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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Domenica 21 dicembre 2014

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazioni a risposta in Commissione:


   PRODANI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   il porto di Trieste ricopre un ruolo peculiare nel quadro normativo nazionale, essendo un porto franco riconosciuto dal trattato di pace di Parigi (1947), successivo alla seconda guerra mondiale, e disciplinato dall'allegato VIII del suddetto trattato;
   l'articolo 5 del successivo memorandum di Londra (1954) tratta degli obblighi per l'Italia in relazione agli articoli 1-20 del sopracitato allegato VIII, riguardo al funzionamento del porto franco;
   l'abrogazione del memorandum di Londra, da parte del trattato di Osimo (1975), in merito ai rapporti tra l'Italia e l'allora Jugoslavia, non ha modificato quanto in precedenza stabilito dal memorandum stesso in relazione al porto franco di Trieste, con un obbligo posto a carico dello Stato italiano di attuare gli articoli dall'1 al 20 dell'allegato VIII del trattato di pace;
   esistono letture contrastanti riguardo alla interpretazione dell'articolo 5 del memorandum (in lingua originale inglese) che parla di impegni per l'Italia «in general accordance with quanto previsto negli articoli 1-20 dell'allegato VIII: secondo alcuni esperti tali disposizioni devono essere applicate letteralmente, mentre altri sottolineano lo spirito generale delle citate norme;
   il TAR per il Friuli Venezia Giulia nella sentenza 400 del 2013 (confermata dal Consiglio di Stato nella sentenza 76 del 2013) parla di una conformità che non dovrebbe essere totale con le disposizioni negli articoli dall'1 al 20 dell'allegato VIII, mentre in una traduzione asseverata del tribunale di Trieste – nel procedimento penale 854/210 – si traduce «in general accordance with» con la dicitura più stringente «in ottemperanza delle»;
   gli articoli dell'allegato VIII prevedono degli impegni precisi per l'Italia: nell'articolo 1 si stabilisce che sarà creato a Trieste un porto franco doganale e che le merci in transito godranno di libertà di transito. Nell'articolo 2 si afferma che il porto franco sarà costituito e amministrato come un ente pubblico, avente tutti gli attributi di una persona giuridica. Nell'articolo 3 si stabilisce che la zona del porto franco comprenderà il territorio e gli impianti delle zone franche del porto di Trieste, entro i loro confini del 1939. L'articolo 4 statuisce che le leggi ed i regolamenti in vigore nel territorio libero si applicheranno alle persone e ai beni entro i confini del porto franco. L'articolo 5 stabilisce che le navi mercantili e le merci di tutti i Paesi godranno senza restrizione del diritto di accesso per il carico e lo scarico di merci. L'articolo 6 precisa che operazioni quali il deposito, il magazzinaggio e l'imballaggio delle merci saranno autorizzate nel porto franco in conformità dei regolamenti generali emanati dal direttore. Nell'articolo 7 si afferma che il direttore potrà autorizzare la lavorazione delle merci oltre all'ingresso di nuove imprese industriali entro i confini del porto. L'articolo 8 precisa che le autorità del territorio libero saranno autorizzate a procedere ad ispezioni in porto franco nella misura che sarà necessaria per far rispettare i regolamenti doganali o gli altri regolamenti, per la prevenzione, del contrabbando;
   nell'articolo 9 si statuisce che le autorità del territorio libero saranno autorizzate a determinare ed a percepire i diritti portuali del porto franco. L'articolo 10 dispone che non sarà ammessa alcuna discriminazione basata sulla bandiera delle navi, oppure sulla proprietà delle merci nel determinare i diritti portuali. Nell'articolo 11 si precisa che l'entrata e l'uscita di tutte le persone in e dal porto franco sarà sottoposta a quelle norme che verranno stabilite dalle autorità del previsto territorio libero. L'articolo 12 sulla pubblicità afferma che le norme e regolamenti in vigore nel porto franco e le tariffe dei diritti e delle tasse percepite devono essere rese pubbliche. Secondo l'articolo 13, il cabotaggio ed il traffico costiero entro il previsto territorio libero saranno esercitati in conformità delle norme emanate dalle autorità dello stesso territorio libero. L'articolo 14 riguarda provvedimenti sanitari e disposizioni relative alla lotta contro le malattie degli animali e delle piante. L'articolo 15 riguarda la fornitura di servizi pubblici, di polizia e antincendio. L'articolo 16 riguarda la garanzia della libertà di transito delle merci da parte del territorio libero e degli Stati interessati. L'articolo 17, riguarda la garanzia delle libertà di comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche tra la zona del porto franco e qualsiasi altro paese;
   l'articolo 18 si occupa dell'amministrazione del porto franco, della figura del direttore e della sua nomina per la quale è specificata l'esclusione di cittadini italiani e jugoslavi. L'articolo 19 precisa che il direttore adotterà tutte le misure ragionevoli e necessarie per l'amministrazione, il funzionamento, la manutenzione e lo sviluppo del porto franco. L'articolo 20 affida al direttore il potere di emanare alcune nell'esercizio delle sue funzioni, oltre a stabilire alcune disposizioni in tema di bilancio;
   la legge 28 gennaio del 1994, n. 84, sul riordino della legislazione in materia portuale, istituendo le autorità portuale ed individuandone le relative competenze, all'articolo 6, comma 12, reca: «È fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita l'autorità portuale di Trieste, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione amministrativa per la gestione di detti punti franchi»;
   la non completa attuazione delle norme previste dalla suddetta legge, in particolare la mancata emanazione del decreto ministeriale previsto dal comma 12 dell'articolo 6 della stessa legge, ha creato incongruenze ed incertezze sull'applicazione della normativa di agevolazione riservata allo speciale regime del porto franco di Trieste;
   le anticipazioni annunciate in merito alla riforma organica della legge n. 84 del 1994 – che avrebbero dovuto essere inserite nel decreto-legge «Sblocca Italia» approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 agosto 2014, sono state rimosse dal testo finale presentato dal Governo rimandandone la trattazione ad un momento successivo –:
   quali siano le misure adottate dal Governo per garantire il rispetto delle disposizioni previste nell'allegato VIII al Trattato di pace del 1947, anche in vista della preannunciata riforma del sistema portuale. (5-04352)


