XVII LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 18 dicembre 2014.
Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonavitacola, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Cecconi, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Colonnese, Costa, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Ginefra, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Antonio Martino, Merlo, Meta, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Tofalo, Vargiu, Velo, Venittelli, Vignali, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonavitacola, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Cecconi, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Colonnese, Costa, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Ginefra, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Antonio Martino, Merlo, Meta, Nicoletti, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Vargiu, Velo, Venittelli, Vignali, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti.
Annunzio di proposte di legge.
In data 17 dicembre 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
FANTINATI ed altri: «Modifica all'articolo 4, comma 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di contraffazione di prodotti nazionali» (2779);
SPADONI ed altri: «Modifica alla legge 27 luglio 2011, n. 125, in materia di esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta» (2780).
Saranno stampate e distribuite.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
IV Commissione (Difesa):
PETRENGA e ANTONIO MARTINO: «Riforma della rappresentanza militare e disciplina del diritto di associazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare» (2748) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VIII, IX, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive):
ZARATTI ed altri: «Disposizioni per promuovere la costituzione e il funzionamento di distretti eco-industriali e di aree produttive ecologicamente attrezzate» (2138) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 25 e 26 novembre e 10 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Questi decreti sono trasmessi alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, autorizzate, in data 26 novembre 2014, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).
Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 28 novembre 2014, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Ministero della difesa.
Il Ministero della difesa ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 27 e 28 novembre e 5 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Questi decreti sono trasmessi alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 10 dicembre 2014, ha trasmesso:
ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera c), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, riferita all'anno 2013 (Doc. LV, n. 2);
ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis, della medesima legge n. 49 del 1987, la relazione – predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione italiana alle risorse di detti organismi, riferita all'anno 2013 (Doc. LV, n. 2-bis).
Queste relazioni sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri).
Trasmissioni dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con lettera in data 17 dicembre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la relazione contenente i dati sulla partecipazione da parte delle amministrazioni pubbliche a consorzi e società (dati relativi all'anno 2013, aggiornati al mese di settembre 2014) (Doc. CIII, n. 2).
Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con lettera in data 17 dicembre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la relazione sui dati raccolti attraverso l'Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti ai pubblici dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni, riferita agli anni 2012 e 2013 (Doc. CLI, n. 2).
Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XI Commissione (Lavoro).
Trasmissione dall'Unione europea.
La Commissione europea, in data 17 dicembre 2014, ha trasmesso la comunicazione recante il programma di lavoro della Commissione per il 2015 - Un nuovo inizio (COM(2014) 910 final).
Questo documento è trasmesso a tutte le Commissioni permanenti.
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 17 dicembre 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Relazione sui progressi compiuti in merito all'attuazione della direttiva sulla sicurezza delle ferrovie (COM(2014) 740 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
Proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza di decisione del Consiglio sulla posizione dell'Unione nel Consiglio di associazione creato dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, in merito all'adozione di una raccomandazione sull'attuazione del piano d'azione UE-Tunisia per la realizzazione del partenariato privilegiato (2013-2017) (JOIN (2014) 36 final), corredata dai relativi allegati (COM(2014) 36 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).
Trasmissione dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione.
Il presidente dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con lettera in data 15 dicembre 2014, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 13 e 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, un esemplare delle ordinanze, emesse dall'Ufficio stesso in data 11 dicembre 2014, con le quali si dichiarano non conformi a legge le richieste di referendum popolare abrogativo sui quesiti concernenti l'abrogazione:
di alcune disposizioni della legge 20 febbraio 1958, n. 75, recante abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui;
di alcune disposizioni dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di accesso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;
di disposizioni diverse in materia di prefetti e prefetture;
del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.
Questi documenti sono depositati presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.
ERRATA CORRIGE
Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 10 dicembre 2014, a pagina 4, prima colonna, quarantaduesima riga, dopo la parola: «VIII,» si intende inserita la seguente: «XII,».
MOZIONI NICOLETTI ED ALTRI N. 1-00603, SANTERINI ED ALTRI N. 1-00604, MANLIO DI STEFANO ED ALTRI N. 1-00605, PALAZZOTTO ED ALTRI N. 1-00616, DORINA BIANCHI ED ALTRI N. 1-00617, MATTEO BRAGANTINI ED ALTRI N. 1-00618, BRUNETTA ED ALTRI N. 1-00619 E RAMPELLI ED ALTRI N. 1-00654 CONCERNENTI INIZIATIVE IN MATERIA DI DIRITTI DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NOTO COME «DUBLINO III»
Mozioni
La Camera,
premesso che:
il fenomeno dei rifugiati e richiedenti asilo in Europa – a causa dei drammatici conflitti e delle violenze che stanno investendo l'area mediterranea e, più in generale, il continente africano – sta assumendo dimensioni terribili. Secondo il rapporto di Eurostat sul primo trimestre del 2014, le persone che, tra gennaio e marzo, hanno chiesto asilo sul territorio dei 28 Paesi dell'Unione europea sono state circa 108.300, quasi 25.000 in più rispetto allo stesso periodo del 2013, con un aumento del 30 per cento; in particolare, l'Italia ha ricevuto 10.700 domande, risalendo così al quarto posto tra i Paesi dell'Unione europea come meta dei richiedenti asilo. Tra i Paesi di provenienza, la Siria continua ad occupare il primo posto (16.770), seguita da Afghanistan (7.895) e Serbia (5.960);
il numero delle vittime e delle violazioni dei diritti umani da parte dei trafficanti, negli anni, è considerevolmente aumentato (in generale, dal 2000 al 2013, sono morti più di 23 mila migranti nel tentativo di fuggire dai conflitti e di raggiungere l'Europa via mare o attraversando i confini del vecchio continente via terra: in media più di 1.600 l'anno);
nonostante lo straordinario impegno del Governo italiano con l'operazione di soccorso denominata Mare Nostrum, che ha salvato migliaia di vite umane, i drammi e le violazioni dei diritti umani continuano a perpetrarsi;
la gestione dell'accoglienza, dell'identificazione e dell'assistenza da parte di molti Paesi dell'Unione europea presenta numerose criticità, data la consistenza del fenomeno e considerate le talvolta difficili condizioni sociali ed economiche dei Paesi riceventi, difficoltà che si riflettono sia sulle popolazioni accoglienti che sui rifugiati e richiedenti asilo;
con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le materie concernenti l'asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea hanno acquisito la qualifica di politica comune dell'Unione europea (articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea); pertanto, la concreta regolamentazione di tali materie risulta un'applicazione del Trattato;
la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che con il Trattato di Lisbona ha acquisito la stessa portata e rilevanza giuridica del Trattato stesso: riconosce e garantisce il diritto di asilo nel rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati, e a norma del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 18); vieta le espulsioni collettive e le espulsioni ed estradizioni verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti (articolo 19);
le richieste di asilo nei Paesi dell'Unione europea sono disciplinate dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (cosiddetto regolamento «Dublino III»), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di Paese terzo o da un apolide;
il regolamento «Dublino III» intende assicurare il pieno rispetto del diritto d'asilo garantito dall'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti ai sensi degli articoli 1, 4, 7, 24 e 47 della Carta medesima (diritto alla dignità umana, proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, rispetto della vita privata e familiare, diritto del bambino e diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale);
l'obiettivo del regolamento «Dublino III» è quello di realizzare un sistema di asilo europeo basato su criteri omogenei di riconoscimento del diritto d'asilo dei richiedenti, sul rispetto dei diritti umani nei Paesi d'accoglienza e sulla solidarietà tra gli Stati membri e di consentire la rapida determinazione ed identificazione dello Stato membro competente al fine di garantire l'effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale, non pregiudicando l'obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale;
nei fatti, l'applicazione del regolamento in questione è di difficile gestione e il principio generale in esso stabilito, secondo cui i Paesi responsabili dell'esame di una domanda di protezione internazionale «anche di coloro che hanno varcato illegalmente le frontiere di uno Stato membro» sono quelli di prima accoglienza, presenta notevoli criticità a causa del numero sempre crescente di migranti;
tra le principali criticità vi è la gestione nazionale, ossia in carico ai singoli Stati, delle richieste d'asilo, che induce in numerosi migranti il rifiuto di farsi identificare e il loro incontrollato movimento tra i Paesi europei;
come rilevato da alcune agenzie di protezione dei rifugiati, tra cui l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, alcune disposizioni del regolamento «Dublino III», in particolare quelle relative alle procedure da adottare per la presa in carico dei minori non accompagnati, stanno determinando seri problemi di interpretazione e di implementazione;
come rilevato da un report dell'Aida 2013, la regolamentazione sta diventando sempre più complicata e complessa e le garanzie a favore dei migranti (nell'espletamento della procedura di richiesta), tra cui il diritto all'assistenza legale, si stanno via via indebolendo;
a più riprese l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, da sempre particolarmente attenta al tema dei rifugiati e dei richiedenti asilo e, in generale, del rispetto dei diritti umani dei più deboli, ha raccomandato, da ultimo nella risoluzione 2047 (2014), una profonda revisione del suddetto regolamento;
il Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2014, nel definire gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia per gli anni a venire, ha chiesto alle istituzioni dell'Unione europea e agli Stati membri: di dotarsi di una politica efficace in materia di migrazione, asilo e frontiere, guidata dai principi di solidarietà ed equa condivisione delle responsabilità; di recepire ed attuare efficacemente, quale priorità assoluta, il sistema europeo comune di asilo (Ceas), adottando norme comuni di livello elevato e istituendo una maggiore cooperazione per creare condizioni di parità che assicurino ai richiedenti asilo le stesse garanzie di carattere procedurale e la stessa protezione in tutta l'Unione europea; di rafforzare il ruolo svolto dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (Easo), in particolare promuovendo l'applicazione uniforme dell’acquis; di intensificare la cooperazione con i Paesi di origine e di transito, anche attraverso l'assistenza volta a rafforzare le loro capacità di gestione della migrazione e delle frontiere; di potenziare ed espandere i programmi di protezione regionale, in particolare nelle vicinanze delle regioni di origine;
in considerazione del semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea e in vista del prossimo Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014, è opportuno che il nostro Paese ponga la necessità di mettere al centro dell'agenda europea la definizione di una politica solida e condivisa, improntata su solidarietà e responsabilità, in materia di immigrazione e diritto d'asilo,
impegna il Governo
a proporre nelle competenti sedi europee la necessità di una revisione del regolamento «Dublino III», che ponga al centro:
a) il rispetto e la protezione dei diritti umani dei rifugiati e dei richiedenti asilo, al fine di garantire un ambiente più favorevole a una loro accoglienza, compatibilmente con le possibilità dei Paesi ospitanti, e di provvedere efficacemente a una loro identificazione per evitare che finiscano vittime del traffico clandestino, fornendo loro un'adeguata assistenza;
b) un omogeneo sistema europeo che regoli la concessione del diritto di asilo secondo standard e procedure comuni e il coordinamento nella raccolta delle domande dei richiedenti, anche al di fuori del territorio dei Paesi membri e in collaborazione con l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, per permettere agli aventi diritto di raggiungere i Paesi di accoglienza in modo sicuro e prevenire ogni abuso del sistema con la presentazione di domande di asilo multiple da parte di una sola persona;
c) un sistema europeo di accoglienza che si basi sulla solidarietà tra i Paesi membri e che distribuisca la presenza dei rifugiati per quote definite sulla base degli indici demografici ed economici;
d) un sistema di mutuo riconoscimento tra gli Stati membri della concessione del diritto di asilo, tale da garantire la libertà di stabilimento del beneficiario in ogni Stato membro, per cui il riconoscimento della protezione internazionale ad un richiedente asilo all'interno di un determinato Stato sia valido nell'intero territorio dell'Unione europea, considerato che tale sistema, che presuppone la responsabilità condivisa di un piano comune europeo di protezione temporanea e di riconoscimento dell'asilo, risulta prodromico all'istituzione del sistema europeo di accoglienza;
e) l'istituzione di un'agenzia europea per l'asilo e l'immigrazione al di fuori del territorio dell'Unione europea, favorendo l'utilizzazione delle sedi diplomatiche già esistenti in alcuni Paesi africani, quali sedi operative nelle zone di maggior transito dei rifugiati, in grado di gestire le domande di protezione internazionale e di contenere il numero dei flussi migratori indistinti.
(1-00603) «Nicoletti, Speranza, Berlinghieri, Amendola, Giuseppe Guerini, Quartapelle Procopio, Campana, Beni, Fiano, Monaco, Chaouki, Moscatt, Iacono, Scuvera, Piazzoni, Migliore, Bruno Bossio, Mattiello, Fabbri, Amoddio, Malisani, Brandolin, Alfreider, Patriarca».
La Camera,
premesso che:
il fenomeno dei rifugiati e richiedenti asilo in Europa – a causa dei drammatici conflitti e delle violenze che stanno investendo l'area mediterranea e, più in generale, il continente africano – sta assumendo dimensioni terribili. Secondo il rapporto di Eurostat sul primo trimestre del 2014, le persone che, tra gennaio e marzo, hanno chiesto asilo sul territorio dei 28 Paesi dell'Unione europea sono state circa 108.300, quasi 25.000 in più rispetto allo stesso periodo del 2013, con un aumento del 30 per cento; in particolare, l'Italia ha ricevuto 10.700 domande, risalendo così al quarto posto tra i Paesi dell'Unione europea come meta dei richiedenti asilo. Tra i Paesi di provenienza, la Siria continua ad occupare il primo posto (16.770), seguita da Afghanistan (7.895) e Serbia (5.960);
il numero delle vittime e delle violazioni dei diritti umani da parte dei trafficanti, negli anni, è considerevolmente aumentato (in generale, dal 2000 al 2013, sono morti più di 23 mila migranti nel tentativo di fuggire dai conflitti e di raggiungere l'Europa via mare o attraversando i confini del vecchio continente via terra: in media più di 1.600 l'anno);
nonostante lo straordinario impegno del Governo italiano con l'operazione di soccorso denominata Mare Nostrum, che ha salvato migliaia di vite umane, i drammi e le violazioni dei diritti umani continuano a perpetrarsi;
la gestione dell'accoglienza, dell'identificazione e dell'assistenza da parte di molti Paesi dell'Unione europea presenta numerose criticità, data la consistenza del fenomeno e considerate le talvolta difficili condizioni sociali ed economiche dei Paesi riceventi, difficoltà che si riflettono sia sulle popolazioni accoglienti che sui rifugiati e richiedenti asilo;
con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le materie concernenti l'asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea hanno acquisito la qualifica di politica comune dell'Unione europea (articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea); pertanto, la concreta regolamentazione di tali materie risulta un'applicazione del Trattato;
la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che con il Trattato di Lisbona ha acquisito la stessa portata e rilevanza giuridica del Trattato stesso: riconosce e garantisce il diritto di asilo nel rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati, e a norma del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 18); vieta le espulsioni collettive e le espulsioni ed estradizioni verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti (articolo 19);
le richieste di asilo nei Paesi dell'Unione europea sono disciplinate dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (cosiddetto regolamento «Dublino III»), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di Paese terzo o da un apolide;
il regolamento «Dublino III» intende assicurare il pieno rispetto del diritto d'asilo garantito dall'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti ai sensi degli articoli 1, 4, 7, 24 e 47 della Carta medesima (diritto alla dignità umana, proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, rispetto della vita privata e familiare, diritto del bambino e diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale);
l'obiettivo del regolamento «Dublino III» è quello di realizzare un sistema di asilo europeo basato su criteri omogenei di riconoscimento del diritto d'asilo dei richiedenti, sul rispetto dei diritti umani nei Paesi d'accoglienza e sulla solidarietà tra gli Stati membri e di consentire la rapida determinazione ed identificazione dello Stato membro competente al fine di garantire l'effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale, non pregiudicando l'obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale;
nei fatti, l'applicazione del regolamento in questione è di difficile gestione e il principio generale in esso stabilito, secondo cui i Paesi responsabili dell'esame di una domanda di protezione internazionale «anche di coloro che hanno varcato illegalmente le frontiere di uno Stato membro» sono quelli di prima accoglienza, presenta notevoli criticità a causa del numero sempre crescente di migranti;
tra le principali criticità vi è la gestione nazionale, ossia in carico ai singoli Stati, delle richieste d'asilo, che induce in numerosi migranti il rifiuto di farsi identificare e il loro incontrollato movimento tra i Paesi europei;
come rilevato da alcune agenzie di protezione dei rifugiati, tra cui l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, alcune disposizioni del regolamento «Dublino III», in particolare quelle relative alle procedure da adottare per la presa in carico dei minori non accompagnati, stanno determinando seri problemi di interpretazione e di implementazione;
come rilevato da un report dell'Aida 2013, la regolamentazione sta diventando sempre più complicata e complessa e le garanzie a favore dei migranti (nell'espletamento della procedura di richiesta), tra cui il diritto all'assistenza legale, si stanno via via indebolendo;
a più riprese l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, da sempre particolarmente attenta al tema dei rifugiati e dei richiedenti asilo e, in generale, del rispetto dei diritti umani dei più deboli, ha raccomandato, da ultimo nella risoluzione 2047 (2014), una profonda revisione del suddetto regolamento;
il Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2014, nel definire gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia per gli anni a venire, ha chiesto alle istituzioni dell'Unione europea e agli Stati membri: di dotarsi di una politica efficace in materia di migrazione, asilo e frontiere, guidata dai principi di solidarietà ed equa condivisione delle responsabilità; di recepire ed attuare efficacemente, quale priorità assoluta, il sistema europeo comune di asilo (Ceas), adottando norme comuni di livello elevato e istituendo una maggiore cooperazione per creare condizioni di parità che assicurino ai richiedenti asilo le stesse garanzie di carattere procedurale e la stessa protezione in tutta l'Unione europea; di rafforzare il ruolo svolto dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (Easo), in particolare promuovendo l'applicazione uniforme dell’acquis; di intensificare la cooperazione con i Paesi di origine e di transito, anche attraverso l'assistenza volta a rafforzare le loro capacità di gestione della migrazione e delle frontiere; di potenziare ed espandere i programmi di protezione regionale, in particolare nelle vicinanze delle regioni di origine;
in considerazione del semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea e in vista del prossimo Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014, è opportuno che il nostro Paese ponga la necessità di mettere al centro dell'agenda europea la definizione di una politica solida e condivisa, improntata su solidarietà e responsabilità, in materia di immigrazione e diritto d'asilo,
impegna il Governo
a proporre nelle competenti sedi europee la necessità di una revisione del regolamento «Dublino III», che ponga al centro:
a) il rispetto e la protezione dei diritti umani dei rifugiati e dei richiedenti asilo, al fine di garantire un ambiente più favorevole a una loro accoglienza, compatibilmente con le possibilità dei Paesi ospitanti, e di provvedere efficacemente a una loro identificazione per evitare che finiscano vittime del traffico clandestino, fornendo loro un'adeguata assistenza;
b) un omogeneo sistema europeo che regoli la concessione del diritto di asilo secondo standard e procedure comuni e il coordinamento nella raccolta delle domande dei richiedenti, anche al di fuori del territorio dei Paesi membri e in collaborazione con l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, per permettere agli aventi diritto di raggiungere i Paesi di accoglienza in modo sicuro e prevenire ogni abuso del sistema con la presentazione di domande di asilo multiple da parte di una sola persona;
c) un sistema europeo di accoglienza che si basi sulla solidarietà tra i Paesi membri e che distribuisca la presenza dei rifugiati per quote definite sulla base degli indici demografici ed economici;
d) un sistema di mutuo riconoscimento tra gli Stati membri della concessione del diritto di asilo, tale da garantire la libertà di stabilimento del beneficiario in ogni Stato membro, per cui il riconoscimento della protezione internazionale ad un richiedente asilo all'interno di un determinato Stato sia valido nell'intero territorio dell'Unione europea, considerato che tale sistema, che presuppone la responsabilità condivisa di un piano comune europeo di protezione temporanea e di riconoscimento dell'asilo, risulta prodromico all'istituzione del sistema europeo di accoglienza;
e) favorire l'istituzione di sistemi di screening delle domande di asilo al di fuori del territorio UE di concerto con UNHCR, OIM, EASO e Stati membri.
(1-00603)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Nicoletti, Speranza, Berlinghieri, Amendola, Giuseppe Guerini, Quartapelle Procopio, Campana, Beni, Fiano, Monaco, Chaouki, Moscatt, Iacono, Scuvera, Piazzoni, Migliore, Bruno Bossio, Mattiello, Fabbri, Amoddio, Malisani, Brandolin, Alfreider, Patriarca».
La Camera,
premesso che:
la Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, considerato che l'Unione europea è soggetta a pressioni migratorie strutturali, conseguenti a cambiamenti sociali e politici negli Stati limitrofi, è tenuta ad assolvere entro il 31 dicembre 2014 il rafforzamento della tutela dei diritti fondamentali, attraverso un'efficace promozione della migrazione, individuando strumenti operativi;
secondo i dati dello European asylum support office (Ufficio europeo di sostegno per l'asilo – Easo) diffusi nei giorni scorsi, si è registrato nei primi otto mesi un aumento del 28 per cento delle domande di asilo presentate nell'Unione europea, rispetto allo stesso periodo nel 2013. Uno su cinque dei richiedenti asilo è siriano, infatti la Siria è tra i primi tre Paesi di origine dei richiedenti in diciannove Stati dell'Unione europea;
secondo i dati del Ministero dell'interno, nei mesi gennaio-settembre 2014 il numero dei richiedenti asilo si attestava a circa 44.000, con un aumento del 153 per cento a fronte dei dati del 2013 negli stessi mesi, pari a circa 17.387;
in seguito al tragico naufragio di oltre trecento migranti del 3 ottobre 2013, l'operazione militare ed umanitaria italiana Mare Nostrum, iniziata il successivo 18 ottobre 2013, ha costituito un esempio efficace per affrontare e gestire in modo consapevole lo stato di emergenza umanitaria nello stretto di Sicilia, dovuto dall'afflusso eccezionale di migranti. L'operazione Mare Nostrum, operando congiuntamente ed in sinergia con le attività previste dall'europea Frontex, ha contribuito fattivamente a salvare vite umane in pericolo in mare, nonché a contrastare il traffico illegale di migranti. Secondo dati dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, le navi di Mare Nostrum hanno salvato circa il 70 per cento dei migranti e richiedenti protezione internazionale sbarcati da gennaio ad oggi in Italia;
a partire dal prossimo mese di novembre avrà inizio la futura operazione Frontex Plus con obiettivi diversi, legati ad una maggiore vigilanza della frontiera meridionale dell'Unione. Frontex Plus sarà operativa solo nell'area marittima rientrante nella giurisdizione italiana, senza realizzare interventi di salvataggio in acque internazionali o nelle acque di altri Paesi che non riescono a gestire la propria zona di ricerca e salvataggio;
«il successo di Frontex Plus dipende dalla partecipazione dei singoli Paesi», secondo quanto affermato dal Commissario europeo per gli affari interni Cecilia Malmström ed è necessario l'apporto dei singoli Governi per farsi carico di una gestione europea del fenomeno migratorio. Premesso ciò, le due operazioni dovrebbero essere complementari, convergendo nella promozione dell'integrazione europea delle politiche migratorie;
negli ultimi anni si sono accentuate le differenze sostanziali tra i sistemi di protezione dei diversi Paesi, sia per quando riguarda le misure di accoglienza, sia relativamente alle percentuali di riconoscimento e alle procedure di esame della domanda;
con il regolamento «Dublino III» si è voluto realizzare un sistema di asilo europeo basato su criteri omogenei di riconoscimento del diritto d'asilo dei richiedenti, per evitare disparità nel trattamento delle persone e nell'esame delle loro domande;
tuttavia, l'applicazione del regolamento ha evidenziato alcune criticità, segnalate soprattutto da operatori del settore, relativamente alle procedure di gestione in generale e per la presa in carico dei minori non accompagnati, che necessitano di essere corrette,
impegna il Governo:
a garantire una forma di protezione temporanea ai richiedenti provenienti dalla Siria, dall'Iraq e dall'Eritrea, attraverso la concessione di un permesso per motivi umanitari, in applicazione della direttiva 2001/55/CE, recepita dall'Italia con il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, relativa alla «concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati» e alla «promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi»;
al fine di gestire il fenomeno dei flussi migratori misti, a promuovere la creazione di un centro di accoglienza gestito in collaborazione con altri Paesi europei in Sicilia, che, in modo sperimentale, esamini le domande di protezione internazionale;
a promuovere, in sede europea ed in collaborazione con l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, la creazione di centri di accoglienza nei Paesi di transito, quali Tunisia, Egitto, Marocco, Etiopia e Giordania, dove presentare domanda di protezione internazionale;
ad adottare tutte le misure opportune per potenziare il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;
a sostenere presso le competenti sedi europee la necessità di una revisione del regolamento «Dublino III» al fine di eliminare le criticità sollevate in più sedi da personalità e istituzioni operanti nel settore, al fine di consentire ai richiedenti asilo di poter ottenere una protezione vera nei Paesi in cui hanno legami familiari o culturali e concrete prospettive di inserimento sociale e lavorativo.
(1-00604) «Santerini, Marazziti, Dellai».
La Camera,
premesso che:
la Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, considerato che l'Unione europea è soggetta a pressioni migratorie strutturali, conseguenti a cambiamenti sociali e politici negli Stati limitrofi, è tenuta ad assolvere entro il 31 dicembre 2014 il rafforzamento della tutela dei diritti fondamentali, attraverso un'efficace promozione della migrazione, individuando strumenti operativi;
secondo i dati dello European asylum support office (Ufficio europeo di sostegno per l'asilo – Easo) diffusi nei giorni scorsi, si è registrato nei primi otto mesi un aumento del 28 per cento delle domande di asilo presentate nell'Unione europea, rispetto allo stesso periodo nel 2013. Uno su cinque dei richiedenti asilo è siriano, infatti la Siria è tra i primi tre Paesi di origine dei richiedenti in diciannove Stati dell'Unione europea;
secondo i dati del Ministero dell'interno, nei mesi gennaio-settembre 2014 il numero dei richiedenti asilo si attestava a circa 44.000, con un aumento del 153 per cento a fronte dei dati del 2013 negli stessi mesi, pari a circa 17.387;
in seguito al tragico naufragio di oltre trecento migranti del 3 ottobre 2013, l'operazione militare ed umanitaria italiana Mare Nostrum, iniziata il successivo 18 ottobre 2013, ha costituito un esempio efficace per affrontare e gestire in modo consapevole lo stato di emergenza umanitaria nello stretto di Sicilia, dovuto dall'afflusso eccezionale di migranti. L'operazione Mare Nostrum, operando congiuntamente ed in sinergia con le attività previste dall'europea Frontex, ha contribuito fattivamente a salvare vite umane in pericolo in mare, nonché a contrastare il traffico illegale di migranti. Secondo dati dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, le navi di Mare Nostrum hanno salvato circa il 70 per cento dei migranti e richiedenti protezione internazionale sbarcati da gennaio ad oggi in Italia;
a partire dal prossimo mese di novembre avrà inizio la futura operazione Frontex Plus con obiettivi diversi, legati ad una maggiore vigilanza della frontiera meridionale dell'Unione. Frontex Plus sarà operativa solo nell'area marittima rientrante nella giurisdizione italiana, senza realizzare interventi di salvataggio in acque internazionali o nelle acque di altri Paesi che non riescono a gestire la propria zona di ricerca e salvataggio;
«il successo di Frontex Plus dipende dalla partecipazione dei singoli Paesi», secondo quanto affermato dal Commissario europeo per gli affari interni Cecilia Malmström ed è necessario l'apporto dei singoli Governi per farsi carico di una gestione europea del fenomeno migratorio. Premesso ciò, le due operazioni dovrebbero essere complementari, convergendo nella promozione dell'integrazione europea delle politiche migratorie;
negli ultimi anni si sono accentuate le differenze sostanziali tra i sistemi di protezione dei diversi Paesi, sia per quando riguarda le misure di accoglienza, sia relativamente alle percentuali di riconoscimento e alle procedure di esame della domanda;
con il regolamento «Dublino III» si è voluto realizzare un sistema di asilo europeo basato su criteri omogenei di riconoscimento del diritto d'asilo dei richiedenti, per evitare disparità nel trattamento delle persone e nell'esame delle loro domande;
tuttavia, l'applicazione del regolamento ha evidenziato alcune criticità, segnalate soprattutto da operatori del settore, relativamente alle procedure di gestione in generale e per la presa in carico dei minori non accompagnati, che necessitano di essere corrette,
impegna il Governo:
a garantire una forma di protezione e di mutuo riconoscimento delle decisioni riconoscenti il diritto d'asilo;
a promuovere, in sede europea ed in collaborazione con l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, la creazione di centri di accoglienza nei Paesi di transito, quali Tunisia, Egitto, Marocco, Etiopia e Giordania, dove presentare domanda di protezione internazionale;
ad adottare tutte le misure opportune per potenziare il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;
a sostenere presso le competenti sedi europee la necessità di una revisione del regolamento «Dublino III» al fine di eliminare le criticità sollevate in più sedi da personalità e istituzioni operanti nel settore, al fine di consentire ai richiedenti asilo di poter ottenere una protezione vera nei Paesi in cui hanno legami familiari o culturali e concrete prospettive di inserimento sociale e lavorativo.
(1-00604)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Santerini, Marazziti, Dellai».
La Camera,
premesso che:
l'Europa non ha ancora mostrato di voler adottare una politica comune per la gestione dei flussi migratori e certamente non è stata capace di mostrare il volto umano della solidarietà di fronte all'emergenza umanitaria di flussi crescenti di migranti, lasciando sostanzialmente sola l'Italia, mentre ha il dovere, a fronte di questa continua richiesta di aiuto, di far sì che chi fugge dalla morte per raggiungerla, non trovi la morte nel suo cammino; si tratta di persone costrette a lasciare la propria terra per fuggire da situazioni di violenza, di degrado, di costrizione, di negazione di libertà e di privazione della dignità umana, e ad affidarsi a trafficanti criminali; il numero delle vittime e delle violazioni dei diritti umani da parte di questi ultimi, infatti, negli anni è considerevolmente aumentato (in generale, dal 2000 al 2013, sono morti migliaia di migranti nel tentativo di fuggire dai conflitti e di raggiungere l'Europa via mare o attraversando i confini del vecchio continente via terra, in media più di 1.600 l'anno);
le ondate di sbarchi degli ultimi mesi sulle coste siciliane ha rimesso al centro del dibattito anche il diritto d'asilo facendo riemergere di nuovo la questione della normativa che lo regola a livello italiano ed europeo e degli strumenti con cui l'Unione europea può aiutare i Paesi membri sottoposti a forti pressioni migratorie alle frontiere;
come Stato di frontiera esterna dell'Unione europea l'Italia è sottoposta a una pressione maggiore alle proprie frontiere rispetto a quanto non sarebbe se tale ingresso non coincidesse anche con l'ingresso nell'area dell'Unione europea, tuttavia ciò non può sottintendere che il Paese accogliente abbia responsabilità maggiori o speciali;
pur tra polemiche e criticità, l'operazione di soccorso denominata Mare Nostrum ha comunque raggiunto lo scopo per il quale era stata avviata; infatti, dall'inizio del 2014, è stata salvata la vita a oltre 22.000 persone e il nostro Paese ha ancora una volta confermato la propria vocazione umanitaria che da sempre la contraddistingue in Europa; tuttavia, i sottoscrittori del presente atto di indirizzo non ritengono che Mare Nostrum possa rappresentare una soluzione permanente alla questione immigrazione, anche perché non ha impedito l'incremento dei flussi migratori illegali, garantendo, di fatto, l'arrivo in Italia a tutti coloro che si imbarcano sulle coste libiche;
secondo il rapporto di Eurostat sul primo trimestre del 2014, sono state 435 mila le richieste di asilo in Europa nel 2013, facendo registrare un forte rialzo rispetto al 2012 quando erano state 335 mila. Secondo le stime, circa il 90 per cento sono nuove domande. Le più numerose sono state presentate da cittadini di nazionalità siriana. Emerge ancora dai dati Eurostat che il 70 per cento delle richieste si è concentrato in Germania, Francia, Svezia, Regno Unito e Italia. Nel 2013 il più alto numero di richieste d'asilo è stato registrato in Germania (127 mila, pari al 29 per cento dell'insieme delle domande), seguito da Francia (65 mila, 15 per cento), Svezia (54 mila, 13 per cento), Regno Unito (30 mila, 7 per cento) e Italia (28 mila, 6 per cento). In questi cinque Stati membri si è concentrato il 70 per cento di tutti i richiedenti asilo dell'Unione europea a 28 nel 2013;
la gestione dell'accoglienza, identificazione, assistenza da parte di molti Paesi dell'Unione europea presenta numerose criticità data la consistenza del fenomeno e considerate talvolta le difficili condizioni sociali ed economiche dei Paesi riceventi, difficoltà che si riflettono sia sulle popolazioni accoglienti che sui rifugiati e richiedenti asilo;
il 29 giugno 2013 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea gli atti legislativi mancanti per completare la «revisione» di tutte le principali norme del Sistema europeo comune di asilo; in particolare, l'adozione del regolamento (UE) n. 604/2013, cosiddetto «Dublino III», entrato in vigore il 19 luglio 2013, in sostituzione del regolamento (CE) n. 343/2003, cosiddetto «Dublino II», ma la cui applicazione è stata prevista solo a partire dal 1o gennaio 2014;
il regolamento «Dublino III» intende assicurare il pieno rispetto del diritto d'asilo garantito dall'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché dei diritti riconosciuti ai sensi degli articoli 1, 4, 7, 24 e 47 della Carta medesima (diritto alla dignità umana, proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, rispetto della vita privata e familiare, diritto del bambino e diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale); inoltre, contiene i criteri e i meccanismi per individuare lo Stato membro competente al fine di garantire l'effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale, non pregiudicando l'obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale;
il regolamento «Dublino III» è senza dubbio la parte del Sistema europeo comune di asilo più discusso e criticato, non solo dal punto di vista delle conseguenze negative sulla vita dei richiedenti asilo; infatti, il principio generale su cui si basa è lo stesso della vecchia convenzione di Dublino del 1990 e di «Dublino II»: ogni domanda di asilo deve essere esaminata da un solo Stato membro e la competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale ricade in primis sullo Stato che ha svolto il maggior ruolo in relazione all'ingresso e al soggiorno del richiedente nel territorio degli Stati membri, salvo eccezioni; insomma, sono stati apportati pochi aggiustamenti;
tuttavia, malgrado l'Unione europea si sia dotata di un proprio sistema di asilo (basato sulla nozione di protezione internazionale, articolata nelle tre forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione temporanea, volte a consentire a chiunque di vedersi riconosciuto lo status appropriato alla propria situazione), faticosamente completato dopo 12 anni di lavori nel giugno 2013, come già detto, il cammino verso il raggiungimento di un sistema comune europeo di asilo giusto ed efficace appare ancora lungo; la realizzazione di tale sistema costituisce, in ogni caso, l'esito ultimo di un processo di progressivo avvicinamento delle legislazioni nazionali in materia le cui tappe sono state delineate nei programmi pluriennali per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
tra l'altro, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le materie concernenti il diritto d'asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea hanno acquisito la qualifica di politica comune dell'Unione europea (articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea); pertanto, la concreta regolamentazione di tali materie risulta un'applicazione del Trattato;
l'applicazione del regolamento in questione è di difficile gestione e il principio generale in esso stabilito, secondo cui i Paesi responsabili dell'esame di una domanda di protezione internazionale «anche di coloro che hanno varcato illegalmente le frontiere di uno Stato membro» sono quelli di prima accoglienza, presenta notevoli criticità a causa del numero sempre crescente di migranti, tra le quali la gestione nazionale, ossia in carico ai singoli Stati delle richieste d'asilo, che induce in numerosi migranti il rifiuto di farsi identificare e il loro incontrollato movimento tra i Paesi europei;
sia il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli sia l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati ritengono criticamente che tale sistema non riesca a fornire una protezione equa, efficiente ed efficace, impedisca l'esercizio dei diritti legali e del benessere personale dei richiedenti asilo, compreso il diritto a un equo esame della loro domanda d'asilo e, ove riconosciuto, a una protezione effettiva e conduca a una distribuzione ineguale delle richieste d'asilo tra gli Stati membri;
la seconda fase del processo, attualmente in corso e recante la definitiva realizzazione di un Sistema europeo comune di asilo, prevede la revisione della citata normativa vigente; a più riprese l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, da sempre particolarmente attenta al tema dei rifugiati e dei richiedenti asilo e, in generale, del rispetto dei diritti umani dei più deboli, ha raccomandato, da ultimo nella risoluzione 2047 (2014), una profonda revisione del sopracitato regolamento;
il Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2014, nel definire gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia per gli anni a venire, ha chiesto alle istituzioni dell'Unione europea e agli Stati membri: di dotarsi di una politica efficace in materia di migrazione, asilo e frontiere, guidata dai principi di solidarietà ed equa condivisione delle responsabilità; di recepire e attuare efficacemente, quale priorità assoluta, il Sistema europeo comune di asilo (Ceas), adottando norme comuni di livello elevato e istituendo una maggiore cooperazione per creare condizioni di parità che assicurino ai richiedenti asilo le stesse garanzie di carattere procedurale e la stessa protezione in tutta l'Unione europea; di rafforzare il ruolo svolto dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (Easo), in particolare promuovendo l'applicazione uniforme dell’acquis; di intensificare la cooperazione con i Paesi di origine e di transito, anche attraverso l'assistenza volta a rafforzare le loro capacità di gestione della migrazione e delle frontiere; di potenziare ed espandere i programmi di protezione regionale, in particolare nelle vicinanze delle regioni di origine;
il Governo italiano si è impegnato a chiedere nelle sedi appropriate una risposta europea più adeguata e a inserire la questione di una più efficace gestione in comune delle politiche migratorie fra le priorità del semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea;
occorre, a questo punto, che a livello europeo si predisponga al più presto almeno un canale umanitario affinché chi fugge dalla guerra possa chiedere asilo alle istituzioni europee nei Paesi che affacciano sul Mediterraneo o lì dove è necessario (presso i consolati o altri uffici) senza doversi imbarcare, con ciò alimentando il traffico di essere umani e il bollettino dei tragici naufragi, per poi accogliere sul suolo europeo chi fugge ed esaminare qui la domanda dei richiedenti;
la Costituzione italiana, attraverso il terzo comma dell'articolo 10, recita chiaramente: «Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge», ovvero sussiste l'obbligo dell'accoglienza dei richiedenti asilo;
è nel pieno della sua attività il semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea (e anche in vista del prossimo Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014) ed è, dunque, opportuno che il nostro Paese ponga la necessità di mettere al centro dell'agenda europea la definizione di una politica solida e condivisa, improntata su solidarietà e responsabilità, in materia di immigrazione e diritto d'asilo,
impegna il Governo:
ad assumere iniziative per adottare un testo unico di tutte le disposizioni di attuazione degli atti dell'Unione europea in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione internazionale e temporanea, in attuazione anche dell'articolo 10 della Costituzione, e per rivedere tutta la normativa esistente in tema di regolamentazione organica dell'intera materia dell'immigrazione dall'estero;
ad attivarsi in ogni sede dell'Unione europea, soprattutto in occasione del semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea, al fine di realizzare il superamento dell'attuale quadro normativo (così detto sistema di «Dublino III») attraverso una sua revisione per favorire: l'inserimento dei richiedenti asilo già dal momento dell'avvio della procedura di protezione, nei Paesi dell'Unione dove già vivono propri parenti, prima ancora che acquisiscano lo status di apolide; il rispetto e la protezione dei diritti umani dei rifugiati e dei richiedenti asilo, al fine di garantire un ambiente più favorevole a una loro accoglienza, compatibilmente con le possibilità dei Paesi ospitanti e di provvedere efficacemente a una loro identificazione per evitare che finiscano vittime del traffico clandestino, fornendo loro un'adeguata assistenza;
ad assumere iniziative, in sede di Unione europea, per una più efficace azione nei confronti dei Paesi di origine e di transito, impegnando e incentivando i rispettivi Governi in una seria e solidale politica di gestione dei flussi, soprattutto nella lotta alle organizzazioni criminali che lucrano sul traffico di esseri umani;
a favorire l'avvio di un sistema europeo di accoglienza che si basi sulla solidarietà tra i Paesi membri e che distribuisca la presenza dei rifugiati per quote definite sulla base degli indici demografici ed economici, favorendo le logiche di ricongiungimento familiare, etnico, religioso e linguistico;
a promuovere l'adozione di:
a) un omogeneo sistema europeo che regoli la concessione del diritto di asilo secondo standard e procedure comuni e il coordinamento nella raccolta delle domande dei richiedenti, anche al di fuori del territorio dei Paesi membri e in collaborazione con l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, per permettere agli aventi diritto di raggiungere i Paesi di accoglienza in modo sicuro e prevenire ogni abuso del sistema con la presentazione di domande di asilo multiple da parte di una sola persona;
b) un sistema di mutuo riconoscimento tra gli Stati membri della concessione del diritto di asilo, tale da garantire la libertà di stabilimento del beneficiario in ogni Stato membro, per cui il riconoscimento della protezione internazionale a un richiedente asilo all'interno di un determinato Stato sia valido nell'intero territorio dell'Unione europea;
a favorire l'istituzione di un'agenzia europea per l'asilo e l'immigrazione al di fuori del territorio dell'Unione europea attraverso la creazione di basi europee direttamente finanziate dall'Unione europea o l'utilizzazione delle sedi diplomatiche già esistenti in alcuni Paesi africani, quali sedi operative nelle zone di maggior transito dei rifugiati, in grado di gestire le domande di protezione internazionale e di contenere il numero dei flussi migratori indistinti;
a rivedere tutte le note del Ministero dell'interno che concernono i finanziamenti dei bandi interministeriali destinati alla prima accoglienza e alla gestione dei servizi connessi, con particolare riguardo ai criteri di spesa ad essi inerenti;
a verificare la possibilità di promuovere interventi per assicurare beni e servizi per le famiglie italiane meno abbienti con il fine di evitare tensioni tra italiani e richiedenti asilo all'interno della comunità.
