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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 10 febbraio 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 10 febbraio 2015.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bombassei, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bruno Bossio, Caparini, Casero, Castiglione, Cecconi, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Costa, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Marco Di Maio, Donati, Epifani, Faraone, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Galperti, Garavini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gitti, Gozi, Guerra, La Russa, Lauricella, Lorenzin, Lotti, Lupi, Lupo, Madia, Manciulli, Mannino, Merlo, Meta, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bombassei, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bruno Bossio, Caparini, Casero, Castiglione, Catania, Cecconi, Chiarelli, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Costa, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Marco Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Galperti, Garavini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gitti, Gozi, Guerra, La Russa, Lauricella, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Lupo, Madia, Manciulli, Mannino, Merlo, Meta, Molea, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti.

Annunzio di una proposta di legge.

  In data 9 febbraio 2015 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
   ANZALDI: «Modifica all'articolo 514 del codice di procedura civile, in materia di impignorabilità degli animali domestici» (2865).
  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

  La proposta di legge ARGENTIN ed altri: «Disposizioni in materia di sessualità assistita per le persone disabili» (2841) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Pollastrini.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   II Commissione (Giustizia):
  GIANLUCA PINI ed altri: «Modifica all'articolo 414 del codice penale, in materia di istigazione o apologia di delitti di terrorismo, per motivazioni o fini politico-religiosi, o di crimini contro l'umanità» (2810) Parere della I Commissione.
   VI Commissione (Finanze):
  GRIMOLDI ed altri: «Modifica alla tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di esenzione dall'accisa per il carburante utilizzato per la navigazione nelle acque interne a fini di pesca e di trasporto di passeggeri» (2804) Parere delle Commissioni I, V, IX e XIII.
   VIII Commissione (Ambiente):
  ZARATTI ed altri: «Istituzione di una procedura di dibattito pubblico per i progetti aventi rilevante impatto sull'ambiente e sul territorio» (2740) Parere delle Commissioni I, V, VII, IX, X, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive):

  MANTERO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul funzionamento delle centrali elettriche a carbone e a olio combustibile, sulle attività di controllo ambientale e sanitario nei territori interessati e sull'utilizzazione dei fondi per la sperimentazione di fonti di produzione energetica rinnovabili» (Doc. XXII, n. 40) – Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e XII.

Annunzio di archiviazioni di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

  Con lettera pervenuta il 10 febbraio 2015, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 28 novembre 2014, l'archiviazione di atti relativi ad un procedimento per ipotesi di responsabilità nei confronti del deputato Angelino Alfano, nella sua qualità di ministro dell'interno pro tempore.

  Con lettera pervenuta il 10 febbraio 2015, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 22 dicembre 2014, l'archiviazione di atti relativi ad un procedimento per ipotesi di responsabilità nei confronti della deputata Beatrice Lorenzin, nella sua qualità di ministro della salute pro tempore.

Trasmissioni dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 23, 27 e 28 gennaio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato, in relazione a interventi da realizzare tramite contributi assegnati per l'anno 2010 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, l'utilizzo delle economie di spesa realizzate dai seguenti soggetti:
   parrocchia di San Paolino in Falerone (Fermo), per ulteriori opere di restauro della chiesa omonima;
   basilica concattedrale Sant'Andrea apostolo in Mantova, per il completamento di lavori di restauro all'interno della medesima basilica;
   Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici di Modena e Reggio Emilia, per il restauro di arazzi della basilica metropolitana del duomo di Modena;
   comune di San Daniele del Friuli (Udine), per ulteriori opere di restauro della chiesa di Sant'Antonio Abate;
   comune di Oriolo (Cosenza), per ulteriori opere di valorizzazione e restauro del castello sito nel medesimo comune;
   parrocchia di Santa Maria Maggiore in Terracorpo di Marzano Appio (Caserta), per ulteriori opere di restauro della chiesa di San Nicola;
   comune di Cassina de’ Pecchi (Milano), per il completamento del restauro conservativo del torrione presso la cascina Casale Bindellera;
   comune di Chiarimonti (Sassari), per il completamento dei lavori di consolidamento e salvaguardia della necropoli di Murrone;
   comune di Orvieto (Terni), per ulteriori opere di valorizzazione dell'area di Campo della Fiera in località Podere Giardino.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 5 febbraio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, la deliberazione n. 8/2015 del 3 febbraio 2015, relativa al programma dell'attività della medesima Sezione per l'anno 2015.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, autorizzate, nel corso del 2014, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 5 febbraio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, la relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del crono-programma del Grande Progetto Pompei, predisposta dal direttore generale del medesimo Grande Progetto, aggiornata al 31 dicembre 2014 (Doc. CCXX, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 9 febbraio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 5 giugno 1990, n. 135, la relazione sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV, riferita all'anno 2013 (Doc. XCVII, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 6 e 9 febbraio 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (COM(2015) 45 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 9 febbraio 2015;
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (COM(2015) 46 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 10 febbraio 2015;
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik) (COM(2015) 47 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (rifusione) (COM(2015) 48 final), corredata dai relativi allegati (COM(2015) 48 final – Annexes 1 to 3), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (codificazione) (COM(2015) 49 final), corredata dai relativi allegati (COM(2015) 49 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (COM(2015) 50 final), corredata dai relativi allegati (COM(2015) 50 final – Annex 1 e COM(2015) 50 final – Annex 2), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 5 febbraio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 29 gennaio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute della Commissione relative ai mesi di novembre e dicembre 2014.

  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Garante del contribuente per il Piemonte.

  Il Garante del contribuente per il Piemonte, con lettera in data 26 gennaio 2015, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Piemonte, riferita all'anno 2014, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomina ministeriale.

  Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 4 febbraio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento all'architetto Antonia Pasqua Recchia, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di Segretario generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2015, N. 3, RECANTE MISURE URGENTI PER IL SISTEMA BANCARIO E GLI INVESTIMENTI (A.C. 2844)

