XVII LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 20 gennaio 2015.
Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Casero, Castiglione, Cecconi, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Cominelli, Costa, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, De Micheli, Del Basso De Caro, Del Grosso, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Lupo, Madia, Manciulli, Antonio Martino, Merlo, Meta, Orlando, Palma, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Valentini, Vargiu, Velo, Vignali, Vignaroli, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti, Zolezzi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Catania, Cecconi, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Cominelli, Costa, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, De Micheli, Del Basso De Caro, Del Grosso, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Lupo, Madia, Manciulli, Mannino, Antonio Martino, Merlo, Meta, Orlando, Palma, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Valentini, Vargiu, Velo, Vignali, Vignaroli, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti, Zolezzi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 19 gennaio 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
OCCHIUTO: «Introduzione dell'articolo 17-bis della legge 25 maggio 1970, n. 352, concernente l'esercizio del voto per corrispondenza in occasione dei referendum previsti dalla Costituzione» (2825);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE OCCHIUTO: «Modifiche agli articoli 131 e 132 della Costituzione, concernenti la determinazione delle regioni italiane» (2826);
SCOTTO ed altri: «Disposizioni per promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile, nonché modifica all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, in materia di predisposizione del Piano nazionale della mobilità» (2827);
CENNI: «Disposizioni in materia di autocaravan» (2828);
PAGANO: «Disposizioni concernenti i diritti riconosciuti ai componenti delle unioni di fatto» (2829).
Saranno stampate e distribuite.
Annunzio di una proposta di inchiesta parlamentare.
In data 19 gennaio 2015 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:
FEDRIGA ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del sistema di accoglienza e di identificazione ed espulsione nonché sui costi del fenomeno immigratorio» (Doc. XXII, n. 38).
Sarà stampata e distribuita.
Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione.
In data 17 gennaio 2015 il seguente disegno di legge è stato cancellato dall'ordine del giorno, essendo decorsi i termini di conversione del relativo decreto-legge, di cui all'articolo 77 della Costituzione: «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2014, n. 168, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica» (2727).
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
IV Commissione (Difesa):
PALMIZIO: «Disciplina della rappresentanza sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare» (2776) Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, IX, XI e XII.
VI Commissione (Finanze):
CAUSI e BENAMATI: «Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e altre disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti» (2437) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, IX, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dal Presidente del Senato.
Il Presidente del Senato, con lettera in data 15 gennaio 2015, ha comunicato che la 1a Commissione (Affari costituzionali) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'abrogazione di alcuni atti nel settore Libertà, sicurezza e giustizia (COM(2014) 713 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 84), che è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 7 gennaio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, il rapporto sulla sicurezza delle ferrovie italiane, predisposto dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, corredato dalla relazione sull'attività svolta dalla medesima Agenzia, riferiti all'anno 2013 (Doc. CLXXX, n. 2).
Questi documenti sono trasmessi alla IX Commissione (Trasporti).
Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 14 gennaio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al medesimo Ministero entro il 15 dicembre 2014.
Questa documentazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).
Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 15 gennaio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, la relazione sull'attuazione della procedura di cessione dei crediti da parte delle amministrazioni pubbliche, riferita all'anno 2013 (Doc. XLIV, n. 1).
Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).
Comunicazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Fintecna Spa, con lettere in data 12 gennaio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, comunicazioni concernenti atti comportanti spese per emolumenti o retribuzioni, con l'indicazione del nominativo dei destinatari e dell'importo dei relativi compensi.
Questa comunicazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 19 gennaio 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015) 10 final), corredata dal relativo allegato (COM(2015) 10 final - Annex 1), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). Tale proposta è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 20 gennaio 2015.
Trasmissione da un comune.
Il Sindaco del comune di Brunico (Bolzano), con lettera in data 9 gennaio 2015, ha trasmesso copia di una deliberazione, approvata dal consiglio del medesimo comune il 17 dicembre 2014, volta a chiedere l'adozione di una regolamentazione delle unioni civili.
Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia).
Comunicazione di nomine ministeriali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 16 gennaio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
alla VII Commissione (Cultura) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: al dottor Francesco De Sanctis, l'incarico di direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia;
alla XI Commissione (Lavoro) la comunicazione concernente il seguente incarico: al dottor Danilo Giovanni Festa, l'incarico di componente effettivo del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: S. 1429 – DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO, LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI, IL CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI, LA SOPPRESSIONE DEL CNEL E LA REVISIONE DEL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE (APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO) (A.C. 2613-A) E ABBINATI PROGETTI DI LEGGE COSTITUZIONALE: D'INIZIATIVA POPOLARE; D'INIZIATIVA POPOLARE; VIGNALI; CIRIELLI; CIRIELLI; CIRIELLI; CAUSI; PISICCHIO; PISICCHIO; PISICCHIO; PISICCHIO; GIACHETTI; SCOTTO; FRANCESCO SANNA; LENZI; BRESSA E DE MENECH; CAPARINI ED ALTRI; CAPARINI ED ALTRI; VACCARO; LAFFRANCO E BIANCONI; PALMIZIO; PALMIZIO; PALMIZIO; PALMIZIO; GIANCARLO GIORGETTI ED ALTRI; GIANCARLO GIORGETTI ED ALTRI; LA RUSSA ED ALTRI; ABRIGNANI ED ALTRI; TONINELLI ED ALTRI; GIANLUCA PINI; GIORGIA MELONI ED ALTRI; MIGLIORE ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; BONAFEDE E VILLAROSA; PIERDOMENICO MARTINO; BRAMBILLA; GIANCARLO GIORGETTI ED ALTRI; CIRIELLI E GIORGIA MELONI; VALIANTE; QUARANTA ED ALTRI; LACQUANITI ED ALTRI; CIVATI ED ALTRI; BOSSI; LAURICELLA E SIMONI; DADONE ED ALTRI; GIORGIS ED ALTRI; LA RUSSA ED ALTRI; RUBINATO ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA; MATTEO BRAGANTINI ED ALTRI; CIVATI; FRANCESCO SANNA ED ALTRI (A.C. 8-14-21-32-33-34-148-177-178-179-180-243-247-284-329-355-357-379-398-399-466-568-579-580-581-582-757-758-839-861-939-1002-1259-1273-1319-1439-1543-1660-1706-1748-1925-1953-2051-2147-2221-2227-2293-2329-2338-2378-2402-2423-2441-2458-2462-2499)
A.C. 2613-A – Proposte emendative
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Riduzione del numero dei deputati).
