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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 10 marzo 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 10 marzo 2015.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Baretta, Bellanova, Dorina Bianchi, Stella Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Cominelli, Costa, D'Alia, D'Ambrosio, Dadone, Dambruoso, De Girolamo, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Lotti, Lupi, Lupo, Madia, Manciulli, Mannino, Merlo, Milanato, Orlando, Pisicchio, Pistelli, Polverini, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Vargiu, Velo, Vignali, Vignaroli, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti, Zolezzi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Artini, Baretta, Bellanova, Dorina Bianchi, Stella Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Cominelli, Costa, D'Alia, D'Ambrosio, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Lotti, Lupi, Lupo, Madia, Manciulli, Mannino, Merlo, Meta, Milanato, Orlando, Pisicchio, Pistelli, Polverini, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Vargiu, Velo, Vignali, Vignaroli, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti, Zolezzi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 9 marzo 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   ARGENTIN ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento della firma mediante apposizione dell'impronta digitale per le persone affette da disabilità motoria che, a causa di infermità gravemente invalidanti, non possono avvalersi dell'uso delle mani» (2941);
   CAPARINI ed altri: «Disciplina del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e riforma dell'organizzazione della società concessionaria» (2942).

  Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettere in data 6 marzo 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti procedure d'infrazione avviate ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che sono trasmesse alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), nonché alle sottoindicate Commissioni:
   relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2014/0464, notificata in data 29 settembre 2014, concernente il mancato recepimento della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare – alla IX Commissione (Trasporti);
   relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2014/0515, notificata in data 25 novembre 2014, concernente il mancato recepimento della direttiva 2009/13/CE recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e della Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e che modifica la direttiva 1999/63/CE – alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 9 e 10 marzo 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Libro verde – Costruire un'Unione dei mercati dei capitali (COM(2015) 63 final), che è assegnato in sede primaria alla VI Commissione (Finanze).

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio Direttiva quadro Acque e direttiva Alluvioni: azioni a favore del «buono stato» delle acque unionali e della riduzione dei rischi di alluvioni (COM(2015) 120 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente).

  Proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza di decisione del Consiglio sulla posizione dell'Unione nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in merito all'adozione di una raccomandazione sull'attuazione dell'agenda di associazione UE-Ucraina (JOIN(2015) 4 final), corredata dai relativi allegati (JOIN(2015) 4 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 marzo 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale nell'ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:
   al dottor Gregorio Angelini, l'incarico di direttore della Direzione generale «Organizzazione»;
   alla dottoressa Caterina Bon Di Valsassina e Madrisio, l'incarico di direttore della Direzione generale «Educazione e ricerca»;
   al dottor Gino Famiglietti, l'incarico di direttore della Direzione generale «Archeologia»;
   alla dottoressa Federica Galloni, l'incarico di direttore della Direzione generale «Arte e architettura contemporanee e periferie urbane»;
   al dottor Mario Guarany, l'incarico di direttore della Direzione generale «Archivi»;
   alla dottoressa Rossana Rummo, l'incarico di direttore della Direzione generale «Biblioteche e istituti culturali»;
   all'architetto Francesco Scoppola, l'incarico di direttore della Direzione generale «Belle arti e paesaggio»;
   all'architetto Ugo Soragni, l'incarico di direttore della Direzione generale «Musei».

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2015, N. 3, RECANTE MISURE URGENTI PER IL SISTEMA BANCARIO E GLI INVESTIMENTI (A.C. 2844-A)

A.C. 2844-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 2844-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 4, sostituire il comma 11-ter, con i seguenti:
  11-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2015, a 16,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 11,1 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2018 e a 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
   a) quanto a 13,8 milioni di euro per l'anno 2016, a 8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, quanto a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

  11-ter.1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

  sull'emendamento 4.85, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   al capoverso 10-ter, secondo periodo, nel medesimo emendamento sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: del presente comma;
  sull'emendamento 4.117, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   al medesimo emendamento aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 4.7, 4.9, 4.16, 4.20, 4.21, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.32, 4.33, 4.36, 4.64, 4.88, 4.97, 4.98, 4.100, 4.106, 4.111, 4.119, 4.125, 4.500, 4.502, 4.503, 4.551, 4.560, 5.5, 7.23, 7.500, 8-bis.21, 8-bis.501, 8-ter.500, 8-ter.501 e sugli articoli aggiuntivi 4.07, 4.0500, 4.0501, 4.0502, 4.0503, 4.0504, 7.02, 7.03, 8.029, 8.031, 8.032, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2844-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Banche popolari).

  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 28, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
  «2-ter. Nelle banche popolari il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò è necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi.»;
   b) all'articolo 29:
    1) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato.
  2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31 o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo.
  2-quater. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo.»;
    2) il comma 3 è abrogato;
   c) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

   «Art. 31. (Trasformazioni e fusioni).1. Le trasformazioni di banche popolari in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni sono deliberate:
   a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca;
   b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea.

  2. In caso di recesso resta fermo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter.
  3. Si applicano gli articoli 56 e 57.»;
   d) all'articolo 150-bis:
    1) al comma 1, le parole: «banche popolari e alle» sono soppresse;
    2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2513, 2514, 2519, secondo comma, 2522, 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma, 2543, primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.»;
    3) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 10 e non è superiore a 20.»;

  2. In sede di prima applicazione del presente decreto, le banche popolari autorizzate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si adeguano a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, introdotti dal presente articolo, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29.

Art. 2.
(Portabilità conti correnti).

  1. Gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, in caso di trasferimento di un conto di pagamento, adottano e concludono la procedura di cui all'articolo 10, paragrafi da 2 a 6, della direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, entro i termini ivi previsti, senza oneri e spese di portabilità a carico del cliente.
  2. In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini di cui al comma 1, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a risarcire il cliente in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento.
  3. In caso di richiesta di trasferimento del conto di pagamento, unitamente alla richiesta di trasferimento di strumenti finanziari, di ordini di pagamento e di ulteriori servizi e strumenti ad esso associati, la portabilità si conclude senza ulteriori oneri e spese per il consumatore.
  4. All'articolo 116 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso remoto ai servizi bancari.».

Art. 3.
(SACE).

  1. Al fine di rafforzare l'attività di SACE S.p.A. a supporto dell’export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto alle altre entità che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, SACE S.p.A. è autorizzata a svolgere il proprio intervento anche attraverso l'esercizio del credito diretto, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Tale attività è svolta previa autorizzazione della Banca d'Italia, nel rispetto delle normative internazionali, europee e nazionali in materia. SACE S.p.A. in conformità alla citata normativa, definisce le modalità operative più idonee relativamente a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 4.
(Piccole e medie imprese innovative).

  1. All'articolo 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazioni finanziarie di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 5-decies è inserito il seguente: «5-undecies. Per «piccole e medie imprese innovative», di seguito «PMI innovative», si intendono le PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, che possiedono i seguenti requisiti:
   a) la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
   b) la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
   c) l'assenza di possesso di azioni quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
   d) l'assenza di iscrizione al registro speciale previsto all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
   e) almeno due dei seguenti requisiti:
    1) volume di spesa in ricerca e sviluppo in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto di beni immobili. Ai fini del presente decreto, in aggiunta a quanto previsto dai princìpi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati come definiti dall'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa;
    2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
    3) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.».

  2. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui le PMI innovative devono essere iscritte; la sezione speciale del registro delle imprese consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per le PMI innovative: all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera.
  3. L'iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni:
   a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
   b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
   c) oggetto sociale;
   d) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;
   e) elenco dei soci con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità;
   f) elenco delle società partecipate;
   g) curriculum vitae dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività innovativa delle PMI;
   h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
   i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
   l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;
   m) sito internet.

  4. Le informazioni di cui al comma 3 sono aggiornate entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno e sono sottoposte al regime di pubblicità di cui al comma 3.
  5. Le informazioni di cui al comma 3 sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilità, per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le PMI innovative assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito Internet.
  6. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale delle PMI innovative attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.
  7. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo, le PMI innovative sono cancellate d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 2, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6. Si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.
  8. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono alle attività di cui al presente articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  9. Alle PMI innovative così come definite dall'articolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano gli articoli 26, 27, 30, commi 6, 7 e 8, e 32 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; l'articolo 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, si applica alle PMI innovative, costituite da non oltre 7 anni, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
  10. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazioni finanziarie di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla rubrica del capo III-quater, del titolo III, della Parte II, dopo le parole: «start-up innovative» sono inserite le seguenti: «e le PMI innovative»;
   b) all'articolo 50-quinquies:
    1) alla rubrica, dopo le parole: «start-up innovative» sono inserite le seguenti: «e PMI innovative»;
    2) al comma 1, dopo le parole: «start-up innovative» sono inserite le seguenti: «, per le PMI innovative, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative»;
    3) al comma 2, dopo le parole: «start-up innovative» sono inserite le seguenti: «, per le PMI innovative, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative»;
   c) all'articolo 100-ter, comma 1, dopo le parole: «start-up innovative» sono aggiunte le seguenti: «, dalle PMI innovative, dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative».

  11. All'articolo 25, del citato decreto-legge n. 179 del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, primo periodo, le parole: «di diritto italiano ovvero una Societas Europea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» sono soppresse;
   b) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;».

  12. All'onere derivante dal comma 9, valutato in 7 milioni di euro per l'anno 2015, in 39,6 milioni di euro per l'anno 2016 e in 26,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 5.
(Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali e credito d'imposta per acquisto beni strumentali nuovi).

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 39, al primo periodo, le parole: «funzionalmente equivalenti ai brevetti» sono sostituite dalle seguenti: «, da disegni e modelli» e il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, gli stessi possono essere determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.»;
   b) al comma 41, dopo le parole: «contratti di ricerca stipulati con» sono inserite le seguenti: «società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con»;
   c) il comma 42 è sostituito dal seguente: «42. La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra:
    a) i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 39;
    b) i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.»;
   d) dopo il comma 42 è inserito il seguente: «42-bis. L'ammontare di cui alla lettera a) del comma 42 è aumentato di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l'acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa fino a concorrenza del trenta per cento del medesimo ammontare di cui alla predetta lettera a).»;
   e) al comma 44, le parole: «di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e» sono soppresse.

  2. Al fine di diffondere l'innovazione e di stimolare la competitività del sistema produttivo, in particolare delle piccole e medie imprese, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, anche attraverso le forme previste dall'articolo 4, comma 9, del presente decreto, provvede a:
   a) sistematizzare a scopi informativi e di vendita i risultati della ricerca scientifica e tecnologica svolta negli enti pubblici di ricerca, le competenze scientifico-tecnologiche e le infrastrutture di ricerca presenti negli enti stessi;
   b) istituire un sistema per la commercializzazione dei brevetti registrati da università, da enti di ricerca e da ricercatori del sistema pubblico e disponibili per l'utilizzazione da parte delle imprese;
   c) fungere da tramite tra le imprese per lo scambio di informazioni e per la costituzione di reti tecnologiche o di ricerca tra esse.

  3. Gli enti pubblici di ricerca sono tenuti a fornire alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia le informazioni necessarie per gli scopi di cui al comma 2, lettera a). La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia è tenuta a retrocedere i proventi derivanti dalla vendita o dalla cessione del diritto d'uso di un brevetto o di un altro titolo di proprietà intellettuale, al netto dei costi, all'ente pubblico di ricerca di provenienza del brevetto stesso, che le abbia conferito mandato per la vendita o la cessione. Le università possono stipulare accordi, contratti e convenzioni con la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia per la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica, secondo le modalità previste dal presente articolo per gli enti pubblici di ricerca. Al fine di diffondere l'innovazione nel sistema delle piccole e medie imprese, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può stipulare accordi, convenzioni e contratti, comunque denominati, con il sistema camerale, con le associazioni delle imprese, con i distretti industriali e con le reti d'impresa. Le funzioni previste dai commi 2 e 3, sono svolte dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  4. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 36,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 33,3 milioni di euro per l'anno 2017, 40,3 milioni di euro per l'anno 2018 e in 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.
(Prestito indiretto per investitori istituzionali esteri).

  1. All'articolo 26, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole da: «organismi di investimento collettivo» a «n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti».

Art. 7.
(Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese).

  1. L'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 è sostituito dal seguente:
  «Art. 15. (Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese).1. Il Governo, al fine dell'istituzione di una società per azioni (di seguito, la “Società”) per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia, promuove la sottoscrizione del capitale da parte di investitori istituzionali e professionali. La Società intraprende iniziative per il rilancio di imprese industriali o gruppi di imprese con sede in Italia (di seguito, le “Imprese”) che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato, ma necessitino di ridefinizione della struttura finanziaria o di adeguata patrimonializzazione o comunque di interventi di ristrutturazione. La Società opera secondo i princìpi di economicità e convenienza propri degli operatori privati di mercato, anche mediante l'utilizzo di strumenti finanziari e veicoli societari e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, salva l'eventuale concessione di garanzie onerose di cui al comma 4.
  2. La Società ha lo scopo di promuovere e realizzare operazioni di ristrutturazione, di sostegno e riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese, favorendo, tra l'altro, processi di consolidamento industriale. A tal fine, la Società può investire capitale raccolto in proprio, compiere operazioni di finanziamento, acquisire o succedere in rapporti esistenti anche ridefinendone le condizioni e i termini, al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine all'uopo predisposti, compreso l'affitto o la gestione di aziende, rami di aziende o siti produttivi.
  3. Il capitale della Società è sottoscritto da investitori istituzionali e professionali. La sottoscrizione del capitale azionario della Società, con eventuale emissione di azioni anche di diversa categoria, come l'apporto al patrimonio netto tramite strumenti finanziari di diversa tipologia avviene nel quadro di un progetto ad esecuzione progressiva. L'articolazione delle categorie di azioni e delle tipologie di strumenti finanziari e la definizione dell'organizzazione del governo societario sono volte a favorire la raccolta delle risorse fra investitori di tipologia diversificata (di seguito, gli “Investitori”). Per lo stesso fine alcune categorie di investitori possono avvalersi della garanzia dello Stato nel limite delle risorse di cui al successivo comma 8. Agli azionisti che non si avvalgono della garanzia dello Stato sono riconosciuti i particolari diritti previsti dallo statuto della Società.
  4. Gli azionisti che si avvalgono della garanzia dello Stato riconoscono allo Stato un corrispettivo per la garanzia, orientato al mercato in conformità alla normativa della UE in materia, anche a valere sulla quota degli utili ad essi distribuiti.
  5. I soggetti che concorrono alla gestione della Società operano in situazione di completa neutralità, imparzialità, indipendenza e terzietà rispetto agli Investitori. L'organizzazione dei flussi informativi è indirizzata alla trasparenza dei processi e alla responsabilizzazione dei soggetti coinvolti negli stessi.
  6. Obiettivo della Società è la cessione delle partecipate ovvero il trasferimento dei beni e rapporti oggetto del singolo investimento entro il termine stabilito dallo statuto. La società deve distribuire almeno i due terzi degli utili prodotti.
  7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le caratteristiche e la quota massima di coperture della garanzia, i criteri e le modalità di concessione ed escussione della garanzia stessa e gli obblighi verso lo Stato dei soggetti che si avvalgono della garanzia. Lo schema di decreto è trasmesso ai competenti organi dell'Unione europea per gli eventuali assensi.
  8. Le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono versate nell'anno 2015, nel limite di euro 300.000.000,00, ad apposita contabilità speciale, di nuova istituzione, a copertura delle garanzie dello Stato previste dal presente articolo.

Art. 8.
(Ricorso facoltativo alla provvista CDP per banche e intermediari finanziari che erogano finanziamenti alle PMI).

  1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere riconosciuti alle piccole e medie imprese che abbiano ottenuto un finanziamento, compresa la locazione finanziaria per le finalità di cui al comma 1 dello stesso articolo 2, non necessariamente erogato a valere sul plafond di provvista costituito, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti, le condizioni di accesso e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 9.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2844-A – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 1:
   al comma 1:
    alla lettera a), capoverso 2-ter, le parole: «, morte o» sono sostituite dalle seguenti: «o di»;
    alla lettera c), capoverso «Articolo 31», comma 1, alinea, dopo le parole: «da cui risultino società per azioni» sono inserite le seguenti: «, le relative modifiche statutarie nonché le diverse determinazioni di cui all'articolo 29, comma 2-ter,»;
   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Gli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari di cui al comma 2 o da una fusione cui partecipino una o più banche popolari di cui al medesimo comma 2 possono prevedere che fino al termine indicato nello statuto, in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nessun soggetto avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito, a qualsiasi titolo, a soggetto diverso dal titolare delle azioni; le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate ai fini del limite. Il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea».

