XVII LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 26 gennaio 2015.
Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Casero, Castiglione, Catania, Cecconi, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Colonnese, Costa, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galati, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, Lorenzin, Losacco, Lupi, Lupo, Madia, Manciulli, Mannino, Merlo, Meta, Molea, Nicoletti, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Santerini, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Catania, Cecconi, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Colonnese, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galati, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Lupo, Madia, Manciulli, Mannino, Merlo, Meta, Molea, Nicoletti, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Santerini, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Valeria Valente, Vargiu, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.
Annunzio di proposte di legge.
In data 23 gennaio 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
BENI: «Riforma della disciplina delle società di mutuo soccorso» (2840);
ARGENTIN ed altri: «Disposizioni in materia di sessualità assistita per le persone disabili» (2841);
ROSTELLATO: «Modifiche all'articolo 1, commi 54, 55, 64 e 69, e abrogazione dell'allegato 4 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi» (2842);
ROSTELLATO: «Istituzione di una gestione previdenziale a contabilità separata per i lavoratori autonomi che esercitano arti o professioni, gli artigiani e gli esercenti attività commerciali» (2843).
Saranno stampate e distribuite.
Annunzio di un disegno di legge.
In data 24 gennaio 2015 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico:
«Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti» (2844).
Sarà stampato e distribuito.
Modifica del titolo di una proposta di legge.
La proposta di legge n. 2737, d'iniziativa dei deputati BINDI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12».
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
II Commissione (Giustizia):
BINDI ed altri: «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» (2737) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
VIII Commissione (Ambiente):
LOSACCO ed altri: «Modifiche al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di criteri di aggiudicazione» (2743) Parere delle Commissioni I, V, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):
COLLETTI ed altri: «Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici» (2770) Parere delle Commissioni IV, V, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dal Ministro della salute.
Il Ministro della salute, con lettera in data 23 gennaio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la relazione sullo stato sanitario del Paese, riferita agli anni 2012 e 2013 (Doc. L, n. 1).
Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).
Trasmissione dal Sottosegretario di Stato degli affari esteri.
Il Sottosegretario di Stato degli affari esteri, con lettere in data 19 e 29 dicembre 2014, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, concernente la partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale, l'intenzione di concedere contributi:
alla Libera università internazionale degli studi sociali (LUISS) «Guido Carli», per la realizzazione di un corso di formazione per funzionari parlamentari afghani;
per l'organizzazione di un corso di formazione destinato a funzionari della polizia nigeriana da parte dell'Arma dei carabinieri;
alla Conferenza permanente dell'audiovisivo mediterraneo (COPEAM), per la realizzazione del progetto denominato «Inter-rives: storie di rifugiati»;
all'Istituto italo-latino americano (IILA), per la realizzazione del progetto denominato «Sostegno dell'Italia alla Strategia di sicurezza centroamericana (ESCA): il contrasto patrimoniale»;
alla Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza, per l'organizzazione di un corso destinato a ufficiali provenienti dai Paesi della Comunità caraibica (CARICOM).
Queste comunicazioni sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri).
Annunzio di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, in data 3 dicembre 2014 e 9 gennaio 2015, le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea o del Tribunale, relative cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
Causa C-42/13: Sentenza della Corte (Decima sezione) del 6 novembre 2014. Cartiera dell'Adda Spa contro CEM Ambiente Spa. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia. Appalti pubblici – Princìpi di parità di trattamento e di trasparenza – Direttiva 2004/18/CE – Motivi di esclusione dalla partecipazione – Articolo 45 – Situazione personale del candidato o dell'offerente – Dichiarazione obbligatoria relativa alla persona indicata come «direttore tecnico» – Omissione della dichiarazione nell'offerta – Esclusione dall'appalto senza possibilità di rettificare tale omissione (Doc. LXXXIX, n. 72) – alla VIII Commissione (Ambiente);
Causa C-66/13: Sentenza della Corte (Quarta sezione) del 26 novembre 2014. Green Network Spa contro Autorità per l'energia elettrica e il gas nei confronti di Gestore dei servizi energetici Spa – GSE. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 del TFUE dal Consiglio di Stato. Rinvio pregiudiziale – Regime nazionale di sostegno al consumo di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili – Obbligo per i produttori e gli importatori di energia elettrica di immettere nella rete nazionale un determinato quantitativo di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili o, in alternativa, di acquistare «certificati verdi» presso l'autorità competente – Prova di tale immissione che richiede la presentazione di certificati attestanti l'origine verde dell'energia elettrica prodotta o importata – Accettazione di certificati emessi in uno Stato terzo subordinata alla conclusione di un accordo bilaterale tra tale Stato terzo e lo Stato membro interessato o a un accordo tra il gestore di rete nazionale di tale Stato membro ed un'analoga autorità di detto Stato terzo – Direttiva 2001/77/CE – Competenza esterna della Comunità – Leale cooperazione (Doc. LXXXIX, n. 73) – alla X Commissione (Attività produttive);