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il diciottesimo anno di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.»
1. 07. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caon, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Riduzione del numero dei deputati).
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
Art. 56. – I membri della Camera dei deputati sono quattrocentocinquanta.
Essi sono eletti a suffragio universale diretto.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvi i sette seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentoquarantatré e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
1. 0200. Civati, Pastorino, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Riduzione del numero dei deputati).
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocentosettanta. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento settanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.».
Conseguentemente, all'articolo 38, sostituire il comma 1, con il seguente:
1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
1. 010. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Riduzione del numero dei deputati).
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di quattrocentosettantacinque, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentosessantasette e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
1. 0201. Civati, Pastorino, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Riduzione del numero dei deputati).
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di cinquecento. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i diciotto anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.».
Conseguentemente, all'articolo 38, sostituire il comma 1, con il seguente:
1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
1. 016. Nuti, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 56, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine le parole: «con sistema proporzionale a circoscrizioni elettorali plurinominali».
1. 0208. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modificazioni all'articolo 56 della Costituzione).
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «seicentotrenta, dodici dei quali» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecento, otto dei quali»;
b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocentonovantadue».
1. 08. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caon, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione).
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «seicentotrenta, dodici dei quali» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecento, dieci dei quali».
b) al quarto comma, le parole: «seicentodiciotto» sono sostituite dalle seguenti: «quattrocentonovanta».
1. 02. D'Attorre, Pollastrini, Toninelli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Composizione della Camera dei deputati).
1. All'articolo 56 della Costituzione, secondo comma, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «cinquecento».
1. 01. Lattuca.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Rappresentanti degli Italiani residenti all'estero).
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «, dodici del quali eletti nella circoscrizione Estero» sono soppresse;
b) al quarto comma, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero» sono soppresse.
Conseguentemente, all'articolo 38, sostituire il comma 1, con il seguente:
1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
1. 011. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 56 della Costituzione, secondo comma, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «sei».
1. 0205. Parisi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 56 della Costituzione, secondo comma, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «otto».
1. 0206. Parisi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 56 della Costituzione, secondo comma, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «dieci».
1. 0207. Parisi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 56 della Costituzione in materia di elettorato passivo).
1. Il terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Tutti gli elettori sono eleggibili a deputati.».
1. 0203. Giorgia Meloni, Rampelli, La Russa, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Taglialatela, Totaro.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Il terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Sono eleggibili a deputati gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.».
1. 012. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Incandidabilità per i membri della Camera dei deputati).
1. All'articolo 56, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
«Non possono essere candidati alla carica di deputato coloro che hanno ricoperto per due volte l'ufficio di membro del Parlamento.».
1. 019. Nuti, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:
«La legge dispone la incandidabilità di coloro che detengano, anche indirettamente, o congiuntamente con altri, una partecipazione che comporti il controllo, ovvero l'esercizio di un'influenza dominante, su una società vincolata con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta, ovvero intrattengano con essa rapporti contrattuali che conferiscono la facoltà di esercitare un'influenza dominante sulla composizione degli organi sociali o sulle attività societarie, o beneficiano di tali rapporti contrattuali per interposta persona.»
1. 0202. Scotto, Quaranta, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Incandidabilità per i membri della Camera dei deputati).
1. All'articolo 56, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:
«Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi dieci e giorni venti di reclusione per delitto colposo.»
1. 018. Nuti, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
A.C. 2613-A – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 2.
(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica).
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali.
I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti.
Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
ART. 2.
(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica).
Sopprimerlo.
2. 1. Nuti, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, a suffragio universale e diretto, con sistema proporzionale.
Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; il Molise ne ha uno, la Valle d'Aosta uno.
Nessuno può essere candidato in più di una Regione.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».
Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Elezione del Senato della Repubblica).
1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno».
(Testo alternativo del relatore di minoranza, Toninelli)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori con le modalità stabilite dalla legge.
Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che hanno già ricoperto per due volte l'ufficio di sindaco, consigliere regionale, comunale, assessore comunale, presidente della giunta regionale o della provincia autonoma, consigliere regionale o assessore regionale».
Conseguentemente, all'articolo 38, sopprimere il comma 2.
2. 500. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 57 con il seguente:
«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale ed il numero dei senatori elettivi è di: tre senatori nelle regioni sino a un milione di abitanti; quattro senatori nelle regioni con più di un milione di abitanti e fino a due milioni; cinque senatori nelle regioni con più di due milioni di abitanti e fino a tre milioni; dieci senatori nelle regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a quattro milioni e cinquecentomila abitanti; tredici senatori nelle regioni con più di quattro milioni e cinquecentomila abitanti e fino a sei milioni; ventidue senatori nelle regioni con più di sei milioni di abitanti. La Valle d'Aosta e il Molise eleggono un senatore.