(1-00605) «Manlio Di Stefano, Spadoni, Grande, Scagliusi, Del Grosso, Di Battista, Sibilia, Currò, Artini, Carinelli, Silvia Giordano, Rostellato, Brescia, Frusone, Colonnese, Lorefice, Sorial, Mantero, Grillo, D'Incà, Spessotto, L'Abbate, Benedetti, Liuzzi, Dall'Osso, De Lorenzis».
La Camera,
premesso che:
l'Europa non ha ancora mostrato di voler adottare una politica comune per la gestione dei flussi migratori e certamente non è stata capace di mostrare il volto umano della solidarietà di fronte all'emergenza umanitaria di flussi crescenti di migranti, lasciando sostanzialmente sola l'Italia, mentre ha il dovere, a fronte di questa continua richiesta di aiuto, di far sì che chi fugge dalla morte per raggiungerla, non trovi la morte nel suo cammino; si tratta di persone costrette a lasciare la propria terra per fuggire da situazioni di violenza, di degrado, di costrizione, di negazione di libertà e di privazione della dignità umana, e ad affidarsi a trafficanti criminali; il numero delle vittime e delle violazioni dei diritti umani da parte di questi ultimi, infatti, negli anni è considerevolmente aumentato (in generale, dal 2000 al 2013, sono morti migliaia di migranti nel tentativo di fuggire dai conflitti e di raggiungere l'Europa via mare o attraversando i confini del vecchio continente via terra, in media più di 1.600 l'anno);
le ondate di sbarchi degli ultimi mesi sulle coste siciliane ha rimesso al centro del dibattito anche il diritto d'asilo facendo riemergere di nuovo la questione della normativa che lo regola a livello italiano ed europeo e degli strumenti con cui l'Unione europea può aiutare i Paesi membri sottoposti a forti pressioni migratorie alle frontiere;
come Stato di frontiera esterna dell'Unione europea l'Italia è sottoposta a una pressione maggiore alle proprie frontiere rispetto a quanto non sarebbe se tale ingresso non coincidesse anche con l'ingresso nell'area dell'Unione europea, tuttavia ciò non può sottintendere che il Paese accogliente abbia responsabilità maggiori o speciali;
pur tra polemiche e criticità, l'operazione di soccorso denominata Mare Nostrum ha comunque raggiunto lo scopo per il quale era stata avviata; infatti, dall'inizio del 2014, è stata salvata la vita a oltre 22.000 persone e il nostro Paese ha ancora una volta confermato la propria vocazione umanitaria che da sempre la contraddistingue in Europa; tuttavia, i sottoscrittori del presente atto di indirizzo non ritengono che Mare Nostrum possa rappresentare una soluzione permanente alla questione immigrazione, anche perché non ha impedito l'incremento dei flussi migratori illegali, garantendo, di fatto, l'arrivo in Italia a tutti coloro che si imbarcano sulle coste libiche;
secondo il rapporto di Eurostat sul primo trimestre del 2014, sono state 435 mila le richieste di asilo in Europa nel 2013, facendo registrare un forte rialzo rispetto al 2012 quando erano state 335 mila. Secondo le stime, circa il 90 per cento sono nuove domande. Le più numerose sono state presentate da cittadini di nazionalità siriana. Emerge ancora dai dati Eurostat che il 70 per cento delle richieste si è concentrato in Germania, Francia, Svezia, Regno Unito e Italia. Nel 2013 il più alto numero di richieste d'asilo è stato registrato in Germania (127 mila, pari al 29 per cento dell'insieme delle domande), seguito da Francia (65 mila, 15 per cento), Svezia (54 mila, 13 per cento), Regno Unito (30 mila, 7 per cento) e Italia (28 mila, 6 per cento). In questi cinque Stati membri si è concentrato il 70 per cento di tutti i richiedenti asilo dell'Unione europea a 28 nel 2013;
la gestione dell'accoglienza, identificazione, assistenza da parte di molti Paesi dell'Unione europea presenta numerose criticità data la consistenza del fenomeno e considerate talvolta le difficili condizioni sociali ed economiche dei Paesi riceventi, difficoltà che si riflettono sia sulle popolazioni accoglienti che sui rifugiati e richiedenti asilo;
il 29 giugno 2013 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea gli atti legislativi mancanti per completare la «revisione» di tutte le principali norme del Sistema europeo comune di asilo; in particolare, l'adozione del regolamento (UE) n. 604/2013, cosiddetto «Dublino III», entrato in vigore il 19 luglio 2013, in sostituzione del regolamento (CE) n. 343/2003, cosiddetto «Dublino II», ma la cui applicazione è stata prevista solo a partire dal 1o gennaio 2014;
il regolamento «Dublino III» intende assicurare il pieno rispetto del diritto d'asilo garantito dall'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché dei diritti riconosciuti ai sensi degli articoli 1, 4, 7, 24 e 47 della Carta medesima (diritto alla dignità umana, proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, rispetto della vita privata e familiare, diritto del bambino e diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale); inoltre, contiene i criteri e i meccanismi per individuare lo Stato membro competente al fine di garantire l'effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale, non pregiudicando l'obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale;
il regolamento «Dublino III» è senza dubbio la parte del Sistema europeo comune di asilo più discusso e criticato, non solo dal punto di vista delle conseguenze negative sulla vita dei richiedenti asilo; infatti, il principio generale su cui si basa è lo stesso della vecchia convenzione di Dublino del 1990 e di «Dublino II»: ogni domanda di asilo deve essere esaminata da un solo Stato membro e la competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale ricade in primis sullo Stato che ha svolto il maggior ruolo in relazione all'ingresso e al soggiorno del richiedente nel territorio degli Stati membri, salvo eccezioni; insomma, sono stati apportati pochi aggiustamenti;
tuttavia, malgrado l'Unione europea si sia dotata di un proprio sistema di asilo (basato sulla nozione di protezione internazionale, articolata nelle tre forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione temporanea, volte a consentire a chiunque di vedersi riconosciuto lo status appropriato alla propria situazione), faticosamente completato dopo 12 anni di lavori nel giugno 2013, come già detto, il cammino verso il raggiungimento di un sistema comune europeo di asilo giusto ed efficace appare ancora lungo; la realizzazione di tale sistema costituisce, in ogni caso, l'esito ultimo di un processo di progressivo avvicinamento delle legislazioni nazionali in materia le cui tappe sono state delineate nei programmi pluriennali per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
tra l'altro, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le materie concernenti il diritto d'asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea hanno acquisito la qualifica di politica comune dell'Unione europea (articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea); pertanto, la concreta regolamentazione di tali materie risulta un'applicazione del Trattato;
l'applicazione del regolamento in questione è di difficile gestione e il principio generale in esso stabilito, secondo cui i Paesi responsabili dell'esame di una domanda di protezione internazionale «anche di coloro che hanno varcato illegalmente le frontiere di uno Stato membro» sono quelli di prima accoglienza, presenta notevoli criticità a causa del numero sempre crescente di migranti, tra le quali la gestione nazionale, ossia in carico ai singoli Stati delle richieste d'asilo, che induce in numerosi migranti il rifiuto di farsi identificare e il loro incontrollato movimento tra i Paesi europei;
sia il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli sia l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati ritengono criticamente che tale sistema non riesca a fornire una protezione equa, efficiente ed efficace, impedisca l'esercizio dei diritti legali e del benessere personale dei richiedenti asilo, compreso il diritto a un equo esame della loro domanda d'asilo e, ove riconosciuto, a una protezione effettiva e conduca a una distribuzione ineguale delle richieste d'asilo tra gli Stati membri;
la seconda fase del processo, attualmente in corso e recante la definitiva realizzazione di un Sistema europeo comune di asilo, prevede la revisione della citata normativa vigente; a più riprese l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, da sempre particolarmente attenta al tema dei rifugiati e dei richiedenti asilo e, in generale, del rispetto dei diritti umani dei più deboli, ha raccomandato, da ultimo nella risoluzione 2047 (2014), una profonda revisione del sopracitato regolamento;
il Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2014, nel definire gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia per gli anni a venire, ha chiesto alle istituzioni dell'Unione europea e agli Stati membri: di dotarsi di una politica efficace in materia di migrazione, asilo e frontiere, guidata dai principi di solidarietà ed equa condivisione delle responsabilità; di recepire e attuare efficacemente, quale priorità assoluta, il Sistema europeo comune di asilo (Ceas), adottando norme comuni di livello elevato e istituendo una maggiore cooperazione per creare condizioni di parità che assicurino ai richiedenti asilo le stesse garanzie di carattere procedurale e la stessa protezione in tutta l'Unione europea; di rafforzare il ruolo svolto dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (Easo), in particolare promuovendo l'applicazione uniforme dell’acquis; di intensificare la cooperazione con i Paesi di origine e di transito, anche attraverso l'assistenza volta a rafforzare le loro capacità di gestione della migrazione e delle frontiere; di potenziare ed espandere i programmi di protezione regionale, in particolare nelle vicinanze delle regioni di origine;
il Governo italiano si è impegnato a chiedere nelle sedi appropriate una risposta europea più adeguata e a inserire la questione di una più efficace gestione in comune delle politiche migratorie fra le priorità del semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea;
occorre, a questo punto, che a livello europeo si predisponga al più presto almeno un canale umanitario affinché chi fugge dalla guerra possa chiedere asilo alle istituzioni europee nei Paesi che affacciano sul Mediterraneo o lì dove è necessario (presso i consolati o altri uffici) senza doversi imbarcare, con ciò alimentando il traffico di essere umani e il bollettino dei tragici naufragi, per poi accogliere sul suolo europeo chi fugge ed esaminare qui la domanda dei richiedenti;
la Costituzione italiana, attraverso il terzo comma dell'articolo 10, recita chiaramente: «Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge», ovvero sussiste l'obbligo dell'accoglienza dei richiedenti asilo;
è nel pieno della sua attività il semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea (e anche in vista del prossimo Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014) ed è, dunque, opportuno che il nostro Paese ponga la necessità di mettere al centro dell'agenda europea la definizione di una politica solida e condivisa, improntata su solidarietà e responsabilità, in materia di immigrazione e diritto d'asilo,
impegna il Governo:
ad assumere iniziative per adottare un testo unico di tutte le disposizioni di attuazione degli atti dell'Unione europea in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione internazionale e temporanea, in attuazione anche dell'articolo 10 della Costituzione, e per rivedere tutta la normativa esistente in tema di regolamentazione organica dell'intera materia dell'immigrazione dall'estero;
ad attivarsi in ogni sede dell'Unione europea, soprattutto in occasione del semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea, al fine di realizzare il superamento dell'attuale quadro normativo (così detto sistema di «Dublino III») attraverso una sua revisione per favorire: l'inserimento dei richiedenti asilo già dal momento dell'avvio della procedura di protezione, nei Paesi dell'Unione dove già vivono propri parenti, prima ancora che acquisiscano lo status di apolide; il rispetto e la protezione dei diritti umani dei rifugiati e dei richiedenti asilo, al fine di garantire un ambiente più favorevole a una loro accoglienza, compatibilmente con le possibilità dei Paesi ospitanti e di provvedere efficacemente a una loro identificazione per evitare che finiscano vittime del traffico clandestino, fornendo loro un'adeguata assistenza;
ad assumere iniziative, in sede di Unione europea, per una più efficace azione nei confronti dei Paesi di origine e di transito, impegnando e incentivando i rispettivi Governi in una seria e solidale politica di gestione dei flussi, soprattutto nella lotta alle organizzazioni criminali che lucrano sul traffico di esseri umani;
a favorire l'avvio di un sistema europeo di accoglienza che si basi sulla solidarietà tra i Paesi membri e che distribuisca la presenza dei rifugiati per quote definite sulla base degli indici demografici ed economici, favorendo le logiche di ricongiungimento familiare, etnico, religioso e linguistico;
a promuovere l'adozione di:
a) un omogeneo sistema europeo che regoli la concessione del diritto di asilo secondo standard e procedure comuni e il coordinamento nella raccolta delle domande dei richiedenti, anche al di fuori del territorio dei Paesi membri e in collaborazione con l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, per permettere agli aventi diritto di raggiungere i Paesi di accoglienza in modo sicuro e prevenire ogni abuso del sistema con la presentazione di domande di asilo multiple da parte di una sola persona;
b) un sistema di mutuo riconoscimento tra gli Stati membri della concessione del diritto di asilo, tale da garantire la libertà di stabilimento del beneficiario in ogni Stato membro, per cui il riconoscimento della protezione internazionale a un richiedente asilo all'interno di un determinato Stato sia valido nell'intero territorio dell'Unione europea;
a favorire l'istituzione di sistemi di screening delle domande di asilo al di fuori del territorio UE di concerto con UNHCR, OIM, EASO e Stati membri;
a rivedere tutte le note del Ministero dell'interno che concernono i finanziamenti dei bandi interministeriali destinati alla prima accoglienza e alla gestione dei servizi connessi, con particolare riguardo ai criteri di spesa ad essi inerenti;
a verificare la possibilità di promuovere interventi per assicurare beni e servizi per le famiglie italiane meno abbienti con il fine di evitare tensioni tra italiani e richiedenti asilo all'interno della comunità.
(1-00605)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Manlio Di Stefano, Spadoni, Grande, Scagliusi, Del Grosso, Di Battista, Sibilia, Currò, Artini, Carinelli, Silvia Giordano, Rostellato, Brescia, Frusone, Colonnese, Lorefice, Sorial, Mantero, Grillo, D'Incà, Spessotto, L'Abbate, Benedetti, Liuzzi, Dall'Osso, De Lorenzis».
La Camera,
premesso che:
i dati forniti da Eurostat sulle richieste di asilo presentate in Europa fotografano un fenomeno, quello dei rifugiati e richiedenti asilo, di imponenti dimensioni e che necessita di una forte politica comune dell'Unione europea;
secondo il rapporto fornito dall'istituto europeo di statistica, le persone che nei primi tre mesi del 2014 hanno chiesto asilo sul territorio dell'Unione europea sono state circa 108.300, con un aumento di circa il 30 per cento rispetto al dato dello stesso periodo del 2013, che ha registrato nell'anno circa 450 mila richieste di asilo presentate ai 28 Stati dell'Unione europea, con un aumento di circa 100 mila richieste rispetto al 2012;
l'Italia nel 2013 ha ricevuto 27.800 domande di asilo. Erano state 31.723 nel 2008, 19.090 nel 2009, 12.121 nel 2010, 37.350 nel 2011 e 17.323 nel 2012;
nel 2013 il più alto numero di richieste d'asilo è stato registrato in Germania (127 mila), seguito da Francia (65 mila), Svezia (54 mila), Regno Unito (30 mila). Complessivamente, sommato al dato italiano, questi numeri compongono il circa il 70 per cento del totale delle richieste d'asilo presentate nell'Unione europea;
tra i Paesi di provenienza, la Siria occupa il primo posto (16.770 richieste), seguita da Afghanistan (7.895) e Serbia (5.960);
secondo l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, il numero totale di persone arrivate via mare in Italia, sempre nei primi mesi del 2014, è di oltre 18.500 e quasi 43.000 persone sono arrivate via mare nel 2013;
l'operazione di soccorso in mare denominata Mare Nostrum ha salvato in mare, in questi mesi, migliaia di vite umane. Tuttavia, ha dimostrato più volte i suoi limiti, come, ad esempio, nella tragedia del 12 maggio 2014 al largo di Lampedusa e nelle centinaia di morti nei pressi delle coste libiche;
Mare Nostrum è stata una risposta emergenziale ad una questione strutturale, quale è quella relativa ai flussi migratori. Inadeguata e insufficiente e che, in ogni caso, non previene in alcun modo l'esposizione dei potenziali rifugiati ai rischi delle traversate per mare e che, se pure ha permesso di fermare molti dei cosiddetti scafisti, certo non è in grado di intervenire sull'emergenza della tratta di esseri umani, che ha luogo principalmente in Libia e che vede negli scafisti solo l'ultimo anello della catena;
le navi dell'operazione Mare Nostrum, se, da un lato, svolgono un'importante opera di pattugliamento e di soccorso, come prescritto dalle convenzioni internazionali in vigore, dall'altro, tuttavia, nulla può rispetto all'altra grande emergenza che l'Unione europea si trova ad affrontare: la gestione dell'accoglienza e l'assistenza ai richiedenti asilo negli Stati europei e, in particolare, nel nostro Paese, specificatamente interessato dalla pressione migratoria;
la gestione dell'accoglienza, la «presa in carico» e l'assistenza da parte di molti Paesi dell'Unione europea presenta numerose criticità, data la consistenza del fenomeno e considerate le talvolta difficili condizioni sociali ed economiche dei Paesi riceventi, difficoltà che si riflettono sia sulle popolazioni accoglienti che sui rifugiati e richiedenti asilo;
con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le materie concernenti l'asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea hanno acquisito la qualifica di politica comune dell'Unione europea (articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea); pertanto, la concreta regolamentazione di tali materie risulta un'applicazione del Trattato;
la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che con il Trattato di Lisbona ha acquisito la stessa portata e rilevanza giuridica del Trattato stesso, riconosce e garantisce il diritto di asilo nel rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal Protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 18); vieta le espulsioni collettive e le espulsioni ed estradizioni verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti (articolo 19);
le richieste di asilo nei Paesi dell'Unione europea sono disciplinate dal regolamento n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (cosiddetto regolamento «Dublino III»), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di Paese terzo o da un apolide;
il regolamento «Dublino III» intende assicurare il pieno rispetto del diritto d'asilo garantito dall'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti ai sensi degli articoli 1, 4, 7, 24 e 47 della Carta medesima (diritto alla dignità umana, proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, rispetto della vita privata e familiare, diritto del bambino e diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale);
l'obiettivo del regolamento «Dublino III» è quello di realizzare un sistema di asilo europeo basato su criteri omogenei di riconoscimento del diritto d'asilo dei richiedenti, sul rispetto dei diritti umani nei Paesi d'accoglienza e sulla solidarietà tra gli Stati membri e di consentire la rapida determinazione ed identificazione dello Stato membro competente, al fine di garantire l'effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale, non pregiudicando l'obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale;
rispetto al precedente regolamento denominato «Dublino II», in particolare, sono state modificate le definizioni di familiari; è stato introdotto l'effetto sospensivo del ricorso; sono stati inseriti i termini anche per la procedura di ripresa in carico; è possibile il trattenimento del richiedente per pericolo di fuga; è introdotto lo scambio di informazioni sanitarie a tutela del richiedente;
studi effettuati negli ultimi anni mostravano ancora differenze sostanziali tra i sistemi di protezione dei diversi Paesi, sia per quando riguarda le misure di accoglienza, sia relativamente alle percentuali di riconoscimento, sia rispetto alle procedure di esame della domanda; pertanto, l'Unione europea ha riformato il complesso della normativa in materia, ponendolo, nelle intenzioni, come base uniforme al fine di evitare disparità nel trattamento delle persone e nell'esame delle loro domande, proprio come premessa delle misure previste dal regolamento «Dublino», nella sua versione modificata;
tuttavia, al di là dei buoni propositi sopra richiamati, diverse disposizioni del regolamento «Dublino III» stanno determinando seri problemi di interpretazione e applicazione negli Stati membri;
l'obiettivo iniziale di tale sistema era quello di garantire che almeno uno degli Stati membri prendesse in carico il richiedente. Tuttavia, è ormai evidente come in realtà l'applicazione di tale insieme di regole sia diventata un insensato percorso a ostacoli per chi cerca protezione: famiglie separate, persone lasciate senza mezzi di sostentamento o addirittura detenute, lungaggini burocratiche e rimpalli tra Stati e uffici che rendono il diritto d'asilo inesigibile;
in particolare, il regolamento «Dublino III» limita oltremodo la mobilità dei richiedenti asilo nell'Unione europea, con un impatto fortemente negativo sulla vita dei rifugiati;
per quanto concerne l'Italia, il regolamento di Dublino interessa, in particolare, due categorie di migranti: quelli che sono stati rimandati in Italia, in quanto individuata come Stato responsabile per esaminare la loro domanda d'asilo («dublinati») e quelli che devono essere trasferiti dall'Italia a un altro Stato europeo, dove precedentemente sono stati identificati attraverso le impronte digitali (in attesa di trasferimento);
il rilievo delle impronte digitali assume un'importanza poiché il regolamento prescrive che il migrante sia «preso in carico» dal Paese di primo accesso. Essendo l'Italia un Paese di transito per la maggior parte dei migranti e vista la diffusione delle notizie sulla lentezza delle procedure del nostro Paese nell'evasione delle richieste d'asilo e sulle limitazioni – pur se illegittime – poste alla libera circolazione in territorio europeo anche successivamente al riconoscimento dello status di rifugiato, sono molti i migranti che si oppongono al rilevamento;
il regolamento (UE) n. 604/2013, nato per contrastare il fenomeno del cosiddetto asylum shopping (la presentazione della richiesta di protezione in più Paesi), appare del tutto inadeguato a gestire i flussi migratori attuali; esso impedisce, di fatto, la necessaria solidarietà europea nella gestione delle domande di protezione e incentiva fenomeni di fughe collettive dai centri di prima accoglienza e, quindi, di «clandestinizzazione» dei migranti;
un'altra criticità particolarmente vistosa riguarda l'accoglienza. Occorre segnalare come non sia stato organizzato nel nostro Paese un sistema di prima accoglienza idoneo alla portata del fenomeno delle migrazioni e, in particolare con riferimento ai richiedenti asilo, siano state spesso utilizzate strutture di accoglienza del tutto improprie e al limite della dignità umana;
un ulteriore elemento critico è la mancanza di un'effettiva ed esigibile tutela legale da parte dei migranti, e ciò ha un forte impatto sull'equità della procedura di asilo. La procedura «Dublino», infatti, può durare molto e il migrante non ha la possibilità di essere aggiornato su come procede il suo caso, né attraverso un apposito ufficio informazioni, né accedendo a un sistema on line o agli sportelli di altri uffici delle autorità competenti, come quelli territoriali dell'immigrazione;
questo produce frustrazione, depressione e un profondo senso di precarietà, che coinvolge anche le popolazioni locali interessate dalla pressione migratoria;
la rigidità del «sistema di Dublino», infatti, spinge i richiedenti asilo a muoversi continuamente in Europa in cerca di protezione, piuttosto che fermarsi in un posto solo, nel tentativo di aggirare un sistema percepito come poco sicuro;
nonostante le criticità del sistema siano note da tempo, l'Unione europea non sembra voler porre rimedio, anzi pare prendere misure che vanno nella direzione opposta a quella della risoluzione dei problemi;
ne è l'esempio la gigantesca operazione di polizia appena partita in tutta Europa volta a fermare, controllare e identificare tutti i migranti che verranno intercettati sul territorio continentale;
l'Italia guiderà tale operazione di polizia europea, denominata «Mos Maiorum», un intervento coordinato dalla direzione centrale per l'immigrazione e la polizia di frontiera del Ministero dell'interno italiano, in collaborazione con l'agenzia Frontex, volto a perseguire l’«attraversamento illegale dei confini»; un'operazione più repressiva che di tutela nei confronti di quella moltitudine di individui che approdati in Europa stanno cercando di realizzare un loro nuovo progetto di vita, lontano da guerre, miseria e persecuzioni;
di fatto, l'identificazione, già dal prelevamento delle impronte digitali, rappresenta oggi per il migrante non una garanzia di tutela dei diritti connessi al proprio status, ma una limitazione della propria libertà di movimento all'interno dell'Unione europea, anche al fine di proporre istanza di protezione in un Paese diverso da quello di primo accesso. Doversi nascondere dall'autorità statuale del Paese di primo accesso rappresenta, in molti casi, l'inizio di un percorso di emarginazione;
ventuno parlamentari di Italia, Francia, Spagna, Grecia, Croazia, Serbia, San Marino, appartenenti a gruppi politici diversi (Pse, Ppe, Alde – tra gli italiani Pd, Fi, Popolari, Sel, 5Stelle) hanno depositato presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa la richiesta di un rapporto ad hoc sull'applicazione del regolamento «Dublino III», che possa contenere analisi fattuali dei dati e proposte ai Governi per un suo miglioramento, come più volte richiesto dall'Assemblea di Strasburgo;
sempre l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha raccomandato, nella sua ultima risoluzione, la 2047/2014, una profonda revisione del regolamento «Dublino III»;
riveste particolare importanza la circostanza che l'Italia è presidente di turno dell'Unione europea ed appare qui opportuno che l'Italia ponga la necessità di aggiungere anche tale punto all'ordine del giorno del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014,
impegna il Governo:
a proporre nelle competenti sedi europee un'iniziativa tesa a sospendere l'applicazione del regolamento cosiddetto «Dublino III» e a sostenere la necessità di una sua revisione, che ponga al centro:
a) il rispetto e la protezione dei diritti umani dei rifugiati e dei richiedenti asilo, al fine di garantire un ambiente più favorevole a una loro accoglienza, fornendo loro un'adeguata assistenza fisica, psicologia e legale, nonché un adeguato percorso di integrazione;
b) un sistema di mutuo riconoscimento tra gli Stati membri della concessione del diritto di asilo, che estenda ai richiedenti asilo ed ai rifugiati i diritti previsti per i cittadini europei dal Trattato di Schengen, permettendo così un'allocazione libera e, dunque, più razionale dei flussi migratori;
c) l'istituzione di un'agenzia europea per l'asilo e l'immigrazione, favorendo l'utilizzazione delle sedi diplomatiche già esistenti in alcuni Paesi africani, quali sedi operative nelle zone di maggior transito dei rifugiati;
d) a prendere tutti i provvedimenti necessari affinché il tempo richiesto per l'esame delle richieste di asilo in Italia si allinei alla media europea;
e) ad operare per ottenere le modifiche al regolamento di Dublino III idonee a rendere l'identificazione del migrante non un limite alla propria libertà di circolazione e al pieno godimento dei diritti connessi al proprio status, ma una garanzia del rispetto degli stessi diritti;
a farsi portatore in sede europea di un'iniziativa che porti al definitivo superamento del sistema Frontex, affinché quelle risorse siano finalizzate in primis ad organizzare un efficiente sistema di monitoraggio e soccorso;
ad interrompere la prassi di rimpatri cosiddetti «immediati», effettuati prima che sia data ai migranti la possibilità di proporre istanza di protezione, posto che tali provvedimenti, anche se presi in forza di accordi bilaterali, sono illegittimi in quanto costituiscono rimpatri collettivi non motivati singolarmente ed in quanto negano al migrante la possibilità, riconosciuta da numerose convenzioni internazionali, di proporre istanza di protezione;
a porre in sede europea la questione dell'indifferibilità dell'apertura di canali di «accesso protetto», che tramite corridoi umanitari garantiscano la possibilità ai migranti di fare richiesta di asilo direttamente nei Paesi di transito, come l'Egitto, per poi poter entrare in Europa in sicurezza.
(1-00616)
(Nuova formulazione) «Palazzotto, Fratoianni, Scotto, Nicchi, Costantino, Pannarale, Duranti, Piras, Kronbichler, Zaratti».
La Camera,
premesso che:
i dati forniti da Eurostat sulle richieste di asilo presentate in Europa fotografano un fenomeno, quello dei rifugiati e richiedenti asilo, di imponenti dimensioni e che necessita di una forte politica comune dell'Unione europea;
secondo il rapporto fornito dall'istituto europeo di statistica, le persone che nei primi tre mesi del 2014 hanno chiesto asilo sul territorio dell'Unione europea sono state circa 108.300, con un aumento di circa il 30 per cento rispetto al dato dello stesso periodo del 2013, che ha registrato nell'anno circa 450 mila richieste di asilo presentate ai 28 Stati dell'Unione europea, con un aumento di circa 100 mila richieste rispetto al 2012;
l'Italia nel 2013 ha ricevuto 27.800 domande di asilo. Erano state 31.723 nel 2008, 19.090 nel 2009, 12.121 nel 2010, 37.350 nel 2011 e 17.323 nel 2012;
nel 2013 il più alto numero di richieste d'asilo è stato registrato in Germania (127 mila), seguito da Francia (65 mila), Svezia (54 mila), Regno Unito (30 mila). Complessivamente, sommato al dato italiano, questi numeri compongono il circa il 70 per cento del totale delle richieste d'asilo presentate nell'Unione europea;
tra i Paesi di provenienza, la Siria occupa il primo posto (16.770 richieste), seguita da Afghanistan (7.895) e Serbia (5.960);
secondo l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, il numero totale di persone arrivate via mare in Italia, sempre nei primi mesi del 2014, è di oltre 18.500 e quasi 43.000 persone sono arrivate via mare nel 2013;
l'operazione di soccorso in mare denominata Mare Nostrum ha salvato in mare, in questi mesi, migliaia di vite umane. Tuttavia, ha dimostrato più volte i suoi limiti, come, ad esempio, nella tragedia del 12 maggio 2014 al largo di Lampedusa e nelle centinaia di morti nei pressi delle coste libiche;
Mare Nostrum è stata una risposta emergenziale ad una questione strutturale, quale è quella relativa ai flussi migratori. Inadeguata e insufficiente e che, in ogni caso, non previene in alcun modo l'esposizione dei potenziali rifugiati ai rischi delle traversate per mare e che, se pure ha permesso di fermare molti dei cosiddetti scafisti, certo non è in grado di intervenire sull'emergenza della tratta di esseri umani, che ha luogo principalmente in Libia e che vede negli scafisti solo l'ultimo anello della catena;
le navi dell'operazione Mare Nostrum, se, da un lato, svolgono un'importante opera di pattugliamento e di soccorso, come prescritto dalle convenzioni internazionali in vigore, dall'altro, tuttavia, nulla può rispetto all'altra grande emergenza che l'Unione europea si trova ad affrontare: la gestione dell'accoglienza e l'assistenza ai richiedenti asilo negli Stati europei e, in particolare, nel nostro Paese, specificatamente interessato dalla pressione migratoria;
la gestione dell'accoglienza, la «presa in carico» e l'assistenza da parte di molti Paesi dell'Unione europea presenta numerose criticità, data la consistenza del fenomeno e considerate le talvolta difficili condizioni sociali ed economiche dei Paesi riceventi, difficoltà che si riflettono sia sulle popolazioni accoglienti che sui rifugiati e richiedenti asilo;
con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le materie concernenti l'asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea hanno acquisito la qualifica di politica comune dell'Unione europea (articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea); pertanto, la concreta regolamentazione di tali materie risulta un'applicazione del Trattato;
la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che con il Trattato di Lisbona ha acquisito la stessa portata e rilevanza giuridica del Trattato stesso, riconosce e garantisce il diritto di asilo nel rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal Protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 18); vieta le espulsioni collettive e le espulsioni ed estradizioni verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti (articolo 19);
le richieste di asilo nei Paesi dell'Unione europea sono disciplinate dal regolamento n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (cosiddetto regolamento «Dublino III»), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di Paese terzo o da un apolide;
il regolamento «Dublino III» intende assicurare il pieno rispetto del diritto d'asilo garantito dall'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti ai sensi degli articoli 1, 4, 7, 24 e 47 della Carta medesima (diritto alla dignità umana, proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, rispetto della vita privata e familiare, diritto del bambino e diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale);
l'obiettivo del regolamento «Dublino III» è quello di realizzare un sistema di asilo europeo basato su criteri omogenei di riconoscimento del diritto d'asilo dei richiedenti, sul rispetto dei diritti umani nei Paesi d'accoglienza e sulla solidarietà tra gli Stati membri e di consentire la rapida determinazione ed identificazione dello Stato membro competente, al fine di garantire l'effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale, non pregiudicando l'obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale;
rispetto al precedente regolamento denominato «Dublino II», in particolare, sono state modificate le definizioni di familiari; è stato introdotto l'effetto sospensivo del ricorso; sono stati inseriti i termini anche per la procedura di ripresa in carico; è possibile il trattenimento del richiedente per pericolo di fuga; è introdotto lo scambio di informazioni sanitarie a tutela del richiedente;
studi effettuati negli ultimi anni mostravano ancora differenze sostanziali tra i sistemi di protezione dei diversi Paesi, sia per quando riguarda le misure di accoglienza, sia relativamente alle percentuali di riconoscimento, sia rispetto alle procedure di esame della domanda; pertanto, l'Unione europea ha riformato il complesso della normativa in materia, ponendolo, nelle intenzioni, come base uniforme al fine di evitare disparità nel trattamento delle persone e nell'esame delle loro domande, proprio come premessa delle misure previste dal regolamento «Dublino», nella sua versione modificata;
tuttavia, al di là dei buoni propositi sopra richiamati, diverse disposizioni del regolamento «Dublino III» stanno determinando seri problemi di interpretazione e applicazione negli Stati membri;
l'obiettivo iniziale di tale sistema era quello di garantire che almeno uno degli Stati membri prendesse in carico il richiedente. Tuttavia, è ormai evidente come in realtà l'applicazione di tale insieme di regole sia diventata un insensato percorso a ostacoli per chi cerca protezione: famiglie separate, persone lasciate senza mezzi di sostentamento o addirittura detenute, lungaggini burocratiche e rimpalli tra Stati e uffici che rendono il diritto d'asilo inesigibile;
in particolare, il regolamento «Dublino III» limita oltremodo la mobilità dei richiedenti asilo nell'Unione europea, con un impatto fortemente negativo sulla vita dei rifugiati;
per quanto concerne l'Italia, il regolamento di Dublino interessa, in particolare, due categorie di migranti: quelli che sono stati rimandati in Italia, in quanto individuata come Stato responsabile per esaminare la loro domanda d'asilo («dublinati») e quelli che devono essere trasferiti dall'Italia a un altro Stato europeo, dove precedentemente sono stati identificati attraverso le impronte digitali (in attesa di trasferimento);
il rilievo delle impronte digitali assume un'importanza poiché il regolamento prescrive che il migrante sia «preso in carico» dal Paese di primo accesso. Essendo l'Italia un Paese di transito per la maggior parte dei migranti e vista la diffusione delle notizie sulla lentezza delle procedure del nostro Paese nell'evasione delle richieste d'asilo e sulle limitazioni – pur se illegittime – poste alla libera circolazione in territorio europeo anche successivamente al riconoscimento dello status di rifugiato, sono molti i migranti che si oppongono al rilevamento;
il regolamento (UE) n. 604/2013, nato per contrastare il fenomeno del cosiddetto asylum shopping (la presentazione della richiesta di protezione in più Paesi), appare del tutto inadeguato a gestire i flussi migratori attuali; esso impedisce, di fatto, la necessaria solidarietà europea nella gestione delle domande di protezione e incentiva fenomeni di fughe collettive dai centri di prima accoglienza e, quindi, di «clandestinizzazione» dei migranti;
un'altra criticità particolarmente vistosa riguarda l'accoglienza. Occorre segnalare come non sia stato organizzato nel nostro Paese un sistema di prima accoglienza idoneo alla portata del fenomeno delle migrazioni e, in particolare con riferimento ai richiedenti asilo, siano state spesso utilizzate strutture di accoglienza del tutto improprie e al limite della dignità umana;
un ulteriore elemento critico è la mancanza di un'effettiva ed esigibile tutela legale da parte dei migranti, e ciò ha un forte impatto sull'equità della procedura di asilo. La procedura «Dublino», infatti, può durare molto e il migrante non ha la possibilità di essere aggiornato su come procede il suo caso, né attraverso un apposito ufficio informazioni, né accedendo a un sistema on line o agli sportelli di altri uffici delle autorità competenti, come quelli territoriali dell'immigrazione;
questo produce frustrazione, depressione e un profondo senso di precarietà, che coinvolge anche le popolazioni locali interessate dalla pressione migratoria;
la rigidità del «sistema di Dublino», infatti, spinge i richiedenti asilo a muoversi continuamente in Europa in cerca di protezione, piuttosto che fermarsi in un posto solo, nel tentativo di aggirare un sistema percepito come poco sicuro;
nonostante le criticità del sistema siano note da tempo, l'Unione europea non sembra voler porre rimedio, anzi pare prendere misure che vanno nella direzione opposta a quella della risoluzione dei problemi;
ne è l'esempio la gigantesca operazione di polizia appena partita in tutta Europa volta a fermare, controllare e identificare tutti i migranti che verranno intercettati sul territorio continentale;
l'Italia guiderà tale operazione di polizia europea, denominata «Mos Maiorum», un intervento coordinato dalla direzione centrale per l'immigrazione e la polizia di frontiera del Ministero dell'interno italiano, in collaborazione con l'agenzia Frontex, volto a perseguire l’«attraversamento illegale dei confini»; un'operazione più repressiva che di tutela nei confronti di quella moltitudine di individui che approdati in Europa stanno cercando di realizzare un loro nuovo progetto di vita, lontano da guerre, miseria e persecuzioni;
di fatto, l'identificazione, già dal prelevamento delle impronte digitali, rappresenta oggi per il migrante non una garanzia di tutela dei diritti connessi al proprio status, ma una limitazione della propria libertà di movimento all'interno dell'Unione europea, anche al fine di proporre istanza di protezione in un Paese diverso da quello di primo accesso. Doversi nascondere dall'autorità statuale del Paese di primo accesso rappresenta, in molti casi, l'inizio di un percorso di emarginazione;
ventuno parlamentari di Italia, Francia, Spagna, Grecia, Croazia, Serbia, San Marino, appartenenti a gruppi politici diversi (Pse, Ppe, Alde – tra gli italiani Pd, Fi, Popolari, Sel, 5Stelle) hanno depositato presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa la richiesta di un rapporto ad hoc sull'applicazione del regolamento «Dublino III», che possa contenere analisi fattuali dei dati e proposte ai Governi per un suo miglioramento, come più volte richiesto dall'Assemblea di Strasburgo;
sempre l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha raccomandato, nella sua ultima risoluzione, la 2047/2014, una profonda revisione del regolamento «Dublino III»;
riveste particolare importanza la circostanza che l'Italia è presidente di turno dell'Unione europea ed appare qui opportuno che l'Italia ponga la necessità di aggiungere anche tale punto all'ordine del giorno del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014,
impegna il Governo:
a proporre nelle competenti sedi europee un'iniziativa tesa a sospendere l'applicazione del regolamento cosiddetto «Dublino III» e a sostenere la necessità di una sua revisione, che ponga al centro:
a) il rispetto e la protezione dei diritti umani dei rifugiati e dei richiedenti asilo, al fine di garantire un ambiente più favorevole a una loro accoglienza, fornendo loro un'adeguata assistenza fisica, psicologia e legale, nonché un adeguato percorso di integrazione;
b) un sistema di mutuo riconoscimento tra gli Stati membri della concessione del diritto di asilo, che estenda ai richiedenti asilo ed ai rifugiati i diritti previsti per i cittadini europei dal Trattato di Schengen, permettendo così un'allocazione libera e, dunque, più razionale dei flussi migratori;
c) a prendere tutti i provvedimenti necessari affinché il tempo richiesto per l'esame delle richieste di asilo in Italia si allinei alla media europea;
d) ad operare per ottenere le modifiche al regolamento di Dublino III idonee a rendere l'identificazione del migrante non un limite alla propria libertà di circolazione e al pieno godimento dei diritti connessi al proprio status, ma una garanzia del rispetto degli stessi diritti;
a farsi portatore in sede europea di un'iniziativa che porti al definitivo superamento del sistema Frontex, affinché quelle risorse siano finalizzate in primis ad organizzare un efficiente sistema di monitoraggio e soccorso;
ad interrompere la prassi di rimpatri cosiddetti «immediati», effettuati prima che sia data ai migranti la possibilità di proporre istanza di protezione, posto che tali provvedimenti, anche se presi in forza di accordi bilaterali, sono illegittimi in quanto costituiscono rimpatri collettivi non motivati singolarmente ed in quanto negano al migrante la possibilità, riconosciuta da numerose convenzioni internazionali, di proporre istanza di protezione;
a porre in sede europea la questione dell'indifferibilità dell'apertura di canali di «accesso protetto», che tramite corridoi umanitari garantiscano la possibilità ai migranti di fare richiesta di asilo direttamente nei Paesi di transito, come l'Egitto, per poi poter entrare in Europa in sicurezza.