A.C. 2844 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

  La Camera,
   considerato che:
    con il disegno di legge n. 2844 il Governo ha inteso avviare una inopportuna quanto pervasiva riforma dell'assetto normativo delle banche popolari, esercitando la facoltà accordatagli dalla carta costituzionale di ricorrere alla decretazione d'urgenza;
    ed invero, l'articolo 77, secondo comma della Costituzione subordina l'esercizio del potere in questione ad un presupposto imprescindibile, previsto dai costituenti per arginare il rischio di possibili abusi da parte dell'esecutivo, quale è quello della pre-esistenza di una situazione di fatto straordinaria, che comporta la necessità e l'urgenza di provvedere tramite il ricorso ad uno strumento eccezionale, perché consapevoli della deroga che la previsione della decretazione d'urgenza rappresentava rispetto al principio della divisione dei poteri proprio dei moderni sistemi costituzionali ed all'ordine naturale delle competenze in materia di produzione normativa;
    altro principio invalicabile che non consente di disattendere la carta costituzionale è quello della distinzione e del reciproco rispetto delle prerogative istituzionali, in forma di leale cooperazione, tra poteri e organi costituzionali dello Stato, anch'esso evocato in parte dall'articolo 77 della Costituzione, laddove configura, nelle sue scarne enunciazioni, una precisa concezione della forma di governo parlamentare, dei rapporti tra il Parlamento e l'esecutivo, nonché del procedimento legislativo;
    pertanto, soltanto entro i suddetti limiti, il Governo sarebbe autorizzato ad esercitare funzioni di normazione primaria al fine di sopperire ad esigenze indifferibili, che non potrebbero altrimenti e tempestivamente essere soddisfatte con gli ordinari procedimenti legislativi avviati in Parlamento, in guisa che la decretazione d'urgenza non può costituire il grimaldello attraverso cui scardinare la normale procedura di approvazione delle leggi. D'altra parte, per gli stessi padri costituenti il requisito della «necessità» è un elemento che qualifica una fattispecie normativa da non confondere con l'opportunità politica dell'atto, e presuppone che l'adozione dello stesso sia indispensabile e dovuta in quanto unica modalità per produrre determinati effetti, mentre il requisito dell’«urgenza» presuppone che l'adozione del provvedimento sia indifferibile, pena vanificarne gli effetti: quindi non sinonimo di speditezza, né tanto meno concetto identificabile con le difficoltà del Governo di vedere approvate le proprie proposte, risolvendosi al contrario nella «imprevedibilità»;
    per il Governo, come reca la stessa relazione illustrativa del disegno di legge, «l'importanza di intervenire con urgenza [sulla struttura cooperativistica delle banche popolari] si evince dai reiterati interventi al riguardo svolti dal Fondo monetario internazionale, dalla Commissione europea e dalla Banca d'Italia, i quali hanno più volte segnalato i rischi che il mantenimento della forma cooperativa determina per le banche popolari maggiori...», svelando in tal modo la posizione di totale subalternità rispetto alle istituzioni europee ed ai dettami dei mercati finanziari speculativi;
    come riporta l'ufficio studi della CGIA Mestre, le banche popolari nell'arco di tempo che va dall'inizio della fase di credit crunch (2011) sino alla fine del 2014, hanno erogato alti volumi di credito, registrando un aumento dei prestiti alla clientela del 15,4 per cento, viceversa quelle sotto forma di Spa e gli istituti di credito cooperativo hanno diminuito l'ammontare dei prestiti rispettivamente del 4,9 e del 2,2 per cento, stesso trend negativo registratosi con riferimento alle banche estere presenti nel nostro Paese i cui i prestiti sono diminuiti del 3,1 per cento. Tali dati confliggono, dimostrandone tutta l'inconsistenza, con la dichiarata necessità del Governo di intervenire, stante la straordinaria importanza rivestita dalle banche popolari nell'erogazione del credito alle piccole e medie aziende sul territorio, al fine di rafforzarle attraverso il ripensamento della loro forma organizzativa;
    d'altra parte in un passato recente il Parlamento si era già misurato con un primo tentativo di riforma della governance delle banche popolari con l'approvazione dell'articolo 23-quater del decreto-legge n. 179 del 2012, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, che ha, tra l'altro, modificato le disposizioni concernenti la struttura delle banche popolari e delle società cooperative quotate, al fine di affidare all'autonomia statutaria la determinazione delle quote di capitale rilevanti, ai fini dell'esercizio di specifici diritti azionari. Tale autonomia statuaria viene oggi pesantemente minata dal provvedimento, in contesti nei quali essa è riconosciuta sovrana dalla legge. Le banche e gli istituti di credito, infatti, sono, per il nostro ordinamento giuridico, soggetti di diritto privato, ed è pertanto arduo incidere per legge e d'imperio, sulla libertà statutaria degli stessi;
    la pervasività del provvedimento nella disciplina delle banche popolari arriva a spingersi, fino a stravolgerlo, al principio del voto capitario, di cui all'articolo 30 del Testo unico bancario, che stabilendo un limite massimo alla partecipazione individuale al capitale, sbarra la strada alla facile scalabilità o acquisibilità di quote da parte di alcun soggetto, se non con ampio consenso tra i soci. Ecco svelato l'ulteriore obiettivo del Governo di aprire definitivamente la strada ad una fase di fusioni ed acquisizioni bancarie;
    né si comprende come la disposizione che impone la trasformazione in società per azioni di una banca popolare, quando l'attivo della stessa è superiore a 8 miliardi di euro, pena la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria da parte della BCE, possa coniugarsi con il duplice e dichiarato obiettivo di: «rafforzare il settore bancario e adeguarlo allo scenario europeo» e «garantire che la liquidità disponibile si trasformi in credito a famiglie e imprese e favorire la disponibilità di servizi migliori e prezzi più contenuti»;
    un'altra criticità individuata nel disegno di legge in questione è rappresentata dalla facoltà accordata alla Banca d'Italia di negare ai soci delle banche popolari il diritto di rimborso delle azioni e di altri strumenti di capitale «qualora», testualmente, «ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca». In pratica un vero e proprio esproprio a danno degli azionisti che saranno obbligati a restare tali anche se non condividono le modifiche statutarie, con conseguente disparità di trattamento rispetto ai soci di qualunque altra società (quotata e non), che solleva più di un dubbio sulla costituzionalità di questa previsione normativa;
    di più. Con il disegno di legge n. 2844 il Governo, abusando di discrezionalità politica ed assecondando la tendenza europea a negare il pluralismo bancario, ha operato una forzatura del dato costituzionale in un altro ambito, attentando a quella risorsa economica fondamentale per lo sviluppo di una collettività e costituzionalmente tutelata rappresentata da un risparmio diffuso. «La Repubblica», recita infatti l'articolo 47, primo e secondo comma della Costituzione, «incoraggia e tutela il risparmio,...e favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione ed al diretto ed indiretto investimento azionario nella produzione»;
    la suddetta valorizzazione del risparmio ha favorito sul nostro territorio la diffusione capillare di quel tessuto creditizio rappresentato dalle banche popolari, vero esempio di cultura solidaristica e democrazia economica, capace di custodire oltre il 30 per cento del risparmio totale, che ha garantito, pur in tempi di restrizione del credito, alla piccola e media industria, ed all'artigianato, quote di finanziamento superiori a quelle assicurate dai grandi gruppi bancari. Eppure il Governo decide, ritenendolo assolutamente indifferibile ed urgente, di avviare un immediato processo di riordino di quegli istituti che, in ragione della dimensione dei profitti, ma anche per le peculiarità della disciplina vigente rispetto a quella di altre forme organizzative dell'impresa creditizia, possono avere perduto o non avere mai acquisito caratteristiche mutualistiche;
    questo decreto rappresenta la conferma di quella tendenza storica che, pur accettando la formula cooperativa solo se riveste un ruolo residuale e si occupa, pur con un profondo impegno sociale, delle piccole nicchie di mercato locale, si va affermando e che mira a plasmare l'opinione pubblica verso una visione meno premiante dell'esercizio del credito locale. Eppure da un'analisi della realtà economica e sociale italiana emerge che il modello localistico di banca, che vanta la maggiore prossimità ai territori ed alle imprese, specie quelle medio piccole, garantendo maggiore dedizione ed impegno in favore dello sviluppo delle comunità in cui sono inserite, sarebbe impraticabile al di fuori dei due schemi di cooperazione esistenti: quello della banca popolare e quello della banca di credito cooperativa;
    ad ulteriore riprova dell'incostituzionalità del provvedimento, si segnala che l'articolo 5 rubricato «Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali e credito di imposta per acquisto beni strumentali nuovi» reca disposizioni dal contenuto completamente diverso e non corrispondenti né alla rubrica del citato articolo 5, né tanto meno al titolo del decreto-legge recante «Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti». Lo stesso articolo, infatti, reca disposizioni in materia di beni immateriali tese ad ampliare l'ambito applicativo del c.d. «Patent box» introdotto dalla legge di stabilità 2015 e altre disposizioni che, con tutta evidenza, non riguardano il credito di imposta per l'acquisto dei beni strumentali nuovi, e che, a dispetto di quanto si evince dalla lettura della rubrica dell'articolo, innovano la disciplina dell'attività svolta dalla Fondazione Istituto italiano di tecnologia (IIT). Per altro, di queste ultime disposizioni che riguardano un soggetto che ha natura di diritto privato e riceve annualmente un contributo pubblico dallo Stato, non viene fatta alcuna menzione né nella rubrica dell'articolo 5, né nel titolo del decreto-legge. E la circostanza che le disposizioni relative al credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi risultino del tutto assenti nel provvedimento in esame, seppur presenti in bozze del testo commentate recentemente da diversi organi di stampa prima della sua pubblicazione ufficiale in Gazzetta, rappresenta la prova provata non solo dell'assoluta incongruenza tra i contenuti dell'articolato, la rubrica dell'articolo 5 ed il titolo del decreto-legge, ma anche della sconcertante faciloneria con la quale il Governo continua ad esercitare l'attività normativa di competenza,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2844.
N. 1. Paglia, Scotto, Ricciatti, Ferrara.

  La Camera,
   premesso che:
    la recente prassi legislativa del ricorso continuo e reiterato all'uso del decreto-legge utilizzato dall'attuale Governo e più volte censurato dai richiami del Capo dello Stato e dalle numerose sentenze della Corte Costituzionale, che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale, oltre a svilire i presupposti di adozione della stessa decretazione di urgenza, comporta anche un vulnus all'articolo 70 della Carta costituzionale, che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere, nonché uno svuotamento ed una mortificazione del ruolo del Parlamento, privando in particolare l'opposizione della facoltà di esercitare la sua funzione di indirizzo e di controllo politico;
    il provvedimento in oggetto presenta diversi profili di criticità in ordine al rispetto dei profili di costituzionalità. L'utilizzo della normativa d'urgenza trova una giustificazione soltanto politica: infatti il Governo fa il ricorso allo strumento del decreto legge solo perché un disegno di legge, avrebbe tempi per l'approvazione definitiva troppo lunghi. È palese quindi che il Governo operi nella piena consapevolezza di travalicare i limiti costituzionali solo ed esclusivamente perché incapace di trovare una maggioranza parlamentare coesa;
    il ricorso alla decretazione d'urgenza si configura ormai da anni come una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dal dettato costituzionale vigente, che ha spostato di fatto in capo al Governo ogni potere regolatorio ed imposto una compressione dei poteri legislativi delle Camere;
    le argomentazioni illustrate dal Governo non possono in alcun modo giustificare dal punto di vista costituzionale il presente provvedimento composto da disposizioni prive dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione;
    è, inoltre, manifestamente incostituzionale introdurre, attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza, norme la cui applicabilità effettiva è differita nel tempo, poiché ciò contrasta con il dettato dell'articolo 77 della Costituzione, che prevede la conversione in legge tassativamente entro 60 giorni; esempi sono l'articolo 7, comma 7 e l'articolo 8, comma 2;
    l'aleatorietà dei contenuti del decreto-legge, già a partire dal titolo, determina la compresenza di norme riguardanti materie che, se pur interdipendenti, nella sostanza richiederebbero di essere trattate in distinti provvedimenti, al fine di soddisfare i requisiti di omogeneità richiesti dalla Costituzione;
    la Corte Costituzionale ha più volte censurato la carenza di omogeneità dei decreti-legge ed ha considerato quel requisito rilevante tanto quanto i requisiti espressamente prescritti dall'articolo 77 della Costituzione nonché di quelli indicati all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988. Il problema dell'omogeneità è intrinsecamente connesso con quello della sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza, del quale costituisce una sorta di corollario;
    il decreto-legge mira a riformare una parte del sistema bancario nazionale che il Governo giustifica come intervento necessario perché richiesto dal Fondo monetario internazionale, dall'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica e dalle istituzioni dell'Unione europea quale strumento utile ad aumentare i finanziamenti e quindi a rilanciare l'economia;
    la trasformazione delle banche popolari in SpA in realtà potrebbe produrre effetti diametralmente opposti a quelli indicati dal Governo, dirottando le risorse disponibili verso investimenti ad alto rischio e sottraendo le stesse dal finanziamento delle famiglie e delle imprese;
    il decreto-legge appare quindi contrario al coordinato disposto degli articoli 41, 45 e 47 della Costituzione che sanciscono l'utilità sociale dell'iniziativa economica, riconoscono la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità senza fini di speculazione privata ed incoraggiano il risparmio in tutte le sue forme;
    desta perplessità quanto affermato dal Governo nella relazione illustrativa in riferimento all'effettiva tutela delle banche popolari ex articolo 45 della Costituzione nella parte in cui si ritiene che il carattere della mutualità non sia necessario corollario dalla forma cooperativa delle medesime banche, la quale risulterebbe pertanto un mero contenitore giuridico atto a nascondere finalità lucrative;
    in questo nuovo quadro normativo non si tiene conto dell'effettivo ruolo svolto dalle banche popolari come enti di partecipazione e di aggregazione delle realtà economiche e sociali presenti sul territorio, benché quelle di più grandi dimensioni siano presenti nei mercati su scala internazionale;
    il decreto introduce poi un'alterazione delle regole della libera concorrenza dirottando gli investitori, anche stranieri, verso le nuove Spa a discapito delle piccole banche rimaste con la forma giuridica di società cooperative;
    diversi sono stati gli annunci del Governo sulla necessità di rilanciare gli investimenti ma fino ad oggi nessun provvedimento è riuscito nell'intento; anzi il proliferare di interventi in materia, ricompresi in diversi provvedimenti legislativi, non fa altro che creare incertezza normativa a discapito della produttività delle imprese e difficoltà dei soggetti interessati, costretti ad adeguarsi ai continui cambiamenti;
    inoltre si rileva come all'interno del decreto siano state inserite norme a carattere ordinamentale che, secondo quanto stabilito dalla stessa Corte Costituzionale, non dovrebbero trovare spazio nella decretazione d'urgenza; un esempio è l'articolo 3, che detta norme che consentono alla società SACE Spa di svolgere il proprio intervento attraverso l'esercizio del credito diretto;
    molte delle norme contenute nel decreto-legge in esame, oltre ad oltrepassare i profili di incostituzionalità, non possono essere condivise neanche nel merito,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2844.
N. 2. Busin, Allasia, Fedriga, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti, Rampelli.

