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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 24 marzo 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 24 marzo 2015.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Dorina Bianchi, Stella Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Chaouki, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Cominelli, Costa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone, Gianni Farina, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Galati, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupo, Madia, Manciulli, Mannino, Marotta, Merlo, Meta, Nicoletti, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Polverini, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Sanga, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Turco, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vignaroli, Vito Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Dorina Bianchi, Stella Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Chaouki, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Cominelli, Costa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone, Gianni Farina, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Galati, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupo, Madia, Manciulli, Mannino, Marotta, Merlo, Meta, Nicoletti, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Polverini, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Sanga, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Turco, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vignaroli, Vito, Zanetti.

Annunzio di una proposta di legge.

  In data 23 marzo 2015 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
   DANIELE FARINA ed altri: «Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e alla legge 17 luglio 1942, n. 907, in materia di monopolio della cannabis e dei suoi derivati» (2982).

  Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di una proposta di inchiesta parlamentare.

  In data 23 marzo 2015 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:
   FRANCO BORDO e SCOTTO: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla mancata applicazione dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari da parte degli enti pubblici preposti al controllo» (Doc. XXII, n. 43).

  Sarà stampata e distribuita.

Trasmissioni dal Ministro dello sviluppo economico.

  Il Ministro dello sviluppo economico, con lettere del 17 marzo 2015, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data ai seguenti ordini del giorno, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 29 ottobre 2014: Boccadutri n. 9/2629-AR/1, Binetti n. 9/2629-AR/52 e Franco Bordo ed altri n. 9/2629-AR/68, riguardanti iniziative finalizzate ad ampliare l'accesso alle reti di comunicazione elettronica a banda larga ed ultralarga; Ruocco n. 9/2629-AR/170, concernente la razionalizzazione del sistema degli incentivi per l'internazionalizzazione delle imprese; Labriola n. 9/2629-AR/7, Crivellari ed altri n. 9/2629-AR/10, Sannicandro ed altri n. 9/2629-AR/59, Abrignani n. 9/2629-AR/89, Di Vita n. 9/2629-AR/109, Luigi Di Maio n. 9/2629-AR/143, Mariastella Bianchi ed altri n. 9/2629-AR/211, Folino ed altri n. 9/2629-AR/227 e, per la parte di propria competenza, Speranza ed altri n. 9/2629-AR/222, concernenti le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.
  Il Ministro ha altresì trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno Liuzzi n. 9/2679-bis-A/152, riguardante lo stanziamento di ulteriori fondi per il completamento del Piano nazionale della banda ultralarga, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 30 novembre 2014, e Scagliusi ed altri n. 9/2679-bis-B/94, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 22 dicembre 2014, concernente la riduzione del canone di abbonamento RAI.
  Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alle Commissioni IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive) competenti per materia.

  Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 20 marzo 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-quater, comma 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, il rapporto sull'andamento delle autorizzazioni concernenti la realizzazione o il potenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, relativo al periodo 1o marzo 2014 – 28 febbraio 2015.

  Questa documentazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissioni dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettere del 17 marzo 2015, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno Grande ed altri n. 9/2149/28, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 marzo 2014, sulle iniziative di soccorso in favore delle popolazioni della Repubblica Centrafricana, nonché quattro note relative all'attuazione data ai seguenti ordini del giorno, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 settembre 2014: Amendola ed altri n. 9/2598-AR/2 e Piras ed altri n. 9/2598-AR/6, sulla proposta di costituzione, sotto l'egida dell'ONU, di una forza internazionale di pace e di monitoraggio dei confini e del rispetto della tregua nella striscia di Gaza, Nicchi ed altri n. 9/2598-AR/7, sulla promozione di ulteriori iniziative a sostegno del processo di pace fra Israele e Palestina, anche destinando ulteriori risorse al Consolato italiano a Gerusalemme ed ai progetti di cooperazione allo sviluppo, Santerini ed altri n. 9/2598-AR/14, sulle iniziative di cooperazione finalizzate al ripristino della convivenza tra comunità, gruppi etnici e religiosi diversi.
  Il Ministro ha altresì trasmesso quattro note relative all'attuazione data ai seguenti ordini del giorno: Gianni Farina ed altri n. 9/2679-bis-A/222, concernente l'incentivazione delle attività di promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, Manlio Di Stefano n. 9/2679-bis-A/114, sul riallineamento dell'Italia agli standard internazionali in materia di cooperazione allo sviluppo e l'adeguata illustrazione delle attività previste nell'ambito della Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2015 nonché, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno Fedi ed altri n. 9/2679-bis-A/225, concernente iniziative di rilancio del progetto di un Museo nazionale delle migrazioni, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 30 novembre 2014, Locatelli ed altri n. 9/2679-bis-B/4, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 22 dicembre 2014, sull'incremento delle risorse per la cooperazione bilaterale e la non applicazione dell'IVA sui beni delle ONG da impiegare nell'ambito dei programmi di cooperazione.
  Il Ministro ha infine trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di propria competenza, alla risoluzione conclusiva Berlinghieri ed altri n. 8/00082, accolta dal Governo ed approvata dalle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea) nella seduta del 22 ottobre 2014, sulla strategia dell'Unione europea per la regione alpina (EUSALP).
  Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alle Commissioni III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea) competenti per materia.

Trasmissione dal Ministro della difesa.

  Il Ministro della difesa, con lettera del 18 marzo 2015, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno Paolo Bernini ed altri n. 9/2295/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 dicembre 2014, concernente l'emanazione del regolamento disciplinante le nuove disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) competente per materia.

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 23 marzo 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, commi 3 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la documentazione relativa ai casi di violazione di norme europee o a procedure di pre-infrazione, in quanto posti alla base di disposizioni contenute nel disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014» (atto Camera n. 2977).

  Questa documentazione è trasmessa alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Garante del contribuente per la Liguria.

  Il Garante del contribuente per la Liguria, con lettera in data 16 marzo 2015, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2014, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

   Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomine ministeriali.

