e tecnologie geologiche
LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
LM-79 Scienze geofisiche
LM-8  Biotecnologie industriali
LM-82 Scienze statistiche
LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
LM-9  Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione

Allegato 4
(Articolo 1, comma 44, lettera a))

(Regime fiscale per lavoratori autonomi)

PROGRESSIVO GRUPPO DI SETTORE CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007 VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI REDDITIVITÀ
1 Industrie alimentari e delle bevande (10-11) 35.000 40%
2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 40.000 40%
3 Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 30.000 40%
4 Commercio ambulante
di altri prodotti
47.82 - 47.89 20.000 54%
5 Costruzioni e attività
immobiliari
(41 - 42 - 43) - (68) 15.00 86%
6 Intermediari del commercio 46.1 15.000 62%
7 Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione (55 - 56) 40.000 40%
8 Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 - 65- 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85)(86 - 87- 88) 15.000 78%
9 Altre attività economiche (01 - 02- 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) 20.000 67%

Elenco 1
(articolo 1, comma 139)

Intervento 2015 2016 2017 A decorrere dal 2018
Interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili 100 100 100 100
Prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania 10 10 10 0
Totale 110 110 110 100

(Gli importi sono espressi in milioni di euro)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

  Al comma 2, dopo le parole: piano straordinario di assunzioni inserire le seguenti: comprensivo del personale ATA.
1. 1503. Currò.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. In via sperimentate, per il triennio 2015-2017 alle lavoratrici e ai lavoratori appartenenti al settore pubblico, al settore privato, alle libere professioni, al commercio o all'artigianato, al lavoro autonomo, che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, detta legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, sono riconosciuti, su richiesta:
   a) un anticipo di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia di tre mesi per ogni anno dedicato al lavoro di cura, fino a un massimo di cinque anni di anticipo;
   b) il diritto alta pensione anticipata, indipendentemente dall'età anagrafica, a seguito del versamento di trenta anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque annualità versate nel periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile grave;

  2-ter. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto, inoltre, ai fini della misura dei trattamento pensionistico, a una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purché versata in costanza di assistenza al familiare convivente disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  2-quater. I benefici di cui ai commi 2-bis e 2-ter, possono essere goduti da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, presente all'interno del nucleo familiare.
  2-quinquies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati in 400 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede ai sensi del comma 2-sexies.
  2-sexies. All'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 900 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 900 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
1. 1. (ex 2. 02.) Ciprini, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. I trattamenti pensionistici obbligatori, integrativi e complementari, i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui ai decreti legislativi 20 novembre 1990, n. 357, 16 settembre 1996, n. 563, e 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite per i dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi compresi quelli derivanti dalla gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e quelli erogati dalle gestioni di previdenza obbligatorie presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, con esclusione delle prestazioni di tipo assistenziale, degli assegni straordinari di sostegno del reddito, delle pensioni erogate alle vittime del terrorismo e delle rendite erogate dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in caso di cumulo di più trattamenti pensionistici, non possono essere erogati in misura superiore all'importo netto di euro 5.000. Per il medesimo triennio, la contribuzione accreditata e utilizzata fini della determinazione del montante contributivo individuale non è soggetta a rivalutazione ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  2-ter. I risparmi di spesa conseguiti attraverso l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono destinati a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.
1. 2. (ex 2. 03.) Tripiedi, Cominardi, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 6 della legge 638 dell'11 novembre 1983 e successive modificazioni, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
  12. Ai soggetti titolari di unico trattamento pensionistico o di più trattamenti pensionistici la cui somma degli importi percepiti, a prescindere dal requisito anagrafico, non superi la soglia di seicento euro, viene comunque corrisposto un rateo integrato nella misura minima di 600 euro per dodici mensilità.

  Conseguentemente al comma 9, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
    1) 480 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
    2) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
1. 3. (ex 2. 11.) Villarosa, Castelli, Caso.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La legge 11 giugno 1974 n. 252 è abrogata.
1. 4. (ex 2. 01.) Rizzetto, Caso, Castelli.

  Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:
  4. Al fine di garantire la continuità didattica, il rafforzamento dell'offerta formativa e al contempo offrire adeguata soluzione al fenomeno dell'attuale precariato scolastico, è definito un piano quinquennale straordinario, per gli anni scolastici 2015-2020, di immissione in ruolo del personale docente ed educativo a tempo determinato iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, istituite ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 605, lettera c) e successive modificazioni e, in subordine, del personale docente ed educativo attualmente inserito nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto e che vi si iscriva entro il 1o settembre 2015.
  5. Per la realizzazione del piano straordinario di assunzione del personale docente ed educativo a tempo determinato iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, istituite ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 605, lettera c) e successive modificazioni, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
  5-bis. A decorrere dal 2016, per la realizzazione del piano straordinario di assunzione del personale docente ed educativo attualmente iscritto nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto e che vi si iscriva entro il 10 settembre 2015, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo con la dotazione di 300 milioni di euro per l'anno scolastico 2016-2017, di 1.200 milioni per l'anno scolastico 2017-2018, di 2.100 milioni per l'anno scolastico 2018-2019, di 3.000 milioni per l'anno scolastico 2019-2020 e di 4.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente, al comma 9, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta 2015;
   2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2015 il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito dei reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   3) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta 2016;
   4) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2016. Il credito spetta per in parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   5) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta 2017;
   6) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2017. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   7) 504 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta 2018;
   8) 504 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2018. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   9) 384 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro a decorrere dal periodo di imposta 2019;
   10) 384 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro a decorrere dal periodo di imposta 2019. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
1. 5. (ex 3. 21.) Caso, Castelli.

  Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:
  4. Al fine di dotare il Paese di un sistema di istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e detta continuità didattica, e per una valorizzazione dei docenti e dell'autonomia scolastica, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo per la realizzazione di un piano straordinario di assunzioni dei docenti attualmente iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
  5. Al fine di valorizzare la professionalità del personale docente provvisto di abilitazione e di ampliamo le prospettive lavorative, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo per la realizzazione di un piano straordinario di assunzioni dei docenti attualmente iscritti nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto e che visi iscriveranno entro il 1o settembre 2015, con la dotazione di 300 milioni di euro per l'anno scolastico 2016-2017, di 1.200 milioni di euro per l'anno scolastico 2017-2018, di 2.100 milioni di euro per l'anno scolastico 2018-2019, di 3.000 milioni per l'anno scolastico 2019-2020 e di 4.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente, al comma 9, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta
2015;
   2) 60 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2015. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   3) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta 2016;
   4) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2016. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   5) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta 2017;
   6) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2017. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   7) 504 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta 2018;
   8) 504 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2018. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   9) 384 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro a decorrere dal periodo di imposta 2019;
   10) 384 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro a decorrere dal periodo di imposta 2019. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
1. 6. (ex 3. 29.) Chimienti, Castelli, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Caso, Currò.

  Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:
  4. A decorrere dall'anno 2015 per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2015 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, è istituito un credito di imposta riservato a tutte le imprese che affidano attività di ricerca e innovazione a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, nonché alle imprese che realizzano direttamente investimenti in ricerca e innovazione.
  5. Sono destinatari del credito di imposta tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica assunta e possono fruirne anche le imprese che effettuano le attività di ricerca in forma associata o aggregata. In questi casi, l'agevolazione è ripartire secondo criteri proporzionali, che tengano conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese di ricerca.
  5-bis. Il credito d'imposta si applica nella misura del 10 per cento sull'ammontare dei costi ammissibili, che non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per impresa e per ciascun periodo d’ imposta.
  5-ter. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono state sostenute.
  5-quater. L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  5-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'istruzione e dell'università e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento agevolabili e i costi ammissibili, nonché le modalità di accertamento delle spese effettivamente sostenute e di verifica della conformità delle stesse alla disciplina comunitaria.
  5-sexies. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti, è autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 3.000 milioni di euro per l'anno 2015 e 3.000 milioni di euro per l'anno 2016.
  5-septies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla, data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di risorse stanziate.
  5-octies. Nel caso di richieste superiori alle risorse annue stanziate, si procede a una distribuzione pro quota. Le risorse annuali non integralmente utilizzate nel periodo d'imposta vanno a incrementare quelle rese disponibili per il periodo di imposta successivo.

  10. Sono abrogati i commi 95, 96 e 97 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
1. 7. (ex 3. 45.) Gelmini, Palese, Brunetta.

  Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:
  4. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per ti rafforzamento del pluralismo educativo e dell'offerta formativa e persegua la valorizzazione dell'autonomia scolastica nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un Fondo con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è finalizzato prioritariamente:
   a) a procedere ad assumere a tempo indeterminato personale docente ed educativo a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui alle dotazioni organiche del personale nei limiti di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
   b) a procedere ad assumere a tempo indeterminato personale docente ed educativo finalizzato alla costituzione di un organico dell'autonomia, utilizzato dalle istituzioni scolastiche anche in rete tra loro, ovvero dalle articolazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Detto organico è chiamato tra l'altro a far fronte alle necessità di potenziamento dell'offerta formativa, di inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali, di valorizzazione delle eccellenze, di individuazione di figure in esonero o semi esonero per i compiti connessi alla valorizzazione della predetta autonomia e alla formazione iniziale e continua del personale scolastico, di sostituzione del personale assente.

  5. In prima applicazione di quanto previsto al comma 1, all'esito di una specifica sezione negoziale, il ministero è autorizzato ad assumere personale docente sino all'esaurimento delle graduatorie di merito in essere di cui all'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ad integrazione di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 le dotazioni organiche del personale docente ed educativo sono determinate sulla base delle assunzioni disposte a seguito dell'attuazione dell'articolo 3, comma 1. A decorrere dal predetto anno, le assunzioni sono disposte attraverso concorsi biennali per titoli ed esami a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili. A decorrere dal secondo concorso bandito ai sensi delle presenti disposizioni, l'accesso è limitato ad aspiranti in possesso del titolo di abilitazione, ivi compresi i possessori di diploma di maturità magistrale. Restano ferme, per il primo bando concorsuale, le disposizioni di cui al decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, al fine di consentire ai possessori dei titoli di studio ivi contemplati un tempo ragionevole per l'acquisizione dell'abilitazione.
  5-bis. Per l'attuazione di quanto disposto al comma 2 si procede con uno o più regolamenti da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche modificando le disposizioni legislative vigenti.
  5-ter. Le risorse residue dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente finalizzate:
   a) a implementare il sistema di valutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;
   b) a rafforzare l'alternanza scuola-lavoro e l'apprendistato nell'ottica di un sistema duale.
1. 8. (ex 3. 012.) Centemero, Palese, Brunetta.

  Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:
  4. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, e per una valorizzazione di tutto il personale delle istituzioni scolastiche e dell'autonomia scolastica, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per la realizzazione del Piano «La Buona Scuola», con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è finalizzato alla attuazione degli interventi previsti nel Piano «La Buona Scuola», con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni di docenti e di personale ATA, al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro, all'incremento dei finanziamenti per il miglioramento dell'offerta formativa, agli interventi di digitalizzazione e alle attività di formazione in servizio.
1. 9. (ex 3. 18.) Ciracì, Palese, Brunetta.

  Al comma 4:
   al primo periodo, sostituire le parole: da: il Fondo per la realizzazione del Piano «La buona scuola» fino alla fine del periodo, con le seguenti: un fondo per la realizzazione di un piano straordinario di assunzioni di docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, dei docenti attualmente scritti nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto nonché coloro i quali conseguano l'abilitazione entro il 1o settembre 2015, con la dotazione di 1.000 milioni di euro per anno 2015, di 4.000 milioni per l'anno 2016 e di 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2017;
   sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, al comma 9, capoverso 1-bis, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
   1) 800 euro per l'anno 2016 e 650 euro a decorrere dall'anno 2017, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 800 euro per l'anno 2016 e 660 euro a decorrere dall'anno 2017, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo,
e l'importo di 2.000 euro;.
1. 10. (ex 3. 35.) Chimienti, Castelli, Sorial.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: la realizzazione del Piano «a buona scuola» con le seguenti: straordinario per interventi in materia di istruzione.;

  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
1. 11. (ex 3. 37.) Marzana, Simone Valente, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti, Castelli, Sorial.

  Al comma 4, sostituire le parole: Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per il rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, e per la valorizzazione dei docenti e dell'autonomia scolastica con le seguenti: Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per il rafforzamento del pluralismo educativo, dell'offerta formativa e della continuità didattica, e per la valorizzazione dei docenti, dell'autonomia scolastica e della libertà di scelta educativa dei genitori.
1. 12. (ex 3. 30.) Centemero, Palese, Brunetta.

  Al comma 4, dopo le parole: Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per il rafforzamento aggiungere le seguenti: del pluralismo educativo e, dopo le parole: piano straordinario di assunzioni di docenti aggiungere le seguenti: nel sistema nazionale di istruzione, previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, che garantisca l'attuazione di un sistema integrato di istruzione e la libertà di scelta educativa delle famiglie.
1. 13. (ex 3. 32.) Centemero, Palese, Brunetta.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, sostituire le parole: da: per la realizzazione del Piano «la buona scuola» fino alla fine del periodo con le seguenti: straordinario per interventi in materia di istruzione con la dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2016,;
   sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo è finalizzato all'attuazione di interventi in materia di istruzione con particolare riferimento: ad un piano straordinario di assunzioni di decenti e personale ATA, al contrasto della dispersione scolastica, al potenziamento degli interventi relativi al diritto allo studio, all'edilizia scolastica, all'incremento del tempo pieno, all'innovazione didattica e degli ambienti di apprendimento, a nuovi progetti di ampliamento delle metodologie e pratiche per l'innovazione dell'offerta formativa, nonché al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro.

  Conseguentemente, comma 9, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 480 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.00 euro;
   2) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;.
1. 14. (ex 3. 40.) Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Di Benedetto, Chimienti, Currò.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, sostituire le parole: la realizzazione del Piano «la buona scuola» fino alla fine del periodo, con le seguenti: straordinario per interventi in materia di istruzione con la dotazione di 2.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.500 milioni a decorrere dall'anno 2016;
   sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo è finalizzato all'attuazione di interventi in materia di istruzione con particolare riferimento: ad un piano straordinario di assunzioni di docenti e personale ATA e all'edilizia scolastica.

  Conseguentemente, al comma 9, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 840 euro per l'anno 2015 e 900 euro a decorrere dall'anno 2016, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 840 euro per l'anno 2015 e 900 euro a decorrere dall'anno 2016, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;,
1. 15. (ex 3. 42.) Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti, Currò.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, sostituire le parole: da: per la realizzazione del Piano «la buona scuola» fino alla fine del periodo con le seguenti: straordinario per interventi in materia di istruzione con la dotazione di 2.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 4.000 milioni a decorrere dall'anno 2016;
   sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo è finalizzato all'attuazione di interventi in materia di istruzione con particolare riferimento: ad un piano straordinario di assunzioni di docenti e personale ATA, all'incremento del tempo pieno, con particolare riguardo alle scuole primarie, anche in considerazione delle richiesto delle famiglie.

  Conseguentemente, al comma 9, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 840 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;.
1. 16. (ex 3. 44.) Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Brescia, Vacca, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti, Currò.

  Al comma 4, apportare lo seguenti modificazioni:
   al primo periodo, sostituire le parole: da: per la realizzazione del Piano «la buona scuola» fino alla fine del periodo con le seguenti: straordinario per interventi in materia di istruzione con la dotazione di 2.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 4.000 milioni a decorrere dall'anno 2016;
   sostituire il secondo comma con il seguente: Il Fondo è finalizzato all'attuazione di interventi in materia di istruzione con particolare riferimento: ad un piano straordinario di assunzioni di docenti e personale ATA, all'incremento del tempo pieno, all'innovazione didattica e degli ambienti di apprendimento, a nuovi progetti di ampliamento delle metodologie e pratiche per l'innovazione dell'offerta formativa, nonché l'estensione della banda larga a tutte le istituzioni scolastiche.

  Conseguentemente, al comma 9, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;.
1. 17. (ex 3. 43.) Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Brescia, Vacca, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti, Currò.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, sostituire le parole: per la realizzazione del Piano «la buona scuola» con le seguenti: straordinario per interventi in materia di istruzione;
   sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo è finalizzato all'attuazione di interventi in materia di istruzione in particolare alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni di docenti, al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro, con l'introduzione di specifiche progettualità, nonché degli interventi, finalizzati al sostegno del processi di innovazione didattica aventi lo scopo di favorire la formazione civica del cittadino attivo realizzando una rete nazionale connessa di saperi, conoscenze, il rinnovamento degli aspetti educativi e didattici e dell'offerta formativa.
1. 18. (ex 3. 33.) Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Castelli, Sorial.

  Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo è finalizzato alla attuazione degli interventi previsti nel Piano di cui al comma precedente con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni di personale della scuola: docenti, ATA e dirigenti scolastici su tutti i posti vacanti e disponibili e al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro.
1. 19. (ex 3. 47.) Giancarlo Giordano, Fratoianni, Scotto, Marcon, Costantino, Melilla.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, sostituire le parole: di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 con le seguenti: di 1.090 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.090;
   al secondo periodo, dopo la parola: docenti, aggiungere le seguenti: a iniziative di autoformazione degli studenti;
   dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Alla realizzazione delle iniziative di autoformazione è destinata la somma di 90 milioni di euro a decorrere dal 2015. Lo stanziamento di cui al periodo precedente è finalizzato anche a coprire gli eventuali oneri, non neutralizzabili attraverso una rideterminazione delle tariffe, derivanti dall'obbligo per tutti i musei, siti archeologici e culturali di prevedere che la tariffa per l'accesso di soggetti di età inferiore ai 25 anni, in possesso di una tessera dello studente rilasciata dall'istituto o università italiano frequentato, non sia superiore ad 1 euro anche nel caso in cui la proprietà del museo o del siti sia privata ovvero la gestione dei medesimi sia stata affidata in concessione.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 90.000.000 euro a decorrere dal 2015.
1. 20. (ex 3. 31.) Chimienti, Simone Valente, Di Benedetto, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Castelli, Sorial.

  Al comma 4, dopo le parole: assunzioni di docenti, inserire le seguenti: iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, istituite ai sensi della legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1, comma 605, lettera c) e successive modificazioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Al fine di valorizzare la professionalità del personale docente provvisto di abilitazione e di ampliarne le prospettive lavorative, a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 è disposta l'immissione in ruolo di un numero di docenti almeno corrispondente a quello delle cessazioni di servizio verificatesi nell'anno precedente. L'immissione in ruolo dei nuovi assunti di cui al comma 1 avverrà per scorrimento delle graduatorie della seconda fascia d'istituto.
1. 21. (ex 3. 19.) Chimienti, Caso, Castelli.

  Al comma 4, dopo le parole: assunzioni di docenti, inserire le seguenti: iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, istituite ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1 comma 605, lettera c) e successive modificazioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  4-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 è disposta annualmente l'immissione in ruolo di un numero di docenti almeno corrispondente a quello delle cessazioni di servizio verificatesi nell'anno scolastico precedente. L'immissione in ruolo dei nuovi assunti avverrà per scorrimento delle graduatorie della seconda fascia d'istituto e, in subordine, qualora determinate classi di concorso risultassero esaurite, per scorrimento della terza fascia delle graduatorie d'istituto.
1. 22. (ex 3. 23.) Chimienti, Caso, Castelli.

  Al comma 4, dopo le parole: un piano straordinario di assunzione dei docenti, aggiungere le seguenti: iscritti nelle graduatorie ad esaurimento nei limiti dei posti vacanti e disponibili nell'attuale organico, al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro, allo sviluppo professionale e alla carriera dei docenti, al rafforzamento dei laboratori e alla formazione dei docenti di lingua inglese.
1. 23. (ex 3. 26.) Gelmini, Palese, Brunetta.

  Al comma 4, dopo le parole: assunzioni di docenti, inserire le seguenti: iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, istituite ai sensi della legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1, comma 605, lettera c) e successive modificazioni e, in subordine, di docenti iscritti nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto e che conseguano l'abilitazione entro il 1o settembre 2015 e, in subordine, qualora determinate classi di concorso risultassero esaurite, per scorrimento della terza fascia delle graduatorie d'istituto.
1. 24. (ex 3. 24.) Chimienti, Caso, Castelli.

  Al comma 4, dopo le parole: assunzioni di docenti, inserire le seguenti: iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, istituite ai sensi della legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1, comma 605, lettera c) e successive modificazioni e, in subordine, di docenti iscritti nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto e che consegnano l'abilitazione entro il 1o settembre 2015.
1. 25. (ex 3. 25.) Chimienti, Caso, Castelli.

  Al comma 4, dopo la parola: docenti aggiungere le seguenti:, personale ATA.
1. 26. (ex 3. 38.) Currò, Castelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dall'esercizio finanziano 2015, è istituito il Fondo per l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Al fondo è attribuita la dotazione annua già prevista per il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. Sono altresì versate nel Fondo le disponibilità residue del citato Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
  4-ter. Il fondo, di cui al comma 1, è destinato: alla piena realizzazione dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo delle istituzioni scolastiche ai fini del successo formativo. Il fondo può essere altresì utilizzato realizzare le forme di autonomia organizzativa previste dai regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e per il raccordo tra i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali, i percorsi di istruzione e formazione professionali regionali che intendono costituire, d'intesa tra di loro, centri scolastici polivalenti denominati «campus» o «poli informativi», nonché poli tecnico-professionali, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. Le convenzioni costitutive dei campus dei poli prevedono modalità di gestione e di coordinamento delle attività che assicurano la rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali.
  4-quater. I capitoli di bilancio del Fondo, di cui al comma 1, sono gestiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso bandi pubblicati annualmente con decreto dei Ministero e secondo i criteri di cui al comma 6.
  4-quinquies. Con una o più direttive del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Senato il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti annualmente:
   a) gli interventi prioritari da finanziare mediante le risorse del Fondo, sulla base del monitoraggio effettuato e dei bisogni rilevati;
   b) i criteri generali di ripartizione delle somme destinate agli interventi di cui alla lettera a) e le modalità della relativa gestione;
   c) i criteri nazionali e i risultati attesi, nel rispetto dei quali sono ripartite le risorse del Fondo alle istituzioni scolastiche autonome;
   d) la quota di progetti pluriennali, biennali o triennali da finanziare mediante le risorse del Fondo.

  4-septies. La definizione degli interventi e dei criteri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2-quinquies deve tenere conto dell'ammontare complessivo delle risorse in dotazione al fondo delle politiche nazionali adottate per il sistema nazionale di istruzione e formazione e delle indicazioni dell'unione europea, evitando un'eccessiva parcellizzazione delle medesime risorse al fine di non compromettere l'efficacia e l'impatto degli interventi finanziari.
  4-octies. Sono considerati criteri prioritari di finanziamento:
   a) la qualità e la sostenibilità dei progetti;
   b) il grado di innovazione organizzativa, didattica e di ricerca;
   c) la progettualità a livello di rete;
   d) il partenariato interregionale, in particolare con scuole che appartengono a contesti geografici o socio-economici svantaggiati;
   e) la partecipazione al progetto da parte di enti locali, di università o di altri soggetti che svolgono attività culturale, sociale o economica nel territorio, sia nella forma di partenariato che di cofinanziamento del progetto attraverso elargizioni che non comportino vincoli all'autonomia organizzativa, didattica e di ricerca della scuola.
1. 27. (ex 3. 02.) Centemero, Palmieri, Lainati, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di accelerare la realizzazione di una rete infrastrutturale per la ricarica elettrica veloce in aree extraurbane e autostradali, così come previsto dal Piano nazionale di cui all'articolo 17-septies della legge 7 agosto 2012, n. 134, il fondo di cui al comma 8 dei predetto articolo è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2015.
  4-ter. A valere delle risorse di cui al comma 1 e limitatamente agli interventi relativi alla realizzazione di punti di ricarica in aree extraurbane e autostradali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 75 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti in aree extraurbane e al 50 per cento in aree autostradali, dei progetti presentati dalle regioni relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 5 dell'articolo 17-septies della legge 7 agosto 2012, n. 134.
  4-quater. Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 100.000.
1. 28. (ex 3. 03.) Crippa, D'Incà, Fantinati, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Della Valle, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Colonnese, Cariello, Currò.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di ridurre i consumi di energia nelle aree portuali su tutto il territorio nazionale e le emissioni atmosferiche delle navi ormeggiate, attraverso l'erogazione di elettricità da terra e di valorizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il Piano nazionale di elettrificazione delle banchine portuali destinate al traffico commerciale e di passeggeri, di seguito denominato «Piano nazionale».
  4-ter. Il Piano nazionale è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno, nei rispetto della procedura di cui al comma 1.
  4-quater. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di sistemi di elettrificazione delle banchine portuali denominati cold ironing, nonché di interventi per l'impiego di fonti rinnovabili, di sistemi di mobilità sostenibile per il trasporto dei passeggeri e delle merci all'interno delle aree portuali e di sistemi di impianti di illuminazione innovativi e ad alta efficienza energetica.
  4-quinquies. Il Piano nazionale definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di elettrificazione nel territorio nazionale, sulla base di un'analisi sulla stagionalità, la frequenza e i tempi di permanenza delle navi presso gli ormeggi dei porti. In particolare, il Piano nazionale prevede:
   a) la realizzazione di sistemi di connessione tra la rete elettrica terrestre di alimentazione e le imbarcazioni, anche attraverso l'installazione di convertitori di frequenza e la predisposizione di un adeguato sistema di movimentazione dei cavi elettrici;
   b) l'incremento dell'utilizzo di fonti rinnovabili per lo svolgimento delle attività portuali, attraverso la realizzazione di impianti di generazione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, prevedendo la copertura degli edifici ubicati nell'area demaniale dei porti, nonché da fonte eolica, e l'adozione di tecnologie che utilizzano l'energia delle onde marine;
   c) l'istituzione di un servizio di ricarica per i veicoli elettrici destinati al trasporto dei passeggeri e la promozione di un trasporto sostenibile delle merci all'interno dell'area portuale;
   d) l'adozione di sistemi di illuminazione a led a basso consumo in grado di garantire gli elevati standard di sicurezza per i lavoratori e i passeggeri nonché l'ottemperanza alle prescrizioni di security ISPS in ambito portuale.

  4-septies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi previsti dal comma 4 nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società di distribuzione dell'energia elettrica.
  4-octies. Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015.
  4-novies. A valere sulle risorse di cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo dei sistemi di elettrificazione delle banchine nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 5.
  4-decies. Ai fini del tempestivo avvio degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, previsti in attuazione dei Piano nazionale, parte del fondo di cui al comma 6, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, è destinata ai porti ad alta congestione di traffico marittimo in. cui vengono superati i valori limite per la qualità dell'aria oppure nei casi in cui siano stati accertati elevati livelli di inquinamento acustico, in particolare negli ormeggi situati nelle vicinanze di zone residenziali. Alla ripartizione di tale importo tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e Finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 100.000.
(ex 3. 07.) Da Villa, Crippa, Simone Valente, D'Incà, Fantinati, Mucci, Vallascas, Prodani, Della Valle, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Colonnese, Cariello, Currò.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per il reclutamento del personale docente il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con cadenza triennale, indice concorsi regionali, sulla base delle cattedre vacanti e disponibili in ogni regione, a mezzo di procedure curate dagli uffici scolastici provinciali e con la formazione di graduatorie distinte per ciascun ordine e per ciascuna classe di specializzazione, a livello regionale. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto determina le modalità di svolgimento del nuovo sistema di reclutamento. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 20 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 17, comma 13.
1. 29. (ex 3. 2.) Simonetti, Caparini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di migliorare l'offerta formativa e garantire la continuità e la qualità didattica, il comma 1 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente: «Ai fini di una migliore qualificazione del servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2018/2019».

  Conseguentemente, al comma 9, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 920 euro per l'anno 2015, 840 euro per l'anno 2016 e 780 euro a decorrere dall'anno 2017, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 920 euro per l'anno 2015, 840 euro per l'anno 2016 e 780 euro a decorrere dall'anno 2017, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e importo di 2.000 euro.
1. 30. (ex 3. 34.) Chimienti, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di migliorare l'offerta formativa e garantire la continuità e la qualità didattica, il comma 1 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente: «Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2018/2019, nei limiti di spesa pari a 338.500.000 euro per l'anno 2015, pari a 1.180.000.000 euro per l'anno 2016, pari a 1.715.100.000 euro per l'anno 2017 e pari a 2.130.000.000 euro a decorrere dall'anno 2018».

  Conseguentemente, al comma 9, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta 2015;
   2) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2015. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   3) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta 2016;
   4) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2016. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   5) 504 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro a decorrere dal periodo di imposta 2017;
   6) 504 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro a decorrere dal periodo di imposta 2017. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
1. 31. (ex 3. 27.) Chimienti, Castelli, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Caso, Currò.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 è disposta annualmente l'immissione in ruolo di un numero di docenti almeno corrispondente a quello delle cessazioni di servizio verificatesi nell'anno scolastico precedente. L'immissione in ruolo dei nuovi assunti avverrà per scorrimento delle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, della seconda fascia d'istituto e, qualora determinate classi di concorso risultassero esaurite, per scorrimento della terza fascia delle graduatorie d'istituto.
1. 32. (ex 3. 22.) Chimienti, Caso, Castelli.

  Sopprimere il comma 9.
1. 33. (ex 4. 10.) Sorial, Currò, Caso, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Alberti, Pesco, Caso, Castelli.

  Sostituire i commi da 9 a 14 con i seguenti:.
  9. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il Reddito di Cittadinanza in attuazione dei principi fondamentali sanciti dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38 della Carta Costituzionale,
  10. Il Reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale nonché a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti a rischio di marginalità nella società e nel inondo del lavoro.
  11. Il Reddito di cittadinanza è istituito su tutto il territorio nazionale allo scopo di promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro, all'istruzione, all'informazione, alla cultura e alla sua libera scelta sottraendo ogni individuo dall'ambito della precarietà al fine dell'ottenimento della redistribuzione della ricchezza e della salvaguardia della dignità della persona.
  12. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza». Il Fondo è alimentato con le maggiori entrate e le minori spese di cui ai commi 81 e seguenti.
  13. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge si intende per:
   a) Reddito di cittadinanza: l'insieme delle misure volte al sostegno al reddito per tutti i soggetti residenti sul territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di povertà come definita alla lettera d) del presente comma al fine di garantire la pari dignità sociale e la partecipazione al progresso del paese;
   b) Beneficiari: lutti i cittadini in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal presente articolo per il diritto al percepimento del reddito di cittadinanza;
   c) Struttura informativa centralizzata: la rete informativa utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di ima banca dati finalizzata ad implementare e gestire i processi di citi al presente articolo;
   d) Soglia di povertà relativa: è il valore convenzionale calcolato dall'ISTAT che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia anche composta da un singolo soggetto, viene definita povera in termini relativi ossia in rapporto al livello economico medio di vita dell'ambiente o della nazione;
   e) Reddito familiare: è il reddito complessivo netto derivante da redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno al reddito o che potranno essere percepiti sulla base di apposita documentazione nell'anno di presentazione della richiesta di reddito di cittadinanza da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare;
   f) Nucleo familiare: il nucleo composto da richiedente, soggetti con i quali convive e soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il dichiarante sono coloro che risultano dallo Stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare anche se residenti separatamente e non appartengono al medesimo nucleo familiare solo in caso di separazione giudiziale o omologazione della separazione consensuale, oppure quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori che convivono con il proprio genitore fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore stesso (caso di coniugi non conviventi). Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dal decreto legislativo 109/98 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 221 del 1999;
   g) Familiari a carico: sono i componenti del nucleo familiare minori degli anni diciotto, i maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età purché studenti o in possesso di ima qualifica o diploma professionale, riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione Europea, compresi nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondario di II grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro ovvero la frequenza di un corso per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche;
   h) Fondo per il Reddito di Cittadinanza: è il fondo di cui al comma 4 istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici;
   i) Bilancio di Competenze: è una metodologia di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e nell'orientamento professionale per adulti. È un percorso volontario che mira a promuovere la riflessione e l'autoriconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita al fine di renderne possibile la trasferibilità e la spendibilità nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo-lavorativo;
   j) Salario minimo garantito: è la paga oraria minima che il datore di lavoro deve corrispondere.

  14. Il Reddito di Cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora sia unico componente di nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto pari a 7.200,00 euro, stabilito con riferimento alla soglia di povertà relativa definita dall'Istat per l'anno 2013.
  14.1. Il Reddito di Cittadinanza garantisce al nucleo familiare, anche tramite integrazione, il raggiungimento, a seconda del numero dei componenti, di un reddito minimo pari ai valori della tabella di cui all'Allegato 1 calcolati in riferimento alla soglia di povertà relativa definita per l'anno 2013 dall'Istat.
  14.2. La misura del Reddito di Cittadinanza di cui ai commi 14 e 14.1. è fissata sulla base del livello di soglia di povertà relativa aggiornata ogni anno e in ogni caso non potrà essere inferiore al reddito annuo pari a 7,200 euro netti.
  14.3. La misura del Reddito di Cittadinanza di cui ai commi 14, 14.1 e 14.2 del presente articolo, per il solo caso di lavoratori autonomi, viene calcolata con riferimento al reddito netto dell'anno precedente a quello di inoltro della richiesta, con previsione di successivo calcolo di compensazione, da effettuarsi non appena disponibili i dati reddituali relativi all'anno in corso. Nel caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali abbiano superato la soglia di povertà relativa individuale, il beneficiario restituisce l'eccedenza a partire dall'anno in cui il suo reddito supera dei 100 per cento il valore della predetta soglia. Nel caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali siano stati inferiori alla soglia di povertà relativa individuale, il beneficiario ha diritto a ricevere l'integrazione di quanto non percepito a partire dalla prima erogazione disponibile.
  14.4. Ai fini dell'accesso al Reddito di Cittadinanza viene tenuto in considerazione il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dal presente articolo.
  14.5. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante e calcolata secondo gli allegati 1 e 2 del presente articolo.
  14.6. A completamento della richiesta inoltrata da un componente di nucleo familiare con soggetti potenzialmente beneficiari, i medesimi componenti acquisiscono il diritto a ricevere l'erogazione diretta della quota a loro spettante, secondo i criteri stabiliti nella tabella di cui agli allegati 1 e 2 del presente articolo, esclusivamente tramite richiesta personale agli uffici competenti,
  14.7. La quota parte di reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta in parti eguali a entrambi i genitori fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.
  14.8. Hanno diritto a richiedere e percepire il Reddito di Cittadinanza tutti i soggetti che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto i 18 anni di età, sono residenti sul territorio nazionale, percepiscono un reddito netto annuo inferiore ad euro 7200 netti ovvero appartengono ad un nucleo familiare il cui reddito è inferiore ai valori indicati nella tabella di cui all'allegato 1 della presente legge e che sono compresi in una delle seguenti categorie:
   a) soggetti in possesso di cittadinanza italiana;
   b) soggetti aventi cittadinanza estera, residenti da almeno due anni in territorio italiano, che dimostrano di aver lavorato in Italia nell'ultimo biennio per un numero di ore pari o superiore a 1000 ovvero essere stati titolari di un reddito netto pari o superiore a 6000 euro complessivi nei due anni precedenti a quello della fruizione dei benefici di cui al presente articolo;
   c) il Governo è delegato all'emanazione di un decreto che preveda la stipula di convenzioni con altri Stati al fine di verificare se i richiedenti siano attualmente beneficiari di altri redditi nei paesi di origine o, qualora di cittadinanza italiana, in paesi esteri.

  14.9. Per i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 25 anni costituisce requisito fondamentale essere in possesso di qualifica o diploma professionale, riconosciuti e spendibili a livello nazionale e comunitario, in quanto compresi nell'apposito Repertorio nazionale, condiviso tra Stato e Regioni con l'Accordo del 29 aprile 2010 o di un diploma di istruzione secondario di II grado utile per l'inserimento lavorativo ovvero essere in corso di frequenza per l'acquisizione di uno dei predetti titoli o qualifiche;
  14.10. Nel caso di nucleo familiare con un unico componente che svolge attività, comprovata da attestazioni di frequenza, di studente a tempo pieno in modo esclusivo, il reddito di cittadinanza viene erogato solo nel caso in cui il nucleo familiare di provenienza sia al di sotto della soglia di povertà relativa di cui al comma 6 del presente articolo.
  14.11. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, vengono attribuite le seguenti competenze:
   a) Le strutture dei centri per l'impiego hanno il compito di ricevere le domande di accesso al reddito di cittadinanza di cui al presente articolo 1 centri per l'impiego gestiscono le procedure, coordinarlo le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, ne raccolgono i pareri per le parti di competenza e nel caso di esito positivo inviano all'Inps il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza.
   b) I Comuni hanno il compito di favorire e supportare le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo in particolare per i soggetti per i quali si renda necessario attivare percorsi di supporto ed inclusione sociale, per disabili gravi, per i soggetti pensionati con reddito inferiore alla soglia di cui al comma 13 lettera d). In tali casi i servizi sociali laddove necessario possono procedere alla presentazione della richiesta ai centri per l'impiego competenti per territorio utilizzando la struttura informativa centralizzata.
   c) Le regioni hanno il compito di favorire in coordinamento con i centri per l'impiego, i comuni e in accordo con i ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali, attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivando iniziative fra i comuni anche consorziati tra loro. Le Regioni attraverso l'Osservatorio sul mercato del lavoro e sulle politiche di welfare a livello regionale al fine di monitorare la distribuzione del reddito, la struttura della spesa sociale e fornire le statistiche sulla possibile platea di beneficiari del presente articolo.
   d) L'INPS è ente competente per le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati e provvede all'erogazione del reddito di cittadinanza a ciascun beneficiario previa valutazione positiva da parte del centro per l'impiego, per il tramite del fondo di cui al comma 12. L'INPS altresì condivide con i Centri per l'impiego i dati riguardanti l'erogazione di tutti i sussidi che ha in gestione;
   e) L'agenzia delle entrate nell'ambito delle proprie competenze esegue le verifiche e i controlli dei dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione del Beneficio di cui al presente articolo;
   f) Le Direzioni regionali e territoriali del lavoro per quanto attiene alle attività da esse esercitate implementano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso;
   g) Le scuole di ogni ordine e grado forniscono ai centri per l'impiego ed ai comuni le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici ed implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti beneficiari tramite la Struttura informativa centralizzata.
   h) Le agenzie formative accreditate ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 20 marzo 2008, Accordo 131/2003 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Accordo Stato Regioni 1o agosto 2002, Decreto ministeriale (Mips) 25 maggio 2001 n. 166, Accordo Stato Regioni dei 18 febbraio 2000, Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, Legge 24 giugno 1997 n. 196 forniscono ai centri per l'impiego ogni informazione in relazione alta programmazione dei corsi e dei percorsi formativi e alla frequenza ai corsi ed ai percorsi formativi svolti dai cittadini ed implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti tramite la Struttura informativa centralizzata.
   i) Le Università e gli istituti di alta formazione implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei cittadini tramite la Struttura informativa centralizzata.