  La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, giunge all'esame del Parlamento per la necessaria conversione in legge, a seguito di una serie di avvenimenti fortemente ambigui e sospetti, connessi ad attività finanziarie e informazioni privilegiate peraltro vietate dalla vigente normativa, strettamente collegate al contenuto del medesimo provvedimento legislativo, che ad avviso dei sottoscrittori, alimentano forti dubbi e perplessità, sia sulla natura delle norme di riforma delle banche popolari, che dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza, che appaiono essere palesemente sprovvisti;
    il provvedimento infatti, secondo quanto riportato dalla ricostruzione svolta da numerosi organi d'informazione, (a cui non sono seguite smentite ufficiali), è stato approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 20 gennaio, a seguito di un'intensa attività anomala di compravendita di titoli azionari di banche popolari italiane, avvenuta nei giorni precedenti, (che ha direttamente coinvolto una delle «piazze finanziarie» più importanti in Europa e nel mondo: il London Stock Exchange), determinando un impatto così immediato sui listini di borsa, i cui effetti finanziari, raramente si sono riscontrati per un provvedimento legislativo rigorosamente connesso con le norme d'interesse;
    la decisione del Governo, che ha destato sorpresa, in quanto inizialmente non preventivata, di stabilire le norme riguardanti la riforma delle banche popolari, attraverso il ricorso alla decretazione d'urgenza, anziché come originariamente previsto, all'interno di un disegno di legge, destinato a seguire il normale iter parlamentare, si rileva anche dagli stessi titoli che alcuni quotidiani riportavano prima del 20 gennaio, giorno in cui il provvedimento denominato: «Investment compact» è stato licenziato dal Consiglio dei ministri;
    a tal fine, l'avvio dei necessari accertamenti preliminari da parte della Consob, di verificare l'operatività dei titoli delle banche popolari, sia a valle che a monte delle notizie divulgate sulla riforma, connesse al decreto di riforma delle banche popolari, che potrebbero perfino far sospettare un caso di insider trading, il cui regime sanzionatorio è disciplinato dal decreto legislativo n. 58 del 1998, conferma a parere del firmatario del presente atto, l'evidente gravità delle procedure con le quali è stato approvato il medesimo provvedimento;
    l'ingiustificata decisione di introdurre interventi di riforma delle banche popolari all'interno del decreto-legge n. 3 del 2015 infatti, oltre che evidenziare l'insussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza che legittimano ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione l'esercizio del potere del Governo di adottare atti aventi forza di legge, risulta fra l'altro contraria ai principi costituzionali di libertà intrapresa e di cooperazione;
    ulteriori profili di criticità che si riscontrano nei confronti del medesimo provvedimento si rinvengono dalla disomogeneità delle norme che accomunano una pluralità di materie: dalla portabilità dei conti correnti ai nuovi requisiti indicati per la definizione di piccole e medie imprese innovative, alle modifiche sulla tassazione dei redditi derivanti dai beni strumentali e per il credito d'imposta per acquisto beni strumentali nuovi, ribadendo l'insussistenza dei requisiti costituzionalmente previsti, dall'articolo 77 della Costituzione nonché di quelli indicati all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
    l'eterogeneità del decreto-legge n. 3 del 2015, si palesa a partire già dal titolo, in quanto si ritiene erroneamente al fine di raggirare le censure della Corte Costituzionale, che sia sufficiente introdurre nel titolo tutte le materie trattate per far sembrare il testo omogeneo; tuttavia l'omogeneità richiesta non è riferita al titolo bensì alle materie trattate;
    risulta a tal fine evidente, l'assoluta mancanza di nesso tra l'articolo 1 di riforma delle banche popolari e l'articolo 2 che dispone la portabilità dei conti correnti e l'articolo 3, che autorizza la società SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero ad intervenire, con l'attività di rilascio di garanzie, anche attraverso l'esercizio del credito, in analogia con quanto già attuato in altri Paesi;
    come indicato dal Presidente della Repubblica, con lettera del 15 luglio 2009, inoltre «provvedimenti eterogenei nei contenuti (...) sfuggono alla comprensione della opinione pubblica e rendono sempre più difficile il rapporto tra il cittadino e la legge. (...) è indispensabile porre termine a simili “prassi”, specie quando si legifera su temi che [...] coinvolgono aspetti qualificanti della convivenza civile e della coesione economica e sociale.»;
    il firmatario del presente atto inoltre evidenzia come il decreto-legge n. 3 del 2015 trasgredisca in maniera manifesta la sentenza n. 22 del 2012 della Corte Costituzionale, che ha confermato come l'urgente necessità del provvedere può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero anche dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie, complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare;
    a tal fine, appare evidente come l'impianto normativo del suindicato decreto sia nettamente privo dei rilievi enunciati in precedenza dalla giurisprudenza costituzionale e contravviene pertanto ancora una volta alle esternazioni presidenziali avvenute nel corso della presente legislatura che sono state tanto «inflessibili» quanto evidentemente isolate nel panorama istituzionale;
    la recente prassi legislativa del ricorso continuo e reiterato all'uso della decretazione d'urgenza da parte dell'attuale Governo, più volte censurata da numerose sentenze della Corte Costituzionale, che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale, produce anche in questa occasione, uno svuotamento ed una mortificazione del ruolo del Parlamento;
    il decreto-legge presenta, inoltre, profili di illegittimità costituzionale anche in riferimento alla violazione dell'articolo 81 della Costituzione, in considerazione che alcune disposizioni, pur comportando oneri a carico del bilancio dello Stato (secondo la relazione tecnica di entità minima), non provvedono a illustrarne l'ammontare certo, ovvero indicano in maniera vaga le modalità per farvi fronte, rivalendosi su entrate non certe; si riscontra, pertanto, la palese assenza di elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica; a tal proposito si segnala in particolare l'articolo 6, comma 1;
    numerose norme contenute nel decreto-legge in esame, oltre a presentare profili di incostituzionalità, come in precedenza richiamato, non possono essere condivise neanche nel merito, atteso che le disposizioni di riforma che aboliscono il voto capitario delle banche popolari (ossia il principio di «una testa un voto» per cui tutti i soci sono uguali a prescindere dalle azioni possedute), rischiano di determinare effetti negativi per un Paese come l'Italia privo d'investitori di lungo periodo, oltre che in termini di esuberi per i dipendenti degli istituti di credito popolare, penalizzando un sistema quale quello delle banche popolari che ha storicamente sostenuto l'economia familiare e imprenditoriale dei territori,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2844.
N. 3. Palese.