   La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 marzo 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
   alla VIII Commissione (Ambiente) le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
    alla dottoressa Loredana Cappelloni, l'incarico di consulenza, studio e ricerca per il coordinamento di attività istituzionali dell'Amministrazione per il raggiungimento di obiettivi strategici, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici;
alla dottoressa Bernadette Veca, l'incarico di direttore della Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici;

   alla IX Commissione (Trasporti) le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
    all'ingegner Sergio Dondolini, l'incarico di direttore della Direzione generale per la sicurezza stradale, nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;
all'ingegner Maurizio Girolamo Vitelli, l'incarico di direttore della Direzione generale per la motorizzazione, nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

   Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 24 marzo 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante approvazione di modifiche al titolo VII e al quinto comma dell'articolo 31 dello statuto della RAI – Radiotelevisione italiana Spa (151).

  Questa richiesta è assegnata dal Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 aprile 2015.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: FERRANTI ED ALTRI: MODIFICHE AL CODICE PENALE IN MATERIA DI PRESCRIZIONE DEL REATO (A.C. 2150-A) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: COLLETTI ED ALTRI; MAZZIOTTI DI CELSO ED ALTRI; PAGANO (A.C. 1174-1528-2767)

A.C. 2150-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 2150-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 2150-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 157 del codice penale).

  1. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Modifica all'articolo 157 del codice penale).

  Sopprimerlo.
*1. 8. Pagano.

  Sopprimerlo.
*1. 60. Di Lello.

  Sopprimerlo.
*1. 80. Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi, Sarro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 157 del codice penale).

  1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria»;
   b) il quinto comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni».
(Testo alternativo del relatore di minoranza, Colletti)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Nel Titolo III del libro V della Parte seconda del codice di procedura penale, dopo l'articolo 346 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 346-bis. – (Prescrizione del procedimento). – 1. Il giudice dichiara non doversi procedere per prescrizione del procedimento quando, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 346-ter:
   a) dal momento in cui è pervenuta all'autorità giudiziaria una notizia di reato sono decorsi più di due anni senza che sia stato emesso il provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale;
   b) dal provvedimento di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stato dichiarato aperto il dibattimento;
   c) dalla dichiarazione di cui alla lettera b) sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;
   d) dalla sentenza di cui alla lettera c) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;
   e) dalla sentenza che definisce il giudizio di appello sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;
   f) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata nuova sentenza da parte della Corte di cassazione.

  2. I termini di cui al comma 1 possono essere aumentati sino a sei mesi. Tale ulteriore termine viene imputato a quello della fase precedente, ove non sia stato completamente utilizzato, ovvero a quello della fase successiva, che viene ridotto per la durata corrispondente.
  3. Nel caso in cui sia necessaria una rogatoria internazionale, il termine di fase è aumentato del tempo necessario al suo espletamento.
  Art. 346-ter. – (Sospensione del corso della prescrizione del procedimento). – 1. Il corso dei termini indicati nell'articolo 346-bis è sospeso:
   a) nei casi di autorizzazione a procedere o di questione deferita ad altro giudice, e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;
   b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;
   c) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori, che rendano privi di assistenza uno o più imputati;
   d) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

  2. Nei casi di autorizzazione a procedere, la sospensione di cui al comma 1 si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta.
  3. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. Nel caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità giudiziaria riceve notizia che l'autorità competente ha accolto la richiesta.
  4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono se essi chiedono che nei loro confronti si proceda separatamente e se il giudice dispone la separazione, ritenendo che la stessa sia utile ai fini della speditezza del processo.
  5. Quando si procede congiuntamente per più reati, la sospensione del corso della prescrizione per taluno di essi opera anche nei confronti degli altri.
  Art. 346-quater. – (Richiesta di prosecuzione). – 1. L'imputato può richiedere che si proceda, nonostante siano maturati i presupposti per la dichiarazione di prescrizione di cui all'articolo 346-bis. La richiesta è formulata personalmente in udienza, ovvero è presentata dall'interessato personalmente, o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.
  2. Qualora il giudice abbia già dichiarato di non dover procedere per prescrizione del procedimento e l'imputato non abbia avuto la possibilità di presentare previamente la richiesta di cui al comma 1, la stessa può essere presentata entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. In tal caso il giudice revoca la precedente declaratoria e dispone procedersi.
  3. La richiesta non è revocabile e non può essere formulata solamente nei confronti di taluna delle imputazioni formulate. Se in una fase successiva del procedimento maturano nuovamente i presupposti per la dichiarazione di prescrizione, la richiesta deve essere rinnovata.
  4. Ove si sia proceduto in seguito alla richiesta di cui al comma 1, la causa di improcedibilità non può più essere invocata né applicata.
  5. Qualora si proceda congiuntamente nei confronti di più imputati, la richiesta di taluno non impedisce la declaratoria di improcedibilità nei confronti degli altri».
1. 220. Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi, Sarro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Nel Titolo III del libro V della Parte seconda del codice di procedura penale, dopo l'articolo 346 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 346-bis. – (Improcedibilità del procedimento). – 1. Il giudice dichiara non doversi procedere per prescrizione del procedimento quando, fatti salvi i casi di sospensione del corso della prescrizione di cui al presente codice, intercorrono più di due anni tra ciascuno degli atti interruttivi di cui al comma 2 e i successivi.
  2. Costituiscono atti interruttivi del corso della prescrizione del procedimento: l'iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona alla quale il reato è attribuito; l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto; l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice; l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio; il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione; la richiesta di rinvio a giudizio; il decreto di fissazione dell'udienza preliminare; l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato; il decreto di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena; la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo; il decreto penale di condanna; il decreto che dispone il giudizio immediato; il decreto che dispone il giudizio; il decreto di citazione a giudizio; la sentenza che definisce un grado del giudizio; l'atto di impugnazione.».
1. 221. Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi, Sarro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:
  «La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a cinque anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria».
1. 83. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Sarti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 157 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente:
  «La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato di un terzo e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a cinque anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.».
1. 82. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 157 del codice penale, i commi dal primo al quinto sono sostituiti dai seguenti:
  «La prescrizione estingue il reato se l'azione penale non viene esercitata:
   1) entro dodici anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni;
   2) entro otto anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni;
   3) entro sette anni dalla consumazione dei reato per i reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni;
   4) entro cinque anni dalla consumazione del reato i reati puniti con pena interdittiva, prescrittiva o pecuniaria.