  14.12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana un decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, al fine di stabilire le procedure di coordinamento tra gli enti di cui al comma 14.11.
  14.13. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, è istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare, attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali, provinciali e i Comuni, ha il compito di analizzare l'evoluzione dei mercati dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori d'attività interessati al completamento della domanda di lavoro e offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali, con l'obiettivo di rendere funzionale il dispositivo del presente articolo nonché gli altri strumenti offerti dall'ordinamento a tutela delle esigenze di carattere sociale ed occupazionale, altresì definisce, in accordo con il Ministero dell'università, dell'istruzione e della ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive, volte al raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione.
  14.14. Le strutture di cui ai commi 14.11, 14.12 e 14.13, in ottemperanza alle disposizioni in materia di Agenda Digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ampliano, implementano ed utilizzano, senza nuovi o maggiori oneri, a carico della finanza-pubblica, la Banca dati di cui al decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 coordinato con la legge 9 agosto 2013 n. 99, alla quale confluiscono quantomeno; i dati anagrafici del cittadino, stato di famiglia, certificazione Isee, certificazione reddito al netto delle tasse riferito all'anno in corso, certificazione reddito di cittadinanza percepito, dati in possesso dell'Inps, beni immobili di proprietà, competenze certificate del cittadino acquisite in ambito formale, non formale e informale, stato di frequenza scolastica dello studente.
  14.15. I dirigenti delle strutture pubbliche o aziende speciali di enti pubblici, cui è conferito l'incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata di cui al presente articolo, hanno l'obbligo di riferire trimestralmente al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali lo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata.
  14.16. Tutti i soggetti identificati come soggetti abilitati secondo la Legge 183 del 2020 e le Note Circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13/SEGR/000440 del 4 gennaio 2007 e n. 13/SEGR/0004746 compresi i datori di lavoro hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Banca dati di cui al decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 99 e di trasmettere lutti i dati elaborati relativi agli utenti;
  14.17. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è delegato ad emanare entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge un decreto contenente disposizioni relative alla ottimizzazione dei processi funzionali alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, prevedendo;
   a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale competente per la cura dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata di cui al comma 14.15 del presente articolo, che non abbia ottemperato sulla base dei dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
   b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti identificati al comma 14.16 del presente articolo, da erogare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 14.16.

  14.18. I dati personali elaborati ai fini del presente articolo sono trattati ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003.
  14.19. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui al presente articolo inoltra domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, indicate al comma 17, lettere a) e b), allegando:
   a) Copia dell'Isee;
   b) Autodichiarazione attestante i redditi percepiti e percepibili, nel corso dell'anno solare di presentazione della domanda, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, fatte salve le ipotesi di cui al comma 9.

  14.20. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 14, 15 e 16 del presente articolo è verificata e attestata dalle strutture preposte di cui ai commi 14.11, 14.12 e 14.13,secondo competenza attraverso la consultazione e l'implementazione della banca dati centralizzata di cui ai commi da 14. 21. a 14.25.
  14.21. Le strutture preposte all'accoglimento della domanda di cui ai commi 14.11, 14.12 e 14.13,possono riservarsi la facoltà di richiedere la documentazione inerente ai redditi percepiti e percepibili, nell'anno solare della presentazione della domanda, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare.
  14.22. Sul sito internet dei centri per l'impiego devono essere pubblicate le modalità per la presentazione della richiesta e i moduli semplificati.
  14.23. Il Reddito di Cittadinanza viene erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste ai commi 14.8, 14.9 e 14.10. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui ai successivi commi da 14.24 a 14. 40.
  14.24. Il Beneficiario in età non pensionabile deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti.
  14.25. Il beneficiario fornita la disponibilità di cui al comma 1 del presente articolo, deve entro sette giorni intraprendere il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto indicate ai commi da 14.32 a 14.39.
  14.26. I Beneficiari dei Reddito di Cittadinanza hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, lavorativa, familiare o patrimoniale che comporta la perdita del diritto a percepire il Reddito di Cittadinanza o che comporta la modifica dell'entità dell'ammontare del Reddito di Cittadinanza percepito e anche in costanza di diritto al beneficio è tenuto a rinnovare la domanda di ammissione annualmente.
  14.27. In linea con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale, nonché in base agli interessi ed alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego di cui ai commi da 14.32 a 14.39., il beneficiario è obbligato ad offrire la propria disponibilità, per l'espletamento di attività utili alla collettività da svolgere presso il Comune di residenza che istituisce progetti ai predetti fini compatibilmente, nel caso di disabili e anziani, con le loro capacità.
  14.28. I Comuni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge devono attivare tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al comma precedente.
  14.29. Il beneficiario in riferimento alle attività di cui al comma 14. 27 è tenuto a mettere a disposizione della collettività in minimo di quattro ore settimanali da ritenersi esclusivamente prestate a titolo di volontariato.
  14.30. Gli obblighi di cui al comma 14.25 vengono attestati dal Comune che provvede ad aggiornare la Banca Dati centralizzata.
  14.31. Gli obblighi di cui al comma 14.25 sono subordinati all'attivazione di progetti da parte dei comuni interessati.
  14.32. I centri per l'impiego, ai fini dell'inserimento lavorativo, hanno il compito della presa in carico dei soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al presente articolo ed erogano servizi ai fini dell'accompagnamento all'inserimento lavorativo, altresì, provvedono nel corso del primo anno dall'entrata in vigore del la presente legge, a forme di pubblicizzazione del diritto ai benefici del reddito di cittadinanza, attraverso l'invio di comunicazioni a mezzo posta o pec, presso le residenze dei potenziali beneficiari.
  14.33. I centri per l'impiego cooperano con le Regioni, i Comuni e l'Agenzia del Demanio, ciascuno con le proprie risorse, al fine di promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali in relazione alle caratteristiche produttive, commerciali, economiche del territorio, nell'ottica dell'inserimento lavorativo dei beneficiari di cui al presente articolo.
  14.34. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui al precedente comma e nell'ottica dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, all'articolo 58, dopo il comma 1, del decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:
  «1-bis. È riservata una quota del 10 per cento del tonale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di »start-up innovative« di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e da destinare a progetti di sviluppo di »incubatori certificati« di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»

  14.35. Le attività di cui al comma 14. 32. possono essere altresì svolte dalle agenzie di intermediazione del lavoro di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 2003.
  14.36. Le agenzie di cui al comma 41 oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto Legislativo 10 settembre 2003 pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute a inserire i dati in loro possesso nella banca dati di cui ai commi da 20 a 24.
  14.37. I centri per l'impiego, nonché le agenzie di intermediazione, in relazione ai servizi erogati di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, delle capacità fisiche, delle disabilità nonché di mansioni precedentemente svolte, procurano al beneficiario proposte di lavoro.
  14.38. Tutte le Agenzie di cui al presente articolo, devono individuare, attraverso la Struttura informativa centralizzata, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.
  14.39. Le Agenzie formative accreditate hanno il compito di fornire una formazione mirata, orientata verso quei settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato in linea con le indicazioni degli osservatori regionali e nazionali del mercato dei lavoro e sulle politiche di Welfare. Le Agenzie formative accreditate devono inserire al lavoro una quota annua pari almeno al 10 per cento degli iscritti che conseguono il titolo. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l'Osservatorio nazionale dei mercato del lavoro è delle politiche di Welfare di cui al comma 17, lettera h) ha il compito di verificare e monitorare le attività delle agenzie formative e provvede ad inibire l'assegnazione di nuovi corsi alte Agenzie formative accreditate, per l'anno successivo, nel caso di mancato inserimento al lavoro della quota minima del 10 per cento degli iscritti che conseguono il titolo.
  14.40. Il beneficiario, in età non pensionabile ed abile al lavoro, fatte salve le previsioni di cui alla legge 68/99, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio a:
   a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti;
   b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 181 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
   c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;
   d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, col supporto dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;
   e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite con i servizi competenti;
   f) accettare espressamente, nel caso di individuazione di carenze professionali o di riconoscimento di specifiche propensioni, (qualora rilevate dall'ente preposto durante il colloquio di orientamento ed il percorso di bilancio delle competenze, di essere avviato e completare corsi di riqualificazione professionale o formazione professionale da ritenersi obbligatori ai fini del presente articolo con esclusione dei casi di comprovata impossibilità derivante da cause di forza maggiore;
   g) sostenere colloqui ovvero prove di selezione per attività lavorative attinenti alle competenze certificate;
   h) partecipare attivamente alla ricerca del lavoro e recarsi con cadenza periodica, pari a una volta a settimana, presso il CPI o l'Agenzia che lo ha preso in carico;

  14.41. Il beneficiario in età non pensionabile ed abile al lavoro o qualora disabile in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
   a) non ottempera agli obblighi di cui al comma 14.40;
   b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo accertata e dichiarata dai responsabili del procedimento di cui al presente articolo;
   c) rifiuta nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma seguente e presentate dal centro per l'impiego o dalle strutture preposte di cui ai commi 14.11, 14.12 e 14.13, o da 14. 37 a 14.39;
   d) qualora a seguito di impiego o reimpiego receda senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;
   e) qualora non ottemperi agli obblighi di cui al comma 14. 29. se in presenza di progetti già avviati dai Comuni.

  14.42. Ai fini del presente articolo è considerata congrua la proposta di lavoro di cui al precedente comma se munita dei seguenti requisiti:
   a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate nei corso del colloquio di orientamento e del percorso di bilancio delle competenze dagli Enti preposti di cui ai commi da 14. 32. a 14.39;
   b) la retribuzione oraria è pari a un importo maggiore o uguale all'ottanta per cento rispetto a quella delle mansioni di provenienza e comunque, non inferiore a quanto previsto dal CCNL di riferimento e in stretta osservanza di quanto previsto ai commi 77, 78 e 79;
   c) fatte salve espresse volontà del richiedente la sede del luogo di lavoro non dista oltre 50 km dalla residenza del soggetto interessato e il luogo di lavoro è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore ad ottanta minuti;

  14.43. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 Marzo 1999, n. 68 sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione;
  14.44. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al comma 14. 40. le madri fino al compimento del terzo anno di età dei figli ovvero in alternativa i padri su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale;
  14.45. Ai fini del presente articolo la partecipazione, del Beneficiario del reddito di cittadinanza, a progetti imprenditoriali promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi del comma 14.33, è da considerarsi alternativa ed equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui al comma 14.40, lettera f);
  14.46. Lo Stato, le Regioni e i Comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali recepito con legge 881/77, dall'articolo 2 della costituzione e dalla Carta sociale europea, sia per l'accesso all'alloggio che nei sostegno al pagamento dei canoni di locazione.
  14.47. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e locatari dell'abitazione principale, non percettori di altre agevolazioni per l'abitazione, hanno diritto a ricevere l'agevolazione di cui al fondo nazionale di sostegno per l'accesso al contributo per le locazioni di cui all'articolo 11 legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modificazioni, maggiorata del 20 per cento.
  14.48. Al fine del presente articolo, per i beneficiari del Reddito di cittadinanza, il fondo di cui al comma 14. 32. è aumentato di 200.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2014-2016. All'onere si provvede mediante le maggiori risorse di cui ai commi 80 e seguenti.
  14.49. Ai Fini di cui ai commi da 9 a 12 nonché con l'obiettivo di applicare le normative di riferimento in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, i comuni anche riuniti in consorzi e le regioni hanno l'obbligo di erogare servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza e forniscono:
   a) sostegno alla scolarità nella fascia d'obbligo, in particolare per acquisto libri di testo;
   b) sostegno all'istruzione ed alla formazione dei giovani con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo ed il pagamento di tasse universitarie;
   c) sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;
   d) misure di sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione.
   e) misure di sostegno all'uso dei trasporti pubblici;
   f) misure volte a Favorire il diletto attraverso la concessione di benefici per la fruizione di rappresentazioni culturali.

  14.50. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia del presente articolo e sostenere la diversificazione dei benefici offerti. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle Attività produttive e il Ministero dell'Economia, emana entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari del presente articolo.
  14.51. Al fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui al presente articolo, i comuni anche riuniti in consorzi in coordinamento con i centri per rimpiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e relativa assistenza in favore dei senza tetto e dei senza fissa dimora.
  14.52. Al fine di monitorare l'attuazione del presente articolo i comuni anche riuniti in consorzi comunicano semestralmente al ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 14. 51 ed i relativi risultati conseguiti.
  14.53. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge il ministero del lavoro e delle politiche sociali emana un regolamento contenente la modulistica per le comunicazioni di cui al comma 14. 52.
  14.54. Il reddito di cittadinanza è erogato da INPS ed è riscosso: presso gli uffici postali in contanti allo sportello, con accredito sul proprio conto corrente postale, su conto di deposito a risparmio o con accredito su carta prepagata, tenuto conto delle esigenze del beneficiario.
  14.55. Ferma restando la competenza della sede Inps, nel cui ambito territoriale il beneficiario è residente, il pagamento può essere richiesto presso ciascun ufficio pagatore sul territorio nazionale.
  14.56. Al fine di agevolare la fiscalità generale l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5 per cento per i beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione su carta prepagata e che utilizzano almeno il 70 per cento dell'importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta propagata.
  14.57. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze stipulano una convenzione con poste italiane e con INPS finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente, e alta predisposizione di uno strumento automatico utile a rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite carta prepagata ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 1 del presente articolo.
  14.58. Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla Direzione territoriale del lavoro una eventuale, propria prestazione lavorativa pregressa, e irregolare, a seguito di relativo accertamento da parte dalle autorità ispettive competenti, riceve una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.
  14.59. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure è istituito un incentivo per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori beneficiari del presente articolo.
  14.60. Le assunzioni di cui al comma 14. 59 devono comportare un incremento occupazionale netto per ogni singola azienda beneficiaria dell'incentivo.
  14.61. L'incentivo mensile è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell'assunzione e non può superare a 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo, di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei'contributi in agricoltura.
  14.62. L'incentivo ha una durata massima di dodici mesi.
  14.63. L'incremento occupazionale di cui al comma 14. 60. è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
  14.64. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.
  14.65. L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine INPS e Agenzia delle Entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza di omissioni ovvero difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al Centro per l'impiego territorialmente competente.
  14.66. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci, perde definitivamente il diritto al Reddito di Cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del beneficio medesimo.
  14.67. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 32 qualora relativi ad un incremento della capacità reddituale, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui al presente articolo.
  14.68. Il termine per la segnalazione di cui al comma 73 è fissato in giorni 30 dall'effettivo incremento reddituale,
  14.69. Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del beneficio medesimo.
  14.70. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza ai percorsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario, comporta una riduzione della quota parte di reddito di cittadinanza riferita al minore a carico per ciascun figlio in dispersione scolastica. In caso di primo richiamo la riduzione sarà pari al 30 per cento ovvero al 50 per cento in caso di secondo richiamo ovvero alla perdita del beneficio in caso di terzo richiamo.
  14.71. In adempimento ai principi costituzionali sanciti dall'articolo 36 della Costituzione nonché dai commi da 9 a 12 del presente articolo, al fine di integrare le relative misure in favore di tutti i cittadini, è istituito il salario minimo garantito.
  14.72. Fatte salve disposizioni di maggior favore previste dalla contrattazione, collettiva nazionale la retribuzione oraria lorda applicabile a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa non può essere inferiore a 9 euro.

  14-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, fissati nella misura massima annua di 19.000 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 80 e seguenti.

Allegato 1

Calcolo del reddito di cittadinanza.

Componenti nucleo familiare Soglia di povertà del nucleo familiare per l'anno 2013
    1 600    
    2 1.000    
    3 1.330    
    4 1.630    
    5 1.900    
    6 2.160    
    7 2.400    

Allegato 2

  Algoritmi per il calcolo del Reddito di Cittadinanza per il singolo beneficiario componente di un nucleo familiare.
Caso 1.

  Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale
   Ni= numero dei componenti il nucleo familiare;
   Sp= Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di allegato 1;
   Ra, Rb, Rc,... Ri= redditi dei componenti del nucleo familiare;
   Rf= Reddito familiare dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare;
   Rf= Ra+Rb+Rc+... Ri;
   Rcf= reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di allegato 1;
   Rcf= Sp-Rf;
   Rcx= Reddito di cittadinanza potenziale del componente iesimo del nucleo familiare;
   Rcx= Sp/Ni;
   Rca, Rcb, Rcc,.... Rci= reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare;
   Rci= Rcx-Ri.
Caso 2.

  Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale;
   Ni= numero dei componenti il nucleo familiare;
   Sp= valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di allegato 1;
   Ra, Rb, Rc,... Ri= redditi dei componenti del nucleo familiare;
   Rs= reddito dei componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare;
   Rf= reddito familiare dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare.
   Rf= Ra+Rb+Rc+Rs+... Ri;
   Rcf= reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di allegato 1;
   Rcf= Sp-Rf;
   Rcx= Reddito di cittadinanza potenziale del componente iesimo del componente del nucleo familiare;
   Rcx=Sp/Ni;
   Es= Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale;
   Es= Rs-Rcx;
   Rca, Rcb, Rcc= Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, c del nucleo familiare;
   Rci= reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare;
   Rci=Rcx-(Ri+(Es/(N-1)));

  Nel caso 2 il reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito dei componente iesimo e dell'extra reddito del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.

  In tutti i casi il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.

  Conseguentemente, all'onere quantificato nella misura di 17.700 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015 e per i due anni successivi, si provvede:
   a) rispettivamente per 12.204,12.742 e 11.892 milioni, per gli anni 2015, 2016, 2017, mediante la soppressione dei seguenti articoli della presente legge;
    Articolo 9;
    Articolo 12 cc. 3 e 5;
    Articolo 17 cc. 4, 5, 6 e 7;
    Articolo 17 c. 12;
    Articolo 17 c. 21;
   b) per 4 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015 si provvede mediante:
    1) alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 apportare le seguenti modifiche:
  al comma 639, dopo le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,» sono inserite le seguenti: «, escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9.»:
  al comma 669, le parole: «, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai sensi dell'imposta municipale propria,» sono soppresse;
    2) A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 4,5 miliardi di euro a decorrere dal l'anno 2014;
    3) Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1-bis, gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 50 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Gli enti di cui al comma 1-bis sono tenuti a specificare nei rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi dei comma 1-septies.
    4) Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1-bis, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2014, tutti gli enti di cui al comma 1-bis definiscono e inviano a Consip S.p.A l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'ANCI e l'UPI.
    5) Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2014, Consip S.p.A, individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al comma 1-quater.
    6) Per il 2014, il termine di cui al comma 1-quater è fissato al 31 maggio e il termine di cui al comma 1-quinquies è fissato al 31 luglio.
    7) In deroga a quanto previsto nei commi da 1-bis a 1-sexies, gli enti di cui al comma 1-bis possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato da Consip S.p.A. con i criteri di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies,
    8) In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1-bis, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province, ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.
    9) In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al numero 1), e degli obblighi di cui ai numeri da 1 a 12, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:
     a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
     b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui ai numeri da 1 a 12 nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
     c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto: è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
    10) I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui ai numeri da 1 a 12 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
    11) I soggetti di cui al comma 1-bis comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata secondo le modalità di cui ai numeri da 1 a 10, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa.
    12) Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione dei numeri da 1 a 11 sono comunque destinati esclusivamente alla riduzione della pressione fiscale statale.
    13) Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative dei numeri da 1 a 12
   c) per 800 milioni, a decorrere dall'anno 2015 si provvede:
    1) Per un importo pari a 400 milioni, mediante autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ad emanare, con propri decreti dirigenziali disposizioni per modificare la misura dei prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito;
    2) Per un importo pari a 400 milioni, l'utilizzo delle somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222;
   d) per 2 miliardi, all'elenco n. 2 di cui all'articolo 24, comma 1, apportare la seguente modifica:
   Ministero della difesa:
   1. Sicurezza e territorio
   2015 2.604.387  
   2016 2.804.932  
   2017 e successivi 2.886.655  
   e) per 250 milioni annui a decorrere dal 2015, sopprimere il comma 9 articolo 17.
1. 34. (ex 4. 26.) Pesco, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Rostellato, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Villarosa, Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Caso, Castelli.

  Sostituire il comma 9 con i seguenti:
  9. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nei comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dei comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno che non concorre alla formazione dei reddito di importo pari a:
   1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

  9-bis. Gli importi di cui alle lettere 1 e 2 del comma 1-bis sono aumentati per una somma di euro 240 se l'avente diritto ha un solo familiare a carico e di euro 520 per ciascun ulteriore familiare a carico. In caso di più familiari a carico il limite di reddito per beneficiare del credito è aumentato di un importo di euro 5.000 per ciascun familiare a carico.
1. 35. (ex *4. 11.) Marguerettaz.

  Al comma 9, sostituire il capoverso comma 1-bis, con i seguenti:
  1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis) e l) e 53, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a;
   1) 960 euro, se il reddito complessivo, comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata, non è superiore a 24.000 euro;
   1-bis) 960 euro, se, limitatamente ai redditi di cui all'articolo 53, il reddito complessivo non è superiore a 19.000 euro;
   2) 960 euro, se il reddito complessivo, comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata, è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2000 euro.

  2-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui medesimi redditi di cui al comma precedente, sia di importo inferiore o uguale a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuta un'ulteriore detrazione, che non concorre alla formazione del reddito ai fini della rideterminazione dell'imposta, di importo pari a 960 euro. Tale ulteriore detrazione compete in misura piena per ciascun periodo di lavoro svolto nell'anno solare ed è riconosciuta anche ai lavoratori percettori di misure di sostegno del reddito, inclusa la mobilità.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
  81-bis. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 4, pari a circa 11 miliardi annui a decorrere dal 2015, si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno:
   1) mediante i maggiori introiti derivanti dall'istituzione, a partire dal periodo d'imposta 2015, di un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso ira 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza nella delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
   2) mediante i maggiori introiti derivanti dalle seguenti disposizioni:
  All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
   dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. I commi 48, 49 e 49-bis, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, sono sostituiti dai seguenti:
  «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 di euro: 5 per cento;
   a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento:
   c) devoluti a favore di altri soggetti: 10 per cento.

  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 di euro: 5 per cento;
   a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro; 8 per cento;
   b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
   c) a favore di altri soggetti: 10 per cento.

  49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.000.000 euro».

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. Entro sessanta giorni dal termine per la presentazione della comunicazione dei dati dell'IVA stabilito dall'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con l'evidenziazione dell'imponibile e dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
   a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dall'alinea, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
   b) il termine di cui all'alinea può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero per particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.

  19-ter. In caso di omissione della comunicazione di cui al comma precedente, ovvero di invio della stessa con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
  19-quater. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al fine di adeguarlo a quanto stabilito dai commi 3 e 4 del presente articolo.
  19-quinquies. Dopo il comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:
  «29-bis. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 5.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.
  29-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 29-bis e, in particolare, sono stabilite le procedute di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti.».

  19-sexies. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del marzo 2014, come convertito dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014, la lettera a) è soppressa.
  19-septies. A decorrere dal 1o gennaio 2015 sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
   c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   d) gli articoli 15, 16, li, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29, settembre 1973, n. 601.

  Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:
  28-bis. All'articolo 19, comma 6 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fondo il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille».

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
  42-bis. «L'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:
  “1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   a) 15.000 euro, 23 per cento;
   b) oltre 15,000 euro e fino a 28,000 euro, 27 per cento;
   c) oltre 28,000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
   d) oltre 55.000 euro e fino a 75,000 euro, 41 per cento;
   e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   f) oltre 100.000 euro e fino a 150,000 euro, 45 per cento;
   g) oltre 150.000 euro, e fino a 200.000 euro, 47 per cento;
   h) oltre 200.000 euro 49 per cento”».

  sopprimere i commi 16 e 20.
1. 36. (ex 4. 21.) Paglia, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido.

  Al comma 9, sostituire il capoverso comma 1-bis, con i seguenti:
  1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a:
   1) 960 euro, se il reddito complessivo comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata non è superiore a 24.000 euro;
   2) 960 euro, se il reddito complessivo comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

  2-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui medesimi redditi di cui al comma precedente, sia di importo inferiore o uguale a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuta un ulteriore detrazione, che non concorre alla formazione del reddito ai fini della rideterminazione dell'imposta di importo pari a 960 euro. Tale ulteriore detrazione compete in misura piena per ciascun periodo di lavora svolto nell'anno solare ed è riconosciuta anche ai lavoratori percettori di misure di sostegno del reddito, inclusa la mobilità.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
  81-bis. a quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 4 pari a circa 4 miliardi di euro annui a decorrere dell'anno 2015, si provvede fino a concorrenza del fabbisogno:
   1) mediante i maggiori introiti derivanti dall'istituzione, a partire dal periodo d'imposta 2015, di un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base, imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
   2) mediante i maggiori introiti derivanti dalle seguenti disposizioni:

   all'articolo 3, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  
6-bis. I commi 48, 49 e 49-bis, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, sono sostituiti dai seguenti:
  «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sui valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 5 per cento;
   a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sui valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro; 8 per cento;
   b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
   c) devoluti a favore di altri soggetti: 10 per cento.

  49. Per le clonazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione cui vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la dotazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sui valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 5 per cento;
   a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sui valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 8 per cento;
   c) a favore di altri soggetti: 10 per cento.

  49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.000.000 euro».

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. Entro sessanta giorni dal termine per la presentazione della comunicazione dei dati dell'IVA stabilito dall'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con l'evidenziazione dell'imponibile e dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
   a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dall'alinea, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
   b) il termine di cui all'alinea può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero per particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.

  19-ter. In caso di omissione della comunicazione di cui al comma precedente, ovvero di invio della stessa con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
  19-quater. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 8-bis dei regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al fine di adeguarlo a quanto stabilito dai commi 3 e 4 del presente articolo.
  19-quinquies. Dopo il comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti;
  «29-bis. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 5.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.
  29-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 29-bis e, in particolare, sono stabilite le procedute di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti.».

  19-sexies. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del marzo 2014, come convertito dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014, la lettera a) è soppressa.
  19-septies. A decorrere dal gennaio 2015 sono abrogate le seguenti disposizioni;
   a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
   c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   d) gli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 601.

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
  42-bis. L'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:
  «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   a) 15.000 euro, 23 per cento;
   b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
   c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
   d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
   e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
   g) oltre 150.000 euro, e fino a 200,000 euro, 47 per cento;
   h) oltre 200.000 euro 49 per cento,»
1. 37. (ex 4. 19.) Paglia, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Placido.

  Al comma 9, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
  1-bis. Sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno che non concorre alla formazione del reddito di importi pari a:
   1) 960 euro, se l'indicatore della situazione reddituale equivalente (ISRE), definito come rapporto tra l'indicatore della situazione reddituale e la scala di equivalenza come individuati dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 non è superiore a 18.000 euro;
   2) 960 euro, se l'indicatore della situazione reddituale equivalente (ISRE), definito come rapporto tra l'indicatore della situazione reddituale e la scala di equivalenza come definiti dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 non è superiore a 21.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 21.000 euro, diminuito dell'ISRE, e l'importo di 3.000 euro.

  Conseguentemente al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: per beneficiare dell'erogazione del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, il beneficiario deve presentare al datore di lavoro il certificato I.s.e.e. attestante l'indicazione della situazione economica equivalente del nucleo familiare, affinché questi possa derivare l'indicatore della situazione reddituale equivalente e di conseguenza la spettanza del credito.
1. 38. (ex 4. 13.) Pisano, Castelli, Caso.

   Al comma 9, al capoverso 1-bis, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
   1) 700 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 28.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2,000 euro;

  Conseguentemente all'articolo 2, sopprimere il comma 22.
(ex 21. 125.) Dieni, Lombardi, Ciprini, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Al comma 9, al capoverso 1-bis, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
   1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;

  Conseguentemente, all'articolo 2 sostituire il comma 22, con il seguente:
  «22. A decorrere dal 1o gennaio 2015, in relazione alla specificità del comparto sicurezza e delle peculiarità delle funzioni svolte, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le progressioni di carriera del personale della Polizia di Stato, comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 e 2014 producono effetto per i predetti anni anche ai fini economici»;
1. 39. (ex 21. 92.) Ciprini, Lombardi, Luigi Di Maio, Cozzolino, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Chimienti, Rostellato, Rizzetto.

  Al comma 9, al capoverso 1-bis, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
   1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24,000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

  Conseguentemente all'articolo 2 sostituire il comma 24 con il seguente:
  24. A decorrere dal 1o gennaio 2015, in relazione alla specificità del comparto sicurezza e delle peculiarità delle funzioni svolte, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le progressioni di carriera del personale della Polizia di Stato, comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 e 2014 producono effetto per i predetti anni anche ai fini economici.
1. 40. (ex 21. 90.) Ciprini, Lombardi, Luigi Di Maio, Cozzolino, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Bechis.

  Al comma 9, al capoverso 1-bis, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
   1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24,000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

  Conseguentemente all'articolo 2 sostituire il comma 24 con il seguente:
  24. A decorrere dal lo gennaio 2015, in deroga a quanto previsto dall'articolo 95 comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le progressioni di carriera del personale del Comparto della Sicurezza e difesa, e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 e 2014 producono effetto per i predetti anni anche ai fini economici.
1. 41. (ex 21. 91.) Ciprini, Castelli, Sorial.

  Al comma 9, capoverso 1-bis, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
   1) 850 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 850 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

  Conseguentemente all'articolo 2 sopprimere il comma 54.
1. 42. (ex 26. 47.) Tripiedi, Castelli, Sorial.

  Al comma 9, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a).

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
  81-bis. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 4, pari a circa 7 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno:
   1) mediante i maggiori introiti derivanti dall'istituzioni, a partire dal periodo d'imposta 2015, di un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società;
   2) mediante i maggiori introiti derivanti delle seguenti disposizioni:

  All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
   dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. «I commi 48, 49 e 49-bis, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, sono sostituiti dai seguenti:
  «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 di euro: 5 per cento;
   a-bis) devoluti a favore dei Fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
   c) devoluti a favore di altri soggetti; 10 per conto:

  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso alto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 di euro: 5 per cento;
   a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 percento;
   b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
   c) a favore di altri soggetti: 10 per cento.

  49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.000.000 euro».

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. Entro sessanta giorni dal termine per la presentazione della comunicazione dei dati dell'IVA stabilito dall'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con l'evidenziazione dell'imponibile e dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
   a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dall'alinea, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
   b) il termine di cui all'alinea può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero per particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.

  19-ter. In caso di omissione della comunicazione di cui al comma precedente, ovvero di invio della stessa con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
  19-quater. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al fine di adeguarlo a quanto stabilito dai commi 3 e 4 del presente articolo.
  19-quinquies. Dopo il comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:
  «29-bis. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 5.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.
  29-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 29-bis e, in particolare, sono stabilite le procedute di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti.«.

  19-sexies. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del marzo 2014, come convertito dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014 lettera a) è soppressa.
  19-septies. A decorrere dal 1o gennaio 2015 sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
   c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   d) gli articoli 15, 16, 11, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601, legge n. 68 del 2 maggio 2014, la lettera a) è soppressa.

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
  42-bis. »L'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:
  «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   a) 15.000 euro, 23 percento;
   b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
   c) oltre 28,000 euro e lino a 55.000 euro, 38 per cento;
   d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
   e) oltre 75,000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
   g) oltre 150.000 euro, e fino a 200,000 euro, 47 per cento;
   h) oltre 200.000 euro 49 per cento».
1. 43. (ex 4. 20.) Placido, Paglia, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo.

  Al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso 1-bis, sostituire le parole: e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), con le seguenti: 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), e l), e 53;
   b) Al capoverso 1-bis, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
  1-bis). 960, se, limitatamente ai redditi di cui all'articolo 53, il reddito complessivo non è superiore a 19.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
  81-bis. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 4, pari a circa 11 miliardi annui a decorrere dal 2015, si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno:
   1) mediante i maggiori introiti derivanti dall'istituzione, a partire dal periodo d'imposta 2015, di un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per ima base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al nello delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
   2) mediante i maggiori introiti derivanti dalle seguenti disposizioni:

  All'articolo 3, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. «I commi 48, 49 e 49-bis, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, sono sostituiti dai seguenti:
  «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti d'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 di euro: 5 per cento;
  a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
   c) devoluti a favore di altri soggetti: 10 per cento

  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500,000 di euro: 5 per cento;
   a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro; 8 per cento;
   b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 8 per cento;
   c) a favore di altri soggetti: 10 per cento.

  49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.000.000 euro».

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. Entro sessanta giorni dal termine per la presentazione della comunicazione dei dati dell'IVA stabilito dall'articolo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse iatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con l'evidenziazione dell'imponibile e dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
   a) sono individuati gli elementi informati vi da indicare negli elenchi previsti dall'alinea, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
   b) il termine di cui all'alinea può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero per particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.

  19-ter. In caso di omissione della comunicazione di cui al comma precedente, ovvero di invio della stessa con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
  19-quater. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al fine di adeguarlo a quanto stabilito dai commi 3 e 4 del presente articolo.
  19-quinquies. Dopo il comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:
  «29-bis. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 5.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.
  29-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 29-bis e, in particolare, sono stabilite le procedute di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti.».

  19-sexies. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del marzo 2014, come convertito dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014, la lettera a) è soppressa.
  19-septies. A decorrere dal 1o gennaio 2015 sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
   c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   d) gli articoli 15, 16, 11, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
  42-bis. «L'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente;
  “1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   a) 15.000 euro, 23 per cento;
   b) oltre 15.000 euro e fino a 28,000 euro, 27 per cento;
   c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
   d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
   e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   f) oltre 100,000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
   g) oltre 150.000 euro, e fino a 200,000 euro, 47 per cento;
   h) oltre 200.000 euro 49 per cento”».
1. 44. (ex 4. 18.) Paglia, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido.

  Al comma 9, capoverso 1-bis, numeri 1) e 2), dopo le parole: se il reddito complessivo aggiungere le seguenti: comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata.
1. 45. (ex 4. 17.) Paglia, Marcon, Melilla.

  Al comma 9, dopo il capoverso «1-bis» aggiungere il seguente:
  «1-ter. Per i nuclei familiari con un reddito determinato in base alle disposizioni dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, complessivamente superiore a 60.000 euro, il credito di cui al comma precedente non è riconosciuto ai componenti che percepiscano redditi superiore ai 24.000 euro. Quando, su questa base, ad averne diritto sia comunque più di un soggetto d'imposta, il credito spetta unicamente a quello che percepisce il reddito inferiore. In ogni caso, quando il reddito del nucleo familiare sia complessivamente superiore ai 90.000 euro, viene meno il diritto al credito per tutti i suoi componenti»;
  all'articolo 1, sopprimere il comma 132;
  all'articolo 3, comma 72, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2015».

  Conseguentemente, al comma 95, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sopprimere le seguenti parole: «di importo pari a 960 euro annui»;
   b) al secondo periodo, dopo le parole: «rinascita del figlio beneficiario», inserire le seguenti: «o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione»;
   c) dopo il terzo periodo inserire il seguente: «il superamento del predetto limite negli anni successivi a quello precedente alla nascita del figlio beneficiario o all'ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione fa decadere dal diritto all'assegno.»;
   d) aggiungere in fine il seguente periodo: «L'importo dell'assegno è pari a: a) 1800 euro annui, per i redditi complessivamente non superiori a 20.000; b) 1.440 euro annui, per i redditi complessivamente non superiori a 30.000; c) 1.200 euro annui, per i redditi complessivamente, non superiori a 40.000; d) 960 euro annui, per i redditi complessivamente non superiori a 90.000 euro».
1. 46. (ex 4. 32.) Librandi, Mazziotti Di Celso, Tinagli, Vitelli, Galgano, Nesi.

  Al comma 9, dopo il capoverso «1-bis» aggiungere il seguente:
  «1-ter. Per i nuclei familiari con un reddito determinato in base alle disposizioni dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, complessivamente superiore a 60.000 euro, il credito di cui al comma precedente non è riconosciuto ai componenti che percepiscano redditi superiori a 24.000 euro, nonché al soggetto d'imposta che percepisca il più alto tra i redditi non superiori a 24.000 euro».
  all'articolo 1, sopprimere il comma 132;
  all'articolo 3, comma 72, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2015.

  Conseguentemente, al comma 95, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sopprimere le seguenti parole: «di importo pari a 960 euro annui»;
   b) al secondo periodo, dopo le parole: «nascita del figlio beneficiario», inserire le seguenti: «o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione»;
   c) dopo il terzo periodo inserire il seguente: «il superamento del predetto limite negli anni successivi a quello precedente alla nascita del figlio beneficiario o all'ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione fa decadere dal diritto all'assegno.»;
   d) aggiungere in fine il seguente periodo: «L'importo dell'assegno è pari a: a) 1.800 euro annui, per i redditi complessivamente non superiori a 20.000; b) 1.440 euro annui, per i redditi complessivamente non superiori a 30.000; c) 1.200 euro annui, per i redditi complessivamente non superiori a 40.000; d) 960 euro annui, per i redditi complessivamente non superiori a 90.000 euro.».
1. 47. (ex 4. 33.) Librandi, Mazziotti Di Celso, Tinagli, Vitelli, Galgano, Nesi.

  Al comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il credito è escluso qualora il reddito medio del nucleo familiare, dato dal rapporto tra il reddito complessivo del nucleo familiare e il numero dei componenti percettori di reddito, risulti superiore ad euro 26.000.
1. 48. (ex 4. 14.) Barbanti, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:
  2-quater. All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, le parole: 2.840,51 euro sono sostituite dalle seguenti: 4.081,81 euro.

  Conseguentemente, al comma 9, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;.
1. 1504. Villarosa, Caso, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
  15-bis. Al fine combattere la povertà estrema rappresentata da soggetti disoccupati e da soggetti fiscalmente incapienti, e nella prospettiva che tale misura porti a effetti macroeconomici significativi ai fini della ripresa economica, ai soggetti che percepiscono redditi di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, lettere a) dei commi 1, 3 e 4, (nonché ai soggetti disoccupati, come definiti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 dell'articolo 1 dei decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è riconosciuto un assegno mensile, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 80 euro.
  15-ter. L'assegno di cui al comma 1 è riconosciuto a decorrere dal 1o gennaio 2015 e verrà erogato dalle sedi INPS.
  15-quater. A copertura degli oneri finanziari di cui ai precedenti commi è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo per l'equità», di seguito denominato «Fondo». Le maggiori entrate derivanti dalle previsioni di cui ai successivi commi 5, 6, 7 accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, affluiscono nel Fondo per essere riassegnate all'INPS per le finalità di cui al presente articolo.
  15-quinquies. A partire dal periodo d'imposta 2015, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
  15-sexies. Sono soppressi a decorrere dal 1o gennaio 2015:
   a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 dei 2008, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
   c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   d) gli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.

  15-septies. L'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:
  ”1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   a) 15.000 euro, 23 per cento;
   b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
   c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
   d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
   e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
   g) oltre 150.000 euro, e fino a 200.000 euro, 47 per cento;
   h) oltre 200.000 euro 49 per cento.
1. 49. (ex 4. 03.) Paglia, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Placido.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
  15-bis. Al comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2015».
1. 50. (ex 4. 05.) Fantinati, Crippa, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Della Valle, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Colonnese, Currò, Cariello, Brugnerotto.