Causa C-385/13 P: Sentenza della Corte (Sesta sezione) del 6 novembre 2014. Repubblica italiana, ricorrente; procedimento in cui l'altra parte è Commissione europea, convenuta in primo grado. Impugnazione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. Impugnazione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Programma operativo regionale (POR) 2000-2006 per la regione Campania – Regolamento (CE) n. 1260/1999 – Articolo 32, paragrafo 3, primo comma, lettera f) – Procedura d'infrazione contro la Repubblica italiana riguardante la gestione dei rifiuti nella regione Campania – Decisione di non procedere ai pagamenti intermedi attinenti alla misura del POR relativa alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti (Doc. LXXXIX, n.74) – alla VIII Commissione (Ambiente);
Causa C-447/13 P: Sentenza della Corte (Seconda sezione) del 13 novembre 2014. Riccardo Nencini, ricorrente; procedimento in cui l'altra parte è Parlamento europeo, convenuto in primo grado. Impugnazione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. Impugnazione – Membro del Parlamento europeo – Indennità dirette a coprire le spese sostenute nell'esercizio delle funzioni parlamentari – Ripetizione dell'indebito – Recupero – Prescrizione – Termine ragionevole (Doc. LXXXIX, n. 75) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
Causa C-546/13: Sentenza della Corte (Decima sezione) del 6 novembre 2014. Agenzia delle dogane e ufficio di Verona dell'Agenzia delle dogane contro ADL American Dataline Srl. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 del TFUE dalla Corte suprema di cassazione. Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voci 8471 e 8518 – Casse acustiche che riproducono il suono mediante la trasformazione di un segnale elettromagnetico in onde sonore, collegabili esclusivamente a un computer e commercializzate separatamente (Doc. LXXXIX, n. 76) – alla VI Commissione (Finanze);
Causa T-283/12: Sentenza del Tribunale (Quinta sezione) del 6 novembre 2014. FIS'D – Formazione integrata superiore del design, con sede in Catanzaro, ricorrente, contro Commissione europea sostenuta da: Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA), interveniente. Domanda di annullamento della decisione della Commissione europea del 12 aprile 2012 [n. Ares (2012) 446225], che ha respinto il ricorso amministrativo promosso contro la decisione dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) del 13 gennaio 2012, con cui quest'ultima ha esercitato il recesso anticipato dalla convenzione quadro di partenariato 2011/0181 che essa aveva stipulato con l'università degli studi mediterranea di Reggio Calabria e che ha modificato la convenzione di sovvenzione specifica da essa conclusa con detta università. Programma d'azione Erasmus Mundus – Convenzione quadro di partenariato – Convenzione di sovvenzione specifica – Decisione dell'EACEA di recedere dalla convenzione quadro e di modificare la convenzione specifica – Ricorso amministrativo dinanzi alla Commissione – Decisione della Commissione di rigetto del ricorso amministrativo in quanto infondato – Violazione delle convenzioni e del manuale amministrativo e finanziario (Doc. LXXXIX, n. 77) – alla VII Commissione (Cultura);
Cause riunite C-22/13 da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13: Sentenza della Corte (Terza sezione) del 26 novembre 2014. Domande di pronuncia pregiudiziale proposte ai sensi dell'articolo 267 del TFUE, da un lato, dal tribunale di Napoli e, dall'altro, dalla Corte costituzionale. Raffaella Mascolo (C-22/13), Alba Forni (C-61/13), Immacolata Racca (C-62/13) contro Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con l'intervento di Federazione Gilda-UNAMS, Federazione lavoratori della conoscenza (FLC CGIL), Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), e Fortuna Russo contro comune di Napoli (C-63/13), e Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari contro Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (C-418/13). Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Insegnamento – Settore pubblico – Supplenze di posti vacanti e disponibili in attesa dell'espletamento di procedure concorsuali – Clausola 5, punto 1 – Misure di prevenzione del ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Nozione di «ragioni obiettive» che giustificano tali contratti – Sanzioni – Divieto di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Assenza di diritto al risarcimento del danno (Doc. LXXXIX, n. 78) – alla XI Commissione (Lavoro);
Causa C-113/13: Sentenza della Corte (Quinta sezione) dell'11 dicembre 2014. Azienda sanitaria locale n. 5 «Spezzino» e altri contro San Lorenzo Soc. coop. sociale e Croce Verde Cogema cooperativa sociale ONLUS. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 del TFUE dal Consiglio di Stato. Rinvio pregiudiziale – Servizi di trasporto sanitario – Normativa nazionale che riserva in via prioritaria le attività di trasporto sanitario per le strutture sanitarie pubbliche alle associazioni di volontariato che soddisfino i requisiti di legge e siano registrate – Compatibilità con il diritto dell'Unione – Appalti pubblici – Articoli 49 e 56 del TFUE – Direttiva 2004/18/CE – Servizi misti, inseriti al contempo nell'allegato II A e nell'allegato II B della direttiva 2004/18 – Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e d) – Nozione di «appalto pubblico di servizi» – Carattere oneroso – Controprestazione consistente nel rimborso delle spese sostenute (Doc. LXXXIX, n. 79) – alla XII Commissione (Affari sociali);