La ripartizione dei seggi tra le regioni di cui al precedente commi si effettua sulla base dell'ultimo censimento generale.»
2. 4. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 57 con il seguente:
«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale ed il numero dei senatori elettivi è di: tre senatori nelle regioni sino a un milione di abitanti; quattro senatori nelle regioni con più di un milione di abitanti e fino a due milioni; cinque senatori nelle regioni con più di due milioni di abitanti e fino a tre milioni; dieci senatori nelle regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a quattro milioni e cinquecentomila abitanti; tredici senatori nelle regioni con più di quattro milioni e cinquecentomila abitanti e fino a sei milioni; ventidue senatori nelle regioni con più di sei milioni di abitanti. La Valle d'Aosta e il Molise eleggono un senatore.»
2. 3. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 57 con il seguente:
«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquanta.
Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque. Ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno; la Basilicata e l'Umbria ne hanno due ciascuna; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ciascuna.
La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.»
2. 5. Bianconi, La Russa.
Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 57 con il seguente:
«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.»
2. 9. Bianconi, La Russa.
Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 57 con il seguente:
«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.
Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.»
2. 7. Bianconi, Centemero, La Russa.
Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 57 con il seguente:
«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.
La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.
Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.»
2. 6. Bianconi, La Russa.
Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 57 con il seguente:
«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere.
Il numero dei senatori elettivi è di duecento, cinque dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.»
2. 203. Civati, Pastorino, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.
Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 57 con il seguente:
«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.
Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro. Ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno; la Basilicata e l'Umbria ne hanno due ciascuna; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ciascuna.
La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.»
2. 8. Bianconi, Centemero, La Russa.
Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 57 con il seguente: «Art. 57. – Il Senato è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di centocinquantotto.
La legge elettorale stabilisce le modalità di elezione e il numero di senatori attribuiti a ogni regione proporzionalmente alla popolazione della regione. I senatori durano in carica cinque anni.
Cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, possono essere nominati senatori, per una legislatura, dal Presidente della Repubblica, su proposta dei senatori eletti. Il regolamento del Senato ne stabilisce le procedure».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
2. 10. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 57 con il seguente:
«Art. 57. – I cittadini di ciascuna regione eleggono, con sistema proporzionale, i senatori rappresentanti della regione. I senatori sono centocinquanta, ripartiti proporzionalmente alla popolazione della regione. Ciascuna regione deve avere almeno un senatore.
Nessuno può candidarsi in più di una regione.»
2. 11. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 57 con il seguente:
«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto. Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta.
Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a tre. Ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno; la Basilicata e l'Umbria ne hanno due ciascuna; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ciascuna. La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.»
2. 12. Bianconi, La Russa.
Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 57 con il seguente:
«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, in concomitanza con l'elezione dei consigli regionali.
Il numero dei senatori elettivi è di cento.
Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le regioni si effettuano in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.»
2. 19. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 57 con il seguente:
«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, a suffragio universale e diretto, con sistema proporzionale.
Il numero dei senatori elettivi è di cento.
Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a due; il Molise ne ha uno, la Valle d'Aosta uno.
Nessuno può candidarsi in più di una regione.
La ripartizione dei seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.»
2. 15. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 57 con il seguente:
«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto. Il numero dei senatori elettivi è di cento.
Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a due. Ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno; la Basilicata e l'Umbria ne hanno due ciascuna; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ciascuna. La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.»
2. 13. Bianconi, Altieri, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano, Picchi, Centemero, La Russa.
Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 57 con il seguente:
«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, a suffragio universale e diretto.
Il numero dei senatori elettivi è di cento.
Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a due; il Molise ne ha uno, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le regioni, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.»
2. 16. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 57 con il seguente:
«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da cento Senatori rappresentativi delle Regioni. La ripartizione dei seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a due.
I Senatori sono eletti secondo le modalità stabilite dalla legge regionale approvata ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione tra coloro che sono stati eletti consiglieri regionali in modo che sia garantita la rappresentanza delle minoranze.»
2. 501. Giorgis.
Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 57 con il seguente:
«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da duecento membri oltre i senatori a vita.
Centosessantadue senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori.
In nessuna Regione i senatori eletti a suffragio universale diretto possono essere in numero inferiore a cinque. Il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.
La ripartizione dei senatori elettivi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Trentotto senatori sono eletti dai Consigli regionali. Ogni Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla sua prima riunione, elegge al proprio interno, con modalità stabilite con legge regionale, due senatori. Il Molise e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne eleggono uno.
Ai senatori eletti dai Consigli regionali si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di consigliere regionale. La loro cessazione dalla carica di Consigliere regionale comporta di diritto quella dalla carica di senatore».
Conseguentemente:
dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 58. – Per l'elezione dei senatori a suffragio universale e diretto è necessario avere compiuto il ventunesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori a suffragio universale diretto gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno.»
all'articolo 4, comma 1, capoverso Art. 60, sostituire il secondo comma con i seguenti:
«I senatori eletti a suffragio universale e diretto durano in carica cinque anni. Nel caso in cui il mandato di un singolo senatore cessi anticipatamente il subentrante dura in carica fino al termine del mandato di colui al quale è subentrato.
La durata della Camera dei deputati e del mandato dei senatori non possono essere prorogati se non per legge e soltanto in caso di guerra.»
dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 61. – Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non è riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente.
Le elezioni dei nuovi senatori eletti a suffragio universale e diretto avvengono entro settanta giorni dalla scadenza del mandato dei precedenti. La prima riunione alla quale essi partecipano ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
I senatori eletti a suffragio universale e diretto rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori eletti secondo le stesse modalità.