  Sostituire i commi da 16 a 19 con i seguenti:
  16. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono abrogati.
  17. Sono fatti salvi gli effetti del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo, il criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
  18. Le risorse rinvenienti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 7 miliardi di euro per l'anno 2015 e 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016, ad un apposito tondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico finalizzato:
   1) all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che investono in ricerca e sviluppo nei settori:
    a) delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assolto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione dei rischio sismico;
    b) dell'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di social housing;
    c) dei processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
    d) della pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi, e della demotica;
    e) dello sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per Sa gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitorando più attento della rete idrica;
    f) progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell'ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato la congestione, l'inquinamento e il dispendio energetico;
   2) a sostenere la nascita di imprese operanti nei settori delle tecnologie innovative e lo sviluppo delle imprese operanti in settori a tecnologia avanzata, con particolare riferimento alle piccole e inedie imprese, nonché a favorire la valorizzazione e il trasferimento del patrimonio di conoscenza scientifica e tecnologica presente nel sistema della ricerca pubblica e privata per incrementare lo sviluppo economico, compresi gli spin off accademici, al fine di sviluppare processi di ricerca comuni tra imprese, università e centri di ricerca pubblici.

  19. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 51. (ex 5. 43.) Scotto, Paglia, Marcon, Paglia, Ferrara.

  Sostituire i commi da 16 a 19 con i seguenti:
  16. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono abrogati.
  17. Sono fatti salvi gli effetti del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo ti criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
  18. Le risorse rinvenienti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere Rassegnate, fino all'importo massimo di 7 miliardi di euro per l'anno 2015 e 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016, ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, finalizzato:
   a) a un Piano pluriennale di investimenti per l'adattamento ai cambiamenti climatici e per la messa in sicurezza del territorio e il contrasto al dissesto idrogeologico;
   b) alla riduzione dei rischio idrogeologico attraverso misure volte a favorire la delocalizzazione di immobili e di infrastrutture potenzialmente pericolosi e situati in aree a rischio idrogeologico;
   c) a un piano straordinario di risanamento delle risorse fluviali, lacuali e marine;
   d) a interventi finalizzati alla tutela del territorio, del patrimonio naturalistico, e per il contenimento del consumo di suolo;
   e) al finanziamento delle attività di bonifica e di ripristino dei siti inquinati, con particolare priorità per l'inquinamento da amianto.

  19. Agli interventi di cui alla lettera a) del precedente comma, è destinato non meno dei 50 per cento delle risorse complessive del Fondo.
  20. Le risorse sono ripartite d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, e previ accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, che individuano gli interventi prioritari necessari e i soggetti che vi provvedono.
1. 52. (ex 5. 61.) Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Paglia, Scotto, Zaccagnini.

  Sostituire i commi da 16 a 19 con i seguenti:
  16. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono abrogati.
  17. Sono fatti salvi gli effetti del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
  18. Le risorse rinvenienti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, opportunamente rendicontate, sorto versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 7 miliardi di euro per l'anno 2015 e 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016, al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Tali risorse sono finalizzate esclusivamente al miglioramento e all'incremento del trasporto ferroviario regionale di pendolari e per sostenere piani per la mobilità sostenibile.
1. 53. (ex 5. 42.) Scotto, Paglia, Marcon, Melilla, Paglia, Ferrara.

  Sopprimere i commi 16 e 19.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. Il Fondo per il Piano triennale straordinario per il lavoro di cui al comma 1 dell'articolo 12 della presente legge, è finanziato, oltre che con le maggiori entrate ed i risparmi determinati dalle disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 6 a 22, con il trasferimento da parte dell'erario a tale Fondo di 5 miliardi di euro per l'anno 2015 e di 4,3 miliardi per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

  sostituire i commi da 90 a 94 con i seguenti:
  90. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa tramite un Piano triennale straordinario per il lavoro per gli anni 2015-2017, viene istituito presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per il Piano straordinario per il lavoro alimentato come stabilito dalle disposizioni di cui al presente articolo.
  91. Per definire le modalità di attuazione del Piano triennale per il lavoro e per contribuire alla realizzazione di un Programma triennale di interventi urgenti ai finì ecologici e sociali, il Governo adotta, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n. 400.
  92. I regolamenti di cui al comma 2 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) costituzione di una Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato per la realizzazione del Programma triennale di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali le cui spese annue non possono superare il limite massimo di 3 milioni di euro;
   b) previsione nel programma triennale di azioni di contrasto del dissesto idrogeologico, di un piano per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, della realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetici degli edifici pubblici, di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici;
   c) ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle attività;
   d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Programma;
   e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;
   f) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;
   g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell'Agenzia dei progetti presentati dando priorità alle ricadute occupazionali, ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;
   h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;
   i) definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente dei risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli programmi e piani di cui al comma 2;
   j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d).

  93. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 2 è acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.
  94. Al Fondo di cui al comma 1, oltre ai maggiori introiti ed ai maggiori risparmi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 5-bis e dalle modifiche all'articolo 26, comma 11, della presente legge, confluiscono le maggiori entrate ed i risparmi determinati dalle disposizioni di cui ai commi da 6 a 22. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi programmi del Piano per il lavoro sulle base delle risorse del Fondo stesso.
  94.1 Al finanziamento del fondo di cui al comma 1 si provvede anche, quanto a un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse dei fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.
  94.2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Gruppo di azione coesione di cui al decreto del Ministro della coesione territoriale 1o agosto 2012 provvede all'individuazione delle specifiche linee di intervento oggetto di riprogrammazione ai sensi del comma 6. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'Erario.
  94.3. I benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1o gennaio 2015. Le maggiori entrate contributive derivanti da tale soppressione confluiscono nel Fondo di cui al comma 1.
  94.4. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 500 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, Con uno o più decreti dei Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  94.5. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 200 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e almeno 250 milioni di euro a decorrere dal 2017, La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto, Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare, La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
  94.6. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
  94.7. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento»,
  94.8. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
  94.9. All'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento».
  94.10. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: «In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria»;
   b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: «Per valore della transazione si intende il valore dei saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.» con le seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.», e sostituire le parole: «Sono altresì esclusi dall'Imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» con le seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   c) dal comma 492, eliminare le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,», «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» e sostituire le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» con le parole: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
   d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente: «499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro,«;
   e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: »Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento dei più generale principio di residenza onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

  94.11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte all'imposta sulle transazioni finanziarie dal precedente comma 15,
  94.12. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 6 marzo 2014, come convertito dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014, la lettera a) è soppressa.
  94.13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) articolo 37, comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), ultimo periodo;
   b) articolo 90, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) il terzo ed il quarto periodo; articolo 144, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) il terzo periodo ed il quarto periodo.

  94.14. A partire dal periodo d'imposta 2015 è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, la cui base imponibile è costituita dalla ricchezza, netta delle famiglie superiore ad 800.000 euro risultante dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie incluso il patrimonio non strumentale delle società, nella misura dello 0,7 per cento per un imponibile da 800.000 euro a 2 milioni, e nella misura dell'1 per cento per ricchezze, di valore superiore ai 2 milioni.
  94.15. Ai finì dell'accertamento del valore patrimoniale da assoggettare all'imposta di cui al comma 19 precedente, si ricorre all'utilizzo delle informazioni desunte dai pubblico registro dei beni mobili registrati e dei dati trasmessi dai soggetti emittenti nello Stato valori mobiliari.
  94.16. Al fine di evitare la doppia imposizione, dall'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi 19 e 20 si detrae un importo pari all'imposta netta già pagata sulle medesime attività.
  94.17. L'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:
  ”1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
   b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
   c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
   d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
   e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
   g) oltre 150.000 euro, e fino a 200.00 euro, 47 per cento;
   h) oltre 200.000 euro 49 per cento.

  94.18. Per finanziare gli interventi contro il dissesto idrogeologico e gli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce il quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, è autorizzata una spesa annua per il triennio 2015-2017 pari al 10 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  94.19. Per il finanziamento e l'implementazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia al fine di incrementare la presa in carico degli utenti di detti servizi, sono stanziati finanziamenti pari al 5 per cento delle risorse del fondo di cui al comma 1 per ciascun anno del triennio 2015-2017 per la realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, e le modalità di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  94.20. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese in conto capitale collegato ai progetti di cui al comma 3 sostenute dalle regioni, dalle province e dai comuni, per un importo complessivo annuo pari al 15 per cento del Fondo di cui al comma 2 per ciascun anno del triennio 2015-2017. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, gli enti locali e le regioni comunicano all'Agenzia gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al presente comma.
  94.21. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una relazione dell'Agenzia in riferimento alle comunicazioni degli enti territoriali di cui al comma 25, sono individuati su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.
  94.22. Per la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza di edifici scolastici è autorizzato lo stanziamento di una somma annua pari al 15 per cento del Fondo di cui al comma 1, per ciascun anno del triennio 2015-2017.

  94-bis. Al fine di favorire gli interventi per incrementare l'efficienza e la prestazione energetica negli edifici pubblici e la riduzione del consumo di energia dei medesimi edifici, anche nei rispetto degli obiettivi e delle disposizioni di cui al decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, per una transizione verso gli edifici a energia quasi zero, sono stanziate risorse pari al 5 per cento del Fondo di cui al comma 1 per ciascun anno dei triennio 2015-2017. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico sentito, il Ministero dell'economia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

   all'articolo 2, comma 67, sostituire le parole: è ridotta di 200 milioni di euro a decorrere 2015 con le seguenti: è ridotta di 600 milioni di euro a decorrere dal 2015.
1. 54. (ex 5. 83.) Airaudo, Placido, Marcon, Melilla, Scotto, Paglia, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Zaratti, Pellegrino, Quaranta.

  Sopprimere i commi 16 e 19.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. Al fine di accelerare gli interventi di bonifica da amianto e di messa in sicurezza degli edifici scolastici, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 5 miliardi di euro nell'anno 2015 e di 4,3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. I criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse, sono analoghi e proporzionali a quelli previsti dai commi 8-quater, e 8-quinquies, articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
1. 55. (ex 5. 91.) Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Ricciatti, Airaudo, Placido.

  Sopprimere i commi 16 e 19.
1. 56. (ex 5. 71.) Paglia, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido.

  Al comma 16, capoverso 4-octies, dopo le parole: 5 a 9, aggiungere le seguenti: e che non abbiano avviato nell'ultimo triennio procedure di licenziamento a carico di nessun dipendente.
1. 57. (ex 5. 74.) Airaudo, Placido, Paglia, Marcon, Melilla.

  Al comma 16, capoverso 4-octies, dopo le parole: 5 a 9, aggiungere, le seguenti: che non abbiano avviato nell'ultimo triennio procedure di delocalizzazione dell'attività con conseguente riduzione dei livelli occupazionali,.
1. 58. (ex 5. 73.) Paglia, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido.

  Al comma 16, capoverso 4-octies, dopo le parole: 5 a 9, aggiungere le seguenti: e che non abbiano avviato nell'ultimo triennio procedure di licenziamento a carico di nessun dipendente o procedure di delocalizzazione dell'attività con conseguente riduzione dei livelli occupazionali,.
1. 59. (ex 5. 72.) Airaudo, Placido, Paglia, Marcon, Melilla, Duranti.

  Al comma 16, capoverso comma 4-octies sopprimere le parole: con contratto a tempo indeterminato.

  Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 226 con il seguente:
  226. I risparmi ottenuti in seguito all'applicazione dei costi standard in ambito sanitario conseguente all'individuazione delle 3 Regioni benchmark da parte della Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 5 dicembre 2013, determinano a decorrere dall'anno 2015 una riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato pari a 2.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, la quota di risparmi è imputata a ciascuna Regione in misura inversamente proporzionale al livello di applicazione dei costi standard, come verificato dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
1. 60. (ex 5. 64.) Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Sandra Savino, Calabria.

  Al comma 16, capoverso comma 4-octies dopo le parole: con contratto a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2015.
1. 61. (ex 5. 21.) Busin.

  Al comma 16, capoverso comma 4-octies, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  La predetta deduzione si applica anche ai soggetti di cui al precedente comma 1.1., per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato alle condizioni e nella misura ivi previste. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.
1. 62. (ex 5. 32.) Russo, Faenzi.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Le disposizioni inserite nel comma 1 si applicano anche per il personale dipendente con contratto a tempo determinato e di inserimento.

  Conseguentemente alla Tabella C, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 63. (ex 5. 38.) Elvira Savino, Alberto Giorgetti.

  Al comma 16, paragrafo 4-octies, sostituire dalle parole: i soggetti fino a: 9, con le seguenti: le imprese con numero dipendenti inferiore o uguale a 250.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 17 e 18.
1. 64. (ex 5. 29.) Guidesi, Caparini.

  Sostituire il comma 17, con il seguente:
  17. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «l'aliquota del 3,9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 3,62 per cento»;
   b) all'articolo 16, comma 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a), le parole: «l'aliquota del 4,20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 3,92 per cento»;
    2) alla lettera b), le parole: «l'aliquota del 4,65 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 4,33 per cento»;
    3) alla lettera e), le parole: «l'aliquota del 5,90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 5,48 per cento»;
   c) all'articolo 45, comma 1, le parole: «nella misura dell'1,9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 1,76 per cento»;
   d) All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «fino ad un massimo di un punto percentuale» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo di 0,94 punti percentuali».

  Conseguentemente, sostituire l'allegato n. 5 di cui all'articolo 2, comma 1, con il seguente:

Allegato 5
(articolo 2, comma 1)
Riduzione di autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti e in conto capitale in favore di imprese

Ministero Autorizzazione di spesa c/k Riduzione (in migliaia di euro)
2015 2016 2017 e anni successivi
Economia e finanze legge n. 311 del 2004 articolo 1, comma 361 c 50.000,0  25.000,0 0,0 
Economia e finanze legge n. 448 del 2001 articolo 52, comma 21 k 703,8  742,1  815,7 
Economia e finanze disegno-legge n. 138 del 2002 articolo 4, comma 1 k 1.200,0  1.200,0  1.200,0 
Sviluppo economico legge n. 549 del 1995 articolo 1, comma 43 c 2.039,6  2.039,6  2.039,6 
Sviluppo economico decreto-legge n. 66 del 2014 articolo 22 bis, comma 1 k 0,0  50.000,0  0,0 
Lavoro e politiche sociali legge n. 147 del 2013 articolo 1, comma 22 c 2.000,0  2.000,0  0,0 
Lavoro e politiche sociali Decreto legislativo n. 198 del 2006 articolo 44 c 150,8  87,8  97,4 
Infrastrutture e trasporti legge n. 388 del 2000 articolo 145, comma 40 c 97,1  100,0  100,0 
Infrastrutture e trasporti legge n. 147 del 2013 articolo 1, comma 38, punto D k 4.639,2  4.694,2  4,680,5 
Politiche agricole, alimentare e forestali legge n. 267 del 1991 art. 1, comma 1, punto 5 c 1.000,0 1.000,0  1.000,0 
Politiche agricole, alimentare e forestali decreto-legge n. 182 del 2005 articolo 2, comma 5 190,7  193,4  192,9 
Politiche agricole, alimentare e forestali decreto legislativo n. 226 del 2001 articolo 10, comma 1 bis c 550,0  557.9  556,3 
Politiche agricole, alimentare e forestali legge n. 244 del 2007 articolo 3, comma 34 c 2.063,2  2.048,7  2.047,1 
Politiche agricole, alimentare e forestali legge n.267 del 1991 articolo 1, comma 1, punto 5 k 1.914,9  1.733,5  1,727,0 
Politiche agricole, alimentare e forestali legge n. 423 del 1998 articolo 3, comma 1 k 989,3  944,7  941,0 
Beni e attività culturali e turismo legge n. 662 del 1996, articolo 3, comma 83 k 1.000,0  2,295,9  2.295,9 
Sviluppo economico decreto-legge n. 215 del 2011, articolo 5, sub articolo 0, comma 4, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 9.148,74 9.148,74 9.148,74
Sviluppo economico decreto-legge n. 321 del 1996, articolo 5, sub articolo 0, comma 2, sub comma 0, punto A, sub punto 0 14.637,99 14.637,99 14.637,99
Sviluppo economico decreto-legge n. 321 del 1996, articolo 5, sub articolo 0, comma 2, sub comma 0, punto B, sub punto 0 14.637,99 14.637,99 14.637.99
Sviluppo economico legge n. 140 del 1999, articolo 1, sub articolo 0, comma 4, sub comma 0, punto A, sub punto 0 18.843    18.843    18,843   
Sviluppo economico legge n. 140 del 1999, articolo 2, sub articolo 0, comma 5, sub comma 0, punto A, sub punto 0 16.027    16.027    16.027   
Sviluppo economico legge n. 140 del 1999, articolo 2, sub articolo 0, comma 5, sub comma 0, punto B, sub punto 0 6.615    6.615    6.615   
Sviluppo economico legge n. 28 del 2000, articolo 12, sub articolo 0, comma 1, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 529,66 529,66 529,66
Sviluppo economico LF n. 191 del 2009, articolo 2, sub articolo 0, comma 237, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 5.186,23 5.186,23 5.186,23
Sviluppo economico LF n. 244 del 2007, articolo 2, sub articolo 0, comma 296, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 1.872,54 1.872,54 1.872,54
Sviluppo economico LF n. 289 del 2002, articolo 80, sub articolo 0, comma 35, sub comma 0. punto 0. sub punto 0 1.372,83 1.372,83 1.372,83
Sviluppo economico LF n. 311 del 2004, articolo 1, sub articolo 0, comma 213, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 274,57 274,57 274,57
Sviluppo economico LF n. 350 del 2003, articolo 4, sub articolo 0, comma 5, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 800,30 800,30 800,30
Sviluppo economico LF n. 388 del 2000, articolo 145, sub art. 0, comma 18, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 701,79 701,79 701,79
Sviluppo economico ’ LF n. 488 del 1999, articolo 27, sub articolo 0, comma 10, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 472,62 472,62 472,62
Sviluppo economico LS n. 147 del 2013, articolo 1, sub articolo 0, comma 262, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 10.980,63 10.980,63 10.980,63
Sviluppo economico legge n. 549 del 1995, articolo 1, sub articolo 0, comma 43, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 11.805,38 11.805,38 11.805,38
Sviluppo economico legge n. 549 del 1995, articolo 1, sub articolo 0, comma 43, sub comma 0, punto B, sub punto 0 255,00 255,00 255,00
Sviluppo economico decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, articolo 3, sub art. 0, comma 11, sub comma 0, punto 0, punto 0 7.951,57 7.951,57 7,951,57
Sviluppo economico Legge n. 808 del 1985, articolo 0, sub articolo 0, comma 0, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 10,952,98 10,952.98 10,952,98
Sviluppo economico legge n. 808 del 1985, articolo 3 sub articolo 0, comma 1, sub comma 0, punto A, sub punto 0 11.914,56 11.914,56 11.914,56
Sviluppo economico LF n. 244 del 2007, articolo 2, sub articolo 0, comma 179, sub comma 0, punto A, sub punto 0 4.765,83 4.765,83 4,765,83
Sviluppo economico LF n. 244 del 2007, articolo 2, sub articolo 0, comma 179, sub comma 0, punto B, sub punto 0 5.957,28 5.957,28 5.957,28
Sviluppo economico LF n. 244 del 2007, articolo 2, sub articolo 0. comma 179, sub comma 0. punto C, sub punto 0 5.957,28 5.957,28 5.957,28
Sviluppo economico LF n. 244 del 2007, articolo 2. sub art, 0, comma 180, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 239.244,42 239.244,42 239,244.42
Sviluppo economico LF n. 296 del 2006, articolo 1, sub articolo 0, comma 883, sub comma 0, punto A, sub punto 0 10.213,16 10.213,16 10.213,16
Sviluppo economico LF n. 296 del 2006, articolo 1, sub articolo 0, comma 883, sub comma 0, punto B, sub punto 0 9.694,64 9.694,64 9.694.64
Sviluppo economico LF n. 296 del 2006, articolo 1, sub articolo 0, comma 883, sub comma 0, punto C, sub punto 0 10.463,85 10.463,85 10.463,85
Sviluppo economico LF n. 296 del 2006, articolo 1, sub articolo 0, comma 884, .sub comma 0, punto A, sub punto 0 208,74 208,74 208,74
Sviluppo economico LF 296 del 2006, articolo 1, sub articolo 0, comma 884, sub comma 0, punto B, sub punto 0 2.676,73 2.676,73 2.676,73
Sviluppo economico LF n. 350 del 2003, articolo 4. sub articolo 0, comma 176, sub comma 0, punto 5, sub punto 0 2.382,91 2.332,91 2.382,91
Sviluppo economico LF n. 350 del 2003, articolo 4, sub art 0, comma 176, sub comma 0, punto 6, sub punto 0 7.148,74 7.148,74 7.148,74
Sviluppo economico LF n. 388 del 2000, articolo 144, sub articolo 0, comma 1, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 4.922,69 4.922,69 4.922,69
Sviluppo economico LF n. 388 del 2000, articolo 144, sub articolo 0, comma 3. sub comma 0, punto 1, sub punto 0 5.168,82 5.168,82 5.168,82
Sviluppo economico LF n. 388 del 2000, articolo 144, sub articolo 0, comma 3, sub comma 0, punto 2, sub punto 0 6.153;36 6.153,36 6.153,36
Sviluppo economico LS n. 147 del 2013, articolo 1, sub art, 0, comma 38, sub comma 0, punto A, sub punto 0 7.148.74 7.148,74 7.148.74
Sviluppo economico LS n. 220 del 2010. articolo 1, .sub art, 0. comma 57. sub comma 0, punto 0, sub punto 0 10.408,56 10.408,56 10.408.56
Sviluppo economico LF n. 266 del 2005, articolo 1. sub articolo 0, comma 95, sub comma 0, punto 3, sub punto 0 199.582,67 199.582,67 199.582,67
Economia e Finanze LF n. 296 del 2006, articolo 1, sub articolo 0, comma 272, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 140.904,86 140.904,86 140.904,86
Economia e Finanze decreto-legge n. 69 del 2013, articolo 11, sub articolo 0, comma 1, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 17.921,16 17.92l,l6 17.921,16
Economia e Finanze decreto-legge n. 91 del 2013, articolo 8, sub articolo 0, comma 1, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 25.886,12 25.886,12 25.886,12
Economia e Finanze decreto-legge n. 138 del 2002, articolo 11, sub art 0, comma 1, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 55.139,53 55.139,53 55.139,53
Economia e Finanze LF n. 296 del 2006, art 1, sub articolo 0, comma 1088, sub comma 0, punto A, sub punto 0 466,23 466,23 466,23
Economia e Finanze LF n. 244 del 2007, alt. 1, sub articolo 0, comma 56, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 3.594,44 3.594,44 3.594,44
Economia e Finanze decreto-legge n. 179 del 2012, art 11, sub articolo 2, comma 1, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 7.709,68 7.709,68 7.709,68
Economia e Finanze LF n. 448 del 2001, articolo 60, sub articolo 0, comma 0, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 1.474,84 l.474,84 1.474,84
Economia e Finanze decreto-legge n. 91 del 2013, articolo 7, sub articolo 0. comma 1, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 3.469,35 3.469,35 3.469,35
Economia Finanza LF n. 388 del 2000, articolo 13, sub articolo 0, comma 0, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 785,25 785,25 785,25
Economia e Finanze decreto-legge n. 201 del 2011, alt. 15, sub articolo 0, comma 0, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 290.173,79 290.173,79 290.173,79
Economia e Finanze decreto-legge n. 262 del 2011, articolo 15, sub articolo 0, comma 58, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 6.401,52 6.401,52 6.401,52
Economia e Finanze decreto-legge n. 34 del 2011, alt. 1, sub articolo 0, comma 4, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 19.062,30 19.062,30 19.062,30
Economia e Finanze decreto-legge n. 98 del 2011, articolo 23, sub articolo 0, comma 50, sub comma 4, punto 0, sub punto 0 87.060,67 87.060,67 87.060,67
Economia e Finanze decreto legislativo n. 26 del 2007, articolo sub articolo 0, comma 0, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 16.131,83 16.131,83 16.131,83
Economia e Finanze LS n. 183 del 2011, articolo 34, sub articolo 0, comma 0, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 3.812,46 3.812,46 3,812,46
Economia e Finanze LS n. 228 del 2012, articolo 1, sub articolo 0, comma 487, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 60.373,45 60.373,45 60.373,45
Economia e Finanze LF n. 203 del 2008, articolo 2, sub articolo 0, comma 12, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 14.899,78 14.899,78 14.899,78
Economia e Finanze LF n. 296 del 2012, articolo 1, sub articolo 0, comma 1066, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 2.413,68 2.413,68 2.413,68
Economia e Finanze LF n. 388 del 2000, art, 29, sub articolo 0, comma 0, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 1.939,76 1.939,76 1.939,76
Economia e Finanze LF n. 203 del 2008, articolo 2, sub articolo 0, comma 2, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 11.999,33 11.999,33 11.999,33
Economia e Finanze decreto-legge n. 324 del 1997, articolo 0, sub articolo 0, comma 0, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 966,15 966,15 966,15
Economia e Finanze decreto legislativo n. 60 del 1999, articolo 20, sub articolo 0, comma 1, sub comma 0, punto 0, sub punto 0 1.616,30 1.616,30 1.616,30
Totale   1.519.819,8 1.545.918,9 1.468.974,6

1. 65. (ex 5. 80.) Vitelli, Mazziotti Di Celso, Gianpaolo Galli, Librandi, Tinagli, Galgano, Nesi.

  Sostituire il comma 17, con i seguenti:
  17. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 69, è inserito il seguente:
  1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «l'aliquota del 3,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 2,70 per cento»;
   b) all'articolo 16, comma 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a), le parole: «l'aliquota del 3,80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 3 per cento»;
    2) alla lettera b), le parole: «l'aliquota del 4,20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 3,25 per cento»;
    3) alla lettera c), le parole: «l'aliquota del 5,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 4,10 per cento»;
   c) all'articolo 45, comma 1, le parole: «nella misura dell'1,70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'1,30 per cento»;

  17-bis. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 69, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: ”dai commi 1 e 1-bis.

  Sopprimere il comma 18.

  Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 66, inserire il seguente:
  66-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alta Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10.200 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 66. (ex 5. 66.) Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Fabrizio Di Stefano, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Milanato, Sandra Savino, Calabria.

  Al comma 17, sostituire le parole: dicembre 2013 con le seguenti: dicembre 2014.
1. 67. (ex 5. 12.) Guidesi, Busin, Caparini.

  Sopprimere il comma 18.
1. 68. (ex 5. 11.) Guidesi, Allasia, Simonetti, Caparini.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. Al comma 4-bis, dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituita dalla seguente:
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) del presente comma è aumentato, rispettivamente, di euro 9.500, di euro 12.125, di euro 14.750 e di euro 17.375;

  all'articolo 3, dopo il comma 66, aggiungere il seguente:
  66-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2.000 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 69. (ex 5. 62.) Capezzone, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Fabrizio Di Stefano, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Baldelli, Milanato, Calabria.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 17.000, di euro 12.750, di euro 8.500 e di euro 4.250.

  19-ter. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente:
   all'articolo 1,comma 143, alle lettere d) ed e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente, con le seguenti: 5.290 milioni e 8.290 milioni;
   sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
1. 70. (ex 5. 67.) Rampelli.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 17.000, di euro 12.750, di euro 8.500 e di euro 4.250.

  19-ter. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 1,comma 143, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 5.290 milioni e 8.290 milioni.
1. 71. (ex *5. 36.) Gelmini, Palese, Squeri.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 17.000, di euro 12.750, di euro 8.500 e di euro 4.250.

  19-ter. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 1,comma 143, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 5.290 milioni e 8.290 milioni.
1. 72. (ex *5. 79.) Causin, Librandi, Mazziotti Di Celso, Galgano, Nesi.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 12.000, di euro 9.000, di euro 6.000 e di euro 3.000.

  19-ter. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente:
   all'articolo 1,comma 143, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.890 milioni e 7.890 milioni;
   sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco a 2 allegato alla presente legge.
1. 73. (ex 5. 68.) Rampelli.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 12.000, di euro 9.000, di euro 6.000 e di euro 3.000.

  19-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 1,comma 143, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.890 milioni e 7.890 milioni.
1. 74. (ex *5. 35.) Gelmini, Palese, Squeri.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750.

  19-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente:
   all'articolo 1,comma 143, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.440 milioni e 7.440 milioni.
   sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
1. 75. (ex 5. 69.) Rampelli.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750.

  19-ter. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 1,comma 143, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.440 milioni e 7.440 milioni.
1. 76. (ex *5. 77.) Causin, Librandi, Mazziotti Di Celso, Galgano, Nesi.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera d-bis), è sostituita dalla seguente:
   d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750.

  19-ter Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 1,comma 143, alle lettere d) e e) sostituire le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 4.440 milioni e 7.440 milioni.
1. 77. (ex *5. 34.) Gelmini, Palese, Squeri.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. Le deduzioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile IRAP ai fini dell'applicazione delle eventuali variazioni in aumento dell'aliquota adottate dalle Regioni in conformità all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
1. 78. (ex 5. 16.) Guidesi, Caparini, Centemero.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. Per il biennio 2015-2016 le micro imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, non sono soggette all'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 2.000 milioni euro per l'anno 2015 e 2016 si provvede mediante:
  al comma 9, al capoverso 1-bis sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
   1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   b) sopprimere i commi 116,121, 124 e 132.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 68, aggiungere i seguenti:
  68-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Gazzetta Ufficiale della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, a decorrere dall'anno 2015, non inferiore a 600 milioni di euro. (600)
  68-ter. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo, le regioni e gli enti locali, in sede di Conferenza Unificata, adottano accordi per la riduzione delle spese per incarichi di consulenza nelle società partecipate per assicurare maggiori risparmi annui non inferiori a 150.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015 (150)
1. 79. (ex 5. 28.) Villarosa, Castelli, Caso.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. Entro il limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per ciascuno del triennio 2015 , 2016 e 2017, in via preferenziale e sperimentale, nei confronti dei soggetti sottoposti a IRAP che hanno avviato procedure di mobilità nei confronti di più di 100 lavoratori in zone territoriali in cui il tasso di disoccupazione supera la media nazionale, quali il Mezzogiorno, purché tali soggetti presentino un piano industriale che assicuri la tutela e la protezione sociale dei livelli occupazionali di riferimento precedente all'avvio di messa in mobilità dei lavoratori concordato dal Governo con le parti sociali, è, altresì riconosciuto un credito di imposta pari alla maggiore IRES che i predetti soggetti sostengono in virtù delle deduzioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative del presente comma in modo tale da non comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.

  Conseguentemente alla tabella A allegata voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
  2015
   CP: – 150.000.000;
   CS: – 150.000.000.

  2016
   CP: – 150.000.000;
   CS: – 150.000.000.

  2017
   CP: – 150.000.000;
   CS: – 150.000.000.
1. 80. (ex 5. 44.) Palazzotto, Marcon, Melilla, Paglia, Scotto.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. Entro il limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, in via sperimentale e preferenziale, nei confronti dei soggetti sottoposti a IRAP che investono in ricerca e sviluppo ed innovazione tecnologica nei settori delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, è, altresì, riconosciuto un eredito di imposta pari alla maggiore IRES che i predetti soggetti sostengono in virtù delle deduzioni dì cui al presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le relative modalità applicative in modo tale da non comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.

  Conseguentemente alla Tabella A allegata, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

  2015
   CP: – 150.000.000;
   CS: – 150.000.000.

  2016
   CP: – 150.000.000;
   CS: – 150.000.000.

  2017
   CP: – 150.000.000;
   CS: – 150.000.000.
1. 81. (ex 5. 48.) Marcon, Paglia, Ricciatti, Melilla, Ferrara, Scotto.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19.1. Al fine di favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con i lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati a causa di processi di riduzione o trasformazione di attività o lavoro e di cessazione di attività di lavoro autonomo, e iscritti alle liste di mobilità e di collocamento da oltre 12 mesi, sono previsti i seguenti incentivi:
   1) lo Stato e le regioni, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative e regolamentari, riconoscono ai datori di lavoro e ai lavoratori apposite incentivazioni all'espansione occupazionale e all'autoimpiego, sotto forma di sgravi contributivi, finanziamenti agevolati, crediti d'imposta, prestazioni di garanzie per l'accesso al credito, deduzioni dal reddito imponibile;
   2) ammettere ai benefici di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, anche le società, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nell'albo delle società cooperative ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, composte esclusivamente o prevalentemente da soggetti di età compresa tra i quarantacinque e i sessantacinque anni;
   3) prevedere che, nelle aree territoriali ricomprese nell'obiettivo n. 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e comunque in tutte le aree territoriali con tasso di disoccupazione superiore al 10 per cento, il datore di lavoro di procede all'assunzione dei lavoratori di cui al presente comma, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato possa beneficiare di un credito di imposta di cui all'articolo 63 della legge del 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, fissato nella misura di 300 euro, per ciascun lavoratore, o in alternativa versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque anni, Nelle altre aree territoriali il medesimo contributo è fissato nella misura di 200 euro per ciascuno dei lavoratori di cui al presente comma;

  19.2. Il datore di lavoro o committente che procede all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, versa i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque anni.
  19.3. All'articolo 12, comma 5, alinea, del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, dopo le parole: «per i lavoratori di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, nonché per i lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati in ragione di processi di riduzione o trasformazione di attività o lavoro e di cessazione di attività di lavoro autonomo, e iscritti alle liste di mobilità e di collocamento da almeno due anni».
  19.4. Per favorire la copertura assicurativa previdenziale dei soggetti di cui ai commi 2 e 4, a decorrere dal 10 gennaio 2015 è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un apposito fondo, alimentato con il contributo di solidarietà di cui all'articolo 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché da una dotazione iniziale di importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, a carico del bilancio dello Stato.
  19.5. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono anche le proprie risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare le finalità di cui al comma 1.
  19.6. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 7.
  19.7. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 82. (ex 5. 02.) Rizzetto, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19.1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 2015, un fondo finalizzato a escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive le startup innovative di cui al comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni. La dotazione annua del fondo è di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 76, aggiungere il seguente periodo: comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
1. 83. (ex 5. 05.) Della Valle, Crippa, Mucci, Fantinati, Vallascas, Da Villa, Prodani, Castelli, D'Incà, Sorial, Currò, Cariello, Colonnese, Brugnerotto, Caso.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19.1. Nello stato, di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 2015, un fondo finalizzato a escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta Regionale sulle attività produttive le startup innovative di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni. La dotazione annua del fondo è di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
  19.2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
1. 84. (ex 5. 06.) Della Valle, Crippa, Mucci, Fantinati, Vallascas, Da Villa, Prodani, Castelli, Brugnerotto, Caso, Sorial, D'Incà, Colonnese, Cariello, Currò.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19.1. A decorrere dall'anno 2015 sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese che hanno meno di dieci occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
  19.2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
  19.3. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 aprile 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del secondo periodo del comma 1 del presente articolo. I regolamenti determinano risparmi pari a 2 miliardi di euro annui a partire dal 2015.
  19.4. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3 le disposizioni che prevedono incentivi:
   a) finanziabili con fondi europei;
   b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

  19.5. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3 le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
   a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
   b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

  19.6. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3 e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 4 e 5, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
1. 85. (ex 5. 08.) Fantinati, Crippa, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Della Valle, Castelli, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Currò, Cariello, Sorial, Colonnese.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19.1. Al fine di accelerare gli interventi di bonifica da amianto e di messa in sicurezza degli edifici scolastici, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 2 miliardi di euro nell'anno 2015 e di 2,2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. I criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse, sono analoghi e proporzionali a quelli previsti dai commi 8-quater, e 8-quinquies, articolo 18, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

  Conseguentemente: Alla tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, decreto legge n. 321 del 1996, articolo 5 comma 2 punto a: sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
  2015:
   CP: – 40.000.000;
   CS: – 40.000.000.

  2016:
   CP: – 40.000.000;
   CS: – 40.000.000.

  2017:
   CP: – 40.000.000;
   CS: – 40.000.000.

  Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, decreto legge n. 321 del 1996, articolo 5 comma 2 punto b: sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
  2015:
   CP: – 40.000.000;
   CS: – 40.000.000.

  2016:
   CP: – 80.000.000;
   CS: – 80.000.000.

  2017:
   CP: – 60.000.000;
   CS: – 60.000.000.

  Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, decreto legge n. 321 del 1996, articolo 5 comma 2 punto c: sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
  2015:
   CP: – 40.000.000;
   CS: – 40.000.000.

  2016:
   CP: – 70.000.000;
   CS: – 70.000.000.

  2017:
   CP: – 155.000.000;
   CS: – 155.000.000.

  Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico Legge finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1 comma 95 punto 3: contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREEM, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7485) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
  2015:
   CP: – 778.000.000;
   CS: – 778.000.000.

  2016:
   CP: – 526.000.000;
   CS: – 526.000.000.

  2017:
   CP: – 470.000.000;
   CS: – 470.000.000.

  Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2 comma 179 punto a: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
  2015:
   CP: – 20.000.000;
   CS: – 20.000.000.

  2016:
   CP: – 20.000.000;
   CS: – 20.000.000.

  2017:
   CP: – 20.000.000;
   CS: – 20.000.000.

  Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2 comma 179 punto b; programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
  2015:
   CP: – 25.000.000;
   CS: – 25.000.000.

  2016:
   CP: – 25.000.000;
   CS: – 25.000.000.

  2017:
   CP: – 25.000.000;
   CS: – 25.000.000.

  Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2 comma 179 punto c: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
  2015:
   CP: – 25.000.000;
   CS: – 25.000.000.

  2016:
   CP: – 25.000.000;
   CS: – 25.000.000.

  2017:
   CP: – 25.000.000;
   CS: – 25.000.000.

  Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, legge finanziaria n. 244 dei 2007, articolo 2 comma 180: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
  2015:
   CP: – 925.000.000;
   CS: – 925.000.000.

  2016:
   CP: – 757.000.000;
   CS: – 757.000.000.

  2017:
   CP: – 717.000.000;
   CS: – 717.000.000.

  Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, decreto legge n. 215 del 2011, articolo 5 comma 4: finanziamento dello sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7420/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
  2015:
   CP: – 25.000.000;
   CS: – 25.000.000.

  2016:
   CP: – 25.000.000;
   CS: – 25.000.000.

  2017:
   CP: – 125.000.000;
   CS: – 125.000.000.

  Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1 cornea 37 punto 1: contributi ventennali settore marittimo – difesa nazionale, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7419/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
  2015:
   CP: – 37.113.953;
   CS: – 37.113.953.

  2016:
   CP: – 37.553.291;
   CS: – 37.553.291.

  2017:
   CP: – 37.444.305;
   CS: – 37.444.305.

  Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1 comma 37 punto 2: contributi ventennali settore marittimo – difesa nazionale, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7419/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
  2015:
   CP: – 102.063.371;
   CS: – 102.063.371.