(1-00616)
(Nuova formulazione) (Testo modificato nel corso della seduta) «Palazzotto, Fratoianni, Scotto, Nicchi, Costantino, Pannarale, Duranti, Piras, Kronbichler, Zaratti».
La Camera,
premesso che:
il tema dell'immigrazione, di per sé particolarmente complesso e delicato, assume un particolare rilievo in questo momento storico a causa della grave instabilità politica dei Paesi africani del Mediterraneo e di quelli dell'Africa subsahariana. Si sta assistendo, infatti, ad una mutazione delle cause storiche del fenomeno migratorio. Se prima povertà e scarsezza dei mezzi economici rappresentavano il motivo principale della spinta alla migrazione, oggi la causa prioritaria e più significativa è costituita dalle guerre e dalle persecuzioni;
infatti, la ciclicità delle crisi che attraversano quei Paesi, segnati da fragili equilibri politici interni e debolezza degli apparati statuali, determina spesso tumulti, sommosse e vere e proprie rivoluzioni che rendono impossibile ogni forma di civile convivenza;
ciò cambia il profilo dei flussi migratori che, inizialmente originati dal desiderio di fuggire dalla povertà e da condizioni sociali allarmanti, oggi, per i motivi esposti, sono soprattutto determinati dal desiderio di sfuggire da guerre e devastazioni e spingono i migranti a richiedere all'Europa asilo politico;
i cosiddetti «viaggi della speranza» partono da Eritrea, Mali, Siria, Libia, Gambia, Somalia, Senegal, Pakistan, Nigeria, Egitto ed altri;
secondo il rapporto Eurostat sul primo quadrimestre del 2014, le persone che, tra gennaio e marzo 2014, hanno richiesto asilo sul territorio dei 28 Paesi dell'Unione europea sono state circa 108.300, quasi 25.000 in più rispetto allo stesso periodo del 2013, con un aumento del 30 per cento. In particolare, l'Italia ha ricevuto 10.700 domande, risalendo così al quarto posto tra i Paesi dell'Unione europea come meta dei richiedenti asilo;
per quanto attiene alla politica europea di asilo, si ricorda che il tema è già stato oggetto, da parte delle istituzioni comunitarie, di dibattito e di specifiche valutazioni in relazione anche ai complessi e difficili percorsi di integrazione nei Paesi dell'Unione europea;
con il Trattato di Amsterdam, la politica migratoria compie un passo decisivo verso la «comunitarizzazione», diventando oggetto di competenza concorrente tra Unione europea e Stati membri;
nel 2009 il Trattato di Lisbona, confermando l'impegno dell'Europa verso una comune politica migratoria, ha reso vincolante la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: pertanto, con il Trattato di Lisbona, le materie concernenti l'asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea hanno acquisito la qualifica di politica comune dell'Unione europea (articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);
con il regolamento «Dublino III» (regolamento (UE) n. 604/2013) si stabiliscono i criteri ed i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente ad esaminare le domande di protezione internazionale presentate da cittadini di un Paese terzo o da un apolide;
il nuovo regolamento, che abroga il regolamento (CE) n. 343/2003, detto «Dublino II», modifica alcune disposizioni previste per la determinazione dello Stato membro dell'Unione europea competente per l'esame della domanda di protezione internazionale e le modalità e le tempistiche ad esso correlate. Il nucleo fondamentale di tale regolamento è costituito dai criteri che determinano quale sia lo Stato membro dell'Unione europea competente;
altro obiettivo del regolamento «Dublino III» è quello di realizzare un sistema di asilo europeo basato su criteri omogenei di riconoscimento del diritto di asilo dei richiedenti: nel pieno rispetto dei diritti umani da parte dei Paesi di accoglienza, della solidarietà degli Stati membri e con l'impegno di pervenire ad una rapida e sicura identificazione;
il regolamento «Dublino III» (in base al quale lo Stato membro responsabile dell'esame dell'istanza è quello in cui è avvenuto il primo ingresso del richiedente protezione internazionale) risulta ormai superato, essendo già mutato il quadro di riferimento e le stesse condizioni nelle quali esso è stato definito;
il nostro Paese, ad esempio, risulta essere di gran lunga il primo punto di approdo dei migranti: ma la maggior parte di questi desiderano raggiungere familiari inseriti in comunità già insediate in altre nazioni e rifiutano, pertanto, il riconoscimento considerando l'Italia come un mero Paese di transito;
il superamento del regolamento «Dublino III» consentirebbe, quindi, il trasferimento legale di questi migranti, ma fino a quando non verrà permesso al richiedente asilo o al rifugiato di muoversi legalmente all'interno dell'Europa, si continuerà ad assistere all'aumento dei flussi migratori considerati illegali verso altri Stati membri, a cui seguono, normalmente, nuovi e costosi trasferimenti nel nostro Paese, punto di prima accoglienza;
il regolamento «Dublino III» ha, quindi, un grande limite, perché non risponde più alle esigenze attuali e scarica sul nostro Paese, normalmente meta di primo ingresso, l'intero peso dei flussi migratori, con le drammatiche conseguenze economico sociali che tutti possono valutare;
occorre, pertanto, porre in essere una strategia di ampio respiro che deve potere agire sulle cause e sulla gestione di un tale fenomeno epocale, essendo evidente che non può incombere solo sull'Italia l'immenso peso di questo immane flusso migratorio verso l'Occidente europeo;
il Consiglio europeo ha presentato il 26 e 27 giugno 2014 il proprio documento programmatico. Nell'agenda strategica trovano spazio le priorità chiave per i prossimi cinque anni, tra cui quelle inerenti alla gestione dei flussi migratori, alla tutela del diritto di asilo e alla libertà di circolazione. Il Consiglio ha, quindi, invitato le istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri ad attuare pienamente tali indicazioni prioritarie;
l'Unione europea, ad avviso del Consiglio europeo, deve, infatti, dotarsi di una politica efficace e ben gestita in materia di migrazione, asilo e frontiere, guidata dai principi di solidarietà ed equa condivisione delle responsabilità in conformità all'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e garantendone l'effettiva attuazione;
il pieno recepimento e l'attuazione del sistema europeo costituiscono una priorità assoluta. In particolare, occorre che ci si avvii verso «norme comuni di livello elevato ed in una maggiore cooperazione, creando condizioni di parità che assicurino ai richiedenti asilo le stesse garanzie di carattere procedurale e la stessa protezione in tutta l'Unione europea»;
il Governo è già intervenuto incrementando, anche con l'intervento degli enti locali, il sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) e le commissioni territoriali;
la questione va considerata nel semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea ed in vista del prossimo Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014,
impegna il Governo:
a proporre, nelle sedi europee competenti, la necessità di una revisione del regolamento «Dublino III» che riguardi:
a) compatibilmente con le possibilità dei Paesi ospitanti, l'impegno a provvedere in modo efficace ad una loro identificazione per evitare che possano finire vittime del traffico clandestino;
b) un sistema europeo di accoglienza che si basi sulla solidarietà tra i Paesi membri e che distribuisca la presenza dei rifugiati per quote sulla base degli indici demografici ed economici;
c) un sistema di mutuo riconoscimento tra gli Stati membri per la concessione del diritto di asilo in modo tale da garantire che il riconoscimento della protezione internazionale ad un richiedente asilo sia valido per l'intero territorio dell'Unione europea;
a valutare, insieme ai partner europei, i possibili vantaggi dell'istituzione di un'agenzia europea per l'asilo e l'immigrazione che utilizzi le sedi diplomatiche presenti nei Paesi di origine dei flussi migratori, al fine di analizzare e valutare le richieste di protezione internazionale, anche per arginare la consistenza dei flussi migratori.
(1-00617) «Dorina Bianchi, Misuraca, Bosco, Garofalo, Minardo».
La Camera,
premesso che:
il tema dell'immigrazione, di per sé particolarmente complesso e delicato, assume un particolare rilievo in questo momento storico a causa della grave instabilità politica dei Paesi africani del Mediterraneo e di quelli dell'Africa subsahariana. Si sta assistendo, infatti, ad una mutazione delle cause storiche del fenomeno migratorio. Se prima povertà e scarsezza dei mezzi economici rappresentavano il motivo principale della spinta alla migrazione, oggi la causa prioritaria e più significativa è costituita dalle guerre e dalle persecuzioni;
infatti, la ciclicità delle crisi che attraversano quei Paesi, segnati da fragili equilibri politici interni e debolezza degli apparati statuali, determina spesso tumulti, sommosse e vere e proprie rivoluzioni che rendono impossibile ogni forma di civile convivenza;
ciò cambia il profilo dei flussi migratori che, inizialmente originati dal desiderio di fuggire dalla povertà e da condizioni sociali allarmanti, oggi, per i motivi esposti, sono soprattutto determinati dal desiderio di sfuggire da guerre e devastazioni e spingono i migranti a richiedere all'Europa asilo politico;
i cosiddetti «viaggi della speranza» partono da Eritrea, Mali, Siria, Libia, Gambia, Somalia, Senegal, Pakistan, Nigeria, Egitto ed altri;
secondo il rapporto Eurostat sul primo quadrimestre del 2014, le persone che, tra gennaio e marzo 2014, hanno richiesto asilo sul territorio dei 28 Paesi dell'Unione europea sono state circa 108.300, quasi 25.000 in più rispetto allo stesso periodo del 2013, con un aumento del 30 per cento. In particolare, l'Italia ha ricevuto 10.700 domande, risalendo così al quarto posto tra i Paesi dell'Unione europea come meta dei richiedenti asilo;
per quanto attiene alla politica europea di asilo, si ricorda che il tema è già stato oggetto, da parte delle istituzioni comunitarie, di dibattito e di specifiche valutazioni in relazione anche ai complessi e difficili percorsi di integrazione nei Paesi dell'Unione europea;
con il Trattato di Amsterdam, la politica migratoria compie un passo decisivo verso la «comunitarizzazione», diventando oggetto di competenza concorrente tra Unione europea e Stati membri;
nel 2009 il Trattato di Lisbona, confermando l'impegno dell'Europa verso una comune politica migratoria, ha reso vincolante la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: pertanto, con il Trattato di Lisbona, le materie concernenti l'asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea hanno acquisito la qualifica di politica comune dell'Unione europea (articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);
con il regolamento «Dublino III» (regolamento (UE) n. 604/2013) si stabiliscono i criteri ed i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente ad esaminare le domande di protezione internazionale presentate da cittadini di un Paese terzo o da un apolide;
il nuovo regolamento, che abroga il regolamento (CE) n. 343/2003, detto «Dublino II», modifica alcune disposizioni previste per la determinazione dello Stato membro dell'Unione europea competente per l'esame della domanda di protezione internazionale e le modalità e le tempistiche ad esso correlate. Il nucleo fondamentale di tale regolamento è costituito dai criteri che determinano quale sia lo Stato membro dell'Unione europea competente;
altro obiettivo del regolamento «Dublino III» è quello di realizzare un sistema di asilo europeo basato su criteri omogenei di riconoscimento del diritto di asilo dei richiedenti: nel pieno rispetto dei diritti umani da parte dei Paesi di accoglienza, della solidarietà degli Stati membri e con l'impegno di pervenire ad una rapida e sicura identificazione;
il regolamento «Dublino III» (in base al quale lo Stato membro responsabile dell'esame dell'istanza è quello in cui è avvenuto il primo ingresso del richiedente protezione internazionale) risulta ormai superato, essendo già mutato il quadro di riferimento e le stesse condizioni nelle quali esso è stato definito;
il nostro Paese, ad esempio, risulta essere di gran lunga il primo punto di approdo dei migranti: ma la maggior parte di questi desiderano raggiungere familiari inseriti in comunità già insediate in altre nazioni e rifiutano, pertanto, il riconoscimento considerando l'Italia come un mero Paese di transito;
il superamento del regolamento «Dublino III» consentirebbe, quindi, il trasferimento legale di questi migranti, ma fino a quando non verrà permesso al richiedente asilo o al rifugiato di muoversi legalmente all'interno dell'Europa, si continuerà ad assistere all'aumento dei flussi migratori considerati illegali verso altri Stati membri, a cui seguono, normalmente, nuovi e costosi trasferimenti nel nostro Paese, punto di prima accoglienza;
il regolamento «Dublino III» ha, quindi, un grande limite, perché non risponde più alle esigenze attuali e scarica sul nostro Paese, normalmente meta di primo ingresso, l'intero peso dei flussi migratori, con le drammatiche conseguenze economico sociali che tutti possono valutare;
occorre, pertanto, porre in essere una strategia di ampio respiro che deve potere agire sulle cause e sulla gestione di un tale fenomeno epocale, essendo evidente che non può incombere solo sull'Italia l'immenso peso di questo immane flusso migratorio verso l'Occidente europeo;
il Consiglio europeo ha presentato il 26 e 27 giugno 2014 il proprio documento programmatico. Nell'agenda strategica trovano spazio le priorità chiave per i prossimi cinque anni, tra cui quelle inerenti alla gestione dei flussi migratori, alla tutela del diritto di asilo e alla libertà di circolazione. Il Consiglio ha, quindi, invitato le istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri ad attuare pienamente tali indicazioni prioritarie;
l'Unione europea, ad avviso del Consiglio europeo, deve, infatti, dotarsi di una politica efficace e ben gestita in materia di migrazione, asilo e frontiere, guidata dai principi di solidarietà ed equa condivisione delle responsabilità in conformità all'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e garantendone l'effettiva attuazione;
il pieno recepimento e l'attuazione del sistema europeo costituiscono una priorità assoluta. In particolare, occorre che ci si avvii verso «norme comuni di livello elevato ed in una maggiore cooperazione, creando condizioni di parità che assicurino ai richiedenti asilo le stesse garanzie di carattere procedurale e la stessa protezione in tutta l'Unione europea»;
il Governo è già intervenuto incrementando, anche con l'intervento degli enti locali, il sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) e le commissioni territoriali;
la questione va considerata nel semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea ed in vista del prossimo Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014,
impegna il Governo:
a proporre, nelle sedi europee competenti, la necessità di una revisione del regolamento «Dublino III» che riguardi:
a) l'istituzione di sistemi di screening delle domande di asilo al di fuori del territorio UE, di concerto con UNHCR, OIM, EASO e Stati membri;
b) un sistema europeo di accoglienza che si basi sulla solidarietà tra i Paesi membri e che distribuisca la presenza dei rifugiati per quote sulla base degli indici demografici ed economici;
c) un sistema di mutuo riconoscimento tra gli Stati membri per la concessione del diritto di asilo in modo tale da garantire che il riconoscimento della protezione internazionale ad un richiedente asilo sia valido per l'intero territorio dell'Unione europea;
a valutare, insieme ai partner europei, i possibili vantaggi dell'istituzione di un'agenzia europea per l'asilo e l'immigrazione che utilizzi le sedi diplomatiche presenti nei Paesi di origine dei flussi migratori, al fine di analizzare e valutare le richieste di protezione internazionale, anche per arginare la consistenza dei flussi migratori.
(1-00617)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Dorina Bianchi, Misuraca, Bosco, Garofalo, Minardo».
La Camera,
premesso che:
con il termine «immigrazione» si tende ad indicare fenomeni tra loro molto diversi da un punto di vista sociologico ma, soprattutto, e di conseguenza, normativo e che l'ormai diffuso utilizzo dell'espressione «migranti», senza la necessaria distinzione tra immigrazione regolare, irregolare e asilo, è una palese discriminazione tra chi ha un titolo legittimo e chi invece viola le leggi;
l'asilo e l'immigrazione, per le loro implicazioni sul governo e controllo delle frontiere e del territorio, è sempre stata di competenza esclusiva dei singoli Stati, finché l'Unione Europea, a partire dagli anni 2000 e poi con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ne ha eroso la potestà, avocando a sé parte sempre più considerevole della disciplina;
con riguardo all'immigrazione clandestina, la direttiva 2008/115/CE, cosiddetta «rimpatri» pone in capo agli Stati l'obbligo di procedere all'espulsione di chi entra clandestinamente entro lo spazio europeo e la legittimità del trattenimento amministrativo, onde procedere non solo all'identificazione ma ad un effettivo allontanamento del clandestino, anche ricorrendo a misure coercitive;
attualmente, secondo anche quanto riportato nel rapporto del luglio 2014 sui centri di identificazione ed espulsione (istituti dalla cosiddetta legge Turco-Napolitano e poi ridisciplinati nel 2011) in Italia: degli 11 centri di identificazione ed espulsione solo 5 sono funzionanti, mentre gli altri sono chiusi a causa dei danneggiamenti provocati dagli ospiti ed altri ancora, snaturandone la funzione, sono stati convertiti in centri di accoglienza per richiedenti asilo; al 4 febbraio 2014, su una capienza complessiva di 1.791 posti, risultava una capienza effettiva di 842 posti e 460 presenze, mentre a luglio 2014 il Ministro dell'interno Alfano dichiarò che i posti disponibili erano già scesi a 500;
le espulsioni sono drasticamente diminuite di numero, come riporta il rapporto appena citato, il che appare una logica ed inevitabile conseguenza della chiusura dei centri a ciò adibiti e della attuale politica di incentivo all'immigrazione;
della direttiva cosiddetta «rimpatri», l'articolo 2 ha costituito fonte normativa per legittimamente formulare il cosiddetto reato di clandestinità, mentre l'articolo 15, al comma 6, prevede il trattenimento fino a 18 mesi al fine di procedere all’«allontanamento»;
invece, in materia di protezione internazionale le direttive comunitarie attualmente di riferimento sono la direttiva 2013/33/UE cosiddetta «accoglienza», la direttiva 2013/32/UE cosiddetta «procedure», direttiva 2011/95/UE cosiddetta «qualifiche»; tuttavia, nonostante le nuove disposizioni in materia di accoglienza e procedure l'obiettivo di creare un sistema europeo comune di asilo (Ceas) è ormai palesemente fallito per le prassi e le legislazioni ancora molto differenziate tra i diversi Stati membri;
proprio in virtù di tali obblighi di controllo dei confini e di una crescente legislazione comunitaria in materia è in vigore il cosiddetto regolamento «Dublino III» (riformulato nel 2013): nato come convenzione ma diventato regolamento, pone il principio del Paese di ingresso quale criterio per la gestione degli arrivi anche per «responsabilizzare» gli Stati membri e obbligarli al controllo dei confini nazionali facenti parte di quelli comunitari;
tali direttive, in forza dei Trattati europei, pongono dei vincoli in materia, tuttavia, come da consolidata giurisprudenza, la regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato è «collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici, quali, ad esempio, la sicurezza e la sanità pubblica, l'ordine pubblico» (sentenze n. 148 del 2008, n. 206 del 2006 e n. 62 del 1994 della Corte costituzionale), cui lo Stato non può rinunciare nell'assicurare la pacifica convivenza sociale;
mancando un'azione comune a livello comunitario, occorre, infatti, da parte dei Governi una rigorosa legislazione di contrasto all'immigrazione clandestina, una continua cooperazione internazionale con i Paesi di origine per la stipula o il rinnovo di accordi sia con riguardo alle operazioni di controllo dei confini, soprattutto di quelli costieri, sia per velocizzare e agevolare le operazioni di rimpatrio dei clandestini; anche in questo caso, sono i numeri a dimostrare la validità di tale sistema: ad esempio, dal maggio 2009, a seguito dell'accordo stipulato dal Ministro dell'interno pro tempore Maroni tra l'Italia e la Libia, prima della guerra, il flusso di sbarchi di immigrati era quasi cessato, passando da 39.000 persone nel 2008 a 450 nel 2009;
sicuramente il regolamento «Dublino III» ha particolarmente penalizzato l'Italia, quale Paese di confine marittimo; tuttavia l'Italia è ancora più penalizzata, rispetto agli altri Stati nelle medesime condizioni geografiche, quali, ad esempio, Spagna o Grecia, dalle politiche dell'attuale e del precedente Governo in materia di immigrazione, in totale controtendenza rispetto a quelle degli altri Paesi europei: l'abrogazione del reato di immigrazione clandestina e la missione Mare Nostrum hanno costituito un incentivo per un flusso incontrollato di ingressi nel nostro Paese e per la tratta degli esseri umani;
in particolare, il fallimento della missione «militare-umanitaria» denominata Mare Nostrum, autorizzata dal Governo italiano ad ottobre 2013, è attestato dai più di 130.000 arrivi attraverso il Mediterraneo solo dall'inizio del 2014, da 2.600 persone annegate o disperse e da un costo complessivo di 1,2 miliardi di euro in anno;
per il momento di grave crisi economica che stanno attraversando i nostri cittadini è impossibile farsi carico degli ingenti costi diretti e conseguenti all'operazione Mare Nostrum, stante i numeri degli sbarchi, i continui arrivi e il numero di immigrati in attesa di salpare dalle coste libiche e africane (pare 800.000);
secondo gli ultimi dati pubblicati sul sito del Ministero dell'interno in merito alle richieste di asilo, tra le principali nazionalità dei richiedenti asilo, sia per il 2013 che per il 2014, non compare né la Siria né l'Eritrea, mentre da agosto 2013 a settembre 2014 le variazioni percentuali più consistenti, ossia l'aumento delle richieste di asilo, sono state registrate da Bangladesh (+615 per cento), Senegal (+556 per cento), Gambia (+508 per cento), mentre la Siria ha avuto un calo delle domande del 17 per cento e l'Eritrea del 76 per cento; con riguardo agli esiti delle domande, a luglio 2014, su 4.135 domande esaminate a 376 è stato riconosciuto lo status di rifugiato;
a fronte dell'emergenza del virus Ebola, ormai arrivato in Europa, e del grave problema costituito dal rischio di infiltrazioni terroristiche, confermato dal Ministro dell'interno e aggravato anche dalle continue dichiarazioni dell'Isis, mentre gli altri Stati europei stanno attuando misure di controllo sempre più stringenti sugli ingressi nel proprio territorio, l'Italia è in totale controtendenza, poiché addirittura va a prendere in acque territoriali di altri Stati chiunque tenti di raggiungere l'Europa via mare e non ha più alcun controllo sul proprio territorio per le continue fughe dai centri di accoglienza e le tendopoli abusive che stanno sorgendo in numerose città;
la Marina militare e le forze dell'ordine dovrebbero essere impiegate per proteggere i confini italiani e garantire il necessario controllo del territorio, e i cittadini devono essere tutelati dai rischi sanitari a cui vengono oggi esposti;
anche il Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, a fronte dei dati riportati dall'Organizzazione mondiale della sanità (secondo cui «dal dicembre 2013, quando l'epidemia è iniziata alla data di ieri 8 ottobre, sono 8.011 casi probabili, confermati e sospetti, e 3.877 decessi, con un tasso di letalità del 46 per cento nei Paesi dell'africa occidentale») ha dichiarato che «sono necessari più controlli alle frontiere»,
impegna il Governo:
nelle more o in assenza di un intervento strutturale e strategico, coordinato a livello dell'Unione europea o a livello internazionale, per far fronte a condizioni di pericolo per la sicurezza del territorio nazionale, dovute all'eccezionale pressione migratoria verso l'Italia, anche attraverso l'utilizzo della normativa d'urgenza, ad adottare qualsiasi provvedimento o iniziativa idonea a:
a) cessare immediatamente l'operazione cosiddetta Mare Nostrum, garantire il pattugliamento e il controllo dei confini, in particolare marittimi, anche mediante il rifiuto a partecipare alla missione Triton o a qualsiasi operazione o missione se non aventi tali finalità di disincentivo e divieto all'ingresso illegale nel nostro Paese;
b) farsi promotore nelle più opportune sedi comunitarie della revisione del regolamento «Dublino III», senza rinunciare al principio di responsabilità degli Stati in materia di controllo dei flussi di ingresso, e contestualmente ripristinare le politiche di controllo dei confini, anche marittimi, e di contrasto all'immigrazione clandestina adottati dal Ministro dell'interno pro tempore Maroni, nonché, con riguardo al reato di cui all'articolo 10-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, assicurare per quanto di competenza la piena applicazione;
c) assicurare la piena e immediata operatività dei già esistenti 13 centri di identificazione ed espulsione, prevedendone, nel caso, uno in ogni regione, e l'effettivo allontanamento o rimpatrio dei clandestini dal territorio nazionale, utilizzando le risorse del fondo per i rimpatri solo ed esclusivamente per le finalità stabilite dalla legge;
d) tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini, adottare qualsiasi altra iniziativa o promuovere l'adozione di norme speciali per contrastare la pressione migratoria verso il nostro Paese anche in deroga ai trattati comunitari, internazionali e ad ogni disposizione vigente;
e) concordare strategie comuni con i Paesi dell'Unione europea che si affacciano nel Mediterraneo, impiegando gli stessi strumenti di disincentivo dei flussi migratori via mare;
f) farsi promotore in tutte le sedi competenti di una strategia europea comune per il contrasto del fenomeno emergenziale degli sbarchi di immigrati sulle coste del Mediterraneo europeo e, altresì, per la gestione di emergenze dovute ad eventi bellici, in coordinamento con le organizzazioni internazionali al fine di predisporre gli interventi più idonei e tempestivi nelle aree confinanti alle zone colpite dai conflitti armati.
(1-00618) «Matteo Bragantini, Molteni, Invernizzi, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caon, Caparini, Fedriga, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Marcolin, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti».