I senatori eletti da ciascun Consiglio regionale rimangono in carica fino alla proclamazione dei nuovi senatori eletti dal medesimo Consiglio regionale.»
all'articolo 38, sopprimere i commi 2 e 3.
2. 200. Civati, Pastorino, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.
Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 57 con il seguente:
«Art. 57. – Il numero dei senatori è di duecento, cui possono aggiungersi i senatori a vita.
Essi sono eletti a suffragio universale diretto nel numero di centotrentacinque. La loro elezione avviene su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori.
Il numero di senatori eletti a suffragio universale diretto in ciascuna Regione non può essere inferiore a quattro. In Molise sono eletti due senatori, in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.
La ripartizione dei senatori elettivi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. I Consigli regionali eleggono sessantacinque senatori. Ogni Consiglio regionale elegge al proprio interno, con modalità stabilite con legge regionale, almeno due senatori entro trenta giorni dalla sua prima riunione. Il Molise e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne eleggono uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni diverse dal Molise e dalla Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Ai senatori eletti dai Consigli regionali si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di consigliere regionale. La loro cessazione dalla carica di Consigliere regionale comporta di diritto quella dalla carica di senatore.»
2. 201. Civati, Pastorino, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.
Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 57 con il seguente:
Art. 57. – Il Senato è composto da centoquindici senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, di cui settantasei eletti dalle Regioni e trentanove dai Comuni, e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
I Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano eleggono i senatori tra i propri componenti, con metodo proporzionale, mentre i sindaci sono eletti dai sindaci di ciascuna Regione in numero di 2, uno per i comuni sopra i 15.000 abitanti, l'altro per quelli inferiori, tranne per la Val d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano, che hanno un solo sindaco eletto in Senato.
2. 800. Borghi.
Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 57 con il seguente:
«Art. 57. – Il Senato della Repubblica federale è composto dai membri dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, che li eleggono tra i propri componenti.
I consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e Bolzano eleggono i senatori tra i propri componenti, in numero proporzionale alla popolazione quale risulta dall'ultimo censimento generale.
I membri delle istituzioni territoriali eletti a senatori della Repubblica federale decadono automaticamente dalla carica di consiglieri regionali e provinciali e sono sostituiti.
I membri delle istituzioni territoriali eletti a Senatori della Repubblica federale nell'esercizio delle loro funzioni si attengono agli indirizzi deliberati dal consiglio o dalla giunta regionale o provinciale delle Regioni e delle province dalle quali hanno ricevuto il mandato.
I consigli regionali e provinciali possono revocare i senatori eletti nelle rispettive regioni qualora non si attengano agli indirizzi deliberati dal consiglio o dalla giunta regionale o provinciale. Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano ne ha due.
Le regioni con più di due milioni di abitanti eleggono quattro senatori, le regioni con più di sei milioni di abitanti cinque senatori, le regioni con più di sette milioni di abitanti sei senatori.
La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti.
Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi, di elezione dei membri del Senato della Repubblica federale e di sostituzione di questi in seno ai consigli territoriali. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun consiglio.»
2. 2. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caon, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti.
Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 57 con il seguente:
«Art. 57. – Il Senato delle Autonomie è composto dai presidenti delle giunte regionali, dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, dai sindaci dei comuni capoluogo di regione e di provincia autonoma, nonché da senatori regionali eletti in ciascuna regione.
Il numero complessivo dei senatori è di centocinquantuno.
Nessuna regione può avere un numero di senatori regionali inferiore a due; il Molise ne ha uno, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi dei senatori elettivi regionali tra le regioni, previa applicazione alle regioni delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale dei cittadini residenti calcolati sulle rilevazioni del Ministero dell'interno, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
In ciascuna regione o provincia autonoma i senatori sono eletti contestualmente all'elezione del rispettivo consiglio regionale o di provincia autonoma.
La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli delle regioni o province autonome nelle quali sono stati eletti.
La legge regionale, sulla base della legge dello Stato, disciplina il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione.
I senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria regione o provincia autonoma. I relativi oneri sono a carico della regione o provincia autonoma di elezione. L'indennità non è corrisposta ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano né ai sindaci dei comuni capoluogo di regione e di provincia autonoma.»
2. 20. Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caon, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sopprimere il primo comma.
2. 22. Dieni, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire il primo, il secondo ed il terzo comma con i seguenti:
«Il Senato è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di centocinquantotto.
La legge elettorale stabilisce le modalità di elezione. I senatori durano in carica cinque anni».
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il quinto ed il sesto comma con il seguente:
«Cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, possono essere nominati senatori, per una legislatura, dal Presidente della Repubblica su proposta dei senatori eletti. Il regolamento del Senato ne stabilisce le procedure».
2. 25. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire il primo, il secondo ed il terzo comma con i seguenti:
«I cittadini di ciascuna regione eleggono, con sistema proporzionale, i senatori rappresentanti della regione.
I senatori sono centocinquanta.
Ciascuna regione deve avere almeno un senatore».
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il quinto ed il sesto con il seguente:
«Nessuno può candidarsi in più di una regione».
2. 23. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire il primo, il secondo ed il terzo comma con i seguenti:
«I cittadini di ciascuna regione eleggono, con sistema proporzionale, i senatori rappresentanti della regione.
I senatori sono centocinquanta, ripartiti proporzionalmente alla popolazione della regione».
Ciascuna regione deve avere almeno un senatore.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere i commi quinto e sesto.
2. 24. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:
«L'elezione del Senato della Repubblica è disciplinata con legge approvata da entrambe le Camere e garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori».