  2016:
   CP: – 103.271.550;
   CS: – 103.271.550.

  2017:
   CP: – 102.971.838;
   CS: – 102.971.838.

  Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1 comma 37 punto 3: contributi ventennali settore marittimo – difesa nazionale, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7419/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
  2015:
   CP: –;
   CS: –.

  2016:
   CP: – 331.620.406;
   CS: – 331.620.406.

  2017:
   CP: – 551.783.857;
   CS: – 551.783.857.
1. 86. (ex 5. 09.) Giancarlo Giordano, Duranti, Piras, Fratoianni, Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Ricciatti, Airaudo, Placido.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19.1. 1. Nei limiti di spesa pari a 70 milioni di euro per gli anni 2015, 2016 e 2017 le imprese fornitrici dei soggetti titolari di attività commerciali, artigianali, turistiche, aventi sede o unità produttive nei territori colpiti di eventi calamitosi, possono dedurre interamente dal reddito imponibile le perdite dovute dal mancato pagamento delle forniture in conseguenza dell'evento calamitoso.

  All'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
1. 87. (ex 5. 01.) Della Valle, Crippa, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Colonnese, Cariello, Currò, Da Villa, Prodani, Fantinati, Mucci, Vallascas.

  Sopprimere i commi da 21 a 29.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
1. 88. (ex 6. 5.) Corsaro.

  Sopprimere i commi da 21 a 29.
1. 89. (ex *6. 15.) Rostellato, Pisano, Caso, Castelli.

  Sopprimere i commi da 21 a 29.
1. 90. (ex *6. 26.) Gelmini, Palese, Squeri, Brunetta.

  Al comma 21, lettera a), capoverso «756-bis», primo periodo sopprimere le parole: e i lavoratori del settore agricolo.
1. 91. (ex 6. 28.) Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Russo, Riccardo Gallo, Palese, Brunetta.

  Al comma 21, lettera a) capoverso «756-bis» apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «che abbiano un rapporto di lavoro», inserire le seguenti: «instauratosi successivamente all'entrata in vigore della presente legge»;
   b) le parole: «è assoggettata a tassazione ordinaria», sono sostituite dalle seguenti: «è assoggettata a tassazione separata, determinata mediante l'applicazione del medesimo regime fiscale applicabile in caso di accantonamento delle quote»;
   c) le parole: «resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756», sono sostituite dalle seguenti: «Alla predetta parte integrativa della retribuzione non si applica il contributo di cui al comma precedente».
1. 92. (ex 6. 14.) Rizzetto, Castelli, Sorial.

  Al comma 21, lettera a) capoverso «56-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente:
  La predetta parte integrativa è assoggettata al trattamento fiscale di cui agli articoli 17 e 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  All'onere derivante dalla seguente disposizione, pari a circa 1,5 miliardi per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, si provvede fino a completa copertura del relativo fabbisogno, dai maggiori introiti derivanti dalla seguente disposizione:
   Conseguentemente all'articolo 1, sopprimere il comma 16, ed al comma 19, in fondo sopprimere le parole: sono aggiunte le seguenti: e 4-octies.
1. 93. (ex 6. 32.) Paglia, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido.

  Al comma 21, lettera a), capoverso «756-bis», secondo periodo, le parole: è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le seguenti: è assoggettata a tassazione secondo le disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 66, inserire il seguente:
  66-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2.500 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 94. (ex 6. 31.) Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Milanato, Sandra Savino, Calabria.

  Al comma 21, lettera a), capoverso «756-bis», secondo periodo, sostituire le parole: a tassazione ordinaria con le parole: a ritenuta alla fonte in misura fissa secondo l'aliquota di legge.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dell'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
1. 95. (ex 6. 6.) Corsaro.

  Al comma 21, dopo la lettere a) capoverso «756-bis», aggiungere la seguente:
   a-bis). In relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1o marzo 2015, i lavoratori dipendenti, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori dei settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere di revocare il consenso espresso ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, e di conferire l'intero importo del TFR maturando presso il proprio datore di lavoro ovvero presso il Fondo per l'erogazione del trattamento di fine rapporto denominato Fondo di Tesoreria istituito dalla legge n. 296 del 2006 presso l'INPS. Al TFR maturando si applica la disciplina dell'articolo 2120 del codice civile.
1. 96. (ex 6. 23.) Ciprini, Caso, Castelli.

  Al comma 21, lettera a), capoverso «756-bis», dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   «a-bis. Le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche ai lavoratori che hanno aderito ad una forma di previdenza integrativa ai semi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

  Conseguentemente al capoverso «756-bis», primo periodo sopprimere le parole: compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
1. 97. (ex 6. 24.) Ciprini, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 11, comma 3, sopprimere le parole: «Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro».
1. 98. (ex 6. 21.) Brugnerotto, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Colonnese, Sorial.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 11, comma 4, le parole: «48 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi» e le parole: «5 anni» sono sostituite dalle seguenti parole: «6 anni».
  21-ter. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 11, comma 7, lettera c), le parole: «30 per cento,» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
1. 99. (ex 6. 19.) Currò, Brugnerotto, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Colonnese, Sorial.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 14, comma 2, lettera a), dopo le parole: «trasferimento ad altra forma pensionistica» aggiungere le seguenti: o, su richiesta esplicita dello stesso lavoratore, trasferimento al sistema previdenziale pubblico.
  21-ter. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 14, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale verso il sistema previdenziale in pubblico, il lavoratore ha diritto al versamento del TFR maturando con cessazione degli eventuali contributi volontari e a carico del datore di lavoro ai sensi della presente legge applicandosi la normativa di settore relativa».
1. 100. (ex 6. 20.) Currò, Brugnerotto, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Colonnese, Sorial.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 14, comma 2, lettera c), sostituire le parole: «48 mesi,» con le seguenti: «24 mesi».
1. 101. (ex 6. 22.) Currò, Brugnerotto, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Colonnese, Sorial.

  Al comma 22, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La segnalazione di indebito utilizzo del marchio è inviata alle autorità competenti che applicano la sanzione pecuniaria amministrativa da 10 mila euro a 50 mila euro e il sequestro e la confisca delle merci.
1. 102. (ex 6. 12.) Guidesi, Allasia, Simonetti, Caparini.

  Dopo il comma 22, inserire il seguente:
  22-bis. L'erogazione delle quote di TFR non si calcola ai fini della determinazione del reddito da utilizzare per la definizione dei livelli ISEE.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
1. 103. (ex 6. 7.) Corsaro.

  Al comma 25, aggiungere infine il seguente periodo: il finanziamento assistito di cui al presente comma è erogato senza alcun onere aggiuntivo da parte degli intermediari finanziari a carico dei datori di lavoro.
1. 104. (ex 6. 13.) Guidesi, Busin, Simonetti, Caparini.

  Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
  29-bis. All'articolo 2120 del Codice civile apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 6 sostituire le parole: «otto anni» con le parole: «quattro anni»;
   b) sopprimere il comma 7;
   c) al comma 8 aggiungere la seguente lettera: «b-bis) ogni altra motivazione individuata in sede di contrattazione collettiva; a titolo meramente esemplificativo si indica l'estinzione di mutui e finanziamenti, l'iscrizione a scuola di figli e altri parenti a carico, altre spese non preventivate con impatto significativo sul montante retributivo»;
   d) sostituire il comma 9 con il seguente: «Dopo la prima anticipazione, ricorrendo una delle cause individuate al comma precedente o in sede di contrattazione collettiva, il prestatore di lavoro può chiedere una nuova anticipazione decorsi quattro anni; le anticipazioni sono detratte, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.».
1. 105. (ex 6. 4.) Polverini, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 29, aggiungere i seguenti:
  29.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive nonché i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a 6 volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.
  29.2. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e del redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 1, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.
  29.3. A decorrere dallo stesso termine di cui al comma 1, l'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.
1. 106. (ex 6. 01.) Luigi Di Maio, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
  29.1. Al comma 756 della legge 27 dicembre 2006, n. 269, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Sono tenuti al versamento dei predetto contributo i datori di lavoro che abbiano volontariamente fatto richiesta di accantonamento presso l'istituto.»;
   b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di apposite domande individuali presentate dal lavoratore sia al datore di lavoro, per la parte non versata all'istituto, e sia al Fondo limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo.».
1. 107. (ex 6. 02.) Rostellato, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
  29.1. A decorrere dal 1o gennaio 2015, il finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è attuato mediante pagamento diretto da parte dei beneficiario della prestazione medesime. I datori di lavoro, a decorrere dalla predetta data, erogano le somme previste direttamente in busta paga, alle scadenze previste dai fondi medesimi.
1. 108. (ex 6. 03.) Rostellato, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 29, aggiungere i seguenti:
  29.1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
  29.2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento« inoltrate secondo modalità telematiche» in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alta data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1.
  29.3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente”.

  Conseguentemente al comma 125, le parole: 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 sono sostituite dalle seguenti: 152,7 milioni per l'anno 2015 e 86 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1. 109. (ex 6. 04.) Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Al comma 30, capoverso Art. 3, sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. L'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sostituito dal seguente:
  «Art. 3. – (Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo). – A tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 20 per cento sul totale delle spese sostenute per far fronte ai medesimi investimenti, prescindendo dal volume di spesa sostenuto per la medesima categoria di investimenti per gli esercizi commerciali precedenti al 31 dicembre 2015».

  Conseguentemente alla Tabella C, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dagli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 110. (ex 7. 28.) Elvira Savino, Alberto Giorgetti, Palese, Brunetta.

  Al comma 30, capoverso Art. 3, comma 1, dopo le parole: di ricerca e sviluppo aggiungere le seguenti: nonché in spese per la comunicazione strettamente connesse alla suddetta attività di ricerca e sviluppo,.
1. 111. (ex *7. 19.) Abrignani, Palese, Brunetta.

  Al comma 30, capoverso Art. 3, comma 1, sopprimere dalle parole: a decorrere dal periodo di imposta fino a: dicembre 2019 e sostituire la parola: 25 con la seguente: 15.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno a decorrere dal 2015.
1. 112. (ex 7. 8.) Busin, Guidesi, Caparini.

  Al comma 30, capoverso Art. 3, apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 1, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 50 per cento;
   2) al comma 3, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: un milione di euro.
1. 113. (ex 7. 16.) Mucci, Castelli, Caso, Currò, Brugnerotto, Sorial, Cariello, Colonnese.

  Al comma 30, capoverso Art. 3, comma 1, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 50 per cento.

  Conseguentemente:
   al comma 9, al capoverso 1-
bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
    1) 600 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
    2) 600 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito dei reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
1. 114. (ex 7. 11.) Alberti, Caso, Castelli.

  Al comma 30, capoverso Art. 3, aggiungere infine il seguente periodo: sono destinatari dei credito d'imposta di cui al presente articolo anche i consorzi e le reti di impresa che effettuano le attività di ricerca, sviluppo e innovazione. In tali casi, l'agevolazione è ripartita secondo criteri proporzionali, che tengano conto della quota di partecipazione alle spese da parte di ciascuna impresa.

  Conseguentemente:
   al comma 9, al capoverso 1-
bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
    1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
    2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
1. 115. (ex 7. 10.) Alberti, Caso, Castelli.

  Al comma 30, capoverso Art. 3, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Alle imprese che operano nelle regioni Campania, Calabria, Puglia, Basilicata e Sicilia è attribuito un credito di imposta parti ai 50 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017.
1. 116. (ex 7. 23.) Russo, Palese, Brunetta.

  Al comma 30, capoverso Art. 3, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. A decorrere dall'anno 2015 è concesso un credito di imposta nella misura del 40 per cento delle spese per gli acquisti sostenuti, e comunque non superiore a 5.000 euro, per l'acquisto da parte delle imprese agricole di prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica, di cui all'articolo 5, Reg. (CE) 5 settembre 2008 n. 889/2008, della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.
  2-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 2-bis è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  2-quater. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  2-quinquies. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al comma 2-bis, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 2-sexies.
  2-sexies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie del comma 2-bis e 2-ter, ivi comprese le modalità di verifica e controllo delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con le previsioni di cui ai precedenti commi 2-bis e 2-ter, nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente.
  2-septies. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua gli adempimenti conseguenti ai regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 3.000.000;
   2016: – 3.000.000;
   2017: – 3.000.000.
1. 117. (ex 7. 15.) Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Castelli, Sorial.

  Al comma 30, capoverso Art. 3, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari almeno a euro 20.000 per le micro e piccole imprese, ad euro 50.000 per le medie imprese e 100.000 per le grandi imprese.
1. 118. (ex 7. 12.) Alberti, Caso, Castelli.

  Al comma 30, capoverso Art. 3, comma 3, aggiungere in fine i seguenti periodi:
  Sono destinatari del credito di imposta di cui al presente articolo anche i consorzi e le reti di impresa che effettuano le attività di ricerca, sviluppo e innovazione. In questi casi, l'agevolazione è ripartita secondo criteri proporzionali, che tengono conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese stesse.

  Conseguentemente, al comma 112, sostituire, le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro e al comma 9 del medesimo articolo 17, sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.
1. 119. (ex 7. 62.) Ricciatti, Marcon, Melilla, Paglia, Ferrara.

  Al comma 30, capoverso Art. 3, al comma 4, lettera d), dopo le parole: finalità commerciali aggiungere, in fine, le seguenti: salvo quanto disposto dalle lettere e) ed f) del presente articolo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso Art. 3, al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
   d-bis) sono rifinanziate, nei limite complessivo di settanta milioni di euro, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 40 25 marzo 2010, n. 40 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015.
   d-ter) a decorrere dal 1o gennaio 2015, le somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sui reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono destinate alle finalità di cui alla lettera e).

  Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli importi come segue:
   2015: – 70.000;
   2016: – 70.000;
   2017: – 70.000.
1. 120. (ex 7. 27.) Zolezzi, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli.

  Al comma 30, capoverso Art. 3, comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai fini dell'applicazione del eredito di imposta di cui al presente articolo non si considerano attività di ricerca e sviluppo le attività svolte nell'ambito dell'industria militare.
1. 121. (ex 7. 59.) Marcon, Ricciatti, Melilla, Paglia, Ferrara.

  Al comma 30, capoverso Art. 3, comma 6, lettera d), sostituire le parole: una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne con le seguenti: a un nuovo materiale, a un nuovo processo di produzione di energia rinnovabile, a una nuova tecnica di bonifica di siti inquinati.
1. 122. (ex 7. 13.) Alberti, Caso, Castelli.

  Al comma 30, capoverso «Art. 3», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Per fruire del contributo le imprese possono presentare un'istanza telematica mediante modalità tecniche predisposte dal Ministero dello sviluppo comma 14.
1. 123. (ex 7. 61.) Ricciatti, Marcon, Melilla, Paglia, Ferrara.

  Al comma 30, capoverso «Art. 3», comma 13, aggiungere in fine, il seguente periodo: Ove sussistano soggetti beneficiari della normativa che cessa alla data del 31 dicembre 2014, le relative posizioni giuridiche soggettive sono tenute in considerazione al fine di poter costituire criterio preferenziale nel decreto previsto dal successivo comma 14.
1. 124. (ex 7. 58.) Ricciatti, Marcon, Melilla, Paglia, Ferrara.

  Al comma 30, capoverso «Art. 3», dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione in favore delle imprese italiane od estere operanti nel territorio nazionale che abbiano delocalizzato la propria produzione a uno Stato, anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale.
1. 125. (ex 7. 57.) Ricciatti, Marcon, Melilla, Paglia, Ferrara.

  Al comma 31, l'allegato n. 3 è sostituito con il seguente: Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo

Allegato 3
(art. 7, comma 2)
«ALLEGATO 1
(articolo 3, comma 6, lettera a))
  LM01 Antropologia Culturale ed Etnologia
  LM02 Archeologia
  LM03 Architettura del Paesaggio
  LM04 Architettura e Ingegneria Edile-Architettura
  LM05 Archivistica e Biblioteconomia
  LM06 Biologia
  LM07 Biotecnologie Agrarie
  LM08 Biotecnologie Industriali
  LM09 Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche
  LM10 Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali
  LM11 Conservazione e Restauro dei Beni Culturali
  LM12 Design
  LM13 Farmacia e Farmacia Industriale
  LM14 Filologia Moderna
  LM15 Filologia, Letterature e Storia dell'Antichità
  LM16 Finanza
  LM17 Fisica
  LM18 Informatica
  LM19 Informazione e Sistemi Editoriali
  LM20 Ingegneria Aerospaziale e Astronautica
  LM21 Ingegneria Biomedica
  LM22 Ingegneria Chimica
  LM23 Ingegneria Civile
  LM24 Ingegneria dei Sistemi Edilizi
  LM25 Ingegneria dell'Automazione
  LM26 Ingegneria della Sicurezza
  LM27 Ingegneria delle Telecomunicazioni
  LM28 Ingegneria Elettrica
  LM29 Ingegneria Elettronica
  LM30 ingegneria Energetica e Nucleare
  LM31 Ingegneria Gestionale
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  LM33 Ingegneria Meccanica
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  LM39 Linguistica
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  LM43 Metodologie Informatiche per le Discipline Umanistiche
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  LM79 Scienze Geofisiche
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  LM86 Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali
  LM87 Servizio Sociale e Politiche Sociali
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  LM89 Storia dell'Arte
  LM90 Studi Europei
  LM91 Tecniche e Metodi per la Società dell'Informazione
  LM92 Teorie della Comunicazione
  LM93 Teorie e Metodologie dell'E-Learning e della Media Education
  LM94 Traduzione Specialistica e Interpretariato.
»

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno a decorrere dal 2015.
1. 126. (ex 7. 7.) Busin, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
  40-bis. All'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. La compensazione di cui al comma 1 del presente articolo si applica, su richiesta del creditore, con riferimento a tutti i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, a tutte le somme dovute dalla medesima data a titolo di tributi e imposte, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del predetto comma 1».
  40-ter. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 28-quinquies del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è emanato entro il 15 gennaio 2015.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 66, inserire il seguente:
  66-bis.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 settembre 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamente netto pari a 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2015. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.
1. 127. (ex 7. 35.) Capezzone, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Baldelli, Milanato, Sandra Savino, Calabria, Russo.

  Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
  40-bis. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 10 del presente articolo le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano delocalizzato la propria produzione a uno Stato, anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale.
1. 128. (ex 7. 36.) Marcon, Melilla, Paglia.

  Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
  40.1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2016, è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività d'impresa credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi d'imposta sopra indicati e nel limite massimo di 30 milioni di euro per il triennio 2015, 2015 e 2016, a favore delle Fondazioni liriche, musei biblioteche, teatri, fondazioni culturali, per gli interventi di manutenzione, protezione, restauro, promozione e valorizzazione di beni culturali come definiti dall'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
  40.2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei princìpi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e di incremento dell'efficienza energetica.
  40.3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è utilizzabile non prima del 30 giugno 2015.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
   2015: 10.000.000;
   2016: 10.000.000;
   2017: 10.000.000.
1. 129. (ex 7. 015.) Altieri, Marti, Distaso, Fucci, Ciracì, Lainati, Palmieri, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
  40.1. La società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per lo sviluppo della «green economy».
  40.2. Il Ministero dello sviluppo economico può stipulare apposita convenzione con la società Cassa depositi e prestiti Spa al fine di avvalersi della medesima e delle società da essa partecipate per l'istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di investimenti relativi ad operazioni ed interventi di sostegno finanziario diretto ed indiretto e dei quali deve essere garantita una redditività adeguata dei capitale investito, a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonché degli enti locali, ivi comprese le società da essi controllate e/o partecipate, per investimenti nel campo della «green economy», con particolare riferimento a quelli interessanti i territori montani e rurali italiani, e con peculiare riguardo per il sostegno agli investimenti nel campo dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo nei territori a cosiddetto «fallimento di mercato» al fine di ammortizzare e annullare i deficit strutturali permanenti di tali territori, perseguendo, in particolare, i seguenti obiettivi:
   (a) favorire la patrimonializzazione delle imprese di piccole e medie dimensioni per permettere un più facile accesso al credito e sostenere progetti di sviluppo a medio-lungo termine, comprendendo in essi anche il sostegno ad aggregazioni di imprese che mettono in comune know-how, brevetti e innovazioni a beneficio dello sviluppo del territorio, nonché costituzione di label (brand o marchi), e-commerce e piattaforme di distribuzione/acquisto specialmente al fine di favorire una più ampia presenza sui mercati esteri;
   (b) incentivare il processo di aggregazione tra imprese di piccole e medie dimensioni (i) appartenenti allo stesso settore od operanti nello stesso distretto industriale; (ii) appartenenti a settori adiacenti (integrazione c.d. orizzontale); (iii) operanti a monte e a valle di un medesimo processo produttivo o di servizi (integrazione c.d. verticale), permettendo la nascita di realtà caratterizzate da una dimensione più significativa, in grado di rafforzare la propria competitività nei rispettivi settori e di indirizzarsi sempre più verso i mercati internazionali.

  40.3. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 2 sono a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre, n. 307, così come rifinanziato dall'articolo 17, comma 21, della presente legge.
  40.4. La società Cassa depositi e prestiti Spa può destinare, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze, risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità del presente articolo, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati e pubblici.
  40.5. Con la convenzione di cui al comma 2 sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
1. 130. (ex 7. 017.) Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
  40.1. La Cassa dei depositi e prestiti Spa è autorizzata ad istituire un apposito Fondo speciale, denominato «Fondo venture capital per l'industria», con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro annuo a valere sulle disponibilità del Fondo strategico italiano istituito nell'ambito della medesima Cassa, destinato all'integrazione di ulteriori fondi di investimento privati di venture capital tesi a dotare di maggiore capitale di rischio i progetti imprenditoriali che hanno come oggetto lo sviluppo di nuove tecnologie ad elevato potenziale di crescita elaborati attraverso il coinvolgimento di università e centri di ricerca pubblica. Tali progetti presentano le seguenti caratteristiche:
   a) elevato contenuto tecnologico (high tech);
   b) progetto imprenditoriale in fase precompetitiva;
   c) elevato rischio connesso allo sviluppo della tecnologia in progetto;
   d) incertezza relativa alla connessione tra contenuto tecnologico e mercato;
   e) periodo di rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo.

  40.2. Il finanziamento erogato dalla Cassa depositi e prestiti Spa, mediante il Fondo di cui al comma 1, ad uno o più fondi di investimento privati di venture capital non deve superare l'ammontare del 50 per cento del totale del patrimonio del fondo da integrare.
  40.3. La durata del finanziamento di ciascun fondo di cui al comma 2, da parte della Cassa depositi e prestiti Spa, non può essere superiore a dieci anni.
  40.4. La remunerazione riconosciuta alla Cassa depositi e prestiti Spa per il finanziamento di cui al comma 2 non può essere superiore a quella corrispondente al tasso Euribor rilevato alla data della concessione del finanziamento più 2 punti percentuali per ciascun anno di durata del finanziamento.
  40.5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, del- l'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono le modalità di attuazione dici presente articolo ed individuati i fondi di investimento privati di venture capital da integrare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 131. (ex 7. 018.) Marcon, Melilla, Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
  40.1. L'articolo 1, commi 60 e 61 della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) sono sostituiti dai seguenti:
  60. Per i contributi erogati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contribuii pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilita del personale, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti, dalle stesse imprese, con applicazione degli interessi legali, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltati a terzi, con riduzione o messa in mobilità del personale dell'impresa.
  61. Le imprese italiane ed estere di cui al comma 1 con almeno 1.000 dipendenti non possono delocalizzare la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato anche appartenente all'Unione europea con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, prima di aver trovato, un nuovo acquirente che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa stessa. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, le imprese interessate devono restituire i contributi in conto capitale ricevuti negli ultimi cinque anni, con applicazione degli interessi legali, nonché corrispondere al soggetto erogatore del contributo il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 2 per cento del fatturato conseguito negli ultimi cinque anni.
  61-bis. I soggetti erogatori dei contributi di cui ai commi 1 e 2 disciplinano le modalità e i tempi di restituzione dei contributi stessi.
  61-ter. Le somme derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 61 affluiscono in un apposito Fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato a sostenere le imprese che assumono lavoratori posti in mobilità da imprese che hanno delocalizzato la propria produzione a uno Stato anche appartenente all'Unione europea attraverso il riconoscimento di appositi incentivi, ivi compreso il riconoscimento di un credito di imposta pari alla maggiore IRES che i predetti soggetti sostengono in virtù delle deduzioni di cui all'articolo 5 della presente legge. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  40.2. Al fine di contrastare la delocalizzazione delle piccole e medie imprese e la conseguente perdita di occupazione e di elevati gradi di specializzazione e unicità sul mercato mondiale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il «Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di maestranze» con una dotazione di 125 milioni di euro per l'anno 2015 destinato a supportare le nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti che intendano riscattare l'azienda subentrandone nella gestione per il mantenimento della continuità produttiva qualora si tratti di piccole e medie imprese che versano in gravi difficoltà di produzione e commercializzazione dei prodotti con immanente pericolo di chiusura oppure che abbiano avviato procedure di delocalizzazione delle attività produttive.
  40.3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 2, la cui dotazione può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.
  40.4. Agli oneri derivati dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo dei proventi derivanti dalla maggiorazione di prezzo riconosciuta per il riscatto dei nuovi strumenti finanziari di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
  40.5. L'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 35 del 2005, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico sociale e territoriale», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, e sostituito dal seguente:
  12. I benefìci e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale e delle attività produttive, assicurando la salvaguardia dei medesimi livelli occupazionali e la protezione sociale dei lavoratori.

  40.6. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, aggiungere, in fine, le seguente lettera:
   c) alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e a quelle dalle stesse controllate che operano nel settore della gestione di strumenti per il sostegno dell'economia ed il finanziamento di operazioni legate alla internazionalizzazione delle imprese.

  40.7. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è istituita la Cabina di regia per gli interventi nel settore delle crisi industriali con il compito di individuare strumenti e soluzioni adeguate ad affrontare la gestione delle crisi industriali e contrastare il fenomeno della delocalizzazione delle attività produttive presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri. La Cabina di regia costituisce per il suddetto settore, la sede di confronto fra il Governo, le Regioni, gli Enti Locali, i rappresentanti, del Parlamento, dei Sindacati, del Sistema Bancario e dell'Amministrazione Fiscale per garantire l'unitarietà ed il coordinamento fra gli strumenti di programmazione e attuazione di politica industriale, nonché l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al presente comma, la Cabina di regia assicura il raccordo politico: strategico e funzionale per facilitare un'efficace integrazione fra gli interventi e gli strumenti di sostegno promossi, promuoverne l'accelerazione e garantirne una più stretta correlazione con le istanze e le dinamiche di sviluppo dei sistemi produttivi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è disciplinato il funzionamento della Cabina di regia.
1. 132. (ex 7. 019.) Ricciatti, Ferrara, Scotto, Airaudo, Placido, Paglia, Melilla, Quaranta, Marcon, Duranti, Piras, Fratoianni, Franco Bordo, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Matarrelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro, Zaratti, Zaccagnini.

  Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
  40.1. Al fine di sostenere le misure di incentivazione per lo sviluppo delle aree naturali protette, nonché di agevolare lo svolgimento delle attività e del movimento turistico nelle aree naturali protette secondo i princìpi e le finalità della Carta europea per il turismo sostenibile nelle aree protette, adottata a Lanzarote il 28 aprile 1995, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2015, 2016 e 2017, volto a finanziare azioni di promozione e di divulgazione, nonché iniziative progettuali e strutturali all'interno dei confini amministrativi delle relative aree naturali protette.
  40.2. Ai fini del comma 1, per aree naturali protette si intendono le aree naturali protette nazionali, costituite dai parchi nazionali e dalle riserve naturali statali, nonché le aree naturali protette marine, di cui al titolo II della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
  40.3. Nell'ambito dei finanziamenti erogabili a valere sul Fondo di cui al comma i possono essere concessi contributi in favore di imprenditori titolari delle attività turistiche situate nelle aree naturali protette disciplinate dalla presente legge, di enti e associazioni di protezione ambientale riconosciuti ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, di promozione sociale e turistica, dei soggetti organizzatori di viaggi di istruzione e, in generale, di esperienze ascrivibili al turismo sostenibile, per la realizzazione delle seguenti azioni:
   a) interventi di allestimento, ampliamento, miglioramento, arredamento, abbattimento delle barriere architettoniche in favore di esercizi dediti alla ristorazione, alla ricettività, alla cultura, alla ricreazione e allo sport;
   b) interventi di recupero, manutenzione, salvaguardia e allestimento di percorsi naturalistici ed escursionistici in aree pubbliche o ad uso pubblico;
   c) interventi di sensibilizzazione, educazione e divulgazione in ordine alle caratteristiche e alle finalità delle aree naturali protette, con particolare riferimento, oltre che agli aspetti naturalistici, alle tradizioni etnografiche ed enogastronomiche e alla cultura locale;
   d) ideazione, organizzazione e promozione di itinerari didattici, di viaggi di istruzione e di altre iniziative afferenti al turismo sostenibile che prevedono il pernottamento in strutture ricettivo dell'area naturale protetta;
   e) studi, analisi, ricerche e indagini finalizzati a evidenziare le caratteristiche qualitative e quantitative del turismo nelle singole aree naturali protette e funzionali all'individuazione delle più opportune linee guida per lo sviluppo del turismo sostenibile;
   f) campagne, iniziative ed eventi tesi a promuovere la conoscenza e la pratica del turismo sostenibile nelle aree naturali protette.

  40.4. Con decreto del Ministro della tutela del territorio e del mare, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri di assegnazione dei contributi e le modalità di presentazione delle domande relative al Fondo di cui al comma 1.
  40.5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per gli anni 2015, 2016 e 2017.

  Conseguentemente, al comma 121, sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.
1. 133. (ex 7. 020.) Ricciatti, Marcon, Melilla, Paglia.

  Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
  40.1. Al fine di sostenere le misure di incentivazione per lo sviluppo delle aree naturali protette, nonché di agevolare lo svolgimento delle attività e del movimento turistico nelle aree naturali protette secondo i princìpi e le finalità della Carta europea per il turismo sostenibile nelle aree protette, adottata a Lanzarote il 28 aprile 1995, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2015, 2016 e 2017, volto a finanziare azioni di promozione e di divulgazione, nonché iniziative progettuali e strutturali all'interno dei confini amministrativi delle relative aree naturali protette.
  40.2. Ai fini del comma 1, per aree naturali protette si intendono le aree naturali protette nazionali, costituite dai parchi nazionali e dalle riserve naturali statali, nonché le aree naturali protette marine, di cui al titolo II della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
  40.3. Nell'ambito dei finanziamenti erogabili a valere sul Fondo di cui al comma i possono essere concessi contributi in favore di imprenditori titolari delle attività turistiche situate nelle aree naturali protette disciplinate dalla presente legge, di enti e associazioni di protezione ambientale riconosciuti ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, di promozione sociale e turistica, dei soggetti organizzatori di viaggi di istruzione e, in generale, di esperienze ascrivibili al turismo sostenibile, per la realizzazione delle seguenti azioni:
   a) interventi di allestimento, ampliamento, miglioramento, arredamento, abbattimento delle barriere architettoniche in favore di esercizi dediti alla ristorazione, alla ricettività, alla cultura, alla ricreazione e allo sport;
   b) interventi di recupero, manutenzione, salvaguardia e allestimento di percorsi naturalistici ed escursionistici in aree pubbliche o ad uso pubblico;
   c) interventi di sensibilizzazione, educazione e divulgazione in ordine alle caratteristiche e alle finalità delle aree naturali protette, con particolare riferimento, oltre che agli aspetti naturalistici, alle tradizioni etnografiche ed enogastronomiche e alla cultura locale;
   d) ideazione, organizzazione e promozione di itinerari didattici, di viaggi di istruzione e di altre iniziative afferenti ai turismo sostenibile che prevedono il pernottamento in strutture ricettivo dell'area naturale protetta;
   e) studi, analisi, ricerche e indagini finalizzati a evidenziare le caratteristiche qualitative e quantitative del turismo nelle singole aree naturali protette e funzionali all'individuazione delle più opportune linee guida per lo sviluppo del turismo sostenibile;
   f) campagne, iniziative ed eventi tesi a promuovere la conoscenza e la pratica del turismo sostenibile nelle aree naturali protette.

  40.4. Con decreto del Ministro della tutela del territorio e del mare, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri di assegnazione dei contributi e le modalità di presentazione delle domande relative al Fondo di cui al comma 1.
  40.5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per gli anni 2015, 2016 e 2017.

  Conseguentemente, alla Tabella A allegata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

  2015:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.

  2016:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.

  2017:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.
1. 134. (ex 7. 021.) Ricciatti, Marcon, Melilla, Paglia.

  Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
  40.1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo nazionale per agevolare l'autoimpiego di persone con difficoltà di accesso al mondo del lavoro», di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro all'anno per ciascun anno del triennio 2015, 2016 e 2017, volto a sostenere, mediante il riconoscimento di agevolazioni a fondo perduto e/o sotto forma di prestito rimborsabile, soggetti privati che intendano avviare una nuova impresa o che abbiamo costituito un'impresa da almeno sei mesi e risulti inattiva.
  40.2. L'impresa di cui al comma 1 deve essere partecipata da soggetti appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie: 1) giovani con età compresa tra i 18 e i 35 anni; 2) donne di età superiore ai 18 anni; 3) disoccupati che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato negli ultimi tre mesi; 4) persone in procinto di perdere il posto di lavoro; 6) lavoratori precari con partita IVA;
  40.3. L'impresa di cui al comma 1 deve essere avviata con meno di 10 addetti e rivestire una delle seguenti forme giuridiche: 1) ditta individuale; 2) società cooperativa con meno di 10 soci; 3) società in nome collettivo; 4) società in accomandita semplice; 5) associazione fra professionisti; 6) società a responsabilità limitata.
  40.4. L'impresa di cui al comma 1 deve essere avviata in uno dei seguenti settori: 1) attività manifatturiere; 2) costruzioni ed edilizia; 3) riparazioni di autoveicoli e motocicli; 4) affittacamere e bed & breakfast; 5) ristorazione con cucina; 6) servizi di informazione e comunicazione; 7) attività professionali, scientifiche e tecniche; 8) agenzie di viaggio; 9) servizi a supporto alle imprese; 10) istruzione; 11) sanità e assistenza sociale non residenziale; 12) attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento con esclusione delle attività delle lotterie, delle scommesse e delle case da gioco); 13) attività di servizi per la persona. Nel caso di avvio di un'attività di consulenza o professionale è consentito l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo esclusivamente nel caso in cui l'impresa abbia assunto la forma giuridica di associazione o società fra professionisti;
  40.5. Qualora l'impresa di cui al comma 1 venga avviata con un investimento iniziale sino a 50.000 euro, l'agevolazione è pari al 100 per cento e riconosciuta al 50 per cento a fondo perduto e al 50 per cento sotto forma di prestito rimborsabile. Qualora si tratti di un investimento compreso tra i 50.000 euro e i 100.000 euro l'agevolazione è pari al 90 per cento e riconosciuta al 50 per cento a fondo perduto e al 50 per cento sotto forma di prestito rimborsabile. Qualora si tratti di un investimento compreso tra i 100.000 euro e i 150.000 euro l'agevolazione è pari all'80 per cento e riconosciuta al 50 per cento a fondo perduto e al 50 per cento sotto forma di prestito rimborsabile. È, inoltre, previsto un contributo sulle spese di gestione dei primi sei mesi di avvio dell'impresa pari a 5.000 euro. Il prestito rimborsabile è erogato nella forma di finanziamento della durata di 60 mesi con tasso fisso, pari al tasso di riferimento UE. Non sono richieste garanzie, fatta eccezione per le società cooperative a responsabilità limitata, per le società a responsabilità limitata e per le associazioni professionali per le quali è richiesta, in particolare, la garanzia fideiussoria degli amministratori.
  40.6. Il Fondo di cui al comma 1 non finanzia nuove imprese che: 1) nascano dal rilevamento di una impresa esistente o dall'acquisto di un ramo di azienda; 2) abbiano individuato una sede operativa coincidente o adiacente con la sede utilizzata da un'attività operante nello stesso settore; 3) abbiano un amministratore che risulti titolare o amministratore di un'altra impresa operante nello stesso settore.
  40.7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati il funzionamento del Fondo di cui al comma 1, i criteri di riconoscimento delle agevolazioni ivi previste e le modalità di presentazione delle domande di accesso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente alla, Tabella A allegata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

  2015:
   CP: – 150.000.000;
   CS: – 150.000.000.

  2016:
   CP: – 150.000.000;
   CS: – 150.000.000.

  2017:
   CP: – 150.000.000;
   CS: – 150.000.000.
1. 135. (ex 7. 022.) Scotto, Ricciatti, Ferrara, Airaudo, Placido, Paglia, Melilla, Quaranta, Marcon, Duranti, Piras, Fratoianni, Franco Bordo, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Matarrelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro, Zaratti, Zaccagnini.

  Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
  40.1. Al fine di sostenere il capitale sociale impiegato dai lavoratori in mobilità, che associatesi in forma cooperativa, abbiano rilevato l'azienda presso cui prestavano servizio, sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

  Conseguentemente: All'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015 a 50 milioni di euro per l'anno 2016 e a euro 50 milioni per l'anno 2017.
1. 136. (ex 7. 024.) Cominardi, Tripiedi, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
  40.1. Ai fini dell'incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo cui sono assegnati 20 milioni euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, le cui modalità e criteri di utilizzo sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, si provvede per l'anno 2015, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 482, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per gli anni 2016 e 2017, a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la cui dotazione è incrementata di 40 milioni di euro.