Causa C-196/13: Sentenza della Corte (Grande sezione) del 2 dicembre 2014. Commissione europea contro Repubblica italiana. Inadempimento di uno Stato – Direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE e 1999/31/CE – Gestione dei rifiuti – Sentenza della Corte che constata un inadempimento – Omessa esecuzione – Articolo 260, paragrafo 2, del TFUE – Sanzioni pecuniarie – Penalità – Somma forfettaria (Doc. LXXXIX, n. 80) – alla VIII Commissione (Ambiente);
Causa C-440/13: Sentenza della Corte (Quinta sezione) dell'11 dicembre 2014. Croce Amica One Italia Srl contro Azienda regionale emergenza urgenza (AREU). Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 del TFUE dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia. Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici di servizi – Direttiva 2004/18/CE – Direttiva 89/665/CEE – Situazione personale del candidato o dell'offerente – Aggiudicazione dell'appalto in via provvisoria – Indagini penali avviate nei confronti del legale rappresentante dell'aggiudicatario – Decisione dell'amministrazione aggiudicatrice di non procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto e di revocare la procedura di gara – Sindacato giurisdizionale (Doc. LXXXIX, n. 81) – alla VIII Commissione (Ambiente);
Causa C-551/13: Sentenza della Corte (Sesta sezione) del 18 dicembre 2014. Società edilizia turistica alberghiera residenziale (SETAR) Spa contro comune di Quartu Sant'Elena. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 del TFUE dalla commissione tributaria provinciale di Cagliari. Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/98/CE – Articolo 15 – Gestione dei rifiuti – Possibilità per il produttore di rifiuti di provvedere personalmente al loro trattamento – Legge nazionale di trasposizione adottata, ma non ancora entrata in vigore – Scadenza del termine di trasposizione – Effetto diretto (Doc. LXXXIX, n. 82) – alla VIII Commissione (Ambiente);
Causa C-568/13: Sentenza della Corte (Quinta sezione) del 18 dicembre 2014. Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi – Firenze contro Data Medical Service Srl. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 del TFUE dal Consiglio di Stato. Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici di servizi – Direttiva 92/50/CEE – Articoli 1, lettera c), e 37 – Direttiva 2004/18/CE – Articoli 1, paragrafo 8, primo comma, e 55 – Nozioni di «prestatore di servizi» e di «operatore economico» – Azienda ospedaliera universitaria pubblica – Ente dotato di personalità giuridica nonché di autonomia imprenditoriale e organizzativa – Attività prevalentemente non lucrativa – Finalità istituzionale di offrire prestazioni sanitarie – Possibilità di offrire servizi analoghi sul mercato – Ammissione a partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico (Doc. LXXXIX, n. 83) – alla XII Commissione (Affari sociali);
Causa C-590/13: Sentenza della Corte (Ottava sezione) dell'11 dicembre 2014. Idexx Laboratories Italia Srl contro Agenzia delle entrate. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 del TFUE dalla Corte di cassazione. Rinvio pregiudiziale – Fiscalità indiretta – IVA – Sesta direttiva – Articoli 18 e 22 – Diritto alla detrazione – Acquisizioni intracomunitarie – Autoliquidazione – Requisiti sostanziali – Requisiti formali – Mancato rispetto di requisiti formali. (Doc. LXXXIX, n. 84) – alla VI Commissione (Finanze);
Causa T-661/11: Sentenza del tribunale (Seconda sezione) del 2 dicembre 2014. Repubblica italiana contro Commissione europea. FEAOG – Sezione «Garanzia» – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Latticini – Entrate con destinazione specifica – Controlli essenziali – Tardività – Rettifica finanziaria forfettaria – Fondamento giuridico – Articolo 53 del regolamento (CE) n. 1605/2002 – Reiterazione (Doc. LXXXIX, n. 85) – alla XIII Commissione (Agricoltura).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: S. 1429 – DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO, LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI, IL CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI, LA SOPPRESSIONE DEL CNEL E LA REVISIONE DEL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE (APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO) (A.C. 2613-A) E ABBINATI PROGETTI DI LEGGE COSTITUZIONALE: D'INIZIATIVA POPOLARE; D'INIZIATIVA POPOLARE; VIGNALI; CIRIELLI; CIRIELLI; CIRIELLI; CAUSI; PISICCHIO; PISICCHIO; PISICCHIO; PISICCHIO; GIACHETTI; SCOTTO; FRANCESCO SANNA; LENZI; BRESSA E DE MENECH; CAPARINI ED ALTRI; CAPARINI ED ALTRI; VACCARO; LAFFRANCO E BIANCONI; PALMIZIO; PALMIZIO; PALMIZIO; PALMIZIO; GIANCARLO GIORGETTI ED ALTRI; GIANCARLO GIORGETTI ED ALTRI; LA RUSSA ED ALTRI; ABRIGNANI ED ALTRI; TONINELLI ED ALTRI; GIANLUCA PINI; GIORGIA MELONI ED ALTRI; MIGLIORE ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; BONAFEDE E VILLAROSA; PIERDOMENICO MARTINO; BRAMBILLA; GIANCARLO GIORGETTI ED ALTRI; CIRIELLI E GIORGIA MELONI; VALIANTE; QUARANTA ED ALTRI; LACQUANITI ED ALTRI; CIVATI ED ALTRI; BOSSI; LAURICELLA E SIMONI; DADONE ED ALTRI; GIORGIS ED ALTRI; LA RUSSA ED ALTRI; RUBINATO ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA; MATTEO BRAGANTINI ED ALTRI; CIVATI; FRANCESCO SANNA ED ALTRI (A.C. 8-14-21-32-33-34-148-177-178-179-180-243-247-284-329-355-357-379-398-399-466-568-579-580-581-582-757-758-839-861-939-1002-1259-1273-1319-1439-1543-1660-1706-1748-1925-1953-2051-2147-2221-2227-2293-2329-2338-2378-2402-2423-2441-2458-2462-2499)
A.C. 2613-A – Proposte emendative
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
ART. 21.