2. 26. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:
«Il Senato della Repubblica è composto da centocinquanta senatori eletti in ciascuna regione contestualmente all'elezione del rispettivo consiglio regionale e, per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei consigli delle province autonome».
2. 27. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:
«Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano».
2. 28. Sannicandro, Scotto, Quaranta, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:
«Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori eletti a suffragio universale diretto, insieme con le elezioni regionali, con metodo proporzionale. Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che il giorno delle elezioni hanno compiuto il venticinquesimo anno di età, e che hanno ricoperto cariche elettive per almeno tre anni nelle regioni, nelle province autonome di Trento e Bolzano, nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti».
Conseguentemente, al medesimo capoverso, quinto comma, sostituire la parola: nei con le seguenti: insieme ai.
2. 30. Bianconi, Altieri, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano, La Russa.
Al comma 1, capoverso Art. 57 sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:
«Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori eletti a suffragio universale diretto, insieme con le elezioni regionali, con metodo proporzionale. Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che il giorno delle elezioni hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.»
Conseguentemente, al medesimo capoverso, quinto comma, sostituire la parola: nei con le seguenti: insieme ai.
*2. 29. Bianconi, Altieri, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano, Picchi, La Russa.
Al comma 1, capoverso Art. 57 sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:
«Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori eletti a suffragio universale diretto, insieme con le elezioni regionali, con metodo proporzionale. Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che il giorno delle elezioni hanno compiuto il venticinquesimo anno di età».
Conseguentemente, al medesimo capoverso, quinto comma, sostituire la parola: nei con le seguenti: insieme ai.
*2. 206. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:
«Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori rappresentativi delle regioni.
Fanno parte del Senato i presidenti delle giunte regionali, i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. Gli altri senatori spettanti a ciascuna regione sono eletti a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione dei rispettivi consigli, tra coloro che sono stati eletti consiglieri regionali. La legge regionale approvata ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica, nonché quelle per la loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale.»
Conseguentemente, sopprimere il sesto comma.
**2. 35. Bindi.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:
«Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori rappresentativi delle regioni.
Fanno parte del Senato i presidenti delle giunte regionali, i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. Gli altri senatori spettanti a ciascuna regione sono eletti a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione dei rispettivi consigli, tra coloro che sono stati eletti consiglieri regionali. La legge regionale approvata ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica, nonché quelle per la loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale».
Conseguentemente, sopprimere il sesto comma.
**2. 204. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:
«Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori rappresentativi delle regioni.
Fanno parte del Senato i presidenti delle giunte regionali, i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano; ne fanno altresì parte i sindaci dei comuni capoluogo di regione e i sindaci dei comuni capoluogo delle province autonome di Trento e di Bolzano. Gli altri senatori spettanti a ciascuna regione sono eletti a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione dei rispettivi consigli, tra coloro che sono stati eletti consiglieri regionali. La legge regionale approvata ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica, nonché quelle per la loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale».
Conseguentemente, sopprimere il sesto comma.
2. 33. Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caon, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:
«Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori rappresentativi delle regioni.
Fanno parte del Senato i presidenti delle giunte regionali, i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. Gli altri senatori spettanti a ciascuna regione sono eletti a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione dei rispettivi consigli, tra coloro che sono stati eletti consiglieri regionali. La legge approvata da entrambe le Camere stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica, nonché quelle per la loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale».
Conseguentemente, sopprimere il sesto comma.
*2. 36. Bindi.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:
«Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori rappresentativi delle regioni.
Fanno parte del Senato i presidenti delle giunte regionali, i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. Gli altri senatori spettanti a ciascuna regione sono eletti a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione dei rispettivi consigli, tra coloro che sono stati eletti consiglieri regionali. La legge approvata da entrambe le Camere stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica, nonché quelle per la loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale».
Conseguentemente, sopprimere il sesto comma.
*2. 205. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:
«Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori rappresentativi delle regioni.
Fanno parte del Senato i presidenti delle giunte regionali, i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano; ne fanno altresì parte i sindaci dei comuni capoluogo di regione e i sindaci dei comuni capoluogo delle province autonome di Trento e di Bolzano. Gli altri senatori spettanti a ciascuna regione sono eletti a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione dei rispettivi consigli, tra coloro che sono stati eletti consiglieri regionali. La legge approvata da entrambe le Camere stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica, nonché quelle per la loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale».
2. 34. Bindi.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire il primo comma con il seguente:
«Il Senato della Repubblica è composto da senatori eletti in ciascuna regione in proporzione alla popolazione».
2. 37. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire il primo comma con il seguente:
«Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori rappresentativi delle istituzioni e delle comunità territoriali».
Conseguentemente:
al medesimo capoverso,
sopprimere il secondo comma;
quinto comma, sostituire le parole: nei quali sono stati eletti con le seguenti: che rappresentano;
sostituire il sesto comma con il seguente:
«I senatori sono eletti direttamente con sistema proporzionale puro in una lista specifica e distinta unitamente all'elezione dei componenti di ciascun consiglio regionale».;
sopprimere l'articolo 9.
2. 42. De Mita.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire il primo comma con il seguente:
«Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, secondo modalità stabilite dalla legge approvata da entrambe le Camere, ed è composto da cento senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali».
2. 41. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire il primo comma con il seguente:
Il Senato della Repubblica è composto da senatori rappresentativi delle regioni.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il comma terzo con il seguente:
Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne ha quattro. Nessuna regione può avere un numero di senatori superiore a sedici.
2. 111. Giorgis, Roberta Agostini, Lattuca, Bindi.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire il primo comma con il seguente:
«Il Senato della Repubblica è composto da senatori rappresentativi delle regioni».