   All'articolo 2:
   al comma 1, dopo le parole: «trasferimento di un conto di pagamento» sono inserite le seguenti: «su richiesta del cliente»;
   al comma 2, la parola: «risarcire» è sostituita dalla seguente: «indennizzare»;
   al comma 3, la parola: «ulteriori» è soppressa;
   dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri per la quantificazione dell'indennizzo di cui al comma 2 nonché le modalità e i termini di adeguamento alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo. I prestatori di servizi di pagamento si adeguano alle disposizioni del presente articolo entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

  Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
  «Art. 2-bis. – (Attuazione dell'articolo 11 della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di agevolazione dell'apertura di un conto transfrontaliero da parte dei consumatori). – 1. In caso di richiesta di trasferimento del conto di pagamento o del conto corrente presso un istituto bancario o un prestatore di servizi di pagamento di uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui ha sede l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento fornisce al consumatore, in seguito alla sua richiesta e nei termini di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, la seguente assistenza:
   a) fornire gratuitamente al consumatore un elenco di tutti gli ordini permanenti di bonifico e degli addebiti diretti ordinati dal debitore al momento attivi, ove disponibile, e le informazioni disponibili sui bonifici in entrata ricorrenti e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto del consumatore medesimo nei precedenti tredici mesi. Tale elenco non comporta per il nuovo prestatore di servizi di pagamento alcun obbligo di attivare servizi che non fornisce;
   b) trasferire l'eventuale saldo positivo del conto detenuto dal consumatore sul conto di pagamento o sul conto corrente aperto o detenuto dal consumatore presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purché tale richiesta contenga informazioni complete che consentano l'identificazione del nuovo prestatore di servizi di pagamento e del conto del consumatore;
   c) chiudere il conto detenuto dal consumatore».

  L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
  «Art. 3. – (Esercizio del credito a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana da parte della Cassa depositi e prestiti Spa). – 1. Al fine di rafforzare l'attività della società Cassa depositi e prestiti Spa a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto alle altre entità che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, la medesima società, direttamente o tramite la società SACE Spa, svolge il proprio intervento anche attraverso l'esercizio del credito diretto. L'attività può essere esercitata anche attraverso una diversa società controllata, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
  2. All'articolo 8, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, le parole: “quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE s.p.a. o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato” sono soppresse».

  All'articolo 4:
   al comma 1:
    all'alinea, le parole da: «All'articolo 1, del testo unico» fino a: «è inserito il seguente: “5-undecies.» sono soppresse e dopo le parole: «raccomandazione 2003/361/CE,» sono inserite le seguenti: «società di capitali, costituite anche in forma cooperativa,»;
    la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   «c) le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;».
    alla lettera e):
    al numero 1), le parole: «ricerca e sviluppo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «ricerca, sviluppo e innovazione», dopo le parole: «le spese per l'acquisto» sono inserite le seguenti: «e per la locazione» e dopo le parole: «beni immobili» sono inserite le seguenti: «; nel computo sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo»;
    al numero 3), dopo le parole: «e all'attività di impresa.», i segni di interpunzione: «”.» sono soppressi;
   il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. L'iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;
   a) ragione sociale e codice fiscale;
   b) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
   c) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
   d) oggetto sociale;
   e) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione;
   f) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a società fiduciarie e holding ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, con autocertificazione di veridicità, indicando altresì, per ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce;
   g) elenco delle società partecipate;
   h) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività innovativa delle PMI, esclusi eventuali dati sensibili;
   i) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
   l) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
   m) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;
   n) numero dei dipendenti;
   o) sito internet»;
   al comma 4, le parole: «al comma 3», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 3»;
   al comma 6, le parole: «dall'articolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto» sono soppresse;
   al comma 7:
    al primo periodo, le parole: «all'articolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal» sono sostituite dalla seguente: «al»;
    il terzo periodo è soppresso;
   al comma 9, le parole: «così come definite dall'articolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo,» sono soppresse, dopo le parole: «gli articoli 26,» sono inserite le seguenti: «fatto salvo l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese nonché del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,» e le parole: «, costituite da non oltre 7 anni» sono sostituite dalle seguenti: «che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale»;
   dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  «9-bis. Alle PMI innovative che operano sul mercato da più di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, l'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, si applica qualora siano in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato. Il piano di sviluppo è valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell'associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico»;
   al comma 10:
    alla lettera a) è premessa la seguente:
     «0a) all'articolo 1:
   1) al comma 5-novies, le parole: “portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative” sono sostituite dalle seguenti: “portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative e per le PMI innovative” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, delle PMI innovative e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in start-up innovative o in PMI innovative, come individuati, rispettivamente, dalle lettere e) e f) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014”;
   2) dopo il comma 5-decies è inserito il seguente:
  “5-undecies. Per ’piccola e media impresa innovativa’ o ’PMI innovativa’, si intende la PMI definita dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3”»;
    dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
   «c-bis) all'articolo 100-ter, comma 2, dopo le parole: «start-up innovativa» sono inserite le seguenti: «o della PMI innovativa»;
   c-ter) all'articolo 100-ter, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  “2-bis. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione o l'acquisto e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di start-up innovative e di PMI innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata:
   a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale;
   b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati comunicano al registro delle imprese la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportando il relativo costo; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:
    1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;
    2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o dell'acquirente, un attestato di conferma comprovante la titolarità delle quote; tale attestato di conferma ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferito al sottoscrittore o all'acquirente, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;
    3) consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente comma;
    4) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza;
   c) la successiva alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o acquirente, ai sensi della lettera b), numero 3), avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

  2-ter. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2-bis deve essere chiaramente indicato nel portale, ove è altresì prevista apposita casella o altra idonea modalità per esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
  2-quater. Ferma restando ogni altra disposizione della parte II, titolo II, capo II, l'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da start-up innovative e da PMI innovative ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere b) e c) del comma 2-bis del presente articolo, non necessita della stipulazione di un contratto scritto a norma dell'articolo 23, comma 1. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari.
  2-quinquies. Trascorsi due anni dalla data in cui la società interessata abbia cessato di essere una start-up innovativa per il decorso del termine previsto dall'articolo 25, commi 2, lettera b), e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, gli intermediari provvedono a intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori e degli acquirenti direttamente agli stessi. L'intestazione ha luogo mediante comunicazione dell'elenco dei titolari delle partecipazioni al registro delle imprese ed è soggetta a un diritto di segreteria unico, a carico dell'intermediario. Nel caso di opzione per il regime di cui al comma 2-bis del presente articolo, la successiva registrazione effettuata dal registro delle imprese sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile”»;
   dopo il comma 10 è inserito il seguente:
  «10-bis. Al solo fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni»;
   dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
  «11-bis. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 25, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   “b) è costituita da non più di sessanta mesi”;
   b) all'articolo 26, comma 8, secondo periodo, le parole: “quarto anno” sono sostituite dalle seguenti: “quinto anno”.

  11-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11-bis, pari a 14,5 milioni di euro per l'anno 2016, a 8,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Agli oneri contributivi derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, quanto a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-quater. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 12, lettera e), dopo la parola: “holding” sono inserite le seguenti: “ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni”;
   b) al comma 16, il terzo periodo è soppresso.

  11-quinquies. All'articolo 32, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: “entro il primo marzo di ogni anno” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 1o settembre di ogni anno”.
  11-sexies. In deroga alle vigenti disposizioni, le partecipazioni assunte nel capitale delle imprese beneficiando dell'anticipazione finanziaria di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, devono essere limitate nel tempo e smobilizzate non appena consentito dal mercato. La cessione delle azioni o delle quote acquisite deve in ogni caso avvenire entro un periodo massimo di dieci anni dalla data di acquisizione ovvero, qualora l'investitore sia una società di gestione del risparmio, entro la data di effettiva scadenza del fondo mobiliare dalla stessa gestito che ha acquisito la partecipazione. Le commissioni di gestione di cui al punto 12.1 delle disposizioni generali di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 19 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2004, dovute all'investitore, non sono versate per il periodo eccedente i sette anni. Restano ferme le ulteriori disposizioni previste dalla normativa di riferimento degli interventi di cui al presente comma.
  11-septies. Dopo il numero 7 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è inserito il seguente:
  “7-bis. per le start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 del citato articolo 25, il limite di importo di cui al numero 7 della presente lettera è aumentato da 15.000 euro a 50.000 euro”»;
   al comma 12, le parole: «dal comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 9 e 9-bis»;
   dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:
  «12-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati le modalità di attuazione delle agevolazioni e i requisiti degli organismi di cui al comma 9-bis.
  12-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 9-bis del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea; alla richiesta provvede il Ministero dello sviluppo economico».

  All'articolo 5:
   al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:
    «0a) al comma 37, dopo la parola: “irrevocabile” sono aggiunte le seguenti: “e rinnovabile”»;
   i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  «2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può costituire ovvero partecipare a start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e altre società, anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici, previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in mancanza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.
  3. Nel caso in cui le finalità di cui al comma 2 siano realizzate a valere sul contributo di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può destinare alla realizzazione delle stesse una quota fino a un massimo del 10 per cento dell'assegnazione annuale, previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in mancanza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.
  3-bis. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia predispone apposite linee guida da trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla ricezione delle linee guida, in mancanza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, le stesse si intendono approvate»;
   alla rubrica, le parole: e credito d'imposta per acquisto beni strumentali nuovi sono soppresse.

  All'articolo 7:
   al comma 1, capoverso «Articolo 15»:
    al comma 1, secondo periodo, le parole:
«imprese industriali» sono sostituite dalla seguente: «imprese»;
    al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e occupazionale, anche attraverso la predisposizione di piani di sviluppo e di investimento che consentano il raggiungimento delle prospettive industriali e di mercato di cui al comma 1»;
    al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi gli enti previdenziali in quota minoritaria»;
    al comma 6, al primo periodo, le parole: «entro il termine stabilito dallo statuto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine più breve possibile, dopo il superamento della situazione di temporaneo squilibrio patrimoniale o finanziario, e comunque entro il termine stabilito dallo statuto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dello sviluppo economico presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attività della Società, comprendente il monitoraggio delle iniziative in corso»;
   al comma 7:
    al primo periodo, dopo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,» sono inserite le seguenti: «da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,» e le parole: «e gli obblighi» sono sostituite dalle seguenti: «, anche con riguardo ai diritti dei soggetti che non si avvalgono della garanzia, nonché gli obblighi»;
    il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è comunicato ai competenti organi dell'Unione europea».

  All'articolo 8:
   il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Con integrazioni al decreto di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono stabiliti i requisiti, le condizioni di accesso e le modalità di erogazione dei contributi concedibili a fronte dei finanziamenti erogati a valere su provvista diversa dal plafond di cui al comma 1 del presente articolo, nonché la misura massima dei contributi stessi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa stabilita per l'attuazione dell'intervento di cui al citato articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, e successive modificazioni»;
   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito non bancario da parte delle piccole e medie imprese, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa anche in favore di imprese di assicurazione per le attività di cui all'articolo 114, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nonché degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, a fronte di operazioni finanziarie rientranti tra quelle ammissibili alla garanzia del medesimo Fondo sulla base della vigente normativa nazionale e dell'Unione europea».

  Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 8-bis. – (Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese). – 1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: “il rilascio della garanzia” sono inserite le seguenti: “diretta, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, e successive modificazioni, da parte”.
  2. Il quarto periodo del comma 53 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso.
  3. Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.

  Art. 8-ter. – (Modifica all'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, in materia di garanzie in favore delle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale sottoposte ad amministrazione straordinaria). – 1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  “2-bis. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo è riconosciuta priorità di istruttoria e di delibera. Il Consiglio di gestione del Fondo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente il predetto termine, la richiesta si intende accolta”».

A.C. 2844-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Banche popolari).

  Sopprimerlo.
*1. 125. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Sopprimerlo.
*1. 285. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Sopprimerlo.
*1. 287. Pagano.

  Sopprimerlo.
*1. 291. Ruocco.

  Sopprimerlo.
*1. 293. Alberto Giorgetti.

  Sopprimerlo.
*1. 294. Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Mucci, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.

  Sopprimerlo.
*1. 295. Di Gioia.

  Sopprimerlo.
*1. 296. Formisano.

  Sopprimerlo.
*1. 298. Maietta, Rampelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Banche popolari).

  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

Art. 29.
(Norme Generali).

  1. Le Banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa ovvero di società cooperativa europea, ai sensi del regolamento (UE) n. 1435/2003, ad eccezione di quelle con attivo superiore ad Euro 8.000.000.000 (otto miliardi) che possono essere costituite anche in forma di società per azioni. In ogni caso la forma della società per azioni è obbligatoria per le Banche popolari che non soddisfino i requisiti di patrimonializzazione previsti dall'autorità di vigilanza, qualora non ristabiliti entro 12 mesi o entro il minor termine eventualmente disposto dalla stessa autorità di vigilanza.
  2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro.
  3. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.
  4. Le Banche popolari costituite in forma di società cooperativa il cui attivo sia superiore ad Euro 8.000.000.000 (otto miliardi) possono emettere strumenti finanziari previsti dall'articolo 2526 codice civile, denominati azioni di investimento, con caratteristiche di strumenti di capitale primario di classe 1 ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) n. 575/2013. Ai possessori delle azioni di investimento non si applica il successivo articolo 30. Le azioni di investimento, aventi valore nominale uguale alle azione ordinarie, sono liberamente trasferibili e possono essere ammesse alle negoziazioni su uno o più mercati regolamentati anche qualora le azioni ordinarie della società non risultino negoziate. In caso di trasformazione in società per azioni, le azioni di investimento sono convertiti in azioni ordinarie.
  5. Nessuno può detenere, direttamente o indirettamente, azioni di investimento in misura eccedente il 10 per cento delle azioni di investimento emesse. Il diritto di voto inerente alle partecipazioni eccedenti non può essere esercitato e alle azioni eccedenti si applica l'articolo 30, comma 2, secondo e terzo periodo. Ai possessori delle azioni di investimento è attribuito il diritto di eleggere un numero di componenti l'organo di amministrazione e l'organo di controllo della società comunque non superiore ad un terzo del totale dei componenti. Il limite al possesso ed al diritto di voto decadono automaticamente, e le azioni di investimento sono convertite in azioni ordinarie, qualora sia promossa un'offerta pubblica di acquisto totalitaria sia sulle azioni di investimento che sulle azioni ordinarie, a condizione che l'offerente venga a detenere, in esito all'offerta, una partecipazione almeno pari al 75 per cento del capitale rappresentato dalle azioni ordinarie.
  6. Alle Banche popolari costituite in forma di società cooperativa europea si applicano le disposizioni della presente sezione in quanto compatibili e conformi al regolamento (UE) n. 1435/2003.
   b) dopo l'articolo 30, è aggiunto il seguente:

Art. 30-bis.
(Banche popolari costituite in forma di società per azioni)
.

  1. Ogni azione ordinaria della società attribuisce il diritto ad un voto.
  2. La nomina dei membri dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo hanno luogo secondo quanto previsto ai commi che seguono, in parziale deroga a quanto indicato al comma 1.
  3. Un quinto dei componenti l'organo amministrativo, arrotondato per eccesso, viene eletto dall'Assemblea sulla base di liste presentate da almeno 500 soci, attribuendo ad ogni socio un voto, fatta salva la possibilità che lo Statuto preveda limiti o scaglionamenti al voto di cui all'articolo 2351 comma 3 codice civile. I componenti così eletti assumono la qualifica di Consiglieri eletti di minoranza, qualora le azioni ordinarie della società siano ammesse alle negoziazioni su uno o più mercati regolamentati. I restanti componenti, eccettuato il Presidente di cui in appresso, vengono eletti sempre dall'Assemblea sulla base di liste presentate da soci titolari di azioni ordinarie almeno pari allo 0,5 per cento del capitale sociale, attribuendo un voto ad ogni azione ordinaria; lo statuto potrà prevedere in questo caso maggiorazioni di voto in conformità a quanto previsto dall'articolo 127-quinquies del decreto legislativo n. 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato. L'Assemblea nomina altresì, con separata votazione, oltre ai componenti predetti, il Presidente dell'organo di amministrazione nel candidato che, presentato da almeno 500 soci e/o da soci titolari di azioni ordinarie almeno pari allo 0,5 per cento del capitale sociale, abbia ottenuto il maggior numero di voti espressi, attribuendo ad ogni socio un voto, fatta salva la possibilità che lo Statuto preveda limiti o scaglionamenti al voto di cui all'articolo 2351 comma 3 codice civile.
  4. Il Presidente ed un componente dell'organo di controllo vengono eletti dall'Assemblea sulla base di liste presentate da almeno 500 soci, attribuendo ad ogni socio un voto, fatta salva la possibilità che lo Statuto preveda limiti o scaglionamenti al voto di cui all'articolo 2351 comma 3 codice civile I componenti così eletti assumono la qualifica di Sindaci eletti dalla minoranza, qualora le azioni ordinarie della società siano ammesse alle negoziazioni su uno o più mercati regolamentati. I restanti componenti sono eletti dall'Assemblea sulla base di liste presentate da soci titolari di azioni ordinarie almeno pari allo 0,5 per cento del capitale sociale, attribuendo un voto ad ogni azione ordinaria; lo statuto può prevedere in questo caso maggiorazioni di voto in conformità a quanto previsto dall'articolo 127-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato.
1. 147. Pagano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Banche popolari).