La Camera,
premesso che:
secondo i dati Eurostat, 108.300 persone hanno chiesto asilo nei 28 Paesi dell'Unione europea nel primo trimestre del 2014, 24.320 in più rispetto allo stesso periodo del 2013 (+ 29 per cento). Nei primi 3 mesi del 2014, l'Italia ha avuto 10.700 richieste d'asilo, un dato molto superiore (+ 129 per cento) alle richieste registrate nel primo semestre del 2013;
in particolare, secondo gli ultimi dati elaborati dall'Ufficio europeo di sostegno all'asilo (Easo, ottobre 2014), riguardanti i richiedenti asilo nel territorio dell’«UE+», cioè nei 28 Paesi dell'Unione europea più Svizzera e Norvegia, si conterebbero circa 50 mila richieste di asilo a giugno 2014, 60 mila a luglio 2014 e 58.500 ad agosto 2014, essendo Germania, Svezia, Italia e Francia, i Paesi che registrano il maggior numero di richiedenti (tali Paesi totalizzando insieme, ad agosto, il 62 per cento delle domande di protezione, praticamente due sue tre);
solo ad agosto 2014, i richiedenti asilo siriani (circa 12.800) sono aumentati del 6 per cento rispetto a luglio 2014, quelli eritrei (6.350) del 21 per cento, mentre quelli ucraini (1.700 persone) del 32 per cento, con l'aumento percentualmente più elevato, i richiedenti fuggiti da questo Paese in Polonia, avendo per la prima volta dall'inizio della crisi in Ucraina superato quelli in Italia;
secondo il rapporto annuale Global trends pubblicato dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), si assiste per la prima volta dalla fine della seconda guerra mondiale ad un enorme aumento di rifugiati, richiedenti asilo e sfollati interni, che in tutto il mondo sono circa 51 milioni di persone. E solo nel 2013 sono aumentati di sei milioni, passando dai 45,2 milioni del 2012 ai 51,2 milioni del 2013; sempre secondo lo stesso Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, questo rapido e significativo aumento è stato causato in larga misura dalla guerra civile in Siria, un disastro umanitario che da solo ha prodotto 6,5 milioni di sfollati interni e 2,5 milioni di rifugiati all'estero, e in secondo luogo dagli esodi forzati avvenuti nella Repubblica Centrafricana e in Sud Sudan;
del totale di 51,2 milioni di persone sradicate a forza a livello globale, ci sono circa 33,3 milioni di sfollati interni, 16,7 milioni di rifugiati (i principali Paesi che li hanno accolti e se ne fanno carico come possono sono il Pakistan, 1,6 milioni, l'Iran, 857.000, e il Libano, 856.000) e infine 1,2 milioni di richiedenti asilo (il Paese che ha ricevuto il maggior numero di nuove domande d'asilo è la Germania);
secondo stime dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, nel mondo sono circa un milione i rifugiati che avrebbero bisogno di reinsediamento, perché nei Paesi ospitanti, in genere confinanti con quelli d'origine, non trovano condizioni che rispettino il loro diritto a ricostruirsi una vita accettabile, o sono sopravvissuti a torture e violenze;
l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, pur non costituendo obbligo internazionale, incoraggia fortemente i Paesi ricchi e le democrazie occidentali a farsi carico stabilmente di queste situazioni con quote annuali di reinsediati, ad oggi, su scala globale, trovando posto in questi programmi di accoglienza solo un decimo dei rifugiati che ne avrebbero diritto;
attualmente l'Europa non riveste un ruolo significativo tra i Paesi attivi nei programmi di reinsediamento dei rifugiati. In particolare, l'Unione europea, per parte sua, offre appena cinquemila posti l'anno, l'8 per cento del totale mondiale; gli sforzi maggiori in questo campo sono compiuti da parte di Paesi, come Stati Uniti, Canada e Australia, che reinsediano annualmente nel proprio territorio circa 60 mila rifugiati, a fronte di un numero di soggetti in Europa che sfiora a malapena le cinquemila unità;
il regolamento «Dublino III» – che sostituisce il cosiddetto regolamento «Dublino II» (regolamento n. 343 del 2003), che a sua volta innovava la Convenzione di Dublino del 1990 – contiene i criteri e i meccanismi per individuare lo Stato membro che è competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o apolide;
all'interno del sistema europeo comune di asilo, il regolamento «Dublino III» è stato ampiamente discusso e criticato, non solo dal punto di vista delle conseguenze negative sulla vita dei richiedenti asilo, ma anche per la scarsa efficienza del sistema (COM 2008/820, 3 dicembre 2008); sono state evidenziate una serie di carenze per lo più connesse con il livello di protezione garantito ai richiedenti protezione internazionale soggetti alla «procedura Dublino», e con l'efficienza del sistema istituito dall'attuale quadro normativo, dal momento che appena il 25 per cento circa delle richieste di trasferimento in un altro Stato è stato poi seguito da un trasferimento effettivo;
il principio generale alla base del regolamento «Dublino III» è lo stesso della vecchia Convenzione di Dublino del 1990 e di «Dublino II»: ogni domanda di asilo deve essere esaminata da un solo Stato membro e la competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale ricade in primis sullo Stato che ha svolto il maggior ruolo in relazione all'ingresso e al soggiorno del richiedente nel territorio degli Stati membri, salvo eccezioni (COM 2008/820, 3 dicembre 2008); la competenza è individuata attraverso i criteri «obiettivi» del regolamento, che lasciano uno spazio ridottissimo alle preferenze dei singoli e, quindi, molti dubbi in merito alla tutela dei diritti umani dei richiedenti asilo, laddove l'esercizio di un loro diritto fondamentale – quello a fare domanda di protezione internazionale – è subordinato ad un regolamento, che, in questo caso, non terrebbe pienamente conto di un principio generale universalmente garantito e sovraordinato nella gerarchia delle fonti del diritto, quale quello del rispetto dei diritti umani;
pur non intaccando tale principio, «Dublino III» apporta comunque una serie di novità importanti e certamente apprezzabili (molte derivanti in realtà dalla giurisprudenza), in quanto in grado di attenuare parzialmente gli effetti negativi del sistema; è necessario, però, porre rimedio ai problemi alla base del «sistema Dublino», il cui impianto si regge su un presupposto non corrispondente al vero, ovvero che gli Stati membri costituiscano un'area con un livello di protezione omogeneo; le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e i tassi di accoglimento di domande di protezione cambiano drammaticamente da un Paese all'altro;
chi ottiene la protezione internazionale non ha poi la possibilità di lavorare regolarmente in un altro Stato dell'Unione europea; ciò significa che, salvo eccezioni, lo Stato che viene individuato dal «sistema Dublino» come competente ad esaminare la domanda, sarà poi anche lo Stato in cui l'interessato dovrà rimanere una volta ottenuta la protezione, non tenendo conto né delle aspirazioni dei singoli, né delle concrete prospettive di trovare un'occupazione nei diversi Paesi europei;
il Governo italiano, per fronteggiare l'eccezionale afflusso di migranti, ha avviato nel 2013 l'operazione Mare Nostrum per il controllo e il pattugliamento del Canale di Sicilia;
negli ultimi tempi si è verificata una consistente ripresa degli sbarchi di cittadini stranieri nelle coste italiane, nonché diversi incidenti culminati in tragici naufragi con centinaia di vittime tra i migranti;
l'attuazione di Mare Nostrum comporta una spesa di oltre 9 milioni di euro al mese, con l'evidente necessità di un interessamento dell'Unione europea, per farsi carico in maniera più decisa della questione migratoria, sia ampliando e rafforzando il ruolo di Frontex, sia intervenendo affinché si assuma un impegno più diretto nelle operazioni volte al controllo della frontiera marittima;
il 16 aprile 2014 il Ministro dell'interno ha svolto un'informativa urgente sull'ingente incremento del flusso di migranti e sulle misure da adottare per farvi fronte, evidenziando che l'azione di Frontex, l'agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne, costituirà un tema centrale nel semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea (luglio-dicembre 2014);
l'intenzione è quella di fare in modo che l'agenzia Frontex assuma la regia ed il coordinamento non solo delle attività di pattugliamento del Mediterraneo, ma anche delle attività di cooperazione operativa con i Paesi di origine e di transito dei flussi;
è evidente la necessità di rendere più efficace il sistema di accoglienza, che ha comportato l'incremento da dieci a venti del numero delle commissioni territoriali destinate alla funzione di velocizzazione dell'esame della decisione delle istanze di protezione internazionale;
è stato di recente annunciato l'avvio dell'operazione Triton, che avrà inizio a novembre 2014 e che avrà un budget iniziale di 2,9 milioni di euro al mese (a fronte dei 9 milioni mensili spesi per Mare Nostrum);
la Commissaria per gli affari interni Cecilia Malmstroem ha lanciato l'appello affinché gli altri Stati membri ascoltino la richiesta di Frontex per avere più attrezzature e ufficiali stranieri, dal momento che l'operazione Triton si estenderà 30 miglia oltre le acque territoriali, coprendo 18 miglia di acque internazionali, con l'obiettivo di unire le due operazioni di Frontex (l'agenzia dell'Unione europea per il controllo delle frontiere con sede a Varsavia) nel Mediterraneo, denominate Hermes (area di intervento: il Canale di Sicilia) e Aeneas (che interviene sul Mar Jonio davanti alle coste di Calabria e Puglia);
il decreto-legge n. 119 del 2014, da ultimo approvato dalla Camera dei deputati e ora all'esame del Senato della Repubblica, sembra, tuttavia, seguire l'ottica di una prosecuzione dell'operazione italiana, dal momento che dispone nuovi finanziamenti per fronteggiare l’«eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale»;
il decreto-legge n. 119 del 2014 provvede ad incrementare il fondo per i richiedenti asilo di 51 milioni di euro, mentre 9 milioni vengono destinati alle commissioni che devono vigilare sulle richieste d'asilo. Viene, inoltre, istituito ex novo un fondo di 62 milioni di euro per «fronteggiare la nuova emergenza», cioè, si suppone, rifinanziare Mare Nostrum o Frontex. I soldi vengono prelevati dal fondo per i rimpatri, ovvero quel capitolo di spesa creato per rimpatriare gli stranieri giunti illegalmente nel nostro territorio, rendendo, quindi, ancora più difficile espellere dal nostro Paese i clandestini;
non è credibile la sostituzione di Mare Nostrum da parte di Triton, ma è evidente che questa svolgerà piuttosto un intervento di supporto all'operazione italiana, in quanto dispone di un numero più esiguo di mezzi navali rispetto alla Marina militare italiana e la sua «autonomia» si ferma a 30 miglia dalle coste italiane; non potranno, quindi, essere garantite le operazioni di salvataggio come fino ad ora gestite da Mare Nostrum, considerando, inoltre, che il personale della Marina militare italiana opera anche screening sanitari a bordo, che rappresentano un valido deterrente contro la diffusione delle epidemie (ebola e tubercolosi);
il 23 ottobre 2013 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sui flussi migratori diretta a realizzare un approccio coordinato basato sulla solidarietà e sulla responsabilità e sostenuto da strumenti comuni a livello di Unione europea, anche al fine di evitare il ripetersi dei tragici eventi di Lampedusa;
in vista del prossimo Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014, è opportuno che il nostro Paese metta in evidenza l'urgenza di definire una politica condivisa in materia di immigrazione e diritto d'asilo;
l'individuazione di misure auspicabili volte a migliorare il sistema dell'accoglienza e di gestione dei richiedenti asilo in arrivo non può essere disgiunta dall'obiettivo ultimo di garantire agli stessi condizioni di vita dignitose, nell'auspicio che essi possano costruire in Europa un futuro alternativo in tutta sicurezza rispetto alle realtà da cui fuggono;
in tal senso, vi è la ferma convinzione che si debba separare il problema dell'asilo da quello dell'immigrazione economica, per evitare che il sistema costruito dagli Stati membri per proteggere chi chiede asilo crolli sotto la pressione, comprensibile, di persone in cerca di accettabili livelli di benessere, ma non bisognose, in senso stretto, di protezione;
alla luce del «sistema Dublino», per il quale, come già ricordato, risulta competente lo Stato membro attraverso il quale il richiedente ha fatto ingresso nel territorio dell'Unione europea, si pone con forza l'esigenza di equilibrare gli sforzi da parte di tutti i Paesi membri proprio nell'accoglienza dei profughi, cioè di coloro che fuggono da situazioni di violenza, auspicando, in tal senso, una revisione dei criteri per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda di asilo, che non necessariamente coincide con quello nel cui territorio la domanda è stata presentata;
alla prova dei fatti, tale sistema presenta almeno due innegabili difetti, rischiando, da un lato, di sovraccaricare gli Stati membri geograficamente più esposti al flusso di profughi (al momento, gli Stati meridionali dell'Unione europea), dall'altro, di ostacolare un'allocazione efficiente dei profughi, quale quella che invece si otterrebbe selezionando lo Stato membro competente in base alla ricettività del suo mercato del lavoro o delle reti di sostegno (parenti, amici) di cui un dato profugo potrebbe soggettivamente godere, nonché dell'effettiva volontà di integrarsi del rifugiato in un Paese che sia stato da lui/lei scelto e non imposto;
ogni tentativo di riforma che intendesse correggere questi difetti dovrebbe essere accompagnato da una periodica determinazione della percentuale di profughi che ciascuno Stato membro sarebbe tenuto ad accogliere in base alla propria situazione economica e da meccanismi di compensazione (burden sharing) per quegli Stati membri che si trovino ad accogliere una percentuale di profughi superiore a quella loro spettante;
secondo l'esperienza che in primis l'Italia continua a vivere, appare non più procrastinabile da parte dell'Unione europea la necessità di un cambio di strategia nel rispondere ai fenomeni in atto, caratterizzati da afflussi contingenti di profughi di intensità straordinaria, che seppure generalmente associati a situazioni di guerra o violenza generalizzata, chiamano in causa la capacità di intervento e di mobilitare risorse da parte di tutta l'Unione europea, non solo dei territori più esposti come Lampedusa o Malta;
rispetto a questo obiettivo, la normativa europea già prevede, con la direttiva 2001/55/CE, che il Consiglio dell'Unione europea possa concedere protezione temporanea a determinati gruppi di persone, con distribuzione dei profughi tra i vari Stati membri in base alla disponibilità accordata da ciascuno Stato;
l'istituzione di un regime di questo tipo potrebbe essere accompagnata (anche in base alle disposizioni della direttiva stessa) dalla creazione di corridoi umanitari, ossia da misure di evacuazione dei destinatari della protezione, senza che essi debbano affidarsi a trafficanti e scafisti per raggiungere il territorio dell'Unione europea;
l'istituzione del regime di protezione temporanea non si pone affatto come una modalità emergenziale per il riconoscimento del diritto alla protezione, che resta invece regolato dalle norme a regime, essendo piuttosto da considerarsi come una misura complementare a quanto già previsto in relazione al riconoscimento del diritto a ottenere protezione quando si fugge da un conflitto o da una situazione di violenza generalizzata, un elemento fondamentale della normativa dell'Unione europea, la quale riconosce tale diritto come soggettivamente esigibile (senza che, quindi, gli Stati membri possano opporre alle corrispondenti richieste dinieghi fondati su considerazioni di sostenibilità economica), prevedendo che la richiesta di protezione possa essere presentata solo sul territorio di uno Stato membro;
drammatiche notizie giungono dal continente africano riguardo all'espandersi del virus ebola, in considerazione del flusso continuo di decine di profughi i quali, raccolti in mare in condizioni disperate mediante operazioni di salvataggio, vengono, quindi, accolti sul territorio senza che i tempi e i mezzi a disposizione permettano uno screening efficace per accertare la presenza o meno del virus;
la tutela della salute verso i nostri concittadini è da porre su un piano che non può essere considerato di livello inferiore rispetto a quello teso a garantire la tutela e l'accoglienza dei soggetti migranti in arrivo, e quindi debbono espletarsi tutte le procedure, gli sforzi e le iniziative necessarie a garantire che il territorio nazionale possa essere protetto dal rischio di un'epidemia del virus per via dell'accoglienza prestata ai migranti accolti, che attualmente risulta priva di garanzie in tal senso,
impegna il Governo:
ad assumere iniziative a livello europeo per una rapida revisione del regolamento «Dublino III» affinché si preveda la compartecipazione di tutti gli Stati membri nelle attività di accoglienza e di identificazione dei migranti, superando l'attuale principio del «Paese di primo arrivo», anche al fine di garantire il diritto fondamentale dei richiedenti asilo di presentare domanda di protezione alle autorità del loro Paese di elezione;
ad adoperarsi affinché il Consiglio europeo del 24 e 25 ottobre 2014 preveda l'applicazione di quanto previsto in caso di «afflusso massiccio di sfollati nell'Unione europea», con le modalità di concessione della protezione temporanea, secondo quanto previsto dalla direttiva 2001/55/CE, definendo quote di accoglienza per ciascuno Stato membro, anche al fine di garantire ai richiedenti asilo e protezione internazionale il diritto costituzionalmente garantito della libertà di circolazione;
ad assumere iniziative per individuare modalità di identificazione dei beneficiari della protezione temporanea da parte dell'Unione europea anche con il concorso diretto dei Paesi di transito, per esempio, attraverso le delegazioni diplomatiche del servizio europeo per l'azione esterna e/o la rete diplomatico-consolare degli Stati membri, con il coinvolgimento delle organizzazioni internazionali e delle associazioni umanitarie;
ad assumere iniziative per prevedere la possibilità di introdurre clausole politiche più flessibili per quel che attiene all'identificazione dello Stato membro competente per una domanda di asilo, permettendo anche ad altri Paesi membri, privi di tale competenza, di decidere di assumere comunque titolarità in tal senso, in presenza di condizioni specifiche (una clausola che è costantemente applicata dall'Italia per i minori non accompagnati richiedenti asilo provenienti da altri Paesi);
a favorire uno sforzo europeo coordinato a beneficio di un maggior utilizzo delle politiche di reinsediamento (resettlement), nonché la promozione di strumenti volti ad assicurare meccanismi di maggiore solidarietà tra gli Stati e di migliore condivisione delle responsabilità fra tutti i Paesi membri, stante il contributo che un più diffuso utilizzo del resettlement potrebbe offrire in termini di soluzione durevole alle problematiche incontrate dai rifugiati (sia quelli presenti sul territorio dell'Unione europea, sia quelli posti al di fuori dei confini europei), garantendo loro piena libertà di circolazione e accesso a tutta l'Europa;
ad assumere iniziative per individuare chiare modalità e costi dei trasferimenti, prevedendo l'obbligo, prima di un trasferimento, di scambiarsi dati (soprattutto sanitari) necessari a garantire assistenza adeguata, continuità della protezione e soddisfazione di esigenze specifiche, in particolare mediche;
a promuovere un sistema che regoli la concessione del diritto di asilo secondo standard e procedure comuni in tutti i Paesi e il coordinamento nella raccolta delle domande dei richiedenti, per permettere agli aventi diritto di raggiungere i Paesi di accoglienza in modo sicuro, prevenendo ogni abuso del sistema con la presentazione di domande di asilo multiple da parte di una sola persona;
ad assumere iniziative volte ad assicurare un sistema di mutuo riconoscimento tra gli Stati membri della concessione del diritto di asilo, tale da garantire la libertà di stabilimento del beneficiario in ogni Stato membro, prodromico all'istituzione del sistema europeo di accoglienza;
a prevedere, al fine di garantire il diritto costituzionale alla salute dei cittadini, che non può essere certamente considerato inferiore al diritto di libertà di circolazione dei migranti, misure di controllo sanitario più stringenti nei confronti dei migranti e dei richiedenti asilo provenienti dai Paesi attualmente focolaio del virus ebola, quali Liberia, Sierra Leone e Nuova Guinea.
(1-00619) «Brunetta, Ravetto, Bergamini, Centemero».
La Camera,
premesso che:
secondo i dati Eurostat, 108.300 persone hanno chiesto asilo nei 28 Paesi dell'Unione europea nel primo trimestre del 2014, 24.320 in più rispetto allo stesso periodo del 2013 (+ 29 per cento). Nei primi 3 mesi del 2014, l'Italia ha avuto 10.700 richieste d'asilo, un dato molto superiore (+ 129 per cento) alle richieste registrate nel primo semestre del 2013;
in particolare, secondo gli ultimi dati elaborati dall'Ufficio europeo di sostegno all'asilo (Easo, ottobre 2014), riguardanti i richiedenti asilo nel territorio dell’«UE+», cioè nei 28 Paesi dell'Unione europea più Svizzera e Norvegia, si conterebbero circa 50 mila richieste di asilo a giugno 2014, 60 mila a luglio 2014 e 58.500 ad agosto 2014, essendo Germania, Svezia, Italia e Francia, i Paesi che registrano il maggior numero di richiedenti (tali Paesi totalizzando insieme, ad agosto, il 62 per cento delle domande di protezione, praticamente due sue tre);
solo ad agosto 2014, i richiedenti asilo siriani (circa 12.800) sono aumentati del 6 per cento rispetto a luglio 2014, quelli eritrei (6.350) del 21 per cento, mentre quelli ucraini (1.700 persone) del 32 per cento, con l'aumento percentualmente più elevato, i richiedenti fuggiti da questo Paese in Polonia, avendo per la prima volta dall'inizio della crisi in Ucraina superato quelli in Italia;
secondo il rapporto annuale Global trends pubblicato dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), si assiste per la prima volta dalla fine della seconda guerra mondiale ad un enorme aumento di rifugiati, richiedenti asilo e sfollati interni, che in tutto il mondo sono circa 51 milioni di persone. E solo nel 2013 sono aumentati di sei milioni, passando dai 45,2 milioni del 2012 ai 51,2 milioni del 2013; sempre secondo lo stesso Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, questo rapido e significativo aumento è stato causato in larga misura dalla guerra civile in Siria, un disastro umanitario che da solo ha prodotto 6,5 milioni di sfollati interni e 2,5 milioni di rifugiati all'estero, e in secondo luogo dagli esodi forzati avvenuti nella Repubblica Centrafricana e in Sud Sudan;
del totale di 51,2 milioni di persone sradicate a forza a livello globale, ci sono circa 33,3 milioni di sfollati interni, 16,7 milioni di rifugiati (i principali Paesi che li hanno accolti e se ne fanno carico come possono sono il Pakistan, 1,6 milioni, l'Iran, 857.000, e il Libano, 856.000) e infine 1,2 milioni di richiedenti asilo (il Paese che ha ricevuto il maggior numero di nuove domande d'asilo è la Germania);
secondo stime dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, nel mondo sono circa un milione i rifugiati che avrebbero bisogno di reinsediamento, perché nei Paesi ospitanti, in genere confinanti con quelli d'origine, non trovano condizioni che rispettino il loro diritto a ricostruirsi una vita accettabile, o sono sopravvissuti a torture e violenze;
l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, pur non costituendo obbligo internazionale, incoraggia fortemente i Paesi ricchi e le democrazie occidentali a farsi carico stabilmente di queste situazioni con quote annuali di reinsediati, ad oggi, su scala globale, trovando posto in questi programmi di accoglienza solo un decimo dei rifugiati che ne avrebbero diritto;
attualmente l'Europa non riveste un ruolo significativo tra i Paesi attivi nei programmi di reinsediamento dei rifugiati. In particolare, l'Unione europea, per parte sua, offre appena cinquemila posti l'anno, l'8 per cento del totale mondiale; gli sforzi maggiori in questo campo sono compiuti da parte di Paesi, come Stati Uniti, Canada e Australia, che reinsediano annualmente nel proprio territorio circa 60 mila rifugiati, a fronte di un numero di soggetti in Europa che sfiora a malapena le cinquemila unità;
il regolamento «Dublino III» – che sostituisce il cosiddetto regolamento «Dublino II» (regolamento n. 343 del 2003), che a sua volta innovava la Convenzione di Dublino del 1990 – contiene i criteri e i meccanismi per individuare lo Stato membro che è competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o apolide;
all'interno del sistema europeo comune di asilo, il regolamento «Dublino III» è stato ampiamente discusso e criticato, non solo dal punto di vista delle conseguenze negative sulla vita dei richiedenti asilo, ma anche per la scarsa efficienza del sistema (COM 2008/820, 3 dicembre 2008); sono state evidenziate una serie di carenze per lo più connesse con il livello di protezione garantito ai richiedenti protezione internazionale soggetti alla «procedura Dublino», e con l'efficienza del sistema istituito dall'attuale quadro normativo, dal momento che appena il 25 per cento circa delle richieste di trasferimento in un altro Stato è stato poi seguito da un trasferimento effettivo;
il principio generale alla base del regolamento «Dublino III» è lo stesso della vecchia Convenzione di Dublino del 1990 e di «Dublino II»: ogni domanda di asilo deve essere esaminata da un solo Stato membro e la competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale ricade in primis sullo Stato che ha svolto il maggior ruolo in relazione all'ingresso e al soggiorno del richiedente nel territorio degli Stati membri, salvo eccezioni (COM 2008/820, 3 dicembre 2008); la competenza è individuata attraverso i criteri «obiettivi» del regolamento, che lasciano uno spazio ridottissimo alle preferenze dei singoli e, quindi, molti dubbi in merito alla tutela dei diritti umani dei richiedenti asilo, laddove l'esercizio di un loro diritto fondamentale – quello a fare domanda di protezione internazionale – è subordinato ad un regolamento, che, in questo caso, non terrebbe pienamente conto di un principio generale universalmente garantito e sovraordinato nella gerarchia delle fonti del diritto, quale quello del rispetto dei diritti umani;
pur non intaccando tale principio, «Dublino III» apporta comunque una serie di novità importanti e certamente apprezzabili (molte derivanti in realtà dalla giurisprudenza), in quanto in grado di attenuare parzialmente gli effetti negativi del sistema; è necessario, però, porre rimedio ai problemi alla base del «sistema Dublino», il cui impianto si regge su un presupposto non corrispondente al vero, ovvero che gli Stati membri costituiscano un'area con un livello di protezione omogeneo; le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e i tassi di accoglimento di domande di protezione cambiano drammaticamente da un Paese all'altro;
chi ottiene la protezione internazionale non ha poi la possibilità di lavorare regolarmente in un altro Stato dell'Unione europea; ciò significa che, salvo eccezioni, lo Stato che viene individuato dal «sistema Dublino» come competente ad esaminare la domanda, sarà poi anche lo Stato in cui l'interessato dovrà rimanere una volta ottenuta la protezione, non tenendo conto né delle aspirazioni dei singoli, né delle concrete prospettive di trovare un'occupazione nei diversi Paesi europei;
il Governo italiano, per fronteggiare l'eccezionale afflusso di migranti, ha avviato nel 2013 l'operazione Mare Nostrum per il controllo e il pattugliamento del Canale di Sicilia;
negli ultimi tempi si è verificata una consistente ripresa degli sbarchi di cittadini stranieri nelle coste italiane, nonché diversi incidenti culminati in tragici naufragi con centinaia di vittime tra i migranti;
l'attuazione di Mare Nostrum comporta una spesa di oltre 9 milioni di euro al mese, con l'evidente necessità di un interessamento dell'Unione europea, per farsi carico in maniera più decisa della questione migratoria, sia ampliando e rafforzando il ruolo di Frontex, sia intervenendo affinché si assuma un impegno più diretto nelle operazioni volte al controllo della frontiera marittima;
il 16 aprile 2014 il Ministro dell'interno ha svolto un'informativa urgente sull'ingente incremento del flusso di migranti e sulle misure da adottare per farvi fronte, evidenziando che l'azione di Frontex, l'agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne, costituirà un tema centrale nel semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea (luglio-dicembre 2014);
l'intenzione è quella di fare in modo che l'agenzia Frontex assuma la regia ed il coordinamento non solo delle attività di pattugliamento del Mediterraneo, ma anche delle attività di cooperazione operativa con i Paesi di origine e di transito dei flussi;
è evidente la necessità di rendere più efficace il sistema di accoglienza, che ha comportato l'incremento da dieci a venti del numero delle commissioni territoriali destinate alla funzione di velocizzazione dell'esame della decisione delle istanze di protezione internazionale;
è stato di recente annunciato l'avvio dell'operazione Triton, che avrà inizio a novembre 2014 e che avrà un budget iniziale di 2,9 milioni di euro al mese (a fronte dei 9 milioni mensili spesi per Mare Nostrum);
la Commissaria per gli affari interni Cecilia Malmstroem ha lanciato l'appello affinché gli altri Stati membri ascoltino la richiesta di Frontex per avere più attrezzature e ufficiali stranieri, dal momento che l'operazione Triton si estenderà 30 miglia oltre le acque territoriali, coprendo 18 miglia di acque internazionali, con l'obiettivo di unire le due operazioni di Frontex (l'agenzia dell'Unione europea per il controllo delle frontiere con sede a Varsavia) nel Mediterraneo, denominate Hermes (area di intervento: il Canale di Sicilia) e Aeneas (che interviene sul Mar Jonio davanti alle coste di Calabria e Puglia);
il decreto-legge n. 119 del 2014, da ultimo approvato dalla Camera dei deputati e ora all'esame del Senato della Repubblica, sembra, tuttavia, seguire l'ottica di una prosecuzione dell'operazione italiana, dal momento che dispone nuovi finanziamenti per fronteggiare l’«eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale»;
il decreto-legge n. 119 del 2014 provvede ad incrementare il fondo per i richiedenti asilo di 51 milioni di euro, mentre 9 milioni vengono destinati alle commissioni che devono vigilare sulle richieste d'asilo. Viene, inoltre, istituito ex novo un fondo di 62 milioni di euro per «fronteggiare la nuova emergenza», cioè, si suppone, rifinanziare Mare Nostrum o Frontex. I soldi vengono prelevati dal fondo per i rimpatri, ovvero quel capitolo di spesa creato per rimpatriare gli stranieri giunti illegalmente nel nostro territorio, rendendo, quindi, ancora più difficile espellere dal nostro Paese i clandestini;
non è credibile la sostituzione di Mare Nostrum da parte di Triton, ma è evidente che questa svolgerà piuttosto un intervento di supporto all'operazione italiana, in quanto dispone di un numero più esiguo di mezzi navali rispetto alla Marina militare italiana e la sua «autonomia» si ferma a 30 miglia dalle coste italiane; non potranno, quindi, essere garantite le operazioni di salvataggio come fino ad ora gestite da Mare Nostrum, considerando, inoltre, che il personale della Marina militare italiana opera anche screening sanitari a bordo, che rappresentano un valido deterrente contro la diffusione delle epidemie (ebola e tubercolosi);
il 23 ottobre 2013 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sui flussi migratori diretta a realizzare un approccio coordinato basato sulla solidarietà e sulla responsabilità e sostenuto da strumenti comuni a livello di Unione europea, anche al fine di evitare il ripetersi dei tragici eventi di Lampedusa;
in vista del prossimo Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014, è opportuno che il nostro Paese metta in evidenza l'urgenza di definire una politica condivisa in materia di immigrazione e diritto d'asilo;
l'individuazione di misure auspicabili volte a migliorare il sistema dell'accoglienza e di gestione dei richiedenti asilo in arrivo non può essere disgiunta dall'obiettivo ultimo di garantire agli stessi condizioni di vita dignitose, nell'auspicio che essi possano costruire in Europa un futuro alternativo in tutta sicurezza rispetto alle realtà da cui fuggono;
in tal senso, vi è la ferma convinzione che si debba separare il problema dell'asilo da quello dell'immigrazione economica, per evitare che il sistema costruito dagli Stati membri per proteggere chi chiede asilo crolli sotto la pressione, comprensibile, di persone in cerca di accettabili livelli di benessere, ma non bisognose, in senso stretto, di protezione;
alla luce del «sistema Dublino», per il quale, come già ricordato, risulta competente lo Stato membro attraverso il quale il richiedente ha fatto ingresso nel territorio dell'Unione europea, si pone con forza l'esigenza di equilibrare gli sforzi da parte di tutti i Paesi membri proprio nell'accoglienza dei profughi, cioè di coloro che fuggono da situazioni di violenza, auspicando, in tal senso, una revisione dei criteri per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda di asilo, che non necessariamente coincide con quello nel cui territorio la domanda è stata presentata;
alla prova dei fatti, tale sistema presenta almeno due innegabili difetti, rischiando, da un lato, di sovraccaricare gli Stati membri geograficamente più esposti al flusso di profughi (al momento, gli Stati meridionali dell'Unione europea), dall'altro, di ostacolare un'allocazione efficiente dei profughi, quale quella che invece si otterrebbe selezionando lo Stato membro competente in base alla ricettività del suo mercato del lavoro o delle reti di sostegno (parenti, amici) di cui un dato profugo potrebbe soggettivamente godere, nonché dell'effettiva volontà di integrarsi del rifugiato in un Paese che sia stato da lui/lei scelto e non imposto;
ogni tentativo di riforma che intendesse correggere questi difetti dovrebbe essere accompagnato da una periodica determinazione della percentuale di profughi che ciascuno Stato membro sarebbe tenuto ad accogliere in base alla propria situazione economica e da meccanismi di compensazione (burden sharing) per quegli Stati membri che si trovino ad accogliere una percentuale di profughi superiore a quella loro spettante;
secondo l'esperienza che in primis l'Italia continua a vivere, appare non più procrastinabile da parte dell'Unione europea la necessità di un cambio di strategia nel rispondere ai fenomeni in atto, caratterizzati da afflussi contingenti di profughi di intensità straordinaria, che seppure generalmente associati a situazioni di guerra o violenza generalizzata, chiamano in causa la capacità di intervento e di mobilitare risorse da parte di tutta l'Unione europea, non solo dei territori più esposti come Lampedusa o Malta;
rispetto a questo obiettivo, la normativa europea già prevede, con la direttiva 2001/55/CE, che il Consiglio dell'Unione europea possa concedere protezione temporanea a determinati gruppi di persone, con distribuzione dei profughi tra i vari Stati membri in base alla disponibilità accordata da ciascuno Stato;
l'istituzione di un regime di questo tipo potrebbe essere accompagnata (anche in base alle disposizioni della direttiva stessa) dalla creazione di corridoi umanitari, ossia da misure di evacuazione dei destinatari della protezione, senza che essi debbano affidarsi a trafficanti e scafisti per raggiungere il territorio dell'Unione europea;
l'istituzione del regime di protezione temporanea non si pone affatto come una modalità emergenziale per il riconoscimento del diritto alla protezione, che resta invece regolato dalle norme a regime, essendo piuttosto da considerarsi come una misura complementare a quanto già previsto in relazione al riconoscimento del diritto a ottenere protezione quando si fugge da un conflitto o da una situazione di violenza generalizzata, un elemento fondamentale della normativa dell'Unione europea, la quale riconosce tale diritto come soggettivamente esigibile (senza che, quindi, gli Stati membri possano opporre alle corrispondenti richieste dinieghi fondati su considerazioni di sostenibilità economica), prevedendo che la richiesta di protezione possa essere presentata solo sul territorio di uno Stato membro;
drammatiche notizie giungono dal continente africano riguardo all'espandersi del virus ebola, in considerazione del flusso continuo di decine di profughi i quali, raccolti in mare in condizioni disperate mediante operazioni di salvataggio, vengono, quindi, accolti sul territorio senza che i tempi e i mezzi a disposizione permettano uno screening efficace per accertare la presenza o meno del virus;
la tutela della salute verso i nostri concittadini è da porre su un piano che non può essere considerato di livello inferiore rispetto a quello teso a garantire la tutela e l'accoglienza dei soggetti migranti in arrivo, e quindi debbono espletarsi tutte le procedure, gli sforzi e le iniziative necessarie a garantire che il territorio nazionale possa essere protetto dal rischio di un'epidemia del virus per via dell'accoglienza prestata ai migranti accolti, che attualmente risulta priva di garanzie in tal senso,
impegna il Governo:
ad assumere iniziative a livello europeo per una rapida revisione del regolamento «Dublino III» affinché si preveda la compartecipazione di tutti gli Stati membri nelle attività di accoglienza e di identificazione dei migranti, superando l'attuale principio del «Paese di primo arrivo», anche al fine di garantire il diritto fondamentale dei richiedenti asilo di presentare domanda di protezione alle autorità del loro Paese di elezione;
a favorire l'istituzione di sistemi di screening delle domande di asilo al di fuori del territorio UE di concerto con UNHCR, OIM, EASO e Stati membri;
ad assumere iniziative per prevedere la possibilità di introdurre clausole politiche più flessibili per quel che attiene all'identificazione dello Stato membro competente per una domanda di asilo, permettendo anche ad altri Paesi membri, privi di tale competenza, di decidere di assumere comunque titolarità in tal senso, in presenza di condizioni specifiche (una clausola che è costantemente applicata dall'Italia per i minori non accompagnati richiedenti asilo provenienti da altri Paesi);
a favorire uno sforzo europeo coordinato a beneficio di un maggior utilizzo delle politiche di reinsediamento (resettlement), nonché la promozione di strumenti volti ad assicurare meccanismi di maggiore solidarietà tra gli Stati e di migliore condivisione delle responsabilità fra tutti i Paesi membri, stante il contributo che un più diffuso utilizzo del resettlement potrebbe offrire in termini di soluzione durevole alle problematiche incontrate dai rifugiati (sia quelli presenti sul territorio dell'Unione europea, sia quelli posti al di fuori dei confini europei), garantendo loro piena libertà di circolazione e accesso a tutta l'Europa;
ad assumere iniziative per individuare chiare modalità e costi dei trasferimenti, prevedendo l'obbligo, prima di un trasferimento, di scambiarsi dati (soprattutto sanitari) necessari a garantire assistenza adeguata, continuità della protezione e soddisfazione di esigenze specifiche, in particolare mediche;
a promuovere un sistema che regoli la concessione del diritto di asilo secondo standard e procedure comuni in tutti i Paesi e il coordinamento nella raccolta delle domande dei richiedenti, per permettere agli aventi diritto di raggiungere i Paesi di accoglienza in modo sicuro, prevenendo ogni abuso del sistema con la presentazione di domande di asilo multiple da parte di una sola persona;
ad assumere iniziative volte ad assicurare un sistema di mutuo riconoscimento tra gli Stati membri della concessione del diritto di asilo, tale da garantire la libertà di stabilimento del beneficiario in ogni Stato membro, prodromico all'istituzione del sistema europeo di accoglienza;
a prevedere, al fine di garantire il diritto costituzionale alla salute dei cittadini, che non può essere certamente considerato inferiore al diritto di libertà di circolazione dei migranti, misure di controllo sanitario più stringenti nei confronti dei migranti e dei richiedenti asilo provenienti dai Paesi attualmente focolaio del virus ebola, quali Liberia, Sierra Leone e Nuova Guinea.
(1-00619)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Brunetta, Ravetto, Bergamini, Centemero».
La Camera,
premesso che:
il 15 giugno 1990 con la firma della Convenzione di Dublino, l'Unione europea si è dotata di un sistema di regole condivise per regolamentare e coordinare l'accoglienza e l'esame delle domande di protezione internazionale presentate negli Stati membri da cittadini di un Paese terzo o apolidi;
in seguito la Convenzione è stata revisionata più volte, fino all'adozione dell'attuale regolamento europeo n. 604/2013, approvato il 26 giugno 2013, noto come «Dublino III» ed entrato in vigore il 1o gennaio 2014, che costituisce l'elemento portante del più ampio «sistema di Dublino» e il cui obiettivo iniziale era quello di garantire che almeno uno degli Stati membri prendesse in carico il richiedente asilo;
il regolamento è applicato in una regione geografica che comprende i 28 Stati membri dell'Unione europea, ai quali si aggiungono la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein;
l'altro pilastro del «sistema di Dublino» è l'Eurodac (European dactyloscopie), una banca dati centrale in cui vengono registrate le generalità di chiunque attraversi irregolarmente le frontiere di uno Stato membro, in particolare le impronte digitali;
i due strumenti insieme consentono di stabilire dove è avvenuto il primo ingresso in Europa di una persona richiedente asilo e di attribuire a quel Paese l'onere dell'esame di un'eventuale domanda;
il nuovo regolamento, che ha abrogato il precedente regolamento (CE) 343/2003, detto «Dublino II», modifica alcune delle disposizioni previste per la determinazione dello Stato membro dell'Unione europea competente all'esame della domanda di protezione internazionale e le modalità e tempistiche per la determinazione;
come il precedente, il presente regolamento ha il duplice obiettivo di impedire che nessuno Stato si dichiari competente all'esame della domanda di protezione internazionale, privando così il rifugiato del diritto di accedere alla procedura amministrativa prevista per il riconoscimento dello status, e di impedire i movimenti interni all'Unione europea dei richiedenti protezione, dando agli Stati e non alle persone la facoltà di decidere in quale Stato la persona debba veder esaminata la domanda;
le principali novità introdotte sono la modifica delle definizioni di familiari, al fine di agevolare i minori, l'introduzione dell'effetto sospensivo del ricorso, la possibilità di trattenere il richiedente per pericolo di fuga, nonché si chiarisce il contenuto del diritto all'informazione del richiedente;
gli studi effettuati negli ultimi anni mostrano ancora differenze sostanziali tra i sistemi di protezione dei diversi Paesi, sia per quanto riguarda le misure di accoglienza, sia relativamente alle percentuali di riconoscimento;
recentemente l'Eurostat ha pubblicato un dettagliato rapporto sul tema immigrazione che smentisce il luogo comune dell'Italia paese «ostile» verso gli immigrati, evidenziando che tra quelli maggiormente coinvolti nel problema immigrazione, il nostro è il Paese che respinge meno immigrati;
alla fine del 2013, infatti, l'Italia era al quarto posto in Europa per numero di richieste di asilo pendenti, pari a 27.930, dopo Germania, Svezia e Gran Bretagna, e ne ha respinte il 36 per cento rispetto al 74 per cento della Germania, l'83 per cento della Francia, il 47 per cento della Svezia, l'82 per cento della Gran Bretagna e il 68 per cento del Belgio;
del 64 per cento di richieste accolte nel 12 per cento dei casi è stato riconosciuto lo status di rifugiato, nel 30 per cento dei casi la protezione umanitaria e nel 22 per cento la «protezione sussidiaria», vale a dire un tipo di protezione aggiuntivo rispetto alle tipologie normate a livello internazionale, concessa dall'Italia a persone che, nel loro Paese, potrebbero subire ingiustizie;
insieme al regolamento «Dublino III», a comporre il quadro del sistema europeo comune di asilo, che dovrebbe portare all'instaurazione di una procedura comune e a uno status uniforme valido in tutta l'Unione europea per i titolari della protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concorrono la cosiddetta direttiva qualifiche n. 2011/95/UE, la «direttiva procedure» n. 2013/32/UE e la nuova «direttiva accoglienza» n. dir. 2013/33/UE;
nel 2010 è stato istituito l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (Easo), che fornisce assistenza agli Stati al fine della corretta applicazione del regolamento, oltre ad un supporto informativo e un intervento rapido di supporto agli Stati in caso di afflusso massiccio di richiedenti protezione internazionale;
con il nuovo regolamento di Dublino è rimasta invariata la gerarchia dei criteri per la determinazione dello Stato competente, che prevedono che:
a) quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie, che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un Paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale; detta responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera;
b) quando uno Stato membro non può o non può più essere ritenuto responsabile dell'ingresso irregolare e quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie, che il richiedente – entrato illegalmente nei territori degli Stati membri o del quale non si possano accertare le circostanze dell'ingresso – ha soggiornato per un periodo continuato di almeno cinque mesi in uno Stato membro prima di presentare domanda di protezione internazionale, detto Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale;
c) nei termini previsti lo Stato membro competente è obbligato a prendere o riprendere in carico il richiedente, a meno che non dimostri che il richiedente aveva lasciato il territorio degli Stati membri conformemente a una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento emessi da quello Stato membro a seguito del ritiro o del rigetto della domanda;
inoltre, in caso di situazioni particolari, come l'afflusso di numerose persone in un Paese membro, che possa mettere in crisi l'applicazione del regolamento, la Commissione europea può chiedere allo Stato di presentare ed attuare un piano d'azione per fronteggiare la crisi, chiedendo allo stesso la garanzia che non si verifichino deroghe ai diritti dei richiedenti protezione;
l'11 settembre 2014 ventuno parlamentari di Italia, Francia, Spagna, Grecia, Croazia, Serbia, San Marino, appartenenti a gruppi politici diversi hanno depositato presso l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa la richiesta di un rapporto ad hoc sull'applicazione del regolamento «Dublino III», che possa contenere analisi fattuali dei dati e proposte ai Governi per un suo miglioramento, come più volte richiesto dall'Assemblea di Strasburgo;
il 9 settembre 2014 è stato pubblicato il rapporto «Mind the gap: una prospettiva delle organizzazioni non governative sulle sfide dell'accesso alla protezione nel sistema comune d'asilo», dal quale emerge che degli immigrati arrivati in Italia solo una percentuale minoritaria presenta la richiesta d'asilo nel nostro Paese, mentre la maggior parte di essi tenta di evitare l'identificazione per andare in altri Paesi europei a richiedere protezione;
questo essenzialmente perché altri Paesi hanno sistemi di welfare migliori e, soprattutto, al fine di ricongiungersi ai propri familiari;
in una ricerca recentemente condotta è emerso che il regolamento di Dublino nella sua concreta applicazione impedisce, almeno nella metà dei casi, che chi arriva in Italia possa ricongiungersi ai propri parenti che vivono in altro Stato europeo;
inoltre, il regolamento presenta oneri e difficoltà per gli Stati: i trasferimenti necessitano di risorse economiche e umane e non sembrano portare particolari benefici, se non agli Stati interni dell'Unione europea che possono avere interesse a contenere il numero delle richieste d'asilo;
le problematiche derivanti dall'applicazione del regolamento di Dublino nel nostro Paese sono anche legate alle gravi carenze del sistema di accoglienza italiano: posti insufficienti, frammentarietà causata dall'esistenza di diversi tipi di strutture, incoerenza e disomogeneità degli standard;
manca un sistema di accoglienza unico, integrato, capace di rispondere a bisogni variabili e di offrire la stessa qualità di protezione in tutta Italia, che possa far riferimento a chiare linee guida nazionali e sia dotato di monitoraggio indipendente;
la capacità della rete Sprar (il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), anche se da gennaio 2014 è passata da tremila a sedicimila posti, rimane non proporzionata agli attuali bisogni;
questi elementi, uniti all'assenza di misure di integrazione efficaci per i titolari di protezione internazionale, stanno creando un serio rischio di violazione dei diritti umani in Italia;
la principale finalità del regolamento era e rimane quella di prevenire i movimenti secondari di richiedenti asilo all'interno dell'Unione europea, ma le persone continuano a spostarsi in percentuali allarmanti;
nell'ambito del progetto Diasp-impatto del regolamento di Dublino sulla protezione dei richiedenti asilo, finanziato dal fondo europeo per i rifugiati, gli intervistati, in media, avevano alle spalle già tre o quattro viaggi;
la rigidità del «sistema di Dublino», infatti, spinge i richiedenti asilo a muoversi continuamente in Europa in cerca di protezione, piuttosto che fermarsi in un posto solo, nel tentativo di aggirare un sistema percepito come poco sicuro;
inoltre, allo stato attuale chi ottiene la protezione internazionale non ha poi la possibilità di lavorare regolarmente in un altro Stato dell'Unione europea e, quindi, salvo eccezioni, lo Stato che viene individuato dal «sistema Dublino» come competente ad esaminare la domanda sarà poi anche lo Stato in cui l'interessato dovrà rimanere una volta ottenuta la protezione;
questo, tuttavia, non tiene conto né delle aspirazioni dei singoli, né dei loro legami familiari o culturali con alcuni Paesi, né delle concrete prospettive di trovare un'occupazione nei diversi Paesi europei, come se Malta, la Grecia, la Germania, la Svezia fossero la stessa cosa;
anche la terza revisione del regolamento di Dublino, pur introducendo qualche cambiamento potenzialmente positivo, non ha modificato la sostanzialmente l'impianto del «sistema di Dublino», ma continua a impedire – o quanto meno a limitare pesantemente – la mobilità dei richiedenti asilo nell'Unione europea, con un impatto fortemente negativo sulla vita dei rifugiati;
in realtà l'applicazione di tale insieme di regole è diventata un insensato percorso a ostacoli per chi cerca protezione,
impegna il Governo:
nell'ambito della presidenza di turno dell'Unione europea a svolgere un ruolo di impulso per la revisione dei criteri del «sistema di Dublino» affinché ai migranti sia garantita la libertà di scegliere in quale Paese presentare la propria richiesta di protezione internazionale, eliminando l'obbligo di avanzarla nel Paese di primo ingresso, con particolare attenzione ai minori e alle loro possibilità di ricongiungimento familiare;
nel medesimo ambito sovranazionale, a promuovere l'adozione di un sistema di gestione delle spese di accoglienza che ponga questi oneri in carico alla totalità degli Stati, non lasciando soli quei Paesi, come l'Italia, esposti per la loro semplice posizione geografica ai maggiori flussi d'ingresso;
ad attivarsi in ambito europeo al fine di elaborare standard di accoglienza condivisi e maggiormente uniformi che possano consentire una migliore gestione dei richiedenti asilo;
a valutare l'istituzione, in collaborazione con i Paesi membri dell'Unione europea, di appositi presidi nei Paesi dai quali partono i maggiori flussi migratori, che siano in grado di effettuare una valutazione preventiva delle possibilità dei soggetti migranti di ottenere lo status di rifugiato nell'ambito dell'Unione europea;
ad informare preventivamente il Parlamento in merito alla stipula di ogni accordo internazionale in materia di immigrazione e di asilo.