Conseguentemente, sostituire il comma terzo con il seguente:
«Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a tre; la Valle d'Aosta e ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano ne hanno due. Nessuna regione può avere un numero di senatori superiore a dodici».
2. 112. Giorgis, Roberta Agostini, Lattuca, Bindi.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire il primo comma con il seguente:
«Il Senato della Repubblica è composto da centocinquanta senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali».
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
secondo comma, sostituire le parole: e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori con le seguenti: . I consigli delle autonomie locali convocano assemblee dei sindaci in ogni regione per eleggere tra di loro settantacinque senatori in numero paritario a quello previsto per ogni regione.
sesto comma, sopprimere l'ultimo periodo.
2. 31. Russo.
Al comma 1, capoverso Art. 57, primo comma, dopo le parole: Senato della Repubblica aggiungere le seguenti: nel rispetto dell'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
2. 801. Costantino, Scotto, Quaranta, Kronbichler, Zaccagnini, Matarrelli, Marcon, Melilla, Zaratti, Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido, Franco Bordo, Daniele Farina, Duranti, Ferrara, Fratoianni, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Ricciatti, Sannicandro.
Al comma 1, capoverso Art. 57, primo comma, sostituire le parole: cento senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali con le seguenti: novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
2. 202. Rosato, Marco Di Maio, Famiglietti.
Al comma 1, capoverso Art. 57, primo comma, sostituire le parole: delle istituzioni territoriali con le seguenti: dei comuni, delle città metropolitane e delle regioni, tra i quali sono inclusi di diritto i sindaci metropolitani e, ove non coincidenti, i sindaci dei comuni capoluogo di regione.
2. 50. Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.
Al comma 1, capoverso Art. 57, primo comma, sostituire le parole: istituzioni territoriali con le seguenti: comunità territoriali nell'ambito della Nazione.
2. 51. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 57, primo comma, dopo le parole: istituzioni territoriali aggiungere le seguenti: eletti a suffragio universale in ciascuna regione in proporzione alla popolazione.
2. 52. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 57, primo comma, dopo le parole: istituzioni territoriali aggiungere le seguenti:, tra i quali i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sesto comma, aggiungere, in fine, le parole:, computando nel riparto anche i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. 53. Dorina Bianchi, Misuraca.
Al comma 1, capoverso Art. 57, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
I Presidenti di ciascuna regione e provincia autonoma sono, di diritto, senatori della Repubblica.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo comma:
dopo le parole: inferiore a due aggiungere le seguenti:, nel cui novero sono ricompresi i presidenti delle regioni;
aggiungere, in fine, le parole:, tra i quali sono ricompresi i presidenti delle province autonome.
2. 65. Gigli, Dellai.
Al comma 1, capoverso Art. 57, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.
2. 68. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 57, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
*2. 66. Bianconi, La Russa.
Al comma 1, capoverso Art. 57, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
*2. 67. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sopprimere il secondo comma.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il sesto comma con il seguente:
«Il Senato della Repubblica è eletto con sistema proporzionale a circoscrizioni elettorali plurinominali. La legge relativa alla elezione del Senato della Repubblica è approvata con la maggioranza dei tre quinti di entrambe le Camere».
2. 209. Colletti, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sopprimere il secondo comma.
2. 69. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire il secondo comma con il seguente:
«I senatori sono eletti a suffragio universale contestualmente all'elezione dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano».
2. 71. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caon, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire il secondo comma con il seguente:
«Settantaquattro senatori sono designati, fino a concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna lista in ciascuna regione, tra quei componenti dei consigli regionali i quali, nell'ambito del proprio raggruppamento politico, abbiano ottenuto, alle elezioni regionali, il maggior consenso personale ovvero secondo altro criterio idoneo ad assicurare che l'individuazione dei senatori discenda comunque direttamente dalla scelta elettorale dei cittadini della regione. La legge dello Stato, ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione determina i principi perché le leggi elettorali regionali si conformino a tale obiettivo. I senatori così designati mantengono comunque l'ufficio di consigliere regionale».
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il sesto comma.
2. 76. Brunetta.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire il secondo comma con il seguente:
«Le giunte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nominano i propri senatori tra i componenti dei propri consigli regionali e provinciali, nel pieno rispetto delle minoranze politiche e linguistiche: insieme al senatore eletto dai sindaci della regione o della provincia autonoma, essi formano il gruppo senatoriale della regione o della provincia autonoma».
Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire il capoverso Art. 67 con il seguente:
«Art. 67. – I membri della Camera dei deputati esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. I membri del Senato esercitano le proprie funzioni nel rispetto del mandato loro assegnato dalle giunte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».
2. 74. Gigli, Dellai.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire il secondo comma con il seguente:
«Le giunte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nominano i propri senatori tra i componenti dei propri consigli regionali e provinciali: insieme al senatore eletto dai sindaci della regione o della provincia autonoma, essi formano il gruppo senatoriale della regione o della provincia autonoma».
Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire il capoverso Art. 67 con il seguente:
«Art. 67. – I membri della Camera dei deputati esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. I membri del Senato esercitano le proprie funzioni nel rispetto del mandato loro assegnato dalle giunte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».
2. 75. Gigli, Dellai.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire il secondo comma con il seguente:
«Le giunte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nominano i propri senatori tra i componenti dei propri consigli regionali e provinciali, nel pieno rispetto delle minoranze politiche e linguistiche, e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori».
Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire il capoverso Art. 67 con il seguente:
«Art. 67. – I membri della Camera dei deputati esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. I membri del Senato esercitano le proprie funzioni nel rispetto del mandato loro assegnato dalle giunte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».
2. 72. Gigli, Dellai.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire il secondo comma con il seguente:
«Le giunte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nominano i propri senatori tra i componenti dei propri consigli regionali e provinciali e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori».
Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire il capoverso Art. 67 con il seguente:
«Art. 67. – I membri della Camera dei deputati esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. I membri del Senato esercitano le proprie funzioni nel rispetto del mandato loro assegnato dalle giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».
2. 73. Gigli, Dellai.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire il secondo comma con il seguente:
«Compongono il Senato della Repubblica i presidenti delle giunte regionali, i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano e i senatori eletti dai consigli regionali e dai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, con voto limitato tra i propri componenti».
2. 77. Bindi, Baruffi.
Al comma 1, capoverso Art. 57, secondo comma, premettere il seguente periodo: I senatori rappresentativi dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati in ragione del consenso elettorale individualmente ricevuto.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, sostituire le parole:, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, con la seguente: senatori.
2. 64. Brunetta, Centemero.
Al comma 1, capoverso Art. 57, secondo comma, sostituire la parola: eleggono con la seguente: nominano.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sesto comma, sopprimere l'ultimo periodo.
2. 81. Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.
Al comma 2, capoverso Art. 57, secondo comma, sopprimere le parole: e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:
«Nell'ambito della ripartizione regionale di cui ai commi precedenti, i sindaci dei comuni di ciascuna regione o provincia autonoma, riuniti in assemblea, eleggono un senatore per ciascun territorio di riferimento».
2. 84. Gigli, Dellai.
Al comma 2, capoverso Art. 57, secondo comma, sopprimere le parole: e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole: e i sindaci e le parole: o locale;
all'articolo 39, comma 1,
primo periodo, sopprimere le parole: e da sindaci;
penultimo periodo, sopprimere le parole: del sindaco o, in alternativa;
ultimo periodo, sopprimere le parole: o di sindaco e le parole: o sindaco;
all'articolo 40, comma 6, sopprimere le parole: e da sindaci.
2. 85. Quaranta, Costantino, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.
Al comma 1, capoverso Art. 57, secondo comma, sopprimere le parole: e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole: i sindaci.
2. 87. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caon, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti.
Al comma 1, capoverso Art. 57, secondo comma, sostituire le parole: e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni nei rispettivi territori con le seguenti:. L'assemblea dei sindaci elegge i senatori tra i suoi componenti, uno per regione.
2. 90. Quaranta, Costantino, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.
Al comma 1, capoverso Art. 57, secondo comma, sostituire le parole:, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori con le seguenti: i sindaci dei comuni dei rispettivi territori nella misura di un sindaco per ogni consiglio regionale e consiglio delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. 91. Bianconi, Altieri, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano, Picchi, La Russa.
Al comma 1, capoverso Art. 57, secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: aventi popolazione superiore a 15.000 abitanti.
2. 94. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 57, secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: fatto salvo per il territorio della provincia autonoma di Bolzano.
2. 95. Biancofiore.
Al comma 1, capoverso Art. 57, secondo comma, aggiungere, in fine, le parole:, in modo da assicurare la massima corrispondenza fra distribuzione dei suffragi a livello regionale e seggi senatoriali.
2. 97. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 57, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:
«I consiglieri regionali eletti alla carica di senatori decadono automaticamente dalla carica di consiglieri regionali e il consiglio regionale provvede alla loro sostituzione».
2. 99. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caon, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti.
Al comma 2, capoverso Art. 57, sopprimere il terzo comma.
2. 100. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire il terzo e il quarto comma con il seguente:
«La ripartizione dei seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ad ogni regione sono comunque attribuiti quattro senatori; il Molise ne ha due e la Valle d'Aosta uno».
2. 101. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 57, terzo comma, sostituire la parola: due con le seguenti: tre, uno dei quali è di diritto il presidente della regione.
2. 102. Quaranta, Costantino, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.
Al comma 1, capoverso Art. 57, terzo comma, sostituire la parola: due con la seguente: tre.
2. 103. Quaranta, Costantino, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.
Al comma 1, capoverso Art. 57, terzo comma, aggiungere, in fine, le parole:, il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno.
2. 802. Parisi, Centemero.
Al comma 1, capoverso Art. 57, terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: la Valle d'Aosta ne ha uno.
2. 803. Parisi, Centemero.
Al comma 1, capoverso Art. 57, terzo comma, aggiungere, in fine, le parole:, assicurando in ogni caso la corretta proporzione tra le formazioni politiche rappresentate in ciascun consiglio regionale.
2. 105. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 57, terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Deve comunque essere assicurata la massima corrispondenza fra distribuzione dei suffragi a livello regionale e seggi senatoriali.
2. 106. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 57, terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Uno dei due senatori spettanti alla provincia autonoma di Bolzano deve essersi dichiarato di lingua italiana all'ultimo censimento della popolazione ed è eletto dai consiglieri provinciali di minoranza linguistica italiana in seno al consiglio della provincia autonoma di Bolzano.
2. 107. Biancofiore.
Al comma 1, capoverso Art. 57, terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il senatore italiano nella provincia autonoma di Bolzano è eletto dai consiglieri provinciali di minoranza linguistica italiana in seno al consiglio della provincia autonoma di Bolzano.
2. 110. Bianconi, La Russa.
Al comma 1, capoverso Art. 57, terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla regione Friuli Venezia Giulia spetta un ulteriore senatore in rappresentanza della minoranza linguistica slovena. Le modalità di elezione sono stabilite dalla legge che disciplina il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione.