  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 29, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, in misura prevalente a favore di imprese non finanziarie, piccole, medie e micro imprese, famiglie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie e privati consumatori, localizzate in determinato territorio. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.
  2-ter. In caso di superamento dei limiti di cui alle disposizioni del precedente comma, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro ventiquattro mesi non viene ripristinato il requisito della prevalenza né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31-bis o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo.
  2-quater. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione.
  2-quinquies. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo».
   b) all'articolo 150-bis:
    1) al comma 1 le parole: «2514, secondo comma» sono soppresse;
    2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «2. Alle banche popolari non si applicano gli articoli 2512 e 2530, primo comma, del codice civile. Trova applicazione l'articolo 2527, secondo e terzo comma, e l'articolo 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma»;
   c) all'articolo 150-bis, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  «2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 5 e non è superiore a 10»;
   d) l'articolo 150-ter è sostituito dal seguente:
  «Art. 150-ter. (Disposizioni in tema di partecipazione a banche popolari e banche di credito cooperativo). — — 1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.
  2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.
  3. Per le banche di credito cooperative le azioni di cui al comma 1 sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.
  4. Per le banche popolari di cui al comma 1 sono sottoscrivibili solo da parte di investitori appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione europea.
  5. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 29, comma 3, e dell'articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.
  6. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca popolare o della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia».
1. 136. Villarosa, Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Banche popolari).

  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 29, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, in misura prevalente a favore di imprese non finanziarie, piccole, medie e micro imprese, famiglie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie e privati consumatori, localizzate in un determinato territorio. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.
  2-ter. In caso di superamento dei limiti di cui alle disposizioni del precedente comma, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro ventiquattro mesi non viene ripristinato il requisito della prevalenza né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31-bis o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo.
  2-quater. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione.
  2-quinquies. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo»;
   b) all'articolo 150-bis:
    1) al comma 1 le parole: «2514, secondo comma» sono soppresse;
    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Alle banche popolari non si applicano gli articoli 2512 e 2530, primo comma, del codice civile. Trova applicazione l'articolo 2527, secondo e terzo comma, e l'articolo 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma»;
   c) all'articolo 150-bis, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  «2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 5 e non è superiore a 10»;
   d) l'articolo 150-ter è sostituito dal seguente:
  «Art. 150-ter.(Disposizioni in tema di partecipazione a banche popolari e banche di credito cooperativo).1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.

  2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.
  3. Per le banche di credito cooperative le azioni di cui al comma 1 sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.
  4. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 29, comma 3, e dell'articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.
  5. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca popolare o della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.»”.
1. 307. Villarosa, Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Banche popolari).

  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 29, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, in misura prevalente a favore di imprese non finanziarie, piccole, medie e micro imprese, famiglie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie e privati consumatori, localizzate in determinato territorio. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.
  2-ter. In caso di superamento dei limiti di cui alle disposizioni del precedente comma, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro ventiquattro mesi non viene ripristinato il requisito della prevalenza né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31-bis o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo.
  2-quater. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione.
  2-quinquies. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo»;
   b) all'articolo 150-bis:
    1) al comma 1 le parole: «2514, secondo comma» sono soppresse;
    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
   «2. Alle banche popolari non si applicano gli articoli 2512 e 2530, primo comma, del codice civile. Trova applicazione l'articolo 2527, secondo e terzo comma, e l'articolo 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma»;
   c) all'articolo 150-bis, il comma 2-bis è sostituito dal seguente;
  «2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 10 e non è superiore a 20»;
   d) l'articolo 150-bis è sostituito dal seguente:
  «Art. 150-ter. (Disposizioni in tema di partecipazione a banche popolari e banche di credito cooperativo). – 1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, remissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.
  2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.
  3. Per le banche di credito cooperative le azioni di cui al comma 1 sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.
  4. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 29, comma 3, e dell'articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.
  5. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca popolare o della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia».
1. 308. Villarosa, Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Banche popolari).

  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 29, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, in misura prevalente a favore di imprese non finanziarie, piccole, medie e micro imprese, famiglie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie e privati consumatori, localizzate in determinato territorio. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.
  2-ter. In caso di superamento dei limiti di cui alle disposizioni del precedente comma, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro ventiquattro mesi non viene ripristinato il requisito della prevalenza né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31-bis o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo.
  2-quater. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione.
  2-quinquies. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo»;
   b) all'articolo 150-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente: «2. Alle banche popolari non si applicano gli articoli 2512, 2514 e 2530, primo comma, del codice civile. Trova applicazione l'articolo 2527, secondo e terzo comma, e l'articolo 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma»;
   c) all'articolo 150-bis, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 5 e non è superiore a 10»;
   d) l'articolo 150-ter è sostituito dal seguente:
  «Art. 150-ter. (Disposizioni in tema di partecipazione a banche popolari e banche di credito cooperativo). – 1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.
  2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.
  3. Per le banche di credito cooperative le azioni di cui al comma 1 sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.
  4. Per le banche popolari di cui al comma 1 sono sottoscrivibili solo da parte di operatori aventi sede legale all'interno dello Spazio Economico Europeo.
  5. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 29, comma 3, e dell'articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.
  6. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca popolare o della banca di credito cooperativo.
  L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia».
1. 141. Villarosa, Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Banche popolari).

  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 29, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, in misura prevalente a favore di imprese non finanziarie, piccole, medie e micro imprese, famiglie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie e privati consumatori, localizzate in determinato territorio. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.
  2-ter. In caso di superamento dei limiti di cui alle disposizioni del precedente comma, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro ventiquattro mesi non viene ripristinato il requisito della prevalenza né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31-bis o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo.
  2-quater. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione.
  2-quinquies. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo»;
   b) all'articolo 150-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «2. Alle banche popolari non si applicano gli articoli 2512, 2514 e 2530, primo comma, del codice civile. Trova applicazione l'articolo 2527, secondo e terzo comma, e l'articolo 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma»;
   c) all'articolo 150-bis, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  «2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 5 e non è superiore a 15»;
   d) l'articolo 150-ter è sostituito dal seguente:
  «Art. 150-ter. (Disposizioni in tema di partecipazione a banche popolari e banche di credito cooperativo). – 1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.

  2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.
  3. Per le banche di credito cooperative le azioni di cui al comma 1 sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 39, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.
  4. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 29, comma 3, e dell'articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.
  5. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca popolare o della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia».
1. 131. Villarosa, Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Banche popolari).

  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 29, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, in misura prevalente a favore di imprese non finanziarie, piccole, medie e micro imprese, famiglie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie e privati consumatori. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.
  2-ter. In caso di superamento dei limiti di cui alle disposizioni del precedente comma, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro diciotto mesi non viene ripristinato il requisito della prevalenza né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31-bis o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione 1, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo.
  2-quater. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione.
  2-quinquies. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo».
   b) l'articolo 150-ter è sostituito dal seguente;
  «Art. 150-ter. (Disposizioni in tema di partecipazione a banche popolari e banche di credito cooperativo). – 1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.
  2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.
  3. Per le banche di credito cooperative le azioni di cui al comma 1 sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.
  4. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 29, comma 3, e dell'articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.
  5. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca popolare o della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia».
1. 311. Cancelleri.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, sopprimere le parole: 2545-octies;
1. 74. Villarosa, Cancelleri, Pesco, Alberti, Pisano, Ruocco, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).
*1. 265. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).
*1. 314. Battelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, alla lettera c), capoverso Articolo 31, sopprimere il comma 2.
1. 315. Agostinelli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, primo periodo, dopo le parole: Nelle banche popolari aggiungere le seguenti: e nelle banche di credito cooperativo.
1. 500. Mazziotti Di Celso, Falcone.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 342. Bonafede.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Le banche popolari che hanno un attivo superiore a 8 miliardi di euro, determinato a livello consolidato qualora la banca sia capogruppo di un gruppo bancario, devono adeguare i loro statuti entro il termine di 18 mesi, prevedendo in essi una categoria di azioni speciali a voto capitario riconosciuta ai soci titolari di diritto di voto maggiorato. Tale categoria di azioni speciali a voto capitano permette ai soci detentori di avere diritto:
   a) ad una quota percentuale maggiore di dividendo stabilità dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie;
   b) ad una quota di Consiglieri di Amministrazione, o del Consiglio di Sorveglianza, non inferiore al 30 per cento dei componenti;
   c) una presenza maggioritaria di rappresentanti, stabilita dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie, in un apposito comitato che gestisce gli interventi di natura sociale e territoriale con finalità di mutualità e cooperazione.

  2-ter. Lo statuto deve altresì essere adeguato, entro lo stesso termine di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di prevedere:
   a) maggioranze qualificate per gli atti di straordinaria amministrazione quali fusioni, incorporazioni, trasformazioni e cessioni;
   b) l'obbligo di destinazione di una quota di utile, stabilita dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutaria, da destinare ad interventi di natura sociale e territoriale, interventi di natura sociale e territoriale con finalità di mutualità e cooperazione.

  2-quater. Riguardo la destinazione degli utili restano ferme le disposizioni dell'articolo 32.
  2-quinquies. La Banca d'Italia, d'intesa con la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, detta disposizioni di attuazione del presente articolo».
1. 260. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere il capoverso comma 2-bis.
  Conseguentemente, al capoverso comma 2-ter, primo periodo, sostituire le parole da: in caso di superamento sino a: né è stata deliberata la con le seguenti:. Le banche popolari il cui attivo superi 8 miliardi di euro, da considerare a livello consolidato nel caso in cui la banca popolare sia capogruppo di un gruppo bancario, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono tenute a riformare i propri statuti per assicurare una più trasparente contendibilità delle cariche sociali tramite un equo e proporzionale diritto dei voti dei soci, rafforzando il portafoglio patrimoniale attraverso una maggiore reperibilità delle quote societarie ovvero a ridurre l'attivo al di sotto del suddetto limite. Decorso tale termine, previa convocazione dell'assemblea dei soci a procedere alla.
1. 249. Buttiglione, Pagano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere il capoverso comma 2-bis.

  Conseguentemente al capoverso comma 2-ter, primo periodo, sostituire le parole da: In caso di superamento sino a: né è stata deliberata la con le seguenti:. Le banche popolari il cui attivo superi 8 miliardi di euro, da considerare a livello consolidato nel caso in cui la banca popolare sia capogruppo di un gruppo bancario, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono tenute a riformare i propri statuti per assicurare una più trasparente contendibilità delle cariche sociali con la finalità di facilitare il rafforzando patrimoniale ovvero a ridurre l'attivo al di sotto del suddetto limite. Decorso tale termine, previa convocazione dell'assemblea dei soci a procedere alla.
1. 239. Buttiglione, Pagano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:
  2-bis. Il numero dei soci della banca popolare non può superare i 100.000.

  Conseguentemente, al capoverso 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole: l'attivo con le seguenti: il numero dei soci.
1. 14. Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Mucci, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:
  «2-bis. Qualora l'attivo della banca popolare superi 8 miliardi di euro, la banca opera una ridefinizione della partecipazioni dei soci alle decisioni assembleari attraverso una innovativa formulazione della validità del voto ponderata secondo un criterio che non sia esclusivamente basato sul voto capitario ma anche proporzionale al numero di azioni possedute. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato»;