  La Camera,
   premesso che:
    i sottoscrittori del presente atto devono, ancora una volta, denunciare l'utilizzo del tutto abnorme e inappropriato della decretazione d'urgenza da parte del Governo, attraverso la quale, in via di prassi, si assiste al radicale e inaccettabile spostamento della produzione legislativa dal Parlamento al Governo stesso, in modo del tutto estraneo rispetto ai principi ed al dettato costituzionale di cui agli articoli 70 e 77 della Costituzione;
    infatti la sentenza 171 del 2007 della Corte Costituzionale statuisce che è opinione largamente condivisa che l'assetto delle fonti normative sia uno dei principali elementi che caratterizzano la forma di governo nel sistema costituzionale. Esso è correlato alla tutela dei valori e diritti fondamentali. Negli Stati che s'ispirano al principio della separazione dei poteri e della soggezione della giurisdizione e dell'amministrazione alla legge, l'adozione delle norme primarie spetta agli organi o all'organo il cui potere deriva direttamente dal popolo; l'articolo 77 della Costituzione, al primo comma, stabilisce che «il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Tenuto conto del tenore dell'articolo 70 Costituzione, la norma suddetta potrebbe apparire superflua se non le si attribuisse il fine di sottolineare che le disposizioni dei commi successivi – nel prevedere e regolare l'ipotesi che il Governo, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, sotto la sua responsabilità, adotti provvedimenti provvisori con forza di legge, che perdono efficacia se non convertiti in legge entro sessanta giorni – hanno carattere derogatorio rispetto all'essenziale attribuzione al Parlamento della funzione di porre le norme primarie nell'ambito delle competenze dello Stato centrale»;
    con la continua e reiterata decretazione d'urgenza viene alterato lo schema fisiologico del rapporto fra Governo e Parlamento: non vi è, infatti, soltanto un problema di valutazione della straordinaria necessità ed urgenza, che costituisce il requisito costituzionale dei decreti-legge e di ciascun articolo degli stessi, quanto il trovarsi, da tanto e troppo tempo, di fronte a una sorta di ordinaria attività di normazione sopravveniente svolta dal Governo-amministrazione, con ulteriore confusione tra potere esecutivo e legislativo;
    il decreto-legge 24 gennaio 2015 n.3, emanato in assenza del Presidente della Repubblica, dispone misure importanti su sistema bancario, patrimonializzazione delle imprese, agevolazione fiscale per investimenti e innovazione, attrazione di capitali e credito export;
    si è usato lo strumento del decreto-legge per abbinare una pesante riforma delle banche popolari con misure a favore delle imprese e degli investimenti, sovente su materie fiscali, violando il principio di omogeneità di cui all'articolo 15 della legge 23 agosto n. 400 del 1988:
    il decreto-legge è un atto di necessità e urgenza ma, in questo caso, il termine concesso per adeguarsi alle banche popolari che superassero la soglia di attività ammessa, fino a 18 mesi, potrebbe lasciare spazio al rischio di turbolenze sui mercati finanziari, essendo al contempo così lungo da far pensare che fosse più che possibile disporre questa riforma con un più opportuno e costituzionalmente rispettoso disegno di legge;
    la manovra del Governo ha comportato un effetto speculativo finanziario derivante dall'annuncio e dalla successiva pubblicazione del decreto-legge, prestando il fianco a più di un sospetto che dietro questa riforma ci siano gli appetiti di speculatori di breve periodo che sono interessati a giochi sulle plusvalenze delle banche popolari che sono il patrimonio di generazioni di risparmiatori, dei sacrifici di famiglie e piccoli imprenditori. Infatti, in seguito alle indiscrezioni sulla riforma in atto, lasciate trapelare dal Governo nei giorni antecedenti l'emanazione del decreto e riprese dai mass media, i titoli delle banche popolari quotate nei mercati finanziari hanno registrato rialzi consistenti e non in coerenza con il contesto di crisi economica che affligge sia il sistema bancario sia quello produttivo. L'inopportuno annuncio dell'imminente approvazione della riforma da parte del Governo, dunque, potrebbe aver «maliziosamente» giovato ai grandi fondi di investimento e creato un danno ai piccoli risparmiatori: infatti la riforma consente ai grandi investitori istituzionali di assumere il controllo delle banche popolari, attualmente circostanza non possibile proprio grazie ai limiti di partecipazione al capitale sociale ed al principio del voto capitario, avendo – gli stessi – provveduto all'acquisto delle relative azioni ad un prezzo basso; altresì, gli investitori istituzionali potrebbero aver speculato sul valore dei titoli delle banche popolari attraverso le cosiddette «vendite allo scoperto» sia nelle ipotesi di risultati in profitto sia nel caso di risultati in perdita: tale speculazione potrebbe aver arrecato e potrebbe continuare ad arrecare pregiudizi ai piccoli risparmiatori che hanno investito risparmi e capitali nelle banche popolari;
    più grave e moralmente ancor meno opportuna appare, a giudizio dei sottoscrittori, la condotta del Ministro Maria Elena Boschi, che avrebbe partecipato (a quanto sembra, in violazione della normativa sul conflitto di interessi di cui alla legge 20 luglio 2004 n. 215) alla riunione del Consiglio dei ministri in materia, nonostante fosse consapevole del fatto che la suddetta riforma riguardasse inevitabilmente anche la Banca dell'Etruria, nella quale il dottor Pier Luigi Boschi, padre del citato Ministro, riveste il ruolo di vice presidente; altresì in seguito alle indiscrezioni relative alla riforma, delle banche popolari, ma soprattutto in seguito alla deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri, il valore delle azioni della banche popolari oggetto della riforma ha «registrato» incrementi pari a diverse decine di punti percentuali e la Banca dell'Etruria ha segnato la migliore performance, con un incremento del 65 per cento: viste le circostanze i firmatari del presente atto ritengono che sarebbe stato più corretto, da parte di un Ministro della Repubblica, non presenziare alle riunioni del Consiglio dei ministri per evitare il configurarsi di un eventuale conflitto di interessi;
    si rileva come l'articolo 1 rivoluziona la vita di molti istituti di credito italiani. Con questo decreto, infatti, tutte le banche popolari con un attivo superiore agli 8 miliardi di euro dovranno trasformarsi in società per azioni nei 18 mesi successivi, diventando dunque di fatto scalabili come una qualsiasi società per azioni. Anche una banca estera, ipoteticamente, potrebbe impadronirsi di un numero di azioni sufficiente per avere la maggioranza assoluta nell'assemblea di una popolare;
    si osserva che le modifiche apportate dal decreto al Testo unico bancario in materia di banche popolari sono incostituzionali in quanto contrastano con gli articoli 3, 41, 45 e 47 della Costituzione sull'eguaglianza dei cittadini, la loro libertà economica e la tutela del risparmio diffuso. Una norma non può cancellare per decreto i contratti tra privati e, in particolare, la possibilità di questi di organizzarsi secondo un modello economico, quello cooperativo, ammesso dalla legge;
    il provvedimento in esame non rispetta il principio della ragionevolezza delle leggi, che è un corollario del principio di uguaglianza elaborato dalla Corte Costituzionale, che viene violato quando si riscontri una contraddizione all'interno di una disposizione legislativa, oppure tra essa e il pubblico interesse con essa dichiaratamente perseguito. A tal proposito il decreto appare irragionevole in quanto elimina un importante settore del credito cooperativo, non tenendo debito conto dei seguenti dati: i prestiti concessi dall'insieme delle banche popolari e di quelle appartenenti a gruppi guidati da una banca popolare sono aumentati quasi del 2 per cento, a fronte di una contrazione dello 0,7 per cento del totale di quelli erogati dall'intero sistema bancario. Più intensa è stata anche la ripresa dei prestiti nel 2010 (5,5 per cento a fronte del 2,8 complessivo). Le differenze sono ancor più ampie se si considerano solamente i prestiti alle imprese. L'espansione dei crediti è stata più sostenuta per le banche popolari non quotate, in virtù del loro radicamento sul territorio e dei rapporti di lunga durata con l'imprenditoria locale. Quindi proprio quelle banche popolari che sono prese maggiormente di mira dalla riforma hanno garantito, in fase di mancanza di liquidità e di credit crunch, i prestiti alle imprese e alle famiglie e tutelando al contempo il risparmio;
    appare allo stesso modo non ragionevole la sconfessione del principio mutualistico (ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione), di cui le banche popolari sono state storicamente un'importantissima espressione, peculiare del nostro Paese;
    il risparmio oggetto della tutela costituzionale sarebbe quello destinato ad entrare nel ciclo economico, poiché la disciplina delle modalità di garanzia degli investimenti è finalizzata a tutelare il risparmio non come mera accumulazione di ricchezza ma per la sua funzione strumentale alla distribuzione della proprietà e all'allocazione produttiva delle risorse, in conformità a quanto espresso dagli altri articoli della Costituzione in materia economica;
    si rileva inoltre che il disegno di legge n. 2844 viola l'articolo 117 della Costituzione, in base al quale la «cooperazione» (e le banche popolari sono di norma cooperative) è di competenza esclusiva delle Regioni, mentre le casse (cooperative) rurali, quelle di risparmio e il credito a carattere regionale appartengono alla legislazione regionale concorrente, quindi lo Stato non può legiferare sulla solidarietà economica dei territori;
    si ricorda che le banche popolari, in Italia, nascono nel XIX secolo con peculiarità diverse rispetto agli altri istituti di credito: ogni socio non può superare l'1 per cento del capitale sociale, e questo comporta il fatto che non ci possano essere soci di maggioranza, per cui non può esistere una concentrazione nel capitale sociale tale da determinare il predominio di un socio sugli altri. A tale principio di limitazione azionaria si associa un altro fondamento finalizzato a non creare prevaricazioni: il «voto capitario», secondo cui ogni socio ha diritto a un voto indipendentemente dalla quota azionaria posseduta. Tutto ciò impedisce concentrazioni, scalate e speculazioni di alcuni soci ai danni di altri, anche se l'istituto è quotato in borsa. Ogni socio partecipa all'assemblea generale della sua banca e vota mozioni e rinnovo dei membri del Consiglio di amministrazione;
    la caratteristica forse più importante, tuttavia, è che le banche popolari, avendo una struttura che incentiva una forte integrazione con il tessuto produttivo del proprio territorio, tendono a promuovere lo sviluppo dell'economia locale, per far crescere le comunità in cui operano, intrecciando rapporti diretti e di forte prossimità con le famiglie, oltre che con piccole e medie imprese;
    la riforma proposta configura il pericolo etico di trascurare il bene comune, giacché implica una serie di incognite, come ad esempio il rischio che la trasformazione in società per azioni delle banche popolari legittimi una forte esposizione verso attività speculative, nel contesto della competizione liberista;
    bisogna preservare le caratteristiche tipiche del credito cooperativo: la trasparenza, la mutualità, la prossimità alle famiglie e alle imprese nei territori;
    il modello della società per azioni, previsto dal decreto-legge, è inappropriato, perché omologa le popolari alle grandi banche d'affari, che sono più attente a massimizzare i profitti per gli azionisti che allo sviluppo dell'economia e dell'occupazione. Le banche cooperative, in questi anni, hanno incontrato il favore del mercato e dei risparmiatori proprio perché hanno dimostrato di essere per molti aspetti migliori delle banche costituite in società per azioni, sia in Italia che all'estero;
    si assisterà a processi di concentrazione tra banche, con le popolari che facilmente si trasformeranno in prede. Il legislatore deve esplicitare al mercato quale strategia intende favorire: non è dimostrato né in letteratura né dai fatti, per esempio, che ci sia più apertura al credito quando nel sistema sono presenti banche di grandi dimensioni; al contrario, così si limita la libertà di scelta dei cittadini;
    è un dato di fatto che le banche popolari abbiano servito l'economia italiana meglio delle grandi banche d'affari, continuando a erogare credito, mentre le altre stringevano i cordoni della borsa e assorbivano liquidità per fare fronte ai costi delle loro speculazioni su strumenti finanziari estranei alle indicazioni della Carta Costituzionale;
    abbandonare il «voto capitario» può aprire al rischio che l'emarginazione dei piccoli soci renda la governance indifferente alla platea più ampia degli stakeholders, snaturando il rapporto banca-cliente precedentemente costituitosi negli istituti interessati, con effetti negativi sul finanziamento all'economia reale;
    si ripropone in modo ricorrente l'attacco alle banche popolari, con l'argomento ingiusto che difendere le Popolari significa volere la conservazione e che ciò ostacolerebbe la modernizzazione;
    persino nell'ultima tornata degli stress-test si è assistito al tentativo di mettere in discussione le banche popolari, alzando i requisiti patrimoniali e finanziari, ma ciò non ha impedito che i test stessi evidenziassero come due banche popolari fossero persino più performanti delle banche italiane costituite in società per azioni, banche la cui proprietà è sempre meno decifrabile e, in buona parte, nelle mani di fondi finanziari di varia origine, alcuni dei quali anche speculativi;
    difendere le banche popolari da questo ennesimo attacco significa difendere un pezzo importante della democrazia economica di questo paese, il diritto a non omologarsi e non arrendersi ai dettami della speculazione;
    non si tratta della difesa di un residuo corporativo, come si vuole fare credere, ma della difesa di una idea di società nella quale la cooperazione e la solidarietà, che rappresentano i principi cardine della Costituzione, possano persistere;
    la riforma disposta dal presente decreto rappresenta un attacco alla democrazia, a uno dei suoi pilastri, a uno dei corpi sociali intermedi che costituiscono l'ossatura di una società plurale e complessa, come lo sono i sindacati, le associazioni e i movimenti democratici, le comunità religiose o quelle politiche,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2844.
N. 4. Pesco, Da Villa, Alberti, Crippa, Villarosa, Fantinati, Cancelleri, Della Valle, Ruocco, Vallascas, Pisano.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: S. 1429 – DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO, LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI, IL CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI, LA SOPPRESSIONE DEL CNEL E LA REVISIONE DEL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE (APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO) (A.C. 2613-A) E ABBINATI PROGETTI DI LEGGE COSTITUZIONALE: D'INIZIATIVA POPOLARE; D'INIZIATIVA POPOLARE; VIGNALI; CIRIELLI; CIRIELLI; CIRIELLI; CAUSI; PISICCHIO; PISICCHIO; PISICCHIO; PISICCHIO; GIACHETTI; SCOTTO; FRANCESCO SANNA; LENZI; BRESSA E DE MENECH; CAPARINI ED ALTRI; CAPARINI ED ALTRI; VACCARO; LAFFRANCO E BIANCONI; PALMIZIO; PALMIZIO; PALMIZIO; PALMIZIO; GIANCARLO GIORGETTI ED ALTRI; GIANCARLO GIORGETTI ED ALTRI; LA RUSSA ED ALTRI; ABRIGNANI ED ALTRI; TONINELLI ED ALTRI; GIANLUCA PINI; GIORGIA MELONI ED ALTRI; MIGLIORE ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; BONAFEDE E VILLAROSA; PIERDOMENICO MARTINO; BRAMBILLA; GIANCARLO GIORGETTI ED ALTRI; CIRIELLI E GIORGIA MELONI; VALIANTE; QUARANTA ED ALTRI; LACQUANITI ED ALTRI; CIVATI ED ALTRI; BOSSI; LAURICELLA E SIMONI; DADONE ED ALTRI; GIORGIS ED ALTRI; LA RUSSA ED ALTRI; RUBINATO ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA; MATTEO BRAGANTINI ED ALTRI; CIVATI; FRANCESCO SANNA ED ALTRI (A.C. 8-14-21-32-33-34-148-177-178-179-180-243-247-284-329-355-357-379-398-399-466-568-579-580-581-582-757-758-839-861-939-1002-1259-1273-1319-1439-1543-1660-1706-1748-1925-1953-2051-2147-2221-2227-2293-2329-2338-2378-2402-2423-2441-2458-2462-2499)

A.C. 2613-A – Articolo 31

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 31.
(Modifica dell'articolo 117 della Costituzione).