(Modifiche all'articolo 83 della Costituzione in materia di delegati regionali e di quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica).
Sostituirlo con il seguente:
Articolo 21. (Modifica dell'articolo 83 della Costituzione). – 1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. Le candidature devono essere discusse dall'Assemblea in seduta pubblica, che preceda di non meno di cinque giorni la data dell'elezione.
All'elezione partecipano cento cittadini estratti a sorte in ciascuna Regione, proporzionalmente al numero degli abitanti, dall'elenco degli aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei deputati.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea».
(Testo alternativo del relatore di minoranza, Toninelli)
Sostituirlo con i seguenti:
Art. 21. (Modifica dell'articolo 83 della Costituzione).- 1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza, vigila sul rispetto della Costituzione.
Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali.
Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea.
Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età».
Art. 21-bis.- (Modifica dell'articolo 84 della Costituzione). – 1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 84. – Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto trentacinque anni e goda dei diritti politici e civili.
L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività, pubblica o privata. La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine, la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità.
L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge».
Conseguentemente:
sostituire l'articolo 22 con il seguente:
Art. 22. (Modifica dell'articolo 85 della Costituzione).- 1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta.
Il Presidente della Camera dei deputati, il novantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato del Presidente della Repubblica, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.
Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, o da duecentomila elettori, ovvero da deputati e senatori, da membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da consiglieri regionali, da presidenti delle giunte regionali e da sindaci, nel numero e secondo le modalità stabiliti dalla legge.
I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.
È eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.
La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.
Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.
Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati dalla legge».
all'articolo 23, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento».
sostituire l'articolo 24 con il seguente:
Art. 24. (Scioglimento della Camera dei deputati).- 1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 88. – Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati.
Se la scadenza della Camera cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la sua durata è prorogata. Le elezioni della nuova Camera si svolgono entro due mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica. La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere».
dopo l'articolo 24 aggiungere i seguenti:
Art. 24-bis. (Modifica dell'articolo 89 della Costituzione). –1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 89. – Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei Ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.
Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione dell'elezione della Camera dei deputati e lo scioglimento della stessa, l'indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo».
Art. 24-ter. – 1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri, salvo delega al Primo ministro.
Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Su proposta del Primo ministro, nomina e revoca i Ministri».
Art. 24-quater. – 1. Agli articoli 93, 95 e 96 della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro».
dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:
Art. 28-bis. – 1. All'articolo 104 della Costituzione, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione. Ne fa parte di diritto anche il procuratore generale presso la Corte di cassazione».
21. 1. Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Francesco Saverio Romano, Picchi.
Sostituirlo con i seguenti:
Art. 21. (Modifica dell'articolo 83 della Costituzione).- 1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato.
Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza.
Vigila sul rispetto della Costituzione.
Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali.
Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea.
Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.
Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni, e può essere rieletto una sola volta.
Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età.
Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono disciplinate con legge ordinaria».
Art. 21-bis.- (Modifica dell'articolo 84 della Costituzione). –1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 84. – Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni e goda dei diritti politici e civili.
L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata. La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità.
L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge».
Conseguentemente:
sostituire l'articolo 22 con il seguente:
Art. 22. – 1. L'articolo 85 della Costituzione è abrogato.
dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:
Art. 23-bis. – All'articolo 87 della Costituzione il primo comma è abrogato.
21. 200. La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Taglialatela, Totaro.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 21. – 1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni dai cittadini che hanno compiuto la maggiore età. Può essere rieletto una sola volta.
Il Presidente della Camera dei deputati, il novantesimo giorno prima che scada il mandato del Presidente della Repubblica, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.
Le candidature sono presentate da ciascun gruppo politico rappresentato nel Parlamento nazionale od europeo, ovvero da seicentomila cittadini, che vi provvedono secondo le modalità stabilite dalla legge.
I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.
È eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.
La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.
Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.
Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati dalla legge».
Conseguentemente, sostituire l'articolo 22 con il seguente:
Art. 22 – 1. L'articolo 85 della Costituzione è abrogato.
21. 2. Bianconi, La Russa.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 21. – (Modifica dell'articolo 83 della Costituzione). – 1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato. Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza. Vigila sul rispetto della Costituzione. Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali. Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età».
21. 4. Bianconi, La Russa.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 21. – (Modifica dell'articolo 83 della Costituzione). – 1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età».
21. 26. Bianconi, La Russa.
Sostituirlo con il seguente:
Articolo 21. (Modifica dell'articolo 83 della Costituzione). –1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. Le candidature devono essere discusse dall'Assemblea in seduta pubblica, che preceda di non meno di cinque giorni la data dell'elezione. I voti espressi a favore di cittadini la cui candidatura non sia stata discussa pubblicamente prima della data dell'elezione sono nulli.