  Conseguentemente sopprimere la lettera c).
1. 280. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Al comma 1, alla lettera b), numero 1), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
  2-bis. Qualora l'attivo della banca popolare superi 8 miliardi di euro, la banca opera una ridefinizione della partecipazioni dei soci alle decisioni assembleari attraverso una innovativa formulazione della validità del voto ponderata secondo un criterio che non sia esclusivamente basato sul voto capitario ma anche proporzionale al numero di azioni possedute. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato.
1. 281. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:
  2-bis. Le banche popolari che hanno un attivo superiore a 8 miliardi di euro, determinato a livello consolidato qualora la banca sia capogruppo di un gruppo bancario, devono adeguare i loro statuti entro il termine di 36 mesi, prevedendo in essi:
   a) un limite al possesso azionario, diretto o indiretto, non inferiore al 3 per cento e non superiore al 5 per cento del capitale; tale limite non si applica agli organismi di investimento collettivo per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi. Il rispetto del limite sopra previsto si valuta tenendo conto di tutte le partecipazioni riferibili, direttamente o indirettamente, ai soci e alle società o altre persone giuridiche controllate o collegate ai soci medesimi, siano essi persone fisiche o persone giuridiche. La Banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore o ai detentori il superamento del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i diritti patrimoniali, relativi alle azioni il cui acquisto ha determinato il superamento del limite, maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca;
   b) la possibilità che le liste per l'elezione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale vengano presentate, oltre che da un prestabilito numero minimo di soci, anche da tanti soci che rappresentino una quota del capitale sociale pari ad almeno il 3 per cento;
   c) che nel caso della presentazione di più liste, il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a criteri idonei ad assicurare che qualora una lista, risultata di minoranza nel numero di voti espressi per teste, abbia conseguito il voto di tanti soci che rappresentino almeno il 10 per cento del capitale sociale, tale lista ottenga almeno un quinto degli amministratori eletti;
   d) la chiara individuazione dei criteri mutualistici e sociali cui la banca deve attenersi nello svolgimento della propria attività.
1. 257. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:
  2-bis. Le banche popolari che hanno un attivo superiore a 8 miliardi di euro, determinato a livello consolidato qualora la banca sia capogruppo di un gruppo bancario, devono adeguare i loro statuti entro il termine di 36 mesi, prevedendo in essi:
   a) un limite al possesso azionario, diretto o indiretto, non inferiore al 3 per cento e non superiore al 4 per cento del capitale; tale limite non si applica agli organismi di investimento collettivo per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi. Il rispetto del limite sopra previsto si valuta tenendo conto di tutte le partecipazioni riferibili, direttamente o indirettamente, ai soci e alle società o altre persone giuridiche controllate o collegate ai soci medesimi, siano essi persone fisiche o persone giuridiche. La Banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore o ai detentori il superamento del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i diritti patrimoniali, relativi alle azioni il cui acquisto ha determinato il superamento del limite, maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca;
   b) la possibilità che le liste per l'elezione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale vengano presentate, oltre che da un prestabilito numero minimo di soci, anche da tanti soci che rappresentino una quota del capitale sociale pari ad almeno il 3 per cento;
   c) che nel caso della presentazione di più liste, il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a criteri idonei ad assicurare che qualora una lista, risultata di minoranza nel numero di voti espressi per teste, abbia conseguito il voto di tanti soci che rappresentino almeno il 10 per cento del capitale sociale, tale lista ottenga almeno un quinto degli amministratori eletti;
   d) la chiara individuazione dei criteri mutualistici e sociali cui la banca deve attenersi nello svolgimento della propria attività.
1. 255. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:
  2-bis. Le banche popolari che hanno un attivo superiore a 8 miliardi di euro, determinato a livello consolidato qualora la banca sia capogruppo di un gruppo bancario, devono adeguare i loro statuti entro il termine di 18 mesi, prevedendo in essi:
   e) un limite al possesso azionario, diretto o indiretto, non inferiore al 3 per cento e non superiore al 5 per cento del capitale; tale limite non si applica agli organismi di investimento collettivo per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi. Il rispetto del limite sopra previsto si valuta tenendo conto di tutte le partecipazioni riferibili, direttamente o indirettamente, ai soci e alle società o altre persone giuridiche controllate o collegate ai soci medesimi, siano essi persone fisiche o persone giuridiche. La Banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore o ai detentori il superamento del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i diritti patrimoniali, relativi alle azioni il cui acquisto ha determinato il superamento del limite, maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca;
   f) la possibilità che le liste per l'elezione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale vengano presentate, oltre che da un prestabilito numero minimo di soci, anche da tanti soci che rappresentino una quota del capitale sociale pari ad almeno il 3 per cento;
   g) che nel caso della presentazione di più liste, il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a criteri idonei ad assicurare che qualora una lista, risultata di minoranza nel numero di voti espressi per teste, abbia conseguito il voto di tanti soci che rappresentino almeno il 10 per cento del capitale sociale, tale lista ottenga almeno un quinto degli amministratori eletti;
   h) la chiara individuazione dei criteri mutualistici e sociali cui la banca deve attenersi nello svolgimento della propria attività.
1. 256. Busin, Allasia, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:
  2-bis. Le banche popolari che hanno un attivo superiore a 8 miliardi di euro, determinato a livello consolidato qualora la banca sia capogruppo di un gruppo bancario, devono adeguare i loro statuti entro il termine di 18 mesi, prevedendo in essi:
   a) un limite al possesso azionario, diretto o indiretto, non inferiore al 3 per cento e non superiore al 4 per cento del capitale; tale limite non si applica agli organismi di investimento collettivo per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi. Il rispetto del limite sopra previsto si valuta tenendo conto di tutte le partecipazioni riferibili, direttamente o indirettamente, ai soci e alle società o altre persone giuridiche controllate o collegate ai soci medesimi, siano essi persone fisiche o persone giuridiche. La Banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore o ai detentori il superamento del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i diritti patrimoniali, relativi alle azioni il cui acquisto ha determinato il superamento del limite, maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca;
   b) la possibilità che le liste per l'elezione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale vengano presentate, oltre che da un prestabilito numero minimo di soci, anche da tanti soci che rappresentino una quota del capitale sociale pari ad almeno il 3 per cento;
   c) che nel caso della presentazione di più liste, il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a criteri idonei ad assicurare che qualora una lista, risultata di minoranza nel numero di voti espressi per teste, abbia conseguito il voto di tanti soci che rappresentino almeno il 10 per cento del capitale sociale, tale lista ottenga almeno un quinto degli amministratori eletti;
   d) la chiara individuazione dei criteri mutualistici e sociali cui la banca deve attenersi nello svolgimento della propria attività.
1. 254. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:
  2-bis. Il tasso di copertura con accantonamenti in bilancio (coverage ratio) non può essere inferiore di 7 punti percentuali alla media del sistema. La Banca d'Italia vigila sull'osservanza del detto limite.
1. 11. Villarosa, Pesco, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:
  2-bis. Il tasso di copertura con accantonamenti in bilancio (coverage ratio) non può essere inferiore di 5 punti percentuali alla media del sistema. La Banca d'Italia vigila sull'osservanza del detto limite.
1. 2. Villarosa, Pesco, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:
  2-bis. Il tasso di copertura con accantonamenti in bilancio (coverage ratio) non può essere inferiore di 3 punti percentuali alla media del sistema. La Banca d'Italia vigila sull'osservanza del detto limite.
1. 3. Villarosa, Pesco, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:
  2-bis. Il tasso di copertura con accantonamenti in bilancio (coverage ratio) non può essere inferiore al 65 per cento del totale degli attivi. La Banca d'Italia vigila sull'osservanza del detto limite.
1. 521. Fraccaro.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
  2-bis. Il totale del valore crediti verso clienti non può essere superiore al 70 per cento del totale degli attivi. La Banca d'Italia vigila sull'osservanza del detto limite.
1. 5. Villarosa.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:
  2-bis. Il totale del valore crediti verso clienti non può essere inferiore al 65 per cento del totale degli attivi. La Banca d'Italia vigila sull'osservanza del detto limite.
1. 4. (versione corretta) Villarosa.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
  2-bis. L'ammontare dei crediti deteriorati della banca popolare non può superare la metà del totale dei suoi impieghi risultanti dai dati di bilancio.
1. 8. Dieni.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-bis, sostituire il primo periodo, con il seguente: L'attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro, con le seguenti: L'attivo delle banche popolari con azioni quotate in mercati regolamentati non può superare i 30 miliardi di euro.
1. 352. Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: L'attivo della banca popolare con le seguenti: L'attivo delle banche popolari con azioni quotate in mercati regolamentati o appartenenti ad un gruppo bancario all'interno del quale vi sono società in forma di società quotate nei mercati regolamentati.
1. 351. Chimienti.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: L'attivo della banca popolare con le seguenti: L'attivo delle banche popolari con azioni quotate in mercati regolamentati.
1. 349. Villarosa, Cancelleri, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: banca popolare aggiungere le seguenti: con azioni quotate nei mercati regolamentati o appartenente ad un gruppo bancario all'interno del quale partecipano società in forma di società per azioni quotate nei mercati regolamentati.
1. 37. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: banca popolare aggiungere le seguenti: con azioni quotate nei mercati regolamentati.
*1. 38. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: banca popolare, aggiungere le seguenti: con azioni quotate nei mercati regolamentati.
*1. 332. Laffranco, Palese.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: banca popolare, inserire le seguenti: con azioni quotate nei mercati regolamentati.
*1. 40. Maietta, Rampelli.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: banca popolare, aggiungere le seguenti: con azioni quotate nei mercati regolamentati.
*1. 41. Di Gioia.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: banca popolare aggiungere le seguenti: con azioni quotate nei mercati regolamentati.
*1. 42. Formisano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: banca popolare aggiungere le seguenti: con azioni quotate nei mercati regolamentati.
*1. 231. Pagano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: banca popolare, aggiungere le seguenti: con azioni quotate nei mercati regolamentati.
*1. 268. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Al comma 1, lettera b) numero 1, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 8 miliardi di euro con le seguenti: il limite di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento UE n. 1024/2013;

  Conseguentemente:
   al medesimo numero, dopo il capoverso 2-
quater aggiungere il seguente:
  2-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater si applicano anche alle banche popolari con azioni quotate nei mercati regolamentati qualunque sia la dimensione dell'attivo;
   al comma 2 sostituire le parole: commi 2-bis e 2-ter con le seguenti: commi 2-bis, 2-ter e 2-quinquies.
**1. 72. Pagano.

  Al comma 1, lettera b) numero 1, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 8 miliardi di euro con le seguenti: il limite di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento UE n. 1024/2013;

  Conseguentemente:
   al medesimo numero, dopo il capoverso 2-
quater aggiungere il seguente:
  2-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater si applicano anche alle banche popolari con azioni quotate nei mercati regolamentati qualunque sia la dimensione dell'attivo;
   al comma 2 sostituire le parole: commi 2-bis e 2-ter con le seguenti: commi 2-bis, 2-ter e 2-quinquies.
**1. 63. Di Gioia.

  Al comma 1, lettera b) numero 1, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 8 miliardi di euro con le seguenti: il limite di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento UE n. 1024/2013;

  Conseguentemente:
   al medesimo numero, dopo il capoverso 2-
quater aggiungere il seguente:
  2-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater si applicano anche alle banche popolari con azioni quotate nei mercati regolamentati qualunque sia la dimensione dell'attivo;
   al comma 2 sostituire le parole: commi 2-bis e 2-ter con le seguenti: commi 2-bis, 2-ter e 2-quinquies.
**1. 73. Laffranco, Palese.

  Al comma 1, lettera b) numero 1, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 8 miliardi di euro con le seguenti: il limite di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento UE n. 1024/2013;

  Conseguentemente:
   al medesimo numero, dopo il capoverso 2-
quater aggiungere il seguente:
  «2-quinquies. Le disposizioni concernenti l'obbligo di trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31 si applicano altresì alle banche popolari con azioni quotate nei mercati regolamentati qualunque sia la dimensione dell'attivo»;
   al comma 2 sostituire le parole: commi 2-bis e 2-ter con le seguenti: commi 2-bis, 2-ter e 2-quinquies.
**1. 277. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Al comma 1, lettera b) numero 1, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 8 miliardi di euro con le seguenti: il limite di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento UE n. 1024/2013;

  Conseguentemente:
   al medesimo numero, dopo il capoverso 2-
quater aggiungere il seguente:
  2-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater si applicano anche alle banche popolari con azioni quotate nei mercati regolamentati qualunque sia la dimensione dell'attivo;
   al comma 2, sostituire le parole: commi 2-bis e 2-ter con le seguenti: commi 2-bis, 2-ter e 2-quinquies.
**1. 350. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b) numero 1, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 8 miliardi di euro con le seguenti: il limite di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento UE n. 1024/2013;

  Conseguentemente:
   al medesimo numero, dopo il capoverso 2-
quater aggiungere il seguente:
  «2-quinquies. Le disposizioni concernenti l'obbligo di trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31 si applicano altresì alle banche popolari con azioni quotate nei mercati regolamentati qualunque sia la dimensione dell'attivo»;
   al comma 2 sostituire le parole: commi 2-bis e 2-ter con le seguenti: commi 2-bis, 2-ter e 2-quinquies.
1. 322. Sottanelli, Bombassei, Falcone.

  Al comma 1, lettera b) numero 1, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 8 miliardi di euro con le seguenti: il limite di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento UE n. 1024/2013;

  Conseguentemente:
   al medesimo numero, dopo il capoverso 2-
quater aggiungere il seguente:
  «2-quinquies. Le disposizioni concernenti l'obbligo di trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31 si applicano altresì alle banche popolari con azioni quotate nei mercati regolamentati qualunque sia la dimensione dell'attivo»;
   al comma 2 sostituire le parole: commi 2-bis e 2-ter con le seguenti: commi 2-bis, 2-ter e 2-quinquies.
1. 71. Fassina, Boccia, Civati, Cuperlo, D'Attorre, Zoggia.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: 100 miliardi.
1. 354. Colletti.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: 61,5 miliardi.
1. 355. Cecconi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: 48 miliardi.
1. 356. Cozzolino.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: 30 miliardi.
*1. 44. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: 30 miliardi.
*1. 336. Laffranco, Palese.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: 30 miliardi.
*1. 46. Di Gioia.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: 30 miliardi.
*1. 47. Formisano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: 30 miliardi.
*1. 49. Maietta, Rampelli.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: 30 miliardi.
*1. 357. D'Ambrosio.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: 30 miliardi.
*1. 270. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: 30 miliardi.
*1. 343. Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Bombassei, Falcone.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: 20 miliardi.
**1. 54. Maietta, Rampelli.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: 20 miliardi.
**1. 55. Di Gioia.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: 20 miliardi.
**1. 56. Formisano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: 20 miliardi.
**1. 271. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: 4 miliardi e 459 milioni.
1. 508. Palese.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: 8 miliardi di euro aggiungere le seguenti: se quotata ovvero il limite previsto all'articolo 6 paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 se non quotata.
* 1. 503. Catalano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma «2-bis», primo periodo, dopo le parole: 8 miliardi di euro aggiungere le seguenti: se quotata ovvero il limite previsto all'articolo 6 paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 se non quotata.
* 1. 504. Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Mucci, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani, Catalano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma «2-bis», primo periodo, dopo le parole: 8 miliardi di euro aggiungere le seguenti: se quotata ovvero il limite previsto all'articolo 6 paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 se non quotata, fatta eccezione per quanto previsto al successivo comma 2-quater.
** 1. 65. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma «2-bis», primo periodo, dopo le parole: 8 miliardi di euro aggiungere le seguenti: se quotata ovvero il limite previsto all'articolo 6 paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 se non quotata, fatta eccezione per quanto previsto al successivo comma 2-quater.
** 1. 68. Palese.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: 8 miliardi di euro aggiungere le seguenti: se quotata, e 30 miliardi di euro se non quotata.
*1. 50. Maietta, Rampelli.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: 8 miliardi di euro aggiungere le seguenti: se quotata e 30 miliardi di euro se non quotata.
*1. 57. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: 8 miliardi di euro aggiungere le seguenti: se quotata e 30 miliardi di euro se non quotata.
*1. 60. Di Gioia, Catalano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: 8 miliardi di euro aggiungere le seguenti: se quotata e 30 miliardi di euro se non quotata.
*1. 333. Laffranco, Palese.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: 8 miliardi di euro aggiungere le seguenti: se quotata e 30 miliardi di euro se non quotata.
*1. 61. Formisano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: 8 miliardi di euro aggiungere le seguenti: se quotata e 30 miliardi di euro se non quotata.
*1. 235. Pagano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: 8 miliardi di euro aggiungere le seguenti: se quotata e 30 miliardi di euro se non quotata.
*1. 269. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: 8 miliardi di euro aggiungere le seguenti: se quotata e 30 miliardi di euro se non quotata.
*1. 358. De Lorenzis.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: 8 miliardi di euro aggiungere le seguenti: se quotata e 30 miliardi di euro se non quotata.
*1. 502. Catalano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: 8 miliardi di euro aggiungere le seguenti: se quotata e 30 miliardi di euro se non quotata.
*1. 505. Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Mucci, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-bis, sopprimere il secondo periodo.
1. 359. De Rosa.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se la banca ha effettuato acquisizioni e/o fusioni a decorrere dall'anno 2014, il limite di cui al primo periodo è di 30 miliardi di euro.
1. 323. Palese.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, con le seguenti: «Fatta eccezione per quanto previsto dal comma 2-quater, in caso di superamento dei limiti previsti dal comma 2-bis».
1. 89. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole: un anno, con le seguenti: ventiquattro mesi.
*1. 87. Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Mucci, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole: un anno, con le seguenti: ventiquattro mesi.
*1. 339. Villarosa, Cancelleri, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole: un anno con le seguenti: diciotto mesi.
1. 335. Villarosa, Cancelleri, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-ter, secondo periodo, dopo le parole: l'attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia aggiungere le seguenti: anche attraverso scissioni o conferimenti.
1. 10. Pagano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole da: né è stata deliberata fino alla fine del capoverso con le seguenti: deve essere deliberata la trasformazione in società per azioni.
*1. 67. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole da: né è stata deliberata fino alla fine del capoverso con le seguenti: deve essere deliberata la trasformazione in società per azioni.
*1. 275. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole da: né è stata deliberata fino alla fine del capoverso con le seguenti: deve essere deliberata la trasformazione in società per azioni.
*1. 214. Maietta, Rampelli.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole da: né è stata deliberata fino alla fine del capoverso con le seguenti: deve essere deliberata la trasformazione in società per azioni.
*1. 217. Di Gioia.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole da: né è stata deliberata fino alla fine del capoverso con le seguenti: deve essere deliberata la trasformazione in società per azioni.
*1. 219. Formisano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole da: né è stata deliberata fino alla fine del capoverso con le seguenti: deve essere deliberata la trasformazione in società per azioni.
*1. 246. Pagano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole: la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31 o la liquidazione con le seguenti: la liquidazione o una ridefinizione della partecipazioni dei soci alle decisioni assembleari attraverso una innovativa formulazione della validità del voto ponderata secondo un criterio che non sia esclusivamente basato sul voto capitario ma anche proporzionale al numero di azioni possedute;
   b) sopprimere la lettera c).
1. 282. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole: la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31 o la liquidazione con le seguenti: la liquidazione o una ridefinizione della partecipazioni dei soci alle decisioni assembleari attraverso una innovativa formulazione della validità del voto ponderata secondo un criterio che non sia esclusivamente basato sul voto capitario ma anche proporzionale al numero di azioni possedute.
1. 283. Busin, Allasia, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole da: tenuto conto delle circostanze sino alla fine del capoverso, con le seguenti: può proporre alla Banca centrale europea l'avvio di un procedimento revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria.
1. 245. Pagano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole da:, tenuto conto delle circostanze fino alla fine del capoverso con le seguenti: propone al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione ai soci del valore delle quote risultanti dall'analisi di bilancio, e la pubblicizzazione della banca.
1. 80. Pesco, Villarosa, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.