  1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
  Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
   a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
   b) immigrazione;
   c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
   d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
   e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
   f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
   g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;
   h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
   i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
   l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
   m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute; sicurezza alimentare;
   n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
   o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro;
   p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;
   q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;
   r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
   s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;
   t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;
   u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
   v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;
   z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

  Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di istruzione e formazione professionale, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
  Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.
  Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
  La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.
  Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
  La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
  Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 31.
(Modifica dell'articolo 117 della Costituzione).

  Sopprimerlo.
*31. 90. Dadone, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

  Sopprimerlo.
*31. 112. Quaranta, Scotto, Costantino, Sannicandro, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 31. (Modifiche all'articolo 117 della Costituzione). 1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica. La dichiarazione di illegittimità costituzionale degli atti normativi derivanti da obblighi internazionali spetta alla Corte costituzionale.
  Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
   a) politica estera e rapporti internazionali della Repubblica; rapporti della Repubblica con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
   b) immigrazione;
   c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
   d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
   e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
   f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
   g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla semplificazione amministrativa; disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
   h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
   i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
   l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
   m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale;
   n) tutela della salute e sicurezza alimentare;
   o) norme generali sull'istruzione;
   p) previdenza sociale;
   q) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali dei Comuni;
   r) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
   s) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
   t) tutela dei beni culturali;
   u) porti marittimi e aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale, grandi reti di trasporto e di navigazione;
   v) ordinamento della comunicazione;
   z) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di interesse non esclusivamente regionale.

  Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
   a) commercio con l'estero;
   b) turismo;
   c) tutela e sicurezza del lavoro;
   d) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
   e) professioni;
   f) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno dell'innovazione per i settori produttivi;
   g) ordinamento sportivo;
   h) protezione civile;
   i) governo del territorio;
   l) porti lacuali e fluviali, porti marittimi e aeroporti civili di interesse regionale;
   m) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di interesse esclusivamente regionale;
   n) previdenza complementare e integrativa;
   o) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
   p) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
   q) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;
   r) forme di cooperazione tra gli enti locali.

  Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza».
(Testo alternativo del relatore di minoranza, Toninelli)

  Al comma 1, capoverso Art. 117, primo comma, sopprimere le parole: e dalle Regioni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   al secondo comma, lettera m), sostituire la parola: sociali con la seguente: socio-sanitari e aggiungere, in fine, le parole: programmazione dei servizi sanitari e sociali;
   sopprimere i commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono.
31. 519. Vargiu.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, primo comma, sostituire la parola: Regioni con la seguente: Macro-Regioni;

  Conseguentemente:

   al medesimo capoverso:
    al secondo comma, lettera m), sostituire la parola: sociali con la seguente: socio-sanitari e aggiungere, in fine, le parole: programmazione dei servizi sanitari e sociali;
    al terzo comma, sostituire la parola: Regioni con le seguenti: Macro-Regioni, individuate con legge costituzionale non necessariamente secondo il criterio della contiguità territoriale e sopprimere le parole: programmazione e;
    al quarto comma, dopo le parole: ovvero la tutela aggiungere le seguenti: della salute e;
    dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
  Art. 36-bis. – 1. L'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 132. In sede di prima applicazione, le Regioni Sardegna, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Val d'Aosta sono considerate come Macro-Regioni già costituite».
31. 520. Vargiu.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, primo comma, sopprimere le parole:, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
31. 135. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caon, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, primo comma, sopprimere le parole: dall'ordinamento dell'Unione europea e.
*31. 64. Bianconi, Altieri, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Francesco Saverio Romano, Picchi, La Russa.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, primo comma, sopprimere le parole: dall'ordinamento dell'Unione europea e.
*31. 94. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le leggi dello Stato assicurano la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il secondo e il terzo comma con i seguenti:
  Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
   a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
   b) immigrazione;
   c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
   d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
   e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
   f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
   g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla semplificazione amministrativa; disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
   h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; sistema nazionale della protezione civile;
   i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
   l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
   m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
   n) norme generali sull'istruzione;
   o) previdenza sociale anche complementare e integrativa;
   p) legislazione elettorale, principi generali dell'ordinamento, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane;
   q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
   r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
   s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; norme generali sul governo del territorio e sull'urbanistica;
   t) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia di interesse non esclusivamente regionale;
   u) ordinamento della comunicazione;
   v) porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione;
   z) tutela e sicurezza del lavoro.

  Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
   a) rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;
   b) commercio con l'estero;
   c) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
   d) professioni;
   e) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; O tutela della salute;
   g) alimentazione;
   h) ordinamento sportivo;
   i) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
   l) casse di risparmio, casse rurali e aziende di credito a carattere regionale;
   m) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;
   n) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia di interesse esclusivamente regionale;
   o) porti e aeroporti civili di interesse esclusivamente regionale.

  Nelle materie di legislazione concorrente le Regioni esercitano la potestà legislativa nel rispetto delle leggi dello Stato, che intervengono per disciplinare e per garantire i profili funzionali all'unità giuridica o economica della Repubblica e alla realizzazione di condizioni di vita equivalenti nel territorio nazionale».
31. 200. Civati, Pastorino, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli atti normativi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali contrastanti con le disposizioni della Costituzione sono illegittimi. La dichiarazione di illegittimità spetta alla Corte costituzionale.
31. 95. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, dopo il primo comma aggiungere il seguente:

  Gli atti normativi derivanti da obblighi internazionali contrastanti con le disposizioni della Costituzione sono illegittimi. La dichiarazione di illegittimità costituzionale spetta alla Corte costituzionale.
31. 93. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, dopo il primo comma aggiungere il seguente:

  I vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea non pregiudicano gli obiettivi di politica monetaria, insiti nella struttura fondamentale, politica e costituzionale della Repubblica, della stabilità dei prezzi, di tassi di interesse moderati a lungo termine e della piena occupazione.
31. 600. Fraccaro.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, alinea, dopo le parole: Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie aggiungere le seguenti: e funzioni.
31. 144. Dorina Bianchi, Misuraca.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera e), dopo la parola: moneta aggiungere le seguenti: e politica monetaria.
31. 89. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera e), sopprimere le parole: e assicurativi.
31. 91. Nuti, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera e), sostituire le parole da: e assicurativi fino alla fine della lettera, con le seguenti:; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento generale della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:

    sostituire le lettere da g) a u) con le seguenti:
   g) ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali; disciplina generale e comune sul procedimento amministrativo;
   h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
   i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
   l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
   m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro;
   n) ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
   o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa;
   p) legislazione elettorale e norme di principio sull'ordinamento e sulle funzioni degli enti locali;
   q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; programmazione strategica del commercio con l'estero;
   r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
   s) tutela dell'ambiente, ecosistema, beni culturali e paesaggistici; norme di principio sulle attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo;
   t) ordinamento delle professioni intellettuali e della comunicazione;
   u) disposizioni generali sull'edilizia; coordinamento nazionale del sistema di protezione civile;
    sostituire il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono comma, con i seguenti:
  Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento alle seguenti materie: ordinamento della Regione; governo del territorio e urbanistica; pianificazione e dotazione infrastrutturale del territorio regionale e mobilità al suo interno; promozione dello sviluppo economico locale, scientifico e tecnologico nei diversi settori; mercato e politiche del lavoro; turismo; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; attività culturali; organizzazione dei servizi alle imprese; tutela della salute e organizzazione dei servizi sanitari; protezione civile; servizi sociali; organizzazione dei servizi scolastici, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; diritto allo studio anche universitario; istruzione e formazione professionale; coordinamento della finanza locale e forme associative degli enti locali. Con legge approvata dalle Camere sono fissate le procedure con cui, nel rispetto del principio di collaborazione e dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono determinate, nelle materie elencate dai commi secondo e terzo, le funzioni attribuite allo Stato e quelle attribuite alle Regioni. Spetta alla legge regionale, con l'assenso del Consiglio delle autonomie locali, individuare le funzioni amministrative da conferire ai Comuni nelle materie di loro competenza legislativa. La legge disciplina altresì le forme di collaborazione tra lo Stato e la Regione, al fine di assicurare il coordinamento delle leggi approvate dalle Regioni con la disciplina statale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
  La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. E fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
31. 134. Matteo Bragantini, Invernizzi, Giancarlo Giorgetti, Prataviera, Caparini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caon, Grimoldi, Guidesi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Rondini, Simonetti.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera e), dopo la parola: coordinamento aggiungere la seguente: generale.

  Conseguentemente all'articolo 33, comma 1, capoverso Art. 119, secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: secondo quanto disposto fino alla fine del periodo con le seguenti: secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario determinati con legge dello Stato.
31. 530. Rubinato.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera e), dopo la parola: coordinamento aggiungere la seguente: generale.
31. 140. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caon, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti, Rubinato.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera e), sopprimere le parole: della finanza pubblica e.
31. 106. Costantino, Quaranta, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera e), sopprimere le parole: e del sistema tributario.
31. 107. Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera e), dopo le parole: sistema tributario; aggiungere le seguenti: fabbisogni e costi standard relativi all'esercizio delle funzioni delle Regioni, dei Comuni e delle Città metropolitane.
31. 8. Gelmini, Ravetto, Centemero.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera e), dopo le parole: sistema tributario; aggiungere le seguenti: determinazione degli indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno relativi all'esercizio delle funzioni delle Regioni, dei Comuni e delle Città metropolitane.
31. 522. Centemero.