  Quando per il reato sono previste, alternativamente ovvero cumulativamente, pene di specie diversa, per determinare il termine di prescrizione si fa riferimento alla pena più grave.
  Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti.
  Se l'azione penale è stata esercitata nei termini indicati nel codice di procedura penale, ai fini della prescrizione, decorrono i seguenti ulteriori termini:
   1) cinque anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giudizio;
   2) due anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il secondo grado di giudizio.».
1. 3. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 157 del codice penale, i commi dal primo al quinto sono sostituiti dai seguenti:
  «La prescrizione estingue il reato:
   1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
   2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
   3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
   4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;
   5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;
   6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.

  Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.
  Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.».
1. 4. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 157, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «stabilita dalla legge» sono aggiunte le seguenti: «aumentato della metà».

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: Modifica con la seguente: Modifiche.
1. 84. Formisano.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 157, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «stabilita dalla legge» sono aggiunte le seguenti: «aumentato di un terzo».

  Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: agli articoli 318, 319 e 319-ter con le seguenti: al Libro II, Titolo II del codice penale nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile.
1. 85. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Sarti.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 157, primo comma, del codice penale, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni».

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: Modifica con la seguente: Modifiche.
1. 86. Formisano.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 157, primo comma, del codice penale, le parole da: «e a quattro anni se si tratta di contravvenzione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.».

  Conseguentemente, sostituire il comma 1 con il seguente:
  
1. All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, le parole: «per i reati di cui agli articoli 449», sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, 4, 5, 10 e 11, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 374, 434, 437, 449, 476, 479».
1. 20. Daniele Farina, Sannicandro, Paglia, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 157 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole da: «e a quattro anni se si tratta di contravvenzione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni.».

  Conseguentemente, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, le parole: «per i reati di cui agli articoli 449», sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, 4, 5, 10 e 11, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 374, 434, 437, 449, 476, 479».
1. 21. Daniele Farina, Sannicandro, Paglia, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 157 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole da: «e a quattro anni se si tratta di contravvenzione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni.».

  Conseguentemente, sostituire il comma 1 con il seguente:
  
1. All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, le parole: «per i reati di cui agli articoli 449», sono sostituite con le seguenti: «per i reati di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, 4, 5, 10 e 11, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 374, 434, 437, 449, 476, 479».
1. 7. Daniele Farina, Sannicandro, Paglia, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 157, primo comma, del codice penale, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: Modifica con la seguente: Modifiche.
1. 87. Formisano.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Il terzo comma dell'articolo 157 del codice penale è abrogato.
1. 6. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 157, quinto comma, del codice penale, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: Modifica con la seguente: Modifiche.
1. 88. Formisano.

  Al comma 1, sostituire le parole: che precedono con la seguente: precedenti.
1. 63. Di Lello.

  Al comma 1, sostituire le parole: aumentati della metà con la seguente: raddoppiati.
1. 89. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni.

  Al comma 1, sostituire le parole: aumentati della metà con le seguenti: aumentati di un dodicesimo.
1. 64. Di Lello.

  Al comma 1, sostituire le parole: aumentati della metà con le seguenti: aumentati di un undicesimo.
1. 65. Di Lello.

  Al comma 1, sostituire le parole: aumentati della metà con le seguenti: aumentati di un decimo.
1. 66. Di Lello.

  Al comma 1, sostituire le parole: aumentati della metà con le seguenti: aumentati di un nono.
1. 67. Di Lello.

  Al comma 1, sostituire le parole: aumentati della metà con le seguenti: aumentati di un ottavo.
1. 68. Di Lello.

  Al comma 1, sostituire le parole: aumentati della metà con le seguenti: aumentati di un settimo.
1. 69. Di Lello.

  Al comma 1, sostituire le parole: aumentati della metà con le seguenti: aumentati di un sesto.
1. 70. Di Lello.

  Al comma 1, sostituire le parole: aumentati della metà con le seguenti: aumentati di un quinto.
*1. 71. Di Lello.

  Al comma 1, sostituire le parole: aumentati della metà con le seguenti: aumentati di un quinto.
*1. 90. Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi, Sarro.

  Al comma 1, sostituire le parole: aumentati della metà con le seguenti: aumentati di un quarto.
**1. 72. Di Lello.

  Al comma 1, sostituire le parole: aumentati della metà con le seguenti: aumentati di un quarto.
**1. 91. Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi, Sarro.

  Al comma 1, sostituire le parole: aumentati della metà con le seguenti: aumentati di un terzo.
*1. 73. Di Lello.

  Al comma 1, sostituire le parole: aumentati della metà con le seguenti: aumentati di un terzo.
*1. 92. Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi, Sarro.

  Al comma 1, sopprimere la parola: 318,
1. 74. Di Lello.

  Al comma 1, sostituire le parole: 318, 319 e 319-ter con le seguenti: 314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 323, 346-bis e 589.
1. 93. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Sarti.

  Al comma 1, sostituire le parole: 318, 319 e 319-ter con le seguenti: 317, 318, 319, 319-ter e 319-quater.
1. 94. Formisano.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , 319.
1. 75. Di Lello.

  Al comma 1, sostituire le parole:, 319 e 319-ter con le seguenti: e 319.
1. 76. Di Lello.

  Al comma 1, sostituire le parole: e 319-ter con le seguenti:, 319-ter e 319-quater.
1. 77. Ferranti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e per tutti i delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro II, Titolo II, del codice penale.
1. 95. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e per tutti i delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro II, Titolo II, Capo I, del codice penale.
1. 96. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 157 del codice penale, dopo l'ottavo comma è aggiunto il seguente:
  «La prescrizione non opera, a seguito di ricorso per cassazione, in caso di inammissibilità ovvero manifesta infondatezza dell'impugnazione proposta dall'imputato».
1. 17. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

A.C. 2150-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Modifica all'articolo 158 del codice penale).

  1. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del quattordicesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Modifica all'articolo 158 del codice penale).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifica all'articolo 158 del codice penale).

  1. All'articolo 158, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «permanente» sono inserite le seguenti: «o continuato» e dopo la parola: «permanenza» sono aggiunte le seguenti: «o la continuazione».
(Testo alternativo del relatore di minoranza, Colletti)

  Al comma 1, premettere, il seguente:
  01. All'articolo 158, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «permanente» sono aggiunte le seguenti: «o continuato» e dopo la parola: «permanenza» sono aggiunte le seguenti: «o la continuazione».
2. 6. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

  Al comma 1, premettere, il seguente:
  01. All'articolo 158, primo comma, del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine decorre dalla notizia di reato; ma inizia comunque a decorrere quando dal fatto è trascorso un tempo pari alla metà di quello indicato nel primo comma dell'articolo 157.».