All'elezione partecipano cento cittadini estratti a sorte in ciascuna Regione, proporzionalmente al numero degli abitanti, dall'elenco degli aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei deputati.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea».
21. 700. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 21.
1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. Le candidature devono essere discusse dall'assemblea in seduta pubblica, che preceda di non meno di cinque giorni la data dell'elezione.
All'elezione partecipano cento cittadini estratti a sorte dall'elenco degli aventi diritto al voto per l'elezione dei membri della Camera dei deputati.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dell'assemblea».
21. 6. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 21.
1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. Le candidature devono essere discusse dall'assemblea in seduta pubblica, che preceda di non meno di cinque giorni la data dell'elezione.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dell'assemblea».
21. 7. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«La candidatura alla Presidenza della Repubblica è proposta dinanzi al Parlamento in seduta comune da almeno venti deputati. Un deputato non può contemporaneamente proporre più di un candidato».
21. 201. Colletti, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
21. 9. Costantino, Scotto, Quaranta, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «All'elezione partecipano i membri del Parlamento europeo eletti in Italia e tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato».
21. 14. Mazziotti Di Celso, Monchiero, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Galgano, Oliaro, Sottanelli, Vargiu, Vecchio.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al secondo comma, dopo le parole «rappresentanza delle minoranze», sono aggiunte le seguenti: «, nonché i rappresentanti italiani presso il Parlamento europeo».
21. 15. Costantino, Scotto, Quaranta, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «All'elezione partecipano i membri del Parlamento europeo, cittadini italiani, spettanti all'Italia».
21. 17. Francesco Sanna, Miotto.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea per tre scrutini. In caso di mancata elezione da parte del Parlamento, con la maggioranza di cui al precedente periodo, si procede con elezione popolare diretta».
21. 27. Bianconi, La Russa.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al terzo comma, il secondo periodo è soppresso.
21. 701. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti».
21. 25. D'Attorre, Roberta Agostini, Pollastrini, Miotto.
Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire la parola: quinto con la seguente: quarto.
Conseguentemente, alla medesima lettera, secondo periodo, sostituire la parola: nono con la seguente: settimo.
21. 202. Rosato, Gasparini, Marco Di Maio, Famiglietti, Richetti.
(Approvato)
Al comma 1, lettera b), sopprimere il secondo periodo.
*21. 29. Quaranta, Costantino, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il secondo periodo.
*21. 30. Colletti, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il secondo periodo.
*21. 31. De Mita.
Al comma 1, lettera b), sostituire il secondo con i seguenti: Dopo l'ottavo scrutinio il Presidente della Repubblica viene eletto dal corpo elettorale a suffragio universale e diretto con voto limitato ai due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di consensi nell'ultimo scrutinio effettuato. La legge stabilisce i termini di indizione dei comizi per l'elezione diretta del Presidente della Repubblica nonché le modalità del suo svolgimento.
21. 34. Bianconi, La Russa.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis. –(Modifica dell'articolo 84 della Costituzione). – 1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 84. – Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni e goda dei diritti politici e civili.
L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività, pubblica o privata.
La legge prevede disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine, la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità.
L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati con legge».
*21. 0200. Toninelli.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis. – (Modifica dell'articolo 84 della Costituzione). 1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 84. – Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni e goda dei diritti politici e civili.
L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività, pubblica o privata.
La legge prevede disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine, la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità.
L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati con legge».
*21. 02. Bianconi, La Russa.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis. (Modifica all'articolo 84 della Costituzione). – 1. All'articolo 84 della Costituzione, primo comma, le parole: «cinquant'anni» sono sostituite con le seguenti: «quarant'anni».
**21. 03. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis. (Modifica all'articolo 84 della Costituzione). – 1. All'articolo 84 della Costituzione, primo comma, le parole: «cinquant'anni» sono sostituite con le seguenti: «quarant'anni».
**21. 0204. Parisi.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis. All'articolo 84 della Costituzione, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ufficio e attività pubblica o privata».
21. 0203. Dadone, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis. All'articolo 84 della Costituzione, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La legge approvata dalle due Camere prevede disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità».
21. 0201. Dadone, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis. All'articolo 84 della Costituzione, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La legge prevede disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità».
21. 0202. Dadone, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
A.C. 2613-A – Articolo 22
ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 22.
(Disposizioni in tema di elezione del Presidente della Repubblica).
1. All'articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «e i delegati regionali,» sono soppresse e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune»;
b) al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
ART. 22.
(Disposizioni in tema di elezione del Presidente della Repubblica).
Sopprimerlo.
*22. 1. Bianconi, La Russa.
Sopprimerlo.
*22. 2. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 22. (Modifica dell'articolo 85 della Costituzione). – 1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta.
Il Presidente del Senato della Repubblica, il novantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato del Presidente della Repubblica, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.
Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, o da duecentomila elettori, ovvero da deputati e senatori, da membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da consiglieri regionali, da presidenti delle giunte regionali e da sindaci, nel numero e secondo le modalità stabiliti dalla legge.
I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.
È eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.
La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.
Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.
Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati dalla legge».
22. 3. Bianconi, La Russa.
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) al primo comma, le parole: “sette anni” sono sostituite dalle seguenti: “sei anni”».
22. 5. Bianconi, La Russa.