  Conseguentemente: All'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
1. 137. (ex 7. 025.) Cominardi, Tripiedi, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
  40.1. I consigli di amministrazione degli enti pubblici, delle società a partecipazione pubblica, statale, regionale o locale, delle aziende municipalizzate e gli organi, di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche sono composti da un massimo di quattro persone, il cui compenso non può comunque essere superiore al reddito percepito dal dirigente pubblico di prima fascia. I vice segretari generati della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e di qualsiasi ente pubblico non possono essere più di due e conservano il trattamento economico percepito dall'amministrazione di appartenenza; qualora siano estranei alla pubblica amministrazione, non possono godere di un trattamento economico complessivo superiore a quello del dirigente di pari posizione.
1. 138. (ex 7. 028.) Ciprini, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
  40.1. A decorrere dall'anno 2015, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito il «Fondo per le politiche e a sostegno dei giovani senza famiglia», con una dotazione annuale pari a 10 milioni di euro. Il Fondo è destinato all'erogazione di contributi finalizzati al sostegno, all'integrazione lavorativa e all'avviamento di attività economiche che prevedano impiego di giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni provenienti da strutture di accoglienza residenziali per minori e da famiglie affidatarie, e a promuoverne, con figure qualificate e professionali, l'inserimento sociale attraverso attività di intermediazione e accompagnamento del giovane verso l'autonomia.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:
   2015: – 10 milioni;
   2016: – 10 milioni;
   2017: – 10 milioni.
1. 139. (ex 7. 029.) Ciprini, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
  40.1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo strategico a favore delle piccole e medie imprese femminili, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione annua pari a 300 milioni di euro.
  40.2. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione del Fondo avviene sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione femminile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Alla ripartizione del Fondo provvede entro il 28 febbraio di ogni anno il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, definiscono ogni tre anni, sentiti gli enti locali, gli ambiti territoriali di intervento, tenuto conto della presenza dei comuni commissariati, ai sensi degli articoli 143, 144, 145 e 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e procedono al riparto economico delle risorse al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi, nonché la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.
  40.3. Le regioni possono istituire fondi regionali per il finanziamento dei piani di intervento ad integrazione delle quote di competenza regionale del Fondo, nonché di interventi non finanziati dallo stesso Fondo.
  40.4. Il Fondo persegue le seguenti finalità:
   a) sostegno al potenziamento aziendale di piccole e medie imprese femminili;
   b) erogazione, nei confronti delle piccole e medie imprese femminili in crisi, di un sussidio in misura pari al 60 per cento del pagamento dovuto per i lavori svolti da parte delle pubbliche amministrazioni;
   c) erogazione di contributi volti a sostenere la crescita dimensionale e l'aggregazione delle piccole e medie imprese femminili al fine di consentire alte stesse di competere nell'ambito del nuovo mercato globale;
   d) valorizzazione delle associazioni di imprese che rappresentano il punto di riferimento di piccole e medie imprese femminili;
   e) finanziamento di percorsi di formazione e innovazione per le giovani donne imprenditrici;
   f) promozione di idonee iniziative volte a favorire la cultura di impresa.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
1. 140. (ex 7. 030.) Ciprini, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
  40.1. È interesse dello Stato favorire la crescita industriale attraverso lo sviluppo dei brevetti per invenzione, garantendo l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medi? imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dall'articolo 2 della presente legge ai titolari di brevetto per invenzione che abbiano superato il controllo da parte dell'Organizzazione europea dei brevetti (EPO) e ricevuto un rapporto di ricerca completamente positivo ai sensi della normativa vigente.
  40.2. Al fine di garantire l'accesso ai finanziamenti di cui alla presente legge, lo Stato si attiva per l'individuazione di brevetti di cui all'articolo 1, comma 1) aventi particolare rilievo industriale, favorendo ogni iniziativa utile e di supporto al titolare del brevetto, finalizzata all'accesso al finanziamento.
  40.3. Alla lettera a) del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché a favore dei soggetti titolari di brevetto per invenzione di cui all'articolo 45 comma 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che abbiano superato il controllo da parte dell'Organizzazione europea dei brevetti (EPO) e ricevuto un rapporto di ricerca completamente positivo».
  40. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con l'Associazione bancaria italiana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, i criteri di ripartizione delle risorse e le modalità per l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dal comma 1 del presente articolo.
  40.5. Per le finalità previste dalla presente legge, la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è incrementata ai sensi di quanto disposto dal comma 2.
  40.6. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «400 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «450 milioni di euro».
  40.7. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 3, pari a 50 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2015, si provvede nella misura di euro 25.000.000 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
  40.8. Ai successivi oneri corrispondenti a ulteriori 25.000.000 di euro derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, così rinominato dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
  40.9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 141. (ex 7. 027.) Baldassarre, Caso, Castelli.

  Al comma 42, apportare le seguenti modifiche:
   a) Alla lettera a), n. 1), sostituire le parole: «2015» con le parole: «2017»;
   b) Alla lettera a), n. 2), sostituire le parole: «2015» con le parole: «2017»;
   c) Alla lettera b), n. 1), sostituire le parole: «2015» con le parole: «2017».

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'opere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
1. 142. (ex 8. 14.) Rampelli.

  Al comma 42, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis). All'articolo 15: il comma 1 è sostituito con il seguente:
  1. Nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, si applicano le disposizioni inerenti le detrazioni fiscali e gli incentivi di cui agli articoli 14 e 16 per tutte le seguenti attività:
   interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici esistenti e l'incremento del rendimento energetico;
   interventi per la sistemazione e per il consolidamento di versanti, argini e sponde, che garantiscano la riduzione delle frana nonché per interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria delle opere che permettano il regolare deflusso delle acque nonché favoriscano la stabilità del terreno, e in generale per tutti gli interventi che contrastano l'erosione del suolo.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.
1. 143. (ex 8. 26.) Segoni, Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Sorial.

  Al comma 42, lettera b), dopo il punto 3), aggiungere il seguente:

  4) al comma 1-bis, sostituire dalle parole: «detrazione dall'imposta lorda» fino alla fine del comma, con le parole: «detrazione dall'imposta lorda nella misura del 65 per cento».

  Conseguentemente all'articolo 17, al comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le parole: «100 milioni» e al comma 9, sostituire le parole: «200 milioni», con le parole: «50 milioni».

  Conseguentemente all'articolo 44, dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:
  27-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  27-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 144. (ex 8. 31.) Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Paglia, Scotto, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 42, lettera b), dopo il punto 1) aggiungere il seguente:
  1-bis) al comma 1-bis apportare le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «zone 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «zone 1, 2 e 3»;
   b) le parole: «al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2015»;
   c) le parole: «dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016».

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 160.000.000 euro per l'anno 2015 a 170.000.000 euro per anno 2016 e 170.000.000 per l'anno 2017.

  Conseguentemente all'articolo 17, comma 9, sostituire le parole:: a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
1. 145. (ex 8. 27.) Ferraresi, Dell'Orco, Pesco, Barbanti, Ruocco, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:
  42-bis. Al Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 16-bis inserire il seguente:
«Art. 16-ter.
(Certificati di credito fiscale per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici).

  1. Le detrazioni fiscali di cui al precedente articolo 16-bis, comma 1, sono riconosciute, in alternativa, anche mediante attribuzione di un certificato di credito fiscale rappresentativo dell'ammontare della detrazione spettante.
  2. Il certificato di credito fiscale di cui al precedente comma è emesso dall'Agenzia delle entrate previa opzione del soggetto beneficiario della detrazione che la esercita nei modi e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità telematiche di esercizio dell'opzione e di emissione del certificato nonché di annotazione dei successivi trasferimenti di proprietà sul titolo stesso e nel registro dell'Agenzia emittente, che provvede ad istituirlo entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'intero procedimento deve essere ispirato ai principi di speditezza, concentrazione, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.
  3. Il beneficiario della detrazione fiscale che ha esercitato l'opzione di cui al precedente comma 2, deve richiedere il rilascio del certificato di credito fiscale per ciascuna delle fatture emesse dai soggetti che hanno eseguito le opere incentivate. Il certificato richiesto non può eccedere un importo pari a dieci volte la capienza fiscale del beneficiario, relativa all'anno precedente a quello in cui si avvale della richiesta, determinata considerando l'imposta lorda al netto delle altre detrazioni spettanti, con l'eccezione di quelle riportabili negli anni successivi, tenendo conto di eventuali altre emissioni già richieste ed ottenute nell'anno in corso e negli anni precedenti per le relative quote annuali. Nella istanza di cartolarizzazione, il predetto beneficiario è tenuto a dichiarare il titolo del possesso e i dati catastali dell'immobile oggetto degli interventi, specificandone il tipo, l'ammontare delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a proprio carico nonché gli estremi di versamento della somma bonificata. La disposizione di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, si applica solo sulla parte bonificata.
  4. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, spetta al singolo condomino nel limite della quota al medesimo imputabile. Tuttavia, ove l'assemblea condominiale deliberi all'unanimità, l'amministratore ovvero, in sua assenza, il soggetto da essa delegato, richiede, con riferimento a ciascuna fattura, un certificato di credito fiscale di ammontare pari alla somma delle detrazioni spettanti ai singoli condòmini.
  5. I soggetti che nell'anno precedente risultano privi di capienza fiscale possono richiedere un unico certificato fiscale a condizione che il valore dello stesso non sia superiore a 6 mila euro.
  6. Il certificato di credito fiscale, emesso a nome del soggetto beneficiario della detrazione di cui al precedente articolo 16-bis, comma 1, deve essere da questi trasferito esclusivamente al soggetto che ha eseguito l'opera o la prestazione cui inerisce la fattura unita alla istanza di cartolarizzazione. Il trasferimento del titolo riduce parzialmente l'obbligazione di pagamento del corrispettivo convenuto per l'esecuzione delle opere o delle prestazioni. L'operazione di trasferimento dei certificati di credito fiscale di cui al periodo precedente, è ammessa, per ciascuno soggetto esecutore e per ciascun anno di imposta, fino a concorrenza dell'ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali dichiarati dallo stesso soggetto esecutore con riferimento al precedente anno d'imposta. Per le attività d'impresa e professionali, non tenute alla denuncia mensile ai fini retributivi e contributivi, si fa riferimento al reddito dichiarato ai fini previdenziali nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno antecedente il trasferimento dei certificati di credito fiscale.
  7. Il giratario del titolo, previa annotazione del trasferimento nel registro dell'Agenzia emittente di cui al precedente comma 2, realizza il sottostante diritto esclusivamente mediante cessione allo sconto del credito cartolare ad istituto bancario o intermediario finanziario, rendendo l'opzione di cui al precedente comma 2 irrevocabile, il soggetto scontante può trasferire il titolo cartolare ad altri istituti bancari ovvero ad intermediari finanziari nell'osservanza delle modalità da fissare ai sensi del precedente comma 2 o, in alternativa, può esercitare il sottostante diritto di credito nei confronti della debitrice Agenzia dell'entrate mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi dell'anno di competenza e nell'osservanza delle modalità temporali indicate al precedente articolo 16-bis, comma 7. Qualora il credito rappresentato dal certificato scontato sia superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni spettanti, al soggetto scontante è riconosciuto un ammontare pari alla quota, della detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. L'ammontare di cui al precedente periodo, risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata, deve essere rimborsato d'ufficio da parte della competente Agenzia dell'entrate, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi.
  8. La disposizione di cui al comma 8 del precedente articolo, non si applica se la detrazione di cui al comma 1 del medesimo articolo è riconosciuta mediante emissione di certificati di credito.
  9. I certificati di credito fiscale emessi in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e gli atti e contratti aventi ad oggetto tali certificati sono esenti dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il regime di favore portato dall'articolo 5, comma 1, Tab. All. B, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si intende esteso ad ogni atto e documento formato in attuazione del presente articolo.
  10. In deroga a quanto previsto dai successivo articolo 85, comma 1, lettera a), non costituiscono ricavi e non concorrono alla determinazione del reddito imponibile, le somme corrisposte dal committente all'esecutore dei lavori nel contratto d'opera o di appalto, al lordo del valore nominale del certificato di credito fiscale, per l'importo eccedente il corrispettivo pattuito, fino a concorrenza del costo dello sconto convenuto con l'istituto bancario o intermediario finanziario in conseguenza dell'applicazione dei precedenti commi 5 e 6. L'importo eccedente il corrispettivo pattuito, non concorre alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Di tali somme deve in ogni caso eseguirsi separata annotazione nei documenti emessi ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con espressa indicazione del titolo di esclusione. Il presente regime deve intendersi esteso ai soggetti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  11. In deroga a quanto disposto dai successivi articoli 61, comma 1, e 66, comma 1, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e dell'articolo 96, comma 1, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, in nessun caso sono ammessi in deduzione dalla base imponibile gli interessi passivi e gli oneri assimilati corrisposti dall'esecutore dei lavori a seguito dell'operazione di sconto di cui all'articolo 1858 del codice civile.
  12. Anche a seguito del trasferimento del certificato del credito fiscale ai sensi del precedente comma 5, restano impregiudicati i poteri dell'Agenzia delle entrate relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario della detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1. Per il recupero dei crediti rappresentati dal certificato di credito fiscale di cui venga accertata l'inesistenza, in tutto o in parte, dei presupposti che ne hanno determinato l'emissione, l'Agenzia delle entrate emette un atto di recupero credito da notificare al beneficiario della detrazione di cui al precedente articolo 16-bis, comma 1, con le modalità previste dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. L'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di emissione. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, L'accertamento in capo al beneficiario della insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 16-bis, comma 1, non pregiudica la validità del certificato di credito fiscale emesso ed è in ogni caso inopponibile agli istituti bancari o intermediari finanziari di cui al precedente comma 6.
  13. I certificati di credito fiscale di cui all'articolo 16-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere emessi, previa opzione del soggetto beneficiario, anche per il riconoscimento delle detrazioni d'imposta previste per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2004, n. 296, e successive modificazioni. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al secondo comma dell'articolo 16-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.
  14. Il costo sostenuto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico è deducibile ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per una quota annuale di ammortamento risultante dall'applicazione di un coefficiente pari al 9 per cento al costo sostenuto. Le installazioni fotovoltaiche poste su edifici e quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, sono assimilati agli impianti di pertinenza degli immobili e non è necessaria la variazione della rendita catastale dell'immobile, salvo che l'impianto ne incrementi il valore capitale di una percentuale pari al 30 per cento o superiore. L'obbligo di dichiarazione al catasto non sussiste qualora la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non sia superiore a 7 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso.

(Copertura finanziaria).

  1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, pari a zero a 62.400.000 euro per il 2017, a 57.000.000 euro per il 2018, a 76.000.000 euro per il 2019, a 95.800.000 per il 2020, a 115.200.000 euro per il 2021, a 134.600.000 euro per il 2022, a 154.000.000 euro per il 2023, a 173.400.000 per il 2024, a 192.800.000 per il 2025, a 120.100.000 euro per il 2026 e a 145.000.000 euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al successivo comma 2.
  2. All'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel comma 2-ter, le parole: »1,5 per mille per il 2013 e 2 per mille a decorrere dal 2014« sono sostituite dalle seguenti: »1,5 per mille per il 2013, 2 per mille a decorrere dal 2014 e 2,20 per mille a decorrere dal 2017.«».
1. 146. (ex 8. 38.) Pisano, Ribaudo, Barbanti, Carbone, Ruocco, Fragomeli, Villarosa, Rizzetto, Pesco, Alberti, Cancelleri, Paglia, Cariello, Sottanelli, Bernardo, Castelli, D'Incà, Sorial, Caso, Currò, Brugnerotto, Palese, Busin.

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
  42-bis. In attuazione dell'articolo 15, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione di cui all'articolo 16, comma 1, del citato decreto-legge, si applica alle spese documentate relative agli interventi di bonifica dell'amianto di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ancorché eseguiti negli edifici strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le datazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
1. 147. (ex 8. 13.) Rampelli.

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
  42-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:
  «1-quinquies. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, dall'imposta lorda si detrae un importo, pari al 20 per cento, degli oneri sostenuti per le spese di trasloco relative al trasferimento della residenza o del domicilio, per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro annui».

  Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 8 con la seguente: (Ecobonus, ristrutturazione e detrazioni per spese di trasloco).

  Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
1. 148. (ex 8. 35.) Librandi.

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
  42-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo la Tabella A, Parte II, aggiungere la seguente Parte:
  «Tabella A – Parte II-bis(Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta). – Parte II-bis – Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento:
   1) interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui ai commi da 344 a 349, articolo 1, della legge n. 296 del 2006, e successive modifiche e integrazioni;
   2) interventi di ristrutturazione e di recupero del patrimonio edilizio (indicati nel comma 1 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
   3) prodotti energetici risultanti da impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con esclusione delle energie prodotte da fonti assimilate alle rinnovabili e dagli impianti di recupero energetico dei rifiuti.».

  Conseguentemente all'articolo 17:
   al comma 1, sostituire le parole: 250 milioni, con le parole: 50 milioni;
   sopprimere il comma 9;
   sopprimere il comma 21.

  Conseguentemente, al comma 112, le parole: ridotta di 200 milioni, sono sostituite dalle seguenti: ridotta di 600 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 3 dopo il comma 28 aggiungere i seguente:
  28-bis. All'articolo 19, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fine il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille.
  28-ter. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 2 punti percentuali.
  28-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al precedente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2013.
  28-quinquies. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  28-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dei 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
1. 149. (ex 8. 33.) Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Dopo il comma 42 aggiungere il seguente:
  42-bis. Gli interventi di rimozione dell'amianto da edifici privati sono soggetti a defiscalizzazione del 65 per cento nelle regioni italiane e nelle province autonome di Trento e Bolzano. La defiscalizzazione sarà attivata nelle regioni dotate di un Piano di Gestione Amianto, comprensivo in particolare di siti di discarica di capienza adeguata ai quantitativi di amianto stimati sul rispettivo territorio regionale. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro all'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle voci di parte corrente della tabella C allegata alla presente legge.
1. 150. (ex 8. 24.) Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 42 aggiungere il seguente:
  42-bis. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Per gli interventi di cui alla lettera l) del comma 1, eseguiti entro il 31 dicembre 2019, anche su capannoni agricoli e strutture montane, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare»;
   b) al comma 7 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «, fatte eccezione per i lavori di bonifica dall'amianto, di cui al comma 1-bis, per quali la detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e, in caso di sostituzione dei pannelli in eternit con impianti fotovoltaici, in tre quote annuali costanti».

  All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, paria 10 milioni di euro all'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle voci di parte corrente della tabella C allegata alla presente legge.
1. 151. (ex 8. 23.) Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Castelli, Sorial, Schullian.

  Dopo il comma 42 aggiungere il seguente:
  42-bis. Le banche e gli intermediari finanziari devono predisporre adeguate misure al fine di consentire ai propri clienti di effettuare, per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, un bonifico mediante l'utilizzo di strumenti elettronici (bonifico on-line). La violazione dell'obbligo è sanzionata con l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo del bonifico. Le maggiori entrate derivanti dall'entrata in vigore del presente articolo sono destinate al fondo per l'efficienza energetica di cui al decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma.
1. 152. (ex 8. 19.) Alberti, Crippa, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:
  42-bis. Ferme restando le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate, è soggetta all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento: le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
  1-ter. L'applicazione delle disposizioni del comma 1-bis è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 350 milioni di euro a decorrere dal 2015.
1. 153. (ex 8. 16.) Crippa, Fantinati, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Currò, Caso, Mucci, Vallascas, Da Villa, Della Valle, Prodani, Tripiedi.

  Dopo il comma 42 aggiungere il seguente:
  42-bis. I commi 717 e 718 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono soppressi. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 154. (ex 8. 04.) Busin, Caparini.

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
  42-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: «L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, nonché ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, con le seguenti percentuali:
   a) nella misura del 40 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015;
   b) nella misura del 60 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016;
   c) nella misura del 80 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017;
   d) nella misura del 100 per cento dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018».

  Conseguentemente, al comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 390 milioni di euro per l'anno 2015, 717 milioni per l'anno 2016 e 1,047 milioni di euro per l'anno 2017.
1. 155. (ex 8. 014.) Gelmini, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
  42-bis. 1. È autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno dei seguenti anni 2015, 2016 e 2017 per la messa in sicurezza e bonifica dei siti (SIN) di classe di priorità 1 a maggiore rischio e con priorità decrescenti: 4 impianti industriali attivi o dismessi, 319 pubblici o privati a partire da 37 ospedali case di cura, case di riposo; 116 scuole di ogni ordine e grado, istituti di ricerca, 86 uffici della pubblica amministrazione, 27 impianti sportivi, 8 biblioteche, nonché per incentivazione di installazione di impianti fotovoltaici in sostituzione delle coperture in cemento amianto. Sono fatte salve le responsabilità degli autori della contaminazione e del proprietario delle aree in conformità alle leggi vigenti, e fatto salvo il dovere della autorità competenti di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

  Conseguentemente al comma 132, sostituire la parola: 100 con la parola: 30 e la parola: 460 con la parola: 390.
1. 156. (ex 8. 08.) Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Giancarlo Giordano, Franco Bordo.

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
  42-bis. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
  «1. Il comma 651 è sostituito dal seguente:
  “651. A partire dal 2015, nella determinazione della tariffa, il comune tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
  Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti princìpi:
   a) Il costo fisso del servizio dì gestione previsto dal piano finanziario del comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi standard) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo;
   b) La ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata);
   c) La percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conta della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo;
   d) Il comune, con proprio regolamento, deve prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (ad esempio concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli ecocentri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato autonomamente al recupero.”.

  Il comma 653 è sostituito dal seguente:
  “653. A partire dal 2015, nella determinazione dei costi del servizio, il comune deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard.”.

  Il comma 658 è sostituito dal seguente:
  “658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche e non domestiche.”».
1. 157. (ex 8. 021.) Gelmini, Palese, Brunetta, Squeri.

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
  42-bis. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
  «1. Il comma 651 è sostituito dal seguente:
  “6-sexies. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti.
  6-septies. Restano fermi i benefici previsti dagli articoli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e ogni altra disposizione vigente in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto correlate.”».

  Conseguentemente alla Tabella A: Ministero dell'economia e delle finanze, modificare come segue:
   2015: – 10.000.000;
   2016: – 10.000.000;
   2017: – 10.000.000.
1. 158. (ex 8. 026.) Bechis, Caso, Castelli, Sibilia.

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
  42-bis. 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas di concerto con il Ministro dello sviluppo economico determina un piano per il contenimento dei costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse.
  2. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri dalla finanza pubblica.
1. 159. (ex 8. 030.) Crippa, Fantinati, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Della Valle, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Sorial, Currò, Cariello, Colonnese.

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
  42-bis. 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e finanze determina un piano per la revisione delle agevolazioni fiscali per le imprese a forte consumo di energia al fine di incentivarne l'efficienza energetica delle medesime.
  2. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri dalla finanza pubblica.
1. 160. (ex 8. 031.) Crippa, Fantinati, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Della Valle, Castelli, D'Incà, Colonnese, Currò, Cariello, Caso, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
  42-bis. 1. Al fine di favorire gli investimenti in edilizia sostenibile e in risparmio energetico, è istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico il Fondo per l'ecoprestito, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, fino ad un importo massimo di 30.000 euro, per interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del medesimo decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
  2. Possono beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 6-bis, con riferimento all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i contribuenti destinatari delle detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, con riferimento all'articolo 16 del medesimo decreto-legge, i proprietari, i conduttori o i comodatari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché gli ex istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi, nonché gli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base a un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato.
  3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 261, e successive modificazioni, con proprio decreto, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni sulla base delle domande di anticipazione presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di immobili situati nel territorio regionale. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i requisiti e le condizioni per l'accesso alle anticipazioni di cui al comma 7-bis, nonché le modalità di rimborso dell'anticipazione stessa.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere il seguente periodo:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
1. 161. (ex 8. 033.) Da Villa, Fantinati, Crippa, Mucci, Vallascas, Prodani, Della Valle, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Currò, Cariello, Colonnese.

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
  42-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2014 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (o a decorrere dal 2015).
1. 162. (ex 8. 034.) Luigi Di Maio, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:
  42-bis. A partire dal 1o gennaio 2015 le imposte gravanti sui consumi di energia elettrica sono le seguenti:
   0,011 per i consumi mensili inferiori a 50.000 kWh;
   0,010 per i consumi mensili compresi tra 50.000 e 200.000 kWh;
   0,0070 per i consumi mensili compresi tra 200.000 e 1.200.000 KWh;
   0,001 per i consumi mensili maggiori di 1.200.000 kWh.

  42-ter. Dalla medesima data è abrogata la lettera e) del comma 3 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 504 del 1995.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco ti. 2 allegato alla presente legge.
1. 163. (ex *8. 036.) Rampelli.

  Dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:
  42-bis. A partire dal 1o gennaio 2015 le imposte gravanti sui consumi di energia elettrica sono le seguenti:
   0,011 per i consumi mensili inferiori a 50.000 kWh;
   0,010 per i consumi mensili compresi tra 50.000 e 200.000 kWh;
   0,0070 per i consumi mensili compresi tra 200.000 e 1.200.000 KWh;
   0,001 per i consumi mensili maggiori di 1.200.000 kWh.

  42-ter. Dalla medesima data è abrogata la lettera e) del comma 3 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 504 del 1995.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco ti. 2 allegato alla presente legge.
1. 164. (ex *8. 037.) Busin, Guidesi, Caparini.

  Al comma 43, sostituire le parole: da 60 milioni fino a n. 93 del 2014 con le seguenti: 188 milioni di euro per l'anno 2015 e sostituire le parole: da: di cui all'articolo 2 fino a: n. 93 del 2014 sono sostituite dalle seguenti: del fondo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, come riformulato dall'articolo 17, comma 13 della presente legge.

  Conseguentemente, sopprimere le parole: da: e rimane acquisita fino alla fine del comma.
1. 165. (ex 0. 8. 046. 6.) Guidesi, Simonetti.

  Al comma 43, dopo la parola: 2014 aggiungere le seguenti: di cui una quota pari al dieci per cento destinata esclusivamente in favore delle aree della regione Toscana, colpite dagli eventi alluvionali del 14 ottobre 2014.
1. 166. (ex 0. 8. 046. 1.) Faenzi, Parisi.

  Al comma 43, dopo la parola: 2014 aggiungere le seguenti parole: di cui una quota pari al dieci per cento destinata esclusivamente in favore delle aree del Gargano colpite dall'alluvione del 5 settembre 2014.
1. 167. (ex 0. 8. 046. 2.) Palese, Altieri, Ciracì, Chiarelli, Distaso, Fucci, Marti, Elvira Savino, Sisto.

  Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
  43-bis. Relativamente all'emergenza nazionale del 18 novembre 2013 che ha colpito la Regione Sardegna i comuni individuati in base all'ordinanza commissariale del Capo del dipartimento della protezione civile del 20 novembre e la stessa Regione sono escluse dal patto di stabilità interno, per il 2015, 2016 e 2017, le spese finanziate con risorse proprie (avanzo di gestione e/o avanzo di amministrazione), con erogazioni liberali e con donazioni da parte di cittadini privati ed imprese finalizzate a fronteggiare l'eccezionale evento alluvionale del novembre 2013. I comuni colpiti dall'alluvione del novembre 2013 sono quelli inseriti nell'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza n. 3 del 22 novembre 2013 e successive integrazioni. A tal fine è previsto uno stanziamento destinato alla regione Sardegna di euro 100.000.000 per far fronte ai danni subiti nel predetto evento calamitoso.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2015: –100.000,000;
   2016: –100.000.000;
   2017: –100.000.000.
1. 168. (ex 0. 8. 046. 4.) Pili.

  Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
  43-bis. Nei comuni della regione Sardegna colpiti dall'alluvione del novembre 2013 sono escluse dal patto di stabilità interno, per il 2015, 2016 e 2017, le spese finanziate con risorse proprie (avanzo di gestione e/o avanzo di amministrazione), con erogazioni liberati e con donazioni da parte di cittadini privati ed imprese finalizzate a fronteggiare l'eccezionale evento alluvionale del novembre 2013. I comuni colpiti dall'alluvione del novembre 2013, sono inseriti nell'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza n. 3 del 22 novembre 2013 e successive integrazioni. A tal fine è previsto uno stanziamento destinato alla Regione Sardegna di euro 80.000.000 per l'anno 2015, 200 per il 2016, 200 per il 2016 per far

  Conseguentemente, al comma 132, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: di 20 milioni di euro per l'anno 2015, di 260 milioni di euro per l'anno 2016, di 260 milioni di euro per l'anno 2017 e di 460 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
1. 169. (ex 0. 8. 046. 5.) Pili.

  Sopprimere i commi da 44 a 80.
1. 170. (ex 9. 13.) Sorial, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Currò, Caso.

  Sostituire i commi da 44 a 80 con i seguenti:
  44. All'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  «1. Per favorire la costituzione di nuove imprese, anche da parte di giovani e di coloro che hanno perso il lavoro, a decorrere dal 1o gennaio 2015, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, con l'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105, del medesimo articolo 1, ridotta al 5 per cento, alle persone fisiche:
   a) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;
   b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2010».
   2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
  «1-bis. Il beneficio di cui al comma 1, si applica per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi;»
   3) al comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
   «a) Il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, la medesima attività artistica, professionale ovvero d'impresa di cui al comma 1, anche in forma associata;
   b) l'attività di cui al comma 1 non costituisca mera prosecuzione della stessa attività precedentemente svolta dal contribuente in regime di lavoro dipendente salva l'ipotesi in cui essa venga intrapresa nei confronti di soggetti diversi dai datori di lavoro attuali e trascorsi, e vengano utilizzati, all'uopo, beni strumentali e una sede di lavoro differenti da quelli predisposti per l'esecuzione delle mansioni di lavoro dipendente. Non costituisce in nessun caso mera prosecuzione della medesima attività precedentemente svolta l'adempimento del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni anche se aventi ad oggetto la stessa attività di cui al comma 1»;
   4) i commi da 3 a 6 sono abrogati.

  45. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  46. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) il comma 96 è sostituito dal seguente:
  «96. Ai fini dell'applicazione del regime previsto dal presente comma e dai commi da 97 a 117, si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professioni che, al contempo, nell'anno solare precedente:
   a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 40.000 euro;
   b) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
   c) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 30.000 euro»;
   2) al comma 97, le parole: «e gli acquisti di beni strumentali» sono soppresse;
   3) dopo il comma 99 è inserito il seguente:
  «99-bis. Il regime dai commi da 96 a 117 del presente articolo si applica anche ai beneficiari di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, e successive modificazioni, trascorso il quinto anno di attività, a condizione che abbiano i requisiti previsti dai commi 96 e 99 del presente articolo»;
   4) al comma 105, le parole: «pari al 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 15 per cento».

  47. Ai fini della determinazione del reddito soggetto all'imposta sostitutiva di cui al comma 105, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 27, comma 1, lettera b) del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la deduzione di spese, oneri e componenti negativi di reddito è ammessa solo a condizione che i relativi pagamenti vengano disposti esclusivamente tramite conti correnti bancari o postali, ovvero secondo altre modalità idonee a certificarne la tracciabilità.
  48. I contribuenti che beneficiano del regime dei minimi di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del regime di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b) del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, sono obbligati ad inserire, nella denominazione sociale ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «contribuente in regime dei minimi non soggetto all'imposta sul valore aggiunto».
  49. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie all'attuazione del presente articolo.

  All'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   «1) 480 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;».
1. 171. (ex 9. 29.) Ruocco, Caso, Castelli.

  Sostituire i commi da 44 a 80 con i seguenti:
  44. Al fine di favorire la costituzione di nuove attività da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e al fine di evitare la fuoriuscita per il venir meno delle condizioni previste di coloro che aderiscono all'attuale regime previsto dall'articolo 27, del decreto-legge 98 del 2011, al decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, articolo 27, comma 1 le parole: «quattro» sono soppresse, e l'ultimo periodo è soppresso alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 96, la lettera b) è soppressa.
1. 172. (ex 9. 28.) Rostellato, Castelli, Sorial.

  Al comma 44, alinea, dopo le parole: arti o professioni, aggiungere le seguenti:, società, associazioni professionali e associazioni temporanee di impresa (ATI).

  Conseguentemente:
   al comma 9, al capoverso 1-
bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 480 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   sopprimere i commi da 90 a 94;
   all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:
   1) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ”, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (o a decorrere dal 2015).
   2) dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:
  76-bis. Il Ministro dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato provvede ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito pari a 400 milioni di euro;
  76-ter. L'autorizzazione di spesa relativi all'utilizzo delle somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222; è ridotta di 400 milioni di euro.
1. 173. (ex 9. 40.) Ruocco, Caso, Castelli.

  Al comma 44, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro indipendentemente dal codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata;

  Conseguentemente:
   al comma 9, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 480 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;.
   2) al comma 54, sostituire le parole: nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO con le seguenti: nella misura del 50 per cento indipendentemente dal codice ATECO.
   3) al comma 55:
    a) sostituire la parola: due con la seguente: quattro;
    b) sostituire la parola: di con la seguente: ad.

  Conseguentemente sopprimere l'allegato numero 4 richiamato dall'articolo 9.
1. 174. (ex 9. 42.) Alberti, Caso, Castelli.

  Al comma 44, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad un anno non superiori a 40.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 26, comma 11, le parole: ridotta di 200 milioni, sono sostituite dalle seguenti: ridotta di 500 milioni.
1. 175. (ex 9. 36.) Mucci, Castelli, D'Incà, Sorial, Colonnese, Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto.

  Al comma 44, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiore al limite di euro 30.000 qualunque sia il codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata;.

  Conseguentemente, alla Tabella C, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dagli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 176. (ex 9. 56.) Elvira Savino, Alberto Giorgetti, Palese, Brunetta.

  Al comma 44, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell'allegato n. 4 alla presente legge, tutti incrementati di euro 10.000 diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

  Conseguentemente, alla Tabella C, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dagli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 177. (ex 9. 55.) Elvira Savino, Alberto Giorgetti, Palese, Brunetta.

  Al comma 44, lettera a), sostituire la tabella di cui all'Allegato 4 con la seguente:

Progressivo Gruppo di settore Codici attività ATECO 2007 Valore soglia dei ricavi/compensi Redditività
1 Industrie alimentari e delle bevande (10-11) 45.000 40%
2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 50.000 40%
3 Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40.000 40%
4 Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 - 47.89 30.000 54%
5 Costruzioni e attività immobiliari (41 - 42 - 43) - (68) 25.000 86%
6 Intermediari del commercio 46.1 25.000 62%
7 Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione (55 - 56) 50.000 40%
8 Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88) 25.000 78%
9 Altre attività economiche (01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) 30.000 67%

  Conseguentemente all'articolo 18, alle lettere d) ed e), le parole: 4.000 milioni e 7.000 milioni sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: 4.300 milioni e 7.300 milioni.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
1. 178. (ex 9. 59.) Rampelli.

  Al comma 44, lettera a), allegato 4, apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla quinta riga:
    a) sostituire la cifra: 15.000 con la seguente: 30.000;
    b) sostituire la cifra: 86 per cento con la seguente: 62 per cento;
   2) alla sesta riga, sostituire la cifra: 15.000 con la seguente: 30.000;
   3) alla ottava riga:
    a)
sostituire la cifra: 15.000 con la seguente: 30.000;
    b) sostituire la cifra: 78 per cento con la seguente: 62 per cento.

  Conseguentemente:
   al comma 9, al capoverso 1-
bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
    1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
    2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
1. 179. (ex 9. 30.) Ruocco, Caso, Castelli.

  Al comma 44, lettera a), allegato 4, apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla quinta riga:
    a) sostituire la cifra: 15.000 con la seguente: 30.000;
    b) sostituire la cifra: 86 per cento con la seguente: 62 per cento.

  Conseguentemente:
   al comma 9, al capoverso 1-
bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
    1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
    2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
1. 180. (ex 9. 31.) Ruocco, Caso, Castelli.

  Al comma 1, lettera a), allegato 4, apportare le seguenti modificazioni:
   alla sesta riga, sostituire la cifra: 15.000 con la seguente: 30.000.

  Conseguentemente:
   al comma 9, al capoverso 1-
bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
    1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
    2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
1. 181. (ex 9. 32.) Ruocco, Caso, Castelli.

  Al comma 44, lettera a), allegato 4,apportare le seguenti modificazioni:
   alla ottava riga:

    a) sostituire la cifra: 15.000 con la seguente: 30.000;
    b) sostituire la cifra: 78 per cento con la seguente: 62 per cento.

  Conseguentemente, al comma 9, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
1. 182. (ex 9. 33.) Ruocco, Caso, Castelli.

  Al comma 44, lettera b) sostituire le parole: euro 5.000 con: euro 7.500.

  Conseguentemente alla Tabella C, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. 183. (ex 9. 57.) Elvira Savino, Alberto Giorgetti, Palese, Brunetta.

  Al comma 44, lettera c), numero 3), aggiungere in fine: Per le speso relative all'acquisto di veicoli utilizzati promiscuamente dal contribuente, non si tiene conto della parte del costo di acquisizione eccedente i limiti di deducibilità di cui all'articolo 164 del Testo Unico 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (o a decorrere dal 2015).
1. 184. (ex 9. 37.) Ruocco, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:
  44-bis. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e quelle di soggiorno, queste nel limite massimo di 250,00 euro al giorno, ai fini degli obblighi minimi di formazione e/o aggiornamento professionale, sono integralmente deducibili; in tutti gli altri casi sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare, compresa la parte eccedente 250 al giorno per le spese di soggiorno. Al raggiungimento dei pieno soddisfacimento del debito formativo, così come individuato, si ha diritto a un'ulteriore deduzione di 500 euro».

  Conseguentemente, alla Tabella C le dotazioni riferite al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1163, della legge finanziaria n. 296 del 2006 sono ridotte del 10 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2015.
1. 185. (ex 9. 2. e 9. 41.) Alberto Giorgetti, Abrignani, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:
  44-bis. All'articolo 54, comma 5, ultimo periodo del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la parola: «ammontare» sono aggiunte le seguenti: ”fatte salve le spese sostenute per la partecipazione ai corsi di formazione continua, di cui al comma 2 dell'articolo 7 del n. 137 del 2012, e le inerenti spese di viaggio e soggiorno, che sono integralmente deducibili.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per fanno 2015 a 330 milioni di euro per l'anno 2016 e a euro 325 milioni per l'anno 2017.
1. 186. (ex 9. 22.) Rizzetto, Castelli, Sorial.

  Sopprimere il comma 46.
1. 187. (ex 9. 38). Ruocco, Caso, Castelli.

  Al comma 54, sostituire il primo periodo col seguente:

  54. I soggetti di cui al comma 44 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente unico di redditività fissa del 60 per cento. Laddove il contribuente di cui al comma l abbia sostenuto spese documentate di importo superiore del 40 per cento dell'ammontare dei ricavi e dei compensi è sua facoltà scomputare l'importo effettivo di tali spese. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 11, valutate in 50 milioni, si provvede mediante le risorse del fondo di cui all'articolo comma 6 della presente legge.
1. 188. (ex 9. 25.) Rostellato, Castelli, Sorial.

  Al comma 54, primo periodo, sostituire le parole: coefficiente a esentata con le seguenti: unico di redditività fissa dei 60 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: agli oneri derivanti dalle disposizioni, valutati in 50 milioni, si provvede mediante le risorse del fondo di cui all'articolo 13, comma 6 della presente legge.
1. 189. (ex 9. 26.) Rostellato, Castelli, Sorial.

  Al comma 44, lettera a), all'allegato 4 alla relativa colonna, sono apportate le seguenti modificazioni: 30.000.

  Conseguentemente:
   al comma 54, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Ai soggetti esercenti attività d'impresa o professionale ricadenti nell'ambito dei Codici ATECO (69-70-71-72-73-74-75) il limite massimo di ricavi o compensi ai fini dell'accesso al regime forfettario di cui al presente articolo è stabilito nella misura di 30.000 euro.
   all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
1. 190. (ex 9. 53.) Laffranco, Palese, Brunetta.

  Al comma 44, lettera a), all'allegato 4 alla relativa colonna, sono apportate le seguenti modificazioni: 40.000.

  Conseguentemente:
   al comma 54, dopo il primo periodo inserire il seguente: Ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei Codici ATECO 69 – il limite massimo di ricavi o compensi ai fini dell'accesso al regime forfettario di cui al presente articolo è stabilito nella misura di 30.000 euro.
   all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
1. 191. (ex 9. 54.) Laffranco, Palese, Brunetta.

  Al comma 54, secondo periodo, sostituire parole: 15 per cento con le seguenti: 5 per cento.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato della presente legge.
1. 192. (ex 9. 4.) Corsaro.