   PRODANI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge n. 83 del 31 maggio 2014 noto come «decreto Cultura», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 29 luglio 2014 e relativo a disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, prevede delle disposizioni urgenti per il settore turistico;
   il comma 1 dell'articolo 9 della sopracitata legge, per sostenere la competitività del sistema turismo – favorendo la digitalizzazione del settore – prevede un apposito credito d'imposta;
   il comma 4 dell'articolo 9 rimanda alcuni aspetti importanti, quali la definizione delle tipologie di spese eleggibili e le procedure per la loro ammissione, all'emanazione di un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del cosiddetto «decreto Cultura»;
   il comma 1 dell'articolo 10 del suddetto decreto-legge n. 83 del 2014, prevede delle disposizioni urgenti, tra cui un credito d'imposta, per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e per favorire l'imprenditorialità nel settore turistico;
   il comma 4 dell'articolo 10 affida le disposizioni applicative dell'articolo a un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;
   il comma 5 dell'articolo 10 prevede, per le stesse finalità del comma 1 del medesimo articolo, nonché per promuovere l'adozione e la diffusione della «progettazione universale» e l'incremento dell'efficienza energetica, l'emanazione da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di un decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, per aggiornare gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale;
   il comma 1 dell'articolo 11 della summenzionata legge obbliga il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di adottare un piano straordinario della mobilità turistica entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;
   tale piano è volto a favorire la fruibilità del patrimonio culturale con particolare attenzione alle destinazioni minori;
   il comma 4 del sopracitato articolo 11 fissa per il 31 ottobre 2014 l'emanazione di un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, per individuare i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione per l'esercizio dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea;
   l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 83 del 2014 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze – di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, istituisce tramite decreto ministeriale – entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge – un gruppo di lavoro finalizzato a individuare principi e criteri per la disciplina dei contratti di intermediazione finanziaria tax free shopping, per la corretta applicazione dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al fine di individuare risorse da destinare alle attività di promozione del turismo;
   l'articolo 16 della suddetta legge ha disposto la trasformazione dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
   il comma 2 dell'articolo 16 indica le competenze dell'ENIT nel perseguimento della missione di promozione del turismo, nonché negli interventi per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici e culturali e per favorire la commercializzazione dei prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero, con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali, nella piattaforma tecnologica e nella rete internet attraverso il potenziamento del portale «Italia.it», anche al fine di realizzare e distribuire una Carta del turista;
   il comma 5 del sopracitato articolo 16 prevede l'approvazione del nuovo statuto dell'ENIT – con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo – entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;
   tale statuto, oltre a definire i compiti dell'ente, deve anche – in ottemperanza con il comma 6 dell'articolo 16 – prevedere l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per il turismo, nonché la disciplina delle funzioni dell'Osservatorio nazionale del turismo;
   i termini prescritti per l'emanazione dei decreti attuativi sono stati superati nelle date del 12 settembre 2014 (quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione) per l'articolo 13-bis, del 29 ottobre 2014 (tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione) per quanto concerne il comma 4 dell'articolo 9 e i comma 4 e 5 dell'articolo 10, del 31 ottobre 2014 per quanto riguarda il comma 4 dell'articolo 11 e del 27 novembre 2014 (centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto) relativamente al comma 1 dell'articolo 11 e al comma 5 dell'articolo 16;
   il ritardo nell'emanazione dei decreti volti a dare attuazione alle nuove norme relative al turismo contribuisce in modo pericoloso ad aggravare la situazione di incertezza in cui versa l'importante patrimonio culturale ed economico rappresentato dal settore;
   tale situazione di stallo è stata recentemente esemplificata dalla comunicazione con cui l'ENIT – in data 16 dicembre 2014 – ha deciso di annullare la propria partecipazione ad alcuni importanti appuntamenti fieristici all'estero nel corso del 2015, nonché da ripetute denunce pronunciate da rappresentanti delle associazioni del settore sui loro siti web in merito alle lacune nella politica del Governo in materia di promozione del turismo;
   l’impasse in cui versa l'ENIT si presenta ancora più critica alla vigilia di un evento epocale come EXPO 2015 a Milano, in occasione del quale l'ente – secondo il comma 1 all'articolo 16 – ha come finalità di promuovere l'immagine unitaria «dell'offerta turistica nazionale e favorirne la commercializzazione» –:
   se intendano adoperarsi per favorire in tempi rapidi, e per quanto di propria competenza, l'emanazione dei decreti attuativi relativi al turismo di cui al cosiddetto «decreto-legge Cultura», nonché provvedere alla celere approvazione dello statuto dell'ENIT. (5-04353)