(1-00654) «Rampelli, Cirielli, Corsaro, La Russa, Maietta, Giorgia Meloni, Nastri, Taglialatela, Totaro».
Risoluzione
La Camera,
al termine del dibattito sulle mozioni concernenti le iniziative in materia di diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati con particolare riferimento alla revisione del regolamento dell'Unione europea noto come «Dublino III»,
premesso che:
i dati degli sbarchi sulle nostre coste e delle richieste di asilo e di protezione umanitaria indicano un incremento significativo dei flussi diretti in Italia, misurabile, secondo il nostro ministero dell'interno, con le 38 mila richieste di protezione a settembre 2014 a fronte delle 23 mila del 2013; un dato che indica un trend di crescita che è stato il più forte dell'Unione europea in termini assoluti secondo i dati dell'agenzia europea EASO;
questo fenomeno va inquadrato in quello più generale dell'afflusso a livello
europeo, che registra trend generali crescenti e dove Germania, Francia e Svezia rimangono i Paesi di destinazione più importanti;
a queste cifre appare dolorosamente necessario aggiungere il novero di coloro che sono scomparsi in mare;
la crisi siriana ed irachena, con la emergenza assoluta prodotta dalle azioni terroristiche del cosiddetto Stato Islamico in Siria e Iraq, ed altre crisi belliche ed umanitarie, quale quella eritrea, sono evidentemente la principale causa di questo fenomeno, che non è riducibile ad una migrazione economica ma chiama in causa in maniera evidente il diritto d'asilo a cui l'Italia è impegnata dalla Convenzione di Ginevra, dalla Costituzione, dalla Convenzione di Dublino oltre che da elementari valutazioni etiche e politiche a fronte di azioni di persecuzione generalizzata verso popolazioni inermi che offendono il senso di umanità e di civiltà;
l'operazione Mare Nostrum si è dimostrata necessaria per salvare vite umane e per mantenere alta l'immagine e la dignità del nostro Paese, e che il primo novembre entrerà in campo Triton, ampliando le risorse in un quadro di solidarietà europea;
atteso che l'operazione Mare Nostrum, per la sua natura e le sue regole, non è completamente sovrapponibile a Triton, per esempio nelle modalità di intervento in mare;
atteso inoltre che il flusso di richiedenti asilo in Italia si manifesta come parte di un processo più ampio di ricerca di protezione umanitaria in Europa che, nelle intenzioni e aspirazioni di moltissimi esuli, aspira a concludersi in altri Paesi europei, dove esistono per svariate circostanze storiche comunità più ampie, per esempio curde, e contesti quindi comprensibilmente e non illegittimamente preferibili per molti esuli;
essendo riconosciuto a livello accademico e di organismi umanitari che l'attuale applicazione del regolamento Dublino ostacola l'integrazione dei rifugiati in Europa attraverso le loro reti familiari o amicali, e persino l'unità familiare, oltre che ad essere, per la sua difficile applicabilità, una sorgente oggettiva di parziale clandestinità e di ulteriori drammi nella ricerca di valicare comunque le frontiere interne all'Unione europea;
essendo certo giunto il tempo di un regime europeo comune sull'asilo, che garantisca i diritti e non si limiti a normare l'accesso alla procedura, al fine di avere in tutta Europa standard comuni, e consentendo anche il diritto di movimento dei rifugiati conosciuti all'interno dell'Unione europea;
atteso che la dimensione dei flussi migratori investe molteplici aspetti di politica estera, governance comunitaria, governo nazionale e amministrazione locale, richiedendo un approccio a più livelli,
impegna il Governo
a livello di Unione europea, utilizzando adeguatamente il residuo spazio del semestre italiano di presidenza, a ricercare di modificare il regolamento Dublino III nel senso di facilitare la mobilità dei rifugiati riconosciuti affinché possano stabilirsi anche in Paesi dell'Unione europea diversi da quelli in cui hanno effettuato la procedura di asilo, per ragioni familiari, umanitarie, di opportunità economica (per esempio, dimostrando di avere trovato un posto di lavoro), accettando, anche per ragioni pragmatiche, la forte opposizione di molti interessati a stabilirsi in maniera definitiva nel Paese di competenza, vincolo che limita inoltre, in maniera che potrebbe essere giudicata inaccettabile, la possibilità di un rifugiato di ricercare di migliorare le proprie condizioni di vita;
a porre nell'agenda europea, ad ogni livello utile, la costruzione di un sistema europeo di asilo, anche dando attuazione alla proposta già espressa nella risoluzione 6-00076 accolta dal governo, di convocare una conferenza europea, sull'immigrazione e trasferire in Italia la sede dell'agenzia Frontex;
a livello di frontiera esterna dell'Unione europea e di frontiere nazionali, mantenere attive le funzioni di Mare Nostrum che non siano sovrapponibili con quelle di Triton, sia in termini operativi che di autonomia nazionale, ricercando piuttosto una complementarietà tra i due programmi, valorizzando le competenze acquisite e non disperdendole;
a livello di gestione dei flussi di richiedenti asilo e di riconoscimento dello status di rifugiato, a migliorare le risorse dell’«unità Dublino» del Ministero dell'interno, anche per impedire che vengano a scadere, come talvolta è accaduto, i tempi stabiliti per gestire singoli «casi Dublino», magari non riuscendo soltanto per questo a far accettare ad altro Paese dell'Unione europea un richiedente asilo giunto in Italia e con titolo a rivolgersi a un diverso Paese e a ricercare le «migliori pratiche», rafforzando la cooperazione con i corrispondenti uffici nazionali degli altri Paesi dell'Unione europea, per sfruttare al meglio e con maggiore efficacia le possibilità già oggi contenute nel Regolamento per venire incontro a diritti, bisogni e aspirazioni dei richiedenti asilo;
a lottare contro il traffico di migranti, in particolare tenendo presente la novità dell'operazione Mos maiorum, con un'azione repressiva che, nel colpire le reti criminali che sfruttano la drammatica situazione in Africa e Medio Oriente, mantenga però alto il livello di attenzione nel garantire i diritti dei migranti, che non possono essere confusi con i trafficanti di cui sono vittime;
a riprendere nelle sedi opportune la proposta, da più parti sollevata, di costituire sul territorio dei Paesi rivieraschi della sponda meridionale del Mediterraneo delle sedi di screening delle richieste di accesso alle frontiere comuni europee, che limiti il ruolo dei trafficanti nell'organizzare ai loro fini un fenomeno che comunque esiste e continuerà ad esistere;
a livello di politica estera, a sostenere le proposte di corridoi umanitari per i profughi, rendendo più praticabili i confini immediatamente limitrofi alle aree di crisi per chi fugge dalle persecuzioni facendo i passi opportuni presso i Paesi interessati, in primo luogo, oggi, la Turchia;
ad aumentare l'investimento in intervento umanitario, per evidenti ragioni di opportunità, che comprendono anche offrire un'alternativa alla partenza verso l'Unione europea;
a mantenere, infine, nel difficile contesto europeo e internazionale, alta la dignità dell'Italia nella sua tradizione diplomatica, storica e politica di agente di pace e di solidarietà nel Mediterraneo.
(6-00105) «Locatelli, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli».
La Camera,
al termine del dibattito sulle mozioni concernenti le iniziative in materia di diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati con particolare riferimento alla revisione del regolamento dell'Unione europea noto come «Dublino III»,
premesso che:
i dati degli sbarchi sulle nostre coste e delle richieste di asilo e di protezione umanitaria indicano un incremento significativo dei flussi diretti in Italia, misurabile, secondo il nostro ministero dell'interno, con le 38 mila richieste di protezione a settembre 2014 a fronte delle 23 mila del 2013; un dato che indica un trend di crescita che è stato il più forte dell'Unione europea in termini assoluti secondo i dati dell'agenzia europea EASO;
questo fenomeno va inquadrato in quello più generale dell'afflusso a livello
europeo, che registra trend generali crescenti e dove Germania, Francia e Svezia rimangono i Paesi di destinazione più importanti;
a queste cifre appare dolorosamente necessario aggiungere il novero di coloro che sono scomparsi in mare;
la crisi siriana ed irachena, con la emergenza assoluta prodotta dalle azioni terroristiche del cosiddetto Stato Islamico in Siria e Iraq, ed altre crisi belliche ed umanitarie, quale quella eritrea, sono evidentemente la principale causa di questo fenomeno, che non è riducibile ad una migrazione economica ma chiama in causa in maniera evidente il diritto d'asilo a cui l'Italia è impegnata dalla Convenzione di Ginevra, dalla Costituzione, dalla Convenzione di Dublino oltre che da elementari valutazioni etiche e politiche a fronte di azioni di persecuzione generalizzata verso popolazioni inermi che offendono il senso di umanità e di civiltà;
l'operazione Mare Nostrum si è dimostrata necessaria per salvare vite umane e per mantenere alta l'immagine e la dignità del nostro Paese, e che il primo novembre entrerà in campo Triton, ampliando le risorse in un quadro di solidarietà europea;
atteso che l'operazione Mare Nostrum, per la sua natura e le sue regole, non è completamente sovrapponibile a Triton, per esempio nelle modalità di intervento in mare;
atteso inoltre che il flusso di richiedenti asilo in Italia si manifesta come parte di un processo più ampio di ricerca di protezione umanitaria in Europa che, nelle intenzioni e aspirazioni di moltissimi esuli, aspira a concludersi in altri Paesi europei, dove esistono per svariate circostanze storiche comunità più ampie, per esempio curde, e contesti quindi comprensibilmente e non illegittimamente preferibili per molti esuli;
essendo riconosciuto a livello accademico e di organismi umanitari che l'attuale applicazione del regolamento Dublino ostacola l'integrazione dei rifugiati in Europa attraverso le loro reti familiari o amicali, e persino l'unità familiare, oltre che ad essere, per la sua difficile applicabilità, una sorgente oggettiva di parziale clandestinità e di ulteriori drammi nella ricerca di valicare comunque le frontiere interne all'Unione europea;
essendo certo giunto il tempo di un regime europeo comune sull'asilo, che garantisca i diritti e non si limiti a normare l'accesso alla procedura, al fine di avere in tutta Europa standard comuni, e consentendo anche il diritto di movimento dei rifugiati conosciuti all'interno dell'Unione Europea;
atteso che la dimensione dei flussi migratori investe molteplici aspetti di politica estera, governance comunitaria, governo nazionale e amministrazione locale, richiedendo un approccio a più livelli,
impegna il Governo
a livello di Unione europea, utilizzando adeguatamente il residuo spazio del semestre italiano di presidenza, a ricercare di modificare il regolamento Dublino III nel senso di facilitare la mobilità dei rifugiati riconosciuti affinché possano stabilirsi anche in Paesi dell'Unione europea diversi da quelli in cui hanno effettuato la procedura di asilo, per ragioni familiari, umanitarie, di opportunità economica (per esempio, dimostrando di avere trovato un posto di lavoro), accettando, anche per ragioni pragmatiche, la forte opposizione di molti interessati a stabilirsi in maniera definitiva nel Paese di competenza, vincolo che limita inoltre, in maniera che potrebbe essere giudicata inaccettabile, la possibilità di un rifugiato di ricercare di migliorare le proprie condizioni di vita;
a porre nell'agenda europea, ad ogni livello utile, la costruzione di un sistema europeo di asilo, anche dando attuazione alla proposta già espressa nella risoluzione 6-00076 accolta dal governo, di convocare una conferenza europea, sull'immigrazione e trasferire in Italia la sede dell'agenzia Frontex;
a livello di frontiera esterna dell'Unione europea e di frontiere nazionali, mantenere attive le funzioni di soccorso in mare che non siano sovrapponibili con quelle di Triton, sia in termini operativi che di autonomia nazionale, ricercando piuttosto una complementarietà tra i due programmi, valorizzando le competenze acquisite e non disperdendole;
a livello di gestione dei flussi di richiedenti asilo e di riconoscimento dello status di rifugiato, a migliorare le risorse dell’«unità Dublino» del Ministero dell'interno, anche per impedire che vengano a scadere, come talvolta è accaduto, i tempi stabiliti per gestire singoli «casi Dublino», magari non riuscendo soltanto per questo a far accettare ad altro Paese dell'Unione europea un richiedente asilo giunto in Italia e con titolo a rivolgersi a un diverso Paese e a ricercare le «migliori pratiche», rafforzando la cooperazione con i corrispondenti uffici nazionali degli altri Paesi dell'Unione europea, per sfruttare al meglio e con maggiore efficacia le possibilità già oggi contenute nel Regolamento per venire incontro a diritti, bisogni e aspirazioni dei richiedenti asilo;
a lottare contro il traffico di migranti, in particolare tenendo presente la novità dell'operazione Mos maiorum, con un'azione repressiva che, nel colpire le reti criminali che sfruttano la drammatica situazione in Africa e Medio Oriente, mantenga però alto il livello di attenzione nel garantire i diritti dei migranti, che non possono essere confusi con i trafficanti di cui sono vittime;
a riprendere nelle sedi opportune la proposta, da più parti sollevata, di costituire sul territorio dei Paesi rivieraschi della sponda meridionale del Mediterraneo delle sedi di screening delle richieste di accesso alle frontiere comuni europee, che limiti il ruolo dei trafficanti nell'organizzare ai loro fini un fenomeno che comunque esiste e continuerà ad esistere;
a livello di politica estera, a sostenere le proposte di corridoi umanitari per i profughi, rendendo più praticabili i confini immediatamente limitrofi alle aree di crisi per chi fugge dalle persecuzioni facendo i passi opportuni presso i Paesi interessati, in primo luogo, oggi, la Turchia;
ad aumentare l'investimento in intervento umanitario, per evidenti ragioni di opportunità, che comprendono anche offrire un'alternativa alla partenza verso l'Unione europea;
a mantenere, infine, nel difficile contesto europeo e internazionale, alta la dignità dell'Italia nella sua tradizione diplomatica, storica e politica di agente di pace e di solidarietà nel Mediterraneo.
(6-00105)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Locatelli, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli».
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: S. 1429 – DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO, LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI, IL CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI, LA SOPPRESSIONE DEL CNEL E LA REVISIONE DEL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE (APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO) (A.C. 2613-A) E ABBINATI PROGETTI DI LEGGE COSTITUZIONALE: D'INIZIATIVA POPOLARE; D'INIZIATIVA POPOLARE; VIGNALI; CIRIELLI; CIRIELLI; CIRIELLI; CAUSI; PISICCHIO; PISICCHIO; PISICCHIO; PISICCHIO; GIACHETTI; SCOTTO; FRANCESCO SANNA; LENZI; BRESSA E DE MENECH; CAPARINI ED ALTRI; CAPARINI ED ALTRI; VACCARO; LAFFRANCO E BIANCONI; PALMIZIO; PALMIZIO; PALMIZIO; PALMIZIO; GIANCARLO GIORGETTI ED ALTRI; GIANCARLO GIORGETTI ED ALTRI; LA RUSSA ED ALTRI; ABRIGNANI ED ALTRI; TONINELLI ED ALTRI; GIANLUCA PINI; GIORGIA MELONI ED ALTRI; MIGLIORE ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; BONAFEDE E VILLAROSA; PIERDOMENICO MARTINO; BRAMBILLA; GIANCARLO GIORGETTI ED ALTRI; CIRIELLI E GIORGIA MELONI; VALIANTE; QUARANTA ED ALTRI; LACQUANITI ED ALTRI; CIVATI ED ALTRI; BOSSI; LAURICELLA E SIMONI; DADONE ED ALTRI; GIORGIS ED ALTRI; LA RUSSA ED ALTRI; RUBINATO ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA; MATTEO BRAGANTINI ED ALTRI; CIVATI; FRANCESCO SANNA ED ALTRI (A.C. 8-14-21-32-33-34-148-177-178-179-180-243-247-284-329-355-357-379-398-399-466-568-579-580-581-582-757-758-839-861-939-1002-1259-1273-1319-1439-1543-1660-1706-1748-1925-1953-2051-2147-2221-2227-2293-2329-2338-2378-2402-2423-2441-2458-2462-2499)
A.C. 2613-A – Questioni pregiudiziali
QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI COSTITUZIONALITÀ
La Camera,
premesso che:
il provvedimento introduce modifiche alla nostra Carta Costituzionale sia in relazione alla forma di governo, sia alla forma di Stato, che scardinano i principi fondamentali della nostra architettura costituzionale, violando, in primis, gli articoli 1 e 48 della Costituzione. In particolare:
1. Il testo modifica le disposizioni contenute nei titoli I, II, III, V, VI della Parte II della Costituzione e nelle Disposizioni finali. Trattasi di un progetto di legge costituzionale dal contenuto disomogeneo che, qualora si pervenisse al referendum confermativo, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, violerebbe il dettato costituzionale quanto alla sovranità popolare (articolo 1 della Costituzione) e alla libertà di voto (articolo 48 della Costituzione), poiché obbligherebbe in modo coercitivo gli elettori ad esprimere un solo voto sull'intero testo, anche se le modifiche costituzionali proposte sono varie e disomogenee rispetto ai contenuti. Se è vero, infatti, che le modifiche degli articoli contenuti nei titoli I, II, III, e VI hanno una loro comune ispirazione in quanto tendono alla modifica dell'attuale forma di governo, con una loro omogeneità, non altrettanto si può sostenere per quanto attiene alle modifiche del titolo V, relativo al rapporto Stato-Regioni. Temi diversi e fondamentali, rispetto ai quali l'elettore, eventualmente chiamato ad esprimersi con referendum confermativo, si troverebbe a dover esprimere un parere unico;
2. L'architettura costituzionale, come sottolineato dalla più autorevole dottrina, evidenzia quale fulcro il concetto in base al quale il potere deve essere ripartito tra più soggetti ed organi in modo che nessuno di essi sia in condizione di sopraffare gli altri. La pluralità degli organi costituzionali comporta che questi siano reciprocamente indipendenti e possano svolgere le funzioni e il ruolo che a ciascuno di essi è attribuito. Anche e soprattutto attorno a questo principio, i Costituenti hanno saputo costruire un sistema fondato su pesi e contrappesi in grado di funzionare perfettamente, capace di resistere alla prova del tempo e a contesti profondamente diversi. Principio leso dalle previsioni del testo quanto ai rapporti tra potere esecutivo e potere legislativo;
3. Il contrasto con l'articolo 1 della Costituzione è evidente rispetto alla previsione dell'elezione di «secondo grado» per il Senato della Repubblica, in quanto il popolo, titolare della sovranità, viene privato del diritto di esercitarla. I senatori non rappresenterebbero più la Nazione, come se il Senato – ancorché ridotto a 100 componenti – non fosse anch'esso un organo dello Stato che partecipa al procedimento di revisione costituzionale e alla funzione legislativa, elegge il Presidente della Repubblica e due dei cinque giudici costituzionali. Per quanto limitati siano, quindi, i poteri che sono riconosciuti al Senato a fronte di quelli riconosciuti alla Camera dei deputati, allo stesso Senato vengono attribuite funzioni e compiti delicatissimi senza che i relativi componenti siano eletti con suffragio diretto in sede regionale. Tale previsione urta con un principio fondamentale del costituzionalismo, in base al quale i detentori del potere legislativo debbono essere eletti dal popolo e al popolo debbono rispondere;
4. Non è possibile prescindere, peraltro, dalla circostanza che è all'esame del Parlamento il cosiddetto «Italicum», che disciplina delle elezioni della Camera dei deputati (ora in esame al Senato della Repubblica) e che nei contenuti si distacca dalle precise indicazioni contenute nella sentenza n. 1/2014 della Corte Costituzionale, a tutto privilegio della governabilità rispetto alla rappresentatività, anche e soprattutto in conseguenza del sistema prevalentemente monocamerale cui darebbe vita il disegno di legge costituzionale 2613. Il premio di maggioranza, previsto a seguito del ballottaggio, delineato nel sistema proposto, con ogni probabilità sarebbe destinato non alla prima lista, ma alla seconda ancorché questa sia stata votata soltanto dal 20 percento degli elettori, con la conseguenza che le verrebbe attribuito un premio assolutamente irragionevole, e dunque si darebbe legittimità ad una Camera dei deputati non costituita da chi il popolo ha scelto con il proprio voto come rappresentante in Parlamento;
5. La stortura grave appena illustrata si intreccia con l'accentramento di poteri che il disegno di legge costituzionale 2613 accorda alla Camera dei deputati, e quindi alla maggioranza di Governo. La Camera, anche grazie alla sproporzione tra i suoi componenti (630) e i componenti del futuro Senato (100), potrebbe procedere nei fatti da sola alla revisione della Costituzione, all'esercizio della funzione legislativa alla elezione del Presidente della Repubblica, dei componenti del Consiglio Superiore della magistratura e di tre dei cinque giudici costituzionali;
6. Oltre all'assenza di un forte contro-potere esterno (concretizzato dalla delegittimazione del Senato quanto alla fonte dei suoi poteri, al numero dei suoi componenti e alle attribuzioni ad esso conferite), è assolutamente carente la previsione di contro-poteri interni. La disciplina delle garanzie delle minoranze parlamentari viene demandata ai regolamenti parlamentari, peraltro approvati dalla maggioranza; nel procedimento legislativo viene escluso, salvo eccezioni limitate, l'esame in commissione referente dei disegni di legge; non è stata, inoltre, prevista la possibilità di ricorso alla Corte costituzionale contro le decisioni delle Camere in tema di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità, che solo può offrire le garanzie auspicate anche dai più autorevoli costituzionalisti;
7. Lo svilimento dei principi cardine del nostro ordinamento si rinviene anche nelle modifiche proposte agli istituti di democrazia diretta che, nel testo in esame, vengono mortificati, soprattutto rispetto alle leggi di iniziativa popolare, per la presentazione in Parlamento delle quali si prevede l’ aumento da 50 a 150 mila del numero di firme necessarie, e per il previsto rinvio ai regolamenti parlamentari della disciplina degli ulteriori aspetti connessi al loro esame e alla loro approvazione;
8. L'assegnazione di una corsia preferenziale ai disegni di legge indicati dal Governo come prioritari (il cosiddetto «voto a data certa») conferma l'impronta generale del testo, chiaramente orientato a privilegiare la governabilità a scapito della rappresentanza; peraltro si precisano, in Costituzione, tempi e procedure dettagliate per l'esame dei provvedimenti governativi, a differenza della disciplina per l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare, disciplinate dai regolamenti parlamentari, tutto ciò a discapito e in contrasto con le garanzie accordate dal nostro ordinamento all'attività parlamentare, sia di maggioranza, sia di minoranza;
9. L'iniziativa di revisione della Costituzione, in una Repubblica parlamentare, compete esclusivamente alle Camere, non attenendo all'indirizzo politico di maggioranza, mentre il disegno di legge AC 2613 ne prevede il pressoché assoluto affidamento al Governo. È evidente il correlato rischio di possibili storture procedimentali conseguenti all'iniziativa governativa, come il ricorso alla procedura d'urgenza, nonché l'apposizione della questione di fiducia, che non possono non rappresentare un grave vulnus al nostro sistema, quanto all'equilibrato rapporto fra i poteri dello Stato,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge costituzionale n. 2613-A e abb.
N. 1. Scotto, Quaranta, Costantino, Fratoianni, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il procedimento di revisione della Costituzione repubblicana – quali che siano i contenuti della revisione – implica l'esercizio di un potere sovraordinato rispetto a quello usualmente impiegato in sede di legislazione ordinaria, che comporta la necessità di un Parlamento pienamente legittimato dal voto popolare, in grado di veicolare e rappresentare democraticamente la modifica del patto sociale fondamentale che lega la cittadinanza della nazione;
la Costituzione è tale in quanto dotata di senso unitario. Ciò è implicito nel concetto stesso di Costituzione, tanto che non si può trasformare una delle due parti che la compongono, senza che ciò incida sull'altra. La prima parte della Costituzione, che contiene i principi fondamentali e i diritti che direttamente danno a questi sostanza, non è isolabile dalla seconda, la quale contiene le norme organizzative che servono a farli valere o che, comunque, ne condizionano l'attuazione; la lettura delle sue disposizioni acquisisce un senso solo in chiave sistematica;
l'attuale Parlamento, principale forma di espressione della sovranità appartenente al popolo ai sensi dell'articolo 1 della Costituzione, risulta essere stato eletto con legge costituzionalmente illegittima. Tale circostanza fa propendere per l'esclusione della possibilità, per il Parlamento eletto su questa base, di intervenire in modo organico sulla Costituzione, per evidenti ragioni di legittimazione; moltissimi dei parlamentari eletti, infatti, stanno svolgendo il loro mandato in virtù di un premio di maggioranza che la Corte costituzionale ha dichiarato essere antidemocratico. La gran parte di detti parlamentari fa parte del partito di maggioranza parlamentare relativa, maggioranza parlamentare relativa illegittima che è la stessa che promuove la riforma. La riforma costituzionale che si vorrebbe discutere, dunque, se sarà approvata, lo sarà in virtù del premio di maggioranza costituzionalmente illegittimo perché antidemocratico. In particolare, la Consulta, con la sentenza che ha dichiarato tale incostituzionalità, ha affermato che le «norme producono una eccessiva divaricazione tra la composizione dell'organo della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l'articolo 1, secondo comma, della Costituzione; [...] risulta, pertanto, palese che in tal modo [le previsioni della legge elettorale] consentono una illimitata compressione della rappresentatività dell'assemblea parlamentare, incompatibile con i principi costituzionali in base ai quali le assemblee parlamentari sono sedi esclusive della “rappresentanza politica nazionale” (articolo 67 della Costituzione), si fondano sull'espressione del voto e quindi della sovranità popolare, ed in virtù di ciò ad esse sono affidate funzioni fondamentali, dotate di “una caratterizzazione tipica ed infungibile”, fra le quali vi sono, accanto a quelle di indirizzo e controllo del governo, anche le delicate funzioni connesse alla stessa garanzia della Costituzione (articolo 138 della Costituzione): ciò che peraltro distingue il Parlamento da altre assemblee rappresentative di enti territoriali»; è da sottolineare, in questa sede, l'espresso richiamo che la Corte riserva alle «delicate funzioni connesse alla stessa garanzia della Costituzione (articolo 138 della Costituzione)», giacché è proprio di tali funzioni che in questa sede si sta parlando;
la Consulta ha altresì stabilito che «il meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza [...] è pertanto tale da determinare un'alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto (articolo 48, secondo comma, della Costituzione)», ribadendo che «le norme censurate [...] dettano una disciplina che non rispetta il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti, ponendosi in contrasto con gli articoli 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 della Costituzione. In definitiva, detta disciplina non è proporzionata rispetto all'obiettivo perseguito, posto che determina una compressione della funzione rappresentativa dell'assemblea, nonché dell'eguale diritto di voto, eccessiva e tale da produrre un'alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l'intera architettura dell'ordinamento costituzionale vigente»;
non è di minor rilievo, accanto alla problematica posta in relazione al premio di maggioranza innanzi menzionata, quella della ferita inferta al processo democratico nel suo complesso: il giudice delle leggi, sulla base delle considerazioni richiamate, in quella sede ha concluso che «è la circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione», poiché le disposizioni della legge elettorale sulla base della quale è avvenuta la loro elezione sono «tali da alterare per l'intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti. Anzi, impedendo che esso si costituisca correttamente e direttamente, coartano la libertà di scelta degli elettori nell'elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, che costituisce una delle principali espressioni della sovranità popolare, e pertanto contraddicono il principio democratico, incidendo sulla stessa libertà del voto di cui all'articolo 48 della Costituzione»;
a fronte dell'eccezionale importanza della materia di discussione è doveroso ribadire in questa sede e con il presente strumento che il diritto di voto incarna l'essenza stessa della democrazia, la sua articolazione in diritti individuali come quota del frazionato potere ascritto alla Repubblica. Conculcare, limitare, violare il diritto di voto coincide con la negazione della struttura democratica dell'ordinamento, con effetti che vanno molto al di là del concreto esercizio del diritto di voto nelle singole tornate elettorali, per compromettere la stessa collocazione del singolo cittadino, di ciascun cittadino, nel sistema istituzionale;
in tali circostanze, sono evidenti le ragioni per le quali a questo Parlamento è precluso l'esercizio della funzione di legislatore costituzionale in modo tanto incisivo; ammesso, infatti, che sia possibile che tale funzione possa essere legittimamente svolta dal Parlamento, essa dovrebbe essere circoscritta a singole disposizioni e giammai potrebbe essere estesa al punto tale da giungere a ridefinire l'assetto complessivo della forma di Governo, e della forma dello Stato, per ragioni che saranno meglio specificate nel prosieguo;
se, infatti, la Corte costituzionale, con la propria sentenza 1/2014 ha comunque fatto salve le elezioni politiche del 2013 e gli atti svolti successivamente dal Parlamento in conseguenza del loro esito in base alla luce del «fondamentale principio di continuità dello Stato», la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza della I sezione civile del 16 aprile 2014, n. 8878, ha altresì specificato che la salvezza degli effetti del c.d. «Porcellum» prodotti per il passato «non attenua la incostituzionalità che è stata accertata e dichiarata dalla Corte senza altre limitazioni (del resto non risultanti dal dispositivo della sentenza)». Dal combinato delle sentenze delle supreme magistrature ordinaria e costituzionale, consegue quanto autorevolmente affermato e financo opportunamente ribadito in sede di audizioni per il disegno di legge costituzionale in discussione, di modo che il Parlamento ne fosse adeguatamente avvertito, ovvero che, anche ammettendo che dalle sentenze citate «non discende che le Camere avrebbero dovuto limitarsi ad approvare la legge elettorale secondo le indicazioni della Consulta – dopo di che avrebbero dovuto essere subito sciolte dal Presidente della Repubblica –, così nemmeno deriva da esse che le Camere, ancorché giuridicamente delegittimate, possano modificare la vigente forma di Stato e di governo, e possano addirittura durare fino alla naturale scadenza del 2018. Una siffatta tesi, spesso esposta dall'attuale Presidente del Consiglio, costituisce infatti – per il solo fatto di essere enunciata ripetutamente – una menomazione da parte del Governo delle attribuzioni della Corte costituzionale, risolvendosi, tale tesi, nella violazione del giudicato costituzionale della sentenza n. 1 del 2014» (così Alessandro Pace, professore emerito di diritto costituzionale presso l'Università «La Sapienza» di Roma, già presidente dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, in un articolo pubblicato su «La Repubblica» del 22 aprile 2014);
la riforma in discussione non si limita a modificare l'assetto istituzionale, ma incide profondamente tanto sulla forma di governo quanto sulla forma di Stato. In particolare, sono le modifiche degli articoli contenuti nei titoli I, II, III, e VI ad avere quale comune ispirazione la modifica dell'attuale forma di governo, laddove le modifiche del titolo V tendono alla riforma della forma di Stato;
un intervento di questa portata non è escluso a priori dalle previsioni in materia di revisione costituzionale, ma è indubbio che esso richiederebbe un'ampia condivisione quale presupposto imprescindibile. Ad ammetterlo sono stati gli stessi promotori delle riforme, i quali hanno voluto che su di esse vi fosse un accordo esteso al di là di quella che è la maggioranza che formalmente sostiene il Governo. Questo presupposto attualmente non viene assolutamente soddisfatto. La filosofia del Governo, espressa nella frase del Presidente del Consiglio «avanti con chi ci sta», è in aperto contrasto con lo spirito «costituente» che dovrebbe animare una così radicale modifica dell'assetto istituzionale;
in particolare, per quello che attiene alla forma di governo, il disegno di legge prospetta un superamento del bicameralismo che in effetti mira a conferire un ruolo dominante al Governo, sottraendo tale ruolo al Parlamento, come sarebbe proprio di una forma di governo parlamentare: non si vuol sostenere infatti, che il superamento del bicameralismo sia precluso a priori nel disegno del Costituente, ma esso, se deve essere svolto entro le forme e i limiti della Costituzione, dovrebbe essere ricondotto nell'alveo di una forma di governo parlamentare. Per restare in tale alveo, dunque, vi sarebbero almeno due alternative: passare ad un monocameralismo con un sistema elettorale proporzionale e adeguate garanzie per la minoranza e con un Senato eventualmente anche composto da rappresentanti delle istituzioni territoriali, ma dotato di soltanto poteri consultivi oppure, pur superando il bicameralismo perfetto – e quindi attribuendo alla sola Camera dei deputati, se eletta con sistema maggioritario, il rapporto fiduciario col Governo – conferire al Senato, eletto dal popolo su base regionale, un maggior numero di componenti e maggiori poteri nell'esercizio della funzione legislativa;
nella modifica adottata nel disegno di legge, al contrario, al Senato viene sottratta tanto la titolarità del rapporto fiduciario quanto qualsivoglia possibilità di intervento realmente determinante in sede legislativa – eccezion fatta per le pochissime materie di competenza bicamerale – financo nelle materie più strettamente connesse alla funzione di governo territoriale, ambito in cui i rilievi del Senato sulle leggi approvate dalla Camera dei deputati possono essere comunque superati da un voto a maggioranza assoluta. Si va a disegnare quindi un monocameralismo in cui l'assenza di una seconda camera di garanzia viene aggravata dalla legge elettorale anch'essa attualmente in fase di approvazione – inscindibile nella presente analisi – il cui impianto è evidentemente di tipo ipermaggioritario;
sempre per quello che attiene la forma di governo, è da rilevare inoltre che la maggioranza che andrà a governare la Camera dei deputati, sarà a sua volta legata al Governo da meccanismi di razionalizzazione che, sbilanciando del tutto la relazione tra i poteri a favore dell'esecutivo, appaiono viziati da manifesta irragionevolezza. Il riferimento è in particolare al meccanismo del cosiddetto «voto a data certa», mediante il quale viene istituita una corsia preferenziale per i disegni di legge del Governo per cui esso può chiedere alla sola Camera superstite di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del suo programma, sia sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta e, decorso il termine, esso può essere posto in votazione, senza modifiche;
l'impatto che questa modifica può avere sull'assetto del nostro sistema costituzionale, combinato con la sostanziale eliminazione della seconda Camera e con la natura ipermaggioritaria della legge elettorale in discussione, può provocare una torsione evidente della forma di governo, tale da essere riconosciuta nel corso del dibattito in sede referente anche dagli stessi componenti della maggioranza di Governo;
infatti, è facile ipotizzare che alla Camera superstite non rimarrà che l'analisi dei disegni di leggi indicati come essenziali per l'attuazione del programma, i quali, in quanto tali, saranno anche quelli sui quali è più probabile che il Governo ponga la questione di fiducia, strumento al cui abuso non è stato posto rimedio. Per questa via, la Camera dei deputati verrebbe posta in un ruolo di totale subalternità rispetto al Governo, il che non è ragionevolmente compatibile con la sua natura di unico organo direttamente elettivo nel sistema risultante dalla riforma;
lo spostamento del baricentro decisionale sull'esecutivo travalica il rapporto con il Parlamento, estendendosi anche al livello della ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni. Infatti, viene introdotta una «clausola di supremazia» in forza della quale lo Stato può intervenire con legge in materie non riservate alla sua legislazione esclusiva, ma sempre e solo su proposta del Governo. Il Governo, nel disegno di legge, diventa così anche il dominus del procedimento legislativo negli ambiti costituzionalmente riservati esclusivamente alle Regioni;
l'intervento sul bicameralismo, oltre che illogico, è irrazionale. Del nuovo Senato, i cui membri sono eletti con elezioni di secondo livello da pochissimi soggetti, faranno parte 21 sindaci, uno per ogni Regione, che non potranno che rappresentare il loro comune, per specificità e particolarità dell'ente;
a questi senatori dovrebbero essere affidate una serie di funzioni che comprendono la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea, la valutazione del loro impatto, la valutazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni, la verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, il controllo e la valutazione delle politiche pubbliche. Tutte queste funzioni, che singolarmente richiederebbero un impegno estremamente gravoso e che sono tutte essenziali per il funzionamento complessivo delle istituzioni, andrebbero a sommarsi all'attività di valutazione e di eventuale proposta di modifica di tutte le leggi approvate dalla Camera dei deputati, che, pur se svuotata di ogni forza realmente ostativa e quindi della sua reale efficacia, resterebbe nondimeno la principale funzione del nuovo Senato;
i senatori, chiamati a svolgere una funzione legislativa che pur essendo ipoteticamente non incisiva richiede ugualmente lo stesso impegno che richiederebbe se fosse determinante, nonché tutte le altre fondamentali ed estremamente complesse funzioni appena elencate, resterebbero consiglieri regionali e sindaci, gravati dallo svolgimento del loro mandato; è del tutto evidente l'irragionevolezza di affidare una serie di compiti di tale complessità e gravosità a soggetti che ne sono già investiti nella gestione della cosa pubblica, che si tradurrà nella trascuratezza o nell'abbandono delle une o delle altre funzioni, che sono tuttavia di rilievo essenziale;
irrazionale appare altresì, rispetto al disegno complessivo, la riforma del Titolo V della Costituzione, con la quale si sopprime la competenza legislativa concorrente e si riportano una serie di materie alla competenza esclusiva dello Stato: uno dei motivi della mancata attuazione del Titolo V viene indicato nella mancata previsione di una Camera delle Autonomie che fungesse da istituzione di raccordo tra Stato e Regioni, che infatti nella panoramica comparatistica è presente essenzialmente nei sistemi caratterizzati da una forma di Stato federale. Con la riforma, da un lato si intende istituire una Camera rappresentativa delle istituzioni territoriali, dall'altro si intende invertire la spinta regionalistica perseguita con la precedente riforma del Titolo V, con una nuova centralizzazione delle funzioni: quale che sia la scelta del legislatore costituzionale – se cioè sia nel senso di una maggiore devoluzione delle competenze e rafforzamento delle autonomie territoriali di stampo federale oppure se sia nel senso di un ripristino di un modello di Stato fortemente accentrato – la scelta di istituire detta Camera appare manifestamente contraddittoria – e dunque irrazionale – rispetto a quella con la quale si ripristinano le competenze statali fino ad arrivare alla previsione di una clausola di supremazia statale, i presupposti per la cui applicazione sono estremamente vaghi e molto difficilmente delimitabili, la cui applicazione viene peraltro attribuita ad una scelta del Governo;
la riforma, così vasta e disomogenea, verrà successivamente sottoposta a referendum. In questo passaggio si profilano due ulteriori evidentissimi vizi di costituzionalità. In primo luogo, la modalità scelta dal Governo per arrivare al passaggio referendario si manifesta in un'ulteriore insopportabile prevaricazione sul Parlamento. Infatti, al referendum non si arriverà nelle forme stabilite dall'articolo 138, ovvero in mancanza di adesione al disegno di legge costituzionale da parte di un numero di deputati e senatori inferiore ai due terzi, bensì, attraverso una palese forzatura delle previsioni costituzionali, per decisione del Governo, il quale ha già annunciato, attraverso il ministro competente, che il referendum si farà «comunque»: ciò significa che il Governo imporrà anche a parlamentari che in ipotesi condividono il disegno di riforma di votare contro lo stesso, o di astenersi dal voto, per porre in essere le precondizioni per la richiesta e l'indizione del referendum. Da strumento di tutela della minoranza il referendum costituzionale si trasforma così in strumento della maggioranza, pretesto per comprimere gli spazi per la discussione e il dibattito parlamentare, rinviato alla sede referendaria anche laddove vi sarebbero spazi per il miglioramento di un progetto di riforma irrazionale e incoerente, sede in cui tuttavia ai cittadini non potrà essere data altra scelta differente dal «prendere o lasciare»;
collegato al punto precedente, consegue anche che relativamente alla fase referendaria vi sarà un'ulteriore violazione costituzionale, non già sotto il profilo del procedimento parlamentare, ma dal punto di vista del voto dei cittadini. La disomogeneità della riforma, che comprende al suo interno ambiti diversissimi e al contempo aspetti che, presi singolarmente, potrebbero essere condivisi anche da chi non condivide il disegno complessivo – come ad esempio quello relativo all'abolizione del CNEL o quello sulla fissazione degli emolumenti dei consiglieri regionali – costituirà, nel caso in cui diventerà oggetto, nella sua totalità, di consultazione referendaria, una chiara forma di coartazione della volontà dell'elettore, secondo quanto la Corte costituzionale ha stabilito in ambito di referendum abrogativo con la giurisprudenza con cui ha dichiarato l'inammissibilità dei quesiti referendari non omogenei, per contrasto con la Costituzione. Così facendo il disegno di legge in discussione violerà gli articoli 1 e 48 della Costituzione, che proclamano rispettivamente la sovranità del popolo e il principio della libertà del voto, in quanto costringerà l'elettore a votare proposte di modifica molto diverse e talora addirittura contrastanti le une con le altre, quale quella del Senato rappresentativo delle istituzioni territoriali che si contrappone alla centralizzazione delle competenze legislative, ancorché egli sia favorevole ad alcune e contrario ad altre;
tutto quanto innanzi esposto e considerato evidenzia da un lato la mancanza di legittimazione politico-costituzionale del Parlamento a procedere alla revisione in questi termini e il superamento dei limiti imposti alla revisione costituzionale che determinerebbe l'entrata in vigore di questa riforma per ragioni di metodo, dall'altro la sua intrinseca e manifesta irragionevolezza e irrazionalità, le quali costituiscono in ogni caso il limite esterno invalicabile per il legislatore, anche in sede di revisione costituzionale,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge costituzionale n. 2613-A e abb.