*2. 108. Blazina, Rosato.
Al comma 1, capoverso Art. 57, terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla regione Friuli Venezia Giulia spetta un ulteriore senatore in rappresentanza della minoranza linguistica slovena. Le modalità di elezione sono stabilite dalla legge che disciplina il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione.
*2. 109. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sopprimere il quarto comma.
2. 113. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sopprimere il quinto comma.
2. 115. D'Ambrosio, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire il quinto comma con il seguente:
«La durata del mandato di ciascun senatore coincide con la durata del mandato alla carica di consigliere regionale o di sindaco».
2. 900. Centemero.
Al comma 1, capoverso Art. 57, quinto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I senatori elettivi rimangono in carica fino alla data di proclamazione dei nuovi senatori della rispettiva regione di elezione.
2. 116. Mazziotti Di Celso, Monchiero, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Galgano, Oliaro, Sottanelli, Vargiu, Vecchio.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sopprimere il sesto comma.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso Art. 60, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Le leggi che regolano le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono approvate dal Parlamento a maggioranza dei due terzi dei votanti. Qualora le leggi siano approvate a maggioranza semplice, esse entrano in vigore a decorrere dalla seconda elezione successiva alla loro approvazione, e prima della loro entrata in vigore sono sottoposte a referendum confermativo secondo le modalità definite dalla legge. La legge garantisce ai candidati, ai movimenti e agli altri soggetti presentatori di liste di candidati condizioni di parità nell'accesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa».
*2. 400. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sopprimere il sesto comma.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso Art. 60, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Le leggi che regolano le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono approvate dal Parlamento a maggioranza dei due terzi dei votanti. Qualora le leggi siano approvate a maggioranza semplice, esse entrano in vigore a decorrere dalla seconda elezione successiva alla loro approvazione, e prima della loro entrata in vigore sono sottoposte a referendum confermativo secondo le modalità definite dalla legge. La legge garantisce ai candidati, ai movimenti e agli altri soggetti presentatori di liste di candidati condizioni di parità nell'accesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa».
*2. 401. Kronbichler, Nicchi, Giancarlo Giordano, Airaudo, Costantino, Quaranta, Placido, Scotto, Franco Bordo, Daniele Farina, Duranti, Ferrara, Fratoianni, Marcon, Matarrelli, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sopprimere il sesto comma.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso Art. 60, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Le leggi che regolano le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono approvate dal Parlamento a maggioranza dei due terzi dei votanti».
2. 402. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caon, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sopprimere il sesto comma.
Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
All'articolo 61 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, decorso il termine di diciotto mesi dalla data in cui sono state tenute le elezioni, sono approvate con maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera».
*2. 403. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sopprimere il sesto comma.
Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
All'articolo 61 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, decorso il termine di diciotto mesi dalla data in cui sono state tenute le elezioni, sono approvate con maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera».
*2. 404. Kronbichler, Nicchi, Giancarlo Giordano, Airaudo, Costantino, Quaranta, Placido, Scotto, Franco Bordo, Daniele Farina, Duranti, Ferrara, Fratoianni, Marcon, Matarrelli, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sopprimere il sesto comma.
Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. All'articolo 61 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono approvate con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera ed entrano in vigore decorsi non meno di diciotto mesi dalla loro pubblicazione».
**2. 405. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sopprimere il sesto comma.
Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. All'articolo 61 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono approvate con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera ed entrano in vigore decorsi non meno di diciotto mesi dalla loro pubblicazione».
**2. 406. Pannarale, Kronbichler, Nicchi, Giancarlo Giordano, Airaudo, Costantino, Quaranta, Placido, Scotto, Franco Bordo, Daniele Farina, Duranti, Ferrara, Fratoianni, Marcon, Matarrelli, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sopprimere il sesto comma.
*2. 118. Bianconi, Altieri, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano, Picchi, La Russa.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sopprimere il sesto comma.
*2. 119. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sesto comma, primo periodo, dopo le parole: da entrambe le Camere aggiungere le seguenti:, con la maggioranza qualificata dei tre quinti,
2. 208. Colletti, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sesto comma, primo periodo, sostituire la parola: regolate con le seguenti: regolati i casi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità per la carica di membro del Senato della Repubblica,
2. 120. Schullian, Alfreider.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole: e i sindaci.
2. 207. Colletti, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sesto comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché a prevedere la soppressione della Conferenza unificata Stato regioni.
2. 122. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sesto comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché il divieto di convocare le assemblee dei consigli regionali contemporaneamente ai lavori del Senato.
2. 123. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.
Al comma 1, capoverso Art. 57, sesto comma, secondo periodo, sostituire le parole: in ragione con le seguenti: nel rispetto.
2. 125. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 57, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Non sono candidabili e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono sottoposti a procedimento penale, ovvero condannati per delitto non colposo».
2. 126. Nuti, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 57, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati condannati ovvero rinviati a giudizio per delitto non colposo».
2. 127. Nuti, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso Art. 57, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Non possono ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo».
2. 128. Nuti, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. Dopo l'articolo 58 della Costituzione, è aggiunto il seguente:
«Art. 58-bis. – La legge garantisce ai candidati, ai movimenti ed agli altri soggetti presentatori di liste di candidati condizioni di parità nell'accesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa».
2. 01. Nuti, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. Dopo l'articolo 58 della Costituzione, è aggiunto il seguente:
«Art. 58-bis. – La legge garantisce ai candidati e a tutti i soggetti presentatori di liste di candidati condizioni di parità nell'accesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa».
2. 02. Nuti, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.