  Al comma 54, secondo periodo sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 5 per cento.

  Conseguentemente, al comma 9, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 600 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24,000 euro;
   2) 600 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
1. 193. (ex 9. 51.) Tripiedi, Caso, Castelli.

  Al comma 59, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: La dichiarazione dei redditi è presentata con nuove modalità telematiche semplificate, da definire con regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Tale dichiarazione deve essere strutturata in maniera tale da permettere al contribuente di compilarla senza ausilio di alcun intermediario. A tal fine verranno forniti i codici di accesso al sistema informatico dell'agenzia delle entrate a tutti gli aderenti al regime forfettario in tempi utili per la compilazione della dichiarazione stessa.
1. 194. (ex 9. 24.) Rostellato, Castelli, Sorial.

  Al comma 63, sopprimere il secondo periodo.
1. 195. (ex 9. 39.) Ruocco, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:
  80-bis. In via sperimentale i lavoratori cassaintegrati inoccupati che intraprendono un'attività imprenditoriale sono esenti dalle imposte sui redditi per i primi due periodi di imposta, elevati a quattro anni nel caso di assunzione di almeno tre dipendenti a tempo indeterminato entro un anno dall'avvio dell'attività. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono affidate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 116, 117, 124 e 125;
   all'articolo 2, sopprimere il comma 207;
   all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
1. 196. (ex 9. 11.) Caparini, Prataviera.

  Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:
  80-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 639, dopo le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,» sono inserite le seguenti: escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9,;
   b) al comma 669, le parole: «ivi compresa l'abitazione principale,» sono soppresse;
   c) al comma 677, le parole: da: «a condizione» fino alla fine del comma sono soppresse.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 66 inserire il seguente:
   66-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4.000 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 197. (ex 9. 06.) Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Milanato, Sandra Savino, Calabria.

  Dopo il comma 80, aggiungere i seguenti:
  80-bis. I veicoli a motore nuovi immatricolati a decorrere dal 1o gennaio 2015 sono esenti dalle tasse automobilistiche nell'anno della prima immatricolazione e nei due anni successivi. L'esenzione di cui al primo periodo si applica fino al quarto anno successivo a quello della prima immatricolazione per i veicoli nuovi alimentati, anche o esclusivamente, a gas di petrolio liquefatto, a metano o ad alimentazione ibrida.
  80-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2015, i veicoli a motore sono assoggettati alle tasse automobilistiche in base al livello delle emissioni del veicolo, come certificato dal produttore. Restano ferme la riduzione prevista per i veicoli alimentati esclusivamente con gas di petrolio liquefatto o con gas metano, di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per gli anni successivi al periodo di esenzione di cui al comma 1 del presente articolo, l'esenzione in favore dei soggetti portatori di handicap prevista dall'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché l'esenzione prevista per i veicoli elettrici dall'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.
  80-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le nuove tariffe delle tasse automobilistiche in applicazione dei criteri di cui al comma 2, nonché le relative disposizioni di attuazione. La facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, può essere esercitata a decorrere dall'anno successivo a quello di applicazione delle nuove tariffe.
  80-quinquies. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 510, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo la lettera b) è inserita la seguente: ”b.1) per i veicoli di cui al primo e al terzo periodo della lettera b), qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la percentuale di deducibilità indicata alla medesima lettera b) è elevata al 40 per cento per il periodo d'imposta in cui è avvenuta la prima immatricolazione e per i tre periodi d'imposta successivi;
  80-sexies. La disposizione di cui al comma 4 si applica ai veicoli nuovi immatricolati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della presente legge e ha , efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  80-septies. La perdita di gettito derivante, a carico delle regioni, dall'applicazione del presente articolo è compensata attraverso trasferimenti annuali da corrispondere ai predetti enti, il cui ammontare è determinato con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
  80-octies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 6 del presente articolo, pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 8 del presente articolo.
  80-novies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 settembre 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamente netto pari a 600 milioni di euro a decorrere dal 2015. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.
  80-decies. Qualora le misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo generino maggiori entrate, l'importo di cui al comma 8 del presente articolo è conseguentemente ridotto.
  80-undecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 198. (ex 9. 07.) Capezzone, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Baldelli, Milanato, Calabria, Russo.

  Dopo il comma 80, aggiungere i seguenti:
  80-bis. Al fine di promuovere la diffusione e la conoscenza delle opere d'arte contemporanea e dei giovani artisti anche attraverso l'acquisizione delle stesse da parte di musei, gallerie nazionali d'arte, Istituzioni pubbliche, associazioni riconosciute o fondazioni operanti nei settori della promozione di beni artistici e culturali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante norme per l'ammortamento dei beni materiali, l'acquisto di opere d'arte di artisti viventi da parte di soggetti titolari di reddito di impresa è ammortizzabile per l'80 per cento in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei nove esercizi successivi fino a concorrenza del 2 per cento del giro di affari per ciascun esercizio.
  80-ter. Ai fini del comma 80-bis, le cessioni gratuite di opere d'arte di artisti viventi effettuate entro dodici mesi dalla loro acquisizione da soggetti privati anche non titolari di partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) costituiscono credito di imposta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), per un valore pari a quattro volte l'IVA pagata per l'acquisizione dell'opera d'arte di artisti viventi ceduta per importi fino a 10.000 euro; per importi superiori a 10.000 euro, il valore è stabilito dal decreto di cui all'articolo 7.
  80-quater. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo di 500.000 euro annui.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2015.
1. 199. (ex 9. 08.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 80, aggiungere i seguenti:
  80-bis. Nei limiti di spesa di 50 milioni di euro ai i soci delle imprese di start-up innovative non si applica il contributo minimale di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990. n. 233, e al comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991. n. 415.
  80-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, la misura dei contributi e le modalità per il loro pagamento e la loro riscossione da parte dei soggetti di cui al comma 1, iscritti alla gestione artigiani e commercianti.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 50.000;
   2016: – 50.000;
   2017: – 50.000.
1. 200. (ex 9. 012.) Della Valle, Crippa, Mucci, Fantinati, Vallascas, Da Villa, Prodani, Castelli, Sorial, Currò, Caso, Brugnerotto, Colonnese, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:

  80-bis. Al decreto-legge 18 ottobre 2012. n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 25:
    1) alla lettera b) del comma 2, la parola: «quarantotto» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;
    2) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la startup innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di quattro anni se è stata costituita entro i tre anni precedenti e di tre anni se è stata costituita entro i cinque anni precedenti»;
   b) all'articolo 28:
    1) al comma 1, le parole: «4 anni» sono sostituite dalle seguenti: «5 anni»;
    2) ai commi 3 e 4, la parola: «trentasei», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «quarantotto».
1. 201. (ex 9. 014.) Della Valle, Crippa, Mucci, Fantinati, Vallascas, Da Villa, Prodani, Castelli, Currò, D'Incà, Cariello, Brugnerotto, Colonnese, Sorial.

  Dopo il comma 80, aggiungere i seguenti:
  80-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante norme sulle detrazioni per oneri, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
   «f-bis) le spese sostenute per l'acquisto di opere d'arte di artisti viventi o di opere realizzate entro i cinquanta anni, fino all'importo di 10.000 euro, con il limite del 10 per cento del reddito imponibile. La detrazione è subordinata all'esibizione, su richiesta, della fattura di acquisto o di un documento fiscale equipollente».

  80-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo di 100.000 euro annui.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2015.
1. 202. (ex 9. 021.) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:
  80-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente:

  «3-bis. A decorrere dall'anno 2015, per tutti gli immobili ad uso produttivo è stabilita la detraibilità in misura del 35 per cento dalle basi imponibili dell'imposta».

  2. Dopo il comma 3 dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 971, è inserito il seguente:
   «3-bis). Gli immobili ad uso produttivo si detraggono dalla base imponibile dell'imposta in misura del 35 per cento.».

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 840 milioni a decorrere dal 2015.
1. 203. (ex 9. 023.) Busin, Guidesi, Caparini, Giampaolo Galli, Misiani.

  Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:
  80-bis. All'articolo 10 del regio decreto-legge del 13 aprile 1939, n. 652, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
   «1-bis. Ai fini della determinazione della rendita catastale per gli immobili ad uso produttivo, per l'individuazione delle componenti che concorrono a formare l'investimento di natura immobiliare, è esclusa la valutazione degli impianti fissi, intesi quali macchinari ed impianti installati all'interno dell'immobile, incorporati nelle opere murarie, fissati al suolo o installati in via transitoria.».

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno a decorrere dal 2015.
1. 204. (ex 9. 024.) Busin, Guidesi, Caparini, Giampaolo Galli, Misiani.

   Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:
  80-bis. Al punto 3 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «navigazione nelle acque» è soppressa la parola «marine»;
   b) dopo le parole: «acque marine comunitarie» sono inserite le seguenti «e nelle acque interne»;
   c) dopo le parole: «trasporto delle merci,» sono inserite le seguenti «e al trasporto dei passeggeri a scopo commerciale,».

  Conseguentemente, al comma 125, sostituire le parole: di 187,5 milioni con le seguenti: di 185,5 milioni.
1. 205. (ex 9. 026.) Busin, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:
  80-bis. Dopo le parole: «trasporto delle merci,» sono inserite le seguenti «e al trasporto dei passeggeri a scopo commerciale, comprese le imbarcazioni battenti bandiera dei Paesi extracomunitari,».

  Conseguentemente, al comma 125, sostituire le parole: di 187,5 milioni con le seguenti: di 162,5 milioni.
1. 206. (ex 9. 027.) Busin, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:
  80-bis. Al punto 3 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «acque marine comunitarie» sono inserite le seguenti «e acque interne».

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13 sostituire le parole: «di 187,5 milioni» con le seguenti: «di 185,5 milioni».
1. 207. (ex 9. 028.) Busin, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:
  80-bis. Al punto 3 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sopprimere la parola «marine».

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13 sostituire le parole: «di 187,5 milioni» con le seguenti: «di 185,5 milioni».
1. 208. (ex 9. 029.) Busin, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:
  80-bis. Al comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: «2.840,51 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5164,57 euro».
  80-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse del fondo di cui all'articolo 13, comma 6 della presente legge.
1. 209. (ex 9. 030.) Rostellato, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 80, aggiungere i seguenti:
  80-bis. Per l'anno 2015 la quota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro.
  80-ter. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per l'anno 2015.
1. 210. (ex 9. 031.) Guidesi, Caparini, Centemero.

  Al comma 81, dopo le parole: processo telematico inserire le seguenti: anche ricorrendo alle tecnologie a banda ultralarga.
1. 211. (ex 10. 11.) Mannino, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 81, aggiungere i seguenti:
  81-bis. All'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1991, n. 374, al comma 1, dopo le parole: «ad esse relativi» sono aggiunte le seguenti: «purché l'attore o la parte istante sia una persona fisica,»;
  81-ter. Le maggiori entrate conseguenti alla disposizione di cui al comma 1-bis sono destinate al fondo di cui al comma 1.
1. 212. (ex 10. 12.) Turco, Cariello, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Turco.

  Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
  81-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 1, il Ministero della giustizia provvede nell'anno 2015, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, a indire un concorso pubblico per esami per l'assunzione di personale afferente le figure professionali di 350 cancellieri e di 150 ufficiali giudiziari per le posizioni economiche B3, C1 e C2.”.
1. 213. (ex 10. 24.) Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Turco, Castelli, Sorial.

  Al comma 82, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle cause che riguardano sanzioni amministrative e quelle di cui all'articolo 322 del codice di procedura civile
1. 214. (ex 0. 10. 38. 1.) Molteni, Caparini.

  Al comma 82, capoverso 1-bis, dopo le parole: Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono dovute dal notificante a norma delle disposizioni vigenti aggiungere le seguenti:, salvo che l'attore o l'istante sia una persona fisica.
1. 1509. Turco, Cariello, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 83, dopo le parole: ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, inserire le seguenti: di soluzione strutturale della problematica connessa ai lavoratori esodati,.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 116, 117, 124 e 125;
   all'articolo 2, sopprimere il comma 207;
   all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.250 milioni di euro a decorrere dal 2015.
1. 215. (ex 11. 7.) Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Al comma 83, dopo le parole: ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, aggiungere le seguenti: di soluzione strutturale della problematica connessa ai lavoratori esodati,.
1. 216. (ex 11. 6.) Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Al comma 83, dopo le parole: di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, aggiungere le seguenti: di sostegno ai lavoratori ed alle lavoratrici affetti da malattie oncologiche ovvero genitori di minori affetti da malattie oncologiche,.
1. 217. (ex 11. 8.) Prataviera, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Al comma 83, sopprimere le parole: da: delle esigenze di cura fino a: al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti ed indiretti,.
1. 218. (ex 11. 2.) Polverini, Palese, Brunetta.

  Al comma 83, sostituire le parole: di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 2.700 milioni di euro per l'anno 2015, 3.400 milioni di euro per l'anno 2016, 3.500 milioni di euro per l'anno 2017, 2.800 milioni di euro per l'anno 2048 e 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
1. 219. (ex 0. 11. 59. 1. Parte ammissibile) Melilla, Marcon, Airaudo, Placido.

  Al comma 83, sostituire le parole: di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, nonché di 2.500 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 90 e 91;
   al comma 92, sostituire le parole:
al finanziamento degli incentivi di cui al presente articolo con le seguenti: al finanziamento degli incrementi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 11 della presente legge.
1. 220. (ex 0. 11. 59. 2.) Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.

  Al comma 83,sostituire le parole: di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 4.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente, sostituire il comma 84 con il seguente:
   All'onere di cui al comma 83 si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno, con le maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione: All'articolo 5, i commi 1 e 4 sono soppressi.
1. 221. (ex 0. 11. 59. 3.) Melilla, Placido, Airaudo, Marcon.

  Al comma 83, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale dotazione è incrementata di 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, nonché di 500 milioni di euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere i commi 90 e 91;
   b) al comma 92 sostituire le parole: Al finanziamento degli incentivi di cui al presente articolo con le seguenti: Al finanziamento degli incrementi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 11 della presente legge.
1. 222. (ex 11. 43.) Airaudo, Placido, Marcon, Melilla, Ferrara, Ricciatti.

  Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:
  83-bis. Per l'anno 2015 nella dotazione individuale nel precedente comma 1 compresa la quota pari a 400 milioni di euro destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modificazioni e integrazioni e dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, della legge n. 236 del 1993.
  83-ter. Nella dotazione individuata dal comma 1 e altresì compresa la quota destinata al finanziamento strutturale dei fondi di solidarietà Bilaterali, costituiti ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 3, commi 14 e seguenti.
*1. 223. (ex 11. 11. e 11. 5.) Busin, Guidesi, Allasia, Caparini.

  Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:
  83-bis. Per l'anno 2015 nella dotazione individuale nel precedente comma 1 compresa la quota pari a 400 milioni di euro destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modificazioni e integrazioni e dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, della legge n. 236 del 1993.
  83-ter. Nella dotazione individuata dal comma 1 e altresì compresa la quota destinata al finanziamento strutturale dei fondi di solidarietà Bilaterali, costituiti ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 3, commi 14 e seguenti.
*1. 224. (ex 11. 15.) Rampelli.

  Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:

  83-bis. Le disposizioni dell'articolo 13, terzo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che si considerano frequentanti l'Università anche i figli superstiti già in possesso di un titolo di laurea di primo livello, che al momento del decesso non siano iscritti ad alcun corso, ma che si iscrivano a corsi di laurea specialistica, a master o altri percorsi di specializzazione universitaria entro un anno dal conseguimento della laurea di primo livello.

  Conseguentemente alla tabella A, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 10.000.000;
   2016: – 5.000.000;
   2017: – 5.000.000.
1. 225. (ex 11. 42.) Tinagli, Mazziotti Di Celso, Librandi, Nesi.

  Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
   ”2-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di coibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento della impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da Piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13 comma 7.
   2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 16, nonché sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185.
1. 1502. Giancarlo Giordano.

  Dopo il comma 89, aggiungere i seguenti:
  89-bis. Ai datori di lavoro che hanno assunto, fino al 31 dicembre 2012, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano fino a conclusione del periodo previsto dalle predette norme.
  89-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo di 35.550.000 delle risorse finanziarie stanziate, per l'anno 2013, ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro, le quali sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato; le restanti risorse rimaste inutilizzate vengono ripartite secondo quanto previsto dal decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze del 14 febbraio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2014.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
1. 226. (ex 11. 010.) Rampelli.

  Dopo il comma 89, aggiungere i seguenti:
  89-bis. Ai datori di lavoro che hanno assunto, fino al 31 dicembre 2012, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano fino a conclusione del periodo previsto dalle predette norme.
  89-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo di 35.550.000 delle risorse finanziarie stanziate, per l'anno 2013, ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro, le quali sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato; le restanti risorse rimaste inutilizzate vengono ripartite secondo quanto previsto dal decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze del 14 febbraio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2014.
*1. 227. (ex 11. 012.) Gelmini, Palese, Squeri, Brunetta.

  Dopo il comma 89, aggiungere i seguenti:
  89-bis. Ai datori di lavoro che hanno assunto, fino al 31 dicembre 2012, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano fino a conclusione del periodo previsto dalle predette norme.
  89-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo di 35.550.000 delle risorse finanziarie stanziate, per l'anno 2013, ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro, le quali sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato; le restanti risorse rimaste inutilizzate vengono ripartite secondo quanto previsto dal decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze del 14 febbraio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2014.
*1. 228. (ex 11. 017.) Allasia, Caparini.

  Dopo il comma 89, aggiungere il seguente:
  89-bis. Ai fini di cui al comma 9 dell'articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243, tra le aventi diritto sono da intendersi incluse anche le lavoratrici che alla data del 31 dicembre 2015 hanno maturato il requisito a 57 anni di età, 58 per le lavoratrici autonome, e 35 anni di contributi escludendo per tutte le lavoratrici, dipendenti e autonome, i periodi di incremento previsti dalle finestre e dall'aumento dell'aspettativa di vita introdotte dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e non previsti dalla formulazione autentica del regime sperimentale.
  All'onere derivante dalla seguente disposizione pari a 554 milioni di euro fino al 2019, si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno, mediante la seguente disposizione.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. I commi 48, 49 e 49-bis, dell'articolo 2, della legge n. 286 del 2006, sono sostituiti dai seguenti:
   «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
    a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 di euro: 5 per cento;
    a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
    b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
    c) devoluti a favore di altri soggetti: 10 per cento.

  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 di euro: 5 per cento;
   a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
   c) a favore di altri soggetti: 10 per cento.

  49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.000.000 euro.»
1. 229. (ex 11. 08.) Nicchi, Airaudo, Placido, Marcon, Melilla, Paglia.

  Dopo il comma 89, aggiungere il seguente:

  89-bis. Al fine tassare maggiormente i redditi di pensione superiori ai 90 mila euro e destinare il maggior gettito alla riduzione del carico fiscale dei redditi di pensioni meno elevati e all'aumento delle pensioni minime, è introdotta, a decorrere dal 2015, l'imposta sostitutiva per redditi di pensione, caratterizzata da un maggior numero di aliquote fiscali progressive.
1. 230. (ex 11. 014.) Rizzetto, Caso, Castelli.

  Sopprimere i commi da 90 a 94.

  Conseguentemente, sostituire il comma 115 con i seguenti:
   115. A decorrere dall'anno finanziario 2015, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta del contribuente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettere a), b), c), d), e), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23, comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
   115-bis. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota dei 5 per mille sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle totalità delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi, Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione dell'articolo IS, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n.241, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed il Ministro della salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse.
17. 79. Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Sorial, Colonnese.

  Sopprimere i commi da 90 a 94.
1. 231. (ex 12. 19.) Mucci, Castelli, Sorial.

  Al comma 90, primo periodo, sostituire le parole: Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati con le seguenti: Al fine di fronteggiare la perdurante crisi occupazionale del Mezzogiorno promuovendo forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati residenti nei territori dell'obiettivo Convergenza.

  Conseguentemente, al comma 92, sostituire le parole: a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse con le seguenti: a valere sulle risorse.
1. 232. (ex 12. 37.) Paglia, Airaudo, Marcon, Melilla, Placido, Scotto, Palazzotto.

  Al comma 90, primo periodo sopprimere le parole: con esclusione del settore agricolo.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 90, aggiungere i seguenti:
  90-bis. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 1, nel settore agricolo, è condizionato al rispetto delle seguenti condizioni:
   a) l'accertamento, a cura delle competenti strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'adozione, da parte delle aziende, imprese, società o cooperative, di economie circolari per la produzione e l'utilizzo dei beni strumentali all'esercizio delle attività agricole e di pesca;
   b) la sottoscrizione di appositi protocolli anche con la pubblica amministrazione volti ad utilizzare il personale assunto, durante il periodo di non attività del settore agricolo e della pesca, per la prevenzione del rischio idrogeologico quale la piantumazione di aree boschive o la pulizia degli argini e dei torrenti presenti sul territorio comunale nel quale ha la sede amministrativa.
  90-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e previo parere della Conferenza Unificata, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono definite misure finalizzate a:
   a) incentivare la produzione, con materiali compostabili e/o realizzati con materiale riciclato, di beni strumentali in plastica da utilizzare in agricoltura, quali contenitori box e invasi in cartone o plastica, teli da serra, reti ombreggianti, film protettivo, film per pacciamatura, tubi per irrigazione e grandi contenitori per logistica;
   b) incrementare e favorire l'utilizzo degli stessi beni strumentali realizzati con materiali compostabili e/o realizzati con materiale riciclato, impiegati in agricoltura;
   c) potenziare le attività finalizzate alla raccolta e al successivo riciclo meccanico degli stessi beni strumentali di cui alle lettere a) e b).

  90-quater. Con il decreto di cui al comma 1-ter, vengono definite le modalità di svolgimento e la tempistica delle attività di accertamento delle condizioni per l'accesso agli sgravi contributivi, di cui al comma 1-bis.”;
   b) all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui all'ultimo periodo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 130 milioni di euro per l'anno 2015, a 340 milioni di euro per l'anno 2016 e 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
1. 233. (ex 12. 27.) Mannino, Castelli, Sorial.

  Al comma 90, sopprimere le parole: con esclusione del settore agricolo.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 90, aggiungere i seguenti:

  90-bis. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 1, nel settore agricolo, è condizionato al rispetto delle seguenti condizioni:
   a) l'accertamento, a cura delle competenti strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'adozione, da parte delle aziende, imprese, società o cooperative, di economie circolari per la produzione e l'utilizzo dei beni strumentali all'esercizio delle attività agricole e di pesca;
   b) la sottoscrizione di appositi protocolli anche con la pubblica amministrazione volti ad utilizzare il personale assunto, durante il periodo di, non attività del settore agricolo e della pesca, per la prevenzione del rischio idrogeologico quale la piantumazione di aree boschive o la pulizia degli argini e dei torrenti presenti sul territorio comunale nel quale ha la sede amministrativa.

  90-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e previo parere della Conferenza Unificata, vengono definite le modalità di svolgimento e la tempistica delle attività di accertamento delle condizioni per l'accesso agli sgravi contributivi, di cui al comma 1-bis«;
   b) all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: », ivi comprese le variazioni di cui all'ultimo periodo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 130 milioni di euro per l'anno 2015, a 340 milioni di euro per l'anno 2016 e 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017”.
1. 234. (ex 12. 26.) Mannino, Castelli, Sorial.

  Al comma 90, primo periodo, sopprimere le parole: con esclusione del settore agricolo.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 116, 117, 124 e 125;
   all'articolo 2, sopprimere il comma 207;
   all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
1. 235. (ex 12. 6.) Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Al comma 90, primo periodo, dopo le parole: nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato aggiungere le seguenti:, di personale ricadente nel Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008.
1. 236. (ex 12. 1.) Polverini, Palese, Brunetta.

  Al comma 90, primo periodo, dopo le parole: ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche aggiungere le seguenti: e senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 116, 124 e 125;
   all'articolo 2, sopprimere il comma 207.

1. 237. (ex 12. 8.) Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Al comma 90, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, dello sgravio di cui al presente comma, per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, incluso, al termine del periodo di fruizione del beneficio contributivo, il successivo licenziamento, l'INPS procede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
1. 238. (ex 12. 36.) Paglia, Marcon, Airaudo, Melilla, Placido.

  Al comma 90, in fine, aggiungere il seguente periodo: L'importo dell'esonero di cui al presente comma dovrà essere restituito nel caso in cui il lavoratore venga licenziato prima dello scadere dei trentasei mesi previsti e il datore di lavoro sarà obbligato ad assumere un numero di lavoratori superiore a quello di cui ha beneficiato con la presente misura, fatti salvi i casi di licenziamento per giusta causa.
1. 239. (ex 12. 17.) Mucci, Castelli, Currò, Caso, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Colonnese.

  Al comma 90, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'importo dell'esonero di cui al presente comma dovrà essere restituito nel caso in cui il lavoratore venga licenziato prima dello scadere dei trentasei mesi previsti fatti salvi i casi di licenziamento per giusta causa.
1. 240. (ex 12. 16.) Mucci, Castelli, Currò, Caso, Brugnerotto, Sorial, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 90, sostituire le parole: sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1o gennaio 2015 con le seguenti: sono sospesi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati nel periodo 1o gennaio 2015-31 dicembre 2015.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
1. 241. (ex 12. 34.) Rampelli.

  Al comma 91, sostituire le parole: sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1o gennaio 2015 con le seguenti: sono sospesi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati nel periodo 1o gennaio 2015-31 dicembre 2015.
1. 242. (ex 12. 28.) Gelmini, Palese, Squeri, Brunetta.

  Sopprimere i commi 92, 93 e 94.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) comma 112, sostituire le parole:
la spesa di 250 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2015 con le seguenti: la spesa di 140 milioni di euro annui per gli anni 2015 e 2016, di 70 milioni di euro per l'anno 2016, di 140 milioni di euro per l'anno 2018 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
   b) sopprimere il comma 121;
   c) comma 12, dopo le parole:
alle missioni internazionali di pace, aggiungere le seguenti: con esclusione delle missioni a direzione NATO, quali «Join Enterprise», «Multinational Specialized Unit (MSU)», «Active Endeavour», «ISAF Afghanistan» e «Ocean Shield»;
   d) comma 124, sostituire le parole: 850 milioni con le seguenti: 350 milioni”;
   e) comma 132, sostituire le parole: da: 100 milioni fino a: 2016 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 320 milioni di euro per gli anni 2016 e 2018, e 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
   f) all'articolo 2, comma 67, sostituire le parole: è ridotta di 200 milioni di euro a decorrere dal 2015 con le seguenti: è ridotta di 450 milioni di euro a decorrere dal 2015;
   g) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 50.000.000;
   2016: – 50.000.000;
   2017: – 50.000.000.
1. 243. (ex 12. 41.) Scotto, Giancarlo Giordano, Costantino, Palazzotto, Matarrelli, Pannarale, Ferrara, Sannicandro, Placido, Duranti.

  Sopprimere i commi 92, 93 e 94.

  Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
   45-bis. A decorrere dall'anno 2015 è disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico, e gli stanziamenti relativi al fondo di sviluppo e coesione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.
1. 244. (ex 12. 10. e 12. 33.) Galati, Palese, Brunetta, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Lainati, Latronico, Marotta, Marti, Petrenga, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Calabria, Russo.

  Sostituire i commi 92 e 93 con il seguente:
  92. Al finanziamento degli incentivi di cui al presente articolo, quanto ad un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e 500 milioni per l'anno 2018 si provvede a valere delle seguenti maggiori risorse:
   a) a decorrere dal 1o gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche procedono agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni con Consip Spa, al fine di garantire una riduzione delle relative spese pari ad almeno 2,3 miliardi di euro annui;
   b) a decorrere dal 1o gennaio 2015, i bandi e i risultati delle gare relativi agli appalti pubblici di beni e servizi di valore eccedente i 200.000 euro sono pubblicati esclusivamente sui siti internet delle amministrazioni interessate. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 0,2 miliardi di euro annui;
   c) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite tutte le iniziative necessarie a ridurre i costi della riscossione fiscale, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 0,4 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2015;
   d) a decorrere dal 1o gennaio 2015, i trasferimenti dallo Stato ai comuni sono determinati sulla base dei fabbisogni standard al fine di conseguire minori spese almeno pari a 0,5 miliardi di euro annui;
   e) le misure di contenimento della spese sostenute per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono incrementate al fine di conseguire risparmi pari ad almeno 0,2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2015;
   f) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, della difesa e delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuate le misure di razionalizzazione e accorpamento dei corpi di polizia a ordinamento militare e civile al fine di conseguire un risparmio di spesa di 0,8 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015;
   g) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla razionalizzazione dei centri di elaborazione dati delle amministrazioni centrali, e all'introduzione di sistemi di fatturazione e di pagamenti elettronici al fine di conseguire risparmi di spesa non inferiori a 1,1 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015;
   h) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità e i criteri con i quali procedere a una revisione della presenza territoriale delle Amministrazioni centrali sul territorio nazionale, anche con specifico riferimento alle prefetture ai comandi dei Corpo nazionale dei vigili e fuoco e della Capitaneria di porto al fine di conseguire risparmi di spesa non inferiori a 0,3 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015;
   i) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuate le misure con le quali procedere ad una razionalizzazione delle comunità montane al fine di ottenere risparmi di spesa non inferiori a 0,1 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015;
   l) al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1o gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi pari a 1,8 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015;
   m) a decorrere dal 1o gennaio 2015, i trasferimenti dallo Stato ai comuni sono determinati sulla base dei fabbisogni standard al fine di conseguire minori spese almeno pari a 0,5 miliardi di euro annui;
   n) i risparmi derivanti dalle misure di cui alle lettere a, b), c), d), e), s), g), h), i), l), m), conseguiti dagli enti territoriali e dagli enti e dalle istituzioni diverse dalle amministrazioni centrali sono versati entro il 30 settembre di ogni anno all'entrata del bilancio dello Stato.
1. 245. (ex 12. 29.) Russo, Latronico, Occhiuto, Palese, Brunetta.

  Al comma 93, dopo le parole: ai sensi del comma 3 aggiungere le seguenti: e secondo quanto stabilito nell'accordo siglato il 3 novembre 2011 tra il Governo e le regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sulla rimodulazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, con il quale il riutilizzo delle risultanti risorse nazionali viene vincolato al principio di territorialità.
1. 246. (ex 12. 15.) Occhiuto, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:
  94-bis. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».
  94-ter. Il beneficio di cui al comma 95-bis è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2015, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 95-quater. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, secondo modalità telematiche, definendo un elenco numerico delle stesse basato su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.
  94-quater. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2015, di 105 milioni di euro per l'anno 2016, di 101 milioni di euro per l'anno 2017, di 94 milioni di euro per l'anno 2018 e di 81 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 67, sostituire le parole: è ridotta di 200 milioni di euro a decorrere dal 2015 con le seguenti: è ridotta di 380 milioni di euro a decorrere dal 2015.
1. 247. (ex 12. 03.) Pannarale, Marcon, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Melilla, Airaudo, Placido, Duranti.

  Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:
  94-bis. L'ultimo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituto dal seguente: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti all'ex Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché al personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto. Con regolamento da emanare entro il 31 marzo 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti».

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 7, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:
  «Art. 17.1 – (Acquisto di pubblicità on line).1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari on line e link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti».
1. 248. (ex 12. 06.) Airaudo, Placido, Marcon, Melilla, Duranti.

  Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:
  94-bis. All'articolo 1, comma 9 della legge 28 agosto 2004, n. 243, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Ai fini di cui al presente comma, il diritto di opzione può essere esercitato da tutte le lavoratrici i cui requisiti anagrafici e contributivi, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, maturano entro e non oltre il suddetto termine del 31 dicembre 2015».

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
   6-bis. I commi 48, 49 e 49-bis, dell'articolo 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2007, n. 296, sono sostituiti dai seguenti:
  «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 5 per cento;
   a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
   c) devoluti a favore di altri soggetti: 10 per cento.

  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e di ritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 di euro: 5 per cento;
   a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario,100.000 euro: 8 per cento;
   b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
   c) a favore di altri soggetti: 10 per cento.

  49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.000.000 euro».
1. 249. (ex 12. 07.) Nicchi, Airaudo, Placido, Marcon, Melilla, Paglia.

  Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:
  94-bis. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita, nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni; addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto consegue il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al presente comma.
  94-ter. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 1, qualora a causa della perdita dei requisiti psicofisici previsti dalle disposizioni vigenti venga meno la specifica abilitazione per lo svolgimento della mansione, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, dei decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  94-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  94-quinquies. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto».

  Conseguentemente, al comma 9, al capoverso 1-bis, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
    1) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
    2) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;”.
1. 250. (ex 12. 010.) Tripiedi, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 95, aggiungere i seguenti:
  95-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è istituito, in via sperimentale per il triennio 2015-2017, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito Fondo per incentivare il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende in difficoltà per cause dovute a terzi ovvero per mancato pagamento dei debiti della pubblica amministrazione
  95-ter. Il Fondo ha una dotazione di 187,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
  95-quater. A valere sulle risorse del Fondo di cui al presente articolo, è riconosciuto, in via sperimentale per il medesimo periodo, una riduzione di 50 punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 125.
1. 251. (ex 12. 017.) Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Dopo il comma 95, aggiungere i seguenti:
  95-bis. In vista della introduzione di uno strumento nazionale di contrasto alla povertà è istituito, a decorrere dal 2015, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro finalizzato al finanziamento della sperimentazione ed il successivo avvio di un programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, secondo i principi della Raccomandazione della Commissione europea, del 3 ottobre 2008, relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si definiscono, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di tale sperimentazione e dell'avvio del programma. Restano fermi i seguenti principi:
   a) il programma è destinato ai residenti che versano in condizione di povertà e che siano cittadini italiani o comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
   b) l'accesso al sostegno è condizionato ad una prova dei mezzi effettuata secondo criteri articolati ed omogenei a livello nazionale che identifichino la condizione di povertà; in base alle condizioni reddituali e patrimoniali e al possesso di beni di consumo durevoli. A tal fine, le definizioni di reddito e patrimonio sono assunte in coerenza con quelle adottate ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In ogni caso è adottata una definizione di reddito che include i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche;
   c) l'INPS provvede alla verifica del possesso da parte dei richiedenti il beneficio dei requisiti richiesti, anche avvalendosi dei collegamenti con l'analisi tributaria. Tale attività non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico dell'INPS;
   d) l'erogazione del sostegno economico è condizionata alla stipula da parte dei beneficiari di un patto di inserimento con i servizi sociali locali, quale strumento di inclusione e attivazione sociale;
   e) il sostegno economico è determinato come differenza tra una soglia di povertà e il reddito familiare, e la sua durata è limitata dal venir meno della condizione di povertà. Con il decreto di cui al presente comma, è stabilita, sulla base delle risorse disponibili, la soglia al cui livello è integrato il reddito familiare e i limiti alla durata del beneficio, superati i quali il sostegno non potrà essere concesso se non trascorsi almeno 6 mesi dall'ultimo beneficio percepito;
   f) nel caso non sia possibile coprire l'intera popolazione in condizione di povertà, gli interventi saranno prioritariamente destinati ai nuclei familiari con minorenni, in particolare quelli con tre o più minorenni ovvero composti esclusivamente da genitore solo e figli minorenni ovvero con figli disabili; i nuclei familiari con lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro e abbiano esaurito gli strumenti di sostegno al reddito legati agli ammortizzatori sociali; i nuclei familiari in condizione di disagio abitativo;
   g) la domanda per l'accesso al sostegno è presentata al comune di residenza, il progetto personalizzato di cui alla lettera e) del presente comma è redatto dai competenti servizi sociali del comune ovvero, in caso di gestione integrata, degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione e le associazioni del terzo settore.

  95-ter. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono definite le modalità di estensione della sperimentazione di cui al presente comma, anche prevedendo una razionalizzazione delle attuali forme di sostegno alla povertà, ed un adeguato coordinamento con il Fondo di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

  Conseguentemente:
   al comma 112, sostituire le parole: 250 milioni, con le seguenti: 100 milioni;
   sopprimere il comma 132;
   ball'articolo 3, dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:

  28-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  28-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96’ per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 252. (ex 12. 09.) Marcon, Nicchi, Matarrelli, Melilla, Scotto, Paglia.

  Sostituire i commi da 95 a 99 con i seguenti:
  95. Al fine di attuare una effettiva conciliazione dei tempi di vita e di lavoro a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il «Fondo piano straordinario per la realizzazione di asili nido in maniera uniforme sul territorio nazionale».
  96. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, emana il decreto con il quale sono individuati gli obiettivi territoriali, le disposizioni attuative e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1. Tale ripartizione dovrà tenere conto della necessità del riequilibrio della presenza territoriale di asili nido sui territorio nazionale in particolare nelle aree svantaggiate.
  97. Con decreto dei Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i livelli essenziali delle prestazioni sulla base dei quali determinare l'utilizzo territoriale delle risorse di cui al presente articolo.
  98. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in 202 milioni di euro per l'anno 2015, di 607 milioni di euro per l'anno 2016, di 1.012 milioni di euro per l'anno 2017, di 1.012 milioni di euro per l'anno 2018, di 607 milioni di euro per l'anno 2019, e di 202 milioni di euro per l'anno 2020.
1. 253. (ex 13. 17.) Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Marzana, Dall'Osso, Di Vita, Lorefice, Mantero, Castelli, Currò, Caso.

  Al comma 95, primo periodo, dopo le parole: è riconosciuto aggiungere le seguenti:, prioritariamente ai genitori cittadini italiani,.
1. 254. (ex 13. 68.) Guidesi, Simonetti, Prataviera, Fedriga, Caparini.

  Al comma 95, ovunque essa ricorra, sostituire la parola: assegno con la seguente: voucher.
1. 255. (ex 13. 40.) Marcon, Nicchi, Matarrelli, Melilla.

  Al comma 95, primo periodo, sostituire le parole: 960 euro annui con le seguenti: 1.200 euro annui, nei limiti di spesa indicati al comma 4 del presente articolo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 90.000 euro con le seguenti: 50.000 euro.
1. 256. (ex 13. 18.) Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, D'Incà, Colonnese, Caso.

  Al comma 95, secondo periodo, sopprimere le parole: o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,.
1. 257. (ex * 13. 61. * 13. 67.) Matteo Bragantini, Rondini, Caparini, Guidesi, Simonetti, Prataviera, Fedriga,.

  Al comma 95, secondo periodo, sostituire le parole: o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, con le seguenti: il contributo è aumentato di 200 euro per i figli nati o adottati che siano in ordine di nascita terzi o ulteriori.
1. 258. (ex 13. 12.) Rondini, Matteo Bragantini, Caparini, Guidesi.

  Al comma 95, secondo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 9 aggiungere le seguenti: e che ai sensi dell'articolo 4-bis abbiano accumulato almeno 30 punti dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione.
1. 259. (ex 13. 14.) Rondini, Caparini, Guidesi.

  Al comma 95, dopo le parole: residenti in Italia aggiungere le seguenti: da almeno 10 anni.
1. 260. (ex 13. 13.) Matteo Bragantini, Rondini, Caparini, Guidesi.