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: modifica con la seguente: modifiche.
2. 69. Formisano.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: il seguente comma con le seguenti: i seguenti periodi.
2. 65. Di Lello.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: Per i reati con le seguenti: Per reati
2. 68. Di Lello.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: Per i con le seguenti: Nel caso dei.
2. 66. Di Lello.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: Per i con le seguenti: Nel caso di.
2. 67. Di Lello.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere la parola: se.
2. 71. Di Lello.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: di minore con le seguenti: di uno o più minori.
2. 72. Di Lello.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: di minore con le seguenti: di un minore.
2. 73. Di Lello.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: il termine della con la seguente: la.
2. 74. Di Lello.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: il termine della con le seguenti: il termine di.
2. 75. Di Lello.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: prescrizione decorre aggiungere le seguenti: a partire.
2. 76. Di Lello.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: quattordicesimo con la seguente: venticinquesimo.
2. 60. Giuditta Pini.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: quattordicesimo con la seguente: diciottesimo.
2. 60.(Testo modificato nel corso della seduta) Giuditta Pini.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: quattordicesimo con la seguente: diciottesimo.
2. 61. Morani, Giuditta Pini, Buttiglione, Pagano, Binetti.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: della persona offesa con le seguenti: del minore offeso.
2. 77. Di Lello.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da:, salvo che fino alla fine del comma.
2. 80. Di Lello.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: salvo che con le seguenti: a meno che.
2. 81. Di Lello.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: salvo che con le seguenti: salvo il caso in cui.
2. 82. Di Lello.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: esercitata con la seguente: escussa.
2. 83. Di Lello.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere la parola: precedentemente.
2. 78. Di Lello.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: precedentemente con la seguente: già.
2. 79. Di Lello.

  Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: In quest'ultimo caso con le seguenti: In quest'ultima ipotesi.
2. 84. Di Lello.

  Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: il termine di con la seguente: la.
2. 86. Di Lello.

  Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: notizia di reato con le seguenti: notitia criminis.
2. 87. Di Lello.

A.C. 2150-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Modifica all'articolo 159 del codice penale).

  1. All'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma:
    1) i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
    «1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;
    2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione»;
    2) dopo il numero 3-bis) sono aggiunti i seguenti:
  «3-ter) rogatorie all'estero, dal provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;
   3-quater) perizie che comportino pareri di particolare complessità, dalla data del provvedimento di affidamento dell'incarico sino al giorno del deposito della perizia, comunque per un tempo non superiore a tre mesi;
   3-quinquies) presentazione di dichiarazione di ricusazione ai sensi dell'articolo 38 del codice di procedura penale, dalla data della presentazione della stessa fino a quella della comunicazione al giudice procedente del provvedimento che dichiara l'inammissibilità della medesima».
   b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
  «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
   1) dal deposito della sentenza di condanna di primo grado sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a due anni, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale;
   2) dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.
  I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha assolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità.
  Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente»;
   c) il secondo comma è abrogato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.
(Modifica all'articolo 159 del codice penale).

  Sopprimerlo.
3. 204. Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi, Sarro.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 3. – (Modifica dell'articolo 159 del codice penale). 1. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 159. – (Sospensione del corso della prescrizione). – Il corso della prescrizione rimane sospeso in tutti i casi di esercizio dell'azione penale. La sospensione del corso della prescrizione per l'esercizio dell'azione penale si verifica con l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale, oltre che nei casi di:
   1) autorizzazione a procedere, dal provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;
   2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione;
   3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. La sospensione riprende il suo corso dal giorno dell'udienza successiva alla sospensione del procedimento o del processo penale. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;
   4) rogatorie all'estero, dal provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorso un anno dal provvedimento che dispone la rogatoria;
   5) perizie disposte dal pubblico ministero, dal provvedimento di affidamento dell'incarico sino al deposito della perizia e comunque per un tempo non superiore a nove mesi;
   6) invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, sino al giorno dell'interrogatorio, per un periodo comunque non superiore a sei mesi;
   7) dall'avviso della conclusione delle indagini preliminari sino alla richiesta di rinvio a giudizio, per un periodo comunque non superiore a sei mesi;
   8) dalla formulazione dell'imputazione o dalla richiesta di rinvio a giudizio sino alla pronuncia del decreto che dispone il giudizio, per un periodo comunque non superiore a sei mesi;
   9) assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale;
   10) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;
   11) rinvii conseguenti a richieste istruttorie della difesa dell'imputato, ivi compresi quelli fondati su mutamenti del giudice nel corso del dibattimento;
   12) presentazione di dichiarazione di ricusazione ai sensi dell'articolo 38 del codice di procedura penale, dalla data della presentazione della stessa fino a quella della comunicazione al giudice procedente del provvedimento che dichiara l'inammissibilità della medesima.

  La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione».
(Testo alternativo del relatore di minoranza, Colletti)

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 3. – (Modifiche agli articoli 159 e 160 del codice penale). – 1. All'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'alinea è sostituito dal seguente: «Il corso della prescrizione rimane sospeso in tutti i casi di esercizio dell'azione penale. La sospensione del corso della prescrizione per l'esercizio dell'azione penale si verifica con l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale, oltre che nei casi di:»;
   b) al numero 3), primo periodo, le parole: «o del processo» sono soppresse.

  2. L'articolo 160 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 160. – (Interruzione del corso della prescrizione). – Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio e il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione.
  La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi».