  Al comma 1, lettera b), numero 1) dopo il capoverso comma 2-ter, aggiungere il seguente:
  2-ter.1. I commi 2-bis e 2-ter non si applicano alle banche popolari il cui attivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 era superiore ai limiti previsti dal comma 2-bis che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, abbiano approvato una o più operazioni, incluse eventuali fusioni con o in altre banche, che, singolarmente considerate o nel loro insieme, comportino per tale banca popolare un incremento degli attivi calcolati ai sensi del comma 2-bis non inferiore al 50 per cento e che abbiano approvato, con le maggioranze applicabili alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, la modifica dello statuto sociale mediante introduzione di disposizioni che prevedano che almeno un quarto dei componenti il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Sorveglianza, a seconda del caso, sia eletto tramite voto di lista sulla base della percentuale del capitale rappresentato dai soci aventi diritto al voto.
1. 251. Pagano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso 2-ter aggiungere il seguente:
  2-ter.1 In caso di trasformazione deliberata ai sensi del comma 2-ter, lo statuto della società per azioni risultante dalla trasformazione può prevedere, per le azioni possedute da uno stesso soggetto, che il diritto di voto sia limitato, per un periodo non superiore a cinque anni dalla delibera di trasformazione, ad una misura massima non inferiore al 5 per cento del capitale sociale.
1. 84. Capezzone, Altieri, Bianconi, Castiello, Ciracì, Fabrizio Di Stefano, Galati, Laffranco, Latronico, Picchi, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 2-ter aggiungere il seguente:
  2-ter.1. Per le banche popolari trasformate in società per azioni restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32.
1. 266. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 2-ter aggiungere il seguente:
  2-ter.1. Le banche popolari trasformate in società per azioni devono impiegare, in ragione d'anno, una percentuale non inferiore alla metà dei prestiti ricevuti dagli istituti di credito nazionali da parte della Banca Centrale Europea con tasso agevolato dell'uno per cento, al fine di erogare finanziamenti alle famiglie e alle piccole e medie imprese, con l'applicazione di un tasso di interesse non superiore al tasso ufficiale di sconto maggiorato del 2,5 per cento.
1. 267. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso comma 2-quater con i seguenti:
  2-quater.
I commi 2-bis e 2-ter non si applicano alle banche popolari il cui attivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 era superiore ai limiti previsti dal comma 2-bis che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, abbiano approvato una o più operazioni, incluse eventuali fusioni con o in altre banche, che, singolarmente considerate o nel loro insieme, comportino per tale banca popolare un incremento degli attivi calcolati ai sensi del comma 2-bis non inferiore al 50 per cento e che abbiano approvato, con le maggioranze applicabili alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, la modifica dello statuto sociale mediante introduzione di disposizioni che prevedano che almeno 1/4 dei componenti il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Sorveglianza, a seconda del caso, sia eletto tramite voto di lista sulla base della percentuale del capitale rappresentato dai soci aventi diritto al voto.
  2-quinquies. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo.
1. 90. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso comma 2-quater con i seguenti:
  2-quater.
Le banche popolari non possono essere quotate sui mercati regolamentati, indipendentemente dall'entità dell'attivo. L'organo amministrativo delle banche popolari con strumenti finanziari quotati sui mercati regolamentati alla data di entrata in vigore della presente disposizione convoca entro sei mesi da tale data l'assemblea per la trasformazione in società per azioni. Se entro un anno dall'entrata in vigore della presente disposizione non è stata deliberata la trasformazione, la Banca d'Italia può adottare i provvedimenti di cui al comma 2-ter.
  2-quinquies. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo.
1. 501. Mazziotti Di Celso, Sottanelli.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-quater, dopo le parole: Banca d'Italia aggiungere le seguenti:, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio,.
1. 261. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-quater, dopo le parole: Banca d'Italia aggiungere le seguenti:, di concerto con la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa,.
1. 262. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-quater, aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo che ciascun socio abbia diritto ad azioni ordinarie per un valore non superiore al 40 per cento delle azioni o partecipazioni possedute e che la parte residua sia trasformata nelle azioni di cui all'articolo 2353 del codice civile per un corrispondente valore.
1. 240. Buttiglione, Pagano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-quater, aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo che ciascun socio abbia diritto ad azioni ordinarie per un valore non superiore al 30 per cento delle azioni o partecipazioni possedute e che la parte residua sia trasformata nelle azioni di cui all'articolo 2353 del codice civile per un corrispondente valore.
1. 241. Buttiglione, Pagano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-quater, aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo che ciascun socio abbia diritto ad azioni ordinarie per un valore non superiore al 20 per cento delle azioni o partecipazioni possedute e che la parte residua sia trasformata nelle azioni di cui all'articolo 2353 del codice civile per un corrispondente valore.
1. 247. Buttiglione, Pagano.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-quater, aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo che ciascun socio abbia diritto ad una azione ordinaria e che le restanti azioni o partecipazioni siano trasformate nelle azioni di cui all'articolo 2353 del codice civile per un corrispondente valore.
1. 248. Buttiglione, Pagano.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente:
  «Art. 29-bis. – (Operatività). – 1. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, in misura prevalente a favore di imprese non finanziarie, piccole, medie e micro imprese, famiglie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie e privati consumatori, localizzate in un determinato territorio. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione.
  2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia».
1. 104. Villarosa, Cancelleri, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente:
  «Art. 29-bis. – (Operatività). – 1. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, in misura prevalente a favore di imprese non finanziarie, piccole, medie e micro imprese, famiglie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie e privati consumatori. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione».
1. 345. Baroni.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente:
  «Art. 29-bis. – (Divieto di operazioni speculative). – 1. In nessun caso le banche popolari possono porre in essere operazioni meramente speculative».
1. 348. Dadone.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) All'articolo 30, comma 1, dopo le parole: «qualunque sia il numero delle azioni possedute» sono aggiunte le seguenti: «e, se stabilito dallo statuto, può esercitarlo anche a distanza».
  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole; dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, aggiungere le seguenti: e dell'articolo 30, comma 1.
1. 105. Nuti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente:
    al medesimo comma, lettera d):
    al numero 2), capoverso comma 2, dopo le parole:
2538, secondo comma, secondo periodo, aggiungere la seguente: terzo;
    sopprimere il numero 3).
   al comma 2 aggiungere, in fine il seguente periodo:

    Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche popolari alle altre disposizioni inderogabili introdotte dal presente articolo è fissato al 30 giugno 2017.
*1. 114. Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Mucci, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente:
    al medesimo comma, lettera d):
    al numero 2), capoverso comma 2, dopo le parole:
2538, secondo comma, secondo periodo, aggiungere la seguente: terzo;
    sopprimere il numero 3).
   al comma 2 aggiungere, in fine il seguente periodo:

    Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche popolari alle altre disposizioni inderogabili introdotte dal presente articolo è fissato al 30 giugno 2017.
*1. 150. Pagano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente:
    al medesimo comma, lettera d):
    al numero 2), capoverso comma 2, dopo le parole:
2538, secondo comma, secondo periodo, aggiungere la seguente: terzo;
    sopprimere il numero 3).
   al comma 2 aggiungere, in fine il seguente periodo:

    Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche popolari alle altre disposizioni inderogabili introdotte dal presente articolo è fissato al 30 giugno 2017.
*1. 276. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera d):
    al numero 2), capoverso comma 2, dopo le parole:
2538, secondo comma, secondo periodo, aggiungere la seguente: terzo;
    sopprimere il numero 3).
   al comma 2 aggiungere, in fine il seguente periodo:

    Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche popolari alle altre disposizioni inderogabili introdotte dal presente articolo è fissato al 30 giugno 2017.
*1. 109. Di Gioia.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
**1. 284. Busin, Allasia, Prataviera, Saltamartini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
**1. 228. Lombardi.

  Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
   c) all'articolo 31:
    1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Salvo diversa disposizione statutaria, le trasformazioni e le fusioni di cui al precedente comma sono deliberate:
   a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca;
   b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea»;
    2) il comma 3 è sostituito con il seguente:
  «3. Si applicano gli articoli 56 e 57»;
   d) l'articolo 150-bis è sostituito dal seguente:
  «Art. 150-bis. (Disposizioni in tema di partecipazione a banche popolari e banche di credito cooperativo). – 1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.
  2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia.
  3. Per le banche di credito cooperative le azioni di cui al comma 1 sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.
  3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 29, comma 3, e dell'articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.
  4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca popolare o della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia».
1. 184. Villarosa, Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il comma 2 è sostituito con il seguente:
  «2. Salvo diversa disposizione statutaria, le trasformazioni e le fusioni di cui al precedente comma sono deliberate:
   a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca;
   b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea»;
    2) il comma 3 è sostituito con il seguente:
  «3. Si applicano gli articoli 56 e 57».
1. 186. Sarti.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Articolo 31, sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. Le deliberazioni che riguardino le trasformazioni di banche popolari in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni devono essere approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto, ma in nessun caso con meno di duecento voti»;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 2.
1. 158. Toninelli.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Articolo 31, alinea, alle parole: Le trasformazioni di banche premettere le seguenti: Esclusivamente nel caso previsto dal comma 2-ter dell'articolo 29.
1. 116. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Articolo 31, comma 1, alinea, alle parole: Le trasformazioni di banche premettere le seguenti: Previa autorizzazione della Banca d'Italia,.
1. 153. Sibilia.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Articolo 31, comma 1, alinea, alle parole: Le trasformazioni di banche premettere le seguenti: Nell'interesse dei creditori ovvero per esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema, previa autorizzazione della Banca d'Italia,.
1. 155. Tofalo.

  Al comma 1, alla lettera c), capoverso Articolo 31, comma 1, sostituire l'alinea, con il seguente: Le trasformazioni di banche popolari o, le fusioni cui prendono parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, le operazioni di conferimento contestuali alle operazioni di cui sopra, le determinazioni di cui all'articolo 29, comma 2-ter sono deliberate.

  Conseguentemente,
   al medesimo capoverso, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  «1-bis. Nelle banche in forma di società per azioni risultanti da trasformazione di banche popolari di cui all'articolo 29, comma 2-bis e 2-ter e da fusioni a cui prendono parte banche popolari di cui alle predette norme, per la durata di almeno 5 anni dalla data di efficacia della trasformazione o della fusione, nessuno direttamente o indirettamente può disporre di diritti di voto in misura eccedente il 3 per cento del capitale sociale, salva la facoltà statutaria di prevedere limiti più elevati, comunque non superiori al 5 per cento.
  1-ter. Alle banche di cui al comma 1-bis si applicano, per la durata di almeno 5 anni, il comma 2, secondo e terzo periodo, 2-bis, 3 dell'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
  1-quater. In deroga a quanto previsto al comma 1-bis i limiti di voto possono essere derogati per un periodo non superiore al doppio della misura prevista dallo statuto ove vengano superati per effetto di operazioni di aggregazione.
  1-quinquies. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 104 TU 58/1998 ed i poteri dell'Autorità di Vigilanza, i limiti di voto di cui al comma 1-bis, ter, quater, possono essere aumentati o eliminati, decorso il periodo di cui al comma 1-bis, con delibera dell'assemblea straordinaria assunta con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.
  1-sexies. In occasione della delibera di trasformazione o fusione di cui al comma 1-bis gli statuti, anche se la società non è ammessa a quotazione, possono introdurre la maggiorazione di voto di cui all'articolo 127-quinquies TU 58/1998, con riduzione del periodo di appartenenza delle azioni necessario per l'attribuzione del voto maggiorato stesso ad almeno 18 mesi a partire dal sesto mese antecedente l'entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2015.
  1-septies. Gli statuti delle banche di cui al comma 1-bis prevedono, per un periodo di almeno sei anni, il voto per lista con attribuzione proporzionale dei seggi e premio non maggiore al 20 per cento arrotondato per eccesso alla lista che ottenga il maggior numero di voti, ferma ogni altra disposizione applicabile»;
   al comma 2 dopo le parole: 2-bis e 2-ter aggiungere le seguenti: e dell'articolo 150-bis, comma 2-bis.
   sopprimere il comma 2-bis.
1. 112. Pagano.

  Al comma 1, lettera c) capoverso Art. 31, comma 1, alinea dopo le parole: Le trasformazioni di banche popolari aggiungere la seguente: quotate.
1. 237. Pagano.

   Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 31, comma 1, lettera a), sostituire le parole: dei voti espressi purché nell'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca con le seguenti: del numero dei soci;

  Conseguentemente al medesimo capoverso, medesimo comma 1, lettera b) sostituire le parole: qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea con le seguenti: purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca.
1. 258. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 31, comma 1, lettera a), sostituire le parole: dei voti espressi purché nell'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca con le seguenti: dei voti degli aventi diritto.

  Conseguentemente al medesimo capoverso, medesimo comma 1, lettera b) sostituire le parole: qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea con le seguenti: purché nell'assemblea sia rappresentato almeno la metà più uno dei soci della banca.
1. 238. Pagano.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 31, comma 1 lettera a), sostituire le parole: almeno un decimo con le seguenti: almeno due terzi;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea con le seguenti: purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca.
1. 259. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 31, comma 1, lettera a), sostituire le parole: almeno un decimo con le seguenti: almeno un terzo;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea con le seguenti: purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca.
1. 244. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 31, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: e fatto salvo il diritto di recesso dei soci,.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 2.
1. 165. Villarosa, Cancelleri, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 31, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Nel caso previsto dal comma 2-ter dell'articolo 29, gli Statuti delle banche popolari che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, prevedono un limite al diritto di voto, non esercitabile, ad alcun, titolo, per un quantitativo di azioni superiore al tre per cento del capitale sociale avente diritto al voto. A tal fine, si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate; non si tiene conto, invece, delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento gestiti da società controllate o collegate. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile. Il collegamento ricorre nei casi di cui all'articolo 2359, terzo comma, del codice civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.
  1-ter. Le assemblee delle banche popolari che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge del 24 gennaio 2015, n. 3, approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, possono con le medesime maggioranze di cui al comma 1 approvare l'adozione di uno statuto speciale che preveda:
   a) l'attribuzione di un voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenente al medesimo soggetto che dimostri di aver mantenuto continuativamente la piena proprietà delle azioni per un periodo non inferiore a 24 mesi. Nel calcolo dei 24 mesi si terrà conto anche del periodo di ininterrotta iscrizione a libro soci della banca precedente la data di efficacia della trasformazione o della fusione da cui risulti la società per azioni;
   b) che il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Sorveglianza, a seconda dei casi, siano eletti secondo il meccanismo del voto di lista e una parte dei componenti tali organi sia tratta dalla lista che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai soci cui, ai sensi della precedente lettera a), lo statuto sociale attribuisce il voto maggiorato.

  Nell'ipotesi di cui alla precedente lettera a), ove la banca risultante dalla trasformazione o dalla fusione abbia emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, la Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione relative all'attribuzione di un voto maggiorato, al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2-bis.
1. 117. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 31», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nel caso previsto dal comma 2-ter dell'articolo 29, gli Statuti delle banche popolari che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, prevedono un limite al diritto di voto, non esercitabile, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al tre per cento del capitale sociale avente diritto al voto. A tal fine, si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate; non si tiene conto, invece, delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento gestiti da società controllate o collegate. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma del codice civile. Il collegamento ricorre nei casi di cui all'articolo 2359, terzo comma del codice civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.
  Le assemblee delle banche popolari che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, possono con le medesime maggioranze di cui al comma 1 approvare l'adozione di uno statuto speciale che preveda:
   a) l'attribuzione di un voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenente al medesimo soggetto che dimostri di aver mantenuto continuativamente la piena proprietà delle azioni per un periodo non inferiore a 24 mesi. Nel calcolo dei 24 mesi si terrà conto anche del periodo di ininterrotta iscrizione a libro soci della banca precedente la data di efficacia della trasformazione o della fusione da cui risulti la società per azioni; il voto maggiorato non si applica ai patti parasociali previsti dall'articolo 122, primo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o alle associazioni tra soci previste dall'articolo 20, secondo comma, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
   b) che il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Sorveglianza, a seconda dei casi, siano eletti secondo il meccanismo del voto di lista e una parte dei componenti tali organi sia tratta dalla lista che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai soci cui, ai sensi della precedente lettera a), lo statuto sociale attribuisce il voto maggiorato.