  Al comma 95, secondo periodo, dopo le parole: residenti in Italia inserire le seguenti: nonché a tutti gli stranieri residenti in Italia titolari del permesso unico di cui al decreto legislativo 40/14 e agli altri stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
1. 261. (ex 13. 45.) Costantino, Quaranta, Pannarale, Nicchi, Daniele Farina, Palazzotto, Paglia, Marcon, Melilla, Duranti.

  Al comma 95, sostituire le parole: 90.000 euro con le seguenti: 50.000 euro.

  Conseguentemente, sostituire il comma 98 con il seguente:

  98. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in 112 milioni di euro per l'anno 2015, di 337 milioni di euro per l'anno 2016, di 562 milioni di euro per l'anno 2017, di 562 milioni di euro per l'anno 2018, di 337 milioni di euro per l'anno 2019 e di 112 milioni di euro per l'anno 2020.
1. 262. (ex 13. 51.) Labriola.

  Al comma 95, terzo periodo, sostituire la parola: quinto con la seguente: terzo.
1. 263. (ex 13. 15.) Rondini, Matteo Bragantini, Caparini, Guidesi.

  Al comma 97, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 264. (ex 13. 19.) Lorefice, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Cariello, Caso, Castelli.

  Al comma 97, sostituire le parole: si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 4 con le seguenti: venga presentato un numero di domande che comporta il prevedibile superamento degli oneri complessivi preventivati nel successivo comma 4.
1. 265. (ex 13. 20.) Mannino, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 98, aggiungere il seguente:
  4-bis. In via sperimentale per l'anno 2015, la misura degli assegni familiari da corrispondersi al lavoratore cittadino italiano o comunitario, di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive integrazioni e modificazioni, è aumentata dal 10 per cento in presenza di tre o più figli.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13 sostituire le parole: di 187,5 milioni con le seguenti: di 87,5 milioni.
1. 266. (ex 13. 16.) Rondini, Caparini, Guidesi.

  Sopprimere il comma 99.
1. 267. (ex 13. 21.) Mannino, Castelli, Sorial.

  Sostituire il comma 101, con il seguente:
  6. Il Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, numero 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) e all'articolo 1, comma 1250 della Legge finanziaria 2007, è incrementato di 148 milioni di euro per l'anno 2015. Le risorse di cui al presente comma sono destinate al finanziamento delle iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro previste dall'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, numero 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e del sistema d'interventi previsto dall'intesa del 25 ottobre 2012 tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, sul documento «Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il 2012».
1. 1501. Quaranta, Pastorino.

  Al comma 101, dopo le parole: in favore della famiglia aggiungere le seguenti:, comprese quelle formate da pensionati,.
1. 268. (ex 13. 7.) Polverini, Palese, Brunetta.

  Al comma 101, secondo periodo, dopo le parole: Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, aggiungere le seguenti: entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,.
1. 269. (ex 13. 22.) Mannino, Castelli, Sorial.

  Al comma 101, sostituire le parole: 148 milioni con le parole: 298 milioni.

  Conseguentemente:
   al comma 12, sostituire le parole: 250 milioni, con le parole: 100 milioni;
   al comma 119, sostituire le parole: 400 milioni di euro per l'anno 2015 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, con le parole: 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2015. Il Fondo è altresì incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da destinare esclusivamente, in aggiunta alle risorse previste dal medesimo Fondo come incrementato dal presente comma, in favore degli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica.

  All'articolo 3, dopo il comma 29 aggiungere i seguenti:

  29-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  29-ter. Al decreto legislativo 1 5 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 1500. Nicchi, Marcon, Matarrelli, Melilla, Duranti, Scotto.

  Al comma 101, secondo periodo, sostituire le parole: individuati la destinazione del fondo e i criteri di riparto, l'individuazione degli obiettivi e le conseguenti disposizioni attuative. con le seguenti: Individuate come misure di assistenza ai nuclei con persone non autosufficienti, anche al fine di far emergere e promuovere, di concerto con la rete dei servizi sociali locali, il lavoro di cura, prevedendo, nei limiti delle risorse di cui al presente comma:
   a) la possibilità di detrazione fiscale, senza cumulare con la deduzione prevista per i versamenti dei contributi previdenziali, dall'imposta lorda sui redditi del 19 per cento dell'intero costo sostenuto per la collaboratrice o il collaboratore familiare assunto per attività di assistenza familiare a persone non autosufficienti, fino ad un limite massimo di 14.000 euro annui, per i soggetti con reddito imponibile fino a euro 40.000;
   b) la possibilità di portare in detrazione da parte dei familiari (articolo 433 Codice Civile) la eventuale parte di spesa che non ha trovato capienza nel reddito dell'invalido.

  Tali misure al graduale crescere dell'usufrutto del beneficio fiscale trovano ulteriori coperture nell'emersione di maggiori entrate fiscali e contributive attualmente non riscosse se non solo parzialmente.
1. 270. (ex 13. 39.) Marcon, Nicchi, Matarrelli, Melilla.

  Dopo il comma 101, aggiungere i seguenti:
  101-bis. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 52 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917) il primo periodo è abrogato.
  101-ter. Al fine di conseguire l'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, le risorse rinvenienti dall'applicazione del comma 6-bis del presente articolo affluiscono nell'ambito di un apposito fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, per finanziare il piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea. Le ulteriori maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 6-bis sono comunque, destinate, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni territoriali per la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 271. (ex 13. 30.) Scotto, Palazzotto, Ricciatti, Melilla, Costantino, Nicchi.

  Dopo il comma 101 aggiungere i seguenti:
  101-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto in fine, il seguente numero: «41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per soggetti allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili e girelli destinati all'infanzia».
  101-ter. All'onere derivante dall'attuazione del numero 41-quinquies) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal precedente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 272. (ex 13. 50.) Labriola.

  Dopo il comma 101, aggiungere il seguente:
  101-bis. Al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”Si applica comunque il comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 22 dicembre 2011, n. 214.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, dopo il comma 45, inserire il seguente:
  45-bis. A decorrere dall'anno 2015 è disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico, e gli stanziamenti relativi al fondo sviluppo e coesione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;

   all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 141, lettera c), sostituire le parole: 3.452 milioni di euro annui con le seguenti: 4.252 milioni di euro annui;
    b) al comma 154, sostituire le parole: da: 1.000 milioni di euro fino a: 3.000 milioni di euro con le seguenti: 1.240 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.240 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.240 milioni di euro;
    c) al comma 157, sostituire le parole: 1.200 milioni di euro annui, ovunque ricorrano, con le seguenti: 1.400 milioni di euro annui.
1. 273. (ex 13. 32.) Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Calabria.

  Dopo il comma 101, aggiungere il seguente:
  101-bis. Al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al secondo periodo le parole: «Per il 2014» sono soppresse e al terzo periodo le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per il 2014».
1. 274. (ex 13. 31.) Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, Abrignani, Biancofiore, Biasotti, Centemero, Cesaro, Occhiuto, Palmieri, Polverini, Ravetto, Romele, Squeri, Milanato, Calabria.

  Dopo il comma 101, aggiungere i seguenti:
  101-bis. Al fine di sostenere la genitorialità e riconoscere il lavoro di cura all'interno della famiglia, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, è riconosciuto alla lavoratrice il diritto all'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia pari ad un anno per ogni figlio. In alternativa a tale anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, maggiorato di due anni in caso di tre o quattro figli e maggiorato di tre anni in caso di cinque o più figli.
  101-ter È riconosciuta la contribuzione figurativa a copertura dell'intero anno, nel settore pubblico e in quello privato, in caso di accesso anticipato alla pensione ai sensi del comma 1. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altri periodi di contribuzione figurativa riconosciuti in ragione della maternità; in tale caso è data facoltà alla lavoratrice di optare tra essi.
  101-quater. I benefici di cui al commi 1 e 2 sono riconosciuti anche se la donna risulta inoccupata durante la gestazione o al momento del parto e anche in assenza di precedenti versamenti contributivi.
  101-quinquies. La misura sperimentale di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è estesa agli anni 2015 e successivi, e il contributo di cui all'articolo 5 decreto ministeriale 22 dicembre 2012, è stabilito in 600 euro mensili, per un massimo di un anno, in base alla richiesta della lavoratrice interessata.
  101-sexies. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,.di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad aggiornare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto 22 dicembre 2012 di cui al precedente comma, al fine di garantire ulteriori modalità attuative volte a semplificare sensibilmente le procedure per accedere ai suddetti benefici e garantirne una reale diffusione tra le lavoratrici.
  101-septies. Nello Stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è istituito un Fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017, finalizzato alla concessione di agevolazioni fiscali a favore delle micro e medie imprese, sulle quali incidono in misura proporzionalmente maggiore i costi delle misure a favore della maternità delle lavoratrici.
  101-octies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello Sviluppo economico, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati criteri e modalità attuative per la concessione delle agevolazioni di cui al precedente comma 6.
  101-novies. Al fine di implementare le iniziative finalizzate alla conciliazione del tempo di vita e di lavoro, sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017, per il finanziamento delle misure di all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

  Conseguentemente:
   al comma 112, sostituire le parole: 250 milioni, con le seguenti: 50 milioni;
   sopprimere il comma 121;
   sopprimere il comma 132;
   all'articolo 2, comma 67, sostituire le parole: ridotta di 200 milioni, con le seguenti: ridotta di 600 milioni;
   all'articolo 3, dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:
  28-bis. All'articolo 19, comma 6 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fine il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille.
  28-ter. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 2 punti percentuali.
  28-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al precedente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2013.
  28-quinquies. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  28-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura dei 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;

   all'articolo 46, comma 1, Tabella A allegata voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

  2015:
   CP: – 70.000.000;
   CS: – 70.000.000.

  2016:
   CP: – 70.000.000;
   CS: – 70.000.000.

  2017:
   CP: – 70.000.000;
   CS: – 70.000.000.
1. 275. (ex 13. 07.) Nicchi, Matarrelli, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 101, aggiungere i seguenti:
  101-bis. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo, con una dotazione di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per l'avvio di un piano di sostegno alla povertà estrema.
  2. Le risorse del Fondo, quale contributo dello Stato, sono finalizzate a garantire la gratuità dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, dei servizi scolastici, nonché dei servizi erogati dagli enti territoriali, compreso il trasporto pubblico locale, ai giovani fino al termine del ciclo di studi obbligatorio, i cui genitori, cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 dei testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia nonché a tutti gli stranieri residenti in Italia titolari del permesso unico di cui al decreto legislativo n. 40 del 2014 e agli altri stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, abbiano un reddito complessivamente non superiore alla prima fascia ISEE. Ai fini della fruizione dei suddetti benefici, viene data priorità ai redditi ISEE più bassi.
  3. Con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia, e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore, della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono definite le modalità attuati ve, i criteri di ripartizione delle risorse tra gli enti territoriali, nonché l'eventuale contributo finanziario dei medesimi enti ai fini dell'attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente:
   al comma 112, sostituire le parole: 250 milioni, con le seguenti: 100 milioni;
   sopprimere il comma 121;
   all'articolo 3, dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:

  28-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  28-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 276. (ex 13. 08.) Nicchi, Marcon, Matarrelli, Melilla, Paglia, Quaranta, Scotto, Duranti.

  Dopo il comma 101, aggiungere i seguenti:
  101-bis. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, è riconosciuta ai genitori che assumono alle proprie dipendenze baby-sitter ovvero professionisti dei servizi di cura ed assistenza alla persona, la detrazione dalle imposte sui redditi corrispondente al 19 per cento dell'intero costo sostenuto annualmente fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che i genitori abbiano conseguito, nell'anno solare precedente a quello di nascita del figlio beneficiario, un reddito determinato in base alle disposizioni dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, complessivamente non superiore a 90.000 euro. Il predetto limite di reddito non opera nel caso in cui il figlio, nato o adottato, sia quinto o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 3, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  101-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia è delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie disposizioni per l'attuazione del comma 1.
  101-quater. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 non è cumulabile con le agevolazioni previste all'articolo 13.

  Conseguentemente, al comma 9, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
1. 277. (ex 13. 01.) Rostellato, Pesco, Castelli, Sorial.

  Sostituire il 102 con il seguente:
  
102. Il presente introduce misure volte ad assicurare:
   a) la tutela, la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, definiti i sensi dell'articolo 2, e dei loro familiari;
   b) la protezione dei minori e dei soggetti vulnerabili;
   c) la prevenzione della diffusione dei fattori di rischio del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso un approccio consapevole al gioco.

  102.1. Sono considerati affetti da gioco d'azzardo patologico, in conformità a quanto definito dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità, assimilabile ad altre dipendenze.
  102.3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 189, servizi preposti alle attività di prevenzione della patologia da gioco d'azzardo patologico (GAP) e di cura e riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti sono individuati nei servizi per le dipendenze istituiti dalle regioni nell'ambito dei rispettivi sistemi sanitari regionali.
  102.4. I medesimi servizi promuovono e attuano interventi di prevenzione, di cura e di riabilitazione ambulatoriale e residenziale delle persone affette da patologia da GAP, anche mediante gruppi di mutuo aiuto, in analogia a quanto previsto per le altre dipendenze, sulla base delle linee guida predisposte dal Ministero della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  102.5. La certificazione di diagnosi di gioco d'azzardo patologico dà diritto a:
   a) l'esenzione dalla compartecipazione al costo della spesa sanitaria, relativamente alle prestazioni correlate al trattamento della patologia;
   b) l'accesso alle strutture dei presidi regionali per la valutazione e la diagnosi, l'assistenza psicologica e farmacologica e il ricovero, se necessario, in centri specializzati nella cura della patologia.

  102.6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al suddetto articolo 5, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, il Ministro della salute apporta le e necessarie integrazioni al decreto ministeriale 28 maggio 1999, come modificato dal decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 329, al fine di inserire modificato dal decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. la il gioco d'azzardo patologico tra le malattie e le condizioni che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria.
  102.6. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, il Ministro della salute con decreto di natura regolamentare, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta un Piano nazionale per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da GAP.
  102.7. Al fine di garantire sostegno e l'aiuto alle famiglie dei soggetti affetti da GAP, nell'ambito del sito istituzionale del Ministero della salute, è dedicata una specifica sezione per fornire indicazioni sul trattamento della patologia, sulle strutture a cui rivolgersi nella zona di residenza e sulle reti 328 dei servizi pubblici e progetti di piani di zona di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché per fornire informazioni inerenti agli aspetti legali ed economici relativi alle perdite, ai debiti accumulati e alla possibilità di usufruire dell'amministrazione di sostegno.
  102.8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme on line per il gioco d'azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi d'azzardo per un periodo di almeno cinque anni.
  102.9. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo patologico, di seguito denominato «Osservatorio». L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato e svolge le sue attività in collaborazioni con le regioni, anche ove istituiti attraverso gli osservatori regionali sulle dipendenze.
  102.10. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi spese. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  102.11. A decorrere dalla costituzione dell'Osservatorio di cui al presente articolo, cessa l'attività dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
  102.12. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio, predispone campagne di informazione e promuove progetti di educazione sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado.
  102.13. Il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini e finalizzate:
   a) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco d'azzardo nonché sui rischi che ne derivano per la salute;
   b) a pubblicizzare il sito internet di cui all'articolo 5, al fine di fornire informazioni sui servizi predisposti dalle strutture pubbliche e del terzo settore per affrontare il problema della dipendenza da gioco d'azzardo;
   c) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line;
   d) a diffondere la conoscenza del lago identificativo «no slot» di cui al successivo articolo 13.

  102.14. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'Osservatorio, sono definite le linee guida per lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento degli operatori dei servizi per le tossicodipendenze, dei servizi di salute mentale e degli operatori delle associazioni di volontariato e del terzo settore che svolgono attività di prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da GAP, Tali corsi sono volti all'acquisizione delle competenze necessarie ad affrontare e a prevenire i problemi socio-sanitari connessi al gioco d'azzardo.
  102.15. All'interno dei luoghi dove vengono effettuati giochi a pagamento è obbligatorio esporre, in modo visibile e nelle vicinanze della postazioni di gioco, la documentazione informativa relativa ai servizi di assistenza disponibili a livello locale e nazionale in favore dei soggetti affetti da patologia da GAP, Presso i medesimi locali, in maniera visibile e immediatamente individuabile sono altresì disponibili i moduli, predisposti dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, tramite cui i giocatori possono sottoporsi a un test di autovalutazione per la determinazione del rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo.
  102.16. Al soggetto affetto da dipendenza da gioco d'azzardo patologico si applica, ove ne ricorrano i presupposti, l'articolo 404 del codice civile. Sono fatte salve le disposizioni di cui al capo II del Titolo XII del Libro Primo del codice civile«.
  102.17. All'articolo 24, comma 21, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, 111 del 2011, con modificazioni, dalla legge n. parole: »da euro cinque mila a euro venti mila« sono sostituite dalle seguenti: »da euro 10.000 a euro 30.000«.
  102.18. L'accesso agli apparecchi da intrattenimento e ai videogiochi previsti dall'articolo 100 comma 6, lettera a) e b) e del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni nonché ai giochi on line è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria.
  102.19. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto per rendere obbligatoria l'introduzione di meccanismi idonei a bloccare in modo automatico l'accesso dei minori ai giochi, mediante l'inserimento, nei software degli apparecchi da intrattenimento, dei videogiochi e dei giochi on line, di appositi sistemi di filtro.
  102.20. I dati anagrafici, dei giocatori sono registrati attraverso il sistema »tessera sanitaria«, il quale mette a disposizione funzioni per rilevare il numero e l'entità delle somme giocate anche in modo progressivo dai giocatori, al fine di consentire agli stessi di autoescludersi dal gioco, anche temporaneamente, e che permettano ai giocatori medesimi di prevedere un limite alla somma giocata. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l'Osservatorio di cui all'articolo 7 della presente legge da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma in coerenza con le misure di sicurezza previste nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel relativo disciplinare tecnico (allegato B).
  102.21. I dati rilevati dal sistema tessera sanitaria ai sensi del comma 4, privi di elementi identificativi diretti, sono trasmessi al Ministero della salute, ai fini di cui all'articolo 7, comma 2. Tali dati non possono in alcun modo essere utilizzati da parte dei concessionari, degli esercenti e dei gestori. Con il decreto di cui al comma 4 sono definite le modalità di attuazione del presente comma nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
  102.22. Al fine di rilevare in modo sistematico le informazioni relative ai soggetti affetti da GAP, il Sistema Informativo Nazionale delle Dipendenze (SIND) di cui al decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 160 del 12 luglio 2010, è integrato con dati relativi alla patologia da GAP.
  102.23. Chiunque installi in locali aperti al pubblico apparecchi o videoterminali di gioco non conformi ai criteri di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000 a carico del trasgressore. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000, nonché il sequestro dell'apparecchio o del videoterminale.
  102.24. Unica forma ammessa per il pagamento delle prestazioni rese dagli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è quella elettronica, mediante carte nominative. Al termine di ogni sessione di gioco gli apparecchi di cui al comma precedente devono rilasciare apposita ricevuta, indicante l'ammontare complessivo della somma spesa e di quella vinta, evidenziando la differenza. La ricevuta deve altresì indicare tempo complessivo di collegamento con l'apparecchio e riportare formule di avvertimento contro i rischi del gioco d'azzardo patologico.
  102.25. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, al gioco on line con corresponsione in denaro.
  102.26. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 sono efficaci a far data dal 10 gennaio 2016.
  102.27. È fatto divieto ai concessionari di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e/o esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da gioco previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
  102.28. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati, indicati a stampa e in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi e ai danni connessi al gioco d'azzardo.
  102.29. Con decreto del Ministero della salute, sentito l'Osservatorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il contenuto delle avvertenze e le caratteristiche grafiche con cui deve essere stampato il relativo testo.
  102.30. I tagliandi delle lotterie istantanee devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate, e comunque tali da assicurarne l'immediata visibilità, almeno le seguenti diciture:
   a) «Questo gioco nuoce alla salute»;
   b) «Questo gioco può provocare dipendenza»;
   c) «Questo gioco può ridurti in povertà»;
   d) «Questo gioco è vietato ai minori di 18 anni».

  102.31. Le avvertenze di cui al comma 1 sono stampate in modo inamovibile ed indelebile, senza poter essere in alcun modo dissimulate, coperte od interrotte da altre indicazioni od immagini.
  102.32. La propaganda pubblicitaria, diretta ed indiretta, del gioco d'azzardo è vietata nel territorio nazionale. Chi trasgredisce al divieto di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 euro a 500.000 euro. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, se reiterata per tre volte, comporta la decadenza dalla concessione o dalle autorizzazioni.
  102.33. Gli esercizi commerciali e i circoli privati che rimuovono dai propri locali gli apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1941, n. 773, e successive modificazioni, installati precedentemente al 31 dicembre 2013, possono usufruire, per i due anni successivi alla rimozione, di un apposito indennizzo economico.
  102.34. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, vengono stabilite l'entità e la modalità dell'indennizzo di cui al comma 1, nonché le procedure per effettuarne la richiesta.
  102.35. È vietata all'interno delle sale gioco e dei locali di cui al comma 1 del presente articolo l'installazione di sportelli per il prelievo automatico di contanti.
  102.36. L'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n 773, e successive modificazioni, all'interno di locali aperti al pubblico, può essere effettuata esclusivamente in spazi appositi e circoscritti, e comunque separati dal resto del locale, in cui si svolge l'ordinaria attività.
  102.37. È vietata all'interno delle sale gioco e dei locali, di cui al comma 1 del presente articolo, installazione di sportelli per il prelievo automatico di contanti.
  102.38. In deroga all'articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.
  102.39. All'interno delle sale da gioco e dei locali in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi sono vietati la vendita e il consumo di bevande alcoliche.
  102.40. L'orario giornaliero di apertura delle sale da gioco e dei locali in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, nonché dei locali in cui sono installati apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, non può comunque prevedere un orario giornaliero di apertura superiore alle otto ore. Per i locali in cui l'attività di gioco con vincita in denaro non rappresenta l'attività esclusiva o principale, regolamento comunale può prevedere che tale limite orario valga esclusivamente per l'attività di gioco.
  102.41. Al fine di garantire che lo svolgimento delle attività di gioco d'azzardo non determini danni alla salute dei cittadini, con il medesimo regolamento di cui al comma 1 i comuni possono stabilire ulteriori misure per evitare che nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco con vincita in denaro siano introdotti strumenti idonei a indurre la dipendenza dal gioco e a favorire la perdita dell'autocontrollo da parte dei giocatori, nonché le misure per prevedere un tempo minimo che intercorra tra una giocata e l'altra.
  102.42. In caso di condanna da parte del responsabile della sala giochi o del titolare dell'esercizio commerciale dove sono ubicati gli apparecchi, per mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, e della normativa vigente in materia, comporta l'inabilitazione all'attività commerciale per una durata da uno a cinque anni.
  102.43. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d'azzardo patologico, al fine di finanziare gli interventi di prevenzione, di informazione, di formazione e di cura in favore delle persone affette da patologia da GAP, nell'ambito del Piano obiettivo previsto dal Ministero della salute.
  102.44. Al fine di ridurre il disagio delle famiglie, anche attraverso apposito numero verde, è istituito altresì Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  102.45. Al Fondo di cui al comma 43 sono altresì destinate le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  102.46. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'incremento a decorrere dal 1o gennaio 2015 – entro il limite dello 0,7 per cento – prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, che affluiscono al fondo di cui al comma 43 della presente legge.
  102.47. Per il finanziamento del Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico di cui al comma 44 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  102.48. È garantito l'accesso al »Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura« di cui all'articolo 15 legge 7 marzo 1996, n. 108, ai sensi dell'articolo 2, anche al coniuge e ai parenti entro il primo grado conviventi di soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, nel caso in cui l'indebitamento del nucleo familiare sia causato dalla dipendenza da gioco.
  102.49. L'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è modificato come segue:
   a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: »2-bis. L'erogazione dei mutui può avvenire con le medesime modalità e limiti di cui al comma 2 anche in favore di persone fisiche o nuclei familiari vittime del delitto di usura per la dipendenza da gioco d'azzardo patologico e parti offese nel relativo procedimento penale;
   b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Nel caso di erogazione del mutuo in favore dei soggetti di cui al comma 2-bis la domanda deve essere corredata da un piano di utilizzo delle somme per le necessità personali o familiari e per la copertura dei debiti, nonché dell'attestazione di una fonte di reddito idonea a garantire la restituzione delle somme concesse a titolo di mutuo».
1. 278. (ex 14. 6.) Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Castelli.

  Al comma 102, sostituire primo periodo con il seguente: Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 39, comma 2, a decorrere dall'anno 2015, sono annualmente destinati 50 milioni di euro alla cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo.

  Conseguentemente, al comma 114, sostituire le parole: 187,5 milioni, con le seguenti: 137,5 milioni.
1. 279. (ex 14. 5.) Rondini, Caparini.

  Al comma 102, primo periodo, sostituire le parole: pari a 50 milioni di euro con le seguenti: non inferiore a 200 milioni di euro.
1. 280. (ex 14. 9.) Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Currò, D'Incà, Sorial.

  Al comma 102, sostituire la parola: cura con le seguenti: prevenzione, cura e riabilitazione.
1. 281. (ex 14. 8.) Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Cariello, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 102, aggiungere i seguenti:
  102-bis. Ai fini dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche con riferimento all'inclusione delle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.), il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è adottato inderogabilmente entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, il Ministro della salute apporta le necessarie integrazioni al decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, come modificato dal decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 296, al fine di inserire il gioco d'azzardo patologico (G.A.P.) tra le malattie e le condizioni che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria.

  Conseguentemente:
   al comma 112, sostituire le parole: 250 milioni, con le parole: 50 milioni;
   sopprimere il comma 121;
   sopprimere il comma 124.
   all'articolo 3, dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:
  28-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  28-ter. Al decreto legislativo, 15 dicembre-1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,5 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,5 per cento»;

   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,5 per cento».
1. 282. (ex 14. 13.) Nicchi, Matarrelli, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 102, aggiungere i seguenti:
  102.1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni possono avviare presso le ASL, i Servizi per le dipendenze, DSM e i Consultori, gruppi di auto aiuto e di mutuo soccorso attraverso appositi spazi messi a disposizione all'interno delle citate strutture.
  102.2. I gruppi di auto aiuto di cui al comma 1 del presente articolo potranno essere attivati al fine della presa in carico di persone con disturbi della personalità o disturbi del tono dell'umore conciati alla patologia da gioco d'azzardo.
  102.3. I conduttori dei gruppi di auto aiuto e di mutuo soccorso potranno essere individuati tra il personale delle ASL addetto alla presa in carico, oppure da parte di ex pazienti con certificato di remissione da Gioco d'azzardo patologico o da parte di psichiatri del Servizio Sanitario Nazionale.
  102.4. I conduttori dei gruppi di auto aiuto o di mutuo soccorso dovranno usufruire di supervisioni periodiche da parte di psicoterapeuti con specializzazione in «Psicoterapia di Gruppo». In assenza della figura professionale di cui al presente comma la ASL può avvalersi di psicoterapeuti in regime di consulenza esterna.
  102.5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presso il Ministero della salute è istituito un numero verde nazionale, attivo ventiquattro ore su ventiquattro finalizzato a fornire ai cittadini informazioni inerenti i luoghi di cura e i contatti con le strutture pubbliche sul territorio nazionale Cui rivolgersi in particolari momenti di crisi psicologica, economica od occupazionale. Gli operatori del numero verde saranno selezionati tramite procedura indicata dall'ordine nazionale di tipo sanitario competente per materia.
  102.6. Nell'ambito del sito istituzionale del Ministero della salute una sezione dovrà essere dedicata a fornire ai cittadini in particolari momenti di crisi psicologica economica od occupazionale e ai loro familiari tutte le informazioni necessarie al trattamento suddetto nonché sulle strutture a cui rivolgersi nella zona di residenza e sulle reti dei servizi pubblici ivi operanti.
  102.7. Al fine di sostenere l'avvio dei gruppi di auto aiuto e di mutuo soccorso di cui al presente articolo a decorrere dal 2015 sono stanziati 20 milioni di euro”: Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute d'intesa con la Conferenza Stato – Regioni determina la modalità di ripartizione delle risorse sulla base dei progetti presentati e le forme di monitoraggio sui gruppi di mutuo soccorso e di auto aiuto.

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 21, lettera g) dopo le parole: con aliquota massima, aggiungere le seguenti: aumentata dello 0,25 per cento.
1. 283. (ex 14. 04.) Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, D'Incà, Colonnese, Di Maio, Del Grosso, Vacca, Sibilia.

  Sopprimere i commi da 103 a 105.
1. 284. (ex 15. 17.) Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, D'Incà, Sorial, Colonnese.

  Dopo il comma 105, aggiungere il seguente:
  105-bis. Al comma 319 articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007), la lettera i-septies) è sostituita dal seguente lettera i-septies) le spese per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, per un importo non superiore a 2.100 euro, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro e per un importo non superiore a 2.800 euro, se il reddito complessivo non supera 20.000 euro.

  Conseguentemente al comma 121 sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 160 milioni.
1. 285. (ex 15. 04.) Colonnese, Lorefice, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Brugnerotto, Cariello.

  Dopo il comma 105, aggiungere il seguente:
  105-bis. Al comma 319 articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, G.U. 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007), la lettera i-septies) è sostituita dal seguente lettera i-septies) «le spese per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, per un importo non superiore a 2.100 euro, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro e per un importo non superiore a 2800 euro, se il reddito complessivo non supera 20,000 euro».

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40.000.000 euro a decorrere dal 2015.
1. 286. (ex 15. 017.) Colonnese, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà.

  Dopo il comma 105, aggiungere il seguente:
  105-bis. Al comma 319 articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, G.U. 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007), la lettera i-septies) è sostituita dal seguente lettera i-septies) «le spese per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, per un importo non superiore a 2100 euro, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro e per un importo non superiore a 2800 euro, se il reddito complessivo non supera 20.000 euro».

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20.000.000 euro a decorrere dal 2015.
1. 287. (ex 15. 018.) Colonnese, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà.

  Sopprimere i commi da 106 a 111.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante, dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.
1. 288. (ex 16. 36.) Corsaro, Ginefra.

  Al comma 106, primo periodo, dopo le parole: procedure per l'assegnazione aggiungere le seguenti: agli operatori che ne garantiscano un utilizzo diretto ed efficiente nei confronti dell'utenza finale.
*1. 289. (ex 16. 19.) Abrignani, Palese, Brunetta.

  Al comma 106, primo periodo, dopo le parole: procedure per l'assegnazione aggiungere le seguenti: agli operatori che ne garantiscano un utilizzo diretto ed efficiente nei confronti dell'utenza finale.
*1. 290. (ex 16. 2.) Caparini, Allasia, Guidesi, Simonetti.

  Al comma 106, sopprimere le seguenti parole: l'eventuale.
1. 291. (ex 16. 21.) Caso, Liuzzi.

  Al comma 106, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso le frequenze saranno messe a gara con la previsione di un numero di lotti non inferiore a 2.
1. 292. (ex 16. 23.) Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, Caso, Castelli, Sorial.

  Al comma 106, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: La gara per l'assegnazione delle suddette frequenze non sarà riservata in via esclusiva agli operatori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.
1. 293. (ex 16. 24.) De Lorenzis, Liuzzi, Spessotto, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, Caso, Castelli, Sorial.

  Sostituire il comma 107 con il seguente:
  107. I proventi derivanti dall'attuazione del comma 1, fino all'importo massimo di 600 milioni di euro sono destinati per le finalità di cui all'articolo 36, comma 6, n. 4 e per un importo di almeno 80 milioni di euro all'incremento dell'importo previsto dall'articolo 6 comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifiche, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, relativo alle misure economiche di natura compensativa finalizzate al rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8 dello stesso decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifiche, in legge 21 febbraio 2014, n. 9”.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2015.
1. 294. (ex *16. 20. e *16. 27.) Palese, Brunetta, Latronico.

  Sostituire il comma 107 con il seguente:
  107. I proventi derivanti dall'attuazione del comma 1, fino all'importo massimo di 600 milioni di euro sono destinati per le finalità di cui all'articolo 36, comma 6, n. 4 e per un importo di almeno 80 milioni di euro sono destinati all'incremento dell'importo previsto dall'articolo 6 comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifiche, dalla legge 21 febbraio 2014. n. 9 relativo alle misure economiche di natura compensativa finalizzate al rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8 dello stesso decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifiche, in legge 21 febbraio 2014, n. 9”.

  Conseguentemente, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

  2015
   CP: – 80.000.000.
1. 295. (ex 16. 29.) Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 107, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli eventuali proventi derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, eccedenti l'importo di cui al primo periodo, opportunamente rendicontanti, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo poste per la gestione del servizio universale.
1. 296. (ex 16. 28.) Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 107, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ivi compresa l'eventuale riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
1. 297. (ex 16. 22.) Caso, Liuzzi.

  Al comma 107, secondo periodo, sostituire le parole: compresa l'eventuale riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato con le seguenti: compreso il finanziamento di progetti elaborati nell'ambito del piano strategico banda ultralarga.
1. 298. (ex 16. 25.) Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, Caso, Castelli, Sorial.

  Al comma 107, secondo periodo, sostituire le parole: ivi compresa l'eventuale riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato con le seguenti: destinando tali risorse in via prioritaria al finanziamento di progetti elaborati nell'ambito del piano strategico banda ultralarga.
1. 299. (ex 16. 26.) De Lorenzis, Liuzzi, Spessotto, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, Caso, Castelli, Sorial.

  Al comma 107, secondo periodo, sostituire le parole: al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le seguenti: al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituito con la legge n. 662 del 1998.
1. 300. (ex 16. 1.) Sorial, Castelli, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Currò, Caso, Cariello.

  Dopo il comma 107, aggiungere il seguente:
  107-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2015-2017, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2015 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

  Conseguentemente, al comma 125, sostituire la cifra: 187,5 con la seguente: 137,5.
1. 301. (ex 16. 5.) Caparini, Caon, Guidesi.

  Dopo il comma 107, aggiungere il seguente:
  107-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. I maggiori oneri di cui al presente comma sono quantificati in 112.733 milioni di euro nel 2015, 107.437 milioni di euro nel 2016 e 105.484 milioni di euro nel 2017. A decorrere dall'anno 2015, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali. Le risorse destinate all'emittenza radiotelevisiva locale non potranno subire tagli o decurtazioni, né diretti né lineari. Quota parte delle risorse occorrenti, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 è reperita mediante corrispondete riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, al comma 125, sostituire la cifra: 187,5 con la seguente: 37,5.
1. 302. (ex 16. 14.) Caparini, Caon, Guidesi.

  Dopo il comma 107, aggiungere il seguente:
  107-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni di tali norme, è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro nel triennio 2015-2017, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 25 milioni per l'anno 2015, 10 per l'anno 2016 e 10 per l'anno 2017.

  Conseguentemente, al comma 125, sostituire la cifra: 187,5 con la seguente: 142,5.
1. 303. (ex 16. 15.) Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 107, aggiungere il seguente:
  107-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche e integrazioni di tali norme, è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro nel triennio 2015-2017, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 45 milioni per l'anno 2015, 15 per l'anno 2016 e 15 per l'anno 2017.

  Conseguentemente, al comma 125, sostituire la cifra: 187,5 con la seguente: 112,5.
1. 304. (ex 16. 16.) Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 107, aggiungere il seguente:
  107-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro nel triennio 2015-2017, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 50 milioni per l'anno 2015,20 per l'anno 2016 e 20 per l'anno 2017.

  Conseguentemente, al comma 125, sostituire la cifra: 187,5 con la seguente: 97,5.
1. 305. (ex 16. 17.) Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 107, aggiungere il seguente:
  107-bis. Al fine di salvaguardare la libertà di informazione e il pluralismo è previsto un contributo annuale pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, ad integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni. Al comma 4 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto in fine il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2015 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale.».
1. 306. (ex 16. 18.) Caparini, Guidesi.

  Sopprimere il comma 108.

  Conseguentemente al comma 109, lettera d), capoverso 9-quater, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) priorità nell'assegnazione ai fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale che hanno dovuto dismettere frequenze in attuazione della delibera 480/14/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
1. 307. (ex 0. 16. 38. 10.) De Lorenzis, Liuzzi, Dell'Orco, Spessotto, Paolo Nicolò Romano, Cristian Iannuzzi, Nicola Bianchi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

  Al comma 108, dopo le parole: dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9, aggiungere il seguente periodo: Per le finalità di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 488, e successive modifiche e integrazioni, è, inoltre, autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 150.000.000;
   2016: – 150.000.000;
   2017: – 150.000.000.
1. 308. (ex 0. 16. 38. 9.) Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 108, dopo le parole: dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9 aggiungere il seguente periodo: Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative all'anno 2014 è, inoltre, autorizzata la spesa di euro 91 milioni di euro, di cui 2 milioni di euro per il 2015, 32 milioni di euro per il 2016 e 32 milioni di euro per il 2017.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 24.000.000;
   2016: – 32.000.000;
   2017: – 32.000.000.
1. 309. (ex 0. 16. 38. 7.) Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 108, dopo le parole: dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9 , aggiungere il seguente periodo: Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative all'anno 2014, è, inoltre, autorizzata la spesa di euro 82 milioni di euro per l'anno 2015, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate in bilancio. Si autorizza, inoltre, che detta somma segua l’iter dei crediti verso la pubblica amministrazione delle imprese private, con la possibilità di essere scontata tramite accordo tra Governo e Abi ad un tasso concordato dell'1 per cento.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 82.000.000.
1. 310. (ex 0. 16. 38. 8.) Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 108, dopo le parole: dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9 , aggiungere il seguente periodo: I proventi derivanti dall'attuazione del comma 1, per un importo di almeno 50 milioni di euro sono destinati all'incremento dell'importo previsto dall'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifiche, in legge 21 febbraio 2014, n. 9, relativo alle misure economiche di natura compensativa finalizzate al rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8 dello stesso decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9.
*1. 311. (ex* 0. 16. 38. 1.) Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 108, dopo le parole: 21 febbraio 2014, n. 9, aggiungere il seguente periodo: I proventi derivanti dall'attuazione del comma 1, per un importo di almeno 50 milioni di euro sono destinati all'incremento dell'importo previsto dall'articolo 6 comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9, relativo alle misure economiche di natura compensativa finalizzate al rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8 dello stesso decreto-legge 23 dicembre 2013, 145, n. convertito, con modificazioni, della legge 21 febbraio 2014, n. 9.
*1. 312. (ex* 0. 16. 38. 13.) Palese.

  Al comma 109, lettera d), capoverso 9-ter, alinea, dopo le parole: per la pianificazione delle frequenze aggiungere le seguenti: in via temporanea fino all'avvio della sperimentazione delle trasmissioni per la ricezione dei programmi in tecnologia DVB T2.
1. 313. (ex 0. 16. 38. 6.) Palese.

  Al comma 109, lettera d), capoverso 9-ter, alinea, dopo le parole: attribuite a livello internazionale all'Italia aggiungere le seguenti: e non assegnate a seguito della gara pubblica di cui all'articolo 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
1. 314. (ex 0. 16. 38. 5.) Palese.