  Al comma 1 capoverso Art. 117, secondo comma, lettera g), sopprimere le parole da: norme sul procedimento fino alla fine della lettera.
31. 133. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caon, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera g), dopo le parole: procedimento amministrativo aggiungere le seguenti:, sulla semplificazione amministrativa.
31. 76. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera g), sopprimere le parole: tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale.
31. 11. Mazziotti Di Celso, Monchiero, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Galgano, Oliaro, Sottanelli, Vargiu, Vecchio.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera m), sostituire le parole: dei livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti: di uguali livelli essenziali di prestazioni e di costi standard.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    lettera m), dopo le parole: che devono aggiungere la seguente: comunque;
    lettera s):
   dopo la parola: ecosistema aggiungere le seguenti: biodiversità, fauna selvatica;
   sopprimere le parole: e sul turismo;
    lettera u) sopprimere le parole: disposizioni generali e comuni sul governo del territorio;
   sopprimere la lettera v);
   al terzo comma, premettere le parole: Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: norme sul governo del territorio; conservazione e tutela del suolo; produzione, trasporto e distribuzione dell'energia; urbanistica; turismo.
31. 123. Scotto, Costantino, Quaranta, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera m), sostituire le parole: dei livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti: di uguali livelli essenziali di prestazioni e di costi standard.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: che devono aggiungere la seguente: comunque.
31. 113. Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera m), dopo le parole: determinazione dei livelli aggiungere la seguente: minimi.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: disposizioni generali e comuni, con le seguenti: principi generali.
31. 54. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Dellai, Gigli, Marguerettaz, Francesco Sanna, Capelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera m), sostituire le parole da: sociali fino alla fine della lettera, con le seguenti: socio-sanitari che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; norme generali per la tutela della salute, le politiche sociali e il controllo della sicurezza alimentare; requisiti per la sicurezza degli alimenti.
31. 712. Vargiu.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera m), sostituire la parola: sociali con la seguente: sociosanitari;.

  Conseguentemente:
   alla medesima lettera
m), aggiungere, in fine, le parole: programmazione dei servizi sanitari e sociali;
   al terzo comma sopprimere le parole: programmazione e;
   al quarto comma, dopo le parole: ovvero la tutela aggiungere le seguenti: della salute e.
31. 518. Vargiu.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera m), sostituire la parola: sociali con la seguente: sociosanitari;.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, quarto comma, dopo le parole: ovvero la tutela aggiungere le seguenti: della salute e.
31. 517. Vargiu.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera m), dopo la parola: garantiti, aggiungere le seguenti: in modo uniforme.
31. 75. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera m), sopprimere le parole: disposizioni generali e comuni per la.
31. 92. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera m), sostituire le parole da: disposizioni generali fino alla fine della lettera, con le seguenti: tutela della salute, sicurezza alimentare e tutela e sicurezza del lavoro.
31. 78. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera m), sostituire le parole da: disposizioni generali fino alla fine della lettera, con le seguenti: norme volte ad assicurare l'uniformità sul territorio nazionale per i servizi sociali, per la tutela della salute, la sicurezza alimentare.
31. 203. Nicchi, Quaranta, Matarrelli, Costantino, Marcon, Melilla, Zaratti, Pannarale, Kronbichler, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido, Scotto, Franco Bordo, Daniele Farina, Duranti, Ferrara, Fratoianni, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera m), sostituire le parole da: e comuni fino alla fine della lettera con le seguenti: per la tutela della salute e per la sicurezza alimentare.
31. 507. Matteo Bragantini, Invernizzi, Giancarlo Giorgetti, Prataviera, Caparini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caon, Grimoldi, Guidesi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Rondini, Simonetti.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera m), sopprimere la parola: comuni.
31. 513. Mazziotti Di Celso, Monchiero, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Galgano, Oliaro, Sottanelli, Vargiu, Vecchio.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera m) dopo le parole: tutela della salute aggiungere le seguenti: e sull'attuazione delle norme dell'Unione europea di politica agroalimentare e della pesca.
*31. 509. Gallinella, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera m) dopo le parole: tutela della salute aggiungere le seguenti: e sull'attuazione delle norme dell'Unione europea di politica agroalimentare e della pesca.
*31. 512. Russo.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera m), dopo le parole: tutela della salute aggiungere le seguenti: e per le politiche socio-sanitarie.
31. 515. Vargiu.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera m), dopo le parole: tutela della salute aggiungere le seguenti: e per le politiche sociali.
31. 516. Monchiero.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera m), dopo le parole: tutela della salute aggiungere le seguenti: per i trattamenti sanitari.
31. 74. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Subemendamenti riferiti all'emendamento 31.900

  Sopprimere le seguenti parole:, per i servizi sociali.
0. 31. 900. 1. Matteo Bragantini.

  Sostituire le parole: i servizi con le seguenti: le politiche.
0. 31. 900. 10. Brunetta, Gigli, Miotto, Ferrari, Lenzi, Carnevali, Gelli, Sisto, Vargiu, Monchiero, Dorina Bianchi.
(Approvato)

  Sostituire le parole: e per la sicurezza alimentare con le seguenti: per i servizi di pratica psicomotorica.
0. 31. 900. 2. Brunetta.

  Sostituire le parole: e per la sicurezza alimentare con le seguenti: per i servizi psico-sociali.
0. 31. 900. 3. Brunetta.

  Sostituire le parole: e per la sicurezza alimentare con le seguenti: per le politiche psichiatriche.
0. 31. 900. 4. Brunetta.

  Sostituire le parole: e per la sicurezza alimentare con le seguenti: per i servizi dell'infanzia.
0. 31. 900. 5. Brunetta.

  Sostituire le parole: e per la sicurezza alimentare con le seguenti: per i servizi degli adolescenti.
0. 31. 900. 6. Brunetta.

  Sostituire le parole: e per la sicurezza alimentare con le seguenti: per i servizi degli anziani.
0. 31. 900. 7. Brunetta.

  Sostituire le parole: e per la sicurezza alimentare con le seguenti: per i servizi socio-sanitari.
0. 31. 900. 8. Brunetta.

  Sostituire le parole: e per la sicurezza alimentare con le seguenti: per l'immigrazione.
0. 31. 900. 9. Brunetta.

  Sostituire le parole: e per la sicurezza alimentare con le seguenti: per il servizio pubblico.
0. 31. 900. 11. Brunetta.

  Sostituire le parole: e per la sicurezza alimentare con le seguenti: per i servizi socio-assistenziali.
0. 31. 900. 12. Brunetta.

  Sostituire le parole: e per la sicurezza alimentare con le seguenti: per la previdenza sociale.
0. 31. 900. 13. Brunetta.

  Sostituire le parole: e per la sicurezza alimentare con le seguenti: per i servizi sanitari.
0. 31. 900. 14. Brunetta.

  Sostituire le parole: e per la sicurezza alimentare con le seguenti: per i servizi alle imprese.
0. 31. 900. 15. Brunetta.

  Sostituire le parole: e per la sicurezza alimentare con le seguenti: per la sicurezza del lavoro.
0. 31. 900. 16. Brunetta.

  Sostituire le parole: e per la sicurezza alimentare con le seguenti: per le politiche attive del lavoro.
0. 31. 900. 17. Brunetta.

  Sostituire le parole: e per la sicurezza alimentare con le seguenti: per la tutela del lavoro.
0. 31. 900. 18. Brunetta.

  Sostituire le parole: e per la sicurezza alimentare con le seguenti: per i livelli essenziali delle prestazioni.
0. 31. 900. 19. Brunetta.

  Sostituire le parole: e per la sicurezza alimentare con le seguenti: per i servizi scolastici.
0. 31. 900. 20. Brunetta.

  Sostituire le parole: e per la sicurezza alimentare con le seguenti: per le politiche agricole.
0. 31. 900. 21. Brunetta.

  Sostituire le parole: e per la sicurezza alimentare con le seguenti: per le politiche antidroga.
0. 31. 900. 22. Brunetta.

  Le parole: e per la sicurezza alimentare sono sostituite dalle seguenti:, per le politiche socio assistenziali e per la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti.
0. 31. 900. 23. Brunetta.

  Le parole: e per la sicurezza alimentare sono sostituite dalle seguenti:, per i servizi socio assistenziali, per i servizi sociosanitari e per la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti.
0. 31. 900. 24. Brunetta.

  Le parole: e per la sicurezza alimentare sono sostituite dalle seguenti:, per i servizi sociosanitari e per la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti.
0. 31. 900. 25. Brunetta.

  Le parole: e per la sicurezza alimentare sono sostituite dalle seguenti:, per i servizi sociosanitari, per la sicurezza alimentare e per la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti.
0. 31. 900. 26. Brunetta.

  Le parole: e per la sicurezza alimentare sono sostituite dalle seguenti:, per i servizi sociosanitari e per la sicurezza alimentare.
0. 31. 900. 27. Brunetta.

  Le parole: e per la sicurezza alimentare sono sostituite dalle seguenti: e per la sicurezza e l'igiene degli alimenti.
0. 31. 900. 28. Brunetta.

  Le parole: e per la sicurezza alimentare sono sostituite dalle seguenti: e per l'igiene degli alimenti.
0. 31. 900. 29. Brunetta.

  Le parole: e per la sicurezza alimentare sono sostituite dalle seguenti: e per la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti.
0. 31. 900. 30. Brunetta.

  Le parole: e per la sicurezza alimentare sono sostituite dalle seguenti: per la sicurezza alimentare e dei mangimi nell'ottica di filiera integrata ambientale.
0. 31. 900. 31. Brunetta.

  Le parole: e per la sicurezza alimentare sono sostituite dalle seguenti: per la sicurezza alimentare e per la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti.
0. 31. 900. 32. Brunetta.

  Le parole: e per la sicurezza alimentare sono sostituite dalle seguenti: per la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti e dei mangimi nell'ottica di filiera integrata ambientale.
0. 31. 900. 33. Brunetta.

  Le parole: e per la sicurezza alimentare sono sostituite dalle seguenti: per la sicurezza alimentare, per la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti e dei mangimi nell'ottica di filiera integrata ambientale.
0. 31. 900. 34. Brunetta.

  Le parole: e per la sicurezza alimentare sono sostituite dalle seguenti: per la sicurezza alimentare e per il contrasto ai disturbi dell'alimentazione.
0. 31. 900. 35. Brunetta.

  Le parole: e per la sicurezza alimentare sono sostituite dalle seguenti: e per il contrasto ai disturbi dell'alimentazione.
0. 31. 900. 36. Brunetta.