  Nell'ipotesi di cui alla lettera a) che precede, ove la banca risultante dalla trasformazione o dalla fusione abbia emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, la Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione relative all'attribuzione di un voto maggiorato, al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2-bis.
1. 192. Palese.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 31, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Nel caso previsto dal comma 2-ter dell'articolo 29, gli Statuti delle banche popolari che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, prevedono un limite al numero di azioni detenibili, direttamente o indirettamente, da qualunque azionista pari altre per cento del capitale sociale avente diritto al voto; il limite previsto dal presente comma non si applica agli organismi di investimento collettivi per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.
  1-ter. Le assemblee delle banche popolari che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, possono con le medesime maggioranze di cui al precedente comma 1 approvare l'adozione di uno statuto speciale che preveda che alle azioni e a qualunque altro strumento finanziario che attribuisca il diritto di voto nell'assemblea ordinaria o straordinaria ancorché su specifici argomenti, si applichino scaglionamenti al diritto di voto in misura proporzionalmente decrescente al crescere del possesso azionario sino ad un massimo, per lo scaglione più elevato, di un voto ogni cinque azioni possedute.
  1-quater. Ai fini di cui ai commi precedenti, si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate; non si tiene conto, invece, delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento gestiti da società controllate o collegate. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma del codice civile. Il collegamento ricorre nei casi di cui all'articolo 2359, terzo comma, del codice civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.
  1-quinquies. Le azioni eccedenti il limite di cui al precedente comma 1 non hanno diritti di voto né diritti patrimoniali che sono destinati ad una riserva che, per disposizione di legge o dello statuto, non può essere ripartita tra gli azionisti, fatto salvo quanto previsto per gli organismi di investimento collettivi.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2-bis.
1. 118. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Articolo 31, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Fuori dal caso di cui al comma 1, le trasformazioni di banche popolari in società per azioni ovvero le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, per le quali sussistano ragioni di interesse dei creditori ovvero esigenze di rafforzamento patrimoniale attestate nei provvedimenti di competenza della Banca d'Italia, sono deliberate con le maggioranze meno elevate tra quelle previste dagli statuti per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria.
1. 120. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Articolo 31, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Le maggioranze di cui al comma 1 si applicano anche alla trasformazione di banche di credito cooperativo in banche popolari o in società per azioni.
1. 171. Mazziotti Di Celso, Vitelli, Bombassei, Falcone.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 32, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Lo statuto deve altresì prevedere che almeno una quota di utile, in percentuale da definire, venga inderogabilmente riservata al finanziamento di interventi sul territorio ed in ambito sociale».
1. 121. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
1. 135. Vacca.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1);

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   sostituire il numero 2) con il seguente:
    2) il comma 2 è sostituito con il seguente: «2. Alle banche popolari non si applicano gli articoli 2512, 2514 e 2530, primo comma, del codice civile.»;
   sostituire il numero 3) con il seguente:
    3) il comma 2-bis è sostituito con il seguente: «2-bis. Gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio, fermo restando il limite di dieci, previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile.»;
1. 263. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso, dopo le parole: 2538, secondo comma, secondo periodo, aggiungere la seguente: terzo;

  Conseguentemente, sopprimere il numero 3).
1. 126. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso, sopprimere le parole: 2514.
1. 139. Simone Valente.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso, sopprimere le parole: 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   sopprimere le parole: 2540, secondo comma;
    sopprimere le parole: 2545-quinquies.
1. 132. Pagano.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso, sopprimere le parole: 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma.
1. 130. Pagano.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso, sopprimere le parole: 2527, secondo e terzo comma;

  Conseguentemente,
   al medesimo capoverso, dopo le parole:
2538, secondo comma, secondo periodo, aggiungere le seguenti: terzo,;
   al numero 3), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: non è inferiore a 10 e non è superiore a 20 con le seguenti: non è inferiore a 5 e non è superiore a 10.
1. 146. Villarosa, Cancelleri, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, sopprimere le parole: 2527, secondo e terzo comma.
1. 142. Villarosa, Cancelleri, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, sopprimere le parole: secondo e
1. 144. Villarosa, Cancelleri, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, sopprimere le parole: e terzo comma
1. 143. Villarosa, Cancelleri, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, dopo le parole: 2538, secondo comma, secondo periodo, aggiungere la seguente: terzo,

   Conseguentemente alla medesima lettera, numero 3), sostituire le parole: non è inferiore a 10 e non è superiore a 20 con le seguenti: non è inferiore a 5 e non è superiore a 10.
1. 148. Villarosa, Cancelleri, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, dopo le parole: 2538, secondo comma, secondo periodo, aggiungere le seguenti: terzo,.
1. 145. Villarosa, Cancelleri, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, sopprimere le parole: 2540, secondo comma.
1. 129. Pagano.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, sopprimere le parole: 2545-quinquies.
1. 128. Pagano.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, sopprimere le parole: 2545-octies.
1. 140. Villarosa, Cancelleri, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).
* 1. 133. Pagano.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).
* 1. 174. Capezzone, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marti, Palese, Picchi, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).
* 1. 177. Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Mucci, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).
* 1. 181. Di Gioia.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).
* 1. 279. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente:
   3) il comma 2-bis è sostituito con il seguente:
  «2-bis. Gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio, fermo restando il limite di dieci, previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile».
1. 264. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Al comma 1, lettera d), numero 3), capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In deroga alle disposizioni di legge vigenti, la rappresentanza deve essere conferita unicamente per atto pubblico o scrittura privata autenticata e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni. Non sono ammesse procure generali.
1. 522. Pesco.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il limite di cui all'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, introdotti dal presente articolo, trova applicazione per le banche popolari costituite a seguito dell'entrata in vigore della presente legge di conversione.
1. 81. Villarosa, Cancelleri, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.

  Al comma 2, sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 36 mesi.
* 1. 86. Maietta, Rampelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 36 mesi.
* 1. 361. Di Gioia.

  Al comma 2, sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 36 mesi.
* 1. 274. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Al comma 2, sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 36 mesi.
* 1. 185. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 2, sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 36 mesi.
* 1. 212. Palese.

  Al comma 2, sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 36 mesi.
* 1. 189. Formisano.

  Al comma 2, sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 36 mesi.
* 1. 196. Pagano.

  Al comma 2, sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 24 mesi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche popolari alle disposizioni introdotte dal presente articolo è fissato al 30 giugno 2017.
1. 202. Dorina Bianchi.

  Al comma 2, sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 24 mesi.
*1. 32. Fassina, Boccia, Civati, Cuperlo, D'Attorre, Zoggia.

  Al comma 2 sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 24 mesi.
*1. 88. Maietta, Rampelli.

  Al comma 2 sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 24 mesi.
*1. 215. Di Gioia.

  Al comma 2 sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 24 mesi.
*1. 273. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Al comma 2 sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 24 mesi.
*1. 191. Capezzone, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marti, Palese, Picchi, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 2 sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 24 mesi.
*1. 198. Pagano.

  Al comma 2, sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 24 mesi.
*1. 216. Formisano.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, di concerto con il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
1. 223. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche popolari alle disposizioni inderogabili introdotte dal presente articolo è fissato al 30 giugno 2017.
* 1. 199. Pagano.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche popolari alle disposizioni inderogabili introdotte dal presente articolo è fissato al 30 giugno 2017.
* 1. 278. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche popolari alle disposizioni inderogabili introdotte dal presente articolo è fissato al 30 giugno 2017.
* 1. 229. Di Gioia.

  Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: possono prevedere con le seguenti: devono prevedere.
1. 520. Pesco.

  Al comma 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole:, in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
1. 507. Fassina, Boccia, Civati, Cuperlo, D'Attorre, Zoggia.

  Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: ventiquattro mesi fino a: del presente decreto con le seguenti: quarantotto mesi dalla data di trasformazione in società per azioni delle banche popolari di cui al comma 2 o dalla data di fusione cui partecipino una o più banche popolari di cui al comma 2.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
1. 513. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: ventiquattro mesi fino a: del presente decreto con le seguenti: quarantotto mesi dalla data di trasformazione in società per azioni delle banche popolari di cui al comma 2 o dalla data di fusione cui partecipino una o più banche popolari di cui al comma 2.
1. 515. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: ventiquattro mesi fino a: del presente decreto con le seguenti: trentasei mesi dalla data di trasformazione in società per azioni delle banche popolari di cui al comma 2 o dalla data di fusione cui partecipino una o più banche popolari di cui al comma 2.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
1. 514. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: ventiquattro mesi fino a: del presente decreto con le seguenti: trentasei mesi dalla data di trasformazione in società per azioni delle banche popolari di cui al comma 2 o dalla data di fusione cui partecipino una o più banche popolari di cui al comma 2.
1. 516. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: sessanta mesi.
1. 506. Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Mucci, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.

  Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: quarantotto mesi.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
1. 509. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: quarantotto mesi.
1. 511. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: trentasei mesi.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
1. 510. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: trentasei mesi.
1. 512. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: cinque per cento con le seguenti: tre per cento.
* 1. 517. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: cinque per cento con le seguenti: tre per cento.
* 1. 518. Dorina Bianchi.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle banche popolari commissariate.
1. 519. Pesco.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 10 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente comma: «3-bis. Le banche che svolgono attività di commercio in proprio di strumenti finanziari non possono svolgere anche le altre attività previste dal presente articolo».
  2. Le banche che operano ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge devono dichiarare quale tipo di attività intendono svolgere e procedere, ove necessario, alla riorganizzazione del proprio assetto societario.
1. 02. Maietta, Rampelli, Giorgia Meloni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Divieto di partecipazione a gare d'appalto pubbliche ai soggetti che esercitano attività di speculazione ad elevata rischiosità).

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Non sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di tutti i servizi bancari e finanziari delle Pubbliche Amministrazioni tutti i soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, in bilancio e fuori bilancio.
  2-ter. L'attività di speculazione ad elevata rischiosità, intesa come qualsiasi attività finanziaria che fa uso di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici, è definita con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli Interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa.
  2-quater. Entro il 1o gennaio di ogni anno la Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita la Banca d'Italia, pubblica sul suo sito istituzionale, con carattere di ufficialità, l'elenco aggiornato di tutti i soggetti bancari e finanziari, al fine di segnalare, in maniera certa ed inequivocabile, quali, tra i suddetti soggetti bancari e finanziari del presente articolo, esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità.
  2-quinquies. Ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare d'appalto di cui al comma 2-bis del presente articolo, gli enti appaltanti sono tenuti a verificare l'elenco compilato della Commissione nazionale per le società e la borsa di cui al comma precedente».

  2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché le modalità di esclusione dei suddetti soggetti bancari e finanziari dalla procedure di affidamento di servizi bancari e finanziari, nonché l'indice massimo di leva finanziaria, in bilancio e fuori bilancio, accumulabile dai soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione, rispondente a requisiti di trasparenza e sicurezza, entro cui i soggetti bancari e finanziari possono accedere alle procedure di affidamento di servizi bancari e finanziari di cui al comma 1 del presente articolo e l'indicizzazione dei titoli tossici, come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione, sono definiti con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro degli Interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, da emanare entro trenta giorni dalla data in vigore della presente legge.
  3. Ogni anno il Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli Interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, revisiona con decreto l'indice massimo di leva finanziaria e l'indicizzazione dei titoli tossici di cui al comma precedente.
1. 07. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche agli articoli 119 e 125 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. – Comunicazioni alla clientela)

  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 119, comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le comunicazioni in merito allo svolgimento del rapporto contrattuale, ed in particolare le informazioni sull'andamento dell'esposizione debitoria del cliente, sono trasmesse anche ai soggetti terzi obbligati in qualità di garanti o fideiussori ovvero vincolati ad altro titolo all'andamento del rapporto contrattuale»;
   b) all'articolo 125, comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le comunicazioni in merito allo svolgimento del rapporto contrattuale, ed in particolare le informazioni sull'andamento dell'esposizione debitoria del cliente, sono trasmesse anche ai soggetti terzi obbligati in qualità di garanti o fideiussori ovvero vincolati ad altro titolo all'andamento del rapporto contrattuale».
1. 0500. Petraroli.
(Inammissibile)

ART. 2.
(Portabilità conti correnti).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Portabilità conti correnti).

  1. Gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, in caso di trasferimento di un conto di pagamento, effettuano il servizio di trasferimento secondo quanto previsto al Capo III della direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, e concludono la procedura entro i termini e con le modalità ivi previsti senza oneri e spese a carico del consumatore.
  2. In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini di cui al comma 1, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento è tenuto al risarcimento del consumatore secondo quanto disposto dall'articolo 13 della direttiva n. 2014/92/UE.
  3. In caso di richiesta di trasferimento di strumenti finanziari o di ulteriori servizi e strumenti associati al conto, il trasferimento si conclude senza oneri e spese per il consumatore, salvo il caso in cui il servizio trasferito presuppone l'intervento di un soggetto terzo e le relative spese sono state pubblicizzate e riportate in contratto.
  4. All'articolo 116 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari, anche attraverso gli strumenti di accesso via internet ai servizi bancari, rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, dei propri conti correnti offerti ai consumatori, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente».
  5. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono disciplinate, in coerenza con le previsioni della direttiva n. 2014/92/UE e con quanto disposto in tema di pubblicità dall'articolo 116 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e relativa normativa di attuazione, le modalità e i termini di adeguamento alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo.
  6. All'articolo 120-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono soppresse le parole da: «Il CICR», fino a: «recesso».
2. 5. Pagano.

  Al comma 1, dopo le parole: di un conto di pagamento aggiungere le seguenti: o di un conto corrente ordinario.
2. 18. Allasia, Prataviera, Busin, Caparini.

  Al comma 1, dopo le parole: su richiesta aggiungere la seguente: scritta.
2. 500. Micillo.

  Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cliente con la seguente: consumatore;

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire la parola:
cliente con la seguente: consumatore.
   al comma 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: due mesi con le seguenti: sei mesi.
2. 501. Boccadutri.

  Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cliente con la seguente: consumatore.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire la parola:
cliente con la seguente: consumatore.
   alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: dei consumatori.
* 2. 27. Pagano.

  Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cliente con la seguente: consumatore;

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire la parola:
cliente con la seguente: consumatore.
   alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: dei consumatori.
* 2. 28. Formisano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il conto sia intestato a due o più soggetti, il trasferimento deve essere richiesto o autorizzato da ciascuno dei titolari.
2. 502. Spadoni.

  Al comma 2, dopo la parola: indennizzare aggiungere le seguenti:, salvo il diritto all'eventuale maggior danno,.
2. 503. Spessotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le eventuali perdite finanziarie, compresi le spese e gli interessi, subite dal consumatore e causate direttamente dal mancato rispetto, da parte di un prestatore di servizi di pagamento partecipante alla procedura di trasferimento, degli obblighi a lui imposti dall'articolo 10 della direttiva n. 2014/92/UE sono rimborsate senza indugio da detto prestatore di servizi di pagamento.
2. 39. Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Mucci, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.

  Al comma 3, sopprimere le parole: di strumenti finanziari.
*2. 42. Pagano.

  Al comma 3, sopprimere le parole: di strumenti finanziari.
*2. 43. Formisano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. L'efficacia delle disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 decorre dal 1o gennaio 2016. La portabilità di cui al presente articolo si svolge secondo procedure di collaborazione interbancaria.
2. 44. Formisano.

  Al comma 4, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso remoto ai servizi bancari con le seguenti: dei propri conti correnti offerti ai consumatori, anche attraverso gli strumenti di accesso via internet ai servizi bancari.
2. 504. Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.

  Al comma 4-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'efficacia delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 decorre dal 1o gennaio 2016. La portabilità di cui al presente articolo si svolge secondo procedure di collaborazione interbancaria.
2. 45. Pagano.

  Al comma 4-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'efficacia delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 decorre dal 31 dicembre 2015. La portabilità di cui al presente articolo si svolge secondo procedure di collaborazione interbancaria.
2. 46. Pagano.

ART. 3.
(Esercizio del credito a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana da parte della Cassa depositi e prestiti Spa).

  Sopprimerlo.
3. 3. Ricciatti, Ferrara, Paglia.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in collaborazione con Simest Spa.
3. 17. Mucci, Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: a sostegno di operazioni di esportazione relative a forniture di merci, servizi o esecuzione di lavori poste in essere da imprese italiane, ovvero verso imprese estere relativamente a operazioni che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto il profilo dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia.
3. 12. Vallascas.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: a sostegno di operazioni di esportazione relative a forniture di merci, servizi o esecuzione di lavori poste in essere da imprese italiane.
3. 13. Da Villa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo un canale di accesso privilegiato al credito in favore delle micro, piccole e medie imprese.
3. 18. Allasia, Prataviera, Busin, Caparini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti concessi da SACE SpA non possono essere utilizzati per favorire attività di delocalizzazione della produzione, pena la restituzione alla medesima SACE SpA dei crediti concessi.
3. 15. Allasia, Prataviera, Busin, Caparini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'efficacia della disposizione è subordinata al parere preventivo dei competenti organi dell'Unione europea.
3. 16. Allasia, Prataviera, Busin, Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le imprese beneficiarie del credito di cui al comma 1 decadono dal beneficio qualora, entro cinque anni dalla concessione dello stesso, delocalizzino in un Paese non appartenente all'Unione Europea.
3. 20. Fantinati.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La SACE pubblica sul proprio sito istituzionale i beneficiari del credito e i relativi investimenti finanziati.
3. 22. Silvia Giordano.