  Al comma 109, lettera d), capoverso 9-ter, alinea, sostituire le parole: da: Il Ministero fino a: dei seguenti criteri con le seguenti parole: Il Ministero dello sviluppo economico rilascia i relativi diritti d'uso, esclusivamente ai soggetti utilmente collocati in apposite graduatorie regionali, dando priorità agli operatori di rete in ambito locale già destinatari di autorizzazione per i diritti d'uso, redatte sulla base dei seguenti criteri.
1. 315. (ex 0. 16. 38. 15.) Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 109, lettera d), capoverso 9-ter, lettera c) dopo le parole: esercizio di reti di radiodiffusione televisiva aggiungere le seguenti: in ambito locale.
1. 316. (ex 0. 16. 38. 2.) Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 109, lettera d), capoverso 9-quater, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) priorità nell'assegnazione ai fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale che hanno dovuto dismettere frequenze in attuazione della delibera 480/14/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
1. 317. (ex 0. 16. 38. 11.) De Lorenzis, Liuzzi, Dell'Orco, Spessotto, Paolo Nicolò Romano, Cristian Iannuzzi, Nicola Bianchi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

  Al comma 109, lettera d), sopprimere il capoverso 9-quinquies.
*1. 318. (ex* 0. 16. 38. 3.) Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 109, lettera d), sopprimere il capoverso 9-quinquies.
*1. 319. (ex* 0. 16. 38. 12.) Palese.

  Al comma 109, capoverso comma 9-quinquies, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 320. (ex 0. 16. 38. 4.) Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Dopo il comma 111, aggiungere il seguente:
  111-bis. Al fine di dare piena attuazione agli obiettivi dell'Agenda digitale Italiana di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento che stabilisce i criteri per determinare l'ammontare e la ripartizione di un contributo annuale dei soggetti che forniscono in Italia servizi di comunicazione elettronica attraverso internet, indipendentemente dal rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi della normativa italiana. Tale contributo, calcolato in rapporto al fatturato generato per i servizi forniti in Italia per ciascuno di tali soggetti, va a sostituire in tutto o in parte il gettito previsto dall'applicazione dell'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, che, con io stesso regolamento, viene conseguentemente abolita, ovvero ridotta. È abrogato, inoltre, l'articolo 160 del decreto legislativo lo agosto 2003, n. 259.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200.000 di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
1. 321. (ex 16. 01.) Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 111, aggiungere il seguente:
  111-bis. Il comma 190, dell'articolo 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e il comma 213, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono soppressi, le risorse derivano dall'attuazione del primo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al Fondo Unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
1. 322. (ex 16. 02.) Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Sopprimere i commi 112 e 113.
1. 323. (ex 17. 44.) Terzoni, Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Vignaroli, Castelli, Sorial.

  Al comma 112, sostituire le parole: 250 milioni, con le seguenti: 50 milioni.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 121.

   alla Tabella E Missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma «gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche», voce «Ministero dell'ambiente», legge 147/2013, «Difesa del suolo e tutela ambientale», apportare le seguenti modifiche:
  2015:
   CP: + 350.000.000;
   CS: + 350.000.000;

  2016:
   CP: + 300.000,000;
   CS: + 300.000,000;

  2017:
   CP: + 400.000.000;
   CS: + 400.000.000.
1. 324. (ex 17. 48.) Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 112, sostituire le parole: 250 milioni, con le parole: 50 milioni.

  Conseguentemente:
   al comma 121, sostituire le parole: 200 milioni, con le seguenti: 100 milioni;
   all'articolo 2, dopo il comma 229, aggiungere i seguenti:
  229-bis. Salve le esenzioni previste in ottemperanza dell'articolo 8 del Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, per la partecipazione alla spesa di tutte le prestazioni sanitarie e di tutte le prestazioni socio-sanitarie si prende a riferimento l'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013. Di conseguenza, per la partecipazione alla spesa da parte di minori o maggiori di età con disabilità grave di cui all'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e da parte di anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di cui alla Tabella A del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, si considera l'ISEE del solo assistito, estendendo alle prestazioni sanitarie le modalità di calcolo di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013.
  229-ter. La partecipazione, nelle modalità descritte al comma 6-bis, è unica, anche per le prestazioni socio-sanitarie.
  229-quater. Le modalità di partecipazione, in base all'ISEE come indicato nei commi precedenti, sono determinate dallo specifico gruppo di lavoro misto di cui al punto 3 dell'articolo 8 del Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 di cui all'intesa sottoscritta in data 10 luglio 2014 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1. 325. (ex 17. 55.) Marcon, Nicchi, Matarrelli, Melilla.

  Al comma 112, sostituite le parole: 250 milioni, con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 121;
   all'articolo 2, dopo il comma 193, aggiungere il seguente:

  193-bis. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risolse provenienti dallo Stato, da parte di regioni ed enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica dei Siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, a 183, nei limiti di 550 milioni per ciascun anno del triennio 2015-2017;

   all'articolo 3, dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:
  28-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  28-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 326. (ex 17. 47.) Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla.

  Al comma 112, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente dopo il comma 23 aggiungere il seguente:
  23-bis. Per le finalità di cui all'articolo 52 comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
1. 327. (ex 17. 49.) Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 112, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 23 aggiungere il seguente:
  23-bis. Per le finalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
1. 328. (ex 17. 50.) Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 112, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 150 milioni.

  Conseguentemente:
   al comma 118, primo periodo, sostituire le parole:
300 milioni, con le seguenti: 550 milioni e sostituire il secondo periodo con il seguente:
   Sono altresì stanziati 200 milioni per il rilancio di un piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, con particolare riguardo al suo riequilibrio territoriale;

   al comma 121, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 100 milioni;
   all'articolo 3, dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:
  28-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  28-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite alle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura deL 95 per cento».
1. 329. (ex 17. 113.) Nicchi, Marcon, Matarrelli, Melilla, Giancarlo Giordano, Fratoianni.

  Al comma 112, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

  Conseguentemente all'articolo 2, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera i-octies) è aggiunta la seguente:
    «i-novies) le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12»;

   b) al comma 2, primo periodo, le parole: «c), e), f), i-quinquies), e i-sexies) sono sostituite dalle seguenti: »c), e), f), i-quinquies), i-sexies) e i-novies).
1. 330. (ex 17. 51.) Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 112, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.

  Conseguentemente all'articolo 2, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  7-bis. Al fine di sostenere le politiche di incentivazione della mobilità sostenibile attraverso il potenziamento e l'aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, l'incentivazione dell'intermodalità, la valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing, la riorganizzazione e la razionalizzazione del settore di trasporto e di consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica e la promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica, sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 100 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017 per la ricostituzione ed il rifinanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006 n. 2006.
1. 331. (ex 17. 52.) Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 112, sostituire le parole: 250 milioni, con le seguenti: 160 milioni.

  Conseguentemente:
   alla Tabella A allegata, voce
Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 45.000.000;
   2016: – 45.000.000;
   2017: – 45.000.000.

   alla Tabella C allegata, Missione «Organi costituzionale, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri», Programma «Presidenza del Consiglio dei Ministri», voce «Ministero dell'economia e delle finanze», legge 230/1998, «Fondo nazionale per il Servizio civile», apportare le seguenti variazioni:
  2015:
   CP: + 135.000.000;
   CS: + 135.000.000;

  2016:
   CP: + 135.000.000;
   CS: + 135.000.000;

  2017:
   CP: + 135.000.000;
   CS: + 135.000.000.
1. 332. (ex 17. 56.) Marcon, Melilla, Nicchi, Matarrelli.

  Al comma 112, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti. 200 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 113 aggiungere il seguente:
  113-bis. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per interventi in favore del trasporto merci su rotaia con contributi concessi direttamente agli utenti del servizio di trasporto merci sotto forma di ferrobonus ed ecobonus per l'utilizzo delle vie ferroviarie e del mare. Le relative risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1. 333. (ex 17. 63.) Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Castelli, Sorial.

  Al comma 112, sostituire le parole: 250 milioni, con le seguenti: 200 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 45 aggiungere il seguente:
  45-bis. All'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Il requisito dello svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222, e di cui al comma 1, lettera i), articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, deve in ogni caso ritenersi assolto in relazione alle attività de-commercializzate, esenti o escluse svolte dagli enti non commerciali con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa fiscale, anche di settore, in materia di tassazione sul reddito».
1. 334. (ex 17. 54.) Marcon, Nicchi, Matarrelli, Melilla.

  Al comma 112, sostituire le parole: 250 milioni, con le seguenti: 240 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 45 aggiungere il seguente:
  45-bis. All'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «salvo quanto previsto dal comma 4-bis»;
   b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Ai trasferimenti a favore di organizzazioni non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) si applica l'imposta di registro di euro 200 a condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta».
1. 335. (ex 17. 53.) Marcon, Nicchi, Matarrelli, Melilla.

  Sostituire il comma 113 con i seguenti:
  113. Al fine di favorire la competitività e di razionalizzare il sistema dell'autotrasporto, una quota non superiore al 30 per cento delle risorse di cui al comma I è destinata alle imprese che pongono di essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione e che intendono dotarsi di dispositivi tecnologici che consentano la tracciabilità dei percorsi e la gestione satellitare delle flotte.
  113-bis. L'istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti la Banca dati nazionale dell'autotrasporto, di seguito denominata «Banca». Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, sono disciplinati le modalità di funzionamento della Banca, la modalità di accesso, l'inserimento in essa dei dati relativi alle imprese di autotrasporto, la gestione dei profitti nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese stesse. Sono altresì stabiliti i casi e le modalità di cancellazione dalla Banca dei dati relativi alle imprese. La Banca, anche attraverso l'ausilio di organismi accreditati specializzati nella tracciabilità dei percorsi e nella gestione satellitare delle flotte, consente alle Forze dell'ordine e agli operatori del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di aumentare i livelli di controllo ai fini della sicurezza e della trasparenza del mercato, nonché per limitare la diffusione del cabotaggio abusivo sul territorio nazionale. La Banca fornisce altresì un rating, anche di merito creditizio, alle imprese di autotrasporto che operano sul territorio nazionale nel pieno rispetto della normativa comunitaria e interna. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 250.000 euro, si provvede mediante le risorse disponibili a legislazione vigente ed eventualmente mediante quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo.
1. 336. (ex 17. 62.) Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Dopo il comma 113 aggiungere il seguente:
  113-bis. Al fine di favorire la mobilità elettrica ed in particolare il trasporto merci mediante l'impiego di mezzi esclusivamente a trazione elettrica, una quota non superiore al 20 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinata alle imprese, ai comuni e ai consorzi di imprese che pongono in essere iniziative dirette alla conversione elettrica del cosiddetto «ultimo miglio» del trasporto di merci e beni. Dagli interventi finanziabili sono esclusi quelli che prevedono nuove opere che comportano consumo di suolo.
1. 1505. Alberti, Caso, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 113 aggiungere il seguente:
  113-bis. Al fine di consentire la realizzazione e il completamento di interventi sui sistemi metropolitani è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro dal 2016 al 2024. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi prioritari da finanziare, le risorse ad essi destinate con relativa ripartizione per annualità, nonché le modalità e le condizioni di monitoraggio medesimo decreto sono stabilite le condizioni di revoca del finanziamento, anche in relazione alla verifica del rispetto del cronoprogramma dei lavori. Le risorse eventualmente revocate confluiscono nel Fondo nazionaLe per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Conseguentemente al comma 132 le parole: 100 milioni sono sostituite dalle seguenti: 50 milioni e le parole: 460 milioni sono sostituite dalle seguenti: 360 milioni.
1. 337. (ex 17. 61.) Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Dopo il comma 113 aggiungere il seguente:
  113-bis. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2015 e 2016 per interventi in favore del trasporto merci su rotaia con contributi concessi direttamente agli utenti del servizio di trasporto merci sotto forma di ferrobonus ed ecobonus per l'utilizzo delle vie ferroviarie e del mare. Le relative risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 76, aggiungere in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50.000.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 338. (ex 17. 64.) Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Castelli, Sorial, Oliaro.

  Al comma 114, primo periodo, dopo le parole: opere di accesso aggiungere le seguenti: ferroviario.
1. 339. (ex 17. 71.) Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 114, aggiungere i seguenti:
  114-bis. Il completamento della metropolitana di Torino è autorizzata la spesa di 242 milioni di euro così ripartita:
   a) 154 milioni di euro per la tratta 3 della linea 1 Collegno-Cascine Vica;
   b) 28 milioni di euro per la tratta Ungotto-Piazza Bengasi;
   c) 60 milioni di euro per i lavori di progettazione delle nuove tratte.

  114-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
1. 340. (ex 17. 73.) Della Valle, Crippa, Simone Valente, D'Incà, Fantinati, Mucci, Vallascas, Da Villa, Prodani, Castelli, D'Incà, Caso, Brugnerotto, Currò, Colonnese, Sorial.

  Dopo il comma 114 aggiungere il seguente:
  114-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo stato dell'etto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è rifinanziata nella misura di 154 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 116, con il seguente:
  116. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2015 e 100 milioni di euro a decorrere dal l'anno 2016 da assegnare all'Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento;

   sostituire il comma 121, con il seguente:
  121. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 100 milioni per l'anno 2013 e di 200 milioni a decorrere dall'anno 2016.

  all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 4.000000 euro per l'anno 2015.
1. 341. (ex 17. 74.) Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso, Colonnese, Currò, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 114, aggiungere il seguente:
  114-bis. Al fine di favorire l'opera di ricostruzione e per ripresa economica dei territori della regione Sardegna colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, le spese effettuate dalla regione e dagli enti locali in relazione agli eventi calamitosi, sono esclusi anche per ciascun anno del triennio 2015-2017 dal rispetto del Patto di stabilità interno, nel limite di 70 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, al comma 121, sostituire le parole: 200 milioni, con le seguenti: 130 milioni.
1. 342. (ex 17. 69.) Piras, Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Zaccagnini.

  Dopo il comma 114 aggiungere il seguente:
  114-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017, da destinare principalmente agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), d), h) ed i) della stessa legge.

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10,000.000 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
1. 343. (ex 17. 70.) De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Castelli, Sorial.

  Sopprimere il comma 115.

  Conseguentemente, sostituire il comma 118 con i seguenti:
  118. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  118-bis. Al fine di rilanciare un piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio nelle more della definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni è stanziata per l'anno 2015 la somma di 100 milioni di euro.
1. 344. (ex 17. 120.) Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Brugnerotto, Cariello.

  Sostituire il comma 115, con il seguente:
  115. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 e i termini ivi stabiliti sono conseguentemente rideterminati con riferimento a ciascun esercizio finanziario. Per La liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 76, aggiungere in fine le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100,000.000 di euro a decorrere dall'anno 2015.
1. 345. (ex 17. 81.) Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Currò, D'Incà.

  Al comma 115, terzo periodo, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro con le seguenti: è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 116 e 117;
   al comma 119, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 787,5 milioni.
   al comma 121, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 100 milioni.
17. 80. Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Cariello, Caso, Castelli.

  Sopprimere il comma 125.
1. 346. (ex 17. 151.) Rondini, Caparini.

  Sopprimere i commi 116, 117, 124, 125 e 132.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
  131-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «e-quater) ai lavoratori mobilitati ordinari privi di accordi di mobilità che alla data del 4 dicembre 2011 sono stati collocati in mobilità direttamente dal curatore fallimentare della propria azienda fallita, eventualmente anche a seguito di accordi di conciliazione sulla non opposizione al licenziamento seguiti da periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria;
   e-quinquies) ai lavoratori contributori volontari, purché siano stati autorizzati alla contribuzione in data antecedente al 4 dicembre 2011 e non abbiano più lavorato in data successiva;
   e-sexies) ai lavoratori in mobilità con accordo di esodo precedente al 4 dicembre 2011 e, sulla base di esso, cessati dal servizio in data successiva al 30 settembre 2012;
   e-septies) ai lavoratori mobilitati edili con accordi di incentivo all'esodo sottoscritti in data antecedente al 4 dicembre 2011».

   all'articolo 2, sopprimere il comma 207;
   all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
1. 347. (ex 17. 315.) Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Sopprimere i commi 116, 117, 124, 125 e 132.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
  131-bis. All'articolo 24, comma 18, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma» e le parole: «ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.» sono sostituite dalle seguenti: «ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni, ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi.».

   all'articolo 2, sopprimere il comma 207;
   all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alta predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
1. 348. (ex 17. 317.) Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Sopprimere i commi 116, 117, 124, 125 e 132.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
  131-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 147 del 2014, le parole: «30 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2018».

   all'articolo 2, sopprimere il comma 207;
   all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
1. 349. (ex 17. 316.) Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Sopprimere i commi 116, 117, 124 e 125.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 131, aggiungere i seguenti:
  131-bis. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, applicando all'importo complessivo derivante dalla loro sommatoria, in quota parte, le relative riduzioni percentuali per ciascuno degli scaglioni di reddito indicati nell'allegata tabella F, ferma restando la corresponsione totale del trattamento ai superstiti per gli importi derivanti dalla sommatoria del reddito diretto del beneficiario con il trattamento medesimo inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS».
  131-ter. La tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla tabella F di cui all'allegato I annesso alla presente legge.

Allegato I – Tabella F

Tabella relativa agli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario

Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo inferiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio Trattamento ai superstiti corrisposto in misura integrale
Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo superiore a 5 ed inferiore a 7 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio Percentuale del trattamento di reversibilità pari all'85 per cento sulla quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 5 volte il trattamento minimo
Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo superiore a 7 volte ed inferiore a 9 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio Percentuale del trattamento di reversibilità pari al 75 per cento sulla quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 7 volte il trattamento minimo
Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo superiore oltre 9 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio Percentuale del trattamento di reversibilità pari al 50 per cento sulla quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 9 volte il trattamento minimo

   al comma 132, le parole: 100 milioni sono sostituite da 30 milioni e le parole: 460 milioni sono sostituite da 150 milioni;
   all'articolo 2, sopprimere il comma 207;
   all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.2000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
1. 350. (ex 17. 323.) Matteo Bragantini, Prataviera, Fedriga, Caparini, Simonetti.

  Sopprimere i commi 116, 117, 124 e 125.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 131, inserire il seguente:
  131-bis. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: «includendo» inserire le seguenti: «i periodi di cui al capo IV, articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché».
   al comma 132 le parole: 100 milioni sono sostituite da 50 milioni e le parole: 460 milioni sono sostituite da 160 milioni
   all'articolo 2, sopprimere il comma 207;
   all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
1. 351. (ex 17. 319.) Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

  Sopprimere i commi 116, 117, 124 e 125.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 131, inserire il seguente:
  131-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono riaperti i termini per presentare domanda agli enti previdenziali da parte dei lavoratori esposti all'amianto che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, possono accedere al pensionamento anticipato, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti. Le domande per il commissariamento dei benefici per l'esposizione all'amianto per le quali sono decorsi tre anni e trecento giorni, anche in seguito a rigetto dell'azione giudiziaria per decadenza di cui al comma 7, possono essere ripresentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il lavoratore può agire in giudizio per l'accertamento dei benefici per l'esposizione all'amianto anche in costanza di rapporto di lavoro. Ai lavoratori ex esposti all'amianto, compresi i militari, collocati in trattamento di quiescenza prima detta data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, che si ammalano di una patologia correlata all'amianto successivamente al pensionamento è riconosciuto il beneficio previsto dall'articolo 6, comma 7, della medesima legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni. In caso di decesso per malattia professionale di un lavoratore ex esposto all'amianto, il diritto alla rendita del suddetto superstite decorre, ai fini della prescrizione, da quando i titolari del diritto hanno avuto conoscenza del diritto medesimo. Il diritto ai benefici contributivi è riconosciuto anche ai lavoratori esposti o ex esposti all'amianto che sono stati collocati in pensione prima dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257.
   all'articolo 2, sopprimere il comma 207;
   all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.2000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
1. 352. (ex 17. 321.) Prataviera, Caparini.

  Sopprimere i commi 116, 124 e 125.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2 dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al comma 1 lettera a) capoverso 1-quinquies sostituire le parole: «trentacinque anni» con le seguenti: «quaranta anni».
   all'articolo 2, sopprimere il comma 207;
   all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 850 milioni di euro per l'anno 2017».
1. 353. (ex 19. 15.) Caon, Caparini.

  Sopprimere i commi 116, 124 e 125.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2 dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari, previste dal comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto a giovani che non hanno compiuto i 35 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in questo ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.
   all'articolo 2, sopprimere il comma 207;
   all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 850 milioni di euro per l'anno 2017».
1. 354. (ex 19. 11.) Caon, Guidesi, Caparini.

  Sopprimere i commi 116, 124 e 125.

  Conseguentemente all'articolo 2,
   dopo il comma 63, aggiungere il seguente:
«63-bis. I termini di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 febbraio 2013: »Recante attuazione dell'articolo 1, comma 10, lettera c), e comma 14, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di istituti di patronato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13 giugno 2013, sono prorogati dal 1o gennaio 2015 al 1o gennaio 2017 e dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2017.
   sopprimere il comma 207.
1. 355. (ex 26. 42.) Attaguile.

  Sopprimere i commi 116, 117.

  Conseguentemente all'articolo 2 dopo il comma 12 è inserito il seguente:
  12-bis. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 è soppresso.
1. 356. (ex 19. 12.) Caon, Guidesi, Caparini.

  Sopprimere il comma 116.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 118 con il seguente:

  118. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;
   al comma 121, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 357. (ex 17. 117.) Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Sorial, Colonnese.

  Sopprimere il comma 116.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 118 con il seguente:

  118. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
1. 358. (ex 17. 116.) Di Vita, Baroni, Cecconi, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Currò, D'Incà.

  Sopprimere il comma 116.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 118 con il seguente:

  118-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni per l'anno 2015 da destinare a interventi diretti alla implementazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, previa concertazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, sono individuati la destinazione del fondo, i criteri di riparto, l'individuazione dagli obiettivi e le conseguenti disposizioni attuative.
1. 359. (ex 17. 135.) Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Castelli.

  Sopprimere il comma 116.

  Conseguentemente:
   al comma 119, sostituire le parole:
250 milioni con la seguente: 647,5 milioni;
   sopprimere il comma 125;
   all'articolo 2, sopprimere il comma 207.
1. 360. (ex 17. 152.) Guidesi, Busin, Fedriga, Caparini.

  Sopprimere il comma 116.

  Conseguentemente, al comma 119, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 350 milioni di euro.
*1. 361. (ex 17. 145.) Matarrese, Monchiero, Mazziotti Di Celso, Librandi, Nesi.

  Sopprimere il comma 116.

  Conseguentemente, al comma 119, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 350 milioni di euro.
*1. 362. (ex 17. 153.) Guidesi, Busin, Fedriga, Caparini.

  Al comma 116, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 50 milioni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 118 con i seguenti:
  118. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  118-bis. Al fine di rilanciare un piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio nelle More della definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni è stanziata per l'anno 2015 la somma di 100 milioni di euro;
   al comma 121 sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 150 milioni:
   all'articolo 3, comma 76, aggiungere in fine le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300.000.000 di euro per l'anno 2015, 300.000.0000 di euro per l'anno 2016, 300.000.000 per l'anno 2017.
1. 363. (ex 17. 119.) Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Castelli.

  Al comma 116, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
  118-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni per l'anno 20115 da destinare a interventi diretti alla implementazione della Linea di intervento 1 «Revisione dei sistema di accesso, riconoscimento/certificazione della condizione di disabilità e modello di intervento del sistema socio-sanitario», della Linea di intervento 2 «Lavoro e occupazione» e della Linea di intervento 5 «Processi formativi ed inclusione scolastica» del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilita di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, previa concertazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con l'osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, sono individuati i criteri di riparto e le conseguenti disposizioni attuative.
1. 364. (ex 17. 137.) Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Sorial, Colonnese.

  Al comma 116, sostituire le parole: 100 milioni, con le seguenti: 89 milioni.

  Conseguentemente all'articolo 2 sopprimere il comma 54.
1. 365. (ex 26. 89.) Placido, Airaudo, Melilla, Marcon.

  Al comma 116, dopo le parole: Agenzia delle entrate, aggiungere le seguenti: anche al fine di assicurare e garantire la formazione professionale e l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro, nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro previsti dal decreto legislativo n. 77 del 15 aprile 2005, e in relazione alla legge 11 marzo 2014, n. 23.
1. 366. (ex 17. 88.) Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Castelli, Sorial.

  Al comma 116, aggiungere in fine il seguente periodo: I premi riconosciuti ai dipendenti dell'agenzia e correlati ai proventi della lotta all'evasione sono calcolati sulla base degli importi effettivamente incassati a seguito dell'attività di accertamento.
1. 367. (ex 17. 89.) Guidesi, Caparini, Busin, Borghesi.

  Sopprimere il comma 117.

  Conseguentemente, al comma 119, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 500 milioni.
1. 368. (ex 17. 97.) Guidesi, Busin, Simonetti, Fedriga, Caparini.

  Al comma 117, sostituire la parola: 250 con la seguente: 100.

  Conseguentemente al comma 119, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 400 milioni.
1. 369. (ex 17. 98.) Guidesi, Busin, Simonetti, Fedriga, Caparini.

  Al comma 117, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse assegnate ai comuni a valere sul medesimo Fondo, e non erogate per le finalità di cui al suddetto decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modifiche e integrazioni, nonché per le finalità di cui all'articolo 60, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come integrato dall'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e dal comma 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, devono essere comunque utilizzate per interventi e iniziative volte al contrasto del disagio sociale e della povertà.
1. 370. (ex 17. 102.) Nicchi, Matarrelli, Marcon, Melilla.

  Al comma 117, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di sostenere efficacemente un programma di inclusione sociale e contrasto alla povertà, le risorse di cui al presente comma, sono finalizzate al finanziamento su tutto il territorio nazionale della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo le modalità attuative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e come integrato dal comma 1, comma 216, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
1. 371. (ex 17. 103.) Nicchi, Matarrelli, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 117 aggiungere il seguente:
  6-bis. Il Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto Pubblico Locale anche ferroviario di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

  Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200.000.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
1. 372. (ex 17. 101.) Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Luigi Di Maio, Castelli, Sorial.

  Sostituire il comma 118 con il seguente:
  118. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
   1) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
1. 373. (ex 17. 118.) Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Brugnerotto, Cariello.

  Al comma 118, primo periodo, sostituire la parola: 300 con la seguente: 487,5 e, al secondo periodo, dopo le parole: obiettivi di servizio inserire le seguenti: il piano è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale; ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste.

  Conseguentemente, sopprimere il com- ma 13.
1. 374. (ex 17. 123.) Rondini, Caparini, Guidesi.

  Al comma 118, al primo periodo, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 410 milioni e, al secondo periodo, sopprimere le parole: nelle datazioni di cui al comma 9.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 11 dell'articolo 38.
1. 375. (ex 17. 124.) Guidesi, Busin, Fedriga, Caparini.

  Al comma 118, primo periodo, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 350 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
1. 376. (ex 17. 106.) Piazzoni, Pilozzi, Di Salvo, Migliore, Lacquaniti, Lavagno, Zan, Nardi.

  Al comma 118, secondo periodo, dopo le parole: obiettivi di servizio aggiungere le seguenti: in funzione del reale fabbisogno delle regioni, al fine di uniformare l'erogazione dei servizi in tutto il territorio nazionale.
1. 377. (ex 17. 129.) Russo, Palese, Brunetta.

  Al comma 118, in fine, aggiungere le seguenti parole:, che deve essere attuata entro e non oltre il 31 marzo 2015, secondo parametri oggettivi.
1. 378. (ex 17. 122.) Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Castelli, Sorial.

  Al comma 118, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il piano di sviluppo è finalizzato ad assicurare l'integrale applicazione delle disposizioni del Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte, nonché a promuovere campagne educative sull'allattamento naturale e campagne formative ed informative negli ospedali pubblici finalizzate all'affermazione del diritto alla nutrizione con il latte materno e alla diffusione delle banche pubbliche del latte umano.
1. 379. (ex 17. 127.) Mannino, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 118 aggiungere i seguenti:
  118-bis. Per la realizzazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato potenziamento offerta dei servizi socio educativi, la cui dotazione per l'anno 2015 è pari a 100 milioni di euro.
  118-ter. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2015. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.
  118-quater. Nell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano di cui al comma 7-ter è incentrato sulla ristrutturazione, degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano:
   a) a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale;
   b) ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste.

  Conseguentemente, al comma 125, sostituire le parole: di 187,5 milioni con le seguenti: di 87,5 milioni.
1. 380. (ex 17. 132.) Rondini, Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 118 aggiungere i seguenti:
  118-bis. Per la realizzazione di un piano straordinario di intervento per la presa in carico delle persone affette da dipendenza da alcool e droga è istituito un fondo denominato «lotta alle dipendenze», la cui dotazione per l'anno 2015 è pari a 100 milioni di euro.
  118-ter. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2014, 2015, 2016. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per la lotta alle dipendenze.
  118-quater. Il piano straordinario di cui al comma 7-ter deve prevedere interventi finalizzati alla lotta alle dipendenze anche attraverso iniziative di sensibilizzazione alla problematica rivolte ai giovani e attraverso progetti mirati per la presa in carico delle persone affette da dipendenza da alcool e droga.

  Conseguentemente, al comma 125, sostituire le parole: di 187,5 milioni con le seguenti: di 87,5 milioni.
1. 450. (ex 17. 130.) Rondini, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 118 aggiungere i seguenti:
  118-bis. Per la realizzazione di un piano straordinario per interventi mirati alla presa in carico delle persone disabili e delle loro famiglie è istituito, presso il Ministero della salute, un fondo denominato Dopo di noi, la cui dotazione per l'anno 2015 è pari a 100 milioni di euro.
  118-ter. In via sperimentale per l'anno 2015, fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2015. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per l'adozione di progetti individualizzati diretti a migliorare la qualità della vita e l'assistenza delle persone in condizione di gravità cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano prive di un adeguato sostegno familiare.

  Conseguentemente, al comma 125, sostituire le parole: di 187,5 milioni con le seguenti: di 87,5 milioni.
1. 451. (ex 17. 133.) Rondini, Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 118 inserire il seguente comma:
  7-bis. Per garantire alle famiglie la gratuità dei servizi socio educativi per l'infanzia è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2015.
1. 452. (ex 17. 134.) Rondini, Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 118 aggiungere il seguente:
  118-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni per l'anno 2015 da destinare a interventi diretti alla implementazione della Linea di intervento 1 «Revisione del sistema di accesso, riconoscimento/certificazione della condizione di disabilità e modello di intervento del sistema socio-sanitario» e della Linea di intervento 2 «Lavoro e occupazione» del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, previa concertazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, sono individuati i criteri di riparto e le conseguenti disposizioni attuative.

  Conseguentemente, al comma 121, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 453. (ex 17. 136.) Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Currò, D'Incà.

  Sostituire il comma 119 con il seguente:
  119. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di un importo non inferiore ai 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente, all'articolo 43, comma 76, aggiungere in fine le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10.000.0000 a decorrere dall'anno 2015.
1. 454. (ex 17. 148.) Di Vita, Di Benedetto, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Castelli.

  Al comma 119, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 437,5 milioni.

  Conseguentemente, sopprimere il com- ma 125.
1. 455. (ex 17. 154.) Guidesi, Busin, Fedriga, Caparini.

  Al comma 119, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 400 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 125, sostituire le parole: 187,5 milioni di euro con le seguenti: 37,5 milioni di euro.
1. 456. (ex 17. 21.) Corsaro.

  Al comma 119, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 360 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 207.
1. 457. (ex 17. 155.) Guidesi, Busin, Simonetti, Fedriga, Caparini.

  Dopo il comma 119, aggiungere i seguenti:
  119-bis. Alla persona autistica è riconosciuto un regime di fiscalità agevolata, diretta e indiretta, per tutti gli atti necessari al suo percorso di vita, con particolare riguardo anche agli oneri fiscali di successione e per il conferimento, costituzione e funzionamento di strutture e iniziative, anche lavorative e residenziali, volte ad assicurare il proseguimento di tutto il suo percorso di vita.
  119-ter. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'aggiornamento del regime delle esenzioni relativo all'autismo, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329.
  119-quater. Ai fini del presente articolo per caregiver si intendono «coloro che si prendono cura» e si riferisce a tutti i familiari entro il terzo grado che assistono i soggetti affetti da autismo. Ai familiari di cui al precedente periodo che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza del soggetti affetti da autismo sono riconosciute agevolazioni previdenziali e lavorative. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni.

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015 a 100 milioni di euro per l'anno 2016 e a euro 100 milioni per l'anno 2017.
1. 458. (ex 17. 157.) Rizzetto, Caso, Castelli.

  Sopprimere il comma 121.
1. 459. (ex 17. 174.) Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Currò, Caso, Cariello, Castelli, Colonnese.

  Sopprimere il comma 121.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 122, inserire il seguente:
  122-bis. Al fine di incrementare gli investimenti nella formazione specialistica di area medica, garantendo a tutti gli aventi diritto l'accesso alle scuole di specializzazione, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;
   all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2015.
1. 460. (ex 17. 207.) D'Uva, Vacca, Brescia, Castelli, Sorial.

  Sostituire il comma 121 con il seguente:
  121. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008 è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per le seguenti finalità:
   1) 100 milioni di euro a favore degli asili nidi e scuole materne comunali. Il ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ripartisce tali somme tra gli enti locali;
   2) 100 milioni di euro a favore del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) a beneficio delle istituzioni scolastiche e degli alunni della scuola pubblica.
1. 461. (ex 17. 169.) Giancarlo Giordano, Fratoianni, Scotto, Marcon, Costantino.

  Sostituire il comma 121, con il seguente:
  121. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2015, la spesa di 80 milioni di euro da destinare alle scuole comunali per l'infanzia e di 120 milioni di euro per il miglioramento dell'offerta formativa delle scuole statali di ogni ordine e grado.
1. 462. (ex 17. 179.) Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla, Fratoianni, Nicchi.

  Sostituire il comma 121, con il seguente:
  121. Il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, è incrementato di 200 milioni per il 2015 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2016.
1. 463. (ex 17. 178.) Nicchi, Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Matarrelli.

  Sostituire il comma 121 con il seguente:
  121. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
1. 506. Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Marzana.

  Sostituire il comma 121 con il seguente:
  121. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, destinata prioritariamente a misure educative e didattiche di supporto in materia di disturbi specifici di apprendimento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
1. 507. Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Vacca.

  Al comma 121, sostituire le parole: la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, con le seguenti: la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 63.
1. 464. (ex 17. 170.) Palazzotto, Melilla, Scotto, Franco Bordo, Airaudo, Placido, Marcon.

  Al comma 121, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 85 milioni.

  Conseguentemente, al comma 130, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 215 milioni di euro.
1. 465. (ex 17. 296.) Lorefice, Nesci, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Cariello, Caso.

  Al comma 121, sostituire le parole: 200 milioni, con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, Tabella C allegata, Missione «Soccorso civile», Programma «Protezione civile», voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge 93/2013, «Fondo emergenze nazionali», apportare le seguenti modifiche:
   2015:
    CP: + 100.000.000;
    CS: + 100.000.000;
   2016:
    CP: + 100.000.000;
    CS: + 100.000.000;
   2017:
    CP: + 100.000.000;
    CS: + 100.000.000.
1. 466. (ex 17. 173.) Pellegrino, Marcon, Quaranta, Zaratti, Melilla, Zaccagnini.

  Al comma 121, sostituire le parole: 200 milioni, con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente, al comma 131, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2015, 140 milioni di euro per l'anno 2016, 190 milioni di euro per l'anno 2017, rispettivamente con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2015, 240 milioni di euro per l'anno 2016, 290 milioni di euro per l'anno 2017.
1. 467. (ex 17. 181.) Marcon, Nicchi, Matarrelli, Melilla.

  Al comma 121, sostituire le parole: 200 milioni, con le seguenti: 140 milioni.

  Conseguentemente, al comma 127, sostituire le parole: 12,5 milioni, con le seguenti: 70 milioni.
1. 468. (ex 17. 182.) Nicchi, Marcon, Matarrelli, Melilla, Palazzotto, Costantino, Quaranta.

  Al comma 121, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 155 milioni per l'anno 2015 e 200 milioni a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 2 sopprimere il comma 4.
1. 469. (ex 19. 53.) Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Castelli, Sorial.

  Al comma 121, aggiungere, in fine, le seguenti parole: destinata prioritariamente a misure educative e didattiche di supporto in materia di distai specifici di apprendimento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
1. 470. (ex 17. 185.) Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 121, inserire i seguenti:
  121-bis. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata legge.
  121-ter. All'onere derivante dall'attuazione del 9-bis si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 471. (ex 17. 193.) Palese, Brunetta.

  Sostituire il comma 122, con il seguente:
  122. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 al fine di:
   a) incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, per l'anno 2015 di una somma pari 100 milioni di euro;
   b) progettare e creare un sistema di condivisione delle attività didattiche delle
università in formato digitale. Le somme pari a 50 milioni di euro sono ripartite tra le università proporzionalmente al numero di corsi di laurea e di laurea magistrale attivati.
1. 472. (ex 17. 198.) Vacca, D'Uva, Brescia, Castelli, Sorial.

  Sostituire il comma 122, con il seguente:
  122. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 al fine di:
   a) incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, per l'anno 2015 di una somma pari 100 milioni di euro;
   b) a partire dall'anno accademico 2015-2016 esonerare dal pagamento della tassa di iscrizione e della contribuzione studentesca alle università. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto delle risorse.
1. 473. (ex 17. 199.) Vacca, D'Uva, Brescia, Castelli, Sorial.

  Al comma 122, sopprimere le parole: da: Al fine di incrementare fino a: per l'anno 2015,.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A partire dall'anno accademico 2015-2016 le somme di cui al periodo precedente sono destinate all'esonero dal pagamento della tassa di iscrizione e della contribuzione studentesca alle università. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto delle risorse.
1. 474. (ex 17. 20.) Vacca, D'Uva, Brescia, Castelli, Sorial.

  Al comma 122, sopprimere le parole: da: Al fine di incrementare fino a: per l'anno 2015.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A partire dall'anno accademico 2015-2016, una quota parte pari a 100 milioni di euro delle somme di cui al periodo precedente, sono destinate all'esonero dal pagamento della tassa di iscrizione e della contribuzione studentesca alle università. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto delle risorse. I restanti 50 milioni di euro sono destinati alla creazione ed alla condivisione delle attività didattiche delle università in formato digitale.
1. 475. (ex 17. 202.) Vacca, D'Uva, Brescia, Castelli, Sorial.

  Al comma 122, sopprimere le parole: da: Al fine di incrementare fino a: per l'anno 2015.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A partire dal 2015, una quota parte, pari a 50 milioni di euro delle somme di cui al periodo precedente, è destinata alla creazione ed alla condivisione delle attività didattiche delle università in formato digitale. Le somme di cui al secondo periodo sono ripartite tra le università proporzionalmente al numero di corsi di laurea e di laurea magistrale attivati.
1. 476. (ex 17. 203.) Vacca, D'Uva, Brescia,