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.
3. 9. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 3. – 1. All'articolo 345 del codice di procedura penale, comma 2, le parole: « La stessa» sono sostituite dalle seguenti: «Al di fuori dei casi di prescrizione del procedimento di cui al presente codice, la stessa».
3. 220. Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi, Sarro.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 3. – 1. Dopo l'articolo 346 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
  «Art. 346-bis. (Sospensione del corso della prescrizione) – 1. Il corso della prescrizione è sospeso nei casi di autorizzazione a procedere o di questione deferita ad altro giudice, di rogatoria internazionale, e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge. È sospeso altresì, senza formalità, quando si verifica taluno dei fatti considerati negli articoli 304 e 305.
  2. La sospensione del corso della prescrizione, nei casi di autorizzazione a procedere di cui al comma 1, si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta.
  3. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. In caso di autorizzazione a procedere il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.».
3. 221. Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi, Sarro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*3. 62. Di Lello.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*3. 205. Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
3. 63. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso numero 1), sostituire le parole: con cui con le seguenti: con il quale.
3. 64. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso numero 1), sostituire le parole: al giorno in cui con le seguenti: a quando.
3. 65. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso numero 1), sostituire le parole: in cui con le seguenti: nel quale.
3. 66. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso numero 2), sostituire le parole: in cui con le seguenti: nel quale.
3. 68. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso numero 2), sostituire le parole: viene definito con le seguenti: si conclude.
3. 69. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente.
   1-bis) al numero 3), dopo le parole: «aumentato di sessanta giorni» sono aggiunte le seguenti: «Nel computo dei sessanta giorni non si tiene conto della sospensione dei termini prevista per il periodo feriale. In tali casi, riguardo al regime della prescrizione, non si applica quanto previsto dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale».
3. 1. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere il numero 2).
3. 67. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-ter), sostituire le parole: dispone una con le seguenti: dispone la.
3. 70. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-ter), sostituire le parole: al giorno in cui con le seguenti: a quando.
3. 71. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-ter), sostituire le parole: documentazione richiesta con le seguenti: relativa documentazione.
3. 72. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-ter), sopprimere la parola: richiesta.
3. 73. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-ter), sopprimere le parole: o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.
3. 17. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-ter), sostituire le parole: decorsi sei mesi dal con le seguenti: decorsi trenta giorni dalla data del.
3. 74. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-ter), sostituire le parole: decorsi sei mesi dal con le seguenti: decorso un mese dalla data del.
3. 75. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-ter), sostituire le parole: decorsi sei mesi dal con le seguenti: decorsi sessanta giorni dalla data del.
3. 76. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-ter), sostituire le parole: decorsi sei mesi dal con le seguenti: decorsi due mesi dalla data del.
3. 77. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-ter), sostituire le parole: decorsi sei mesi dal con le seguenti: decorsi novanta giorni dalla data del.
3. 78. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-ter), sostituire le parole: decorsi sei mesi dal con le seguenti: decorsi tre mesi dalla data del.
3. 79. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-ter), sostituire le parole: decorsi sei mesi dal con le seguenti: decorsi centoventi giorni dalla data del.
3. 80. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-ter), sostituire le parole: decorsi sei mesi dal con le seguenti: decorsi quattro mesi dalla data del.
3. 81. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-ter), sostituire le parole: decorsi sei mesi dal con le seguenti: decorsi centocinquanta giorni dalla data del.
3. 82. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-ter), sostituire le parole: decorsi sei mesi dal con le seguenti: decorsi cinque mesi dalla data del.
3. 83. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-ter), sostituire le parole: decorsi sei mesi con le seguenti: decorso un anno.
3. 16. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-ter), sostituire le parole: decorsi sei mesi con le seguenti: decorsi trenta giorni.
3. 84. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-ter), sostituire le parole: decorsi sei mesi con le seguenti: decorso un mese.
3. 85. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-ter), sostituire le parole: decorsi sei mesi con le seguenti: decorsi sessanta giorni.
3. 86. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-ter), sostituire le parole: decorsi sei mesi con le seguenti: decorsi due mesi.
3. 87. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-ter), sostituire le parole: decorsi sei mesi con le seguenti: decorsi novanta giorni.
3. 88. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-ter), sostituire le parole: decorsi sei mesi con le seguenti: decorsi tre mesi.
3. 89. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-ter), sostituire le parole: decorsi sei mesi con le seguenti: decorsi centoventi giorni.
3. 90. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-ter), sostituire le parole: decorsi sei mesi con le seguenti: decorsi quattro mesi.
3. 91. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-ter), sostituire le parole: decorsi sei mesi con le seguenti: decorsi centocinquanta giorni.
3. 92. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-ter), sostituire le parole: decorsi sei mesi con le seguenti: decorsi cinque mesi.
3. 93. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-ter), sostituire le parole: dal provvedimento con le seguenti: dalla data del provvedimento.
3. 94. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il capoverso numero 3-quater).
*3. 60. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il capoverso numero 3-quater).
*3. 195. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il capoverso numero 3-quater).
*3. 206. Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-quater), sopprimere le parole: che comportino pareri di particolare complessità.
3. 197. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

   Al comma 1, lettera a), numero 2, capoverso numero 3-quater) sostituire le parole da: che comportino fino alla fine del capoverso, con le seguenti: disposte dal pubblico ministero o durante il dibattimento dalla data del provvedimento di affidamento dell'incarico sino al giorno del deposito della perizia, comunque per un tempo non superiore a sei mesi;
3. 222. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-quater), sostituire le parole: che comportino pareri di particolare complessità con le seguenti: disposte dal pubblico ministero o durante il dibattimento.
3. 198. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-quater), sostituire le parole: che comportino con le seguenti: che prevedano.
3. 95. Di Lello.

Subemendamenti all'emendamento 3.500 della Commissione

  Sostituire le parole: di particolare complessità disposte con la seguente: disposti.
0. 3. 500. 1. Colletti.

  Dopo la parola: disposte aggiungere le seguenti: durante le indagini preliminari,
0. 3. 500. 2. Colletti, Sibilia.