ART. 4.
(Piccole e medie imprese innovative).

  Al comma 1, lettera e), alinea, sostituire le parole: almeno due con la seguente: uno.
*4. 7. Allasia, Prataviera, Busin, Caparini.

  Al comma 1, lettera e), alinea, sostituire le parole: almeno due con la seguente: uno.
*4. 9. Quintarelli, Sottanelli, Bombassei, Falcone.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: della PMI innovativa aggiungere le seguenti:, ovvero che investe in tecnologie per il miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici.

  Conseguentemente, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 24. Prataviera, Allasia, Busin, Caparini.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: della PMI innovativa aggiungere le seguenti:, ovvero che investe in tecnologie per la produzione del bilancio energetico zero.

  Conseguentemente, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 25. Prataviera, Allasia, Busin, Caparini.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: della PMI innovativa aggiungere le seguenti:, ovvero che investe in tecnologie per la cattura o il confinamento totale o parziale delle emissioni inquinanti nell'ambiente.

  Conseguentemente, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 26. Prataviera, Allasia, Busin, Caparini.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: della PMI innovativa aggiungere le seguenti:, ovvero che investe nell'ammodernamento software e nello sviluppo informatico interno all'azienda.

  Conseguentemente, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 27. Guidesi, Allasia, Prataviera, Busin, Caparini.

  Al comma 1, lettera e), numero 1, dopo le parole: termini e licenze d'uso aggiungere le seguenti: investimenti per acquisire tecnologie ad alto profilo innovativo nonché le spese per realizzare altre attività innovative e/o investimenti in altre PMI innovative.
4. 32. Mucci, Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.

  Al comma 1, lettera e), numero 1, dopo le parole: termini e licenze d'uso aggiungere le seguenti: gli investimenti per acquisire tecnologie ad alto profilo innovativo nonché le spese per realizzare altre attività innovative.
4. 33. Mucci, Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: licenze d'uso. aggiungere il seguente periodo: Si intendono altresì come innovative le spese relative ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione di un bene o di un servizio, utilizzando tecnologia abilitante e nuovi metodi di business, di marketing e organizzativi”.
*4. 16. Ricciatti, Ferrara, Paglia.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: licenze d'uso. aggiungere il seguente periodo: Si intendono altresì come innovative le spese relative ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione di un bene o di un servizio, utilizzando tecnologia abilitante e nuovi metodi di business, di marketing e organizzativi”.
*4. 20. Allasia, Prataviera, Busin, Caparini.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: licenze d'uso. aggiungere il seguente periodo: Si intendono altresì come innovative le spese relative ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione di un bene o di un servizio, utilizzando tecnologia abilitante e nuovi metodi di business, di marketing e organizzativi”.
*4. 21. Sottanelli, Bombassei, Falcone.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).
4. 34. Allasia, Prataviera, Busin, Caparini.

  Al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: al quinto con le seguenti: a un decimo.
4. 36. Allasia, Prataviera, Busin, Caparini.

  Al comma 1, lettera e), numero 2, dopo le parole: forza lavoro complessiva, di personale aggiungere le seguenti: che abbia acquisito esperienza e professionalità al servizio di imprese che operano nel settore della ricerca e sviluppo.
4. 37. Allasia, Prataviera, Busin, Caparini.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente numero:
  4) hanno come attività prevalente l'elaborazione di software che consentono l'accrescimento del know how tecnologico per altre imprese, ovvero prodotti con le seguenti licenze open source:
   – BSD 3-Clause «New» or «Revised» license;
   – BSD 2-Clause «Simplified» or «FreeBSD» license;
   – GNU General Public License (GPL);
   – GNU Library or «Lesser» General Public License (LGPL);
   – Apache License 2.0;
   – MIT license;
   – Mozilla Public License 2.0.
4. 501. Mucci, Paglia, Quintarelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Sono assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dal 2015, risorse finanziarie pari a 2 milioni di euro annui, destinate alla istituzione di un Executive Master destinato alla formazione di manager di piccole e medie imprese impegnate in progetti esportazione ed internazionalizzazione.
  1-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:
   a) è individuata, in ragione della specifica esperienza maturata nel settore della formazione manageriale, l'Università destinataria del finanziamento di cui al comma 1-bis;
   b) sono indicati i requisiti che devono possedere i candidati all'ammissione al master, tra i quali una esperienza lavorativa in azienda almeno triennale;
   c) è istituita una commissione, operante a titolo gratuito, composta da un massimo di 10 manager di comprovata esperienza nel settore delle esportazioni e della internazionalizzazione, volta alla selezione dei manager che avranno accesso al master.

  1-quater. Agli oneri di cui al comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 500. Boccadutri.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Rientrano nella definizione di piccole e medie imprese innovative anche le imprese a conduzione familiare che investono risorse di importo non inferiore a 5.000 euro nel ricambio generazionale dell'attività. In favore delle suddette imprese si applicano i commi 9 e seguenti del presente articolo.

  Conseguentemente, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 125. Prataviera, Allasia, Busin, Caparini.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, al comma 7, sopprimere le parole: speciale del registro delle imprese di cui al comma 2, permanendo l'iscrizione alla sezione.
4. 43. Allasia, Prataviera, Busin, Caparini.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le PMI innovative sono annotate nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 per l'implementazione del fascicolo informatico di impresa di cui all'articolo 9, comma 4, della legge n. 180 del 2011 e all'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; l'annotazione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per le PMI innovative: all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera.

  Conseguentemente:
   al comma 3, sostituire le parole:
L'iscrizione con le seguenti: L'annotazione.
   al comma 7, sostituire le parole: dalla sezione speciale del registro delle imprese con le seguenti: dal REA e dal fascicolo informatico di impresa.
*4. 49. Businarolo.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le PMI innovative sono annotate nel REA di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 per l'implementazione del fascicolo informatico di impresa di cui all'articolo 9, comma 4, della legge n. 180 del 2011 e all'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; l'annotazione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, per le PMI innovative, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera.
  Conseguentemente:
   al comma 3, sostituire le parole:
L'iscrizione con le seguenti: L'annotazione.
   al comma 7, sostituire le parole: dalla sezione speciale del registro delle imprese con le seguenti: dal REA e dal fascicolo informatico di impresa.
*4. 50. Ricciatti, Ferrara, Paglia.

  Al comma 4, sopprimere le parole: e il 31 dicembre.
4. 57. Allasia, Prataviera, Busin, Caparini.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei benefici di cui al presente articolo per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme spettanti.
4. 63. Prataviera, Allasia, Busin, Caparini.

  Sopprimere il comma 8.
4. 64. Ricciatti, Ferrara, Paglia.

  Al comma 9, dopo le parole: fatto salvo aggiungere le seguenti:, a decorrere dal 1o gennaio 2018,

  Conseguentemente, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 503. Prataviera, Allasia, Busin, Caparini.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10. 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché la Commissione Nazionale per la Società e la Borsa, definisce le linee guida volte alla promozione dello strumento dell’equity crowdfunding anche per le ristrutturazioni aziendali e per le crisi di aziende in crisi o fallite offrendo la possibilità ai lavoratori dell'azienda di poterla riscattare al fine di valorizzare il capitale umano attraverso l'implementazione di progetti di innovazione di processo o di prodotto, previa valutazione della possibilità di estendere il perimetro applicativo dell’equity crowdfunding anche a tipologie di imprese diverse dalle start-up e dalle «PMI innovative» introdotte dal presente articolo.
4. 502. Ricciatti, Ferrara, Paglia.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10. 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché la Commissione Nazionale per la Società e la Borsa, definisce le linee guida volte alla promozione dello strumento dell’equity crowdfunding anche per le ristrutturazioni aziendali e per le crisi di aziende in crisi al fine di valorizzare il capitale umano attraverso l'implementazione di progetti di innovazione di processo o di prodotto, previa valutazione della possibilità di estendere il perimetro applicativo dell’equity crowdfunding anche a tipologie di imprese diverse dalle start-up e dalle «PMI innovative» introdotte dal presente articolo.
4. 560. Ricciatti, Ferrara, Paglia.

  Al comma 10-bis, primo periodo, sostituire le parole: ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 con le seguenti: ovvero per atto pubblico informatico di cui all'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
4. 553. Abrignani.

  Dopo il comma 10-bis aggiungere i seguenti:
  10-ter. Ai soci di start-up innovative non si applica il contributo minimale di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e al comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.
  10-quater. Le imprese di cui al comma 10-ter possono chiedere senza limiti di anni il rimborso dei contributi versati.
4. 88. Del Grosso.

  Dopo il comma 10-bis aggiungere i seguenti:

  10-ter. Il Ministero dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, definisce uno standard per i requisiti e le procedure per l'accesso ad un bando di finanziamento pubblico da parte di una piccola e media impresa innovativa di cui all'articolo 4 o di una start-up innovativa di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
  10-quater. Il Ministero dello sviluppo economico istituisce presso il sito istituzionale un portale nel quale sono indicate tutte le informazioni e i documenti necessari per accedere ai bandi di finanziamento pubblici e privati diretti ed indiretti a favore delle piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 e delle start-up innovative di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre, 2012, n. 179. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 551. Caso.

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:

  10-ter. Il Ministero dello sviluppo economico istituisce presso il sito istituzionale un portale nel quale sono indicate tutte le informazioni e i documenti necessari per accedere ai bandi di finanziamento pubblici e privati diretti ed indiretti a favore delle piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 e delle start-up innovative di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre, 2012, n. 179. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 85. Caso.

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
  10-ter. Gli atti per l'utilizzo di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo e per l'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari sono redatti per atto pubblico, ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli atti di cui al presente comma sono redatti secondo il modello standard tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e trasmesso al competente ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
4. 552. Nicola Bianchi.

  Al comma 11, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

  a-bis) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) è costituita da non più di sessanta mesi».
4. 100. Ricciatti, Ferrara, Paglia.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11.1. È istituito, entro il 30 luglio 2015, presso il Ministero dello sviluppo economico, un portale informatico che raccoglie tutti gli interventi normativi relativi al settore delle SUI-Start-Up Innovative. Il portale-web deve fornire chiare informazioni rispetto alle modalità di accesso ai bandi, ai finanziamenti e a tutte le forme di sostegno offerte al settore dalle strutture governative, indicando anche gli enti di riferimento preposti come interlocutori dei vari utilizzatori. Il portale deve altresì, avere una sezione dedicata ai territori, nella quale siano indicati tutti i riferimenti regionali e locali, con particolare attenzione ad una mappatura dettagliata di incubatori e strutture di sostegno alle start-up stesse.
4. 117. Vitelli, Sottanelli, Bombassei, Falcone.

  Al comma 11-bis, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   b-bis) all'articolo 26, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
  «9. Ai soci delle start-up innovative, di cui al comma 2 dell'articolo 25, tenuti per tale motivo all'iscrizione alle gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 77 a 84 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello nel quale la società partecipata perde i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 25».
4. 106. Quintarelli, Sottanelli, Bombassei, Falcone.

  Al comma 11-bis, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   b-bis) all'articolo 27-bis, comma 1, dopo le parole: «start-up innovative», ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti «e PMI innovative».
4. 111. Mucci, Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.

  Al comma 11-bis, aggiungere, in fine la seguente lettera:
   b-bis) dopo l'articolo 27-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 27-ter.

  1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito il modello standard per l'uso di strumenti finanziari partecipativi per le imprese start-up innovative, ai sensi dell'articolo 27».
4. 550. Brugnerotto.

  Al comma 11-bis, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   b-bis) all'articolo 28, dopo le parole: «start-up innovative», ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti «e PMI innovative».
4. 557. Mucci, Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.

  Al comma 11-bis, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   b-bis) all'articolo 30, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
  «5-bis. La Consob stabilisce, altresì il valore massimo di 5000 euro per ogni singolo ordine e di 10.000 euro per il totale annuale degli ordini per le persone fisiche nonché di 50.000 euro per ogni singolo ordine e di 100.000 euro per il totale annuale degli ordini per le persone giuridiche.»
4. 555. Mucci, Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.

  Al comma 11-bis, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   b-bis) all'articolo 30, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. L'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è garantito in via prioritaria per le PMI innovative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), numero 3), del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3».
4. 115. Mucci, Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.

  Al comma 11-bis, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   b-bis) all'articolo 31, dopo le parole: «start-up innovative», ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti «e PMI innovative».
4. 112. Mucci, Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.

  Sostituire il comma 11-ter con i seguenti:
  11-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2015, a 16,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 11,1 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2018 e a 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
   a) quanto a 13,8 milioni di euro per l'anno 2016, a 8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai finì del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, quanto a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

  11-ter.1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 1000. Le Commissioni.

  Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
  12-quater. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
   «1-bis. Alle micro, piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo di entità pari o superiore al 10 per cento del proprio bilancio di esercizio, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 25 per cento della media delle spese sostenute con continuità nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Per le finalità del presente comma è riservata una quota, pari a 75 milioni di euro annui per il triennio 2015-2018, delle risorse destinate al credito di imposta di cui al presente articolo».
4. 119. Pagano.

  Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
  12-quater. Le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il primo anno d'inizio attività sono esentate dalla tassa di concessione governativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641. All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 98. Terzoni.

  Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
  12-quater. Ai fini della vidimazione obbligatoria dei libri sociali prevista dell'articolo 2461 del codice civile non dovrà essere corrisposto alcun importo a titolo di diritti di segreteria alle competenti camere di commercio per la prima vidimazione dei libri sociali e fino ad un massimo di mille pagine. All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 97. De Rosa.

   Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
  12-quater. All'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «ad esclusiva trazione elettrica» sono sostituite dalle seguenti: «a trazione elettrica esclusiva o ibrida».
4. 503-bis. Catalano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche alla raccolta di capitali di rischio tramite portali on line). – 1. Le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 17 del regolamento Consob di cui alla delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2013, non si applicano quando ricorrano le seguenti condizioni:
   a) gli ordini siano impartiti da investitori-persone fisiche e il relativo controvalore sia inferiore a cinquemila euro per singolo ordine e a diecimila euro considerando gli ordini complessivi annuali;
   b) gli ordini siano impartiti da investitori-persone giuridiche e il relativo controvalore sia inferiore a cinquantamila euro per singolo ordine, e a centomila euro considerando gli ordini complessivi annuali.

  2. Ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale per la raccolta di capitali di rischio da parte delle start-up innovative e PMI innovative, non è prevista la sottoscrizione di strumenti finanziari da parte di investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative previsto all'articolo 25, comma 5, del decreto.
  3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la Consob adegua il Regolamento di cui al primo comma alle disposizioni di cui al presente articolo.
4. 07. Sorial.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico ai fini del coworking). – 1. Al fine di stimolare la nascita di nuove start-up innovative, lo Stato promuove l'utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico non utilizzato, previa riqualificazione energetica e antisismica dell'edificio interessato, al fine di istituire spazi di coworking,
  2. Sono ammissibili progetti con finalità di cui al comma 1, attraverso accordi di programma ai sensi del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o dai singoli enti locali.
  3. In caso di esistenza di immobili del patrimonio immobiliare pubblico non utilizzato per il quale l'amministrazione locale nel cui territorio l'immobile stesso insiste, l'approvazione di apposito accordo di programma ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha valenza di variante urbanistica. Allo scopo di individuare i contenuti dell'accordo di programma, il Comune presenta un proprio progetto di mutamento di destinazione d'uso al Ministero titolare del bene che è tenuto a valutarlo salvo opponga diversa ipotesi di utilizzo finanziata o in corso di finanziamento. La variante urbanistica costituisce titolo per l'agenzia del demanio all'alienazione, concessione o costituzione del diritto di superficie sull'immobile interessato.
  4. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di conversione del presente decreto-legge, promuove la ricognizione degli edifici e degli immobili pubblici e privati di cui al comma 1, e ne redige il relativo elenco.
  5. Le regioni, nel rispetto delle rispettive competenze, sentite le competenti commissioni consiliari, possono esercitare sugli edifici e sugli immobili di cui al comma 1, iscritti nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, il diritto di prelazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
  6. I comuni, nella redazione dei nuovi piani urbanistici generali, prevedono prioritariamente disposizioni relative al riutilizzo funzionale degli edifici e degli immobili di cui al comma 1.
  7. Gli enti locali che intendono acquisire o utilizzare gli edifici e gli immobili di cui all'articolo 1 ubicati nel loro territorio presentano alla regione, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita domanda di contributo corredata da una relazione che indichi la destinazione d'uso nonché il preventivo di spesa per l'acquisto e per gli interventi necessari a garantire il pieno utilizzo dell'immobile.
  8. Le regioni trasmettono le domande di contributo di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze che, con apposito decreto, entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce criteri e modalità per la loro presentazione. Entro la medesima data il Ministero dell'economia e delle finanze individua altresì, d'intesa con le regioni, i criteri di priorità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, tenuto conto della destinazione d'uso e dell'entità demografica degli enti locali interessati.
4. 0503. Della Valle.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – 1. All'articolo 25, comma 2, lettera h), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, dopo il numero 3), è inserito il seguente:
   4) aver vinto un bando di concorso indetto da un incubatore di cui al successivo comma 5 o da una istituzione non avente finalità di lucro e avente come oggetto della sua attività la promozione, lo sviluppo e il finanziamento di start-up innovative, ed essere incubati presso la medesima istituzione per un periodo di tempo non eccedente i quarantotto mesi.
4. 016. Quintarelli, Sottanelli, Bombassei, Falcone.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Fondo venture capital per l'industria).