N. 2. Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Colletti, Cecconi.
A.C. 2613-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
PARERE FAVOREVOLE
A.C. 2613-A – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo I
MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 1.
(Funzioni delle Camere).
1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.
La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.
Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Concorre alla valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni, alla verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato nonché all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
ART. 1.
(Funzioni delle Camere).
Premettere il seguente articolo:
Art. 01.
(Introduzione in Costituzione del principio di equità generazionale).
1. All'articolo 31 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Promuove con appositi provvedimenti la partecipazione dei giovani alla vita politica, economica e sociale.
Informa le proprie scelte al principio di equità tra generazioni».
Conseguentemente, al Capo I, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche al titolo IV della parte I e al titolo I della parte II della Costituzione.
01. 0200. Giorgia Meloni, Rampelli, La Russa, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Taglialatela, Totaro.
Premettere il seguente articolo:
Art. 01.
(Elettorato attivo e passivo dei giovani).
1. All'articolo 48, primo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il diritto di voto per l'elezione dei consigli comunali è riconosciuto ai cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età».
Conseguentemente dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «hanno compiuto i diciotto anni di età entro il giorno di indizione dei comizi elettorali».
01. 07. Scotto, Quaranta, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.
Premettere il seguente articolo:
Art. 01.
1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
Conseguentemente,
dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il numero dei deputati è di trecentocinquanta.»;
2. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il numero dei senatori è di centocinquanta.»
all'articolo 37, sopprimere il comma 1.
1. 4. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Premettere il seguente articolo:
Art. 01.
1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. – 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero» sono soppresse;
b) al quarto comma, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, » sono soppresse.
01. 08. Parisi.
Premettere il seguente articolo:
Art. 01.
(Modifica all'articolo 53 della Costituzione, in materia di princìpi del sistema tributario e di limite alla pressione fiscale complessiva).
1. All'articolo 53 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«La legge regola i rapporti tra i contribuenti ed il sistema tributario secondo principi di chiarezza, semplicità, equità e non retroattività delle norme.
La legge determina il prelievo fiscale nel rispetto del principio che la pressione fiscale non deve superare il quaranta per cento del prodotto interno lordo nazionale.».
Conseguentemente, al Capo I, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche al titolo IV della parte I e al titolo I della parte II della Costituzione.
01. 0201. Giorgia Meloni, Rampelli, La Russa, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Taglialatela, Totaro.
Premettere il seguente articolo:
Art. 01.
1. All'articolo 53 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La legge determina il prelievo fiscale nel rispetto del principio che la pressione fiscale non deve superare il quaranta per cento del prodotto interno lordo nazionale.».
01. 0202. Centemero.
Premettere il seguente articolo:
Art. 01.
(Conflitto di interessi).
All'articolo 54 della Costituzione, secondo comma, dopo le parole: «con disciplina e onore» sono aggiunte le seguenti: «nonché di operare nell'esclusiva cura degli interessi pubblici e in assenza di conflitti di interesse.».
01. 011. Scotto, Quaranta, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.
Sopprimerlo.
*1. 1. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Sopprimerlo.
*1. 200. Civati, Pastorino.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 55. – L'Assemblea rappresentativa della Repubblica è il Parlamento, che si articola nella Camera dei deputati e nel Senato della Repubblica.
Ciascun membro del Parlamento rappresenta la sovranità nazionale detenuta dal popolo.
Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto con sistema proporzionale.
Il Parlamento è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione.
Il Senato della repubblica rappresenta le collettività nell'ambito della Nazione. Concorre, nei casi e secondo le modalità stabilite in Costituzione, alla funzione legislativa.
Esercita le funzioni di controllo e valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni nonché di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato.
Concorre ad esprimere, previo esame dei candidati, pareri sulle nomine di competenza del Governo e partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea.
Nelle forme stabilite dal suo regolamento, il Senato promuove la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alla definizione delle politiche e della legislazione dell'Unione europea.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».
(Testo alternativo del relatore di minoranza, deputato Toninelli).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Riduzione del numero dei parlamentari).
1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il numero dei deputati è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.».
2. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il numero dei senatori è di centocinquanta.»
1. 3. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Modificazione all'articolo 55 della Costituzione).
1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:
«Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto.
Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche».
Conseguentemente:
dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modificazioni all'articolo 56 della Costituzione).
1. All'articolo 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero».
b) al terzo comma, le parole: «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore»;
c) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue».
sostituire l'articolo 2 con il seguente:
Art. 2.
(Modificazione all'articolo 57 della Costituzione).
1. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero»;
sopprimere gli articoli da 3 a 20.
1. 2. Costantino, Scotto, Quaranta, Sannicandro, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Il Parlamento).
1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico e la funzione legislativa.
Il Senato della Repubblica esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea e nelle materie di legislazione concorrente. È titolare in via esclusiva della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, un potere esclusivo di inchiesta e una funzione di controllo costituzionale sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge e una funzione di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni, nonché di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio. Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.»
Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:
Art. 1-bis.
(Camera dei deputati).
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 56.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di quattrocentocinquanta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.».
Art. 1-ter.
(Senato della Repubblica).
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57.
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.».
Art. 1-quater.
(Elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica).
1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno.
Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano; la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.
Art. 1-quinquies.
(La funzione legislativa).
1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
“Art. 70.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione, le altre leggi costituzionali, le leggi elettorali, le leggi che regolano i diritti di libertà e le leggi di ratifica dei trattati internazionali.
Il Senato della Repubblica approva le leggi di recepimento del diritto dell'Unione europea, quelle relative alle materie di legislazione concorrente, nonché quelle che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma; 117, secondo comma, lettera p); 118, terzo comma; 119, commi terzo, quinto e sesto; 120, secondo comma, e 122, primo comma.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, esprime parere di costituzionalità.”.
Art. 1-sexies.
(Promulgazione delle leggi).
1. L'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:
“Art. 73.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi approvate in contrasto con il parere di costituzionalità espresso ai sensi dell'articolo 82, secondo comma, possono, prima della loro promulgazione, essere deferite alla Corte costituzionale con mozione motivata approvata dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Nel caso previsto dal terzo comma, la Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di un mese. Il deferimento alla Corte costituzionale sospende il termine della promulgazione.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.”.
Art. 1-septies.
(Ratifica dei trattati internazionali e dell'Unione europea).
1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:
“Art. 80.
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
La ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea è approvata con legge in via esclusiva dal Senato della Repubblica.”.
Art. 1-octies.
(Funzione di controllo e potere d'inchiesta).
1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:
“Art. 82.
Il Senato della Repubblica svolge la funzione di controllo sul Governo e sulla Pubblica amministrazione. A tale scopo il Senato, nelle forme previste dal suo Regolamento:
a) vigila sull'attuazione e sull'efficacia delle leggi e sul corretto esercizio dei poteri normativi del Governo;
b) vigila sul corretto esercizio delle nomine pubbliche al fine di garantire la trasparenza delle procedure di selezione, l'assenza di conflitti d'interesse, l'adozione di criteri di scelta basati sui requisiti di moralità, indipendenza, comprovata esperienza e competenza, nonché al fine di assicurare il rispetto delle cause di incompatibilità previste dalla legge;
c) svolge la funzione di vigilanza, di controllo e di censura motivata sull'attività di tutte le persone fisiche che ricevano retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, nonché di tutte le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi amministrazione pubblica.
Il Senato della Repubblica esprime pareri sulle questioni di costituzionalità relative ai disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati nonché sugli atti aventi forza di legge.
Il Senato della Repubblica dispone inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
La Camera dei deputati svolge funzioni ispettive nei confronti del Governo e delle pubbliche amministrazioni mediante le interrogazioni e le interpellanze e nelle altre forme previste dal suo Regolamento.”.
Art. 1-novies.
(Messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica).
1. All'articolo 90 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L'istruttoria per la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica è affidata al Senato.».
Art. 1-decies.
(Il rapporto di fiducia tra il Governo e la Camera dei deputati).
1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
“Art. 94.
Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.
La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.”.
Art. 1-undecies.
(Parere di merito su leggi regionali).
1. All'articolo 127 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
“Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti al Senato della Repubblica, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.”.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 10, 13, 19, 20, 25 e 37.
1. 5. Quaranta, Scotto, Costantino, Sannicandro, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.
Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 55, con il seguente:
«Art. 55.
L'Assemblea rappresentativa della Repubblica è il Parlamento, che si articola nella Camera dei deputati e nel Senato della Repubblica.»
1. 9. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 55, con il seguente:
«Art. 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri di ciascuna Camera sono eletti a suffragio universale diretto.
Ciascun membro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rappresenta la Nazione ed esercita la funzione di raccordo tra le esigenze dello Stato e quelle delle Regioni, delle Città metropolitane e dei Comuni.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica concorrono, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa e svolgono attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.».
1. 10. Bianconi.
Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 55, con il seguente:
«Art. 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Ciascuna Camera esercita le funzioni che le sono attribuite ai sensi del presente Titolo.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.»
1. 201. Civati, Pastorino.
Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 55, con il seguente:
«Art. 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
La Camera è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione legislativa e le funzioni di controllo ai sensi delle disposizioni del presente Titolo.
Il Senato della Repubblica concorre, secondo modalità stabilite nel presente Titolo, alla funzione legislativa e a quella di controllo sul Governo, con esclusione della votazione di fiducia. Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.».
1. 202. Civati, Pastorino.
Al comma 1, capoverso Art. 55, primo comma, dopo le parole: Il Parlamento aggiungere le seguenti: è eletto a suffragio universale e diretto e.
1. 11. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, primo comma, sopprimere le parole: e del Senato della Repubblica.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso,
sostituire il secondo comma con il seguente:
«La legge che stabilisce le modalità di elezione della Camera dei deputati promuove l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.»;
sopprimere il quinto e sesto comma;
sostituire l'articolo 2 con il seguente:
Art. 2.
(Soppressione del Senato).
1. Gli articoli 57, 58 e 59 della Costituzione sono abrogati.;
sostituire l'articolo 3 con il seguente:
Art. 3.
(Modifica all'articolo 59 della Costituzione).
1. All'articolo 59 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «È senatore di diritto e a vita» sono sostituire dalle seguenti: «È deputato di diritto e a vita»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nei campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre»;
sostituire l'articolo 5 con il seguente:
Art. 5.
(Modifica all'articolo 63 della Costituzione).
1. L'articolo 63 della Costituzione, è sostituito con il seguente:
«La Camera dei deputati elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza»;
sostituire l'articolo 6 con il seguente:
Art. 6.
(Modifiche all'articolo 64 della Costituzione).
1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 64.
La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Il regolamento garantisce i diritti delle minoranze parlamentari.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia la Camera può deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni della Camera non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute della Camera. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
I membri della Camera hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni.»;
sostituire l'articolo 7 con il seguente:
Art. 7. (Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica). – 1. All'articolo 66 della Costituzione, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati»;
all'articolo 8, capoverso Art. 67, sostituire le parole: del Parlamento con le seguenti: della Camera dei deputati;
sostituire l'articolo 10 con il seguente:
Art. 10.
(Procedimento legislativo).
1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati»;
sostituire l'articolo 11 con il seguente:
Art. 11.
(Iniziativa legislativa).
1. L'articolo 71 è sostituito dal seguente:
«Art. 71.
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro della Camera dei deputati ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dal regolamento della Camera dei deputati.
Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge sono disposte le modalità di attuazione.»;
all'articolo 12, comma 1, capoverso Art. 72:
sopprimere il primo comma;
al secondo comma, sopprimere la parola: «altro»;
al terzo comma, sostituire le parole: «I regolamenti stabiliscono» con le seguenti: «Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce»;
al quarto comma, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «può» e sopprimere le parole: «, alla Camera dei deputati,»;
sopprimere il sesto comma;
sostituire il settimo comma con il seguente:
«Escluse le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche, di referendum popolare, le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera p), per la legge di cui all'articolo 122, primo comma, le leggi in materia elettorale, le leggi di ratifica dei trattati internazionali e le leggi per la cui approvazione è prescritta una maggioranza speciale, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.»;
sostituire l'articolo 13 con il seguente:
Art. 13.
(Promulgazione delle leggi).
1. All'articolo 73, primo comma, della Costituzione, le parole: «Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti» sono sostituite dalle seguenti: «Se la Camera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti»;
all'articolo 14, comma 1, capoverso Art. 74, primo comma, sostituire le parole: alle Camere con le seguenti: alla Camera;
all'articolo 16, comma 1,
lettera b), sostituire le parole da:, anche quando fino a: La Camera dei deputati con la seguente: che;
lettera d), sopprimere il terzo capoverso;
sostituire l'articolo 21 con il seguente:
Art. 21.
1. All'articolo 83 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati»;
all'articolo 22, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il secondo comma è abrogato;
all'articolo 23, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al terzo comma, le parole: «le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera dei deputati è sciolta» e la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sua».;
dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera»;
b) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera»;
c) al quarto comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera»;
d) all'ottavo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera»;
e) al nono comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera»;
dopo l'articolo 24, inserire il seguente:
Art. 24-bis.
1. All'articolo 90, secondo comma, della Costituzione, le parole: «in seduta comune» sono soppresse.
2. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: «in seduta comune» sono soppresse;
3. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: «in seduta comune» sono soppresse;
dopo l'articolo 32, inserire il seguente:
Art. 32-bis.
1. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati»;
sostituire l'articolo 34 con il seguente:
Art. 34.
1. All'articolo 122 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione»;
b) al secondo comma, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati»;
sostituire l'articolo 35 con il seguente:
Art. 35.
1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, le parole: «e senatori» sono soppresse;
sostituire l'articolo 36 con il seguente:
Art. 36.
1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «in seduta comune» sono soppresse;
b) al settimo comma, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato»;
dopo l'articolo 36, inserire i seguenti:
Art. 36-bis.
1. All'articolo 136, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati»;
Art. 36-ter.
1. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati»;
b) al secondo comma, le parole: «di una Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;
c) al terzo comma, le parole: «da ciascuna delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati»;
all'articolo 37,
sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 61 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera» e le parole: «delle precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «della precedente»;
b) al secondo comma, le parole: «non siano riunite le nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «non sia riunita la nuova Camera» e le parole: «delle precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «della precedente».
sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 62 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «Le Camere si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera si riunisce»;
b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera»;
c) il terzo comma è abrogato.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:
“Art. 65 – La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato”;
all'articolo 38,
sopprimere i commi 1, 2, 4, 5 e 6;
sostituire il comma 7 con il seguente:
7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale acquisiscono la qualifica di Deputato a vita, e diventano membri della Camera dei deputati.;
sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Le disposizioni del regolamento della Camera del deputati vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo l'ordinamento dalla Camera dei deputati, conseguenti alla medesima legge costituzionale.;
sopprimere il comma 9;
all'articolo 39,
sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, alla definizione di un'unica amministrazione del Parlamento della Repubblica, mediante l'integrazione funzionale delle amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.;
sopprimere i commi 5 e 6.
1. 14. Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano, Picchi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, primo comma, sopprimere le parole: e del Senato della Repubblica.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso:
al secondo comma, sostituire le parole: delle Camere con le seguenti: della Camera;
al quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole da: Il Senato della Repubblica rappresenta fino a: legislativa ed;
sostituire il quinto comma con il seguente:
«Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato ed esprime i pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge»;
sopprimere l'ultimo comma;
sostituire l'articolo 2 con il seguente:
Art. 2.
L'articolo 57 della Costituzione è soppresso.;
all'articolo 3, capoverso, sostituire, ovunque ricorra, la parola: senatori con la seguente: deputati;
all'articolo 5, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: della Camera dei deputati;
all'articolo 6,
lettera a), capoverso,
primo periodo, sostituire le parole: delle Camere con le seguenti: della Camera;
lettera b), capoverso,
primo periodo, sostituire le parole: delle Camere con le seguenti: della Camera;
all'articolo 7, capoverso, sostituire le parole: Il Senato della Repubblica con le seguenti: La Camera dei deputati;
all'articolo 10, capoverso Art. 70, primo comma, sostituire le parole da: collettivamente fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: dalla Camera dei deputati;
sostituire l'articolo 11 con il seguente:
Art. 11.
All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata dalla Camera dei deputati sono disposte le modalità di attuazione.»;
all'articolo 12, capoverso Art. 72:
al primo comma, sopprimere le parole: presentato ad una Camera;
sopprimere il secondo comma;
sopprimere il sesto comma;
all'articolo 13, sopprimere le parole: e del Senato della Repubblica ovunque ricorrano;
all'articolo 14, capoverso Art. 74, primo comma, sostituire le parole: alle Camere con le seguenti: alla Camera dei deputati;
all'articolo 16, comma 1, lettera d), sopprimere il terzo capoverso;
all'articolo 19, sopprimere le parole da: ed è aggiunto fino alla fine dell'articolo;
all'articolo 20, capoverso Art. 82:
primo comma, sopprimere il secondo periodo;
secondo comma, sostituire le parole: ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione con le seguenti: la Camera nomina fra i propri componenti una Commissione che;
all'articolo 23, comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: le parole: «il Presidente fino a: Senato indice»;
all'articolo 34, capoverso Art. 120, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: della Camera dei deputati;
sopprimere l'articolo 36;
sopprimere l'articolo 39.
1. 13. Scotto, Quaranta, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.
Al comma 1, capoverso Art. 55, primo comma, sopprimere le parole: e del Senato della Repubblica.
Conseguentemente:
ovunque ricorrano, sostituire le parole: le Camere con le seguenti: la Camera e le parole: delle Camere con le seguenti: della Camera;
al medesimo capoverso, sopprimere il quinto e il sesto comma;
sopprimere l'articolo 2;
sopprimere l'articolo 3;
sopprimere l'articolo 5;
sostituire l'articolo 7 con il seguente:
Art. 7. (Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica). – 1. All'articolo 66 della Costituzione, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati»;
sostituire l'articolo 10 con il seguente:
Art. 10. – 1. L'articolo 70 è sostituito dal seguente:
«Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati.»;
all'articolo 11, comma 1, sopprimere la lettera a);
all'articolo 12, capoverso Art. 72, sopprimere il primo e il terzo comma e, al secondo comma, sopprimere la parola: «altro»;
all'articolo 16, comma 1,
lettera b), sostituire le parole da:, anche quando fino a: La Camera dei deputati con la seguente: che;
lettera d), sopprimere le parole da: «L'esame, a norma dell'articolo 70» fino alla fine del periodo;
i) all'articolo 20, capoverso Art. 82, primo comma, sopprimere le parole: «Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali»;
all'articolo 22, sostituire le parole: «Il Presidente del Senato» con le seguenti: «Il Presidente della Camera»;
all'articolo 23, sostituire le parole: «Il Presidente del Senato» con le seguenti: «Il Presidente della Camera»;
sostituire l'articolo 37, con il seguente:
Art. 37. – All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dal Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati»;
b) al settimo comma, della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».
1. 15. Bianconi, Altieri, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano, Picchi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, primo comma, sopprimere le parole: e del Senato della Repubblica.
1. 16. Biancofiore.
Al comma 1, capoverso Art. 55, primo comma, sostituire le parole: Senato della Repubblica con le seguenti: Senato delle Autonomie.
Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Senato della Repubblica con le seguenti: Senato delle Autonomie.
*1. 17. Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.
Al comma 1, capoverso Art. 55, primo comma, sostituire le parole: Senato della Repubblica con le seguenti: Senato delle Autonomie.
Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Senato della Repubblica con le seguenti: Senato delle Autonomie.
*1. 206. Centemero.
Al comma 1, capoverso Art. 55, dopo il primo comma, aggiungere i seguenti:
«Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto, con sistema proporzionale.
Il numero dei senatori è centocinquanta e il numero dei deputati trecentoquindici.».
Conseguentemente, all'articolo 2, capoverso Art. 57, primo comma, sostituire le parole: cento senatori con le seguenti: centocinquanta senatori.
1. 22. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
«Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori è centocinquanta e il numero dei deputati trecentoquindici.».
Conseguentemente, all'articolo 2, capoverso Art. 57, primo comma, sostituire le parole: cento senatori con le seguenti: centocinquanta senatori.
1. 20. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
«Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori è centocinquanta e il numero dei deputati trecentocinquanta.».
Conseguentemente, all'articolo 2, capoverso Art. 57, primo comma, sostituire le parole: cento senatori con le seguenti: centocinquanta senatori.
1. 21. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
«Il numero dei senatori è centocinquanta e il numero dei deputati trecentoquindici».
Conseguentemente, all'articolo 2, capoverso Art. 57, primo comma, sostituire le parole: cento senatori con le seguenti: centocinquanta senatori.
1. 19. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti:
«Le Camere rappresentano la Nazione ed esercitano collettivamente la funzione legislativa nelle materie indicate dalla Costituzione.
La Camera dei deputati accorda e revoca, secondo modalità stabilite dalla Costituzione e dal regolamento, la fiducia al Governo. Esercita la funzione legislativa nelle materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato.
Il Senato esercita la funzione legislativa in tutte le altre materie».
Conseguentemente, al medesimo capoverso, quinto comma, sopprimere il primo periodo.
1. 24. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, sopprimere il terzo comma.
Conseguentemente,
al medesimo capoverso, sostituire il quinto comma con il seguente:
«Il Senato della Repubblica concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Esprime pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.»;
all'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 57,
sostituire il primo comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori rappresentativi delle Regioni»;
sostituire il secondo comma con il seguente: «Fanno parte del Senato i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ciascuna Giunta regionale designa, tra i propri componenti, gli altri senatori ad essa spettanti. I senatori possono farsi rappresentare da altri componenti della medesima Giunta. La delega vale per la singola seduta e può essere rinnovata.»;
al terzo comma, sostituire le parole: inferiore a due con le seguenti: inferiore a tre;
sostituire il sesto comma con il seguente: «I senatori che rappresentano ciascuna Regione esprimono il proprio voto unitariamente secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Senato»;
sostituire l'articolo 3 con il seguente:
L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 59. – È deputato di diritto a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.»;
sostituire l'articolo 8 con il seguente:
L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 67.
I membri del Senato rappresentano la Regione o la Provincia Autonoma nella quale sono stati eletti. I membri della Camera dei deputati rappresentano la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.»;
all'articolo 38, sopprimere i commi 1, 5, 6.
1. 28. D'Attorre.
Al comma 1, capoverso Art. 55, terzo comma, sostituire le parole: Ciascun membro della con la seguente: La.
1. 26. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, terzo comma, sostituire le parole: della Camera dei deputati rappresenta la Nazione con le seguenti: del Parlamento rappresenta la sovranità nazionale detenuta dal popolo.
1. 31. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, terzo comma, sostituire le parole: della Camera dei deputati con le seguenti: delle Camere.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre con la seguente: concorre.
1. 203. Bianconi, Altieri, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano, Picchi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, terzo comma, sostituire le parole: della Camera dei deputati con le seguenti: delle Camere.
1. 33. Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.
Al comma 1, capoverso Art. 55, terzo comma, sostituire le parole: della Camera dei deputati con le seguenti: del Parlamento.
*1. 32. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, terzo comma, sostituire le parole: della Camera dei deputati con le seguenti: del Parlamento.
*1. 35. Quaranta, Scotto, Costantino, Sannicandro, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.
Al comma 1, capoverso Art. 55, terzo comma, dopo le parole: della Camera dei deputati aggiungere le seguenti: e del Senato della Repubblica.
1. 25. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, terzo comma, dopo le parole: rappresenta la Nazione aggiungere le seguenti; ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Conseguentemente, sostituire l'articolo 8 con il seguente:
Art. 8. – 1. L'articolo 67 della Costituzione è abrogato.
1. 36. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, sostituire il quarto, il quinto e il sesto comma con i seguenti:
«Il Senato della Repubblica rappresenta le autonomie territoriali ed esercita la funzione legislativa nelle materie indicate dalla Costituzione. Le Camere possono riunirsi in seduta comune nei casi stabiliti dalla Costituzione.».
1. 39. Costantino, Quaranta, Scotto, Sannicandro, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.
Al comma 1, capoverso Art. 55, sostituire il quarto comma con il seguente:
«Il Regolamento della Camera dei deputati disciplina il procedimento legislativo, quello di indirizzo politico e le funzioni di ispezione e controllo verso il Governo, nell'ambito di quanto previsto dalla Costituzione; esso garantisce i diritti delle opposizioni nella formazione dell'ordine del giorno e in ogni altro momento dell'attività parlamentare.».
1. 42. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, sostituire il quarto comma con il seguente:
«Il Parlamento è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione.».
1. 18. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al capoverso Art. 55, quarto comma, sopprimere le parole: la funzione di indirizzo politico,.
1. 43. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, quarto comma, dopo le parole: funzione legislativa aggiungere le seguenti: con il Senato della Repubblica, che vi concorre,.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, quinto comma, secondo periodo, sopprimere le parole:, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione,.
1. 68. Sannicandro, Scotto, Quaranta, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.
Al comma 1, capoverso Art. 55, quarto comma, sostituire le parole: e quella di controllo dell'operato del Governo con le seguenti:. Il Parlamento esercita la funzione di controllo dell'operato del Governo.
*1. 37. Sannicandro, Costantino, Quaranta, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.
Al comma 1, capoverso Art. 55, quarto comma, sostituire le parole: e quella di controllo dell'operato del Governo con le seguenti:. Il Parlamento esercita la funzione di controllo dell'operato del Governo.
*1. 44. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, sostituire il quinto comma con il seguente:
«Il Senato della Repubblica esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea e nelle materie di legislazione concorrente. È titolare in via esclusiva della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, un potere esclusivo di inchiesta e un potere preventivo di rinvio alla Consulta sui disegni di legge in discussione alla Camera dei deputati e sugli atti aventi forza di legge e una funzione di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni, nonché di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio. Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni».
1. 40. Sannicandro, Costantino, Scotto, Quaranta, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.
Al comma 1, capoverso Art. 55, sostituire il quinto comma con il seguente:
«Il Senato della Repubblica è organo di garanzia e rappresenta anche le autonomie territoriali. Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio».
1. 41. Sannicandro, Scotto, Quaranta, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.
Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, sopprimere il primo periodo.
1. 46. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: rappresenta le istituzioni territoriali con le seguenti: è espressione delle istituzioni territoriali e ne rappresenta gli interessi in ragione delle competenze e nei limiti stabiliti dalla Costituzione. Ciascun membro del Senato rappresenta la comunità locale di appartenenza.
1. 48. De Mita.
Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: le istituzioni territoriali con le seguenti: le collettività territoriali nell'ambito della Nazione.
1. 47. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: le istituzioni territoriali con le seguenti: i Comuni, le Città metropolitane e le Regioni.
1. 51. Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.
Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, sostituire le parole: le istituzioni territoriali con le seguenti: le comunità territoriali nell'ambito della Nazione.
1. 50. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, primo periodo, sostituire la parola: istituzioni con la seguente: Autonomie.
1. 52. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nell'ambito dell'unità ed indivisibilità nazionale.
1. 53. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, sopprimere il secondo periodo.
1. 54. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, sostituire il secondo, il terzo ed il quarto periodo con il seguente: Concorre alla funzione legislativa e a quella di controllo dell'operato del Governo secondo le modalità stabilite dalla Costituzione e dal proprio regolamento e nei casi previsti dalla legge.
1. 45. Lattuca.
Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, in materia di salute, trattamenti sanitari e lavoro, nonché.
1. 67. Dieni, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 6, 29 e 32, secondo comma, nonché.
1. 78. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 7, 29 e 32, secondo comma, nonché.
1. 79. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 8, 29 e 32, secondo comma, nonché.
1. 80. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 9, 29 e 32, secondo comma, nonché.
1. 81. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 10, 29 e 32, secondo comma, nonché.
1. 82. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 11, 29 e 32, secondo comma, nonché.
1. 83. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 13, 29 e 32, secondo comma, nonché.
1. 84. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 14, 29 e 32, secondo comma, nonché.
1. 85. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 15, 29 e 32, secondo comma, nonché.
1. 86. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 16, 29 e 32, secondo comma, nonché.
1. 87. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 17, 29 e 32, secondo comma, nonché.
1. 88. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 18, 29 e 32, secondo comma, nonché.
1. 89. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 19, 20, 29 e 32, secondo comma, nonché.
1. 90. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 21, 29 e 32, secondo comma, nonché.
1. 91. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 23, 29 e 32, secondo comma, nonché.
1. 92. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 24, 25, 29 e 32, secondo comma, nonché.
1. 73. Dieni, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 26, 29 e 32, secondo comma, nonché.
1. 94. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 27, 29 e 32, secondo comma, nonché.
1. 95. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 28, 29 e 32, secondo comma, nonché.
1. 96. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29, 30 e 32, secondo comma, nonché.
1. 97. Dieni, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29, 31 e 32, secondo comma, nonché.
1. 98. Dieni, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29, 32, secondo comma, e 33, nonché.
1. 71. Dieni, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29, 32, secondo comma, e 34, nonché.
1. 72. Dieni, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29, 32, secondo comma, e 41, nonché.
1. 75. Dieni, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29, 32, secondo comma, e 53, nonché.
1. 76. Dieni, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al capoverso Art. 55, comma quinto, secondo periodo, dopo la parola: Concorre aggiungere le seguenti:, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29, 32, secondo comma, e 54, nonché.
1. 77. Dieni, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, secondo periodo, sopprimere le parole:, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione.
1. 99. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea.
Conseguentemente,
al medesimo capoverso, quinto comma, sopprimere il terzo periodo;
dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Dopo l'articolo 55 della Costituzione è aggiunto il seguente:
«Art. 55-bis.
La Camera dei deputati esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea e lo Stato. Il Senato della Repubblica esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea.
La Camera dei deputati e il Senato partecipano, in coerenza con il ruolo e le funzioni attribuite a ciascuna di esse dall'articolo 55, alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea.
Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia nelle sedi decisionali dell'Unione europea sia coerente con gli indirizzi definiti dalla Camere dei deputati e, per le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, dal Senato. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro competente riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamentari, fornendo le adeguate motivazioni della posizione assunta.».
*1. 207. Michele Bordo, Berlinghieri, Albini, Bergonzi, Bonomo, Camani, Chaouki, Culotta, Garavini, Giulietti, Moscatt, Schirò, Scuvera, Ventricelli.
Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea.
Conseguentemente,
al medesimo capoverso, quinto comma, sopprimere il terzo periodo;
dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Dopo l'articolo 55 della Costituzione è aggiunto il seguente:
«Art. 55-bis.
La Camera dei deputati esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea e lo Stato. Il Senato della Repubblica esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea.
La Camera dei deputati e il Senato partecipano, in coerenza con il ruolo e le funzioni attribuite a ciascuna di esse dall'articolo 55, alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea.
Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia nelle sedi decisionali dell'Unione europea sia coerente con gli indirizzi definiti dalla Camere dei deputati e, per le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, dal Senato. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro competente riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamentari, fornendo le adeguate motivazioni della posizione assunta.».