Interrogazione a risposta scritta:


   MOLTENI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   stando a quanto pubblicato sulla stampa nazionale, i servizi d’intelligence del nostro Paese avrebbero appurato che a rispondere alla chiamata al jihad del sedicente Stato Islamico, recandosi in Siria a combattere, sarebbero state ben più delle due persone di cui si era già a conoscenza;
   il loro numero non sarebbe inferiore a 12 e forse raggiunge 40;
   l’intelligence del nostro Paese raggruppa queste persone in due grandi categorie, a seconda che si tratti di terroristi italiani o semplicemente naturalizzati, cioè immigrati di seconda generazione;
   fra questi ultimi, vi sarebbe anche un canturino naturalizzato, generalizzato come Ben A.M. dalla stampa nazionale, secondo la quale avrebbe «solidi rapporti con soggetti appartenenti all'organizzazione Isis, alcuni dei quali operanti sul web»;
   tale circostanza rappresenta un'evidente minaccia alla sicurezza della provincia comasca, comprovando l'infiltrazione operata dallo Stato Islamico nella comunità musulmana canturina;
   proprio tale infiltrazione dovrebbe sconsigliare ad avviso dell'interrogante di investire risorse nella costruzione di luoghi di culto islamico nella zona di Cantù;
   il successo colto dai servizi prova altresì la grande utilità delle attività d’intelligence e d'investigazione condotte sulle comunicazioni, un dato che dovrebbe scoraggiare la riduzione delle capacità della polizia postale –:
   cosa si sappia attualmente della persona generalizzata come Ben A.M. e se, in particolare, si trovi ancora a Cantù o nei dintorni;
   se, in presenza di un principio di infiltrazione jihadista della comunità musulmana canturina chiaramente documentato, sia opportuno monitorare il proliferare nella zona di nuovi luoghi di culto destinati agli islamici in relazione ai profili di ordine pubblico;
   se il piano di ristrutturazione dei presidi e delle specialità della polizia, che sottrae rilevanti risorse alla polizia postale, sia opportuno alla luce dei risultati cui porta l'attività investigativa condotta sulle fonti internet. (4-07374)