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «per un solo mandato».
22. 6. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
22. 4. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
22. 7. Dieni, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
A.C. 2613-A – Articolo 23
ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 23.
(Esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica).
1. All'articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «del Senato» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;
b) al secondo comma, le parole: «il Presidente della Camera dei deputati indice» sono sostituite dalle seguenti: «il Presidente del Senato indice», le parole: «le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera dei deputati è sciolta» e la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sua».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
ART. 23.
(Esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica).
Sopprimerlo.
*23. 1. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Sopprimerlo.
*23. 2. Bianconi, La Russa.
Sostituirlo con il seguente:
«Art. 23. – (Modifica dell'articolo 86 della Costituzione). – 1. All'articolo 86 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:
“In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato della Repubblica indice entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento”.
23. 3. Bianconi, La Russa.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, alla lettera b), sopprimere le parole da: le parole: «il Presidente della Camera fino a: Senato indice»,.
23. 4. Scotto, Quaranta, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
23. 5. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis. – (Modifica dell'articolo 87 della Costituzione). – 1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa, costituito secondo la legge, e ha il comando delle Forze armate»;
b) il nono comma è sostituito dal seguente: «Dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere»;
c) il decimo comma è abrogato.
Conseguentemente, all'articolo 38, sopprimere il comma 7.
23. 01. Bianconi, La Russa.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
«Art. 23-bis – 1. All'articolo 87 della Costituzione il decimo comma è abrogato.
Conseguentemente, dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis. – (Modificazioni all'articolo 104 della Costituzione). – 1. All'articolo 104 della Costituzione, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
“Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione.
Ne fa parte di diritto anche il procuratore generale presso la Corte di cassazione.”
23. 02. Bianconi, La Russa.
A.C. 2613-A – Articolo 24
ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 24.
(Scioglimento della Camera dei deputati).
1. All'articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
ART. 24.
(Scioglimento della Camera dei deputati).
Sopprimerlo.
24. 1. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
A.C. 2613-A – Articolo 25
ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Capo III
MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 25.
(Fiducia al Governo).
1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;
b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia» sono sostituite dalle seguenti: «La fiducia è accordata o revocata»;
c) al terzo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «innanzi alla Camera dei deputati»;
d) al quarto comma, le parole: «di una o d'entrambe le Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;
e) al quinto comma, dopo la parola: «Camera» sono inserite le seguenti: «dei deputati».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
ART. 25.
(Fiducia al Governo).
Premettere il seguente articolo:
Art. 025. (Modifiche agli articoli 92, 93, 95 e 96 della Costituzione). – 1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Il Primo ministro nomina e revoca i ministri».
2. Agli articoli 93, 95 e 96 della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro».
025. 01. Bianconi, La Russa.
Premettere il seguente articolo:
Art. 025. (Revocabilità dei ministri). – 1. All'articolo 92 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri».
025. 02. Lattuca, Fabbri.
Premettere il seguente articolo:
Art. 025. – (Modifica all'articolo 93 della Costituzione). – 1. All'articolo 93 della Costituzione, dopo le parole: «prestano giuramento», aggiungere le seguenti: «sulla Costituzione».
025. 03. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Sopprimerlo.
25. 1. D'Ambrosio, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 25. (Fiducia al Governo). – 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
Art. 94. – Il Presidente del Consiglio dei ministri deve avere la fiducia della Camera dei deputati.
La Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta il Governo alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
La mozione di sfiducia deve contenere il nome di un nuovo Presidente del Consiglio e deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera.
In caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente del Consiglio dei ministri si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri indicato dalla medesima mozione.
25. 3. Zaccagnini, Costantino, Quaranta, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 25. – (Fiducia al Governo). 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
Art. 94. – Il Presidente del Consiglio dei ministri deve avere la fiducia della Camera dei deputati.
La Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta il Governo alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
La mozione di sfiducia deve contenere il nome di un nuovo Presidente del Consiglio e deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera.
In caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente del Consiglio dei ministri si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri indicato dalla medesima mozione.
25. 2. Zaccagnini, Costantino, Quaranta, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 25. (Fiducia al Governo). – 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
Art. 94. – Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.
La fiducia è accordata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, deve contenere l'indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei ministri e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
25. 4. Giorgis, Lattuca, Bindi, Roberta Agostini, Fabbri.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 25. – 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
Art. 94. – Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere, riunite in seduta comune, per ottenerne la fiducia, che è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno il 20 per cento dei componenti complessivi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed è messa in discussione alle Camere, riunite in seduta comune, entro tre giorni dalla sua presentazione.
Il Governo può chiedere la fiducia su un proprio provvedimento alla Camera competente per materia.
Il Governo per le leggi di stabilità e di bilancio, di cui all'articolo 70, primo comma, deve ottenere la fiducia delle Camere, riunite in seduta comune.
25. 5. Bianconi, La Russa.
Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).
25. 7. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
f) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La Camera dei deputati può esprimere la sfiducia al Governo soltanto indicando a maggioranza dei suoi membri un nuovo Presidente del Consiglio e chiedendo al Presidente della Repubblica di revocare il Presidente del Consiglio in carica. Il Presidente della Repubblica deve aderire alla richiesta e provvedere alla nomina».