*1. 208. Galgano, Matarrese.
Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea.
1. 204. Bianconi, Altieri, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano, Picchi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: e tra questi ultimi e l'Unione europea.
1. 100. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni, secondo quanto previsto da proprio regolamento.
1. 27. Quaranta, Costantino, Scotto, Sannicandro, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.
Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Senato della Repubblica concorre nella funzione legislativa altresì nelle materie relative ai casi e modi della limitazione della libertà personale, del domicilio e delle comunicazioni.
1. 209. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Senato della Repubblica concorre nella funzione legislativa altresì nelle materie inerenti alla tutela delle minoranze linguistiche e alla limitazione dei diritti di libertà personale, del domicilio e delle comunicazioni.
1. 210. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Senato della Repubblica concorre nella funzione legislativa altresì nelle materie inerenti alla tutela delle minoranze linguistiche e alle modalità di esercizio della libertà religiosa.
1. 211. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Senato della Repubblica concorre nella funzione legislativa altresì nelle materie relative ai limiti per motivi di sicurezza e di sanità della circolazione dei cittadini sul territorio nazionale e nell'uscita e nel rientro da esso.
1. 212. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Senato della Repubblica concorre nella funzione legislativa altresì nelle materie relative ai modi e ai termini del preavviso necessario per l'esercizio della riunione in luogo pubblico.
1. 213. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Senato della Repubblica concorre nella funzione legislativa altresì nelle materie relative alle definizioni delle associazioni e ai divieti motivati dal carattere militare e segreto.
1. 214. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Senato della Repubblica concorre nella funzione legislativa altresì nelle materie relative alle limitazioni del diritto di culto e alle definizioni di propaganda e di buon costume.
1. 215. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Senato della Repubblica concorre nella funzione legislativa altresì nelle materie relative alle limitazioni della libertà di manifestazione del pensiero e ai requisiti dell'indicazione dei responsabili degli stampati e delle edizioni elettroniche.
1. 216. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Senato della Repubblica concorre nella funzione legislativa altresì nelle materie relative ai casi e tempi di sequestro degli stampati e delle edizioni elettroniche.
1. 217. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Senato della Repubblica concorre nella funzione legislativa altresì nei provvedimenti relativi alla difesa dei non abbienti e alla riparazione degli errori giudiziari.
1. 218. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, sopprimere il terzo periodo.
1. 103. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, sostituire il terzo ed il quarto periodo con i seguenti: Esercita le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Concorre ad esprimere, previo esame dei candidati, pareti sulle nomine di competenza del Governo e partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli altri normativi e delle politiche dell'Unione europea.
1. 101. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, terzo periodo, sostituire le parole: degli atti normativi con le seguenti: della normativa e delle politiche.
1. 104. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, terzo periodo, sostituire le parole: dell'Unione europea con le seguenti: derivanti dall'adempimento di obblighi internazionali.
1. 102. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Esercita le funzioni di controllo e valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni nonché di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato.».
1. 219. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, quarto periodo, sopprimere le parole: dello Stato.
1. 113. Dorina Bianchi, Misuraca.
Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: dello Stato aggiungere le seguenti: e della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.
1. 114. Bianconi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, quarto periodo, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del periodo.
1. 205. Bianconi, Altieri, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano, Picchi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, quinto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle forme stabilite dal suo regolamento, il Senato promuove la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alla definizione delle politiche e della legislazione dell'Unione europea.
1. 116. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, sesto comma, sostituire le parole: dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione con le seguenti: nei casi stabiliti dalla Costituzione ovvero dalla legge costituzionale.
1. 120. Brunetta, Centemero.
Al comma 1, capoverso Art. 55, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«Il sistema di elezione della Camera dei deputati non può prevedere soglie minime di accesso al riparto dei seggi superiori al tre per cento.
Qualora sia previsto un premio di maggioranza alla lista o alla coalizione, non può essere attribuito se non sia stata raggiunta, a livello nazionale e in un turno unico di votazione, almeno la percentuale del quaranta per cento dei voti validamente espressi».
1. 220. Lauricella.
Al comma 1, capoverso Art. 55, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Il Senato ha competenza sulle decisioni dirette alla formazione nella fase ascendente e all'attuazione nella fase discendente degli atti normativi dell'Unione Europea; su tutte le leggi riguardanti questioni regionali e degli enti locali, comprese quelle aventi effetti finanziari e di bilancio. Svolge attività di verifica della conformità delle leggi dello Stato con le normative dell'Unione Europea ed elabora valutazioni di impatto e indagini conoscitive sugli effetti delle politiche dell'Unione Europea sul territorio nazionale.»
1. 117. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 55, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«La legge assicura la parità di accesso ai sistemi informativi, garantisce la loro autonomia rispetto al Governo e vieta la concentrazione della proprietà e del controllo dei mezzi di comunicazione di massa.»
1. 118. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Riduzione del numero dei deputati).
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di trecento. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecento distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Nessuno può candidarsi in più di una circoscrizione.».
1. 013. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Dimezzamento del numero dei deputati).
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di trecentoquindici. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i diciotto anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.».
1. 014. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Dimezzamento del numero dei deputati).
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di trecentoquindici. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Nessuno può candidarsi in più di una circoscrizione.».
Conseguentemente, all'articolo 37, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è soppresso.
1. 03. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Dimezzamento del numero dei deputati).
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di trecentoquindici. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.»
Conseguentemente, all'articolo 37, sostituire il comma 1, con il seguente:
1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è soppresso.
1. 04. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Composizione ed elezione della Camera dei deputati).
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di trecentoquindici.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Nessuno può essere candidato in più di una circoscrizione.
1. 0204. Toninelli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Riduzione del numero dei deputati).
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero del deputati è di quattrocento. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base del quozienti interi e del più alti resti.».
Conseguentemente, all'articolo 37, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è soppresso.
1. 05. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Riduzione del numero dei deputati).
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il diciottesimo anno di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.»
1. 07. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caon, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Riduzione del numero dei deputati).
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, con sistema proporzionale. Il numero dei deputati è di quattrocento. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.»
1. 015. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Riduzione del numero dei deputati).
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
Art. 56. – I membri della Camera dei deputati sono quattrocentocinquanta.
Essi sono eletti a suffragio universale diretto.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvi i sette seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentoquarantatré e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.”
1. 0200. Civati, Pastorino.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Riduzione del numero dei deputati).
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocentosettanta. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento settanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.»
1. 010. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Riduzione del numero dei deputati).
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di quattrocentosettantacinque, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentosessantasette e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.”
1. 0201. Civati, Pastorino.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Riduzione del numero dei deputati).
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di cinquecento. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i diciotto anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.»
1. 016. Nuti, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine le parole: «con sistema proporzionale a circoscrizioni elettorali plurinominali».
1. 0208. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modificazioni all'articolo 56 della Costituzione).
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «seicentotrenta, dodici dei quali» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecento, otto dei quali»;
b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocentonovantadue».
1. 08. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caon, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione).
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «seicentotrenta, dodici dei quali» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecento, dieci dei quali».
b) al quarto comma, le parole: «seicentodiciotto» sono sostituite dalle seguenti: «quattrocentonovanta».
1. 02. D'Attorre.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Composizione della Camera dei deputati).
1. All'articolo 56 della Costituzione, secondo comma, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «cinquecento».
1. 01. Lattuca.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Rappresentanti degli Italiani residenti all'estero).
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «, dodici del quali eletti nella circoscrizione Estero» sono soppresse;
b) al quarto comma, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero» sono soppresse.
1. 011. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 56 della Costituzione, secondo comma, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «sei».
1. 0205. Parisi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 56 della Costituzione, secondo comma, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «otto».
1. 0206. Parisi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 56 della Costituzione, secondo comma, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «dieci».
1. 0207. Parisi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 56 della Costituzione in materia di elettorato passivo).
1. Il terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Tutti gli elettori sono eleggibili a deputati.»
1. 0203. Giorgia Meloni, Rampelli, La Russa, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Taglialatela, Totaro.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Il terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Sono eleggibili a deputati gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.».
1. 012. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Incandidabilità per i membri della Camera dei deputati).
1. All'articolo 56, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
«Non possono essere candidati alla carica di deputato coloro che hanno ricoperto per due volte l'ufficio di membro del Parlamento.».
1. 019. Nuti, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:
«La legge dispone la incandidabilità di coloro che detengano, anche indirettamente, o congiuntamente con altri, una partecipazione che comporti il controllo, ovvero l'esercizio di un'influenza dominante, su una società vincolata con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta, ovvero intrattengano con essa rapporti contrattuali che conferiscono la facoltà di esercitare un'influenza dominante sulla composizione degli organi sociali o sulle attività societarie, o beneficiano di tali rapporti contrattuali per interposta persona.»
1. 0202. Scotto, Quaranta, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Incandidabilità per i membri della Camera dei deputati).
1. All'articolo 56, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:
«Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi dieci e giorni venti di reclusione per delitto colposo.»
1. 018. Nuti, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
PROPOSTA DI LEGGE: S. 733 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI: AMATI ED ALTRI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 635 DEL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 66, E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARAMETRI FISICI PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO NELLE FORZE ARMATE, NELLE FORZE DI POLIZIA E NEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 2295) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CIRIELLI; CICU (A.C. 109-145)
A.C. 2295 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Sul testo del provvedimento in oggetto:
NULLA OSTA
A.C. 2295 – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
1. Al fine di sostituire il requisito dei limiti di altezza per il reclutamento del personale delle Forze armate, previsto dall'articolo 587 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con parametri atti a valutare l'idoneità fisica del candidato al servizio, la lettera d) del comma 1 dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente:
«d) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento».
2. Con regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delegato per le pari opportunità, sono apportate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo. Lo schema di regolamento è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.
3. Al fine di evitare ogni forma di discriminazione e garantire la parità di trattamento, il regolamento di cui al comma 2 stabilisce parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potendo differenziarli esclusivamente in relazione al sesso maschile o femminile del candidato; dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono conseguentemente abrogati gli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, e successive modificazioni.
4. Nelle more dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni recanti i parametri fisici per il reclutamento del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che devono entrare in vigore contemporaneamente, continuano ad applicarsi i limiti di altezza previsti dalla vigente normativa.
A.C. 2295 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
considerato che:
la modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco impongono di adeguare nel più rapido tempo possibile i regolamenti e le norme per l'indizione dei concorsi in oggetto;
si deve procedere a nuovi concorsi solo avendo recepito la legge in oggetto,
impegna il Governo
a procedere celermente al recepimento delle nuove disposizioni di legge nei regolamenti per i concorsi in oggetto e ad escludere che siano indetti nuovi concorsi senza il recepimento delle suddette misure.
9/2295/1. Paolo Bernini, Basilio.
La Camera,
considerato che:
con la modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco viene previsto all'articolo 1, comma 2, che venga adottato entro sei mesi il regolamento disciplinante le nuove disposizioni e all'articolo 1, comma 4, che, nelle more dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, si applichino le vigenti norme,
impegna il Governo
a procedere il più celermente possibile all'emanazione del regolamento in questione.
9/2295/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Paolo Bernini, Basilio.
La Camera,
premesso che:
la presente proposta di legge prevede la modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
il decreto ministeriale dell'11 marzo 2008, n. 78, riguarda il Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale del vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
nell'ambito dell'allegato B al punto 8 sono riportate le infermità e le imperfezioni degli organi dei tessuti o degli apparati del capo e i loro esiti;
in considerazione dell'evoluzione delle tecniche di intervento e delle terapie oggi possibili sarebbe possibile una ulteriore revisione di tale allegato in particolare per quanto concerne interventi per la correzione della miopia,
impegna il Governo
nell'ambito dell'applicazione della presente normativa a valutare l'opportunità di accettare per la valutazione delle idoneità anche l'intervento di chirurgia refrattiva per la correzione della miopia con cheratotomia radiale in quanto non esistono elementi per giustificarne l'esclusione anche in considerazione della efficacia di tale tecnica di intervento.
9/2295/2. Burtone.
DISEGNO DI LEGGE: S. 1241 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA SULLA LOTTA AI REATI GRAVI, IN PARTICOLARE CONTRO IL TERRORISMO E LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, FATTO A ROMA L'8 MAGGIO 2012 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2276)
A.C. 2276 – Questione sospensiva
QUESTIONE SOSPENSIVA
La Camera,
premesso che:
l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Turchia concerne la cooperazione sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro i reati connessi al terrorismo, la criminalità organizzata, al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani, al traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori;
l'accordo prevede l'obbligo di cooperazione tra i due Stati e tra le modalità della cooperazione si prevede, tra le altre cose, lo scambio di informazioni finalizzato anche all'identificazione e alla localizzazione di persone, lo svolgimento di operazioni congiunte di polizia, operazioni sotto copertura;
specificatamente al reato di terrorismo si segnala che nell'ordinamento turco la definizione di tale reato è ampia e vaga. Negli ultimi anni si è assistito all'aumento, in violazione del diritto alla libertà d'espressione, di associazione e di riunione, dell'uso arbitrario delle leggi antiterrorismo per criminalizzare attività del tutto legittime, come discorsi politici, scritti di contenuto critico, partecipazione a manifestazioni e militanza in organizzazioni e gruppi politici riconosciuti;
centinaia di procedimenti penali, abusivi rispetto agli standard internazionali sui diritti umani, vengono aperti ogni anno contro gli attivisti politici, difensori dei diritti umani, giornalisti e avvocati. Tali procedimenti, generalmente, riguardano persone che criticano lo Stato o esprimono posizioni contrarie alle posizioni ufficiali su questioni delicate;
organizzazioni come Amnesty International e Human Rights Watch in più rapporti hanno denunciato la sistematica violazione della libertà d'espressione e stampa e le violenze della polizia in Turchia;
secondo le ultime dichiarazioni rilasciate dal direttore del Dipartimento legale della Corte europea per i diritti umani di Strasburgo, Hasan Bakirci, il Governo della Turchia è coinvolto in oltre 16 mila casi di violazione dei diritti umani;
nel Codice Penale turco e nella Legge Anti Terrorismo esistono diverse disposizioni che limitano fortemente i diritti fondamentali. Con riferimento al Codice Penale e alla libertà d'espressione si segnalano: l'articolo 301 sulla «denigrazione della nazione turca»; l'articolo 318 che punisce chi cerca di «allontanare il pubblico dal servizio militare»; l'articolo 125 sulla diffamazione; l'articolo 215 che punisce l'apologia di reato; l'articolo 216 sull'incitamento all'odio o ostilità;
secondo la legislazione anti terrorismo, «Terrorismo è ogni tipo di azione svolta da una persona o da persone appartenenti a organizzazioni che hanno come obiettivo cambiare le caratteristiche della Repubblica come definita dalla Costituzione, il sistema politico, sociale, secolare ed economico, danneggiando l'indivisibile unità dello Stato con il suo territorio e la sua nazione, mettendo in pericolo l'esistenza dello Stato turco e della Repubblica (...)». Questa definizione è stata ritenuta troppo ampia dalle Nazioni Unite, secondo cui può limitare le legittime espressioni di opinioni critiche del Governo, Stato o istituzioni e la libertà di manifestazioni pacifiche;
l'articolo 314 del Codice Penale prevede il reato di «associazione a organizzazione terroristica». In base alla definizione di terrorismo in uso nella legge turca, questo articolo non fa differenza tra proteste pacifiche e azioni violente. Prevede pene tra i 10 e i 15 anni di carcere. In base a questo articolo sono state condannate per appartenenza ad associazione terroristica persone impegnate in attività pacifiche e legali a favore della minoranza curda;
l'articolo 220/6 del Codice Penale: «Commettere un crimine in nome di un'organizzazione terroristica». I tribunali turchi hanno usato soprattutto questo articolo come base per imporre pene aggiuntive per attività criminali che non presentavano prove chiare e inequivocabili;
l'articolo 220/7 del Codice Penale: «assistenza a organizzazione terroristica». Come il precedente viene usato di frequente per perseguire diritti fondamentali come quello di espressione, associazione e assemblea;
l'articolo 7/2 della legge antiterrorismo prevede il reato di «Propaganda». La genericità dell'articolo permette l'incriminazione di persone che non hanno compiuto reati gravi e che magari hanno solo partecipato a una manifestazione;
infine per l'articolo 6/2 della legge antiterrorismo è reato «Stampare o pubblicare dichiarazioni di organizzazione terroristica». La norma prevede fino a tre anni di reclusione. Il testo dell'articolo è così generico che può essere usato per perseguire una pubblicazione o una dichiarazione di qualsiasi gruppo considerato «terrorista»;
i rapporti sui diritti umani evidenziano che in Turchia le persone che sono accusate di reati previsti dalle leggi antiterrorismo sono esposte ad un maggiore rischio di tortura o maltrattamenti durante la loro detenzione in applicazione di pene o misure cautelari;
specificatamente al conflitto turco-kurdo, che è in corso dal oltre quarant'anni, si registrano gravi violazioni dei diritti umani. Il leader kurdo Abdullah Ocalan è detenuto dal 1999 sull'isola prigione di Imrali, in cui è l'unico internato e dove è stato in totale isolamento fino al 2013 senza alcuna possibilità di poter avere colloqui con i suoi legali e la famiglia;
i 50 avvocati del collegio difensivo di Ocalan sono stati incarcerati e sono oltre 10.000 i detenuti politici kurdi;
spesso i dibattiti pacifici sui diritti dei curdi e su altre questioni politiche a loro legate, così come i temi e gli slogan al centro delle manifestazioni in loro favore, danno luogo a procedimenti giudiziari per «propaganda terrorista»;
la Turchia non persegue gli oppositori politici solo all'interno dello Stato ma anche oltre i suoi confini. In particolare si registra un abuso della Turchia nel sistema degli avvisi di ricerca da parte dell'Interpol nei suoi 190 stati membri;
un rapporto del novembre 2013 della ONG inglese Fair Trials evidenzia in particolare un abuso delle c.d. «Red Notice», ossia le richieste per cercare una persona in tutti gli Stati membri dell'Interpol per chiederne l'arresto provvisorio in vista della loro estradizione o consegna;
a tal riguardo si segnala un ruolo poco chiaro dell'organizzazione Interpol, dove più volte, con riferimento a cittadini turchi residenti all'estero sono stati emesse «Red Notice» in aperta violazione dell'articolo 3 dello Statuto dell'Organizzazione, che vieta all'organizzazione di «intervenire in questioni a carattere politico, militare, religioso e razziale»;
tali abusi sono stati oggetto di numerosi procedimenti illegittimi anche nel nostro Paese. A titolo di esempio si ricordano il recente casi del giornalista e attivista Bahar Kimyongiir, cittadino belga di origine turca arrestato all'aeroporto di Bergamo il 21 novembre scorso e ricercato in Turchia in base alla legge antiterrorismo;
secondo il Governo turco farebbe parte del gruppo marxista-leninista DHKP-C, accusato, tra le altre cose, dell'omicidio dell'imprenditore Ozdemir Sabanci, di uno dei suoi collaboratori e della sua segretaria il 9 gennaio 1996. Per questo viene arrestato dalle autorità belghe di dirigere un'organizzazione terrorista (di fatto ha tradotto e diffuso un comunicato del DHKP-C). Segue una faticosa saga giudiziaria: sette sentenze in cinque anni, un balletto di condanne, appelli e ripensamenti di tribunali di ogni grado che si conclude con una piena assoluzione;
tuttavia, nonostante il processo, la Turchia nel 2006 spicca un mandato di cattura internazionale, diffuso da Interpol. Kimyongiir è arrestato nei Paesi Bassi. Dopo 68 giorni di carcere, un tribunale olandese rifiuta di estradarlo e ne ordina la liberazione dichiarando infondate le accuse di Ankara;
il 3 dicembre 2013 il tribunale di Brescia ha disposto la scarcerazione con obbligo di dimora di Kimyongiir, in attesa che il Governo Turco presenti alla giustizia italiana gli elementi a favore di una sua estradizione, nonostante ci siano già sentenze che hanno accertato l'infondatezza delle accuse;
quanto accaduto a Bahar Kimyongiir non è un caso isolato. Nel nostro Paese sono decine i casi di cittadini turchi o kurdi, come Seda Aktepe, perseguitata dalle autorità turche per la loro appartenenza ad organizzazioni politiche, perché giornalisti critici o per aver partecipato a manifestazioni di proteste;
occorre, come sottolineato più volte da Amnesty International, Human Rights Watch, dalla Corte europea per i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Commissione europea, una riforma profonda delle leggi che rimuova le catene alla libertà d'espressione, associazione e riunione e emendi l'assai ampia e vaga definizione di «terrorismo» che permette la persecuzione, anche all'estero, di attivisti politici, difensori dei diritti umani, giornalisti e cittadini curdi;
alla luce delle circostanze esposte non appare opportuno ratificare, al momento, un accordo di cooperazione aventi ad oggetto le questioni sopra citate,
delibera
di sospendere l'esame del procedimento per almeno 1 anno, in attesa di iniziative che riformino la definizione di alcune fattispecie di reato nel Codice Penale e nella Legge antiterrorismo turca e di un chiarimento sulle procedure di ricerca dell'Interpol emesse a seguito di segnalazione delle autorità turche.
N. 1. Palazzotto, Scotto, Piras.
A.C. 2276 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012.
A.C. 2276 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.
A.C. 2276 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 72.482 per l'anno 2014, in euro 66.947 per l'anno 2015 e in euro 72.482 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
A.C. 2276 – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DISEGNO DI LEGGE: S. 1243 – RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI MODIFICA ALLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO, DELL'8 LUGLIO 1991, FATTO A CITTÀ DEL MESSICO IL 23 GIUGNO 2011 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2279)
A.C. 2279 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011.
A.C. 2279 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla lettera C) del Protocollo stesso.
A.C. 2279 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
A.C. 2279 – Ordine del giorno
ORDINE DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
in Messico, tra il gennaio del 2000 e il settembre del 2014, ben 102, tra giornalisti e giornaliste, sono stati assassinati e 17 sono scomparsi, con la provata connessione tra la loro attività professionale e il crimine di cui sono state vittime;
la drammaticità della situazione di quel Paese è riemersa tragicamente, sul piano internazionale, nel corso degli ultimi mesi, anche a seguito delle notizie riguardanti la scomparsa, lo scorso mese di settembre, di 43 studenti, avvenuta nello stato messicano di Guerrero;
come riferisce Reporters sans frontieres, omicidi, sequestri, aggressioni, minacce si sono moltiplicate, in un clima di quasi impunità, infatti, nella maggior parte dei casi le inchieste che riguardano questi crimini sembrano arenarsi e non approdare alla individuazione dei responsabili;
per la Commissione nazionale dei diritti umani del Messico l'89 per cento dei delitti contro giornalisti e giornaliste restano impuniti e questo crea un clima di paura e autocensura con molti media che hanno ufficialmente rinunciato ad occuparsi di temi scottanti come il narcotraffico;
lo scorso 5 dicembre nell'ambito del primo forum internazionale contro le mafie, svoltosi a Roma, dal titolo: «A mano disarmata», è stata trasmessa l'anteprima del film-documentario «Silencio» dell'inviato de «La Repubblica» Attilio Bolzoni e del regista Massimo Cappello, lavoro nel quale si racconta la drammatica pericolosità nello svolgere il lavoro di giornalista in Messico;
nonostante gli impegni assunti ad oggi non si vedono, purtroppo, risultati concreti e i giornalisti continuano ad essere vittime privilegiate da parte della criminalità organizzata;
nell'ambito delle buonissime relazioni tra i due Paesi, come testimonia anche il presente provvedimento all'attenzione dei lavori parlamentari, è necessario affrontare, inoltre, il tema della sicurezza di chi svolge il lavoro di operatore dell'informazione,
impegna il Governo
a promuovere, in sede internazionale, nell'ambito delle istituzioni preposte, ovviamente d'intesa con il Governo degli stati uniti del Messico, ogni iniziativa utile al fine di aiutare le istituzioni messicane a garantire la massima sicurezza nell'esercizio dell'inviolabile diritto della libertà di stampa e di porre fine alla drammatica sequela di omicidi di giornalisti, fotoreporter, blogger che in quel Paese testimoniano la libertà di informazione.
9/2279/1. Anzaldi.
DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA FINALIZZATO A MIGLIORARE LA COMPLIANCE FISCALE INTERNAZIONALE E AD APPLICARE LA NORMATIVA F.A.T.C.A. (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT), CON ALLEGATI, FATTO A ROMA IL 10 GENNAIO 2014, NONCHÉ DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI ADEMPIMENTI DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE ITALIANE AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELLO SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI DERIVANTI DAL PREDETTO ACCORDO E DA ACCORDI TRA L'ITALIA E ALTRI STATI ESTERI (A.C. 2577)
A.C. 2577 – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.
A.C. 2577 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
NULLA OSTA
A.C. 2577 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014.
A.C. 2577 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.
A.C. 2577 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 3.
(Disposizioni di attuazione).
1. Ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante dall'Accordo di cui all'articolo 1 e da accordi con i Governi di altri Stati esteri, nonché dalle intese tecniche derivanti da tali accordi, si applicano le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
Art. 3.
(Disposizioni di attuazione).
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Quanto agli obblighi previsti dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, essi devono essere adempiuti nel pieno rispetto di condizioni di reciprocità tra le Parti.
3. 1. Manlio Di Stefano, Pesco, Di Battista, Ruocco, Sibilia, Cancelleri, Spadoni, Alberti, Barbanti, Grande, Villarosa, Del Grosso, Scagliusi.
A.C. 2577 – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 4.
(Obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate).
1. Le banche, le società di intermediazione mobiliare, la società Poste italiane Spa, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e le società fiduciarie residenti nel territorio dello Stato e ogni altra istituzione finanziaria residente in Italia, ad esclusione di qualsiasi stabile organizzazione delle stesse istituzioni finanziarie situata all'estero, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di istituzioni finanziarie non residenti comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni relative ai conti finanziari e ai pagamenti di cui all'articolo 5, comma 7.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, emanati in attuazione degli accordi e delle intese tecniche di cui all'articolo 3, sono stabilite le regole tecniche per la rilevazione, la trasmissione e la comunicazione delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo all'Agenzia delle entrate.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
Art. 4.
(Obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate).
Al comma 2, dopo la parola: emanati aggiungere le seguenti:, entro 90 giorni,.
4. 1. Pesco, Manlio Di Stefano, Di Battista, Ruocco, Sibilia, Cancelleri, Spadoni, Alberti, Barbanti, Grande, Villarosa, Del Grosso, Scagliusi.
A.C. 2577 – Articolo 5
ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 5.
(Obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e acquisizione di dati sui conti finanziari e su taluni pagamenti).
1. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, all'atto dell'apertura di un conto finanziario da parte di un soggetto non residente ovvero di un cittadino statunitense ovunque residente, acquisiscono:
a) il codice fiscale rilasciato dallo Stato di residenza, a condizione che il codice sia previsto in tale Stato, nonché un'attestazione di residenza fiscale e, inoltre, per i cittadini statunitensi ovunque residenti, il codice fiscale statunitense e un'attestazione di residenza fiscale statunitense;
b) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e l'indirizzo nonché la documentazione attestante la cittadinanza per i cittadini statunitensi;
c) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione sociale o la ragione sociale nonché la sede legale.
2. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, all'atto dell'apertura di un conto finanziario, da parte di entità non finanziarie passive ovunque residenti, acquisiscono, in aggiunta alle informazioni previste dalle lettere a) e c) del comma 1, le informazioni indicate nelle lettere a) e b) del medesimo comma 1, relative alle persone fisiche che esercitano il controllo sulle suddette entità.
3. A partire dal 1o luglio 2014 decorrono gli obblighi di acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti negli Stati Uniti d'America ovvero di cittadini statunitensi ovunque residenti, nonché di entità non finanziarie passive non statunitensi, ovunque residenti, controllate da una o più persone fisiche residenti negli Stati Uniti d'America o da cittadini statunitensi.
4. A partire dal 1o gennaio 2016 decorrono gli obblighi di acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti in Stati diversi dall'Italia e dagli Stati Uniti d'America, nonché di entità non finanziarie passive, ovunque residenti.
5. Per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, esistenti alla data del 30 giugno 2014, le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, acquisiscono il codice fiscale statunitense entro il 31 dicembre 2017.
6. Per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati al comma 4 del presente articolo, esistenti alla data del 31 dicembre 2015, le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, acquisiscono entro i termini previsti dai decreti ministeriali di cui al medesimo articolo 4, comma 2, il codice fiscale rilasciato dallo Stato di residenza, a condizione che il codice sia previsto in tale Stato, nonché il luogo e la data di nascita per le persone fisiche, incluse quelle che esercitano il controllo sulle entità non finanziarie passive, ovunque residenti.
7. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, mantengono evidenza dell'ammontare aggregato annuo dei pagamenti corrisposti a partire dal 1o gennaio 2015 a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera r), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge.
8. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, adempiono gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali applicando le procedure indicate negli accordi di cui al medesimo articolo 4, comma 2, secondo quanto previsto dai pertinenti decreti ministeriali previsti dal medesimo articolo 4, comma 2.
9. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, conservano la documentazione e le evidenze utilizzate al fine di espletare gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e di acquisizione dei dati sui conti finanziari e sui pagamenti di cui al comma 7 del presente articolo fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è dovuta la comunicazione di cui al citato articolo 4, comma 1, ovvero, nei casi di omessa comunicazione, fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui tale comunicazione è dovuta.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
Art. 5.
(Obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e acquisizione di dati sui conti finanziari e su taluni pagamenti).
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: nonché la sede legale con le seguenti:, la sede legale, nonché il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita del suo legale rappresentante.
5. 2. Manlio Di Stefano, Pesco, Di Battista, Ruocco, Sibilia, Cancelleri, Spadoni, Alberti, Barbanti, Grande, Villarosa, Del Grosso, Scagliusi.
A.C. 2577 – Articolo 6
ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 6.
(Acquisizione e utilizzazione delle informazioni tra istituzioni finanziarie del medesimo gruppo nonché tra terzi fornitori di servizi e istituzioni finanziarie).
1. Le istituzioni finanziarie indicate all'articolo 4, comma 1, possono mettere a disposizione di terzi fornitori di servizi ovvero di altre istituzioni finanziarie appartenenti al medesimo gruppo la documentazione e le informazioni acquisite con riferimento ai titolari dei conti finanziari, necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, acquisizione e comunicazione dei dati di cui agli articoli 4 e 5.
2. I terzi fornitori di servizi che mantengono la documentazione e le informazioni necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, acquisizione e comunicazione dei dati di cui agli articoli 4 e 5 da parte delle istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, possono mettere a disposizione delle suddette istituzioni finanziarie la documentazione e le informazioni necessarie per adempiere ai predetti obblighi.
3. Con i decreti ministeriali di cui all'articolo 4, comma 2, sono stabiliti le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo.
A.C. 2577 – Articolo 7
ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 7.
(Obblighi di prelievo alla fonte da parte degli intermediari qualificati con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense).
1. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, che agiscono in qualità di intermediario qualificato con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense, assunta attraverso la stipulazione di accordi con le competenti autorità statunitensi ai sensi della sezione 1441 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti d'America, applicano un prelievo nella misura del 30 per cento su qualsiasi pagamento di fonte statunitense, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera ii), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, corrisposto a un'istituzione finanziaria non partecipante di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 1, lettera r), dello stesso Accordo.
2. Le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo sono stabilite dal pertinente decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 2.
A.C. 2577 – Articolo 8
ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 8.
(Obblighi di comunicazione tra istituzioni finanziarie per l'applicazione del prelievo alla fonte).
1. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, diverse da quelle di cui all'articolo 7, che corrispondono pagamenti di fonte statunitense di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera ii), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge a un'istituzione finanziaria non partecipante di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 1, lettera r), dello stesso Accordo, comunicano all'istituzione finanziaria immediatamente precedente nella catena degli intermediari che intervengono nella corresponsione di tali pagamenti i dati necessari ad applicare il prelievo alla fonte di cui all'articolo 7 della presente legge.
2. Le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo sono previste dal pertinente decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 2.
A.C. 2577 – Articolo 9
ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 9.
(Sanzioni).
1. Nei casi di violazione degli obblighi di cui all'articolo 5 della presente legge si applica la sanzione amministrativa prevista per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. La sanzione prevista dal comma 1 del presente articolo si applica anche nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1.
3. Nei casi in cui l'omissione o l'incompletezza delle comunicazioni di cui all'articolo 8 comporti un'omessa o carente effettuazione del prelievo alla fonte di cui all'articolo 7, si applica, nei confronti delle istituzioni finanziarie tenute alle predette comunicazioni, una sanzione pari al 100 per cento del prelievo non effettuato. La sanzione di cui al primo periodo non si applica nei confronti delle istituzioni finanziarie che agiscono in qualità di intermediari qualificati in ragione di accordi stipulati con le competenti autorità statunitensi ai sensi della sezione 1441 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti d'America.
A.C. 2577 – Articolo 10
ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 10.
(Disposizioni applicabili).
1. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
A.C. 2577 – Articolo 11
ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 11.
(Clausola di invarianza finanziaria).
1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
Art. 11.
(Clausola di invarianza finanziaria).
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
11. 100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)
A.C. 2577 – Articolo 12
ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 12.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PROPOSTA DI LEGGE: CENNI ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ AGRARIA E ALIMENTARE (A.C. 348-A) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE VERINI (A.C. 1162)
A.C. 348-A – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.
A.C. 348-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
all'articolo 3, dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5-bis. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 288.000 euro per l'anno 2015.
Conseguentemente:
all'articolo 5, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 152.000 euro per l'anno 2015,
all'articolo 17, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3 e 5, pari complessivamente a 440.000 euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, della legge 6 aprile 2004, n. 101;
all'articolo 6, commi 1 e 2, dopo le parole: individuano aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: promuovono aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
all'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 3, 5 e 10, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
NULLA OSTA.
A.C. 348-A – Articolo 1
ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
(Oggetto e finalità).
1. La presente legge, in conformità alla Convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, al Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e alle Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, stabilisce i princìpi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica.
2. La tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare sono perseguite anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico.
3. Il sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare è costituito da:
a) l'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 3;
b) la Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 4;
c) il Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 5;
d) il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 8.
4. Per le finalità della presente legge, le amministrazioni centrali, regionali e locali nonché gli enti e gli organismi pubblici interessati sono tenuti a fornire ai soggetti del sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare i dati e le informazioni nella loro disponibilità.
5. Ai fini della valorizzazione e della trasmissione delle conoscenze sulla biodiversità agraria e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere anche le attività degli agricoltori tese allo sviluppo di sistemi sementieri informali a livello territoriale, al recupero delle risorse genetiche vegetali locali e allo svolgimento di attività di prevenzione e di gestione del territorio necessarie al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità agraria e alimentare.
6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le università possono promuovere progetti tesi alla trasmissione delle conoscenze acquisite in materia di biodiversità agraria e alimentare agli agricoltori, agli studenti e ai consumatori, attraverso adeguate attività di formazione e iniziative culturali.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
(Oggetto e finalità).
Al comma 2, dopo le parole: fenomeni di spopolamento aggiungere le seguenti: e di abbandono dei suoli agricoli.
1. 10. Mura.
Al comma 3, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.
1. 4. Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Rostellato.
Al comma 3, sopprimere la lettera d).
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.
1. 5. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Rostellato.
Al comma 5, sopprimere le parole: allo sviluppo di sistemi sementieri informali a livello territoriale.
1. 6. Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Rostellato.
A.C. 348-A – Articolo 2
ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 2.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge, per «risorse genetiche» si intende il materiale genetico di origine vegetale, animale e microbico, avente un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e per l'agricoltura.
2. Ai fini della presente legge, per «risorse locali» si intendono le risorse genetiche:
a) che sono originarie di uno specifico territorio;
b) che, pur essendo di origine alloctona, ma non invasive, sono state introdotte da lungo tempo nell'attuale territorio di riferimento e integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento;
c) che, pur essendo originarie di uno specifico territorio, sono attualmente scomparse e conservate in orti botanici, allevamenti ovvero centri di conservazione o di ricerca in altre regioni o Paesi.
3. Ai fini della presente legge, sono definiti «agricoltori custodi» gli agricoltori che si impegnano nella conservazione nell'ambito dell'azienda agricola e in situ delle risorse genetiche locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini della presente legge, sono definiti «allevatori custodi» gli allevatori che si impegnano nella conservazione nell'ambito dell'azienda agricola e in situ delle risorse genetiche animali locali a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità previste dai disciplinari per la tenuta dei libri genealogici o dei registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, e dalle disposizioni regionali emanate in materia.
4. Ai fini della presente legge, le espressioni non diversamente definite sono utilizzate secondo il significato che ad esse è attribuito dagli accordi internazionali indicati all'articolo 1, dal Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, dalle Linee guida nazionali di cui all'articolo 1 o dalle eventuali successive modificazioni degli stessi.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 2.
(Definizioni).
Al comma 1 sostituire le parole da: si intende fino alla fine del comma con le seguenti: si intendono quelle componenti della diversità biologica rilevanti per il cibo e l'agricoltura, incluse le varietà e le variabilità degli animali, delle piante e dei microorganismi, a livello di geni, di specie e di ecosistema, necessarie per sostenere le funzioni e la struttura degli agro-ecosistemi.
2. 1. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Rostellato.
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: strettamente e tradizionalmente associate con gli usi e le conoscenze di una popolazione che in un territorio circoscritto ne sviluppa e continua la coltivazione o l'allevamento.
2. 10. Caon.
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: sono state introdotte fino a: di riferimento con le seguenti: si siano naturalizzate nel territorio.
2. 2. Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Rostellato.
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: di riferimento aggiungere la seguente:, naturalizzate.
2. 2.(Testo modificato nel corso della seduta) Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Rostellato.
(Approvato)
A.C. 348-A – Articolo 3
ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 3
(Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare).
1. È istituita, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare.