  Sopprimere le seguenti parole: su richiesta dell'imputato.
0. 3. 500. 3. Colletti, Sibilia.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, capoverso numero 3-quater) sostituire le parole: pareri di particolare complessità con le seguenti: accertamenti di particolare complessità disposte in udienza preliminare o in dibattimento su richiesta dell'imputato.
3. 500. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-quater), sostituire le parole: per un tempo non superiore a con le seguenti: non oltre.
3. 97. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-quater), sostituire le parole: non superiore a tre mesi con le seguenti: massimo di venti giorni.
3. 98. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-quater), sostituire le parole: non superiore a tre mesi con le seguenti: massimo di ventuno giorni.
3. 99. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-quater), sostituire le parole: non superiore a tre mesi con le seguenti: massimo di ventidue giorni.
3. 100. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-quater), sostituire le parole: non superiore a tre mesi con le seguenti: massimo di ventitré giorni.
3. 101. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-quater), sostituire le parole: non superiore a tre mesi con le seguenti: massimo di venticinque giorni.
3. 102. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-quater), sostituire le parole: non superiore a tre mesi con le seguenti: massimo di ventisei giorni.
3. 103. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-quater), sostituire le parole: non superiore a tre mesi con le seguenti: massimo di ventisette giorni.
3. 104. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-quater), sostituire le parole: non superiore a tre mesi con le seguenti: massimo di ventotto giorni.
3. 105. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-quater), sostituire le parole: non superiore a tre mesi con le seguenti: massimo di ventinove giorni.
3. 106. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-quater), sostituire le parole: non superiore a tre mesi con le seguenti: massimo di trenta giorni.
3. 107. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-quater), sostituire le parole: non superiore a tre mesi con le seguenti: massimo di quaranta giorni.
3. 108. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-quater), sostituire le parole: non superiore a tre mesi con le seguenti: massimo di cinquanta giorni.
3. 109. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, numero 3-quater), sostituire le parole: non superiore a tre mesi con le seguenti: massimo di sessanta giorni.
3. 110. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-quater), sostituire le parole: non superiore a tre mesi con le seguenti: massimo di due mesi.
3. 111. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-quater), sostituire le parole: non superiore a con le seguenti: massimo di.
3. 112. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-quater), sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: un anno.
3. 18. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-quater), sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.
3. 196. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-quater), sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: venti giorni.
3. 113. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-quater), sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: ventuno giorni.
3. 114. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-quater), sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: ventidue giorni.
3. 115. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-quater), sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: ventitré giorni.
3. 116. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, numero 3-quater), sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: ventiquattro giorni.
3. 118. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-quater), sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: venticinque giorni.
3. 119. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-quater), sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: ventisei giorni.
3. 120. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-quater), sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: ventisette giorni.
3. 121. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-quater), sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: ventotto giorni.
3. 122. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-quater), sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: ventinove giorni.
3. 123. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-quater), sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: trenta giorni.
3. 124. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-quater), sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: un mese.
3. 207. Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-quater), sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: quaranta giorni.
3. 125. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-quater), sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: cinquanta giorni.
3. 126. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-quater), sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sessanta giorni.
3. 127. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-quater), sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: due mesi.
*3. 128. Di Lello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-quater), sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: due mesi.
*3. 208. Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso numero 3-quinquies) aggiungere i seguenti:
   3-sexies) dall'avviso della conclusione delle indagini preliminari sino alla richiesta di rinvio a giudizio, per un periodo non superiore a sei mesi;
   3-septies) dalla formulazione dell'imputazione o dalla richiesta di rinvio a giudizio sino alla pronuncia del decreto che dispone il giudizio.
3. 12. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso numero 3-quinquies) aggiungere il seguente:
   3-sexies) dall'avviso della conclusione delle indagini preliminari sino alla richiesta di rinvio a giudizio, per un periodo non superiore a sei mesi.
3. 13. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso numero 3-quinquies) aggiungere il seguente:
   3-sexies) rinvii conseguenti a richieste istruttorie della difesa dell'imputato, ivi compresi quelli fondati su mutamenti del giudice nel corso del dibattimento.
3. 15. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente al medesimo comma, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso a partire dalla data del deposito della sentenza di condanna di primo grado ovvero dal deposito della sentenza di condanna in grado di appello».
3. 22. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*3. 209. Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi, Sarro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*3. 210. Formisano.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso secondo comma con il seguente:
  «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso per sei mesi a partire dalla data della lettura della sentenza di condanna di primo grado e per tre mesi dalla data della lettura della sentenza di condanna in grado di appello, anche se pronunciata in sede di rinvio.».
3. 193. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso secondo comma con il seguente:
  «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso per centottanta giorni a partire dalla data della lettura della sentenza di condanna di primo grado e per novanta giorni dalla data della lettura della sentenza di condanna in grado di appello, anche se pronunciata in sede di rinvio.».
3. 194. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, alinea, sostituire la parola: altresì con la seguente: comunque.
3. 129. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, alinea, sostituire la parola: altresì con la seguente: inoltre.
3. 130. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 1), sostituire le parole: dal deposito della con le seguenti: da quando è stata depositata la.
3. 133. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 1), sostituire le parole: dal deposito della con le seguenti: dal giorno in cui è stata depositata la.
3. 134. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 1), sostituire le parole: dal deposito con le seguenti: dal giorno del deposito.
3. 131. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 1), sostituire le parole: dal deposito con le seguenti: dalla data del deposito.
3. 132. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 1), sostituire le parole: sino al deposito con le seguenti: sino alla data del deposito.
3. 135. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 1), sostituire le parole: sino al deposito con le seguenti: sino al giorno del deposito.
3. 136. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 1), sopprimere le parole da:, per un tempo comunque non superiore a due anni fino a: procedura penale.
3. 199. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 1), sostituire le parole: comunque non superiore a con le seguenti: non oltre i.
3. 139. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 1), sostituire le parole: comunque non superiore con le seguenti: che comunque non superi i.
3. 137. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 1), sostituire le parole: comunque con le seguenti: in ogni caso.
3. 138. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 1), sostituire le parole: non superiore a con le seguenti: non oltre i.
3. 117. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 1), sostituire le parole: due anni con le seguenti: quattro anni.
*3. 20. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 1), sostituire le parole: due anni con le seguenti: quattro anni.
*3. 211. Formisano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 1), sostituire le parole: due anni con le seguenti: sei mesi.
3. 140. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 1), sostituire le parole: due anni con le seguenti: sette mesi.
3. 141. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 1), sostituire le parole: due anni con le seguenti: otto mesi.
3. 142. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 1), sostituire le parole: due anni con le seguenti: nove mesi.
3. 143. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 1), sostituire le parole: due anni con le seguenti: dieci mesi.
*3. 144. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 1), sostituire le parole: due anni con le seguenti: dieci mesi.
*3. 212. Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi, Sarro.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 1), sostituire le parole: due anni con le seguenti: undici mesi.
3. 145. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 1), sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
*3. 146. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 1), sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
*3. 213. Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi, Sarro.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 1), sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.
**3. 200. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 1), sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.
**3. 214. Formisano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 1), sostituire le parole: due anni con le seguenti: tredici mesi.
3. 147. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 1), sostituire le parole: due anni con le seguenti: quattordici mesi.
3. 148. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 1), sostituire le parole: due anni con le seguenti: quindici mesi.
3. 149. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 1), sostituire le parole: due anni con le seguenti: sedici mesi.
3. 150. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 1), sostituire le parole: due anni con le seguenti: diciassette mesi.
3. 151. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 1), sostituire le parole: due anni con le seguenti: diciotto mesi.
3. 152. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 1), sostituire le parole: due anni con le seguenti: diciannove mesi.
3. 153. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 1), sostituire le parole: due anni con le seguenti: venti mesi.
3. 154. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 1), sostituire le parole: due anni con le seguenti: ventuno mesi.
3. 155. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 1), sostituire le parole: due anni con le seguenti: ventidue mesi.
3. 156. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 1), sostituire le parole: due anni con le seguenti: ventitré mesi.
3. 157. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 1), dopo le parole: procedura penale aggiungere le seguenti:, salvo che l'impugnazione sia stata proposta dal Pubblico ministero.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2), dopo le parole: procedura penale aggiungere le seguenti:, salvo che l'impugnazione sia stata proposta dal Pubblico ministero.
3. 61. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 2), sostituire le parole: dal deposito con le seguenti: dal giorno del deposito.
3. 158. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 2), sostituire le parole: dal deposito con le seguenti: dalla data del deposito.
3. 159. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 2), sostituire le parole: sino alla pronuncia con le seguenti: sino alla data della pronuncia.
3. 160. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 2), sopprimere le parole da:, per un tempo fino a: procedura penale.
3. 201. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 2), sostituire la parola: comunque con le seguenti: in ogni caso.
3. 161. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 2), sostituire le parole: non superiore a un anno con le seguenti: non oltre sei mesi.
3. 162. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 2), sostituire le parole: non superiore a un anno con le seguenti: non oltre sette mesi.
3. 163. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 2), sostituire le parole: non superiore a un anno con le seguenti: non oltre otto mesi.
3. 164. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 2), sostituire le parole: non superiore a un anno con le seguenti: non oltre nove mesi.
3. 165. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 2), sostituire le parole: non superiore a un anno con le seguenti: non oltre dieci mesi.
3. 166. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 2), sostituire le parole: non superiore a un anno con le seguenti: non oltre undici mesi.
3. 167. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 2), sostituire le parole: non superiore a con le seguenti: non oltre.
3. 168. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 2), sostituire le parole: un anno con le seguenti: tre anni.
3. 21. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 2), sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.
*3. 202. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 2), sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.
*3. 215. Formisano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 2), sostituire le parole: un anno con le seguenti: quattro mesi.
3. 216. Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi, Sarro.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 2), sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.
*3. 169. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 2), sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.
*3. 217. Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi, Sarro.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 2), sostituire le parole: un anno con le seguenti: sette mesi.
3. 170. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 2), sostituire le parole: un anno con le seguenti: otto mesi.
3. 171. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 2), sostituire le parole: un anno con le seguenti: nove mesi.
3. 172. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 2), sostituire le parole: un anno con le seguenti: dieci mesi.
3. 173. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 2), sostituire le parole: un anno con le seguenti: undici mesi.
3. 174. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, numero 2), sostituire le parole: oltre i con le seguenti: in aggiunta ai.
3. 175. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso secondo comma, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
   3) se è pronunciata sentenza di annullamento con rinvio ai sensi dell'articolo 623 del codice di procedura penale, per tutto il tempo del giudizio ad essa conseguente, ma non oltre i termini indicati per ciascuna fase ai numeri 1) e 2).
3. 218. Formisano.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso terzo comma.
3. 203. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso terzo comma, sostituire la parola: computati con la seguente: conteggiati.
3. 176. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso terzo comma, sostituire la parola: computati con la seguente: contati.
3. 177. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso terzo comma, sostituire la parola: computati con la seguente: quantificati.
3. 178. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso terzo comma, sostituire la parola: computati con la seguente: calcolati.
3. 179. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso terzo comma, sostituire le parole: ai fini della con le seguenti: per la.
3. 180. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso terzo comma, sostituire le parole: della determinazione con le seguenti: dello stabilimento.
3. 184. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso terzo comma, sostituire la parola: determinazione con la seguente: fissazione.
3. 181. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso terzo comma, sostituire la parola: determinazione con la seguente: definizione.
3. 182. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso terzo comma, sostituire la parola: determinazione con la seguente: deliberazione.
3. 183. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso terzo comma, sostituire le parole: necessario a con le seguenti: dovuto per.
3. 186. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso terzo comma, sostituire le parole: necessario a con le seguenti: obbligatorio per.
3. 187. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso terzo comma, sostituire la parola: necessario con la seguente: utile.
3. 188. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso terzo comma, sostituire le parole: nella parte con le seguenti: per la parte.
3. 189. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso quarto comma.
*3. 190. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso quarto comma.
*3. 219. Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi, Sarro.