25. 200. Paglia, Quaranta, Matarrelli, Costantino, Marcon, Melilla, Zaratti, Pannarale, Kronbichler, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido, Scotto, Franco Bordo, Daniele Farina, Duranti, Ferrara, Nicchi, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Fratoianni.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
f) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Al di fuori dei casi sopra indicati non può essere posta la questione di fiducia».
25. 10. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis. – (Modificazioni all'articolo 95 della Costituzione).- 1. All'articolo 95 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il Parlamento, acquisiti i necessari elementi, ed auditi i candidati, esprime parere sulle nomine dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici di competenza statale ed elegge i Presidenti e i componenti delle autorità indipendenti e degli organi preposti alla regolamentazione, gestione o al controllo dei servizi pubblici».
25. 01. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
A.C. 2613-A – Articolo 26
ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 26.
(Modifica all'articolo 96 della Costituzione).
1. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «del Senato della Repubblica o» sono soppresse.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
ART. 26.
(Modifica all'articolo 96 della Costituzione).
Sopprimerlo.
*26. 1. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Sopprimerlo.
*26. 2. Bianconi, La Russa.
Sostituirlo con il seguente:
«Art. 26. – L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:
Art. 96. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria.
La legge determina le incompatibilità tra cariche di Governo ed uffici o attività pubbliche e private e detta le disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati dei membri del Governo e gli interessi pubblici.
La Corte Costituzione assicura l'effettivo rispetto di tali divieti.
Le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato sono incompatibili con la titolarità o il controllo di imprese individuali, ovvero di società o di gruppi, che abbiano una rilevante consistenza economica. L'incompatibilità è dichiarata dalla Corte costituzionale, la quale pronuncia la decadenza dell'interessato dalla carica previo inutile decorso del termine assegnatogli per la rimozione dell'impedimento.».
26. 5. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.- 1. All'articolo 96 della Costituzione, al primo comma è premesso il seguente:
«La legge determina la incompatibilità tra cariche di Governo ed uffici o attività pubbliche e private e detta le disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati dei membri del Governo e gli interessi pubblici. La legge prevede la costituzione di un'apposita autorità indipendente che assicuri il rispetto di tali divieti».
26. 4. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
1. All'articolo 96 della Costituzione, al primo comma è premesso il seguente: «La legge determina l'incompatibilità tra cariche di Governo ed uffici o attività pubbliche e private e detta le disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati dei membri del Governo e gli interessi pubblici.».
26. 500. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 96 della Costituzione, dopo le parole: «per i reati» sono aggiunte le seguenti: «non colposi».
26. 507. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «nell'esercizio» sono sostituite dalla seguente: «abusando».
26. 501. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 96 della Costituzione, dopo le parole: «delle loro funzioni» sono aggiunte le seguenti: «sempreché non si tratti di delitti contro la persona».
26. 502. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 96 della Costituzione, dopo le parole: «delle loro funzioni» sono aggiunte le seguenti: «sempreché non si tratti di delitti contro la personalità dello Stato».
26. 503. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 96 della Costituzione, dopo le parole: «delle loro funzioni» sono aggiunte le seguenti: «sempreché non si tratti di delitti contro il patrimonio».
26. 504. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 96 della Costituzione, dopo le parole: «delle loro funzioni» sono aggiunte le seguenti: «sempreché non si tratti di fattispecie di reato dolose,».
26. 505. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.
A.C. 2613-A – Articolo 27
ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 27.
(Modifica all'articolo 97 della Costituzione).
1. Il secondo comma dell'articolo 97 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
ART. 27.
(Modifica all'articolo 97 della Costituzione).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 27.
(Modifiche all'articolo 97 della Costituzione).
1. All'articolo 97 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è abrogato;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza della pubblica amministrazione.»
27. 500. Lauricella.
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 97 della Costituzione, al primo comma, le parole: “, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea,” sono soppresse.
Conseguentemente:
all'articolo 31, capoverso Art. 117, primo comma, sopprimere le parole: , nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali;
all'articolo 33, capoverso Art. 119, primo comma, sopprimere le parole:, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea;
all'articolo 39 aggiungere, in fine, il seguente comma:
13. Le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono adeguate alle disposizioni di cui agli articoli 97, primo comma, 117, primo comma, e 119, primo comma, della Costituzione, con apposita legge da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»
27. 201. La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, Maietta, Nastri, Taglialatela, Totaro.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: e la trasparenza con le seguenti:, la trasparenza e la semplificazione.
27. 200. Schullian, Alfreider.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo il secondo comma dell'articolo 97 della Costituzione è aggiunto il seguente:
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche sono tenuti ad operare nell'esclusiva cura degli interessi pubblici e in assenza di conflitto di interessi.
27. 400. Scotto, Quaranta, Costantino, Kronbichler, Zaccagnini, Matarrelli, Marcon, Melilla, Zaratti, Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido, Franco Bordo, Daniele Farina, Duranti, Ferrara, Fratoianni, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Ricciatti, Sannicandro.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis. – All'articolo 98, terzo comma, della Costituzione, le parole: « , i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia» sono soppresse.
27. 0700. Melilli.
A.C. 2613-A – Articolo 28
ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 28.
(Soppressione del CNEL).