  1. La Cassa dei depositi e prestiti Spa è autorizzata ad istituire un apposito Fondo speciale, denominato «Fondo venture capital per l'industria», con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro annui a valere sulle disponibilità del Fondo strategico italiano istituito nell'ambito della medesima Cassa, destinato all'integrazione di ulteriori fondi di investimento privati di venture capital tesi a dotare di maggiore capitale di rischio i progetti imprenditoriali che hanno come oggetto lo sviluppo di nuove tecnologie ad elevato potenziale di crescita elaborati attraverso il coinvolgimento di università e centri di ricerca pubblica. Tali progetti presentano le seguenti caratteristiche:
   a) elevato contenuto tecnologico (high tech);

   b) progetto imprenditoriale in fase precompetitiva;

   c) elevato rischio connesso allo sviluppo della tecnologia in progetto;

   d) incertezza relativa alla connessione tra contenuto tecnologico e mercato;

   e) periodo di rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo.

  2. Il finanziamento erogato dalla Cassa depositi e prestiti Spa, mediante il Fondo di cui al comma 1, ad uno o più fondi di investimento privati di venture capital non deve superare l'ammontare del 50 per cento del totale del patrimonio del fondo da integrare.
  3. La durata del finanziamento di ciascun fondo di cui al comma 2, da parte della Cassa depositi e prestiti Spa, non può essere superiore a dieci anni.
  4. La remunerazione riconosciuta alla Cassa depositi e prestiti Spa per il finanziamento di cui al comma 2 non può essere superiore a quella corrispondente al tasso Euribor rilevato alla data della concessione del finanziamento più 2 punti percentuali per ciascun anno di durata del finanziamento.
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono le modalità di attuazione del presente articolo ed individuati i fondi di investimento privati di venture capital da integrare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 0500. Ricciatti, Ferrara, Paglia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 2015, un fondo finalizzato a escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive le start-up innovative di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni. La dotazione annua del fondo è di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
  2. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
  Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
  Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
4. 0501. Luigi Gallo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Alle start-up innovative è riconosciuto l'esclusione dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi beni strumentali fatti entrare dalla data di conversione del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2020.
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti. L'agevolazione è revocata se la start-up innovativa cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio d'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo al loro acquisto.
  3. L'agevolazione è altresì revocata se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo spazio economico europeo.
4. 0502. Di Vita.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al comma 56 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 le parole: «10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro».
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 150 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione del 20 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.
4. 0504. Crippa.
(Inammissibile)

ART. 5.
(Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali).

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e modelli con le seguenti:, modelli, brevetti europei e marchi comunitari.
5. 5. Mucci, Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
5. 6. Ricciatti, Ferrara, Paglia.

ART. 7.
(Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese).

  Sopprimerlo.
7. 1. Capezzone, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marti, Palese, Picchi, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 1, capoverso Art. 15, comma 1, secondo periodo, dopo le parole gruppi di imprese aggiungere le seguenti: fino a 250 dipendenti.
7. 6. Liuzzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 15, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: sede in Italia (di seguito, le «Imprese») aggiungere le parole:, selezionati sulla base di criteri stabiliti nello Statuto avuto riguardo alla rilevanza economica, industriale o tecnologica delle imprese interessate,
7. 7. Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Bombassei, Falcone.

  Al comma 1, capoverso Art. 15, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: da adeguate prospettive industriali aggiungere le seguenti:, occupazionali.
7. 8. Allasia, Prataviera, Busin, Caparini.

  Al comma 1, capoverso Art. 15, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: occupazionale con le seguenti: degli attuali livelli occupazionali.
7. 501. Massimiliano Bernini.

  Al comma 1, capoverso Art. 15, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anche attraverso con le seguenti: attraverso.
7. 502. Carinelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La Società, nell'ambito delle proprie funzioni disciplinate al comma 2 del presente articolo, può succedere nel rapporto esistente, anche ridefinendone le condizioni e i termini, tra le micro, piccole e medie imprese con le Banche nei casi dell'esercizio da parte delle micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, della sospensione del pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017 ai sensi del comma 246 dell'articolo 1 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, per la quota parte di aumento di interessi derivanti dalla sospensione della quota capitale del mutuo e dei finanziamenti e della conseguente loro dilazione. Conseguentemente, la Società diventa titolare di quote azionarie o del capitale sociale delle micro, piccole e medie imprese percependone gli utili. A tal fine la Società provvede attraverso risorse proprie derivanti dalle attività da essa poste in essere ai sensi del comma 2 del presente articolo e dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, che per favorire l'accesso al credito non bancario è estesa alla Società a fronte di operazioni finanziarie rientranti tra quelle ammissibili alla garanzia del medesimo Fondo sulla base della normativa vigente nazionale e comunitaria.
7. 500. Cariello.

  Al comma 1, capoverso Art. 15, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:, ivi compresi gli enti previdenziali in quota minoritaria.
7. 503. Cominardi.

  Al comma 1, capoverso Art. 15, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: sono volte a favorire aggiungere le seguenti: la partecipazione al capitale di investitori privati rispetto a investitori pubblici e.
7. 12. Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Bombassei, Falcone.

  Al comma 1, capoverso Art. 15, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
7. 13. Ricciatti, Ferrara, Paglia.

  Al comma 1, capoverso Art. 15, comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, incluso il diritto di approvare come separata categoria azionaria ciascun investimento.
7. 14. Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Bombassei, Falcone.

  Al comma 1, capoverso Art. 15, comma 5, sostituire il primo periodo con i seguenti: L'organo amministrativo della Società, il direttore generale e gli altri soggetti che concorrono alla gestione della Società sono nominati secondo criteri e procedure previsti dallo Statuto che prevedono la necessità del voto favorevole della maggioranza degli azionisti che non si avvalgono della garanzia dello Stato. L'organo amministrativo e gli altri soggetti che concorrono alla gestione della Società operano in conformità ai principi di neutralità, imparzialità e trasparenza.
7. 15. Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Bombassei, Falcone.

  Al comma 1, capoverso Art. 15, comma 7, primo periodo, dopo le parole: ai diritti dei soggetti che aggiungere le seguenti: si avvalgono o.
7. 272. Prataviera, Allasia, Busin, Caparini.

  Al comma 1, capoverso Art. 15, comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
7. 20. Ricciatti, Ferrara, Paglia.

  Al comma 1, capoverso Art. 15, comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: è comunicato aggiungere le seguenti: per il parere alle competenti Commissioni parlamentari e.
7. 22. Allasia, Prataviera, Busin, Caparini.

  Al comma 1, capoverso Art. 15, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Presso la Società di cui al comma 1 è, altresì, istituita una Sezione Speciale per le piccole e medie imprese volta a promuovere:
   1) strumenti di consolidamento dei debiti;
   2) istituti che veicolano il capitale delle piccole e medie imprese anche sotto forma di prestiti partecipativi, in ottica di rete, di consorzi, e di filiera;
   3) consulenze per piani di riconversione delle attività.
7. 23. Ricciatti, Ferrara, Paglia.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disciplina delle società di leasing e dei contratti leasing).

  1. Al fine di sostenere la ripresa degli investimenti da parte delle imprese allineando la disciplina delle banche e degli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di locazione finanziaria a quella vigente negli altri Paesi europei, all'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
  «8-bis. Per locazione finanziaria si intende il contratto, diverso da quello di cui al comma 1, con il quale la banca o l'intermediario finanziario si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.
  8-ter. La risoluzione del contratto per inadempimento non si estende alle prestazioni già eseguite. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento dell'utilizzatore, questi deve restituire il bene alla banca o all'intermediario finanziario; a sua volta la banca o l'intermediario finanziario deve corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o dalla ricollocazione del bene dedotta la somma dei canoni scaduti fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto; l'eventuale differenza negativa deve essere invece corrisposta dall'utilizzatore alla banca o all'intermediario finanziario»;

   b) alla rubrica, dopo la parola: «immobili» sono aggiunte le seguenti: «e dei contratti di locazione finanziaria».
7. 01. Marco Di Maio, Fregolent, Ascani, Moretto, Vazio, Patriarca, Galperti, Coppola, Lodolini, Morani, Donati.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Inadempimento dell'utilizzatore nei contratti di locazione finanziaria).

  1. Nei contratti di locazione finanziaria la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore non si estende alle prestazioni già eseguite. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente.
  2. Nelle attività di vendita e ricollocazione del bene, di cui al comma 1, il concedente deve attenersi a criteri di trasparenza e pubblicità nei confronti dell'utilizzatore.
  3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al leasing operativo senza opzione finale di acquisto.
*7. 0500. Boccadutri, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Inadempimento dell'utilizzatore nei contratti di locazione finanziaria).

  1. Nei contratti di locazione finanziaria la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore non si estende alle prestazioni già eseguite. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente.
  2. Nelle attività di vendita e ricollocazione del bene, di cui al comma 1, il concedente deve attenersi a criteri di trasparenza e pubblicità nei confronti dell'utilizzatore.
  3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al leasing operativo senza opzione finale di acquisto.
*7. 0501. Abrignani.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  Art. 7-bis. – (Modifiche alla legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre). – 1. All'articolo 3, comma 1, della legge 7 ottobre 2014, n. 154, la lettera b) è soppressa.
7. 03. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  Art. 7-bis. (Modifiche alla legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre). – 1. All'articolo 3 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera b) è sostituita con la seguente:
    «b) prevedere, solo se necessario, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) secondo le rispettive competenze ed in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE; nell'esercizio dei poteri regolamentari le autorità di vigilanza tengono conto dei princìpi di vigilanza adottati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea;».
7. 02. Busin, Allasia, Prataviera, Caparini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  Art. 7-bis. – (Garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria). – 1. Al comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche e integrazioni, le parole: «cinquecento milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «cinquecentocinquanta milioni di euro».
  2. Al fine dell'integrazione delle risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato per i debiti contratti da imprese in amministrazione straordinaria, ai sensi del comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 21 milioni di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede:
   a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015 mediante utilizzo del fondo di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
   b) quanto a 21 milioni di euro per l'anno 2016 mediante utilizzo del fondo di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
7. 0502. Pelillo.

ART. 8.
(Ricorso facoltativo alla provvista CDP per banche e intermediari finanziari che erogano finanziamenti alle PMI).

  Al comma 2, premettere le parole: Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
8. 4. Allasia, Prataviera, Busin, Caparini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Misure per la promozione degli investimenti pubblici).

  1. Per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici per le sole regioni che non hanno utilizzato le anticipazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non rilevano gli impegni in conto capitale per investimenti nel saldo di competenza di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8. 032. Allasia, Guidesi, Caparini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Investimenti per la valorizzazione del patrimonio pubblico).

  1. Al fine di favorire gli investimenti e di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse comune fra più pubbliche Amministrazioni, la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra Enti pubblici è operata in regime di esenzione fiscale.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 029. Grimoldi, Allasia, Caparini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Investimenti connessi ad EXPO 2015).

  1. Anche per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici non rilevano gli impegni e i pagamenti in conto capitale nei saldi di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per investimenti regionali connessi e necessari ad opere e mezzi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, così come integrato e sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, e opere necessarie per l'accessibilità ad EXPO 2015 individuate dal Tavolo Lombardia istituito dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, nonché interventi atti a migliorare l'accessibilità ad EXPO 2015 per favorire la mobilità dei visitatori e la fruizione turistica, nei limiti di 150 milioni. Agli effetti finanziari in termini di indebitamento netto si provvede per 80 milioni a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 12-sexies-decies, dell'articolo 10, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, e per 70 milioni tramite riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
8. 031. Allasia, Guidesi, Caparini.

ART. 8-bis.
(Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese).

  Sopprimere il comma 2.
8-bis. 500. Ricciatti, Ferrara, Paglia.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  3-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'ultimo periodo è soppresso.
  3-ter. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La garanzia diretta su singola operazione non può essere concessa per un ammontare superiore al 60 per cento dell'operazione».
  3-quater. L'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:
   «a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un Comitato, composto da: due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente; due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze di cui uno con funzione di vice presidente, un rappresentante della Unità di valutazione di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430; un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente dei rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese commerciali, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese artigiane, un rappresentante dell'Associazione Bancaria Italiana, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale dei confidi». Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del comitato, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del comitato da parte del gestore decade l'attuale organo di amministrazione del Fondo.
8-bis. 21. Sottanelli, Bombassei, Falcone.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  3-bis. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La garanzia diretta su singola operazione non può essere concessa per un ammontare superiore al 60 per cento dell'operazione».
  3-ter. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un Comitato, composto da: due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno con funzione di presidente; due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vice presidente, un rappresentante della Unità di valutazione di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430; un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente dei rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese commerciali, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese artigiane, un rappresentante dell'Associazione Bancaria Italiana, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale dei confidi. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del comitato, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del comitato da parte del gestore decade l'attuale organo di amministrazione del Fondo.».
8-bis. 501. Ricciatti, Ferrara, Paglia.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La garanzia diretta su singola operazione non può essere concessa per un ammontare superiore al 60 per cento dell'operazione».
*8-bis. 9. Ricciatti, Ferrara, Paglia.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La garanzia diretta su singola operazione non può essere concessa per un ammontare superiore al 60 per cento dell'operazione».
*8-bis. 12. Sottanelli, Bombassei, Falcone.

ART. 8-ter.
(Modifica all'articolo 2-
bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, in materia di garanzie in favore delle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale sottoposte ad amministrazione straordinaria).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 8-ter. – (Intervento del Fondo di garanzia a sostegno delle imprese dell'indotto ILVA). – 1. Le garanzie di cui all'articolo 2-bis del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono concesse fino all'80 per cento delle operazioni finanziarie assistite, a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per impresa. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo è riconosciuta priorità di istruttoria e delibera.
  2. Per la valutazione delle operazioni finanziarie di cui al comma 1, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, criteri di valutazione adeguati alla specifica situazione delle imprese beneficiarie.
8-ter. 500. Pelillo.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 8-ter. – (Intervento del Fondo di garanzia a sostegno delle imprese dell'indotto ILVA). – 1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
   «2-bis. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse fino all'80 per cento delle operazioni finanziarie assistite, a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per impresa. La valutazione del merito di credito delle imprese beneficiarie è effettuata dai soggetti richiedenti, senza ulteriori valutazioni da parte del Consiglio di Gestione del Fondo. A tal fine, l'impresa beneficiaria, alla data della richiesta da parte del soggetto finanziatore, non deve avere in essere alcun affidamento con quest'ultimo né con altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario. La richiesta di garanzia deve essere corredata da conforme dichiarazione da parte del soggetto finanziatore, pena l'inammissibilità della stessa. Ai fini della determinazione dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio da effettuare a fronte delle garanzie concesse, alla richiesta di garanzia deve comunque essere allegata copia degli ultimi due bilanci approvati dell'impresa beneficiaria. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo è riconosciuta priorità di istruttoria e delibera».
8-ter. 501. Pelillo.