  Al comma 1, lettera b), capoverso quarto comma, sostituire la parola: prolungati con le seguenti: prorogati.
3. 191. Di Lello.

  Al comma 1, lettera b), capoverso quarto comma, sostituire le parole: per il periodo corrispondente con le seguenti: per i relativi periodi.
3. 192. Di Lello.

A.C. 2150-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Modifica dell'articolo 160 del codice penale).

  1. All'articolo 160, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «davanti al pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero,».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.
(Modifica dell'articolo 160 del codice penale).

  Sopprimerlo.
*4. 60. Daniele Farina, Sannicandro.

  Sopprimerlo.
*4. 61. Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi, Sarro.

  Sopprimerlo.
*4. 62. Di Lello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Abrogazione dell'articolo 160 del codice penale).

  1. L'articolo 160 del codice penale è abrogato.
**(Testo alternativo del relatore di minoranza, Colletti)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Abrogazione dell'articolo 160 del codice penale).

  1. L'articolo 160 del codice penale è abrogato.
**4. 221. Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi, Sarro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Abrogazione degli articoli 160 e 161 del codice penale).

  1. Gli articoli 160 e 161 del codice penale sono abrogati.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.
4. 220. Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi, Sarro.

  Al comma 1, premettere, il seguente:
  01. Il primo comma dell'articolo 160 del codice penale è sostituito dal seguente: «Il corso della prescrizione è interrotto in tutti i casi di esercizio dell'azione penale. Esso si verifica dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI del codice di procedura penale, ovvero dalla richiesta di rinvio a giudizio. Dopo l'interruzione, per questi casi la prescrizione non comincia nuovamente a decorrere.».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 160 del codice penale, al terzo comma, sono premesse le parole: «Ad eccezione dei casi di cui al primo comma,».
4. 63. Formisano.