1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
ART. 28.
(Soppressione del CNEL).
Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:
Art. 28-bis. – (Modifica all'articolo 104 della Costituzione in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura). – 1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione le parole: «dal Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».
28. 03. Dorina Bianchi, Misuraca.
A.C. 2613-A – Articolo 29
ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Capo IV
MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 29.
(Abolizione delle Province).
1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dalle Province,» sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
ART. 29.
(Abolizione delle Province).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 29. (Modifiche all'articolo 114 della Costituzione). 1. Il primo comma dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato».
2. Il secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione».
(Testo alternativo del relatore di minoranza, Toninelli)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 29. – 1. Il secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione è abrogato.
29. 500. Palmizio.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 29. – 1. Dopo l'articolo 114 della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 114-bis. – Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i princìpi fissati nella Costituzione.»
29. 501. Palmizio.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «La Repubblica si riparte in Regioni, Città metropolitane e Comuni».
29. 3. D'Attorre, Roberta Agostini, Pollastrini.
Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) al primo comma, le parole: «dalle Province,» sono soppresse; e dopo le parole «dalle Città metropolitane» sono aggiunte le seguenti: «di Roma, Milano e Napoli»;
Conseguentemente,
sostituire la lettera b), con la seguente:
b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse; e dopo le parole «le Città metropolitane» sono aggiunte le seguenti: «di Roma, Milano e Napoli».
29. 2. Russo, Centemero.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dalle Province, aggiungere le seguenti:, dalle Città metropolitane;
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera b) dopo le parole: le Province, aggiungere le seguenti:, le Città metropolitane;
alla rubrica, dopo le parole: delle Province aggiungere le seguenti: e delle Città metropolitane;
all'articolo 32, dopo le parole: Province, aggiungere, ovunque ricorrano, le seguenti: e Città metropolitane;
sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: Città metropolitane.
29. 1. Mazziotti Di Celso, Monchiero, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Galgano, Oliaro, Sottanelli, Vargiu, Vecchio.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dalle Province, aggiungere le seguenti: e le parole «dalle Regioni».
Conseguentemente:
al medesimo comma:
lettera b) dopo le parole: le Province, “aggiungere le seguenti: e le parole” e le Regioni»;
aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“La legge dello Stato definisce le funzioni, le modalità di finanziamento e l'ordinamento delle Città metropolitane, ente di governo delle aree metropolitane.”.
alla rubrica, dopo le parole: delle Province aggiungere le seguenti: e delle Regioni;
sopprimere l'articolo 30;
sostituire l'articolo 32 con il seguente:
“Art. 32 (Modifiche all'articolo 118 della Costituzione). – 1. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole «Province,» e «Regioni» sono soppresse;
b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori»;
c) al secondo comma, le parole: «, le Province» e le parole da «o regionali» sino alla fine del comma sono soppresse;
d) il terzo comma è abrogato;
e) al quarto comma, le parole «Regioni» e «Province» sono soppresse;
all'articolo 33 sopprimere, ovunque ricorra, la parola: Regioni;
sostituire l'articolo 34 con il seguente:
«Art. 34 (Modifiche all'articolo 120 della Costituzione). – 1. Il primo comma dell'articolo 120 è abrogato, e al secondo comma le parole “delle Regioni” sono soppresse.
dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Articolo 36-bis. (Modifica dell'articolo 131 della Costituzione) – 1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:
“Art. 131. – Sono costituiti i seguenti Distretti: Del Tanaro, Torino, Valle d'Aosta, Valsesia, Milano, Insubria, Liguria, Padania occidentale, Del Garda, Padania orientale, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Emilia, Romagna, Tirrenia, Firenze, Etruria, Umbria, Marche, Roma Capitale, Ciociaria, Abruzzo, Napoletano, Campania, Daunia, Puglia, Salento, Basilicata, Calabria, Dello Stretto, Sicilia ionica, Sicilia occidentale, Sardegna settentrionale, Sardegna meridionale.
2. Gli articoli 116, 117, 121, 122, 123, 125, 126, 127 e 133 della Costituzione sono abrogati.”
all'articolo 38, sostituire il comma 12 con il seguente:
12. All'articolo 132 il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Previa approvazione della maggioranza delle popolazioni del Comune o dei Comuni interessati, espressa mediante referendum, con legge dello Stato si può consentire che Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da un distretto e aggregati ad un altro».
all'articolo 39, sostituire i commi 10, 11 e 12 con il seguente:
10. Le funzioni delle Regioni sono trasferite allo Stato che ne può delegare l'esercizio ai distretti con legge ordinaria;
29. 200. La Russa, Cirielli, Giorgia Meloni, Rampelli.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cariche di vertice di tali enti sono elette dai cittadini».
29. 5. Bianconi, La Russa.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cariche di vertice di tali enti sono elette da tutti gli elettori residenti nel territorio, o direttamente, o attraverso loro rappresentanti eletti».
29. 4. Bianconi, La Russa.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
«Le Città Metropolitane sono Roma, Milano e Napoli».
29. 7. Russo, Centemero.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Lo Stato riconosce alla Capitale le risorse derivanti dai maggiori costi sostenuti per lo svolgimento di funzioni e servizi connessi al suo ruolo».
29. 700. Melilli.