  Le parole: e per la sicurezza alimentare sono sostituite dalle seguenti: e per la sicurezza della salute legata all'alimentazione.
0. 31. 900. 37. Brunetta.

  Le parole: e per la sicurezza alimentare sono sostituite dalle seguenti: e per la sicurezza alimentare e agroalimentare.
0. 31. 900. 38. Brunetta.

  Le parole: e per la sicurezza alimentare sono sostituite dalle seguenti: e per la sicurezza agroalimentare.
0. 31. 900. 39. Brunetta.

  Le parole: e per la sicurezza alimentare sono sostituite dalle seguenti: e per le politiche di sostegno alla sicurezza in campo agroalimentare.
0. 31. 900. 40. Brunetta.

  Le parole: e per la sicurezza alimentare sono sostituite dalle seguenti: e per le politiche di sostegno alla sicurezza alimentare.
0. 31. 900. 41. Brunetta.

  Le parole: e per la sicurezza alimentare sono sostituite dalle seguenti:, e per la sicurezza dei prodotti alimentari.
0. 31. 900. 42. Brunetta.

  Le parole: e per la sicurezza alimentare sono sostituite dalle seguenti:, e per la sicurezza dei prodotti e della produzione alimentare.
0. 31. 900. 43. Brunetta.

  Le parole: e per la sicurezza alimentare sono sostituite dalle seguenti:, e per le politiche di sicurezza dei prodotti alimentari.
0. 31. 900. 44. Brunetta.

  Le parole: e per la sicurezza alimentare sono sostituite dalle seguenti:, e per le politiche di sicurezza dei prodotti e della produzione alimentare.
0. 31. 900. 45. Brunetta.

  Le parole: e per la sicurezza alimentare sono sostituite dalle seguenti:, e per le politiche di sicurezza della produzione alimentare.
0. 31. 900. 46. Brunetta.

  Le parole: e per la sicurezza alimentare sono sostituite dalle seguenti:, e per le politiche di sicurezza dei prodotti e della produzione agroalimentare.
0. 31. 900. 47. Brunetta.

  Le parole: e per la sicurezza alimentare sono sostituite dalle seguenti:, e per le politiche di sicurezza degli alimenti e della salute degli animali.
0. 31. 900. 48. Brunetta.

  Le parole: e per la sicurezza alimentare sono sostituite dalle seguenti:, e per la sicurezza degli alimenti e della salute degli animali.
0. 31. 900. 49. Brunetta.

  Le parole: e per la sicurezza alimentare sono sostituite dalle seguenti:, e per la sicurezza dei prodotti e della produzione alimentare e per la salute degli animali da allevamento.
0. 31. 900. 50. Brunetta.

  Le parole: e per la sicurezza alimentare sono sostituite dalle seguenti:, e per la sicurezza della produzione alimentare e per la salute degli animali da allevamento.
0. 31. 900. 51. Brunetta.

  Le parole: e per la sicurezza alimentare sono sostituite dalle seguenti:, per le politiche di tutela della produzione agricola e per la protezione degli animali negli allevamenti.
0. 31. 900. 52. Brunetta.

  Le parole: e per la sicurezza alimentare sono sostituite dalle seguenti:, per la sicurezza agroalimentare e per la protezione degli animali negli allevamenti.
0. 31. 900. 53. Brunetta.

  Le parole: e per la sicurezza alimentare sono sostituite dalle seguenti:, per la sicurezza alimentare e per la protezione degli animali negli allevamenti.
0. 31. 900. 54. Brunetta.

  Le parole: e per la sicurezza alimentare sono sostituite dalle seguenti:, per la sicurezza dei prodotti e della produzione alimentare e per la protezione degli animali negli allevamenti.
0. 31. 900. 55. Brunetta.

  Le parole: e per la sicurezza alimentare sono sostituite dalle seguenti:, e per le politiche di tutela della produzione agricola destinata all'alimentazione.
0. 31. 900. 56. Brunetta.

  Le parole: e per la sicurezza alimentare sono sostituite dalle seguenti:, per le politiche di tutela della produzione agricola e per la sicurezza alimentare.
0. 31. 900. 57. Brunetta.

  Sostituire le parole: e per la sicurezza alimentare con le seguenti:, per le politiche sociali.
0. 31. 900. 58. Brunetta.

  Sostituire le parole: e per la sicurezza alimentare con le seguenti: per le politiche ospedaliere.
0. 31. 900. 59. Brunetta.

  Sostituire le parole: e per la sicurezza alimentare con le seguenti: per l'assistenza sociale.
0. 31. 900. 60. Brunetta.

  Sostituire le parole: e per la sicurezza alimentare con le seguenti: per l'assistenza sanitaria.
0. 31. 900. 61. Brunetta.

  Sostituire le parole: e per la sicurezza alimentare con le seguenti: per l'assistenza ospedaliera.
0. 31. 900. 62. Brunetta.

  Sostituire le parole: e per la sicurezza alimentare con le seguenti: per le politiche educative.
0. 31. 900. 63. Brunetta.

  Sostituire le parole: e per la sicurezza alimentare con le seguenti: per la sicurezza sociale.
0. 31. 900. 64. Brunetta.

  Sostituire le parole: e per la sicurezza alimentare con le seguenti: per l'assistenza medica.
0. 31. 900. 65. Brunetta.

  Le parole: e per la sicurezza alimentare sono sostituite dalle seguenti:, per le politiche di sicurezza dei prodotti e della produzione alimentare e per la salute degli animali.
0. 31. 900. 66. Brunetta.

  Le parole: e per la sicurezza alimentare sono sostituite dalle seguenti:, per le politiche di tutela della produzione agricola, per la tutela degli animali e per la sicurezza alimentare.
0. 31. 900. 67. Brunetta.

  Sostituire le parole: e per la sicurezza alimentare con le seguenti: per la prevenzione all'obesità e anoressia.
0. 31. 900. 68. Brunetta.

  Sostituire le parole: e per la sicurezza alimentare con le seguenti: per la prevenzione all'obesità.
0. 31. 900. 69. Brunetta.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera m), sostituire le parole:; sicurezza alimentare; con le seguenti:, per i servizi sociali e per la sicurezza alimentare;.
31. 900. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera m), aggiungere, in fine, le parole:, l'orientamento degli approvvigionamenti agroalimentari.
31. 114. Franco Bordo, Zaccagnini, Costantino, Scotto, Quaranta, Airaudo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: politiche sociali.
31. 119. Costantino, Quaranta, Scotto, Nicchi, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, comma secondo del capoverso, lettera m) aggiungere, in fine, le parole: disposizioni generali e comuni per le politiche sociali.
31. 510. Fabbri, Bindi, Miotto.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: criteri di programmazione e organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale.
31. 72. De Mita.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sostituire la lettera n) con la seguente:
   n) norme generali sull'istruzione;
31. 508. Vacca, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera n), sopprimere le parole: disposizioni generali e comuni sull’.
31. 82. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera n), sostituire le parole: disposizioni generali e comuni con le seguenti: principi generali.
31. 55. Gebhard, Plangger, Alfreider, Schullian, Ottobre, Dellai, Gigli, Marguerettaz, Francesco Sanna, Capelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, alla lettera n), sopprimere le parole: e comuni.
31. 16. Mazziotti Di Celso, Monchiero, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Galgano, Oliaro, Sottanelli, Vargiu, Vecchio.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera n), dopo le parole: ordinamento scolastico aggiungere le seguenti:, nel pieno rispetto e nella salvaguardia della continuità didattica a tutela della dignità della persona e di ogni alunno portatore di disabilità.
31. 79. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo   Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera o), sopprimere le parole:, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa.
31. 83. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera p), premettere le parole: principi generali in materia di.
31. 56. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Dellai, Gigli, Marguerettaz, Francesco Sanna, Capelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera p), sopprimere le parole: disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni.
31. 84. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera p), sostituire le parole: disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni con le seguenti: disposizioni generali sulle forme associative dei Comuni; organismi per il raccordo tra lo Stato e gli altri enti di cui all'articolo 114, primo comma, disposizioni generali sulle modalità di gestione dei servizi pubblici locali e sugli enti e le società partecipati dagli enti locali.
31. 24. Mazziotti Di Celso, Monchiero, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Galgano, Oliaro, Sottanelli, Vargiu, Vecchio.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera p), sostituire le parole: disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni con le seguenti: principi fondamentali dell'ordinamento delle funzioni e delle forme associative dei comuni anche di area vasta.
*31. 127. Scotto, Quaranta, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera p), sostituire le parole: disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni con le seguenti: principi fondamentali dell'ordinamento delle funzioni e delle forme associative dei comuni anche di area vasta.
*31. 210. Monchiero, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, le parole: e sulle comunità autonome di area vasta.
31. 25. Russo.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera q), sopprimere le parole: commercio con l'estero.
*31. 85. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera q), sopprimere le parole: commercio con l'estero.
*31. 131. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caon, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera r), dopo le parole: dei dati aggiungere le seguenti:, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche.
31. 26. Quintarelli, Mazziotti Di Celso, Monchiero, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Galgano, Oliaro, Sottanelli, Vargiu, Vecchio, Catalano, Occhiuto, Marazziti, Saltamartini, Romele, Spadoni, Gigli, Latronico, Matarrese, Da Villa, Battelli, Vignaroli, Paolo Bernini, Benedetti, Terzoni, L'Abbate, Ferraresi, Silvia Giordano, Pisano, Mantero, Scagliusi, Nesci, Castelli, Grillo, Alberti, De Lorenzis, Liuzzi, Gallinella, Nuti, Massimiliano Bernini, Dell'Orco, Tripiedi, Nicola Bianchi, Vacca, Brescia, Del Grosso, Simone Valente, Brugnerotto, Cominardi, Della Valle, Marzana, Di Benedetto.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera s), premettere le parole: principi generali in materia di;

  Conseguentemente, alla medesima lettera s):
   dopo le parole: ordinamento sportivo aggiungere la seguente: nazionale;
   sostituire le parole: disposizioni generali e comuni con le seguenti: principi generali;
   dopo le parole: attività culturali aggiungere la seguente: statali.
31. 57. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Dellai, Gigli, Marguerettaz, Francesco Sanna, Capelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera s), premettere le parole: ambiente, ecosistemi e loro tutela;.