  Al comma 1, premettere, il seguente:
  01. Il primo comma dell'articolo 160 del codice penale è sostituito dal seguente: «Il corso della prescrizione è interrotto in tutti i casi di decreto di condanna o di rinvio a giudizio con il decreto di cui all'articolo 429 del codice di procedura penale e il termine di prescrizione non comincia di nuovo a decorrere.».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 160 del codice penale, al terzo comma, sono premesse le parole: «Ad eccezione dei casi di cui al primo comma,».
4. 64. Formisano.

A.C. 2150-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Modifica dell'articolo 161 del codice penale).

  1. Il primo comma dell'articolo 161 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.
(Modifica dell'articolo 161 del codice penale).

  Sopprimerlo.
5. 61. Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi, Sarro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Modifica all'articolo 161 del codice penale).

  1. L'articolo 161 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 161. (Effetti della sospensione). La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo».
(Testo alternativo del relatore di minoranza, Colletti)

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 5. – 1. All'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, è aggiunta la seguente lettera:
   «d-bis) una scheda, aggiornata dal cancelliere e controfirmata dal magistrato che procede, indicante le date ed i fatti rilevanti ai fini della prescrizione del procedimento, e la data secondo la quale è attualmente prevedibile che debba maturare l'improcedibilità».
5. 220. Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi, Sarro.
(Inammissibile)

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 5. – Dopo l'articolo 346 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
  «Art. 346-bis. – (Effetti della sospensione e dell'interruzione). – 1. La sospensione e l'interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro ai quali è attribuito il reato.
  2. Quando per più reati si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione della prescrizione operante per taluno di essi ha effetto anche per gli altri».
5. 221. Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi, Sarro.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Il primo comma dell'articolo con le seguenti: L'articolo.
5. 62. Di Lello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 161 del codice penale il secondo comma è abrogato.
5. 63. Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 161, secondo comma, del codice penale dopo le parole: «procedura penale» sono aggiunte le seguenti: «e al di fuori dei casi di cui al primo comma dell'articolo 160 del codice penale».

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: modifica con le seguenti: modifiche.
5. 65. Formisano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 161, secondo comma, del codice penale le parole da: «un quarto del tempo» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «del doppio del tempo necessario a prescrivere».
5. 64. Colletti, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Ferraresi, Sarti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 161, secondo comma, del codice penale le parole da: «della metà nei casi di cui all'articolo 99» fino alla fine del comma, sono soppresse.
5. 60. Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al Libro V, titolo VIII, del codice procedura penale).

  1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 405 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
  «1-ter. Il pubblico ministero esercita l'azione penale nei confronti della persona sottoposta ad una delle misure coercitive di cui al libro IV, capo II, nel termine di trenta giorni dalla adozione della misura».

  2. Il comma 3 dell'articolo 406 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «3. A seguito della richiesta di proroga il giudice, entro cinque giorni, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini, nonché alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.».

  3. I commi 4 e 5 dell'articolo 406 del codice di procedura penale sono abrogati.
  4. Il comma 5-bis dell'articolo 406 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «5-bis. Le disposizioni del comma 3 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 4 e 7-bis. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.».

  5. Dopo il comma 7 dell'articolo 406 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
  «7-bis. L'ordinanza di cui ai precedenti commi 6 e 7 è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.».

  6. Il comma 8 dell'articolo 406 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili, sempre che non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini.».

  7. Il comma 3 dell'articolo 407 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, l'azione è improcedibile se entro il termine di trenta giorni non è emesso decreto di avocazione di cui all'articolo 412».

  8. Il comma 1 dell'articolo 412 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «1. Il procuratore generale presso la Corte di appello dispone con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione a pena di improcedibilità dell'azione».

  9. Il comma 1 dell'articolo 413 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «1. Nel corso delle indagini preliminari la persona offesa dal reato può chiedere al procuratore generale di disporre l'avocazione a norma dell'articolo 412, comma 1, qualora si verifichi l'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 407.»
5. 01. Pagano, De Girolamo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al Libro V, titolo VIII, del codice procedura penale).

  1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 405 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
  «1-ter. Il pubblico ministero esercita l'azione penale nei confronti della persona sottoposta ad una delle misure coercitive di cui al libro IV, capo II, nel termine di trenta giorni dalla adozione della misura».
5. 02. De Girolamo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al Libro V, titolo VIII, del codice procedura penale).

  1. Il comma 3 dell'articolo 406 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «3. A seguito della richiesta di proroga il giudice, entro cinque giorni, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini, nonché alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.».

  2. I commi 4 e 5 dell'articolo 406 del codice di procedura penale sono abrogati.
  3. Il comma 5-bis dell'articolo 406 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «5-bis. Le disposizioni del comma 3 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 4 e 7-bis. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.».

  4. Dopo il comma 7 dell'articolo 406 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
  «7-bis. L'ordinanza di cui ai precedenti commi 6 e 7 è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.».

  5. Il comma 8 dell'articolo 406 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili, sempre che non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini.».

  6. Il comma 3 dell'articolo 407 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, l'azione è improcedibile se entro il termine di trenta giorni non è emesso decreto di avocazione di cui all'articolo 412».

  7. Il comma 1 dell'articolo 412 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «1. Il procuratore generale presso la Corte di appello dispone con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione a pena di improcedibilità dell'azione».

  8. Il comma 1 dell'articolo 413 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «1. Nel corso delle indagini preliminari la persona offesa dal reato può chiedere al procuratore generale di disporre l'avocazione a norma dell'articolo 412, comma 1, qualora si verifichi l'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 407.».
5. 03. De Girolamo.
(Inammissibile)

A.C. 2150-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Disposizioni transitorie).

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.
(Disposizioni transitorie).

  Sopprimerlo.
6. 60. Colletti, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Ferraresi, Sarti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Disposizioni transitorie).

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima e ai procedimenti per i quali è intervenuta una sentenza di condanna in primo grado o in grado di appello.
(Testo alternativo del relatore di minoranza, Colletti)

  Al comma 1, dopo le parole: Le disposizioni aggiungere le seguenti: meno favorevoli al reo.
6. 62. Formisano.

  Al comma 1, sostituire le parole: dopo la con le seguenti: successivamente alla.
6. 63. Di Lello.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Nei procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, se più favorevoli all'imputato.
6. 220. Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi, Sarro.