2. Nell'Anagrafe sono indicate tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica.
3. L'iscrizione di una risorsa genetica locale nell'Anagrafe è subordinata a un'istruttoria finalizzata alla verifica dell'esistenza di una corretta caratterizzazione e individuazione della risorsa, di una sua adeguata conservazione in situ, nell'ambito di aziende agricole o ex situ, dell'indicazione corretta del luogo di conservazione e dell'eventuale possibilità di generare materiale di moltiplicazione. In mancanza anche di uno solo dei requisiti indicati nel primo periodo, non si può procedere all'iscrizione.
4. Le specie, le varietà o le razze già individuate dai repertori o dai registri vegetali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero dai libri genealogici e dai registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, sono inserite di diritto nell'Anagrafe.
5. Le risorse genetiche iscritte nell'Anagrafe sono mantenute sotto la responsabilità e il controllo pubblico, non sono assoggettabili a diritto di proprietà intellettuale ovvero ad altro diritto o tecnologia che ne limiti l'accesso o la riproduzione agli agricoltori, compresi i brevetti a carattere industriale, e non possono essere oggetto, in ogni caso, di protezione tramite privativa per ritrovati vegetali ai sensi della Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta in Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991, resa esecutiva dalla legge 23 marzo 1998, n. 110. Non sono altresì brevettabili le risorse genetiche anche parzialmente derivate da quelle iscritte all'Anagrafe, né le loro parti e componenti, ai sensi del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 3.
(Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare).
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria di cui al comma 3, è istituto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un tavolo tecnico-scientifico incaricato, tra l'altro, della definizione dei metodi di caratterizzazione delle risorse genetiche. La partecipazione al tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati.
3. 5. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Rostellato.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 288.000 euro per l'anno 2015.
Conseguentemente:
all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 152.000 euro per l'anno 2015;
all'articolo 17, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3 e 5, pari complessivamente a 440.000 euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 aprile 2004, n. 101.
3. 100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)
A.C. 348-A – Articolo 4
ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 4.
(Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare).
1. È istituita la Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare, di seguito denominata «Rete», composta:
a) dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione ex situ del germoplasma;
b) dagli agricoltori e dagli allevatori custodi.
2. La Rete svolge ogni attività diretta a preservare le risorse genetiche locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica, attraverso la conservazione in situ, nell'ambito di aziende agricole ed ex situ, nonché a incentivarne la reintroduzione in coltivazione o altre forme di valorizzazione.
3. La Rete è coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano.
A.C. 348-A – Articolo 5
ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 5.
(Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare).
1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare, al fine di:
a) costituire un sistema di banche di dati interconnesse delle risorse genetiche locali individuate, caratterizzate e presenti nel territorio nazionale;
b) consentire la diffusione delle informazioni sulle risorse genetiche locali al fine di ottimizzare gli interventi volti alla loro tutela e gestione;
c) consentire il monitoraggio dello stato di conservazione della biodiversità agraria e alimentare in Italia.
2. Gli enti pubblici di ricerca comunicano al Portale, anche attraverso le rispettive piattaforme di documentazione, i risultati delle ricerche effettuate sulle risorse genetiche locali di interesse ai fini della presente legge.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 5.
(Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare).
Al comma 1, dopo la parola: istituito aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. 1. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Rostellato.
A.C. 348-A – Articolo 6
ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 6.
(Conservazione in situ, nell'ambito di aziende agricole ed ex situ).
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, individuano i soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza in materia per attivare la conservazione ex situ delle risorse genetiche locali del proprio territorio, anche al fine della partecipazione alla Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli agricoltori custodi, anche su richiesta degli agricoltori stessi, per attivare la conservazione in situ e nell'ambito di aziende agricole delle risorse genetiche vegetali locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica del proprio territorio e provvedono alla loro iscrizione alla Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 6.
(Conservazione in situ, nell'ambito di aziende agricole ed ex situ).
Al comma 1, dopo la parola: individuano aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
Conseguentemente, al comma 2, dopo la parola: individuano aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.
6. 100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)
Al comma 2, dopo le parole: degli agricoltori stessi, aggiungere le seguenti: favorendo i membri delle comunità locali tradizionalmente impegnate nella conservazione delle risorse genetiche e chi ha provveduto alla loro riscoperta o individuazione,
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: erosione genetica del proprio territorio aggiungere le seguenti: nonché per incentivare e promuovere l'attività da essi svolta,
6. 10. Caon.
Al comma 2, dopo le parole: degli agricoltori stessi aggiungere le seguenti: favorendo i membri delle comunità locali tradizionalmente impegnate nella conservazione delle risorse genetiche e chi ha provveduto alla loro riscoperta o individuazione,
6. 11. Caon.
Al comma 2, dopo le parole: erosione genetica del proprio territorio aggiungere le seguenti: nonché per incentivare e promuovere l'attività da essi svolta,
6. 12. Caon.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nella scelta degli agricoltori custodi sono favoriti i membri delle comunità locali tradizionalmente impegnati nella conservazione delle risorse genetiche e chi ha provveduto alla loro riscoperta o individuazione.
6. 2. Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Rostellato.
A.C. 348-A – Articolo 7
ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 7.
(Linee guida nazionali per la conservazione della biodiversità agraria e alimentare).
1. All'aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e delle Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 8.
2. Il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e le Linee guida nazionali di cui al comma 1 sono aggiornati al fine di tener conto dei progressi ottenuti nelle attività di attuazione e degli sviluppi della ricerca scientifica nonché dell'evoluzione delle normative in materia a livello nazionale e internazionale.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 7.
(Linee guida nazionali per la conservazione della biodiversità agraria e alimentare).
Al comma 2, dopo le parole: sono aggiornati aggiungere le seguenti: periodicamente e in ogni caso almeno ogni cinque anni.
7. 10. Caon.
A.C. 348-A – Articolo 8
ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 8.
(Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare).
1. Al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela della biodiversità agraria e alimentare è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare. Il Comitato è rinnovato ogni cinque anni.
2. Il Comitato è presieduto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è costituito da sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e da un rappresentante degli agricoltori custodi.
3. Il Comitato ha, in particolare, i seguenti compiti:
a) individuare gli obiettivi e i risultati delle singole azioni contenute nel Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo;
b) raccogliere le richieste di ricerca avanzate dai soggetti pubblici e privati e trasmetterle alle istituzioni scientifiche competenti;
c) favorire lo scambio di esperienze e di informazioni al fine di garantire l'applicazione della normativa vigente in materia;
d) raccogliere e armonizzare le proposte di intervento volte alla tutela e all'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche locali, coordinando le azioni da realizzare;
e) favorire il trasferimento delle informazioni agli operatori locali.
f) definire un sistema comune di individuazione, di caratterizzazione e di valutazione delle risorse genetiche locali.
4. Il Comitato svolge, altresì, le funzioni già assegnate al Comitato permanente per le risorse genetiche istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6214 del 10 marzo 2009, che è soppresso.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato. Al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 8.
(Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare).
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I membri del Comitato non sono rinnovabili.
8. 10. Caon.
Al comma 2, dopo le parole: in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: in base alla omogeneità delle caratteristiche biogeografiche ed ecologiche tra regioni limitrofe.
8. 11. Caon.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e da un rappresentante di enti pubblici di ricerca competenti in materia designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
8. 2. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Rostellato.
Al comma 3, sopprimere le lettere c) e f).
8. 3. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Rostellato.
Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché le procedure per l'integrazione dei componenti di cui al comma 2 con rappresentanti di enti ed istituzioni di ricerca.
8. 13. Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Rostellato.
(Approvato)
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali trasmette alle Camere una relazione annuale del Comitato sull'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.
8. 14. Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Rostellato.
(Approvato)
A.C. 348-A – Articolo 9
ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 9.
(Tutela delle varietà vegetali iscritte all'Anagrafe e dei prodotti agroalimentari tutelati da marchi).
1. Al comma 4 dell'articolo 45 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) le varietà vegetali iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare nonché le varietà dalle quali derivano produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui derivano i prodotti agroalimentari tradizionali».
A.C. 348-A – Articolo 10
ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 10.
(Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare).
1. Ai fini della tutela della biodiversità di interesse agricolo oggetto della presente legge, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dal 2015, il Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare, destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori in attuazione della presente legge. L'utilizzo del Fondo è consentito anche per la corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subìto eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti e per il sostegno agli enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2015 e 2016, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, definisce, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, le modalità di funzionamento del Fondo e individua le azioni di tutela della biodiversità da sostenere.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 10.
(Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare).
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: disposizioni vigenti aggiungere le seguenti:, nonché dall'inquinamento genetico causato dal commercio di alberi, arbusti, erbe e sementi di specie esotiche e autoctone di provenienza non idonea, impiegati negli interventi di forestazione, riqualificazione ambientale e ingegneria naturalistica.
10. 10. Caon.
A.C. 348-A – Articolo 11
ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 11.
(Commercializzazione di sementi di varietà da conservazione).
1. Il comma 6 dell'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:
«6. Agli agricoltori che producono le varietà di sementi iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale di sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio all'interno della Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 11.
(Commercializzazioni di sementi di varietà da conservazione).
Sopprimerlo.
11. 10. Caon.
Sostituirlo con il seguente:
1. Il comma 6 dell'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:
«6. Ai produttori agricoli, residenti nei luoghi dove le varietà di sementi iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche o che provvedano al loro recupero e mantenimento, è riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantità di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varietà, qualora prodotti nella azienda condotta, nonché il diritto al libero scambio nell'ambito delle articolazioni locali della Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, e del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148.».
11. 1. Squeri.
A.C. 348-A – Articolo 12
ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 12.
(Istituzione degli itinerari della biodiversità agraria e alimentare).
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono realizzare periodiche campagne promozionali di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. In tale ambito sono altresì previsti appositi itinerari, al fine di promuovere la conoscenza delle risorse genetiche locali iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare e lo sviluppo dei territori interessati, anche attraverso l'indicazione dei luoghi di conservazione in situ, nell'ambito di aziende agricole ed ex situ e dei luoghi di commercializzazione dei prodotti connessi alle stesse risorse, compresi i punti di vendita diretta.
A.C. 348-A – Articolo 13
ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 13.
(Comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare).
1. Al fine di sensibilizzare la popolazione, di sostenere le produzioni agrarie e alimentari, in particolare della Rete nazionale di cui all'articolo 4, nonché di promuovere comportamenti atti a tutelare la biodiversità agraria e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con il contributo dei consorzi di tutela e di altri soggetti riconosciuti, promuovono l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare.
2. Ai fini della presente legge, sono definiti «comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare» gli ambiti locali derivanti da accordi tra agricoltori locali, agricoltori e allevatori custodi, gruppi di acquisto solidale, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della qualità della biodiversità agraria e alimentare, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonché enti pubblici.
3. Gli accordi di cui al comma 2 possono avere come oggetto:
a) lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze sulle risorse genetiche locali;
b) la realizzazione di forme di filiera corta, di vendita diretta, di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari nell'ambito di circuiti locali;
c) lo studio e la diffusione di pratiche proprie dell'agricoltura biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto ambientale e volti al risparmio idrico, alla minore emissione di anidride carbonica, alla maggiore fertilità dei suoli e al minore utilizzo di imballaggi per la distribuzione e per la vendita dei prodotti;
d) lo studio, il recupero e la trasmissione dei saperi tradizionali relativi alle colture agrarie, alla naturale selezione delle sementi per fare fronte ai mutamenti climatici e alla corretta alimentazione.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 13.
(Comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare).
Al comma 1, sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono promuovere.
13. 10. Caon.
(Approvato)
Al comma 1, dopo la parola: promuovono aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
13. 100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(L'emendamento deve intendersi riferito al comma 1 dell'articolo 13, come risultante a seguito dell'approvazione dell'emendamento Caon 13.10).
(Approvato)
Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) la realizzazione di forme congiunte di promozione, di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari nell'ambito di circuiti locali;.
13. 2. Squeri.
Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) la realizzazione di orti didattici, sociali, urbani e collettivi, quali strumento di valorizzazione delle varietà locali, educazione all'ambiente e alle pratiche agricole, aggregazione sociale, riqualificazione delle aree dismesse, degradate e dei terreni agricoli inutilizzati.
13. 11. Tentori.
(Approvato)
A.C. 348-A – Articolo 14
ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 14.
(Istituzione della Giornata nazionale della biodiversità agraria e alimentare).
1. La Repubblica riconosce il giorno 22 maggio quale Giornata nazionale della biodiversità agraria e alimentare. Tale riconoscimento non determina riduzione dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
2. In occasione della Giornata nazionale della biodiversità agraria e alimentare sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e seminari, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori universali della biodiversità agricola e alle modalità di tutela e di conservazione del patrimonio esistente.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 14.
(Istituzione della Giornata nazionale della biodiversità agraria e alimentare).
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. – 1. Al fine di sensibilizzare i giovani sull'importanza della biodiversità agricola e sulle modalità di tutela e conservazione del patrimonio esistente, le regioni, nella predisposizione delle misure attuative dei programmi di sviluppo rurale, possono promuovere progetti volti a realizzare, presso le scuole di ogni ordine e grado, azioni ed iniziative volte alla conoscenza dei prodotti agroalimentari e delle risorse locali.
14. 01. Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Rostellato.
(Approvato)
A.C. 348-A – Articolo 15
ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 15.
(Interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare).
1. Il piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, predisposto ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, prevede interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare e sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla nonché interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati e al risparmio idrico.
2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone, per ciascun anno di riferimento dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, una quota nell'ambito dello stanziamento di propria competenza per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria e alimentare, proposti da enti pubblici e privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 15.
(Interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare).
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché all'applicazione di pratiche alternative all'utilizzo di pesticidi e concimi.
15. 10. Caon.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Consiglio per la sperimentazione e la ricerca in agricoltura presenta annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi di cui al comma 1 e provvede alla diffusione dei risultati conseguiti dalle attività di ricerca e sperimentazione in materia di biodiversità agraria e alimentare, anche al fine di informare ed aggiornare gli agricoltori custodi e le aziende agricole interessate.
15. 1. Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Rostellato.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. – (Centri per la salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee). – 1. Al fine di incentivare lo studio dello status delle specie e dei relativi habitat e di fornire un supporto tecnico alle politiche regionali in materia, le regioni possono istituire centri dedicati alla salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee.
2. I centri di cui al comma 1 possono essere costituiti anche mediante accordi tra regioni limitrofe dalle omogenee caratteristiche biogeografiche ed ecologiche.
3. I centri di cui al comma 1 in particolare provvedono:
a) alla stesura di protocolli di conservazione ex situ delle principali specie contenute nelle liste delle specie a rischio di estinzione;
b) alla messa a disposizione di germoplasma vegetale, semi e piante, autoctono e geneticamente idoneo al territorio di impiego, funzionale a interventi di ricostruzione o di rinaturalizzazione di habitat, di ricostruzione del manto forestale e di ingegneria naturalistica;
c) alla realizzazione di sistemi di certificazione finalizzati alla tracciabilità del germoplasma autoctono da essi prodotto e diffuso;
d) allo sviluppo di azioni finalizzate alle reintroduzioni di specie vegetali spontanee;
e) alla diffusione di migliori prassi volte a evitare perdite di diversità intraspecifica e invasioni da parte di specie vegetali alloctone.
* 15. 01. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Rostellato.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. – (Centri per la salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee). – 1. Al fine di incentivare lo studio dello status delle specie e dei relativi habitat e di fornire un supporto tecnico alle politiche regionali in materia, le regioni possono istituire centri dedicati alla salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee.
2. I centri di cui al comma 1 possono essere costituiti anche mediante accordi tra regioni limitrofe dalle omogenee caratteristiche biogeografiche ed ecologiche.
3. I centri di cui al comma 1 in particolare provvedono:
a) alla stesura di protocolli di conservazione ex situ delle principali specie contenute nelle liste delle specie a rischio di estinzione;
b) alla messa a disposizione di germoplasma vegetale, semi e piante, autoctono e geneticamente idoneo al territorio di impiego, funzionale a interventi di ricostruzione o di rinaturalizzazione di habitat, di ricostruzione del manto forestale e di ingegneria naturalistica;
c) alla realizzazione di sistemi di certificazione finalizzati alla tracciabilità del germoplasma autoctono da essi prodotto e diffuso;
d) allo sviluppo di azioni finalizzate alle reintroduzioni di specie vegetali spontanee;
e) alla diffusione di migliori prassi volte a evitare perdite di diversità intraspecifica e invasioni da parte di specie vegetali alloctone.
*15. 010. Caon.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. – (Conservazione degli habitat e delle specie a rischio). – 1. Le regioni disciplinano con apposite norme le attività di conservazione degli habitat e delle specie a rischio di estinzione anche al fine di valorizzare il ruolo degli agricoltori e dei proprietari dei fondi nella tutela e salvaguardia della biodiversità naturale.
2. In particolare, le regioni individuano nei propri territori, anche avvalendosi di università, enti regionali, centri di ricerca pubblici e privati, le aree agricole ad alto valore naturalistico e le aree naturali e seminaturali ad alto valore botanico da designare quali micro riserve botaniche.
3. Le regioni promuovono, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, e anche attraverso una adeguata programmazione dei piani di sviluppo rurale, azioni e progetti finalizzati alla conservazione e all'uso sostenibile del territorio compreso nelle micro riserve botaniche di cui al comma 2.
15. 02. Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Rostellato.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. – (Conservazione degli habitat e delle specie a rischio). – 1. Al fine di valorizzare il ruolo degli agricoltori e dei proprietari di fondi nella conservazione della biodiversità naturale, le regioni possono emanare specifiche norme volte a sostenere l'attività di conservazione degli habitat e delle specie a rischio
2. A tale scopo, le regioni individuano nei propri territori, anche avvalendosi di enti regionali, università, centri di ricerca pubblici e privati, le aree agricole di alto valore naturalistico e le aree naturali e seminaturali di alto valore botanico da designare quali micro riserve botaniche.
3. Le regioni possono promuovere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, azioni e progetti finalizzati alla conservazione e all'uso sostenibile del territorio compreso nelle micro-riserve botaniche di cui al comma 2.
15. 011. Caon.
A.C. 348-A – Articolo 16
ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 16.
(Disposizioni attuative).
1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Comitato di cui all'articolo 8, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di istituzione e di funzionamento dell'Anagrafe di cui all'articolo 3 e individua le modalità tecniche di attuazione della Rete nazionale di cui all'articolo 4 nonché i centri di riferimento specializzati nella raccolta, nella preparazione e nella conservazione delle risorse genetiche locali in conformità a quanto disposto dalle linee guida nazionali di cui all'articolo 7.
A.C. 348-A – Articolo 17
ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 17.
(Disposizioni finanziarie).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 5, pari a 440.000 euro, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma «Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale», capitolo 1502. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 17.
(Disposizioni finanziarie).
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 3, 5 e 10, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
17. 100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)
A.C. 348-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
gli insetti impollinatori, in particolare le api, contribuiscono alla produzione di oltre 150 colture europee, per un valore commerciale che si aggira intorno ai 22 miliardi di euro all'anno ed un apporto decisivo per il mantenimento della biodiversità agroalimentare e lo sviluppo rurale;
non ostante il patrimonio di mieli e l'infinità di millefiori ed altri prodotti apistici italiani di qualità, l'andamento produttivo nazionale del 2014, secondo le prime stime, registra un calo di oltre il 50 per cento rispetto alla produzione nazionale media, con una forbice stimabile da 11.500 a 13.000 tonnellate, contro le 23.320 tonnellate del 2012, a causa di numerose avversità e dell'uso massiccio della chimica in agricoltura;
sia le associazioni apistiche che il sistema di monitoraggio Beenet (attivo dal 2011) denunciano una progressiva ed allarmante moria di api con spopolamenti d'interi apiari a causa di reiterati fenomeni di avvelenamento, soprattutto in concomitanza con l'epoca delle semine del mais e dei trattamenti sui fruttiferi;
tra le cause scatenanti di questa moria si evidenziano l'utilizzo di fitofarmaci a base di molecole neonicotinoidi, attualmente banditi dall'Ue, nonché l'uso pervasivo ed irresponsabile di altre molecole neurotossiche che esplicano effetti nocivi non previsti e non valutati sulle popolazioni di api;
le api italiane sono minacciate inoltre da virus, parassiti e predatori, molti dei quali importanti come la vespa velutina e il coleottero sudafricano Aethina tumida Murray, localizzato per ora in Calabria e in Sicilia, le cui larve si nutrono di miele di cui ne alterano irreversibilmente le caratteristiche organolettiche;
non appena avuto conferma della presenza di Aethina tumida nella provincia di Reggio Calabria, anche alla luce degli ingenti danni da essa causati all'apicoltura negli Stati Uniti, Australia e Africa sub-sahariana, il Ministero della salute ha attivato le procedure necessarie a fronteggiare l'emergenza, disponendo, come prevede la normativa europea, l'eradicazione degli apiari per evitare che i fenomeni diventino endemici;
gran parte delle associazioni apistiche e degli apicoltori evidenziano tuttavia come l'eradicazione degli apiari tramite abbruciatura non abbia sortito i risultati sperati, ma che anzi abbia favorito lo sfarfallamento nell'ambiente del coleottero allargando l'area dell’«infezione» oltre che scoraggiato gli apicoltori a denunciare la presenza del parassita per il timore di dover distruggere le arnie;
ad oggi risultano distrutte, in ottemperanza dell'ordinanza regionale, oltre 3.000 famiglie di api, con ingenti danni per gli apicoltori che, secondo quanto affermato dal Governo, dovrebbero ricevere un indennizzo attraverso il Fondo di Solidarietà Nazionale,
impegna il Governo
ad attivare urgentemente le procedure necessarie ad indennizzare gli apicoltori che hanno subito l'abbruciamento coatto delle arnie, ad individuare, di concerto con tutti gli esperti del mondo apistico, in primis gli apicoltori professionisti e i loro rappresentanti, gli enti di ricerca e gli Istituti Zooprofilattici, misure alternative per il controllo del coleottero che non prevedano la distruzione degli apiari, oltre che alla messa a punto dell'anagrafe apistica che, attraverso la conoscenza della realtà produttiva, consenta di prevenire ed intervenire tempestivamente con idonei strumenti a fronteggiare eventuali emergenze, come l'infestazione da Aethina tumida.
9/348-A/1. Massimiliano Bernini, Parentela, Pili, Tripiedi.
La Camera,
premesso che:
la semplificazione dei paesaggi e la riduzione delle varietà delle forme viventi e degli ambienti, ovvero per la perdita di biodiversità, conseguente all'intensificarsi dell'attività umana, è uno dei problemi di maggiore importanza e coinvolge i singoli cittadini e gli organi di governo;
le attività produttive modificano continuamente la base ecologica del mondo vivente comportando, insieme a preziosi benefici per l'intera popolazione, anche l'impoverimento della base genetica, con gravi pericoli per la conservazione della natura e per il mantenimento della diversità biologica indispensabile ad assicurare la vita del nostro pianeta;
il provvedimento ha come intento quello di creare un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, stabilendo principi e criteri generali che verranno applicati su tutto il territorio nazionale nonché modalità di coordinamento con i sistemi regionali. A questo scopo l'articolo 8 prevede l'istituzione di un Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale, regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
il comitato, tra gli altri membri, comprende anche i rappresentanti delle regioni che devono essere individuati dalle stesse in sede di Conferenza Stato-Regioni,
impegna il Governo
a prevedere che i rappresentanti delle regioni che comporranno il Comitato siano scelti anche in base alla omogeneità delle caratteristiche biogeografiche ed ecologiche delle regioni limitrofe.
9/348-A/2. Rondini.
La Camera,
premesso che:
la semplificazione dei paesaggi e la riduzione delle varietà delle forme viventi e degli ambienti, ovvero per la perdita di biodiversità, conseguente all'intensificarsi dell'attività umana, è uno dei problemi di maggiore importanza e coinvolge, su scala mondiale, i singoli cittadini e gli organi di governo;
le attività produttive modificano continuamente la base ecologica del mondo vivente comportando, insieme a preziosi benefici per l'intera popolazione, anche l'impoverimento della base genetica, con gravi pericoli per la conservazione della natura e per il mantenimento della diversità biologica indispensabile ad assicurare la vita del nostro pianeta;
il provvedimento ha come intento quello di creare un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, stabilendo principi e criteri generali che verranno applicati su tutto il territorio nazionale nonché modalità di coordinamento con i sistemi regionali;
l'articolo 10 del provvedimento prevede l'istituzione di un Fondo per la tutela delle biodiversità agraria e alimentare, destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori nonché dovrà essere utilizzato per la corresponsione di indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti dalle disposizioni vigenti,
impegna il Governo
a prevedere che il Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare venga altresì utilizzato anche per il risanamento dei danni recati dall'inquinamento genetico causato dal commercio di alberi, arbusti, erbe e sementi di specie esotiche e autoctone di provenienza non idonea, impegnati negli interventi di forestazione, riqualificazione ambientale e ingegneria naturalistica.
9/348-A/3. Matteo Bragantini.
La Camera,
premesso che:
la semplificazione dei paesaggi e la riduzione delle varietà delle forme viventi e degli ambienti, ovvero per la perdita di biodiversità, conseguente all'intensificarsi dell'attività umana, è uno dei problemi di maggiore importanza e coinvolge, su scala mondiale, i singoli cittadini e gli organi di governo;
le attività produttive modificano continuamente la base ecologica del mondo vivente comportando, insieme a preziosi benefici per l'intera popolazione, anche l'impoverimento della base genetica, con gravi pericoli per la conservazione della natura e per il mantenimento della diversità biologica indispensabile ad assicurare la vita del nostro pianeta;
il provvedimento ha come intento quello di creare un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, stabilendo principi e criteri generali che verranno applicati su tutto il territorio nazionale nonché modalità di coordinamento con i sistemi regionali;
l'articolo 10 del provvedimento prevede l'istituzione di un Fondo per la tutela delle biodiversità agraria e alimentare, destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori nonché dovrà essere utilizzato per la corresponsione di indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti dalle disposizioni vigenti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere che il Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare venga altresì utilizzato anche per il risanamento dei danni recati dall'inquinamento genetico causato dal commercio di alberi, arbusti, erbe e sementi di specie esotiche e autoctone di provenienza non idonea, impegnati negli interventi di forestazione, riqualificazione ambientale e ingegneria naturalistica.
9/348-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Matteo Bragantini.
La Camera,
premesso che:
la semplificazione dei paesaggi e la riduzione delle varietà delle forme viventi e degli ambienti, ovvero per la perdita di biodiversità, conseguente all'intensificarsi dell'attività umana, è uno dei problemi di maggiore importanza e coinvolge, su scala mondiale, i singoli cittadini e gli organi di governo;
le attività produttive modificano continuamente la base ecologica del mondo vivente comportando, insieme a preziosi benefici per l'intera popolazione, anche l'impoverimento della base genetica, con gravi pericoli per la conservazione della natura e per il mantenimento della diversità biologica indispensabile ad assicurare la vita del nostro pianeta;
il provvedimento ha come intento quello di creare un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, stabilendo principi e criteri generali che verranno applicati su tutto il territorio nazionale nonché modalità di coordinamento con i sistemi regionali;
l'articolo 15 prevede che il piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura prevede interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare, sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla nonché interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati e al risparmio idrico,
impegna il Governo
a prevedere che tra gli interventi di cui all'articolo 15 sia inserita anche l'applicazione di pratiche alternative all'utilizzo di pesticidi e concimi.
9/348-A/4. Invernizzi.
La Camera,
premesso che:
la semplificazione dei paesaggi e la riduzione delle varietà delle forme viventi e degli ambienti, ovvero per la perdita di biodiversità, conseguente all'intensificarsi dell'attività umana, è uno dei problemi di maggiore importanza e coinvolge, su scala mondiale, i singoli cittadini e gli organi di governo;
le attività produttive modificano continuamente la base ecologica del mondo vivente comportando, insieme a preziosi benefici per l'intera popolazione, anche l'impoverimento della base genetica, con gravi pericoli per la conservazione della natura e per il mantenimento della diversità biologica indispensabile ad assicurare la vita del nostro pianeta;
il provvedimento ha come intento quello di creare un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, stabilendo principi e criteri generali che verranno applicati su tutto il territorio nazionale nonché modalità di coordinamento con i sistemi regionali;
l'articolo 15 prevede che il piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura prevede interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare, sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla nonché interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati e al risparmio idrico,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere che tra gli interventi di cui all'articolo 15 sia inserita anche l'applicazione di pratiche alternative all'utilizzo di pesticidi e concimi.
9/348-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Invernizzi.
La Camera,
premesso che:
la semplificazione dei paesaggi e la riduzione delle varietà delle forme viventi e degli ambienti, ovvero per la perdita di biodiversità, conseguente all'intensificarsi dell'attività umana, è uno dei problemi di maggiore importanza e coinvolge, su scala mondiale, i singoli cittadini e gli organi di governo;
le attività produttive modificano continuamente la base ecologica del mondo vivente comportando, insieme a preziosi benefici per l'intera popolazione, anche l'impoverimento della base genetica, con gravi pericoli per la conservazione della natura e per il mantenimento della diversità biologica indispensabile ad assicurare la vita del nostro pianeta;
il provvedimento ha come intento quello di creare un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, stabilendo principi e criteri generali che verranno applicati su tutto il territorio nazionale nonché modalità di coordinamento con i sistemi regionali,
impegna il Governo
a prevedere disposizioni per le quali le regioni, al fine di valorizzare il ruolo degli agricoltori e dei proprietari di fondi nella conservazione della biodiversità naturale, possano emanare specifiche norme in materia ed individuino a tale scopo le aree agricole di alto valore naturalistico e le aree naturali e seminaturali di alto valore botanico da designare come micro-riserve botaniche alle quali dedicare specifici progetti finalizzati alla conservazione e all'uso sostenibile del territorio in esse compreso.
9/348-A/5. Grimoldi.
La Camera,
premesso che:
la semplificazione dei paesaggi e la riduzione delle varietà delle forme viventi e degli ambienti, ovvero per la perdita di biodiversità, conseguente all'intensificarsi dell'attività umana, è uno dei problemi di maggiore importanza e coinvolge, su scala mondiale, i singoli cittadini e gli organi di governo;
le attività produttive modificano continuamente la base ecologica del mondo vivente comportando, insieme a preziosi benefici per l'intera popolazione, anche l'impoverimento della base genetica, con gravi pericoli per la conservazione della natura e per il mantenimento della diversità biologica indispensabile ad assicurare la vita del nostro pianeta;
il provvedimento ha come intento quello di creare un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, stabilendo principi e criteri generali che verranno applicati su tutto il territorio nazionale nonché modalità di coordinamento con i sistemi regionali,
impegna il Governo
a prevedere disposizioni volte a istituire centri dedicati alla salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee al fine di incentivare lo studio dello status delle specie e dei relativi habitat e di fornire un supporto tecnico alle politiche regionali in materia e che, mettano a disposizione germoplasma vegetale autoctono e geneticamente idoneo al territorio di impiego, funzionale a interventi di ricostruzione o rinaturalizzazione di habitat, di ricostruzione del manto forestale e di ingegneria naturalistica.
9/348-A/6. Allasia.
La Camera,
premesso che:
la semplificazione dei paesaggi e la riduzione delle varietà delle forme viventi e degli ambienti, ovvero per la perdita di biodiversità, conseguente all'intensificarsi dell'attività umana, è uno dei problemi di maggiore importanza e coinvolge, su scala mondiale, i singoli cittadini e gli organi di governo;
le attività produttive modificano continuamente la base ecologica del mondo vivente comportando, insieme a preziosi benefici per l'intera popolazione, anche l'impoverimento della base genetica, con gravi pericoli per la conservazione della natura e per il mantenimento della diversità biologica indispensabile ad assicurare la vita del nostro pianeta;
il provvedimento ha come intento quello di creare un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, stabilendo principi e criteri generali che verranno applicati su tutto il territorio nazionale nonché modalità di coordinamento con i sistemi regionali,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere disposizioni volte a istituire centri dedicati alla salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee al fine di incentivare lo studio dello status delle specie e dei relativi habitat e di fornire un supporto tecnico alle politiche regionali in materia e che, mettano a disposizione germoplasma vegetale autoctono e geneticamente idoneo al territorio di impiego, funzionale a interventi di ricostruzione o rinaturalizzazione di habitat, di ricostruzione del manto forestale e di ingegneria naturalistica.
9/348-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Allasia.
La Camera,
premesso che:
la semplificazione dei paesaggi e la riduzione delle varietà delle forme viventi e degli ambienti, ovvero per la perdita di biodiversità, conseguente all'intensificarsi dell'attività umana, è uno dei problemi di maggiore importanza e coinvolge, su scala mondiale, i singoli cittadini e gli organi di governo;
le attività produttive modificano continuamente la base ecologica del mondo vivente comportando, insieme a preziosi benefici per l'intera popolazione, anche l'impoverimento della base genetica, con gravi pericoli per la conservazione della natura e per il mantenimento della diversità biologica indispensabile ad assicurare la vita del nostro pianeta;
il provvedimento ha come intento quello di creare un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, stabilendo principi e criteri generali che verranno applicati su tutto il territorio nazionale nonché modalità di coordinamento con i sistemi regionali;
l'articolo 11 del provvedimento modifica il comma 6 dell'articolo 19-bis della legge n. 1096 del 1971 estendendo il diritto alla vendita delle sementi di varietà da conservazione, da parte dei produttori agricoli, consentendone la vendita diretta e in ambito locale, nonché introducendo per gli stessi soggetti il diritto al libero scambio delle sementi all'interno della Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare,
impegna il Governo
a specificare all'articolo 11 cosa si intenda per libero scambio delle sementi all'interno della Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare.
9/348-A/7. Caon.
La Camera,
esaminato il provvedimento in titolo;
ritenuto che la conservazione delle risorse genetiche locali soggette a rischio di estinzione o erosione genetica costituisca un'attività indispensabile alla tutela e salvaguardia della biodiversità;
premesso che:
la più ampia diffusione dei risultati conseguiti dalle attività di ricerca e di sperimentazione rappresenta una garanzia indispensabile alla trasmissione del sapere e alla conoscenza delle migliori pratiche e consente altresì agli agricoltori custodi e alle aziende agricole interessate di aggiornarsi e di tenersi informati anche su eventuali nuovi metodi di conservazione;
appare altresì indispensabile che il Parlamento sia costantemente informato sugli interventi svolti nell'ambito del piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, ente attualmente in fase di riordino, che prevede specifici interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare e sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità che l'ente che sarà incaricato di svolgere ricerca e sperimentazione in agricoltura a seguito del riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, attualmente in corso, presenti annualmente al Parlamento una relazione sugli interventi riguardanti la biodiversità svolti nell'ambito del piano triennale di attività.
9/348-A/8. Parentela.
La Camera,
esaminato il provvedimento in titolo;
ritenute insufficienti le misure introdotte al fine di incentivare lo studio dello status delle specie vegetali spontanee e dei relativi habitat;
valutata la necessità di fornire un supporto tecnico alle politiche in materia di studio e conservazione delle specie vegetali spontanee e dei relativi habitat;
considerato che sarebbe opportuna l'istituzione da parte delle regioni di centri dedicati alla salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee al fine di provvedere: alla stesura di protocolli di conservazione ex situ delle principali specie contenute nelle liste delle specie a rischio di estinzione; alla messa a disposizione di germoplasma vegetale, semi e piante, autoctono e geneticamente idoneo al territorio di impiego, funzionale a interventi di ricostruzione o di rinaturalizzazione di habitat, di ricostruzione del manto forestale e di ingegneria naturalistica; alla realizzazione di sistemi di certificazione finalizzati alla tracciabilità del germoplasma autoctono da essi prodotto e diffuso; allo sviluppo di azioni finalizzate alle reintroduzioni di specie vegetale spontanee e alla diffusione di migliori prassi volte a evitare perdite di diversità intraspecifica ed invasioni da parte di specie vegetali alloctone,
impegna il Governo
ad intraprendere ogni utile iniziativa volta a promuovere l'istituzione da parte delle regioni di centri per la salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee.
9/348-A/9. Benedetti.
La Camera,
esaminato il provvedimento in titolo;
ritenute insufficienti le misure introdotte al fine di incentivare lo studio dello status delle specie vegetali spontanee e dei relativi habitat;
considerato che sarebbe opportuna l'istituzione da parte delle regioni di centri dedicati alla salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee al fine di provvedere: alla stesura di protocolli di conservazione ex situ delle principali specie contenute nelle liste delle specie a rischio di estinzione; alla messa a disposizione di germoplasma vegetale, semi e piante, autoctono e geneticamente idoneo al territorio di impiego, funzionale a interventi di ricostruzione o di rinaturalizzazione di habitat, di ricostruzione del manto forestale e di ingegneria naturalistica; alla realizzazione di sistemi di certificazione finalizzati alla tracciabilità del germoplasma autoctono da essi prodotto e diffuso; allo sviluppo di azioni finalizzate alle reintroduzioni di specie vegetale spontanee e alla diffusione di migliori prassi volte a evitare perdite di diversità intraspecifica ed invasioni da parte di specie vegetali alloctone,
impegna il Governo
ad intraprendere ogni utile iniziativa volta a promuovere l'istituzione da parte delle regioni di centri per la salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee.
9/348-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Benedetti.
La Camera,
esaminato il provvedimento in titolo;
valutate con favore le norme introdotte al fine di individuare gli agricoltori custodi;
ritenuto che la conservazione delle risorse genetiche locali soggette a rischio di estinzione o erosione genetica costituisca un'attività indispensabile alla tutela e salvaguardia della biodiversità;
atteso che in moltissime realtà rurali del nostro Paese la succitata attività è già svolta da soggetti che da sempre sono impegnati nella custodia del materiale genetico di origine animale, vegetale e microbico indispensabile all'alimentazione e l'agricoltura;
premesso che all'articolo 6 si dispone che le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuino gli agricoltori custodi per attivare la conservazione in situ e nell'ambito di aziende agricole delle risorse genetiche vegetali locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica del proprio territorio,
impegna il Governo
ad intraprendere ogni utile iniziativa volta a valorizzare le esperienze e le capacità proprie di chi esercita da tempo attività di custodia del materiale genetico, al fine di favorire, nella scelta degli agricoltori custodi, i membri delle comunità locali tradizionalmente impegnati nella conservazione delle risorse genetiche e coloro che hanno provveduto alla loro riscoperta o individuazione.
9/348-A/10. Gagnarli.