  Conseguentemente, alla medesima lettera s) sopprimere le parole: ambiente e ecosistema,.
31. 105. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera s), sostituire le parole: ambiente ed ecosistema, con le seguenti: tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
31. 86. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera s), sostituire le parole: ed ecosistema con le seguenti:, ecosistemi, difesa del suolo e sviluppo sostenibile
31. 204. Pellegrino, Zaratti, Quaranta, Costantino, Nicchi, Matarrelli, Marcon, Melilla, Pannarale, Kronbichler, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido, Scotto, Franco Bordo, Daniele Farina, Duranti, Ferrara, Paglia, Palazzotto, Piras, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Fratoianni.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera s), sopprimere le parole: disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo.
31. 87. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera s), sopprimere le parole: e comuni.
31. 30. Mazziotti Di Celso, Monchiero, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Galgano, Oliaro, Sottanelli, Vargiu, Vecchio.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera s), sostituire le parole: e sul turismo con le seguenti:; disposizioni per la programmazione e la valorizzazione del turismo.

  Conseguentemente, al terzo comma, sostituire le parole:, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo con le seguenti:, attuazione dei criteri in materia di programmazione e valorizzazione del turismo e organizzazione dei servizi di accoglienza in ambito turistico.
31. 71. De Mita.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sostituire la lettera t) con le seguenti:
   t) ordinamento delle professioni;
   t-bis) ordinamento della comunicazione.
31. 118. Costantino, Scotto, Quaranta, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sostituire la lettera t) con la seguente:
   t) ordinamento delle professioni intellettuali e dei relativi organi e della comunicazione;
31. 32. Bianconi, La Russa.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera t), sopprimere le parole: e della comunicazione.
31. 88. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere la lettera u).
31. 130. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caon, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera u), sostituire le parole: disposizioni generali e comuni, con le seguenti: principi generali.
31. 58. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Dellai, Gigli, Marguerettaz, Francesco Sanna, Capelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera u), sopprimere le parole: e comuni.
31. 31. Mazziotti Di Celso, Monchiero, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Galgano, Oliaro, Sottanelli, Vargiu, Vecchio.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera u), sopprimere le parole: nazionale e coordinamento.
31. 143. Dorina Bianchi, Misuraca.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera u), aggiungere, in fine, le parole: calamità naturali e condizioni essenziali dell'igiene pubblica;.
31. 115. Pellegrino, Zaratti, Costantino, Scotto, Quaranta, Nicchi, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere la lettera v).

  Conseguentemente, al terzo comma, premettere il seguente periodo: Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia.
31. 104. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere la lettera v).
31. 129. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caon, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sostituire la lettera v), con la seguente:
   v) programmi economici generali e azioni di riequilibrio.
31. 116. Paglia, Scotto, Quaranta, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera v), aggiungere, in fine, le parole: , previo dibattito pubblico.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera z):
   dopo le parole: norme di sicurezza aggiungere le seguenti:, previo dibattito pubblico;
   aggiungere, in fine, le parole:, previo dibattito pubblico.
31. 103. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, sopprimere la lettera z).
31. 128. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caon, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, seconda comma, sostituire la lettera z) con le seguenti:
   z) norme generali sul trasporto pubblico;
   z-bis) porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione e relative norme di sicurezza.
31. 120. Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera z), sopprimere le parole da: infrastrutture strategiche fino a: norme di sicurezza.

  Conseguentemente, al terzo comma, premettere il seguente periodo: Sono materie di legislazione concorrente quelle relative alle grandi reti di trasporto e di navigazione.
31. 102. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera z), sopprimere le parole: infrastrutture strategiche e.
31. 711. Ferraresi, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, lettera z), dopo le parole: di interesse nazionale aggiungere le seguenti: o che interessino comunque più regioni.
31. 34. Mazziotti Di Celso, Monchiero, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Galgano, Oliaro, Sottanelli, Vargiu, Vecchio.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, secondo comma, dopo la lettera z), aggiungere la seguente:
   z-bis) tutela della proprietà artistica ed intellettuale.
31. 126. Scotto, Quaranta, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, premettere il seguente periodo:
  Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: norme sul governo del territorio; conservazione e tutela del suolo; produzione, trasporto e distribuzione dell'energia; urbanistica; turismo; infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto.
31. 117. Costantino, Scotto, Quaranta, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, sostituire il terzo comma con il seguente: In tutte le altre materie la potestà legislativa è esercitata dalle Regioni nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il quarto comma.
31. 36. D'Attorre, Giorgis, Fabbri, Cuperlo, Roberta Agostini, Pollastrini.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, dopo le parole: Spetta alle Regioni aggiungere le seguenti:, nel rispetto dell'unità giuridica, economica e sociale della Repubblica,.
31. 98. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, dopo le parole potestà legislativa aggiungere le seguenti: esclusiva.
31. 59. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Dellai, Gigli, Marguerettaz, Francesco Sanna, Capelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, dopo le parole: delle minoranze linguistiche, aggiungere le seguenti: di programmazione delle risorse finanziarie destinate alla coesione territoriale in ambito regionale.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   al medesimo comma:

    dopo le parole: del territorio regionale e aggiungere la seguente: della;
    dopo le parole: di programmazione sopprimere le seguenti: e organizzazione;
    dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:
  Con legge regionale, approvata a maggioranza assoluta, le singole Regioni possono, previa intesa con lo stesso, devolvere allo Stato, anche per un tempo limitato, la funzione legislativa nelle materie di cui al terzo comma.
31. 39. Russo, Centemero.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, dopo le parole: delle minoranze linguistiche, aggiungere le seguenti: dei rispettivi territori.
31. 202. Schullian, Alfreider.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, sostituire le parole da: servizi sanitari e sociali fino a: imprese con le seguenti: servizi sociali, di gestione dei servizi sanitari, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese.
31. 40. Bianconi, La Russa.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, sostituire le parole: di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo con le seguenti: di valorizzazione, promozione e organizzazione del turismo regionale.
31. 139. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caon, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, sopprimere le parole:, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
31. 38. Bianconi, La Russa.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, terzo comma, sostituire le parole:, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato. con le seguenti:. Ogni materia non espressamente riservata alle Regioni è di competenza dello Stato.
31. 42. Bianconi, La Russa.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, sopprimere il quarto comma.
*31. 110. Quaranta, Scotto, Sannicandro, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, sopprimere il quarto comma.
*31. 212. Rubinato.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, quarto comma, sopprimere le parole: Su proposta del Governo,.
**31. 43. Bianconi, La Russa.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, quarto comma, sopprimere le parole: Su proposta del Governo,.
**31. 62. Giorgis, Lattuca, Bindi, Roberta Agostini, Rubinato, Fabbri, Miotto.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, quarto comma, sopprimere le parole: Su proposta del Governo,.
**31. 99. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, quarto comma, sostituire la parola: Governo, con la seguente: Parlamento,
31. 121. Costantino, Scotto, Quaranta, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, quarto comma, sostituire la parola: Governo, con le seguenti: Senato della Repubblica.
31. 100. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, quarto comma, dopo le parole: Su proposta del Governo aggiungere le seguenti: solo in presenza di eventi eccezionali e previo parere vincolante del Senato,
31. 125. Costantino, Scotto, Quaranta, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, quarto comma, dopo le parole: Su proposta del Governo aggiungere le seguenti:, solo in presenza di eventi eccezionali e previo parere del Senato,
31. 124. Quaranta, Costantino, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, quarto comma, dopo le parole: Su proposta del Governo aggiungere le seguenti:, previo parere favorevole del Senato,
31. 101. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, quarto comma, dopo le parole: legge dello Stato aggiungere le seguenti: deliberata a maggioranza qualificata dalla Camera.
31. 70. De Mita.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, quarto comma, dopo la parola: esclusiva aggiungere le seguenti:, anche con applicazione limitata a determinate regioni,
31. 528. Rubinato.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, quarto comma, dopo le parole: della Repubblica aggiungere le seguenti:, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
31. 205. Nicchi, Quaranta, Matarrelli, Costantino, Marcon, Melilla, Zaratti, Pannarale, Kronbichler, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido, Scotto, Franco Bordo, Daniele Farina, Duranti, Ferrara, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Fratoianni.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: quando sia necessario per garantire il buon andamento dell'amministrazione.
31. 524. Rubinato.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La legge dello Stato che contenga disposizioni generali in materie di cui al secondo comma e che assegni alle Regioni un termine, comunque non inferiore a novanta giorni, per la propria attuazione può prevedere espressamente norme a contenuto cedevole, che trovino applicazione nelle Regioni inadempienti una volta decorso inutilmente tale termine e fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali attuative.
31. 47. Mazziotti Di Celso, Monchiero, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Galgano, Oliaro, Sottanelli, Vargiu, Vecchio.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tal caso la legge dello Stato può stabilire discipline differenziate per determinate Regioni.
*31. 141. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caon, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti, Rubinato.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tal caso la legge dello Stato può stabilire discipline differenziate per determinate Regioni.
*31. 147. Dorina Bianchi, Misuraca.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, sopprimere il quinto comma.
**31. 49. Bianconi, La Russa.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, sopprimere il quinto comma.
**31. 97. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, quinto comma, sostituire le parole da: partecipano alle decisioni fino a: norme di procedura con le seguenti: provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali, nel rispetto delle norme di procedura.
31. 96. Toninelli, Agostinelli, Alberti, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, sesto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: e funzioni.
*31. 506. Famiglietti, Marco Di Maio.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, sesto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: e funzioni.
*31. 713. Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, settimo comma, dopo le parole: Le leggi regionali aggiungere le seguenti: e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
31. 50. Biancofiore.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, settimo comma, sostituire le parole: promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive con le seguenti: assicurano l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
31. 300. Locatelli, Di Lello, Centemero.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, settimo comma, sostituire le parole: la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive con le seguenti: l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
*31. 51. Roberta Agostini, Gasparini, Migliore, Pollastrini, Fabbri, Centemero.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, settimo comma, sostituire le parole: la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive con le seguenti: l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
*31. 109. Scotto, Quaranta, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti, Centemero.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, settimo comma, sostituire le parole: la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive con le seguenti: l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
*31. 211. Centemero.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, ottavo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Regioni a statuto speciale e ordinario, pur non territorialmente contigue, collaborano tra loro, anche attraverso istituzioni comuni a cui delegano competenze con legge regionale, per la promozione del buon governo, dell'innovazione e dell'appropriatezza dell'uso delle risorse finalizzata al superamento delle disparità infrastrutturali materiali e immateriali e alla crescita della coesione sociale ed economica.
31. 521. Vargiu.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  La legge costituzionale approva le intese dello Stato con Regioni, Province autonome ed enti di area vasta interamente montani confinanti con Stati stranieri per il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia finalizzate al migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
31. 73. Dellai, Gigli.

  Al comma 1, capoverso Art. 117, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Con legge bicamerale sono determinate le dimensioni minime di popolazione dei Comuni.
31. 148. Dorina Bianchi, Misuraca.